CORSO DI DIRITTO COMUNITARIO IL NOTAIO TRA REGOLE NAZIONALI ED EUROPEE Bibliografia DIRITTO DI STABILIMENTO E LIBERTA' DI PRESTAZIONE DEI SERVIZI (a cura di Anselmo Barone e Maria Laura Mattia ) PREMESSA Tra le libertà che definiscono il contenuto del mercato interno (art. 3, lett. c) e art. 14 del Trattato CE), quale strumento di unificazione non solo economica della Comunità, assume significativo rilievo la libertà, per il lavoratore autonomo, di svolgere la propria attività all'interno dello spazio giuridico europeo. Disinteressandosi il diritto comunitario delle situazioni meramente interne agli Stati membri, l'operatore economico indipendente assume rilievo per l'ordinamento comunitario nella misura in cui la propria attività sia caratterizzata da un elemento di interstatualità. Tale elemento è rappresentato dall'avvio di un'attività continuata e stabile in un diverso Stato membro rispetto a quello di provenienza ovvero dal compimento, in quello 1 CORSO DI DIRITTO COMUNITARIO IL NOTAIO TRA REGOLE NAZIONALI ED EUROPEE Bibliografia Stato, di atti di esercizio dell'attività economica, non caratterizzati da stabilità, ma, al contrario, segnati dall'occasionalità e dall'episodicità della prestazione. Mentre, quindi, le norme sul diritto di stabilimento (artt. 43-48 CE) disciplinano il diritto dei cittadini di un paese membro di svolgere la loro attività indipendente in modo continuo e permanente, stabilendosi in altro paese membro, quelle sulla prestazione di servizi (artt. 49-55 CE) hanno ad oggetto il diritto del cittadino comunitario di esercitare la propria attività in uno Stato membro diverso da quello di provenienza in maniera temporanea ed occasionale, senza carattere di stabilità. Sotto il profilo dei contenuti materiali delle libertà in analisi, il diritto di stabilimento, nella sua dimensione essenziale, si sostanzia nella cosiddetta regola del trattamento nazionale (art. 43 CE), attraverso la quale si intende garantire ai cittadini comunitari che si stabiliscono in uno Stato membro diverso da quello di origine, lo stesso trattamento riservato ai cittadini di quest'ultimo in ordine alle condizioni di accesso alle attività di lavoro autonomo e di esercizio delle stesse, vietando ogni discriminazione fondata sulla nazionalità. Tale divieto è stato esteso, in gran parte attraverso l'opera interpretativa della Corte di giustizia, alle misure che, pur non prefigurando un trattamento diverso per i cittadini di altri Stati membri, ostacolino di fatto la libertà di stabilimento, a meno che tale restrizione non sia giustificata da motivi di interesse generale. 2 CORSO DI DIRITTO COMUNITARIO IL NOTAIO TRA REGOLE NAZIONALI ED EUROPEE Bibliografia La Corte di giustizia ha, inoltre, affermato l'effetto diretto - una volta scaduto il periodo transitorio previsto dal Trattato per la realizzazione del mercato comune - delle disposizioni sul diritto di stabilimento che pertanto possono essere utilmente invocate dai singoli a fondamento dei propri diritti indipendentemente dalla vigenza di un normativa ad hoc , la cui adozione è tuttavia prevista dallo stesso Trattato CE allo scopo di facilitare l'esercizio effettivo della libertà in questione. In particolare, sulla base della previsione dell'art 47 CE, il legislatore comunitario ha adottato una serie di direttive volte da un lato a coordinare i contenuti della formazione, e dall'altro al reciproco riconoscimento dei diplomi in relazione a singole professioni e ha istituito un sistema generale di riconoscimento dei diplomi applicabile alle professioni che non hanno formato oggetto di uno specifico riconoscimento. Di recente la maggior parte di questi atti è stata sostituita da un unico strumento (direttiva 2005/36/CE), il quale affianca a sua volta un sistema generalizzato per il riconoscimento dei titoli professionali ispirato al principio generale dell'equivalenza delle qualifiche a disposizioni settoriali. In conformità con quanto disposto dall'art. 45 CE - il quale deroga all'applicazione delle disposizioni sul diritto di stabilimento (così come di quelle sulla libera prestazione dei servizi) in relazione alle attività che all'interno degli Stati membri partecipano, sia pure occasionalmente all'esercizio dei pubblici poteri - la nuova direttiva, altresì di concerto con 3 CORSO DI DIRITTO COMUNITARIO IL NOTAIO TRA REGOLE NAZIONALI ED EUROPEE Bibliografia posizioni recentemente manifestate in altre sedi istituzionali comunitarie (*) , specifica che le sue disposizioni non pregiudicano l'applicazione dell'articolo 39, paragrafo 4 e dell'articolo 45 del Trattato concernenti in particolare i notai (considerando 41). La relativa regolamentazione pertanto resta nella disponibilità degli Stati. Analogamente a quanto esposto sul diritto di stabilimento, anche la disciplina materiale della libera prestazione di servizi è anzitutto fondata sul divieto di discriminazioni in base alla nazionalità (art. 50 CE, ultimo comma). Tenuto conto, tuttavia, delle particolari circostanze legate a tale ipotesi, ed essenzialmente dell'assenza di uno stabile insediamento nel paese destinatario della prestazione, lo stesso Trattato richiede garanzie più ampie di quelle insite nella regola del trattamento nazionale vietando in termini generali le restrizioni alla libera prestazione di servizi (art. 49 CE, comma 1). Tale scelta, rimarcata nella giurisprudenza della Corte di giustizia, trova il suo fondamento nella circostanza che se fosse lecito imporre agli stranieri le stesse condizioni richieste ai cittadini per l'esercizio di determinate attività, condizioni che presuppongono uno stabile collegamento con lo Stato, la libertà di prestazione dei servizi potrebbe risultare completamente vanificata, così come la sua specificità rispetto allo stabilimento. 