Decreto di erezione dell`ordinariato Il primo ordinariato

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Il primo ordinariato
personale
per gli ex anglicani
Congregazione per la dottrina
della fede, vescovi cattolici,
Chiesa d’Inghilterra
Decreto di erezione
dell’ordinariato
Congregazione per la dottrina della fede
L’ordinariato personale di Nostra
Signora di Walsingham, l’inedita istituzione pensata «per i gruppi di anglicani e il loro pastori che desiderano
entrare in piena comunione con la
Chiesa cattolica», è il «primo frutto
della costituzione apostolica Anglicanorum coetibus, pubblicata da papa Benedetto XVI» nel 2009, secondo le parole
del card. William Levada, prefetto
della Congregazione per la dottrina
della fede (CDF). È stato eretto nel territorio della Conferenza dei vescovi
cattolici d’Inghilterra e Galles il 15
gennaio 2011 con decreto della CDF, il
dicastero vaticano al quale la nuova
struttura sarà soggetta. Lo stesso giorno a Londra sono stati ri-ordinati sacerdoti tre ex vescovi anglicani, usciti
dalla loro Chiesa d’Inghilterra, che
dovranno accompagnare la formazione di alcuni gruppi di fedeli verso la riconfermazione, a Pasqua; uno dei tre
ex vescovi, Keith Newton, è stato nominato da Benedetto XVI «ordinario»
dell’ordinariato. Le difficoltà pratiche
e le questioni legali che la nascita della
nuova istituzione in territorio britannico suscita, in ambito sia cattolico sia
anglicano, sono state negli stessi giorni chiarite dalle due Chiese nazionali.
Stampa (26.1.2011) da siti web www.catholicew.co.uk, www.indcatholicnews.com e www.churchofengland.org. Nostre traduzioni dall’inglese.
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essaggio per l’ordinazione
dei primi sacerdoti
Miei cari fratelli e sorelle in Cristo,
l’ordinazione al sacerdozio dei nostri tre fratelli
Andrew Burnham, John Broadhurst e Keith Newton è
un’occasione di grande gioia sia per loro sia per tutta la
Chiesa. Avrei desiderato essere presente insieme a voi
oggi nella cattedrale di Westminster per dimostrare loro
il mio personale sostegno nel momento in cui compiono
questo passo importante. Sfortunatamente tuttavia un
precedente impegno della Congregazione per la dottrina della fede con i vescovi e i teologi indiani a Bangalore
ha comportato per me l’impossibilità di essere presente
oggi a Londra. Sono perciò molto lieto di avere l’opportunità di inviare questo messaggio e sono grato all’arcivescovo Nichols per aver accettato di rappresentarmi e
per la sua disponibilità a porgervi i miei migliori auguri.
La Congregazione per la dottrina della fede ha pubblicato oggi un decreto che erige il primo ordinariato
personale per i gruppi di anglicani e i loro pastori che
desiderano entrare in piena comunione con la Chiesa
cattolica. Questo nuovo ordinariato, istituito nel territorio di Inghilterra e Galles, sarà noto come ordinariato
personale di Nostra Signora di Walsingham e sarà posto
sotto il patronato del beato John Henry Newman. La
sua istituzione, che segna un momento unico e storico
nella vita della comunità cattolica di questo paese, è il
primo frutto della costituzione apostolica Anglicanorum
coetibus, pubblicata da papa Benedetto XVI il 4 novembre 2009. Nutro la fervida speranza che, attuando quello che il santo padre chiama un «reciproco scambio di
doni dai nostri rispettivi patrimoni spirituali» (Regno-
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doc. 17,2010,536), l’ordinariato di Nostra Signora di
Walsingham sarà fonte di grandi benedizioni non solo
su quanti vi sono direttamente implicati, ma su tutta la
Chiesa.
In questo stesso giorno il santo padre ha nominato il
rev. Keith Newton primo ordinario di questo ordinariato personale. Insieme al rev. Burnham e al rev.
Broadhurst, Keith Newton supervisionerà la prepara-
zione catechetica dei primi gruppi di anglicani in
Inghilterra e Galles che saranno accolti nella Chiesa cattolica insieme ai loro pastori a Pasqua, e accompagnerà
il clero che si prepara per l’ordinazione al sacerdozio
cattolico intorno a Pentecoste. Prego voi tutti di assistere il nuovo ordinario nella missione unica che gli è stata
affidata, non solo con le vostre preghiere ma anche con
ogni sostegno pratico.
L’arcivescovo di Westminster: in piena comunione
S
ono stati ri-ordinati preti nella cattedrale cattolica di Westminster, il 15 gennaio, i primi tre ex vescovi anglicani che
hanno deciso di lasciare la Chiesa d’Inghilterra per aderire al nuovo
ordinariato personale di Nostra Signora di Walsingham, eretto con
decreto della Congregazione per la dottrina della fede lo stesso
giorno. Sono John Broadhurst, sposato, quattro figli, già vescovo di
Fulham e presidente dell’associazione anglo-cattolica Forward in
faith; Andrew Burnham, sposato, due figli, già vescovo di Ebbsfleet
e «vescovo volante» (incaricato cioè della cura pastorale dei fedeli
anglicani che non hanno accettato l’ordinazione sacerdotale delle
donne); e Keith Newton, sposato, tre figli, già vescovo di Richborough e «vescovo volante». Quest’ultimo lo stesso giorno dell’ordinazione sacerdotale è stato nominato da Benedetto XVI primo
ordinario dell’ordinariato personale. Pubblichiamo in una nostra
traduzione dall’inglese l’omelia tenuta nell’occasione da mons. Vincent Nichols, arcivescovo di Westminster (www.catholic-ew.org.uk).
Molte ordinazioni hanno avuto luogo in questa cattedrale nel
corso dei 100 anni della sua storia. Ma nessuna come questa. Oggi è
un’occasione unica che segna un nuovo passo nella vita e nella storia della Chiesa cattolica. Questa mattina abbiamo ascoltato l’annuncio dell’istituzione del primo ordinariato personale in base alla
costituzione apostolica Anglicanorum coetibus. Perciò saluto John
Broadhurst, Andrew Burnham e Keith Newton, che sono i primi presbiteri dell’ordinariato di Nostra Signora di Walsingham. Offro le mie
preghiere e faccio i migliori auguri, in particolare a Keith, che è stato
scelto dal santo padre come suo primo ordinario. È un momento veramente storico.
In queste parole di apertura vi do un cordiale benvenuto, Keith,
Andrew e John. Avete un passato brillante, pieno di grandi realizzazioni. Ora avete davanti un futuro importante ed esigente! Dandovi
il benvenuto, riconosco pienamente le domande del cammino che
avete fatto insieme con le vostre famiglie, con i suoi molti anni di riflessione e preghiera, i dolorosi malintesi, conflitti e incertezze. Voglio riconoscere, in particolare, la vostra grande dedizione come
presbiteri e vescovi della Chiesa d’Inghilterra e affermare la fecondità
del vostro ministero.
Ringrazio le numerose persone della Chiesa d’Inghilterra che
hanno riconosciuto la vostra sincerità e integrità in questo cammino,
vi hanno assicurato le loro preghiere e fatto i migliori auguri. Anzitutto e soprattutto Rowan, arcivescovo di Canterbury, con la sua caratteristica visione e generosità di cuore e di spirito.
Naturalmente questo cammino comporta un po’ anche una dolorosa separazione degli amici. Riconosco anche questo che rafforza
il calore del nostro benvenuto.
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Fu ovviamente John Henry Newman a parlare con commozione di
questa «dolorosa separazione degli amici». Ringraziamo il nostro santo
padre papa Benedetto non solo per aver posto questo ordinariato sotto
la protezione di Nostra Signora di Walsingham, ma anche per avergli dato
come patrono il beato John Newman.
A settembre, a Lambeth Palace, il papa Benedetto ha detto: «Nella
figura di John Henry Newman, che sarà beatificato domenica, celebriamo
un uomo di Chiesa la cui visione ecclesiale fu alimentata dal suo retroterra anglicano e maturò durante i suoi lunghi anni di ministero ordinato
nella Chiesa d’Inghilterra. Egli ci può insegnare le virtù che l’ecumenismo
esige: da una parte egli fu mosso dal seguire la propria coscienza, anche
con un pesante costo personale; dall’altra, il calore della continua amicizia con i suoi precedenti colleghi, lo portò a sondare insieme a loro, con
vero spirito irenico, le questioni sulle quali divergevano, mosso da una ricerca profonda dell’unità nella fede» (Regno-doc. 17,2010,528).
