REGIONE MARCHE —1— CONSIGLIO REGIONALE ____________________________________________________________________________________________________________________ VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — PROPOSTE DI LEGGE E DI ATTO AMMINISTRATIVO — RELAZIONI ____________________________________________________________________________________________________________________ proposta di legge n. 239 a iniziativa del Consigliere M ORUZZI presentata in data 1° aprile 2004 ______ DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA ZOOTECNICA __________ (621) REGIONE MARCHE —2— CONSIGLIO REGIONALE ____________________________________________________________________________________________________________________ VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — PROPOSTE DI LEGGE E DI ATTO AMMINISTRATIVO — RELAZIONI ____________________________________________________________________________________________________________________ Signori Consiglieri, nel 2001, in presenza di un’epidemia di febbre catarrale degli ovini (Lingua Blu), il Ministero italiano della salute decide, primo nel mondo, di vaccinare contro la malattia tutti i ruminanti domestici, bovini inclusi. Alla decisione seguiranno due campagne di vaccinazione, nel 2002 e nel 2003. Il Ministero è consapevole del fatto che la vaccinazione dei bovini assuma in sé una quota di rischi allo stato ancora sconosciuti, ma ritiene che attraverso tale forma di lotta indiretta l’Italia potrebbe tentare, sia pure senza nessuna garanzia di successo, di conseguire un risultato mai conseguito in precedenza da nessun altro Paese interessato dall’infezione: e sradicarla dal proprio territorio. Il Ministero italiano della salute basa la propria decisione sull’assunto che i bovini possono diffondere l’infezione, trasmettendo il virus agli ovini attraverso gli insetti vettori e che quanti più animali sensibili verranno vaccinati, tanto minori saranno le possibilità di diffusione della malattia negli ovini stessi. Dal punto di vista teorico scientifico tali assunti appaiono corretti. Diversa, purtroppo, deve essere la valutazione della strategia vaccinale adottata. In primo luogo, non appare corretta la scelta dei tempi di effettuazione delle vaccinazioni. A seguito della prima vera emergenza in Sardegna, si è cominciato a vaccinare soltanto nel 2002 (l’Ordinanza nel 2001 uscì a maggio, quando le pecore erano già gravide). E per di più, nel 2002 non si è vaccinato, come si dovrebbe, nei periodi di quiescenza del vettore. Come non osservare che, tra lo scoppio della prima epidemia in Italia e l’inizio delle vaccinazioni, vi sarebbe stato tempo per prove più approfondite? Nel 2003 si è continuato a vaccinare anche d’estate, periodo di massima attività dei vettori e per il 2004 il Ministero ha previsto l’impiego di un vaccino tetravalente, una formulazione mai sperimentata nel mondo della quale, pertanto, non si conoscono eventuali effetti indesiderati. In terzo luogo, non appare corretta la valutazione, effettuata a suo tempo, della possibilità di circolazione di virus vaccinale in animali non vaccinati. Il Ministero italiano della salute aveva riconosciuto, da un lato, che il virus vaccinale poteva teoricamente essere trasmesso da animale ad animale attraverso i vettori, ma aveva aggiunto, dall’altro, che gli autori sud africani asserivano che la viremia prodotta dal vaccino era troppo modesta perché i vettori potessero realisticamente trasmettere il virus vaccinale. Sarebbe però stato corretto tenere conto del fatto che gli studi degli autori sudafricani erano riferiti a razze di pecore presenti in quel paese da qualche secolo e che pertanto possono esserne considerate autoctone. Tali razze sono genericamente diverse dalle nostre e quindi sviluppano titoli diversi di viremia. Nella fattispecie, inferiori. Il Ministero, invece, aspetterà luglio 2003 e la richiesta in tal senso di alcune Regioni, per procedere alla ricerca, in sede di esami virologici, del virus vaccinale (fino a questa data non c’è dunque stato modo ai accertare se le infezioni rilevate nei bovini-sentinella fossero dovute a virus selvaggio o a virus vaccinale). Tra luglio 2003 e gennaio 2004, in soli sei mesi, i laboratori del Centro di referenza nazionale riscontrano centinaia di casi di infezione da virus vaccinale in bovini-sentinella di oltre 60 aziende campione. Alle premesse teoriche del Ministero italiano della salute ha fatto seguito, con la vaccinazione, una pratica di campo ben diversa: quel virus vaccinale che poteva essere teoricamente trasmesso da animale ad animale attraverso i vettori ma che di fatto avrebbe dovuto produrre una viremia troppo modesta per essere trasmessa, ha invece infettato nella pratica migliaia di animali, con conseguenze negative su cui ritorneremo. Come reagisce il Ministero alla smentita delle proprie previsioni teoriche sulla circolazione di virus vaccinale che gli viene dal campo? Si ostina a mantenere il punto, anche a costo di affermare cose non vere. Nel novembre 2003, nella risposta all’interrogazione n. 3-01311 della senatrice De Petris, il Ministero italiano della salute conferma l’assunto che la quantità di virus vaccinale in circolo nell’animale vaccinato è inferiore a quella minima necessaria per infettare il vettore, aggiungendo che questo dato è stato confermato anche per i bovini nel corso delle prove di sicurezza e di efficacia del vaccino effettuate dal Centro di referenza nazionale. Soffermiamoci per un momento su queste prove. Esse prevedevano, oltre alla verifica della innocuità, quelle del titolo virale, della immunogenicità e della reversione della virulenza del vaccino. Nessuna di queste prove era volta a verificare