L` orecchio el`evoluzione della specie.

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L’orecchio e l’evoluzione della specie
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…C'è un tempo perfetto per fare silenzio
guardare il passaggio del sole d'estate
e saper raccontare ai nostri bambini quando
è l'ora muta delle fate…
C'è un tempo bellissimo tutto sudato
una stagione ribelle
l'istante in cui scocca l'unica freccia
che arriva alla volta celeste
e trafigge le stelle
è un giorno che tutta la gente
si tende la mano
è il medesimo istante per tutti
che sarà benedetto, io credo
da molto lontano …
Un film.
Il Cielo sopra Berlino
Quando il bambino era bambino era l'epoca di queste domande: "perché io sono io? perché non
sei tu perché non sono qui perché non sono lì Quando inizia il tempo dove finisce lo spazio la vita
sotto il sole non è forse solo un sogno? Non è l'apparenza di un mondo davanti al mondo quello
che vedo, sento e odoro? Come può essere che io che sono io non c'ero prima di diventare e che
una volta io che sono io non sarò più quello che sono?
[…]
"Il tempo guarirà tutto. Ma che succede se il tempo stesso è una malattia ?”
Dalla vecchia stampa de “L’Orecchio”
Ho visto cose che voi umani
non potreste immaginare... navi da combattimento
in fiamme al largo dei bastioni di Orione.
E ho visto i raggi B balenare nel buio vicino
alle porte di Tannhauser. E tutti quei momenti
andranno perduti nel tempo come
lacrime nella pioggia. È tempo di morire...
Unità NEXUS6 da
“Blade Runner” di R.Scott Anno 1982
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L’orecchio e l’evoluzione della specie
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Introduzione di Vincenzo.
Nell’arco della vita di ognuno di noi cambia qualcosa, è strano ma le piccole cose personali ci
fanno notare anche impercettibili variazioni, sfumature, sfaccettature, particolari se non
addirittura sfumature e sfaccettature dei particolari.
Poi ci sono la grandi modifiche, violente ed improvvise, le rivoluzioni…
… e nessuno si accorge di nulla.
Nella mia giovane vita (25 anni!!??!!) ci sono state almeno due grosse rivoluzioni, violente,
irruenti, folgoranti, affascinanti, fantastiche, che hanno profondamente segnato il ruolo del
cittadino, da suddito ad attore principale degli affari con la P.A..
La prima è la legge 241/90. Il cittadino ora ha diritti da vantare non solo verso i servizi erogati
dalle PP.AA., ma anche partecipativi.
Il diritto di accesso e di partecipazione, art. 22, è stato spesso usato male, tanto che con il
D.Lgs 196/03 una parte della dottrina ha intravisto un freno all’utilizzo dell’accesso
amministrativo.
Tuttavia la giurisprudenza ha ben ponderato i diritti di accesso e di riservatezza dando un
vantaggio gerarchico agli interessi sottostanti al primo diritto citato.
La seconda rivoluzione è un caso tutto italiano, infatti non avrebbe dovuto avere le
caratteristiche irruenti tipiche rivoluzionarie.
Avrei preferito un’evoluzione lenta (15 anni di evoluzione) per l’adeguamento al diritto
d’accesso conforme alle tecnologie telematiche ed informatiche di oggi.
IL C.A.D. infatti non fa altro che contemplare i diritti acquisiti nel 1990 in chiave telematica,
istituisce e disciplina positivamente il documento informatico, il diritto di accesso telematico,
il diritto al procedimento telematico, il diritto al pagamento con e-cash, ed in particolare
l’introduzione del S.P.C.
Ripeto, purtroppo sarà una rivoluzione e non un adeguamento di fatti e diritti di ieri alle
comodità dell’oggi.
Perché mi appassiona tutto questo? Perché sono un rivoluzionario.
Vincenzo De Prisco.
Introduzione di Elisa.
Ho partecipato con piacere ed onore alla stesura de L’orecchio e de L’evoluzione della specie.
Sono queste le mie due grandi rivoluzioni. Quelle rivoluzioni impercettibili ed insignificanti
per tutta la gente, ma travolgenti e terribilmente importanti per me. Per una studentessa
normale che mai avrebbe immaginato di sedere e parlare con disinvoltura dinanzi ai suoi più
temuti docenti… per una donna che mai avrebbe immaginato quanto bellissima potesse essere
la vita, e la sua evoluzione.
Non ho vissuto la rivoluzione del 1990, quella della Legge 241, ero bambina. Ma ho vissuto
con dispiacere e a volte vergogna il cattivo funzionamento della pubblica amministrazione nel
mio paese. Oggi se posso fare qualcosa, anche la minima cosa, voglio farla. Per me. Per un
bimbo. Per tutti.
Elisa Carotenuto.
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L’orecchio e l’evoluzione della specie
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Questo breve scritto tratta due argomenti particolarmente sentiti dalle PP.AA. :
Il Codice dell’Amministrazione Digitale.
Legge quadro per l’informatizzazione dei procedimenti amministrativi delle pubbliche
amministrazioni che non si limita, come qualcuno crede, al mero utilizzo di posta elettronica
certificata e firma qualificata, ma è foriero di una complessa rivoluzione del Procedimento
informativo.
Il Testo Unico per la Protezione dei Dati (c.d. privacy).
E nel trattare gli argomenti ci renderemo conto che la norma mira al corretto
trattamento dei dati e non alla privacy tout court evitando così collassi nel flusso
amministrativo delle PP.AA.
Questa sezione è in realtà un aggiornamento del primo manuale, L’orecchio, distribuito in
circa 3000 scuole d’Italia.
Ringraziamenti e dediche.
Dall’Orecchio:
Questo breve quaderno è stato scritto in Croazia nei primi 10 giorni di Agosto (2005) e
raccoglie parte delle problematiche raccolte in circa un anno di consulenze. E’ doveroso
ringraziare i miei compagni di viaggio.
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Elisa Carotenuto per aver organizzato la stesura del presente ed aver scelto i quesiti che per
motivi di “tipicità” meglio potevano esser trattati in maniera generica
Valeria Carotenuto per aver tenuto alto il morale del gruppo
Vincenza Ceglia BOFFARDA per il supporto im(morale) e per l’attività di copia e stampa
nella distribuzione
Salvatore Coda
Giuseppina Matrone per l’esempio di maturità, di calma e le merendine in qualsiasi orario.
Inoltre :
• Sonia Lamberti e Giuseppe Del Regno per le correzioni
• Andrea, Tullia, Ivano e Simone
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L’orecchio e l’evoluzione della specie
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L’ orecchio e l’evoluzione della specie:
• Dott.ssa Elisa Carotenuto per gli approfondimenti scientifici
• Vincenza Ceglia Boffarda per il solito supporto immorale
• I miei amici : Giuseppina Matrone, Giuseppe Del Regno, il grande Dott. Francesco
Vanacore, la meravigliosa Valeria Carotenuto, Gianni Giuditta e figli, l’insopportabile
Francesco Boffardi, Antonio Boffardi , alla new entry Rosa Belvedere e con grande
soddisfazione mi rendo conto che potrei riempire pagine e pagine.
Dedica dell’Orecchio.
Tutto questo è dedicato a “Francesco Pugliese” Maestro all’Università e di vita.
Uomo di cultura, illuminato, geniale ed umile. Ha fatto nascere in me la passione per il Diritto
Amministrativo . Poco dopo la riforma del procedimento del 1990 prese un indisponente e
scontroso studente di economia, gli impose di togliersi orecchini e di vestire “in maniera
decente”, e di fare una critica sullo stato sociale e sullo stato di diritto. …….
Dedica de L’ orecchio e l’evoluzione della specie.
Alla più grande maestra che si potesse avere e desiderare.
Maestra di verbi e di conto, di scienza e di sentimenti, di colori e di grigi.
Ad Ida Senatore. Sarai sempre nel cuore dei tuoi alunni. Anzi sei ancora viva in tutti noi, mi hai
aiutato a scrivere questo piccolo libro.
Eccolo, prendilo, è tutto tuo.
A nonno Carmine, a nonno Vincenzo, antitetici, per me complementari, che con il
meraviglioso Francesco Pugliese e la dolcissima Ida Senatore, dall’alto dei cieli mi hanno
aiutato.
Tutti voi per me non siete mai morti.
A Simone,Ivano,Tullia ed Andrea.
Grazie all’associazione culturale “Centro Associazione” per la presentazione.
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L’orecchio e l’evoluzione della specie
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Indice
(1)I DIRITTI dei PRIVATI ........................................................................................................... 14
- L’evoluzione della specie - ......................................................................................................... 14
-Art.3 Diritto all’uso delle tecnologie. ........................................................................................... 14
-Art.4 Partecipazione al procedimento amministrativo informatico ............................................... 15
-Art.5 Effettuazione dei pagamenti con modalità informatiche ...................................................... 15
- Art.6. Utilizzo della posta elettronica certificata.......................................................................... 16
-Art.48. Posta elettronica certificata .............................................................................................. 16
-Art. 7.Qualità dei servizi resi e soddisfazione dell'
utenza ............................................................. 17
(2)DOCUMENTO INFORMATICO, EFFICACIA PROBATORIA SUA PROPRIA. .................. 18
-Art.20. Documento informatico ................................................................................................... 19
-Art.23 Copie di atti e documenti informatici. ............................................................................... 20
-Art.22. Documenti informatici delle pubbliche amministrazioni................................................... 21
(3)PAGAMENTI, e-241/90. Ecco la e-P.@................................................................................... 22
-Art.38. Pagamenti informatici. ..................................................................................................... 22
-Art. 66.Carta d'
identità elettronica e carta nazionale dei servizi. ................................................... 22
-Art. 40.Formazione di documenti informatici............................................................................... 23
- Art. 41.Procedimento e fascicolo informatico.............................................................................. 24
Art. 42. Dematerializzazione dei documenti delle pubbliche amministrazioni................................ 24
Le pubbliche amministrazioni valutano in termini di rapporto tra costi e benefici il recupero su
supporto informatico dei documenti e degli atti cartacei dei quali sia obbligatoria o opportuna la
conservazione e provvedono alla predisposizione dei conseguenti piani di sostituzione degli archivi
cartacei con archivi informatici, nel rispetto delle regole tecniche adottate ai sensi dell'
articolo 71.24
Art. 43.Riproduzione e conservazione dei documenti .................................................................... 25
Art. 44.Requisiti per la conservazione dei documenti informatici .................................................. 25
(4)L’INVIO TELEMATICO DEGLI E-DOCUMENTS................................................................ 26
Art. 45.Valore giuridico della trasmissione.................................................................................... 26
- Art. 47.Trasmissione dei documenti attraverso la posta elettronica tra le pubbliche amministrazioni
..................................................................................................................................................... 26
- Art. 48.Posta elettronica certificata ............................................................................................. 27
- Art. 46.Dati particolari contenuti nei documenti trasmessi .......................................................... 28
- Art. 49.Segretezza della corrispondenza trasmessa per via telematica.......................................... 28
(5)SEMBRA STRANO MA LE PP.AA. HANNO SERVIZI ON LINE . ...................................... 28
- Art. 50.Disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni .................................................... 28
- Art. 52.Accesso telematico ai dati e documenti delle pubbliche amministrazioni......................... 29
I Contenuti dei siti web delle PP.AA. ............................................................................................ 30
- Art. 53.Caratteristiche dei siti web .............................................................................................. 30
- Art. 54.Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni ......................................................... 30
- Art. 55.Consultazione delle iniziative normative del Governo ..................................................... 30
- Art. 56.Dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi al giudice amministrativo e contabile 31
- Art. 57.Moduli e formulari.......................................................................................................... 31
SPC. Sistema Pubblico di Connettivita’......................................................................................... 32
L’orecchio .................................................................................................................................... 33
L’Accesso..................................................................................................................................... 33
Considerazioni sul principio di trasparenza . ................................................................................. 33
Nozione di Documento Amministrativo. ....................................................................................... 33
Tutela della privacy nella procedura di accesso amministrativo. .................................................... 34
Differenze tra accesso amministrativo ordinario ed accesso privacy. ............................................. 34
Una sentenza chiarificatrice. ......................................................................................................... 35
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L’orecchio e l’evoluzione della specie
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Nuovo segreto d’ufficio................................................................................................................. 35
Accesso e privacy secondo il Garante............................................................................................ 35
Procedimento Amministrativo....................................................................................................... 36
Accesso e Comunicazione............................................................................................................. 37
Art. 60 d. lgs. 196/03: i dati “sensibili”.......................................................................................... 37
D.P.R. 249/98 ............................................................................................................................... 37
Critiche e Problematiche (art. 96 D. Lgs. 196/03).......................................................................... 38
Circolari scolastiche...................................................................................................................... 38
Istruzione, privacy e trasparenza: Molte falsità sulla privacy a scuola…........................................ 38
Giurisprudenza Amministrativa..................................................................................................... 39
LA LEGGE 15/2005 mod. dalla L. 80/05: RIFORMA DELLA LEGGE 241/90............................ 39
IL PROCEDIMENTO PER L’ACCESSO AGLI ATTI – IL NUOVO ART. 24 L. 241/90 ............ 40
DOMANDE, RISPOSTE, CURIOSITA’ E CASI PRATICI…...................................................... 41
CHI E’ IL GARANTE?................................................................................................................. 41
COSA E’ IL D.P.S.S.? .................................................................................................................. 41
LA DETENZIONE DEL D.P.S.S. ASSOLVE OGNI OBBLIGO? ............................................... 42
IL D.P.S.S. VA AGGIORNATO? CON QUALE CADENZA?..................................................... 42
QUALI SONO GLI ORGANI LEGITTIMATI ALLE ISPEZIONI PRIVACY? ........................... 42
QUALI SONO LE SANZIONI PER L’INADEGUAMENTO AL D. LGS. 196/03? ..................... 42
QUALI PROCEDURE DEVE UTILIZZARE L’UTENTE PER L’ACCESSO PRIVACY? .......... 43
LA SCUOLA E’ OBBLIGATA ALLA NOTIFICA AL GARANTE PER L’INIZIO DEL
TRATTAMENTO DEI DATI? ..................................................................................................... 43
QUALI REQUISITI DEVONO AVERE I SISTEMI INFORMATICI?......................................... 43
UNA LAN (LOCAL AREA NETWORK) CHE REQUISITI RICHIEDE? ................................... 43
DOVE CONSERVARE LE COPIE DI SICUREZZA DEGLI ARCHIVI? .................................... 44
DOVE SI FERMANO LE CONOSCENZE (DEI DATI) DEGLI ASSISTENTI
AMMINISTRATIVI E DEI DOCENTI?....................................................................................... 44
COSA POSSONO SAPERE I COLLABORATORI SCOLASTICI?............................................. 45
- LA PROCEDURA GIUSTA PER LA SUDDIVISIONE DEL FONDO D’ISTITUTO…........... 45
L’ART. 21 C.C.N.L. DEI DOCENTI PREVEDE LA CONCESSIONE DI TRE GIORNI DI
PERMESSO RETRIBUITO PER MOTIVI PERSONALI E FAMILIARI. BISOGNA
COMUNICARE LA MOTIVAZIONE?........................................................................................ 45
LE INVESTITURE PRIVACY DATE AGLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI SONO
INDEROGABILI? ........................................................................................................................ 46
L’ARCHIVIO “BILANCI” PUO’ ESSERE TRATTATO SOLO DAL D.S.G.A.? ........................ 46
LE LETTERE DI INCARICO DEVONO ESSERE TANTE QUANTI SONO I DOCENTI, GLI
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI ED I COLLABORATORI SCOLASTICI?............................ 46
UN DIPENDENTE PUO’ RIFIUTARE LA NOMINA DI INCARICATO?.................................. 46
QUALI SONO I NUOVI OBBLIGHI PER I DIPENDENTI SCOLASTICI? PERCHE’ NUOVE
SANZIONI? ................................................................................................................................. 46
QUESTA NORMA ESPONE I DOCENTI, E LA SCUOLA IN GENERE, A RICATTI? ............. 47
UN ESPERTO ESTERNO, INSEGNANTE DI EDUCAZIONE FISICA, PUO’ ATTINGERE A
NOTIZIE SENSIBILI DI UN ALUNNO PER L’ESPLETAMENTO DEL PROPRIO RUOLO? .. 47
NEI CONSIGLI DI CLASSE E DI ISTITUTO, OLTRE AI DIPENDENTI/INCARICATI AL
TRATTAMENTO DEI DATI, CI SONO LE RAPPRESENTANZE DEI GENITORI. COME
COMPORTARSI? ........................................................................................................................ 47
QUALI SONO I LIMITI AL POTERE DEI SINDACATI? .......................................................... 47
A CHI DARE INFORMAZIONI SULL’ANDAMENTO SCOLASTICO? ................................... 48
QUANDO CHIEDERE L’INTERVENTO DELL’A.S.L. O DEI SERVIZI SOCIALI? ................. 48
COME COMPORTARSI IN CASO DI CELIACHIA DI UN BAMBINO NEI CONFRONTI DI
GENITORI TERZI?...................................................................................................................... 49
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POSSIAMO FARE COMUNICAZIONI ALLE FAMIGLIE DI STUDENTI MAGGIORENNI?.. 49
POSSIAMO DIFFONDERE IL NUMERO DI TELEFONO FISSO E/O MOBILE DI UN
DOCENTE?.................................................................................................................................. 49
QUALI STRUMENTI ESISTONO PER FAR VALERE I DIRITTI DELL’INTERESSATO LESO?
..................................................................................................................................................... 50
TUTELA GIUDIZIARIA.............................................................................................................. 50
CASI SCOLASTICI TRATTATI DAL GARANTE. .................................................................... 51
…..ciliegina sulla torta….Il Portfolio delle Competenze…. ........................................................... 52
…Il Fallimento del Portfolio tra cerchi celesti, quadrati arancioni e triangoli verdi........................ 56
DOCUMENTO di VALUTAZIONE............................................................................................. 62
Insegnamenti obbligatori opzionali............................................................................................ 66
Italiano...................................................................................................................................... 69
Storia ........................................................................................................................................ 69
Storia ........................................................................................................................................ 73
Italiano...................................................................................................................................... 77
Geografia .................................................................................................................................. 77
Matematica............................................................................................................................ 77
Scienze...................................................................................................................................... 78
Tecnologia ................................................................................................................................ 78
Informatica................................................................................................................................ 78
Insegnamenti obbligatori opzionali............................................................................................ 83
Italiano...................................................................................................................................... 86
Inglese ...................................................................................................................................... 86
Storia ........................................................................................................................................ 86
Geografia .................................................................................................................................. 86
Matematica ............................................................................................................................... 87
Scienze...................................................................................................................................... 87
Italiano...................................................................................................................................... 90
Inglese ...................................................................................................................................... 90
Storia ........................................................................................................................................ 90
Geografia .................................................................................................................................. 90
Matematica ............................................................................................................................... 91
Identità.......................................................................................................................................... 97
Lo Schema di regolamento generale............................................................................................ 101
DECRETO 7 dicembre 2006, n.305 ............................................................................................ 102
Scheda 1) .................................................................................................................................... 114
Scheda 2) .................................................................................................................................... 114
Scheda 3) .................................................................................................................................... 115
Scheda 4) .................................................................................................................................... 115
Scheda 5) .................................................................................................................................... 115
Scheda 6) .................................................................................................................................... 115
Scheda 7) L’ultima scheda di amplio respiro sia di contenuti che di operatività mira alla raccolte
finalizzata alla gestione del contenzioso. Giocoforza la fonte normativa è ricca di richiami
codicistici e procedurali. ............................................................................................................. 115
Viene da chiedere se la vasta gamma di possibilità a trattare le informazioni deve essere vista in
maniera preventiva (che sarebbe giusto) o solo in caso di effettivo contenzioso, ed in quest’ultimo
caso vedere la legittimazione dell’attore che apre il contenzioso.................................................. 115
In conclusione............................................................................................................................. 115
Allegati. ...................................................................................................................................... 117
Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ..................................................................................... 117
"Codice dell'
amministrazione digitale"........................................................................................ 117
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Legge 9 gennaio 2004, n. 4 ......................................................................................................... 153
"Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici" ................... 153
Decreto Legislativo 28 febbraio 2005, n. 42 ................................................................................ 158
"Istituzione del sistema pubblico di connettività e della rete internazionale della pubblica
amministrazione, a norma dell'
articolo 10, della legge 29 luglio 2003, n. 229" ............................ 158
Capo V - Accesso ai documenti amministrativi L. 241/90 ........................................................... 167
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(1)I DIRITTI dei PRIVATI
- L’evoluzione della specie Ci sono voluti due anni per vedere nascere la “Magna Charta dell’A. D.”.
Due anni di incontri, proposte, bocciature,compromessi e rettifiche tra politici, tecnici, scienziati ed
amministratori.
A conti fatti un bel macello per qualcosa che dovrebbe semplificare i procedimenti amministrativi,
tanto che mi viene in mente la celebre frase del grande Ennio Flaiano: “gli presentano il progetto
per lo snellimento della burocrazia, ringrazia vivamente, deplora l’assenza del modulo H, conclude
che passerà il progetto per un sollecito esame all’ufficio competente che sta creando”.
E’ nata una norma figlia dei nostri tempi, la P.A. deve soddisfare le esigenze del cittadino, il suo
diritto di comunicare per via telematica con le amministrazioni statali.
La norma gira, infatti, attorno al diritto del cittadino (art 3) e all’obbligo, per la P.A. di far godere
dei servizi telematici.
La telematica, l’informatica, la logica dei bit diventeranno la norma, non più l’eccezione. Gli uffici
non daranno più certificati vistati, protocollati, vidimati, bollati, autentificati e perduti, ma
documenti digitali qualificati per essere validi ed autentici.
Cambierà la nostra vita, o meglio è l’evoluzione della P.A., ma non evoluzione quale progresso
(infatti la partenza è stata tardiva) quanto piuttosto evoluzione della specie.
Da oggi la P.A. sarà on demand , sarà e-P.@
-Art.3 Diritto all’uso delle tecnologie.
I cittadini e le imprese hanno diritto a richiedere ed ottenere l'
uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con
le pubbliche amministrazioni centrali e con i gestori di pubblici servizi statali nei limiti di quanto previsto nel presente
codice.
Nasce un nuovo diritto soggettivo, il diritto per cittadini ed aziende di utilizzare le tecnologie per
comunicare con le PP.AA.
Le controversie derivanti dall’inadempimento delle parti spettano alla competenza del giudice
amministrativo.
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Anche qui è ben evidente l’evoluzione della specie. Se anche i fidanzatini adolescenti non si
scambiano più lettere d’amore spruzzate di acqua di colonia ma e-mail con cuori alati e zeppe di
T.V.B.-TVTTB-U B G- :-, etc, non vedo perché le comunicazioni non di diletto (come quelle dei
fidanzatini) ma noiose, ed a volte devastanti, non si debbano fare a mezzo e-mail.
Il diritto all’ e-government lascia comunque intravedere almeno due problematiche: la mancanza di
una disciplina sanzionatoria e quella del know-how interno alle pp.aa..
-Art.4 Partecipazione al procedimento amministrativo
informatico
1. La partecipazione al procedimento amministrativo e il diritto di accesso ai documenti amministrativi sono esercitabili
mediante l'
uso delle tecnologie dell'
informazione e della comunicazione secondo quanto disposto dagli articoli 59 e 60
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Ogni atto e documento può essere trasmesso alle pubbliche amministrazioni con l'
uso delle tecnologie
dell'
informazione e della comunicazione se formato ed inviato nel rispetto della vigente normativa.
Ovviamente il diritto all’uso delle tecnologie trova la naturale applicazione nel procedimento
amministrativo. La portata di questo articolo è dunque “l’evoluzione della specie” dell’art 22 L.
241/90.
Il cittadino eserciterà il diritto all’accesso tout court inteso in via primaria con metodologie
telematiche e solo in via eccezionale facendo le file agli sportelli delle PP.AA.
Il tutto è espressamente previsto dal secondo comma della norma .
-Art.5 Effettuazione dei pagamenti con modalità informatiche
1. A decorrere dal 30 giugno 2007, le pubbliche amministrazioni centrali con sede nel territorio italiano consentono
l'
effettuazione dei pagamenti ad esse spettanti, a qualsiasi titolo dovuti, con l'
uso delle tecnologie dell'
informazione e
della comunicazione.
Strumento essenziale e di completamento per il rapporto telematico con le PP.AA. deve essere il
pagamento
dematerializzato.
Non avrebbe senso poter chiedere una copia conforme che abbia ab origine l’attestazione di
originalità e dover pagare con bollettini postali o con valori bollati il concorso alle spese ( art. 25
L.241/90) della PP.AA. emittente il documento .
E’ ora necessario vedere quali sono le modalità del pagamento c.d. dematerializzato od elettronico:
-
carta di credito, tutto sommato l’unico mezzo capace di fare da collante e tramite tra gli usi
quotidiani di pagamento e quelli virtuali
assegni elettronici, assegni emessi in convenzione con un istituto bancario e che accetta la
sottoscrizione della firma in maniera digitale
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-
borsellino elettronico, modo di dire in slang informatico che identifica una carta di debito,
o ricaricabile
e-cash, una società emette crediti elettronici spendibili in rete dietro il corrispettivo di
moneta tradizionale.
in fase di sperimentazione il pagamento con cellulari, che tanto può atteggiarsi
contrattualmente alla carta di credito che al borsellino elettronico a secondo del tipo di
contratto, abbonamento o ricaricabile.
Sarà poi il CNIPA, sentite le amministrazioni pubbliche centrali e periferiche a cercare il migliore
mezzo di pagamento per gli affari quotidiani istituzionali on line.
- Art.6. Utilizzo della posta elettronica certificata
1. Le pubbliche amministrazioni centrali utilizzano la posta elettronica certificata, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, per ogni scambio di documenti e informazioni con i soggetti interessati che ne
fanno richiesta e che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.
2. Le disposizioni di cui al gomma 1 si applicano anche alle pubbliche amministrazioni regionali e locali salvo che non
sia
diversamente
stabilito.
-Art.48. Posta elettronica certificata
1. La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna
avviene mediante la posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n.
68.
2. La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata mediante la posta elettronica certificata,
equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta.
3. La data e l'
ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso mediante posta elettronica
certificata sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11
febbraio 2005, n. 68, ed alle relative regole tecniche.
Strumento d’elezione per le comunicazioni via internet è la posta elettronica.
Questa semplicemente detta però è mancante di un requisito d’univocità indispensabile per lo
scambio ufficiale d’informazioni don le PP.AA.
Il caso richiede la c.d. P.E.C.,Posta Elettronica Certificata, la quale, univoca, ufficializza ogni
comunicazione
tra
PP.AA.
ed
utenti.
Dopo diverse interpretazioni tecnico/dottrinali è stato necessario scindere il processo telematico
certificativi in due momenti:
•
•
certificazione dell’invio al mittente
certificazione di consegna al mittente
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La prima certificazione è la prova legale dell’avvenuto invio della busta elettronica e del contenuto
elettronico della missiva.
La seconda certificazione notifica la mittente l’avvenuta o mancata consegna con data ed orario
opponibili in giudizio.
E ‘ importante sottolineare che i momenti certificativi sono effettuati dall’ente certificatore della
posta elettronica del mittente e non dal provider del destinatario.
I gestori della P.E.C. in Italia sono come già detto accreditati dal CNIPA sono:
Actalis S.p.A., Consiglio Nazionale del Notariato, EDS P.A. S.p.A., I-NET S.p.A, InfoCamere, IT
Telecom S.r.l., Postecom S.pA., Poste Italiane S.p.A., Cedacri S.p.A , ITnet S.r.l. e Aruba S.p.A.
I requisiti per l’accreditamento, molto rigidi, interessano, oltre che l’area tecnologica, anche la
componente patrimoniale; quanto sopra diventa criticabile poiché, di fatto, si è stroncata sul nascere
quella lotta di mercato che porta naturalmente all’abbassamento del prezzo.
I vari gestori di PEC devono pubblicare un manuale operativo contenente le tecnologie, le modalità
di esecuzione ed altre informazioni più o meno utili al profilo della trasparenza.
L’introduzione della PEC, che è di fatto l’elemento maggiormente innovatore del CAD, farà
risparmiare circa il 90% rispetto ai costi della tradizionale corrispondenza.
-Art. 7.Qualità dei servizi resi e soddisfazione dell'utenza
1. Le pubbliche amministrazioni centrali provvedono alla riorganizzazione ed aggiornamento dei servizi resi; a tale fine
sviluppano l'
uso delle tecnologie dell'
informazione e della comunicazione, sulla base di una preventiva analisi delle
reali esigenze dei cittadini e delle imprese, anche utilizzando strumenti per la valutazione del grado di soddisfazione
degli utenti.
2. Entro il 31 maggio di ciascun anno le pubbliche amministrazioni centrali trasmettono al Ministro delegato per la
funzione pubblica e al Ministro delegato per l'
innovazione e le tecnologie una relazione sulla qualità dei servizi resi e
sulla soddisfazione dell'
utenza.
Per la prima volta una norma è “cittadinocentrica”, mira cioè alla soddisfazione dell’utenza,
concependo questa come “clientela” da soddisfare.
Più punti della norma sono pregni di “SERVQUAL” e “customer satisfaction”
normativa sulla qualità ISO 9000.
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tipici della
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(2)DOCUMENTO INFORMATICO, EFFICACIA PROBATORIA SUA
PROPRIA.
Il capo II del CAD con rubrica “Documento informatico, firme elettroniche, pagamenti, libri e
scritture” enuclea gli strumenti indispensabili per il processo amministrativo telematico.
Il documento, nell’accezione generale che indica “tutto ciò che vale a provare, dimostrare, a
confermare un fatto o una realtà di qualcuno” è tradizionalmente considerato come “pezzo di carta”.
La forma del documento, tradizionalmente o forse arcaicamente, doveva essere scritta od orale, la
forma digitale è sempre stata considerata “tertium genus”, giocoforza gli atti digitale non potevano
considerarsi scritti non essendoci inchiostro su carta ma bit in memoria.
La prima menzionein un testo normativo della forma digitale risale solo al 1997, la norma in
questione è la c.d. Bassanini, che in uno stralcio recita “… Gli atti, dati e documenti formati dalla
P.A. e adi provati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati con le medesime
formae, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e
rilevanti a tutti gli effetti di legge”.
Nel nostro ordinamento l’attribuibilità di un atto scritto si concretizza con la firma autografa
dell’autore, che rende a lui imputabili i doveri derivanti dallo scritto.
Nel documento digitale la firma autografa è invece non valida perché non avrebbe l’attributo
dell’univocità della firma con penna su carta.
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Infatti una firma digitale, pur essendo univoca ed autografa, potrebbe essere contraffatta e
modificata, non essendoci legami meccanici del tipo inchiostro/carta ma solo bit/bit…
Evoluzione informatica, o meglio naturale evoluzione della società, è stato lo strumento che rende
univoco lo scritto digitale, la firma elettronica.
La firma elettronica, che rende univoco il documento digitale tanto da imputare le responsabilità
direttamente al firmatario dell’atto in bit , tanto più è qualificata quanto più è valida.
La qualificazione più spinta , quella accreditata dal CNIPA ha portato all’avvento della firma
digitale. Senza dilungarmi nel tecnico, vista la natura narrativa di questo scritto, è importante sapere
che la nostra firma digitale è fondata su un cifrario asimmetrico, ovvero la firma è composta da due
chiavi generate dallo stesso processo, una chiave per cifrare (chiave diretta) ed una per decifrare
(chiave inversa) e tra le due ci sono queste proprietà:
•
•
•
non è possibile decifrare il messaggio con la stessa chiave utilizzata per cifrarlo
le due chiavi sono generate dallo stesso processo e correlate univocamente
conoscendo una delle chiavi, nulla è detto dell’altra.
Però la “cifratura “e la “decifratura” del testo completo sarebbe lenta ed inutile, dunque si utilizza
cifrare sol alcuni caratteri digitali del documento con una procedura c.d. di hash .
-Art.20. Documento informatico
1. Il documento informatico da chiunque formato, la registrazione su supporto informatico e la trasmissione con
strumenti telematici sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, se conformi alle disposizioni del presente codice ed
alle regole tecniche di cui all'
articolo 71.
2. Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma digitale soddisfa il requisito legale
della forma scritta se formato nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'
articolo 71 che garantiscano
l'
identificabilità dell'
autore e l'
integrità del documento.
3. Le regole tecniche per la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione temporale
dei documenti informatici sono stabilite ai sensi dell'
articolo 71; la data e l'
ora di formazione del documento informatico
sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione temporale.
4. Con le medesime regole tecniche sono definite le misure tecniche, organizzative e gestionali volte a garantire
l'
integrità, la disponibilità e la riservatezza delle informazioni contenute nel documento informatico.
5. Restano ferme le disposizioni di legge in materia di protezione dei dati personali.
Al secondo comma viene data capacità satisfattiva alla forma del documento quando viene firmato
digitalmente , questo rende pacifico che la sottoscrizione, d’ora in poi, non debba essere fatta con
una penna, ma con qualsiasi altro mezzo comprovante la volontà di un soggetto di far propria una
dichiarazione .
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Al terzo comma viene definita la validazione temporale del documento informatico.
L’art. 2704 cod.civ. stabilisce che la data di una scrittura privata non autenticata non è certa
riguardo ai terzi se non dal giorno in cui si sia verificato un fatto da cui possa presumersi, in
maniera univoca ed in equivoca, l’anteriorità di formazione del documento.
La validazione temporale invece ad una collocazione temporale certa al documento digitale, o più
analiticamente definisce inequivocabilmente se stessa senza nulla dire sull’epoca di formazione del
documento su cui viene apposta la time stamping.
-Art.23 Copie di atti e documenti informatici.
1. All'
articolo 2712 del codice civile dopo le parole: «riproduzioni fotografiche» e' inserita la seguente: «,
informatiche».
2. I duplicati, le copie, gli estratti del documento informatico, anche se riprodotti su diversi tipi di supporto, sono validi
a tutti gli effetti di legge, se conformi alle vigenti regole tecniche.
3. I documenti informatici contenenti copia o riproduzione di atti pubblici, scritture private e documenti in genere,
compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai
pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se ad essi e'apposta o
associata, da parte di colui che li spedisce o rilascia, una firma digitale o altra firma elettronica qualificata.
4. Le copie su supporto informatico di documenti originali non unici formati in origine su supporto cartaceo o,
comunque, non informatico sostituiscono, ad ogni effetto di legge, gli originali da cui sono tratte se la loro conformità
all'
originale e'assicurata dal responsabile della conservazione mediante l'
utilizzo della propria firma digitale e nel
rispetto delle regole tecniche di cui all'
articolo 71.
5. Le copie su supporto informatico di documenti, originali unici, formati in origine su supporto cartaceo o, comunque,
non informatico sostituiscono, ad ogni effetto di legge, gli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'
originale
e'autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con dichiarazione allegata al documento
informatico e asseverata secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'
articolo 71.
6. La spedizione o il rilascio di copie di atti e documenti di cui al comma 3, esonera dalla produzione e dalla esibizione
dell'
originale formato su supporto cartaceo quando richieste ad ogni effetto di legge.
7. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti previsti dalla legislazione vigente si intendono soddisfatti
a tutti gli effetti di legge a mezzo di documenti informatici, se le procedure utilizzate sono conformi alle regole tecniche
dettate ai sensi dell'
articolo 71 di concerto con il Ministro dell'
economia e delle finanze.
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La più incisiva modifica alla previdente norma è anche quella di maggiore evidenza e di minore
problematiche sull’attività ermeneutica, infatti, nulla questio sul primo comma.
Il secondo comma rafforza il principio dell’originalità del documento informatico ammettendo che
copie, duplicati ed estratti del documento informatico, comunque riprodotti sono validi e rilevanti a
tutti gli effetti di legge , se conformi alle regole tecniche.
Il comma 3, chiaramente contempla la possibilità di interscambiare le copie originali in formato
digitale con quelle cartacee, sempre che l’originale sia firmato in maniera digitale, e più in
particolare faranno fede come gli originali nel caso di copie di atti pubblici, avranno la stessa
valenza dell’originale in caso di copie di scritture private.
Commi 4 e 5, trattano l’ipotesi di un documento ab origine cartaceo incorporato con procedure
tecnologiche in un documento informatico.
I casi ipotizzabili sono due a secondo che il documento originale incorporato in quello digitale sia
unico o non unico.
Nel caso in cui l’originale sia non unico, l’e-documento che lo contiene ha lo stesso valore
dell’originale se il responsabile della conservazione pone la propria firma digitale e nel rispetto
delle regole tecniche contenute nell’art.71.
Nel caso invece che il documento ab origine sia unico invece, l’ e-documento ha lo stesso valore
dell’originale se la conformità è garantita da un notaio o da altro pubblico ufficiale con delega alla
conversione del documento, inoltre deve esserci un’asseverazione documentale allegata al
documento .
Purtroppo proprio l’articolo 5 rappresenta , vista la complessità o meglio la limitatezza degli attori
autentificativi, un grosso ostacolo alla digitalizzazione dell’apparato burocratico-amministrativo.
-Art.22. Documenti informatici delle pubbliche amministrazioni.
1. Gli atti formati con strumenti informatici, i dati e i documenti informatici delle pubbliche amministrazioni
costituiscono informazione primaria ed originale da cui e'possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e
copie per gli usi consentiti dalla legge.
2. Nelle operazioni riguardanti le attività di produzione, immissione, conservazione, riproduzione e trasmissione di dati,
documenti ed atti amministrativi con sistemi informatici e telematici, ivi compresa l'
emanazione degli atti con i
medesimi sistemi, devono essere indicati e resi facilmente individuabili sia i dati relativi alle amministrazioni
interessate, sia il soggetto che ha effettuato l'
operazione.
3. Le copie su supporto informatico di documenti formati in origine su altro tipo di supporto sostituiscono, ad ogni
effetto di legge, gli originali da cui sono tratte, se la loro conformità all'
originale e'assicurata dal funzionario a ciò
delegato nell'
ambito dell'
ordinamento proprio dell'
amministrazione di appartenenza, mediante l'
utilizzo della firma
digitale e nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'
articolo 71.
4. Le regole tecniche in materia di formazione e conservazione di documenti informatici delle pubbliche
amministrazioni sono definite ai sensi dell'
articolo 71, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali,
nonche'd'
intesa con la Conferenza unificata di cui all'
articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sentito
il Garante per la protezione dei dati personali.
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Questo articolo di semplicissima interpretazione normativa è uno dei capisaldi di tutto il processo
innovativo in quanto al primo comma positivamente dichiara l’originalità del documento
informatico della pubblica amministrazione.
Al comma secondo vengono previsti degli elementi pubblicitari del documento informatico, come
le indicazioni delle amministrazioni interessate ed il nome del soggetto che emana l’atto.
Il terzo comma riprende in parte l’articolo 23 pur non differenziando l’unicità o meno dell’originale
cartaceo incorporato nell’e-documento snellendola procedura amministrativa, questo grazie
all’identità e dall’impronta elettronica che viene garantita dal funzionario deputato alla
conservazione ed alla conversione, sempre che siano rispettate le norma tecniche dell’art.71.
(3)PAGAMENTI, e-241/90. Ecco la e-P.@.
-Art.38. Pagamenti informatici.
1. Il trasferimento in via telematica di fondi tra pubbliche amministrazioni e tra queste e soggetti privati e'effettuato
secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'
articolo 71 di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, della
giustizia e dell'
economia e delle finanze, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e la Banca d'
Italia.
-
Art. 5.Effettuazione dei pagamenti con modalità informatiche.
1. A decorrere dal 30 giugno 2007, le pubbliche amministrazioni centrali con sede nel territorio italiano consentono
l'
effettuazione dei pagamenti ad esse spettanti, a qualsiasi titolo dovuti, con l'
uso delle tecnologie dell'
informazione e
della comunicazione.
-Art. 66.Carta d'identità elettronica e carta nazionale dei servizi.
5. La carta d'
identità elettronica e la carta nazionale dei servizi possono essere utilizzate quali strumenti di
autenticazione telematica per l'
effettuazione di pagamenti tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni, secondo le
modalità stabilite con le regole tecniche di cui all'
articolo 71, di concerto con il Ministro dell'
economia e delle finanze,
sentita la Banca d'
Italia.
Anche in questo caso il trittico combinato non fa nascere problematiche nell’attività ermeneutica.
All’art 38 viene sancita la possibilità di effettuare pagamenti elettronici tra uffici dello Stato ( in
questo caso più che pagamenti si effettueranno scritture compensative di conto) e tra uffici dello
Stato
e
privati.
Il termine di partenza è individuato nell’art. 5 a decorrere dal 30/06/07, termine non certamente
ampio per l’adeguamento e che farà nascere notevolissimi problemi attuativi.
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L’art 66 invece individua la CNS e la carta d’identità elettronica quali strumenti autentificativi per i
pagamenti on line.
-Art. 40.Formazione di documenti informatici.
1. Le pubbliche amministrazioni che dispongono di idonee risorse tecnologiche formano gli originali dei propri
documenti con mezzi informatici secondo le disposizioni di cui al presente codice e le regole tecniche di cui all'
articolo
71.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la redazione di documenti originali su supporto cartaceo, nonche'la
copia di documenti informatici sul medesimo supporto e'consentita solo ove risulti necessaria e comunque nel rispetto
del principio dell'
economicità.
3. Con apposito regolamento, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, ai sensi
dell'
articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla proposta dei Ministri delegati per la funzione
pubblica, per l'
innovazione e le tecnologie e del Ministro per i beni e le attività culturali, sono individuate le categorie di
documenti amministrativi che possono essere redatti in originale anche su supporto cartaceo in relazione al particolare
valore di testimonianza storica ed archivistica che sono idonei ad assumere.
4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con propri decreti, fissa la data dalla quale viene riconosciuto il valore legale
degli albi, elenchi, pubblici registri ed ogni altra raccolta di dati concernenti stati, qualità personali e fatti già realizzati
dalle amministrazioni, su supporto informatico, in luogo dei registri cartacei.
…per la serie poche parole, ma fatti, (mi viene da chiedere se il legislatore era fatto..mi è
scappata).
