A cura di Anffas Brescia Onlus Parliamo di Diritti Piccola guida per essere più informati e sapersi tutelare Con il contributo di 1. Premessa Parliamo di diritti 2 I diritti possono essere definiti come “l’insieme di principi codificati allo scopo di fornire ai membri di una comunità regole oggettive di comportamento su cui fondare una ordinata convivenza”: ciò che ogni cittadino può giustamente rivendicare di fronte alla comunità; ciò che l'individuo pensa che gli spetti o crede di potere rivendicare in base a esigenze naturali o alla cultura e alle consuetudini della comunità in cui vive. Quando si parla di DIRITTI le definizioni possono essere tante: più o meno esaurienti, più o meno tecniche, più o meno enfatiche. Senza dimenticare la complessità dei temi connessi ai DIRITTI, crediamo però sia giusto mettere in primo piano gli scenari umani, sociali, culturali ed economici che questa parola evoca, a partire dalla triade su cui sono fondate le Costituzioni di molti Stati contemporanei: libertà, fraternità, uguaglianza. E poi giustizia, non discriminazione, rispetto della dignità umana e sociale, pari opportunità. Scenari che parlano di futuro “buono”, di prosperità, di saggezza, di modi di intendere la convivenza civile secondo leggi naturali, ancora prima che giuridiche. Basta però mettere a confronto la parola DIRITTI con le molte, troppe vite vissute in condizioni di mancanza di dignità umana e sociale, ingiustizia e disuguaglianza, per capire che occorre pensare ai modi con i quali i diritti possano divenire sostanza, concretezza, realtà diffusa. Perché i diritti, se non sono di tutti (comprese le persone con disabilità e le loro famiglie), sono privilegi. Parlare di DIRITTI significa quindi parlare di TUTELA dei diritti. E di questo, in primo luogo, ANFFAS si occupa, consapevole che tanto più la frontiera dei diritti viene spostata su livelli sempre più alti, tanto più l’azione di tutela deve trovare vie e modi efficaci per raggiungerli. ANFFAS è quindi un’Associazione paziente, perché consapevole delle circostanze storiche che determinano le diverse fasi sociali ed economiche, ma questo non significa sia una realtà inerte. E’ un’Associazione concreta, che bada alla sostanza, il che non significa chiudersi in una logica corporativa e difendere, a muso duro, solo ed esclusivamente gli interessi della propria “categoria”. E’ un’Associazione che, con umiltà, si fa molte domande, il che non vuol dire limitarsi alle domande o alle proteste, ma cercare sempre di capire, studiare, fare proposte. Questa piccola guida nasce da tutto ciò, nella consapevolezza che la sacrosanta esigenza di vedere tutelati i propri diritti non passa certo “per miracolo” da queste pagine. L’obiettivo immediato è volutamente ridotto al minimo: dare qualche coordinata generale per muoversi con più sicurezza e senza eccessivi timori nel complicato mare dei diritti e dei modi per ottenerne il rispetto. La finalità ultima è invece molto, molto ambiziosa: far capire che i diritti ci sono, si possono conquistare (e si possono perdere), si possono migliorare, si possono rendere fatto del giorno e non evento del secolo, a una condizione: non muoversi da soli. Non solo in senso stretto, ma in modo ampio, convincendosi che la conquista del “mio” diritto non è mai un fatto individuale, ma collettivo, non solo in relazione alle persone e alle famiglie con disabilità, ma all’intera Comunità. Che sia con ANFFAS o con una delle altre e tante Associazioni che si occupano di tutela dei diritti, lo scopo ambizioso di questa piccola guida è pertanto un invito caldo e convinto a “mettersi insieme”, a ragionare, agire, controbattere e difendere non per conto proprio. Questa guida, insieme alla contemporanea messa in circolo della guida contro le discriminazioni, è al tempo stesso conclusione e inizio di un unico percorso. Le due guide rappresentano la conclusione di un progetto che ha ricevuto il sostegno di Fondazione Comunità Bresciana, alla quale va il nostro sincero e convinto ringraziamento. Rappresentano anche l’inizio di un nuovo (per noi) percorso di azione concreta per la tutela dei diritti delle persone con disabilità basato sulla Non Discriminazione. In questo “nuovo” percorso l’attenzione alla comunicazione sarà importante, nella convinzione che tanto più noi cittadini siamo informati delle possibilità offerte dall’ordinamento legislativo e giuridico, tanto più cresce il nostro protagonismo e quindi il diritto a partecipare attivamente alle scelte che ci riguardano. Buona lettura, quindi, e buon lavoro, perché c’è ancora tanto da fare. Maria Villa Allegri Presidente ANFFAS Brescia Onlus 3 Avvertenze 1. La scelta di redigere questa guida per “parole-chiave” nasce dalla volontà di renderla uno strumento agevole in favore del cittadino. Nella versione cartacea le parole sono state raggruppate per filoni tematici. Nella versione informatica saranno disponibili sia in versione tematica che in ordine alfabetico. 2. Ciascuna parola-chiave con caratteristiche giuridiche è stata verificata dai consulenti legali ai quali l’Associazione solitamente si rivolge, oltre che dagli uffici legali di ANFFAS Onlus, della LEDHA (Lega per i Diritti delle Persone con Disabilità – Milano) e della FISH (Federazione per il Superamento dell’Handicap – Roma). 3. Poiché la guida è stata pensata e realizzata nel territorio bresciano, laddove utile e possibile, oltre ai riferimenti alle principali e più rilevanti norme statali in vigore, sono stati indicati i riferimenti alle norme della Regione Lombardia. 4. Per ciascuna parola-chiave descritta, utilizzando totalmente o in prevalenza, materiali redatti da altri autori, si è garantita la trasparenza citando le fonti. 5. Molte parole-chiave affrontano temi complessi che richiederebbero maggiori spazi e descrizioni. A ciascun lettore il compito di approfondire quanto qui proposto, magari rivolgendosi ad una Associazione in grado di fornire adeguate risposte. Parliamo di diritti 4 2. Parole chiave 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26) 27) 28) 29) Accesso agli atti Appello Assemblea generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) Carta dei servizi Class action Consiglio di stato Convenuto Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità Corte Costituzionale Corte di Cassazione Difensore civico Diritti di partecipazione Diritto soggettivo Disobbedienza civile Fonti esterne Fonti interne del diritto italiano Gerarchia delle fonti nell'ordinamento italiano Giudice di pace Interesse legittimo Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) Privacy (diritto alla) Protezione giuridica Ricorrente Ricorso Tribunale Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) Ufficio di Protezione Giuridica (U.P.G.) Ufficio di Pubblica Tutela (U.P.T.) Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) - Reclamo 5 1. ACCESSO AGLI ATTI Parliamo di diritti 6 Si intende: per "diritto di accesso", il diritto degli interessati di prendere visione e di avere copia di documenti amministrativi; per "interessati", tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi (p.e. un’Associazione) che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso; per "documento amministrativo", ogni rappresentazione grafica, foto-cinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla loro natura pubblicistica o privatistica; per "pubblica amministrazione", tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse, disciplinata dal diritto nazionale o comunitario. Il diritto di accesso è escluso, per esempio, con riguardo a: • documenti coperti da segreto di Stato e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo e dalle pubbliche amministrazioni; • procedimenti tributari; • procedimenti selettivi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale, relativi a terzi. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta all'Amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente. Il rifiuto, il differimento e la limitazione all'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dalla legge e debbono essere motivati (p.e. nei casi sopra indicati). Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito. Il richiedente può presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.), ovvero chiedere, nello stesso termine e nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore (p.e. la Provincia, se non esiste il difensore civico comunale). Uno dei casi più frequenti nei quali il cittadino deve invocare la legge per ottenere copia di un atto emesso da una Pubblica amministrazione si verifica quando il Comune comunica al cittadino con disabilità (e alla sua Famiglia) che “in base al regolamento comunale in materia di concorso alla spesa la retta del servizio frequentato è pari a Euro…”. E’ bene sottolineare che una comunicazione di questo tipo non rispetta il diritto del cittadino di conoscere in dettaglio i criteri adottati dal Comune per determinare il concorso alla spesa. Chiedere copia del regolamento comunale (o di qualunque altro atto che illustri in dettaglio i criteri utilizzati per determinare il costo a carico del cittadino) è pertanto una richiesta legittima da parte del cittadino. NORME DI RIFERIMENTO -Legge 7 agosto 1990 n. 241 -Legge 11 febbraio 2005 n. 15 PER APPROFONDIRE www.governo.it www.commissioneaccesso.it 7 2. APPELLO Presentato il ricorso in Tribunale, esaminata la sua ammissibilità, valutati gli elementi, il Giudice emette sentenza. La parte che perde la causa può, valutate le motivazioni del Giudice, decidere se proseguire nell’iter giudiziario. In tal caso, questa sorta di “secondo tempo” viene definita “appello”. La seconda sentenza, che può confermare o rivedere la precedente, si sostituisce ad essa. Parliamo di diritti 8 3. ASSEMBLEA GENERALE DELL’ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE (ONU) L'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) è la più estesa organizzazione internazionale, poiché ricopre la quasi totalità degli Stati del pianeta (192 Stati). Possono far parte delle Nazioni Unite tutti i paesi che accettano gli obblighi imposti dallo statuto delle Nazioni Unite e che vengono considerati in grado di far fronte a questi obblighi. La sede dell'organizzazione si trova a New York e l'attuale segretario generale è Ban KiMoon, che ha sostituito il 1º gennaio 2007 Kofi Annan. La rete di organi interni, agenzie specializzate e organizzazioni internazionali, creati sulla base dell'ONU prende il nome di