i. '^ - ( L.- - - - -'^-^ -V y i ^ j- * - ' \ \ > ^ ^ .: ,~\ ^ PRIVILEGI PARLAMENTARI I Fra le tante contraddizioni che si osservano nella società moderna, dipendenti dal permanere ostinato in essa di veccMe, talora vestite, per cosi dire, alla vecchia foggia, talora anche, e in tal caso più pericolose, ammantate di vesti nuovissime, le quali oppugnano le tendenze, le idee, i sentimenti del nostro tempo, fra queste contraddizioni, ripeto, per ciò che ha riguardo all'assetto politico della società, nessuna è tanto grossolana e volgare, mi si passi la frase, quanto quella che si aggira intorno alla posizione giuridica dei componenti le camere legislative, per rispetto all'esercizio e all'applicazione delle leggi punitive. Infatti se i nuovi tempi hanno prodotto qualche cosa di incontrovertibilmente buono nei rapporti tra i cittadini e lo Stato, questo è certamente V eguaglianza giuridica di tutti i cittadini, specialmente di fronte alle leggi penali ; eppure quest' eguaglianza, che è la prima garanzia della libertà civile e senza la quale è vana ogni altra garanzia, è violentemente 'oppugnata da alcune assemblee legislative che, estendendo contro ragione le disposizioni statutarie, mirano a creare a profitto dei proprii membri una vera e propria immunità, del genere di quelle germinate dal regime feudale, che la civiltà moderna si vanta di aver distrutto per sempre. E può offrire materia a considerazioni melanconiche sul nostro vantato progresso il vedere come quelle disposizioni statutarie, le quali'proteggono i membri delle camere legislative benché siano esse stesse 9 f ' 1 I ^ •I > -^.ri r I PRIVILEGI PAULAME^J TARI f 75 ruderi, per cosi dire, storici, che rammentano l'agitata età medioevale in cui la libertà civile e politica per affermarsi doveva vestir forma di privilegio, sono difese accanitamente e interpretate più estensivamente, proprio da quelli che si proclamano araldi dell'avvenire e mirano a tutto innovare, non rispettando nulla di quanto nel campo politico e sociale ci ha tramandato il passato anche prossimo. Ma noi non vogliamo fare polemiche, quindi non insistiamo su questo punto, molto più che giustizia vuole si aggiunga, non essere solo quelli cui abbiamo alluso macchiati di tale peccato, ma gli altri tutti appartenenti alla classe politica e al Governo ne sono, più o meno infetti e lo aggravano, sia partecipandovi in modo diretto, sia usando una biasimevole tolleranza la quale sembra indicare fiacchezza di senso giuridico e politico. + II Prima di venire a trattare più da vicino il nostro argomento sarà opportuno dire quanto basti per spiegare l'origine e la ragion d' essere storica dei privilegi parlamentari in ordine all'osservanza e all'applicazione delle leggi penali e alle norme amministrative che ne precedono, ne accompagnano e ne susseguono l'azione. Nel medio evo e specialmente nelle monarchie feudali non v'.era l'idea dell'unità e della sovranità dello Stato, vivissima nel nostro tempo ; la società politica era un aggregato di parti, ciascuna delle quali aveva una certa sfera d'azione, e o era o mirava a divenire in essa indipendente da ogni influenza esterna; quindi norma generale dell'attività pubblica il contratto, si può dire, nelle forme del diritto privato, e al di fuori dei termini contrattuali, o quando questi non fossero più validi per debolezza dell'una o prepotenza dell'altra parte contraente, non si conosceva, e non v'era nel fatto, diritto. Ora, dato questo stato di cose, è facile il vedere come sieno nati i privilegi parlamentari. Quando i singoli gruppi che formavano lo Stato feudale, mandavano rappresentanti per trattare gl'interessi comuni e questi si radunavano attorno al Capo più potente a r - -ì ' ^ 76 RIVISTA DI DIRITTO PUBBLICO f attorno al Sévrano di diritto, era naturale che si premunissero 'Contro le possibili violenze morali e materiali, ricliiedendo garanzie speciali che formarono poi gli attuali privilegi. Quindi noi vediamo