!" #$ %&" #' L’orecchio e l’evoluzione della specie www.19603.it …C'è un tempo perfetto per fare silenzio guardare il passaggio del sole d'estate e saper raccontare ai nostri bambini quando è l'ora muta delle fate… C'è un tempo bellissimo tutto sudato una stagione ribelle l'istante in cui scocca l'unica freccia che arriva alla volta celeste e trafigge le stelle è un giorno che tutta la gente si tende la mano è il medesimo istante per tutti che sarà benedetto, io credo da molto lontano … Un film. Il Cielo sopra Berlino Quando il bambino era bambino era l'epoca di queste domande: "perché io sono io? perché non sei tu perché non sono qui perché non sono lì Quando inizia il tempo dove finisce lo spazio la vita sotto il sole non è forse solo un sogno? Non è l'apparenza di un mondo davanti al mondo quello che vedo, sento e odoro? Come può essere che io che sono io non c'ero prima di diventare e che una volta io che sono io non sarò più quello che sono? […] "Il tempo guarirà tutto. Ma che succede se il tempo stesso è una malattia ?” Dalla vecchia stampa de “L’Orecchio” Ho visto cose che voi umani non potreste immaginare... navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione. E ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhauser. E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo come lacrime nella pioggia. È tempo di morire... Unità NEXUS6 da “Blade Runner” di R.Scott Anno 1982 Per seminari e convegni. Cell. 3389141276 - 3382797858 2 L’orecchio e l’evoluzione della specie www.19603.it Introduzione di Vincenzo. Nell’arco della vita di ognuno di noi cambia qualcosa, è strano ma le piccole cose personali ci fanno notare anche impercettibili variazioni, sfumature, sfaccettature, particolari se non addirittura sfumature e sfaccettature dei particolari. Poi ci sono la grandi modifiche, violente ed improvvise, le rivoluzioni… … e nessuno si accorge di nulla. Nella mia giovane vita (25 anni!!??!!) ci sono state almeno due grosse rivoluzioni, violente, irruenti, folgoranti, affascinanti, fantastiche, che hanno profondamente segnato il ruolo del cittadino, da suddito ad attore principale degli affari con la P.A.. La prima è la legge 241/90. Il cittadino ora ha diritti da vantare non solo verso i servizi erogati dalle PP.AA., ma anche partecipativi. Il diritto di accesso e di partecipazione, art. 22, è stato spesso usato male, tanto che con il D.Lgs 196/03 una parte della dottrina ha intravisto un freno all’utilizzo dell’accesso amministrativo. Tuttavia la giurisprudenza ha ben ponderato i diritti di accesso e di riservatezza dando un vantaggio gerarchico agli interessi sottostanti al primo diritto citato. La seconda rivoluzione è un caso tutto italiano, infatti non avrebbe dovuto avere le caratteristiche irruenti tipiche rivoluzionarie. Avrei preferito un’evoluzione lenta (15 anni di evoluzione) per l’adeguamento al diritto d’accesso conforme alle tecnologie telematiche ed informatiche di oggi. IL C.A.D. infatti non fa altro che contemplare i diritti acquisiti nel 1990 in chiave telematica, istituisce e disciplina positivamente il documento informatico, il diritto di accesso telematico, il diritto al procedimento telematico, il diritto al pagamento con e-cash, ed in particolare l’introduzione del S.P.C. Ripeto, purtroppo sarà una rivoluzione e non un adeguamento di fatti e diritti di ieri alle comodità dell’oggi. Perché mi appassiona tutto questo? Perché sono un rivoluzionario. Vincenzo De Prisco. Introduzione di Elisa. Ho partecipato con piacere ed onore alla stesura de L’orecchio e de L’evoluzione della specie. Sono queste le mie due grandi rivoluzioni. Quelle rivoluzioni impercettibili ed insignificanti per tutta la gente, ma travolgenti e terribilmente importanti per me. Per una studentessa normale che mai avrebbe immaginato di sedere e parlare con disinvoltura dinanzi ai suoi più temuti docenti… per una donna che mai avrebbe immaginato quanto bellissima potesse essere la vita, e la sua evoluzione. Non ho vissuto la rivoluzione del 1990, quella della Legge 241, ero bambina. Ma ho vissuto con dispiacere e a volte vergogna il cattivo funzionamento della pubblica amministrazione nel mio paese. Oggi se posso fare qualcosa, anche la minima cosa, voglio farla. Per me. Per un bimbo. Per tutti. Elisa Carotenuto. Per seminari e convegni. Cell. 3389141276 - 3382797858 3 L’orecchio e l’evoluzione della specie www.19603.it Questo breve scritto tratta due argomenti particolarmente sentiti dalle PP.AA. : Il Codice dell’Amministrazione Digitale. Legge quadro per l’informatizzazione dei procedimenti amministrativi delle pubbliche amministrazioni che non si limita, come qualcuno crede, al mero utilizzo di posta elettronica certificata e firma qualificata, ma è foriero di una complessa rivoluzione del Procedimento informativo. Il Testo Unico per la Protezione dei Dati (c.d. privacy). E nel trattare gli argomenti ci renderemo conto che la norma mira al corretto trattamento dei dati e non alla privacy tout court evitando così collassi nel flusso amministrativo delle PP.AA. Questa sezione è in realtà un aggiornamento del primo manuale, L’orecchio, distribuito in circa 3000 scuole d’Italia. Ringraziamenti e dediche. Dall’Orecchio: Questo breve quaderno è stato scritto in Croazia nei primi 10 giorni di Agosto (2005) e raccoglie parte delle problematiche raccolte in circa un anno di consulenze. E’ doveroso ringraziare i miei compagni di viaggio. • • • • • Elisa Carotenuto per aver organizzato la stesura del presente ed aver scelto i quesiti che per motivi di “tipicità” meglio potevano esser trattati in maniera generica Valeria Carotenuto per aver tenuto alto il morale del gruppo Vincenza Ceglia BOFFARDA per il supporto im(morale) e per l’attività di copia e stampa nella distribuzione Salvatore Coda Giuseppina Matrone per l’esempio di maturità, di calma e le merendine in qualsiasi orario. Inoltre : • Sonia Lamberti e Giuseppe Del Regno per le correzioni • Andrea, Tullia, Ivano e Simone Per seminari e convegni. Cell. 3389141276 - 3382797858 4 L’orecchio e l’evoluzione della specie www.19603.it L’ orecchio e l’evoluzione della specie: • Dott.ssa Elisa Carotenuto per gli approfondimenti scientifici • Vincenza Ceglia Boffarda per il solito supporto immorale • I miei amici : Giuseppina Matrone, Giuseppe Del Regno, il grande Dott. Francesco Vanacore, la meravigliosa Valeria Carotenuto, Gianni Giuditta e figli, l’insopportabile Francesco Boffardi, Antonio Boffardi , alla new entry Rosa Belvedere e con grande soddisfazione mi rendo conto che potrei riempire pagine e pagine. Dedica dell’Orecchio. Tutto questo è dedicato a “Francesco Pugliese” Maestro all’Università e di vita. Uomo di cultura, illuminato, geniale ed umile. Ha fatto nascere in me la passione per il Diritto Amministrativo . Poco dopo la riforma del procedimento del 1990 prese un indisponente e scontroso studente di economia, gli impose di togliersi orecchini e di vestire “in maniera decente”, e di fare una critica sullo stato sociale e sullo stato di diritto. ……. Dedica de L’ orecchio e l’evoluzione della specie. Alla più grande maestra che si potesse avere e desiderare. Maestra di verbi e di conto, di scienza e di sentimenti, di colori e di grigi. Ad Ida Senatore. Sarai sempre nel cuore dei tuoi alunni. Anzi sei ancora viva in tutti noi, mi hai aiutato a scrivere questo piccolo libro. Eccolo, prendilo, è tutto tuo. A nonno Carmine, a nonno Vincenzo, antitetici, per me complementari, che con il meraviglioso Francesco Pugliese e la dolcissima Ida Senatore, dall’alto dei cieli mi hanno aiutato. Tutti voi per me non siete mai morti. A Simone,Ivano,Tullia ed Andrea. Grazie all’associazione culturale “Centro Associazione” per la presentazione. Per seminari e convegni. Cell. 3389141276 - 3382797858 5 L’orecchio e l’evoluzione della specie www.19603.it Indice (1)I DIRITTI dei PRIVATI ........................................................................................................... 14 - L’evoluzione della specie - ......................................................................................................... 14 -Art.3 Diritto all’uso delle tecnologie. ........................................................................................... 14 -Art.4 Partecipazione al procedimento amministrativo informatico ............................................... 15 -Art.5 Effettuazione dei pagamenti con modalità informatiche ...................................................... 15 - Art.6. Utilizzo della posta elettronica certificata.......................................................................... 16 -Art.48. Posta elettronica certificata .............................................................................................. 16 -Art. 7.Qualità dei servizi resi e soddisfazione dell' utenza ............................................................. 17 (2)DOCUMENTO INFORMATICO, EFFICACIA PROBATORIA SUA PROPRIA. .................. 18 -Art.20. Documento informatico ................................................................................................... 19 -Art.23 Copie di atti e documenti informatici. ............................................................................... 20 -Art.22. Documenti informatici delle pubbliche amministrazioni................................................... 21 (3)PAGAMENTI, e-241/90. Ecco la e-P.@................................................................................... 22 -Art.38. Pagamenti informatici. ..................................................................................................... 22 -Art. 66.Carta d' identità elettronica e carta nazionale dei servizi. ................................................... 22 -Art. 40.Formazione di documenti informatici............................................................................... 23 - Art. 41.Procedimento e fascicolo informatico.............................................................................. 24 Art. 42. Dematerializzazione dei documenti delle pubbliche amministrazioni................................ 24 Le pubbliche amministrazioni valutano in termini di rapporto tra costi e benefici il recupero su supporto informatico dei documenti e degli atti cartacei dei quali sia obbligatoria o opportuna la conservazione e provvedono alla predisposizione dei conseguenti piani di sostituzione degli archivi cartacei con archivi informatici, nel rispetto delle regole tecniche adottate ai sensi dell' articolo 71.24 Art. 43.Riproduzione e conservazione dei documenti .................................................................... 25 Art. 44.Requisiti per la conservazione dei documenti informatici .................................................. 25 (4)L’INVIO TELEMATICO DEGLI E-DOCUMENTS................................................................ 26 Art. 45.Valore giuridico della trasmissione.................................................................................... 26 - Art. 47.Trasmissione dei documenti attraverso la posta elettronica tra le pubbliche amministrazioni ..................................................................................................................................................... 26 - Art. 48.Posta elettronica certificata ............................................................................................. 27 - Art. 46.Dati particolari contenuti nei documenti trasmessi .......................................................... 28 - Art. 49.Segretezza della corrispondenza trasmessa per via telematica.......................................... 28 (5)SEMBRA STRANO MA LE PP.AA. HANNO SERVIZI ON LINE . ...................................... 28 - Art. 50.Disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni .................................................... 28 - Art. 52.Accesso telematico ai dati e documenti delle pubbliche amministrazioni......................... 29 I Contenuti dei siti web delle PP.AA. ............................................................................................ 30 - Art. 53.Caratteristiche dei siti web .............................................................................................. 30 - Art. 54.Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni ......................................................... 30 - Art. 55.Consultazione delle iniziative normative del Governo ..................................................... 30 - Art. 56.Dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi al giudice amministrativo e contabile 31 - Art. 57.Moduli e formulari.......................................................................................................... 31 SPC. Sistema Pubblico di Connettivita’......................................................................................... 32 L’orecchio .................................................................................................................................... 33 L’Accesso..................................................................................................................................... 33 Considerazioni sul principio di trasparenza . ................................................................................. 33 Nozione di Documento Amministrativo. ....................................................................................... 33 Tutela della privacy nella procedura di accesso amministrativo. .................................................... 34 Differenze tra accesso amministrativo ordinario ed accesso privacy. ............................................. 34 Una sentenza chiarificatrice. ......................................................................................................... 35 Per seminari e convegni. Cell. 3389141276 - 3382797858 6 L’orecchio e l’evoluzione della specie www.19603.it Nuovo segreto d’ufficio................................................................................................................. 35 Accesso e privacy secondo il Garante............................................................................................ 35 Procedimento Amministrativo....................................................................................................... 36 Accesso e Comunicazione............................................................................................................. 37 Art. 60 d. lgs. 196/03: i dati “sensibili”.......................................................................................... 37 D.P.R. 249/98 ............................................................................................................................... 37 Critiche e Problematiche (art. 96 D. Lgs. 196/03).......................................................................... 38 Circolari scolastiche...................................................................................................................... 38 Istruzione, privacy e trasparenza: Molte falsità sulla privacy a scuola…........................................ 38 Giurisprudenza Amministrativa..................................................................................................... 39 LA LEGGE 15/2005 mod. dalla L. 80/05: RIFORMA DELLA LEGGE 241/90............................ 39 IL PROCEDIMENTO PER L’ACCESSO AGLI ATTI – IL NUOVO ART. 24 L. 241/90 ............ 40 DOMANDE, RISPOSTE, CURIOSITA’ E CASI PRATICI…...................................................... 41 CHI E’ IL GARANTE?................................................................................................................. 41 COSA E’ IL D.P.S.S.? .................................................................................................................. 41 LA DETENZIONE DEL D.P.S.S. ASSOLVE OGNI OBBLIGO? ............................................... 42 IL D.P.S.S. VA AGGIORNATO? CON QUALE CADENZA?..................................................... 42 QUALI SONO GLI ORGANI LEGITTIMATI ALLE ISPEZIONI PRIVACY? ........................... 42 QUALI SONO LE SANZIONI PER L’INADEGUAMENTO AL D. LGS. 196/03? ..................... 42 QUALI PROCEDURE DEVE UTILIZZARE L’UTENTE PER L’ACCESSO PRIVACY? .......... 43 LA SCUOLA E’ OBBLIGATA ALLA NOTIFICA AL GARANTE PER L’INIZIO DEL TRATTAMENTO DEI DATI? ..................................................................................................... 43 QUALI REQUISITI DEVONO AVERE I SISTEMI INFORMATICI?......................................... 43 UNA LAN (LOCAL AREA NETWORK) CHE REQUISITI RICHIEDE? ................................... 43 DOVE CONSERVARE LE COPIE DI SICUREZZA DEGLI ARCHIVI? .................................... 44 DOVE SI FERMANO LE CONOSCENZE (DEI DATI) DEGLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI E DEI DOCENTI?....................................................................................... 44 COSA POSSONO SAPERE I COLLABORATORI SCOLASTICI?............................................. 45 - LA PROCEDURA GIUSTA PER LA SUDDIVISIONE DEL FONDO D’ISTITUTO…........... 45 L’ART. 21 C.C.N.L. DEI DOCENTI PREVEDE LA CONCESSIONE DI TRE GIORNI DI PERMESSO RETRIBUITO PER MOTIVI PERSONALI E FAMILIARI. BISOGNA COMUNICARE LA MOTIVAZIONE?........................................................................................ 45 LE INVESTITURE PRIVACY DATE AGLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI SONO INDEROGABILI? ........................................................................................................................ 46 L’ARCHIVIO “BILANCI” PUO’ ESSERE TRATTATO SOLO DAL D.S.G.A.? ........................ 46 LE LETTERE DI INCARICO DEVONO ESSERE TANTE QUANTI SONO I DOCENTI, GLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI ED I COLLABORATORI SCOLASTICI?............................ 46 UN DIPENDENTE PUO’ RIFIUTARE LA NOMINA DI INCARICATO?.................................. 46 QUALI SONO I NUOVI OBBLIGHI PER I DIPENDENTI SCOLASTICI? PERCHE’ NUOVE SANZIONI? ................................................................................................................................. 46 QUESTA NORMA ESPONE I DOCENTI, E LA SCUOLA IN GENERE, A RICATTI? ............. 47 UN ESPERTO ESTERNO, INSEGNANTE DI EDUCAZIONE FISICA, PUO’ ATTINGERE A NOTIZIE SENSIBILI DI UN ALUNNO PER L’ESPLETAMENTO DEL PROPRIO RUOLO? .. 47 NEI CONSIGLI DI CLASSE E DI ISTITUTO, OLTRE AI DIPENDENTI/INCARICATI AL TRATTAMENTO DEI DATI, CI SONO LE RAPPRESENTANZE DEI GENITORI. COME COMPORTARSI? ........................................................................................................................ 47 QUALI SONO I LIMITI AL POTERE DEI SINDACATI? .......................................................... 47 A CHI DARE INFORMAZIONI SULL’ANDAMENTO SCOLASTICO? ................................... 48 QUANDO CHIEDERE L’INTERVENTO DELL’A.S.L. O DEI SERVIZI SOCIALI? ................. 48 COME COMPORTARSI IN CASO DI CELIACHIA DI UN BAMBINO NEI CONFRONTI DI GENITORI TERZI?...................................................................................................................... 49 Per seminari e convegni. Cell. 3389141276 - 3382797858 7 L’orecchio e l’evoluzione della specie www.19603.it POSSIAMO FARE COMUNICAZIONI ALLE FAMIGLIE DI STUDENTI MAGGIORENNI?.. 49 POSSIAMO DIFFONDERE IL NUMERO DI TELEFONO FISSO E/O MOBILE DI UN DOCENTE?.................................................................................................................................. 49 QUALI STRUMENTI ESISTONO PER FAR VALERE I DIRITTI DELL’INTERESSATO LESO? ..................................................................................................................................................... 50 TUTELA GIUDIZIARIA.............................................................................................................. 50 CASI SCOLASTICI TRATTATI DAL GARANTE. .................................................................... 51 …..ciliegina sulla torta….Il Portfolio delle Competenze…. ........................................................... 52 …Il Fallimento del Portfolio tra cerchi celesti, quadrati arancioni e triangoli verdi........................ 56 DOCUMENTO di VALUTAZIONE............................................................................................. 62 Insegnamenti obbligatori opzionali............................................................................................ 66 Italiano...................................................................................................................................... 69 Storia ........................................................................................................................................ 69 Storia ........................................................................................................................................ 73 Italiano...................................................................................................................................... 77 Geografia .................................................................................................................................. 77 Matematica............................................................................................................................ 77 Scienze...................................................................................................................................... 78 Tecnologia ................................................................................................................................ 78 Informatica................................................................................................................................ 78 Insegnamenti obbligatori opzionali............................................................................................ 83 Italiano...................................................................................................................................... 86 Inglese ...................................................................................................................................... 86 Storia ........................................................................................................................................ 86 Geografia .................................................................................................................................. 86 Matematica ............................................................................................................................... 87 Scienze...................................................................................................................................... 87 Italiano...................................................................................................................................... 90 Inglese ...................................................................................................................................... 90 Storia ........................................................................................................................................ 90 Geografia .................................................................................................................................. 90 Matematica ............................................................................................................................... 91 Identità.......................................................................................................................................... 97 Lo Schema di regolamento generale............................................................................................ 101 DECRETO 7 dicembre 2006, n.305 ............................................................................................ 102 Scheda 1) .................................................................................................................................... 114 Scheda 2) .................................................................................................................................... 114 Scheda 3) .................................................................................................................................... 115 Scheda 4) .................................................................................................................................... 115 Scheda 5) .................................................................................................................................... 115 Scheda 6) .................................................................................................................................... 115 Scheda 7) L’ultima scheda di amplio respiro sia di contenuti che di operatività mira alla raccolte finalizzata alla gestione del contenzioso. Giocoforza la fonte normativa è ricca di richiami codicistici e procedurali. ............................................................................................................. 115 Viene da chiedere se la vasta gamma di possibilità a trattare le informazioni deve essere vista in maniera preventiva (che sarebbe giusto) o solo in caso di effettivo contenzioso, ed in quest’ultimo caso vedere la legittimazione dell’attore che apre il contenzioso.................................................. 115 In conclusione............................................................................................................................. 115 Allegati. ...................................................................................................................................... 117 Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ..................................................................................... 117 "Codice dell' amministrazione digitale"........................................................................................ 117 Per seminari e convegni. Cell. 3389141276 - 3382797858 8 L’orecchio e l’evoluzione della specie www.19603.it Legge 9 gennaio 2004, n. 4 ......................................................................................................... 153 "Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici" ................... 153 Decreto Legislativo 28 febbraio 2005, n. 42 ................................................................................ 158 "Istituzione del sistema pubblico di connettività e della rete internazionale della pubblica amministrazione, a norma dell' articolo 10, della legge 29 luglio 2003, n. 229" ............................ 158 Capo V - Accesso ai documenti amministrativi L. 241/90 ........................................................... 167 Per seminari e convegni. Cell. 3389141276 - 3382797858 9 L’orecchio e l’evoluzione della specie www.19603.it Per seminari e convegni. Cell. 3389141276 - 3382797858 10 L’orecchio e l’evoluzione della specie www.19603.it Per seminari e convegni. Cell. 3389141276 - 3382797858 11 L’orecchio e l’evoluzione della specie www.19603.it Per seminari e convegni. Cell. 3389141276 - 3382797858 12 L’orecchio e l’evoluzione della specie www.19603.it Per seminari e convegni. Cell. 3389141276 - 3382797858 13 L’orecchio e l’evoluzione della specie www.19603.it (1)I DIRITTI dei PRIVATI - L’evoluzione della specie Ci sono voluti due anni per vedere nascere la “Magna Charta dell’A. D.”. Due anni di incontri, proposte, bocciature,compromessi e rettifiche tra politici, tecnici, scienziati ed amministratori. A conti fatti un bel macello per qualcosa che dovrebbe semplificare i procedimenti amministrativi, tanto che mi viene in mente la celebre frase del grande Ennio Flaiano: “gli presentano il progetto per lo snellimento della burocrazia, ringrazia vivamente, deplora l’assenza del modulo H, conclude che passerà il progetto per un sollecito esame all’ufficio competente che sta creando”. E’ nata una norma figlia dei nostri tempi, la P.A. deve soddisfare le esigenze del cittadino, il suo diritto di comunicare per via telematica con le amministrazioni statali. La norma gira, infatti, attorno al diritto del cittadino (art 3) e all’obbligo, per la P.A. di far godere dei servizi telematici. La telematica, l’informatica, la logica dei bit diventeranno la norma, non più l’eccezione. Gli uffici non daranno più certificati vistati, protocollati, vidimati, bollati, autentificati e perduti, ma documenti digitali qualificati per essere validi ed autentici. Cambierà la nostra vita, o meglio è l’evoluzione della P.A., ma non evoluzione quale progresso (infatti la partenza è stata tardiva) quanto piuttosto evoluzione della specie. Da oggi la P.A. sarà on demand , sarà e-P.@ -Art.3 Diritto all’uso delle tecnologie. I cittadini e le imprese hanno diritto a richiedere ed ottenere l' uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni centrali e con i gestori di pubblici servizi statali nei limiti di quanto previsto nel presente codice. Nasce un nuovo diritto soggettivo, il diritto per cittadini ed aziende di utilizzare le tecnologie per comunicare con le PP.AA. Le controversie derivanti dall’inadempimento delle parti spettano alla competenza del giudice amministrativo. Per seminari e convegni. Cell. 3389141276 - 3382797858 14 L’orecchio e l’evoluzione della specie www.19603.it Anche qui è ben evidente l’evoluzione della specie. Se anche i fidanzatini adolescenti non si scambiano più lettere d’amore spruzzate di acqua di colonia ma e-mail con cuori alati e zeppe di T.V.B.-TVTTB-U B G- :-, etc, non vedo perché le comunicazioni non di diletto (come quelle dei fidanzatini) ma noiose, ed a volte devastanti, non si debbano fare a mezzo e-mail. Il diritto all’ e-government lascia comunque intravedere almeno due problematiche: la mancanza di una disciplina sanzionatoria e quella del know-how interno alle pp.aa.. -Art.4 Partecipazione al procedimento amministrativo informatico 1. La partecipazione al procedimento amministrativo e il diritto di accesso ai documenti amministrativi sono esercitabili mediante l' uso delle tecnologie dell' informazione e della comunicazione secondo quanto disposto dagli articoli 59 e 60 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 2. Ogni atto e documento può essere trasmesso alle pubbliche amministrazioni con l' uso delle tecnologie dell' informazione e della comunicazione se formato ed inviato nel rispetto della vigente normativa. Ovviamente il diritto all’uso delle tecnologie trova la naturale applicazione nel procedimento amministrativo. La portata di questo articolo è dunque “l’evoluzione della specie” dell’art 22 L. 241/90. Il cittadino eserciterà il diritto all’accesso tout court inteso in via primaria con metodologie telematiche e solo in via eccezionale facendo le file agli sportelli delle PP.AA. Il tutto è espressamente previsto dal secondo comma della norma . -Art.5 Effettuazione dei pagamenti con modalità informatiche 1. A decorrere dal 30 giugno 2007, le pubbliche amministrazioni centrali con sede nel territorio italiano consentono l' effettuazione dei pagamenti ad esse spettanti, a qualsiasi titolo dovuti, con l' uso delle tecnologie dell' informazione e della comunicazione. Strumento essenziale e di completamento per il rapporto telematico con le PP.AA. deve essere il pagamento dematerializzato. Non avrebbe senso poter chiedere una copia conforme che abbia ab origine l’attestazione di originalità e dover pagare con bollettini postali o con valori bollati il concorso alle spese ( art. 25 L.241/90) della PP.AA. emittente il documento . E’ ora necessario vedere quali sono le modalità del pagamento c.d. dematerializzato od elettronico: - carta di credito, tutto sommato l’unico mezzo capace di fare da collante e tramite tra gli usi quotidiani di pagamento e quelli virtuali assegni elettronici, assegni emessi in convenzione con un istituto bancario e che accetta la sottoscrizione della firma in maniera digitale Per seminari e convegni. Cell. 3389141276 - 3382797858 15 L’orecchio e l’evoluzione della specie www.19603.it - borsellino elettronico, modo di dire in slang informatico che identifica una carta di debito, o ricaricabile e-cash, una società emette crediti elettronici spendibili in rete dietro il corrispettivo di moneta tradizionale. in fase di sperimentazione il pagamento con cellulari, che tanto può atteggiarsi contrattualmente alla carta di credito che al borsellino elettronico a secondo del tipo di contratto, abbonamento o ricaricabile. Sarà poi il CNIPA, sentite le amministrazioni pubbliche centrali e periferiche a cercare il migliore mezzo di pagamento per gli affari quotidiani istituzionali on line. - Art.6. Utilizzo della posta elettronica certificata 1. Le pubbliche amministrazioni centrali utilizzano la posta elettronica certificata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, per ogni scambio di documenti e informazioni con i soggetti interessati che ne fanno richiesta e che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata. 2. Le disposizioni di cui al gomma 1 si applicano anche alle pubbliche amministrazioni regionali e locali salvo che non sia diversamente stabilito. -Art.48. Posta elettronica certificata 1. La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68. 2. La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata mediante la posta elettronica certificata, equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta. 3. La data e l' ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso mediante posta elettronica certificata sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ed alle relative regole tecniche. Strumento d’elezione per le comunicazioni via internet è la posta elettronica. Questa semplicemente detta però è mancante di un requisito d’univocità indispensabile per lo scambio ufficiale d’informazioni don le PP.AA. Il caso richiede la c.d. P.E.C.,Posta Elettronica Certificata, la quale, univoca, ufficializza ogni comunicazione tra PP.AA. ed utenti. Dopo diverse interpretazioni tecnico/dottrinali è stato necessario scindere il processo telematico certificativi in due momenti: • • certificazione dell’invio al mittente certificazione di consegna al mittente Per seminari e convegni. Cell. 3389141276 - 3382797858 16 L’orecchio e l’evoluzione della specie www.19603.it La prima certificazione è la prova legale dell’avvenuto invio della busta elettronica e del contenuto elettronico della missiva. La seconda certificazione notifica la mittente l’avvenuta o mancata consegna con data ed orario opponibili in giudizio. E ‘ importante sottolineare che i momenti certificativi sono effettuati dall’ente certificatore della posta elettronica del mittente e non dal provider del destinatario. I gestori della P.E.C. in Italia sono come già detto accreditati dal CNIPA sono: Actalis S.p.A., Consiglio Nazionale del Notariato, EDS P.A. S.p.A., I-NET S.p.A, InfoCamere, IT Telecom S.r.l., Postecom S.pA., Poste Italiane S.p.A., Cedacri S.p.A , ITnet S.r.l. e Aruba S.p.A. I requisiti per l’accreditamento, molto rigidi, interessano, oltre che l’area tecnologica, anche la componente patrimoniale; quanto sopra diventa criticabile poiché, di fatto, si è stroncata sul nascere quella lotta di mercato che porta naturalmente all’abbassamento del prezzo. I vari gestori di PEC devono pubblicare un manuale operativo contenente le tecnologie, le modalità di esecuzione ed altre informazioni più o meno utili al profilo della trasparenza. L’introduzione della PEC, che è di fatto l’elemento maggiormente innovatore del CAD, farà risparmiare circa il 90% rispetto ai costi della tradizionale corrispondenza. -Art. 7.Qualità dei servizi resi e soddisfazione dell'utenza 1. Le pubbliche amministrazioni centrali provvedono alla riorganizzazione ed aggiornamento dei servizi resi; a tale fine sviluppano l' uso delle tecnologie dell' informazione e della comunicazione, sulla base di una preventiva analisi delle reali esigenze dei cittadini e delle imprese, anche utilizzando strumenti per la valutazione del grado di soddisfazione degli utenti. 2. Entro il 31 maggio di ciascun anno le pubbliche amministrazioni centrali trasmettono al Ministro delegato per la funzione pubblica e al Ministro delegato per l' innovazione e le tecnologie una relazione sulla qualità dei servizi resi e sulla soddisfazione dell' utenza. Per la prima volta una norma è “cittadinocentrica”, mira cioè alla soddisfazione dell’utenza, concependo questa come “clientela” da soddisfare. Più punti della norma sono pregni di “SERVQUAL” e “customer satisfaction” normativa sulla qualità ISO 9000. Per seminari e convegni. Cell. 3389141276 - 3382797858 tipici della 17 L’orecchio e l’evoluzione della specie www.19603.it (2)DOCUMENTO INFORMATICO, EFFICACIA PROBATORIA SUA PROPRIA. Il capo II del CAD con rubrica “Documento informatico, firme elettroniche, pagamenti, libri e scritture” enuclea gli strumenti indispensabili per il processo amministrativo telematico. Il documento, nell’accezione generale che indica “tutto ciò che vale a provare, dimostrare, a confermare un fatto o una realtà di qualcuno” è tradizionalmente considerato come “pezzo di carta”. La forma del documento, tradizionalmente o forse arcaicamente, doveva essere scritta od orale, la forma digitale è sempre stata considerata “tertium genus”, giocoforza gli atti digitale non potevano considerarsi scritti non essendoci inchiostro su carta ma bit in memoria. La prima menzionein un testo normativo della forma digitale risale solo al 1997, la norma in questione è la c.d. Bassanini, che in uno stralcio recita “… Gli atti, dati e documenti formati dalla P.A. e adi provati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati con le medesime formae, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge”. Nel nostro ordinamento l’attribuibilità di un atto scritto si concretizza con la firma autografa dell’autore, che rende a lui imputabili i doveri derivanti dallo scritto. Nel documento digitale la firma autografa è invece non valida perché non avrebbe l’attributo dell’univocità della firma con penna su carta. Per seminari e convegni. Cell. 3389141276 - 3382797858 18 L’orecchio e l’evoluzione della specie www.19603.it Infatti una firma digitale, pur essendo univoca ed autografa, potrebbe essere contraffatta e modificata, non essendoci legami meccanici del tipo inchiostro/carta ma solo bit/bit… Evoluzione informatica, o meglio naturale evoluzione della società, è stato lo strumento che rende univoco lo scritto digitale, la firma elettronica. La firma elettronica, che rende univoco il documento digitale tanto da imputare le responsabilità direttamente al firmatario dell’atto in bit , tanto più è qualificata quanto più è valida. La qualificazione più spinta , quella accreditata dal CNIPA ha portato all’avvento della firma digitale. Senza dilungarmi nel tecnico, vista la natura narrativa di questo scritto, è importante sapere che la nostra firma digitale è fondata su un cifrario asimmetrico, ovvero la firma è composta da due chiavi generate dallo stesso processo, una chiave per cifrare (chiave diretta) ed una per decifrare (chiave inversa) e tra le due ci sono queste proprietà: • • • non è possibile decifrare il messaggio con la stessa chiave utilizzata per cifrarlo le due chiavi sono generate dallo stesso processo e correlate univocamente conoscendo una delle chiavi, nulla è detto dell’altra. Però la “cifratura “e la “decifratura” del testo completo sarebbe lenta ed inutile, dunque si utilizza cifrare sol alcuni caratteri digitali del documento con una procedura c.d. di hash . -Art.20. Documento informatico 1. Il documento informatico da chiunque formato, la registrazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, se conformi alle disposizioni del presente codice ed alle regole tecniche di cui all' articolo 71. 2. Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma digitale soddisfa il requisito legale della forma scritta se formato nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell' articolo 71 che garantiscano l' identificabilità dell' autore e l' integrità del documento. 3. Le regole tecniche per la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione temporale dei documenti informatici sono stabilite ai sensi dell' articolo 71; la data e l' ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione temporale. 4. Con le medesime regole tecniche sono definite le misure tecniche, organizzative e gestionali volte a garantire l' integrità, la disponibilità e la riservatezza delle informazioni contenute nel documento informatico. 5. Restano ferme le disposizioni di legge in materia di protezione dei dati personali. Al secondo comma viene data capacità satisfattiva alla forma del documento quando viene firmato digitalmente , questo rende pacifico che la sottoscrizione, d’ora in poi, non debba essere fatta con una penna, ma con qualsiasi altro mezzo comprovante la volontà di un soggetto di far propria una dichiarazione . Per seminari e convegni. Cell. 3389141276 - 3382797858 19 L’orecchio e l’evoluzione della specie www.19603.it Al terzo comma viene definita la validazione temporale del documento informatico. L’art. 2704 cod.civ. stabilisce che la data di una scrittura privata non autenticata non è certa riguardo ai terzi se non dal giorno in cui si sia verificato un fatto da cui possa presumersi, in maniera univoca ed in equivoca, l’anteriorità di formazione del documento. La validazione temporale invece ad una collocazione temporale certa al documento digitale, o più analiticamente definisce inequivocabilmente se stessa senza nulla dire sull’epoca di formazione del documento su cui viene apposta la time stamping. -Art.23 Copie di atti e documenti informatici. 1. All' articolo 2712 del codice civile dopo le parole: «riproduzioni fotografiche» e' inserita la seguente: «, informatiche». 2. I duplicati, le copie, gli estratti del documento informatico, anche se riprodotti su diversi tipi di supporto, sono validi a tutti gli effetti di legge, se conformi alle vigenti regole tecniche. 3. I documenti informatici contenenti copia o riproduzione di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se ad essi e'apposta o associata, da parte di colui che li spedisce o rilascia, una firma digitale o altra firma elettronica qualificata. 4. Le copie su supporto informatico di documenti originali non unici formati in origine su supporto cartaceo o, comunque, non informatico sostituiscono, ad ogni effetto di legge, gli originali da cui sono tratte se la loro conformità all' originale e'assicurata dal responsabile della conservazione mediante l' utilizzo della propria firma digitale e nel rispetto delle regole tecniche di cui all' articolo 71. 5. Le copie su supporto informatico di documenti, originali unici, formati in origine su supporto cartaceo o, comunque, non informatico sostituiscono, ad ogni effetto di legge, gli originali da cui sono tratte se la loro conformità all' originale e'autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell' articolo 71. 6. La spedizione o il rilascio di copie di atti e documenti di cui al comma 3, esonera dalla produzione e dalla esibizione dell' originale formato su supporto cartaceo quando richieste ad ogni effetto di legge. 7. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti previsti dalla legislazione vigente si intendono soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo di documenti informatici, se le procedure utilizzate sono conformi alle regole tecniche dettate ai sensi dell' articolo 71 di concerto con il Ministro dell' economia e delle finanze. Per seminari e convegni. Cell. 3389141276 - 3382797858 20 L’orecchio e l’evoluzione della specie www.19603.it La più incisiva modifica alla previdente norma è anche quella di maggiore evidenza e di minore problematiche sull’attività ermeneutica, infatti, nulla questio sul primo comma. Il secondo comma rafforza il principio dell’originalità del documento informatico ammettendo che copie, duplicati ed estratti del documento informatico, comunque riprodotti sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge , se conformi alle regole tecniche. Il comma 3, chiaramente contempla la possibilità di interscambiare le copie originali in formato digitale con quelle cartacee, sempre che l’originale sia firmato in maniera digitale, e più in particolare faranno fede come gli originali nel caso di copie di atti pubblici, avranno la stessa valenza dell’originale in caso di copie di scritture private. Commi 4 e 5, trattano l’ipotesi di un documento ab origine cartaceo incorporato con procedure tecnologiche in un documento informatico. I casi ipotizzabili sono due a secondo che il documento originale incorporato in quello digitale sia unico o non unico. Nel caso in cui l’originale sia non unico, l’e-documento che lo contiene ha lo stesso valore dell’originale se il responsabile della conservazione pone la propria firma digitale e nel rispetto delle regole tecniche contenute nell’art.71. Nel caso invece che il documento ab origine sia unico invece, l’ e-documento ha lo stesso valore dell’originale se la conformità è garantita da un notaio o da altro pubblico ufficiale con delega alla conversione del documento, inoltre deve esserci un’asseverazione documentale allegata al documento . Purtroppo proprio l’articolo 5 rappresenta , vista la complessità o meglio la limitatezza degli attori autentificativi, un grosso ostacolo alla digitalizzazione dell’apparato burocratico-amministrativo. -Art.22. Documenti informatici delle pubbliche amministrazioni. 1. Gli atti formati con strumenti informatici, i dati e i documenti informatici delle pubbliche amministrazioni costituiscono informazione primaria ed originale da cui e'possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge. 2. Nelle operazioni riguardanti le attività di produzione, immissione, conservazione, riproduzione e trasmissione di dati, documenti ed atti amministrativi con sistemi informatici e telematici, ivi compresa l' emanazione degli atti con i medesimi sistemi, devono essere indicati e resi facilmente individuabili sia i dati relativi alle amministrazioni interessate, sia il soggetto che ha effettuato l' operazione. 3. Le copie su supporto informatico di documenti formati in origine su altro tipo di supporto sostituiscono, ad ogni effetto di legge, gli originali da cui sono tratte, se la loro conformità all' originale e'assicurata dal funzionario a ciò delegato nell' ambito dell' ordinamento proprio dell' amministrazione di appartenenza, mediante l' utilizzo della firma digitale e nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell' articolo 71. 