Il Capo III del D.Lgs 82/05 è rubricato alla “Formazione,gestione e conservazione dei documenti
informatici”, davvero poche parole, solo 5 articoli, per modificare l’impianto del procedimento
amministrativo .
Nel capo III vengono date definizioni e direttive per l’indefettibilità di una P.A. davvero digitale,
una vera e propria e-P.@
Comunque il processo di digitalizzazione non può ritenersi compiuto con la dematerializzazione del
documento cartaceo e basta, occorre che vi sia un procedimento lungo e non una rivoluzione
informatica, capace di formare le e-mind .
Comunque, riflessioni personali a parte, il dado è ormai tratto e le PP.AA. sono obbligate a generare
documenti digitali; attenzione, non si può optare per l’e-document, questo deve essere la regola. Da
notare: uno dei motivi cardini dell’applicazione della norma è la doppia economicità, quella
procedurale e quella economica in senso stretto.
Quanto detto dunque assume la portata precettiva e non di principio come qualche commentatore
giuridico vorrebbe far credere. Le due dottrine sono comunque d’accordo che come per l’art 5 CAD
doveva esserci un termine iniziale, qui vacante.
L’unico termine presente sulla procedura e-documentale è quello del comma 3 che impone in un
termine di 180 gg. dall’entrata in vigore del codice di stilare un regolamento che individui categorie
documentali che possono ancora essere redatte in originale su carta.
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- Art. 41.Procedimento e fascicolo informatico.
1. Le pubbliche amministrazioni gestiscono i procedimenti amministrativi utilizzando le tecnologie dell'
informazione e
della comunicazione, nei casi e nei modi previsti dalla normativa vigente.
2. La pubblica amministrazione titolare del procedimento può raccogliere in un fascicolo informatico gli atti, i
documenti e i dati del procedimento medesimo da chiunque formati; all'
atto della comunicazione dell'
avvio del
procedimento ai sensi dell'
articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, comunica agli interessati le modalità per
esercitare in via telematica i diritti di cui all'
articolo 10 della citata legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Ai sensi degli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, previo accordo tra le amministrazioni
coinvolte, la conferenza dei servizi e'convocata e svolta avvalendosi degli strumenti informatici disponibili, secondo i
tempi e le modalità stabiliti dalle amministrazioni medesime.
Cos’è il fascicolo informatico? Hai presente il faldone impolverato che contiene tutta la storia di
quel dipendente e che siamo costretti a prendere per fare la ricostruzione di carriera? E’ uguale ma
non è impolverato ed è facilmente gestibile, anzi probabilmente ci saranno documenti
automaticamente immessi da altre amministrazioni dello stato.
Più tecnicamente contiene, riguardo un oggetto o un soggetto “ atti,documenti e dati del
procedimento da chiunque formati”.
L’art 41 CAD è anche legante con la 241/90, richiamata ai commi 2 e 3, in particolare l’avvio del
procedimento ex art.8 241/90 è rivisto nel contenuto in quanto verrà notificato il metodo telematico
per avere informazioni o presentare memorie (art.10 241/90).
Il fascicolo informatico , deve essere collegato strettamente con il protocollo informatico e con
l’SPC(Sistema Pubblico di Connettività). Proprio per questo è ipotizzabile di trovare informazioni
non immesse dall’amministrazione che lo detiene.
La scienza dell’informazione consente, inoltre, di diversificare i poteri e le risorse su uno steso
fascicolo, in funzione del ruolo degli attori interessati: ad esempio, l’amministrazione emanante il
documento ha, e conserva, pieni poteri sullo stesso (di scrittura, di lettura, di modifica, di
cancellazione); una seconda amministrazione, ricevente, potrebbe avere semplici poteri di lettura su
una sola parte del documento (ad esempio la retribuzione di un soggetto); una terza
amministrazione potrebbe, ancora, avere poteri di lettura su parti minori del documento (ad
esempio, potrebbe essere legittimata a conoscere il reddito di un soggetto, ma non esserlo a
conoscere le voci che lo compongono).
Il bello sta nella semplicità di questa diversificazione dei poteri, tanto più semplice
nell’applicazione che nell’illustrazione. La nuova tecnologia, oggi di pubblico utilizzo, con
l’architettura user friendly e gli attributi CHMODE, in pochi passaggi permette la diversificazione
dei poteri in base al profilo degli utenti.
Art. 42. Dematerializzazione dei documenti delle pubbliche amministrazioni.
Le pubbliche amministrazioni valutano in termini di rapporto
tra costi e benefici il recupero su supporto informatico dei
documenti e degli atti cartacei dei quali sia obbligatoria o
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opportuna la conservazione e provvedono alla predisposizione
dei conseguenti piani di sostituzione degli archivi cartacei con
archivi informatici, nel rispetto delle regole tecniche adottate ai
sensi dell'articolo 71.
Art. 43.Riproduzione e conservazione dei documenti
1. I documenti degli archivi, le scritture contabili, la corrispondenza ed ogni atto, dato o documento di cui e'prescritta la
conservazione per legge o regolamento, ove riprodotti su supporti informatici sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di
legge, se la riproduzione sia effettuata in modo da garantire la conformità dei documenti agli originali e la loro
conservazione nel tempo, nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'
articolo 71.
2. Restano validi i documenti degli archivi, le scritture contabili, la corrispondenza ed ogni atto, dato o documento già
conservati mediante riproduzione su supporto fotografico, su supporto ottico o con altro processo idoneo a garantire la
conformità dei documenti agli originali.
3. I documenti informatici, di cui e'prescritta la conservazione per legge o regolamento, possono essere archiviati per le
esigenze correnti anche con modalità cartacee e sono conservati in modo permanente con modalità digitali.
4. Sono fatti salvi i poteri di controllo del Ministero per i beni e le attività culturali sugli archivi delle pubbliche
amministrazioni e sugli archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi delle disposizioni del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
Art. 44.Requisiti per la conservazione dei documenti
informatici
1. Il sistema di conservazione dei documenti informatici garantisce:
a) l'
identificazione certa del soggetto che ha formato il documento e dell'
amministrazione o dell'
area organizzativa
omogenea di riferimento di cui all'
articolo 50, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445;
b) l'
integrità del documento;
c) la leggibilità e l'
agevole reperibilità dei documenti e delle informazioni identificative, inclusi ì dati di registrazione e
di classificazione originari;
d) il rispetto delle misure di sicurezza previste dagli articoli da 31 a 36 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e
dal disciplinare tecnico pubblicato in allegato B a tale decreto.
All’art 42 viene presa in considerazione la possibilità di sostituire gli archivi cartacei con quelli
digitali qualora ci siano benefici economici ( dunque è inapplicabile) .
Un buon sistema di conservazione deve possedere i requisiti di : identificabilità, integrità, leggibilità
e riservatezza, cioè il sistema deve essere in grado di dare certa identita all’amministrazione che ha
formato l’atto, all’ufficio ed al soggetto.
Il documento dovrà essere integro e leggibile . Ovviamente devono essere fatti salvi i principi del
D.Lgs 196/03.
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(4)L’INVIO TELEMATICO DEGLI E-DOCUMENTS
Art. 45.Valore giuridico della trasmissione.
1. I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico,
ivi compreso il fax, idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro
trasmissione
non
deve
essere
seguita
da
quella
del
documento
originale.
2. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e
si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all'
indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di
posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore.
La prima cosa che balza agli occhi e che ora pacificamente viene data rilevanza giuridica di
attestazione anche ai fax inviati ad una P.A.
Il secondo comma dell’art 45 affronta la questione relativa al momento, al quando, della
trasmissione di documenti informatici.
In particolare si vuole e deve dividere il momento in due diversi passaggi giuridici:
1) invio del messaggio verso il proprio gestore di PEC con mandato a quest’ultimo di consegnarlo
2) conclusione del mandato dal gestore al destinatario
- Art. 47.Trasmissione dei documenti attraverso la posta
elettronica tra le pubbliche amministrazioni
1. Le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni avvengono di norma mediante l'
utilizzo della posta
elettronica; esse sono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza.
2.
Ai
fini
della
verifica
della
provenienza
le
comunicazioni
sono
valide
se:
a)
sono
sottoscritte
con
firma
digitale
o
altro
tipo
di
firma
elettronica
qualificata;
b)
ovvero
sono
dotate
di
protocollo
informatizzato;
c) ovvero e'comunque possibile accertarne altrimenti la provenienza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente o
dalle
regole
tecniche
di
cui
all'
articolo
71;
d) ovvero trasmesse attraverso sistemi di posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11
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3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice le pubbliche amministrazioni centrali
provvedono
a:
a) istituire almeno una casella di posta elettronica istituzionale ed una casella di posta elettronica certificata ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, per ciascun registro di protocollo;
b) utilizzare la posta elettronica per le comunicazioni tra l'
amministrazione ed i propri dipendenti, nel rispetto delle
norme in materia di protezione dei dati personali e previa informativa agli interessati in merito al grado di riservatezza
degli strumenti utilizzati.
La statuizione iniziale “…di norma…” lascia non poche perplessità ermeneutiche, anche perché né
avanti nel codice né in circolari esplicative c’è l’enucleazione di “…norma…”.
Tuttavia la validità della comunicazione elettronica valicata dalla verifica della provenienza rende
fruibile e subito applicabile la norma, norma che tutto sommato ammette di default una
comunicazione tra le PP.AA. dematerializzata, la base della e-P@.
La provenienza è certa quando:
1) il documento è sottoscritto con firma digitale.
2) il documento porta un protocollo informatico
3) se la provenienza è altrimenti dimostrabile
4) sono trasmessi attraverso PEC
Nota importante è l’unico caso del codice in deroga all’art. 71, infatti espressamente si legge che
qualora le informazioni avessero solo rilevanza interna i meccanismi possono essere scelti
basandosi sul buon senso e basta.
- Art. 48.Posta elettronica certificata
1. La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna
avviene mediante la posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n.
68.
2. La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata mediante la posta elettronica certificata,
equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta.
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3. La data e l'
ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso mediante posta elettronica
certificata sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11
febbraio 2005, n. 68, ed alle relative regole tecniche
Con la PEC al mittente viene rilasciata una ricevuta di notifica duplice, la prima attesta
ufficialmente (anche con marcatura temporale) la presa in consegna da parte del gestore accreditato
CNIPA; la seconda attesta (anch’essa con marcatura temporale) l’avvenuta o la mancata consegna
al destinatario.
Qualora il destinatario non fosse titolare di PEC la certificazione sarebbe incompleta, o completa a
metà, ovvero sarà certificata solo la presa in consegna della c.d. busta di trasporto da parte del
gestore certificato (ci sarebbe, in questo caso, solo la prima ricevuta, quella di accettazione).
Nel caso di mancato recapito al mittente verrà consegnata nell’arco di 24 ore una ricevuta di
mancata consegna.
- Art. 46.Dati particolari contenuti nei documenti trasmessi
1. Al fine di garantire la riservatezza dei dati sensibili o giudiziari di cui all'
articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i documenti informatici trasmessi ad altre pubbliche amministrazioni per via
telematica possono contenere soltanto le informazioni relative a stati, fatti e qualità personali previste da legge o da
regolamento e indispensabili per il perseguimento delle finalità per le quali sono acquisite.
- Art. 49.Segretezza della corrispondenza trasmessa per via
telematica
1. Gli addetti alle operazioni di trasmissione per via telematica di atti, dati e documenti formati con strumenti
informatici non possono prendere cognizione della corrispondenza telematica, duplicare con qualsiasi mezzo o cedere a
terzi a qualsiasi titolo informazioni anche in forma sintetica o per estratto sull'
esistenza o sul contenuto di
corrispondenza, comunicazioni o messaggi trasmessi per via telematica, salvo che si tratti di informazioni per loro
natura o per espressa indicazione del mittente destinate ad essere rese pubbliche.
2. Agli effetti del presente codice, gli atti, i dati e i documenti trasmessi per via telematica si considerano, nei confronti
del gestore del sistema di trasporto delle informazioni, di proprietà del mittente sino a che non sia avvenuta la consegna
al destinatario.
I due articoli non fanno altro che prendere e trasportare in chiave telematica il diritto alla
riservatezza ed il diritto al segreto di corrispondenza.
(5)SEMBRA STRANO MA LE PP.AA. HANNO SERVIZI ON LINE .
- Art. 50.Disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni
1. I dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l'
uso delle
tecnologie dell'
informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione, alle condizioni
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fissate dall'
ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati; restano salvi i limiti alla
conoscibilità dei dati previsti dalle leggi e dai regolamenti, le norme in materia di protezione dei dati personali ed il
rispetto della normativa comunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico.
2. Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le esclusioni di cui all'
articolo 2, comma 6, salvi i casi
previsti dall'
articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati
personali, e'reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'
utilizzazione del dato sia necessaria per lo
svolgimento dei compiti istituzionali dell'
amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'
ultima, salvo il
riconoscimento di eventuali costi eccezionali sostenuti dall'
amministrazione cedente; e'fatto comunque salvo il disposto
dell'
articolo 43, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. Al fine di rendere possibile l'
utilizzo in via telematica dei dati di una pubblica amministrazione da parte dei sistemi
informatici di altre amministrazioni l'
amministrazione titolare dei dati predispone, gestisce ed eroga i servizi informatici
allo scopo necessari, secondo le regole tecniche del sistema pubblico di connettività di cui al decreto legislativo 28
febbraio 2005, n. 42.
- Art. 52.Accesso telematico ai dati e documenti delle
pubbliche amministrazioni
1. L'
accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e'disciplinato dalle pubbliche amministrazioni secondo le
disposizioni del presente codice e nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento in materia di protezione dei
dati personali, di accesso ai documenti amministrativi, di tutela del segreto e di divieto di divulgazione. I regolamenti
che disciplinano l'
esercizio del diritto di accesso sono pubblicati su siti pubblici accessibili per via telematica.
Con pochissime righe vengono chiaramente definite priorità, presupposti ed obiettivi della norma.
L’accesso deve comunque ottemperare ai principi del D.Lgs 196/03, alla legge 241/90 ed alla legge
4/2004.
Devono essere le PP.AA. centrali a predisporre l’architettura dei siti internet affinché vengano
rispettate le tre norme sopradette.
Ritengo opportuno sottolineare che per la L. 4/2004 l’accessibilità al sito internet sia condicio sine
qua non per la stipula dei contratti, tanto che sono ravvedibili conseguenze disciplinari per i
dirigenti pubblici che abbiano proceduto alla stipula di contratti in deroga dei principi contenuti
nella 4/2004. (art.9).
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I Contenuti dei siti web delle PP.AA.
- Art. 53.Caratteristiche dei siti web
1. Le pubbliche amministrazioni centrali realizzano siti istituzionali su reti telematiche che rispettano i principi di
accessibilità, nonche' di elevata usabilità e reperibilità, anche da parte delle persone disabili, completezza di
informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità dì consultazione, qualità, omogeneità ed interoperabilità.
2. Il CNIPA svolge funzioni consultive e di coordinamento sulla realizzazione e modificazione dei siti delle
amministrazioni centrali.
- Art. 54.Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni
I siti delle pubbliche amministrazioni centrali contengono necessariamente i seguenti dati pubblici:
a) l'
organigramma, l'
articolazione degli uffici, le attribuzioni e l'
organizzazione di ciascun ufficio anche di livello
dirigenziale non generale, nonche'il settore dell'
ordinamento giuridico riferibile all'
attività da essi svolta, corredati dai
documenti anche normativi di riferimento;
b) l'
elenco delle tipologie di procedimento svolte da ciascun ufficio di livello dirigenziale non generale, il termine per la
conclusione di ciascun procedimento ed ogni altro termine procedimentale, il nome del responsabile e l'
unità
organizzativa responsabile dell'
istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche'dell'
adozione del
provvedimento finale, come individuati ai sensi degli articoli 2, 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
c) le scadenze e le modalità di adempimento dei procedimenti individuati ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7
agosto 1990, n. 241;
d) l'
elenco completo delle caselle di posta elettronica istituzionali attive, specificando anche se si tratta di una casella di
posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68;
e) le pubblicazioni di cui all'
articolo 26 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonche'i messaggi di informazione e di
comunicazione previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150;
f) l'
elenco di tutti i bandi di gara e di concorso;
g) l'
elenco dei servizi forniti in rete già disponibili e dei servizi di futura attivazione, indicando i tempi previsti per
l'
attivazione medesima.
2. Le amministrazioni che già dispongono di propri siti realizzano quanto previsto dal comma 1 entro ventiquattro mesi
dalla data di entrata in vigore del presente codice.
3. I dati pubblici contenuti nei siti delle pubbliche amministrazioni sono fruibili in rete gratuitamente e senza necessità
di autenticazione informatica.
4. Le pubbliche amministrazioni garantiscono che le informazioni contenute sui siti siano conformi e corrispondenti alle
informazioni contenute nei provvedimenti amministrativi originali dei quali si fornisce comunicazione tramite il sito.
- Art. 55.Consultazione delle iniziative normative del Governo
1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri può pubblicare su sito telematico le notizie relative ad iniziative normative
del Governo, nonche'i disegni di legge di particolare rilevanza, assicurando forme di partecipazione del cittadino in
conformità con le disposizioni vigenti in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati
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L’orecchio e l’evoluzione della specie
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personali. La Presidenza del Consiglio dei Ministri può inoltre pubblicare atti legislativi e regolamentari in vigore,
nonche'i massimari elaborati da organi di giurisdizione.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuate le modalità di partecipazione del cittadino alla
consultazione gratuita in via telematica.
- Art. 56.Dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi al
giudice amministrativo e contabile
1. I dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi al giudice amministrativo e contabile sono resi accessibili a chi vi
abbia interesse mediante pubblicazione sul sistema informativo interno e sul sito istituzionale della rete Internet delle
autorità emananti.
2. Le sentenze e le altre decisioni del giudice amministrativo e contabile, rese pubbliche mediante deposito in segreteria,
sono contestualmente inserite nel sistema informativo interno e sul sito istituzionale della rete Internet, osservando le
cautele previste dalla normativa in materia di tutela dei dati personali.
- Art. 57.Moduli e formulari
1. Le pubbliche amministrazioni provvedono a definire e a rendere disponibili anche per via telematica l'
elenco della
documentazione richiesta per i singoli procedimenti, i moduli e i formulari validi ad ogni effetto di legge, anche ai fini
delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e delle dichiarazioni sostitutive di notorietà.
2. Trascorsi ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, i moduli o i formulari che non siano
stati pubblicati sul sito non possono essere richiesti ed i relativi procedimenti possono essere conclusi anche in assenza
dei suddetti moduli o formulari.
Il codice digitale per le Pubbliche Amministrazioni implica, certamente, un maggior ricorso al sito
web, che diventa la fonte dalla quale attingere modulistica e documentazioni. In virtù di questo i siti
web delle PP.AA. dovranno essere di facile ed immediata consultazione, tralasciando le specificità
o complessità tecnologiche e lessicali. Dovranno, altresì, rispettare dei requisiti minimi di
contenuto, ad esempio, è necessario pubblicare l’organigramma dei diversi uffici e gli strumenti per
rendere più semplice la comprensione di pagine o strutture interne (anche in forza della già citata
legge 4/2004).
In particolare i contenuti minimi previsti dal’art 54 cad sono:
•
•
•
•
•
•
Gli uffici - con indicazione delle discrezionalità specifiche, dei nomi dei dirigenti
responsabili (che potrebbero degenerare con la figura del responsabile di procedimento);
I procedimenti - con tempistiche, scadenze, modalità di adempimento;
Le caselle di posta - istituzionali e certificate;
Direttive, programmi, circolari ed altri atti da pubblicizzare;
Bandi di gara e concorsi;
Servizi in rete attivi e prospettici - per questi ultimi deve essere evidente il termine iniziale
di attivazione.
Quanto sopra riportato emerge dalle indicazioni per la costruzione di nuovi siti web; per quelli già
esistenti, vige l’obbligo per la P.A. di adeguarli entro 24 mesi dall’entrata in vigore del CAD.
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L’orecchio e l’evoluzione della specie
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È, inoltre, importantissimo sottolineare che le PP.AA. si fanno garanti della conformità tra le notizie
pubblicate sul web e quelle depositate in forma cartacea, la pubblicazione telematica ha effetto di
pubblicità legale.
SPC. Sistema Pubblico di Connettivita’
“Il SPC e'l'
insieme di infrastrutture tecnologiche e di regole tecniche, per lo sviluppo, la
condivisione, l'
integrazione e la diffusione del patrimonio informativo e dei dati della pubblica
amministrazione, necessarie per assicurare l'
interoperabilità di base ed evoluta e la cooperazione
applicativa dei sistemi informatici e dei flussi informativi, garantendo la sicurezza, la riservatezza
delle informazioni, nonche'la salvaguardia e l'
autonomia del patrimonio informativo di ciascuna
pubblica amministrazione.” Art. 2 D.lgs 42/05.
In sintesi il SPC è l’evoluzione del RUPA (Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione);
quest’ultima entro marzo 2007 sarà completamente assorbita dall’SPC.
L’obiettivo dell’ SPC è quello di creare una rete neurale d’informazioni delle PP.AA. in modo da
avere aggiornamenti in tempo reale delle mutazioni anagrafiche, procedurali, giudiziarie, sanitarie
etc dei soggetti e lo status dei procedimenti amministrativi.
Il protocollo informatico nasceva proprio al fine di creare quella base digitale da immettere
nell’S.P.C.. L’erronea definizione delle modalità di questo procedimento da parte del CNIPA ha
decretato il fallimento stesso dell’operazione, tant’è che la maggioranza degli enti ha acquistato
(secondo un criterio di economicità) software che si limitano alla mera gestione informatizzata del
protocollo, tralasciando il fattore ben più importante della digitalizzazione delle informazioni e
quello fondamentale della certificazione, o marchiatura univoca.
I principi che dovrebbe soddisfare il S.P.C. sono :
(*) sviluppo architetturale organico che mira ad una funzione policentrica del sistema e non di tipo
gerarchico
(*) economicità nel reperimento delle notizie in rete
Il CNIPA è stato delegato ad utilizzare le migliori risorse per il perseguimento degli obiettivi
dell’SPC.
Spetta ancora al CNIPA selezionare e certificare i fornitori SPC attraverso contratti quadro
standardizzate.
Al momento sono qualificati “SPC” SAP ITALIA S.p.A., HP, IBM Italia, Microsoft ed Oracle.
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L’orecchio e l’evoluzione della specie
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L’orecchio
L’Accesso
E’ importante sfatare la convinzione di comodo che la disciplina sulla privacy vada ad intaccare il
diritto d’accesso agli atti amministrativi.
E’ chiaro, infatti, che presupposti, modalità e limiti per l’accesso ai documenti amministrativi,
anche se contenenti dati sensibili, nonché la relativa tutela giurisdizionale, restano definiti
dalla L.241/90 agli artt. 22 ss così come riformati dalla l. 80/05. Diversamente accadeva con la
previgente normativa sulla privacy, in quanto la L. 675/96 ( Cons. St., sez. IV, N. 591/99 )
prevedeva l’accesso “particolareggiato” in funzione privacy; solo con il D. Lgs. 135/99,
riconoscente la natura di “rilevante interesse pubblico” la difesa di un diritto in sede amministrativa
contempera l’esigenza di tutelare il diritto d’accesso con quello alla riservatezza.
Considerazioni sul principio di trasparenza .
L’art. 97 Cost. sancisce l’imparzialità ed il buon andamento della Pubblica Amministrazione.
Fino al 1990 il cittadino doveva “credere”, o meglio, aver fede in essa. E’ chiara a tutti noi la
percezione che vi era in quei tempi della P.A. (ora non dovrebbe essere più la stessa): una Pubblica
Amministrazione lenta, burocratizzata e di parte. A rafforzare la posizione di “impossibilità
comunicativa” tra “utente” e P.A. vi era il D.P.R. 3/57 (Testo Unico del Pubblico Impiego) che
imponeva, all’art. 15, la segretezza degli atti in corso.
La legge 7 Agosto 1990 n. 241 mira ad informare l’operato delle P.A. al nuovo principio di
trasparenza, principio che, reso realtà vivente ed operativa all’interno dell’ordinamento, avrebbe
dovuto dare una nuova configurazione al rapporto con i cittadini. Questi ultimi attraverso la
possibilità concessa dalla legge di controllare la conformità dell’attività amministrativa
all’ordinamento e all’interesse pubblico, possono divenire compartecipi dell’azione amministrativa.
Ciò ha comportato una profonda rivoluzione: la pubblicità viene posta come regola e la segretezza
come eccezione, causando non di rado il collasso degli uffici.
Nozione di Documento Amministrativo.
L’art. 22 L. 241/90, meglio esplicitato dall’art. 1 D.P.R. 445/2000, chiarisce che “ogni
rappresentazione, comunque formata, del contenuto di atti, anche interni alle PP.AA., è da
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L’orecchio e l’evoluzione della specie
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intendersi “documento amministrativo”.
L’attuale versione dell’art. 24 definisce, più analiticamente “documento amministrativo”, ogni
rappresentazione grafica, fotocinematografica,
elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi
ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica
amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura
pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale”.
Dalla lettura dell’articolo si evince quanto ne sia ampia la definizione e, di conseguenza, quanto sia
frequente, nel richiedere un atto, imbattersi in informazioni riguardanti terzi e quanto spesso,
quindi, si presenti un problema di conflitto tra trasparenza e privacy.
Una prima risoluzione scaturisce in modo automatico dal presupposto di qualità di cui all’art. 2
D.P.R. 352/92 (interesse personale e concreto).
Tutela della privacy nella procedura di accesso amministrativo.
Qualora durante l’utilizzo dell’art. 22 L. 241/90 ci fosse la possibilità di conoscere situazioni di
terze persone coinvolte negli atti è compito della P. A. adoperarsi per la salvaguardia della privacy.
La giurisprudenza (in particolare T.A.R. Ancona, sent. n. 25 del 4 Febbraio 2003) basandosi
sull’art. 24 c. 2 L. 241/90 sancisce l’accesso diversificato alle documentazioni (consultazione,
ostensione, copia integrale, ecc.)
Differenze tra accesso amministrativo ordinario ed accesso
privacy.
Ritengo utile ricordare le differenti entità dei due istituti:
Oggetto della richiesta: nell’accesso amministrativo l’oggetto è un documento. Nell’accesso
privacy l’oggetto è un insieme di informazioni vago ed immateriale (immagini, suoni, ecc.)
suscettibili di identificare il richiedente.
Presupposto giuridico: presupposto dell’accesso amministrativo (art. 2 D.P.R. 352/92) è
l’interesse personale e concreto per le situazioni giuridicamente rilevanti, interesse che il
richiedente deve motivare in istanza d’accesso. Presupposto dell’accesso privacy (art. 7
D.Lgs. 196/03) è una qualunque correlazione tra richiedente ed informazioni che lo
riguardano.
Modalità del riscontro: nel procedimento amministrativo il riscontro avviene mediante
consegna di copia od ostensione del documento (sent. 25/03 T.A.R. Ancona). Nel caso
privacy il riscontro si ha mediante estrapolazione dei dati dell’attore resi in qualsiasi forma
intelligibile; solo nel caso di eccessiva operosità od onerosità l’espletamento della richiesta
si concretizza con la consegna documentale.
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Una sentenza chiarificatrice.
La sentenza 681/97 del T.A.R. Abruzzo, sez. Pescara, chiarisce bene la coesistenza di accesso e
privacy: stabilisce, infatti, che il datore di lavoro può accedere alle informazioni personali e
sensibili dei dipendenti riguardo le malattie professionali.
Nuovo segreto d’ufficio.
L’art. 15 del D.P.R. 3/57 (T.U.P.I.), rettificato in virtù dell’art. 97 Cost. e dell’art. 28 L. 241/90,
sancisce la riservatezza dell’impiegato verso i terzi, ma anche e soprattutto la disponibilità a
concedere documentazione al richiedente legittimato.
Accesso e privacy secondo il Garante.
L’Autorità Garante per la privacy è stata interpellata di frequente per chiarire alcuni aspetti del
rapporto tra la normativa sul diritto di accesso ai documenti amministrativi e la legge n. 675/1996.
Molti interventi dell’Autorità hanno ricalcato quanto più volte ribadito la vigenza delle disposizioni
in materia di trasparenza dell’attività amministrativa e la necessità che una compiuta valutazione
dell’istanza di accesso a documenti amministrativi venga effettuata dall’amministrazione che
dispone di tutti gli elementi utili ad effettuare il contemperamento fra i diversi diritti in gioco.
Fra le varie questioni segnalate degne di particolare menzione sono quelle incentrate sulla
legittimità della richiesta di accedere alla documentazione riguardante l’attribuzione ai dipendenti di
taluni trattamenti retributivi accessori. Alcune di queste richieste risultano rivolte ai sensi della
legge n. 241/1990 e sono generalmente presentate da persone interessate a conoscere per motivi
diversi le posizioni retributive di alcuni colleghi; altre, prima facie non risolvibili applicando i soli
principi in materia di trasparenza amministrativa, sono rivolte dalle Organizzazioni Sindacali
all’insieme delle retribuzioni percepite dai lavoratori e, in alcuni casi, appaiono fondarsi su quanto
previsto dai relativi contratti collettivi nazionali di lavoro.
In materia di dati sensibili, l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 135/1999 sembra aver risolto dubbi
residui circa l’applicabilità del diritto di accesso ai documenti anche nei confronti delle
informazioni più delicate. L’art. 16 di tale decreto ha infatti dichiarato “di rilevante interesse
pubblico” anche i trattamenti di dati sensibili “necessari per far valere il diritto alla difesa in sede
amministrativa o giudiziaria” (comma 1, lett. b) e quelli “effettuati in conformità alle leggi e ai
regolamenti per l’applicazione della disciplina sull’accesso ai documenti amministrativi” (comma
1, lett. c ).
Nel caso dei dati sensibili, ovviamente, le valutazioni sul diritto di accesso devono essere effettuate
con maggiore attenzione. In particolare, una fattispecie specifica si rinviene con riferimento ai dati
sulla salute e sulla vita sessuale per i quali lo stesso d.lg. n. 135 prevede di consentire l’accesso solo
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L’orecchio e l’evoluzione della specie
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“se il diritto da far valere o difendere … è di rango almeno pari a quello dell’interessato” (art. 16,
comma 2).
Il tema, affrontato anche in due recenti decisioni del Consiglio di Stato (Sez. VI, n. 1882/2001 e n.
2542/2002), si è posto soprattutto con riferimento alle cartelle cliniche, che -oltre a riportare dati
sensibili- contengono anche informazioni relative a varie patologie, le quali talvolta possono essere
riferite anche a persone diverse dall’ interessato (ad es. il caso delle anamnesi familiari).
Procedimento Amministrativo.
Relativamente alla gestione di atti e documenti di cui sopra, il Garante negli ultimi tempi è stato
destinatario di numerose richieste di chiarimenti circa la possibilità per le strutture ospedaliere di
consentirne l’accesso -in copia (integrale o in estratto) o in visione- sulla base delle istanze
formulate ai sensi della legge n. 241/1990 o degli art. 391 quater e 391 nonies c. p. Su tale tematica
e, in particolare su quali siano i diritti da considerarsi di “rango pari” a quello dell’interessato, già
nel passato l’Autorità aveva constatato (v. autorizzazione n. 6/2002, punto 1, lett. a), che essi
devono appartenere alla categoria dei diritti della personalità o degli altri diritti fondamentali ed
inviolabili.
In materia di trasparenza amministrativa, l’Autorità ha poi ripetutamente evidenziato la piena
vigenza delle disposizioni precedenti all’entrata in vigore della legge n. 675/1996, in quanto
espressamente fatte salve dal suo art. 43, comma 2.
Tale vigenza è stata successivamente confermata, con specifico riferimento ai dati sensibili, dal
D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 135, il quale, al già menzionato all’art. 16, ha dichiarato di “rilevante
interesse pubblico”, fra gli altri, i trattamenti di dati sensibili “necessari per far valere il diritto di
difesa in sede amministrativa o giudiziaria” (comma 1, lett. b)), e quelli “effettuati in conformità
alle leggi e ai regolamenti per l’applicazione della disciplina sull’accesso ai documenti
amministrativi” (comma 1, lett. c).
Il secondo comma del medesimo articolo 16 ha tuttavia introdotto, seppure con una formula
suscettibile di ingenerare qualche fraintendimento, un’ulteriore limitazione laddove i dati oggetto di
trattamento riguardino lo stato di salute o la vita sessuale. In tali ipotesi, infatti, viene precisato che
“il trattamento è consentito se il diritto da far valere o difendere … è di rango almeno pari a quello
dell’interessato” (art. 16, comma 2). In proposito l’Autorità ha ultimato l’istruttoria di un
provvedimento volto ad individuare talune ipotesi in base alle quali il diritto da far valere o
difendere si configura di rango pari a quello dell’interessato, anche in relazione ai primi casi
affrontati dalla giurisprudenza.
Come già accennato, l’Autorità ha confermato il proprio positivo orientamento sulla questione
relativa alla compatibilità tra la normativa sul trattamento dei dati personali e il diritto di accesso
riconosciuto ai consiglieri comunali e provinciali agli atti e ai documenti delle rispettive
amministrazioni locali (art. 43 d.lg. n. 267/2000, corrispondente all’art. 31, commi 5, 6 e 6 bis, l. n.
142/1990).
Una delle richieste presentate risultava di particolare interesse riguardando la possibilità per un
assessore comunale di conoscere i nomi dei dipendenti comunali iscritti al sindacato (Provv. 17
febbraio 2003).
L’Autorità ha rilevato che la disciplina sull’ordinamento degli enti locali, mentre riconosce ai
consiglieri comunali il diritto di ottenere dagli uffici del comune, comprese aziende ed enti
collegati, ogni informazione utile all’espletamento del loro mandato, nel rispetto del segreto
d’ufficio, non prevede analogo diritto per gli assessori in quanto tali. Le norme dispongono, invece,
che il sindaco e i singoli assessori per gli specifici settori ad essi delegati, debbano solo
sovrintendere al funzionamento degli uffici e dei servizi e non con atti di diretta gestione, ma con
direttive generali. L’ordinamento degli enti locali, infatti, prevede che si applichino le
norme nella distinzione tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, che spettano
agli organi di governo dell’ente, e quelle di attuazione e gestione amministrativa, che spettano ai
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dirigenti.
Pertanto, solo nel caso in cui la richiesta di dati relativi al personale dipendente, anche di natura
sensibile, è effettivamente indispensabile all’assessore per espletare la funzione di controllo
politico-amministrativo sull’andamento dell’ufficio del personale, l’acquisizione dei dati può
risultare conforme alle norme rilevanti in tema di protezione dei dati. Se invece sono proprio le
ricordate finalità di rilevante interesse pubblico a mancare, la comunicazione di questi dati non è
legittima e l’accesso da parte dell’assessore non è quindi consentito.
Accesso e Comunicazione.
L’attività di ricerca documentale della P.A. (durante la quale si trattano dati comuni, sensibili e
giudiziari) è legittimata dagli art. 18, 20 e 27 L. 241/90 contenenti i presupposti di legittimità. I dati
comuni, vista la missione istituzionale dell’ente, potranno essere utilizzati senza eccedenze. Per i
dati “delicati” l’attività deve essere compresa in una finalità di rilevante interesse pubblico dalla
legge o dal Garante. Il contenuto dell’art. 59 D.Lgs. 196/03 legittima l’utilizzo investendo il
procedimento amministrativo finalizzato alla tutela di diritti di rilevante interesse pubblico. La
tappa finale del procedimento, la consegna della copia o l’ostensione, salva la P.A. dagli utilizzi del
richiedente.
Art. 60 d. lgs. 196/03: i dati “sensibili”.
L’accesso a documenti amministrativi con dati riguardanti la salute o le preferenze sessuali di una
terza persona è ammesso solo se il diritto tutelato è di rango superiore alla privacy dell’interessato.
D.P.R. 249/98
“…ognuno, con pari dignità e nella diversità di ruoli, opera per garantire la formazione alla
cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno ed il
recupero delle situazioni di svantaggio…”
La novella alla privacy, come la vecchia L. 675/96, non tratta in maniera approfondita le
problematiche sul trattamento dei dati all’interno dei cicli di formazione scolastica.
In realtà c’è una serie di circolari, raccolte in una raccomandazione del Garante con un inusuale
titolo: Molte falsità sulla privacy a scuola. Dal tono si evince e si deduce che il Garante presuma un
utilizzo sbagliato della norma come strumento che autorizzi le amministrazioni scolastiche ad un
“non facere”.
La mia esperienza nelle problematiche scolastiche, breve ma diretta, mi fa invece notare come la
privacy sia solo un ulteriore obbligo burocratizzante per l’istituzione scolastica. A snellire
“parzialmente” gli obblighi imposti a tutela della privacy nella scuola è la previsione di legge degli
art. 20 e 21 D. Lgs. 196/03 che fanno rientrare nell’ambito applicativo del rilevante interesse
pubblico le finalità di formazione in ambito scolastico, professionale, superiore ed universitario.
Per analogia applicativa bisogna spostarsi alla normativa sulla privacy introdotta dalla Convenzione
Internazionale sui Diritti dell’Infanzia di New York del 1989 e al recepimento italiano D.P.R.
249/98. Ovviamente la mole di dati sensibili trattati nella scuola è copiosissima: handicap,
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L’orecchio e l’evoluzione della specie
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intolleranze, allergie, religione, provvedimenti disciplinari, ecc.
Critiche e Problematiche (art. 96 D. Lgs. 196/03).
Al fine di agevolare l’orientamento […] su richiesta degli interessati possono essere comunicati o
diffusi i dati comuni ( non devono trattarsi di dati sensibili o giudiziari ).
La portata della norma è chiaramente quella dell’inserimento dello studente nel mondo lavorativo.
Ovvio è che la riserva di legge dovrebbe essere inversa, ossia permettere di default la diffusione,
anche telematica dei dati del ragazzo, che a breve sarebbe “ex studente”, con la possibilità di
applicare poi l’articolo 7 D.Lgs. 196/03 per chiedere la cancellazione dagli archivi dei propri dati.
Lo stesso dovrebbe valere anche per gli interessati con dati sensibili, vista la norma di assunzione
lavorativa speciale, tramite le liste protette degli Uffici del lavoro.
In questa sede tengo a precisare che crediti e debiti formativi non sono assolutamente dati
sensibili, come qualcuno vorrebbe far credere. Altra falsa credenza è l’impossibilità di poter
assegnare temi relativi ed afferenti la personalità del fanciullo. Ancora, è da ribadire che gli esiti
scolastici vanno comunque affissi e pubblicati, essendo questa prassi tipica del procedimento
amministrativo, il cui atto finale ed impugnabile per cui occorre la pubblicità è appunto l’affissione
alle graduatorie.
La Relazione 2003 del Garante (pag. 69) ammette, però, limiti all’utilizzo dei dati affissi: è
considerato illecito ogni (ab)uso a fini commerciali. A tal riguardo è risultato oggetto di giudizio
dell’Autorità un Istituto Parificato che mandava comunicazioni commerciali ad alunni di altri istituti
prelevando dati dalle risultanze affisse di fine anno scolastico.
Circolari scolastiche.
Le circolari scolastiche devono essere scritte in modo da bilanciare la componente pubblicitaria con
l’esigenza di riservatezza.
Prendendo in esame una circolare che avvisava le famiglie di un litigio tra minorenni in classe, dei
familiari hanno mosso il quesito al Garante motivando sulla possibilità che i fanciulli avrebbero
potuto subire danni nello sviluppo emotivo. Tale richiesta di blocco della circolare è stato accolto, è
in corso la quantizzazione risarcitoria. In un altro caso è stata criticata la procedura di un istituto che
aveva diffuso tra le famiglie una circolare per informare di un ciclo di incontri sui rischi del fumo
per dissuaderne dall’uso senza avvisare preventivamente gli studenti. Il Garante ha consigliato di
usare espressioni più vaghe, del tipo “corso finalizzato alla salute ed alla prevenzione”. E’
importante notare che in questo caso per la prima volta il Garante ha considerato sensibile un dato
potenziale e non circoscritto.
Istruzione, privacy e trasparenza: Molte falsità sulla privacy a
scuola…
Non esiste alcun provvedimento del Garante che impone di tenere segreti i voti dei compiti in
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L’orecchio e l’evoluzione della specie
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classe, delle interrogazioni e/o degli scrutini.
I risultati degli scrutini non sono dati sensibili.
Nessun istituto scolastico potrà dotarsi di un proprio regolamento sui dati sensibili.
Giurisprudenza Amministrativa.
Il Garante (non essendo mai stato a scuola!!!...) ritiene che gli istituti scolastici, abusando della
legge privacy, abbiano fatto ostruzionismo a richieste d’accesso ex l. 241/90 in virtù sia della
riservatezza di terzi coinvolti che di atti propri dell’amministrazione.
Per meglio gestire l’accesso e l’organizzazione degli accessi nel comparto scuola ritengo opportuno
ricordare che:
l’accesso privacy riguarda i dati personali e non i documenti amministrativi: dunque, si
configura un diritto soggettivo azionabile dinanzi al Garante od al giudice ordinario, non
essendo prevista la giurisdizione del T.A.R. per la privacy, nonostante titolare del
trattamento dei dati sia una struttura della P.A.;
l’accesso ai dati secondo il procedimento ordinario di cui alla l. 241/90 è soddisfatto quando la
P.A. consegna copia di quanto richiesto dall’interessato senza preoccuparsi
dell’intellegibilità o della confacenza a soddisfare la richiesta dell’interessato.
Più marcato è invece il potere di accesso in forza dell’art. 7 D. Lgs. 196/03, che obbligala P.A. ad
estrapolare i dati dell’interessato e a renderli intelligibili. Solo quando questa operazione è
dispendiosa l’atto finale può degenerare nella richiesta d’accesso ex. L. 241/90, ossia con la
consegna o l’ostensione del documento amministrativo.
In ultimo, tengo a precisare che la giurisprudenza prevalente richiede un approccio formalistico e
con tecnicismi per l’accesso secondo L. 241/90 e un approccio informale per l’accesso privacy.
