Bozza di accordo tra l’assessore regionale alla tutela della salute e sanità e le OO.SS. della Dirigenza Medica e Veterinaria e SPTA del servizio Sanitario nazionale in materia di libera professione intramuraria ai sensi della legge 120/07 In data….si sono incontrati l’Assessore regionale alla Tutela della salute e sanità e le OO.SS. della Dirigenza Medica e veterinaria e SPTA del servizio Sanitario Nazionale per discutere i punti essenziali relativi all’attività libero professionale intramuraria ai sensi di quanto disposto dalla legge n. 120/07, che ha previsto a carico delle Regioni compiti di garanzia affinché le Aziende Sanitarie operanti sui rispettivi territori gestiscano, con integrale responsabilità propria, l’attività libero professionale intramuraria nel rispetto delle modalità indicate nell’articolo 1 comma 4 lett. da a) a g) della legge stessa. Premesso che: - la libera professione deve essere gestita rispettando le intenzioni del legislatore ed il ricorso ad essa deve essere conseguente alla libera scelta del cittadino e non sostitutiva dell’attività istituzionale per carenza nell’organizzazione dei servizi resi nell’ambito di quest’ultima, non possono essere erogate in regime di libera professione le attività di emergenza, di Pronto Soccorso, di terapia intensiva non programmabili ovvero quelle per cui l’organizzazione di supporto necessaria risultasse in relazione ai costi dei fattori produttivi impiegati economicamente non remunerativa. - l’attività libero professionale intramuraria è consentita, nel periodo di transizione previsto peraltro dalla stessa legge n. 120/07, in strutture private che non siano accreditate o, comunque, convenzionate con il S.S.N. così come riconosciuto dalla normativa nazionale e ribadito dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato e dalle indicazioni impartite dal Ministero della salute. - le Aziende sono tenute a dare applicazione a quanto previsto dall’art.57 comma 2 lett. i) del CCNL 8.6.2000. Si concorda quanto segue - Sedi di erogazione della libera professione. A regime le prestazioni rese in libera professione sono svolte esclusivamente nelle sedi messe a disposizione dall’ASL, di norma nel territorio di competenza aziendale oppure per le ASO nel territorio dell’ASL in cui insiste la struttura. Per le ASR della città di Torino, tale riferimento è inteso per il territorio dell’intera città. Le aziende sanitarie possono anche predisporre sedi comuni (ambulatori e reparti per il ricovero) per permettere l’esercizio della libera professione, con opportuna distribuzione territoriale. Analogamente possono essere istituiti sistemi di prenotazione sovraziendali. Si ribadisce che nella fase transitoria, in ogni caso, l’attività deve essere svolta in sedi autorizzate o convenzionate, se non già disponibili all’interno delle strutture aziendali. L’esercizio della libera professione intramuraria riguardante i ricoveri deve essere effettuata sempre sotto la responsabilità dell’azienda quindi con registrazione della relativa SDO aziendale (che sarà registrata come ricovero a parziale carico del SSN e secondo le indicazioni regionali in materia). - Prenotazioni. A regime il servizio di prenotazione della prestazione intramuraria è affidato a personale aziendale, o comunque dall’Azienda a ciò destinato; è consentita, sulla base di accordo aziendale, una limitata possibilità, per soli casi di urgenza, di prenotazione diretta del professionista: tale possibilità dovrà essere valutata considerando la specializzazione di appartenenza secondo codici di priorità. Sarà compito e cura dell’Azienda porre in essere gli strumenti di verifica e controllo più idonei al caso. Le prestazioni dovranno essere comunque registrate negli appositi elenchi. I professionisti, allorché provvedono direttamente all’incasso per l’attività libero professionale intramuraria, assumono la qualifica di “agenti contabili” e, conseguentemente, ad essi si applica la normativa inerente la funzione. - Incompatibilità. Si ribadisce che l’accertamento delle incompatibilità è posta in capo al Direttore generale dell’azienda che potrà porre in essere gli strumenti ritenuti più idonei per il conseguimento dello scopo. Sono in ogni caso tipologie di concorrenza sleale: 1) utilizzo di segni distintivi dell’Azienda al di fuori delle attività effettivamente autorizzate; 2) la mancata idonea ed adeguata informazione in merito al rapporto intercorrente tra dirigente interessato ed Azienda di provenienza nell’ambito dei percorsi di cui all’art. 15 quinquies del D.L.vo n. 502/92 e s.m.i.; 3) la sovrapposizione tra attività libero-professionale ed attività istituzionale, salvo deroghe specifiche e motivate previste dai singoli regolamenti aziendali. Parimenti costituiscono ipotesi di incompatibilità per conflitto di interesse. 