4 CORSO DI DIRITTO COMUNITARIO IL NOTAIO TRA REGOLE NAZIONALI ED EUROPEE Bibliografia Va infine ricordato che della libertà di stabilimento beneficiano sia le persone fisiche aventi la nazionalità di uno degli Stati membri, sia le persone giuridiche, in particolare le società. In questo fascicolo, tuttavia, l'attenzione sarà concentrata sulle persone fisiche, rinviandosi ad un successivo fascicolo i profili inerenti al diritto di stabilimento delle società. ____________________ (*) Il Parlamento europeo, nella Risoluzione del 23 marzo 2006 sulle professioni legali, sulla base della considerazione che "i notai di diritto civile sono nominati dagli Stati membri quali pubblici ufficiali il cui compito include la redazione di documenti ufficiali di valore speciale ai fini probatori e di immediata esecuzione" (lett. I) e che essi "svolgono lavoro di ampia investigazione e esame a nome dello Stato in questioni legate alla protezione legale non giurisdizionale, particolarmente in relazione al diritto societario - in base al diritto comunitario in alcuni casi - e una parte del loro lavoro è soggetta al controllo disciplinare dello Stato membro competente, comparabile a quello che si applica ai giudici e ai funzionari pubblici" (lett. J), è giunto ad affermare che l'art 45 CE deve essere applicato pienamente alla professione di notaio di diritto civile in quanto tale. 5 CORSO DI DIRITTO COMUNITARIO IL NOTAIO TRA REGOLE NAZIONALI ED EUROPEE Bibliografia NORMATIVA A) TRATTATO CE (Roma, 25 marzo 1957) (*) Articolo 43 Nel quadro delle disposizioni che seguono, le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro vengono vietate. Tale divieto si estende altresì alle restrizioni relative all'apertura di agenzie, succursali o filiali, da parte dei cittadini di uno Stato membro stabiliti sul territorio di un altro Stato membro. La libertà di stabilimento importa l'accesso alle attività non salariate e al loro esercizio, nonché la costituzione e la gestione di imprese e in particolare di società ai sensi dell'articolo 48, secondo comma, alle condizioni definite dalla legislazione del paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini, fatte salve le disposizioni del capo relativo ai capitali. ____________________ (*) Versione consolidata in Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C 325 del 24 dicembre 2002. 6 CORSO DI DIRITTO COMUNITARIO IL NOTAIO TRA REGOLE NAZIONALI ED EUROPEE Bibliografia Articolo 44 1. Per realizzare la libertà di stabilimento in una determinata attività, il Consiglio, in conformità della procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale, delibera mediante direttive. 2. Il Consiglio e la Commissione esercitano le funzioni loro attribuite in virtù delle disposizioni che precedono, in particolare: a) di trattando, in generale, con precedenza le attività per le quali la libertà stabilimento costituisce un contributo particolarmente utile all'incremento della produzione e degli scambi; b) assicurando una stretta collaborazione tra le amministrazioni nazionali competenti al fine di conoscere le situazioni particolari all'interno della Comunità delle diverse attività interessate; c) sopprimendo quelle procedure e pratiche amministrative contemplate dalla legislazione interna ovvero da accordi precedentemente conclusi tra gli Stati membri, il cui mantenimento sarebbe di ostacolo alla libertà di stabilimento; d) vigilando a che i lavoratori salariati di uno degli Stati membri, occupati nel territorio di un altro Stato membro, possano quivi rimanere per intraprendere un'attività non salariata, quando soddisfino alle condizioni che 7 CORSO DI DIRITTO COMUNITARIO IL NOTAIO TRA REGOLE NAZIONALI ED EUROPEE Bibliografia sarebbero loro richieste se entrassero in quello Stato nel momento in cui desiderano accedere all'attività di cui trattasi; e) rendendo possibile l'acquisto e lo sfruttamento di proprietà fondiarie situate nel territorio di uno Stato membro da parte di un cittadino di un altro Stato membro, sempre che non siano lesi i principi stabiliti dall'articolo 33, paragrafo 2; f) applicando la graduale soppressione delle restrizioni relative alla libertà di stabilimento in ogni ramo di attività considerato, da una parte alle condizioni per l'apertura di agenzie, succursali o filiali sul territorio di uno Stato membro e dall'altra alle condizioni di ammissione del personale della sede principale negli organi di gestione o di controllo di queste ultime; g) coordinando, nella necessaria misura e al fine di renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 48, secondo comma per proteggere gli interessi tanto dei soci come dei terzi; h) accertandosi che le condizioni di stabilimento non vengano alterate mediante aiuti concessi dagli Stati membri. Articolo 45 8 CORSO DI DIRITTO COMUNITARIO IL NOTAIO TRA REGOLE NAZIONALI ED EUROPEE Bibliografia Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del presente capo, per quanto riguarda lo Stato membro interessato, le attività che in tale Stato partecipino, sia pure occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può escludere talune attività dall'applicazione delle disposizioni del presente capo. Articolo 46 1. Le prescrizioni del presente capo e le misure adottate in virtù di queste ultime lasciano impregiudicata l'applicabilità delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che prevedano un regime particolare per i cittadini stranieri e che siano giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica. 2. Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251, stabilisce direttive per il coordinamento delle suddette disposizioni. Articolo 47 1. Al fine di agevolare l'accesso alle attività non salariate e l'esercizio di queste, il Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui 9 CORSO DI DIRITTO COMUNITARIO IL NOTAIO TRA REGOLE NAZIONALI ED EUROPEE Bibliografia all'articolo 251, stabilisce direttive intese al reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli. 2. In ordine alle stesse finalità, il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 stabilisce le direttive intese al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative all'accesso alle attività non salariate e all'esercizio di queste. Il Consiglio delibera all'unanimità, durante tutta la procedura di cui all'articolo 251, per quelle direttive la cui esecuzione, in uno Stato membro almeno, comporti una modifica dei vigenti principi legislativi del regime delle professioni, per quanto riguarda la formazione e le condizioni di accesso delle persone fisiche. Negli altri casi il Consiglio delibera a maggioranza qualificata. 3. Per quanto riguarda le professioni mediche, paramediche e farmaceutiche, la graduale soppressione delle restrizioni sarà subordinata al coordinamento delle condizioni richieste per il loro esercizio nei singoli Stati membri. Articolo 48 Le società costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno della Comunità, sono equiparate, ai fini 10 CORSO DI DIRITTO COMUNITARIO IL NOTAIO TRA REGOLE NAZIONALI ED EUROPEE Bibliografia dell'applicazione delle disposizioni del presente capo, alle persone fisiche aventi la cittadinanza degli Stati membri. Per società si intendono le società di diritto civile o di diritto commerciale, ivi comprese le società cooperative, e le altre persone giuridiche contemplate dal diritto pubblico o privato, ad eccezione delle società che non si prefiggono scopi di lucro. Articolo 49 Nel quadro delle disposizioni seguenti, le restrizioni alla libera prestazione dei servizi all'interno della Comunità sono vietate nei confronti dei cittadini degli Stati membri stabiliti in un paese della Comunità che non sia quello del destinatario della prestazione. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può estendere il beneficio delle disposizioni del presente capo ai prestatori di servizi, cittadini di un paese terzo e stabiliti all'interno della Comunità. Articolo 50 11 CORSO DI DIRITTO COMUNITARIO IL NOTAIO TRA REGOLE NAZIONALI ED EUROPEE Bibliografia Ai sensi del presente trattato, sono considerate come servizi le prestazioni fornite normalmente dietro retribuzione, in quanto non siano regolate dalle disposizioni relative alla libera circolazione delle merci, dei capitali e delle persone. I servizi comprendono in particolare: a) attività di carattere industriale; b) attività di carattere commerciale; c) attività artigiane; d) attività delle libere professioni. Senza pregiudizio delle disposizioni del capo relativo al diritto di stabilimento, il prestatore può, per l'esecuzione della sua prestazione, esercitare, a titolo temporaneo, la sua attività nel paese ove la prestazione è fornita, alle stesse condizioni imposte dal paese stesso ai propri cittadini. Articolo 51 1. La libera circolazione dei servizi, in materia di trasporti, è regolata dalle disposizioni del titolo relativo ai trasporti. 12 CORSO DI DIRITTO COMUNITARIO IL NOTAIO TRA REGOLE NAZIONALI ED EUROPEE Bibliografia 2. La liberalizzazione dei servizi delle banche e delle assicurazioni che sono vincolati a movimenti di capitale deve essere attuata in armonia con la liberalizzazione della circolazione dei capitali. Articolo 52 1. Per realizzare la liberalizzazione di un determinato servizio, il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Parlamento europeo, stabilisce direttive, deliberando a maggioranza qualificata. 2. Nelle direttive di cui al paragrafo 1 sono in generale considerati con priorità i servizi che intervengono in modo diretto nei costi di produzione, ovvero la cui liberalizzazione contribuisce a facilitare gli scambi di merci. Articolo 53 Gli Stati membri si dichiarano disposti a procedere alla liberalizzazione dei servizi in misura superiore a quella obbligatoria in virtù delle direttive stabilite in applicazione dell'articolo 52, paragrafo 1, quando ciò sia loro consentito dalla situazione economica generale e dalla situazione del settore interessato. 13 CORSO DI DIRITTO COMUNITARIO IL NOTAIO TRA REGOLE NAZIONALI ED EUROPEE Bibliografia La Commissione rivolge a tal fine raccomandazioni agli Stati membri interessati. Articolo 54 Fino a quando non saranno soppresse le restrizioni alla libera prestazione dei servizi, ciascuno degli Stati membri le applica senza distinzione di nazionalità o di residenza a tutti i prestatori di servizi contemplati dall'articolo 49, primo comma. Articolo 55 Le disposizioni degli articoli da 45 a 48 inclusi sono applicabili alla materia regolata dal presente capo. B) NORMATIVA COMUNITARIA DERIVATA Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (G.U.U.E. 30 settembre 2005, n. L 255). 