Revisione parziale OPT $UW Avamprogetto per la consultazione, aprile 2002 Edifici e impianti costruiti secondo il diritto anteriore; definizione (art. 24FLPT) 1 Sono considerati non più conformi alla destinazione della zona ai sensi dell’articolo 24F LPT gli edifici e gli impianti costruiti secondo il diritto anteriore. 2 Sono costruiti secondo il diritto anteriore gli edifici e gli impianti costruiti legalmente prima che il fondo in questione diventasse parte della zona non edificabile ai sensi del diritto federale. $UW Principi applicabili alla trasformazione di edifici e impianti costruiti secondo il diritto anteriore (art. 24FLPT) 1 Gli edifici e gli impianti costruiti secondo il diritto anteriore possono essere trasformati unicamente nella misura in cui l’identità dell’edificio o dell’impianto, unitamente ai dintorni, rimane conservata nei tratti essenziali. Sono ammessi miglioramenti volti a cambiare l’aspetto esterno. 2 Nel limite del possibile, gli ampliamenti vanno apportati all’interno del volume esistente dell’edificio. 3 Per valutare se l’identità degli edifici o impianti costruiti secondo il diritto anteriore resta immutata a seguito di una trasformazione, occorre tenere conto di tutte le circostanze. Lo stato di riferimento determinante per la valutazione dell’identità è lo stato in cui si trovava l’edificio o l’impianto al momento della modifica della legislazione o dei piani. $UWD Valori limite applicabili all’ampliamento di edifici e impianti costruiti secondo il diritto anteriore 1 La superficie determinante non può essere ampliata né per più del 30 per cento né per più di 100 m2; gli ampliamenti all’interno del volume dell’edificio sono computati soltanto per la metà. 2 Per superficie determinante si intende la superficie dei piani utilizzata in modo non conforme alla destinazione della zona; nel caso di ampliamenti di edifici abitativi agricoli ai sensi dell’articolo 24F LPT, la superficie determinante è la superficie dei piani utilizzata a scopi abitativi. 3 I valori limite di cui al capoverso 1 sono applicati sia alle superfici sfruttate in modo intensivo, sia alla superficie dei piani complessiva. 4 È permesso costruire al massimo un’unità abitativa supplementare. 5 Se a seguito della modifica della legislazione o dei piani sono stati autorizzati, poiché necessari allo sfruttamento agricolo, ampliamenti dell’uso abitativo di un edificio, il valore limite del 30 per cento di cui al capoverso 1 va rispettato anche cumulando la superficie determinante di tutti gli edifici abitativi appartenenti alla stessa azienda agricola. 1 Revisione parziale OPT $UWE Avamprogetto per la consultazione, aprile 2002 Cambiamento di destinazione di edifici e impianti agricoli costruiti secondo il diritto anteriore 1 Nella valutazione dell’identità non si prende in considerazione il cambiamento di destinazione di edifici abitativi agricoli riconducibile semplicemente al fatto che gli inquilini non sono più attivi nell’agricoltura. 2 Nel caso di cambiamenti di destinazione di edifici di economia rurale che non sono più necessari per usi agricoli, l’identità è segnatamente conservata se in futuro gli edifici: a. sono utilizzati come depositi non commerciali, che non generano attività annesse, per i quali non è necessario un ampliamento degli impianti d’urbanizzazione; oppure b. servono al ricovero di animali e al deposito di veicoli e attrezzi ad uso proprio di persone abitanti nelle vicinanze. 3 Se è stata rilasciata un’autorizzazione ai sensi del capoverso 2, il cambiamento di destinazione a posteriori previsto dall’articolo 24D LPT non è ammesso. $UWF 1 2 L’ampliamento del volume di edifici secondo l’articolo 24F LPT non è ammesso : a. per edifici abitativi agricoli se: 1. una parte del volume dell’edificio è impiegata a scopi agricoli e potrebbe essere impiegata, nel caso di abbandono dello sfruttamento agricolo, per estendere l’utilizzazione a scopi abitativi; 2. il volume degli edifici dell’azienda agricola, di cui fa parte l’edificio abitativo, è stato ampliato dopo una modifica della legislazione o dei piani; b. per gli edifici di economia rurale. Per gli edifici abitativi agricoli sono possibili eccezioni se l’ampliamento: a. non è possibile all’interno del volume dell’edificio stesso; b. è minimo; e c. è indispensabile per garantire un uso abitativo. $UWG 1 Ampliamento del volume di edifici e impianti agricoli costruiti secondo il diritto anteriore Ricostruzione di edifici e impianti agricoli costruiti secondo il diritto anteriore Un edificio o impianto costruito secondo il diritto anteriore può essere ricostruito solo se: a. al momento della distruzione o della demolizione era ancora utilizzabile secondo la destinazione; b. sussiste un interesse ininterrotto alla sua utilizzazione; c. l’identità dell’edificio o dell’impianto è conservata; e d. la ricostruzione è compatibile con le importanti esigenze della pianificazione territoriale. 2 Un interesse ininterrotto può solo sussistere se l’edificio o l’impianto è ricostruito senza indugio e se: 2 Revisione parziale OPT Avamprogetto per la consultazione, aprile 2002 a. continua a servire alla destinazione originale; oppure b. è ricostruito essenzialmente com’era al momento della modifica della legislazione o dei piani; sono fatti salvi gli adeguamenti necessari per garantire un uso abitativo o per ridurre il volume dell’edificio. 3 L’edificio o l’impianto può in ogni caso essere ricostruito solo nella misura in cui è prevista un’utilizzazione legittima. 4 Se appare obiettivamente giustificato, l’ubicazione della costruzione sostitutiva può scostarsi lievemente da quella della costruzione preesistente. 5 Gli edifici di economia rurale possono essere ricostruiti in virtù dell’articolo 24F LPT solo se sono stati distrutti per cause di forza maggiore e sono stati utilizzati da persone abitanti nelle vicinanze conformemente al disposto dell’articolo 42E capoverso 2 lettera b. $UWH Utilizzazione extra-agricola di edifici abitativi agricoli costruiti secondo il nuovo diritto (art. 24G cpv. 1) Sono ammessi ampliamenti di edifici abitativi agricoli che, al momento della loro costruzione, si trovavano in una zona non edificabile ai sensi del diritto federale e che ormai sono utilizzati a scopi extra-agricoli unicamente se: a. sono indispensabili per garantire un uso abitativo; b. sono minimi; c. sono praticati all’interno del volume esistente dell’edificio; e d. adempiono le premesse di cui all’articolo 24G capoverso 3 LPT. 7LWRORSULPDGHOO¶DUWLFRORD 6H]LRQH&RQGL]LRQLHRQHULPHQ]LRQHQHOUHJLVWURIRQGLDULR $UWD Condizioni e oneri L’autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni previene modifiche inammissibili alla sostanza, all’aspetto esteriore o all’utilizzazione di un edificio o di un impianto situato al di fuori di una zona edificabile, corredando le autorizzazioni di condizioni e oneri adeguati. $UWLFROR7LWROR Menzione nel registro fondiario 3