frontespizio 6-11-2007 10:32 Pagina 1 I casi del diritto ELENA CALICE LA RESPONSABILITÀ CIVILE DELL’APPALTATORE E D E L COSTRUTTORE # 2007 Wolters Kluwer Italia Giuridica S.r.l. Strada I, Palazzo F6 - 20090 Milanofiori Assago (MI) Redazione Giuridica: Corso Vittorio Emanuele II, 44 - 10123 Torino Sito Internet: www.utetgiuridica.it e-mail: [email protected] UTET GIURIDICA1 eÁ un marchio registrato e concesso in licenza da UTET S.p.A. a Wolters Kluwer Italia Giuridica S.r.l. I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento totale o parziale, con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm e le copie fotostatiche), sono riservati per tutti i Paesi. Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633. 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Gli orientamenti della dottrina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1 Caso 1. La redazione di un contratto di appalto in assenza di permesso di costruire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 9 Indice dei contenuti: a) Indicazione dei lavori. b) Il corrispettivo dell'appalto e la possibilitaÁ di revisione. c) Il direttore dei lavori. d) I diritti e gli obblighi delle parti in sede di esecuzione. e) Tempi di esecuzione, verifica, collaudo e consegna dell'opera. f) La condicio iuris. g) Il subappalto. h) Lo scioglimento del contratto. i) L'elezione di domicilio . . . . . . . . . . » 9 Materiali Il contratto di appalto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Principio di diritto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » » » 19 28 29 Sommario: 1. Le fasi del contratto di appalto: la valenza del collaudo, della verifica e dell'accettazione dell'opera. 2. Le norme processuali di riferimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 31 Caso 1. La valenza del certificato di collaudo negli appalti pubblici e privati » 35 CAPITOLO I Gli elementi del contratto di appalto: le scelte contrattuali in fase di redazione CAPITOLO II Le ``fasi'' del contratto di appalto Indice dei contenuti: a) Appalto privato: nozione ed efficacia della fase del collaudo. b) L'appalto pubblico: complessa serie procedimentale che si V Sommario conclude con l'atto di collaudo. c) La regolare contabilitaÁ di cantiere e le relazioni con la fase del collaudo. d) Competenza nella risoluzione delle controversie sorte dopo l'approvazione del collaudo . . . . . . . . . . . p. 38 » » » » 44 46 54 54 Sommario: 1. Le norme sostanziali di riferimento. 2. L'autonomia dell'appaltatore. 3. Le istruzioni del committente e del direttore dei lavori. 4. Disciplina processuale applicabile. 4.1. Il concorso di responsabilitaÁ tra committente, appaltatore, direttore dei lavori e progettista. 4.2. Il processo cautelare uniforme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 57 Caso 1. Quando l'appaltatore eÁ un nudus minister? . . . . . . . . . . . . . » 81 Materiali Atti della causa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Principio di diritto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » » » 82 99 99 Sommario: 1. Natura giuridica della garanzia per le difformitaÁ e i vizi dell'opera. 2. I rimedi a fronte delle difformitaÁ e dei vizi. 3. La responsabilitaÁ per rovina di edifici e di altri immobili. 4. Termini e disciplina. 5. I gravi difetti di un immobile in condominio. 6. La responsabilitaÁ del direttore dei lavori ai sensi dell'art. 1669 c.c. 7. La responsabilitaÁ per danni causati nel corso dell'esecuzione dei lavori. 8. La responsabilitaÁ del costruttorevenditore per mancato rilascio del certificato di agibilitaÁ. 9. L'accertamento tecnico preventivo. 10. La consulenza tecnica preventiva. 11. La denuncia di danno temuto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 101 Caso 1. La natura giuridica della responsabilitaÁ prevista dall'art. 1669 c.c. » 129 Materiali Sentenza 12-4-2006, n. 8520 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Principio di diritto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » » 131 133 Materiali Il precedente . . . . . . Atti della causa . . . . . Principio di diritto . . . Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CAPITOLO III L'autonomia dell'appaltatore ed i ``poteri'' del committente CAPITOLO IV Le difformitaÁ, i vizi dell'opera e la responsabilitaÁ per i danni arrecati ai terzi VI Sommario Caso 2. La responsabilitaÁ decennale del costruttore e dell'appaltatore . . p. 133 Materiali Atti della causa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Principio di diritto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » » 134 143 Caso 3. La tutela dei diritti dei terzi e la responsabilitaÁ ai sensi degli artt. 2049 e 2051 c.c. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 143 Materiali Atti della causa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Principio di diritto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » » 143 152 Caso 4. I rapporti tra garanzia nella vendita e garanzia nel contratto di appalto: vizi e certificato di agibilitaÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 152 Materiali Atti della causa . . . . . Il precedente . . . . . . Principio di diritto . . . Bibliografia . . . . . . . » » » » 153 160 161 161 Sommario: 1. I ``tentativi'' legislativi di tutela degli acquirenti di immobili da costruire. 2. L'ambito di applicazione soggettivo ed oggettivo della nuova disciplina. 3. La fideiussione obbligatoria. 3.1. Le sanzioni per la mancata prestazione della garanzia fideiussoria. 4. L'assicurazione obbligatoria. 5. Il contenuto obbligatorio del contratto preliminare. 5.1. Le ``sanzioni'' conseguenti alla violazione delle prescrizioni di contenuto. 6. Il frazionamento del mutuo fondiario e dell'ipoteca. 7. Il divieto di stipula in assenza di cancellazione o frazionamento di ipoteche e pignoramenti. 8. Il diritto di prelazione legale nell'esecuzione forzata. 9. Il fallimento del costruttore e l'azione revocatoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 163 Caso 1. La redazione di un contratto preliminare di vendita di immobile da costruire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 204 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CAPITOLO V La vendita di immobili da costruire e gli obblighi del costruttore Indice dei contenuti: a) L'indicazione del codice fiscale e del regime patrimoniale della famiglia. b) Descrizione dell'immobile e delle pertinenze di uso esclusivo. c) Provenienza dell'immobile. d) Predisposizione del regolamento condominiale. e) Menzione di vincoli/atti d'obbligo. f) LibertaÁ dell'immobile ed obblighi di cui all'art. 8. g) Il corrispettivo. h) Menzione degli estremi e della consegna della fideiussione. i) Termini per la stipula VII Sommario del contratto definitivo. l) Garanzie. m) Menzioni urbanistiche. n) La polizza indennitaria. o) Consegna dei documenti . . . . . . . . . . . . . . p. 204 Materiali Contratto preliminare di vendita di immobile da costruire . . . . . . . . . Principio di diritto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » » » 212 219 219 Sommario: 1. La disciplina degli spazi a parcheggio. 2. La natura giuridica dello spazio a parcheggio ``obbligatorio''. 3. L'interpretazione giurisprudenziale del vincolo a parcheggio. 4. Posti auto in condominio. 5. Gli effetti della legge di semplificazione. 6. La responsabilitaÁ civile del costruttore per mancata alienazione del posto auto. 7. Legittimazione processuale passiva e titolaritaÁ passiva del rapporto sostanziale . . . . . . . . » 223 Caso 1. NegoziabilitaÁ separata dello spazio a parcheggio e responsabilitaÁ . » 245 Materiali Atti della causa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Principio di diritto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » » » 247 259 259 CAPITOLO VI La responsabilitaÁ civile per mancata alienazione del posto auto VIII Presentazione La collana I Casi del Diritto nasce con l'intento di fornire a tutti gli operatori del diritto una guida pratica e autorevole per affrontare temi particolarmente complessi e di frequente applicazione. I singoli temi vengono affrontati attraverso una disamina di tutte le argomentazioni e interpretazioni relative alla fattispecie analizzata e attraverso la descrizione di prassi concrete, in modo da fornire un quadro d'insieme utile per orientarsi nello svolgimento dell'attivitaÁ professionale quotidiana. Ciascun argomento eÁ affrontato in una prospettiva sinottica in cui gli aspetti sostanziali e processuali di ogni istituto vengono analizzati congiuntamente e dove l'analisi della giurisprudenza e della dottrina non si esaurisce in una mera rassegna di posizioni, magari discordanti, ma eÁ affrontata criticamente in modo da consentire all'operatore del diritto di individuare di volta in volta le soluzioni piuÁ appropriate al caso concreto. La collana vuole, infatti, fornire un commento ed una spiegazione compiuta delle fattispecie analizzate, dei diritti fatti valere e delle modalitaÁ operative concrete dell'attivitaÁ forense. Ciascun volume della collana ha l'obiettivo di costituire una guida ragionata per affrontare casi concreti, attraverso l'analisi realizzata da professionisti specializzati nel settore, che mettono a disposizione la propria esperienza: i temi prescelti sono trattati inserendo tutto quel patrimonio di informazioni che rappresentano il know-how di un professionista e che sono funzionali alla comprensione dei diritti e della loro tutela, sia in fase giudiziale che extragiudiziale. L'Editore IX CAPITOLO 1 Gli elementi del contratto di appalto: le scelte contrattuali in fase di redazione Sommario 1. La disciplina codicistica del contratto di appalto: elementi essenziali ed effetti. 