CORSO DI DIRITTO COMUNITARIO IL NOTAIO TRA REGOLE

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IL NOTAIO TRA REGOLE NAZIONALI ED EUROPEE
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DIRITTO DI STABILIMENTO E LIBERTA' DI PRESTAZIONE DEI SERVIZI
(a cura di Anselmo Barone e Maria Laura Mattia )
PREMESSA
Tra le libertà che definiscono il contenuto del mercato interno (art. 3, lett. c)
e art. 14 del Trattato CE), quale strumento di unificazione non solo
economica della Comunità, assume significativo rilievo la libertà, per il
lavoratore autonomo, di svolgere la propria attività all'interno dello spazio
giuridico europeo.
Disinteressandosi il diritto comunitario delle situazioni meramente interne
agli Stati membri, l'operatore economico indipendente assume rilievo per
l'ordinamento comunitario nella misura in cui la propria attività sia
caratterizzata da un elemento di interstatualità. Tale elemento è
rappresentato dall'avvio di un'attività continuata e stabile in un diverso Stato
membro rispetto a quello di provenienza ovvero dal compimento, in quello
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Stato, di atti di esercizio dell'attività economica, non caratterizzati da
stabilità, ma, al contrario, segnati dall'occasionalità e dall'episodicità della
prestazione.
Mentre, quindi, le norme sul diritto di stabilimento (artt. 43-48 CE)
disciplinano il diritto dei cittadini di un paese membro di svolgere la loro
attività indipendente in modo continuo e permanente, stabilendosi in altro
paese membro, quelle sulla prestazione di servizi (artt. 49-55 CE) hanno ad
oggetto il diritto del cittadino comunitario di esercitare la propria attività in
uno Stato membro diverso da quello di provenienza in maniera temporanea
ed occasionale, senza carattere di stabilità.
Sotto il profilo dei contenuti materiali delle libertà in analisi, il diritto di
stabilimento, nella sua dimensione essenziale, si sostanzia nella cosiddetta
regola del trattamento nazionale (art. 43 CE), attraverso la quale si intende
garantire ai cittadini comunitari che si stabiliscono in uno Stato membro
diverso da quello di origine, lo stesso trattamento riservato ai cittadini di
quest'ultimo in ordine alle condizioni di accesso alle attività di lavoro
autonomo e di esercizio delle stesse, vietando ogni discriminazione fondata
sulla nazionalità. Tale divieto è stato esteso, in gran parte attraverso l'opera
interpretativa della Corte di giustizia, alle misure che, pur non prefigurando
un trattamento diverso per i cittadini di altri Stati membri, ostacolino di fatto
la libertà di stabilimento, a meno che tale restrizione non sia giustificata da
motivi di interesse generale.
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La Corte di giustizia ha, inoltre, affermato l'effetto diretto - una volta
scaduto il periodo transitorio previsto dal Trattato per la realizzazione del
mercato comune - delle disposizioni sul diritto di stabilimento che pertanto
possono essere utilmente invocate dai singoli a fondamento dei propri diritti
indipendentemente dalla vigenza di un normativa ad hoc , la cui adozione è
tuttavia prevista dallo stesso Trattato CE allo scopo di facilitare l'esercizio
effettivo della libertà in questione.
In particolare, sulla base della previsione dell'art 47 CE, il legislatore
comunitario ha adottato una serie di direttive volte da un lato a coordinare i
contenuti della formazione, e dall'altro al reciproco riconoscimento dei
diplomi in relazione a singole professioni e ha istituito un sistema generale
di riconoscimento dei diplomi applicabile alle professioni che non hanno
formato oggetto di uno specifico riconoscimento.
Di recente la maggior parte di questi atti è stata sostituita da un unico
strumento (direttiva 2005/36/CE), il quale affianca a sua volta un sistema
generalizzato per il riconoscimento dei titoli professionali ispirato al
principio generale dell'equivalenza delle qualifiche a disposizioni settoriali.
In conformità con quanto disposto dall'art. 45 CE - il quale deroga
all'applicazione delle disposizioni sul diritto di stabilimento (così come di
quelle sulla libera prestazione dei servizi) in relazione alle attività che
all'interno degli Stati membri partecipano, sia pure occasionalmente
all'esercizio dei pubblici poteri - la nuova direttiva, altresì di concerto con
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posizioni recentemente manifestate in altre sedi istituzionali comunitarie (*) ,
specifica che le sue disposizioni non pregiudicano l'applicazione dell'articolo
39, paragrafo 4 e dell'articolo 45 del Trattato concernenti in particolare i
notai (considerando 41). La relativa regolamentazione pertanto resta nella
disponibilità degli Stati.
Analogamente a quanto esposto sul diritto di stabilimento, anche la
disciplina materiale della libera prestazione di servizi è anzitutto fondata sul
divieto di discriminazioni in base alla nazionalità (art. 50 CE, ultimo comma).
Tenuto conto, tuttavia, delle particolari circostanze legate a tale ipotesi, ed
essenzialmente dell'assenza di uno stabile insediamento nel paese
destinatario della prestazione, lo stesso Trattato richiede garanzie più
ampie di quelle insite nella regola del trattamento nazionale vietando in
termini generali le restrizioni alla libera prestazione di servizi (art. 49 CE,
comma 1).