in tutta la storia delle Monarchie feudali ripetersi lo stesso fenomeno e le stesse garanzie venir sancite tanto pei . membri del Parlamento siciliano che per quelli del Parlamento inglese, tanto pei deputati agli Stati Generali di Francia o d^l Ducato di Savoia, che pei componenti le Cortes spagnole. E le garanzie erano quasi sempre specie di salvacondotti per gl'individui e immunità locali per le assemblee. Quando poi le assemblee avevano carattere baronale, il privilegio era più largo perchè si estendeva anche al giudizio sulle imputazioni fatte ai propfii membri; ma ciò non dipendeva dal carattere rappresentativo e politico delle assemblee stesse, bensì dalla posizione e dalle qualità personali dei componenti, i quali, come baroni feudali, non potevano essere giudicati chp da una corte di giustizia di loro pari. Però anche questo privilegio baronale ha informato, in parte almeno, il moderno sistema dei privilegi parlamentari, come avremo agio di osservare nel proseguimento di questo studio. Quello che importa ora notare è questo, che cioè nelle monarchie feudali che avevano istituzioni rappresentative si stabilirono garanzie per assicurare la libertà dei rappresentanti, appunto perchè il diritto comune a tutti i cittadini, nel senso che ora noi lo intendiamo, non ammetteva in alcun modo, né assicurava la libertà di questi e quindi era ancor meno valido -a tutelare la libertà di quei cittadini che avessero avuto a che fare col potere sovrano o aspirante a divenirlo. E inoltre le garanzie rivolte a questo scopo assunsero col tempo carattere costituzionale, perchè furono stipulate in forma contrattuale é come condizione sine qua non dell'accessione dei rappresentanti alle assemblee. Il Tocqueville acutamente osserva che il privilegio mentre è incomportabile in uno stato di avanzata civiltà, nelle età che escono dalla barbarie serve ad assicurare la libertà ed anche a preparare una condizione di cose che permetta gì' incrementi civili, e questo perchè ì privilegiati possono liberamente esplicare la loro attività e servire quindi di guide e maestri ai loro concittadini, i quali cosi indiretta- — > • - > Ja- ^ L 4 L £ ^ ^ « -f -* » r 7/ I PRIVILEGI PARLAMENTARI ^ mente vengono ad approfittare anche della condizione privilegiata altrui- E tale è appunto il caso nostro ; i rappresentanti mai avrebbero potuto lottare colia Corona nel terreno legale se non fossero stati protetti in modo speciale e questa protezione non avessero fatta valere quando la Corona, uscita dalle strette feudali, tentava di divenire assoluta. Tanto è vero questo che la Storia costituzionale delle nazioni europee nel periodo susseguente al prevalere incontestato del feudalismo e immediatamente precedente allo stabilirsi dell'assolutismo, è ripiena di lotte fra la Corona e i Paramenti, e mezzo preferito dalla prima per piegare i secondi è sempre stato T annullamento, o, quanto meno, la restrizione cavillosa delle guarentigie per la liberta dei rappresentanti. E la Corona riusciva con questo mezzo ogni volta che i Parlamenti si sentivano deboli, doveva ritirarsi e sconfessarlo ogni volta che i Parlamenti si sentivano forti, in modo che non errò chi disse essere la storia dei privilegii parlamentari tutt'uno colla storia della libertà politica dei popoli. In Inghilterra si manifesta lo stesso fenomeno che abbiamo detto essere comune a tutti gli stati del continente europeo che ebbero all' uscire dal feudalismo istituzioni rappresentative ; ma con questa differenza che colà la lotta ebbe un esito diverso, avendo finito colla vittoria del Parlamento, il quale, anfehe nel punto che ora trattiamo, seppe sempre gloriosamente difendere i suoi priv^ilegi^e servirsi di essi per vincere la Corona. Adunque è incontestato, che le immunità, di che hanno goduto per lo passato i rappresentanti politici, hanno avuto una grande influenza sull'azione delle assemblee, e che l'averle sapute conservare vigorose fu una delle principali ragioni che favorirono lo stabilimento della libertà rappresentativa nell' isola Brittanica. Ma se gloriosa è la storia dei privilegi parlamentari, può dirsi che ne sia utile e decorosa anche nel tempo presente la conservazione e r estensione ? Ecco quanto brevemente ci apprestiamo a vedere. 