BIOLOGIA MOLECOLARE capitolato speciale corretto

AZIENDA SANITARIA N. 20 VERONA
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
PER LA FORNITURA IN SERVICE DI N. 1 STRUMENTAZIONE E DEI
RELATIVI REAGENTI PER DETERMINAZIONI DI BIOLOGIA
MOLECOLARE
CON ALLEGATO CAPITOLATO TECNICO
PROCEDURA APERTA
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INDICE
PREMESSA …………………………………………………………………………………………… 4
Art. 1 Oggetto …………….…………………………………………………………….. …………… 4
Art. 2 Periodo contrattuale…… ……………………………………………………………………..
4
Art. 3 Esecuzione del contratto ……………………………………………………………………...
5
Art. 4 Verifiche di qualità nell’esecuzione del contratto .………………………………………...
5
Art. 5 Garanzie contrattuali
……………….…………………………………………………….
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……………….. …………………………………………………………………… .
6
Art. 7 Offerta economica …………………………………………………………….……………
7
Art. 8 Modalità di fatturazione e pagamento …………………………………….………………
7
Art. 9 Risoluzione del contratto ………………………………………..………………….
7
Art. 10 Validità dell’offerta ..……………………………………………………………..
7
Art. 11 Cessione del contratto e subappalto …………….………………………………
8
Art. 12 Recesso unilaterale ………………………………………………………………………
8
Art. 13 Domicilio della ditta aggiudicataria e comunicazioni . ………………………………..
8
Art. 14 Stipulazione del contratto e spese contrattuali ………………………………………..
9
Art. 15 Adempimenti antimafia …………………………………………………………………
9
Art. 16 Foro competente …………………………………………………………………………
9
Art. 17 Trattamento dati personali ……………………………………………………………..
9
Art. 6 Penali
ALLEGATO
CAPITOLATO TECNICO
Art. 1 Oggetto …………….…………………………………………………………….. …………
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Art. 2 Carichi di lavoro….………..…………………………………..…………………….
10
Art. 3 Modalità di consegna ……………………………………………………………………….
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Art. 4 Installazione e Aggiornamento tecnico… …………………………………………………
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Art. 5 Prove tecniche ………………………………………………………………………………
11
Art. 6 Collaudo ………………………………………………………………………………………
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2
Art. 7 Formazione e avviamento……………….. ………………………………………….………
12
Art. 8 Manutenzione………………………………………………………………………………..
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PREMESSA
Con deliberazione n. 440 del 15.10.2008, esecutiva ai sensi di legge, il Direttore Generale dell’Ulss
n.20 ha disposto di procedere, mediante procedura aperta, all’aggiudicazione della fornitura in
service di n. 1 strumentazione con i relativi reagenti per determinazioni di biologia molecolare, per
il periodo di quattro anni, fatta salva la facoltà di risoluzione anticipata del contratto, con
preavviso di 30 giorni, nel caso di assegnazione di procedure centralizzate.
La fornitura dovrà avvenire secondo le norme previste dal seguente Capitolato Speciale d’Appalto,
dal disciplinare di gara allegato, nonché secondo le norme prescritte dal D. Lgs. n.163 del 12.04.06
e s.m.i., nonché dalle norme contenute nella L.R. 18/80 e s.m.i. ove non contrastanti.
ART. 1 – OGGETTO
Il presente capitolato prevede la fornitura in service di n. 1 strumentazione e dei relativi
reagenti per determinazioni di biologia molecolare, occorrente al Laboratorio Analisi
dell’Ospedale di San Bonifacio per il periodo di quattro anni, fatta salva la facoltà di risoluzione
anticipata del contratto, con preavviso di 30 gg., nel caso di assegnazione di procedure
anticipate.