Tale scelta, rimarcata nella giurisprudenza della Corte di giustizia, trova il
suo fondamento nella circostanza che se fosse lecito imporre agli stranieri
le stesse condizioni richieste ai cittadini per l'esercizio di determinate
attività, condizioni che presuppongono uno stabile collegamento con lo
Stato, la libertà di prestazione dei servizi potrebbe risultare completamente
vanificata, così come la sua specificità rispetto allo stabilimento.
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Va infine ricordato che della libertà di stabilimento beneficiano sia le
persone fisiche aventi la nazionalità di uno degli Stati membri, sia le persone
giuridiche, in particolare le società.
In questo fascicolo, tuttavia, l'attenzione sarà concentrata sulle persone
fisiche, rinviandosi ad un successivo fascicolo i profili inerenti al diritto di
stabilimento delle società.
____________________
(*)
Il Parlamento europeo, nella Risoluzione del 23 marzo 2006 sulle
professioni legali, sulla base della considerazione che "i notai di diritto civile
sono nominati dagli Stati membri quali pubblici ufficiali il cui compito
include la redazione di documenti ufficiali di valore speciale ai fini probatori
e di immediata esecuzione" (lett. I) e che essi "svolgono lavoro di ampia
investigazione e esame a nome dello Stato in questioni legate alla
protezione legale non giurisdizionale, particolarmente in relazione al diritto
societario - in base al diritto comunitario in alcuni casi - e una parte del loro
lavoro è soggetta al controllo disciplinare dello Stato membro competente,
comparabile a quello che si applica ai giudici e ai funzionari pubblici" (lett.
J), è giunto ad affermare che l'art 45 CE deve essere applicato pienamente
alla professione di notaio di diritto civile in quanto tale.
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NORMATIVA
A) TRATTATO CE (Roma, 25 marzo 1957) (*)
Articolo 43
Nel quadro delle disposizioni che seguono, le restrizioni alla libertà di
stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato
membro vengono vietate. Tale divieto si estende altresì alle restrizioni
relative all'apertura di agenzie, succursali o filiali, da parte dei cittadini di
uno Stato membro stabiliti sul territorio di un altro Stato membro.
La libertà di stabilimento importa l'accesso alle attività non salariate e al
loro esercizio, nonché la costituzione e la gestione di imprese e in
particolare di società ai sensi dell'articolo 48, secondo comma, alle
condizioni definite dalla legislazione del paese di stabilimento nei confronti
dei propri cittadini, fatte salve le disposizioni del capo relativo ai capitali.
____________________
(*)
Versione consolidata in Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C 325
del 24 dicembre 2002.
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Articolo 44
1. Per realizzare la libertà di stabilimento in una determinata attività, il
Consiglio, in conformità della procedura di cui all'articolo 251 e previa
consultazione del Comitato economico e sociale, delibera mediante direttive.
2. Il Consiglio e la Commissione esercitano le funzioni loro attribuite in virtù
delle disposizioni che precedono, in particolare:
a)
di
trattando, in generale, con precedenza le attività per le quali la libertà
stabilimento
costituisce
un
contributo
particolarmente
utile
all'incremento della produzione e degli scambi;
b)
assicurando una stretta collaborazione tra le amministrazioni
nazionali competenti al fine di conoscere le situazioni particolari all'interno
della Comunità delle diverse attività interessate;
c)
sopprimendo quelle procedure e pratiche amministrative contemplate
dalla legislazione interna ovvero da accordi precedentemente conclusi tra
gli Stati membri, il cui mantenimento sarebbe di ostacolo alla libertà di
stabilimento;
d)
vigilando a che i lavoratori salariati di uno degli Stati membri, occupati
nel territorio di un altro Stato membro, possano quivi rimanere per
intraprendere un'attività non salariata, quando soddisfino alle condizioni che
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sarebbero loro richieste se entrassero in quello Stato nel momento in cui
desiderano accedere all'attività di cui trattasi;
e)
rendendo possibile l'acquisto e lo sfruttamento di proprietà fondiarie
situate nel territorio di uno Stato membro da parte di un cittadino di un altro
Stato membro, sempre che non siano lesi i principi stabiliti dall'articolo 33,
paragrafo 2;
f)
applicando la graduale soppressione delle restrizioni relative alla
libertà di stabilimento in ogni ramo di attività considerato, da una parte alle
condizioni per l'apertura di agenzie, succursali o filiali sul territorio di uno
Stato membro e dall'altra alle condizioni di ammissione del personale della
sede principale negli organi di gestione o di controllo di queste ultime;
g)
coordinando, nella necessaria misura e al fine di renderle equivalenti,
le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente
dell'articolo 48, secondo comma per proteggere gli interessi tanto dei soci
come dei terzi;
h)
accertandosi che le condizioni di stabilimento non vengano alterate
mediante aiuti concessi dagli Stati membri.
Articolo 45
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Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del presente capo, per
quanto riguarda lo Stato membro interessato, le attività che in tale Stato
partecipino, sia pure occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri.
Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della
Commissione,
può
escludere
talune
attività
dall'applicazione
delle
disposizioni del presente capo.
Articolo 46
1. Le prescrizioni del presente capo e le misure adottate in virtù di queste
ultime lasciano impregiudicata l'applicabilità delle disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative che prevedano un regime particolare per i
cittadini stranieri e che siano giustificate da motivi di ordine pubblico, di
pubblica sicurezza e di sanità pubblica.
2. Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251,
stabilisce direttive per il coordinamento delle suddette disposizioni.
Articolo 47
1. Al fine di agevolare l'accesso alle attività non salariate e l'esercizio di
queste, il Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui
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all'articolo 251, stabilisce direttive intese al reciproco riconoscimento dei
diplomi, certificati ed altri titoli.
2. In ordine alle stesse finalità, il Consiglio, deliberando secondo la
procedura di cui all'articolo 251 stabilisce le direttive intese al
coordinamento
delle
disposizioni
legislative,
regolamentari
e
amministrative degli Stati membri relative all'accesso alle attività non
salariate e all'esercizio di queste. Il Consiglio delibera all'unanimità,
durante tutta la procedura di cui all'articolo 251, per quelle direttive la cui
esecuzione, in uno Stato membro almeno, comporti una modifica dei vigenti
principi legislativi del regime delle professioni, per quanto riguarda la
formazione e le condizioni di accesso delle persone fisiche. Negli altri casi il
Consiglio delibera a maggioranza qualificata.
3.
Per
quanto
riguarda
le
professioni
mediche,
paramediche
e
farmaceutiche, la graduale soppressione delle restrizioni sarà subordinata
al coordinamento delle condizioni richieste per il loro esercizio nei singoli
Stati membri.
Articolo 48
Le società costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro e
aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività
principale
all'interno
della
Comunità,
sono
equiparate,
ai
fini
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dell'applicazione delle disposizioni del presente capo, alle persone fisiche
aventi la cittadinanza degli Stati membri.
Per società si intendono le società di diritto civile o di diritto commerciale, ivi
comprese le società cooperative, e le altre persone giuridiche contemplate
dal diritto pubblico o privato, ad eccezione delle società che non si
prefiggono scopi di lucro.
Articolo 49
Nel quadro delle disposizioni seguenti, le restrizioni alla libera prestazione
dei servizi all'interno della Comunità sono vietate nei confronti dei cittadini
degli Stati membri stabiliti in un paese della Comunità che non sia quello del
destinatario della prestazione.
Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della
Commissione, può estendere il beneficio delle disposizioni del presente
capo ai prestatori di servizi, cittadini di un paese terzo e stabiliti all'interno
della Comunità.
Articolo 50
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Ai sensi del presente trattato, sono considerate come servizi le prestazioni
fornite normalmente dietro retribuzione, in quanto non siano regolate dalle
disposizioni relative alla libera circolazione delle merci, dei capitali e delle
persone.
I servizi comprendono in particolare:
a)
attività di carattere industriale;
b)
attività di carattere commerciale;
c)
attività artigiane;
d)
attività delle libere professioni.
Senza pregiudizio delle disposizioni del capo relativo al diritto di
stabilimento, il prestatore può, per l'esecuzione della sua prestazione,
esercitare, a titolo temporaneo, la sua attività nel paese ove la prestazione è
fornita, alle stesse condizioni imposte dal paese stesso ai propri cittadini.
Articolo 51
1. La libera circolazione dei servizi, in materia di trasporti, è regolata dalle
disposizioni del titolo relativo ai trasporti.
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2. La liberalizzazione dei servizi delle banche e delle assicurazioni che sono
vincolati a movimenti di capitale deve essere attuata in armonia con la
liberalizzazione della circolazione dei capitali.
Articolo 52
1. Per realizzare la liberalizzazione di un determinato servizio, il Consiglio,
su proposta della Commissione e previa consultazione del Comitato
economico e sociale e del Parlamento europeo, stabilisce direttive,
deliberando a maggioranza qualificata.
2. Nelle direttive di cui al paragrafo 1 sono in generale considerati con
priorità i servizi che intervengono in modo diretto nei costi di produzione,
ovvero la cui liberalizzazione contribuisce a facilitare gli scambi di merci.
Articolo 53
Gli Stati membri si dichiarano disposti a procedere alla liberalizzazione dei
servizi in misura superiore a quella obbligatoria in virtù delle direttive
stabilite in applicazione dell'articolo 52, paragrafo 1, quando ciò sia loro
consentito dalla situazione economica generale e dalla situazione del
settore interessato.
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La Commissione rivolge a tal fine raccomandazioni agli Stati membri
interessati.
Articolo 54
Fino a quando non saranno soppresse le restrizioni alla libera prestazione
dei servizi, ciascuno degli Stati membri le applica senza distinzione di
nazionalità o di residenza a tutti i prestatori di servizi contemplati
dall'articolo 49, primo comma.
Articolo 55
Le disposizioni degli articoli da 45 a 48 inclusi sono applicabili alla materia
regolata dal presente capo.
B) NORMATIVA COMUNITARIA DERIVATA
Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7
settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali
(G.U.U.E. 30 settembre 2005, n. L 255).
