LAQUALIFICAZIONEFISCALEDELREDDITOPRODOTTODALLENUOVE S.T.P.:SPUNTIPERL’ADOZIONEDIUNAPPROCCIOSISTEMATICO CentroStudiAssociazioneNazionaleDottoriCommercialisti Documentointerpretativon.1/2013 Documentoelaboratodal Dr.GioacchinoGalizia UniversitàdegliStudidiSalerno Disocietàtraprofessionisti(diseguitos.t.p.)sièiniziatoadiscuteresindal1997quando, con l’articolo 24 della legge n. 266 (cd. prima legge Bersani), fu abrogato il divieto imposto dall’articolo2dellalegge23novembre1939,n.1815,dicostituiresocietàoaltrienti,diversi dalle associazioni, con lo scopo di fornire, anche gratuitamente, prestazioni di assistenza o consulenzainmateriatecnica,legale,commerciale,amministrativa,contabileotributaria:con larimozionedeldivietosuccitato,illegislatorespalancavaleporteall’eserciziocollettivodelle professioniintellettualisottoformasocietaria,rinviando,perlarelativaregolamentazione,ad unprovvedimentointerministerialemaiemanato1. IlprovvedimentoBersani,seppurinnovativosottocertiaspetti,eraconsideratol’ultimodei numerosi grimaldelli con i quali il legislatore tentava di scardinare il divieto imposto dalla leggen.1815/1939.Alriguardovannocitati,atitolomeramenteesemplificativo,ild.P.R.31 marzo1975,n.136,ilcuiarticolo8permiseallesocietàcontemplatedaltitoloVdellibroV del Codice Civile l’esercizio di gran parte delle attività protette dalle leggi sulle professioni contabili ai fini della revisione e della certificazione dei bilanci; l’articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, con cui fu consentito ai C.A.A.F. di esercitare attività di carattere professionalenellaformadisocietàdicapitali;l’insiemedellenormecostituitodagliarticoli 13dellalegge2maggio1976,n.183,1deldecretolegge30gennaio1979,n.20,convertitoin legge31marzo1979,n.92,e11dellalegge12febbraio1981,n.17,cheammisel’eserciziodi servizitecnicieprofessionaliasocietàdiprogettazioneindustriali,cd.societàdiingegneria. Inmateriadilavoripubblici,nonvasottaciutal’importanzadellalegge11febbraio1994,n. 109,laquale,inriferimentoadetteultimesocietà,haprecisatolanonvigenzadeldivietoex articolo 2 della legge n. 1815/1939, fornendone una definizione ben precisa: ai sensi 1Elaborato un primo schema di decreto, l’allora Ministro della giustizia ne sottopose l’esame al Consiglio di Stato ai sensi dell’articolo 17, legge23agosto1988,n.400.Il9marzo1998,ilmassimoorganodellagiustiziaamministrativaespresseilpareren.38,negativo,articolato su due argomentazioni: la prima, di carattere sostanziale, censurava la possibilità di costituire s.t.p. di capitali i cui soci potevano essere anchesprovvistidellarelativaabilitazioneprofessionale,inevidentecontrastoconl’articolo33,comma5,dellaCostituzione;laseconda,di metodo,evidenziavacomelapotestàregolamentarepotesseessereesercitataesclusivamentenelrispettodelprecettocostituzionaleappena menzionato.Perun’analisidelsuccessivo,accesobottaerispostatraMinisteroeConsigliodiStato,culminatonelpareren.72dell’11maggio 1998,anch’essonegativo,sivedaM.Barbuto,SocietàtraprofessionistitraleggeBersanieregolamentoministeriale,inImpresaC.I.,1998,n.5, pagg.969ess. dell’articolo17,infatti,sonoconsideratetalituttelesocietàcostituitenelleformedicuiaicapi V,VI,VIIdeltitoloVealcapoIdeltitoloVIdellibroVdelCodiceCivilepereseguirestudidi fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni, direzione dei lavori, valutazioni di congruità tecnico‐economica e studi di impatto ambientale, escluse le attività di produzione di beni. Successivamente, in riferimento alle attività professionali supra elencate, l’articolo 90 del decretolegislativo12aprile2006,n.164,hadistintolesocietàtraprofessionisti,acarattere personale o cooperativistico, dalle società di ingegneri, costituite sotto forma di società di capitali.Illegislatoreitaliano,nelfrattempo,conildecretolegislativo2febbraio2001,n.96, diattuazioneerecepimentodelladirettiva88/5/CEdel16febbraio1998,sieraaffrettatoa disciplinare l’esercizio della professione forense in forma societaria introducendo la società traavvocati2. Nonostantel’esistenzadellesummenzionatespecies,ladisciplinadelpiùampiogenusdelle s.t.p.èrimastaavvoltainunlimboperulteriorinoveanni.Unnuovo,decisivopassoversola regolamentazionedelles.t.p.èstatocompiutoconl’emanazionedellalegge4agosto2006,n. 248(cd.secondaleggeBersani),diconversione,conmodificazioni,deldecretolegge4luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrateedicontrastoall’evasionefiscale.L’articolo2,letterac),decretocitato,hasoppresso “il divieto di fornire all’utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare3da parte di societàdipersoneoassociazionitraprofessionisti”,fermorestandoche: a) l’oggettosocialerelativoall’attivitàlibero‐professionalefosseesclusivo; b) ilmedesimoprofessionistanonpartecipasseapiùdiunasocietà; c) la specifica prestazione fosse resa da uno o più soci professionisti previamente indicati,sottolapropriapersonaleresponsabilità. Lanovelladel2006sembravaesserecoerenteconleindicazioniimpartitedalConsigliodi Statotramiteipareriespressinel1998econiprofilitracciatidallagiurisprudenzadimerito