4. Le regole tecniche in materia di formazione e conservazione di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni sono definite ai sensi dell' articolo 71, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, nonche'd' intesa con la Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Per seminari e convegni. Cell. 3389141276 - 3382797858 21 L’orecchio e l’evoluzione della specie www.19603.it Questo articolo di semplicissima interpretazione normativa è uno dei capisaldi di tutto il processo innovativo in quanto al primo comma positivamente dichiara l’originalità del documento informatico della pubblica amministrazione. Al comma secondo vengono previsti degli elementi pubblicitari del documento informatico, come le indicazioni delle amministrazioni interessate ed il nome del soggetto che emana l’atto. Il terzo comma riprende in parte l’articolo 23 pur non differenziando l’unicità o meno dell’originale cartaceo incorporato nell’e-documento snellendola procedura amministrativa, questo grazie all’identità e dall’impronta elettronica che viene garantita dal funzionario deputato alla conservazione ed alla conversione, sempre che siano rispettate le norma tecniche dell’art.71. (3)PAGAMENTI, e-241/90. Ecco la e-P.@. -Art.38. Pagamenti informatici. 1. Il trasferimento in via telematica di fondi tra pubbliche amministrazioni e tra queste e soggetti privati e'effettuato secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell' articolo 71 di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, della giustizia e dell' economia e delle finanze, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e la Banca d' Italia. - Art. 5.Effettuazione dei pagamenti con modalità informatiche. 1. A decorrere dal 30 giugno 2007, le pubbliche amministrazioni centrali con sede nel territorio italiano consentono l' effettuazione dei pagamenti ad esse spettanti, a qualsiasi titolo dovuti, con l' uso delle tecnologie dell' informazione e della comunicazione. -Art. 66.Carta d'identità elettronica e carta nazionale dei servizi. 5. La carta d' identità elettronica e la carta nazionale dei servizi possono essere utilizzate quali strumenti di autenticazione telematica per l' effettuazione di pagamenti tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni, secondo le modalità stabilite con le regole tecniche di cui all' articolo 71, di concerto con il Ministro dell' economia e delle finanze, sentita la Banca d' Italia. Anche in questo caso il trittico combinato non fa nascere problematiche nell’attività ermeneutica. All’art 38 viene sancita la possibilità di effettuare pagamenti elettronici tra uffici dello Stato ( in questo caso più che pagamenti si effettueranno scritture compensative di conto) e tra uffici dello Stato e privati. Il termine di partenza è individuato nell’art. 5 a decorrere dal 30/06/07, termine non certamente ampio per l’adeguamento e che farà nascere notevolissimi problemi attuativi. Per seminari e convegni. Cell. 3389141276 - 3382797858 22 L’orecchio e l’evoluzione della specie www.19603.it L’art 66 invece individua la CNS e la carta d’identità elettronica quali strumenti autentificativi per i pagamenti on line. -Art. 40.Formazione di documenti informatici. 1. Le pubbliche amministrazioni che dispongono di idonee risorse tecnologiche formano gli originali dei propri documenti con mezzi informatici secondo le disposizioni di cui al presente codice e le regole tecniche di cui all' articolo 71. 2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la redazione di documenti originali su supporto cartaceo, nonche'la copia di documenti informatici sul medesimo supporto e'consentita solo ove risulti necessaria e comunque nel rispetto del principio dell' economicità. 3. Con apposito regolamento, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, ai sensi dell' articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla proposta dei Ministri delegati per la funzione pubblica, per l' innovazione e le tecnologie e del Ministro per i beni e le attività culturali, sono individuate le categorie di documenti amministrativi che possono essere redatti in originale anche su supporto cartaceo in relazione al particolare valore di testimonianza storica ed archivistica che sono idonei ad assumere. 4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con propri decreti, fissa la data dalla quale viene riconosciuto il valore legale degli albi, elenchi, pubblici registri ed ogni altra raccolta di dati concernenti stati, qualità personali e fatti già realizzati dalle amministrazioni, su supporto informatico, in luogo dei registri cartacei. …per la serie poche parole, ma fatti, (mi viene da chiedere se il legislatore era fatto..mi è scappata). Il Capo III del D.Lgs 82/05 è rubricato alla “Formazione,gestione e conservazione dei documenti informatici”, davvero poche parole, solo 5 articoli, per modificare l’impianto del procedimento amministrativo . Nel capo III vengono date definizioni e direttive per l’indefettibilità di una P.A. davvero digitale, una vera e propria e-P.@ Comunque il processo di digitalizzazione non può ritenersi compiuto con la dematerializzazione del documento cartaceo e basta, occorre che vi sia un procedimento lungo e non una rivoluzione informatica, capace di formare le e-mind . Comunque, riflessioni personali a parte, il dado è ormai tratto e le PP.AA. sono obbligate a generare documenti digitali; attenzione, non si può optare per l’e-document, questo deve essere la regola. Da notare: uno dei motivi cardini dell’applicazione della norma è la doppia economicità, quella procedurale e quella economica in senso stretto. Quanto detto dunque assume la portata precettiva e non di principio come qualche commentatore giuridico vorrebbe far credere. Le due dottrine sono comunque d’accordo che come per l’art 5 CAD doveva esserci un termine iniziale, qui vacante. L’unico termine presente sulla procedura e-documentale è quello del comma 3 che impone in un termine di 180 gg. dall’entrata in vigore del codice di stilare un regolamento che individui categorie documentali che possono ancora essere redatte in originale su carta. Per seminari e convegni. Cell. 3389141276 - 3382797858 23 L’orecchio e l’evoluzione della specie www.19603.it - Art. 41.Procedimento e fascicolo informatico. 1. Le pubbliche amministrazioni gestiscono i procedimenti amministrativi utilizzando le tecnologie dell' informazione e della comunicazione, nei casi e nei modi previsti dalla normativa vigente. 2. La pubblica amministrazione titolare del procedimento può raccogliere in un fascicolo informatico gli atti, i documenti e i dati del procedimento medesimo da chiunque formati; all' atto della comunicazione dell' avvio del procedimento ai sensi dell' articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, comunica agli interessati le modalità per esercitare in via telematica i diritti di cui all' articolo 10 della citata legge 7 agosto 1990, n. 241. 3. Ai sensi degli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, previo accordo tra le amministrazioni coinvolte, la conferenza dei servizi e'convocata e svolta avvalendosi degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e le modalità stabiliti dalle amministrazioni medesime. Cos’è il fascicolo informatico? Hai presente il faldone impolverato che contiene tutta la storia di quel dipendente e che siamo costretti a prendere per fare la ricostruzione di carriera? E’ uguale ma non è impolverato ed è facilmente gestibile, anzi probabilmente ci saranno documenti automaticamente immessi da altre amministrazioni dello stato. Più tecnicamente contiene, riguardo un oggetto o un soggetto “ atti,documenti e dati del procedimento da chiunque formati”. L’art 41 CAD è anche legante con la 241/90, richiamata ai commi 2 e 3, in particolare l’avvio del procedimento ex art.8 241/90 è rivisto nel contenuto in quanto verrà notificato il metodo telematico per avere informazioni o presentare memorie (art.10 241/90). Il fascicolo informatico , deve essere collegato strettamente con il protocollo informatico e con l’SPC(Sistema Pubblico di Connettività). Proprio per questo è ipotizzabile di trovare informazioni non immesse dall’amministrazione che lo detiene. La scienza dell’informazione consente, inoltre, di diversificare i poteri e le risorse su uno steso fascicolo, in funzione del ruolo degli attori interessati: ad esempio, l’amministrazione emanante il documento ha, e conserva, pieni poteri sullo stesso (di scrittura, di lettura, di modifica, di cancellazione); una seconda amministrazione, ricevente, potrebbe avere semplici poteri di lettura su una sola parte del documento (ad esempio la retribuzione di un soggetto); una terza amministrazione potrebbe, ancora, avere poteri di lettura su parti minori del documento (ad esempio, potrebbe essere legittimata a conoscere il reddito di un soggetto, ma non esserlo a conoscere le voci che lo compongono). Il bello sta nella semplicità di questa diversificazione dei poteri, tanto più semplice nell’applicazione che nell’illustrazione. La nuova tecnologia, oggi di pubblico utilizzo, con l’architettura user friendly e gli attributi CHMODE, in pochi passaggi permette la diversificazione dei poteri in base al profilo degli utenti. Art. 42. Dematerializzazione dei documenti delle pubbliche amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni valutano in termini di rapporto tra costi e benefici il recupero su supporto informatico dei documenti e degli atti cartacei dei quali sia obbligatoria o Per seminari e convegni. Cell. 3389141276 - 3382797858 24 L’orecchio e l’evoluzione della specie www.19603.it opportuna la conservazione e provvedono alla predisposizione dei conseguenti piani di sostituzione degli archivi cartacei con archivi informatici, nel rispetto delle regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71. Art. 43.Riproduzione e conservazione dei documenti 1. I documenti degli archivi, le scritture contabili, la corrispondenza ed ogni atto, dato o documento di cui e'prescritta la conservazione per legge o regolamento, ove riprodotti su supporti informatici sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, se la riproduzione sia effettuata in modo da garantire la conformità dei documenti agli originali e la loro conservazione nel tempo, nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell' articolo 71. 2. Restano validi i documenti degli archivi, le scritture contabili, la corrispondenza ed ogni atto, dato o documento già conservati mediante riproduzione su supporto fotografico, su supporto ottico o con altro processo idoneo a garantire la conformità dei documenti agli originali. 3. I documenti informatici, di cui e'prescritta la conservazione per legge o regolamento, possono essere archiviati per le esigenze correnti anche con modalità cartacee e sono conservati in modo permanente con modalità digitali. 4. Sono fatti salvi i poteri di controllo del Ministero per i beni e le attività culturali sugli archivi delle pubbliche amministrazioni e sugli archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Art. 44.Requisiti per la conservazione dei documenti informatici 1. Il sistema di conservazione dei documenti informatici garantisce: a) l' identificazione certa del soggetto che ha formato il documento e dell' amministrazione o dell' area organizzativa omogenea di riferimento di cui all' articolo 50, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; b) l' integrità del documento; c) la leggibilità e l' agevole reperibilità dei documenti e delle informazioni identificative, inclusi ì dati di registrazione e di classificazione originari; d) il rispetto delle misure di sicurezza previste dagli articoli da 31 a 36 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dal disciplinare tecnico pubblicato in allegato B a tale decreto. All’art 42 viene presa in considerazione la possibilità di sostituire gli archivi cartacei con quelli digitali qualora ci siano benefici economici ( dunque è inapplicabile) . Un buon sistema di conservazione deve possedere i requisiti di : identificabilità, integrità, leggibilità e riservatezza, cioè il sistema deve essere in grado di dare certa identita all’amministrazione che ha formato l’atto, all’ufficio ed al soggetto. Il documento dovrà essere integro e leggibile . Ovviamente devono essere fatti salvi i principi del D.Lgs 196/03. Per seminari e convegni. Cell. 3389141276 - 3382797858 25 L’orecchio e l’evoluzione della specie www.19603.it (4)L’INVIO TELEMATICO DEGLI E-DOCUMENTS Art. 45.Valore giuridico della trasmissione. 1. I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, ivi compreso il fax, idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale. 2. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all' indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore. La prima cosa che balza agli occhi e che ora pacificamente viene data rilevanza giuridica di attestazione anche ai fax inviati ad una P.A. Il secondo comma dell’art 45 affronta la questione relativa al momento, al quando, della trasmissione di documenti informatici. In particolare si vuole e deve dividere il momento in due diversi passaggi giuridici: 1) invio del messaggio verso il proprio gestore di PEC con mandato a quest’ultimo di consegnarlo 2) conclusione del mandato dal gestore al destinatario - Art. 47.Trasmissione dei documenti attraverso la posta elettronica tra le pubbliche amministrazioni 1. Le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni avvengono di norma mediante l' utilizzo della posta elettronica; esse sono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza. 2. Ai fini della verifica della provenienza le comunicazioni sono valide se: a) sono sottoscritte con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata; b) ovvero sono dotate di protocollo informatizzato; c) ovvero e'comunque possibile accertarne altrimenti la provenienza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente o dalle regole tecniche di cui all' articolo 71; d) ovvero trasmesse attraverso sistemi di posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68. Per seminari e convegni. Cell. 3389141276 - 3382797858 26 L’orecchio e l’evoluzione della specie www.19603.it 3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice le pubbliche amministrazioni centrali provvedono a: a) istituire almeno una casella di posta elettronica istituzionale ed una casella di posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, per ciascun registro di protocollo; b) utilizzare la posta elettronica per le comunicazioni tra l' amministrazione ed i propri dipendenti, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali e previa informativa agli interessati in merito al grado di riservatezza degli strumenti utilizzati. La statuizione iniziale “…di norma…” lascia non poche perplessità ermeneutiche, anche perché né avanti nel codice né in circolari esplicative c’è l’enucleazione di “…norma…”. Tuttavia la validità della comunicazione elettronica valicata dalla verifica della provenienza rende fruibile e subito applicabile la norma, norma che tutto sommato ammette di default una comunicazione tra le PP.AA. dematerializzata, la base della e-P@. La provenienza è certa quando: 1) il documento è sottoscritto con firma digitale. 2) il documento porta un protocollo informatico 3) se la provenienza è altrimenti dimostrabile 4) sono trasmessi attraverso PEC Nota importante è l’unico caso del codice in deroga all’art. 71, infatti espressamente si legge che qualora le informazioni avessero solo rilevanza interna i meccanismi possono essere scelti basandosi sul buon senso e basta. - Art. 48.Posta elettronica certificata 1. La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68. 2. La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata mediante la posta elettronica certificata, equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta. Per seminari e convegni. Cell. 3389141276 - 3382797858 27 L’orecchio e l’evoluzione della specie www.19603.it 3. La data e l' ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso mediante posta elettronica certificata sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ed alle relative regole tecniche Con la PEC al mittente viene rilasciata una ricevuta di notifica duplice, la prima attesta ufficialmente (anche con marcatura temporale) la presa in consegna da parte del gestore accreditato CNIPA; la seconda attesta (anch’essa con marcatura temporale) l’avvenuta o la mancata consegna al destinatario. Qualora il destinatario non fosse titolare di PEC la certificazione sarebbe incompleta, o completa a metà, ovvero sarà certificata solo la presa in consegna della c.d. busta di trasporto da parte del gestore certificato (ci sarebbe, in questo caso, solo la prima ricevuta, quella di accettazione). Nel caso di mancato recapito al mittente verrà consegnata nell’arco di 24 ore una ricevuta di mancata consegna. - Art. 46.Dati particolari contenuti nei documenti trasmessi 1. Al fine di garantire la riservatezza dei dati sensibili o giudiziari di cui all' articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i documenti informatici trasmessi ad altre pubbliche amministrazioni per via telematica possono contenere soltanto le informazioni relative a stati, fatti e qualità personali previste da legge o da regolamento e indispensabili per il perseguimento delle finalità per le quali sono acquisite. - Art. 49.Segretezza della corrispondenza trasmessa per via telematica 1. Gli addetti alle operazioni di trasmissione per via telematica di atti, dati e documenti formati con strumenti informatici non possono prendere cognizione della corrispondenza telematica, duplicare con qualsiasi mezzo o cedere a terzi a qualsiasi titolo informazioni anche in forma sintetica o per estratto sull' esistenza o sul contenuto di corrispondenza, comunicazioni o messaggi trasmessi per via telematica, salvo che si tratti di informazioni per loro natura o per espressa indicazione del mittente destinate ad essere rese pubbliche. 2. Agli effetti del presente codice, gli atti, i dati e i documenti trasmessi per via telematica si considerano, nei confronti del gestore del sistema di trasporto delle informazioni, di proprietà del mittente sino a che non sia avvenuta la consegna al destinatario. I due articoli non fanno altro che prendere e trasportare in chiave telematica il diritto alla riservatezza ed il diritto al segreto di corrispondenza. (5)SEMBRA STRANO MA LE PP.AA. HANNO SERVIZI ON LINE . - Art. 50.Disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni 1. I dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l' uso delle tecnologie dell' informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione, alle condizioni Per seminari e convegni. Cell. 3389141276 - 3382797858 28 L’orecchio e l’evoluzione della specie www.19603.it fissate dall' ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati; restano salvi i limiti alla conoscibilità dei dati previsti dalle leggi e dai regolamenti, le norme in materia di protezione dei dati personali ed il rispetto della normativa comunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico. 2. Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le esclusioni di cui all' articolo 2, comma 6, salvi i casi previsti dall' articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, e'reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l' utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell' amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest' ultima, salvo il riconoscimento di eventuali costi eccezionali sostenuti dall' amministrazione cedente; e'fatto comunque salvo il disposto dell' articolo 43, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 3. Al fine di rendere possibile l' utilizzo in via telematica dei dati di una pubblica amministrazione da parte dei sistemi informatici di altre amministrazioni l' amministrazione titolare dei dati predispone, gestisce ed eroga i servizi informatici allo scopo necessari, secondo le regole tecniche del sistema pubblico di connettività di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42. - Art. 52.Accesso telematico ai dati e documenti delle pubbliche amministrazioni 1. L' accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e'disciplinato dalle pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni del presente codice e nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento in materia di protezione dei dati personali, di accesso ai documenti amministrativi, di tutela del segreto e di divieto di divulgazione. I regolamenti che disciplinano l' esercizio del diritto di accesso sono pubblicati su siti pubblici accessibili per via telematica. Con pochissime righe vengono chiaramente definite priorità, presupposti ed obiettivi della norma. L’accesso deve comunque ottemperare ai principi del D.Lgs 196/03, alla legge 241/90 ed alla legge 4/2004. Devono essere le PP.AA. centrali a predisporre l’architettura dei siti internet affinché vengano rispettate le tre norme sopradette. Ritengo opportuno sottolineare che per la L. 4/2004 l’accessibilità al sito internet sia condicio sine qua non per la stipula dei contratti, tanto che sono ravvedibili conseguenze disciplinari per i dirigenti pubblici che abbiano proceduto alla stipula di contratti in deroga dei principi contenuti nella 4/2004. (art.9). Per seminari e convegni. Cell. 3389141276 - 3382797858 29 L’orecchio e l’evoluzione della specie www.19603.it I Contenuti dei siti web delle PP.AA. - Art. 53.Caratteristiche dei siti web 1. Le pubbliche amministrazioni centrali realizzano siti istituzionali su reti telematiche che rispettano i principi di accessibilità, nonche' di elevata usabilità e reperibilità, anche da parte delle persone disabili, completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità dì consultazione, qualità, omogeneità ed interoperabilità. 2. Il CNIPA svolge funzioni consultive e di coordinamento sulla realizzazione e modificazione dei siti delle amministrazioni centrali. - Art. 54.Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni I siti delle pubbliche amministrazioni centrali contengono necessariamente i seguenti dati pubblici: a) l' organigramma, l' articolazione degli uffici, le attribuzioni e l' organizzazione di ciascun ufficio anche di livello dirigenziale non generale, nonche'il settore dell' ordinamento giuridico riferibile all' attività da essi svolta, corredati dai documenti anche normativi di riferimento; b) l' elenco delle tipologie di procedimento svolte da ciascun ufficio di livello dirigenziale non generale, il termine per la conclusione di ciascun procedimento ed ogni altro termine procedimentale, il nome del responsabile e l' unità organizzativa responsabile dell' istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche'dell' adozione del provvedimento finale, come individuati ai sensi degli articoli 2, 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241; c) le scadenze e le modalità di adempimento dei procedimenti individuati ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241; d) l' elenco completo delle caselle di posta elettronica istituzionali attive, specificando anche se si tratta di una casella di posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68; e) le pubblicazioni di cui all' articolo 26 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonche'i messaggi di informazione e di comunicazione previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150; f) l' elenco di tutti i bandi di gara e di concorso; g) l' elenco dei servizi forniti in rete già disponibili e dei servizi di futura attivazione, indicando i tempi previsti per l' attivazione medesima. 2. Le amministrazioni che già dispongono di propri siti realizzano quanto previsto dal comma 1 entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice. 3. I dati pubblici contenuti nei siti delle pubbliche amministrazioni sono fruibili in rete gratuitamente e senza necessità di autenticazione informatica. 4. Le pubbliche amministrazioni garantiscono che le informazioni contenute sui siti siano conformi e corrispondenti alle informazioni contenute nei provvedimenti amministrativi originali dei quali si fornisce comunicazione tramite il sito. - Art. 55.Consultazione delle iniziative normative del Governo 1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri può pubblicare su sito telematico le notizie relative ad iniziative normative del Governo, nonche'i disegni di legge di particolare rilevanza, assicurando forme di partecipazione del cittadino in conformità con le disposizioni vigenti in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati Per seminari e convegni. Cell. 3389141276 - 3382797858 30 L’orecchio e l’evoluzione della specie www.19603.it personali. La Presidenza del Consiglio dei Ministri può inoltre pubblicare atti legislativi e regolamentari in vigore, nonche'i massimari elaborati da organi di giurisdizione. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuate le modalità di partecipazione del cittadino alla consultazione gratuita in via telematica. - Art. 56.Dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi al giudice amministrativo e contabile 1. I dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi al giudice amministrativo e contabile sono resi accessibili a chi vi abbia interesse mediante pubblicazione sul sistema informativo interno e sul sito istituzionale della rete Internet delle autorità emananti. 2. Le sentenze e le altre decisioni del giudice amministrativo e contabile, rese pubbliche mediante deposito in segreteria, sono contestualmente inserite nel sistema informativo interno e sul sito istituzionale della rete Internet, osservando le cautele previste dalla normativa in materia di tutela dei dati personali. - Art. 57.Moduli e formulari 1. Le pubbliche amministrazioni provvedono a definire e a rendere disponibili anche per via telematica l' elenco della documentazione richiesta per i singoli procedimenti, i moduli e i formulari validi ad ogni effetto di legge, anche ai fini delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e delle dichiarazioni sostitutive di notorietà. 2. Trascorsi ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, i moduli o i formulari che non siano stati pubblicati sul sito non possono essere richiesti ed i relativi procedimenti possono essere conclusi anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. Il codice digitale per le Pubbliche Amministrazioni implica, certamente, un maggior ricorso al sito web, che diventa la fonte dalla quale attingere modulistica e documentazioni. In virtù di questo i siti web delle PP.AA. dovranno essere di facile ed immediata consultazione, tralasciando le specificità o complessità tecnologiche e lessicali. Dovranno, altresì, rispettare dei requisiti minimi di contenuto, ad esempio, è necessario pubblicare l’organigramma dei diversi uffici e gli strumenti per rendere più semplice la comprensione di pagine o strutture interne (anche in forza della già citata legge 4/2004). In particolare i contenuti minimi previsti dal’art 54 cad sono: • • • • • • Gli uffici - con indicazione delle discrezionalità specifiche, dei nomi dei dirigenti responsabili (che potrebbero degenerare con la figura del responsabile di procedimento); I procedimenti - con tempistiche, scadenze, modalità di adempimento; Le caselle di posta - istituzionali e certificate; Direttive, programmi, circolari ed altri atti da pubblicizzare; Bandi di gara e concorsi; Servizi in rete attivi e prospettici - per questi ultimi deve essere evidente il termine iniziale di attivazione. Quanto sopra riportato emerge dalle indicazioni per la costruzione di nuovi siti web; per quelli già esistenti, vige l’obbligo per la P.A. di adeguarli entro 24 mesi dall’entrata in vigore del CAD. Per seminari e convegni. Cell. 3389141276 - 3382797858 31 L’orecchio e l’evoluzione della specie www.19603.it È, inoltre, importantissimo sottolineare che le PP.AA. si fanno garanti della conformità tra le notizie pubblicate sul web e quelle depositate in forma cartacea, la pubblicazione telematica ha effetto di pubblicità legale. SPC. Sistema Pubblico di Connettivita’ “Il SPC e'l' insieme di infrastrutture tecnologiche e di regole tecniche, per lo sviluppo, la condivisione, l' integrazione e la diffusione del patrimonio informativo e dei dati della pubblica amministrazione, necessarie per assicurare l' interoperabilità di base ed evoluta e la cooperazione applicativa dei sistemi informatici e dei flussi informativi, garantendo la sicurezza, la riservatezza delle informazioni, nonche'la salvaguardia e l' autonomia del patrimonio informativo di ciascuna pubblica amministrazione.” Art. 2 D.lgs 42/05. In sintesi il SPC è l’evoluzione del RUPA (Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione); quest’ultima entro marzo 2007 sarà completamente assorbita dall’SPC. L’obiettivo dell’ SPC è quello di creare una rete neurale d’informazioni delle PP.AA. in modo da avere aggiornamenti in tempo reale delle mutazioni anagrafiche, procedurali, giudiziarie, sanitarie etc dei soggetti e lo status dei procedimenti amministrativi. Il protocollo informatico nasceva proprio al fine di creare quella base digitale da immettere nell’S.P.C.. L’erronea definizione delle modalità di questo procedimento da parte del CNIPA ha decretato il fallimento stesso dell’operazione, tant’è che la maggioranza degli enti ha acquistato (secondo un criterio di economicità) software che si limitano alla mera gestione informatizzata del protocollo, tralasciando il fattore ben più importante della digitalizzazione delle informazioni e quello fondamentale della certificazione, o marchiatura univoca. I principi che dovrebbe soddisfare il S.P.C. sono : (*) sviluppo architetturale organico che mira ad una funzione policentrica del sistema e non di tipo gerarchico (*) economicità nel reperimento delle notizie in rete Il CNIPA è stato delegato ad utilizzare le migliori risorse per il perseguimento degli obiettivi dell’SPC. Spetta ancora al CNIPA selezionare e certificare i fornitori SPC attraverso contratti quadro standardizzate. Al momento sono qualificati “SPC” SAP ITALIA S.p.A., HP, IBM Italia, Microsoft ed Oracle. Per seminari e convegni. Cell. 3389141276 - 3382797858 32 L’orecchio e l’evoluzione della specie www.19603.it L’orecchio L’Accesso E’ importante sfatare la convinzione di comodo che la disciplina sulla privacy vada ad intaccare il diritto d’accesso agli atti amministrativi. E’ chiaro, infatti, che presupposti, modalità e limiti per l’accesso ai documenti amministrativi, anche se contenenti dati sensibili, nonché la relativa tutela giurisdizionale, restano definiti dalla L.241/90 agli artt. 22 ss così come riformati dalla l. 80/05. Diversamente accadeva con la previgente normativa sulla privacy, in quanto la L. 675/96 ( Cons. St., sez. IV, N. 591/99 ) prevedeva l’accesso “particolareggiato” in funzione privacy; solo con il D. Lgs. 135/99, riconoscente la natura di “rilevante interesse pubblico” la difesa di un diritto in sede amministrativa contempera l’esigenza di tutelare il diritto d’accesso con quello alla riservatezza. Considerazioni sul principio di trasparenza . L’art. 97 Cost. sancisce l’imparzialità ed il buon andamento della Pubblica Amministrazione. Fino al 1990 il cittadino doveva “credere”, o meglio, aver fede in essa. E’ chiara a tutti noi la percezione che vi era in quei tempi della P.A. (ora non dovrebbe essere più la stessa): una Pubblica Amministrazione lenta, burocratizzata e di parte. A rafforzare la posizione di “impossibilità comunicativa” tra “utente” e P.A. vi era il D.P.R. 3/57 (Testo Unico del Pubblico Impiego) che imponeva, all’art. 15, la segretezza degli atti in corso. La legge 7 Agosto 1990 n. 241 mira ad informare l’operato delle P.A. al nuovo principio di trasparenza, principio che, reso realtà vivente ed operativa all’interno dell’ordinamento, avrebbe dovuto dare una nuova configurazione al rapporto con i cittadini. Questi ultimi attraverso la possibilità concessa dalla legge di controllare la conformità dell’attività amministrativa all’ordinamento e all’interesse pubblico, possono divenire compartecipi dell’azione amministrativa. Ciò ha comportato una profonda rivoluzione: la pubblicità viene posta come regola e la segretezza come eccezione, causando non di rado il collasso degli uffici. Nozione di Documento Amministrativo. L’art. 22 L. 241/90, meglio esplicitato dall’art. 1 D.P.R. 445/2000, chiarisce che “ogni rappresentazione, comunque formata, del contenuto di atti, anche interni alle PP.AA., è da Per seminari e convegni. Cell. 3389141276 - 3382797858 33 L’orecchio e l’evoluzione della specie www.19603.it intendersi “documento amministrativo”. L’attuale versione dell’art. 24 definisce, più analiticamente “documento amministrativo”, ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale”. Dalla lettura dell’articolo si evince quanto ne sia ampia la definizione e, di conseguenza, quanto sia frequente, nel richiedere un atto, imbattersi in informazioni riguardanti terzi e quanto spesso, quindi, si presenti un problema di conflitto tra trasparenza e privacy. Una prima risoluzione scaturisce in modo automatico dal presupposto di qualità di cui all’art. 2 D.P.R. 352/92 (interesse personale e concreto). Tutela della privacy nella procedura di accesso amministrativo. Qualora durante l’utilizzo dell’art. 22 L. 241/90 ci fosse la possibilità di conoscere situazioni di terze persone coinvolte negli atti è compito della P. A. adoperarsi per la salvaguardia della privacy. La giurisprudenza (in particolare T.A.R. Ancona, sent. n. 25 del 4 Febbraio 2003) basandosi sull’art. 24 c. 2 L. 241/90 sancisce l’accesso diversificato alle documentazioni (consultazione, ostensione, copia integrale, ecc.) Differenze tra accesso amministrativo ordinario ed accesso privacy. Ritengo utile ricordare le differenti entità dei due istituti: Oggetto della richiesta: nell’accesso amministrativo l’oggetto è un documento. Nell’accesso privacy l’oggetto è un insieme di informazioni vago ed immateriale (immagini, suoni, ecc.) suscettibili di identificare il richiedente. Presupposto giuridico: presupposto dell’accesso amministrativo (art. 2 D.P.R. 352/92) è l’interesse personale e concreto per le situazioni giuridicamente rilevanti, interesse che il richiedente deve motivare in istanza d’accesso. Presupposto dell’accesso privacy (art. 7 D.Lgs. 196/03) è una qualunque correlazione tra richiedente ed informazioni che lo riguardano. Modalità del riscontro: nel procedimento amministrativo il riscontro avviene mediante consegna di copia od ostensione del documento (sent. 25/03 T.A.R. Ancona). Nel caso privacy il riscontro si ha mediante estrapolazione dei dati dell’attore resi in qualsiasi forma intelligibile; solo nel caso di eccessiva operosità od onerosità l’espletamento della richiesta si concretizza con la consegna documentale. Per seminari e convegni. Cell. 3389141276 - 3382797858 34 L’orecchio e l’evoluzione della specie www.19603.it Una sentenza chiarificatrice. La sentenza 681/97 del T.A.R. Abruzzo, sez. Pescara, chiarisce bene la coesistenza di accesso e privacy: stabilisce, infatti, che il datore di lavoro può accedere alle informazioni personali e sensibili dei dipendenti riguardo le malattie professionali. Nuovo segreto d’ufficio. L’art. 15 del D.P.R. 3/57 (T.U.P.I.), rettificato in virtù dell’art. 97 Cost. e dell’art. 28 L. 241/90, sancisce la riservatezza dell’impiegato verso i terzi, ma anche e soprattutto la disponibilità a concedere documentazione al richiedente legittimato. Accesso e privacy secondo il Garante. L’Autorità Garante per la privacy è stata interpellata di frequente per chiarire alcuni aspetti del rapporto tra la normativa sul diritto di accesso ai documenti amministrativi e la legge n. 675/1996. Molti interventi dell’Autorità hanno ricalcato quanto più volte ribadito la vigenza delle disposizioni in materia di trasparenza dell’attività amministrativa e la necessità che una compiuta valutazione dell’istanza di accesso a documenti amministrativi venga effettuata dall’amministrazione che dispone di tutti gli elementi utili ad effettuare il contemperamento fra i diversi diritti in gioco. Fra le varie questioni segnalate degne di particolare menzione sono quelle incentrate sulla legittimità della richiesta di accedere alla documentazione riguardante l’attribuzione ai dipendenti di taluni trattamenti retributivi accessori. Alcune di queste richieste risultano rivolte ai sensi della legge n. 241/1990 e sono generalmente presentate da persone interessate a conoscere per motivi diversi le posizioni retributive di alcuni colleghi; altre, prima facie non risolvibili applicando i soli principi in materia di trasparenza amministrativa, sono rivolte dalle Organizzazioni Sindacali all’insieme delle retribuzioni percepite dai lavoratori e, in alcuni casi, appaiono fondarsi su quanto previsto dai relativi contratti collettivi nazionali di lavoro. In materia di dati sensibili, l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 135/1999 sembra aver risolto dubbi residui circa l’applicabilità del diritto di accesso ai documenti anche nei confronti delle informazioni più delicate. L’art. 16 di tale decreto ha infatti dichiarato “di rilevante interesse pubblico” anche i trattamenti di dati sensibili “necessari per far valere il diritto alla difesa in sede amministrativa o giudiziaria” (comma 1, lett. b) e quelli “effettuati in conformità alle leggi e ai regolamenti per l’applicazione della disciplina sull’accesso ai documenti amministrativi” (comma 1, lett. c ). Nel caso dei dati sensibili, ovviamente, le valutazioni sul diritto di accesso devono essere effettuate con maggiore attenzione. In particolare, una fattispecie specifica si rinviene con riferimento ai dati sulla salute e sulla vita sessuale per i quali lo stesso d.lg. n. 135 prevede di consentire l’accesso solo Per seminari e convegni. Cell. 3389141276 - 3382797858 35 L’orecchio e l’evoluzione della specie www.19603.it “se il diritto da far valere o difendere … è di rango almeno pari a quello dell’interessato” (art. 16, comma 2). Il tema, affrontato anche in due recenti decisioni del Consiglio di Stato (Sez. VI, n. 1882/2001 e n. 2542/2002), si è posto soprattutto con riferimento alle cartelle cliniche, che -oltre a riportare dati sensibili- contengono anche informazioni relative a varie patologie, le quali talvolta possono essere riferite anche a persone diverse dall’ interessato (ad es. il caso delle anamnesi familiari). Procedimento Amministrativo. Relativamente alla gestione di atti e documenti di cui sopra, il Garante negli ultimi tempi è stato destinatario di numerose richieste di chiarimenti circa la possibilità per le strutture ospedaliere di consentirne l’accesso -in copia (integrale o in estratto) o in visione- sulla base delle istanze formulate ai sensi della legge n. 241/1990 o degli art. 391 quater e 391 nonies c. p. Su tale tematica e, in particolare su quali siano i diritti da considerarsi di “rango pari” a quello dell’interessato, già nel passato l’Autorità aveva constatato (v. autorizzazione n. 6/2002, punto 1, lett. a), che essi devono appartenere alla categoria dei diritti della personalità o degli altri diritti fondamentali ed inviolabili. In materia di trasparenza amministrativa, l’Autorità ha poi ripetutamente evidenziato la piena vigenza delle disposizioni precedenti all’entrata in vigore della legge n. 675/1996, in quanto espressamente fatte salve dal suo art. 43, comma 2. Tale vigenza è stata successivamente confermata, con specifico riferimento ai dati sensibili, dal D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 135, il quale, al già menzionato all’art. 16, ha dichiarato di “rilevante interesse pubblico”, fra gli altri, i trattamenti di dati sensibili “necessari per far valere il diritto di difesa in sede amministrativa o giudiziaria” (comma 1, lett. b)), e quelli “effettuati in conformità alle leggi e ai regolamenti per l’applicazione della disciplina sull’accesso ai documenti amministrativi” (comma 1, lett. c). Il secondo comma del medesimo articolo 16 ha tuttavia introdotto, seppure con una formula suscettibile di ingenerare qualche fraintendimento, un’ulteriore limitazione laddove i dati oggetto di trattamento riguardino lo stato di salute o la vita sessuale. In tali ipotesi, infatti, viene precisato che “il trattamento è consentito se il diritto da far valere o difendere … è di rango almeno pari a quello dell’interessato” (art. 16, comma 2). In proposito l’Autorità ha ultimato l’istruttoria di un provvedimento volto ad individuare talune ipotesi in base alle quali il diritto da far valere o difendere si configura di rango pari a quello dell’interessato, anche in relazione ai primi casi affrontati dalla giurisprudenza. Come già accennato, l’Autorità ha confermato il proprio positivo orientamento sulla questione relativa alla compatibilità tra la normativa sul trattamento dei dati personali e il diritto di accesso riconosciuto ai consiglieri comunali e provinciali agli atti e ai documenti delle rispettive amministrazioni locali (art. 43 d.lg. n. 267/2000, corrispondente all’art. 31, commi 5, 6 e 6 bis, l. n. 142/1990). Una delle richieste presentate risultava di particolare interesse riguardando la possibilità per un assessore comunale di conoscere i nomi dei dipendenti comunali iscritti al sindacato (Provv. 