Il bilancio bancario - Università degli studi di Bergamo

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Il bilancio bancario : gli aspetti
principali dei principi IAS/IFRS
e i problemi attuali derivanti
dalla loro applicazione
– Bergamo, 18 e 21 maggio 2009 –
Anna Bonicelli – Renzo Parisotto
INDICE
• Introduzione normativa:
• Perché sono stati introdotti i principi IAS/IFRS
• Fonti normative internazionali
• Fonti normative nazionali - Il legislatore nazionale, Banca d’Italia e Consob
• Il bilancio IAS/IFRS e le nuove istruzioni di Banca d’Italia per il bilancio bancario:
• La finalità del bilancio secondo gli IAS/IFRS
• Documenti obbligatori e loro caratteristiche
• Come cambia il bilancio bancario
• Riflessi civilistici, fiscali e di Vigilanza
• Analisi di talune voci tipiche del bilancio bancario
• UBI Banca - Bilancio 31 dicembre 2008 : analisi degli aspetti rilevanti
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Perchè sono introdotti gli IAS/IFRS?
Cosa sono gli I.A.S./I.F.R.S.?
¾ Acronimo di International Accounting Standards/International Financial Repoting
Standards
¾ Principi contabili internazionali emanati dallo IASB (International Accounting
Standard Board).
Perché sono introdotti?
¾ Necessità di una normativa di riferimento unica ed efficacemente applicabile per le
aziende europee.
¾ Necessità di una normativa in grado di assicurare trasparenza e comparabilità
dell’informativa finanziaria.
¾ Necessità di una normativa che permette alle aziende comunitarie di competere
equamente.
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Gli attori principali nel processo degli IAS/IFRS
¾ IASB (International Accounting Standards Board);
¾ EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group);
¾ Comitato di Regolamentazione Contabile;
¾ OIC (Organismo Italiano della Contabilità);
¾ Banca d’Italia;
¾ CONSOB;
¾ Associazioni di categoria;
¾ Ministero dell’Economia.
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Gli IAS/IFRS omologati
IAS 1
IAS 2
IAS 7
IAS 8
IAS 10
IAS 11
IAS 12
IAS 14
IAS 16
IAS 17
IAS 18
IAS 19
IAS 20
IAS 21
IAS 23
IAS 24
IAS 26
IAS 27
IAS 28
Presentazione del bilancio
Rimanenze
Rendiconto finanziario
Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili
Fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio
Lavori su ordinazione
Imposte sul reddito
Informativa di settore
Immobili, impianti e macchinari
Leasing
Ricavi
Benefici per i dipendenti
Contabilizzazione dei contributi pubblici e informativa sull’assistenza pubblica
Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere
Oneri finanziari
Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate
Fondi di previdenza
Bilancio consolidato e separato
Partecipazioni in società collegate
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Gli IAS/IFRS omologati
IAS 29
IAS 31
IAS 32
IAS 33
IAS 34
IAS 36
IAS 37
IAS 38
IAS 39
IAS 40
IAS 41
IFRS 1
IFRS 2
IFRS 3
IFRS 4
IFRS 5
Informazioni contabili in economie iperinflazionate
Partecipazioni in joint venture
Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio e informazioni integrative
Utile per azione
Bilanci intermedi
Riduzione di valore delle attività
Accantonamenti, passività e attività potenziali
Attività immateriali
Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione
Investimenti immobiliari
Agricoltura
Prima adozione degli International Financial Reporting Standard
Pagamenti basati su azioni
Aggregazioni aziendali
Contratti assicurativi
Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate
IFRS 6
Diritti di esplorazione e valutazione delle attività minerarie
IFRS 7
Strumenti finanziari: informativa di bilancio
IFRS 8
Settori operativi
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OPI – ASSIREVI Orientamenti preliminari Assirevi in tema di IFRS
•
Gli orientamenti preliminari Assirevi in tema di IFRS non hanno l’obiettivo di definire principi
contabili, né interpretazioni degli stessi, in quanto tale ruolo non compete ad Assirevi, ma prendono in
esame le tematiche applicative più rilevanti e urgenti, ne riassumono gli aspetti principali e propongono, a
beneficio dei revisori che si trovano ad affrontare in pratica, le soluzioni che al momento riscuotono il
maggior consenso.
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INDICE
• Introduzione normativa:
• Perché sono stati introdotti i principi IAS/IFRS
• Fonti normative internazionali
• Fonti normative nazionali - Il legislatore nazionale, Banca d’Italia e Consob
• Il bilancio IAS/IFRS e le nuove istruzioni di Banca d’Italia per il bilancio bancario:
• La finalità del bilancio secondo gli IAS/IFRS
• Documenti obbligatori e loro caratteristiche
• Come cambia il bilancio bancario
• Riflessi civilistici, fiscali e di Vigilanza
• Analisi di talune voci tipiche del bilancio bancario
• UBI Banca - Bilancio 31 dicembre 2008 : analisi degli aspetti rilevanti
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Fonti normative internazionali (stralcio)
• Direttiva 2001/65/Ce del 27/09/2001
OBIETTIVO: adeguamento della disciplina europea agli IAS
¾ modifica la quarta e la settima direttiva CEE in materia di bilancio d’esercizio e
consolidato delle imprese e delle banche e altre istituzioni finanziarie;
¾ introduce l’applicazione, per gli strumenti finanziari, del criterio di valutazione
del fair value in sostituzione del costo storico.
• Regolamento CE 1606/2002 del 19/07/2002
Primo passo verso l’armonizzazione contabile
Il provvedimento prevede:
¾ l’obbligo per le società europee quotate di applicare gli IAS ai bilanci consolidati
dal 2005;
¾ la possibilità per gli Stati membri di consentire o imporre l’applicazione degli
IAS ai bilanci individuali delle società quotate e ai bilanci individuali e consolidati
delle società non quotate.
segue
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Fonti normative internazionali (stralcio)
•
Regolamento 1004/2008: riclassificazione dalla categoria FVTPL e dalla
categoria AFS (IAS 39)
¾
Possono essere riclassificate dalla categoria FVTPL ad altre categorie attività finanziarie
non più possedute con finalità di trading con esclusione delle:
a)
attività finanziarie derivate;
b)
attività finanziarie designate a fair value in applicazione della Fair Value Option.
Non possono essere effettuate riclassificazioni alla categoria FVTPL.
¾
Possono essere riclassificate dalla categoria AFS ad altre categorie attività finanziarie che
l’impresa ha intenzione e capacità di detenere per il futuro prevedibile o sino a scadenza.
¾
La riclassificazione deve avvenire sulla base del fair value dello strumento alla data della
riclassifica (salvo applicazione della norma transitoria). Tale valore diventa il nuovo costo
o costo ammortizzato.
¾
Se successivamente alla riclassifica l’impresa rivede le proprie stime prevedendo un
incremento dei flussi finanziari attesi, tale incremento deve essere rilevato come aumento
del tasso di interesse effettivo anzichè del valore contabile dello strumento.
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INDICE
• Introduzione normativa:
• Perché sono stati introdotti i principi IAS/IFRS
• Fonti normative internazionali
• Fonti normative nazionali - Il legislatore nazionale, Banca d’Italia e Consob
• Il bilancio IAS/IFRS e le nuove istruzioni di Banca d’Italia per il bilancio bancario:
• La finalità del bilancio secondo gli IAS/IFRS
• Documenti obbligatori e loro caratteristiche
• Come cambia il bilancio bancario
• Riflessi civilistici, fiscali e di Vigilanza
• Analisi di talune voci tipiche del bilancio bancario
• UBI Banca - Bilancio 31 dicembre 2008 : analisi degli aspetti rilevanti
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Fonti normative nazionali
• Il Legislatore nazionale (D.Lgs. 38/2005)
• Banca d’Italia (Circ. 262/05)
• Consob: contenuto delle relazioni infrannuali
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Il regolamento 1606/2002/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del
19 luglio 2002 – Applicazione dei principi contabili internazionali
•Considerando………….
….. •(2) “Ai fini di un migliore funzionamento del mercato interno, occorre obbligare le società i cui titoli sono
•
negoziati in mercati pubblici ad applicare un insieme unico di principi contabili internazionali di elevata qualità
per la redazione dei loro bilanci consolidati”……………
•
•(5) “E’ fondamentale per la competitività dei mercati comunitari dei capitali promuovere la convergenza dei
…..
principi seguiti in Europa per redigere i bilanci,”…..”al fine di realizzare operazioni transfrontaliere o di
ottenere l’ammissione alla quotazione ovunque nel mondo”……….
•
•(7) “Gli intermediari Accounting Standards (IAS) sono messi a punto dall’International Accounting
…..
Standards Committee (IASC), che si propone di sviluppare un unico insieme di principi contabili validi su scala
mondiale”……”gli IAS sono stati ridenominati International Financial Reporting Standards (IFRS)”…
•
•(13) “Conformemente allo stesso principio, è necessario che, per quanto riguarda i conti annuali, sia data
…..
agli Stati membri la facoltà di permettere o di imporre alle società i cui titoli sono negoziati in un mercato
pubblico di redigere i conti annuali conformemente ai principi contabili internazionali”……
•
•(17) “E’ inoltre necessario autorizzare gli Stati membri a differire al 2007 l’applicazione di talune
…..
disposizioni per le società i cui titoli sono negoziati in un mercato pubblico nella Comunità e in un mercato
regolamentato di un paese terzo”…………..
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Il regolamento 1606/2002/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 19 luglio 2002 - Applicazione dei principi contabili internazionali
•
ART. 1 “Il presente regolamento ha come obiettivo l’adozione e l’utilizzazione di principi contabili
internazionali nella Comunità per armonizzare l’informazione finanziaria presentata dalle
società”………
• ….. ART. 5 “Gli stati membri possono consentire o prescrivere :
a) alle società di cui all’articolo 4, di redigere i loro conti annuali;
b) alle società diverse da quelle di cui all’articolo 4, di redigere i loro conti consolidati e/o i loro
conti annuali conformemente ai principi contabili internazionali.”……..
• ….. ART. 9 “In deroga all’articolo 4, gli Stati membri possono disporre che i requisiti di cui a detto articolo
siano applicabili unicamente a ogni esercizio finanziario avente inizio nel gennaio 2007, o dopo tale
data” ………
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Art. 25 Legge 31 ottobre 2003 n. 306
•Regolamento (CE)
19 luglio 2002 n.
1606
•D.Lgs. n.38/2005 (28
febbraio 2005)
• Obbligo di applicazione degli IAS per società quotate che redigono bilancio
consolidato
• Opzione a Stati membri di regolamentare l’applicazione degli IAS per le altre imprese
(art. 5)
• Esercizio delle opzioni previste dall’art. 5 del Regolamento comunitario n.1606/02 in
materia di utilizzo degli IAS
• Estensione dell’ambito di applicazione degli IAS/IFRS anche ai bilanci individuali
degli enti vigilati
• Art.25 : “dai principi e criteri di cui al c.1 non devono derivare oneri o minori entrate per il Bilancio dello Stato “.
•Reg. comunitario 1606/2002
•D.Lgs 38/2005
•Estensione a bilanci individuali di
certe categorie di imprese(artt.2-34)
•Società quotate che redigono il
bilancio consolidato
Generazione di impatti fiscali
- doppio binario -
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D.Lgs. N. 38/2005 (c.d. “Decreto IAS”)
- Ambito di applicazione (art. 2-3-4) •
Società interessate da obbligo di applicazione dei principi contabili internazionali
1. Società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati
2. Società aventi strumenti finanziari diffusi presso il pubblico
3. Banche e Intermediari finanziari vigilati
4. Imprese assicurative
–
Più in particolare, il citato decreto prevede
– relativamente al bilancio consolidato, a partire dall’esercizio 2005, l’obbligo di
applicazione degli IAS/IFRS, oltre che per le società quotate, anche per le società aventi
strumenti finanziari diffusi presso il pubblico in misura rilevante, le banche e gli
intermediari finanziari vigilati, le società finanziarie e le imprese assicurative
– relativamente al bilancio individuale, per le società quotate, le banche e gli intermediari
finanziari vigilati, le società aventi strumenti finanziari diffusi presso il pubblico in misura
rilevante, nonché per le imprese assicurative quotate che non redigono il bilancio
consolidato, l’applicazione obbligatoria degli IAS/IFRS a partire dall’esercizio 2006, con
facoltà di applicazione anticipata nel 2005
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D.Lgs. N. 38/2005
- Ambito di applicazione (art. 2-3-4) - (segue)
• Per tutte le altre società, l’applicazione degli IAS/IFRS è comunque ammessa, ad
eccezione dei bilanci individuali delle imprese assicurative non quotate o che
emettono strumenti finanziari diffusi presso il pubblico in misura rilevante,
nonché delle società che redigono il bilancio in forma abbreviata in base all’art.
2435 bis del codice civile (per le quali è previsto il divieto di applicare gli IAS/IFRS
nella redazione dei bilanci).
– Tuttavia, ad oggi, la facoltà di applicazione degli IAS/IFRS (al bilancio sia
individuale che consolidato) può essere esercitata solo dalle società appartenenti
a gruppi obbligati a redigere il bilancio consolidato IAS/IFRS ovvero dalle
società (non quotate) che redigono il bilancio consolidato
• Per tutte le altre società, la facoltà di applicare gli IAS/IFRS non può essere, ad oggi,
esercitata, in assenza dell’apposito decreto ministeriale, previsto dal citato decreto
IAS, che deve fissare l’esercizio di prima applicazione
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Decreto IAS – ambito di applicazione: prospetto di sintesi
• Società controllate da
• Società quotate
• Società con strumenti
finanziari diffusi
• Banche
• Enti finanziari vigilati
– Società quotate
– Banche
– Enti finanziari vigilati
• Assicurazioni quotate e
non quotate
• Altre società che redigono
il bilancio consolidato
(escluse quelle minori)
• Altre società controllate
da società che redigono il
bilancio consolidato
(escluse quelle minori)
•Bilancio
consolidato
•Bilancio
consolidato
•Bilancio
individuale
•Bilancio
consolidato
•Bilancio
individuale
•IAS
obbligatori
•IAS
facoltativi
nel 2005
obbligatori
dal 2006
•IAS
obbligatori
•Esclusione
applicazione
IAS(1)
•Bilancio
individuale
•IAS
facoltativi
dal 2005(2)
• Altre società non
controllate da società che
redigono il bilancio
consolidato (escluse
quelle minori)
• Società minori (art. 2435bis c.c.)
•Bilancio
individuale
•Bilancio
individuale
•Esclusione
applicazione
IAS(3)
•Esclusione
applicazione
IAS(3)
•(1) IAS obbligatori nella redazione del bilancio individuale per le imprese di assicurazione quotate che non redigono il bilancio consolidato
•(2) La facoltà di applicazione degli IAS, se esercitata, deve essere applicata sia per il bilancio individuale, sia per il bilancio consolidato
•(3) La facoltà di applicazione degli IAS potrà essere esercitata dall’esercizio individuato con decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze e del
Ministero della giustizia
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•Attuazione dei principi IAS-IFRS negli Stati Membri UE
Stato
Adozione
consentita
degli IFRS
ante 2005
Austria
SI, dal 1998
Consentito
differimento
adozione degli
Adozione degli
IFRS dal 2007 per
IFRS
chi applica altri
obbligatoria
Adozione degli IFRS Adozione degli IFRS
principi
obbligatoria per bilanci
obbligatoria per
internazionali ed è per bilanci
d'esercizio
consolidati di società bilanci d'esercizio di
quotato in Stato
delle quotate
non quotate
società non quotate
non UE
SI
Belgio
SI
Bulgaria
SI, dal 2003
(obbligatoria per
quotate, banche,
assicurazioni,
consentita per altri
soggetti)
NO
Cipro
SI, dal 2003
Repubblica Ceca
SI
Danimarca
SI, dal 2004
SI
NO
NO, consentita
SI, per le società di SI, obbligatoria per banche ed
investimento
enti finanziari, consentita per
immobiliare
altri
NO
NO
SI
SI, consentita per PMI,
obbligatoria per altri soggetti
eccetto società in procedure
concorsuali
SI, consentita per PMI,
obbligatoria per altri
soggetti eccetto società in
procedure concorsuali
NO
SI
SI, obbligatoria
SI, obbligatoria
NO
SI
NO, consentita
NO
NO
NO, ma obbligatori
dal 2009 per
società non
finanziarie
NO, consentita
NO, consentita
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•Attuazione dei principi IAS-IFRS negli Stati Membri UE - segue
SI, obbligatoria per banche,
enti finanziari ed
assicurazioni, consentita
per altri
Estonia
SI, dal 2003
NO
SI
SI, obbligatoria per banche, enti
finanziari ed assicurazioni,
consentita per altri
Finlandia
SI, consentita per
quotate da terzo
trim. 2003, per
altre dal 2004
NO
NO
NO, consentita
NO, consentita
Francia
NO
N/A
NO
NO, consentita
NO
Germania
SI, consentita per
quotate da 1998,
per altre dal 2003
SI
NO
SI, obbligatoria per società che
chiedono quotazione, consentita
per altri
NO
Grecia
SI, per società
soggette a
revisione
NO
SI
NO, consentita solo per società NO, consentita solo per
soggette a revisione
società soggette a revisione
Ungheria
NO
NO
NO
NO, consentita
NO
Irlanda
NO
NO
NO
NO, consentita
NO
Italia
NO
NO
SI, obbligatoria per società
SI, eccetto
SI, obbligatoria per società
sottoposte a vigilanza
assicurazioni, salvo
sottoposte a vigilanza
prudenziale, emittenti
assicurazioni
prudenziale, emittenti strumenti strumenti diffusi ex 116
quotate se non
diffusi ex 116 TUF e
TUF e assicurazioni,
redigono
assicurazioni, consentita per altri consentita per altri eccetto
consolidato
eccetto PMI
PMI
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•Attuazione dei principi IAS-IFRS negli Stati Membri UE - segue
Latvia
Si, obbligatoria
ante 2005 per
banche, enti
finanziari ed
assicurazioni
Lituania
SI, per banche e
enti finanziari dal
1997
SI
SI, obbligatoria per banche, SI, obbligatoria per banche,
assicurazioni ed altri enti
assicurazioni ed altri enti
finanziari sottoposti a vigilanza,
finanziari sottoposti a
consentita per altri
vigilanza
NO
SI
SI, obbligatoria per banche
SI, obbligatoria per banche ed
ed enti finanziari,
enti finanziari, consentita per consentita per altri eccetto
altri eccetto assicurazioni
assicurazioni
Lussemburgo
SI, sulla base di
deroghe
individuali
SI
NO
NO, consentita
NO, consentita
Malta
SI
NO
SI
SI, obbligatoria
SI, obbligatoria
Olanda
NO
NO
NO
NO, consentita
NO, consentita
Polonia
Portogallo
NO
SI, sulla base di
deroghe
individuali
NO
NO
NO
NO
SI, obbligatoria per banche, NO, consentita per quotate
consentita per quotate e società e società facenti parte di
facenti parte di gruppi in cui una gruppi in cui una o più
o più società applicano IFRS
società applicano IFRS
SI, ma richiesti
anche principi
nazionali. Solo per
NO, consentita per società
SI, obbligatoria per banche ed
banche,
che redigono bilancio
enti finanziari dal 2006,
assicurazioni ed
consolidato di un soggetto
consentita per altri
altri enti finanziari
che applica gli IFRS
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•Attuazione dei principi IAS-IFRS negli Stati Membri UE
Romania
Repubblica Slovacca
SI, dal 2001
NO
SI
NO
NO
SI, qualora si tratti
di banche e altre
società di pubblico
interesse
SI, obbligatoria per banche,
consentita per altri
NO
SI, obbligatoria
SI, qualora si tratti di
banche e altre società di
pubblico interesse
SI, obbligatoria per banche
SI, obbligatoria per banche ed ed assicurazioni, consentita
assicurazioni, consentita per
per altre società se così
altre società se così deciso per deciso per almeno 5 anni
almeno 5 anni dall'assemblea
dall'assemblea
Slovenia
NO
NO
NO
Spagna
NO
NO
NO
NO, consentita
NO
Svezia
NO
NO
NO
NO, consentita
NO
Regno Unito
NO
NO
NO
NO, consentita, eccetto per il NO, consentita, eccetto per
settore non profit
il settore non profit
Islanda
NO
SI
SI, dal 2007
NO, consentita per società
medio-grandi
SI, dal 2007 se società in
gruppi che applicano IFRS,
consentita per società
medio-grandi
Liechtenstein
SI, dal 2002
NO
NO
NO, consentita
NO, consentita
Norvegia
NO
SI
NO
NO, consentita
NO, consentita
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Modifiche Direttive contabili
• La Direttiva n. 2001/65/CE
(modifica direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE)
• La Direttiva n. 2003/51/CE
(modifica direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE)
• La Direttiva n. 2006/46/CE
(modifica direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE,
91/674/CEE)
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La Direttiva comunitaria 2001/65/CE
• La
Direttiva n. 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27
settembre 2001 è stata recepita solo parzialmente nel nostro ordinamento dal
D.Lgs. 30 dicembre 2003, n. 394.
