AUTOSTRADE E STRADE - ANAS INDICE AUTOSTRADE E

AUTOSTRADE E STRADE - ANAS del 26/07/2007 - CCNL
AUTOSTRADE E STRADE - ANAS
INDICE
AUTOSTRADE E STRADE Anas
Contratto collettivo nazionale di lavoro 18 dicembre 2002
TITOLO I
Relazioni industriali
Art. 1 - Area di applicazione
Art. 2 - Durata del contratto
Art. 3 - Relazioni industriali
Art. 4 - Quote sindacali
Art. 5 - Diritto di affissione
Art. 6 - Referendum
Art. 7 - Assemblee e locali rappresentanze sindacali
Art. 8 - Tutela dei dipendenti dirigenti sindacali
Art. 9 - Aspettativa sindacale
Art. 10 - Permessi sindacali retribuiti
Art. 11 - Rappresentanze sindacali unitarie
TITOLO II
Disciplina del rapporto di lavoro
Art. 12 - Assunzione
Art. 13 - Assunzione a termine
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Art. 14 - Rapporto di lavoro a tempo parziale
Art. 15 - Lavoro temporaneo
Art. 16 - Lavoro ripartito
Art. 17 - Contratto di formazione e lavoro
Art. 18 - Tipologie contrattuali
Art. 19 - Documentazione
Art. 20 - Periodo di prova
Art. 21 - Orario di lavoro
Art. 22 - Turnazione
Art. 23 - Flessibilità
Art. 24 - Riposo settimanale
Art. 25 - Festività
Art. 26 - Lavoro straordinario
Art. 27 - Riposo compensativo
Art. 28 - Reperibilità
Art. 29 - Addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia
Art. 30 - Permessi
Art. 31 - Attività incompatibili
Art. 32 - Cure termali
Art. 33 - Ferie
Art. 34 - Diritto allo studio
Art. 35 - Assenze
Art. 36 - Aspettative
Art. 37 - Congedi per la formazione di cui all'art. 5 della legge n. 53/2000
Art. 38 - Assenze per malattia
Art. 39 - Tutela della maternità e della paternità
Art. 40 - Tutela dei dipendenti portatori di handicap e loro familiari
Art. 41 - Tutela dei lavoratori tossicodipendenti, etilisti e malati di AIDS
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Art. 42 - Servizio militare
Art. 43 - Mobilità
Art. 44 - Trasferte
Art. 45 - Pari opportunità
Art. 46 - Salvaguardia della dignità dei lavoratori anche in materia di molestie sessuali e di mobbing
Art. 47 - Formazione del personale
Art. 48 - Attività sociali accessorie
Art. 49 - Previdenza complementare
Art. 50 - Alloggi di servizio
Art. 51 - Informazione di garanzia
Art. 52 - Sospensione cautelare
Art. 53 - Doveri del lavoratore
Art. 54 - Sanzioni e procedure disciplinari - Competenza in materia di sanzione
Art. 55 - Codice disciplinare
Art. 56 - Devoluzione delle ritenute per le multe
Art. 57 - Licenziamento per giusta causa e giustificato motivo
Art. 58 - Responsabilità civile, penale ed amministrativa
Art. 59 - Patrocinio legale del dipendente
Art. 60 - Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 61 - Preavviso
TITOLO III
Ambiente, sicurezza ed igiene del lavoro
Art. 62 - Lavori usuranti
Art. 63 - Organismi paritetici
Art. 64 - Indumenti di lavoro
Art. 65 - Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
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Art. 66 - Unità produttive
Art. 67 - Contrattazione decentrata
Art. 68 - Monte ore retribuito e strumenti operativi
Art. 69 - Formazione
Art. 70 - Sistema di gestione della salute e sicurezza del lavoro
Art. 71 - Infortuni e malattie professionali
TITOLO IV
Aree di classificazione
Art. 72 - Aree di classificazione
Art. 73 - Declaratoria area di base
Art. 74 - Declaratoria area operativa e di esercizio
Art. 75 - Declaratoria area quadri
Art. 76 - Surrogabilità di applicazione
TITOLO V
Rapporti di natura economica
Art. 77 - Trattamento economico
Art. 78 - Minimi tabellari
Art. 79 - Determinazione convenzionale della retribuzione giornaliera ed oraria
Art. 80 - Arricchimento esperienza professionale
Art. 81 - Retribuzione del lavoro straordinario
Art. 82 - Maggiorazioni orarie
Art. 83 - Indennità di turnazione
Art. 84 - Indennità di reperibilità
Art. 85 - Indennità di funzione
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Art. 86 - Tredicesima mensilità
Art. 87 - Indennità operativa
Art. 88 - Indennità di rischio - Indennità di maneggio valori
Art. 89 - Indennità di zona
Art. 90 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 91 - Premio di produzione
Art. 92 - Assegno per il nucleo familiare
Art. 93 - Progettazione - Direzione lavori - Collaudi
Art. 94 - Indennità di bilinguismo
Art. 95 - Norma finale
Dichiarazione a verbale
Organismo bilaterale
Nota a verbale - Abrogazione art. 68
Nota a verbale - Buoni pasto
ACCORDI
Protocollo 24 luglio 2003 - Assunzioni
Accordo 7 novembre 2003 - Indennità di funzione
Protocollo 19 marzo 2004 - Contributi assistenziali
Accordo 19 marzo 2004 - Assistenza integrativa
Verbale di preintesa 3 maggio 2005 - Parte economica
Verbale di accordo 22 giugno 2005 - Parte economica
Accordo 13 settembre 2006
Accordo di rinnovo 26 luglio 2007
Accordo 1° ottobre 2007 - Trattamento economico
Verbale di intesa 1 luglio 2008 - Modello organizzativo dell'esercizio
Protocollo 25 novembre 2008 - Contratto unico Anas-Società autostrade
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Verbale di accordo 4 febbraio 2009 - Orario di lavoro
Verbale di accordo 18 febbraio 2009 - Assistenza integrativa
Protocollo d'intesa 19 gennaio 2010
Protocollo d'intesa 24 giugno 2010 - Assistenza integrativa
Verbale di incontro 12 luglio 2010 - Assistenza integrativa
Verbale di accordo 15 luglio 2010 - Lavoro a termine
Accordo 10 gennaio 2012 - Detassazione della retribuzione accessoria - Anno 2012
Verbale di accordo 14 novembre 2012 - Modello organizzativo dell'Esercizio
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
per il personale non dirigente dell'Ente nazionale per le strade ANAS
18 DICEMBRE 2002 (*)
(Decorrenza: 1º gennaio 2002 - Scadenza: 31 dicembre 2005)
La parte economica scadrà il 31 dicembre 2003
rinnovato per la parte economica
3 MAGGIO - 22 GIUGNO 2005
(Decorrenza: 1º gennaio 2004 - Scadenza: 31 dicembre 2005)
rinnovato
26 LUGLIO 2007 (**)
(Decorrenza: 1º gennaio 2006 - Scadenza: 31 dicembre 2009)
La parte economica scadrà il 31 dicembre 2007
rinnovato per la parte economica
1º OTTOBRE 2007 (***)
(Decorrenza: 1º gennaio 2008 - Scadenza: 31 dicembre 2009)
Parti stipulanti
Direzione aziendale ANAS
e
FILT-CGIL
FIT-CISL
UILPA-ANAS
CONFSAL-SADA-FAST
SNALA-CISAL
UGL
DIRSTAT
---------(*) Integrato dal Protocollo 24 luglio 2003 in materia di assunzioni, nonché dagli accordi 7 novembre 2003 (Indennità di funzione), 19 marzo 2004
(Contributi assistenziali e assistenza sanitaria integrativa), 13 settembre 2006 (Sicurezza sul lavoro), dal verbale di intesa 17 luglio 2008 e dal verbale di
accordo 14 novembre 2012 (Modello di esercizio), dal Protocollo di intesa 24 giugno 2010 e dal verbale di incontro 12 luglio 2010 (Assistenza sanitaria
integrativa) e dall'accordo 10 gennaio 2012 (Detassazione della retribuzione accessoria), riportati in calce al c.c.n.l.
(**) Integrato dal Protocollo 25 novembre 2008 per la definizione del contratto unico per i dipendenti ANAS e per quelli di autostrade e trafori, dal verbale
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di accordo 4 febbraio 2009 in materia di orario di lavoro, dal verbale di accordo 18 febbraio 2009 in materia di assistenza sanitaria integrativa e dal
verbale di accordo 15 luglio 2010 in materia di rapporti a termine.
(***) Integrato dal Protocollo di intesa 19 gennaio 2010 in materia di trattamento economico per il 2010 e di assistenza sanitaria integrativa.
Testo del c.c.n.l.
Titolo I
RELAZIONI INDUSTRIALI
Art. 1
(Area di applicazione)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Il contratto collettivo nazionale si applica al personale dipendente dell'ANAS.
I benefici economici derivanti dal presente contratto vengono, altresì, applicati al personale che sarà collocato in
quiescenza nell'arco di ciascun biennio, secondo quanto previsto dall'art. 77 relativo al trattamento economico. Agli effetti
dell'indennità di buonuscita, di licenziamento, nonché di quanto previsto dall'art. 2122 cod. civ., si considerano solo gli
scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno, qualora non ne sia data disdetta da una
delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima della scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali
rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
Per evitare periodi di vacanze contrattuali, le piattaforme sono presentate tre mesi prima della scadenza del
contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti non assumono iniziative
unilaterali.
In relazione a quanto previsto dall'accordo del 23 luglio 1993, trascorso il periodo di vacanza contrattuale, verrà
corrisposta la relativa indennità.
Gli istituti economici e normativi, previsti negli accordi contrattuali, trovano applicazione anche nei confronti del
personale assunto con contratto a termine e del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, e a tutti coloro che
instaurano un rapporto di dipendenza con l'ANAS.
---------N.d.R.: L'accordo 26 luglio 2007 prevede quanto segue:
Art. 1
(Area di applicazione)
1. Il contratto collettivo nazionale si applica al personale dipendente dell'ANAS S.p.a.
2. I benefici economici del presente contratto vengono applicati al personale presente in forza alla data del 1º luglio 2007.
3. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno, qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera
raccomandata, almeno tre mesi prima della scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano
sostituite dal successivo contratto collettivo.
4. La procedura stabilita dalle parti per il rinnovo del contratto collettivo, sia per la parte economica che per quella normativa, è fissata dal successivo art.
3.
Art. 3
(Procedure per il rinnovo)
1. La piattaforma per il rinnovo del c.c.n.l. sarà presentata in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative tre mesi prima della scadenza.
2. Durante i tre mesi precedenti alla scadenza e nel mese successivo e, comunque, per un periodo complessivamente pari a quattro mesi dalla data di
presentazione della piattaforma, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
3. In assenza di accordo, dopo un periodo di tre mesi dalla data di scadenza del c.c.n.l. e, comunque, dopo un periodo di tre mesi dalla data di
presentazione della piattaforma di rinnovo, se successiva alla scadenza del c.c.n.l., sarà corrisposto ai dipendenti un elemento provvisorio della
retribuzione (indennità di vacanza contrattuale).
4. L'importo di tale elemento sarà pari al 30% del tasso di inflazione programmato, applicato ai minimi retributivi contrattuali vigenti, inclusa l'indennità
integrativa speciale. Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% dell'inflazione programmata. Dalla decorrenza dell'accordo di
rinnovo del contratto collettivo nazionale l'indennità di vacanza contrattuale cessa di essere erogata. Tale meccanismo sarà unico per tutti i lavoratori che
rientrano nell'ambito di applicazione di questo contratto.
La violazione delle disposizioni di cui al punto precedente comporterà quale conseguenza a carico della parte che vi avrà dato causa, l'anticipazione o lo
slittamento di tre mesi del termine a partire dal quale decorre l'indennità di vacanza contrattuale.
Art. 2
(Durata del contratto)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Fatte salve le diverse decorrenze espressamente indicate per i singoli istituti e sulla base dell'intesa tra le parti
sociali del 23 luglio 1993, relativa alla struttura della contrattazione, il presente contratto ha decorrenza dal 1º gennaio
2002 al 31 dicembre 2005 per la parte normativa, ed è valido dal 1º gennaio 2002 fino al 31 dicembre 2003 per la parte
economica.
La contrattazione economica di secondo livello (produttività aziendale) sarà avviata dopo il primo esercizio come
ANAS S.p.a.
Il rapporto di lavoro del personale dell'ANAS è disciplinato dal codice civile - Libro V -, dalle leggi che regolano il
rapporto di lavoro nell'impresa, dai regolamenti dell'ANAS, dal presente contratto e dal contratto individuale.
---------N.d.R.: L'accordo 26 luglio 2007 prevede quanto segue:
Art. 2
(Durata del contratto)
1. Fatte salve le diverse decorrenze espressamente indicate per i singoli istituti e sulla base dell'intesa tra le parti sociali del 23 luglio 1993, relativa alla
struttura della contrattazione, il presente contratto ha decorrenza dal 1º gennaio al 31 dicembre 2009 per la parte normativa, ed è valido dal 1º gennaio
2006 fino al 31 dicembre 2007 per la parte economica.
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2. Il rapporto di lavoro del personale dell'ANAS è disciplinato dal codice civile - Libro V -, dalle leggi che regolano il rapporto di lavoro nell'impresa, dai
regolamenti dell'ANAS, dal presente contratto e dal contratto individuale.
Art. 3
(Relazioni Industriali)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Fermo restando quanto stabilito dal Protocollo Governo/parti sociali del 23 luglio 1993 per quanto riguarda i livelli di
contrattazione, le relazioni industriali risultano così definite:
a) da una parte da un articolato sistema relazionale rivolto a realizzare:
- momenti di approfondimento congiunto, nell'ambito dell'Organismo bilaterale costituito con accordo del 5 giugno
2002;
- uno specifico schema di informazione finalizzato alla consultazione del sindacato nelle fasi di realizzazione e
verifica degli interventi di sviluppo dell'ANAS;
b) dall'altra, dall'accentuazione dei contenuti e dei momenti di confronto ai vari livelli per prevenire, esaminare e
possibilmente risolvere i motivi di conflitto di lavoro, sia in via preventiva che conciliativa, come stabilito al punto 5.
Le relazioni tra l'ANAS e le OO.SS. si articoleranno nel seguente modo:
1) A livello nazionale
A) Informazione
Nel corso di appositi incontri, aventi cadenza trimestrale, l'ANAS darà informazioni alle OO.SS. stipulanti il c.c.n.l.
su:
1) accordo di programma, di cui all'art. 3 del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, nonché sulle eventuali
successive modifiche introdotte;
2) stato degli investimenti, della progettazione, delle gare esperite, con valutazione sui risultati raggiunti nel trimestre
precedente;
3) attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, con la disaggregazione compartimentale;
4) bilancio preventivo o consuntivo con i relativi aggiornamenti;
5) partecipazioni societarie dell'ANAS;
6) livelli occupazionali, disaggregati per sede di lavoro, sesso, qualifica e tipologia di lavoro, nonché la composizione
delle risorse umane in termini di età e di anzianità di servizio, disaggregati per sesso;
7) i programmi dell'attività di formazione e/o addestramento del personale;
8) gli interventi effettuati in materia di igiene, salute e sicurezza del lavoro, nonché i dati relativi agli infortuni, alle
malattie professionali, alla sorveglianza sanitaria;
9) i programmi e gli interventi realizzati in materia di azioni positive e pari opportunità;
10) gli orientamenti in materia di appalti, in relazione all'attività di manutenzione ordinaria, avuto riguardo alla natura
delle attività conferite, nonché agli ambiti in cui esse si esplicano o si prevede possono esplicarsi. Inoltre, l'ANAS indicherà
la tipologia degli appalti avente carattere nazionale, entro 10 giorni dalla richiesta, con le motivazioni e le caratteristiche
dell'appalto stesso.
Nel corso degli incontri l'ANAS fornirà gli aggiornamenti sui temi trattati negli incontri precedenti.
B) Contrattazione di secondo livello
1) Sulla base di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 2 verranno individuati degli obiettivi che tengano conto degli
investimenti, della gestione degli orari di fatto, con la finalità di perseguire una diminuzione degli straordinari in rapporto al
personale in servizio, alla qualità dei servizi erogati all'utenza, nonché dell'andamento economico dell'ANAS.
Costituiscono oggetto di confronto:
a) linee e strategie occupazionali;
b) aggiornamento, qualificazione e riqualificazione del personale.
C) Progetti di intervento sugli assetti organizzativi
Nel caso di innovazioni di carattere tecnico - organizzativo, che comportino sostanziali modifiche all'assetto
produttivo, l'ANAS si impegna a rendere partecipi le OO.SS. stipulanti dei programmi o progetti che abbiano riflessi sul
personale, anche attivando specifiche Commissioni tecniche paritetiche, finalizzate all'assunzione di elementi di
conoscenza ed approfondimento sugli aspetti dell'occupazione, dell'organizzazione e delle condizioni di lavoro.
Prima della fase di attuazione sarà data apposita comunicazione alle OO.SS. stipulanti cui potrà far seguito richiesta
di una delle parti, da avanzarsi entro i dieci giorni successivi, per un incontro finalizzato all'esame circa i riflessi
sull'occupazione, sull'organizzazione e le condizioni di lavoro.
L'ANAS, comunque, non attuerà modifiche degli assetti organizzativi, né procederà a riconversione e mobilità del
personale, anche se derivanti da innovazioni normative, prima di aver esaurito la fase del confronto con le OO.SS.
stipulanti.
2) A livello regionale
L'ANAS informerà le strutture regionali delle OO.SS. stipulanti, nel corso di specifici incontri trimestrali, circa quanto
previsto dai punti 1, 2, e 3 del paragrafo riguardante l'informazione a livello nazionale, in riferimento alla competenza
regionale interessata.
3) A livello di unità produttiva
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A) L'ANAS informerà nel corso di specifici incontri trimestrali le R.S.U./R.S.A. e le OO.SS. competenti
territorialmente circa:
1) la situazione tecnica organizzativa dell'unità produttiva e prospettive sugli investimenti in corso;
2) i programmi relativi agli ammodernamenti delle strutture e degli impianti aventi riflessi sull'ambiente di lavoro;
3) i programmi di aggiornamento e di addestramento professionale, con particolare riferimento alla verifica dei
percorsi formativi;
4) la consistenza numerica del personale distinta per sesso e tipologia di contratto, nonché l'andamento delle
assunzioni;
5) la necessità di lavoro straordinario determinata da eventi eccezionali, non programmabili a lungo termine,
fornendo i dati a consuntivo relativi alle ore di straordinario effettuate nel trimestre precedente;
6) i dati relativi agli infortuni, alle malattie professionali e agli interventi effettuati in materia di salute e sicurezza del
lavoro;
7) le linee in materia di appalti di cui al precedente punto 10 lettera (A, relativamente al rispettivo ambito territoriale.
A richiesta delle R.S.U./R.S.A., sarà effettuato un esame congiunto su particolari aspetti delle problematiche
sopracitate, entro dieci giorni da apposita richiesta.
In materia di relazioni industriali, per unità produttive si intendono: i Compartimenti della viabilità, gli Uffici speciali, la
Direzione generale e, in questo ambito, il Centro sperimentale di Cesano.
Per quanto attiene le Sezioni staccate, le relazioni industriali avverranno congiuntamente alla sede compartimentale
di riferimento.
B) Tra l'Unità produttiva e le R.S.U./R.S.A. e le OO.SS. territoriali costituisce oggetto di contrattazione:
1) l'esame delle vertenze individuali e plurime relative all'applicazione delle norme di legge e del c.c.n.l., ivi
comprese quelle relative all'inquadramento professionale;
2) le politiche per le azioni positive e pari opportunità;
3) la mobilità del personale;
4) i carichi di lavoro nell'ambito dei processi organizzativi;
5) l'organizzazione dei servizi secondo i criteri generali e le condizioni di lavoro;
6) le eventuali priorità per il diritto allo studio;
7) le eventuali ricadute a livello locale delle intese raggiunte in accordi nazionali;
8) i rapporti con l'utenza;
9) i programmi delle ferie;
4) Organismo bilaterale
L'Organismo bilaterale, definito con accordo del 5 giugno 2002 verrà attivato, entro e non oltre 30 giorni dalla stipula
del presente c.c.n.l., in base al relativo Regolamento attuativo, che è parte integrante del presente c.c.n.l.
5) Procedure e sedi di composizione delle controversie
Le parti, riaffermando il comune convincimento che un positivo andamento delle relazioni sindacali vada correlato
anche alla predisposizione di idonei strumenti, che privilegino ed antepongano i momenti di esame e verifica delle varie
problematiche alle fasi di conflittualità e che, comunque, l'interpretazione delle norme del presente contratto devono essere
rimesse, per la loro definizione, alle parti stipulanti, convengono di attenersi alle procedure di seguito indicate per la
composizione delle controversie sull'applicazione del contratto.
1) Livello di unità produttiva
a) Quando il lavoratore ritenga disattesa nei propri confronti una norma disciplinante il rapporto di lavoro, così come
viene disciplinata dal c.c.n.l., può chiedere che la questione venga esaminata tra Unità produttiva e la
R.S.A./R.S.U./OO.SS. territoriali interessate entro i 15 giorni successivi all'inoltro della richiesta.
La richiesta di esame della questione avviene per iscritto con l'indicazione precisa della norma contrattuale che si
ritiene disattesa ed i motivi della contestazione.
b) In caso di controversie plurime, intendendo al riguardo le vertenze sui diritti derivanti dal contratto e riguardanti
una pluralità di dipendenti, la richiesta di composizione può essere assunta direttamente dalla R.S.A./R.S.U. e dalle
OO.SS. territoriali interessate secondo la seguente procedura:
- la richiesta di esame della questione avviene per iscritto con l'indicazione precisa della norma contrattuale che si
ritiene disattesa ed i motivi della contestazione;
- entro 10 giorni dalla data di ricevimento della domanda il responsabile dell'ANAS competente territorialmente fissa
l'incontro con la rappresentanza sindacale per l'esame della controversia;
- in caso di mancato accordo può essere richiesta eventualmente l'assistenza del Servizio Relazioni Industriali
nazionale, da svolgersi entro i 10 giorni successivi;
- al termine di tale fase viene redatto specifico verbale. Solo in caso di controversia plurima, per le questioni non
risolte si seguirà la procedura di cui al successivo livello nazionale.
2) Livello nazionale
Permanendo il disaccordo, la controversia plurima sarà sottoposta all'esame dei competenti Organi nazionali e si
concluderà entro i 10 giorni successivi alla data di formalizzazione della conclusione dell'esame a livello territoriale.
Fino al completo esaurimento, in tutte le loro fasi, delle procedure sopra individuate, i lavoratori interessati non
potranno adire l'Autorità giudiziaria sulle materie oggetto della controversia, né si potrà fare ricorso ad agitazioni del
personale di qualsiasi tipo né, da parte aziendale, verrà data attuazione a provvedimenti concernenti le questioni oggetto
della controversia.
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6) Interpretazione autentica del contratto
Quando insorgono controversie sull'interpretazione del presente contratto collettivo, le parti che lo hanno sottoscritto
si incontrano, entro 30 giorni dalla richiesta di cui al successivo comma 2, per definire consensualmente il significato della
clausola controversa.
Al fine di cui al comma 1, la parte interessata invia all'altra apposita richiesta scritta con lettera raccomandata; la
richiesta deve contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa; essa deve comunque
fare riferimento a problemi interpretativi ed applicativi di rilevanza generale.
L'eventuale accordo sostituisce la clausola controversa sin dalla vigenza del contratto collettivo nazionale.
---------N.d.R.: L'accordo 26 luglio 2007 prevede quanto segue:
Art. 4
(Diritti di informazione)
A) Livello nazionale confederale e di categoria
Periodicamente, di norma ogni semestre, l'azienda e le Segreterie confederali delle Organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori si incontreranno,
congiuntamente alle Segreterie nazionali di categoria delle OO.SS. dei lavoratori, attraverso la convocazione di un Organismo bilaterale nazionale,
disciplinato da apposito regolamento, al fine di effettuare una disamina congiunta delle seguenti materie:
1) costituzione di nuove società e partecipazioni societarie dell'ANAS;
2) accordo di programma, suo stato di attuazione, nonché sulle eventuali successive modifiche introdotte;
3) bilancio preventivo o consuntivo con i relativi aggiornamenti;
4) progetti di intervento sugli assetti organizzativi, che comportino riflessi sul personale, per i quali potranno anche essere attivate specifiche
consultazioni, finalizzate all'assunzione di elementi di conoscenza ed approfondimento sugli aspetti dell'occupazione, sull'organizzazione e sulle
condizioni di lavoro;
5) sicurezza stradale e qualità del servizio;
6) piani di investimento.
B) Livello nazionale di categoria
Periodicamente, di norma ogni quadrimestre, o su richiesta di una delle parti, l'azienda e le Organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori si
incontreranno al fine di effettuare una disamina congiunta delle seguenti materie:
1) stato degli investimenti, della progettazione, delle gare esperite, con valutazione sui risultati raggiunti nel quadrimestre precedente;
2) attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, con la disaggregazione compartimentale;
3) stato e dinamica qualitativa e quantitativa dell'occupazione derivante anche dall'utilizzo delle diverse tipologie contrattuali, nonché l'andamento
qualitativo e quantitativo dell'occupazione femminile e l'utilizzo del reclutamento ex L. n. 68/1999 comprensivi anche della mobilità del personale;
4) stato di attuazione dei programmi di formazione, addestramento e riqualificazione professionale;
5) gli interventi effettuati in materia di igiene, salute e sicurezza del lavoro, nonché i dati relativi agli infortuni, alle malattie professionali ed alla
sorveglianza sanitaria;
6) orientamenti in materia di appalti, in relazione non solo all'attività di manutenzione ordinaria, avuto riguardo alla natura delle attività conferite, nonché
agli ambiti in cui esse si esplicano o si prevede possono esplicarsi. Inoltre, l'ANAS indicherà la tipologia degli appalti avente carattere nazionale, entro 30
giorni dalla richiesta, con le motivazioni e le caratteristiche dell'appalto stesso;
7) azioni positive e di pari opportunità;
8) budget del personale, con cadenza annuale.
Nel corso degli incontri la società fornirà gli eventuali aggiornamenti sulle tematiche esaminate negli incontri precedenti.
C) Livello regionale e di unità produttiva
Periodicamente, di norma ogni quadrimestre, o su richiesta di una delle parti, l'azienda e le Organizzazioni sindacali competenti a livello di unità
produttiva si incontreranno al fine di effettuare una disamina congiunta delle seguenti materie:
1) argomenti di cui ai punti 2 e 3 del paragrafo riguardante l'informazione a livello nazionale;
2) situazione tecnico-organizzativa dell'unità produttiva e programmi sugli investimenti in corso;
3) programmi di aggiornamento ed addestramento professionale, con particolare riferimento alla verifica dei percorsi formativi;
4) la consistenza numerica del personale distinta per sesso e tipologia di contratto, nonché l'andamento delle assunzioni secondo le diverse tipologie
utilizzate e nelle eventuali diverse articolazioni interne;
5) la necessità di lavoro straordinario determinata da eventi eccezionali, non programmabili, fornendo i dati a consuntivo relativi alle ore di straordinario
effettuate nel trimestre precedente;
6) i dati relativi agli infortuni, alle malattie professionali e agli interventi effettuati in materia di salute e sicurezza nel lavoro;
7) le linee in materia di appalti di cui al precedente punto 6, lett. B), relativamente al rispettivo ambito territoriale;
8) budget del personale, con cadenza annuale.
A richiesta delle R.S.A./R.S.U. sarà effettuato un esame congiunto su particolari aspetti delle problematiche sopracitate nel corso di un apposito incontro
da convocare entro 10 giorni dalla apposita richiesta.
Per unità produttive si intendono: i compartimenti della viabilità, gli uffici speciali, la Direzione generale. Per quanto attiene le sezioni staccate le relazioni
industriali avverranno congiuntamente alla sede compartimentale di riferimento.
Art. 5
(Contrattazione)
A) Livello nazionale di categoria
Costituiscono oggetto di confronto:
1) linee e strategie occupazionali;
2) programmi ed interventi di aggiornamento, qualificazione e riqualificazione del personale;
3) l'organizzazione generale dei servizi e le ricadute in termini di orari di lavoro;
4) il reclutamento del personale con contratto diverso dal contratto a tempo indeterminato, per il superamento dei limiti posti dall'articolo relativo alle
tipologie contrattuali;
5) il sistema collettivo premiante di cui al punto 6 del Protocollo 26 luglio 2007.
B) Livello regionale e di unità produttiva
Costituiscono oggetto di confronto:
1) la situazione tecnico-organizzativa dell'unità produttiva e le prospettive sugli investimenti in corso;
2) i programmi relativi agli ammodernamenti delle strutture e degli impianti aventi riflessi sull'ambiente di lavoro;
3) i programmi di aggiornamento e di addestramento professionale, con particolare riferimento alla verifica dei percorsi formativi;
4) la consistenza numerica del personale distinta per sesso e tipologia di contratto, nonché l'andamento delle assunzioni;
4-bis) l'organizzazione dei servizi secondo i criteri generali anche in rapporto a mobilità e carichi di lavoro;
5) la necessità di lavoro straordinario determinata da eventi eccezionali, non programmabili, fornendo i dati a consuntivo relativi alle ore di straordinario
effettuate nel trimestre precedente;
6) l'articolazione dell'orario di lavoro (orario settimanale, flessibilità, lavoro domenicale e festivo, turnazioni);
7) i dati relativi agli infortuni, alle malattie professionali e agli interventi effettuati in materia di salute e sicurezza del lavoro;
8) l'esame delle vertenze individuali e plurime relative all'applicazione delle norme di legge e del c.c.n.l.;
9) le politiche per le azioni positive e pari opportunità;
10) le eventuali ricadute degli accordi nazionali;
11) i rapporti con l'utenza;
12) le eventuali priorità del diritto allo studio.
Art. 6
(Procedura e sedi di composizione delle controversie)
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AUTOSTRADE E STRADE - ANAS del 26/07/2007 - CCNL
Le parti, riaffermando il comune convincimento che un positivo andamento delle relazioni sindacali vada correlato anche alla predisposizione di idonei
strumenti, che privilegino ed antepongano i momenti di esame e verifica delle varie problematiche alle fasi di conflittualità e che, comunque,
l'interpretazione delle norme del presente contratto devono essere rimesse, per la loro definizione, alle parti stipulanti, convengono di attenersi alle
procedure di seguito indicate per la composizione delle controversie sull'applicazione del contratto.
A) Livello unità produttiva
1) Quando il lavoratore ritenga disattesa nei propri confronti una norma disciplinante il rapporto di lavoro, così come viene stabilita dal c.c.n.l., può
chiedere che l'esame della questione venga esaurito tra unità produttiva e la R.S.A./R.S.U./OO.SS. territoriali interessate entro i 30 giorni successivi
all'inoltro della richiesta.
La richiesta di esame della questione avviene per iscritto con l'indicazione precisa della norma contrattuale che si ritiene disattesa ed i motivi della
contestazione.
2) In caso di controversie plurime, intendendo al riguardo le vertenze sui diritti derivanti dal contratto o da accordi e riguardanti una pluralità di dipendenti,
la richiesta di composizione può essere assunta direttamente dalle R.S.A./R.S.U. e dalle OO.SS. territoriali interessate secondo la seguente procedura:
- la richiesta di esame della questione avviene per iscritto con l'indicazione precisa della norma contrattuale che si ritiene disattesa ed i motivi della
contestazione;
- entro 15 giorni dalla data di ricevimento della domanda il responsabile dell'ANAS competente territorialmente fissa l'incontro con la rappresentanza
sindacale per l'esame della controversia. Al termine dell'incontro dovrà essere redatto un apposito verbale;
- in caso di mancato accordo può essere richiesta eventualmente l'assistenza del servizio relazioni industriali nazionale, da svolgersi entro i 15 giorni
successivi;
- al termine di tale fase viene redatto specifico verbale. Solo in caso di controversia plurima, per le questioni non risolte si seguirà la procedura di cui al
successivo livello nazionale.
B) Livello nazionale
1) Permanendo il disaccordo, la controversia plurima sarà sottoposta all'esame dei competenti Organi nazionali e si concluderà entro i 10 giorni
successivi alla data di formalizzazione della conclusione dell'esame a livello territoriale. Fino al completo esaurimento, in tutte le loro fasi, delle procedure
sopra individuate, i lavoratori interessati non potranno adire l'autorità giudiziaria sulle materie oggetto della controversia, né si potrà fare ricorso ad
agitazioni del personale di qualsiasi tipo né, da parte aziendale, verrà data attuazione a provvedimenti concernenti le questioni oggetto della controversia.
2) In caso di controversie originatesi in sede di trattativa nazionale, le parti si impegnano a svolgere un incontro, che sarà fissato dall'azienda entro 10
giorni successivi alla effettuazione della richiesta di raffreddamento.
Art. 7
(Interpretazione autentica del contratto)
1. Quando insorgono controversie sull'interpretazione del presente contratto collettivo, le parti che lo hanno sottoscritto si incontrano, entro 30 giorni dalla
richiesta di cui al successivo comma 2, per definire consensualmente il significato della clausola controversa.
2. Al fine di cui al comma 1, la parte interessata invia all'altra apposita richiesta scritta con lettera raccomandata; la richiesta deve contenere una sintetica
descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa; essa deve comunque fare riferimento a problemi interpretativi ed applicativi di rilevanza
generale.
3. L'eventuale accordo sostituisce la clausola controversa sin dalla vigenza del contratto collettivo nazionale.
Art. 4
(Quote sindacali)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
L'ANAS effettua, a titolo gratuito, le trattenute delle quote sindacali dei dipendenti per conto dei Sindacati interessati,
in base a delega rilasciata dal lavoratore.
La misura della trattenuta viene fissata da ciascuna Organizzazione sindacale nazionale dei lavoratori stipulanti il
presente c.c.n.l. La busta paga dovrà essere integrata con l'indicazione dell'Organizzazione sindacale a cui è corrisposta la
relativa trattenuta.
I dipendenti hanno facoltà di rilasciare delega, a favore dell'Organizzazione sindacale da loro prescelta, per la
trattenuta di una quota sulla retribuzione fissa mensile, per il pagamento dei contributi sindacali.
La delega è rilasciata per iscritto ed è trasmessa all'ANAS a cura del dipendente o dell'Organizzazione sindacale
interessata ed ha effetto dal secondo mese successivo a quello del rilascio.
Il dipendente può revocare in qualsiasi momento la delega rilasciata ai sensi del precedente punto 3, inoltrando la
relativa comunicazione all'ANAS e alla Organizzazione sindacale interessata. L'effetto della revoca decorre dal secondo
mese successivo a quello della presentazione della stessa.
La delega e la eventuale revoca sono atti di libera manifestazione di volontà e quindi strettamente personali; di
conseguenza le medesime devono essere singole e non cumulative.
L'ANAS, entro il giorno cinque di ogni mese, effettua il versamento delle somme, trattenute per 'contributi sindacali',
sulla retribuzione del mese precedente alle Organizzazioni stipulanti il presente c.c.n.l., secondo le modalità dalle stesse
indicate.
Nel caso in cui la retribuzione mensile non venga corrisposta, non può darsi luogo ad alcuna trattenuta né al
successivo recupero.
L'ANAS è tenuto nei confronti dei terzi alla segretezza sui nominativi del personale delegante e sui versamenti
effettuati alle Organizzazioni sindacali.
Le deleghe in atto alla data dell'entrata in vigore del c.c.n.l. conservano la loro validità e sono assoggettate alla
disciplina del presente articolo
---------N.d.R.: L'accordo 26 luglio 2007 prevede quanto segue:
Art. 8
(Quote sindacali)
1. L'ANAS effettua, a titolo gratuito, le trattenute delle quote sindacali dei dipendenti per conto dei Sindacati interessati, in base a delega rilasciata dal
lavoratore.
2. La misura della trattenuta viene fissata da ciascuna Organizzazione sindacale nazionale dei lavoratori stipulanti il presente c.c.n.l. La busta paga dovrà
essere integrata con l'indicazione dell'Organizzazione sindacale a cui è corrisposta la relativa trattenuta.
3. I dipendenti hanno facoltà di rilasciare delega, a favore dell'Organizzazione sindacale da loro prescelta, per la trattenuta di una quota sulla retribuzione
fissa mensile, per il pagamento dei contributi sindacali.
4. La delega è rilasciata per iscritto ed è trasmessa all'ANAS a cura del dipendente o dell'Organizzazione sindacale interessata ed ha effetto dal secondo
mese successivo a quello del rilascio.
5. Il dipendente può revocare in qualsiasi momento la delega rilasciata ai sensi del precedente punto 3, inoltrando la relativa comunicazione all'ANAS e
alla Organizzazione sindacale interessata. L'effetto della revoca decorre dal secondo mese successivo a quello della presentazione della stessa.
6. La delega e la eventuale revoca sono atti di libera manifestazione di volontà e quindi strettamente personali; di conseguenza le medesime devono
essere singole e non cumulative.
7. L'ANAS, entro il giorno cinque di ogni mese, effettua il versamento delle somme, trattenute per "contributi sindacali", sulla retribuzione del mese
precedente alle Organizzazioni stipulanti il presente c.c.n.l., secondo le modalità dalle stesse indicate.
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8. Nel caso in cui la retribuzione mensile non venga corrisposta, non può darsi luogo ad alcuna trattenuta né al successivo recupero.
9. L'ANAS è tenuto nei confronti dei terzi alla segretezza sui nominativi del personale delegante e sui versamenti effettuati alle Organizzazioni sindacali.
10. Le deleghe in atto alla data dell'entrata in vigore del c.c.n.l. conservano la loro validità e sono assoggettate alla disciplina del presente articolo.
Art. 5
(Diritto di affissione)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Le Organizzazioni sindacali dei dipendenti e le rappresentanze sindacali unitarie hanno il diritto di affiggere, in
appositi spazi che l'ANAS ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva,
pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale del lavoro.
---------N.d.R.: L'accordo 26 luglio 2007 prevede quanto segue:
Art. 9
(Diritto di affissione)
Le Organizzazioni sindacali dei dipendenti e le Rappresentanze sindacali unitarie hanno il diritto di affiggere, in appositi spazi che l'ANAS ha l'obbligo di
predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale
del lavoro.
Art. 6
(Referendum)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
L'ANAS deve consentire lo svolgimento, di "referendum", sia generali che per categoria, su materie inerenti
all'attività sindacale, indetti dalle R.S.A./R.S.U. e OO.SS. territoriali tra i lavoratori, con diritto di partecipazione di tutti i
dipendenti appartenenti all'unità produttiva ed alla categoria particolarmente interessata.
---------N.d.R.: L'accordo 26 luglio 2007 prevede quanto segue:
Art. 10
(Referendum)
L'ANAS deve consentire lo svolgimento di "referendum", sia generali che per categoria, su materie inerenti all'attività sindacale, indetti dalle R.S.A./R.S.U.
e OO.SS. territoriali tra i lavoratori, con diritto di partecipazione di tutti i dipendenti appartenenti all'unità produttiva ed alla categoria particolarmente
interessata.
Art. 7
(Assemblee e locali rappresentanze sindacali)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Il personale ha diritto di partecipare alle assemblee sindacali per 12 ore annue pro-capite senza decurtazione della
retribuzione.
Le assemblee sul posto di lavoro, negli uffici con servizio continuativo al pubblico, vanno tenute di regola nelle prime
o ultime 2 ore di servizio.
La convocazione, la sede e l'orario delle assemblee e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni alla
categoria sono comunicate all'ANAS con preavviso scritto, da effettuarsi di norma tre giorni prima.
Qualora sia stato raggiunto il limite massimo di ore a disposizione per le assemblee, il dipendente può chiedere
ulteriori sei ore annue, da recuperare entro il mese o nel mese successivo.
Alle Organizzazioni sindacali, nell'ambito delle strutture centrali e periferiche, è consentito, per l'esercizio delle loro
funzioni, l'uso di idonei locali disponibili all'interno delle sedi dell'ANAS, nonché il diritto di usufruire, all'interno delle sedi
medesime, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni.
---------N.d.R.: L'accordo 26 luglio 2007 prevede quanto segue:
Art. 11
(Assemblee e locali rappresentanze sindacali)
1. Il personale ha diritto di partecipare alle assemblee sindacali per 12 ore annue "pro-capite" senza decurtazione della retribuzione.
2. Le assemblee sul posto di lavoro, negli uffici con servizio continuativo al pubblico, vanno tenute di regola nelle prime o ultime 2 ore di servizio.
3. La convocazione, la sede e l'orario delle assemblee e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni alla categoria sono comunicate all'ANAS
con preavviso scritto, da effettuarsi di norma tre giorni prima.
4. Qualora sia stato raggiunto il limite massimo di ore a disposizione per le assemblee, il dipendente può chiedere ulteriori sei ore annue, da recuperare
entro il mese o nel mese successivo.
5. Alle Organizzazioni sindacali, nell'ambito delle strutture centrali e periferiche, è consentito, per l'esercizio delle loro funzioni, l'uso di idonei locali
disponibili all'interno delle sedi dell'ANAS, nonché il diritto di usufruire, all'interno delle sedi medesime, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per
le loro riunioni.
Art. 8
(Tutela dei dipendenti dirigenti sindacali)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Il trasferimento, dalla propria sede di lavoro, dei dirigenti sindacali, componenti di Organi statutari delle
Organizzazioni sindacali, nonché dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, possono essere disposti solo previo
nulla osta delle Organizzazioni sindacali di appartenenza.
Le disposizioni del comma 1 si applicano fino alla fine dell'anno successivo alla data di cessazione dell'incarico
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AUTOSTRADE E STRADE - ANAS del 26/07/2007 - CCNL
sindacale.
---------N.d.R.: L'accordo 26 luglio 2007 prevede quanto segue:
Art. 12
(Tutela dei dipendenti dirigenti sindacali)
1. Il trasferimento, dalla propria sede di lavoro, dei dirigenti sindacali, componenti di Organi statutari delle Organizzazioni sindacali, nonché dei
Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, possono essere disposti solo previo nulla osta delle Organizzazioni sindacali di appartenenza.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano fino alla fine dell'anno successivo alla data di cessazione dell'incarico sindacale.
Art. 9
(Aspettativa sindacale)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Il numero complessivo dei dipendenti che possono essere collocati in aspettativa sindacale retribuita è di dieci unità.
La ripartizione delle aspettative, tra le Organizzazioni sindacali stipulanti, è effettuata in relazione al grado di
rappresentatività delle stesse, accertato in base al numero delle deleghe attivate per la riscossione dei contributi sindacali,
risultante alla data del 31 dicembre dell'anno precedente. Il "quorum" di riferimento per la ripartizione è dato dal rapporto
fra il totale delle deleghe sindacali attivate ed il numero delle aspettative. Le aspettative non assegnate con il "quorum"
pieno sono ripartite in base ai maggiori resti. Le aspettative spettanti a ciascuna Organizzazione sindacale non possono
superare le tre unità.
Il provvedimento di collocamento in aspettativa sindacale viene disposto dall'ANAS a seguito di domanda scritta ad
esso presentata dalla competente Organizzazione sindacale nazionale stipulante del presente contratto. Copia di detto
provvedimento dovrà essere inviata alla Organizzazione sindacale richiedente.
Il provvedimento di collocamento in aspettativa sindacale protrae i propri effetti fino alla richiesta di revoca da parte
della stessa Organizzazione sindacale che ne ha fatto richiesta o del dipendente collocato in aspettativa. Copia del
provvedimento di revoca dovrà essere inviata alla Organizzazione richiedente.
Al dipendente collocato in aspettativa sindacale compete l'intera retribuzione fissa, nonché la retribuzione variabile
relativa alla funzione, alla professionalità e alla produttività, con esclusione dei compensi per il lavoro straordinario. I
periodi trascorsi in aspettativa sindacale sono utili a tutti gli effetti, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e
del diritto al congedo ordinario.
Il dipendente, terminato il periodo di aspettativa sindacale, rientra nella sede di provenienza.
L'aspettativa sindacale potrà essere convertita, su richiesta dell'Organizzazione sindacale, in permessi sindacali
giornalieri retribuiti pari a 250 giorni lavorativi.
---------N.d.R.: L'accordo 26 luglio 2007 prevede quanto segue:
Art. 13
(Aspettativa sindacale)
1. Il numero complessivo dei dipendenti che possono essere collocati in aspettativa sindacale retribuita è di dieci unità.
2. La ripartizione delle aspettative, tra le Organizzazioni sindacali stipulanti, è effettuata in relazione al grado di rappresentatività delle stesse, accertato in
base al numero delle deleghe attivate per la riscossione dei contributi sindacali, risultante alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.
3. Il "quorum" di riferimento per la ripartizione è dato dal rapporto fra il totale delle deleghe sindacali attivate ed il numero delle aspettative.
4. Le aspettative non assegnate con il "quorum" pieno sono ripartite in base ai maggiori resti.
5. Le aspettative spettanti a ciascuna Organizzazione sindacale non possono superare le tre unità.
6. Il provvedimento di collocamento in aspettativa sindacale viene disposto dall'ANAS a seguito di domanda scritta ad esso presentata dalla competente
Organizzazione sindacale nazionale stipulante del presente contratto. Copia di detto provvedimento dovrà essere inviata alla Organizzazione sindacale
richiedente. Il provvedimento di collocamento in aspettativa sindacale protrae i propri effetti fino alla richiesta di revoca da parte della stessa
Organizzazione sindacale che ne ha fatto richiesta o del dipendente collocato in aspettativa. Copia del provvedimento di revoca dovrà essere inviata alla
Organizzazione richiedente.
7. Al dipendente collocato in aspettativa sindacale compete l'intera retribuzione fissa, nonché la retribuzione variabile relativa alla funzione, alla
professionalità e alla produttività, con esclusione dei compensi per il lavoro straordinario. I periodi trascorsi in aspettativa sindacale sono utili a tutti gli
effetti, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario. Il dipendente, terminato il periodo di aspettativa sindacale,
rientra nella sede di provenienza.
8. L'aspettativa sindacale potrà essere convertita, su richiesta dell'Organizzazione sindacale, in permessi sindacali giornalieri retribuiti pari a 250 giorni
lavorativi.
Art. 10
(Permessi sindacali retribuiti)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
I dirigenti degli Organismi sindacali e delle rappresentanze sindacali possono usufruire, per l'espletamento del loro
mandato, di permessi sindacali retribuiti giornalieri e di permessi retribuiti orari. I permessi sindacali sono, a tutti gli effetti,
equiparati al servizio prestato nell'ANAS.
I permessi sindacali sono concessi, salvo inderogabili ed eccezionali esigenze di servizio dirette ad assicurare i
servizi minimi essenziali, in ottemperanza a quanto stabilito dall'accordo di riferimento (Allegato 1) e parte integrante del
presente contratto.
Il monte orario annuo, complessivamente a disposizione per i permessi di cui al precedente comma, è determinato
in ragione di tre ore per ogni dipendente in
servizio al 31 dicembre dell'anno precedente. La ripartizione del monte ore è effettuata, entro il primo trimestre di
ciascun anno, in modo che una quota, pari al 5% del monte orario, sia ripartita in parti uguali fra tutte le sigle sindacali
stipulanti il presente contratto, e la quota restante sia ripartita in proporzione al grado di rappresentatività di ciascuna
Organizzazione sindacale, accertato in base al numero delle deleghe per la riscossione dei contributi sindacali risultante
alla data del 31 dicembre di ciascun anno. Ferma restando, comunque, la garanzia del limite minimo prevista dall'art. 23
della legge n. 300/1970 e dell'accordo interconfederale del 20 dicembre 1993.
Oltre ai permessi di cui al comma 1, possono essere concessi ai dirigenti sindacali, salvo inderogabili ed eccezionali
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AUTOSTRADE E STRADE - ANAS del 26/07/2007 - CCNL
esigenze di servizio, ulteriori permessi retribuiti nel limite di diciotto giorni all'anno per la partecipazione ai convegni
nazionali, alle riunioni degli Organi nazionali, regionali, provinciali ed ai congressi previsti dagli statuti delle rispettive
confederazioni ed Organizzazioni sindacali di categoria.
Le Organizzazioni sindacali devono inviare in forma scritta all'inizio di ogni anno i nominativi dei dirigenti sindacali
facenti parte di strutture sindacali.
Diverse intese intervenute tra le Organizzazioni sindacali sulla ripartizione dei permessi di cui al precedente comma
2, fermo restando il numero complessivo, saranno comunicate all'ANAS per i consequenziali provvedimenti.
Ferma restando l'autonomia delle OO.SS. a determinare la propria delegazione, in occasione delle trattative
convocate dall'ANAS, verranno concessi n. 3 permessi per Organizzazione sindacale retribuiti che non verranno calcolati
nel monte ore di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo.
Le spese relative agli spostamenti delle delegazioni sindacali trattanti sono a totale carico delle rispettive OO. SS. di
appartenenza.
---------N.d.R.: L'accordo 26 luglio 2007 prevede quanto segue:
Art. 14
(Permessi sindacali retribuiti)
1) I dirigenti degli Organismi sindacali e delle rappresentanze sindacali possono usufruire, per l'espletamento del loro mandato, di permessi sindacali
retribuiti giornalieri e di permessi retribuiti orari. I permessi sindacali sono, a tutti gli effetti, equiparati al servizio prestato nell'ANAS.
2) I permessi sindacali sono concessi, salvo inderogabili ed eccezionali esigenze di servizio dirette ad assicurare i servizi minimi essenziali, in
ottemperanza a quanto stabilito dall'accordo di riferimento e parte integrante del presente contratto.
3) Il monte orario annuo, complessivamente a disposizione per i permessi di cui al precedente comma, è determinato in ragione di tre ore per ogni
dipendente a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato con contratto di durata almeno pari a 12 mesi, in servizio al 31 dicembre dell'anno
precedente. La ripartizione del monte ore è effettuata, entro il primo trimestre di ciascun anno, in modo che una quota, pari al 5% del monte orario, sia
ripartita in parti uguali fra tutte le sigle sindacali stipulanti il presente contratto, e la quota restante sia ripartita in proporzione al grado di rappresentatività
di ciascuna Organizzazione sindacale, accertato in base al numero delle deleghe per la riscossione dei contributi sindacali risultante alla data del 31
dicembre di ciascun anno. Ferma restando, comunque, la garanzia del limite minimo prevista dall'art. 23 della legge n. 300/1970 e dell'accordo
interconfederale del 20 dicembre 1993.
4) Oltre ai permessi di cui al comma 1, possono essere concessi ai dirigenti sindacali, salvo inderogabili ed eccezionali esigenze di servizio, ulteriori
permessi retribuiti nel limite di diciotto giorni all'anno per la partecipazione ai convegni nazionali, alle riunioni degli Organi nazionali, regionali, provinciali
ed ai congressi previsti dagli Statuti delle rispettive Confederazioni ed Organizzazioni sindacali di categoria.
5) Le Organizzazioni sindacali devono inviare in forma scritta all'inizio di ogni anno i nominativi dei dirigenti sindacali facenti parte di strutture sindacali.
Diverse intese intervenute tra le Organizzazioni sindacali sulla ripartizione dei permessi di cui al precedente comma 2, fermo restando il numero
complessivo, saranno comunicate all'ANAS per i consequenziali provvedimenti.
6) Ferma restando l'autonomia delle OO.SS. a determinare la propria delegazione, in occasione delle trattative convocate dall'ANAS, verranno concessi 3
permessi per Organizzazione sindacale retribuiti che non verranno calcolati nel monte ore di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo.
7) Le spese relative agli spostamenti delle delegazioni sindacali trattanti sono a totale carico delle rispettive OO.SS. di appartenenza.
Art. 11
(Rappresentanze sindacali unitarie)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Le parti convengono sul riconoscimento delle R.S.U. anche con riferimento agli accordi interconfederali che
regolano la materia; tenuto conto delle specificità del settore della viabilità stradale di riconoscere, altresì, l'accordo
sottoscritto il 29 luglio 1994 allegato e parte integrante del presente contratto. Le elezioni avranno luogo entro il 31
dicembre 2003.
---------N.d.R.: L'accordo 26 luglio 2007 prevede quanto segue:
Art. 15
(Rappresentanze sindacali unitarie)
Le parti convengono sul riconoscimento delle R.S.U. anche con riferimento agli accordi interconfederali che regolano la materia; tenuto conto delle
specificità del settore della viabilità stradale di riconoscere, altresì, l'accordo sottoscritto il 29 luglio 1994 allegato e parte integrante del presente contratto.
Le elezioni avranno luogo entro il 31 dicembre 2007.
Titolo II
DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 12
(Assunzione)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l'ANAS si costituisce in conformità alle norme di legge e contrattuali.
L'assunzione viene comunicata al lavoratore in forma scritta e deve indicare:
- data di inizio del rapporto di lavoro;
- area professionale, posizione economica e profilo professionale a cui il lavoratore viene assegnato;
- sede di lavoro;
- trattamento economico iniziale;
- durata del periodo di prova.
All'atto dell'assunzione, ad ogni lavoratore viene consegnata copia del presente contratto. In caso di rinnovo del
contratto la copia dello stesso verrà consegnata entro 3 mesi dalla stipula.
L'assunzione del dipendente decorre a tutti gli effetti dal giorno della presentazione in servizio.
La presentazione in servizio dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data di stipula del contratto di assunzione, salvo
proroga in caso di documentato impedimento.
Il coniuge o il figlio del dipendente deceduto o dichiarato inabile totale e permanentemente per cause di servizio ha
diritto di essere assunto dall'ANAS. In caso di decesso per causa di servizio, l'assunzione avverrà a seguito del rilascio di
opportuna dichiarazione da parte del dirigente competente e, comunque, non oltre 60 giorni dal decesso.
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Allo scopo di utilizzare idoneamente le capacità attitudinali dei lavoratori in servizio e di consentire lo sviluppo di
carriera per coprire nuovi posti di lavoro o altri resisi vacanti si darà la precedenza, a parità di requisiti, ai lavoratori in
servizio nella percentuale del 30%. (Prima di procedere alle assunzioni, si darà corso ad un protocollo che verrà definito,
previo confronto con le OO.SS., entro 60 giorni dalla stipula del presente c.c.n.l.)
Sono fatte salve le norme vigenti in materia di bilinguismo.
L'ANAS osserverà la disciplina prevista dalla legge n. 68 del 12 marzo 1999 e successive modificazioni ed
integrazioni.
---------N.d.R.: L'accordo 7 novembre 2003 prevede quanto segue:
Assunzioni a tempo indeterminato
A partire dal mese di dicembre del corrente anno e con cadenza annuale (ed eventualmente anche semestrale) si procederà, avendo a riferimento la
pianta organica a regime, a livello nazionale, ad una ricognizione programmatica delle esigenze di risorse umane emerse, sia in termini di ripianamento
del "turn-over", che di implementazione del personale delle sedi centrali e periferiche in relazione agli obiettivi fissati come prioritari nel piano industriale
ed alle conseguenti proposte dell'Ufficio risorse umane. Su tale ricognizione si aprirà un confronto per giungere ad una valutazione congiunta sulla
ottimizzazione delle risorse aziendali.
In prima applicazione si procederà entro il mese di ottobre e, successivamente al termine dell'anno di riferimento e prima di procedere alla successiva
ricognizione programmatica, ad una verifica a consuntivo al fine di monitorare lo stato di attuazione e di adottare gli eventuali correttivi.
Al fine di valorizzare le risorse e le professionalità interne, verrà garantito, ai sensi del punto 7, dell'art. 12 del c.c.n.l., il reperimento delle necessità
organiche individuate all'interno dell'ANAS fra i lavoratori che esercitano la propria attività professionale presso l'azienda a diverso titolo sia a carattere
permanente ed anche transitorio, dandone apposita comunicazione.
Per le esigenze di organico relative ai profili professionali di capo cantoniere ed assistente di nucleo si accede esclusivamente attraverso un corso di
formazione con selezione riservato ai dipendenti dell'azienda.
Le procedure di selezione del personale verranno attivate utilizzando, di norma, le strutture interne, mentre per le professionalità di elevata
specializzazione o per specifiche professionalità si potrà fare ricorso a società esterne di reclutamento. Per delimitate professionalità il Servizio risorse
umane continuerà ad avvalersi della formula dei colloqui selettivi.
In relazione all'urgenza del reclutamento ed alle caratteristiche delle professionalità richieste, si attiveranno le procedure di pubblicizzazione della relativa
selezione, utilizzando gli strumenti che si riterranno più idonei a garantire efficacia meritocratica e trasparente snellezza del procedimento di
reclutamento, nonché capacità professionali e competenza delle risorse selezionate.
Coerentemente a quanto previsto dalle norme in vigore, saranno garantiti i diritti del personale femminile, prevedendo, altresì, nella sessione di verifica,
l'attuazione delle azioni positive di cui alla legge n. 125/1991.
Art. 13
(Assunzione a termine)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Le assunzioni con contratto a termine sono regolate dalle vigenti norme di legge.
Preferibilmente si ricorrerà alle assunzioni con contratto a termine nei seguenti casi:
- assenza per malattia/aspettativa/maternità (periodo obbligatorio);
- necessità di svolgere lavori temporanei;
- particolari esigenze organizzative.
Il contratto a termine non potrà risultare di durata inferiore a 60 giorni di calendario.
La quota di personale da assumere con contratto a tempo determinato non potrà superare mediamente nell'anno:
a) il 25% del personale di esercizio;
b) il 25% del restante personale impiegatizio.
A livello di unità produttiva verranno contrattate le percentuali di utilizzo del personale riferite all'unità stessa.
I lavoratori assunti a tempo determinato nell'area esercizio, a parità di condizioni, hanno diritto di precedenza, ove
necessari, per le assunzioni a tempo indeterminato.
---------N.d.R.: L'accordo 7 novembre 2003 prevede quanto segue:
Assunzioni a tempo determinato
Fermo restando quanto previsto dalle norme di legge e dal vigente c.c.n.l., per sopperire alle esigenze stagionali legate a fenomeni meteorologici, alla
fornitura di service stagionali agli Enti pubblici territoriali, al maggior governo delle strade, alla intensificazione del traffico in particolari giornate o periodi
dell'anno, ovvero per la realizzazione di specifici progetti anche sperimentali a tempo determinato, potranno essere disposte, dal responsabile territoriale
di riferimento (capo compartimento, capo dell'Ufficio speciale) su espressa delega del Presidente, assunzioni di personale a tempo determinato.
---------N.d.R.: L'accordo 26 luglio 2007 prevede quanto segue:
Art. 2
(Contratto di lavoro a tempo determinato)
1. Il contratto a tempo determinato, si applica in presenza delle seguenti ragioni di carattere produttivo, organizzativo e/o sostitutivo:
a) necessità di svolgere lavori temporanei;
b) necessità di svolgere lavori temporanei per fattori di stagionalità legati ad eventi meteorologici e di intensificazione del traffico veicolare;
c) sopperire alla fornitura di service stagionali agli Enti pubblici territoriali;
d) assenze di lungo periodo per malattia/aspettativa/maternità (periodo obbligatorio)/ congedi parentali o di lavoratori impegnati in attività formative;
e) necessità di intensificare in particolari aree l'attività lavorativa, senza che sia possibile sopperire con il normale organico alle esigenze determinate
dalla maggiore domanda;
f) sostituzione di assenze per ferie nei periodi giugno/settembre;
g) sostituzione di lavoratori dichiarati temporaneamente non idonei allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo di appartenenza;
h) per far fronte a periodi di riorganizzazione o riconversione di singoli settori ed uffici, anche a livello di unica unità produttiva;
i) esigenze connesse alla fase di avvio di nuove attività o di progetti, anche di tipo sperimentale.
2. Il contratto a tempo determinato non potrà risultare di durata inferiore a 60 giorni di calendario, ad eccezione di quelli attivati per la sostituzione di
lavoratori che hanno diritto alla conservazione del posto di cui al punto f).
3. La durata massima del contratto è pari a 12 mesi prorogabili per un periodo di ulteriori 12 mesi per la medesima attività lavorativa.
4. La quota di personale da assumere con contratto a tempo determinato non potrà superare mediamente nell'anno:
a) 25% del personale di esercizio;
b) 20% del restante.
A livello di unità produttiva verranno contrattate le percentuali di utilizzo del personale riferite all'unità stessa, fermo restando che specifiche e maggiori
esigenze, costituiranno oggetto di esame congiunto tra le parti nel competente livello di negoziazione.
5. I lavoratori assunti a tempo determinato, a parità di condizioni, hanno diritto di precedenza, ove necessari, per le assunzioni a tempo indeterminato.
6. Per le restanti figure, tenuto conto della specificità delle attività dell'ANAS, è di norma escluso il ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato per le
figure professionali di seguito elencate, che svolgono funzioni caratterizzate da coordinamento e/o preposizione di attività o di altri lavoratori:
- Capo cantoniere - Capo officina garage - Assistente di nucleo - Assistente tecnico - Tecnico specializzato - Esperto della prevenzione - R.S.P.P. e fino
all'apicale di area quadri.
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Art. 14
(Rapporto di lavoro a tempo parziale)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Le assunzioni di personale a tempo parziale sono regolamentate dal D.Lgs. n. 61/2000 e successive modificazioni.
L'ANAS può procedere all'assunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo parziale il cui svolgimento si
realizza con le seguenti modalità:
a) orizzontale: con orario giornaliero ridotto rispetto a quanto stabilito per il personale a tempo pieno e comunque
non inferiore alle tre ore lavorative;
b) verticale: con prestazione di attività a tempo pieno, limitatamente a periodi predeterminati nel corso della
settimana, del mese o dell'anno;
c) misto: con la combinazione delle due modalità di svolgimento del rapporto di lavoro di cui alle precedenti lettere a)
e b).
Il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale può essere impiegato anche in attività lavorative a
turno. Il personale con contratto di lavoro a tempo parziale può essere assunto anche con contratto a termine.
Il personale a tempo parziale impiegato in ogni unità produttiva non può eccedere ogni anno il 20% del personale in
servizio al 31 dicembre dell'anno precedente.
L'ANAS fissa all'atto dell'assunzione la durata della prestazione a tempo parziale, che in ogni caso non potrà essere
inferiore alle 3 ore continuative e a:
- 72 ore, nel caso di orario distribuito su base mensile;
- 864 ore, nel caso di orario distribuito nel corso dell'anno.
La prestazione minima si intende proporzionalmente ridotta quando il rapporto di lavoro inizi o si concluda nel corso
del mese ovvero per qualsiasi altra causa imputabile al lavoratore ivi compresa l'irrogazione del provvedimento disciplinare
della sospensione dal servizio e dalla retribuzione.
Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, nella lettera di assunzione è contenuta
puntuale indicazione della durata della prestazione a tempo parziale e della collocazione temporale dell'orario con
riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno, fermo restando quanto stabilito al successivo comma 6.
Con riferimento alle previsioni di cui all'art. 3, commi 7 e seguenti, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, il
rapporto di lavoro a tempo parziale può essere svolto secondo modalità elastiche che consentano la variabilità della
collocazione temporale della prestazione lavorativa.
La disponibilità allo svolgimento del rapporto a tempo parziale ai sensi del comma che precede richiede il consenso
del lavoratore, formalizzato attraverso uno specifico atto scritto, anche contestuale alla lettera di assunzione, che conterrà
gli elementi di cui al comma 9 del citato articolo 3.
La variazione della collocazione della prestazione lavorativa, di cui al presente comma, deve essere comunicata
dall'ANAS con un preavviso di almeno 10 giorni di calendario.
Per le sole ore prestate a seguito dell'esercizio di tale potere da parte dell'ANAS, al di fuori degli orari o degli schemi
concordati nell'atto di instaurazione del rapporto a tempo parziale (ovvero di trasformazione del rapporto da tempo pieno a
tempo parziale, ovvero di modifica degli stessi), compete al lavoratore la maggiorazione del 10% della quota oraria della
retribuzione globale di fatto.
Decorsi 5 mesi dalla stipulazione del patto che prevede clausole elastiche, il lavoratore può darvi disdetta dandone
all'ANAS un preavviso di un mese, quando ricorrano le seguenti documentate ragioni:
- esigenze di carattere familiare;
- esigenze di tutela della salute certificate dal competente servizio sanitario pubblico;
- necessità di attendere ad altra attività lavorativa o autonoma;
- frequenza a corsi di studio o di formazione legalmente riconosciuti.
Resta in ogni caso salva la possibilità, per l'ANAS e il lavoratore, di stipulare nuovi patti contenenti clausole
elastiche.
Il personale a tempo parziale è retribuito in base alle retribuzioni stabilite per il personale a tempo pieno
riproporzionate in funzione della ridotta durata della prestazione.
Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale non potrà effettuare prestazioni lavorative supplementari e/o
straordinarie.
Il rapporto di lavoro del personale a tempo parziale è regolato dalle disposizioni del presente contratto per il
personale a tempo pieno, salve le esclusioni e le modifiche specificate in calce agli articoli interessati, in applicazione dei
principi di non discriminazione previsti dall'art. 4 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, chiarendo le parti che le
clausole del contratto, compatibilmente con le particolari caratteristiche del rapporto, hanno applicazione proporzionale alla
durata della prestazione e alla conseguente misura della retribuzione.
Nel caso di assunzione a tempo pieno, nei confronti dei lavoratori con contratto a tempo parziale trovano
applicazione, i criteri di precedenza di cui all'art. 5, comma 2 del decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 61. A tale
riguardo il lavoratore dovrà inoltrare all'ANAS apposita richiesta scritta e dovrà documentare la sussistenza dei carichi
familiari, provvedendo a comunicare ogni ulteriore modificazione. A parità di condizioni sarà data la precedenza alla
maggiore anzianità di servizio nel profilo di appartenenza.
Il personale già in servizio e impiegato a tempo pieno potrà fare richiesta di passare a tempo parziale. L'ANAS si
riserva di accogliere tali domande compatibilmente con le esigenze aziendali nel limite della percentuale fissata dal comma
3 del presente articolo.
Sia la domanda del dipendente di passaggio a tempo parziale, sia l'accoglimento della stessa dovrà risultare da atto
scritto in cui sia contenuto il numero delle ore e il limite temporale del contratto a tempo parziale, che potrà essere
rinnovato su richiesta del dipendente, da inoltrare 90 giorni prima della scadenza del precedente contratto a tempo
parziale.
Le richieste da parte del personale di tornare a tempo pieno prima della scadenza del termine, motivate da gravi e
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comprovate ragioni di carattere personale e/o familiare, saranno prese in considerazione dall'ANAS compatibilmente
con le esigenze organizzative e produttive. In caso di disdetta, il lavoratore a tempo parziale tornerà a svolgere attività
lavorativa a tempo pieno in posizioni di identico o equivalente contenuto professionale nell'ambito dell'area di
inquadramento di appartenenza.
Nell'esame delle domande pervenute, l'ANAS terrà conto, in via prioritaria, delle comprovate esigenze connesse a
motivi familiari per i dipendenti con i figli di età inferiore ai 3 anni, a motivi di studio e ad esigenze particolari. A parità di
condizioni l'ANAS terrà conto della maggiore anzianità di servizio.
L'ANAS, ogniqualvolta si renda necessario assumere personale a tempo parziale darà la precedenza al personale a
tempo pieno e indeterminato che abbia avanzato richiesta scritta in tal senso.
Nel corso degli incontri di cui all'art. 3, l'ANAS fornirà informazioni circa l'andamento delle assunzioni a tempo
parziale e la relativa tipologia.
---------N.d.R.: L'accordo 26 luglio 2007 prevede quanto segue:
Art. 3
(Rapporto di lavoro a tempo parziale)
1. Le assunzioni di personale a tempo parziale sono regolamentate dalla normativa vigente e dal seguente articolato contrattuale.
2. L'ANAS può procedere all'assunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo parziale il cui svolgimento si realizza con le seguenti modalità:
a) orizzontale: con orario giornaliero ridotto rispetto a quanto stabilito per il personale a tempo pieno e comunque non inferiore alle tre ore lavorative;
b) verticale: con prestazione di attività a tempo pieno, limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno;
c) misto: con la combinazione delle due modalità di svolgimento del rapporto di lavoro di cui alle precedenti lett. a) e b).
Il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale può essere impiegato anche in attività lavorative a turno.
Il personale con contratto di lavoro a tempo parziale può essere assunto anche con contratto a termine.
3. Il personale a tempo parziale impiegato in ogni unità produttiva non può eccedere ogni anno il 20% del personale in servizio al 31 dicembre dell'anno
precedente.
4. L'ANAS fissa all'atto dell'assunzione la durata della prestazione a tempo parziale, che in ogni caso, non potrà essere inferiore alle 3 ore continuative e
a:
- 78 ore, nel caso di orario distribuito su base mensile;
- 936 ore, nel caso di orario distribuito nel corso dell'anno.
5. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, nella lettera di assunzione è contenuta puntuale indicazione della durata
della prestazione a tempo parziale e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno, fermo restando
quanto stabilito ai successivi commi 7 e 8.
Nel caso di prestazioni lavorative in turni, tale indicazione riguarderà la collocazione dell'orario nell'ambito del turno così come previsti dal successivo art.
34; tale articolazione dell'orario non configura fattispecie di clausola elastica di cui al successivo art. ...
6. Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere svolto, nel rispetto di condizioni da concordare tra le parti, secondo:
a) clausole flessibili, che consentano la variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa;
b) clausole elastiche, relative alla variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o
misto.
Le prestazioni lavorative rese secondo le modalità di cui alla lett. b) non possono superare di norma il 30% dell'orario di lavoro individuale in caso di
orario su base mensile o 192 ore nel caso di orario su base annua e comunque nel limite massimo di 10 ore giornaliere.
