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annuncio pubblicitario
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Caducazione
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Cessazione degli effetti di un atto giuridico per la scadenza di un termine fissato dalla legge. La (—) può produrre effetti sia retroattivi che
irretroattivi.
p.
Calcolo [errore di]
S.
[vedi → Errore].
Calendario civile
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È l’ordine convenzionale di scansione del tempo a fini civili. Tutte le
regole giuridiche che fanno riferimento al tempo rinviano per la sua
misurazione al calendario gregoriano.
Il (—) individua le festività e le solennità nazionali.
Cambiale R.D. 14-12-1933, n. 1669; L. 12-12-2002, n. 273
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È un titolo di credito [vedi →] all’ordine (in quanto circola mediante
girata) ed astratto (in quanto dal contesto del titolo non emerge la natura del rapporto sottostante alla emissione del titolo). Contiene l’impegno
o l’ordine incondizionato di pagare una somma di denaro ad una determinata scadenza e nel luogo indicato dal titolo, a favore di chi risulta
legittimato all’esercizio del diritto attraverso il possesso del titolo.
Al contrario dell’assegno [vedi →], che è un mezzo di pagamento, la
cambiale è uno strumento di credito.
Dalla sua natura di titolo di credito discendono i tipici caratteri della
letteralità (cioè della rigida corrispondenza fra il tenore del documento
ed il diritto in esso incorporato), dell’incorporazione (intesa come la
compenetrazione del diritto nel documento, per cui non si può concepire il diritto senza il documento né il documento avulso dal diritto di
credito) e dell’autonomia (nel senso che al possessore legittimato non
sono opponibili le eccezioni relative ai precedenti possessori).
La (—) può assumere due forme:
— pagherò cambiario, in cui l’emittente è il debitore principale che si
impegna a pagare una determinata somma ad una certa data in favore del prenditore del titolo;
— cambiale tratta, ove vi è un rapporto a tre in cui il traente del titolo
dà l’ordine di pagamento al trattario (obbligato principale) in favore del prenditore del titolo.
Il soggetto formalmente chiamato al pagamento è il trattario. Tuttavia
perché questi assuma la qualità di obbligato cambiario è necessario che
accetti la (—) sottoscrivendola al momento della presentazione. Solo
con l’accettazione il portatore del titolo può vantare un vero e proprio
diritto verso il trattario: di conseguenza, in caso che questi si rifiuti di
accettare, il possessore legittimo della (—) ha diritto di agire in regresso
contro il traente e gli altri obbligati cambiari (eventuali giranti).
Garanzia dell’obbligazione cambiaria è l’avallo [vedi →].
La L. 273/2002, nel modificare la legge cambiaria, ha ampliato i requisiti della (—) e del vaglia cambiario, specificando quali dati identificativi del trattario o dell’emittente dovranno essere indicati sul titolo ai fini
della pubblicazione del protesto (ossia dell’atto pubblico nel quale si
accerta, in forma solenne, l’avvenuta presentazione della (—) ed il
conseguente rifiuto di accettare o pagare).
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Cambiale tratta
Cambiale tratta
[vedi → Cambiale].
Cambiamento di sesso
[vedi → Sesso (Mutamento del)].
Cancellazione dell’ipoteca artt. 2882-2888 c.c.; art. 136 R.D. 16-31942, n. 267
p.
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La (—) è lo strumento con il quale l’ipoteca [vedi →] estinta è eliminata dai registri immobiliari in cui è iscritta. Se l’ipoteca è estinta, ma non
viene cancellata, l’ipoteca successivamente iscritta assumerà, solo formalmente, il secondo grado.
La (—) può essere consentita dal creditore capace o essere ordinata dal
giudice e in questo caso la (—) è effettuata con sentenza passata in
giudicato [vedi → Cosa giudicata].
S.
Canone artt. 960, 1639 c.c.; L. 27-7-1978, n. 392; L. 9-12-1998, n. 431
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Viene così chiamata la prestazione periodica cui è tenuto colui al quale
è concesso il godimento di un bene. Ricorre, pertanto, in molti istituti
del diritto privato (es.: enfiteusi, art. 960 c.c.; affitto di fondi rustici, art.
1639 c.c.; locazione, L. 392/78 e L. 431/98) ed è detta anche livello.
C­­anone [equo]
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[vedi → Equo canone].
se
Canone di riferimento
Capacità di adempiere
Es
È il canone iniziale convenuto al momento della stipula del contratto di
locazione. Nel corso della locazione esso costituisce la base di riferimento per gli aumenti di legge.
[vedi → Pagamento dell’incapace]
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Capacità di agire art. 2 c.c.; art. 23 L. 31-5-1995, n. 218
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È l’idoneità del soggetto a porre in essere manifestazioni di volontà
idonee a modificare la propria situazione giuridica. Anche la (—), come
la capacità giuridica [vedi →], è regolata, nel sistema italiano di diritto
internazionale privato, dalla legge nazionale della persona (art. 23 L.
218/95).