• La
Direttiva europea, infatti, prevedeva le seguenti modifiche ai bilanci
d'esercizio ed ai bilanci consolidati delle società di capitali:
1)valutazione al fair value degli strumenti finanziari, compresi gli strumenti
finanziari derivati;
2)informazioni da fornire nella nota integrativa e nella relazione sulla
gestione sulle differenze tra fair value e costo storico degli strumenti
finanziari di cui al punto sub. 1).
• Il
recepimento nel codice civile italiano riguarda soltanto le informazioni sub
2), mentre non viene prevista la valutazione al fair value degli strumenti
finanziari nell'ambito degli schemi di bilancio (stato patrimoniale e conto
economico). – vedi artt. 2427 bis e 2428 c.c.
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La Direttiva comunitaria 2003/51/CE
• La
Direttiva 2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003 (c.d. direttiva
“modernizzazione”) modifica significativamente le Direttive comunitarie 78/660/CEE, 83/349/CEE,
86/635/CEE e 91/674/CEE in materia, rispettivamente, di conti individuali e consolidati delle società
commerciali, delle banche e delle imprese di assicurazione che NON applicano gli IAS/IFRS
• Tutte
le disposizioni della Direttiva sono funzionali ad attenuare le differenze tra i bilanci delle
società che applicano gli IAS/IFRS e quelli delle società che non li applicano, perseguendo
l’obiettivo di una maggiore uniformità nella redazione dei bilanci e la realizzazione di pari condizioni
operative e informative per chi opera sul mercato europeo
• La Direttiva contiene sia disposizioni di attuazione obbligatoria, sia disposizioni di attuazione
facoltativa
• Con
l’emanazione del D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 32. (Gazz. Uff. n. 73 del 28 marzo 2007) è stata data
attuazione alle sole disposizioni obbligatorie contenute nella direttiva 2003/51/CE alle quali dovranno
attenersi le società italiane che NON applicano gli IAS/IFRS
–In particolare le disposizioni di attuazione obbligatoria della direttiva 2003/51/CE sono
riconducibili ai seguenti quattro gruppi
• Ampliamento e precisazione del contenuto della relazione sulla gestione
• Contenuto della relazione di revisione
• Regole di consolidamento
• Estensione alle società di assicurazione della disciplina della direttiva fair value
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Direttive 65/2001 e 51/2003
• In base alla Legge Comunitaria 2007 (Legge 25 febbraio 2008 n.34), entrata in
vigore il 21 marzo 2008, entro 18 mesi (vedi settembre 2009) devono essere emanati
i decreti di recepimento con particolare riguardo a :
a) modificazione della normativa civilistica di bilancio per avvicinarla
alle disposizioni previste dai principi contabili internazionali
compatibilmente con le opzioni consentite dalle direttive, assicurando
un congruo periodo interinale per l’adeguamento;
b) adozione di due nuovi documenti aggiuntivi del bilancio (prospetto
delle variazioni delle voci di patrimonio netto e rendiconto
finanziario) e loro disciplina;
c) adozione di uno schema di stato patrimoniale basato sulla
distinzione tra voci di carattere corrente o non corrente e
semplificazione del contenuto dello stato patrimoniale e del conto
economico facendo salva la completezza e l’analiticità dell’informazione
del bilancio attraverso il dettaglio richiesto in nota integrativa;
(segue)
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Direttive 65/2001 e 51/2003
d) modificazione dei criteri di valutazione con adozione del criterio
del valore equo (fair value), in via facoltativa, per la valutazione
degli strumenti finanziari e di altre specifiche attività, e, in via
obbligatoria, per la valutazione degli strumenti finanziari derivati;
e) modificazione della disciplina del bilancio in forma abbreviata con
utilizzo della facoltà di semplificazione prevista dalla direttiva
78/660/CEE anche per le società medio piccole come individuate
dall’articolo 27 della direttiva;
f) coordinamento, nel rispetto e in coerenza con i principi contabili
internazionali, delle altre disposizioni vigenti del codice civile;
g) modificazione della normativa fiscale in materia di reddito
d’impresa al fine di rendere neutrali le innovazioni derivanti
dall’applicazione dei principi contabili internazionali.
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Direttive 65/2001 e 51/2003
• Il Ministero dell’Economia nel presentare l’elaborato OIC approvato lo scorso
6 maggio evidenzia i seguenti punti di attenzione :
a) in quale misura è opportuno avvicinare la normativa nazionale delle
imprese non quotate agli IAS; a tal fine occorre considerare
diversi aspetti (la struttura del sistema produttivo, l’analisi costibenefici, le eventuali implicazioni di natura fiscale ecc.);
b) se sia opportuno seguire un generale principio di proporzionalità
nella definizione delle nuove regole contabili;
(segue)
28
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Direttive 65/2001 e 51/2003
c) decidere se replicare lo schema comunitario (che prevede la
possibilità per le imprese di adottare, con riferimento a talune
categorie di attività, due famiglie di criteri di valutazione alternative:
quella vigente oppure quella orientata agli IAS), con i problemi di
eterogeneità che ciò potrebbe comportare, oppure definire un unico
modello contabile “intermedio” fra le due anzidette famiglie;
d) in che misura le disposizioni potrebbero essere di applicazione
obbligatoria o, in alternativa, facoltativa;
e) valutare l’impatto delle nuove regole di bilancio sui principi istituiti
civilistici, quali distribuzione degli utili (articolo 2433), riduzione del
capitale per perdite (articolo 2445), limiti alle emissioni obbligazionarie
(articolo 2412, ecc.).
29
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Direttive 65/2001 e 51/2003
E’ previsto l’utilizzo opzionale del fair value nella valutazione di alcune
attività e l’obbligo per la valutazione degli strumenti finanziari derivati. Tale
obbligo farà sì che le perdite sugli strumenti derivati emergano nel bilancio
immediatamente e non, come accade, alla chiusura dei contratti.
La valutazione al fair value delle altre attività invece dovrà essere ponderata
attentamente dalle imprese, soppesando pregi e difetti che ne possono derivare.
Tra l’altro la scelta che può essere opportuna o vantaggiosa per un’impresa può
non esserlo per un’altra.
L’elaborato dell’Oic (vedi slide 23) prevede poi, in base alla prassi contabile
internazionale, schemi di bilancio più sintetici con maggiori informazioni nella
nota integrativa. Debuttano il rendiconto finanziario, obbligatorio per le società
di maggiori dimensioni, e il prospetto delle variazioni del patrimonio netto che
riporterà, tra l’altro, le movimentazioni delle riserve conseguenti all’adozione
del fair value.
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Direttiva 2006/46/CE – scadenza 5 settembre 2008
• Il Ministero dell’Economia ha stralciato dall’elaborato OIC di recepimento delle
direttive n. 65/2001 e n.51/2003 la parte riferita alla Direttiva 46/2006 - Decorrenza
bilanci 2009.
• Le modifiche attengono a:
– nota integrativa:
•operazioni con parti correlate,
•definizione di strumenti finanziari derivati,
•accordi fuori bilancio;
– limiti (+ 20%) per la redazione del bilancio in forma abbreviata e bilancio
consolidato (….):
•ricavi da 7.300.000 (29.200.000) a 8.800.000 (35.000.000) euro,
•totale attivo da 3.650.000 (14.600.000) a 4.400.000 (17.500.000),
•dipendenti 50 (250);
– imprese quotate:
•informazioni relative alle principali caratteristiche dei sistemi di gestione dei rischi
e di controllo interno.
31
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Documento OIC – Ipotesi attuazione direttive
UE 2001/65, 2003/51, 2006/46 (approvato 06/05/08)
• Entro il mese di settembre 2009 emanazione decreti attuativi.
• Aspetti più salienti di intervento sul codice civile:
Art. 2357- ter (Disciplina delle proprie azioni) - …”I principi contabili
internazionali non consentono l’iscrizione tra le attività delle azioni proprie
possedute dall’impresa, che vanno portate a riduzione del patrimonio netto…”
Art. 2423 (Redazione del bilancio) – … “Prevedere che le informazioni sulle
variazioni delle voci di patrimonio netto siano esposte in un apposito prospetto.
La previsione della presentazione del rendiconto finanziario…”
Art. 2423- ter (Principi di redazione del bilancio) - …”Si tenga conto della
sostanza dell’operazione o del contratto. L’adozione di criteri di valutazione
diversi da quello del costo storico, quale quello del valore equo (fair value) per
alcune voci dell’attivo, comporta infatti l’iscrizione di plusvalenze le quali, sia
che vengano iscritte nel conto economico sia che vengano imputate direttamente
a una riserva del patrimonio netto, sono utili non realizzati; pertanto la loro
iscrizione, costituendo un’eccezione alla regola generale, deve essere
espressamente prevista dalle norme…”
Art. 2424 (Contenuto dello stato patrimoniale) - …”Il nuovo schema di stato
patrimoniale prevede la suddivisione delle attività e delle passività tra correnti e
non correnti. Beni in leasing che impone la contabilizzazione di beni col c.d.
metodo finanziario, quindi l’iscrizione nel bilancio dell’utilizzatore…”
(segue)
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Documento OIC – Ipotesi attuazione direttive
UE 2001/65, 2003/51, 2206/46 (approvato 06/05/08)
• Art. 2426 (Criteri di valutazione) - …”In relazione al tema del valore equo le
direttive contabili europee sono state modificate sia dalla Direttiva 2001/65 sia
dalla Direttiva 2003/51. La prima ha consentito agli Stati membri di autorizzare o
imporre la valutazione al valore equo degli strumenti finanziari. La Direttiva
2003/51 ha integrato questa modificazione delle originarie direttive contabili
consentendo agli Stati membri di autorizzare o prescrivere la valutazione al valore
equo anche di attività diverse dagli strumenti finanziari. Si è ritenuto non
opportuno rendere obbligatorio l’adozione del criterio del valore equo (fair
value), per le imprese che continueranno ad applicare le norme del codice civile
basate sulle direttive contabili europee, ma di prevedere unicamente delle
opzioni. Soltanto con riferimento ai contratti derivati si è ritenuto da imporre
l’adozione del criterio del valore equo unitamente all’obbligo di rilevare sempre in
bilancio il loro valore: in questa materia, tanto complessa e rischiosa, si è ritenuto
di imporre criteri di iscrizione il più possibile allineati a quelli dei principi
contabili internazionali, che costituiscono il corpo di principi più completi e
avanzati e godono di notevole prestigio e di generale accettazione in campo
internazionale…”
• Art. 2435 bis (Bilancio in forma abbreviata) - …” L’ultimo comma allontanandosi
dalla scelta compiuta in sede di attuazione della IV Direttiva col D.Lgs. 127 /1991
– ha introdotto qualche (limitata) facoltà di semplificazione anche per le società
medio piccole: si tratta del raggruppamento di alcune voci del passivo, e della
facoltà di omettere il rendiconto finanziario, nonché di omettere le notizie richieste
dall’art. 2427 n.33 sulle operazioni con parti correlate…”
33
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Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento
europeo e al Comitato economico e sociale europeo
Un mercato interno senza ostacoli inerenti alla tassazione delle società
Bruxelles 24/11/2003 COM(2003) 726 definitivo
….” 4.3 Creazione di una base imponibile comune a livello di UE.
• … L’introduzione degli International Financial reporting Standards (IFRS) potrebbe preparare la
strada verso la base imponibile …
• … Se le società UE registrano i profili sulla base di principi comuni, perché non usare tale misura
comune della redditività come punto di partenza dell’esercizio fiscale?...
• … Alcuni aspetti relativi agli IFRS esigono un’attenzione particolare. Nel caso di applicazione del
metodo contabile dell’equo valore i guadagni non realizzati non dovrebbero essere soggetti a
tassazione, rendendo quindi necessarie ulteriori modifiche ….
• … In linea di principio, la base imponibile consolidata dovrebbe essere accessibile a tutte le
società e tutte le società dovrebbero quindi essere in grado di usare gli IFRS …
• … Indipendentemente dal fatto che la contabilità IFRS costituisca o meno il punto di partenza,
una base imponibile comune richiede il riesame dettagliato del rapporto tra la contabilità legale di
una società e la sua contabilità fiscale (dipendenza)….
• … Si verrà a creare una pressione verso la riduzione della duplicazione e verso un uso più ampio
del sistema IFRS nelle singole contabilità legali …
• … I rendiconti basati sul sistema IFRS rappresentano un punto di partenza neutro per la
realizzazione di una base imponibile comune …..”
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Fonti normative nazionali
• Il Legislatore nazionale (D.Lgs. 38/2005)
• Banca d’Italia (Circ. 262/05)
• Consob: contenuto delle relazioni infrannuali
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I nuovi schemi di bilancio proposti da Banca d’Italia
• L’art. 5 del decreto n. 87 del 27 gennaio 1992, che dava attuazione alla direttiva n.
86/635/CEE relativa ai conti annuali e consolidati delle banche e degli altri istituti
finanziari riportava testualmente: “Gli enti creditizi e finanziari si attengono alle
disposizioni che la Banca d’Italia emana relativamente alle forme tecniche, su base
individuale e su base consolidata, dei bilanci e delle situazioni dei conti destinate al
pubblico nonché alle modalità e ai termini della pubblicazione delle situazioni dei
conti…omissis…”
– Con tale articolo la Banca d’Italia si riservava il potere di emanare disposizioni in
materia di bilancio per banche e istituti finanziari
• Allo stesso modo l’art. 9 del decreto n. 38 del 28 febbraio 2005 dispone quanto segue
“. I poteri della Banca d'Italia di cui agli articoli 5, comma 1, e 45 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, sono esercitati, per i soggetti di cui alla lettera c) del
comma 1 dell'articolo 2 che redigono il bilancio di esercizio o il bilancio consolidato in
conformità ai princìpi contabili internazionali, nel rispetto dei princìpi contabili
internazionali.
– In base a tale disposizione la Banca d’Italia conserva pertanto il potere di cui all’art.
5 del D.Lgs n. 87/1992
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Decreto IAS: i provvedimenti degli Organismi di Vigilanza
•Banca d’Italia
•Isvap
•Consob
• Per le banche e gli intermediari finanziari vigilati, la Banca d’Italia ha emanato le
istruzioni per la redazione degli schemi di bilancio IAS/IFRS sia individuale che
consolidato (circolare n. 262 del 2005 per le banche e provvedimento del 14 febbraio
2006 per gli intermediari finanziari ex art. 107 del T.U.B e per gli intermediari finanziari
diversi da quelli di cui all’art. 107 del T.U.B. che intendono redigere il bilancio in
conformità agli IAS/IFRS)
• Relativamente alle imprese assicurative, l’Isvap ha emanato il Provvedimento n. 2404
del 22 dicembre 2005 in materia di forme tecniche del bilancio consolidato e, nel mese
di dicembre 2006, ha pubblicato per la consultazione il documento contenente le forme
tecniche che dovranno essere adottate, a partire dall’esercizio 2006, dai soggetti tenuti
alla redazione del bilancio individuale in conformità agli IAS/IFRS
• Riguardo alle società quotate o con titoli diffusi non appartenenti ai settori vigilati, la
Consob ha emanato un’apposita delibera (Delibera n. 15519 del 27 luglio 2006) in
materia di schemi di bilancio. Tale delibera non prevede, tuttavia, degli schemi di
bilancio standardizzati ma fornisce specifiche disposizioni in materia di scelta e criteri di
classificazione degli schemi di bilancio e di voci di bilancio
• Alle
società diverse da quelle che, per facoltà o obbligo, applicano gli IAS/IFRS continuano ad applicarsi le
disposizioni del Codice Civile
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Fonti normative nazionali
• Premessa
• Normativa civilistica (D.Lgs. 38/2005)
• Banca d’Italia (Circ. 262/05) – Cenni su normativa di Vigilanza
• Consob: contenuto delle relazioni infrannuali
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Consob: contenuto delle relazioni infrannuali
1. La Delibera Consob n. 14990 del 14 aprile 2005 modifica il Regolamento Emittenti al fine di
tenere conto dell’introduzione dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS)
– Nessuna indicazione dei prospetti IAS compliant da adottare ma rimando a IAS 34 e IFRS 1
Il gruppo BPU ha deciso di estrapolare dalla allora bozza di schemi di bilancio proposti da
Banca d’Italia i prospetti ritenuti utili ai fini della relazione semestrale che peraltro
soddisfano le indicazioni minimali disposte dallo IAS 34. Ciò in quanto
1. Non sono stati elaborati dei prospetti ai fini delle relazioni infrannuali IAS compliant da parte
delle autorità competenti
2. Si è voluto ottimizzare ed efficientare l’intero processo amministrativo di redazione delle
informazioni infrannuali e di bilancio
2. Lo IAS 34 è il principio contabile internazionale di riferimento dei “bilanci intermedi”
a) Definisce il contenuto minimo di un bilancio intermedio, incluse le informazioni
integrative; e
b) Identifica i principi di rilevazione e di valutazione che devono essere applicati nel bilancio
intermedio
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Consob: contenuto delle relazioni infrannuali
- Delibera Consob n. 14990 – 14 aprile 2005
• La Delibera Consob n. 14990 del 14 aprile 2005 fornisce
istruzioni per la redazione delle situazioni infrannuali (trimestrali
e semestrali) distinguendo tra
– situazione a regime (applicabile sia nella prima situazione
contabile redatta secondo gli IAS/IFRS sia nelle situazioni
contabili a regime)
– situazione transitoria (applicabile solo alla prima situazione
contabile redatta secondo i principi contabili internazionali)
• Gli articoli 81 e 81 bis della citata delibera forniscono indicazioni
circa la redazione della situazione semestrale e devono
intendersi alternativi l’uno all’altro. Parimenti dicasi per gli
articoli 82 e 82 bis con riguardo alla relazione trimestrale.