17 febbraio 2003). L’Autorità ha rilevato che la disciplina sull’ordinamento degli enti locali, mentre riconosce ai consiglieri comunali il diritto di ottenere dagli uffici del comune, comprese aziende ed enti collegati, ogni informazione utile all’espletamento del loro mandato, nel rispetto del segreto d’ufficio, non prevede analogo diritto per gli assessori in quanto tali. Le norme dispongono, invece, che il sindaco e i singoli assessori per gli specifici settori ad essi delegati, debbano solo sovrintendere al funzionamento degli uffici e dei servizi e non con atti di diretta gestione, ma con direttive generali. L’ordinamento degli enti locali, infatti, prevede che si applichino le norme nella distinzione tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, che spettano agli organi di governo dell’ente, e quelle di attuazione e gestione amministrativa, che spettano ai Per seminari e convegni. Cell. 3389141276 - 3382797858 36 L’orecchio e l’evoluzione della specie www.19603.it dirigenti. Pertanto, solo nel caso in cui la richiesta di dati relativi al personale dipendente, anche di natura sensibile, è effettivamente indispensabile all’assessore per espletare la funzione di controllo politico-amministrativo sull’andamento dell’ufficio del personale, l’acquisizione dei dati può risultare conforme alle norme rilevanti in tema di protezione dei dati. Se invece sono proprio le ricordate finalità di rilevante interesse pubblico a mancare, la comunicazione di questi dati non è legittima e l’accesso da parte dell’assessore non è quindi consentito. Accesso e Comunicazione. L’attività di ricerca documentale della P.A. (durante la quale si trattano dati comuni, sensibili e giudiziari) è legittimata dagli art. 18, 20 e 27 L. 241/90 contenenti i presupposti di legittimità. I dati comuni, vista la missione istituzionale dell’ente, potranno essere utilizzati senza eccedenze. Per i dati “delicati” l’attività deve essere compresa in una finalità di rilevante interesse pubblico dalla legge o dal Garante. Il contenuto dell’art. 59 D.Lgs. 196/03 legittima l’utilizzo investendo il procedimento amministrativo finalizzato alla tutela di diritti di rilevante interesse pubblico. La tappa finale del procedimento, la consegna della copia o l’ostensione, salva la P.A. dagli utilizzi del richiedente. Art. 60 d. lgs. 196/03: i dati “sensibili”. L’accesso a documenti amministrativi con dati riguardanti la salute o le preferenze sessuali di una terza persona è ammesso solo se il diritto tutelato è di rango superiore alla privacy dell’interessato. D.P.R. 249/98 “…ognuno, con pari dignità e nella diversità di ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno ed il recupero delle situazioni di svantaggio…” La novella alla privacy, come la vecchia L. 675/96, non tratta in maniera approfondita le problematiche sul trattamento dei dati all’interno dei cicli di formazione scolastica. In realtà c’è una serie di circolari, raccolte in una raccomandazione del Garante con un inusuale titolo: Molte falsità sulla privacy a scuola. Dal tono si evince e si deduce che il Garante presuma un utilizzo sbagliato della norma come strumento che autorizzi le amministrazioni scolastiche ad un “non facere”. La mia esperienza nelle problematiche scolastiche, breve ma diretta, mi fa invece notare come la privacy sia solo un ulteriore obbligo burocratizzante per l’istituzione scolastica. A snellire “parzialmente” gli obblighi imposti a tutela della privacy nella scuola è la previsione di legge degli art. 20 e 21 D. Lgs. 196/03 che fanno rientrare nell’ambito applicativo del rilevante interesse pubblico le finalità di formazione in ambito scolastico, professionale, superiore ed universitario. Per analogia applicativa bisogna spostarsi alla normativa sulla privacy introdotta dalla Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia di New York del 1989 e al recepimento italiano D.P.R. 249/98. Ovviamente la mole di dati sensibili trattati nella scuola è copiosissima: handicap, Per seminari e convegni. Cell. 3389141276 - 3382797858 37 L’orecchio e l’evoluzione della specie www.19603.it intolleranze, allergie, religione, provvedimenti disciplinari, ecc. Critiche e Problematiche (art. 96 D. Lgs. 196/03). Al fine di agevolare l’orientamento […] su richiesta degli interessati possono essere comunicati o diffusi i dati comuni ( non devono trattarsi di dati sensibili o giudiziari ). La portata della norma è chiaramente quella dell’inserimento dello studente nel mondo lavorativo. Ovvio è che la riserva di legge dovrebbe essere inversa, ossia permettere di default la diffusione, anche telematica dei dati del ragazzo, che a breve sarebbe “ex studente”, con la possibilità di applicare poi l’articolo 7 D.Lgs. 196/03 per chiedere la cancellazione dagli archivi dei propri dati. Lo stesso dovrebbe valere anche per gli interessati con dati sensibili, vista la norma di assunzione lavorativa speciale, tramite le liste protette degli Uffici del lavoro. In questa sede tengo a precisare che crediti e debiti formativi non sono assolutamente dati sensibili, come qualcuno vorrebbe far credere. Altra falsa credenza è l’impossibilità di poter assegnare temi relativi ed afferenti la personalità del fanciullo. Ancora, è da ribadire che gli esiti scolastici vanno comunque affissi e pubblicati, essendo questa prassi tipica del procedimento amministrativo, il cui atto finale ed impugnabile per cui occorre la pubblicità è appunto l’affissione alle graduatorie. La Relazione 2003 del Garante (pag. 69) ammette, però, limiti all’utilizzo dei dati affissi: è considerato illecito ogni (ab)uso a fini commerciali. A tal riguardo è risultato oggetto di giudizio dell’Autorità un Istituto Parificato che mandava comunicazioni commerciali ad alunni di altri istituti prelevando dati dalle risultanze affisse di fine anno scolastico. Circolari scolastiche. Le circolari scolastiche devono essere scritte in modo da bilanciare la componente pubblicitaria con l’esigenza di riservatezza. Prendendo in esame una circolare che avvisava le famiglie di un litigio tra minorenni in classe, dei familiari hanno mosso il quesito al Garante motivando sulla possibilità che i fanciulli avrebbero potuto subire danni nello sviluppo emotivo. Tale richiesta di blocco della circolare è stato accolto, è in corso la quantizzazione risarcitoria. In un altro caso è stata criticata la procedura di un istituto che aveva diffuso tra le famiglie una circolare per informare di un ciclo di incontri sui rischi del fumo per dissuaderne dall’uso senza avvisare preventivamente gli studenti. Il Garante ha consigliato di usare espressioni più vaghe, del tipo “corso finalizzato alla salute ed alla prevenzione”. E’ importante notare che in questo caso per la prima volta il Garante ha considerato sensibile un dato potenziale e non circoscritto. Istruzione, privacy e trasparenza: Molte falsità sulla privacy a scuola… Non esiste alcun provvedimento del Garante che impone di tenere segreti i voti dei compiti in Per seminari e convegni. Cell. 3389141276 - 3382797858 38 L’orecchio e l’evoluzione della specie www.19603.it classe, delle interrogazioni e/o degli scrutini. I risultati degli scrutini non sono dati sensibili. Nessun istituto scolastico potrà dotarsi di un proprio regolamento sui dati sensibili. Giurisprudenza Amministrativa. Il Garante (non essendo mai stato a scuola!!!...) ritiene che gli istituti scolastici, abusando della legge privacy, abbiano fatto ostruzionismo a richieste d’accesso ex l. 241/90 in virtù sia della riservatezza di terzi coinvolti che di atti propri dell’amministrazione. Per meglio gestire l’accesso e l’organizzazione degli accessi nel comparto scuola ritengo opportuno ricordare che: l’accesso privacy riguarda i dati personali e non i documenti amministrativi: dunque, si configura un diritto soggettivo azionabile dinanzi al Garante od al giudice ordinario, non essendo prevista la giurisdizione del T.A.R. per la privacy, nonostante titolare del trattamento dei dati sia una struttura della P.A.; l’accesso ai dati secondo il procedimento ordinario di cui alla l. 241/90 è soddisfatto quando la P.A. consegna copia di quanto richiesto dall’interessato senza preoccuparsi dell’intellegibilità o della confacenza a soddisfare la richiesta dell’interessato. Più marcato è invece il potere di accesso in forza dell’art. 7 D. Lgs. 196/03, che obbligala P.A. ad estrapolare i dati dell’interessato e a renderli intelligibili. Solo quando questa operazione è dispendiosa l’atto finale può degenerare nella richiesta d’accesso ex. L. 241/90, ossia con la consegna o l’ostensione del documento amministrativo. In ultimo, tengo a precisare che la giurisprudenza prevalente richiede un approccio formalistico e con tecnicismi per l’accesso secondo L. 241/90 e un approccio informale per l’accesso privacy. LA LEGGE 15/2005 mod. dalla L. 80/05: RIFORMA DELLA LEGGE 241/90. Solo con la novellazione della legge sull’accesso si è fatta chiarezza sulla problematica accesso/riservatezza. A prima vista è notevole come l’art. 22 L. 15/2005 da una serie di definizioni soggettive ed oggettive, in particolare, recita che l’interesse sotteso all’istanza di accesso debba essere: Attuale; Diretto (deve necessariamente attenere alla sfera dell’interessato); Concreto (non basta una richiesta ai fini della trasparenza, occorre un “quid pluris” che colleghi il soggetto ad un fatto concreto). Secondo la dottrina, inoltre, l’interessato deve essere: Serio e meritevole; Motivato; Collegato al documento in possesso della P.A., corrispondente ad una situazione giudiziaria tutelata. La L. 15/2005 individua positivamente l’accesso ai privati portatori d’interessi diffusi. Prima di questa legge la giurisprudenza acconsentiva l’accesso ai portatori d’interessi diffusi solo qualora vi fosse coerenza tra lo statuto dell’interessato e l’oggetto della richiesta. L’art. 24 della L. Per seminari e convegni. Cell. 3389141276 - 3382797858 39 L’orecchio e l’evoluzione della specie www.19603.it 241/90, inoltre, espressamente esclude l’accesso quando questo è preordinato ad una valutazione sull’operato della P.A., prevedendo l’esclusione per: Procedimenti tributari; Procedimenti selettivi quando contengono informazioni psico-attitudinali. Il comma 6 dell’art. 24 enuncia, poi, i principi che portano all’esclusione del diritto d’accesso trovando buona armonia con il codice sul trattamento dei dati. E’ importante ricordare che le P.A., tramite regolamenti (Carta dei servizi), hanno il potere di differimento e che non possono negare l’accesso quando la tutela alla riservatezza potrebbe essere difesa con il differimento (comma 4). IL PROCEDIMENTO PER L’ACCESSO AGLI ATTI – IL NUOVO ART. 24 L. 241/90 L’interessato (come definito dall’art. 22 l. 241/90), per poter accedere a determinati atti, deve inoltrare all’ufficio di competenza una richiesta formale (scritta), motivata, specificando l’interesse da tutelare. L’ufficio competente è quello che emana l’atto oggetto di richiesta o quello che stabilmente detiene il documento. Il richiedente in errore di competenza deve essere avvisato ed invitato a rimediare dall’ufficio a cui si è rivolto in prima istanza; lo stesso ufficio diviene comunque istante per conto dell’interessato verso l’ufficio di competenza. Per l’avvio del procedimento è pacifica l’inapplicabilità dell’art. 7 L. 241/90, che impone la comunicazione dell’azione del procedimento, anche perché rallentando (cioè burocratizzando) l’iter, sarebbe per stessa ratio contra legem. La decisione deve essere comunicata entro trenta giorni dalla richiesta. L’ufficio di competenza nel comunicare l’accoglienza della richiesta deve indicare le modalità di accesso ai dati richiesti. In caso di rifiuto totale, parziale o differimento, il responsabile del procedimento deve motivare il provvedimento con richiami alla normativa legittimante (art. 25, c. 3 – L. 241/90). L’eventuale silenzio dell’ufficio è da intendersi come rigetto che, pertanto, legittima l’azione al T.A.R. del richiedente senza la necessità di diffida o messa in mora preventiva. L’ultimo comma dell’art. 24 rimanda integralmente agli artt. 59 e 60 del D. Lgs. 196/03, avallando indi la teoria preposta dell’istituzione di un ufficio privacy per ogni ente. Per seminari e convegni. Cell. 3389141276 - 3382797858 40 L’orecchio e l’evoluzione della specie www.19603.it DOMANDE, RISPOSTE, CURIOSITA’ E CASI PRATICI…. Con quanto precedentemente detto, ricordando che “…si ha liceità nel trattamento dei dati quando si danno tante informazioni quante [ne siano] necessarie a svolgere il compito da cui deriva la richiesta…”, passiamo alla rassegna di alcuni quesiti particolarmente sentiti nelle amministrazioni scolastiche. CHI E’ IL GARANTE? Il Garante non è una singola persona ma un Collegio. L’Autorità Garante per la Privacy rientra nelle Autorità Amministrative Indipendenti, istituite con la Legge n. 287 del 10 Ottobre 1990. Attualmente il presidente del Collegio è il prof. Pizzetti. COSA E’ IL D.P.S.S.? Il Documento Programmatico Sulla Sicurezza dei Dati è un manuale che contiene l’esplicitazione degli adempimenti alla norma. In particolare esso descrive: - Il Titolare del Trattamento dei Dati (art. 28 D. Lgs. 196/03), persona fisica o giuridica. In ambito scolastico Titolare è la scuola nella sua complessità. - Il Responsabile al Trattamento dei Dati (art. 29 D. Lgs. 196/03), persona fisica o giuridica scelta dal titolare (in alcuni casi l’investitura potrebbe essere rifiutata) tra il personale dipendente per le maggiori capacità organizzative e conoscenze dell’organigramma. In ambito scolastico si identifica con il D.S.G.A. - Gli Incaricati al Trattamento dei Dati (art. 30 D.Lgs. 196/03), esclusivamente persone fisiche che trattano dati (in proposito c’è una sola deroga: potrebbe essere incaricato anche un gruppo di persone –esempio: il corpo insegnante-). Tra le figure degli incaricati risultano: il Responsabile dell’accesso ai locali; il Responsabile della Custodia delle Credenziali; i Responsabili delle Copie di sicurezza; il Responsabile al ripristino dei dati ed altre figure che variano in funzione della specificità della struttura / istituzione Titolare del Trattamento. Il D.P.S.S. prevede l’elencazione e la distinzione degli archivi in funzione della fisicità (archivi digitali e/o cartacei) e della qualità dei dati trattati: comuni, sensibili e/o giudiziari. La distinzione in funzione della fisicità per quanto riguarda gli archivi correnti sembra oggi assurda visto che c’è ridondanza di dati, infatti un documento cartaceo è per lo più generato dalla stampa di Per seminari e convegni. Cell. 3389141276 - 3382797858 41 L’orecchio e l’evoluzione della specie www.19603.it un documento digitale e, viceversa, un documento digitale può risultare tale a seguito di un processo di digitalizzazione di un documento cartaceo. Questa affermazione è rafforzata dall’introduzione del Protocollo Informatico. Distinguere gli archivi in funzione della fisicità potrebbe creare problemi sulle competenze della custodia degli stessi, in quanto è la tutela degli archivi correnti risulta essere onere della scuola, mentre la salvaguardia degli archivi storici (per la Scuola dell’obbligo) dovrebbe essere di competenza del Comune. Il D.P.S.S. prevede un elenco degli archivi, un intreccio tra archivi ed incaricati all’utilizzo degli stessi, procedure di copia (di sicurezza), procedure di ripristino ordinario, procedure disaster recovery, procedure di protezione informatica. Tra le ultime, oltre alle credenziali che proteggono i dati dall’utilizzo di soggetti non autorizzati, devono essere previste procedure di protezione dall’esterno (antivirus e firewall). E’ noto che l’utilizzo di antivirus è condizione necessaria alla sicurezza ma non sufficiente senza periodici aggiornamenti. E’ meno noto, invece, che l’utilizzo di un firewall (indipendentemente dal fatto che sia logico o fisico) senza la lettura dei log e la rimappatura delle cosiddette IP TABLES è inutile, anzi peggiora lo stato di sicurezza della rete informatica, configurando una negligenza (sanzionabile) dell’amministratore di sistema e del Responsabile al Trattamento dei Dati. LA DETENZIONE DEL D.P.S.S. ASSOLVE OGNI OBBLIGO? Formalmente si. Sostanzialmente, però, occorrono revisioni procedurali e comportamentali oltre a ponderazioni tra diritto all’accesso e diritto alla riservatezza. Vista la pluralità delle decisioni giurisprudenziali, occorre istituire un ufficio privacy in ogni ente. IL D.P.S.S. VA AGGIORNATO? CON QUALE CADENZA? Il D.P.S.S. ha una “scadenza”. La norma parla di periodicità annuale, tuttavia, è prassi aumentare la frequenza degli aggiornamenti per meglio seguire le problematiche e le mappature delle responsabilità. QUALI SONO GLI ORGANI LEGITTIMATI ALLE ISPEZIONI PRIVACY? Per il momento legittimati alle ispezioni risultano essere la Guardia di Finanza, la Polizia Postale ed uno speciale gruppo ispettivo diretto dal Garante. Si presuppone che, qualora ci fosse una particolarizzazione della norma per la scuola la legittimazione alle ispezioni privacy sia affidata ai Collegi dei Revisori. Ad oggi, tuttavia, è capitato che alcuni Collegi Revisori abbiano voluto visionare il D.P.S.S., pur non essendone legittimati. QUALI SONO LE SANZIONI PER L’INADEGUAMENTO AL D. LGS. 196/03? Le sanzioni possono essere di tipo pecuniario e/o penale. E’ fatta salva la risarcibilità dell’interessato leso. Per seminari e convegni. Cell. 3389141276 - 3382797858 42 L’orecchio e l’evoluzione della specie www.19603.it QUALI PROCEDURE DEVE UTILIZZARE L’UTENTE PER L’ACCESSO PRIVACY? Nessuna formalità, basta una richiesta orale (è ovviamente preferibile la forma scritta, prevista dall’art. 7 D.Lgs. 196/023). L’amministrazione deve, inoltre, rendere agevole l’accesso privacy. L’accesso amministrativo (art. 21 L. 241/90) invece prevede necessariamente una richiesta in forma scritta correlata dall’interesse da invocare. La risposta può essere una copia conforme od uno stralcio senza l’obbligo dell’incaricato di verificare la confacenza di quanto consegnato con l’interesse da tutelare. LA SCUOLA E’ OBBLIGATA ALLA NOTIFICA AL GARANTE PER L’INIZIO DEL TRATTAMENTO DEI DATI? La notifica (denuncia) viene fatta al Garante direttamente dal M.I.U.R., e di riflesso ne sono investite le scuole. Solo particolari situazioni necessitano di notifiche dirette, ed esempio la creazione di una rete logica tra i pc presenti in più plessi dello stesso istituto. QUALI REQUISITI DEVONO AVERE I SISTEMI INFORMATICI? Non ritengo siano atti a contenere dati i computer con sistemi operativi antecedenti il Windows 2000. Io consiglierei di affidarsi a pc con Windows XP e server Unix-Like. UNA LAN (LOCAL AREA NETWORK) CHE REQUISITI RICHIEDE? In primis, una rete L.A.N. deve avere una progettazione, requisito che ho trovato in sole tre scuole. Sfruttando i fondi per l’ampliamento delle infrastrutture tecnologiche c’è stato, infatti, un boom di reti malamente configurate. La progettazione in una scuola dovrebbe prevedere due sottoreti, una didattica ed una amministrativa, separate fisicamente. La mera divisione di una rete fisica in più reti logiche (mediante subnet mask) ritengo non sia una soluzione valida. A rafforzare tale mia convinzione c’è un parere arbitrale espresso in merito ad una controversia tra il responsabile della rete didattica e l’ufficio del D.S.G.A.. Per seminari e convegni. Cell. 3389141276 - 3382797858 43 L’orecchio e l’evoluzione della specie www.19603.it DOVE CONSERVARE LE COPIE DI SICUREZZA DEGLI ARCHIVI? Le copie di sicurezza dovrebbero essere conservate in luoghi diversi da quelli “source data”. Un buon amministratore dovrebbe: copiare i dati sullo stesso hard disk della macchina che tratta gli stessi (se impostato come raid mirroring questo passaggio non è necessario); fare una copia remota dei dati (che non abbia il requisito della fisicità) su un server ftp con protocollo SSL 128 bit; fare una terza copia su supporto adatto (con requisito di fisicità) e custodirla fuori dai locali scolastici in cassetta di sicurezza ignifuga per supporti informatici. Le copie non devono essere di natura incrementale; contestualmente al back up è opportuno controllarne l’integrità. DOVE SI FERMANO LE CONOSCENZE (DEI DATI) DEGLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI E DEI DOCENTI? Accanto al già citato D.P.R. 249/98, che attua la Convenzione di New York, occorre una buona dose di buon senso (come sempre) e di adattamento alla realtà autoctona, che varia dalla piccola cittadina alla grande metropoli. Dalla lettura della norma privacy (scritta da chi della scuola sa meno di niente!) e da alcune risposte personalmente ricevute dall’U.R.P. del Garante, le uniche problematiche relative al trattamento dei dati devono essere quelle inerenti all’archivio “alunni”, unico archivio trattato contemporaneamente dall’ufficio amministrativo e da quello della docenza, risoluzione secondo me semplicistica. In virtù dei dettami sulla liceità dei dati l’amministrazione dovrebbe sapere tutto dell’alunno, in quanto i dati vengono forniti direttamente dall’interessato (o dalla famiglia): anagrafia, malattie in corso, malattie terminate, intolleranze, allergie, ecc… Dall’archivio “madre” l’amministrazione dovrebbe preparare un archivio filtrato contenente solo le notizie necessarie (es. patologie in corso) per l’ufficio didattico. Fin qui, in un contesto “utopico” più che fisiologico, il discorso fila. La realtà è diversa. L’ufficio amministrativo non sa tutto, ma solo ciò che la famiglia o l’interessato vogliono far sapere e spesso, per motivi che senza mezzi termini imputo a stupidità ed ignoranza, vengono tenute nascoste alcune patologie (spesso l’epilessia…). I docenti, invece, che ufficialmente non dovrebbero sapere tutto, vivendo quotidianamente con l’alunno, essendo vice-mamma e vice-papà, nel loro ufficio evincono molto più di quanto positivamente è contenuto nei freddi archivi dell’amministrazione, attuando la distinzione tanto cara al mio “Maestro” Francesco Pugliese tra Citizen (cittadino in quanto schedato burocraticamente) e Denzen (cittadino in quanto essere vivente nel mondo). Il docente, vivendo il fanciullo come Denzen sa di lui, attraverso temi, disegni, logica matematica, sorrisi, sguardi e cose non dette, molte più cose di quante sono “ab origine” volontariamente conferite dalla famiglia. Questa mia tesi è stata avvalorata da decine di Dirigenti Scolastici e da diversi pareri del Garante. E’ configurabile, tuttavia, anche una risposta di diritto positivo, oltre che giurisprudenziale, con l’introduzione del Portfolio che, di fatto, cambia il flusso delle informazioni, deputando la segreteria come ufficio sussuntivo per l’archivio “alunni”. Per seminari e convegni. Cell. 3389141276 - 3382797858 44 L’orecchio e l’evoluzione della specie www.19603.it COSA POSSONO SAPERE I COLLABORATORI SCOLASTICI? Penso che i collaboratori scolastici, essendo la prima interfaccia tra scuola-famiglia, sappiano molte cose. La questione deve spostarsi su quali poteri possano avere sugli archivi. Tecnicamente, i poteri che un incaricato può avere su di un archivio sono: potere di lettura; potere di copia; potere di inserimento; potere di modifica; potere di stampa; potere di distruzione. Leggendo il C.C.N.L. è chiaro che nel mansionario dei collaboratori è compreso il compito di coadiuvare sia l’ufficio amministrativo che quello didattico nello svolgimento di lavori di basso profilo e di carattere ripetitivo; giocoforza c’è un ampio numero di archivi che possono essere trattati dai collaboratori (più che dai docenti) ovviamente con poteri limitati alla lettura, alla copia e alla stampa. - LA PROCEDURA GIUSTA PER LA SUDDIVISIONE DEL FONDO D’ISTITUTO… Pur essendo un atto che gode di pubblicità, va ricordato che si tratta di fattispecie ristretta. Le suddivisioni devono essere note solo a chi appare nel documento per cui, qualora l’istituto scolastico non possedesse sale deputate a questo scopo, si dovrebbe esporre in bacheca un semplice avviso invitante alla visione della suddivisione, custodita in amministrazione. Il contenuto del documento dovrà essere minimo; a mio avviso è sufficiente l’inserimento del numero di ore competenti, essendo questo elemento l’unico dato concertato e per cui l’interessato potrebbe veder leso un interesse. Al massimo, per un motivo di facilitazione della lettura potrebbe essere menzionato l’importo lordo. Non bisogna in alcun caso menzionare l’importo netto, da cui si potrebbero evincere situazioni economiche, finanziarie e patriomonialistiche, in alcuni casi considerate dato sensibile. L’ART. 21 C.C.N.L. DEI DOCENTI PREVEDE LA CONCESSIONE DI TRE GIORNI DI PERMESSO RETRIBUITO PER MOTIVI PERSONALI E FAMILIARI. BISOGNA COMUNICARE LA MOTIVAZIONE? I sindacati hanno sempre ritenuto che non dovesse essere comunicata la motivazione, oltre che non ci fosse la discrezionalità del Dirigente Scolastico per la concessione del permesso. Ricordando che i giorni di permesso vanno concessi, la richiesta va istruita, anche con autocertificazione, indicando la motivazione. Una cattiva istruzione della domanda potrebbe far configurare una negligenza del D.S. che, di fatto, pagherebbe con i soldi dello Stato prestazioni non eseguite. Per seminari e convegni. Cell. 3389141276 - 3382797858 45 L’orecchio e l’evoluzione della specie www.19603.it LE INVESTITURE PRIVACY DATE AGLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI SONO INDEROGABILI? Assolutamente no, ne andrebbe di mezzo la fluidità nella gestione amministrativa, infatti la procedura di recupero di credenziali dell’incaricato assente, in un organigramma complesso come quello scolastico, non soddisferebbe la procedura di funzionamento. Ad avvalere tale tendenza c’è anche il fatto che gli incarichi privacy, tendenzialmente, degenerano con gli ordini di servizio e che gli assistenti amministrativi, pur occupandosi di aree diverse (alunni, stipendi, fornitori, ecc.), accedono con lo stesso ordine di concorso. L’ARCHIVIO “BILANCI” PUO’ ESSERE TRATTATO SOLO DAL D.S.G.A.? E’ consuetudine che sia il D.S.G.A. a trattare questo archivio, nulla osta diversamente. LE LETTERE DI INCARICO DEVONO ESSERE TANTE QUANTI SONO I DOCENTI, GLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI ED I COLLABORATORI SCOLASTICI? Da un punto di vista formalistico si, infatti la norma individua, all’art. 30, gli incaricati come persone fisiche afferenti ad un’unità. Per la funzionalità dell’apparato, però, si permette (in giurisprudenza) di attribuire gli incarichi per gruppi omogenei di dipendenti; se così non fosse ci sarebbe la paralisi ogni volta che un dipendente sarebbe assente ed il relativo supplente, non essendo autorizzato a trattare i dati, non potrebbe svolgere il proprio lavoro (es. il supplente di un docente non potrebbe fare l’appello perché non autorizzato alla lettura dell’archivio alunni). UN DIPENDENTE PUO’ RIFIUTARE LA NOMINA DI INCARICATO? Assolutamente no; questo è un obbligo di legge che rientra, come altri già avvenuti o che avverranno, nel corredo dei diritti-doveri a cui si è assoggettati dallo status lavorativo. QUALI SONO I NUOVI OBBLIGHI PER I DIPENDENTI SCOLASTICI? PERCHE’ NUOVE SANZIONI? Si è fatto tanto terrorismo su questa norma. Gli obblighi di riservatezza e le sanzioni per l’inosservanza al segreto d’ufficio sono sempre esistiti. Questa norma non fa che rimandare al contenuto del D.P.R. 3/57 (T.U.P.I.). Per seminari e convegni. Cell. 3389141276 - 3382797858 46 L’orecchio e l’evoluzione della specie www.19603.it QUESTA NORMA ESPONE I DOCENTI, E LA SCUOLA IN GENERE, A RICATTI? Assolutamente no. L’onere della prova per inadempienza privacy spetta all’interessato che si sente leso. UN ESPERTO ESTERNO, INSEGNANTE DI EDUCAZIONE FISICA, PUO’ ATTINGERE A NOTIZIE SENSIBILI DI UN ALUNNO PER L’ESPLETAMENTO DEL PROPRIO RUOLO? La risposta si sposta dall’ambito privacy all’ambito delle competenze. Mi spiego: certamente l’esperto chiede di particolari patologie per meglio adattare un programma di esercizio fisico al minore e non per violare la privacy, tuttavia l’esperto non possiede le competenze per creare un programma ad hoc sentite le patologie. Potrebbe, invece, chiedere che la famiglia gli fornisca un programma stilato da un medico (senza indicazioni della patologia) visto che ci sono tutte le competenze per applicare un programma dato da uno specialista. NEI CONSIGLI DI CLASSE E DI ISTITUTO, OLTRE AI DIPENDENTI/INCARICATI AL TRATTAMENTO DEI DATI, CI SONO LE RAPPRESENTANZE DEI GENITORI. COME COMPORTARSI? La norma distingue tra dati che rendono un interessato identificato od identificabile. L’interessato è reso identificato da un dato quale nome, matricola, ecc., è reso identificabile da circostanze ed allusioni che, però, sono funzione non di parametri certi e positivistici bensì dell’arguzia e della conoscenza di chi ascolta del luogo e delle persone; giocoforza parlare nei collegi in senso lato di un interessato dà solo una parvenza di liceità alla scuola, che resta tuttavia esposta a procedure risarcitorie dell’interessato leso. Anche in questo caso il problema è che non esiste una una norma specifica per la scuola. E’ prassi consolidata, consigliata dallo scrivente [ ] ed ampliamente accolta, di investire del ruolo di incaricato anche le rappresentanze dei genitori e degli studenti con poteri di mera visione (ed ascolto, in via derivativa) in modo da responsabilizzare le rappresentanze stesse e da rendere salva la scuola per inadempienze privacy. Da un punto di vista procedurale questo tipo di incaricato potrebbe rifiutare l’investitura, rifiuto che però inficerebbe l’ufficio svolto. La nomina a membro del Collegio e quella di incaricato devono essere incorporate in un unico atto. QUALI SONO I LIMITI AL POTERE DEI SINDACATI? Nella maggior parte delle scuole ove è stata chiesta la mia consulenza ho riscontrato un comportamento a dir poco anomalo da parte delle R.S.U.. In caso privacy, vista l’informalità dell’accesso ai sensi dell’art. 7 D.Lgs. 196/03, queste componenti non dovrebbero affatto apparire nel procedimento di parte. Il vero problema nasce con la richiesta di accesso secondo L. 241/90, Per seminari e convegni. Cell. 3389141276 - 3382797858 47 L’orecchio e l’evoluzione della specie www.19603.it infatti è pacifico che l’accesso da parte di un interessato non lede la privacy di un terzo coinvolto nel medesimo atto, diritto leso attraverso la richiesta da parte di un R.S.U.. Non è ancora chiaro se assieme al mandato rappresentativo generale dato alle R.S.U. possa esserci la richiesta di una procura speciale, limitata anche nel tempo, ad agire per conto dell’avente diritto (come accade per mandati di difesa in giudizio). A CHI DARE INFORMAZIONI SULL’ANDAMENTO SCOLASTICO? La risposta, pur essendo ovvia, spesso viene disattesa dalle amministrazioni, infatti troppo spesso si danno informazioni a pseudo-maestre del doposcuola senza seguire alcuna procedura consigliata. Per dar loro informazioni, la procedura da seguire è necessariamente quella della stipula di un contratto di rappresentanza del genitore, contratto che può essere generale o specifico, per iscritto od in forma orale. Ovviamente si configura la forma orale solo quando le informazioni sono date dalla scuola ai genitori in presenza della pseud-maestra. La forma scritta necessita invece della firma autentificata (con procedura semplificata) di un genitore e del protocollo dell’amministrazione scolastica. Mio malgrado, non sono legittimati ad avere notizie dalla scuola nemmeno i nonni degli interessati, anche se, vista l’evoluzione giurisprudenziale che, basandosi sull’allungamento della vita media, sempre più in caso di situazioni familiari “difficili” affida il minore ai nonni, sarebbe semplice, con analogie giuridiche, anche se non in “prima facie”, risolvere questo punto della situazione. Altro dubbio che spesso insorge in chi deve dare notizie è riguardo genitori separati. Qui la risposta è semplice, infatti, dalla riforma del diritto di famiglia del ’75, dalla legge attuativa il referendum sul divorzio, si evince che lo status coniugale non si interseca con lo status filiare per quanto riguarda i diritti-doveri genitoriali. Tale tesi oggi è avvalorata dall’introduzione dell’affidamento congiunto dei minori, che tende a perequare anche altri bilanciamenti, prevalentemente economici, tra donna/moglie/madre e uomo/marito/padre. Discorso a parte si ha quando i problemi non sono più coniugali ma filiali. Ogni qualvolta c’è il rischio (purtroppo non presunto, ma certo e verificato) di atteggiamenti che possono danneggiare lo sviluppo sociale del bambino, nonché la sua fisicità, il tribunale minorile su istanza di parte o d’ufficio può emettere un decreto di allontanamento di uno dei genitori. La “questio” è come trattare il decreto all’interno dell’amministrazione, infatti la protocollazione nel registro riservato del D.S., pur essendo giusta dal punto di vista privacy, rischia di rendere nulli gli obiettivi del provvedimento giudiziario. Sarebbe opportuno diversificare la quantità e la qualità dei contenuti da dare alle circolari d’ufficio; ad esempio i collaboratori scolastici dovrebbero sapere che un particolare alunno non può essere avvicinato da quel genitore, gli assistenti amministrativi dovrebbero sapere di non poter rilasciare certificati (sia nell’ottica L.241/90 che privacy). Rileggendo il capisaldo di liceità della norma, questi due uffici possono svolgere queste imposizioni senza sapere quale sia il motivo di tali atteggiamenti ostativi. Ritengo invece che l’ufficio dei docenti debba sapere anche le motivazioni, per meglio “riprendere” e “curare” il fanciullo, che rischia sviamenti per colpe non sue. E’ palese dunque una prevalenza “formativa” su quella “istruttiva” di questo ufficio (docenza), che trasforma la professione in missione; inoltre in particolari circostanze questa procedura potrà impedire la difficoltosa chiamata in causa dei servizi sociali. Quanto detto è perfettamente conforme alla massima del D.P.R. 249/98 […]ogni attore scolastico, nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza[…]. QUANDO CHIEDERE L’INTERVENTO DELL’A.S.L. O DEI SERVIZI SOCIALI? L’approccio per l’intervento del primo o del secondo ufficio è in primis in funzione della Per seminari e convegni. Cell. 3389141276 - 3382797858 48 L’orecchio e l’evoluzione della specie www.19603.it tempestività. Infatti, una richiesta tardiva d’intervento all’Azienda Sanitaria Locale può comportare rischi di tipo epidemiologico dai più banali pidocchi a malattie esantematiche o altro. Nei casi in cui sarebbe necessario l’intervento dei servizi sociali, invece, sarebbe opportuno procedere con cautela, essendo i “missionari” docenti capacissimi di valutare caso per caso e, talune volte, in collegio dare risposte risolutive e celeri. Un esempio banale è dato dal classico elaborato da svolgere in classe intitolato alla famiglia: l’alunno potrebbe scrivere di un episodio di violenza tra i genitori… sarà cura del docente rendersi conto se si tratta di un episodio di fantasia, di un fatto eccezionale (non ammirevole, ma isolato o comunque tale da richiedere l’intervento dei servizi sociali) o se si tratta di violenza sistematica. Tra i casi ascoltati c’è stato quello di un bambino che scriveva: “…sorema fa a zoccola e patem’ a commoglia…”; i docenti, conoscendo l’onestà dei familiari chiamati in causa, sindacando con il bambino, evinsero che voleva dire: “possediamo una piccola azienda strutturata in catena di montaggio dove produciamo zoccoli. Mia sorella si occupa della parte rigida, mio padre rifinisce con la fascia superiore”. E’ chiaro che, se non ci fosse stato il sindacato dell’ufficio docenti, i servizi sociali avrebbero aperto un fascicolo sulla famiglia, probabilmente turbando l’equilibrio del bambino. Comunque sia, nel caso della richiesta d’intervento dell’A.S.L. o dei Servizi Sociali, l’invito deve essere fatto dal D.S. dietro presentazione del caso di un docente. Il D.S. gode, nel caso di richiesta dell’A.S.L., di discrezionalità tecnica; nell’altro caso, giocoforza di discrezionalità c.d. dell’ “an”. Il tutto passa attraverso il protocollo riservato (avendo il requisito dell’eccezionalità), A.S.L. e Servizi Sociali accetteranno attraverso il proprio protocollo ordinario. COME COMPORTARSI IN CASO DI CELIACHIA DI UN BAMBINO NEI CONFRONTI DI GENITORI TERZI? Da un punto di vista prettamente della privacy i genitori terzi non dovrebbero sapere assolutamente nulla. Da un punto di vista più ampio, però, di prevenzione i docenti possono ( o devono) avvisare anche i genitori terzi; questo per scongiurare, a titolo d’esempio, che in una festicciola privata il celiaco possa avere malesseri. POSSIAMO FARE COMUNICAZIONI ALLE FAMIGLIE DI STUDENTI MAGGIORENNI? La letteratura giuridica ammette che l’obbligo di sostegno ai figli non termina con la maggiore età ma con l’autosufficienza, per cui la scuola (che dovrà prima ponderare, v. caso di circolare prevenzione rischi del fumo) può contattare le famiglie degli studenti maggiorenni. POSSIAMO DIFFONDERE IL NUMERO DI TELEFONO FISSO E/O MOBILE DI UN DOCENTE? La risoluzione di questo quesito è nel nuovo elenco telefonico. Per seminari e convegni. Cell. 3389141276 - 3382797858 49 L’orecchio e l’evoluzione della specie www.19603.it QUALI STRUMENTI ESISTONO PER FAR VALERE I DIRITTI DELL’INTERESSATO LESO? Ci muoviamo ora in ambito procedurale. La tutela del diritto soggettivo in sede giudiziaria è lo sbocco naturale del nostro ordinamento, mentre la “tutela alternativa a quella giurisdizionale” ha i requisiti della specialità e mira alla celerità ed economicità del diritto. La tutela alternativa vede il Garante della Privacy come: art. 154 - Organo amministrativo capace di emettere provvedimenti; art. 166 – Organo di polizia amministrativa capace di accertare e sanzionare illeciti amministrativi; art. 156 – Ufficiale o agente di polizia giudiziaria. Gli strumenti per invocare il Garante sono il reclamo e la segnalazione e sono configurati come tutela amministrativa. Sono differenti dal ricorso perché non sono opinabili per violazione dell’art. 7 ma per far notare al Garante “qualsiasi” violazione, anche oltre il Codice della privacy, ovviamente comunque inerenti al trattamento dei dati. Il reclamo deve essere circostanziato in fatto e in diritto; qualora manchino gli elementi di circostanza, si può agire con la segnalazione. Anche gli effetti sono differenti: il reclamo obbliga il Garante ad aprire un’istruttoria preliminare, con la segnalazione questo obbligo non sussiste. Reclami e segnalazioni possono determinare accertamenti e l’adozione di provvedimenti cautelari e definitivi la cui violazione comporta illecito penale /reclusione da tre mesi a due anni – art. 170). La risposta del Garante sarà un facere o un non facere procedurale e comportamentale nei confronti del titolare oppure può trasmettere alla magistratura degli atti per l’avvio del procedimento penale. TUTELA GIUDIZIARIA L’interessato che sceglie di far valere i propri diritti con la procedura giudiziaria può adire l’autorità competente ex art. 152. Per la tutela in sede penale si può presentare denuncia all’autorità giudiziaria o alle Forze dell’Ordine. Convergenza di procedimenti è contemplata in senso unico (Magistratura Garante) in quanto l’art. 154 prevede che, qualora il processo giudiziario abbia a che fare con la riservatezza dei dati o con reati di criminalità informatica, copia degli atti venga trasmessa alla Cancelleria del Tribunale del Garante. L’unica ipotesi in cui è insostituibile l’intervento dell’autorità giudiziaria è quando si è fatta richiesta di risarcimento dei danni, in quanto il Garante non avrebbe poteri sul processo civile. All’interessato leso, tuttavia, conviene rivolgersi al Garante per tali motivi: Specializzazione dell’Organo Giudicante; Non obbligatorietà di dare procura speciale ad un avvocato; Speditezza nel procedimento (silenzio-rigetto entro 60 gg.) con i soli svantaggi di non poter chiedere la componente risarcitoria. Ovviamente, l’attore che ha scelto di agire verso un’Autorità non può chiedere gli stessi contenuti all’altra in virtù del brocardo “electa una via non datur recursus ad alteram”. L’art. 142 reclamo contempla anche la possibilità di dare delega ad associazioni per tutelare interessi diffusi. Gli interessi diffusi dapprima erano contemplati solo in giurisprudenza (storica sentenza del Consiglio di Stato del 1973 per un’azione promossa dall’Associazione Italia dei Valori), poi con le leggi 142/90 e 281/98 (Statuto degli utenti e dei consumatori) entra positivamente nell’ordinamento. I provvedimenti del Garante dietro reclamo (art. 143) non sono penali né pecuniari, ma inducono semplicemente al blocco, cancellazione o rettifica dei dati dell’interessato leso in un facere, o si traducono in un non facere. L’art. 144, inoltre, ammette che, qualora dietro segnalazione sia stata aperta un’istruttoria, si possano applicare le stesse azioni previste per il reclamo (art. 143). Per seminari e convegni. Cell. 3389141276 - 3382797858 50 L’orecchio e l’evoluzione della specie www.19603.it CASI SCOLASTICI TRATTATI DAL GARANTE. Dopo aver riportato i casi pratici sentiti nelle scuole ove abbiamo fornito la nostra consulenza, vogliamo ora riportare (per esteso) alcune problematiche così come trattate dal Garante… In materia di pubblicità degli esiti scolastici l' Autorità ha dovuto recentemente ricordare che non è vietata la pubblicazione dei risultati degli scrutini; al contrario, essi devono essere pubblicati, come esplicitamente previsto dalla disciplina in materia (ordinanze ministeriali 13 febbraio 2001, n.29; 4 aprile 2003, n.35; 9 febbraio 2004, n.21). Numerose sono state le richieste di chiarimenti in merito al trattamento dei dati personali nel settore dell' istruzione, con particolare riferimento alla conoscibilità di informazioni riguardanti gli studenti. L' Autorità ha dovuto ancora una volta precisare che non esiste alcuna disposizione del Codice o provvedimento del Garante che imponga di tenere segreti i voti dei compiti in classe o delle interrogazioni, né di consegnarli agli alunni in busta chiusa, così come non esiste alcuna disposizione che proibisca ai medesimi di rendere nota la fede religiosa o che ostacoli le soluzioni da tempo in atto per la partecipazione o meno degli studenti all' ora di religione (Comunicato stampa 3 dicembre 2004). Sono giunte al Garante numerose comunicazioni ai sensi dell' art. 39, comma 1, lett. a), del Codice da parte di istituti scolastici che intendevano comunicare dati: in tali occasioni nel ricordare che il trattamento dei dati personali deve essere ispirato ai principi di pertinenza, proporzionalità e necessità, il Garante ha fissato alcuni limiti a tale flusso di dati personali degli alunni, di seguito sintetizzati: in merito alla richiesta di una Asl di ricevere dalle strutture scolastiche presenti nella provincia alcuni dati personali dei minori ivi iscritti al fine di realizzare un archivio informatizzato per contattare gli studenti in caso di denuncia di malattie infettive, l' Autorità ha precisato che, pur essendo attribuito a tali enti il compito di provvedere, tra l' altro, all' igiene e alla medicina scolastica negli istituti di istruzione pubblica e Per seminari e convegni. Cell. 3389141276 - 3382797858 51 L’orecchio e l’evoluzione della specie www.19603.it privata di ogni ordine e grado (cfr. art. 14, comma 3, lett. e), l. n. 833/1978), lo stesso può essere assolto con modalità meno invasive. Ad esempio, sarebbe possibile individuare un responsabile interno ad ogni istituto scolastico in grado di fornire, qualora si verifichi un evento infettivo, i dati strettamente necessari per assicurare l' opportuno intervento sanitario, senza creare una banca dati informatizzata relativa alla realtà scolastica minorile di un' intera provincia (Nota 28 dicembre 2004); analogamente, una Asl ha richiesto l' elenco dei nomi e degli indirizzi degli alunni iscritti nelle scuole presenti nel distretto sanitario dell' azienda, al fine di contattare gli stessi all' interno di una campagna contro il morbillo. Il Garante ha osservato che la finalità di promuovere la prevenzione delle malattie infettive attribuita alle Asl può essere utilmente raggiunta anche senza procedere all' invio sistematico alle stesse degli elenchi di tutti gli alunni iscritti agli istituti, mettendo a disposizione delle famiglie il materiale informativo distribuito dal Ministero della salute e dalle Asl presso gli istituti scolastici (Nota 17 novembre 2004); alcuni istituti scolastici presenti all' interno di uno stesso comune hanno comunicato di voler avviare un progetto di gestione integrato dell' anagrafe scolastica, contenente i dati personali degli alunni iscritti e delle loro famiglie. Da un esame dei dati personali richiesti è risultato che sarebbero state raccolte anche informazioni di carattere sensibile relative ad alunni (es.stato di handicap). In merito a tale progetto, ai sensi degli artt. 20 e ss. del Codice, il Garante sta valutando se mancanza di un' espressa previsione di legge o di regolamento che preveda l' interconnessione di banche dati per la gestione integrata dell' anagrafica scolastica comunale e tenendo conto dei principi di indispensabilità, pertinenza e proporzionalità- la finalità di migliorare il percorso formativo degli alunni possa essere raggiunta con altre modalità che non comportino la creazione di archivi contenenti dati sensibili relativi a minori, condivisi da più soggetti pubblici; un assessorato regionale alla sanità ha richiesto ad un' università pubblica alcuni dati personali degli iscritti alle facoltà di medicina e di scienze, per inviare agli studenti una lettera di sensibilizzazione in merito alla donazione di sangue e midollo osseo, nonché informazioni sull' autoemoteca dei volontari dell' AVIS. Al riguardo è stato osservato che, pur sussistendo in capo alle regioni ed ad altre amministrazioni pubbliche la funzione di promuovere la donazione del sangue e degli emoderivati (cfr. art.11, comma 3, legge 4 maggio 1990, n. 107 e Dir. P.C.M. 6 giugno 2003), tale finalità può essere raggiunta con altre modalità, quali, ad esempio, la distribuzione di specifico materiale informativo presso le facoltà universitarie (Nota 29 dicembre 2004). L' Autorità ha ricordato che anche nella redazione di atti e circolari interne contenenti dati personali è necessario rispettare i principi di pertinenza e non eccedenza. In seguito ad una segnalazione di un' insegnante il Garante ha ravvisato la non conformità a tali principi del comportamento di un dirigente scolastico che, nell' informare il personale e gli studenti di alcune difficoltà organizzative causate dalla pendenza di procedimenti amministrativi e giudiziari contro l' istituto, aveva specificato anche i nominativi delle insegnanti che li avevano avviati (Nota 25 novembre 2004). …..ciliegina sulla torta….Il Portfolio delle Competenze…. Per seminari e convegni. Cell. 3389141276 - 3382797858 52 L’orecchio e l’evoluzione della specie www.19603.it Il "Portfolio (o cartella) delle competenze individuali è un documento di valutazione ed orientamento e va redatto singolarmente per ciascun alunno. La sua funzione è quella di documentare nei cicli di istruzione i processi formativi degli alunni e di accompagnarne in tali ambiti il percorso scolastico, illustrando in un unico contesto, come strumento didattico, la formazione, l' orientamento e i progressi educativi. La normativa di riferimento (D.Lgs. 19 aprile 2004, n. 59) prevede a tal fine una documentazione sistematica anche degli elaborati degli alunni, volta a comprendere ed interpretare i loro interessi, le attitudini, i comportamenti e le aspirazioni personali. Il Portfolio è compilato e aggiornato (nella scuola d' infanzia) dai docenti di sezione, ovvero (nella scuola primaria e secondaria di primo grado) dal docente coordinatore-tutor dell' alunno in collaborazione con altri docenti, alunni e loro genitori, i quali possono apportarvi alcune annotazioni (allegati A, B e C del citato decreto). Il Ministero ha convenuto sulla necessità di raccogliere nel Portfolio "dati personali esclusivamente se pertinenti e non eccedenti e, nel caso dei dati sensibili, solamente se indispensabili per la valutazione e l' orientamento dell' alunno"; si è poi dichiarato disponibile ad inviare una nota esplicativa da far pervenire, tramite gli uffici scolastici regionali, a tutte le istituzioni scolastiche, affinché queste si conformino al Codice in materia di protezione dei dati personali nella compilazione e gestione del Portfolio. A seguito dell’introduzione del Portfolio delle competenze, il Garante ha ricevuto reclami e segnalazioni di genitori di alunni che lamentano possibili violazioni della riservatezza derivanti dalle modalità con cui istituti scolastici pubblici e privati trattano dati di carattere personale in relazione al Portfolio. A conclusione dell' esame preliminare dei reclami e delle segnalazioni, il Garante ritiene necessario prescrivere a tutti gli istituti scolastici di adottare alcune misure volte a favorire il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei cittadini, nonché della loro dignità, con particolare riferimento alla riservatezza, all' identità ed alla protezione dei dati personali (art. 2, comma 1, del Codice), considerata la quantità, la varietà e la delicatezza delle informazioni che possono essere inserite nel Portfolio e l' ingente numero dei minori e familiari interessati Le principali questioni in merito… Le problematiche rappresentate al Garante riguardano la liceità e la correttezza del trattamento dei dati personali confluenti nel Portfolio, relativi al percorso scolastico e alla vita privata e sociale degli alunni. C’è da dire che, a livello nazionale, non è previsto un modello tipo di Portfolio sul piano della forma e dei contenuti in dettaglio del documento. Ciò determina, ovviamente, la proliferazione di documenti molto diversi da scuola a scuola, come dimostrano alcuni modelli già esaminati dal Garante, nei quali è richiesto l' inserimento di tipologie di dati personali assai differenti (o è possibile inserirli o chiedere il loro inserimento) e nei quali l' alunno può illustrare rapporti interpersonali di natura privata e vicende familiari. Dalle risposte fornite ad alcune delle domande proposte nei modelli esaminati (quali, ad esempio, l' indicazione dell' utilizzo della lingua madre solo nel paese di origine, la motivazione alla base di un trasferimento, anche di nazione, del bambino, la descrizione di particolari vicende che hanno caratterizzato il periodo post-natale), possono evincersi informazioni particolarmente delicate come lo stato di adozione di un minore, nei confronti delle quali l' ordinamento impone precise cautele (l. 4 maggio 1983, n. 184, in particolare art. 28). In alcuni casi, sono richieste informazioni relative al profilo psicologico dell' alunno (descrizione di paure o disagi del minore), al suo stato di salute (notizie su particolari patologie sofferte, eventuali ricoveri ospedalieri), al suo credo religioso, all' ambiente sociale di estrazione (acquisizione di informazioni sui suoi familiari) e ad altri delicati aspetti della sfera privata e a quella di natura strettamente familiare. La diversità dei modelli di Portfolio agevola, quindi, una più ampia annotazione di informazioni sensibili (che il Codice individua nei dati personali idonei a rivelare l' origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l' adesione a partiti, Per seminari e convegni. Cell. 3389141276 - 3382797858 53 L’orecchio e l’evoluzione della specie www.19603.it sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale: art. 4, comma 1, lett. d), del Codice). La compilazione e la tenuta del Portfolio determina un trattamento di dati personali. L' istituto scolastico frequentato dall' alunno ne è il titolare, stante l' autonomia funzionale, didattica, organizzativa e di ricerca, sperimentazione e sviluppo ad esso riconosciuta (artt. 4, comma 1, lett. f e 28 del Codice; d.P.R. 8 marzo 1999, n. 275). Tale trattamento deve rispettare le disposizioni del Codice e, in particolare, i principi di seguito richiamati. In caso di loro violazione, i dati personali trattati non possono essere utilizzati (art. 11, comma 2, del Codice): Principio di finalità. Il trattamento di dati personali effettuato mediante il Portfolio è consentito solo per raggiungere le finalità individuate direttamente dalla predetta legislazione di riforma (d.lg. n. 59/2004 cit.), ovvero per valutare l' apprendimento e il comportamento degli studenti e per certificare le competenze da essi acquisite. Non sono perseguibili ulteriori finalità attinenti, ad esempio, all' individuazione del profilo psicologico degli alunni o alla raccolta di informazioni sul loro ambiente sociale e culturale di provenienza Principio di necessità. Laddove le finalità del Portfolio possono essere perseguite anche senza trattare dati personali, oppure dati identificativi, il trattamento deve riguardare solo dati anonimi (che non riguardano, cioè, interessati identificati o identificabili), oppure, rispettivamente, dati non identificativi (che permettono, cioè, di identificare direttamente un interessato). Principio di proporzionalità. Quando, osservando il principio di necessità, si devono trattare dati personali, deve verificarsi in ogni singola fase del loro trattamento se, e come, determinate operazioni (di raccolta, esame, annotazione, eventuale registrazione, ecc.) siano effettivamente pertinenti e non eccedenti rispetto alla finalità di valutazione dell' alunno. Principio di indispensabilità. Particolare rigore deve essere osservato per quanto riguarda l' eventuale raccolta e registrazione di dati sensibili, i quali sono acquisibili, attraverso una valutazione obiettiva e selettiva, solo se realmente indispensabili per valutare il processo formativo. A garanzia degli interessati, il Garante prescrive ai titolari del trattamento di osservare, in attuazione dei predetti principi, anche le seguenti misure volte a conformare pienamente i trattamenti alle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali (art. 154, comma 1, lett. c del Codice), invitando il Ministero dell' istruzione, dell' università e della ricerca a recepire le prescrizioni medesime nella nota esplicativa che lo stesso si è riservato di far pervenire, tramite gli uffici scolastici regionali, a tutti gli istituti scolastici. Ciascun istituto scolastico, in qualità di titolare del trattamento, deve attuare le seguenti misure: Predisposizione del modello di Portfolio. Nel predisporre il modello di Portfolio, occorre adottare ogni opportuna soluzione per prevenire che vengano raccolti dati sensibili o che sono oggetto, nell' ordinamento, di particolari cautele (es., dati relativi allo stato di affidamento o di adozione), quando gli stessi non siano strettamente indispensabili per raggiungere le finalità di documentazione perseguite. Ciò, con particolare riferimento ai campi nei quali l' alunno potrebbe descrivere alcuni suoi rapporti interpersonali di natura privata o vicende familiari. I riferimenti a tali vicende sono del tutto eventuali nel Portfolio, che deve rimanere uno strumento didattico per favorire solo la personalizzazione dei processi formativi scolastici. Informare gli interessati. Prima di consentire la compilazione del Portfolio, chi esercita la potestà sull' alunno deve essere informato specificamente in merito al trattamento dei dati personali. Nell' informativa occorre indicare gli elementi previsti dall' art. 13 del Codice e, in particolare, quali sono le finalità perseguite, se è necessario o facoltativo conferire i dati di Per seminari e convegni. Cell. 3389141276 - 3382797858 54 L’orecchio e l’evoluzione della specie www.19603.it natura personale, quali sono le conseguenze di un eventuale rifiuto a fornirli, quali soggetti possono consultare il Portfolio e per quali scopi. Istruzioni per la compilazione. L' istituto deve impartire idonee istruzioni ai docenti che sovraintendono alla compilazione del Portfolio, affinché adottino particolari cautele nel momento in cui inseriscono o consentono di inserire dati personali, in particolare quelli particolarmente delicati o sensibili sopra evidenziati. Presupposti per inserire dati sensibili. Per quanto riguarda i dati sensibili, alcuni presupposti giuridici per trattare i dati sono diversi a seconda che l' istituto scolastico sia di natura privata o pubblica. Le istituzioni scolastiche private devono acquisire il consenso specifico, preventivo e scritto da parte degli esercenti la potestà; devono poi rispettare le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni generali del Garante al trattamento dei dati sensibili (art. 26 del Codice e autorizzazioni nn. 2 e 3 del 2004). Le istituzioni scolastiche pubbliche non devono richiedere il consenso; devono invece indicare nell' atto di natura regolamentare che deve essere adottato entro il 31 dicembre 2005, in conformità al parere del Garante, i tipi di dati trattabili e le operazioni eseguibili in relazione alla tematica in esame (artt. 20 e 154 del Codice, cfr. Provv. del Garante del 30 giugno 2005). Mancando un potere regolamentare in capo ai singoli istituti scolastici, e in relazione ai compiti attribuiti al Ministero (art. 75 l. 30 luglio 1999, n. 300), l' Autorità ha rivolto a quest' ultimo l' invito ad adottare uno schema di regolamento per il trattamento dei dati sensibili effettuato da parte di tutti gli istituti scolastici pubblici, da sottoporre al parere del Garante. Designare gli incaricati. L' istituto deve designare i soggetti che possono accedere ai dati contenuti nel Portfolio quali incaricati o, eventualmente, responsabili del trattamento (artt. 30 e 29 del Codice). Sicurezza dei dati. Occorre garantire che il trattamento dei dati in questione avvenga nel pieno rispetto delle misure di sicurezza prescritte direttamente dal Codice (artt. 31-36 e allegato B)). Garantire l'esercizio dei diritti. Va garantito l' esercizio da parte di tutti gli interessati (e in particolare degli esercenti la potestà), dei diritti individuati dal Codice (art. 7) e, in particolare, del diritto di chiedere l' aggiornamento, la rettificazione, l' integrazione dei dati (quando vi sia interesse), la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione alle finalità di valutazione della formazione scolastica. Breve conservazione dei dati. Occorre individuare brevi periodi di eventuale conservazione dei dati personali raccolti nel Portfolio, in modo tale che gli stessi siano conservati solo in una forma che consenta di identificare gli interessati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti e successivamente trattati (art. 11, comma 1, lett. e), del Codice). Rilascio all'interessato. Il Portfolio (alla stregua di quanto indicato negli allegati B) e C) al citato d.lg. n. 59/2004, secondo cui, nel passaggio al ciclo scolastico successivo, il Portfolio "si innesta su quello portato" dall' alunno) deve essere rilasciato allo studente alla fine del corso degli studi, affinché lo stesso lo consegni, solo ove ciò sia previsto, al nuovo istituto scolastico. Per seminari e convegni. Cell. 3389141276 - 3382797858 55 L’orecchio e l’evoluzione della specie www.19603.it …Il Fallimento del Portfolio tra cerchi celesti, quadrati arancioni e triangoli verdi. La circolare n.84 del Ministero dell’istruzione è un atto che di fatto va a ridurre drasticamente la portata della cartella delle competenze. Ecco l’allegato alla circolare N. 84 del 2005. Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Dipartimento per l’Istruzione Allegato alle Linee guida per la definizione e l’impiego del Portfolio delle competenze nella Scuola dell’Infanzia e nel Primo ciclo di istruzione Per seminari e convegni. Cell. 3389141276 - 3382797858 56 L’orecchio e l’evoluzione della specie www.19603.it Struttura del modello di portfolio delle competenze Sulla base delle indicazioni fornite con le Linee guida e delle esperienze rilevate, si riporta lo schema di strutturazione del Portfolio delle competenze, precisandone in via preliminare la composizione: - parte obbligatoria strutturata e predefinita e parte obbligatoria da strutturare liberamente - parte consigliata e a struttura libera - altri aspetti autonomamente definiti e aggiunti da parte delle scuole Sezione A Obbligatoria e a struttura predefinita non modificabile a. b. c. d. e. dati anagrafici documento di valutazione attestato di ammissione alla classe successiva certificazione delle competenze consiglio di orientamento I modelli di tali atti sono riportati di seguito. Sezione B Obbligatoria e a struttura libera a. registrazione delle osservazioni sistematiche del bambino (scuola dell’infanzia) b. documentazione significativa delle attività educative e didattiche svolte dall’alunno c. documentazione dei processi di maturazione personale dell’alunno e osservazioni dei docenti d. modalità di partecipazione/autovalutazione dell’alunno e. modalità della cooperazione delle famiglie al processo educativo dell’alunno I modelli di tali atti sono riportati di seguito. Sezione C Consigliata e a struttura libera a. autopresentazione e/o presentazione dell’alunno b. biografia con narrazione delle esperienze significative dell’alunno n.b. = gli elementi di questa Sezione completano, se ritenuti necessari, il Portfolio che può essere ulteriormente integrato da altri elementi autonomamente individuati dalle scuole. Per seminari e convegni. Cell. 3389141276 - 3382797858 57 L’orecchio e l’evoluzione della specie www.19603.it Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale _______________________________________ Istituzione Scolastica _______________________________________________________ (denominazione) Scuola/Istituto ____________________________________________________________ (denominazione) Natura giuridica ___________________________________________________________ (statale/paritaria) situata nel Comune di _______________________________________________________ Via/Frazione _______________________________________ n. _____ tel. ___________ PORTFOLIO DELLE COMPETENZE INDIVIDUALI (decreto legislativo n. 59 del 19 febbraio 2004) Anno scolastico 200__/__ Dell’alunn_ ________________________________________________________________ Nat_ a _______________________________________ il ________________________ Classe___ sezione __ Per seminari e convegni. Cell. 3389141276 - 3382797858 58 L’orecchio e l’evoluzione della specie www.19603.it Autopresentazione e/o presentazione dell’alunno Può avere particolare rilevanza nei primi anni di scuola (infanzia e inizio primaria), soprattutto se corredata da precisi riferimenti a interessi e attitudini emergenti. Può essere aggiornata nel corso degli anni, qualora emergano nuovi e più significativi profili di vocazioni, attese, interessi, capacità. Il riferimento a dati sensibili va contenuto il più possibile e soltanto se motivato. Biografia con narrazione delle esperienze significative La biografia delle esperienze è integrativa della presentazione/autopresentazione dell’alunno. Vuole mettere in evidenza quelle particolari esperienze di vita o di relazione, realizzate anche in ambito non scolastico, che possono far emergere tratti significativi della personalità dell’alunno e del suo vissuto. In particolare nel corso della scuola primaria e della scuola secondaria di I grado, assumono rilevanza quelle esperienze che, consentendo l’acquisizione anche di nuovi apprendimenti e competenze in ambito non formale e informale, arricchiscono la formazione dell’alunno. Ancor più che per la presentazione dell’alunno, assume particolare importanza il ruolo della famiglia nell’informativa sulle esperienze e nel suo coinvolgimento per la individuazione delle esperienze più significative. Il riferimento a dati sensibili va contenuto il più possibile e soltanto se motivato. Per seminari e convegni. Cell. 3389141276 - 3382797858 59 L’orecchio e l’evoluzione della specie www.19603.it Registrazione delle osservazioni del bambino (scuola dell’infanzia) “Nella scuola dell’infanzia l’osservazione occasionale e sistematica dei bambini e la documentazione della loro attività consentono di cogliere e valutare le loro esigenze, di riequilibrare via via le proposte educative in base alla qualità e alla quantità delle loro risposte e di condividerle con le loro famiglie. L’osservazione è finalizzata alla comprensione e all' interpretazione dei comportamenti, li contestualizza e li analizza nei loro significati. I livelli raggiunti da ciascuno, al di là di ogni notazione classificatoria, sono descritti più che misurati e compresi più che giudicati.” (da Indicazioni nazionali - allegato A al Decreto legislativo n. 59/2004) La registrazione dei comportamenti del bambino (in gruppo o in libera attività), dei modi di relazionarsi con gli adulti e con i compagni, delle scelte e degli interessi prevalenti, degli esiti del suo lavoro, deve avvenire ogni volta che elementi significativi lo suggeriscano. La riflessione periodica degli insegnanti sulle osservazioni svolte può avvenire anche con il coinvolgimento delle famiglie. Documentazione significativa delle attività educative e didattiche svolte dall’alunno Dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di I grado la raccolta documentale delle attività dell’alunno deve rispondere a caratteristiche di significatività ed essenzialità. La documentazione può essere organizzata e riferirsi precipuamente ad ambiti disciplinari che connotano in modo specifico gli esiti degli apprendimenti via via conseguiti dall’alunno. L’équipe dei docenti procede alla selezione della documentazione, eventualmente sulla base di criteri predefiniti. L’alunno può essere coinvolto nella selezione della documentazione. Non necessariamente il portfolio deve raccogliere materialmente la documentazione delle attività. Quando possibile tale documentazione può essere solo descritta anziché allegata. La documentazione può essere accompagnata sinteticamente da osservazioni e commenti dei docenti e dell’alunno. Documentazione dei processi di maturazione personale dell’alunno e osservazioni dei docenti Se la precedente sezione sulla documentazione essenziale riguarda l’oggetto, cioè le attività significative delle acquisizioni e degli apprendimenti scolastici dell’alunno, questa sezione, sempre in termini essenziali, si riferisce ai modi della maturazione personale dell’alunno e ai suoi processi evolutivi. Per seminari e convegni. Cell. 3389141276 - 3382797858 60 L’orecchio e l’evoluzione della specie www.19603.it Tale documentazione assume una forte valenza formativa e orientativa. I processi di maturazione rilevati si riferiscono tanto ai livelli di apprendimento raggiunti quanto al comportamento, all’identità personale, alla convivenza civile. L’osservazione registrata dai docenti può riferirsi alle abilità e competenze particolari dell’alunno, ai suoi stili di studio e apprendimento, alla sua vita di relazione. A seguito delle osservazioni svolte, possono essere riportate indicazioni per le scelte educative successive dell’alunno. Modalità di partecipazione/autovalutazione dell’alunno L’aspetto altamente formativo del coinvolgimento dell’alunno nelle scelte e nelle valutazioni dei suoi “prodotti” più significativi e delle sue attività peculiari può trovare in questa sezione uno spazio specifico. In alternativa e per esigenze di semplificazione le modalità di coinvolgimento dell’alunno e le sue scelte possono essere registrate in calce alla documentazione delle sue attività. Modalità della cooperazione delle famiglie al processo educativo dell’alunno Le attività e le esperienze vissute dall’alunno in ambito non scolastico sono rappresentate in questa sezione a seguito delle segnalazioni delle famiglie, in forma essenziale e significativa e riprodotte a cura dei docenti dell’équipe. Può essere prevista in questa sezione la registrazione di osservazioni delle famiglie su aspetti originali personali dell’alunno anche relativi alla vita scolastica, alla positività/negatività della sua relazione personale con il mondo scolastico in cui è inserito. Ministero dell ’istruzione, dell’ università e della ricerca Istituzione scolastica denominazione Comune Provincia Scuola Per seminari e convegni. Cell. 3389141276 - 3382797858 61 L’orecchio e l’evoluzione della specie www.19603.it Primaria/secondaria di I grado Frazione Via/Piazza statale/paritaria denominazione n° DOCUMENTO di VALUTAZIONE Anno scolastico 200 – 200 dell’alunno/a Cognome Nome nato/ a a Comune iscritto/a alla classe il Provincia sezione (per scuola primaria) ATTESTATO Visti gli atti d’ufficio e la valutazione dell’équipe pedagogica, si attesta che l’alunno/a (1) Il Dirigente Scolastico Data…………. (1) scrivere per esteso la dizione valida: “è stato ammesso alla classe o al primo/secondo periodo didattico biennale” “non è stato ammesso alla classe o al primo/secondo periodo didattico biennale” In caso di non ammissione al secondo anno del periodo didattico biennale precisare “su decisione motivata dell’équipe pedagogica”. Per seminari e convegni. Cell. 3389141276 - 3382797858 62 L’orecchio e l’evoluzione della specie www.19603.it (per scuola secondaria I grado) ATTESTATO Visti gli atti d’ufficio e accertato che l’alunno/a, ai fini della validità dell’anno scolastico (comma 1, art. 11, decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59), ha/non ha frequentato le lezioni e le attività didattiche per almeno i ¾ dell’orario personale previsto; Vista la valutazione dell’équipe pedagogica, si attesta che l’alunno/a (1) Il Dirigente Scolastico Data…………. (1) scrivere per esteso la dizione valida: “è stato ammesso alla classe….” “non è stato ammesso alla classe…” In caso di non ammissione al secondo anno del periodo didattico biennale precisare “su decisione motivata dell’équipe pedagogica”. Per seminari e convegni. Cell. 3389141276 - 3382797858 63 L’orecchio e l’evoluzione della specie www.19603.it Scuola PRIMARIA VALUTAZIONI PERIODICHE degli APPRENDIMENTI nelle discipline e nella convivenza civile e del COMPORTAMENTO ITALIANO: N.B. = Possono essere riportati liberamente gli esempi suggeriti negli allegati A1, A2 e A3, con possibilità di scelta e di integrazione Giudizio sintetico (1): 1° quadrimestre periodicità) (o altra Finale INGLESE: N.B. = Possono essere riportati liberamente gli esempi suggeriti negli allegati A1, A2 e A3, con possibilità di scelta e di integrazione Giudizio sintetico (1): 1° quadrimestre periodicità) (o altra Finale STORIA: N.B. = Possono essere riportati liberamente gli esempi suggeriti negli allegati A1, A2 e A3, con possibilità di scelta e di integrazione Giudizio sintetico (1): 1° quadrimestre periodicità) (o altra Finale GEOGRAFIA: N.B. = Possono essere riportati liberamente gli esempi suggeriti negli allegati A1, A2 e A3, con possibilità di scelta e di integrazione Giudizio sintetico (1): 1° quadrimestre periodicità) (o altra Finale MATEMATICA: N.B. = Possono essere riportati liberamente gli esempi suggeriti negli allegati A1, A2 e A3, con possibilità di scelta e di integrazione Giudizio sintetico (1): 1° quadrimestre periodicità) (o altra Finale Per seminari e convegni. Cell. 3389141276 - 3382797858 64 L’orecchio e l’evoluzione della specie www.19603.it SCIENZE: N.B. = Possono essere riportati liberamente gli esempi suggeriti negli allegati A1, A2 e A3, con possibilità di scelta e di integrazione Giudizio sintetico (1): 1° quadrimestre periodicità) (o altra Finale TECNOLOGIA E INFORMATICA: N.B. = Possono essere riportati liberamente gli esempi suggeriti negli allegati A1, A2 e A3, con possibilità di scelta e di integrazione Giudizio sintetico (1): 1° quadrimestre periodicità) (o altra Finale MUSICA: N.B. = Possono essere riportati liberamente gli esempi suggeriti negli allegati A1, A2 e A3, con possibilità di scelta e di integrazione Giudizio sintetico (1): 1° quadrimestre periodicità) (o altra Finale (1) Utilizzare: ottimo, distinto, buono, sufficiente, non sufficiente. Per seminari e convegni. Cell. 3389141276 - 3382797858 65 L’orecchio e l’evoluzione della specie www.19603.it VALUTAZIONI PERIODICHE degli APPRENDIMENTI nelle discipline e nella convivenza civile e del COMPORTAMENTO ARTE E IMMAGINE: N.B. = Possono essere riportati liberamente gli esempi suggeriti negli allegati A1, A2 e A3, con possibilità di scelta e di integrazione Giudizio sintetico (1): 1° quadrimestre periodicità) (o altra Finale SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE: N.B. = Possono essere riportati liberamente gli esempi suggeriti negli allegati A1, A2 e A3, con possibilità di scelta e di integrazione Giudizio sintetico (1): 1° quadrimestre periodicità) (o altra Finale CONVIVENZA CIVILE – Educazione alla cittadinanza - Educazione stradale - Educazione ambientale - Educazione alla salute - Educazione alimentare - Educazione all’affettività: N.B. = Possono essere riportati liberamente gli esempi suggeriti negli allegati A1, A2 e A3, con possibilità di scelta e di integrazione. Giudizio sintetico (1): 1° quadrimestre periodicità) (o altra Finale Insegnamenti obbligatori opzionali RELIGIONE CATTOLICA: N.B. = Possono essere riportati liberamente gli esempi suggeriti negli allegati A1, A2 e A3, con possibilità di scelta e di integrazione Giudizio sintetico (1): 1° quadrimestre periodicità) (o altra Finale ATTIVITÀ ALTERNATIVE ALL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA: (Specificare) ……………… ……………………………………………………………………….……………………………… ……………………………………………………… Giudizio sintetico (1): 1° quadrimestre (o altra Finale Per seminari e convegni. Cell. 3389141276 - 3382797858 66 L’orecchio e l’evoluzione della specie www.19603.it periodicità) (1) Utilizzare: ottimo, distinto, buono, sufficiente, non sufficiente. Insegnamenti facoltativi opzionali ATTIVITÀ/INSEGNAMENTO OPZIONALE: ………………………………………………………………….. Giudizio sintetico (1): 1° quadrimestre periodicità) (o altra Finale ATTIVITÀ/INSEGNAMENTO OPZIONALE: ………………………………………………………………….. Giudizio sintetico (1): 1° quadrimestre periodicità) (o (Specificare) (Specificare) altra Finale (1) Utilizzare: ottimo, distinto, buono, sufficiente, non sufficiente. COMPORTAMENTO: N.B. = Possono essere riportati liberamente gli esempi suggeriti negli allegati A1 e A2, con possibilità di scelta e di integrazione quadrimestre (o altra Finale Giudizio sintetico (2): 1° periodicità) (2) Utilizzare giudizio sintetico come sopra oppure giudizio analitico aperto Per seminari e convegni. Cell. 3389141276 - 3382797858 67 L’orecchio e l’evoluzione della specie www.19603.it RILEVAZIONE DEGLI OBIETTIVI FORMATIVI VALUTAZIONE INTERMEDIA p. I docenti dell’équipe pedagogica ---------------------------------------------------------- Il dirigente scolastico -------------------------------- data _ _ _ _ _ _ _ Firma di uno dei genitori o di chi ne fa le veci ----------------------------------- VALUTAZIONE FINALE p. I docenti dell’équipe pedagogica scolastico ---------------------------------------------------------------------- Il dirigente -------------------- data _ _ _ _ _ _ _ Firma di uno dei genitori o di chi ne fa le veci -------------------------------------------------- Per seminari e convegni. Cell. 3389141276 - 3382797858 68 L’orecchio e l’evoluzione della specie www.19603.it Questa sezione non è da inserire nel Portfolio, ma va utilizzata per la compilazione del documento di valutazione per la scuola Primaria. A1 - Esempi di apprendimenti (conoscenze e abilità) previsti per le classi al termine del PRIMO ANNO della scuola PRIMARIA, desunti dagli Obiettivi specifici di apprendimento per le discipline e per la Convivenza civile delle Indicazioni Nazionali. Disciplina Italiano Inglese Storia Geografia Matematica Scienze Tecnologia e Informatica APPRENDIMENTI ATTESI Comprendere, ricordare e riferire i contenuti essenziali dei testi ascoltati. Scrivere semplici testi relativi al proprio vissuto. Leggere, comprendere e memorizzare brevi testi di uso quotidiano. Utilizzare tecniche di lettura. Rispettare le convenzioni di scrittura conosciute. ....…………… Riconoscere comandi, istruzioni, semplici frasi e messaggi orali relativi alle attività svolte in classe. Comprendere e riprodurre parole, comandi, canzoncine e filastrocche presentate in classe. Identificare e abbinare numeri, colori, figure, oggetti e animali. ……………… Collocare nel tempo fatti e esperienze vissute e riconoscere rapporti di successione esistenti tra loro. Rilevare il rapporto di contemporaneità tra azioni e situazioni. Riconoscere la ciclicità in fenomeni regolari. Riconoscere la successione delle azioni in una storia o in una esperienza vissuta. ..………….. Riconoscere la propria posizione e quella degli oggetti nello spazio vissuto rispetto a diversi punti di riferimento. Descrivere verbalmente, utilizzando indicatori topologici, i propri spostamenti nello spazio vissuto. Rappresentare graficamente spazi vissuti e percorsi, utilizzando una simbologia non convenzionale. ..……………. Usare il numero per contare, confrontare e ordinare raggruppamenti di oggetti. Esplorare, rappresentare e risolvere situazioni problematiche utilizzando operazioni aritmetiche. Osservare oggetti e fenomeni, individuare grandezze misurabili. Effettuare misure con strumenti elementari. Classificare oggetti in base ad una proprietà. Raccogliere dai e informazioni e saperli organizzare. ..……………. Ordinare corpi in base alle loro proprietà di leggerezza, durezza, fragilità. Elencare le caratteristiche di corpi noti e le parti che lo compongono. Esplorare ambienti mediante l’impiego sistematico e differenziato dei cinque sensi. ..…………….. Osservare e analizzare oggetti, strumenti e macchine d’uso comune, classificandoli in base alle loro funzioni. Utilizzare il computer per eseguire semplici giochi anche didattici. …………… Per seminari e convegni. Cell. 3389141276 - 3382797858 69 L’orecchio e l’evoluzione della specie www.19603.it Musica Utilizzare la voce, il proprio corpo, e oggetti vari per espressioni parlate, recitate e cantate. Attribuire significati a segnali sonori e musicali. Discriminare e interpretare gli eventi sonori, dal vivo o registrati. ………………. Per seminari e convegni. Cell. 3389141276 - 3382797858 70 L’orecchio e l’evoluzione della specie www.19603.it Arte e Immagine Scienze motorie sportive Convivenza civile Religione cattolica Usare creativamente il colore. Utilizzare il colore per differenziare e riconoscere gli oggetti. Rappresentare figure umane con uno schema corporeo strutturato. Distinguere la figura dallo sfondo. ……………… Riconoscere e denominare le varie parti del corpo. Rappresentare graficamente il e corpo, fermo e in movimento. Utilizzare il corpo e il movimento per rappresentare situazioni comunicative reali o fantastiche. Partecipare al gioco collettivo rispettando indicazioni e regole. ……………. Accettare, rispettare, aiutare gli altri e i diversi da sé. Mettere in atto comportamenti di autonomia. Attivare atteggiamenti di ascolto/conoscenza di sé e di relazione positiva nei confronti degli altri. …………… Cogliere i segni cristiani del Natale e della Pasqua. Descrivere l’ambiente di vita di Gesù nei suoi aspetti quotidiani, familiari, sociali e religiosi. Scoprire nell’ambiente i segni che richiamano la presenza di Dio Creatore e Padre. …………… n.b. = Il carattere di questi esempi, desunti dalle Indicazioni nazionali, non tiene conto della gradualità e della scansione conseguente ai periodi didattici. Il loro adeguamento, funzionale alle esigenze delle diverse classi, viene rimesso all’autonoma determinazione delle istituzioni scolastiche. Si rammenta, in proposito che le Indicazioni nazionali per la scuola primaria suggeriscono: Gli obiettivi formativi fino al primo biennio. Per questo, nel primo anno e nel primo biennio, vanno sempre esperiti a partire da problemi ed attività ricavati dall’esperienza diretta dei fanciulli. Tali problemi ed attività, per definizione, sono sempre unitarie e sintetiche, quindi mai riducibili né ad esercizi segmentati ed artificiali, né alla comprensione assicurata da singole prospettive disciplinari o da singole ‘educazioni’. Richiedono, piuttosto, sempre, la mobilitazione di sensibilità e prospettive pluri, inter e transdisciplinari, nonché il continuo richiamo all’integralità educativa. Inoltre, aspetto ancora più importante, esigono che siano sempre dotate di senso, e quindi motivanti, per chi le svolge. Sarà, allo stesso tempo, preoccupazione dei docenti far scoprire agli allievi la progressiva possibilità di aggregare i quadri concettuali a mano a mano ricavati dall’esperienza all’interno di repertori via via più formali, che aprano all’ordinamento disciplinare e interdisciplinare del sapere. In base al Piano dell’offerta formativa le istituzioni scolastiche possono integrare gli elementi indicati per le varie discipline, in coerenza con gli obiettivi generali ed educativi del sistema nazionale di istruzione. Per seminari e convegni. Cell. 3389141276 - 3382797858 71 L’orecchio e l’evoluzione della specie www.19603.it Portare a termine con affidabilità gli impegni presi. Contribuire a rendere più Comportamento accogliente l’ambiente scolastico e di vita. Curare la propria persona. Aiutare i elenco di compagni nel superare le difficoltà. Utilizzare in modo corretto strutture e descrittori sussidi della scuola. Rispettare le regole convenute. Utilizzare le risorse personali di cui si dispone nella realizzazione di un compito. Riflettere criticamente sul proprio percorso di apprendimento: analizzare le proprie strategie di successo, esplicitare i nodi problematici che esse presentano, individuare modalità per superare le difficoltà. Valorizzare le potenzialità del gruppo di lavoro, assumendo un ruolo positivo all’interno del gruppo. Trovare le soluzioni per valorizzare le diversità esistenti nel gruppo. Assumersi la responsabilità dei propri doveri di alunno e nei diversi contesti educativi. Per seminari e convegni. Cell. 3389141276 - 3382797858 72 L’orecchio e l’evoluzione della specie www.19603.it Questa sezione non è da inserire nel Portfolio, ma va utilizzata per la compilazione del documento di valutazione per la scuola Primaria. A2 - Esempi di apprendimenti (conoscenze e abilità) previsti per le classi al termine del PRIMO BIENNIO della scuola PRIMARIA, desunti dagli Obiettivi specifici di apprendimento per le discipline e per la Convivenza civile delle Indicazioni Nazionali. Disciplina Italiano Inglese Storia Geografia Matematica Scienze APPRENDIMENTI ATTESI Comprendere il significato di semplici testi orali e scritti riconoscendone la funzione (descrivere, narrare, regolare, …) e individuandone gli elementi essenziali (personaggi, luoghi, tempi). Produrre semplici testi orali e scritti descrittivi, narrativi, regolativi. Utilizzare forme di lettura funzionali allo scopo. Utilizzare semplici strategie di autocorrezione. ....…………… Produrre brevi frasi per dare informazioni su se stessi, l’ambiente familiare e la vita della classe. Comprendere in modo globale parole, comandi, istruzioni, semplici frasi e messaggi orali relativi alle attività svolte in classe. Comprendere e riprodurre canzoncine e filastrocche apprese in classe. Eseguire semplici calcoli. ……………. Distinguere e confrontare alcuni tipi di fonte storica orale e scritta. Leggere ed interpretare le testimonianze del passato presenti sul territorio. Riordinare gli eventi in successione logica e analizzare situazioni di concomitanza spaziale e di contemporaneità. ..………….. Leggere semplici rappresentazioni iconiche e cartografiche, utilizzando legende e punti cardinali. Riconoscere gli elementi fisici e antropici di un paesaggio, cogliendo i principali rapporti di connessione e interdipendenza. Riconoscere le più evidenti modificazioni apportate dall’uomo nel proprio territorio. Descrivere un paesaggio nei suoi elementi essenziali, usando una terminologia appropriata. ..……………. Ipotizzare l’ordine di grandezza del risultato per ciascuna delle quattro operazioni tra numeri naturali. Eseguire operazioni aritmetiche tra numeri naturali con metodi, tecniche e strumenti diversi. Costruire mediante modelli materiali, disegnare, denominare e descrivere alcune fondamentali figure geometriche del piano e dello spazio. Effettuare misure dirette ed indirette di grandezze (lunghezze, tempi, …) ed esprimerle secondo unità di misure convenzionali e non convenzionali. In contesti vari individuare, descrivere e costruire relazioni significative, riconoscere analogie e differenze. Raccogliere dati, classificarli e rappresentarli in tabelle. ..……………. Confrontare oggetti mediante la misura delle grandezze fondamentali. Descrivere un ambiente esterno mettendolo in relazione con l' attività umana. Comprendere la necessità di complementarietà e sinergia per la sopravvivenza dell’ambiente e dell’uomo. Eseguire l’esplorazione di un ambiente e registrarne le variazioni mediante l’osservazione sistematica. ..…………….. Per seminari e convegni. Cell. 3389141276 - 3382797858 73 L’orecchio e l’evoluzione della specie www.19603.it Tecnologia e Informatica Musica Classificare i materiali in base alle caratteristiche di: pesantezza/leggerezza, resistenza, fragilità, durezza, elasticità, plasticità. Individuare le funzioni degli strumenti adoperati, classificandoli in base alla funzione svolta. Scrivere semplici brani utilizzando la videoscrittura e un correttore ortografico e grammaticale. …………… Eseguire per imitazione semplici canti e brani, individualmente e/o in gruppo, accompagnandosi con oggetti di uso comune. Applicare semplici criteri di trascrizione intuiva dei suoni. Riconoscere, descrivere, analizzare, classificare e memorizzare suoni ed eventi sonori in base ai parametri distintivi. ………………. Per seminari e convegni. Cell. 3389141276 - 3382797858 74 L’orecchio e l’evoluzione della specie www.19603.it Arte e Immagine Scienze motorie sportive Convivenza civile Religione cattolica Utilizzare tecniche grafiche e pittoriche, manipolare materiali plastici a fini espressivi. Collocare gli oggetti nello spazio individuando i campi e i piani. Riconoscere e usare gli elementi del linguaggio visivo: il segno, la linea, il colore, lo spazio. Leggere o produrre una storia a fumetti. ……………… Muoversi con scioltezza, destrezza e ritmo. Variare gli schemi motori in funzione e di parametri di spazio, tempo, equilibri (eseguire una marcia, una danza, …). Utilizzare il linguaggio gestuale e motorio per comunicare, individualmente e collettivamente, stati d’animo, idee, situazioni, ecc. Rispettare le regole dei giochi organizzati, anche in forma di gara. ……………. Accettare, rispettare, aiutare gli altri e i diversi da sé. Mettere in atto comportamenti di autonomia. Attivare atteggiamenti di ascolto/conoscenza di sé e di relazione positiva nei confronti degli altri. …………… Comprendere, attraverso i racconti biblici delle origini, che il mondo è opera di Dio, affidato alla responsabilità dell’uomo. Riconoscere le principali tappe della storia della salvezza, anche attraverso figure significative. Identificare tra le espressioni delle religioni la preghiera e, nel “Padre Nostro”, la specificità della preghiera cristiana. Rilevare la continuità e la novità della Pasqua cristiana rispetto alla Pasqua ebraica. …………… n.b. = Il carattere di questi esempi, desunti dalle Indicazioni nazionali, non tiene conto della gradualità e della scansione conseguente ai periodi didattici. Il loro adeguamento, funzionale alle esigenze delle diverse classi, viene rimesso all’autonoma determinazione delle istituzioni scolastiche. Si rammenta, in proposito che le Indicazioni nazionali per la scuola primaria suggeriscono: Gli obiettivi formativi fino al primo biennio. Per questo, nel primo anno e nel primo biennio, vanno sempre esperiti a partire da problemi ed attività ricavati dall’esperienza diretta dei fanciulli. Tali problemi ed attività, per definizione, sono sempre unitarie e sintetiche, quindi mai riducibili né ad esercizi segmentati ed artificiali, né alla comprensione assicurata da singole prospettive disciplinari o da singole ‘educazioni’. Richiedono, piuttosto, sempre, la mobilitazione di sensibilità e prospettive pluri, inter e transdisciplinari, nonché il continuo richiamo all’integralità educativa. Inoltre, aspetto ancora più importante, esigono che siano sempre dotate di senso, e quindi motivanti, per chi le svolge. Sarà, allo stesso tempo, preoccupazione dei docenti far scoprire agli allievi la progressiva possibilità di aggregare i quadri concettuali a mano a mano ricavati dall’esperienza all’interno di repertori via via più formali, che aprano all’ordinamento disciplinare e interdisciplinare del sapere. In base al Piano dell’offerta formativa le istituzioni scolastiche possono integrare gli elementi indicati per le varie discipline, in coerenza con gli obiettivi generali ed educativi del sistema nazionale di istruzione. Per seminari e convegni. Cell. 3389141276 - 3382797858 75 L’orecchio e l’evoluzione della specie www.19603.it Portare a termine con affidabilità gli impegni presi. Contribuire a rendere più Comportamento accogliente l’ambiente scolastico e di vita. Curare la propria persona. Aiutare i elenco di compagni nel superare le difficoltà. Utilizzare in modo corretto strutture e descrittori sussidi della scuola. Rispettare le regole convenute. Utilizzare le risorse personali di cui si dispone nella realizzazione di un compito. Riflettere criticamente sul proprio percorso di apprendimento: analizzare le proprie strategie di successo, esplicitare i nodi problematici che esse presentano, individuare modalità per superare le difficoltà. Valorizzare le potenzialità del gruppo di lavoro, assumendo un ruolo positivo all’interno del gruppo. Trovare le soluzioni per valorizzare le diversità esistenti nel gruppo. Assumersi la responsabilità dei propri doveri di alunno e nei diversi contesti educativi. Per seminari e convegni. Cell. 3389141276 - 3382797858 76 L’orecchio e l’evoluzione della specie www.19603.it Questa sezione non è da inserire nel Portfolio, ma va utilizzata per la compilazione del documento di valutazione per la scuola Primaria. A3 - Esempi di apprendimenti (conoscenze e abilità) previsti per le classi del SECONDO BIENNIO della scuola PRIMARIA, desunti dagli Obiettivi specifici di apprendimento per le discipline e per la Convivenza civile delle Indicazioni Nazionali. Disciplina Italiano Inglese Storia Geografia Matematica APPRENDIMENTI ATTESI Esprimere attraverso il parlato spontaneo o parzialmente pianificato pensieri, stati d’animo, affetti rispettando l’ordine causale e temporale. Usare registri linguistici diversi in relazione con il contesto. Produrre testi scritti coesi e coerenti per raccontare esperienze personali o altrui, esporre argomenti noti, esprimere opinioni e stati d’animo, in forme adeguate allo scopo e al destinatario. Riconoscere in un testo alcuni fondamentali connettivi (temporali,spaziali, logici,ecc.). …………. Comprendere e produrre espressioni familiari di uso quotidiano e formule comuni utili per soddisfare bisogni di tipo concreto, espresse oralmente in modo chiaro e lento. Produrre oralmente domande semplici e brevi frasi per chiedere e dare informazioni su se stessi, l’ambiente familiare e la vita della classe. Collegare parole e gruppi di parole con connettivi elementari. ……………. Individuare elementi di contemporaneità, di sviluppo nel tempo e di durata nei quadri storici di civiltà studiati. Conoscere ed usare termini specifici del linguaggio disciplinare. Collocare nello spazio gli eventi, individuando i possibili nessi tra eventi storici e caratteristiche geografiche di un territorio. Scoprire radici storiche antiche della realtà locale. …………….. Orientarsi e muoversi nello spazio, utilizzando piante e carte stradali. Realizzare schizzi di percorsi finalizzati e mappe mentali di territori dell’Italia e della propria regione con la simbologia convenzionale. Riconoscere le più evidenti modificazioni apportate nel tempo dall’uomo sul territorio regionale e nazionale, utilizzando fotografie e carte. Progettare itinerari di viaggio, segnalando e collegando le diverse tappe sulla carta. …………….. Eseguire le quattro operazioni anche con numeri decimali con consapevolezza del concetto e padronanza degli algoritmi. In contesti diversi individuare, descrivere e costruire relazioni significative: analogie, differenze, regolarità. Esplorare modelli di figure geometriche; costruire disegnare le principali figure geometriche esplorate. Partendo dall’analisi del testo di un problema, individuare le informazioni necessarie per raggiungere un obiettivo, organizzare un percorso di soluzione e realizzarlo. ……………… Per seminari e convegni. Cell. 3389141276 - 3382797858 77 L’orecchio e l’evoluzione della specie www.19603.it Scienze Indicare esempi di relazioni degli organismi viventi con il loro ambiente. Descrivere il ciclo vitale di una pianta, di un animale, dell' uomo. Effettuare esperimenti su fenomeni. Indicare le misure di prevenzione e di intervento. …………….. Tecnologia e Progettare e costruire modelli di macchine che utilizzano diverse forme di energia per scoprirne problemi e funzioni. Adoperare le procedure più elementari dei linguaggi di rappresentazione grafico/iconico e modellistico tridimensionale. Approfondire ed estendere l’impiego della videoscrittura. Utilizzare semplici algoritmi per l’ordinamento e la ricerca. ……………….. Informatica Per seminari e convegni. Cell. 3389141276 - 3382797858 78 L’orecchio e l’evoluzione della specie www.19603.it Musica Arte e Immagine Scienze motorie sportive Convivenza civile Usare le risorse espressive della vocalità, nella lettura, recitazione e drammatizzazione di testi verbali, e intonando semplici brani monodici e polifonici, singolarmente e in gruppo. Usare lo strumentario di classe, sperimentando e perseguendo varie modalità di produzione sonora. Cogliere i più immediati valori espressivi delle musiche ascoltate, traducendoli con la parola, l’azione motoria, il disegno. Riconoscere alcune strutture fondamentali del linguaggio musicale, mediante l’ascolto di brani di epoche e generi diversi. …………… Identificare in un testo visivo gli elementi del relativo linguaggio (linee, colore, distribuzione delle forme, ritmi, configurazioni spaziali, sequenze, metafore, campi piani, …). Rielaborare, ricombinare e modificare creativamente disegni e immagini, materiali d’uso, testi, suoni per produrre immagini. Analizzare, classificare ed apprezzare i beni del patrimonio artistico-culturale presenti sul proprio territorio. Utilizzare tecniche artistiche tridimensionali e bidimensionali su supporti di vario tipo. ……………. Utilizzare schemi motori e posturali, le loro interazioni in situazione combinata e e simultanea. Eseguire semplici composizioni e/o progressioni motorie, utilizzando un’ampia gamma di codici espressivi. Rispettare le regole dei giochi sportivi praticati. Riconoscere il rapporto tra alimentazione e benessere fisico. ………….. Manifestare il proprio punto di vista e le esigenze personali in forme corrette e argomentate. Comprendere l’importanza del necessario intervento dell’uomo sul proprio ambiente di vita. Comunicare la percezione di sé e del proprio ruolo nella classe, nella famiglia, nel gruppo dei pari in genere. ………………… Evidenziare la risposta della Bibbia alle domande di senso dell’uomo e confrontarla con quella delle principali religioni. Leggere e interpretare i principali segni Religione religiosi espressi dai diversi popoli. Evidenziare l’apporto che, con la diffusione del cattolica Vangelo, la Chiesa ha dato alla società e alla vita di ogni persona. Individuare significative espressioni di arte cristiana, per rilevare come la fede è stata interpretata dagli artisti nel corso dei secoli. …………….. n.b. = Il carattere di questi esempi, desunti dalle Indicazioni nazionali, non tiene conto della gradualità e della scansione conseguente ai periodi didattici. Il loro adeguamento, funzionale alle esigenze delle diverse classi, viene rimesso all’autonoma determinazione delle istituzioni scolastiche. Si rammenta, in proposito che le Indicazioni nazionali per la scuola primaria suggeriscono: Gli obiettivi formativi nel secondo biennio. Nel secondo biennio, quasi a conclusione di un itinerario formativo che ha portato i fanciulli a scoprire riflessivamente nella loro unitaria e complessa esperienza personale e socio-ambientale la funzionalità interpretativa, sistematicamente ordinatoria e, soprattutto, critica della semantica e della sintassi disciplinari, è possibile cominciare a coniugare senso globale dell’esperienza personale e rigore del singolo punto di vista disciplinare, organicità pluri, inter e transdisciplinare e svolgimento sistematico delle singole discipline, integralità dell’educazione e attenzione a singoli e peculiari aspetti di essa. Per questo, Per seminari e convegni. Cell. 3389141276 - 3382797858 79 L’orecchio e l’evoluzione della specie www.19603.it senza voler mai abbandonare l’aggancio globale all’esperienza e l’integralità di ogni processo educativo, è possibile organizzare le singole attività scolastiche per discipline e per una o più ‘educazioni’ appartenenti all’unica Convivenza civile. In base al Piano dell’offerta formativa le istituzioni scolastiche possono integrare gli elementi indicati per le varie discipline, in coerenza con gli obiettivi generali ed educativi del sistema nazionale di istruzione. Portare a termine con affidabilità gli impegni presi. Contribuire a rendere più Comportamento accogliente l’ambiente scolastico e di vita. Curare la propria persona. Aiutare i elenco di compagni nel superare le difficoltà. Utilizzare in modo corretto strutture e descrittori sussidi della scuola. Rispettare le regole convenute. Utilizzare le risorse personali di cui si dispone nella realizzazione di un compito. Riflettere criticamente sul proprio percorso di apprendimento: analizzare le proprie strategie di successo, esplicitare i nodi problematici che esse presentano, individuare modalità per superare le difficoltà. Valorizzare le potenzialità del gruppo di lavoro, assumendo un ruolo positivo all’interno del gruppo. Trovare le soluzioni per valorizzare le diversità esistenti nel gruppo. Assumersi la responsabilità dei propri doveri di alunno e nei diversi contesti educativi. Per seminari e convegni. Cell. 3389141276 - 3382797858 80 L’orecchio e l’evoluzione della specie www.19603.it Scuola SECONDARIA di I GRADO VALUTAZIONI PERIODICHE degli APPRENDIMENTI nelle discipline e nella convivenza civile e del COMPORTAMENTO ITALIANO: N.B. = Possono essere riportati liberamente gli esempi suggeriti negli allegati B1 e B2, con ampia possibilità di scelta e di integrazione Giudizio sintetico (1): 1° quadrimestre periodicità) (o altra Finale INGLESE: N.B. = Possono essere riportati liberamente gli esempi suggeriti negli allegati B1 e B2, con ampia possibilità di scelta e di integrazione Giudizio sintetico (1): 1° quadrimestre periodicità) (o altra Finale SECONDA LINGUA COMUNITARIA ( ): N.B. = Possono essere riportati liberamente gli esempi suggeriti negli allegati B1 e B2, con ampia possibilità di scelta e di integrazione Giudizio sintetico (1): 1° quadrimestre periodicità) (o altra Finale STORIA: N.B. = Possono essere riportati liberamente gli esempi suggeriti negli allegati B1 e B2, con ampia possibilità di scelta e di integrazione Giudizio sintetico (1): 1° quadrimestre periodicità) (o altra Finale GEOGRAFIA: N.B. = Possono essere riportati liberamente gli esempi suggeriti negli allegati B1 e B2, con ampia possibilità di scelta e di integrazione Giudizio sintetico (1): 1° quadrimestre periodicità) (o altra Finale MATEMATICA: N.B. = Possono essere riportati liberamente gli esempi suggeriti negli allegati B1 e B2, con ampia possibilità di scelta e di integrazione Per seminari e convegni. Cell. 3389141276 - 3382797858 81 L’orecchio e l’evoluzione della specie www.19603.it Giudizio sintetico (1): 1° quadrimestre periodicità) (o altra Finale SCIENZE: N.B. = Possono essere riportati liberamente gli esempi suggeriti negli allegati B1 e B2, con ampia possibilità di scelta e di integrazione Giudizio sintetico (1): 1° quadrimestre periodicità) (o altra Finale TECNOLOGIA: N.B. = Possono essere riportati liberamente gli esempi suggeriti nell’allegato B, con ampia possibilità di scelta e di integrazione Giudizio sintetico (1): 1° quadrimestre periodicità) (o altra Finale INFORMATICA: N.B. = Possono essere riportati liberamente gli esempi suggeriti negli allegati B1 e B2, con ampia possibilità di scelta e di integrazione Giudizio sintetico (1): (1) 1° quadrimestre periodicità) (o altra Finale Utilizzare: ottimo, distinto, buono, sufficiente, non sufficiente. Per seminari e convegni. Cell. 3389141276 - 3382797858 82 L’orecchio e l’evoluzione della specie www.19603.it VALUTAZIONI PERIODICHE degli APPRENDIMENTI nelle discipline e nella convivenza civile e del COMPORTAMENTO MUSICA: N.B. = Possono essere riportati liberamente gli esempi suggeriti negli allegati B1 e B2, con ampia possibilità di scelta e di integrazione Giudizio sintetico (1): 1° quadrimestre periodicità) (o altra Finale ARTE E IMMAGINE: N.B. = Possono essere riportati liberamente gli esempi suggeriti negli allegati B1 e B2, con ampia possibilità di scelta e di integrazione Giudizio sintetico (1): 1° quadrimestre periodicità) (o altra Finale SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE: N.B. = Possono essere riportati liberamente gli esempi suggeriti negli allegati B1 e B2, con ampia possibilità di scelta e di integrazione Giudizio sintetico (1): 1° quadrimestre periodicità) (o altra Finale CONVIVENZA CIVILE – Educazione alla cittadinanza - Educazione stradale - Educazione ambientale - Educazione alla salute - Educazione alimentare - Educazione all’affettività: N.B. = Possono essere riportati liberamente gli esempi suggeriti negli allegati B1 e B2, con possibilità di scelta e di integrazione. Giudizio sintetico (1): 1° quadrimestre periodicità) (o altra Finale Insegnamenti obbligatori opzionali RELIGIONE CATTOLICA: N.B. = Possono essere riportati liberamente gli esempi suggeriti negli allegati B1 e B2, con possibilità di scelta e di integrazione Giudizio sintetico (1): 1° quadrimestre periodicità) (o altra Finale ATTIVITÀ ALTERNATIVE ALL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA: (Specificare) ……………… Per seminari e convegni. Cell. 3389141276 - 3382797858 83 L’orecchio e l’evoluzione della specie www.19603.it ……………………………………………………………………….