Essa si acquista con la maggiore età e cioè al compimento del diciottesimo anno, età in cui si presume che l’individuo possa consapevolmente curare i propri interessi e sia in grado di valutare la portata degli atti
da porre in essere.
Si ricordi inoltre che, per il compimento di alcuni atti di natura particolare, è richiesta dalla legge una differente età (es.: per il matrimonio è
sufficiente il compimento del sedicesimo anno di età, previo decreto
autorizzativo del Tribunale, art. 84 c.c.), e così pure per la prestazione
di alcune attività lavorative (art. 2 c.c.; L. 977/67).
La (—) acquistata con la maggiore età, si conserva, di regola, fino alla
morte. Essa comunque è legata alla idoneità del soggetto a curare i
propri interessi.
Limitazioni della (—) sono: la minore età [vedi →], l’interdizione [vedi
→], l’inabilitazione [vedi →].
La (—) è propria anche dei soggetti collettivi che, però, la estrinsecano attraverso persone fisiche ad essi legate da un rapporto organico [vedi →].
Capacità giuridica art. 22 Cost.; art. 1 c.c.; art. 20 L. 31-5-1995,
n. 218
Indica l’attitudine del soggetto ad essere titolare di situazioni giuridiche.
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Capacità di ricevere donazioni
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Per le persone fisiche si acquista con la nascita, cioè con la separazione
del feto dal corpo materno, purché tale feto sia vivo.
Benché l’acquisto della (—) coincida, per la persona fisica, con la nascita, la legge riconosce eccezionalmente alcuni diritti a soggetti non
ancora venuti ad esistere, subordinatamente, però, all’evento della nascita:
— ai nascituri concepiti la legge riconosce la piena capacità di succedere a causa di morte (art. 462, c. 1 c.c.) e la capacità di ricevere
per donazione (art. 784 c.c.);
— ai nascituri non concepiti la legge riconosce la capacità di succedere a causa di morte, ma solo in caso di vocazione [vedi →] testamentaria (art. 462, c. 3 c.c.), e la capacità di ricevere per donazione
(art. 784 c.c.), purché si tratti di figli di una determinata persona
vivente al tempo della morte del testatore o della donazione.
La (—) cessa solo a seguito dell’evento naturale della morte del soggetto in quanto per l’art. 22 della Costituzione nessuno può essere privato,
per motivi politici, della propria (—). Nel sistema italiano di diritto internazionale privato, la (—) è regolata dalla legge nazionale della persona (art. 20 L. 218/95).
Posseggono la (—) anche i soggetti collettivi (associazioni [vedi →],
società [vedi →] etc.).
Capacità di intendere e di volere artt. 2, 428, 2046 c.c.
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Essa si identifica in quel minimo di attitudine psichica a rendersi conto
delle conseguenze dannose della propria condotta.
In diritto civile, essa rileva in tema di atti illeciti [vedi →], esonerando
il soggetto che si trovi in stato di incapacità di intendere e di volere
dalla responsabilità [vedi →] per i propri atti illeciti.
Tuttavia, l’art. 2046 c.c. dispone che l’esclusione della responsabilità
del soggetto incapace cessa quando questi si sia trovato in tale stato
psichico per propria colpa.
In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere o di volere,
il risarcimento [vedi → Risarcimento del danno] è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo che provi di non aver potuto
impedire il fatto.
Nel caso in cui il danneggiato non abbia potuto ottenere il risarcimento
da chi è tenuto alla sorveglianza, il giudice, in considerazione delle
condizioni economiche delle parti, può condannare l’autore del danno a
un’equa indennità (art. 2047, c. 2 c.c.). L’incapacità di intendere e volere rileva, altresì, sia con riguardo agli atti giuridici, che possono essere
annullati se ne risulta un grave pregiudizio per l’autore, sia con riguardo
ai contratti, annullabili quando, per il pregiudizio che sia derivato o
possa derivare alla persona incapace o per la qualità del contratto o altrimenti, risulta la malafede dell’altro contraente [vedi → Incapacità
(naturale)].
Capacità al matrimonio
[vedi → Matrimonio].
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Capacità di ricevere l’adempimento
[vedi → Pagamento all’incapace]
Capacità di ricevere donazioni artt. 782, c. 4, 784 c.c.
Analogamente a quanto previsto in tema di capacità di succedere [vedi
→], la (—) spetta anche al nascituro e al concepturus o nascituro non
concepito [vedi → Capacità giuridica]. La donazione [vedi →] a favore
di enti di fatto [vedi → Associazione; Comitato], a seguito della abrogazione dell’art. 786 ad opera della legge 192/2000, è immediatamente
efficace e non è più subordinata alla circostanza che entro un anno sia
notificata al donante l’istanza per ottenere il riconoscimento.
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Capacità di ricevere per testamento
Capacità di ricevere per testamento
[vedi → Capacità di succedere].
Capacità di succedere art. 462 c.c.