L'esercizio da parte dell'ANAS della facoltà riconosciuta dalle clausole elastiche e/o flessibili, formalizzate con il lavoratore in occasione della stipula del
contratto di assunzione a tempo parziale ovvero in caso di trasformazione del rapporto di lavoro da full time a part-time, dovrà essere comunicata al
lavoratore con un preavviso di 4 giorni in caso di lavorazione in turno, 7 giorni per le restanti tipologie di lavorazione.
7. Il rifiuto da parte del lavoratore di stipulare il patto di flessibilità e/o di elasticità non costituisce motivo di licenziamento né può dar luogo a
provvedimenti disciplinari.
8. Salvo casi eccezionali, decorsi 12 mesi dalla stipulazione del patto che prevede clausole elastiche, il lavoratore può darvi disdetta dandone all'ANAS
un preavviso di un mese.
Resta in ogni caso salva la possibilità per l'ANAS ed il lavoratore di stipulare nuovi patti contenenti clausole elastiche.
9. In presenza di specifiche esigenze tecnico-organizzative e per la sostituzione di personale dipendente assente, l'ANAS può richiedere al lavoratore con
contratto a tempo parziale orizzontale, prestazioni di lavoro supplementare.
L'effettuazione di tale prestazione richiede il consenso del lavoratore.
10. Per lavoro supplementare si intende quello prestato oltre il limite dell'orario di lavoro concordato tra le parti, sino al raggiungimento dell'orario di lavoro
del personale a tempo pieno. Per tali ore il lavoratore ha diritto ad una maggiorazione pari al 10% della retribuzione oraria.
11. In sostituzione del relativo pagamento il lavoratore potrà richiedere la trasformazione delle corrispondenti ore eccedenti in riposi compensativi. Resta
inteso che i riposi in questione verranno attribuiti nell'ambito delle prestazioni di lavoro programmate.
12. Per i lavoratori a tempo parziale che svolgono la propria attività con modalità di tipo verticale si considerano lavoro straordinario le ore prestate oltre il
normale orario giornaliero assegnato.
In sostituzione del relativo pagamento il lavoratore potrà richiedere la trasformazione delle corrispondenti ore in riposi compensativi che saranno utilizzati
come previsto.
13. Il personale a tempo parziale è retribuito in base alle retribuzioni stabilite per il personale a tempo pieno, riproporzionate in funzione della ridotta
durata della prestazione oraria e giornaliera, secondo le modalità previste per il personale a tempo pieno.
14. Le ore che superino il numero massimo di ore supplementari effettuabili, ai sensi di quanto convenuto nel presente c.c.n.l., sono retribuite con le
maggiorazioni previste all'art. 81 (Retribuzione lavoro straordinario) del c.c.n.l. 2002-2005.
15. Il rapporto di lavoro del personale a tempo parziale è regolato dalle disposizioni dal presente contratto per il personale a tempo pieno, salve le
esclusioni e le modifiche specificate in calce agli articoli interessati, in applicazione dai principi di non discriminazione previsti dall'art. 4 del decreto
legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, chiarendo le parti che le clausole del contratto, compatibilmente con le particolari caratteristiche del rapporto, hanno
applicazione proporzionale alla durata della prestazione e alla conseguente misura della retribuzione.
Al personale con rapporto a tempo parziale verticale o misto sono proporzionalmente ridotti i giorni di ferie annuali ed i permessi orari e giornalieri. Al
personale con rapporto a tempo parziale orizzontale sono proporzionalmente ridotti i permessi orari.
16. Le prestazioni di lavoro supplementare o straordinario possono essere svolte dai lavoratori a tempo parziale assunti con contratto a termine, secondo
i termini ed i limiti definiti nei punti precedenti.
17. Il personale già in servizio e impiegato a tempo pieno potrà fare richiesta di passare a tempo parziale. L'ANAS si riserva di accogliere tali domande
compatibilmente con le esigenze aziendali nel limite della percentuale fissata dal comma 3 del presente articolo.
18. Sia la domanda del dipendente di passaggio a tempo parziale, sia l'accoglimento della stessa dovrà risultare da atto scritto in cui sia contenuto il
numero delle ore e il limite temporale del contratto a tempo parziale, che potrà essere rinnovato su richiesta del dipendente, da inoltrare 90 giorni prima
della scadenza del precedente contratto a tempo parziale.
19. Le richieste da parte del personale di tornare a tempo pieno prima della scadenza del termine, motivate da gravi e comprovate ragioni di carattere
personale e/o familiare, saranno prese in considerazione dall'ANAS compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive. In caso di disdetta, il
lavoratore a tempo parziale tornerà a svolgere attività lavorativa a tempo pieno in posizioni di identico o equivalente contenuto professionale nell'ambito
dell'area di inquadramento di appartenenza.
20. Nell'esame delle domande pervenute, l'ANAS terrà conto, in via prioritaria, delle comprovate esigenze connesse a motivi familiari per i dipendenti con
i figli di età inferiore ai 3 anni, a motivi di studio e ad esigenze particolari, quali quelle successive al rientro in servizio dopo il periodo di astensione
obbligatoria per maternità. A parità di condizioni l'ANAS terrà conto della maggiore anzianità di servizio.
21. L'ANAS, ogniqualvolta si renda necessario assumere personale a tempo parziale, darà la precedenza al personale a tempo pieno e indeterminato
che abbia avanzato richiesta scritta in tal senso. Nell'esame della domanda la società applicherà i criteri indicati al precedente punto 20.
Art. 15
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(Lavoro temporaneo)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Le presenti disposizioni disciplinano l'utilizzo da parte dell'ANAS delle prestazioni di lavoro temporaneo di cui alla
legge 24 giugno 1997, n. 196 e successive modifiche a cui deve farsi riferimento agli effetti applicativi ed interpretativi per
tutto quanto non specificatamente previsto dalle presenti norme.
Fatte salve le limitazioni ed i divieti previsti dall'art. 1, comma 4, della legge 24 giugno 1997, n. 196, l'ANAS può fare
ricorso al lavoro temporaneo oltre che nei casi previsti dal comma 2 dell'art. 1 lett. b) e c) della stessa legge, anche nei
seguenti casi:
a) assunzione di personale per l'esecuzione di un'opera, di un servizio o di un appalto acquisiti dall'ANAS, definiti o
predeterminati nel tempo;
b) esigenze di carattere transitorio di figure professionali nuove o non facili da reperire sul mercato del lavoro;
c) per l'assunzione di nuovi servizi o funzioni e/o per l'avvio di nuove tecnologie;
d) per la temporanea ed eccezionale utilizzazione di qualifiche previste in organico ed attualmente scoperte, con
riguardo al periodo necessario al reperimento sul mercato del lavoro del personale occorrente, fermo restando quanto
disposto all'art. 13;
e) per l'inserimento sperimentale di figure professionali non esistenti nell'organico qualora se ne voglia testare l'utilità
o comunque si intenda coprire posizioni di lavoro non stabilizzate per un periodo complessivamente non superiore a 6
mesi.
La percentuale dei lavoratori con contratto di lavoro temporaneo, impiegata per le fattispecie sopra indicate, non può
complessivamente superare il 10% del totale dei lavoratori occupati a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre
dell'anno precedente nell'ANAS, da calcolarsi come media su base annua.
Ai lavoratori temporanei sono garantiti tutti i diritti sindacali previsti dalle leggi vigenti e dal c.c.n.l. per la categoria
delle imprese fornitrici in vigore.
L'ANAS fornirà l'informazione e la formazione aggiuntiva per gli eventuali rischi specifici per la sicurezza e la salute,
esplicitando tale onere nel contratto di lavoro temporaneo, nonché effettuerà, nei casi previsti, la sorveglianza sanitaria di
cui al Capo IV del D.Lgs. n. 626/1994.
In ordine al trattamento retributivo dei prestatori di lavoro temporaneo, trovano applicazione, come previsto dalla
legge n. 196/1997 e dell'accordo interconfederale 16 aprile 1998 e successive modificazioni, tute le voci previste nel
c.c.n.l. del personale dipendente dell'ANAS, comprensive della contrattazione di secondo livello.
L'ANAS comunica preventivamente alle OO.SS. il numero dei contratti di fornitura lavoro temporaneo da stipulare ed
i motivi del ricorso al lavoro temporaneo. Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità la predetta comunicazione
sarà effettuata entro cinque giorni successivi alla stipula del contratto. Inoltre, una volta l'anno, l'ANAS comunica allo
stesso destinatario il numero e i motivi dei contratti di fornitura conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei
lavoratori interessati.
Entro 60 giorni dalla stipula del presente c.c.n.l., e previo confronto con le OO. SS., saranno individuati i profili
professionali esclusi dal lavoro temporaneo in quanto soggetti a rischio.
---------N.d.R.: L'accordo 7 novembre 2003 prevede quanto segue:
Lavoro temporaneo
Allo scopo di garantire la massima flessibilità di impiego delle risorse umane in ragione del raggiungimento degli obiettivi fissati, avvalendosi degli
strumenti all'uopo previsti dalle norme in vigore, si concorda sulla possibilità di fare ricorso al lavoro temporaneo, di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196
e successive modifiche, per sopperire alle esigenze individuate dall'art. 15 del c.c.n.l.
In considerazione delle particolari condizioni di responsabilità individuale connesse al ruolo svolto nell'ambito dell'organizzazione aziendale dal personale
che svolge esclusivamente la propria attività lungo le strade e le autostrade di competenza dell'ANAS S.p.a., i profili professionali da escludersi nei
contratti di lavoro temporaneo sono i seguenti:
- capo cantoniere;
- capo officina-garage;
- cantoniere;
- operaio specializzato;
- operatore specializzato;
- assistente di nucleo;
- assistente tecnico;
- tecnico professionale;
- esperto della prevenzione.
Sono, inoltre, escluse le figure professionali previste dall'art. 8 del D.Lgs. n. 626/1994 e successive modifiche.
---------N.d.R.: L'accordo 26 luglio 2007 prevede quanto segue:
Art. 4
(Contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato)
1. L'attivazione del contratto di somministrazione può essere esclusivamente a tempo determinato.
2. Fatte salve le limitazioni ed i divieti previsti dalla normativa vigente in materia, è ammesso il ricorso alla somministrazione di lavoro a tempo
determinato in presenza di ragioni tecniche, produttive, organizzative, sostitutive, di carattere eccezionale ed occasionale e quando non è possibile fare
ricorso a contratti a tempo determinato e per un periodo iniziale non superiore a 120 giorni mediante accordo aziendale con le OO.SS. firmatarie del
presente c.c.n.l.
3. Al lavoratore somministrato si applica la disciplina riguardante il rapporto di lavoro di cui agli artt. 2094 e ss. del codice civile.
4. Il contratto di somministrazione è vietato per sostituire lavoratori in sciopero, né se l'ANAS abbia ridotto il numero di personale complessivo nell'anno
precedente o se non abbia nello stesso periodo confermato contratti di somministrazione in scadenza.
5. A carico dell'ANAS, nei confronti dei lavoratori somministrati, si applicano le previsioni legislative in materia di sicurezza e salute del lavoro.
6. Le condizioni di cui al secondo capoverso del comma 1 devono rientrare nei seguenti casi:
a) assunzione di personale per l'esecuzione di un'opera, di un servizio o di un appalto acquisiti dall'ANAS, definiti o predeterminati nel tempo;
b) esigenze di carattere transitorio di figure professionali nuove o non facili da reperire sul mercato del lavoro;
c) assunzione di nuovi servizi o funzioni e/o per l'avvio di nuove tecnologie;
d) per la temporanea ed eccezionale utilizzazione di qualifiche previste in organico ed attualmente scoperte, con riguardo al periodo necessario al
reperimento sul mercato del lavoro del personale occorrente, fermo restando quanto disposto dall'art. 2 del presente Protocollo;
e) per l'inserimento sperimentale di figure professionali non esistenti nell'organico qualora se ne voglia testare l'utilità o comunque si intenda coprire
posizioni di lavoro non stabilizzate per un periodo complessivamente non superiore a 6 mesi.
7. La percentuale dei lavoratori con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato impiegata per le fattispecie sopra indicate, non può
complessivamente superare il 10% del totale dei lavoratori occupati a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente nell'ANAS, da
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calcolarsi come media su base annua, nell'ambito delle unità produttive interessate.
8. L'ANAS fornirà l'informazione e la formazione aggiuntiva per gli eventuali rischi specifici per la sicurezza e la salute, esplicitando tale onere nel
contratto di somministrazione di lavoro, nonché effettuerà, nei casi previsti, la sorveglianza sanitaria di cui al Capo IV del D.Lgs. n. 626/1994.
9. In ordine al trattamento retributivo dei prestatori di lavoro somministrato, trovano applicazione, come previsto dalla normativa vigente in materia, tutte le
voci previste nel c.c.n.l. del personale dipendente dell'ANAS, comprensive degli effetti della contrattazione a livello territoriale.
10. Sono esclusi dal lavoro somministrato le attività riconducibili ai seguenti profili professionali in quanto soggette o a garanzia di rischi particolari:
- capo cantoniere;
- capo officina-garage;
- cantoniere;
- operaio specializzato;
- operatore specializzato;
- assistente di nucleo;
- assistente ai lavori;
- assistente tecnico;
- tecnico specializzato.
Art. 16
(Lavoro ripartito)
Le parti individuano tra gli strumenti atti a promuovere nuova occupazione anche il contratto di lavoro ripartito.
Il contratto di lavoro ripartito è un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, stipulato tra l'azienda e due
lavoratori solidalmente responsabili per la fornitura globale della prestazione pattuita.
Il contratto deve indicare la misura percentuale e la collocazione temporale del lavoro giornaliero, settimanale,
mensile ed annuale, che si prevede venga svolto da ciascuno dei lavoratori interessati, ferma restando la possibilità per gli
stessi lavoratori di determinare discrezionalmente, in qualsiasi momento, la sostituzione ovvero la modificazione
consensuale dell'orario di lavoro.
Conseguentemente, la retribuzione verrà corrisposta a ciascun lavoratore in proporzione alla quantità di lavoro
effettivamente prestato.
I lavoratori devono informare preventivamente il datore di lavoro sull'orario di lavoro di ciascun lavoratore con
cadenza settimanale.
Gli accordi individuali possono prevedere che il datore di lavoro legittimamente pretenda l'adempimento dell'intera
prestazione dovuta da ciascuno dei lavoratori solidalmente obbligati.
Per quanto riguarda il trattamento economico e normativo del contratto in questione, si fa riferimento alla circolare
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 43 del 7 aprile 1998. Tenuto conto della tipicità di tale rapporto di
lavoro, le parti definiranno una puntuale disciplina di specifici istituti normativi.
Art. 17
(Contratto di formazione e lavoro)
Il contratto di formazione e lavoro è regolato dalle vigenti disposizioni in materia, nonché dall'accordo
interconfederale 31 gennaio 1995, che si intende integralmente richiamato.
In relazione a quanto sopra, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 16, commi 2, 4, 5 e 6 della legge 19 luglio 1994, n.
451, sono considerate intermedie le professionalità inquadrate nelle posizioni economiche organizzative C, B2 e B1 ed
elevate quelle inquadrate nelle posizioni B e A1.
Art. 18
(Tipologie contrattuali)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
L'ANAS potrà stipulare tipologie di contratti di lavoro secondo le previsioni dei precedenti articoli.
L'ANAS si impegna a predisporre semestrali informative, nell'ambito delle attività dell'Organismo bilaterale,
sull'utilizzo delle tipologie contrattuali.
La somma del personale utilizzabile attraverso le tipologia contrattuali di cui agli artt. 13, 15, 16 e 17 non potrà
superare per ciascuna unità produttiva la percentuale complessiva del 30%.
---------N.d.R.: L'accordo 15 luglio 2010 prevede quanto segue:
In data 15 luglio 2010, si sono incontrati i rappresentanti aziendali con le segreterie nazionali delle OO.SS. firmatarie del vigente contratto collettivo
nazionale di lavoro dei dipendenti ANAS, al fine di procedere alla disamina delle criticità scaturenti dalle recenti evoluzioni legislative del quadro
normativo del settore.
Al termine di ampia e approfondita discussione, in considerazione delle esigenze di mantenimento degli attuali livelli di servizio garantiti dalle strutture
aziendali, le parti hanno condiviso le seguenti deroghe all'attuale disciplina contrattuale, per un periodo di dodici mesi, stabilita nell'ambito del Protocollo
sottoscritto in data 26 luglio 2007, in relazione alle tipologie del rapporto di lavoro:
Art. 2
(Contratto di lavoro a tempo determinato)
3. Si stabilisce che la durata del contratto a tempo determinato, quale clausola di miglior favore, sia modificata con le previsioni previste dalle norme
legislativamente applicabili (D.Lgs. n. 368/2001) e successive modificazioni (ivi incluso l'art. 5, comma 4-bis per il massimo degli 8 mesi).
Art. 4
(Contratto di somministrazione a tempo determinato)
5. La percentuale dei lavoratori con contratto di somministrazione viene elevata alla misura massima fissata dalle attuali previsioni legislative.
Art. 7
(Contratto di inserimento)
6. Viene estesa a 18 mesi la durata dei progetti relativi ai lavoratori da inserirsi nelle posizioni economico-organizzative B1-B2.
***
Le parti concordano sulla necessità di incontrarsi entro il 30 ottobre p.v. per verificare la sussistenza delle motivazioni che hanno generato tale deroga e
per la eventuale proroga e/o conferma di quanto disciplinato nel presente accordo.
Le parti si danno reciprocamente atto che il presente accordo sostituisce, avendolo annullato, il precedente sottoscritto in data 14 luglio avente analogo
oggetto.
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Art. 19
(Documentazione)
All'atto dell'assunzione il lavoratore deve presentare:
a) documento di identità;
b) certificato degli studi compiuti ed eventuali abilitazioni professionali;
c) curriculum vitae;
d) posizione militare;
e) stato di famiglia;
f) certificazione medica comprovante l'idoneità fisica a svolgere le mansioni per cui si è assunti, rilasciata dalle ASL
competenti territorialmente;
g) eventuali certificati di lavoro;
h) codice fiscale;
i) certificato penale e carichi pendenti rilasciati in data non anteriore a 3 mesi.
Il dipendente è tenuto a dichiarare la propria residenza e il proprio abituale recapito, comunicando all'ANAS ogni
successivo mutamento.
Art. 20
(Periodo di prova)
Il dipendente assunto in servizio è soggetto ad un periodo di prova che deve risultare da atto scritto e che può
essere prorogato per un periodo di tempo pari a quello iniziale.
Il periodo di prova non può essere superiore a:
a) mesi 2 per i lavoratori dell'area di base;
b) mesi 3 per i lavoratori dell'area operativa e di esercizio;
c) mesi 6 per i lavoratori dell'area quadri.
La risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova, può aver luogo da ciascuna delle due parti in
qualsiasi momento, senza preavviso né corresponsione di indennità.
Il personale già in servizio presso l'ANAS, assunto nell'area superiore a seguito di pubblica selezione, qualora non
superi il prescritto periodo di prova, viene reintegrato nell'area, nella posizione organizzativa-economica e nella sede di
provenienza.
Art. 21
(Orario di lavoro)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
L'orario di lavoro per il personale è fissato in 36 ore settimanali, articolate in sei e/o in cinque giorni in relazione alla
ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane, al miglioramento della qualità delle prestazioni, all'ampliamento della
fruibilità dei servizi da parte dell'utenza ed al miglioramento dei rapporti funzionali con altri uffici o amministrazioni.
Possono essere adottate, anche coesistendo, le seguenti tipologie di orario:
a) orario articolato su sei giorni per il personale su strada;
b) orario articolato su cinque giorni.
Nell'ambito della configurazione di cui al punto b), le prestazioni giornaliere si articoleranno:
b1) dal martedì al giovedì con prestazioni lavorative di 8 ore e pausa pranzo di 45 minuti ed il lunedì e venerdì di 6
ore continuative antimeridiane. L'inizio della prestazione giornaliera è fissata tra le ore 8,00 e le ore 9,00; la pausa pranzo
sarà effettuata tra le ore 13,30 e le ore 15,00;
b2) dal lunedì al venerdì con prestazione lavorativa di 7 ore e 12 minuti. L'inizio della prestazione giornaliera è
fissata tra le ore 8,00 e le ore 9,00.
A livello di contrattazione decentrata saranno definite le modalità di scelta dell'orario di cui al punto b2) sulla base
delle esigenze organizzative.
Si ricorrerà a flessibilità e turnazione per particolari esigenze, anche articolando l'attività su 7 giorni.
Il personale che svolge la propria prestazione in turni della durata di 8 ore giornaliere, articolerà la propria
prestazione secondo il seguente orario:
- 22.00-06.00;
- 06.00-14.00;
- 14.00-22.00;
ed attraverso il seguente schema per complessive 35 ore settimanali:
- 3 giornate di lavoro;
- 2 giornate di riposo;
- 2 giornate di lavoro;
- 1 giornata di riposo.
Le prestazioni, effettuate oltre il normale orario giornaliero e il normale orario settimanale, saranno compensate con
le modalità previste dal successivo art. 81 (Retribuzione lavoro straordinario).
La prestazione lavorativa dei dipendenti dell'area quadri si effettua di norma in correlazione temporale con l'orario
normale applicato nell'unità produttiva nella quale lo stesso è inserito.
Qualora dall'andamento del turno derivi che in una settimana venga superato l'orario di 35 ore, e che in altri esso
non venga raggiunto, non si dà luogo a compensi aggiuntivi o detrazioni, compensandosi tra loro le misure delle
prestazioni settimanali.
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La turnazione dei riposi, secondo le cadenze previste al precedente punto 5, viene programmata in via definitiva e
portata mensilmente a conoscenza del personale interessato.
Al personale turnista di cui al punto 5 che precede, è consentita l'effettuazione di una pausa retribuita di 30 minuti
nelle 8 ore di servizio. La pausa non potrà essere usufruita all'inizio ed alla fine del turno e terrà conto delle esigenze di
servizio.
La prestazione minima giornaliera continuativa che il personale a tempo parziale, applicato ad attività lavorative in
turni, può essere chiamato a svolgere è fissata in 4 ore.
Al personale a tempo parziale, applicato ad attività lavorative in turni, viene garantita la programmazione dell'intera
prestazione minima su base mensile o annuale in relazione alla modalità di definizione della prestazione. Per tale
personale, la cui prestazione è definita su base mensile, la distribuzione di tale programmazione viene integralmente
comunicata allo stesso almeno 5 giorni prima dell'inizio del mese.
---------N.d.R.: L'accordo 17 luglio 2008 prevede quanto segue:
Il giorno 17 luglio 2008, presso la sede di via Pianciani, si sono incontrati i rappresentanti dell'ANAS S.p.a. ed i rappresentanti delle segreterie nazionali
delle Organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dipendente ANAS, per proseguire il confronto per la
definizione di un nuovo modello organizzativo dell'esercizio della società.
Le parti hanno proceduto all'analisi degli elementi necessari alla ottimizzazione della fase sperimentale del modello organizzativo dell'esercizio (la cui
proposta iniziale è stata presentata alle OO.SS. in occasione dell'incontro di avvio delle trattative, tenutosi in data 21 novembre 2007) ribadendo la
condivisione della ricerca di un assetto strutturale idoneo al raggiungimento dell'obiettivo primario di accrescere l'efficacia dell'azione aziendale nella
fornitura di un'adeguata risposta alla domanda di trasporto avente per oggetto la rete stradale dell'ANAS, sia in termini di sicurezza, qualità e tempestività
del servizio da offrire all'utenza, nonché di miglioramento dell'intervento manutentivo, in linea con gli standard fissati dall'accordo di programma e dalla
convenzione sottoscritta con il Ministero competente.
Nel confermare altresì l'approccio metodologico stabilito nell'incontro del 22 gennaio 2008 che prevedeva l'avvio, entro il primo semestre del corrente
anno, di una fase di sperimentazione di diversi schemi di organizzazione dell'esercizio presso quattro compartimenti "pilota" (Campania, Lombardia,
Sardegna e Toscana) con modalità differenziate in considerazione della tipologia dell'infrastruttura e della disponibilità delle risorse umane, con l'obiettivo
di confrontarne successivamente i risultati, sia in termini di accrescimento e qualità delle prestazioni erogate sia di costi delle stesse, le parti condividono
di dare avvio alla sperimentazione relativa a ciascun compartimento individuato, secondo lo schema contenuto nell'Allegato 1, che tiene conto dei
confronti effettuati tra le parti per i singoli compartimenti (4 marzo 2008 Com.to Lombardia, 1º aprile 2008 Comp.to Campania e 18 aprile 2008 Comp.to
Sardegna e Com.to Toscana), con il reciproco impegno di non generare impatti negativi sugli organici aziendali, quali la riduzione degli stessi e il
mancato riconoscimento delle professionalità rivestite.
Sono state quindi individuate:
- alcune delle attività a più elevato valore aggiunto ed impatto per l'utenza (infomobilità e sale operative, sorveglianza, attività di pianificazione e controllo
dei lavori, pronto intervento e piccola manutenzione correttiva nelle strade di più elevato traffico ed incidentalità), la cui gestione sarà direttamente affidata
al personale ANAS, nell'ottica di una progressiva armonizzazione delle caratteristiche di tali servizi sull'intera rete nazionale;
- alcune attività di servizio, le opere in verde e gli interventi di "manutenzione correttiva generica", relativamente alle tratte stradali da individuarsi
nell'ambito della sperimentazione da effettuare nei compartimenti pilota;
- le attività manutentive standardizzabili per le quali già in precedenza l'ANAS aveva attivato dei contratti di fornitura con l'esterno tra cui contratti triennali
di tipo specialistico, per le quali dovranno riconfigurarsi le diverse attribuzioni e responsabilità a livello di centri e nuclei.
In tale contesto, è stata altresì meglio definita, nell'ambito del nuovo modello organizzativo oggetto di sperimentazione, l'introduzione di nuove figure
professionali (responsabile ed operatori di sala operativa compartimentale) e la contestuale valorizzazione e riqualificazione, di alcune figure chiave sul
territorio: responsabile di centro, capo nucleo, assistente di nucleo o sorvegliante, cantoniere, concordano di svolgere una specifica verifica delle
attribuzioni, in termini di funzionalità e di possibilità di realizzazione di definiti percorsi di carriera.
In merito all'aspetto prettamente metodologico, le parti concordano sui successivi percorsi di confronto, a livello centrale e territoriale i quali, dopo l'avvio
della fase di sperimentazione, possano consentire l'opportuno monitoraggio ed una corretta valutazione delle sperimentazioni avviate, anche sulla base
dell'impatto economico risultante dalle diverse soluzioni organizzative adottate, al fine di poter individuare gli eventuali interventi correttivi, in grado di
valorizzare al meglio le scelte attuate.
Si prevedono pertanto due sessioni di verifica, la prima da attivare trascorsi sei mesi dall'avvio della sperimentazione presso ciascun compartimento territoriale e successivamente nazionale -, la seconda a consuntivo dell'intero iter-sperimentale in modo congiunto (livello nazionale e periferico).
Il presente accordo-quadro risulta pertanto costituito da due parti:
1) Struttura organizzativa dell'esercizio nei quattro compartimenti "pilota"
In merito, le parti concordano che sarà attivato, preventivamente alla fase esecutiva della sperimentazione, un confronto a livello territoriale da attivare
entro la prima decade di agosto, destinato alla verifica della suddivisione della rete all'interno delle categorie previste nell'Allegato 1, secondo la diversa
tipologia delle tratte e delle attività da svolgersi.
Conseguentemente sarà verificata la ottimale allocazione delle risorse umane e strumentali presenti, partendo da un processo di mobilità volontaria sulle
tratte compartimentali e la possibile diversa distribuzione delle stesse, od in alternativa in accordo con le OO.SS., tenuto conto di un raggio di
spostamento dalla residenza non superiore a 50 km.
Sarà altresì oggetto di confronto in sede compartimentale la possibilità di effettuazione delle prestazioni lavorative basate su una differente articolazione
delle giornate nell'arco della settimana, anche con la previsione dell'utilizzo delle procedure di reperibilità, con segnalazione al tavolo nazionale di
eventuali necessità aggiuntive rispetto alle previsioni contrattuali.
Al termine del confronto, entro e non oltre il 30 settembre 2008, le parti definiranno a livello nazionale quanto oggetto di confronto in sede locale, ivi
compresa la individuazione dei contenuti della manutenzione correttiva generica.
Al fine di poter dare avvio alla sperimentazione dell'ipotesi organizzativa definita, le parti concordano di emanare entro il corrente mese il bando per le
selezioni interne per la copertura delle figure relative alle sale operative secondo l'Allegato 2, ferma restando l'analisi degli organici necessari presso
ciascuna sede da effettuarsi nell'ambito della prevista verifica.
2) Definizione del nuovo modello di struttura dell'esercizio
Durante le sperimentazioni presso i compartimenti pilota, proseguirà il confronto sul modello dell'esercizio più in generale, anche al fine di dare risposte in
tale settore per eventuali problemi di carattere contingente e funzionale, legati anche all'evoluzione ed alle trasformazioni della rete stradale in gestione,
nel rispetto dei diversi livelli di confronto fissati contrattualmente.
Nota a verbale 1
Le parti si impegnano ad affrontare in sede di confronto locale le eventuali implicazioni delle modalità operative introdotte nel contesto del modello
organizzativo dell'esercizio per quanto attinente al divieto di videosorveglianza sancito dall'art. 4 della legge n. 300/1970.
Nota a verbale 2
Le parti condividono l'esigenza di rendere edotti i soggetti istituzionali dell'attivazione di una fase sperimentale di nuove modalità operative, diverse da
quelle contenute nel D.P.R. n. 1126/1981.
Allegato 1
Sperimentazione modello esercizio
su 4 compartimenti pilota:
Sardegna, Lombardia, Toscana, Campania
Allegato al Protocollo d'intesa tra ANAS e OO.SS. stipulato il 17 luglio 2008
(Omissis)
Allegato 2
a) Sala operativa compartimentale
L'istituzione della sala operativa compartimentale è legata al miglioramento della gestione dei processi operativi nonché dei rapporti con l'utenza,
attraverso l'esecuzione delle seguenti macro-attività:
- gestione del flusso di informazioni in ingresso ed in uscita anche attraverso i messaggi variabili sulle condizioni della viabilità e sulla presenza di cantieri
o di trasporti eccezionali;
- attivazione e coordinamento dei servizi di soccorso in caso di emergenza;
- monitoraggio situazione viabilità della rete stradale di competenza;
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- raccolta dati climatici anche al fine di garantire il rispetto dei codici di allerta dei piani di emergenza;
- verifica per il rilascio di nulla-osta tecnici per il transito dei trasporti eccezionali;
- elaborazione delle statistiche sul traffico, attraverso la raccolta dei dati relativi alle diverse attività svolte sulla rete di competenza.
Struttura minima della sala operativa compartimentale prevede, al momento, la seguente articolazione:
SOC Unico turno
SOC H24
d'esercizio
Piemonte, Lombardia, Veneto, Toscana, Umbria, Lazio, Basilicata (*), Puglia, Campania,
(Le ulteriori sedi
Friuli-Venezia Giulia, SA/RC, Sicilia, Sardegna, sala nazionale (con turnazione "in quinta")
compartimentali)
1 responsabile di sala
1 responsabile di sala
1 assistente per turno (totale 5)
1 assistente
1 addetto per turno (totale 5)
1 addetto
2 addetti p.t. per ciascun turno diurno (totale 4 PT)
Totale organico 11 FT + 4 PT
Totale organico 4 FT
(*) Da implementare previa verifica tra le parti.
Le selezioni per le figure professionali destinate alle sale operative, saranno attivate secondo le procedure e le modalità contrattualmente previste.
Titolo IV
- Artt. 72 e ss. Aree di classificazione, con l'introduzione dei nuovi profili inerenti la struttura organizzativa delle sale operative, ossia:
A) Responsabile sala operativa
a) E' responsabile della gestione delle sale operative compartimentali.
b) Gestisce le risorse della sala operativa compartimentale organizzando i turni e supervisionando le relative attività.
c) Supervisiona le attività di raccolta, gestione e diffusione delle informazioni relative al traffico ed alle condizioni del piano viabile provenienti dall'interno
(sorveglianti, utenti, videocamere, sensori) e dall'esterno (utenti, partner istituzionali quali Prefettura, polizia, Vigili del Fuoco, ecc.).
d) Supervisiona il monitoraggio della situazione viabilità.
e) Effettua il monitoraggio degli impianti di telecontrollo e di telegestione attivando le risorse interne e/o esterne.
f) Partecipa alla definizione delle procedure operative da seguire in caso di sinistri.
g) Partecipa alla definizione, in caso di emergenze, delle priorità di intervento supportando il capo centro nel coordinamento delle squadre (interne ed
esterne) al fine di garantire tempestività degli interventi e ridurre i rischi di intralci alla circolazione causati da incidenti e/o eventi naturali.
h) Garantisce l'aggiornamento in tempo reale dei pannelli a messaggio variabile.
i) Analizza i dati raccolti inerenti la sicurezza stradale, le condizioni climatiche collaborando nella definizione dei piani di emergenza in caso di codici di
preallarme.
j) Fornisce pareri relativi all'attività istruttoria finalizzata al rilascio di nulla-osta tecnici per il transito di trasporti eccezionali.
k) Garantisce la predisposizione delle statistiche periodiche sul traffico e sull'incidentalità.
l) Partecipa periodicamente a corsi di aggiornamento in materia di gestione delle emergenze e protezione civile; rappresenta, su delega, l'ANAS in Organi
collegiali, Commissioni e Consigli, nonché congressi e convegni.
m) Verifica l'applicazione delle procedure di gestione inerenti lo svolgimento del servizio di soccorso meccanico.
Se incaricato della responsabilità della sala operativa nazionale (SON) svolge anche le seguenti mansioni:
- assicurare supporto per la gestione delle emergenze attraverso l'ascolto continuo e l'immediata possibilità di mobilitazione della rete organizzativa;
- assicurare la gestione dei rapporti con gli Organi di polizia stradale e soccorso;
- assicurare la proposta di corsi ed altri interventi di formazione e aggiornamento per il personale di sala operativa, nazionale e compartimentale;
- contribuire alla gestione delle attività del sistema di coordinamento delle emergenze, gestisce le attività necessarie al corretto funzionamento delle
procedure, in coordinamento con le sale operative compartimentali.
B) Assistente sala operativa
a) Svolge le proprie attività in collaborazione con le professionalità superiori.
b) Verifica le attività di raccolta e gestione delle informazioni relative al traffico, predisponendo, ove necessario, i relativi comunicati.
c) Distribuisce i flussi informativi "in entrata" verso il personale ANAS nonché verso l'esterno.
d) Supporta i centri di manutenzione nel monitoraggio della viabilità e dello stato di manutenzione della rete stradale di competenza attraverso
l'infrastruttura tecnologica.
e) Garantisce il funzionamento degli impianti di telecontrollo e di telegestione attivando le risorse interne e/o esterne, anche attraverso il monitoraggio
delle apparecchiature in dotazione della sala operativa.
f) Collabora con il responsabile di sala alla attivazione del pronto intervento comunicando con le squadre di soccorso e con gli Organi istituzionali.
g) Assicura l'aggiornamento dei pannelli a messaggio variabile.
h) Supporta il responsabile sala operativa nell'analisi dei dati climatici.
i) Supporta il responsabile sala operativa nell'acquisizione delle informazioni necessarie per il rilascio del parere per il nulla-osta tecnico relativo al transito
di trasporti eccezionali.
j) Predispone le statistiche periodiche sul traffico e sull'incidentalità.
k) Assicura la gestione ordinaria delle apparecchiature in dotazione alla sala operativa.
B1) Addetto sala operativa
a) Svolge le proprie attività in collaborazione con le professionalità superiori.
b) Svolge il servizio di infomobilità interfacciandosi con l'utenza esterna e distribuendo i flussi informativi in entrata verso il personale ANAS o verso
l'esterno, secondo le direttive e gli indirizzi aziendali.
c) Effettua la raccolta delle informazioni e dati relativi al traffico/incidenti/interventi, agli impianti ed alle condizioni climatiche, provvedendo alla
registrazione delle segnalazioni/informazioni ricevute, anche mediante l'utilizzo dei sistemi tecnologici in dotazione.
d) Fornisce all'assistente di sala operativa i dati anche aggregati sul traffico/incidenti/interventi avvenuti.
e) Supporta l'assistente sala operativa nelle attività di pronto intervento, nell'ambito delle procedure predefinite, fornendo tutte le informazioni disponibili.
Selezione interna per la sala operativa compartimentale
ai sensi del Protocollo di intesa del 26 luglio 2007
Assistente sala operativa (B)
Requisiti obbligatori
1) Diploma di scuola secondaria superiore.
2) Esperienza di almeno 3 anni maturata in ANAS nell'esercizio in attività inerenti:
- la manutenzione ordinaria e straordinaria;
- la tutela del patrimonio viario;
- il pronto intervento.
Ovvero, in assenza del diploma di scuola secondaria superiore, esperienza di almeno 5 anni maturata in ANAS nell'esercizio in attività inerenti:
- la manutenzione ordinaria e straordinaria;
- la tutela del patrimonio viario;
- il pronto intervento.
3) Conoscenza dei principali applicativi gestionali e "office automation".
Requisiti facoltativi
1) Costituisce titolo preferenziale la conoscenza della lingua inglese e/o di un'altra lingua straniera.
2) Costituisce titolo preferenziale la conoscenza del funzionamento degli impianti tecnologici della sala operativa (impianti di telecontrollo, di telegestione,
GPS, ...).
Addetto sala operativa (B1)
Requisiti obbligatori
1) Diploma di scuola media inferiore.
2) Esperienza di almeno 2 anni maturata in ANAS nell'esercizio in attività inerenti:
- la manutenzione ordinaria e straordinaria;
- il pronto intervento.
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Requisiti facoltativi
1) Costituisce titolo preferenziale il possesso di diploma di scuola secondaria superiore.
2) Costituisce titolo preferenziale la conoscenza dei principali applicativi gestionali e "office automation".
3) Costituisce titolo preferenziale la conoscenza della lingua inglese e/o di un'altra lingua straniera.
---------N.d.R.: L'accordo 4 febbraio 2009 prevede quanto segue:
In data odierna si sono incontrati i rappresentanti dell'ANAS S.p.a. ed i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo
nazionale di lavoro del personale dipendente ANAS.
L'ANAS ha rappresentato come con il passaggio alla piena operatività del sistema Sap è stata verificata da parte degli uffici competenti:
1) la corretta determinazione e corresponsione di diversi istituti contrattuali, in special modo quelli impattati dal rinnovo del c.c.n.l. sottoscritto in data 26
luglio 2007;
2) la corretta elaborazione dei diversi elementi stipendiali.
Considerato che le parti hanno riscontrato alcune criticità, evidenziate dalle attività di verifica effettuate, che hanno condotto alla necessità di procedere
ad una definizione più chiara di alcuni istituti contrattuali, la cui lettura aziendale aveva condotto a volte ad una difforme applicazione sul territorio, a volte
alla generazione di fenomeni di disallineamento rispetto allo stesso dettato contrattuale, con conseguenti sperequazioni nel trattamento dei dipendenti
ANAS.
Considerato che tale disallineamento nell'applicazione della normativa contrattuale relativa alla gestione del profilo orario di turnazione in h24, per l'anno
2008, può aver determinato da un lato prestazioni effettuate per un orario medio settimanale annuo inferiore alle previsioni contrattuali, dall'altro una
corresponsione economica mensile basata su un orario di lavoro differente da quello effettivamente osservato.
Le parti, preso atto altresì di come il cumulo di tali disallineamenti potrebbe generare delle posizioni di carenza della prestazione offerta dai dipendenti nel
corso dell'anno 2008, hanno stabilito che le carenze nella prestazione lavorativa effettuata dai dipendenti nel periodo dal 1º gennaio 2008 al 31 dicembre
2008, dovranno essere recuperate entro il 1º aprile 2010.
Per quanto riguarda il recupero delle prestazioni carenti, le parti, nel ribadire la necessità di rispetto del dattato normativo di riferimento circa la materia
dell'orario di lavoro, in particolare in merito alla disciplina relativa all'alternanza tra cicli di lavoro e riposo, in considerazione della natura del tutto
eccezionale della situazione determinatasi, hanno condiviso la possibilità di consentire al personale interessato nel corso del 2008 dalle turnazioni su
h24, una "compensazione" attraverso l'introduzione, fino al 1º aprile 2010 di una variazione incrementale di prestazione lavorativa contrattuale pari ad
un'ora media settimanale.
Le parti stabiliscono altresì che, per la durata del recupero, la prestazione in turnazione h24 dovrà rispettare le seguenti previsioni:
1) il personale effettuerà in via sperimentale la propria prestazione in turni della durata di 8 ore e 30 minuti articolando la propria presenza nelle fasce
orarie sotto indicate:
- 21:45-06:15;
- 05:45-14:15;
- 13:45-22:15.
Qualora dall'andamento della turnazione derivi che in una settimana venga superato l'orario medio settimanale (così come provvisoriamente
rideterminato attraverso la variazione incrementale di prestazione lavorativa contrattuale pari a un'ora media settimanale) e che in altre esso non venga
raggiunto, le parti stabiliscono che non si darà luogo a compensi addizionali od a detrazioni, applicando così una compensazione tra le misure delle
prestazioni settimanali, così come previsto dal c.c.n.l. vigente;
2) la turnazione dei riposi settimanali, secondo l'alternanza con le giornate di lavoro prevista al punto precedente, sarà programmata stabilmente e
portata mensilmente a conoscenza del personale turnista h24 interessato;
3) al personale turnista h24 è consentita l'effettuazione di una pausa retribuita di 30 minuti nelle 8 ore e 30 di servizio. La pausa non potrà essere fruita
all'inizio od alla fine del turno e terrà conto delle esigenze di servizio;
4) ogni dipendente non potrà effettuare di norma un numero superiore ai 10 turni mensili notturni, a 15 turni mensili pomeridiani ed a 2 turni mensili festivi.
In merito alle componenti retributive legate alla prestazione in turnazione h24, le parti, condividendo la necessità di non intervenire sull'attuale impianto
contrattuale anche alla luce dell'approssimarsi della fase di apertura del confronto sul tema del contratto unico della viabilità, stabiliscono che al
dipendente impegnato in tale turnazione h24, venga riconosciuta per il periodo sopra menzionato l'indennità di turnazione, alla luce dell'importante ruolo
svolto dal personale impegnato nelle attività eseguite secondo tale profilo orario nell'ambito del progetto finalizzato alla definizione della struttura
dell'esercizio aziendale, per ottenere il necessario incremento di efficacia dell'azione sul territorio, nonché di efficienza negli interventi a supporto
dell'utenza e del patrimonio aziendale, con l'innalzamento degli standard di qualità aziendali soprattutto nell'ambito delle attività di sorveglianza e pronto
intervento, che viene fissata nella seguente misura:
- indennità per turno diurno: euro 9,00;
- indennità per turno notturno: euro 15,00.
Restano ferme le previsioni normative dettate dall'art. 82 del vigente c.c.n.l.
Le parti definiscono inoltre che i contratti a 24 ore settimanali attualmente in essere per il personale a tempo parziale dell'esercizio sul territorio nazionale,
siano incrementati ad un orario settimanale di 28 ore con la medesima decorrenza sopra richiamata.
Le parti hanno altresì condiviso la possibilità di procedere al recupero necessario delle posizioni "carenti" per le quali non sia sufficiente il piano di rientro
indicativamente previsto secondo la compensazione oraria stabilita ai punti precedenti attraverso le seguenti modalità opzionali:
- utilizzo da parte del dipendente del residuo ferie maturate e non godute fino al 31 gennaio 2009 nell'ambito della normativa vigente;
- rateizzazione dell'importo differenziale complessivo con un ammontare massimo mensile pari ad euro 180,00 e per un periodo pari a quello
sperimentale.
Le previsioni generali contenute nel presente accordo dovranno quindi essere articolate in fase applicativa dall'azienda in relazione alle singole posizioni
maturate dai dipendenti che abbiano svolto una turnazione in orario h24 nel corso dell'anno 2008.
Si stabilisce quindi di attivare tale iter procedurale a partire dal corrente mese, con le relative eventuali comunicazioni individuali.
---------N.d.R.: L'accordo 14 novembre 2012 prevede quanto segue:
Il giorno 14 novembre 2012, presso la sede di via Monzambano 10, si sono incontrati i rappresentanti ANAS con le segreterie nazionali delle
Organizzazioni sindacali firmatarie del vigente c.c.n.l., per proseguire il confronto sull'organizzazione delle attività inerenti l'esercizio, al fine di valutare la
eventuale necessità di effettuare delle riflessioni rispetto a quanto definito dalle parti con l'accordo sindacale sottoscritto in data 17 luglio 2008, in
considerazione delle evoluzioni del nuovo quadro normativo di riferimento nonché a seguito dell'attivazione del progetto aziendale di videosorveglianza
stradale e localizzazione satellitare veicolare sulla rete aziendale di competenza.
In avvio di incontro le parti hanno ribadito la assoluta centralità strategica della definizione di un assetto organizzativo dell'esercizio idoneo al
raggiungimento dell'obiettivo primario di accrescere l'efficacia dell'azione aziendale nella fornitura di un'adeguata risposta alla domanda di trasporto, in
termini di sicurezza, qualità e tempestività del servizio da offrire all'utenza, in coerenza con l'esigenza di ricerca di un costante miglioramento
dell'intervento manutentivo, in linea con gli standard fissati dall'accordo di programma e dalla convenzione sottoscritta con il Ministero competente. Le
parti quindi si sono date reciprocamente atto di come il perseguimento di tali obiettivi debba necessariamente prendere in considerazione le limitazioni
imposte dal quadro legislativo di riferimento, successivamente all'approvazione del modello organizzativo del 17 luglio 2008, soprattutto per quanto
connesso alle previsioni definite dal D.L. n. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010, e dal recente D.L. n. 95/2012 (c.d. "spending review"), nonché gli ambiti
eventualmente determinati dall'introduzione dell'art. 55 della L. n. 27/2012.
Le parti hanno quindi condiviso l'esigenza di procedere ad una verifica dei contenuti del citato accordo del luglio 2008, al fine di determinare la concreta
attuabilità degli stessi ovvero eventuali esigenze di modifica/implementazione di alcune previsioni allora definite. Si è quindi ribadita l'importanza
strategica e prioritaria per l'azienda di alcune delle attività a più elevato valore aggiunto ed impatto per l'utenza (infomobilità e sale operative,
sorveglianza, attività di pianificazione e controllo dei lavori, pronto intervento e piccola manutenzione correttiva nelle strade di più elevato traffico ed
incidentalità), la cui gestione potrà essere direttamente affidata al personale ANAS, nell'ottica di una progressiva armonizzazione delle caratteristiche di
tali servizi sull'intera rete nazionale, compatibilmente con i citati vincoli normativi inerenti il contenimento dei costi e degli organici aziendali.
A tal fine, sulla base della sperimentazione effettuata nelle sale operative compartimentali caratterizzate dalla presenza attiva in continuità sull'intero
orario giornaliero (h24), l'azienda ha rappresentato le criticità rilevate nell'organizzazione della turnazione e nella copertura delle attività conseguenti alla
definizione, nell'ambito del modello organizzativo dell'esercizio, di una microstruttura organizzativa basata su un organico articolato su 5 assistenti di sala
e su 9 operatori di sala (di cui 4 part-time), che avrebbero dovuto garantire una turnazione in quinta con la compresenza in ogni turno di un assistente ed
un operatore, i cui profili professionali sono stati definiti nell'accordo del 2008.
Dopo ampia ed approfondita discussione, le parti hanno condiviso l'opportunità di procedere alla classificazione delle sale operative compartimentali
secondo la seguente ripartizione basata su una differente previsione di copertura oraria giornaliera delle attività:
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- copertura oraria di 12 ore (H12), con turni articolati 6 giorni su 7 (diurno);
- copertura oraria di 24 ore (H24), con turni articolati 7 giorni su 7 (diurno/notturno).
Le parti confermano che per tali fattispecie di turnazione vengono erogate le indennità di turno definite nell'accordo del 4 febbraio 2009.
Nel confermare inoltre il livello minimo di servizio previsto dal citato accordo del 2008, che prevedeva di norma una compresenza oraria di 1 assistente e
di 1 operatore di sala per ciascun turno di attività (oltre chiaramente alla figura del responsabile, la cui presenza è legata all'orario individuale ed alle
necessità correlate alle attività da svolgere), le parti hanno condiviso l'indicazione di organico necessario per il funzionamento delle diverse sale operative
compartimentali, come riportato nella tabella indicata nella pagina successiva.
SOC H24
SOC H12
Cagliari, Catania, Firenze, Napoli, Perugia, Potenza, Roma,
Ancona, Aosta, L'Aquila, Bari, Bologna, Campobasso,
Torino, Trieste, SA/RC, Milano (Bellano) (*), SON
Catanzaro (*), Genova, Palermo, Venezia
Organico necessario
Organico necessario
1 responsabile di sala operativa
1 responsabile di sala operativa
6 assistenti di sala operativa (FT)
3 assistenti di sala operativa (FT)
6 addetti di sala operativa (FT)
3 addetti di sala operativa (FT)
Totale 1 responsabile + 12 operatori
Totale 1 responsabile + 6 operatori
(*) Previa verifica delle parti.
Le parti a livello locale valuteranno la eventuale necessità di mantenere le risorse all'interno delle stesse sale operative, nel caso di disponibilità di
organici superiore alle risultanze dell'applicazione del modello definito nella tabella sopra rappresentata.
I fabbisogni scaturenti dall'applicazione della sperimentazione del modello sopra rappresentato, saranno coperti attraverso varie fasi. La prima fase, da
ultimarsi entro gennaio 2013 sarà utile a riallineare le eventuali anomalie riguardanti le risorse ancora inquadrate nella posizione economico ed
organizzativa non prevista dal modello 2008, attraverso una appropriata politica di sviluppo.
La seconda fase dovrà prevedere l'attivazione dei processi di selezione interna, con una limitazione dell'accesso alle risorse già presenti nelle sale
operative laddove si riscontri una disponibilità di organico coerente con il dimensionamento fissato nel presente accordo nei valori assoluti ma non nella
suddivisione nei profili richiesti. Nelle sale operative dove si siano rilevate carenze rispetto al nuovo modello si procederà dapprima con il processo
selettivo interno, per poi eventualmente accedere al mercato esterno, attraverso l'acquisizione di risorse a tempo determinato, utilizzando tutte le
possibilità offerte dalle attuali normative.
In caso di ricorso alle selezioni esterne da espletarsi su base nazionale, le parti concordano di procedere alla integrazione delle risorse valutate idonee
nell'ambito di recenti selezioni per le sale operative, con i candidati che risulteranno idonei dal nuovo processo selettivo.
Nella pianificazione della tempistica relativa alla fase di implementazione della totalità delle sale operative, le parti condividono la necessità che la fase
selettiva debba ultimarsi possibilmente entro il mese di settembre 2013.
Da ultimo le parti concordano di conferire un nuovo impulso al confronto territoriale sulla allocazione delle risorse, da completare entro il mese di gennaio
2013, secondo l'implementazione del modello organizzativo convenuta in attuazione dell'accordo del 2008 e sviluppata nei successivi tavoli tecnici
compartimentali, nei compartimenti caratterizzati da una maggiore disponibilità di personale (Campania e Sardegna), anche in ottemperanza alle
esigenze aziendali in termini di sicurezza delle infrastrutture, nonché al fine di valutare le opportunità di sperimentazione della gestione diretta di alcune
attività di servizio (opere in verde ed operazioni invernali).
Viene altresì stabilito di proseguire il confronto sul modello organizzativo dell'esercizio con un successivo incontro, da tenersi entro febbraio 2013, nel
quale procedere ad una valutazione delle eventuali criticità eventualmente emerse negli incontri di cui al punto precedente, nonché ad una analisi delle
ulteriori soluzioni/proposte organizzative la cui sperimentazione sia stata attivata in particolari realtà compartimentali, anche finalizzate alla definizione di
approcci organizzativi specifici per le infrastrutture autostradali e similari (tra i quali il G.R.A., SA-RC ed autostrade siciliane).
Art. 22
(Turnazione)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Si intendono per turnazioni le prestazioni di lavoro effettuate con cadenza regolare periodica sulla base di turni orari
prestabiliti.
Dalla turnazione verranno esclusi i dipendenti tutelati da apposite norme di legge o da particolari condizioni familiari
documentabili.
Nei servizi in turnazione si può prevedere una sovrapposizione temporale fra turni, da definire in sede di
contrattazione decentrata ai fini dello scambio di consegne, di materiali specifici e di istruzioni ovvero di affiancamento per
esecuzioni di lavorazioni particolarmente delicate o pericolose, nonché per il controllo dei sistemi sussidiari di sicurezza in
senso generale e di allarme.
Qualora il dipendente presti il proprio servizio, all'interno di un modello organizzativo strutturato su turni sempre sulla
medesima fascia oraria, non verrà corrisposta l'indennità di cui all'articolo 83.
Il genitore componente una famiglia monoparentale con prole di età non superiore a 12 anni ha diritto all'esclusione
dal turno notturno.
Ogni dipendente non potrà effettuare di norma un numero superiore a 10 turni mensili notturni, a 15 turni mensili
pomeridiani e a 2 turni mensili festivi.
---------N.d.R.: L'accordo 4 febbraio 2009 prevede quanto segue:
In data odierna si sono incontrati i rappresentanti dell'ANAS S.p.a. ed i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo
nazionale di lavoro del personale dipendente ANAS.
L'ANAS ha rappresentato come con il passaggio alla piena operatività del sistema Sap è stata verificata da parte degli uffici competenti:
1) la corretta determinazione e corresponsione di diversi istituti contrattuali, in special modo quelli impattati dal rinnovo del c.c.n.l. sottoscritto in data 26
luglio 2007;
2) la corretta elaborazione dei diversi elementi stipendiali.
Considerato che le parti hanno riscontrato alcune criticità, evidenziate dalle attività di verifica effettuate, che hanno condotto alla necessità di procedere
ad una definizione più chiara di alcuni istituti contrattuali, la cui lettura aziendale aveva condotto a volte ad una difforme applicazione sul territorio, a volte
alla generazione di fenomeni di disallineamento rispetto allo stesso dettato contrattuale, con conseguenti sperequazioni nel trattamento dei dipendenti
ANAS.
Considerato che tale disallineamento nell'applicazione della normativa contrattuale relativa alla gestione del profilo orario di turnazione in h24, per l'anno
2008, può aver determinato da un lato prestazioni effettuate per un orario medio settimanale annuo inferiore alle previsioni contrattuali, dall'altro una
corresponsione economica mensile basata su un orario di lavoro differente da quello effettivamente osservato.
Le parti, preso atto altresì di come il cumulo di tali disallineamenti potrebbe generare delle posizioni di carenza della prestazione offerta dai dipendenti nel
corso dell'anno 2008, hanno stabilito che le carenze nella prestazione lavorativa effettuata dai dipendenti nel periodo dal 1º gennaio 2008 al 31 dicembre
2008, dovranno essere recuperate entro il 1º aprile 2010.
Per quanto riguarda il recupero delle prestazioni carenti, le parti, nel ribadire la necessità di rispetto del dattato normativo di riferimento circa la materia
dell'orario di lavoro, in particolare in merito alla disciplina relativa all'alternanza tra cicli di lavoro e riposo, in considerazione della natura del tutto
eccezionale della situazione determinatasi, hanno condiviso la possibilità di consentire al personale interessato nel corso del 2008 dalle turnazioni su
h24, una "compensazione" attraverso l'introduzione, fino al 1º aprile 2010 di una variazione incrementale di prestazione lavorativa contrattuale pari ad
un'ora media settimanale.
Le parti stabiliscono altresì che, per la durata del recupero, la prestazione in turnazione h24 dovrà rispettare le seguenti previsioni:
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1) il personale effettuerà in via sperimentale la propria prestazione in turni della durata di 8 ore e 30 minuti articolando la propria presenza nelle fasce
orarie sotto indicate:
- 21:45-06:15;
- 05:45-14:15;
- 13:45-22:15.
Qualora dall'andamento della turnazione derivi che in una settimana venga superato l'orario medio settimanale (così come provvisoriamente
rideterminato attraverso la variazione incrementale di prestazione lavorativa contrattuale pari a un'ora media settimanale) e che in altre esso non venga
raggiunto, le parti stabiliscono che non si darà luogo a compensi addizionali od a detrazioni, applicando così una compensazione tra le misure delle
prestazioni settimanali, così come previsto dal c.c.n.l. vigente;
2) la turnazione dei riposi settimanali, secondo l'alternanza con le giornate di lavoro prevista al punto precedente, sarà programmata stabilmente e
portata mensilmente a conoscenza del personale turnista h24 interessato;
3) al personale turnista h24 è consentita l'effettuazione di una pausa retribuita di 30 minuti nelle 8 ore e 30 di servizio. La pausa non potrà essere fruita
all'inizio od alla fine del turno e terrà conto delle esigenze di servizio;
4) ogni dipendente non potrà effettuare di norma un numero superiore ai 10 turni mensili notturni, a 15 turni mensili pomeridiani ed a 2 turni mensili festivi.
In merito alle componenti retributive legate alla prestazione in turnazione h24, le parti, condividendo la necessità di non intervenire sull'attuale impianto
contrattuale anche alla luce dell'approssimarsi della fase di apertura del confronto sul tema del contratto unico della viabilità, stabiliscono che al
dipendente impegnato in tale turnazione h24, venga riconosciuta per il periodo sopra menzionato l'indennità di turnazione, alla luce dell'importante ruolo
svolto dal personale impegnato nelle attività eseguite secondo tale profilo orario nell'ambito del progetto finalizzato alla definizione della struttura
dell'esercizio aziendale, per ottenere il necessario incremento di efficacia dell'azione sul territorio, nonché di efficienza negli interventi a supporto
dell'utenza e del patrimonio aziendale, con l'innalzamento degli standard di qualità aziendali soprattutto nell'ambito delle attività di sorveglianza e pronto
intervento, che viene fissata nella seguente misura:
- indennità per turno diurno: euro 9,00;
- indennità per turno notturno: euro 15,00.
Restano ferme le previsioni normative dettate dall'art. 82 del vigente c.c.n.l.
Le parti definiscono inoltre che i contratti a 24 ore settimanali attualmente in essere per il personale a tempo parziale dell'esercizio sul territorio nazionale,
siano incrementati ad un orario settimanale di 28 ore con la medesima decorrenza sopra richiamata.
Le parti hanno altresì condiviso la possibilità di procedere al recupero necessario delle posizioni "carenti" per le quali non sia sufficiente il piano di rientro
indicativamente previsto secondo la compensazione oraria stabilita ai punti precedenti attraverso le seguenti modalità opzionali:
- utilizzo da parte del dipendente del residuo ferie maturate e non godute fino al 31 gennaio 2009 nell'ambito della normativa vigente;
- rateizzazione dell'importo differenziale complessivo con un ammontare massimo mensile pari ad euro 180,00 e per un periodo pari a quello
sperimentale.
Le previsioni generali contenute nel presente accordo dovranno quindi essere articolate in fase applicativa dall'azienda in relazione alle singole posizioni
maturate dai dipendenti che abbiano svolto una turnazione in orario h24 nel corso dell'anno 2008.
Si stabilisce quindi di attivare tale iter procedurale a partire dal corrente mese, con le relative eventuali comunicazioni individuali.
Art. 23
(Flessibilità)
L'orario flessibile consiste nell'anticipare o posticipare l'orario di inizio del lavoro ovvero nell'anticipare o posticipare
l'orario di uscita.
La flessibilità dell'orario è di 60 minuti.
Ove non ricorra diverso titolo di assenza, tutte le entrate successive alle ore 9,00 saranno considerate come ritardi e
recuperate entro il mese successivo alla rilevazione in accordo con il dirigente responsabile.
Il mancato recupero dei ritardi dà luogo a proporzionali trattenute sullo stipendio.
Sono di norma esclusi dalla flessibilità i servizi in turnazione ed i servizi prestati in part-time orizzontale.
Nei casi di organizzazione di specifici servizi all'utenza, espletati mediante orari prestabiliti, la flessibilità sarà, per gli
addetti a quei servizi, relazionata a tali orari.
Art. 24
(Riposo settimanale)
Il riposo settimanale dei lavoratori, come stabilito dalla legge, coincide normalmente con la domenica.
Per i lavoratori per i quali è ammesso, a norma di legge, il lavoro nel giorno di domenica, il riposo può essere fissato
in altro giorno della settimana, cosicché la domenica viene ad essere considerata giorno lavorativo, mentre viene ad
essere considerato giorno di riposo settimanale, a tutti gli effetti, il giorno fissato per il riposo stesso.
Il riposo settimanale, previsto per legge, è convenzionalmente nell'ultimo giorno di riposo cadente in ogni settimana.
Ai dipendenti, appartenenti alle confessioni religiose diverse da quella cattolica, viene riconosciuto il diritto di fruire, a
richiesta, del riposo settimanale sabbatico in luogo di quello settimanale domenicale, nel quadro della flessibilità
dell'organizzazione del lavoro, ai sensi delle leggi 22 novembre 1988, n. 516, e 8 marzo 1989, n. 101.
Ai dipendenti, i quali nel normale giorno di riposo settimanale effettuino prestazioni lavorative pari o superiori a 4 ore,
compete un'intera giornata di riposo compensativo, fermo restando il diritto al compenso della maggiorazione prevista.
Per il personale di esercizio, eventualmente occupato a tempo parziale ed applicato ad attività di turnazione, il
giorno di riposo settimanale sarà evidenziato nel turno mensile previsto per il mese. Uno dei predetti riposi dovrà
coincidere con la domenica.
Art. 25
(Festività)
Sono considerati giorni festivi le domeniche e gli altri giorni riconosciuti come tali dallo stato a tutti gli effetti civili,
nonché la ricorrenza del Santo Patrono del capoluogo di provincia di cui il dipendente presta la sua opera.
Art. 26
(Lavoro straordinario)
Le prestazioni di lavoro straordinario rivestono carattere di eccezionalità.
Il dipendente non può rifiutarsi, entro i limiti consentiti dalla legge e dal presente contratto, di compiere lavoro
straordinario, festivo o notturno, salvo giustificato motivo di impedimento.
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Si considera lavoro straordinario quello compiuto dal dipendente cui non sia attribuita l'indennità di funzione, oltre il
normale orario di lavoro.
Si considera lavoro festivo quello compiuto dal dipendente nelle festività anche infrasettimanali.
Si considera lavoro straordinario festivo, diurno o notturno, quello compiuto dal dipendente nel suo giorno di riposo
settimanale, nonché quello compiuto oltre la durata del normale orario giornaliero, negli altri giorni festivi.
Si considera lavoro notturno quello compiuto tra le 22,00 e le 6,00.
Le prestazioni straordinarie di cui al presente articolo devono essere contenute entro il limite massimo di 2 ore
giornaliere e di 170 ore annuali pro-capite.
Entro il limite annuale il dipendente può optare tra il pagamento ed il recupero delle ore effettuate.
I limiti previsti dal comma 7 del presente articolo possono essere derogati con accordo tra il responsabile dell'unità
produttiva e le OO.SS. territorialmente competenti, nei casi di eventi eccezionali da verificarsi successivamente, fermo
restando il limite di 250 ore annue.
L'eventuale superamento del limite massimo annuale, di cui ai commi 7 e 9, darà luogo alla trasformazione
obbligatoria in ore o giornate di riposo compensativo corrispondenti alle ore eccedenti, da usufruirsi secondo specifiche
modalità. In entrambi i casi al dipendente compete la quota di maggiorazione prevista.
I limiti previsti dai commi 7, 9, e 10 possono essere derogati per le risorse infungibili a staff degli Organi dell'ANAS.
Art. 27
(Riposo compensativo)
Salvo quanto disposto nell'art. 26 (Lavoro straordinario), il riposo compensativo è utilizzato dal dipendente,
attraverso modalità oraria o giornaliera e in accordo con il dirigente competente, nei seguenti casi:
a) su richiesta, in luogo del pagamento di lavoro straordinario effettuato anche al di fuori della propria sede di lavoro;
b) in caso di coincidenza di una festività civile o religiosa ricadente nella domenica, nel giorno di riposo settimanale
di cui all'art. 24 o nella giornata di sabato per il personale che espleta la propria attività su cinque giornate lavorative dal
lunedì al venerdì, in luogo del pagamento della corrispondente indennità.
L'ANAS procederà al pagamento della somma corrispondente, relativamente al punto b), qualora impossibilità
oggettive, impediscano all'interessato di usufruire del riposo compensativo entro i 90 giorni successivi.
In pendenza di riposo compensativo da usufruirsi a qualsiasi titolo, l'accoglimento di eventuali richieste di ferie è
subordinato al preventivo godimento del riposo stesso.
Più giorni di riposo compensativo non potranno essere utilizzati, sommandoli a periodi di ferie richiesti per un
numero superiore a sette giorni lavorativi.
Art. 28
(Reperibilità)
L'ANAS può richiedere che un lavoratore si renda reperibile in determinati periodi di tempo, sulla base di una
rotazione di massimo 12 ore, ferma restando la possibilità di introdurre il servizio di turnazione.
In sede di contrattazione decentrata territoriale, viene definita l'applicazione e la programmazione dell'istituto della
reperibilità, tenendo presente:
a) l'esigenza dell'ANAS di far svolgere immediate prestazioni, oltre il normale orario di lavoro, anche per situazioni di
carattere occasionale ed eccezionale;
b) la fornitura di idonea strumentazione atta a contattare il dipendente;
c) il principio della rotazione tra il personale interessato;
d) il limite minimo non inferiore a 6 ore per ciascun turno di reperibilità;
e) nel mese il limite massimo di norma di una giornata di reperibilità nei giorni di sabato, domenica e festivi;
f) che nella settimana la reperibilità non può superare 2 turni diurni (dalle 6,00 alle 22,00) e un turno di reperibilità
notturna (dalle 22,00 alle 6,00).
In caso di intervento durante le fasce di reperibilità, la prestazione lavorativa non può essere superiore di norma alle
8 ore consecutive, oltre le quali il dipendente deve essere necessariamente sostituito.
In caso di interventi notturni o festivi, al dipendente spetta 1 giorno di riposo nella giornata immediatamente
successiva.
In caso di prestazione di servizio durante il turno di reperibilità, al dipendente spetta la corresponsione di una
retribuzione oraria corrispondente a quella prevista per le prestazioni di lavoro straordinario di cui all'art. 81 ovvero riposo
compensativo di cui all'art. 27.
Nel caso di impossibilità per il dipendente di garantire la reperibilità, lo stesso è tenuto a darne preventiva e
tempestiva comunicazione ai diretti superiori. Il dipendente non può essere posto in reperibilità nei periodi di assenza per
malattia, ferie o altra assenza che impedisca l'effettuazione delle prestazioni.
La reperibilità deve essere organizzata normalmente nell'ambito dei Centri manutentori (o di esercizio), della
provincia o dell'intero Compartimento.
La strumentazione in dotazione al personale e fornita dall'ANAS, dovrà essere mantenuta attiva durante l'orario di
servizio e le fasce di reperibilità. La chiamata del personale posto in reperibilità può avvenire anche mediante strumenti di
comunicazione personali del dipendente.
In sede di contrattazione nazionale e/o decentrata saranno individuate le modalità, i tempi e la durata ed il
compenso per quei casi particolari di reperibilità del personale dell'ANAS chiamato a collaborare, secondo le specifiche
necessità ed esigenze, con altre amministrazioni, enti o istituzioni centrali e locali. Tali accordi, nel rispetto dei principi
generali dell'istituto della reperibilità, devono soddisfare le esigenze.
Art. 29
(Addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia)
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I dipendenti che assolvono a compiti di custodia o portineria e che usufruiscono di un alloggio di servizio presso le
sedi dell'ANAS hanno diritto al giorno di riposo settimanale coincidente di norma con la domenica.
L'ANAS provvede per le suddette giornate e per tutti i periodi di assenza previsti dal presente c.c.n.l. ad idonea
sostituzione dei suddetti dipendenti anche utilizzando servizi esterni di vigilanza.
Art. 30
(Permessi)
Permessi brevi
Al dipendente che ne faccia richiesta, può essere concesso di assentarsi per periodi brevi durante l'orario di lavoro. I
permessi concessi a tale titolo non possono essere in nessun caso di durata superiore alla metà dell'orario di lavoro
giornaliero e non possono comunque superare le 36 ore nel corso dell'anno.
Il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate entro il mese successivo, in una o più soluzioni in relazione
alle esigenze di servizio. Nel caso in cui il recupero non venga effettuato, la retribuzione viene proporzionalmente
decurtata. Le ore recuperate non possono comportare decurtazioni della retribuzione base. E' riconosciuta al dipendente la
facoltà di convertire le ore di permesso da recuperare, nelle giornate di permesso spettanti in luogo delle festività religiose
e civili soppresse.
Permessi retribuiti
A domanda del dipendente sono concessi permessi retribuiti per i seguenti casi da documentare debitamente:
a) partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove: otto giorni all'anno
debitamente documentati;
b) lutti per coniuge, parenti entro il secondo grado ed affini entro il primo grado: giorni tre per evento.
A domanda del dipendente possono inoltre essere concessi nell'anno, 3 giorni di permesso retribuito, frazionabili
anche in ore, per particolari motivi personali o familiari o sanitari, debitamente documentati. Al dipendente possono essere
concessi per gravi e documentati motivi, permessi retribuiti fino ad un massimo di 12 giorni all'anno.
Il dipendente ha altresì diritto ad un permesso di 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio, oltre a quanto
previsto dalla vigente normativa in caso di donazioni di sangue o di svolgimento di incarico nei seggi elettorali.
I permessi dei commi 1, 2 e 3 possono essere fruiti cumulativamente nell'anno solare; gli stessi permessi non
riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio.
