APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA
IN CONFORMITA’
ALLE CONDIZIONI REGISTRATIVE
Prof.ssa Paola Minghetti
Dipartimento di Scienze Farmaceutiche – DISFARM
Facoltà di Scienze del Farmaco
Università degli Studi di Milano
Requisiti fondamentali
di un medicinale
QUALITA’
SICUREZZA
EFFICACIA
E in aggiunta:
Sostenibilità economica
“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse
della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
…omissis…”
(art. 32, Costituzione della Repubblica italiana)
MEDICINALE
Tutela della Salute Pubblica
Ottenimento cure a carico dello Stato
Descrizione del sistema AIFA e HTA e legislazione di settore
Tutela della Salute Pubblica
Valutazione e
monitoraggio
rapporto
RISCHIO/BENEFICIO
AP (AIFA)
AIC (AIFA/EMA)
regime di fornitura
sistema di farmacovigilanza
Per i medicinali di origine industriale i requisiti
sono assicurati mediante:
Autorizzazione alla produzione (AP)
qualità
Autorizzazione all’immissione in commercio (AIC)
qualità, sicurezza, efficacia
AIC
Nessun medicinale può essere immesso in
commercio sul territorio nazionale senza aver
ottenuto
un’autorizzazione
dall’ AIFA o
autorizzazione comunitaria a norma del
Regolamento (CE) n. 726/2004.
Art. 6, c.1, DLvo n. 219/06
Procedure di ottenimento dell’AIC
Centralizzata
Mutuo
riconoscimento
Decentrata
Nazionale
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO
FACOLTÀ DI SCIENZE DEL FARMACO
valida in tutta la comunità europea;
rilasciata da EMA;
quando, al momento della
domanda di AIC, il medicinale è
già autorizzato in uno stato
membro
quando, al momento della
domanda di AIC, il medicinale non
è ancora autorizzato in uno stato
membro
valida nello stato membro che
rilascia l’AIC
Struttura del CTD
MODULO 1
Informazioni amministrative
MODULO 2
Riassunti
MODULO 3
Informazioni chimiche,
farmaceutiche e biologiche per
medicinali contenenti sostanze
attive chimiche e/o biologiche
(Qualità)
MODULO 4
Relazioni non cliniche (Sicurezza)
MODULO 5
Relazioni sugli studi clinici
(Sicurezza ed efficacia)
Studi richiesti per il dossier
Tutela dei pazienti
Effetti collaterali evidenziati
Costi
Tempi
Tutela dei pazienti
Effetti collaterali evidenziati
Costi
Tempi
SPERIMENTAZIONE
Studio del farmaco per PRECISE PATOLOGIE e
a DETERMINATI DOSAGGI
su gruppi di PAZIENTI CON MEDESIME
CARATTERISTICHE
AUTORIZZAZIONE
ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO
IL MEDICINALE VIENE COMMERCIALIZZATO PER
LE MEDESIME PATOLOGIE E AGLI STESSI DOSAGGI
FARMACO IMMESSO IN COMMERCIO
(autorizzato per una particolare patologia)
E’ DOTATO DEL RIASSUNTO DELLE
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO, DELL’
ETICHETTATTURA E DEL FOGLIETTO
ILLUSTRATIVO CONFORMI
ALLA NORMATIVA
(Dlvo 219/06)
ALLE INDICAZIONI
TERAPEUTICHE E AI
DOSAGGI ANALIZZATI NEGLI
STUDI CLINICI
Il medico
nel prescrivere un medicinale si attiene
alle indicazioni terapeutiche,
alle vie e alle modalità di somministrazione
previste dall’autorizzazione all’immissione in commercio
rilasciata da AIFA o EMA
Per tutti i medicinali autorizzati con procedura centralizzata
sono disponibili sul sito di EMA
• Summary del European Public Assessment Report (EPAR)
• Authorisation details
Product details (Name, INN, ATC, …)
Publication details (Titolare AIC …)
• Product information
European Public Assessment Report (EPAR) aggiornato
All authorised presentation (Dose, forma farmaceutica, … disponibili)
• Assessment History
Initial and changes documents (Scientific discussion e EPAR)
EPAR
European Public Assessment Report
• Per i medicinali autorizzati con procedura centralizzata
• Preparato al termine della procedura
• Deriva dalla valutazione della documentazione presentata
dal richiedente e dalle considerazioni scientifiche
effettuate durante la fase di valutazione
• Disponibile al pubblico in tutte le lingue
• Aggiornato sulla base di variazioni successive
• Composto da:
Annex I - Summary of product characteristics (SPC)
Annex IIA - Manufacturing-authorisation holder
responsible for batch release
Annex IIB - Conditions of the marketing authorisation
Annex IIIA - Labelling
Annex IIIB - Package leaflet
PATOLOGIA
PARTICOLARE
Medicinale autorizzato al commercio in Italia per questa
patologia?