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La (—) e la capacità di ricevere per testamento sono manifestazioni
della capacità giuridica [vedi →]. Principale requisito della (—) come
pure della capacità di ricevere per testamento, è l’esistenza della persona. Ciò vuol dire che è capace solo il soggetto esistente.
Questa regola generale conosce talune eccezioni.
In primo luogo, hanno (—) e capacità di ricevere per testamento i concepiti [vedi → Capacità giuridica] al tempo dell’apertura della successione [vedi →]. Possono invece succedere solo per testamento i concepturi o nascituri non concepiti [vedi → Capacità giuridica].
Le persone giuridiche possono ricevere solo per testamento. Anche le
disposizioni a favore di enti non riconosciuti o da costituire sono immediatamente efficaci; infatti, a seguito della abrogazione dell’art. 600 ad
opera della legge 192/2000, non è più necessario che entro un anno
dalla pubblicazione del testamento sia fatta istanza per ottenere il riconoscimento dell’ente.
Incapaci di ricevere per testamento sono il tutore e il protutore (art. 596
c.c.) [vedi → Tutela­], il notaio, i testimoni e l’interprete (art. 597 c.c.),
colui che ha scritto o ricevuto il testamento segreto (art. 598 c.c.), le
persone interposte (art. 599 c.c.).
È capace, invece, di succedere l’indegno [vedi → Indegnità a succedere].
Questi, infatti, può ricevere, però non può trattenere (potest capere sed
non potest retinere).
Capacità di testare art. 591, c. 1 c.c.
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È l’idoneità giuridica a disporre validamente delle proprie sostanze
mediante testamento [vedi →]. È discusso se la (—) rientri nella capacità di agire o in quella giuridica. La dottrina più accreditata ritiene
preferibile la seconda tesi.
Sono incapaci di testare i minori di età [vedi → Minore età], gli interdetti per infermità di mente [vedi → Interdizione], nonché coloro che si
provi essere stati, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di intendere e di volere nel momento in cui hanno fatto testamento. Questa
ultima ipotesi costituisce una particolare applicazione della incapacità
naturale [vedi → Incapacità (naturale)] prevista dall’art. 428 c.c.
Il testamento compiuto dall’incapace può essere impugnato da chiunque
vi abbia interesse (cd. annullabilità assoluta [vedi → Annullamento]).
L’azione si prescrive nei cinque anni dalla esecuzione delle disposizioni
testamentarie.
Caparra
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La (—) ha la funzione di rafforzare il diritto del creditore all’adempimento e al risarcimento del danno [vedi →] in caso di inadempimento
[vedi →]; essa è costituita mediante un patto reale, che si perfeziona cioè
con la consegna.
• (—) confirmatoria art. 1385 c.c.
È una somma di danaro o una quantità di cose fungibili [vedi → Beni]
che, al momento della costituzione del rapporto obbligatorio, una parte
dà all’altra, quale conferma dell’adempimento [vedi →], di cui costituisce quasi un’anticipata e parziale esecuzione.
Se il contratto viene adempiuto, la (—) deve essere restituita o imputata
alla prestazione dovuta. In caso di inadempimento, invece: se inadempiente è la parte che ha dato la (—), l’altra può recedere dal contratto e
ritenere la (—); se inadempiente è la parte che l’ha ricevuta, l’altra può
recedere dal contratto ed esigere il doppio della (—); se, però, la parte
che non è inadempiente preferisce domandare l’esecuzione o la risolu-
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Casa familiare
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zione del contratto [vedi →], il risarcimento del danno è regolato dalle
norme generali.
• (—) penitenziale art. 1386 c.c.
In tal caso la somma che una parte dà all’altra, non rappresenta una
cautela contro l’inadempimento, ma è il corrispettivo per l’attribuzione
della facoltà di recesso [vedi →] dal rapporto contrattuale.
Una volta versata la (—), i contraenti si riservano la scelta tra l’adempimento ed il recesso. Il recesso si attua per volontà unilaterale: rinunziando alla (—) nelle mani della controparte, se recede il soggetto che
l’ha consegnata, o provvedendo alla restituzione di una doppia (—)
nell’ipotesi inversa [vedi anche → Multa penitenziale].
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Capitalizzazione
S.
Dal punto di vista giuridico, la (—) rileva nell’ambito dell’affrancazione [vedi → Affrancazione del fondo] da parte dell’enfiteuta e nel riscatto della rendita perpetua [vedi →] e consiste nel procedimento mediante il quale la somma periodica dovuta da un soggetto viene moltiplicata
in modo da individuare il capitale prodotto da quella somma.
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Capostipite artt. 74-76 c.c.
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È la persona dalla quale discende una serie di persone legate da vincolo
di parentela [vedi →].
Il (—) rileva ai fini del computo del grado di parentela: nella linea retta
si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso il (—);
nella linea collaterale, i gradi si computano in base alle generazioni,
salendo da uno dei parenti fino al (—) comune e da questo discendendo
all’altro parente, sempre restando escluso il (—).
Captazione artt. 482, 526, 624, 761, 768 c.c.