Durante i predetti periodi al dipendente spetta l'intera retribuzione esclusi i compensi per il lavoro straordinario, le
indennità connesse a particolari condizioni di lavoro e quelle che non siano corrisposte per tredicesima mensilità e per
indennità operativa.
Il dipendente ha, altresì diritto, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche
disposizioni di legge.
Art. 31
(Attività incompatibili)
Il dipendente può svolgere, previa specifica comunicazione, qualunque attività lavorativa professionale, purché non
sia in contrasto o in concorrenza con gli interessi dell'ANAS.
Art. 32
(Cure termali)
Ai dipendenti invalidi per lavoro, nonché ai dipendenti mutilati ed invalidi di guerra e categorie equiparate, spetta,
fino ad un massimo di giorni 15, debitamente documentati, un periodo retribuito di assenza per cure termali.
Art. 33
(Ferie)
Le ferie sono un diritto irrinunciabile e sono fruite, nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le
oggettive esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente.
Il dipendente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente
spetta la normale retribuzione.
Al dipendente assunto prima del 1º gennaio 2003 spetta, a cominciare dall'anno solare successivo a quello di
assunzione, un periodo annuale di ferie della durata di 32 o 28 giorni lavorativi, a seconda che la prestazione lavorativa sia
resa rispettivamente su 6 o 5 giorni. Il personale, di cui al comma 4 dell'art. 21, ha diritto a 24 giorni di ferie, che vanno
riproporzionati ai periodi di effettiva turnazione nell'anno.
Al dipendente assunto dopo il 1 gennaio 2003 spetta, a cominciare dall'anno solare successivo a quello di
assunzione, un periodo annuale di ferie così come segue, a seconda che la prestazione lavorativa sia resa rispettivamente
su 6 o 5 giorni:
- 22 o 20 giorni fino a 8 anni di servizio;
- 25 o 23 giorni da 8 a 15 anni di servizio;
- 32 o 28 giorni oltre i 15 anni di servizio.
Compatibilmente con le oggettive esigenze del servizio, il dipendente può frazionare le ferie in più periodi. La
fruizione delle ferie dovrà avvenire nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando comunque al dipendente, che ne abbia
fatto richiesta, il godimento di almeno 2 settimane consecutive nel periodo 1º giugno-30 settembre.
A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi ed alle condizioni
previste dalla legge n. 937/1977.
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Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio, la durata delle ferie è determinata in proporzione dei
dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese
intero.
Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso
delle spese purché documentate, per il viaggio di rientro alla sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie,
nonché all'indennità di missione per la durata del medesimo viaggio; il dipendente ha inoltre diritto al rimborso delle spese
anticipate per il periodo di ferie non goduto.
In caso di particolari esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno,
ovvero in caso di impossibilità dovute ad assenze dal servizio per malattia, infortunio o congedo parentale, le ferie possono
essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo.
Il decorso delle ferie resta interrotto nel caso in cui nel periodo delle ferie stesse sopraggiunga una infermità
superiore a 5 giorni o di natura tale da comportare un ricovero ospedaliero, purché immediatamente comunicata al fine di
consentire eventuali controlli, o, nel caso in cui il lavoratore sia colpito da grave lutto familiare.
Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o infortunio, anche se tali assenze si siano protratte per
l'intero anno solare. In tal caso il godimento delle ferie deve essere previamente autorizzato dal Dirigente in relazione alle
esigenze di servizio, anche oltre il termine di cui al comma 9.
Qualora le ferie spettanti alla data della cessazione del rapporto di lavoro non siano state fruite, si procede al
pagamento sostitutivo delle stesse. Nel caso che la risoluzione del rapporto di lavoro avvenga per decesso del dipendente,
gli eredi hanno diritto ad una indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute, pari, per ogni giorno di ferie, alla
retribuzione fissa giornaliera.
Il lavoratore che, nonostante l'assegnazione delle ferie, non usufruisca delle medesime, non ha diritto a compenso
alcuno né al recupero negli anni successivi.
Il periodo di preavviso di cui all'art. 2118 cod. civ. non può essere computato a titolo di ferie.
Norma transitoria
La previsione di cui al comma 4 si applicherà laddove l'ANAS nel primo biennio di applicazione del presente
contratto (2002-2003) superi il numero di 200 assunzioni a tempo indeterminato.
Art. 34
(Diritto allo studio)
Per i lavoratori studenti si fa riferimento all'art. 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
I dipendenti per il conseguimento di titoli di studio in corsi universitari, post-universitari, di scuole di istruzione
primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al
rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico possono usufruire, a richiesta,
di permessi retribuiti nella misura massima di 150 ore nell'anno solare.
Il personale, che si assenta per frequentare i corsi di studio di cui sopra, non deve superare il 6% del totale dei
dipendenti con rapporti di lavoro a tempo indeterminato e in servizio presso ciascuna unità produttiva.
Ove le domande prodotte superino la percentuale di cui al punto 3, sono individuati criteri di definizione delle
graduatorie d'intesa con le OO.SS.
Ferme restando le esigenze di servizio, la durata delle singole assenze può coprire l'intero orario di lavoro, anche
per giornate consecutive.
Il richiedente deve presentare, successivamente all'accettazione della domanda, il certificato di iscrizione al corso
attestante la durata, il certificato della competente autorità scolastica comprovante l'avvenuta partecipazione agli esami e,
ove esista l'obbligo di frequenza al corso, anche l'attestato comprovante la stessa. Nel caso di mancata presentazione
dell'intera certificazione si procederà al recupero economico delle prestazioni non effettuate.
Art. 35
(Assenze)
Il dipendente che non può presentarsi in servizio deve darne avviso immediato, per giustificare l'assenza, entro le 24
ore, salvo il caso di motivato impedimento.
Se trattasi di lavoratori in turno, tale comunicazione deve essere fatta almeno 6 ore prima dell'inizio della
prestazione, salvo il caso di giustificato motivo, per le necessità organizzative del servizio.
Le assenze ingiustificate, indipendentemente dalla trattenuta della corrispondente retribuzione, danno luogo a
contestazione ai fini disciplinari.
Art. 36
(Aspettative)
Per giustificati motivi l'ANAS concede, a domanda del dipendente, compatibilmente con le esigenze di servizio,
entro 30 giorni dalla richiesta, un periodo di aspettativa non retribuita fino ad un massimo di un anno.
Ai dipendenti chiamati a funzioni pubbliche elettive possono essere concessi, a richiesta, periodi di aspettativa
secondo quanto previsto dall'art. 31 della legge 30 maggio 1970, n. 300. L'aspettativa concessa a tale titolo dura sino alla
scadenza del mandato, secondo quanto previsto dalle specifiche disposizioni di legge vigenti in materia.
L'ANAS, compatibilmente con le esigenze di servizio, può concedere un periodo di aspettativa di durata anche
superiore a quella massima di un anno, ai dipendenti con la qualifica di volontario in servizio civile o cooperante ai sensi
degli artt. 31 e 32 della legge 26 febbraio 1987, n. 49 e successive modificazioni, che intendano prestare la propria opera
in Paesi in via di sviluppo. Qualora l'effettuazione del periodo di servizio civile all'estero dia luogo alla definitiva dispensa
dalla ferma militare obbligatoria, detto periodo sarà equiparato a tutti gli effetti contrattuali al servizio militare vero e proprio,
e ciò previa presentazione, da parte dell'interessato, del foglio matricolare e della relativa dispensa rilasciata dal Ministero
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della difesa.
L'ANAS può concedere, previa valutazione delle esigenze di servizio, un periodo di aspettativa di durata non
superiore ad un anno, ai dipendenti che ne facciano richiesta in quanto aderenti a delle Organizzazioni di volontariato di
cui alla legge 11 agosto 1991, n. 226. Durante la suddetta aspettativa il rapporto di lavoro si intende sospeso a tutti gli
effetti.
A domanda del dipendente, nei casi e secondo le modalità previste dal comma 2 dell'art. 4 della legge 8 marzo
2000, n. 53 e successive modificazioni e integrazioni, può essere concesso un congedo per gravi motivi familiari, anche
frazionato, della durata massima di 2 anni nell'arco dell'intera vita lavorativa.
Tale congedo non è coperto da retribuzione né da contribuzione figurativa, non ha alcun effetto sull'anzianità di
servizio e comporta per il dipendente il divieto a svolgere una qualsiasi altra attività lavorativa. E' facoltà del dipendente il
riscatto di tale congedo ovvero il versamento dei relativi contributi calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.
Nei confronti del dipendente che, al termine dell'aspettativa e del congedo di cui ai precedenti commi, non riprenda
servizio entro 15 giorni senza giustificato motivo, si procederà alla risoluzione del rapporto di lavoro.
Art. 37
(Congedi per la formazione di cui all'art. 5 della legge n. 53/2000)
I dipendenti con più di 5 anni di servizio possono richiedere, nei casi previsti dall'art. 5 della legge 8 marzo 2000, n.
53, una sospensione del rapporto di lavoro per congedi per la formazione per un periodo, continuativo o frazionato, non
superiore a undici mesi, nell'arco dell'intera vita lavorativa.
Durante il periodo di congedo per la formazione il dipendente conserva il posto di lavoro, non matura anzianità di
servizio e non ha diritto alla retribuzione.
E' facoltà del dipendente il riscatto di tale congedo ovvero il versamento dei relativi contributi calcolati secondo i
criteri della prosecuzione volontaria.
Il datore di lavoro può non accogliere la richiesta di congedo per la formazione ovvero può differirne l'accoglimento
nel caso di comprovate esigenze organizzative e facendo salva la funzionalità dell'ufficio.
La percentuale dei dipendenti che potranno usufruire dei suddetti congedi è pari ad un massimo del 6% del
personale dell'unità produttiva.
I termini di preavviso per la presentazione delle domande sono fissati in 90 giorni.
Art. 38
(Assenze per malattia)
Il dipendente assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto fino ad un periodo di 18 mesi continuativi,
con la corresponsione dell'intera retribuzione fissa per un periodo di 12 mesi e con la riduzione del 50% per gli ulteriori 6
mesi.
Il diritto alla conservazione del posto cessa quando il lavoratore, anche per effetto di una pluralità di episodi morbosi,
raggiunga il limite di 24 mesi di assenza entro l'arco massimo di 48 mesi consecutivi. I termini si computano dal primo
giorno del primo periodo di assenza per malattia.
I periodi malattia che intervengono con intervalli inferiori a 30 giorni di effettiva attività lavorativa si sommano ai fini
della maturazione del predetto periodo di 24 mesi.
Nel computo dei periodi di 18 e 24 mesi non si tiene conto delle assenze dovute a patologie di particolare gravità,
quali quelle oncologiche, leucemiche, la sclerosi multipla, la distrofia muscolare, la sindrome da immunodeficienza
acquisita e le patologie assimilabili. In tali casi, la retribuzione e la conservazione del posto spettano fino al limite massimo
di 48 mesi.
Superati i periodi previsti dai precedenti commi per la conservazione del posto, durante i quali decorre l'anzianità, al
dipendente che ne faccia richiesta può essere concessa l'aspettativa fino a 12 mesi, senza decorrenza dell'anzianità e
senza corresponsione della retribuzione.
Trascorsi i periodi di assenza previsti dai precedenti commi, l'ANAS può procedere alla risoluzione del rapporto di
lavoro corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso.
L'assenza per malattia deve essere comunicata all'ANAS immediatamente e, comunque, all'inizio dell'orario di
lavoro del giorno stesso in cui si verifica o si prolunghi la precedente assenza, salva l'ipotesi di comprovato impedimento.
Il dipendente è tenuto ad inviare il relativo certificato medico di giustificazione entro tre giorni dall'inizio della malattia
o della eventuale prosecuzione della stessa. Nel computo del predetto termine non si considerano i giorni festivi.
L'ANAS ha diritto di far controllare la malattia ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, affidando l'incarico alle ASL
competenti territorialmente. Qualora il dipendente durante l'assenza debba, per particolari esigenze, risiedere in luogo
diverso da quello reso noto all'ANAS, ne dovrà dare preventiva tempestiva comunicazione, precisando l'indirizzo dove
potrà essere reperito.
Il dipendente assente per malattia è tenuto, sin dal primo giorno di assenza dal lavoro, a trovarsi nel domicilio
comunicato al datore di lavoro, in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore 10,00 alle 12,00 e dalle 17,00
alle 19,00.
Il dipendente che, per comprovate necessità di assentarsi dal proprio domicilio per visite, prestazioni o accertamenti
specialistici o per altri giustificati motivi, non possa osservare tali fasce orarie, è tenuto a darne tempestiva comunicazione
all'ANAS. Il mancato rispetto da parte del dipendente degli obblighi di cui al precedente punto comporta la perdita del
trattamento di malattia ed è sanzionabile con l'applicazione di provvedimento disciplinare.
I periodi di assenza per infortunio e per malattia derivanti dal servizio di cui all'art. 71 non sono cumulabili con quelli
per malattia a tutti gli effetti previsti dal presente articolo.
Art. 39
(Tutela della maternità e della paternità)
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Al personale si applicano le disposizioni vigenti in materia di tutela della maternità e della paternità, in particolare la
legge 8 marzo 2000, n. 53, il D.Lgs. n. 151/2001 e successive integrazioni e modificazioni. Alle lavoratrici madri ed ai
lavoratori padri in astensione obbligatoria dal lavoro spetta la corresponsione di un trattamento economico pari al 100%
dell'ultima retribuzione percepita.
Durante il periodo di astensione facoltativa, fruito entro il 3º anno di vita del bambino, alle lavoratrici madri o
lavoratori padri viene corrisposto, per i primi 45 giorni, l'80% della retribuzione fissa spettante. Per il restante periodo il
30% della retribuzione fissa spettante. L'indennità corrisposta nel periodo di astensione facoltativa spetta per un periodo
massimo complessivo tra i genitori di 6 mesi.
L'astensione obbligatoria e facoltativa spetta anche ai genitori adottivi e affidatari secondo le disposizioni di legge.
Fino al compimento del terzo anno di vita di ogni figlio e fino al 3º anno dall'ingresso del minore nella famiglia in caso
di adozione, nei casi previsti dall'art. 7, comma 2, della legge n. 1204/1971, alle lavoratrici madri o ai lavoratori padri,
competono 30 giorni lavorativi annui come permesso retribuito.
I periodi di assenza obbligatoria e facoltativa sono calcolati ai fini dell'anzianità di servizio e di carriera.
L'ANAS provvede, se necessario, ad inserire nei primi corsi utili di formazione la dipendente che abbia ripreso
servizio successivamente ai periodi di assenza obbligatoria, qualora nel corso di detto periodo sia intervenuta una fase di
ristrutturazione significativa presso la propria unità produttiva.
Le dipendenti che svolgono la propria attività in qualità di addette alla manutenzione stradale, non appena
documentato il proprio stato di gravidanza, devono essere adibite, per tutto il periodo della gravidanza fino al settimo mese
successivo al parto, a mansioni diverse da quelle previste dal profilo di appartenenza. Qualora le diverse mansioni non
possano essere espletate in un ambito territoriale inferiore ai 30 km rispetto alla propria sede di lavoro, l'astensione
obbligatoria dal lavoro di cui all'art. 4 della legge n. 1204/1971 e all'art. 16 del D.Lgs. n. 151/2001 è anticipata fin dal
momento del riscontro dello stato di gravidanza e comunque fino al momento in cui non sia stata trovata idonea
collocazione per l'espletamento delle diverse mansioni.
Art. 40
(Tutela dei dipendenti portatori di handicap e loro familiari)
Nei confronti dei dipendenti che si trovino nelle condizioni descritte nella legge 5 febbraio 1992, n. 104, trovano
applicazione le agevolazioni di cui agli artt. 21 e 33 della legge medesima e successive modificazioni secondo gli
accertamenti previsti dalla stessa, nonché le disposizioni di cui alla legge 8 marzo 2000, n. 53 e del D.Lgs. n. 151/2001.
I permessi mensili di cui all'art. 33, 3º comma, della citata legge possono essere fruiti in forma frazionata.
Le parti si impegnano a seguire con attenzione l'evoluzione legislativa, impegnandosi ad adeguare, anche in modo
graduale, gli interventi necessari.
A livello di sedi locali saranno individuate le misure più idonee, compreso l'abbattimento delle barriere
architettoniche, al fine di migliorare l'accesso e l'agibilità nei posti di lavoro nei confronti dei portatori di handicap.
Art. 41
(Tutela dei lavoratori tossicodipendenti, etilisti e malati di AIDS)
Per i lavoratori tossicodipendenti ed etilisti si fa riferimento alle disposizioni contenute nella legge 22 dicembre 1975,
n. 685, come modificate dalla legge 26 giugno 1990, n. 162.
In applicazione dell'art. 29 della legge 26 giugno 1990, n. 162, ai lavoratori assunti a tempo indeterminato, dei quali
viene accertato lo stato di tossicodipendenza, e che intendano accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso
servizi sanitari delle AA.SS.LL. e di altre strutture specializzate riconosciute dalle competenti Istituzioni, o ancora presso
sedi o comunità terapeutiche individuate dalla medesima legge 26 giugno 1990, n. 162, l'ANAS concede un periodo di
aspettativa non retribuita per tutta la durata della terapia e, comunque, per un massimo di tre anni.
I lavoratori, familiari di un tossicodipendente o etilista, possono, a loro volta, essere posti, a domanda, in aspettativa
non retribuita per concorrere al programma terapeutico e socio-riabilitativo del tossicodipendente, qualora il servizio per le
tossicodipendenze ne attesti la necessità.
L'aspettativa comporta la sospensione del rapporto a tutti gli effetti giuridici ed economici ed è cumulabile con le
assenze di cui all'art. 38.
A coloro che fruiscono del predetto periodo di aspettativa, l'ANAS si riserva la facoltà di erogare la retribuzione nella
misura del 50% per un massimo di un anno, qualora si trovino in condizioni familiari di grave disagio economico,
adeguatamente comprovate e documentate.
In alternativa all'aspettativa di cui sopra, possono essere concessi permessi non retribuiti per brevi periodi, la durata
dei quali è determinata dalla struttura terapeutica, qualora quest'ultima riconosca il valore positivo del lavoro, in quanto
parte integrante della terapia e pertanto preveda il mantenimento dell'interessato nell'ambiente che lo circonda. In tal caso
saranno valutate con favore le domande intese ad ottenere l'applicazione del lavoratore presso uffici più vicini alla struttura
terapeutica di cui sopra, nonché alle mansioni più adeguate alla condizione dello stesso.
Saranno garantite, con riferimento alla legge n. 162/1990, le agevolazioni previste per gli affetti da etilismo, che
optano per il progetto di recupero presso le strutture abilitate.
In applicazione della legge n. 135/1990, l'ANAS si impegna a non effettuare sul personale accertamenti sanitari
finalizzati all'individuazione della patologia di immunodeficienza. Si impegna altresì a garantire il posto di lavoro, e la
riservatezza, favorendo nel contempo l'inserimento nell'ambiente lavorativo, accordando turni di lavoro, orari anche
individuali, mansioni e sedi che agevolino le terapie.
Art. 42
(Servizio militare)
La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva o il richiamo alle armi per qualunque esigenza delle Forze
armate, nonché l'arruolamento volontario allo scopo di anticipare il servizio militare obbligatorio, determinano la
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sospensione del rapporto di lavoro, anche in periodo di prova, ed il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto
per tutto il periodo del servizio militare di leva. I lavoratori obiettori di coscienza che prestano il servizio sostitutivo civile,
qualora beneficino del rinvio del servizio militare, hanno diritto, anche in periodo di prova, alla conservazione del posto di
lavoro per tutta la durata del servizio.
Entro trenta giorni dal congedo o dall'invio in licenza illimitata in attesa di congedo, il lavoratore deve porsi a
disposizione dell'ANAS per riprendere servizio. In mancanza di tale adempimento, il rapporto di lavoro è risolto.
Il periodo di tempo trascorso in servizio militare di leva, in costanza di rapporto con l'ANAS, viene computato a tutti
gli effetti quale periodo di servizio prestato.
I dipendenti richiamati alle armi hanno diritto alla conservazione del posto e percepiscono lo stipendio e gli assegni
personali di cui sono provvisti per un periodo massimo di 60 giorni; successivamente a tale periodo, l'ANAS corrisponderà
la eventuale differenza tra lo stipendio in godimento e quello erogato dall'Amministrazione.
La precedente disposizione si applica anche al personale con contratto a termine, fino alla scadenza del contratto
stesso.
Art. 43
(Mobilità)
A) Mobilità a domanda
La mobilità è disposta sulla base delle esigenze organizzative e funzionali dell'ANAS e disciplinata dai criteri indicati
nell'apposito protocollo allegato al c.c.n.l. 1998-2001.
L'ANAS prima di procedere alla mobilità prevista dal successivo punto 2, verificherà la presenza di domande di
dipendenti presentate ai sensi del precedente comma 1.
B) Mobilità d'ufficio
Il dipendente può essere trasferito d'ufficio previa consultazione con le OO.SS. stipulanti il presente contratto,
soltanto per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
Le parti convengono che, nel corso della fase di ristrutturazione dell'ANAS, in considerazione dell'oggettiva carenza
di personale su tutto il territorio nazionale, i trasferimenti d'ufficio, per il personale di cui al punto 1, potranno essere operati
compatibilmente con la disponibilità del dipendente.
E' vietato il trasferimento d'Ufficio per motivi disciplinari.
In caso di trasferimento d'Ufficio è corrisposta l'indennità di trasferta di cui al successivo art. 44 punto A, per 90
giorni al dipendente senza conviventi a carico e per 120 giorni al dipendente con congiunti conviventi a carico.
Al dipendente con congiunti conviventi a carico vengono, altresì, corrisposti cinque giorni di indennità di trasferta per
ognuno dei primi tre congiunti e due giorni per ognuno dei rimanenti congiunti oltre i tre.
Al dipendente sono rimborsate le spese di viaggio e di trasloco ed è corrisposta una indennità di prima
sistemazione.
Il trasporto dei mobili e degli effetti personali deve essere assicurato a carico dell'ANAS contro il rischio di danni.
Il dipendente che per effetto del trasferimento d'ufficio debba corrispondere un'indennità per anticipata risoluzione
del contratto di affitto, regolarmente registrato, ha diritto al rimborso di tale indennizzo fino alla concorrenza di un massimo
di sei mesi di locazione.
Le indennità e i rimborsi di cui ai commi precedenti sono dovuti solo nel caso in cui il dipendente venga trasferito in
comune diverso da quello di provenienza ed ivi stabilisca la propria abitazione.
Per le operazioni inerenti il trasloco l'ANAS accorda al dipendente i seguenti permessi straordinari retribuiti:
- giorni tre, oltre il viaggio al dipendente senza congiunti conviventi a carico;
- giorni sei, oltre il viaggio al dipendente con congiunti conviventi a carico.
Al dipendente, trasferito d'ufficio e licenziato non per motivi disciplinari, compete oltre all'indennità dovuta per
risoluzione del rapporto di lavoro, il rimborso delle spese di viaggio e di trasloco, dalla località di trasferimento fino alla
precedente residenza, purché quest'ultimo trasferimento avvenga effettivamente entro sei mesi dall'avvenuto
licenziamento.
In caso di decesso del dipendente in servizio, le norme di cui al precedente comma, saranno applicate nei riguardi
dei congiunti conviventi a carico.
C) Mobilità collettiva
Nel caso in cui, per effetto di processi di ristrutturazione, intervenisse la necessità di dichiarare esuberi e/o carenze
di dipendenti, è attivato apposito negoziato per la definizione delle più opportune soluzioni da adottare.
Art. 44
(Trasferte)
Per esigenze di servizio l'ANAS può inviare il lavoratore in trasferta corrispondendo il seguente trattamento:
A) Trasferte che superano le 24 ore:
a) rimborso, dietro presentazione di regolare fattura o ricevuta fiscale, delle spese sostenute dal lavoratore in
trasferta;
b) indennità giornaliera pari a 12 ore commisurata al 2% del minimo tabellare ed indennità integrativa speciale
media per ciascuna area;
c) per le frazioni orarie che superino le 7 ore, spetta il corrispettivo della indennità di cui alla successiva lettera B, a).
B) Trasferte superiori alle 7 ore e fino alle 24 ore:
a) 1/3 della diaria giornaliera di cui al punto 1A b);
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b) rimborso, dietro presentazione di regolare fattura o ricevuta fiscale, delle spese sostenute dal lavoratore in
trasferta.
L'uso del vagone letto, dell'aereo e del mezzo proprio o dell'ANAS, è consentito solo su autorizzazione della
Direzione centrale o compartimentale competente, da concedersi preventivamente.
Il personale in trasferta è tenuto ad osservare l'orario di lavoro della sede nella quale va a svolgere la propria
prestazione; eventuali prestazioni straordinarie saranno compensate con la retribuzione prevista dall'art. 81, cumulabile
con il trattamento di cui al punto 1 del presente articolo.
Il dipendente in trasferta ha diritto ad un anticipo, non superiore all'80% delle spese vive presunte.
Per le trasferte all'estero il relativo trattamento viene di volta in volta concordato tra l'ANAS e l'interessato.
L'ANAS si impegna a rivedere entro 60 giorni dalla stipula del presente c.c.n.l., previo confronto con le OO.SS., il
Regolamento sulla materia.
La presente disciplina decorre dalla stipula del c.c.n.l.
Art. 45
(Pari opportunità)
A) Costituzione
Per realizzare la piena applicazione delle normativa CEE e delle leggi italiane in materia di parità tra uomini e donne
nel lavoro a livello nazionale e a livello territoriale sono insediati o rinnovati i Comitati per le pari opportunità, entro 90 giorni
dalla stipula del presente c.c.n.l.
Il funzionamento dei CPO è stabilito dal Regolamento allegato e parte integrante del precedente c.c.n.l., da
modificarsi eventualmente a seguito dell'insorgere di sostanziali ristrutturazioni dell'ANAS, fatte salve eventuali integrazioni
da individuarsi in seno ai medesimi Comitati.
B) Finalità
I Comitati per le pari opportunità, istituiti a livello nazionale e periferico promuovono iniziative tese a creare
condizioni di pari opportunità tra i lavoratori e le lavoratrici dell'ANAS e a rimuovere atti di discriminazione basate
sull'appartenenza di genere individuando misure che consentono l'effettiva parità tra i sessi nelle varie procedure di
gestione del personale: dalle modalità di accesso al lavoro, alla formazione, all'aggiornamento e sviluppo professionale,
all'orario di lavoro ed ai progetti di azioni positive.
C) Compiti
I Comitati per le pari opportunità:
a) promuovono, ricerche ed analisi anche in collaborazione con altri Enti, Istituti, Associazioni ed Organismi paritetici
locali e nazionali, finalizzate fra l'altro a promuovere iniziative tese ad armonizzare i tempi di vita con quelli del lavoro, dei
servizi e delle città, pubblicizzando periodicamente il lavoro svolto ed i risultati emersi;
b) promuovono iniziative volte alla formulazione di piani di azioni positive e all'attuazione della legge n. 125/1991 e
di risoluzioni e direttive CEE;
c) valutano, su segnalazione, azioni di discriminazione sul piano professionale, dirette ed indirette e formulano
proposte in merito;
d) svolgono le funzioni di conciliazione di cui all'art. 4, comma IV, della legge n. 125/1991;
e) relazionano entro il 31 ottobre di ogni anno all'amministrazione, alle Organizzazioni sindacali in relazione
all'attività svolta;
f) in materia di molestie sessuali, svolgono funzioni di assistenza e consulenza per le lavoratrici ed i lavoratori che
subiscono atti di molestia o ricatti sessuali; propongono iniziative ed interventi rivolti alla rimozione dello stesso, nonché
programmi formativi di tipo propedeutico; elaborano criteri, norme e comportamenti cui conformare i contenuti delle proprie
attività per quanto riguarda la prevenzione sulla materia specifica; si avvalgono anche del supporto di consulenti o esperti
esterni.
Al Comitato per le pari opportunità al livello nazionale sono demandati tutti i compiti di cui ai punti precedenti e
inoltre:
a) coordina gli interventi che i Comitati realizzano in sede periferica e cura la circolazione delle informazioni tra i
Comitati;
b) convoca, al fine di favorire lo scambio al livello nazionale tra i C.P.O. territoriali, almeno una volta l'anno, i C.P.O.
predetti; a dette riunioni parteciperanno due membri dei C.P.O. territoriali individuati di volta in volta.
Chiunque ritenga di individuare in fatti, atti o comportamenti sul luogo di lavoro, gli estremi della discriminazione a
proprio danno, ai sensi dell'art. 4, commi I e II, della legge n. 125/1991 può anche per il tramite dell'Organizzazione
sindacale cui conferisce mandato, investire del caso i Comitati pari opportunità.
D) Informazione, partecipazione, strumenti e risorse
Fermo restando che, l'attività espletata in qualità di componenti del Comitato è da considerarsi a tutti gli effetti
prestazione di servizio in orario ordinario, trattandosi di attività istituzionale, al fine di consentire la realizzazione delle
finalità indicate negli articoli precedenti, l'ANAS è tenuto a favorire l'operatività dei Comitati garantendo tutti gli strumenti
idonei al loro funzionamento (informazioni, utilizzo di locali, utilizzo dei fondi, corsi di formazione, comunicazioni, ecc.). In
particolare, valorizzerà, nell'ambito lavorativo, i risultati del lavoro svolto dagli stessi, favorendone la pubblicità con i mezzi
più idonei.
L'ANAS, in ottemperanza all'art. 9 della legge n. 125/1991, oltre a fornire i dati statistici relativi alla formazione,
produrrà, entro il mese di maggio di ciascun anno, il rapporto sul personale che sarà oggetto di analisi e confronto tra
l'ANAS stesso, le OO.SS. ed il CPO nazionale.
L'ANAS si impegna a fornire un locale ai Comitati che eventualmente ne facciano richiesta, sulla base delle
disponibilità logistiche delle sedi, e ove possibile di idonea strumentazione.
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Art. 46
(Salvaguardia della dignità dei lavoratori anche in materia di molestie sessuali e di "mobbing")
Considerata la necessità che il rapporto di lavoro si svolga in un ambiente idoneo al sereno svolgimento dell'attività,
dovrà essere assicurato il pieno rispetto della dignità della persona in ogni sua manifestazione, anche per quanto attiene
alla sfera sessuale e che i problemi correlati alle situazioni di cui sopra debbano essere governati attraverso la costruzione
di un quadro di valori ed una strumentazione culturale, formativa e preventiva che, all'occorrenza, sia atta a reprimere
forme di prevaricazione.
Fermo restando il divieto di ogni forma di discriminazione, l'ANAS si impegna a prevenire e contrastare, anche
attraverso l'instaurazione di procedimenti disciplinari a carico dei responsabili, eventuali fenomeni comportamentali
riconducibili a forme di molestie sessuali e "mobbing" come di seguito definite ai punti 3 e 6. Le attività di prevenzione
saranno disciplinate da apposito protocollo.
Per molestia sessuale si intende ogni atto o comportamento. anche verbale, a connotazione sessuale o comunque
basato sul sesso, che sia indesiderato e che, di per sè, sia percepibile come arrecante offesa alla dignità e libertà della
persona che lo subisce, ovvero sia suscettibile di creare un clima di intimidazione nei suoi confronti.
Nel caso in cui vengano denunciati atti che costituiscono molestia sessuale secondo quanto contenuto nel comma
precedente, l'ANAS ha l'obbligo di porre in atto procedure tempestive ed imparziali di accertamento assicurando la
riservatezza dei soggetti coinvolti avvalendosi per assistenza e consulenza anche dei C.P.O. aziendali. L'ANAS
provvederà, altresì, alla diffusione di campagne di informazione promosse dal C.P.O. e dalle istituzioni preposte.
Funzioni di assistenza e consulenza per le lavoratrici ed i lavoratori che subiscano atti di molestia o ricatti sessuali
possono essere svolti, su richiesta della parte interessata, dagli stessi C.P.O. Tali funzioni devono essere portate a
conoscenza di tutti a cura dell'ANAS.
Costituisce "mobbing" ogni forma di violenza psicologica o morale, attuata in maniera sistematica duratura o
reiterata nel tempo nei confronti di un lavoratore o di una lavoratrice.
Art. 47
(Formazione del personale)
La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per i lavoratori, in quanto
funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle professionalità, previsti dal presente c.c.n.l.
Entro il 31 ottobre antecedente a ciascun anno finanziario di riferimento, l'ANAS produrrà il programma formativo,
comprensivo di quello previsto dall'art. 69 e secondo le procedure previste dall'art. 65, che costituirà oggetto di confronto ai
sensi dell'art. 3, punto 1, lett. B, del presente contratto, nel quale vengono definiti:
a) gli obiettivi formativi assunti come prioritari a livello nazionale, anche sulla base delle indicazioni provenienti dalle
diverse strutture dell'ANAS, con particolare riferimento ai processi di innovazione;
b) gli standard organizzativi e di costo da privilegiare per i diversi tipi di intervento formativo;
c) indicazioni circa il supporto, la assistenza e la valutazione degli interventi formativi;
d) indicazioni circa l'utilizzazione di materiali formativi già prodotti e validati e circa le modalità per la loro eventuale
implementazione, riproduzione e diffusione;
e) le azioni positive in materia di formazione previste dalla legge n. 125/1991;
f) definizione dei criteri per l'individuazione dei destinatari della formazione.
Il personale che partecipa ai corsi di formazione organizzati dall'ANAS è considerato in servizio a tutti gli effetti ed i
relativi oneri sono a carico dell'ANAS. Qualora detti corsi si svolgano fuori sede, la partecipazione ad essi comporta il
trattamento di missione e il rimborso delle spese sostenute.
Art. 48
(Attività sociali accessorie)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
In applicazione dell'art. 11 della legge n. 300/1970 viene promossa a livello centrale e periferico la creazione e lo
sviluppo dei CRAL per le attività sociali dei dipendenti in servizio e degli ex dipendenti.
Gli Organi del CRAL ai vari livelli sono espressi dai lavoratori attraverso elezioni.
L'ANAS può affidare ai CRAL per lo svolgimento della loro attività, eventualmente anche in comodato, strutture
immobiliari e beni mobili non utilizzati.
Le quote sociali ed un contributo annuale dell'ANAS costituiscono le entrate fisse dei CRAL. Con apposito protocollo
d'intesa, da stipularsi entro 90 giorni tra l'ANAS e OO.SS. stipulanti il contratto, saranno stabiliti i tempi di attuazione, il
contributo dell'ANAS e le agibilità dei lavoratori eletti negli Organi.
In ragione della ubicazione degli uffici e secondo l'organizzazione del servizio nonché dell'articolazione dell'orario di
servizio sarà istituito il servizio mensa ovvero verranno corrisposti buoni pasto o indennità sostitutiva.
Per particolari situazioni di assistenza individuali e familiari, l'ANAS può corrispondere al dipendente o al congiunto
un sussidio con i criteri individuati con separato protocollo d'intesa da concordare con le OO.SS. stipulanti, entro 60 gg
dalla firma del presente contratto.
A tutela della salute del personale dipendente sono stipulate polizze assicurative sanitarie, ovvero fondi sanitari
integrativi, il cui costo è in quota parte tra l'ANAS e il personale dipendente.
---------N.d.R.: L'accordo 19 marzo 2004 prevede quanto segue:
1) Interventi assistenziali a favore del personale dipendente in servizio (area di base, area operativa e area quadri) per motivi di salute.
a) Concessione sussidi per spese, debitamente documentate, sostenute per analisi cliniche, visite mediche specialistiche, cure odontoiatriche ed altre
prestazioni sanitarie, non comprese nell'elenco di cui al disciplinare CASPIE/ANAS del 5 febbraio 2003, riguardanti il personale dipendente e/o i familiari
a carico (genitori, coniuge, figli). Il sussidio viene erogato nella misura percentuale della spesa sostenuta per un importo pari o superiore a 250 €, come si
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evince dalla tabella sottoindicata, in relazione all'area di appartenenza ed alla relativa posizione economica.
Tabelle
Misure percentuali
Area di base
Area operativa
Area quadri
75%
55%
37%
b) Concessione sussidi per infermità od interventi chirurgici documentati da certificazione medico-ospedaliera esclusi dall'elenco relativo ai "grandi
interventi chirurgici" allegato al predetto disciplinare. Il sussidio viene erogato in base alle tabelle di valutazione dei deficit funzionali di cui al D.M. 5
febbraio 1992 del Ministero della sanità, nella misura indicata a lato di ciascuna fascia di riduzione della capacità lavorativa, indipendentemente dal livello
di appartenenza.
Da 1 a 10: € 250,00
Da 11 a 20: € 500,00
Da 21 a 30: € 750,00
Da 31 a 40: € 1.000,00
Da 41 a 50: € 1.250,00
Da 51 a 60: € 1.500,00
Da 61 a 70: € 1.750,00
Da 71 a 80: € 2.000,00
Da 81 a 90: € 2.250,00
Da 91 a 100: € 2.500,00
2) Erogazione sussidio per invalidità permanente a seguito di infortunio sul lavoro. Il sussidio viene concesso "una tantum" in base alla tabella di seguito
indicata.
Percentuale invalidità
Importo sussidio
Dall'1% al 20%
€ 1.000,00
Dal 21% al 30%
€ 1.500,00
Dal 31% al 40%
€ 2.000,00
Dal 41% al 50%
€ 2.500,00
Dal 51% al 60%
€ 3.000,00
Dal 61% al 70%
€ 3.500,00
Dal 71% all'80%
€ 4.000,00
Dall'81% al 90%
€ 4.500,00
Dal 91% al 100%
€ 5.000,00
3) Erogazione sussidio per spese mediche, infermità o intervento chirurgico del pensionato, del coniuge o di altro familiare a carico. Si applicano gli stessi
criteri di valutazione adottati per il personale in servizio con la riduzione del 50% rispetto all'importo base. La tabella di cui al punto 1b) verrà adottata ai
fini della classificazione della patologia e del relativo importo del sussidio.
Norme di carattere generale
1) La domanda di sussidio può essere presentata una sola volta nell'arco di un anno.
2) I compartimenti ed Uffici speciali a cui saranno presentate le richieste di sussidio da parte del personale dipendente, dovranno trasmettere le richieste
medesime alla Direzione generale entro 30 giorni dalla data di ricezione della presente.
3) La domanda di sussidio, completa dei dati anagrafici, di residenza, del numero di codice fiscale e del numero meccanografico del dipendente, dovrà
essere corredata della certificazione medica o documentazione comprovante le spese sostenute, in copia autenticata o in originale. La richiesta di
sussidio avanzata dal dipendente per motivi di salute riguardanti i propri familiari a carico dovrà essere integrata con la dichiarazione comprovante la
posizione fiscale dei familiari per i quali è stato richiesto il sussidio.
4) Erogazione sussidio per il decesso del dipendente a seguito di incidente sul lavoro. Il sussidio viene concesso a favore del coniuge o dei figli o di altri
eredi legittimi del dipendente nella misura di € 10.000,00.
Detta somma viene integrata nella ragione di € 500,00 per ogni figlio a carico.
5) Erogazione sussidio per decesso del dipendente per cause naturali
a) Decesso del dipendente senza diritto a pensione: il sussidio viene concesso nella misura di 25.000,00 a favore del coniuge o dei figli o di altri eredi
legittimi del dipendente.
b) Decesso del dipendente con diritto a pensione: il sussidio viene concesso nella misura di € 10.000,00 a favore degli aventi diritto sopracitati.
6) Erogazione sussidio per decesso di familiari del dipendente (genitori, coniuge, figli).
a) Il sussidio viene concesso nella misura di € 2.000,00 per decesso del congiunto facente parte del nucleo familiare del dipendente.
b) Il sussidio viene concesso nella misura di € 500,00 per il decesso del congiunto non appartenente al nucleo familiare del dipendente.
7) Erogazione sussidio per decesso del pensionato
Il sussidio viene concesso nella misura di € 2.000,00 a favore del coniuge o dei figli o di altri eredi legittimi.
8) Decesso del congiunto (genitore, coniuge, figlio) facente parte del nucleo familiare del pensionato: il sussidio viene concesso nella misura di € 500,00.
9) Erogazione sussidi per eventi straordinari
In caso di particolari eventi, non contemplati nei predetti criteri, al dipendente che ne faccia richiesta può essere concesso un sussidio straordinario il cui
importo sarà valutato in relazione alla gravità dell'evento medesimo.
La Direzione generale trasmetterà alle Organizzazioni sindacali l'elenco dei sussidi erogati nel corso dell'anno a favore del personale dipendente e di
quello collocato a riposo.
L'approvazione dei predetti criteri, con particolare riferimento agli "interventi assistenziali a favore del personale in servizio, di quello a riposo e delle loro
famiglie per infermità, grandi interventi chirurgici ed accertamenti sanitari" di cui ai punti 1a) e 1b) della presente proposta, comporta, atteso il disciplinare
CASPIE/ANAS del 5 febbraio 2003, una riduzione del fabbisogno di spesa, per l'anno 2004, relativamente all'ex Cap. 351, nella misura approssimativa di
€ 320.000,00.
Premesso che il comma 7 dell'art. 48 del c.c.n.l. prevede che a tutela della salute del personale dipendente siano stipulate polizze assicurative o
l'iscrizione a Fondi sanitari integrativi;
Visto il dispositivo 4 marzo 2003, prot. n. 5257 con il quale è stata data attuazione al verbale di accordo 18 dicembre 2002 in materia di assistenza
sanitaria integrativa per il personale dipendente con l'approvazione del disciplinare concernente le prestazioni sanitarie a favore dei dipendenti, nonché il
successivo dispositivo 5 giugno 2003, prot. n. 13091, con il quale sono state approvate le modifiche ed integrazioni al precedente disciplinare;
Considerato che le parti concordano che una parte consistente pari ad € 320.000 delle somme attualmente stanziate per i sussidi dei dipendenti, siano
destinate alla copertura della quota dell'assistenza sanitaria a carico dei dipendenti stessi.
L'azienda ritenuto che, sia per effetto della riduzione di spesa del budget destinato alle provvidenze a favore del personale, sia perché risulta necessario
che il programma di rimborso spese sanitarie sia destinato all'intera collettività omogenea dei dipendenti per potere usufruire dei vantaggi fiscali e
contributivi previsti dalle norme in vigore, aderisce alla copertura dell'intera quota contributiva sanitaria.
Le parti convengono inoltre di:
1) riformare, anche secondo quanto previsto dal c.c.n.l. (art. 48, 6º comma), il sistema della corresponsione dei sussidi, orientandolo verso i casi di
effettivo e concreto ristoro economico nei casi di gravissime patologie, oppure di decesso o di inabilità dei dipendenti in servizio secondo quanto previsto
dall'Allegato sub A) al presente accordo che è parte integrante dell'accordo medesimo;
2) incrementare l'attuale composizione delle prestazioni previste dal predetto disciplinare, senza aumento di spesa, con il pacchetto dei seguenti
accertamenti diagnostici da poter effettuare una volta l'anno:
- esame delle urine;
- esame emocromocitometrico completo;
- velocità di eritrosedimentazione;
- glicemia;
- azotemia (urea);
- colesterolo totale e colesterolo HDL;
- trigliceridi;
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- gamma GT;
- aspartoaminotransferasi (GOT);
- alaninaminotransferasi (ALT);
- ricerca del sangue occulto fecale;
- pap-test;
- PSA (specifico antigene prostatico);
- previsione di un'unica franchigia sulle prestazioni extraospedaliere nel caso di stessa patologia purché vi sia un unico invio della relativa
documentazione;
- in caso di parto non cesareo erogazione di una diaria pari a 75 € per ogni giorno di ricovero per un periodo non superiore a 180 giorni all'anno per
nucleo familiare assicurato;
- tutte le garanzie avranno effetto dal 1º gennaio 2004;
3) rimane inalterato l'importo del contributo di 120 € da parte del dipendente nel caso di prestazioni estese al nucleo familiare;
4) per ciascun dipendente il termine della prestazione deve essere inteso come coincidente con la scadenza del periodo annuale per il quale l'ANAS ha
versato il relativo contributo, anche se, nel frattempo, è intervenuta la cessazione dal servizio del dipendente stesso;
5) entro 90 giorni dalla data di stipula del presente accordo, verrà consegnato a ciascun dipendente una copia del disciplinare completo di tutte le
integrazioni concordate, nonché un tesserino personale da utilizzare nei rapporti con l'Unisalute e con le strutture convenzionate;
6) entro 60 giorni dalla data del presente accordo ed annualmente, l'ANAS consegnerà alle OO.SS. nazionali una sintesi statistica del numero delle
prestazioni erogate, sia in convenzione diretta sia attraverso i rimborsi, con i relativi importi parziali e totali divisi per regione e provincia di destinazione.
---------N.d.R.: L'accordo 18 febbraio 2009 prevede quanto segue:
Il giorno 18 febbraio 2009, presso la sede ANAS di via Monzambano 10, si sono incontrati i rappresentanti dell'ANAS S.p.a. con le segreterie nazionali
delle OO.SS. firmatarie del c.c.n.l. attualmente in vigore, per affrontare la tematica dell'assistenza sanitaria integrativa, anche in relazione al dettato
dell'art. 48, comma 7 c.c.n.l. e degli accordi sottoscritti successivamente in materia.
In avvio di incontro l'azienda, ha fornito:
1) i dati relativi all'andamento della polizza sanitaria integrativa nel periodo 2005/2008;
2) la situazione derivante dall'evoluzione del quadro normativo di riferimento anche alla luce delle novità introdotte dal decreto ministeriale del 25 marzo
2008.
Per quanto attiene la composizione complessiva del piano sanitario integrativo per i dipendenti ANAS si concorda sui seguenti elementi di modifica:
- incremento del massimale per le prestazioni sanitarie da 150.000 a 200.000 euro;
- incremento del massimale per le spese sostenute per le visite specialistiche da 2.200 a 3.000 euro;
- visita odontoiatrica preventiva gratuita per i dipendenti, in rete convenzionata.
In attesa dell'apertura del confronto entro e non oltre il mese di aprile 2009, al fine di definire il complesso di interventi a favore dei dipendenti, in merito
alle tematiche dell'assistenza sanitaria integrativa e dei sussidi, anche alla luce delle recenti modifiche normative (decreto-legge n. 112/2008) in materia
di regime fiscale, le parti concordano sul mantenimento del contratto in essere tra ANAS e CASBI/Unisalute attraverso la proroga dello stesso fino al 31
dicembre 2009 e per un importo pari a 250 euro a carico del dipendente per l'estensione della copertura sanitaria integrativa per i nuclei familiari uguali o
superiori a 2 unità (non considerando il dipendente), confermando l'importo pari a 120 euro per l'adesione di un solo familiare.
Le parti concordano infine che, in sede di tale confronto, sarà affrontato il tema relativo all'assistenza sanitaria integrativa anche nei confronti del
personale in quiescenza.
Considerando quanto già comunicato ai dipendenti sugli importi da corrispondere, l'azienda si impegna a dare tempestiva informativa relativamente alle
modifiche con il presente accordo.
---------N.d.R.: L'accordo 24 giugno 2010 prevede quanto segue:
Il giorno 24 giugno 2010 si sono incontrati presso la sede della Direzione generale dell'ANAS in Via L. Pianciani, 16 i rappresentanti dell'azienda con le
Segreterie nazionali delle OO.SS. firmatarie del contratto collettivo nazionale attualmente in vigore, per affrontare la tematica dell'assistenza sanitaria
integrativa, anche in relazione al dettato dell'art. 48, comma 7, c.c.n.l. e degli accordi sottoscritti successivamente in materia.
In avvio di incontro l'azienda ha illustrato l'andamento della copertura in relazione al primo semestre di proroga della stessa, in scadenza al 30 giugno
2010.
Dopo ampia ed approfondita discussione, in considerazione della prossima scadenza della copertura di assistenza sanitaria attualmente in vigore ed al
fine di garantire la continuità nella garanzia della fornitura delle prestazioni assistenziali attualmente definite dal Protocollo CASBI/UNISALUTE in
precedenza definito dalle parti ed in allegato al presente accordo (All. 1), nonché nelle more del completamento delle procedure di nuovo affidamento
all'esterno della stessa copertura ed in coerenza con gli obiettivi condivisi nel Protocollo di intesa del 19 gennaio 2010, le parti condividono la
prosecuzione della vigente copertura sino al 31 dicembre 2010, stabilendo i seguenti elementi di integrazione delle prestazioni attualmente fornite:
- introduzione della garanzia "trattamenti fisioterapici da infortunio" con un massimale semestrale di € 400,00 (in strutture sanitarie convenzionate con
UNISALUTE nessuna franchigia, in strutture sanitarie non convenzionate scoperto del 20% con fattura minima pari ad € 70,00, rimborso integrale dei
ticket);
- introduzione all'interno dell'elenco dell'alta specializzazione delle prestazioni di amniocentesi, prelievo dei villi coriali e tecarterapia;
- introduzione delle garanzie "cure odontoiatriche", con massimale riferito ad un semestre di € 400,00 attivabile solo in strutture sanitarie convenzionate
con UNISALUTE con applicazione di uno scoperto del 20%;
- introduzione della prestazione ablazione del tartaro una volta l'anno esclusivamente in strutture sanitarie convenzionate con UNISALUTE.
Alla luce delle citate integrazioni, l'azienda ha comunicato l'ammontare dell'importo "pro-capite" definito a base del periodo di proroga e corrispondente
all'importo di € 265,00 a decorrere dal 1º luglio 2010.
Per quanto attinente all'importo sopra determinato, su richiesta delle OO.SS. le parti ritengono necessario un ulteriore approfondimento circa eventuali
disponibilità residuali scaturenti dall'applicazione dei contenuti dell'accordo del 19 gennaio 2010, anche in considerazione dell'applicazione del
regolamento sui sussidi per il primo semestre del vigente anno.
Per ciò che concerne l'estensione della copertura dei nuclei familiari per il 2º semestre 2010, fermo restando gli importi definiti per la proroga del 1º
semestre (€ 60,00 per i nuclei con un solo componente, € 125,00 per i nuclei con due o più componenti), le parti condividono la necessità di fornire una
duplice opzione di scelta per il dipendente secondo quanto indicato di seguito:
A) premi non comprensivi dell'integrazione prestazionale riguardanti il 2º semestre 2010:
- per i nuclei composti da un solo familiare presente nello stato di famiglia quota pari ad € 100,00;
- per i nuclei composti da due o più familiari presenti nello stato di famiglia quota pari ad € 200,00;
B) premi comprensivi dell'integrazione prestazionale di maggior favore convenuta per il dipendente:
- per i nuclei composti da un solo familiare presente nello stato di famiglia quota pari ad € 170,00;
- per i nuclei composti da due o più familiari presenti nello stato di famiglia quota pari ad € 333,00.
E' fatta salva la facoltà di manifestare la rinuncia alla estensione della copertura al proprio nucleo familiare da comunicare entro e non oltre il 30 luglio p.v.
Nel caso in cui detta facoltà non venga esercitata, sarà considerata scelta l'opzione "A" sopra citata.
In merito alla possibilità di adesione di nuovi nuclei viene ribadita la situazione ad oggi comunicata, non essendo possibile avere alcun ulteriore
inserimento di familiare, se non per comprovate modifiche visibili nello stato di famiglia.
Le parti stabiliscono altresì, in coerenza rispetto quanto sopra anticipato, che il capitolato prestazionale scaturente dall'integrazione delle nuove
prestazioni sul precedente piano sanitario (in vigore sino al 30 giugno 2010) sarà considerato quale base per la determinazione del capitolato oggetto del
prossimo affidamento del servizio di assistenza sanitaria integrativa dipendenti ANAS, che sarà definito in occasione del prossimo incontro fissato per la
data del 30 giugno 2010, alle ore 15.
L'azienda si impegna altresì ad acquisire per la data del 15 luglio p.v. la proposta di copertura per il personale in quiescenza che contempli le stesse
prestazioni definite con il presente accordo.
Alla luce degli elementi di modifica sopra illustrati per la citata copertura concernenti il 2º semestre 2010, di seguito vengono riportate le conseguenti
variazioni riguardanti il punto 1, lett. A) del vigente regolamento di erogazione dei sussidi:
1) sono definiti sussidi gli interventi assistenziali a favore del personale dipendente in servizio (area base, area operativa e area quadri) per motivi di
salute:
a) concessione sussidi per spese, debitamente documentate, sostenute per cure odontoiatriche ed altre prestazioni sanitarie non comprese nell'elenco di
cui al disciplinare ANAS/CASBI allegato all'accordo del 24 giugno 2010, riguardanti il personale dipendente e/o i familiari a carico (genitori, coniugi, figli).
Al fine della maturazione del diritto al rimborso, la spesa sostenuta per le prestazioni integrative (cure odontoiatriche, trattamenti fisioterapici da infortunio)
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definite con il citato accordo, dovrà essere debitamente documentata in un'unica fattura di importo pari o superiore ad € 1.200,00. Tale importo sarà
preso in considerazione solo per la parte residuale non coperta dalla cassa (vedi integrazioni copertura assicurativa spese odontoiatriche) in relazione
all'area di appartenenza ed alla relativa posizione economica.
---------N.d.R.: L'accordo 12 luglio 2010 prevede quanto segue:
Il giorno 12 luglio 2010 si sono incontrati presso la sede della Direzione generale dell'ANAS in Via Monzambano, 10 i rappresentanti dell'azienda con le
Segreterie nazionali delle OO.SS. firmatarie del contratto collettivo nazionale attualmente in vigore, per affrontare la tematica dell'assistenza sanitaria
integrativa, anche in relazione al dettato dell'art. 48, comma 7, c.c.n.l. e degli accordi sottoscritti successivamente in materia.
Dopo una approfondita disamina, le parti in coerenza con gli obiettivi condivisi nel Protocollo di intesa del 19 gennaio 2010 e nell'accordo del 24 giugno
u.s., con il quale è stato stabilito di dar seguito alla vigente copertura di assistenza sanitaria integrativa sino al 31 dicembre 2010, confermano
l'introduzione di nuovi elementi ad integrazione delle prestazioni attualmente fornite e definite con il c.c.n.l. e gli accordi integrativi in materia.
Tutte le prestazioni già in essere e definite dalle intese contrattuali integrative vigenti alla data del 30 giugno 2010, completate dall'allegato al presente
accordo dovranno essere quindi considerate quale parte integrante del capitolato oggetto del prossimo affidamento all'esterno del servizio di assistenza
sanitaria integrativa dipendenti ANAS, in ragione dell'importo pari ad € 530 per ciascun dipendente, così come definito dal Protocollo del 19 gennaio 2010
ed in coerenza con quanto previsto dalla riforma dell'assistenza sanitaria integrativa avvenuta con l'attuazione delle previsioni normative contenute nel
decreto Turco.
Il capitolato prestazionale dovrà inoltre prevedere che il soggetto erogatore del servizio sia fornito di una rete sanitaria convenzionata su tutto il territorio
nazionale anche dal punto di vista della multidisciplinarietà delle prestazioni e che possa garantire un adeguato servizio di assistenza e consulenza, lo
stesso in caso eccezionale di assenza di rete convenzionata in circoscritte località dovrà comunque assicurare il rimborso dell'intera prestazione.
Il capitolato dovrà prevedere la quotazione relativa all'estensione al nucleo familiare delle prestazioni attualmente definite dal capitolato
CASBI/UNISALUTE 2009 integrate con quelle contenute nell'allegato già citato, inserite nella voce "alta specializzazione".
Il contratto di prestazioni dovrà prevedere a totale carico dei richiedenti la possibilità di aderire alla polizza da parte dei pensionati aziendali, previa
determinazione da condividere del premio.
Le parti convengono altresì che tutte le fasi procedurali fino a quella del completamento dell'affidamento del servizio siano oggetto di confronto, analisi e
approfondimento che possano consentire il tempestivo superamento delle criticità eventualmente presentatesi.
Le parti concordano che con l'entrata in vigore della nuova copertura di assistenza sanitaria integrativa definita nel presente accordo, saranno assorbite
tutte le spese mediche, sanitarie, nonché qualsiasi erogazione per il dipendente dovuta al vigente regolamento dei sussidi.
Pacchetto maternità
Spese per ecografie e analisi di laboratorio - massimale € 500 (solo strutture convenzionate).
Tickets sanitari esami di laboratorio
Rimborso tickets - massimale annuo € 300 con franchigia per invio di € 20.
Prestazioni integrative al Protocollo ANAS/CASBI 2009
Alta specializzazione e accertamenti
- Ago aspirato
- Amniocentesi
- Cistouretrografia
- Colangiografia trans Kehr
- Ecocardiografia
- Elettroencefalogramma
- PET
- Prelievo dei villi coriali
- RX stomaco e duodeno con mezzo di contrasto
- RX tenue e colon con mezzo di contrasto
- Videoangiografia
- Wirsungrafia
- Indagini ematologiche (tickets sanitari)
- Telecuore
Trattamenti fisioterapici da infortunio
- Agopuntura
- Osteopatia
- Radioterapia
- Tecarterapia
Lenti per occhiali e a contatto
Massimale € 100 - franchigia € 50
LTC
Stati di non autosufficienza (triennale - con erogazione di € 400/mese)
Odontoiatria
Grandi interventi odontoiatrici e implantologia - massimale € 2.000 (solo strutture convenzionate)
Prevenzione
- Elettrocardiogramma
- Prevenzione cardiovascolare donna
- Prevenzione oncologica donna
- Prevenzione cardiovascolare uomo
- Prevenzione oncologica uomo
Art. 49
(Previdenza complementare)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Le parti, vista la legge 8 agosto 1995, n. 335, di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare, e
preso atto delle importanti modificazioni apportate al D.Lgs. n. 124/1993 sulla disciplina di forme pensionistiche
complementari, hanno deciso di attivare, per tutti i lavoratori a cui si applica il c.c.n.l., una forma di previdenza integrativa a
capitalizzazione su base volontaria.
Le parti si impegnano, entro sei mesi dalla firma del presente c.c.n.l., ad effettuare la scelta sulla costituzione di uno
specifico Fondo, o sull'adesione a Fondi già esistenti nell'ambito di settori affini, ed a verificare le condizioni per attivarne
l'estensione anche al personale in regime INPDAP. A tal fine viene costituita una Commissione paritetica tra le parti
stipulanti il c.c.n.l.
Potranno aderire al Fondo i lavoratori non in prova, assunti a tempo indeterminato o con contratti il cui rapporto di
lavoro sia regolato dal presente contratto.
Le parti, all'interno della Commissione paritetica, si riservano di determinare, nell'ambito delle disposizioni
statutarie/regolamentari, le condizioni e le modalità concernenti il mantenimento nel Fondo delle posizioni dei lavoratori
non a tempo indeterminato.
L'adesione del lavoratore al Fondo avverrà in modo volontario.
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Le contribuzioni al Fondo, nei limiti di deducibilità fiscale prevista dalla relativa normativa di legge, saranno costituite
da:
- 1%, a carico dell'azienda, calcolato sugli elementi della retribuzione fissa mensile di cui .all'art. 77, punto 2, lettera
a);
a);
- 1%, a carico del lavoratore, calcolato sugli elementi della retribuzione fissa mensile di cui all'art. 77, punto 2 lettera
- l'intero t.f.r. maturato nel corso dell'anno per i lavoratori di prima occupazione successiva al 18 agosto 1995.
Il lavoratore potrà optare per il versamento di una ulteriore contribuzione, a suo esclusivo carico, nell'importo e con i
criteri che saranno stabiliti dalle parti. I predetti contributi, ivi compresi gli importi prelevati dal t.f.r., saranno trattenuti in
occasione della corresponsione delle competenze di ciascun mese nonché della tredicesima mensilità, dell'indennità
operativa e saranno versati secondo i termini e le modalità che saranno definiti dalle parti.
Le contribuzioni a carico dell'azienda saranno dovute solamente per i lavoratori aderenti al Fondo, senza dar luogo a
trattamenti sostitutivi o alternativi nelle ipotesi di non iscrizione del lavoratore al Fondo medesimo.
Le contribuzioni decorrono a far data dall'adesione del singolo lavoratore al Fondo.
Con l'obiettivo di realizzare l'effettiva operatività del Fondo, le parti convengono di assumere una decisione - circa
l'opportunità di aderire, salvaguardando l'autonomia contrattuale, a un Fondo già esistente ovvero di partecipare ad un
nuovo Fondo, che abbia come soggetti aziende di altri settori del comparto dei trasporti.
---------N.d.R.: L'accordo 3 maggio 2005 prevede quanto segue:
Accordo per l'adesione del personale dipendente ANAS S.p.a.
ad un Fondo pensione complementare del settore dei trasporti
Premessa
Visto il decreto legislativo n. 124/1993 e successive modificazioni;
Vista la legge 8 agosto 1995, n. 335, di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare;
Visto l'art. 49 del c.c.n.l. 2002-2005 dipendenti ANAS S.p.a. sottoscritto in data 18 dicembre 2002;
Le parti di seguito indicate:
l'ANAS S.p.a.
......................
......................
......................
e
le Federazioni e Organizzazioni sindacali
FILT-CGIL
FIT-CISL
UILPA-ANAS
CISAL-SNALA
SADA-CONFSAL
UGL-AT
AND-DIRSTAT
Al fine di contribuire ad assicurare ai lavoratori dipendenti non dirigenti dell'ANAS S.p.a. un più elevato livello di copertura previdenziale, concordano
quanto segue:
1) prendono reciprocamente atto di individuare, nell'ambito dei Fondi pensione complementari attivi nel settore dei trasporti, il Fondo pensione Eurofer
come il più idoneo ad accogliere le adesioni del personale non dirigente dell'ANAS S.p.a. e si impegnano ad esperire gli adempimenti necessari;
2) l'adesione a Eurofer è libera e volontaria;
3) possono aderire al Fondo pensione i dipendenti non dirigenti dell'ANAS S.p.a. assunti con una delle seguenti tipologie di contratto:
a) a tempo indeterminato;
b) part-time a tempo indeterminato;
c) a tempo determinato, anche part-time, di durata pari o superiore a tre mesi continuativi. Detti lavoratori conservano il titolo di associato anche in
assenza di contribuzione;
d) il personale dipendente dalle OO.SS. firmatarie del presente accordo;
4) possono restare associati al Fondo pensione, previo accordo sindacale, i lavoratori che, in seguito a processi di trasformazione, scorporo o fusione,
abbiano perso i requisiti di cui al precedente punto 3 e sempre che per l'ente concessionario o trasformato non operi analogo Fondo pensione
complementare, con l'effetto del conseguimento o della conservazione della qualità di associato anche per l'ente concessionario o trasformato;
5) le aliquote contributive, a calcolarsi sugli elementi utili all'accantonamento al t.f.r., sono:
- 1% a carico del lavoratore;
- 1% a carico dell'azienda;
6) il t.f.r. da maturare nell'anno è conferito, a decorrere dalla data di adesione individuale al Fondo pensione, nelle seguenti misure:
- 2% della retribuzione utile all'accantonamento al t.f.r.;
- l'intero accantonamento al t.f.r. per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993;
7) eventuali modifiche delle aliquote di cui ai precedenti punti 5 e 6 sono di esclusiva pertinenza delle parti stipulanti il presente accordo;
8) il lavoratore potrà optare per il versamento di un'ulteriore contribuzione nella misura e con le modalità determinate da Eurofer, attualmente stabilite in
scaglioni di 0,5 punti percentuali e fino ad un massimo di 4 punti percentuali;
9) in caso di sospensione del rapporto di lavoro senza diritto alla corresponsione della retribuzione, sono sospese tutte le contribuzioni ad Eurofer ivi
comprese le quote di t.f.r.;
10) per i periodi in sospensione del rapporto di lavoro senza diritto alla retribuzione, ovvero in caso di retribuzione ridotta, ovvero per i periodi di tempo
non lavorato tra il termine di un rapporto a tempo determinato e l'attivazione di quello successivo, è consentita la contribuzione volontaria, ad esclusivo
carico del lavoratore, calcolata sulla retribuzione percepita nell'ultimo mese precedente l'evento;
11) la contribuzione a carico dell'azienda e quella a carico del lavoratore saranno versate anche in caso di mancata prestazione dovuta esclusivamente a
malattia - per i periodi di conservazione del posto durante i quali viene percepita in tutto o in parte la retribuzione - a infortunio ovvero ad assenza
obbligatoria o facoltativa retribuita per maternità. In tali casi la contribuzione, con esclusione delle quote di t.f.r., sarà calcolata sulla retribuzione a cui il
lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro. E' facoltà del lavoratore richiedere la sospensione della
contribuzione a proprio carico dandone formale comunicazione all'azienda e al Fondo. Contestualmente sarà sospesa la corrispondente contribuzione a
carico dell'azienda, ivi comprese le quote di t.f.r.;
12) la quota d'iscrizione, "una tantum", al Fondo pensione è fissata in € 5,16 (cinque/16), di cui € 2,58 (due/58) a carico dell'azienda e € 2,58 (due/58) a
carico del lavoratore;
13) la quota associativa è fissata dal Consiglio di amministrazione del Fondo e indicata sulla scheda informativa. Per l'anno 2005 è stabilita in € 15,00
(quindici/00) da versare separatamente in due rate nei mesi di febbraio e luglio. Corrispondente l'azienda partecipa, per quota parte, alla fornitura di
quanto necessita ai sensi dell'art. 23 dello Statuto di Eurofer;
14) in via transitoria e per non oltre 12 mesi dall'avvio della raccolta dei contributi da parte del Fondo pensione complementare l'azienda si impegna a
corrispondere, per i lavoratori iscritti al Fondo e in regime di indennità di buonuscita, una quota aggiuntiva, sostitutiva del conferimento di una parte del
t.f.r. maturando, pari all'1% della retribuzione utile all'accantonamento al t.f.r. Pari quota sarà dovuta dal lavoratore interessato;
15) qualora si dovessero creare le condizioni per la trasformazione dell'indennità di buonuscita in t.f.r. prima della scadenza del dodicesimo mese cesserà
di avere effetto la disposizione di cui al precedente punto;
16) ai soggetti che in ambito aziendale dovranno gestire la materia disciplinata dal presente accordo verrà impartita specifica ed adeguata formazione
professionale.
Le parti prendono atto che il Fondo pensione complementare Eurofer è attualmente in gestione monocomparto.
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AUTOSTRADE E STRADE - ANAS del 26/07/2007 - CCNL
Art. 50
(Alloggi di servizio)
Il personale addetto alla manutenzione stradale (capi cantonieri, cantonieri operai e gli addetti al centro di
manutenzione), ha diritto di utilizzare a titolo gratuito gli alloggi di servizio con obbligo di residenza.
Gli alloggi disponibili ai fini istituzionali e non utilizzati possono essere concessi a titolo oneroso, prioritariamente, al
restante personale dipendente che ne faccia richiesta.
L'ANAS si impegna ad emanare, previo confronto con le OO.SS., apposito Regolamento in materia.
Art. 51
(Informazione di garanzia)
Il dipendente a cui sia stata notificata una informazione di garanzia per fatti connessi all'esercizio delle sue funzioni,
o comunque inerenti agli interessi dell'ANAS, è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'ANAS attraverso le modalità
che saranno previste dall'Azienda.
La notifica dell'informazione di garanzia non può essere causa di sospensione dal servizio.
Art. 52
(Sospensione cautelare)
L'ANAS, al di fuori delle fattispecie soggette all'ambito di applicazione della legge n. 97/2001, può sospendere
cautelativamente dal servizio il dipendente sottoposto a procedimento penale per il tempo ritenuto necessario ma non oltre
il momento in cui sia divenuta irrevocabile la decisione del giudice penale, prevedendo, qualora lo stesso lo richieda, di
essere sentito sul fatto alla presenza di un proprio legale o di un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce.
Il dipendente sospeso dal servizio ai sensi del comma che precede conserva, per il periodo relativo, l'intero
trattamento economico ed il periodo stesso viene considerato di servizio attivo ai fini della ricostruzioni della carriera.
Nell'ipotesi in cui il dipendente è temporaneamente impedito a prestare l'attività lavorativa in quanto sottoposto a
misura restrittiva della libertà personale il rapporto di lavoro viene temporaneamente sospeso con conseguente privazione
della retribuzione per intero. In tal caso spettano al dipendente solo gli assegni per carichi di famiglia.
Il venir meno della misura cautelare, non per insussistenza di gravi indizi di colpevolezza, bensì per mancanze di
esigenze cautelari, non determina l'automatica caducazione del provvedimento di sospensione, ma vincola
l'Amministrazione a valutare la nuova situazione verificatasi.
Il lavoratore che riprenda servizio dopo la temporanea interruzione del rapporto di lavoro di cui al comma 3) avrà
diritto alla corresponsione delle retribuzioni arretrate solo in caso di esito del procedimento a lui favorevole.
Art. 53
(Doveri del lavoratore)
Il dipendente deve svolgere la propria attività con diligenza e spirito di collaborazione, osservando le disposizioni
normative, il Regolamento, e il contratto collettivo nazionale di lavoro.