14 CORSO DI DIRITTO COMUNITARIO IL NOTAIO TRA REGOLE NAZIONALI ED EUROPEE Bibliografia Termine di recepimento: 20 ottobre 2007. Il provvedimento consolida in un unico testo le quindici direttive ad oggi adottate nel settore delle qualifiche professionali (tre generali e dodici settoriali) e persegue l'obiettivo di agevolare la circolazione dei professionisti nell'Unione europea, oltre che la prestazione transfrontaliera di servizi. Il sistema di riconoscimento delle qualifiche disciplinato dalla direttiva si applica solo nei confronti dei cittadini dell'Unione europea anche nel caso con specifiche condizioni - di qualifiche acquisite in Stati terzi. Sono espressamente escluse dal campo di applicazione della direttiva le attività inerenti all'esercizio di una pubblica funzione non legate ad una specifica professione, e, in particolare, le attività dei notai legate ai pubblici poteri. In relazione al diritto di stabilimento, il principio generale rimane quello dell'equivalenza: una qualifica ottenuta in uno Stato membro consente l'esercizio della professione in tutto il territorio dell'Unione alle stesse condizioni dei cittadini dello Stato ospitante, senza passare, salvo che per le professioni che hanno una disciplina settoriale, attraverso l'armonizzazione 15 CORSO DI DIRITTO COMUNITARIO IL NOTAIO TRA REGOLE NAZIONALI ED EUROPEE Bibliografia delle formazioni. In alcuni casi, tuttavia, allo Stato ospitante è consentita l'applicazione di misure di compensazione consistenti in un tirocinio di adattamento o nello svolgimento di una prova attitudinale. Le decisioni di riconoscimento adottate in uno Stato membro non hanno effetto negli altri Stati. Per quanto riguarda, infine, la prestazione occasionale di servizi in uno Stato diverso da quello in cui il professionista esercita la propria attività, la nuova direttiva prevede una procedura semplificata. Fino alla scadenza del termine del 20 ottobre 2007, entro il quale gli Stati dovranno adottare le misure di attuazione della direttiva, si continueranno ad applicare le preesistenti direttive (abrogate con decorrenza da detta data), e nello specifico: Direttiva 89/48/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni (G.U.C.E. 24 gennaio 1989, n. L 109). Attuata con D.lgs. 27 gennaio 1992, n. 115. 16 CORSO DI DIRITTO COMUNITARIO IL NOTAIO TRA REGOLE NAZIONALI ED EUROPEE Bibliografia La normativa predisposta dalla direttiva concerne tutte le professioni per le quali è richiesta una formazione di livello superiore e che non hanno formato oggetto di direttive specifiche di riconoscimento. Il principio di base è quello del riconoscimento da parte dello Stato membro ospitante. L'eccezione è il riconoscimento da parte dello Stato membro ospitante previa compensazione, che può assumere la forma di un tirocinio di adattamento oppure di una prova attitudinale nei casi in cui esistano differenze sostanziali tra i contenuti della formazione prescritta e quella acquisita. Direttiva 92/51/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE (G.U.C.E. 24 luglio 1992, n. L 209). Attuata con D.lgs. 2 maggio 1994, n. 319. 17 CORSO DI DIRITTO COMUNITARIO IL NOTAIO TRA REGOLE NAZIONALI ED EUROPEE Bibliografia Il provvedimento ha esteso il reciproco riconoscimento ai diplomi universitari di durata inferiore ai tre anni e ai diplomi del tipo maturità tecnica o professionale. Direttiva 1999/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 giugno 1999, che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle misure recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche (G.U.C.E. 31 luglio 1999, n. L 201). Attuata con D.lgs. 20 settembre 2002, n. 229. Direttiva 77/452/CEE del Consiglio del 27 giugno 1977, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di infermiere responsabile dell'assistenza generale e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (G.U.C.E. 15 luglio 1977, n. L 176). 18 CORSO DI DIRITTO COMUNITARIO IL NOTAIO TRA REGOLE NAZIONALI ED EUROPEE Bibliografia Attuata con L. 18 dicembre 1980, n. 905. Direttiva 77/453/CEE del Consiglio del 27 giugno 1977, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per l'attività di infermiere responsabile dell'assistenza generale (G.U.C.E. 15 luglio 1977, n. L 176). Attuata con L. 18 dicembre 1980, n. 905. Direttiva 78/686/CEE del Consiglio del25 luglio 1978, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di dentista e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (G.U.C.E. 24 agosto 1978, n. L 233). Attuata con D.P.R. 28 febbraio 1980, n. 135 e con L. 24 luglio 1985, n. 409. 