117-128:REGDOC 17-2008.qxd 9-02-2011 15:51 Pagina 117 E cumenismo Il primo ordinariato personale per gli ex anglicani Congregazione per la dottrina della fede, vescovi cattolici, Chiesa d’Inghilterra Decreto di erezione dell’ordinariato Congregazione per la dottrina della fede L’ordinariato personale di Nostra Signora di Walsingham, l’inedita istituzione pensata «per i gruppi di anglicani e il loro pastori che desiderano entrare in piena comunione con la Chiesa cattolica», è il «primo frutto della costituzione apostolica Anglicanorum coetibus, pubblicata da papa Benedetto XVI» nel 2009, secondo le parole del card. William Levada, prefetto della Congregazione per la dottrina della fede (CDF). È stato eretto nel territorio della Conferenza dei vescovi cattolici d’Inghilterra e Galles il 15 gennaio 2011 con decreto della CDF, il dicastero vaticano al quale la nuova struttura sarà soggetta. Lo stesso giorno a Londra sono stati ri-ordinati sacerdoti tre ex vescovi anglicani, usciti dalla loro Chiesa d’Inghilterra, che dovranno accompagnare la formazione di alcuni gruppi di fedeli verso la riconfermazione, a Pasqua; uno dei tre ex vescovi, Keith Newton, è stato nominato da Benedetto XVI «ordinario» dell’ordinariato. Le difficoltà pratiche e le questioni legali che la nascita della nuova istituzione in territorio britannico suscita, in ambito sia cattolico sia anglicano, sono state negli stessi giorni chiarite dalle due Chiese nazionali. Stampa (26.1.2011) da siti web www.catholicew.co.uk, www.indcatholicnews.com e www.churchofengland.org. Nostre traduzioni dall’inglese. IL REGNO - DOCUMENTI 3/2011 M essaggio per l’ordinazione dei primi sacerdoti Miei cari fratelli e sorelle in Cristo, l’ordinazione al sacerdozio dei nostri tre fratelli Andrew Burnham, John Broadhurst e Keith Newton è un’occasione di grande gioia sia per loro sia per tutta la Chiesa. Avrei desiderato essere presente insieme a voi oggi nella cattedrale di Westminster per dimostrare loro il mio personale sostegno nel momento in cui compiono questo passo importante. Sfortunatamente tuttavia un precedente impegno della Congregazione per la dottrina della fede con i vescovi e i teologi indiani a Bangalore ha comportato per me l’impossibilità di essere presente oggi a Londra. Sono perciò molto lieto di avere l’opportunità di inviare questo messaggio e sono grato all’arcivescovo Nichols per aver accettato di rappresentarmi e per la sua disponibilità a porgervi i miei migliori auguri. La Congregazione per la dottrina della fede ha pubblicato oggi un decreto che erige il primo ordinariato personale per i gruppi di anglicani e i loro pastori che desiderano entrare in piena comunione con la Chiesa cattolica. Questo nuovo ordinariato, istituito nel territorio di Inghilterra e Galles, sarà noto come ordinariato personale di Nostra Signora di Walsingham e sarà posto sotto il patronato del beato John Henry Newman. La sua istituzione, che segna un momento unico e storico nella vita della comunità cattolica di questo paese, è il primo frutto della costituzione apostolica Anglicanorum coetibus, pubblicata da papa Benedetto XVI il 4 novembre 2009. Nutro la fervida speranza che, attuando quello che il santo padre chiama un «reciproco scambio di doni dai nostri rispettivi patrimoni spirituali» (Regno- 117 117-128:REGDOC 17-2008.qxd 9-02-2011 15:51 Pagina 118 E cumenismo doc. 17,2010,536), l’ordinariato di Nostra Signora di Walsingham sarà fonte di grandi benedizioni non solo su quanti vi sono direttamente implicati, ma su tutta la Chiesa. In questo stesso giorno il santo padre ha nominato il rev. Keith Newton primo ordinario di questo ordinariato personale. Insieme al rev. Burnham e al rev. Broadhurst, Keith Newton supervisionerà la prepara- zione catechetica dei primi gruppi di anglicani in Inghilterra e Galles che saranno accolti nella Chiesa cattolica insieme ai loro pastori a Pasqua, e accompagnerà il clero che si prepara per l’ordinazione al sacerdozio cattolico intorno a Pentecoste. Prego voi tutti di assistere il nuovo ordinario nella missione unica che gli è stata affidata, non solo con le vostre preghiere ma anche con ogni sostegno pratico. L’arcivescovo di Westminster: in piena comunione S ono stati ri-ordinati preti nella cattedrale cattolica di Westminster, il 15 gennaio, i primi tre ex vescovi anglicani che hanno deciso di lasciare la Chiesa d’Inghilterra per aderire al nuovo ordinariato personale di Nostra Signora di Walsingham, eretto con decreto della Congregazione per la dottrina della fede lo stesso giorno. Sono John Broadhurst, sposato, quattro figli, già vescovo di Fulham e presidente dell’associazione anglo-cattolica Forward in faith; Andrew Burnham, sposato, due figli, già vescovo di Ebbsfleet e «vescovo volante» (incaricato cioè della cura pastorale dei fedeli anglicani che non hanno accettato l’ordinazione sacerdotale delle donne); e Keith Newton, sposato, tre figli, già vescovo di Richborough e «vescovo volante». Quest’ultimo lo stesso giorno dell’ordinazione sacerdotale è stato nominato da Benedetto XVI primo ordinario dell’ordinariato personale. Pubblichiamo in una nostra traduzione dall’inglese l’omelia tenuta nell’occasione da mons. Vincent Nichols, arcivescovo di Westminster (www.catholic-ew.org.uk). Molte ordinazioni hanno avuto luogo in questa cattedrale nel corso dei 100 anni della sua storia. Ma nessuna come questa. Oggi è un’occasione unica che segna un nuovo passo nella vita e nella storia della Chiesa cattolica. Questa mattina abbiamo ascoltato l’annuncio dell’istituzione del primo ordinariato personale in base alla costituzione apostolica Anglicanorum coetibus. Perciò saluto John Broadhurst, Andrew Burnham e Keith Newton, che sono i primi presbiteri dell’ordinariato di Nostra Signora di Walsingham. Offro le mie preghiere e faccio i migliori auguri, in particolare a Keith, che è stato scelto dal santo padre come suo primo ordinario. È un momento veramente storico. In queste parole di apertura vi do un cordiale benvenuto, Keith, Andrew e John. Avete un passato brillante, pieno di grandi realizzazioni. Ora avete davanti un futuro importante ed esigente! Dandovi il benvenuto, riconosco pienamente le domande del cammino che avete fatto insieme con le vostre famiglie, con i suoi molti anni di riflessione e preghiera, i dolorosi malintesi, conflitti e incertezze. Voglio riconoscere, in particolare, la vostra grande dedizione come presbiteri e vescovi della Chiesa d’Inghilterra e affermare la fecondità del vostro ministero. Ringrazio le numerose persone della Chiesa d’Inghilterra che hanno riconosciuto la vostra sincerità e integrità in questo cammino, vi hanno assicurato le loro preghiere e fatto i migliori auguri. Anzitutto e soprattutto Rowan, arcivescovo di Canterbury, con la sua caratteristica visione e generosità di cuore e di spirito. Naturalmente questo cammino comporta un po’ anche una dolorosa separazione degli amici. Riconosco anche questo che rafforza il calore del nostro benvenuto. 118 IL REGNO - DOCUMENTI 3/2011 Fu ovviamente John Henry Newman a parlare con commozione di questa «dolorosa separazione degli amici». Ringraziamo il nostro santo padre papa Benedetto non solo per aver posto questo ordinariato sotto la protezione di Nostra Signora di Walsingham, ma anche per avergli dato come patrono il beato John Newman. A settembre, a Lambeth Palace, il papa Benedetto ha detto: «Nella figura di John Henry Newman, che sarà beatificato domenica, celebriamo un uomo di Chiesa la cui visione ecclesiale fu alimentata dal suo retroterra anglicano e maturò durante i suoi lunghi anni di ministero ordinato nella Chiesa d’Inghilterra. Egli ci può insegnare le virtù che l’ecumenismo esige: da una parte egli fu mosso dal seguire la propria coscienza, anche con un pesante costo personale; dall’altra, il calore della continua amicizia con i suoi precedenti colleghi, lo portò a sondare insieme a loro, con vero spirito irenico, le questioni sulle quali divergevano, mosso da una ricerca profonda dell’unità nella fede» (Regno-doc. 17,2010,528). Poi, parlando a Roma il 20 dicembre, papa Benedetto è tornato a riflettere sul card. Newman, dicendo fra l’altro queste parole, molto importanti per noi oggi: «Il cammino delle conversioni di Newman è un cammino della coscienza – un cammino non della soggettività che si afferma, ma, proprio al contrario, dell’obbedienza verso la verità che passo passo si apriva a lui. La sua terza conversione, quella al cattolicesimo, esigeva da lui di abbandonare quasi tutto ciò che gli era caro e prezioso: i suoi averi e la sua professione, il suo grado accademico, i legami familiari e molti amici. La rinuncia che l’obbedienza verso la verità, la sua coscienza, gli chiedeva, andava ancora oltre. Newman era stato sempre consapevole di avere una missione per l’Inghilterra. Ma nella teologia cattolica del suo tempo, la sua voce a stento poteva essere udita…Nel gennaio del 1863 scrisse nel suo diario queste frasi sconvolgenti: “Come protestante, la mia religione mi sembrava misera, non però la mia vita. E ora, da cattolico, la mia vita è misera, non però la mia religione”. Non era ancora arrivata l’ora della sua efficacia. Nell’umiltà e nel buio dell’obbedienza, egli dovette aspettare fino a che il suo messaggio fosse utilizzato e compreso. Per poter asserire l’identità fra il concetto che Newman aveva della coscienza e la moderna comprensione soggettiva di essa, si ama fare riferimento alla sua parola secondo cui egli – nel caso in cui avesse dovuto fare un brindisi – avrebbe brindato prima alla coscienza e poi al papa. Ma in quest’affermazione “coscienza” non significa l’ultima obbligatorietà dell’intuizione soggettiva. È espressione dell’accessibilità e della forza vincolante della verità: in ciò si fonda il suo primato. Al papa può essere dedicato il secondo brindisi, perché è compito suo esigere l’obbedienza nei confronti della verità» (Regnodoc. 