Sistema Nazioni Unite. Gli organi delle Nazioni Unite, definiti dall’art. 7 dello Statuto dell’ONU, sono: l’Assemblea Generale, il Consiglio di Sicurezza, il Consiglio Economico e Sociale, il Consiglio di Amministrazione Fiduciaria, la Corte Internazionale di Giustizia ed il Segretariato. L’Assemblea Generale è l’organo più rappresentativo dell’ONU, è composta dai rappresentanti di tutti gli Stati aderenti alle Nazioni Unite, è il principale organo deliberativo ed è l’unico organo in cui tutti gli Stati Membri sono ugualmente rappresentati (ogni Membro dispone di un voto). La maggior parte delle discussioni nell’Assemblea Generale si svolgono in uno dei suoi principali Comitati: disarmo e sicurezza internazionale, economia e finanza, sociale umanitario e culturale, politica e decolonizzazione. L’Assemblea può decidere di costituire uno specifico Comitato per affrontare temi di particolare rilevanza e specificità. La Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità è stata discussa in un Comitato specificatamente costituito (comitato ad hoc). Il Comitato venne istituito a seguito di una risoluzione presentata dal Messico e poi approvata dall’Assemblea Generale (Risoluzione 56/168 del 19 dicembre 2001). NORME DI RIFERIMENTO Statuto ONU FONTI Wikipedia Manuale di formazione sui diritti umani delle persone con disabilità, a cura di G.Griffo e F.Ortali, Bologna, AIFO e DPI, 2007 PER APPROFONDIRE www.unric.org/it/documenti-onu-initaliano www.wikipedia.org (portale Nazioni Unite) 9 4. CARTA DEI SERVIZI Parliamo di diritti 10 La Carta dei Servizi è il documento con il quale un soggetto (sia pubblico che privato) dichiara il tipo di servizio/prestazione fornito, le modalità di erogazione e di accesso a tale servizio/prestazione, le modalità con le quali il cittadino/utente può inoltrare reclami, i tempi di risposta, ecc.. La Carta del Servizio non è (o non dovrebbe essere) un modo come un altro per fare pubblicità al proprio servizio, ma uno strumento trasparente e di facile consultazione che mette il cittadino nella condizione di conoscere i propri diritti e doveri nel momento in cui accede al servizio/prestazione erogato dall’ente. Possedere la Carta del Servizio è un diritto del cittadino, che dovrebbe riceverla al momento in cui accede al servizio/prestazione, se non, addirittura, al momento del primo contatto diretto. Nell’ambito dei servizi sociali la Carta dei Servizi è stata definita dalla Legge 8 novembre 2000 n. 328 “Nella carta dei servizi sociali sono definiti i criteri per l'accesso ai servizi, le modalità del relativo funzionamento, le condizioni per facilitarne le valutazioni da parte degli utenti e dei soggetti che rappresentano i loro diritti, nonché le procedure per assicurare la tutela degli utenti. Al fine di tutelare le posizioni soggettive e di rendere immediatamente esigibili i diritti soggettivi riconosciuti, la carta dei servizi sociali, ferma restando la tutela per via giurisdizionale, prevede per gli utenti la possibilità di attivare ricorsi nei confronti dei responsabili preposti alla gestione dei servizi” (art. 13 comma 2 Legge 8 novembre 2000 n.328). In Regione Lombardia, il riferimento normativo è la Legge Regionale 12 marzo 2008 n. 3 (a cui sono poi seguiti altri atti emanati dalla Giunta Regionale): “Le unità d'offerta sociali accreditate si dotano della carta dei servizi sociali, finalizzata ad assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e ad informare i soggetti che fruiscono della rete sulle condizioni che danno diritto all'accesso e sulle modalità di erogazione delle prestazioni, nonché sulle condizioni per facilitarne le valutazioni da parte degli utenti e sulle procedure per la loro tutela nei casi di inadempienza“ (art. 9 comma 1 Legge Regionale 12 marzo 2008 n. 3). Inoltre “Le persone che accedono alla rete delle unità d’offerta sociali e sociosanitarie hanno diritto a [...] essere informate sulle prestazioni di cui è possibile usufruire, sulle condizioni e sui requisiti per accedere alle prestazioni stesse, nonché sulle modalità di erogazione, ed esprimere il consenso sulle proposte di intervento che le riguardano […] ricevere una valutazione globale, di norma scritta, del proprio stato di bisogno” (art. 7 comma 1 lett. c – g Legge Regionale 12 marzo 2008 n. 3). NORME DI RIFERIMENTO -Legge 8 novembre 2000 n.328 (art. 13) -Legge Regione Lombardia 12 marzo 2008 n. 3 PER APPROFONDIRE www.cartaservizi.com www.nuovenergie.org (materiali – M.Giambalvo) 11 5. CLASS ACTION Parliamo di diritti 12 Con il termine class action (azione di classe) si fa riferimento a iniziative giudiziarie di tutela collettiva, che consentono di attivare un unico processo per ottenere il rispetto dei propri diritti di consumatori e/o cittadini. Nei confronti di un’impresa privata, la class action può essere promossa da un gruppo di consumatori per ottenere un risarcimento a seguito di danni prodotti da illeciti contrattuali, da prodotto difettoso, da pratiche commerciali scorrette o da comportamenti anticoncorrenziali. Nei confronti della Pubblica Amministrazione la class action ha lo scopo di garantire il cittadino-utente da qualsiasi violazione dei parametri di qualità del servizio. Non è quindi un’azione giudiziaria che può essere attivata per ottenere risarcimenti. Alcuni esempi di class action attivate per la tutela dei diritti delle persone con disabilità: 1) TAR Sicilia “L’Assemblea Regionale Siciliana, con l’articolo 91 della Legge Regionale 12 maggio 2010 n.11, ha previsto l’adozione di piani personalizzati per i minori affetti da disabilità. Pur essendo passato oltre un anno dall’entrata in vigore della citata legge regionale, l’Assessorato Regionale per la Famiglia non ha ancora adottato alcun provvedimento […] L’Associazione Nuove Ali di Agrigento[…] ha, pertanto, proposto innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) per la Sicilia – Palermo una “class action” contestando la mancata adozione, da parte dell’Assessorato alla Famiglia, delle citate direttive. Il TAR Palermo, con sentenza del 04.04.12, ha accolto il ricorso ritenendo che “la norma regionale (l’articolo 91 della Legge Regionale n.11 del 12 maggio 2010) ha inteso rafforzare gli strumenti a tutela dei minori affetti da disabilità, prevedendo anche la redazione di piani personalizzati, la cui concreta attuazione è, in atto, concretamente vanificata dal contegno inerte tenuto dal competente Assessorato” ed ha ordinato all’Assessorato Regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro di emanare – entro 60 giorni – le direttive necessarie all’adozione da parte dei Comuni di piani personalizzati per i minori disabili ed a garantire le risorse necessarie per la realizzazione di tali piani” ( www.lavalledeitempli.net). 2) Class action per la Legge 12 marzo 1999 n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” La class action è promossa dall’Associazione UNAPS (Unione Nazionale Associazioni di Promozione Sociale) per salvaguardare il diritto dell'inserimento nel lavoro dei disabili e avere la certezza del pagamento delle sanzioni per mancato inserimento lavorativo protetto(www.unaps.it ). 3) TAR Lazio Nel primo ricorso collettivo sul tema, alcuni genitori della Capitale contestavano la riduzione delle ore di sostegno in alcune scuole. Accolto il ricorso, ma solo per alunni in situazione di handicap grave. “In presenza di bambini con handicap “particolarmente gravi” occorre integrare il numero degli insegnanti ricorrendo a una flessibilità organizzativa o assumendo insegnanti di sostegno con contratti a tempo determinato”. Lo ha affermato la III sezione bis del TAR del Lazio con la sentenza n. 2199/2012 depositata il 5 marzo 2012, nella quale si accoglie la class action organizzata dal “Coordinamento Scuole Elementari di Roma”. Nel ricorso alcune famiglie romane contestavano i provvedimenti amministrativi con cui le scuole deliberavano la riduzione delle ore di sostegno a causa della carenza di personale idoneo. Si tratta del primo ricorso collettivo presentato sulla tematica, volto a ribadire la necessità di mantenere il rapporto di un insegnante di sostegno per ciascun bambino, in caso di handicap grave ( www.leggioggi.it). NORME DI RIFERIMENTO -Codice del Commercio (art. 140) -Decreto Legislativo 20 dicembre 2009 n. 198 FONTI PER APPROFONDIRE www.classaction.it www.communityclassaction.it www.registroclassaction.it 13 6. CONSIGLIO DI STATO Organo, composto da apposite sezioni, che si occupa di: - Giustizia amministrativa – è organo giurisdizionale di secondo grado, al quale può essere proposto ricorso contro le sentenze emesse dai TAR. Decide con l’intervento di 5 magistrati, di cui un presidente di sezione e quattro consiglieri. Le sentenze del Consiglio di Stato sono definitive e non più appellabili, tranne che per gli aspetti meramente formali che possono essere rimessi all’attenzione della Corte di Cassazione (p.e. contestare la sentenza di un TAR non dal punto di vista del contenuto ma per presunta non competenza territoriale). - Consulenza giuridico-amministrativa – è organo tecnico che esprime pareri richiesti dalla Pubblica Amministrazione statale o regionale in materia giuridico-amministrativa. NORME DI RIFERIMENTO PER APPROFONDIRE - Costituzione Italiana (art. 100, art. 111) - Codice del processo amministrativo (art. 5, art. 6) www.giustizia-amministrativa.it 7. CONVENUTO Parliamo di diritti 14 È il soggetto passivo, ovvero colui contro il quale è stato predisposto e presentato il ricorso. Sempre stando all’esempio del Comune che ha adottato un regolamento per il concorso alla spesa (ISEE) illegittimo, il ricorrente è il cittadino o l’Associazione e il convenuto è il Comune (v. ricorrente). 