19 CORSO DI DIRITTO COMUNITARIO IL NOTAIO TRA REGOLE NAZIONALI ED EUROPEE Bibliografia Direttiva 78/687/CEE del Consiglio del25 luglio 1978, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per le attività di dentista (G.U.C.E. 24 agosto 1978, n. L 233). Attuata con D.P.R. 28 febbraio 1980, n. 135 e con L. 24 luglio 1985, n. 409. Direttiva 78/1026/CEE del Consiglio del 18 dicembre 1978, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di veterinario e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (G.U.C.E. 23 dicembre 1978, n. 362). Attuata con L. 8 novembre 1984, n. 750. Direttiva 78/1027/CEE del Consiglio del 18 dicembre 1978, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di veterinario 20 CORSO DI DIRITTO COMUNITARIO IL NOTAIO TRA REGOLE NAZIONALI ED EUROPEE Bibliografia (G.U.C.E. 23 dicembre 1978, n. 362). Attuata con D.P.R. 29 agosto 1986, n. 947. Direttiva 80/154/CEE del Consiglio del 21 gennaio 1980, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di ostetrica e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (G.U.C.E. 11 febbraio 1980, n. L 33). Attuata con L. 13 giugno 1985, n. 296. Direttiva 80/155/CEE del Consiglio del 21 gennaio 1980, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all'accesso alle attività dell'ostetrica e al loro esercizio (G.U.C.E. 11 febbraio 1980, n. L 33). 21 CORSO DI DIRITTO COMUNITARIO IL NOTAIO TRA REGOLE NAZIONALI ED EUROPEE Bibliografia Attuata con D.P.R. 27 settembre 1980, n. 1029 e con L. 13 giugno 1985, n. 296. Direttiva 85/384/CEE del Consiglio del 10 giugno 1985, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli del settore dell'architettura e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (G.U.C.E. 21 agosto 1985, n. L 223). Attuata con D.lgs. 27 gennaio 1992, n. 129. Direttiva 85/432/CEE del Consiglio del 16 settembre 1985, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti talune attività nel settore farmaceutico (G.U.C.E. 24 settembre 1985, n. L 253). Attuata con D.P.R. 31 ottobre 1988 e D.lgs. 8 agosto 1991, n. 258. 22 CORSO DI DIRITTO COMUNITARIO IL NOTAIO TRA REGOLE NAZIONALI ED EUROPEE Bibliografia Direttiva 85/433/CEE del Consiglio del 16 settembre 1985, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli in farmacia e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento per talune attività nel settore farmaceutico (G.U.C.E. 24 settembre 1985, n. L 253). Attuata con D.lgs. 8 agosto 1991, n. 258. Anche successivamente al recepimento della direttiva 2005/36/CE resteranno comunque in vigore le direttive speciali relative alla professione di avvocato, e specificamente: Direttiva 77/249/CEE del Consiglio del 22 marzo 1977, intesa a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati (G.U.C.E. 26 marzo 1977, n. 78). Attuata con L. 9 febbraio 1982, n. 31. 23 CORSO DI DIRITTO COMUNITARIO IL NOTAIO TRA REGOLE NAZIONALI ED EUROPEE Bibliografia Direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica (G.U.C.E. 14 marzo 1998, n. 77). Attuata con D. Lgs. 2 febbraio 2001, n.96. C) PROPOSTE DI ATTI NORMATIVI Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ai servizi nel mercato interno (COM (2004)2 del 13 gennaio 2004). Il progetto di direttiva mira a stabilire un quadro giuridico che elimini gli ostacoli alla libertà di stabilimento dei prestatori di servizi e alla libera circolazione dei servizi tra Stati membri, e che garantisca a prestatori e destinatari dei servizi la certezza giuridica necessaria all'effettivo esercizio di queste libertà fondamentali del Trattato. 24 CORSO DI DIRITTO COMUNITARIO IL NOTAIO TRA REGOLE NAZIONALI ED EUROPEE Bibliografia La proposta è stata sensibilmente modificata nel corso del procedimento legislativo. e, Nella prima lettura, terminata il 16 febbraio 2006, infatti, il Parlamento europeo ha eliminato uno dei tratti cardine del testo originario costituito dal principio del paese di origine. Il testo attualmente all'esame del Consiglio, pertanto, abbandonata definitivamente la regola dell'assoggettamento dei prestatori di servizi alla normativa dell Stato di origine, impone agli Stati membri di adeguare le normative nazionali, eliminando gli ostacoli alla libera prestazione dei servizi. A seguito dell'adozione di una posizione comune da parte del Consiglio (in seno al quale peraltro il 29 maggio 2006 è stato raggiunto un accordo politico sulla base di un testo di compromesso presentato dalla Presidenza austriaca), il progetto sarà nuovamente sottoposto al Parlamento per la seconda lettura. Anche se con una formulazione più volte modificata nel corso del processo legislativo, la proposta esclude dal proprio ambito di applicazione le attività legate all'esercizio di pubblici poteri dei notai. GIURISPRUDENZA 25 CORSO DI DIRITTO COMUNITARIO IL NOTAIO TRA REGOLE NAZIONALI ED EUROPEE Bibliografia D) GIURISPRUDENZA COMUNITARIA Corte di giustizia delle Comunità europee, Sentenza 15 luglio 1964, causa 6/64, Costa/E.N.E.L. , in Raccolta della giurisprudenza della Corte , 1964, p. 1141. La Corte ha giudicato l'obbligo contemplato dall'art 43 CE completo, giuridicamente perfetto e, di conseguenza, atto a produrre effetti diretti nei rapporti tra gli Stati membri e i loro cittadini. Corte di giustizia delle Comunità europee, Sentenza 21 giugno 1974, causa 2/74, Reyners / Stato belga , in Raccolta della giurisprudenza della Corte , 1974, p. 631. La Corte ha evidenziato che il principio del trattamento nazionale, contemplato dall'articolo 43 del Trattato CE, in quanto richiamo ad un complesso di disposizioni legislative effettivamente applicate dallo Stato di stabilimento ai propri cittadini, è sicuramente idoneo ad essere fatto valere direttamente dai cittadini di tutti i Paesi membri. Questa disposizione 26 CORSO DI DIRITTO COMUNITARIO IL NOTAIO TRA REGOLE NAZIONALI ED EUROPEE Bibliografia impone un obbligo di risultato preciso, il cui adempimento deve essere facilitato, ma non condizionato, dall'attuazione di un programma di misure graduali. La Corte