LA LEGGE 15/2005 mod. dalla L. 80/05: RIFORMA DELLA
LEGGE 241/90.
Solo con la novellazione della legge sull’accesso si è fatta chiarezza sulla problematica
accesso/riservatezza. A prima vista è notevole come l’art. 22 L. 15/2005 da una serie di definizioni
soggettive ed oggettive, in particolare, recita che l’interesse sotteso all’istanza di accesso debba
essere:
Attuale;
Diretto (deve necessariamente attenere alla sfera dell’interessato);
Concreto (non basta una richiesta ai fini della trasparenza, occorre un “quid pluris” che
colleghi il soggetto ad un fatto concreto).
Secondo la dottrina, inoltre, l’interessato deve essere:
Serio e meritevole;
Motivato;
Collegato al documento in possesso della P.A., corrispondente ad una situazione
giudiziaria tutelata.
La L. 15/2005 individua positivamente l’accesso ai privati portatori d’interessi diffusi.
Prima di questa legge la giurisprudenza acconsentiva l’accesso ai portatori d’interessi diffusi solo
qualora vi fosse coerenza tra lo statuto dell’interessato e l’oggetto della richiesta. L’art. 24 della L.
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L’orecchio e l’evoluzione della specie
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241/90, inoltre, espressamente esclude l’accesso quando questo è preordinato ad una valutazione
sull’operato della P.A., prevedendo l’esclusione per:
Procedimenti tributari;
Procedimenti selettivi quando contengono informazioni psico-attitudinali.
Il comma 6 dell’art. 24 enuncia, poi, i principi che portano all’esclusione del diritto d’accesso
trovando buona armonia con il codice sul trattamento dei dati. E’ importante ricordare che le P.A.,
tramite regolamenti (Carta dei servizi), hanno il potere di differimento e che non possono negare
l’accesso quando la tutela alla riservatezza potrebbe essere difesa con il differimento (comma 4).
IL PROCEDIMENTO PER L’ACCESSO AGLI ATTI – IL NUOVO
ART. 24 L. 241/90
L’interessato (come definito dall’art. 22 l. 241/90), per poter accedere a determinati atti,
deve inoltrare all’ufficio di competenza una richiesta formale (scritta), motivata,
specificando l’interesse da tutelare.
L’ufficio competente è quello che emana l’atto oggetto di richiesta o quello che
stabilmente detiene il documento. Il richiedente in errore di competenza deve essere
avvisato ed invitato a rimediare dall’ufficio a cui si è rivolto in prima istanza; lo stesso
ufficio diviene comunque istante per conto dell’interessato verso l’ufficio di
competenza.
Per l’avvio del procedimento è pacifica l’inapplicabilità dell’art. 7 L. 241/90, che impone
la comunicazione dell’azione del procedimento, anche perché rallentando (cioè
burocratizzando) l’iter, sarebbe per stessa ratio contra legem.
La decisione deve essere comunicata entro trenta giorni dalla richiesta.
L’ufficio di competenza nel comunicare l’accoglienza della richiesta deve indicare le
modalità di accesso ai dati richiesti.
In caso di rifiuto totale, parziale o differimento, il responsabile del procedimento deve
motivare il provvedimento con richiami alla normativa legittimante (art. 25, c. 3 – L.
241/90).
L’eventuale silenzio dell’ufficio è da intendersi come rigetto che, pertanto, legittima l’azione al
T.A.R. del richiedente senza la necessità di diffida o messa in mora preventiva.
L’ultimo comma dell’art. 24 rimanda integralmente agli artt. 59 e 60 del D. Lgs. 196/03, avallando
indi la teoria preposta dell’istituzione di un ufficio privacy per ogni ente.
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L’orecchio e l’evoluzione della specie
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DOMANDE, RISPOSTE, CURIOSITA’ E CASI PRATICI….
Con quanto precedentemente detto, ricordando che “…si ha liceità nel trattamento dei dati quando
si danno tante informazioni quante [ne siano] necessarie a svolgere il compito da cui deriva la
richiesta…”, passiamo alla rassegna di alcuni quesiti particolarmente sentiti nelle amministrazioni
scolastiche.
CHI E’ IL GARANTE?
Il Garante non è una singola persona ma un Collegio. L’Autorità Garante per la Privacy rientra nelle
Autorità Amministrative Indipendenti, istituite con la Legge n. 287 del 10 Ottobre 1990.
Attualmente il presidente del Collegio è il prof. Pizzetti.
COSA E’ IL D.P.S.S.?
Il Documento Programmatico Sulla Sicurezza dei Dati è un manuale che contiene l’esplicitazione
degli adempimenti alla norma. In particolare esso descrive:
- Il Titolare del Trattamento dei Dati (art. 28 D. Lgs. 196/03), persona fisica o giuridica. In ambito
scolastico Titolare è la scuola nella sua complessità.
- Il Responsabile al Trattamento dei Dati (art. 29 D. Lgs. 196/03), persona fisica o giuridica scelta
dal titolare (in alcuni casi l’investitura potrebbe essere rifiutata) tra il personale dipendente per le
maggiori capacità organizzative e conoscenze dell’organigramma. In ambito scolastico si identifica
con il D.S.G.A.
- Gli Incaricati al Trattamento dei Dati (art. 30 D.Lgs. 196/03), esclusivamente persone fisiche che
trattano dati (in proposito c’è una sola deroga: potrebbe essere incaricato anche un gruppo di
persone –esempio: il corpo insegnante-). Tra le figure degli incaricati risultano: il Responsabile
dell’accesso ai locali; il Responsabile della Custodia delle Credenziali; i Responsabili delle Copie di
sicurezza; il Responsabile al ripristino dei dati ed altre figure che variano in funzione della
specificità della struttura / istituzione Titolare del Trattamento.
Il D.P.S.S. prevede l’elencazione e la distinzione degli archivi in funzione della fisicità (archivi
digitali e/o cartacei) e della qualità dei dati trattati: comuni, sensibili e/o giudiziari.
La distinzione in funzione della fisicità per quanto riguarda gli archivi correnti sembra oggi assurda
visto che c’è ridondanza di dati, infatti un documento cartaceo è per lo più generato dalla stampa di
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L’orecchio e l’evoluzione della specie
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un documento digitale e, viceversa, un documento digitale può risultare tale a seguito di un
processo di digitalizzazione di un documento cartaceo. Questa affermazione è rafforzata
dall’introduzione del Protocollo Informatico. Distinguere gli archivi in funzione della fisicità
potrebbe creare problemi sulle competenze della custodia degli stessi, in quanto è la tutela degli
archivi correnti risulta essere onere della scuola, mentre la salvaguardia degli archivi storici (per la
Scuola dell’obbligo) dovrebbe essere di competenza del Comune.
Il D.P.S.S. prevede un elenco degli archivi, un intreccio tra archivi ed incaricati all’utilizzo degli
stessi, procedure di copia (di sicurezza), procedure di ripristino ordinario, procedure disaster
recovery, procedure di protezione informatica. Tra le ultime, oltre alle credenziali che proteggono i
dati dall’utilizzo di soggetti non autorizzati, devono essere previste procedure di protezione
dall’esterno (antivirus e firewall). E’ noto che l’utilizzo di antivirus è condizione necessaria alla
sicurezza ma non sufficiente senza periodici aggiornamenti. E’ meno noto, invece, che l’utilizzo di
un firewall (indipendentemente dal fatto che sia logico o fisico) senza la lettura dei log e la
rimappatura delle cosiddette IP TABLES è inutile, anzi peggiora lo stato di sicurezza della rete
informatica, configurando una negligenza (sanzionabile) dell’amministratore di sistema e del
Responsabile al Trattamento dei Dati.
LA DETENZIONE DEL D.P.S.S. ASSOLVE OGNI OBBLIGO?
Formalmente si. Sostanzialmente, però, occorrono revisioni procedurali e comportamentali oltre a
ponderazioni tra diritto all’accesso e diritto alla riservatezza. Vista la pluralità delle decisioni
giurisprudenziali, occorre istituire un ufficio privacy in ogni ente.
IL D.P.S.S. VA AGGIORNATO? CON QUALE CADENZA?
Il D.P.S.S. ha una “scadenza”. La norma parla di periodicità annuale, tuttavia, è prassi aumentare la
frequenza degli aggiornamenti per meglio seguire le problematiche e le mappature delle
responsabilità.
QUALI SONO GLI ORGANI LEGITTIMATI ALLE ISPEZIONI
PRIVACY?
Per il momento legittimati alle ispezioni risultano essere la Guardia di Finanza, la Polizia Postale ed
uno speciale gruppo ispettivo diretto dal Garante. Si presuppone che, qualora ci fosse una
particolarizzazione della norma per la scuola la legittimazione alle ispezioni privacy sia affidata ai
Collegi dei Revisori. Ad oggi, tuttavia, è capitato che alcuni Collegi Revisori abbiano voluto
visionare il D.P.S.S., pur non essendone legittimati.
QUALI SONO LE SANZIONI PER L’INADEGUAMENTO AL D.
LGS. 196/03?
Le sanzioni possono essere di tipo pecuniario e/o penale. E’ fatta salva la risarcibilità
dell’interessato leso.
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QUALI PROCEDURE DEVE UTILIZZARE L’UTENTE PER
L’ACCESSO PRIVACY?
Nessuna formalità, basta una richiesta orale (è ovviamente preferibile la forma scritta, prevista
dall’art. 7 D.Lgs. 196/023). L’amministrazione deve, inoltre, rendere agevole l’accesso privacy.
L’accesso amministrativo (art. 21 L. 241/90) invece prevede necessariamente una richiesta in forma
scritta correlata dall’interesse da invocare. La risposta può essere una copia conforme od uno
stralcio senza l’obbligo dell’incaricato di verificare la confacenza di quanto consegnato con
l’interesse da tutelare.
LA SCUOLA E’ OBBLIGATA ALLA NOTIFICA AL GARANTE PER
L’INIZIO DEL TRATTAMENTO DEI DATI?
La notifica (denuncia) viene fatta al Garante direttamente dal M.I.U.R., e di riflesso ne sono
investite le scuole. Solo particolari situazioni necessitano di notifiche dirette, ed esempio la
creazione di una rete logica tra i pc presenti in più plessi dello stesso istituto.
QUALI REQUISITI DEVONO AVERE I SISTEMI INFORMATICI?
Non ritengo siano atti a contenere dati i computer con sistemi operativi antecedenti il Windows
2000. Io consiglierei di affidarsi a pc con Windows XP e server Unix-Like.
UNA LAN (LOCAL AREA NETWORK) CHE REQUISITI
RICHIEDE?
In primis, una rete L.A.N. deve avere una progettazione, requisito che ho trovato in sole tre scuole.
Sfruttando i fondi per l’ampliamento delle infrastrutture tecnologiche c’è stato, infatti, un boom di
reti malamente configurate. La progettazione in una scuola dovrebbe prevedere due sottoreti, una
didattica ed una amministrativa, separate fisicamente. La mera divisione di una rete fisica in più reti
logiche (mediante subnet mask) ritengo non sia una soluzione valida. A rafforzare tale mia
convinzione c’è un parere arbitrale espresso in merito ad una controversia tra il responsabile della
rete didattica e l’ufficio del D.S.G.A..
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L’orecchio e l’evoluzione della specie
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DOVE CONSERVARE LE COPIE DI SICUREZZA DEGLI
ARCHIVI?
Le copie di sicurezza dovrebbero essere conservate in luoghi diversi da quelli “source data”. Un
buon amministratore dovrebbe:
copiare i dati sullo stesso hard disk della macchina che tratta gli stessi (se impostato come raid
mirroring questo passaggio non è necessario);
fare una copia remota dei dati (che non abbia il requisito della fisicità) su un server ftp con
protocollo SSL 128 bit;
fare una terza copia su supporto adatto (con requisito di fisicità) e custodirla fuori dai locali
scolastici in cassetta di sicurezza ignifuga per supporti informatici.
Le copie non devono essere di natura incrementale; contestualmente al back up è opportuno
controllarne l’integrità.
DOVE SI FERMANO LE CONOSCENZE (DEI DATI) DEGLI
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI E DEI DOCENTI?
Accanto al già citato D.P.R. 249/98, che attua la Convenzione di New York, occorre una buona
dose di buon senso (come sempre) e di adattamento alla realtà autoctona, che varia dalla piccola
cittadina alla grande metropoli.
Dalla lettura della norma privacy (scritta da chi della scuola sa meno di niente!) e da alcune risposte
personalmente ricevute dall’U.R.P. del Garante, le uniche problematiche relative al trattamento dei
dati devono essere quelle inerenti all’archivio “alunni”, unico archivio trattato contemporaneamente
dall’ufficio amministrativo e da quello della docenza, risoluzione secondo me semplicistica.
In virtù dei dettami sulla liceità dei dati l’amministrazione dovrebbe sapere tutto dell’alunno, in
quanto i dati vengono forniti direttamente dall’interessato (o dalla famiglia): anagrafia, malattie in
corso, malattie terminate, intolleranze, allergie, ecc… Dall’archivio “madre” l’amministrazione
dovrebbe preparare un archivio filtrato contenente solo le notizie necessarie (es. patologie in corso)
per l’ufficio didattico. Fin qui, in un contesto “utopico” più che fisiologico, il discorso fila. La realtà
è diversa. L’ufficio amministrativo non sa tutto, ma solo ciò che la famiglia o l’interessato vogliono
far sapere e spesso, per motivi che senza mezzi termini imputo a stupidità ed ignoranza, vengono
tenute nascoste alcune patologie (spesso l’epilessia…). I docenti, invece, che ufficialmente non
dovrebbero sapere tutto, vivendo quotidianamente con l’alunno, essendo vice-mamma e vice-papà,
nel loro ufficio evincono molto più di quanto positivamente è contenuto nei freddi archivi
dell’amministrazione, attuando la distinzione tanto cara al mio “Maestro” Francesco Pugliese tra
Citizen (cittadino in quanto schedato burocraticamente) e Denzen (cittadino in quanto essere vivente
nel mondo). Il docente, vivendo il fanciullo come Denzen sa di lui, attraverso temi, disegni, logica
matematica, sorrisi, sguardi e cose non dette, molte più cose di quante sono “ab origine”
volontariamente conferite dalla famiglia. Questa mia tesi è stata avvalorata da decine di Dirigenti
Scolastici e da diversi pareri del Garante. E’ configurabile, tuttavia, anche una risposta di diritto
positivo, oltre che giurisprudenziale, con l’introduzione del Portfolio che, di fatto, cambia il flusso
delle informazioni, deputando la segreteria come ufficio sussuntivo per l’archivio “alunni”.
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COSA POSSONO SAPERE I COLLABORATORI SCOLASTICI?
Penso che i collaboratori scolastici, essendo la prima interfaccia tra scuola-famiglia, sappiano molte
cose. La questione deve spostarsi su quali poteri possano avere sugli archivi.
Tecnicamente, i poteri che un incaricato può avere su di un archivio sono:
potere di lettura;
potere di copia;
potere di inserimento;
potere di modifica;
potere di stampa;
potere di distruzione.
Leggendo il C.C.N.L. è chiaro che nel mansionario dei collaboratori è compreso il compito di
coadiuvare sia l’ufficio amministrativo che quello didattico nello svolgimento di lavori di basso
profilo e di carattere ripetitivo; giocoforza c’è un ampio numero di archivi che possono essere
trattati dai collaboratori (più che dai docenti) ovviamente con poteri limitati alla lettura, alla copia e
alla stampa.
- LA PROCEDURA GIUSTA PER LA SUDDIVISIONE DEL
FONDO D’ISTITUTO…
Pur essendo un atto che gode di pubblicità, va ricordato che si tratta di fattispecie ristretta. Le
suddivisioni devono essere note solo a chi appare nel documento per cui, qualora l’istituto
scolastico non possedesse sale deputate a questo scopo, si dovrebbe esporre in bacheca un semplice
avviso invitante alla visione della suddivisione, custodita in amministrazione. Il contenuto del
documento dovrà essere minimo; a mio avviso è sufficiente l’inserimento del numero di ore
competenti, essendo questo elemento l’unico dato concertato e per cui l’interessato potrebbe veder
leso un interesse. Al massimo, per un motivo di facilitazione della lettura potrebbe essere
menzionato l’importo lordo. Non bisogna in alcun caso menzionare l’importo netto, da cui si
potrebbero evincere situazioni economiche, finanziarie e patriomonialistiche, in alcuni casi
considerate dato sensibile.
L’ART. 21 C.C.N.L. DEI DOCENTI PREVEDE LA CONCESSIONE
DI TRE GIORNI DI PERMESSO RETRIBUITO PER MOTIVI
PERSONALI E FAMILIARI. BISOGNA COMUNICARE LA
MOTIVAZIONE?
I sindacati hanno sempre ritenuto che non dovesse essere comunicata la motivazione, oltre che non
ci fosse la discrezionalità del Dirigente Scolastico per la concessione del permesso. Ricordando che
i giorni di permesso vanno concessi, la richiesta va istruita, anche con autocertificazione, indicando
la motivazione. Una cattiva istruzione della domanda potrebbe far configurare una negligenza del
D.S. che, di fatto, pagherebbe con i soldi dello Stato prestazioni non eseguite.
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LE INVESTITURE PRIVACY DATE AGLI ASSISTENTI
AMMINISTRATIVI SONO INDEROGABILI?
Assolutamente no, ne andrebbe di mezzo la fluidità nella gestione amministrativa, infatti la
procedura di recupero di credenziali dell’incaricato assente, in un organigramma complesso come
quello scolastico, non soddisferebbe la procedura di funzionamento. Ad avvalere tale tendenza c’è
anche il fatto che gli incarichi privacy, tendenzialmente, degenerano con gli ordini di servizio e che
gli assistenti amministrativi, pur occupandosi di aree diverse (alunni, stipendi, fornitori, ecc.),
accedono con lo stesso ordine di concorso.
L’ARCHIVIO “BILANCI” PUO’ ESSERE TRATTATO SOLO DAL
D.S.G.A.?
E’ consuetudine che sia il D.S.G.A. a trattare questo archivio, nulla osta diversamente.
LE LETTERE DI INCARICO DEVONO ESSERE TANTE QUANTI
SONO I DOCENTI, GLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI ED I
COLLABORATORI SCOLASTICI?
Da un punto di vista formalistico si, infatti la norma individua, all’art. 30, gli incaricati come
persone fisiche afferenti ad un’unità. Per la funzionalità dell’apparato, però, si permette (in
giurisprudenza) di attribuire gli incarichi per gruppi omogenei di dipendenti; se così non fosse ci
sarebbe la paralisi ogni volta che un dipendente sarebbe assente ed il relativo supplente, non
essendo autorizzato a trattare i dati, non potrebbe svolgere il proprio lavoro (es. il supplente di un
docente non potrebbe fare l’appello perché non autorizzato alla lettura dell’archivio alunni).
UN DIPENDENTE PUO’ RIFIUTARE LA NOMINA DI
INCARICATO?
Assolutamente no; questo è un obbligo di legge che rientra, come altri già avvenuti o che
avverranno, nel corredo dei diritti-doveri a cui si è assoggettati dallo status lavorativo.
QUALI SONO I NUOVI OBBLIGHI PER I DIPENDENTI
SCOLASTICI? PERCHE’ NUOVE SANZIONI?
Si è fatto tanto terrorismo su questa norma. Gli obblighi di riservatezza e le sanzioni per
l’inosservanza al segreto d’ufficio sono sempre esistiti. Questa norma non fa che rimandare al
contenuto del D.P.R. 3/57 (T.U.P.I.).
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QUESTA NORMA ESPONE I DOCENTI, E LA SCUOLA IN
GENERE, A RICATTI?
Assolutamente no. L’onere della prova per inadempienza privacy spetta all’interessato che si sente
leso.
UN ESPERTO ESTERNO, INSEGNANTE DI EDUCAZIONE
FISICA, PUO’ ATTINGERE A NOTIZIE SENSIBILI DI UN ALUNNO
PER L’ESPLETAMENTO DEL PROPRIO RUOLO?
La risposta si sposta dall’ambito privacy all’ambito delle competenze. Mi spiego: certamente
l’esperto chiede di particolari patologie per meglio adattare un programma di esercizio fisico al
minore e non per violare la privacy, tuttavia l’esperto non possiede le competenze per creare un
programma ad hoc sentite le patologie. Potrebbe, invece, chiedere che la famiglia gli fornisca un
programma stilato da un medico (senza indicazioni della patologia) visto che ci sono tutte le
competenze per applicare un programma dato da uno specialista.
NEI CONSIGLI DI CLASSE E DI ISTITUTO, OLTRE AI
DIPENDENTI/INCARICATI AL TRATTAMENTO DEI DATI, CI
SONO LE RAPPRESENTANZE DEI GENITORI. COME
COMPORTARSI?
La norma distingue tra dati che rendono un interessato identificato od identificabile. L’interessato è
reso identificato da un dato quale nome, matricola, ecc., è reso identificabile da circostanze ed
allusioni che, però, sono funzione non di parametri certi e positivistici bensì dell’arguzia e della
conoscenza di chi ascolta del luogo e delle persone; giocoforza parlare nei collegi in senso lato di
un interessato dà solo una parvenza di liceità alla scuola, che resta tuttavia esposta a procedure
risarcitorie dell’interessato leso. Anche in questo caso il problema è che non esiste una una norma
specifica per la scuola. E’ prassi consolidata, consigliata dallo scrivente [
] ed ampliamente
accolta, di investire del ruolo di incaricato anche le rappresentanze dei genitori e degli studenti con
poteri di mera visione (ed ascolto, in via derivativa) in modo da responsabilizzare le rappresentanze
stesse e da rendere salva la scuola per inadempienze privacy. Da un punto di vista procedurale
questo tipo di incaricato potrebbe rifiutare l’investitura, rifiuto che però inficerebbe l’ufficio svolto.
La nomina a membro del Collegio e quella di incaricato devono essere incorporate in un unico atto.
QUALI SONO I LIMITI AL POTERE DEI SINDACATI?
Nella maggior parte delle scuole ove è stata chiesta la mia consulenza ho riscontrato un
comportamento a dir poco anomalo da parte delle R.S.U.. In caso privacy, vista l’informalità
dell’accesso ai sensi dell’art. 7 D.Lgs. 196/03, queste componenti non dovrebbero affatto apparire
nel procedimento di parte. Il vero problema nasce con la richiesta di accesso secondo L. 241/90,
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infatti è pacifico che l’accesso da parte di un interessato non lede la privacy di un terzo coinvolto
nel medesimo atto, diritto leso attraverso la richiesta da parte di un R.S.U.. Non è ancora chiaro se
assieme al mandato rappresentativo generale dato alle R.S.U. possa esserci la richiesta di una
procura speciale, limitata anche nel tempo, ad agire per conto dell’avente diritto (come accade per
mandati di difesa in giudizio).
A CHI DARE INFORMAZIONI SULL’ANDAMENTO
SCOLASTICO?
La risposta, pur essendo ovvia, spesso viene disattesa dalle amministrazioni, infatti troppo spesso si
danno informazioni a pseudo-maestre del doposcuola senza seguire alcuna procedura consigliata.
Per dar loro informazioni, la procedura da seguire è necessariamente quella della stipula di un
contratto di rappresentanza del genitore, contratto che può essere generale o specifico, per iscritto
od in forma orale. Ovviamente si configura la forma orale solo quando le informazioni sono date
dalla scuola ai genitori in presenza della pseud-maestra. La forma scritta necessita invece della
firma autentificata (con procedura semplificata) di un genitore e del protocollo
dell’amministrazione scolastica. Mio malgrado, non sono legittimati ad avere notizie dalla scuola
nemmeno i nonni degli interessati, anche se, vista l’evoluzione giurisprudenziale che, basandosi
sull’allungamento della vita media, sempre più in caso di situazioni familiari “difficili” affida il
minore ai nonni, sarebbe semplice, con analogie giuridiche, anche se non in “prima facie”, risolvere
questo punto della situazione. Altro dubbio che spesso insorge in chi deve dare notizie è riguardo
genitori separati. Qui la risposta è semplice, infatti, dalla riforma del diritto di famiglia del ’75, dalla
legge attuativa il referendum sul divorzio, si evince che lo status coniugale non si interseca con lo
status filiare per quanto riguarda i diritti-doveri genitoriali. Tale tesi oggi è avvalorata
dall’introduzione dell’affidamento congiunto dei minori, che tende a perequare anche altri
bilanciamenti, prevalentemente economici, tra donna/moglie/madre e uomo/marito/padre.
Discorso a parte si ha quando i problemi non sono più coniugali ma filiali. Ogni qualvolta c’è il
rischio (purtroppo non presunto, ma certo e verificato) di atteggiamenti che possono danneggiare lo
sviluppo sociale del bambino, nonché la sua fisicità, il tribunale minorile su istanza di parte o
d’ufficio può emettere un decreto di allontanamento di uno dei genitori. La “questio” è come
trattare il decreto all’interno dell’amministrazione, infatti la protocollazione nel registro riservato
del D.S., pur essendo giusta dal punto di vista privacy, rischia di rendere nulli gli obiettivi del
provvedimento giudiziario. Sarebbe opportuno diversificare la quantità e la qualità dei contenuti da
dare alle circolari d’ufficio; ad esempio i collaboratori scolastici dovrebbero sapere che un
particolare alunno non può essere avvicinato da quel genitore, gli assistenti amministrativi
dovrebbero sapere di non poter rilasciare certificati (sia nell’ottica L.241/90 che privacy).
Rileggendo il capisaldo di liceità della norma, questi due uffici possono svolgere queste imposizioni
senza sapere quale sia il motivo di tali atteggiamenti ostativi. Ritengo invece che l’ufficio dei
docenti debba sapere anche le motivazioni, per meglio “riprendere” e “curare” il fanciullo, che
rischia sviamenti per colpe non sue. E’ palese dunque una prevalenza “formativa” su quella
“istruttiva” di questo ufficio (docenza), che trasforma la professione in missione; inoltre in
particolari circostanze questa procedura potrà impedire la difficoltosa chiamata in causa dei servizi
sociali. Quanto detto è perfettamente conforme alla massima del D.P.R. 249/98 […]ogni attore
scolastico, nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza[…].
QUANDO CHIEDERE L’INTERVENTO DELL’A.S.L. O DEI
SERVIZI SOCIALI?
L’approccio per l’intervento del primo o del secondo ufficio è in primis in funzione della
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tempestività. Infatti, una richiesta tardiva d’intervento all’Azienda Sanitaria Locale può comportare
rischi di tipo epidemiologico dai più banali pidocchi a malattie esantematiche o altro.
Nei casi in cui sarebbe necessario l’intervento dei servizi sociali, invece, sarebbe opportuno
procedere con cautela, essendo i “missionari” docenti capacissimi di valutare caso per caso e, talune
volte, in collegio dare risposte risolutive e celeri. Un esempio banale è dato dal classico elaborato da
svolgere in classe intitolato alla famiglia: l’alunno potrebbe scrivere di un episodio di violenza tra i
genitori… sarà cura del docente rendersi conto se si tratta di un episodio di fantasia, di un fatto
eccezionale (non ammirevole, ma isolato o comunque tale da richiedere l’intervento dei servizi
sociali) o se si tratta di violenza sistematica. Tra i casi ascoltati c’è stato quello di un bambino che
scriveva: “…sorema fa a zoccola e patem’ a commoglia…”; i docenti, conoscendo l’onestà dei
familiari chiamati in causa, sindacando con il bambino, evinsero che voleva dire: “possediamo una
piccola azienda strutturata in catena di montaggio dove produciamo zoccoli. Mia sorella si occupa
della parte rigida, mio padre rifinisce con la fascia superiore”. E’ chiaro che, se non ci fosse stato
il sindacato dell’ufficio docenti, i servizi sociali avrebbero aperto un fascicolo sulla famiglia,
probabilmente turbando l’equilibrio del bambino. Comunque sia, nel caso della richiesta
d’intervento dell’A.S.L. o dei Servizi Sociali, l’invito deve essere fatto dal D.S. dietro presentazione
del caso di un docente. Il D.S. gode, nel caso di richiesta dell’A.S.L., di discrezionalità tecnica;
nell’altro caso, giocoforza di discrezionalità c.d. dell’ “an”. Il tutto passa attraverso il protocollo
riservato (avendo il requisito dell’eccezionalità), A.S.L. e Servizi Sociali accetteranno attraverso il
proprio protocollo ordinario.
COME COMPORTARSI IN CASO DI CELIACHIA DI UN
BAMBINO NEI CONFRONTI DI GENITORI TERZI?
Da un punto di vista prettamente della privacy i genitori terzi non dovrebbero sapere assolutamente
nulla. Da un punto di vista più ampio, però, di prevenzione i docenti possono ( o devono) avvisare
anche i genitori terzi; questo per scongiurare, a titolo d’esempio, che in una festicciola privata il
celiaco possa avere malesseri.
POSSIAMO FARE COMUNICAZIONI ALLE FAMIGLIE DI
STUDENTI MAGGIORENNI?
La letteratura giuridica ammette che l’obbligo di sostegno ai figli non termina con la maggiore età
ma con l’autosufficienza, per cui la scuola (che dovrà prima ponderare, v. caso di circolare
prevenzione rischi del fumo) può contattare le famiglie degli studenti maggiorenni.
POSSIAMO DIFFONDERE IL NUMERO DI TELEFONO FISSO
E/O MOBILE DI UN DOCENTE?
La risoluzione di questo quesito è nel nuovo elenco telefonico.
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QUALI STRUMENTI ESISTONO PER FAR VALERE I DIRITTI
DELL’INTERESSATO LESO?
Ci muoviamo ora in ambito procedurale. La tutela del diritto soggettivo in sede giudiziaria è lo
sbocco naturale del nostro ordinamento, mentre la “tutela alternativa a quella giurisdizionale” ha i
requisiti della specialità e mira alla celerità ed economicità del diritto.
La tutela alternativa vede il Garante della Privacy come:
art. 154 - Organo amministrativo capace di emettere provvedimenti;
art. 166 – Organo di polizia amministrativa capace di accertare e sanzionare illeciti
amministrativi;
art. 156 – Ufficiale o agente di polizia giudiziaria.
Gli strumenti per invocare il Garante sono il reclamo e la segnalazione e sono configurati come
tutela amministrativa. Sono differenti dal ricorso perché non sono opinabili per violazione dell’art.
7 ma per far notare al Garante “qualsiasi” violazione, anche oltre il Codice della privacy,
ovviamente comunque inerenti al trattamento dei dati. Il reclamo deve essere circostanziato in fatto
e in diritto; qualora manchino gli elementi di circostanza, si può agire con la segnalazione. Anche
gli effetti sono differenti: il reclamo obbliga il Garante ad aprire un’istruttoria preliminare, con la
segnalazione questo obbligo non sussiste.
Reclami e segnalazioni possono determinare accertamenti e l’adozione di provvedimenti cautelari e
definitivi la cui violazione comporta illecito penale /reclusione da tre mesi a due anni – art. 170).
La risposta del Garante sarà un facere o un non facere procedurale e comportamentale nei confronti
del titolare oppure può trasmettere alla magistratura degli atti per l’avvio del procedimento penale.
TUTELA GIUDIZIARIA
L’interessato che sceglie di far valere i propri diritti con la procedura giudiziaria può adire l’autorità
competente ex art. 152. Per la tutela in sede penale si può presentare denuncia all’autorità
giudiziaria o alle Forze dell’Ordine. Convergenza di procedimenti è contemplata in senso unico
(Magistratura Garante) in quanto l’art. 154 prevede che, qualora il processo giudiziario abbia a che
fare con la riservatezza dei dati o con reati di criminalità informatica, copia degli atti venga
trasmessa alla Cancelleria del Tribunale del Garante. L’unica ipotesi in cui è insostituibile
l’intervento dell’autorità giudiziaria è quando si è fatta richiesta di risarcimento dei danni, in quanto
il Garante non avrebbe poteri sul processo civile.
All’interessato leso, tuttavia, conviene rivolgersi al Garante per tali motivi:
Specializzazione dell’Organo Giudicante;
Non obbligatorietà di dare procura speciale ad un avvocato;
Speditezza nel procedimento (silenzio-rigetto entro 60 gg.) con i soli svantaggi di non
poter chiedere la componente risarcitoria.
Ovviamente, l’attore che ha scelto di agire verso un’Autorità non può chiedere gli stessi contenuti
all’altra in virtù del brocardo “electa una via non datur recursus ad alteram”.
L’art. 142 reclamo contempla anche la possibilità di dare delega ad associazioni per tutelare
interessi diffusi. Gli interessi diffusi dapprima erano contemplati solo in giurisprudenza (storica
sentenza del Consiglio di Stato del 1973 per un’azione promossa dall’Associazione Italia dei
Valori), poi con le leggi 142/90 e 281/98 (Statuto degli utenti e dei consumatori) entra
positivamente nell’ordinamento.
I provvedimenti del Garante dietro reclamo (art. 143) non sono penali né pecuniari, ma inducono
semplicemente al blocco, cancellazione o rettifica dei dati dell’interessato leso in un facere, o si
traducono in un non facere. L’art. 144, inoltre, ammette che, qualora dietro segnalazione sia stata
aperta un’istruttoria, si possano applicare le stesse azioni previste per il reclamo (art. 143).
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CASI SCOLASTICI TRATTATI DAL GARANTE.
Dopo aver riportato i casi pratici sentiti nelle scuole ove abbiamo fornito la nostra consulenza,
vogliamo ora riportare (per esteso) alcune problematiche così come trattate dal Garante…
In materia di pubblicità degli esiti scolastici l'
Autorità ha dovuto recentemente ricordare
che non è vietata la pubblicazione dei risultati degli scrutini; al contrario, essi devono
essere pubblicati, come esplicitamente previsto dalla disciplina in materia (ordinanze
ministeriali 13 febbraio 2001, n.29; 4 aprile 2003, n.35; 9 febbraio 2004, n.21).
Numerose sono state le richieste di chiarimenti in merito al trattamento dei dati personali
nel settore dell'
istruzione, con particolare riferimento alla conoscibilità di informazioni
riguardanti gli studenti. L'
Autorità ha dovuto ancora una volta precisare che non esiste
alcuna disposizione del Codice o provvedimento del Garante che imponga di tenere
segreti i voti dei compiti in classe o delle interrogazioni, né di consegnarli agli alunni in
busta chiusa, così come non esiste alcuna disposizione che proibisca ai medesimi di
rendere nota la fede religiosa o che ostacoli le soluzioni da tempo in atto per la
partecipazione o meno degli studenti all'
ora di religione (Comunicato stampa 3 dicembre
2004).
Sono giunte al Garante numerose comunicazioni ai sensi dell'
art. 39, comma 1, lett. a), del
Codice da parte di istituti scolastici che intendevano comunicare dati: in tali occasioni
nel ricordare che il trattamento dei dati personali deve essere ispirato ai principi di
pertinenza, proporzionalità e necessità, il Garante ha fissato alcuni limiti a tale flusso
di dati personali degli alunni, di seguito sintetizzati:
in merito alla richiesta di una Asl di ricevere dalle strutture scolastiche presenti nella
provincia alcuni dati personali dei minori ivi iscritti al fine di realizzare un archivio
informatizzato per contattare gli studenti in caso di denuncia di malattie infettive,
l'
Autorità ha precisato che, pur essendo attribuito a tali enti il compito di provvedere,
tra l'
altro, all'
igiene e alla medicina scolastica negli istituti di istruzione pubblica e
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privata di ogni ordine e grado (cfr. art. 14, comma 3, lett. e), l. n. 833/1978), lo stesso
può essere assolto con modalità meno invasive. Ad esempio, sarebbe possibile
individuare un responsabile interno ad ogni istituto scolastico in grado di fornire,
qualora si verifichi un evento infettivo, i dati strettamente necessari per assicurare
l'
opportuno intervento sanitario, senza creare una banca dati informatizzata relativa
alla realtà scolastica minorile di un'
intera provincia (Nota 28 dicembre 2004);
analogamente, una Asl ha richiesto l'
elenco dei nomi e degli indirizzi degli alunni iscritti
nelle scuole presenti nel distretto sanitario dell'
azienda, al fine di contattare gli stessi
all'
interno di una campagna contro il morbillo. Il Garante ha osservato che la finalità
di promuovere la prevenzione delle malattie infettive attribuita alle Asl può essere
utilmente raggiunta anche senza procedere all'
invio sistematico alle stesse degli
elenchi di tutti gli alunni iscritti agli istituti, mettendo a disposizione delle famiglie il
materiale informativo distribuito dal Ministero della salute e dalle Asl presso gli
istituti scolastici (Nota 17 novembre 2004);
alcuni istituti scolastici presenti all'
interno di uno stesso comune hanno comunicato di
voler avviare un progetto di gestione integrato dell'
anagrafe scolastica, contenente i
dati personali degli alunni iscritti e delle loro famiglie. Da un esame dei dati
personali richiesti è risultato che sarebbero state raccolte anche informazioni di
carattere sensibile relative ad alunni (es.stato di handicap). In merito a tale progetto,
ai sensi degli artt. 20 e ss. del Codice, il Garante sta valutando se mancanza di
un'
espressa previsione di legge o di regolamento che preveda l'
interconnessione di
banche dati per la gestione integrata dell'
anagrafica scolastica comunale e tenendo
conto dei principi di indispensabilità, pertinenza e proporzionalità- la finalità di
migliorare il percorso formativo degli alunni possa essere raggiunta con altre
modalità che non comportino la creazione di archivi contenenti dati sensibili relativi
a minori, condivisi da più soggetti pubblici;
un assessorato regionale alla sanità ha richiesto ad un'
università pubblica alcuni dati
personali degli iscritti alle facoltà di medicina e di scienze, per inviare agli studenti
una lettera di sensibilizzazione in merito alla donazione di sangue e midollo osseo,
nonché informazioni sull'
autoemoteca dei volontari dell'
AVIS. Al riguardo è stato
osservato che, pur sussistendo in capo alle regioni ed ad altre amministrazioni
pubbliche la funzione di promuovere la donazione del sangue e degli emoderivati
(cfr. art.11, comma 3, legge 4 maggio 1990, n. 107 e Dir. P.C.M. 6 giugno 2003),
tale finalità può essere raggiunta con altre modalità, quali, ad esempio, la
distribuzione di specifico materiale informativo presso le facoltà universitarie (Nota
29 dicembre 2004).
L'
Autorità ha ricordato che anche nella redazione di atti e circolari interne contenenti
dati personali è necessario rispettare i principi di pertinenza e non eccedenza. In
seguito ad una segnalazione di un'
insegnante il Garante ha ravvisato la non
conformità a tali principi del comportamento di un dirigente scolastico che,
nell'
informare il personale e gli studenti di alcune difficoltà organizzative causate
dalla pendenza di procedimenti amministrativi e giudiziari contro l'
istituto, aveva
specificato anche i nominativi delle insegnanti che li avevano avviati (Nota 25
novembre 2004).
…..ciliegina sulla torta….Il Portfolio delle Competenze….
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Il "Portfolio (o cartella) delle competenze individuali è un documento di valutazione ed
orientamento e va redatto singolarmente per ciascun alunno. La sua funzione è quella di
documentare nei cicli di istruzione i processi formativi degli alunni e di accompagnarne in tali
ambiti il percorso scolastico, illustrando in un unico contesto, come strumento didattico, la
formazione, l'
orientamento e i progressi educativi.
La normativa di riferimento (D.Lgs. 19 aprile 2004, n. 59) prevede a tal fine una documentazione
sistematica anche degli elaborati degli alunni, volta a comprendere ed interpretare i loro interessi, le
attitudini, i comportamenti e le aspirazioni personali.
Il Portfolio è compilato e aggiornato (nella scuola d'
infanzia) dai docenti di sezione, ovvero (nella
scuola primaria e secondaria di primo grado) dal docente coordinatore-tutor dell'
alunno in
collaborazione con altri docenti, alunni e loro genitori, i quali possono apportarvi alcune
annotazioni (allegati A, B e C del citato decreto).
Il Ministero ha
convenuto sulla necessità di raccogliere nel Portfolio "dati personali
esclusivamente se pertinenti e non eccedenti e, nel caso dei dati sensibili, solamente se
indispensabili per la valutazione e l'
orientamento dell'
alunno"; si è poi dichiarato disponibile ad
inviare una nota esplicativa da far pervenire, tramite gli uffici scolastici regionali, a tutte le
istituzioni scolastiche, affinché queste si conformino al Codice in materia di protezione dei dati
personali nella compilazione e gestione del Portfolio.
A seguito dell’introduzione del Portfolio delle competenze, il Garante ha ricevuto reclami e
segnalazioni di genitori di alunni che lamentano possibili violazioni della riservatezza derivanti
dalle modalità con cui istituti scolastici pubblici e privati trattano dati di carattere personale in
relazione al Portfolio. A conclusione dell'
esame preliminare dei reclami e delle segnalazioni, il
Garante ritiene necessario prescrivere a tutti gli istituti scolastici di adottare alcune misure volte a
favorire il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei cittadini, nonché della loro dignità, con
particolare riferimento alla riservatezza, all'
identità ed alla protezione dei dati personali (art. 2,
comma 1, del Codice), considerata la quantità, la varietà e la delicatezza delle informazioni che
possono essere inserite nel Portfolio e l'
ingente numero dei minori e familiari interessati
Le principali questioni in merito…
Le problematiche rappresentate al Garante riguardano la liceità e la correttezza del trattamento dei
dati personali confluenti nel Portfolio, relativi al percorso scolastico e alla vita privata e sociale
degli
alunni.