8. CONVENZIONE ONU SUI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITA’ La Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità è stata approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nella seduta del 13 dicembre 2006. Il testo della Convenzione è il frutto del lavoro svolto nel Comitato ad hoc, la cui costituzione venne decisa nella risoluzione 56/168 del 19 dicembre 2001. La definizione del testo della Convenzione ha visto la partecipazione di circa 70 organizzazioni di persone con disabilità e loro familiari. L’iter di definizione e approvazione della Convenzione è stato il più breve e il più partecipato nella storia dell’ONU. Dopo l’approvazione da parte dell’Assemblea Generale, avvenuta in data 30 marzo 2007 si è aperto il processo di firma e ratifica, necessario all’entrata in vigore della Convenzione stessa. Alla firma hanno partecipato 82 Paesi (tra cui l’Italia). La Convenzione è entrata definitivamente a far parte del diritto internazionale il 3 maggio 2008, grazie alla ratifica da parte di 20 Stati Membri. Il Parlamento Italiano ha ratificato la Convenzione nella seduta del 24 febbraio 2009, con la Legge 3 marzo 2009 n.18, che è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 14 marzo 2009 n. 61. A seguito dell’entrata in vigore della Legge, è stato costituito l’Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità. Questi i suoi compiti: - promuovere l'attuazione della Convenzione ed elaborare il rapporto dettagliato sulle misure adottate - di cui all'articolo 35 della stessa Convenzione - in raccordo con il Comitato interministeriale dei diritti umani; - predisporre un programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità, in attuazione della legislazione nazionale e internazionale; - promuovere la raccolta di dati statistici che illustrino la condizione delle persone con disabilità, anche con riferimento alle diverse situazioni territoriali; - predisporre la relazione sullo stato di attuazione delle politiche sulla disabilità; - promuovere la realizzazione di studi e ricerche che possano contribuire ad individuare aree prioritarie verso cui indirizzare azioni e interventi per la promozione dei diritti delle persone con disabilità (art. 3 comma 5 Legge 3 marzo 2009 n.18). 15 La Convenzione ONU è già entrata operativamente in funzione anche sotto il profilo giurisprudenziale. Segnaliamo, in particolare, alcune sentenze relative al tema del concorso alla spesa, nelle quali si mettono in evidenza il principio dell’autonomia e indipendenza della persona e della dignità intrinseca, descritti nell’art. 3 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità: sentenza TAR Lombardia – sede di Brescia – del 2 aprile 2008 n.350; le sentenze TAR Lombardia – sede di Milano – del 14 maggio 2010 n. 1482, 1483, 1485, 1486, 1488, 1581, 1582, 1583, 1584, 1585, 1586, 1587; sentenza Consiglio di Stato sezione V del 16 marzo 2011 n. 1807 e 16 settembre 2011 n.5185. NORME DI RIFERIMENTO -Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità -Legge 3 marzo 2009 n.18 -Consiglio Regionale della Lombardia deliberazione VIII/0813 3 marzo 2009 FONTI La Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità: dalla ratifica all’applicazione. Manuale facilitato Anffas Onlus, Roma. Manuale di formazione sui diritti umani delle persone con disabilità a cura di G.Griffo, F.Ortali, Bologna, 2007 PER APPROFONDIRE Parliamo di diritti 16 www.ledha.it www.superando.it www.fish.it www.anffas.net 9. CORTE COSTITUZIONALE Organo giurisdizionale con sede a Roma, a cui è affidato il compito di verificare che le norme emanate dallo Stato e dalle Regioni siano rispettose della Costituzione. La Corte Costituzionale decide anche in merito alle proposte di referendum abrogativi promossi dai cittadini (per indire un referendum occorrono 500.000 firme valide di cittadini italiani o la richiesta da parte di almeno 5 consigli regionali – art. 75 Costituzione Italiana). Le decisioni della Corte Costituzionale hanno valore di legge. NORME DI RIFERIMENTO Costituzione (Parte II- Ordinamento della Repubblica ; Titolo VI – Garanzie costituzionali; Sezione I – La Corte Costituzionale) 10. CORTE DI CASSAZIONE È il vertice dell’organizzazione giudiziaria che ha sede in Roma e ha giurisdizione su tutto il territorio dello Stato. È composta da sezioni suddivise a seconda della materia da giudicare: civile; penale; lavoro; tributaria. Assicura l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge e il rispetto delle competenze dei diversi organi della magistratura. La corte giudica solo sui vizi della sentenza e non entra nel merito della decisione. La Corte di Cassazione giudica a sezioni semplici e a sezioni unite; le sezioni unite si costituiscono quando i Giudici devono risolvere o prevenire contrasti interpretativi insorti tra le Sezioni e per decidere su questioni di particolare importanza. NORME DI RIFERIMENTO Costituzione (art. 104) 17 11. DIFENSORE CIVICO Fino al 25 marzo 2010 operavano nel nostro Paese, oltre ai Difensori Civici Regionali e ai Difensori Civici Provinciali, anche i Difensori Civici Comunali. Tale funzione era regolata dal Decreto Legislativo 28 settembre 2000 n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali), che, all’art. 11, così definiva tale funzione: “Lo statuto comunale e quello provinciale possono prevedere l'istituzione del difensore civico con compiti di garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale o provinciale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini. Lo statuto disciplina l'elezione, le prerogative ed i mezzi del difensore civico nonché i suoi rapporti con il consiglio comunale o provinciale” Con la Legge 26 marzo 2010 n. 42 i Difensori Civici Comunali hanno cessato di esistere (operando fino alla scadenza del mandato), mentre sono rimasti in funzione solo i Difensori Civici Provinciali (ora definiti: Difensori Civici Territoriali). Tuttavia, in alcune realtà regionali (p.e. la Regione Toscana) sono state definite convenzioni tra le diverse Istituzioni per mantenere attivo anche il livello comunale. Ciascun cittadino dovrà quindi verificare se il proprio Comune ha scelto di mantenere questo importante strumento di tutela civica, controllando, in primo luogo nello Statuto Comunale, le funzioni ad esso attribuite. Parliamo di diritti 18 Difensore Civico Regionale della Lombardia La Regione Lombardia ha definito il ruolo del Difensore Civico Regionale tramite due principali atti: lo Statuto Regionale (art. 61) e la Legge Regionale 6 dicembre 2010 n. 18 (Disciplina del Difensore regionale). Il Difensore Civico della Lombardia è un’autorità pubblica indipendente; è incaricato di tutelare i diritti e gli interessi dei cittadini e degli altri soggetti della società civile (associazioni, imprese, comitati) nei confronti della Regione Lombardia e delle altre amministrazioni pubbliche rientranti nella sua competenza. E’ eletto ogni sei anni dal Consiglio Regionale e non è rieleggibile. Svolge le sue funzioni in piena autonomia, non ricevendo direttive dagli organi politici regionali. Si occupa, su richiesta dei cittadini o d’ufficio, di tutti i casi di cattiva amministrazione: illegittimità o irregolarità amministrative, iniquità o discriminazioni, mancanza di risposta o rifiuto d’informazione o d’accesso agli atti amministrativi, ritardi ingiustificati, carenza qualitativa dei servizi e simili. Il servizio è gratuito e aperto a tutti, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. Il Difensore Regionale svolge anche le funzioni di Garante del contribuente regionale e di Garante dei detenuti. NORME DI RIFERIMENTO -Decreto Legislativo 28 settembre 2000 n.267 -Statuto della Regione Lombardia -Legge Regionale 6 dicembre 2010 n.18 PER APPROFONDIRE www.difensorecivico.lombardia.it 19 12. DIRITTI DI PARTECIPAZIONE (nella vita civica e politica) 1) Presentare una proposta di legge A livello statale la norma che regola questo diritto è l’art. 71 della Costituzione Italiana: “Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli”. A livello regionale (Regione Lombardia) la norma che regola questo diritto è l’art. 34 dello Statuto che dispone che per presentare una proposta di legge occorrono le firme di almeno 5.000 elettori. Parliamo di diritti 20 2) Indire un referendum A livello statale non esiste, al momento, la possibilità di indire referendum consultivi (per chiedere agli elettori il parere su un determinato argomento). Esiste invece la possibilità di indire referendum abrogativi (per cancellare una Legge, o parte di essa). Per indire un referendum abrogativo occorrono almeno 500.000 firme di elettori (art. 75 Costituzione Italiana) o la richiesta da parte di almeno 5 Consigli Regionali. A livello regionale (Regione Lombardia) esistono tre tipi di referendum: referendum abrogativo: occorrono le firme autenticate di almeno 300.000 elettori (art. 51 dello Statuto); referendum consultivo: è una prerogativa del Consiglio Regionale; può essere indetto solo se la richiesta è sottoscritta da almeno i due terzi dei consiglieri regionali (art. 52 dello Statuto). Attualmente il Consiglio Regionale della Lombardia è composto da 80 consiglieri. Per indire referendum consultivo servono quindi le firme di almeno 53 consiglieri; referendum territoriale: è sempre un referendum consultivo e può riguardare le proposte di legge per l’istituzione di nuovi Comuni, i mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali (art. 53 dello Statuto). 3)Presentare una petizione A livello Europeo: qualsiasi cittadino può esercitare in qualsiasi momento il diritto di presentare una petizione al Parlamento europeo (ai sensi dell'articolo 227 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea) su una materia che lo riguarda direttamente e che rientra nel campo d'attività dell'Unione Europea. Il diritto di petizione, garantito dal trattato, è riconosciuto anche alle società, organizzazioni o associazioni con sede sociale nell'Unione Europea. Una petizione può assumere la forma di una denuncia o di una richiesta e può fare riferimento a questioni d'interesse pubblico o privato. La petizione può contenere una richiesta personale, un reclamo o un'osservazione riguardo all'applicazione della normativa comunitaria, o invitare il Parlamento europeo a pronunciarsi su una determinata questione. Questo tipo di petizione offre al Parlamento europeo la possibilità di richiamare l'attenzione su eventuali violazioni dei diritti dei cittadini europei da parte di uno Stato membro, di autorità locali o di un'istituzione. A livello statale: ai sensi dell'articolo 50 della Costituzione, tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità. Le petizioni possono essere presentate alla Camera dei Deputati per posta ordinaria, per fax (al numero 0667609874) o per posta elettronica (all'indirizzo [email protected]), oppure tramite consegna a mano presso gli uffici competenti. In tutti i casi, occorre che la petizione sia personalmente sottoscritta dal presentatore (o dai presentatori). In caso di invio tramite posta elettronica è quindi necessario allegare il file, acquisito tramite scanner, della petizione con la firma del presentatore . Al fine di accertare il possesso del requisito della cittadinanza italiana, inoltre, è necessario allegare copia di un documento di identità valido (solo del primo firmatario, in caso di più presentatori). A livello regionale (Regione Lombardia): le persone che risiedono in Lombardia possono rivolgere, singolarmente o in forma associata, petizione al Consiglio Regionale per richiederne l’intervento su questioni di interesse generale (art. 50 dello Statuto). 