ANTEPRIMA DIRITTO CIVILE “ROPPO” 1 LA FIGURA LA

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ANTEPRIMA DIRITTO CIVILE
“ROPPO”
1 LA FIGURA
LA DEFINIZIONE DEL CONTRATTO, E I RAPPORTI GIURIDICI PATRIMONIALI
LA DEFINIZIONE DEL CONTRATTO
ART. 1321  il contratto è l’accordo tra due o più parti per COSTITUIRE, REGOLARE o ESTINGUERE
un tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

Definizione  serve a distinguere due classi di fattispecie, a sua volta essa serve a DETERMINARE
il trattamento giuridico:
1. Alle FATTISPECIE CONFORMI (quelle che presentano tutti gli elementi che compongono la
fattispecie) all’art. 1321 si applicano le norme sui contratti
2. Alle FATTISPECIE DIFFORMI non si possono applicare tali norme.
La definizione è formata da 4 COMPONENTI:
 La prima riguarda la STRUTTURA della fattispecie : ACCORDO DELLE PARTI (il contratto è un
ATTO CONSENSUALE o BILATERALE)
 Seconda e terza componente riguardano l’OGGETTO dell’accordo :RAPPORTO GIURIDICO
PATRIMONIALE (il contratto è un ATTO GIURIDICO e PATRIMONIALE)
 Quarta componente riguarda la FUNZIONE dell’atto: VOLONTA’ FINALIZZATA A INCIDERE SUL
RAPPORTO (il contratto è un ATTO DI VOLONTA’ NEGOZIALE).
PATRIMONIALITA’ DEL CONTRATTO
Campo patrimoniale= campo economico
Il contratto serve: a TRASFERIRE LA PROPRIETA’ (art. 922)(tali contratti sono patrimoniali per
antonomasia); per CREARE OBBLIGAZIONI (art. 1173)(l’obbligazione ha per oggetto una prestazione a
carattere patrimoniale)
RATIO che spiega la necessaria patrimonialità del contratto è la stessa comunemente indicata per
giustificare la PATRIMONIALITA’ DELL’OBBLIGAZIONE.
 contratto e obbligazione sono caratterizzati dal VINCOLO LEGALE IRREVOCABILE e dalla sua
coercibilità coi mezzi della legge, rispetto ai rapporti non patrimoniali la legge non può applicare questi
meccanismi.
LA LEGGE non può coercizzare la violazione di impegni non suscettibili di valutazione economica.
Fattispecie che chiamano l’interprete a misurarsi con il requisito della patrimonialità del contratto si situano
nei campi della: FAMIGLIA, DIRITTI DELLA PERSONALITA’, ATTIVITA’ ESTRANEE ALLA SFERA
DELL’ECONOMICO.
Prima classe di accordi: GLI ACCORDI LECITI SU MATERIE NON PATRIMONIALI
Sono accordi che la legge prevede e promuove ma NON sono contratti.
 MATRIMONIO: accordo negoziale ma non contratto perché non suscettibile di valutazione economica.
 ACCORDI SULL’INDIRIZZO DELLA VITA FAMILIARE che i coniugi “concordano tra loro”
 ACCORDI RELATIVI ALLA POTESTA’ PARENTALE che i genitori esercitano di “comune accordo”
 FISSAZIONE DELLA RESIDENZA, TENORE DI VITA, SCELTE SULL’EDUCAZIONE DEI FIGLI ecc..
sono alcune delle possibili materie degli accordi patrimoniali. La legge li vede con favore perché realizzano
valori quali autonomia della famiglia e l’ uguaglianza dei coniugi, tali accordi hanno GIURIDICITA’, ma NON
è contrattuale.
O ancora:
 ACCORDI DI CONVIVENZA
Sono invece CONTRATTI le:
 CONVENZIONI MATRIMONIALI con cui i coniugi concordano il regime dei loro acquisti in deroga al
regime legale di comunione
Carattere misto hanno:
ACCORDI TRA CONIUGI IN VISTA DELLA SEPARAZIONE O DEL DIVORZIO (hanno carattere
contrattuale quando riguardano aspetti economici-contratti della crisi coniugale-, non sono contratti
quando riguardano per es. l’affidamento dei figli).
