Lo scorso 3 marzo 2015 il Ministro della Salute Lorenzin ha firmato il d.p.C.M. per la stabilizzazione dei precari del SSN, d.p.C.M. sul quale era già intervenuta lo scorso 22 gennaio l’intesa della Conferenza Stato Regioni. Il decreto dà attuazione a quanto disposto dall’art. 4, comma 10, d.l. 31 agosto 2013, n. 101, recante “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni”, convertito in legge con modificazioni dall’art. 1, comma 1, legge 30 ottobre 2013, n. 125, e si pone in linea con il principio affermato dalla sentenza della Corte di giustizia europea del 2013, che ha sancito l’incompatibilità della normativa italiana in tema di contratti a termine nella P.a. con la direttiva 70/1999 dell’Unione europea. Il d.p.C.M. sulla stabilizzazione sancisce in buona sostanza la possibilità per gli enti del SSN di bandire, entro il 31 dicembre 2018, procedure concorsuali per assunzioni a tempo indeterminato riservate al personale con contratto di lavoro a tempo determinato in possesso dei requisiti di cui agli art. 1, commi 519 e 558, legge 296/2006 ed all’art. 3, comma 90, legge 244/2007, ma al tempo non stabilizzati nell’ambito delle relative procedure, nonché al personale che alla data del 30 ottobre 2013 abbia maturato, nel corso degli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio, anche non continuativo, con contratto di lavoro a tempo determinato, anche presso enti del medesimo ambito regionale diversi da quello che indice la procedura (artt. 1 e 2). Il decreto precisa inoltre che dette procedure possono essere indette, fermi restando gli obiettivi di contenimento della spesa complessiva di personale previsti dalla legislazione vigente, al fine di coprire il 50% dei posto disponibili (art. 3). Dette procedure devono peraltro tenere conto di quanto già previsto dalla legge in materia di blocco automatico del “turn over” e, per le Regioni soggette a piani di rientro del deficit sanitario, dei differenti regimi e vincoli assunzionali previsti dai piani medesimi. Si sono già levate alcuni voci critiche sulla reale efficacia di tale provvedimento nel contrasto del precariato, in considerazione del fatto che il decreto si limita a prevedere una mera possibilità di avviare procedure concorsuali senza alcuna efficacia cogente ed inoltre in ragione del fatto che non sancisce la fine del blocco del “turn over”, continuando così ad impedire l’assunzione di personale sanitario idoneo sulla base della graduatorie concorsuali vigenti, nonché l’indizione di nuovi concorsi pubblici. Il d.p.C.M. in commento consente inoltre agli enti del SSN, in relazione al proprio effettivo fabbisogno ed alle risorse finanziarie disponibili, di prorogare i contratti di lavoro a termine del personale di cui al citato art. 2 sino all’espletamento delle procedure concorsuali e comunque non oltre il 31 dicembre 2018, sempre nel rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa del personale e dei vincoli previsti dai piano di rientro del deficit (art. 4). Anche in tale caso quindi si parla di una mera facoltà e non di un obbligo di proroga. Il decreto disciplina inoltre le procedure di reclutamento speciale per i lavoro socialmente utili e di pubblica utilità. Si prevede in concreto che gli enti con vuoti in organico, relativamente alle qualifiche per le quali non è previsto il titolo scolastico superiore a quello della scuola dell’obbligo, procedano all’assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti a tempo parziale dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità (art. 5). Si dettano infine disposizioni specifiche per il personale dedicato alla ricerca e per il personale medico in servizio presso i pronto soccorso delle Aziende Sanitarie (art. 6). Nella nota emanata dal Ministro della Salute Lorenzin si legge che il presente d.p.C.M. costituisce un primo passo verso la stabilizzazione del personale precario della sanità. Rappresenta in ogni caso un primo segnale positivo verso la risoluzione di un problema ben noto e, in particolare negli ultimi anni, del tutto trascurato. Avv. Giuslavorista Roberto Bausardo Associato AGI ‐ Avvocati Giuslavoristi Italiani ‐ Professore a contratto Università Cattolica del Sacro Cuore di Torino Avv. Giuslavorista Valentina Sechi ‐ esperienza nei settori del diritto del lavoro, del diritto civile e del diritto societario