21 Le forme di partecipazione previste a livello comunale. 1) La norma che regola i diritti di partecipazione dei cittadini è il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267 (Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali). 2) Innanzitutto è bene sapere che ogni Comune e ogni Provincia si deve dotare di uno Statuto (art. 6). 3) Negli Statuti devono essere indicati i criteri generali in materia di partecipazione popolare, di decentramento, di accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi. 4) Inoltre, devono essere indicate le modalità con le quali vengono adottati i regolamenti comunali, in particolare per l’organizzazione e il funzionamento degli organismi di partecipazione (art. 7). 5) Sempre negli Statuti comunali e provinciali devono essere indicate: le modalità per valorizzare le libere forme associative e la promozione degli organismi di partecipazione popolare all’amministrazione locale; le forme di consultazione della popolazione, le procedure per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi e devono essere, altresi', determinate le garanzie per il loro tempestivo esame. 6) Possono essere inoltre previsti referendum anche su richiesta di un adeguato numero di cittadini. Le consultazioni e i referendum devono riguardare materie di esclusiva competenza locale e non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali (art. 8). 22 NORME DI RIFERIMENTO -Costituzione -Decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 -Statuto della Regione Lombardia Parliamo di diritti PER APPROFONDIRE www.europetition.it www.europarl.europa.eu www.labsus.org www.cittadinanzattiva.it 13. DIRITTO SOGGETTIVO Posizione giuridica soggettiva di vantaggio prevista dalla legge in capo alla persona. Si ha condizione di diritto soggettivo quando la legge riconosce alla persona determinate utilità e, di conseguenza, prevede la tutela dei relativi interessi, in modo pieno ed immediato. In altri termini, il diritto soggettivo è direttamente garantito dalla legge, senza che vi sia necessità di interventi da parte di alcuna autorità. Nel caso in cui il godimento del diritto viene ostacolato (p.e. da una istituzione) il cittadino può rivolgersi all’autorità giudiziaria per sanzionare l’illiceità del comportamento di chi impedisce (o limita) l’accesso al diritto, oltre che, ovviamente, per godere pienamente di quanto stabilito dalla legge. Uno dei diritti soggettivi maggiormente tutelati dalla legge in favore delle persone con disabilità è, per esempio, il diritto all’istruzione, sancito dalla Costituzione Italiana (articolo 34) e dalla Legge 5 febbraio 1992 n.104 (art. 12 – Diritto all’educazione e all’istruzione). Anche il riconoscimento della condizione di invalidità civile e il conseguente accesso ai benefici previsti, purché in possesso dei requisiti previsti dalla legge, è connesso a un notevole corpo di diritti soggettivi (p.e. i congedi parentali previsti dall’art. 33 della Legge 5 febbraio 1992 n.104, l’erogazione dell’indennità di accompagnamento o di frequenza, della pensione di invalidità, ecc.). Recentemente, anche la redazione del progetto individuale, previsto dall’art. 14 della Legge 8 novembre 2000 n.328, è stata riconosciuta come diritto soggettivo in capo alla persona con disabilità (Sentenza TAR Catania 243/11). NORME DI RIFERIMENTO -Costituzione -Legge 5 febbraio 1992 n.104 -Legge 8 novembre 2000 n.328 FONTI PER APPROFONDIRE P. Zatti, Manuale di diritto civile , 2006, Edizioni Cedam L. Delpino, F. Del Giudice, Diritto Amministrativo, 2007, Edizioni Simone www.altalex.com 23 14. DISOBBEDIENZA CIVILE Parliamo di diritti 24 La disobbedienza civile è una forma di protesta attuata da un singolo individuo o, più spesso, da un gruppo di persone, che comporta la consapevole violazione di una precisa norma di legge, considerata particolarmente ingiusta. La violazione si svolge pubblicamente, in modo da rendere evidenti a tutti e immediatamente operative le sanzioni previste dalla legge stessa (da: http://it.wikipedia.org). La disobbedienza civile non è evidentemente prevista, né tutelata da nessuna norma, visto che la finalità di questa forma di protesta è proprio la contestazione radicale di una norma ritenuta ingiusta. Una delle forme più utilizzate di disobbedienza civile è la disobbedienza fiscale, adottata per protestare contro le spese militari e promossa da molte Associazioni e realtà non-violente, religiose e di impegno civile, che da anni contestano alla radice il concetto stesso di esercito, uso delle armi, ecc. L’obiezione fiscale è giuridicamente da considerare una forma di protesta illegale. Intraprendere forme di disobbedienza civile presuppone, come già esplicitato, l’adozione di forme di comunicazione pubblica evidenti e ripetute, in modo da rendere chiaro che la finalità dei cittadini che vi aderiscono non è l’elusione della norma (p.e. il pagamento delle tasse), ma l’invocazione del rispetto dei propri diritti. Un’esperienza concreta. Nel 2000, le Associazioni delle persone con disabilità del Comune di Brescia organizzarono una forma di disobbedienza civile per imporre il rispetto della norma statale che prevede, in caso di compartecipazione al costo delle rette dei servizi per le persone con disabilità, di considerare la condizione economica del solo assistito e non quella dell’intero nucleo familiare. Alla richiesta, da parte dell’Amministrazione Comunale, di presentare le autodichiarazioni ISEE riferite al nucleo familiare, le Associazioni (dopo ripetuti e inutili tentativi di conciliazione) decisero di invitare le famiglie a presentare delle autodichiarazioni riferite esclusivamente alla persona con disabilità, utilizzando moduli diversi da quelli predisposti dal Comune. All’iniziativa aderirono decine di famiglie. La trattativa che ne seguì permise la modifica del regolamento comunale e il rispetto di quanto stabilito dalla Legge (Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n.109). PER APPROFONDIRE www.unimondo.org http://ospiti.peacelink.it/mir/ 15. FONTI ESTERNE DI DIRITTO Oltre alle leggi e alle norme emanate dallo Stato e dalle Regioni Italiane, sempre di più assumono importanza le norme emanate in ambito internazionale (vedi Gerarchia delle fonti nell’ordinamento italiano). Diritto internazionale Il diritto internazionale è l’insieme delle norme che regolano i rapporti tra gli Stati (o le monarchie) della Comunità internazionale. Diritto dell’Unione Europea Il diritto comunitario è l’insieme delle norme che regolano l’organizzazione e lo sviluppo dell’Unione Europea e i rapporti con e tra gli Stati membri. Si distingue in: Diritto originario – comprende i trattati istitutivi dell’Unione Europea, cioè quegli accordi che impegnano formalmente e solennemente gli Stati che li sottoscrivono al rispetto di regole fondamentali e generali (p.e. la Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea). La Corte Costituzionale ha affermato che la legge italiana contrastante con il diritto comunitario deve essere disapplicata. Diritto derivato – comprende le norme emanate dalle istituzioni europee in applicazione delle disposizioni dei Trattati. Sono norme di diritto derivato: I regolamenti – hanno portata generale (ossia sono un insieme di norme e regole di comportamento per tutti gli Stati membri dell’UE) e sono vincolanti (hanno cioè la forza di modificare le leggi ordinarie ed i regolamenti interni allo Stato membro). Le direttive – non hanno portata generale (vincolano solo alcuni Stati) e non sono obbligatori in tutti i loro elementi, impongono infatti degli obblighi, lasciando allo Stato destinatario la scelta dei mezzi e dei modi per raggiungere il risultato. Le decisioni – sono atti destinati a precisi soggetti (p.e. una Pubblica Amministrazione di uno degli Stati membri dell’UE) e sono vincolanti nei loro elementi. 25 Gli atti non vincolanti - 1) Le raccomandazioni (emanate dal Parlamento Europeo, dal Consiglio e dalla Commissione con il preciso scopo di sollecitare il destinatario a tenere un determinato comportamento giudicato più rispondente agli interessi comuni). 2) I pareri (emanati dal Parlamento europeo, dal Consiglio, dalla Commissione, dalla Corte di giustizia, dal Comitato economico e sociale europeo e dal Comitato delle regioni con lo scopo di fissare il punto di vista della istituzione che li emette, in ordine ad una specifica questione). NORME DI RIFERIMENTO PER APPROFONDIRE Parliamo di diritti 26 Trattato Comunità Europea (art. 249, art. 254) Sentenza Corte Costituzionale del 1984 n.170 16. FONTI INTERNE DEL DIRITTO ITALIANO L’ordinamento giuridico italiano è composto da due tipi di documenti: le cosiddette fonti di produzione (ossia le leggi o un qualunque altro atto che definisca regole/diritti/doveri) e i documenti (denominati fonti di cognizione) che raccolgono e pubblicano le leggi, le norme, ecc.. Appartiene a questa categoria di documenti la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, l’organo di stampa che pubblica le leggi e le norme approvate dallo Stato (Parlamento, Governo, Presidente della Repubblica, ecc.) e che rappresenta l’organo ufficiale con il quale lo Stato rende note le proprie decisioni. Le leggi e le norme regionali sono invece pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione (per la Lombardia è il BURL – Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia). 