Il dipendente deve tenere un contegno disciplinato e rispondente ai doveri inerenti l'espletamento delle proprie
mansioni, anteponendo il rispetto delle leggi e l'interesse dell'ANAS agli interessi privati ed altrui ed in particolare deve:
a) svolgere con assiduità, diligenza e tempestività le mansioni a lui assegnate;
b) non utilizzare per vantaggi personali, o di soggetti privati od estranei all'ANAS le informazioni di cui disponga o
venga a conoscenza per ragioni di servizio;
c) astenersi dallo svolgere qualsiasi attività anche a titolo gratuito o qualunque altra forma di partecipazione in
imprese che abbiano rapporti con l'ANAS;
d) astenersi dallo svolgere attività contrarie alle finalità dell'ANAS o comunque non compatibili con i doveri del
proprio ufficio;
e) astenersi dall'utilizzare mezzi o strumenti di lavoro al di fuori delle esigenze di servizio o per fini personali;
f) rispettare l'orario di lavoro, adempiendo alle finalità previste per la rilevazione della presenza, non assentandosi
dal luogo di lavoro senza autorizzazione;
g) mantenere, durante l'orario di lavoro, nei rapporti interpersonali con gli utenti, una condotta improntata ai principi
di correttezza ed astenersi da comportamenti lesivi della dignità della persona;
h) astenersi dallo svolgere occupazioni estranee al servizio in periodi di malattia o infortunio;
i) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, attrezzature, indumenti, strumenti ed automezzi a lui affidati;
j) non chiedere né accettare a qualsiasi titolo, neanche in occasione di festività, compensi, regali o altre utilità in
connessione con la prestazione lavorativa;
k) osservare, con scrupolo e diligenza, le disposizioni che regolano l'accesso ai locali dell'ANAS da parte del
personale e di non introdurre estranei, salvo che non siano espressamente autorizzati, nei locali aperti al pubblico;
l) comunicare all'ANAS la propria residenza e, ove non coincidente con la sede lavorativa, la dimora temporanea,
nonché ogni successivo mutamento delle stesse;
m) non frequentare abitualmente persone o rappresentanti di imprese o di altre organizzazioni che abbiano in corso,
presso l'ufficio di servizio, procedimenti contenziosi o volti ad ottenere sovvenzioni, pagamenti, contributi o vantaggi
economici di qualsiasi genere;
n) mantenere nelle attività che comportino contatto con il pubblico, un contegno corretto e decoroso al fine di
stabilire un rapporto di fiducia e collaborazione con l'utenza.
Art. 54
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AUTOSTRADE E STRADE - ANAS del 26/07/2007 - CCNL
(Sanzioni e procedure disciplinari - Competenza in materia di sanzione)
Le violazioni dei doveri disciplinari danno luogo, secondo la gravità dell'infrazione, ai seguenti provvedimenti:
a) rimprovero scritto;
b) multa con importo non superiore a quattro ore di retribuzione;
c) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di cinque giorni;
d) licenziamento con preavviso;
e) licenziamento senza preavviso.
L'ANAS non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli
preventivamente contestato l'addebito entro 20 gg da quando il soggetto competente ad emettere la contestazione è
venuto a conoscenza del fatto.
L'ANAS in ogni caso non potrà procedere al alcuna contestazione trascorsi 90 giorni dalla data in cui è stato
commesso il fatto o ne sia venuta a conoscenza.
Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato,
ovvero da un legale.
Resta ferma la procedura di cui all'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
Con la costituzione del Collegio di cui all'art. 7 della legge n. 300/1970 sono indicati i termini entro i quali dovrà
concludersi il procedimento.
Il rimprovero scritto è di competenza di ogni dirigente di area centrale o periferica.
La multa è di competenza:
- dei Direttori centrali e i capi compartimento per le infrazioni commesse dai dipendenti assegnati a tali strutture;
- del capo del personale nei confronti del dipendente qualora gli addebiti contestati siano commessi in concorso con
il dirigente.
La sospensione dal servizio è di competenza del capo del personale.
Il licenziamento è di competenza dell'amministratore.
Il procedimento per l'irrogazione della sanzione disciplinare dovrà, comunque, concludersi entro 90 giorni dalla
contestazione dell'addebito.
Gli effetti normativi in materia di sanzioni e procedure disciplinari decorrono dal giorno successivo alla data di
stipulazione del presente contratto.
I procedimenti disciplinari avviati prima della stipula del presente contratto saranno definiti nei termini stabiliti dal
precedente c.c.n.l.
Art. 55
(Codice disciplinare)
Nel rispetto del principio di gradualità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza ed in conformità di
quanto previsto nell'art. 7 delle legge 20 maggio 1970, n. 300, si precisa quanto segue:
- l'entità di ciascuna delle sanzioni sarà determinata anche in relazione:
a) alla intenzionalità del comportamento o al grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla
prevedibilità dell'evento;
b) al concorso nella mancanza di più lavoratori in accordo tra loro;
c) al comportamento complessivo del lavoratore, con particolare riguardo ai precedenti disciplinari, di cui al sopra
richiamato art. 7, L. n. 300/1970.
Si applicano, secondo i predetti criteri di graduazione, le sanzioni disciplinari del rimprovero scritto al lavoratore che:
a) non osservi le disposizioni di servizio;
b) non rispetti l'orario di lavoro o le formalità prescritte per la rilevazione ed il controllo delle presenze;
c) si assenti arbitrariamente per un periodo non superiore a un giorno;
d) non provveda a comunicare il motivo dell'assenza entro lo stesso giorno in cui la stessa si verifica, salvo casi di
comprovata forza maggiore;
e) non abbia cura dei locali e/o dei beni mobili o strumenti a lui affidati; adoperi negligentemente quelli di cui gli è
consentito l'uso o se ne avvalga abusivamente;
f) si presenti al lavoro o si trovi durante l'orario di servizio in stato di alterazione psichica a lui imputabile;
g) in assenza di situazioni oggettive di pericolo, non osservi le norme antinfortunistiche portate a sua conoscenza.
Si applica la sanzione disciplinare della multa non superiore a quattro ore di retribuzione:
a) per recidiva entro un anno dall'applicazione del rimprovero scritto nelle stesse mancanze previste nel precedente
gruppo;
b) per comportamento scorretto verso i superiori, i colleghi, i dipendenti o verso il pubblico;
c) per tolleranza di irregolarità di servizio di atti di indisciplina o di contegno non corretto da parte del dipendente
personale;
d) per inosservanza di doveri o obblighi di servizio da cui non sia derivato un pregiudizio al servizio o agli interessi
dell'ANAS;
e) per sottrazione di materiale o beni strumentali di tenue valore;
f) per comportamento che, in caso di assenza per malattia, non consenta il controllo medico disposto dall'ANAS;
g) per simulazione di malattia o altri impedimenti ad assolvere gli obblighi di servizio;
h) per assenza arbitraria da due a quattro giorni;
i) per ingiustificato ritardo a trasferirsi nella sede designata dai superiori, quando il ritardo non superi i 15 giorni;
j) per inosservanza di leggi, regolamenti o disposizioni in materia di prevenzione infortuni e sicurezza sul lavoro, in
presenza di oggettive situazioni di pericolo;
k) per inosservanza di doveri e obblighi di servizio da cui sia derivato un pregiudizio alla regolarità del servizio
stesso o agli interessi dell'ANAS o un vantaggio per sè o per terzi, se non altrimenti sanzionabile;
l) per inosservanza del dovere di segretezza, da cui non sia derivato danno.
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AUTOSTRADE E STRADE - ANAS del 26/07/2007 - CCNL
Si applica la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, fino a cinque
giorni:
a) per particolare gravità o recidiva, entro un anno dall'applicazione della sanzione, nelle stesse mancanze previste
nel precedente gruppo;
b) per svolgimento di attività alle dipendenze di altro ente o di privati avvalendosi della propria condizione o
professionalità, in contrasto con gli interessi dell'ANAS, se non altrimenti sanzionabile;
c) per rifiuto di testimonianza o per testimonianza falsa o reticente in procedimenti disciplinari;
d) per rifiuto di eseguire ordini concernenti obblighi di servizio;
e) per il compimento, in servizio, di atti dai quali sia derivato un vantaggio per sè e/o un danno per l'ANAS, se non
altrimenti sanzionabili in caso di particolare gravità;
f) per assenza arbitraria da cinque a dieci giorni;
g) per mancanze che abbiano arrecato pregiudizio alla sicurezza del servizio, con danno alle cose sia dell'ANAS che
di terzi, oppure con danno non grave alle persone;
h) per rifiuto di assoggettarsi, secondo le norme di legge vigenti, a visite personali disposte a tutela del patrimonio e
di quanto all'ANAS è affidato;
i) per alterchi con vie di fatto negli edifici dell'ANAS;
j) per atti, comportamenti o molestie che siano lesivi della dignità della persona umana;
k) per abituale negligenza oppure per abituale inosservanza di leggi o regolamenti o degli obblighi di servizio
nell'adempimento della prestazione di lavoro;
l) per atti, comportamenti o molestie di carattere sessuale che siano lesivi della dignità della persona umana o per
forme di violenza psicologica e morale attuate nei confronti di subordinati o di colleghi;
m) per uso dell'impiego al fine di trarne illecito profitto per sè o per gli altri;
n) per minacce o ingiurie gravi verso altri dipendenti dell'ANAS, o per gravi manifestazioni calunniose o diffamatorie,
anche nei confronti dell'ANAS;
o) per inosservanza del dovere di segretezza da cui sia derivato grave danno;
p) in genere, per qualsiasi negligenza o inosservanza di leggi o regolamenti o degli obblighi di servizio
deliberatamente commesse, anche per procurare indebiti vantaggi a sè o a terzi, ancorché l'effetto non si sia verificato e
sempre che la mancanza non abbia carattere di particolare gravità, altrimenti sanzionabile;
q) per atti o comportamenti che producano interruzione o turbativa nella regolarità o nella continuità del servizio o
per volontario abbandono del servizio medesimo;
r) per ingiustificato ritardo, oltre i quindici giorni, nel trasferimento disposto per esigenze di servizio.
Si applica la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, fino a dieci giorni:
a) per recidiva plurima, nell'anno, nelle mancanze previste nel precedente gruppo.
Art. 56
(Devoluzione delle ritenute per le multe)
L'importo delle ritenute per multe sarà introitato nel bilancio dell'ANAS e destinato alle attività sociali di cui all'art. 48
Art. 57
(Licenziamento per giusta causa e giustificato motivo)
Si applica la sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso per una delle seguenti mancanze:
a) per essere sotto constatato reiterato effetto di sostanze alcoliche o di droghe durante il disimpegno di attribuzioni
attinenti alla sicurezza in genere ed a quella del servizio, fatte salve le situazioni tutelate nell'art. 41;
b) per irregolarità, trascuratezza o negligenza oppure per inosservanza di leggi, di regolamenti o degli obblighi di
servizio dalle quali sia derivato pregiudizio alla sicurezza ed alla regolarità del servizio con gravi danni ai beni dell'ANAS o
di terzi, o anche con gravi danni alle persone;
c) per aver occultato fatti e circostanze relativi a illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o
beni di spettanza o di pertinenza dell'ANAS o ad esso affidati;
d) per assenza arbitraria dal servizio superiore a quindici giorni consecutivi, anche non lavorativi;
e) per comprovata incapacità o persistente insufficiente rendimento, ovvero per qualsiasi fatto gravissimo che
dimostri piena incapacità ad adempiere adeguatamente gli obblighi di servizio.
Si applica la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso per una delle seguenti mancanze:
a) per illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme, o beni di spettanza o di pertinenza dell'ANAS
o ad esso affidati, o infine per connivente tolleranza di abusi commessi da dipendenti o da terzi;
b) per aver dolosamente percepito somme indebite a danno dell'utenza o per aver accettato compensi, anche non in
danaro, o per qualsiasi partecipazione a benefici ottenuti o sperati, in relazione ad affari trattati per ragioni d'ufficio;
c) per violazioni dolose di leggi o regolamenti o dei doveri di ufficio che possano arrecare o abbiano arrecato forte
pregiudizio all'ANAS o a terzi;
d) per aver dolosamente alterato, falsificato o sottratto documenti, registri o atti dell'ANAS o ad esso affidati, al fine
di trarne profitto;
e) per essersi recidivamente reso colpevole, negli ambienti di lavoro, di vie di fatto contro altri dipendenti o terzi,
anche per motivi non attinenti al servizio;
f) per aver intenzionalmente provocato o partecipato a tumulti, violenze in servizio o comunque nell'ambito
dell'ufficio;
g) per condanna passata in giudicato, quando i fatti costituenti reato possano assumere rilievo ai fini della lesione
del rapporto fiduciario, nell'ipotesi in cui la loro gravità, in relazione alla natura del rapporto, alle mansioni, al grado di
affidamento, sia tale da ritenere il lavoratore professionalmente inidoneo alla prosecuzione del lavoro;
h) per qualsiasi condanna che comporti l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;
i) quando sia accertato che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità
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non sanabile e, comunque, con mezzi fraudolenti;
j) in genere per fatti o atti dolosi, anche nei confronti di terzi, di gravità tale da non consentire la prosecuzione del
rapporto di lavoro.
Le mancanze non specificamente previste nella presente elencazione verranno sanzionate con i provvedimenti di
cui all'art. 54, facendosi riferimento, quanto all'individuazione dei fatti sanzionabili, ai doveri dei lavoratori di all'art. 53 e
quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai presenti criteri di correlazione.
Art. 58
(Responsabilità civile, penale ed amministrativa)
L'ANAS provvederà a garantire, eventualmente anche attraverso apposita polizza assicurativa a proprio carico, il
personale in caso di danni derivanti da responsabilità civile verso terzi nello svolgimento delle proprie funzioni. Le
condizioni di tale polizza saranno fornite in copia al personale interessato, unitamente ad uno schema di richiesta di
copertura assicurativa.
Art. 59
(Patrocinio legale del dipendente)
In tutti i casi in cui nei confronti di un dipendente si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità dinanzi al
giudice ordinario, amministrativo o contabile, per fatti o atti connessi all'espletamento dei compiti d'istituto, l'interessato
dovrà darne immediata comunicazione all'ANAS.
L'ANAS, su richiesta del dipendente, qualora non sussista evidente conflitto di interessi e non siano ravvisabili
elementi di dolo o colpa grave, curerà la difesa del dipendente stesso tramite proprio legale ovvero consentirà che il
dipendente scelga un legale di fiducia. In detto secondo caso tale opzione sarà comunicata all'ANAS e quest'ultimo si
uniformerà, quanto alla richiesta di rimborso, ai criteri ed ai principi fissati per la determinazione dei compensi dei legali
dell'ANAS stesso.
Le garanzie di patrocinio legale si applicano al dipendente anche successivamente all'estinzione del rapporto di
lavoro sempre che si tratti di fatti accaduti nel corso del predetto rapporto.
Art. 60
(Risoluzione del rapporto di lavoro)
La risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, oltre che nei casi previsti da altre norme del presente
contratto, si realizza:
a) al raggiungimento del limite di età, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo al compimento dell'età
pensionabile secondo quanto previsto dalle normative vigenti per il conseguimento della pensione di vecchiaia;
b) per recesso o dimissioni;
c) per inabilità a svolgere qualsiasi mansione;
d) licenziamento per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 cod. civ. o per giustificato motivo ai sensi della legge n. 604
del 15 luglio 1966 secondo quanto previsto dal precedente art. 57.
Art. 61
(Preavviso)
Salvo il caso di risoluzione automatica del rapporto di lavoro e quello di recesso per giusta causa ai sensi dell'art.
2119 cod. civ., il contratto a tempo indeterminato non potrà essere risolto senza preavviso.
I termini di detto preavviso sono stati stabiliti come segue:
Anni di servizio
Fino a 5
Oltre 5 fino a 10
Oltre 10
Mesi di preavviso
2
3
4
In caso di dimissioni i termini di preavviso sono ridotti alla metà.
I termini di preavviso decorrono dal 1º o dal 16º di ciascun mese.
La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso deve corrispondere
all'altra parte un'indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.
In assenza di giustificato motivo l'ANAS ha il diritto di trattenere, su quanto sia da esso dovuto al dipendente, un
importo corrispondente alla retribuzione, per il periodo di preavviso da questi eventualmente non dato nei termini previsti.
E' nella facoltà della parte destinataria della dichiarazione di recesso di risolvere il rapporto di lavoro sia all'inizio che
durante il preavviso senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.
Titolo III
AMBIENTE, SICUREZZA ED IGIENE DEL LAVORO
Art. 62
(Lavori usuranti)
In materia di lavori usuranti, valgono le disposizioni contenute nel D. Lgs. 11 agosto 1993, n. 374 e successive
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modificazioni.
Art. 63
(Organismi paritetici)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
L'ANAS assume tutte le iniziative per garantire l'applicazione delle norme vigenti in materia, in applicazione di
quanto disposto anche dall'art. 9 della L. n. 300/1970, nonché del D.Lgs. n. 626/1994 e successive modificazioni.
Fatte salve le prerogative delle parti, tanto a livello centrale quanto a livello periferico gli Organismi paritetici, la cui
composizione va verificata dopo ogni sessione contrattuale, hanno il compito di:
a) costituire un osservatorio sulle condizioni ambientali, sociosanitarie ed organizzative nonché sui fenomeni che
costituiscono causa di infortunio malattie derivanti dal servizio;
b) proporre tutte le iniziative informative o formative sulla materia nei confronti dei lavoratori, a norma anche dell'art.
20 del D.Lgs. n. 626/1994;
c) avviare studi, ricerche e proposte per l'individuazione degli ambiti di applicazione del decreto 11 agosto 1993, n.
374 e successive modificazioni, sia per l'individuazione di soluzioni interne, sia per investire della problematica gli Organi
esterni preposti;
d) dirimere, in prima istanza, le controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e
formazione previsti dalle norme vigenti.
Il funzionamento degli Organismi paritetici predetti è disciplinato da apposito Regolamento di cui all'accordo del 17
maggio 2000 I componenti di detti Organismi e le OO.SS. secondo la propria competenza territoriale, ricevono costante
informazione sull'attività svolta dall'ANAS sulla materia della salute e sicurezza del lavoro e su quella che possa
determinare modificazioni delle condizioni di lavoro.
---------N.d.R.: L'accordo 26 luglio 2007 prevede quanto segue:
Art. 2
(Organismi paritetici)
1. L'ANAS assume tutte le iniziative per garantire l'applicazione delle norme vigenti in materia, in applicazione di quanto disposto anche dall'art. 9 della
legge n. 300/1970, nonché dal D.Lgs. n. 626/1994 e successive modificazioni.
2. Fatte salve le prerogative delle parti, tanto a livello centrale quanto a livello periferico sono costituiti gli Organismi paritetici, la cui composizione va
verificata dopo ogni sessione contrattuale, che hanno il compito di:
- costituire un Osservatorio sulle condizioni ambientali, socio-sanitarie ed organizzative nonché sui fenomeni che costituiscono causa di infortunio e
malattie derivante dal servizio;
- proporre tutte le iniziative informative o formative sulla materia nei confronti dei lavoratori, a norma anche dell'art. 20 del D.Lgs. n. 626/1994;
- avviare studi, ricerche e proposte per l'individuazione degli ambiti di applicazione del decreto 11 agosto 1993, n. 374 e successive modificazioni (lavori
usuranti), sia per l'individuazione di soluzioni interne, sia per investire della problematica gli Organi esterni preposti;
- dirimere, in prima istanza, le controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle norme vigenti.
3. Il funzionamento degli Organismi paritetici predetti è disciplinato da apposito regolamento del 17 maggio 2000. I componenti di detti Organismi e le
OO.SS. secondo la propria competenza territoriale, ricevono costante informazione sull'attività svolta dall'ANAS sulla materia della salute e sicurezza del
lavoro e su quella che possa determinare modificazioni delle condizioni di lavoro.
Art. 64
(Indumenti di lavoro)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
L'ANAS fornisce ai dipendenti adibiti a particolari mansioni o ruoli, idonei indumenti di lavoro che garantiscano in
quanto a tipologia, funzione, periodicità e quantità, il rispetto delle norme di igiene, salute, sicurezza ed identificazione.
Il personale destinatario di detti indumenti, salvo ulteriori individuazioni che si dovessero rendere utili, è quello che
esplica la sua attività:
a) su strada;
b) alla guida di autoveicoli ed automezzi;
c) nelle officine;
d) presso i laboratori;
e) presso le anticamere, i portierati, le guardianie, i servizi fotocopie.
2 L'ANAS fornisce, altresì, adeguati dispositivi individuali e collettivi di protezione previsti dalla normativa per le
attività a rischio.
L'ANAS si impegna ad emanare, previo confronto con le OO.SS., entro 180 gg dalla stipula del presente c.c.n.l., un
Regolamento che disciplini la materia di cui al presente articolo.
---------N.d.R.: L'accordo 26 luglio 2007 prevede quanto segue:
Art. 3
(Indumenti di lavoro)
1. L'ANAS fornisce ai dipendenti adibiti a particolari mansioni o ruoli, idonei indumenti di lavoro che garantiscano in quanto a tipologia, funzione,
periodicità e quantità, il rispetto delle norme di igiene, salute, sicurezza ed identificazione. Il personale destinatario di detti indumenti, salvo ulteriori
individuazioni che si dovessero rendere utili, è quello che esplica la sua attività:
- su strada;
- alla guida di autoveicoli ed automezzi;
- nelle officine;
- presso i laboratori;
- presso le anticamere, i portierati, le guardianie, i servizi fotocopie.
2. L'ANAS fornisce, altresì, adeguati dispositivi individuali e collettivi di protezione previsti dalla normativa per le attività a rischio.
3. L'ANAS si impegna ad emanare, previo confronto con le OO.SS. entro 120 gg dalla stipula del presente c.c.n.l., un regolamento che disciplini la
materia di cui al presente articolo.
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(Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
L'elezione e/o la designazione dei Rappresentanti dei lavoratori è su iniziativa delle OO.SS.
Tali Rappresentanti sono designati o eletti a scrutinio segreto dai lavoratori di ciascuna unità produttiva, come sotto
individuata, nell'ambito delle rappresentanze sindacali presenti in Azienda e nel numero definito dalle disposizioni
contenute nell'art. 18 del D.Lgs. n. 626/1994.
I predetti rappresentanti sono, nel numero, aggiuntivi ai componenti delle R.S.U. così come definite nel relativo
accordo.
Le attribuzioni dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono quelle definite dall'art. 19 del citato D.Lgs. n.
626/1994.
La durata in carica dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza è di tre anni ed è rinnovabile.
E' possibile la verifica del mandato su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei lavoratori rappresentati; l'eventuale
revoca del mandato stesso, deve determinarsi a seguito di conferma della maggioranza dei lavoratori dell'unità produttiva
interessata.
Per lo svolgimento delle assemblee preparatorie alle elezioni non si può superare il limite massimo di quattro ore per
ciascuna tornata elettorale, mentre per quello relativo alle assemblee che seguono la richiesta di verifica di cui al
precedente sesto capoverso, il numero di ore non può superare le due annue.
Il tempo necessario per lo svolgimento di tali assemblee è richiesto ai sensi dell'art. 7 ed è aggiuntivo rispetto a
quello stabilito dall'articolo suddetto.
---------N.d.R.: L'accordo 26 luglio 2007 prevede quanto segue:
Art. 4
(Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza)
1. L'elezione e/o la designazione dei Rappresentanti dei lavoratori è su iniziativa delle OO.SS.
2. Tali Rappresentanti sono designati o eletti a scrutinio segreto dai lavoratori di ciascuna unità produttiva, come sotto individuata, nell'ambito delle
Rappresentanze sindacali presenti in azienda, fatte salve le disposizioni contenute nell'art. 18 del D.Lgs. n. 626/1994.
3. I predetti Rappresentanti sono, nel numero, aggiuntivi ai componenti delle R.S.U., ove costituite, così come definite nel relativo accordo.
4. Le attribuzioni dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono quelle definite dall'art. 19 del citato D.Lgs. n. 626/1994.
5. La durata in carica dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza è di tre anni ed è rinnovabile.
6. E' possibile la verifica del mandato su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei lavoratori rappresentati; l'eventuale revoca del mandato stesso, deve
determinarsi a seguito di conferma della maggioranza dei lavoratori dell'unità produttiva interessata.
7. Per lo svolgimento delle assemblee preparatorie alle elezioni non si può superare il limite massimo di quattro ore per ciascuna tornata elettorale,
mentre per quello relativo alle assemblee che seguono la richiesta di verifica di cui al precedente sesto capoverso, il numero di ore non può superare le
due annue.
8. Il tempo necessario per lo svolgimento di tali assemblee è richiesto ai sensi dell'art. 7 ed è aggiuntivo rispetto a quello stabilito dall'articolo suddetto.
Art. 66
(Unità produttive)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Ai fini della determinazione del numero dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, le unità produttive sono
individuate come segue:
a) il livello provinciale, con tutte le sedi di lavoro ricadenti in tale ambito;
b) i centri manutentori la cui attività non coincide con l'ambito provinciale, raggruppati o distinti con un criterio di
omogeneità, in rapporto all'estesa chilometrica;
c) i centri manutentori che svolgono la loro attività su un'estesa chilometrica anche minore rispetto alla due
fattispecie precedenti, ma con la presenza di tipologie lavorative da considerarsi peculiari sul piano della sicurezza del
lavoro (es. autostrade);
d) l'intero ambito compartimentale o dell'ufficio speciale;
e) il centro sperimentale di Cesano;
f) la Direzione generale, relativamente a tutte le altre sedi, oltre quelle del centro sperimentale.
---------N.d.R.: L'accordo 26 luglio 2007 prevede quanto segue:
Art. 5
(Unità produttive)
Ai fini della determinazione del numero dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, le unità produttive sono individuate come segue:
a) il livello provinciale, con tutte le sedi di lavoro ricadenti in tale ambito;
b) i centri manutentori la cui attività non coincide con l'ambito provinciale, raggruppati o distinti con un criterio di omogeneità, in rapporto all'estesa
chilometrica;
c) i centri manutentori che svolgono la loro attività su un'estesa chilometrica anche minore rispetto alle due fattispecie precedenti, ma con la presenza di
tipologie lavorative da considerarsi peculiari sul piano della sicurezza del lavoro (es. autostrade);
d) l'intero ambito compartimentale o dell'ufficio speciale;
e) il Centro sperimentale di Cesano;
f) la Direzione generale, relativamente a tutte le altre sedi, oltre quelle del Centro sperimentale.
Art. 67
(Contrattazione decentrata)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
La contrattazione decentrata a livello periferico confermerà o individuerà per ogni tornata elettorale le unità
produttive ed il numero dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza necessari, tenuto conto del numero minimo
fissato dall'art. 18, comma 6, del D.Lgs. n. 626/1994 stabilito per ciascuna unità produttiva individuata secondo modelli di
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cui all'articolo precedente e di eventuali ulteriori unità di particolare rilevanza (es.: grandi autofficine ed autoparchi)
anche in relazione ad eventuali processi di ristrutturazione nel frattempo intervenuti.
Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza della sede compartimentale potrà coincidere con uno o più
rappresentanti delle unità produttive individuate secondo i modelli sopra descritti, previsti per ciascun Compartimento o
ufficio speciale.
Presso la Direzione generale la contrattazione decentrata potrà individuare la provenienza dei rappresentanti in
relazione alla diversa dislocazione delle sedi.
---------N.d.R.: L'accordo 26 luglio 2007 prevede quanto segue:
Art. 6
(Contrattazione decentrata)
1. La contrattazione decentrata a livello periferico confermerà o individuerà per ogni tornata elettorale le unità produttive ed il numero dei Rappresentanti
dei lavoratori per la sicurezza necessari, tenuto conto del numero minimo fissato dall'art. 18, comma 6, del D.Lgs. n. 626/1994 stabilito per ciascuna unità
produttiva individuata secondo i modelli di cui all'articolo precedente e di eventuali ulteriori unità di particolare rilevanza (es.: grandi autofficine ed
autoparchi) anche in relazione ad eventuali processi di ristrutturazione nel frattempo intervenuti.
2. Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza della sede compartimentale potrà coincidere con uno o più rappresentanti delle unità produttive
individuate secondo i modelli sopra descritti, previsti per ciascun compartimento o ufficio speciale.
3. Presso la Direzione generale la contrattazione decentrata potrà individuare la provenienza dei Rappresentanti in relazione alla diversa dislocazione
delle sedi.
Art. 68
(Monte ore retribuito e strumenti operativi)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Per i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza è prevista l'assegnazione di un monte ore pari a tre ore annue
per ciascun lavoratore da determinarsi sulla base della composizione numerica di ciascuna unità produttiva, per
l'espletamento delle attribuzioni di cui all'art. 19, comma 1º, punti a) e n) del D.Lgs. n. 626/1994, escludendo i tempi di
percorrenza necessari per raggiungere le squadre di manutenzione o di emergenza, i centri squadra e le altre sedi di
lavoro.
Nel caso in cui l'unità produttiva individuata coincida con un'unica sede di lavoro (es.: la sede compartimentale, le
sedi della Direzione generale o un'autofficina) fermo restando quanto stabilito dal capoverso precedente, il monte ore per
ciascun Rappresentante non potrà superare complessivamente il numero di cento ore annue.
L'ANAS metterà a disposizione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, per il tempo necessario per
recarsi presso le squadre o le sedi di lavoro distribuite lungo le strade statali ed autostrade, un mezzo di trasporto da
individuarsi di volta in volta tra quelli disponibili.
Il Rappresentante è personalmente responsabile della corretta utilizzazione del mezzo a lui assegnato.
---------N.d.R.: L'accordo 26 luglio 2007 prevede quanto segue:
Art. 7
(Monte ore retribuito e strumenti operativi)
1. Per i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza è prevista l'assegnazione di un monte ore pari a tre ore annue per ciascun lavoratore da
determinarsi sulla base della composizione numerica di ciascuna unità produttiva, comprendenti i tempi determinati non superiori a 12 mesi per
l'espletamento delle attribuzioni di cui all'art. 19, comma 1, punti a) e n) del D.Lgs. n. 626/1994, escludendo i tempi di percorrenza necessari per
raggiungere le squadre di manutenzione o di emergenza, i centri squadra e le altre sedi di lavoro.
2. Nel caso in cui l'unità produttiva individuata coincida con un'unica sede di lavoro (es.: la sede compartimentale, le sedi della Direzione generale o
un'autofficina) fermo restando quanto stabilito dal capoverso precedente, il monte ore per ciascun Rappresentante non potrà superare complessivamente
il numero di cento ore annue.
3. L'ANAS metterà a disposizione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, per il tempo necessario per recarsi presso le squadre o le sedi di
lavoro distribuite lungo le strade statali ed autostrade, un mezzo di trasporto da individuarsi di volta in volta tra quelli disponibili.
4. Il Rappresentante è personalmente responsabile della corretta utilizzazione del mezzo a lui assegnato.
Art. 69
(Formazione)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Entro la fine del mese di settembre di ciascun anno l'ANAS fornirà alle OO.SS. nazionali la proposta relativa al piano
di formazione generale sui rischi sulla sicurezza e la salute destinata ai seguenti soggetti:
a) Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
b) responsabili e componenti del Servizio di prevenzione e protezione, se individuati all'interno dell'ANAS;
c) singoli lavoratori e preposti;
d) lavoratori incaricati dell'attività di pronto soccorso, lotta antincendio ed evacuazione.
---------N.d.R.: L'accordo 26 luglio 2007 prevede quanto segue:
Art. 8
(Formazione)
1. Entro la fine del mese di settembre di ciascun anno l'ANAS fornirà alle OO.SS. nazionali la proposta relativa al piano di formazione generale sui rischi
sulla sicurezza e la salute destinata ai seguenti soggetti:
a) Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
b) responsabili e componenti del Servizio di prevenzione e protezione, se individuati all'interno dell'ANAS;
c) singoli lavoratori e preposti;
d) lavoratori incaricati dell'attività di pronto soccorso, lotta antincendio ed evacuazione.
2. Nella formulazione delle proposte formative l'ANAS terrà conto delle analisi e delle linee-guida per la tutela degli addetti ai cantieri stradali ed
autostradali prodotte dall'ISPESL.
Art. 70
(Sistema di gestione della salute e sicurezza del lavoro)
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(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Il sistema di gestione della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro dell'ANAS è orientato secondo i contenuti della
UNI/INAIL del 28 settembre 2001 il quale costituisce il modello di riferimento.
L'adozione di tale sistema sarà attuata previo confronto con le OO.SS.
---------N.d.R.: L'accordo 13 settembre 2006 prevede quanto segue:
Ritenendo di dover attuare quanto disposto dall'art. 70 del c.c.n.l. in vigore, che introduce il principio fondamentale che la gestione della sicurezza e
salute nei luoghi di lavoro costituisce parte integrante della gestione generale dell'ANAS;
Visto l'accordo in materia di salute e sicurezza sul lavoro del 28 gennaio 2005, che si intende integralmente richiamato;
Considerato che la formazione sulla prevenzione e sicurezza è finalizzata alla prevenzione dei rischi derivanti dal lavoro e costituisce uno dei capisaldi
del Sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSSL - Linee-guida UNI-INAIL) da adottarsi presso l'ANAS secondo quanto previsto dall'art.
70 del c.c.n.l.;
Visto l'art. 69 del c.c.n.l. in vigore e preso atto della proposta formativa generale, presentata dal Servizio relazioni industriali e sicurezza sul lavoro anche
sulla base dell'accordo Stato-regioni del 14 febbraio 2006 all'Organismo paritetico nazionale, proposta che si allega e forma parte integrante del presente
accordo;
Considerato che per una azienda altamente specialistica e di rilievo nazionale come l'ANAS è fondamentale predisporre un progetto formativo, teso alla
valorizzazione delle risorse interne, il quale consenta, sulla base dell'esperienza maturata in passato e con le opportune integrazioni, di costituire un
gruppo particolarmente specializzato di formatori interni;
Tutto ciò premesso, le parti;
Approvano:
- le linee-guida programmatiche ed il piano formativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui in premessa che individua le linee-guida, le materie,
i destinatari ed i programmi con riferimento alle tabelle allegate al presente accordo e che formano parte integrante di esso, in quanto rispondenti agli
obblighi di legge ed alle strategie formative condivise.
Le parti, altresì, convengono quanto segue:
1) entro la fine del mese di luglio di ciascun anno e, comunque, in tempi utili rispetto alla scadenza indicata all'art. 69 del vigente c.c.n.l., il RSPP della
Direzione generale, quello del CSS di Cesano e quelli delle strutture periferiche trasmettono i fabbisogni formativi individuati in materia di prevenzione e
sicurezza al Servizio risorse umane - Reparto formazione, il quale in collaborazione con il Servizio relazioni industriali - Ufficio di coordinamento politiche
sulla sicurezza del lavoro definisce il piano formativo annuale di cui al D.Lgs. n. 626/1994, che è parte integrante del piano formativo nazionale dell'ANAS
S.p.a.;
2) il piano formativo di cui al punto 1 viene fornito all'Organismo paritetico di cui all'art. 63, comma c) del vigente c.c.n.l., il quale può avanzare delle
proposte integrative;
3) nei termini previsti dal citato art. 69 del vigente c.c.n.l. e dall'accordo 28 gennaio 2005, il piano formativo annuale viene fornito alle OO.SS.;
4) in ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 21 e 22 del D.Lgs. n. 626/1994, in caso di assunzione di personale a qualunque titolo, il corso base dovrà
essere svolto contestualmente alla presa di servizio;
5) nei casi di nomina o sostituzione di uno dei datori di lavoro, dirigente nelle unità produttive, RSPP, ASPP, R.L.S., il corso base verrà svolto con l'ausilio
di strutture formative specializzate interne/esterne, contestualmente all'assunzione in concreto del nuovo ruolo;
6) per quanto riguarda i corsi di base dei lavoratori, questi dovranno essere svolti da parte degli RSPP ed ASPP delle rispettive strutture, i quali, a tal fine,
verranno formati con corsi specifici di formazione per formatori interni ed ai quali verranno forniti idonei strumenti didattici e metodologici da utilizzare in
aula;
7) il piano di formazione allegato, contenente i tempi, l'organizzazione e i contenuti dei corsi di formazione va considerato come un documento di base
che potrà essere adeguato sulla base di innovazioni legislative, di organizzazione aziendale o di esigenze didattiche. In particolare tale piano di
formazione sarà oggetto di eventuale integrazione sul tema dei rischi specifici e di indicazione delle priorità di esecuzione nell'ambito dell'Organismo
paritetico ex art. 63 del c.c.n.l. che verrà convocato entro quindici giorni dalla data del presente accordo;
8) al fine di favorire il processo di formazione del personale interessato, si conviene di unificare al 31 ottobre p.v. la scadenza del mandato dei R.L.S.,
fermo restando che fino al momento della nuova elezione resteranno in carica gli attuali eletti;
9) nell'ambito delle sessioni formative previste, gli Organismi paritetici nazionale e locali (ove costituiti) individueranno, per i propri componenti, il
fabbisogno formativo necessario alla propria attività, comunicandolo preventivamente per il tramite dell'Organismo di appartenenza.
I R.L.S. potranno partecipare come uditori ai singoli cicli formativi relativi ai rischi specifici dei propri rappresentati programmati nell'ambito territoriale di
competenza, previa autorizzazione dell'unità organizzativa di appartenenza.
---------N.d.R.: Per le linee-guida dell'attività formativa si veda l'accordo 13 settembre 2006 in calce al c.c.n.l.
---------N.d.R.: L'accordo 26 luglio 2007 prevede quanto segue:
Allegato 4
Protocollo su ambiente, sicurezza ed igiene del lavoro
Art. 1
(Sistema di gestione della salute e sicurezza del lavoro)
1. L'ANAS assume tutte le iniziative per garantire l'applicazione delle norme vigenti in materia, in applicazione di quanto disposto anche dall'art. 9 della L.
n. 300/1970, nonché del D.Lgs. n. 626/1994 e successive modificazioni.
Art. 71
(Infortuni e malattie professionali)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
In caso di assenze dovute ad infortunio sul lavoro o ad esso riconducibile, nonché di infermità riconosciute
dipendenti da causa di servizio, il lavoratore ha diritto alla conservazione al posto di lavoro fino a completa guarigione. In
tale periodo al lavoratore spetta la retribuzione fissa e variabile con esclusione dello straordinario.
Al termine del periodo relativo di assenza, nel caso in cui risultino dagli accertamenti sanitari danni prodotti
dall'infortunio o dalla infermità riconosciuta come dipendente da causa di servizio, che non consentano al lavoratore di
svolgere le attribuzioni del profilo professionale di appartenenza, questi è assegnato, nell'ambito della stessa sede di
lavoro o in subordine nell'ambito della stessa provincia, a mansioni diverse riconducibili ai profili ascrivibili al livello
retributivo-funzionale di appartenenza.
La procedura di cui al comma 2 del presente articolo si applica anche ai dipendenti che risultino dichiarati inidonei a
svolgere i compiti propri del profilo professionale di appartenenza, a seguito della visita preventiva periodica prevista dalla
normativa vigente.
Al personale assunto successivamente al 18 aprile 1996 si applica la normativa di cui al D.P.R. 30 giugno 1965, n.
1124 e successive modificazioni ed integrazioni.
Per il personale in servizio alla data del 18 aprile 1996 continuerà ad applicarsi la normativa già vigente in materia e
quella relativa ai riconoscimenti di infermità derivanti da causa di servizio.
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I periodi di assenza dovuti ad infortuni sul lavoro o malattie professionali non sono computati ai fini del
raggiungimento dei limiti stabiliti dall'art. 38.
---------N.d.R.: L'accordo 26 luglio 2007 prevede quanto segue:
Art. 9
(Infortuni e malattie professionali)
1. In caso di assenze dovute ad infortunio sul lavoro o ad esso riconducibile, nonché di infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio, il lavoratore
ha diritto alla conservazione al posto di lavoro fino a completa guarigione. In tale periodo al lavoratore spetta la retribuzione fissa e variabile con
esclusione dello straordinario.
2. Al termine del periodo relativo di assenza, nel caso in cui risultino dagli accertamenti sanitari danni prodotti dall'infortunio o dalla infermità riconosciuta
come dipendente da causa di servizio, che non consentano al lavoratore di svolgere le attribuzioni del profilo professionale di appartenenza, questi è
assegnato, nell'ambito della stessa sede di lavoro o in subordine nell'ambito della stessa provincia, a mansioni diverse riconducibili ai profili ascrivibili al
livello retributivo-funzionale di appartenenza.
3. La procedura di cui al comma 2 del presente articolo si applica anche ai dipendenti che risultino dichiarati inidonei a svolgere i compiti propri del profilo
professionale di appartenenza, a seguito della visita preventiva periodica prevista dalla normativa vigente.
4. Al personale assunto successivamente al 18 aprile 1996 si applica la normativa di cui al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni ed
integrazioni.
5. Per il personale in servizio alla data del 18 aprile 1996 continuerà ad applicarsi la normativa già vigente in materia e quella relativa ai riconoscimenti di
infermità derivanti da cause di servizio.
6. I periodi di assenza dovuti ad infortuni sul lavoro o malattie professionali non sono computati ai fini del raggiungimento dei limiti stabiliti dall'art. XX
(Assenze per malattia).
Titolo IV
AREE DI CLASSIFICAZIONE
Art. 72
(Aree di classificazione)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Il personale dell'ANAS in relazione al diverso grado di partecipazione alla realizzazione delle finalità aziendali, al
differente apporto professionale richiesto ed alle diverse responsabilità connesse ad ogni funzione aziendale, è inquadrato
nelle seguenti tre aree funzionali:
- area di base;
- area operativa e di esercizio;
- area quadri.
Per ciascuna area di inquadramento sono previsti profili professionali distribuiti su posizioni organizzative ed
economiche differenziate. La declaratoria determina per ciascuna area le caratteristiche indispensabili per l'inquadramento
nell'area stessa. I profili inseriti nell'ambito delle posizioni organizzative ed economiche differenziate descrivono il
contenuto professionale delle mansioni in essi individuate. L'inquadramento dei lavoratori nelle aree e nelle posizioni
organizzative ed economiche viene effettuato sulla base delle declaratorie e di profilo.
---------N.d.R.: L'accordo 17 luglio 2008 prevede quanto segue:
Titolo IV
- Artt. 72 e ss. Aree di classificazione, con l'introduzione dei nuovi profili inerenti la struttura organizzativa delle sale operative, ossia:
A) Responsabile sala operativa
a) E' responsabile della gestione delle sale operative compartimentali.
b) Gestisce le risorse della sala operativa compartimentale organizzando i turni e supervisionando le relative attività.
c) Supervisiona le attività di raccolta, gestione e diffusione delle informazioni relative al traffico ed alle condizioni del piano viabile provenienti dall'interno
(sorveglianti, utenti, videocamere, sensori) e dall'esterno (utenti, partner istituzionali quali Prefettura, polizia, Vigili del Fuoco, ecc.).
d) Supervisiona il monitoraggio della situazione viabilità.
e) Effettua il monitoraggio degli impianti di telecontrollo e di telegestione attivando le risorse interne e/o esterne.
f) Partecipa alla definizione delle procedure operative da seguire in caso di sinistri.
g) Partecipa alla definizione, in caso di emergenze, delle priorità di intervento supportando il capo centro nel coordinamento delle squadre (interne ed
esterne) al fine di garantire tempestività degli interventi e ridurre i rischi di intralci alla circolazione causati da incidenti e/o eventi naturali.
h) Garantisce l'aggiornamento in tempo reale dei pannelli a messaggio variabile.
i) Analizza i dati raccolti inerenti la sicurezza stradale, le condizioni climatiche collaborando nella definizione dei piani di emergenza in caso di codici di
preallarme.
j) Fornisce pareri relativi all'attività istruttoria finalizzata al rilascio di nulla-osta tecnici per il transito di trasporti eccezionali.
k) Garantisce la predisposizione delle statistiche periodiche sul traffico e sull'incidentalità.
l) Partecipa periodicamente a corsi di aggiornamento in materia di gestione delle emergenze e protezione civile; rappresenta, su delega, l'ANAS in Organi
collegiali, Commissioni e Consigli, nonché congressi e convegni.
m) Verifica l'applicazione delle procedure di gestione inerenti lo svolgimento del servizio di soccorso meccanico.
Se incaricato della responsabilità della sala operativa nazionale (SON) svolge anche le seguenti mansioni:
- assicurare supporto per la gestione delle emergenze attraverso l'ascolto continuo e l'immediata possibilità di mobilitazione della rete organizzativa;
- assicurare la gestione dei rapporti con gli Organi di polizia stradale e soccorso;
- assicurare la proposta di corsi ed altri interventi di formazione e aggiornamento per il personale di sala operativa, nazionale e compartimentale;
- contribuire alla gestione delle attività del sistema di coordinamento delle emergenze, gestisce le attività necessarie al corretto funzionamento delle
procedure, in coordinamento con le sale operative compartimentali.
B) Assistente sala operativa
a) Svolge le proprie attività in collaborazione con le professionalità superiori.
b) Verifica le attività di raccolta e gestione delle informazioni relative al traffico, predisponendo, ove necessario, i relativi comunicati.
c) Distribuisce i flussi informativi "in entrata" verso il personale ANAS nonché verso l'esterno.
d) Supporta i centri di manutenzione nel monitoraggio della viabilità e dello stato di manutenzione della rete stradale di competenza attraverso
l'infrastruttura tecnologica.
e) Garantisce il funzionamento degli impianti di telecontrollo e di telegestione attivando le risorse interne e/o esterne, anche attraverso il monitoraggio
delle apparecchiature in dotazione della sala operativa.
f) Collabora con il responsabile di sala alla attivazione del pronto intervento comunicando con le squadre di soccorso e con gli Organi istituzionali.
g) Assicura l'aggiornamento dei pannelli a messaggio variabile.
h) Supporta il responsabile sala operativa nell'analisi dei dati climatici.
i) Supporta il responsabile sala operativa nell'acquisizione delle informazioni necessarie per il rilascio del parere per il nulla-osta tecnico relativo al transito
di trasporti eccezionali.
j) Predispone le statistiche periodiche sul traffico e sull'incidentalità.
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k) Assicura la gestione ordinaria delle apparecchiature in dotazione alla sala operativa.
B1) Addetto sala operativa
a) Svolge le proprie attività in collaborazione con le professionalità superiori.
b) Svolge il servizio di infomobilità interfacciandosi con l'utenza esterna e distribuendo i flussi informativi in entrata verso il personale ANAS o verso
l'esterno, secondo le direttive e gli indirizzi aziendali.
c) Effettua la raccolta delle informazioni e dati relativi al traffico/incidenti/interventi, agli impianti ed alle condizioni climatiche, provvedendo alla
registrazione delle segnalazioni/informazioni ricevute, anche mediante l'utilizzo dei sistemi tecnologici in dotazione.
d) Fornisce all'assistente di sala operativa i dati anche aggregati sul traffico/incidenti/interventi avvenuti.
e) Supporta l'assistente sala operativa nelle attività di pronto intervento, nell'ambito delle procedure predefinite, fornendo tutte le informazioni disponibili.
Art. 73
(Declaratoria area di base)
Appartengono all'area di base i dipendenti che svolgono mansioni manuali e che richiedono generiche conoscenze
professionali e capacità pratiche. Agli appartenenti a tale area può essere richiesta l'utilizzazione di mezzi e strumenti di
uso semplice.
Fanno parte dell'area di base i seguenti profili:
Posizione organizzativa ed economica C1
Declaratoria
Attività semplici con contenuto manuale di tipo elementare.
C1 - Addetto alle pulizie
Attende alla pulizia, al riordino ed alla sistemazione degli ambienti interni ed esterni in uso all'ANAS e dei materiali in
esso contenuti mediante l'utilizzazione di apparecchiature di uso elementare.
Posizione organizzativa ed economica C
Declaratoria
Attività ausiliarie, anche di tipo manuale, che comportano l'uso di mezzi e strumenti semplici
C - Ausiliario
a) Adibito all'apertura, aerazione e chiusura degli uffici e locali nonché ai compiti di anticamera, regolando e
vigilando l'accesso al pubblico.
b) E' tenuto a fornire informazioni sull'ubicazione degli uffici e dei funzionari, stampati per la richiesta di servizi,
nonché alla cura ed al mantenimento dell'ordine degli uffici e locali ai quali è addetto.
c) Provvede al prelievo, al trasporto, alla consegna di fascicoli, oggetti, libri ecc., collabora alle operazioni connesse
alla corrispondenza ed a tutte le operazioni di tipo semplice e ripetitivo, quale l'apposizione di bolli, l'esecuzione e
fascicolatura di copie utilizzando macchine di uso semplice.
d) Può eseguire incarichi attinenti ai suoi compiti anche all'esterno del luogo di lavoro ed essere adibito alla manovra
di ascensori e montacarichi.
C - Operaio generico
a) Attende a compiti di manovalanza generica, compresi quelli inerenti ai servizi di autorimessa, provvedendo al
trasporto, imballaggio e sistemazione di mobili e materiali, occorrenti al funzionamento degli uffici e laboratori, ed alle
operazioni di carico e scarico dai mezzi di trasporto dei materiali.
b) E' addetto alla manovra di apparecchiature, attrezzature e macchine di uso semplice nei servizi specifici del
settore di applicazione.
Art. 74
(Declaratoria area operativa e di esercizio)
Appartengono all'area operativa e di esercizio i dipendenti che:
a) esplicano attività riguardanti anche conoscenze specifiche;
b) svolgono mansioni a contatto o meno con l'utenza che presuppongono adeguata preparazione professionale ed
operano anche con autonomia organizzativa secondo metodi e procedure definite anche parzialmente;
c) utilizzano strumenti semplici o complessi richiedenti una parziale o media specializzazione;
d) esplicano attività istruttorie anche con conoscenze professionali specifiche ed applicano procedure con margine
di discrezionalità;
e) svolgono funzioni di guida e controllo, anche operativo, di eventuali collaboratori o di un gruppo di risorse umane;
f) sono in possesso di determinate specializzazioni, e di esperienza professionale consolidata attraverso le mansioni
svolte o processi di formazione.
Fanno parte dell'area operativa e di esercizio i seguenti profili:
Posizione organizzativa ed economica B2
Declaratoria
Attività qualificate di tipo esecutivo, svolte sulla base di precise indicazioni ed eseguibili attraverso conoscenze
acquisite attraverso esperienza lavorativa o adeguati corsi di formazione.
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B2 - Addetto ai servizi di vigilanza e custodia
a) Addetto, secondo turni predisposti, nella vigilanza diurna e notturna all'interno ed all'esterno dei locali e delle
pertinenze in uso all'ANAS, dei quali sorveglia e custodisce gli accessi, regolando l'afflusso del pubblico e degli automezzi
meccanici, secondo i regolamenti e disposizioni di servizio ed indirizzando i visitatori sulla base della conoscenza degli
uffici e delle attività che vi si svolgono.
b) Mette in azione, disattiva e controlla gli impianti di sicurezza e quelli dei servizi generali, sia dei locali che delle
pertinenze, assicurandosi della loro integrità e funzionalità, segnalando guasti e situazioni non ordinarie secondo le
direttive ricevute. Senza pregiudizio delle proprie mansioni può compiere tutte le operazioni di tipo semplice e ripetitivo,
utilizzando macchine di uso semplice.
c) Esplica le proprie mansioni sia direttamente che avvalendosi di apparecchiature di comando e di controllo visivo,
provvede all'accettazione della corrispondenza e dei materiali, assumendo la responsabilità della custodia e dello
smistamento.
d) Qualora usufruisca dell'alloggio di servizio provvede all'apertura e chiusura degli ingressi anche nelle ore notturne
B2 - Addetto tecnico o amministrativo
a) Provvede, sulla base di disposizioni o secondo procedure prestabilite, a tutte le operazioni di ricezione,
protocollazione, smistamento, preparazione e spedizione della corrispondenza, di plichi e di materiali; attende alla
materiale preparazione, fascicolazione e riscontro di atti e documenti nonché alla loro classificazione; archivia fascicoli o
documenti nell'ambito di specifiche istruzioni.
b) Collabora all'Ufficio relazioni con il pubblico - URP - e svolge attività nelle centraline telefoniche.
c) Collabora con le professionalità superiori alla esecuzione di indagini, rilievi, misurazioni, rappresentazioni
grafiche, sopralluoghi ecc. inerenti ai lavori di manutenzione nonché alla rilevazione topografica ed espropriativa.
B2 - Cantoniere
a) Esegue, unitamente agli altri componenti la squadra di manutenzione o di pronto intervento e nel rigoroso rispetto
delle istruzioni ricevute, tutti gli interventi di manutenzione o di pronto intervento, per garantire la sicurezza e la
transitabilità del tratto stradale di competenza e delle relative pertinenze.
b) Provvede all'apposizione dei prescritti segnali di obbligo e di pericolo, sia per le limitazioni di transito che per le
interruzioni della strada.
c) Svolge anche le mansioni di conducente del mezzo in dotazione, provvedendo alla pulizia dello stesso,
direttamente ovvero presso centri attrezzati.
d) Svolge attività di ascolto lungo le strade ed autostrade statali (SOS).
B2 - Autista
a) Addetto alla guida di autovetture per il trasporto di persone e cose, curandone l'efficienza, la pulizia e l'ordinaria
manutenzione.
b) Quando non è impegnato nelle mansioni proprie della qualifica, espleta attività semplici, sulla base di precise
direttive.
B2 - Operaio qualificato
a) Dotato di conoscenze professionali qualificate, nel cui ambito ripara e revisiona autovetture ed automezzi,
impianti, manufatti e strutture utilizzando, se richiesto dalla organizzazione del lavoro, le apparecchiature adatte alla
tipologia delle lavorazioni stesse; è tenuto alla rigorosa osservanza delle eventuali istruzioni e prescrizioni specifiche
impartite.
b) Provvede alla attivazione ed alla disattivazione delle attrezzature curando, al contempo, l'efficacia funzionale, la
pulizia e l'ordinaria manutenzione delle attrezzature stesse, nonché degli attrezzi e strumenti in dotazione.
c) Effettua le prescritte registrazioni ed annotazioni connesse alle operazioni affidategli; si assicura che i prodotti ed i
materiali in uso siano raccolti e conservati come prescritto dalle istruzioni specifiche.
d) Per esigenza di servizio partecipa ai lavori della squadra di manutenzione e di pronto intervento.
Posizione organizzativa ed economica B1
Declaratoria
Attività che prevedono specializzazioni acquisite tramite esperienza professionale o corsi di formazione, che
prevedono l'uso di strumenti o mezzi di media difficoltà in ambiti predeterminati e sulla base di indicazioni predefinite. E'
possibile l'esercizio di controllo su piccoli gruppi di risorse umane che svolgono lavori di tipo esecutivo.
B1 - Capo dei servizi di vigilanza
a) Partecipa, sulla base delle direttive ricevute, all'attività di vigilanza e custodia nei locali e nelle pertinenze
dell'ANAS, attuando il coordinamento ed il controllo dell'operato degli addetti ai servizi di vigilanza e custodia.
b) Sulla base delle specifiche conoscenze acquisite interviene personalmente in caso di carenze e trascuratezze,
segnalando danni, incidenti o situazioni di pericolo.
c) Qualora usufruisca dell'alloggio di servizio provvede all'apertura e chiusura degli ingressi anche nelle ore
notturne.
B1 - Operatore specializzato
a) Addetto alla conduzione di autocarri, mezzi speciali, autoarticolati, macchine operatrici, sgombraneve, ecc., in
dotazione all'ANAS.
b) Cura l'efficienza, la pulizia e l'ordinaria manutenzione dei mezzi in dotazione, eseguendo le piccole riparazioni.
c) Nei periodi di attesa, senza pregiudizio alle proprie mansioni e tenuto conto della organizzazione del lavoro e
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delle disposizioni ricevute, partecipa alle attività compartimentali della squadra di manutenzione e di pronto
intervento.
B1 - Operaio specializzato
a) Dotato di specifiche conoscenze professionali che, in condizioni di autonomia esecutiva ed in collaborazione con
professionalità di analogo livello, individua guasti ed anomalie di autovetture ed automezzi, di funzionamento di impianti,
manufatti e strutture, effettuando le necessarie riparazioni.
b) Coordina le professionalità di livello inferiore che partecipano al ciclo di lavorazione, assicurandosi della
conformità degli interventi eseguiti alle istruzioni impartite.
c) Cura l'addestramento pratico delle professionalità di livello inferiore, sia in corsi di qualificazione che durante le
lavorazioni.
d) Addetto ad attività comportanti l'uso di apparecchiature di sala radio; cura la registrazione delle comunicazioni
ricevute dall'utenza e dalle autorità competenti; effettua le segnalazioni finalizzate all'organizzazione dei primi interventi,
previa informazione ai diretti responsabili, coordinando le risorse necessarie e dandone conseguente informazione
all'utenza.
B1 - Capo garage/officina
Se svolge le funzioni di capo garage:
a) organizza l'impiego dei mezzi necessari all'espletamento dei servizi;
b) riceve, verifica e controlla lo stato d'uso e di conservazione dei mezzi assegnati ad altri soggetti e ne programma
gli interventi manutentori ordinari;
c) coordina i turni di servizio e di utilizzazione del personale addetto alla conduzione di automezzi ed ai servizi di
rimessa.
Se svolge le funzioni di capo officina
d) controlla i consumi e l'usura dei mezzi, gestisce il materiale assegnato, pianifica l'approvvigionamento di parti di
ricambio, provvede alle prescritte registrazioni e propone la dismissione dei mezzi e la loro alienazione;
e) tramite il personale di officina attende alla manutenzione ed alla riparazione dei mezzi;
f) propone altresì le commesse delle riparazioni da eseguire tramite terzi e ne controlla la regolarità.
B1 - Operatore amministrativo
a) Svolge attività istruttoria per atti amministrativo contabili in base a procedure e direttive definite. Organizza e
gestisce l'archivio coordinando i lavoratori assegnati.
b) Svolge attività di video-scrittura anche con l'uso di apparecchiature informatiche.
c) Sulla base di specifiche direttive, immette i dati nel sistema con procedure interattive, interpreta i messaggi di
risposta e gestisce operazioni di ricerca delle informazioni o trattamento testi, con conseguente verifica dei prodotti.
d) Può essere applicato a sistemi centralizzati ovvero distribuiti sul territorio.
e) Addetto ad attività comportanti l'uso di apparecchiature di sala radio; cura la registrazione delle comunicazioni
ricevute dall'utenza e dalle autorità competenti; effettua le segnalazioni finalizzate all'organizzazione dei primi interventi,
previa informazione ai diretti responsabili, coordinando le risorse necessarie e dandone conseguente informazione
all'utenza.
B1 - Operatore di sala macchine
a) Predispone le macchine del sistema, secondo le necessità delle operazioni da eseguire, seguendo le direttive e le
procedure prefissate.
b) Compie interventi di manutenzione ordinaria a carattere semplice.
c) Collabora con l'operatore di consolle per garantire l'impiego più corretto dei supporti di input e di output e la
protezione degli archivi dei dati.
d) Può essere applicato sia a sistemi centralizzati che a sistemi distribuiti sul territorio. Coadiuva in relazione alla
propria professionalità nelle attività dell'intera unità produttiva.
B1 - Operatore di laboratorio
a) Nell'ambito della propria specializzazione esegue le prove sui materiali e le operazioni prescritte, osservando le
procedure fissate , le metodiche stabilite ed utilizzando i materiali selezionati per i vari tipi di intervento.
b) E' tenuto a controllare il funzionamento degli strumenti, delle apparecchiature e delle macchine in uso nel
laboratorio, nonché a verificare la scadenza, lo stato d'uso e di conservazione dei materiali.
c) Effettua le registrazioni prescritte.
B1 - Capo cantoniere
a) Coordina le attività della squadra manutentoria o di pronto intervento cui è preposto attenendosi per la
esecuzione dei lavori alle disposizioni ricevute.
b) Sorveglia la tratta di competenza con l'automezzo dell'ANAS per constatare lo stato della strada e delle sue
pertinenze; interviene, anche a mezzo del personale dipendente, in tutti i casi di riscontrato pericolo per la circolazione,
provvedendo all apposizione dei cartelli stradali in dotazione.
c) Collabora alla ricognizione periodica delle opere d'arte sulla base dei piani elaborati dai responsabili.
d) Collabora direttamente nelle attività i componenti la squadra.
e) comunica periodicamente all'assistente di nucleo gli interventi eseguiti con le indicazioni delle zone di intervento e
segnala tempestivamente, ogni anomalia riscontrata.
f) Collabora, se delegato, all'esecuzione all'esecuzione di indagini, rilievi, misurazioni, sopralluoghi ed accertamenti
tecnici.
g) Assolve ai servizi di polizia stradale secondo le norme vigenti.
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B1 - Assistente ai lavori
a) Sorveglia l'esecuzione delle lavorazioni di ordinaria manutenzione alle quali è direttamente ed occasionalmente
preposto, interviene personalmente, anche in corso d'opera, sulla base della normativa e delle direttive ricevute.
c) Collabora nelle indagini, rilievi, misurazioni, rappresentazioni grafiche, sopralluoghi ed accertamenti tecnici
nell'ambito del nucleo di manutenzione.
d) Collabora con le professionalità superiori alla progettazione ed al collaudo di opere.
e) Collabora con le professionalità superiori alla tenuta della documentazione prescritta relativa all'esecuzione di
particolari lavorazioni.
f) Espleta la propria attività nell'ambito del cantiere relativo al nucleo di manutenzione di appartenenza.
Posizione organizzativa ed economica B
Declaratoria
Attività, con responsabilità circoscritte ma dirette, che richiedono preparazione professionale adeguata
all'assolvimento di compiti di media difficoltà di tipo istruttorio o di supporto, sulla base di direttive di carattere generale.
Possibilità di coordinamento di gruppi di risorse umane.
B - Assistente di nucleo
a) Sulla base di procedure e direttive fornitegli dal capo nucleo, assicura il controllo della tratta di competenza,
attraverso il coordinamento delle squadre nell'espletamento del servizio di sorveglianza e manutenzione; effettua
periodicamente il controllo delle opere d'arte e degli impianti tecnologici presenti nel territorio di sua competenza.
b) Segnala al capo nucleo tutte le situazioni che possano determinare, direttamente o indirettamente, danni al
patrimonio o all'utenza stradale.
c) Collabora nella misurazione e sorveglianza dei lavori eseguiti su disposizione del capo nucleo.
d) Tiene contatti con gli uffici tecnici degli enti territoriali e con le forze di polizia giudiziaria.
e) Segnala le violazioni in materia di smaltimento dei rifiuti agli Organi competenti.
f) Relaziona con gli uffici tecnici locali, gli enti territoriali e le forze di polizia che intervengono nella tratta di
competenza.
g) Assolve ai compiti di polizia stradale secondo le norme vigenti.
h) Espleta la propria attività nell'ambito del nucleo o parte di esso.
B - Assistente amministrativo-contabile
a) Svolge, in base alla propria professionalità specifica, nell'ambito di direttive attività istruttoria e di revisione di
pratiche o provvedimenti relativi all'attività del settore di applicazione, senza valutazioni discrezionali, provvedendo alla
predisposizione della connessa documentazione e corrispondenza.
b) Rilascia copie, estratti o certificati nell'ambito delle prescrizioni, normative e delle disposizioni ricevute dal
responsabile dell'unità organizzativa.
d) Guida l'attività di professionalità di livello inferiore e firma atti e documenti previsti da procedure determinate.
e) Svolge mansioni di segretario e resocontista in Commissioni e gruppi di lavoro.
f) Collabora nelle attività di gestione economiche e patrimoniali dell'unità produttiva propria con responsabilità della
tenuta delle relative scritture.
g) Nello svolgimento dei propri compiti utilizza anche strumenti informatici.
B - Assistente tecnico
a) Svolge le proprie attività in collaborazione con le professionalità superiori.
b) Collabora alla redazione di progetti e preventivi di spesa, attraverso l'esplicazione di misure, stima, rilevamenti
topografici, catastali, richiesti dal settore di competenza.
c) Svolge attività di supporto nella progettazione.
d) Effettua in collaborazione con le professionalità superiori, sopralluoghi per rapporti instaurati ed instaurandi con
enti o privati cittadini.
e) Collabora alle operazioni di controllo o revisione tecnico-contabile.
f) Se assolve alle funzioni di Ispettore di cantiere di cui all'art. 126 del D.P.R. n. 554/1999:
- collabora con il direttore dei lavori nella sorveglianza dei lavori in conformità delle prescrizioni stabilite nel
capitolato speciale di appalto;
- presidia a tempo pieno lo svolgimento di lavori che richiedono controllo quotidiano, nonché le fasi di collaudo;
- verifica i documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che siano conformi alle
prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo in qualità del fornitore;
- verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano superato le fasi di
collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono
stati costruiti;
- assiste alle prove di laboratorio, ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli
impianti;
- predispone gli atti contabili quando siano stati incaricati dal direttore dei lavori.
B - Consollista/programmatore
a) Dotato di professionalità specifica che, in condizioni di autonomia, cura la realizzazione di programmi funzionali
predisponendo tutti i controlli necessari al fine di garantire l'esatta esecuzione degli stessi; esamina i diagrammi a blocchi
delle procedure, prepara i diagrammi a blocchi dei programmi da realizzare e codifica i programmi stessi utilizzando i
linguaggi macchina a disposizione avvalendosi delle tecniche in uso.
b) Utilizza gli strumenti informatici per eseguire le procedure in esercizio, effettuando i lavori secondo il programma
di carico ed applicando le istruzioni operative; può essere applicato , secondo le esigenze logistiche, a sistemi centralizzati
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o distribuiti sul territorio.
B - Assistente di laboratorio
a) Dotato di specifica professionalità relativa al settore di applicazione che, nell'ambito delle norme generali e delle
istruzioni ricevute, assicura la messa a punto degli strumenti e delle apparecchiature necessarie all'esecuzione delle
operazioni connesse e conseguenti alle prove di laboratorio e alle analisi.
b) Esamina i campioni pervenuti o prelevati in sito, ne giudica l'idoneità alle specifiche analisi e controlla che i reperti
siano conservati con le modalità e le condizioni da ciascun tipo richieste. Concorre a determinare i fabbisogni dei materiali
e mezzi tecnici per l'esecuzione delle prove.
c) Organizza l'attività degli addetti di livello inferiore e assiste le professionalità superiori nel corso delle analisi.
d) Utilizza apparecchiature anche di tipo complesso.
Art. 75
(Declaratoria area quadri)
Rientrano nell'area quadri i dipendenti con:
a) compiti di studio, consulenza, programmazione, sperimentazione, ricerca, analisi ed applicazione di metodologie
innovative;
b) funzioni direttive o che svolgono funzioni specialistiche equivalenti per importanza, responsabilità e competenza;
c) compiti di istruzione e predisposizione diretta di atti o procedure su materie di significativa complessità;
d) responsabilità economiche rilevanti connesse alla realizzazione di significativi programmi dell'ANAS, che
comportano l'assunzione di decisioni, con un ampio grado di autonomia i cui risultati sono misurati periodicamente a
consuntivo;
e) funzioni che prevedono anche la gestione di rapporti aventi rilevanza esterna;
f) conoscenza ed esperienza pluriennale maturata anche in posizioni appartenenti ad aree inferiori;
g) eventuale guida, controllo e organizzazione delle attività di un significativo gruppo di risorse umane.
Fanno parte dell'area quadri i seguenti profili:
Posizione organizzativa ed economica A1
Declaratoria
a) Attività espletate attraverso conoscenze professionali e tecnico - specialistiche medio alte, con responsabilità
diretta e autonomia decisionale in compiti complessi e altamente variabili, sulla base di direttive generali.
b) Attività che possono prevedere il coordinamento ed il controllo di significativi gruppi di risorse umane e
l'esecuzione diretta di prestazioni particolarmente qualificate anche di tipo istruttorio.
c) Sostituzione, con assunzione delle relative responsabilità, del dirigente in caso di sua assenza o impedimento
temporaneo.
A1 - Coordinatore amministrativo
a) Svolge attività istruttoria direttamente o coordinando l'attività di un gruppo di lavoro e impiegati di professionalità
inferiore predisponendo provvedimenti ed atti riservati al settore di competenza, nell'ambito di procedure o direttive di
massima.
b) Istruisce, predispone, redige e sottoscrive atti e provvedimenti attribuiti alla sua competenza specifica da istruzioni
generali.
c) E' preposto ad una unità organica del settore amministrativo.
d) Collabora all'attività di studio e di ricerca, svolgendo anche attività didattica e concorre direttamente alla
formulazione di piani di intervento o di programmazione dell'ufficio.
e) Collabora all'attività ispettiva, svolgendo in occasione di ispezioni anche attività di consulenza specifica.
f) Nell'ambito della specifica competenza partecipa ad Organi collegiali e/o svolge attività di segretario in Comitati,
Commissioni con piena autonomia organizzativa; nonché attività di verifica e riscontro per operazioni di ispezione e
collaudo.
g) Svolge attività certificativa nell'ambito di disposizioni di carattere generale.
h) Sottoscrive, su delega, atti e contratti.
A1 - Coordinatore contabile
a) Istruisce, predispone, redige e sottoscrive atti e provvedimenti attribuiti alla sua competenza specifica
direttamente o coordinando l'attività di un gruppo di lavoro e impiegati di professionalità inferiore, nell'ambito delle
procedure e delle direttive.
b) Collabora alla predisposizione del bilancio dell'ANAS in riferimento al proprio settore di competenza.
c) Svolge mansioni di consegnatario od economo con responsabilità delle scritture.
d) E' preposto ad una unità organica del settore contabile.
e) Collabora all'attività di ispezione, verifica, revisione e controllo finalizzata all'accertamento della corretta
applicazione della normativa vigente in materia contabile nonché del regolare svolgimento delle operazioni contabili ovvero
svolge attività di consulenza specifica in occasione di ispezione.
f) Nell'ambito della specifica competenza o sulla base di istruzioni partecipa ad Organi collegiali, a Comitati e
Commissioni.
g) Svolge attività certificativa nell'ambito di disposizioni di carattere generale, provvede alla autenticazione di
documenti e firme.
h) Svolge attività didattica.
i) Agisce con autonomia rapportata al grado di responsabilità nell'espletamento dei compiti assegnatogli e nella
formulazione dei programmi di lavoro nonché nella conseguente organizzazione dell'unità organica eventualmente
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affidatagli.