Poi, parlando a Roma il 20 dicembre, papa Benedetto è tornato a
riflettere sul card. Newman, dicendo fra l’altro queste parole, molto importanti per noi oggi: «Il cammino delle conversioni di Newman è un
cammino della coscienza – un cammino non della soggettività che si
afferma, ma, proprio al contrario, dell’obbedienza verso la verità che
passo passo si apriva a lui. La sua terza conversione, quella al cattolicesimo, esigeva da lui di abbandonare quasi tutto ciò che gli era caro e
prezioso: i suoi averi e la sua professione, il suo grado accademico, i legami familiari e molti amici. La rinuncia che l’obbedienza verso la verità,
la sua coscienza, gli chiedeva, andava ancora oltre. Newman era stato
sempre consapevole di avere una missione per l’Inghilterra. Ma nella
teologia cattolica del suo tempo, la sua voce a stento poteva essere
udita…Nel gennaio del 1863 scrisse nel suo diario queste frasi sconvolgenti: “Come protestante, la mia religione mi sembrava misera, non però
la mia vita. E ora, da cattolico, la mia vita è misera, non però la mia religione”. Non era ancora arrivata l’ora della sua efficacia. Nell’umiltà e nel
buio dell’obbedienza, egli dovette aspettare fino a che il suo messaggio fosse utilizzato e compreso. Per poter asserire l’identità fra il concetto che Newman aveva della coscienza e la moderna comprensione
soggettiva di essa, si ama fare riferimento alla sua parola secondo cui
egli – nel caso in cui avesse dovuto fare un brindisi – avrebbe brindato
prima alla coscienza e poi al papa. Ma in quest’affermazione “coscienza”
non significa l’ultima obbligatorietà dell’intuizione soggettiva. È espressione dell’accessibilità e della forza vincolante della verità: in ciò si fonda
il suo primato. Al papa può essere dedicato il secondo brindisi, perché
è compito suo esigere l’obbedienza nei confronti della verità» (Regnodoc. 1,2011,11).
Oggi noi ringraziamo il santo padre per la coraggiosa guida che offre
all’istituzione del primo ordinariato personale. Le sue intenzioni sono
chiare. Si tratta, come ha affermato, di un «gesto profetico». Esso deve
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In conclusione porgo a questi tre preti cattolici i miei
personali e più sentiti auguri. Prego che Dio doni la sua
abbondante benedizione a loro e a tutti gli altri chierici
e fedeli che si stanno preparando a unirsi a loro nella
piena comunione con la Chiesa cattolica. Nel clima
d’incertezza che ogni periodo di transizione inevitabilmente comporta, desidero assicurare a tutti voi la nostra
ammirazione e la nostra solidarietà e preghiera.
contribuire allo scopo più ampio dell’unità visibile fra le nostre due
Chiese, aiutandoci a riconoscere in pratica quanto i nostri patrimoni
di fede e di vita possono rafforzarci nella nostra missione oggi. A
Oscott, il santo padre ha detto a noi vescovi: «Esso (l’ordinariato) ci
aiuta a volgere lo sguardo allo scopo ultimo di ogni attività ecumenica: la restaurazione della piena comunione ecclesiale, nel contesto della quale il reciproco scambio di doni dai nostri rispettivi
patrimoni spirituali serve da arricchimento per noi tutti» (Regno-doc.
17,2010,536).
Oggi l’unità visibile della Chiesa occupa un posto centrale nei
nostri pensieri. In realtà, essa non fu mai lontana dal cuore di san
Paolo, come scrive nella sua lettera agli Efesini e, un po’ prima, in
quella ai Filippesi. Il suo appello è deciso: credere in Cristo come Signore, condividere lo stesso Spirito, rendere culto all’unico Dio e
Padre crea un’unità che deve essere continuamente servita con la
pratica dell’umiltà, della gentilezza, della pazienza e dell’amore. Nella
lettera ai Filippesi è ancor più esplicito riguardo agli atteggiamenti e
ai comportamenti che minacciano questa unità: egoistica aspirazione
al potere; ricerca dell’approvazione o del prestigio personale; esaltazione dell’io in uno spirito di competizione, tutto questo ci allontana «dai sentimenti di Gesù Cristo» (cf. Fil 2,1-5).
La storia dimostra che Paolo ha ragione. Questi comportamenti
sbagliati segnano profondamente la nostra storia. E oggi trovano
espressione anche nella vita di ciascuno di noi. Chiediamo quindi
perdono per le nostre mancanze e cerchiamo di rinnovare in noi i
sentimenti di Gesù Cristo.
La ricerca dell’unità visibile della Chiesa rimane un imperativo.
In essa il ruolo del successore di Pietro è cruciale. Il papa Benedetto
così lo esprimeva nell’abbazia di Westminster: «La fedeltà alla parola
di Dio, proprio perché è una parola vera, richiede da noi un’obbedienza che ci conduce insieme a una comprensione più profonda
della volontà del Signore, un’obbedienza che deve essere libera da
conformismo intellettuale o facile adeguamento allo spirito del
tempo. È questa parola di incoraggiamento che io desidero lasciarvi
questa sera e lo faccio in fedeltà al mio ministero come vescovo di
Roma e successore di san Pietro, incaricato in modo particolare dell’unità del gregge di Cristo» (Abbazia di Westminster, 18 settembre
2010).
Il ministero del papa a favore dell’unità visibile della Chiesa è
centrale per la fede della Chiesa cattolica. È centrale per la fede di
coloro che entrano in piena comunione in questo ordinariato. È centrale per il benvenuto, l’incoraggiamento e il sostegno che la comunità cattolica in Inghilterra e Galles dà a questo processo e a tutti
coloro che vogliono farne parte.
Nella sua lettera agli Efesini, san Paolo parla della varietà dei doni
elargiti alla comunità dei credenti. Pur riconoscendo questa varietà,
in questa celebrazione eucaristica incentriamo la nostra attenzione,
in particolare, sul dono del sacerdozio ordinato nella Chiesa catto-
Nel corso di un’udienza concessami da papa
Benedetto XVI il 14 gennaio 2011, sua santità mi ha
chiesto di esprimervi che egli imparte di cuore la sua apostolica benedizione sugli ordinandi Andrew Burnham,
John Broadhurst e Keith Newton, insieme alle loro mogli
e familiari, e su tutti gli altri che hanno partecipato a questo rito solenne.
Affidandovi con fiducia all’intercessione di Nostra
lica. È un sacerdozio che deriva la sua forma, il suo scopo, la sua esperienza dalla croce di Cristo, la grande croce sopra di noi, alla quale si riferì con parole commoventi il papa Benedetto. Attraverso questo
sacerdozio ordinato, l’unico e medesimo sacrificio di Cristo si rende presente sull’altare e viene nuovamente offerto all’eterno Padre. Si rende
presente come il sacramento della nostra salvezza. Questa messa, ogni
messa, è al tempo stesso la preghiera di Cristo e la preghiera del corpo
di Cristo, del suo popolo. Attraverso di essa, Cristo costituisce nuovamente, ogni giorno, la Chiesa, in se stesso e nella sua unità visibile, nella
parola. Questa è l’opera del presbitero – la costituzione quotidiana della
Chiesa – ed è un dono e servizio inestimabile per il quale ringraziamo
continuamente Dio. A questo unico sacrificio noi portiamo i nostri piccoli sacrifici, le perdite e sofferenze derivanti dalla sconfitta e dal peccato, dalla ricerca della verità e dell’amore, dal trascorrere del tempo.
Tutto viene offerto al Padre nell’unico sacrificio di lode perché diventi
per noi un mezzo di salvezza.
Abbiamo appena ascoltato, dal Vangelo di Giovanni, il racconto dell’apparizione di Cristo risorto ai suoi discepoli. In quel momento egli
portò a loro i frutti della sua vittoria sulla morte: il perdono dei peccati
e il dono della pace. Anche qui veniamo rinviati al compito del presbitero: pronunciare con fiducia il perdono di Dio e riportare la pace in
un’anima turbata e in un mondo sconvolto.
Oggi diamo il benvenuto ai nostri tre presbiteri in questo ministero.
Ma dobbiamo prestare attenzione alle parole del Vangelo. Cristo risorto accompagna l’offerta di questi doni con un gesto eloquente: mostra ai suoi discepoli le mani e il costato. Mostra loro le sue ferite. La
missione che ricevono, la missione della riconciliazione, viene dalle ferite
di Cristo. È questa la missione che condividiamo e in ogni messa torniamo a fissare lo sguardo sul corpo ferito, lacerato del Signore risorto.
La nostra missione è caratterizzata da questa condizione ferita: missione
a un mondo ferito; missione affidata a una Chiesa ferita, svolta da discepoli feriti. Noi ci occupiamo delle ferite del peccato. Ma, pur essendo
stati noi a causarle, le ferite di Cristo sono anche la nostra consolazione
e la nostra forza.
La prima a testimoniare queste ferite, la prima, forse, a comprendere il loro vero significato, fu Maria, madre di Gesù. Ritta ai piedi della
croce, ella vide infliggerle. Accogliendo il suo corpo morto, il sangue che
sgorgava dalle stesse deve averne macchiato le vesti. Ora Maria volge il
suo sguardo a questi nuovi presbiteri dall’altro lato del crocifisso che è
sopra di me. Maria tiene sempre davanti a noi il suo Figlio, presentandocelo come la nostra speranza e salvezza. In nessun’altra immagine lo fa
con più grazia ed eleganza di quest’immagine di Nostra Signora di Walsingham. Mentre nasce questo ordinariato, il suo ordinariato, noi possiamo affidare a lei il compito di portarlo a compimento.
Nostra Signora di Walsingham, prega per noi. Beato John Henry
Newman, prega per noi. Amen.