C’è da dire che, a livello nazionale, non è previsto un modello tipo di Portfolio sul piano della
forma e dei contenuti in dettaglio del documento. Ciò determina, ovviamente, la proliferazione di
documenti molto diversi da scuola a scuola, come dimostrano alcuni modelli già esaminati dal
Garante, nei quali è richiesto l'
inserimento di tipologie di dati personali assai differenti (o è
possibile inserirli o chiedere il loro inserimento) e nei quali l'
alunno può illustrare rapporti
interpersonali di natura privata e vicende familiari. Dalle risposte fornite ad alcune delle domande
proposte nei modelli esaminati (quali, ad esempio, l'
indicazione dell'
utilizzo della lingua madre solo
nel paese di origine, la motivazione alla base di un trasferimento, anche di nazione, del bambino, la
descrizione di particolari vicende che hanno caratterizzato il periodo post-natale), possono evincersi
informazioni particolarmente delicate come lo stato di adozione di un minore, nei confronti delle
quali l'
ordinamento impone precise cautele (l. 4 maggio 1983, n. 184, in particolare art. 28). In
alcuni casi, sono richieste informazioni relative al profilo psicologico dell'
alunno (descrizione di
paure o disagi del minore), al suo stato di salute (notizie su particolari patologie sofferte, eventuali
ricoveri ospedalieri), al suo credo religioso, all'
ambiente sociale di estrazione (acquisizione di
informazioni sui suoi familiari) e ad altri delicati aspetti della sfera privata e a quella di natura
strettamente
familiare.
La diversità dei modelli di Portfolio agevola, quindi, una più ampia annotazione di informazioni
sensibili (che il Codice individua nei dati personali idonei a rivelare l'
origine razziale ed etnica, le
convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'
adesione a partiti,
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sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale,
nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale: art. 4, comma 1, lett. d),
del Codice).
La compilazione e la tenuta del Portfolio determina un trattamento di dati personali. L'
istituto
scolastico frequentato dall'
alunno ne è il titolare, stante l'
autonomia funzionale, didattica,
organizzativa e di ricerca, sperimentazione e sviluppo ad esso riconosciuta (artt. 4, comma 1, lett. f
e 28 del Codice; d.P.R. 8 marzo 1999, n. 275). Tale trattamento deve rispettare le disposizioni del
Codice e, in particolare, i principi di seguito richiamati. In caso di loro violazione, i dati personali
trattati non possono essere utilizzati (art. 11, comma 2, del Codice):
Principio di finalità. Il trattamento di dati personali effettuato mediante il Portfolio è
consentito solo per raggiungere le finalità individuate direttamente dalla predetta
legislazione di riforma (d.lg. n. 59/2004 cit.), ovvero per valutare l'
apprendimento e il
comportamento degli studenti e per certificare le competenze da essi acquisite. Non
sono perseguibili ulteriori finalità attinenti, ad esempio, all'
individuazione del profilo
psicologico degli alunni o alla raccolta di informazioni sul loro ambiente sociale e
culturale di provenienza
Principio di necessità. Laddove le finalità del Portfolio possono essere perseguite anche
senza trattare dati personali, oppure dati identificativi, il trattamento deve riguardare
solo dati anonimi (che non riguardano, cioè, interessati identificati o identificabili),
oppure, rispettivamente, dati non identificativi (che permettono, cioè, di identificare
direttamente un interessato).
Principio di proporzionalità. Quando, osservando il principio di necessità, si devono
trattare dati personali, deve verificarsi in ogni singola fase del loro trattamento se, e
come, determinate operazioni (di raccolta, esame, annotazione, eventuale
registrazione, ecc.) siano effettivamente pertinenti e non eccedenti rispetto alla finalità
di valutazione dell'
alunno.
Principio di indispensabilità. Particolare rigore deve essere osservato per quanto riguarda
l'
eventuale raccolta e registrazione di dati sensibili, i quali sono acquisibili, attraverso
una valutazione obiettiva e selettiva, solo se realmente indispensabili per valutare il
processo formativo.
A garanzia degli interessati, il Garante prescrive ai titolari del trattamento di osservare, in attuazione
dei predetti principi, anche le seguenti misure volte a conformare pienamente i trattamenti alle
vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali (art. 154, comma 1, lett. c del
Codice), invitando il Ministero dell'
istruzione, dell'
università e della ricerca a recepire le
prescrizioni medesime nella nota esplicativa che lo stesso si è riservato di far pervenire, tramite gli
uffici scolastici regionali, a tutti gli istituti scolastici.
Ciascun istituto scolastico, in qualità di titolare del trattamento, deve attuare le seguenti misure:
Predisposizione del modello di Portfolio. Nel predisporre il modello di Portfolio, occorre
adottare ogni opportuna soluzione per prevenire che vengano raccolti dati sensibili o che
sono oggetto, nell'
ordinamento, di particolari cautele (es., dati relativi allo stato di
affidamento o di adozione), quando gli stessi non siano strettamente indispensabili per
raggiungere le finalità di documentazione perseguite. Ciò, con particolare riferimento ai
campi nei quali l'
alunno potrebbe descrivere alcuni suoi rapporti interpersonali di natura
privata o vicende familiari. I riferimenti a tali vicende sono del tutto eventuali nel Portfolio,
che deve rimanere uno strumento didattico per favorire solo la personalizzazione dei
processi formativi scolastici.
Informare gli interessati. Prima di consentire la compilazione del Portfolio, chi esercita la
potestà sull'
alunno deve essere informato specificamente in merito al trattamento dei dati
personali. Nell'
informativa occorre indicare gli elementi previsti dall'
art. 13 del Codice e, in
particolare, quali sono le finalità perseguite, se è necessario o facoltativo conferire i dati di
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natura personale, quali sono le conseguenze di un eventuale rifiuto a fornirli, quali soggetti
possono consultare il Portfolio e per quali scopi.
Istruzioni per la compilazione. L'
istituto deve impartire idonee istruzioni ai docenti che
sovraintendono alla compilazione del Portfolio, affinché adottino particolari cautele nel
momento in cui inseriscono o consentono di inserire dati personali, in particolare quelli
particolarmente delicati o sensibili sopra evidenziati.
Presupposti per inserire dati sensibili. Per quanto riguarda i dati sensibili, alcuni presupposti
giuridici per trattare i dati sono diversi a seconda che l'
istituto scolastico sia di natura privata
o pubblica. Le istituzioni scolastiche private devono acquisire il consenso specifico,
preventivo e scritto da parte degli esercenti la potestà; devono poi rispettare le prescrizioni
contenute nelle autorizzazioni generali del Garante al trattamento dei dati sensibili (art. 26
del Codice e autorizzazioni nn. 2 e 3 del 2004). Le istituzioni scolastiche pubbliche non
devono richiedere il consenso; devono invece indicare nell'
atto di natura regolamentare che
deve essere adottato entro il 31 dicembre 2005, in conformità al parere del Garante, i tipi di
dati trattabili e le operazioni eseguibili in relazione alla tematica in esame (artt. 20 e
154 del Codice, cfr. Provv. del Garante del 30 giugno 2005). Mancando un potere
regolamentare in capo ai singoli istituti scolastici, e in relazione ai compiti attribuiti al
Ministero (art. 75 l. 30 luglio 1999, n. 300), l'
Autorità ha rivolto a quest'
ultimo l'
invito ad
adottare uno schema di regolamento per il trattamento dei dati sensibili effettuato da parte
di tutti gli istituti scolastici pubblici, da sottoporre al parere del Garante.
Designare gli incaricati. L'
istituto deve designare i soggetti che possono accedere ai dati
contenuti nel Portfolio quali incaricati o, eventualmente, responsabili del trattamento
(artt. 30 e 29 del Codice).
Sicurezza dei dati. Occorre garantire che il trattamento dei dati in questione avvenga nel pieno
rispetto delle misure di sicurezza prescritte direttamente dal Codice (artt. 31-36 e allegato
B)).
Garantire l'esercizio dei diritti. Va garantito l'
esercizio da parte di tutti gli interessati (e in
particolare degli esercenti la potestà), dei diritti individuati dal Codice (art. 7) e, in
particolare, del diritto di chiedere l'
aggiornamento, la rettificazione, l'
integrazione dei dati
(quando vi sia interesse), la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco
dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la
conservazione in relazione alle finalità di valutazione della formazione scolastica.
Breve conservazione dei dati. Occorre individuare brevi periodi di eventuale conservazione dei
dati personali raccolti nel Portfolio, in modo tale che gli stessi siano conservati solo in una
forma che consenta di identificare gli interessati per un periodo di tempo non superiore a
quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti e successivamente trattati (art.
11, comma 1, lett. e), del Codice).
Rilascio all'interessato. Il Portfolio (alla stregua di quanto indicato negli allegati B) e C) al
citato d.lg. n. 59/2004, secondo cui, nel passaggio al ciclo scolastico successivo, il Portfolio
"si innesta su quello portato" dall'
alunno) deve essere rilasciato allo studente alla fine del
corso degli studi, affinché lo stesso lo consegni, solo ove ciò sia previsto, al nuovo istituto
scolastico.
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…Il Fallimento del Portfolio tra cerchi celesti, quadrati
arancioni e triangoli verdi.
La circolare n.84 del Ministero dell’istruzione è un atto che di fatto va a ridurre drasticamente la
portata della cartella delle competenze.
Ecco l’allegato alla circolare N. 84 del 2005.
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Allegato alle Linee guida per la definizione e l’impiego
del Portfolio delle competenze
nella Scuola dell’Infanzia e nel Primo ciclo di istruzione
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L’orecchio e l’evoluzione della specie
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Struttura del modello di portfolio delle competenze
Sulla base delle indicazioni fornite con le Linee guida e delle esperienze rilevate, si riporta lo
schema di strutturazione del Portfolio delle competenze, precisandone in via preliminare la
composizione:
- parte obbligatoria strutturata e predefinita e parte obbligatoria da strutturare liberamente
- parte consigliata e a struttura libera
- altri aspetti autonomamente definiti e aggiunti da parte delle scuole
Sezione A
Obbligatoria e a struttura predefinita non modificabile
a.
b.
c.
d.
e.
dati anagrafici
documento di valutazione
attestato di ammissione alla classe successiva
certificazione delle competenze
consiglio di orientamento
I modelli di tali atti sono riportati di seguito.
Sezione B
Obbligatoria e a struttura libera
a. registrazione delle osservazioni sistematiche del bambino
(scuola dell’infanzia)
b. documentazione significativa delle attività educative e
didattiche svolte dall’alunno
c. documentazione dei processi di maturazione personale
dell’alunno e osservazioni dei docenti
d. modalità di partecipazione/autovalutazione dell’alunno
e. modalità della cooperazione delle famiglie al processo
educativo dell’alunno
I modelli di tali atti sono riportati di seguito.
Sezione C
Consigliata e a struttura libera
a. autopresentazione e/o presentazione dell’alunno
b. biografia con narrazione delle esperienze significative
dell’alunno
n.b. = gli elementi di questa Sezione completano, se ritenuti necessari, il Portfolio che può essere
ulteriormente integrato da altri elementi autonomamente individuati dalle scuole.
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L’orecchio e l’evoluzione della specie
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale _______________________________________
Istituzione Scolastica _______________________________________________________
(denominazione)
Scuola/Istituto ____________________________________________________________
(denominazione)
Natura giuridica ___________________________________________________________
(statale/paritaria)
situata nel Comune di _______________________________________________________
Via/Frazione _______________________________________ n. _____ tel. ___________
PORTFOLIO
DELLE COMPETENZE INDIVIDUALI
(decreto legislativo n. 59 del 19 febbraio 2004)
Anno scolastico 200__/__
Dell’alunn_ ________________________________________________________________
Nat_ a _______________________________________ il ________________________
Classe___ sezione __
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L’orecchio e l’evoluzione della specie
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Autopresentazione e/o presentazione dell’alunno
Può avere particolare rilevanza nei primi anni di scuola (infanzia e inizio primaria), soprattutto se
corredata da precisi riferimenti a interessi e attitudini emergenti.
Può essere aggiornata nel corso degli anni, qualora emergano nuovi e più significativi profili di
vocazioni, attese, interessi, capacità.
Il riferimento a dati sensibili va contenuto il più possibile e soltanto se motivato.
Biografia con narrazione delle esperienze significative
La biografia delle esperienze è integrativa della presentazione/autopresentazione dell’alunno.
Vuole mettere in evidenza quelle particolari esperienze di vita o di relazione, realizzate anche in
ambito non scolastico, che possono far emergere tratti significativi della personalità dell’alunno e del
suo vissuto.
In particolare nel corso della scuola primaria e della scuola secondaria di I grado, assumono
rilevanza quelle esperienze che, consentendo l’acquisizione anche di nuovi apprendimenti e
competenze in ambito non formale e informale, arricchiscono la formazione dell’alunno.
Ancor più che per la presentazione dell’alunno, assume particolare importanza il ruolo della famiglia
nell’informativa sulle esperienze e nel suo coinvolgimento per la individuazione delle esperienze più
significative.
Il riferimento a dati sensibili va contenuto il più possibile e soltanto se motivato.
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L’orecchio e l’evoluzione della specie
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Registrazione delle osservazioni del bambino (scuola dell’infanzia)
“Nella scuola dell’infanzia l’osservazione occasionale e sistematica dei bambini e la
documentazione della loro attività consentono di cogliere e valutare le loro esigenze, di
riequilibrare via via le proposte educative in base alla qualità e alla quantità delle loro risposte e
di condividerle con le loro famiglie.
L’osservazione è finalizzata alla comprensione e all'
interpretazione dei comportamenti, li
contestualizza e li analizza nei loro significati. I livelli raggiunti da ciascuno, al di là di ogni
notazione classificatoria, sono descritti più che misurati e compresi più che giudicati.” (da
Indicazioni nazionali - allegato A al Decreto legislativo n. 59/2004)
La registrazione dei comportamenti del bambino (in gruppo o in libera attività), dei modi di
relazionarsi con gli adulti e con i compagni, delle scelte e degli interessi prevalenti, degli esiti del
suo lavoro, deve avvenire ogni volta che elementi significativi lo suggeriscano.
La riflessione periodica degli insegnanti sulle osservazioni svolte può avvenire anche con il
coinvolgimento delle famiglie.
Documentazione significativa delle attività educative e didattiche svolte dall’alunno
Dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di I grado la raccolta documentale delle attività
dell’alunno deve rispondere a caratteristiche di significatività ed essenzialità.
La documentazione può essere organizzata e riferirsi precipuamente ad ambiti disciplinari che
connotano in modo specifico gli esiti degli apprendimenti via via conseguiti dall’alunno.
L’équipe dei docenti procede alla selezione della documentazione, eventualmente sulla base di
criteri predefiniti.
L’alunno può essere coinvolto nella selezione della documentazione.
Non necessariamente il portfolio deve raccogliere materialmente la documentazione delle attività.
Quando possibile tale documentazione può essere solo descritta anziché allegata.
La documentazione può essere accompagnata sinteticamente da osservazioni e commenti dei docenti
e dell’alunno.
Documentazione dei processi di maturazione personale dell’alunno e osservazioni dei docenti
Se la precedente sezione sulla documentazione essenziale riguarda l’oggetto, cioè le attività
significative delle acquisizioni e degli apprendimenti scolastici dell’alunno, questa sezione, sempre
in termini essenziali, si riferisce ai modi della maturazione personale dell’alunno e ai suoi processi
evolutivi.
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L’orecchio e l’evoluzione della specie
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Tale documentazione assume una forte valenza formativa e orientativa.
I processi di maturazione rilevati si riferiscono tanto ai livelli di apprendimento raggiunti quanto al
comportamento, all’identità personale, alla convivenza civile.
L’osservazione registrata dai docenti può riferirsi alle abilità e competenze particolari dell’alunno, ai
suoi stili di studio e apprendimento, alla sua vita di relazione.
A seguito delle osservazioni svolte, possono essere riportate indicazioni per le scelte educative
successive dell’alunno.
Modalità di partecipazione/autovalutazione dell’alunno
L’aspetto altamente formativo del coinvolgimento dell’alunno nelle scelte e nelle valutazioni dei
suoi “prodotti” più significativi e delle sue attività peculiari può trovare in questa sezione uno spazio
specifico.
In alternativa e per esigenze di semplificazione le modalità di coinvolgimento dell’alunno e le sue
scelte possono essere registrate in calce alla documentazione delle sue attività.
Modalità della cooperazione delle famiglie al processo educativo dell’alunno
Le attività e le esperienze vissute dall’alunno in ambito non scolastico sono rappresentate in questa
sezione a seguito delle segnalazioni delle famiglie, in forma essenziale e significativa e riprodotte a
cura dei docenti dell’équipe.
Può essere prevista in questa sezione la registrazione di osservazioni delle famiglie su aspetti
originali personali dell’alunno anche relativi alla vita scolastica, alla positività/negatività della sua
relazione personale con il mondo scolastico in cui è inserito.
Ministero dell ’istruzione, dell’ università e della ricerca
Istituzione scolastica
denominazione
Comune
Provincia
Scuola
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L’orecchio e l’evoluzione della specie
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Primaria/secondaria di I grado
Frazione
Via/Piazza
statale/paritaria
denominazione
n°
DOCUMENTO di VALUTAZIONE
Anno scolastico 200 – 200
dell’alunno/a
Cognome
Nome
nato/ a
a
Comune
iscritto/a alla classe
il
Provincia
sezione
(per scuola primaria)
ATTESTATO
Visti gli atti d’ufficio e la valutazione dell’équipe pedagogica, si attesta che
l’alunno/a (1)
Il Dirigente Scolastico
Data………….
(1) scrivere per esteso la dizione valida:
“è stato ammesso alla classe o al primo/secondo periodo didattico biennale”
“non è stato ammesso alla classe o al primo/secondo periodo didattico biennale”
In caso di non ammissione al secondo anno del periodo didattico biennale precisare “su
decisione motivata dell’équipe pedagogica”.
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L’orecchio e l’evoluzione della specie
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(per scuola secondaria I grado)
ATTESTATO
Visti gli atti d’ufficio e accertato che l’alunno/a, ai fini della validità dell’anno scolastico (comma 1,
art. 11, decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59), ha/non ha frequentato le lezioni e le
attività didattiche per almeno i ¾ dell’orario personale previsto;
Vista la valutazione dell’équipe pedagogica, si attesta che
l’alunno/a (1)
Il Dirigente Scolastico
Data………….
(1) scrivere per esteso la dizione valida:
“è stato ammesso alla classe….”
“non è stato ammesso alla classe…”
In caso di non ammissione al secondo anno del periodo didattico biennale precisare “su
decisione motivata dell’équipe pedagogica”.
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L’orecchio e l’evoluzione della specie
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Scuola PRIMARIA
VALUTAZIONI PERIODICHE
degli APPRENDIMENTI nelle discipline e nella convivenza civile e del COMPORTAMENTO
ITALIANO: N.B. = Possono essere riportati liberamente gli esempi suggeriti negli allegati A1, A2
e A3, con possibilità di scelta e di integrazione
Giudizio sintetico (1):
1°
quadrimestre
periodicità)
(o
altra Finale
INGLESE: N.B. = Possono essere riportati liberamente gli esempi suggeriti negli allegati A1, A2 e
A3, con possibilità di scelta e di integrazione
Giudizio sintetico (1):
1°
quadrimestre
periodicità)
(o
altra Finale
STORIA: N.B. = Possono essere riportati liberamente gli esempi suggeriti negli allegati A1, A2 e
A3, con possibilità di scelta e di integrazione
Giudizio sintetico (1):
1°
quadrimestre
periodicità)
(o
altra Finale
GEOGRAFIA: N.B. = Possono essere riportati liberamente gli esempi suggeriti negli allegati A1,
A2 e A3, con possibilità di scelta e di integrazione
Giudizio sintetico (1):
1°
quadrimestre
periodicità)
(o
altra Finale
MATEMATICA: N.B. = Possono essere riportati liberamente gli esempi suggeriti negli allegati
A1, A2 e A3, con possibilità di scelta e di integrazione
Giudizio sintetico (1):
1°
quadrimestre
periodicità)
(o
altra Finale
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L’orecchio e l’evoluzione della specie
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SCIENZE: N.B. = Possono essere riportati liberamente gli esempi suggeriti negli allegati A1, A2 e
A3, con possibilità di scelta e di integrazione
Giudizio sintetico (1):
1°
quadrimestre
periodicità)
(o
altra Finale
TECNOLOGIA E INFORMATICA: N.B. = Possono essere riportati liberamente gli esempi
suggeriti negli allegati A1, A2 e A3, con possibilità di scelta e di integrazione
Giudizio sintetico (1):
1°
quadrimestre
periodicità)
(o
altra Finale
MUSICA: N.B. = Possono essere riportati liberamente gli esempi suggeriti negli allegati A1, A2 e
A3, con possibilità di scelta e di integrazione
Giudizio sintetico (1):
1°
quadrimestre
periodicità)
(o
altra Finale
(1) Utilizzare: ottimo, distinto, buono, sufficiente, non sufficiente.
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L’orecchio e l’evoluzione della specie
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VALUTAZIONI PERIODICHE
degli APPRENDIMENTI nelle discipline e nella convivenza civile e del COMPORTAMENTO
ARTE E IMMAGINE: N.B. = Possono essere riportati liberamente gli esempi suggeriti negli
allegati A1, A2 e A3, con possibilità di scelta e di integrazione
Giudizio sintetico (1):
1°
quadrimestre
periodicità)
(o
altra Finale
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE: N.B. = Possono essere riportati liberamente gli esempi
suggeriti negli allegati A1, A2 e A3, con possibilità di scelta e di integrazione
Giudizio sintetico (1):
1°
quadrimestre
periodicità)
(o
altra Finale
CONVIVENZA CIVILE – Educazione alla cittadinanza - Educazione stradale - Educazione
ambientale - Educazione alla salute - Educazione alimentare - Educazione all’affettività: N.B. =
Possono essere riportati liberamente gli esempi suggeriti negli allegati A1, A2 e A3, con possibilità
di scelta e di integrazione.
Giudizio sintetico (1):
1°
quadrimestre
periodicità)
(o
altra Finale
Insegnamenti obbligatori opzionali
RELIGIONE CATTOLICA: N.B. = Possono essere riportati liberamente gli esempi suggeriti
negli allegati A1, A2 e A3, con possibilità di scelta e di integrazione
Giudizio sintetico (1):
1°
quadrimestre
periodicità)
(o
altra Finale
ATTIVITÀ ALTERNATIVE ALL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA:
(Specificare)
………………
……………………………………………………………………….………………………………
………………………………………………………
Giudizio sintetico (1):
1°
quadrimestre
(o
altra Finale
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L’orecchio e l’evoluzione della specie
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periodicità)
(1) Utilizzare: ottimo, distinto, buono, sufficiente, non sufficiente.
Insegnamenti facoltativi opzionali
ATTIVITÀ/INSEGNAMENTO
OPZIONALE:
…………………………………………………………………..
Giudizio sintetico (1):
1°
quadrimestre
periodicità)
(o
altra Finale
ATTIVITÀ/INSEGNAMENTO
OPZIONALE:
…………………………………………………………………..
Giudizio sintetico (1):
1°
quadrimestre
periodicità)
(o
(Specificare)
(Specificare)
altra Finale
(1) Utilizzare: ottimo, distinto, buono, sufficiente, non sufficiente.
COMPORTAMENTO: N.B. = Possono essere riportati liberamente gli esempi suggeriti negli
allegati A1 e A2, con possibilità di scelta e di integrazione
quadrimestre
(o
altra Finale
Giudizio sintetico (2): 1°
periodicità)
(2) Utilizzare giudizio sintetico come sopra oppure giudizio analitico aperto
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L’orecchio e l’evoluzione della specie
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RILEVAZIONE DEGLI OBIETTIVI FORMATIVI
VALUTAZIONE INTERMEDIA
p. I docenti dell’équipe pedagogica
----------------------------------------------------------
Il dirigente scolastico
--------------------------------
data _ _ _ _ _ _ _
Firma di uno dei genitori o di chi ne fa le veci
-----------------------------------
VALUTAZIONE FINALE
p. I docenti dell’équipe pedagogica
scolastico
----------------------------------------------------------------------
Il
dirigente
--------------------
data _ _ _ _ _ _ _
Firma di uno dei genitori o di chi ne fa le veci
--------------------------------------------------
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L’orecchio e l’evoluzione della specie
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Questa sezione non è da inserire nel Portfolio, ma va utilizzata per la compilazione del
documento di valutazione per la scuola Primaria.
A1 - Esempi di apprendimenti (conoscenze e abilità) previsti per le classi al termine del
PRIMO ANNO della scuola PRIMARIA, desunti dagli Obiettivi specifici di apprendimento
per le discipline e per la Convivenza civile delle Indicazioni Nazionali.
Disciplina
Italiano
Inglese
Storia
Geografia
Matematica
Scienze
Tecnologia
e
Informatica
APPRENDIMENTI ATTESI
Comprendere, ricordare e riferire i contenuti essenziali dei testi ascoltati. Scrivere
semplici testi relativi al proprio vissuto. Leggere, comprendere e memorizzare brevi
testi di uso quotidiano. Utilizzare tecniche di lettura. Rispettare le convenzioni di
scrittura conosciute.
....……………
Riconoscere comandi, istruzioni, semplici frasi e messaggi orali relativi alle attività
svolte in classe. Comprendere e riprodurre parole, comandi, canzoncine e
filastrocche presentate in classe. Identificare e abbinare numeri, colori, figure,
oggetti e animali.
………………
Collocare nel tempo fatti e esperienze vissute e riconoscere rapporti di successione
esistenti tra loro.
Rilevare il rapporto di contemporaneità tra azioni e situazioni. Riconoscere la
ciclicità in fenomeni regolari. Riconoscere la successione delle azioni in una storia
o in una esperienza vissuta.
..…………..
Riconoscere la propria posizione e quella degli oggetti nello spazio vissuto rispetto
a diversi punti di riferimento. Descrivere verbalmente, utilizzando indicatori
topologici, i propri spostamenti nello spazio vissuto. Rappresentare graficamente
spazi vissuti e percorsi, utilizzando una simbologia non convenzionale.
..…………….
Usare il numero per contare, confrontare e ordinare raggruppamenti di oggetti.
Esplorare, rappresentare e risolvere situazioni problematiche utilizzando operazioni
aritmetiche. Osservare oggetti e fenomeni, individuare grandezze misurabili.
Effettuare misure con strumenti elementari. Classificare oggetti in base ad una
proprietà. Raccogliere dai e informazioni e saperli organizzare.
..…………….
Ordinare corpi in base alle loro proprietà di leggerezza, durezza, fragilità. Elencare
le caratteristiche di corpi noti e le parti che lo compongono. Esplorare ambienti
mediante l’impiego sistematico e differenziato dei cinque sensi.
..……………..
Osservare e analizzare oggetti, strumenti e macchine d’uso comune, classificandoli
in base alle loro funzioni. Utilizzare il computer per eseguire semplici giochi anche
didattici.
……………
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L’orecchio e l’evoluzione della specie
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Musica
Utilizzare la voce, il proprio corpo, e oggetti vari per espressioni parlate, recitate e
cantate. Attribuire significati a segnali sonori e musicali. Discriminare e
interpretare gli eventi sonori, dal vivo o registrati.
……………….
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L’orecchio e l’evoluzione della specie
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Arte e
Immagine
Scienze
motorie
sportive
Convivenza
civile
Religione
cattolica
Usare creativamente il colore. Utilizzare il colore per differenziare e riconoscere gli
oggetti. Rappresentare figure umane con uno schema corporeo strutturato.
Distinguere la figura dallo sfondo.
………………
Riconoscere e denominare le varie parti del corpo. Rappresentare graficamente il
e corpo, fermo e in movimento. Utilizzare il corpo e il movimento per rappresentare
situazioni comunicative reali o fantastiche. Partecipare al gioco collettivo
rispettando indicazioni e regole.
…………….
Accettare, rispettare, aiutare gli altri e i diversi da sé. Mettere in atto comportamenti
di autonomia. Attivare atteggiamenti di ascolto/conoscenza di sé e di relazione
positiva nei confronti degli altri.
……………
Cogliere i segni cristiani del Natale e della Pasqua. Descrivere l’ambiente di vita di
Gesù nei suoi aspetti quotidiani, familiari, sociali e religiosi. Scoprire nell’ambiente
i segni che richiamano la presenza di Dio Creatore e Padre.
……………
n.b. = Il carattere di questi esempi, desunti dalle Indicazioni nazionali, non tiene conto della
gradualità e della scansione conseguente ai periodi didattici. Il loro adeguamento, funzionale alle
esigenze delle diverse classi, viene rimesso all’autonoma determinazione delle istituzioni
scolastiche.
Si rammenta, in proposito che le Indicazioni nazionali per la scuola primaria suggeriscono:
Gli obiettivi formativi fino al primo biennio. Per questo, nel primo anno e nel primo biennio, vanno
sempre esperiti a partire da problemi ed attività ricavati dall’esperienza diretta dei fanciulli. Tali
problemi ed attività, per definizione, sono sempre unitarie e sintetiche, quindi mai riducibili né ad
esercizi segmentati ed artificiali, né alla comprensione assicurata da singole prospettive
disciplinari o da singole ‘educazioni’. Richiedono, piuttosto, sempre, la mobilitazione di sensibilità
e prospettive pluri, inter e transdisciplinari, nonché il continuo richiamo all’integralità educativa.
Inoltre, aspetto ancora più importante, esigono che siano sempre dotate di senso, e quindi
motivanti, per chi le svolge. Sarà, allo stesso tempo, preoccupazione dei docenti far scoprire agli
allievi la progressiva possibilità di aggregare i quadri concettuali a mano a mano ricavati
dall’esperienza all’interno di repertori via via più formali, che aprano all’ordinamento disciplinare
e interdisciplinare del sapere.
In base al Piano dell’offerta formativa le istituzioni scolastiche possono integrare gli elementi
indicati per le varie discipline, in coerenza con gli obiettivi generali ed educativi del sistema
nazionale di istruzione.
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L’orecchio e l’evoluzione della specie
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Portare a termine con affidabilità gli impegni presi. Contribuire a rendere più
Comportamento accogliente l’ambiente scolastico e di vita. Curare la propria persona. Aiutare i
elenco
di compagni nel superare le difficoltà. Utilizzare in modo corretto strutture e
descrittori
sussidi della scuola. Rispettare le regole convenute. Utilizzare le risorse
personali di cui si dispone nella realizzazione di un compito. Riflettere
criticamente sul proprio percorso di apprendimento: analizzare le proprie
strategie di successo, esplicitare i nodi problematici che esse presentano,
individuare modalità per superare le difficoltà. Valorizzare le potenzialità del
gruppo di lavoro, assumendo un ruolo positivo all’interno del gruppo. Trovare
le soluzioni per valorizzare le diversità esistenti nel gruppo. Assumersi la
responsabilità dei propri doveri di alunno e nei diversi contesti educativi.
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Questa sezione non è da inserire nel Portfolio, ma va utilizzata per la compilazione del
documento di valutazione per la scuola Primaria.
A2 - Esempi di apprendimenti (conoscenze e abilità) previsti per le classi al termine del
PRIMO BIENNIO della scuola PRIMARIA, desunti dagli Obiettivi specifici di
apprendimento per le discipline e per la Convivenza civile delle Indicazioni Nazionali.
Disciplina
Italiano
Inglese
Storia
Geografia
Matematica
Scienze
APPRENDIMENTI ATTESI
Comprendere il significato di semplici testi orali e scritti riconoscendone la
funzione (descrivere, narrare, regolare, …) e individuandone gli elementi essenziali
(personaggi, luoghi, tempi). Produrre semplici testi orali e scritti descrittivi,
narrativi, regolativi. Utilizzare forme di lettura funzionali allo scopo. Utilizzare
semplici strategie di autocorrezione.
....……………
Produrre brevi frasi per dare informazioni su se stessi, l’ambiente familiare e la vita
della classe. Comprendere in modo globale parole, comandi, istruzioni, semplici
frasi e messaggi orali relativi alle attività svolte in classe. Comprendere e riprodurre
canzoncine e filastrocche apprese in classe. Eseguire semplici calcoli.
…………….
Distinguere e confrontare alcuni tipi di fonte storica orale e scritta. Leggere ed
interpretare le testimonianze del passato presenti sul territorio. Riordinare gli eventi
in successione logica e analizzare situazioni di concomitanza spaziale e di
contemporaneità.
..…………..
Leggere semplici rappresentazioni iconiche e cartografiche, utilizzando legende e
punti cardinali. Riconoscere gli elementi fisici e antropici di un paesaggio,
cogliendo i principali rapporti di connessione e interdipendenza. Riconoscere le più
evidenti modificazioni apportate dall’uomo nel proprio territorio. Descrivere un
paesaggio nei suoi elementi essenziali, usando una terminologia appropriata.
..…………….
Ipotizzare l’ordine di grandezza del risultato per ciascuna delle quattro operazioni
tra numeri naturali. Eseguire operazioni aritmetiche tra numeri naturali con metodi,
tecniche e strumenti diversi. Costruire mediante modelli materiali, disegnare,
denominare e descrivere alcune fondamentali figure geometriche del piano e dello
spazio. Effettuare misure dirette ed indirette di grandezze (lunghezze, tempi, …) ed
esprimerle secondo unità di misure convenzionali e non convenzionali. In contesti
vari individuare, descrivere e costruire relazioni significative, riconoscere analogie
e differenze. Raccogliere dati, classificarli e rappresentarli in tabelle.
..…………….
Confrontare oggetti mediante la misura delle grandezze fondamentali. Descrivere
un ambiente esterno mettendolo in relazione con l'
attività umana. Comprendere la
necessità di complementarietà e sinergia per la sopravvivenza dell’ambiente e
dell’uomo. Eseguire l’esplorazione di un ambiente e registrarne le variazioni
mediante l’osservazione sistematica.
..……………..
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L’orecchio e l’evoluzione della specie
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Tecnologia
e
Informatica
Musica
Classificare i materiali in base alle caratteristiche di: pesantezza/leggerezza,
resistenza, fragilità, durezza, elasticità, plasticità. Individuare le funzioni degli
strumenti adoperati, classificandoli in base alla funzione svolta. Scrivere semplici
brani utilizzando la videoscrittura e un correttore ortografico e grammaticale.
……………
Eseguire per imitazione semplici canti e brani, individualmente e/o in gruppo,
accompagnandosi con oggetti di uso comune. Applicare semplici criteri di
trascrizione intuiva dei suoni. Riconoscere, descrivere, analizzare, classificare e
memorizzare suoni ed eventi sonori in base ai parametri distintivi.
……………….
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L’orecchio e l’evoluzione della specie
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Arte e
Immagine
Scienze
motorie
sportive
Convivenza
civile
Religione
cattolica
Utilizzare tecniche grafiche e pittoriche, manipolare materiali plastici a fini
espressivi. Collocare gli oggetti nello spazio individuando i campi e i piani.
Riconoscere e usare gli elementi del linguaggio visivo: il segno, la linea, il colore,
lo spazio. Leggere o produrre una storia a fumetti.
………………
Muoversi con scioltezza, destrezza e ritmo. Variare gli schemi motori in funzione
e di parametri di spazio, tempo, equilibri (eseguire una marcia, una danza, …).
Utilizzare il linguaggio gestuale e motorio per comunicare, individualmente e
collettivamente, stati d’animo, idee, situazioni, ecc. Rispettare le regole dei giochi
organizzati, anche in forma di gara.
…………….
Accettare, rispettare, aiutare gli altri e i diversi da sé. Mettere in atto comportamenti
di autonomia. Attivare atteggiamenti di ascolto/conoscenza di sé e di relazione
positiva nei confronti degli altri.
……………
Comprendere, attraverso i racconti biblici delle origini, che il mondo è opera di
Dio, affidato alla responsabilità dell’uomo. Riconoscere le principali tappe della
storia della salvezza, anche attraverso figure significative. Identificare tra le
espressioni delle religioni la preghiera e, nel “Padre Nostro”, la specificità della
preghiera cristiana. Rilevare la continuità e la novità della Pasqua cristiana rispetto
alla Pasqua ebraica.
……………
n.b. = Il carattere di questi esempi, desunti dalle Indicazioni nazionali, non tiene conto della
gradualità e della scansione conseguente ai periodi didattici. Il loro adeguamento, funzionale alle
esigenze delle diverse classi, viene rimesso all’autonoma determinazione delle istituzioni
scolastiche.
Si rammenta, in proposito che le Indicazioni nazionali per la scuola primaria suggeriscono:
Gli obiettivi formativi fino al primo biennio. Per questo, nel primo anno e nel primo biennio, vanno
sempre esperiti a partire da problemi ed attività ricavati dall’esperienza diretta dei fanciulli. Tali
problemi ed attività, per definizione, sono sempre unitarie e sintetiche, quindi mai riducibili né ad
esercizi segmentati ed artificiali, né alla comprensione assicurata da singole prospettive
disciplinari o da singole ‘educazioni’. Richiedono, piuttosto, sempre, la mobilitazione di sensibilità
e prospettive pluri, inter e transdisciplinari, nonché il continuo richiamo all’integralità educativa.
Inoltre, aspetto ancora più importante, esigono che siano sempre dotate di senso, e quindi
motivanti, per chi le svolge. Sarà, allo stesso tempo, preoccupazione dei docenti far scoprire agli
allievi la progressiva possibilità di aggregare i quadri concettuali a mano a mano ricavati
dall’esperienza all’interno di repertori via via più formali, che aprano all’ordinamento disciplinare
e interdisciplinare del sapere.
In base al Piano dell’offerta formativa le istituzioni scolastiche possono integrare gli elementi
indicati per le varie discipline, in coerenza con gli obiettivi generali ed educativi del sistema
nazionale di istruzione.
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L’orecchio e l’evoluzione della specie
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Portare a termine con affidabilità gli impegni presi. Contribuire a rendere più
Comportamento accogliente l’ambiente scolastico e di vita. Curare la propria persona. Aiutare i
elenco
di compagni nel superare le difficoltà. Utilizzare in modo corretto strutture e
descrittori
sussidi della scuola. Rispettare le regole convenute. Utilizzare le risorse
personali di cui si dispone nella realizzazione di un compito. Riflettere
criticamente sul proprio percorso di apprendimento: analizzare le proprie
strategie di successo, esplicitare i nodi problematici che esse presentano,
individuare modalità per superare le difficoltà. Valorizzare le potenzialità del
gruppo di lavoro, assumendo un ruolo positivo all’interno del gruppo. Trovare
le soluzioni per valorizzare le diversità esistenti nel gruppo. Assumersi la
responsabilità dei propri doveri di alunno e nei diversi contesti educativi.
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L’orecchio e l’evoluzione della specie
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Questa sezione non è da inserire nel Portfolio, ma va utilizzata per la compilazione del
documento di valutazione per la scuola Primaria.
A3 - Esempi di apprendimenti (conoscenze e abilità) previsti per le classi del SECONDO
BIENNIO della scuola PRIMARIA, desunti dagli Obiettivi specifici di apprendimento per le
discipline e per la Convivenza civile delle Indicazioni Nazionali.
Disciplina
Italiano
Inglese
Storia
Geografia
Matematica
APPRENDIMENTI ATTESI
Esprimere attraverso il parlato spontaneo o parzialmente pianificato pensieri, stati
d’animo, affetti rispettando l’ordine causale e temporale. Usare registri linguistici
diversi in relazione con il contesto. Produrre testi scritti coesi e coerenti per
raccontare esperienze personali o altrui, esporre argomenti noti, esprimere opinioni
e stati d’animo, in forme adeguate allo scopo e al destinatario.
Riconoscere in un testo alcuni fondamentali connettivi (temporali,spaziali,
logici,ecc.).
………….
Comprendere e produrre espressioni familiari di uso quotidiano e formule comuni
utili per soddisfare bisogni di tipo concreto, espresse oralmente in modo chiaro e
lento. Produrre oralmente domande semplici e brevi frasi per chiedere e dare
informazioni su se stessi, l’ambiente familiare e la vita della classe. Collegare
parole e gruppi di parole con connettivi elementari.
…………….
Individuare elementi di contemporaneità, di sviluppo nel tempo e di durata nei
quadri storici di civiltà studiati. Conoscere ed usare termini specifici del linguaggio
disciplinare. Collocare nello spazio gli eventi, individuando i possibili nessi tra
eventi storici e caratteristiche geografiche di un territorio. Scoprire radici storiche
antiche della realtà locale.
……………..
Orientarsi e muoversi nello spazio, utilizzando piante e carte stradali. Realizzare
schizzi di percorsi finalizzati e mappe mentali di territori dell’Italia e della propria
regione con la simbologia convenzionale. Riconoscere le più evidenti
modificazioni apportate nel tempo dall’uomo sul territorio regionale e nazionale,
utilizzando fotografie e carte. Progettare itinerari di viaggio, segnalando e
collegando le diverse tappe sulla carta.
……………..
Eseguire le quattro operazioni anche con numeri decimali con consapevolezza del
concetto e padronanza degli algoritmi. In contesti diversi individuare, descrivere e
costruire relazioni significative: analogie, differenze, regolarità. Esplorare modelli
di figure geometriche; costruire disegnare le principali figure geometriche
esplorate. Partendo dall’analisi del testo di un problema, individuare le
informazioni necessarie per raggiungere un obiettivo, organizzare un percorso di
soluzione e realizzarlo.
………………
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L’orecchio e l’evoluzione della specie
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Scienze
Indicare esempi di relazioni degli organismi viventi con il loro ambiente.
Descrivere il ciclo vitale di una pianta, di un animale, dell'
uomo. Effettuare
esperimenti su fenomeni. Indicare le misure di prevenzione e di intervento.
……………..
Tecnologia
e
Progettare e costruire modelli di macchine che utilizzano diverse forme di energia
per scoprirne problemi e funzioni. Adoperare le procedure più elementari dei
linguaggi di rappresentazione grafico/iconico e modellistico tridimensionale.
Approfondire ed estendere l’impiego della videoscrittura. Utilizzare semplici
algoritmi per l’ordinamento e la ricerca.
………………..
Informatica
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L’orecchio e l’evoluzione della specie
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Musica
Arte e
Immagine
Scienze
motorie
sportive
Convivenza
civile
Usare le risorse espressive della vocalità, nella lettura, recitazione e
drammatizzazione di testi verbali, e intonando semplici brani monodici e polifonici,
singolarmente e in gruppo. Usare lo strumentario di classe, sperimentando e
perseguendo varie modalità di produzione sonora. Cogliere i più immediati valori
espressivi delle musiche ascoltate, traducendoli con la parola, l’azione motoria, il
disegno. Riconoscere alcune strutture fondamentali del linguaggio musicale,
mediante l’ascolto di brani di epoche e generi diversi.
