ANTEPRIMA DIRITTO CIVILE “ROPPO” 1 LA FIGURA LA DEFINIZIONE DEL CONTRATTO, E I RAPPORTI GIURIDICI PATRIMONIALI LA DEFINIZIONE DEL CONTRATTO ART. 1321 il contratto è l’accordo tra due o più parti per COSTITUIRE, REGOLARE o ESTINGUERE un tra loro un rapporto giuridico patrimoniale. Definizione serve a distinguere due classi di fattispecie, a sua volta essa serve a DETERMINARE il trattamento giuridico: 1. Alle FATTISPECIE CONFORMI (quelle che presentano tutti gli elementi che compongono la fattispecie) all’art. 1321 si applicano le norme sui contratti 2. Alle FATTISPECIE DIFFORMI non si possono applicare tali norme. La definizione è formata da 4 COMPONENTI: La prima riguarda la STRUTTURA della fattispecie : ACCORDO DELLE PARTI (il contratto è un ATTO CONSENSUALE o BILATERALE) Seconda e terza componente riguardano l’OGGETTO dell’accordo :RAPPORTO GIURIDICO PATRIMONIALE (il contratto è un ATTO GIURIDICO e PATRIMONIALE) Quarta componente riguarda la FUNZIONE dell’atto: VOLONTA’ FINALIZZATA A INCIDERE SUL RAPPORTO (il contratto è un ATTO DI VOLONTA’ NEGOZIALE). PATRIMONIALITA’ DEL CONTRATTO Campo patrimoniale= campo economico Il contratto serve: a TRASFERIRE LA PROPRIETA’ (art. 922)(tali contratti sono patrimoniali per antonomasia); per CREARE OBBLIGAZIONI (art. 1173)(l’obbligazione ha per oggetto una prestazione a carattere patrimoniale) RATIO che spiega la necessaria patrimonialità del contratto è la stessa comunemente indicata per giustificare la PATRIMONIALITA’ DELL’OBBLIGAZIONE. contratto e obbligazione sono caratterizzati dal VINCOLO LEGALE IRREVOCABILE e dalla sua coercibilità coi mezzi della legge, rispetto ai rapporti non patrimoniali la legge non può applicare questi meccanismi. LA LEGGE non può coercizzare la violazione di impegni non suscettibili di valutazione economica. Fattispecie che chiamano l’interprete a misurarsi con il requisito della patrimonialità del contratto si situano nei campi della: FAMIGLIA, DIRITTI DELLA PERSONALITA’, ATTIVITA’ ESTRANEE ALLA SFERA DELL’ECONOMICO. Prima classe di accordi: GLI ACCORDI LECITI SU MATERIE NON PATRIMONIALI Sono accordi che la legge prevede e promuove ma NON sono contratti. MATRIMONIO: accordo negoziale ma non contratto perché non suscettibile di valutazione economica. ACCORDI SULL’INDIRIZZO DELLA VITA FAMILIARE che i coniugi “concordano tra loro” ACCORDI RELATIVI ALLA POTESTA’ PARENTALE che i genitori esercitano di “comune accordo” FISSAZIONE DELLA RESIDENZA, TENORE DI VITA, SCELTE SULL’EDUCAZIONE DEI FIGLI ecc.. sono alcune delle possibili materie degli accordi patrimoniali. La legge li vede con favore perché realizzano valori quali autonomia della famiglia e l’ uguaglianza dei coniugi, tali accordi hanno GIURIDICITA’, ma NON è contrattuale. O ancora: ACCORDI DI CONVIVENZA Sono invece CONTRATTI le: CONVENZIONI MATRIMONIALI con cui i coniugi concordano il regime dei loro acquisti in deroga al regime legale di comunione Carattere misto hanno: ACCORDI TRA CONIUGI IN VISTA DELLA SEPARAZIONE O DEL DIVORZIO (hanno carattere contrattuale quando riguardano aspetti economici-contratti della crisi coniugale-, non sono contratti quando riguardano per es. l’affidamento dei figli). ATTI DI CONSENSO relativi ai diritti della personalità: CONSENSO INFORMATO DEL PAZIENTE AL TRATTAMENTO MEDICO E IL SUO ROVESCIO, MANIFESTAZIONE DELLA VOLONTA’ DI NON RICEVERE IN CASO DI MALATTIA