✠ VINCENT NICHOLS
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Signora di Walsingham, e all’intercessione dei grandi
santi e martiri d’Inghilterra e Galles, rimango
vostro in Cristo
WILLIAM card. LEVADA,
prefetto della Congregazione per la dottrina della fede
D
ecreto
La legge suprema della Chiesa è la salvezza delle
anime. Per questo, nel corso della storia, la Chiesa ha
sempre trovato i mezzi pastorali e giuridici per prendersi cura del bene dei fedeli.
Con la costituzione apostolica Anglicanorum coetibus, promulgata il 4 novembre 2009, il santo padre,
papa Benedetto XVI, ha deciso l’istituzione di ordinariati personali grazie ai quali i fedeli anglicani possano
entrare, anche corporativamente, nella piena comunione con la Chiesa cattolica.1 Lo stesso giorno la
Congregazione per la dottrina della fede pubblicava
delle Norme complementari relative a tali ordinariati.2
In conformità con quanto tabilito nell’art. I § 1 e § 2
della costituzione apostolica Anglicanorum coetibus,
avendo ricevuto richieste da un numero considerevole di
fedeli anglicani e dopo essersi consultata con la Conferenza episcopale d’Inghilterra e Galles, la Congregazione per la dottrina della fede
erige
l’ordinariato personale di Nostra Signora di Walsingham
nel territorio della Conferenza episcopale d’Inghilterra e
Galles.
1. L’ordinariato personale di Nostra Signora di
Walsingham ipso iure possiede personalità giuridica ed è
giuridicamente equivalente a una diocesi.3 È formato
dai fedeli, di ogni categoria e stato di vita, che originariamente appartenenti alla Comunione anglicana sono
ora in piena comunione con la Chiesa cattolica, oppure
hanno ricevuto i sacramenti dell’iniziazione nella giurisdizione dell’ordinariato stesso,4 o che sono stati accolti
in esso perché fanno parte di una famiglia che appartiene all’ordinariato.5
2. I fedeli dell’ordinariato personale di Nostra
Signora di Walsingham sono affidati alla cura pastorale
dell’ordinario personale che, una volta nominato dal
pontefice romano,6 possiede tutte le facoltà ed è tenuto
a tutti gli obblighi specificati nella costituzione apostolica Anglicanorum coetibus e nelle Norme complementari,7
così come nelle questioni determinate successivamente
dalla Congregazione per la dottrina della fede su richiesta sia dell’ordinario, sentito il Consiglio di governo dell’ordinariato, sia della Conferenza episcopale
d’Inghilterra e Galles.
3. I fedeli anglicani che desiderano essere accolti
nella piena comunione con la Chiesa cattolica attraverso l’ordinariato devono manifestare questa volontà per
iscritto.8 Per questi fedeli è previsto un programma di
formazione catechetica di una durata congrua e con un
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contenuto individuato dall’ordinario in accordo con la
Congergazione per la dottrina della fede, in modo tale
che i fedeli possano aderire pienamente al contenuto
dottrinale del Catechismo della Chiesa cattolica9 e quindi
pronunciare la professione di fede.
4. Per i candidati all’ordinazione, che in precedenza
erano ministri della Comunione anglicana, ci sarà uno
specifico programma di formazione teologica e di preparazione spirituale e pastorale prima dell’ordinazione
nella Chiesa cattolica, secondo quanto sarà stabilito dall’ordinario in accordo con la Congregazione per la dottrina della fede e in consultazione con la Conferenza
episcopale d’Inghilterra e Galles.
5. Perché un chierico non incardinato nell’ordinariato personale di Nostra Signora di Walsingham possa
assistere al matrimonio di fedeli appartenenti all’ordinariato dovrà riceverne la facoltà dall’ordinario o dal
pastore della parrocchia personale alla quale i fedeli
appartengono.10
6. L’ordinario è membro di diritto della Conferenza
episcopale d’Inghilterra e Galles, con voto deliberativo
nei casi in cui sia previsto dal diritto.11
7. Un chierico proveniente dalla Comunione anglicana e che sia già stato ordinato nella Chiesa cattolica e
incardinato in una diocesi può essere incardinato nell’ordinariato in accordo con la norma del can. 267 del
Codice di diritto canonico.
8. Finché l’ordinariato personale di Nostra Signora
di Walsingham non abbia costituito il proprio tribunale,
i casi giudiziali dei suoi fedeli sono rinviati al tribunale
della diocesi in cui una delle parti abbia domicilio,
tenendo comunque conto dei diversi titoli di competenza stabiliti nei cann. 1408-1414 e 1673 del Codice di
diritto canonico.12
9. I fedeli dell’ordinariato personale di Nostra
Signora di Walsingham che si trovano temporaneamente o permanentemente fuori del territorio della
Conferenza episcopale d’Inghilterra e Galles, pur rimanendo membri dell’ordinariato, sono obbligati alla legge
universale e alle leggi particolari del territorio nel quale
si trovano.13
10. Se un fedele si trasferisce stabilmente in un luogo
dove sia stato eretto un altro ordinariato personale può,
su propria richiesta, essere accolto in esso. Il nuovo ordinario è tenuto a informare l’ordinariato personale di
provenienza dell’avvenuta accettazione. Se un fedele
desidera lasciare l’ordinariato deve rendere nota tale
decisione al suo ordinario. In tal caso diventa automaticamente membro della diocesi nella quale risiede, e l’ordinario si assicurerà che il vescovo diocesano ne sia
informato.
11. L’ordinario, avendo presente la Ratio fundamentalis instutionis sacerdotalis e il Programma per la formazione sacerdotale della Conferenza episcopale d’Inghilterra e Galles, preparerà un Programma per la formazione sacerdotale per i seminaristi dell’ordinariato, che
dovrà essere approvato dalla sede apostolica.14
12. L’ordinario garantirà che siano stesi gli statuti
del Consiglio di governo e del consiglio pastorale, che
sono soggetti alla sua approvazione.15
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13. L’ubicazione della chiesa principale dell’ordinariato personale di Nostra Signora di Walsingham sarà
determinata dall’ordinario d’accordo con la
Congregazione per la dottrina della fede e in consultazione con la Conferenza episcopale d’Inghilterra e
Galles. Analogamente sarà determinata nello stesso
modo la sede dell’ordinariato, nella quale si conserverà
il registro cui si fa riferimento nell’art. 5 § 1 delle Norme
complementari.
14. L’ordinariato personale di Nostra Signora di
Walsingham ha come patrono il beato John Henry
Newman.
Nonostante ogni cosa contraria.
Roma, dagli uffici della Congregazione per la dottrina
della fede, 15 gennaio 2011.
WILLIAM card. LEVADA,
prefetto
✠ LUIS F. LADARIA,
segretario
Domande e risposte
Conferenza dei vescovi cattolici
d’Inghilterra e Galles
Introduzione
Il 15 gennaio 2011, se non prima, la Congregazione
per la dottrina della fede dovrebbe pubblicare un decreto con il quale si costituirà formalmente un «ordinariato
personale» in Inghilterra e Galles (in seguito, «l’ordinariato») per gruppi di fedeli anglicani e loro ministri ordinati che desiderano entrare in piena comunione con la
Chiesa cattolica.
La costituzione di questo ordinariato sarà il primo
frutto della costituzione apostolica Anglicanorum coetibus, emanata dal papa Benedetto XVI il 4 novembre
2009 (Regno-doc. 21,2009,705ss). La costituzione e le
Norme complementari pubblicate dalla Congregazione
per la dottrina della fede contengono le norme essenziali che permetteranno ai membri dell’ordinariato di preservare nella Chiesa cattolica quegli elementi della preghiera ecclesiale, della liturgia e della pratica pastorale
1 Cf. Acta apostolicae sedis (AAS) 101 (2009), 985-990; Regno-doc.
21,2009,705.
2 Cf. L’Osservatore romano 9-10.11.2009,7; edizione settimanale in
inglese 11.11.2009,4; Regno-doc. 21,2009,707.
3 Cf. Codice di diritto canonico (CIC) can. 372 § 2; BENEDETTO XVI,
cost. ap. Anglicanorum coetibus, 4.11.2009, art. I § 3; Regno-doc.
21,2009,706.
4 Cf. BENEDETTO XVI, Anglicanorum coetibus, art. I § 4; Regno-doc.
21,2009,706.
5 Cf. Norme complementari, art. 5 § 1; Regno-doc. 21,2009,708.
6 Cf. BENEDETTO XVI, Anglicanorum coetibus, art. IV; Regno-doc.
21,2009,706; Norme complementari, art. 4 § 1; Regno-doc. 21,2009,708.
7 Cf. BENEDETTO XVI, Anglicanorum coetibus, art. VI § 4; Regnodoc. 21,2009,706; Norme complementari, art. 5 § 2; Regno-doc.
21,2009,708.
anglicane (patrimonio) che concordano con l’insegnamento cattolico e che hanno formato e alimentato la
loro vita e fede cristiana.
Si prevede la costituzione di altri ordinariati in altre
parti del mondo, per rispondere al desiderio di quelle
comunità anglicane che intendono, in un modo analogo, entrare in comunione con il successore di Pietro.
Trattandosi di una nuova struttura in seno alla
Chiesa cattolica, si porranno certamente molte domande sull’ordinariato. Ecco alcune delle più frequenti.
Perché il papa Benedetto XVI ha emanato
la costituzione apostolica Anglicanorum coetibus?