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Termine di recepimento: 20 ottobre 2007.
Il provvedimento consolida in un unico testo le quindici direttive ad oggi
adottate nel settore delle qualifiche professionali (tre generali e dodici
settoriali) e persegue l'obiettivo di agevolare la circolazione dei
professionisti nell'Unione europea, oltre che la prestazione transfrontaliera
di servizi.
Il sistema di riconoscimento delle qualifiche disciplinato dalla direttiva si
applica solo nei confronti dei cittadini dell'Unione europea anche nel caso con specifiche condizioni - di qualifiche acquisite in Stati terzi.
Sono espressamente escluse dal campo di applicazione della direttiva le
attività inerenti all'esercizio di una pubblica funzione non legate ad una
specifica professione, e, in particolare, le attività dei notai legate ai pubblici
poteri.
In relazione al diritto di stabilimento, il principio generale rimane quello
dell'equivalenza: una qualifica ottenuta in uno Stato membro consente
l'esercizio della professione in tutto il territorio dell'Unione alle stesse
condizioni dei cittadini dello Stato ospitante, senza passare, salvo che per le
professioni che hanno una disciplina settoriale, attraverso l'armonizzazione
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delle formazioni. In alcuni casi, tuttavia, allo Stato ospitante è consentita
l'applicazione di misure di compensazione consistenti in un tirocinio di
adattamento o nello svolgimento di una prova attitudinale. Le decisioni di
riconoscimento adottate in uno Stato membro non hanno effetto negli altri
Stati.
Per quanto riguarda, infine, la prestazione occasionale di servizi in uno Stato
diverso da quello in cui il professionista esercita la propria attività, la nuova
direttiva prevede una procedura semplificata.
Fino alla scadenza del termine del 20 ottobre 2007, entro il quale gli Stati
dovranno adottare le misure di attuazione della direttiva, si continueranno
ad applicare le preesistenti direttive (abrogate con decorrenza da detta
data), e nello specifico:
Direttiva 89/48/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, relativa ad un
sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che
sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni
(G.U.C.E. 24 gennaio 1989, n. L 109).
Attuata con D.lgs. 27 gennaio 1992, n. 115.
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La normativa predisposta dalla direttiva concerne tutte le professioni per le
quali è richiesta una formazione di livello superiore e che non hanno
formato oggetto di direttive specifiche di riconoscimento. Il principio di base
è quello del riconoscimento da parte dello Stato membro ospitante.
L'eccezione è il riconoscimento da parte dello Stato membro ospitante
previa compensazione, che può assumere la forma di un tirocinio di
adattamento oppure di una prova attitudinale nei casi in cui esistano
differenze sostanziali tra i contenuti della formazione prescritta e quella
acquisita.
Direttiva 92/51/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992, relativa ad un secondo
sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che
integra la direttiva 89/48/CEE
(G.U.C.E. 24 luglio 1992, n. L 209).
Attuata con D.lgs. 2 maggio 1994, n. 319.
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Il provvedimento ha esteso il reciproco riconoscimento ai diplomi
universitari di durata inferiore ai tre anni e ai diplomi del tipo maturità
tecnica o professionale.
Direttiva 1999/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 giugno
1999, che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le
attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle
misure recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di
riconoscimento delle qualifiche
(G.U.C.E. 31 luglio 1999, n. L 201).
Attuata con D.lgs. 20 settembre 2002, n. 229.
Direttiva 77/452/CEE del Consiglio del 27 giugno 1977, concernente il
reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di infermiere
responsabile dell'assistenza generale e comportante misure destinate ad
agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera
prestazione dei servizi
(G.U.C.E. 15 luglio 1977, n. L 176).
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Attuata con L. 18 dicembre 1980, n. 905.
Direttiva 77/453/CEE del Consiglio del 27 giugno 1977, concernente il
coordinamento
delle
disposizioni
legislative,
regolamentari
e
amministrative per l'attività di infermiere responsabile dell'assistenza
generale (G.U.C.E. 15 luglio 1977, n. L 176).
Attuata con L. 18 dicembre 1980, n. 905.
Direttiva 78/686/CEE del Consiglio del25 luglio 1978, concernente il
reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di dentista e
comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di
stabilimento e di libera prestazione dei servizi
(G.U.C.E. 24 agosto 1978, n. L 233).
Attuata con D.P.R. 28 febbraio 1980, n. 135 e con L. 24 luglio 1985, n. 409.
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Direttiva 78/687/CEE del Consiglio del25 luglio 1978, concernente il
coordinamento
delle
disposizioni
legislative,
regolamentari
e
amministrative per le attività di dentista
(G.U.C.E. 24 agosto 1978, n. L 233).
Attuata con D.P.R. 28 febbraio 1980, n. 135 e con L. 24 luglio 1985, n. 409.
Direttiva 78/1026/CEE del Consiglio del 18 dicembre 1978, concernente il
reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di veterinario e
comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di
stabilimento e di libera prestazione dei servizi
(G.U.C.E. 23 dicembre 1978, n. 362).
Attuata con L. 8 novembre 1984, n. 750.