SI
il medico sceglie il
medicinale più idoneo alla
cura del paziente
NO
Medicinale autorizzato al commercio in Italia per questa patologia??
NO
Preparazioni
galeniche
Importazione
Uso off-label
Uso
compassionevole
Elenco Legge n.648
SE NESSUNA VIA E’ PERCORRIBILE
Sperimentazione
Preparazioni
galeniche
Preparazioni
galeniche
ASSICURANO AL PAZIENTE LA POSSIBILITA’ DI
OTTENERE UN MEDICINALE CHE NON E’
DISPONIBILE COME PRODOTTO DI ORIGINE
INDUSTRIALE.
Preparazioni
galeniche
Preparato magistrale: medicinale preparato in farmacia in
base ad una prescrizione medica destinata ad un determinato
paziente (art. 3, c.1, lett. a, DLvo 219/06).
Preparato officinale: medicinale preparato in farmacia in
base alle indicazioni della F.U.I. e destinato ad
essere fornito direttamente ai clienti di tale farmacia
(art.3 , c.1, lett. b, DLvo 219/06).
Preparato ospedaliero: medicinale preparato nella farmacia
ospedaliera e destinato ad essere impiegato all’interno
dell’ospedale (art.1, c.4, lett. a, DLvo 178/91).
Il medico
può utilizzare
principi attivi
soltanto se la loro
tossicita’ e’ nota alla
pubblica
amministrazione
Il medico
(art. 5, comma 1 e 2
L. 94/98)
PRESCRIVE PREPARATI MAGISTRALI A BASE DI PRINCIPI ATTIVI:
contenuti in medicinali
industriali
descritti nelle
farmacopee di paesi
comunitari.
il cui commercio e’
autorizzato in Italia o in un
paese comunitario.
con AIC revocata o non confermata per motivi
non inerenti al rischio d’impiego.
PRESCRIZIONE DI PREPARATI MAGISTRALI
• PER USO ORALE
A BASE DI PRINCIPI
ATTIVI CONTENUTI IN
PRODOTTI NON
FARMACEUTICI PER USO
ORALE IN COMMERCIO
IN PAESI COMUNITARI.
• PER USO TOPICO
A BASE DI PRINCIPI ATTIVI
CONTENUTI IN PRODOTTI
COSMETICI
REGOLARMENTE
COMMERCIALIZZATI IN
PAESI COMUNITARI
(art.5, comma 1, L. 94/98)
IL MINISTERO DELLA SALUTE
PUO’, PER ESIGENZE DI TUTELA DELLA SALUTE
PUBBLICA, IMPORRE DIVIETI E LIMITAZIONI ALLA
PRESCRIZIONE DI PREPARATI MAGISTRALI
(art.5, comma 1)
LEGGE 8 APRILE 1998, N.94
la preparazione magistrale avente indicazioni
diverse dal medicinale industriale ma contenente i
medesimi principi attivi, richiede che…
Il medico
Specifichi sulla ricetta le
esigenze particolari che
giustificano il ricorso alla
preparazione
estemporanea,
Ottenga il consenso del
paziente.