1,2011,11). Oggi noi ringraziamo il santo padre per la coraggiosa guida che offre all’istituzione del primo ordinariato personale. Le sue intenzioni sono chiare. Si tratta, come ha affermato, di un «gesto profetico». Esso deve 117-128:REGDOC 17-2008.qxd 9-02-2011 15:51 Pagina 119 In conclusione porgo a questi tre preti cattolici i miei personali e più sentiti auguri. Prego che Dio doni la sua abbondante benedizione a loro e a tutti gli altri chierici e fedeli che si stanno preparando a unirsi a loro nella piena comunione con la Chiesa cattolica. Nel clima d’incertezza che ogni periodo di transizione inevitabilmente comporta, desidero assicurare a tutti voi la nostra ammirazione e la nostra solidarietà e preghiera. contribuire allo scopo più ampio dell’unità visibile fra le nostre due Chiese, aiutandoci a riconoscere in pratica quanto i nostri patrimoni di fede e di vita possono rafforzarci nella nostra missione oggi. A Oscott, il santo padre ha detto a noi vescovi: «Esso (l’ordinariato) ci aiuta a volgere lo sguardo allo scopo ultimo di ogni attività ecumenica: la restaurazione della piena comunione ecclesiale, nel contesto della quale il reciproco scambio di doni dai nostri rispettivi patrimoni spirituali serve da arricchimento per noi tutti» (Regno-doc. 17,2010,536). Oggi l’unità visibile della Chiesa occupa un posto centrale nei nostri pensieri. In realtà, essa non fu mai lontana dal cuore di san Paolo, come scrive nella sua lettera agli Efesini e, un po’ prima, in quella ai Filippesi. Il suo appello è deciso: credere in Cristo come Signore, condividere lo stesso Spirito, rendere culto all’unico Dio e Padre crea un’unità che deve essere continuamente servita con la pratica dell’umiltà, della gentilezza, della pazienza e dell’amore. Nella lettera ai Filippesi è ancor più esplicito riguardo agli atteggiamenti e ai comportamenti che minacciano questa unità: egoistica aspirazione al potere; ricerca dell’approvazione o del prestigio personale; esaltazione dell’io in uno spirito di competizione, tutto questo ci allontana «dai sentimenti di Gesù Cristo» (cf. Fil 2,1-5). La storia dimostra che Paolo ha ragione. Questi comportamenti sbagliati segnano profondamente la nostra storia. E oggi trovano espressione anche nella vita di ciascuno di noi. Chiediamo quindi perdono per le nostre mancanze e cerchiamo di rinnovare in noi i sentimenti di Gesù Cristo. La ricerca dell’unità visibile della Chiesa rimane un imperativo. In essa il ruolo del successore di Pietro è cruciale. Il papa Benedetto così lo esprimeva nell’abbazia di Westminster: «La fedeltà alla parola di Dio, proprio perché è una parola vera, richiede da noi un’obbedienza che ci conduce insieme a una comprensione più profonda della volontà del Signore, un’obbedienza che deve essere libera da conformismo intellettuale o facile adeguamento allo spirito del tempo. È questa parola di incoraggiamento che io desidero lasciarvi questa sera e lo faccio in fedeltà al mio ministero come vescovo di Roma e successore di san Pietro, incaricato in modo particolare dell’unità del gregge di Cristo» (Abbazia di Westminster, 18 settembre 2010). Il ministero del papa a favore dell’unità visibile della Chiesa è centrale per la fede della Chiesa cattolica. È centrale per la fede di coloro che entrano in piena comunione in questo ordinariato. È centrale per il benvenuto, l’incoraggiamento e il sostegno che la comunità cattolica in Inghilterra e Galles dà a questo processo e a tutti coloro che vogliono farne parte. Nella sua lettera agli Efesini, san Paolo parla della varietà dei doni elargiti alla comunità dei credenti. Pur riconoscendo questa varietà, in questa celebrazione eucaristica incentriamo la nostra attenzione, in particolare, sul dono del sacerdozio ordinato nella Chiesa catto- Nel corso di un’udienza concessami da papa Benedetto XVI il 14 gennaio 2011, sua santità mi ha chiesto di esprimervi che egli imparte di cuore la sua apostolica benedizione sugli ordinandi Andrew Burnham, John Broadhurst e Keith Newton, insieme alle loro mogli e familiari, e su tutti gli altri che hanno partecipato a questo rito solenne. Affidandovi con fiducia all’intercessione di Nostra lica. È un sacerdozio che deriva la sua forma, il suo scopo, la sua esperienza dalla croce di Cristo, la grande croce sopra di noi, alla quale si riferì con parole commoventi il papa Benedetto. Attraverso questo sacerdozio ordinato, l’unico e medesimo sacrificio di Cristo si rende presente sull’altare e viene nuovamente offerto all’eterno Padre. Si rende presente come il sacramento della nostra salvezza. Questa messa, ogni messa, è al tempo stesso la preghiera di Cristo e la preghiera del corpo di Cristo, del suo popolo. Attraverso di essa, Cristo costituisce nuovamente, ogni giorno, la Chiesa, in se stesso e nella sua unità visibile, nella parola. Questa è l’opera del presbitero – la costituzione quotidiana della Chiesa – ed è un dono e servizio inestimabile per il quale ringraziamo continuamente Dio. A questo unico sacrificio noi portiamo i nostri piccoli sacrifici, le perdite e sofferenze derivanti dalla sconfitta e dal peccato, dalla ricerca della verità e dell’amore, dal trascorrere del tempo. Tutto viene offerto al Padre nell’unico sacrificio di lode perché diventi per noi un mezzo di salvezza. Abbiamo appena ascoltato, dal Vangelo di Giovanni, il racconto dell’apparizione di Cristo risorto ai suoi discepoli. In quel momento egli portò a loro i frutti della sua vittoria sulla morte: il perdono dei peccati e il dono della pace. Anche qui veniamo rinviati al compito del presbitero: pronunciare con fiducia il perdono di Dio e riportare la pace in un’anima turbata e in un mondo sconvolto. Oggi diamo il benvenuto ai nostri tre presbiteri in questo ministero. Ma dobbiamo prestare attenzione alle parole del Vangelo. Cristo risorto accompagna l’offerta di questi doni con un gesto eloquente: mostra ai suoi discepoli le mani e il costato. Mostra loro le sue ferite. La missione che ricevono, la missione della riconciliazione, viene dalle ferite di Cristo. È questa la missione che condividiamo e in ogni messa torniamo a fissare lo sguardo sul corpo ferito, lacerato del Signore risorto. La nostra missione è caratterizzata da questa condizione ferita: missione a un mondo ferito; missione affidata a una Chiesa ferita, svolta da discepoli feriti. Noi ci occupiamo delle ferite del peccato. Ma, pur essendo stati noi a causarle, le ferite di Cristo sono anche la nostra consolazione e la nostra forza. La prima a testimoniare queste ferite, la prima, forse, a comprendere il loro vero significato, fu Maria, madre di Gesù. Ritta ai piedi della croce, ella vide infliggerle. Accogliendo il suo corpo morto, il sangue che sgorgava dalle stesse deve averne macchiato le vesti. Ora Maria volge il suo sguardo a questi nuovi presbiteri dall’altro lato del crocifisso che è sopra di me. Maria tiene sempre davanti a noi il suo Figlio, presentandocelo come la nostra speranza e salvezza. In nessun’altra immagine lo fa con più grazia ed eleganza di quest’immagine di Nostra Signora di Walsingham. Mentre nasce questo ordinariato, il suo ordinariato, noi possiamo affidare a lei il compito di portarlo a compimento. Nostra Signora di Walsingham, prega per noi. Beato John Henry Newman, prega per noi. Amen. ✠ VINCENT NICHOLS IL REGNO - DOCUMENTI 3/2011 119 117-128:REGDOC 17-2008.qxd 9-02-2011 15:51 Pagina 120 E cumenismo Signora di Walsingham, e all’intercessione dei grandi santi e martiri d’Inghilterra e Galles, rimango vostro in Cristo WILLIAM card. LEVADA, prefetto della Congregazione per la dottrina della fede D ecreto La legge suprema della Chiesa è la salvezza delle anime. Per questo, nel corso della storia, la Chiesa ha sempre trovato i mezzi pastorali e giuridici per prendersi cura del bene dei fedeli. Con la costituzione apostolica Anglicanorum coetibus, promulgata il 4 novembre 2009, il santo padre, papa Benedetto XVI, ha deciso l’istituzione di ordinariati personali grazie ai quali i fedeli anglicani possano entrare, anche corporativamente, nella piena comunione con la Chiesa cattolica.1 Lo stesso giorno la Congregazione per la dottrina della fede pubblicava delle Norme complementari relative a tali ordinariati.2 In conformità con quanto tabilito nell’art. I § 1 e § 2 della costituzione apostolica Anglicanorum coetibus, avendo ricevuto richieste da un numero considerevole di fedeli anglicani e dopo essersi consultata con la Conferenza episcopale d’Inghilterra e Galles, la Congregazione per la dottrina della fede erige l’ordinariato personale di Nostra Signora di Walsingham nel territorio della Conferenza episcopale d’Inghilterra e Galles. 