Paolo Alvazzi del Frate Storia del diri+o medievale e moderno (p-­‐z) 2015/16 Tes; d’esame – 10 cfu -­‐ -­‐ M. Caravale, Diri+o senza legge, Giappichelli 1) 2) M. Caravale, Storia del diri+o dell’Europa moderna e contemporanea, Laterza (escluso cap. 1 “L'eredità del Medioevo”) 3) P. Alvazzi del Frate, Il cos9tuzionalismo moderno, Giappichelli Laurea triennale -­‐ 6 cfu 1) M. Caravale, Storia del diri+o dell’Europa moderna e contemporanea, Laterza 2) P. Alvazzi del Frate, Il cos9tuzionalismo moderno, Giappichelli Frequentan; • Gli studen; che frequenteranno regolarmente le lezioni potranno portare all’esame – oltre ai libri di testo -­‐ gli appun; e i materiali forni; a lezione • Preappello riservato ai soli frequentan; 21 dicembre ’15 (sarà necessario verbalizzare l’esame durante un appello ordinario) • Propedeu;cità di Storia del diri+o privato romano Info sito www.corsistoriadiriSo.weebly.com mail [email protected] A cosa serve la storia del diriSo? • Materia di caraSere culturale (come ad es. la filosofia del diriSo) • Non ha ovviamente una sua u;lità pra;ca immediata • Contribuisce certamente alla costruzione di una forma men9s del giurista Il punto e la linea • Esempio del “punto e della linea” (Paolo Grossi) • DiriSo posi;vo quale “punto” inserito in una “linea”. Con;nuità del diriSo tra ieri, oggi e domani • “Cogliere storicamente il diriSo posi;vo” quale condizione indispensabile per comprenderne effe]vamente il senso Paolo Grossi Lo storico del diriSo ha “la funzione primaria di fungere da coscienza cri;ca del giurista di diriSo posi;vo. Costui ha di fronte quel punto fisso della linea, che è il diriSo vigente, e spesso isolandolo e immobilizzandolo, è troppo proteso ad assolu;zzarlo. Lo storico del diriSo deve richiamarlo alla elementare ma salvante verità che quel punto non è qualcosa di distaccato e di distaccabile ma anzi ben inserito in una linea che nasce prima, prosegue fino all’oggi e addiriSura con;nua fino al futuro” (Società, diri+o, stato, p. 111-­‐112) DiriSo e società DiriSo è dunque prodoSo della storia Deriva da una società e da una cultura Ciò rela9vizza e storicizza il diriSo stesso Esiste un diriSo eterno immutabile? Si parla di “diriSo naturale” (giusnaturalismo è la doSrina che lo afferma) • Altri negano la sua esistenza e ritengono che esista soltanto il diriSo posi;vo (posi9vismo giuridico è tale doSrina) • • • • • Argomento del corso Evoluzione del diriSo nell’Europa occidentale da: • Caduta Impero romano d’occidente (476 d.c.) • Al XX secolo • ASenzione par;colare a Ø Fon9 e ordinamen9 posi;vi Ø Do+rina Ø Codificazione del diriSo Ø cos9tuzionalismo Periodizzazione cronologica • Medioevo (sec. VI – XV ) Ø Alto Medioevo (sec. VI – X) Ø Basso Medioevo (sec. XI – XV) • Età moderna (sec. XVI – XVIII) • Età contemporanea (sec. XIX – XX ) Periodizzazioni tema;che • Età del diriSo comune (ius commune) sec. XI-­‐ XVIII • DiriSo codificato (sec. XIX – XX) • Assolu;smo (sec. XVI – XVIII) • Stato di diriSo (XIX sec.) • Stato cos;tuzionale (XX sec.) Fon; nel periodo romano post-­‐classico (III -­‐ VI sec.) da Diocleziano a Gius;niano 1) Leges o cons9tu9ones (rescri], edi], manda;, decre;) 2) Iura (doSrina dei maggiori giuris; romani dota; di ius respondendi) 3) consuetudini Regni romano-­‐barbarici § Caduta dell’Impero romano d’Occidente (476 d.c.) -­‐ deposizione di Romolo Augustolo da parte di Odoacre § nascita dei c.d. Regni romano-­‐barbarici Regno dei Vandali (Africa), Visigo; (Spagna), Burgundi (Francia ovest), Franchi (Francia), Regno di Odoacre (Italia) Personalità del diri.o • Convivenza del diriSo romano con quello barbarico (assai diverso dal punto di vista delle fon; -­‐ solo consuetudinarie -­‐ e degli is;tu;). • Contamina9o dei due diri] • Principio della personalità del diri+o (si contrappone alla territorialità). Fenomeno delle professiones iuris Gius1zia barbarica • DiriSo barbarico = insieme di norme consuetud. • La gius;zia aveva caraSere “privato”, ed era basata su: -­‐ faida (vendeSa nei confron; del reo e/o della sua famiglia) -­‐ guidrigildo (risarcimento alla vi]ma, evitava la faida, nota come composi9o) -­‐ duello (mezzo di prova: il vincitore, vinceva la causa) -­‐ ordalia (“giudizio di Dio”) Ordalia del fuoco 17 Ordalia dell’acqua 19 Funzione dichiara;va del giudice • La funzione del giudice aveva caraSere solo “dichiara;vo” e non “cos;tu;vo”, in quanto la decisione giudiziaria era divina. • Con il processo romano-­‐canonico trasformazione del ruolo del giudice (diviene “cos;tu;vo”) Popoli germanici • Popoli prevalentemente nomadi. Società basata sul pater familias e sul re-­‐condo]ero. • Raccolte legisla;ve del VI sec.: Lex Romana Burgundiorum (solo romani); Lex Romana Visigothorum; Edictum Theodorici (re ostrogoto in Italia) romani e barbari; Lex Salica (Franchi) DiriSo romano volgare • Accanto alle Leges e agli Iura fonte essenziale di diriSo nel tardo impero la “consuetudine”. • Fenomeno del c.d. diri+o volgare ossia la trasformazione del diriSo romano. Considerata dapprima una degenerazione è ora ritenuto una forma concreta di applicazione degli is;tu; romanis;ci. Corpus Iuris Civilis • Gius;niano dal 527 Imperatore d’Oriente. ProgeSa la raccolta del diriSo romano classico. • Il Corpus iuris civilis rappresenta la principale fonte del diriSo romano • Triboniano, ministro di Gius;niano e artefice della compilazione StruSura del Corpus Iuris Civilis 1) Codex (529) in 12 libri, raccolta delle cos;tuzioni imperiali da Adriano in poi. Non ci è pervenuto 2) Digesta seu Pandectae (533) raccolta in 50 libri di iura dei giuris; classici 3) Ins9tu9ones (533) in quaSro libri, elemen; fondamentali del diriSo, a scopo dida]co. 4) Codex repe9tae praelec9onis (534), in 12 libri 5) Novellae cos;tuzioni emanate dopo il 534 (Authen9cum 134 cos;tuzioni in 9 colla9ones) Ins;tu;ones, 1, 1, De ius99a et iure (ediz. a stampa XVI s. accompagnata dalla glossa accursiana) Italia bizan;na • Invasione bizan;na in Italia (cacciata dei Go;) Gius;niano emana la Pragma9ca Sanc9o pro pe99one Vegilii nel 554 (su richiesta di Papa Vigilio) con la quale viene estesa all’Italia la vigenza della compilazione gius;nianea. • c.d. “Italia bizan;na”. Praefectus praetorio Italiae a Ravenna, a Roma un Praefectus urbi. Fon; • La consuetudine resta dominante. • Del Corpus iuris civilis furono conosciute e u;lizzate sopraSuSo le Is;tutuzioni mentre del Codice circolarono delle Epitomi. • Digesto pra;camente sconosciuto. Italia Longobarda • Nel 568 invasione dei Longobardi (provenivano dalla Pannonia -­‐ Ungheria) in Italia. Re Alboino. Ai Bizan;ni restano l’Italia meridionale, zona adria;ca (Ravenna), Roma. • Invasione distru]va. I Longobardi non rispeSarono la civiltà romana. • Paese diviso in Duca9. Mancava assolutamente l’idea di “Stato”. Prosegue il sistema della “gius;zia privata” e delle composi9ones. Longobardi • Conversione al cris;anesimo dei Longobardi (fine VI -­‐ inizi VII sec.). • Edi+o del re Rotari (643). Scopo di redigere le norme consuetudinarie del popolo longobardo. Ispirato oltre che al diriSo consuetudinario anche al dir. gius;nianeo. Idea del rafforzamento dell’autorità monarchica. Des;natario dell’EdiSo fu il popolo longobardo. I Franchi • Progressivo indebolimento del principio della personalità del diriSo in favore della territorialità. • Nel 774 fine dominazione longobarda in Italia. Invasione dei Franchi con Carlo Magno. • Con la caduta del Regno longobardo sorge formalmente un dominio pon;ficio (Roma e territori esarcato e pentapoli, ossia Emilia Romagna e Marche), il ducato di Benevento rimane longobardo, Bisanzio conserva l’Italia meridionale, Venezia diviene indipendente. Renova9o Imperii • Renova9o Imperii idea del ripris;no dell’autorità imperiale. Unità e universalità del potere temporale e fusione con l’elemento spirituale (rappr. dalla incoronazione da parte del Papa). Idea della reduc9o ad unum per contrastare il par;colarismo. Esaltazione della romanità. • Con la rinascita dell’Impero: • 1) si afferma l’autorità della Chiesa come fonte di norme; • 2) il dir. romano è rivalutato come dir. universale