(art.5, comma 3, 5)
Il farmacista
Trasmetta mensilmente le
ricette in originale o in
copia all’ASL o
all’azienda ospedaliera,
che provvederà ad
inviarle al Ministero.
(art.5, comma 4 e 5)
Importazione di medicinali
registrati all’estero
Importazione di medicinali registrati all’estero
(DM 11.2.1997 modificato dal DM 31.1.2006)
mancanza di valida
alternativa terapeutica
Il medico può utilizzare
medicinali autorizzati e
commercializzati in
Paesi esteri ma non
autorizzati in Italia
trattamento non superiore
a 90 giorni
sotto la propria
diretta responsabilità
oggettivi caratteri
di eccezionalità
Importazione di medicinali registrati all’estero
Il medico
Invia al Ministero della sanità –
Ufficio di sanità marittima,
aerea, di confine e di dogana
interna
Documentazione:
Nome del medicinale; ditta produttrice;
titolare AIC; dichiarazione che il medicinale
è regolarmente autorizzato; quantitativo e durata terapia;
mancanza di valida alternativa; dichiarazione di responsabilità
Importazione di medicinali registrati all’estero
La dogana
Consente l’importazione
nel territorio nazionale del
quantitativo del medicinale
proveniente da Paese non
appartenente all’Unione europea
Acquisito
Parere favorevole
del Ministero della
salute
Ogni 3 mesi comunica al
Dipartimento per la
valutazione
dei medicinali e
la farmacovigilanza
del Ministero l’elenco
dei medicinali ed i relativi
quantitativi
Occorre semplice nulla osta da parte del competente
Ufficio di sanità marittima, aerea, di confine o di dogana se proviene da
Paesi europei
Uso compassionevole
Uso compassionevole - DM 8.5.2003
Medicinale
in fase di sperimentazione
AIC
Può essere richiesto
Per uso
al di fuori
della
sperimentazione
Azienda produttrice
Non esiste valida
alternativa terapeutica
per malattie rare o
che pongano il paziente in
pericolo di vita
Sulla base di un protocollo
approvato dal C.E.
notificato
al Ministero della salute
Uso compassionevole - DM 8.5.2003
L’autorizzazione all’uso del medicinale
Viene rilasciata
Il medicinale è oggetto,
nella medesima
indicazione terapeutica
di studi sperimentali
in corso o conclusi, di
fase 3, o in casi
particolari di fase 2
I dati disponibili sulla
sperimentazione
sono sufficienti per
formulare
un favorevole
giudizio
IL MEDICINALE E’ FORNITO GRATUITAMENTE
Uso compassionevole -DLvo 219/06
Con decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro
centoventi giorni dall’entrata in vigore del presente decreto,
tenuto conto anche delle linee guida EMEA per l’uso
compassionevole dei medicinali, sono stabiliti i criteri e le
modalità per l’uso di medicinali privi di AIC in Italia, incluso
l’utilizzo al di fuori del riassunto delle caratteristiche del
prodotto autorizzato nel paese di provenienza e l’uso
compassionevole di medicinali non ancora registrati. Fino
all’entrata in vigore del predetto decreto ministeriale, resta in vigore
il decreto ministeriale 8 maggio 2003, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 28 luglio 2003, n.173.