4 F j » r :v ••-f / • ^ - ^ 78 RIVISTA DI DIRITTO PUBBLICO III Come abbiamo già in parte osservato, due sono i concetti animatori e prevalenti nella società politica moderna, e cioè la sovranità e T unità dello Stato, T uguaglianza giuridica di tutti i cittadini. In virtù del primo concetto si è estesa enormemente r azione dello Stato e in lui si sono accentrate tutte le funzioni giuridiche e amministrative e van sempre più accentrandosi anche le funzioni economiche della società; in virtù del secondo concetto si sono abolite tutte le distinzioni di diritto fra i cittadini ; la legge non ammette tra essi distinzione alcuna, anzi la rifiuta come indegno avanzo d' altra età. Questi due concetti uniti insieme hanno prodotto poi l'attuale corrente democratica che ha trarsformato la società e lo Stato e li ha avviati in una strada, della quale finora non è possibile, né scorgere, né indovinare la meta. Conseguenza di ciò fu che le funzioni pubbliche anciie le più alte (meno nella Monarchia la suprema dello Stato e questo per ragioni che non è qui necessario esporre) sono state aperte a tutti i cittadini di qualunque condizione e quindi il loro livello morale e, direbbe Bagehot, la loro imponenza sono diminuiti appunto perché le popolazioni vedono che chiunque può concorrervi ed esserne investito. E per ciò che riguarda le funzioni legislative la cosa è anche aggravata dal fatto che i cittadini sono ^elti ad esercitarle, non da un' autorità superiore e solo quando abbiano date prove non indubitate della loro attitudine, ma bensì dagli altri cittadini, e non vi sono mantenuti che dal consenso di questi rinnovato a periodi determinati dalla legge ; quindi i rappresentanti non solo sono considerati eguali ai rappresentati, ma si trovano rispetto a questi ultimi in una specie di dipendenza, la quale assicura, é vero, la libertà politica, ma non è per questo meno sentita e meno efficace. E, si può aggiungere, quanto più si democratizzano le società e lo Stato nella mente dei rappresentati, r ufficio del rappresentante acquista importanza perchè diviene più potente, ma la persona ne perde perchè la classe politica si allarga sino a confondersi colla folla. E ciò è naturale che avvenga, essendo proprio deir uomo il non rispet« -'i V.- I PRIVILEGI PÀRUAMENTAHI 79 tare altro che le persone la cui posizione e la cui importanza sieno 0 appaiono indipendenti da lui, le quali egli spesso odia e combatte, ma sempre riguarda con un misto di timore e di riverenza. Perchè fosse altrimenti occorrerebbe che la generalità degli uomini avesse una potenza d' astrazione e di comprensione che è propria di pochi, perchè non può essere prodotta altro che dalla cultura e dalla riflessione sugli avvenimenti umani. Ora, dato che quanto abbiamo detto sopra sia vero, ognun vede come il sistema dei privilegi parlamentari ripugni non solo ai due concetti dell' unità e sovranità dello Stato e della eguaglianza giuridica, ma anche alle tendenze democratiche dell'età nostra e quindi debba essere, se non totalmente abolito, almeno singolarmente ristretto. Ma v'ha di più, che esso è incompatibile anche colla funzione propria delle assemblee nello Stato parlamentare, e specialmente colla funzione dell' assemblea elettiva popolarmente. Abbiamo già accennato come nelle monarchie feudali il carattere contrattuale delle istituzioni rappresentative fosse prevalente , e difatti le garanzie di libertà dei cittadini che le assemblee riuscivano a strappare alla Corona erano come il corrispettivo dei sussidii che le assemblee stesse alla Corona concedevano; la legislazione tutta in tanto era opera dei rappresentanti la nazione, in quanto questi