……………………………… ……………………………………………………… Giudizio sintetico (1): 1° quadrimestre periodicità) (o altra Finale (1) Utilizzare: ottimo, distinto, buono, sufficiente, non sufficiente. Insegnamenti facoltativi opzionali ATTIVITÀ/INSEGNAMENTO OPZIONALE: ………………………………………………………………….. Giudizio sintetico (1): 1° quadrimestre periodicità) (o altra Finale ATTIVITÀ/INSEGNAMENTO OPZIONALE: ………………………………………………………………….. Giudizio sintetico (1): 1° quadrimestre periodicità) (o (Specificare) (Specificare) altra Finale COMPORTAMENTO: N.B. = Possono essere riportati liberamente gli esempi suggeriti negli allegati B1 e B2, con possibilità di scelta e di integrazione quadrimestre (o altra Finale Giudizio sintetico (2): 1° periodicità) (1) Utilizzare: ottimo, distinto, buono, sufficiente, non sufficiente. sintetico come sopra oppure giudizio analitico aperto Per seminari e convegni. Cell. 3389141276 - 3382797858 (2) Utilizzare giudizio 84 L’orecchio e l’evoluzione della specie www.19603.it RILEVAZIONE DEGLI OBIETTIVI FORMATIVI VALUTAZIONE INTERMEDIA p. I docenti dell’équipe pedagogica ---------------------------------------------------------- Il dirigente scolastico -------------------------------- data _ _ _ _ _ _ _ Firma di uno dei genitori o di chi ne fa le veci ----------------------------------- VALUTAZIONE FINALE p. I docenti dell’équipe pedagogica scolastico -------------------------------------------------------------------- Il dirigente ---------------------- data _ _ _ _ _ _ _ Firma di uno dei genitori o di chi ne fa le veci -------------------------------------------------- Per seminari e convegni. Cell. 3389141276 - 3382797858 85 L’orecchio e l’evoluzione della specie www.19603.it Questa sezione non è da inserire nel Portfolio, ma va utilizzata per la compilazione del documento di valutazione per la scuola Secondaria di I grado. B1 - Esempi di apprendimenti (conoscenze e abilità) previsti per le classi del BIENNIO della scuola SECONDARIA di I GRADO, desunti dagli Obiettivi specifici di apprendimento per le discipline e per la Convivenza civile delle Indicazioni Nazionali. Disciplina Italiano Inglese Seconda Lingua Comunitaria …………….. Storia Geografia APPRENDIMENTI ATTESI Comprendere testi d’uso quotidiano e riorganizzare le informazioni raccolte in appunti, schemi, tabelle, testi di sintesi vari. Comprendere ed interpretare in forma guidata e/o autonoma testi letterari e non (espositivi, narrativi, descrittivi, regolativi,ecc.). Produrre testi scritti, a seconda degli scopi e dei destinatari, espositivi, epistolari, espressivi, poetici, regolativi, informativi, testi d' uso. Svolgere progetti tematici e produrre testi adeguati sulla base di un progetto stabilito. …………… Comprendere le informazioni principali di brevi messaggi orali su argomenti noti di vita quotidiana. Produrre brevi testi orali su argomenti noti di vita quotidiana, anche utilizzando supporti multimediali. Produrre espressioni e frasi scritte, collegate da semplici connettivi. Riferire in lingua italiana orale, il contenuto di un semplice testo orale/scritto in lingua inglese. …………… Comprendere in modo globale parole, semplici frasi e messaggi orali relativi alle attività svolte in classe e alla sfera personale. Comprendere in modo globale e dettagliato brevi testi scritti. Produrre brevi testi orali e scritti su argomenti noti di vita quotidiana. Riferire in lingua italiana il senso globale di un breve testo in lingua straniera relativo alla sfera del quotidiano. ……………… Utilizzare termini specifici del linguaggio disciplinare. Comprendere aspetti essenziali della metodologia della ricerca storica e delle categorie di interpretazione storica. Distinguere e selezionare vari tipi di fonte storica, ricavare informazioni da una o più fonti. Scoprire specifiche radici storiche nella realtà locale e regionale. …………… Orientarsi sul terreno con l’uso della carta topografica, della pianta, della bussola. Riconoscere le trasformazioni apportate dall’uomo sul territorio, utilizzando carte ed immagini. Analizzare, mediante osservazione diretta/indiretta, un territorio per conoscere e comprendere la sua organizzazione. Individuare aspetti e problemi dell’interazione uomo-ambiente nel tempo. ……………. Per seminari e convegni. Cell. 3389141276 - 3382797858 86 L’orecchio e l’evoluzione della specie www.19603.it Matematica Scienze Tecnologia Risolvere problemi e calcolare semplici espressioni tra numeri interi mediante l’uso delle quattro operazioni. Riconoscere situazioni problematiche, individuando i dati da cui partire e l’obiettivo da conseguire. Esporre chiaramente un procedimento risolutivo, evidenziando le azioni da compiere e il loro collegamento. Risolvere problemi usando proprietà geometriche delle figure ricorrendo a modelli materiali e a semplici deduzioni e ad opportuni strumenti di rappresentazione. ……………. Raccogliere informazioni sulle catene alimentari in ambienti noti. Effettuare semplici esperimenti di caratterizzazione di terreni diversi. Identificare in termini essenziali i rapporti tra uomo, animali e vegetali in ambienti noti. Riconoscere ecosistemi locali e fattori e condizioni del loro equilibrio. ……………. Riconoscere, analizzare e descrivere oggetti, utensili, macchine, impianti, reti e assetti territoriali nelle loro procedure costruttive. Rappresentare graficamente un oggetto in modo intuitivo o con il supporto di mezzi tecnologici. Riconoscere ed analizzare il settore produttivo di provenienza di oggetti presi in esame. Costruire bozzetti o modelli riferiti ad oggetti d’uso comune. …………… Per seminari e convegni. Cell. 3389141276 - 3382797858 87 L’orecchio e l’evoluzione della specie www.19603.it Informatica Musica Arte e Immagine Scienze motorie sportive Convivenza civile Religione Cattolica Utilizzare programmi specifici per presentazioni e comunicazioni di idee, contenuti, immagini ecc. Tradurre in programmi algoritmi (ordinamento, calcolo, ragionamento logico-matematico) utilizzando un semplice linguaggio di programmazione. Utilizzare computer e software specifici per approfondire o recuperare aspetti disciplinari e interdisciplinari. Utilizzare le risorse reperibili sia in Internet sia negli archivi locali. …………… Possedere le elementari tecniche esecutive degli strumenti didattici e eseguire semplici brani ritmici e melodici. Riprodurre con la voce brani corali ad una o più voci anche con appropriati arrangiamenti strumentali. Improvvisare sequenze ritmiche e melodiche a partire da stimoli di diversa natura (musicali, grafici, verbali, ecc.). Riconoscere e analizzare con linguaggio appropriato le fondamentali strutture del linguaggio musicale e la loro valenza espressiva. ………………. Leggere e interpretare i contenuti di messaggi visivi rapportandoli ai contesti in cui sono stati prodotti. Inventare e produrre messaggi visivi con l’uso di tecniche e materiali diversi. Individuare e classificare simboli e metafore utilizzate nel campo dell’arte e della pubblicità. Riconoscere e leggere le tipologie principali dei beni artistico-culturali. ……………. Utilizzare efficacemente le proprie capacità in condizioni facili e normali di e esecuzione. Usare consapevolmente il linguaggio del corpo utilizzando vari codici espressivi, combinando la componente comunicativa e quella estetica. Rispettare il codice deontologico dello sportivo e le regole delle discipline sportive praticate. Riconoscere il corretto rapporto tra esercizio fisico - alimentazione – benessere. …………… Manifestare il proprio punto di vista e le esigenze personali in forme corrette e argomentate. Conoscere e apprezzare il dialogo tra culture e sensibilità diverse. Adottare comportamenti sani e corretti. Esercitare la responsabilità personale in attività che richiedano assunzione di compiti. Approfondire la conoscenza e l’accettazione di sé, rafforzando l’autostima anche apprendendo dai propri errori. …………… Conoscere gli elementi specifici della dottrina, del culto e dell’etica di altre religioni, in particolare Ebraismo e Islam. Individuare il messaggio centrale di alcuni testi biblici. Documentare come le parole e le opere di Gesú abbiano ispirato scelte di vita fraterna, di carità e di riconciliazione nella storia dell’Europa e del mondo. Riconoscere i principali fattori del cammino ecumenico e l’impegno delle Chiese per la pace, la giustizia e la salvaguardia del creato. ……………. n.b. = Il carattere di questi esempi, desunti dalle Indicazioni nazionali, non tiene conto della gradualità e della scansione conseguente ai periodi didattici. Il loro adeguamento, funzionale alle esigenze delle diverse classi, viene rimesso all’autonoma determinazione delle istituzioni scolastiche. Per seminari e convegni. Cell. 3389141276 - 3382797858 88 L’orecchio e l’evoluzione della specie www.19603.it In base al Piano dell’offerta formativa le istituzioni scolastiche possono integrare gli elementi indicati per le varie discipline, in coerenza con gli obiettivi generali ed educativi del sistema nazionale di istruzione. Portare a termine con affidabilità gli impegni presi. Contribuire a rendere più Comportamento accogliente l’ambiente scolastico e di vita. Curare la propria persona. Aiutare i elenco di compagni nel superare le difficoltà. Utilizzare in modo corretto strutture e descrittori sussidi della scuola. Rispettare le regole convenute. Utilizzare le risorse personali di cui si dispone nella realizzazione di un compito. Riflettere criticamente sul proprio percorso di apprendimento: analizzare le proprie strategie di successo, esplicitare i nodi problematici che esse presentano, individuare modalità per superare le difficoltà. Valorizzare le potenzialità del gruppo di lavoro, assumendo un ruolo positivo all’interno del gruppo. Trovare le soluzioni per valorizzare le diversità esistenti nel gruppo. Assumersi la responsabilità dei propri doveri di alunno e nei diversi contesti educativi. Per seminari e convegni. Cell. 3389141276 - 3382797858 89 L’orecchio e l’evoluzione della specie www.19603.it Questa sezione non è da inserire nel Portfolio, ma va utilizzata per la compilazione del documento di valutazione per la scuola Secondaria di I grado. B2 - Esempi di apprendimenti (conoscenze e abilità) previsti per le classi del TERZO ANNO della scuola SECONDARIA di I GRADO, desunti dagli Obiettivi specifici di apprendimento per le discipline e per la Convivenza civile delle Indicazioni Nazionali. Disciplina Italiano Inglese Seconda Lingua Comunitaria …………….. Storia Geografia APPRENDIMENTI ATTESI Intervenire nelle discussioni usando argomentazioni per formulare e validare ipotesi, per sostenere tesi o confutare tesi opposte a quella sostenuta. Comprendere e interpretare autonomamente/con guida testi, non solo letterari, di tipologie diverse. Descrivere, argomentando, il proprio progetto di vita e le scelte che si intendono fare per realizzarlo. Scrivere testi a dominanza argomentativa su argomenti specifici usando un linguaggio oggettivo e un registro adeguato. …………… Comprendere in modo globale e dettagliato messaggi orali e brevi testi scritti in lingua standard su argomenti d’interesse personale e relativi alla vita quotidiana. Produrre brevi testi orali e scritti, di varia tipologia e genere, attinenti alla sfera personale e alla vita quotidiana. Interagire in brevi conversazioni, su temi anche non noti riguardanti gli ambiti personali e la vita quotidiana. …………… Comprendere in modo globale brevi messaggi orali in lingua. Partecipare a conversazioni su temi noti riguardanti l’ambito personale e la quotidianità. Produrre testi orali su argomenti noti d’interesse personale, utilizzando espressioni familiari di uso quotidiano. Riferire in lingua italiana il senso globale di un breve testo in lingua straniera relativo alla sfera del quotidiano. ……………. Approfondire il concetto di fonte storica e individuare la specificità dell’interpretazione storica. Comprendere aspetti essenziali della metodologia della ricerca storica e delle categorie di interpretazione storica. Mettere a confronto fonti documentarie e storiografiche relative allo stesso fatto, problema, personaggio, e interrogarle, riscontrandone le diversità e le somiglianze. Usare il passato per rendere comprensibile il presente. …………… Analizzare un tema geografico e/o un territorio attraverso l’utilizzo di modelli relativi all’organizzazione del territorio e strumenti vari. Conoscere e analizzare un tema geografico e/o un territorio attraverso l’utilizzo di modelli relativi all’organizzazione del territorio e strumenti vari. Utilizzare informazioni quantitative relative a fatti e fenomeni geografici e ricavarne valutazioni d’ordine qualitativo. Individuare connessioni con situazioni storiche, economiche e politiche. ………….. Per seminari e convegni. Cell. 3389141276 - 3382797858 90 L’orecchio e l’evoluzione della specie www.19603.it Matematica Scienze Tecnologia Informatica Musica Arte e Immagine In contesti vari, individuare, descrivere e costruire relazioni significative: riconoscere analogie e differenze. Ricavare informazioni da raccolte di dati e grafici di varie fonti. Documentare i procedimenti scelti e applicati nella risoluzione dei problemi. Valutare criticamente le diverse strategie risolutive di un problema. ……………. Raccogliere dati da prove sperimentali e rappresentare graficamente e interpretare i dati raccolti. Classificare gli alimenti in base ai loro principi alimentari. Conoscere e riflettere sull’evoluzione dei viventi e sulle teorie darwiniane. Spiegare perché e in che modo l' uso di sostanze stupefacenti, dell’alcool e del fumo nuoce gravemente alla salute. …………. Formulare ipotesi per il risparmio energetico ed analizzare le tecnologie esistenti già in grado di attuarlo. Rappresentare in modelli semplificati le principali tipologie di generatori di energia. Riconoscere ed analizzare il settore produttivo di provenienza di oggetti presi in esame. Utilizzare il disegno tecnico per la progettazione e la realizzazione di modelli di oggetti in generale. ……….. Utilizzare un semplice linguaggio di programmazione per risolvere problemi concreti o attinenti le altre discipline. Utilizzare in modo approfondito ed estensivo i programmi applicativi per la gestione dei documenti, l’elaborazione dei testi, la raccolta, presentazione e archiviazione dei dati. Organizzazione dati e informazioni in strutture informative. Padroneggiare la realizzazione di ipertesti e l’uso delle reti, utilizzando anche banche dati rilevate dal web. …………. Possedere le elementari tecniche esecutive degli strumenti didattici e eseguire semplici brani ritmici e melodici. Riprodurre semplici brani musicali, avvalendosi della voce, di strumenti, di tecnologie elettroniche e multimediali. Analizzare caratteristiche e forma di opere musicali di vario genere, stile e tradizione. Individuare rapporti tra la musica e altri linguaggi sia in brani musicali che in messaggi multimediali del nostro tempo. ……………….. Leggere e interpretare i contenuti di messaggi visivi rapportandoli ai contesti in cui sono stati prodotti. Analisi di opere d’arte del periodo storico considerato, attraverso le varie componenti della comunicazione visiva. Leggere i documenti visivi e le testimonianze del patrimonio artistico-culturale, riconoscendone le funzioni. Elaborare semplici ipotesi di interventi conservativi e migliorativi del patrimonio artistico del proprio territorio e piccoli progetti di cura e riutilizzo dei beni presenti nel proprio territorio. ………….. Per seminari e convegni. Cell. 3389141276 - 3382797858 91 L’orecchio e l’evoluzione della specie www.19603.it Scienze motorie sportive Convivenza civile Religione Cattolica Utilizzare le abilità apprese in situazioni ambientali diverse in contesti problematici, non solo in ambito sportivo. Usare consapevolmente il linguaggio e del corpo utilizzando vari codici espressivi, combinando la componente comunicativa e quella estetica. Rispettare attivamente il codice deontologico dello sportivo e le regole delle discipline sportive praticate. Ampliare l’applicazione dei principi metodologici dell’allenamento per mantenere un buon stato di salute. ……………… Manifestare il proprio punto di vista e le esigenze personali in forme corrette e argomentate. Conoscere e apprezzare il dialogo tra culture e sensibilità diverse. Adottare comportamenti sani e corretti. Esercitare la responsabilità personale in attività che richiedano assunzione di compiti. Approfondire la conoscenza e l’accettazione di sé, rafforzando l’autostima anche apprendendo dai propri errori. …………… Riconoscere le dimensioni fondamentali dell’esperienza di fede di alcuni personaggi biblici. Confrontare spiegazioni religiose e scientifiche del mondo e della vita. Individuare nelle testimonianze di vita evangelica scelte di libertà per un proprio progetto di vita. Motivare le risposte del cristianesimo ai problemi della società di oggi. ………….. n.b. = Il carattere di questi esempi, desunti dalle Indicazioni nazionali, non tiene conto della gradualità e della scansione conseguente ai periodi didattici. Il loro adeguamento, funzionale alle esigenze delle diverse classi, viene rimesso all’autonoma determinazione delle istituzioni scolastiche. In base al Piano dell’offerta formativa le istituzioni scolastiche possono integrare gli elementi indicati per le varie discipline, in coerenza con gli obiettivi generali ed educativi del sistema nazionale di istruzione. Portare a termine con affidabilità gli impegni presi. Contribuire a rendere più Comportamento accogliente l’ambiente scolastico e di vita. Curare la propria persona. Aiutare i elenco di compagni nel superare le difficoltà. Utilizzare in modo corretto strutture e descrittori sussidi della scuola. Rispettare le regole convenute. Utilizzare le risorse personali di cui si dispone nella realizzazione di un compito. Riflettere criticamente sul proprio percorso di apprendimento: analizzare le proprie strategie di successo, esplicitare i nodi problematici che esse presentano, individuare modalità per superare le difficoltà. Valorizzare le potenzialità del gruppo di lavoro, assumendo un ruolo positivo all’interno del gruppo. Trovare le soluzioni per valorizzare le diversità esistenti nel gruppo. Assumersi la responsabilità dei propri doveri di alunno e nei diversi contesti educativi. Per seminari e convegni. Cell. 3389141276 - 3382797858 92 L’orecchio e l’evoluzione della specie www.19603.it INTESTAZIONE SCUOLA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE (al termine della scuola primaria) Alunno/a ………………………………………………………………………... Nato/a a ………………………………… (prov. …..) il …………………….. Scuola ………………………………………………………………………… Classe………. Sezione …… Anno scolastico ……………… Tenendo conto della documentazione presente nel Portfolio, è certificato, al termine della scuola primaria, il livello delle competenze maturate dall’alunno nella scuola e nell’extrascuola. Riferimento per l’identificazione delle competenze da certificare è il Profilo educativo, culturale e professionale dello Studente al termine del 1° ciclo. Per le competenze acquisite sono previsti tre livelli di certificazione: elementare, maturo, esperto. In caso di mancato conseguimento minimo della competenza prevista, non si procede alla relativa certificazione e lo spazio viene barrato. Ogni certificazione vale di per sé in modo finito, e non è prevista alcuna sintesi sommativa delle diverse certificazioni. Strumenti culturali Livello di competenza (elementare-maturoesperto) Competenze linguistiche: comprensione dei contenuti di semplici testi; impiego di registri linguistici in relazione al contesto; produzione di testi in forme adeguate a scopo e a destinatario. Competenze in lingue comunitarie: inglese: livello A1* (comprensione e utilizzo di espressioni d’uso quotidiano; interazione colloquiale con altri su argomenti personali; scrittura di semplici frasi). Competenze scientifiche: osservazione della realtà per riconoscere relazioni, modificazioni, rapporti causali; esplorazione dell’ambiente naturale e antropico; sviluppo di atteggiamenti di curiosità nei confronti della realtà naturale. Competenze matematiche: lettura della realtà e risoluzione di semplici problemi; raccolta, organizzazione e interpretazione di dati; padronanza e utilizzo dei concetti elementari della matematica. Competenze tecniche e informatiche: utilizzo semplice di strumentazione tecnologica; impiego della videoscrittura, dei principali programmi informatici; accesso e utilizzo del web. Competenze storico-geografiche: orientamento spazio-temporale e identificazione intuitiva delle peculiari caratteristiche fisicoantropologiche del territorio; uso della documentazione e della osservazione per conoscere realtà storiche e geografiche. Per seminari e convegni. Cell. 3389141276 - 3382797858 93 L’orecchio e l’evoluzione della specie www.19603.it * livello del Quadro Comune Europeo di Riferimento del Consiglio d’Europa per le lingue Per seminari e convegni. Cell. 3389141276 - 3382797858 94 L’orecchio e l’evoluzione della specie www.19603.it Strumenti culturali Competenze artistiche: descrizione, rappresentazione e ricostruzione della realtà e delle esperienze attraverso semplici linguaggi espressivi; conoscenza intuitiva del patrimonio artistico-culturale nel territorio. Competenze motorie: impiego di schemi motori e posturali, loro interazioni in situazione combinata e simultanea; rispetto delle regole dei giochi sportivi praticati. Identità Conoscenza di sé: affermazione della propria identità; risoluzione dei problemi in autonomia; responsabilità verso gli altri. Relazione con gli altri: disponibilità alla collaborazione con coetanei e adulti; pratica della tolleranza, della solidarietà e dell’ascolto degli altri. Orientamento: autovalutazione delle proprie esperienze scolastiche ed extrascolastiche per scelte consapevoli. Convivenza civile Responsabilità personale Rispetto degli altri e della diversità Rispetto dell’ambiente e delle cose Consapevolezza del valore e delle regole della vita democratica Sicurezza propria e degli altri Firma dei docenti dell’équipe pedagogica …………………………………………………... …………………………………………………... …………………………………………………... …………………………………………………... …………………………………………………... Livello di competenza (elementare-maturoesperto) Livello di competenza (elementare-maturoesperto) Livello di competenza (elementare-maturoesperto) Firma del dirigente scolastico ……………………………………….. Data______________ Per seminari e convegni. Cell. 3389141276 - 3382797858 95 L’orecchio e l’evoluzione della specie www.19603.it INTESTAZIONE SCUOLA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE (al termine del 1° ciclo di istruzione) Alunno/a ………………………………………………………………………... Nato/a a ………………………………… (prov. …..) il …………………….. Scuola ………………………………………………………………………… Classe………. Sezione …… Anno scolastico ……………… Tenendo conto della documentazione presente nel Portfolio, è certificato, al termine del 1° ciclo di istruzione, il livello delle competenze maturate dall’alunno nella scuola e nell’extrascuola. Riferimento per l’identificazione delle competenze da certificare è il Profilo educativo, culturale e professionale dello Studente al termine del 1° ciclo. Per le competenze acquisite sono previsti tre livelli di certificazione: elementare, maturo, esperto. In caso di mancato conseguimento minimo della competenza prevista, non si procede alla relativa certificazione e lo spazio viene barrato. Ogni certificazione vale di per sé in modo finito, e non è prevista alcuna sintesi sommativa delle diverse certificazioni. Strumenti culturali Livello di competenza (elementare-maturoesperto) Competenze linguistiche: riconoscimento delle principali caratteristiche linguistiche e comunicative dei testi; impiego funzionale dei registri linguistici; produzione di testi scritti in forme adeguate allo scopo e al destinatario; apprezzamento di generi poetici e narrativi. Competenze in lingue comunitarie: inglese (o prima lingua comunitaria): avvio al livello B1* (comprensione essenziale degli elementi principali di un discorso, partecipazione a conversazioni semplici su argomenti di varia tipologia e genere, scrittura di testi semplici e coerenti); seconda lingua comunitaria: livello A1* (comprensione e utilizzo di espressioni d’uso quotidiano, interazione colloquiale con altri su argomenti personali, scrittura di semplici frasi). Competenze scientifiche: osservazione della realtà per riconoscere relazioni, modificazioni, rapporti causali; comprensione degli elementi tipici dell’ambiente naturale e antropico; sviluppo di atteggiamenti di studio e ricerca nei confronti della realtà naturale. Competenze matematiche: lettura della realtà e risoluzione di problemi concreti e significativi; raccolta, organizzazione, rappresentazione e interpretazione di dati; padronanza dei concetti fondamentali della matematica e riflessione sui principi e sui metodi applicati; uso del linguaggio e dei simboli matematici. * livello del Quadro Comune Europeo di Riferimento del Consiglio d’Europa per le lingue Per seminari e convegni. Cell. 3389141276 - 3382797858 96 L’orecchio e l’evoluzione della specie www.19603.it Competenze tecniche e informatiche: analisi e rappresentazione dei processi attraverso modelli o grafici; impiego della videoscrittura, dei principali programmi informatici per archiviazione dati, e creazione e lettura immagini; selezione di siti web e uso mirato di motori di ricerca. Competenze storico-geografiche: identificazione e descrizione delle peculiari caratteristiche fisico-antropologiche del territorio; padronanza nell’uso dei linguaggi specifici delle discipline; padronanza nell’impiego della documentazione e della osservazione per la conoscenza delle realtà storiche e geografiche. Competenze artistiche: descrizione, rappresentazione e ricostruzione della realtà e delle esperienze attraverso linguaggi espressivi; conoscenza, apprezzamento e iniziative di tutela del patrimonio artistico-culturale nel territorio. Competenze motorie: impiego di schemi motori e posturali, loro interazioni in situazione combinata e simultanea; rispetto delle regole dei giochi sportivi praticati; ruolo attivo nel gruppo, utilizzando le proprie abilità tecniche e tattiche. Identità Conoscenza di sé: affermazione della propria identità; responsabilità verso gli altri; progettazione del futuro riflettendo sulla propria esperienza e su quella altrui. Relazione con gli altri: disponibilità alla collaborazione con coetanei e adulti; pratica della tolleranza, della solidarietà e dell’ascolto degli altri; giudizio critico autonomo. Orientamento: autovalutazione delle proprie esperienze per elaborare un proprio progetto di vita; disponibilità alla verifica delle decisioni sul proprio futuro scolastico e professionale. Convivenza civile Responsabilità personale Rispetto degli altri e della diversità Rispetto dell’ambiente e delle cose Consapevolezza del valore e delle regole della vita democratica Sicurezza propria e degli altri Firma dei docenti dell’équipe pedagogica …………………………………………………... …………………………………………………... …………………………………………………... …………………………………………………... …………………………………………………... Per seminari e convegni. Cell. 3389141276 - 3382797858 Livello di competenza (elementare-maturoesperto) Livello di competenza (elementare-maturoesperto) Firma del dirigente scolastico ……………………………………….. 97 L’orecchio e l’evoluzione della specie www.19603.it Data__________________ Per seminari e convegni. Cell. 3389141276 - 3382797858 98 L’orecchio e l’evoluzione della specie www.19603.it INTESTAZIONE SCUOLA CONSIGLIO di ORIENTAMENTO (da definire in tempo utile per l’iscrizione al 2° ciclo di istruzione e formazione) Anno scolastico …………………………………………………………………. Alunno/a ………………………………………………………………………... Nato/a a ………………………………… (prov. …..) il …………………….. Scuola secondaria di I grado …………………………………………………………………….. Autorientamento dello Orientamento della Famiglia Studente In base al percorso realizzato, In base al percorso realizzato penso di poter scegliere: da …………………… (nome dello studente), riteniamo che per lei/lui la scelta più adatta sia: 1. il liceo …………………… 1. il liceo …………………… 2. l’istituto di istruzione e 2. l’istituto di istruzione e formazione professionale formazione professionale per ………………………. per ………………………. Firma dello studente ……………………………….. Firma del genitore ……………………………… Orientamento dell’équipe dei docenti In base al percorso realizzato dallo studente, i docenti ritengono che la scelta più adatta sia: 1. il liceo ………………… 2. l’istituto di istruzione e formazione professionale per ………………………. Firme dei docenti dell’équipe ………………………………. ……………………………… ………………………………. ……………………………… ………………………………. ……………………………… Firma del Dirigente scolastico ……………………………. Per seminari e convegni. Cell. 3389141276 - 3382797858 99 L’orecchio e l’evoluzione della specie www.19603.it Indicazioni orientative Autorientamento dello Studente Nota = l’autorientamento da parte dell’alunno può, ad esempio, comprendere questi elementi: La mia scelta deriva dalla analisi dei seguenti elementi: • i miei interessi …………………… • le mie aspirazioni ……………….. • il mio carattere ………………………… • le informazioni avute ……………………….. • il confronto con la mia famiglia/ i miei amici ………………………… • le attività in cui ottengo buoni risultati ……………… • le mie competenze personali ……………….. • le conoscenze e le abilità disciplinari che posseggo meglio ………………...... • ………………………… Orientamento della Famiglia Orientamento dei Docenti Nota = l’orientamento da parte della famiglia può, ad esempio, comprendere questi elementi: Questa scelta deriva dalla analisi dei seguenti elementi: • le sue potenzialità……….. • le attività che lo interessano ……..………. • le sue attitudini ………….………………. • le caratteristiche del suo carattere ………………… • le competenze personali maturate …………..……. • le conoscenze e abilità disciplinari che possiede meglio ……………..…… • le indicazioni dei docenti ………………………….. • l’analisi dell’offerta formativa sul territorio …………………………. ………………………… Nota = Questo Consiglio di Orientamento deriva dalla analisi degli elementi raccolti e documentati nel Portfolio delle competenze (ad esempio, potenzialità attitudini, metodo di studio, competenze personali maturate, conoscenze e abilità disciplinari possedute, ecc). A discrezione delle Istituzioni scolastiche elencare tali elementi oppure limitarsi a motivare il Consiglio. Dalla lettura della circolare N. 84 si evince chiaramente che l’allora ministro dell’Istruzione, pur non volendo ritirare in toto il portfolio, ne riduce drasticamente la portata, svuotandolo di significato e trasformando la più grande rivoluzione della valutazione degli studi in una creatura focomelica. Resta, infatti, obbligatoria (e senza discrezionalità di compilazione) solo la parte squisitamente anagrafica e quella oggettivamente valutativa (cerchio celeste). Dinanzi agli elementi scatenanti controversie, la compilazione diventa, laddove segnalato dal quadratino arancione, obbligatoria, ma con schema libero; dinanzi ai triangoli verdi l’obbligatorietà cade, e lascia il posto ad una forma libera e “solamente consigliata”, evidentemente per la maggiore criticità e soggettività dei punti in questione . Giocoforza la parte narrativa dell’alunno e la parte valutativa di concerto con la famiglia hanno il triangolo verde. Per seminari e convegni. Cell. 3389141276 - 3382797858 100 L’orecchio e l’evoluzione della specie www.19603.it È così che il portfolio si riduce a duplicato della tradizionale scheda valutativa. E siamo più o meno alla fine del mandato della discussa Sig.ra Moratti. “Con l’avvento” di Fioroni e la rinascita del Ministero della Pubblica Istruzione, vengono risolti i problemi sul portfolio. Viene eliminato dall’ordinamento catapultando la valutazione nel passato. Lo Schema di regolamento generale. Il Ministero della Pubblica Istruzione con decreto 7 dicembre 2006 n. 305, G.U. n. 11 del 15 Gennaio 2007, emana in attuazione degli artt. 20 e 21 del D.Lgs 196/03, lo schema di regolamento generale, atto dispositivo con l’obiettivo di dare linee guida amministrative per l’applicazione del codice sul trattamento dei dati. Per seminari e convegni. Cell. 3389141276 - 3382797858 101 L’orecchio e l’evoluzione della specie www.19603.it ! DECRETO 7 dicembre 2006, n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er seminari e convegni. Cell. 3389141276 - 3382797858 102 L’orecchio e l’evoluzione della specie www.19603.it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er seminari e convegni. Cell. 3389141276 - 3382797858 "6 8& & '' ' : 4 ! 103 L’orecchio e l’evoluzione della specie www.19603.it +'+ . , . . - , - + & , , 0 . . , - .. .. , . $ , , , . , . , , , . , , , - 0, , . . - . 2< . +*+ , ? 0 , . + / < , .. + , : . + : .. , , @ ?A # < #& 1 #$ > #2 - #' , #! < #9 : 0 , = +() # % < = − , B − ::C* . + . = , - . , + , .. " , , , , Per seminari e convegni. Cell. 3389141276 - 3382797858 104 L’orecchio e l’evoluzione della specie www.19603.it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er seminari e convegni. Cell. 3389141276 - 3382797858 105 L’orecchio e l’evoluzione della specie www.19603.it 3 3 B 3 3 , 6 , . 3 4 3 ! 6 3 2 DE 3 " , , , = , , , < : 22'" &###* -= , - > * "+ : 2! 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Cell. 3389141276 - 3382797858 &' &2 :$ %' &* 29 !* $ 2* ',.. $ # 110 L’orecchio e l’evoluzione della specie www.19603.it &### &##' !&* 99* &% 9 4 ! &##$ '$* . &##' &&!* 3 : 3 C 3 : 3 F < & &##' 9!* & 3 3 B , 3 6 3 , 3 3 ! &##2 ' * . &##' $# 3 3 4 ,. : &$ 3 6 2 DE 3 " , , -= 3 . .3 C , . 3 * $ % & * .. . 3 * , 3 ? , 3 , 8< C G , , &2 5 !' 1 9 .. ! H ',.. , &##' & * &2* C 3 " . - : $# 99 . & , #2* - # 3 3 , 3 3 - , = , 0 . +(- # % Per seminari e convegni. Cell. 3389141276 - 3382797858 111 L’orecchio e l’evoluzione della specie www.19603.it < ? . , - = -* 6 . , 6 3 * 3 * - , , , , . 1 2 , , % " - 1 !9 # $# &##$ ! % ! 2 4 ! & 9* # 3 C 3 : 3 F 3 < 3 3 3 3 $,.. , &##! &9 3 3 B , 6 ! &### !&* 3 : 3 4 # 3 6 2 DE 3 " " 5 # 3 3 , 3 3 - , = , 0 +(8 # : , % = . - Per seminari e convegni. Cell. 3389141276 - 3382797858 6 112 L’orecchio e l’evoluzione della specie www.19603.it , 1 - 2 , % " - 1 !9 9 # 3 , # $# &##$ ! % * * 2 & 9* : &2 &##2 ' * & ! ,.. * % &2 * :% &##' 9!* & * :&2 . 9 &9'* &% &##$ '$* &##' 99* 9 . &##' * &&! 4 ! 3 : 3 C 3 : 3 F 3 < 3 3 3 3 3 ! 3 3 B , 3 6 4 , 3 6 2 DE 3 " , .. − − < = , * ; . > * − . " , , 5 + , - # 3 3 , 3 3 - , = , Per seminari e convegni. Cell. 3389141276 - 3382797858 113 L’orecchio e l’evoluzione della specie www.19603.it Le sette schede che compongono il regolamento generale del decreto P.I. 305/06 hanno un taglio notevolmente pratico ed assolvono pienamente il ruolo coesivo tra l’astrazione di legge e le casistiche tipiche di applicazione ministeriale. Tuttavia il ritardo di emanazione ha reso poco più che nullo il loro effetto. Ogni scuola infatti ha già attuato (od avrebbe già dovuto) un autoregolamento comunque incentrato sul buonsenso. Passando in rassegna le schede troviamo : Scheda 1) Selezione e reclutamento a tempo determinato e gestione del rapporto di lavoro. La scheda, già in apertura, subito chiarisce che le regole contenute in essa si applicano a prescindere dal rapporto di subordinazione ed ovviamente non può non trattare anche dati che riguardano : • la salute (idoneità al servizio,equo indennizzo, assistenza fiscale, tutela della maternità, assunzione di personale appartenente alle cc.dd. categorie protette, etc) • adesione a sindacati o simili ( per gli adempimenti a carico del datore di lavoro al versamento di quote associative) • convinzioni religiose (doppio aspetto, uno per l’assunzione dei proff.ri di religione, l’altro per il riconoscimento di festività) • convinzioni filosofiche (ad esempio possono evincersi da forme di volontariato, ripudio della guerra, etc) • carattere giudiziario (per i requisiti di onorabilità richiesti per alcune mansioni) • sessualità ( nel caso di cambio di sesso) Questi dati di norma sono raccolti presso l’interessato o da pubblici uffici, sono trattati con strumenti anche informatici e servono alla selezione, al reclutamento, alla gestione giuridica, retributiva, e pensionistica del personale, nonché alla loro formazione, ed aggiornamento. Scheda 2) Gestione del contenzioso e procedimenti disciplinari. E’ una scheda strettamente tecnica che legittima la raccolta di informazioni che altrimenti esulerebbero dalla finalità tipica dell’istruzione, contiene la disciplina per il trattamento legittimo di informazioni : • sull’origine (razziale,etnica) • convinzioni (religiose,filosofiche,altro) • convinzioni (politiche,sindacali) • stato di salute (attuale,passato,terapie in corso,familiari) • giudiziarie • sessuali Queste informazioni posso essere trattate per la difesa in giudizio del Ministero e delle istituzioni scolastiche. Per seminari e convegni. Cell. 3389141276 - 3382797858 114 L’orecchio e l’evoluzione della specie www.19603.it Scheda 3) Organismi collegiali e commissioni istituzionali. Il trattamento dei dati sensibili è necessario per la gestione e le convocazioni degli organi di collegio delle istituzioni scolastiche. Tuttavia l’unico dato sensibile evincente è quello delle convinzioni sindacali. Scheda 4) Attività propedeutiche all’avvio dell’anno scolastico. Le informazioni sono fornite dalle famiglie ed in parte attinte da altri pubblici uffici, la finalità è quella di garantire l’istruzione giusta per tutti. I dati sensibili trattati possono essere quelli sull’origine razziale ed etnica, sulle convinzioni religiose od altre convinzioni e sono molto importanti i dati sensibili riguardanti la salute, si pensi ad intolleranze alimentari, epilessia etc. Scheda 5) Attività educativa, didattica e formativa, di valutazione. Qui ad avviso dello scrivente il legislatore tecnico si è ben reso conto della complicatezza del punto in quanto ha dato una descrizione narrativa più che specifica/pedagogica lasciando la discrezionalità dell’operatore scolastico. E’ la scheda di più amplia veduta che ben fungerebbe anche con la reintroduzione del portfolio delle competenze. Scheda 6) Scuole non statali. Si rimanda alla lettura della scheda, non vi sono commenti da fare. Scheda 7) L’ultima scheda di amplio respiro sia di contenuti che di operatività mira alla raccolte finalizzata alla gestione del contenzioso. Giocoforza la fonte normativa è ricca di richiami codicistici e procedurali. Viene da chiedere se la vasta gamma di possibilità a trattare le informazioni deve essere vista in maniera preventiva (che sarebbe giusto) o solo in caso di effettivo contenzioso, ed in quest’ultimo caso vedere la legittimazione dell’attore che apre il contenzioso. In conclusione c’è da dire che, come prevedibile, nelle schede è fatta salva la circolazione delle informazioni tra uffici pubblici. Ora con una buona base scritta per il codice del trattamento dei dati siamo in attesa di una giurisprudenza nuova. Per il CAD invece siamo tutti nuovi “giocatori”. Giocatori di un intrigato videogames on demand di ruolo, complesso come Netropolis, Sokoban, Simcity etc. Per seminari e convegni. Cell. 3389141276 - 3382797858 115 L’orecchio e l’evoluzione della specie www.19603.it I player saremo tutti noi, ma qualcuno sarà più bravo perché abituato I Più bravi saranno Mattia, Gianluca, Simone e tanti altri teen ager . Ora tocca a voi. già. Per seminari e convegni. Cell. 3389141276 - 3382797858 116 L’orecchio e l’evoluzione della specie www.19603.it Allegati. Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2005 - Supplemento Ordinario n. 93 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione; Visto l' articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell' attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto l' articolo 10 della legge 29 luglio 2003, n. 229, recante interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione - legge di semplificazione 2001; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell' articolo 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante disciplina dell' attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Per seminari e convegni. Cell. 3389141276 - 3382797858 117 L’orecchio e l’evoluzione della specie www.19603.it Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull' ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, recante attuazione della direttiva 1999/93/CE relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali; Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante disposizioni per favorire l' accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici; Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52, recante attuazione della direttiva 2001/115/CE che semplifica ed armonizza le modalità di fatturazione in materia di IVA; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell' 11 novembre 2004; Esperita la procedura di notifica alla Commissione europea di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, attuata dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, così come modificata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427; Acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi dell' articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella riunione del 13 gennaio 2005; Sentito il Garante per la protezione dei dati personali; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell' adunanza del 7 febbraio 2005; Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 marzo 2005; Sulla proposta del Ministro per l' innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro dell' economia e delle finanze, con il Ministro dell' interno, con il Ministro della giustizia, con il Ministro delle attività produttive e con il Ministro delle comunicazioni; EMANA il seguente decreto legislativo: CAPO I PRINCIPI GENERALI Per seminari e convegni. Cell. 3389141276 - 3382797858 118 L’orecchio e l’evoluzione della specie www.19603.it Sezione I DEFINIZIONI, FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE Art. 1. Definizioni 1. Ai fini del presente codice si intende per: a) allineamento dei dati: il processo di coordinamento dei dati presenti in più archivi finalizzato alla verifica della corrispondenza delle informazioni in essi contenute; b) autenticazione informatica: la validazione dell' insieme di dati attribuiti in modo esclusivo ed univoco ad un soggetto, che ne distinguono l' identità nei sistemi informativi, effettuata attraverso opportune tecnologie al fine di garantire la sicurezza dell' accesso; c) carta d' identità elettronica: il documento d' identità munito di fotografia del titolare rilasciato su supporto informatico dalle amministrazioni comunali con la prevalente finalità di dimostrare l' identità anagrafica del suo titolare; d) carta nazionale dei servizi: il documento rilasciato su supporto informatico per consentire l' accesso per via telematica ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni; e) certificati elettronici: gli attestati elettronici che collegano i dati utilizzati per verificare le firme elettroniche ai titolari e confermano l' identità informatica dei titolari stessi; f) certificato qualificato: il certificato elettronico conforme ai requisiti di cui all' allegato I della direttiva 1999/93/CE, rilasciati da certificatori che rispondono ai requisiti di cui all' allegato II della medesima direttiva; g) certificatore: il soggetto che presta servizi di certificazione delle firme elettroniche o che fornisce altri servizi connessi con queste ultime; h) chiave privata: l' elemento della coppia di chiavi asimmetriche, utilizzato dal soggetto titolare, mediante il quale si appone la firma digitale sul documento informatico; i) chiave pubblica: l' elemento della coppia di chiavi asimmetriche destinato ad essere reso pubblico, con il quale si verifica la firma digitale apposta sul documento informatico dal titolare delle chiavi asimmetriche; l) dato a conoscibilità limitata: il dato la cui conoscibilità e'riservata per legge o regolamento a specifici soggetti o categorie di soggetti; m) dato delle pubbliche amministrazioni: il dato formato, o comunque trattato da una pubblica amministrazione; n) dato pubblico: il dato conoscibile da chiunque; o) disponibilità: la possibilità di accedere ai dati senza restrizioni non riconducibili a esplicite norme di legge; Per seminari e convegni. Cell. 3389141276 - 3382797858 119 L’orecchio e l’evoluzione della specie www.19603.it p) documento informatico: la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti; q) firma elettronica: l' insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di autenticazione informatica; r) firma elettronica qualificata: la firma elettronica ottenuta attraverso una procedura informatica che garantisce la connessione univoca al firmatario e la sua univoca autenticazione informatica, creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo e collegata ai dati ai quali si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati, che sia basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma, quale l' apparato strumentale usato per la creazione della firma elettronica; s) firma digitale: un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l' integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici; t) fruibilità di un dato: la possibilità di utilizzare il dato anche trasferendolo nei sistemi informativi automatizzati di un' altra amministrazione; u) gestione informatica dei documenti: l' insieme delle attività finalizzate alla registrazione e segnatura di protocollo, nonche'alla classificazione, organizzazione, assegnazione, reperimento e conservazione dei documenti amministrativi formati o acquisiti dalle amministrazioni, nell' ambito del sistema di classificazione d' archivio adottato, effettuate mediante sistemi informatici; v) originali non unici: i documenti per i quali sia possibile risalire al loro contenuto attraverso altre scritture o documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, anche se in possesso di terzi; z) pubbliche amministrazioni centrali: le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le istituzioni universitarie, gli enti pubblici non economici nazionali, l' Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), le agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; aa) titolare: la persona fisica cui e'attribuita la firma elettronica e che ha accesso ai dispositivi per la creazione della firma elettronica; bb) validazione temporale: il risultato della procedura informatica con cui si attribuiscono, ad uno o più documenti informatici, una data ed un orario opponibili ai terzi. Art. 2. Finalità e ambito di applicazione 1. Lo Stato, le Regioni e le autonomie locali assicurano la disponibilità, la gestione, l' accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell' informazione in modalità digitale e si organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando con le modalità più appropriate le tecnologie dell' informazione e della comunicazione. Per seminari e convegni. Cell. 3389141276 - 3382797858 120 L’orecchio e l’evoluzione della specie www.19603.it 2. Le disposizioni del presente codice si applicano alle pubbliche amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, salvo che sia diversamente stabilito, nel rispetto della loro autonomia organizzativa e comunque nel rispetto del riparto di competenza di cui all' articolo 117 della Costituzione. 3. Le disposizioni di cui al capo II concernenti i documenti informatici, le firme elettroniche, i pagamenti informatici, i libri e le scritture, le disposizioni di cui al capo III, relative alla formazione, gestione, alla conservazione, nonche'le disposizioni di cui al capo IV relative alla trasmissione dei documenti informatici si applicano anche ai privati ai sensi dell' articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 4. Le disposizioni di cui al capo V, concernenti l' accesso ai documenti informatici, e la fruibilità delle informazioni digitali si applicano anche ai gestori di servizi pubblici ed agli organismi di diritto pubblico. 5. Le disposizioni del presente codice si applicano nel rispetto della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali e, in particolare, delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 6. Le disposizioni del presente codice non si applicano limitatamente all' esercizio delle attività e funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, e consultazioni elettorali. Sezione II DIRITTI DEI CITTADINI E DELLE IMPRESE Art. 3. Diritto all' uso delle tecnologie 1. I cittadini e le imprese hanno diritto a richiedere ed ottenere l' uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni centrali e con i gestori di pubblici servizi statali nei limiti di quanto previsto nel presente codice. Art. 4. Partecipazione al procedimento amministrativo informatico 1. La partecipazione al procedimento amministrativo e il diritto di accesso ai documenti amministrativi sono esercitabili mediante l' uso delle tecnologie dell' informazione e della comunicazione secondo quanto disposto dagli articoli 59 e 60 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 2. Ogni atto e documento può essere trasmesso alle pubbliche amministrazioni con l' uso delle tecnologie dell' informazione e della comunicazione se formato ed inviato nel rispetto della vigente normativa. Art. 5. Effettuazione dei pagamenti con modalità informatiche 1. A decorrere dal 30 giugno 2007, le pubbliche amministrazioni centrali con sede nel territorio italiano consentono l' effettuazione dei pagamenti ad esse spettanti, a qualsiasi titolo dovuti, con l' uso delle tecnologie dell' informazione e della comunicazione. Per seminari e convegni. Cell. 3389141276 - 3382797858 121 L’orecchio e l’evoluzione della specie www.19603.it Art. 6. Utilizzo della posta elettronica certificata 1. Le pubbliche amministrazioni centrali utilizzano la posta elettronica certificata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, per ogni scambio di documenti e informazioni con i soggetti interessati che ne fanno richiesta e che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata. 2. Le disposizioni di cui al gomma 1 si applicano anche alle pubbliche amministrazioni regionali e locali salvo che non sia diversamente stabilito. Art. 7. Qualità dei servizi resi e soddisfazione dell' utenza 1. Le pubbliche amministrazioni centrali provvedono alla riorganizzazione ed aggiornamento dei servizi resi; a tale fine sviluppano l' uso delle tecnologie dell' informazione e della comunicazione, sulla base di una preventiva analisi delle reali esigenze dei cittadini e delle imprese, anche utilizzando strumenti per la valutazione del grado di soddisfazione degli utenti. 2. Entro il 31 maggio di ciascun anno le pubbliche amministrazioni centrali trasmettono al Ministro delegato per la funzione pubblica e al Ministro delegato per l' innovazione e le tecnologie una relazione sulla qualità dei servizi resi e sulla soddisfazione dell' utenza. Art. 8. Alfabetizzazione informatica dei cittadini 1. Lo Stato promuove iniziative volte a favorire l' alfabetizzazione informatica dei cittadini con particolare riguardo alle categorie a rischio di esclusione, anche al fine di favorire l' utilizzo dei servizi telematici delle pubbliche amministrazioni. Art. 9. Partecipazione democratica elettronica 1. Lo Stato favorisce ogni forma di uso delle nuove tecnologie per promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini, anche residenti all' estero, al processo democratico e per facilitare l' esercizio dei diritti politici e civili sia individuali che collettivi. Art. 10. Sportelli per le attività produttive 1. Lo sportello unico di cui all' articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, e'realizzato in modalità informatica ed eroga i propri servizi verso l' utenza anche in via telematica. 2. Gli sportelli unici consentono l' invio di istanze, dichiarazioni, documenti e ogni altro atto trasmesso dall' utente in via telematica e sono integrati con i servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni. 3. Al fine di promuovere la massima efficacia ed efficienza dello sportello unico, anche attraverso l' adozione di modalità omogenee di relazione con gli utenti nell' intero territorio nazionale, lo Stato, d' intesa con la Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. Per seminari e convegni. Cell. 3389141276 - 3382797858 122 L’orecchio e l’evoluzione della specie www.19603.it 281, individua uno o più modelli tecnico-organizzativi di riferimento, tenendo presenti le migliori esperienze realizzate che garantiscano l' interoperabilità delle soluzioni individuate. 4. Lo Stato realizza, nell' ambito di quanto previsto dal sistema pubblico di connettività di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42, un sistema informatizzato per le imprese relativo ai procedimenti di competenza delle amministrazioni centrali anche ai fini di quanto previsto all' articolo 11. Art. 11. Registro informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese 1. Presso il Ministero delle attività produttive, che si avvale a questo scopo del sistema informativo delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e'istituito il Registro informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese, di seguito denominato «Registro», il quale contiene l' elenco completo degli adempimenti amministrativi previsti dalle pubbliche amministrazioni per l' avvio e l' esercizio delle attività di impresa, nonche'i dati raccolti dalle amministrazioni comunali negli archivi informatici di cui all' articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Il Registro, che si articola su base regionale con apposite sezioni del sito informatico, fornisce, ove possibile, il supporto necessario a compilare in via elettronica la relativa modulistica. 2. E' fatto obbligo alle amministrazioni pubbliche, nonche' ai concessionari di lavori e ai concessionari e gestori di servizi pubblici, di trasmettere in via informatica al Ministero delle attività produttive l' elenco degli adempimenti amministrativi necessari per l' avvio e l' esercizio dell' attività di impresa. 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive e del Ministro delegato per l' innovazione e le tecnologie, sono stabilite le modalità di coordinamento, di attuazione e di accesso al Registro, nonche'di connessione informatica tra le diverse sezioni del sito. 4. Il Registro e'pubblicato su uno o più siti telematici, individuati con decreto del Ministro delle attività produttive. 5. Del Registro possono avvalersi le autonomie locali, qualora non provvedano in proprio, per i servizi pubblici da loro gestiti. 6. All' onere derivante dall' attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell' articolo 21, comma 2, della legge 29 luglio 2003, n. 229. Sezione III ORGANIZZAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI RAPPORTI FRA STATO, REGIONI E AUTONOMIE LOCALI Art. 12. Norme generali per l' uso delle tecnologie dell' informazione e delle comunicazioni nell' azione amministrativa 1. Le pubbliche amministrazioni nell' organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell' informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione. Per seminari e convegni. Cell. 3389141276 - 3382797858 123 L’orecchio e l’evoluzione della specie www.19603.it 2. Le pubbliche amministrazioni adottano le tecnologie dell' informazione e della comunicazione nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati, con misure informatiche, tecnologiche, e procedurali di sicurezza, secondo le regole tecniche di cui all' articolo 71. 3. Le pubbliche amministrazioni operano per assicurare l' uniformità e la graduale integrazione delle modalità di interazione degli utenti con i servizi informatici da esse erogati, qualunque sia il canale di erogazione, nel rispetto della autonomia e della specificità di ciascun erogatore di servizi. 4. Lo Stato promuove la realizzazione e l' utilizzo di reti telematiche come strumento di interazione tra le pubbliche amministrazioni ed i privati. 5. Le pubbliche amministrazioni utilizzano le tecnologie dell' informazione e della comunicazione, garantendo, nel rispetto delle vigenti normative, l' accesso alla consultazione, la circolazione e lo scambio di dati e informazioni, nonche'l' interoperabilità dei sistemi e l' integrazione dei processi di servizio fra le diverse amministrazioni nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell' articolo 71. Art. 13. Formazione informatica dei dipendenti pubblici 1. Le pubbliche amministrazioni nella predisposizione dei piani di cui all' articolo 7-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e nell' ambito delle risorse finanziarie previste dai piani medesimi, attuano anche politiche di formazione del personale finalizzate alla conoscenza e all' uso delle tecnologie dell' informazione e della comunicazione. Art. 14. Rapporti tra Stato, Regioni e autonomie locali 1. In attuazione del disposto dell' articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, lo Stato disciplina il coordinamento informatico dei dati dell' amministrazione statale, regionale e locale, dettando anche le regole tecniche necessarie per garantire la sicurezza e l' interoperabilità dei sistemi informatici e dei flussi informativi per la circolazione e lo scambio dei dati e per l' accesso ai servizi erogati in rete dalle amministrazioni medesime. 2. Lo Stato, le regioni e le autonomie locali promuovono le intese e gli accordi e adottano, attraverso la Conferenza unificata, gli indirizzi utili per realizzare un processo di digitalizzazione dell' azione amministrativa coordinato e condiviso e per l' individuazione delle regole tecniche di cui all' articolo 71. 3. Lo Stato, ai fini di quanto previsto ai commi 1 e 2, istituisce organismi di cooperazione con le regioni e le autonomie locali, promuove intese ed accordi tematici e territoriali, favorisce la collaborazione interregionale, incentiva la realizzazione di progetti a livello locale, in particolare mediante il trasferimento delle soluzioni tecniche ed organizzative, previene il divario tecnologico tra amministrazioni di diversa dimensione e collocazione territoriale. Art. 15. Digitalizzazione e riorganizzazione 1. La riorganizzazione strutturale e gestionale delle pubbliche amministrazioni volta al perseguimento degli obiettivi di cui all' articolo 12, comma 1, avviene anche attraverso il migliore e Per seminari e convegni. Cell. 3389141276 - 3382797858 124 L’orecchio e l’evoluzione della specie www.19603.it più esteso utilizzo delle tecnologie dell' informazione e della comunicazione nell' ambito di una coordinata strategia che garantisca il coerente sviluppo del processo di digitalizzazione. 2. In attuazione del comma 1, le pubbliche amministrazioni provvedono in particolare a razionalizzare e semplificare i procedimenti amministrativi, le attività gestionali, i documenti, la modulistica, le modalità di accesso e di presentazione delle istanze da parte dei cittadini e delle imprese, assicurando che l' utilizzo delle tecnologie dell' informazione e della comunicazione avvenga in conformità alle prescrizioni tecnologiche definite nelle regole tecniche di cui all' articolo 71. 3. La digitalizzazione dell' azione amministrativa e'attuata dalle pubbliche amministrazioni con modalità idonee a garantire la partecipazione dell' Italia alla costruzione di reti transeuropee per lo scambio elettronico di dati e servizi fra le amministrazioni dei Paesi membri dell' Unione europea. Art. 16. Competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di innovazione e tecnologie 1. Per il perseguimento dei fini di cui al presente codice, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per l' innovazione e le tecnologie, nell' attività di coordinamento del processo di digitalizzazione e di coordinamento e di valutazione dei programmi, dei progetti e dei piani di azione formulati dalle pubbliche amministrazioni centrali per lo sviluppo dei sistemi informativi: a) definisce con proprie direttive le linee strategiche, la pianificazione e le aree di intervento dell' innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni centrali, e ne verifica l' attuazione; b) valuta, sulla base di criteri e metodiche di ottimizzazione della spesa, il corretto utilizzo delle risorse finanziarie per l' informatica e la telematica da parte delle singole amministrazioni centrali; c) sostiene progetti di grande contenuto innovativo, di rilevanza strategica, di preminente interesse nazionale, con particolare attenzione per i progetti di carattere intersettoriale; d) promuove l' informazione circa le iniziative per la diffusione delle nuove tecnologie; e) detta norme tecniche ai sensi dell' articolo, 71 e criteri in tema di pianificazione, progettazione, realizzazione, gestione, mantenimento dei sistemi informativi automatizzati delle pubbliche amministrazioni centrali e delle loro interconnessioni, nonche'della loro qualità e relativi aspetti organizzativi e della loro sicurezza. 2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per l' innovazione e le tecnologie riferisce annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione del presente codice. Art. 17. Strutture per l' organizzazione, l' innovazione e le tecnologie 1. Le pubbliche amministrazioni centrali garantiscono l' attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e digitalizzazione dell' amministrazione definite dal Governo. A tale fine le predette amministrazioni individuano un centro di competenza cui afferiscono i compiti relativi a: a) coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi informativi, in modo da assicurare anche la coerenza con gli standard tecnici e organizzativi comuni; Per seminari e convegni. Cell. 3389141276 - 3382797858 125 L’orecchio e l’evoluzione della specie www.19603.it b) indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei servizi, sia interni che esterni, forniti dai sistemi informativi dell' amministrazione; c) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della sicurezza informatica; d) accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici e promozione dell' accessibilità anche in attuazione di quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 4; e) analisi della coerenza tra l' organizzazione dell' amministrazione e l' utilizzo delle tecnologie dell' informazione e della comunicazione, al fine di migliorare la soddisfazione dell' utenza e la qualità dei servizi nonche'di ridurre i tempi e i costi dell' azione amministrativa; f) cooperazione alla revisione della riorganizzazione dell' amministrazione ai fini di cui alla lettera e); g) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della pianificazione prevista per lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi; h) progettazione e coordinamento delle iniziative rilevanti ai fini di una più efficace erogazione di servizi in rete a cittadini e imprese mediante gli strumenti della cooperazione applicativa tra pubbliche amministrazioni, ivi inclusa la predisposizione e l' attuazione di accordi di servizio tra amministrazioni per la realizzazione e compartecipazione dei sistemi informativi cooperativi; i) promozione delle iniziative attinenti l' attuazione delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per l' innovazione e le tecnologie; j) pianificazione e coordinamento del processo di diffusione, all' interno dell' amministrazione, dei sistemi di posta elettronica, protocollo informatico, firma digitale e mandato informatico, e delle norme in materia di sicurezza, accessibilità e fruibilità. Art. 18. Conferenza permanente per l' innovazione tecnologica 1. E'istituita la Conferenza permanente per l' innovazione tecnologica con funzioni di consulenza al Presidente del Consiglio dei Ministri, o al Ministro delegato per l' innovazione e le tecnologie, in materia di sviluppo ed attuazione dell' innovazione tecnologica nelle amministrazioni dello Stato. 2. La Conferenza permanente per l' innovazione tecnologica e'presieduta da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per l' innovazione e le tecnologie; ne fanno parte il Presidente del Centro nazionale per l' informatica nella pubblica amministrazione (d' ora in poi CNIPA), i componenti del CNIPA, il Capo del Dipartimento per l' innovazione e le tecnologie, nonche'i responsabili delle funzioni di cui all' articolo 17. 3. La Conferenza permanente per l' innovazione tecnologica si riunisce con cadenza almeno semestrale per la verifica dello stato di attuazione dei programmi in materia di innovazione tecnologica e del piano triennale di cui all' articolo 9 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39. 4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il Ministro delegato per l' innovazione e le tecnologie, provvede, con proprio decreto, a disciplinare il funzionamento della Conferenza permanente per l' innovazione tecnologica. Per seminari e convegni. Cell. 3389141276 - 3382797858 126 L’orecchio e l’evoluzione della specie www.19603.it 5. La Conferenza permanente per l' innovazione tecnologica può sentire le organizzazioni produttive e di categoria. 6. La Conferenza permanente per l' innovazione tecnologica opera senza rimborsi spese o compensi per i partecipanti a qualsiasi titolo dovuti, compreso il trattamento economico di missione; dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Art. 19. Banca dati per la legislazione in materia di pubblico impiego 1. E'istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, una banca dati contenente la normativa generale e speciale in materia di rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni. 2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, cura l' aggiornamento periodico della banca dati di cui al comma 1, tenendo conto delle innovazioni normative e della contrattazione collettiva successivamente intervenuta, e assicurando agli utenti la consultazione gratuita. 3. All' onere derivante dall' attuazione dei presente articolo si provvede ai sensi dell' articolo 21, comma 3, della legge 29 luglio 2003, n. 229. CAPO II DOCUMENTO INFORMATICO E FIRME ELETTRONICHE; PAGAMENTI, LIBRI E SCRITTURE Sezione I DOCUMENTO INFORMATICO Art. 20. Documento informatico 1. Il documento informatico da chiunque formato, la registrazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, se conformi alle disposizioni del presente codice ed alle regole tecniche di cui all' articolo 71. 2. Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma digitale soddisfa il requisito legale della forma scritta se formato nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell' articolo 71 che garantiscano l' identificabilità dell' autore e l' integrità del documento. 3. Le regole tecniche per la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione temporale dei documenti informatici sono stabilite ai sensi dell' articolo 71; la data e l' ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione temporale. 4. Con le medesime regole tecniche sono definite le misure tecniche, organizzative e gestionali volte a garantire l' integrità, la disponibilità e la riservatezza delle informazioni contenute nel documento informatico. 5. Restano ferme le disposizioni di legge in materia di protezione dei dati personali. Per seminari e convegni. Cell. 3389141276 - 3382797858 127 L’orecchio e l’evoluzione della specie www.19603.it Art. 21. Valore probatorio del documento informatico sottoscritto 1. Il documento informatico, cui e'apposta una firma elettronica, sul piano probatorio e'liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità e sicurezza. 2. Il documento informatico, sottoscritto con firma digitale o con un altro tipo di firma elettronica qualificata, ha l' efficacia prevista dall' articolo 2702 del codice civile. L' utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che sia data prova contraria. 3. L' apposizione ad un documento informatico di una firma digitale o di un altro tipo di firma elettronica qualificata basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione. La revoca o la sospensione, comunque motivate, hanno effetto dal momento della pubblicazione, salvo che il revocante, o chi richiede la sospensione, non dimostri che essa era già a conoscenza di tutte le parti interessate. 4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche se la firma elettronica e'basata su un certificato qualificato rilasciato da un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell' Unione europea, quando ricorre una delle seguenti condizioni: a) il certificatore possiede i requisiti di cui alla direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, ed e'accreditato in uno Stato membro; b) il certificato qualificato e'garantito da un certificatore stabilito nella Unione europea, in possesso dei requisiti di cui alla medesima direttiva; c) il certificato qualificato, o il certificatore, e'riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l' Unione europea e Paesi terzi o organizzazioni internazionali. 5. Gli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto sono assolti secondo le modalità definite con uno o più decreti del Ministro dell' economia e delle finanze, sentito il Ministro delegato per l' innovazione e le tecnologie. Art. 22. Documenti informatici delle pubbliche amministrazioni 1. Gli atti formati con strumenti informatici, i dati e i documenti informatici delle pubbliche amministrazioni costituiscono informazione primaria ed originale da cui e'possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge. 2. Nelle operazioni riguardanti le attività di produzione, immissione, conservazione, riproduzione e trasmissione di dati, documenti ed atti amministrativi con sistemi informatici e telematici, ivi compresa l' emanazione degli atti con i medesimi sistemi, devono essere indicati e resi facilmente individuabili sia i dati relativi alle amministrazioni interessate, sia il soggetto che ha effettuato l' operazione. 3. Le copie su supporto informatico di documenti formati in origine su altro tipo di supporto sostituiscono, ad ogni effetto di legge, gli originali da cui sono tratte, se la loro conformità all' originale e'assicurata dal funzionario a ciò delegato nell' ambito dell' ordinamento proprio dell' amministrazione di appartenenza, mediante l' utilizzo della firma digitale e nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell' articolo 71. Per seminari e convegni. Cell. 3389141276 - 3382797858 128 L’orecchio e l’evoluzione della specie www.19603.it 4. Le regole tecniche in materia di formazione e conservazione di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni sono definite ai sensi dell' articolo 71, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, nonche'd' intesa con la Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Art. 23. Copie di atti e documenti informatici 1. All' articolo 2712 del codice civile dopo le parole: «riproduzioni fotografiche» e'inserita la seguente: «, informatiche». 2. I duplicati, le copie, gli estratti del documento informatico, anche se riprodotti su diversi tipi di supporto, sono validi a tutti gli effetti di legge, se conformi alle vigenti regole tecniche. 3. I documenti informatici contenenti copia o riproduzione di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se ad essi e'apposta o associata, da parte di colui che li spedisce o rilascia, una firma digitale o altra firma elettronica qualificata. 4. Le copie su supporto informatico di documenti originali non unici formati in origine su supporto cartaceo o, comunque, non informatico sostituiscono, ad ogni effetto di legge, gli originali da cui sono tratte se la loro conformità all' originale e'assicurata dal responsabile della conservazione mediante l' utilizzo della propria firma digitale e nel rispetto delle regole tecniche di cui all' articolo 71. 5. Le copie su supporto informatico di documenti, originali unici, formati in origine su supporto cartaceo o, comunque, non informatico sostituiscono, ad ogni effetto di legge, gli originali da cui sono tratte se la loro conformità all' originale e'autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell' articolo 71. 6. La spedizione o il rilascio di copie di atti e documenti di cui al comma 3, esonera dalla produzione e dalla esibizione dell' originale formato su supporto cartaceo quando richieste ad ogni effetto di legge. 7. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti previsti dalla legislazione vigente si intendono soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo di documenti informatici, se le procedure utilizzate sono conformi alle regole tecniche dettate ai sensi dell' articolo 71 di concerto con il Ministro dell' economia e delle finanze. Sezione II FIRME ELETTRONICHE E CERTIFICATORI Art. 24. Firma digitale 1. La firma digitale deve riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed al documento o all' insieme di documenti cui e'apposta o associata. Per seminari e convegni. Cell. 3389141276 - 3382797858 129 L’orecchio e l’evoluzione della specie www.19603.it 2. L' apposizione di firma digitale integra e sostituisce l' apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente. 3. Per la generazione della firma digitale deve adoperarsi un certificato qualificato che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso. 4. Attraverso il certificato qualificato si devono rilevare, secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell' articolo 71, la validità del certificato stesso, nonche'gli elementi identificativi del titolare e del certificatore e gli eventuali limiti d' uso. Art. 25. Firma autenticata 1. Si ha per riconosciuta, ai sensi dell' articolo 2703 del codice civile, la firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato. 2. L' autenticazione della firma digitale o di altro tipo di firma elettronica qualificata consiste nell' attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la firma e'stata apposta in sua presenza dal titolare, previo accertamento della sua identità personale, della validità del certificato elettronico utilizzato e del fatto che il documento sottoscritto non e'in contrasto con l' ordinamento giuridico. 3. L' apposizione della firma digitale o di altro tipo di firma elettronica qualificata da parte del pubblico ufficiale ha l' efficacia di cui all' articolo 24, comma 2. 4. Se al documento informatico autenticato deve essere allegato altro documento formato in originale su altro tipo di supporto, il pubblico ufficiale può allegare copia informatica autenticata dell' originale, secondo le disposizioni dell' articolo 23, comma 5. Art. 26. Certificatori 1. L' attività dei certificatori stabiliti in Italia o in un altro Stato membro dell' Unione europea e' libera e non necessita di autorizzazione preventiva. Detti certificatori o, se persone giuridiche, i loro legali rappresentanti ed i soggetti preposti all' amministrazione, devono possedere i requisiti di onorabilità richiesti ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le banche di cui all' articolo 26 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. 2. L' accertamento successivo dell' assenza o del venir meno dei requisiti di cui al comma 1 comporta il divieto di prosecuzione dell' attività intrapresa. 3. Ai certificatori qualificati e ai certificatori accreditati che hanno sede stabile in altri Stati membri dell' Unione europea non si applicano le norme del presente codice e le relative norme tecniche di cui all' articolo 71 e si applicano le rispettive norme di recepimento della direttiva 1999/93/CE. Art. 27. Certificatori qualificati 1. I certificatori che rilasciano al pubblico certificati qualificati devono trovarsi nelle condizioni previste dall' articolo 26. Per seminari e convegni. Cell. 3389141276 - 3382797858 130 L’orecchio e l’evoluzione della specie www.19603.it 2. I certificatori di cui al comma 1, devono inoltre: a) dimostrare l' affidabilità organizzativa, tecnica e finanziaria necessaria per svolgere attività di certificazione; b) utilizzare personale dotato delle conoscenze specifiche, dell' esperienza e delle competenze necessarie per i servizi forniti, in particolare della competenza a livello gestionale, della conoscenza specifica nel settore della tecnologia delle firme elettroniche e della dimestichezza con procedure di sicurezza appropriate e che sia in grado di rispettare le norme del presente codice e le regole tecniche di cui all' articolo 71; c) applicare procedure e metodi amministrativi e di gestione adeguati e conformi a tecniche consolidate; d) utilizzare sistemi affidabili e prodotti di firma protetti da alterazioni e che garantiscano la sicurezza tecnica e crittografica dei procedimenti, in conformità a criteri di sicurezza riconosciuti in ambito europeo e internazionale e certificati ai sensi dello schema nazionale di cui all' articolo 35, comma 5; e) adottare adeguate misure contro la contraffazione dei certificati, idonee anche a garantire la riservatezza, l' integrità e la sicurezza nella generazione delle chiavi private nei casi in cui il certificatore generi tali chiavi. 3. I certificatori di cui al comma 1, devono comunicare, prima dell' inizio dell' attività, anche in via telematica, una dichiarazione di inizio di attività al CNIPA, attestante l' esistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dal presente codice. 4. Il CNIPA procede, d' ufficio o su segnalazione motivata di soggetti pubblici o privati, a controlli volti ad accertare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dal presente codice e dispone, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all' interessato, il divieto di prosecuzione dell' attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l' interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall' amministrazione stessa. Art. 28. Certificati qualificati 1. I certificati qualificati devono contenere almeno le seguenti informazioni: a) indicazione che il certificato elettronico rilasciato e'un certificato qualificato; b) numero di serie o altro codice identificativo del certificato; c) nome, ragione o denominazione sociale del certificatore che ha rilasciato il certificato e lo Stato nel quale e'stabilito; d) nome, cognome o uno pseudonimo chiaramente identificato come tale e codice fiscale del titolare del certificato; Per seminari e convegni. Cell. 3389141276 - 3382797858 131 L’orecchio e l’evoluzione della specie www.19603.it e) dati per la verifica della firma, cioè i dati peculiari, come codici o chiavi crittografiche pubbliche, utilizzati per verificare la firma elettronica corrispondenti ai dati per la creazione della stessa in possesso del titolare; f) indicazione del termine iniziale e finale del periodo di validità del certificato; g) firma elettronica qualificata del certificatore che ha rilasciato il certificato. 2. In aggiunta alle informazioni di cui al comma 1, pseudonimo, per i titolari residenti all' estero cui non indicare il codice fiscale rilasciato dall' autorità fiscale analogo codice identificativo, quale ad esempio un identificativo generale. fatta salva la possibilità di utilizzare uno risulti attribuito il codice fiscale, si deve del Paese di residenza o, in mancanza, un codice di sicurezza sociale o un codice 3. Il certificato qualificato contiene, ove richiesto dal titolare o dal terzo interessato, le seguenti informazioni, se pertinenti allo scopo per il quale il certificato e'richiesto: a) le qualifiche specifiche del titolare, quali l' appartenenza ad ordini o collegi professionali, l' iscrizione ad albi o il possesso di altre abilitazioni professionali, nonché poteri di rappresentanza; b) limiti d' uso del certificato, ai sensi dell' articolo 30, comma 3; c) limiti del valore degli atti unilaterali e dei contratti per i quali il certificato può essere usato, ove applicabili. 4. Il titolare, ovvero il terzo interessato se richiedente ai sensi del comma 3, comunicano tempestivamente al certificatore il modificarsi o venir meno delle circostanze oggetto delle informazioni di cui al presente articolo. Art. 29. Accreditamento 1. I certificatori che intendono conseguire il riconoscimento del possesso dei requisiti del livello più elevato, in termini di qualità e di sicurezza, chiedono di essere accreditati presso il CNIPA. 2. Il richiedente deve rispondere ai requisiti di cui all' articolo 27, ed allegare alla domanda oltre ai documenti indicati nel medesimo articolo il profilo professionale del personale responsabile della generazione dei dati per la creazione e per la verifica della firma, della emissione dei certificati e della gestione del registro dei certificati nonché l' impegno al rispetto delle regole tecniche. 3. Il richiedente, se soggetto privato, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2, deve inoltre: a) avere forma giuridica di società di capitali e un capitale sociale non inferiore a quello necessario ai fini dell' autorizzazione alla attività bancaria ai sensi dell' articolo 14 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; b) garantire il possesso, oltre che da parte dei rappresentanti legali, anche da parte dei soggetti preposti alla amministrazione e dei componenti degli organi preposti al controllo, dei requisiti di onorabilità richiesti ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche ai sensi dell' articolo 26 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Per seminari e convegni. Cell. 3389141276 - 3382797858 132 L’orecchio e l’evoluzione della specie www.19603.it 4. La domanda di accreditamento si considera accolta qualora non venga comunicato all' interessato il provvedimento di diniego entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa. 5. Il termine di cui al comma 4, può essere sospeso una sola volta entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità del CNIPA o che questo non possa acquisire autonomamente. In tale caso, il termine riprende a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa. 6. A seguito dell' accoglimento della domanda, il CNIPA dispone l' iscrizione del richiedente in un apposito elenco pubblico, tenuto dal CNIPA stesso e consultabile anche in via telematica, ai fini dell' applicazione della disciplina in questione. 7. Il certificatore accreditato può qualificarsi come tale nei rapporti commerciali e con le pubbliche amministrazioni. 8. Sono equiparati ai certificatori accreditati ai sensi del presente articolo i certificatori accreditati in altri Stati membri dell' Unione europea ai sensi dell' articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 1999/93/CE. 9. Alle attività previste dal presente articolo si fa fronte nell' ambito delle risorse del CNIPA, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Art. 30. Responsabilità del certificatore 1. Il certificatore che rilascia al pubblico un certificato qualificato o che garantisce al pubblico l' affidabilità del certificato e'responsabile, se non prova d' aver agito senza colpa o dolo, del danno cagionato a chi abbia fatto ragionevole affidamento: a) sull' esattezza e sulla completezza delle informazioni necessarie alla verifica della firma in esso contenute alla data del rilascio e sulla loro completezza rispetto ai requisiti fissati per i certificati qualificati; b) sulla garanzia che al momento del rilascio del certificato il firmatario detenesse i dati per la creazione della firma corrispondenti ai dati per la verifica della firma riportati o identificati nel certificato; c) sulla garanzia che i dati per la creazione e per la verifica della firma possano essere usati in modo complementare, nei casi in cui il certificatore generi entrambi; d) sull' adempimento degli obblighi a suo carico previsti dall' articolo 32. 2. Il certificatore che rilascia al pubblico un certificato qualificato e'responsabile, nei confronti dei terzi che facciano affidamento sul certificato stesso, dei danni provocati per effetto della mancata o non tempestiva registrazione della revoca o non tempestiva sospensione del certificato, secondo quanto previsto. dalle regole tecniche di cui all' articolo 71, salvo che provi d' aver agito senza colpa. 3. Il certificato qualificato può contenere limiti d' uso ovvero un valore limite per i negozi per i quali può essere usato il certificato stesso, purché i limiti d' uso o il valore limite siano riconoscibili da parte dei terzi e siano chiaramente evidenziati nel processo di verifica della firma secondo quanto Per seminari e convegni. Cell. 3389141276 - 3382797858 133 L’orecchio e l’evoluzione della specie www.19603.it previsto dalle regole tecniche di cui all' articolo 71. Il certificatore non e'responsabile dei danni derivanti dall' uso di un certificato qualificato che ecceda i limiti posti dallo stesso o derivanti dal superamento del valore limite. Art. 31. Vigilanza sull' attività di certificazione 1. Il CNIPA svolge funzioni di vigilanza e controllo sull' attività dei certificatori qualificati e accreditati. Art. 32. Obblighi del titolare e del certificatore 1. Il titolare del certificato di firma e'tenuto ad adottare tutte le misure organizzative e tecniche idonee ad evitare danno ad altri ed a custodire e utilizzare il dispositivo di firma con la diligenza del buon padre di famiglia. 2. Il certificatore e'tenuto ad adottare tutte le misure organizzative e tecniche idonee ad evitare danno ad altri, ivi incluso il titolare del certificato. 3. Il certificatore che rilascia, ai sensi dell' articolo 19, certificati qualificati deve inoltre: a) provvedere con certezza alla identificazione della persona che fa richiesta della certificazione; b) rilasciare e rendere pubblico il certificato elettronico nei modi o nei casi stabiliti dalle regole tecniche di cui all' articolo 71, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni; c) specificare, nel certificato qualificato su richiesta dell' istante, e con il consenso del terzo interessato, i poteri di rappresentanza o altri titoli relativi all' attività professionale o a cariche rivestite, previa verifica della documentazione presentata dal richiedente che attesta la sussistenza degli stessi; d) attenersi alle regole tecniche di cui all' articolo 71; e) informare i richiedenti in modo compiuto e chiaro, sulla procedura di certificazione e sui necessari requisiti tecnici per accedervi e sulle caratteristiche e sulle limitazioni d' uso delle firme emesse sulla base del servizio di certificazione; f) non rendersi depositario di dati per la creazione della firma del titolare; g) procedere alla tempestiva pubblicazione della revoca e della sospensione del certificato elettronico in caso di richiesta da parte del titolare o del terzo dal quale derivino i poteri del titolare medesimo, di perdita del possesso o della compromissione del dispositivo di firma, di provvedimento dell' autorità, di acquisizione della conoscenza di cause limitative della capacità del titolare, di sospetti abusi o falsificazioni, secondo quanto previsto dalle regole tecniche di cui all' articolo 71; h) garantire un servizio di revoca e sospensione dei certificati elettronici sicuro e tempestivo nonche'garantire il funzionamento efficiente, puntuale e sicuro degli elenchi dei certificati di firma emessi, sospesi e revocati; Per seminari e convegni. Cell. 3389141276 - 3382797858 134 L’orecchio e l’evoluzione della specie www.19603.it i) assicurare la precisa determinazione della data e dell' ora di rilascio, di revoca e di sospensione dei certificati elettronici; j) tenere registrazione, anche elettronica, di tutte le informazioni relative al certificato qualificato dal momento della sua emissione almeno per dieci anni anche al fine di fornire prova della certificazione in eventuali procedimenti giudiziari; k) non copiare, ne'conservare, le chiavi private di firma del soggetto cui il certificatore ha fornito il servizio di certificazione; l) predisporre su mezzi di comunicazione durevoli tutte le informazioni utili ai soggetti che richiedono il servizio di certificazione, tra cui in particolare gli esatti termini e condizioni relative all' uso del certificato, compresa ogni limitazione dell' uso, l' esistenza di un sistema di accreditamento facoltativo e le procedure di reclamo e di risoluzione delle controversie; dette informazioni, che possono essere trasmesse elettronicamente, devono essere scritte in linguaggio chiaro ed essere fornite prima dell' accordo tra il richiedente il servizio ed il certificatore; m) utilizzare sistemi affidabili per la gestione del registro dei certificati con modalità tali da garantire che soltanto le persone autorizzate possano effettuare inserimenti e modifiche, che l' autenticità delle informazioni sia verificabile, che i certificati siano accessibili alla consultazione del pubblico soltanto nei casi consentiti dal titolare del certificato e che l' operatore possa rendersi conto di qualsiasi evento che comprometta i requisiti di sicurezza. Su richiesta, elementi pertinenti delle informazioni possono essere resi accessibili a terzi che facciano affidamento sul certificato. 