Istituto Nazionale Previdenza Sociale Messaggio 16 gennaio 2017, n. 182 Oggetto: Inoltro HERMES: Ispettorato Nazionale del Lavoro - Circolare n. 1/2017 in materia di distacco transnazionale dei lavoratori - indicazioni al personale ispettivo Con la circolare del 9 gennaio 2017 n.1, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce indicazioni operative in materia di distacco transnazionale di lavoratori. La circolare specifica l'ambito applicativo della nuova disciplina prevista dal Decreto Legislativo n.136/2016 di recepimento della Direttiva 2014/67/UE (c.d. Enforcement) sul distacco di un lavoratore in uno Stato membro diverso da quello in cui lavora abitualmente. Scopo della normativa è contrastare il fenomeno del distacco abusivo, garantendo il rispetto dei diritti dei lavoratori distaccati con riferimento all'impiego, alla remunerazione e alle altre condizioni di lavoro. L'INL si sofferma sull'autenticità del distacco e sugli elementi oggetto di verifica da parte del personale ispettivo, nonché sul regime sanzionatorio da adottare qualora vengano riscontrate situazioni illecite. La circolare definisce preliminarmente il campo di applicazione della normativa in oggetto, distinguendo le diverse ipotesi di distacco temporaneo in senso stretto - e cioè di lavoratori occupati in uno Stato membro inviati a svolgere attività lavorativa nel territorio italiano, ovvero di lavoratori nell’ambito di un contratto di natura commerciale (appalto di opera o di servizi, trasporto ecc.) stipulato con un committente (impresa o altro destinatario) avente sede legale o operativa nel territorio italiano - e aggiungendo altre ipotesi quali le agenzie di somministrazione di lavoro stabilite in un altro Stato membro che distaccano lavoratori presso una impresa utilizzatrice avente la propria sede o unità produttiva in Italia, nonchè l’ ipotesi di distacco posto in essere da imprese stabilite in uno Stato terzo/extra UE. Particolari chiarimenti sono disponibili per il settore del cabotaggio stradale di merci e di passeggeri, in ordine al quale la circolare evidenzia come tuttavia una valutazione particolarmente prudente delle possibili fattispecie di distacco internazionale si renda necessaria, in caso di semplice transito su territorio italiano, ovvero per periodi molto brevi, nelle more di un chiarimento a livello europeo. La circolare passa poi ad elencare gli elementi che gli organi di vigilanza sono tenuti ad esaminare per accertare l’utilizzo elusivo dell’istituto del distacco transnazionale, evidenziandone tuttavia il carattere meramente esemplificativo. Infatti si raccomanda agli organi di vigilanza, ai fini dell'accertamento dell'autenticità del distacco, di effettuare una valutazione complessiva di tutti gli elementi della fattispecie, sia riguardo l’impresa distaccante che riguardo l’effettivo distacco del lavoratore, avendo cura di accertare la sussistenza di un legame organico tra lavoratore distaccato e l’impresa distaccante per tutto il periodo del distacco. Ciò anche in relazione alla sussistenza del certificato che attesta l’iscrizione dell’impresa straniera al sistema di sicurezza sociale nel paese d’origine (c.d. ex Mod. E 101 oggi Mod. A1), che tuttavia costituisce un elemento non esaustivo per la complessiva valutazione degli ulteriori elementi fattuali. Nell’evidenziare che le ipotesi di distacco non autentico si riscontrano nel caso di distacchi "fittizi" - sia in capo all’impresa distaccante che in capo al lavoratore distaccato con la finalità di eludere la normativa nazionale in materia di condizioni di lavoro e sicurezza sociale - l’Ispettorato chiarisce che, comunque, il personale ispettivo è tenuto a verificare l’autenticità del distacco posto in essere con riferimento ad ogni singolo lavoratore coinvolto. Viene segnalato inoltre che le ipotesi di interposizione illecita di cui al D.Lgs. n. 276/2003 (appalto, distacco e somministrazione illeciti/non genuini), pur integrando le fattispecie di distacco transnazionale non autentico più ricorrenti, non coincidono con quest’ultima, caratterizzata necessariamente dall’elemento della transnazionalità. Nella specie il personale ispettivo deve verificare se il singolo rapporto di lavoro presenti o meno ulteriori o più stretti indici di collegamento con il Paese in cui l’azienda distaccante ha la propria sede, con conseguente applicazione, solo nel primo caso, della normativa dello Stato membro di provenienza. La circolare prosegue nella indicazione del regime sanzionatorio applicabile, nel caso di distacco non autentico, sia in capo al soggetto che ha utilizzato la prestazione che in capo al soggetto distaccatario declinando le relative sanzioni, con la pena dell’arresto più ammenda, se vi è impiego di minori. Da notare che ai fini previdenziali non opera l’automatismo con conseguente iscrizione all’INPS, ma occorre attivare la specifica procedura di disconoscimento del Mod. A1, dettata dal Regolamento CE, con tempestiva trasmissione del verbale ispettivo alle competenti strutture INPS, e relativa quantificazione dei contributi e delle sanzioni civili. Infine, si indicano i mezzi di tutela dei crediti retributivi vantati dai lavoratori in regime di distacco comunitario: l’Ispettorato conferma che il personale ispettivo può adottare la diffida accertativa, ex art. 12 D.Lgs. 124/2004 e ritiene che, tenuto conto delle difficoltà di esecuzione, la stessa possa essere comunicata anche al distaccatario/committente/utilizzatore stabilito in Italia, in qualità di obbligato solidale. Inoltre per prevenire e contrastare fenomeni elusivi e abusi in materia di distacco transnazionale di lavoratori sono previsti in capo al prestatore di servizi adempimenti amministrativi che dovranno essere oggetto di verifica da parte del corpo ispettivo, la cui cogenza è assicurata da un adeguato regime di sanzioni amministrative, per le quali è previsto il tetto di 150.000 euro, cui è applicabile l’istituto della diffida ex art. 13 del dlgs.124/2004.