costringevano la Corona, specialmente negando il voto alle richieste finanziarie, a seguire i concetti e i dettami della pubblica opinione espressi dai deputati; onde si potè dire che la Camera dei Comuni in Inghilterra salvò la libertà della nazione e fondò stabilmente il governo rappresentativo tenendo stretti i cordoni della borsa. Quest' ordine di rapporti basato unicamente sul contratto, e non animato e non integrato da alcun elemento politico superiore, doveva naturalmente indurre un sentimento di diffidenza reciproco fra le Camere e la Corona, giustificato del resto perchè dovevano le Camere e la Corona cercare di soprafi'arsi a vicenda. Inoltre era naturale che non potendo le Camere influire e piegare la Corona altro che nell' occasione in che erano chiamate a votarci sussidii, questa avesse un larghissimo campo d'azione, e tutta r amministrazione e tutte le modalità della legislazione •^T _J - ^ PH_ _ / ^.,' 80 RIVISTA DI' DIRITTO PUBBLICO fossero in sua quasi esclusiva potestà. Perciò i privilegii dei rappresentanti, lo abbiamo già detto, erano necessarii e i cittadini, sottoposti alla Corona, non potevano vedere in essi alcuna violazione del proprio diritto. Ora le cose sono del tutto cambiate. Il potere esecutivo e il potere legislativo sono compenetrati insieme, la legge non è la conseguenza di un patto intervenuto tra essi ma è 1' espressione della volontà e della ragione nazionale, ed è liberamente discussa e consentita dalle assemblee, in tutte le sue modalità; le funzioni amministrative, la è azione, cioè, del governo, sono sottoposte al controllo e all'ispezione delle assemblee, gli uomini che vi sono preposti intanto durano in ufficio, in quanto godono la fiducia delle assemblee, anzi la Corona in mezzo ad esse li sceglie ; quindi come della legge, così della sua esecuzione e dei provvedimenti governativi che si prendono in ordine ad essa sono moralmente responsabili le Camere, le quali ora non fanno rimostranze e non indirizzano preghiere ma discutono e decidono. Perciò i privilegi parlamentari in quanto proteggono i rappresentanti della nazione contro le sanzioni della legge penale, o mirano a modificare per essi V azione delle autorità legittimamente costituite non hanno più ragione d' essere. Infatti o il rappresentante è perseguito dall' autorità giudiziaria per un fatto realmente contemplato dalla legge penale e allora non v ' è ragione che la Camera cui appartiene, lo sottragga alle sanzioni d' una legge che essa ha consentito, o non ha commesso quel fatto, e allora se la persecuzione giudiziaria nasconde un abuso di potere essa deve chiamarne a rispondere gli uomini che sono al governo, in ogni caso non deve mai sottrarre un suo membro al giudizio di quelle autorità che la legge, pur da lei consentita, ha istituite per far giustizia ai cittadini, e che solo sono riputate competenti in tale materia. Mantenere e interpretare estensivamente i propri privilegi equivale per le Camere legislative moderne a confessare che esse sono impotenti a fare leggi giuste o a controllare e sindacare r azione del governo per ciò che riguarda la libertà dei cittadmi. E se le Camere, per loro stessa confessione, non riescono a fare leggi giuste o a emendare le ingiuste preesistenti, per- é ' • ^ \ \ * • 81 I PRIVILEGI PARLAMENTARI le^ .^ che ritengono e esercitano la funzione legislativa? E se non possono sindacare il governo in modo da impedirgli le violazioni del diritto, perchè vogliono esercitare quest'uificio ? Queste dimando vengono spontanee e non vediamo come i sostenitori dei privilegii parlamentari possano in modo soddisfacente rispondervi. Il fatto è che in tempi di libertà il privilegio offende più che non tuteli ; chi ne gode è posto in una posizione falsa di fronte agli altri cittadini che lo guardano con sospetto, lo invidiano e, quando appaia che ne voglia abusare, lo disprezzano. Per ciò che riguarda i rappresentanti, la cosa è anche più grave perchè il privilegio