2. La nullitaÁ del contratto di appalto in assenza di permesso di costruzione. 3. La deducibilitaÁ in contratto del rilascio del titolo abilitativo: la questione della finzione di avveramento. 4. Gli orientamenti della dottrina. ± Caso 1. La redazione di un contratto di appalto in assenza di permesso di costruire. Indice dei contenuti: a) Indicazione dei lavori. b) Il corrispettivo dell'appalto e la possibilitaÁ di revisione. c) Il direttore dei lavori. d) I diritti e gli obblighi delle parti in sede di esecuzione. e) Tempi di esecuzione, verifica, collaudo e consegna dell'opera. f) La condicio iuris. g) Il subappalto. h) Lo scioglimento del contratto. i) L'elezione di domicilio. ± Il contratto di appalto. ± Principio di diritto. ± Bibliografia. Riferimenti normativi: artt. 1346, 1418, 1655, 1664 c.c. 1. LA DISCIPLINA CODICISTICA DEL CONTRATTO DI APPALTO: ELEMENTI ESSENZIALI ED EFFETTI. Inquadramento normativo Il contratto di appalto costituisce una delle figure che trova piuÁ di frequente applicazione nel campo della contrattazione immobiliare. Obiettivo dell'analisi che segue eÁ individuare i connotati tipici di tale contratto in modo da guidare il professionista nella relativa redazione, avendo cura di evidenziare le pattuizioni alle quali occorre prestare particolare attenzione. SaraÁ poi analizzata una fattispecie particolare: la redazione del contratto di appalto in assenza del titolo abilitativo alla costruzione. Ai sensi dell'art. 1655 c.c. l'appalto eÁ il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con ge- Norme sostanziali 1 1 Gli elementi del contratto di appalto: le scelte contrattuali in fase di redazione stione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro. In omaggio alla tradizione romanistica, il legislatore ricomprende la normativa sull'appalto nel piuÁ vasto quadro della locazione. Come noto, nella locatio conductio si suole distinguere gli schemi negoziali della locatio operis, caratterizzata da prestazioni di lavoro autonomo, dalla locatio operarum, che riguarda il lavoro subordinato, e dalla locatio rei, alla quale si riconducono i contratti di locazione e affitto. Tradizionalmente l'obbligazione dell'appaltatore eÁ un'obbligazione di risultato in quanto egli eÁ tenuto a garantire il risultato finale (la realizzazione corretta dell'opera o del servizio appaltato) e non solo a prestare una determinata quantitaÁ di lavoro. Carattere distintivo dell'appalto rispetto al contratto d'opera manuale risiede nella circostanza che l'appaltatore daÁ vita ad una organizzazione a carattere di impresa, con prevalente impiego di lavoro subordinato. Dal punto di vista della natura giuridica, il contratto di appalto eÁ un contratto commutativo, e non aleatorio, in quanto al momento della conclusione del contratto eÁ nota l'entitaÁ delle reciproche prestazioni. Parte della dottrina ha sostenuto che il contratto in esame puoÁ definirsi un contratto aleatorio, in senso meramente economico, stante la possibilitaÁ che «il costo effettivo dell'opera o del servizio risulti poi maggiore del previsto o addirittura del prevedibile 1 ». Il contratto di appalto eÁ, inoltre, un contratto sinallagmatico ad effetti obbligatori in quanto da esso nascono le reciproche obbligazioni, dell'appaltatore, di garantire un determinato risultato e, del committente, di pagare il corrispettivo dovuto. Si discute se l'appalto importi l'assunzione di obbligazioni eccedenti o meno i limiti dell'ordinaria amministrazione, soprattutto per stabilire quali norme regolino la capacitaÁ del committente o dell'assuntore a stipulare il contratto di appalto. Il contratto di appalto eÁ normalmente considerato un atto ecce1 RUBINO, IUDICA, Dell'appalto, in Comm. Scialoja-Branca, sub artt. 1655-1677, Bologna-Roma, 1992, 303; STOLFI, Appalto (contratto di), in ED, II, Milano, 1958. Cfr. inoltre M. MIGLIETTA, A. MIGLIETTA, L'appalto privato, Torino, 2006 e RUSSO, CRIACO, L'appalto privato, Torino, 2005. 2 INQUADRAMENTO NORMATIVO dente l'ordinaria amministrazione, quando si tratta di stabilire la capacitaÁ di rendersi appaltatore, in quanto la produzione del risultato di lavoro promesso avviene a mezzo di un'organizzazione imprenditoriale determinando a carico del patrimonio dell'appaltatore rischi analoghi a quelli che derivano dall'esercizio del commercio 2. Per stabilire, invece, la capacitaÁ del committente di stipulare il contratto di appalto, si fa normalmente ricorso al criterio che si adotta per decidere se un negozio debba considerarsi eccedente o meno i limiti dell'ordinaria amministrazione. Il criterio piuÁ diffuso eÁ quello che fa dipendere la soluzione del problema dalla funzione economica che nel singolo caso il negozio spiega rispetto al patrimonio del soggetto. Di conseguenza, l'appalto saraÁ per il committente un atto di ordinaria amministrazione o meno, a seconda che il negozio tenda alla conservazione o invece alla trasformazione del patrimonio del committente medesimo 3. L'appalto eÁ, inoltre, un contratto oneroso in quanto il committente eÁ tenuto al pagamento di un corrispettivo in denaro e, dal punto di vista formale, se appalto privato, eÁ un contratto a forma libera, non richiedendo la sua stipulazione formule solenni. Costituisce un'eccezione a detto principio l'appalto di costruzione di immobile in cui l'appaltatore fornisca il suolo: il committente in tale caso, infatti, acquista il suolo e la costruzione a titolo derivativo dall'appaltatore e si rientra, pertanto, nell'ipotesi prevista dall'art. 1350, n. 1, c.c. Fa eccezione altresõÁ il contratto di costruzione di navi e di aeromobili, che va redatto per iscritto, a pena di nullitaÁ, secondo quanto previsto dagli artt. 237, 1o co., e 852, c. nav. L'insegnamento tralatizio pone in risalto la natura intuitu personae del contratto di appalto per indicare la preponderanza dell'elemento fiduciario che caratterizza la prestazione dell'appaltatore, il quale eÁ tenuto al conseguimento di un risultato rispondente al soddisfacimento dell'interesse giuridico del committente. Cfr., in tal senso, RUBINO, L'appalto, in Tratt. Vassalli, VII, 3, Torino, 1958, 44. FERRARA, Gli atti di amministrazione, Fi, 1903; JANNUZZI, LOREFICE, Manuale della volontaria giurisdizione, Milano, 2004; SANTORO-PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1966; TAMPONI, L'atto non autorizzato nell'amministrazione dei patrimoni altrui, in Studi di diritto civile diretti da NicoloÁ e Santoro Passarelli, Milano, 1992. 2 3 3 1 Gli elementi del contratto di appalto: le scelte contrattuali in fase di redazione La natura fiduciaria della prestazione dedotta quale oggetto del contratto eÁ fondamento e presupposto della previsione codicistica della facoltaÁ di recesso del committente (art. 1671 c.c.), esercitabile ad nutum e cioeÁ senza condizione alcuna, ogniqualvolta debba ritenersi compromesso il rapporto di fiducia. L'obbligazione dell'appaltatore si dice abbia natura tecnica in quanto l'opera da realizzare, oltre che essere conforme alle pattuizioni negoziali, deve rispondere alle regole dell'arte come prescrive, esplicitamente, l'art. 1662, 2o co., c.c., e, implicitamente, l'art. 1667, 1o co., c.c. Per regole dell'arte si intendono le conoscenze generali di una certa disciplina tecnica che di per se non costituiscono disposizioni giuridiche, ma lo diventano quando la legge le richiama obbligando alla loro osservanza. Per cioÁ che attiene alla sua conclusione il contratto di appalto ha natura consensuale perfezionandosi con il semplice scambio dei consensi delle parti. La dottrina e la giurisprudenza hanno da tempo differenziato i vari momenti conclusivi del contratto di appalto: la verifica, il collaudo, l'accettazione e la consegna. Ognuno di questi momenti ha una sua rilevanza specifica e diverse sono state le occasioni nelle quali la giurisprudenza e la dottri& na hanno avuto modo di pronunciarsi sul punto. Inquadramento giurisprudenziale e dottrinale Indirizzi giurisprudenziali 2. LA Á DEL CONTRATTO DI APPALTO IN ASSENZA DI NULLITA PERMESSO DI COSTRUZIONE. La giurisprudenza unanime ritiene nullo il contratto di appalto diretto alla costruzione di un'opera edilizia in assenza dei titoli abilitativi di cui all'art. 46, d.p.r. 6-6-2001, n. 380. La nullitaÁ in oggetto eÁ ovviamente diversa da quella prescritta dalla norma da ultimo citata in quanto non deriva dalla inosservanza di prescrizioni formali, previste per i contratti di trasferimento o di costituzione di diritti reali su beni immobili 4, ma dalla illiceitaÁ della costruzione realizzata in assenza del titolo abilitativo. In particolare, seconSulle quali amplius CASU, RAITI, Condono edilizio e attivitaÁ negoziale, in Quaderni di Notariato, Milano, 1999. 