operazioni non imponibili (ad aliquota zero)

Classificazione delle operazioni
Le operazioni di scambio di beni e servizi, rilevanti per
l'applicazione dell‘IVA, possono essere distinte in tre
categorie:
• operazioni imponibili: le operazioni sono assoggettate a imposta
sul loro intero valore secondo l'aliquota prevista per legge;
• operazioni non imponibili (ad aliquota zero): l'aliquota applicata
nell'ultimo stadio produttivo è nulla e le imposte afferenti ai
precedenti stadi sono rimborsate;
• operazioni esenti: non è prevista l'applicazione dell'imposta sul
valore aggiunto creato nello stadio finale e non sorge il diritto al
rimborso dell'imposta afferente agli acquisti intermedi.
ESEMPIO
A vende a B un bene intermedio, prodotto utilizzando il solo fattore
lavoro, al prezzo al netto dell’imposta di 1000. B produce un bene
finale che vende a 2000 (al netto dell’imposta). L’aliquota sul bene
prodotto da A=10% e l’aliquota sul bene prodotto da B=20%.
ESEMPIO (continua)
• Riconsideriamo l’esempio precedente, con il metodo
imposta da imposta e la vendita del bene finale da parte
di B operazione esente o operazione non imponibile.
L’IVA in Italia (1)
• L'IVA si applica:
– alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio
dello Stato nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti e
professioni;
– alle importazioni da paesi extra UE da chiunque effettuate (imprese e
consumatori finali);
– agli acquisti intracomunitari effettuati nell'esercizio di imprese, oltre
che agli acquisti di mezzi di trasporto a titolo oneroso e agli acquisti
per corrispondenza effettuati da consumatori finali.
• Operazioni non imponibili: esportazioni extra UE.
• Operazioni esenti: servizi creditizi, assicurativi e finanziari, trasporti
urbani, servizi sanitari e previdenziali, istruzione.
L’IVA in Italia (2)
• Obbligo di rivalsa: il consumatore finale è il soggetto
formalmente colpito
• Metodo: imposta da imposta (obbligo di rivalsa).
• Base imponibile: tipo consumo.
• Aliquote:
– Normale: 20%
– Ridotte: 4% , 10%.
• Riferimento di tipo finanziario.
LE IMPOSTE IN UN CONTESTO
INTERNAZIONALE
Due problemi:
Le imposte non devono distorcere i flussi
commerciali internazionali ⇒ non devono
distorcere l’allocazione efficiente dei beni.
Data la natura di imposta sui consumi delle
imposte generali sulle vendite, in genere si
ritiene che il gettito di tale imposte vada
attribuito ai paesi in cui il consumo e'
localizzato.
PRINCIPI DI TASSAZIONE
1. Principio di destinazione: sui beni
oggetto di scambio internazionale si
applicano le aliquote del paese di
destinazione dello scambio.
2. Principio di origine: sui beni oggetto di
scambio internazionale si applicano le
aliquote del paese di origine dello
scambio.
Principio di destinazione
Valore del bene venduto da alfa=200, valore aggiunto da beta=100.
Si ha allora:
PAESE A: Gettito=0, prezzo=200
PAESE B: Dogana =20%(200)= 40 = IVA a credito
IVA dovuta alla fine=20%(300)=60=IVA a debito
IVA da versare = 20
Prezzo finale=300+20%(300)=360
Principio di destinazione
• Il gettito è attribuito al paese in cui il bene
è consumato, indipendentemente dal
luogo di produzione.
• Non modifica i prezzi relativi:
Prezzo cum tax con produzione interna (B)= Pb*(1+tb)
Prezzo cum tax con importazione (da A)= Pa*(1+tb)
Prezzi relativi: Pb/Pa
Principio di origine
Valore del bene venduto da alfa=200, valore aggiunto da beta=100.
Si ha allora:
PAESE A: Imposta in A=10%(200)=20, prezzo=220
PAESE B: IVA a credito=20
IVA dovuta alla fine=20%(300)=60 = IVA a debito
IVA da versare = 40
Prezzo finale=300+20%(300)=360
Principio di origine
• Il gettito non è attribuito al paese in cui il
bene è consumato.