di fronte alla legge penale si congiunge a un vastissimo potere nello Stato. Essi agli occhi del popolo sembrano non legislatori, ma violatori della legge, che si approfittano dell'alta posizione in cui sono per assicurarsi l'impunità. Ciò non è certamente; gli abusi cui le Camere trascorrono, hanno origine da altre cause nelle quali l'interesse personale non entra in alcun modo, ma tant' è, il sospetto può nascere ; anzi, chi può assicurare che non sia già nato ? ed è uno di quei sospetti che minano le istituzioni più solide e rispettabili. Urge quindi provvedere, ma come ? Forse abolendo totalmente 1 privilegii parlamentari ? Ecco quanto vedremo brevemente. r IV È indubitato cha l'abolizione dei privilegi o meglio la rinuncia esplicita ad essi per parte delle Camere legislative, sarebbe cosa altamente onorevole per le Camere stesse, le porrebbe al disopra d' ogni sospetto e significherebbe vero omaggio al diritto, degno in tutto di legislatori sedenti in Roma, nella città maestra al mondo di sapienza giuridica. Ma bisogna pur ammettere che una tale risoluzione è impossibile, che le Camere non vi acconsentiranno mai, e che forse sarebbe pericolosa in questo momento storico, nel quale la democrazia più che a farsi tutrice della libertà mira a divenire autoritaria e assoluta. Se non si possono abolire, essi privilegi si possono però limitare giustamente e non con provvedimenti legislativi, ma coir azione concorde'.delle Camere e del Governo. E qui dob•6 ^^ ^^ T' ^'. ^ -.^ J / . 82 .7 : RIVISTA DI DIRITTO PUBBLICO biamo fare la distinzione fra i privilegi del Senato e quelli della Camera dei deputati. Il privilegio senatorio è, in apparenza almeno, pili grave e più incompatibile coi principii liberali che quello della Camera dei deputati. Infatti esso non solo protegge i Senatori più degli altri cittadini contro 1' azione della legge penale, ma crea per essi un foro speciale, inquantochè non possono essere giudicati che dal Senato, facendo cosi rivivere a loro profitto quel privilegio baronale caratteristica dei tempi feudali come sopra abbiamo accennato (1). E stata un'infelice imitazione inglese questa, la quale, senza la prudente saviezza del Senato stesso, avrebbe bastato a togliere ogni rispetto ed ogni popolarità air assemblea vitalizia. Nel fatto, nei tempi moderni i Senatori che si rendessero colpevoli di qualche reato non avrebbero nulla da guadagnare a essere giudicati dai loro pari riuniti in assemblea, i quali per sostenere il decoro del corpo cui appartengono e per far cadere ogni sospetto di indulgente parzialità, sarebbero molto più severi dei giudici ordinarli. Difatti quelle rare volte in cui il Senato ha dovuto iniziare un' azione giudiziaria in forza dell' art. 37, il Senatore accusato ha preferito dimettersi, e contro questa costante consuetudine non può allegarsi il caso miserando del Senatore Pissavini, nel quale l'imbecillità- di mente, non sappiamo se susseguente o antecedente all' inizio dell' azione giudiziaria, era troppo manifesta perchè metta conto occuparsene. Di più il Senatore giudicato dai suoi pari perde il benefìzio della pluralità dei gradi di giurisdizione e non ha altro rifugio che la grazia sovrana contro una sentenza di condanna. Però con tutti i suoi pericoli e i suoi lati sfavorevoli, quello dei Senatori è sempre un privilegio molto grave e contrario al diritto moderno e poiché la Camera vitalizia, accettando le dimissioni dei proprii membri imputati di qualche reato, ha già accettata una consuetudine , lesiva , secondo i principii dello strietum jiis, dell'art. 37, potrebbe instaurarne un'altra, vigente in Inghilterra per la Camera dei Lords, stabilendo che possa ciascun Senatore (1) Art. 37 dello Statuto: Fuori del caso di flagrante delitto niun Senatore può essere arrestato se non in forza d'VM ordine del Senato, Esso è solo competente per giudicare dei reati imputati ai suoi meTnbri, i "^ t.