1. L’ordinariato personale di Nostra Signora di Walsingham ipso iure possiede personalità giuridica ed è giuridicamente equivalente a una diocesi.3 È formato dai fedeli, di ogni categoria e stato di vita, che originariamente appartenenti alla Comunione anglicana sono ora in piena comunione con la Chiesa cattolica, oppure hanno ricevuto i sacramenti dell’iniziazione nella giurisdizione dell’ordinariato stesso,4 o che sono stati accolti in esso perché fanno parte di una famiglia che appartiene all’ordinariato.5 2. I fedeli dell’ordinariato personale di Nostra Signora di Walsingham sono affidati alla cura pastorale dell’ordinario personale che, una volta nominato dal pontefice romano,6 possiede tutte le facoltà ed è tenuto a tutti gli obblighi specificati nella costituzione apostolica Anglicanorum coetibus e nelle Norme complementari,7 così come nelle questioni determinate successivamente dalla Congregazione per la dottrina della fede su richiesta sia dell’ordinario, sentito il Consiglio di governo dell’ordinariato, sia della Conferenza episcopale d’Inghilterra e Galles. 3. I fedeli anglicani che desiderano essere accolti nella piena comunione con la Chiesa cattolica attraverso l’ordinariato devono manifestare questa volontà per iscritto.8 Per questi fedeli è previsto un programma di formazione catechetica di una durata congrua e con un 120 IL REGNO - DOCUMENTI 3/2011 contenuto individuato dall’ordinario in accordo con la Congergazione per la dottrina della fede, in modo tale che i fedeli possano aderire pienamente al contenuto dottrinale del Catechismo della Chiesa cattolica9 e quindi pronunciare la professione di fede. 4. Per i candidati all’ordinazione, che in precedenza erano ministri della Comunione anglicana, ci sarà uno specifico programma di formazione teologica e di preparazione spirituale e pastorale prima dell’ordinazione nella Chiesa cattolica, secondo quanto sarà stabilito dall’ordinario in accordo con la Congregazione per la dottrina della fede e in consultazione con la Conferenza episcopale d’Inghilterra e Galles. 5. Perché un chierico non incardinato nell’ordinariato personale di Nostra Signora di Walsingham possa assistere al matrimonio di fedeli appartenenti all’ordinariato dovrà riceverne la facoltà dall’ordinario o dal pastore della parrocchia personale alla quale i fedeli appartengono.10 6. L’ordinario è membro di diritto della Conferenza episcopale d’Inghilterra e Galles, con voto deliberativo nei casi in cui sia previsto dal diritto.11 7. Un chierico proveniente dalla Comunione anglicana e che sia già stato ordinato nella Chiesa cattolica e incardinato in una diocesi può essere incardinato nell’ordinariato in accordo con la norma del can. 267 del Codice di diritto canonico. 8. Finché l’ordinariato personale di Nostra Signora di Walsingham non abbia costituito il proprio tribunale, i casi giudiziali dei suoi fedeli sono rinviati al tribunale della diocesi in cui una delle parti abbia domicilio, tenendo comunque conto dei diversi titoli di competenza stabiliti nei cann. 1408-1414 e 1673 del Codice di diritto canonico.12 9. I fedeli dell’ordinariato personale di Nostra Signora di Walsingham che si trovano temporaneamente o permanentemente fuori del territorio della Conferenza episcopale d’Inghilterra e Galles, pur rimanendo membri dell’ordinariato, sono obbligati alla legge universale e alle leggi particolari del territorio nel quale si trovano.13 10. Se un fedele si trasferisce stabilmente in un luogo dove sia stato eretto un altro ordinariato personale può, su propria richiesta, essere accolto in esso. Il nuovo ordinario è tenuto a informare l’ordinariato personale di provenienza dell’avvenuta accettazione. Se un fedele desidera lasciare l’ordinariato deve rendere nota tale decisione al suo ordinario. In tal caso diventa automaticamente membro della diocesi nella quale risiede, e l’ordinario si assicurerà che il vescovo diocesano ne sia informato. 11. L’ordinario, avendo presente la Ratio fundamentalis instutionis sacerdotalis e il Programma per la formazione sacerdotale della Conferenza episcopale d’Inghilterra e Galles, preparerà un Programma per la formazione sacerdotale per i seminaristi dell’ordinariato, che dovrà essere approvato dalla sede apostolica.14 12. L’ordinario garantirà che siano stesi gli statuti del Consiglio di governo e del consiglio pastorale, che sono soggetti alla sua approvazione.15 117-128:REGDOC 17-2008.qxd 9-02-2011 15:51 Pagina 121 13. L’ubicazione della chiesa principale dell’ordinariato personale di Nostra Signora di Walsingham sarà determinata dall’ordinario d’accordo con la Congregazione per la dottrina della fede e in consultazione con la Conferenza episcopale d’Inghilterra e Galles. Analogamente sarà determinata nello stesso modo la sede dell’ordinariato, nella quale si conserverà il registro cui si fa riferimento nell’art. 5 § 1 delle Norme complementari. 14. L’ordinariato personale di Nostra Signora di Walsingham ha come patrono il beato John Henry Newman. Nonostante ogni cosa contraria. Roma, dagli uffici della Congregazione per la dottrina della fede, 15 gennaio 2011. WILLIAM card. LEVADA, prefetto ✠ LUIS F. LADARIA, segretario Domande e risposte Conferenza dei vescovi cattolici d’Inghilterra e Galles Introduzione Il 15 gennaio 2011, se non prima, la Congregazione per la dottrina della fede dovrebbe pubblicare un decreto con il quale si costituirà formalmente un «ordinariato personale» in Inghilterra e Galles (in seguito, «l’ordinariato») per gruppi di fedeli anglicani e loro ministri ordinati che desiderano entrare in piena comunione con la Chiesa cattolica. La costituzione di questo ordinariato sarà il primo frutto della costituzione apostolica Anglicanorum coetibus, emanata dal papa Benedetto XVI il 4 novembre 2009 (Regno-doc. 21,2009,705ss). La costituzione e le Norme complementari pubblicate dalla Congregazione per la dottrina della fede contengono le norme essenziali che permetteranno ai membri dell’ordinariato di preservare nella Chiesa cattolica quegli elementi della preghiera ecclesiale, della liturgia e della pratica pastorale 1 Cf. Acta apostolicae sedis (AAS) 101 (2009), 985-990; Regno-doc. 21,2009,705. 2 Cf. L’Osservatore romano 9-10.11.2009,7; edizione settimanale in inglese 11.11.2009,4; Regno-doc. 21,2009,707. 3 Cf. Codice di diritto canonico (CIC) can. 372 § 2; BENEDETTO XVI, cost. ap. Anglicanorum coetibus, 4.11.2009, art. I § 3; Regno-doc. 21,2009,706. 4 Cf. BENEDETTO XVI, Anglicanorum coetibus, art. I § 4; Regno-doc. 21,2009,706. 5 Cf. Norme complementari, art. 5 § 1; Regno-doc. 21,2009,708. 6 Cf. BENEDETTO XVI, Anglicanorum coetibus, art. IV; Regno-doc. 21,2009,706; Norme complementari, art. 4 § 1; Regno-doc. 21,2009,708. 7 Cf. BENEDETTO XVI, Anglicanorum coetibus, art. VI § 4; Regnodoc. 21,2009,706; Norme complementari, art. 5 § 2; Regno-doc. 21,2009,708. anglicane (patrimonio) che concordano con l’insegnamento cattolico e che hanno formato e alimentato la loro vita e fede cristiana. Si prevede la costituzione di altri ordinariati in altre parti del mondo, per rispondere al desiderio di quelle comunità anglicane che intendono, in un modo analogo, entrare in comunione con il successore di Pietro. Trattandosi di una nuova struttura in seno alla Chiesa cattolica, si porranno certamente molte domande sull’ordinariato. Ecco alcune delle più frequenti. Perché il papa Benedetto XVI ha emanato la costituzione apostolica Anglicanorum coetibus? Quando ha pubblicato la Anglicanorum coetibus, il santo padre ha affermato di rispondere alle richieste ricevute «più volte e insistentemente» da gruppi di anglicani che desideravano «di essere ricevuti, anche corporativamente, nella piena comunione cattolica» (Regnodoc. 