E’ data inoltre facoltà alle Ulss 21 e 22 e all’Azienda Ospedaliera di Verona di aderire al
presente contratto per tutto il tempo della durata dello stesso, qualora le stesse manifestassero
tale volontà. In tal caso la ditta aggiudicataria avrà obbligo di fornire la strumentazione e i
reagenti richiesti dall’Ulss o dall’Azienda Ospedaliera entrante, alle medesime condizioni
contrattuali di cui al presente capitolato.
Le caratteristiche tecniche del sistema nonché i carichi di lavoro sono riportate nell’allegato
Capitolato tecnico.
Durante il periodo di validità contrattuale le Aziende Sanitarie potranno richiedere prodotti
non compresi tra quelli aggiudicati in sede di gara, ma inclusi nel listino della ditta
aggiudicataria vigente al momento della presentazione dell’offerta, nonché altri di nuova
produzione immessi regolarmente in commercio.
Resta inteso che la ditta aggiudicataria è impegnata a garantire la fornitura del materiale di che
trattasi applicando le seguenti quotazioni:
a) per i prodotti già inclusi nel listino al momento dell’offerta: prezzo indicato nel listino
decurtato dello sconto % di offerta;
b) per i prodotti di nuova produzione: prezzo indicato nel nuovo listino decurtato dello sconto
% di offerta.
ART. 2 – PERIODO CONTRATTUALE
Il contratto avrà durata di 48 mesi con decorrenza al primo giorno del mese successivo a quello in
cui viene effettuato il collaudo dell’apparecchiatura.
Alla scadenza di tale periodo, il contratto potrà essere prorogato nei termini di legge consentiti,
comunque non superiori a 180 gg.
L’Ulss si riserva inoltre il diritto di prorogare, nei termini di legge consentiti, il rapporto
contrattuale per il tempo necessario all’installazione dell’eventuale sistema subentrante (dello stesso
fornitore o di altri); resta inteso che il fornitore dovrà consentire il montaggio in parallelo di
qualunque altra apparecchiatura che risultasse aggiudicataria, in modo da consentire
l’avvicendamento senza alcun fermo macchina.
L’Ulss si riserva in ogni caso la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto, con preavviso di 30
giorni, nel caso di assegnazione di procedure centralizzate.
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E’ data inoltre facoltà alle Ulss 21 e 22 e all’Azienda Ospedaliera di Verona di aderire al presente
contratto per tutto il tempo della durata dello stesso, qualora le stesse manifestassero tale volontà. In
tal caso la ditta aggiudicataria avrà obbligo di fornire la strumentazione e i reagenti richiesti
dall’Ulss o dall’Azienda Ospedaliera entrante, alle medesime condizioni contrattuali di cui al
presente capitolato..
ART. 3 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO
L’aggiudicatario è tenuto all’esecuzione a regola d’arte, secondo gli usi commerciali, delle
prestazioni contrattuali. Nell’esecuzione, l’aggiudicatario è tenuto alla diligenza del buon padre di
famiglia ed a una particolare attenzione qualitativa derivante dalla natura sanitaria ed ospedaliera
delle attività e dei servizi perseguiti dal Committente.
L’ aggiudicatario deve effettuare le consegne dei beni con gestione a proprio rischio ed accettare
che l’offerta economica è comprensiva di tutti gli oneri necessari per il trasporto all’interno dei
locali e delle spese di qualsiasi natura, per la esecuzione contrattuale nei termini e con le modalità
indicate nel contratto o capitolato speciale di gara.
La fornitura dei beni deve possedere le stesse caratteristiche richieste dal Capitolato Tecnico;
l’Azienda Sanitaria può, in caso di difformità tra le caratteristiche tecniche contrattuali e le
caratteristiche tecniche dei beni offerti, rifiutare la parte di fornitura non conforme e richiedere
alternativamente la tempestiva sostituzione dei beni con altri adeguati o l’acquisto dei beni presso
altre ditte, con addebito al fornitore inadempiente delle eventuali maggiori spese, senza possibilità
di opposizione e/o eccezione di sorta da parte del medesimo.