-4 * • * . •%.. . V- I PRIVILEGI PARLAMENTARI imputato optare tra la giurisdizione speciale dell' art. 37 e la giurisdizione ordinaria. Questa innovazione, che è nell' arbitrio del Senato accettare, proteggerebbe i Senatori imputati di qualche reato di che fossero innocenti, i quali ora non hanno altra alternativa che o dare le dimissioni e quindi perdere 1' altissima carica per sempre, qualunque sia l'esito del processo, o sottoporsi al giudizio dell' alta Corte e quindi anche iu caso di assoluzione rimanere sospettati dalla generalità che potrebbe infirmare la sentenza, dicendola parziale. Da ultimo poi occorre osservare che vi sono ommìssioni o azioni che la legge penale punisce con ammende 0 altre sanzioni di poca importanza, e nelle quali può incorrere e incorre facilmente qualunque uomo Jpure onoratissimo ; ora per queste la convocazione dell' alta Corte può apparire sconveniente e ridicola e d'altra parte il non punirle sarebbe offesa alla maestà della giustizia e all' eguaglianza giuridica. Potrebbe in ogni caso il Senato riserbarsi il diritto (che non crediamo contestabile in alcun modo) di permettere o no l'esecuzione della sentenza, e in tal caso sarebbe forse opportuno stabilire che la sentenza, dopo comunicata dal Presidente all' assemblea, avesse esecuzione qualora in un certo lasso di tempo non sorgesserò opposizioni da parte dei Senatori. -^ ' ^ . Perciò che riguarda la Camera dei deputati la questione è più seria, come quella che dalla Camera stessa è stata pregiudicata con deliberazioni non certo inspirate al rispetto dell' eguaglianza di tutti i cittadini innanzi alla legge. Sebbene il privilegio dei deputati sia ristretto al tempo della sessione e in forza di esso non sia necessario che il consenso della Camera per sottoporre un deputato all' azione penale, pure per via di interpretazioni estensive, di abili cavilli e coir acquiescenza del governo e la debolezza dell' autorità giudiziaria si è giunti ad annullare per ciò che riguarda i rappresentanti eletti della nazione, alcuni articoli del codice penale (ad esempio quelli che puniscono il duello) a creare una specie d'impunità per i reati contro 1' ordine pubblico, per le contravvenzioni e anche per i reati d' azione privata ; infine si è tentato di rinnovare quel rudero dei tempi pegi fatti delitgiori della storia che è l'immunità - ^ V 83 r' ^ - ^ r •J !.. -'v - . ^ - J-'> / i. j -•.;•. > T 1 h ^ ^ - y / 84 ' RIVISTA DI DIRITTO PUBBLICO tuosi commessi dai deputati, non nell'aula delle sedute, ma entro il palazzo della Camera. A questa tendenza della Camera elettiva non possono fare argine che l'opinione pubblica, il governo e l'autorità giudiziaria. L' opinione pubblica deve imporre ai legislatori il rispetto alle leggi che essi stessi hanno stabilite o lasciano sussistere, il rispetto allo Statuto .che essi prima di entrare in ufficio giurano di osservare, all' eguaglianza giuridica, prima garanzia d' ogni liberta civile, che deve trovare nei rappresentanti eletti della nazione i più caldi difensori. È regola incontrastata e antichissima nell' interpretazione delle leggi, che quelle prescrizioni legislative le quali contengono eccezioni al diritto comune o costituiscono privilegi a vantaggio di qualche persona debbano essere sempre interpretate restrittivamente e tassativamente nei casi e nei modi espressi dal legislatore nel F testo stesso della legge; tenga presente la Camera nell'applicazione dell'art. 45 questo canone giuridico e troverà subito il mezzo di conciliare il suo privilegio col rispetto del diritto e della giustizia. Scopo del legislatore nello stabilire 1'. art. 45 è stato verosimilmente quello di dare alla Camera il mezzo di tutelare i proprii membri, che per mire partigiane fossero perseguitati dal governo, durante la sessione, col fine riposto di sopprimere temporaneamente avversari pericolosi. La Camera quindi deve limitare il suo ufficio in tale materia, a vedere se l'azione penale è genuina, è in buona fede, è promossa veramente