……………
Identificare in un testo visivo gli elementi del relativo linguaggio (linee, colore,
distribuzione delle forme, ritmi, configurazioni spaziali, sequenze, metafore, campi
piani, …). Rielaborare, ricombinare e modificare creativamente disegni e
immagini, materiali d’uso, testi, suoni per produrre immagini. Analizzare,
classificare ed apprezzare i beni del patrimonio artistico-culturale presenti sul
proprio territorio. Utilizzare tecniche artistiche tridimensionali e bidimensionali su
supporti di vario tipo.
…………….
Utilizzare schemi motori e posturali, le loro interazioni in situazione combinata e
e simultanea. Eseguire semplici composizioni e/o progressioni motorie, utilizzando
un’ampia gamma di codici espressivi. Rispettare le regole dei giochi sportivi
praticati. Riconoscere il rapporto tra alimentazione e benessere fisico.
…………..
Manifestare il proprio punto di vista e le esigenze personali in forme corrette e
argomentate. Comprendere l’importanza del necessario intervento dell’uomo sul
proprio ambiente di vita. Comunicare la percezione di sé e del proprio ruolo nella
classe, nella famiglia, nel gruppo dei pari in genere.
…………………
Evidenziare la risposta della Bibbia alle domande di senso dell’uomo e confrontarla
con quella delle principali religioni. Leggere e interpretare i principali segni
Religione
religiosi espressi dai diversi popoli. Evidenziare l’apporto che, con la diffusione del
cattolica
Vangelo, la Chiesa ha dato alla società e alla vita di ogni persona. Individuare
significative espressioni di arte cristiana, per rilevare come la fede è stata
interpretata dagli artisti nel corso dei secoli.
……………..
n.b. = Il carattere di questi esempi, desunti dalle Indicazioni nazionali, non tiene conto della
gradualità e della scansione conseguente ai periodi didattici. Il loro adeguamento, funzionale alle
esigenze delle diverse classi, viene rimesso all’autonoma determinazione delle istituzioni
scolastiche.
Si rammenta, in proposito che le Indicazioni nazionali per la scuola primaria suggeriscono:
Gli obiettivi formativi nel secondo biennio. Nel secondo biennio, quasi a conclusione di un
itinerario formativo che ha portato i fanciulli a scoprire riflessivamente nella loro unitaria e
complessa esperienza personale e socio-ambientale la funzionalità interpretativa, sistematicamente
ordinatoria e, soprattutto, critica della semantica e della sintassi disciplinari, è possibile
cominciare a coniugare senso globale dell’esperienza personale e rigore del singolo punto di vista
disciplinare, organicità pluri, inter e transdisciplinare e svolgimento sistematico delle singole
discipline, integralità dell’educazione e attenzione a singoli e peculiari aspetti di essa. Per questo,
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L’orecchio e l’evoluzione della specie
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senza voler mai abbandonare l’aggancio globale all’esperienza e l’integralità di ogni processo
educativo, è possibile organizzare le singole attività scolastiche per discipline e per una o più
‘educazioni’ appartenenti all’unica Convivenza civile.
In base al Piano dell’offerta formativa le istituzioni scolastiche possono integrare gli elementi
indicati per le varie discipline, in coerenza con gli obiettivi generali ed educativi del sistema
nazionale di istruzione.
Portare a termine con affidabilità gli impegni presi. Contribuire a rendere più
Comportamento accogliente l’ambiente scolastico e di vita. Curare la propria persona. Aiutare i
elenco
di compagni nel superare le difficoltà. Utilizzare in modo corretto strutture e
descrittori
sussidi della scuola. Rispettare le regole convenute. Utilizzare le risorse
personali di cui si dispone nella realizzazione di un compito. Riflettere
criticamente sul proprio percorso di apprendimento: analizzare le proprie
strategie di successo, esplicitare i nodi problematici che esse presentano,
individuare modalità per superare le difficoltà. Valorizzare le potenzialità del
gruppo di lavoro, assumendo un ruolo positivo all’interno del gruppo. Trovare
le soluzioni per valorizzare le diversità esistenti nel gruppo. Assumersi la
responsabilità dei propri doveri di alunno e nei diversi contesti educativi.
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L’orecchio e l’evoluzione della specie
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Scuola SECONDARIA di I GRADO
VALUTAZIONI PERIODICHE
degli APPRENDIMENTI nelle discipline e nella convivenza civile e del COMPORTAMENTO
ITALIANO: N.B. = Possono essere riportati liberamente gli esempi suggeriti negli allegati B1 e
B2, con ampia possibilità di scelta e di integrazione
Giudizio sintetico (1):
1°
quadrimestre
periodicità)
(o
altra Finale
INGLESE: N.B. = Possono essere riportati liberamente gli esempi suggeriti negli allegati B1 e B2,
con ampia possibilità di scelta e di integrazione
Giudizio sintetico (1):
1°
quadrimestre
periodicità)
(o
altra Finale
SECONDA LINGUA COMUNITARIA (
): N.B. = Possono essere riportati
liberamente gli esempi suggeriti negli allegati B1 e B2, con ampia possibilità di scelta e di
integrazione
Giudizio sintetico (1):
1°
quadrimestre
periodicità)
(o
altra Finale
STORIA: N.B. = Possono essere riportati liberamente gli esempi suggeriti negli allegati B1 e B2,
con ampia possibilità di scelta e di integrazione
Giudizio sintetico (1):
1°
quadrimestre
periodicità)
(o
altra Finale
GEOGRAFIA: N.B. = Possono essere riportati liberamente gli esempi suggeriti negli allegati B1
e B2, con ampia possibilità di scelta e di integrazione
Giudizio sintetico (1):
1°
quadrimestre
periodicità)
(o
altra Finale
MATEMATICA: N.B. = Possono essere riportati liberamente gli esempi suggeriti negli allegati
B1 e B2, con ampia possibilità di scelta e di integrazione
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Giudizio sintetico (1):
1°
quadrimestre
periodicità)
(o
altra Finale
SCIENZE: N.B. = Possono essere riportati liberamente gli esempi suggeriti negli allegati B1 e B2,
con ampia possibilità di scelta e di integrazione
Giudizio sintetico (1):
1°
quadrimestre
periodicità)
(o
altra Finale
TECNOLOGIA: N.B. = Possono essere riportati liberamente gli esempi suggeriti nell’allegato B,
con ampia possibilità di scelta e di integrazione
Giudizio sintetico (1):
1°
quadrimestre
periodicità)
(o
altra Finale
INFORMATICA: N.B. = Possono essere riportati liberamente gli esempi suggeriti negli allegati
B1 e B2, con ampia possibilità di scelta e di integrazione
Giudizio sintetico (1):
(1)
1°
quadrimestre
periodicità)
(o
altra Finale
Utilizzare: ottimo, distinto, buono, sufficiente, non sufficiente.
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VALUTAZIONI PERIODICHE
degli APPRENDIMENTI nelle discipline e nella convivenza civile e del COMPORTAMENTO
MUSICA: N.B. = Possono essere riportati liberamente gli esempi suggeriti negli allegati B1 e B2,
con ampia possibilità di scelta e di integrazione
Giudizio sintetico (1):
1°
quadrimestre
periodicità)
(o
altra Finale
ARTE E IMMAGINE: N.B. = Possono essere riportati liberamente gli esempi suggeriti negli
allegati B1 e B2, con ampia possibilità di scelta e di integrazione
Giudizio sintetico (1):
1°
quadrimestre
periodicità)
(o
altra Finale
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE: N.B. = Possono essere riportati liberamente gli esempi
suggeriti negli allegati B1 e B2, con ampia possibilità di scelta e di integrazione
Giudizio sintetico (1):
1°
quadrimestre
periodicità)
(o
altra Finale
CONVIVENZA CIVILE – Educazione alla cittadinanza - Educazione stradale - Educazione
ambientale - Educazione alla salute - Educazione alimentare - Educazione all’affettività: N.B. =
Possono essere riportati liberamente gli esempi suggeriti negli allegati B1 e B2, con possibilità di
scelta e di integrazione.
Giudizio sintetico (1):
1°
quadrimestre
periodicità)
(o
altra Finale
Insegnamenti obbligatori opzionali
RELIGIONE CATTOLICA: N.B. = Possono essere riportati liberamente gli esempi suggeriti
negli allegati B1 e B2, con possibilità di scelta e di integrazione
Giudizio sintetico (1):
1°
quadrimestre
periodicità)
(o
altra Finale
ATTIVITÀ ALTERNATIVE ALL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA:
(Specificare)
………………
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……………………………………………………………………….………………………………
………………………………………………………
Giudizio sintetico (1):
1°
quadrimestre
periodicità)
(o
altra Finale
(1) Utilizzare: ottimo, distinto, buono, sufficiente, non sufficiente.
Insegnamenti facoltativi opzionali
ATTIVITÀ/INSEGNAMENTO
OPZIONALE:
…………………………………………………………………..
Giudizio sintetico (1):
1°
quadrimestre
periodicità)
(o
altra Finale
ATTIVITÀ/INSEGNAMENTO
OPZIONALE:
…………………………………………………………………..
Giudizio sintetico (1):
1°
quadrimestre
periodicità)
(o
(Specificare)
(Specificare)
altra Finale
COMPORTAMENTO: N.B. = Possono essere riportati liberamente gli esempi suggeriti negli
allegati B1 e B2, con possibilità di scelta e di integrazione
quadrimestre
(o
altra Finale
Giudizio sintetico (2): 1°
periodicità)
(1) Utilizzare: ottimo, distinto, buono, sufficiente, non sufficiente.
sintetico come sopra oppure giudizio analitico aperto
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(2) Utilizzare giudizio
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L’orecchio e l’evoluzione della specie
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RILEVAZIONE DEGLI OBIETTIVI FORMATIVI
VALUTAZIONE INTERMEDIA
p. I docenti dell’équipe pedagogica
----------------------------------------------------------
Il dirigente scolastico
--------------------------------
data _ _ _ _ _ _ _
Firma di uno dei genitori o di chi ne fa le veci
-----------------------------------
VALUTAZIONE FINALE
p. I docenti dell’équipe pedagogica
scolastico
--------------------------------------------------------------------
Il
dirigente
----------------------
data _ _ _ _ _ _ _
Firma di uno dei genitori o di chi ne fa le veci
--------------------------------------------------
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L’orecchio e l’evoluzione della specie
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Questa sezione non è da inserire nel Portfolio, ma va utilizzata per la compilazione del
documento di valutazione per la scuola Secondaria di I grado.
B1 - Esempi di apprendimenti (conoscenze e abilità) previsti per le classi del BIENNIO della
scuola SECONDARIA di I GRADO, desunti dagli Obiettivi specifici di apprendimento per le
discipline e per la Convivenza civile delle Indicazioni Nazionali.
Disciplina
Italiano
Inglese
Seconda
Lingua
Comunitaria
……………..
Storia
Geografia
APPRENDIMENTI ATTESI
Comprendere testi d’uso quotidiano e riorganizzare le informazioni raccolte in
appunti, schemi, tabelle, testi di sintesi vari. Comprendere ed interpretare in forma
guidata e/o autonoma testi letterari e non (espositivi, narrativi, descrittivi,
regolativi,ecc.). Produrre testi scritti, a seconda degli scopi e dei destinatari,
espositivi, epistolari, espressivi, poetici, regolativi, informativi, testi d'
uso. Svolgere
progetti tematici e produrre testi adeguati sulla base di un progetto stabilito.
……………
Comprendere le informazioni principali di brevi messaggi orali su argomenti noti
di vita quotidiana. Produrre brevi testi orali su argomenti noti di vita quotidiana,
anche utilizzando supporti multimediali. Produrre espressioni e frasi scritte,
collegate da semplici connettivi. Riferire in lingua italiana orale, il contenuto di un
semplice testo orale/scritto in lingua inglese.
……………
Comprendere in modo globale parole, semplici frasi e messaggi orali relativi alle
attività svolte in classe e alla sfera personale. Comprendere in modo globale e
dettagliato brevi testi scritti. Produrre brevi testi orali e scritti su argomenti noti di
vita quotidiana. Riferire in lingua italiana il senso globale di un breve testo in
lingua straniera relativo alla sfera del quotidiano.
………………
Utilizzare termini specifici del linguaggio disciplinare. Comprendere aspetti
essenziali della metodologia della ricerca storica e delle categorie di
interpretazione storica. Distinguere e selezionare vari tipi di fonte storica, ricavare
informazioni da una o più fonti. Scoprire specifiche radici storiche nella realtà
locale e regionale.
……………
Orientarsi sul terreno con l’uso della carta topografica, della pianta, della bussola.
Riconoscere le trasformazioni apportate dall’uomo sul territorio, utilizzando carte
ed immagini. Analizzare, mediante osservazione diretta/indiretta, un territorio per
conoscere e comprendere la sua organizzazione. Individuare aspetti e problemi
dell’interazione uomo-ambiente nel tempo.
…………….
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L’orecchio e l’evoluzione della specie
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Matematica
Scienze
Tecnologia
Risolvere problemi e calcolare semplici espressioni tra numeri interi mediante
l’uso delle quattro operazioni. Riconoscere situazioni problematiche, individuando
i dati da cui partire e l’obiettivo da conseguire. Esporre chiaramente un
procedimento risolutivo, evidenziando le azioni da compiere e il loro
collegamento. Risolvere problemi usando proprietà geometriche delle figure
ricorrendo a modelli materiali e a semplici deduzioni e ad opportuni strumenti di
rappresentazione.
…………….
Raccogliere informazioni sulle catene alimentari in ambienti noti. Effettuare
semplici esperimenti di caratterizzazione di terreni diversi. Identificare in termini
essenziali i rapporti tra uomo, animali e vegetali in ambienti noti. Riconoscere
ecosistemi locali e fattori e condizioni del loro equilibrio.
…………….
Riconoscere, analizzare e descrivere oggetti, utensili, macchine, impianti, reti e
assetti territoriali nelle loro procedure costruttive. Rappresentare graficamente un
oggetto in modo intuitivo o con il supporto di mezzi tecnologici. Riconoscere ed
analizzare il settore produttivo di provenienza di oggetti presi in esame. Costruire
bozzetti o modelli riferiti ad oggetti d’uso comune.
……………
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L’orecchio e l’evoluzione della specie
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Informatica
Musica
Arte e
Immagine
Scienze
motorie
sportive
Convivenza
civile
Religione
Cattolica
Utilizzare programmi specifici per presentazioni e comunicazioni di idee,
contenuti, immagini ecc. Tradurre in programmi algoritmi (ordinamento, calcolo,
ragionamento logico-matematico) utilizzando un semplice linguaggio di
programmazione. Utilizzare computer e software specifici per approfondire o
recuperare aspetti disciplinari e interdisciplinari. Utilizzare le risorse reperibili
sia in Internet sia negli archivi locali.
……………
Possedere le elementari tecniche esecutive degli strumenti didattici e eseguire
semplici brani ritmici e melodici. Riprodurre con la voce brani corali ad una o più
voci anche con appropriati arrangiamenti strumentali. Improvvisare sequenze
ritmiche e melodiche a partire da stimoli di diversa natura (musicali, grafici,
verbali, ecc.). Riconoscere e analizzare con linguaggio appropriato le fondamentali
strutture del linguaggio musicale e la loro valenza espressiva.
……………….
Leggere e interpretare i contenuti di messaggi visivi rapportandoli ai contesti in cui
sono stati prodotti. Inventare e produrre messaggi visivi con l’uso di tecniche e
materiali diversi. Individuare e classificare simboli e metafore utilizzate nel campo
dell’arte e della pubblicità. Riconoscere e leggere le tipologie principali dei beni
artistico-culturali.
…………….
Utilizzare efficacemente le proprie capacità in condizioni facili e normali di
e esecuzione. Usare consapevolmente il linguaggio del corpo utilizzando vari codici
espressivi, combinando la componente comunicativa e quella estetica. Rispettare il
codice deontologico dello sportivo e le regole delle discipline sportive praticate.
Riconoscere il corretto rapporto tra esercizio fisico - alimentazione – benessere.
……………
Manifestare il proprio punto di vista e le esigenze personali in forme corrette e
argomentate. Conoscere e apprezzare il dialogo tra culture e sensibilità diverse.
Adottare comportamenti sani e corretti. Esercitare la responsabilità personale in
attività che richiedano assunzione di compiti. Approfondire la conoscenza e
l’accettazione di sé, rafforzando l’autostima anche apprendendo dai propri errori.
……………
Conoscere gli elementi specifici della dottrina, del culto e dell’etica di altre
religioni, in particolare Ebraismo e Islam. Individuare il messaggio centrale di
alcuni testi biblici. Documentare come le parole e le opere di Gesú abbiano
ispirato scelte di vita fraterna, di carità e di riconciliazione nella storia dell’Europa
e del mondo. Riconoscere i principali fattori del cammino ecumenico e l’impegno
delle Chiese per la pace, la giustizia e la salvaguardia del creato.
…………….
n.b. = Il carattere di questi esempi, desunti dalle Indicazioni nazionali, non tiene conto della
gradualità e della scansione conseguente ai periodi didattici. Il loro adeguamento, funzionale alle
esigenze delle diverse classi, viene rimesso all’autonoma determinazione delle istituzioni
scolastiche.
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L’orecchio e l’evoluzione della specie
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In base al Piano dell’offerta formativa le istituzioni scolastiche possono integrare gli elementi
indicati per le varie discipline, in coerenza con gli obiettivi generali ed educativi del sistema
nazionale di istruzione.
Portare a termine con affidabilità gli impegni presi. Contribuire a rendere più
Comportamento accogliente l’ambiente scolastico e di vita. Curare la propria persona. Aiutare i
elenco
di compagni nel superare le difficoltà. Utilizzare in modo corretto strutture e
descrittori
sussidi della scuola. Rispettare le regole convenute. Utilizzare le risorse
personali di cui si dispone nella realizzazione di un compito. Riflettere
criticamente sul proprio percorso di apprendimento: analizzare le proprie
strategie di successo, esplicitare i nodi problematici che esse presentano,
individuare modalità per superare le difficoltà. Valorizzare le potenzialità del
gruppo di lavoro, assumendo un ruolo positivo all’interno del gruppo. Trovare
le soluzioni per valorizzare le diversità esistenti nel gruppo. Assumersi la
responsabilità dei propri doveri di alunno e nei diversi contesti educativi.
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L’orecchio e l’evoluzione della specie
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Questa sezione non è da inserire nel Portfolio, ma va utilizzata per la compilazione del
documento di valutazione per la scuola Secondaria di I grado.
B2 - Esempi di apprendimenti (conoscenze e abilità) previsti per le classi del TERZO ANNO
della scuola SECONDARIA di I GRADO, desunti dagli Obiettivi specifici di apprendimento
per le discipline e per la Convivenza civile delle Indicazioni Nazionali.
Disciplina
Italiano
Inglese
Seconda
Lingua
Comunitaria
……………..
Storia
Geografia
APPRENDIMENTI ATTESI
Intervenire nelle discussioni usando argomentazioni per formulare e validare
ipotesi, per sostenere tesi o confutare tesi opposte a quella sostenuta. Comprendere
e interpretare autonomamente/con guida testi, non solo letterari, di tipologie
diverse. Descrivere, argomentando, il proprio progetto di vita e le scelte che si
intendono fare per realizzarlo. Scrivere testi a dominanza argomentativa su
argomenti specifici usando un linguaggio oggettivo e un registro adeguato.
……………
Comprendere in modo globale e dettagliato messaggi orali e brevi testi scritti in
lingua standard su argomenti d’interesse personale e relativi alla vita quotidiana.
Produrre brevi testi orali e scritti, di varia tipologia e genere, attinenti alla sfera
personale e alla vita quotidiana. Interagire in brevi conversazioni, su temi anche
non noti riguardanti gli ambiti personali e la vita quotidiana.
……………
Comprendere in modo globale brevi messaggi orali in lingua. Partecipare a
conversazioni su temi noti riguardanti l’ambito personale e la quotidianità.
Produrre testi orali su argomenti noti d’interesse personale, utilizzando espressioni
familiari di uso quotidiano. Riferire in lingua italiana il senso globale di un breve
testo in lingua straniera relativo alla sfera del quotidiano.
…………….
Approfondire il concetto di fonte storica e individuare la specificità
dell’interpretazione storica. Comprendere aspetti essenziali della metodologia
della ricerca storica e delle categorie di interpretazione storica. Mettere a confronto
fonti documentarie e storiografiche relative allo stesso fatto, problema,
personaggio, e interrogarle, riscontrandone le diversità e le somiglianze.
Usare il passato per rendere comprensibile il presente.
……………
Analizzare un tema geografico e/o un territorio attraverso l’utilizzo di modelli
relativi all’organizzazione del territorio e strumenti vari. Conoscere e analizzare un
tema geografico e/o un territorio attraverso l’utilizzo di modelli relativi
all’organizzazione del territorio e strumenti vari. Utilizzare informazioni
quantitative relative a fatti e fenomeni geografici e ricavarne valutazioni d’ordine
qualitativo. Individuare connessioni con situazioni storiche, economiche e
politiche.
…………..
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90
L’orecchio e l’evoluzione della specie
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Matematica
Scienze
Tecnologia
Informatica
Musica
Arte e
Immagine
In contesti vari, individuare, descrivere e costruire relazioni significative:
riconoscere analogie e differenze. Ricavare informazioni da raccolte di dati e
grafici di varie fonti. Documentare i procedimenti scelti e applicati nella
risoluzione dei problemi. Valutare criticamente le diverse strategie risolutive di un
problema.
…………….
Raccogliere dati da prove sperimentali e rappresentare graficamente e interpretare
i dati raccolti. Classificare gli alimenti in base ai loro principi alimentari.
Conoscere e riflettere sull’evoluzione dei viventi e sulle teorie darwiniane.
Spiegare perché e in che modo l'
uso di sostanze stupefacenti, dell’alcool e del
fumo nuoce gravemente alla salute.
………….
Formulare ipotesi per il risparmio energetico ed analizzare le tecnologie esistenti
già in grado di attuarlo. Rappresentare in modelli semplificati le principali
tipologie di generatori di energia. Riconoscere ed analizzare il settore produttivo di
provenienza di oggetti presi in esame. Utilizzare il disegno tecnico per la
progettazione e la realizzazione di modelli di oggetti in generale.
………..
Utilizzare un semplice linguaggio di programmazione per risolvere problemi
concreti o attinenti le altre discipline. Utilizzare in modo approfondito ed estensivo
i programmi applicativi per la gestione dei documenti, l’elaborazione dei testi, la
raccolta, presentazione e archiviazione dei dati. Organizzazione dati e
informazioni in strutture informative. Padroneggiare la realizzazione di ipertesti e
l’uso delle reti, utilizzando anche banche dati rilevate dal web.
………….
Possedere le elementari tecniche esecutive degli strumenti didattici e eseguire
semplici brani ritmici e melodici. Riprodurre semplici brani musicali, avvalendosi
della voce, di strumenti, di tecnologie elettroniche e multimediali. Analizzare
caratteristiche e forma di opere musicali di vario genere, stile e tradizione.
Individuare rapporti tra la musica e altri linguaggi sia in brani musicali che in
messaggi multimediali del nostro tempo.
………………..
Leggere e interpretare i contenuti di messaggi visivi rapportandoli ai contesti in cui
sono stati prodotti. Analisi di opere d’arte del periodo storico considerato,
attraverso le varie componenti della comunicazione visiva. Leggere i documenti
visivi e le testimonianze del patrimonio artistico-culturale, riconoscendone le
funzioni. Elaborare semplici ipotesi di interventi conservativi e migliorativi del
patrimonio artistico del proprio territorio e piccoli progetti di cura e riutilizzo dei
beni presenti nel proprio territorio.
…………..
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L’orecchio e l’evoluzione della specie
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Scienze
motorie
sportive
Convivenza
civile
Religione
Cattolica
Utilizzare le abilità apprese in situazioni ambientali diverse in contesti
problematici, non solo in ambito sportivo. Usare consapevolmente il linguaggio
e del corpo utilizzando vari codici espressivi, combinando la componente
comunicativa e quella estetica. Rispettare attivamente il codice deontologico dello
sportivo e le regole delle discipline sportive praticate. Ampliare l’applicazione dei
principi metodologici dell’allenamento per mantenere un buon stato di salute.
………………
Manifestare il proprio punto di vista e le esigenze personali in forme corrette e
argomentate. Conoscere e apprezzare il dialogo tra culture e sensibilità diverse.
Adottare comportamenti sani e corretti. Esercitare la responsabilità personale in
attività che richiedano assunzione di compiti. Approfondire la conoscenza e
l’accettazione di sé, rafforzando l’autostima anche apprendendo dai propri errori.
……………
Riconoscere le dimensioni fondamentali dell’esperienza di fede di alcuni
personaggi biblici. Confrontare spiegazioni religiose e scientifiche del mondo e
della vita. Individuare nelle testimonianze di vita evangelica scelte di libertà per un
proprio progetto di vita. Motivare le risposte del cristianesimo ai problemi della
società di oggi.
…………..
n.b. = Il carattere di questi esempi, desunti dalle Indicazioni nazionali, non tiene conto della
gradualità e della scansione conseguente ai periodi didattici. Il loro adeguamento, funzionale alle
esigenze delle diverse classi, viene rimesso all’autonoma determinazione delle istituzioni
scolastiche.
In base al Piano dell’offerta formativa le istituzioni scolastiche possono integrare gli elementi
indicati per le varie discipline, in coerenza con gli obiettivi generali ed educativi del sistema
nazionale di istruzione.
Portare a termine con affidabilità gli impegni presi. Contribuire a rendere più
Comportamento accogliente l’ambiente scolastico e di vita. Curare la propria persona. Aiutare i
elenco
di compagni nel superare le difficoltà. Utilizzare in modo corretto strutture e
descrittori
sussidi della scuola. Rispettare le regole convenute. Utilizzare le risorse
personali di cui si dispone nella realizzazione di un compito. Riflettere
criticamente sul proprio percorso di apprendimento: analizzare le proprie
strategie di successo, esplicitare i nodi problematici che esse presentano,
individuare modalità per superare le difficoltà. Valorizzare le potenzialità del
gruppo di lavoro, assumendo un ruolo positivo all’interno del gruppo. Trovare
le soluzioni per valorizzare le diversità esistenti nel gruppo. Assumersi la
responsabilità dei propri doveri di alunno e nei diversi contesti educativi.
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L’orecchio e l’evoluzione della specie
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INTESTAZIONE SCUOLA
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
(al termine della scuola primaria)
Alunno/a ………………………………………………………………………...
Nato/a a ………………………………… (prov. …..) il ……………………..
Scuola …………………………………………………………………………
Classe………. Sezione ……
Anno scolastico ………………
Tenendo conto della documentazione presente nel Portfolio, è certificato, al termine della scuola
primaria, il livello delle competenze maturate dall’alunno nella scuola e nell’extrascuola.
Riferimento per l’identificazione delle competenze da certificare è il Profilo educativo, culturale e
professionale dello Studente al termine del 1° ciclo.
Per le competenze acquisite sono previsti tre livelli di certificazione: elementare, maturo, esperto. In
caso di mancato conseguimento minimo della competenza prevista, non si procede alla relativa
certificazione e lo spazio viene barrato.
Ogni certificazione vale di per sé in modo finito, e non è prevista alcuna sintesi sommativa delle
diverse certificazioni.
Strumenti culturali
Livello di competenza
(elementare-maturoesperto)
Competenze linguistiche: comprensione dei contenuti di semplici
testi; impiego di registri linguistici in relazione al contesto;
produzione di testi in forme adeguate a scopo e a destinatario.
Competenze in lingue comunitarie: inglese: livello A1*
(comprensione e utilizzo di espressioni d’uso quotidiano;
interazione colloquiale con altri su argomenti personali; scrittura
di semplici frasi).
Competenze scientifiche: osservazione della realtà per riconoscere
relazioni,
modificazioni,
rapporti
causali;
esplorazione
dell’ambiente naturale e antropico; sviluppo di atteggiamenti di
curiosità nei confronti della realtà naturale.
Competenze matematiche: lettura della realtà e risoluzione di
semplici problemi; raccolta, organizzazione e interpretazione di
dati; padronanza e utilizzo dei concetti elementari della
matematica.
Competenze tecniche e informatiche: utilizzo semplice di
strumentazione tecnologica; impiego della videoscrittura, dei
principali programmi informatici; accesso e utilizzo del web.
Competenze storico-geografiche: orientamento spazio-temporale e
identificazione intuitiva delle peculiari caratteristiche fisicoantropologiche del territorio; uso della documentazione e della
osservazione per conoscere realtà storiche e geografiche.
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L’orecchio e l’evoluzione della specie
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* livello del Quadro Comune Europeo di Riferimento del Consiglio d’Europa per le lingue
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L’orecchio e l’evoluzione della specie
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Strumenti culturali
Competenze artistiche: descrizione, rappresentazione e ricostruzione
della realtà e delle esperienze attraverso semplici linguaggi
espressivi; conoscenza intuitiva del patrimonio artistico-culturale
nel territorio.
Competenze motorie: impiego di schemi motori e posturali, loro
interazioni in situazione combinata e simultanea; rispetto delle
regole dei giochi sportivi praticati.
Identità
Conoscenza di sé: affermazione della propria identità; risoluzione
dei problemi in autonomia; responsabilità verso gli altri.
Relazione con gli altri: disponibilità alla collaborazione con coetanei
e adulti; pratica della tolleranza, della solidarietà e dell’ascolto
degli altri.
Orientamento: autovalutazione delle proprie esperienze scolastiche
ed extrascolastiche per scelte consapevoli.
Convivenza civile
Responsabilità personale
Rispetto degli altri e della diversità
Rispetto dell’ambiente e delle cose
Consapevolezza del valore e delle regole della vita democratica
Sicurezza propria e degli altri
Firma dei docenti dell’équipe pedagogica
…………………………………………………...
…………………………………………………...
…………………………………………………...
…………………………………………………...
…………………………………………………...
Livello di competenza
(elementare-maturoesperto)
Livello di competenza
(elementare-maturoesperto)
Livello di competenza
(elementare-maturoesperto)
Firma del dirigente scolastico
………………………………………..
Data______________
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L’orecchio e l’evoluzione della specie
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INTESTAZIONE SCUOLA
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
(al termine del 1° ciclo di istruzione)
Alunno/a ………………………………………………………………………...
Nato/a a ………………………………… (prov. …..) il ……………………..
Scuola …………………………………………………………………………
Classe………. Sezione ……
Anno scolastico ………………
Tenendo conto della documentazione presente nel Portfolio, è certificato, al termine del 1° ciclo di
istruzione, il livello delle competenze maturate dall’alunno nella scuola e nell’extrascuola.
Riferimento per l’identificazione delle competenze da certificare è il Profilo educativo, culturale e
professionale dello Studente al termine del 1° ciclo.
Per le competenze acquisite sono previsti tre livelli di certificazione: elementare, maturo, esperto. In
caso di mancato conseguimento minimo della competenza prevista, non si procede alla relativa
certificazione e lo spazio viene barrato.
Ogni certificazione vale di per sé in modo finito, e non è prevista alcuna sintesi sommativa delle
diverse certificazioni.
Strumenti culturali
Livello di competenza
(elementare-maturoesperto)
Competenze
linguistiche:
riconoscimento
delle
principali
caratteristiche linguistiche e comunicative dei testi; impiego
funzionale dei registri linguistici; produzione di testi scritti in
forme adeguate allo scopo e al destinatario; apprezzamento di
generi poetici e narrativi.
Competenze in lingue comunitarie: inglese (o prima lingua
comunitaria): avvio al livello B1* (comprensione essenziale degli
elementi principali di un discorso, partecipazione a conversazioni
semplici su argomenti di varia tipologia e genere, scrittura di testi
semplici e coerenti);
seconda lingua comunitaria: livello A1* (comprensione e utilizzo di
espressioni d’uso quotidiano, interazione colloquiale con altri su
argomenti personali, scrittura di semplici frasi).
Competenze scientifiche: osservazione della realtà per riconoscere
relazioni, modificazioni, rapporti causali; comprensione degli
elementi tipici dell’ambiente naturale e antropico; sviluppo di
atteggiamenti di studio e ricerca nei confronti della realtà naturale.
Competenze matematiche: lettura della realtà e risoluzione di
problemi concreti e significativi; raccolta, organizzazione,
rappresentazione e interpretazione di dati; padronanza dei concetti
fondamentali della matematica e riflessione sui principi e sui
metodi applicati; uso del linguaggio e dei simboli matematici.
* livello del Quadro Comune Europeo di Riferimento del Consiglio d’Europa per le lingue
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L’orecchio e l’evoluzione della specie
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Competenze tecniche e informatiche: analisi e rappresentazione dei
processi attraverso modelli o grafici; impiego della videoscrittura,
dei principali programmi informatici per archiviazione dati, e
creazione e lettura immagini; selezione di siti web e uso mirato di
motori di ricerca.
Competenze storico-geografiche: identificazione e descrizione delle
peculiari caratteristiche fisico-antropologiche del territorio;
padronanza nell’uso dei linguaggi specifici delle discipline;
padronanza nell’impiego della documentazione e della
osservazione per la conoscenza delle realtà storiche e geografiche.
Competenze artistiche: descrizione, rappresentazione e ricostruzione
della realtà e delle esperienze attraverso linguaggi espressivi;
conoscenza, apprezzamento e iniziative di tutela del patrimonio
artistico-culturale nel territorio.
Competenze motorie: impiego di schemi motori e posturali, loro
interazioni in situazione combinata e simultanea; rispetto delle
regole dei giochi sportivi praticati; ruolo attivo nel gruppo,
utilizzando le proprie abilità tecniche e tattiche.
Identità
Conoscenza di sé: affermazione della propria identità; responsabilità
verso gli altri; progettazione del futuro riflettendo sulla propria
esperienza e su quella altrui.
Relazione con gli altri: disponibilità alla collaborazione con coetanei
e adulti; pratica della tolleranza, della solidarietà e dell’ascolto
degli altri; giudizio critico autonomo.
Orientamento: autovalutazione delle proprie esperienze per
elaborare un proprio progetto di vita; disponibilità alla verifica
delle decisioni sul proprio futuro scolastico e professionale.
Convivenza civile
Responsabilità personale
Rispetto degli altri e della diversità
Rispetto dell’ambiente e delle cose
Consapevolezza del valore e delle regole della vita democratica
Sicurezza propria e degli altri
Firma dei docenti dell’équipe pedagogica
…………………………………………………...
…………………………………………………...
…………………………………………………...
…………………………………………………...
…………………………………………………...
Per seminari e convegni. Cell. 3389141276 - 3382797858
Livello di competenza
(elementare-maturoesperto)
Livello di competenza
(elementare-maturoesperto)
Firma del dirigente scolastico
………………………………………..
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L’orecchio e l’evoluzione della specie
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Data__________________
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L’orecchio e l’evoluzione della specie
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INTESTAZIONE SCUOLA
CONSIGLIO di ORIENTAMENTO
(da definire in tempo utile per l’iscrizione al 2° ciclo di istruzione e formazione)
Anno scolastico ………………………………………………………………….
Alunno/a ………………………………………………………………………...
Nato/a a ………………………………… (prov. …..) il ……………………..
Scuola secondaria di I grado ……………………………………………………………………..
Autorientamento
dello Orientamento della Famiglia
Studente
In base al percorso realizzato, In base al percorso realizzato
penso di poter scegliere:
da …………………… (nome
dello studente), riteniamo che
per lei/lui la scelta più adatta
sia:
1. il liceo …………………… 1. il liceo ……………………
2. l’istituto di istruzione e 2. l’istituto di istruzione e
formazione professionale
formazione professionale
per ……………………….
per ……………………….
Firma dello studente
………………………………..
Firma del genitore
………………………………
Orientamento dell’équipe
dei docenti
In base al percorso realizzato
dallo studente, i docenti
ritengono che la scelta più
adatta sia:
1. il liceo …………………
2. l’istituto di istruzione e
formazione professionale
per ……………………….
Firme dei docenti dell’équipe
……………………………….
………………………………
……………………………….
………………………………
……………………………….
………………………………
Firma del Dirigente scolastico
…………………………….
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L’orecchio e l’evoluzione della specie
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Indicazioni orientative
Autorientamento
dello
Studente
Nota = l’autorientamento da
parte dell’alunno può, ad
esempio, comprendere questi
elementi:
La mia scelta deriva dalla
analisi dei seguenti elementi:
•
i
miei
interessi
……………………
•
le
mie
aspirazioni
………………..
•
il
mio
carattere
…………………………
•
le informazioni avute
………………………..
•
il confronto con la mia
famiglia/ i miei amici
…………………………
•
le attività in cui ottengo
buoni
risultati
………………
•
le
mie
competenze
personali ………………..
•
le conoscenze e le abilità
disciplinari che posseggo
meglio ………………......
•
…………………………
Orientamento della Famiglia
Orientamento dei Docenti
Nota = l’orientamento da parte
della
famiglia
può,
ad
esempio, comprendere questi
elementi:
Questa scelta deriva dalla
analisi dei seguenti elementi:
•
le sue potenzialità………..
•
le
attività
che
lo
interessano ……..……….
•
le
sue
attitudini
………….……………….
•
le caratteristiche del suo
carattere …………………
•
le competenze personali
maturate …………..…….
•
le conoscenze e abilità
disciplinari che possiede
meglio ……………..……
•
le indicazioni dei docenti
…………………………..
•
l’analisi
dell’offerta
formativa sul territorio
………………………….
…………………………
Nota = Questo Consiglio di
Orientamento deriva dalla
analisi degli elementi raccolti e
documentati nel Portfolio delle
competenze
(ad
esempio,
potenzialità attitudini, metodo
di studio, competenze personali
maturate, conoscenze e abilità
disciplinari possedute, ecc).
A discrezione delle Istituzioni
scolastiche
elencare
tali
elementi oppure limitarsi a
motivare il Consiglio.
Dalla lettura della circolare N. 84 si evince chiaramente che l’allora ministro dell’Istruzione, pur
non volendo ritirare in toto il portfolio, ne riduce drasticamente la portata, svuotandolo di
significato e trasformando la più grande rivoluzione della valutazione degli studi in una creatura
focomelica.
Resta, infatti, obbligatoria (e senza discrezionalità di compilazione) solo la parte squisitamente
anagrafica e quella oggettivamente valutativa (cerchio celeste).
Dinanzi agli elementi scatenanti controversie, la compilazione diventa, laddove segnalato dal
quadratino arancione, obbligatoria, ma con schema libero; dinanzi ai triangoli verdi l’obbligatorietà
cade, e lascia il posto ad una forma libera e “solamente consigliata”, evidentemente per la maggiore
criticità e soggettività dei punti in questione .
Giocoforza la parte narrativa dell’alunno e la parte valutativa di concerto con la famiglia hanno il
triangolo verde.
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100
L’orecchio e l’evoluzione della specie
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È così che il portfolio si riduce a duplicato della tradizionale scheda valutativa. E siamo più o meno
alla fine del mandato della discussa Sig.ra Moratti.
“Con l’avvento” di Fioroni e la rinascita del Ministero della Pubblica Istruzione, vengono risolti i
problemi sul portfolio. Viene eliminato dall’ordinamento catapultando la valutazione nel passato.
Lo Schema di regolamento generale.
Il Ministero della Pubblica Istruzione con decreto 7 dicembre 2006 n. 305, G.U. n. 11 del 15
Gennaio 2007, emana in attuazione degli artt. 20 e 21 del D.Lgs 196/03, lo schema di regolamento
generale, atto dispositivo con l’obiettivo di dare linee guida amministrative per l’applicazione del
codice sul trattamento dei dati.
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L’orecchio e l’evoluzione della specie
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DECRETO 7 dicembre 2006, n.305
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L’orecchio e l’evoluzione della specie
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Le sette schede che compongono il regolamento generale del decreto P.I. 305/06 hanno un taglio
notevolmente pratico ed assolvono pienamente il ruolo coesivo tra l’astrazione di legge e le
casistiche tipiche di applicazione ministeriale.
Tuttavia il ritardo di emanazione ha reso poco più che nullo il loro effetto.
Ogni scuola infatti ha già attuato (od avrebbe già dovuto) un autoregolamento comunque incentrato
sul buonsenso.
Passando in rassegna le schede troviamo :
Scheda 1) Selezione e reclutamento a tempo determinato e gestione del rapporto di lavoro.
La scheda, già in apertura, subito chiarisce che le regole contenute in essa si applicano a prescindere
dal rapporto di subordinazione ed ovviamente non può non trattare anche dati che riguardano :
•
la salute (idoneità al servizio,equo indennizzo, assistenza fiscale, tutela della maternità,
assunzione di personale appartenente alle cc.dd. categorie protette, etc)
•
adesione a sindacati o simili ( per gli adempimenti a carico del datore di lavoro al
versamento di quote associative)
•
convinzioni religiose (doppio aspetto, uno per l’assunzione dei proff.ri di religione, l’altro
per il riconoscimento di festività)
•
convinzioni filosofiche (ad esempio possono evincersi da forme di volontariato, ripudio
della guerra, etc)
•
carattere giudiziario (per i requisiti di onorabilità richiesti per alcune mansioni)
•
sessualità ( nel caso di cambio di sesso)
Questi dati di norma sono raccolti presso l’interessato o da pubblici uffici, sono trattati con
strumenti anche informatici e servono alla selezione, al reclutamento, alla gestione giuridica,
retributiva, e pensionistica del personale, nonché alla loro formazione, ed aggiornamento.
Scheda 2) Gestione del contenzioso e procedimenti disciplinari.
E’ una scheda strettamente tecnica che legittima la raccolta di informazioni che altrimenti
esulerebbero dalla finalità tipica dell’istruzione, contiene la disciplina per il trattamento legittimo di
informazioni :
•
sull’origine (razziale,etnica)
•
convinzioni (religiose,filosofiche,altro)
•
convinzioni (politiche,sindacali)
•
stato di salute (attuale,passato,terapie in corso,familiari)
•
giudiziarie
•
sessuali
Queste informazioni posso essere trattate per la difesa in giudizio del Ministero e delle istituzioni
scolastiche.