Tutte le spese di imballaggio, di trattamento protettivo, di trasporto ed eventuali oneri connessi con
le spedizioni sono a carico dell’appaltatore, il quale effettua le consegne, franco da qualunque spesa
nei magazzini, nei reparti o negli uffici dell’Azienda Sanitaria indicati in contratto o nei rispettivi
ordini.
I deterioramenti subiti dai beni oggetto del contratto per negligenza, insufficienti imballaggi e
trattamenti protettivi od in conseguenza del trasporto conferiscono all’Azienda Sanitaria il diritto di
rifiutare i beni.
L’Azienda Sanitaria ha la facoltà di annullare l’ordine di fornitura dei beni, comunicando
l’annullamento entro due giorni lavorativi dal suo invio.
Nel corso di esecuzione del contratto, per ragioni di natura tecnica non prevedibili al momento della
stipula del contratto, l’Azienda Sanitaria può apportare variazioni delle prescrizioni tecniche e dei
termini o modalità di consegna, con apposito atto aggiuntivo, da redigere nelle stesse forme del
contratto principale.
L’appaltatore garantisce l’Azienda Sanitaria, escludendone ogni responsabilità, contro azioni o
condanne per risarcimento di danni a persone o cose causati a terzi in ragione o in occasione
dell'esecuzione del contratto o derivanti da difetti dei prodotti forniti nell'esecuzione del contratto.
ART. 4 - VERIFICHE DI QUALITA’ NELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
La presa in consegna da parte dell’Azienda Sanitaria dei prodotti forniti dall’appaltatore non
comporta l'accettazione definitiva delle forniture stesse.
Se la prestazione contrattuale si rivela danneggiata, difettosa o non conforme alle disposizioni del
contratto e pertanto l’Azienda Sanitaria non è in grado di disporre l'accettazione definitiva, viene
redatto un verbale trasmesso all’appaltatore.
In questo caso l’appaltatore deve sostituire a proprie spese le forniture che non soddisfino le
condizioni prescritte dall'appalto.
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I prodotti che risultassero, a seguito di verifica, difettati o viziati, saranno tenuti a disposizione
dell’appaltatore e successivamente restituiti; l’appaltatore deve accettare la restituzione di beni
difettosi anche se privi degli imballaggi originari.
Il fornitore garantisce, inoltre, che i reattivi forniti abbiano, alla data di consegna, un periodo di
validità superiore a 4 mesi .
Eventuali spese per analisi e verifiche qualitative saranno a carico dell’impresa fornitrice qualora le
caratteristiche rilevate risultassero difformi da quelle dichiarate.
ART. 5 - GARANZIE CONTRATTUALI
L’Ulss si riserva un periodo di prova di mesi due dalla data di inizio della fornitura per verificare la
rispondenza del sistema offerto alle caratteristiche dichiarate e, in caso negativo, potrà chiedere la
risoluzione del contratto.
In tale periodo il Primario del Laboratorio Analisi verificherà che il numero dei test effettivamente
eseguiti con ciascun kit corrisponda a quanto dichiarato dalla ditta aggiudicataria. In caso di
contestazione da parte della ditta, le verifiche dovranno essere effettuate in contraddittorio con la
ditta medesima.
Nel caso in cui la quantità di reagente e materiale di consumo indicato dalla ditta non risultasse
sufficiente per l’esecuzione delle determinazioni previste in capitolato, l’Ulss provvederà “ipso
facto” alla risoluzione del contratto, salvo l’obbligo della ditta di garantire, accollandosi il maggior
onere, la continuità del servizio fino al subentro della nuova ditta aggiudicataria e comunque non
oltre 6 (sei) mesi dalla formale contestazione.
ART. 6 – PENALI
L’impresa è soggetta all’applicazione di penalità, oltre ai casi espressamente previsti dal Capitolato
Speciale, in caso di ritardo nell’esecuzione del contratto o esecuzione non conforme alle modalità
indicate nel contratto stesso.