Direttiva 78/1027/CEE del Consiglio del 18 dicembre 1978, concernente il
coordinamento
delle
disposizioni
legislative,
regolamentari
ed
amministrative per le attività di veterinario
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Bibliografia
(G.U.C.E. 23 dicembre 1978, n. 362).
Attuata con D.P.R. 29 agosto 1986, n. 947.
Direttiva 80/154/CEE del Consiglio del 21 gennaio 1980, concernente il
reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di ostetrica e
comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di
stabilimento e di libera prestazione dei servizi
(G.U.C.E. 11 febbraio 1980, n. L 33).
Attuata con L. 13 giugno 1985, n. 296.
Direttiva 80/155/CEE del Consiglio del 21 gennaio 1980, concernente il
coordinamento
delle
disposizioni
legislative,
regolamentari
ed
amministrative relative all'accesso alle attività dell'ostetrica e al loro
esercizio (G.U.C.E. 11 febbraio 1980, n. L 33).
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Attuata con D.P.R. 27 settembre 1980, n. 1029 e con L. 13 giugno 1985, n.
296.
Direttiva 85/384/CEE del Consiglio del 10 giugno 1985, concernente il
reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli del settore
dell'architettura e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio
effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi
(G.U.C.E. 21 agosto 1985, n. L 223).
Attuata con D.lgs. 27 gennaio 1992, n. 129.
Direttiva 85/432/CEE del Consiglio del 16 settembre 1985, concernente il
coordinamento
delle
disposizioni
legislative,
regolamentari
ed
amministrative riguardanti talune attività nel settore farmaceutico
(G.U.C.E. 24 settembre 1985, n. L 253).
Attuata con D.P.R. 31 ottobre 1988 e D.lgs. 8 agosto 1991, n. 258.
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Direttiva 85/433/CEE del Consiglio del 16 settembre 1985, concernente il
reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli in farmacia e
comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di
stabilimento per talune attività nel settore farmaceutico
(G.U.C.E. 24 settembre 1985, n. L 253).
Attuata con D.lgs. 8 agosto 1991, n. 258.
Anche
successivamente
al
recepimento
della
direttiva
2005/36/CE
resteranno comunque in vigore le direttive speciali relative alla professione
di avvocato, e specificamente:
Direttiva 77/249/CEE del Consiglio del 22 marzo 1977, intesa a facilitare
l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati
(G.U.C.E. 26 marzo 1977, n. 78).
Attuata con L. 9 febbraio 1982, n. 31.
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Direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio
1998, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato
in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica
(G.U.C.E. 14 marzo 1998, n. 77).
Attuata con D. Lgs. 2 febbraio 2001, n.96.
C) PROPOSTE DI ATTI NORMATIVI
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ai
servizi nel mercato interno (COM (2004)2 del 13 gennaio 2004).
Il progetto di direttiva mira a stabilire un quadro giuridico che elimini gli
ostacoli alla libertà di stabilimento dei prestatori di servizi e alla libera
circolazione dei servizi tra Stati membri, e che garantisca a prestatori e
destinatari dei servizi la certezza giuridica necessaria all'effettivo esercizio
di queste libertà fondamentali del Trattato.
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La proposta è stata sensibilmente modificata nel corso del procedimento
legislativo. e, Nella prima lettura, terminata il 16 febbraio 2006, infatti, il
Parlamento europeo ha eliminato uno dei tratti cardine del testo originario
costituito dal principio del paese di origine.
Il testo attualmente all'esame del Consiglio, pertanto, abbandonata
definitivamente la regola dell'assoggettamento dei prestatori di servizi alla
normativa dell Stato di origine, impone agli Stati membri di adeguare le
normative nazionali, eliminando gli ostacoli alla libera prestazione dei
servizi.
A seguito dell'adozione di una posizione comune da parte del Consiglio (in
seno al quale peraltro il 29 maggio 2006 è stato raggiunto un accordo
politico sulla base di un testo di compromesso presentato dalla Presidenza
austriaca), il progetto sarà nuovamente sottoposto al Parlamento per la
seconda lettura.
Anche se con una formulazione più volte modificata nel corso del processo
legislativo, la proposta esclude dal proprio ambito di applicazione le attività
legate all'esercizio di pubblici poteri dei notai.
GIURISPRUDENZA
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D) GIURISPRUDENZA COMUNITARIA
Corte di giustizia delle Comunità europee, Sentenza 15 luglio 1964, causa
6/64, Costa/E.N.E.L. , in Raccolta della giurisprudenza della Corte , 1964, p.
1141.
La Corte ha giudicato l'obbligo contemplato dall'art 43 CE completo,
giuridicamente perfetto e, di conseguenza, atto a produrre effetti diretti nei
rapporti tra gli Stati membri e i loro cittadini.
Corte di giustizia delle Comunità europee, Sentenza 21 giugno 1974, causa
2/74, Reyners / Stato belga , in Raccolta della giurisprudenza della Corte ,
1974, p. 631.
