libera professione BOZZA17

Bozza di accordo tra l’assessore regionale alla tutela della salute e sanità e le
OO.SS. della Dirigenza Medica e Veterinaria e SPTA del servizio Sanitario
nazionale in materia di libera professione intramuraria ai sensi della legge
120/07
In data….si sono incontrati l’Assessore regionale alla Tutela della salute e sanità e le
OO.SS. della Dirigenza Medica e veterinaria e SPTA del servizio Sanitario Nazionale
per discutere i punti essenziali relativi all’attività libero professionale intramuraria ai
sensi di quanto disposto dalla legge n. 120/07, che ha previsto a carico delle Regioni
compiti di garanzia affinché le Aziende Sanitarie operanti sui rispettivi territori
gestiscano, con integrale responsabilità propria, l’attività libero professionale
intramuraria nel rispetto delle modalità indicate nell’articolo 1 comma 4 lett. da a) a
g) della legge stessa.
Premesso che:
- la libera professione deve essere gestita rispettando le intenzioni del legislatore
ed il ricorso ad essa deve essere conseguente alla libera scelta del cittadino e
non sostitutiva dell’attività istituzionale per carenza nell’organizzazione dei
servizi resi nell’ambito di quest’ultima, non possono essere erogate in regime
di libera professione le attività di emergenza, di Pronto Soccorso, di terapia
intensiva non programmabili ovvero quelle per cui l’organizzazione di
supporto necessaria risultasse in relazione ai costi dei fattori produttivi
impiegati economicamente non remunerativa.
- l’attività libero professionale intramuraria è consentita, nel periodo di
transizione previsto peraltro dalla stessa legge n. 120/07, in strutture private
che non siano accreditate o, comunque, convenzionate con il S.S.N. così come
riconosciuto dalla normativa nazionale e ribadito dalla giurisprudenza del
Consiglio di Stato e dalle indicazioni impartite dal Ministero della salute.
- le Aziende sono tenute a dare applicazione a quanto previsto dall’art.57 comma
2 lett. i) del CCNL 8.6.2000.
Si concorda quanto segue
- Sedi di erogazione della libera professione. A regime le prestazioni rese in
libera professione sono svolte esclusivamente nelle sedi messe a disposizione
dall’ASL, di norma nel territorio di competenza aziendale oppure per le ASO
nel territorio dell’ASL in cui insiste la struttura. Per le ASR della città di
Torino, tale riferimento è inteso per il territorio dell’intera città. Le aziende
sanitarie possono anche predisporre sedi comuni (ambulatori e reparti per il
ricovero) per permettere l’esercizio della libera professione, con opportuna
distribuzione territoriale. Analogamente possono essere istituiti sistemi di
prenotazione sovraziendali.
Si ribadisce che nella fase transitoria, in ogni caso, l’attività deve essere svolta
in sedi autorizzate o convenzionate, se non già disponibili all’interno delle
strutture aziendali.
L’esercizio della libera professione intramuraria riguardante i ricoveri deve
essere effettuata sempre sotto la responsabilità dell’azienda quindi con
registrazione della relativa SDO aziendale (che sarà registrata come ricovero a
parziale carico del SSN e secondo le indicazioni regionali in materia).
- Prenotazioni. A regime il servizio di prenotazione della prestazione
intramuraria è affidato a personale aziendale, o comunque dall’Azienda a ciò
destinato; è consentita, sulla base di accordo aziendale, una limitata possibilità,
per soli casi di urgenza, di prenotazione diretta del professionista: tale
possibilità dovrà essere valutata considerando la specializzazione di
appartenenza secondo codici di priorità. Sarà compito e cura dell’Azienda
porre in essere gli strumenti di verifica e controllo più idonei al caso. Le
prestazioni dovranno essere comunque registrate negli appositi elenchi. I
professionisti, allorché provvedono direttamente all’incasso per l’attività libero
professionale intramuraria, assumono la qualifica di “agenti contabili” e,
conseguentemente, ad essi si applica la normativa inerente la funzione.
- Incompatibilità. Si ribadisce che l’accertamento delle incompatibilità è posta in
capo al Direttore generale dell’azienda che potrà porre in essere gli strumenti
ritenuti più idonei per il conseguimento dello scopo. Sono in ogni caso
tipologie di concorrenza sleale:
1) utilizzo di segni distintivi dell’Azienda al di fuori delle attività
effettivamente autorizzate;
2) la mancata idonea ed adeguata informazione in merito al rapporto
intercorrente tra dirigente interessato ed Azienda di provenienza
nell’ambito dei percorsi di cui all’art. 15 quinquies del D.L.vo n.
502/92 e s.m.i.;
3) la sovrapposizione tra attività libero-professionale ed attività
istituzionale, salvo deroghe specifiche e motivate previste dai singoli
regolamenti aziendali.
Parimenti costituiscono ipotesi di incompatibilità per conflitto di interesse.