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INDICE
• Introduzione normativa:
• Perché sono stati introdotti i principi IAS/IFRS
• Fonti normative internazionali
• Fonti normative nazionali - Il legislatore nazionale, Banca d’Italia e Consob
• Il bilancio IAS/IFRS e le nuove istruzioni di Banca d’Italia per il bilancio bancario:
• La finalità del bilancio secondo gli IAS/IFRS
• Documenti obbligatori e loro caratteristiche
• Come cambia il bilancio bancario
• Riflessi civilistici, fiscali e di Vigilanza
• Analisi di talune voci tipiche del bilancio bancario
• UBI Banca - Bilancio 31 dicembre 2008 : analisi degli aspetti rilevanti
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41
La finalità del bilancio: i diversi destinatari
PUBBLICO:
INVESTITORI:
per valutazioni di
carattere generale,
sociale, ambientale
interessati a capire
il rischio del loro
investimento
ANALISTI
FINANZIARI:
BILANCIO
CLIENTI:
al fine di apprezzare
la continuità
aziendale
al fine dell’attribuzione
di rating e valutazioni
FINANZIATORI:
DIPENDENTI:
al fine di capire la
solvibilità aziendale
al fine di valutare la
stabilità e redditività di
benefici retributivi
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La finalità del bilancio: la qualità delle informazioni
Al fine di assolvere tutte le richieste informative, il bilancio deve rilasciare informazioni utili.
Per i principi IAS/IFRS il bilancio consolidato è lo strumento più idoneo a fornire
informazioni utili e complete.
Le caratteristiche qualitative
dell’informazione sono quelle che ne
determinano la relativa utilità
Neutralità
Completezza
Prudenza
Comprensibilità
Prevalenza della
sostanza sulla forma
La rappresentazione veritiera
e corretta si ottiene con la
conformità agli IAS/IFRS
Rappresentazione
fedele
Rilevanza
Affidabilità
Significatività
Confrontabilità
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I contenuti del bilancio IAS/IFRS
Al fine di predisporre un bilancio IAS compliant lo IAS 1 richiede:
¾ stato patrimoniale;
¾ conto economico;
¾ prospetto riepilogativo dei movimenti di patrimonio netto;
¾ rendiconto finanziario;
¾ note esplicative al bilancio.
Il bilancio è inoltre corredato da una relazione degli amministratori a
commento dei risultati patrimoniali, economici e finanziari dell’azienda.
Il principio IAS 1 non detta schemi rigidi di presentazione delle informazioni,
lasciando questi ultimi alla discrezionalità aziendale, ma detta elementi minimi
che devono essere esposti nei singoli prospetti.
45
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I nuovi schemi di bilancio IAS
Stato
patrimoniale
Conto
economico
Rendiconto
finanziario
IAS/IFRS
Disciplina nazionale
• Classificazione delle poste dell’attivo e del
passivo in base al metodo finanziario in
correnti e non correnti
• Lo IAS 1 consente di iscrivere le voci
semplicemente in base alla loro capacità di
monetizzazione
• L’art. 2424 classifica le poste dell’attivo in
relazione alla destinazione e le poste del
passivo in riferimento alla natura del soggetto
debitore
IAS/IFRS
Disciplina nazionale
• Specifiche limitazioni nella distribuzione degli • L’art. 2425 c.c. richiede l’adozione di uno
utili e delle riserve
schema rigido, articolato fondamentalmente
sulla classificazione delle voci di conto
• Ricavi: sola indicazione (nello IAS 1)
dell’importo concernente i corrispettivi da
economico per natura
vendite e prestazioni di servizi
• I costi possono essere classificati
alternativamente in base alla loro natura o alla
loro destinazione.
• Eliminazione delle componenti straordinarie
IAS/IFRS
Disciplina nazionale
• Lo Iasb affida grande importanza allo statement • Non è obbligatorio
of cash flows; tanto da dedicargli l’intero IAS 7 • Il principio contabile nazionale n. 12 definisce
• Documento obbligatorio e la sua mancanza o
la tecnica di predisposizione del rendiconto
la sua redazione non coerente con quanto
finanziario, compatibile in molti aspetti
previsto dallo Iasb rende il bilancio non
all’equivalente disciplina degli Ias/Ifrs
conforme agli Ias/Ifrs.
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INDICE
• Introduzione normativa:
• Perché sono stati introdotti i principi IAS/IFRS
• Fonti normative internazionali
• Fonti normative nazionali - Il legislatore nazionale, Banca d’Italia e Consob
• Il bilancio IAS/IFRS e le nuove istruzioni di Banca d’Italia per il bilancio bancario:
• La finalità del bilancio secondo gli IAS/IFRS
• Documenti obbligatori e loro caratteristiche
• Come cambia il bilancio bancario
• Riflessi civilistici, fiscali e di Vigilanza
• Analisi di talune voci tipiche del bilancio bancario
• UBI Banca - Bilancio 31 dicembre 2008 : analisi degli aspetti rilevanti
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Il nuovo bilancio bancario IAS/IFRS compliant
L’art. 9 del D.Lgs. 38/2005 ha lasciato a Banca d’Italia il potere di intervenire (vedi art.
5 D.Lgs. 87/1992) nella definizione di una normativa comune per gli enti vigilati con la
conseguenza che banche ed enti finanziari devono attenersi nella redazione del bilancio
a criteri omogenei di settore.
Banca d’Italia ha esercitato il potere di cui all’art. 9 del D.Lgs. 38/2005 lo scorso
dicembre emandando la Circ. n. 262 del 22 dicembre 2005 pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale Italiana n. 11 del 14 gennaio 2006 (scaricabile dal sito internet
www.bancaditalia.it).
N.B.: Banca d’Italia non disciplina in modo esaustivo il contenuto del bilancio IAS, ma
si “limita” a normare gli aspetti di maggiore prevalenza per il mercato Î redigere il
bilancio seguendo la normativa di BI non significa redigere un bilancio IAS compliant!
La normativa di Banca d’Italia disciplina sia il bilancio individuale che quello
consolidato. L’individuazione dei soggetti obbligati alla redazione di quest’ ultimo è
effettuata sulla base della normativa nazionale (vedi D.Lgs. 87/1992 artt. 24 e seguenti)
e non sulla base dei contenuti dello IAS 27 (da ciò esenzione di redazione dei c.d. “sub
consolidati”).
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Il nuovo bilancio bancario IAS/IFRS compliant
Lo stato patrimoniale: Circ. 262/05
T
T-1
Cassa e disponibilità liquide
............
............
20.
Attività finanziarie detenute per la negoziazione
............
............
30.
Attività finanziarie valutate al fair value
............
............
40.
Attività finanziarie disponibili per la vendita
............
............
50.
Attività finanziarie detenute sino alla scadenza
............
............
Crediti verso banche
............
............
70.
Crediti verso clientela
............
............
80.
Derivati di copertura
............
............
90.
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura
generica (+/-)
............
............
100.
Partecipazioni
............
............
110.
Riserve tecniche a carico dei riassicuratori
............
............
120.
Attività materiali
............
............
130.
Attività immateriali
di cui:
-avviamento
............
............
............
............
140.
Attività fiscali
a)correnti
b)anticipate
............
............
............
............
............
............
150.
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione
............
............
160.
Altre attività
............
............
Totale dell'attivo
............
............
Voci dell'attivo
10.
60.
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49
Il nuovo bilancio bancario IAS/IFRS compliant
Lo stato patrimoniale: Circ. 262/05
10.
20.
30.
40.
50.
60.
70.
80.
90.
100.
110.
120.
130.
140.
150.
160.
170.
180.
190.
Voci del passivo e del patrimonio netto
T
T -1
Debiti verso banche
Debiti verso clientela
Titoli in circolazione
Passività finanziarie di negoziazione
Passività finanziarie valutate al fair value
Derivati di copertura
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura
generica (+/-)
Passività fiscali
a) correnti
b) differite
Passività associate ad attività in via di dismissione
Altre passività
Trattamento di fine rapporto del personale
Fondi per rischi e oneri:
a)quiescenza e obblighi simili
b)altri fondi
Riserve tecniche
Riserve da valutazione
Azioni rimborsabili
Strumenti di capitale
Riserve
Sovrapprezzi di emissione
Capitale
............
............
............
............
............
............
200. Azioni proprie (-)
210. Patrimonio di pertinenza di terzi (+/-)
220. Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)
Totale del passivo e del patrimonio netto
50
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
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Il nuovo bilancio bancario IAS/IFRS compliant
- Il Patrimonio Netto
Riserve da Valutazione:
Riserve da Utili:
• Attività finanziarie disponibili
per la vendita
• Riserve legale
• Riserva straordinaria
• Attività materiali
• Riserva statutaria
• Attività immateriali
• Altre
• Copertura di investimenti esteri
• Copertura dei flussi finanziari
• Differenze di cambio
Attenzione
In fase di FIRST TIME ADOPTION,
gli impatti che si sono generati sono
stati iscritti, a seconda dell’oggetto e
della motivazione a cui si riferiscono,
nelle Riserve da Valutazione o nelle
Riserve da Utili (Altre)
– vd. Art. 7 D.Lgs. 38/05 -.
• Attività non correnti in via di
dismissione
• Leggi speciali di rivalutazione
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51
I nuovi schemi di bilancio consolidato
- Conto Economico (Circ. B.I. 262/05)
T
T –1
............
............
Voci
Interessi attivi e proventi assimilati
Interessi passivi e oneri assimilati
Margine di interesse
Commissioni attive
Commissioni passive
Commissioni nette
Dividendi e proventi simili
Risultato netto dell’attività di negoziazione
Risultato netto dell’attività di copertura
Utili (perdite) da cessione o riacquisto di:
a) crediti
a) attività finanziarie disponibili per la vendita
b) attività finanziarie detenute sino alla scadenza
c) passività finanziarie
110. Risultato netto delle attività e passività finanziarie
valutate al fair value
10.
20.
30.
40.
50.
60.
70.
80.
90.
100.
120. Margine di intermediazione
130. Rettifiche/Riprese
di
valore
nette
per
deterioramento di:
a) crediti
b) attività finanziarie disponibili per la vendita
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza
d) altre operazioni
finanziarie
140. Risultato
netto della
gestione finanziaria
150. Premi netti
160. Saldo
altri
proventi/oneri
della
gestione
assicurativa
170. Risultato
netto della gestione finanziaria e
assicurativa
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
...........
...........
...........
............
...........
...........
...........
............
............
............
............
180. Spese amministrative:
a) spese per il personale
b) altre spese amministrative
............
............
............
............
............
............
190. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri
............
............
200. Rettifiche/Riprese di valore nette su attività
materiali
210. Rettifiche/Riprese di valore nette su attività
immateriali
220. Altri oneri/proventi di gestione
............
............
............
............
230. Costi operativi
............
............
240. Utili (Perdite) delle partecipazioni
250. Risultato netto della valutazione al fair value delle
attività materiali e immateriali
260. Rettifiche di valore dell'avviamento
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
52
270. Utili (Perdite) da cessione di investimenti
............
............
280. Utile (Perdita) della operatività corrente al
lordo delle imposte
290. Imposte sul reddito dell'esercizio dell’operatività
corrente
300. Utile (Perdita) della operatività corrente al
netto delle imposte
310. Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di
dismissione al netto delle imposte
............
............
............
............
............
............
320. Utile (Perdita) d'esercizio
............
............
330. Utile (Perdita) d'esercizio di pertinenza di terzi
............
............
340. Utile (Perdita) d'esercizio di pertinenza della
capogruppo
............
............
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I nuovi schemi di bilancio consolidato
- Il Prospetto delle variazioni del Patrimonio Netto (Circ. B.I. 262/05)
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I nuovi schemi di bilancio consolidato
- Il Rendiconto Finanziario (metodo indiretto) - Circ. B.I. 262/05 -
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I nuovi schemi di bilancio consolidato
- Il Rendiconto Finanziario (metodo diretto) - Circ. B.I. 262/05 -
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I nuovi schemi di bilancio consolidato
- Struttura della nota integrativa: Circ. 262/05 della Banca d’Italia -
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INDICE
• Introduzione normativa:
• Perché sono stati introdotti i principi IAS/IFRS
• Fonti normative internazionali
• Fonti normative nazionali - Il legislatore nazionale, Banca d’Italia e Consob
• Il bilancio IAS/IFRS e le nuove istruzioni di Banca d’Italia per il bilancio bancario:
• La finalità del bilancio secondo gli IAS/IFRS
• Documenti obbligatori e loro caratteristiche
• Come cambia il bilancio bancario
• Riflessi civilistici, fiscali e di Vigilanza
• Analisi di talune voci tipiche del bilancio bancario
• UBI Banca - Bilancio 31 dicembre 2008 : analisi degli aspetti rilevanti
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57
Come cambia il bilancio bancario - Lo stato patrimoniale attivo (Circ. 262/05)
T
T-1
Voci dell'attivo
10. Cassa e disponibilità liquide
............ ............
20. Attività finanziarie detenute per la negoziazione
............ ............
30. Attività finanziarie valutate al fair value
............ ............
40. Attività finanziarie disponibili per la vendita
............ ............
50. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza
............ ............
60. Crediti verso banche
............ ............
70. Crediti verso clientela
............ ............
80. Derivati di copertura
............ ............
Voce 20: dedicata alle attività per
le quali si è intenzionati alla
negoziazione di breve periodo (18
mesi)
Voce 50: dovrebbe accogliere solo
titoli di debito quotati e
finanziamenti quotati
90. Adeguamento di valore delle attività finanziarie ............ ............
oggetto di copertura generica (+/-)
100. Partecipazioni
............ ............
110. Riserve tecniche a carico dei riassicuratori
............ ............
120. Attività materiali
............ ............
130. Attività immateriali
di cui:
-avviamento
............ ............
............ ............
140. Attività fiscali
a)correnti
b)anticipate
............ ............
............ ............
............ ............
Voce 100: include le
partecipazioni diverse dai
possessi azionari iscritti a
voce 20 e voce 40
Voce 160: accoglie solo poste
transitorie residuali che non
hanno natura di credito. Include
le migliorie su beni di terzi in
locazione non dotati di autonoma
identificabilità e separabilità
150. Attività non correnti e gruppi di attività in via di ............ ............
dismissione
160. Altre attività
............ ............
Totale dell'attivo
............ ............
58
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Come cambia il bilancio bancario - Lo stato patrimoniale passivo (Circ. 262/05)
10.
20.
30.
40.
50.
60.
70.
80.
90.
100.
110.
120.
130.
140.
150.
160.
170.
180.
190.
Voci del passivo e del patrimonio netto
T
T -1
Debiti verso banche
Debiti verso clientela
Titoli in circolazione
Passività finanziarie di negoziazione
Passività finanziarie valutate al fair value
Derivati di copertura
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto
di copertura generica (+/-)
Passività fiscali
a) correnti
b) differite
Passività associate ad attività in via di dismissione
Altre passività
Trattamento di fine rapporto del personale
Fondi per rischi e oneri:
a)quiescenza e obblighi simili
b)altri fondi
Riserve tecniche
Riserve da valutazione
Azioni rimborsabili
Strumenti di capitale
Riserve
Sovrapprezzi di emissione
Capitale
............
............
............
............
............
............
200. Azioni proprie (-)
210. Patrimonio di pertinenza di terzi (+/-)
220. Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)
Totale del passivo e del patrimonio netto
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
Voce30: include i titoli emessi
quotati e non
Voce 120: non include
l’accantonamento per
deterioramento di garanzie
rilasciate e di derivati creditizi che
sono inclusi tra le altre passività
Voce 140: include le
riserve di rivalutazione per
leggi speciali nonché gli
effetti valutativi di AFS e
immobili ad uso funzionale
valutati al FV.
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59
Come cambia il bilancio bancario - Conto Economico (Circ. B.I. 262/05)
Voci
10.
20.
30.
40.
50.
60.
70.
80.
90.
100.
110.
120.
130.
140.
150.
160.
170.
Interessi attivi e proventi assimilati
Interessi passivi e oneri assimilati
Margine di interesse
Commissioni attive
Commissioni passive
Commissioni nette
Dividendi e proventi simili
Risultato netto dell’attività di negoziazione
Risultato netto dell’attività di copertura
Utili (perdite) da cessione o riacquisto di:
a) crediti
a) attività finanziarie disponibili per la vendita
b) attività finanziarie detenute sino alla scadenza
c) passività finanziarie
Risultato netto delle attività e passività finanziarie
valutate al fair value
Margine di intermediazione
Rettifiche/Riprese
di
valore
nette
per
deterioramento di:
a) crediti
b) attività finanziarie disponibili per la vendita
c) attività finanziarie detenute sino alla scadenza
d) altre operazioni
finanziarie
Risultato
netto della
gestione finanziaria
Premi netti
Saldo
altri
proventi/oneri
della
gestione
assicurativa
Risultato
netto della gestione finanziaria e
assicurativa
Altri oneri di gestione: includono
ammortamento spese migliorie
iscritte nelle altre attività
Voce 100: valorizzata a
seguito di operazione di
vendita/cessione di attività
finanziarie
T
T –1
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
...........
...........
...........
............
...........
...........
...........
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
180. Spese amministrative:
a) spese per il personale
b) altre spese amministrative
............
............
............
............
............
............
190. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri
200. Rettifiche/Riprese di valore nette su attività
materiali
210. Rettifiche/Riprese di valore nette su attività
immateriali
220. Altri oneri/proventi di gestione
230. Costi operativi
240. Utili (Perdite) delle partecipazioni
............
............
............
............
............
............
............
250. Risultato netto della valutazione al fair value delle
attività materiali e immateriali
260. Rettifiche di valore dell'avviamento
270. Utili (Perdite) da cessione di investimenti
280. Utile (Perdita) della operatività corrente al
lordo delle imposte
290. Imposte sul reddito dell'esercizio dell’operatività
corrente
300. Utile (Perdita) della operatività corrente al
netto delle imposte
310. Utile (Perdita) dei gruppi di attività in via di
dismissione al netto delle imposte
............
............
............
............
............
............
............
............
320. Utile (Perdita) d'esercizio
330. Utile (Perdita) d'esercizio di pertinenza di terzi
340. Utile (Perdita) d'esercizio di pertinenza della
capogruppo
............
............
Commissioni: include solo
i proventi/oneri inerenti i
servizi prestati e ricevuti.
NO recuperi spese
60
............
............
............
............
............
Interessi: includono anche i
differenziali di derivati di
copertura di attività/passività
che generano interessi.