L’impresa aggiudicataria è soggetta all’applicazione delle seguenti penalità:
• per ogni giorno di ritardo nella consegna del materiale rispetto ai termini contrattuali, l’ Azienda
sanitaria potrà applicare una penale pari al 2% dell’importo del materiale non consegnato in tempo
utile, con un minimo di Euro 250,00.
• per ogni giorni di ritardo sugli interventi e per ogni giorno di fermo macchina superiore a quello
previsto, l’Ulss potrà applicare una penale pari all’1% della quota parte riguardante il servizio
annuale di assistenza, oltre al risarcimento danni dovuti per il fermo della strumentazione.
In caso di ritardi reiterati, l’ Azienda sanitaria, oltre all’applicazione della penale, potrà risolvere il
contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), incamerando il deposito
cauzionale definitivo e addebitando al contraente inadempiente il maggior prezzo eventualmente
pagato per l’acquisto sostitutivo dei beni o servizi oggetto del contratto, salvo il risarcimento degli
ulteriori danni subiti.
L’ammontare delle penalità sarà addebitato sui crediti dell’impresa derivanti dalla fornitura regolata
dal presente Capitolato, ovvero qualora non fossero sufficienti sui crediti dipendenti da altri
contratti che l’impresa ha in corso con l’Azienda Sanitaria, a fronte dell’obbligo di emissione di
apposita nota di addebito da parte dell’Azienda Sanitaria interessata.
L’addebito delle penali di cui al presente articolo non esonera il fornitore dall’adempimento
dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo del pagamento
della penale medesima.
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ART. 7 – OFFERTA ECONOMICA
Nell’offerta la ditta dovrà indicare, in cifre e in lettere (in caso di difformità è valido quello più
conveniente per l’Ulss), i seguenti costi:
1. il prezzo unitario (IVA esclusa) di ciascuna determinazione specificando:
- la quota parte dovuta per i reattivi ed altro materiale di consumo;
- la quota parte dovuta per l’utilizzo dell’apparecchiatura;
- la quota parte dovuta per il servizio di assistenza tecnica;
2. l’importo complessivo della fornitura.
La ditta dovrà inoltre indicare uno sconto sul listino relativo a reagenti e consumabili
eventualmente acquistabili al di fuori della presente gara;
Tali prezzi rimarranno fissi ed invariabili per il primo anno di fornitura. Successivamente i prezzi
saranno soggetti a revisione periodica, di norma a cadenza annuale, ai sensi dell’art. 115 del D. Lgs.
163/2006.
Si precisa che non potranno essere proposte alternative di fornitura.
ART. 8 – MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO
Ai fini del pagamento del corrispettivo l’appaltatore dovrà presentare regolare fattura ai sensi della
normativa vigente.
Le fatture pervenute saranno esaminate al fine di accertarne:
a) la rispondenza delle quantità esposte con quelle effettivamente consegnate;
b) la concordanza dei prezzi unitari e delle condizioni di fornitura, con quelli indicati nel
contratto o nell’ordine;
c) l’esattezza dei conteggi e di ogni altra necessaria indicazione anche ai fini fiscali.
Il pagamento sarà effettuato, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 231/02, entro 30 giorni dalla data
di ricevimento fattura, come risultante dal protocollo generale dell’Ulss, salvo diverso accordo tra le
parti assunto in sede negoziale.
ART. 9 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L’Ulss, in caso di inadempimento della ditta aggiudicataria, potrà assegnare un termine non
inferiore a 3 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere. Trascorso
inutilmente il predetto termine, il contratto si intende risolto.
L’Ulss inoltre potrà, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa),
risolvere di diritto il contratto, previa comunicazione scritta alla ditta aggiudicataria, nei seguenti
casi:
• in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e
delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
• nel caso di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto;
• nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore
nel corso della procedura di gara;
• in caso di perdita, da parte del fornitore, dei requisiti richiesti dal bando di gara e dal
capitolato speciale di gara, relativamente alle procedure ad evidenza pubblica;
• in caso di cessione del contratto o subappalto non autorizzati.