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Si intende ogni raggiro che si attua al fine di indurre qualcuno a testare
in proprio favore. Mentre nei contratti il dolo [vedi →] è causa di annullamento soltanto quando sia stato idoneo a determinare alla conclusione
del contratto una persona, considerata nella sua qualità di uomo medio,
diversamente nei negozi mortis causa si tende a tener conto della particolare situazione psicologica del testatore che lo rende più sensibile ad
artifici e raggiri.
Ne deriva che in tali negozi, il dolo rileva come causa di annullamento
anche se ha una minore efficienza causale, in considerazione anche del
fatto che manca una controparte di cui tutelare l’affidamento. La (—)
assume rilevanza solo nei negozi mortis causa.
Non costituiscono (—) le attività volte ad accattivarsi la benevolenza
del testatore, che non integrano ipotesi di illecito o di frode.
Casa familiare art. 155quater c.c.; art. 6 L. 1-12-1970, n. 898; L. 8-22006, n. 54
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Ai sensi dell’art. 155quater c.c., come introdotto dalla L. 54/2006 (Separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli), dispone che il
godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente
conto dell’interesse dei figli.
Qualora la casa coniugale sia di proprietà di entrambi i coniugi, manchino figli minori o figli maggiorenni non autosufficienti conviventi dei
quali debba valutarsi l’interesse ed entrambi i coniugi rivendichino il
diritto al godimento esclusivo della casa coniugale, il giudice, nell’esercizio del suo potere discrezionale, può favorire il coniuge che non abbia
adeguati redditi propri.
Del vantaggio conseguente al godimento della (—) il giudice deve farne
adeguata valutazione in sede di regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi.
Il diritto di abitazione, che consente al coniuge titolare di godere in via
esclusiva dell’immobile, è intrasmissibile ed incedibile e non compren-
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Caso fortuito
de, secondo il dettato legislativo, il diritto di usare dei mobili in essa
contenuti.
La nuova disciplina in tema di affido condiviso fa, dunque, disapplicare
le disposizioni contenute nell’art. 6 della L. 898/1970, benché non formalmente abrogate (art. 4, c. 2, L. 54/2006). Qui è, infatti, disposto, che
in caso di scioglimento del matrimonio, la (—) venga assegnata al coniuge affidatario dei figli, ma abbiamo visto come nella nuova normativa si parli di interesse preminente dei figli.
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Caso fortuito artt. 1218, 1256, 2043 ss. c.c.
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In diritto civile il (—) viene in rilievo come causa di esclusione della
colpevolezza, con conseguente esonero da responsabilità, sia in relazione alla cd. responsabilità contrattuale [vedi → Contratto] che alla cd.
responsabilità extracontrattuale [vedi → Atti illeciti].
S.
Cassetta di sicurezza artt. 1839-1841 c.c.; art. 255 c.p.p.; art. 117
D.Lgs. 1-9-1993, n. 385
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È una cassaforte situata in locali blindati che la banca mette a disposizione del proprio cliente; quest’ultimo vi può riporre tutti gli oggetti che
desidera (generalmente di elevato valore o notevole importanza) purché
non siano pericolosi.
Catasto R.D.L. 13-4-1939, n. 652 conv. in L. 11-8-1939, n. 1249; D.P.R.
1-12-1949, n. 1142; D.M. 2-1-1998, n. 28
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È un elenco generale di tutti i beni immobili, siano essi terreni o fabbricati, che ha lo scopo di determinarne la consistenza e la rendita del bene
mediante operazioni di descrizione, misurazione e stima.
Causa [del negozio giuridico] artt. 1325, 1343 ss. c.c.
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La (—) è uno degli elementi essenziali del negozio giuridico [vedi →], la
cui mancanza o illiceità comporta la nullità [vedi →] del negozio stesso.
Il codice civile non definisce il concetto di (—), che viene, però, prevalentemente intesa come la funzione economico-sociale che il negozio è
obiettivamente capace di raggiungere. Più precisamente, essa viene individuata nella sintesi degli effetti essenziali che il negozio è obiettivamente idoneo a produrre.
Ne deriva, quindi, che la (—) è elemento tipico, costante, oggettivo ed
impersonale di ogni negozio giuridico: questi caratteri la differenziano
dai motivi [vedi → Motivo] del negozio, che rappresentano, invece, gli
scopi individuali che determinano il singolo a concludere il negozio, gli
interessi che la parte tende a soddisfare mediante il negozio, ma che non
rientrano nel contenuto tipico di questo.
• Mancanza di (—)
La (—) in un negozio giuridico può mancare:
— ab origine: si ha allora il cd. difetto genetico della (—) che, a sua
volta, può essere: totale, se la (—) manchi del tutto, o parziale, se
essa manchi solo in parte;
— in un momento successivo: ricorre allora il cd. difetto funzionale o
sopravvenuto della (—) [vedi → Risoluzione del contratto].