ha, inoltre, rilevato che in considerazione del carattere fondamentale, nel sistema del Trattato, della libertà di stabilimento e della norma sul trattamento nazionale, la deroga contemplata dall'articolo 45 CE non può avere una portata che vada al di là dello scopo per il quale è stata prevista. In tale contesto i giudici comunitari hanno precisato che l'articolo 45 CE consente agli Stati membri di precludere l'accesso a quelle attività che, considerate in se stesse, costituiscono una partecipazione diretta e specifica all'esercizio di pubblici poteri. L'estensione della deroga ad una determinata professione, e per tutte le sue manifestazioni, sarebbe possibile solo quando la connessione fosse tale che lo Stato membro sarebbe altrimenti obbligato a consentire funzioni che rientrano nei pubblici poteri. Ciò non si verifica quando, nell'ambito di una professione indipendente, le attività che partecipano all'esercizio dei pubblici poteri costituiscono un elemento scindibile dall'insieme dell'attività professionale. Corte di giustizia delle Comunità europee, Sentenza 3 dicembre 1974, causa 33/74, Van Binsbergen / Bedrijfsvereniging voor de Metaalnijverheid , in Raccolta della giurisprudenza della Corte , 1974, p. 1299. 27 CORSO DI DIRITTO COMUNITARIO IL NOTAIO TRA REGOLE NAZIONALI ED EUROPEE Bibliografia La Corte ha rilevato che le disposizioni degli articoli 49 e 50 del Trattato CE hanno efficacia diretta e possono essere fatte valere dinanzi ai giudici nazionali, almeno nella parte in cui impongono la soppressione di tutte le discriminazioni che colpiscono il prestatore di un servizio a causa della sua nazionalità o della sua residenza in uno Stato diverso da quello in cui il servizio viene fornito. Corte di giustizia delle Comunità europee, Sentenza 26 novembre 1975, causa 39/75, Coenen / Sociaal Economische Raad , in Raccolta della giurisprudenza della Corte , 1975, p. 1547. La Corte ha ribadito che una normativa nazionale non può rendere impossibile, attraverso la condizione della residenza, l'esercizio del diritto alla libera prestazione dei servizi, quando condizioni meno restrittive possono comunque realizzare lo scopo di far rispettare le regole professionali in vigore nello Stato ospite. Corte di giustizia delle Comunità europee, Sentenza 28 aprile 1977, causa 71/76, Thieffry / Conseil de l'ordre des avocats de la Cour de Paris , in Raccolta della giurisprudenza della Corte , 1977, p. 765. 28 CORSO DI DIRITTO COMUNITARIO IL NOTAIO TRA REGOLE NAZIONALI ED EUROPEE Bibliografia La Corte ha sottolineato che la circostanza che una legge nazionale contempli il riconoscimento d'equivalenza ai soli fini universitari non giustifica, di per sé, il rifiuto di riconoscere tale equivalenza come titolo di abilitazione professionale. Ciò vale particolarmente nel caso in cui un diploma, riconosciuto a fini accademici, sia integrato da un certificato di idoneità professionale conseguito secondo la legislazione del paese di stabilimento. Corte di giustizia delle Comunità europee, Sentenza 17 dicembre 1981, causa 279/80, Webb , in Raccolta della giurisprudenza della Corte , 1981, p. 3305. La Corte, nel rilevare che gli articoli 49 e 50 del Trattato CE hanno lo scopo di rendere possibile al prestatore di servizi l'esercizio della propria attività nello Stato membro destinatario della prestazione senza alcuna discriminazione nei confronti dei cittadini di tale Stato, ha affermato che tale assunto non può significare che tutta la legislazione nazionale, applicabile ai cittadini di uno Stato membro e relativa normalmente all'attività permanente delle persone in esso stabilite, possa essere applicata 29 CORSO DI DIRITTO COMUNITARIO IL NOTAIO TRA REGOLE NAZIONALI ED EUROPEE Bibliografia integralmente e allo stesso modo alle attività di carattere temporaneo esercitate da persone stabilite in altri Stati membri. La Corte ha, inoltre, puntualizzato che la libera prestazione dei servizi, in quanto principio fondamentale del Trattato, può essere limitata solo da norme giustificate da ragioni imperative d'interesse generale e applicabili a tutte le persone o imprese che esercitino un'attività nel territorio dello Stato membro ospitante, qualora tale interesse non sia tutelato dalle norme cui il prestatore è soggetto nello Stato membro in cui è stabilito e a condizione che le normative in questione siano obiettivamente necessarie per il raggiungimento dello scopo perseguito (interesse generale) e che lo stesso risultato non possa essere ottenuto mediante regole meno restrittive. Corte di giustizia delle Comunità europee, Sentenza 14 gennaio 1988, causa 63/86, Commissione/Italia , in Raccolta della giurisprudenza della Corte , 1988, p. 29. La Corte, interpretando gli articoli 43 CE e 49 CE in connessione con il principio di parità di trattamento sancito dallo stesso Trattato, e partendo dalla considerazione che l'esercizio di un'attività professionale presuppone anche la garanzia di prendere dimora nel luogo in cui quell'attività viene svolta, ha concluso che il cittadino di uno Stato membro che intenda 30 CORSO DI DIRITTO COMUNITARIO IL NOTAIO TRA REGOLE NAZIONALI ED EUROPEE Bibliografia esercitare un'attività lavorativa autonoma in un altro Stato membro deve potervi prendere alloggio a condizioni equivalenti a quelle di cui fruiscono i cittadini di quest'ultimo Stato. Corte di giustizia delle Comunità europee, Sentenza 7 maggio 