Quando ha pubblicato la Anglicanorum coetibus, il
santo padre ha affermato di rispondere alle richieste
ricevute «più volte e insistentemente» da gruppi di anglicani che desideravano «di essere ricevuti, anche corporativamente, nella piena comunione cattolica» (Regnodoc. 21,2009,705).
Perciò lo scorso settembre, durante il suo discorso ai
vescovi cattolici di Inghilterra e Galles a Oscott, papa
Benedetto si premurò di sottolineare che la costituzione
apostolica doveva essere considerata «un gesto profetico
che può contribuire positivamente allo sviluppo delle
relazioni fra anglicani e cattolici. Ci aiuta a volgere lo
sguardo allo scopo ultimo di ogni attività ecumenica: la
restaurazione della piena comunione ecclesiale, nel contesto della quale il reciproco scambio di doni dai nostri
rispettivi patrimoni spirituali serve da arricchimento per
tutti noi» (Regno-doc. 17,2010,536).
In questo modo, la costituzione dell’ordinariato mira
chiaramente a servire lo scopo più ampio e immutabile
della piena comunione visibile fra la Chiesa cattolica e i
membri della Comunione anglicana.
I membri dell’Ordinariato
continueranno a essere anglicani?
No. I membri dell’ordinariato saranno cattolici. Essi
decidono di lasciare la Comunione anglicana e di entrare
nella Chiesa cattolica, in piena comunione con il papa.
Lo scopo centrale della Anglicanorum coetibus è
quello di «mantenere vive all’interno della Chiesa cattolica le tradizioni spirituali, liturgiche e pastorali della
Comunione anglicana, quale dono prezioso per alimentare la fede dei suoi membri e ricchezza da condividere»
(Regno-doc. 21,2009,706).
I membri dell’ordinariato porteranno con loro, nella
8 Cf. BENEDETTO XVI, Anglicanorum coetibus, art. IX; Regno-doc.
21,2009,706.
9 Cf. BENEDETTO XVI, Anglicanorum coetibus, art. I § 5; Regno-doc.
21,2009,706.
10 Cf. CIC cann. 1110-1111.
11 Cf. Norme complementari, art. 2 § 2; Regno-doc. 21,2009,707.
12 Cf. BENEDETTO XVI, Anglicanorum coetibus, art. XII; Regno-doc.
21,2009,707.
13 Cf. CIC can. 13 § 3.
14 Cf. Norme complementari, art. 10 § 3; Regno-doc. 21,2009,709s.
Cf. anche BENDETTO XVI, Anglicanorum coetibus, art. VI § 2; Regno-doc.
21,2009,708.
15 Cf. Norme complementari, art. 12 § 1; Regno-doc. 21,2009,711.
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piena comunione con la Chiesa cattolica in tutta la sua
diversità e ricchezza di riti liturgici e tradizioni, alcuni
aspetti del loro proprio patrimonio e cultura anglicani.
Si riconosce che l’espressione «patrimonio anglicano» è
difficile da definire, ma dovrebbe comprendere molti
degli scritti spirituali, preghiere, inni e pratiche pastorali specifici della tradizione anglicana che hanno sostenuto la fede e l’aspirazione di molti fedeli anglicani a quell’unità per la quale Cristo ha pregato.
Perciò l’ordinariato consentirà un reciproco arricchimento e scambio di doni, in una forma autentica e visibile di comunione piena, fra i battezzati e allevati nell’anglicanesimo e la Chiesa cattolica.
Ora tutti gli anglicani che desiderano diventare
cattolici devono essere membri dell’ordinariato?
No. Qualsiasi persona precedentemente anglicana
che desidera essere ricevuta nella piena comunione della
Chiesa cattolica può farlo senza diventare un membro
registrato dell’ordinariato.
Come già affermato, l’ordinariato è stato costituito
essenzialmente per gruppi di fedeli anglicani e loro ministri ordinati che desiderano conservare, come membri
della Chiesa cattolica, in seno alla vita ecclesiale canonicamente approvata e strutturata dell’ordinariato, quegli
aspetti della loro tradizione spirituale, liturgica e pastorale anglicana che sono riconosciuti autentici dalla
Chiesa cattolica.
Che cos’è allora l’ordinariato?
L’ordinariato sarà una specifica giurisdizione ecclesiastica, simile a una diocesi e guidata dal proprio «ordinario»
(cf. sotto), vescovo o presbitero. Tuttavia, diversamente
dalla diocesi, avrà una base «personale» piuttosto che «territoriale», per cui, ovunque si trovi in Inghilterra e Galles,
il membro dell’ordinariato sarà, in primo luogo, sotto la
giurisdizione ecclesiale dello stesso e non della diocesi in cui
risiede.
L’ordinariato sarà formato da laici, chierici e religiosi
che erano in precedenza membri della Comunione anglicana. In seguito alla ricezione nella piena comunione della
Chiesa cattolica, i laici e i religiosi diventeranno membri
I vescovi dell’Essex: nulla ostacoli la nostra amicizia
I
l 14 gennaio, cioè il giorno prima della ri-ordinazione dei tre
ex vescovi e della nascita del primo ordinariato personale
per gli ex anglicani, il vescovo cattolico e quello anglicano della
regione dell’Essex e dell’East London hanno inviato una lettera
congiunta al clero riguardo all’ordinariato. Eccola in una nostra
traduzione dall’inglese (www.dioceseofbrentwood.net).
Cari amici in Cristo,
come vescovi incaricati di mantenere l’unità della Chiesa di
Dio sulla terra, siamo dolorosamente consapevoli delle divisioni
che ancora ostacolano l’unità che Cristo desidera ardentemente
e per la quale ha sparso il suo sangue. Non si tratta solo di unità
in seno alla Chiesa – anche se noi desideriamo di tutto cuore
che si manifesti – ma di unità di tutto il popolo di Dio e fra tutte
le famiglie delle nazioni.
La Chiesa è chiamata in modo specifico a testimoniare quest’unità ed è sempre motivo di preoccupazione se essa è minacciata o danneggiata. Secondo alcuni, l’introduzione della
costituzione apostolica Anglicanorum coetibus (ordinariato personale in Inghilterra e Galles) può costituire una sfida del genere.
Noi non lo crediamo. Riconosciamo che in entrambe le nostre
comunità vi sono stati momenti nei quali individui e gruppi
hanno ritenuto giusto passare da una comunità all’altra.
Attualmente nella Chiesa d’Inghilterra vi sono alcuni preti e
fedeli che credono, per ragioni di coscienza, di poter proseguire
meglio il loro cammino cristiano nella comunità cattolica romana. Noi rendiamo grazie per il loro contributo alla vita della
Chiesa d’Inghilterra e preghiamo per la nuova vita che condurranno e per i doni che porteranno alla Chiesa cattolica. Ma l’introduzione dell’ordinariato non ci spaventa e distoglie in alcun
modo dal perseguimento del fine ultimo di quell’unità visibile
nella Chiesa per la quale Cristo ha pregato e che è condivisa da
tutto il popolo cristiano. E non pensiamo neppure che sia utile
se, nell’introduzione dell’ordinariato, c’è confusione fra le di-
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verse identità delle comunità che celebrano il culto. Perciò ci
aspettiamo che le parrocchie nell’ordinariato s’incontrino e celebrino nel contesto della loro chiesa cattolica romana locale e
formino una nuova parte distinta della testimonianza di quella
comunità. Così nella parrocchia che hanno lasciato continuerà la
celebrazione del culto e la testimonianza della Chiesa d’Inghilterra.
In definitiva, noi speriamo che questi sviluppi ci avvicinino
maggiormente. Durante la sua visita nel Regno Unito in settembre, sua santità il papa Benedetto XVI si è premurato di sottolineare che l’ordinariato «… dovrebbe essere considerato un gesto
profetico che può contribuire positivamente allo sviluppo delle
relazioni fra anglicani e cattolici. Ci aiuta a volgere lo sguardo
allo scopo ultimo di ogni attività ecumenica: la restaurazione
della piena comunione ecclesiale, nel contesto della quale il reciproco scambio di doni dei nostri rispettivi patrimoni spirituali
serve da arricchimento per tutti noi» (Discorso ai vescovi cattolici; Regno-doc. 17,2010,536).
Anche l’arcivescovo di Canterbury ha sottolineato il suo sostegno a una stretta collaborazione fra la Chiesa d’Inghilterra e
la Chiesa cattolica romana mentre nasce l’ordinariato.
Perciò anche noi cogliamo questa opportunità per rinnovare il nostro impegno a lavorare insieme per la causa del Vangelo nell’Essex e nell’East London e sollecitiamo i preti e le
persone in seno alla Chiesa d’Inghilterra che stanno considerando la loro adesione all’ordinariato – pensiamo che si tratti di
cinque o sei gruppi – di contattarci in modo che, durante questo periodo di transizione, nulla appaia anche lontanamente in
grado di ostacolare la nostra amicizia, unità e missione.
✠ STEPHEN COTTRELL,
vescovo (anglicano) di Chelmsford
✠ THOMAS MCMAHON,
vescovo (cattolico) di Brentwood
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dell’ordinariato mediante l’iscrizione in un registro;
mediante l’ordinazione come presbiteri e diaconi, i chierici verranno direttamente incardinati nell’ordinariato (cioè
sottoposti alla sua giurisdizione).