A1 - Analista
a) Effettua l'analisi tecnica delle procedure di automazione e collabora alla formulazione del piano di analisi del
proprio settore.
b) Analizza e definisce la suddivisione delle procedure affidategli, cercando le possibili soluzioni sotto l'aspetto
tecnico e proponendo i relativi programmi da realizzare fornendo la documentazione necessaria.
c) Descrive le funzioni dei diversi programmi preparando anche diagrammi a blocchi sintetici.
d) Prefigura la struttura hardware necessaria e collabora alla definizione nei dettagli delle risorse e al conseguimento
degli obiettivi prefissati.
e) Propone eventuali modifiche alla struttura stessa nei casi in cui quella risultasse non in linea con i progetti in
corso di studio.
f) In funzione della struttura hardware disponibile gestisce il software applicativo ai quali apporta le opportune
modifiche.
g) Provvede a compilare la documentazione necessaria.
h) Determina i tempi di esecuzione della prova e scadenza gli impegni del progetto.
i) Coordina la preparazione della documentazione della procedura analizzata.
j) Verifica i risultati ed i costi dell'attività dell'unità organica del settore cui è preposto.
k) Svolge attività didattica.
l) E' applicato a sistemi centralizzato ovvero distribuiti nel territorio.
A1 - Coordinatore informatico
a) Gestisce il centro elaborazione e comunicazione dati ovvero uno o più settori nei quali è ripartito sia il sistema
centrale che quello periferico, assicurando l'appropriato impiego dei mezzi ed il rispetto delle procedure approvate,
segnalando al responsabile inconvenienti e difetti e proponendo eventuali modifiche.
b) Partecipa alla pianificazione delle nuove attività di automazione e controlla tutte le nuove elaborazioni accertando
che siano conformi agli standard ed alle risorse disponibili.
c) Pianifica, guida e controlla l'uso delle apparecchiature del sistema di elaborazione, attrezzature per la trasmissioni
dei dati e delle macchine sussidiarie.
d) Propone l'installazione di nuove macchine e la sostituzione di quelle in dotazione al fine di migliorare
tecnicamente ed economicamente le prestazioni del centro, assumendo le iniziative necessarie ad eliminare situazione
anomale.
e) Pianifica, coordina e controlla le attività del personale sistemistico, operativo e di supporto a lui sottoposto in
relazione ai tempi richiesti per il rispetto delle priorità stabilite per le singole elaborazioni.
f) Partecipa alla formulazione dei programmi di formazione, aggiornamento e specializzazione del personale addetto
al sistema informativo, relativamente alla parte di propria competenza.
g) Controlla le procedure operative, il piano per assicurare il rispetto delle date di esecuzione lavori, effettua le
registrazioni relative.
A1 - Tecnico di laboratorio
a) Nell'ambito di norme generali e di procedure tecniche di selezione che regolano le attività del centro sperimentale
di Cesano e dei laboratori periferici dell'ANAS effettua, quale responsabile di unita organica cui eventualmente sia
preposto, le prestazioni proprie della professionalità posseduta.
b) Effettua in collaborazione con altre e superiori professionalità - ovvero direttamente se prescritto - sulla base di
norme generali le analisi e le prove sui materiali di costruzione stradale.
c) Coordina l'attività del personale addetto all'unita operativa cui è responsabile, impartisce al personale stesso le
istruzioni necessarie alla esecuzione delle analisi e delle prove in conformità alle indicazioni delle norme e limitatamente
all'assolvimento di compiti determinati, coordina con responsabilità funzionale gruppi di lavoro per analisi e prove
specifiche sui materiali.
d) Esegue su indicazione di professionalità superiori, in collaborazione di pari ed inferiori professionalità, prove
particolari su apparecchiature complesse.
e) Collabora in gruppi di ricerca alla sperimentazione e allo studio di nuovi materiali applicati alle costruzioni stradali.
f) Elabora i risultati delle prove e predispone il certificato ufficiale curandone tutti gli aspetti numerici, grafici ed
amministrativi ed avallandolo con la firma.
g) Valuta congiuntamente alle professionalità di livello superiore i risultati delle prove che richiedono una corretta
interpretazione particolari conoscenze teoriche e notevole esperienza di laboratorio.
h) Concorre a determinare i fabbisogni in materiali e mezzi tecnici, partecipando nell'ambito delle proprie attribuzioni
ai procedimenti prescritti per la loro acquisizione, necessari per le analisi e le prove.
i) Cura l'aggiornamento delle nuove attrezzature e le nuove prove di laboratorio, e provvede a trasmettere
periodiche informazioni e comunicazioni.
j) Svolge attività di insegnamento teorico-pratico in corsi di formazione professionale per il personale. Rappresenta
l'ANAS in Organi collegiali, Commissioni e Consigli.
A1 - Tecnico specializzato
a) Svolge, con autonomia funzionale ed organizzativa e nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali
assegnati, attività di direzione e di coordinamento del nucleo di manutenzione.
b) Impartisce istruzioni e vigila sulle attività del personale addetto al nucleo circa le disposizioni date e i
provvedimenti adottati, intese a garantire la regolarità del servizio di manutenzione e della circolazione e la tutela del
patrimonio stradale.
c) Svolge con autonomia funzionale ed organizzativa e nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali
assegnate, attività di direzione e di coordinamento del proprio reparto specialistico, in relazione allo specifico indirizzo
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professionale.
d) Visita con la frequenza ritenuta necessaria i tronchi stradali facenti parte del nucleo, eseguendo ispezioni ai
manufatti stradali, agli edifici, ai depositi rientranti nell'ambito del nucleo, adottando i necessari provvedimenti dei quali
informerà tempestivamente il responsabile della manutenzione.
e) Esegue i rilievi di carattere generale tecnico ed il lavoro di ufficio per la compilazione di progetti, perizie ed atti
relativi ai tonchi stradali in gestione
f) Effettua i controlli e le misurazioni relativi ai lavori, ai materiali impiegati ed ai mezzi utilizzati, redigendo i
documenti contabili di sua competenza prescritti dalle vigenti norme per la direzione, contabilità e collaudo delle opere
dello Stato e nel rispetto delle leggi, regolamenti e procedure dell'ANAS.
g) Coadiuva il responsabile della manutenzione nella redazione di progetti e perizie afferenti le strade affidate al
nucleo.
h) Contesta le contravvenzioni alle leggi od ai regolamenti, in materia di circolazione stradale e di tutela delle strade
ed aree pubbliche, redigendo i relativi verbali.
i) Verifica le segnalazioni del personale dipendente, predisponendo o proponendo gli interventi necessari.
j) Effettua gli interventi manutentori o di gestione per le strade e loro pertinenze, ritenuti necessari, redigendo le
perizie, anche per i settori tecnici specifici, dei lavori in tutte le parti di competenza.
k) Coordina ed eventualmente, se necessario, esegue sopralluoghi per rapporti instaurati od instaurandi con enti o
privati cittadini, sia che si tratti di rispetto e tutela del patrimonio dell'ANAS sia che si tratti di acquisizione di beni mediante
esproprio.
l) Nel Servizio "nuove costruzioni", adotta tutti i provvedimenti di competenza informando tempestivamente il
Responsabile superiore.
m) Esegue attività di progettazione e di direzione lavori ai fini dell'accertamento della regolare esecuzione in base
alle norme e regolamenti vigenti, nonché alle istruzioni impartite dalle professionalità superiori; è addetto, direttamente o
coordinando altre professionalità inferiori e, in relazione alla professionalità posseduta, al controllo e verifica di progetti,
perizie, elaborati revisionali e riserve e cura l'istruttoria delle gare anomale.
n) Coordina le attività tecnico-progettuali della funzione e di elaborazione grafica della qualifica del livello
immediatamente inferiore, coordina le attività di stime, misurazioni e rilevamenti topografici.
o) Collabora con il direttore dei lavori nel verificare che lavorazioni da realizzare siano eseguite regolarmente e
nell'osservanza delle clausole contrattuali.
p) In qualità di direttore operativo e su affidamento del direttore dei lavori espleta, fra gli altri, i seguenti compiti
previsti dall'art. 125:
- verifica che l'appaltatore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture;
- programma e coordina le attività dell'ispettore di cantiere;
- cura l'aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori e segnala tempestivamente al
direttore dei lavori le eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali proponendo i necessari interventi correttivi;
- assiste il direttore dei lavori nell'identificare gli interventi necessari ad eliminare difetti progettuali o esecutivi;
- individua ed analizza le cause che influiscono negativamente sulla qualità dei lavori e propone al direttore dei lavori
le adeguate azioni correttive.
q) E' addetto al collaudo di lavori, opere e forniture, nei limiti delle norme che disciplinano l'esercizio della libera
professione di geometra e di quella relativa alla specializzazione posseduta. Assiste i collaudatori nell'espletamento delle
operazioni di collaudo.
r) Se assolve ai compiti di coordinatore della progettazione dei piani di sicurezza risponde agli obblighi di cui all'art. 4
del decreto legislativo n. 494/1996 e successive modificazioni ed integrazioni e verifica che i piani di sicurezza rispondono
agli obblighi previsti dal Capo II del D.P.R. n. 554/1999.
s) Quando svolge le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui 5 del D.Lgs. n. 494 e successive
modificazioni:
- controlla il rispetto dei piani di sicurezza da parte dei direttori di cantieri;
- adegua i predetti piani e il relativo fascicolo previsti dalla normativa stessa in relazione all'evoluzione dei lavori e
delle eventuali modifiche intervenute;
- verifica quanto previsto negli accordi con le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti
della sicurezza;
- propone al responsabile del procedimento, in caso di gravi inosservanza delle norme in materia di sicurezza nei
cantieri, la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del
contratto, provvedendo, ove necessario, a dare comunicazione dell'inadempienza agli Organi competenti;
- sospende in caso di pericolo grave ed imminente le singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli
avvenuti adeguamenti effettuati dalla imprese interessate;
- assicura il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 31, comma 1-bis, della legge n. 109/1994
t) Verifica, ove previsto, l'attuazione del piano di qualità di cantiere predisposto dall'appaltatore (D.P.R. n. 34/2000
art. 8, L. n. 109/1994 e successive modifiche e integrazione).
u) Collabora con le professionalità superiori all'attività di alta sorveglianza di opere eseguite per conto dell'ANAS da
Enti concessionari o contraenti generali.
A1 - Tecnico professionale
a) Svolge la propria attività, con autonomia funzionale ed organizzativa e nei limiti delle risorse umane, finanziarie e
strumentali assegnati, negli uffici tecnici, sul campo e nei laboratori di sperimentazione e ricerca dell'ANAS e nell'ufficio di
progettazione.
b) Ha la direzione dei lavori di nuove opere secondo la normativa vigente.
c) Quando svolge i compiti di Direttore dei lavori di cui all'art. 124 del D.P.R. n. 554/1999, cura che i lavori cui è
preposto siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto.
d) E' responsabile del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed
interloquisce in via esclusiva con l'appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.
e) E' responsabile dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli
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accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi.
f) Verifica periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'appaltatore della documentazione prevista dalle
leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti.
g) Cura la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di
manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati.
h) Effettua gli accertamenti in ordine alle condizioni di stabilità dei ponti e manufatti stradali, con proposta al
Responsabile dell'ufficio tecnico dei provvedimenti occorrenti per il ripristino dei manufatti stessi.
i) Svolge attività di indagini, ricerche e rilevamenti geologici, geotecnici e geofisici di campagna e di
fotointerpretazione per le carte geologiche e tecniche del territorio nazionale.
j) Svolge la direzione dei lavori nell'ambito delle indagini geologiche e geofisiche relative alla prospezione ed alla
interpretazione dei dati. In collaborazione con altre figure professionali esegue indagini geotecniche in attuazione di piani e
progetti attribuiti alla competenza dell'ANAS.
k) Redige le relazioni geologiche e geofisiche e collabora alla redazione di relazioni geotecniche a corredo di
progetti e perizie di opere stradali e di edilizia.
l) Collabora alla predisposizione di piani di indagini geologiche e geofisiche necessarie per la progettazione e
realizzazione di opere sul territorio.
m) Collabora alla progettazione, alla direzione lavori, al collaudo e al controllo delle opere di sistemazione di aree
archeologiche vincolate e non, pianificazione territoriale, tutela ambientale e culturale del territorio, infrastrutture edilizie,
nel rispetto dei vincoli di carattere paesaggistico e urbanistico.
n) Svolge attività di studio, ricerca, analisi, elaborazione dati, progettazione e consulenza, anche per i settori tecnici
specifici.
o) Intrattiene, su delega dell'Organo superiore, rapporti con le Autorità interessate alle attività dell'unità operativa con
il fine di gestire e coordinare i servizi necessari per il buon funzionamento degli stessi, in relazione alle esigenze tecniche e
tecnologiche ed a quelle inerenti alle forniture di materiali, mezzi meccanici ed attrezzature speciali.
p) Coordina unità operative complesse, in ambito sperimentale e di laboratorio con valutazione tecnico-scientifica
dei risultati di ricerca.
q) Svolge prove di analisi ed accertamenti circa la natura chimica dei prodotti secondo le competenze professionali
stabilite per legge.
r) Valuta sul piano tecnico ed emana pareri, provvedimenti ed atti nell'ambito della propria competenza specifica.
s) Svolge attività di consulenza e rappresentanza per l'ANAS in Organi collegiali, Commissioni, Comitati e Consigli,
nonché per congressi e convegni in Italia e all'estero.
t) Svolge attività di verifica e di riscontro, nel rispetto di leggi e regolamenti sui lavori pubblici, per operazioni di
ispezioni e collaudo delle opere.
u) Se assolve ai compiti di coordinatore della progettazione dei piani di sicurezza, risponde agli obblighi di cui all'art.
4 del decreto legislativo n. 494/1996 e successive modificazioni ed integrazioni e verifica che i piani di sicurezza
rispondano agli obblighi previsti dal Capo II del D.P.R. n. 554/1999.
v) Quando svolge le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 494/1996 e
successive modificazioni:
- controlla il rispetto dei piani di sicurezza da parte dei direttori dei cantieri;
- adegua i predetti piani e il relativo fascicolo previsti dalla normativa stessa in relazione all'evoluzione dei lavori e
delle eventuali modifiche intervenute;
- verifica quanto previsto negli accordi con le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti
della sicurezza;
- propone al responsabile del procedimento, in caso di gravi inosservanze delle norme in materia di sicurezza nei
cantieri, la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del
contratto, provvedendo, ove necessario, a dare comunicazione dell'inadempienza agli Organi competenti;
- sospende in caso di pericolo grave ed imminente le singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli
avvenuti adeguamenti effettuati dalla imprese interessate;
- assicura il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 31, comma 1-bis, della legge n. 109/1994.
A1 - Esperto della prevenzione
a) Collabora in modo specialistico e qualificato nelle attività preordinate all'applicazione delle norme di prevenzione
degli infortuni, incendio, igiene e medicina del lavoro, nonché a quelle relative alla protezione ambientale.
b) Nella sua attività, può richiedere di avvalersi di tecnici professionali, sia di Organismi pubblici, sia interni all'ANAS.
c) Collabora alla formulazione di proposte rivolte al miglioramento dell'organizzazione del lavoro, in relazione alla
salute e sicurezza del lavoro, nell'ambito della più ampia attività di ricerca e progettazione procedurale per l'applicazione
integrale delle normative in materia.
d) Interviene, su richiesta dei superiori, nelle fasi di controllo di attuazione delle misure di sicurezza adottate nei vari
settori di attività dell'ANAS.
e) Svolge attività di ricerca, studio e, dopo specifica formazione, didattica.
f) Partecipa ad Organismi collegiali interni o esterni, convegni e Commissioni anche in rappresentanza dell'ANAS.
g) Utilizza, per la sua attività, anche strumenti informatici che prevedono operazioni di archiviazione di tipo statistico
e di gestione di dati.
A1 - Coordinatore legale
a) Collabora nella consulenza giuridica alle strutture centrali e periferiche, in ordine alla attività istituzionale
dell'ANAS.
b) Collabora con gli uffici centrali e periferici alla predisposizione di atti e provvedimenti.
c) Partecipa alla stesura dei pareri legali su richiesta della sede centrale e degli uffici periferici dell'ANAS.
d) Collabora alla difesa dell'ANAS nelle controversie dinanzi alle Autorità giudiziarie.
e) Espleta funzioni di segretario di Comitati, Organi collegiali e Commissioni.
f) Agisce nell'ambito delle direttive e delle procedure predeterminate.
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Posizione organizzativa ed economica A
Declaratoria
a) Attività di alta professionalità, con responsabilità diretta e sottoposta a verifica dei risultati; richiedente rilevanti
capacità di tipo specialistico o acquisite attraverso maturata esperienza lavorativa.
b) Funzioni rivolte alla gestione di complesse unità operative, sulla base di indicazioni di massima; attività gestionali
aventi anche rilevanza esterna; prestazioni di carattere consulenziale.
c) Sostituzione, con assunzione delle relative responsabilità, del dirigente in caso di sua assenza o impedimento
temporaneo.
A - Responsabile amministrativo/contabile
a) Agisce con autonomia diretta, salve le prerogative dei dirigenti, nell'ambito di disposizioni generali, per tutto ciò
che concerne l'esercizio delle proprie funzioni e per la conseguente utilizzazione funzionale del personale assegnatogli.
b) Collabora direttamente all'attività di direzione espletata dal dirigente.
c) Dirige uffici di particolare rilevanza o di notevole complessità non riservati a qualifiche dirigenziali; coordina e
promuove l'attività di più unità a rilevanza anche esterna, con l'emanazione di programmi di settore, direttive ed istruzioni
specifiche volte alla individuazione degli obiettivi qualitativi, quantitativi e temporali da conseguire.
d) Predispone ed emana atti e provvedimenti amministrativi/contabili.
e) Assicura la regolare e tempestiva attuazione delle operazioni amministrative e di contabilità generale ed
industriale di competenza delle strutture centrali e periferiche dell'ANAS e delle relative registrazioni, nel rispetto delle
norme tributarie, legali, assicurative e delle politiche e procedure dell'ANAS.
f) Assicura, con altre professionalità, la formulazione dei piani operativi e del budget definiti, l'elaborazione dei dati
consuntivi e l'evidenziazione degli scostamenti.
g) E' responsabile delle informazioni relative alla stesura dei documenti ufficiali amministrativi/contabili, nonché alla
stesura di analisi statistiche, previsionali e consuntive.
h) Coordina una struttura organizzativa anche a rilevanza esterna, ovvero coordina gruppi operativi di studio,
ricerca, sperimentazione, vigilanza ed intervento, anche intersettoriali, finalizzati al conseguimento di obiettivi generali
prefissati al miglioramento dei risultati nelle materie della salute, sicurezza ed igiene del lavoro, della protezione
ambientale e della protezione civile.
j) Effettua, anche con l'ausilio di tecnici specializzati e su disposizione, verifiche finalizzate ad accertare la
rispondenza alla norma, al rapporto lavoro/salute e in materia ambientale.
k) Esegue direttamente, se in possesso della relativa professionalità, visite, esami e rilievi per l'effettuazione di
indagini nelle materie non riservate ai tecnici degli Organismi pubblici preposti, anche con l'utilizzo di apparecchiature
specializzate.
l) Cura la tenuta e l'aggiornamento della normativa giuridica e tecnica da applicare anche ai fini della
programmazione della formazione e dell'aggiornamento del personale in materia di salute e sicurezza del lavoro.
m) Coordina e promuove la preparazione di programmi e progetti relativi all'intero servizio contabile verificandone
l'attuazione e partecipando alle necessarie valutazioni periodiche dei risultati.
n) Cura la gestione di capitoli di bilancio nonché dei servizi contabili relativi all'amministrazione dei beni demaniali e
patrimoniali di appartenenza o comunque in uso all'ANAS.
o) Nell'ambito di indirizzi di massima concernenti l'amministrazione, la programmazione, la pianificazione, la
gestione del bilancio, provvede in esecuzione di atti efficaci, alla liquidazione delle spese, dei rimborsi e dei trattamenti
economici fissi, nonché all'assegnazione dei fondi.
p) Nell'esercizio delle funzioni inerenti la contabilità industriale, sovrintende, assumendone le relative responsabilità,
alla raccolta dei dati e dei documenti riguardanti tutti gli elementi di costo delle lavorazioni e relativa classificazione ed
imputazione a ciascuna delle medesime; alla compilazione e resa della contabilità industriale dei lavori e dei servizi, al fine
del riscontro tecnico-contabile, nonché alla compilazione di prospetti concernenti l'attività dell'ANAS.
q) E' direttamente responsabile degli atti a rilevanza esterna, cui provvede autonomamente, del conseguimento
degli obiettivi assegnatigli, della complessità, regolarità e tempestività degli adempimenti istruttori, nonché della regolarità
ed esattezza degli atti e provvedimenti sottoposti alla firma dei dirigenti.
r) Assicura l'attuazione delle procedure di pianificazione delle attività e del controllo di gestione nelle fasi di
individuazione degli obiettivi, la collaborazione dei piani e la verifica del loro stato di attuazione.
s) Svolge attività ispettive, anche sulla gestione di progetti obiettivi e di attività programmate, in funzione del
conseguimento dei risultati e verifica degli stessi.
t) Adotta provvedimenti volti a migliorare l'organizzazione del lavoro, valuta le proposte di modifiche delle procedure,
proponendo, altresì, procedure alternative e/o il ricorso a nuove o diverse tecnologie per il lavoro d'ufficio.
u) In relazione agli adempimenti connessi alla contrattazione decentrata, sulla base di obiettivi prefissati e delle
direttive del dirigente, fornisce il necessario supporto tecnico per la definizione degli incrementi di produttività, di efficienza
e di efficacia dei servizi.
v) Cura la formazione e l'aggiornamento professionale del personale addetto alla struttura organica, cui sia
eventualmente preposto, e svolge attività didattica altamente qualificata.
w) Partecipa ad Organi collegiali in rappresentanza dell'ANAS; cura le relazioni esterne e i rapporti istituzionali con
gli Enti territoriali e la stipula di accordi di programmi nell'ambito di norme e disposizioni di carattere generale.
x) Espleta funzioni di segretario di Comitati, Commissioni con autonomia organizzativa rispetto alle attività di
supporto.
y) Sottoscrive, su delega, atti, provvedimenti e contratti.
A - Responsabile informatico
a) Definisce le macroanalisi delle procedure e dei sistemi complessi, in funzione delle strutture dei sistemi
complessivi e delle reti di comunicazione.
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b) Analizza e controlla le caratteristiche dei sistemi complessivi hardware e software di reti di comunicazione.
c) Concorre alla organizzazione e pianificazione per la realizzazione di progetti complessi ed in articolazione in più
settori.
d) Provvede al coordinamento di differenziate professionalità che concorrono all'automazione ed ai progetti di singoli
settori.
e) Esplica attività di collaborazione con il dirigente.
f) Programma, verifica e segnala eventuali carenze adottando o proponendo le soluzioni di funzionalità.
g) E' tenuto a partecipare periodicamente a corsi di aggiornamento; rappresenta, su delega, l'ANAS in convegni e
congressi.
h) E' responsabile delle attività relative alla rete dati, sia centrale che periferica.
A - Responsabile di laboratorio
a) Svolge la propria attività, in modo prevalente nel centro sperimentale di Cesano, nei laboratori di analisi,
sperimentazione e di ricerca.
b) Dirige e coordina gruppi operativi formati da personale delle qualifiche professionali inferiori.
c) Concorre, per la parte di competenza, alla realizzazione di programmi generali, ovvero, nell'ambito di tali
programmi, imposta e realizza progetti di fattibilità specifici attribuiti al laboratorio al quale è preposto, ovvero esegue
analisi e sperimentazioni connesse anche alla ricerca.
d) Istruisce, predispone, redige e sottoscrive gli atti relativi alla propria professionalità, collabora e partecipa sia alla
redazione che alla connessa attività tecnica di laboratorio degli atti di competenza.
e) Svolge attività di studi e ricerca di nuove metodiche e tecniche di analisi e di prova, sia personalmente nell'ambito
dei programmi dell'ANAS che partecipando ai lavori di gruppi specifici di studio, ricerca e sperimentazione. Valuta,
modifica e sceglie, sulla base dell'avanzamento della dottrina e della sperimentazione relative al settore di applicazione,
materiali, strumentazioni, applicazioni e norme tecniche, sia in rapporto all'impostazione di progetti ed alla loro attuazione e
verifica sia in rapporto alle caratteristiche tecniche ed alle prestazioni dei materiali.
f) Imposta lo studio ovvero sviluppa, sulla base di direttive di massima, anche in collaborazione con altre
professionalità, progetti di particolare complessità per articolazione o dimensione o per interdisciplinarietà.
g) Concorre, anche con altre professionalità, alla determinazione delle caratteristiche tecniche delle forniture
richieste dall'ANAS ed alla valutazione della relativa documentazione di supporto.
h) Effettua interventi in proprio e in collaborazione con altre professionalità differenziate, anche per l'espletamento di
perizie giudiziali per conto ed in rappresentanza dell'ANAS.
i) Svolge attività di consulenza e di collaborazione con gli uffici periferici dell'ANAS per i problemi relativi ai nuovi
materiali stradali e alle nuove applicazioni del materiale tradizionale.
j) Propone al dirigente del Centro l'adozione di metodi specifici, nuovi ed aggiornati, sulle analisi della qualità dei
materiali relativi alle costruzioni stradali.
k) Collabora alla determinazione del fabbisogno dei materiali e mezzi tecnici, partecipando, nell'ambito delle proprie
attribuzioni, ai procedimenti prescritti per la loro acquisizione, pianificandone nel medesimo ambito l'impiego anche sulla
base di studi di fattibilità, che prevedano verifiche di tipo tecnico ed operativo.
l) Collabora alle fasi di esecuzione di progetti, verificandone la rispondenza alle prescrizioni ed agli obiettivi
m) Redige rapporti e relazioni relativi agli studi intrapresi ed ai risultati conseguiti.
n) Effettua corsi di formazione e aggiornamento professionale al personale dell'ANAS.
o) Partecipa a Commissioni di collaudo.
A - Responsabile tecnico e nuove costruzioni
a) Svolge i compiti e le funzioni del Responsabile del procedimento di cui all'art. 8 del D.P.R. n. 554/1999 nell'ambito
delle nuove costruzioni.
b) Ha la direzione e il coordinamento, con autonomia funzionale ed organizzativa e nei limiti delle risorse umane,
finanziarie e strumentali assegnati, di unità organiche complesse comportanti responsabilità ed autonomia nella trattazione
delle pratiche affidate.
c) Dirige e coordina l'ufficio di progettazione.
d) Coordina le attività di verifica dei progetti secondo le disposizioni e le procedure del Sistema interno di controllo
qualità ai sensi dell'art. 19 della legge n. 109/1994 e successive modificazioni ed integrazioni.
e) Ha la direzione e il coordinamento dei lavori di nuove costruzioni, richiedenti specifica preparazione professionale
o rilevanti contenuti specialistici, ovvero provata esperienza.
f) Quando svolge i compiti di Direttore dei lavori di cui al D.P.R. n. 554/1999 cura che i lavori cui è preposto siano
eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto e:
- è responsabile del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed
interloquisce in via esclusiva con l'appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto;
- è responsabile dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli
accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi;
- verifica periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'appaltatore della documentazione prevista dalle
leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
- cura la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di
manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati.
g) Se assolve ai compiti di coordinatore della progettazione dei piani di sicurezza risponde agli obblighi di cui all'art.
4 del decreto legislativo n. 494/1996 e s.m.i. e verifica che i piani di sicurezza rispondono agli obblighi previsti dal Capo II
del D.P.R. n. 554/1999.
h) Quando svolge le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 494/1996 e
successive modificazioni:
- controlla il rispetto dei piani di sicurezza da parte dei direttori di cantieri;
- adegua i predetti piani e il relativo fascicolo previsti dalla normativa stessa in relazione all'evoluzione dei lavori e
delle eventuali modifiche intervenute;
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- verifica quanto previsto negli accordi con le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti
della sicurezza;
- propone al responsabile del procedimento, in caso di gravi inosservanza delle norme in materia di sicurezza nei
cantieri, la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del
contratto, provvedendo, ove necessario, a dare comunicazione dell'inadempienza agli Organi competenti;
- sospende in caso di pericolo grave ed imminente le singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli
avvenuti adeguamenti effettuati dalla imprese interessate;
- assicura il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 31, comma 1-bis, della legge n. 109/1994.
i) Quale Responsabile della qualità svolge attività di supporto al Responsabile del procedimento ed all'Ufficio
direzione lavori, in modo da assicurare che il funzionamento della Stazione appaltante sia conforme ai livelli di qualità
richiesti all'appaltatore, coordinando i servizi affidati a soggetti esterni qualificati.
j) Ha la titolarità di posizioni organizzative e/o funzionali tra la struttura dirigenziale e il restante personale.
k) Verifica le segnalazioni in ordine alle condizioni di stabilità delle opere d'arte, effettua gli accertamenti e individua
gli interventi ritenuti necessari e propone al dirigente dell'Area Tecnica i provvedimenti occorrenti per il ripristino dei
manufatti stessi.
l) Predispone piani relativi alla specifica attività dell'unità operativa cui è preposto; ha compiti di studio e ricerca in
merito alle conoscenze delle tecniche più avanzate riferite alla progettazione, alla conduzione dei lavori, alle analisi, ai
mezzi e alle attrezzature necessarie allo svolgimento del lavoro di competenza del settore delle nuove costruzioni.
m) Intrattiene rapporti con le autorità interessate alle attività dell'unità operativa, con il fine di programmare, gestire e
coordinare tutti i servizi necessari, in relazione alle esigenze tecniche e tecnologiche ed a quelle inerenti alle forniture di
materiali, mezzi meccanici ed attrezzature speciali.
n) Predispone piani di indagini geologiche e geofisiche necessarie per la progettazione e realizzazione di opere sul
territorio, servendosi e collaborando con specifiche figure professionali di pari livello; ha attività di studio indagine e
progettazione nell'ambito di piani settoriali e generali d'intervento, riguardanti la sistemazione del territorio nelle aree
interessate delle strade di competenza, al fine di evitare il verificarsi di guasti e dissesti in conseguenza delle opere da
realizzare, ovvero in relazione ad eventi naturali; ha la direzione dei lavori delle relative indagini. Redige relazioni
geotecniche, anche a corredo di progetti e perizie di opere da realizzare.
o) Redige perizie e progetti, anche complessi, ricadenti nel territorio di competenza. Cura la direzione dei lavori, su
designazione del dirigente, di opere particolarmente complesse, anche fuori dal territorio di competenza.
p) Coordina unità operative complesse in ambito sperimentale e di laboratorio con valutazione tecnico-scientifica dei
risultati di ricerca.
q) Svolge e coordina l'attività di alta sorveglianza di opere eseguite per conto dell'Ente da enti concessionari.
Partecipa, su delega, alla Conferenza dei Servizi prevista dalla normativa vigente.
r) Svolge attività di studio, programmazione dei lavori, ricerca, analisi, elaborazione dati, progettazione, consulenza
e direzione dei lavori afferenti all'unità operativa sottoposta, anche per i settore tecnici specifici.
s) Svolge attività di pianificazione e di definizione delle procedure di meccanizzazione.
t) Svolge azione di coordinamento, controllo e verifica delle attività di programmazione.
u) Svolge attività di gestione dei centri di elaborazione e, previa formulazione dei piani gestionali, svolge attività di
comunicazione e gestione degli stessi.
v) Svolge attività di consulenza e rappresentanza per l'Ente in Organi collegiali, Comitati, Commissioni e Consigli,
nonché per congressi e convegni in Italia e all'estero.
w) Svolge attività di verifica e di riscontro nel rispetto di leggi e regolamenti sui lavori pubblici per operazioni di
ispezione e collaudo delle opere. Valuta sul piano tecnico ed emana pareri, provvedimenti ed atti, nell'ambito della propria
competenza specifica ovvero delle attribuzioni proprie del settore al quale è preposto. Effettua corsi di formazione e
aggiornamento professionale al personale dell'Ente.
A - Responsabile manutenzione
a) Svolge i compiti e le funzioni del responsabile del procedimento di cui all'art. 8 del D.P.R. n. 554/1999 nell'ambito
dei lavori di ordinaria manutenzione ricadenti nel Centro di manutenzione.
b) Svolge, con autonomia funzionale e organizzativa e nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali
assegnati, attività di direzione e coordinamento di più nuclei di manutenzione con verifica dei risultati e costi dell'attività
svolta.
c) Provvede alla impostazione dei programmi di intervento sulla base delle direttive generali ricevute e delle
proposte dei capi nucleo, dando attuazione ai programmi anzidetti dopo l'approvazione del dirigente l'ufficio periferico.
d) Coordina, direttamente o attraverso personale preposto, le squadre di emergenza e di pronto intervento.
e) Impartisce le istruzioni affinché i servizi affidati alla propria competenza territoriale siano compiuti con
tempestività, nel rispetto delle disposizioni vigenti e delle direttive dell'ANAS.
f) Verifica i rapporti dei capi nucleo in ordine alle condizioni di stabilità dei manufatti stradali, effettua gli accertamenti
e dispone gli interventi ritenuti necessari e propone agli Organi superiori i provvedimenti necessari per il riassetto definitivo
dei manufatti stessi.
g) Cura la direzione e il coordinamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria richiedenti specifica ed
approfondita esperienza tecnico-progettuali, nei limiti consentiti dalla propria qualificazione di geometra.
h) Svolge attività di coordinamento progettuale, nonché di valutazione delle proposte di modifica dell'organizzazione
del lavoro delle unità sottoposte.
i) Partecipa, su delega, alla Conferenza dei servizi prevista dalla normativa vigente.
j) Coordina e dirige più reparti tecnici.
k) Svolge attività di verifica e di riscontro nel rispetto di leggi e regolamenti sui lavori pubblici per operazioni di
ispezione e collaudo della opere.
l) Svolge attività di controllo, anche sulla gestione di progetti-obiettivo e di attività programmata, in funzione del
conseguimento dei risultati e di verifica degli stessi.
m) Formula proposte di direttive ed istruzione specifiche, volte alla individuazione degli obiettivi qualitativi,
quantitativi e temporali da conseguire nell'ambito dell'unità di competenza.
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n) Svolge attività di formazione e aggiornamento professionale del personale addetto all'unità organica nel settore si
sua competenza.
o) Svolge opera di collaborazione e consulenza con le strutture periferiche dell'ANAS per ciò che attiene a nuove
tecniche ed a nuovi materiali costruttivi.
p) Predispone, anche in collaborazione con professionalità differenziate, studi di fattibilità, verifica e formulazione
della normativa tecnica del settore, ai fini della omologazione e del collaudo di materiali, opere, strumenti, apparecchiature
e mezzi dell'ANAS.
q) Quando svolge i compiti di Direttore dei lavori di cui al D.P.R. n. 554/1999 cura che i lavori cui è preposto siano
eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto e:
- è responsabile del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed
interloquisce in via esclusiva con l'appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto;
- è responsabile dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli
accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi;
- verifica periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'appaltatore della documentazione prevista dalle
leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
- cura la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di
manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati.
r) Se assolve ai compiti di coordinatore della progettazione dei piani di sicurezza risponde agli obblighi di cui all'art. 4
del decreto legislativo n. 494/1996 e successive modificazioni ed integrazioni e verifica che i piani di sicurezza rispondono
agli obblighi previsti dal Capo II del D.P.R. n. 554/1999.
s) Quando svolge le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 494/1996 e
successive modificazioni:
- controlla il rispetto dei piani di sicurezza da parte dei direttori di cantieri;
- adegua i predetti piani e il relativo fascicolo previsti dalla normativa stessa in relazione all'evoluzione dei lavori e
delle eventuali modifiche intervenute;
- verifica quanto previsto negli accordi con le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti
della sicurezza;
- propone al responsabile del procedimento, in caso di gravi inosservanza delle norme in materia di sicurezza nei
cantieri, la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del
contratto, provvedendo, ove necessario, a dare comunicazione dell'inadempienza agli Organi competenti;
- sospende in caso di pericolo grave ed imminente le singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli
avvenuti adeguamenti effettuati dalla imprese interessate;
- assicura il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 31, comma 1-bis, della legge n. 109/1994.
A - Responsabile legale
a) Garantisce la consulenza giuridica alle strutture centrali e periferiche in ordine alla attività istituzionale dell'ANAS.
b) Formula pareri legali su richiesta della sede centrale e degli Uffici periferici dell'ANAS.
c) Assiste gli uffici centrali e periferici nell'impostazione e predisposizione di contratti, convenzioni, transazioni e
gare.
d) Garantisce la difesa dell'ANAS, gestendone le controversie dinanzi a tutte le Autorità giudiziarie, in ogni fase,
ordine e grado.
e) Cura le relazioni con le Autorità giudiziarie in collaborazione con gli uffici interessati.
f) Coordina l'attività del personale addetto all'unita operativa di cui è responsabile e impartisce al personale stesso le
istruzioni necessarie.
g) Partecipa ad Organi collegiali in rappresentanza dell'ANAS. Espleta funzioni di segretario di Comitati e
Commissioni con autonomia organizzativa rispetto alle attività di supporto.
h) Agisce con autonomia diretta nell'ambito di direttive e procedure.
Art. 76
(Surrogabilità di applicazione)
Nell'ambito di posizioni organizzative ed economiche omogenee delle aree di base e operativa e di esercizio, nelle
quali il contenuto di specializzazione funzionale non costituisce elemento ostativo, deve essere garantita, in presenza di
necessità di servizio, l'intercambiabilità temporanea del personale tra i vari settori di attività, salvo i limiti posti all'esercizio
di mansioni tecniche.
In tale evenienza compete al dipendente l'eventuale retribuzione variabile prevista per l'attività cui è stato assegnato.
Titolo V
RAPPORTI DI NATURA ECONOMICA
Art. 77
(Trattamento economico)
1) Criteri
La retribuzione del personale dell'ANAS viene individuata sulla base dei seguenti criteri:
1) garantire un recupero del potere di acquisto dei salari;
2) riconoscere la professionalità e la responsabilità;
3) assicurare una connessione con il livello di prestazione individuale o per gruppi o unità produttive dell'ANAS;
4) assicurare una connessione con il livello di prestazione complessiva dell'ANAS;
5) accertare il conseguimento dei risultati di efficienza e qualità del servizio viario stradale.
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2) Struttura della retribuzione
La retribuzione è strutturata in "fissa", "variabile" ed eventuale assegno per il nucleo familiare.
A) La retribuzione fissa comprende:
1) minimo tabellare;
2) indennità integrativa speciale (contingenza);
3) tredicesima mensilità;
4) indennità operativa;
5) retribuzione individuale di anzianità;
6) aumenti periodici di anzianità;
7) arricchimento esperienza professionale;
8) elemento distinto della retribuzione;
9) elemento retributivo differenziato;
10) assegno "ad personam" non riassorbibile.
All'atto dell'eventuale passaggio in una diversa posizione organizzativa o di Area superiore sarà conservata la
retribuzione individuale di anzianità, l'arricchimento per esperienza professionale in godimento, l'elemento distinto della
retribuzione, l'elemento retributivo differenziato e l'assegno "ad personam".
B) La retribuzione variabile comprende:
1) straordinario;
2) maggiorazioni orarie;
3) premio di produzione;
4) trasferta;
5) indennità di turnazione;
6) indennità di reperibilità;
7) indennità di bilinguismo;
8) indennità di rischio;
9) indennità di maneggio valori;
10) indennità di funzione;
11) indennità di zona.
C) Assegno per il nucleo familiare
3) Pagamento della retribuzione
Il pagamento della retribuzione sarà effettuato, presso il domicilio del debitore, il giorno 27 di ogni mese
relativamente al mese stesso; esso sarà accompagnato da distinta, che resterà in possesso del lavoratore con la chiara
indicazione di tutti gli elementi che compongono la retribuzione e delle relative trattenute.
4) Miglioramenti contrattuali
A. Al personale in servizio spettano rispettivamente i seguenti aumenti contrattuali espressi in euro:
a) adeguamento inflattivo per il biennio 2000-2001 e per il biennio 2002-2003 come riportato nella seguente tabella:
Posizione economica
Parametro
A
A1
B
B1
B2
C
C1
240
200
170
155
140
115
100
Biennio
2000-2001
106,84
89,03
75,68
69,00
62,32
51,19
44,52
Biennio
2002-2003
104,56
87,14
74,06
67,52
60,98
50,10
43,56
Totale
211,40
176,17
149,74
136,52
123,30
101,29
88,08
b) indennità "una tantum", calcolata secondo le posizioni stipendiali maturate al 31 dicembre 2002 ed in relazione ai
mesi di servizio, ripartita secondo la seguente tabella ed espressa in euro:
Posizione economica
A
A1
B
B1
B2
C
C1
Parametro
240
200
170
155
140
115
100
"Una tantum" al 31/12/2002
929,03
774,19
658,06
600,00
541,94
445,16
387,10
B. Gli aumenti contrattuali di cui al precedente comma 1, lettera a), saranno corrisposti con le seguenti decorrenze:
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Posizione
economica
A
A1
B
B1
B2
C
C1
Parametro
Biennio
2000-2001
Dal 01/01/03
106,84
89,03
75,68
69,00
62,32
51,19
44,52
240
200
170
155
140
115
100
Biennio
2002-2003
Dal 01/07/03
Dal 01/03/04
52,28
52,28
43,57
43,57
37,03
37,03
33,76
33,76
30,49
30,49
25,05
25,05
21,78
21,78
C. L'indennità integrativa speciale viene corrisposta nelle seguenti misure:
Livello retributivo
A
A1
B
B1
B2
C
C1
Indennità integrativa speciale
553,45
545,44
531,78
527,76
524,03
520,24
517,06
D. Rimangono confermati gli importi relativi all'"Elemento retributivo differenziato", all'"assegno ad personam" ed
all'"E.d.r." nelle misure già fissate e corrisposte a decorrere dal 1º luglio 1999.
E. L'"Elemento retributivo differenziato", istituito a far data dal 1º luglio 1999, non ha effetti sulla retribuzione mensile
ai fini dei seguenti istituti:
a) tredicesima mensilità;
b) indennità operativa;
c) straordinario;
d) trattamento di fine rapporto.
F. L'"E.d.r." e l'"assegno ad personam" hanno effetto sulla retribuzione mensile e sono assoggettate al regime
previdenziale, al pari degli altri istituti facenti parte della retribuzione fissa e continuativa.
Art. 78
(Minimi tabellari)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Coerentemente con il precedente Art. 77, comma 4, i minimi tabellari mensili espressi in euro saranno i seguenti:
Posizione economica Parametro
A
A1
B
B1
B2
C
C1
240
200
170
155
140
115
100
Minimo
Minimo
Minimo
Minimo
tabellare
tabellare
tabellare
tabellare
al 31/12/2001 al 01/01/2003 al 01/07/2003 al 01/03/2004
1.635,98
1.742,82
1.795,10
1.847,38
1.363,34
1.452,37
1.495,94
1.539,51
1.158,86
1.234,54
1.271,57
1.308,60
1.056,57
1.125,57
1.159,33
1.193,09
954,28
1.016,60
1.047,09
1.077,58
783,88
835,07
860,12
885,17
681,70
726,22
748,00
769,78
---------N.d.R.: L'accordo 3 maggio 2005 prevede quanto segue:
Il giorno 3 maggio 2005, alle ore 10,30, si sono incontrati i rappresentanti delle OO.SS. nazionali e la delegazione dell'ANAS S.p.a. per procedere alla
trattativa sul rinnovo del biennio economico 2004-2005 ed al confronto sullo schema organizzativo - compartimentale e la relativa dotazione organica,
nonchè sul testo di accordo sulla previdenza complementare, già affinato nel corso dei precedenti incontri.
Al termine del confronto le parti convengono quanto segue:
1. Per quanto concerne la definizione della trattativa riguardante il rinnovo del biennio economico 2004-2005 ed il recupero inflattivo degli anni 20022003, si conviene di prevedere la corresponsione di una indennità "una tantum" di € 800,00, un aumento del minimo tabellare pari a € 124,00 a valere
anche sulla 13ª mensilità e l'indennità operativa di cui all'art. 87 del c.c.n.l.
La decorrenza dei pagamenti sarà la seguente:
- 1º giugno 2005: € 39,68 sul minimo tabellare, e € 800,00 di indennità "una tantum", per gli anni 2002-2003;
- 1º marzo 2006: € 84,32 sempre sul minimo tabellare.
Visto l'incremento della produttività aziendale realizzata nel triennio 2002-2004, viene, altresì, concordato un incremento di € 4 sul premio di produzione,
a decorrere dal 1º giugno 2005.
Tutti tali emolumenti, riferiti convenzionalmente alla posizione organizzativa ed economica B1, sono riparametrati sulle diverse posizioni economicoretributive secondo le Tabelle B e C allegate.
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Posizione economica
A
A1
B
B1
B2
C
C1
Posizione economica
A
A1
B
B1
B2
C
C1
Posizione economica
A
A1
B
B1
B2
C
C1
Posizione economica
A
A1
B
B1
B2
C
C1
Posizione economica
A
A1
B
B1
B2
C
C1
Parametro
240
200
170
155
140
115
100
Parametro
240
200
170
155
140
115
100
Parametro
240
200
170
155
140
115
100
Parametro
240
200
170
155
140
115
100
Biennio 2002-2003
61,44
51,20
43,52
39,68
35,84
29,44
25,60
Biennio 2004-2005
Totale
130,57
192,01
108,81
160,01
92,49
136,01
84,32
124,00
76,17
112,01
62,57
92,01
54,41
80,01
"Una tantum" all'1/6/2005
1.238,71
1.032,26
877,42
800,00
722,59
593,55
516,13
Biennio 2002-2003 all'1/6/2005
Biennio 2004-2005 all'1/3/2006
61,44
130,57
51,20
108,81
43,52
92,49
39,68
84,32
35,84
76,17
29,44
62,57
25,60
54,41
Minimo tabellare all'1/6/2005
Minimo tabellare all'1/3/2006
1.908,82
2.039,39
1.590,71
1.699,52
1.352,12
1.444,61
1.232,77
1.317,09
1.113,42
1.189,59
914,61
977,18
795,38
849,79
Premio di produzione all'1/6/2005
338,80
281,47
196,00
180,63
168,37
142,41
132,74
---------N.d.R.: L'accordo 22 giugno 2005 prevede quanto segue:
Il giorno 22 giugno 2005, alle ore 16,00, si sono incontrati i rappresentanti delle OO.SS. nazionali e la delegazione dell'ANAS S.p.a. per procedere, di
seguito a quanto pattuito nel verbale di pre-intesa del 3 maggio u.s., alla definizione della trattativa sul rinnovo del biennio economico 2004-2005, sullo
schema organizzativo-compartimentale, nonchè sul testo di accordo sulla previdenza complementare.
Al termine del confronto le parti convengono quanto segue:
1. Per quanto concerne la definizione della trattativa riguardante il rinnovo del biennio economico 2004-2005 ed il recupero inflattivo degli anni 20022003, si conferma la corresponsione di una indennità "una tantum" di € 800,00, un aumento del minimo tabellare pari a € 124,00 a valere anche sulla 13ª
mensilità e l'indennità operativa di cui all'art. 87 del c.c.n.l.
La decorrenza dei pagamenti sarà la seguente:
- 1º giugno 2005: € 39,68 sul minimo tabellare, e € 800,00 di indennità "una tantum", per gli anni 2002-2003;
- 1º marzo 2006: € 84,32 sempre sul minimo tabellare.
Visto l'incremento della produttività aziendale realizzata nel triennio 2002-2004, viene, altresì, concordato un incremento di € 4 sul premio di produzione,
a decorrere dal 1º giugno 2005.
Tutti tali emolumenti, riferiti convenzionalmente alla posizione organizzativa ed economica B1, sono riparametrati sulle diverse posizioni economicoretributive secondo le Tabelle B e C allegate. Il pagamento delle competenze aventi decorrenza 1º giugno del c.a. avverrà con il cedolino stipendiale del
mese di luglio p.v.
---------N.d.R.: L'accordo 26 luglio 2007 prevede quanto segue:
(Omissis)
2) Per quanto concerne il rinnovo della parte economica, si individua come base di calcolo sulla quale applicare le percentuali relative ai tassi di inflazione
registrati nei periodi di riferimento, la base retributiva costituita dalle seguenti voci, riferita alla posizione economico-organizzativa B1, ai sensi della
classificazione stabilita dal c.c.n.l. 2002-2005:
a) minimo tabellare;
b) indennità integrativa speciale;
c) E.d.r.;
d) retribuzione individuale di anzianità (media sul totale dipendenti a livello B1);
e) arricchimento esperienza professionale (media sul totale dipendenti a livello B1);
f) E.r.d.;
g) scatti di anzianità (media sul totale dipendenti a livello B1);
h) rateo di 13ª mensilità;
i) rateo di indennità operativa.
3) Per l'esercizio 2006 il tasso di inflazione reale utilizzato è stato pari al 2,1%.
4) In merito alla determinazione dell'adeguamento dei minimi tabellari relativamente al 2007 si fa riferimento all'inflazione programmata fissata al 2% nel
DPEF 2006.
5) La definizione della parte economica, prevedendo:
- la corresponsione di una indennità "una tantum" pari ad € 1.000,00 a copertura del periodo pregresso da corrispondersi con lo stipendio del mese di
agosto 2007;
- un aumento del minimo tabellare a regime pari ad € 115,00 a valere anche sulla 13ª mensilità e sulla indennità operativa di cui all'art. 87 del c.c.n.l.
La decorrenza dei pagamenti sarà la seguente:
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- agosto 2007 "una tantum" pari ad € 1.000,00;
- ottobre 2007 incremento pari a € 90,00 sul minimo tabellare;
- dicembre 2007 incremento pari a € 25,00 sul minimo tabellare.
Tutti gli emolumenti si applicano al personale in servizio alla data delle rispettive decorrenze.
Tutti tali emolumenti, riferiti convenzionalmente alla posizione organizzativa ed economica B1, sono riparametrati sulle diverse posizioni economicoretributive in base alla vigente scala parametrale e si sviluppano come segue:
Par.
Posizioni economiche
Dall'1.10.2007
Dall'1.12.2007
"Una tantum"
240
A
139,35
38,71
1.548,39
200
A1
116,13
32,26
1.290,32
170
B
98,71
27,42
1.096,77
155
B1
90,00
25,00
1.000,00
140
B2
81,29
22,58
903,23
115
C
66,77
18,55
741,94
100
C1
58,06
16,13
645,16
(Omissis)
---------N.d.R.: L'accordo 1º ottobre 2007 prevede quanto segue:
Il giorno 1º ottobre 2007, si sono incontrati i rappresentanti delle OO.SS. nazionali e la delegazione dell'ANAS S.p.a., per procedere al rinnovo del biennio
economico 2008-2009, nell'ottica di evitare la penalizzazione intervenuta con il ritardo nella definizione del rinnovo del c.c.n.l. 2006-2009, relativamente
alla parte economica 2006-2007 e per evitare che sia sovrapposta la scadenza di tale primo biennio economico con quella relativa al biennio successivo.
In tale fase si prende pertanto in considerazione l'inflazione programmata prevista nel DPEF 2007, pari all'1,7% per l'anno 2008 ed all'1,5% per l'anno
2009, prevedendo sin d'ora la verifica annuale da effettuarsi nel mese di maggio 2009, anche per l'esame del differenziale relativo allo scostamento
rilevato tra il tasso di inflazione reale ed il tasso di inflazione programmata nel periodo (2007/2008).
Le somme da corrispondersi come anticipazione per il biennio 2008-2009 sono le seguenti:
- maggio 2008 incremento pari a € 45,00 sul minimo tabellare;
- maggio 2009 incremento pari a € 50,00 sul minimo tabellare,
fissate sulla posizione economica B1, da ricalcolare in base alla scala parametrale.
---------N.d.R.: L'accordo 19 gennaio 2010 prevede quanto segue:
Le parti stabiliscono che una quota parte del recupero del differenziale inflattivo pari ad € 30,00 mensili per il livello B1º, riparametrata per ogni singolo
livello sarà riconosciuta a titolo di incremento del minimo contrattuale con decorrenza gennaio 2010, come indicato nella tabella di seguito riportata:
Livello
Parametro
Valore incremento
A
240
46,45
A1º
200
38,71
B
170
32,90
B1º
155
30,00
B2º
140
27,10
C
115
22,26
C1º
100
19,35
Le parti con l'obiettivo di massimizzare il beneficio economico effettivamente percepito dal dipendente, anche alla luce dell'imposizione fiscale e tributaria
gravante sull'importo relativo al differenziale inflattivo, condividono circa l'opportunità di destinare la quota residuale del recupero del differenziale inflattivo
pari ad € 20,00 mensili (per un importo annuo di € 280,00) all'assistenza sanitaria integrativa. Tale importo aggiunto alla cifra fissata dall'accordo del 2002
di € 250,00 per ogni singolo dipendente, genera una somma disponibile annua pari ad € 530,00.
La sopra determinata cifra dovrà garantire una copertura più ampia riguardante le prestazioni sanitarie indirizzate ai dipendenti ANAS, anche nel rispetto
di quanto previsto dalla riforma dell'assistenza sanitaria integrativa avvenuta con la sottoscrizione da parte del Ministro del "welfare", in data 7 novembre
2009, del decreto attuativo delle previsioni normative contenute nel decreto Turco (marzo 2008) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 16 gennaio
2010, che ha definito il perimetro normativo di riferimento, necessario per la definizione di un nuovo accordo sulla base della copertura stabilita in
precedenza dalle parti con il verbale di accordo del 18 dicembre 2002 e sue successive modifiche e per il successivo avvio delle procedure di
affidamento all'esterno della fornitura di prestazioni di assistenza sanitaria integrativa.
Le parti al fine di poter definire la compatibilità dell'importo destinato al sistema di assistenza sanitaria integrativa, anche in considerazione
dell'andamento dell'attuale copertura assicurativa sanitaria fornita dalla CASBI/UNISALUTE, nonché al fine di valutare la tematica dell'assistenza
sanitaria per il personale in quiescenza, stabiliscono di procedere con l'attivazione di un tavolo tecnico di confronto entro la prima settimana del mese di
febbraio p.v.
Quanto sopra anche alla luce della confluenza nell'ambito del nuovo sistema di copertura di assistenza sanitaria integrativa delle prestazioni attualmente
offerte con rimborso tramite i sussidi per spese sanitarie, fermo restando le prestazioni di altra natura previste dall'apposito regolamento aziendale,
emanato in conformità all'ex art. 48, commi 6 e 7, c.c.n.l. ANAS.
Art. 79
(Determinazione convenzionale della retribuzione giornaliera ed oraria)
La retribuzione oraria si determina sommando i seguenti elementi retributivi mensili:
a) minimo tabellare;
b) indennità integrativa speciale (contingenza);
c) retribuzione individuale di anzianità;
d) arricchimento esperienza professionale;
e) elemento distinto della retribuzione;
f) ulteriori posizioni organizzative ed economiche oltre i minimi tabellari e dividendo tale importo per 156.
Ai fini del calcolo del lavoro straordinario la retribuzione oraria di cui al comma precedente è determinata sui valori in
vigore al momento dell'effettuazione della prestazione ed è maggiorata di 1/12 di tredicesima diviso per 156.
Per determinare la retribuzione giornaliera si moltiplica la retribuzione oraria - di cui al punto 1 che precede - per le
ore di prestazione giornaliera previste.
Art. 80
(Arricchimento esperienza professionale)
Si conferma il maturato economico conseguito al 31 dicembre 1997.
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Art. 81
(Retribuzione del lavoro straordinario)
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Le ore di lavoro straordinario sono compensate con la retribuzione oraria determinata come all'art. 79, comma 2,
maggiorata delle percentuali seguenti:
a) diurno feriale 30%;
b) notturno feriale 50%;
c) diurno festivo 65%;
d) notturno festivo 85%.
Art. 82
(Maggiorazioni orarie)
Ogni ora di lavoro festivo viene compensata con la retribuzione oraria di cui all'art. 79, comma 2, maggiorata delle
percentuali sotto riportate:
a) diurno 65%;
b) notturno 85%.
Ogni ora di lavoro notturno non festivo viene compensata con la maggiorazione del 45% della retribuzione oraria di
cui all'art. 79, comma 1.
Ogni ora prestata oltre il minimo garantito dal personale a tempo parziale verrà retribuita con la maggiorazione del
15%.
Art. 83
(Indennità di turnazione)
L'indennità di turnazione, viene confermata come segue:
a) indennità per turno diurno euro 3,62;
b) indennità per turno notturno euro 6,20.
Si considera turnazione notturna quella prestata tra le ore 22.00 e le ore 6.00, così come previsto all'art. 26, punto 6.
Art. 84
(Indennità di reperibilità)
L'indennità di reperibilità viene confermata come segue:
a) indennità di reperibilità diurna euro 15,49;
b) indennità di reperibilità notturna e/o festiva euro 20,66.
Gli importi di cui sopra si riferiscono alla turnazione massima di 12 ore. Turni di reperibilità di durata inferiore sono
compensati con riduzioni proporzionali dell'indennità.
Art. 85
(Indennità di funzione)
Al personale appartenente all'Area Quadri, fermo restando quanto disciplinato in materia di orario di lavoro, in
considerazione della specificità del ruolo funzionale ricoperto e della conseguente necessità di garantire una presenza in
servizio svincolata dalla limitazione giornaliera dell'orario di lavoro prevista per il restante personale, viene attribuita
l'indennità di funzione le cui misure sono individuate come segue.
Al personale dipendente in posizione economica A dell'area quadri è attribuita una indennità di funzione mensile,
secondo le seguenti fasce economiche:
- fascia A: euro 285,00;
- fascia B: euro 242,00.
Al personale dipendente in posizione economica A1 dell'area quadri è attribuita una indennità di funzione mensile,
secondo le seguenti fasce economiche:
- fascia A: euro 242,00;
- fascia B: euro 195,00.
A decorrere dal 1º gennaio 2003, a tutti i dipendenti in posizione economica A ed A1 è corrisposta l'indennità di
funzione di fascia B. Previo confronto con le OO.SS., verranno definiti, entro 60 gg dalla stipula del presente contratto, i
criteri di assegnazione al personale dipendente in posizione economica A ed A1 della indennità di funzione di fascia A.
L'indennità di funzione è corrisposta in 12 mensilità.
Art. 86
(Tredicesima mensilità)
Entro il 20 dicembre di ciascun anno l'ANAS corrisponde ai dipendenti una tredicesima mensilità di importo pari alla
retribuzione mensile in godimento dal giorno 1º dello stesso mese, costituita dalla retribuzione individuale minima tabellare,
dalla retribuzione individuale di anzianità, dalla indennità integrativa speciale (contingenza) in godimento,
dall'arricchimento esperienza professionale e dall'elemento distintivo della retribuzione.
Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno o di assenza non retribuita, il
dipendente ha diritto a tanti dodicesimi della tredicesima mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestati, computando
come mese intero la frazione di mese pari o superiore a 15 giorni.
Per i periodi trascorsi in una posizione che comporti riduzione o maggiorazione della retribuzione, il relativo rateo di
tredicesima è ridotto o maggiorato nella stessa proporzione.
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Art. 87
(Indennità operativa)
In relazione ad un maggior riconoscimento degli apporti professionali dei lavoratori l'indennità operativa è
commisurata alla retribuzione individuale mensile e cioè, al minimo tabellare, all'indennità integrativa speciale, all'elemento
distinto della retribuzione, alla retribuzione individuale di anzianità e all'arricchimento esperienza professionale. Detta
indennità, che fa parte della retribuzione fissa e continuativa, è utile ai fini previdenziali.
L'indennità operativa è corrisposta a tutto il personale entro il 30 giugno di ogni anno.
Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno o di assenza non retribuita, il
dipendente ha diritto a tanti dodicesimi di indennità operativa per quanti sono i mesi di servizio prestati tra il 1º luglio e il 30
giugno dell'anno successivo, computando come mese intero la frazione di mese pari o superiore a 15 giorni.
Art. 88
(Indennità di rischio - Indennità di maneggio valori)
Gli istituti dell'indennità di rischio e dell'indennità di maneggio valori sono disciplinati dall'apposito protocollo stipulato
il 14 febbraio 1997.
Art. 89
(Indennità di zona)
Relativamente al disagio dovuto all'espletamento con carattere di continuità dell'attività di servizio in zone ricadenti
in giurisdizione diversa dalla sede normale di lavoro, viene istituita un'apposita indennità di zona da corrispondere per
dodici mensilità.
Le fasce dell'indennità di zona vengono così individuate:
A: euro 258,23;
A1: euro 206,58;
B/B1/B2: euro 154,94.
Tale indennità viene riconosciuta alle seguenti figure:
A: Capo centro/Direttore lavori;
A1: Capo nucleo/Direttore lavori/contabilizzatore;
B/B1/B2: A livello di unità produttiva, saranno individuate le figure professionali sulla base di criteri di economicità e
funzionalità emanati dalla Direzione del Personale, previo confronto con le OO.SS. stipulanti.
L'indennità di zona assorbe l'indennità di trasferta per la propria zona di giurisdizione.
Al dipendente, cui compete l'indennità di zona, viene riconosciuto un rimborso pasto forfetario pari ad euro 82,64
mensili.
Art. 90
(Aumenti periodici di anzianità)
A decorrere dal 1º gennaio 1998, il dipendente ha diritto, per ogni biennio di effettivo servizio prestato, a titolo di
scatto di anzianità, ad un aumento retributivo mensile in cifra fissa pari a:
Posizione economica
A
A1
B
B1
B2
C
C1
Importo
Euro 39,97
Euro 33,31
Euro 28,30
Euro 25,82
Euro 23,32
Euro 19,16
Euro 16,66
Agli effetti della determinazione dell'anzianità, ogni anno iniziato si computa pro rata in relazione ai mesi di servizio
prestato, considerando come mese intero la frazione di mese superiore ai 15 giorni.
I nuovi importi degli scatti di anzianità, previsti a decorrere dal 1º gennaio 2000, sono da prendere in considerazione
esclusivamente per l'anzianità maturata successivamente al 1º gennaio 1998.
In caso di passaggio di posizione economica organizzativa, la frazione di biennio, in corso al momento di detto
passaggio, è utile agli effetti della maturazione del successivo aumento periodico.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, non per giusta causa, lo scatto in corso di attuazione viene liquidato, ai
fini dell'indennità di anzianità, in base a 1/24 per ogni mesi di anzianità, computando come mese intero le frazioni di mese
superiori a 15 giorni.
Art. 91
(Premio di produzione)
La misura degli importi del premio di produzione, commisurato a 12 mensilità da erogare secondo i criteri in vigore, è
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la seguente:
Posizione economica
A
A1
B
B1
B2
C
C1
Importo mensile
Euro 332,60
Euro 276,30
Euro 191,61
Euro 176,63
Euro 164,75
Euro 139,44
Euro 130,15
Restano quindi confermati gli incrementi relativi al protocollo allegato al c.c.n.l. 1998-2001.
Art. 92
(Assegno per il nucleo familiare)
L'ANAS corrisponde a coloro che ne abbiano titolo l'assegno per il nucleo familiare, secondo le disposizioni vigenti.
Art. 93
(Progettazione - Direzione lavori - Collaudi)
1) Progettazione
L'ANAS costituisce un fondo alimentato dalla quota di cui all'art. 18 della legge 109/1994 e successive modificazioni
ed integrazioni. Tale fondo è ripartito come previsto dal citato articolo 18 tra il personale degli uffici tecnici che concorrono
alla redazione dei progetti, della direzione lavori e collaudi.
Le quote di competenza dei componenti degli uffici tecnici e del coordinatore unico sono stabilite dal protocollo del
10 giugno 2002 sottoscritto tra l'ANAS e le OO.SS.
L'aggiornamento del regolamento esistente è soggetto al confronto con le OO.SS.
2) Collaudi
Il personale dell'ANAS in possesso requisiti professionali può effettuare collaudi retribuiti di lavori dati in appalto
dall'ANAS o per conto terzi.
L'aggiornamento del regolamento esistente è soggetto al confronto con le OO.SS.
Art. 94
(Indennità di bilinguismo)
Le misure dell'indennità di bilinguismo, spettante ai dipendenti in servizio presso le regioni Trentino-Alto Adige e
Valle d'Aosta, sono confermate nei seguenti importi mensili lordi:
- dipendenti appartenenti alle posizioni economiche A e A1: euro 174,11;
- dipendenti appartenenti alle posizioni economiche B e B1: euro 145,10;
- dipendenti appartenenti alle posizioni economiche B2 e C: euro 116,08;
- dipendenti appartenenti alla posizione economica organizzativa C1: euro 104,47.
Gli importi sono oggetto di rideterminazione secondo la vigente normativa.
Art. 95
(Norma finale)
Per quanto non espressamente previsto nel presente c.c.n.l., le parti concordano di fare riferimento alle procedure
previste dal precedente art. 3.
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno atto dei profondi processi di cambiamento in corso con la trasformazione dell'ANAS da Ente
pubblico economico ad S.p.A.
Le parti si danno altresì atto che profonde trasformazioni, in particolare conseguenti ai processi di privatizzazione,
sono in corso anche per quanto riguarda le Concessionarie autostradali e le costituzioni di nuove imprese nel settore
viario.
Tali processi rendono opportuno individuare un percorso per la definizione di un unico contratto di settore che regoli
i rapporti di lavoro nell'ambito di attività affini quali quelle effettuate dall'ANAS e dalle Concessionarie autostradali, nonché
società analoghe di carattere regionale.
Le parti, pertanto, convengono sull'obiettivo di considerare il presente rinnovo, con particolare riferimento al biennio
2003-2004, come transitorio in funzione della costituzione di un c.c.n.l. di settore della viabilità.
L'ANAS intende proporsi come soggetto promotore di tale processo ed assumere l'impegno ad attivare il
coordinamento delle altri parti datoriali interessate al fine di avviare specifici incontri, almeno 6 mesi prima della scadenza
del biennio, per istruire il percorso contrattuale qui definito.
Organismo bilaterale
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Il giorno 5 giugno 2002 tra l'Ente ANAS, rappresentato dal prof. Alberto Brandani Consigliere d'amministrazione
delegato dall'amministratore ing. Vincenzo Pozzi e dal capo del personale dott. Carlo Sgandurra ed i rappresentanti delle
OO. SS. nazionali FILT-CGIL, FIT-CISL, UIL-ANAS, CISAL-SADA, SNALA-CONFSAL e UGL, è stato raggiunto il seguente
accordo:
1) le parti ritengono che è essenziale il rafforzamento del sistema delle relazioni sindacali ed assumono la
concertazione quale strumento necessario a favorire il confronto attraverso la partecipazione ed il coinvolgimento dei
lavoratori nel processo di trasformazione in atto;
2) a completamento dei reciproci impegni assunti con l'art. 3, punto 4 del c.c.n.l. stipulato il 17 maggio 1999 ed in
ottemperanza a quanto previsto dall'art. 18 del D.P.R. 21 settembre 2001, n. 389 (Statuto dell'ente), è istituito l'Organismo
bilaterale permanente a carattere consultivo, chiamato ad esprimere il proprio parere preventivo, di natura obbligatoria e
non vincolante sui temi aventi rilevanza strategica per l'ente, ferme restando le competenze e l'autonomia delle rispettive
parti che lo costituiscono;
3) l'attività dell'Organismo bilaterale è disciplinata dal Regolamento di seguito riportato.
Regolamento dell'Organismo bilaterale
di cui all'art. 3, punto 4
Composizione dell'Organismo bilaterale
Per l'ANAS: l'amministratore dell'ente o il Direttore generale e i cinque direttori centrali.
Per le OO.SS.: per ognuna delle Organizzazioni sindacali stipulanti il c.c.n.l. un rappresentante del sindacato
nazionale di categoria e un rappresentante del sindacato confederale con i rispettivi supplenti.
Le OO. SS. indicheranno i loro rappresentanti con designazione scritta delle strutture nazionali di categoria e
confederali, e l'indicazione sarà valida fino ad eventuale revoca.
L'Organismo bilaterale svolgerà la propria attività e si riunirà alle scadenze previste anche se non siano state
effettuate tutte le designazioni previste dal Regolamento.
Sia l'Ente che le OO. SS. potranno integrare la loro rappresentanza con la partecipazione di competenze specifiche
riferite ai temi in discussione.
La convocazione dell'Organismo, di competenza dell'Amministratore con le scadenze previste dal c.c.n.l., potrà
avvenire anche dietro richiesta motivata delle parti.
L'Organismo bilaterale sarà dotato di un ufficio di segreteria che avrà i compiti di convocazione delle riunioni, della
tenuta dei verbali, di predisposizione della documentazione utile.
Funzionamento dell'Organismo bilaterale
Le riunioni dell'Organismo bilaterale si terranno normalmente entro la prima quindicina di ogni trimestre solare.
Le materie oggetto di esame vengono indicate, di norma, nella riunione precedente, salvo richiesta di integrazione di
una delle parti e, correlativamente, si definisce anche il materiale di documentazione utile all'esame e l'eventuale presenza
di esperti sulle materie in discussione.
La documentazione deve essere prodotta dall'Ufficio di segreteria nelle forme e con i contenuti definiti nella riunione
precedente, e posta a disposizione dei singoli componenti l'Organismo almeno 15 giorni prima della riunione.
Ruolo dell'Organismo bilaterale nelle relazioni industriali dell'ente
L'Organismo bilaterale, in quanto strumento di partecipazione delle Organizzazioni sindacali al processo gestionale
ed organizzativo dell'ANAS, è un mezzo efficace al fine del miglioramento delle relazioni industriali nell'ente.
Decisiva in tale direzione è la volontà delle parti di favorirne il funzionamento in termini di reale coinvolgimento e di
responsabilizzazione rispetto agli indirizzi fondamentali e ai momenti importanti di programmazione e gestione dell'attività
dell'ente. Un'ottica, quindi, non burocratica e ristretta, ma, al contrario, aperta alla ricerca del confronto trasparente di
opinioni anche diverse.