ATTI DI CONSENSO relativi ai diritti della personalità:
 CONSENSO INFORMATO DEL PAZIENTE AL TRATTAMENTO MEDICO E IL SUO ROVESCIO,
MANIFESTAZIONE DELLA VOLONTA’ DI NON RICEVERE IN CASO DI MALATTIA
IRREVERSIBILE,PRATICHE DI ACCANIMENTO TERAPEUTICO (C.D. TESTAMENTO BIOLOGICO)
ASSENSO ALLA DONAZIONE (nel campo del prelievo d’organi per trapianti)
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Tutti questi atti sono CONSENSI DELL’AVENTE DIRITTO, sono leciti ma non sono
l’accordo, tali atti esprimono la volontà unilaterale del diretto interessato.
contratti. Manca
 CONSENSO INFORMATO PER L’ACCESSO ALLE TECNICHE DI PROCREAZIONE ASSISTITA; sono
accordi ma non sono patrimoniali, quindi non sono contratti.
Quando c’è accordo ma non vi è aspetto patrimoniale NON si parla di contratto.
Seconda classe di accordi: PATRIMONIALIZZAZIONE LECITA DI ACCORDI SU MATERIE NON
PATRIMONIALI
Possiamo poi trovare accordi su materie non patrimoniali, che vengono patrimonializzati dall’introduzione di
qualche elemento economico.
tale patrimonializzazione indiretta o parziale rende patrimoniale l’intero accordo.
Una prestazione in sé e per sé NON patrimoniale può dedursi in contratto se a fronte di essa sia prevista
una CONTROPRESTAZIONE PATRIMONIALE o se siano previste CONSEGUENZE ECONOMICHE PER
LA VIOLAZIONE DELL’IMPEGNO.
Terza classe di accordi: ACCORDI ILLECITI SU MATERIE NON PATRIMONIALI
Si tratta in tal caso di accordi illeciti perché DISAPPROVATI DALL’ORDINAMENTO GIURIDICO PROPRIO
IN RAGIONE DELLA LORO NON PATRIMONIALITA’.
Può dipendere dal fatto che l’accordo pregiudica valori fondamentali della persona umana di cui l’o.g non
tollera lesioni considerandoli valori non disponibili.
 Sono vietati gli atti che cagionano una DIMINUZIONE PERMANENTE dell’integrità fisica.
in altri casi si tratta di valori non commerciabili:
 DONAZIONE DI ORGANI (si può donarli ma senza chiedere un corrispettivo)
 la legge non disapprova il “fare sesso”, disapprova “il fare sesso per ricevere denaro”.
Talvolta il confine è incerto, come nel caso degli ACCORDI DI MATERNITA’ SURROGATA (c.d. utero
in affitto): prima che venisse considerata vietata come pratica, gli interpreti erano divisi tra coloro che
consideravano la surrogazione sempre LECITA e quelli che la consideravano SEMPRE ILLECITA. Alcuni la
consideravano lecita quando era GRATUITA e illecita se c’era COMPENDO ECONOMICO per la madre
surrogante.
GIURIDICITA’ DEL CONTRATTO: intento GIURIDICO e intento EMPIRICO
Per essere materia di contratto, il rapporto patrimoniale deve essere anche un rapporto giuridico.
Rapporto giuridico nell’art. 1321 = relazione implicante uno specifico impegno legale all’attuazione di quanto
concordato, la cui violazione attira sul violatore conseguenze legali conformate sul risultato che in base al
rapporto doveva realizzarsi.
È decisivo l’intento delle parti (modo in cui le parti intendono il loro rapporto e il relativo accordo). Per
creare il rapporto giuridico contrattuale NON è necessario l’INTENTO GIURIDICO in senso stretto e pieno
(chiara e completa rappresentazione degli impegni legali che derivano dal rapporto e la specifica volontà di
assumerli) ma basta l’INTENTO EMPIRICO (rappresentazione del risultato pratico-economico che si vuole
conseguire col rapporto, e la generica consapevolezza che quel risultato implica l’attivazione dei
meccanismo legali).
l’accordo implica un rapporto giuridico anche se le parti ignorano i precisi impegni legali che ne derivano.