1) attività di consulenza o altre prestazioni in regime libero professionale rese a
favore di soggetti sottoposti a vigilanza da parte delle ASL;
2) ogni azione od omissione che intervenga artificiosamente su tempi e modi di
erogazione delle prestazioni istituzionalmente rese al fine di favorire
l’erogazione della prestazione in regime di L.P. intramuraria;
3) titolarità o compartecipazione di quote in strutture sanitarie non convenzionate
o accreditate da parte dell’interessato, del coniuge, dei figli o di parenti o affini
fino al secondo grado di parentela.
- Libera Professione in disciplina diversa da quella in cui il Dirigente è
inquadrato. Non è consentito l’esercizio della libera professione intramuraria in
disciplina diversa da quella di inquadramento (in coerenza con quanto disposto
del DPCM 27/3/2000).
Attività libero professionale dei Dirigenti sanitari del Dipartimento di Prevenzion: Il
prioritario requisito di tale particolare categoria di professionisti cui le Aziende
devono riferirsi è sancito dall’art. 11 comma 1 del D.P.C.M., il quale espressamente
prevede che “ Le attività libero-professionali dei dirigenti sanitari del dipartimento di
prevenzione costituiscono uno specifico insieme di prestazioni, non erogate in via
istituzionale dal Servizio sanitario nazionale, che concorrono ad aumentare la
disponibilità e a migliorare la qualità complessiva delle azioni di sanità pubblica
compresa quella veterinaria, integrando l'attività istituzionale.”
Fermo restando che l’esercizio della libera professione intramuraria per il dirigenti
sanitari del Dipartimento di prevenzione deve comunque essere sottoposto alle regole
generali sancite nelle presenti linee di indirizzo regionali, è opportuno porre alcune
precisazioni in merito alla problematica legata alla verifica delle incompatibilità che
sono poste in capo ai Direttori generali aziendali. In particolare, questi ultimi devono
valutare le richieste ad essi sottoposte tenendo conto:
- di eventuali disposizioni normative nazionali o di diritto comunitario che
disciplinino specificamente alcune situazioni (es. D.lgs. n. 81 del 9.4.2008,
Regolamento n. 882/2004/UE);
- di quanto previsto dal D.M. 30.1.1998 e successive integrazioni e
modificazioni in tema di equipollenza tra discipline di specializzazione;
- dei programmi di intervento cui il professionista interessato è addetto, ai
fini di stabilire gli ambiti territoriali di competenza entro i quali non è possibile
l’esercizio dell’attività libero professionale.
- Utilizzo dello strumento della “consulenza” e del “consulto”. Il professionista in
libera professione intramuraria può effettuare, come previsto dallo stesso CCNL,
prestazioni sotto forma di “consulto” o “consulenza” su precisa richiesta del
paziente, in ogni caso, ribadita la saltuarietà ed occasionalità della prestazione, si
individua nel numero massimo di 20 prestazioni il numero complessivo l’anno di
prestazioni effettuabili di norma di tale tipologia.
- Volumi e tipologia di attività svolta in libera professione intramuraria. I volumi
di attività saranno definiti dalle ASR in relazione all’esigenza prevista dall’art.
1 della legge n. 120/2007 di allineare i tempi di attesa a quelli registrati per
l’attività in libera professione intramuraria.
- Tale attività riguarda prestazioni ascrivibili alle discipline di appartenenza e
svolte all’interno dell’azienda. I volumi massimi pro-capite di attività devono
essere calcolati sulla base di quanto effettuato dalla struttura di appartenenza
contabilizzando con lo stesso metodo l’attività svolta a livello istituzionale e
quella in libera professione (per prestazioni o per numero di pazienti).
- Commissione libera professione. La commissione sulla libera professione
aziendale deve essere convocata almeno due volte l’anno.
- Regolamento. Ogni azienda dovrà attuare quanto previsto dal presente accordo
e dovrà quindi aggiornare il proprio regolamento attuativo previo confronto
con le organizzazioni sindacali secondo le indicazioni previste dai C.C.N.L.
entro il 30 novembre 2008 ed il Regolamento entrerà in vigore il 1.1.2009.
Torino, li
- ANAAO/ASSOMED
L’Assessore Tutela della Salute e Sanità
- CIMO-ASMD
-
UMSPED (AAROI-AIPAC-SNR)
-
CIVEMP (SIVEMP-SIMET)
-
FED. CISL MEDICI-COSIME
- FESMED (ACOI-ANMCO-AOGOISUMI-SEDI-FEMEPA-ANMDO)
- ANPO
- CGIL MEDICI
- FEDERAZIONE MEDICI aderente UIL FPL
- SNABI
- AUPI
- CGIL FP SANITA’
- CISL-COSIADI
- SINAFO
- CIDA/SIDIRSS
- CONFEDIR
- UIL FPL
Eleonora Artesio