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L’orecchio e l’evoluzione della specie
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Scheda 3) Organismi collegiali e commissioni istituzionali.
Il trattamento dei dati sensibili è necessario per la gestione e le convocazioni degli organi di
collegio delle istituzioni scolastiche.
Tuttavia l’unico dato sensibile evincente è quello delle convinzioni sindacali.
Scheda 4) Attività propedeutiche all’avvio dell’anno scolastico.
Le informazioni sono fornite dalle famiglie ed in parte attinte da altri pubblici uffici, la finalità è
quella di garantire l’istruzione giusta per tutti.
I dati sensibili trattati possono essere quelli sull’origine razziale ed etnica, sulle convinzioni
religiose od altre convinzioni e sono molto importanti i dati sensibili riguardanti la salute, si pensi
ad intolleranze alimentari, epilessia etc.
Scheda 5) Attività educativa, didattica e formativa, di valutazione.
Qui ad avviso dello scrivente il legislatore tecnico si è ben reso conto della complicatezza del punto
in quanto ha dato una descrizione narrativa più che specifica/pedagogica lasciando la discrezionalità
dell’operatore scolastico.
E’ la scheda di più amplia veduta che ben fungerebbe anche con la reintroduzione del portfolio delle
competenze.
Scheda 6) Scuole non statali.
Si rimanda alla lettura della scheda, non vi sono commenti da fare.
Scheda 7)
L’ultima scheda di amplio respiro sia di contenuti che di operatività mira alla
raccolte finalizzata alla gestione del contenzioso. Giocoforza la fonte normativa è ricca di richiami
codicistici e procedurali.
Viene da chiedere se la vasta gamma di possibilità a trattare le informazioni deve essere vista in
maniera preventiva (che sarebbe giusto) o solo in caso di effettivo contenzioso, ed in quest’ultimo
caso vedere la legittimazione dell’attore che apre il contenzioso.
In conclusione c’è da dire che, come prevedibile, nelle schede è fatta salva la circolazione
delle informazioni tra uffici pubblici.
Ora con una buona base scritta per il codice del trattamento dei dati siamo in attesa di una
giurisprudenza nuova.
Per il CAD invece siamo tutti nuovi “giocatori”.
Giocatori di un intrigato videogames on demand di ruolo, complesso come Netropolis, Sokoban,
Simcity etc.
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L’orecchio e l’evoluzione della specie
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I player saremo tutti noi, ma qualcuno sarà più bravo perché abituato
I Più bravi saranno Mattia, Gianluca, Simone e tanti altri teen ager . Ora tocca a voi.
già.
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L’orecchio e l’evoluzione della specie
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Allegati.
Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82
"Codice dell'amministrazione digitale"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2005 - Supplemento Ordinario n. 93
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione;
Visto l'
articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'
attività di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto l'
articolo 10 della legge 29 luglio 2003, n. 229, recante interventi in materia di qualità della
regolazione, riassetto normativo e codificazione - legge di semplificazione 2001;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante norme in materia di sistemi informativi
automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'
articolo 2, comma 1, lettera mm), della
legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante disciplina dell'
attività di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
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L’orecchio e l’evoluzione della specie
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Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa (Testo A), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'
ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, recante attuazione della direttiva 1999/93/CE
relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati
personali;
Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante disposizioni per favorire l'
accesso dei soggetti disabili
agli strumenti informatici;
Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52, recante attuazione della direttiva 2001/115/CE
che semplifica ed armonizza le modalità di fatturazione in materia di IVA;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'
11
novembre 2004;
Esperita la procedura di notifica alla Commissione europea di cui alla direttiva 98/34/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, attuata dalla legge 21 giugno 1986, n. 317,
così come modificata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi dell'
articolo 8, del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, espresso nella riunione del 13 gennaio 2005;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi
nell'
adunanza del 7 febbraio 2005;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 marzo 2005;
Sulla proposta del Ministro per l'
innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per la
funzione pubblica, con il Ministro dell'
economia e delle finanze, con il Ministro dell'
interno, con il
Ministro della giustizia, con il Ministro delle attività produttive e con il Ministro delle
comunicazioni;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
CAPO I
PRINCIPI GENERALI
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L’orecchio e l’evoluzione della specie
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Sezione I
DEFINIZIONI, FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente codice si intende per:
a) allineamento dei dati: il processo di coordinamento dei dati presenti in più archivi finalizzato alla
verifica della corrispondenza delle informazioni in essi contenute;
b) autenticazione informatica: la validazione dell'
insieme di dati attribuiti in modo esclusivo ed
univoco ad un soggetto, che ne distinguono l'
identità nei sistemi informativi, effettuata attraverso
opportune tecnologie al fine di garantire la sicurezza dell'
accesso;
c) carta d'
identità elettronica: il documento d'
identità munito di fotografia del titolare rilasciato su
supporto informatico dalle amministrazioni comunali con la prevalente finalità di dimostrare
l'
identità anagrafica del suo titolare;
d) carta nazionale dei servizi: il documento rilasciato su supporto informatico per consentire
l'
accesso per via telematica ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni;
e) certificati elettronici: gli attestati elettronici che collegano i dati utilizzati per verificare le firme
elettroniche ai titolari e confermano l'
identità informatica dei titolari stessi;
f) certificato qualificato: il certificato elettronico conforme ai requisiti di cui all'
allegato I della
direttiva 1999/93/CE, rilasciati da certificatori che rispondono ai requisiti di cui all'
allegato II della
medesima direttiva;
g) certificatore: il soggetto che presta servizi di certificazione delle firme elettroniche o che fornisce
altri servizi connessi con queste ultime;
h) chiave privata: l'
elemento della coppia di chiavi asimmetriche, utilizzato dal soggetto titolare,
mediante il quale si appone la firma digitale sul documento informatico;
i) chiave pubblica: l'
elemento della coppia di chiavi asimmetriche destinato ad essere reso pubblico,
con il quale si verifica la firma digitale apposta sul documento informatico dal titolare delle chiavi
asimmetriche;
l) dato a conoscibilità limitata: il dato la cui conoscibilità e'riservata per legge o regolamento a
specifici soggetti o categorie di soggetti;
m) dato delle pubbliche amministrazioni: il dato formato, o comunque trattato da una pubblica
amministrazione;
n) dato pubblico: il dato conoscibile da chiunque;
o) disponibilità: la possibilità di accedere ai dati senza restrizioni non riconducibili a esplicite norme
di legge;
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L’orecchio e l’evoluzione della specie
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p) documento informatico: la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente
rilevanti;
q) firma elettronica: l'
insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite
associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di autenticazione informatica;
r) firma elettronica qualificata: la firma elettronica ottenuta attraverso una procedura informatica
che garantisce la connessione univoca al firmatario e la sua univoca autenticazione informatica,
creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo e collegata ai dati ai
quali si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente
modificati, che sia basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per
la creazione della firma, quale l'
apparato strumentale usato per la creazione della firma elettronica;
s) firma digitale: un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi
crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la
chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di
verificare la provenienza e l'
integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti
informatici;
t) fruibilità di un dato: la possibilità di utilizzare il dato anche trasferendolo nei sistemi informativi
automatizzati di un'
altra amministrazione;
u) gestione informatica dei documenti: l'
insieme delle attività finalizzate alla registrazione e
segnatura di protocollo, nonche'alla classificazione, organizzazione, assegnazione, reperimento e
conservazione dei documenti amministrativi formati o acquisiti dalle amministrazioni, nell'
ambito
del sistema di classificazione d'
archivio adottato, effettuate mediante sistemi informatici;
v) originali non unici: i documenti per i quali sia possibile risalire al loro contenuto attraverso altre
scritture o documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, anche se in possesso di terzi;
z) pubbliche amministrazioni centrali: le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad
ordinamento autonomo, le istituzioni universitarie, gli enti pubblici non economici nazionali,
l'
Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), le agenzie di
cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
aa) titolare: la persona fisica cui e'attribuita la firma elettronica e che ha accesso ai dispositivi per
la creazione della firma elettronica;
bb) validazione temporale: il risultato della procedura informatica con cui si attribuiscono, ad uno o
più documenti informatici, una data ed un orario opponibili ai terzi.
Art. 2.
Finalità e ambito di applicazione
1. Lo Stato, le Regioni e le autonomie locali assicurano la disponibilità, la gestione, l'
accesso, la
trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'
informazione in modalità digitale e si organizzano
ed agiscono a tale fine utilizzando con le modalità più appropriate le tecnologie dell'
informazione e
della comunicazione.
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L’orecchio e l’evoluzione della specie
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2. Le disposizioni del presente codice si applicano alle pubbliche amministrazioni di cui all'
articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, salvo che sia diversamente stabilito, nel
rispetto della loro autonomia organizzativa e comunque nel rispetto del riparto di competenza di cui
all'
articolo 117 della Costituzione.
3. Le disposizioni di cui al capo II concernenti i documenti informatici, le firme elettroniche, i
pagamenti informatici, i libri e le scritture, le disposizioni di cui al capo III, relative alla formazione,
gestione, alla conservazione, nonche'le disposizioni di cui al capo IV relative alla trasmissione dei
documenti informatici si applicano anche ai privati ai sensi dell'
articolo 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
4. Le disposizioni di cui al capo V, concernenti l'
accesso ai documenti informatici, e la fruibilità
delle informazioni digitali si applicano anche ai gestori di servizi pubblici ed agli organismi di
diritto pubblico.
5. Le disposizioni del presente codice si applicano nel rispetto della disciplina rilevante in materia
di trattamento dei dati personali e, in particolare, delle disposizioni in materia di protezione dei dati
personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
6. Le disposizioni del presente codice non si applicano limitatamente all'
esercizio delle attività e
funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, e consultazioni elettorali.
Sezione II
DIRITTI DEI CITTADINI E DELLE IMPRESE
Art. 3.
Diritto all'
uso delle tecnologie
1. I cittadini e le imprese hanno diritto a richiedere ed ottenere l'
uso delle tecnologie telematiche
nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni centrali e con i gestori di pubblici servizi
statali nei limiti di quanto previsto nel presente codice.
Art. 4.
Partecipazione al procedimento amministrativo informatico
1. La partecipazione al procedimento amministrativo e il diritto di accesso ai documenti
amministrativi sono esercitabili mediante l'
uso delle tecnologie dell'
informazione e della
comunicazione secondo quanto disposto dagli articoli 59 e 60 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Ogni atto e documento può essere trasmesso alle pubbliche amministrazioni con l'
uso delle
tecnologie dell'
informazione e della comunicazione se formato ed inviato nel rispetto della vigente
normativa.
Art. 5.
Effettuazione dei pagamenti con modalità informatiche
1. A decorrere dal 30 giugno 2007, le pubbliche amministrazioni centrali con sede nel territorio
italiano consentono l'
effettuazione dei pagamenti ad esse spettanti, a qualsiasi titolo dovuti, con
l'
uso delle tecnologie dell'
informazione e della comunicazione.
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Art. 6.
Utilizzo della posta elettronica certificata
1. Le pubbliche amministrazioni centrali utilizzano la posta elettronica certificata, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, per ogni scambio di documenti e
informazioni con i soggetti interessati che ne fanno richiesta e che hanno preventivamente
dichiarato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.
2. Le disposizioni di cui al gomma 1 si applicano anche alle pubbliche amministrazioni regionali e
locali salvo che non sia diversamente stabilito.
Art. 7.
Qualità dei servizi resi e soddisfazione dell'
utenza
1. Le pubbliche amministrazioni centrali provvedono alla riorganizzazione ed aggiornamento dei
servizi resi; a tale fine sviluppano l'
uso delle tecnologie dell'
informazione e della comunicazione,
sulla base di una preventiva analisi delle reali esigenze dei cittadini e delle imprese, anche
utilizzando strumenti per la valutazione del grado di soddisfazione degli utenti.
2. Entro il 31 maggio di ciascun anno le pubbliche amministrazioni centrali trasmettono al Ministro
delegato per la funzione pubblica e al Ministro delegato per l'
innovazione e le tecnologie una
relazione sulla qualità dei servizi resi e sulla soddisfazione dell'
utenza.
Art. 8.
Alfabetizzazione informatica dei cittadini
1. Lo Stato promuove iniziative volte a favorire l'
alfabetizzazione informatica dei cittadini con
particolare riguardo alle categorie a rischio di esclusione, anche al fine di favorire l'
utilizzo dei
servizi telematici delle pubbliche amministrazioni.
Art. 9.
Partecipazione democratica elettronica
1. Lo Stato favorisce ogni forma di uso delle nuove tecnologie per promuovere una maggiore
partecipazione dei cittadini, anche residenti all'
estero, al processo democratico e per facilitare
l'
esercizio dei diritti politici e civili sia individuali che collettivi.
Art. 10.
Sportelli per le attività produttive
1. Lo sportello unico di cui all'
articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre
1998, n. 447, e'realizzato in modalità informatica ed eroga i propri servizi verso l'
utenza anche in
via telematica.
2. Gli sportelli unici consentono l'
invio di istanze, dichiarazioni, documenti e ogni altro atto
trasmesso dall'
utente in via telematica e sono integrati con i servizi erogati in rete dalle pubbliche
amministrazioni.
3. Al fine di promuovere la massima efficacia ed efficienza dello sportello unico, anche attraverso
l'
adozione di modalità omogenee di relazione con gli utenti nell'
intero territorio nazionale, lo Stato,
d'
intesa con la Conferenza unificata di cui all'
articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
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L’orecchio e l’evoluzione della specie
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281, individua uno o più modelli tecnico-organizzativi di riferimento, tenendo presenti le migliori
esperienze realizzate che garantiscano l'
interoperabilità delle soluzioni individuate.
4. Lo Stato realizza, nell'
ambito di quanto previsto dal sistema pubblico di connettività di cui al
decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42, un sistema informatizzato per le imprese relativo ai
procedimenti di competenza delle amministrazioni centrali anche ai fini di quanto previsto
all'
articolo 11.
Art. 11.
Registro informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese
1. Presso il Ministero delle attività produttive, che si avvale a questo scopo del sistema informativo
delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e'istituito il Registro informatico
degli adempimenti amministrativi per le imprese, di seguito denominato «Registro», il quale
contiene l'
elenco completo degli adempimenti amministrativi previsti dalle pubbliche
amministrazioni per l'
avvio e l'
esercizio delle attività di impresa, nonche'i dati raccolti dalle
amministrazioni comunali negli archivi informatici di cui all'
articolo 24, comma 2, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Il Registro, che si articola su base regionale con apposite sezioni
del sito informatico, fornisce, ove possibile, il supporto necessario a compilare in via elettronica la
relativa modulistica.
2. E' fatto obbligo alle amministrazioni pubbliche, nonche' ai concessionari di lavori e ai
concessionari e gestori di servizi pubblici, di trasmettere in via informatica al Ministero delle
attività produttive l'
elenco degli adempimenti amministrativi necessari per l'
avvio e l'
esercizio
dell'
attività di impresa.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività
produttive e del Ministro delegato per l'
innovazione e le tecnologie, sono stabilite le modalità di
coordinamento, di attuazione e di accesso al Registro, nonche'di connessione informatica tra le
diverse sezioni del sito.
4. Il Registro e'pubblicato su uno o più siti telematici, individuati con decreto del Ministro delle
attività produttive.
5. Del Registro possono avvalersi le autonomie locali, qualora non provvedano in proprio, per i
servizi pubblici da loro gestiti.
6. All'
onere derivante dall'
attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell'
articolo 21,
comma 2, della legge 29 luglio 2003, n. 229.
Sezione III
ORGANIZZAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI RAPPORTI FRA STATO, REGIONI E
AUTONOMIE LOCALI
Art. 12.
Norme generali per l'
uso delle tecnologie dell'
informazione e delle comunicazioni nell'
azione
amministrativa
1. Le pubbliche amministrazioni nell'
organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le
tecnologie dell'
informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza,
efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione.
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2. Le pubbliche amministrazioni adottano le tecnologie dell'
informazione e della comunicazione nei
rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati, con misure informatiche,
tecnologiche, e procedurali di sicurezza, secondo le regole tecniche di cui all'
articolo 71.
3. Le pubbliche amministrazioni operano per assicurare l'
uniformità e la graduale integrazione delle
modalità di interazione degli utenti con i servizi informatici da esse erogati, qualunque sia il canale
di erogazione, nel rispetto della autonomia e della specificità di ciascun erogatore di servizi.
4. Lo Stato promuove la realizzazione e l'
utilizzo di reti telematiche come strumento di interazione
tra le pubbliche amministrazioni ed i privati.
5. Le pubbliche amministrazioni utilizzano le tecnologie dell'
informazione e della comunicazione,
garantendo, nel rispetto delle vigenti normative, l'
accesso alla consultazione, la circolazione e lo
scambio di dati e informazioni, nonche'l'
interoperabilità dei sistemi e l'
integrazione dei processi di
servizio fra le diverse amministrazioni nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi
dell'
articolo 71.
Art. 13.
Formazione informatica dei dipendenti pubblici
1. Le pubbliche amministrazioni nella predisposizione dei piani di cui all'
articolo 7-bis, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e nell'
ambito delle risorse finanziarie previste dai piani
medesimi, attuano anche politiche di formazione del personale finalizzate alla conoscenza e all'
uso
delle tecnologie dell'
informazione e della comunicazione.
Art. 14.
Rapporti tra Stato, Regioni e autonomie locali
1. In attuazione del disposto dell'
articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, lo
Stato disciplina il coordinamento informatico dei dati dell'
amministrazione statale, regionale e
locale, dettando anche le regole tecniche necessarie per garantire la sicurezza e l'
interoperabilità dei
sistemi informatici e dei flussi informativi per la circolazione e lo scambio dei dati e per l'
accesso ai
servizi erogati in rete dalle amministrazioni medesime.
2. Lo Stato, le regioni e le autonomie locali promuovono le intese e gli accordi e adottano,
attraverso la Conferenza unificata, gli indirizzi utili per realizzare un processo di digitalizzazione
dell'
azione amministrativa coordinato e condiviso e per l'
individuazione delle regole tecniche di cui
all'
articolo 71.
3. Lo Stato, ai fini di quanto previsto ai commi 1 e 2, istituisce organismi di cooperazione con le
regioni e le autonomie locali, promuove intese ed accordi tematici e territoriali, favorisce la
collaborazione interregionale, incentiva la realizzazione di progetti a livello locale, in particolare
mediante il trasferimento delle soluzioni tecniche ed organizzative, previene il divario tecnologico
tra amministrazioni di diversa dimensione e collocazione territoriale.
Art. 15.
Digitalizzazione e riorganizzazione
1. La riorganizzazione strutturale e gestionale delle pubbliche amministrazioni volta al
perseguimento degli obiettivi di cui all'
articolo 12, comma 1, avviene anche attraverso il migliore e
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più esteso utilizzo delle tecnologie dell'
informazione e della comunicazione nell'
ambito di una
coordinata strategia che garantisca il coerente sviluppo del processo di digitalizzazione.
2. In attuazione del comma 1, le pubbliche amministrazioni provvedono in particolare a
razionalizzare e semplificare i procedimenti amministrativi, le attività gestionali, i documenti, la
modulistica, le modalità di accesso e di presentazione delle istanze da parte dei cittadini e delle
imprese, assicurando che l'
utilizzo delle tecnologie dell'
informazione e della comunicazione
avvenga in conformità alle prescrizioni tecnologiche definite nelle regole tecniche di cui all'
articolo
71.
3. La digitalizzazione dell'
azione amministrativa e'attuata dalle pubbliche amministrazioni con
modalità idonee a garantire la partecipazione dell'
Italia alla costruzione di reti transeuropee per lo
scambio elettronico di dati e servizi fra le amministrazioni dei Paesi membri dell'
Unione europea.
Art. 16.
Competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di innovazione e tecnologie
1. Per il perseguimento dei fini di cui al presente codice, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il
Ministro delegato per l'
innovazione e le tecnologie, nell'
attività di coordinamento del processo di
digitalizzazione e di coordinamento e di valutazione dei programmi, dei progetti e dei piani di
azione formulati dalle pubbliche amministrazioni centrali per lo sviluppo dei sistemi informativi:
a) definisce con proprie direttive le linee strategiche, la pianificazione e le aree di intervento
dell'
innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni centrali, e ne verifica l'
attuazione;
b) valuta, sulla base di criteri e metodiche di ottimizzazione della spesa, il corretto utilizzo delle
risorse finanziarie per l'
informatica e la telematica da parte delle singole amministrazioni centrali;
c) sostiene progetti di grande contenuto innovativo, di rilevanza strategica, di preminente interesse
nazionale, con particolare attenzione per i progetti di carattere intersettoriale;
d) promuove l'
informazione circa le iniziative per la diffusione delle nuove tecnologie;
e) detta norme tecniche ai sensi dell'
articolo, 71 e criteri in tema di pianificazione, progettazione,
realizzazione, gestione, mantenimento dei sistemi informativi automatizzati delle pubbliche
amministrazioni centrali e delle loro interconnessioni, nonche'della loro qualità e relativi aspetti
organizzativi e della loro sicurezza.
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per l'
innovazione e le tecnologie
riferisce annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione del presente codice.
Art. 17.
Strutture per l'
organizzazione, l'
innovazione e le tecnologie
1. Le pubbliche amministrazioni centrali garantiscono l'
attuazione delle linee strategiche per la
riorganizzazione e digitalizzazione dell'
amministrazione definite dal Governo. A tale fine le
predette amministrazioni individuano un centro di competenza cui afferiscono i compiti relativi a:
a) coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi informativi, in modo da assicurare anche la
coerenza con gli standard tecnici e organizzativi comuni;
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b) indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei servizi, sia interni che esterni, forniti dai sistemi
informativi dell'
amministrazione;
c) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della sicurezza informatica;
d) accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici e promozione dell'
accessibilità anche in
attuazione di quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 4;
e) analisi della coerenza tra l'
organizzazione dell'
amministrazione e l'
utilizzo delle tecnologie
dell'
informazione e della comunicazione, al fine di migliorare la soddisfazione dell'
utenza e la
qualità dei servizi nonche'di ridurre i tempi e i costi dell'
azione amministrativa;
f) cooperazione alla revisione della riorganizzazione dell'
amministrazione ai fini di cui alla lettera
e);
g) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della pianificazione prevista per lo sviluppo e la
gestione dei sistemi informativi;
h) progettazione e coordinamento delle iniziative rilevanti ai fini di una più efficace erogazione di
servizi in rete a cittadini e imprese mediante gli strumenti della cooperazione applicativa tra
pubbliche amministrazioni, ivi inclusa la predisposizione e l'
attuazione di accordi di servizio tra
amministrazioni per la realizzazione e compartecipazione dei sistemi informativi cooperativi;
i) promozione delle iniziative attinenti l'
attuazione delle direttive impartite dal Presidente del
Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per l'
innovazione e le tecnologie;
j) pianificazione e coordinamento del processo di diffusione, all'
interno dell'
amministrazione, dei
sistemi di posta elettronica, protocollo informatico, firma digitale e mandato informatico, e delle
norme in materia di sicurezza, accessibilità e fruibilità.
Art. 18.
Conferenza permanente per l'
innovazione tecnologica
1. E'istituita la Conferenza permanente per l'
innovazione tecnologica con funzioni di consulenza al
Presidente del Consiglio dei Ministri, o al Ministro delegato per l'
innovazione e le tecnologie, in
materia di sviluppo ed attuazione dell'
innovazione tecnologica nelle amministrazioni dello Stato.
2. La Conferenza permanente per l'
innovazione tecnologica e'presieduta da un rappresentante della
Presidenza del Consiglio dei Ministri designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal
Ministro delegato per l'
innovazione e le tecnologie; ne fanno parte il Presidente del Centro
nazionale per l'
informatica nella pubblica amministrazione (d'
ora in poi CNIPA), i componenti del
CNIPA, il Capo del Dipartimento per l'
innovazione e le tecnologie, nonche'i responsabili delle
funzioni di cui all'
articolo 17.
3. La Conferenza permanente per l'
innovazione tecnologica si riunisce con cadenza almeno
semestrale per la verifica dello stato di attuazione dei programmi in materia di innovazione
tecnologica e del piano triennale di cui all'
articolo 9 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.
4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il Ministro delegato per l'
innovazione e le tecnologie,
provvede, con proprio decreto, a disciplinare il funzionamento della Conferenza permanente per
l'
innovazione tecnologica.
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5. La Conferenza permanente per l'
innovazione tecnologica può sentire le organizzazioni produttive
e di categoria.
6. La Conferenza permanente per l'
innovazione tecnologica opera senza rimborsi spese o compensi
per i partecipanti a qualsiasi titolo dovuti, compreso il trattamento economico di missione; dal
presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Art. 19.
Banca dati per la legislazione in materia di pubblico impiego
1. E'istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica,
una banca dati contenente la normativa generale e speciale in materia di rapporto di lavoro alle
dipendenze delle pubbliche amministrazioni.
2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, cura
l'
aggiornamento periodico della banca dati di cui al comma 1, tenendo conto delle innovazioni
normative e della contrattazione collettiva successivamente intervenuta, e assicurando agli utenti la
consultazione gratuita.
3. All'
onere derivante dall'
attuazione dei presente articolo si provvede ai sensi dell'
articolo 21,
comma 3, della legge 29 luglio 2003, n. 229.
CAPO II
DOCUMENTO INFORMATICO E FIRME ELETTRONICHE; PAGAMENTI, LIBRI E
SCRITTURE
Sezione I
DOCUMENTO INFORMATICO
Art. 20.
Documento informatico
1. Il documento informatico da chiunque formato, la registrazione su supporto informatico e la
trasmissione con strumenti telematici sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, se conformi
alle disposizioni del presente codice ed alle regole tecniche di cui all'
articolo 71.
2. Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma digitale
soddisfa il requisito legale della forma scritta se formato nel rispetto delle regole tecniche stabilite
ai sensi dell'
articolo 71 che garantiscano l'
identificabilità dell'
autore e l'
integrità del documento.
3. Le regole tecniche per la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la
validazione temporale dei documenti informatici sono stabilite ai sensi dell'
articolo 71; la data e
l'
ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle
regole tecniche sulla validazione temporale.
4. Con le medesime regole tecniche sono definite le misure tecniche, organizzative e gestionali
volte a garantire l'
integrità, la disponibilità e la riservatezza delle informazioni contenute nel
documento informatico.
5. Restano ferme le disposizioni di legge in materia di protezione dei dati personali.
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Art. 21.
Valore probatorio del documento informatico sottoscritto
1. Il documento informatico, cui e'apposta una firma elettronica, sul piano probatorio e'liberamente
valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità e sicurezza.
2. Il documento informatico, sottoscritto con firma digitale o con un altro tipo di firma elettronica
qualificata, ha l'
efficacia prevista dall'
articolo 2702 del codice civile. L'
utilizzo del dispositivo di
firma si presume riconducibile al titolare, salvo che sia data prova contraria.
3. L'
apposizione ad un documento informatico di una firma digitale o di un altro tipo di firma
elettronica qualificata basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a
mancata sottoscrizione. La revoca o la sospensione, comunque motivate, hanno effetto dal momento
della pubblicazione, salvo che il revocante, o chi richiede la sospensione, non dimostri che essa era
già a conoscenza di tutte le parti interessate.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche se la firma elettronica e'basata su un
certificato qualificato rilasciato da un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte
dell'
Unione europea, quando ricorre una delle seguenti condizioni:
a) il certificatore possiede i requisiti di cui alla direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 dicembre 1999, ed e'accreditato in uno Stato membro;
b) il certificato qualificato e'garantito da un certificatore stabilito nella Unione europea, in possesso
dei requisiti di cui alla medesima direttiva;
c) il certificato qualificato, o il certificatore, e'riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o
multilaterale tra l'
Unione europea e Paesi terzi o organizzazioni internazionali.
5. Gli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di
supporto sono assolti secondo le modalità definite con uno o più decreti del Ministro dell'
economia
e delle finanze, sentito il Ministro delegato per l'
innovazione e le tecnologie.
Art. 22.
Documenti informatici delle pubbliche amministrazioni
1. Gli atti formati con strumenti informatici, i dati e i documenti informatici delle pubbliche
amministrazioni costituiscono informazione primaria ed originale da cui e'possibile effettuare, su
diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.
2. Nelle operazioni riguardanti le attività di produzione, immissione, conservazione, riproduzione e
trasmissione di dati, documenti ed atti amministrativi con sistemi informatici e telematici, ivi
compresa l'
emanazione degli atti con i medesimi sistemi, devono essere indicati e resi facilmente
individuabili sia i dati relativi alle amministrazioni interessate, sia il soggetto che ha effettuato
l'
operazione.
3. Le copie su supporto informatico di documenti formati in origine su altro tipo di supporto
sostituiscono, ad ogni effetto di legge, gli originali da cui sono tratte, se la loro conformità
all'
originale e'assicurata dal funzionario a ciò delegato nell'
ambito dell'
ordinamento proprio
dell'
amministrazione di appartenenza, mediante l'
utilizzo della firma digitale e nel rispetto delle
regole tecniche stabilite ai sensi dell'
articolo 71.
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4. Le regole tecniche in materia di formazione e conservazione di documenti informatici delle
pubbliche amministrazioni sono definite ai sensi dell'
articolo 71, di concerto con il Ministro per i
beni e le attività culturali, nonche'd'
intesa con la Conferenza unificata di cui all'
articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
Art. 23.
Copie di atti e documenti informatici
1. All'
articolo 2712 del codice civile dopo le parole: «riproduzioni fotografiche» e'inserita la
seguente: «, informatiche».
2. I duplicati, le copie, gli estratti del documento informatico, anche se riprodotti su diversi tipi di
supporto, sono validi a tutti gli effetti di legge, se conformi alle vigenti regole tecniche.
3. I documenti informatici contenenti copia o riproduzione di atti pubblici, scritture private e
documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo, spediti o rilasciati
dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli
articoli 2714 e 2715 del codice civile, se ad essi e'apposta o associata, da parte di colui che li
spedisce o rilascia, una firma digitale o altra firma elettronica qualificata.
4. Le copie su supporto informatico di documenti originali non unici formati in origine su supporto
cartaceo o, comunque, non informatico sostituiscono, ad ogni effetto di legge, gli originali da cui
sono tratte se la loro conformità all'
originale e'assicurata dal responsabile della conservazione
mediante l'
utilizzo della propria firma digitale e nel rispetto delle regole tecniche di cui all'
articolo
71.
5. Le copie su supporto informatico di documenti, originali unici, formati in origine su supporto
cartaceo o, comunque, non informatico sostituiscono, ad ogni effetto di legge, gli originali da cui
sono tratte se la loro conformità all'
originale e'autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale
a ciò autorizzato, con dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata secondo le
regole tecniche stabilite ai sensi dell'
articolo 71.
6. La spedizione o il rilascio di copie di atti e documenti di cui al comma 3, esonera dalla
produzione e dalla esibizione dell'
originale formato su supporto cartaceo quando richieste ad ogni
effetto di legge.
7. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti previsti dalla legislazione vigente si
intendono soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo di documenti informatici, se le procedure
utilizzate sono conformi alle regole tecniche dettate ai sensi dell'
articolo 71 di concerto con il
Ministro dell'
economia e delle finanze.
Sezione II
FIRME ELETTRONICHE E CERTIFICATORI
Art. 24.
Firma digitale
1. La firma digitale deve riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed al documento o
all'
insieme di documenti cui e'apposta o associata.
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2. L'
apposizione di firma digitale integra e sostituisce l'
apposizione di sigilli, punzoni, timbri,
contrassegni e marchi di qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente.
3. Per la generazione della firma digitale deve adoperarsi un certificato qualificato che, al momento
della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso.
4. Attraverso il certificato qualificato si devono rilevare, secondo le regole tecniche stabilite ai sensi
dell'
articolo 71, la validità del certificato stesso, nonche'gli elementi identificativi del titolare e del
certificatore e gli eventuali limiti d'
uso.
Art. 25.
Firma autenticata
1. Si ha per riconosciuta, ai sensi dell'
articolo 2703 del codice civile, la firma digitale o altro tipo di
firma elettronica qualificata autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
2. L'
autenticazione della firma digitale o di altro tipo di firma elettronica qualificata consiste
nell'
attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la firma e'stata apposta in sua presenza dal
titolare, previo accertamento della sua identità personale, della validità del certificato elettronico
utilizzato e del fatto che il documento sottoscritto non e'in contrasto con l'
ordinamento giuridico.
3. L'
apposizione della firma digitale o di altro tipo di firma elettronica qualificata da parte del
pubblico ufficiale ha l'
efficacia di cui all'
articolo 24, comma 2.
4. Se al documento informatico autenticato deve essere allegato altro documento formato in
originale su altro tipo di supporto, il pubblico ufficiale può allegare copia informatica autenticata
dell'
originale, secondo le disposizioni dell'
articolo 23, comma 5.
Art. 26.
Certificatori
1. L'
attività dei certificatori stabiliti in Italia o in un altro Stato membro dell'
Unione europea e'
libera e non necessita di autorizzazione preventiva. Detti certificatori o, se persone giuridiche, i loro
legali rappresentanti ed i soggetti preposti all'
amministrazione, devono possedere i requisiti di
onorabilità richiesti ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo
presso le banche di cui all'
articolo 26 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di
cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.
2. L'
accertamento successivo dell'
assenza o del venir meno dei requisiti di cui al comma 1 comporta
il divieto di prosecuzione dell'
attività intrapresa.
3. Ai certificatori qualificati e ai certificatori accreditati che hanno sede stabile in altri Stati membri
dell'
Unione europea non si applicano le norme del presente codice e le relative norme tecniche di
cui all'
articolo 71 e si applicano le rispettive norme di recepimento della direttiva 1999/93/CE.
Art. 27.
Certificatori qualificati
1. I certificatori che rilasciano al pubblico certificati qualificati devono trovarsi nelle condizioni
previste dall'
articolo 26.
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2. I certificatori di cui al comma 1, devono inoltre:
a) dimostrare l'
affidabilità organizzativa, tecnica e finanziaria necessaria per svolgere attività di
certificazione;
b) utilizzare personale dotato delle conoscenze specifiche, dell'
esperienza e delle competenze
necessarie per i servizi forniti, in particolare della competenza a livello gestionale, della conoscenza
specifica nel settore della tecnologia delle firme elettroniche e della dimestichezza con procedure di
sicurezza appropriate e che sia in grado di rispettare le norme del presente codice e le regole
tecniche di cui all'
articolo 71;
c) applicare procedure e metodi amministrativi e di gestione adeguati e conformi a tecniche
consolidate;
d) utilizzare sistemi affidabili e prodotti di firma protetti da alterazioni e che garantiscano la
sicurezza tecnica e crittografica dei procedimenti, in conformità a criteri di sicurezza riconosciuti in
ambito europeo e internazionale e certificati ai sensi dello schema nazionale di cui all'
articolo 35,
comma 5;
e) adottare adeguate misure contro la contraffazione dei certificati, idonee anche a garantire la
riservatezza, l'
integrità e la sicurezza nella generazione delle chiavi private nei casi in cui il
certificatore generi tali chiavi.
3. I certificatori di cui al comma 1, devono comunicare, prima dell'
inizio dell'
attività, anche in via
telematica, una dichiarazione di inizio di attività al CNIPA, attestante l'
esistenza dei presupposti e
dei requisiti previsti dal presente codice.
4. Il CNIPA procede, d'
ufficio o su segnalazione motivata di soggetti pubblici o privati, a controlli
volti ad accertare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dal presente codice e dispone,
se del caso, con provvedimento motivato da notificare all'
interessato, il divieto di prosecuzione
dell'
attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'
interessato provveda a
conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli
dall'
amministrazione stessa.
Art. 28.
Certificati qualificati
1. I certificati qualificati devono contenere almeno le seguenti informazioni:
a) indicazione che il certificato elettronico rilasciato e'un certificato qualificato;
b) numero di serie o altro codice identificativo del certificato;
c) nome, ragione o denominazione sociale del certificatore che ha rilasciato il certificato e lo Stato
nel quale e'stabilito;
d) nome, cognome o uno pseudonimo chiaramente identificato come tale e codice fiscale del titolare
del certificato;
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e) dati per la verifica della firma, cioè i dati peculiari, come codici o chiavi crittografiche pubbliche,
utilizzati per verificare la firma elettronica corrispondenti ai dati per la creazione della stessa in
possesso del titolare;
f) indicazione del termine iniziale e finale del periodo di validità del certificato;
g) firma elettronica qualificata del certificatore che ha rilasciato il certificato.
2. In aggiunta alle informazioni di cui al comma 1,
pseudonimo, per i titolari residenti all'
estero cui non
indicare il codice fiscale rilasciato dall'
autorità fiscale
analogo codice identificativo, quale ad esempio un
identificativo generale.
fatta salva la possibilità di utilizzare uno
risulti attribuito il codice fiscale, si deve
del Paese di residenza o, in mancanza, un
codice di sicurezza sociale o un codice
3. Il certificato qualificato contiene, ove richiesto dal titolare o dal terzo interessato, le seguenti
informazioni, se pertinenti allo scopo per il quale il certificato e'richiesto:
a) le qualifiche specifiche del titolare, quali l'
appartenenza ad ordini o collegi professionali,
l'
iscrizione ad albi o il possesso di altre abilitazioni professionali, nonché poteri di rappresentanza;
b) limiti d'
uso del certificato, ai sensi dell'
articolo 30, comma 3;
c) limiti del valore degli atti unilaterali e dei contratti per i quali il certificato può essere usato, ove
applicabili.
4. Il titolare, ovvero il terzo interessato se richiedente ai sensi del comma 3, comunicano
tempestivamente al certificatore il modificarsi o venir meno delle circostanze oggetto delle
informazioni di cui al presente articolo.
Art. 29.
Accreditamento
1. I certificatori che intendono conseguire il riconoscimento del possesso dei requisiti del livello più
elevato, in termini di qualità e di sicurezza, chiedono di essere accreditati presso il CNIPA.
2. Il richiedente deve rispondere ai requisiti di cui all'
articolo 27, ed allegare alla domanda oltre ai
documenti indicati nel medesimo articolo il profilo professionale del personale responsabile della
generazione dei dati per la creazione e per la verifica della firma, della emissione dei certificati e
della gestione del registro dei certificati nonché l'
impegno al rispetto delle regole tecniche.
3. Il richiedente, se soggetto privato, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2, deve inoltre:
a) avere forma giuridica di società di capitali e un capitale sociale non inferiore a quello necessario
ai fini dell'
autorizzazione alla attività bancaria ai sensi dell'
articolo 14 del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
b) garantire il possesso, oltre che da parte dei rappresentanti legali, anche da parte dei soggetti
preposti alla amministrazione e dei componenti degli organi preposti al controllo, dei requisiti di
onorabilità richiesti ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo
presso banche ai sensi dell'
articolo 26 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
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4. La domanda di accreditamento si considera accolta qualora non venga comunicato all'
interessato
il provvedimento di diniego entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa.
5. Il termine di cui al comma 4, può essere sospeso una sola volta entro trenta giorni dalla data di
presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o
completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità del CNIPA o che
questo non possa acquisire autonomamente. In tale caso, il termine riprende a decorrere dalla data
di ricezione della documentazione integrativa.
6. A seguito dell'
accoglimento della domanda, il CNIPA dispone l'
iscrizione del richiedente in un
apposito elenco pubblico, tenuto dal CNIPA stesso e consultabile anche in via telematica, ai fini
dell'
applicazione della disciplina in questione.
7. Il certificatore accreditato può qualificarsi come tale nei rapporti commerciali e con le pubbliche
amministrazioni.
8. Sono equiparati ai certificatori accreditati ai sensi del presente articolo i certificatori accreditati in
altri Stati membri dell'
Unione europea ai sensi dell'
articolo 3, paragrafo 2, della direttiva
1999/93/CE.
9. Alle attività previste dal presente articolo si fa fronte nell'
ambito delle risorse del CNIPA, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 30.
Responsabilità del certificatore
1. Il certificatore che rilascia al pubblico un certificato qualificato o che garantisce al pubblico
l'
affidabilità del certificato e'responsabile, se non prova d'
aver agito senza colpa o dolo, del danno
cagionato a chi abbia fatto ragionevole affidamento:
a) sull'
esattezza e sulla completezza delle informazioni necessarie alla verifica della firma in esso
contenute alla data del rilascio e sulla loro completezza rispetto ai requisiti fissati per i certificati
qualificati;
b) sulla garanzia che al momento del rilascio del certificato il firmatario detenesse i dati per la
creazione della firma corrispondenti ai dati per la verifica della firma riportati o identificati nel
certificato;
c) sulla garanzia che i dati per la creazione e per la verifica della firma possano essere usati in modo
complementare, nei casi in cui il certificatore generi entrambi;
d) sull'
adempimento degli obblighi a suo carico previsti dall'
articolo 32.
2. Il certificatore che rilascia al pubblico un certificato qualificato e'responsabile, nei confronti dei
terzi che facciano affidamento sul certificato stesso, dei danni provocati per effetto della mancata o
non tempestiva registrazione della revoca o non tempestiva sospensione del certificato, secondo
quanto previsto. dalle regole tecniche di cui all'
articolo 71, salvo che provi d'
aver agito senza colpa.
3. Il certificato qualificato può contenere limiti d'
uso ovvero un valore limite per i negozi per i quali
può essere usato il certificato stesso, purché i limiti d'
uso o il valore limite siano riconoscibili da
parte dei terzi e siano chiaramente evidenziati nel processo di verifica della firma secondo quanto
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previsto dalle regole tecniche di cui all'
articolo 71. Il certificatore non e'responsabile dei danni
derivanti dall'
uso di un certificato qualificato che ecceda i limiti posti dallo stesso o derivanti dal
superamento del valore limite.
Art. 31.
Vigilanza sull'
attività di certificazione
1. Il CNIPA svolge funzioni di vigilanza e controllo sull'
attività dei certificatori qualificati e
accreditati.