21,2009,705). Perciò lo scorso settembre, durante il suo discorso ai vescovi cattolici di Inghilterra e Galles a Oscott, papa Benedetto si premurò di sottolineare che la costituzione apostolica doveva essere considerata «un gesto profetico che può contribuire positivamente allo sviluppo delle relazioni fra anglicani e cattolici. Ci aiuta a volgere lo sguardo allo scopo ultimo di ogni attività ecumenica: la restaurazione della piena comunione ecclesiale, nel contesto della quale il reciproco scambio di doni dai nostri rispettivi patrimoni spirituali serve da arricchimento per tutti noi» (Regno-doc. 17,2010,536). In questo modo, la costituzione dell’ordinariato mira chiaramente a servire lo scopo più ampio e immutabile della piena comunione visibile fra la Chiesa cattolica e i membri della Comunione anglicana. I membri dell’Ordinariato continueranno a essere anglicani? No. I membri dell’ordinariato saranno cattolici. Essi decidono di lasciare la Comunione anglicana e di entrare nella Chiesa cattolica, in piena comunione con il papa. Lo scopo centrale della Anglicanorum coetibus è quello di «mantenere vive all’interno della Chiesa cattolica le tradizioni spirituali, liturgiche e pastorali della Comunione anglicana, quale dono prezioso per alimentare la fede dei suoi membri e ricchezza da condividere» (Regno-doc. 21,2009,706). I membri dell’ordinariato porteranno con loro, nella 8 Cf. BENEDETTO XVI, Anglicanorum coetibus, art. IX; Regno-doc. 21,2009,706. 9 Cf. BENEDETTO XVI, Anglicanorum coetibus, art. I § 5; Regno-doc. 21,2009,706. 10 Cf. CIC cann. 1110-1111. 11 Cf. Norme complementari, art. 2 § 2; Regno-doc. 21,2009,707. 12 Cf. BENEDETTO XVI, Anglicanorum coetibus, art. XII; Regno-doc. 21,2009,707. 13 Cf. CIC can. 13 § 3. 14 Cf. Norme complementari, art. 10 § 3; Regno-doc. 21,2009,709s. Cf. anche BENDETTO XVI, Anglicanorum coetibus, art. VI § 2; Regno-doc. 21,2009,708. 15 Cf. Norme complementari, art. 12 § 1; Regno-doc. 21,2009,711. IL REGNO - DOCUMENTI 3/2011 121 117-128:REGDOC 17-2008.qxd 9-02-2011 15:51 Pagina 122 E cumenismo piena comunione con la Chiesa cattolica in tutta la sua diversità e ricchezza di riti liturgici e tradizioni, alcuni aspetti del loro proprio patrimonio e cultura anglicani. Si riconosce che l’espressione «patrimonio anglicano» è difficile da definire, ma dovrebbe comprendere molti degli scritti spirituali, preghiere, inni e pratiche pastorali specifici della tradizione anglicana che hanno sostenuto la fede e l’aspirazione di molti fedeli anglicani a quell’unità per la quale Cristo ha pregato. Perciò l’ordinariato consentirà un reciproco arricchimento e scambio di doni, in una forma autentica e visibile di comunione piena, fra i battezzati e allevati nell’anglicanesimo e la Chiesa cattolica. Ora tutti gli anglicani che desiderano diventare cattolici devono essere membri dell’ordinariato? No. Qualsiasi persona precedentemente anglicana che desidera essere ricevuta nella piena comunione della Chiesa cattolica può farlo senza diventare un membro registrato dell’ordinariato. Come già affermato, l’ordinariato è stato costituito essenzialmente per gruppi di fedeli anglicani e loro ministri ordinati che desiderano conservare, come membri della Chiesa cattolica, in seno alla vita ecclesiale canonicamente approvata e strutturata dell’ordinariato, quegli aspetti della loro tradizione spirituale, liturgica e pastorale anglicana che sono riconosciuti autentici dalla Chiesa cattolica. Che cos’è allora l’ordinariato? L’ordinariato sarà una specifica giurisdizione ecclesiastica, simile a una diocesi e guidata dal proprio «ordinario» (cf. sotto), vescovo o presbitero. Tuttavia, diversamente dalla diocesi, avrà una base «personale» piuttosto che «territoriale», per cui, ovunque si trovi in Inghilterra e Galles, il membro dell’ordinariato sarà, in primo luogo, sotto la giurisdizione ecclesiale dello stesso e non della diocesi in cui risiede. L’ordinariato sarà formato da laici, chierici e religiosi che erano in precedenza membri della Comunione anglicana. In seguito alla ricezione nella piena comunione della Chiesa cattolica, i laici e i religiosi diventeranno membri I vescovi dell’Essex: nulla ostacoli la nostra amicizia I l 14 gennaio, cioè il giorno prima della ri-ordinazione dei tre ex vescovi e della nascita del primo ordinariato personale per gli ex anglicani, il vescovo cattolico e quello anglicano della regione dell’Essex e dell’East London hanno inviato una lettera congiunta al clero riguardo all’ordinariato. Eccola in una nostra traduzione dall’inglese (www.dioceseofbrentwood.net). Cari amici in Cristo, come vescovi incaricati di mantenere l’unità della Chiesa di Dio sulla terra, siamo dolorosamente consapevoli delle divisioni che ancora ostacolano l’unità che Cristo desidera ardentemente e per la quale ha sparso il suo sangue. Non si tratta solo di unità in seno alla Chiesa – anche se noi desideriamo di tutto cuore che si manifesti – ma di unità di tutto il popolo di Dio e fra tutte le famiglie delle nazioni. La Chiesa è chiamata in modo specifico a testimoniare quest’unità ed è sempre motivo di preoccupazione se essa è minacciata o danneggiata. Secondo alcuni, l’introduzione della costituzione apostolica Anglicanorum coetibus (ordinariato personale in Inghilterra e Galles) può costituire una sfida del genere. Noi non lo crediamo. Riconosciamo che in entrambe le nostre comunità vi sono stati momenti nei quali individui e gruppi hanno ritenuto giusto passare da una comunità all’altra. Attualmente nella Chiesa d’Inghilterra vi sono alcuni preti e fedeli che credono, per ragioni di coscienza, di poter proseguire meglio il loro cammino cristiano nella comunità cattolica romana. Noi rendiamo grazie per il loro contributo alla vita della Chiesa d’Inghilterra e preghiamo per la nuova vita che condurranno e per i doni che porteranno alla Chiesa cattolica. Ma l’introduzione dell’ordinariato non ci spaventa e distoglie in alcun modo dal perseguimento del fine ultimo di quell’unità visibile nella Chiesa per la quale Cristo ha pregato e che è condivisa da tutto il popolo cristiano. E non pensiamo neppure che sia utile se, nell’introduzione dell’ordinariato, c’è confusione fra le di- 122 IL REGNO - DOCUMENTI 3/2011 verse identità delle comunità che celebrano il culto. Perciò ci aspettiamo che le parrocchie nell’ordinariato s’incontrino e celebrino nel contesto della loro chiesa cattolica romana locale e formino una nuova parte distinta della testimonianza di quella comunità. Così nella parrocchia che hanno lasciato continuerà la celebrazione del culto e la testimonianza della Chiesa d’Inghilterra. In definitiva, noi speriamo che questi sviluppi ci avvicinino maggiormente. Durante la sua visita nel Regno Unito in settembre, sua santità il papa Benedetto XVI si è premurato di sottolineare che l’ordinariato «… dovrebbe essere considerato un gesto profetico che può contribuire positivamente allo sviluppo delle relazioni fra anglicani e cattolici. Ci aiuta a volgere lo sguardo allo scopo ultimo di ogni attività ecumenica: la restaurazione della piena comunione ecclesiale, nel contesto della quale il reciproco scambio di doni dei nostri rispettivi patrimoni spirituali serve da arricchimento per tutti noi» (Discorso ai vescovi cattolici; Regno-doc. 17,2010,536). Anche l’arcivescovo di Canterbury ha sottolineato il suo sostegno a una stretta collaborazione fra la Chiesa d’Inghilterra e la Chiesa cattolica romana mentre nasce l’ordinariato. Perciò anche noi cogliamo questa opportunità per rinnovare il nostro impegno a lavorare insieme per la causa del Vangelo nell’Essex e nell’East London e sollecitiamo i preti e le persone in seno alla Chiesa d’Inghilterra che stanno considerando la loro adesione all’ordinariato – pensiamo che si tratti di cinque o sei gruppi – di contattarci in modo che, durante questo periodo di transizione, nulla appaia anche lontanamente in grado di ostacolare la nostra amicizia, unità e missione. ✠ STEPHEN COTTRELL, vescovo (anglicano) di Chelmsford ✠ THOMAS MCMAHON, vescovo (cattolico) di Brentwood 117-128:REGDOC 17-2008.qxd 9-02-2011 15:51 Pagina 123 dell’ordinariato mediante l’iscrizione in un registro; mediante l’ordinazione come presbiteri e diaconi, i chierici verranno direttamente incardinati nell’ordinariato (cioè sottoposti alla sua giurisdizione). L’ordinario dell’ordinariato sarà come un vescovo diocesano? Ogni vescovo diocesano è l’ordinario della sua diocesi (ordinario non nel significato comune o normale del termine, ma nel suo significato ecclesiastico, indicante una persona che esercita un potere e ha giurisdizione in forza dell’ufficio che detiene). Il potere che esercita il vescovo diocesano è ordinario (relativo al suo ufficio di vescovo diocesano), proprio (esercitato in nome proprio, non in forma vicaria) e diretto (rivolto a tutti nel territorio della sua diocesi). Il potere esercitato dall’ordinario dell’ordinariato sarà ordinario (relativo all’ufficio specifico che gli è affidato), vicario (esercitato in nome del romano pontefice) e personale (rivolto a tutti coloro che appartengono all’ordinariato). Avendo in base al diritto canonico autorità e responsabilità simili a un vescovo diocesano, l’ordinario dell’ordinariato (in seguito semplicemente «l’ordinario») sarà