Dislessia adulti. Prove orali e strumenti compensativi anche sul posto di lavoro Una proposta di legge chiede di estendere il valore della certificazione di DSA anche all’ambito lavorativo, partendo dalla legge 170/2010 che riguarda la scuola. La dislessia in età adulta è un tema che nel nostro Paese non gode dell’attenzione che dovrebbe. Se sul fronte scolastico negli ultimi anni la sensibilizzazione, come pure gli approcci educativi hanno sempre più migliorato la presa in carico del soggetto con DSA (disturbo specifico dell'apprendimento), la fetta degli adulti dislessici è ancora poso rappresentata e poco conosciuta. DISLESSIA NEGLI ADULTI. Si stima che in media la percentuale di adulti con un DSA (i disturbi specifici di apprendimento sono, oltre alla dislessia, disgrafia, disortografia, discalculia, disprassia) oscilli tra il 3 e il 5%. Soprattutto se non diagnosticata in età pediatrica, la condizione provocata da dislessia può essere vissuta senza la consapevolezza che si tratti di un disturbo di origine neurobiologica, con i conseguenti disagi ad accettare se stessi. IL LAVORATORE CON DISLESSIA. Adulto dislessico significa lavoratore dislessico, in quei casi in cui egli sia impiegato nel terziario, e in particolari professioni legate ad attività di tipo concettuale. Ebbene, quanto è pronto il preparato il mondo del lavoro ad accogliere e valorizzare la persona dislessica dietro la scrivania? Domandandosi questo, e riscontrando carenze a riguardo, è stata stesa e presentata alla Camera lo scorso 1 marzo la prima proposta di legge in Italia che riguarda l’inserimento delle persone con Disturbi specifici dell’apprendimento nel mondo del lavoro. A firmarla, l’On. Laura Coccia e dell’On. Cesare Damiano, presidente della Commissione Lavoro. LA PROPOSTA DI LEGGE. “La nostra proposta di legge intende andare in questa direzione: offrire a tutte le perone con disturbi specifici di apprendimento l’opportunità per esempio di accedere ai concorsi, sensibilizzare le aziende per valorizzare attraverso modalità specifiche questi lavoratori, estendere il valore della certificazione DSA anche in ambito universitario”, dicono i firmatari. L’idea è dunque partire dalla legge 170/2010 (la legge quadro sulla dislessia, ndr) che già esiste e offre un buon inquadramento però soltanto per quanto riguarda la scuola, e allargarne il raggio d’azione anche al mondo del lavoro, colmando delle lacune che potrebbero agevolare il lavoratore anche con semplici interventi, in nome di una parità di opportunità all’accesso al mondo del lavoro. Come si legge nel testo della proposta di legge, (la dislessia) crea le problematiche maggiori nel mondo del lavoro, un ambiente meno "protetto" e inclusivo rispetto a quello scolastico e con standard più alti nelle mansioni richieste al personale. Il contesto odierno è poi caratterizzato da lavori molto più concettuali rispetto al passato, spesso caratterizzati dall’utilizzo della parola scritta e dall'elaborazione testuale. Il problema, prima ancora di riguardare la carenza normativa, riguarda l’approccio sociale e culturale, che porta la DSA ad essere "invisibile" e non compresa. ALLARGARE I DIRITTI DELL’AMBITO SCOLASTICO - Così Franco Botticelli, Presidente dell'Associazione Italiana Dislessia, con la quale gli onorevoli Coccia e Damiano si sono confrontati per la stesura della Pdl: “La proposta di legge “Disposizioni per favorire l’inserimento lavorativo e sociale di persone con disturbi specifici di apprendimento, ai sensi della legge 8 ottobre 2010 n. 170” ha l’obiettivo di colmare alcune lacune della L. 170/2010 e rappresenta un passo avanti nell’affermazione dei diritti delle persone con DSA, anche in età adulta. Ad esse va garantito l'utilizzo degli strumenti compensativi e delle misure dispensative anche in sede di concorso pubblico, patente e test d’ingresso all’università. E’ inoltre fondamentale garantire loro pari opportunità di accesso al mondo del lavoro, attraverso procedure di selezione che ne valorizzino competenze e potenzialità. Si tratta di allargare i diritti già previsti in ambito scolastico, consapevoli che la dislessia non sparisce con il crescere dell’età ma accompagna tutta la vita del dislessico.” PROVE ORALI E STRUMENTI COMPENSATIVI - Quali facilitazioni quindi si potrebbero introdurre? Per quanto riguarda le prove di selezione per concorsi pubblici, la proposta chiede che a tutti i soggetti con DSA, nelle prove scritte dei concorsi pubblici indetti da Stato, Regioni, Comuni e dai loro enti strumentali deve essere assicurata la possibilità di sostituire tali prove con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, e di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per l’espletamento delle medesime prove, analogamente a quanto disposto dall’articolo 5, comma 2, lettera b) e comma 4 della legge n.170 del 2010. Tali prove devono essere esplicitamente previste nei relativi bandi di concorso. PROGETTI PERSONALIZZATI NEI LUOGHI DI LAVORO – Per quanto riguarda, invece, i luoghi di lavoro, la proposta dice: le imprese, per favorire l’inclusione professionale di persone con disturbi specifici di apprendimento devono avere la possibilità di attribuire al responsabile dell’inserimento lavorativo nei luoghi di lavoro la predisposizione di progetti personalizzati per facilitare lo sviluppo delle potenzialità in azienda di tali dipendenti. In questo senso, le Regioni dovranno provvedere alla definizione delle strutture e degli specialisti pubblici o privati accreditati per le valutazioni diagnostiche e le certificazioni delle persone con disturbi specifici di apprendimento. E’ necessario dare alle aziende gli strumenti per valutare le reali capacità di un candidato in un ambiente adatto all'interno dell'azienda e contestualmente sviluppare soluzioni per supportare il lavoratore dislessico stesso nella comprensione e nello sviluppo delle sue capacità e dei suoi punti di forza. MODIFICHE ALLA LEGGE 8 OTTOBRE 2010, N.170 –L'articolo 2 della Pdl pvede quindi alcune modifiche alla legge 8 ottobre 2010, n.170: a) all’articolo 3, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma: 3-bis Le certificazioni diagnostiche ai fini di cui all’articolo 5, sono valide per il percorso scolastico, universitario e formativo nel processo di inserimento al lavoro, con necessità di rinnovo del profilo funzionale nei passaggi di ordine di scuola, e comunque non prima di tre anni dall’ultima certificazione, a meno che non emergano particolari esigenze di aggiornamento, secondo quanto già stabilito dall’accordo della Conferenza Stato –Regioni del 24 luglio 2012. b) all’articolo 5, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente comma: 5-bis. Le misure compensative e dispensative di cui al presente articolo devono essere considerate in tutte le occasioni di valutazione per l’accesso o il completamento di percorsi formativi finalizzati all’esercizio di attività e professioni, nonché in ambito sociale in base a quanto previsto dall’articolo 2, lettera h).