4 4 INQUADRAMENTO GIURISPRUDENZIALE E DOTTRINALE do parte della giurisprudenza «il contratto di appalto diretto alla costruzione di un'opera edilizia senza la prescritta licenza o concessione eÁ nullo ``ab origine'' per illiceitaÁ dell'oggetto, derivante dal contrasto con norme imperative, cioeÁ con gli artt. 31 e 41, l. urbanistica 17-8-1942, n. 1150 (anche nel testo modificato con l. 6-8-1967, n. 765, artt. 10 e 13). Quale conseguenza della asserita nullitaÁ, secondo il citato orientamento, l'appaltatore non puoÁ pretendere in forza del contratto nullo ex artt. 1346 e 1418 c.c. il pagamento del corrispettivo pattuito qualora egli, con l'ordinaria diligenza, avrebbe potuto avere conoscenza della reale situazione attraverso una indagine conoscitiva presso gli uffici del locale comune». Dalla suddetta nullitaÁ discende l'inesistenza del diritto dell'appaltatore al corrispettivo pattuito (Cass., sez. I, 8-9-1999, n. 9508, Contr., 1999, 12, 1131; Cass., sez. II, 27-4-1991, n. 4640, RFI, 1991, Appalto, 14). Secondo un orientamento piuÁ recente della Suprema Corte, in caso di nullitaÁ del contratto di appalto per assenza del titolo abilitativo, il committente, anche se non deve corrispondere il corrispettivo pattuito, ha comunque l'obbligo di pagare un importo a titolo di indebito arricchimento. Il vincolo sussiste anche se il diritto sull'immobile abusivamente costruito eÁ solo precario perche sullo stesso pende, o l'autoritaÁ puoÁ ancora emettere, un ordine di demolizione (Cass., sez. II, 27-2-2002, n. 2884, VN, 2002, 307; Cass., sez. II, 22-8-2003, n. 12347, GDir, 2003, 39, 51). Da tener distinta dalla mancanza del titolo abilitativo eÁ la mancanza del certificato di agibilitaÁ. EÁ pacifico che, in caso di compravendita di un immobile, il venditore eÁ tenuto a consegnare fra i vari documenti, ex art. 1477 c.c., quando si tratta di immobili ad uso di civile abitazione, anche il certificato di agibilitaÁ. La mancanza di tale certificato costituisce un ostacolo insormontabile all'utilizzabilitaÁ della cosa anche nel caso del contratto di appalto; tale mancanza non determina peroÁ la nullitaÁ del contratto ma potrebbe al piuÁ configurare un inadempimento contrattuale che puoÁ dare luogo alla risoluzione del negozio o porsi, piuÁ spesso e piuÁ limitatamente, come fonte di obbligazione risarcitoria per il fatto stesso di essere stato oggetto di consegna un immobile privo dei titoli previsti dalla legge. 5 1 Gli elementi del contratto di appalto: le scelte contrattuali in fase di redazione La nullitaÁ de qua non sussiste con riguardo a contratti attinenti alla semplice progettazione dell'opera, contratti che, avendo per oggetto soltanto una prestazione di opera intellettuale, hanno una funzione ed efficacia del tutto autonoma e indipendente dalla esecuzione dell'opera (Cass., 24-5-1996, n. 4773; Cass., sez. II, 28-1-1987, n. 783, RFI, 1987, Appalto, 35). In tema di appalto di opere pubbliche, la giurisprudenza ha ritenuto che «ove l'opera contrasti con le previsioni degli strumenti urbanistici, la mancanza della concessione edilizia rende il contratto nullo ab origine, per violazione di norme imperative, anche se essa agisce come impossibilitaÁ sopravvenuta, perche successiva alla conclusione del contratto e anteriormente all'inizio dei lavori» (Cass., 4-2-1997, n. 1052). Conforme alla giurisprudenza di legittimitaÁ eÁ anche la giurisprudenza di merito. Di particolare rilievo eÁ una recente sentenza della Corte d'appello di Napoli secondo la quale nemmeno a nulla rileva il successivo provvedimento di concessione in sanatoria, in quanto la nullitaÁ, una volta verificatasi, anche se non ancora dichiarata, impedisce sin dall'origine al contratto di produrre gli effetti suoi propri e ne rende inammissibile anche la convalida ai sensi dell'art. 1423 c.c. (A. Napoli, sez. III, 22-11-2005; nello stesso senso T. Nuoro, 22-7-2003, RFI, 1994, Appalto, n. 28; T. Cagliari, 18-11-1998, RFI, 1990, Appalto, n. 11). Dal punto di vista soggettivo, la giurisprudenza ha ritenuto che «non appare corrispondente all'ordinaria diligenza, ai fini dell'art. 1227 c.c., concludere un contratto di appalto di costruzione in assenza di certezza sull'esito della relativa domanda di concessione ad aedificandum» (T. Crema, 16-2-2000, n. 28). 3. LA Á IN CONTRATTO DEL RILASCIO DEL TITOLO DEDUCIBILITA ABILITATIVO: LA QUESTIONE DELLA FINZIONE DI AVVERAMENTO. La mancanza del permesso di costruire, come si vedraÁ meglio di seguito, non impedisce la stipula del contratto di appalto qualora il rilascio del titolo abilitativo venga dedotto in condizione. 6 INQUADRAMENTO GIURISPRUDENZIALE E DOTTRINALE In proposito, la giurisprudenza ha ritenuto che l'art. 1359 c.c. ± a norma del quale la condizione si ha per avverata se eÁ mancata per causa imputabile alla parte interessata al non avveramento ± si applica anche quando l'evento futuro sia il rilascio di una concessione amministrativa, ove risulti accertato che, senza il comportamento della parte suddetta, la concessione sarebbe stata emanata (Cass., sez. II, 27-2-1998, n. 2168, Contr., 1998, 6, 553). In senso parzialmente diverso si eÁ pronunciata altra parte della giurisprudenza di legittimitaÁ secondo la quale «quando l'efficacia (o la risoluzione) di un contratto sia subordinata ad un avvenimento futuro e incerto (n.d.r. il rilascio del permesso di costruire), il comportamento di una parte che, avendone l'interesse abbia impedito l'evento, assume rilievo, ai sensi dell'art. 1359 c.c., solo se la condizione eÁ apposta nell'interesse dell'altra parte, in quanto nell'ipotesi di condizione bilaterale entrambi i contraenti hanno necessariamente interesse a che la condizione, pattuita a favore di ciascuno di essi, si avveri (Cass., sez. II, 23-4-1998, n. 4178, MGI, 1998; Cass., sez. II, 20-11-1996, n. 10220, MGI, 1996; Cass., sez. II, 19-5-1992, n. 5975, Rass. DC, 1994, 831; Cass., 8-6-1983, & n. 3936, MGI, 1983). 4. GLI ORIENTAMENTI DELLA DOTTRINA. Indirizzi dottrinali La dottrina segue all'unisono l'orientamento giurisprudenziale suesposto ritenendo, in particolare, che la ratio della nullitaÁ per illiceitaÁ sia da rinvenire nel contrasto con le norme imperative che impongono il preventivo rilascio del titolo abilitativo. Degna di nota eÁ la circostanza che alcuni autori sostengano che tale nullitaÁ trovi la sua giustificazione nella illiceitaÁ della causa del contratto e non del suo oggetto. In proposito, deve anzitutto rilevarsi che quante volte risulta illecita la causa, anche l'oggetto eÁ illecito. Se difatti la causa del contratto consiste nella funzione economico-sociale concretamente assolta dal negozio, allora vuol dire che «essa risulteraÁ sempre dalla combinazione delle prestazioni che individuano la proiezione funzionale del bene della vita su cui il contratto incide, con la conseguenza che 7 1 Gli elementi del contratto di appalto: le scelte contrattuali in fase di redazione illiceitaÁ della causa ed illiceitaÁ dell'oggetto, seppur logicamente distinguibili, finiranno nella sostanza col coincidere» 5. Non cosõÁ saraÁ a dire per l'inversa ipotesi, giacche l'accertata illiceitaÁ dell'oggetto non sempre implica l'illiceitaÁ della causa. CosõÁ nella fattispecie che ci occupa, ove le parti nel concludere il contratto di appalto ignorino la circostanza del mancato rilascio del titolo abilitativo, dovraÁ negarsi la nullitaÁ del negozio sotto il profilo dell'illiceitaÁ della causa, posto che lo scopo pratico economico-individuale del contratto non eÁ la realizzazione di un immobile abusivo. Il negozio, tuttavia, resta nondimeno nullo per la illiceitaÁ dell'oggetto stante il contrasto oggettivo dell'attivitaÁ spiegata dalle parti con le disposizioni di cui alla l. n. 1150/1942 (c.d. legge urbanistica generale) e della l. n. 765/1967 (c.d. legge ponte). In mancanza del permesso di costruire, la dottrina ritiene che comunque si possa perfezionare un contratto di appalto avente per oggetto un immobile da costruire purche si subordini l'efficacia di detto contratto alla condizione sospensiva del rilascio del titolo abilitativo. Queste conclusioni ripropongono il tema della c.d. condizione legale. In questo tipo di condizione gli eventi che possono determinare l'avveramento o il non avveramento sono sottratti alla volontaÁ delle parti, in quanto trovano la loro fonte nell'ordinamento. EÁ opportuno osservare come nella pratica sia molto difficile trovarsi di fronte ad una mera condizione di diritto. Spesso esse sono condizioni legali legate, perche si verifichino o vengano meno, a comportamenti volontari di una parte del negozio. Nel caso che ci occupa, la condizione legale del rilascio del permesso di costruire, perche possa verificarsi, richiede necessariamente la collaborazione del privato. Assai controversa, in dottrina e in giurisprudenza, eÁ la questione dell'applicabilitaÁ della finzione di avveramento alle condizioni legali. Da un lato la giurisprudenza eÁ orientata nel senso dell'inapplicabilitaÁ vista l'essenzialitaÁ, in questo caso, dell'esistenza dell'evento DE SIATI, Diritto all'indennizzo in favore del costruttore nell'ipotesi di appalto immobiliare relativo a edificio abusivo, UA, 2002, 6, 659. 