IRREVERSIBILE,PRATICHE DI ACCANIMENTO TERAPEUTICO (C.D. TESTAMENTO BIOLOGICO) ASSENSO ALLA DONAZIONE (nel campo del prelievo d’organi per trapianti) CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Tutti questi atti sono CONSENSI DELL’AVENTE DIRITTO, sono leciti ma non sono l’accordo, tali atti esprimono la volontà unilaterale del diretto interessato. contratti. Manca CONSENSO INFORMATO PER L’ACCESSO ALLE TECNICHE DI PROCREAZIONE ASSISTITA; sono accordi ma non sono patrimoniali, quindi non sono contratti. Quando c’è accordo ma non vi è aspetto patrimoniale NON si parla di contratto. Seconda classe di accordi: PATRIMONIALIZZAZIONE LECITA DI ACCORDI SU MATERIE NON PATRIMONIALI Possiamo poi trovare accordi su materie non patrimoniali, che vengono patrimonializzati dall’introduzione di qualche elemento economico. tale patrimonializzazione indiretta o parziale rende patrimoniale l’intero accordo. Una prestazione in sé e per sé NON patrimoniale può dedursi in contratto se a fronte di essa sia prevista una CONTROPRESTAZIONE PATRIMONIALE o se siano previste CONSEGUENZE ECONOMICHE PER LA VIOLAZIONE DELL’IMPEGNO. Terza classe di accordi: ACCORDI ILLECITI SU MATERIE NON PATRIMONIALI Si tratta in tal caso di accordi illeciti perché DISAPPROVATI DALL’ORDINAMENTO GIURIDICO PROPRIO IN RAGIONE DELLA LORO NON PATRIMONIALITA’. Può dipendere dal fatto che l’accordo pregiudica valori fondamentali della persona umana di cui l’o.g non tollera lesioni considerandoli valori non disponibili. Sono vietati gli atti che cagionano una DIMINUZIONE PERMANENTE dell’integrità fisica. in altri casi si tratta di valori non commerciabili: DONAZIONE DI ORGANI (si può donarli ma senza chiedere un corrispettivo) la legge non disapprova il “fare sesso”, disapprova “il fare sesso per ricevere denaro”. Talvolta il confine è incerto, come nel caso degli ACCORDI DI MATERNITA’ SURROGATA (c.d. utero in affitto): prima che venisse considerata vietata come pratica, gli interpreti erano divisi tra coloro che consideravano la surrogazione sempre LECITA e quelli che la consideravano SEMPRE ILLECITA. Alcuni la consideravano lecita quando era GRATUITA e illecita se c’era COMPENDO ECONOMICO per la madre surrogante. GIURIDICITA’ DEL CONTRATTO: intento GIURIDICO e intento EMPIRICO Per essere materia di contratto, il rapporto patrimoniale deve essere anche un rapporto giuridico. Rapporto giuridico nell’art. 1321 = relazione implicante uno specifico impegno legale all’attuazione di quanto concordato, la cui violazione attira sul violatore conseguenze legali conformate sul risultato che in base al rapporto doveva realizzarsi. È decisivo l’intento delle parti (modo in cui le parti intendono il loro rapporto e il relativo accordo). Per creare il rapporto giuridico contrattuale NON è necessario l’INTENTO GIURIDICO in senso stretto e pieno (chiara e completa rappresentazione degli impegni legali che derivano dal rapporto e la specifica volontà di assumerli) ma basta l’INTENTO EMPIRICO (rappresentazione del risultato pratico-economico che si vuole conseguire col rapporto, e la generica consapevolezza che quel risultato implica l’attivazione dei meccanismo legali). l’accordo implica un rapporto giuridico anche se le parti ignorano i precisi impegni legali che ne derivano. Decisivo per concludere l’accordo che la giuridicità del rapporto si presenti come una giuridicità