dall' autorità giudiziaria o è stata suggerita e imposta dal Governo a qualche magistrato indegno della toga ; non può , senza sostituirsi al potere^ giudiziario , cercare se l'azione è o no fondata, valutare il valore delle prove o degli indizii, esaminare l'importanza intrinseca degli atti d'accusa e delle requisitorie; non può poi, senza divenire corruttrice del senso morale, calpestatrice del diritto, e della giustizia, sottrarre i suoi membri al giudizio o alla pena per reati che abbiano per loro stessa confessione commessi. Non può da ultimo senza dare di sé miserevole spettacolo e destare in tutti gli onesti un senso di disgusto prevalersi della / ^_ _^ ^ ^-v -\ ^ \--^- • > JI -F *7^ : ^ - ' . <t-vr^r _ _ r ^ ^ ^ " ^ j ' b - ' - ' . • ' \ ^-T-^-- _/ > I PRIVILEGI PARLAMENTARI .£ •:H' ^ k ^ ^ + 85 prescrizione statuaria per circondarsi d'un'immunità locale che non gode lo stesso palazzo del Re. Noi speriamo che 1' opinione pubblica italiana si risvegli e s'imponga alla Camera, noi speriamo che nella Camera stessa sorga una reazione del senso morale e giuridico contro r andazzo presente e passato ; però sino a che ciò sia avvenuto ci pare che il Governo e 1' autorità giudiziaria potrebbero dal loro canto diminuire il male e preparare il rimedio. Ora i Ministri sogliono astenersi in omaggio, dicono, ai privilegi della Camera dal parlare e dal votare quando si discutono domande a procedere contro deputati. Ora a noi pare che il Governo non possa mai disinteressarsi in questioni che riguardano così da vicino 1' ordine pubblico e la giustizia. I pubblicisti maggiormente avversi all' ingerenza dello Stato, concordano tutti neir ammettere che la funzione di cui non può mai spogliarsi é quella di tutelare 1' ordine pubblico e di fare giustizia, e difatti sarebbe inutile il Governo se mancasse a questo suo obbligo primordiale. Sieno i cittadini, sia qualunque altro corpo dello Stato che violi la giustizia e 1' ordine giuridico, il Governo deve intervenire e impedirlo e se non lo fa diviene complice del male fatto. L'astensione è una colpa, quando abbia per effetto 1' oblio o la trascuranza d' un dovere. Certamente se il Ministero intervenisse in tali discussioni, si esporrebbe a perdere voti, a procacciarsi impopolarità, odii anclie o avversioni implacabili, potrebbe anche darsi che fosse sconfìtto nella questione stessa o per causa di essa, ma clii non sa tutto posporre all'adempimento d'un dovere non ha il diritto di presiedere alla cosa pubblica. Il rispetto d'un privilegio non può mai sovrapporsi alla tutela della giustizia, a questo dovrebbero pensare i Governanti e agire di conseguenza. L ' autorità giudiziaria dal suo canto poi dovrebbe non lasciar morire le azioni penali incoate contro i deputati e dar loro vita negli intervalli delle sessioni e delle legislature, in modo che quei deputati che non fossero stati giudicati, o contro cui non si fossero potute eseguire sentenze, per trascuranza o Uirivolere della Camera, fossero parificati, come prescrivono la lettera e lo spirito dello Statuto, agli altri cittadini. E anche che la Camera avesse rifiutata l'autorizzazione a procedere, \ ., 86 - \ RIVISTA DI DIRITTO PUBBLICO r azione penale negli intervalli dell' opera legislativa potrebbe avere pieno vigore: inquantochè il rifiuto della Camera può temporaneamente eioè durante la sessione sospenderne V esercizio, ma non mai estinguerla; perchè tale diritto non è concesso dalle nostre leggi che al Re. V Con quanto abbiamo sin qui detto non abbiamo certo inteso di dare una completa teoria dei privilegi parlamentai^i e neppure di avere esaurita la questione dal punto di vista prettamente pratico ; abbiamo solo voluto esporre alcune nostre idee in proposito, rimettendo ad altra occasione il trattare particolarmente i singoli casi colla scorta della ragione giuridica e della giurisprudenza italiana quale venne fissata dalle Camerelegislative e dai tribunali. DOMENICO ZANICHELLI 1 ^