quindi ex officio membro della Conferenza dei vescovi cattolici d’Inghilterra e Galles. Come membro della Conferenza, l’ordinario, al pari di un vescovo diocesano, parteciperà a pieno titolo alle sue discussioni e decisioni. L’ordinario eserciterà una responsabilità collegiale per la traduzione in pratica delle risoluzioni votate dalla Conferenza in seno alla vita dell’ordinariato, esattamente come il vescovo diocesano fa nella sua diocesi. Come ai vescovi diocesani, anche all’ordinario sarà chiesto di fare visita a Roma ogni cinque anni (visita tradizionalmente chiamata ad limina apostolorum – alla soglia degli apostoli) e presentare una relazione sullo stato dell’ordinariato al papa attraverso la Congregazione per la dottrina della fede, in consultazione con la Congregazione per i vescovi. Chi sarà l’ordinario dell’ordinariato? L’ordinario dell’ordinariato deve essere un vescovo o un presbitero, nominato direttamente dal papa Benedetto XVI. Tutti i successivi ordinari saranno nominati dal romano pontefice scegliendo da una terna (lista di tre nomi) presentata dal Consiglio di governo dell’ordinariato (cf. sotto). Tuttavia un vescovo o presbitero anglicano sposato che è stato in seguito ordinato presbitero cattolico non può essere consacrato vescovo cattolico, quando la moglie è ancora in vita. Come sarà governato l’ordinariato? L’ordinariato avrà un Consiglio di governo composto da almeno sei presbiteri, presieduto dall’ordinario. La metà dei membri è eletta dai presbiteri dell’ordinariato. L’ordinariato deve avere anche un Consiglio pastorale per la consultazione dei laici e un Consiglio per gli affari economici. Secondo il diritto canonico il Consiglio di governo avrà gli stessi diritti e doveri del Collegio dei consultori e del Collegio presbiterale nel governo di una diocesi. Ma diversamente dal vescovo diocesano, e per rispetto per la tradizione sinodale dell’anglicanesimo, l’ordinario dovrà avere il consenso del Consiglio di governo dell’ordinariato per: ammettere un candidato agli ordini sacri; erigere o sopprimere una parrocchia personale; erigere o sopprimere una casa di formazione; approvare un programma formativo. L’ordinario deve consultare il Consiglio di governo anche riguardo alle attività pastorali dell’ordinariato e ai principi che presiedono alla formazione dei chierici. Il Consiglio di governo avrà voto deliberativo: per formare la terna di nomi da inviare alla Santa Sede per la nomina dell’ordinario; nell’elaborare le proposte di cambiamento delle Norme complementari dell’ordinariato da presentare alla Santa Sede; nella redazione degli statuti del Consiglio di governo, degli statuti del Consiglio pastorale e del regolamento delle case di formazione. L’ordinariato avrà parrocchie e decanati? L’ordinariato avrà parrocchie nelle diocesi dove ha gruppi di membri, ma saranno parrocchie «personali» e non «territoriali» come una parrocchia diocesana. L’appartenenza a una parrocchia diocesana deriva dal fatto di vivere entro i confini territoriali definiti di quella parrocchia; per essere membro di una parrocchia «personale» nell’ordinariato una persona deve essere membro del gruppo per il quale è stata stabilita quella parrocchia, cioè una persona già anglicana che è membro di, o è entrata a far parte di, un gruppo specifico in seno all’ordinariato. Dopo essersi consultato con la Conferenza dei vescovi d’Inghilterra e Galles e aver ottenuto il consenso del Consiglio di governo, l’ordinario può erigere decanati territoriali per una serie di parrocchie personali, sotto la supervisione di un delegato dell’ordinario. Chi si prenderà cura delle parrocchie dell’ordinariato? Le parrocchie dell’ordinariato saranno servite da presbiteri dell’ordinariato, nominati dall’ordinario. Possono essere coadiuvati da un vicario parrocchiale (viceparroco) e/o da un diacono. Nelle parrocchie saranno costituiti anche il consiglio pastorale e il consiglio degli affari economici. Il clero diocesano e i religiosi, con il consenso del loro vescovo diocesano o superiore religioso, possono collaborare alla cura pastorale dell’ordinariato sotto la supervisione dell’ordinario, se e quando si ritiene appropriato. Similmente anche i chierici incardinati nell’ordinariato dovrebbero essere disponibili a collaborare alla cura pastorale dei fedeli della diocesi del luogo. Quale liturgia celebreranno i membri dell’ordinariato? L’ordinariato non sarà una Chiesa rituale, non sarà cioè definito in primo luogo dai riti liturgici che usa. I membri dell’ordinariato possono usare, oltre al Rito romano, alcuni dei riti liturgici della tradizione anglicana che sono stati adattati e approvati dalla Santa Sede. Si prevede che a tempo debito gli ordinariati sparsi nel mondo promulgheranno riti adatti (Riti per la celebrazione dei sacramenti, Ufficio divino, ecc.). Tuttavia, facendo IL REGNO - DOCUMENTI 3/2011 123 117-128:REGDOC 17-2008.qxd 9-02-2011 15:51 Pagina 124 E cumenismo parte a pieno titolo della Chiesa cattolica latina (distinta dalla Chiesa cattolica bizantina, maronita, caldea ecc.), l’ordinariato sarà sempre in grado di usare il Rito romano. Quali chiese userà l’ordinariato? Poiché i precedenti luoghi di culto usati dai chierici e dai gruppi che formeranno l’ordinariato sono di proprietà della Chiesa d’Inghilterra, è improbabile che i membri dell’Ordinariato possano continuare a usarli. Perciò in molti casi le congregazioni dell’ordinariato useranno probabilmente la chiesa locale della diocesi cattolica per la celebrazione dell’eucaristia e delle altre liturgie. In alcuni luoghi può essere messa a disposizione una chiesa diocesana che non è più necessaria per soddisfare i bisogni della comunità parrocchiale locale; queste chiese potrebbero essere adatte al soddisfacimento dei bisogni dell’ordinariato. Essenzialmente le necessità di ogni gruppo appartenente all’ordinariato saranno attentamente valutate dall’ordinario, il quale troverà le soluzioni pastorali più adatte in collaborazione con il vescovo diocesano del luogo. Qualsiasi cattolico potrà partecipare all’eucaristia celebrata in una parrocchia dell’ordinariato o presieduta da un presbitero dell’ordinariato? Sì. Qualsiasi cattolico, membro dell’ordinariato o membro di una diocesi, può partecipare all’eucaristia, alla comunione e alle altre liturgie di una parrocchia dell’ordinariato o presiedute da un presbitero dell’ordinariato. Ma non verrà registrato come membro dell’ordinariato e resterà sotto la giurisdizione ordinaria del vescovo diocesano dove risiede. Similmente i membri registrati dell’ordinariato possono partecipare liberamente all’eucaristia, alla comunione e alle altre liturgie di qualsiasi parrocchia diocesana, ma restano sotto la giurisdizione ordinaria dell’ordinariato. Come sarà finanziato l’ordinariato? L’ordinariato, come ogni diocesi, deve sostenere finanziariamente i suoi presbiteri, sia quando sono attivamente impegnati nel ministero sia quando escono dal ministero pubblico. Come una diocesi, avrà bisogno di programmare per procurarsi una stabile base finanziaria e poter rispondere alle necessità pastorali. Come ogni diocesi in Inghilterra e Galles dipende dai contributi che ogni parrocchia riceve dalle collette domenicali per finanziare non solo la gestione e manutenzione delle parrocchie, ma anche i suoi servizi centrali, così sarà anche per l’ordinariato. Come alcune diocesi hanno buone riserve finanziarie, investimenti e dotazioni, così anche nel caso dell’ordinariato è già stato stabilito un fondo per permettergli di cominciare a lavorare dal giorno della sua costituzione. I vescovi cattolici di Inghilterra e Galles hanno già destinato 250.000 sterline al fondo e hanno chiesto ad altre istituzioni benefiche di dare un contributo. Nelle aree in cui si costituiranno molto probabilmente dei gruppi, le diocesi cattoliche locali stanno già cercando alloggi per i presbiteri che presteranno servizio nell’ordinariato e si preparano a fornire ogni possibile aiuto concreto, 124 IL REGNO - DOCUMENTI 3/2011 ad esempio messa a disposizione di chiese, utilizzazione dei servizi della curia diocesana, assistenza nel reperimento di ruoli stipendiati nelle cappellanie ecc. Quando avverrà tutto questo? L’erezione formale dell’ordinariato avverrà con la pubblicazione di un decreto da parte della Congregazione per la dottrina della fede e l’annuncio del nome del primo ordinario nominato dal santo padre. Il 1° gennaio 2011 sono stati ricevuti nella piena comunione della Chiesa cattolica tre vescovi già anglicani, insieme con alcuni membri delle loro famiglie, e tre religiose già anglicane. Con il permesso della Santa Sede, i tre vescovi saranno ordinati presbiteri cattolici il 15 gennaio 2011. A tempo debito saranno ricevuti nella piena comunione della Chiesa cattolica, procedendo alla loro ordinazione come presbiteri cattolici, altri due vescovi anglicani in pensione. All’inizio della quaresima (nel 2011 il mercoledì delle Ceneri cade il 9 marzo), verranno registrati come candidati all’ordinariato vari gruppi di fedeli già anglicani insieme con i loro presbiteri. Allora, in una data da concordare fra l’ordinario e il vescovo diocesano locale, essi saranno ricevuti nella Chiesa cattolica e cresimati. Questo avverrà probabilmente o durante la settimana santa, alla celebrazione eucaristica dell’ultima cena, il Giovedì santo, o durante la veglia pasquale. Il periodo di formazione per i fedeli e i loro pastori continuerà fino a Pentecoste. Attorno a Pentecoste, i presbiteri già anglicani le cui domande di ordinazione saranno accettate dalla Congregazione per la dottrina della fede a Roma saranno ordinati al presbiterato cattolico. La loro ordinazione al diaconato avverrà durante il tempo pasquale. La formazione di questi presbiteri nella teologia cattolica e nella pratica pastorale continuerà per un adeguato periodo di tempo dopo la loro ordinazione. Perché i presbiteri per l’ordinariato vengono ordinati così in fretta e senza l’osservanza del normale periodo di preparazione? Un aspetto fondamentale dell’erezione dell’ordinariato da parte del papa Benedetto XVI è il fatto che esso permette a gruppi di già anglicani e ai loro presbiteri di restare insieme. Questa è una novità, perché precedentemente i presbiteri anglicani che chiedevano l’ordinazione nella Chiesa cattolica venivano separati dalle loro comunità, anche nel caso in cui alcuni membri di quelle comunità diventassero cattolici. Per assicurare questo nuovo aspetto occorre una diversa tabella di marcia. Per questo, le ordinazioni dei primi presbiteri per l’ordinariato avverranno mentre la loro formazione è ancora in corso per permettere loro di servire le loro comunità in piena comunione con la Chiesa cattolica. Le ordinazioni dei vescovi già anglicani avvengono in questo momento con l’espressa autorizzazione del santo padre in modo che essi possano giocare un ruolo fin dalle prime fasi dello sviluppo dell’ordinariato. Conclusione Le decisioni prese da quei presbiteri e fedeli anglicani di lasciare la Chiesa d’Inghilterra e cercare la piena comunione con la Chiesa cattolica sono state il frutto di molte 117-128:REGDOC 17-2008.qxd 9-02-2011 15:51 Pagina 125 preghiere e di una lunga riflessione sul loro cammino spirituale personale e comunitario. Soffriranno sia coloro che lasciano la Comunione anglicana sia coloro con i quali essi hanno condiviso la vita ecclesiale. Perciò non deve diminuire il nostro impegno a lavorare e pregare per l’unità dei cristiani. L’erezione dell’ordinariato è qualcosa di nuovo, non solo nella Chiesa cattolica in Inghilterra e Galles, ma anche nella Chiesa universale. Come tale solleverà indubbiamente molte domande e molte sfide man mano che gli ordinariati verranno costituiti e si diffonderanno. Perciò è importante, soprattutto per coloro che costituiranno i primi gruppi nell’ordinariato in Inghilterra e Galles, che il nostro benvenuto sia caloroso e il nostro sostegno forte. Pregate per tutti coloro che cercano di discernere il cammino che il Signore li chiama a seguire, per coloro che si preparano a essere ricevuti nella Chiesa cattolica e per coloro che si preparano a iniziare il loro ministero di servizio al Signore come presbiteri cattolici, diaconi e religiosi. p. MARCUS STOCK, segretario generale della Conferenza dei vescovi cattolici d’Inghilterra e Galles Questioni legali Chiesa d’Inghilterra Le presenti domande e risposte sono state preparate dagli ufficiali di cancelleria provinciali e dall’ufficio legale delle istituzioni ecclesiastiche nazionali per orientare i vescovi diocesani e i loro assistenti. Che cos’è l’ordinariato L’ordinariato è una relazione di piena comunione con il papa da parte di ex anglicani – sia ordinati sia laici – che desiderano conservare il loro «patrimonio» anglicano sotto l’egida di un ordinario nominato dal papa. Uno o più ordinariati possono essere costituiti nel territorio di una particolare conferenza dei vescovi cattolici romani. L’ordinariato per l’Inghilterra e il Galles (noto come «ordinariato personale di Nostra Signora di Walsingham») è stato costituito con decreto papale del 15 gennaio 2011. In seguito alla costituzione dell’ordinariato, il suo ordinario (il rev. Keith Newton) potrà creare delle parrocchie personali per i fedeli dell’ordinariato e nominare dei pastori. Il clero e le comunità come si uniranno all’ordinariato? Gli orientamenti pubblicati in riferimento all’ordinariato sembrano prevedere che «gruppi di fedeli con i loro pastori» vengano «iscritti come candidati per l’ordinariato». Quanti vogliono entrarvi saranno posti sotto la cura spirituale di un vescovo cattolico romano in servizio, in attesa della confermazione nella Chiesa cattolica romana. Durante il periodo precedente alla confermazione, dal punto di vista sacramentale saranno sotto il ministero del clero cattolico romano locale secondo le istruzioni del relativo vescovo diocesano. Ciascuno dovrà essere personalmente accolto nella piena comunione con la Chiesa cattolica romana e (ri)confermato, probabilmente durante la settimana santa o a Pasqua. Il successivo periodo di formazione come membri della Chiesa cattolica romana è previsto che duri fino a Pentecoste. Quando verrà ordinato il clero ex anglicano? I tre ex vescovi suffraganei che si sono dimessi dalla loro sede con effetto a partire dal 31 dicembre sono stati (ri)ordinati come preti il 15 gennaio. Altri due vescovi anglicani emeriti saranno accolti e passeranno alla (ri)ordinazione come preti a tempo debito. Si prevede che nessuno sia (ri)ordinato come vescovo. I chierici la cui richiesta di ordinazione è stata accettata potranno essere (ri)ordinati come diaconi durante il periodo di Pasqua, e come preti «intorno a Pentecoste». Quanti sono sposati necessiteranno di una dispensa speciale dal requisito canonico del celibato. Per questo potrà servire qualche tempo. Quanti non sono sposati dovranno osservare il normale requisito del celibato sacerdotale in vigore nella Chiesa romana. È desiderabile che i chierici che lasciano la Chiesa d’Inghilterra rinuncino agli ordini ai sensi del Clerical disabilities act del 1870. Se non si avvalgono della procedura prevista da esso continueranno, secondo la legge inglese, a essere soggetti alla stessa giurisdizione di ogni altro chierico nei sacri ordini della Chiesa d’Inghilterra e dunque alla disciplina della Chiesa d’Inghilterra (incluso il dovere dell’obbedienza, cf. canone C 1.4) come a quella della Chiesa cattolica romana. Alcuni tuttavia potrebbero essere dissuasi dall’avvalersi del Clerical disabilities act dai costi che l’esecuzione e la registrazione dell’atto legale comportano. Sta a ciascun vescovo, il quale ritenga di raccomandare al sacerdote di rinunciare agli ordini, di valutare se offrirgli assistenza a questo proposito (per esempio pagando il proprio ufficiale di cancelleria o quello di un’altra diocesi per la stesura dell’atto di rinuncia). Gli edifici ecclesiastici saranno trasferiti all’ordinariato? No. Gli edifici e i parchi ecclesiastici continueranno ad appartenere alla corporazione costituita dal titolare del beneficio ecclesiastico (corporation sole), per i fini che la Chiesa d’Inghilterra attribuisce a quel determinato ufficio. Di conseguenza essi sono efficacemente posseduti a beneficio dell’insieme dei parrocchiani residenti nell’area o di coloro i cui nomi sono registrati nelle liste elettorali della parrocchia interessata. La canonica, anch’essa conferita alla corporazione, costituisce patrimonio del beneficio ed è a sua volta detenuta in funzione dei fini della Chiesa d’Inghilterra. Una volta che un titolare, in procinto di lasciare la Chiesa d’Inghilterra, si dimetta da esso, la Chiesa e il parco e la canonica automaticamente cessano di essergli conferiti, e il beneficio verrà confiscato, come sempre nei casi di vacanza. Dove gli edifici parrocchiali e altre dimore non siano conferiti al titolare del beneficio in quanto corporazione personale, saranno affidati a trust caritativi per gli scopi IL REGNO - DOCUMENTI 3/2011 125 117-128:REGDOC 17-2008.qxd 9-02-2011 15:51 Pagina 126 E cumenismo della Chiesa d’Inghilterra. In molti casi essi passano alla rispettiva autorità diocesana della Chiesa d’Inghilterra a favore del consiglio parrocchiale o dell’amministratore parrocchiale laico ai sensi rispettivamente del Provvedimento per i poteri dei Consigli pastorali, del 1956, o del Provvedimento per la proprietà fiduciaria degli amministratori parrocchiali laici, del 1964. La circostanza che il clero di una parrocchia o i membri del suo consiglio o i fedeli abbiano lasciato la Chiesa d’Inghilterra per unirsi all’ordinariato non cambierà il fatto che la proprietà fiduciaria (trust) è finalizzata agli scopi della Chiesa d’Inghilterra. Di conseguenza coloro che ne escono perderanno ogni diritto a usare questi