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PRIVILEGI PARLAMENTARI
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Fra le tante contraddizioni che si osservano nella società
moderna, dipendenti dal permanere ostinato in essa di
veccMe, talora vestite, per cosi dire, alla vecchia foggia, talora
anche, e in tal caso più pericolose, ammantate di vesti nuovissime, le quali oppugnano le tendenze, le idee, i sentimenti del
nostro tempo, fra queste contraddizioni, ripeto, per ciò che ha
riguardo all'assetto politico della società, nessuna è tanto grossolana e volgare, mi si passi la frase, quanto quella che si
aggira intorno alla posizione giuridica dei componenti le camere
legislative, per rispetto all'esercizio e all'applicazione delle leggi
punitive. Infatti se i nuovi tempi hanno prodotto qualche cosa
di incontrovertibilmente buono nei rapporti tra i cittadini e lo
Stato, questo è certamente V eguaglianza giuridica di tutti i
cittadini, specialmente di fronte alle leggi penali ; eppure
quest' eguaglianza, che è la prima garanzia della libertà civile
e senza la quale è vana ogni altra garanzia, è violentemente
'oppugnata da alcune assemblee legislative che, estendendo contro ragione le disposizioni statutarie, mirano a creare a profitto
dei proprii membri una vera e propria immunità, del genere
di quelle germinate dal regime feudale, che la civiltà moderna
si vanta di aver distrutto per sempre. E può offrire materia a
considerazioni melanconiche sul nostro vantato progresso il
vedere come quelle disposizioni statutarie, le quali'proteggono
i membri delle camere legislative benché siano esse stesse
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ruderi, per cosi dire, storici, che rammentano l'agitata età medioevale in cui la libertà civile e politica per affermarsi doveva vestir forma di privilegio, sono difese accanitamente e
interpretate più estensivamente, proprio da quelli che si proclamano araldi dell'avvenire e mirano a tutto innovare, non
rispettando nulla di quanto nel campo politico e sociale ci ha
tramandato il passato anche prossimo.
Ma noi non vogliamo fare polemiche, quindi non insistiamo
su questo punto, molto più che giustizia vuole si aggiunga, non
essere solo quelli cui abbiamo alluso macchiati di tale peccato,
ma gli altri tutti appartenenti alla classe politica e al Governo
ne sono, più o meno infetti e lo aggravano, sia partecipandovi
in modo diretto, sia usando una biasimevole tolleranza la quale
sembra indicare fiacchezza di senso giuridico e politico.
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II
Prima di venire a trattare più da vicino il nostro argomento sarà opportuno dire quanto basti per spiegare l'origine
e la ragion d' essere storica dei privilegi parlamentari in ordine all'osservanza e all'applicazione delle leggi penali e alle
norme amministrative che ne precedono, ne accompagnano e
ne susseguono l'azione.
Nel medio evo e specialmente nelle monarchie feudali non
v'.era l'idea dell'unità e della sovranità dello Stato, vivissima
nel nostro tempo ; la società politica era un aggregato di parti,
ciascuna delle quali aveva una certa sfera d'azione, e o era o
mirava a divenire in essa indipendente da ogni influenza esterna;
quindi norma generale dell'attività pubblica il contratto, si può
dire, nelle forme del diritto privato, e al di fuori dei termini
contrattuali, o quando questi non fossero più validi per debolezza dell'una o prepotenza dell'altra parte contraente, non
si conosceva, e non v'era nel fatto, diritto. Ora, dato questo
stato di cose, è facile il vedere come sieno nati i privilegi
parlamentari. Quando i singoli gruppi che formavano lo Stato
feudale, mandavano rappresentanti per trattare gl'interessi comuni e questi si radunavano attorno al Capo più potente a
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attorno al Sévrano di diritto, era naturale che si premunissero
'Contro le possibili violenze morali e materiali, ricliiedendo garanzie speciali che formarono poi gli attuali privilegi. Quindi
noi vediamo in tutta la storia delle Monarchie feudali ripetersi
lo stesso fenomeno e le stesse garanzie venir sancite tanto pei .