NO effetto time riversal
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INDICE
• Introduzione normativa:
• Perché sono stati introdotti i principi IAS/IFRS
• Fonti normative internazionali
• Fonti normative nazionali - Il legislatore nazionale, Banca d’Italia e Consob
• Il bilancio IAS/IFRS e le nuove istruzioni di Banca d’Italia per il bilancio bancario:
• La finalità del bilancio secondo gli IAS/IFRS
• Documenti obbligatori e loro caratteristiche
• Come cambia il bilancio bancario
• Riflessi civilistici, fiscali e di Vigilanza
• Analisi di talune voci tipiche del bilancio bancario
• UBI Banca - Bilancio 31 dicembre 2008 : analisi degli aspetti rilevanti
61
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Riflessi civilistici, fiscali e di vigilanza
• L’introduzione dei principi contabili IAS/IFRS ha determinato, per le imprese italiane
che (per obbligo o per scelta) li adottano, una serie di impatti di natura
– Civilistico-societaria
– Contabile
– Fiscale
– Normativa di vigilanza
• Banca d’Italia ha mantenuto il potere di definire la disciplina delle forme tecniche
dei bilanci per banche ed enti creditizi rientranti nell’art. 5 del D.Lgs n.87/92(1)
Nonostante gli
gli IAS
IAS disciplinino
disciplinino in
in modo
modo esaustivo
esaustivo la
la nuova
nuova normativa
normativa di
di bilancio
bilancio internazionale,
internazionale,
Nonostante
2
stato mantenuto
mantenuto alla
alla Banca
Banca d’Italia
d’Italia ilil potere
potere di
di emanare
emanare le
le
attraverso ilil ilil D.Lgs
D.Lgs n.
n. 38/2005(
38/2005(2)) èè stato
attraverso
disposizioni in
in tema
tema di
di “forme
“forme tecniche
tecniche su
su base
base individuale
individuale ee su
su base
base consolidata
consolidata dei
dei bilanci
bilanci
disposizioni
degli
enti
creditizi
e
finanziari
”
redatti
“in
conformità
ai
principi
contabili
internazionali”
in
degli enti creditizi e finanziari ” redatti “in conformità ai principi contabili internazionali” in
considerazione della
della funzione
funzione di
di vigilanza
vigilanza sulla
sulla sana
sana ee prudente
prudente gestione
gestione che
che le
le èè demandata
demandata
considerazione
(ex. art.
art. 55 TUB)
TUB)
(ex.
(1) L’art. 9 del D.Lgs n. 38/2005 ripropone quanto già disciplinato nell’art. 5 del D.Lgs n 87/1992
(2) E’ il decreto legislativo attuativo delle disposizioni della legge “comunitaria” n. 306/2003 che ha regolamentato le
opzioni previste in sede comunitaria in tema di principi contabili internazionali
62
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Le disposizioni fiscali contenute nel Decreto IAS: aspetti
positivi e criticità del c.d. doppio binario
Il D. lgs. 28 febbraio 2005, n. 38, attuativo della Legge Comunitaria 2003, oltre a
prevedere:
- l’ambito soggettivo di applicazione dei principi contabili internazionali (art. 2),
sia con riferimento al bilancio consolidato (art. 3) che individuale (art. 4);
- il regime civilistico di distribuibilità degli utili e delle riserve (sia “a regime” –
art. 6 - sia in sede di first time adoption (FTA) – art. 7)
contiene
una serie di interventi in materia fiscale (art. 11-12-13) per adeguare la normativa
ai principi contabili IAS/IFRS:
Art. 11: disposizioni tributarie
Art. 12: determinazione dell’Irap
Art. 13: disposizioni transitorie
63
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I principi generali del D.lgs n. 38/2005 • Nel predisporre le modifiche alla disciplina fiscale del reddito d’impresa per
armonizzarla con l’ingresso dei principi internazionali, il legislatore del D.Lgs. n. 38
del 2005 si è ispirato ad alcuni principi espressamente indicati nella relazione di
accompagnamento al D.Lgs. n. 38 del 2005 e che possono così riassumersi:
1. mantenimento dell’attuale sistema di tassazione delle imprese basato sul risultato
di bilancio (principio di derivazione) apportando ad esso opportuni correttivi per
tener conto dei principi contabili internazionali
2. previsione di specifiche modifiche legislative strettamente indispensabili a
consentire l’applicazione della normativa IRES alle imprese che adottano gli IAS
3. salvaguardia del principio di “neutralità dell’imposizione”, da intendersi nel
senso di evitare alle imprese penalizzazioni fiscali derivanti dall’adozione o meno
dei principi contabili internazionali.
64
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D.Lgs. N. 38/2005
- distribuzione di utili e riserve (art. 6 - 7) • Gli Ias dispongono l’applicazione del criterio del fair value
– Plusvalenze da rivalutazioni imputate a conto economico (per certe attività, si
veda oltre) oppure a patrimonio netto (per altre attività, si veda oltre)
• Il D.Lgs 38/2005 introduce specifiche disposizioni volte a tutelare l’integrità
del capitale sociale attraverso:
– Limiti di distribuzione dell’utile e delle riserve “non realizzate”
disciplina a regime) –
(art. 6 –
• vincolo utili esercizi futuri se non sufficienti utili esercizi in corso (art. 6 c. 2)
– Limiti di “utilizzo” delle riserve che si originano in FTA (art. 7)
• Si crea pertanto un “fisiologico” disallineamento fra l’utile di bilancio e l’utile
distribuibile per cui tale “qualità” dell’utile assume particolare rilievo, attese
anche le legittime aspettative degli investitori
– politiche di dividendo, problema della distribuibilità dei dividendi dalle società
controllate – tipologia attivi –
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65
D.Lgs. N. 38/2005
- distribuzione di utili e riserve (art. 6 - 7) – segue • All’interno di un gruppo di imprese, le disposizioni dell’ art. 6 (a regime) e
dell’art. 7 (FTA) determinano un problema legato alla distribuibilità degli utili
da fair value da parte delle società controllate verso la capogruppo
– La capogruppo pertanto non percepisce i dividendi dai maggiori utili derivanti
dalle plusvalenze per effetto della valutazione di talune attività al fair value (in
sostituzione del costo) da parte delle sue controllate (esempio rivalutazione
immobili ex art. 7 comma 6)
• Possibile strategia di accentramento verso la capogruppo delle attività che sono oggetto
di rivalutazione a fair value
dividendo
Capogruppo
Controllata
Plusvalenze
derivanti dalla
valutazione a fair
value delle
attività
66
Utile da fair
value
Mancata possibilità di
distribuzione utile alla
capogruppo (art. 6 e
7)
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Decreto IAS: plusvalenze derivanti dalla valutazione a fair value
- Disciplina a regime Origine plusvalenze
Rif. Norm.
Art. 6
Plusvalenze derivanti dalla
comma 1,
valutazione al fair value di strumenti
lett. a)
finanziari di negoziazione (FVTPL
– ex Held for Trading) e
dall’operatività in cambi e di
copertura
Art. 6,
comma 1,
Plusvalenze derivanti dalla
lett. a)
valutazione al fair value o con il
metodo del patrimonio netto diverse
da quelle riferibili a strumenti
finanziari di negoziazione (FVTPL
– ex Held for Trading) e
dall’operatività in cambi e di
copertura
Art. 6,
comma 1,
lett. b)
Plusvalenze derivanti dalla
valutazione al fair value di strumenti
finanziari e attività che non
transitano per il conto economico
Fattispecie
Transito
per CE
Obbligo di
destinazione a
riserva
Libera
distribuibilità
come dividendo
Possibilità di
imputazione a
capitale sociale
Possibilità di
utilizzo
copertura
perdite
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
NO
NO
SI, in via
subordi-nata
NO
Rilevazione
diretta a riserva
indisponibile
NO
NO
SI/NO
• Strumenti finanziari FVTPL
• Derivati di copertura FVH e CFH (parte
inefficace)
• Differenze cambi
• Strumenti finanziari classificati FVTPL
per Fair Value Option
• Investimenti Immobiliari (IAS 40)
• Partecipazioni in collegate (IAS 28) e a
controllo congiunto (IAS 31) valutate a
patrimonio netto
• Immobilizzazioni materiali (IAS 16)
• Immobilizzazioni immateriali (IAS 38)
• Strumenti finanziari AFS (IAS 39)
• Derivati di copertura Cash Flow – parte
efficace – (IAS 39)
• Diff. Cambi su immobilizzazioni
materiali/immateriali in valuta oltre che
derivanti dal consolidamento di una
partecipazione estera
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67
Decreto IAS: plusvalenze derivanti dalla valutazione a fair value
- Disciplina delle variazioni di PN in sede di FTA Variazione del PN derivanti
dalla prima adozione degli
IAS/IFRS (FTA)
Valutazione al fair value degli strumenti
finanziari disponibili per la vendita (AFS)
e delle attività materiali ed immateriali
Rif.
Norm.
Art. 7,
comma 2
Libera
Possibilità di
Possibilità di
Possibilità
Contropartita distribuibilità
utilizzo
imputazione a
di ulteriori
patrimoniale
come
copertura
capitale sociale
utilizzi
dividendo
perdite
Fattispecie
• Strumenti finanziari AFS
• Immobilizzazioni materiali (IAS 16)
• Immobilizzazioni immateriali (IAS 38)
Saldo delle differenze positive e negative
di valore relative agli strumenti finanziari
negoziazione (FVTPL – ex HFT) e
all’operatività in cambi e di copertura
Art. 7,
comma 3
• Strumenti finanziari FVTPL
• Derivati di copertura FVH e CFH (parte
inefficace
• Differenze cambi
Incremento patrimoniale dovuto al
ripristino del costo storico delle attività
materiali ammortizzate in esercizi
precedenti e non più ammortizzabili
secondo gli IAS/AFRS
Art. 7,
comma 4
• Terreni (per storno contro PN del fondo
ammortamento
Incremento patrimoniale dovuto
all’insussistenza di svalutazioni ed
accantonamenti per rischi ed oneri non
contemplati dagli IAS/IFRS
Art.7,
comma 5
• Svalutazione crediti
• Accantonamenti per rischi e oneri non IAS
compliant
Art. 7
comma 6
• Immobilizzazioni materiali (IAS 16)
• Immobilizzazioni immateriali (IAS38)
• Investimenti immobiliari (IAS 40)
Art. 7,
comma 7
• Saldo positivo per attualizzazione fondo TFR
e Fondi Rischi ed Oneri
• Diff. Positive per valutazione al costo
ammortizzato di strumenti L&R, HTM e
Passività non di trading
• Diff. Positive per gestione con il metodo del
Costo ammortizzato di parte degli strumenti
finanziari AFS
Incremento patrimoniale dovuto alla
iscrizione di attività materiali al fair value
quale sostituto del costo
Saldo differenze positive e negative di
valore sulle attività e passività diverse da
quelle sopra elencate
68
Imputazione a
riserva del
patrimonio netto
NO
NO
SI/NO
NO
Imputazione a
riserve disponibili
di utili
SI
SI
SI
SI
Imputazione a
riserve disponibili
di utili
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
Imputazione a
capitale sociale o
a specifica
riserva
NO
SI
SI
NO
Imputazione a
riserva
indisponibile del
patrimonio netto
NO
NO
NO
NO
Imputazione a
riserve disponibili
di utili
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Le disposizioni fiscali contenute nel Decreto IAS
Disposizioni fiscali
Art. 11
Art. 12
Modifiche al TUIR
Modifiche D. lgs. IRAP
Norme di sistema
Norme specifiche
Art. 13
Disposizioni
transitorie
Norme di sistema
Disposizioni a regime
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69
ART. 11-13: quadro di sintesi (segue)
D. lgs. 38/2005
Norma integrata
Contenuto
Art.11, c. 1,lett. a)
Art. 83, comma 1
TUIR
Determinazione del reddito imponibile IRES
(principio di derivazione)
Art.11, c. 1,lett. b)
Art. 102, comma 7
TUIR
Ammortamento in capo al concedente dei beni
concessi in leasing finanziario e deducibilità in capo
all’utilizzatore dei canoni di leasing
Art.11, c. 1,lett. c)
Art. 108, comma 3
TUIR
Deducibilità delle altre spese pluriennali
Art.11, c. 1,lett. d), n. 1
Art. 109, comma 4
TUIR
Trattamento dei componenti imputati direttamente a
Patrimonio netto per disposizione di legge
Art.11, c. 1,lett. d), n. 2
Art. 109, comma 4,
lett. b secondo
periodo TUIR
Deducibilità extracontabile dei canoni di leasing
Art.11, c. 1,lett. e), n. 1,
lett. a)
Art. 110, comma 1,
lett. b) secondo
periodo TUIR
Inclusione degli interessi passivi nel costo dei beni
strumentali
70
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ART. 11-13: quadro di sintesi (segue)
D. lgs. 38/2005
Norma integrata
Contenuto
Art.11, c. 1,lett. e), n. Art. 110, comma 1,
1, lett. b)
lett. c) TUIR
Valutazione delle obbligazioni
Art.11, c. 1,lett. e), n. Art. 110 comma 3
2e3
(comma 4 abr.)
TUIR
Irrilevanza fiscale della valutazione a fine
esercizio delle poste in valuta estera
Art.11, c. 1,lett. f)
Operazioni fuori bilancio
Art. 112 TUIR
Art. 11, comma 2
-
Definizione di immobilizzazione finanziaria
per i soggetti che applicano gli IAS/IFRS
Art. 12, comma 1
-
Determinazione della base imponibile IRAP
sulla base dei nuovi schemi di bilancio adottati
in applicazione dei principi contabili
internazionali
Art. 12, comma 2
Art. 11 bis del D.
lgs. 446/97
Variazioni fiscali al valore della produzione
netta
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ART. 11-13: quadro di sintesi (segue)
D. lgs. 38/2005
Norma integrata
Contenuto
Art. 13, comma 1
-
Applicabilità delle norme di sistema anche nel primo
periodo di adozione degli IAS/IFRS
Art. 13, comma 2
-
Valutazione delle rimanenze di magazzino per i
soggetti che cambiano il criterio di valutazione delle
stesse nell’esercizio di prima adozione degli IAS/IFRS
Art. 13, comma 3
-
Valutazione delle opere ultrannuali per i soggetti che
cambiano il criterio di valutazione delle stesse
nell’esercizio di prima adozione degli IAS/IFRS
Art. 13, comma 4
-
Opzione per la valutazione fiscale delle rimanenze e
delle opere ultrannuali secondo i previgenti criteri
Art. 13, comma 5
-
Ripristino ed eliminazione di costi dall’attivo
patrimoniale
Art. 13, comma 6
-
Irrilevanza fiscale dell’utilizzo di determinati fondi
rischi e oneri
Art. 13, comma 7
-
Condizioni per l’applicazione delle disposizioni del D.
lgs. 38/05ad esercizi anteriori a quello di prima
applicazione degli IAS/IFRS
72
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Legge Finanziaria 2008
• Con la Finanziaria 2008 (L. 24/12/07 n.244) il Legislatore ha realizzato un notevole
avvicinamento della normativa tributaria – segnatamente IRES ed IRAP - al bilancio
d’impresa.
• Va rilevato come il sempre più crescente peso delle Direttive e/o Regolamenti
Comunitari – da ultimo il recepimento delle Direttive n. 65/2001 e 51/2003 che
interesseranno pressoché tutte le imprese oggi ricomprese negli art. 2423 e segg. c.c.
– fa sì che il bilancio sia orientato a rilevare maggiormente la sostanza economica
piuttosto che la forma giuridica delle operazioni. In questo senso va apprezzato lo
sforzo del legislatore che, fermo restando il problema di salvaguardare il gettito, dà
ora maggiore rilievo alle risultanze di bilancio beninteso ove correttamente tenuto
secondo appropriati principi, correlando a ciò una maggiore responsabilità dei
soggetti tenuti a vigilare sulla redazione dello stesso.
73
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Legge Finanziaria 2008 : IRES - Modifiche per i soggetti IAS
• La
Legge finanziaria interviene sulle disposizioni del TUIR per dettare specifiche deroghe
valevoli per i soggetti che applicano gli IAS, al fine, espressamente enunciato, di
razionalizzare e semplificarne la determinazione del reddito tenuto conto che le
disposizioni originariamente introdotte dal noto Dlgs 38/2005 si sono dimostrate insufficienti
a disciplinare compiutamente le implicazioni fiscali dei bilanci redatti in base ai principi
contabili internazionali
• In estrema sintesi, la scelta compiuta dalla Legge in commento è quella di privilegiare il
principio di derivazione, dando maggiore rilevanza ai bilanci IAS nella determinazione
dell’imponibile IRES, abbandonando il principio di neutralità dell’imposizione.
• Nello specifico il legislatore ha scelto di intervenire nei singoli articoli del TUIR
introducendo, ove ritenuto necessario, delle deroghe alle norme applicabili alla generalità dei
contribuenti, cosicché si possono ora individuare norme specifiche per i soggetti IAS che
rendono più gestibile e meno incerto il processo di determinazione del reddito
imponibile, anche dal punto di vista pratico/operativo considerando che l’avvicinamento
delle norme fiscali ai contenuti del bilancio porta alla eliminazione di gran parte dei “doppi
binari” sin ora presenti.
74
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Legge Finanziaria 2008
• La
nuova disciplina si applica dal periodo d’imposta 2008.
• La
norma prevede - art. 1 c. 61 - una sorta di sanatoria per i periodi d’imposta
precedenti (v. 2005, 2006 e 2007), che fa salvi gli effetti sulla base imponibile purchè
tali effetti:
-
derivino da comportamenti adottati sulla base della corretta
applicazione degli IAS;
-
risultino coerenti con quelli che sarebbero derivati
dall’applicazione delle disposizioni ora introdotte.
75
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Legge Finanziaria 2008
Deroghe inserite nel TUIR per i soggetti IAS :
TUIR
Articolo TUIR
83
85
89
94 – 110
101 – 110
103
109
110
112
NORME DEROG ATORIE SOGGETTI IAS
Oggetto
valgono i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in
bilancio previsti dai principi IAS/IFRS
costituiscono immobilizzazioni finanziarie gli strumenti finanziari diversi da
quelli detenuti per la negoziazione (abrogazione norma D.Lgs. 38/05)
i dividendi relativi a partecipazioni detenute per la negoziazione concorrono per
il loro intero ammontare alla formazione del reddito
incluse le azioni ) di negoziazione operata in base ai
la valutazione dei titoli (
principi IAS/IFRS assume rilievo ai fini fiscali
titoli che costituiscono immobilizzazioni finanziarie :
se diversi dalle partecipazioni assume rilievo fiscale la valutazione di bilancio
se partecipazioni PEX il costo fiscale deve ridur si dei relativi dividendi
percepiti non assoggettati ad imposta, laddove la cessione delle azioni
avvenga prima di dodici mesi
marchi d'impresa e avviamento è ammessa la deduzione della quota di
ammortamento in via extracontabile (1/18)
non si applica la normativa del c.d. “dividend washing”
la valutazione delle passività è rilevante ai fini fiscali
la valutazione dei componenti negativi delle operazioni fuori bilancio è rilevante
ai fini fiscali
76
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Legge Finanziaria 2008
• Nell’ambito
dell’Art. 83 del TUIR, è introdotta la previsione generale secondo cui per i
soggetti che redigono il bilancio secondo i criteri IAS, valgono ai fini fiscali ed in deroga alle
altre disposizioni del TUIR i criteri previsti dai citati principi contabili relativi alla:
• Qualificazione;
• imputazione temporale;
• classificazione in bilancio;
• di conseguenza, laddove i principi IAS siano correttamente applicati, trovano piena
rilevanza fiscale:
• la competenza economica dei costi e dei ricavi;
• gli effetti economici derivanti dal criterio del “costo ammortizzato” che come noto, nella
quantificazione degli oneri/proventi sostituisce, all’interesse nominale, il tasso di “interesse
effettivo” (che tiene conto in aumento/diminuzione anche degli oneri /proventi di diretta
imputazione che in precedenza concorrevano sia sul piano civilistico che fiscale a formare il
risultato dell’esercizio e che secondo i principi IAS sono viceversa ammortizzati/tassati lungo la
durata dello strumento finanziario);
• gli effetti economici derivanti dalla rappresentazione in bilancio (come estinzione) del
riacquisto dei titoli di propria emissione (v. obbligazioni e azioni proprie)
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REGOLAMENTO (Finanziaria 2008 art. 1 c.60)
•
Decreto Ministero Economia 2009
•
Relazione Consiglio di Stato
• Prevalenza della sostanza sulla forma;
• Art. 83 TUIR : valenza fiscale dei criteri di qualificazione, imputazione
temporale e qualificazione escluso quindi valutazioni e quantificazioni;
ART. 2
• Inapplicabilità ai soggetti IAS delle previsioni di cui all’art. 109 c.1 e 2 e
quanto altro non aderente alla “sostanza” (es. leasing, acquisto vendita
azioni,servizi pluriennali) ;
• Conferma anche per i soggetti IAS dei limiti fiscali per valutazione e
quantificazioni ad es. a)ammortamenti, b)valutazioni, c)accantonamenti,
d)imputazioni per cassa (es. dividendi, compensi amministratori, mora etc.),
e)costi non inerenti, f)tassazione plusvalenze, g)limite costi manutenzione,
h)limite deducibilità interessi.