1991, causa C340/89, Vlassopoulou/ Europaangelegenheiten Ministerium für Baden-Württemberg Justiz, , in BundesRaccolta u. della giurisprudenza della Corte , 1991, p. I-2357. La Corte ha affermato che anche in assenza di misure volte al reciproco riconoscimento, lo Stato membro, al quale è stata presentata domanda di autorizzazione all'esercizio di una professione il cui accesso è subordinato, secondo la normativa nazionale, al possesso di un diploma o di una qualifica professionale, è tenuto a prendere in considerazione i diplomi, i certificati e gli altri titoli che l'interessato ha acquisito ai fini dell'esercizio della medesima professione in un altro Stato membro, procedendo ad un raffronto tra le competenze attestate da questi diplomi e le conoscenze e qualifiche richieste dalle norme nazionali. 31 CORSO DI DIRITTO COMUNITARIO IL NOTAIO TRA REGOLE NAZIONALI ED EUROPEE Bibliografia Corte di giustizia delle Comunità europee, Sentenza 25 luglio 1991, causa C288/89, Stichting Collectieve Antennevoorziening Gouda / Commissariaat voor de Media , in Raccolta della giurisprudenza della Corte , 1991, p. I-4007. La Corte nell'operare un'esemplificativa ricognizione delle esigenze imperative connesse all'interesse generale in relazione alle quali misure restrittive nazionali sono state considerate compatibili con il diritto comunitario ha annoverato: le norme professionali intese a tutelare i destinatari di un servizio, la tutela della proprietà intellettuale, la tutela dei lavoratori e dei consumatori, la conservazione del patrimonio storicoartistico nazionale, la valorizzazione delle ricchezze archeologichi, storiche e artistiche e la migliore divulgazione delle conoscenze ariguardo. Corte di giustizia delle Comunità europee, Sentenza 25 luglio 1991, causa C76/90, Säger/Dennemeyer , in Raccolta della giurisprudenza della Corte , 1991, p. I-4221. La Corte ha affermato che l'articolo 49 del Trattato CE nel vietare le limitazioni alla libera circolazione dei servizi include qualsiasi misura restrittiva, anche qualora essa si applichi indistintamente ai prestatori 32 CORSO DI DIRITTO COMUNITARIO IL NOTAIO TRA REGOLE NAZIONALI ED EUROPEE Bibliografia nazionali ed a quelli degli altri Stati membri, allorché sia tale da vietare o da ostacolare in altro modo le attività del prestatore stabilito in un altro Stato membro ove fornisce legittimamente servizi analoghi. Corte di giustizia delle Comunità europee, Sentenza 31 marzo 1993, causa C19/92, Dieter Kraus/Land Baden-Wuerttemberg , in Raccolta della giurisprudenza della Corte , 1992, p. I-1663. La Corte ha rilevato che è in contrasto con l'articolo 43 CE qualsiasi misura nazionale, relativa alle condizioni di utilizzazione di un titolo universitario complementare, acquisito in uno Stato membro, che, sebbene applicabile senza alcuna distinzione in base alla nazionalità, sia suscettibile di ostacolare o di rendere meno agevole, da parte dei cittadini comunitari, l'esercizio di libertà fondamentali garantite dal Trattato. Ciò è consentito solo nel caso in cui la misura nazionale in questione persegua uno scopo degno di tutela e sia giustificata da motivi di interesse generale. Anche in tal caso la normativa in questione deve essere applicata in maniera non discriminatoria e comunque rivelarsi idonea a garantire la realizzazione dell'obiettivo perseguito e non deve andare al di là di quanto necessario per raggiungere l'obiettivo stesso. 33 CORSO DI DIRITTO COMUNITARIO IL NOTAIO TRA REGOLE NAZIONALI ED EUROPEE Bibliografia Corte di giustizia delle Comunità europee, Sentenza 30 novembre 1995, causa C-55/94, Gebhard / Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Milano , in Raccolta della giurisprudenza della Corte , 1995, p. I-4165. La Corte ha affermato che i provvedimenti nazionali che possono ostacolare o scoraggiare l'esercizio delle libertà fondamentali garantite dal Trattato devono soddisfare quattro condizioni: devono applicarsi in modo non discriminatorio, essere giustificati da motivi imperiosi di interesse pubblico, essere idonei a garantire il conseguimento dello scopo perseguito e non andare oltre quanto necessario per il raggiungimento di questo. Corte di giustizia delle Comunità europee, Sentenza 14 settembre 2000, causa C-238/98, Hocsman , in Raccolta della giurisprudenza della Corte , 2000, p. I-6623. La Corte ha precisato che la presenza di una direttiva specifica non è tale di per sé da precludere l'esercizio del diritto di stabilimento ad una persona che versi in una situazione non prevista dalla direttiva in questione. I giudici comunitari hanno, infatti, chiarito che la giurisprudenza Vlassopoulou costituisce una semplice enunciazione di un principio insito nelle libertà 34 CORSO DI DIRITTO COMUNITARIO IL NOTAIO TRA REGOLE NAZIONALI ED EUROPEE Bibliografia fondamentali del Trattato e che, pertanto, tale principio non può perdere una parte della sua forza giuridica in conseguenza dell'adozione di direttive relative al reciproco riconoscimento dei diplomi. Ne consegue che le autorità dello Stato membro nel quale il cittadino intende stabilirsi sono comunque tenute a prendere in considerazione, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti per l'esercizio del diritto di stabilimento, l'insieme dei diplomi, certificati, ed altri titoli, nonché l'esperienza acquisita dall'interessato nel settore, e a seguito di tale raffronto