edifici, di cui godono come clero o ufficiali parrocchiali della Chiesa d’Inghilterra. La possibilità per loro di usarli nel futuro dipenderà quindi (come nel caso di qualsiasi altro potenziale fruitore) dal fatto che tale uso sia coerente con le loro finalità costitutive e sia autorizzato da coloro che hanno titolo per amministrarli. Nella misura in cui sia implicata una responsabilità nella gestione o nel controllo della proprietà, il titolare di un beneficio che lasci la Chiesa d’Inghilterra per unirsi all’ordinariato naturalmente cesserà di avere qualsiasi ruolo in relazione a qualsivoglia proprietà di beneficio. Le norme previste dalla legge autorizzano altri, compreso il vescovo diocesano, a esercitare varie funzioni in relazione alla proprietà della corporazione laddove il beneficio sia vacante, in attesa dell’istituzione o individuazione di un nuovo ministro. Nel caso di proprietà fiduciaria, i fiduciari che siano tali ex officio (per esempio in virtù dell’incarico di ministro o di amministratore parrocchiale) naturalmente perderanno tale qualifica contestualmente alla perdita dell’incarico. Nel caso di altri tipi di amministrazione fiduciaria, è un principio giuridico generale che – anche se non richiesto espressamente – dove un’istituzione benefica è costituita per le finalità della Chiesa d’Inghilterra solo membri di tale Chiesa possano agire come suoi fiduciari. Quindi coloro che lasciano la Chiesa d’Inghilterra per unirsi alla Chiesa cattolica romana non hanno più diritto a rimanere fiduciari di alcuna di tali istituzioni. Le situazioni di vacanza, che la loro uscita crea, vengono ricoperte secondo le modalità consuete da nuovi fiduciari membri della Chiesa d’Inghilterra. È possibile per le parrocchie dell’ordinariato usare gli edifici ecclesiastici esistenti? La Chiesa cattolica romana ha riconosciuto che «poiché i precedenti luoghi di culto usati dai chierici e dai gruppi che formeranno l’ordinariato sono di proprietà della Chiesa d’Inghilterra, è improbabile che i membri dell’Ordinariato possano continuare a usarli», e prosegue affermando che «in molti casi le congregazioni dell’ordinariato useranno probabilmente la chiesa locale della diocesi cattolica» (cf. qui a p. 124). La legge consente che alcuni «edifici ecclesiastici» (tra cui inter alia le sale parrocchiali) siano usati da una parrocchia dell’ordinariato sulla base di un accordo come prevede l’Atto di condivisione degli edifici ecclesiastici del 1969, dal momento che la Chiesa d’Inghilterra e quella 126 IL REGNO - DOCUMENTI 3/2011 cattolica romana sono tra le Chiese alle quali tale legge si applica. Tuttavia vi sono ancora questioni legali irrisolte sulla precisa applicazione dell’Atto del 1969 in questo contesto. Per quanto riguarda la Chiesa d’Inghilterra l’Atto richiede che il ministro e il consiglio parrocchiale (insieme ad altri) debbano essere coinvolti in ogni accordo di condivisione, e che l’accordo debba avere il consenso del vescovo e della Commissione per la missione e la pastorale. (Un accordo condiviso non può avere luogo in relazione a un edificio ecclesiastico di una parrocchia nella quale il beneficio sia vacante, a meno che non sia in corso un periodo di sospensione e per il beneficio sia stato nominato un sacerdote incaricato). Per quanto riguarda la Chiesa cattolica, le parti in causa per un accordo di condivisione sembrerebbero dover essere determinate dal vescovo della diocesi cattolica romana nella quale è fisicamente ubicato l’edificio ecclesiastico (piuttosto che dall’ordinario dell’ordinariato), e che sia necessario il consenso della persona od organismo che il vescovo cattolico specifichi (che potrebbe includere anche l’ordinario). Tuttavia non è ancora chiara la posizione che la Chiesa cattolica romana prenderà su questo punto. Disposizioni per l’uso regolare di un edificio ecclesiastico da parte di una parrocchia dell’ordinariato possono essere date o per mezzo di un accordo di autorizzazione oppure in alternativa, nell’esercizio del potere conferito dal Provvedimento (emendamento) pastorale del 2006, tramite locazione. Tale autorizzazione o locazione può essere concessa solo se autorizzata per privilegio. Questo in effetti richiederebbe a sua volta, per quanto concerne la Chiesa d’Inghilterra, l’accordo del ministro e del consiglio parrocchiale, che dovrebbe chiedere il privilegio. Ai sensi del Canone B 43.9, prima di concedere un privilegio il tribunale ecclesiastico vorrebbe sicuramente la certezza che la proposta goda dell’approvazione del vescovo. L’uso di una Chiesa da parte di una parrocchia dell’ordinariato, più raramente, potrebbe non richiedere la concessione di un privilegio, ma ai sensi del Canone B 43.9 richiederebbe nondimeno l’approvazione scritta del vescovo, del consiglio parrocchiale e del ministro o parroco che ha la cura pastorale delle anime della parrocchia (o, in caso di vacanza, il decano rurale e, dove è in vigore un periodo di sospensione, il prete incaricato). Di qualsiasi meccanismo legale si proponga l’adozione, una valutazione delle relative questioni pastorali dovrebbe sempre far parte di ogni proposta per l’uso di un edificio ecclesiastico da parte di una parrocchia dell’ordinariato, tanto a livello di individui come di gruppi all’interno delle comunità, e anche con riferimento alle attese che nutre il più ampio insieme dei fedeli, nei cui confronti la Chiesa d’Inghilterra ha un dovere legale e pastorale. Ci potrebbero essere delle questioni particolari da valutare dove si fossero verificate all’interno della parrocchia delle divisioni tra quanti volevano restare nella Chiesa d’Inghilterra e quelli che volevano entrare nella piena comunione con la Chiesa cattolica romana. Un’attenta considerazione andrebbe riservata anche agli accordi pratici rispetto all’uso condiviso (per esempio in relazione all’accesso e all’assicurazione), con un’attenzio- 117-128:REGDOC 17-2008.qxd 9-02-2011 15:51 Pagina 127 ne particolare a ridurre la possibilità di futuri contrasti e incomprensioni. L’edificio ecclesiastico può essere dichiarato in esubero se il prete e la parrocchia se ne vanno? Il concetto di «esubero» è stato abolito alcuni anni fa e sostituito con quello di chiesa «chiusa al culto pubblico regolare». Non ne consegue che una chiesa, che abbia cessato di essere utilizzata da un numero significativo degli attuali parrocchiani per il loro passaggio all’ordinariato, sia necessariamente destinata alla chiusura al culto pubblico regolare: nella maggior parte dei casi è probabile che l’edificio ecclesiastico sia ancora richiesto per l’utilizzo come Chiesa parrocchiale, per quei parrocchiani che rimangono nella Chiesa d’Inghilterra, per altri che vorranno celebrare lì nel futuro e per i fedeli in generale. Potranno esservi casi nei quali, in conseguenza ai passaggi sotto l’ordinariato, le chiese vengano destinate alla chiusura al culto pubblico regolare; sono stati avanzati dei progetti sulla base del Provvedimento pastorale del 1983 o della legislazione successiva. Se ne dovrà trattare caso per caso e valutarli nel merito: il processo potrebbe non essere avviato, sulla base dell’avere come fine previsto la cessione alla Chiesa cattolica romana. Chi avrà cura dei parrocchiani se il clero lascia la Chiesa d’Inghilterra? Tra i suoi aspetti costitutivi, la Chiesa d’Inghilterra si relaziona con i suoi «parrocchiani» piuttosto che semplicemente con i suoi «membri». Il suo ministero è aperto a tutti quelli che si avvicinano, a prescindere dal fatto che siano iscritti nelle liste elettorali. I suoi parrocchiani hanno il diritto legale di sposarsi nelle sue chiese (soggetti ad alcune limitate eccezioni relative al divorzio e a certe altre questioni) e di essere seppelliti nei suoi cimiteri, a meno che non siano stati ufficialmente chiusi. I canoni predispongono un dettagliato regime, che impone a quanti sono incaricati della «cura d’anime» di battezzare, condurre i giovani al vescovo per la confermazione, sfruttare ogni occasione di insegnare nella scuola parrocchiale, visitare i malati e i morenti e garantire la sostituzione perché il ministero sia assicurato anche nel caso di una loro impossibilità (Canone C 24). Fino al momento in cui un prete incaricato della cura d’anime non cessa dal suo ufficio, egli continua a essere soggetto al requisito canonico di esercitare questo ministero personalmente o di provvedere che sia esercitato in sua vece da un altro prete autorizzato (per esempio un curato). L’inosservanza di questo requisito lo espone a un procedimento disciplinare per negligenza. In ogni caso però un prete che abbia intenzione di entrare nell’ordinariato dovrà considerare quanto a lungo, una volta presa la decisione, possa in coscienza continuare a detenere incarichi nella Chiesa d’Inghilterra, alla luce della necessità di agire con integrità nei confronti di entrambe le Chiese e di assolvere adeguatamente le