Svezia regime patrimoniale
Scritto da Daniela Boggiale e Antonio Ruotolo
Giovedì 04 Settembre 2014 08:18 -
Quesito internazionale n. 95-2014/A
SVEZIA – REGIME PATRIMONIALE: LEGGE APPLICABILE E SEPARAZIONE DEI BENI
Si pone il seguente quesito: Tizio, cittadino italiano, e Caia, cittadina svedese, hanno contratto
matrimonio in Italia nel 2000 e non hanno scelto un regime diverso da quello legale.
Il matrimonio è stato annotato nei registri di stato civile italiani.
Da più di un decennio hanno fissato la residenza in Svezia, dove hanno stipulato una
convenzione di separazione dei beni.
Oggi Tizio vuole acquistare un immobile in Italia, senza che l’acquisto sia “esteso” a Caia.
Si chiede quale sia il regime patrimoniale applicabile ai coniugi e se, affinché l’acquisto di Tizio
non cada in comunione occorra:
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1) stipulare in Italia una convenzione di separazione;
2) far annotare in Italia la convenzione di separazione redatta in Svezia;
3) non far nulla.
***
Per stabilire la legge nazionale applicabile al caso di specie, viene innanzitutto in questione l’art.
30 della legge 31 maggio 1995, n. 218, il quale prevede che i rapporti patrimoniali tra coniugi
sono regolati dalla legge applicabile ai loro rapporti personali che, secondo l’art. 29 è la loro
legge nazionale comune o, se hanno diverse cittadinanze o più cittadinanze comuni, quella
dello Stato nel quale la loro vita matrimoniale è prevalentemente localizzata.
Si è al riguardo sottolineato come la concreta individuazione del luogo in cui la vita matrimoniale
è prevalentemente localizzata è una questione di fatto che può risultare di difficilissima
soluzione, sebbene questo coincida, nella normalità dei casi, con la residenza comune dei
coniugi, intesa come residenza effettiva ed abituale (Salerno Cardillo, Regime patrimoniale tra
coniugi nel diritto internazionale privato italiano
, Collana CNN, Milano, 1998, 20)
.
Ciò posto, la disciplina dell’art. 30 della legge 218/1995 non esaurisce la questione, poiché il
nostro sistema di diritto internazionale privato contempla anche l’istituto del rinvio (rinvio ad un
altro ordinamento che può essere all'ordinamento italiano, c.d. "rinvio indietro"; ovvero ad un
terzo ordinamento straniero, c.d. "rinvio oltre". Cfr. Salerno Cardillo, Regime patrimoniale tra
coniugi nel diritto internazionale privato italiano
, cit., 14).
L’art. 13 della legge 218 stabilisce, infatti, che quando "è richiamata la legge straniera, si tiene
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conto del rinvio operato dal diritto internazionale privato straniero alla legge di un altro Stato: a)
se il diritto di tale Stato accetta il rinvio; b) se si tratta di rinvio alla legge italiana".
Invero, si deve dare atto della tesi che critica l’applicazione della regola del rinvio in tutti i casi in
cui la regola di conflitto sia costituita dal criterio della localizzazione prevalente, poiché
altrimenti ne verrebbe frustrata la finalità che è quella di consentire l’applicazione della legge
“più adatta” alla fattispecie (Conetti, Rapporti personali fra coniugi, in AA.VV., La riforma del
diritto internazionale privato
, Napoli, 1997, 1175; Picone,
La teoria generale del diritto internazionale privato nella legge italiana di riforma della materia
, ibidem, 41 ss.; Mosconi-Campiglio,
Diritto internazionale privato e processuale
, I, Torino, 2010, 231).
Se, tuttavia, si dà rilievo al tenore letterale della norma, dovrebbe ritenersi applicabile anche al
caso di specie la regola del rinvio di cui all’art. 13 (Viarengo, Rapporti patrimoniali tra coniugi, in
Tr
att. Preite
, Torino, 2011, 797; Munari,
Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato
,
art. 13
, in
Nuove leggi civ. comm.
, 1996, 1022).
In tal senso occorre allora tener conto anche delle norme di diritto internazionale privato
dell'ordinamento al quale l'applicazione del criterio di collegamento conduce: nel nostro caso, le
norme – o i principi – di diritto internazionale privato che valgono nell’ordinamento svedese,
considerato che la vita matrimoniale dei coniugi risulta localizzata prevalentemente in Svezia.