mediantealcune,importantidecisioni4:attraversolacostituzionedis.t.p.dinaturapersonale si contemperavano tanto le esigenze del committente, volte ad instaurare un rapporto fiduciario con il prestatore secondo i tipici canoni dell’intuitu personae, quanto quelle dei professionisti, sempre più costretti da fattori esogeni ad aggregarsi in forme maggiormente evolute,anchepiùgarantiste,rispettoalclassicostudioassociato5. Tuttavia,èsoloconl’avventodellalegge12novembre2011,n.183,dettaleggedistabilità 2012,cheall’internodelnostroordinamentoèstataintrodottaconcretamentelapossibilitàdi istituire, dal 1° gennaio 2012, le s.t.p. Ai sensi dell’articolo 10, commi 3 e 8, è consentita la costituzione di società, anche multidisciplinari, per l’esercizio di attività professionali regolamentatenelsistemaordinisticosecondoimodellisocietariregolatidaititoliVeVIdel libroVdelCodiceCivile,ossiasocietàdipersone,societàdicapitaliecooperative,imponendo Dalla sintetica ricostruzione dello spaccato normativo dell’epoca emerge l’incoerenza di un legislatore che consentiva agli ingegneri di esercitare la propria professione mediante la costituzione di società, anche di capitali, possibilità riconosciuta ai dottori commercialisti limitatamenteperòalleattivitàdirevisioneedicertificazionedeibilanci,mentreagliavvocaticontinuavaanegarlaintotofinoall’adozione delsummenzionatodecretolegislativon.96/2001. 3Perentiinterdisciplinarisiintendonotuttigliorganismichefornisconoservizieconsulenzedibrancheprofessionalidiverse. 4SututtisivedaTribunalediMilano,decretodel3giugno1999,depositatoil5giugno1999,inLesocietà,1999,n.8,pagg.984ess.,connota diG.Verna,Liceitàdellasocietàdiprofessionisticostituitainformadisocietàdipersone. 5Nell’ambitodellesocietàdipersone,l’eserciziodell’attivitàprofessionaleperiltramitediunasocietàinnomecollettivoexarticoli2291ess. delCodiceCivileerasicuramentedapreferiresiaallasocietàsemplice,siaallasocietàinaccomanditasemplice,inquantopiùaderenteai connotati tipici della responsabilità sottesa agli incarichi professionali. Infatti, con lo schema societario proprio delle s.n.c., ogni socio‐ professionista era responsabile personalmente ed illimitatamente per l’attività svolta in virtù dell’incarico conferitogli, mentre la società rispondevalimitatamenteedinviapreventivaconilsuopatrimonio. 2 allesocietàcooperativeunnumerodisocinoninferioreatre.Conilsuccessivocomma10il legislatorehademandatoalMinistrodellagiustizia,diconcertoconilMinistrodellosviluppo economico,l’emanazionediundecretoperdefinirelecausediincompatibilitàedelineareil regimedisciplinare6.Inoltre,ilcomma11abrogavaespressamentel’interalegge23novembre 1939,n.1815. Dal sintetico esame della travagliata genesi normativa delle nuove s.t.p. si evince la preoccupazione di un legislatore molto attento nel disciplinarne l’aspetto civilistico. Altrettanto, però, non può dirsi che sia stato nel regolamentarne l’aspetto tributario, ove si constatal’assenzadinormesostanzialiatteaqualificareilredditogeneratodaiprofessionisti aggregati in forma societaria. Il problema non è di poco conto, posto che il corretto inquadramentodeiredditiprodottidallenuoves.t.p.,oltreadassumereimportanzadecisiva nella scelta della forma societaria per lo svolgimento della professione in termini di convenienza fiscale, riverbera importanti conseguenze sui principi da seguire per la sua determinazione ‐ competenza nel caso di redditi di impresa, cassa, invece, in riferimento a quelli di lavoro autonomo ‐ sulla possibilità di adottare un regime di tassazione per trasparenza, esercitando l’opzione di cui agli articoli 115 e 116 del Tuir, ovvero, dalla prospettiva del sostituto di imposta, di assoggettare o meno a ritenuta le somme elargite a frontedeiserviziprofessionaliricevuti. Ai fini fiscali, il citato vuoto giuridico impone di verificare se la disciplina delle attività economicheditipointellettualedebbaprevaleresuquelladeglischemisocietariacarattere imprenditoriale o se possa essere ricostruita una disciplina che tenga sì conto dell’attività effettivamentesvoltamacheattribuisca,alcontempo,ilgiustopesoalleconcretemodalitàdi eserciziodellastessa,ponendonelnullal’elementosoggettivoo,almassimo,degradandoloa meroindiziodiproduzionediredditodiimpresa. In tale ottica, i dubbi degli addetti ai lavori vertono, sostanzialmente, attorno alla circostanza che la legge di stabilità 2012 haspalancatole porte all’esercizio aggregato delle professioniprotettesecondoimodellisocietariregolatidaititoliVeVIdellibroVdelCodice Civile,valeadireanchenelleformetipichedisocietà,dipersoneodicapitali,lequalisonoper definizioneproduttivediredditodiimpresa. A tanto convengono sia l’articolo 6, comma 3, del Tuir, in forza del quale “i redditi delle societàinnomecollettivoeinaccomanditasemplice,daqualsiasifonteprovenganoequale che sia l’oggetto sociale, sono considerati redditi d’impresa”, sia il successivo articolo 81, comma1,secondocui“ilredditocomplessivodellesocietàedeglienticommercialidicuialle letterea)eb)delcomma1dell’articolo73,daqualsiasifonteprovenga,èconsideratoreddito d’impresa”. Il quadro legislativo supraricostruito indurrebbe a concludere, primafacie, nel senso che l’eserciziodiqualsiasiattivitàsvoltamediantelostrumentosocietariosiasufficienteafornire una sorta di qualificazione automatica di imprenditorialità delle operazioni economiche realizzate,vuoichesianocessionidibeni,vuoichetrattasidiprestazionidiservizi7. 