L’ordinario dell’ordinariato
sarà come un vescovo diocesano?
Ogni vescovo diocesano è l’ordinario della sua diocesi
(ordinario non nel significato comune o normale del termine, ma nel suo significato ecclesiastico, indicante una persona che esercita un potere e ha giurisdizione in forza dell’ufficio che detiene). Il potere che esercita il vescovo diocesano è ordinario (relativo al suo ufficio di vescovo diocesano), proprio (esercitato in nome proprio, non in forma
vicaria) e diretto (rivolto a tutti nel territorio della sua diocesi).
Il potere esercitato dall’ordinario dell’ordinariato sarà
ordinario (relativo all’ufficio specifico che gli è affidato),
vicario (esercitato in nome del romano pontefice) e personale (rivolto a tutti coloro che appartengono all’ordinariato).
Avendo in base al diritto canonico autorità e responsabilità simili a un vescovo diocesano, l’ordinario dell’ordinariato (in seguito semplicemente «l’ordinario») sarà quindi ex officio membro della Conferenza dei vescovi cattolici
d’Inghilterra e Galles. Come membro della Conferenza,
l’ordinario, al pari di un vescovo diocesano, parteciperà a
pieno titolo alle sue discussioni e decisioni. L’ordinario
eserciterà una responsabilità collegiale per la traduzione in
pratica delle risoluzioni votate dalla Conferenza in seno
alla vita dell’ordinariato, esattamente come il vescovo diocesano fa nella sua diocesi.
Come ai vescovi diocesani, anche all’ordinario sarà
chiesto di fare visita a Roma ogni cinque anni (visita tradizionalmente chiamata ad limina apostolorum – alla soglia
degli apostoli) e presentare una relazione sullo stato dell’ordinariato al papa attraverso la Congregazione per la
dottrina della fede, in consultazione con la Congregazione
per i vescovi.
Chi sarà l’ordinario dell’ordinariato?
L’ordinario dell’ordinariato deve essere un vescovo o
un presbitero, nominato direttamente dal papa Benedetto
XVI. Tutti i successivi ordinari saranno nominati dal
romano pontefice scegliendo da una terna (lista di tre
nomi) presentata dal Consiglio di governo dell’ordinariato
(cf. sotto).
Tuttavia un vescovo o presbitero anglicano sposato che
è stato in seguito ordinato presbitero cattolico non può
essere consacrato vescovo cattolico, quando la moglie è
ancora in vita.
Come sarà governato l’ordinariato?
L’ordinariato avrà un Consiglio di governo composto
da almeno sei presbiteri, presieduto dall’ordinario. La
metà dei membri è eletta dai presbiteri dell’ordinariato.
L’ordinariato deve avere anche un Consiglio pastorale per
la consultazione dei laici e un Consiglio per gli affari economici.
Secondo il diritto canonico il Consiglio di governo avrà
gli stessi diritti e doveri del Collegio dei consultori e del
Collegio presbiterale nel governo di una diocesi. Ma diversamente dal vescovo diocesano, e per rispetto per la tradizione sinodale dell’anglicanesimo, l’ordinario dovrà avere
il consenso del Consiglio di governo dell’ordinariato per:
ammettere un candidato agli ordini sacri; erigere o sopprimere una parrocchia personale; erigere o sopprimere una
casa di formazione; approvare un programma formativo.
L’ordinario deve consultare il Consiglio di governo
anche riguardo alle attività pastorali dell’ordinariato e ai
principi che presiedono alla formazione dei chierici.
Il Consiglio di governo avrà voto deliberativo: per formare la terna di nomi da inviare alla Santa Sede per la
nomina dell’ordinario; nell’elaborare le proposte di cambiamento delle Norme complementari dell’ordinariato da
presentare alla Santa Sede; nella redazione degli statuti del
Consiglio di governo, degli statuti del Consiglio pastorale e
del regolamento delle case di formazione.
L’ordinariato avrà parrocchie e decanati?
L’ordinariato avrà parrocchie nelle diocesi dove ha
gruppi di membri, ma saranno parrocchie «personali» e
non «territoriali» come una parrocchia diocesana.
L’appartenenza a una parrocchia diocesana deriva dal
fatto di vivere entro i confini territoriali definiti di quella
parrocchia; per essere membro di una parrocchia «personale» nell’ordinariato una persona deve essere membro del
gruppo per il quale è stata stabilita quella parrocchia, cioè
una persona già anglicana che è membro di, o è entrata a
far parte di, un gruppo specifico in seno all’ordinariato.
Dopo essersi consultato con la Conferenza dei vescovi
d’Inghilterra e Galles e aver ottenuto il consenso del
Consiglio di governo, l’ordinario può erigere decanati territoriali per una serie di parrocchie personali, sotto la
supervisione di un delegato dell’ordinario.
Chi si prenderà cura
delle parrocchie dell’ordinariato?
Le parrocchie dell’ordinariato saranno servite da presbiteri dell’ordinariato, nominati dall’ordinario. Possono
essere coadiuvati da un vicario parrocchiale (viceparroco)
e/o da un diacono. Nelle parrocchie saranno costituiti
anche il consiglio pastorale e il consiglio degli affari economici. Il clero diocesano e i religiosi, con il consenso del loro
vescovo diocesano o superiore religioso, possono collaborare alla cura pastorale dell’ordinariato sotto la supervisione dell’ordinario, se e quando si ritiene appropriato.
Similmente anche i chierici incardinati nell’ordinariato
dovrebbero essere disponibili a collaborare alla cura pastorale dei fedeli della diocesi del luogo.
Quale liturgia celebreranno
i membri dell’ordinariato?
L’ordinariato non sarà una Chiesa rituale, non sarà
cioè definito in primo luogo dai riti liturgici che usa. I
membri dell’ordinariato possono usare, oltre al Rito romano, alcuni dei riti liturgici della tradizione anglicana che
sono stati adattati e approvati dalla Santa Sede.
Si prevede che a tempo debito gli ordinariati sparsi nel
mondo promulgheranno riti adatti (Riti per la celebrazione dei sacramenti, Ufficio divino, ecc.). Tuttavia, facendo
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parte a pieno titolo della Chiesa cattolica latina (distinta
dalla Chiesa cattolica bizantina, maronita, caldea ecc.),
l’ordinariato sarà sempre in grado di usare il Rito romano.
Quali chiese userà l’ordinariato?
Poiché i precedenti luoghi di culto usati dai chierici e
dai gruppi che formeranno l’ordinariato sono di proprietà
della Chiesa d’Inghilterra, è improbabile che i membri
dell’Ordinariato possano continuare a usarli. Perciò in
molti casi le congregazioni dell’ordinariato useranno probabilmente la chiesa locale della diocesi cattolica per la
celebrazione dell’eucaristia e delle altre liturgie. In alcuni
luoghi può essere messa a disposizione una chiesa diocesana che non è più necessaria per soddisfare i bisogni della
comunità parrocchiale locale; queste chiese potrebbero
essere adatte al soddisfacimento dei bisogni dell’ordinariato. Essenzialmente le necessità di ogni gruppo appartenente all’ordinariato saranno attentamente valutate dall’ordinario, il quale troverà le soluzioni pastorali più adatte in
collaborazione con il vescovo diocesano del luogo.
Qualsiasi cattolico potrà partecipare
all’eucaristia celebrata in una parrocchia
dell’ordinariato o presieduta da un presbitero
dell’ordinariato?
Sì. Qualsiasi cattolico, membro dell’ordinariato o
membro di una diocesi, può partecipare all’eucaristia, alla
comunione e alle altre liturgie di una parrocchia dell’ordinariato o presiedute da un presbitero dell’ordinariato. Ma
non verrà registrato come membro dell’ordinariato e resterà sotto la giurisdizione ordinaria del vescovo diocesano
dove risiede.
Similmente i membri registrati dell’ordinariato possono
partecipare liberamente all’eucaristia, alla comunione e
alle altre liturgie di qualsiasi parrocchia diocesana, ma
restano sotto la giurisdizione ordinaria dell’ordinariato.
Come sarà finanziato l’ordinariato?
L’ordinariato, come ogni diocesi, deve sostenere finanziariamente i suoi presbiteri, sia quando sono attivamente
impegnati nel ministero sia quando escono dal ministero
pubblico. Come una diocesi, avrà bisogno di programmare per procurarsi una stabile base finanziaria e poter
rispondere alle necessità pastorali. Come ogni diocesi in
Inghilterra e Galles dipende dai contributi che ogni parrocchia riceve dalle collette domenicali per finanziare non
solo la gestione e manutenzione delle parrocchie, ma
anche i suoi servizi centrali, così sarà anche per l’ordinariato.
Come alcune diocesi hanno buone riserve finanziarie,
investimenti e dotazioni, così anche nel caso dell’ordinariato è già stato stabilito un fondo per permettergli di
cominciare a lavorare dal giorno della sua costituzione. I
vescovi cattolici di Inghilterra e Galles hanno già destinato
250.000 sterline al fondo e hanno chiesto ad altre istituzioni benefiche di dare un contributo.