membri del Parlamento siciliano che per quelli del Parlamento
inglese, tanto pei deputati agli Stati Generali di Francia o d^l
Ducato di Savoia, che pei componenti le Cortes spagnole. E le
garanzie erano quasi sempre specie di salvacondotti per gl'individui e immunità locali per le assemblee. Quando poi le
assemblee avevano carattere baronale, il privilegio era più largo
perchè si estendeva anche al giudizio sulle imputazioni fatte ai
propfii membri; ma ciò non dipendeva dal carattere rappresentativo e politico delle assemblee stesse, bensì dalla posizione
e dalle qualità personali dei componenti, i quali, come baroni
feudali, non potevano essere giudicati chp da una corte di
giustizia di loro pari. Però anche questo privilegio baronale
ha informato, in parte almeno, il moderno sistema dei privilegi
parlamentari, come avremo agio di osservare nel proseguimento
di questo studio.
Quello che importa ora notare è questo, che cioè nelle
monarchie feudali che avevano istituzioni rappresentative si
stabilirono garanzie per assicurare la libertà dei rappresentanti,
appunto perchè il diritto comune a tutti i cittadini, nel senso
che ora noi lo intendiamo, non ammetteva in alcun modo, né
assicurava la libertà di questi e quindi era ancor meno valido
-a tutelare la libertà di quei cittadini che avessero avuto a che
fare col potere sovrano o aspirante a divenirlo. E inoltre le
garanzie rivolte a questo scopo assunsero col tempo carattere
costituzionale, perchè furono stipulate in forma contrattuale é
come condizione sine qua non dell'accessione dei rappresentanti alle assemblee. Il Tocqueville acutamente osserva che il
privilegio mentre è incomportabile in uno stato di avanzata
civiltà, nelle età che escono dalla barbarie serve ad assicurare
la libertà ed anche a preparare una condizione di cose che
permetta gì' incrementi civili, e questo perchè ì privilegiati
possono liberamente esplicare la loro attività e servire quindi
di guide e maestri ai loro concittadini, i quali cosi indiretta-
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mente vengono ad approfittare anche della condizione privilegiata altrui- E tale è appunto il caso nostro ; i rappresentanti
mai avrebbero potuto lottare colia Corona nel terreno legale
se non fossero stati protetti in modo speciale e questa protezione non avessero fatta valere quando la Corona, uscita dalle
strette feudali, tentava di divenire assoluta. Tanto è vero questo
che la Storia costituzionale delle nazioni europee nel periodo
susseguente al prevalere incontestato del feudalismo e immediatamente precedente allo stabilirsi dell'assolutismo, è ripiena
di lotte fra la Corona e i Paramenti, e mezzo preferito dalla
prima per piegare i secondi è sempre stato T annullamento, o,
quanto meno, la restrizione cavillosa delle guarentigie per la
liberta dei rappresentanti. E la Corona riusciva con questo
mezzo ogni volta che i Parlamenti si sentivano deboli, doveva
ritirarsi e sconfessarlo ogni volta che i Parlamenti si sentivano
forti, in modo che non errò chi disse essere la storia dei privilegii parlamentari tutt'uno colla storia della libertà politica
dei popoli.
In Inghilterra si manifesta lo stesso fenomeno che abbiamo
detto essere comune a tutti gli stati del continente europeo
che ebbero all' uscire dal feudalismo istituzioni rappresentative ;
ma con questa differenza che colà la lotta ebbe un esito diverso,
avendo finito colla vittoria del Parlamento, il quale, anfehe nel
punto che ora trattiamo, seppe sempre gloriosamente difendere
i suoi priv^ilegi^e servirsi di essi per vincere la Corona.
Adunque è incontestato, che le immunità, di che hanno goduto
per lo passato i rappresentanti politici, hanno avuto una grande
influenza sull'azione delle assemblee, e che l'averle sapute conservare vigorose fu una delle principali ragioni che favorirono
lo stabilimento della libertà rappresentativa nell' isola Brittanica.