In questo senso appare utile proporre una lettura dinamica delle disposizioni contrattuali e definire un ruolo
dell'Organismo bilaterale come sede importante del processo decisionale dell'ente sui temi che sono stati definiti nel
contratto come oggetto dell'informazione a livello nazionale.
Si ritiene, pertanto, di proporre la definizione di un ruolo dell'Organismo bilaterale così configurato:
a) fornisce pareri obbligatori e non vincolanti su:
- bilancio preventivo e consuntivo;
- costituzione di nuove società da parte dell'ente, anche in forma partecipata, o partecipazione dell'ente a società già
operanti;
b) assume le informazioni utili alla definizione del processo decisionale, evidenziando esigenze, criticità e
opportunità; valuta l'utilità di studi, analisi e acquisizioni di conoscenze; formula pareri e indirizzi su:
- progetti di intervento sugli assetti organizzativi;
- livelli occupazionali;
- programmi di formazione e/o addestramento del personale;
- progetti di intervento in materia di igiene, salute e sicurezza del lavoro;
- programmi, progetti e interventi in materia di azioni positive e pari opportunità;
c) valuta l'utilità di studi, analisi e acquisizioni di conoscenze su:
- accordo di programma, di cui all'art. 3 del D.Lgs. 26 febbraio 1994, n.143, nonché sulle eventuali modifiche
introdotte;
- stato degli investimenti, della progettazione, delle gare esperite;
- attività di manutenzione ordinaria e straordinario;
- appalti di rilievo nazionale;
- sicurezza stradale e qualità del servizio viario.
Il ruolo dell'Organismo bilaterale sui temi di cui al punto b) non deve essere inteso come sostitutivo della sede del
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confronto sindacale, ma anzi come momento istruttorio e di preparazione della normale dialettica Ente-OO.SS.
Nota a verbale
Le parti si danno atto che con l'abrogazione dell'art. 68 del c.c.n.l. 1999-2001 hanno inteso ricondurre la tematica
delle procedure di verifica degli inquadramenti professionali ad una gestione improntata a criteri di efficienza produttiva ed
organizzativa.
In particolare assumono la predisposizione della pianta organica da parte dell'ANAS come strumento di una più
corretta gestione dell'organizzazione aziendale e della valorizzazione professionale dei lavoratori.
Le parti convengono che, entro 180 giorni dalla presentazione della citata pianta organica, sarà definito, nell'ambito
di uno specifico confronto, un apposito regolamento per l'individuazione di una procedura di verifica degli inquadramenti
professionali.
Nota a verbale
L'importo dei buoni pasto di cui all'art. 48, comma 5, del c.c.n.l. continua ad essere pari ad euro 5,16 per tutta la
durata del vigente contratto di fornitura, mentre, alla scadenza del suddetto contratto, sarà adeguato nei limiti della
esenzione fiscale prevista dalla normativa vigente e, comunque, non potrà superare i 6,00 euro.
I
Accordo 24 luglio 2003
per il personale non dirigente
dell'Ente nazionale per le strade ANAS
in materia di assunzioni
Premesso che nell'attuale situazione caratterizzata da perduranti difficoltà occupazionali per le grandi realtà similari
all'ANAS, che hanno dovuto registrare sensibili resistenze e situazioni di stallo nella chiusura delle partite contrattuali,
nonché una significativa contrazione delle rispettive forze lavoro, l'ANAS, seppur interessata da un profondo cambiamento
societario ed organizzativo, ha non solo chiuso un importante capitolo inerente il rinnovo del c.c.n.l., ma, in controtendenza
rispetto alla congiuntura negativa, ha incrementato e riqualificato le proprie risorse umane con assunzioni mirate al
raggiungimento dei nuovi obiettivi societari;
Considerato che in prospettiva di nuovi investimenti si ritiene di implementare con ulteriori assunzioni le strutture
centrali e periferiche aziendali;
Visto l'art. 12, punto 7, del c.c.n.l. 2002-2005 che prevede la stipula di un Protocollo, definito previo confronto con le
Organizzazioni sindacali relativo ai lavoratori in servizio;
Ritenuto congiuntamente di esplorare un diverso percorso attinente l'intero quadro delle risorse umane;
In relazione alle diverse necessità di reperimento delle risorse umane finalizzate al raggiungimento degli obiettivi
aziendali, si definisce quanto segue:
Assunzioni a tempo indeterminato
A partire dal mese di dicembre del corrente anno e con cadenza annuale (ed eventualmente anche semestrale) si
procederà, avendo a riferimento la pianta organica a regime, a livello nazionale, ad una ricognizione programmatica delle
esigenze di risorse umane emerse, sia in termini di ripianamento del "turn-over", che di implementazione del personale
delle sedi centrali e periferiche in relazione agli obiettivi fissati come prioritari nel piano industriale ed alle conseguenti
proposte dell'Ufficio risorse umane. Su tale ricognizione si aprirà un confronto per giungere ad una valutazione congiunta
sulla ottimizzazione delle risorse aziendali.
In prima applicazione si procederà entro il mese di ottobre e, successivamente al termine dell'anno di riferimento e
prima di procedere alla successiva ricognizione programmatica, ad una verifica a consuntivo al fine di monitorare lo stato
di attuazione e di adottare gli eventuali correttivi.
Al fine di valorizzare le risorse e le professionalità interne, verrà garantito, ai sensi del punto 7, dell'art. 12 del
c.c.n.l., il reperimento delle necessità organiche individuate all'interno dell'ANAS fra i lavoratori che esercitano la propria
attività professionale presso l'azienda a diverso titolo sia a carattere permanente ed anche transitorio, dandone apposita
comunicazione.
Per le esigenze di organico relative ai profili professionali di capo cantoniere ed assistente di nucleo si accede
esclusivamente attraverso un corso di formazione con selezione riservato ai dipendenti dell'azienda.
Le procedure di selezione del personale verranno attivate utilizzando, di norma, le strutture interne, mentre per le
professionalità di elevata specializzazione o per specifiche professionalità si potrà fare ricorso a società esterne di
reclutamento. Per delimitate professionalità il Servizio risorse umane continuerà ad avvalersi della formula dei colloqui
selettivi.
In relazione all'urgenza del reclutamento ed alle caratteristiche delle professionalità richieste, si attiveranno le
procedure di pubblicizzazione della relativa selezione, utilizzando gli strumenti che si riterranno più idonei a garantire
efficacia meritocratica e trasparente snellezza del procedimento di reclutamento, nonché capacità professionali e
competenza delle risorse selezionate.
Coerentemente a quanto previsto dalle norme in vigore, saranno garantiti i diritti del personale femminile,
prevedendo, altresì, nella sessione di verifica, l'attuazione delle azioni positive di cui alla legge n. 125/1991.
Assunzioni a tempo determinato
Fermo restando quanto previsto dalle norme di legge e dal vigente c.c.n.l., per sopperire alle esigenze stagionali
legate a fenomeni meteorologici, alla fornitura di service stagionali agli Enti pubblici territoriali, al maggior governo delle
strade, alla intensificazione del traffico in particolari giornate o periodi dell'anno, ovvero per la realizzazione di specifici
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progetti anche sperimentali a tempo determinato, potranno essere disposte, dal responsabile territoriale di
riferimento (capo compartimento, capo dell'Ufficio speciale) su espressa delega del Presidente, assunzioni di personale a
tempo determinato.
Lavoro temporaneo
Allo scopo di garantire la massima flessibilità di impiego delle risorse umane in ragione del raggiungimento degli
obiettivi fissati, avvalendosi degli strumenti all'uopo previsti dalle norme in vigore, si concorda sulla possibilità di fare
ricorso al lavoro temporaneo, di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196 e successive modifiche, per sopperire alle esigenze
individuate dall'art. 15 del c.c.n.l.
In considerazione delle particolari condizioni di responsabilità individuale connesse al ruolo svolto nell'ambito
dell'organizzazione aziendale dal personale che svolge esclusivamente la propria attività lungo le strade e le autostrade di
competenza dell'ANAS S.p.a., i profili professionali da escludersi nei contratti di lavoro temporaneo sono i seguenti:
- capo cantoniere;
- capo officina-garage;
- cantoniere;
- operaio specializzato;
- operatore specializzato;
- assistente di nucleo;
- assistente tecnico;
- tecnico professionale;
- esperto della prevenzione.
Sono, inoltre, escluse le figure professionali previste dall'art. 8 del D.Lgs. n. 626/1994 e successive modifiche.
II
Verbale di accordo 7 novembre 2003
per il personale non dirigente
dell'Ente nazionale per le strade ANAS
per le indennità di funzione
Premesso che, ai fini della definizione dei criteri di assegnazione al personale dell'area quadri delle posizioni
organizzative economiche A ed A1 dell'indennità di funzione di fascia "A", si ritiene opportuno che le singole posizioni
vadano valutate con riferimento ai seguenti criteri:
- grado di elevata professionalità, competenza e responsabilità;
- gestione di unità organizzative aventi anche rilevanza esterna;
- titolarità di unità organizzative di particolare interesse;
- infungibilità.
L'assegnazione della fascia "A" viene riconosciuta ai quadri A e A1 che presentino i predetti requisiti e che siano
stati inquadrati da almeno tre anni nel profilo professionale corrispondente.
Destinatari in posizione organizzativa A
Per quanto riguarda i quadri della posizione organizzativa ed economica A, l'assegnazione della fascia "A", spetta ai
dipendenti che svolgono le seguenti funzioni:
- responsabile tecnico e nuove costruzioni con funzione di direzione di lavori straordinari;
- responsabile tecnico e nuove costruzioni e responsabile della manutenzione che svolga presso la Direzione
generale funzioni di coordinamento di unità organizzative costituite da un gruppo di risorse umane;
- responsabile tecnico e nuove costruzioni che dirige e coordina gli uffici di progettazione centrali e periferici;
- responsabile tecnico e nuove costruzioni che dirige e coordina gli uffici espropri centrali e periferici;
- responsabile che svolge funzioni di capo centro di manutenzione;
- responsabile legale preposto ad una unità organizzativa costituita da un gruppo di risorse umane;
- responsabile amministrativo - contabile con gestione di unità organizzative aventi anche rilevanza esterna costituite
da un gruppo di risorse umane: responsabile amministrazione e finanza, responsabile gare e contratti, responsabile risorse
umane, responsabile amministrazione e valorizzazione patrimonio;
- responsabile di laboratorio che svolge la propria attività nei laboratori di analisi, sperimentazione e ricerca, secondo
quanto disposto dalle circolari ministeriali n. 346/STC del 14 dicembre 1999 e n. 349/STC del 16 dicembre 1999 e
successive modificazioni;
- responsabile informatico preposto ad un settore del CED centrale costituito da un gruppo di risorse umane.
Destinatari in posizione organizzativa A1
Per i quadri della posizione organizzativa ed economica A1, l'assegnazione della fascia "A" spetta ai dipendenti,
inquadrati da un minimo di tre anni, che svolgono le seguenti funzioni:
- tecnico professionale con funzione di direzione lavori straordinari;
- tecnico specializzato con funzioni di capo nucleo;
- tecnico specializzato con funzioni di contabilizzatore di lavori straordinari, oppure con funzioni di coordinamento di
più reparti della Direzione generale;
- responsabile dei servizi di prevenzione e protezione dai rischi;
- coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei piani di sicurezza di lavori;
- coordinatore amministrativo-contabile con preposizione ad una delle seguenti strutture organizzative costituite da
un gruppo di risorse umane: amministrazione e finanza, risorse umane, gare e contratti e valorizzazione del patrimonio,
quest'ultima struttura intesa come gestione patrimonio strade (licenze, concessioni ed immobili).
Procedure per l'individuazione dei destinatari
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1. I Direttori centrali ed i capi compartimento ed i capi degli Uffici speciali, entro 30 giorni dalla stipula del presente
accordo individueranno gli aventi diritto alla corresponsione dell'indennità di fascia "A".
2. La medesima indennità sarà corrisposta ai dipendenti cui saranno attribuiti incarichi successivi alla data del
presente accordo.
3. Entro 60 giorni dalla stipula del presente accordo sarà attivata apposita informativa, a livello centrale e periferico,
distinto per profilo professionale, dei dipendenti che usufruiscono della indennità suddetta.
4. Entro 90 giorni dal varo del modello organizzativo dell'ANAS S.p.a. e del relativo organigramma, si procederà ad
apposita verifica congiunta degli aventi diritto alla corresponsione dell'indennità di fascia A.
Il presente accordo decorre dal 1º marzo 2003.
Nota a verbale della FILT-CGIL
Si ritiene che a livello centrale e periferico debba essere effettuata apposita verifica entro i 60 giorni di cui al punto 3
delle "Procedure per l'individuazione dei destinatari" relativamente alle funzioni attribuite alle figure professionali di A1 sia
dell'area informatica (responsabili dei RED compartimentali - ove costituiti - responsabile sala macchine del CED della
Direzione generale), che dei laboratori e della ricerca.
A tali funzioni si ritiene, infatti, che debba essere assegnata la fascia A dell'indennità di funzione.
III
Protocollo d'intesa 19 marzo 2004
per il personale non dirigente
dell'Ente nazionale per le strade ANAS
in materia di contributi assistenziali
Nuovi criteri
1) Interventi assistenziali a favore del personale dipendente in servizio (area di base, area operativa e area quadri)
per motivi di salute.
a) Concessione sussidi per spese, debitamente documentate, sostenute per analisi cliniche, visite mediche
specialistiche, cure odontoiatriche ed altre prestazioni sanitarie, non comprese nell'elenco di cui al disciplinare
CASPIE/ANAS del 5 febbraio 2003, riguardanti il personale dipendente e/o i familiari a carico (genitori, coniuge, figli). Il
sussidio viene erogato nella misura percentuale della spesa sostenuta per un importo pari o superiore a 250 €, come si
evince dalla tabella sottoindicata, in relazione all'area di appartenenza ed alla relativa posizione economica.
Tabelle
Misure percentuali
Area di base
75%
Area operativa
55%
Area quadri
37%
b) Concessione sussidi per infermità od interventi chirurgici documentati da certificazione medico-ospedaliera
esclusi dall'elenco relativo ai "grandi interventi chirurgici" allegato al predetto disciplinare. Il sussidio viene erogato in base
alle tabelle di valutazione dei deficit funzionali di cui al D.M. 5 febbraio 1992 del Ministero della sanità, nella misura indicata
a lato di ciascuna fascia di riduzione della capacità lavorativa, indipendentemente dal livello di appartenenza.
Da 1 a 10: € 250,00
Da 11 a 20: € 500,00
Da 21 a 30: € 750,00
Da 31 a 40: € 1.000,00
Da 41 a 50: € 1.250,00
Da 51 a 60: € 1.500,00
Da 61 a 70: € 1.750,00
Da 71 a 80: € 2.000,00
Da 81 a 90: € 2.250,00
Da 91 a 100: € 2.500,00
2) Erogazione sussidio per invalidità permanente a seguito di infortunio sul lavoro. Il sussidio viene concesso "una
tantum" in base alla tabella di seguito indicata.
Percentuale invalidità
Dall'1% al 20%
Dal 21% al 30%
Dal 31% al 40%
Dal 41% al 50%
Dal 51% al 60%
Dal 61% al 70%
Dal 71% all'80%
Dall'81% al 90%
Dal 91% al 100%
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Importo sussidio
€ 1.000,00
€ 1.500,00
€ 2.000,00
€ 2.500,00
€ 3.000,00
€ 3.500,00
€ 4.000,00
€ 4.500,00
€ 5.000,00
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3) Erogazione sussidio per spese mediche, infermità o intervento chirurgico del pensionato, del coniuge o di altro
familiare a carico. Si applicano gli stessi criteri di valutazione adottati per il personale in servizio con la riduzione del 50%
rispetto all'importo base. La tabella di cui al punto 1b) verrà adottata ai fini della classificazione della patologia e del
relativo importo del sussidio.
Norme di carattere generale
1) La domanda di sussidio può essere presentata una sola volta nell'arco di un anno.
2) I compartimenti ed Uffici speciali a cui saranno presentate le richieste di sussidio da parte del personale
dipendente, dovranno trasmettere le richieste medesime alla Direzione generale entro 30 giorni dalla data di ricezione
della presente.
3) La domanda di sussidio, completa dei dati anagrafici, di residenza, del numero di codice fiscale e del numero
meccanografico del dipendente, dovrà essere corredata della certificazione medica o documentazione comprovante le
spese sostenute, in copia autenticata o in originale. La richiesta di sussidio avanzata dal dipendente per motivi di salute
riguardanti i propri familiari a carico dovrà essere integrata con la dichiarazione comprovante la posizione fiscale dei
familiari per i quali è stato richiesto il sussidio.
4) Erogazione sussidio per il decesso del dipendente a seguito di incidente sul lavoro. Il sussidio viene concesso a
favore del coniuge o dei figli o di altri eredi legittimi del dipendente nella misura di € 10.000,00.
Detta somma viene integrata nella ragione di € 500,00 per ogni figlio a carico.
5) Erogazione sussidio per decesso del dipendente per cause naturali
a) Decesso del dipendente senza diritto a pensione: il sussidio viene concesso nella misura di 25.000,00 a favore
del coniuge o dei figli o di altri eredi legittimi del dipendente.
b) Decesso del dipendente con diritto a pensione: il sussidio viene concesso nella misura di € 10.000,00 a favore
degli aventi diritto sopracitati.
6) Erogazione sussidio per decesso di familiari del dipendente (genitori, coniuge, figli).
a) Il sussidio viene concesso nella misura di € 2.000,00 per decesso del congiunto facente parte del nucleo familiare
del dipendente.
b) Il sussidio viene concesso nella misura di € 500,00 per il decesso del congiunto non appartenente al nucleo
familiare del dipendente.
7) Erogazione sussidio per decesso del pensionato
Il sussidio viene concesso nella misura di € 2.000,00 a favore del coniuge o dei figli o di altri eredi legittimi.
8) Decesso del congiunto (genitore, coniuge, figlio) facente parte del nucleo familiare del pensionato: il sussidio
viene concesso nella misura di € 500,00.
9) Erogazione sussidi per eventi straordinari
In caso di particolari eventi, non contemplati nei predetti criteri, al dipendente che ne faccia richiesta può essere
concesso un sussidio straordinario il cui importo sarà valutato in relazione alla gravità dell'evento medesimo.
La Direzione generale trasmetterà alle Organizzazioni sindacali l'elenco dei sussidi erogati nel corso dell'anno a
favore del personale dipendente e di quello collocato a riposo.
L'approvazione dei predetti criteri, con par
ticolare riferimento agli "interventi assistenziali a favore del personale in servizio, di quello a riposo e delle loro
famiglie per infermità, grandi interventi chirurgici ed accertamenti sanitari" di cui ai punti 1a) e 1b) della presente proposta,
comporta, atteso il disciplinare CASPIE/ANAS del 5 febbraio 2003, una riduzione del fabbisogno di spesa, per l'anno 2004,
relativamente all'ex Cap. 351, nella misura approssimativa di € 320.000,00.
IV
Verbale di accordo 19 marzo 2004
per il personale non dirigente
dell'Ente nazionale per le strade ANAS
in materia di assistenza sanitaria integrativa
Premesso che il comma 7 dell'art. 48 del c.c.n.l. prevede che a tutela della salute del personale dipendente siano
stipulate polizze assicurative o l'iscrizione a Fondi sanitari integrativi;
Visto il dispositivo 4 marzo 2003, prot. n. 5257 con il quale è stata data attuazione al verbale di accordo 18 dicembre
2002 in materia di assistenza sanitaria integrativa per il personale dipendente con l'approvazione del disciplinare
concernente le prestazioni sanitarie a favore dei dipendenti, nonché il successivo dispositivo 5 giugno 2003, prot. n. 13091,
con il quale sono state approvate le modifiche ed integrazioni al precedente disciplinare;
Considerato che le parti concordano che una parte consistente pari ad € 320.000 delle somme attualmente stanziate
per i sussidi dei dipendenti, siano destinate alla copertura della quota dell'assistenza sanitaria a carico dei dipendenti
stessi.
L'azienda ritenuto che, sia per effetto della riduzione di spesa del budget destinato alle provvidenze a favore del
personale, sia perché risulta necessario che il programma di rimborso spese sanitarie sia destinato all'intera collettività
omogenea dei dipendenti per potere usufruire dei vantaggi fiscali e contributivi previsti dalle norme in vigore, aderisce alla
copertura dell'intera quota contributiva sanitaria.
Le parti convengono inoltre di:
1) riformare, anche secondo quanto previsto dal c.c.n.l. (art. 48, 6º comma), il sistema della corresponsione dei
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sussidi, orientandolo verso i casi di effettivo e concreto ristoro economico nei casi di gravissime patologie, oppure di
decesso o di inabilità dei dipendenti in servizio secondo quanto previsto dall'Allegato sub A) al presente accordo che è
parte integrante dell'accordo medesimo;
2) incrementare l'attuale composizione delle prestazioni previste dal predetto disciplinare, senza aumento di spesa,
con il pacchetto dei seguenti accertamenti diagnostici da poter effettuare una volta l'anno:
- esame delle urine;
- esame emocromocitometrico completo;
- velocità di eritrosedimentazione;
- glicemia;
- azotemia (urea);
- colesterolo totale e colesterolo HDL;
- trigliceridi;
- gamma GT;
- aspartoaminotransferasi (GOT);
- alaninaminotransferasi (ALT);
- ricerca del sangue occulto fecale;
- pap-test;
- PSA (specifico antigene prostatico);
- previsione di un'unica franchigia sulle prestazioni extraospedaliere nel caso di stessa patologia purché vi sia un
unico invio della relativa documentazione;
- in caso di parto non cesareo erogazione di una diaria pari a 75 € per ogni giorno di ricovero per un periodo non
superiore a 180 giorni all'anno per nucleo familiare assicurato;
- tutte le garanzie avranno effetto dal 1º gennaio 2004;
3) rimane inalterato l'importo del contributo di 120 € da parte del dipendente nel caso di prestazioni estese al nucleo
familiare;
4) per ciascun dipendente il termine della prestazione deve essere inteso come coincidente con la scadenza del
periodo annuale per il quale l'ANAS ha versato il relativo contributo, anche se, nel frattempo, è intervenuta la cessazione
dal servizio del dipendente stesso;
5) entro 90 giorni dalla data di stipula del presente accordo, verrà consegnato a ciascun dipendente una copia del
disciplinare completo di tutte le integrazioni concordate, nonché un tesserino personale da utilizzare nei rapporti con
l'Unisalute e con le strutture convenzionate;
6) entro 60 giorni dalla data del presente accordo ed annualmente, l'ANAS consegnerà alle OO.SS. nazionali una
sintesi statistica del numero delle prestazioni erogate, sia in convenzione diretta sia attraverso i rimborsi, con i relativi
importi parziali e totali divisi per regione e provincia di destinazione.
V
Verbale di pre-intesa 3 maggio 2005
per il rinnovo della parte economica
per il personale non dirigente dell'Ente nazionale per le strade ANAS
Il giorno 3 maggio 2005, alle ore 10,30, si sono incontrati i rappresentanti delle OO.SS. nazionali e la delegazione
dell'ANAS S.p.a. per procedere alla trattativa sul rinnovo del biennio economico 2004-2005 ed al confronto sullo schema
organizzativo - compartimentale e la relativa dotazione organica, nonchè sul testo di accordo sulla previdenza
complementare, già affinato nel corso dei precedenti incontri.
Al termine del confronto le parti convengono quanto segue:
1. Per quanto concerne la definizione della trattativa riguardante il rinnovo del biennio economico 2004-2005 ed il
recupero inflattivo degli anni 2002-2003, si conviene di prevedere la corresponsione di una indennità "una tantum" di €
800,00, un aumento del minimo tabellare pari a € 124,00 a valere anche sulla 13ª mensilità e l'indennità operativa di cui
all'art. 87 del c.c.n.l.
La decorrenza dei pagamenti sarà la seguente:
- 1º giugno 2005: € 39,68 sul minimo tabellare, e € 800,00 di indennità "una tantum", per gli anni 2002-2003;
- 1º marzo 2006: € 84,32 sempre sul minimo tabellare.
Visto l'incremento della produttività aziendale realizzata nel triennio 2002-2004, viene, altresì, concordato un
incremento di € 4 sul premio di produzione, a decorrere dal 1º giugno 2005.
Tutti tali emolumenti, riferiti convenzionalmente alla posizione organizzativa ed economica B1, sono riparametrati
sulle diverse posizioni economico-retributive secondo le Tabelle B e C allegate.
2. A partire dal 3 maggio p.v. si procederà ad un serrato e cadenzato confronto, da concludersi entro la data del
prossimo Consiglio di amministrazione della società, sull'intero modello organizzativo-compartimentale e la relativa pianta
organica. Per la parte relativa alle squadre di pronto intervento e di emergenza l'azienda si riserva di presentare una nuova
proposta organizzativa.
3. Per quanto concerne la previdenza complementare si rinvia al relativo accordo (Allegato A).
4. La presente pre-intesa verrà rappresentata nell'organica completezza delle sue tre parti al prossimo Consiglio di
amministrazione dell'ANAS, dopo di che si perverrà alla stipula dell'accordo definitivo.
5. Le OO.SS., sottoporranno l'intesa alla valutazione degli Organismi sindacali statutari e dei lavoratori, dopodichè si
perverrà alla stipula definitiva.
Accordo per l'adesione del personale dipendente ANAS S.p.a.
ad un Fondo pensione complementare del settore dei trasporti
Premessa
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Visto il decreto legislativo n. 124/1993 e successive modificazioni;
Vista la legge 8 agosto 1995, n. 335, di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare;
Visto l'art. 49 del c.c.n.l. 2002-2005 dipendenti ANAS S.p.a. sottoscritto in data 18 dicembre 2002;
Le parti di seguito indicate:
l'ANAS S.p.a.
......................
......................
......................
e
le Federazioni e Organizzazioni sindacali
FILT-CGIL
FIT-CISL
UILPA-ANAS
CISAL-SNALA
SADA-CONFSAL
UGL-AT
AND-DIRSTAT
Al fine di contribuire ad assicurare ai lavoratori dipendenti non dirigenti dell'ANAS S.p.a. un più elevato livello di
copertura previdenziale, concordano quanto segue:
1) prendono reciprocamente atto di individuare, nell'ambito dei Fondi pensione complementari attivi nel settore dei
trasporti, il Fondo pensione Eurofer come il più idoneo ad accogliere le adesioni del personale non dirigente dell'ANAS
S.p.a. e si impegnano ad esperire gli adempimenti necessari;
2) l'adesione a Eurofer è libera e volontaria;
3) possono aderire al Fondo pensione i dipendenti non dirigenti dell'ANAS S.p.a. assunti con una delle seguenti
tipologie di contratto:
a) a tempo indeterminato;
b) part-time a tempo indeterminato;
c) a tempo determinato, anche part-time, di durata pari o superiore a tre mesi continuativi. Detti lavoratori
conservano il titolo di associato anche in assenza di contribuzione;
d) il personale dipendente dalle OO.SS. firmatarie del presente accordo;
4) possono restare associati al Fondo pensione, previo accordo sindacale, i lavoratori che, in seguito a processi di
trasformazione, scorporo o fusione, abbiano perso i requisiti di cui al precedente punto 3 e sempre che per l'ente
concessionario o trasformato non operi analogo Fondo pensione complementare, con l'effetto del conseguimento o della
conservazione della qualità di associato anche per l'ente concessionario o trasformato;
5) le aliquote contributive, a calcolarsi sugli elementi utili all'accantonamento al t.f.r., sono:
- 1% a carico del lavoratore;
- 1% a carico dell'azienda;
6) il t.f.r. da maturare nell'anno è conferito, a decorrere dalla data di adesione individuale al Fondo pensione, nelle
seguenti misure:
- 2% della retribuzione utile all'accantonamento al t.f.r.;
- l'intero accantonamento al t.f.r. per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993;
7) eventuali modifiche delle aliquote di cui ai precedenti punti 5 e 6 sono di esclusiva pertinenza delle parti stipulanti
il presente accordo;
8) il lavoratore potrà optare per il versamento di un'ulteriore contribuzione nella misura e con le modalità determinate
da Eurofer, attualmente stabilite in scaglioni di 0,5 punti percentuali e fino ad un massimo di 4 punti percentuali;
9) in caso di sospensione del rapporto di lavoro senza diritto alla corresponsione della retribuzione, sono sospese
tutte le contribuzioni ad Eurofer ivi comprese le quote di t.f.r.;
10) per i periodi in sospensione del rapporto di lavoro senza diritto alla retribuzione, ovvero in caso di retribuzione
ridotta, ovvero per i periodi di tempo non lavorato tra il termine di un rapporto a tempo determinato e l'attivazione di quello
successivo, è consentita la contribuzione volontaria, ad esclusivo carico del lavoratore, calcolata sulla retribuzione
percepita nell'ultimo mese precedente l'evento;
11) la contribuzione a carico dell'azienda e quella a carico del lavoratore saranno versate anche in caso di mancata
prestazione dovuta esclusivamente a malattia - per i periodi di conservazione del posto durante i quali viene percepita in
tutto o in parte la retribuzione - a infortunio ovvero ad assenza obbligatoria o facoltativa retribuita per maternità. In tali casi
la contribuzione, con esclusione delle quote di t.f.r., sarà calcolata sulla retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto
in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro. E' facoltà del lavoratore richiedere la sospensione della
contribuzione a proprio carico dandone formale comunicazione all'azienda e al Fondo. Contestualmente sarà sospesa la
corrispondente contribuzione a carico dell'azienda, ivi comprese le quote di t.f.r.;
12) la quota d'iscrizione, "una tantum", al Fondo pensione è fissata in € 5,16 (cinque/16), di cui € 2,58 (due/58) a
carico dell'azienda e € 2,58 (due/58) a carico del lavoratore;
13) la quota associativa è fissata dal Consiglio di amministrazione del Fondo e indicata sulla scheda informativa. Per
l'anno 2005 è stabilita in € 15,00 (quindici/00) da versare separatamente in due rate nei mesi di febbraio e luglio.
Corrispondente l'azienda partecipa, per quota parte, alla fornitura di quanto necessita ai sensi dell'art. 23 dello Statuto di
Eurofer;
14) in via transitoria e per non oltre 12 mesi dall'avvio della raccolta dei contributi da parte del Fondo pensione
complementare l'azienda si impegna a corrispondere, per i lavoratori iscritti al Fondo e in regime di indennità di buonuscita,
una quota aggiuntiva, sostitutiva del conferimento di una parte del t.f.r. maturando, pari all'1% della retribuzione utile
all'accantonamento al t.f.r. Pari quota sarà dovuta dal lavoratore interessato;
15) qualora si dovessero creare le condizioni per la trasformazione dell'indennità di buonuscita in t.f.r. prima della
scadenza del dodicesimo mese cesserà di avere effetto la disposizione di cui al precedente punto;
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16) ai soggetti che in ambito aziendale dovranno gestire la materia disciplinata dal presente accordo verrà impartita
specifica ed adeguata formazione professionale.
Le parti prendono atto che il Fondo pensione complementare Eurofer è attualmente in gestione monocomparto.
Dichiarazione congiunta
Le parti si danno reciprocamente atto della necessità di una previsione legislativa che permetta ai lavoratori
dipendenti da ANAS S.p.a. in regime di indennità di buonuscita, di poter optare per il trattamento di fine rapporto in luogo
della preesistente indennità.
A tal fine e riconoscendone l'urgenza le parti si impegnano, ove possibile, ciascuna per il proprio ruolo e per le
proprie responsabilità, a richiedere al Governo la predisposizione di un apposito provvedimento.
Posizione economica
A
A1
B
B1
B2
C
C1
Parametro
240
200
170
155
140
115
100
Biennio 2002-2003
61,44
51,20
43,52
39,68
35,84
29,44
25,60
Posizione economica Parametro
A
A1
B
B1
B2
C
C1
Posizione
economica
A
A1
B
B1
B2
C
C1
Posizione
economica
A
A1
B
B1
B2
C
C1
240
200
170
155
140
115
100
Parametro
240
200
170
155
140
115
100
Parametro
240
200
170
155
140
115
100
Posizione
economica
A
A1
B
B1
B2
C
C1
Biennio 2004-2005
130,57
108,81
92,49
84,32
76,17
62,57
54,41
Totale
192,01
160,01
136,01
124,00
112,01
92,01
80,01
"Una tantum"
all'1/6/2005
1.238,71
1.032,26
877,42
800,00
722,59
593,55
516,13
Biennio 2002-2003
all'1/6/2005
61,44
51,20
43,52
39,68
35,84
29,44
25,60
Biennio 2004-2005
all'1/3/2006
130,57
108,81
92,49
84,32
76,17
62,57
54,41
Minimo tabellare
all'1/6/2005
1.908,82
1.590,71
1.352,12
1.232,77
1.113,42
914,61
795,38
Minimo tabellare
all'1/3/2006
2.039,39
1.699,52
1.444,61
1.317,09
1.189,59
977,18
849,79
Premio di produzione
all'1/6/2005
338,80
281,47
196,00
180,63
168,37
142,41
132,74
VI
Verbale di accordo 22 giugno 2005
per il rinnovo della parte economica
per il personale non dirigente dell'Ente nazionale per le strade ANAS
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Il giorno 22 giugno 2005, alle ore 16,00, si sono incontrati i rappresentanti delle OO.SS. nazionali e la delegazione
dell'ANAS S.p.a. per procedere, di seguito a quanto pattuito nel verbale di pre-intesa del 3 maggio u.s., alla definizione
della trattativa sul rinnovo del biennio economico 2004-2005, sullo schema organizzativo-compartimentale, nonchè sul
testo di accordo sulla previdenza complementare.
Al termine del confronto le parti convengono quanto segue:
1. Per quanto concerne la definizione della trattativa riguardante il rinnovo del biennio economico 2004-2005 ed il
recupero inflattivo degli anni 2002-2003, si conferma la corresponsione di una indennità "una tantum" di € 800,00, un
aumento del minimo tabellare pari a € 124,00 a valere anche sulla 13ª mensilità e l'indennità operativa di cui all'art. 87 del
c.c.n.l.
La decorrenza dei pagamenti sarà la seguente:
- 1º giugno 2005: € 39,68 sul minimo tabellare, e € 800,00 di indennità "una tantum", per gli anni 2002-2003;
- 1º marzo 2006: € 84,32 sempre sul minimo tabellare.
Visto l'incremento della produttività aziendale realizzata nel triennio 2002-2004, viene, altresì, concordato un
incremento di € 4 sul premio di produzione, a decorrere dal 1º giugno 2005.
Tutti tali emolumenti, riferiti convenzionalmente alla posizione organizzativa ed economica B1, sono riparametrati
sulle diverse posizioni economico-retributive secondo le Tabelle B e C allegate. Il pagamento delle competenze aventi
decorrenza 1º giugno del c.a. avverrà con il cedolino stipendiale del mese di luglio p.v.
2. Per quanto concerne la previdenza complementare si rinvia al relativo accordo già siglato.
3. Il modello che si allega al presente accordo sub A) è una struttura che individua i livelli di responsabilità, i processi
e le competenze di un'organizzazione funzionale ai compiti che l'ANAS S.p.a. deve assolvere.
4. I profili professionali per ciascuna unità organizzativa sono quelli previsti nell'Allegato sub B) conseguentemente
si darà luogo all'emanazione degli ordini di servizio con lo scopo di definire un modello univoco e destinando le attuali
risorse relativamente allo stato attuale dei profili posseduti e non sulla base dei profili individuati.
Si prevede un impegno ed un confronto ricognitivo rispetto al modello tendenziale con la disponibilità ad una verifica
annuale con i firmatari del presente accordo.
L'attribuzione di posizioni organizzativo-economiche riferite al modello tendenziale non può costituire presupposto
per il riconoscimento di mansioni diverse o superiori rispetto a quelle di appartenenza.
Ad esemplificazione di quanto indicato nel modello sub B), si precisa che ogni volta che l'unità organizzativa
prevede più di un B) (area amministrativa) ciò sia componibile con un B/A1 o A1/A.
Esempio:
B
B
B
B
A
A
B
B
B
B/A1
A1/A
A
Includendo come eccezione l'unità organizzativa affari generali.
5. Le parti convengono di demandare ad una sessione successiva di confronto, da concludere entro il 30 ottobre
2005:
- il dimensionamento dei carichi di lavoro di ciascuna unità con i parametri definiti nel modello sub A);
- il modello relativo alle sezioni staccate, ritenendo queste una articolazione funzionale che garantisce il presidio
territoriale e parte integrante del modello organizzativo-compartimentale;
- il modello relativo agli uffici speciali con gestione diretta delle autostrade e agli uffici speciali con competenza sulle
autostrade in concessione, per i quali l'ANAS presenterà apposita proposta organizzativa tesa a qualificarne l'intervento.
6. La sorveglianza costituisce un'attività strategica dell'ANAS per il controllo del territorio, finalizzata a garantire la
fruibilità delle strade e la sicurezza della circolazione unitamente all'incolumità degli utenti, nonchè a tutelare il patrimonio
aziendale. Si rimanda ad una fase di confronto successiva la determinazione e la strutturazione del servizio di sorveglianza
e delle squadre di pronto intervento e di emergenza, come già indicato nella pre-intesa del 3 maggio u.s., per le quali
l'azienda si riserva di presentare una nuova proposta organizzativa.
Allegato A
Modello organizzativo per gli uffici periferici compartimentali
Roma 22 giugno 2005
Modello organizzativo di riferimento degli uffici periferici
La trasformazione di ANAS in S.p.a. ha evidenziato la necessità di razionalizzare l'organizzazione degli uffici
periferici al fine di garantire unicità dei modelli organizzativi e dei processi presidiati dalle strutture territoriali e di ottenere
l'efficacia e l'efficienza necessarie a supportare concretamente il raggiungimento degli obiettivi aziendali.
In particolare, coerentemente con le "Linee-guida della pianta organica per gli uffici periferici", approvate dal
Consiglio di amministrazione nel mese di luglio 2003, la proposta del modello organizzativo di riferimento per gli Uffici
compartimentali consente una maggiore focalizzazione sulle attività di presidio delle nuove opere e di sorveglianza delle
strade di competenza, attraverso la riqualificazione dell'organico.
1. Principali linee-guida per la definizione del modello organizzativo di riferimento
Il modello organizzativo di riferimento per gli uffici periferici è stato disegnato sulla base delle seguenti linee-guida:
- Coerenza funzionale della struttura organizzativa degli uffici periferici con i processi aziendali da presidiare
attraverso:
- l'individuazione dei processi aziendali e la chiara allocazione delle responsabilità;
- la razionalizzazione delle unità organizzative degli uffici periferici.
- Coerenza tra la struttura organizzativa degli uffici periferici e quella della Direzione generale attraverso
l'individuazione di legami funzionali tra le unità organizzative degli uffici periferici e le strutture della Direzione generale.
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2. Modello organizzativo di riferimento degli uffici periferici
Il modello organizzativo proposto, di seguito rappresentato, prevede la definizione di:
- Staff del capo compartimento, composto da:
- segreteria generale;
- ufficio legale;
- pianificazione e controllo;
- sistemi informativi;
- prevenzione e protezione;
- espropri e catasto strade.
- Area amministrativa, composta da:
- amministrazione e finanza;
- affari generali;
- service e patrimonio;
- risorse umane;
- gare e contratti.
- Area tecnica, composta da:
- esercizio;
- progettazione e nuove costruzioni.
I principali benefici organizzativi attesi sono:
- Staff del capo compartimento:
- maggiore supporto al processo decisionale del capo compartimento (pianificazione e controllo, legale, ...)
- aumento del presidio delle attività trasversali alle aree amministrativa e tecnica (espropri, sistemi informativi, ...);
- miglioramento e standardizzazione del presidio a livello compartimentale e aziendale delle attività di budgeting,
reporting e controllo di gestione attraverso l'introduzione di un'unità organizzativa dedicata.
- Area amministrativa:
- miglioramento del presidio dei processi di natura amministrativo/contabile coerentemente con gli obiettivi aziendali
(bilancio civilistico, alimentazione dei sistemi di contabilità, ...)
- maggiore efficacia nel presidio delle attività necessarie allo sviluppo dei ricavi.
- Area tecnica
- aumento delle competenze specialistiche nella progettazione, a supporto della programmazione e della
progettazione delle attività di manutenzione;
- maggiore focalizzazione sulle attività di presidio delle nuove opere conformemente alla normativa vigente;
- adeguato presidio del monitoraggio della viabilità, attraverso l'introduzione della sala infomobilità a staff
dell'esercizio.
3. Dimensionamento del modello e simulazione dell'impatto
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Il modello organizzativo prevede un dimensionamento flessibile in funzione delle differenti esigenze territoriali.
In particolare, l'individuazione di un numero limitato ma rappresentativo di parametri di dimensionamento ha
consentito una corretta analisi dei carichi di lavoro.
I principali parametri operativi individuati sono:
- km gestiti;
- traffico medio giornaliero;
- indice di incidentalità;
- caratteristiche morfologiche e strutturali della rete stradale;
- numero di lavori straordinari per nuove costruzioni;
- numero di registrazioni contabili annue;
- numero di documenti protocollati annui;
- numero di pratiche legali aperte;
- numero di trasporti eccezionali annui;
- numero di mezzi di manutenzione gestiti.
La definizione delle squadre di intervento ed emergenza sarà oggetto di apposito confronto successivo con le
Organizzazioni sindacali su proposta della Direzione generale.
4. Principali processi presidiati dalle unità organizzative
Le unità organizzative definite, coerentemente con la missione e gli obiettivi aziendali individuati, presidiano le
seguenti attività:
4.1. Staff del capo compartimento
Segreteria generale
- Attività
- gestire le relazioni con il pubblico (U.R.P.);
- fornire informazioni di carattere generale sui servizi e l'attività dell'ANAS (U.R.P.);
- rilevare periodicamente il grado di soddisfazione dell'utenza sui servizi offerti (U.R.P.);
- provvedere, sulla base di disposizioni o secondo procedure prestabilite, a tutte le operazioni di gestione
documentale e di ricezione, protocollazione, smistamento, preparazione e spedizione della corrispondenza, di plichi e di
materiali (protocollo);
- supportare l'ufficio del capo compartimento organizzandone le attività (segreteria particolare);
- predisporre al capo compartimento la documentazione concernente collaudi, consulenze, la revisione delle
contabilità finali e la gestione dell'art. 18;
- garantire il presidio delle attività necessarie alla gestione del Sistema qualità compartimentale interfacciandosi con
il responsabile della qualità della Direzione generale.
Ufficio legale
- Assicurare la disponibilità di raccolte normative
- Garantire la ricognizione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale pendente
- Istruire le pratiche di contenzioso, raccogliere la documentazione, predisporre i rapporti informativi, garantire
l'indicazione dei testi e collaborare alla gestione delle procedure giudiziali in materia di competenza compartimentale
senza limiti di valore
- Intrattenere rapporti con i difensori di società
- Rappresentare e difendere l'ANAS nelle controversie e nelle conciliazioni obbligatorie per le quali sia stato
specificamente incaricato
- Redigere pareri legali diretti al capo compartimento sulle materie di competenza nei limiti del valore di 250.000
euro (per valori compresi tra 50.000 euro e 250.000 euro, solo dopo aver sentito la Direzione generale), compresi i pareri
di congruità su liquidazioni derivanti da transazioni giudiziali e stragiudiziali, sul pagamento di sentenze definitive e su
precetti di pagamento
- Predisporre il parere di competenza compartimentale in ordine a controversie giudiziali e stragiudiziali di
competenza del Direttore generale
- Predisporre le richieste di parere dirette alla Direzione centrale affari legali e tenere a raccolta i relativi riscontri
Pianificazione e controllo
- Supportare il capo compartimento nell'attività di pianificazione e controllo di gestione
- Predisporre i dati necessari per la redazione del budget annuale
- Proporre al capo compartimento le azioni necessarie per raggiungere gli obiettivi prefissati
- Monitorare l'andamento della gestione proponendo eventualmente azioni correttive per il raggiungimento degli
obiettivi finali
- Controllare la rispondenza dei risultati conseguiti a quelli programmati e analizzare le cause che hanno
determinato gli scostamenti tra obiettivi programmati e risultati conseguiti
- Interfacciarsi in maniera continuativa con l'Unità di pianificazione e controllo della Direzione generale, da cui
dipende funzionalmente
- Supportare i dirigenti dell'area tecnica e il dirigente dell'area amministrativa nel presidio dei processi della
contabilità analitica
Sistemi informativi
- Presidiare le attività di informatizzazione delle procedure amministrative
- Predisporre i report per l'Autorità di vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
- Proporre l'installazione di nuove macchine e la sostituzione di quelle in dotazione
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- Coordinare e gestire le attività di installazione software e manutenzione hardware
- Presidiare le attività di helpdesk
- Partecipare alla formulazione dei programmi di formazione, aggiornamento e specializzazione del personale
addetto al sistema informativo
- Coordinarsi con l'Ufficio sistemi informativi della Direzione generale, attraverso una dipendenza funzionale
Prevenzione e protezione
- Collaborare in modo specialistico e qualificato nelle attività preordinate all'applicazione delle norme di prevenzione
degli infortuni, incendio, igiene e medicina del lavoro
- Formulare proposte rivolte al miglioramento dell'organizzazione del lavoro, in relazione alla sicurezza e salute sul
lavoro, nell'ambito della più ampia attività di ricerca e progettazione procedurale per l'applicazione integrale delle normative
in materia (D.Lgs. n. 626/1994)
- Svolgere attività di ricerca, studio e formazione nell'ambito della sicurezza e prevenzione
- Svolgere secondo le linee-guida e gli indirizzi indicati dalla Direzione generale le attività previste dalla normativa
vigente in materia di sicurezza e salute sul lavoro
- Svolgere le proprie attività in coordinamento, per le materie di competenza, con i servizi dell'area tecnica esercizio.
Espropri e catasto strade
- Gestire le pratiche espropriative predisponendo la liquidazione delle indennità e provvedendo alla gestione delle
pratiche amministrative
- Eseguire sopralluoghi conoscitivi
- Gestire il catasto stradale, assicurando il continuo aggiornamento della classificazione delle strade e il
trasferimento di competenza
- Effettuare i rilevamenti topografici e catastali necessari al corretto espletamento delle attività presidiate
- Presidiare le attività di rilevamento dati relativi al traffico al fine di consentire l'elaborazione di statistiche al riguardo
4.2. Area amministrativa
Segreteria
- Presidiare le attività di segreteria particolare del dirigente dell'area amministrativa
- Presidiare le attività di segreteria di supporto all'area amministrativa
- Gestire i flussi documentali di pertinenza dell'area amministrativa
- Interagire con la segreteria generale del compartimento nella gestione dei flussi documentali
Amministrazione e finanza
- Gestire i processi amministrativi e contabili della Direzione compartimentale
- Emettere i mandati di pagamento per lavori ed altre forniture
- Tenere la contabilità generale coerentemente con le linee-guida della Direzione generale
- Svolgere gli adempimenti fiscali richiesti (IVA, ecc.)
- Gestire le entrate proprie dell'ANAS di competenza della Direzione compartimentale e la loro registrazione in
contabilità generale
- Provvedere alle richieste di risarcimento per i danni al patrimonio stradale ANAS
- Gestione proventi contravvenzioni e multe
Service e patrimonio
- Curare la fase amministrativa di istruttoria per il rilascio delle licenze, concessioni e pubblicità
- Presidiare i processi di gestione del patrimonio, ivi comprese le case cantoniere e gli alloggi di servizio: tasse e
tributi, locazioni, esercizio diritti, risarcimenti per danni, alineazioni, raccolta delle normative e convenzioni di competenza,
concessioni e monografie, servitù del sottosuolo e valorizzazioni dei relitti
- Gestire i processi di autorizzazione per i trasporti eccezionali con il supporto dei responsabili dei nuclei
Affari generali
- Presidiare i servizi di sede (portineria, sicurezza, centralino, pulizie, manutenzione della sede, ecc.), internamente
o attraverso il ricorso a imprese esterne
- Effettuare gli approvvigionamenti di beni mobili di consumo e durevoli in linea con le procedure di acquisto definite
dalla Direzione generale
- Effettuare gli approvvigionamenti dei dispositivi di protezione individuale, dei dispositivi collettivi ai sensi del D.Lgs.
n. 626/1994 e degli indumenti di lavoro
- Stipulare i contratti di fornitura a consumo (energia elettrica, gas, acqua, ecc.)
- Gestire le attività di inventario dei beni mobili durevoli
- Gestire la manutenzione di beni e attrezzature per uffici
- Gestire la cassa per le piccole spese e l'economato
- Presidiare il processo di smaltimento dei rifiuti speciali
- Presidiare la distribuzione periodica degli indumenti di lavoro
Risorse umane
- Gestire tutti i processi di amministrazione del personale dipendente
- Rilevare le esigenze formative del personale dipendente della Direzione compartimentale
- Presidiare i processi di amministrazione del personale
- Supportare il capo compartimento nella gestione delle relazioni con le Organizzazioni sindacali locali
- Presidiare i processi di istruttoria per il collocamento in quiescenza del personale e per la previdenza
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complementare
- Presidiare limitatamente alle deleghe ricevute e secondo le linee-guida e gli indirizzi della Direzione generale, il
processo di assunzione secondo le norme previste
- Pianificazione e gestione, secondo le linee-guida della Direzione generale delle attività sociali in favore dei
dipendenti
- Gestire le attività sociali a favore dei dipendenti secondo le linee-guida della Direzione generale
Gare e contratti
- Programmare e gestire gli appalti dei lavori in economia e secondo i termini di regolamento, anche quelli decentrati
dalla Direzione generale
- Gestire le pratiche di autorizzazione dei subappalti con il supporto dell'area tecnica
- Stipulare i contratti nei tempi prescritti dalla normativa vigente e predisporre tutti gli atti necessari e conseguenti
alla loro stipula
4.3. Area tecnica
Segreteria tecnica
- Presidiare le attività di segreteria particolare del(i) dirigente(i) dell'area tecnica
- Presidiare le attività di segreteria di supporto all'area tecnica
- Gestire i flussi documentali di pertinenza dell'area tecnica
- Interagire con la Segreteria generale della Direzione compartimentale nella gestione dei flussi documentali
- Supportare attraverso competenze tecniche il(i) dirigente(i) dell'area tecnica nel coordinamento delle attività
(indagini, perizie, rilevamenti, ecc.) e nella gestione delle relazioni con l'area amministrativa
Nuove costruzioni
- Assumere la direzione dei lavori di realizzazione delle nuove costruzioni coerentemente con la normativa vigente
- Interloquire con l'appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto
- Valutare i materiali utilizzati attraverso i controlli quantitativi e qualitativi e gli accertamenti ufficiali delle
caratteristiche meccaniche
- Verificare il possesso e la regolarità da parte dell'appaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in
materia di obblighi nei confronti dei dipendenti
- Verificare la corretta applicazione delle leggi vigenti in materia di sicurezza nei cantieri
- Eseguire la contabilizzazione dei lavori di realizzazione delle nuove costruzioni
- Presidiare il processo di smaltimento dei rifiuti speciali relativi alle nuove opere
Pool specialistico e progettazione
- Effettuare i sopralluoghi, le indagini, le misurazioni, gli accertamenti tecnici e le rappresentazioni grafiche necessari
per il presidio della progettazione
- Effettuare indagini, ricerche e rilevamenti geologici, geotecnici e geofisici di campagna e di fotointerpretazione per
le carte geologiche e tecniche del territorio nazionale
- Gestire i rapporti con gli enti per la tutela del territorio e aggiornare la cartografia dei vincoli
- Presidiare e coordinare lo sviluppo degli elaborati progettuali di vario livello e supervisionare l'operato dei terzi a cui
è stata affidata la progettazione delle nuove opere di competenza compartimentale
- Supportare la Direzione centrale programmazione e progettazione nella supervisione dell'operato dei terzi a cui è
stata affidata la progettazione per le opere di competenza della Direzione generale
- Progettare, su richiesta dell'area esercizio, attraverso competenze specialistiche, gli interventi manutentori
- Presidiare e coordinare la manutenzione del patrimonio immobiliare di competenza dell'ufficio periferico
- Curare l'aggiornamento degli elenchi prezzi
Sala infomobilità
- Recepire le informazioni fornite dal Centro, dal Nucleo, dalla sorveglianza, dalle squadre e da altri soggetti esterni
sullo stato del territorio presidiato anche, ove necessario, attraverso lo svolgimento dell'attività su più turni
- Fornire con tempestività al Centro e al Nucleo e alle squadre le informazioni utili per garantire il servizio
- Fornire, anche a terzi, informazioni sulle condizioni delle strade
- Coordinamento degli interventi per il soccorso stradale
Gestione macchinari e attrezzature
- Organizzare l'impiego dei mezzi necessari all'espletamento delle attività
- Coordinare i turni di servizio e di utilizzazione del personale addetto alla conduzione di automezzi ed ai servizi di
rimessa
- Ricevere, verificare e controllare lo stato d'uso e di conservazione dei mezzi assegnati e programmarne gli
interventi manutentori ordinari
- Curare l'efficienza, la pulizia e la manutenzione dei mezzi in dotazione, eseguendo le riparazioni in proprio o
tramite terzi
- Controllare i consumi, gestire il materiale assegnato, pianificare l'approvvigionamento di parti di ricambio,
provvedere alle prescritte registrazioni e proporre la dismissione dei mezzi e la loro alienazione
- Proporre le commesse delle riparazioni da eseguire e controllarne la regolarità
- Pianificare le esigenze di acquisto di piccoli macchinari e attrezzature in caso di necessità
- Pianificare e provvedere, in caso di necessità, all'acquisto di piccoli macchinari e attrezzature
Centro
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- Presidiare lo stato e la fruibilità delle strade di competenza attraverso il coordinamento dei nuclei
- Mantenere un contatto continuativo con la Sala infomobilità per fornire e ricevere le informazioni necessarie a
garantire il servizio
- Coordinare le attività di progettazione degli interventi di manutenzione svolta dai nuclei e dagli esperti del pool
specialistico e progettazione
- Definire i programmi di manutenzione in linea con le direttive generali e le proposte dei nuclei e degli esperti del
pool specialistico e progettazione
- Richiedere l'affidamento dei lavori di manutenzione
- Può assumere la Direzione dei lavori per i lavori relativi alle strade di competenza
- Verificare la corretta applicazione delle leggi vigenti in materia di sicurezza nei cantieri
- Partecipare alle Conferenze di servizi su delega del capo compartimento
- Contestare le contravvenzioni alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia di circolazione stradale
Squadre di intervento ed emergenza
Il confronto sulle squadre di intervento ed emergenza è rinviato.
Nucleo
- Coordinare e vigilare sulle attività di sorveglianza e delle squadre, verificare e valutare le segnalazioni ricevute
- Provvedere all'attivazione delle squadre di intervento ed emergenza, su segnalazioni ricevute
- Visitare periodicamente le strade di competenza, valutarne lo stato di manutenzione e adottare i necessari
provvedimenti
- Proporre al responsabile del centro la redazione dei progetti e delle perizie dei lavori di manutenzione da eseguire
- Redigere, su indicazione del responsabile del centro, qualora non sia richiesta una competenza tecnica
specialistica, i progetti e le perizie dei lavori di manutenzione, effettuando le indagini, i rilievi, le misurazioni e gli
accertamenti tecnici necessari
- Programmare le attività manutentorie nelle tratte di competenza e proporre al centro di appartenenza gli interventi
da realizzare
- Assumere l'incarico di Direttore operativo per i lavori di manutenzione ordinaria nell'ambito della professionalità
rivestita
- Assumere l'incarico di Direttore lavori per i lavori di manutenzione ordinaria nell'ambito della professionalità
rivestita
- Tenere i contatti con gli Enti territoriali e con le forze di polizia
- Curare la fase istruttoria tecnica di rilascio delle licenze e delle concessioni
- Contestare le contravvenzioni alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia di circolazione stradale
Sorveglianza
Il confronto sulla sorveglianza è rimandato e sarà trattato insieme alle squadre.
Allegato B
Dotazione minima per unità organizzativa
Unità organizzativa: Segreteria generale
Descrizione/Profilo professionale
Tecnico specializzato
Assistente amministrativo
Segreteria
contabile
Autista
Operatore amministrativo
Protocollo
Addetto tecnico amministrativo
Coordinatore amministrativo
Ufficio relazioni con il pubblico
contabile
Consulenze, collaudi e revisione contabilità finali, Tecnico specializzato
incentivi
Posizione
A1
B
B2
B1
B2
A1
A1
Unità organizzativa: legale
Descrizione/Profilo professionale
Responsabile legale
Coordinatore legale
Assistente amministrativo contabile
Posizione
A
A1
B
Unità organizzativa: sistemi informativi
Descrizione/Profilo professionale
Coordinatore informatico
Programmatore - Consollista
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Posizione
A1
B
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Unità organizzativa: prevenzione e protezione - SPPR
Descrizione/Profilo professionale
Esperto della prevenzione
Assistente amministrativo contabile
Posizione
A1
B
Unità organizzativa: pianificazione e controllo
Descrizione/Profilo professionale
Coordinatore amministrativo contabile
Posizione
A1
Come da verbale di accordo per l'area amministrativa ogni volta che l'unità organizzativa prevede più di un B potrà
essere così componibile
Esempio:
Esempio:
B
B
B
B
A
A
B
B
B
B/A1
A1/A
A
Includendo come eccezione l'unità organizzativa affari generali.
Unità organizzativa: espropri e catasto strade
Catasto strade
Espropri
Descrizione/Profilo professionale
Tecnico specializzato
Assistente tecnico
Operatore amministrativo
Tecnico specializzato
Assistente amministrativo contabile
Operatore amministrativo
Addetto ...... o amministrativa
Posizione
A1
B
B1
A1
B
B1
B2
Unità organizzativa: segreteria area amministrativa
Descrizione/Profilo professionale
Assistente amministrativo contabile
Operatore amministrativo
Posizione
B
B1
Unità organizzativa: amministrazione e finanza
Descrizione/Profilo professionale
Responsabile amministrativo contabile
Coordinatore contabile
Assistente amministrativo contabile
Operatore amministrativo
Posizione
A
A1
B
B1
Unità organizzativa: service e patrimonio
Descrizione/Profilo professionale
Responsabile amministrativo contabile
Coordinatore amministrativo
Assistente amministrativo contabile
Trasporti eccezionali
Operatore amministrativo
Assistente amministrativo contabile
Licenze e concessioni
Operatore amministrativo
Assistente amministrativo contabile
Immobili
Operatore amministrativo
Posizione
A
A1
B
B1
B
B1
B
B1
Unità organizzativa: risorse umane
Descrizione/Profilo professionale
Responsabile amministrativo contabile
Coordinatore amministrativo
Assistente amministrativo contabile
Operatore amministrativo
Posizione
A
A1
B
B1
Unità organizzativa: gare e contratti
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Descrizione/Profilo professionale
Responsabile amministrativo contabile
Coordinatore amministrativo
Assistente amministrativo contabile
Operatore amministrativo
Posizione
A
A1
B
B1
Unità organizzativa: segreteria tecnica esercizio
Descrizione/Profilo professionale
Tecnico specializzato
Assistente amministrativo contabile
Posizione
A1
B
Unità organizzativa: segreteria tecnica nuove costruzioni
Descrizione/Profilo professionale
Tecnico specializzato
Assistente amministrativo contabile
Posizione
A1
B
Unità organizzativa: nuove costruzioni
Descrizione/Profilo professionale
Responsabile del procedimento - Responsabile tecnico e nuove costruzioni
Direttore lavori - Responsabile tecnico e nuove costruzioni
Direttore operativo - Tecnico specializzato
Coordinatore della sicurezza - Tecnico professionale
Ispettore di cantiere - Assistente tecnico
Posizione
A
A
A1
A1
B
Unità organizzativa: pool specialistico a progettazione
Descrizione/Profilo professionale
Responsabile tecnico e nuove costruzioni
Tecnico professionale
Tecnico specializzato (**)
Posizione
A
A1
A1
(**) Il dato rappresenta una media prevista su tutti gli uffici periferici. Il dimensionamento dipenderà dalla tipologia delle strade gestite e dal loro contenuto
tecnologico.
Unità organizzativa: sala infomobilità
Descrizione/Profilo professionale
Tecnico specializzato
Assistente tecnico
Operatore specializzato
Posizione
A1
B
B1
Unità organizzativa: gestione macchinari e attrezzature
Descrizione/Profilo professionale
Tecnico specializzato
Capo officina - garage
Operaio specializzato
Operatore specializzato
Operaio qualificato
Posizione
A1
B1
B1
B1
B2
Unità organizzativa: Centro
Descrizione/Profilo professionale
Responsabile manutenzione
Assistente ai lavori (***)
Posizione
A
B1
Unità organizzativa: Nucleo
Descrizione/Profilo professionale
Tecnico specializzato
Assistente di nucleo (***)
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Posizione
A1
B
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Unità organizzativa: Sorveglianza
Descrizione/Profilo professionale
Capo cantoniere/cantoniere
Posizione
B1/B2
(***) Sospeso fino alla proposta della trattativa della squadra e della sorveglianza.
VII
Accordo 13 settembre 2006
in materia di formazione riguardante
la salute e la sicurezza sul lavoro
Le parti:
Ritenendo di dover attuare quanto disposto dall'art. 70 del c.c.n.l. in vigore, che introduce il principio fondamentale
che la gestione della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro costituisce parte integrante della gestione generale dell'ANAS;
Visto l'accordo in materia di salute e sicurezza sul lavoro del 28 gennaio 2005, che si intende integralmente
richiamato;
Considerato che la formazione sulla prevenzione e sicurezza è finalizzata alla prevenzione dei rischi derivanti dal
lavoro e costituisce uno dei capisaldi del Sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSSL - Linee-guida
UNI-INAIL) da adottarsi presso l'ANAS secondo quanto previsto dall'art. 70 del c.c.n.l.;
Visto l'art. 69 del c.c.n.l. in vigore e preso atto della proposta formativa generale, presentata dal Servizio relazioni
industriali e sicurezza sul lavoro anche sulla base dell'accordo Stato-regioni del 14 febbraio 2006 all'Organismo paritetico
nazionale, proposta che si allega e forma parte integrante del presente accordo;
Considerato che per una azienda altamente specialistica e di rilievo nazionale come l'ANAS è fondamentale
predisporre un progetto formativo, teso alla valorizzazione delle risorse interne, il quale consenta, sulla base
dell'esperienza maturata in passato e con le opportune integrazioni, di costituire un gruppo particolarmente specializzato di
formatori interni;
Tutto ciò premesso, le parti;
Approvano:
- le linee-guida programmatiche ed il piano formativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui in premessa
che individua le linee-guida, le materie, i destinatari ed i programmi con riferimento alle tabelle allegate al presente accordo
e che formano parte integrante di esso, in quanto rispondenti agli obblighi di legge ed alle strategie formative condivise.
Le parti, altresì, convengono quanto segue:
1) entro la fine del mese di luglio di ciascun anno e, comunque, in tempi utili rispetto alla scadenza indicata all'art. 69
del vigente c.c.n.l., il RSPP della Direzione generale, quello del CSS di Cesano e quelli delle strutture periferiche
trasmettono i fabbisogni formativi individuati in materia di prevenzione e sicurezza al Servizio risorse umane - Reparto
formazione, il quale in collaborazione con il Servizio relazioni industriali - Ufficio di coordinamento politiche sulla sicurezza
del lavoro definisce il piano formativo annuale di cui al D.Lgs. n. 626/1994, che è parte integrante del piano formativo
nazionale dell'ANAS S.p.a.;
2) il piano formativo di cui al punto 1 viene fornito all'Organismo paritetico di cui all'art. 63, comma c) del vigente
c.c.n.l., il quale può avanzare delle proposte integrative;
3) nei termini previsti dal citato art. 69 del vigente c.c.n.l. e dall'accordo 28 gennaio 2005, il piano formativo annuale
viene fornito alle OO.SS.;
4) in ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 21 e 22 del D.Lgs. n. 626/1994, in caso di assunzione di personale a
qualunque titolo, il corso base dovrà essere svolto contestualmente alla presa di servizio;
5) nei casi di nomina o sostituzione di uno dei datori di lavoro, dirigente nelle unità produttive, RSPP, ASPP, R.L.S.,
il corso base verrà svolto con l'ausilio di strutture formative specializzate interne/esterne, contestualmente all'assunzione in
concreto del nuovo ruolo;
6) per quanto riguarda i corsi di base dei lavoratori, questi dovranno essere svolti da parte degli RSPP ed ASPP
delle rispettive strutture, i quali, a tal fine, verranno formati con corsi specifici di formazione per formatori interni ed ai quali
verranno forniti idonei strumenti didattici e metodologici da utilizzare in aula;
7) il piano di formazione allegato, contenente i tempi, l'organizzazione e i contenuti dei corsi di formazione va
considerato come un documento di base che potrà essere adeguato sulla base di innovazioni legislative, di organizzazione
aziendale o di esigenze didattiche. In particolare tale piano di formazione sarà oggetto di eventuale integrazione sul tema
dei rischi specifici e di indicazione delle priorità di esecuzione nell'ambito dell'Organismo paritetico ex art. 63 del c.c.n.l.
che verrà convocato entro quindici giorni dalla data del presente accordo;
8) al fine di favorire il processo di formazione del personale interessato, si conviene di unificare al 31 ottobre p.v. la
scadenza del mandato dei R.L.S., fermo restando che fino al momento della nuova elezione resteranno in carica gli attuali
eletti;
9) nell'ambito delle sessioni formative previste, gli Organismi paritetici nazionale e locali (ove costituiti)
individueranno, per i propri componenti, il fabbisogno formativo necessario alla propria attività, comunicandolo
preventivamente per il tramite dell'Organismo di appartenenza.
I R.L.S. potranno partecipare come uditori ai singoli cicli formativi relativi ai rischi specifici dei propri rappresentati
programmati nell'ambito territoriale di competenza, previa autorizzazione dell'unità organizzativa di appartenenza.
Attività formativa in materia di sicurezza
e tutela della salute dei lavoratori
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Linee-guida
Roma, luglio 2006
Progetto di attività formativa in materia di sicurezza
e tutela della salute dei lavoratori
1. Analisi degli obblighi legislativi formativi
1.1. Obblighi di formazione in generale
In materia di sicurezza e tutela della salute sul luogo di lavoro il decreto legislativo n. 626/1994 stabilisce alcuni
obblighi formativi, di natura contravvenzionale, ossia penalmente rilevanti, a carico dei datori di lavoro e dei loro dirigenti
delegati.
In particolare, il suddetto decreto stabilisce che tutti i lavoratori devono ricevere una formazione sufficiente ed
adeguata, in materia di sicurezza e tutela della salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie
mansioni (D.Lgs. n. 626/1994, art. 22, comma 1; art. 89, comma 2, lett. a). Tale formazione deve avvenire in occasione
dell'assunzione; del trasferimento o cambiamento di mansioni; dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove
tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi. Inoltre, la formazione deve essere periodicamente ripetuta in
relazione all'evoluzione dei rischi ovvero all'insorgenza di nuovi rischi (art. 22, commi 2 e 3; art. 89, comma 2, lett. a).
Quanto detto, vale per tutti i lavoratori e, quindi, anche per i dirigenti e per i preposti. Ma, per questi, vanno
individuati percorsi formativi più articolati di quelli dei lavoratori (impiegati e operai), in funzione dei loro obblighi derivanti
dalla posizione di sovraordinazione gerarchica da essi ricoperta per impartire direttive in ordine all'esecuzione, alla
disciplina del lavoro e alla sicurezza e tutela della salute.
Infatti, i preposti, oltre a dover essere formati in materia di sicurezza e tutela della salute sul luogo di lavoro, al pari di
tutti gli altri lavoratori, devono essere formati anche sugli obblighi derivanti dalla funzione di comando da essi esercitata e
sulle modalità di effettuazione della sorveglianza sui lavoratori in materia di sicurezza.
Tale percorso formativo specifico per i preposti, pur se non esplicitato direttamente dal D.Lgs. n. 626/1994, si rende
assai opportuno tenuto conto dell'obbligo penale posto a carico dei medesimi di "richiedere l'osservanza da parte dei
singoli lavoratori delle norme vigenti nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di
uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale, messi a loro disposizione" (art 4, comma 5,
lett. f); art. 90, comma 1, lett. b).
Analogamente ai preposti, anche per quanto concerne i dirigenti è opportuno elaborare percorsi formativi integrativi
specifici incentrati sia sulla loro funzione di delegati del datore di lavoro, sia sulle capacità di individuare obiettivi di
miglioramento della sicurezza e di porre in essere i relativi programmi gestionali.
Con riferimento al primo punto, ossia alla funzione di delegati del datore di lavoro, il percorso formativo dovrà essere
riferito ai principali aspetti giuridici relativi alle responsabilità civili e penali conseguenti agli eventuali accadimenti dannosi;
con riferimento al secondo punto richiamato, ossia alle capacità gestionali, i programmi formativi dovranno essere relativi,
tra l'altro, a temi quali la valutazione dei costi e benefici della sicurezza e salute sul lavoro, le linee-guida europee in
materia di sistemi di gestione integrati della sicurezza secondo principi di qualità, i nuovi rischi emergenti, anche di natura
psico-sociale.
1.2. Corsi di formazione per gli addetti all'antincendio e al primo soccorso
Ai sensi del D.Lgs. n. 626/1994, art. 4, comma 5, lett. a), art. 12, comma 1, lett. b), il datore di lavoro ha l'obbligo, tra
l'altro, di designare i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di
evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque di
gestione dell'emergenza.
Inoltre, ai sensi del D.M. 15 luglio 2003, n. 388, art. 3, comma 1, i lavoratori così designati devono essere "formati
con istruzione teorica e pratica per l'attuazione delle misure di primo intervento interno e per l'attivazione degli interventi di
pronto soccorso". In particolare, i contenuti minimi di tale formazione sono contenuti nell'Allegato IX, D.M. 10 marzo 1988,
per la lotta antincendio e la gestione delle emergenze e dall'Allegato 3 del D.M. 15 luglio 2003, n. 388 per la gestione del
pronto soccorso.
