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Istituto Nazionale Previdenza Sociale
Messaggio 16 gennaio 2017, n. 182
Oggetto: Inoltro HERMES: Ispettorato Nazionale del Lavoro - Circolare n. 1/2017 in
materia di distacco transnazionale dei lavoratori - indicazioni al personale ispettivo
Con la circolare del 9 gennaio 2017 n.1, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce
indicazioni operative in materia di distacco transnazionale di lavoratori.
La circolare specifica l'ambito applicativo della nuova disciplina prevista dal Decreto
Legislativo n.136/2016 di recepimento della Direttiva 2014/67/UE (c.d. Enforcement) sul
distacco di un lavoratore in uno Stato membro diverso da quello in cui lavora abitualmente.
Scopo della normativa è contrastare il fenomeno del distacco abusivo, garantendo il
rispetto dei diritti dei lavoratori distaccati con riferimento all'impiego, alla remunerazione e
alle altre condizioni di lavoro. L'INL si sofferma sull'autenticità del distacco e sugli elementi
oggetto di verifica da parte del personale ispettivo, nonché sul regime sanzionatorio da
adottare qualora vengano riscontrate situazioni illecite.
La circolare definisce preliminarmente il campo di applicazione della normativa in oggetto,
distinguendo le diverse ipotesi di distacco temporaneo in senso stretto - e cioè di lavoratori
occupati in uno Stato membro inviati a svolgere attività lavorativa nel territorio italiano,
ovvero di lavoratori nell’ambito di un contratto di natura commerciale (appalto di opera o di
servizi, trasporto ecc.) stipulato con un committente (impresa o altro destinatario) avente
sede legale o operativa nel territorio italiano - e aggiungendo altre ipotesi quali le agenzie
di somministrazione di lavoro stabilite in un altro Stato membro che distaccano lavoratori
presso una impresa utilizzatrice avente la propria sede o unità produttiva in Italia, nonchè l’
ipotesi di distacco posto in essere da imprese stabilite in uno Stato terzo/extra UE.
Particolari chiarimenti sono disponibili per il settore del cabotaggio stradale di merci e di
passeggeri, in ordine al quale la circolare evidenzia come tuttavia una valutazione
particolarmente prudente delle possibili fattispecie di distacco internazionale si renda
necessaria, in caso di semplice transito su territorio italiano, ovvero per periodi molto brevi,
nelle more di un chiarimento a livello europeo.
La circolare passa poi ad elencare gli elementi che gli organi di vigilanza sono tenuti ad
esaminare per accertare l’utilizzo elusivo dell’istituto del distacco transnazionale,
evidenziandone tuttavia il carattere meramente esemplificativo. Infatti si raccomanda agli
organi di vigilanza, ai fini dell'accertamento dell'autenticità del distacco, di effettuare una
valutazione complessiva di tutti gli elementi della fattispecie, sia riguardo l’impresa
distaccante che riguardo l’effettivo distacco del lavoratore, avendo cura di accertare la
sussistenza di un legame organico tra lavoratore distaccato e l’impresa distaccante per
tutto il periodo del distacco.
Ciò anche in relazione alla sussistenza del certificato che attesta l’iscrizione dell’impresa
straniera al sistema di sicurezza sociale nel paese d’origine (c.d. ex Mod. E 101 oggi Mod.
A1), che tuttavia costituisce un elemento non esaustivo per la complessiva valutazione
degli ulteriori elementi fattuali.
Nell’evidenziare che le ipotesi di distacco non autentico si riscontrano nel caso di distacchi
"fittizi" - sia in capo all’impresa distaccante che in capo al lavoratore distaccato con la
finalità di eludere la normativa nazionale in materia di condizioni di lavoro e sicurezza
sociale - l’Ispettorato chiarisce che, comunque, il personale ispettivo è tenuto a verificare
l’autenticità del distacco posto in essere con riferimento ad ogni singolo lavoratore
coinvolto.
Viene segnalato inoltre che le ipotesi di interposizione illecita di cui al D.Lgs. n. 276/2003
(appalto, distacco e somministrazione illeciti/non genuini), pur integrando le fattispecie di
distacco transnazionale non autentico più ricorrenti, non coincidono con quest’ultima,
caratterizzata necessariamente dall’elemento della transnazionalità.
Nella specie il personale ispettivo deve verificare se il singolo rapporto di lavoro presenti o
meno ulteriori o più stretti indici di collegamento con il Paese in cui l’azienda distaccante
ha la propria sede, con conseguente applicazione, solo nel primo caso, della normativa
dello Stato membro di provenienza.
La circolare prosegue nella indicazione del regime sanzionatorio applicabile, nel caso di
distacco non autentico, sia in capo al soggetto che ha utilizzato la prestazione che in capo
al soggetto distaccatario declinando le relative sanzioni, con la pena dell’arresto più
ammenda, se vi è impiego di minori.
Da notare che ai fini previdenziali non opera l’automatismo con conseguente iscrizione
all’INPS, ma occorre attivare la specifica procedura di disconoscimento del Mod. A1,
dettata dal Regolamento CE, con tempestiva trasmissione del verbale ispettivo alle
competenti strutture INPS, e relativa quantificazione dei contributi e delle sanzioni civili.
Infine, si indicano i mezzi di tutela dei crediti retributivi vantati dai lavoratori in regime di
distacco comunitario: l’Ispettorato conferma che il personale ispettivo può adottare la
diffida accertativa, ex art. 12 D.Lgs. 124/2004 e ritiene che, tenuto conto delle difficoltà di
esecuzione, la stessa possa essere comunicata anche al
distaccatario/committente/utilizzatore stabilito in Italia, in qualità di obbligato solidale.
Inoltre per prevenire e contrastare fenomeni elusivi e abusi in materia di distacco
transnazionale di lavoratori sono previsti in capo al prestatore di servizi adempimenti
amministrativi che dovranno essere oggetto di verifica da parte del corpo ispettivo, la cui
cogenza è assicurata da un adeguato regime di sanzioni amministrative, per le quali è
previsto il tetto di 150.000 euro, cui è applicabile l’istituto della diffida ex art. 13 del
dlgs.124/2004.
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