• Illiceità della (—)
La (—) è illecita quando è contraria:
— a norme imperative, cioè a quelle norme inderogabili che prevedono,
anche se non espressamente, come sanzione la nullità del negozio;
— all’ordine pubblico, cioè a quei princìpi non necessariamente espressi in norme, ma ricavabili dalle disposizioni inderogabili che costituiscono postulati essenziali, adeguati elasticamente alle contingenti esigenze di vita e di sviluppo della società organizzata.
Larga parte di tali principi trova espressione nella Carta Costituzionale;
— al buon costume, che va inteso come quel complesso di princìpi,
elastici e non limitati alla sola sfera sessuale, che costituiscono la
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Garanzia artt. 1936 ss., 1958, 1959, 2740, 2745 ss., 2785 ss., 2808 ss.
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c.c.; artt. 35, 37 R.D. 14-12-1933, n. 1669; artt. 28-30 R.D. 21-12-1933,
n. 1736
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Istituto previsto dalla legge al fine di rendere più sicura al creditore la
realizzazione del suo credito.
La (—) generica [vedi →] posta dall’art. 2740 c.c., che assoggetta tutti
i beni presenti e futuri del debitore al soddisfacimento forzoso delle
ragioni del creditore, può essere insufficiente a rassicurare il creditore
sul buon fine dell’obbligazione [vedi →].
Per ovviare a tale inconveniente il creditore può avvalersi delle cd. (—)
specifiche, che si distinguono in:
— (—) personali, le quali aumentano il numero dei soggetti passivi e,
quindi, dei patrimoni sui quali può soddisfarsi il creditore, attraverso la costituzione di obbligazioni accessorie a carico di terze persone che si affiancano al debitore originario [vedi → Fideiussione;
Avallo; Mandato di credito];
— (—) reali, quando vengono riservati al soddisfacimento del creditore, eliminando il concorso degli altri creditori, alcuni beni del debitore, sui quali è costituito un diritto reale [vedi → Pegno; Ipoteca;
Privilegio].
All’istituto fanno infine riferimento anche una pluralità di norme del
codice civile relative alla disciplina di particolari contratti tipici. Tali
norme hanno la funzione di rafforzare la tutela del diritto di una delle
parti contraenti: si pensi agli artt. 797 e 798 c.c. [vedi → Donazione],
1253 c.c. [vedi → Cessione (del credito)], 1483, 1490 c.c. [vedi →
Compravendita], 1578 c.c. [vedi → Locazione], 1667 c.c. [vedi → Appalto].
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Garanzia di buon funzionamento art. 1512 c.c.
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La (—) è accessoria al contratto di compravendita [vedi →], in particolare a quella avente ad oggetto beni mobili. In base ad essa, il compratore viene garantito in ordine al funzionamento del bene secondo il suo
uso normale.
La prova del cattivo funzionamento della cosa venduta, che spetta chiaramente al compratore, è soggetta ad un termine di decadenza di trenta
giorni da quello in cui il difetto è stato scoperto. L’azione relativa, invece, è soggetta ad un termine di prescrizione di 6 mesi dalla scoperta. La
(—), peraltro, non opera solo nei casi di grave inadempimento, bensì
anche in presenza di un minimo difetto, tale da impedire l’uso della cosa.
Il compratore, facendo valere la garanzia in questione, può ottenere la
sostituzione o la riparazione della cosa difettosa. La (—) non può considerarsi un elemento naturale del negozio, occorrendo per la sua sussistenza (e in mancanza di usi) un patto espresso.
Garanzia della conformità dei beni artt. 128 ss., D.Lgs. 6-9-2006,
n. 205
In virtù della normativa prevista dal D.Lgs. 206/2005 sulla vendita dei
beni di consumo [vedi → Beni di consumo; Consumatore (tutela del], il
venditore ha l’obbligo di consegnare al consumatore beni, non solo
funzionanti [vedi → Garanzia di buon funzionamento], ma anche conformi al contratto di vendita ed è responsabile nei confronti del consu-
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Garanzia generica
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matore stesso per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento
della consegna del bene. La conformità del bene al contratto si presume
se coesistono le circostanze indicate nell’art. 129, D.Lgs. 206/2005:
l’elenco consente una maggiore tutela del consumatore che viene così
esonerato dall’onere di provare (con presunzione relativa) la difformità
del bene rispetto al contratto. Non vi è difetto di conformità se, al momento della conclusione del contratto, il consumatore era a conoscenza
del difetto o non poteva ignorarlo con l’ordinaria diligenza, o se il difetto di conformità deriva da istruzioni o materiali forniti dal consumatore.
In tal modo si è introdotto un concetto unitario di «conformità del bene
al contratto» in un ordinamento, come il nostro, nel quale sono previste
diverse categorie di anomalie, vizi e inidoneità del bene all’uso cui è
destinato, cui sono collegati differenti rimedi.
In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino,
senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione
del contratto (art. 130, D.Lgs. 206/2005).