Ma se gloriosa è la storia dei privilegi parlamentari, può dirsi
che ne sia utile e decorosa anche nel tempo presente la conservazione e r estensione ? Ecco quanto brevemente ci apprestiamo a vedere.
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III
Come abbiamo già in parte osservato, due sono i concetti
animatori e prevalenti nella società politica moderna, e cioè la
sovranità e T unità dello Stato, T uguaglianza giuridica di tutti
i cittadini. In virtù del primo concetto si è estesa enormemente
r azione dello Stato e in lui si sono accentrate tutte le funzioni giuridiche e amministrative e van sempre più accentrandosi anche le funzioni economiche della società; in virtù del
secondo concetto si sono abolite tutte le distinzioni di diritto
fra i cittadini ; la legge non ammette tra essi distinzione alcuna,
anzi la rifiuta come indegno avanzo d' altra età.
Questi due concetti uniti insieme hanno prodotto poi l'attuale
corrente democratica che ha trarsformato la società e lo Stato
e li ha avviati in una strada, della quale finora non è possibile, né scorgere, né indovinare la meta. Conseguenza di ciò fu
che le funzioni pubbliche anciie le più alte (meno nella Monarchia la suprema dello Stato e questo per ragioni che non è
qui necessario esporre) sono state aperte a tutti i cittadini di
qualunque condizione e quindi il loro livello morale e, direbbe
Bagehot, la loro imponenza sono diminuiti appunto perché le
popolazioni vedono che chiunque può concorrervi ed esserne
investito.
E per ciò che riguarda le funzioni legislative la cosa è
anche aggravata dal fatto che i cittadini sono ^elti ad esercitarle, non da un' autorità superiore e solo quando abbiano date
prove non indubitate della loro attitudine, ma bensì dagli altri
cittadini, e non vi sono mantenuti che dal consenso di questi
rinnovato a periodi determinati dalla legge ; quindi i rappresentanti non solo sono considerati eguali ai rappresentati, ma
si trovano rispetto a questi ultimi in una specie di dipendenza,
la quale assicura, é vero, la libertà politica, ma non è per questo
meno sentita e meno efficace. E, si può aggiungere, quanto più
si democratizzano le società e lo Stato nella mente dei rappresentati, r ufficio del rappresentante acquista importanza
perchè diviene più potente, ma la persona ne perde perchè la
classe politica si allarga sino a confondersi colla folla. E ciò è
naturale che avvenga, essendo proprio deir uomo il non rispet«
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tare altro che le persone la cui posizione e la cui importanza
sieno 0 appaiono indipendenti da lui, le quali egli spesso odia
e combatte, ma sempre riguarda con un misto di timore e di
riverenza. Perchè fosse altrimenti occorrerebbe che la generalità degli uomini avesse una potenza d' astrazione e di comprensione che è propria di pochi, perchè non può essere prodotta
altro che dalla cultura e dalla riflessione sugli avvenimenti
umani.
Ora, dato che quanto abbiamo detto sopra sia vero, ognun
vede come il sistema dei privilegi parlamentari ripugni non
solo ai due concetti dell' unità e sovranità dello Stato e della
eguaglianza giuridica, ma anche alle tendenze democratiche
dell'età nostra e quindi debba essere, se non totalmente abolito, almeno singolarmente ristretto.
Ma v'ha di più, che esso è incompatibile anche colla funzione propria delle assemblee nello Stato parlamentare, e specialmente colla funzione dell' assemblea elettiva popolarmente.
Abbiamo già accennato come nelle monarchie feudali il carattere contrattuale delle istituzioni rappresentative fosse prevalente , e difatti le garanzie di libertà dei cittadini che le
assemblee riuscivano a strappare alla Corona erano come il corrispettivo dei sussidii che le assemblee stesse alla Corona concedevano; la legislazione tutta in tanto era opera dei rappresentanti la nazione, in quanto questi costringevano la Corona,
specialmente negando il voto alle richieste finanziarie, a seguire
i concetti e i dettami della pubblica opinione espressi dai deputati; onde si potè dire che la Camera dei Comuni in Inghilterra salvò la libertà della nazione e fondò stabilmente il governo rappresentativo tenendo stretti i cordoni della borsa.