Nelle aree in cui si costituiranno molto probabilmente
dei gruppi, le diocesi cattoliche locali stanno già cercando
alloggi per i presbiteri che presteranno servizio nell’ordinariato e si preparano a fornire ogni possibile aiuto concreto,
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ad esempio messa a disposizione di chiese, utilizzazione dei
servizi della curia diocesana, assistenza nel reperimento di
ruoli stipendiati nelle cappellanie ecc.
Quando avverrà tutto questo?
L’erezione formale dell’ordinariato avverrà con la pubblicazione di un decreto da parte della Congregazione per
la dottrina della fede e l’annuncio del nome del primo ordinario nominato dal santo padre. Il 1° gennaio 2011 sono
stati ricevuti nella piena comunione della Chiesa cattolica
tre vescovi già anglicani, insieme con alcuni membri delle
loro famiglie, e tre religiose già anglicane. Con il permesso
della Santa Sede, i tre vescovi saranno ordinati presbiteri
cattolici il 15 gennaio 2011. A tempo debito saranno ricevuti nella piena comunione della Chiesa cattolica, procedendo alla loro ordinazione come presbiteri cattolici, altri
due vescovi anglicani in pensione.
All’inizio della quaresima (nel 2011 il mercoledì delle
Ceneri cade il 9 marzo), verranno registrati come candidati all’ordinariato vari gruppi di fedeli già anglicani insieme
con i loro presbiteri. Allora, in una data da concordare fra
l’ordinario e il vescovo diocesano locale, essi saranno ricevuti nella Chiesa cattolica e cresimati. Questo avverrà probabilmente o durante la settimana santa, alla celebrazione
eucaristica dell’ultima cena, il Giovedì santo, o durante la
veglia pasquale. Il periodo di formazione per i fedeli e i loro
pastori continuerà fino a Pentecoste.
Attorno a Pentecoste, i presbiteri già anglicani le cui
domande di ordinazione saranno accettate dalla
Congregazione per la dottrina della fede a Roma saranno
ordinati al presbiterato cattolico. La loro ordinazione al
diaconato avverrà durante il tempo pasquale. La formazione di questi presbiteri nella teologia cattolica e nella pratica pastorale continuerà per un adeguato periodo di
tempo dopo la loro ordinazione.
Perché i presbiteri per l’ordinariato vengono
ordinati così in fretta e senza l’osservanza
del normale periodo di preparazione?
Un aspetto fondamentale dell’erezione dell’ordinariato
da parte del papa Benedetto XVI è il fatto che esso permette a gruppi di già anglicani e ai loro presbiteri di restare insieme. Questa è una novità, perché precedentemente
i presbiteri anglicani che chiedevano l’ordinazione nella
Chiesa cattolica venivano separati dalle loro comunità,
anche nel caso in cui alcuni membri di quelle comunità
diventassero cattolici. Per assicurare questo nuovo aspetto
occorre una diversa tabella di marcia. Per questo, le ordinazioni dei primi presbiteri per l’ordinariato avverranno
mentre la loro formazione è ancora in corso per permettere loro di servire le loro comunità in piena comunione con
la Chiesa cattolica. Le ordinazioni dei vescovi già anglicani avvengono in questo momento con l’espressa autorizzazione del santo padre in modo che essi possano giocare un
ruolo fin dalle prime fasi dello sviluppo dell’ordinariato.
Conclusione
Le decisioni prese da quei presbiteri e fedeli anglicani di
lasciare la Chiesa d’Inghilterra e cercare la piena comunione con la Chiesa cattolica sono state il frutto di molte
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preghiere e di una lunga riflessione sul loro cammino spirituale personale e comunitario. Soffriranno sia coloro che
lasciano la Comunione anglicana sia coloro con i quali essi
hanno condiviso la vita ecclesiale. Perciò non deve diminuire il nostro impegno a lavorare e pregare per l’unità dei
cristiani.
L’erezione dell’ordinariato è qualcosa di nuovo, non
solo nella Chiesa cattolica in Inghilterra e Galles, ma anche
nella Chiesa universale. Come tale solleverà indubbiamente molte domande e molte sfide man mano che gli ordinariati verranno costituiti e si diffonderanno. Perciò è importante, soprattutto per coloro che costituiranno i primi
gruppi nell’ordinariato in Inghilterra e Galles, che il nostro
benvenuto sia caloroso e il nostro sostegno forte.
Pregate per tutti coloro che cercano di discernere il
cammino che il Signore li chiama a seguire, per coloro che
si preparano a essere ricevuti nella Chiesa cattolica e per
coloro che si preparano a iniziare il loro ministero di servizio al Signore come presbiteri cattolici, diaconi e religiosi.
p. MARCUS STOCK,
segretario generale della
Conferenza dei vescovi cattolici d’Inghilterra e Galles
Questioni legali
Chiesa d’Inghilterra
Le presenti domande e risposte sono state preparate
dagli ufficiali di cancelleria provinciali e dall’ufficio legale delle istituzioni ecclesiastiche nazionali per orientare i
vescovi diocesani e i loro assistenti.
Che cos’è l’ordinariato
L’ordinariato è una relazione di piena comunione con
il papa da parte di ex anglicani – sia ordinati sia laici – che
desiderano conservare il loro «patrimonio» anglicano sotto
l’egida di un ordinario nominato dal papa. Uno o più ordinariati possono essere costituiti nel territorio di una particolare conferenza dei vescovi cattolici romani.
L’ordinariato per l’Inghilterra e il Galles (noto come
«ordinariato personale di Nostra Signora di Walsingham»)
è stato costituito con decreto papale del 15 gennaio 2011.
In seguito alla costituzione dell’ordinariato, il suo ordinario
(il rev. Keith Newton) potrà creare delle parrocchie personali per i fedeli dell’ordinariato e nominare dei pastori.
Il clero e le comunità
come si uniranno all’ordinariato?
Gli orientamenti pubblicati in riferimento all’ordinariato sembrano prevedere che «gruppi di fedeli con i loro
pastori» vengano «iscritti come candidati per l’ordinariato». Quanti vogliono entrarvi saranno posti sotto la cura
spirituale di un vescovo cattolico romano in servizio, in
attesa della confermazione nella Chiesa cattolica romana.
Durante il periodo precedente alla confermazione, dal
punto di vista sacramentale saranno sotto il ministero del
clero cattolico romano locale secondo le istruzioni del relativo vescovo diocesano. Ciascuno dovrà essere personalmente accolto nella piena comunione con la Chiesa cattolica romana e (ri)confermato, probabilmente durante la
settimana santa o a Pasqua. Il successivo periodo di formazione come membri della Chiesa cattolica romana è previsto che duri fino a Pentecoste.
Quando verrà ordinato il clero ex anglicano?
I tre ex vescovi suffraganei che si sono dimessi dalla loro
sede con effetto a partire dal 31 dicembre sono stati
(ri)ordinati come preti il 15 gennaio. Altri due vescovi
anglicani emeriti saranno accolti e passeranno alla
(ri)ordinazione come preti a tempo debito. Si prevede che
nessuno sia (ri)ordinato come vescovo.
I chierici la cui richiesta di ordinazione è stata accettata potranno essere (ri)ordinati come diaconi durante il
periodo di Pasqua, e come preti «intorno a Pentecoste».
Quanti sono sposati necessiteranno di una dispensa speciale dal requisito canonico del celibato. Per questo potrà servire qualche tempo. Quanti non sono sposati dovranno
osservare il normale requisito del celibato sacerdotale in
vigore nella Chiesa romana.
È desiderabile che i chierici che lasciano la Chiesa
d’Inghilterra rinuncino agli ordini ai sensi del Clerical disabilities act del 1870. Se non si avvalgono della procedura
prevista da esso continueranno, secondo la legge inglese, a
essere soggetti alla stessa giurisdizione di ogni altro chierico nei sacri ordini della Chiesa d’Inghilterra e dunque alla
disciplina della Chiesa d’Inghilterra (incluso il dovere dell’obbedienza, cf. canone C 1.4) come a quella della Chiesa
cattolica romana. Alcuni tuttavia potrebbero essere dissuasi dall’avvalersi del Clerical disabilities act dai costi che l’esecuzione e la registrazione dell’atto legale comportano.
Sta a ciascun vescovo, il quale ritenga di raccomandare al
sacerdote di rinunciare agli ordini, di valutare se offrirgli
assistenza a questo proposito (per esempio pagando il proprio ufficiale di cancelleria o quello di un’altra diocesi per
la stesura dell’atto di rinuncia).
Gli edifici ecclesiastici
saranno trasferiti all’ordinariato?
No. Gli edifici e i parchi ecclesiastici continueranno ad
appartenere alla corporazione costituita dal titolare del
beneficio ecclesiastico (corporation sole), per i fini che la
Chiesa d’Inghilterra attribuisce a quel determinato ufficio.
Di conseguenza essi sono efficacemente posseduti a beneficio dell’insieme dei parrocchiani residenti nell’area o di
coloro i cui nomi sono registrati nelle liste elettorali della
parrocchia interessata. La canonica, anch’essa conferita
alla corporazione, costituisce patrimonio del beneficio ed è
a sua volta detenuta in funzione dei fini della Chiesa
d’Inghilterra. Una volta che un titolare, in procinto di
lasciare la Chiesa d’Inghilterra, si dimetta da esso, la
Chiesa e il parco e la canonica automaticamente cessano di
essergli conferiti, e il beneficio verrà confiscato, come sempre nei casi di vacanza.