Art. 32.
Obblighi del titolare e del certificatore
1. Il titolare del certificato di firma e'tenuto ad adottare tutte le misure organizzative e tecniche
idonee ad evitare danno ad altri ed a custodire e utilizzare il dispositivo di firma con la diligenza del
buon padre di famiglia.
2. Il certificatore e'tenuto ad adottare tutte le misure organizzative e tecniche idonee ad evitare
danno ad altri, ivi incluso il titolare del certificato.
3. Il certificatore che rilascia, ai sensi dell'
articolo 19, certificati qualificati deve inoltre:
a) provvedere con certezza alla identificazione della persona che fa richiesta della certificazione;
b) rilasciare e rendere pubblico il certificato elettronico nei modi o nei casi stabiliti dalle regole
tecniche di cui all'
articolo 71, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e
successive modificazioni;
c) specificare, nel certificato qualificato su richiesta dell'
istante, e con il consenso del terzo
interessato, i poteri di rappresentanza o altri titoli relativi all'
attività professionale o a cariche
rivestite, previa verifica della documentazione presentata dal richiedente che attesta la sussistenza
degli stessi;
d) attenersi alle regole tecniche di cui all'
articolo 71;
e) informare i richiedenti in modo compiuto e chiaro, sulla procedura di certificazione e sui
necessari requisiti tecnici per accedervi e sulle caratteristiche e sulle limitazioni d'
uso delle firme
emesse sulla base del servizio di certificazione;
f) non rendersi depositario di dati per la creazione della firma del titolare;
g) procedere alla tempestiva pubblicazione della revoca e della sospensione del certificato
elettronico in caso di richiesta da parte del titolare o del terzo dal quale derivino i poteri del titolare
medesimo, di perdita del possesso o della compromissione del dispositivo di firma, di
provvedimento dell'
autorità, di acquisizione della conoscenza di cause limitative della capacità del
titolare, di sospetti abusi o falsificazioni, secondo quanto previsto dalle regole tecniche di cui
all'
articolo 71;
h) garantire un servizio di revoca e sospensione dei certificati elettronici sicuro e tempestivo
nonche'garantire il funzionamento efficiente, puntuale e sicuro degli elenchi dei certificati di firma
emessi, sospesi e revocati;
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i) assicurare la precisa determinazione della data e dell'
ora di rilascio, di revoca e di sospensione dei
certificati elettronici;
j) tenere registrazione, anche elettronica, di tutte le informazioni relative al certificato qualificato
dal momento della sua emissione almeno per dieci anni anche al fine di fornire prova della
certificazione in eventuali procedimenti giudiziari;
k) non copiare, ne'conservare, le chiavi private di firma del soggetto cui il certificatore ha fornito il
servizio di certificazione;
l) predisporre su mezzi di comunicazione durevoli tutte le informazioni utili ai soggetti che
richiedono il servizio di certificazione, tra cui in particolare gli esatti termini e condizioni relative
all'
uso del certificato, compresa ogni limitazione dell'
uso, l'
esistenza di un sistema di
accreditamento facoltativo e le procedure di reclamo e di risoluzione delle controversie; dette
informazioni, che possono essere trasmesse elettronicamente, devono essere scritte in linguaggio
chiaro ed essere fornite prima dell'
accordo tra il richiedente il servizio ed il certificatore;
m) utilizzare sistemi affidabili per la gestione del registro dei certificati con modalità tali da
garantire che soltanto le persone autorizzate possano effettuare inserimenti e modifiche, che
l'
autenticità delle informazioni sia verificabile, che i certificati siano accessibili alla consultazione
del pubblico soltanto nei casi consentiti dal titolare del certificato e che l'
operatore possa rendersi
conto di qualsiasi evento che comprometta i requisiti di sicurezza. Su richiesta, elementi pertinenti
delle informazioni possono essere resi accessibili a terzi che facciano affidamento sul certificato.
4. Il certificatore e' responsabile dell'
identificazione del soggetto che richiede il certificato
qualificato di firma anche se tale attività e'delegata a terzi.
5. Il certificatore raccoglie i dati personali solo direttamente dalla persona cui si riferiscono o previo
suo esplicito consenso, e soltanto nella misura necessaria al rilascio e al mantenimento del
certificato, fornendo l'
informativa prevista dall'
articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196. I dati non possono essere raccolti o elaborati per fini diversi senza l'
espresso consenso della
persona cui si riferiscono.
Art. 33.
Uso di pseudonimi
1. In luogo del nome del titolare il certificatore può riportare sul certificato elettronico uno
pseudonimo, qualificandolo come tale. Se il certificato e'qualificato, il certificatore ha l'
obbligo di
conservare le informazioni relative alla reale identità del titolare per almeno dieci anni dopo la
scadenza del certificato stesso.
Art. 34.
Norme particolari per le pubbliche amministrazioni e per altri soggetti qualificati
1. Ai fini della sottoscrizione, ove prevista, di documenti informatici di rilevanza esterna, le
pubbliche amministrazioni:
a) possono svolgere direttamente l'
attività di rilascio dei certificati qualificati avendo a tale fine
l'
obbligo di accreditarsi ai sensi dell'
articolo 29; tale attività può essere svolta esclusivamente nei
confronti dei propri organi ed uffici, nonché di categorie di terzi, pubblici o privati. I certificati
qualificati rilasciati in favore di categorie di terzi possono essere utilizzati soltanto nei rapporti con
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l'
Amministrazione certificante, al di fuori dei quali sono privi di ogni effetto; con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e per
l'
innovazione e le tecnologie e dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro dell'
economia e
delle finanze, sono definite le categorie di terzi e le caratteristiche dei certificati qualificati;
b) possono rivolgersi a certificatori accreditati, secondo la vigente normativa in materia di contratti
pubblici.
2. Per la formazione, gestione e sottoscrizione di documenti informatici aventi rilevanza
esclusivamente interna ciascuna amministrazione può adottare, nella propria autonomia
organizzativa, regole diverse da quelle contenute nelle regole tecniche di cui all'
articolo 72.
3. Le regole tecniche concernenti la qualifica di pubblico ufficiale, l'
appartenenza ad ordini o
collegi professionali, l'
iscrizione ad albi o il possesso di altre abilitazioni sono emanate con decreti
di cui all'
articolo 71 di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro della
giustizia e con gli altri Ministri di volta in volta interessati, sulla base dei principi generali stabiliti
dai rispettivi ordinamenti.
4. Nelle more della definizione delle specifiche norme tecniche di cui al comma 3, si applicano le
norme tecniche vigenti in materia di firme digitali.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice le pubbliche
amministrazioni devono dotarsi di idonee procedure informatiche e strumenti software per la
verifica delle firme digitali secondo quanto previsto dalle regole tecniche di cui all'
articolo 71.
Art. 35.
Dispositivi sicuri e procedure per la generazione della firma
1. I dispositivi sicuri e le procedure utilizzate per la generazione delle firme devono presentare
requisiti di sicurezza tali da garantire che la chiave privata:
a) sia riservata;
b) non possa essere derivata e che la relativa firma sia protetta da contraffazioni;
c) possa essere sufficientemente protetta dal titolare dall'
uso da parte di terzi.
2. I dispositivi sicuri e le procedure di cui al comma 1 devono garantire l'
integrità dei documenti
informatici a cui la firma si riferisce. I documenti informatici devono essere presentati al titolare,
prima dell'
apposizione della firma, chiaramente e senza ambiguità, e si deve richiedere conferma
della volontà di generare la firma secondo quanto previsto dalle regole tecniche di cui all'
articolo
71.
3. Il secondo periodo del comma 2 non si applica alle firme apposte con procedura automatica.
L'
apposizione di firme con procedura automatica e'valida se l'
attivazione della procedura medesima
e'chiaramente riconducibile alla volontà del titolare e lo stesso renda palese la sua adozione in
relazione al singolo documento firmato automaticamente.
4. I dispositivi sicuri di firma sono sottoposti alla valutazione e certificazione di sicurezza ai sensi
dello schema nazionale per la valutazione e certificazione di sicurezza nel settore della tecnologia
dell'
informazione di cui al comma 5.
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5. La conformità dei requisiti di sicurezza dei dispositivi per la creazione di una firma qualificata
prescritti dall'
allegato III della direttiva 1999/93/CE e'accertata, in Italia, in base allo schema
nazionale per la valutazione e certificazione di sicurezza nel settore della tecnologia
dell'
informazione, fissato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o, per sua delega,
del Ministro per l'
innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri delle comunicazioni, delle
attività produttive e dell'
economia e delle finanze. Lo schema nazionale la cui attuazione non deve
determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato ed individua l'
organismo pubblico
incaricato di accreditare i centri di valutazione e di certificare le valutazioni di sicurezza. Lo schema
nazionale può prevedere altresì la valutazione e la certificazione relativamente ad ulteriori criteri
europei ed internazionali, anche riguardanti altri sistemi e prodotti afferenti al settore suddetto.
6. La conformità ai requisiti di sicurezza dei dispositivi sicuri per la creazione di una firma
qualificata a quanto prescritto dall'
allegato III della direttiva 1999/93/CE e'inoltre riconosciuta se
certificata da un organismo all'
uopo designato da un altro Stato membro e notificato ai sensi
dell'
articolo 11, paragrafo 1, lettera b), della direttiva stessa.
Art. 36.
Revoca e sospensione dei certificati qualificati
1. Il certificato qualificato deve essere a cura del certificatore:
a) revocato in caso di cessazione dell'
attività del certificatore salvo quanto previsto dal comma 2;
b) revocato o sospeso in esecuzione di un provvedimento dell'
autorità;
c) revocato o sospeso a seguito di richiesta del titolare o del terzo dal quale derivano i poteri del
titolare, secondo le modalità previste nel presente codice;
d) revocato o sospeso in presenza di cause limitative della capacità del titolare o di abusi o
falsificazioni.
2. Il certificato qualificato può, inoltre, essere revocato o sospeso nei casi previsti dalle regole
tecniche di cui all'
articolo 71.
3. La revoca o la sospensione del certificato qualificato, qualunque ne sia la causa, ha effetto dal
momento della pubblicazione della lista che lo contiene. Il momento della pubblicazione deve
essere attestato mediante adeguato riferimento temporale.
4. Le modalità di revoca o sospensione sono previste nelle regole tecniche di cui all'
articolo 71.
Art. 37.
Cessazione dell'
attività
1. Il certificatore qualificato o accreditato che intende cessare l'
attività deve, almeno sessanta giorni
prima della data di cessazione, darne avviso al CNIPA e informare senza indugio i titolari dei
certificati da lui emessi specificando che tutti i certificati non scaduti al momento della cessazione
saranno revocati.
2. Il certificatore di cui al comma 1 comunica contestualmente la rilevazione della documentazione
da parte di altro certificatore o l'
annullamento della stessa. L'
indicazione di un certificatore
sostitutivo evita la revoca di tutti i certificati non scaduti al momento della cessazione.
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3. Il certificatore di cui al comma 1 indica altro depositario del registro dei certificati e della relativa
documentazione.
4. Il CNIPA rende nota la data di cessazione dell'
attività del certificatore accreditato tramite l'
elenco
di cui all'
articolo 29, comma 6.
Sezione III
CONTRATTI, PAGAMENTI, LIBRI E SCRITTURE
Art. 38.
Pagamenti informatici
1. Il trasferimento in via telematica di fondi tra pubbliche amministrazioni e tra queste e soggetti
privati e'effettuato secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'
articolo 71 di concerto con i
Ministri per la funzione pubblica, della giustizia e dell'
economia e delle finanze, sentiti il Garante
per la protezione dei dati personali e la Banca d'
Italia.
Art. 39.
Libri e scritture
1. I libri, i repertori e le scritture, ivi compresi quelli previsti dalla legge sull'
ordinamento del
notariato e degli archivi notarili, di cui sia obbligatoria la tenuta possono essere formati e conservati
su supporti informatici in conformità alle disposizioni del presente codice e secondo le regole
tecniche stabilite ai sensi dell'
articolo 71.
CAPO III
FORMAZIONE, GESTIONE E CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI
Art. 40.
Formazione di documenti informatici
1. Le pubbliche amministrazioni che dispongono di idonee risorse tecnologiche formano gli
originali dei propri documenti con mezzi informatici secondo le disposizioni di cui al presente
codice e le regole tecniche di cui all'
articolo 71.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la redazione di documenti originali su supporto
cartaceo, nonche'la copia di documenti informatici sul medesimo supporto e'consentita solo ove
risulti necessaria e comunque nel rispetto del principio dell'
economicità.
3. Con apposito regolamento, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente codice, ai sensi dell'
articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla
proposta dei Ministri delegati per la funzione pubblica, per l'
innovazione e le tecnologie e del
Ministro per i beni e le attività culturali, sono individuate le categorie di documenti amministrativi
che possono essere redatti in originale anche su supporto cartaceo in relazione al particolare valore
di testimonianza storica ed archivistica che sono idonei ad assumere.
4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con propri decreti, fissa la data dalla quale viene
riconosciuto il valore legale degli albi, elenchi, pubblici registri ed ogni altra raccolta di dati
concernenti stati, qualità personali e fatti già realizzati dalle amministrazioni, su supporto
informatico, in luogo dei registri cartacei.
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Art. 41.
Procedimento e fascicolo informatico
1. Le pubbliche amministrazioni gestiscono i procedimenti amministrativi utilizzando le tecnologie
dell'
informazione e della comunicazione, nei casi e nei modi previsti dalla normativa vigente.
2. La pubblica amministrazione titolare del procedimento può raccogliere in un fascicolo
informatico gli atti, i documenti e i dati del procedimento medesimo da chiunque formati; all'
atto
della comunicazione dell'
avvio del procedimento ai sensi dell'
articolo 8 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, comunica agli interessati le modalità per esercitare in via telematica i diritti di cui all'
articolo
10 della citata legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Ai sensi degli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, previo accordo tra
le amministrazioni coinvolte, la conferenza dei servizi e'convocata e svolta avvalendosi degli
strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e le modalità stabiliti dalle amministrazioni
medesime.
Art. 42.
Dematerializzazione dei documenti delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni valutano in termini di rapporto tra costi e benefici il recupero su
supporto informatico dei documenti e degli atti cartacei dei quali sia obbligatoria o opportuna la
conservazione e provvedono alla predisposizione dei conseguenti piani di sostituzione degli archivi
cartacei con archivi informatici, nel rispetto delle regole tecniche adottate ai sensi dell'
articolo 71.
Art. 43.
Riproduzione e conservazione dei documenti
1. I documenti degli archivi, le scritture contabili, la corrispondenza ed ogni atto, dato o documento
di cui e'prescritta la conservazione per legge o regolamento, ove riprodotti su supporti informatici
sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, se la riproduzione sia effettuata in modo da
garantire la conformità dei documenti agli originali e la loro conservazione nel tempo, nel rispetto
delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'
articolo 71.
2. Restano validi i documenti degli archivi, le scritture contabili, la corrispondenza ed ogni atto,
dato o documento già conservati mediante riproduzione su supporto fotografico, su supporto ottico
o con altro processo idoneo a garantire la conformità dei documenti agli originali.
3. I documenti informatici, di cui e'prescritta la conservazione per legge o regolamento, possono
essere archiviati per le esigenze correnti anche con modalità cartacee e sono conservati in modo
permanente con modalità digitali.
4. Sono fatti salvi i poteri di controllo del Ministero per i beni e le attività culturali sugli archivi
delle pubbliche amministrazioni e sugli archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai
sensi delle disposizioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
Art. 44.
Requisiti per la conservazione dei documenti informatici
1. Il sistema di conservazione dei documenti informatici garantisce:
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a) l'
identificazione certa del soggetto che ha formato il documento e dell'
amministrazione o
dell'
area organizzativa omogenea di riferimento di cui all'
articolo 50, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
b) l'
integrità del documento;
c) la leggibilità e l'
agevole reperibilità dei documenti e delle informazioni identificative, inclusi ì
dati di registrazione e di classificazione originari;
d) il rispetto delle misure di sicurezza previste dagli articoli da 31 a 36 del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, e dal disciplinare tecnico pubblicato in allegato B a tale decreto.
CAPO IV
TRASMISSIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI
Art. 45.
Valore giuridico della trasmissione
1. I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo
telematico o informatico, ivi compreso il fax, idoneo ad accertarne la fonte di provenienza,
soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella
del documento originale. 2. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende
spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso
disponibile all'
indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del
destinatario messa a disposizione dal gestore.
Art. 46.
Dati particolari contenuti nei documenti trasmessi
1. Al fine di garantire la riservatezza dei dati sensibili o giudiziari di cui all'
articolo 4, comma 1,
lettere d) ed e), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i documenti informatici trasmessi ad
altre pubbliche amministrazioni per via telematica possono contenere soltanto le informazioni
relative a stati, fatti e qualità personali previste da legge o da regolamento e indispensabili per il
perseguimento delle finalità per le quali sono acquisite.
Art. 47.
Trasmissione dei documenti attraverso la posta elettronica tra le pubbliche amministrazioni
1. Le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni avvengono di norma mediante
l'
utilizzo della posta elettronica; esse sono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta
che ne sia verificata la provenienza.
2. Ai fini della verifica della provenienza le comunicazioni sono valide se:
a) sono sottoscritte con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata;
b) ovvero sono dotate di protocollo informatizzato;
c) ovvero e'comunque possibile accertarne altrimenti la provenienza, secondo quanto previsto dalla
normativa vigente o dalle regole tecniche di cui all'
articolo 71;
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d) ovvero trasmesse attraverso sistemi di posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.
3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice le pubbliche
amministrazioni centrali provvedono a:
a) istituire almeno una casella di posta elettronica istituzionale ed una casella di posta elettronica
certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, per ciascun
registro di protocollo;
b) utilizzare la posta elettronica per le comunicazioni tra l'
amministrazione ed i propri dipendenti,
nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali e previa informativa agli
interessati in merito al grado di riservatezza degli strumenti utilizzati.
Art. 48.
Posta elettronica certificata
1. La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una
ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.
2. La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata mediante la posta
elettronica certificata, equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della
posta.
3. La data e l'
ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso mediante
posta elettronica certificata sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ed alle relative regole tecniche.
Art. 49.
Segretezza della corrispondenza trasmessa per via telematica
1. Gli addetti alle operazioni di trasmissione per via telematica di atti, dati e documenti formati con
strumenti informatici non possono prendere cognizione della corrispondenza telematica, duplicare
con qualsiasi mezzo o cedere a terzi a qualsiasi titolo informazioni anche in forma sintetica o per
estratto sull'
esistenza o sul contenuto di corrispondenza, comunicazioni o messaggi trasmessi per
via telematica, salvo che si tratti di informazioni per loro natura o per espressa indicazione del
mittente destinate ad essere rese pubbliche.
2. Agli effetti del presente codice, gli atti, i dati e i documenti trasmessi per via telematica si
considerano, nei confronti del gestore del sistema di trasporto delle informazioni, di proprietà del
mittente sino a che non sia avvenuta la consegna al destinatario.
CAPO V
DATI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E SERVIZI IN RETE
Sezione I
DATI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Art. 50.
Disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni
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1. I dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e
accessibili con l'
uso delle tecnologie dell'
informazione e della comunicazione che ne consentano la
fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate dall'
ordinamento, da parte delle altre pubbliche
amministrazioni e dai privati; restano salvi i limiti alla conoscibilità dei dati previsti dalle leggi e dai
regolamenti, le norme in materia di protezione dei dati personali ed il rispetto della normativa
comunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico.
2. Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le esclusioni di cui all'
articolo 2,
comma 6, salvi i casi previsti dall'
articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della
normativa in materia di protezione dei dati personali, e'reso accessibile e fruibile alle altre
amministrazioni quando l'
utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti
istituzionali dell'
amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'
ultima, salvo il
riconoscimento di eventuali costi eccezionali sostenuti dall'
amministrazione cedente; e'fatto
comunque salvo il disposto dell'
articolo 43, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445.
3. Al fine di rendere possibile l'
utilizzo in via telematica dei dati di una pubblica amministrazione
da parte dei sistemi informatici di altre amministrazioni l'
amministrazione titolare dei dati
predispone, gestisce ed eroga i servizi informatici allo scopo necessari, secondo le regole tecniche
del sistema pubblico di connettività di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42.
Art. 51.
Sicurezza dei dati
1. Le norme di sicurezza definite nelle regole tecniche di cui all'
articolo 71 garantiscono l'
esattezza,
la disponibilità, l'
accessibilità, l'
integrità e la riservatezza dei dati.
2. I documenti informatici delle pubbliche amministrazioni devono essere custoditi e controllati con
modalità tali da ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o non
consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
Art. 52.
Accesso telematico ai dati e documenti delle pubbliche amministrazioni
1. L'
accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e' disciplinato dalle pubbliche
amministrazioni secondo le disposizioni del presente codice e nel rispetto delle disposizioni di legge
e di regolamento in materia di protezione dei dati personali, di accesso ai documenti amministrativi,
di tutela del segreto e di divieto di divulgazione. I regolamenti che disciplinano l'
esercizio del diritto
di accesso sono pubblicati su siti pubblici accessibili per via telematica.
Art. 53.
Caratteristiche dei siti
1. Le pubbliche amministrazioni centrali realizzano siti istituzionali su reti telematiche che
rispettano i principi di accessibilità, nonche'di elevata usabilità e reperibilità, anche da parte delle
persone disabili, completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità dì
consultazione, qualità, omogeneità ed interoperabilità.
2. Il CNIPA svolge funzioni consultive e di coordinamento sulla realizzazione e modificazione dei
siti delle amministrazioni centrali.
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3. Lo Stato promuove intese ed azioni comuni con le regioni e le autonomie locali affinche'
realizzino siti istituzionali con le caratteristiche di cui al comma 1.
Art. 54.
Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni
1. I siti delle pubbliche amministrazioni centrali contengono necessariamente i seguenti dati
pubblici:
a) l'
organigramma, l'
articolazione degli uffici, le attribuzioni e l'
organizzazione di ciascun ufficio
anche di livello dirigenziale non generale, nonche'il settore dell'
ordinamento giuridico riferibile
all'
attività da essi svolta, corredati dai documenti anche normativi di riferimento;
b) l'
elenco delle tipologie di procedimento svolte da ciascun ufficio di livello dirigenziale non
generale, il termine per la conclusione di ciascun procedimento ed ogni altro termine
procedimentale, il nome del responsabile e l'
unità organizzativa responsabile dell'
istruttoria e di
ogni altro adempimento procedimentale, nonche'dell'
adozione del provvedimento finale, come
individuati ai sensi degli articoli 2, 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
c) le scadenze e le modalità di adempimento dei procedimenti individuati ai sensi degli articoli 2 e 4
della legge 7 agosto 1990, n. 241;
d) l'
elenco completo delle caselle di posta elettronica istituzionali attive, specificando anche se si
tratta di una casella di posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica
11 febbraio 2005, n. 68;
e) le pubblicazioni di cui all'
articolo 26 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonche'i messaggi di
informazione e di comunicazione previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150;
f) l'
elenco di tutti i bandi di gara e di concorso;
g) l'
elenco dei servizi forniti in rete già disponibili e dei servizi di futura attivazione, indicando i
tempi previsti per l'
attivazione medesima.
2. Le amministrazioni che già dispongono di propri siti realizzano quanto previsto dal comma 1
entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice.
3. I dati pubblici contenuti nei siti delle pubbliche amministrazioni sono fruibili in rete
gratuitamente e senza necessità di autenticazione informatica.
4. Le pubbliche amministrazioni garantiscono che le informazioni contenute sui siti siano conformi
e corrispondenti alle informazioni contenute nei provvedimenti amministrativi originali dei quali si
fornisce comunicazione tramite il sito.
Art. 55.
Consultazione delle iniziative normative del Governo
1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri può pubblicare su sito telematico le notizie relative ad
iniziative normative del Governo, nonche'i disegni di legge di particolare rilevanza, assicurando
forme di partecipazione del cittadino in conformità con le disposizioni vigenti in materia di tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali. La Presidenza del Consiglio
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dei Ministri può inoltre pubblicare atti legislativi e regolamentari in vigore, nonche'i massimari
elaborati da organi di giurisdizione.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuate le modalità di
partecipazione del cittadino alla consultazione gratuita in via telematica.
Art. 56.
Dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi al giudice amministrativo e contabile
1. I dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi al giudice amministrativo e contabile sono
resi accessibili a chi vi abbia interesse mediante pubblicazione sul sistema informativo interno e sul
sito istituzionale della rete Internet delle autorità emananti.
2. Le sentenze e le altre decisioni del giudice amministrativo e contabile, rese pubbliche mediante
deposito in segreteria, sono contestualmente inserite nel sistema informativo interno e sul sito
istituzionale della rete Internet, osservando le cautele previste dalla normativa in materia di tutela
dei dati personali.
Art. 57.
Moduli e formulari
1. Le pubbliche amministrazioni provvedono a definire e a rendere disponibili anche per via
telematica l'
elenco della documentazione richiesta per i singoli procedimenti, i moduli e i formulari
validi ad ogni effetto di legge, anche ai fini delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e delle
dichiarazioni sostitutive di notorietà.
2. Trascorsi ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, i moduli o i
formulari che non siano stati pubblicati sul sito non possono essere richiesti ed i relativi
procedimenti possono essere conclusi anche in assenza dei suddetti moduli o formulari.
Sezione II
FRUIBILITÀ DEI DATI
Art. 58.
Modalità della fruibilità del dato
1. Il trasferimento di un dato da un sistema informativo ad un altro non modifica la titolarità del
dato.
2. Le pubbliche amministrazioni possono stipulare tra loro convenzioni finalizzate alla fruibilità
informatica dei dati di cui siano titolari.
3. Il CNIPA definisce schemi generali di convenzioni finalizzate a favorire la fruibilità informatica
dei dati tra le pubbliche amministrazioni centrali e, d'
intesa con la Conferenza unificata di cui
all'
articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra le amministrazioni centrali
medesime e le regioni e le autonomie locali.
Art. 59.
Dati territoriali
1. Per dato territoriale si intende qualunque informazione geograficamente localizzata.
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2. E'istituito il Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni,
con il compito di definire le regole tecniche per la realizzazione delle basi dei dati territoriali, la
documentazione, la fruibilità e lo scambio dei dati stessi tra le pubbliche amministrazioni centrali e
locali in coerenza con le disposizioni del sistema pubblico di connettività di cui al decreto
legislativo 28 febbraio 2005, n. 42.
3. Per agevolare la pubblicità dei dati di interesse generale, disponibili presso le pubbliche
amministrazioni a livello nazionale, regionale e locale, presso il CNIPA e'istituito il Repertorio
nazionale dei dati territoriali.
4. Ai sensi dell'
articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con uno o più decreti sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, del Ministro per l'
innovazione e
le tecnologie, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'
articolo 8 decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, sono definite la composizione e le modalità per il funzionamento del Comitato
di cui al comma 2.
5. Ai sensi dell'
articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con uno o più decreti sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, del Ministro per l'
innovazione e
le tecnologie, sentito il Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche
amministrazioni, e sentita la Conferenza unificata di cui all'
articolo 8 del decreto legislativo 28
luglio 1998, n. 281, sono definite le regole tecniche per la definizione del contenuto del repertorio
nazionale dei dati territoriali, nonche' delle modalità di prima costituzione e di successivo
aggiornamento dello stesso, per la formazione, la documentazione e lo scambio dei dati territoriali
detenuti dalle singole amministrazioni competenti, nonche'le regole ed i costi per l'
utilizzo dei dati
stessi tra le pubbliche amministrazioni centrali e locali e da parte dei privati.
6. La partecipazione al Comitato non comporta oneri ne'alcun tipo di spese ivi compresi compensi
o gettoni di presenza. Gli eventuali rimborsi per spese di viaggio sono a carico delle
amministrazioni direttamente interessate che vi provvedono nell'
ambito degli ordinari stanziamenti
di bilancio.
7. Agli oneri finanziari di cui al comma 3 si provvede con il fondo di finanziamento per i progetti
strategici del settore informatico di cui all'
articolo 27, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
Art. 60.
Base di dati di interesse nazionale
1. Si definisce base di dati di interesse nazionale l'
insieme delle informazioni raccolte e gestite
digitalmente dalle pubbliche amministrazioni, omogenee per tipologia e contenuto e la cui
conoscenza e'utilizzabile dalle pubbliche amministrazioni per l'
esercizio delle proprie funzioni e
nel rispetto delle competenze e delle normative vigenti.
2. Ferme le competenze di ciascuna pubblica amministrazione, le basi di dati di interesse nazionale
costituiscono, per ciascuna tipologia di dati, un sistema informativo unitario che tiene conto dei
diversi livelli istituzionali e territoriali e che garantisce l'
allineamento delle informazioni e l'
accesso
alle medesime da parte delle pubbliche amministrazioni interessate. La realizzazione di tali sistemi
informativi e le modalità di aggiornamento sono attuate secondo le regole tecniche sul sistema
pubblico di connettività di cui all'
articolo 16 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42.
3. Le basi di dati di interesse nazionale sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per
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l'
innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri di volta in volta interessati, d'
intesa con la
Conferenza unificata di cui all'
articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nelle
materie di competenza e sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Con il medesimo
decreto sono altresì individuate le strutture responsabili della gestione operativa di ciascuna base di
dati e le caratteristiche tecniche del sistema informativo di cui al comma 2.
4. Agli oneri finanziari di cui al presente articolo si provvede con il fondo di finanziamento per i
progetti strategici del settore informatico di cui all'
articolo 27, comma 2, della legge 16 gennaio
2003, n. 3.
Art. 61.
Delocalizzazione dei registri informatici
1. Fermo restando il termine di cui all'
articolo 40, comma 4, i pubblici registri immobiliari possono
essere formati e conservati su supporti informatici in conformità alle disposizioni del presente
codice, secondo le regole tecniche stabilite dall'
articolo 71, nel rispetto delle normativa speciale e
dei principi stabiliti dal codice civile. In tal caso i predetti registri possono essere conservati anche
in luogo diverso dall'
Ufficio territoriale competente.
Art. 62.
Indice nazionale delle anagrafi
1. L'
Indice nazionale delle anagrafi (INA), di cui all'
articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n.
1228, e'realizzato con strumenti informatici.
Sezione III
SERVIZI IN RETE
Art. 63.
Organizzazione e finalità dei servizi in rete
1. Le pubbliche amministrazioni centrali individuano le modalità di erogazione dei servizi in rete in
base a criteri di valutazione di efficacia, economicità ed utilità e nel rispetto dei principi di
eguaglianza e non discriminazione, tenendo comunque presenti le dimensioni dell'
utenza, la
frequenza dell'
uso e l'
eventuale destinazione all'
utilizzazione da parte di categorie in situazioni di
disagio.
2. Le pubbliche amministrazioni centrali progettano e realizzano i servizi in rete mirando alla
migliore soddisfazione delle esigenze degli utenti, in particolare garantendo la completezza del
procedimento, la certificazione dell'
esito e l'
accertamento del grado di soddisfazione dell'
utente.
3. Le pubbliche amministrazioni collaborano per integrare i procedimenti di rispettiva competenza
al fine di agevolare gli adempimenti di cittadini ed imprese e rendere più efficienti i procedimenti
che interessano più amministrazioni, attraverso idonei sistemi di cooperazione.
Art. 64.
Modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni
1. La carta d'
identità elettronica e la carta nazionale dei servizi costituiscono strumenti per l'
accesso
ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni per i quali sia necessaria l'
autenticazione
informatica.
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2. Le pubbliche amministrazioni possono consentire l'
accesso ai servizi in rete da esse erogati che
richiedono l'
autenticazione informatica anche con strumenti diversi dalla carta d'
identità elettronica
e dalla carta nazionale dei servizi, purche'tali strumenti consentano di accertare l'
identità del
soggetto che richiede l'
accesso. L'
accesso con carta d'
identità elettronica e carta nazionale dei
servizi e'comunque consentito indipendentemente dalle modalità di accesso predisposte dalle
singole amministrazioni.
3. Ferma restando la disciplina riguardante le trasmissioni telematiche gestite dal Ministero
dell'
economia e delle finanze e dalle agenzie fiscali, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri o del Ministro delegato per l'
innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per la
funzione pubblica e d'
intesa con la Conferenza unificata di cui all'
articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, e'fissata la data, comunque non successiva al 31 dicembre 2007, a
decorrere dalla quale non e'più consentito l'
accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche
amministrazioni, con strumenti diversi dalla carta d'
identità elettronica e dalla carta nazionale dei
servizi.
Art. 65.
Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica
1. Le istanze e le dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica ai sensi
dell'
articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
sono valide:
a) se sottoscritte mediante la firma digitale, il cui certificato e'rilasciato da un certificatore
accreditato;
b) ovvero, quando l'
autore e'identificato dal sistema informatico con l'
uso della carta d'
identità
elettronica o della carta nazionale dei servizi, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna
amministrazione ai sensi della normativa vigente;
c) ovvero quando l'
autore e'identificato dal sistema informatico con i diversi strumenti di cui
all'
articolo 64, comma 2, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della
normativa vigente e fermo restando il disposto dell'
articolo 64, comma 3.
2. Le istanze e le dichiarazioni inviate secondo le modalità previste dal comma 1 sono equivalenti
alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente
addetto al procedimento.
3. Dalla data di cui all'
articolo 64, comma 3, non e'più consentito l'
invio di istanze e dichiarazioni
con le modalità di cui al comma 1, lettera c).
4. Il comma 2 dell'
articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
e'sostituito dal seguente:
«2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto
previsto dall'
articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82».
Sezione IV
CARTE ELETTRONICHE
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Art. 66.
Carta d'
identità elettronica e carta nazionale dei servizi
1. Le caratteristiche e le modalità per il rilascio, della carta d'
identità elettronica, e dell'
analogo
documento, rilasciato a seguito della denuncia di nascita e prima del compimento del quindicesimo
anno di età, sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta
del Ministro dell'
interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro per
l'
innovazione e le tecnologie e con il Ministro dell'
economia e delle finanze, sentito il Garante per la
protezione dei dati personali e d'
intesa con la Conferenza unificata di cui all'
articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. Le caratteristiche e le modalità per il rilascio, per la diffusione e l'
uso della carta nazionale dei
servizi sono definite con uno o più regolamenti, ai sensi dell'
articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, adottati su proposta congiunta dei Ministri per la funzione pubblica e per
l'
innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'
economia e delle finanze, sentito il
Garante per la protezione dei dati personali e d'
intesa con la Conferenza unificata di cui all'
articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel rispetto dei seguenti principi:
a) all'
emissione della carta nazionale dei servizi provvedono, su richiesta del soggetto interessato, le
pubbliche amministrazioni che intendono rilasciarla;
b) l'
onere economico di produzione e rilascio delle carte nazionale dei servizi e'a carico delle
singole amministrazioni che le emettono;
c) eventuali indicazioni di carattere individuale connesse all'
erogazione dei servizi al cittadino, sono
possibili nei limiti di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
d) le pubbliche amministrazioni che erogano servizi in rete devono consentirne l'
accesso ai titolari
delle carta nazionale dei servizi indipendentemente dall'
ente di emissione, che e'responsabile del
suo rilascio;
e) la carta nazionale dei servizi può essere utilizzata anche per i pagamenti informatici tra soggetti
privati e pubbliche amministrazioni, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
3. La carta d'
identità elettronica e l'
analogo documento, rilasciato a seguito della denuncia di nascita
e prima del compimento del quindicesimo anno di età, devono contenere:
a) i dati identificativi della persona;
b) il codice fiscale.
4. La carta d'
identità elettronica e l'
analogo documento, rilasciato a seguito della denuncia di nascita
e prima del compimento del quindicesimo anno di età, possono contenere, a richiesta
dell'
interessato ove si tratti di dati sensibili:
a) l'
indicazione del gruppo sanguigno;
b) le opzioni di carattere sanitario previste dalla legge;
c) i dati biometrici indicati col decreto di cui al comma 1, con esclusione, in ogni caso, del DNA;
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d) tutti gli altri dati utili al fine di razionalizzare e semplificare l'
azione amministrativa e i servizi
resi al cittadino, anche per mezzo dei portali, nel rispetto della normativa in materia di riservatezza;
e) le procedure informatiche e le informazioni che possono o debbono essere conosciute dalla
pubblica amministrazione e da altri soggetti, occorrenti per la firma elettronica.
5. La carta d'
identità elettronica e la carta nazionale dei servizi possono essere utilizzate quali
strumenti di autenticazione telematica per l'
effettuazione di pagamenti tra soggetti privati e
pubbliche amministrazioni, secondo le modalità stabilite con le regole tecniche di cui all'
articolo 71,
di concerto con il Ministro dell'
economia e delle finanze, sentita la Banca d'
Italia.
6. Con decreto del Ministro dell'
interno, del Ministro per l'
innovazione e le tecnologie e del
Ministro dell'
economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e
d'
intesa con la Conferenza unificata di cui all'
articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, sono dettate le regole tecniche e di sicurezza relative alle tecnologie e ai materiali utilizzati per
la produzione della carta di identità elettronica, del documento di identità elettronico e della carta
nazionale dei servizi, nonche'le modalità di impiego.
7. Nel rispetto della disciplina generale fissata dai decreti di cui al presente articolo e delle vigenti
disposizioni in materia di protezione dei dati personali, le pubbliche amministrazioni, nell'
ambito
dei rispettivi ordinamenti, possono sperimentare modalità di utilizzazione dei documenti di cui al
presente articolo per l'
erogazione di ulteriori servizi o utilità.
8. Le tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni dello Stato ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, possono essere realizzate anche con modalità
elettroniche e contenere le funzionalità della carta nazionale dei servizi per consentire l'
accesso per
via telematica ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni.
CAPO VI
SVILUPPO, ACQUISIZIONE E RIUSO DI SISTEMI INFORMATICI NELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI
Art. 67.
Modalità di sviluppo ed acquisizione
1. Le pubbliche amministrazioni centrali, per i progetti finalizzati ad appalti di lavori e servizi ad
alto contenuto di innovazione tecnologica, possono selezionare uno o più proposte utilizzando il
concorso di idee di cui all'
articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999,
n. 554.
2. Le amministrazioni appaltanti possono porre a base delle gare aventi ad oggetto la progettazione,
o l'
esecuzione, o entrambe, degli appalti di cui al comma 1, le proposte ideative acquisite ai sensi
del comma 1, previo parere tecnico di congruità del CNIPA; alla relativa procedura e'ammesso a
partecipare, ai sensi dell'
articolo 57, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 21
dicembre 1999, n. 554, anche il soggetto selezionato ai sensi del comma 1, qualora sia in possesso
dei relativi requisiti soggettivi.
Art. 68.
Analisi comparativa delle soluzioni
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1. Le pubbliche amministrazioni, nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241, e del decreto
legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, acquisiscono, secondo le procedure previste dall'
ordinamento,
programmi informatici a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le
seguenti soluzioni disponibili sul mercato:
a) sviluppo di programmi informatici per conto e a spese dell'
amministrazione sulla scorta dei
requisiti indicati dalla stessa amministrazione committente;
b) riuso di programmi informatici sviluppati per conto e a spese della medesima o di altre
amministrazioni;
c) acquisizione di programmi informatici di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'
uso;
d) acquisizione di programmi informatici a codice sorgente aperto;
e) acquisizione mediante combinazione delle modalità di cui alle lettere da a) a d).
2. Le pubbliche amministrazioni nella predisposizione o nell'
acquisizione dei programmi
informatici, adottano soluzioni informatiche che assicurino l'
interoperabilità e la cooperazione
applicativa, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42, e che
consentano la rappresentazione dei dati e documenti in più formati, di cui almeno uno di tipo aperto,
salvo che ricorrano peculiari ed eccezionali esigenze.
3. Per formato dei dati di tipo aperto si intende un formato dati reso pubblico e documentato
esaustivamente.
4. Il CNIPA istruisce ed aggiorna, con periodicità almeno annuale, un repertorio dei formati aperti
utilizzabili nelle pubbliche amministrazioni e delle modalità di trasferimento dei formati.
Art. 69.
Riuso dei programmi informatici
1. Le pubbliche amministrazioni che siano titolari di programmi applicativi realizzati su specifiche
indicazioni del committente pubblico, hanno obbligo di darli in formato sorgente, completi della
documentazione disponibile, in uso gratuito ad altre pubbliche amministrazioni che li richiedono e
che intendano adattarli alle proprie esigenze, salvo motivate ragioni.
2. Al fine di favorire il riuso dei programmi informatici di proprietà delle pubbliche
amministrazioni, ai sensi del comma 1, nei capitolati o nelle specifiche di progetto e'previsto ove
possibile, che i programmi appositamente sviluppati per conto e a spese dell'
amministrazione siano
facilmente portabili su altre piattaforme.
3. Le pubbliche amministrazioni inseriscono, nei contratti per l'
acquisizione di programmi
informatici, di cui al comma 1, clausole che garantiscano il diritto di disporre dei programmi ai fini
del riuso da parte della medesima o di altre amministrazioni.
4. Nei contratti di acquisizione di programmi informatici sviluppati per conto e a spese delle
amministrazioni, le stesse possono includere clausole, concordate con il fornitore, che tengano
conto delle caratteristiche economiche ed organizzative di quest'
ultimo, volte a vincolarlo, per un
determinato lasso di tempo, a fornire, su richiesta di altre amministrazioni, servizi che consentono il
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L’orecchio e l’evoluzione della specie
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riuso delle applicazioni. Le clausole suddette definiscono le condizioni da osservare per la
prestazione dei servizi indicati.
Art. 70.
Banca dati dei programmi informatici riutilizzabili
1. Il CNIPA, previo accordo con la Conferenza unificata di cui all'
articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, valuta e rende note applicazioni tecnologiche realizzate dalle pubbliche
amministrazioni, idonee al riuso da parte di altre pubbliche amministrazioni.