l’eventuale possibile insorgenza di effetti secondari indesiderati, quali la circolazione di virus vaccinale. Tanto meno nei bovini, che, pur non presentandone i sintomi, sono più sensibili all’infezione degli ovini. Nella stessa risposta all’interrogazione il Ministero afferma di aver formulato l’ipotesi della possibile circolazione del virus vaccinale (bontà sua, dopo centinaia di infezioni già verificate dai propri laboratori), aggiungendo che comunque essa non genera alcun territorio sottoposto a restrizione nei movimenti. Ma ciò non corrisponde a verità: tali restrizioni sono state disposte non soltanto in tutti i casi in cui bovini-sentinella erano stati infettati dal virus vaccinale, quando questo non veniva ancora ricercato in laboratorio, ma anche nell’estate 2003, dopo che i bovini-sentinella erano risultati positivi al virus vaccinale e negativi al virus selvaggio. Le stesse restri- REGIONE MARCHE —3— CONSIGLIO REGIONALE ____________________________________________________________________________________________________________________ VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — PROPOSTE DI LEGGE E DI ATTO AMMINISTRATIVO — RELAZIONI ____________________________________________________________________________________________________________________ zioni verrebbero disposte anche in futuro se si dovesse dare corso alla campagna di vaccinazione 2004 con vaccino tetravalente non vi sono infatti strumenti tecnici per rilevare i virus vaccinali dei sierotipi 4 e 16. In conclusione, la lotta contro la Lingua Blu in Italia attraverso la vaccinazione dei ruminanti domestici appare gestita in modo improprio, contemporaneamente, il Ministero italiano della salute appare intenzionato a continuarla. Andrebbe anche tenuto presente che l’Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) è pervenuta, a fine ottobre 2003, alla conclusione che i ruminanti, come confermato da diversi studi, non hanno alcun ruolo negli spostamenti del virus da una regione geografica all’altra. Infatti il virus non sopravvive in un’area in assenza di insetti vettori e, mentre in questi ultimi l’infezione è permanente, non esistono dati che confermino che nei bovini essa possa durare oltre un massimo di sessanta giorni (di meno negli ovini). Il principale serbatoio virale sono pertanto i Culicoides vettori, ai quali andrebbe rivolta l’attenzione sin d’ora dedicata ai ruminanti. Tanto che l’OIE raccomanda di movimentare anche animali sieropositivi non vaccinati, purché provenienti da zone in cui non sia stata rilevata circolazione virale da almeno sessanta giorni. Nelle Marche il provvedimento di vaccinazione obbligatoria è stato disposto senza che fossero state riscontrate infezioni da Lingua Blu, (situazione analoga a quella dell’Abruzzo e dell’Umbria) e pertanto i provvedimenti di vaccinazione e di limi- tazione della movimentazione degli animali appaiono come strumenti di coercizione, che poco hanno a che fare con la risoluzione dei problemi veterinari posti in Italia dalla presenza della Lingua Blu. Con l’articolo 1 la Regione emana disposizioni che interrompono l’applicazione dell’obbligatorietà delle vaccinazioni. Con l’articolo 2 si procede alla rimozione della limitazione della movimentazione degli animali nell’intero territorio regionale. Con l’articolo 3 si dà mandato alla Giunta regionale di sviluppare un’intesa con le Regioni confinanti destinatarie dei provvedimenti di vaccinazione obbligatoria, per la definizione di un’area interregionale di libera circolazione degli animali. Con l’articolo 4 si dà mandato alla Giunta regionale di emanare disposizioni, entro dieci giorni dall’entrata in vigore della legge, sullo stato di salute degli animali vaccinati che vengono introdotti nella regione, poiché lo sviluppo degli anticorpi a seguito di vaccinazione ha determinato, nei mesi scorsi, l’emanazione di provvedimenti restrittivi analoghi a quelli che vanno adottati nel caso di comparsa della Lingua Blu in un allevamento. In definitiva la proposta di legge cerca di distinguere tra restrizioni e provvedimenti che si rendono necessari in caso di comparsa della malattia, provvedimenti ai quali nessuno si vuole sottrarre in situazioni diverse da quelle che sono state create in Italia dall’uso di un vaccino inadeguato, ormai messo sotto accusa dopo tre inefficaci campagne vaccinali realizzate nell’Italia Centro-meridionale. REGIONE MARCHE —4— CONSIGLIO REGIONALE ____________________________________________________________________________________________________________________ VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — PROPOSTE DI LEGGE E DI ATTO AMMINISTRATIVO — RELAZIONI ____________________________________________________________________________________________________________________ Art. 1 1. La Regione, sospende, con efficacia immediata, la campagna di profilassi contro la “Blue Tongue” nell’ambito di tutto il territorio regionale. Art. 2 1. E’ consentita nel territorio regionale, in deroga ad ogni altra contraria disposizione, la movimentazione, la commercializzazione e la macellazione dei capi animali non vaccinati. Art. 3 1. Entro trenta giorni dall’approvazione della presente legge , la Giunta regionale è autorizzata a procedere alla definizione di zone interregionali, d’intesa con altre Regioni confinanti, di libera circolazione dei capi non vaccinati. Art. 4 1. La Giunta regionale, entro dieci giorni dall’entrata in vigore della presente legge, emana disposizioni per verificare e impedire che animali già vaccinati in procinto di entrare nella nostra regione, non risultino portatori sani della malattia della Blue Tongue. Art. 5 1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.