ART. 10 – VALIDITA’ DELL’OFFERTA
La proposta contrattuale è sempre revocabile. Il limite per l’esercizio della facoltà di revoca è
costituito dal termine per la presentazione dell’offerta. Trascorso tale termine la proposta
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contrattuale diventa irrevocabile e il soggetto candidato è obbligato alla propria offerta per un
periodo di gg.180 a partire dalla data ultima fissata per la presentazione dell’offerta.
Trascorso tale termine senza che sia intervenuta l’aggiudicazione, il soggetto candidato, con
espressa dichiarazione scritta, da inviare al medesimo indirizzo indicato per la presentazione
dell’offerta, può recedere dall’offerta stessa.
La formulazione dell’offerta è impegnativa per la Ditta aggiudicataria, mentre non obbliga in alcun
modo l’ Ulss all’assegnazione della fornitura.
L' Ulss si riserva in ogni caso la facoltà di sospendere, revocare, modificare, oppure di riaprire i
termini della presente gara con provvedimento motivato, senza che le Ditte invitate possano vantare
diritti o pretese di sorta.
ART. 11 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO
E’ vietata la cessione del contratto.
Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità previste all’art. 118 del D. Lgs. 163/06.
Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che
rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Ulss.
La ditta concorrente dovrà specificare in sede di offerta la parte della fornitura che intende
eventualmente subappaltare.
La ditta aggiudicataria deve depositare il contratto di subappalto almeno venti giorni prima
dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate.
L’Ulss non corrisponderà direttamente ai subappaltatori l’importo della fornitura dagli stessi
eseguiti.
Con il deposito del contratto di subappalto, la ditta aggiudicataria deve trasmettere la
documentazione attestante il possesso, da parte della subditta aggiudicataria, dei requisiti previsti
dalla vigente normativa e dal Bando di gara (iscrizione nel Registro delle Imprese con dicitura
antimafia, certificato o dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 38, D. Lgs. n. 163/2006).
E’ fatto divieto alla ditta aggiudicataria di subappaltare in tutto o in parte le forniture senza il
preventivo consenso scritto dell’Ulss, pena l’immediata risoluzione del contratto con
l’incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il riconoscimento di ogni conseguente
maggio danno.
I pagamenti relativi ai servizi prestati dalla subditta aggiudicataria verranno effettuati
dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzie effettuate.
ART. 12 – RECESSO UNILATERALE
L’Ulss potrà in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 giorni, da comunicarsi alla ditta
aggiudicataria con lettera raccomandata A.R., recedere dal contratto ai sensi dell’art. 1373 c.c., così
come previsto dall’art. 21-sexies L. 241/90.
ART. 13 – DOMICILIO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA E COMUNICAZIONI
Il contraente, all'atto della stipulazione del contratto, deve eleggere il proprio domicilio legale al
quale verranno dirette tutte le notificazioni inerenti al contratto.
Le comunicazioni tra le parti sono effettuate, mediante una delle seguenti modalità:
- telefax presso i rispettivi numeri telefonici indicati dalle parti nel contratto;
- lettera consegnata con attestazione del giorno ed ora per ricevuta da parte dell'ufficio e della
persona a cui è stata consegnata.
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ART. 14 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI
Il contratto verrà stipulato in forma di scrittura privata non autenticata.
Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione del contratto saranno a carico
dell’aggiudicatario.
In caso di particolare urgenza, debitamente comprovata, l’Ulss può disporre, prima della stipula del
contratto, l’anticipata esecuzione dello stesso entro i limiti di un quinto dell'importo contrattuale.