2. Le pubbliche amministrazioni centrali che intendono acquisire programmi applicativi valutano
preventivamente la possibilità di riuso delle applicazioni analoghe rese note dal CNIPA ai sensi del
comma 1, motivandone l'
eventuale mancata adozione.
CAPO VII
REGOLE TECNICHE
Art. 71.
Regole tecniche
1. Le regole tecniche previste nel presente codice sono dettate, con decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per l'
innovazione e le tecnologie, di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica e con le amministrazioni di volta in volta indicate nel presente
codice, sentita la Conferenza unificata di cui all'
articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, ed il Garante per la protezione dei dati personali nelle materie di competenza, in modo da
garantire la coerenza tecnica con le regole tecniche sul sistema pubblico di connettività di cui
all'
articolo 16 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42, e con le regole di cui al disciplinare
pubblicato in allegato B al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
2. Le regole tecniche vigenti nelle materie del presente codice restano in vigore fino all'
adozione
delle regole tecniche adottate ai sensi del presente articolo.
CAPO VIII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI E ABROGAZIONI
Art. 72.
Norme transitorie per la firma digitale
1. I documenti sottoscritti con firma digitale basata su certificati rilasciati da certificatori iscritti
nell'
elenco pubblico già tenuto dall'
Autorità per l'
informatica nella pubblica amministrazione sono
equivalenti ai documenti sottoscritti con firma digitale basata su certificati rilasciati da certificatori
accreditati.
Art. 73.
Aggiornamenti
1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri adotta gli opportuni atti di indirizzo e di coordinamento
per assicurare che i successivi interventi normativi, incidenti sulle materie oggetto di riordino siano
attuati esclusivamente mediante la modifica o l'
integrazione delle disposizioni contenute nel
presente codice.
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L’orecchio e l’evoluzione della specie
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Art. 74.
Oneri finanziari
1. All'
attuazione del presente decreto si provvede nell'
ambito delle risorse previste a legislazione
vigente.
Art. 75.
Abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono abrogati:
a) il decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10;
b) gli articoli 1, comma 1, lettere t), u), v), z), aa), bb), cc), dd), ee), ff), gg), hh), ii), ll), mm), nn),
oo); 2, comma 1, ultimo periodo, 6; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 17; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 27-bis;
28; 28-bis; 29; 29-bis; 29-ter; 29-quater; 29-quinquies; 29-sexies; 29-septies; 29-octies; 36, commi
1, 2, 3, 4, 5 e 6; 51; del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo A);
c) l'
articolo 26 comma 2, lettera a), e), h), della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
d) articolo 27, comma 8, lettera b), della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
e) gli articoli 16, 17, 18 e 19 della legge 29 luglio 2003, n. 229.
2. Le abrogazioni degli articoli 2, comma 1, ultimo periodo, 6, commi 1 e 2; 10; 36, commi 1, 2, 3,
4, 5 e 6; del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo A), si
intendono riferite anche al decreto legislativo 28 dicembre 2000, n. 443 (Testo B).
3. Le abrogazioni degli articoli 1, comma 1, lettere t), u), v), z), aa), bb), cc), dd), ee), ff), gg), hh),
ii), ll), mm), nn), oo); 6, commi 3 e 4; 8; 9; 11; 12; 13; 14; 17; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 27-bis; 28;
28-bis; 29; 29-bis; 29-ter; 29-quater; 29-quinquies; 29-sexies; 29-septies; 29-octies; 51; del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo A), si intendono riferite anche al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 444 (Testo C).
Art. 76.
Entrata in vigore del codice
1. Le disposizioni del presente codice entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2006.
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L’orecchio e l’evoluzione della specie
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Legge 9 gennaio 2004, n. 4
"Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli
strumenti informatici"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2004
Art. 1.
(Obiettivi e finalità)
1. La Repubblica riconosce e tutela il diritto di ogni persona ad accedere a tutte le fonti di
informazione e ai relativi servizi, ivi compresi quelli che si articolano attraverso gli strumenti
informatici e telematici.
2. È tutelato e garantito, in particolare, il diritto di accesso ai servizi informatici e telematici della
pubblica amministrazione e ai servizi di pubblica utilità da parte delle persone disabili, in
ottemperanza al principio di uguaglianza ai sensi dell’articolo 3 della Costituzione.
Art. 2.
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge, si intende per:
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L’orecchio e l’evoluzione della specie
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a) «accessibilità»: la capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle
conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni,
anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni
particolari;
b) «tecnologie assistive»: gli strumenti e le soluzioni tecniche, hardware e software, che
permettono alla persona disabile, superando o riducendo le condizioni di svantaggio, di accedere
alle informazioni e ai servizi erogati dai sistemi informatici.
Art. 3.
(Soggetti erogatori)
1. La presente legge si applica alle pubbliche amministrazioni di cui al comma 2 dell’articolo 1
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agli enti pubblici
economici, alle aziende private concessionarie di servizi pubblici, alle aziende municipalizzate
regionali, agli enti di assistenza e di riabilitazione pubblici, alle aziende di trasporto e di
telecomunicazione a prevalente partecipazione di capitale pubblico e alle aziende appaltatrici di
servizi informatici.
2. Le disposizioni della presente legge in ordine agli obblighi per l’accessibilità non si applicano
ai sistemi informatici destinati ad essere fruiti da gruppi di utenti dei quali, per disposizione di
legge, non possono fare parte persone disabili.
Art. 4.
(Obblighi per l’accessibilità)
1. Nelle procedure svolte dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, per l’acquisto di beni e per
la fornitura di servizi informatici, i requisiti di accessibilità stabiliti con il decreto di cui all’articolo
11 costituiscono motivo di preferenza a parità di ogni altra condizione nella valutazione dell’offerta
tecnica, tenuto conto della destinazione del bene o del servizio. La mancata considerazione dei
requisiti di accessibilità o l’eventuale acquisizione di beni o fornitura di servizi non accessibili è
adeguatamente motivata.
2. I soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, non possono stipulare, a pena di nullità, contratti per
la realizzazione e la modifica di siti INTERNET quando non è previsto che essi rispettino i requisiti
di accessibilità stabiliti dal decreto di cui all’articolo 11. I contratti in essere alla data di entrata in
vigore del decreto di cui all’articolo 11, in caso di rinnovo, modifica o novazione, sono adeguati, a
pena di nullità, alle disposizioni della presente legge circa il rispetto dei requisiti di accessibilità,
con l’obiettivo di realizzare tale adeguamento entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del
medesimo
decreto.
3. La concessione di contributi pubblici a soggetti privati per l’acquisto di beni e servizi
informatici destinati all’utilizzo da parte di lavoratori disabili o del pubblico, anche per la
predisposizione di postazioni di telelavoro, è subordinata alla rispondenza di tali beni e servizi ai
requisiti
di
accessibilità
stabiliti
dal
decreto
di
cui
all’articolo
11.
4. I datori di lavoro pubblici e privati pongono a disposizione del dipendente disabile la
strumentazione hardware e software e la tecnologia assistiva adeguata alla specifica disabilità,
anche in caso di telelavoro, in relazione alle mansioni effettivamente svolte. Ai datori di lavoro
privati si applica la disposizione di cui all’articolo 13, comma 1, lettera c), della legge 12 marzo
1999,
n. 68.
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L’orecchio e l’evoluzione della specie
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5. I datori di lavoro pubblici provvedono all’attuazione del comma 4, nell’ambito delle
disponibilità di bilancio.
Art. 5.
(Accessibilità degli strumenti didattici e formativi)
1. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, al materiale formativo e didattico
utilizzato nelle scuole di ogni ordine e grado.
2. Le convenzioni stipulate tra il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e le
associazioni di editori per la fornitura di libri alle biblioteche scolastiche prevedono sempre la
fornitura di copie su supporto digitale degli strumenti didattici fondamentali, accessibili agli alunni
disabili e agli insegnanti di sostegno, nell’ambito delle disponibilità di bilancio.
Art. 6.
(Verifica dell’accessibilità su richiesta)
1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie
valuta su richiesta l’accessibilità dei siti INTERNET o del materiale informatico prodotto da
soggetti diversi da quelli di cui all’articolo 3.
2. Con il regolamento di cui all’articolo 10 sono individuati:
a) le modalità con cui può essere richiesta la valutazione;
b) i criteri per la eventuale partecipazione del richiedente ai costi dell’operazione;
c) il marchio o logo con cui è reso manifesto il possesso del requisito dell’accessibilità;
d) le modalità con cui può essere verificato il permanere del requisito stesso.
Art. 7.
(Compiti amministrativi)
1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie,
anche avvalendosi del Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione di cui
all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, come sostituito dall’articolo
176 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196:
a) effettua il monitoraggio dell’attuazione della presente legge;
b) vigila sul rispetto da parte delle amministrazioni statali delle disposizioni della presente
legge;
c) indica i soggetti, pubblici o privati, che, oltre ad avere rispettato i requisiti tecnici indicati
dal decreto di cui all’articolo 11, si sono anche meritoriamente distinti per l’impegno nel perseguire
le
finalità
indicate
dalla
presente
legge;
d) promuove, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, progetti,
iniziative e programmi finalizzati al miglioramento e alla diffusione delle tecnologie assistive e per
l’accessibilità;
e) promuove, con le altre amministrazioni interessate, sentita la Conferenza permanente per i
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L’orecchio e l’evoluzione della specie
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rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l’erogazione di
finanziamenti finalizzati alla diffusione tra i disabili delle tecnologie assistive e degli strumenti
informatici dotati di configurazioni particolari e al sostegno di progetti di ricerca nel campo
dell’innovazione tecnologica per la vita indipendente e le pari opportunità dei disabili;
f) favorisce, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro
per le pari opportunità, lo scambio di esperienze e di proposte fra associazioni di disabili,
associazioni di sviluppatori competenti in materia di accessibilità, amministrazioni pubbliche,
operatori economici e fornitori di hardware e software, anche per la proposta di nuove iniziative;
g) promuove, di concerto con i Ministeri dell’istruzione, dell’università e della ricerca e per i
beni e le attività culturali, iniziative per favorire l’accessibilità alle opere multimediali, anche
attraverso specifici progetti di ricerca e sperimentazione con il coinvolgimento delle associazioni
delle persone disabili; sulla base dei risultati delle sperimentazioni sono indicate, con decreto
emanato di intesa dai Ministri interessati, le regole tecniche per l’accessibilità alle opere
multimediali;
h) definisce, di concerto con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei ministri, gli obiettivi di accessibilità delle pubbliche amministrazioni nello sviluppo
dei sistemi informatici, nonchè l’introduzione delle problematiche relative all’accessibilità nei
programmi di formazione del personale.
2. Le regioni, le province autonome e gli enti locali vigilano sull’attuazione da parte dei propri
uffici delle disposizioni della presente legge.
Art. 8.
(Formazione)
1. Le amministrazioni di cui all’articolo 3, comma 1, nell’ambito delle attività di cui al comma 4
dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dei corsi di formazione
organizzati dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, e nell’ambito delle attività per
l’alfabetizzazione informatica dei pubblici dipendenti di cui all’articolo 27, comma 8, lettera g),
della legge 16 gennaio 2003, n. 3, inseriscono tra le materie di studio a carattere fondamentale le
problematiche relative all’accessibilità e alle tecnologie assistive.
2. La formazione professionale di cui al comma 1 è effettuata con tecnologie accessibili.
3. Le amministrazioni di cui all’articolo 3, comma 1, nell’ambito delle disponibilità di bilancio,
predispongono corsi di aggiornamento professionale sull’accessibilità.
Art. 9.
(Responsabilità)
1. L’inosservanza delle disposizioni della presente legge comporta responsabilità dirigenziale e
responsabilità disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, ferme restando le eventuali responsabilità penali e civili previste dalle norme vigenti.
Art. 10.
(Regolamento di attuazione)
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento
emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti:
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L’orecchio e l’evoluzione della specie
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a) i criteri e i princìpi operativi e organizzativi generali per l’accessibilità;
e
b)
i
contenuti
di
cui
all’articolo
6,
comma
2;
c) i controlli esercitabili sugli operatori privati che hanno reso nota l’accessibilità dei propri siti
delle
proprie
applicazioni
informatiche;
d) i controlli esercitabili sui soggetti di cui all’articolo 3, comma 1.
2. Il regolamento di cui al comma 1 è adottato previa consultazione con le associazioni delle
persone disabili maggiormente rappresentative, con le associazioni di sviluppatori competenti in
materia di accessibilità e di produttori di hardware e software e previa acquisizione del parere delle
competenti Commissioni parlamentari, che devono pronunciarsi entro quarantacinque giorni dalla
richiesta, e d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281.
Art. 11.
(Requisiti tecnici)
1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro per
l’innovazione e le tecnologie, consultate le associazioni delle persone disabili maggiormente
rappresentative, con proprio decreto stabilisce, nel rispetto dei criteri e dei princìpi indicati dal
regolamento di cui all’articolo 10:
a) le linee guida recanti i requisiti tecnici e i diversi livelli per l’accessibilità;
b) le metodologie tecniche per la verifica dell’accessibilità dei siti INTERNET, nonchè i
programmi di valutazione assistita utilizzabili a tale fine.
Art. 12.
(Normative internazionali)
1. Il regolamento di cui all’articolo 10 e il decreto di cui all’articolo 11 sono emanati osservando
le linee guida indicate nelle comunicazioni, nelle raccomandazioni e nelle direttive sull’accessibilità
dell’Unione europea, nonchè nelle normative internazionalmente riconosciute e tenendo conto degli
indirizzi forniti dagli organismi pubblici e privati, anche internazionali, operanti nel settore.
2. Il decreto di cui all’articolo 11 è periodicamente aggiornato, con la medesima procedura, per il
tempestivo recepimento delle modifiche delle normative di cui al comma 1 e delle innovazioni
tecnologiche nel frattempo intervenute.
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L’orecchio e l’evoluzione della specie
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Decreto Legislativo 28 febbraio 2005, n. 42
"Istituzione del sistema pubblico di connettività e della rete
internazionale della pubblica amministrazione, a norma
dell'articolo 10, della legge 29 luglio 2003, n. 229"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 30 marzo 2005
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione;
Visto l'
articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'
attività di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto l'
articolo 10, comma 1, lettera b), della legge 29 luglio 2003, n. 229, recante riassetto in
materia di società dell'
informazione finalizzato a rivedere la disciplina vigente al fine precipuo di
garantire la più ampia disponibilità di servizi resi per via telematica dalle pubbliche amministrazioni
e dagli altri soggetti pubblici;
Visto l'
articolo 15 della legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento
di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per
la semplificazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni, recante norme in
materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche a norma dell'
articolo 2,
comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
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L’orecchio e l’evoluzione della specie
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Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante norme in materia di protezione dei dati
personali;
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante codice delle comunicazioni elettroniche;
Visto l'
articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni in materia di
monitoraggio della spesa nel settore sanitario e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie,
convertito in legge, con modificazioni, dall'
articolo 1 della legge 24 novembre 2003, n. 326, e
successive modificazioni;
Rilevato che, ai sensi del citato articolo 10 della legge 29 luglio 2003, n. 229, si deve procedere,
attraverso uno o più decreti legislativi ad un generale coordinamento e riassetto della disciplina
normativa vigente, al fine di garantire la più ampia disponibilità di servizi resi per via telematica
delle pubbliche amministrazioni;
Ritenuto necessario riordinare in un sistema unitario ed organico, che consente la massima
semplificazione, gli strumenti operativi, attualmente utilizzati dalle pubbliche amministrazioni;
Considerato il documento «L'
e-goverment per un federalismo efficiente. Una visione condivisa, una
realizzazione cooperativa», approvato dalla Conferenza unificata il 24 luglio 2003;
Vista la deliberazione del Comitato dei Ministri per la società dell'
informazione del 18 marzo 2003,
con la quale sono stati stanziati 17 milioni di euro per la realizzazione della Rete internazionale
delle pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 febbraio 2002, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 68 del 21 marzo 2002;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 ottobre 2004, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 304 del 29 dicembre 2004;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio deI Ministri, adottata nella riunione del 14 maggio
2004;
Esperita la procedura di notifica alla Commissione europea di cui alla direttiva 98/34/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, attuata dalla legge 21 giugno 1986, n. 317,
modificata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'
articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, espresso nella riunione del 23 settembre 2004;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle
adunanze del 14 giugno e 30 agosto 2004;
Acquisito il parere della competente Commissione della Camera dei deputati;
Considerato che la competente Commissione del Senato della Repubblica non ha espresso il proprio
parere nel termine prescritto;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
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L’orecchio e l’evoluzione della specie
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Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'
11 febbraio 2005;
Sulla proposta del Ministro per l'
innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per la
funzione pubblica, con il Ministro dell'
economia e delle finanze e con il Ministro degli affari esteri;
E
m
il seguente decreto legislativo:
a
CAPO
PRINCIPI GENERALI
Art.
Definizioni
n
a
I
1.
1.
Ai
fini
del
presente
decreto
si
intende
per:
a) «documento informatico»: la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente
rilevanti;
b) «trasporto di dati»: i servizi per la realizzazione, gestione ed evoluzione di reti informatiche per
la
trasmissione
di
dati,
oggetti
multimediali
e
fonia;
c) «interoperabilità di base»: i servizi per la realizzazione, gestione ed evoluzione di strumenti per
lo scambio di documenti informatici fra le pubbliche amministrazioni e tra queste e i cittadini;
d) «connettività»: l'
insieme dei servizi di trasporto di dati e di interoperabilità di base;
e) «interoperabilità evoluta»: i servizi idonei a favorire la circolazione, lo scambio di dati e
informazioni, e l'
erogazione fra le pubbliche amministrazioni e tra queste e i cittadini;
f) «cooperazione applicativa»: la parte del sistema pubblico di connettività finalizzata all'
interazione
tra i sistemi informatici delle pubbliche amministrazioni per garantire l'
integrazione delle
informazioni e dei procedimenti amministrativi.
Art.
Sistema pubblico di connettività
2.
1. Nel rispetto dell'
articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, e nel rispetto
dell'
autonomia dell'
organizzazione interna delle funzioni informative delle regioni e delle
autonomie locali il presente decreto definisce e disciplina il sistema pubblico di connettività, di
seguito «SPC», al fine di assicurare il coordinamento informativo e informatico dei dati tra le
amministrazioni centrali, regionali e locali e promuovere l'
omogeneità nella elaborazione e
trasmissione dei dati stessi, finalizzata allo scambio e diffusione delle informazioni tra le pubbliche
amministrazioni e alla realizzazione di servizi integrati.
2. Il SPC e'l'
insieme di infrastrutture tecnologiche e di regole tecniche, per lo sviluppo, la
condivisione, l'
integrazione e la diffusione del patrimonio informativo e dei dati della pubblica
amministrazione, necessarie per assicurare l'
interoperabilità di base ed evoluta e la cooperazione
applicativa dei sistemi informatici e dei flussi informativi, garantendo la sicurezza, la riservatezza
delle informazioni, nonche'la salvaguardia e l'
autonomia del patrimonio informativo di ciascuna
pubblica amministrazione.
3. La realizzazione del SPC avviene nel rispetto dei seguenti principi:
a) sviluppo architetturale ed organizzativo atto a garantire la natura federata, policentrica e non
gerarchica
del
sistema;
b) economicità nell'
utilizzo dei servizi di rete, di interoperabilità e di supporto alla cooperazione
applicativa;
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L’orecchio e l’evoluzione della specie
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c) sviluppo del mercato e della concorrenza nel settore delle tecnologie dell'
informazione e della
comunicazione.
Art.
Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni
3.
1. Il presente decreto definisce e disciplina la Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni,
interconnessa al SPC. La Rete costituisce l'
infrastruttura di connettività che collega, nel rispetto
della normativa vigente, le pubbliche amministrazioni con gli uffici italiani all'
estero, garantendo
adeguati livelli di sicurezza e qualità.
CAPO
SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ
II
Art.
Partecipazione al Sistema pubblico di connettività
4.
1. Al SPC partecipano tutte le amministrazioni di cui all'
articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165.
2. Il comma 1 non si applica alle amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, limitatamente all'
esercizio delle sole funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa nazionale,
consultazioni elettorali.
3. Ai sensi dell'
articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1994, n. 680,
nonche'dell'
articolo 25 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e'comunque garantita la
connessione con il SPC dei sistemi informativi degli organismi competenti per l'
esercizio delle
funzioni di sicurezza e difesa nazionale, nel loro esclusivo interesse e secondo regole tecniche che
assicurino riservatezza e sicurezza. E'altresì garantita la possibilità di connessione al SPC delle
autorità amministrative indipendenti.
Art.
Scambio di documenti informatici nell'
ambito del Sistema pubblico di connettività
5.
1. Gli scambi di documenti informatici tra le pubbliche amministrazioni nell'
ambito del SPC,
avvengono nel rispetto delle procedure di cooperazione applicativa finalizzate allo svolgimento di
procedimenti amministrativi e costituiscono invio documentale valido ad ogni effetto di legge se
realizzate nel rispetto delle regole tecniche e di sicurezza di cui all'
articolo 16.
Art.
Finalità del Sistema pubblico di connettività
6.
1.
Al
SPC
sono
attribuite
le
seguenti
finalità:
a) fornire un insieme di servizi di connettività condivisi dalle pubbliche amministrazioni
interconnesse, definiti negli aspetti di funzionalità, qualità e sicurezza, ampiamente graduabili in
modo da poter soddisfare le differenti esigenze delle pubbliche amministrazioni aderenti al SPC;
b) garantire l'
interazione della pubblica amministrazione centrale e locale con tutti gli altri soggetti
connessi a Internet, nonche'con le reti di altri enti, promuovendo l'
erogazione di servizi di qualità e
la miglior fruibilità degli stessi da parte dei cittadini e delle imprese;
c) fornire un'
infrastruttura condivisa di interscambio che consenta l'
interoperabilità tra tutte le reti
delle pubbliche amministrazioni esistenti, favorendone lo sviluppo omogeneo su tutto il territorio
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L’orecchio e l’evoluzione della specie
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nella
salvaguardia
degli
investimenti
effettuati;
d) fornire servizi di connettività e cooperazione alle pubbliche amministrazioni che ne facciano
richiesta, per permettere l'
interconnessione delle proprie sedi e realizzare così anche l'
infrastruttura
interna
di
comunicazione;
e) realizzare un modello di fornitura dei servizi multifornitore coerente con l'
attuale situazione di
mercato
e
le
dimensioni
del
progetto
stesso;
f) garantire lo sviluppo dei sistemi informatici nell'
ambito del SPC salvaguardando la sicurezza dei
dati, la riservatezza delle informazioni, nel rispetto dell'
autonomia del patrimonio informativo delle
singole amministrazioni e delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.
Art.
Compiti delle pubbliche amministrazioni nel Sistema pubblico di connettività
7.
1. Le pubbliche amministrazioni nell'
ambito della loro autonomia funzionale e gestionale adottano
nella progettazione e gestione dei propri sistemi informativi, ivi inclusi gli aspetti organizzativi,
soluzioni tecniche compatibili con la cooperazione applicativa con le altre pubbliche
amministrazioni, secondo le regole tecniche di cui all'
articolo 16.
2. Per le amministrazioni di cui all'
articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.
39, le responsabilità di cui al comma 1 sono attribuite al dirigente responsabile dei sistemi
informativi automatizzati, di cui all'
articolo 10, comma 1, dello stesso decreto legislativo.
Art.
Commissione di coordinamento del Sistema pubblico di connettività
8.
1. E'istituita la Commissione di coordinamento del SPC, di seguito denominata: «Commissione»,
preposta agli indirizzi strategici del SPC.
2.
La
Commissione:
a) assicura il raccordo tra le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle funzioni e dei compiti
spettanti
a
ciascuna
di
esse;
b) approva le linee guida, le modalità operative e di funzionamento dei servizi e delle procedure per
realizzare la cooperazione applicativa fra i servizi erogati dalle amministrazioni;
c) promuove l'
evoluzione del modello organizzativo e dell'
architettura tecnologica del SPC in
funzione del mutamento delle esigenze delle pubbliche amministrazioni e delle opportunità
derivanti
dalla
evoluzione
delle
tecnologie;
d) promuove la cooperazione applicativa fra le pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle regole
tecniche
di
cui
all'
articolo
16;
e) definisce i criteri e ne verifica l'
applicazione in merito alla iscrizione, sospensione e
cancellazione dagli elenchi dei fornitori qualificati SPC di cui all'
articolo 11;
f) dispone la sospensione e cancellazione dagli elenchi dei fornitori qualificati di cui all'
articolo 11;
g) verifica la qualità e la sicurezza dei servizi erogati dai fornitori qualificati del SPC;
h) promuove il recepimento degli standard necessari a garantire la connettività, l'
interoperabilità di
base e avanzata, la cooperazione applicativa e la sicurezza del Sistema.
3. Le decisioni della Commissione sono assunte a maggioranza semplice o qualificata dei
componenti in relazione all'
argomento in esame. La Commissione a tale fine elabora, entro tre mesi
dal suo insediamento, un regolamento interno da approvare con maggioranza qualificata dei suoi
componenti.
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L’orecchio e l’evoluzione della specie
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Art.
Composizione della Commissione di coordinamento del Sistema pubblico di connettività
9.
1. La Commissione e'formata da tredici componenti incluso il Presidente di cui al comma 2, scelti
tra persone di comprovata professionalità ed esperienza nel settore, nominati con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, sei in rappresentanza delle amministrazioni statali previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per l'
innovazione e le tecnologie
ed i restanti sei su designazione della Conferenza unificata di cui all'
articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Quando esamina questioni di interesse della rete internazionale
della pubblica amministrazione, la Commissione e'integrata da un rappresentante del Ministero
degli affari esteri.
2. Il Presidente del Centro nazionale per l'
informatica nella pubblica amministrazione, e'
componente di diritto e presiede la Commissione. Gli altri componenti della Commissione restano
in carica per un biennio e l'
incarico e'rinnovabile.
3. La Commissione e'convocata dal Presidente e si riunisce almeno quattro volte l'
anno.
4. L'
incarico di Presidente o di componente della Commissione e la partecipazione alle riunioni
della Commissione non danno luogo a compensi e gli eventuali oneri di missione sono a carico
delle amministrazioni di appartenenza.
5. Per i necessari compiti istruttori la Commissione si avvale del Centro nazionale per l'
informatica
nella pubblica amministrazione, di seguito denominato: «CNIPA» e sulla base di specifiche
convenzioni, di organismi interregionali e territoriali.
6. La Commissione può avvalersi, senza alcun aggravio di spesa, della consulenza di uno o più
organismi di consultazione e cooperazione istituiti con appositi accordi ai sensi dell'
articolo 9,
comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
7. Ai fini della definizione degli sviluppi strategici del SPC, in relazione all'
evoluzione delle
tecnologie dell'
informatica e della comunicazione, la Commissione può avvalersi di consulenti di
chiara fama ed esperienza in numero non superiore a cinque secondo le modalità definite nei
regolamenti di cui all'
articolo 17. I relativi costi sono a carico del CNIPA.
Art.
Ruolo del Centro nazionale per l'
informatica nella pubblica amministrazione
10.
1. Il CNIPA, nel rispetto delle decisioni e degli indirizzi forniti dalla Commissione, anche
avvalendosi di soggetti terzi, gestisce le risorse condivise del SPC e le strutture operative preposte
al controllo e supervisione delle stesse, per tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'
articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Il CNIPA, anche avvalendosi di soggetti terzi, cura la progettazione, la realizzazione, la gestione
e l'
evoluzione del SPC per le amministrazioni di cui all'
articolo 1, comma 1, del decreto legislativo
12 febbraio 1993, n. 39.
Art.
Fornitori del Sistema pubblico di connettività
11.
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L’orecchio e l’evoluzione della specie
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1. Sono istituiti uno o più elenchi di fornitori a livello nazionale e regionale in attuazione delle
finalità di cui all'
articolo 6.
2. I fornitori che ottengono la qualificazione SPC ai sensi dei regolamenti previsti dall'
articolo 17,
sono inseriti negli elenchi di competenza nazionale o regionale, consultabili in via telematica,
esclusivamente ai fini dell'
applicazione della disciplina di cui al presente decreto, e tenuti
rispettivamente dal CNIPA a livello nazionale e dalla regione di competenza a livello regionale. I
fornitori in possesso dei suddetti requisiti sono denominati fornitori qualificati SPC.
3. I servizi per i quali e'istituito un elenco, ai sensi del comma 1, sono erogati, nell'
ambito del SPC,
esclusivamente dai soggetti che abbiano ottenuto l'
iscrizione nell'
elenco di competenza nazionale o
regionale.
4. Per l'
iscrizione negli elenchi dei fornitori qualificati SPC e'necessario che il fornitore soddisfi
almeno
i
seguenti
requisiti:
a) disponibilità di adeguate infrastrutture e servizi di comunicazioni elettroniche;
b) esperienza comprovata nell'
ambito della realizzazione gestione ed evoluzione delle soluzioni di
sicurezza
informatica;
c)
possesso
di
adeguata
rete
commerciale
e
di
assistenza
tecnica;
d) possesso di adeguati requisiti finanziari e patrimoniali, anche dimostrabili per il tramite di
garanzie rilasciate da terzi qualificati.
5. Limitatamente ai fornitori dei servizi di connettività dovranno inoltre essere soddisfatti anche i
seguenti
requisiti:
a) possesso dei necessari titoli abilitativi di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, per
l'
ambito
territoriale
di
esercizio
dell'
attività;
b) possesso di comprovate conoscenze ed esperienze tecniche nella gestione delle reti e servizi di
comunicazioni elettroniche, anche sotto il profilo della sicurezza e della protezione dei dati.
Art.
Contratti quadro
12.
1. Al fine della realizzazione del SPC, il CNIPA a livello nazionale e le regioni nell'
ambito del
proprio territorio, per soddisfare esigenze di coordinamento, qualificata competenza e indipendenza
di giudizio, nonche'per garantire la fruizione, da parte delle pubbliche amministrazioni, di elevati
livelli di disponibilità dei servizi e delle stesse condizioni contrattuali proposte dal miglior
offerente, nonche'una maggiore affidabilità complessiva del sistema, promuovendo, altresì, lo
sviluppo della concorrenza e assicurando la presenza di più fornitori qualificati, stipulano,
espletando specifiche procedure ad evidenza pubblica per la selezione dei contraenti, nel rispetto
delle vigenti norme in materia, uno o più contratti-quadro con più fornitori per i servizi di cui
all'
articolo 6, con cui i fornitori si impegnano a contrarre con le singole amministrazioni alle
condizioni ivi stabilite.
2. Le amministrazioni di cui all'
articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39,
sono tenute a stipulare gli atti esecutivi dei contratti-quadro con uno o più fornitori di cui al comma
1, individuati dal CNIPA. Gli atti esecutivi non sono soggetti al parere del CNIPA e, ove previsto,
del Consiglio di Stato. Le amministrazioni non ricomprese tra quelle di cui all'
articolo 1, comma 1,
del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, hanno facoltà di stipulare gli atti esecutivi di cui al
presente articolo.
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L’orecchio e l’evoluzione della specie
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Art.
Migrazione della Rete unitaria della pubblica amministrazione
13.
1. Le Amministrazioni di cui all'
articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.
39, aderenti alla Rete unitaria della pubblica amministrazione, presentano al CNIPA, secondo le
indicazioni da esso fornite, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i piani
di migrazione verso il SPC, da attuarsi entro diciotto mesi dalla data di approvazione del primo
contratto quadro di cui all'
articolo 12, comma 1, termine di cessazione dell'
operatività della Rete
unitaria della pubblica amministrazione, e comunque non oltre trenta mesi dalla medesima data di
entrata in vigore del presente decreto.
2. Trascorsi trenta mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto ogni riferimento
normativo alla Rete unitaria della pubblica amministrazione si intende effettuato al SPC.
CAPO
RETE INTERNAZIONALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
III
Art.
14.
Collegamenti operanti per il tramite della Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni
1. Le amministrazioni di cui all'
articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39,
che abbiano l'
esigenza di connettività verso l'
estero, sono tenute ad avvalersi dei servizi offerti dalla
Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni, interconnessa al SPC.
2. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, che dispongono di reti in ambito internazionale
sono tenute a migrare nella Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni entro e non oltre
due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fatto salvo quanto previsto
dall'
articolo 4, commi 2 e 3.
3. Le amministrazioni non ricomprese tra quelle di cui all'
articolo 1, comma 1, del decreto
legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, ivi incluse le autorità amministrative indipendenti, possono
aderire alla Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni.
Art.
Compiti del CNIPA
15.
1. Il CNIPA cura la progettazione, la realizzazione, la gestione ed evoluzione della Rete
internazionale delle pubbliche amministrazioni, previo espletamento di procedure concorsuali ad
evidenza pubblica per la selezione dei fornitori e mediante la stipula di appositi contratti-quadro
secondo modalità analoghe a quelle di cui all'
articolo 12.
CAPO IV
Art.
Regole tecniche
16.
1. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con uno o più decreti,
adottati sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, del Ministro per
l'
innovazione e le tecnologie, d'
intesa con la Conferenza unificata di cui all'
articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate le regole tecniche e di sicurezza per il
funzionamento del SPC.
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Art.
Regolamenti
17.
1. Ai sensi dell'
articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con uno o più decreti sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, del Ministro per l'
innovazione e
le tecnologie, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, d'
intesa con la Conferenza
unificata di cui all'
articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottati
regolamenti per l'
organizzazione del SPC e della Commissione di cui all'
articolo 9, per
l'
avvalimento dei consulenti di cui all'
articolo 9, comma 7, e per la determinazione dei livelli
minimi dei requisiti richiesti per l'
iscrizione agli elenchi dei fornitori qualificati del SPC di cui
all'
articolo 11.
Art.
Disposizioni finali
18.
1. Il CNIPA, al fine di favorire una rapida realizzazione del SPC, per un periodo almeno pari a due
anni a decorrere dalla data di approvazione dei contratti-quadro di cui all'
articolo 12, comma 1,
sostiene i costi delle infrastrutture condivise, a valere sulle risorse già previste nel bilancio dello
Stato.
2. Al termine del periodo di cui al comma 1 i costi relativi alle infrastrutture condivise sono a carico
dei fornitori proporzionalmente agli importi dei contratti di fornitura, e una quota di tali costi e'a
carico delle pubbliche amministrazioni relativamente ai servizi da esse utilizzati. I costi, i criteri e la
relativa ripartizione tra le amministrazioni sono determinati annualmente con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta della Commissione, previa intesa con la Conferenza
unificata cui all'
articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, salvaguardando eventuali
intese locali finalizzate a favorire il pieno ingresso nel SPC dei piccoli Comuni nel rispetto di
quanto previsto dal comma 5.
3. Il CNIPA sostiene tutti gli oneri derivanti dai collegamenti in ambito internazionale delle
amministrazioni di cui all'
articolo 14, comma 1, per i primi due anni di vigenza contrattuale,
decorrenti dalla data di approvazione del contratto quadro di cui all'
articolo 12; per gli anni
successivi ogni onere e'a carico della singola amministrazione contraente proporzionalmente ai
servizi acquisiti.
4. Le amministrazioni non ricomprese tra quelle di cui all'
articolo 1, comma 1, del decreto
legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, che aderiscono alla Rete internazionale delle pubbliche
amministrazioni, ai sensi dell'
articolo 14, comma 3, ne sostengono gli oneri relativi ai servizi che
utilizzano.
5. Le disposizioni del presente decreto si applicano nel rispetto della disciplina rilevante in materia
di trattamento dei dati personali e, in particolare, delle disposizioni del Codice in materia di
protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
6. Dall'
attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
Art.
Abrogazioni
19.
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L’orecchio e l’evoluzione della specie
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1. L'
articolo 15, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e'abrogato trascorsi trenta mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.
Capo V - Accesso ai documenti amministrativi L. 241/90
22.
1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'
attività amministrativa e di favorirne lo
svolgimento imparziale è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di
situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi,
secondo le modalità stabilite dalla presente legge.
2. E' considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica,
fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di
atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai
fini dell'
attività amministrativa.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le
amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire
l'
applicazione della disposizione di cui al comma 1, dandone comunicazione alla
Commissione di cui all'
articolo 27.
23.
1. Il diritto di accesso di cui all'
articolo 22 si esercita nei confronti delle
amministrazioni dello Stato, ivi compresi le aziende autonome, gli enti pubblici ed i
concessionari di pubblici servizi.
24.
1. Il diritto di accesso è escluso per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi
dell'
articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, nonché nei casi di segreto o di
divieto di divulgazione altrimenti previsti dall'
ordinamento.
2. Il Governo è autorizzato ad emanare, ai sensi del comma 2 dell'
articolo 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o più decreti intesi a disciplinare le modalità di esercizio del
diritto di accesso e gli altri casi di esclusione del diritto di accesso in relazione alla
esigenza di salvaguardare:
a) la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali;
b) la politica monetaria e valutaria;
c) l'
ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalità;
d) la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo
peraltro agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti
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L’orecchio e l’evoluzione della specie
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amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per
difendere i loro interessi giuridici.
3. Con i decreti di cui al comma 2 sono altresì stabilite norme particolari per
assicurare che l'
accesso ai dati raccolti mediante strumenti informatici avvenga nel
rispetto delle esigenze di cui al medesimo comma 2.
4. Le singole amministrazioni hanno l'
obbligo di individuare, con uno o più
regolamenti da emanarsi entro i sei mesi successivi, le categorie di documenti da
esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'
accesso per le
esigenze di cui al comma 2.
5. Restano ferme le disposizioni previste dall'
articolo 9, L. 1° aprile 1981, n. 121,
come modificato dall'
articolo 26, L. 10 ottobre 1986, n. 668, e dalle relative norme di
attuazione, nonché ogni altra disposizione attualmente vigente che limiti l'
accesso ai
documenti amministrativi.
6. I soggetti indicati nell'
articolo 23 hanno facoltà di differire l'
accesso ai documenti
richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare
lo svolgimento dell'
azione amministrativa. Non è comunque ammesso l'
accesso agli
atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti di cui all'
articolo 13,
salvo diverse disposizioni di legge.
25.
1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei
documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge.
L'
esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al
rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo,
nonché i diritti di ricerca e di visura.
2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta
all'
amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.
3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'
accesso sono ammessi nei casi e nei
limiti stabiliti dall'
articolo 24 e debbono essere motivati.
4. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende rifiutata.
5. Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso e nei casi
previsti dal comma 4 è dato ricorso, nel termine di trenta giorni, al tribunale
amministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio entro trenta giorni
dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che
ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni
dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime
modalità e negli stessi termini.
6. In caso di totale o parziale accoglimento del ricorso il giudice amministrativo,
sussistendone i presupposti, ordina l'
esibizione dei documenti richiesti.
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L’orecchio e l’evoluzione della specie
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26.
1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di
attuazione, sono pubblicati, secondo le modalità previste dai singoli ordinamenti, le
direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari e ogni atto che dispone in generale
sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti di una pubblica
amministrazione ovvero nel quale si determina l'
interpretazione di norme giuridiche
o si dettano disposizioni per l'
applicazione di esse.
2. Sono altresì pubblicate, nelle forme predette, le relazioni annuali della
Commissione di cui all'
articolo 27 e, in generale, è data la massima pubblicità a tutte
le disposizioni attuative della presente legge e a tutte le iniziative dirette a precisare
ed a rendere effettivo il diritto di accesso.
3. Con la pubblicazione di cui al comma 1, ove essa sia integrale, la libertà di
accesso ai documenti indicati nel predetto comma 1 s'
intende realizzata.
27.
1. E'istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Commissione per
l'
accesso ai documenti amministrativi.
2. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri.
Essa è presieduta dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei
ministri ed è composta da sedici membri, dei quali due senatori e due deputati
designati dai Presidenti delle rispettive Camere, quattro scelti fra il personale di cui
alla legge 2 aprile 1979, n. 97, su designazione dei rispettivi organi di autogoverno,
quattro fra i professori di ruolo in materie giuridico amministrative e quattro fra i
dirigenti dello Stato e degli altri enti pubblici.
3. La Commissione è rinnovata ogni tre anni. Per i membri parlamentari si procede a
nuova nomina in caso di scadenza o scioglimento anticipato delle Camere nel corso
del triennio.
4. Gli oneri per il funzionamento della Commissione sono a carico dello stato di
previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.
5. La Commissione vigila affinché venga attuato il principio di piena conoscibilità
dell'
attività della pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati dalla
presente legge; redige una relazione annuale sulla trasparenza dell'
attività della
pubblica amministrazione, che comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio
dei ministri; propone al Governo modifiche dei testi legislativi e regolamentari che
siano utili a realizzare la più ampia garanzia del diritto di accesso di cui all'
articolo
22.
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L’orecchio e l’evoluzione della specie
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6. Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare alla Commissione, nel termine
assegnato dalla medesima, le informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad
eccezione di quelli coperti da segreto di Stato.
7. In caso di prolungato inadempimento all'
obbligo di cui al comma 1 dell'
articolo
18, le misure ivi previste sono adottate dalla Commissione di cui al presente articolo.
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Gli autori.
Vincenzo De Prisco ha già pubblicato :
• “Critiche allo stato sociale, critiche allo stato di diritto “ in collaborazione con la
cattedra di Diritto Amministrativo dell’Università degli Studi di Salerno;
• Appunti liberi di Economia Politica;
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Studioso della protezione dei dati e del codice dell’amministrazione digitale è consulente di
circa 150 scuole italiane, università e diversi Gruppi Industriali.
Ad oggi uno dei maggiori esperti di informatica giuridica e di procedure informatiche
applicate alla finanza aziendale.
Elisa Carotenuto, titolare della Consulenti Associati .
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Segue in particolare le problematiche delle scuole dell’obbligo e delle PMI.
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I due autori oltre che d’informatica giuridica si occupano di finanza per enti e per aziende.
In pubblicazione :
• I Nuovi P.O.N.
Per seminari e convegni. Cell. 3389141276 - 3382797858
172
L’orecchio e l’evoluzione della specie
www.19603.it
Per seminari e convegni. Cell. 3389141276 - 3382797858
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