• Non richiede la presenza di dogane
• Modifica i prezzi relativi:
Prezzo cum tax con prduzione interna (B)= Pb*(1+tb)
Prezzo cum tax con importazione (da A)= Pa*(1+ta)
Prezzi relativi: Pb(1+tb)/(Pa(1+ta))
Principio di origine con stanza di
compensazione
• Il principio di origine funziona senza dogane. Sarebbe il
naturale approccio per gli scambi intracomunitari. Però, si
perde di fatto la tassazione sui consumi.
• Regime definitivo post-1993: istituire stanze di
compensazione. Nel caso precedente, il paese A trasferisce
20 al paese B (cioè A mette 20 nella “stanza di
compensazione” con B). Il prezzo finale non cambia, ma il
gettito va tutto al paese B. Di fatto, un principio di
destinazione.
• Problema: Come missurare, in assenza di dogane, quanto
effettivamente il paese A deve trasferire al paese B? Difficile
controllo dei comportamenti di scambio fra paesi!
• Per questo, siamo permanentemente in un regime
transitorio...
Regime Transitorio
Valore del bene venduto da alfa=200, valore aggiunto da beta=100.
Si ha allora:
PAESE A: Imposta in A=0, prezzo=200
PAESE B: IVA a credito=0 (B non versa nulla per l’acquisto da A)
IVA dovuta alla fine=20%(300)=60 = IVA a debito
IVA da versare = 60
Prezzo finale=300+20%(300)=360
Riassumendo: nell’Unione
Europea
• Per le esportazioni (scambi extracomunitari)
– Principio di destinazione
• Per gli scambi intracomunitari (1993: abolizione delle dogane):
Principio di origine
– Armonizzazione delle aliquote
– Camera di compensazione
• Regime transitorio (ripetutamente prorogato)
– Principio di destinazione per acquisti effettuati da imprese (senza
dogana)
– l’impresa esportatrice non applica l’imposta; l’impresa
importatrice non paga l’IVA sugli acquisti e versa interamente
l’IVA sulle vendite.
– Principio di origine per acquisti effettuati da consumatori finali
(con alcune eccezioni)
IRAP
• L’Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP) è stata
introdotta con la riforma fiscale del 1998.
• Sostituisce i contributi sanitari e molti altri tributi e costituisce il
cardine del processo di decentramento fiscale e di attribuzione di
maggiori poteri tributari agli enti territoriali avviato negli ultimi anni.
• PRESUPPOSTO: esercizio abituale di un'attività diretta alla
produzione o allo scambio di beni o servizi.
• SOGGETTI PASSIVI:
–
–
–
–
•
soggetti passivi dell'IRES;
società di persone;
esercenti arti e professioni (lavoratori autonomi);
organi e amministrazioni dello stato, regioni, province, comuni ed enti
pubblici.
Sono esentati i “contribuenti minimi” (definiti nelle lezioni IRPEF).
IRAP
• Imposta plurifase sul VA
• Metodo di calcolo: Base da Base
• Aliquota base: 3,9%. Aliquote differenti per regioni e per
categorie
• Reddito netto
• Riferimento di tipo reale
• Imposta dovuta nella regione in cui si è prodotto il VA.
• Principio di origine nella tassazione degli scambi
internazionali
• IRAP deducibile dalla base imponibile IRES:
• Per la componente afferente ai redditi da lavoro
• Per ulteriore 10% in presenza di interessi passivi
IRAP
• BASE IMPONIBILE: Valore aggiunto di tipo reddito netto.
– Dal CC: valore della produzione-costi della produzione (al
netto dei costi del personale e altre voci di minore
importanza)
– Dal nostro schema (ignorando le plusvalenze):
BI= R + ΔS – M – A = P + L + IP - IA.
(Gli ammortamenti sono tutti ordinari, non anticipati).
• Quindi:
– Gli IP e i P non sono deducibili. Vige neutralità rispetto alle
scelte di finanziamento (debito vs azioni).
– BI può essere positiva anche se i profitti sono negativi
– BI IRAP diversa dalla BI IVA (=R-M)