Quest' ordine di rapporti basato unicamente sul contratto, e non
animato e non integrato da alcun elemento politico superiore,
doveva naturalmente indurre un sentimento di diffidenza reciproco fra le Camere e la Corona, giustificato del resto perchè
dovevano le Camere e la Corona cercare di soprafi'arsi a vicenda.
Inoltre era naturale che non potendo le Camere influire e piegare la Corona altro che nell' occasione in che erano chiamate
a votarci sussidii, questa avesse un larghissimo campo d'azione,
e tutta r amministrazione e tutte le modalità della legislazione
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fossero in sua quasi esclusiva potestà. Perciò i privilegii dei
rappresentanti, lo abbiamo già detto, erano necessarii e i cittadini, sottoposti alla Corona, non potevano vedere in essi alcuna
violazione del proprio diritto. Ora le cose sono del tutto cambiate. Il potere esecutivo e il potere legislativo sono compenetrati insieme, la legge non è la conseguenza di un patto intervenuto tra essi ma è 1' espressione della volontà e della ragione
nazionale, ed è liberamente discussa e consentita dalle assemblee, in tutte le sue modalità; le funzioni amministrative, la
è
azione, cioè, del governo, sono sottoposte al controllo e all'ispezione delle assemblee, gli uomini che vi sono preposti intanto durano in ufficio, in quanto godono la fiducia delle assemblee, anzi la Corona in mezzo ad esse li sceglie ; quindi
come della legge, così della sua esecuzione e dei provvedimenti
governativi che si prendono in ordine ad essa sono moralmente
responsabili le Camere, le quali ora non fanno rimostranze e
non indirizzano preghiere ma discutono e decidono. Perciò i
privilegi parlamentari in quanto proteggono i rappresentanti
della nazione contro le sanzioni della legge penale, o mirano a
modificare per essi V azione delle autorità legittimamente costituite non hanno più ragione d' essere. Infatti o il rappresentante è perseguito dall' autorità giudiziaria per un fatto realmente contemplato dalla legge penale e allora non v ' è ragione
che la Camera cui appartiene, lo sottragga alle sanzioni d' una
legge che essa ha consentito, o non ha commesso quel fatto, e
allora se la persecuzione giudiziaria nasconde un abuso di potere essa deve chiamarne a rispondere gli uomini che sono al
governo, in ogni caso non deve mai sottrarre un suo membro
al giudizio di quelle autorità che la legge, pur da lei consentita, ha istituite per far giustizia ai cittadini, e che solo sono
riputate competenti in tale materia.
Mantenere e interpretare estensivamente i propri privilegi
equivale per le Camere legislative moderne a confessare che
esse sono impotenti a fare leggi giuste o a controllare e sindacare r azione del governo per ciò che riguarda la libertà
dei cittadmi.
E se le Camere, per loro stessa confessione, non riescono
a fare leggi giuste o a emendare le ingiuste preesistenti, per-
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che ritengono e esercitano la funzione legislativa? E se non
possono sindacare il governo in modo da impedirgli le violazioni del diritto, perchè vogliono esercitare quest'uificio ?
Queste dimando vengono spontanee e non vediamo come i
sostenitori dei privilegii parlamentari possano in modo soddisfacente rispondervi. Il fatto è che in tempi di libertà il privilegio
offende più che non tuteli ; chi ne gode è posto in una posizione falsa di fronte agli altri cittadini che lo guardano con
sospetto, lo invidiano e, quando appaia che ne voglia abusare,
lo disprezzano. Per ciò che riguarda i rappresentanti, la cosa
è anche più grave perchè il privilegio di fronte alla legge
penale si congiunge a un vastissimo potere nello Stato. Essi agli
occhi del popolo sembrano non legislatori, ma violatori della legge,
che si approfittano dell'alta posizione in cui sono per assicurarsi l'impunità. Ciò non è certamente; gli abusi cui le Camere
trascorrono, hanno origine da altre cause nelle quali l'interesse personale non entra in alcun modo, ma tant' è, il sospetto
può nascere ; anzi, chi può assicurare che non sia già nato ? ed
è uno di quei sospetti che minano le istituzioni più solide e
rispettabili. Urge quindi provvedere, ma come ? Forse abolendo
totalmente 1 privilegii parlamentari ? Ecco quanto vedremo
brevemente.