5 8 CASISTICA condizionante per l'attuazione degli effetti giuridici della fattispecie; la condicio iuris, infatti, consiste in eventi che hanno la loro fonte nell'ordinamento giuridico e non, come accade nelle condizioni volontarie, nell'autonomia negoziale. Non manca, peroÁ, chi ritiene che l'art. 1359 c.c. costituisca una regola generale che puoÁ operare anche nel campo della condizione legale. Aderendo all'impostazione che considera inapplicabile il rimedio dell'art. 1359 c.c., qualora l'avveramento della condizione mancasse per fatto imputabile alla parte che aveva interesse contrario, opereranno rimedi alternativi che ``sanzioneranno'' ugualmente il contraente che ha impedito ± violando la normativa di correttezza degli artt. 1358 e 1175 c.c. ± il verificarsi della condizione. Tali rimedi saranno la risoluzione per inadempimento ed il risarcimento danni. & CASO 1 ± LA REDAZIONE DI UN CONTRATTO DI APPALTO IN ASSENZA DI PERMESSO DI COSTRUIRE CASISTICA FATTI L'impresa edile ``Alfa s.r.l.'' richiede la redazione di un contratto di appalto privato con l'impresa individuale Beta. DOMANDE DELLE PARTI Il legale viene incaricato di specificare in modo analitico le obbligazioni assunte dalle parti, con riferimento anche ad eventuali future modifiche nel prezzo dei materiali, e di indicare la soluzione che garantisca meglio i loro interessi in assenza dei necessari provvedimenti amministrativi. PARTICOLARITAÁ DEL CASO La fattispecie in esame consente di affrontare le questioni della possibilitaÁ della stipula di un contratto di appalto in assenza del permesso di costruire e della deducibilitaÁ in condizione del rilascio del titolo abilitativo. Indice dei contenuti: a) Indicazione dei lavori. b) Il corrispettivo dell'appalto e la possibilitaÁ di revisione. c) Il direttore dei lavori. d) I diritti e gli obblighi delle parti in sede di esecuzione. e) Tempi di esecuzione, verifica, collaudo e consegna dell'opera. f) La condicio iuris. g) Il subappalto. h) Lo scioglimento del contratto. i) L'elezione di domicilio. 9 1 Gli elementi del contratto di appalto: le scelte contrattuali in fase di redazione Il legale incaricato della redazione del contratto di appalto, stante l'orientamento della giurisprudenza unanime, al fine di tutelare le parti e di evitare l'applicazione della sanzione civilistica della nullitaÁ, avraÁ cura di rendere edotte le parti della possibilitaÁ dell'apposizione di una condizione sospensiva (secondo lo schema dell'art. 1347 c.c.) e precisamente della condizione sospensiva del rilascio del permesso di costruire. Nella redazione del contratto si eÁ specificato che nel caso in cui il permesso di costruire non venga rilasciato, la condizione deve intendersi mancata, espressamente esclusa l'applicazione dell'art. 1359 c.c., non essendo possibile, come detto, la produzione degli effetti del contratto di appalto in difetto dei provvedimenti amministrativi necessari. Di seguito, si indicheranno le clausole che eÁ necessario e/o opportuno vengano inserite nel contratto. a) INDICAZIONE DEI LAVORI. Art. 1 del contratto di appalto Nella redazione di ogni contratto di appalto eÁ bene indicare con precisione i lavori da eseguire. SaraÁ opportuno allegare la planimetria e gli elaborati progettuali previa visione delle parti. Gli elaborati dovranno essere messi a disposizione anche del direttore dei lavori perche possa compiutamente valutarli ai fini dell'accettazione dell'incarico. Il progetto puoÁ essere sommario (o di massima) quando prevede solo le linee essenziali per una individuazione dell'opera da eseguire, mentre prende il nome di esecutivo se offre lo sviluppo analitico e completo dell'opera con tutti i dati necessari alla sua concreta attuazione. L'art. 4, lett. a), l. 5-11-1971, n. 1086, in materia di opere in cemento armato e a struttura metallica, prevede che dal progetto esecutivo debbano evincersi in modo chiaro ed esauriente l'ubicazione, il tipo, le dimensioni delle strutture e quanto consenta comunque di definire chiaramente l'opera. Nel contratto di appalto privato la legge non dice quale parte sia onerata della redazione del progetto, per cui sono fondamentali al riguardo le pattuizioni contrattuali. 10 CASISTICA Se, come nel caso di specie, il committente non incarica l'appaltatore della redazione del progetto, questi saraÁ limitato nella sua autonomia imprenditoriale in quanto dovraÁ strettamente attenersi alle disposizioni progettuali, salvo che non vi riscontri difetti. b) IL CORRISPETTIVO DELL'APPALTO E LA POSSIBILITAÁ DI REVISIONE. Art. 2 del contratto di appalto Quanto al pagamento del corrispettivo dell'appalto, si eÁ precisato che esso debba avvenire a stati di avanzamento consentendo cosõÁ al committente il controllo sulle singole fasi di esecuzione. Trattasi di obbligazione di valuta che, in quanto tale, soggiace al principio nominalistico, con la conseguenza che la sopravvenuta svalutazione monetaria non comporta l'adeguamento automatico del credito. Quanto alle modalitaÁ di determinazione del prezzo, puoÁ suggerirsi alle parti, come normalmente accade nella prassi, di convenire il pagamento in relazione al corpo dell'immobile e non alla sua misura (cfr. amplius artt. 1537 e 1538 c.c.). Per agevolare l'esecuzione del contratto si eÁ ritenuto utile inserire una previsione in forza della quale, pur in mancanza di tutte le finiture, il committente si obbliga a prendere in consegna l'opera salvo il diritto di detrarre dalla residua somma da pagarsi una somma predeterminata da corrispondersi ad ultimazione delle suddette rifiniture. Da ultimo il richiamo all'art. 1664 c.c.: come noto, la norma in esame si pone per un verso quale eccezione al principio dell'invariabilitaÁ del prezzo e, per altro verso, quale norma speciale rispetto all'art. 1467 c.c., a differenza del quale non prevede il rimedio della risoluzione del contratto, bensõÁ la sola revisione del prezzo. EÁ bene ricordare che la norma concerne solo le cause naturali, oltre che l'aumento nel costo dei materiali o della mano d'opera, che, usando la diligenza e perizia media, non fossero prevedibili al momento di conclusione del contratto di appalto. Il diritto dell'appaltatore all'aggiornamento dei prezzi deve ritenersi elemento naturale del contratto di appalto il quale, in quanto tale, non deve essere espressamente previsto in sede di stipula del contratto (anche se una previsione ad hoc sembra opportuna al fine di evitare potenziali controversie), ferma restando la facoltaÁ 11 1 Gli elementi del contratto di appalto: le scelte contrattuali in fase di redazione delle parti di accordarsi per la sua esclusione o per una diversa disciplina della fattispecie. In dottrina si eÁ rilevato che tra i possibili fatti imprevedibili vi eÁ la svalutazione monetaria, nel limite della misura in cui essa si eÁ discostata dal suo normale andamento. Sempre al fine di ridurre le possibili contestazioni, si eÁ ritenuto utile introdurre una deroga quantitativa al disposto dell'art. 1664 c.c., innalzando ad un quinto la soglia della variazione del costo dei materiali o della mano d'opera utile per chiedere la revisione del corrispettivo pattuito. c) IL DIRETTORE DEI LAVORI. Art. 3 del contratto di appalto EÁ stata inserita in contratto la nomina di un direttore lavori a controllo della corretta esecuzione dei lavori e lo si eÁ chiamato alla stipula per l'accettazione dell'incarico. La previsione di un direttore dei lavori eÁ facoltativa negli appalti privati ed eÁ, al contrario, obbligatoria negli appalti pubblici. Quella del direttore lavori eÁ una figura preposta alla direzione ed al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento nel rispetto delle disposizioni e degli impegni contrattuali e di progetto. Il direttore dei lavori, infatti, all'atto dell'assunzione dell'incarico, deve prendere esatta cognizione di tutti gli elaborati progettuali e del contratto. Nei casi in cui la dimensione dell'appalto lo richieda, eÁ organizzato un ufficio di direzione dei lavori, ovvero una struttura articolata composta da piuÁ unitaÁ che puoÁ essere costituita dal direttore dei lavori, dal direttore operativo e dall'ispettore di cantiere, ognuno con compiti specifici. Oltre alle funzioni precedentemente