APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA IN CONFORMITA’ ALLE CONDIZIONI REGISTRATIVE Prof.ssa Paola Minghetti Dipartimento di Scienze Farmaceutiche – DISFARM Facoltà di Scienze del Farmaco Università degli Studi di Milano Requisiti fondamentali di un medicinale QUALITA’ SICUREZZA EFFICACIA E in aggiunta: Sostenibilità economica “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. …omissis…” (art. 32, Costituzione della Repubblica italiana) MEDICINALE Tutela della Salute Pubblica Ottenimento cure a carico dello Stato Descrizione del sistema AIFA e HTA e legislazione di settore Tutela della Salute Pubblica Valutazione e monitoraggio rapporto RISCHIO/BENEFICIO AP (AIFA) AIC (AIFA/EMA) regime di fornitura sistema di farmacovigilanza Per i medicinali di origine industriale i requisiti sono assicurati mediante: Autorizzazione alla produzione (AP) qualità Autorizzazione all’immissione in commercio (AIC) qualità, sicurezza, efficacia AIC Nessun medicinale può essere immesso in commercio sul territorio nazionale senza aver ottenuto un’autorizzazione dall’ AIFA o autorizzazione comunitaria a norma del Regolamento (CE) n. 726/2004. Art. 6, c.1, DLvo n. 219/06 Procedure di ottenimento dell’AIC Centralizzata Mutuo riconoscimento Decentrata Nazionale UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO FACOLTÀ DI SCIENZE DEL FARMACO valida in tutta la comunità europea; rilasciata da EMA; quando, al momento della domanda di AIC, il medicinale è già autorizzato in uno stato membro quando, al momento della domanda di AIC, il medicinale non è ancora autorizzato in uno stato membro valida nello stato membro che rilascia l’AIC Struttura del CTD MODULO 1 Informazioni amministrative MODULO 2 Riassunti MODULO 3 Informazioni chimiche, farmaceutiche e biologiche per medicinali contenenti sostanze attive chimiche e/o biologiche (Qualità) MODULO 4 Relazioni non cliniche (Sicurezza) MODULO 5 Relazioni sugli studi clinici (Sicurezza ed efficacia) Studi richiesti per il dossier Tutela dei pazienti Effetti collaterali evidenziati Costi Tempi Tutela dei pazienti Effetti collaterali evidenziati Costi Tempi SPERIMENTAZIONE Studio del farmaco per PRECISE PATOLOGIE e a DETERMINATI DOSAGGI su gruppi di PAZIENTI CON MEDESIME CARATTERISTICHE AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO IL MEDICINALE VIENE COMMERCIALIZZATO PER LE MEDESIME PATOLOGIE E AGLI STESSI DOSAGGI FARMACO IMMESSO IN COMMERCIO (autorizzato per una particolare patologia) E’ DOTATO DEL RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO, DELL’ ETICHETTATTURA E DEL FOGLIETTO ILLUSTRATIVO CONFORMI ALLA NORMATIVA (Dlvo 219/06) ALLE INDICAZIONI TERAPEUTICHE E AI DOSAGGI ANALIZZATI NEGLI STUDI CLINICI Il medico nel prescrivere un medicinale si attiene alle indicazioni terapeutiche, alle vie e alle modalità di somministrazione previste dall’autorizzazione all’immissione in commercio rilasciata da AIFA o EMA Per tutti i medicinali autorizzati con procedura centralizzata sono disponibili sul sito di EMA • Summary del European Public Assessment Report (EPAR) • Authorisation details Product details (Name, INN, ATC, …) Publication details (Titolare AIC …) • Product information European Public Assessment Report (EPAR) aggiornato All authorised presentation (Dose, forma farmaceutica, … disponibili) • Assessment History Initial and changes documents (Scientific discussion e EPAR) EPAR European Public Assessment Report • Per i medicinali autorizzati con procedura centralizzata • Preparato al termine della procedura • Deriva dalla valutazione della documentazione presentata dal richiedente e dalle considerazioni scientifiche effettuate durante la fase di valutazione • Disponibile al pubblico in tutte le lingue • Aggiornato sulla base di variazioni successive • Composto da: Annex I - Summary of product characteristics (SPC) Annex IIA - Manufacturing-authorisation holder responsible for batch release Annex IIB - Conditions of the marketing authorisation Annex IIIA - Labelling Annex IIIB - Package leaflet PATOLOGIA PARTICOLARE Medicinale autorizzato al commercio in Italia per questa patologia? SI il medico sceglie il medicinale più idoneo alla cura del paziente NO Medicinale autorizzato al commercio in Italia per questa patologia?? NO Preparazioni galeniche Importazione Uso off-label Uso compassionevole Elenco Legge n.648 