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REGOLAMENTO (Finanziaria 2008 art. 1 c.60)
• rilevanza fiscale anche dei componenti imputati a patrimonio posta
l’espressione “bilancio” contenuta nell’art. 83 TUIR novellato;
ART. 2
• irrilevanza art. 106 c.1 e 3 TUIR in sede di prima iscrizione - ammessa
facoltà applicazione per banche ed enti finanziari;
• verifica per massa limite fiscale accantonamenti TFR a fine esercizio (art.
105 TUIR).
• I criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione non
possono determinare doppia tassazione/deduzione o esenzione o
indeducibilità;
ART. 3
• per operazioni intercorse con soggetti non IAS prevale il rispettivo regime
contabile e quindi fiscale salvo:
ƒ trasferimento titoli partecipativi
ƒ operazioni cui sono connesse ritenute o crediti d’imposta per i quali si
ha riguardo alla natura giuridica
• applicabilità anche ai soggetti IAS dell’art. 89 c.6 TUIR (vedi pronti termine
e prestito titoli)
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REGOLAMENTO (Finanziaria 2008 art. 1 c.60)
• Visti i criteri di cui all’art. 83 TUIR alle operazioni straordinarie (vedi
fusione, scissione, conferimento) si applicano – previa conversione delle
terminologie/appostazioni – le disposizioni del TUIR
ART. 4
ART. 5
ART. 6
• Applicazione per operazioni ricomprese nel principio IFRS3 – in
particolare deducibilità costi accessori anche se imputati a costo
aggregazione – ovvero interpretativi OPI.
• Validità delle disposizioni di cui all’art.13 D.Lgs. 38/05(vedi FTA) ovvero
art.83 ante finanziaria 2008 per altre fattispecie ogni qualvolta vi sia prima
applicazione IAS/IFRS ovvero cambiamento di principi IAS già adottati.
• Per annualità anteriori al 2008 convalida comportamenti pregressi se:
- conformi per singola fattispecie (?) alle modifiche al TUIR contenute
nella Finanziaria 2008
- applicati in modo coerente in tutti i periodi; sussiste coerenza in caso di
difforme comportamento a seguito pronunce Amministrazione
Finanziaria (vedi interpello)
Problemi aperti : - riflessi con art. 15 D.L.185/08 (vedi disallineamenti)
- definizione singola fattispecie
- accertamenti fiscali
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D.L. n. 185/2008 (art. 15, commi 1 e 2)
IRES - IRAP
Modifiche art. 83 e segg.
Efficaci da esercizio successivo a
Capo II, Sez. I Tuir
quello in corso al 31 dicembre 2007 –
(esclusi effetti operazioni straordinarie) vedi 2008 Effetti reddituali / patrimoniali
operazioni pregresse (= ante 2008)
Mantenimento regime fiscale
pregresso anche dopo 31 dicembre
2007 (vedi DISALLINEAMENTO)
Opzione riallineamento (applicabile al
singolo soggetto in caso di
operazioni straordinarie)
Disallineamenti rilevati al 1° gennaio
2009 (= secondo esercizio successivo)
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D.L. n. 185/2008 (art. 15, commi 3-8bis)
Divergenze civilistico - fiscali imprese IAS
a) Divergenze che NON si sarebbero Riallineamento opzionale:
verificate in base a nuovo criterio di a1) globale;
derivazione ex art. 83 Tuir in vigore dal a2) analitico.
2008
b) Divergenze causate da FTA (art. 13
Riallineamento opzionale
D.Lgs. n. 38/05):
• Valutazioni beni fungibili;
• Eliminazione ammortamenti;
• Eliminazione rettifiche di valore;
• Eliminazione fondi accantonamenti (TFR
/ Fondi rischi)
b)
•
•
•
Disallineamenti permanenti :
valutazioni contro patrimonio;
avviamento;
beni immateriali.
Non applicabile avviene solo a
scadenza (IAS 12)
Deducibilità in via extracontabile(*)
“
“ “
“
(*)
(*) cfr Regolamento
82
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D.L. n. 185/2008 (art. 15, commi 3-8bis)
a1) Riallineamento globale
• Saldo risultante dalla somma
algebrica di tutti i disallineamenti;
• IRES/IRAP/addizionali ad aliquota
ordinaria (2008);
• Tassazione separata (no recupero
perdite pregresse o partecipazione
al consolidato IRES);
• Saldo
negativo
deducibile
IRES/IRAP in 5 quote costanti;
• Versamento unico unitamente
saldo imposte esercizio successivo
al 31 dicembre 2007
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83
D.L. n. 185/2008 (art. 15, commi 3-8bis)
b) Divergenze da FTA
Imposta sostitutiva IRES / IRAP /
addizionali art. 1, comma 48, Legge
n. 244/2007 (vedi quadro EC);
•Aliquota per scaglioni:
912% fino a 5 milioni di euro;
914% da 5 a 10 milioni di euro;
916% da 10 milioni di euro;
•Versamento unico unitamente saldo
imposte esercizio successivo al 31
dicembre 2007;
•Opzione art. 1, comma 48, L. n.
244/2007 valida anche per FTA
Sistema fiscale a regime:
• Variazione principi IAS/IFRS con
rilevanza fiscale
• Adozione principi IAS/IFRS
84
Vedi quanto sopra (Regolamento
da emanare)
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D.L. n. 185/2008 (art. 15, commi 10-12)
Operazioni straordinarie
Art. 176, comma 2 ter Tuir
Beni materiali e immateriali
Imposta sostitutiva
IRES / IRAP
addizionale 12% - 14% - 16% a scaglioni;
Holding period: 3 esercizi
(= anteriormente al quarto esercizio)
/
Art.103, Ammortamento beni Deduzione 1/18 anno indipendentemente
immateriali co. 3 e co. 3 bis- dalla iscrizione a C.E. (vedi soggetti
avviamento
IAS/IFRS)
85
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D.L. n. 185/2008 (art. 15, commi 10-12)
Operazioni straordinarie
Comma 10 D.L. n.185/2008
(deroga all’art. 176 c. 2ter)
• Sostitutiva IRES/ IRAP / addizionali nella
misura fissa del 16%;
• Versata con riferimento anno effettuazione
•Avviamento
operazione;
•Marchi
• Deduzione ammortamenti extracontabili (vedi
•Attività immateriali a vita
avviamento / marchi / attività a vita indefinita) in
definita
9 quote costanti a partire dell’esercizio di
•Attività immateriali a vita
versamento + 1;
indefinita
• No deduzioni impairment;
• Deduzione ammortamenti contabili per attività a
vita definita;
• Operazioni pregresse: riferimento esercizio
2008;
• No holding period ?
• Non applicabilità per immobilizzazioni materiali
(v. art. 176, co. 2 ter Tuir);
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D.L. n. 185/2008 (art. 15, commi 10-12)
Operazioni straordinarie
Comma 11 D.L. n. 185/2008
(deroga)
•Altre attività diverse da art.
176, comma 2-ter Tuir (beni
materiali ed immateriali) esclusi
crediti
• Aliquota ordinaria IRES/ IRAP / addizionali;
• Versata con riferimento anno effettuazione
operazione;
• Tassazione separata rispetto redditi
esercizio;
• No passività;
• No holding period.
• Crediti
•
•
•
•
•
Aliquota 20%;
Versamento: come sopra;
Tassazione separata;
Rilevanza fiscale immediata;
No holding period.
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OIC : Applicazione n. 1 – febbraio 2009
Art. 15 c.10 D.L. 185/2008 – Soggetti IAS
• 10. Ai fini dell’individuazione del trattamento contabile relativo all’affrancamento
dell’avviamento fiscalmente non rilevante, occorre dunque rifarsi in primo luogo al canone
interpretativo di cui al paragrafo 10 lettera (a) dello IAS 8 e quindi in primis riferirsi a
fattispecie similari già disciplinate dagli IFRS. Avvalendosi di questo canone interpretativo
si possono individuare tre trattamenti contabili disciplinati dagli IFRS che possono essere
applicati alla fattispecie in esame.
• 11. Si ritiene che qualunque sia il trattamento contabile adottato dall’impresa, sia
necessario fornire informativa circa la descrizione del modello contabile adottato, gli effetti
nel bilancio appena chiuso e gli effetti attesi nei bilanci successivi.
• 12. Il presente documento non affronta altre problematiche applicative poste dal decreto
legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella Legge 28 gennaio 2009 n. 2, quali ad
esempio quella relativa alla individuazione del valore dell’avviamento su cui calcolare
l’imposta sostitutiva (valore risultante dall’ultimo bilancio approvato oppure valore di libro
risultante al momento della adesione al regime facoltativo).
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OIC : Applicazione n. 1 – febbraio 2009
Art. 15 c.10 D.L. 185/2008 – Soggetti IAS
ƒ a) Imposta sostitutiva senza iscrizione di imposte differite attive addebito al conto economico e rientro del beneficio a conto economico
negli esercizi successivi - .
ƒ b) Imposta sostitutiva con rilevazione di imposte differite attive addebito al conto economico e contemporaneo accredito a conto
economico del beneficio - .
ƒ c) Imposta sostitutiva iscritta come anticipo di imposte correnti rilevazione patrimoniale e beneficio economico negli esercizi successivi -.
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INDICE
• Introduzione normativa:
• Perché sono stati introdotti i principi IAS/IFRS
• Fonti normative internazionali
• Fonti normative nazionali - Il legislatore nazionale, Banca d’Italia e Consob
• Il bilancio IAS/IFRS e le nuove istruzioni di Banca d’Italia per il bilancio bancario:
• La finalità del bilancio secondo gli IAS/IFRS
• Documenti obbligatori e loro caratteristiche
• Come cambia il bilancio bancario
• Riflessi civilistici, fiscali e di Vigilanza
• Analisi di talune voci tipiche del bilancio bancario
• UBI Banca - Bilancio 31 dicembre 2008 : analisi degli aspetti rilevanti
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Indice
• Analisi delle voci tipiche del bilancio bancario:
• Introduzione allo IAS 39
•Titoli
• Crediti
• Contratti derivati e relazioni di copertura
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Introduzione allo IAS 32 e IAS 39
IAS 39 “Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione” - aspetti essenziali
¾ Definizione e classificazione degli strumenti finanziari - caratteristiche
¾ Rilevazione iniziale degli strumenti finanziari
¾ Valutazione degli strumenti finanziari
¾ Impairment
¾ Cancellazione degli strumenti finanziari
¾ Rappresentazione in bilancio e in nota integrativa
Lo IAS 39 è strettamente connesso allo IAS 32 “Strumenti finanziari: esposizione
nel bilancio” da cui trae diverse definizioni.
Lo IAS 32 disciplina la disclosure da fornire in bilancio (obbligatoriamente dal
1/1/2007 la parte di informativa sarà regolamentata dall’IFRS 7 – omologato con
il Reg. CE 108/2006 - che sostituirà inoltre lo IAS 30 “Informazioni richieste nel
bilancio delle banche e degli istituti finanziari”).
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Introduzione allo IAS 32 e IAS 39
Da ciò si deduce:
¾ applicazione estesa dello IAS 39 (strumento finanziario da non
intendersi solo come titolo, ma anche come crediti, derivati…)
¾ lo IAS 39 si applica ad attività e passività Î si sottopone a valutazione
anche il passivo!
¾ lo IAS 39, come del resto tutti gli IAS/IFRS, prescinde dalla tipologia
aziendale: si applica alle banche come alle industrie Î le banche e le
imprese finanziarie non avranno più una normativa specifica (vd. D.Lgs.
87/92). Più in generale vedasi direttiva 2003/51 che avrà ricadute anche
sulle imprese non riconducibili al Regolamento 1606/2002.
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Introduzione allo IAS 32 e IAS 39
Lo IAS 39 si applica in generale a tutti gli strumenti finanziari con alcune
eccezioni (rif. IAS 39 par. 2):
¾
¾
¾
¾
¾
diritti e obbligazioni relativi a contratti di leasing Î IAS 17
partecipazioni Î IAS 27, 28 e 31
benefici per i dipendenti Î IAS 19
diritti ed obblighi derivanti da contratti d’assicurazione Î IFRS 4
contratti per corrispettivi eventuali in un’operazione di aggregazione d’imprese Î
IFRS 3
¾ strumenti rappresentativi di capitale emessi dalla società che redige il bilancio
¾contratti che prevedono un pagamento basato su variabili climatiche, geologiche o
fisiche
¾contratti di garanzia finanziaria che prevedono pagamenti specifici
¾impegni all’erogazione di finanziamenti che non possono essere estinti con disponibilità
liquide o con altro strumento finanziario.
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Introduzione allo IAS 32 e IAS 39
STRUMENTO FINANZIARIO: non esiste una definizione riconducibile a
fattispecie tipiche, ma una definizione generale (IAS 32 par. 11).
E’ qualsiasi contratto che dà origine contemporaneamente ad un’attività
finanziaria per un’entità ed una passività finanziaria o uno strumento
rappresentativo di patrimonio netto per un’altra entità.
ATTIVITA’ FINANZIARIA: disponibilità liquide, diritti contrattuali a ricevere
disponibilità liquide o altre attività finanziarie, diritti contrattuali a scambiare
strumenti finanziari a condizioni potenzialmente favorevoli, strumenti
rappresentativi del capitale di un’altra azienda.
PASSIVITA’ FINANZIARIA: obbligazioni a consegnare disponibilità liquide
o altre attività finanziarie, obbligazioni a scambiare strumenti finanziari a
condizioni potenzialmente sfavorevoli
Attenzione:
• si tratta di definizioni estremamente ampie che ricomprendono titoli, crediti e
prodotti derivati;
• definizione generale, non elencazione delle fattispecie contrattuali
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Introduzione allo IAS 32 e IAS 39: rilevazione iniziale
Tutte le attività e le passività finanziarie, inclusi i derivati, devono essere
rilevate nello stato patrimoniale quando l’entità diventa parte nelle clausole
contrattuale dello strumento
ATTIVITA’
FINANZIARIE
“fair value del
corrispettivo pagato”
PASSIVITA’
FINANZIARIE
“fair value del
corrispettivo ricevuto”
I costi di transazione sono costi marginali direttamente attribuibili
all’acquisizione, all’emissione o alla dismissione di un’attività o di una
passività finanziaria
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Introduzione allo IAS 32 e IAS 39: classificazione
Gli strumenti finanziari devono essere iscritti in una delle seguenti categorie (rif. IAS 39
par. 9):
a) Strumenti valutati a
fair value attraverso il
Conto Economico
(FVTPL)
b) Investimenti
posseduti sino a
scadenza
(HTM)
c) Finanziamenti e
Crediti
(L&R)
•
Attività/passività finanziarie acquisite principalmente con lo
scopo di generare profitto dalle fluttuazioni di breve periodo
del fair value
•
Tutti i derivati (esclusi quelli di copertura – vd. oltre).
•
Attività/passività finanziarie iscritte inizialmente in questa
categoria in base alla Fair Value Option
Attività finanziarie con scadenza fissa e con pagamenti fissi (o
determinabili) che un’impresa ha l’intenzione e la capacità di
mantenere sino alla scadenza.
Attività finanziarie (diverse da strumenti derivati)
caratterizzate da pagamenti fissi o determinabili che non
siano quotate in mercati attivi.
Attività finanziarie che non rientrano fra:
d) Attività finanziarie
disponibili per la vendita
(AFS)
•
finanziamenti e crediti;
•
investimenti posseduti sino a scadenza;
•
strumenti finanziari di negoziazione.
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a) Le attività/passività finanziarie detenute per negoziazione (FVTPL)
Uno strumento finanziario (attività e passività finanziaria) è collocato in questa
categoria se é (IAS 39 par. 9):
¾ Classificato come posseduto per negoziazione
• è detenuto per essere negoziato nel b/t;
• è un contratto derivato (non di copertura);
• fa parte di un portafoglio gestito unitariamente con finalità di negoziazione nel b/t.
¾ Al momento della rilevazione iniziale viene designato dall’entità al fair value
rilevato a conto economico (Fair Value Option)
N.B: la classificazione è IRREVOCABILE, non sono pertanto permesse riclassifiche in
uscita ed in entrata da tale categoria (rif. IAS 39 par. 50).
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a) Le attività/passività finanziarie detenute per negoziazione (FVTPL)
- La “Fair value Option”- condizioni
Tramite l’utilizzo della FAIR VALUE OPTION, l’azienda può decidere di
includere in questa categoria tutti gli strumenti finanziari,
anche se non strettamente destinati alla negoziazione.
La FAIR VALUE OPTION può essere applicata solo se:
¾ La designazione permette di dare informazioni più rilevanti in quanto:
• elimina o riduce significativamente gli “accounting mismatch”;
• un gruppo di attività e/o passività finanziarie è gestito “on a fair value basis”,
¾ Un contratto contiene uno (o più) derivati incorporati, a meno che:
• il derivato incorporato non modifichi significativamente i flussi di cassa del
contratto “ospite”;
• non ne sia chiaramente proibita la separazione.
La Circ. B.I. 262/05 prevede due voci distinte:
• “Attività finanziarie valutate al fair value” – voce 30 attivo patrimoniale;
• “Passività finanziarie valutate al fair value” – voce 50 passivo patrimoniale.
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a) Le attività/passività finanziarie detenute per negoziazione (FVTPL)
- La “Fair value Option”- requisiti
¾ Le attività/passività finanziarie sono designate solo in fase di iscrizione
inziale
¾ Accounting mismatch
• componenti o parti di attività/passività sono valutate con principi contabili
differenti (es. Fair value vs. Costo ammortizzato) oppure hanno differente
modalità di contabilizzazione a conto economico;
• non è necessario che le attività/passività che originano l’accounting mismatch
siano iscritte allo stesso momento (è concesso un “ragionevole ritardo”)
¾ Managed on a fair value basis
• è richiesta l’informativa (anche se non per ogni elemento individuale)
• l’informativa deve comprendere l’indicazione della strategia dell’entità con
riferimento alla gestione del portafoglio al quale si apllica la Fair Value Option
La Circ. B.I. 262/05 prevede due voci distinte:
• “Attività finanziarie valutate al fair value” – voce 30 attivo patrimoniale;
• “Passività finanziarie valutate al fair value” – voce 50 passivo patrimoniale.