proprie responsabilità per la cura d’anime. Su questo senza dubbio si confronterà privatamente con il suo vescovo diocesano e con l’ordinario dell’ordinariato prima di qualunque dichiarazione pubblica. Dal momento in cui un prete in cura d’anime si dimette, il vescovo come «pastore capo e ministro principale» nella diocesi avrà il dovere legale di provvedere alla continuazione di questo ministero. Ha dunque il ruolo di prendere provvedimenti a questo scopo insieme ai suoi arcidiaconi, in collaborazione con i decani rurali e zonali e con tutto il clero locale, per garantire la continuazione del ministero durante quello che altrimenti potrebbe essere un periodo di grande incertezza. Qual è il significato di una decisione del consiglio parrocchiale per la valutazione di un’adesione all’ordinariato? Eccetto il caso in cui singoli fedeli del consiglio parrocchiale si dimettano, e fino a quel momento, essi rimangono soggetti alle responsabilità legali che competono loro in quanto membri di un’istituzione incaricata di promuovere la missione della Chiesa d’Inghilterra nella parrocchia. Quindi non hanno potere di occuparsi come membri del consiglio parrocchiale di questioni connesse con l’appartenenza o gli affari interni di un’altra Chiesa. Perciò qualsiasi decisione approvata dal consiglio parrocchiale, che affermi un impegno a valutare l’adesione all’ordinariato, non può essere intesa che come un’espressione d’intenti da parte dei suoi membri come singoli. In aggiunta, qualsiasi decisione presa da un consiglio parrocchiale (comprese quelle che riguardino l’uso o la richiesta di fondi e proprietà) deve avere come base il riferimento agli interessi del consiglio parrocchiale come istituzione anglicana: diversamente si tratterebbe di un atto illegittimo in quanto incongruente con i doveri dei membri di un consiglio parrocchiale (compreso quello, in quanto «fiduciari di un’istituzione benefica», di agire nel miglior interesse della loro istituzione), e potrebbe esporli, tra l’altro, a un’inchiesta o un’azione da parte della Commissione governativa per gli enti benefici. Se i membri di un consiglio parrocchiale si dimettono individualmente o collettivamente, i rispettivi ruoli saranno temporaneamente vacanti, e verranno ricoperti nel modo consueto ai sensi della regola 48 del Regolamento per la rappresentanza ecclesiale. Poiché il consiglio parrocchiale è una corporazione secondo il diritto, continua a esistere anche se per un determinato periodo di tempo può non avere membri. Si tratta di una realtà giuridica, non semplicemente di una «finzione giuridica»; tutti gli attivi e passivi del consiglio parrocchiale rimangono in essere a suo nome in attesa della nomina di nuovi membri, a prescindere dal tempo che occorrerà. In base alla scansione cronologica data dall’arcivescovo cattolico romano di Westminster nella guida per l’attuazione, la misura più semplice sarebbe quella di anticipare la data del prossimo meeting parrocchiale annuale, in quei casi che vedano le dimissioni di un numero significativo di membri, in modo tale che il lavoro dell’organismo possa continuare con la minor interruzione possibile. (La regola 6.1 del Regolamento per la rappresentanza ecclesiale richiede che il meeting parrocchiale annuale si debba tenere non oltre il 30 aprile di ogni anno. Poiché il Regolamento non prescrive una data dopo la quale il meeting IL REGNO - DOCUMENTI 3/2011 127 117-128:REGDOC 17-2008.qxd 9-02-2011 15:51 Pagina 128 E cumenismo si debba tenere, si può programmare in qualsiasi momento tra il 1° gennaio e il 30 aprile). Che cosa succede agli amministratori laici se una parrocchia aderisce all’ordinariato? Come il consiglio parrocchiale, così l’ufficio di amministratore parrocchiale laico continua anche quando gli individui che lo ricoprono si dimettono. La sezione 7 del Provvedimento per gli amministratori laici del 2001 prescrive la procedura per le dimissioni degli amministratori laici. Per dare le dimissioni l’amministratore deve fornire comunicazione scritta delle sue intenzioni al vescovo per posta. Le dimissioni hanno effetto, e l’ufficio risulta vacante, due mesi dopo che la comunicazione sia stata inoltrata o in una data precedente che il vescovo voglia fissare, dopo la consultazione del ministro e di ogni altro amministratore della parrocchia. Il Provvedimento prevede espressamente che non vi possano essere procedure alternative a questa. Se un amministratore si dimette, l’ufficio diventa temporaneamente vacante. La regola generale è che qualsiasi persona scelta per ricoprire una vacanza temporanea debba essere scelta nello stesso modo dell’amministratore che va a sostituire (Provvedimento per gli amministratori laici del 2001, sezione 4.8). Tuttavia se l’amministratore in oggetto era stato incaricato dal ministro (invece che eletto DIRETTORE RESPONSABILE p. Lorenzo Prezzi VICEDIRETTORE CAPOREDATTORE PER ATTUALITÀ Gianfranco Brunelli CAPOREDATTORE PER DOCUMENTI Guido Mocellin DIREZIONE E REDAZIONE Via Nosadella, 6 40123 Bologna tel. 051/3392611 - fax 051/331354 www.ilregno.it e-mail: [email protected] ABBONAMENTI tel. 051/4290077 - fax 051/4290099 e-mail: [email protected] QUOTE DI ABBONAMENTO PER L’ANNO 2011 Il Regno - attualità + documenti + Annale 2011 - Italia € 61,00; SEGRETARIA DI REDAZIONE Chiara Scesa REDAZIONE p. Alfio Filippi (Direttore editoriale EDB) / p. Marco Bernardoni / Gianfranco Brunelli / Alessandra Deoriti / Maria Elisabetta Gandolfi / p. Marcello Matté / Guido Mocellin / p. Marcello Neri / p. Lorenzo Prezzi / Daniela Sala / Piero Stefani / Francesco Strazzari / Antonio Torresin EDITORE Centro Editoriale Dehoniano, spa PROGETTO GRAFICO Scoutdesign Srl Europa € 99,50; Resto del mondo € 111,50. Il Regno - attualità + documenti Italia € 58,50; Europa € 97,00; Resto del mondo € 109,00. 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Le proprietà fiduciarie in cui esse sono di solito configurate richiedono generalmente che l’educazione sia data coerentemente con gli scopi della Chiesa d’Inghilterra, e vi è una relazione legale tra le scuole e il Consiglio scolastico diocesano, articolata nel Provvedimento per i Consigli scolastici diocesani del 1991. Gli organismi amministrativi delle scuole parrocchiali prevederanno un certo numero di «amministratori di garanzia», nominati al fine di garantire che sia preservato e sviluppato il carattere religioso della scuola. Essi sono di solito nominati o dal ministro, dagli amministratori laici o dal consiglio parrocchiale (o da una determinata combinazione di essi), oppure dal Consiglio scolastico diocesano. Le nomine degli amministratori di garanzia non saranno toccate dalle dimissioni di un prete o di membri del consiglio parrocchiale o di amministratori laici che decidano di aderire all’ordinariato. Poiché le varie strutture parrocchiali della Chiesa di’Inghilterra rimarranno in essere, ogni futuro amministratore di garanzia sarà nominato nello stesso modo dei suoi predecessori. Se qualche singolo amministratore di garanzia decide di aderire all’ordinariato, questo non comporterà automaticamente la fine del suo mandato. Benché in determinate circostanze un amministratore di garanzia possa essere rimosso dal suo incarico dalla persona o dall’organismo che lo ha nominato, quest’ultimo può non avere interesse a esercitare questo potere, supponendo che esso sia esercitabile nelle circostanze particolari del caso (materia su cui sarà opportuna una consulenza legale). Ma il dovere di promuovere l’educazione cristiana coerentemente con gli scopi della Chiesa d’Inghilterra continuerà come prima, e toccherà a ogni singolo amministratore di garanzia nelle circostanze specifiche decidere se la sua coscienza gli consente di continuare a rendere il suo servizio fino alla fine del mandato, o se in coscienza dimettersi. SEGUONO LE FIRME* STAMPA italia tipolitografia dai parrocchiani) e il ministro non è più in carica, il nuovo amministratore dev’essere eletto da un’assemblea di parrocchiani. Ancora, sarebbe consigliabile che tale assemblea fosse convocata il prima possibile. Gli amministratori eletti a ricoprire posti temporaneamente vacanti devono entrare in carica entro tre mesi dall’elezione o dalla data del primo meeting annuale dei parrocchiani se è prima (sezione 6.4). Dove dei posti temporaneamente vacanti si creino e vengano poi coperti può essere necessario che i nuovi amministratori siano riconosciuti separatamente a nome del vescovo prima della consueta visita dell’arcidiacono in maggio o giugno. 3/2011 La famiglia di Enrico VIII (part.), artista sconosciuto, 1545 circa; Hampton Court Palace, Regno Unito. * Can. JOHN REES, ufficiale del registro della Provincia di Canterbury; LIONEL LENNOX, ufficiale del registro della Provincia di York; STEPHEN SLACK, capo consulente legale del Consiglio arcivescovile; rev. ALEXANDER MCGREGOR, vice consulente legale del Consiglio arcivescovile.