6Il5aprile2012,conilpareren.3127,ilConsigliodiStatohavalutatopositivamenteloschemadidecretosottopostoalsuovaglio,giacchéi sviluppa “in modo adeguato i principi espressi dalla normativa di livello legislativo" e completa, “con organicità e chiarezza, il disegno ordinamentale tracciato dalla recente riforma, nel rispetto delle scelte di fondo compiute dalle previsioni di rango primario”. Dopo l’introduzione di alcune modifiche allo schema originario, è stato varato il D. M. Giustizia 8 febbraio 2013, n. 34, pubblicato in Gazzetta Ufficiale6aprile2013,n.81. 7In tal senso V. Ficari, Tiposocietarioequalificazionedell’attivitàeconomicanell’imposizionesulredditoesulvaloreaggiunto, in Rassegna tributaria,2004,n.4,pagg.1240ess. Tuttavialenormecitate,seriferitealles.t.p.,sipongonoinantitesiconl’articolo5delTuir, ove è precisato che le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche perl’esercizioinformaassociatadiartieprofessioniproduconoredditodilavoroautonomo e, in forza dell’equiparazione alle società semplici dettata dalla lettera c) del comma 3 dell’articolo citato, i redditi così prodotti vengono imputati agli associati per trasparenza, a prescindere,quindi,dallaeffettivapercezioneedinproporzioneallaquotadipartecipazione agliutili. E’ palese, pertanto, come tale ultima disposizione prediliga, ai fini della qualificazione fiscaledelredditoprodotto,unapprocciooggettivobasatosull’attivitàsvolta,evidentemente di natura non commerciale, piuttosto che uno di tipo soggettivo dove a prevalere è, in sostanza, la forma con la quale detta attività è esercitata8. D’altro canto, a supporto della inidoneitàdelmodellosocietarioareagireinterminidiimmediataqualificazionedelreddito prodottocomediimpresasoccorronoglielementicaratterizzantil’attivitàpropriadelles.t.p., quali l’oggetto esclusivo di tipo professionale, la riferibilità della prestazione alla persona fisicachel’haresa,lasuafungibilitàelasupposta,costantestrumentalitàdell’organizzazione dibeniepersonerispettoallaprestazionestessa. Dinanzi a siffatto scenario, anche l’Istituto di Ricerca del Consiglio Nazionale dei Dottori CommercialistiedegliEspertiContabili,conlaCircolaredel19settembre2013,n.34/IR,ha evidenziato l’insufficienza legislativa non solo della norma istitutiva delle nuove s.t.p., ma anchedelrelativodecretodiattuazione9. LaCircolaredell’IRDCECsottolinea,aragionveduta,comel’Amministrazionefinanziariasi siasforzatadicolmarel’evidenziatalacunatramitel’emanazionediduedocumentidiprassi giungendo, però, a conclusioni tutt’altro che univoche. Infatti, già con la Risoluzione del 28 maggio2001,n.118/E,l’AgenziadelleEntratesierapreoccupatadifornireelementiutilialla qualificazionedelredditoconseguitodallesocietàtraavvocaticostituiteaisensidell’articolo 16delcitatodecretolegislativo2febbraio2001,n.96. Intaleoccasionel’Amministrazionefinanziariahapostol’accentosull’oggettodell’attività, sugliobblighidiregistrazionedellasocietà,sulvigenteregimediresponsabilitàesuirapporti di dette società con i clienti. La società tra avvocati, infatti, deve essere iscritta sia in una sezione speciale del Registro delle Imprese, sia in una altrettanto speciale sezione dell’Albo degliavvocatitenutopressoilConsigliodell’Ordinenellacuicircoscrizioneèstabilitalasede legale10.Inoltre,perquantoriguardalemodalitàdiesecuzionedell’incarico,èriconosciutoal cliente il diritto di scegliere, su base fiduciaria, il proprio difensore tra i professionisti soci dellasocietà,conovvieripercussionisullaresponsabilitàpersonaleillimitatadelprescelto11. Vatuttaviasottolineatocomeun’associazionesenzapersonalitàgiuridicasiacosabendiversadaunasocietàdipersoneodicapitali. Considerazione piuttosto scontata atteso che, se in argomento la norma primaria tace, altrettanto deve fare la norma di natura regolamentare. 10Anche les.t.p.hannoanaloghiobblighidiiscrizione.Infatti,aisensi degliarticoli7e 8delD. M. Giustizia8febbraio2013,n.34,les.t.p. devonoessereiscritteinappositesezionispecialitantodelRegistrodelleImprese,quantodegliAlbiodeiRegistritenutipressol’Ordineoil Collegio professionale di appartenenza dei soci professionisti. Per le società multidisciplinari occorre fare riferimento, invece, all’Ordine relativoall’attivitàprevalente.Alriguardo,laFondazioneStudiConsulentidelLavoro,conlaCircolaredel29maggio2013,n.6,consideratii profilidicriticitàattinentiall’individuazionedell’attivitàprevalente,invitagliinteressatianonindicare,insededicostituzionedellas.t.p., alcunaattivitàditalgenereinquantolarelazioneillustrativadelloschemadiregolamentocontemplalapossibilitàperisocidis.t.p.dinon connotareun’attivitàcomeprevalentecosìdaconsentirel’iscrizionedellasocietànellesezionispecialideidifferentiAlbioRegistriincuitutti i soci professionisti sono iscritti. Soluzione criticata da