definite, al direttore dei lavori fanno carico tutte le attivitaÁ ed i compiti allo stesso espressamente demandati dalla legge e anche quelli di: ± verificare periodicamente il possesso e la regolaritaÁ da parte dell'appaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti; ± curare la costante verifica di validitaÁ del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati. 12 CASISTICA Il direttore dei lavori, inoltre, puoÁ intervenire in corso d'opera con delle disposizioni che possono, ad esempio, consistere: ± nel diritto di esigere il cambiamento o il licenziamento dei dipendenti dell'appaltatore per insubordinazione, incapacitaÁ o grave negligenza; ± nell'ordine di demolire o rifare i lavori eseguiti senza la necessaria diligenza o con materiali non conformi a quanto prescritto; ± nella risoluzione di problemi tecnici di carattere secondario e in istruzioni integrative a fronte delle evenienze minute che si possono presentare nel corso dell'appalto. Dal punto di vista della natura giuridica, il direttore dei lavori eÁ qualificabile come un ausiliario ed un rappresentante del committente limitatamente al settore tecnico. Nel controllo dell'esecuzione dei lavori, il direttore non eÁ un mero nuncius del committente ma puoÁ esercitare un potere decisionale autonomo seppur limitato agli interventi tecnici. Diversa eÁ la figura dell'ispettore di cantiere chiamato a collaborare con il direttore dei lavori nella sorveglianza delle opere eseguite in conformitaÁ delle prescrizioni stabilite nel capitolato di appalto. L'ispettore di cantiere eÁ presente a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono controllo quotidiano, nonche durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni. d) I DIRITTI E GLI OBBLIGHI DELLE PARTI IN SEDE DI ESECUZIONE. Artt. 4 e 5 del contratto di appalto EÁ buona norma individuare chiaramente i diritti e gli obblighi delle parti nella fase di realizzazione dei lavori. A tal fine sono stati predisposti gli artt. 4 e 5 del presente contratto. Di particolare interesse eÁ la possibilitaÁ del committente di effettuare verifiche in corso di opera: come noto, queste ultime hanno lo scopo di controllare l'attivitaÁ dell'appaltatore durante l'esecuzione, per poter rimediare tempestivamente ad eventuali irregolaritaÁ; al contrario, la verifica finale, in vista del collaudo, eÁ volta ad accertare in modo definitivo la bontaÁ dell'opera ormai completa, per poter decidere se accettarla o meno. Trattandosi di una mera facoltaÁ, e non di onere, il suo mancato esercizio non comporta al13 1 Gli elementi del contratto di appalto: le scelte contrattuali in fase di redazione cuna decadenza dal diritto di proporre la domanda di risarcimento dei danni o di ottenere l'eliminazione dei vizi a lavori ultimati, in quanto un simile effetto si produce solo in caso di accettazione senza riserve per i vizi palesi o di tardiva denunzia per quelli occulti. EÁ stato suggerito alle parti di far constare per iscritto le risultanze delle verifiche in corso d'opera pur in mancanza di un obbligo legale di forma, al fine di avere una completa documentazione del lavoro svolto dall'appaltatore. e) TEMPI DI ESECUZIONE, VERIFICA, COLLAUDO E CONSEGNA DELL'OPERA. Artt. 5 e 6 del contratto di appalto Nella redazione di un contratto ± soprattutto nei casi di contratti la cui esecuzione si prolunga nel tempo ± eÁ opportuno che venga inserito un termine iniziale e finale per l'esecuzione della prestazione. Nel caso in esame, il legale incaricato della redazione del contratto deve aver cura di precisare diversi termini in relazione agli stati di avanzamento concordati e, mentre alcuna conseguenza risarcitoria eÁ stata prevista in relazione al ritardo nell'ultimazione delle fasi intermedie, eÁ opportuno che si prevedano analiticamente gli effetti dell'inadempimento o del ritardo nell'adempimento dell'appaltatore rispetto al termine finale concordato. Al fine di tutelare l'interesse del committente, eÁ stato previsto l'obbligo per l'appaltatore di corrispondere una somma a titolo di penale ± il cui ammontare eÁ opportuno venga definito nel contratto ± per ogni giorno di ritardo. Al medesimo fine si eÁ scelto di inserire un'ipotesi di risoluzione di diritto del contratto qualora il ritardo ecceda un determinato termine, con diritto della parte committente di ritenere le opere giaÁ eseguite. Analoga pattuizione sarebbe stato possibile inserire a favore dell'appaltatore per il caso di ritardo del committente nel pagamento del corrispettivo secondo gli stati di avanzamento. Salvo quanto si diraÁ meglio in appresso, in contratto eÁ stato precisato il diritto del committente di procedere alla verifica e al collaudo dell'opera. La verifica puoÁ essere eseguita personalmente dal 14 CASISTICA committente o da un suo incaricato; non peroÁ da chi ± come il direttore dei lavori ± sia anch'esso responsabile della conformitaÁ dell'opera al contratto. La verifica ed il collaudo delle opere in cemento armato sono previsti dal r.d. 16-11-1939, n. 2229, all'art. 4, 8o co.: costituiscono un mezzo di tutela dell'interesse pubblico, il cui adempimento eÁ posto a carico del committente, in quanto eÁ richiesto al fine del rilascio della licenza di uso della costruzione. La consegna normalmente segue la verifica, il collaudo e l'accettazione, ma le parti possono regolare in modo diverso le varie fasi; essa consiste in un atto meramente materiale, che si attua mediante la messa a disposizione del bene a favore del committente al quale eÁ dovuta dal momento in cui l'opera eÁ accettata. La consegna dell'opera senza riserve, in virtuÁ di una presunzione legale, comporta l'accettazione dell'opera liberando l'appaltatore da qualsiasi responsabilitaÁ per vizi e difformitaÁ palesi. La semplice presa in consegna non equivale peroÁ, ipso facto, ad accettazione senza riserve, dovendosi in concreto stabilire se, nel comportamento delle parti, siano o meno ravvisabili elementi contrastanti con la presunta volontaÁ di accettare l'opera. f ) LA CONDICIO IURIS. Artt. 7-8 del contratto di appalto Come giaÁ spiegato, la soluzione consigliata al fine di meglio tutelare gli interessi delle parti in assenza del titolo abilitativo eÁ quella dell'apposizione di una condizione c.d. legale. La condicio iuris si differenzia dalla condizione volontaria unicamente per il fatto che la subordinazione dell'efficacia del contratto deriva non dalla volontaÁ delle parti, ma da una previsione di legge, a tutela di un interesse facente capo, invece che alle parti del negozio, a terzi estranei, ovvero di ordine generale. Sotto il profilo effettuale, esistono certamente delle differenze tra le due fattispecie: parte della dottrina dubita addirittura che sia configurabile una nozione unitaria di condizione legale, mentre altri autori ribadiscono, a ragione, l'unitarietaÁ del concetto di condizione sospensiva, quale evento futuro ed incerto che sospende non la perfezione, ma l'efficacia dell'atto. Differenze esistono certamente, anche sotto il profilo 15 1 Gli elementi del contratto di appalto: le scelte contrattuali in fase di redazione tributario: si pensi alla questione della retroattivitaÁ della condizione legale, estremamente discussa in dottrina e giurisprudenza, che incide anche sulla tassazione dell'atto. Come in ogni caso di apposizione di una condizione eÁ bene che non si lasci indefinito nel tempo l'avverarsi dell'evento condizionante ma, al contrario, si apponga un termine decorso inutilmente il quale la condizione si considera mancata. EÁ opportuno prevedere un obbligo a carico dell'appaltatore di consegnare tutti i documenti, compreso un certificato di regolare esecuzione, che garantiscano la buona qualitaÁ dei materiali impiegati e l'osservanza dei doveri di correttezza e diligenza professionale nell'esecuzione dei lavori. La sottoscrizione e la consegna di tale documentazione, eÁ bene lo precisi, non comporta l'esonero dalla garanzia per vizi e difformitaÁ della quale si tratteraÁ diffusamente nel prosieguo del presente lavoro. g) IL SUBAPPALTO. Art. 9 del contratto di appalto EÁ opportuno inserire nel contratto di appalto una accurata previsione circa la possibilitaÁ dell'appaltatore di concedere l'opera in subappalto. Come noto, il subappalto rientra nella categoria generale del subcontratto, cioeÁ di quel negozio che discende e dipende da altro giaÁ perfezionato, del quale ha medesimo o analogo contenuto economico e medesimo tipo di causa, pur essendo concluso separatamente e conservando autonoma esistenza. Il subcontratto ha in comune con il contratto base una delle parti, la quale dispone, con esso, della posizione soggettiva acquisita nella prima stipulazione. EÁ bene sottolineare in contratto che all'appaltatore sia fatto divieto di subappaltare in assenza dell'autorizzazione del committente, in quanto, in difetto, la dottrina tradizionale vi ricollega la sanzione della nullitaÁ, non rilevabile d'ufficio e relativa, potendo essere fatta valere dal solo committente: questi puoÁ dunque arrestare l'ingerenza del subappaltatore nei lavori, ed anche agire per violazione del contratto nei confronti dell'appaltatore, richiedendo il risarcimento dei danni, qualora questi si siano verificati 6. Si parla anche di annullabilitaÁ, ma sostanzialmente con i medesimi effetti. 