La Corte ha evidenziato che il principio del trattamento nazionale,
contemplato dall'articolo 43 del Trattato CE, in quanto richiamo ad un
complesso di disposizioni legislative effettivamente applicate dallo Stato di
stabilimento ai propri cittadini, è sicuramente idoneo ad essere fatto valere
direttamente dai cittadini di tutti i Paesi membri. Questa disposizione
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IL NOTAIO TRA REGOLE NAZIONALI ED EUROPEE
Bibliografia
impone un obbligo di risultato preciso, il cui adempimento deve essere
facilitato, ma non condizionato, dall'attuazione di un programma di misure
graduali.
La Corte ha, inoltre, rilevato che in considerazione del carattere
fondamentale, nel sistema del Trattato, della libertà di stabilimento e della
norma sul trattamento nazionale, la deroga contemplata dall'articolo 45 CE
non può avere una portata che vada al di là dello scopo per il quale è stata
prevista. In tale contesto i giudici comunitari hanno precisato che l'articolo
45 CE consente agli Stati membri di precludere l'accesso a quelle attività
che, considerate in se stesse, costituiscono una partecipazione diretta e
specifica all'esercizio di pubblici poteri. L'estensione della deroga ad una
determinata professione, e per tutte le sue manifestazioni, sarebbe
possibile solo quando la connessione fosse tale che lo Stato membro
sarebbe altrimenti obbligato a consentire funzioni che rientrano nei pubblici
poteri. Ciò non si verifica quando, nell'ambito di una professione
indipendente, le attività che partecipano all'esercizio dei pubblici poteri
costituiscono un elemento scindibile dall'insieme dell'attività professionale.
Corte di giustizia delle Comunità europee, Sentenza 3 dicembre 1974, causa
33/74, Van Binsbergen / Bedrijfsvereniging voor de Metaalnijverheid , in
Raccolta della giurisprudenza della Corte , 1974, p. 1299.
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IL NOTAIO TRA REGOLE NAZIONALI ED EUROPEE
Bibliografia
La Corte ha rilevato che le disposizioni degli articoli 49 e 50 del Trattato CE
hanno efficacia diretta e possono essere fatte valere dinanzi ai giudici
nazionali, almeno nella parte in cui impongono la soppressione di tutte le
discriminazioni che colpiscono il prestatore di un servizio a causa della sua
nazionalità o della sua residenza in uno Stato diverso da quello in cui il
servizio viene fornito.
Corte di giustizia delle Comunità europee, Sentenza 26 novembre 1975,
causa 39/75, Coenen / Sociaal Economische Raad , in Raccolta della
giurisprudenza della Corte , 1975, p. 1547.
La Corte ha ribadito che una normativa nazionale non può rendere
impossibile, attraverso la condizione della residenza, l'esercizio del diritto
alla libera prestazione dei servizi, quando condizioni meno restrittive
possono comunque realizzare lo scopo di far rispettare le regole
professionali in vigore nello Stato ospite.
Corte di giustizia delle Comunità europee, Sentenza 28 aprile 1977, causa
71/76, Thieffry / Conseil de l'ordre des avocats de la Cour de Paris , in
Raccolta della giurisprudenza della Corte , 1977, p. 765.
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IL NOTAIO TRA REGOLE NAZIONALI ED EUROPEE
Bibliografia
La Corte ha sottolineato che la circostanza che una legge nazionale
contempli il riconoscimento d'equivalenza ai soli fini universitari non
giustifica, di per sé, il rifiuto di riconoscere tale equivalenza come titolo di
abilitazione professionale. Ciò vale particolarmente nel caso in cui un
diploma, riconosciuto a fini accademici, sia integrato da un certificato di
idoneità professionale conseguito secondo la legislazione del paese di
stabilimento.
Corte di giustizia delle Comunità europee, Sentenza 17 dicembre 1981,
causa 279/80, Webb , in Raccolta della giurisprudenza della Corte , 1981, p.
3305.
La Corte, nel rilevare che gli articoli 49 e 50 del Trattato CE hanno lo scopo
di rendere possibile al prestatore di servizi l'esercizio della propria attività
nello
Stato
membro
destinatario
della
prestazione
senza
alcuna
discriminazione nei confronti dei cittadini di tale Stato, ha affermato che tale
assunto non può significare che tutta la legislazione nazionale, applicabile ai
cittadini di uno Stato membro e relativa normalmente all'attività
permanente delle persone in esso stabilite, possa essere applicata
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IL NOTAIO TRA REGOLE NAZIONALI ED EUROPEE
Bibliografia
integralmente e allo stesso modo alle attività di carattere temporaneo
esercitate da persone stabilite in altri Stati membri.
La Corte ha, inoltre, puntualizzato che la libera prestazione dei servizi, in
quanto principio fondamentale del Trattato, può essere limitata solo da
norme giustificate da ragioni imperative d'interesse generale e applicabili a
tutte le persone o imprese che esercitino un'attività nel territorio dello Stato
membro ospitante, qualora tale interesse non sia tutelato dalle norme cui il
prestatore è soggetto nello Stato membro in cui è stabilito e a condizione
che le normative in questione siano obiettivamente necessarie per il
raggiungimento dello scopo perseguito (interesse generale) e che lo stesso
risultato non possa essere ottenuto mediante regole meno restrittive.
