Classificazione delle operazioni Le operazioni di scambio di beni e servizi, rilevanti per l'applicazione dell‘IVA, possono essere distinte in tre categorie: • operazioni imponibili: le operazioni sono assoggettate a imposta sul loro intero valore secondo l'aliquota prevista per legge; • operazioni non imponibili (ad aliquota zero): l'aliquota applicata nell'ultimo stadio produttivo è nulla e le imposte afferenti ai precedenti stadi sono rimborsate; • operazioni esenti: non è prevista l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto creato nello stadio finale e non sorge il diritto al rimborso dell'imposta afferente agli acquisti intermedi. ESEMPIO A vende a B un bene intermedio, prodotto utilizzando il solo fattore lavoro, al prezzo al netto dell’imposta di 1000. B produce un bene finale che vende a 2000 (al netto dell’imposta). L’aliquota sul bene prodotto da A=10% e l’aliquota sul bene prodotto da B=20%. ESEMPIO (continua) • Riconsideriamo l’esempio precedente, con il metodo imposta da imposta e la vendita del bene finale da parte di B operazione esente o operazione non imponibile. L’IVA in Italia (1) • L'IVA si applica: – alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti e professioni; – alle importazioni da paesi extra UE da chiunque effettuate (imprese e consumatori finali); – agli acquisti intracomunitari effettuati nell'esercizio di imprese, oltre che agli acquisti di mezzi di trasporto a titolo oneroso e agli acquisti per corrispondenza effettuati da consumatori finali. • Operazioni non imponibili: esportazioni extra UE. • Operazioni esenti: servizi creditizi, assicurativi e finanziari, trasporti urbani, servizi sanitari e previdenziali, istruzione. L’IVA in Italia (2) • Obbligo di rivalsa: il consumatore finale è il soggetto formalmente colpito • Metodo: imposta da imposta (obbligo di rivalsa). • Base imponibile: tipo consumo. • Aliquote: – Normale: 20% – Ridotte: 4% , 10%. • Riferimento di tipo finanziario. LE IMPOSTE IN UN CONTESTO INTERNAZIONALE Due problemi: Le imposte non devono distorcere i flussi commerciali internazionali ⇒ non devono distorcere l’allocazione efficiente dei beni. Data la natura di imposta sui consumi delle imposte generali sulle vendite, in genere si ritiene che il gettito di tale imposte vada attribuito ai paesi in cui il consumo e' localizzato. PRINCIPI DI TASSAZIONE 1. Principio di destinazione: sui beni oggetto di scambio internazionale si applicano le aliquote del paese di destinazione dello scambio. 2. Principio di origine: sui beni oggetto di scambio internazionale si applicano le aliquote del paese di origine dello scambio. Principio di destinazione Valore del bene venduto da alfa=200, valore aggiunto da beta=100. Si ha allora: PAESE A: Gettito=0, prezzo=200 PAESE B: Dogana =20%(200)= 40 = IVA a credito IVA dovuta alla fine=20%(300)=60=IVA a debito IVA da versare = 20 Prezzo finale=300+20%(300)=360 Principio di destinazione • Il gettito è attribuito al paese in cui il bene è consumato, indipendentemente dal luogo di produzione. • Non modifica i prezzi relativi: Prezzo cum tax con produzione interna (B)= Pb*(1+tb) Prezzo cum tax con importazione (da A)= Pa*(1+tb) Prezzi relativi: Pb/Pa Principio di origine Valore del bene venduto da alfa=200, valore aggiunto da beta=100. Si ha allora: PAESE A: Imposta in A=10%(200)=20, prezzo=220 PAESE B: IVA a credito=20 IVA dovuta alla fine=20%(300)=60 = IVA a debito IVA da versare = 40 Prezzo finale=300+20%(300)=360 Principio di origine • Il gettito non è attribuito al paese in cui il bene è consumato. • Non richiede la presenza di dogane • Modifica i prezzi relativi: Prezzo cum tax con prduzione interna (B)= Pb*(1+tb) Prezzo cum tax con importazione (da A)= Pa*(1+ta) Prezzi relativi: Pb(1+tb)/(Pa(1+ta)) Principio di origine con stanza di compensazione • Il principio di origine funziona senza dogane. Sarebbe il naturale approccio per gli scambi intracomunitari. Però, si perde di fatto la tassazione sui consumi. • Regime definitivo post-1993: istituire stanze di compensazione. Nel caso precedente, il paese A trasferisce 20 al paese B (cioè A mette 20 nella “stanza di compensazione” con B). Il prezzo finale non cambia, ma il gettito va tutto al paese B. Di fatto, un principio di destinazione. • Problema: Come missurare, in assenza di dogane, quanto effettivamente il paese A deve trasferire al paese B? Difficile controllo dei comportamenti di scambio fra paesi! • Per questo, siamo permanentemente in un regime transitorio... Regime Transitorio Valore del bene venduto da alfa=200, valore aggiunto da beta=100. Si ha allora: PAESE A: Imposta in A=0, prezzo=200 PAESE B: IVA a credito=0 (B non versa nulla per l’acquisto da A) IVA dovuta alla fine=20%(300)=60 = IVA a debito IVA da versare = 60 Prezzo finale=300+20%(300)=360 Riassumendo: nell’Unione Europea • Per le esportazioni (scambi extracomunitari) – Principio di destinazione • Per gli scambi intracomunitari (1993: abolizione delle dogane): Principio di origine – Armonizzazione delle aliquote – Camera di compensazione • Regime transitorio (ripetutamente prorogato) – Principio di destinazione per acquisti effettuati da imprese (senza dogana) – l’impresa esportatrice non applica l’imposta; l’impresa importatrice non paga l’IVA sugli acquisti e versa interamente l’IVA sulle vendite. – Principio di origine per acquisti effettuati da consumatori finali (con alcune eccezioni) IRAP • L’Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP) è stata introdotta con la riforma fiscale del 1998. • Sostituisce i contributi sanitari e molti altri tributi e costituisce il cardine del processo di decentramento fiscale e di attribuzione di maggiori poteri tributari agli enti territoriali avviato negli ultimi anni. • PRESUPPOSTO: esercizio abituale di un'attività diretta alla produzione o allo scambio di beni o servizi. • SOGGETTI PASSIVI: – – – – • soggetti passivi dell'IRES; società di persone; esercenti arti e professioni (lavoratori autonomi); organi e amministrazioni dello stato, regioni, province, comuni ed enti pubblici. Sono esentati i “contribuenti minimi” (definiti nelle lezioni IRPEF). IRAP • Imposta plurifase sul VA • Metodo di calcolo: Base da Base • Aliquota base: 3,9%. Aliquote differenti per regioni e per categorie • Reddito netto • Riferimento di tipo reale • Imposta dovuta nella regione in cui si è prodotto il VA. • Principio di origine nella tassazione degli scambi internazionali • IRAP deducibile dalla base imponibile IRES: • Per la componente afferente ai redditi da lavoro • Per ulteriore 10% in presenza di interessi passivi IRAP • BASE IMPONIBILE: Valore aggiunto di tipo reddito netto. – Dal CC: valore della produzione-costi della produzione (al netto dei costi del personale e altre voci di minore importanza) – Dal nostro schema (ignorando le plusvalenze): BI= R + ΔS – M – A = P + L + IP - IA. (Gli ammortamenti sono tutti ordinari, non anticipati). • Quindi: – Gli IP e i P non sono deducibili. Vige neutralità rispetto alle scelte di finanziamento (debito vs azioni). – BI può essere positiva anche se i profitti sono negativi – BI IRAP diversa dalla BI IVA (=R-M)