27 17. GERARCHIA DELLE FONTI NELL’ORDINAMENTO ITALIANO (v. schema pagg. 54-55) Le leggi e le norme non sono tutte uguali e quindi non sono da mettere tutte sullo stesso piano; esiste una gerarchia. COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA (denominata nella presente guida “Costituzione”) In vigore dal 1 gennaio del 1948, è la legge fondamentale dello Stato. Contiene le norme e i principi generali relativi all’organizzazione e al funzionamento della società, le norme riguardanti i diritti e i doveri fondamentali dei cittadini e le norme sull’ordinamento della Repubblica. La Costituzione è la norma fondamentale che dà origine all’intero ordinamento giuridico. Parliamo di diritti 28 LEGGI COSTITUZIONALI E LEGGI DI REVISIONE COSTITUZIONALE Leggi costituzionali: contengono norme di rango costituzionale, ma non modificano il testo della Costituzione (ad esempio Legge Costituzionale 11 marzo 1953 n. 1 sul funzionamento della Corte Costituzionale). Leggi di revisione costituzionale: norme che modificano il testo della Costituzione (ad esempio Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n.3 che ha modificato il Titolo V – Parte Seconda della Costituzione “Le Regioni, le Province e i Comuni” ). STATUTI REGIONALI SPECIALI Le Regioni ad autonomia speciale (art. 116 Costituzione), ovvero Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, Trentino-Alto Adige, Valle d’Aosta, hanno statuti adottati con legge costituzionale, direttamente dallo Stato, che quindi attribuiscono a queste Regioni competenze e autonomie più ampie rispetto alle Regioni ordinarie. DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA I trattati istitutivi e quelli successivi godono nel nostro ordinamento di una particolare posizione garantita costituzionalmente dall’art. 11, il quale prevede che l’Italia consenta, in condizioni di parità con gli altri Stati membri, le limitazioni alla propria sovranità, necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni e che promuova e favorisca le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo. Questa forza si riflette anche sulle fonti di diritto europeo. NORME DI DIRITTO INTERNAZIONALE GENERALMENTE RICONOSCIUTE La Corte Costituzionale ha stabilito che il rango di tali norme è sostanzialmente pari a quello delle leggi costituzionali e di revisione costituzionale. L’adattamento di tali norme nell’ordinamento italiano è continuo e automatico. L’art. 10 della Costituzione, infatti, stabilisce che il nostro ordinamento “si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute”. Fonti primarie TRATTATI INTERNAZIONALI Norme internazionali di origine pattizia (frutto cioè di accordi tra gli Stati), la cui applicazione nel nostro ordinamento avviene attraverso una legge di ratifica e successive leggi di esecuzione. Le norme contenute nei trattati internazionali sono fonti primarie. Tali norme, dopo la legge di ratifica, hanno una forza superiore alle leggi, nel senso che le leggi ordinarie non possono modificare tali norme, ma devono anzi modificarsi se contrastanti con le norme del Trattato internazionale. La Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità è stata ratificata con la Legge 3 marzo 2009 n. 18. Con questo provvedimento la Convenzione ONU è divenuta a tutti gli effetti legge dello Stato Italiano che deve essere rispettata e applicata. LEGGI ORDINARIE DEL PARLAMENTO Norme deliberate dal Parlamento, secondo il procedimento di formazione disciplinato dagli articoli 70 e seguenti della Costituzione e dai regolamenti parlamentari. Alcuni esempi di leggi importanti per le persone con disabilità: Legge 5 febbraio 1992 n.104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), Legge 1 marzo 2006 n.67 (Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni), Legge 8 novembre 2000 n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), Legge 3 marzo 2009 n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità). 29 TESTI UNICI E CODICI Parliamo di diritti 30 Il testo unico è un testo normativo che raccoglie disposizioni di molti testi normativi succedutisi nel tempo e accomunati dal fatto di disciplinare la stessa materia (ad esempio il Testo Unico degli Enti Locali deliberato con il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267). Da tempo si parla di produrre un Testo Unico che riunisca le leggi che riguardano l’assistenza sociale, ma al momento non esiste alcuna iniziativa in Parlamento. Il Codice è una raccolta di norme o di leggi finalizzata a disciplinare organicamente una determinata materia (ad esempio il Codice Civile che si occupa di norme relative ai rapporti tra privati – persone e famiglia, successioni, proprietà, obbligazioni, lavoro, tutela dei diritti – emanato con Regio Decreto 16 marzo 1942 n.262). Mentre il Testo Unico è una mera raccolta senza carattere innovativo, in quanto mira a sistematizzare in un unico atto tutto il materiale normativo vigente, il Codice ha carattere sostanzialmente innovativo e ha l’effetto di abrogare tutte le precedenti disposizioni. DECRETO LEGISLATIVO (art. 76 Costituzione) Atto con efficacia di legge emanato dal Governo in base ad una delega conferita dal Parlamento. La delega deve essere esercitata in un termine prefissato e nel rispetto di principi e criteri direttivi indicati nella legge. Sono Decreti Legislativi, e quindi norme aventi efficacia di Legge, il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate – ISEE) e il Decreto Legislativo 3 maggio 2000 n. 130 (che ha introdotto il principio della valutazione della condizione economica del solo assistito). DECRETO LEGGE (art. 77 Costituzione) Provvedimenti provvisori con forza di legge adottati dal Governo di propria iniziativa e sotto la sua responsabilità in casi straordinari di necessità e urgenza. I decreti legge diventano definitivi solo se entro 60 giorni dalla loro pubblicazione vengono convertiti dal Parlamento in legge. REFERENDUM ABROGATIVO (art. 75 Costituzione) Istituto che consente al corpo elettorale di abrogare intere leggi, singole disposizioni normative o parti di esse, quando lo richiedono almeno cinquecentomila elettori o cinque Consigli Regionali. STATUTI REGIONALI ORDINARI (art. 123 Costituzione) Secondo la Costituzione, ciascuna Regione ha uno Statuto che, in armonia con la stessa, ne determina: forma di governo, principi fondamentali di organizzazione e funzionamento, regole per l’esercizio del diritto di iniziativa e di referendum su leggi e provvedimenti amministrativi . Lo Statuto è approvato e modificato dal Consiglio Regionale ed è considerato fonte gerarchicamente sovraordinata alle leggi regionali. Lo Statuto della Regione Lombardia è in vigore dal 1 settembre 2008. LEGGI REGIONALI (E DELLE PROVINCE DI TRENTO E BOLZANO) (articoli 117, 121, 127 Costituzione) Le Regioni ordinarie e le Province autonome di Trento e Bolzano hanno il potere di emanare leggi che hanno efficacia nel solo territorio regionale. Le leggi per le Regioni a statuto ordinario possono disciplinare solo le materie previste dalla Costituzione all’art. 117, mentre per le Regioni a statuto speciale le materie sono determinate dai singoli Statuti. L’art. 117 della Costituzione individua tre tipi di competenza legislativa: la competenza esclusiva dello Stato; la competenza concorrente tra Stato e Regioni (nelle materie indicate); la competenza esclusiva delle Regioni, in tutte le materie non indicate (residuali). Ad esempio, la definizione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) è competenza esclusiva dello Stato. Molti dei servizi rivolti alle persone con disabilità fanno parte dei LEA: i centri diurni per persone con disabilità (CDD); le comunità alloggio socio-sanitarie (CSS); le residenze sanitarie assistenziali (RSD). I LEA sono stati definiti dallo Stato con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001. STATUTI COMUNALI E PROVINCIALI (articoli 5 e 114 Costituzione) Sono strumenti giuridici che contengono le norme dell’organizzazione dell’ente, ovvero gli aspetti essenziali e fondamentali connessi alla organizzazione burocratica, agli aspetti politico-istituzionali (p.e. funzionamento del Consiglio Comunale) e ai rapporti con i cittadini (p.e. petizioni popolari, referendum, accesso ai documenti pubblici, ecc.). Gli Statuti comunali e provinciali sono subordinati alle leggi ordinarie. 31 Fonti secondarie REGOLAMENTI DEL GOVERNO (art. 87 Costituzione; Legge 23 agosto 1988 n. 400) I regolamenti sono adottati dal Consiglio dei Ministri su parere del Consiglio di Stato e emanati dal Capo dello Stato. Non possono derogare alla Costituzione e alle leggi ordinarie; non possono regolare materie riservate alla legge; non possono contenere sanzioni penali. REGOLAMENTI REGIONALI (articoli 117, 118, 121 Costituzione) Le Regioni possono emanare propri regolamenti nelle materie previste dall’art. 117 della Costituzione (p.e. assistenza sociale). REGOLAMENTI COMUNALI E PROVINCIALI (articoli 117, 118 Costituzione; art. 4 Legge 5 giugno 2003 n.131) Nel rispetto della legge e del proprio Statuto, anche gli Enti locali (Comuni, Province, Città metropolitane) adottano regolamenti per la disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. CIRCOLARI Parliamo di diritti 32 Viene così denominato l'atto amministrativo con cui l'amministrazione centrale (p.e. l’INPS) si rivolge alle autorità inferiori impartendo loro istruzioni di servizio. Con lo stesso atto molto spesso vengono risolti dubbi in relazione all'applicazione di una legge o vengono indicati i criteri da seguire nella sua pratica esecuzione. La circolare, così intesa, non ha efficacia di legge né di regolamento, ma è vincolante per gli uffici sottoposti. È quindi una norma amministrativa interna, priva di piena efficacia normativa, ma costituisce comunque un aiuto per bene interpretare e applicare le norme. Il limitato raggio d’azione delle circolari è confermato dalla Cassazione, che sostiene che le stesse esprimono esclusivamente un parere dell’amministrazione e sono prive del potere di modificare l’ordinamento giuridico. SENTENZE MAGISTRATURA Le sentenze non sono vere fonti, non hanno infatti la forza di innovare l’ordinamento giuridico, ma sono rilevanti per l’interpretazione e il continuo processo culturale di rinnovamento del nostro ordinamento. Le uniche sentenze con valore di legge sono quelle emesse dalla Corte Costituzionale. NORME DI RIFERIMENTO - Costituzione - Codice Civile (articoli 1, 8, 9) - Legge 23 agosto 1988 n.400 - Trattato CE FONTI Sentenza Corte Costituzionale n. 48 del 1979 e n. 170 del 1984 Sentenza Corte Cassazione a Sezioni Unite n. 23031 del 2007 e Corte Cassazione n.237 del 2009 Il Diritto – Enciclopedia giuridica, a cura di S. Patti, Milano, Il Sole 24 ore e Corriere della Sera, 2007 Statuto della Corte internazionale di Giustizia dell’Aja http://ec.europa.eu www.unipa.it 33 18.GIUDICE DI PACE Figura di magistrato ordinario che, per dislocazione territoriale, è il più vicino al cittadino. È nominato con decreto del Ministro della Giustizia, su deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura, tra cittadini italiani laureati in giurisprudenza, cha hanno superato l’esame di abilitazione forense e che presentano gli ulteriori requisiti richiesti dalla legge. Il Giudice di pace decide nei seguenti campi di attività: 1) Civile per cause relative a: • apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi; • misura e modalità d'uso dei servizi di condominio di case; • rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione, in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità. • beni mobili di valore non superiore a 5.000,00 euro, quando dalla legge non sono attribuiti alla competenza di altro giudice; • circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore della controversia non superi i 20.000,00 euro. 2) Il giudice di pace ha anche una funzione conciliativa su richiesta delle parti interessate, senza alcun limite di valore e per tutte le materie, purché non siano di competenza esclusiva di altri giudici, come nel caso di lavoro e di matrimoniali. Parliamo di diritti 34 3) Penale per reati: • contro la persona, quali le percosse e le lesioni, l'omissione di soccorso; • contro l'onore, quali l'ingiuria e la diffamazione; • contro il patrimonio, quali il danneggiamento e l'ingresso abusivo nel fondo altrui. Per tali reati il giudice di pace applica pene pecuniarie, l’obbligo alla permanenza domiciliare o al lavoro di pubblica utilità, mentre non applica pene detentive. 