dell’impero. Carlo Magno imperatore • Leone III incorona il giorno di Natale dell’800 Carlo Magno imperatore. • Nell’Impero l’autorità è affidata ai Con9. Controllo sui poteri locali era svolto dai missi dominici. Il placitum generale era l’assemblea degli uomini liberi. • Commis;one tra pubblico e privato. • L’Imperatore emana i capitularia, raccolte di norme. Sistema feudale • Inizi del sistema feudale in età carolingia • Rapporto tra Signore (Dominus) e Vassallo (Vassus) • Beneficium • Fidelitas • immunitas • Homagium • Rapporto di ;po sinallagma9co (ossia oneri e diri] reciproci) tra Dominus e Vassus Inves;tura 36 Inves;tura 37 Auxilium et consilium • Obblighi feudali: • Auxilium (aiuto militare e finanziario). Casis;ca feduale (1. rapimento del Dominus, 2. cavalierato del figlio maggiore, 3. matrimonia della figlia maggiore). Auxilium sos;tuibile con lo scutagium • Consilium (partecipazione alla Corte (Curia regis) consiglio e sostegno morale al Dominus CaraSeri del feudalesimo • Problema della ereditarietà dei feudi • Si afferma defini;vamente nell’XI sec. • Prassi della subinfeudazione (ossia la creazione di una serie di nuovi rappor; feudali tali la formare la c.d. piramide feudale) • Feudalità imperiale e pon;ficia • Fenomeno della feudalità ligia (professione di Homo ligius) Is;tuzione millenaria (IX-­‐XIX s.) • Feudo is;tuzione millenaria (l’abolizione della feudalità verrà realizzata soltanto con la Rivoluzione francese) • Ordinamento ;picamente consuetudinario • Indebolimento dell’autorità unitaria, sviluppo del pluralismo dei centri di potere • Nelle potestà del vassus evidente commis;one privato / pubblico nei poteri bannali Inst. Gius9niano -­‐ Libro I TIT. 1 -­‐ DE IUSTITIA ET IURE • Ius;;a est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuens. • Gius9zia è la costante e perpetua volontà di a+ribuire a ciascuno il suo [ciò che gli spe+a]. [Iurispruden;a] 1. Iurispruden;a est divinarum atque humanarum rerum no;;a, ius; atque inius; scien;a. […] • 1. Giurisprudenza è la conoscenza delle cose divine ed umane, del giusto e dell’ingiusto. • [Iuris praecepta] • 3. Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere. • 3. I preceW del diri+o sono ques9: vivere onestamente; non nuocere agli altri, a+ribuire a ciascuno il suo. [Ius publicum – Ius privatum] • 4. Huius studii duae sunt posi;ones, publicum et privatum. publicum ius est quod ad statum rei Romanae spectat, privatum quod ad singulorum u;litatem per;net. • 4. Due sono le principali divisioni di questo studio: il [diri+o] pubblico e il [diri+o] privato. Il diri+o pubblico è quello che riguarda lo stato del governo di Roma; il privato è quello che aWene agli interessi dei singoli. [De iure privato] • Dicendum est igitur de iure privato, quod triper;tum est; collectum est enim ex naturalibus praecep;s aut gen;um aut civilibus. • Del diri+o privato c’è da dire che è tripar9to: è composto infaW da preceW del diri+o di natura, del diri+o delle gen9, del diri+o civile. TIT. 2 -­‐ DE IURE NATURALI, GENTIUM ET CIVILI. • Ius naturale est quod natura omnia animalia docuit. nam ius istud non humani generis proprium est, sed omnium animalium, quae in caelo, quae in terra, quae in mari nascuntur. hinc descendit maris atque feminae coniuga;o, quam nos matrimonium appellamus, hinc liberorum procrea;o et educa;o: videmus etenim cetera quoque animalia is;us iuris peri;a censeri. • Il diri+o naturale è ciò che la natura ha insegnato a tuW gli animali. InfaW tale diri+o non è esclusivo del genere umano, ma appar9ene a tuW gli animali che nascono in cielo, in terra e in mare. Ne deriva l’unione del maschio e della femmina, che noi chiamiamo matrimonio, e la procreazione e l’allevamento dei figli: vediamo infaW che pure gli altri animali sono valuta9 in rapporto alla loro perizia in questo diri+o. [ Ius ] • 1. Ius autem civile vel gen;um ita dividitur: omnes populi qui legibus et moribus reguntur par;m suo proprio, par;m communi omnium hominum iure utuntur: nam quod quisque populus ipse sibi ius cons;tuit, id ipsius proprium