E. Sesini e V. Artina, Lesocietàtraprofessionisti, in PraticaFiscaleeProfessionale, 2013,n.37,pagg.33ess.,giacchédidubbiacompatibilitàconilregimedellaresponsabilitàdisciplinarecuisonosoggetteles.t.p.. 11L’articolo 30 del decreto legislativo n. 96/2001 contempla il regime di responsabilità disciplinare applicabile alla società tra avvocati. Quest’ultima, infatti, risponde delle violazioni delle norme professionali e deontologiche applicabili all’esercizio in forma individuale della professione di avvocato. Inoltre, qualora la violazione commessa dal socio sia riconducibile a direttive impartite dalla società, scatta una responsabilità disciplinare concorrente tra socio e società. Dello stesso tenore è la disciplina in tema di s.t.p. dettata dal D. M. Giustizia 8 8 9 Altro punto rilevante, secondo l’Amministrazione, era l’espressa esclusione della società tra avvocatidallenormesulfallimento12. Fattequestepremesse,l’AgenziadelleEntratehaconclusoperlaqualificazionedelreddito prodotto dalle società tra avvocati come reddito di lavoro autonomo in virtù della sua peculiaritàrispettoalloschemasocietarioadottato,peculiaritàdovutadallarilevanzaassunta dallaprestazioneprofessionaledeisociinrelazioneall’incidenzadelcapitale. Siffatteconclusioni,valutateallalucedegliinsegnamentidiautorevoledottrina,appaiono impeccabili: l’attività professionale svolta da un socio di società tra avvocati è sempre riferibilealprofessionistachel’haresa,postoche,attraversol’utilizzodelmodellosocietario quale ruolo servente dell’attività intellettuale, non viene meno il carattere professionale e personale della prestazione di assistenza legale13. Assunto senz’altro in linea con la tesi secondocuilostrumentosocietarioèastrattamenteutilizzabileperlosvolgimentodiattività anche non imprenditoriali: in altri termini, il ricorso al paradigma sociale per l’esercizio di un’attivitàeconomicanonrendedipersédettaattivitàditipocommerciale14. Con riferimento alle s.t.p. si potrebbe sostenere di essere al cospetto di una delle ipotesi ove la forma societaria, pur se adottata per l’esercizio di un’attività economico‐intellettuale, non è ex se elemento decisivo ai fini della qualificazione fiscale del reddito conseguito. In siffatte circostanze, quindi, la veste sociale potrebbe essere l’espressione di un elemento degradato a mero “indice‐spia” della produzione di reddito di impresa15, nonostante la presenza, nell’ordinamento tributario, delle presunzioni legali iuris et de iure di cui agli articoli6e81delTuir,inforzadellequaliildatoformaledovrebbeprevaleresullaconcreta attività esercitata. Secondo tale impostazione, quindi, l’equazione “società uguale reddito di impresa”risultamenorigidaedilconseguimentodiredditodilavoroautonomodall’esercizio diunaprofessioneintellettualeperiltramitediunastrutturasocietarianonpiùimpossibile16. A complicare le cose, però, è stato il revirement della Direzione Centrale Normativa e Contenziosodell’AgenziadelleEntrateoperatoconlaRisoluzione4maggio2006,n.56/E,in tema di società di ingegneria. Nel documento di prassi citato, l’Amministrazione finanziaria, dopo aver precisato di essere al cospetto di detta tipologia societaria solo se sussistono, contemporaneamente, sia il presupposto soggettivo, rappresentato dalla costituzione in forma di società di capitali, sia quello oggettivo, ossia l’esercizio di una delle attività professionalimenzionateinprecedenza,propendeperl’irrilevanzadiquest’ultimoattesoche, aifiniqualificatoridelredditoritrattodallesocietàdiengineering,adesseredeterminanteè esclusivamentel’esistenzadelprimo.Inaltritermini,ilredditocosìconseguitoèconsiderato reddito d’impresa giacché realizzato da un’entità indossante veste giuridica societaria, con esclusione, altresì, della sostituzione tributaria soggettiva ex articolo 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600: ferma la natura professionale dell’attività svolta dalla società in parola, per l’Amministrazione finanziaria il corrispettivo versato dal committente non rappresenta un compenso per prestazione di lavoro autonomo da assoggettare a ritenuta, febbraio 2013, n. 34, il cui articolo 8 regola tanto i casi di responsabilità individuale del socio e della società (comma 1), quanto quelli di responsabilitàconcorrentedientrambi. 12Alriguardo,laleggedistabilità2012nulladisponeperlenuoves.t.p..Secondol’IRCDEC,lacircostanzachelas.t.p.nonesercitiattivitàdi impresa potrebbe comportare l’applicazione delle disposizioni di cui alla legge n. 3/2012, relativa alla composizione della crisi da sovraindebitamento(Circolaredel12luglio2013,n.32/IR,notan.18).DellastessaopinioneèlaFondazioneStudiConsulentidelLavoro (Circolaredel29maggio2013,n.6,cit.). 