L’art. 4 della legge n. 2727 del 1990 stabilisce che il regime patrimoniale dei coniugi è regolato
dalla legge del luogo in cui i coniugi hanno stabilito il proprio domicilio al momento della
celebrazione del matrimonio o, se i coniugi hanno successivamente cambiato domicilio, quella
del luogo del nuovo domicilio nel caso in cui i coniugi vi risiedano da almeno due anni, o se in
precedenza entrambi vi abbiano avuto il proprio domicilio, o se entrambi sono cittadini di tale
stato (Lag (1990:272) om internationella frågor rörande makars och sambors
förmögenhetsförhållanden
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4 § Har tillämplig lag inte bestämts genom avtal, gäller lagen i den stat där makarna tog hemvist
när de gifte sig.
Om båda makarna senare har tagit hemvist i en annan stat och varit bosatta där i minst två år,
tillämpas i stället den statens lag. Har båda makarna tidigare under äktenskapet haft hemvist i
den staten eller är båda makarna medborgare i den staten, tillämpas dock den statens lag så
snart de har tagit hemvist i staten).
Poiché nel caso di specie i coniugi risiedono da almeno dieci anni in Svezia, i loro rapporti
patrimoniali sono regolati dal diritto svedese.
In Svezia vige il regime della comunione dei beni, al quale le parti possono derogare stipulando
un’apposita convenzione matrimoniale, per la quale sono richieste la forma scritta e l’iscrizione
nel registro dei beni matrimoniali, gestito a livello centrale, da effettuarsi presso qualsiasi
tribunale svedese; la predetta iscrizione è condizione di efficacia della convenzione
matrimoniale (Äktenskapsbalk (1987:230) - 7 kap. Makars egendom
3 § Genom äktenskapsförord kan makar eller blivande makar bestämma att egendom som
tillhör eller tillfaller någon av dem ska vara hans eller hennes enskilda egendom. Genom nytt
äktenskapsförord kan makar bestämma att egendomen ska vara giftorättsgods.
Äktenskapsförord ska upprättas skriftligen och undertecknas av makarna eller de blivande
makarna. Detta gäller även om någon av dem är underårig eller om äktenskapsförordet avser
egendom, som till någon del omfattas av förvaltarskap enligt föräldrabalken. I så fall ska dock
förmyndarens eller förvaltarens skriftliga medgivande inhämtas.
Äktenskapsförord ska registreras hos Skatteverket. Ett äktenskapsförord som har slutits mellan
blivande makar gäller från äktenskapets ingående, om det ges in till Skatteverket inom en
månad från det att äktenskapet ingicks.
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I annat fall gäller äktenskapsförord först från och med den dag då det ges in till Skatteverket. La
g (2011:891)
).
***
Quanto all’opponibilità a terzi del regime di separazione dei beni, il terzo comma dell’art. 30 l.
218/1995 dispone che “il regime dei rapporti patrimoniali fra coniugi regolato da una legge
straniera è opponibile ai terzi solo se questi ne abbiano avuto conoscenza o lo abbiano ignorato
per loro colpa” ed ancora che “relativamente ai diritti reali su beni immobili, l’opponibilità è
limitata ai casi in cui siano state rispettate le forme di pubblicità prescritte dalla legge dello Stato
in cui i beni si trovano”.
Poiché nel caso di specie il matrimonio è stato trascritto nei registri dello stato civile, in quanto è
stato celebrato in Italia e, oltretutto, uno degli sposi è cittadino italiano, la precedente iscrizione
o trascrizione dell’atto di matrimonio nei pubblici registri permette l’annotazione della
convenzione matrimoniale stipulata all’estero (Salerno Cardillo, Esempi e casi pratici in materia
di opponibilità ai terzi del regime patrimoniale tra coniugi regolato da legge straniera con
riferimento ai diritti reali immobiliari
, in
Studi e materiali
, 2008, 700; Trapani,
Gli atti dello stato civile formati all’estero riguardanti cittadini stranieri residenti in Italia
, in
Studi e materiali
, 2012, 411 ss.; Calò
Rapporti patrimoniali fra coniugi nel diritto internazionale privato
, in
Notariato,
2001, 611 e ss. 619, segnala, inoltre, che la pubblicità costituisce un onere a carico dei coniugi).
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