4)Violazioni al codice della strada e opposizioni a molte sanzioni amministrative con importi inferiori a € 15.493,71. PER APPROFONDIRE www.giustizia.it 19.INTERESSE LEGITTIMO Si tratta della situazione giuridica soggettiva della quale è titolare un soggetto nei confronti della Pubblica Amministrazione (PA), che esercita un potere autoritativo attribuitole dalla legge, e consiste nella pretesa del cittadino che tale potere sia esercitato in conformità alla legge. L’interesse legittimo non ha una tutela immediata e piena come il diritto soggettivo (vedi), perché dipende da come la Pubblica Amministrazione esercita il suo potere. Ad esempio, nel caso di un concorso pubblico, se la PA viola le norme che regolano il concorso escludendo dalla graduatoria un soggetto che aveva i requisiti per essere inserito, lo stesso può ricorrere al Giudice Amministrativo per vedere annullato l’atto in quanto illegittimo. L’eliminazione dell’atto segue l’interesse primario della legalità amministrativa, ma anche l’interesse legittimo del candidato ad essere inserito nella graduatoria, essendo in possesso dei titoli. Altro esempio è quanto disposto dal secondo comma dell’art. 14 della Legge 8 novembre 2000 n.328, che, in relazione alla realizzazione del progetto individuale, pone un limite relativamente alle risorse disponibili in quel momento. NORME DI RIFERIMENTO -Costituzione Italiana (articoli 24, 103 e 113) -Legge 31 marzo 1889 n.5992 -Legge 8 novembre 2000 n.328 FONTI PER APPROFONDIRE P. Zatti, Manuale di diritto civile, Padova, Edizioni Cedam, 2006 L. Delpino, F. Del Giudice, Diritto Amministrativo, Edizioni Simone, 2007 www.altalex.com 35 20.ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE (ONU) “NOI, POPOLI DELLE NAZIONI UNITE, DECISI a salvare le future generazioni dal flagello della guerra, che per due volte nel corso di questa generazione ha portato indicibili afflizioni all'umanità, a riaffermare la fede nei diritti fondamentali dell'uomo, nella dignità e nel valore della persona umana, nella eguaglianza dei diritti degli uomini e delle donne e delle nazioni grandi e piccole, a creare le condizioni in cui la giustizia ed il rispetto degli obblighi derivanti dai trattati e dalle altri fonti del diritto internazionale possano essere mantenuti, a promuovere il progresso sociale ed un più elevato tenore di vita in una più ampia libertà, E PER TALI FINI a praticare la tolleranza ed a vivere in pace l'uno con l'altro in rapporti di buon vicinato, ad unire le nostre forze per mantenere la pace e la sicurezza internazionale, ad assicurare, mediante l'accettazione di principi e l'istituzione di sistemi, che la forza delle armi non sarà usata, salvo che nell'interesse comune, ad impiegare strumenti internazionali per promuovere il progresso economico e sociale di tutti i popoli, ABBIAMO RISOLUTO DI UNIRE I NOSTRI SFORZI PER IL RAGGIUNGIMENTO DI TALI FINI”. Parliamo di diritti 36 Inizia così il Preambolo allo Statuto dell’Organizzazione Mondiale delle Nazioni Unite (ONU), costituitasi il 25 giugno 1945, formata da 193 Stati su 202 esistenti ad oggi nel Mondo. L’Italia ha aderito all’ONU il 14 dicembre 1955. La denominazione Nazioni Unite fu suggerita per la prima volta nel 1942 dal Presidente degli Stati Uniti d’America F.D. Roosvelt. NORME DI RIFERIMENTO FONTI Statuto ONU www.unric.org www.wikipedia.org (portale Nazioni Unite) 21.PRIVACY (diritto alla) Il diritto alla privacy è strettamente connesso al diritto alla vita privata e familiare, rientra quindi nell’ambito dei diritti e delle libertà fondamentali, riconosciuti dalla “Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali” e dalla “Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea”. Quest’ultima ribadisce che “ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano” e che “tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni persona ha il diritto di accedere ai dati raccolti che la riguardano e di ottenerne la rettifica. Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un'autorità indipendente.” La normativa di riferimento in Italia è ad oggi il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196 (che ha sostituito la precedente Legge 31 dicembre 1996 n.675). Tale norma ribadisce che il trattamento dei dati personali deve avvenire nel rispetto della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. I principi ai quali deve ispirarsi il trattamento dei dati sono: • semplificazione; • armonizzazione ed efficacia delle modalità previste per l'adempimento degli obblighi da parte dei titolari del trattamento nonché per l’ esercizio da parte degli interessati delle forme di tutela previste dalla Legge; Nell’utilizzo dei dati, laddove preventivamente autorizzati, bisogna quindi assicurarsi che essi siano: a) trattati in modo lecito e secondo correttezza; b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi; c) esatti e, se necessario, aggiornati; d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati; e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati. 37 La Legge 31 dicembre 1996 n.675, ora Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196, ha inoltre istituito il “Garante per la protezione dei dati personali”, un’autorità indipendente che assicura la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali ed il rispetto della dignità nel trattamento dei dati personali. E’ un organo collegiale, composto da quattro membri eletti dal Parlamento, i quali rimangono in carica per un mandato di sette anni non rinnovabile. NORME DI RIFERIMENTO -Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196 Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (4 novembre 1950) -Direttiva 95-46-CE del 24 ottobre 1995 (Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati) -Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (2000) PER APPROFONDIRE Parliamo di diritti 38 www.garanteprivacy.it 22. PROTEZIONE GIURIDICA Protezione prevista e garantita dalla legge per le persone che non sono in grado di auto rappresentarsi e quindi di esercitare autonomamente i propri diritti e doveri. E’ la legge – il Codice Civile – a stabilire i casi, le ragioni, i modi per accertare e dichiarare che le persone sono prive, in tutto o in parte, di autonomia e hanno quindi bisogno di qualcuno che li rappresenti e li aiuti. La disciplina relativa alla protezione giuridica è stata riformata dalla Legge 9 gennaio 2004 n.6, che ha rivisitato la materia, introducendo l’istituto dell’amministrazione di sostegno e modificando i pre-esistenti istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione. Le finalità della nuova legge possono essere così riepilogate: • offrire un nuovo strumento che si affianchi a quelli già previsti dal codice civile, in grado di tutelare soggetti non pienamente capaci di provvedere ai propri interessi; • assicurare la migliore tutela con la minore limitazione possibile della capacità di agire delle persone in tutto o in parte prive di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente; • limitare ai casi estremi il ricorso agli istituti dell’inabilitazione e dell’interdizione, attraverso l’istituzione dell’amministratore di sostegno. Le misure di protezione giuridica previste dal codice civile sono, dunque, secondo l’ordine voluto dal legislatore: 1)l’amministrazione di sostegno, attraverso la quale la persona viene sostituita nel compimento di determinati atti (concetto della rappresentanza esclusiva) e/o assistita nel compimento di altri (concetto dell’assistenza necessaria) da un amministratore di sostegno; 2)l’interdizione, attraverso la quale la persona viene sostituita, nel compimento della generalità degli atti e dei negozi giuridici che la concernono, da un tutore; 3)l’inabilitazione, attraverso la quale la persona viene sostituita, nel compimento degli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione patrimoniale, da un curatore. L’amministrazione di sostegno non si pone a metà fra interdizione e inabilitazione, ma è identificato dal legislatore come lo strumento principale, mediante cui assicurare adeguata protezione alle persone impossibilitate a provvedere autonomamente ai propri interessi. 39 NORME DI RIFERIMENTO Legge 9 gennaio 2004 n. 6 PER APPROFONDIRE www.anffas.net www.anffasbrescia.it www.personaedanno.it www.aslbrescia.it 23.RICORRENTE Parliamo di diritti 40 È il soggetto, persona fisica (il cittadino) o giuridica (un’impresa, un ente pubblico o privato), che propone ricorso davanti all’Autorità Giudiziaria. Il ricorrente deve avere: - la legittimazione ad agire attiva – significa possedere il potere di agire in giudizio (p.e. non essere interdetto) che di norma coincide con la titolarità della posizione che si vuol far valere; - l’interesse ad agire – significa che il cittadino che presenta un ricorso deve avere un interesse diretto rispetto alla presunta violazione di una legge o di una norma. E’ un requisito importante, tanto che il giudice, ancora prima di decidere se il cittadino sia stato leso nei suoi diritti, verifica che, al momento della presentazione del ricorso, egli possa trarre un vantaggio dall’eventuale accoglimento dello stesso. Ad esempio: nel caso in cui un Comune abbia adottato un regolamento per il concorso alla spesa non rispettoso della legge, i cittadini che possono presentare un ricorso contro quel regolamento sono solamente coloro che sono direttamente coinvolti dalle disposizioni previste del regolamento comunale. Altro soggetto legittimato ad agire, nell’esempio qui citato, potrebbe essere una Associazione, sempre ammesso che il Giudice valuti che quella Associazione sia portatrice di interessi diffusi. NORME DI RIFERIMENTO Codice di Procedura Civile (articoli 99 e 100) FONTI Luigi De Felice, Diritto Processuale Amministrativo, Edizioni Simone, 2012 24.RICORSO Il ricorso giudiziario consiste nella richiesta fatta da un soggetto (un cittadino, un’impresa, un ente, ecc.) all’Autorità Giudiziaria di esaminare una determinata situazione al fine di ottenere una decisione. Il contenuto e le modalità con cui deve essere presentato il ricorso dipendono dalla materia e dal procedimento oggetto di controversia. 