Particolarmente dettagliata è la disciplina dei termini: il venditore è responsabile quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine
di due anni dalla consegna del bene e il consumatore decade dai diritti
previsti se non denuncia al venditore il difetto di conformità entro il
termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. La denuncia
non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l’esistenza del difetto o
l’ha occultato. Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la
natura del bene o con la natura del difetto di conformità. L’azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene;
il consumatore, che sia convenuto per l’esecuzione del contratto, può
tuttavia far valere sempre i suoi diritti purché il difetto di conformità sia
stato denunciato entro due mesi dalla scoperta e prima della scadenza
dei termini (art. 132, D.Lgs. 206/2005).
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Garanzia convenzionale artt. 1512; D.Lgs. 6-9-2006, n. 205
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Indica qualsiasi impegno di un venditore o di un produttore, assunto nei
confronti del consumatore senza costi supplementari, di rimborsare il
prezzo pagato, sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul bene di
consumo, qualora esso non corrisponda alle condizioni enunciate nella
dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicità. Si tratta di una
garanzia (c.d. commerciale,) ulteriore rispetto alle garanzie obbligatorie,
normalmente previste dalla legislazione, che rafforza la tutela del consumatore [vedi → Consumatore (tutela del)] e che consente all’imprenditore di presentare i propri prodotti come più sicuri e affidabili rispetto
alla concorrenza. Esempi di (—) sono frequenti nella vendita di beni
mobili [vedi → Garanzia di buon funzionamento] e, in particolare, dei
beni di consumo [vedi →].
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Garanzia per evizione
[vedi → Evizione (Garanzia per); Compravendita (Contratto di)].
Garanzia generica art. 2740 c.c.
È la garanzia rappresentata dall’assoggettamento di tutti i beni presenti
e futuri del debitore all’azione esecutiva del creditore nella ipotesi di
inattuazione del rapporto obbligatorio. La (—) costituisce, nel nostro
ordinamento, il fondamento della responsabilità patrimoniale e si connota per il suo carattere di generalità dal momento che investe il patrimonio del debitore nella sua interezza, destinandolo alla soddisfazione
dei creditori.
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Garanzia a prima richiesta
Alla conservazione della (—) il legislatore ha dedicato, perciò, una
speciale attenzione, offrendo una pluralità di rimedi atti ad assicurarne l’integralità e/o la ricostituzione nell’ipotesi in cui la condotta
tenuta dal debitore non sia stata conforme a quel generale criterio di
correttezza e diligenza che permea di sé l’intero sistema delle obbligazioni. Tra gli strumenti di tutela che, a tal fine, la legge concede al
creditore, si segnalano, per la loro peculiare efficacia, l’azione surrogatoria [vedi → Surrogatoria] e l’azione revocatoria [vedi → Revocatoria].
A
.
Garanzia a prima richiesta
[vedi → Contratto autonomo di garanzia].
p.
Garanzia per vizi occulti
Genus
[vedi → Obbligazione (generica e specifica)].
S.
[vedi → Vizio occulto; Compravendita (Contratto di)].
i
Genus numquam perit [il genere non si estingue mai] artt. 1256,
br
1257 c.c.
Es
se
li
Tale principio è rilevante in materia di obbligazioni generiche [vedi →]
e trova applicazione pratica in relazione al:
— passaggio del rischio: fino a quando le cose generiche vendute non
siano state consegnate al compratore [vedi → Specificazione (nelle
obbligazioni generiche)] il rischio del loro perimento rimane a carico del venditore che sarà sempre tenuto a fornirle, eventualmente
procurandosene altrove, proprio per il principio (—);
— adempimento dell’obbligazione: l’obbligazione di consegnare una
cosa generica non può mai diventare impossibile e quindi non potrà
mai estinguersi per impossibilità sopravvenuta della prestazione
[vedi → Impossibilità della prestazione].
Gestione di affari artt. 2028-2032 c.c.; art. 61, L. 31-5-1995, n. 218
C
op
yr
ig
ht
©
Si ha (—) quando un soggetto (gestore) si prende cura spontaneamente,
cioè senza esservi obbligato e senza averne avuto incarico dall’interessato (dominus), di uno o più affari patrimoniali altrui. A tale circostanza la legge, concorrendo alcuni requisiti, ricollega il sorgere di obbligazioni sia a carico del gestore che a carico del dominus.
Requisiti della (—) sono:
— l’utilità iniziale della gestione (utiliter coeptum): affinché si producano gli effetti della (—), questa deve essere utilmente iniziata;
l’utilità si giudica obiettivamente, facendo riferimento alla valutazione che avrebbe effettuato il dominus, con la diligenza del buon
padre di famiglia [vedi →], al momento dell’inizio dell’affare;
— la mancanza di un divieto alla (—) da parte del dominus («non
prohibente domino»);
— la consapevolezza dell’alienità dell’affare (cd. «animus aliena negotia gerendi»): il gestore deve cioè sapere (e, quindi, deve avere
intenzione) di trattare affari altrui, ossia di avvantaggiare il dominus
e di non aver nessun obbligo in tal senso, altrimenti al più il gestore
potrebbe invocare l’arricchimento senza causa del dominus;
— la liceità dell’affare;
— la capacità di agire del gestore (art. 2029 c.c.).