1) attività di consulenza o altre prestazioni in regime libero professionale rese a favore di soggetti sottoposti a vigilanza da parte delle ASL; 2) ogni azione od omissione che intervenga artificiosamente su tempi e modi di erogazione delle prestazioni istituzionalmente rese al fine di favorire l’erogazione della prestazione in regime di L.P. intramuraria; 3) titolarità o compartecipazione di quote in strutture sanitarie non convenzionate o accreditate da parte dell’interessato, del coniuge, dei figli o di parenti o affini fino al secondo grado di parentela. - Libera Professione in disciplina diversa da quella in cui il Dirigente è inquadrato. Non è consentito l’esercizio della libera professione intramuraria in disciplina diversa da quella di inquadramento (in coerenza con quanto disposto del DPCM 27/3/2000). Attività libero professionale dei Dirigenti sanitari del Dipartimento di Prevenzion: Il prioritario requisito di tale particolare categoria di professionisti cui le Aziende devono riferirsi è sancito dall’art. 11 comma 1 del D.P.C.M., il quale espressamente prevede che “ Le attività libero-professionali dei dirigenti sanitari del dipartimento di prevenzione costituiscono uno specifico insieme di prestazioni, non erogate in via istituzionale dal Servizio sanitario nazionale, che concorrono ad aumentare la disponibilità e a migliorare la qualità complessiva delle azioni di sanità pubblica compresa quella veterinaria, integrando l'attività istituzionale.” Fermo restando che l’esercizio della libera professione intramuraria per il dirigenti sanitari del Dipartimento di prevenzione deve comunque essere sottoposto alle regole generali sancite nelle presenti linee di indirizzo regionali, è opportuno porre alcune precisazioni in merito alla problematica legata alla verifica delle incompatibilità che sono poste in capo ai Direttori generali aziendali. In particolare, questi ultimi devono valutare le richieste ad essi sottoposte tenendo conto: - di eventuali disposizioni normative nazionali o di diritto comunitario che disciplinino specificamente alcune situazioni (es. D.lgs. n. 81 del 9.4.2008, Regolamento n. 882/2004/UE); - di quanto previsto dal D.M. 30.1.1998 e successive integrazioni e modificazioni in tema di equipollenza tra discipline di specializzazione; - dei programmi di intervento cui il professionista interessato è addetto, ai fini di stabilire gli ambiti territoriali di competenza entro i quali non è possibile l’esercizio dell’attività libero professionale. - Utilizzo dello strumento della “consulenza” e del “consulto”. Il professionista in libera professione intramuraria può effettuare, come previsto dallo stesso CCNL, prestazioni sotto forma di “consulto” o “consulenza” su precisa richiesta del paziente, in ogni caso, ribadita la saltuarietà ed occasionalità della prestazione, si individua nel numero massimo di 20 prestazioni il numero complessivo l’anno di prestazioni effettuabili di norma di tale tipologia. - Volumi e tipologia di attività svolta in libera professione intramuraria. I volumi di attività saranno definiti dalle ASR in relazione all’esigenza prevista dall’art. 1 della legge n. 120/2007 di allineare i tempi di attesa a quelli registrati per l’attività in libera professione intramuraria. - Tale attività riguarda prestazioni ascrivibili alle discipline di appartenenza e svolte all’interno dell’azienda. I volumi massimi pro-capite di attività devono essere calcolati sulla base di quanto effettuato dalla struttura di appartenenza contabilizzando con lo stesso metodo l’attività svolta a livello istituzionale e quella in libera professione (per prestazioni o per numero di pazienti). - Commissione libera professione. La commissione sulla libera professione aziendale deve essere convocata almeno due volte l’anno. - Regolamento. Ogni azienda dovrà attuare quanto previsto dal presente accordo e dovrà quindi aggiornare il proprio regolamento attuativo previo confronto con le organizzazioni sindacali secondo le indicazioni previste dai C.C.N.L. entro il 30 novembre 2008 ed il Regolamento entrerà in vigore il 1.1.2009. Torino, li - ANAAO/ASSOMED L’Assessore Tutela della Salute e Sanità - CIMO-ASMD - UMSPED (AAROI-AIPAC-SNR) - CIVEMP (SIVEMP-SIMET) - FED. CISL MEDICI-COSIME - FESMED (ACOI-ANMCO-AOGOISUMI-SEDI-FEMEPA-ANMDO) - ANPO - CGIL MEDICI - FEDERAZIONE MEDICI aderente UIL FPL - SNABI - AUPI - CGIL FP SANITA’ - CISL-COSIADI - SINAFO - CIDA/SIDIRSS - CONFEDIR - UIL FPL Eleonora Artesio