richiedere, ove necessario, una compensazione nella forma di un periodo di prova o di esami supplementari. Corte di giustizia delle Comunità europee, Sentenza 13 novembre 2003, causa C-313/01, Christine Morgenbesser/Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Genova , in Raccolta della giurisprudenza della Corte , 2003, p. I13467. La Corte ha reputato contrario al diritto comunitario il rifiuto da parte delle autorità di uno Stato membro di iscrivere, nel registro di coloro che effettuano il periodo di pratica necessario per essere ammessi alla professione di avvocato, il titolare di una laurea in giurisprudenza conseguita in un altro Stato membro per il solo motivo che non si tratta di 35 CORSO DI DIRITTO COMUNITARIO IL NOTAIO TRA REGOLE NAZIONALI ED EUROPEE Bibliografia una laurea in giurisprudenza conferita, confermata o riconosciuta come equivalente da un'università del primo Stato. E) GIURISPRUDENZA NAZIONALE Corte costituzionale, Sentenza 11 luglio 1989, n. 389 - PRES Saja - EST Baldassarre - Provincia di Bolzano c. Pres. Con. Ministri in Il Foro italiano , 1991, I, 1076. La Corte ha affermato la diretta applicabilità delle norme sul diritto di stabilimento e sulla libertà di prestazione dei servizi nell'ampia interpretazione fattane dalla Corte di giustizia. Corte di Cassazione, SS UU penali, Sentenza 26 aprile 2004 - PRES Marvulli EST Onorato - P.M. Palombarini (concl. diff.) - ric. P.m. Trib. Frosinone in c. Corsi in Il Foro italiano , 2004, II, 393. 36 CORSO DI DIRITTO COMUNITARIO IL NOTAIO TRA REGOLE NAZIONALI ED EUROPEE Bibliografia La Corte ha ritenuto i motivi di ordine pubblico sottesi alla normativa nazionale in tema di controllo sulla gestione delle scommesse sportive idonei a giustificare le restrizioni da essa poste alle libertà comunitarie di stabilimento e di prestazione dei servizi e ha pertanto giudicato la suddetta normativa non in contrasto con le disposizioni del Trattato. Consiglio di Stato, sezione V, decisione 18 novembre 2004, n. 7554 - PRES Elefante - EST Cerreto - Soc. Metronapoli c. Soc. Shindler e altra in Il Foro italiano , 2005, III, 642. Il Consiglio di Stato ha affermato che, in caso di appalto inferiore alla soglia comunitaria, una società per azioni, ancorché qualificabile come organismo di diritto pubblico, non è tenuta ad osservare le specifiche procedure ad evidenza pubblica previste dalla normativa comunitaria, ma deve osservare le disposizioni del Trattato relativi alla libera circolazione delle merci, alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi, nonché i principi di parità di trattamento, di non discriminazione, di riconoscimento reciproco, di proporzionalità e di trasparenza che ne derivano. 37 CORSO DI DIRITTO COMUNITARIO IL NOTAIO TRA REGOLE NAZIONALI ED EUROPEE Bibliografia Consiglio di Stato, sezione V, decisione 8 agosto 2005, n. 4207 - PRES Iannotta - EST Branca - A.I. e altro c. Federfarma e altri in Il Foro amministrativo , 2005, 2643. Il Consiglio di Stato, in aperto contrasto con la costante giurisprudenza comunitaria in materia, ha escluso l'effetto diretto delle disposizioni del Trattato CE relative alla libertà di stabilimento. BIBLIOGRAFIA E SITI INTERNET Bibliografia BARONE, L'attività notarile nello spazio giuridico europeo , in Il notaio tra regole nazionali ed europee (Relazione al 40° Congresso Nazionale del Notariato - Bari 26/29 ottobre 2003), Milano, Giuffrè, 2003; CARBONE, Il notaio tra regole nazionali ed europee: diritto societario e professioni regolamentate alla prova delle libertà comunitarie , in Il notaio 38 CORSO DI DIRITTO COMUNITARIO IL NOTAIO TRA REGOLE NAZIONALI ED EUROPEE Bibliografia tra regole nazionali ed europee (Relazione al 40° Congresso Nazionale del Notariato - Bari 26/29 ottobre 2003), Milano, Giuffrè, 2003; CARBONE, Recenti sviluppi comunitari in tema di limitazione alla libera prestazione dei servizi di interesse generale e attività notarile, in Funzioni e compiti del notaio nel sistema dell'Unione europea , Milano, Ipsoa, 2001; CONDINANZI, La libertà di stabilimento , in STROZZI (a cura di), Diritto dell'Unione europea - Parte speciale , Torino, Giappichelli, 2000; CONDINANZI - NASCIMBENE, La libera prestazione dei servizi e delle professioni in generale , in TIZZANO (a cura di), Il diritto privato dell'Unione europea - Tomo I, Torino, Giappichelli, 2006; CONTI, Considerazioni sul riconoscimento delle qualifiche e dei titoli professionali , in NASCIMBENE (a cura di), La libera circolazione di lavoratori , Milano, Giuffrè, 1998; 39 CORSO DI DIRITTO COMUNITARIO IL NOTAIO TRA REGOLE NAZIONALI ED EUROPEE Bibliografia NOGLER (a cura di), Le attività autonome , vol- VI del Trattato di diritto privato dell'Unione europea a cura di AJANI e BENNACCHIO, Torino, Giappichelli, 2006; FERRARO, L'avvocato comunitario - Contributo allo studio delle libertà di circolazione e di concorrenza , Napoli, Editoriale Scientifica, 2005; MASTROIANNI, La libera prestazione dei servizi , in STROZZI (a cura di), Diritto dell'Unione europea - Parte speciale , Torino, Giappichelli, 2000; PRETO, Professioni regolamentate e libertà comunitarie , in Il notaio tra regole nazionali ed europee (Relazione al 40° Congresso Nazionale del Notariato - Bari 26/29 ottobre 2003), Milano, Giuffrè, 2003; TIZZANO (a cura di), Professioni e servizi nella CEE , Padova, Cedam 1985. 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