SE NESSUNA VIA E’ PERCORRIBILE Sperimentazione Preparazioni galeniche Preparazioni galeniche ASSICURANO AL PAZIENTE LA POSSIBILITA’ DI OTTENERE UN MEDICINALE CHE NON E’ DISPONIBILE COME PRODOTTO DI ORIGINE INDUSTRIALE. Preparazioni galeniche Preparato magistrale: medicinale preparato in farmacia in base ad una prescrizione medica destinata ad un determinato paziente (art. 3, c.1, lett. a, DLvo 219/06). Preparato officinale: medicinale preparato in farmacia in base alle indicazioni della F.U.I. e destinato ad essere fornito direttamente ai clienti di tale farmacia (art.3 , c.1, lett. b, DLvo 219/06). Preparato ospedaliero: medicinale preparato nella farmacia ospedaliera e destinato ad essere impiegato all’interno dell’ospedale (art.1, c.4, lett. a, DLvo 178/91). Il medico può utilizzare principi attivi soltanto se la loro tossicita’ e’ nota alla pubblica amministrazione Il medico (art. 5, comma 1 e 2 L. 94/98) PRESCRIVE PREPARATI MAGISTRALI A BASE DI PRINCIPI ATTIVI: contenuti in medicinali industriali descritti nelle farmacopee di paesi comunitari. il cui commercio e’ autorizzato in Italia o in un paese comunitario. con AIC revocata o non confermata per motivi non inerenti al rischio d’impiego. PRESCRIZIONE DI PREPARATI MAGISTRALI • PER USO ORALE A BASE DI PRINCIPI ATTIVI CONTENUTI IN PRODOTTI NON FARMACEUTICI PER USO ORALE IN COMMERCIO IN PAESI COMUNITARI. • PER USO TOPICO A BASE DI PRINCIPI ATTIVI CONTENUTI IN PRODOTTI COSMETICI REGOLARMENTE COMMERCIALIZZATI IN PAESI COMUNITARI (art.5, comma 1, L. 94/98) IL MINISTERO DELLA SALUTE PUO’, PER ESIGENZE DI TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA, IMPORRE DIVIETI E LIMITAZIONI ALLA PRESCRIZIONE DI PREPARATI MAGISTRALI (art.5, comma 1) LEGGE 8 APRILE 1998, N.94 la preparazione magistrale avente indicazioni diverse dal medicinale industriale ma contenente i medesimi principi attivi, richiede che… Il medico Specifichi sulla ricetta le esigenze particolari che giustificano il ricorso alla preparazione estemporanea, Ottenga il consenso del paziente. (art.5, comma 3, 5) Il farmacista Trasmetta mensilmente le ricette in originale o in copia all’ASL o all’azienda ospedaliera, che provvederà ad inviarle al Ministero. (art.5, comma 4 e 5) Importazione di medicinali registrati all’estero Importazione di medicinali registrati all’estero (DM 11.2.1997 modificato dal DM 31.1.2006) mancanza di valida alternativa terapeutica Il medico può utilizzare medicinali autorizzati e commercializzati in Paesi esteri ma non autorizzati in Italia trattamento non superiore a 90 giorni sotto la propria diretta responsabilità oggettivi caratteri di eccezionalità Importazione di medicinali registrati all’estero Il medico Invia al Ministero della sanità – Ufficio di sanità marittima, aerea, di confine e di dogana interna Documentazione: Nome del medicinale; ditta produttrice; titolare AIC; dichiarazione che il medicinale è regolarmente autorizzato; quantitativo e durata terapia; mancanza di valida alternativa; dichiarazione di responsabilità Importazione di medicinali registrati all’estero La dogana Consente l’importazione nel territorio nazionale del quantitativo del medicinale proveniente da Paese non appartenente all’Unione europea Acquisito Parere favorevole del Ministero della salute Ogni 3 mesi comunica al Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza del Ministero l’elenco dei medicinali ed i relativi quantitativi Occorre semplice nulla osta da parte del competente Ufficio di sanità marittima, aerea, di confine o di dogana se proviene da Paesi europei Uso compassionevole Uso compassionevole - DM 8.5.2003 Medicinale in fase di sperimentazione AIC Può essere richiesto Per uso al di fuori della sperimentazione Azienda produttrice Non esiste valida alternativa terapeutica per malattie rare o che pongano il paziente in pericolo di vita Sulla base di un protocollo approvato dal C.E. notificato al Ministero della salute Uso compassionevole - DM 8.5.2003 L’autorizzazione all’uso del medicinale Viene rilasciata Il medicinale è oggetto, nella medesima indicazione terapeutica di studi sperimentali in corso o conclusi, di fase 3, o in casi particolari di fase 2 I dati disponibili sulla sperimentazione sono sufficienti per formulare un favorevole giudizio IL MEDICINALE E’ FORNITO GRATUITAMENTE Uso compassionevole -DLvo 219/06 Con decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro centoventi giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, tenuto conto anche delle linee guida EMEA per l’uso compassionevole dei medicinali, sono stabiliti i criteri e le modalità per l’uso di medicinali privi di AIC in Italia, incluso l’utilizzo al di fuori del riassunto delle caratteristiche del prodotto autorizzato nel paese di provenienza e l’uso compassionevole di medicinali non ancora registrati. Fino all’entrata in vigore del predetto decreto ministeriale, resta in vigore il decreto ministeriale 8 maggio 2003, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 luglio 2003, n.173. Art. 158, c. 10 PRESCRIZIONE OFF-LABEL RIFERIMENTI NORMATIVI CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA LEGGE 8 APRILE 1998, n. 94 LEGGE 8 APRILE 1998, N.94 REGOLAMENTA L’IMPIEGO DEI MEDICINALI INDUSTRIALI PRESCRIZIONE DI PREPARATI MAGISTRALI SPERIMENTAZIONE CLINICA IN CAMPO ONCOLOGICO RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI DEL PAZIENTE PRESCRIZIONE OFF-LABEL Il medico Può impiegare un medicinale prodotto industrialmente per un indicazione o una via di somministrazione, o una modalità di somministrazione o di utilizzazione diversa da quella autorizzata… Art, 3, c. 2, L. 94/98 PRESCRIZIONE OFF-LABEL Il medico consenso informato Il paziente non può essere trattato con medicinali autorizzati per quella patologia L’impiego deve essere noto e conforme a lavori apparsi su pubblicazioni scientifiche accreditate sotto la propria diretta responsabilità LEGGE 8 APRILE 1998, N. 94 In caso di medicinali industriali con indicazioni diverse da quelle approvate Il Medico non deve indicare sulla ricetta la generalità del paziente, ma utilizzare un codice, numerico o alfanumerico, di riferimento ai dati in suo possesso, in modo che sia possibile, se necessario, risalire all’identità del paziente. (art.3, c. 3 bis e art. 5, c. 3) Sentenza n. 251 del 21 luglio 2000, Trib. di Milano, Sezione X E’ responsabile del reato di lesioni personali di cui all’art. 582 c.p.v., o nei casi più gravi del reato di cui all’art. 589 c.p.v. (omicidio colposo), il medico che prescrive la somministrazione di farmaci: sulla base di una terapia applicata al di fuori di qualsiasi protocollo accettato dalla comunità scientifica; in assenza del consenso esplicito alla terapia Sentenza n. 251 del 21 luglio 2000, Trib. di Milano, Sezione X E’ stato ritenuto colpevole un medico che prescriveva la somministrazione sistematica di insulina a scopo anti-abortivo provocando alla paziente crisi ipoglicemiche, tali da comportare l’incapacità assoluta di attendere le ordinarie occupazioni. L’insulina è stata utilizzata ad uso “off-label” (fuori dalle indicazioni previste), la terapia, di natura sperimentale, avrebbe dovuto essere adoperata in uno studio clinico controllato NESSUNA esperienza personale, per quanto autorevole, e’ infatti in grado di sostituire l’esperimento che deve sottostare ai vincoli precisi dello studio randomizzato! Sentenza n. 1052 del 6 dicembre 2004, Tribunale di Genova E’ stato ritenuto colpevole, ai sensi dell’art. 589 (omicidio colposo) un ginecologo che prescriveva alla paziente (donna), per imprudenza e imperizia, una terapia ormonale antiandrogena mediante l’assunzione di Flutamide Ipsen (farmaco indicato per il trattamento delle neoplasie della prostata nei pazienti di sesso maschile), nonostante: la lieve entità della sintomatologia della ragazza; la particolare gravità degli effetti collaterali del farmaco. Inoltre ometteva, per negligenza, di sottoporre la paziente ad esami (durante la somministrazione del farmaco) appartiene alla categoria degli antiandrogeni non steroidei FLUTAMIDE è indicato per il trattamento del carcinoma prostatico deve essere utilizzato nei confronti dei pazienti di sesso maschile L’autorizzazione all’immissione in commercio in Italia è data SOLO PER QUESTE INDICAZIONI TERAPEUTICHE! IL MEDICO NON HA: effettuato controlli sulla paziente durante la somministrazione, verificando anche il possibile sorgere degli eventuali effetti collaterali che lo stesso foglietto illustrativo riporta sul farmaco; utilizzato il farmaco secondo le indicazioni autorizzate; utilizzato (perché non ve ne erano) pubblicazioni Scientifiche accreditate sull’uso di tale medicamento per altri scopi Grazie per l’attenzione