La (—) produce effetti:
—­ nei confronti del gestore, che ha l’obbligo di continuare la gestione
intrapresa, finché l’interessato (o l’erede in caso di morte del dominus) non sia in condizione di provvedervi da sé (art. 2028 c.c.), ed
è sottoposto a tutti gli obblighi del mandatario (diligenza del buon
padre di famiglia, obbligo di rendiconto etc.);
Pacchetti turistici artt. 82-100; D.Lgs. 6-9-2005, n. 206
P
yr
ig
ht
©
Es
se
li
br
i
S.
p.
A
.
Offerte turistiche, aventi ad oggetto viaggi, vacanze e circuiti tutto
compreso, poste in vendita ad un prezzo forfettario e di durata superiore
alle 24 ore. Sono caratterizzate dalla combinazione di trasporto, alloggio
e servizi turistici (guide turistiche, escursioni etc.).
Nel nostro Paese, la materia è regolata dal D.Lgs. 206/2005 (Codice del
consumo).
È stabilito, infatti, che il contratto di vendita di pacchetti turistici debba
essere stipulato in forma scritta, in termini chiari e precisi, e che una
copia di esso venga rilasciata all’acquirente.
Particolarmente importante è l’istituzione di un Fondo di garanzia che
deve assicurare al consumatore il rimborso del prezzo versato ed il
rimpatrio, nell’ipotesi in cui vi sia insolvenza o fallimento dell’organizzatore del viaggio.
La normativa attribuisce grande rilevanza all’informazione del consumatore, elencando dettagliatamente (art. 87, D.Lgs. 206/2005) le informazioni che l’organizzatore e il venditore del viaggio devono fornire al
consumatore e, contestualmente, vietando di fornire informazioni ingannevoli sulle modalità del servizio offerto, sul prezzo e sugli altri elementi del contratto.
Per quanto riguarda il risarcimento del danno è previsto sia quello per
danni alla persona che per danni diversi da quelli alla persona. Nel primo
caso, ai fini della quantificazione del risarcimento, si fa riferimento alle
norme stabilite dalle convenzioni internazionali, prevedendo un termine
prescrizionale di tre anni dalla data di rientro dal viaggio. Nel secondo
caso, danni diversi da quelli alla persona, vi è la possibilità di convenire
in forma scritta, tra le parti, limitazioni al risarcimento del danno derivante dall’inadempimento o dall’inesatta esecuzione delle prestazioni
che formano oggetto del (—); tale diritto si prescrive in un anno dal rientro del viaggiatore nel luogo della partenza.
Merita infine di essere sottolineata l’apertura, da parte della giurisprudenza, alla risarcibilità del c.d. danno da vacanza rovinata.
Con tale locuzione si intende il danno non patrimoniale, assimilabile al
danno biologico [vedi →], sofferto dal consumatore in conseguenza del
mancato godimento delle utilità promesse e, dunque, del mancato riposo che è lecito attendersi da una vacanza.
op
Pactum fiduciae
[vedi → Fiducia].
C
Pactum de non petendo
[vedi → Remissione del debito].
Pactum de retrovendendo [promessa di rivendere il bene allo
stesso venditore]
[vedi → Compravendita].
Padrone [responsabilità per fatti illeciti dei domestici] art. 2049
c.c.
È un’ipotesi di responsabilità [vedi →] oggettiva, il cui fondamento
risiede non nella presunzione assoluta di colpa in eligendo e in vigilan-
195
Par condicio creditorum
do, ma nell’esigenza di garantire il risarcimento danni [vedi →] al
danneggiato, ponendo a carico di chi si avvale dell’opera altrui per
trarne vantaggio economico i rischi connessi allo svolgimento dell’attività.
Perché possa applicarsi tale norma occorre che colui che provoca il
danno sia un prestatore di lavoro subordinato e stia adempiendo alle sue
mansioni.
Pagamento artt. 1176 ss. c.c.
Es
se
li
br
i
S.
p.
A
.
Indica l’atto col quale si adempie una obbligazione pecuniaria [vedi →].
• (—) dell’indebito
[vedi → Indebito (Pagamento dell’)].
• (—) con surrogazione
[vedi → Surrogazione].
• (—) eseguito con cose altrui art. 1192 c.c.
È quello che il debitore effettua con cose di cui non può disporre perché
appartenenti ad un altro soggetto. La legge, al riguardo, preclude al
debitore la possibilità di impugnare il (—), salvo che offra di eseguire
la prestazione con cose di cui abbia il potere di disposizione. Il creditore che abbia ricevuto il (—) in buona fede [vedi →], cioè ignorando
l’altruità della cosa, può, invece, impugnarlo, anche per prevenire iniziative giudiziali da parte del terzo proprietario, restituendo la cosa al
debitore, salvo il diritto al risarcimento del danno.
• (—) in moneta estera art. 1278 c.c.