civita;s est vocaturque ius civile, quasi ius proprium ipsius civita;s: quod vero naturalis ra;o inter omnes homines cons;tuit, id apud omnes populos peraeque custoditur vocaturque ius gen;um, quasi quo iure omnes gentes utuntur. • 1. Il diri+o civile e il diri+o delle gen9 si dis9nguono così: tuW i popoli reW da leggi e costumi impiegano, in parte un loro diri+o proprio, in parte un diri+o comune a tuW gli uomini; infaW quel diri+o che ogni popolo stabilisce per sé, è proprio del suo Stato, e si chiama diri+o civile quasi diri+o proprio della sua ci+adinanza, mentre quello che un impulso naturale ha stabilito fra tuW gli uomini è osservato ugualmente da tuW i popoli e si chiama diri+o delle gen9, come a dire che di quel diri+o tu+e le gen9 si servono. [Ius gen;um] • Ius autem gen;um omni humano generi commune est. nam usu exigente et humanis necessita;bus gentes humanae quaedam sibi cons;tuerunt: bella etenim orta sunt et cap;vitates secutae et servitutes, quae sunt iuri naturali contrariae (iure enim naturali ab ini;o omnes homines liberi nascebantur); ex hoc iure gen;um et omnes paene contractus introduc; sunt, ut emp;o vendi;o, loca;o conduc;o, societas, depositum, mutuum, et alii innumerabiles. • Il diriSo delle gen; è invece comune a tuSo il genere umano. Infa], richiedendolo la pra;ca e le necessità umane, i popoli crearono alcune cose: sorsero così le guerre, col loro seguito di prigionie e servitù, che sono in contrasto col diriSo naturale. Per diriSo naturale invece tu] gli uomini nascevano liberi. Dal diriSo delle gen; sono sta; introdo] anche quasi tu] i contra], come la compravendita, la locazione condu-­‐ zione, la società, il deposito, il mutuo e innumerevoli altri. [Ius scriptum aut non scriptum] • 3. Constat autem ius nostrum aut ex scripto aut ex non scripto, ut apud Graecos: τον νομον οι μεν εγγραφοι, οι δε αγραφοι [id est: legum aliae scriptae aliae non scriptae]. Scriptum ius est lex, plebiscita, senatus consulta, principum placita, magistratuum edicta, responsa pruden;um. • 3. Il nostro diri+o risulta da [fon9] scri+e o non scri+e, come presso i Greci: τον νομον οι μεν εγγραφοι, οι δε αγραφοι [ossia, delle leggi, alcune sono scri+e, altre non scri+e]. Diri+o scri+o è la legge, sono i plebisci9, i senatoconsul9, gli ordini dei principi, gli ediW dei magistra9, i responsi dei giuris9. [Quod principi placuit legis habet vigorem] • 6. Sed et quod principi placuit, legis habet vigorem, cum lege regia, quae de imperio eius lata est, populus ei et in eum omne suum imperium et potestatem concessit. quodcumque igitur imperator per epistulam cons;tuit vel cognoscens decrevit vel edicto praecepit, legem esse constat: hae sunt quae cons;tu;ones appellantur. • Quel che al principe piacque ha vigore di legge: ciò perché con la legge regia, che viene emanata per a+ribuirgli l'imperio, il popolo conferisce in lui e a lui ogni suo imperio e potere. Tu+o ciò, quindi, che l'imperatore dispone con una le+era o in calce (al quesito), o decreta in sede giurisdizionale, o afferma in sede extragiudiziaria, o prescrive con un edi+o, risulta essere legge. Queste sono quelle che comunemente chiamiamo cos9tuzioni imperiali. [Consuetudo] • 9. Ex non scripto ius venit, quod usus comprobavit. nam diuturni mores consensu uten;um comproba; legem imitantur. [...] • Da una fonte non scri+a proviene il diri+o confermato dall’uso. InfaW i costumi durevoli, convalida9 dal consenso degli uten9, imitano la legge. [Iura naturalia] • 11. Sed naturalia quidem iura, quae apud omnes gentes peraeque servantur, divina quadam providen;a cons;tuta, semper firma atque immutabilia permanent: ea vero quae ipsa sibi quaeque civitas cons;tuit, saepe mutari solent vel tacito consensu populi vel alia postea lege lata. [...] • Il diri+o naturale, che si osserva ugualmente presso tuW i popoli, stabilito da una provvidenza divina, resta sempre fermo e immutabile; invece l’ordinamento che ciascuno stato si dà suole cambiare spesso, o per tacito consenso del popolo, o per la successiva emanazione di un’altra legge.