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IV
È indubitato cha l'abolizione dei privilegi o meglio la
rinuncia esplicita ad essi per parte delle Camere legislative,
sarebbe cosa altamente onorevole per le Camere stesse, le
porrebbe al disopra d' ogni sospetto e significherebbe vero omaggio al diritto, degno in tutto di legislatori sedenti in Roma,
nella città maestra al mondo di sapienza giuridica. Ma bisogna
pur ammettere che una tale risoluzione è impossibile, che le
Camere non vi acconsentiranno mai, e che forse sarebbe pericolosa in questo momento storico, nel quale la democrazia più
che a farsi tutrice della libertà mira a divenire autoritaria e
assoluta. Se non si possono abolire, essi privilegi si possono
però limitare giustamente e non con provvedimenti legislativi, ma
coir azione concorde'.delle Camere e del Governo. E qui dob•6
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biamo fare la distinzione fra i privilegi del Senato e quelli della
Camera dei deputati. Il privilegio senatorio è, in apparenza almeno,
pili grave e più incompatibile coi principii liberali che quello
della Camera dei deputati. Infatti esso non solo protegge i Senatori più degli altri cittadini contro 1' azione della legge penale,
ma crea per essi un foro speciale, inquantochè non possono
essere giudicati che dal Senato, facendo cosi rivivere a loro
profitto quel privilegio baronale caratteristica dei tempi feudali
come sopra abbiamo accennato (1). E stata un'infelice imitazione
inglese questa, la quale, senza la prudente saviezza del Senato
stesso, avrebbe bastato a togliere ogni rispetto ed ogni popolarità air assemblea vitalizia. Nel fatto, nei tempi moderni i
Senatori che si rendessero colpevoli di qualche reato non
avrebbero nulla da guadagnare a essere giudicati dai loro
pari riuniti in assemblea, i quali per sostenere il decoro
del corpo cui appartengono e per far cadere ogni sospetto di
indulgente parzialità, sarebbero molto più severi dei giudici
ordinarli. Difatti quelle rare volte in cui il Senato ha dovuto
iniziare un' azione giudiziaria in forza dell' art. 37, il Senatore
accusato ha preferito dimettersi, e contro questa costante
consuetudine non può allegarsi il caso miserando del Senatore
Pissavini, nel quale l'imbecillità- di mente, non sappiamo se
susseguente o antecedente all' inizio dell' azione giudiziaria,
era troppo manifesta perchè metta conto occuparsene. Di più
il Senatore giudicato dai suoi pari perde il benefìzio della pluralità dei gradi di giurisdizione e non ha altro rifugio che la
grazia sovrana contro una sentenza di condanna. Però con tutti
i suoi pericoli e i suoi lati sfavorevoli, quello dei Senatori è
sempre un privilegio molto grave e contrario al diritto moderno
e poiché la Camera vitalizia, accettando le dimissioni dei proprii
membri imputati di qualche reato, ha già accettata una consuetudine , lesiva , secondo i principii dello strietum jiis, dell'art. 37, potrebbe instaurarne un'altra, vigente in Inghilterra
per la Camera dei Lords, stabilendo che possa ciascun Senatore
(1) Art. 37 dello Statuto: Fuori del caso di flagrante delitto
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Senatore può essere arrestato se non in forza d'VM ordine del Senato,
Esso è solo competente per giudicare dei reati imputati ai suoi meTnbri,
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imputato optare tra la giurisdizione speciale dell' art. 37 e la
giurisdizione ordinaria.