1.3. Corsi di formazione per responsabili del Servizio di prevenzione e protezione (RSPP) ed addetti del Servizio di
prevenzione e protezione dai rischi (ASPP)
Ai sensi del D.Lgs. n. 626/1994, art. 8-bis, così come integrato dal D.Lgs. 23 giugno 2003, n. 195, i responsabili del
Servizio di protezione e prevenzione e gli addetti al Servizio di prevenzione e protezione, per lo svolgimento delle loro
funzioni devono, tra l'altro, "... essere in possesso di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici
corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative". I contenuti,
gli indirizzi e i requisiti minimi di tali corsi sono stabiliti dal provvedimento 26 gennaio 2006 della Conferenza Stato-regioni
(G.U. del 14 febbraio 2006, S.G. n. 37).
1.4. Corsi di formazione per Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.)
Ai sensi del D.Lgs. n. 626/1994, art. 19, comma 1, lett. g), art. 22, comma 4 e art. 89, comma 2, il datore di lavoro e i
dirigenti sono tenuti ad erogare ai Rappresentanti per la sicurezza una "formazione particolare in materia di salute e
sicurezza, concernente la normativa in materia di sicurezza e salute e i rischi specifici esistenti nel proprio ambito di
rappresentanza, tale da assicurargli adeguate nozioni sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi".
Inoltre, il D.M. 16 gennaio 1997, all'art. 2 definisce i contenuti e la durata minima, pari a 32 ore, di tali corsi di
formazione.
Alla luce del fondamentale ruolo svolto dai destinatari della formazione in esame, sarà quindi riposta particolare
attenzione alla fase di individuazione dei soggetti che forniranno le attività di docenza negli interventi formativi da
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effettuare.
2. Elaborazione di un piano formativo in materia di sicurezza e salute sul lavoro per l'anno 2006
Dall'analisi degli obblighi legislativi formativi sopra descritti, è possibile, comunque, definire prime linee-guida
prioritarie secondo cui progettare un piano formativo in materia di sicurezza e salute sul lavoro.
Tali linee-guida tengono conto delle indicazioni ricevute dal Servizio relazioni industriali e sicurezza sul lavoro e dal
Comitato bilaterale per la sicurezza dell'ANAS e di alcune osservazioni di merito sul piano di formazione per la sicurezza
avanzate dagli R.L.S.
In primo luogo, dando per scontata l'avvenuta formazione di tutti i lavoratori al momento dell'assunzione, va
progettato un sistema organizzativo specifico che permetta l'attivazione di aggiornamenti formativi periodici per tutti i
lavoratori, da effettuare "in relazione all'evoluzione dei rischi, all'insorgenza di nuovi rischi o in concomitanza con il
trasferimento o cambiamento di mansioni o con l'introduzione di nuove attrezzature di lavoro, di nuove tecnologie, di nuove
sostanze e preparati pericolosi" (art. 22, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 626/1994). Tali aggiornamenti, così come la
formazione di base, dovranno tenere conto delle indicazioni, istruzioni e procedure di sicurezza contenute nei documenti di
valutazione dei rischi.
In secondo luogo, vanno definite alcune priorità, privilegiando, innanzitutto, la formazione rivolta a figure particolari e
funzioni specialistiche e ai lavoratori che esercitano la sovraordinazione gerarchica, ossia il potere di impartire disposizioni
in ordine all'esecuzione, alla disciplina e alla sicurezza sul lavoro, poiché a tali soggetti la normativa di sicurezza ha
attribuito una posizione di garanzia in funzione antinfortunistica e di igiene del lavoro.
Tali figure sono, appunto, i dirigenti e i preposti, i responsabili e gli addetti ai Servizi di prevenzione e protezione, gli
addetti all'antincendio, emergenza e primo soccorso, i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
In fase di progettazione definitiva, poi, è opportuno inserire un progetto di formazione ai formatori (da rivolgersi a
RSPP, ASPP, dirigenti e preposti), al fine di sviluppare un'attività formativa a livello decentrato autoprodotta e, quindi,
facilmente replicabile in tempi rapidi e contemporaneamente presso tutti i compartimenti.
Saranno utilizzati tutti gli strumenti didattici, anche quelli multimediali, al fine di facilitare e standardizzare la
formazione ai lavoratori.
3. Programmi di formazione differenziati per obiettivi specifici
3.1. Programma formativo di base per tutti i neo assunti
Tale programma si articola in due moduli, un modulo giuridico e un modulo tecnico.
Il modulo giuridico verterà sui seguenti argomenti:
- nozione di infortunio e di malattia professionale;
- l'art. 2087 cod. civ.;
- le contravvenzioni e i delitti in materia di sicurezza e salute del codice delle altre leggi penali;
- la legislazione tecnica degli anni '50 tuttora vigente;
- il D.Lgs. n. 626/1994 e le successive disposizioni emanate in materia;
- i destinatari degli obblighi giuridici (i datori di lavoro, i dirigenti, i preposti, i committenti, i progettisti, ecc.);
- i lavoratori beneficiari della normativa: diritti e doveri;
- i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.); i responsabili e gli addetti dei Servizi di prevenzione e
protezione dai rischi (RSPP e ASPP);
- il medico competente.
Il modulo tecnico verterà sui seguenti argomenti:
- rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'impresa in generale;
- le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate;
- i rischi specifici cui è esposto il lavoratore, in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni
aziendali in materia;
- i pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza
previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
- le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei lavoratori;
- i nominativi dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure antincendio e della gestione delle emergenze.
Ovviamente, le nozioni di sicurezza relative alle specifiche attività svolte, saranno differenziate per ciascuna delle
figure aziendali ricomprese nei diversi profili individuati nei cc.cc.nn.l.
Infatti, per una corretta definizione di questi corsi, anche per definirne una durata congrua, è necessario fare
un'analisi dei rischi specifici connessi alle mansioni svolte.
Ad esempio, per gli amministrativi, saranno inserite nei programmi le disposizioni di sicurezza relative all'uso dei
videoterminali, ai rischi d'ufficio, all'ergonomia delle postazioni di lavoro, al divieto di fumo nei luoghi di lavoro, ecc. mentre
per i cantonieri, verranno elaborati corsi tematici in merito a scavi, viadotti, gallerie, ponteggi, installazione di cantieri
stradali, movimentazione manuale di carichi, trasporto su strada di sostanze pericolose, ecc., nonché al corretto utilizzo ed
alla funzione dei dispositivi di protezione individuale.
3.1.1. Programma formativo di aggiornamento per tutti i lavoratori e per R.L.S.
Tale programma formativo, di durata anche breve (massimo 2 ore), da attuare sul luogo di lavoro, sarà
principalmente incentrato sulle principali novità legislative o di buona tecnica e su temi tecnici specifici, relativi a nuove
attività di lavoro, nuove metodiche, nuove sostanze o attrezzature, ecc. o, comunque, sarà finalizzato a rinforzare concetti
già acquisiti in precedenti corsi, ma ritenuti molto importanti e, quindi, meritevoli di riprogrammazione.
3.2. Programma formativo per datori di lavoro e dirigenti
I datori di lavoro e i dirigenti dovranno essere formati su tutti gli aspetti giuridici e tecnici principali, relativi agli
obblighi di natura amministrativa e gestionale necessari a dare attuazione a tutte le disposizioni di sicurezza e tutela della
salute vigenti.
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Inoltre, dovranno essere introdotti nel programma approfondimenti relativi all'utilizzo delle deleghe, ove attivate, e ai
sistemi di gestione della sicurezza sul lavoro, secondo principi di qualità dettati dalle direttive europee e dalle linee-guida
UNI-INAIL (SGSL).
3.3. Programma formativo per preposti
Per i preposti, in aggiunta al programma standard di base per i lavoratori, sopra illustrato, è necessario progettare un
modulo formativo incentrato sui sistemi di organizzazione aziendale delle attività di prevenzione, sulle tecniche di
sorveglianza, sulle tecniche di comunicazione con i lavoratori e di coordinamento delle risorse umane.
VIII
Protocollo d'intesa 26 luglio 2007
per i rinnovo del c.c.n.l. per il personale non dirigente
dell'Ente nazionale per le strade ANAS
Il giorno 26 luglio 2007 al termine dell'incontro i rappresentanti dell'ANAS S.p.a. ed i rappresentanti delle OO.SS.
nazionali, riuniti per il rinnovo del c.c.n.l. di lavoro dei dipendenti ANAS 2006-2009, scaduto il 31 dicembre 2005;
Convenendo che:
- il contratto 2006-2009, a partire dal testo allegato, rappresenta uno strumento di rilevante importanza strategica per
il periodo di transizione e di riforma organizzativa dell'ANAS, dopo l'avvenuta trasformazione societaria e l'avvio della
definizione del nuovo modello di funzionamento. Tale contratto è pertanto finalizzato a rispondere all'esigenza di una
società per azioni, adeguata alla missione assegnata, capace pertanto di competere anche con il mercato, stabilendo un
positivo dialogo con i privati e con l'obiettivo di accrescere le proprie entrate, migliorando l'efficacia e l'efficienza delle
proprie strutture operative, garantendo gli standard di qualità del servizio fissati, nonché una efficiente gestione diretta del
settore stradale ed autostradale di propria competenza ed una efficace attività di monitoraggio, sorveglianza e controllo
delle attività delle concessionarie autostradali;
Considerato che non completa realizzazione delle previsioni contenute nella legge finanziaria 2007, che ha fissato le
scadenze in tema di piano economico-finanziario aziendale riferito all'intera durata della concessione, alla sottoscrizione
della convenzione unica, nonché alla definizione dell'accordo di programma e della carta dei servizi, ha condizionato
l'andamento della negoziazione del rinnovo contrattuale;
Si concorda quanto segue:
1) La parte normativa del c.c.n.l. 2002-2005 viene modificata secondo l'articolato allegato, rimanendo ferma la
validità dei restanti articoli contrattuali e dei protocolli correlati allo stesso c.c.n.l.
2) Per quanto concerne il rinnovo della parte economica, si individua come base di calcolo sulla quale applicare le
percentuali relative ai tassi di inflazione registrati nei periodi di riferimento, la base retributiva costituita dalle seguenti voci,
riferita alla posizione economico-organizzativa B1, ai sensi della classificazione stabilita dal c.c.n.l. 2002-2005:
a) minimo tabellare;
b) indennità integrativa speciale;
c) E.d.r.;
d) retribuzione individuale di anzianità (media sul totale dipendenti a livello B1);
e) arricchimento esperienza professionale (media sul totale dipendenti a livello B1);
f) E.r.d.;
g) scatti di anzianità (media sul totale dipendenti a livello B1);
h) rateo di 13ª mensilità;
i) rateo di indennità operativa.
3) Per l'esercizio 2006 il tasso di inflazione reale utilizzato è stato pari al 2,1%.
4) In merito alla determinazione dell'adeguamento dei minimi tabellari relativamente al 2007 si fa riferimento
all'inflazione programmata fissata al 2% nel DPEF 2006.
5) La definizione della parte economica, prevedendo:
- la corresponsione di una indennità "una tantum" pari ad € 1.000,00 a copertura del periodo pregresso da
corrispondersi con lo stipendio del mese di agosto 2007;
- un aumento del minimo tabellare a regime pari ad € 115,00 a valere anche sulla 13ª mensilità e sulla indennità
operativa di cui all'art. 87 del c.c.n.l.
La decorrenza dei pagamenti sarà la seguente:
- agosto 2007 "una tantum" pari ad € 1.000,00;
- ottobre 2007 incremento pari a € 90,00 sul minimo tabellare;
- dicembre 2007 incremento pari a € 25,00 sul minimo tabellare.
Tutti gli emolumenti si applicano al personale in servizio alla data delle rispettive decorrenze.
Tutti tali emolumenti, riferiti convenzionalmente alla posizione organizzativa ed economica B1, sono riparametrati
sulle diverse posizioni economico-retributive in base alla vigente scala parametrale e si sviluppano come segue:
Par.
240
200
170
155
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Posizioni economiche
A
A1
B
B1
Dall'1.10.2007
139,35
116,13
98,71
90,00
INDICITALIA
Dall'1.12.2007
38,71
32,26
27,42
25,00
"Una tantum"
1.548,39
1.290,32
1.096,77
1.000,00
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140
115
100
B2
C
C1
81,29
66,77
58,06
22,58
18,55
16,13
903,23
741,94
645,16
6) Le parti stabiliscono quindi che la trattativa economica relativa al riconoscimento degli incrementi di produttività
aziendale si avvierà entro il mese di gennaio 2008, con la finalità di determinare un impianto coerente con gli obiettivi
fissati dal piano economico-finanziario aziendale che sarà oggetto di confronto tra le parti e per utilizzare le opportunità
inserite nel DPEF 28 giugno 2007. Tale trattativa nazionale individuerà criteri di erogazione connessi a tale impianto da
sviluppare a livello territoriale.
7) Aggiornamento del sistema delle relazioni industriali, con articolazione su tre livelli, secondo quanto contenuto
nell'articolato allegato, con l'inserimento di un livello confederale nel cui ambito collocare il confronto sulle linee strategiche
aziendali, prevedendo la revisione, attraverso accordo da definirsi entro il mese di ottobre 2007, del regolamento
dell'Organismo bilaterale.
8) Introduzione di procedure per la copertura dei posti vacanti anche attraverso le selezioni interne, con previsione di
confronti periodici per l'individuazione dei fabbisogni di personale, secondo quanto contenuto nell'articolato allegato.
9) L'impegno ad un confronto a breve termine teso a verificare tempi e modalità della stabilizzazione del personale
con contratti a termine, a partire dalle positive sperimentazioni effettuate nell'area dell'esercizio.
10) la necessità di una verifica dell'apertura del processo di definizione del contratto della viabilità, nella prospettiva
di una collocazione dell'ANAS S.p.a. e dei suoi lavoratori nell'ambito di una dimensione strategica più generale nel settore
stradale e autostradale nazionale, verso cui tendere anche al fine di definire coerenti prestazioni all'utenza ed omogeneità
dei trattamenti nelle attività affini.
11) Avviare entro il mese di ottobre la trattativa legata al completamento della parte normativa del c.c.n.l., per la
definizione in particolare dei seguenti temi:
- organizzazione del lavoro e produttività, al fine di procedere alla distribuzione della presenza sul lavoro in linea con
le esigenze aziendali, nell'ottica di un recupero di efficienza nella gestione del personale. Tale obiettivo si potrà conseguire
attraverso la determinazione di una nuova articolazione dell'orario di lavoro che può scaturire dall'adozione dell'auspicabile
contratto della viabilità o, in mancanza dello stesso, dalla contrattazione successiva tra le parti da effettuarsi entro gennaio
2008. Pertanto, ferma restando la attuale durata dell'orario di lavoro di 36 ore, le parti stabiliscono dal 1º novembre 2007 la
distribuzione dell'orario presso le sedi della Direzione generale e degli uffici territoriali come di seguito indicato:
- dal lunedì al giovedì, 7 ore e 30 minuti;
- il venerdì, 6 ore;
con l'introduzione di una flessibilità pari a 90 minuti da effettuarsi a partire dalle ore 7.45 fino alle ore 9.15, e con il
mantenimento dell'attuale disciplina della pausa pranzo;
- codice etico, codice disciplinare, "mobbing", pari opportunità, con l'obiettivo di armonizzare i testi rispetto alle
evoluzioni della normativa esterna ed interna di riferimento e al fine di garantire una più efficace gestione delle risorse
aziendali anche attraverso un adeguamento delle previsioni contenute nel codice disciplinare, il necessario raccordo con il
codice etico aziendale, nonché la definizione di una idonea e completa disciplina della salvaguardia della dignità dei
lavoratori anche in materia di "mobbing";
- aree di classificazione attraverso la realizzazione di un impianto di classificazione rispondente alle necessità di
inquadramento delle professionalità oggi presenti nella nuova articolazione delle attività aziendali, nonché strutturato su un
adeguato numero di livelli.
Tale nuova struttura rifletterà la specifica tipologia di attività svolta dalle risorse, il differente grado di responsabilità
assegnato, nonché le diverse competenze e conoscenze necessarie per la copertura delle posizioni organizzative, anche
al fine di consentire la realizzazione di specifici percorsi di carriera, finalizzati al costante stimolo delle risorse aziendali,
nonché all'individuazione di un livello dove fare confluire i ruoli strettamente a ridosso delle posizioni apicali del
management aziendale e di diversi "livelli di ingresso".
Le ulteriori seguenti materie saranno definite o rivisitate con accordo tra le parti entro il 31 dicembre 2007:
- ex art. 18, legge Merloni;
- trasferte;
- mobilità;
- attività ricreative e sociali;
- formazione professionale e continua;
- disciplina del rapporto di lavoro ex Titolo II vigente c.c.n.l.
Le parti si riservano di sottoporre la presente intesa ai propri Organismi competenti.
Allegato al verbale
In ragione della particolare funzione e delle caratteristiche del tutto peculiari rivestite in ambito aziendale dal Centro
sperimentale di Cesano, quale struttura di eccellenza della ricerca tecnico-scientifica, le parti convengono di riconoscere
allo stesso, per quanto attiene allo svolgimento delle relazioni industriali, una sede negoziale specifica nell'ambito dell'unità
produttiva di riferimento.
Allegato 1
Le parti, nel ribadire la centralità strategica del sistema di relazioni industriali, che consenta il costante raccordo tra
la totalità dei soggetti coinvolti nelle decisioni di indirizzo delle politiche aziendali, al fine anche di anticipare o di gestire le
criticità centrali e/o periferiche nell'ambito dell'azienda stessa, soprattutto nell'ottica di agevolare la prosecuzione del
processo di trasformazione in atto, stabiliscono il seguente:
Protocollo sulle relazioni industriali
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Art. 1
(Area di applicazione)
1. Il contratto collettivo nazionale si applica al personale dipendente dell'ANAS S.p.a.
2. I benefici economici del presente contratto vengono applicati al personale presente in forza alla data del 1º luglio
2007.
3. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno, qualora non ne sia data disdetta da
una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima della scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni
contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
4. La procedura stabilita dalle parti per il rinnovo del contratto collettivo, sia per la parte economica che per quella
normativa, è fissata dal successivo art. 3.
Art. 2
(Durata del contratto)
1. Fatte salve le diverse decorrenze espressamente indicate per i singoli istituti e sulla base dell'intesa tra le parti
sociali del 23 luglio 1993, relativa alla struttura della contrattazione, il presente contratto ha decorrenza dal 1º gennaio al
31 dicembre 2009 per la parte normativa, ed è valido dal 1º gennaio 2006 fino al 31 dicembre 2007 per la parte
economica.
2. Il rapporto di lavoro del personale dell'ANAS è disciplinato dal codice civile - Libro V -, dalle leggi che regolano il
rapporto di lavoro nell'impresa, dai regolamenti dell'ANAS, dal presente contratto e dal contratto individuale.
Art. 3
(Procedure per il rinnovo)
1. La piattaforma per il rinnovo del c.c.n.l. sarà presentata in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative tre
mesi prima della scadenza.
2. Durante i tre mesi precedenti alla scadenza e nel mese successivo e, comunque, per un periodo
complessivamente pari a quattro mesi dalla data di presentazione della piattaforma, le parti non assumeranno iniziative
unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
3. In assenza di accordo, dopo un periodo di tre mesi dalla data di scadenza del c.c.n.l. e, comunque, dopo un
periodo di tre mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo, se successiva alla scadenza del c.c.n.l., sarà
corrisposto ai dipendenti un elemento provvisorio della retribuzione (indennità di vacanza contrattuale).
4. L'importo di tale elemento sarà pari al 30% del tasso di inflazione programmato, applicato ai minimi retributivi
contrattuali vigenti, inclusa l'indennità integrativa speciale. Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al
50% dell'inflazione programmata. Dalla decorrenza dell'accordo di rinnovo del contratto collettivo nazionale l'indennità di
vacanza contrattuale cessa di essere erogata. Tale meccanismo sarà unico per tutti i lavoratori che rientrano nell'ambito di
applicazione di questo contratto.
La violazione delle disposizioni di cui al punto precedente comporterà quale conseguenza a carico della parte che vi
avrà dato causa, l'anticipazione o lo slittamento di tre mesi del termine a partire dal quale decorre l'indennità di vacanza
contrattuale.
Art. 4
(Diritti di informazione)
A) Livello nazionale confederale e di categoria
Periodicamente, di norma ogni semestre, l'azienda e le Segreterie confederali delle Organizzazioni sindacali
nazionali dei lavoratori si incontreranno, congiuntamente alle Segreterie nazionali di categoria delle OO.SS. dei lavoratori,
attraverso la convocazione di un Organismo bilaterale nazionale, disciplinato da apposito regolamento, al fine di effettuare
una disamina congiunta delle seguenti materie:
1) costituzione di nuove società e partecipazioni societarie dell'ANAS;
2) accordo di programma, suo stato di attuazione, nonché sulle eventuali successive modifiche introdotte;
3) bilancio preventivo o consuntivo con i relativi aggiornamenti;
4) progetti di intervento sugli assetti organizzativi, che comportino riflessi sul personale, per i quali potranno anche
essere attivate specifiche consultazioni, finalizzate all'assunzione di elementi di conoscenza ed approfondimento sugli
aspetti dell'occupazione, sull'organizzazione e sulle condizioni di lavoro;
5) sicurezza stradale e qualità del servizio;
6) piani di investimento.
B) Livello nazionale di categoria
Periodicamente, di norma ogni quadrimestre, o su richiesta di una delle parti, l'azienda e le Organizzazioni sindacali
nazionali dei lavoratori si incontreranno al fine di effettuare una disamina congiunta delle seguenti materie:
1) stato degli investimenti, della progettazione, delle gare esperite, con valutazione sui risultati raggiunti nel
quadrimestre precedente;
2) attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, con la disaggregazione compartimentale;
3) stato e dinamica qualitativa e quantitativa dell'occupazione derivante anche dall'utilizzo delle diverse tipologie
contrattuali, nonché l'andamento qualitativo e quantitativo dell'occupazione femminile e l'utilizzo del reclutamento ex L. n.
68/1999 comprensivi anche della mobilità del personale;
4) stato di attuazione dei programmi di formazione, addestramento e riqualificazione professionale;
5) gli interventi effettuati in materia di igiene, salute e sicurezza del lavoro, nonché i dati relativi agli infortuni, alle
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malattie professionali ed alla sorveglianza sanitaria;
6) orientamenti in materia di appalti, in relazione non solo all'attività di manutenzione ordinaria, avuto riguardo alla
natura delle attività conferite, nonché agli ambiti in cui esse si esplicano o si prevede possono esplicarsi. Inoltre, l'ANAS
indicherà la tipologia degli appalti avente carattere nazionale, entro 30 giorni dalla richiesta, con le motivazioni e le
caratteristiche dell'appalto stesso;
7) azioni positive e di pari opportunità;
8) budget del personale, con cadenza annuale.
Nel corso degli incontri la società fornirà gli eventuali aggiornamenti sulle tematiche esaminate negli incontri
precedenti.
C) Livello regionale e di unità produttiva
Periodicamente, di norma ogni quadrimestre, o su richiesta di una delle parti, l'azienda e le Organizzazioni sindacali
competenti a livello di unità produttiva si incontreranno al fine di effettuare una disamina congiunta delle seguenti materie:
1) argomenti di cui ai punti 2 e 3 del paragrafo riguardante l'informazione a livello nazionale;
2) situazione tecnico-organizzativa dell'unità produttiva e programmi sugli investimenti in corso;
3) programmi di aggiornamento ed addestramento professionale, con particolare riferimento alla verifica dei percorsi
formativi;
4) la consistenza numerica del personale distinta per sesso e tipologia di contratto, nonché l'andamento delle
assunzioni secondo le diverse tipologie utilizzate e nelle eventuali diverse articolazioni interne;
5) la necessità di lavoro straordinario determinata da eventi eccezionali, non programmabili, fornendo i dati a
consuntivo relativi alle ore di straordinario effettuate nel trimestre precedente;
6) i dati relativi agli infortuni, alle malattie professionali e agli interventi effettuati in materia di salute e sicurezza nel
lavoro;
7) le linee in materia di appalti di cui al precedente punto 6, lett. B), relativamente al rispettivo ambito territoriale;
8) budget del personale, con cadenza annuale.
A richiesta delle R.S.A./R.S.U. sarà effettuato un esame congiunto su particolari aspetti delle problematiche
sopracitate nel corso di un apposito incontro da convocare entro 10 giorni dalla apposita richiesta.
Per unità produttive si intendono: i compartimenti della viabilità, gli uffici speciali, la Direzione generale. Per quanto
attiene le sezioni staccate le relazioni industriali avverranno congiuntamente alla sede compartimentale di riferimento.
Art. 5
(Contrattazione)
A) Livello nazionale di categoria
Costituiscono oggetto di confronto:
1) linee e strategie occupazionali;
2) programmi ed interventi di aggiornamento, qualificazione e riqualificazione del personale;
3) l'organizzazione generale dei servizi e le ricadute in termini di orari di lavoro;
4) il reclutamento del personale con contratto diverso dal contratto a tempo indeterminato, per il superamento dei
limiti posti dall'articolo relativo alle tipologie contrattuali;
5) il sistema collettivo premiante di cui al punto 6 del Protocollo 26 luglio 2007.
B) Livello regionale e di unità produttiva
Costituiscono oggetto di confronto:
1) la situazione tecnico-organizzativa dell'unità produttiva e le prospettive sugli investimenti in corso;
2) i programmi relativi agli ammodernamenti delle strutture e degli impianti aventi riflessi sull'ambiente di lavoro;
3) i programmi di aggiornamento e di addestramento professionale, con particolare riferimento alla verifica dei
percorsi formativi;
4) la consistenza numerica del personale distinta per sesso e tipologia di contratto, nonché l'andamento delle
assunzioni;
4-bis) l'organizzazione dei servizi secondo i criteri generali anche in rapporto a mobilità e carichi di lavoro;
5) la necessità di lavoro straordinario determinata da eventi eccezionali, non programmabili, fornendo i dati a
consuntivo relativi alle ore di straordinario effettuate nel trimestre precedente;
6) l'articolazione dell'orario di lavoro (orario settimanale, flessibilità, lavoro domenicale e festivo, turnazioni);
7) i dati relativi agli infortuni, alle malattie professionali e agli interventi effettuati in materia di salute e sicurezza del
lavoro;
8) l'esame delle vertenze individuali e plurime relative all'applicazione delle norme di legge e del c.c.n.l.;
9) le politiche per le azioni positive e pari opportunità;
10) le eventuali ricadute degli accordi nazionali;
11) i rapporti con l'utenza;
12) le eventuali priorità del diritto allo studio.
Art. 6
(Procedura e sedi di composizione delle controversie)
Le parti, riaffermando il comune convincimento che un positivo andamento delle relazioni sindacali vada correlato
anche alla predisposizione di idonei strumenti, che privilegino ed antepongano i momenti di esame e verifica delle varie
problematiche alle fasi di conflittualità e che, comunque, l'interpretazione delle norme del presente contratto devono essere
rimesse, per la loro definizione, alle parti stipulanti, convengono di attenersi alle procedure di seguito indicate per la
composizione delle controversie sull'applicazione del contratto.
A) Livello unità produttiva
1) Quando il lavoratore ritenga disattesa nei propri confronti una norma disciplinante il rapporto di lavoro, così come
viene stabilita dal c.c.n.l., può chiedere che l'esame della questione venga esaurito tra unità produttiva e la
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R.S.A./R.S.U./OO.SS. territoriali interessate entro i 30 giorni successivi all'inoltro della richiesta.
La richiesta di esame della questione avviene per iscritto con l'indicazione precisa della norma contrattuale che si
ritiene disattesa ed i motivi della contestazione.
2) In caso di controversie plurime, intendendo al riguardo le vertenze sui diritti derivanti dal contratto o da accordi e
riguardanti una pluralità di dipendenti, la richiesta di composizione può essere assunta direttamente dalle R.S.A./R.S.U. e
dalle OO.SS. territoriali interessate secondo la seguente procedura:
- la richiesta di esame della questione avviene per iscritto con l'indicazione precisa della norma contrattuale che si
ritiene disattesa ed i motivi della contestazione;
- entro 15 giorni dalla data di ricevimento della domanda il responsabile dell'ANAS competente territorialmente fissa
l'incontro con la rappresentanza sindacale per l'esame della controversia. Al termine dell'incontro dovrà essere redatto un
apposito verbale;
- in caso di mancato accordo può essere richiesta eventualmente l'assistenza del servizio relazioni industriali
nazionale, da svolgersi entro i 15 giorni successivi;
- al termine di tale fase viene redatto specifico verbale. Solo in caso di controversia plurima, per le questioni non
risolte si seguirà la procedura di cui al successivo livello nazionale.
B) Livello nazionale
1) Permanendo il disaccordo, la controversia plurima sarà sottoposta all'esame dei competenti Organi nazionali e si
concluderà entro i 10 giorni successivi alla data di formalizzazione della conclusione dell'esame a livello territoriale. Fino al
completo esaurimento, in tutte le loro fasi, delle procedure sopra individuate, i lavoratori interessati non potranno adire
l'autorità giudiziaria sulle materie oggetto della controversia, né si potrà fare ricorso ad agitazioni del personale di qualsiasi
tipo né, da parte aziendale, verrà data attuazione a provvedimenti concernenti le questioni oggetto della controversia.
2) In caso di controversie originatesi in sede di trattativa nazionale, le parti si impegnano a svolgere un incontro, che
sarà fissato dall'azienda entro 10 giorni successivi alla effettuazione della richiesta di raffreddamento.
Art. 7
(Interpretazione autentica del contratto)
1. Quando insorgono controversie sull'interpretazione del presente contratto collettivo, le parti che lo hanno
sottoscritto si incontrano, entro 30 giorni dalla richiesta di cui al successivo comma 2, per definire consensualmente il
significato della clausola controversa.
2. Al fine di cui al comma 1, la parte interessata invia all'altra apposita richiesta scritta con lettera raccomandata; la
richiesta deve contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa; essa deve comunque
fare riferimento a problemi interpretativi ed applicativi di rilevanza generale.
3. L'eventuale accordo sostituisce la clausola controversa sin dalla vigenza del contratto collettivo nazionale.
Art. 8
(Quote sindacali)
1. L'ANAS effettua, a titolo gratuito, le trattenute delle quote sindacali dei dipendenti per conto dei Sindacati
interessati, in base a delega rilasciata dal lavoratore.
2. La misura della trattenuta viene fissata da ciascuna Organizzazione sindacale nazionale dei lavoratori stipulanti il
presente c.c.n.l. La busta paga dovrà essere integrata con l'indicazione dell'Organizzazione sindacale a cui è corrisposta la
relativa trattenuta.
3. I dipendenti hanno facoltà di rilasciare delega, a favore dell'Organizzazione sindacale da loro prescelta, per la
trattenuta di una quota sulla retribuzione fissa mensile, per il pagamento dei contributi sindacali.
4. La delega è rilasciata per iscritto ed è trasmessa all'ANAS a cura del dipendente o dell'Organizzazione sindacale
interessata ed ha effetto dal secondo mese successivo a quello del rilascio.
5. Il dipendente può revocare in qualsiasi momento la delega rilasciata ai sensi del precedente punto 3, inoltrando la
relativa comunicazione all'ANAS e alla Organizzazione sindacale interessata. L'effetto della revoca decorre dal secondo
mese successivo a quello della presentazione della stessa.
6. La delega e la eventuale revoca sono atti di libera manifestazione di volontà e quindi strettamente personali; di
conseguenza le medesime devono essere singole e non cumulative.
7. L'ANAS, entro il giorno cinque di ogni mese, effettua il versamento delle somme, trattenute per "contributi
sindacali", sulla retribuzione del mese precedente alle Organizzazioni stipulanti il presente c.c.n.l., secondo le modalità
dalle stesse indicate.
8. Nel caso in cui la retribuzione mensile non venga corrisposta, non può darsi luogo ad alcuna trattenuta né al
successivo recupero.
9. L'ANAS è tenuto nei confronti dei terzi alla segretezza sui nominativi del personale delegante e sui versamenti
effettuati alle Organizzazioni sindacali.
10. Le deleghe in atto alla data dell'entrata in vigore del c.c.n.l. conservano la loro validità e sono assoggettate alla
disciplina del presente articolo.
Art. 9
(Diritto di affissione)
Le Organizzazioni sindacali dei dipendenti e le Rappresentanze sindacali unitarie hanno il diritto di affiggere, in
appositi spazi che l'ANAS ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva,
pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale del lavoro.
Art. 10
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(Referendum)
L'ANAS deve consentire lo svolgimento di "referendum", sia generali che per categoria, su materie inerenti all'attività
sindacale, indetti dalle R.S.A./R.S.U. e OO.SS. territoriali tra i lavoratori, con diritto di partecipazione di tutti i dipendenti
appartenenti all'unità produttiva ed alla categoria particolarmente interessata.
Art. 11
(Assemblee e locali rappresentanze sindacali)
1. Il personale ha diritto di partecipare alle assemblee sindacali per 12 ore annue "pro-capite" senza decurtazione
della retribuzione.
2. Le assemblee sul posto di lavoro, negli uffici con servizio continuativo al pubblico, vanno tenute di regola nelle
prime o ultime 2 ore di servizio.
3. La convocazione, la sede e l'orario delle assemblee e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni alla
categoria sono comunicate all'ANAS con preavviso scritto, da effettuarsi di norma tre giorni prima.
4. Qualora sia stato raggiunto il limite massimo di ore a disposizione per le assemblee, il dipendente può chiedere
ulteriori sei ore annue, da recuperare entro il mese o nel mese successivo.
5. Alle Organizzazioni sindacali, nell'ambito delle strutture centrali e periferiche, è consentito, per l'esercizio delle
loro funzioni, l'uso di idonei locali disponibili all'interno delle sedi dell'ANAS, nonché il diritto di usufruire, all'interno delle
sedi medesime, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni.
Art. 12
(Tutela dei dipendenti dirigenti sindacali)
1. Il trasferimento, dalla propria sede di lavoro, dei dirigenti sindacali, componenti di Organi statutari delle
Organizzazioni sindacali, nonché dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, possono essere disposti solo previo
nulla osta delle Organizzazioni sindacali di appartenenza.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano fino alla fine dell'anno successivo alla data di cessazione dell'incarico
sindacale.
Art. 13
(Aspettativa sindacale)
unità.
1. Il numero complessivo dei dipendenti che possono essere collocati in aspettativa sindacale retribuita è di dieci
2. La ripartizione delle aspettative, tra le Organizzazioni sindacali stipulanti, è effettuata in relazione al grado di
rappresentatività delle stesse, accertato in base al numero delle deleghe attivate per la riscossione dei contributi sindacali,
risultante alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.
3. Il "quorum" di riferimento per la ripartizione è dato dal rapporto fra il totale delle deleghe sindacali attivate ed il
numero delle aspettative.
4. Le aspettative non assegnate con il "quorum" pieno sono ripartite in base ai maggiori resti.
5. Le aspettative spettanti a ciascuna Organizzazione sindacale non possono superare le tre unità.
6. Il provvedimento di collocamento in aspettativa sindacale viene disposto dall'ANAS a seguito di domanda scritta
ad esso presentata dalla competente Organizzazione sindacale nazionale stipulante del presente contratto. Copia di detto
provvedimento dovrà essere inviata alla Organizzazione sindacale richiedente. Il provvedimento di collocamento in
aspettativa sindacale protrae i propri effetti fino alla richiesta di revoca da parte della stessa Organizzazione sindacale che
ne ha fatto richiesta o del dipendente collocato in aspettativa. Copia del provvedimento di revoca dovrà essere inviata alla
Organizzazione richiedente.
7. Al dipendente collocato in aspettativa sindacale compete l'intera retribuzione fissa, nonché la retribuzione
variabile relativa alla funzione, alla professionalità e alla produttività, con esclusione dei compensi per il lavoro
straordinario. I periodi trascorsi in aspettativa sindacale sono utili a tutti gli effetti, salvo che ai fini del compimento del
periodo di prova e del diritto al congedo ordinario. Il dipendente, terminato il periodo di aspettativa sindacale, rientra nella
sede di provenienza.
8. L'aspettativa sindacale potrà essere convertita, su richiesta dell'Organizzazione sindacale, in permessi sindacali
giornalieri retribuiti pari a 250 giorni lavorativi.
Art. 14
(Permessi sindacali retribuiti)
1) I dirigenti degli Organismi sindacali e delle rappresentanze sindacali possono usufruire, per l'espletamento del
loro mandato, di permessi sindacali retribuiti giornalieri e di permessi retribuiti orari. I permessi sindacali sono, a tutti gli
effetti, equiparati al servizio prestato nell'ANAS.
2) I permessi sindacali sono concessi, salvo inderogabili ed eccezionali esigenze di servizio dirette ad assicurare i
servizi minimi essenziali, in ottemperanza a quanto stabilito dall'accordo di riferimento e parte integrante del presente
contratto.
3) Il monte orario annuo, complessivamente a disposizione per i permessi di cui al precedente comma, è
determinato in ragione di tre ore per ogni dipendente a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato con contratto di
durata almeno pari a 12 mesi, in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente. La ripartizione del monte ore è effettuata,
entro il primo trimestre di ciascun anno, in modo che una quota, pari al 5% del monte orario, sia ripartita in parti uguali fra
tutte le sigle sindacali stipulanti il presente contratto, e la quota restante sia ripartita in proporzione al grado di
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rappresentatività di ciascuna Organizzazione sindacale, accertato in base al numero delle deleghe per la riscossione
dei contributi sindacali risultante alla data del 31 dicembre di ciascun anno. Ferma restando, comunque, la garanzia del
limite minimo prevista dall'art. 23 della legge n. 300/1970 e dell'accordo interconfederale del 20 dicembre 1993.
4) Oltre ai permessi di cui al comma 1, possono essere concessi ai dirigenti sindacali, salvo inderogabili ed
eccezionali esigenze di servizio, ulteriori permessi retribuiti nel limite di diciotto giorni all'anno per la partecipazione ai
convegni nazionali, alle riunioni degli Organi nazionali, regionali, provinciali ed ai congressi previsti dagli Statuti delle
rispettive Confederazioni ed Organizzazioni sindacali di categoria.
5) Le Organizzazioni sindacali devono inviare in forma scritta all'inizio di ogni anno i nominativi dei dirigenti sindacali
facenti parte di strutture sindacali. Diverse intese intervenute tra le Organizzazioni sindacali sulla ripartizione dei permessi
di cui al precedente comma 2, fermo restando il numero complessivo, saranno comunicate all'ANAS per i consequenziali
provvedimenti.
6) Ferma restando l'autonomia delle OO.SS. a determinare la propria delegazione, in occasione delle trattative
convocate dall'ANAS, verranno concessi 3 permessi per Organizzazione sindacale retribuiti che non verranno calcolati nel
monte ore di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo.
7) Le spese relative agli spostamenti delle delegazioni sindacali trattanti sono a totale carico delle rispettive OO.SS.
di appartenenza.
Art. 15
(Rappresentanze sindacali unitarie)
Le parti convengono sul riconoscimento delle R.S.U. anche con riferimento agli accordi interconfederali che
regolano la materia; tenuto conto delle specificità del settore della viabilità stradale di riconoscere, altresì, l'accordo
sottoscritto il 29 luglio 1994 allegato e parte integrante del presente contratto. Le elezioni avranno luogo entro il 31
dicembre 2007.
Allegato 2
Protocollo sui criteri e le procedure per la copertura dei posti vacanti
Le parti stabiliscono, nell'ambito delle relazioni industriali, di procedere con cadenza semestrale a partire dal 2008 a
un esame congiunto delle necessità di reclutamento di risorse umane e di copertura di posti vacanti, individuabili
nell'ambito dei modelli organizzativi aziendali, dei fabbisogni determinati da "turn over", da accordi specifici, da
riorganizzazioni finalizzate al raggiungimento di precisi obiettivi che scaturiscono dal Piano economico e finanziario e
dall'accordo di programma.
Al fine di garantire una adeguata opportunità di carriera, di sviluppo professionale e di valorizzazione delle risorse
presenti in azienda, le parti stabiliscono la seguente procedura per la copertura dei posti vacanti relativi a profili
caratterizzati da una professionalità acquisibile all'interno dell'azienda, attraverso modalità selettive rivolte al personale
dipendente ANAS, con riserva a favore di quest'ultimo di una percentuale fissata nella misura pari al 30% dei posti
dichiarati vacanti.
L'attività selettiva sarà, pertanto, orientata ad accertare il possesso della professionalità richiesta avendo cura di
osservare le reali possibilità di sviluppo professionale del candidato, attraverso la verifica delle sue conoscenze, delle sue
capacità nonché delle sue potenzialità in rapporto con i contenuti che caratterizzano la professionalità ricercata ed il
relativo ruolo lavorativo all'interno dell'Organizzazione aziendale.
Art. 1
Per posto vacante deve intendersi quello che resta da coprire dopo l'esame e l'eventuale effettuazione di movimenti
interni con personale di pari posizione economico-organizzativa di inquadramento.
Nell'ambito di tale confronto si valuteranno le azioni positive da effettuare anche in relazione a quanto previsto dalla
L. n. 125/1991.
Art. 2
Detta procedura si riferisce ai soli movimenti di personale che comportino contrattualmente un inquadramento nella
posizione economica organizzativa superiore, escludendo da tale processo tutti i movimenti di personale effettuati
nell'ambito della medesima posizione economica organizzativa di inquadramento, predisposti per consentire la copertura
di posti vacanti o di nuova istituzione.
La procedura in esame non trova applicazione per tutte quelle professionalità afferenti la posizione economica
organizzativa A, in considerazione del ruolo svolto nell'ambito dell'Organizzazione aziendale delle professionalità
medesime; per tali posizioni organizzative l'azienda accerterà il possesso della professionalità richiesta attraverso gli
strumenti idonei a consentire una adeguata valorizzazione delle risorse già presenti in organico.
Art. 3
Per le figure professionali inquadrate fino alla posizione economica organizzativa B la procedura selettiva sarà
effettuata prioritariamente nell'ambito dell'unità organizzativa interessata.
Per tutte le rimanenti figure professionali l'attività selettiva sarà effettuata a livello nazionale.
Art. 4
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I dipendenti che intendano partecipare alle singole selezioni devono:
a) risultare in servizio presso questa società con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
b) aver superato il periodo di prova concordato nel relativo contratto di assunzione;
c) risultare in possesso dei requisiti culturali, abilitanti, di idoneità fisica e/o di anzianità di servizio ritenuti
indispensabili per coprire la posizione vacante ed indicati nel profilo delineato in occasione dell'avvio della procedura
selettiva;
d) risultare inquadrati nel livello immediatamente inferiore a quello della posizione da ricoprire, ad eccezione per
quelle professionalità per le quali venga richiesto quale requisito essenziale il possesso del titolo di studio superiore a
quello di scuola media inferiore ed aver effettuato almeno due anni di servizio effettivo.
Art. 5
Costituiscono motivo di impedimento per la partecipazione alla selezione:
a) avere in corso procedimenti disciplinari ed aver subito l'applicazione di sanzioni disciplinari superiori a "multa" nel
corso degli ultimi tre anni;
b) essere risultato inidoneo, nei dodici mesi precedenti, a selezione interna per analoga mansione;
c) trovarsi in periodo di mutamento mansioni a seguito di esito positivo di precedente o concomitante selezione
interna;
d) l'avere ottenuto nei dodici mesi precedenti, il passaggio definitivo a nuova mansione a seguito di selezione
interna.
Art. 6
Le procedure di selezione, da rivolgersi sia al personale già in servizio sia per il reclutamento dall'esterno, verranno
attivate utilizzando, di norma, personale dirigenziale e dell'area quadri in possesso dei requisiti professionali necessari ed
attraverso la costituzione di Commissioni esaminatrici composte da almeno 3 componenti ed istituite esclusivamente da
parte del Direttore del personale per le selezioni che si svolgono presso la sede centrale.
Art. 7
In caso di gestione interna della selezione il servizio risorse umane provvede alla definizione delle prove selettive a
cui sottoporre i candidati. Tali prove dovranno avere caratteristiche uniformi, a parità di fabbisogni da ricoprire, nell'ambito
del territorio nazionale.
Per le professionalità di elevata specializzazione o per specifiche professionalità si potrà far ricorso anche a società
esterne.
Art. 8
Salvo casi di particolare urgenza e per limitati fabbisogni, per il reclutamento dall'esterno, sono attivate, nell'ambito
dei territori interessati, procedure di pubblicizzazione delle relative selezioni.
Idonee e tempestive procedure di pubblicizzazione sono adottate per l'avvio delle selezioni da destinarsi al
personale già in servizio.
Art. 9
Al termine della selezione, qualora tra gli idonei due o più candidati dovessero risultare alla pari, la copertura del
posto vacante avverrà applicando nell'ordine i seguenti criteri di priorità:
1) l'appartenenza all'unità organizzativa ove si è manifestato il vuoto d'organico;
2) effettiva maggiore anzianità di servizio alla data della selezione;
3) effettiva maggiore anzianità nella posizione economica organizzativa di inquadramento alla data della selezione.
Art. 10
Al termine di ciascuna selezione sarà resa nota con apposita comunicazione dalla società la relativa graduatoria.
Questa resterà attiva per il successivo biennio, durante il quale, in caso di nuove esigenze di copertura di analoghe
posizioni organizzative aventi il medesimo contenuto professionale, non si effettuerà una nuova selezione, ma si farà
ricorso al personale idoneo, seguendo la relativa graduatoria di merito.
Art. 11
Il dipendente che non sia in grado di prendere servizio, entro trenta giorni dalla comunicazione delle nuove
condizioni contrattuali, decade dall'idoneità conseguita, fatta eccezione per episodi di malattia, di infortunio o di maternità
(astensione obbligatoria).
Art. 12
Al lavoratore che partecipa ad una selezione interna viene concesso un permesso retribuito tale da coprire anche il
tempo necessario per il raggiungimento della sede ove si svolge la selezione ed il ritorno.
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Verrà concesso al lavoratore un rimborso limitatamente alle spese viaggio, vitto e alloggio nelle misure previste
dall'art. 1 del "Regolamento e trattamento economico delle trasferte dei dipendenti dell'ANAS S.p.a.".
Allegato 3
Protocollo sulle tipologie contrattuali
Premessa
Qualora vengano apportate modifiche legislative o definiti accordi interconfederali disciplinanti le tipologie
contrattuali diverse da quelle a tempo indeterminato, le parti convengono di aprire un confronto sulla materia entro 60
giorni.
Art. 1
(Altre tipologie di rapporto di lavoro)
1. L'ANAS potrà stipulare tipologie di contratti di lavoro secondo le previsioni dei seguenti articoli.
2. Fermo restando che il modello tipo di rapporto di lavoro, è costituito da quello a tempo pieno e indeterminato così
come disciplinato dal codice civile (art. 2096 e seguenti), possono essere utilizzate entro i limiti previsti dagli articoli che
seguono ed in applicazione della normativa vigente, le seguenti tipologie contrattuali:
- tempo determinato;
- tempo parziale;
- lavoro temporaneo;
- apprendistato;
- telelavoro;
- inserimento/reinserimento;
- tirocini formativi e di orientamento.
3. La somma del personale utilizzabile attraverso le tipologie contrattuali di cui agli articoli seguenti non potrà
superare per ciascuna unità produttiva la percentuale complessiva del 30%, calcolata sul personale in servizio al 31
dicembre dell'anno precedente presso ciascuna unità produttiva.
Art. 2
(Contratto di lavoro a tempo determinato)
1. Il contratto a tempo determinato, si applica in presenza delle seguenti ragioni di carattere produttivo, organizzativo
e/o sostitutivo:
a) necessità di svolgere lavori temporanei;
b) necessità di svolgere lavori temporanei per fattori di stagionalità legati ad eventi meteorologici e di intensificazione
del traffico veicolare;
c) sopperire alla fornitura di service stagionali agli Enti pubblici territoriali;
d) assenze di lungo periodo per malattia/aspettativa/maternità (periodo obbligatorio)/ congedi parentali o di lavoratori
impegnati in attività formative;
e) necessità di intensificare in particolari aree l'attività lavorativa, senza che sia possibile sopperire con il normale
organico alle esigenze determinate dalla maggiore domanda;
f) sostituzione di assenze per ferie nei periodi giugno/settembre;
g) sostituzione di lavoratori dichiarati temporaneamente non idonei allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo
di appartenenza;
h) per far fronte a periodi di riorganizzazione o riconversione di singoli settori ed uffici, anche a livello di unica unità
produttiva;
i) esigenze connesse alla fase di avvio di nuove attività o di progetti, anche di tipo sperimentale.
2. Il contratto a tempo determinato non potrà risultare di durata inferiore a 60 giorni di calendario, ad eccezione di
quelli attivati per la sostituzione di lavoratori che hanno diritto alla conservazione del posto di cui al punto f).
3. La durata massima del contratto è pari a 12 mesi prorogabili per un periodo di ulteriori 12 mesi per la medesima
attività lavorativa.
4. La quota di personale da assumere con contratto a tempo determinato non potrà superare mediamente nell'anno:
a) 25% del personale di esercizio;
b) 20% del restante.
A livello di unità produttiva verranno contrattate le percentuali di utilizzo del personale riferite all'unità stessa, fermo
restando che specifiche e maggiori esigenze, costituiranno oggetto di esame congiunto tra le parti nel competente livello di
negoziazione.
5. I lavoratori assunti a tempo determinato, a parità di condizioni, hanno diritto di precedenza, ove necessari, per le
assunzioni a tempo indeterminato.
6. Per le restanti figure, tenuto conto della specificità delle attività dell'ANAS, è di norma escluso il ricorso al
contratto di lavoro a tempo determinato per le figure professionali di seguito elencate, che svolgono funzioni caratterizzate
da coordinamento e/o preposizione di attività o di altri lavoratori:
- Capo cantoniere - Capo officina garage - Assistente di nucleo - Assistente tecnico - Tecnico specializzato - Esperto
della prevenzione - R.S.P.P. e fino all'apicale di area quadri.
Art. 3
(Rapporto di lavoro a tempo parziale)
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1. Le assunzioni di personale a tempo parziale sono regolamentate dalla normativa vigente e dal seguente articolato
contrattuale.
2. L'ANAS può procedere all'assunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo parziale il cui svolgimento si
realizza con le seguenti modalità:
a) orizzontale: con orario giornaliero ridotto rispetto a quanto stabilito per il personale a tempo pieno e comunque
non inferiore alle tre ore lavorative;
b) verticale: con prestazione di attività a tempo pieno, limitatamente a periodi predeterminati nel corso della
settimana, del mese o dell'anno;
c) misto: con la combinazione delle due modalità di svolgimento del rapporto di lavoro di cui alle precedenti lett. a) e
b).
Il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale può essere impiegato anche in attività lavorative a
turno.
Il personale con contratto di lavoro a tempo parziale può essere assunto anche con contratto a termine.
3. Il personale a tempo parziale impiegato in ogni unità produttiva non può eccedere ogni anno il 20% del personale
in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente.
4. L'ANAS fissa all'atto dell'assunzione la durata della prestazione a tempo parziale, che in ogni caso, non potrà
essere inferiore alle 3 ore continuative e a:
- 78 ore, nel caso di orario distribuito su base mensile;
- 936 ore, nel caso di orario distribuito nel corso dell'anno.
5. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, nella lettera di assunzione è
contenuta puntuale indicazione della durata della prestazione a tempo parziale e della collocazione temporale dell'orario
con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno, fermo restando quanto stabilito ai successivi commi 7 e 8.
Nel caso di prestazioni lavorative in turni, tale indicazione riguarderà la collocazione dell'orario nell'ambito del turno
così come previsti dal successivo art. 34; tale articolazione dell'orario non configura fattispecie di clausola elastica di cui al
successivo art. ...
6. Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere svolto, nel rispetto di condizioni da concordare tra le parti,
secondo:
a) clausole flessibili, che consentano la variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa;
b) clausole elastiche, relative alla variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa nei rapporti di
lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto.
Le prestazioni lavorative rese secondo le modalità di cui alla lett. b) non possono superare di norma il 30%
dell'orario di lavoro individuale in caso di orario su base mensile o 192 ore nel caso di orario su base annua e comunque
nel limite massimo di 10 ore giornaliere.
L'esercizio da parte dell'ANAS della facoltà riconosciuta dalle clausole elastiche e/o flessibili, formalizzate con il
lavoratore in occasione della stipula del contratto di assunzione a tempo parziale ovvero in caso di trasformazione del
rapporto di lavoro da full time a part-time, dovrà essere comunicata al lavoratore con un preavviso di 4 giorni in caso di
lavorazione in turno, 7 giorni per le restanti tipologie di lavorazione.
7. Il rifiuto da parte del lavoratore di stipulare il patto di flessibilità e/o di elasticità non costituisce motivo di
licenziamento né può dar luogo a provvedimenti disciplinari.
8. Salvo casi eccezionali, decorsi 12 mesi dalla stipulazione del patto che prevede clausole elastiche, il lavoratore
può darvi disdetta dandone all'ANAS un preavviso di un mese.
Resta in ogni caso salva la possibilità per l'ANAS ed il lavoratore di stipulare nuovi patti contenenti clausole
elastiche.
9. In presenza di specifiche esigenze tecnico-organizzative e per la sostituzione di personale dipendente assente,
l'ANAS può richiedere al lavoratore con contratto a tempo parziale orizzontale, prestazioni di lavoro supplementare.
L'effettuazione di tale prestazione richiede il consenso del lavoratore.
10. Per lavoro supplementare si intende quello prestato oltre il limite dell'orario di lavoro concordato tra le parti, sino
al raggiungimento dell'orario di lavoro del personale a tempo pieno. Per tali ore il lavoratore ha diritto ad una
maggiorazione pari al 10% della retribuzione oraria.
11. In sostituzione del relativo pagamento il lavoratore potrà richiedere la trasformazione delle corrispondenti ore
eccedenti in riposi compensativi. Resta inteso che i riposi in questione verranno attribuiti nell'ambito delle prestazioni di
lavoro programmate.
12. Per i lavoratori a tempo parziale che svolgono la propria attività con modalità di tipo verticale si considerano
lavoro straordinario le ore prestate oltre il normale orario giornaliero assegnato.
In sostituzione del relativo pagamento il lavoratore potrà richiedere la trasformazione delle corrispondenti ore in
riposi compensativi che saranno utilizzati come previsto.
13. Il personale a tempo parziale è retribuito in base alle retribuzioni stabilite per il personale a tempo pieno,
riproporzionate in funzione della ridotta durata della prestazione oraria e giornaliera, secondo le modalità previste per il
personale a tempo pieno.
14. Le ore che superino il numero massimo di ore supplementari effettuabili, ai sensi di quanto convenuto nel
presente c.c.n.l., sono retribuite con le maggiorazioni previste all'art. 81 (Retribuzione lavoro straordinario) del c.c.n.l.
2002-2005.
15. Il rapporto di lavoro del personale a tempo parziale è regolato dalle disposizioni dal presente contratto per il
personale a tempo pieno, salve le esclusioni e le modifiche specificate in calce agli articoli interessati, in applicazione dai
principi di non discriminazione previsti dall'art. 4 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, chiarendo le parti che le
clausole del contratto, compatibilmente con le particolari caratteristiche del rapporto, hanno applicazione proporzionale alla
durata della prestazione e alla conseguente misura della retribuzione.
Al personale con rapporto a tempo parziale verticale o misto sono proporzionalmente ridotti i giorni di ferie annuali
ed i permessi orari e giornalieri. Al personale con rapporto a tempo parziale orizzontale sono proporzionalmente ridotti i
permessi orari.
16. Le prestazioni di lavoro supplementare o straordinario possono essere svolte dai lavoratori a tempo parziale
assunti con contratto a termine, secondo i termini ed i limiti definiti nei punti precedenti.
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17. Il personale già in servizio e impiegato a tempo pieno potrà fare richiesta di passare a tempo parziale. L'ANAS si
riserva di accogliere tali domande compatibilmente con le esigenze aziendali nel limite della percentuale fissata dal comma
3 del presente articolo.
18. Sia la domanda del dipendente di passaggio a tempo parziale, sia l'accoglimento della stessa dovrà risultare da
atto scritto in cui sia contenuto il numero delle ore e il limite temporale del contratto a tempo parziale, che potrà essere
rinnovato su richiesta del dipendente, da inoltrare 90 giorni prima della scadenza del precedente contratto a tempo
parziale.
19. Le richieste da parte del personale di tornare a tempo pieno prima della scadenza del termine, motivate da gravi
e comprovate ragioni di carattere personale e/o familiare, saranno prese in considerazione dall'ANAS compatibilmente con
le esigenze organizzative e produttive. In caso di disdetta, il lavoratore a tempo parziale tornerà a svolgere attività
lavorativa a tempo pieno in posizioni di identico o equivalente contenuto professionale nell'ambito dell'area di
inquadramento di appartenenza.
20. Nell'esame delle domande pervenute, l'ANAS terrà conto, in via prioritaria, delle comprovate esigenze connesse
a motivi familiari per i dipendenti con i figli di età inferiore ai 3 anni, a motivi di studio e ad esigenze particolari, quali quelle
successive al rientro in servizio dopo il periodo di astensione obbligatoria per maternità. A parità di condizioni l'ANAS terrà
conto della maggiore anzianità di servizio.
21. L'ANAS, ogniqualvolta si renda necessario assumere personale a tempo parziale, darà la precedenza al
personale a tempo pieno e indeterminato che abbia avanzato richiesta scritta in tal senso. Nell'esame della domanda la
società applicherà i criteri indicati al precedente punto 20.
Art. 4
(Contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato)
1. L'attivazione del contratto di somministrazione può essere esclusivamente a tempo determinato.
2. Fatte salve le limitazioni ed i divieti previsti dalla normativa vigente in materia, è ammesso il ricorso alla
somministrazione di lavoro a tempo determinato in presenza di ragioni tecniche, produttive, organizzative, sostitutive, di
carattere eccezionale ed occasionale e quando non è possibile fare ricorso a contratti a tempo determinato e per un
periodo iniziale non superiore a 120 giorni mediante accordo aziendale con le OO.SS. firmatarie del presente c.c.n.l.
3. Al lavoratore somministrato si applica la disciplina riguardante il rapporto di lavoro di cui agli artt. 2094 e ss. del
codice civile.
4. Il contratto di somministrazione è vietato per sostituire lavoratori in sciopero, né se l'ANAS abbia ridotto il numero
di personale complessivo nell'anno precedente o se non abbia nello stesso periodo confermato contratti di
somministrazione in scadenza.
5. A carico dell'ANAS, nei confronti dei lavoratori somministrati, si applicano le previsioni legislative in materia di
sicurezza e salute del lavoro.
6. Le condizioni di cui al secondo capoverso del comma 1 devono rientrare nei seguenti casi:
a) assunzione di personale per l'esecuzione di un'opera, di un servizio o di un appalto acquisiti dall'ANAS, definiti o
predeterminati nel tempo;
b) esigenze di carattere transitorio di figure professionali nuove o non facili da reperire sul mercato del lavoro;
c) assunzione di nuovi servizi o funzioni e/o per l'avvio di nuove tecnologie;
d) per la temporanea ed eccezionale utilizzazione di qualifiche previste in organico ed attualmente scoperte, con
riguardo al periodo necessario al reperimento sul mercato del lavoro del personale occorrente, fermo restando quanto
disposto dall'art. 2 del presente Protocollo;
e) per l'inserimento sperimentale di figure professionali non esistenti nell'organico qualora se ne voglia testare l'utilità
o comunque si intenda coprire posizioni di lavoro non stabilizzate per un periodo complessivamente non superiore a 6
mesi.
7. La percentuale dei lavoratori con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato impiegata per le
fattispecie sopra indicate, non può complessivamente superare il 10% del totale dei lavoratori occupati a tempo
indeterminato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente nell'ANAS, da calcolarsi come media su base annua,
nell'ambito delle unità produttive interessate.
8. L'ANAS fornirà l'informazione e la formazione aggiuntiva per gli eventuali rischi specifici per la sicurezza e la
salute, esplicitando tale onere nel contratto di somministrazione di lavoro, nonché effettuerà, nei casi previsti, la
sorveglianza sanitaria di cui al Capo IV del D.Lgs. n. 626/1994.
9. In ordine al trattamento retributivo dei prestatori di lavoro somministrato, trovano applicazione, come previsto dalla
normativa vigente in materia, tutte le voci previste nel c.c.n.l. del personale dipendente dell'ANAS, comprensive degli effetti
della contrattazione a livello territoriale.
10. Sono esclusi dal lavoro somministrato le attività riconducibili ai seguenti profili professionali in quanto soggette o
a garanzia di rischi particolari:
- capo cantoniere;
- capo officina-garage;
- cantoniere;
- operaio specializzato;
- operatore specializzato;
- assistente di nucleo;
- assistente ai lavori;
- assistente tecnico;
- tecnico specializzato.
Art. 5
(Telelavoro)
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1. Il telelavoro costituisce una diversa modalità di esecuzione della prestazione lavorativa a tempo indeterminato
rispetto alle tradizionali dimensioni di spazio e tempo, favorita dall'adozione di strumenti informatici e/o telematici.
2. Le parti si impegnano ad avviare una sperimentazione biennale finalizzata all'applicazione del presente articolo,
prevedendo una verifica finale congiunta.
3. I lavoratori con contratto di telelavoro non potranno, in ogni caso, superare la percentuale del 3% dei lavoratori a
tempo indeterminato a tempo pieno, dell'unità produttiva interessata, calcolata sul personale in servizio al 31 dicembre
dell'anno precedente.
4. I dipendenti in servizio potranno liberamente avanzare richiesta di accedere a tale istituto; nell'ambito delle
richieste da esaminare, fino al compimento della percentuale di cui al comma precedente, l'ANAS favorirà le richieste di
trasformazione o l'assunzione del personale, appartenente alle sottoelencate categorie:
- portatori di handicap;
- lavoratrici in gravidanza (con esclusione del periodo di congedo obbligatorio) o lavoratori/trici con figli di età
inferiore ad anni 14;
- lavoratori/trici con situazioni familiari disagiate;
- lavoratori/trici domiciliati/e al di fuori del territorio comunale in cui è ubicata la sede di lavoro.
In ogni caso il/la lavoratore/trice assunti o che richiedano di svolgere la propria attività lavorativa in telelavoro, dovrà,
all'atto della domanda, dichiarare la sussistenza delle condizioni di seguito indicate:
a) disponibilità nella propria abitazione o in una zona limitrofa, di un ambiente di lavoro separabile da quello
normalmente dedicato all'attività quotidiana;
b) conformità dei locali di lavoro alle norme legali e contrattuali da attestarsi attraverso idonea certificazione;
c) l'eventuale durata del telelavoro, che non potrà essere inizialmente inferiore a dodici mesi.
5. Il telelavoro può essere distinto nelle seguenti principali tipologie:
- telelavoro domiciliare: l'effettuazione della prestazione lavorativa avviene presso il domicilio del lavoratore ovvero
in idoneo locale di cui egli abbia la disponibilità;
- telelavoro remoto: la prestazione lavorativa viene svolta presso strutture, centri operativi e/o articolazioni
organizzative distanti dalla sede aziendale cui fa capo organizzativamente e/o gerarchicamente l'attività stessa e non
costituenti unità produttiva autonoma.
6. Nelle diverse configurazioni del telelavoro il lavoratore è pienamente inserito nell'organizzazione aziendale e resta
in organico alla struttura aziendale di appartenenza, non subendo alcuna modifica la connotazione giuridica di rapporto di
lavoro subordinato così come disciplinato dal presente c.c.n.l.
Il rapporto di telelavoro non può costituire pregiudizio per il lavoratore/lavoratrice nelle opportunità di sviluppo
professionale e ad ogni altro effetto del rapporto di lavoro.
Pertanto i telelavoratori fruiscono delle medesime opportunità di accesso alla formazione ed allo sviluppo di carriera
dei lavoratori comparabili che svolgono attività nei locali dell'impresa e sono sottoposti ai medesimi criteri di valutazione.
I telelavoratori ricevono eventualmente una formazione specifica, mirata agli strumenti tecnici di lavoro di cui
dispongono e sulle caratteristiche di tale forma di organizzazione del lavoro.
7. Al fine di promuovere la socializzazione del telelavoratore rispetto alla vita aziendale sono da prevedersi periodici
rientri presso la sede aziendale, da concordare con il lavoratore. Sono altresì assicurati le agibilità ed i diritti sanciti dalla L.
n. 300/1970.
8. Lo svolgimento del telelavoro domiciliare è subordinato all'idoneità dell'ambiente di lavoro ed alla conformità dello
stesso alle norme vigenti in materia di salute e sicurezza.
L'eventuale installazione di qualsiasi strumento di controllo deve risultare proporzionata all'obiettivo perseguito e
deve essere effettuata nel rispetto del D.Lgs. n. 626/1994 di recepimento della direttiva 90/270/CEE relativa ai
video/terminali e della L. n. 300/1970.
Pertanto, il dipendente dovrà consentire gli accessi di Organi istituzionali esterni finalizzati a visite ispettive, nonché,
con congruo preavviso, di rappresentanti dell'azienda per motivi tecnici e di sicurezza.
Il datore di lavoro ha la responsabilità di adottare misure appropriate, in particolare per quel che riguarda il software,
atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dal telelavoratore per fini professionali.
9. Le apparecchiature utilizzate dal telelavoratore sono messe a disposizione ed attrezzate a cura e spese
dell'ANAS, che ne mantiene la proprietà provvedendo alla copertura assicurativa per furto o danneggiamento. Nei casi di
telelavoro domiciliare l'ANAS si farà carico delle spese derivanti dall'effettuazione della prestazione lavorativa (energia
elettrica, telefono, collegamenti telematici, ecc.) anche mediante la corresponsione di importi forfettari che devono essere
indicati nel contratto da sottoscriversi tra le parti.
Si farà carico altresì della ordinaria manutenzione e della riparazione per eventuali problemi di funzionamento delle
stesse apparecchiature.
10. Le ordinarie funzioni gerarchiche inerenti il rapporto di lavoro subordinato potranno essere espletate in via
telematica, nel rispetto dell'art. 4 della legge n. 300/1970, e/o per il tramite di valutazione di obiettivi correlati alla durata
della prestazione giornaliera/settimanale.
11. Le obbligazioni connesse al rapporto di lavoro potranno svilupparsi attraverso modalità diverse rispetto a quelle
ordinarie, sia come collocazione della prestazione lavorativa nell'arco della giornata, sia come durata giornaliera della
stessa, fermo restando l'orario di lavoro complessivamente previsto per i lavoratori adibiti in azienda alle stesse mansioni.
Il telelavoratore/lavoratrice ha l'obbligo di essere reperibile in fasce orarie giornaliere, da individuarsi tra
responsabile dell'unità organizzativa e l'interessato/a; in caso di impossibilità il telelavoratore/lavoratrice è tenuto a darne
tempestiva e motivata comunicazione all'azienda.
12. L'azienda installerà in comodato, presso il domicilio del lavoratore/trice una postazione di lavoro idonea alle
esigenze dell'attività lavorativa, nel rispetto delle norme di sicurezza, comprendente gli apparati di comunicazione e
collegamento con gli uffici.
Le apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività potranno essere utilizzate esclusivamente per motivi
di servizio.
In caso di guasto o malfunzionamento degli strumenti di lavoro, il telelavoratore dovrà darne avviso alle strutture
aziendali competenti che provvederanno a loro carico al ripristino della postazione lavorativa.
Ciascun addetto al telelavoro è tenuto ad utilizzare la postazione di lavoro nel rispetto delle norme di sicurezza
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vigenti, a non manomettere gli impianti e a non consentire ad altri l'utilizzo degli stessi.
13. L'ANAS ha facoltà di interrompere lo svolgimento della prestazione lavorativa mediante telelavoro per motivi
tecnico-organizzativi, dandone comunicazione agli interessati con un preavviso di almeno tre mesi.
Il/La lavoratore/trice assunto/a in telelavoro potrà richiedere all'azienda di interrompere tale modalità lavorativa per
motivate esigenze personali, non prima di 12 mesi ed in ogni caso al compimento del biennio di sperimentazione.
Tale richiesta dovrà avvenire con un preavviso di almeno 90 giorni, nei quali l'ANAS individuerà una nuova
collocazione presso una delle proprie sedi di lavoro, nell'ambito dell'unità produttiva del lavoratore.
14. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si fa riferimento all'accordo interconfederale per il
recepimento dell'accordo quadro europeo sul telelavoro del 16 luglio 2002.
Art. 6
(Apprendistato)
1. L'apprendistato è un contratto a contenuto formativo ovvero uno speciale rapporto di lavoro rivolto ai giovani in
cerca di occupazione, che favorisce in modo particolare l'aspetto formativo e di apprendimento.
2. Le parti concordano la seguente disciplina dell'istituto dell'apprendistato professionalizzante, al fine di consentire,
anche nelle more dell'approvazione delle leggi regionali e dei regolamenti in materia di profili formativi, l'assunzione di
lavoratori con tale tipo di contratto.
3. Il contratto di apprendistato è contemporaneamente un periodo di lavoro e di formazione:
a) un periodo di lavoro, perché il lavoratore è chiamato a fornire il proprio contributo lavorativo collaborando alla
realizzazione dei servizi dell'azienda;
b) un periodo di formazione, in quanto tale contratto prevede che l'azienda, oltre a retribuire l'attività svolta
dall'apprendista secondo il comma 16, impartisce le conoscenze e gli insegnamenti necessari per il conseguimento di una
qualifica professionale.