Al debitore è concesso di pagare in moneta legale al corso del cambio
nel giorno della scadenza e nel luogo del (—).
• (—) dei debiti ereditari artt. 752-756 c.c.
Spetta ai coeredi in proporzione alle loro quote ereditarie, salvo che il
testatore abbia altrimenti disposto (art. 752 c.c.). Dal (—) dei debiti
ereditari sono esentati i legatari [vedi → Legato] (art. 756 c.c.).
Pagamento all’incapace art. 1190 c.c.
©
È l’adempimento fatto al creditore che si trovava in stato di incapacità.
In tal caso il debitore è liberato dall’obbligazione se è dimostrato che il
creditore ha rivolto a suo vantaggio quanto ricevuto.
ht
Pagamento dell’incapace art. 1191 c.c.
op
yr
ig
Chi si trova in stato di incapacità (anche naturale, secondo l’opinione
dominante) può egualmente adempiere una propria obbligazione: ciò in
quanto l’adempimento, pur essendo un atto giuridico, non è un negozio
e quindi non presuppone la capacità di intendere e volere.
Il debitore incapace può, tuttavia, risultare danneggiato da una prestazione eseguita con modalità o contenuti diversi da quelli previsti (es.: il
debitore, tenuto a consegnare beni di qualità media, consegna beni di
qualità superiore, più costosi); in tal caso si torna ad applicare il principio generale che salvaguardia l’incapace contro gli atti pregiudizievoli.
Pagamento dell’indebito
C
[vedi → Indebito (Pagamento dell’)].
Pagamento elettronico
[vedi → Moneta elettronica].
Par causa turpitudinis
[vedi → Irripetibilità; Indebito (Pagamento dell’)].
Par condicio creditorum [pari condizioni dei creditori] art.
2741 c.c.
Principio accolto dall’art. 2741 c.c., che trova applicazione allorché
concorrano più creditori di un unico debitore.
196
Parentela
In base ad esso tutti i creditori hanno uguale diritto di soddisfarsi sui
beni del debitore, beni che fungono da garanzia cd. generica per il
soddisfacimento delle loro pretese, salvo che sussistano cause legittime
di prelazione [vedi → Privilegi; Pegno; Ipoteca], in presenza delle
quali il creditore, che ne è titolare, ha diritto a soddisfarsi sul ricavato
della procedura esecutiva, con precedenza su ogni altro.
Parentela artt. 75, 77, 87, 117 c.c.
Es
se
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br
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S.
p.
A
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Con tale termine agli effetti civili si indica il vincolo che unisce chi discende da un identico capostipite (padre o madre). Tale vincolo è riconosciuto dalla legge fino al sesto grado.
• (—) collaterale
La (—) collaterale è il vincolo che unisce più soggetti (fratelli, cugini)
che non discendono l’uno dall’altro, ma egualmente discendono da un
capostipite comune.
• (—) giuridica
È la (—) che si crea per legge con l’adozione [vedi →].
• (—) in linea retta
È la (—) che unisce coloro che discendono l’uno dall’altro (padre e figlio).
• (—) legittima
È la (—) che esiste tra chi discende da due capostipiti coniugati tra loro.
• (—) naturale
È quella che esiste tra soggetti discendenti da identici capostipiti non
coniugati tra loro, o da identico capostipite coniugato con un soggetto
diverso da quello col quale i discendenti sono stati generati.
• grado di (—)
Per il computo del grado di (—):
— nella linea retta si conta un grado per ogni generazione escluso lo
stipite;
— in quella collaterale si risale da un parente allo stipite (che non si
conta) e si ridiscende all’altro parente (es.: i figli di fratelli sono
parenti di 4° grado).
Parte
op
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©
Nel negozio giuridico è il soggetto che partecipa all’atto quale portatore
di un interesse giuridicamente rilevante al compimento del medesimo.
Si distingue tra (—) in senso formale, che è il soggetto che materialmente manifesta la volontà negoziale, e (—) in senso sostanziale che è invece il soggetto cui sono direttamente imputati gli effetti giuridici del
negozio. Generalmente coincidono, ma è possibile una scissione tra le
due posizioni, come nel caso di rappresentanza [vedi →] diretta.
La (—) può poi essere formata da più soggetti che hanno una identica
posizione di interessi: cd. (—) plurisoggettiva. La (—) in questo senso
è identificata come un unico centro di interessi, e rimane unica anche se
comprende più soggetti.
In relazione al numero delle parti (e non al numero dei soggetti) si distinguono negozi unilaterali, bilaterali, o plurilaterali [vedi → Negozio
giuridico].
C
Parti comuni di un edificio artt. 1117 ss., 1138 c.c.
Sono tutte quelle parti di un immobile destinate all’uso comune da parte dei proprietari dei singoli appartamenti.
L’art. 1117 c.c. considera (—):
— il terreno su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri e perimetrali, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d’ingresso, i
vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e in genere tutte le parti necessarie all’uso comune;
— i locali per la portineria e per l’alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi e per altri simili
servizi in comune;
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