Questa innovazione, che è nell' arbitrio del Senato accettare,
proteggerebbe i Senatori imputati di qualche reato di che fossero
innocenti, i quali ora non hanno altra alternativa che o dare
le dimissioni e quindi perdere 1' altissima carica per sempre,
qualunque sia l'esito del processo, o sottoporsi al giudizio dell' alta Corte e quindi anche iu caso di assoluzione rimanere
sospettati dalla generalità che potrebbe infirmare la sentenza,
dicendola parziale. Da ultimo poi occorre osservare che vi sono
ommìssioni o azioni che la legge penale punisce con ammende
0 altre sanzioni di poca importanza, e nelle quali può incorrere
e incorre facilmente qualunque uomo Jpure onoratissimo ; ora
per queste la convocazione dell' alta Corte può apparire sconveniente e ridicola e d'altra parte il non punirle sarebbe offesa
alla maestà della giustizia e all' eguaglianza giuridica. Potrebbe
in ogni caso il Senato riserbarsi il diritto (che non crediamo
contestabile in alcun modo) di permettere o no l'esecuzione
della sentenza, e in tal caso sarebbe forse opportuno stabilire che
la sentenza, dopo comunicata dal Presidente all' assemblea,
avesse esecuzione qualora in un certo lasso di tempo non sorgesserò opposizioni da parte dei Senatori.
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Perciò che riguarda la Camera dei deputati la questione è
più seria, come quella che dalla Camera stessa è stata pregiudicata con deliberazioni non certo inspirate al rispetto dell' eguaglianza di tutti i cittadini innanzi alla legge.
Sebbene il privilegio dei deputati sia ristretto al tempo
della sessione e in forza di esso non sia necessario che il
consenso della Camera per sottoporre un deputato all' azione
penale, pure per via di interpretazioni estensive, di abili cavilli
e coir acquiescenza del governo e la debolezza dell' autorità
giudiziaria si è giunti ad annullare per ciò che riguarda i
rappresentanti eletti della nazione, alcuni articoli del codice
penale (ad esempio quelli che puniscono il duello) a creare
una specie d'impunità per i reati contro 1' ordine pubblico,
per le contravvenzioni e anche per i reati d' azione privata ;
infine si è tentato di rinnovare quel rudero dei tempi pegi fatti delitgiori della storia che è l'immunità
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tuosi commessi dai deputati, non nell'aula delle sedute, ma
entro il palazzo della Camera.
A questa tendenza della Camera elettiva non possono fare
argine che l'opinione pubblica, il governo e l'autorità giudiziaria. L' opinione pubblica deve imporre ai legislatori il rispetto alle leggi che essi stessi hanno stabilite o lasciano sussistere, il rispetto allo Statuto .che essi prima di entrare in
ufficio giurano di osservare, all' eguaglianza giuridica, prima
garanzia d' ogni liberta civile, che deve trovare nei rappresentanti eletti della nazione i più caldi difensori. È regola incontrastata e antichissima nell' interpretazione delle leggi, che
quelle prescrizioni legislative le quali contengono eccezioni al
diritto comune o costituiscono privilegi a vantaggio di qualche
persona debbano essere sempre interpretate restrittivamente e
tassativamente nei casi e nei modi espressi dal legislatore nel
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testo stesso della legge; tenga presente la Camera nell'applicazione dell'art. 45 questo canone giuridico e troverà subito
il mezzo di conciliare il suo privilegio col rispetto del diritto
e della giustizia.
Scopo del legislatore nello stabilire 1'. art. 45 è stato verosimilmente quello di dare alla Camera il mezzo di tutelare i
proprii membri, che per mire partigiane fossero perseguitati
dal governo, durante la sessione, col fine riposto di sopprimere
temporaneamente avversari pericolosi.