13In tal senso R. Schiavolin, Primeriflessionisultrattamentodella“neonata”societàtraavvocatiaifinidelleimpostesuiredditi, in Rivistadi DirittoTributario,2001,n.1,pagg.1021ess.. 14CosìG.Marasà,Societàtraprofessionistieimpresa,inRivistadelnotariato,1997,n.1,pagg.1350ess.. 15SivedaL.Castaldi,Glientinoncommercialinelleimpostesuiredditi,Giappichelli,1999,pagg.123ess. 16Cfr.V.Ficari,Lasocietàfraavvocatinell’imposizionesulreddito:spuntiperunadiscussione,inRassegnaTributaria,2002,n.3,pagg.891ess.. bensì un ricavo conseguito nell’ambito dell’attività propria della società che concorre alla determinazionedelredditod’impresacomecomponentepositivo. La posizione assunta dall’Agenzia delle Entrate, seppur apprezzabile sotto l’aspetto della certezzadeldiritto,siponeincontrastoconlemotivazioniallabasedellaposizioneassunta conlaRisoluzionen.118/E/2001inriferimentoallesocietàtraavvocati. Secondol’IRCDEClaqualificazionedelredditoconseguitodallesocietàdiengineeringalla stregua di reddito d’impresa sarebbe giustificata dalla presenza di un elemento di differenziazionetraquesteultimeelesocietàtraprofessionisti. Per l’Istituto di Ricerca, infatti, sebbene l’oggetto dell’attività svolta da entrambe le tipologiesocietariesiacostituitodaun’attivitàdinaturatipicamenteprofessionale,nelles.t.p. dettaattivitàèesercitatainviaesclusivapoichéleprestazionitecniche,pursepotenzialmente eseguibilidaisocinonprofessionisti,altrononsarebberocheprestazionimeramenteserventi rispetto all’attività della s.t.p.17. Al pari delle società tra avvocati, inoltre, le nuove s.t.p. possonoesserecostituiteanchesottoformadisocietàditipopersonalee,aisensidell’articolo 10,comma7,dellaleggedistabilità2012,sonosoggettealregimedisciplinaredell’ordineal qualerisultanoiscritte,rispondendo,ditalfatta,perleviolazionidellenormeprofessionalie deontologicheapplicabiliall’esercizioinformaindividualedelleattivitàrientrantinell’oggetto sociale. Di conseguenza, l’IRDCEC ritiene possibile estendere le conclusioni formulate dall’Amministrazione finanziaria in merito alla società tra avvocati alle nuove s.t.p., dimenticando, tuttavia, l’esistenza di un elemento significativo che differenzia la società tra avvocatidallanuovas.t.p.:l’ingresso,nell’organigrammasocietariodiquest’ultima,disocinon professionisti,possibilitàinvecepreclusadalladisciplinadellaprima18. Tale soluzione, di indubbia coerenza sotto il profilo oggettivo, risulta pur sempre contraddetta dall’evidente formulazione letterale delle norme tributarie in tema di reddito dellesocietà,tant’èche,secondoalcuni,iredditidelles.t.p.costituitenelleformedisocietàdi persone o di capitali dovrebbero considerarsi quali redditi di impresa, mentre quelli conseguitidas.t.p.cheadottanolavestegiuridicadisocietàsemplicecomeredditidilavoro autonomo19. Lediscrasieevidenziate,causatedalmancatocoordinamentodellenormeciviliconquelle fiscali, dovrebbero tuttavia essere risolte con il disegno di legge recante “misure di semplificazione degli adempimenti per i cittadini e le imprese e di riordino normativo”, approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta n. 10 del 19 giugno 2013 e presentato al Senatoil23luglioscorso. La relazione accompagnatoria del disegno di legge precisa, infatti, che l’intervento normativo è reso necessario per far fronte alle incertezze generate, sul piano fiscale, dal nuovo assetto giuridico. Nello specifico, ai sensi dell’articolo 27, comma 4, del menzionato disegnodilegge,“allesocietàcostituiteaisensidell’articolo10dellalegge12novembre2011, n. 183, indipendentemente dalla forma giuridica, si applica, anche ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il regimefiscaledelleassociazionisenzapersonalitàgiuridicacostituitetrapersonefisicheper l’esercizio in forma associata di arti e professioni di cui all’articolo 5, comma 3, lett. c), del Alriguardolanotan.8dellaCircolareIRDCECn.34/IR/2013rinviaalprecedentedocumentodiprassidel12luglio2013,n.32/IR. Dalcombinatodispostodeicommi1e4dell’articolo21,decretolegislativon.96/2001,sievincecheisocidellasocietàtraavvocatidevono essereinpossessodeltitolodiavvocatoedesseriscrittinell’appositoAlboprofessionale. 19In tal senso G. Ferranti, La qualificazione del reddito delle società tra professionisti dipende dalla veste giuridica adottata, in Corriere tributario,2012,n.17,pagg.1266. 17 18 testounicodelleimpostesuiredditi,approvatocondecretodelPresidentedellaRepubblica 22 dicembre 1986, n. 917”20. In altre parole, in forza della futura disposizione legislativa, il reddito prodotto dalle nuove s.t.p. sarà considerato reddito di lavoro autonomo con conseguenteattribuzionepertrasparenzaaisoci21. NellemoredellapubblicazioneinGazzettaUfficialedelprovvedimento“semplificazioni”,ai finidellaqualificazionefiscaledelredditoritrattodaunas.t.p.potrebbeessereutileseguire unapprocciosistematicochenonattribuisca,inassoluto,pesospecificoadunodeglielementi sinoraanalizzati,mapiuttostoallacapacitàdeisocidiconfigurarelastrutturasocietariaalla streguadiunaveraepropriaorganizzazionedibeniedirisorseumane.Unsimileapproccio sarebbealtresìrispettosodelprincipiodellacertezzadeldiritto,giacchéidoneoafornireuna rispostaprecisaallaquestionedicuisidiscuteapplicandosemplicementequantoprescritto dalpiùvoltecitatoTuir. In riferimento al tema di indagine, dunque, l’assunto primario è rappresentato dalla circostanzasecondocuilariconducibilitàdiunredditonell’alveodellacategoriadelredditodi impresa non può essere giustificata dalla sola