ART. 15 – ADEMPIMENTI ANTIMAFIA
L’aggiudicazione si intende comunque subordinata alla verifica, da parte dell’Ulss,
dell’insussistenza delle cause di divieto o di sospensione di cui alla Legge n. 575/1965 e successive
modifiche ed integrazioni, nonché del Dec. Leg.vo n.490, come modificato dal D.P.R. 03.06.1998
n. 252. A tal fine la ditta aggiudicataria dovrà presentare la documentazione che sarà richiesta
dall’Ulss .
ART. 16 – FORO COMPETENTE
Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il fornitore e l’Azienda Sanitaria e per le specifiche
attività contrattuali attribuite alla stessa, sarà competente esclusivamente il Foro di Verona.
ART. 17 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del D. Lgs. 196/03 – codice in materia di trattamento dei dati personali, i dati trasmessi
verranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali nei limiti stabiliti
dal codice medesimo.
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ALLEGATO
CAPITOLATO TECNICO
ART. 1 - OGGETTO
Il presente capitolato ha per oggetto l’acquisizione di n. 1 apparecchiatura in service con i relativi
reagenti per determinazioni di biologia molecolare, per il periodo di anni quattro;
Numero di test annuo previsto
HIV RNA qualitativo e quantitativo
HCV RNA qualitativo e quantitativo
HBV RNA qualitativo e quantitativo
n. 2.200
n. 600
n. 200
Caratteristiche tecniche
- Sistema composto da estrattore di acidi nucleici e termociclatore per PCR real-time quantitativa;
- Rispondenza alle direttive europee vigenti in Italia per le apparecchiature diagnostiche in vitro
(CE-IVD);
- Elevato grado di automazione sia nella fase di estrazione che nella fase di amplificazione PCR,
con elevata versatilità ed adattabilità alla attività routinaria;
- Riconoscimento tramite codice a barre dei reattivi (compresi scadenza, lotto, quantità e numero
test eseguibili) e tracciabilità del campione;
- Possibilità di caricamento continuo e random;
- Estrattore di acidi nucleici con predisposizione automatica delle piastre per la successiva PCR;
- Sensibilità della PCR: 20/40 U.I./ml;
- Rilevabilità anche di genotipi e sottotipi virali non comuni;
- Controllo interno dell’estrazione e della reazione incluso;
- Controllo contaminazione;
- Tempo di scadenza dei reattivi alla consegna: superiore a 4 mesi;
- Semplicità delle operazioni di manutenzione;
- Disponibilità di un software gestionale per archivio pazienti e statistiche;
- Interfacciamento bidirezionale con il computer gestionale del laboratorio;
- Affidabilità del sistema di assistenza tecnica (modalità dell’assistenza e tempi di intervento);
- Disponibilità di un sistema ampiamente documentato di referenze relativo ad utilizzatori e
affidabilità del sistema.
ART. 2 – CARICHI DI LAVORO
L’offerta dovrà essere dimensionata sui carichi di lavoro indicati all’art. 1 del presente Capitolato
Speciale d’Appalto.
ART. 3 - MODALITA’ DI CONSEGNA
La consegna di tutto quanto previsto nel presente appalto si intende porto franco comprensiva di
tutte le spese di imballo, trasporto, e quant’altro previsto nell’offerta e nel presente capitolato, nulla
escluso necessario alla consegna.
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La consegna dei beni deve essere effettuata durante il normale orario di lavoro, presso i locali
indicati nell’ordine.
Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte le spese derivanti dal trasporto interno, anche nel caso
in cui non fosse possibile l’utilizzo dei montacarichi/ascensori esistenti.
La ditta aggiudicataria dovrà obbligatoriamente consegnare attrezzature e componenti nuove di
fabbrica ed aggiornate all’ultima release disponibile all’atto della consegna; qualora siano state
introdotte innovazioni, la ditta aggiudicataria dovrà darne comunicazione all’Ulss che si riserva il
diritto di valutare a proprio insindacabile giudizio se accettare le innovazioni offerte a parità di
condizioni economiche o pretendere la consegna con le stesse caratteristiche dell’offerta.