25.TRIBUNALE Organo di giudizio che ha competenza in materia civile e penale ed il cui ambito territoriale è definito “circondario”. Il tribunale decide in composizione: monocratica – giudice che esercita da solo la giurisdizione; collegiale – la giurisdizione è esercitata da più giudici riuniti in Collegio, uno dei quali svolge le funzioni di Presidente. 26.TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE (T.A.R.) Il Tribunale Amministrativo Regionale è organo di giustizia amministrativa di primo grado, previsto dall’art. 125 della Costituzione, istituito presso ciascun capoluogo regionale (per la Lombardia, oltre alla sede di Milano - per le Province di Milano, Sondrio, Varese, Pavia, Lecco, Como, Lodi, Monza - è attiva una sede decententrata a Brescia - per le Province di Brescia, Bergamo, Mantova e Cremona). Il Tribunale Amministrativo Regionale decide con l'intervento di tre magistrati, compreso il presidente. I magistrati sono giudici professionisti, debbono appartenere all’apposito ruolo del T.A.R. a cui si accede con pubblico concorso. Le sentenze del TAR sono immediatamente esecutive e sono appellabili al Consiglio di Stato. NORME DI RIFERIMENTO FONTI - Costituzione Italiana - Codice del processo amministrativo (art. 5) www.giustizia-amministrativa.it 41 27.UFFICIO DI PROTEZIONE GIURIDICA (U.P.G.) Regione Lombardia Parliamo di diritti 42 L’Ufficio di Protezione Giuridica (UPG) o di tutela delle persone incapaci è una struttura costituita nell’ambito dell’Azienda Sanitaria Locale il cui fine è promuovere o favorire i procedimenti per il riconoscimento degli strumenti di tutela delle persone incapaci e dell’amministratore di sostegno. L’UPG si occupa, nello specifico di: a) promuovere una ricognizione della situazione degli assistiti, in particolare presenti nelle unità d’offerta pubbliche e private residenziali, e di assumere i necessari contatti con gli uffici comunali e giudiziari per assicurare un’adeguata presa in carico della persona e per attivare, ove necessario, l’adeguata protezione giuridica; b) collaborare con le strutture competenti in materia di vigilanza e di accreditamento sociosanitario e sociale, perché, fin dal momento della richiesta di accesso, sia assicurata una puntuale ed esaustiva informazione alla persona e alla famiglia sulle diverse scelte di protezione giuridica, privilegiando quella più adeguata ai bisogni e necessità della persona per la realizzazione del suo progetto individuale; c) promuovere azioni di informazione, di consulenza e di sostegno a favore della persona e della famiglia sia nella fase della eventuale presentazione del ricorso per l’istituzione dell’amministratore di sostegno, di cui agli articoli 406 e 407 Codice Civile, sia per il corretto svolgimento delle funzioni di amministrazione, che tutelino i bisogni e le aspirazioni della persona fragile e gli garantiscano un’adeguata qualità della vita; d) fornire assistenza ai servizi sanitari e sociali competenti nella fase di presentazione del ricorso di cui all’art.407 Codice Civile; e) svolgere, per mezzo di delega da parte del direttore generale, i compiti dell’amministratore di sostegno, nei casi in cui la scelta del Giudice Tutelare sia ricaduta sull’ASL; f) amministrare, sempre per mezzo di delega del direttore generale, le tutele e le curatele nei casi in cui l’ASL sia stata individuata come tutore o curatore di persone incapaci; g) gestire i rapporti, in questa materia, con i difensori civici, gli uffici di pubblica tutela (UPT), gli uffici relazioni con il pubblico (URP); h) gestire i rapporti con le associazioni di volontariato e con gli altri soggetti del terzo settore, prevedendo l’instaurazione con questi anche di forme di collaborazione, al fine di sviluppare conoscenze, competenze, azioni di supporto, che consentano di coinvolgere i volontari adeguatamente preparati e gli enti operanti in questo settore nella gestione delle amministrazioni di sostegno, delle tutele e delle curatele. NORME DI RIFERIMENTO -Legge Regionale (Regione Lombardia) 12 marzo 2008 n. 3 (art. 9, comma 6); -Circolare Regione Lombardia n. 5 del 7 aprile 2008 (Prime indicazioni sui provvedimenti da adottare in ottemperanza alla legge 12 marzo 2008 n. 3 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario”); -Circolare Regione Lombardia n. 7 del 12 giugno 2008 (Indicazioni organizzative relative alla Direzione Sociale – anno 2008); -Circolare Regione Lombardia 9 del 27 giugno 2008 (Costituzione dell’Ufficio di protezione giuridica delle persone prive di autonomia o incapaci di provvedere ai propri interessi); -Circolare Regione Lombardia n. 10 dell’11 maggio 2009 (Ufficio di protezione giuridica). PER APPROFONDIRE www.regione.lombardia.it 43 28.UFFICIO DI PUBBLICA TUTELA (U.P.T.) Regione Lombardia Parliamo di diritti 44 L’Ufficio di Pubblica Tutela (UPT) è un ufficio autonomo ed indipendente istituito obbligatoriamente in ogni azienda sanitaria (ASL, Aziende Ospedaliere), il cui fine è la concreta realizzazione dei diritti dei cittadini in materia di prestazioni sanitarie e socio sanitarie (il riferimento per le prestazioni sociali è il Difensore Civico Regionale). L’UPT non decide, ma interviene mediante l'esame, lo studio e l'indagine di casi concreti, al fine di consentire agli utenti di tutelare i propri diritti relativamente a: a) informazione; b) modalità di organizzazione ed erogazione dei servizi che garantiscano nel concreto il rispetto dei diritti degli utenti e della libertà di scelta; c) espressione di consenso alle proposte di intervento da attuarsi nei propri confronti; d) tutela amministrativa dei propri diritti ed interessi, senza pregiudizio della possibilità di tutela giurisdizionale nelle forme previste dalla legislazione vigente; e) tutela della riservatezza; f) possibilità di inoltro di reclami per disservizi o limitazioni nella fruizione delle prestazioni. L’attività dell’UPT può essere sollecitata dal soggetto interessato o da segnalazione delle associazioni del Terzo settore, con particolare riguardo ai soggetti portatori di interessi diffusi come gli enti rappresentativi delle istanze dei soggetti deboli, associazioni di tutela dei diritti, patronati, enti di espressione delle esigenze delle persone che vivono specifiche condizioni di disagio. L’UPT è tenuto a fornire una risposta esauriente entro 30 giorni dal ricevimento della segnalazione. Nel caso in cui a seguito del coinvolgimento dell’UPT, la situazione oggetto del reclamo non sia risolta, l’utente può rivolgersi al Difensore Civico Regionale. NORME DI RIFERIMENTO - Legge Regionale (Regione Lombardia) 11 luglio 1997 n.31 (art. 11); - Legge Regionale (Regione Lombardia) 12 marzo 2008 n. 3 (art. 9); - Deliberazione Giunta Regionale (Regione Lombardia) n. 8/10884 del 23 dicembre 2009. FONTI www.regione.lombardia.it 45 29.UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO (U.R.P.) - RECLAMO Parliamo di diritti 46 Le pubbliche amministrazioni, in base all’art. 8 della Legge 7 giugno 2000 n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni), hanno l’obbligo di organizzare un proprio Ufficio di Relazioni con il Pubblico. Queste le funzioni attribuite all’URP: • garantire l'esercizio dei diritti di informazione, di accesso e di partecipazione di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni; • agevolare l'utilizzazione dei servizi offerti ai cittadini, anche attraverso l'illustrazione delle disposizioni normative e amministrative e l'informazione sulle strutture e sui compiti delle amministrazioni medesime; • promuovere l'adozione di sistemi di interconnessione telematica e coordinare le reti civiche; • attuare, mediante l'ascolto dei cittadini e la comunicazione interna, i processi di verifica della qualità dei servizi e di gradimento degli stessi da parte degli utenti; • garantire la reciproca informazione fra l'ufficio per le relazioni con il pubblico e le altre strutture operanti nell'amministrazione, nonché fra gli uffici per le relazioni con il pubblico delle varie amministrazioni. Anche se non menzionato, è evidente che rientra tra le funzioni dell’URP anche la gestione dei reclami, ossia delle proteste formali che si avanzano verbalmente o per iscritto quando si ritiene di essere stati vittime di un'ingiustizia o di un danno. La presentazione di un reclamo presuppone sempre l’obbligo di risposta da parte dell’URP (o di altra struttura o ufficio della Pubblica Amministrazione competente). NORME DI RIFERIMENTO - Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 (Principi sull'erogazione dei servizi pubblici) - Legge 7 giugno 2000 n. 150 FONTI www.urp.it 3. Le regole d’oro per la tutela dei diritti 3.1 Chiedere di ricevere sempre comunicazioni in forma scritta Ricevere comunicazioni formali (da parte di uffici della Pubblica Amministrazione) ci consente di raggiungere due risultati: 1. avere maggiore chiarezza e certezza rispetto a ciò che l’Istituzione o l’ente intende effettivamente comunicarci (una disposizione, una risposta, una richiesta); 2. avere la possibilità di dialogare con maggiore efficacia riguardo a ciò che riteniamo abbia leso i nostri diritti. In ogni caso, che l’Istituzione comunichi formalmente le proprie scelte e le proprie richieste al cittadino/utente è di per sé un comportamento serio che dovrebbe sempre essere attuato, indipendentemente dalla richiesta e da eventuali ricorsi o contestazioni. “Mettere nero su bianco” in genere comporta dedicare una maggiore attenzione al proprio operato