presenza del più volte menzionato elemento soggettivo. Delpari,neppurel’elementooggettivo,seppurdifondamentaleimportanza,puòassumere pesodecisivo,insensoassoluto,nelfarpenderel’agodellabilanciaindirezionediunreddito fiscalepiuttostochediunaltro. Tale elemento, però, è considerato a giusta ragione il punto di partenza della nostra indagine,cedendoilpassoallatipologiaredditualepropriadelleattivitàcommercialisoloal verificarsidideterminatecondizioni. In altri termini, ai fini della qualificazione fiscale del reddito delle nuove s.t.p., occorre osservare la problematica da una prospettiva di assoluta neutralità rispetto alla forma adottata,assumendoqualeelementoprimariolanaturadelprogrammaeconomicoperseguito e,soloinviaincidentale,lemodalitàconlequalièattuato. AutorevoledottrinainsegnachenellinguaggiodelTuirl’espressione“redditodiimpresa” equivalea“redditodiimpresacommerciale”22.L’indaginenonpuònontenerecontodeldato normativo, in particolare dell’articolo 55 del Tuir, secondo cui si considerano redditi d’impresa quelli che derivano dall’esercizio di imprese commerciali. Secondo la normativa tributaria per tale si intende, in primis, l’esercizio per professione abituale, ancorché non Secondol’IRCDEClanormahaaltresìilpregiodidefinireiltrattamentodellenuoves.t.p.ancheaifinidell’ImpostaRegionalesulleAttività Produttive, imponendo una verifica caso per caso della sussistenza del presupposto impositivo (leggasi: autonoma organizzazione), in analogia a quanto riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento alle associazioni tra professionisti. V’è da sottolineare, però, l’esistenza di un orientamento contrario della Suprema Corte di Cassazione secondo il quale il presupposto impositivo, in dette circostanze,èinreipsainvirtùdelsecondoperiododell’articolo2deldecretolegislativo15dicembre1997,n.446(perunacircostanziata analisisivedaF.Miconi,L’autonomaorganizzazionenelleassociazioniprofessionaliaifinidell’Irap,inDirittoePraticaTributaria,2011,n.6, pagg.1237ess.).Verifica,inognicaso,nonnecessariaqualoralenuoves.t.p.sianoconsideratevereepropriesocietàcommerciali,dovendosi ritenerel’autonomaorganizzazioneimplicitamentedesumibilenell’utilizzodellostrumentosocietario. Non vanno sottaciute, inoltre, le ripercussioni di una siffatta impostazione sui metodi di determinazione della base imponibile del tributo regionale, posto che l’applicabilità alle nuove s.t.p. del regime fiscale proprio delle associazioni professionali imporrebbe il rispetto delle regole contemplate per i soggetti esercenti arti e professioni di cui all’articolo 8 del decreto legislativo summenzionato anziché di quanto previstodagliarticoli5e5‐bis,decretocitato,perlesocietàdicapitaliedipersone. 21Alriguardo,sicuramentepiùesplicitoapparival’articolo5dellalegge31dicembre2012,n.247,cd.Nuovoordinamentoforense,ilquale, nell’impartirealGovernoprincipiecriteriperdisciplinarelesocietàtraavvocatiattraversoundecretolegislativomaiemanato,alcomma2, lettera l), stabiliva che il reddito prodotto dovesse essere considerato come reddito da lavoro autonomo anche ai fini previdenziali. Va precisato che la categoria degli avvocati aveva fatto approvare, con molta insistenza, un’apposita delega per ottenere una specifica regolamentazionesullesocietàtraprofessionistilegali,delegaspirataloscorsoagostoaseguitodeifortidubbicheilMinisterodellagiustizia nutrivasullacompatibilitàconildirittodell’Unione. 22Così.F.Tesauro,IstituzionidiDirittoTributario–ParteSpeciale,UTET,2012,pag.69. 20 esclusiva, delle attività indicate nell’articolo 2195 del Codice Civile 23 , attività la cui commercialità prescinde dall’esercizio organizzato in forma d’impresa. Organizzazione necessaria, invece, ai sensi del comma 2 dell’articolo citato, per qualificare come redditi di impresairedditiderivantidallaprestazionediservizinonrientrantinelcitatoarticolo2195. Atalriguardo,ildiscriminetraredditodiimpresaeredditodilavoroautonomorisiedenella presenza, o viceversa nell’assenza, di un’organizzazione in forma d’impresa24che governi l’eserciziodelleprofessioniintellettuali25:sedettaorganizzazionec’è,ilredditocosìprodotto è, ai fini fiscali, reddito di impresa; diversamente, si è in presenza di un reddito da lavoro autonomo. Per quel che ci interessa, occorre stabilire se le nuove s.t.p., al di là delle considerazioni puramente di facciata, siano strutturate in modo da poter vantare un’organizzazione nella tipica forma di impresa, con l’ulteriore necessità di valutarne il peso specifico rispetto all’apporto intellettuale fornito dai professionisti all’interno dello schema societario. Ne deriva,quindi,chelaqualificazionefiscaledelredditoprodottodalles.t.p.dicuiall’articolo10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dovrebbe essere effettuata caso per caso, risultando impossibileaprioritracciareunalineadidemarcazionetraleduetipologiereddituali26. Oggi giorno, l’esperienza insegna che le professioni intellettuali sono esercitate in forme sempre più complesse sia in termini di beni strumentali che di impiego di fattori