6 16 RUBINO, IUDICA, op. cit., 201; RUBINO, MOSCATI, L'appalto, in Tratt. Vassalli, Torino, 1980. CASISTICA NovitaÁ importanti per il subappalto anche sotto il profilo fiscale. Il d.l. 4-7-2006, n. 223 (c.d. Decreto Bersani), convertito con modifiche dalla l. 4-8-2006, n. 248, ha introdotto una serie di novitaÁ nel settore dell'edilizia, con particolare riferimento alla figura dell'appaltatore. In particolare, il legislatore eÁ intervenuto su due fronti: 1) l'Iva sugli appalti; 2) le ritenute ed i contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori dovuti all'erario ed agli enti previdenziali/assistenziali dal subappaltatore in relazione ai propri dipendenti. Su primo fronte, il legislatore ha esteso il meccanismo del reverse charge, previsto dall'art. 17, 5o co., d.p.r. 26-10-1972, n. 633, al settore dell'edilizia. Il reverse charge rappresenta una deroga al principio generale previsto in materia Iva, in base al quale l'imposta eÁ dovuta dai soggetti che effettuano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi imponibili, i quali devono versarla all'Erario, cumulativamente per tutte le operazioni effettuate e al netto della detrazione prevista nell'art. 19. Il regime in esame trova applicazione nelle ipotesi in cui soggetti subappaltatori rendono servizi a imprese del comparto dell'edilizia che si pongono quali appaltatori o, a loro volta, quali subappaltatori, in relazione alla realizzazione dell'intervento edilizio. Al contrario, non si applica alle prestazioni rese direttamente, in forza di contratti d'appalto, nei confronti di imprese di costruzione o di ristrutturazione. Sul secondo fronte, il decreto-legge citato ha addossato all'appaltatore una responsabilitaÁ che lo obbliga solidalmente con il subappaltatore nei confronti dell'Erario e degli enti previdenziali/assistenziali per i versamenti delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali ed assicurativi relativi a contratti di lavoro subordinato in essere tra subappaltatori ed i propri lavoratori dipendenti. Anche in questo caso le novitaÁ introdotte dal d.l. n. 223/2006 diverranno operative solo successivamente all'emanazione di apposito decreto interministeriale. Le novitaÁ introdotte dal d.l. n. 223/2006 hanno contenuto antievasivo e sono dirette ad aumentare la trasparenza nel settore dell'edilizia. PiuÁ in particolare, l'attenzione del legislatore si eÁ soffermata sui subappalti edili, considerati un settore ad alto rischio soprattutto in relazione al largo impiego del lavoro nero ed alle nu17 1 Gli elementi del contratto di appalto: le scelte contrattuali in fase di redazione merose frodi connesse all'imposta sul valore aggiunto. Su quest'ultimo aspetto l'Amministrazione finanziaria, nella circolare dell'Agenzia delle entrate del 4-8-2006, n. 28/E, ha precisato che «la norma ha lo scopo di contrastare alcuni fenomeni evasivi che si manifestano in edilizia, ove non di rado accade che il subappaltatore non versi l'Iva addebitata all'appaltatore». L'appaltatore eÁ tenuto, quindi, a supplire agli inadempimenti dei subappaltatori nei confronti della Pubblica Amministrazione per i mancati versamenti delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali/assistenziali dovuti in relazione a rapporti di lavoro subordinato. Tuttavia, per espressa previsione normativa contenuta nel 30o co. dell'art. 35, d.l. n. 223/2006, detta responsabilitaÁ non puoÁ eccedere l'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore. Il 29o co. dell'art. 35, d.l. n. 223/2006, fa venir meno la responsabilitaÁ solidale dell'appaltatore nell'ipotesi in cui quest'ultimo verifichi gli adempimenti del subappaltatore attraverso idonea documentazione. Il decreto legislativo in commento prevede, inoltre, l'obbligo per l'appaltatore di sospendere il pagamento dei corrispettivi relativi ai servizi forniti dal subappaltatore fino a quando quest'ultimo non esibisca la predetta documentazione. La sospensione del pagamento dei corrispettivi non eÁ una facoltaÁ concessa all'appaltatore bensõÁ un obbligo, la cui violazione eÁ sanzionata dal 33o co., art. 35, d.l. n. 223/2006, con una sanzione amministrativa. L'ultimo periodo del 34o co., art. 35, d.l. n. 223/2006, stabilisce, infine, che viene fatto salvo quanto previsto dall'art. 29, 2o co., d.lg. 109-2003, n. 276, secondo il quale «in caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro eÁ obbligato in solido con l'appaltatore, entro il limite di un anno dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti». h) LO SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO. Art. 10 del contratto di appalto EÁ, infine, opportuno precisare nel contratto le possibili cause di scioglimento. In particolare, il committente ha il diritto potestativo di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1671 c.c. L'autonomia 18 MATERIALI delle parti puoÁ introdurre condizioni o limitazioni all'esercizio del recesso. Si discute, invece, se il diritto possa essere pattiziamente escluso: a chi ammette la soppressione 7, si contrappone chi la esclude, ritenendola nulla 8. In deroga al principio della libertaÁ delle forme ma in ossequio ad un principio di certezza dei traffici giuridici, si eÁ ritenuto opportuno inserire un onere di forma per la dichiarazione di recesso. i) L'ELEZIONE DI DOMICILIO. Art. 13 del contratto di appalto L'elezione di domicilio eÁ utile ai fini di tutte le comunicazioni ed eventuali notifiche. EÁ bene ricordare che l'elezione di domicilio fatta dalle parti in sede di stipula del contratto deve intendersi a carattere non esclusivo in difetto di un'espressa e chiara volontaÁ contraria, come tale non ostativa a che gli atti inerenti al rapporto contrattuale vengano trasmessi ad un diverso indirizzo. In tema di notificazione, il notificante puoÁ scegliere tra il domicilio eletto e gli altri luoghi indicati nell'art. 139 c.p.c. Ove, peroÁ, l'elezione di domicilio non contenga l'indicazione del domiciliatario, la notificazione non puoÁ essere effettuata al domicilio eletto ai sensi dell'art. 141 c.p.c., ma deve essere eseguita ex art. 139 c.p.c. (T. Cagliari, 11-9-1989, RGsarda, 1991, 97). IL CONTRATTO DI APPALTO CONTRATTO DI APPALTO tra La societaÁ Alfa s.r.l., con sede in . . . . . . , iscritta al Registro Imprese di . . . . . . , al numero c.f. e Partita Iva . . . . . . , capitale sociale di euro . . . . . . [in lettere], in persona del suo Amministratore unico e legale rappresentante ai sensi dell'art. . . . . . . del vigente atto costitutivo, sig. . . . . . . nato a . . . . . . il . . . . . . , domiciliato per la carica presso la sede sociale, in qualitaÁ di Committente e l'impresa individuale Beta, corrente in . . . . . . alla via . . . . . . n. . . . . . . , sotto la ditta . . . . . . iscritta al Registro Imprese di . . . . . . , con il nume7 8 Materiali RUBINO, SAMMARTANO, Appalti di opere e contratti di servizi, Padova, 1996, 533. RUBINO, MOSCATI, op. cit., 827. 19 1 Gli elementi del contratto di appalto: le scelte contrattuali in fase di redazione ro c.f. e Partita Iva . . . . . . , in persona del sig. . . . . . . , nato a . . . . . . il . . . . . . residente alla via . . . . . . n. . . . . . . , in qualitaÁ di Appaltatore. premesso che: . . . . . . (omissis) ± La societaÁ Alfa s.r.l. (di seguito denominata committente) Áe proprietaria di un terreno edificabile nel Comune di . . . . . . , censito in catasto come segue: . . . . . .; ± che detto immobile Áe pervenuto alla societaÁ Alfa s.r.l. con atto. . . . . . ; ± che per la costruzione sul suddetto terreno di un fabbricato ad uso residenziale non Áe ancora stato rilasciato dal suddetto Comune il permesso di costruire ai sensi dell'art. 46, d.p.r. 6-6-2001, n. 380; ± che Áe intenzione della societaÁ Alfa s.r.l. appaltare i lavori di costruzione del fabbricato; ± che l'impresa individuale Beta, come sopra rappresentata, intende assumere l'appalto dei suddetti lavori, ed, a tal uopo, dichiara di possedere la competenza tecnica e l'organizzazione di mezzi necessaria per portare a compimento l'incarico. Tanto premesso a costituire parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti come sopra costituite e rappresentate convengono e stipulano quanto segue: Art. 1 Affidamento e indicazione dei lavori da eseguire La societaÁ Alfa s.r.l. concede in appalto all'impresa individuale Beta, che accetta, l'incarico della costruzione dell'edificio residenziale indicato in premessa, che saraÁ composto da n. . . . . . . appartamenti di abitazione, n. . . . . . . . negozi, e n. . . . . . . posti auto. Il tutto come meglio risulta dal progetto che ± previa visione ed approvazione ± si allega al presente atto sotto la lettera ``. . . . . .''