4. Il certificatore e' responsabile dell' identificazione del soggetto che richiede il certificato qualificato di firma anche se tale attività e'delegata a terzi. 5. Il certificatore raccoglie i dati personali solo direttamente dalla persona cui si riferiscono o previo suo esplicito consenso, e soltanto nella misura necessaria al rilascio e al mantenimento del certificato, fornendo l' informativa prevista dall' articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I dati non possono essere raccolti o elaborati per fini diversi senza l' espresso consenso della persona cui si riferiscono. Art. 33. Uso di pseudonimi 1. In luogo del nome del titolare il certificatore può riportare sul certificato elettronico uno pseudonimo, qualificandolo come tale. Se il certificato e'qualificato, il certificatore ha l' obbligo di conservare le informazioni relative alla reale identità del titolare per almeno dieci anni dopo la scadenza del certificato stesso. Art. 34. Norme particolari per le pubbliche amministrazioni e per altri soggetti qualificati 1. Ai fini della sottoscrizione, ove prevista, di documenti informatici di rilevanza esterna, le pubbliche amministrazioni: a) possono svolgere direttamente l' attività di rilascio dei certificati qualificati avendo a tale fine l' obbligo di accreditarsi ai sensi dell' articolo 29; tale attività può essere svolta esclusivamente nei confronti dei propri organi ed uffici, nonché di categorie di terzi, pubblici o privati. I certificati qualificati rilasciati in favore di categorie di terzi possono essere utilizzati soltanto nei rapporti con Per seminari e convegni. Cell. 3389141276 - 3382797858 135 L’orecchio e l’evoluzione della specie www.19603.it l' Amministrazione certificante, al di fuori dei quali sono privi di ogni effetto; con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e per l' innovazione e le tecnologie e dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro dell' economia e delle finanze, sono definite le categorie di terzi e le caratteristiche dei certificati qualificati; b) possono rivolgersi a certificatori accreditati, secondo la vigente normativa in materia di contratti pubblici. 2. Per la formazione, gestione e sottoscrizione di documenti informatici aventi rilevanza esclusivamente interna ciascuna amministrazione può adottare, nella propria autonomia organizzativa, regole diverse da quelle contenute nelle regole tecniche di cui all' articolo 72. 3. Le regole tecniche concernenti la qualifica di pubblico ufficiale, l' appartenenza ad ordini o collegi professionali, l' iscrizione ad albi o il possesso di altre abilitazioni sono emanate con decreti di cui all' articolo 71 di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro della giustizia e con gli altri Ministri di volta in volta interessati, sulla base dei principi generali stabiliti dai rispettivi ordinamenti. 4. Nelle more della definizione delle specifiche norme tecniche di cui al comma 3, si applicano le norme tecniche vigenti in materia di firme digitali. 5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice le pubbliche amministrazioni devono dotarsi di idonee procedure informatiche e strumenti software per la verifica delle firme digitali secondo quanto previsto dalle regole tecniche di cui all' articolo 71. Art. 35. Dispositivi sicuri e procedure per la generazione della firma 1. I dispositivi sicuri e le procedure utilizzate per la generazione delle firme devono presentare requisiti di sicurezza tali da garantire che la chiave privata: a) sia riservata; b) non possa essere derivata e che la relativa firma sia protetta da contraffazioni; c) possa essere sufficientemente protetta dal titolare dall' uso da parte di terzi. 2. I dispositivi sicuri e le procedure di cui al comma 1 devono garantire l' integrità dei documenti informatici a cui la firma si riferisce. I documenti informatici devono essere presentati al titolare, prima dell' apposizione della firma, chiaramente e senza ambiguità, e si deve richiedere conferma della volontà di generare la firma secondo quanto previsto dalle regole tecniche di cui all' articolo 71. 3. Il secondo periodo del comma 2 non si applica alle firme apposte con procedura automatica. L' apposizione di firme con procedura automatica e'valida se l' attivazione della procedura medesima e'chiaramente riconducibile alla volontà del titolare e lo stesso renda palese la sua adozione in relazione al singolo documento firmato automaticamente. 4. I dispositivi sicuri di firma sono sottoposti alla valutazione e certificazione di sicurezza ai sensi dello schema nazionale per la valutazione e certificazione di sicurezza nel settore della tecnologia dell' informazione di cui al comma 5. Per seminari e convegni. Cell. 3389141276 - 3382797858 136 L’orecchio e l’evoluzione della specie www.19603.it 5. La conformità dei requisiti di sicurezza dei dispositivi per la creazione di una firma qualificata prescritti dall' allegato III della direttiva 1999/93/CE e'accertata, in Italia, in base allo schema nazionale per la valutazione e certificazione di sicurezza nel settore della tecnologia dell' informazione, fissato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o, per sua delega, del Ministro per l' innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri delle comunicazioni, delle attività produttive e dell' economia e delle finanze. Lo schema nazionale la cui attuazione non deve determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato ed individua l' organismo pubblico incaricato di accreditare i centri di valutazione e di certificare le valutazioni di sicurezza. Lo schema nazionale può prevedere altresì la valutazione e la certificazione relativamente ad ulteriori criteri europei ed internazionali, anche riguardanti altri sistemi e prodotti afferenti al settore suddetto. 6. La conformità ai requisiti di sicurezza dei dispositivi sicuri per la creazione di una firma qualificata a quanto prescritto dall' allegato III della direttiva 1999/93/CE e'inoltre riconosciuta se certificata da un organismo all' uopo designato da un altro Stato membro e notificato ai sensi dell' articolo 11, paragrafo 1, lettera b), della direttiva stessa. Art. 36. Revoca e sospensione dei certificati qualificati 1. Il certificato qualificato deve essere a cura del certificatore: a) revocato in caso di cessazione dell' attività del certificatore salvo quanto previsto dal comma 2; b) revocato o sospeso in esecuzione di un provvedimento dell' autorità; c) revocato o sospeso a seguito di richiesta del titolare o del terzo dal quale derivano i poteri del titolare, secondo le modalità previste nel presente codice; d) revocato o sospeso in presenza di cause limitative della capacità del titolare o di abusi o falsificazioni. 2. Il certificato qualificato può, inoltre, essere revocato o sospeso nei casi previsti dalle regole tecniche di cui all' articolo 71. 3. La revoca o la sospensione del certificato qualificato, qualunque ne sia la causa, ha effetto dal momento della pubblicazione della lista che lo contiene. Il momento della pubblicazione deve essere attestato mediante adeguato riferimento temporale. 4. Le modalità di revoca o sospensione sono previste nelle regole tecniche di cui all' articolo 71. Art. 37. Cessazione dell' attività 1. Il certificatore qualificato o accreditato che intende cessare l' attività deve, almeno sessanta giorni prima della data di cessazione, darne avviso al CNIPA e informare senza indugio i titolari dei certificati da lui emessi specificando che tutti i certificati non scaduti al momento della cessazione saranno revocati. 2. Il certificatore di cui al comma 1 comunica contestualmente la rilevazione della documentazione da parte di altro certificatore o l' annullamento della stessa. L' indicazione di un certificatore sostitutivo evita la revoca di tutti i certificati non scaduti al momento della cessazione. Per seminari e convegni. Cell. 3389141276 - 3382797858 137 L’orecchio e l’evoluzione della specie www.19603.it 3. Il certificatore di cui al comma 1 indica altro depositario del registro dei certificati e della relativa documentazione. 4. Il CNIPA rende nota la data di cessazione dell' attività del certificatore accreditato tramite l' elenco di cui all' articolo 29, comma 6. Sezione III CONTRATTI, PAGAMENTI, LIBRI E SCRITTURE Art. 38. Pagamenti informatici 1. Il trasferimento in via telematica di fondi tra pubbliche amministrazioni e tra queste e soggetti privati e'effettuato secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell' articolo 71 di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, della giustizia e dell' economia e delle finanze, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e la Banca d' Italia. Art. 39. Libri e scritture 1. I libri, i repertori e le scritture, ivi compresi quelli previsti dalla legge sull' ordinamento del notariato e degli archivi notarili, di cui sia obbligatoria la tenuta possono essere formati e conservati su supporti informatici in conformità alle disposizioni del presente codice e secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell' articolo 71. CAPO III FORMAZIONE, GESTIONE E CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI Art. 40. Formazione di documenti informatici 1. Le pubbliche amministrazioni che dispongono di idonee risorse tecnologiche formano gli originali dei propri documenti con mezzi informatici secondo le disposizioni di cui al presente codice e le regole tecniche di cui all' articolo 71. 2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la redazione di documenti originali su supporto cartaceo, nonche'la copia di documenti informatici sul medesimo supporto e'consentita solo ove risulti necessaria e comunque nel rispetto del principio dell' economicità. 3. Con apposito regolamento, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, ai sensi dell' articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla proposta dei Ministri delegati per la funzione pubblica, per l' innovazione e le tecnologie e del Ministro per i beni e le attività culturali, sono individuate le categorie di documenti amministrativi che possono essere redatti in originale anche su supporto cartaceo in relazione al particolare valore di testimonianza storica ed archivistica che sono idonei ad assumere. 4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con propri decreti, fissa la data dalla quale viene riconosciuto il valore legale degli albi, elenchi, pubblici registri ed ogni altra raccolta di dati concernenti stati, qualità personali e fatti già realizzati dalle amministrazioni, su supporto informatico, in luogo dei registri cartacei. Per seminari e convegni. Cell. 3389141276 - 3382797858 138 L’orecchio e l’evoluzione della specie www.19603.it Art. 41. Procedimento e fascicolo informatico 1. Le pubbliche amministrazioni gestiscono i procedimenti amministrativi utilizzando le tecnologie dell' informazione e della comunicazione, nei casi e nei modi previsti dalla normativa vigente. 2. La pubblica amministrazione titolare del procedimento può raccogliere in un fascicolo informatico gli atti, i documenti e i dati del procedimento medesimo da chiunque formati; all' atto della comunicazione dell' avvio del procedimento ai sensi dell' articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, comunica agli interessati le modalità per esercitare in via telematica i diritti di cui all' articolo 10 della citata legge 7 agosto 1990, n. 241. 3. Ai sensi degli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, previo accordo tra le amministrazioni coinvolte, la conferenza dei servizi e'convocata e svolta avvalendosi degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e le modalità stabiliti dalle amministrazioni medesime. Art. 42. Dematerializzazione dei documenti delle pubbliche amministrazioni 1. Le pubbliche amministrazioni valutano in termini di rapporto tra costi e benefici il recupero su supporto informatico dei documenti e degli atti cartacei dei quali sia obbligatoria o opportuna la conservazione e provvedono alla predisposizione dei conseguenti piani di sostituzione degli archivi cartacei con archivi informatici, nel rispetto delle regole tecniche adottate ai sensi dell' articolo 71. Art. 43. Riproduzione e conservazione dei documenti 1. I documenti degli archivi, le scritture contabili, la corrispondenza ed ogni atto, dato o documento di cui e'prescritta la conservazione per legge o regolamento, ove riprodotti su supporti informatici sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, se la riproduzione sia effettuata in modo da garantire la conformità dei documenti agli originali e la loro conservazione nel tempo, nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell' articolo 71. 2. Restano validi i documenti degli archivi, le scritture contabili, la corrispondenza ed ogni atto, dato o documento già conservati mediante riproduzione su supporto fotografico, su supporto ottico o con altro processo idoneo a garantire la conformità dei documenti agli originali. 3. I documenti informatici, di cui e'prescritta la conservazione per legge o regolamento, possono essere archiviati per le esigenze correnti anche con modalità cartacee e sono conservati in modo permanente con modalità digitali. 4. Sono fatti salvi i poteri di controllo del Ministero per i beni e le attività culturali sugli archivi delle pubbliche amministrazioni e sugli archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Art. 44. Requisiti per la conservazione dei documenti informatici 1. Il sistema di conservazione dei documenti informatici garantisce: Per seminari e convegni. Cell. 3389141276 - 3382797858 139 L’orecchio e l’evoluzione della specie www.19603.it a) l' identificazione certa del soggetto che ha formato il documento e dell' amministrazione o dell' area organizzativa omogenea di riferimento di cui all' articolo 50, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; b) l' integrità del documento; c) la leggibilità e l' agevole reperibilità dei documenti e delle informazioni identificative, inclusi ì dati di registrazione e di classificazione originari; d) il rispetto delle misure di sicurezza previste dagli articoli da 31 a 36 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dal disciplinare tecnico pubblicato in allegato B a tale decreto. CAPO IV TRASMISSIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI Art. 45. Valore giuridico della trasmissione 1. I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, ivi compreso il fax, idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale. 2. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all' indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore. Art. 46. Dati particolari contenuti nei documenti trasmessi 1. Al fine di garantire la riservatezza dei dati sensibili o giudiziari di cui all' articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i documenti informatici trasmessi ad altre pubbliche amministrazioni per via telematica possono contenere soltanto le informazioni relative a stati, fatti e qualità personali previste da legge o da regolamento e indispensabili per il perseguimento delle finalità per le quali sono acquisite. Art. 47. Trasmissione dei documenti attraverso la posta elettronica tra le pubbliche amministrazioni 1. Le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni avvengono di norma mediante l' utilizzo della posta elettronica; esse sono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza. 2. Ai fini della verifica della provenienza le comunicazioni sono valide se: a) sono sottoscritte con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata; b) ovvero sono dotate di protocollo informatizzato; c) ovvero e'comunque possibile accertarne altrimenti la provenienza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente o dalle regole tecniche di cui all' articolo 71; Per seminari e convegni. Cell. 3389141276 - 3382797858 140 L’orecchio e l’evoluzione della specie www.19603.it d) ovvero trasmesse attraverso sistemi di posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68. 3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice le pubbliche amministrazioni centrali provvedono a: a) istituire almeno una casella di posta elettronica istituzionale ed una casella di posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, per ciascun registro di protocollo; b) utilizzare la posta elettronica per le comunicazioni tra l' amministrazione ed i propri dipendenti, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali e previa informativa agli interessati in merito al grado di riservatezza degli strumenti utilizzati. Art. 48. Posta elettronica certificata 1. La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68. 2. La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata mediante la posta elettronica certificata, equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta. 3. La data e l' ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso mediante posta elettronica certificata sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ed alle relative regole tecniche. Art. 49. Segretezza della corrispondenza trasmessa per via telematica 1. Gli addetti alle operazioni di trasmissione per via telematica di atti, dati e documenti formati con strumenti informatici non possono prendere cognizione della corrispondenza telematica, duplicare con qualsiasi mezzo o cedere a terzi a qualsiasi titolo informazioni anche in forma sintetica o per estratto sull' esistenza o sul contenuto di corrispondenza, comunicazioni o messaggi trasmessi per via telematica, salvo che si tratti di informazioni per loro natura o per espressa indicazione del mittente destinate ad essere rese pubbliche. 2. Agli effetti del presente codice, gli atti, i dati e i documenti trasmessi per via telematica si considerano, nei confronti del gestore del sistema di trasporto delle informazioni, di proprietà del mittente sino a che non sia avvenuta la consegna al destinatario. CAPO V DATI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E SERVIZI IN RETE Sezione I DATI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI Art. 50. Disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni Per seminari e convegni. Cell. 3389141276 - 3382797858 141 L’orecchio e l’evoluzione della specie www.19603.it 1. I dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l' uso delle tecnologie dell' informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate dall' ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati; restano salvi i limiti alla conoscibilità dei dati previsti dalle leggi e dai regolamenti, le norme in materia di protezione dei dati personali ed il rispetto della normativa comunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico. 2. Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le esclusioni di cui all' articolo 2, comma 6, salvi i casi previsti dall' articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, e'reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l' utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell' amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest' ultima, salvo il riconoscimento di eventuali costi eccezionali sostenuti dall' amministrazione cedente; e'fatto comunque salvo il disposto dell' articolo 43, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 3. Al fine di rendere possibile l' utilizzo in via telematica dei dati di una pubblica amministrazione da parte dei sistemi informatici di altre amministrazioni l' amministrazione titolare dei dati predispone, gestisce ed eroga i servizi informatici allo scopo necessari, secondo le regole tecniche del sistema pubblico di connettività di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42. Art. 51. Sicurezza dei dati 1. Le norme di sicurezza definite nelle regole tecniche di cui all' articolo 71 garantiscono l' esattezza, la disponibilità, l' accessibilità, l' integrità e la riservatezza dei dati. 2. I documenti informatici delle pubbliche amministrazioni devono essere custoditi e controllati con modalità tali da ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. Art. 52. Accesso telematico ai dati e documenti delle pubbliche amministrazioni 1. L' accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e' disciplinato dalle pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni del presente codice e nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento in materia di protezione dei dati personali, di accesso ai documenti amministrativi, di tutela del segreto e di divieto di divulgazione. I regolamenti che disciplinano l' esercizio del diritto di accesso sono pubblicati su siti pubblici accessibili per via telematica. Art. 53. Caratteristiche dei siti 1. Le pubbliche amministrazioni centrali realizzano siti istituzionali su reti telematiche che rispettano i principi di accessibilità, nonche'di elevata usabilità e reperibilità, anche da parte delle persone disabili, completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità dì consultazione, qualità, omogeneità ed interoperabilità. 2. Il CNIPA svolge funzioni consultive e di coordinamento sulla realizzazione e modificazione dei siti delle amministrazioni centrali. Per seminari e convegni. Cell. 3389141276 - 3382797858 142 L’orecchio e l’evoluzione della specie www.19603.it 3. Lo Stato promuove intese ed azioni comuni con le regioni e le autonomie locali affinche' realizzino siti istituzionali con le caratteristiche di cui al comma 1. Art. 54. Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni 1. I siti delle pubbliche amministrazioni centrali contengono necessariamente i seguenti dati pubblici: a) l' organigramma, l' articolazione degli uffici, le attribuzioni e l' organizzazione di ciascun ufficio anche di livello dirigenziale non generale, nonche'il settore dell' ordinamento giuridico riferibile all' attività da essi svolta, corredati dai documenti anche normativi di riferimento; b) l' elenco delle tipologie di procedimento svolte da ciascun ufficio di livello dirigenziale non generale, il termine per la conclusione di ciascun procedimento ed ogni altro termine procedimentale, il nome del responsabile e l' unità organizzativa responsabile dell' istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche'dell' adozione del provvedimento finale, come individuati ai sensi degli articoli 2, 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241; c) le scadenze e le modalità di adempimento dei procedimenti individuati ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241; d) l' elenco completo delle caselle di posta elettronica istituzionali attive, specificando anche se si tratta di una casella di posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68; e) le pubblicazioni di cui all' articolo 26 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonche'i messaggi di informazione e di comunicazione previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150; f) l' elenco di tutti i bandi di gara e di concorso; g) l' elenco dei servizi forniti in rete già disponibili e dei servizi di futura attivazione, indicando i tempi previsti per l' attivazione medesima. 2. Le amministrazioni che già dispongono di propri siti realizzano quanto previsto dal comma 1 entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice. 3. I dati pubblici contenuti nei siti delle pubbliche amministrazioni sono fruibili in rete gratuitamente e senza necessità di autenticazione informatica. 4. Le pubbliche amministrazioni garantiscono che le informazioni contenute sui siti siano conformi e corrispondenti alle informazioni contenute nei provvedimenti amministrativi originali dei quali si fornisce comunicazione tramite il sito. Art. 55. Consultazione delle iniziative normative del Governo 1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri può pubblicare su sito telematico le notizie relative ad iniziative normative del Governo, nonche'i disegni di legge di particolare rilevanza, assicurando forme di partecipazione del cittadino in conformità con le disposizioni vigenti in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali. La Presidenza del Consiglio Per seminari e convegni. Cell. 3389141276 - 3382797858 143 L’orecchio e l’evoluzione della specie www.19603.it dei Ministri può inoltre pubblicare atti legislativi e regolamentari in vigore, nonche'i massimari elaborati da organi di giurisdizione. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuate le modalità di partecipazione del cittadino alla consultazione gratuita in via telematica. Art. 56. Dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi al giudice amministrativo e contabile 1. I dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi al giudice amministrativo e contabile sono resi accessibili a chi vi abbia interesse mediante pubblicazione sul sistema informativo interno e sul sito istituzionale della rete Internet delle autorità emananti. 2. Le sentenze e le altre decisioni del giudice amministrativo e contabile, rese pubbliche mediante deposito in segreteria, sono contestualmente inserite nel sistema informativo interno e sul sito istituzionale della rete Internet, osservando le cautele previste dalla normativa in materia di tutela dei dati personali. Art. 57. Moduli e formulari 1. Le pubbliche amministrazioni provvedono a definire e a rendere disponibili anche per via telematica l' elenco della documentazione richiesta per i singoli procedimenti, i moduli e i formulari validi ad ogni effetto di legge, anche ai fini delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e delle dichiarazioni sostitutive di notorietà. 2. Trascorsi ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, i moduli o i formulari che non siano stati pubblicati sul sito non possono essere richiesti ed i relativi procedimenti possono essere conclusi anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. Sezione II FRUIBILITÀ DEI DATI Art. 58. Modalità della fruibilità del dato 1. Il trasferimento di un dato da un sistema informativo ad un altro non modifica la titolarità del dato. 2. Le pubbliche amministrazioni possono stipulare tra loro convenzioni finalizzate alla fruibilità informatica dei dati di cui siano titolari. 3. Il CNIPA definisce schemi generali di convenzioni finalizzate a favorire la fruibilità informatica dei dati tra le pubbliche amministrazioni centrali e, d' intesa con la Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra le amministrazioni centrali medesime e le regioni e le autonomie locali. Art. 59. Dati territoriali 1. Per dato territoriale si intende qualunque informazione geograficamente localizzata. Per seminari e convegni. Cell. 3389141276 - 3382797858 144 L’orecchio e l’evoluzione della specie www.19603.it 2. E'istituito il Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni, con il compito di definire le regole tecniche per la realizzazione delle basi dei dati territoriali, la documentazione, la fruibilità e lo scambio dei dati stessi tra le pubbliche amministrazioni centrali e locali in coerenza con le disposizioni del sistema pubblico di connettività di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42. 3. Per agevolare la pubblicità dei dati di interesse generale, disponibili presso le pubbliche amministrazioni a livello nazionale, regionale e locale, presso il CNIPA e'istituito il Repertorio nazionale dei dati territoriali. 4. Ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con uno o più decreti sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, del Ministro per l' innovazione e le tecnologie, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all' articolo 8 decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite la composizione e le modalità per il funzionamento del Comitato di cui al comma 2. 5. Ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con uno o più decreti sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, del Ministro per l' innovazione e le tecnologie, sentito il Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni, e sentita la Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 luglio 1998, n. 281, sono definite le regole tecniche per la definizione del contenuto del repertorio nazionale dei dati territoriali, nonche' delle modalità di prima costituzione e di successivo aggiornamento dello stesso, per la formazione, la documentazione e lo scambio dei dati territoriali detenuti dalle singole amministrazioni competenti, nonche'le regole ed i costi per l' utilizzo dei dati stessi tra le pubbliche amministrazioni centrali e locali e da parte dei privati. 6. La partecipazione al Comitato non comporta oneri ne'alcun tipo di spese ivi compresi compensi o gettoni di presenza. Gli eventuali rimborsi per spese di viaggio sono a carico delle amministrazioni direttamente interessate che vi provvedono nell' ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio. 7. Agli oneri finanziari di cui al comma 3 si provvede con il fondo di finanziamento per i progetti strategici del settore informatico di cui all' articolo 27, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3. Art. 60. Base di dati di interesse nazionale 1. Si definisce base di dati di interesse nazionale l' insieme delle informazioni raccolte e gestite digitalmente dalle pubbliche amministrazioni, omogenee per tipologia e contenuto e la cui conoscenza e'utilizzabile dalle pubbliche amministrazioni per l' esercizio delle proprie funzioni e nel rispetto delle competenze e delle normative vigenti. 2. Ferme le competenze di ciascuna pubblica amministrazione, le basi di dati di interesse nazionale costituiscono, per ciascuna tipologia di dati, un sistema informativo unitario che tiene conto dei diversi livelli istituzionali e territoriali e che garantisce l' allineamento delle informazioni e l' accesso alle medesime da parte delle pubbliche amministrazioni interessate. La realizzazione di tali sistemi informativi e le modalità di aggiornamento sono attuate secondo le regole tecniche sul sistema pubblico di connettività di cui all' articolo 16 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42. 3. Le basi di dati di interesse nazionale sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per Per seminari e convegni. Cell. 3389141276 - 3382797858 145 L’orecchio e l’evoluzione della specie www.19603.it l' innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri di volta in volta interessati, d' intesa con la Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nelle materie di competenza e sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Con il medesimo decreto sono altresì individuate le strutture responsabili della gestione operativa di ciascuna base di dati e le caratteristiche tecniche del sistema informativo di cui al comma 2. 4. Agli oneri finanziari di cui al presente articolo si provvede con il fondo di finanziamento per i progetti strategici del settore informatico di cui all' articolo 27, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3. Art. 61. Delocalizzazione dei registri informatici 1. Fermo restando il termine di cui all' articolo 40, comma 4, i pubblici registri immobiliari possono essere formati e conservati su supporti informatici in conformità alle disposizioni del presente codice, secondo le regole tecniche stabilite dall' articolo 71, nel rispetto delle normativa speciale e dei principi stabiliti dal codice civile. In tal caso i predetti registri possono essere conservati anche in luogo diverso dall' Ufficio territoriale competente. Art. 62. Indice nazionale delle anagrafi 1. L' Indice nazionale delle anagrafi (INA), di cui all' articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e'realizzato con strumenti informatici. Sezione III SERVIZI IN RETE Art. 63. Organizzazione e finalità dei servizi in rete 1. Le pubbliche amministrazioni centrali individuano le modalità di erogazione dei servizi in rete in base a criteri di valutazione di efficacia, economicità ed utilità e nel rispetto dei principi di eguaglianza e non discriminazione, tenendo comunque presenti le dimensioni dell' utenza, la frequenza dell' uso e l' eventuale destinazione all' utilizzazione da parte di categorie in situazioni di disagio. 2. Le pubbliche amministrazioni centrali progettano e realizzano i servizi in rete mirando alla migliore soddisfazione delle esigenze degli utenti, in particolare garantendo la completezza del procedimento, la certificazione dell' esito e l' accertamento del grado di soddisfazione dell' utente. 3. Le pubbliche amministrazioni collaborano per integrare i procedimenti di rispettiva competenza al fine di agevolare gli adempimenti di cittadini ed imprese e rendere più efficienti i procedimenti che interessano più amministrazioni, attraverso idonei sistemi di cooperazione. Art. 64. Modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni 1. La carta d' identità elettronica e la carta nazionale dei servizi costituiscono strumenti per l' accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni per i quali sia necessaria l' autenticazione informatica. Per seminari e convegni. Cell. 3389141276 - 3382797858 146 L’orecchio e l’evoluzione della specie www.19603.it 2. Le pubbliche amministrazioni possono consentire l' accesso ai servizi in rete da esse erogati che richiedono l' autenticazione informatica anche con strumenti diversi dalla carta d' identità elettronica e dalla carta nazionale dei servizi, purche'tali strumenti consentano di accertare l' identità del soggetto che richiede l' accesso. L' accesso con carta d' identità elettronica e carta nazionale dei servizi e'comunque consentito indipendentemente dalle modalità di accesso predisposte dalle singole amministrazioni. 3. Ferma restando la disciplina riguardante le trasmissioni telematiche gestite dal Ministero dell' economia e delle finanze e dalle agenzie fiscali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per l' innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e d' intesa con la Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e'fissata la data, comunque non successiva al 31 dicembre 2007, a decorrere dalla quale non e'più consentito l' accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni, con strumenti diversi dalla carta d' identità elettronica e dalla carta nazionale dei servizi. Art. 65. Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica 1. Le istanze e le dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica ai sensi dell' articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide: a) se sottoscritte mediante la firma digitale, il cui certificato e'rilasciato da un certificatore accreditato; b) ovvero, quando l' autore e'identificato dal sistema informatico con l' uso della carta d' identità elettronica o della carta nazionale dei servizi, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente; c) ovvero quando l' autore e'identificato dal sistema informatico con i diversi strumenti di cui all' articolo 64, comma 2, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente e fermo restando il disposto dell' articolo 64, comma 3. 2. Le istanze e le dichiarazioni inviate secondo le modalità previste dal comma 1 sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento. 3. Dalla data di cui all' articolo 64, comma 3, non e'più consentito l' invio di istanze e dichiarazioni con le modalità di cui al comma 1, lettera c). 4. Il comma 2 dell' articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e'sostituito dal seguente: «2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall' articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82». Sezione IV CARTE ELETTRONICHE Per seminari e convegni. Cell. 3389141276 - 3382797858 147 L’orecchio e l’evoluzione della specie www.19603.it Art. 66. Carta d' identità elettronica e carta nazionale dei servizi 1. Le caratteristiche e le modalità per il rilascio, della carta d' identità elettronica, e dell' analogo documento, rilasciato a seguito della denuncia di nascita e prima del compimento del quindicesimo anno di età, sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell' interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro per l' innovazione e le tecnologie e con il Ministro dell' economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e d' intesa con la Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 2. Le caratteristiche e le modalità per il rilascio, per la diffusione e l' uso della carta nazionale dei servizi sono definite con uno o più regolamenti, ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adottati su proposta congiunta dei Ministri per la funzione pubblica e per l' innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell' economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e d' intesa con la Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel rispetto dei seguenti principi: a) all' emissione della carta nazionale dei servizi provvedono, su richiesta del soggetto interessato, le pubbliche amministrazioni che intendono rilasciarla; b) l' onere economico di produzione e rilascio delle carte nazionale dei servizi e'a carico delle singole amministrazioni che le emettono; c) eventuali indicazioni di carattere individuale connesse all' erogazione dei servizi al cittadino, sono possibili nei limiti di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; d) le pubbliche amministrazioni che erogano servizi in rete devono consentirne l' accesso ai titolari delle carta nazionale dei servizi indipendentemente dall' ente di emissione, che e'responsabile del suo rilascio; e) la carta nazionale dei servizi può essere utilizzata anche per i pagamenti informatici tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 3. La carta d' identità elettronica e l' analogo documento, rilasciato a seguito della denuncia di nascita e prima del compimento del quindicesimo anno di età, devono contenere: a) i dati identificativi della persona; b) il codice fiscale. 4. La carta d' identità elettronica e l' analogo documento, rilasciato a seguito della denuncia di nascita e prima del compimento del quindicesimo anno di età, possono contenere, a richiesta dell' interessato ove si tratti di dati sensibili: a) l' indicazione del gruppo sanguigno; b) le opzioni di carattere sanitario previste dalla legge; c) i dati biometrici indicati col decreto di cui al comma 1, con esclusione, in ogni caso, del DNA; Per seminari e convegni. Cell. 3389141276 - 3382797858 148 L’orecchio e l’evoluzione della specie www.19603.it d) tutti gli altri dati utili al fine di razionalizzare e semplificare l' azione amministrativa e i servizi resi al cittadino, anche per mezzo dei portali, nel rispetto della normativa in materia di riservatezza; e) le procedure informatiche e le informazioni che possono o debbono essere conosciute dalla pubblica amministrazione e da altri soggetti, occorrenti per la firma elettronica. 5. La carta d' identità elettronica e la carta nazionale dei servizi possono essere utilizzate quali strumenti di autenticazione telematica per l' effettuazione di pagamenti tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni, secondo le modalità stabilite con le regole tecniche di cui all' articolo 71, di concerto con il Ministro dell' economia e delle finanze, sentita la Banca d' Italia. 6. Con decreto del Ministro dell' interno, del Ministro per l' innovazione e le tecnologie e del Ministro dell' economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e d' intesa con la Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono dettate le regole tecniche e di sicurezza relative alle tecnologie e ai materiali utilizzati per la produzione della carta di identità elettronica, del documento di identità elettronico e della carta nazionale dei servizi, nonche'le modalità di impiego. 7. Nel rispetto della disciplina generale fissata dai decreti di cui al presente articolo e delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, le pubbliche amministrazioni, nell' ambito dei rispettivi ordinamenti, possono sperimentare modalità di utilizzazione dei documenti di cui al presente articolo per l' erogazione di ulteriori servizi o utilità. 8. Le tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, possono essere realizzate anche con modalità elettroniche e contenere le funzionalità della carta nazionale dei servizi per consentire l' accesso per via telematica ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni. CAPO VI SVILUPPO, ACQUISIZIONE E RIUSO DI SISTEMI INFORMATICI NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI Art. 67. Modalità di sviluppo ed acquisizione 1. Le pubbliche amministrazioni centrali, per i progetti finalizzati ad appalti di lavori e servizi ad alto contenuto di innovazione tecnologica, possono selezionare uno o più proposte utilizzando il concorso di idee di cui all' articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. 2. Le amministrazioni appaltanti possono porre a base delle gare aventi ad oggetto la progettazione, o l' esecuzione, o entrambe, degli appalti di cui al comma 1, le proposte ideative acquisite ai sensi del comma 1, previo parere tecnico di congruità del CNIPA; alla relativa procedura e'ammesso a partecipare, ai sensi dell' articolo 57, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, anche il soggetto selezionato ai sensi del comma 1, qualora sia in possesso dei relativi requisiti soggettivi. Art. 68. Analisi comparativa delle soluzioni Per seminari e convegni. Cell. 3389141276 - 3382797858 149 L’orecchio e l’evoluzione della specie www.19603.it 1. Le pubbliche amministrazioni, nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241, e del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, acquisiscono, secondo le procedure previste dall' ordinamento, programmi informatici a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le seguenti soluzioni disponibili sul mercato: a) sviluppo di programmi informatici per conto e a spese dell' amministrazione sulla scorta dei requisiti indicati dalla stessa amministrazione committente; b) riuso di programmi informatici sviluppati per conto e a spese della medesima o di altre amministrazioni; c) acquisizione di programmi informatici di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d' uso; d) acquisizione di programmi informatici a codice sorgente aperto; e) acquisizione mediante combinazione delle modalità di cui alle lettere da a) a d). 2. Le pubbliche amministrazioni nella predisposizione o nell' acquisizione dei programmi informatici, adottano soluzioni informatiche che assicurino l' interoperabilità e la cooperazione applicativa, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42, e che consentano la rappresentazione dei dati e documenti in più formati, di cui almeno uno di tipo aperto, salvo che ricorrano peculiari ed eccezionali esigenze. 3. Per formato dei dati di tipo aperto si intende un formato dati reso pubblico e documentato esaustivamente. 4. Il CNIPA istruisce ed aggiorna, con periodicità almeno annuale, un repertorio dei formati aperti utilizzabili nelle pubbliche amministrazioni e delle modalità di trasferimento dei formati. Art. 69. Riuso dei programmi informatici 1. Le pubbliche amministrazioni che siano titolari di programmi applicativi realizzati su specifiche indicazioni del committente pubblico, hanno obbligo di darli in formato sorgente, completi della documentazione disponibile, in uso gratuito ad altre pubbliche amministrazioni che li richiedono e che intendano adattarli alle proprie esigenze, salvo motivate ragioni. 2. Al fine di favorire il riuso dei programmi informatici di proprietà delle pubbliche amministrazioni, ai sensi del comma 1, nei capitolati o nelle specifiche di progetto e'previsto ove possibile, che i programmi appositamente sviluppati per conto e a spese dell' amministrazione siano facilmente portabili su altre piattaforme. 3. Le pubbliche amministrazioni inseriscono, nei contratti per l' acquisizione di programmi informatici, di cui al comma 1, clausole che garantiscano il diritto di disporre dei programmi ai fini del riuso da parte della medesima o di altre amministrazioni. 4. Nei contratti di acquisizione di programmi informatici sviluppati per conto e a spese delle amministrazioni, le stesse possono includere clausole, concordate con il fornitore, che tengano conto delle caratteristiche economiche ed organizzative di quest' ultimo, volte a vincolarlo, per un determinato lasso di tempo, a fornire, su richiesta di altre amministrazioni, servizi che consentono il Per seminari e convegni. Cell. 3389141276 - 3382797858 150 L’orecchio e l’evoluzione della specie www.19603.it riuso delle applicazioni. Le clausole suddette definiscono le condizioni da osservare per la prestazione dei servizi indicati. Art. 70. Banca dati dei programmi informatici riutilizzabili 1. Il CNIPA, previo accordo con la Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, valuta e rende note applicazioni tecnologiche realizzate dalle pubbliche amministrazioni, idonee al riuso da parte di altre pubbliche amministrazioni. 2. Le pubbliche amministrazioni centrali che intendono acquisire programmi applicativi valutano preventivamente la possibilità di riuso delle applicazioni analoghe rese note dal CNIPA ai sensi del comma 1, motivandone l' eventuale mancata adozione. CAPO VII REGOLE TECNICHE Art. 71. Regole tecniche 1. Le regole tecniche previste nel presente codice sono dettate, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per l' innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con le amministrazioni di volta in volta indicate nel presente codice, sentita la Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ed il Garante per la protezione dei dati personali nelle materie di competenza, in modo da garantire la coerenza tecnica con le regole tecniche sul sistema pubblico di connettività di cui all' articolo 16 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42, e con le regole di cui al disciplinare pubblicato in allegato B al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 2. Le regole tecniche vigenti nelle materie del presente codice restano in vigore fino all' adozione delle regole tecniche adottate ai sensi del presente articolo. CAPO VIII DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI E ABROGAZIONI Art. 72. Norme transitorie per la firma digitale 1. I documenti sottoscritti con firma digitale basata su certificati rilasciati da certificatori iscritti nell' elenco pubblico già tenuto dall' Autorità per l' informatica nella pubblica amministrazione sono equivalenti ai documenti sottoscritti con firma digitale basata su certificati rilasciati da certificatori accreditati. Art. 73. Aggiornamenti 1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri adotta gli opportuni atti di indirizzo e di coordinamento per assicurare che i successivi interventi normativi, incidenti sulle materie oggetto di riordino siano attuati esclusivamente mediante la modifica o l' integrazione delle disposizioni contenute nel presente codice. Per seminari e convegni. Cell. 3389141276 - 3382797858 151 L’orecchio e l’evoluzione della specie www.19603.it Art. 74. Oneri finanziari 1. All' attuazione del presente decreto si provvede nell' ambito delle risorse previste a legislazione vigente. Art. 75. Abrogazioni 1. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono abrogati: a) il decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10; b) gli articoli 1, comma 1, lettere t), u), v), z), aa), bb), cc), dd), ee), ff), gg), hh), ii), ll), mm), nn), oo); 2, comma 1, ultimo periodo, 6; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 17; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 27-bis; 28; 28-bis; 29; 29-bis; 29-ter; 29-quater; 29-quinquies; 29-sexies; 29-septies; 29-octies; 36, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6; 51; del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo A); c) l' articolo 26 comma 2, lettera a), e), h), della legge 27 dicembre 2002, n. 289; d) articolo 27, comma 8, lettera b), della legge 16 gennaio 2003, n. 3; e) gli articoli 16, 17, 18 e 19 della legge 29 luglio 2003, n. 229. 2. Le abrogazioni degli articoli 2, comma 1, ultimo periodo, 6, commi 1 e 2; 10; 36, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6; del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo A), si intendono riferite anche al decreto legislativo 28 dicembre 2000, n. 443 (Testo B). 3. Le abrogazioni degli articoli 1, comma 1, lettere t), u), v), z), aa), bb), cc), dd), ee), ff), gg), hh), ii), ll), mm), nn), oo); 6, commi 3 e 4; 8; 9; 11; 12; 13; 14; 17; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 27-bis; 28; 28-bis; 29; 29-bis; 29-ter; 29-quater; 29-quinquies; 29-sexies; 29-septies; 29-octies; 51; del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo A), si intendono riferite anche al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 444 (Testo C). Art. 76. Entrata in vigore del codice 1. Le disposizioni del presente codice entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2006. Per seminari e convegni. Cell. 3389141276 - 3382797858 152 L’orecchio e l’evoluzione della specie www.19603.it Legge 9 gennaio 2004, n. 4 "Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2004 Art. 1. (Obiettivi e finalità) 1. La Repubblica riconosce e tutela il diritto di ogni persona ad accedere a tutte le fonti di informazione e ai relativi servizi, ivi compresi quelli che si articolano attraverso gli strumenti informatici e telematici. 2. È tutelato e garantito, in particolare, il diritto di accesso ai servizi informatici e telematici della pubblica amministrazione e ai servizi di pubblica utilità da parte delle persone disabili, in ottemperanza al principio di uguaglianza ai sensi dell’articolo 3 della Costituzione. Art. 2. (Definizioni) 1. Ai fini della presente legge, si intende per: Per seminari e convegni. Cell. 3389141276 - 3382797858 153 L’orecchio e l’evoluzione della specie www.19603.it a) «accessibilità»: la capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari; b) «tecnologie assistive»: gli strumenti e le soluzioni tecniche, hardware e software, che permettono alla persona disabile, superando o riducendo le condizioni di svantaggio, di accedere alle informazioni e ai servizi erogati dai sistemi informatici. Art. 3. (Soggetti erogatori) 1. La presente legge si applica alle pubbliche amministrazioni di cui al comma 2 dell’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agli enti pubblici economici, alle aziende private concessionarie di servizi pubblici, alle aziende municipalizzate regionali, agli enti di assistenza e di riabilitazione pubblici, alle aziende di trasporto e di telecomunicazione a prevalente partecipazione di capitale pubblico e alle aziende appaltatrici di servizi informatici. 2. Le disposizioni della presente legge in ordine agli obblighi per l’accessibilità non si applicano ai sistemi informatici destinati ad essere fruiti da gruppi di utenti dei quali, per disposizione di legge, non possono fare parte persone disabili. Art. 4. (Obblighi per l’accessibilità) 1. Nelle procedure svolte dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, per l’acquisto di beni e per la fornitura di servizi informatici, i requisiti di accessibilità stabiliti con il decreto di cui all’articolo 11 costituiscono motivo di preferenza a parità di ogni altra condizione nella valutazione dell’offerta tecnica, tenuto conto della destinazione del bene o del servizio. La mancata considerazione dei requisiti di accessibilità o l’eventuale acquisizione di beni o fornitura di servizi non accessibili è adeguatamente motivata. 2. I soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, non possono stipulare, a pena di nullità, contratti per la realizzazione e la modifica di siti INTERNET quando non è previsto che essi rispettino i requisiti di accessibilità stabiliti dal decreto di cui all’articolo 11. I contratti in essere alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 11, in caso di rinnovo, modifica o novazione, sono adeguati, a pena di nullità, alle disposizioni della presente legge circa il rispetto dei requisiti di accessibilità, con l’obiettivo di realizzare tale adeguamento entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto. 3. La concessione di contributi pubblici a soggetti privati per l’acquisto di beni e servizi informatici destinati all’utilizzo da parte di lavoratori disabili o del pubblico, anche per la predisposizione di postazioni di telelavoro, è subordinata alla rispondenza di tali beni e servizi ai requisiti di accessibilità stabiliti dal decreto di cui all’articolo 11. 4. I datori di lavoro pubblici e privati pongono a disposizione del dipendente disabile la strumentazione hardware e software e la tecnologia assistiva adeguata alla specifica disabilità, anche in caso di telelavoro, in relazione alle mansioni effettivamente svolte. Ai datori di lavoro privati si applica la disposizione di cui all’articolo 13, comma 1, lettera c), della legge 12 marzo 1999, n. 68. Per seminari e convegni. Cell. 3389141276 - 3382797858 154 L’orecchio e l’evoluzione della specie www.19603.it 5. I datori di lavoro pubblici provvedono all’attuazione del comma 4, nell’ambito delle disponibilità di bilancio. Art. 5. (Accessibilità degli strumenti didattici e formativi) 1. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, al materiale formativo e didattico utilizzato nelle scuole di ogni ordine e grado. 2. Le convenzioni stipulate tra il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e le associazioni di editori per la fornitura di libri alle biblioteche scolastiche prevedono sempre la fornitura di copie su supporto digitale degli strumenti didattici fondamentali, accessibili agli alunni disabili e agli insegnanti di sostegno, nell’ambito delle disponibilità di bilancio. Art. 6. (Verifica dell’accessibilità su richiesta) 1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie valuta su richiesta l’accessibilità dei siti INTERNET o del materiale informatico prodotto da soggetti diversi da quelli di cui all’articolo 3. 2. Con il regolamento di cui all’articolo 10 sono individuati: a) le modalità con cui può essere richiesta la valutazione; b) i criteri per la eventuale partecipazione del richiedente ai costi dell’operazione; c) il marchio o logo con cui è reso manifesto il possesso del requisito dell’accessibilità; d) le modalità con cui può essere verificato il permanere del requisito stesso. Art. 7. (Compiti amministrativi) 1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie, anche avvalendosi del Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, come sostituito dall’articolo 176 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: a) effettua il monitoraggio dell’attuazione della presente legge; b) vigila sul rispetto da parte delle amministrazioni statali delle disposizioni della presente legge; c) indica i soggetti, pubblici o privati, che, oltre ad avere rispettato i requisiti tecnici indicati dal decreto di cui all’articolo 11, si sono anche meritoriamente distinti per l’impegno nel perseguire le finalità indicate dalla presente legge; d) promuove, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, progetti, iniziative e programmi finalizzati al miglioramento e alla diffusione delle tecnologie assistive e per l’accessibilità; e) promuove, con le altre amministrazioni interessate, sentita la Conferenza permanente per i Per seminari e convegni. Cell. 3389141276 - 3382797858 155 L’orecchio e l’evoluzione della specie www.19603.it rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l’erogazione di finanziamenti finalizzati alla diffusione tra i disabili delle tecnologie assistive e degli strumenti informatici dotati di configurazioni particolari e al sostegno di progetti di ricerca nel campo dell’innovazione tecnologica per la vita indipendente e le pari opportunità dei disabili; f) favorisce, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per le pari opportunità, lo scambio di esperienze e di proposte fra associazioni di disabili, associazioni di sviluppatori competenti in materia di accessibilità, amministrazioni pubbliche, operatori economici e fornitori di hardware e software, anche per la proposta di nuove iniziative; g) promuove, di concerto con i Ministeri dell’istruzione, dell’università e della ricerca e per i beni e le attività culturali, iniziative per favorire l’accessibilità alle opere multimediali, anche attraverso specifici progetti di ricerca e sperimentazione con il coinvolgimento delle associazioni delle persone disabili; sulla base dei risultati delle sperimentazioni sono indicate, con decreto emanato di intesa dai Ministri interessati, le regole tecniche per l’accessibilità alle opere multimediali; h) definisce, di concerto con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, gli obiettivi di accessibilità delle pubbliche amministrazioni nello sviluppo dei sistemi informatici, nonchè l’introduzione delle problematiche relative all’accessibilità nei programmi di formazione del personale. 2. Le regioni, le province autonome e gli enti locali vigilano sull’attuazione da parte dei propri uffici delle disposizioni della presente legge. Art. 8. (Formazione) 1. Le amministrazioni di cui all’articolo 3, comma 1, nell’ambito delle attività di cui al comma 4 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dei corsi di formazione organizzati dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, e nell’ambito delle attività per l’alfabetizzazione informatica dei pubblici dipendenti di cui all’articolo 27, comma 8, lettera g), della legge 16 gennaio 2003, n. 3, inseriscono tra le materie di studio a carattere fondamentale le problematiche relative all’accessibilità e alle tecnologie assistive. 2. La formazione professionale di cui al comma 1 è effettuata con tecnologie accessibili. 3. Le amministrazioni di cui all’articolo 3, comma 1, nell’ambito delle disponibilità di bilancio, predispongono corsi di aggiornamento professionale sull’accessibilità. Art. 9. (Responsabilità) 1. L’inosservanza delle disposizioni della presente legge comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferme restando le eventuali responsabilità penali e civili previste dalle norme vigenti. Art. 10. (Regolamento di attuazione) 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti: Per seminari e convegni. Cell. 3389141276 - 3382797858 156 L’orecchio e l’evoluzione della specie www.19603.it a) i criteri e i princìpi operativi e organizzativi generali per l’accessibilità; e b) i contenuti di cui all’articolo 6, comma 2; c) i controlli esercitabili sugli operatori privati che hanno reso nota l’accessibilità dei propri siti delle proprie applicazioni informatiche; d) i controlli esercitabili sui soggetti di cui all’articolo 3, comma 1. 2. Il regolamento di cui al comma 1 è adottato previa consultazione con le associazioni delle persone disabili maggiormente rappresentative, con le associazioni di sviluppatori competenti in materia di accessibilità e di produttori di hardware e software e previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che devono pronunciarsi entro quarantacinque giorni dalla richiesta, e d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Art. 11. (Requisiti tecnici) 1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro per l’innovazione e le tecnologie, consultate le associazioni delle persone disabili maggiormente rappresentative, con proprio decreto stabilisce, nel rispetto dei criteri e dei princìpi indicati dal regolamento di cui all’articolo 10: a) le linee guida recanti i requisiti tecnici e i diversi livelli per l’accessibilità; b) le metodologie tecniche per la verifica dell’accessibilità dei siti INTERNET, nonchè i programmi di valutazione assistita utilizzabili a tale fine. Art. 12. (Normative internazionali) 1. Il regolamento di cui all’articolo 10 e il decreto di cui all’articolo 11 sono emanati osservando le linee guida indicate nelle comunicazioni, nelle raccomandazioni e nelle direttive sull’accessibilità dell’Unione europea, nonchè nelle normative internazionalmente riconosciute e tenendo conto degli indirizzi forniti dagli organismi pubblici e privati, anche internazionali, operanti nel settore. 2. Il decreto di cui all’articolo 11 è periodicamente aggiornato, con la medesima procedura, per il tempestivo recepimento delle modifiche delle normative di cui al comma 1 e delle innovazioni tecnologiche nel frattempo intervenute. Per seminari e convegni. Cell. 3389141276 - 3382797858 157 L’orecchio e l’evoluzione della specie www.19603.it Decreto Legislativo 28 febbraio 2005, n. 42 "Istituzione del sistema pubblico di connettività e della rete internazionale della pubblica amministrazione, a norma dell'articolo 10, della legge 29 luglio 2003, n. 229" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 30 marzo 2005 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione; Visto l' articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell' attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto l' articolo 10, comma 1, lettera b), della legge 29 luglio 2003, n. 229, recante riassetto in materia di società dell' informazione finalizzato a rivedere la disciplina vigente al fine precipuo di garantire la più ampia disponibilità di servizi resi per via telematica dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti pubblici; Visto l' articolo 15 della legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa; Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni, recante norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche a norma dell' articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421; Per seminari e convegni. Cell. 3389141276 - 3382797858 158 L’orecchio e l’evoluzione della specie www.19603.it Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante norme in materia di protezione dei dati personali; Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante codice delle comunicazioni elettroniche; Visto l' articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni in materia di monitoraggio della spesa nel settore sanitario e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie, convertito in legge, con modificazioni, dall' articolo 1 della legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni; Rilevato che, ai sensi del citato articolo 10 della legge 29 luglio 2003, n. 229, si deve procedere, attraverso uno o più decreti legislativi ad un generale coordinamento e riassetto della disciplina normativa vigente, al fine di garantire la più ampia disponibilità di servizi resi per via telematica delle pubbliche amministrazioni; Ritenuto necessario riordinare in un sistema unitario ed organico, che consente la massima semplificazione, gli strumenti operativi, attualmente utilizzati dalle pubbliche amministrazioni; Considerato il documento «L' e-goverment per un federalismo efficiente. Una visione condivisa, una realizzazione cooperativa», approvato dalla Conferenza unificata il 24 luglio 2003; Vista la deliberazione del Comitato dei Ministri per la società dell' informazione del 18 marzo 2003, con la quale sono stati stanziati 17 milioni di euro per la realizzazione della Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 21 marzo 2002; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 29 dicembre 2004; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio deI Ministri, adottata nella riunione del 14 maggio 2004; Esperita la procedura di notifica alla Commissione europea di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, attuata dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, modificata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427; Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella riunione del 23 settembre 2004; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 14 giugno e 30 agosto 2004; Acquisito il parere della competente Commissione della Camera dei deputati; Considerato che la competente Commissione del Senato della Repubblica non ha espresso il proprio parere nel termine prescritto; Sentito il Garante per la protezione dei dati personali; Per seminari e convegni. Cell. 3389141276 - 3382797858 159 L’orecchio e l’evoluzione della specie www.19603.it Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell' 11 febbraio 2005; Sulla proposta del Ministro per l' innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro dell' economia e delle finanze e con il Ministro degli affari esteri; E m il seguente decreto legislativo: a CAPO PRINCIPI GENERALI Art. Definizioni n a I 1. 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «documento informatico»: la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti; b) «trasporto di dati»: i servizi per la realizzazione, gestione ed evoluzione di reti informatiche per la trasmissione di dati, oggetti multimediali e fonia; c) «interoperabilità di base»: i servizi per la realizzazione, gestione ed evoluzione di strumenti per lo scambio di documenti informatici fra le pubbliche amministrazioni e tra queste e i cittadini; d) «connettività»: l' insieme dei servizi di trasporto di dati e di interoperabilità di base; e) «interoperabilità evoluta»: i servizi idonei a favorire la circolazione, lo scambio di dati e informazioni, e l' erogazione fra le pubbliche amministrazioni e tra queste e i cittadini; f) «cooperazione applicativa»: la parte del sistema pubblico di connettività finalizzata all' interazione tra i sistemi informatici delle pubbliche amministrazioni per garantire l' integrazione delle informazioni e dei procedimenti amministrativi. Art. Sistema pubblico di connettività 2. 1. Nel rispetto dell' articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, e nel rispetto dell' autonomia dell' organizzazione interna delle funzioni informative delle regioni e delle autonomie locali il presente decreto definisce e disciplina il sistema pubblico di connettività, di seguito «SPC», al fine di assicurare il coordinamento informativo e informatico dei dati tra le amministrazioni centrali, regionali e locali e promuovere l' omogeneità nella elaborazione e trasmissione dei dati stessi, finalizzata allo scambio e diffusione delle informazioni tra le pubbliche amministrazioni e alla realizzazione di servizi integrati. 2. Il SPC e'l' insieme di infrastrutture tecnologiche e di regole tecniche, per lo sviluppo, la condivisione, l' integrazione e la diffusione del patrimonio informativo e dei dati della pubblica amministrazione, necessarie per assicurare l' interoperabilità di base ed evoluta e la cooperazione applicativa dei sistemi informatici e dei flussi informativi, garantendo la sicurezza, la riservatezza delle informazioni, nonche'la salvaguardia e l' autonomia del patrimonio informativo di ciascuna pubblica amministrazione. 3. La realizzazione del SPC avviene nel rispetto dei seguenti principi: a) sviluppo architetturale ed organizzativo atto a garantire la natura federata, policentrica e non gerarchica del sistema; b) economicità nell' utilizzo dei servizi di rete, di interoperabilità e di supporto alla cooperazione applicativa; Per seminari e convegni. Cell. 3389141276 - 3382797858 160 L’orecchio e l’evoluzione della specie www.19603.it c) sviluppo del mercato e della concorrenza nel settore delle tecnologie dell' informazione e della comunicazione. Art. Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni 3. 1. Il presente decreto definisce e disciplina la Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni, interconnessa al SPC. La Rete costituisce l' infrastruttura di connettività che collega, nel rispetto della normativa vigente, le pubbliche amministrazioni con gli uffici italiani all' estero, garantendo adeguati livelli di sicurezza e qualità. CAPO SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ II Art. Partecipazione al Sistema pubblico di connettività 4. 1. Al SPC partecipano tutte le amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 2. Il comma 1 non si applica alle amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, limitatamente all' esercizio delle sole funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa nazionale, consultazioni elettorali. 3. Ai sensi dell' articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1994, n. 680, nonche'dell' articolo 25 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e'comunque garantita la connessione con il SPC dei sistemi informativi degli organismi competenti per l' esercizio delle funzioni di sicurezza e difesa nazionale, nel loro esclusivo interesse e secondo regole tecniche che assicurino riservatezza e sicurezza. E'altresì garantita la possibilità di connessione al SPC delle autorità amministrative indipendenti. Art. Scambio di documenti informatici nell' ambito del Sistema pubblico di connettività 5. 1. Gli scambi di documenti informatici tra le pubbliche amministrazioni nell' ambito del SPC, avvengono nel rispetto delle procedure di cooperazione applicativa finalizzate allo svolgimento di procedimenti amministrativi e costituiscono invio documentale valido ad ogni effetto di legge se realizzate nel rispetto delle regole tecniche e di sicurezza di cui all' articolo 16. Art. Finalità del Sistema pubblico di connettività 6. 1. Al SPC sono attribuite le seguenti finalità: a) fornire un insieme di servizi di connettività condivisi dalle pubbliche amministrazioni interconnesse, definiti negli aspetti di funzionalità, qualità e sicurezza, ampiamente graduabili in modo da poter soddisfare le differenti esigenze delle pubbliche amministrazioni aderenti al SPC; b) garantire l' interazione della pubblica amministrazione centrale e locale con tutti gli altri soggetti connessi a Internet, nonche'con le reti di altri enti, promuovendo l' erogazione di servizi di qualità e la miglior fruibilità degli stessi da parte dei cittadini e delle imprese; c) fornire un' infrastruttura condivisa di interscambio che consenta l' interoperabilità tra tutte le reti delle pubbliche amministrazioni esistenti, favorendone lo sviluppo omogeneo su tutto il territorio Per seminari e convegni. Cell. 3389141276 - 3382797858 161 L’orecchio e l’evoluzione della specie www.19603.it nella salvaguardia degli investimenti effettuati; d) fornire servizi di connettività e cooperazione alle pubbliche amministrazioni che ne facciano richiesta, per permettere l' interconnessione delle proprie sedi e realizzare così anche l' infrastruttura interna di comunicazione; e) realizzare un modello di fornitura dei servizi multifornitore coerente con l' attuale situazione di mercato e le dimensioni del progetto stesso; f) garantire lo sviluppo dei sistemi informatici nell' ambito del SPC salvaguardando la sicurezza dei dati, la riservatezza delle informazioni, nel rispetto dell' autonomia del patrimonio informativo delle singole amministrazioni e delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. Art. Compiti delle pubbliche amministrazioni nel Sistema pubblico di connettività 7. 1. Le pubbliche amministrazioni nell' ambito della loro autonomia funzionale e gestionale adottano nella progettazione e gestione dei propri sistemi informativi, ivi inclusi gli aspetti organizzativi, soluzioni tecniche compatibili con la cooperazione applicativa con le altre pubbliche amministrazioni, secondo le regole tecniche di cui all' articolo 16. 2. Per le amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, le responsabilità di cui al comma 1 sono attribuite al dirigente responsabile dei sistemi informativi automatizzati, di cui all' articolo 10, comma 1, dello stesso decreto legislativo. Art. Commissione di coordinamento del Sistema pubblico di connettività 8. 1. E'istituita la Commissione di coordinamento del SPC, di seguito denominata: «Commissione», preposta agli indirizzi strategici del SPC. 2. La Commissione: a) assicura il raccordo tra le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle funzioni e dei compiti spettanti a ciascuna di esse; b) approva le linee guida, le modalità operative e di funzionamento dei servizi e delle procedure per realizzare la cooperazione applicativa fra i servizi erogati dalle amministrazioni; c) promuove l' evoluzione del modello organizzativo e dell' architettura tecnologica del SPC in funzione del mutamento delle esigenze delle pubbliche amministrazioni e delle opportunità derivanti dalla evoluzione delle tecnologie; d) promuove la cooperazione applicativa fra le pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle regole tecniche di cui all' articolo 16; e) definisce i criteri e ne verifica l' applicazione in merito alla iscrizione, sospensione e cancellazione dagli elenchi dei fornitori qualificati SPC di cui all' articolo 11; f) dispone la sospensione e cancellazione dagli elenchi dei fornitori qualificati di cui all' articolo 11; g) verifica la qualità e la sicurezza dei servizi erogati dai fornitori qualificati del SPC; h) promuove il recepimento degli standard necessari a garantire la connettività, l' interoperabilità di base e avanzata, la cooperazione applicativa e la sicurezza del Sistema. 3. Le decisioni della Commissione sono assunte a maggioranza semplice o qualificata dei componenti in relazione all' argomento in esame. La Commissione a tale fine elabora, entro tre mesi dal suo insediamento, un regolamento interno da approvare con maggioranza qualificata dei suoi componenti. Per seminari e convegni. Cell. 3389141276 - 3382797858 162 L’orecchio e l’evoluzione della specie www.19603.it Art. Composizione della Commissione di coordinamento del Sistema pubblico di connettività 9. 1. La Commissione e'formata da tredici componenti incluso il Presidente di cui al comma 2, scelti tra persone di comprovata professionalità ed esperienza nel settore, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sei in rappresentanza delle amministrazioni statali previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per l' innovazione e le tecnologie ed i restanti sei su designazione della Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Quando esamina questioni di interesse della rete internazionale della pubblica amministrazione, la Commissione e'integrata da un rappresentante del Ministero degli affari esteri. 2. Il Presidente del Centro nazionale per l' informatica nella pubblica amministrazione, e' componente di diritto e presiede la Commissione. Gli altri componenti della Commissione restano in carica per un biennio e l' incarico e'rinnovabile. 3. La Commissione e'convocata dal Presidente e si riunisce almeno quattro volte l' anno. 4. L' incarico di Presidente o di componente della Commissione e la partecipazione alle riunioni della Commissione non danno luogo a compensi e gli eventuali oneri di missione sono a carico delle amministrazioni di appartenenza. 5. Per i necessari compiti istruttori la Commissione si avvale del Centro nazionale per l' informatica nella pubblica amministrazione, di seguito denominato: «CNIPA» e sulla base di specifiche convenzioni, di organismi interregionali e territoriali. 6. La Commissione può avvalersi, senza alcun aggravio di spesa, della consulenza di uno o più organismi di consultazione e cooperazione istituiti con appositi accordi ai sensi dell' articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 7. Ai fini della definizione degli sviluppi strategici del SPC, in relazione all' evoluzione delle tecnologie dell' informatica e della comunicazione, la Commissione può avvalersi di consulenti di chiara fama ed esperienza in numero non superiore a cinque secondo le modalità definite nei regolamenti di cui all' articolo 17. I relativi costi sono a carico del CNIPA. Art. Ruolo del Centro nazionale per l' informatica nella pubblica amministrazione 10. 1. Il CNIPA, nel rispetto delle decisioni e degli indirizzi forniti dalla Commissione, anche avvalendosi di soggetti terzi, gestisce le risorse condivise del SPC e le strutture operative preposte al controllo e supervisione delle stesse, per tutte le pubbliche amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 2. Il CNIPA, anche avvalendosi di soggetti terzi, cura la progettazione, la realizzazione, la gestione e l' evoluzione del SPC per le amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39. Art. Fornitori del Sistema pubblico di connettività 11. Per seminari e convegni. Cell. 3389141276 - 3382797858 163 L’orecchio e l’evoluzione della specie www.19603.it 1. Sono istituiti uno o più elenchi di fornitori a livello nazionale e regionale in attuazione delle finalità di cui all' articolo 6. 2. I fornitori che ottengono la qualificazione SPC ai sensi dei regolamenti previsti dall' articolo 17, sono inseriti negli elenchi di competenza nazionale o regionale, consultabili in via telematica, esclusivamente ai fini dell' applicazione della disciplina di cui al presente decreto, e tenuti rispettivamente dal CNIPA a livello nazionale e dalla regione di competenza a livello regionale. I fornitori in possesso dei suddetti requisiti sono denominati fornitori qualificati SPC. 3. I servizi per i quali e'istituito un elenco, ai sensi del comma 1, sono erogati, nell' ambito del SPC, esclusivamente dai soggetti che abbiano ottenuto l' iscrizione nell' elenco di competenza nazionale o regionale. 4. Per l' iscrizione negli elenchi dei fornitori qualificati SPC e'necessario che il fornitore soddisfi almeno i seguenti requisiti: a) disponibilità di adeguate infrastrutture e servizi di comunicazioni elettroniche; b) esperienza comprovata nell' ambito della realizzazione gestione ed evoluzione delle soluzioni di sicurezza informatica; c) possesso di adeguata rete commerciale e di assistenza tecnica; d) possesso di adeguati requisiti finanziari e patrimoniali, anche dimostrabili per il tramite di garanzie rilasciate da terzi qualificati. 5. Limitatamente ai fornitori dei servizi di connettività dovranno inoltre essere soddisfatti anche i seguenti requisiti: a) possesso dei necessari titoli abilitativi di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, per l' ambito territoriale di esercizio dell' attività; b) possesso di comprovate conoscenze ed esperienze tecniche nella gestione delle reti e servizi di comunicazioni elettroniche, anche sotto il profilo della sicurezza e della protezione dei dati. Art. Contratti quadro 12. 1. Al fine della realizzazione del SPC, il CNIPA a livello nazionale e le regioni nell' ambito del proprio territorio, per soddisfare esigenze di coordinamento, qualificata competenza e indipendenza di giudizio, nonche'per garantire la fruizione, da parte delle pubbliche amministrazioni, di elevati livelli di disponibilità dei servizi e delle stesse condizioni contrattuali proposte dal miglior offerente, nonche'una maggiore affidabilità complessiva del sistema, promuovendo, altresì, lo sviluppo della concorrenza e assicurando la presenza di più fornitori qualificati, stipulano, espletando specifiche procedure ad evidenza pubblica per la selezione dei contraenti, nel rispetto delle vigenti norme in materia, uno o più contratti-quadro con più fornitori per i servizi di cui all' articolo 6, con cui i fornitori si impegnano a contrarre con le singole amministrazioni alle condizioni ivi stabilite. 2. Le amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, sono tenute a stipulare gli atti esecutivi dei contratti-quadro con uno o più fornitori di cui al comma 1, individuati dal CNIPA. Gli atti esecutivi non sono soggetti al parere del CNIPA e, ove previsto, del Consiglio di Stato. Le amministrazioni non ricomprese tra quelle di cui all' articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, hanno facoltà di stipulare gli atti esecutivi di cui al presente articolo. Per seminari e convegni. Cell. 3389141276 - 3382797858 164 L’orecchio e l’evoluzione della specie www.19603.it Art. Migrazione della Rete unitaria della pubblica amministrazione 13. 1. Le Amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, aderenti alla Rete unitaria della pubblica amministrazione, presentano al CNIPA, secondo le indicazioni da esso fornite, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i piani di migrazione verso il SPC, da attuarsi entro diciotto mesi dalla data di approvazione del primo contratto quadro di cui all' articolo 12, comma 1, termine di cessazione dell' operatività della Rete unitaria della pubblica amministrazione, e comunque non oltre trenta mesi dalla medesima data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Trascorsi trenta mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto ogni riferimento normativo alla Rete unitaria della pubblica amministrazione si intende effettuato al SPC. CAPO RETE INTERNAZIONALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE III Art. 14. Collegamenti operanti per il tramite della Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni 1. Le amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, che abbiano l' esigenza di connettività verso l' estero, sono tenute ad avvalersi dei servizi offerti dalla Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni, interconnessa al SPC. 2. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, che dispongono di reti in ambito internazionale sono tenute a migrare nella Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni entro e non oltre due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fatto salvo quanto previsto dall' articolo 4, commi 2 e 3. 3. Le amministrazioni non ricomprese tra quelle di cui all' articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, ivi incluse le autorità amministrative indipendenti, possono aderire alla Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni. Art. Compiti del CNIPA 15. 1. Il CNIPA cura la progettazione, la realizzazione, la gestione ed evoluzione della Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni, previo espletamento di procedure concorsuali ad evidenza pubblica per la selezione dei fornitori e mediante la stipula di appositi contratti-quadro secondo modalità analoghe a quelle di cui all' articolo 12. CAPO IV Art. Regole tecniche 16. 1. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con uno o più decreti, adottati sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, del Ministro per l' innovazione e le tecnologie, d' intesa con la Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate le regole tecniche e di sicurezza per il funzionamento del SPC. Per seminari e convegni. Cell. 3389141276 - 3382797858 165 L’orecchio e l’evoluzione della specie www.19603.it Art. Regolamenti 17. 1. Ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con uno o più decreti sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, del Ministro per l' innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, d' intesa con la Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottati regolamenti per l' organizzazione del SPC e della Commissione di cui all' articolo 9, per l' avvalimento dei consulenti di cui all' articolo 9, comma 7, e per la determinazione dei livelli minimi dei requisiti richiesti per l' iscrizione agli elenchi dei fornitori qualificati del SPC di cui all' articolo 11. Art. Disposizioni finali 18. 1. Il CNIPA, al fine di favorire una rapida realizzazione del SPC, per un periodo almeno pari a due anni a decorrere dalla data di approvazione dei contratti-quadro di cui all' articolo 12, comma 1, sostiene i costi delle infrastrutture condivise, a valere sulle risorse già previste nel bilancio dello Stato. 2. Al termine del periodo di cui al comma 1 i costi relativi alle infrastrutture condivise sono a carico dei fornitori proporzionalmente agli importi dei contratti di fornitura, e una quota di tali costi e'a carico delle pubbliche amministrazioni relativamente ai servizi da esse utilizzati. I costi, i criteri e la relativa ripartizione tra le amministrazioni sono determinati annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta della Commissione, previa intesa con la Conferenza unificata cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, salvaguardando eventuali intese locali finalizzate a favorire il pieno ingresso nel SPC dei piccoli Comuni nel rispetto di quanto previsto dal comma 5. 3. Il CNIPA sostiene tutti gli oneri derivanti dai collegamenti in ambito internazionale delle amministrazioni di cui all' articolo 14, comma 1, per i primi due anni di vigenza contrattuale, decorrenti dalla data di approvazione del contratto quadro di cui all' articolo 12; per gli anni successivi ogni onere e'a carico della singola amministrazione contraente proporzionalmente ai servizi acquisiti. 4. Le amministrazioni non ricomprese tra quelle di cui all' articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, che aderiscono alla Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell' articolo 14, comma 3, ne sostengono gli oneri relativi ai servizi che utilizzano. 5. Le disposizioni del presente decreto si applicano nel rispetto della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali e, in particolare, delle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 6. Dall' attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Art. Abrogazioni 19. Per seminari e convegni. Cell. 3389141276 - 3382797858 166 L’orecchio e l’evoluzione della specie www.19603.it 1. L' articolo 15, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e'abrogato trascorsi trenta mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Capo V - Accesso ai documenti amministrativi L. 241/90 22. 1. Al fine di assicurare la trasparenza dell' attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dalla presente legge. 2. E' considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell' attività amministrativa. 3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire l' applicazione della disposizione di cui al comma 1, dandone comunicazione alla Commissione di cui all' articolo 27. 23. 1. Il diritto di accesso di cui all' articolo 22 si esercita nei confronti delle amministrazioni dello Stato, ivi compresi le aziende autonome, gli enti pubblici ed i concessionari di pubblici servizi. 24. 1. Il diritto di accesso è escluso per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi dell' articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, nonché nei casi di segreto o di divieto di divulgazione altrimenti previsti dall' ordinamento. 2. Il Governo è autorizzato ad emanare, ai sensi del comma 2 dell' articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti intesi a disciplinare le modalità di esercizio del diritto di accesso e gli altri casi di esclusione del diritto di accesso in relazione alla esigenza di salvaguardare: a) la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali; b) la politica monetaria e valutaria; c) l' ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalità; d) la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti Per seminari e convegni. Cell. 3389141276 - 3382797858 167 L’orecchio e l’evoluzione della specie www.19603.it amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici. 3. Con i decreti di cui al comma 2 sono altresì stabilite norme particolari per assicurare che l' accesso ai dati raccolti mediante strumenti informatici avvenga nel rispetto delle esigenze di cui al medesimo comma 2. 4. Le singole amministrazioni hanno l' obbligo di individuare, con uno o più regolamenti da emanarsi entro i sei mesi successivi, le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all' accesso per le esigenze di cui al comma 2. 5. Restano ferme le disposizioni previste dall' articolo 9, L. 1° aprile 1981, n. 121, come modificato dall' articolo 26, L. 10 ottobre 1986, n. 668, e dalle relative norme di attuazione, nonché ogni altra disposizione attualmente vigente che limiti l' accesso ai documenti amministrativi. 6. I soggetti indicati nell' articolo 23 hanno facoltà di differire l' accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell' azione amministrativa. Non è comunque ammesso l' accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti di cui all' articolo 13, salvo diverse disposizioni di legge. 25. 1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L' esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura. 2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta all' amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente. 3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell' accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall' articolo 24 e debbono essere motivati. 4. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende rifiutata. 5. Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso e nei casi previsti dal comma 4 è dato ricorso, nel termine di trenta giorni, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini. 6. In caso di totale o parziale accoglimento del ricorso il giudice amministrativo, sussistendone i presupposti, ordina l' esibizione dei documenti richiesti. Per seminari e convegni. Cell. 3389141276 - 3382797858 168 L’orecchio e l’evoluzione della specie www.19603.it 26. 1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, sono pubblicati, secondo le modalità previste dai singoli ordinamenti, le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti di una pubblica amministrazione ovvero nel quale si determina l' interpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per l' applicazione di esse. 2. Sono altresì pubblicate, nelle forme predette, le relazioni annuali della Commissione di cui all' articolo 27 e, in generale, è data la massima pubblicità a tutte le disposizioni attuative della presente legge e a tutte le iniziative dirette a precisare ed a rendere effettivo il diritto di accesso. 3. Con la pubblicazione di cui al comma 1, ove essa sia integrale, la libertà di accesso ai documenti indicati nel predetto comma 1 s' intende realizzata. 27. 1. E'istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Commissione per l' accesso ai documenti amministrativi. 2. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri. Essa è presieduta dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed è composta da sedici membri, dei quali due senatori e due deputati designati dai Presidenti delle rispettive Camere, quattro scelti fra il personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97, su designazione dei rispettivi organi di autogoverno, quattro fra i professori di ruolo in materie giuridico amministrative e quattro fra i dirigenti dello Stato e degli altri enti pubblici. 3. La Commissione è rinnovata ogni tre anni. Per i membri parlamentari si procede a nuova nomina in caso di scadenza o scioglimento anticipato delle Camere nel corso del triennio. 4. Gli oneri per il funzionamento della Commissione sono a carico dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri. 5. La Commissione vigila affinché venga attuato il principio di piena conoscibilità dell' attività della pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati dalla presente legge; redige una relazione annuale sulla trasparenza dell' attività della pubblica amministrazione, che comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri; propone al Governo modifiche dei testi legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la più ampia garanzia del diritto di accesso di cui all' articolo 22. Per seminari e convegni. Cell. 3389141276 - 3382797858 169 L’orecchio e l’evoluzione della specie www.19603.it 6. Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare alla Commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione di quelli coperti da segreto di Stato. 7. In caso di prolungato inadempimento all' obbligo di cui al comma 1 dell' articolo 18, le misure ivi previste sono adottate dalla Commissione di cui al presente articolo. Per seminari e convegni. Cell. 3389141276 - 3382797858 170 L’orecchio e l’evoluzione della specie www.19603.it Per seminari e convegni. Cell. 3389141276 - 3382797858 171 L’orecchio e l’evoluzione della specie www.19603.it Gli autori. Vincenzo De Prisco ha già pubblicato : • “Critiche allo stato sociale, critiche allo stato di diritto “ in collaborazione con la cattedra di Diritto Amministrativo dell’Università degli Studi di Salerno; • Appunti liberi di Economia Politica; • Appunti liberi di Diritto Amministrativo; • L’orecchio. In corso di pubblicazione : Codice dell’amministrazione digitale: focus sul S.P.C. E’ stato consulente per la sicurezza Informatica dell’Università degli Studi di Salerno. Studioso della protezione dei dati e del codice dell’amministrazione digitale è consulente di circa 150 scuole italiane, università e diversi Gruppi Industriali. Ad oggi uno dei maggiori esperti di informatica giuridica e di procedure informatiche applicate alla finanza aziendale. Elisa Carotenuto, titolare della Consulenti Associati . Esperta del corretto trattamento dei dati. Tra le poche donne ad occuparsene e certamente la più giovane. Segue in particolare le problematiche delle scuole dell’obbligo e delle PMI. Ha già collaborato all’Orecchio. I due autori oltre che d’informatica giuridica si occupano di finanza per enti e per aziende. In pubblicazione : • I Nuovi P.O.N. Per seminari e convegni. Cell. 3389141276 - 3382797858 172 L’orecchio e l’evoluzione della specie www.19603.it Per seminari e convegni. Cell. 3389141276 - 3382797858 173