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a) Le attività/passività finanziarie detenute per negoziazione (FVTPL)
CATEGORIE DI PASSIVITA’ FINANZIARIE
Passività finanziarie
al fair value con
contropartita Conto
Economico
Altre passività
finanziarie al costo
ammortizzato
ƒƒ Passività
Passività finanziarie
finanziarie di
di trading
trading
ƒƒ Passività
Passività finanziarie
finanziarie classificate
classificate al
al fair
fair
value
value con
con imputazione
imputazione al
al Conto
Conto
Economico
Economico (FVO)
(FVO)
Tutte
Tutte le
le passività
passività finanziarie
finanziarie che
che non
non sono
sono
classificate
classificate al
al fair
fair value
value con
con imputazione
imputazione
al
al Conto
Conto Economico
Economico
101
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b) Le attività finanziarie detenute sino a scadenza (HTM)
Sono incluse in questa categoria attività finanziarie caratterizzate da:
¾ pagamenti fissi o determinabili
¾ scadenza determinata
¾ che l’entità ha l’intento e la capacità di detenere fino a scadenza.
In genere gli strumenti rappresentativi di capitale, come le azioni, non hanno una
scadenza definita e pertanto non possono essere classificate in questa categoria
(impossibilità di determinazione del costo ammortizzato).
L’INTENTO (rif. IAS 39 Application Guidance 16) non può essere dimostrato se:
¾ l’entità intende detenere l’attività per un periodo definito;
¾ l’entità è pronta a vendere l’attività finanziaria in caso di cambiamenti di tassi di
mercato, bisogni di liquidità …;
¾ l’emittente ha diritto al rimborso ad un prezzo notevolmente inferiore al costo
ammortizzato a cui l’entità ha iscritto l’attività;
¾ lo strumento è di tipo “opzionale” (il possessore ha diritto di richiedere l’estinzione
anticipata dello stesso all’emittente).
102
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b) Le attività finanziarie detenute sino a scadenza (HTM)
La CAPACITA’ (rif. IAS 39 AG23) non è dimostrata se:
¾l’entità non ha le risorse finanziarie disponibili per finanziare l’investimento sino a
scadenza
oppure
¾esistono vincoli legali o di altro tipo che possono pregiudicare l’intenzione dell’entità
di detenere l’attività finanziaria fino a scadenza.
Intento e capacità vanno valutati ad ogni data di valutazione (non solo in fase iniziale):
AFS
Permangono
Permangono
NO
SI’
HTM
l’l’ intento
intento ee la
la
capacità
capacità ??
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103
b) Le attività finanziarie detenute sino a scadenza (HTM)
CLAUSOLA DI PENALIZZAZIONE (C.D. TAINTING RULE)
Vendite prima della
scadenza
Cambiamento di
intento e/o capacità
TAINTING
TAINTING RULE
RULE (o
(o clausola
clausola di
di penalizzazione):
penalizzazione):
valutazione
valutazione aa fair
fair value
value dell’intero
dell’intero portafoglio
portafoglio HTM
HTM
(salvo
(salvo limitate
limitate eccezione)
eccezione)
Iscrizione
Iscrizione nella
nella categoria
categoria AFS
AFS per
per ii successivi
successivi 22 anni
anni
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c) Finanziamenti e Crediti (L&R)
Sono attività finanziarie:
¾ con
pagamenti fissi o determinabili
¾ non
quotate in mercati attivi.
d) Attività finanziarie disponibili per la vendita (AFS)
Categoria residuale: viene collocato quanto non è più propriamente
riferibile alle altre tre categorie.
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105
Classificazione strumenti finanziari: attività finanziarie
SI’
Mantenuti
Mantenuti con
con
finalità
finalità di
di trading
trading
nel
nel breve
breve periodo
periodo oo
inizialmente
inizialmente
classificati
classificati come
come
FVTPL
FVTPL
Fair value
value
Fair
NO
SI’
Si
Si tratta
tratta di
di crediti
crediti ee
finanziamenti
finanziamenti
L&R
(Crediti e
finanziamenti)
NO
AFS
NO
(Titoli
disponibili per
la vendita)
Si
Si ha
ha l’intento
l’intento ee la
la SI’
capacità
capacità di
di
mantenerli
mantenerli sino
sino aa
scadenza
scadenza
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Costo ammortizzato
ammortizzato
Costo
FVTPL
(Fair value a
conto
economico)
HTM (Attività da
detenere sino a
scadenza)
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Classificazione strumenti finanziari: attività finanziarie
La classificazione in una delle categorie sopraddette è fondamentale in
quanto da ciascuna discende una regola di contabilizzazione e valutazione!
La domanda da porsi è:
QUAL E’ LA FINALITA’ CHE L’AZIENDA VUOLE PERSEGUIRE
CON L’OPERAZIONE?
e non
QUAL E’ LA FORMA GIURIDICA DEL CONTRATTO?
Si ricordi che uno dei principali postulati per i principi IAS/IFRS è che la sostanza
economica deve prevalere sulla forma giuridica nella rappresentazione delle
operazioni in bilancio.
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La valutazione: 1) Fair Value
Il paragrafo 9 dello IAS 39 riconosce prioritariamente due metodi di valutazione per
gli strumenti finanzari:
Fair Value: “E’ il corrispettivo a cui un’attività può essere scambiata o una passività
può essere estinta, in una libera transazione fra parti consapevoli e consenzienti ”.
Il fair value è quindi potenzialmente diverso dal valore di realizzo
diretto che è pari all’importo che l’azienda si aspetta di ottenere da
una prossima e specifica transazione sul mercato. Il fair value fa
riferimento genericamente a compratori/venditori astratti, consapevoli
e disponibili sul mercato.
Il fair value è potenzialmente diverso anche dal valore d’uso perché
quest’ultimo rappresenta la stima effettuata dall’azienda tenendo conto
delle sue specificità e delle condizioni in cui concretamente si svolgerà
la gestione.
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Fair Value vs. Costo storico
Costo storico
Fair Value
Valori storici
Valori correnti
Sono valori realizzati
Sono anche valori non realizzati
Semplice da calcolare
Complesso da calcolare
Costante
Volatile
Prudente
Neutrale
Oggettivo
Soggettivo
Verificabile
Poco verificabile
Discende direttamente
dallo scambio
Molteplicità criteri di
determinazione
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109
La valutazione degli strumenti finanziari
Modalità di determinazione del fair value
Domanda: esiste un “mercato attivo” ossia un mercato che fornisca
PRONTAMENTE e CONTINUAMENTE prezzi SIGNIFICATIVI
SI’
NO
Riferimento
Riferimento alle
alle quotazioni
quotazioni più
più recenti
recenti
quali
quali best
best evidence
evidence
110
Riferimento
Riferimento aa recenti
recenti transazioni
transazioni di
di mercato
mercato
oppure
oppure ricorso
ricorso aa tecniche
tecniche valutative
valutative (delle
(delle quali
quali
va
va data
data ampia
ampia informativa)
informativa) che
che quantifichino
quantifichino
quale
quale sarebbe
sarebbe stata
stata la
la quotazione
quotazione considerando
considerando
tutti
tutti ii fattori
fattori che
che avrebbero
avrebbero influenzato
influenzato la
la
transazione
transazione
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La valutazione: il costo ammortizzato
“E’ l’ammontare a cui una attività o passività finanziaria sono misurate all’atto
dell’iscrizione iniziale, meno i principali rimborsi, più o meno l’ammortamento
cumulativo - calcolato secondo il metodo dell’interesse effettivo (vd. sotto) – di ciascuna
differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza, meno qualsiasi diminuzione di valore
per impairment”.
Modalità di determinazione del costo ammortizzato
Ammontare dato dalla somma algebrica di:
• valore di iscrizione iniziale
• +/- ammortamento cumulato differenza tra valore iniziale e valore finale dello
strumento calcolato in base al tasso di interesse effettivo
• svalutazioni durature
• pagamenti
Il TASSO DI INTERESSE EFFETTIVO è il tasso che all’origine sconta
esattamente i flussi di cassa futuri contrattuali che lo strumento genera sino a
scadenza.
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111
2) COSTO AMMORTIZZATO e costi di transazione
Elemento che differenzia il tasso di interesse nominale dal tasso di interesse
effettivo è la presenza di costi/ricavi di transazione riconducibili
all’operazione.
Rif. IAS 39 par. 9: i costi di transazione sono costi marginali direttamente
attribuibili all’acquisizione, all’emissione o alla dismissione di una attività o
passività finanziaria.
ESEMPIO:
Finanziamento erogato: € 1.000
Durata: 5 anni
Tasso interesse contrattuale: 5%
Commissione up front incassata: 3%
Rimborso capitale: scadenza
Il tasso effettivo di rendimento che uguaglia i flussi di cassa al costo iniziale
di € 970 (1.000 – 30 di commissioni up front) è del 5,7%.
112
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2) COSTO AMMORTIZZATO e costi di transazione
1.000
5%
Interessi
0,057
Commissioni
Valore attuale
Anno 1
50
30
47
Anno 2
50
0
45
Anno 3
50
0
42
Anno 4
50
0
40
Anno 5
1.050
0
796
TOTALE
1.250
30
970
L’incasso anticipato della commissione porta ad una diminuzione del costo
iniziale, che sarà “ammortizzato” con la registrazione di un maggior interesse
effettivo.
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113
2) COSTO AMMORTIZZATO e costi di transazione
Inizio anno
Interessi
effettivi
Incassi
Costo
ammortizzato
Anno 1
970,0
55,3
50,0
975,3
Anno 2
975,3
55,7
50,0
981,0
Anno 3
981,0
56,0
50,0
987,0
Anno 4
987,0
56,3
50,0
993,3
Anno 5
993,3
56,7
1.050,0
280,0
1.250,0
TOTALE
114
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2) COSTO AMMORTIZZATO e costi di transazione
PRIMO ANNO – IAS 39
crediti
cassa
1.000,0
30,0
30,0
55,3
50,0
50,0
interessi
1.000,0
55,3
55,3
920,0
975,3
PRIMO ANNO – D.LGS. 87/92
crediti
1.000,0
commissioni
cassa
30,0
interessi
1.000,0
30,0
50,0
920,0
30,0
50,0
50,0
1.000,0
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115
Iscrizione e valutazione strumenti finanziari
Valutazione
Imputazione
FVTPL
Fair value
Fair value
Conto
economico
HTM
Fair value +
costi di transazione
Costo
Ammortizzato
Conto
economico
L&R
Fair value +
costi di transazione
Costo
Ammortizzato
Conto
economico
AFS
Fair value + costi
transazione
Fair Value
L&R
Passività
trading
FVTPL
Passività non trading
Fair value
Fair value
Fair value +
costi di transazione
116
Costo
Ammortizzato
Attivo
Attivo
Iscrizione iniziale
Patrimonio netto
(eccetto
impairment)
Conto
economico
Conto
economico
Passivo
Passivo
Strumento finanziario
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Possibili trasferimenti tra categorie
DA
A
FVTPL
FVTPL
HTM
LR
AFS
NO
NO
NO
NA
SI’
HTM
NO
LR
NO
NA
AFS
NO
SI’
NA
NO
117
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RICLASSIFICAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI
• La recente crisi dei mercati finanziari ha prodotto significativi ripensamenti anche sull’efficacia delle
pertinenti norme contabili generalmente riconosciute a livello mondiale. Lo IASB è intervenuto emanando
una serie di documenti volti a correggere taluni comportamenti rigidi che avrebbero potuto aggravare i danni
(contabili) alle imprese che partecipano ai mercati finanziari.
Emendamenti apportati allo IAS 39 “Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione”
Emendamenti apportati all’IFRS 7 “Strumenti finanziari : informazioni integrative in tema di
riclassificazione degli strumenti finanziari”.
ƒ 2 OTTOBRE
Il Fasb emana il documento fasb staff position (Fsp) FAS 157-3, <Determining the fair
value of a financial asset when the market for that asset is not active>, finalizzato a
chiarire come determinare il fair value quanto i mercati non sono attivi. Lo Iasb
comunica che il proprio staff ritiene il documento coerente con gli IFRS.
ƒ 3 OTTOBRE
Lo IASB diffonde un comunicato stampa in cui individua le linee guida per definire le azioni per
rispondere alla crisi creditizia; oltre a ribadire il supporto al documento Fasb/Sec, il Board
annuncia di studiare modelli di riclassificazione degli strumenti finanziari coerenti con i principi
contabili statunitensi.
ƒ 7/8 OTTOBRE Il consiglio di Economia e Finanza (Ecofin) , organismo interno al Consiglio dell’Unione
europea, promulga alcuni comunicati in cui indica le misure che l’Unione europea dovrebbe
adottare per far fronte alla crisi dei mercati finanziari. Tra tali soluzioni richiede alla IASB di
modificare le disposizioni valutative delle attività finanziarie, in modo da ristabilire la fiducia tra
gli investitori e prevederne norme che possano non svantaggiare le imprese europee rispetto a
quelle statunitensi.
118
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RICLASSIFICAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI
ƒ 13 OTTOBRE Lo IASB emana gli emendamenti allo IAS 39 e all’IFRS 7, che consentono la
riclassificazione, in alcuni casi, delle attività finanziarie.
ƒ 14 OTTOBRE Lo IASB pubblica un comunicato stampa in cui fornisce aggiornamenti in merito alle
considerazioni emerse in un incontro tra esperti con riferimento all’applicazione del
fair value nei mercati non attivi .
ƒ 15 OTTOBRE L’Europaen financial reporting advisory group (Efrag) e l’Accounting regulatory
committee (Arc) esprimono parere favorevole per l’omologazione da parte
dell’Unione europea degli emendamenti allo IAS 39 e all’IFRS 7. Il parlamento
europeo approva la pubblicazione del Regolamento che, modificando i Regolamenti
che disciplinano la contabilizzazione degli strumenti finanziari europei, emenda i più
volte menzionati IAS 39 e IFRS 7.
ƒ 16 OTTOBRE E’ pubblicato nella Guue il regolamento 1004/2008.
119
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LA CLASSIFICAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI
•Categoria
•Criterio di
•valutazione
•Definizione
Strumenti detenuti
per negoziazione o
oggetto di valutazione
al fair value con
imputazione a C.E.
. Strumenti finanziari acquisiti principalmente con lo scopo di
generare reddito dalle fluttuazioni di breve termine nei prezzi o
negli spread
. Strumenti finanziari designati in sede di rilevazione iniziale
come strumenti valutati al fair value con imputazione a C.E.
(c.d. fair value option)
. Strumenti derivati esclusi quelli di copertura
Fair value (con
imputazione a
conto
economico)
Investimenti detenuti
fino alla scadenza
Strumenti finanziari con pagamenti fissi o determinabili e vita
residua determinata che l’impresa ha l’effettiva intenzione ed è in
grado di detenere fino alla scadenza
Costo/Costo
ammortizzato
Crediti e
finanziamenti
Strumenti finanziari con pagamenti fissi o determinabili che non
sono quotati in un mercato attivo non detenuti con l’intento di
essere venduti immediatamente o nel breve termine
Costo/Costo
ammortizzato
Attività finanziarie
disponibili per la
vendita
Strumenti finanziari che non siano:
. crediti o finanziamenti;
. investimenti detenuti fino a scadenza;
. attività finanziarie detenute per la negoziazione.
Fair value (con
imputazione a
patrimonio
netto)
120
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LA CLASSIFICAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI
Regolamento 1004/2008
Segue
‰ Classificazione in funzione della finalità di detenzione anzichè
della natura
INVARIATO
‰ Criteri di valutazione connessi con la classificazione
INVARIATO
‰ Classificazione dei contratti derivati
INVARIATO
‰ Classificazione degli strumenti finanziari complessi
INVARIATO
‰ Riclassificazione/vendita degli investimenti detenuti sino a
INVARIATO
scadenza
‰ Impossibilità di riclassificazione in entrata o in uscita
VARIATO
alla/dalla categoria FVTPL
‰ Impossibilità di riclassificazione in entrata o in uscita
VARIATO
alla/dalla categoria L & R
‰ Possibilità di riclassificazione in entrata o in uscita alla/dalla
categoria HTM e alla/dalla categoria AFS
‰ Irreversibilità della Fair Value Option
INVARIATO
INVARIATO
121
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REGOLAMENTO 1004/2008: RICLASSIFICAZIONE DALLA CATEGORIA
FVTPL E DALLA CATEGORIA AFS
‰
Possono essere riclassificate dalla categoria FVTPL ad altre categorie attività
finanziarie non più possedute con finalità di trading con esclusione delle:
a)
attività finanziarie derivate;
b)
attività finanziarie designate a fair value in applicazione della Fair Value
Option.
Non possono essere effettuate riclassificazioni alla categoria FVTPL.
‰
Possono essere riclassificate dalla categoria AFS ad altre categorie attività finanziarie
che l’impresa ha intenzione e capacità di detenere per il futuro prevedibile o sino a
scadenza.
‰
La riclassificazione deve avvenire sulla base del fair value dello strumento alla data
della riclassifica (salvo applicazione della norma transitoria). Tale valore diventa il
nuovo costo o costo ammortizzato.
‰
Se successivamente alla riclassifica l’impresa rivede le proprie stime prevedendo un
incremento dei flussi finanziari attesi, tale incremento deve essere rilevato come
aumento del tasso di interesse effettivo anzichè del valore contabile dello strumento.
122
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REGOLAMENTO 1004/2008: CONTRATTI DERIVATI E STRUMENTI
FINANZIARI COMPLESSI
‰ I contratti derivati (stand alone o incorporati in strumenti finanziari complessi)
mantengono le attuali regole in materia di classificazione nel comparto trading o tra gli
strumenti di copertura.
‰ Qualora uno strumento finanziario di trading gestionalmente coperto venga riclassificato,
per non incrementare la volatilità del conto economico, si ritiene possibile riclassificare il
contratto derivato preesistente da trading a copertura instaurando prospetticamente una
nuova relazione di hedge accounting a partire dalla data di riclassifica.
‰ Per gli strumenti finanziari complessi il Regolamento non prevede disposizioni specifiche.
E’ da ritenere, quindi, che qualora venga riclassificato uno strumento finanziario
complesso si debbano applicare le regole già presenti nello IAS 39 ed in particolare
procedere allo scorporo del derivato (riclassificando così il solo contratto ospite) qualora si
ricada in una delle situazioni previste dal paragrafo 11 dello IAS 39.
Peraltro, l’IFRIC 9 imporrebbe il divieto di scorporo di un derivato incorporato in un
momento successivo alla prima iscrizione dello strumento finanziario. Tuttavia, poichè
l’IFRIC 9 è antecedente alla modifica dello IAS 39, si ritiene che lo stesso non sia
applicabile nel caso in cui uno strumento finanziario che ospita il derivato venga
riclassificato fuori dalla categoria FVTPL in aderenza con le nuove disposizioni.
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123
REGOLAMENTO 1004/2008: possibili riclassificazioni
Comparto
di provenienza
Comparto
di
destinazione
HTM
FVTPL
LR
AFS
AFS
Requisiti
Riferimento
Reg.