Decisivo per concludere l’accordo che la giuridicità del rapporto si presenti come una giuridicità
socialmente tipica.
Problema di scremare gli accordi patrimoniali non giuridici da quelli giuridici si fa difficile A) quando la
giuridicità del rapporto è messa in dubbio dal particolare contesto in cui matura l’accordo delle parti; B)
quando vi è un comune intento delle parti di sottrarlo alla sfera della legge.
I RAPPORTI DI CORTESIA
È socialmente tipico che un rapporto oneroso sia un rapporto giuridico; che lo sia anche un rapporto gratuito
non è escluso ma non è neppure così automatico e immediato.
Un rapporto gratuito è non giuridico quando le parti sono animate non da un intento giuridico, bensì da un
intento puramente sociale (di buona relazione sociale) che non da luogo a contratto: campo dei RAPPORTI
DI CORTESIA.
Distinzione fra rapporto (giuridico) gratuito e rapporto (non giuridico)di cortesia:
TRASPORTO  può essere ONEROSO o GRATUITO. Quello oneroso da sempre luogo a un
CONTRATTO. Quello gratuito dipende. In alcuni casi il vettore risponde per la violazione dell’impegno
contrattuale, in alcuni casi no perché si parla di emero rapporto di cortesia.
Contratto fra automobilista e autostoppista NON è un contratto di trasporto ma trasporto a titolo di
cortesia ciò non implica comunque che l’automobilista non debba rispondere di un eventuale danno
causato al passeggiero: NON per violazione di un impegno contrattuale , bensì per violazione del più
generico dovere di non danneggiare ingiustamente gli altri (responsabilità extracontrattuale art.
2043).
Nell’area delle PRESTAZIONI CONSISTENTI IN ATTIVITA’ PERSONALI il CRITERIO per distinguere fra
contratto gratuito e rapporto di cortesia è l’interesse di chi si impegna a prestare.
 se costui si impegna a prestare senza corrispettivo perché interessato a qualche VANTAGGIO anche
indiretto che può attendersi dalla prestazione fatta gratis allora c’è CONTRATTO GRATUITO (es: trasporto
offerto da A a B per fargli provare l’auto che vorrebbe vendergli).
 se la prestazione senza corrispettivo non è sorretta da alcun interesse che non sia l’interesse puramente
SOGGETTTIVO di rivolgere al beneficiario un gesto di cortesia , amicizia e benevolenza allora l’accordo
NON è un contrato (automobilista gentile che da un passaggio).
Nell’area delle PRESTAZIONI IMPLICANTI LA CONSEGNA DI COSE il criterio è quello dell’avvenuta
consegna.
A promette a B di prestagli gratuitamente una cosa: NON è contratto
 A consegna a B la cosa che gli aveva promesso: contratto di COMODATO
Disciplina OBBLIGAZIONE NATURALE: assenza di obblio legale a prestare ma IRRIPETIBILITA’ di quanto
spontaneamente prestato.
Vi è differenza tra PRESTAZIONI SOLO PROMESSE e PRESTAZIONI ESEGUITE o IN VIA DI
ESECUZIONE.
La valutazione del rapporto come giuridico-contrattuale anziché di semplice cortesia può essere influenzata
dalla QUALITA’ PROFESSIONALE DEL SOGGETTO CHE PRESTA.
salire su un taxi è diverso che fare l’autostop.
C’è da dire però anche che se la moglie chiede una consulenza legale al marito avvocato la RELAZIONE
FAMILIARE O AMICALE FRA LE PARTI suggerisce che la prestazione sia resa per cortesia e affetto e non
in esecuzione di un contratto d’opera professionale. E anche fra ESTRANEI se il CONTESTO
SITUAZIONALE lo giustifica: se A chiede un appuntamento a B(avvocato) per un consiglio legale sia ha
contratto d’opera; se A chiede un consiglio a B in una conversazione estemporanea in treno non si ha
contratto.
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