Corte di giustizia delle Comunità europee, Sentenza 14 gennaio 1988, causa
63/86, Commissione/Italia , in Raccolta della giurisprudenza della Corte ,
1988, p. 29.
La Corte, interpretando gli articoli 43 CE e 49 CE in connessione con il
principio di parità di trattamento sancito dallo stesso Trattato, e partendo
dalla considerazione che l'esercizio di un'attività professionale presuppone
anche la garanzia di prendere dimora nel luogo in cui quell'attività viene
svolta, ha concluso
che il cittadino di uno Stato membro che intenda
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IL NOTAIO TRA REGOLE NAZIONALI ED EUROPEE
Bibliografia
esercitare un'attività lavorativa autonoma in un altro Stato membro deve
potervi prendere alloggio a condizioni equivalenti a quelle di cui fruiscono i
cittadini di quest'ultimo Stato.
Corte di giustizia delle Comunità europee, Sentenza 7 maggio 1991, causa C340/89,
Vlassopoulou/
Europaangelegenheiten
Ministerium
für
Baden-Württemberg
Justiz,
,
in
BundesRaccolta
u.
della
giurisprudenza della Corte , 1991, p. I-2357.
La Corte ha affermato che anche in assenza di misure volte al reciproco
riconoscimento, lo Stato membro, al quale è stata presentata domanda di
autorizzazione all'esercizio di una professione il cui accesso è subordinato,
secondo la normativa nazionale, al possesso di un diploma o di una qualifica
professionale, è tenuto a prendere in considerazione i diplomi, i certificati e
gli altri titoli che l'interessato ha acquisito ai fini dell'esercizio della
medesima professione in un altro Stato membro, procedendo ad un
raffronto tra le competenze attestate da questi diplomi e le conoscenze e
qualifiche richieste dalle norme nazionali.
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IL NOTAIO TRA REGOLE NAZIONALI ED EUROPEE
Bibliografia
Corte di giustizia delle Comunità europee, Sentenza 25 luglio 1991, causa C288/89, Stichting Collectieve Antennevoorziening Gouda / Commissariaat
voor de Media , in Raccolta della giurisprudenza della Corte , 1991, p. I-4007.
La Corte nell'operare un'esemplificativa ricognizione delle esigenze
imperative connesse all'interesse generale in relazione alle quali misure
restrittive nazionali sono state considerate compatibili con il diritto
comunitario ha annoverato: le norme professionali intese a tutelare i
destinatari di un servizio, la tutela della proprietà intellettuale, la tutela dei
lavoratori e dei consumatori, la conservazione del patrimonio storicoartistico nazionale, la valorizzazione delle ricchezze archeologichi, storiche
e artistiche e la migliore divulgazione delle conoscenze ariguardo.
Corte di giustizia delle Comunità europee, Sentenza 25 luglio 1991, causa C76/90, Säger/Dennemeyer , in Raccolta della giurisprudenza della Corte ,
1991, p. I-4221.
La Corte ha affermato che l'articolo 49 del Trattato CE nel vietare le
limitazioni alla libera circolazione dei servizi include qualsiasi misura
restrittiva, anche qualora essa si applichi indistintamente ai prestatori
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IL NOTAIO TRA REGOLE NAZIONALI ED EUROPEE
Bibliografia
nazionali ed a quelli degli altri Stati membri, allorché sia tale da vietare o da
ostacolare in altro modo le attività del prestatore stabilito in un altro Stato
membro ove fornisce legittimamente servizi analoghi.
Corte di giustizia delle Comunità europee, Sentenza 31 marzo 1993, causa C19/92, Dieter Kraus/Land Baden-Wuerttemberg , in Raccolta della
giurisprudenza della Corte , 1992, p. I-1663.
La Corte ha rilevato che è in contrasto con l'articolo 43 CE qualsiasi misura
nazionale, relativa alle condizioni di utilizzazione di un titolo universitario
complementare, acquisito in uno Stato membro, che, sebbene applicabile
senza alcuna distinzione in base alla nazionalità, sia suscettibile di
ostacolare o di rendere meno agevole, da parte dei cittadini comunitari,
l'esercizio di libertà fondamentali garantite dal Trattato. Ciò è consentito
solo nel caso in cui la misura nazionale in questione persegua uno scopo
degno di tutela e sia giustificata da motivi di interesse generale. Anche in tal
caso la normativa in questione deve essere applicata in maniera non
discriminatoria e comunque rivelarsi idonea a garantire la realizzazione
dell'obiettivo perseguito e non deve andare al di là di quanto necessario per
raggiungere l'obiettivo stesso.
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IL NOTAIO TRA REGOLE NAZIONALI ED EUROPEE
Bibliografia
Corte di giustizia delle Comunità europee, Sentenza 30 novembre 1995,
causa C-55/94, Gebhard / Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori
di Milano , in Raccolta della giurisprudenza della Corte , 1995, p. I-4165.
La Corte ha affermato che i provvedimenti nazionali che possono ostacolare
o scoraggiare l'esercizio delle libertà fondamentali garantite dal Trattato
devono soddisfare quattro condizioni: devono applicarsi in modo non
discriminatorio, essere giustificati da motivi imperiosi di interesse pubblico,
essere idonei a garantire il conseguimento dello scopo perseguito e non
andare oltre quanto necessario per il raggiungimento di questo.