La Camera quindi deve limitare il suo ufficio in tale materia, a vedere se l'azione penale è genuina, è in buona fede,
è promossa veramente dall' autorità giudiziaria o è stata suggerita e imposta dal Governo a qualche magistrato indegno
della toga ; non può , senza sostituirsi al potere^ giudiziario , cercare se l'azione è o no fondata, valutare il valore
delle prove o degli indizii, esaminare l'importanza intrinseca
degli atti d'accusa e delle requisitorie; non può poi, senza
divenire corruttrice del senso morale, calpestatrice del diritto,
e della giustizia, sottrarre i suoi membri al giudizio o alla pena
per reati che abbiano per loro stessa confessione commessi.
Non può da ultimo senza dare di sé miserevole spettacolo e
destare in tutti gli onesti un senso di disgusto prevalersi della
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prescrizione statuaria per circondarsi d'un'immunità locale che
non gode lo stesso palazzo del Re.
Noi speriamo che 1' opinione pubblica italiana si risvegli
e s'imponga alla Camera, noi speriamo che nella Camera
stessa sorga una reazione del senso morale e giuridico contro
r andazzo presente e passato ; però sino a che ciò sia avvenuto
ci pare che il Governo e 1' autorità giudiziaria potrebbero dal
loro canto diminuire il male e preparare il rimedio.
Ora i Ministri sogliono astenersi in omaggio, dicono, ai privilegi della Camera dal parlare e dal votare quando si discutono domande a procedere contro deputati. Ora a noi pare che
il Governo non possa mai disinteressarsi in questioni che riguardano così da vicino 1' ordine pubblico e la giustizia. I pubblicisti maggiormente avversi all' ingerenza dello Stato, concordano tutti neir ammettere che la funzione di cui non può mai
spogliarsi é quella di tutelare 1' ordine pubblico e di fare giustizia, e difatti sarebbe inutile il Governo se mancasse a questo
suo obbligo primordiale. Sieno i cittadini, sia qualunque altro
corpo dello Stato che violi la giustizia e 1' ordine giuridico, il
Governo deve intervenire e impedirlo e se non lo fa diviene
complice del male fatto. L'astensione è una colpa, quando abbia
per effetto 1' oblio o la trascuranza d' un dovere. Certamente
se il Ministero intervenisse in tali discussioni, si esporrebbe
a perdere voti, a procacciarsi impopolarità, odii anclie o avversioni implacabili, potrebbe anche darsi che fosse sconfìtto nella
questione stessa o per causa di essa, ma clii non sa tutto posporre all'adempimento d'un dovere non ha il diritto di presiedere
alla cosa pubblica. Il rispetto d'un privilegio non può mai
sovrapporsi alla tutela della giustizia, a questo dovrebbero pensare
i Governanti e agire di conseguenza.
L ' autorità giudiziaria dal suo canto poi dovrebbe non
lasciar morire le azioni penali incoate contro i deputati e dar
loro vita negli intervalli delle sessioni e delle legislature, in
modo che quei deputati che non fossero stati giudicati, o contro
cui non si fossero potute eseguire sentenze, per trascuranza o
Uirivolere della Camera, fossero parificati, come prescrivono la
lettera e lo spirito dello Statuto, agli altri cittadini. E anche
che la Camera avesse rifiutata l'autorizzazione a procedere,
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r azione penale negli intervalli dell' opera legislativa potrebbe
avere pieno vigore: inquantochè il rifiuto della Camera può
temporaneamente eioè durante la sessione sospenderne V esercizio, ma non mai estinguerla; perchè tale diritto non è concesso
dalle nostre leggi che al Re.
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Con quanto abbiamo sin qui detto non abbiamo certo inteso
di dare una completa teoria dei privilegi parlamentai^i e neppure di avere esaurita la questione dal punto di vista prettamente pratico ; abbiamo solo voluto esporre alcune nostre idee
in proposito, rimettendo ad altra occasione il trattare particolarmente i singoli casi colla scorta della ragione giuridica e
della giurisprudenza italiana quale venne fissata dalle Camerelegislative e dai tribunali.
DOMENICO ZANICHELLI
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