umani. Secondoillustreautore,perprovocareiltrapassodallacategoriadellavoroautonomoaquella dell’impresa non è sufficiente un minimo di etero‐organizzazione, bensì un elevato livello organizzativo,taledarichiederealprofessionistaunmutamentodifunzioniedicompetenze conlaconseguentetrasformazione,almenoinprevalenza,daprestatorediserviziasoggetto capacedicombinareecoordinareifattoriproduttivi,sìdaspostareilbaricentrodell’attività tipica del professionista, ossia la prestazione di servizi, verso l’organizzazione dallo stesso creata e gestita27. Ipotesi, quest’ultima, tutt’altro che peregrina, posto che, con sempre più frequenza,ititolarideglistudiprofessionalitendonoarelazionarsiconsoggettiesternialfine di reperire nuovi incarichi e reclutare nuova clientela la cui cura è affidata ai propri collaboratori di fiducia i quali, piuttosto che affiancarvisi, spesso si sostituiscono loro nell’eserciziodellaprofessione.Professione,inalcunicasi,semprepiùlivellataversoilbasso grazie all’utilizzo di una complessa combinazione di hardware e software che consente un’articolataelaborazionedegliinputimmessinelsistema(sipensi,adesempio,allasemplice rilevazionedeglieventieconomico/finanziaridiun’impresaconlaquale,mediantel’utilizzodi softwareavanzati,sipredispongono,inunasequenzapreordinata,tuttiidocumentirichiesti dallanormativacivilisticaetributariadiriferimento,dallatenutadellacontabilitàallastampa dei libri ufficiali e al bilancio di esercizio, passando dalle dichiarazioni fiscali e dai modelli intrae/oblacklist).Ditalfatta,altitolaredellostudioprofessionalenonresterebbealtroche un compito di supervisione interna, diretto a garantire il regolare andamento dello studio Rientranonelleattivitàcommercialielencatedall’articolo2195delCodiceCivile:a)leattivitàindustrialidiretteallaproduzionedibenio diservizi;b)leattivitàdiintermediazione nellacircolazionedeibeni;c)leattivitàdi trasporto;d)leattivitàbancariee/oassicurative; e) tuttelealtreattivitàausiliariedelleprecedenti. 24CosìF.Tesauro,IstituzionidiDirittoTributario–ParteSpeciale,op.cit.,pag.72. 25Secondo autorevole dottrina, il comma 2 dell’articolo 55 Tuir si indirizzerebbe proprio alle professioni intellettuali per attrarle nella schieradelleattivitàgenerantiredditodiimpresasoltantoquando“organizzateinformadiimpresa”.CosìG.Zizzo,Iredditid’impresa,inG. Falsitta, ManualediDirittoTributario–ParteSpeciale, CEDAM, 2008, pag. 196, il quale, in nota n. 11, richiama A. Fantozzi, Imprenditoree impresa:nelleimpostediretteenell’IVA,Giuffré,1982,pag.111. 26In senso contrario F. Tesauro, IstituzionidiDirittoTributario–ParteSpeciale, op.cit., pag. 72, secondo cui, nell’esercizio di professioni intellettuali, la presenza di un’organizzazione, anche complessa, non è elemento decisivo ai fini della qualificazione del reddito prodotto comeredditodiimpresainragionedelruoloserventedell’anzidettaorganizzazionerispettoall’apportointellettualedelprofessionista.Con molta probabilità tale assunto è lo specchio della classica concezione dell’esercizio dell’attività professionale in forma aggregata, ove nel rapportomezzi/intellettoiprimirivestonosempreunafunzionemeramenteancillarerispettoalsecondo. 27Cfr.G.Zizzo,Iredditid’impresa,op.cit.,pagg.201e202. 23 stesso, attività, nel complesso, senza dubbio paragonabile a quella di un imprenditore che cural’organizzazionedellastrutturaproduttiva. Leconsiderazionicheprecedono,sevalgonoperisingoliprofessionisti,amaggiorragione debbonovalereperlenuoves.t.p.alcuicapitalesocialepossonopartecipareanchesocinon professionisti,icd.socidiinvestimento,iquali,purnonesercitandoattivitàintellettuale,ben possonocurarel’immaginedellasocietàsulmercato,intrattenererapporticonsoggettiterzi neiterminisuccitatie,mediantel’apportodimezzifinanziari,garantireladisponibilitàdibeni strumentali di ogni genere e tipo a supporto dell’attività lavorativa. A rafforzare la tesi suespostasoccorronoancheirecentiOrientamentisocietaridel2013emanantidalComitato InterregionaledeiConsigliNotarilidelleTreVenezie28,ilquale,consideratochelenuoves.t.p. altro non sono che delle società tipiche cui è consentito avere ad oggetto le attività fino ad oggi riservatealle professioni ordinistiche, propende per la costituzionedelles.t.p. anchein forma unipersonale29e per la non sussistenza di alcun obbligo di conferimento d’opera da parte dei soci professionisti. I notai del Triveneto ritengono altresì possibile costituire s.t.p. con soci non professionisti amministratori, o membri del consiglio di amministrazione, o addiritturasocinonprofessionistidetentoridellamaggioranzaassolutadelcapitalesociale. Tale ultimo caso potrebbe concretizzare l’ipotesi in cui i soci non professionisti ed i soci professionisti, da un punto di vista operativo, si pongono gli uni rispetto agli altri come soggetti apparentemente distinti. Di tal fatta, il contratto sociale altro non sarebbe che il mezzo con cui i primi si obbligano a fornire ai secondi tutti i beni strumentali ed i servizi accessori che consentono o facilitano l’elemento specifico dell’attività professionale, personalmente resa ai sensi dell’articolo 10, comma 4, lett. a) e