Corte di giustizia delle Comunità europee, Sentenza 14 settembre 2000,
causa C-238/98, Hocsman , in Raccolta della giurisprudenza della Corte ,
2000, p. I-6623.
La Corte ha precisato che la presenza di una direttiva specifica non è tale di
per sé da precludere l'esercizio del diritto di stabilimento ad una persona
che versi in una situazione non prevista dalla direttiva in questione. I giudici
comunitari hanno, infatti, chiarito che la giurisprudenza Vlassopoulou
costituisce una semplice enunciazione di un principio insito nelle libertà
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IL NOTAIO TRA REGOLE NAZIONALI ED EUROPEE
Bibliografia
fondamentali del Trattato e che, pertanto, tale principio non può perdere una
parte della sua forza giuridica in conseguenza dell'adozione di direttive
relative al reciproco riconoscimento dei diplomi. Ne consegue che le
autorità dello Stato membro nel quale il cittadino intende stabilirsi sono
comunque tenute a prendere in considerazione, al fine di verificare la
sussistenza dei requisiti per l'esercizio del diritto di stabilimento, l'insieme
dei diplomi, certificati, ed altri titoli, nonché l'esperienza acquisita
dall'interessato nel settore, e a seguito di tale raffronto richiedere, ove
necessario, una compensazione nella forma di un periodo di prova o di
esami supplementari.
Corte di giustizia delle Comunità europee, Sentenza 13 novembre 2003,
causa
C-313/01,
Christine Morgenbesser/Consiglio dell'Ordine degli
avvocati di Genova , in Raccolta della giurisprudenza della Corte , 2003, p. I13467.
La Corte ha reputato contrario al diritto comunitario il rifiuto da parte delle
autorità di uno Stato membro di iscrivere, nel registro di coloro che
effettuano il periodo di pratica necessario per essere ammessi alla
professione di avvocato, il titolare di una laurea in giurisprudenza
conseguita in un altro Stato membro per il solo motivo che non si tratta di
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IL NOTAIO TRA REGOLE NAZIONALI ED EUROPEE
Bibliografia
una laurea in giurisprudenza conferita, confermata o riconosciuta come
equivalente da un'università del primo Stato.
E) GIURISPRUDENZA NAZIONALE
Corte costituzionale, Sentenza 11 luglio 1989, n. 389 - PRES Saja - EST
Baldassarre - Provincia di Bolzano c. Pres. Con. Ministri in Il Foro italiano ,
1991, I, 1076.
La Corte ha affermato la diretta applicabilità delle norme sul diritto di
stabilimento e sulla libertà di prestazione dei servizi nell'ampia
interpretazione fattane dalla Corte di giustizia.
Corte di Cassazione, SS UU penali, Sentenza 26 aprile 2004 - PRES Marvulli EST Onorato - P.M. Palombarini (concl. diff.) - ric. P.m. Trib. Frosinone in c.
Corsi in Il Foro italiano , 2004, II, 393.
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CORSO DI DIRITTO COMUNITARIO
IL NOTAIO TRA REGOLE NAZIONALI ED EUROPEE
Bibliografia
La Corte ha ritenuto i motivi di ordine pubblico sottesi alla normativa
nazionale in tema di controllo sulla gestione delle scommesse sportive
idonei a giustificare le restrizioni da essa poste alle libertà comunitarie di
stabilimento e di prestazione dei servizi e ha pertanto giudicato la suddetta
normativa non in contrasto con le disposizioni del Trattato.
Consiglio di Stato, sezione V, decisione 18 novembre 2004, n. 7554 - PRES
Elefante - EST Cerreto - Soc. Metronapoli c. Soc. Shindler e altra in Il Foro
italiano , 2005, III, 642.
Il Consiglio di Stato ha affermato che, in caso di appalto inferiore alla soglia
comunitaria, una società per azioni, ancorché qualificabile come organismo
di diritto pubblico, non è tenuta ad osservare
le specifiche procedure ad
evidenza pubblica previste dalla normativa comunitaria, ma deve osservare
le disposizioni del Trattato relativi alla libera circolazione delle merci, alla
libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi, nonché i principi
di parità di trattamento, di non discriminazione, di riconoscimento reciproco,
di proporzionalità e di trasparenza che ne derivano.
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IL NOTAIO TRA REGOLE NAZIONALI ED EUROPEE
Bibliografia
Consiglio di Stato, sezione V, decisione 8 agosto 2005, n. 4207 - PRES
Iannotta - EST Branca - A.I. e altro c. Federfarma e altri in Il Foro
amministrativo , 2005, 2643.
Il Consiglio di Stato, in aperto contrasto con la costante giurisprudenza
comunitaria in materia, ha escluso l'effetto diretto delle disposizioni del
Trattato CE relative alla libertà di stabilimento.
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IL NOTAIO TRA REGOLE NAZIONALI ED EUROPEE
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tra regole nazionali ed europee (Relazione al 40° Congresso Nazionale del
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