socialmente tipica. Problema di scremare gli accordi patrimoniali non giuridici da quelli giuridici si fa difficile A) quando la giuridicità del rapporto è messa in dubbio dal particolare contesto in cui matura l’accordo delle parti; B) quando vi è un comune intento delle parti di sottrarlo alla sfera della legge. I RAPPORTI DI CORTESIA È socialmente tipico che un rapporto oneroso sia un rapporto giuridico; che lo sia anche un rapporto gratuito non è escluso ma non è neppure così automatico e immediato. Un rapporto gratuito è non giuridico quando le parti sono animate non da un intento giuridico, bensì da un intento puramente sociale (di buona relazione sociale) che non da luogo a contratto: campo dei RAPPORTI DI CORTESIA. Distinzione fra rapporto (giuridico) gratuito e rapporto (non giuridico)di cortesia: TRASPORTO può essere ONEROSO o GRATUITO. Quello oneroso da sempre luogo a un CONTRATTO. Quello gratuito dipende. In alcuni casi il vettore risponde per la violazione dell’impegno contrattuale, in alcuni casi no perché si parla di emero rapporto di cortesia. Contratto fra automobilista e autostoppista NON è un contratto di trasporto ma trasporto a titolo di cortesia ciò non implica comunque che l’automobilista non debba rispondere di un eventuale danno causato al passeggiero: NON per violazione di un impegno contrattuale , bensì per violazione del più generico dovere di non danneggiare ingiustamente gli altri (responsabilità extracontrattuale art. 2043). Nell’area delle PRESTAZIONI CONSISTENTI IN ATTIVITA’ PERSONALI il CRITERIO per distinguere fra contratto gratuito e rapporto di cortesia è l’interesse di chi si impegna a prestare. se costui si impegna a prestare senza corrispettivo perché interessato a qualche VANTAGGIO anche indiretto che può attendersi dalla prestazione fatta gratis allora c’è CONTRATTO GRATUITO (es: trasporto offerto da A a B per fargli provare l’auto che vorrebbe vendergli). se la prestazione senza corrispettivo non è sorretta da alcun interesse che non sia l’interesse puramente SOGGETTTIVO di rivolgere al beneficiario un gesto di cortesia , amicizia e benevolenza allora l’accordo NON è un contrato (automobilista gentile che da un passaggio). Nell’area delle PRESTAZIONI IMPLICANTI LA CONSEGNA DI COSE il criterio è quello dell’avvenuta consegna. A promette a B di prestagli gratuitamente una cosa: NON è contratto A consegna a B la cosa che gli aveva promesso: contratto di COMODATO Disciplina OBBLIGAZIONE NATURALE: assenza di obblio legale a prestare ma IRRIPETIBILITA’ di quanto spontaneamente prestato. Vi è differenza tra PRESTAZIONI SOLO PROMESSE e PRESTAZIONI ESEGUITE o IN VIA DI ESECUZIONE. La valutazione del rapporto come giuridico-contrattuale anziché di semplice cortesia può essere influenzata dalla QUALITA’ PROFESSIONALE DEL SOGGETTO CHE PRESTA. salire su un taxi è diverso che fare l’autostop. C’è da dire però anche che se la moglie chiede una consulenza legale al marito avvocato la RELAZIONE FAMILIARE O AMICALE FRA LE PARTI suggerisce che la prestazione sia resa per cortesia e affetto e non in esecuzione di un contratto d’opera professionale. E anche fra ESTRANEI se il CONTESTO SITUAZIONALE lo giustifica: se A chiede un appuntamento a B(avvocato) per un consiglio legale sia ha contratto d’opera; se A chiede un consiglio a B in una conversazione estemporanea in treno non si ha contratto.