in rapporto al cittadino e in ogni caso significa assumersi le proprie responsabilità, anche davanti alla legge. Un esempio su tutti. In questo periodo di crisi capita di dovere fare i conti (letteralmente) con la scarsità di risorse finanziarie. Una situazione che ha colpito anche il settore sociale e che sta costringendo le Istituzioni a ridurre o negare servizi e prestazioni, prima erogati con maggiore facilità. Una delle conseguenze più diffuse è il blocco degli inserimenti nei servizi (diurni o residenziali che siano), a meno che la persona (o meglio, la sua Famiglia) non si renda disponibile all’assunzione del costo della retta, con buona pace delle norme in materia di concorso alla spesa. Molte famiglie segnalano che questa “condizione” non viene comunicata formalmente dal Comune, ma verbalmente, magari in un colloquio telefonico. Come mai, ci potremmo chiedere, una comunicazione così importante e delicata non viene formalizzata nei confronti della Famiglia? Possiamo solo avanzare una ipotesi. Se il servizio di cui si parla rientra tra i livelli essenziali di assistenza, riteniamo che un Comune (o una ASL) che dovesse assumere questo atteggiamento potrebbe essere costretta, dai Giudici, a garantire l’accesso a quel servizio, applicando le norme vigenti in materia di concorso alla spesa e, quindi, limitandosi a chiedere che il cittadino/utente 47 paghi solo in relazione alla propria condizione economica. Tutto parte però dall’esistenza provata del comportamento “illegittimo” di quel Comune ed è chiaro a tutti che, in assenza di una comunicazione formale, il percorso di tutela dei propri diritti può risultare più complesso e difficile. 3.2 “Occhio ai tempi” Muoversi subito e nel modo più preciso possibile. E’ solo in questo modo che, in caso di difficoltà nel rapporto con la Pubblica Amministrazione, si può lasciare aperta e senza rischi la strada per eventuali ricorsi giudiziari contro un atto che si ritiene abbia leso i propri diritti. Accade spesso infatti che ancor prima di entrare nel merito della questione che ha attivato il ricorso, i Giudici debbano esaminare questioni di ammissibilità del ricorso stesso, per esempio proprio in relazione al termine entro il quale è consentito avviare l’iter giudiziario. Se parliamo di una delibera comunale che vogliamo impugnare davanti al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) tale termine coincide, in genere, con il 60° giorno calcolato dall’ultimo giorno di pubblicazione nell’Albo Pretorio comunale. Questo non significa impostare il confronto con la Pubblica Amministrazione come se ogni discussione debba sfociare in un ricorso. E’ bene però sapere che, in caso di gravi e palesi violazioni dei propri diritti e di ragionevoli dubbi sulla possibilità di avere un confronto serio per trovare soluzioni di mediazione, è utile tenere conto delle “regole temporali” previste dalle norme. Parliamo di diritti 48 3.3 Non farsi intimidire Senza ipotizzare situazioni più serie e pesanti (“da codice penale”), può capitare che il cittadino che inizia un confronto con la Pubblica Amministrazione si possa trovare in difficoltà a causa di atteggiamenti che incutono timori e dubbi. Più frequentemente, può capitare che il cittadino si senta “accusato” di recare danno – indirettamente – ad altri cittadini che, a causa della maggiore spesa che l’Istituzione dovrà sostenere nel suo interesse, non potranno ricevere i servizi o le prestazioni previste. In entrambi i casi è bene che tutto ciò sia energicamente respinto. Nel caso in cui l’Istituzione faccia velate o aperte minacce di interruzione o di modifica del servizio/prestazione in questione (p.e. un servizio di trasporto), è bene che tale atteggiamento sia denunciato attraverso un reclamo (vedi le voci: Carta dei Servizi – Reclamo) o una segnalazione, rivolti oltre che al Responsabile del Settore, al Sindaco. Ricordiamo a tale proposito che la Costituzione pone in capo alla Repubblica il compito di “…rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese” (art. 3 Costituzione). La Repubblica è composta dai Comuni, dalle Province, dalle Regioni e dallo Stato (art. 114 Costituzione). Il Sindaco di un Comune, pertanto, è non solo il “primo cittadino”, ma deve rappresentare, tramite il suo operato, i compiti e gli interessi della Repubblica, tra cui, come qui ricordato, la rimozione degli ostacoli che creano discriminazioni. Un cittadino che chiede di tutelare i propri diritti quindi non può in alcun modo essere posto in condizioni di imbarazzo, o peggio, di difficoltà. Questo non significa accogliere ogni istanza e ogni rivendicazione, come se fosse dovuto. Ogni richiesta e ogni rivendicazione va certamente esaminata e valutata, ma è diverso considerare l’azione del cittadino come una opportunità di cambiamento e di miglioramento, piuttosto che considerarla, come spesso capita, una “scocciatura”. La segnalazione al Sindaco di tali comportamenti è pertanto parte integrante dell’azione di tutela dei propri diritti che, per i motivi qui ricordati, appare quanto mai opportuna. Infine, va precisato che da tempo la Pubblica Amministrazione è tenuta ad agire tendendo a raggiungere il soddisfacimento dell’interesse del destinatario (tra cui, certamente al primo posto, il cittadino/utente). In particolare, la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 stabilisce che “I soggetti erogatori e i loro dipendenti sono tenuti a trattare gli utenti con rispetto e cortesia e ad agevolarli nell'esercizio dei diritti e nell'adempimento degli obblighi (art. 4). 49 3.4 Mai da soli Parliamo di diritti 50 Emerge un quadro in cui l’azione del singolo, specie se già resa debole dalla propria condizione di fatica e disagio, potrebbe trovare esiti più positivi e più rapidi se condotta non “da soli”, ma insieme ad altri cittadini e/o Famiglie che vivono il medesimo problema. Oppure, laddove questo non sia possibile, agendo con il sostegno di una Associazione che possa sostenere l’azione di tutela anche grazie alla più approfondita conoscenza dei diritti della persona. A questo scopo esistono molte associazioni, tra queste la nostra. Senza che questo possa apparire come un messaggio “pubblicitario” in favore di ANFFAS, riteniamo legittimo concludere questa Guida con un breve richiamo alle origini e alle finalità primarie di questa Associazione. ANFFAS Brescia Onlus è una delle 170 Associazioni che compongono la base sociale di ANFFAS Onlus, Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e Relazionale. Il percorso svolto da ANFFAS è articolato e complesso, ma soprattutto lungo. ANFFAS nasce a Roma nel 1958, mentre a Brescia è dal 1966 che l’Associazione opera per promuovere la cultura dei diritti delle persone con disabilità. Si può solo immaginare come questi anni di lavoro, soprattutto i primi, siano stati impegnativi, difficili e per niente scontati. Oggi però, grazie alle famiglie fondatrici e a quell’impegno, ANFFAS si sente a pieno titolo membro attivo del movimento delle persone con disabilità. Il movimento che ha conquistato la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (approvata a New York il 13 dicembre 2006), che ha convinto l’Organizzazione Mondiale della Sanità che la disabilità non è una malattia, ma è la risultante di una condizione di salute in un ambiente sfavorevole. Il movimento che, per quanto riguarda l’Italia, ha conquistato la Legge 104 del 1992, la Legge 67 del 2006 per la tutela dalla discriminazione e che, nel 2009, ha convinto il Parlamento Italiano a ratificare la Convenzione ONU (Legge 3 marzo 2009 n.18 ). ANFFAS Brescia si è strutturata in Associazione che intende sviluppare pienamente il proprio ruolo di advocacy. Un termine che coniughiamo in questo modo: - darsi da fare per tutelare e ampliare i diritti delle persone con disabilità e di chi li rappresenta; - non limitarsi a rivendicare diritti, ma agire per creare le condizioni affinché quei diritti, ancor prima di trovare giustizia nelle aule dei Tribunali, nascano e crescano nella consapevolezza e nella mentalità delle persone e delle Istituzioni; - convincersi che tutelare e ampliare i diritti vuol dire conoscere, approfondire, fare proposte e che per fare questo occorre sempre mettersi dalla parte della persona con disabilità e di chi la rappresenta e adottare il punto di vista di chi è discriminato e in condizione di svantaggio; - e infine, convincersi che agire per la tutela dei diritti delle persone con disabilità vuol dire agire per la tutela di un miglioramento per tutte e per tutti. Cose complicate e complesse, difficili per definizione, ma alle quali cerchiamo di dedicare tempo, attenzione e risorse: umane, professionali, organizzative. 51 Parliamo di diritti Indice Parliamo di diritti 52 1. Premessa pag. 2 2. Parole chiave pag. 5 − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − Accesso agli atti Appello Assemblea generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) Carta dei servizi Class action Consiglio di stato Convenuto Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità Corte Costituzionale Corte di Cassazione Difensore civico Diritti di partecipazione Diritto soggettivo Disobbedienza civile Fonti esterne di diritto Fonti interne del diritto italiano Gerarchia delle fonti nell'ordinamento italiano Giudice di pace Interesse legittimo Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) Privacy (diritto alla) Protezione giuridica Ricorrente Ricorso Tribunale Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) Ufficio di Protezione Giuridica (U.P.G.) Ufficio di Pubblica Tutela (U.P.T.) Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) - Reclamo pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. 6 8 9 10 12 14 14 15 17 17 18 20 23 24 25 27 28 34 35 36 37 39 40 41 41 41 42 44 46 Parliamo di diritti Indice 3. Le regole d’oro per la tutela dei diritti 3.1 3.2 3.3 3.4 Chiedere di ricevere sempre le comunicazioni in forma scritta “Occhio ai tempi” Non farsi intimidire Mai da soli pag. 47 pag. pag. pag. pag. 47 48 48 50 Si ringraziano: − Anffas Onlus Nazionale; − Anffas Lombardia Onlus; − Avv.to Salvatore Nocera (FISH Onlus) per la preziosa collaborazione. 53 Iscriviti alle newsletter “Parliamo di diritti” e “Protezione Giuridica” sul sito www.anffasbrescia.it Parliamo di diritti GERARCHIA D 54 DELLE FONTI 55 Parliamo di diritti Anffas Brescia Onlus Via Michelangelo, n. 405 25124 Brescia Tel. 0302319071 - Fax 0302070347 Email: [email protected] www.anffasbrescia.it