. Art. 2 Corrispettivo dell'appalto Il corrispettivo dell'appalto Áe convenuto dalle parti a corpo in complessive euro . . . . . . , oltre Iva, come prevista per legge, da pagarsi a norma delle vigenti leggi antiriciclaggio ± presso il domicilio dell'appaltatore ± a stati di avanzamento dei lavori, e piuÁ precisamente: ± per euro . . . . . . (in lettere) al conferimento dell'incarico e quindi al momento della stipula del presente atto; 20 MATERIALI ± per euro . . . . . . (in lettere) al completamento della struttura in cemento armato; ± per euro . . . . . . (in lettere) al completamento delle tamponature; ± per euro . . . . . . (in lettere) al completamento e rifinitura delle singole unitaÁ immobiliari; ± per euro . . . . . . (in lettere) all'ultimazione dell'intero fabbricato e alla consegna del certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui meglio all'art. 8 del presente atto. Una volta verificatasi quest'ultima scadenza, il relativo pagamento dovraÁ essere effettuato senza indugio, salvo che ricorrano i presupposti di legge per sospendere l'adempimento, o che sia necessario liquidare un diverso importo in conseguenza di fatti sopravvenuti, variazioni in corso d'opera, revisioni del prezzo e simili. In quest'ultimo caso, l'appaltatore ha diritto all'immediato pagamento della parte di prezzo su cui non esistono contestazioni, salva la successiva liquidazione della differenza. Nell'ipotesi in cui ± all'atto della consegna ± dovessero residuare rifiniture di piccola importanza, il committente si obbliga a ricevere comunque in consegna il fabbricato, salvo detrarre dalla residua somma da pagarsi una somma massima di euro . . . . . . , da corrispondersi ad ultimazione delle suddette rifiniture. Nell'importo pattuito sono da comprendere le voci di trasporto dei materiali di risulta in discariche autorizzate, di tiro in alto e discesa dei materiali, compreso, altresõÁ, ogni onere e magistero per la consegna dell'opera compiuta a regola d'arte. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1664 c.c., il suddetto corrispettivo Áe soggetto a revisione nelle ipotesi ivi previste. Tra le circostanze considerate al primo comma del suddetto articolo, Áe ricompresa anche la svalutazione monetaria ove sia di misura straordinaria ed imprevedibile, e quindi eccedente la percentuale annua del . . . . . . Le parti peraltro convengono, in deroga al primo comma del suddetto art. 1664 c.c., che tale revisione competeraÁ solo quando il costo dei materiali o della mano d'opera abbia subito una variazione eccedente un quinto dell'importo complessivo convenuto. Nessun aumento o diminuzione del corrispettivo spetteraÁ nell'ipotesi in cui le circostanze di cui all'art. 1664, 1o co., siano intervenute a seguito di un ritardo imputabile alla parte che ne fa richiesta. 21 1 Gli elementi del contratto di appalto: le scelte contrattuali in fase di redazione Art. 3 Direttore dei lavori Il committente dichiara di nominare quale direttore dei lavori, e l'appaltatore ne prende atto, l'Ing. . . . . . . , nato a . . . . . . il . . . . . . ed ivi residente alla via . . . . . . n. . . . . . . L'Ing. . . . . . . ., presente alla stipula del presente atto, accetta la nomina e l'incarico conferitogli dichiarando di ben conoscere le pattuizioni del presente contratto e tutti gli elaborati progettuali. Il direttore dei lavori ha la rappresentanza tecnica del committente e l'appaltatore potraÁ quindi rivolgersi allo stesso per tutto quanto attiene alle modalitaÁ tecniche di svolgimento dell'opera. Il direttore dei lavori non Áe abilitato a ricevere comunicazioni dell'appaltatore dirette al committente, ne ad accettare l'opera, totalmente o parzialmente, e neppure ad effettuare verifiche o collaudi con effetto vincolante per il committente. Art. 4 QualitaÁ della progettazione e conformitaÁ alla normativa I lavori affidati in appalto dovranno essere eseguiti a regola d'arte in conformitaÁ alle prescrizioni tecniche meglio specificate nel progetto a firma dell'Ing. . . . . . . , che si allega al presente atto sotto la lettera ``. . . . . .'', per costituirne parte integrante. Nell'esecuzione dei lavori, l'appaltatore avraÁ piena autonomia di gestione, salva l'osservanza del presente contratto. SaraÁ a carico dell'appaltatore il rischio dell'attivitaÁ, come pure l'espletamento di tutte le pratiche amministrative, i rapporti di lavoro dipendente, l'osservanza delle norme antinfortunistiche e relative alla sicurezza sul lavoro, e piuÁ in generale tutto quanto attiene all'organizzazione e gestione dell'attivitaÁ di impresa ed all'osservanza delle norme relative. I materiali per l'esecuzione dei lavori saranno forniti dall'appaltatore e dovranno essere di qualitaÁ non inferiore alla media; il committente ha diritto di controllarli, a proprie spese, prima della loro messa in opera. Sono altresõÁ a carico dell'appaltatore tutti i lavori preparatori e provvisionali (spianamenti, apertura di strade, allestimento del cantiere in genere), il cui compenso Áe compreso nel corrispettivo generale dell'appalto. 22 MATERIALI L'appaltatore ha l'obbligo di osservare le prescrizioni del direttore dei lavori: rimane comunque fermo il diritto ed il dovere dell'appaltatore di astenersi ± nonostante le contrarie istruzioni del committente o del direttore dei lavori ± allorche l'attivitaÁ possa arrecare danno a terzi, o contrasti con norme di ordine pubblico. Il committente Áe obbligato a porre l'appaltatore in grado di eseguire l'opera e a fare tutto cioÁ che Áe in suo potere a tal fine, ivi compreso l'accesso ai luoghi su cui effettuare i lavori e la consegna della documentazione amministrativa in suo possesso. Il ritardo nella suddetta consegna comporta, oltre al riconoscimento di un termine suppletivo per l'ultimazione delle opere, il risarcimento dei danni dallo stesso subiti per maggiori paghe corrisposte agli operai, immobilizzazione di mezzi e materiali, aumento di costi, mutamento di condizioni stagionali e climatiche in cui eseguire i lavori e simili. Il committente ed il direttore dei lavori possono, in corso d'opera, impartire disgiuntamente istruzioni all'appaltatore dirette a correggere eventuali irregolaritaÁ nell'esecuzione dei lavori. Il solo committente puoÁ invece impartire istruzioni volte ad integrare o modificare i lavori da eseguire; egli Áe inoltre obbligato a fornire istruzioni ove l'appaltatore le richieda per iscritto. L'appaltatore non puoÁ apportare modifiche al progetto in difetto di espressa autorizzazione scritta del committente. Variazioni o aggiunte, che siano ritenute opportune dall'appaltatore, possono essere autorizzate dal committente: in tal caso l'appaltatore avraÁ diritto ± in deroga all'art. 1659, 2o co., c.c. ± ad un compenso aggiuntivo, che verraÁ concordato unitamente alle suddette variazioni. Art. 5 Verifiche in corso d'opera Il committente ha diritto di controllare, o far controllare da persona di sua fiducia, lo svolgimento dei lavori e verificarne lo stato; il tutto a proprie spese e con modalitaÁ non vessatorie, che non arrechino danno o intralcio all'appaltatore. A tal uopo, si precisa che Áe espressamente esclusa la verifica in giorni festivi, in orari notturni o comunque in momenti diversi da quelli effettivamente adibiti al lavoro nel cantiere. In esito a tale verifica verraÁ redatto apposito verbale in contraddittorio con l'appaltatore od un suo incaricato. 23 1 Gli elementi del contratto di appalto: le scelte contrattuali in fase di redazione Ove, a seguito della verifica, venissero riscontrate difformitaÁ rispetto al progetto o al capitolato, o comunque venisse constatato che l'esecuzione dei lavori non procede a regola d'arte, o che ricorre un ritardo potenzialmente pregiudizievole al rispetto del termine finale di consegna, il committente potraÁ, ai sensi dell'art. 1662, 2o co., c.c., fissare all'appaltatore un termine ± non inferiore a trenta giorni ± perche l'appaltatore si conformi alle prescritte condizioni, indicando con chiarezza le irregolaritaÁ alle quali si riferisce. Entro il termine come sopra fissato l'appaltatore dovraÁ aver seriamente iniziato la regolarizzazione, in modo che dia sufficienti garanzie della successiva piena eliminazione del difetto o ritardo. In mancanza, il contratto si risolveraÁ di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., salvo il risarcimento dei danni a favore del committente. Il rimedio di cui agli artt. 1662, 2o co., e 1663 c.c., Áe comunque facoltativo e il committente conserva la facoltaÁ di agire direttamente per la risoluzione del contratto, senza che il mancato esercizio di tale facoltaÁ comporti alcuna preclusione o decadenza per il committente stesso. In ogni caso, la prestazione dell'appaltatore si considera indivisibile a tutti gli effetti di legge, con la conseguenza che in nessun modo la verifica parziale dell'opera sostituisce, neanche in parte, il