c), legge n. 183/2011, garantendo,diconverso,lapropriapartecipazionealcapitalesocialemedianteconferimento dellarelativaprestazioned’opera.Tenendoconto,poi,dell’ulterioreosservazionesecondocui i soci non professionisti possono assumere ruoli direttivi o manageriali all’interno dell’organigramma sociale, non è da escludere la possibilità di trovarsi dinanzi a modelli organizzativi altamente sofisticati che consentono il citato mutamento di funzioni e di competenzeall’internodell’apparatosocietario.Abenvedere,dunque,trattasidiipotesiche sposano la tesi suesposta nella misura in cui vi sia una elevata organizzazione nello svolgimentodell’attivitàprofessionaleinformadiimpresa. V’è altresì da dire che una soluzione siffatta scongiurerebbe gli spiacevoli effetti conseguenti al principio di attrazione ‐ ossia alla presunzione assoluta di commercialità e qualificazione legale dei redditi prodotti dalle società, di persone o di capitali ‐ ai redditi di impresa la cui applicazione comporterebbe l’irrilevanza sia del contenuto del programma economicosottostantelasocietà,costituitodallesceltenegozialiedaicomportamentideisoci delle nuove s.t.p., sia della complessità dell’organizzazione come elemento idoneo a qualificareun’attivitàprofessionale,pacificamentenoncommercialesottoilprofilocivilistico, allastreguadiunaattivitàcommercialesulversantetributario,editenercontodell’avvenuto cambiamentodelmodellodiattivitàeconomicadicuisidiscute30. Inconclusione,l’indagineeffettuataèstatadirettaadappurareselepresunzionidicuiagli articoli6,comma3,e81,comma1,delTuir,sianoancoraattuali,ovveroseapplicabiliogni qual volta ci si trovi al cospetto di un’attività esercitata mediante un modello societario Orientamenticonsultabiliallinkhttp://www.notaitriveneto.it/file/massime/168/1381744812_OrientamentiTriveneto2013.pdf. In tal senso anche S. Ceraso, LanuovadisciplinacivilisticadellesocietàtraprofessionistisecondoL’IRCDEC, in CorriereTributario, 2013, n. 35,pagg.2783e ss.,ilqualerichiamaG. Marasà,Iconfinidellesocietàtraprofessionisti,inLeSocietà,2012,n.4,pagg.397ess..Contraria, invece,sembralaposizioneassuntadall’IRCDECconlacitataCircolare32/IRdel2013. 30Cfr.V.Ficari,Tiposocietarioequalificazionedell’attivitàeconomicanell’imposizionesulredditoesulvaloreaggiunto,op.cit.,pagg.1240ess. 28 29 costituitonelleformedicuiaicapiV,VI,VIIdeltitoloVealcapoIdeltitoloVIdellibroquinto delCodiceCivile. Sembrerebbechedettepresunzioni,purseidoneenellamaggioranzadeicasiaqualificare ilredditoritrattodaapparatisocietaricomeredditodiimpresa,soffronoun’eccezionedinanzi alle nuove s.t.p.. Un’applicazione così rigida delle summenzionate regole qualificative, non giustificatadatimoridielusionefiscalee/odiabusodelleformegiuridichecontemplatedal nostroordinamento31,insiemeall’avvenutocambiamentodeimodellidiattivitàeconomica,di cui la nuova s.t.p. rappresenta unvalido esempio, rendono sicuramente la disciplina dettata dallesuccitatenormedelTuirunostrumentosproporzionatorispettoall’effettivaesigenzadi tuteladell’interesseerariale32. Ciònonostante,lacrescentecomplessitàdelleattivitàprofessionaliedisemprepiùelevati livelliorganizzatividellerisorseumaneedeimezzistrumentaliimpiegatineimodernistudi impongono,agiudiziodichiscrive,un’analisia360°dell’attivitàesercitataperiltramitedelle società in parola affinché sia assunto, quale discrimine per l’individuazione della tipologia redditualeprodotta,illivellodiorganizzazioneconnotantelavitasociale. Ilriferimentoèallesocietàdicomodo,ossiaall’utilizzodellostrumentosocietarioa mòdischermopercelarel’effettivoproprietariodi benidilussoavvalendosidellepiùfavorevolinormefiscalidettateperisoggettiIresperilcuicontrastoillegislatorehaintrodottonelnostro ordinamentol’articolo30dellalegge23dicembre1997,n.724.Insostanza,larichiamatadisciplinaintendepenalizzarequellesocietà,anche dipersone,che,aldilàdell’oggettosocialedichiarato,abusanodellalorovestegiuridicapergestireilpatrimoniodeisociesclusivamentenel loro interesse, concretizzando, di tal fatta, una società senza impresa: in casi come questi, l’esercizio di un’effettiva attività economica/commercialeè,nelleintenzionioriginariedeisoci,soloapparenteedeltuttoinesistente. 32Il principio di proporzionalità muove i passi dal celebre brocardo tedesco “DarfdiePolizeimitKanonenaufSpatzenschiessen?” (“Può la poliziasparareaipasserotticonicannoni?”).Ineffetti,comeèstatospiegatodamiglioriparole,“laproporzionalitàèunamisuradelpotere amministrativoedattieneessenzialmenteall’equorapportotramezzoefine,trapresuppostoeconseguenzae,piùingenerale,trainteressi, pubblici e privati, compresenti. Detto principio è già presente nel nostro ordinamento come una delle manifestazioni del principio di ragionevolezza,nelqualeconfluiscono,alorovolta,iprincipidiuguaglianza,diimparzialitàedibuonandamento”(cosìF.Caringella,Ilnuovo procedimentoamministrativo, Dike Giuridica Editrice, 2009, pagg. 57 e ss.). Principi, quindi, di derivazione costituzionale i quali, ai sensi dell’art.1,comma1,delloStatutodeidirittidelcontribuente,rappresentanoprincipigeneralidell’ordinamentotributario. 31