1004/2008
─
─
─
Strumento non più detenuto per trading
Presenza di rare circostanze
Attività con scadenza fissa quotata o non quotata su mercati attivi
─
─
Strumento non più detenuto per trading
Necessità intento di detenzione per il futuro prevedibile o sino a
scadenza
Assenza di rare circostanze
Attività con scadenza fissa non quotata o quotata su mercati
dislocati alla data di riclassifica
Par. 50 d
─
─
─
Strumento non più detenuto per trading
Presenza di rare circostanze
Attività quotata o non quotata su mercati attivi
Par. 50 b
─
Necessità intento di detenzione per il futuro prevedibile o sino a
scadenza
─
─
Assenza di rare circostanze
Attività con scadenza fissa non quotata o quotata su mercati
dislocati alla data di riclassifica
─
─
LR
124
Par. 50 b
Par. 50 e
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REGOLAMENTO 1004/2008: POSSIBILI RICLASSIFICAZIONI DOPO LA
MODIFICA DELLO IAS 39
•da
•a
•FVTPL
•FVTPL
•HTM
•AFS
•LR
•HTM
•AFS
•LR
•NO
•NO
•NO
•Si, in presenza di
rare circostanze
•Si, in presenza di
rare circostanze
•Si, in presenza di
•intento di detenzione
•e secondo
•interpretazione
•A o B
•Si, solo nel caso di
•modifica intento/capacità
•o siano passati i due anni
•della “taiting rule”
•Si, nel caso di
•modifica dell’intento o della
capacità di detenere fino a scadenza.
In caso di vendita o riclassifica si
applica la “tainting rule”
•NO
•NO
•NO
•Si, in presenza di intento di
•detenzione e secondo
• interpretazione A o B
125
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REGOLAMENTO 1004/2008: NUOVE TERMINOLOGIE
Æ
Non vi è una vera e propria definizione. Nelle basis for conclusion si evidenzia che sono quelle
situazioni che derivano da un evento inusuale e che difficilmente si può ripresentare nel breve
periodo.
Æ
In un comunicato stampa del 13 ottobre 2008 lo IASB ha sostenuto che l’attuale crisi dei mercati
finanziari è qualificabile come rara circostanza. L’affermazione è stata inserita anche nei
“considerando” del Regolamento 1004/2008.
Æ
Sempre i “considerando” del Regolamento evidenziano che dato “il contesto delle attuali
turbolenze finanziarie e tenuto conto del fatto che taluni strumenti finanziari non sono più
negoziati ovvero i relativi mercati non sono più attivi o sono in difficoltà occorre dare effetto
immediato alle modifiche...”.
Æ
Dai documenti del FASB e dello IASB (expert panel) pubblicati un incremento significativo dello
spread bid-ask e l’inaridirsi delle contrattazioni sono sintomi di mercati divenuti inattivi e quindi
sono qualificabili come “rare circostanze”. E’ da valutare se condizioni di turbolenza (non
necessariamente rappresentativa di inattività del mercato) possono essere qualificate come “rare
circostanze”.
Æ
La presenza di particolari condizioni di mercato (e quindi di “rare circostanze”) deve essere
verificata con riferimento ai singoli strumenti in portafoglio.
Æ
Le “rare circostanze” devono essere considerate in relazione al loro impatto sulle finalità di
detenzione dello strumento finanziario.
Æ
Arco temporale entro il quale la società è in grado di pianificare attendibilmente il proprio
fabbisogno finanziario.
Æ
Per le riclassificazioni nella categoria LR non esistono penalizzazioni in caso di vendita ma la
dismissione con largo anticipo rispetto alla scadenza di uno strumento riclassificato deve essere
giustificata.
RARE
CIRCOSTANZE
DETENZIONE
PER UN
PREVEDIBILE
FUTURO
126
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REGOLAMENTO 1004/2008: DATA DI ENTRATA IN VIGORE E
NORME TRANSITORIE
DATA DI DECORRENZA
DELLE NUOVE DISPOSIZIONI
APPLICAZIONE ORDINARIA
DELLE NUOVE DISPOSIZIONI
NORMA TRANSITORIA
DI APPLICAZIONE
DELLE NUOVE
DISPOSIZIONI
Æ
1° luglio 2008
Æ
Riclassifica sulla base del fair value alla data di riclassifica
Æ
Per le riclassifiche effettuate prima del 1° novembre 2008 è possibile effettuare
la riclassifica sulla base del fair value non antecedente al 1° luglio 2008
Æ
Nel documento in inglese si usa il termine “periods”; nella traduzione in
italiano sulla Gazzetta Ufficiale si è utilizzato il termine “esercizi”
Æ
Normalmente nelle disposizioni sull’entrata in vigore di nuovi principi o di
variazioni di principi viene utilizzato il termine “annual period” per riferirsi
ad un esercizio sociale
Æ
La ratio dell’applicazione retroattiva delle disposizioni è quella di far sì che,
con riferimento a taluni strumenti finanziari per i quali non è più possibile una
gestione “attiva”, i valori dell’esercizio 2008 non siano influenzati dai fattori di
turbolenza intervenuti a partire dallo scorso mese di settembre.
Æ
In virtù della traduzione della disposizione e della ratio della norma potrebbe
essere plausibile applicare retroattivamente le nuove disposizioni nel bilancio
2008. Per chi ha pubblicato il resoconto trimestrale al 30 settembre 2008 si
presenta il problema del restatement di tali dati.
127
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REGOLAMENTO 1004/2008: DISCLOSURE
Con riferimento alle attività finanziarie in oggetto di riclassifica, il Regolamento ha emendato
l’IFRS 7 richiedendo alle imprese di fornire in nota integrativa le seguenti informazioni:
a) l’ammontare e i motivi della riclassifica;
b) il fair value e valore contabile nel trimestre/esercizio (reporting period) corrente e nei
trimestri/esercizi (reporting period) precedenti, fino alla scadenza o vendita degli asset;
c) la descrizione delle circostanze eccezionali (“rare”) che hanno determinato la riclassifica;
d) nel trimestre/esercizio (reporting period) di riclassifica: gli utili e le perdite rilevati sulle
attività riclassificate in quel trimestre/esercizio (reporting period) e nel trimestre/esercizio
(reporting period) precedente;
e) nel trimestre/esercizio (reporting period) di riclassifica e nei trimestri/esercizi (reporting
period) seguenti: gli utili e le perdite che sarebbero stati contabilizzati se non fosse stata
effettuata la riclassifica;
f) il tasso effettivo di rendimento degli asset e i flussi di cassa attesi alla data di riclassifica.
128
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Documento Banca d’Italia/Consob/Isvap n. 2 del 6 febbraio
2009
•Informazioni da fornire nelle relazioni finanziarie sulla continuità aziendale, sui
rischi finanziari, sulle verifiche per riduzione di valore delle attività e sulle
incertezze nell’ utilizzo di stime.
•“Le difficili condizioni economiche e di mercato, prodotte dalla grave crisi finanziaria ed
•economica, acquisiscono particolare rilievo nel processo di elaborazione delle prossime
•relazioni finanziarie ed impongono a tutti coloro che vi sono coinvolti a vario titolo (componenti gli
organi di amministrazione e di controllo e dirigenti preposti) una attenta riflessione sull'informativa che
dovrà essere resa nel suo complesso all’interno di tali documenti.
•In particolare, sono assai forti le aspettative degli utilizzatori dell’informazione finanziaria (ad
•esempio analisti, investitori, stampa economica) relativamente alla capacità dei prossimi bilanci di
rappresentare in maniera chiara, completa e trasparente i diversi rischi che oggi le società si trovano a
fronteggiare e le incertezze cui esse possono andare incontro nello svolgimento della gestione.
•Appare, pertanto, indispensabile, in questa fase di mercato, richiamare l’attenzione dei
•componenti gli organi di amministrazione e di controllo e dirigenti preposti sulla necessità di
•garantire un’adeguata informativa affinché siano chiari gli impatti della crisi sulla situazione
•economico-patrimoniale e finanziaria, le scelte operative e strategiche formulate e gli eventuali
correttivi attuati per adattare la strategia dell'impresa al mutato contesto di riferimento. Ciò in quanto
una appropriata trasparenza informativa può contribuire a ridurre l’incertezza e le sue conseguenze
negative”…… omissis
129
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Documento Banca d’Italia/Consob/Isvap n. 2 del 6 febbraio 2009
Informazioni da fornire nelle relazioni finanziarie sulla continuità aziendale, sui
rischi finanziari, sulle verifiche per riduzione di valore delle attività e sulle
incertezze nell’ utilizzo di stime
A.
Redazione del bilancio in continuità aziendale
“Eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi riguardo al presupposto della
continuità aziendale”….. omissis
B. Informazioni sui rischi finanziari ……..omissis
C. Informazioni da fornire in merito alla verifica delle riduzioni per perdite di valore
“Le informazioni da fornire in merito a tale verifica risultano essere particolarmente rilevanti per tutti i soggetti
interessati alle informazioni finanziarie al fine di cogliere in modo appropriato l’intero processo di valutazione
delle attività (le assunzioni alla base nonché di apprezzare i risultati di tali valutazioni ed in particolare le
motivazioni delle svalutazioni operate.
L’attuale contesto di crisi, caratterizzato da una significativa volatilità delle principali grandezze di mercato e da una
profonda incertezza sulle aspettative economiche, rende difficile l’elaborazione di previsioni che possano
definirsi, senza alcuna incertezza, attendibili.
Le predette informazioni dovrebbero considerare la peculiarità del contesto attuale ed evidenziare le differenze emerse
rispetto alle valutazioni dell’esercizio precedente”……. omissis
D. Le incertezze sull’utilizzo di stime ……..omissis
130
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Impairment
Lo IAS 39 (par. 58) richiede una valutazione, ad ogni data di riferimento del
bilancio, del fatto che vi sia evidenza che un’attività finanziaria o un gruppo
di attività finanziarie abbia subito una perdita di valore.
Tutte le attività finanziarie, diverse da quelle FVTPL (valutate al fair value
con imputazione delle differenze a conto economico), sono soggette al
processo di impairment per la valutazione di perdite di valore.
Un’attività ha subìto una riduzione di valore e le perdite connesse a tale
riduzione sono sostenute se, e soltanto se, vi è l’obiettiva evidenza di tale
avvenimento in seguito a uno o più eventi che si sono verificati
successivamente alla rilevazione iniziale dell’attività e tale evento ha un
impatto sui futuri flussi finanziari dell’attività.
131
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Impairment
In particolare è possibile individuare obiettiva evidenza di perdita di valore in
presenza di (rif IAS 39 par. 59):
¾ significative difficoltà finanziarie dell’emittente o obbligato;
¾ violazione degli accordi contrattuali (es. inadempimento o mancato pagamento);
¾ concessione di proroghe contrattuali a seguito di difficoltà finanziarie del debitore;
¾ probabilità di fallimento o procedure concorsuali in capo al debitore;
¾ scomparsa del mercato attivo a seguito di difficoltà finanziarie dell’emittente;
¾ diminuzione nei flussi finanziari stimati di un gruppo di attività finanziarie.
Se, in un esercizio successivo, l’ammontare della perdita per riduzione di valore
diminuisce e tale diminuzione deriva da un evento verificatosi dopo la riduzione di
valore operata, la perdita precedentemente rilevata deve essere stornata (IAS 39
par. 65).
132
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La Derecognition (cancellazione) di attività finanziarie
Ai fini della cancellazione dal proprio bilancio di un’attività finanziaria si deve
procedere come segue:
¾ consolidare
tutte le controllate (incluse tutte le SPE):
• le norme per la derecognition sono applicate a livello consolidato
¾ identificare
gli strumenti finanziari oggetto delle norme sulla
derecognition:
•attività finanziarie, gruppi di attività simili o parti di strumenti finanziari o gruppi
di strumenti finanziari simili
¾ applicare
le regole sulla derecognition:
• cancellare l’attività quando i diritti contrattuali ai cash flow cessano; oppure
• c’è un trasferimento di attività finanziarie e quel trasferimento si qualifica per la
derecognition
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133
La Derecognition (cancellazione) di un attività finanziarie
Il “Trasferimento di attività finanziarie” richiede:
¾ il trasferimento dei diritti contrattuali a ricevere i flussi finanziari; o
¾ il mantenimento dei diritti contrattuali a ricevere i flussi finanziari con
l’assunzione di un’obbligazione a pagare tali flussi a uno o più beneficiari
Quando un’entità trasferisce un’attività finanziaria, deve determinare se il
trasferimento si qualifica per la cancellazione
Se
Se nella
nella sostanza
sostanza
trasferisce
trasferisce tutti
tutti ii rischi
rischi ee
benefici
benefici
Occorre eliminare l’attività
finanziaria e rilevare
separatamente diritti e
obbligazioni originati o
mantenuti con il
trasferimento
Se
Se nella
nella sostanza
sostanza mantiene
mantiene
tutti
tutti ii rischi
rischi ee benefici
benefici
Occorre continuare a rilevare
l’attività finanziaria
134
Se
Se alcuni
alcuni ma
ma non
non tutti
tutti ii
rischi
rischi ee benefici
benefici sono
sono stati
stati
trasferiti
trasferiti
Occorre determinare se
l’entità ha mantenuto il
controllo dell’attività
finanziaria
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La Derecognition (cancellazione) di attività finanziarie
E’ cessato il diritto
a ricevere
i flussi finanziari?
SI’
CANCELLAZIONE
NO
L’ATTIVITA’
RIMANE ISCRITTA
SI’
CANCELLAZIONE
SI’
L’ATTIVITA’
RIMANE ISCRITTA
NO
Sono stati
trasferiti tali diritti?
NO
Iscrizione nella misura del
continuing involvement
Esiste un obbligo
a pagare
i flussi ricevuti?
SI’
SI’
SI’
Esiste ancora un
controllo sull’attività?
L’acquirente può
vendere l’asset?
NO
CANCELLAZIONE
Sono stati trasferiti
sostanzialmente
tutti i rischi e
benefici?
NO
NO
Sono stati mantenuti
sostanzialmente
tutti i rischi e
benefici?
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135
La Derecognition (cancellazione) di una passività finanziaria
Una passività finanziaria (o parte di essa)
viene eliminata dallo stato patrimoniale
quando viene estinta
L’obbligazione specificata nel contratto è
ADEMPIUTA
CANCELLATA
136
SCADUTA
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La Derecognition (cancellazione)
La derecognition può avere grande impatto su:
¾ cartolarizzazioni
¾ prestito titoli
¾ pronti contro termine
¾ parziale trasferimento di attività/passività
¾ trasferimento a special purpose entities
¾ derecognition abbinata a nuove attività o passività
N.B.: le regole della derecognition sono molto rigide!
137
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La Securitisation (cartolarizzazione)
¾ La
cartolarizzazione è una transazione che trasforma un’attività
finanziaria in titoli
¾ L’intento è spesso quello di realizzare la derecognition
dell’attività finanziaria cartolarizzata
¾ La attività cartolarizzate sono spesso trasferite a “special
purpose entity”
138
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Indice
• Analisi delle voci tipiche del bilancio bancario:
• Introduzione allo IAS 39
•Titoli
• Crediti
• Contratti derivati e relazioni di copertura
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139
La classificazione degli strumenti finanziari: i titoli
BILANCIO IAS/IFRS – Circ. B.I. 262/05
Voci dell'attivo
20. Attività finanziarie detenute per la negoziazione
30. Attività finanziarie valutate al fair value
40. Attività finanziarie disponibili per la vendita
50. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza
60. Crediti verso banche
70. Crediti verso clientela
80. Derivati di copertura
100. Partecipazioni
Voci del passivo e del patrimonio netto
10.
20.
30.
40.
50.
60.
Debiti verso banche
Debiti verso clientela
Titoli in circolazione
Passività finanziarie di negoziazione
Passività finanziarie valutate al fair value
Derivati di copertura
• Classificazione dei titoli espressa nello schema di stato patrimoniale
• Diverso contenuto della voce “partecipazioni”
• Classificazione dei titoli del passivo
140
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La classificazione degli strumenti finanziari: i titoli
BILANCIO IAS/IFRS – Circ. B.I. 262/05
Voci di conto economico
10. Interessi attivi e proventi assimilati
20. Interessi passivi e oneri assimilati
30. Margine di interesse
40. Commissioni attive
50. Commissioni passive
60. Commissioni nette
70. Dividendi e proventi simili
80. Risultato netto dell’attività di negoziazione
90. Risultato netto dell’attività di copertura
100. Utile (perdita) da cessione o riacquisto di:
a) crediti
a)attività finanziarie disponibili per la vendita
b)attività finanziarie detenute sino alla scadenza
c)passività finanziarie
110. Risultato netto delle attività e passività finanziarie
valutate al fair value
120. Margine di intermediazione
130. Rettifiche/Riprese di valore nette per deterioramento
di:
a)crediti
b)attività finanziarie disponibili per la vendita
c)attività finanziarie detenute sino alla scadenza
operazioni
finanziarie
140. d)altre
Risultato
netto della
gestione finanziaria
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141
La classificazione degli strumenti finanziari: i titoli
Per le caratteristiche oggettive delle quattro categorie (vedi slide precedenti) :
CATEGORIE
TIPOLOGIATITOLO
TITOLO
TIPOLOGIA
FVTPL
HTM(**)
L&R
AFS
TITOLI DI
DEBITO
TITOLI
AZIONARI
EQUITY(*)
INVESTMENT
(*) Per Equity Investments si intendono investimenti in titoli azionari che presentano
stabilità nel tempo ma che non sono qualificabili come investimenti di controllo,
collegamento o controllo congiunto.
(**) Secondo le istruzioni di Banca d’Italia (Circ. 262/05) la categoria accoglie solo
titoli quotati
142
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Impairment
Attenzione: l’iscrizione della ripresa di valore (iscritta a conto economico) non
deve portare all’iscrizione dell’attività finanziaria per un importo superiore a
quello che sarebbe stato, alla data, il suo valore in assenza di impairment.
Un caso particolare: AFS (rif. IAS 39 par. 67)
Storno da Patrimonio Netto e
imputazione a Conto
Economico per la perdita
cumulata
PERDITE DI VALORE
Titoli di debito Î CE
RIPRESE DI VALORE
Titoli di capitale Î PN
143
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Indice
• Analisi delle voci tipiche del bilancio bancario:
• Introduzione allo IAS 39
•Titoli
• Crediti
• Contratti derivati e relazioni di copertura
144
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La classificazione degli strumenti finanziari: crediti
BILANCIO IAS/IFRS – Circ. B.I. 262/05
Voci dell'attivo
20. Attività finanziarie detenute per la
negoziazione
30. Attività finanziarie valutate al fair value
40. Attività finanziarie disponibili per la vendita
50. Attività finanziarie
scadenza
60. Crediti verso banche
detenute
sino
alla
70. Crediti verso clientela
80. Derivati di copertura
100. Partecipazioni
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145
La classificazione degli strumenti finanziari: i crediti
BILANCIO IAS/IFRS – Circ. B.I. 262/05
Voci di conto economico
10.
20.
30.
40.
50.
60.
70.
80.
90.
100.
Interessi attivi e proventi assimilati
Interessi passivi e oneri assimilati
Margine di interesse
Commissioni attive
Commissioni passive
Commissioni nette
Dividendi e proventi simili
Risultato netto dell’attività di negoziazione
Risultato netto dell’attività di copertura
Utile (perdita) da cessione o riacquisto di:
a) crediti
a)attività finanziarie disponibili per la vendita
b)attività finanziarie detenute sino alla scadenza
c)passività finanziarie
110. Risultato netto delle attività finanziarie valutate al fair
value
120. Margine di intermediazione
130. Rettifiche/Riprese di valore nette per deterioramento
di:
a)crediti
b)attività finanziarie disponibili per la vendita
c)attività finanziarie detenute sino alla scadenza
operazioni
finanziarie
140. d)altre
Risultato
netto della
gestione finanziaria
146
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La classificazione degli strumenti finanziari: crediti
Lo IAS 39 “Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione” ricomprende i crediti
nella vasta categoria degli strumenti finanziari e quindi, a seconda delle loro
caratteristiche, possono rientrare in una delle tre seguenti categorie:
¾ FVTPL (Fair Value through Profit or Loss): attività e passività finanziarie
detenute per essere negoziate nel breve periodo;
¾ L&R (Loans and Receivables): attività con pagamenti fissi o determinabili non
quotati in un mercato attivo;
¾ AFS (Available for Sale): categoria residuale di attività disponibili per la vendita.