La consegna della strumentazione dovrà avvenire entro 60 gg. solari dalla comunicazione
dell’aggiudicazione.
I reagenti ed il materiale di consumo dovranno essere consegnati entro 7gg.
dalla data di invio dell’ordine.
La consegna dei beni dovrà essere accompagnata dal documento di accompagnamento riportante i
riferimenti dell’ordine.
ART. 4 - INSTALLAZIONE E AGGIORNAMENTO TECNICO
Nella fornitura è compresa l’installazione dell’ attrezzatura e di tutto quanto previsto nell’offerta.
Nella fase di installazione la ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi a prestare gratuitamente la
necessaria assistenza tecnica e tutto il materiale diagnostico e d’uso necessario per la definitiva
messa a punto delle metodiche sulle strumentazioni fornite, nonché per l’ottimizzazione dell’attività
analitica in relazione all’organizzazione del lavoro.
La ditta aggiudicataria, qualora ponga in commercio nuovi kit o nuove apparecchiature, analoghi a
quelli oggetto della fornitura, i quali presentino migliori o uguali caratteristiche di rendimento e
funzionalità, dovrà fornire, su richiesta del Laboratorio Analisi, il nuovo ritrovato senza alcun onere
a carico dell’Ulss.
ART. 5 PROVE TECNICHE
L’Ulss potrà richiedere di valutare i prodotti in laboratorio, con appropriate e concordate modalità
tecniche, ovvero di poter vedere i sistemi in funzione presso strutture, ove siano operanti
routinariamente da tempo adeguato.
Nel primo caso, la ditta offerente dovrà fornire lo strumento e/o i reattivi necessari alle prove
sperimentali.
ART. 6 - COLLAUDO
Il collaudo dell’apparecchiatura dovrà avvenire entro 30 giorni lavorativi dall’avvenuta presa in
consegna.
Le spese relative al collaudo si intendono a carico della ditta aggiudicataria.
L’accettazione ed il collaudo non esonerano la ditta aggiudicataria dalla responsabilità per eventuali
fatti ed imperfezioni che non siano emersi al momento dell’accettazione o del collaudo della stessa
e che fossero inseguito rilevati.
Dovrà inoltre essere attestato che quanto fornito sia corredato dai relativi manuali d’uso.
Qualora l’Ulss rifiuti l’apparecchiatura fornita perché dagli accertamenti effettuati risulti che per
qualità, lavorazione od altro, non è conforme alle caratteristiche tecniche richieste ed offerte, la ditta
aggiudicataria, a sua cura e spese dovrà sostituirla immediatamente, al più tardi entro 20 (venti)
giorni lavorativi dalla comunicazione, con altra apparecchiatura che soddisfi alle condizioni
richieste.
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ART. 7 - FORMAZIONE E AVVIAMENTO
La ditta aggiudicataria dovrà pianificare e organizzare corsi di addestramento in loco a tutto il
personale coinvolto nell’utilizzo della strumentazione offerta.
La ditta aggiudicataria dovrà comprendere nella fornitura idoneo numero di giornate di formazione
e per l’affiancamento e supporto nella fase di avvio del sistema, per il quale dovrà essere presentato
idoneo piano temporale.
Tutte le giornate di formazione e di assistenza dovranno essere svolte presso la sede dell’Ospedale
di San Bonifacio.
ART. 8 - MANUTENZIONE
Per tutta la durata del contratto, l’aggiudicatario dovrà fornire la manutenzione e assistenza “full
risk” dell’attrezzatura fornita omnicomprensiva di tutti i pezzi di ricambio (all-inclusive) e degli
accessori nella formula “tutto compreso”.
Il fornitore è obbligato ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi nella strumentazione
fornita dipendenti da vizi di costruzione o da difetti dei materiali impiegati o da usura.
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