collaudo finale. Pertanto, l'appaltatore non Áe esonerato da responsabilitaÁ, neanche per vizi o difformitaÁ palesi, dal fatto della verifica in corso di esecuzione, salvo il dovere del committente di comunicare ± secondo buona fede ± quanto dallo stesso riscontrato in difformitaÁ. Art. 6 Tempi di esecuzione L'impresa individuale Beta si obbliga ad iniziare i lavori appaltati con il presente atto entro e non oltre il . . . . . . e ad ultimarli entro e non oltre il . . . . . . In particolare, i termini per l'ultimazione dei lavori, in relazione ai singoli stati di avanzamento, sono cosõÁ pattuiti: ± . . . . . . per il completamento della struttura in cemento armato; ± . . . . . . per il completamento delle tamponature; ± . . . . . . per il completamento e rifinitura delle singole unitaÁ immobiliari; 24 MATERIALI ± . . . . . . per l'ultimazione dell'intero fabbricato e consegna conseguente dello stesso. Il ritardo nell'ultimazione di una delle fasi intermedie non comporteraÁ alcun obbligo di risarcimento di danni, salvo il diritto del committente di sospendere il pagamento degli acconti, ai sensi dell'art. 1460 c.c. Il ritardo nella consegna finale comporteraÁ l'applicazione di una penale ± a carico dell'appaltatore ± nella misura di euro . . . . . . per ogni giorno di ritardo. Nell'ipotesi in cui il ritardo ecceda il . . . . . . , il presente contratto si risolveraÁ di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., con diritto della parte committente di ritenere le opere giaÁ eseguite senza alcun ulteriore pagamento. In sede di consegna finale, verraÁ redatto il verbale di verifica e collaudo delle opere eseguite; il committente non potraÁ rifiutare di sottoscrivere il suddetto verbale a fronte di inesattezze o manchevolezze di lieve entitaÁ, salvo il diritto di trattenere, in tal caso, una somma di importo corrispondente alle opere non eseguite o eseguite con vizi o difformitaÁ. La consegna dovraÁ essere effettuata nel luogo in cui Áe situato l'immobile; le spese di consegna sono a carico dell'appaltatore. La presa in consegna dell'opera senza riserve comporta comunque accettazione dell'opera eseguita; si applica l'art. 1665 c.c. A seguito dell'accettazione dell'opera, l'appaltatore Áe esonerato da qualsiasi responsabilitaÁ per vizi e difformitaÁ palesi; da tale momento ± o da quello in cui il committente si sia trovato in mora ai fini della verifica ± il rischio del perimento o deterioramento dell'opera si trasferisce al committente stesso. Art. 7 Condizione sospensiva del rilascio del permesso di costruire Le parti si danno reciprocamente atto che non Áe stato ancora rilasciato il permesso di costruire per la costruzione del fabbricato in oggetto, e subordinano quindi gli effetti del presente contratto alla condizione sospensiva del rilascio ± entro il termine del . . . . . . ± di detto permesso. La parte committente si obbliga pertanto a richiedere tempestivamente il permesso di cui all'art. 46, d.p.r. 6-6-2001, n. 380, in conformitaÁ al progetto citato ed a pagare puntualmente i relativi oneri di urbanizzazione e di costruzione. Ove il permesso di costruire non dovesse essere rilasciato entro il ter25 1 Gli elementi del contratto di appalto: le scelte contrattuali in fase di redazione mine del . . . . . . , la condizione si intenderaÁ senz'altro mancata, espressamente esclusa l'applicazione dell'art. 1359 c.c., anche nell'ipotesi in cui il mancato rilascio dipenda da causa imputabile al committente, e salvo, in quest'ultimo caso, l'obbligo di risarcimento dei danni nei confronti dell'appaltatore. A seguito del rilascio del permesso, la condizione si intenderaÁ senz'altro avverata e l'appaltatore dovraÁ iniziare i lavori entro . . . . . . giorni dal momento in cui avraÁ ricevuto comunicazione, dal committente, di tale rilascio. Art. 8 Consegna dei documenti Al termine dei lavori l'impresa individuale Beta si impegna a sottoscrivere con la direzione lavori il certificato di regolare esecuzione, che non esonera la societaÁ dalla responsabilitaÁ prevista dagli artt. 1667, 1668 e 1669 c.c. ed eventuali s.m.i. L'impresa individuale Beta rilasceraÁ, altresõÁ, alla Alfa s.r.l. una certificazione attestante la buona qualitaÁ dei materiali utilizzati. Art. 9 Subappalto L'appaltatore non potraÁ affidare i lavori in oggetto, neanche in parte, in subappalto senza il previo consenso scritto del committente. In caso contrario, quest'ultimo potraÁ chiedere la risoluzione del contratto ± configurandosi il subappalto come inadempimento grave ai sensi dell'art. 1455 c.c. ± oltre al risarcimento dei danni subiti. Nell'ipotesi in cui, con l'autorizzazione del committente, venga stipulato un contratto di subappalto, l'appaltatore rimarraÁ comunque responsabile di tutte le opere affidategli con il presente contratto, rimanendo escluso qualsiasi rapporto diretto tra committente e subappaltatore, salve le norme inderogabili di legge. Ai sensi dell'art. 35, 28o co., d.l. 4-7-2006, n. 223 (c.d. Decreto Bersani), convertito con modifiche dalla l. 4-8-2006, n. 248, in caso di subappalto, l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui Áe tenuto il subappaltatore. 26 MATERIALI Il committente rimane comunque autorizzato ± in caso di inerzia dell'appaltatore ± ad esercitare direttamente ed in via surrogatoria i controlli e le verifiche di cui all'art. 1662, 1o co., c.c.: a tal fine l'appaltatore si obbliga a far prestare al subappaltatore l'espresso consenso a quanto sopra, nonche all'esercizio, da parte del committente, dell'azione diretta di responsabilitaÁ ai sensi degli artt. 1667, 1668 e 1669 c.c. Nel contratto di subappalto dovraÁ altresõÁ essere espressamente pattuita l'esclusione di qualsiasi azione diretta del subappaltatore nei confronti del committente. Art. 10 Scioglimento del contratto Il committente puoÁ recedere dal contratto, anche se l'esecuzione dell'opera Áe iniziata, a norma dell'art. 1671 c.c., mediante apposita dichiarazione, comunicata all'appaltatore con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con preavviso di almeno quindici giorni. In tal caso, egli dovraÁ indennizzare l'appaltatore sia per il danno emergente (spese sostenute) che per il lucro cessante (mancato guadagno), commisurato, quest'ultimo, al corrispettivo dell'appalto come sopra determinato e/o determinabile. Nell'ipotesi, invece, in cui l'esecuzione dell'opera sia divenuta impossibile, o abbia subito un deterioramento non rimediabile, per causa non imputabile a nessuna delle parti, il committente dovraÁ pagare la parte dell'opera giaÁ compiuta, nei limiti in cui Áe per lui utile, in proporzione al prezzo pattuito per l'opera intera. Nessun pagamento saraÁ invece dovuto dal committente ove la parte di opera completata non sia, per il committente, di alcuna utilitaÁ, ne per i materiali immessi in cantiere, ma non ancora incorporati nell'opera, ne infine per le spese generali affrontate dall'appaltatore. Art. 11 Normativa applicabile Per quanto non esplicitamente detto nella presente convenzione si rinvia alle norme del codice civile in tema di contratto di appalto e precisamente agli artt. 1655 ss. Art. 12 Controversie Tutte le controversie di natura tecnica o amministrativa che dovessero sorgere relativamente alle modalitaÁ di svolgimento dei lavori affidati 27 1 Gli elementi del contratto di appalto: le scelte contrattuali in fase di redazione in appalto e agli eventuali ulteriori oneri previsti dalla presente convenzione che non sia stato possibile definire in via bonaria saranno deferite al Foro di . . . . . . Art. 13 Registrazione del contratto Le parti dichiarano che: ± essendo i compensi di cui al presente contratto soggetti all'Imposta sul Valore Aggiunto ai sensi del d.p.r. 26-10-1972, n. 633 e successive modifiche, il contratto Áe soggetto a registrazione solo in caso d'uso a tassa fissa ai sensi degli artt. 538, d.p.r. 26-10-1972, n. 634 e successive modifiche; ± le spese di registrazione saranno a carico di . . . . . . Art. 14 Elezione di domicilio Ai fini del presente contratto le parti eleggono domicilio come segue: ± la societaÁ Alfa s.r.l. in . . . . . . ; ± l'impresa Beta in . . . . . . Art. 15 ValiditaÁ La presente convenzione Áe senz'altro impegnativa e ha forza di legge per le parti sottoscritte. Letto, approvato e sottoscritto . . . . . . lõÁ . . . . . . Per la Alfa s.r.l. . . . . . . , committente Per l'impresa individuale Beta. . . . . . , appaltatore Per accettazione dell'incarico di direttore dei lavori, Ing. . . . . . . PRINCIPIO DI DIRITTO 28 Ai fini della stipula del contratto di appalto occorre che il permesso di costruire sia rilasciato, pur essendo il contratto produttivo di effetti semplicemente obbligatori. In sua mancanza, eÁ consigliabile che il rilascio del titolo abilitativo sia dedotto in condizione. BIBLIOGRAFIA AVONDOLA, Condizione legale e applicabilitaÁ dell'art. 1359 c.c., Contr., 1998, 6, 553. 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