Art. 158, c. 10
PRESCRIZIONE OFF-LABEL
RIFERIMENTI NORMATIVI
CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA
LEGGE 8 APRILE 1998, n. 94
LEGGE 8 APRILE 1998, N.94
REGOLAMENTA
L’IMPIEGO DEI MEDICINALI INDUSTRIALI
PRESCRIZIONE DI PREPARATI MAGISTRALI
SPERIMENTAZIONE CLINICA IN CAMPO
ONCOLOGICO
RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI DEL
PAZIENTE
PRESCRIZIONE OFF-LABEL
Il medico
Può impiegare un medicinale prodotto industrialmente
per un indicazione o una via di somministrazione,
o una modalità di somministrazione o di utilizzazione
diversa da quella autorizzata…
Art, 3, c. 2, L. 94/98
PRESCRIZIONE OFF-LABEL
Il medico
consenso
informato
Il paziente non può essere
trattato con medicinali
autorizzati per quella
patologia
L’impiego deve essere
noto e conforme
a lavori apparsi su
pubblicazioni
scientifiche accreditate
sotto la propria diretta
responsabilità
LEGGE 8 APRILE 1998, N. 94
In caso di medicinali industriali con
indicazioni diverse da quelle approvate
Il Medico non deve indicare sulla ricetta la
generalità del paziente, ma utilizzare un
codice, numerico o alfanumerico, di
riferimento ai dati in suo possesso, in modo
che sia possibile, se necessario, risalire
all’identità del paziente.
(art.3, c. 3 bis e art. 5, c. 3)
Sentenza n. 251 del 21 luglio 2000,
Trib. di Milano, Sezione X
E’ responsabile del reato di lesioni personali di cui
all’art. 582 c.p.v., o nei casi più gravi del reato di cui
all’art. 589 c.p.v. (omicidio colposo), il medico che
prescrive la somministrazione di farmaci:
 sulla base di una terapia applicata al di fuori di
qualsiasi protocollo accettato dalla comunità
scientifica;
 in assenza del consenso esplicito alla terapia
Sentenza n. 251 del 21 luglio 2000,
Trib. di Milano, Sezione X
E’ stato ritenuto colpevole un medico che prescriveva la
somministrazione sistematica di insulina a scopo anti-abortivo
provocando alla paziente crisi ipoglicemiche, tali da comportare
l’incapacità assoluta di attendere le ordinarie occupazioni.
L’insulina è stata utilizzata ad uso “off-label” (fuori dalle
indicazioni previste), la terapia, di natura sperimentale, avrebbe
dovuto essere adoperata in uno studio clinico controllato
NESSUNA esperienza personale, per quanto autorevole, e’
infatti in grado di sostituire l’esperimento che deve sottostare ai
vincoli precisi dello studio randomizzato!
Sentenza n. 1052 del 6 dicembre 2004,
Tribunale di Genova
E’ stato ritenuto colpevole, ai sensi dell’art. 589 (omicidio
colposo) un ginecologo che prescriveva alla paziente (donna),
per imprudenza e imperizia, una terapia ormonale
antiandrogena mediante l’assunzione di Flutamide Ipsen
(farmaco indicato per il trattamento delle neoplasie della
prostata nei pazienti di sesso maschile), nonostante:
la lieve entità della sintomatologia della ragazza;
la particolare gravità degli effetti collaterali del farmaco.
Inoltre ometteva, per negligenza, di sottoporre la paziente ad
esami (durante la somministrazione del farmaco)
appartiene alla categoria degli
antiandrogeni non steroidei
FLUTAMIDE
è indicato per il trattamento
del carcinoma prostatico
deve essere utilizzato nei
confronti dei pazienti di sesso
maschile
L’autorizzazione all’immissione in commercio in Italia è data
SOLO PER QUESTE INDICAZIONI TERAPEUTICHE!
IL MEDICO NON HA:
effettuato controlli sulla paziente durante la
somministrazione, verificando anche il possibile
sorgere degli eventuali effetti collaterali che lo stesso
foglietto illustrativo riporta sul farmaco;
utilizzato il farmaco secondo le indicazioni autorizzate;
utilizzato (perché non ve ne erano) pubblicazioni
Scientifiche accreditate sull’uso di tale medicamento
per altri scopi
Grazie per l’attenzione