La categoria L&R rimane peraltro quella più naturale
in cui la banca iscrive i crediti erogati.
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147
Iscrizione iniziale e valutazione successiva dei crediti
CLASSIFICAZIONE
RILEVAZIONE
INIZIALE
RILEVAZIONE
SUCCESSIVA
IMPAIRMENT
(L&R)
COSTO (= FV del
Crediti vs. banche/clientela
- voci 60/70 SP
momento) +
costi
di transazione
COSTO
AMMORTIZZATO
(*)
CE
Attivita’ di negoziazione
-voce 20 SP
Attività al fair value
- voce 30 SP
COSTO (= FV del
FAIR VALUE
a CE
n.a.
(AFS)
COSTO (= FV del
Attività disponibili per la
vendita
- voce 40 SP
momento) +
costi
di transazione
FAIR VALUE
a PN
CE
(FVTPL)
momento)
(*) Ai crediti di breve termine (così come a tutti gli strumenti finanziari valutati al costo ammortizzato) è
possibile non applicare il costo ammortizzato poichè la loro valorizzazione sulla base di tale criterio
risulterebbe simile al costo storico e l’effetto attualizzazione sarebbe trascurabile.
Ai fini informativi, in nota integrativa, per ogni categoria di attività e passività finanziaria va data indicazione
del fair value in modo che possa essere confrontato con il valore contabile esposto in bilancio (rif. IAS 32 par.
86).
148
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Impairment - processo decisionale
Attività finanziaria
Mancanza di una obiettiva
evidenza di impairment (no
loss event)
Obiettiva evidenza di
impairment (loss
event)
Sia attività singolarmente
significative che non
singolarmente significative
Attività singolarmente
significativa
Attività non
singolarmente
significativa
Valutazione analitica
Valutazione analitica
oppure
Valutazione collettiva per
classi omogenee di rischio
Solo sulla base di INCURRED LOSS e non anche EXPECTED LOSS
149
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Contabilizzazione dell’impairment
Incurred Loss vs. Expected Loss
Le perdite attese quale risultato di eventi futuri, indipendentemente dalla loro
probabilità di manifestazione, non vanno rilevate (IAS 39 par. 59).
Le perdite di valore devono essere pertanto “incurred” e non “expected”; la
determinazione dell’impairment deve basarsi su fattori o eventi osservabili e
quantificabili al momento della valutazione (incurred) e non su eventi prospettici
o futuri (expected).
Coerentemente con un modello basato sulle incurred loss eventuali trend
economici attesi che possano condurre ad una perdita attesa non devono
concorrere a fornire una evidenza oggettiva di impairment.
150
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Valutazione dei crediti
• SOFFERENZE
• INCAGLI
VALUTAZIONE
• RISTRUTTURATI
ANALITICA
• SCADUTI/SCONFINATI > 180gg.
• SOPOS
VALUTAZIONE
COLLETTIVA
• CREDITI IN BONIS
Circ. B.I. 262/05
Esposizioni deteriorate: “……Nel caso delle società bancarie e finanziarie appartenenti a un gruppo
bancario le attività deteriorate corrispondono alla somma di sofferenze, incagli, esposizioni
ristrutturate, esposizioni scadute” (c.d. “Past due”)
Esposizioni scadute: “...esposizioni scadute e/o sconfinanti in via continuativa da oltre da oltre 180
giorni, secondo la definizione prevista nelle vigenti segnalazioni di vigilanza”.
151
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Impairment - Valutazione analitica
La valutazione dell’impairment deve essere effettuata analiticamente per
ogni singola attività finanziaria qualora questa sia singolarmente
significativa.
¾ è sempre possibile assoggettare a valutazione individuale un’attività per
la quale non siano state evidenziati elementi indicativi di perdita durevole.
¾ sono assoggettate a valutazione individuale anche le attività valutate
collettivamente per le quali siano state identificate in modo specifico delle
perdite di valore.
152
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Impairment - Valutazione collettiva
¾ I crediti di importo singolarmente non significativo, e per i quali non vi sono
oggettivi rischi di riduzione di valore (o per i quali la valutazione analitica non ha
portato ad accantonamenti), devono essere inclusi in gruppi di attività con rischio
di credito simile e devono essere valutati collettivamente.
¾ I crediti vengono aggregati in classi omogenee con caratteristiche simili in
termini di rischio di credito, settore di appartenenza del debitore, tipologia di
garanzie prestate etc…
¾ La valutazione deve avvenire sulla base della stima a valori attuali dei flussi di
cassa futuri attesi determinati con riferimento sia ai termini contrattuali, sia
all’esperienza storica in termini di perdite subite per quel gruppo di crediti.
¾ Il tasso di sconto utilizzato per calcolare i flussi di cassa futuri attesi è pari al
tasso d’interesse effettivo originario (per crediti a tasso fisso) oppure al tasso di
interesse effettivo corrente (per crediti a tasso variabile).
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153
Contabilizzazione dell’impairment su crediti
- valutazione delle perdite effettive su base “portfolio”
PERDITA
EFFETTIVA
=
TASSO di
PERDITA
STORICO
x
PERIODO di
CONFERMA della
PERDITA
x
VALORE di CARICO
del PORTAFOGLIO di
CREDITI
• La Perdita effettiva definisce la perdita di valore
• Il Tasso di perdita storico è determinato usando dati storici modificati in relazione alle
condizioni economiche esistenti alla data di bilancio
• Il Periodo di conferma della perdita è il periodo medio intercorrente tra l’insorgere della
perdita e la data di conferma della stessa
• La data in cui insorge la perdita è la data nella quale si verifica una obiettiva evidenza di
perdita su una singola attività (pur se non ancora nota alla società)
• La data di conferma della perdita è la data nella quale la società identifica una obiettiva
evidenza di perdita su base individuale
Circ. B.I. 262/05
Voce 130 “Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento”
“Le rettifiche di valore consistono nella svalutazione o nell’ammortamento delle attività
diverse da quelle valutate al fair value con iscrizione delle variazioni di valore nel conto
economico…” voce “130 Rettifiche/riprese nette per deterioramento”.
154
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Contabilizzazione dell’impairment su crediti
RIPRESE DI VALORE
Se, in un esercizio successivo, l’ammontare della perdita già iscritta in precedenza per
riduzione di valore diminuisce e tale diminuzione deriva da un evento verificatosi
dopo la riduzione di valore operata, la perdita precedentemente rilevata deve essere
stornata.
La ripresa di valore, da rilevarsi a conto economico, non deve mai determinare un
valore del credito, alla data di rivalutazione, superiore all’importo che avrebbe
assunto, alla medesima data, se l’impairment non fosse mai stato rilevato.
Circ. B.I. 262/05
Voce 130 “Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento”
“Le riprese di valore consistono nel ripristino del valore - dovuto sia al
miglioramento del merito creditizio del debitore (ndr. tale da far insorgere la
ragionevole certezza del recupero tempestivo del capitale e degli interessi, secondo i
termini contrattuali originari del credito) sia al trascorrere del tempo” (ndr.
riversamento dell’attualizzazione calcolata al momento dell’iscrizione della rettifica di
valore.
155
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Indice
• Analisi delle voci tipiche del bilancio bancario:
• Introduzione allo IAS 39
•Titoli
• Crediti
• Contratti derivati e relazioni di copertura
156
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I derivati: definizioni
STRUMENTO DERIVATO (IAS 39 par. 9) – strumento finanziario o altro
contratto con le tre seguenti caratteristiche:
9
9
9
il suo valore cambia in relazione al cambiamento in un tasso
d’interesse, prezzo di un titolo, prezzo di una merce, tasso di cambio,
indice di prezzi o tassi, merito di credito ecc. (c.d. sottostante) a
condizione che, nel caso di una variabile non finanziaria, questa non
sia specifica di una delle parti contrattuali;
non richiede un investimento netto iniziale oppure richiede un
investimento netto iniziale minimo in confronto ad altre tipologie di
contratti per medesimi profili di rendimento;
è regolato a data futura.
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157
I derivati: definizioni
Il derivato può essere stipulato con finalità di:
- negoziazione (speculative)
- copertura
DERIVATO DI NEGOZIAZIONE
DERIVATO DI COPERTURA
Al pari di un qualsiasi altro
strumento finanziario (es. Titolo) è
contratto con l’intento di trarre
profitto dall’andamento del proprio
fair value e quindi dal
posizionamento dei parametri
(indici, tassi, valute ecc.) da cui trae
il proprio valore.
Strumento stipulato e designato al
fine di fronteggiare determinati
rischi derivanti da avverse variazioni
di fair value o dei flussi di cassa
propri dell’attività o passività
oggetto di copertura.
158
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La classificazione degli strumenti finanziari: i derivati
BILANCIO IAS/IFRS – Circ. B.I. 262/05
Voci dell'attivo
20. Attività finanziarie detenute per la negoziazione
30. Attività finanziarie valutate al fair value
40. Attività finanziarie disponibili per la vendita
50. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza
60. Crediti verso banche
70. Crediti verso clientela
80. Derivati di copertura
90. Adeguamento di valore delle attività finanziarie
oggetto di copertura generica
100. Partecipazioni
Voci del passivo e del patrimonio netto
10. Debiti verso banche
20. Debiti verso clientela
30. Titoli in circolazione
40. Passività finanziarie di negoziazione
50. Passività finanziarie valutate al fair value
60. Derivati di copertura
70. Adeguamento di valore delle passività finanziarie
oggetto di copertura generica
159
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La classificazione degli strumenti finanziari: i derivati
BILANCIO IAS/IFRS – Circ. B.I. 262/05
Voci di conto economico
10.
20.
30.
40.
50.
60.
70.
80.
90.
100.
110.
120.
130.
140.
Interessi attivi e proventi assimilati
Interessi passivi e oneri assimilati
Margine di interesse
Commissioni attive
Commissioni passive
Commissioni nette
Dividendi e proventi simili
Risultato netto dell’attività di negoziazione
Risultato netto dell’attività di copertura
Utile (perdita) da cessione o riacquisto di:
a) crediti
a)attività finanziarie disponibili per la vendita
b)attività finanziarie detenute sino alla scadenza
c)passività finanziarie
Risultato netto delle attività e passività finanziarie
valutate al fair value
Margine di intermediazione
Rettifiche di valore nette per deterioramento di:
a)crediti
b)attività finanziarie disponibili per la vendita
c)attività finanziarie detenute sino alla scadenza
d)altre operazioni finanziarie
Risultato netto della gestione finanziaria
160
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ril
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ea
’ oni
ale
Strumenti derivati
Il fair value dello strumento
di copertura è la base dell’
hedge accounting
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161
La necessità di copertura
RISCHI DELLE
ATTIVITA’/PASSIVITA’
FINANZIARIE CHE POSSONO
ESSERE COPERTI
RISCHI DELLE
ATTIVITA’/PASSIVITA’ NON
FINANZIARIE CHE POSSONO
ESSERE COPERTI
Rischio di:
• Tasso di interesse
• Tasso di cambio
• Credito
• Prezzo di mercato
• Rischio di tasso di cambio
• L’insieme dei rischi (se non è
possibile isolare specificamente il
rischio di cambio)
162
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Coperture che non reggono …
Coperture
possibili
(contabilmente)
•
La questione non è: ‘esiste o non
esiste la copertura?’
•
Il problema è: ‘quando si può
applicare l’hedge accounting?’
Copertura non documentata
Coperture aventi
validità economica
Copertura di posizioni nette
Copertura titoli immobilizzati
Copertura senza derivati
Derivato coperto
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163
Strumenti di copertura e elementi coperti
Strumenti di copertura
Elementi coperti
1. I seguenti possono essere classificati
come strumenti di copertura:
•
•
•
tutti i derivati con terze parti (no internal
deals);
contratti non derivati (solo per copertura di
rischio di cambio);
combinazione di due o più derivati o non
derivati (ad eccezione delle “opzioni vendute
nette”).
2. Possono essere usate anche porzioni di
strumenti di copertura
3. Lo strumento di copertura non può
essere designato solo parte della sua
durata
164
•
•
•
•
•
•
•
•
Per qualificarsi come oggetto di copertura, un
elemento coperto deve creare un’esposizione
al rischio che incide, in ultima analisi, sul
conto ecnomico
Possono essere classificati come elementi
coperti:
attività/passività singole o in gruppo;
impegni irrevocabili o operazioni future
altamente probabili;
attività/passività non finanziarie per la
copertura del rischio di cambio o del rischio
nel suo complesso;
parte del portafoglio di attività o passività
finanziarie che condividono il rischio coperto;
investimento netto in gestioni estere.
Posizioni nette non possono essere considerate
come elementi coperti
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Oggetto coperto: specifico o portafoglio?
E’ possibile distinguere tra:
Micro coperture vere e proprie Î per le quali è possibile individuare
una relazione uno a uno tra strumento di copertura ed oggetto coperto
Coperture specifiche “di gruppo” Î per le quali l’oggetto coperto è
costituito da insiemi di elementi omogenei che sono in ogni caso
singolarmente identificabili e tracciabili
Macro coperture del rischio tasso Î l’oggetto coperto è rappresentato
da un portafoglio di attività e passività non meglio identificate.
Quest’ultima è un genere di copertura che permette di rappresentare
contabilmente una prassi spesso presente a livello gestionale ossia il
fatto di coprire esposizioni “nette” tra attività e passività, associate ad
una certa scadenza temporale.
165
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Contabilizzazione delle operazioni di copertura
• L’esposizione deve derivare da uno specifico rischio che, in ultima istanza,
influenza il conto economico
• Inizialmente, la copertura deve essere altamente efficace e l’efficacia deve poter
essere valutata in modo attendibile
• La copertura deve rimanere altamente efficace lungo l’intero periodo di copertura
• La relazione di copertura deve essere designata formalmente
• La documentazione formale è richiesta all’inizio del periodo di copertura e
• deve includere:
• l’identificazione degli strumenti di copertura e degli elementi o delle transazioni
coperte
• la natura del rischio coperto
• l’obiettivo del risk management e la strategia per intraprendere la copertura
• come l’efficacia sarà valutata
N.B.: essendo le norme molto severe devono essere presi in considerazione
i costi/benefici derivanti dalla qualificazione delle operazioni come “di
copertura”
166
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Rappresentazione contabile delle relazioni di copertura: efficacia
STRUMENTO DI
COPERTURA
STRUMENTO DI
COPERTURA
COPERTURE
INEFFICACI
COPERTURE
EFFICACI
STRUMENTO
COPERTO
STRUMENTO
COPERTO
Solo le coperture efficaci possono essere rappresentate validamente anche
sotto il profilo contabile, secondo le regole dell’hedge accounting che
rappresentano eccezioni ai criteri ordinari di valutazione degli strumenti
finanziari.
167
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Rappresentazione contabile delle relazioni di copertura: efficacia
Problema: come poter definire se la relazione di copertura è o meno efficace?
Una copertura è efficace se lo strumento di copertura (tipicamente derivato) è in
grado di generare un flusso finanziario o una variazione di fair value coerente con
quello dello strumento coperto.
Per verificare che ciò avvenga, lo IAS 39 NON detta un metodo univoco con cui
procedere, ma stabilisce i seguenti momenti di verifica (e gli esiti accettabili di
tali verifiche):
Test prospettico: è il test che al momento in cui viene formalizzata la relazione
di copertura giustifica l’applicazione dell’hedge accounting in quanto dimostra
l’attesa efficacia della copertura nei periodi futuri.
Test retrospettico: è il test eseguito periodicamente (almeno in occasione del
bilancio) che evidenzia il grado di efficacia della copertura raggiunto nel periodo
cui si riferisce. Misura di quanto i risultati effettivi si sono discostati dalla
copertura perfetta.
168
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NO Hedge
Hedge
NO
Accounting
Accounting
Rappresentazione contabile delle relazioni di copertura
Copertura parzialmente efficace con inefficacia a CE
100%
Hedge accounting: leggermente inefficace
Hedge accounting: leggermente inefficace
Copertura parzialmente efficace con inefficacia a CE
NO Hedge
Hedge
NO
Accounting
Accounting
80%
SI’ Hedge
Hedge
SI’
Accounting
Accounting
125%
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169
Coperture che reggono …
INVERSIONE DEL METODO DI CONTABILIZZAZIONE E
VALUTAZIONE
D. Lgs. 87/92
“VALUTAZIONE COERENTE”
IAS
“HEDGE ACCOUNTING”
ATTIVITÀ O PASSIVITÀ
COPERTA
ATTIVITÀ/PASSIVITÀ
COPERTA A FV (SOLO PER IL
RISCHIO COPERTO)
DERIVATO DI COPERTURA
DERIVATO
A FAIR VALUE
170
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Coperture inefficaci: rappresentazione contabile delle
relazioni - asimmetria valutativa (rischio tasso) Se le coperture sono inefficaci, è possibile che si crei asimmetria valutativa
tra gli strumenti finanziari.
STRUMENTO COPERTO
STRUMENTODI
DI
STRUMENTO
COPERTURA
COPERTURA
(DERIVATOÎ
ÎFV)
FV)
(DERIVATO
FVTPL
AFS
FV a CE
FV a CE
L&R
FV a PN
FV a CE
C. AMM.*
FV a CE
* A seguito di inefficacia, la copertura si interrompe ed il valore a cui, in quel
momento, è iscritta l’attività L&R diviene la nuova base per il calcolo del costo
ammortizzato.
171
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Tipologie di coperture
Copertura di fair value
Copertura di flussi
finanziari
(FAIR VALUE HEDGE)
(CASH FLOW HEDGE)
Rischio
connesso
a
variazioni nel fair value
di attività e passività
finanziarie (iscritte in
bilancio)
Rischio connesso a
variazioni di flussi di
cassa associabili ad
attività o passività
finanziarie o a
transazioni future
Tipicamente attività/passività a
tasso fisso
Tipicamente attività/passività
a tasso variabile
172
Copertura di un
investimento in una
entità estera
Definizione nello
IAS 21
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Copertura efficace: Fair Value Hedge
Accounting model
Valutazione dello strumento di copertura
Variazioni di fair value
Valutazione dello strumento coperto
Conto
economico
Gli utili o le perdite
dello strum. coperto
attribuibili al rischio da
coprire compensano
le variazioni dello
strum. di copertura
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173
Accounting model
Copertura efficace: Cash Flow Hedge
Valutazione dello strumento di copertura
Efficace
Variazioni di
fair value
In e
Patrimonio
Netto
ffic
ace
Conto
Economico
174
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INDICE
• Introduzione normativa:
• Perché sono stati introdotti i principi IAS/IFRS
• Fonti normative internazionali
• Fonti normative nazionali - Il legislatore nazionale, Banca d’Italia e Consob
• Il bilancio IAS/IFRS e le nuove istruzioni di Banca d’Italia per il bilancio bancario:
• La finalità del bilancio secondo gli IAS/IFRS
• Documenti obbligatori e loro caratteristiche
• Come cambia il bilancio bancario
• Riflessi civilistici, fiscali e di Vigilanza
• Analisi di talune voci tipiche del bilancio bancario
• UBI Banca - Bilancio 31 dicembre 2008 : analisi degli aspetti rilevanti
175
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176
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