Dove gli edifici parrocchiali e altre dimore non siano
conferiti al titolare del beneficio in quanto corporazione
personale, saranno affidati a trust caritativi per gli scopi
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della Chiesa d’Inghilterra. In molti casi essi passano alla
rispettiva autorità diocesana della Chiesa d’Inghilterra a
favore del consiglio parrocchiale o dell’amministratore
parrocchiale laico ai sensi rispettivamente del Provvedimento per i poteri dei Consigli pastorali, del 1956, o del
Provvedimento per la proprietà fiduciaria degli amministratori parrocchiali laici, del 1964. La circostanza che il
clero di una parrocchia o i membri del suo consiglio o i
fedeli abbiano lasciato la Chiesa d’Inghilterra per unirsi
all’ordinariato non cambierà il fatto che la proprietà fiduciaria (trust) è finalizzata agli scopi della Chiesa
d’Inghilterra.
Di conseguenza coloro che ne escono perderanno ogni
diritto a usare questi edifici, di cui godono come clero o
ufficiali parrocchiali della Chiesa d’Inghilterra. La possibilità per loro di usarli nel futuro dipenderà quindi (come nel
caso di qualsiasi altro potenziale fruitore) dal fatto che tale
uso sia coerente con le loro finalità costitutive e sia autorizzato da coloro che hanno titolo per amministrarli.
Nella misura in cui sia implicata una responsabilità
nella gestione o nel controllo della proprietà, il titolare di
un beneficio che lasci la Chiesa d’Inghilterra per unirsi
all’ordinariato naturalmente cesserà di avere qualsiasi
ruolo in relazione a qualsivoglia proprietà di beneficio. Le
norme previste dalla legge autorizzano altri, compreso il
vescovo diocesano, a esercitare varie funzioni in relazione
alla proprietà della corporazione laddove il beneficio sia
vacante, in attesa dell’istituzione o individuazione di un
nuovo ministro.
Nel caso di proprietà fiduciaria, i fiduciari che siano tali
ex officio (per esempio in virtù dell’incarico di ministro o di
amministratore parrocchiale) naturalmente perderanno
tale qualifica contestualmente alla perdita dell’incarico.
Nel caso di altri tipi di amministrazione fiduciaria, è un
principio giuridico generale che – anche se non richiesto
espressamente – dove un’istituzione benefica è costituita
per le finalità della Chiesa d’Inghilterra solo membri di tale
Chiesa possano agire come suoi fiduciari. Quindi coloro
che lasciano la Chiesa d’Inghilterra per unirsi alla Chiesa
cattolica romana non hanno più diritto a rimanere fiduciari di alcuna di tali istituzioni. Le situazioni di vacanza, che
la loro uscita crea, vengono ricoperte secondo le modalità
consuete da nuovi fiduciari membri della Chiesa
d’Inghilterra.
È possibile per le parrocchie dell’ordinariato
usare gli edifici ecclesiastici esistenti?
La Chiesa cattolica romana ha riconosciuto che «poiché i precedenti luoghi di culto usati dai chierici e dai gruppi che formeranno l’ordinariato sono di proprietà della
Chiesa d’Inghilterra, è improbabile che i membri
dell’Ordinariato possano continuare a usarli», e prosegue
affermando che «in molti casi le congregazioni dell’ordinariato useranno probabilmente la chiesa locale della diocesi
cattolica» (cf. qui a p. 124).
La legge consente che alcuni «edifici ecclesiastici» (tra
cui inter alia le sale parrocchiali) siano usati da una parrocchia dell’ordinariato sulla base di un accordo come prevede l’Atto di condivisione degli edifici ecclesiastici del
1969, dal momento che la Chiesa d’Inghilterra e quella
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cattolica romana sono tra le Chiese alle quali tale legge si
applica. Tuttavia vi sono ancora questioni legali irrisolte
sulla precisa applicazione dell’Atto del 1969 in questo contesto.
Per quanto riguarda la Chiesa d’Inghilterra l’Atto
richiede che il ministro e il consiglio parrocchiale (insieme
ad altri) debbano essere coinvolti in ogni accordo di condivisione, e che l’accordo debba avere il consenso del vescovo e della Commissione per la missione e la pastorale. (Un
accordo condiviso non può avere luogo in relazione a un
edificio ecclesiastico di una parrocchia nella quale il beneficio sia vacante, a meno che non sia in corso un periodo di
sospensione e per il beneficio sia stato nominato un sacerdote incaricato).
Per quanto riguarda la Chiesa cattolica, le parti in
causa per un accordo di condivisione sembrerebbero dover
essere determinate dal vescovo della diocesi cattolica romana nella quale è fisicamente ubicato l’edificio ecclesiastico
(piuttosto che dall’ordinario dell’ordinariato), e che sia
necessario il consenso della persona od organismo che il
vescovo cattolico specifichi (che potrebbe includere anche
l’ordinario). Tuttavia non è ancora chiara la posizione che
la Chiesa cattolica romana prenderà su questo punto.
Disposizioni per l’uso regolare di un edificio ecclesiastico da parte di una parrocchia dell’ordinariato possono
essere date o per mezzo di un accordo di autorizzazione
oppure in alternativa, nell’esercizio del potere conferito dal
Provvedimento (emendamento) pastorale del 2006, tramite locazione. Tale autorizzazione o locazione può essere
concessa solo se autorizzata per privilegio. Questo in effetti richiederebbe a sua volta, per quanto concerne la Chiesa
d’Inghilterra, l’accordo del ministro e del consiglio parrocchiale, che dovrebbe chiedere il privilegio. Ai sensi del
Canone B 43.9, prima di concedere un privilegio il tribunale ecclesiastico vorrebbe sicuramente la certezza che la
proposta goda dell’approvazione del vescovo.
L’uso di una Chiesa da parte di una parrocchia dell’ordinariato, più raramente, potrebbe non richiedere la concessione di un privilegio, ma ai sensi del Canone B 43.9
richiederebbe nondimeno l’approvazione scritta del vescovo, del consiglio parrocchiale e del ministro o parroco che
ha la cura pastorale delle anime della parrocchia (o, in caso
di vacanza, il decano rurale e, dove è in vigore un periodo
di sospensione, il prete incaricato).
Di qualsiasi meccanismo legale si proponga l’adozione, una valutazione delle relative questioni pastorali
dovrebbe sempre far parte di ogni proposta per l’uso di
un edificio ecclesiastico da parte di una parrocchia dell’ordinariato, tanto a livello di individui come di gruppi
all’interno delle comunità, e anche con riferimento alle
attese che nutre il più ampio insieme dei fedeli, nei cui
confronti la Chiesa d’Inghilterra ha un dovere legale e
pastorale. Ci potrebbero essere delle questioni particolari da valutare dove si fossero verificate all’interno della
parrocchia delle divisioni tra quanti volevano restare
nella Chiesa d’Inghilterra e quelli che volevano entrare
nella piena comunione con la Chiesa cattolica romana.
Un’attenta considerazione andrebbe riservata anche agli
accordi pratici rispetto all’uso condiviso (per esempio in
relazione all’accesso e all’assicurazione), con un’attenzio-
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ne particolare a ridurre la possibilità di futuri contrasti e
incomprensioni.
L’edificio ecclesiastico può essere dichiarato
in esubero se il prete e la parrocchia se ne vanno?
Il concetto di «esubero» è stato abolito alcuni anni fa
e sostituito con quello di chiesa «chiusa al culto pubblico regolare». Non ne consegue che una chiesa, che
abbia cessato di essere utilizzata da un numero significativo degli attuali parrocchiani per il loro passaggio
all’ordinariato, sia necessariamente destinata alla chiusura al culto pubblico regolare: nella maggior parte dei
casi è probabile che l’edificio ecclesiastico sia ancora
richiesto per l’utilizzo come Chiesa parrocchiale, per
quei parrocchiani che rimangono nella Chiesa
d’Inghilterra, per altri che vorranno celebrare lì nel futuro e per i fedeli in generale.
Potranno esservi casi nei quali, in conseguenza ai
passaggi sotto l’ordinariato, le chiese vengano destinate
alla chiusura al culto pubblico regolare; sono stati avanzati dei progetti sulla base del Provvedimento pastorale
del 1983 o della legislazione successiva. Se ne dovrà trattare caso per caso e valutarli nel merito: il processo
potrebbe non essere avviato, sulla base dell’avere come
fine previsto la cessione alla Chiesa cattolica romana.
Chi avrà cura dei parrocchiani
se il clero lascia la Chiesa d’Inghilterra?
Tra i suoi aspetti costitutivi, la Chiesa d’Inghilterra si
relaziona con i suoi «parrocchiani» piuttosto che semplicemente con i suoi «membri». Il suo ministero è aperto a tutti
quelli che si avvicinano, a prescindere dal fatto che siano
iscritti nelle liste elettorali. I suoi parrocchiani hanno il
diritto legale di sposarsi nelle sue chiese (soggetti ad alcune
limitate eccezioni relative al divorzio e a certe altre questioni) e di essere seppelliti nei suoi cimiteri, a meno che
non siano stati ufficialmente chiusi. I canoni predispongono un dettagliato regime, che impone a quanti sono incaricati della «cura d’anime» di battezzare, condurre i giovani al vescovo per la confermazione, sfruttare ogni occasione di insegnare nella scuola parrocchiale, visitare i malati e
i morenti e garantire la sostituzione perché il ministero sia
assicurato anche nel caso di una loro impossibilità (Canone
C 24).
Fino al momento in cui un prete incaricato della cura
d’anime non cessa dal suo ufficio, egli continua a essere
soggetto al requisito canonico di esercitare questo ministero personalmente o di provvedere che sia esercitato in sua
vece da un altro prete autorizzato (per esempio un curato).
L’inosservanza di questo requisito lo espone a un procedimento disciplinare per negligenza. In ogni caso però un
prete che abbia intenzione di entrare nell’ordinariato
dovrà considerare quanto a lungo, una volta presa la decisione, possa in coscienza continuare a detenere incarichi
nella Chiesa d’Inghilterra, alla luce della necessità di agire
con integrità nei confronti di entrambe le Chiese e di assolvere adeguatamente le proprie responsabilità per la cura
d’anime. Su questo senza dubbio si confronterà privatamente con il suo vescovo diocesano e con l’ordinario dell’ordinariato prima di qualunque dichiarazione pubblica.
Dal momento in cui un prete in cura d’anime si dimette, il vescovo come «pastore capo e ministro principale»
nella diocesi avrà il dovere legale di provvedere alla continuazione di questo ministero. Ha dunque il ruolo di prendere provvedimenti a questo scopo insieme ai suoi arcidiaconi, in collaborazione con i decani rurali e zonali e con
tutto il clero locale, per garantire la continuazione del
ministero durante quello che altrimenti potrebbe essere un
periodo di grande incertezza.
Qual è il significato di una decisione del consiglio
parrocchiale per la valutazione di un’adesione
all’ordinariato?
Eccetto il caso in cui singoli fedeli del consiglio parrocchiale si dimettano, e fino a quel momento, essi rimangono soggetti alle responsabilità legali che competono loro in
quanto membri di un’istituzione incaricata di promuovere
la missione della Chiesa d’Inghilterra nella parrocchia.
Quindi non hanno potere di occuparsi come membri del consiglio parrocchiale di questioni connesse con l’appartenenza
o gli affari interni di un’altra Chiesa. Perciò qualsiasi decisione approvata dal consiglio parrocchiale, che affermi un
impegno a valutare l’adesione all’ordinariato, non può
essere intesa che come un’espressione d’intenti da parte dei
suoi membri come singoli.
In aggiunta, qualsiasi decisione presa da un consiglio
parrocchiale (comprese quelle che riguardino l’uso o la
richiesta di fondi e proprietà) deve avere come base il riferimento agli interessi del consiglio parrocchiale come istituzione anglicana: diversamente si tratterebbe di un atto
illegittimo in quanto incongruente con i doveri dei membri
di un consiglio parrocchiale (compreso quello, in quanto
«fiduciari di un’istituzione benefica», di agire nel miglior
interesse della loro istituzione), e potrebbe esporli, tra l’altro, a un’inchiesta o un’azione da parte della Commissione
governativa per gli enti benefici.
Se i membri di un consiglio parrocchiale si dimettono
individualmente o collettivamente, i rispettivi ruoli saranno
temporaneamente vacanti, e verranno ricoperti nel modo
consueto ai sensi della regola 48 del Regolamento per la
rappresentanza ecclesiale.
Poiché il consiglio parrocchiale è una corporazione
secondo il diritto, continua a esistere anche se per un determinato periodo di tempo può non avere membri. Si tratta
di una realtà giuridica, non semplicemente di una «finzione giuridica»; tutti gli attivi e passivi del consiglio parrocchiale rimangono in essere a suo nome in attesa della
nomina di nuovi membri, a prescindere dal tempo che
occorrerà.
In base alla scansione cronologica data dall’arcivescovo
cattolico romano di Westminster nella guida per l’attuazione, la misura più semplice sarebbe quella di anticipare
la data del prossimo meeting parrocchiale annuale, in quei
casi che vedano le dimissioni di un numero significativo di
membri, in modo tale che il lavoro dell’organismo possa
continuare con la minor interruzione possibile. (La regola
6.1 del Regolamento per la rappresentanza ecclesiale
richiede che il meeting parrocchiale annuale si debba tenere non oltre il 30 aprile di ogni anno. Poiché il Regolamento non prescrive una data dopo la quale il meeting
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cumenismo
si debba tenere, si può programmare in qualsiasi momento tra il 1° gennaio e il 30 aprile).
Che cosa succede agli amministratori laici
se una parrocchia aderisce all’ordinariato?
Come il consiglio parrocchiale, così l’ufficio di amministratore parrocchiale laico continua anche quando gli individui che lo ricoprono si dimettono. La sezione 7 del
Provvedimento per gli amministratori laici del 2001 prescrive la procedura per le dimissioni degli amministratori
laici. Per dare le dimissioni l’amministratore deve fornire
comunicazione scritta delle sue intenzioni al vescovo per
posta. Le dimissioni hanno effetto, e l’ufficio risulta vacante, due mesi dopo che la comunicazione sia stata inoltrata
o in una data precedente che il vescovo voglia fissare, dopo
la consultazione del ministro e di ogni altro amministratore della parrocchia. Il Provvedimento prevede espressamente che non vi possano essere procedure alternative a
questa.
Se un amministratore si dimette, l’ufficio diventa temporaneamente vacante. La regola generale è che qualsiasi
persona scelta per ricoprire una vacanza temporanea
debba essere scelta nello stesso modo dell’amministratore
che va a sostituire (Provvedimento per gli amministratori
laici del 2001, sezione 4.8). Tuttavia se l’amministratore in
oggetto era stato incaricato dal ministro (invece che eletto
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Registrazione del Tribunale di
Bologna N. 2237 del 24.10.1957.
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Che cosa succede alla scuola parrocchiale
se i membri del consiglio parrocchiale
aderiscono all’ordinariato?
Il titolo legale per le sedi della maggior parte delle scuole della Chiesa d’Inghilterra è conferito o al titolare del
beneficio e agli amministratori o all’autorità diocesana. Le
proprietà fiduciarie in cui esse sono di solito configurate
richiedono generalmente che l’educazione sia data coerentemente con gli scopi della Chiesa d’Inghilterra, e vi è una
relazione legale tra le scuole e il Consiglio scolastico diocesano, articolata nel Provvedimento per i Consigli scolastici
diocesani del 1991.
Gli organismi amministrativi delle scuole parrocchiali
prevederanno un certo numero di «amministratori di
garanzia», nominati al fine di garantire che sia preservato
e sviluppato il carattere religioso della scuola. Essi sono di
solito nominati o dal ministro, dagli amministratori laici o
dal consiglio parrocchiale (o da una determinata combinazione di essi), oppure dal Consiglio scolastico diocesano. Le
nomine degli amministratori di garanzia non saranno toccate dalle dimissioni di un prete o di membri del consiglio
parrocchiale o di amministratori laici che decidano di aderire all’ordinariato. Poiché le varie strutture parrocchiali
della Chiesa di’Inghilterra rimarranno in essere, ogni futuro amministratore di garanzia sarà nominato nello stesso
modo dei suoi predecessori.
Se qualche singolo amministratore di garanzia decide
di aderire all’ordinariato, questo non comporterà automaticamente la fine del suo mandato. Benché in determinate
circostanze un amministratore di garanzia possa essere
rimosso dal suo incarico dalla persona o dall’organismo
che lo ha nominato, quest’ultimo può non avere interesse
a esercitare questo potere, supponendo che esso sia esercitabile nelle circostanze particolari del caso (materia su cui
sarà opportuna una consulenza legale). Ma il dovere di
promuovere l’educazione cristiana coerentemente con gli
scopi della Chiesa d’Inghilterra continuerà come prima, e
toccherà a ogni singolo amministratore di garanzia nelle
circostanze specifiche decidere se la sua coscienza gli consente di continuare a rendere il suo servizio fino alla fine
del mandato, o se in coscienza dimettersi.
SEGUONO LE FIRME*
STAMPA
italia tipolitografia
dai parrocchiani) e il ministro non è più in carica, il nuovo
amministratore dev’essere eletto da un’assemblea di parrocchiani. Ancora, sarebbe consigliabile che tale assemblea
fosse convocata il prima possibile. Gli amministratori eletti a ricoprire posti temporaneamente vacanti devono
entrare in carica entro tre mesi dall’elezione o dalla data
del primo meeting annuale dei parrocchiani se è prima
(sezione 6.4). Dove dei posti temporaneamente vacanti si
creino e vengano poi coperti può essere necessario che i
nuovi amministratori siano riconosciuti separatamente a
nome del vescovo prima della consueta visita dell’arcidiacono in maggio o giugno.
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La famiglia di Enrico VIII (part.),
artista sconosciuto, 1545 circa;
Hampton Court Palace,
Regno Unito.
* Can. JOHN REES, ufficiale del registro della Provincia di Canterbury;
LIONEL LENNOX, ufficiale del registro della Provincia di York; STEPHEN
SLACK, capo consulente legale del Consiglio arcivescovile; rev. ALEXANDER
MCGREGOR, vice consulente legale del Consiglio arcivescovile.