4. In considerazione dell'attività svolta dalla società, le tipologie di apprendistato utilizzabili sono:
a) apprendistato professionalizzante: può essere stipulato con lavoratori di età compresa tra i 18 e 29 anni,
finalizzato alla qualificazione professionale, attraverso un percorso formativo per l'acquisizione di competenze di base,
trasversali e tecnico-professionali;
b) apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione per giovani dai 18 ai 29 anni.
5. L'ANAS S.p.a. può occupare come apprendisti non più del 30% del personale in possesso della medesima
professionalità da acquisire, ad esclusione di quelle relative a posizioni di coordinamento di strutture ed unità organizzative
anche elementari.
6. Il contratto di apprendistato professionalizzante si stipula mediante atto scritto, sottoscritto dal datore di lavoro e
dall'apprendista e deve indicare:
- i dati anagrafici dell'apprendista;
- la prestazione oggetto del contratto;
- la qualifica che potrà essere acquisita al termine del periodo di apprendistato;
- la durata del periodo di apprendistato;
- il periodo di prova;
- il piano formativo individuale.
7. La durata del periodo di prova è stabilita dall'art. XX (Periodo di prova). Tale periodo sarà ridotto del 50% quando
si tratta di un lavoratore che nell'ambito di precedenti rapporti di lavoro abbia frequentato corsi formativi certificati tramite
attestato rilasciato dalle aziende o da enti all'uopo autorizzati, inerenti al profilo professionale da conseguire. Il periodo di
prova verrà computato sia agli effetti del periodo previsto dall'apprendistato, sia agli effetti dell'anzianità di servizio.
8. Il contratto di apprendistato non può essere stipulato per attività di tipo stagionale.
9. La durata massima del periodo di apprendistato per i profili professionali previsti dal presente contratto sono
stabiliti in:
- 15 mesi: per gli apprendisti dell'area dell'esercizio;
- 24 mesi: per gli apprendisti destinati ad essere inseriti nelle posizioni economiche organizzative B1-B2;
- 36 mesi: per gli apprendisti destinati ad essere inseriti nelle posizioni economiche organizzative B-A1.
10. I periodi di apprendistato e la relativa formazione devono essere certificati dalla società, anche ai fini
dell'assolvimento degli obblighi formativi, purché l'addestramento si riferisca a mansioni contrattuali analoghe. Tali percorsi
formativi sono registrati nel previsto libretto formativo individuale.
11. L'ANAS potrà assumere ulteriori apprendisti qualora ne abbia trasformato il rapporto di lavoro a tempo
indeterminato per almeno l'80%, il cui contratto di apprendistato sia scaduto nei 18 mesi precedenti.
12. Nei confronti di ciascun apprendista l'azienda è tenuta ad erogare un monte ore di formazione, interna o esterna
all'azienda stessa, anche presso strutture di riferimento, di almeno 150 ore annue medie per l'acquisizione di competenze
di base e tecnico-professionali. A partire dal secondo anno, il monte ore di formazione sarà pari a 120 ore.
La formazione può essere erogata, in tutto o in parte, all'interno dell'azienda o presso altra struttura di riferimento.
13. Le attività formative sono articolate in contenuti a carattere trasversale e in contenuti a carattere
professionalizzante.
Alla formazione a carattere trasversale, che avrà contenuti omogenei per tutti gli apprendisti, sarà dedicato:
- il 50% della formazione generale per le posizioni economiche organizzative C1-B1;
- il 35% per le posizioni economiche organizzative B-A1.
Quella a carattere professionalizzante ha invece contenuti specifici in relazione alla qualificazione professionale da
conseguire.
14. Per tutta la durata del contratto il lavoratore assunto con il contratto di apprendistato professionalizzante dovrà
essere accompagnato da un "tutor", designato in base al possesso di una adeguata e coerente professionalità, che curerà
l'addestramento sul lavoro ed il raccordo tra l'apprendimento sul lavoro e la formazione teorico-pratica.
15. Conformemente alla normativa vigente in materia, le attività formative trasversali sono così articolate:
a) competenze relazionali;
b) competenze in materia di organizzazione ed economia;
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c) competenze riguardanti la disciplina del rapporto di lavoro e del c.c.n.l.;
d) competenze in materia di sicurezza sul lavoro, fatta salva la formazione obbligatoria.
La formazione relativa alla disciplina del rapporto di lavoro ed alla sicurezza sul lavoro di cui alle lett. c) e d) che
precedono sarà effettuata nel primo anno.
16. Agli apprendisti spettano gli istituti retributivi e normativi previsti dal presente c.c.n.l.
Per quanto concerne la retribuzione, la stessa sarà erogata con le seguenti modalità:
- dal 1º al 12º mese: retribuzione pari al 70%;
- dal 13º al 24º mese: retribuzione pari all'85%;
- dal 25º al 36º mese: retribuzione pari al 92%.
Le percentuali sopra indicate si applicano ai minimi tabellari, all'indennità di contingenza ed alle altre voci retributive
fissate per la posizione economica organizzativa per la quale è finalizzato il periodo di apprendistato.
Art. 7
(Contratto di inserimento)
1. Alle assunzioni con contratto di inserimento si applicano le disposizioni normative vigenti e gli accordi
interconfederali connessi, salvo diversa disciplina prevista nel presente c.c.n.l.
Il contratto di inserimento è attivabile per tutte le figure professionali mediante un progetto individuale di adattamento
delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo, anche valorizzandone la
professionalità già acquisita e diretto a realizzare l'inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro.
Il progetto individuale di inserimento/reinserimento è definito con il consenso del lavoratore e deve essere finalizzato
a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al contesto lavorativo, valorizzandone le
professionalità già acquisite.
2. Il contratto di inserimento è stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificamente indicato:
a) il progetto individuale di inserimento/reinserimento;
b) la durata;
c) il periodo di prova che corrisponde a quello previsto contrattualmente per il profilo di inquadramento
corrispondente a quello di destinazione finale;
d) l'orario di lavoro;
e) la posizione economica di inquadramento;
f) la qualificazione professionale, al conseguimento della quale è preordinato il progetto di inserimento/reinserimento
oggetto del contratto;
g) la durata e le modalità della formazione.
3. Per attivare tali contratti è necessario che sia stato confermato in servizio almeno l'80% dei lavoratori il cui
contratto di inserimento/reinserimento sia venuto a scadere nei diciotto mesi precedenti e nel limite percentuale del 10%,
calcolato sulla base del personale in servizio presso l'unità produttiva di riferimento al 31 dicembre del precedente anno.
Nella predisposizione dei progetti dei contratti di inserimento devono essere rispettati i principi di non
discriminazione diretta ed indiretta di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125.
4. Condizione essenziale per attuare il contratto di inserimento è la definizione di un progetto individuale diretto a
realizzare, mediante l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo,
l'inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro.
5. I soggetti che possono essere assunti con contratto di inserimento sono:
a) soggetti di età compresa tra i 18 ed i 29 anni;
b) disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni così come definiti dal D.Lgs. n. 297/2002 e quindi alla ricerca di
una nuova occupazione da più di dodici mesi;
c) lavoratori con più di 50 anni privi di un posto di lavoro;
d) lavoratori che vogliano riprendere un'attività lavorativa e che non abbiano lavorato per 2 anni;
e) donne di qualsiasi età residenti in area geografica il cui tasso di disoccupazione femminile sia inferiore almeno del
20% di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile;
f) i soggetti riconosciuti affetti da grave handicap fisico;
g) i soggetti riconosciuti affetti da handicap mentale o psichico.
In caso di assunzioni uguali o superiori nel numero a 6 unità, almeno il 10% di queste dovranno riferirsi alle tipologie
di cui alle lett. c), e), f).
6. Il contratto di inserimento avrà la durata massima di:
- 12 mesi per i progetti relativi ai lavoratori da inserirsi nelle posizioni economiche organizzative B2-B1;
- 18 mesi per i progetti relativi ai lavoratori da inserirsi nelle posizioni economiche organizzative B-A1.
7. La formazione da erogarsi, anche con modalità di e-learning, non potrà essere inferiore a 40 ore, ripartita al 50%
tra l'apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione
aziendale e tra 50% di addestramento specifico impartite, in funzione dell'adeguamento delle capacità professionali del
lavoratore.
Per l'area dell'esercizio le ore destinate alla formazione antinfortunistica la prevista quota del 50% dovrà essere
maggiorata di almeno 10 ore.
La formazione antinfortunistica dovrà necessariamente essere impartita nella fase iniziale del rapporto.
8. Nell'ipotesi di reinserimento di soggetti con professionalità compatibili con il nuovo contesto organizzativi, i limiti
temporali di cui al punto 6 saranno ridotti di un terzo.
9. Il trattamento economico non potrà essere inferiore, per la durata dell'inserimento, a più di un livello retributivo
corrispondente alla posizione economica organizzativa di destinazione finale.
10. Nei casi in cui il contratto di inserimento/reinserimento venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, il periodo di inserimento/reinserimento verrà computato nell'anzianità di servizio ai fini degli istituti previsti
dalla legge e dal presente contratto.
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Art. 8
(Tirocini formativi e di orientamento)
1. Sono promossi tirocini formativi e di orientamento in favore di soggetti che abbiano già assolto l'obbligo
scolastico.
2. I tirocini attengono alla formazione professionale e non ai rapporti di lavoro e pertanto la loro regolamentazione è
rimessa alla competenza esclusiva delle Amministrazioni regionali.
3. In attesa che le regioni si attivino ad emanare proprie leggi, per quanto riguarda i presupposti e i requisiti di
validità degli "stages", restano valide le precedenti disposizioni legislative e regolamentari dello Stato, ossia si applica la
disciplina relativa ai tirocini formativi di cui alla legge n. 196/1997, attuata con regolamento emanato con decreto del
Ministero del lavoro n. 142/1998 seguito dalla circolare del Ministero del welfare n. 92/1998.
4. L'ANAS può ospitare tirocinanti in relazione all'attività dell'azienda, nella misura non superiore al 5% dei
dipendenti a tempo indeterminato computati al 31 dicembre dell'anno precedente.
Allegato 4
Protocollo su ambiente, sicurezza ed igiene del lavoro
Art. 1
(Sistema di gestione della salute e sicurezza del lavoro)
1. L'ANAS assume tutte le iniziative per garantire l'applicazione delle norme vigenti in materia, in applicazione di
quanto disposto anche dall'art. 9 della L. n. 300/1970, nonché del D.Lgs. n. 626/1994 e successive modificazioni.
2. Entro 120 giorni dalla stipula del presente c.c.n.l., previa consultazione delle OO.SS. firmatarie, verrà avviata
l'introduzione di un sistema di gestione della salute e sicurezza del lavoro (SGSSL), orientato verso le linee-guida UNIINAIL e che risponda alle specifiche esigenze aziendali. Per contribuire con efficacia all'adozione di tale sistema va
promossa una costante attività di valutazione dei rischi aziendali, anche alla luce delle possibili modifiche od aggiornamenti
delle attività stesse, facendo riferimento agli adempimenti di legge, ai regolamenti, alle linee-guida di emanazione
istituzionale ed alle buone pratiche, con l'individuazione delle fonti di pericolo specifiche della realtà aziendale.
3. Il sistema prevederà momenti di informazione e cooperazione che coinvolgeranno tutti i soggetti interni ed esterni
interessati, secondo i diversi livelli di competenza e professionalità, secondo la concezione di massima integrazione della
materia relativa alla salute ed alla sicurezza nell'intera attività aziendale.
Art. 2
(Organismi paritetici)
1. L'ANAS assume tutte le iniziative per garantire l'applicazione delle norme vigenti in materia, in applicazione di
quanto disposto anche dall'art. 9 della legge n. 300/1970, nonché dal D.Lgs. n. 626/1994 e successive modificazioni.
2. Fatte salve le prerogative delle parti, tanto a livello centrale quanto a livello periferico sono costituiti gli Organismi
paritetici, la cui composizione va verificata dopo ogni sessione contrattuale, che hanno il compito di:
- costituire un Osservatorio sulle condizioni ambientali, socio-sanitarie ed organizzative nonché sui fenomeni che
costituiscono causa di infortunio e malattie derivante dal servizio;
- proporre tutte le iniziative informative o formative sulla materia nei confronti dei lavoratori, a norma anche dell'art.
20 del D.Lgs. n. 626/1994;
- avviare studi, ricerche e proposte per l'individuazione degli ambiti di applicazione del decreto 11 agosto 1993, n.
374 e successive modificazioni (lavori usuranti), sia per l'individuazione di soluzioni interne, sia per investire della
problematica gli Organi esterni preposti;
- dirimere, in prima istanza, le controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e
formazione previsti dalle norme vigenti.
3. Il funzionamento degli Organismi paritetici predetti è disciplinato da apposito regolamento del 17 maggio 2000. I
componenti di detti Organismi e le OO.SS. secondo la propria competenza territoriale, ricevono costante informazione
sull'attività svolta dall'ANAS sulla materia della salute e sicurezza del lavoro e su quella che possa determinare
modificazioni delle condizioni di lavoro.
Art. 3
(Indumenti di lavoro)
1. L'ANAS fornisce ai dipendenti adibiti a particolari mansioni o ruoli, idonei indumenti di lavoro che garantiscano in
quanto a tipologia, funzione, periodicità e quantità, il rispetto delle norme di igiene, salute, sicurezza ed identificazione. Il
personale destinatario di detti indumenti, salvo ulteriori individuazioni che si dovessero rendere utili, è quello che esplica la
sua attività:
- su strada;
- alla guida di autoveicoli ed automezzi;
- nelle officine;
- presso i laboratori;
- presso le anticamere, i portierati, le guardianie, i servizi fotocopie.
2. L'ANAS fornisce, altresì, adeguati dispositivi individuali e collettivi di protezione previsti dalla normativa per le
attività a rischio.
3. L'ANAS si impegna ad emanare, previo confronto con le OO.SS. entro 120 gg dalla stipula del presente c.c.n.l.,
un regolamento che disciplini la materia di cui al presente articolo.
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Art. 4
(Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza)
1. L'elezione e/o la designazione dei Rappresentanti dei lavoratori è su iniziativa delle OO.SS.
2. Tali Rappresentanti sono designati o eletti a scrutinio segreto dai lavoratori di ciascuna unità produttiva, come
sotto individuata, nell'ambito delle Rappresentanze sindacali presenti in azienda, fatte salve le disposizioni contenute
nell'art. 18 del D.Lgs. n. 626/1994.
3. I predetti Rappresentanti sono, nel numero, aggiuntivi ai componenti delle R.S.U., ove costituite, così come
definite nel relativo accordo.
4. Le attribuzioni dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono quelle definite dall'art. 19 del citato D.Lgs.
n. 626/1994.
5. La durata in carica dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza è di tre anni ed è rinnovabile.
6. E' possibile la verifica del mandato su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei lavoratori rappresentati; l'eventuale
revoca del mandato stesso, deve determinarsi a seguito di conferma della maggioranza dei lavoratori dell'unità produttiva
interessata.
7. Per lo svolgimento delle assemblee preparatorie alle elezioni non si può superare il limite massimo di quattro ore
per ciascuna tornata elettorale, mentre per quello relativo alle assemblee che seguono la richiesta di verifica di cui al
precedente sesto capoverso, il numero di ore non può superare le due annue.
8. Il tempo necessario per lo svolgimento di tali assemblee è richiesto ai sensi dell'art. 7 ed è aggiuntivo rispetto a
quello stabilito dall'articolo suddetto.
Art. 5
(Unità produttive)
Ai fini della determinazione del numero dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, le unità produttive sono
individuate come segue:
a) il livello provinciale, con tutte le sedi di lavoro ricadenti in tale ambito;
b) i centri manutentori la cui attività non coincide con l'ambito provinciale, raggruppati o distinti con un criterio di
omogeneità, in rapporto all'estesa chilometrica;
c) i centri manutentori che svolgono la loro attività su un'estesa chilometrica anche minore rispetto alle due
fattispecie precedenti, ma con la presenza di tipologie lavorative da considerarsi peculiari sul piano della sicurezza del
lavoro (es. autostrade);
d) l'intero ambito compartimentale o dell'ufficio speciale;
e) il Centro sperimentale di Cesano;
f) la Direzione generale, relativamente a tutte le altre sedi, oltre quelle del Centro sperimentale.
Art. 6
(Contrattazione decentrata)
1. La contrattazione decentrata a livello periferico confermerà o individuerà per ogni tornata elettorale le unità
produttive ed il numero dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza necessari, tenuto conto del numero minimo
fissato dall'art. 18, comma 6, del D.Lgs. n. 626/1994 stabilito per ciascuna unità produttiva individuata secondo i modelli di
cui all'articolo precedente e di eventuali ulteriori unità di particolare rilevanza (es.: grandi autofficine ed autoparchi) anche
in relazione ad eventuali processi di ristrutturazione nel frattempo intervenuti.
2. Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza della sede compartimentale potrà coincidere con uno o più
rappresentanti delle unità produttive individuate secondo i modelli sopra descritti, previsti per ciascun compartimento o
ufficio speciale.
3. Presso la Direzione generale la contrattazione decentrata potrà individuare la provenienza dei Rappresentanti in
relazione alla diversa dislocazione delle sedi.
Art. 7
(Monte ore retribuito e strumenti operativi)
1. Per i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza è prevista l'assegnazione di un monte ore pari a tre ore annue
per ciascun lavoratore da determinarsi sulla base della composizione numerica di ciascuna unità produttiva, comprendenti
i tempi determinati non superiori a 12 mesi per l'espletamento delle attribuzioni di cui all'art. 19, comma 1, punti a) e n) del
D.Lgs. n. 626/1994, escludendo i tempi di percorrenza necessari per raggiungere le squadre di manutenzione o di
emergenza, i centri squadra e le altre sedi di lavoro.
2. Nel caso in cui l'unità produttiva individuata coincida con un'unica sede di lavoro (es.: la sede compartimentale, le
sedi della Direzione generale o un'autofficina) fermo restando quanto stabilito dal capoverso precedente, il monte ore per
ciascun Rappresentante non potrà superare complessivamente il numero di cento ore annue.
3. L'ANAS metterà a disposizione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, per il tempo necessario per
recarsi presso le squadre o le sedi di lavoro distribuite lungo le strade statali ed autostrade, un mezzo di trasporto da
individuarsi di volta in volta tra quelli disponibili.
4. Il Rappresentante è personalmente responsabile della corretta utilizzazione del mezzo a lui assegnato.
Art. 8
(Formazione)
1. Entro la fine del mese di settembre di ciascun anno l'ANAS fornirà alle OO.SS. nazionali la proposta relativa al
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piano di formazione generale sui rischi sulla sicurezza e la salute destinata ai seguenti soggetti:
a) Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
b) responsabili e componenti del Servizio di prevenzione e protezione, se individuati all'interno dell'ANAS;
c) singoli lavoratori e preposti;
d) lavoratori incaricati dell'attività di pronto soccorso, lotta antincendio ed evacuazione.
2. Nella formulazione delle proposte formative l'ANAS terrà conto delle analisi e delle linee-guida per la tutela degli
addetti ai cantieri stradali ed autostradali prodotte dall'ISPESL.
Art. 9
(Infortuni e malattie professionali)
1. In caso di assenze dovute ad infortunio sul lavoro o ad esso riconducibile, nonché di infermità riconosciute
dipendenti da causa di servizio, il lavoratore ha diritto alla conservazione al posto di lavoro fino a completa guarigione. In
tale periodo al lavoratore spetta la retribuzione fissa e variabile con esclusione dello straordinario.
2. Al termine del periodo relativo di assenza, nel caso in cui risultino dagli accertamenti sanitari danni prodotti
dall'infortunio o dalla infermità riconosciuta come dipendente da causa di servizio, che non consentano al lavoratore di
svolgere le attribuzioni del profilo professionale di appartenenza, questi è assegnato, nell'ambito della stessa sede di
lavoro o in subordine nell'ambito della stessa provincia, a mansioni diverse riconducibili ai profili ascrivibili al livello
retributivo-funzionale di appartenenza.
3. La procedura di cui al comma 2 del presente articolo si applica anche ai dipendenti che risultino dichiarati inidonei
a svolgere i compiti propri del profilo professionale di appartenenza, a seguito della visita preventiva periodica prevista
dalla normativa vigente.
4. Al personale assunto successivamente al 18 aprile 1996 si applica la normativa di cui al D.P.R. 30 giugno 1965,
n. 1124 e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Per il personale in servizio alla data del 18 aprile 1996 continuerà ad applicarsi la normativa già vigente in materia
e quella relativa ai riconoscimenti di infermità derivanti da cause di servizio.
6. I periodi di assenza dovuti ad infortuni sul lavoro o malattie professionali non sono computati ai fini del
raggiungimento dei limiti stabiliti dall'art. XX (Assenze per malattia).
Allegato 5
Protocollo sulle progressioni di carriera e mutamenti di mansione
Art. 1
(Progressione verticale)
1. Il lavoratore, in relazione alle esigenze della società, può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse
da quelle inerenti la posizione economica organizzativa di appartenenza, purché tale mutamento non comporti un
peggioramento economico od una menomazione morale e sia condiviso dal lavoratore.
2. Il lavoratore che sia assegnato a svolgere temporaneamente mansioni inerenti a una posizione economica
organizzativa superiore ha diritto per tutta la durata dello svolgimento di tali attività al trattamento corrispondente alla
mansione svolta.
3. Trascorso un periodo di tre mesi consecutivi od un periodo di 180 giorni discontinui nel corso di 12 mesi
consecutivi, il lavoratore a cui vengono assegnate le mansioni previste dalla posizione economica organizzativa superiore,
ha diritto al passaggio definitivo in detta posizione. Quanto sopra non si applica per le assegnazioni di mansioni superiori
per sostituzione temporanea di un lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto.
4. Nell'ipotesi di sostituzione temporanea di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, il passaggio
nella posizione economica ed organizzativa superiore avviene solo quando la sostituzione oltrepassi di quindici giorni il
termine massimo di assenza consentito dalle norme del presente contratto per ciascuna causale, purché il sostituto abbia
svolto le mansioni di posizione economica organizzativa superiore per tre mesi.
5. Il lavoratore che sia destinato a compiere continuativamente mansioni rientranti in due diverse posizioni
economiche organizzative per un periodo superiore a sei mesi, viene assegnato alla posizione superiore rispetto a quella
di appartenenza.
6. Il lavoratore che passa alla posizione economica organizzativa superiore, percepisce la retribuzione prevista dalla
nuova posizione economica, conservando la retribuzione legata all'anzianità ed all'arricchimento professionale già
percepite nella posizione retributiva già posseduta, con riassorbimento di eventuali superminimi.
7. In caso di assegnazione del lavoratore a mansioni diverse da quelle della propria posizione organizzativa di
inquadramento, si applica in ogni caso, la disciplina prevista dall'art. 2103 del codice civile, come modificata dall'art. 13
della legge 20 maggio 1970, n. 300.
Art. 2
(Variazione della posizione)
1. Il dipendente che svolge per un periodo non inferiore a 10 mesi funzioni di differente profilo professionale,
nell'ambito della medesima posizione economica organizzativa, è inquadrato, anche a domanda, nel profilo professionale
corrispondente alle mansioni esercitate.
2. L'inquadramento nel profilo professionale, relativo alle mansioni effettivamente esercitate, avrà decorrenza dal
giorno successivo al compimento dei 10 mesi di cui al punto 1.
3. Il dipendente potrà essere assegnato ad un diverso profilo professionale nell'ambito della medesima posizione
retributiva, in presenza di necessità organiche dichiarate secondo le procedure di cui al Protocollo relativo ai "criteri e le
procedure per la copertura dei posti vacanti".
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IX
Verbale di accordo 1º ottobre 2007
per il rinnovo della parte economica del c.c.n.l.
per il personale non dirigente dell'Ente nazionale per le strade ANAS
Il giorno 1º ottobre 2007, si sono incontrati i rappresentanti delle OO.SS. nazionali e la delegazione dell'ANAS
S.p.a., per procedere al rinnovo del biennio economico 2008-2009, nell'ottica di evitare la penalizzazione intervenuta con il
ritardo nella definizione del rinnovo del c.c.n.l. 2006-2009, relativamente alla parte economica 2006-2007 e per evitare che
sia sovrapposta la scadenza di tale primo biennio economico con quella relativa al biennio successivo.
In tale fase si prende pertanto in considerazione l'inflazione programmata prevista nel DPEF 2007, pari all'1,7% per
l'anno 2008 ed all'1,5% per l'anno 2009, prevedendo sin d'ora la verifica annuale da effettuarsi nel mese di maggio 2009,
anche per l'esame del differenziale relativo allo scostamento rilevato tra il tasso di inflazione reale ed il tasso di inflazione
programmata nel periodo (2007/2008).
Le somme da corrispondersi come anticipazione per il biennio 2008-2009 sono le seguenti:
- maggio 2008 incremento pari a € 45,00 sul minimo tabellare;
- maggio 2009 incremento pari a € 50,00 sul minimo tabellare,
fissate sulla posizione economica B1, da ricalcolare in base alla scala parametrale.
X
Verbale di intesa 17 luglio 2008
sul modello organizzativo dell'Esercizio
Il giorno 17 luglio 2008, presso la sede di via Pianciani, si sono incontrati i rappresentanti dell'ANAS S.p.a. ed i
rappresentanti delle segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro
del personale dipendente ANAS, per proseguire il confronto per la definizione di un nuovo modello organizzativo
dell'esercizio della società.
Le parti hanno proceduto all'analisi degli elementi necessari alla ottimizzazione della fase sperimentale del modello
organizzativo dell'esercizio (la cui proposta iniziale è stata presentata alle OO.SS. in occasione dell'incontro di avvio delle
trattative, tenutosi in data 21 novembre 2007) ribadendo la condivisione della ricerca di un assetto strutturale idoneo al
raggiungimento dell'obiettivo primario di accrescere l'efficacia dell'azione aziendale nella fornitura di un'adeguata risposta
alla domanda di trasporto avente per oggetto la rete stradale dell'ANAS, sia in termini di sicurezza, qualità e tempestività
del servizio da offrire all'utenza, nonché di miglioramento dell'intervento manutentivo, in linea con gli standard fissati
dall'accordo di programma e dalla convenzione sottoscritta con il Ministero competente.
Nel confermare altresì l'approccio metodologico stabilito nell'incontro del 22 gennaio 2008 che prevedeva l'avvio,
entro il primo semestre del corrente anno, di una fase di sperimentazione di diversi schemi di organizzazione dell'esercizio
presso quattro compartimenti "pilota" (Campania, Lombardia, Sardegna e Toscana) con modalità differenziate in
considerazione della tipologia dell'infrastruttura e della disponibilità delle risorse umane, con l'obiettivo di confrontarne
successivamente i risultati, sia in termini di accrescimento e qualità delle prestazioni erogate sia di costi delle stesse, le
parti condividono di dare avvio alla sperimentazione relativa a ciascun compartimento individuato, secondo lo schema
contenuto nell'Allegato 1, che tiene conto dei confronti effettuati tra le parti per i singoli compartimenti (4 marzo 2008
Com.to Lombardia, 1º aprile 2008 Comp.to Campania e 18 aprile 2008 Comp.to Sardegna e Com.to Toscana), con il
reciproco impegno di non generare impatti negativi sugli organici aziendali, quali la riduzione degli stessi e il mancato
riconoscimento delle professionalità rivestite.
Sono state quindi individuate:
- alcune delle attività a più elevato valore aggiunto ed impatto per l'utenza (infomobilità e sale operative,
sorveglianza, attività di pianificazione e controllo dei lavori, pronto intervento e piccola manutenzione correttiva nelle strade
di più elevato traffico ed incidentalità), la cui gestione sarà direttamente affidata al personale ANAS, nell'ottica di una
progressiva armonizzazione delle caratteristiche di tali servizi sull'intera rete nazionale;
- alcune attività di servizio, le opere in verde e gli interventi di "manutenzione correttiva generica", relativamente alle
tratte stradali da individuarsi nell'ambito della sperimentazione da effettuare nei compartimenti pilota;
- le attività manutentive standardizzabili per le quali già in precedenza l'ANAS aveva attivato dei contratti di fornitura
con l'esterno tra cui contratti triennali di tipo specialistico, per le quali dovranno riconfigurarsi le diverse attribuzioni e
responsabilità a livello di centri e nuclei.
In tale contesto, è stata altresì meglio definita, nell'ambito del nuovo modello organizzativo oggetto di
sperimentazione, l'introduzione di nuove figure professionali (responsabile ed operatori di sala operativa compartimentale)
e la contestuale valorizzazione e riqualificazione, di alcune figure chiave sul territorio: responsabile di centro, capo nucleo,
assistente di nucleo o sorvegliante, cantoniere, concordano di svolgere una specifica verifica delle attribuzioni, in termini di
funzionalità e di possibilità di realizzazione di definiti percorsi di carriera.
In merito all'aspetto prettamente metodologico, le parti concordano sui successivi percorsi di confronto, a livello
centrale e territoriale i quali, dopo l'avvio della fase di sperimentazione, possano consentire l'opportuno monitoraggio ed
una corretta valutazione delle sperimentazioni avviate, anche sulla base dell'impatto economico risultante dalle diverse
soluzioni organizzative adottate, al fine di poter individuare gli eventuali interventi correttivi, in grado di valorizzare al
meglio le scelte attuate.
Si prevedono pertanto due sessioni di verifica, la prima da attivare trascorsi sei mesi dall'avvio della
sperimentazione presso ciascun compartimento - territoriale e successivamente nazionale -, la seconda a consuntivo
dell'intero iter-sperimentale in modo congiunto (livello nazionale e periferico).
Il presente accordo-quadro risulta pertanto costituito da due parti:
1) Struttura organizzativa dell'esercizio nei quattro compartimenti "pilota"
In merito, le parti concordano che sarà attivato, preventivamente alla fase esecutiva della sperimentazione, un
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confronto a livello territoriale da attivare entro la prima decade di agosto, destinato alla verifica della suddivisione
della rete all'interno delle categorie previste nell'Allegato 1, secondo la diversa tipologia delle tratte e delle attività da
svolgersi.
Conseguentemente sarà verificata la ottimale allocazione delle risorse umane e strumentali presenti, partendo da un
processo di mobilità volontaria sulle tratte compartimentali e la possibile diversa distribuzione delle stesse, od in alternativa
in accordo con le OO.SS., tenuto conto di un raggio di spostamento dalla residenza non superiore a 50 km.
Sarà altresì oggetto di confronto in sede compartimentale la possibilità di effettuazione delle prestazioni lavorative
basate su una differente articolazione delle giornate nell'arco della settimana, anche con la previsione dell'utilizzo delle
procedure di reperibilità, con segnalazione al tavolo nazionale di eventuali necessità aggiuntive rispetto alle previsioni
contrattuali.
Al termine del confronto, entro e non oltre il 30 settembre 2008, le parti definiranno a livello nazionale quanto
oggetto di confronto in sede locale, ivi compresa la individuazione dei contenuti della manutenzione correttiva generica.
Al fine di poter dare avvio alla sperimentazione dell'ipotesi organizzativa definita, le parti concordano di emanare
entro il corrente mese il bando per le selezioni interne per la copertura delle figure relative alle sale operative secondo
l'Allegato 2, ferma restando l'analisi degli organici necessari presso ciascuna sede da effettuarsi nell'ambito della prevista
verifica.
2) Definizione del nuovo modello di struttura dell'esercizio
Durante le sperimentazioni presso i compartimenti pilota, proseguirà il confronto sul modello dell'esercizio più in
generale, anche al fine di dare risposte in tale settore per eventuali problemi di carattere contingente e funzionale, legati
anche all'evoluzione ed alle trasformazioni della rete stradale in gestione, nel rispetto dei diversi livelli di confronto fissati
contrattualmente.
Nota a verbale 1
Le parti si impegnano ad affrontare in sede di confronto locale le eventuali implicazioni delle modalità operative
introdotte nel contesto del modello organizzativo dell'esercizio per quanto attinente al divieto di videosorveglianza sancito
dall'art. 4 della legge n. 300/1970.
Nota a verbale 2
Le parti condividono l'esigenza di rendere edotti i soggetti istituzionali dell'attivazione di una fase sperimentale di
nuove modalità operative, diverse da quelle contenute nel D.P.R. n. 1126/1981.
Allegato 1
Sperimentazione modello esercizio
su 4 compartimenti pilota:
Sardegna, Lombardia, Toscana, Campania
Allegato al Protocollo d'intesa tra ANAS e OO.SS. stipulato il 17 luglio 2008
(Omissis)
Allegato 2
a) Sala operativa compartimentale
L'istituzione della sala operativa compartimentale è legata al miglioramento della gestione dei processi operativi
nonché dei rapporti con l'utenza, attraverso l'esecuzione delle seguenti macro-attività:
- gestione del flusso di informazioni in ingresso ed in uscita anche attraverso i messaggi variabili sulle condizioni
della viabilità e sulla presenza di cantieri o di trasporti eccezionali;
- attivazione e coordinamento dei servizi di soccorso in caso di emergenza;
- monitoraggio situazione viabilità della rete stradale di competenza;
- raccolta dati climatici anche al fine di garantire il rispetto dei codici di allerta dei piani di emergenza;
- verifica per il rilascio di nulla-osta tecnici per il transito dei trasporti eccezionali;
- elaborazione delle statistiche sul traffico, attraverso la raccolta dei dati relativi alle diverse attività svolte sulla rete di
competenza.
Struttura minima della sala operativa compartimentale prevede, al momento, la seguente articolazione:
SOC H24
Piemonte, Lombardia, Veneto, Toscana, Umbria, Lazio, Basilicata (*),
Puglia, Campania, Friuli-Venezia Giulia, SA/RC, Sicilia, Sardegna, sala
nazionale (con turnazione "in quinta")
1 responsabile di sala
1 assistente per turno (totale 5)
1 addetto per turno (totale 5)
2 addetti p.t. per ciascun turno diurno (totale 4 PT)
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SOC Unico turno
d'esercizio
(Le ulteriori sedi
compartimentali)
1 responsabile di sala
1 assistente
1 addetto
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Totale organico 11 FT + 4 PT
Totale organico 4 FT
(*) Da implementare previa verifica tra le parti.
Le selezioni per le figure professionali destinate alle sale operative, saranno attivate secondo le procedure e le
modalità contrattualmente previste.
Titolo IV
- Artt. 72 e ss. Aree di classificazione, con l'introduzione dei nuovi profili inerenti la struttura organizzativa delle sale
operative, ossia:
A) Responsabile sala operativa
a) E' responsabile della gestione delle sale operative compartimentali.
b) Gestisce le risorse della sala operativa compartimentale organizzando i turni e supervisionando le relative attività.
c) Supervisiona le attività di raccolta, gestione e diffusione delle informazioni relative al traffico ed alle condizioni del
piano viabile provenienti dall'interno (sorveglianti, utenti, videocamere, sensori) e dall'esterno (utenti, partner istituzionali
quali Prefettura, polizia, Vigili del Fuoco, ecc.).
d) Supervisiona il monitoraggio della situazione viabilità.
e) Effettua il monitoraggio degli impianti di telecontrollo e di telegestione attivando le risorse interne e/o esterne.
f) Partecipa alla definizione delle procedure operative da seguire in caso di sinistri.
g) Partecipa alla definizione, in caso di emergenze, delle priorità di intervento supportando il capo centro nel
coordinamento delle squadre (interne ed esterne) al fine di garantire tempestività degli interventi e ridurre i rischi di intralci
alla circolazione causati da incidenti e/o eventi naturali.
h) Garantisce l'aggiornamento in tempo reale dei pannelli a messaggio variabile.
i) Analizza i dati raccolti inerenti la sicurezza stradale, le condizioni climatiche collaborando nella definizione dei
piani di emergenza in caso di codici di preallarme.
j) Fornisce pareri relativi all'attività istruttoria finalizzata al rilascio di nulla-osta tecnici per il transito di trasporti
eccezionali.
k) Garantisce la predisposizione delle statistiche periodiche sul traffico e sull'incidentalità.
l) Partecipa periodicamente a corsi di aggiornamento in materia di gestione delle emergenze e protezione civile;
rappresenta, su delega, l'ANAS in Organi collegiali, Commissioni e Consigli, nonché congressi e convegni.
m) Verifica l'applicazione delle procedure di gestione inerenti lo svolgimento del servizio di soccorso meccanico.
Se incaricato della responsabilità della sala operativa nazionale (SON) svolge anche le seguenti mansioni:
- assicurare supporto per la gestione delle emergenze attraverso l'ascolto continuo e l'immediata possibilità di
mobilitazione della rete organizzativa;
- assicurare la gestione dei rapporti con gli Organi di polizia stradale e soccorso;
- assicurare la proposta di corsi ed altri interventi di formazione e aggiornamento per il personale di sala operativa,
nazionale e compartimentale;
- contribuire alla gestione delle attività del sistema di coordinamento delle emergenze, gestisce le attività necessarie
al corretto funzionamento delle procedure, in coordinamento con le sale operative compartimentali.
B) Assistente sala operativa
a) Svolge le proprie attività in collaborazione con le professionalità superiori.
b) Verifica le attività di raccolta e gestione delle informazioni relative al traffico, predisponendo, ove necessario, i
relativi comunicati.
c) Distribuisce i flussi informativi "in entrata" verso il personale ANAS nonché verso l'esterno.
d) Supporta i centri di manutenzione nel monitoraggio della viabilità e dello stato di manutenzione della rete stradale
di competenza attraverso l'infrastruttura tecnologica.
e) Garantisce il funzionamento degli impianti di telecontrollo e di telegestione attivando le risorse interne e/o esterne,
anche attraverso il monitoraggio delle apparecchiature in dotazione della sala operativa.
f) Collabora con il responsabile di sala alla attivazione del pronto intervento comunicando con le squadre di soccorso
e con gli Organi istituzionali.
g) Assicura l'aggiornamento dei pannelli a messaggio variabile.
h) Supporta il responsabile sala operativa nell'analisi dei dati climatici.
i) Supporta il responsabile sala operativa nell'acquisizione delle informazioni necessarie per il rilascio del parere per
il nulla-osta tecnico relativo al transito di trasporti eccezionali.
j) Predispone le statistiche periodiche sul traffico e sull'incidentalità.
k) Assicura la gestione ordinaria delle apparecchiature in dotazione alla sala operativa.
B1) Addetto sala operativa
a) Svolge le proprie attività in collaborazione con le professionalità superiori.
b) Svolge il servizio di infomobilità interfacciandosi con l'utenza esterna e distribuendo i flussi informativi in entrata
verso il personale ANAS o verso l'esterno, secondo le direttive e gli indirizzi aziendali.
c) Effettua la raccolta delle informazioni e dati relativi al traffico/incidenti/interventi, agli impianti ed alle condizioni
climatiche, provvedendo alla registrazione delle segnalazioni/informazioni ricevute, anche mediante l'utilizzo dei sistemi
tecnologici in dotazione.
d) Fornisce all'assistente di sala operativa i dati anche aggregati sul traffico/incidenti/interventi avvenuti.
e) Supporta l'assistente sala operativa nelle attività di pronto intervento, nell'ambito delle procedure predefinite,
fornendo tutte le informazioni disponibili.
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Selezione interna per la sala operativa compartimentale
ai sensi del Protocollo di intesa del 26 luglio 2007
Assistente sala operativa (B)
Requisiti obbligatori
1) Diploma di scuola secondaria superiore.
2) Esperienza di almeno 3 anni maturata in ANAS nell'esercizio in attività inerenti:
- la manutenzione ordinaria e straordinaria;
- la tutela del patrimonio viario;
- il pronto intervento.
Ovvero, in assenza del diploma di scuola secondaria superiore, esperienza di almeno 5 anni maturata in ANAS
nell'esercizio in attività inerenti:
- la manutenzione ordinaria e straordinaria;
- la tutela del patrimonio viario;
- il pronto intervento.
3) Conoscenza dei principali applicativi gestionali e "office automation".
Requisiti facoltativi
1) Costituisce titolo preferenziale la conoscenza della lingua inglese e/o di un'altra lingua straniera.
2) Costituisce titolo preferenziale la conoscenza del funzionamento degli impianti tecnologici della sala operativa
(impianti di telecontrollo, di telegestione, GPS, ...).
Addetto sala operativa (B1)
Requisiti obbligatori
1) Diploma di scuola media inferiore.
2) Esperienza di almeno 2 anni maturata in ANAS nell'esercizio in attività inerenti:
- la manutenzione ordinaria e straordinaria;
- il pronto intervento.
Requisiti facoltativi
1) Costituisce titolo preferenziale il possesso di diploma di scuola secondaria superiore.
2) Costituisce titolo preferenziale la conoscenza dei principali applicativi gestionali e "office automation".
3) Costituisce titolo preferenziale la conoscenza della lingua inglese e/o di un'altra lingua straniera.
XI
Protocollo 25 novembre 2008
per la definizione del contratto unico
ANAS - Società autostrade
Premesso che:
- a livello confederale è stata evidenziata l'esigenza di una razionalizzazione delle aree di copertura dei contratti
collettivi nazionali di lavoro, prevedendo la possibilità di accorpamenti per aree omogenee e per settori favorendo, in tal
modo, la definizione di contratti collettivi unitari per aree di attività affini;
- l'attuale dinamica degli assetti produttivi tende a mettere in discussione gli impianti contrattuali dei settori
rappresentati e a limitare progressivamente sia il numero di lavoratori che le attività coperte dai contratti che, qualora
applicati, determinano limiti alle potenzialità produttive e competitive alle aziende;
- la piattaforma rivendicativa presentata dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori per il rinnovo del contratto
nazionale per le Società concessionarie di autostrade si pone come obiettivo il consolidamento in un unico "contenitore
contrattuale" delle realtà produttive connesse, e che analogo riferimento è contenuto nel contratto collettivo di lavoro, 26
luglio 2007, da valere per i dipendenti dell'ANAS, in scadenza al 31 dicembre 2009;
Tutto ciò premesso le parti:
- valutata la convergenza sulla necessità di una semplificazione del sistema contrattuale con la definizione di un
nuovo contratto che disciplini i settori che sono oggi regolati dai contratti collettivi per il personale dipendente dall'ANAS e
dalle Società concessionarie di autostrade;
- ritenendo positivo per i lavoratori, le società e le imprese del settore, avviare una riforma contrattuale che operi una
forte semplificazione e che si orienti verso la costituzione di un nuovo c.c.n.l. che tenga anche conto delle possibili direzioni
di sviluppo di attività e/o servizi di interesse della nuova area contrattuale;
- in questo ambito il nuovo c.c.n.l. dovrà, da un lato migliorare il sistema delle relazioni industriali a livello settoriale,
con particolare riferimento alle normative di informazione-consultazione, recependo lo spirito delle normative europee ed
ampliando la parte di confronto sulle politiche di settore, dall'altro, fornire strumenti che consentano la comparazione con le
condizioni di mercato e con le normative applicabili ad altre realtà produttive;
- condividendo l'obiettivo di garantire omogenee condizioni di lavoro attraverso la definizione di una struttura
normativa più "larga", connotata cioè da una maggiore generalità degli istituti contrattuali fondamentali e assicurando la
rispondenza alle esigenze di regolamentazione delle specificità aziendali attraverso la contrattazione di secondo livello
definendone modalità, tempi e materie;
Convenendo che le premesse sono parte integrante del presente Protocollo;
Concordano:
a) di attivare un percorso che porti alla definizione di un nuovo c.c.n.l. che entrerà in vigore dal 1º gennaio 2010;
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b) il nuovo contratto sarà applicato, senza soluzione di continuità, a tutti i dipendenti oggi regolati dai contratti
sottoscritti dalle parti firmatarie il presente Protocollo (c.c.n.l. dipendenti ANAS e c.c.n.l. dipendenti autostrade e trafori) e
contestualmente definirà, per ciascun settore, il raccordo con le preesistenti normative contrattuali;
c) con ulteriori modalità, da negoziare tra le parti, andrà valutata la possibilità di confluenza nel contratto di altre
aziende affini ai settori qui rappresentati.
Al fine di rendere certe le scadenze sopra richiamate, le trattative per la definizione del nuovo contratto collettivo
avranno inizio nel mese di aprile 2009, sulla base dei contenuti della piattaforma che le OO.SS. presenteranno entro il
mese di febbraio 2009.
XII
Verbale di accordo 4 febbraio 2009
in materia di orario di lavoro
In data odierna si sono incontrati i rappresentanti dell'ANAS S.p.a. ed i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali
firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dipendente ANAS.
L'ANAS ha rappresentato come con il passaggio alla piena operatività del sistema Sap è stata verificata da parte
degli uffici competenti:
1) la corretta determinazione e corresponsione di diversi istituti contrattuali, in special modo quelli impattati dal
rinnovo del c.c.n.l. sottoscritto in data 26 luglio 2007;
2) la corretta elaborazione dei diversi elementi stipendiali.
Considerato che le parti hanno riscontrato alcune criticità, evidenziate dalle attività di verifica effettuate, che hanno
condotto alla necessità di procedere ad una definizione più chiara di alcuni istituti contrattuali, la cui lettura aziendale aveva
condotto a volte ad una difforme applicazione sul territorio, a volte alla generazione di fenomeni di disallineamento rispetto
allo stesso dettato contrattuale, con conseguenti sperequazioni nel trattamento dei dipendenti ANAS.
Considerato che tale disallineamento nell'applicazione della normativa contrattuale relativa alla gestione del profilo
orario di turnazione in h24, per l'anno 2008, può aver determinato da un lato prestazioni effettuate per un orario medio
settimanale annuo inferiore alle previsioni contrattuali, dall'altro una corresponsione economica mensile basata su un
orario di lavoro differente da quello effettivamente osservato.
Le parti, preso atto altresì di come il cumulo di tali disallineamenti potrebbe generare delle posizioni di carenza della
prestazione offerta dai dipendenti nel corso dell'anno 2008, hanno stabilito che le carenze nella prestazione lavorativa
effettuata dai dipendenti nel periodo dal 1º gennaio 2008 al 31 dicembre 2008, dovranno essere recuperate entro il 1º
aprile 2010.
Per quanto riguarda il recupero delle prestazioni carenti, le parti, nel ribadire la necessità di rispetto del dattato
normativo di riferimento circa la materia dell'orario di lavoro, in particolare in merito alla disciplina relativa all'alternanza tra
cicli di lavoro e riposo, in considerazione della natura del tutto eccezionale della situazione determinatasi, hanno condiviso
la possibilità di consentire al personale interessato nel corso del 2008 dalle turnazioni su h24, una "compensazione"
attraverso l'introduzione, fino al 1º aprile 2010 di una variazione incrementale di prestazione lavorativa contrattuale pari ad
un'ora media settimanale.
Le parti stabiliscono altresì che, per la durata del recupero, la prestazione in turnazione h24 dovrà rispettare le
seguenti previsioni:
1) il personale effettuerà in via sperimentale la propria prestazione in turni della durata di 8 ore e 30 minuti
articolando la propria presenza nelle fasce orarie sotto indicate:
- 21:45-06:15;
- 05:45-14:15;
- 13:45-22:15.
Qualora dall'andamento della turnazione derivi che in una settimana venga superato l'orario medio settimanale (così
come provvisoriamente rideterminato attraverso la variazione incrementale di prestazione lavorativa contrattuale pari a
un'ora media settimanale) e che in altre esso non venga raggiunto, le parti stabiliscono che non si darà luogo a compensi
addizionali od a detrazioni, applicando così una compensazione tra le misure delle prestazioni settimanali, così come
previsto dal c.c.n.l. vigente;
2) la turnazione dei riposi settimanali, secondo l'alternanza con le giornate di lavoro prevista al punto precedente,
sarà programmata stabilmente e portata mensilmente a conoscenza del personale turnista h24 interessato;
3) al personale turnista h24 è consentita l'effettuazione di una pausa retribuita di 30 minuti nelle 8 ore e 30 di
servizio. La pausa non potrà essere fruita all'inizio od alla fine del turno e terrà conto delle esigenze di servizio;
4) ogni dipendente non potrà effettuare di norma un numero superiore ai 10 turni mensili notturni, a 15 turni mensili
pomeridiani ed a 2 turni mensili festivi.
In merito alle componenti retributive legate alla prestazione in turnazione h24, le parti, condividendo la necessità di
non intervenire sull'attuale impianto contrattuale anche alla luce dell'approssimarsi della fase di apertura del confronto sul
tema del contratto unico della viabilità, stabiliscono che al dipendente impegnato in tale turnazione h24, venga riconosciuta
per il periodo sopra menzionato l'indennità di turnazione, alla luce dell'importante ruolo svolto dal personale impegnato
nelle attività eseguite secondo tale profilo orario nell'ambito del progetto finalizzato alla definizione della struttura
dell'esercizio aziendale, per ottenere il necessario incremento di efficacia dell'azione sul territorio, nonché di efficienza
negli interventi a supporto dell'utenza e del patrimonio aziendale, con l'innalzamento degli standard di qualità aziendali
soprattutto nell'ambito delle attività di sorveglianza e pronto intervento, che viene fissata nella seguente misura:
- indennità per turno diurno: euro 9,00;
- indennità per turno notturno: euro 15,00.
Restano ferme le previsioni normative dettate dall'art. 82 del vigente c.c.n.l.
Le parti definiscono inoltre che i contratti a 24 ore settimanali attualmente in essere per il personale a tempo parziale
dell'esercizio sul territorio nazionale, siano incrementati ad un orario settimanale di 28 ore con la medesima decorrenza
sopra richiamata.
Le parti hanno altresì condiviso la possibilità di procedere al recupero necessario delle posizioni "carenti" per le quali
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non sia sufficiente il piano di rientro indicativamente previsto secondo la compensazione oraria stabilita ai punti
precedenti attraverso le seguenti modalità opzionali:
- utilizzo da parte del dipendente del residuo ferie maturate e non godute fino al 31 gennaio 2009 nell'ambito della
normativa vigente;
- rateizzazione dell'importo differenziale complessivo con un ammontare massimo mensile pari ad euro 180,00 e per
un periodo pari a quello sperimentale.
Le previsioni generali contenute nel presente accordo dovranno quindi essere articolate in fase applicativa
dall'azienda in relazione alle singole posizioni maturate dai dipendenti che abbiano svolto una turnazione in orario h24 nel
corso dell'anno 2008.
Si stabilisce quindi di attivare tale iter procedurale a partire dal corrente mese, con le relative eventuali
comunicazioni individuali.
XIII
Verbale di accordo 18 febbraio 2009
in materia di assistenza sanitaria integrativa
Il giorno 18 febbraio 2009, presso la sede ANAS di via Monzambano 10, si sono incontrati i rappresentanti
dell'ANAS S.p.a. con le segreterie nazionali delle OO.SS. firmatarie del c.c.n.l. attualmente in vigore, per affrontare la
tematica dell'assistenza sanitaria integrativa, anche in relazione al dettato dell'art. 48, comma 7 c.c.n.l. e degli accordi
sottoscritti successivamente in materia.
In avvio di incontro l'azienda, ha fornito:
1) i dati relativi all'andamento della polizza sanitaria integrativa nel periodo 2005/2008;
2) la situazione derivante dall'evoluzione del quadro normativo di riferimento anche alla luce delle novità introdotte
dal decreto ministeriale del 25 marzo 2008.
Per quanto attiene la composizione complessiva del piano sanitario integrativo per i dipendenti ANAS si concorda
sui seguenti elementi di modifica:
- incremento del massimale per le prestazioni sanitarie da 150.000 a 200.000 euro;
- incremento del massimale per le spese sostenute per le visite specialistiche da 2.200 a 3.000 euro;
- visita odontoiatrica preventiva gratuita per i dipendenti, in rete convenzionata.
In attesa dell'apertura del confronto entro e non oltre il mese di aprile 2009, al fine di definire il complesso di
interventi a favore dei dipendenti, in merito alle tematiche dell'assistenza sanitaria integrativa e dei sussidi, anche alla luce
delle recenti modifiche normative (decreto-legge n. 112/2008) in materia di regime fiscale, le parti concordano sul
mantenimento del contratto in essere tra ANAS e CASBI/Unisalute attraverso la proroga dello stesso fino al 31 dicembre
2009 e per un importo pari a 250 euro a carico del dipendente per l'estensione della copertura sanitaria integrativa per i
nuclei familiari uguali o superiori a 2 unità (non considerando il dipendente), confermando l'importo pari a 120 euro per
l'adesione di un solo familiare.
Le parti concordano infine che, in sede di tale confronto, sarà affrontato il tema relativo all'assistenza sanitaria
integrativa anche nei confronti del personale in quiescenza.
Considerando quanto già comunicato ai dipendenti sugli importi da corrispondere, l'azienda si impegna a dare
tempestiva informativa relativamente alle modifiche con il presente accordo.
XIV
Protocollo di intesa 19 gennaio 2010
in materia di incremento minimi dal 1º gennaio 2010
ed assistenza sanitaria integrativa
Il giorno 19 gennaio 2010 si sono incontrati, presso la Direzione generale dell'ANAS in via Monzambano, 10, i
rappresentanti dell'azienda con le Segreterie nazionali delle OO.SS. firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro
attualmente in vigore, per affrontare la tematica relativa al recupero del differenziale inflattivo conseguente alla rilevazione
dello scostamento tra inflazione programmata e inflazione reale per il biennio 2007/2008, dando seguito agli impegni
assunti in occasione del verbale di rinnovo contrattuale sottoscritto in data 26 luglio 2007 e 1º ottobre 2007, che qui si
intendono integralmente richiamati.
Le parti stabiliscono che una quota parte del recupero del differenziale inflattivo pari ad € 30,00 mensili per il livello
B1º, riparametrata per ogni singolo livello sarà riconosciuta a titolo di incremento del minimo contrattuale con decorrenza
gennaio 2010, come indicato nella tabella di seguito riportata:
Livello
A
A1º
B
B1º
B2º
C
C1º
Parametro
240
200
170
155
140
115
100
Valore incremento
46,45
38,71
32,90
30,00
27,10
22,26
19,35
Le parti con l'obiettivo di massimizzare il beneficio economico effettivamente percepito dal dipendente, anche alla
luce dell'imposizione fiscale e tributaria gravante sull'importo relativo al differenziale inflattivo, condividono circa
l'opportunità di destinare la quota residuale del recupero del differenziale inflattivo pari ad € 20,00 mensili (per un importo
annuo di € 280,00) all'assistenza sanitaria integrativa. Tale importo aggiunto alla cifra fissata dall'accordo del 2002 di €
250,00 per ogni singolo dipendente, genera una somma disponibile annua pari ad € 530,00.
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La sopra determinata cifra dovrà garantire una copertura più ampia riguardante le prestazioni sanitarie indirizzate ai
dipendenti ANAS, anche nel rispetto di quanto previsto dalla riforma dell'assistenza sanitaria integrativa avvenuta con la
sottoscrizione da parte del Ministro del "welfare", in data 7 novembre 2009, del decreto attuativo delle previsioni normative
contenute nel decreto Turco (marzo 2008) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 16 gennaio 2010, che ha definito il
perimetro normativo di riferimento, necessario per la definizione di un nuovo accordo sulla base della copertura stabilita in
precedenza dalle parti con il verbale di accordo del 18 dicembre 2002 e sue successive modifiche e per il successivo avvio
delle procedure di affidamento all'esterno della fornitura di prestazioni di assistenza sanitaria integrativa.
Le parti al fine di poter definire la compatibilità dell'importo destinato al sistema di assistenza sanitaria integrativa,
anche in considerazione dell'andamento dell'attuale copertura assicurativa sanitaria fornita dalla CASBI/UNISALUTE,
nonché al fine di valutare la tematica dell'assistenza sanitaria per il personale in quiescenza, stabiliscono di procedere con
l'attivazione di un tavolo tecnico di confronto entro la prima settimana del mese di febbraio p.v.
Quanto sopra anche alla luce della confluenza nell'ambito del nuovo sistema di copertura di assistenza sanitaria
integrativa delle prestazioni attualmente offerte con rimborso tramite i sussidi per spese sanitarie, fermo restando le
prestazioni di altra natura previste dall'apposito regolamento aziendale, emanato in conformità all'ex art. 48, commi 6 e 7,
c.c.n.l. ANAS.
Al fine di incentivare comportamenti e prestazioni utili al miglioramento della redditività e della produttività aziendale,
mediante il coinvolgimento e la partecipazione dei lavoratori, le parti concordano di avviare, entro il mese di marzo, un
confronto finalizzato all'istituzione del premio di risultato e i relativi criteri di erogazione, collegato ai risultati conseguiti da
ANAS, alimentato dalle risorse generate dal miglioramento stesso e quindi compatibile con l'andamento economico
dell'azienda.
XV
Protocollo di intesa 24 giugno 2010
in materia di assistenza sanitaria integrativa
Il giorno 24 giugno 2010 si sono incontrati presso la sede della Direzione generale dell'ANAS in Via L. Pianciani, 16 i
rappresentanti dell'azienda con le Segreterie nazionali delle OO.SS. firmatarie del contratto collettivo nazionale
attualmente in vigore, per affrontare la tematica dell'assistenza sanitaria integrativa, anche in relazione al dettato dell'art.
48, comma 7, c.c.n.l. e degli accordi sottoscritti successivamente in materia.
In avvio di incontro l'azienda ha illustrato l'andamento della copertura in relazione al primo semestre di proroga della
stessa, in scadenza al 30 giugno 2010.
Dopo ampia ed approfondita discussione, in considerazione della prossima scadenza della copertura di assistenza
sanitaria attualmente in vigore ed al fine di garantire la continuità nella garanzia della fornitura delle prestazioni
assistenziali attualmente definite dal Protocollo CASBI/UNISALUTE in precedenza definito dalle parti ed in allegato al
presente accordo (All. 1), nonché nelle more del completamento delle procedure di nuovo affidamento all'esterno della
stessa copertura ed in coerenza con gli obiettivi condivisi nel Protocollo di intesa del 19 gennaio 2010, le parti condividono
la prosecuzione della vigente copertura sino al 31 dicembre 2010, stabilendo i seguenti elementi di integrazione delle
prestazioni attualmente fornite:
- introduzione della garanzia "trattamenti fisioterapici da infortunio" con un massimale semestrale di € 400,00 (in
strutture sanitarie convenzionate con UNISALUTE nessuna franchigia, in strutture sanitarie non convenzionate scoperto
del 20% con fattura minima pari ad € 70,00, rimborso integrale dei ticket);
- introduzione all'interno dell'elenco dell'alta specializzazione delle prestazioni di amniocentesi, prelievo dei villi
coriali e tecarterapia;
- introduzione delle garanzie "cure odontoiatriche", con massimale riferito ad un semestre di € 400,00 attivabile solo
in strutture sanitarie convenzionate con UNISALUTE con applicazione di uno scoperto del 20%;
- introduzione della prestazione ablazione del tartaro una volta l'anno esclusivamente in strutture sanitarie
convenzionate con UNISALUTE.
Alla luce delle citate integrazioni, l'azienda ha comunicato l'ammontare dell'importo "pro-capite" definito a base del
periodo di proroga e corrispondente all'importo di € 265,00 a decorrere dal 1º luglio 2010.
Per quanto attinente all'importo sopra determinato, su richiesta delle OO.SS. le parti ritengono necessario un
ulteriore approfondimento circa eventuali disponibilità residuali scaturenti dall'applicazione dei contenuti dell'accordo del 19
gennaio 2010, anche in considerazione dell'applicazione del regolamento sui sussidi per il primo semestre del vigente
anno.
Per ciò che concerne l'estensione della copertura dei nuclei familiari per il 2º semestre 2010, fermo restando gli
importi definiti per la proroga del 1º semestre (€ 60,00 per i nuclei con un solo componente, € 125,00 per i nuclei con due o
più componenti), le parti condividono la necessità di fornire una duplice opzione di scelta per il dipendente secondo quanto
indicato di seguito:
A) premi non comprensivi dell'integrazione prestazionale riguardanti il 2º semestre 2010:
- per i nuclei composti da un solo familiare presente nello stato di famiglia quota pari ad € 100,00;
- per i nuclei composti da due o più familiari presenti nello stato di famiglia quota pari ad € 200,00;
B) premi comprensivi dell'integrazione prestazionale di maggior favore convenuta per il dipendente:
- per i nuclei composti da un solo familiare presente nello stato di famiglia quota pari ad € 170,00;
- per i nuclei composti da due o più familiari presenti nello stato di famiglia quota pari ad € 333,00.
E' fatta salva la facoltà di manifestare la rinuncia alla estensione della copertura al proprio nucleo familiare da
comunicare entro e non oltre il 30 luglio p.v.
Nel caso in cui detta facoltà non venga esercitata, sarà considerata scelta l'opzione "A" sopra citata.
In merito alla possibilità di adesione di nuovi nuclei viene ribadita la situazione ad oggi comunicata, non essendo
possibile avere alcun ulteriore inserimento di familiare, se non per comprovate modifiche visibili nello stato di famiglia.
Le parti stabiliscono altresì, in coerenza rispetto quanto sopra anticipato, che il capitolato prestazionale scaturente
dall'integrazione delle nuove prestazioni sul precedente piano sanitario (in vigore sino al 30 giugno 2010) sarà considerato
quale base per la determinazione del capitolato oggetto del prossimo affidamento del servizio di assistenza sanitaria
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integrativa dipendenti ANAS, che sarà definito in occasione del prossimo incontro fissato per la data del 30 giugno
2010, alle ore 15.
L'azienda si impegna altresì ad acquisire per la data del 15 luglio p.v. la proposta di copertura per il personale in
quiescenza che contempli le stesse prestazioni definite con il presente accordo.
Alla luce degli elementi di modifica sopra illustrati per la citata copertura concernenti il 2º semestre 2010, di seguito
vengono riportate le conseguenti variazioni riguardanti il punto 1, lett. A) del vigente regolamento di erogazione dei sussidi:
1) sono definiti sussidi gli interventi assistenziali a favore del personale dipendente in servizio (area base, area
operativa e area quadri) per motivi di salute:
a) concessione sussidi per spese, debitamente documentate, sostenute per cure odontoiatriche ed altre prestazioni
sanitarie non comprese nell'elenco di cui al disciplinare ANAS/CASBI allegato all'accordo del 24 giugno 2010, riguardanti il
personale dipendente e/o i familiari a carico (genitori, coniugi, figli).
Al fine della maturazione del diritto al rimborso, la spesa sostenuta per le prestazioni integrative (cure odontoiatriche,
trattamenti fisioterapici da infortunio) definite con il citato accordo, dovrà essere debitamente documentata in un'unica
fattura di importo pari o superiore ad € 1.200,00. Tale importo sarà preso in considerazione solo per la parte residuale non
coperta dalla cassa (vedi integrazioni copertura assicurativa spese odontoiatriche) in relazione all'area di appartenenza ed
alla relativa posizione economica.
XVI
Verbale di incontro 12 luglio 2010
in materia di assistenza sanitaria integrativa
Il giorno 12 luglio 2010 si sono incontrati presso la sede della Direzione generale dell'ANAS in Via Monzambano, 10
i rappresentanti dell'azienda con le Segreterie nazionali delle OO.SS. firmatarie del contratto collettivo nazionale
attualmente in vigore, per affrontare la tematica dell'assistenza sanitaria integrativa, anche in relazione al dettato dell'art.
48, comma 7, c.c.n.l. e degli accordi sottoscritti successivamente in materia.
Dopo una approfondita disamina, le parti in coerenza con gli obiettivi condivisi nel Protocollo di intesa del 19 gennaio
2010 e nell'accordo del 24 giugno u.s., con il quale è stato stabilito di dar seguito alla vigente copertura di assistenza
sanitaria integrativa sino al 31 dicembre 2010, confermano l'introduzione di nuovi elementi ad integrazione delle
prestazioni attualmente fornite e definite con il c.c.n.l. e gli accordi integrativi in materia.
Tutte le prestazioni già in essere e definite dalle intese contrattuali integrative vigenti alla data del 30 giugno 2010,
completate dall'allegato al presente accordo dovranno essere quindi considerate quale parte integrante del capitolato
oggetto del prossimo affidamento all'esterno del servizio di assistenza sanitaria integrativa dipendenti ANAS, in ragione
dell'importo pari ad € 530 per ciascun dipendente, così come definito dal Protocollo del 19 gennaio 2010 ed in coerenza
con quanto previsto dalla riforma dell'assistenza sanitaria integrativa avvenuta con l'attuazione delle previsioni normative
contenute nel decreto Turco.
Il capitolato prestazionale dovrà inoltre prevedere che il soggetto erogatore del servizio sia fornito di una rete
sanitaria convenzionata su tutto il territorio nazionale anche dal punto di vista della multidisciplinarietà delle prestazioni e
che possa garantire un adeguato servizio di assistenza e consulenza, lo stesso in caso eccezionale di assenza di rete
convenzionata in circoscritte località dovrà comunque assicurare il rimborso dell'intera prestazione.
Il capitolato dovrà prevedere la quotazione relativa all'estensione al nucleo familiare delle prestazioni attualmente
definite dal capitolato CASBI/UNISALUTE 2009 integrate con quelle contenute nell'allegato già citato, inserite nella voce
"alta specializzazione".
Il contratto di prestazioni dovrà prevedere a totale carico dei richiedenti la possibilità di aderire alla polizza da parte
dei pensionati aziendali, previa determinazione da condividere del premio.
Le parti convengono altresì che tutte le fasi procedurali fino a quella del completamento dell'affidamento del servizio
siano oggetto di confronto, analisi e approfondimento che possano consentire il tempestivo superamento delle criticità
eventualmente presentatesi.
Le parti concordano che con l'entrata in vigore della nuova copertura di assistenza sanitaria integrativa definita nel
presente accordo, saranno assorbite tutte le spese mediche, sanitarie, nonché qualsiasi erogazione per il dipendente
dovuta al vigente regolamento dei sussidi.
Pacchetto maternità
Spese per ecografie e analisi di laboratorio - massimale € 500 (solo strutture convenzionate).
Tickets sanitari esami di laboratorio
Rimborso tickets - massimale annuo € 300 con franchigia per invio di € 20.
Prestazioni integrative al Protocollo ANAS/CASBI 2009
Alta specializzazione e accertamenti
- Ago aspirato
- Amniocentesi
- Cistouretrografia
- Colangiografia trans Kehr
- Ecocardiografia
- Elettroencefalogramma
- PET
- Prelievo dei villi coriali
- RX stomaco e duodeno con mezzo di contrasto
- RX tenue e colon con mezzo di contrasto
- Videoangiografia
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- Wirsungrafia
- Indagini ematologiche (tickets sanitari)
- Telecuore
Trattamenti fisioterapici da infortunio
- Agopuntura
- Osteopatia
- Radioterapia
- Tecarterapia
Lenti per occhiali e a contatto
Massimale € 100 - franchigia € 50
LTC
Stati di non autosufficienza (triennale - con erogazione di € 400/mese)
Odontoiatria
Grandi interventi odontoiatrici e implantologia - massimale € 2.000 (solo strutture convenzionate)
Prevenzione
- Elettrocardiogramma
- Prevenzione cardiovascolare donna
- Prevenzione oncologica donna
- Prevenzione cardiovascolare uomo
- Prevenzione oncologica uomo
XVII
Verbale di accordo 15 luglio 2010
in materia di rapporti a termine
In data 15 luglio 2010, si sono incontrati i rappresentanti aziendali con le segreterie nazionali delle OO.SS. firmatarie
del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti ANAS, al fine di procedere alla disamina delle criticità
scaturenti dalle recenti evoluzioni legislative del quadro normativo del settore.
Al termine di ampia e approfondita discussione, in considerazione delle esigenze di mantenimento degli attuali livelli
di servizio garantiti dalle strutture aziendali, le parti hanno condiviso le seguenti deroghe all'attuale disciplina contrattuale,
per un periodo di dodici mesi, stabilita nell'ambito del Protocollo sottoscritto in data 26 luglio 2007, in relazione alle
tipologie del rapporto di lavoro:
Art. 2
(Contratto di lavoro a tempo determinato)
3. Si stabilisce che la durata del contratto a tempo determinato, quale clausola di miglior favore, sia modificata con le
previsioni previste dalle norme legislativamente applicabili (D.Lgs. n. 368/2001) e successive modificazioni (ivi incluso l'art.
5, comma 4-bis per il massimo degli 8 mesi).
Art. 4
(Contratto di somministrazione a tempo determinato)
5. La percentuale dei lavoratori con contratto di somministrazione viene elevata alla misura massima fissata dalle
attuali previsioni legislative.
Art. 7
(Contratto di inserimento)
6. Viene estesa a 18 mesi la durata dei progetti relativi ai lavoratori da inserirsi nelle posizioni economicoorganizzative B1-B2.
***
Le parti concordano sulla necessità di incontrarsi entro il 30 ottobre p.v. per verificare la sussistenza delle
motivazioni che hanno generato tale deroga e per la eventuale proroga e/o conferma di quanto disciplinato nel presente
accordo.
Le parti si danno reciprocamente atto che il presente accordo sostituisce, avendolo annullato, il precedente
sottoscritto in data 14 luglio avente analogo oggetto.
XVIII
Accordo 10 gennaio 2012
in materia di detassazione della retribuzione accessoria -
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Anno 2012
Premesso che
Con L. n. 183/2011, art. 33, comma 12, è stato disposto che, in attuazione dell'art. 26 del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, per il periodo dal 1º gennaio al 31 dicembre
2012, sono prorogate le misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro, previste dall'art. 2, comma 1, lett.
c), del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze è stabilito l'importo
massimo assoggettabile all'imposta sostitutiva prevista dall'art. 2 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, nonché il limite massimo di reddito annuo oltre il quale il titolare non può
usufruire dell'agevolazione di cui al presente articolo;
Convengono quanto segue
Per l'anno 2012, ai sensi della citata legge n. 183/2011, art. 33, comma 12, la presente intesa recepisce le
disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro 18 dicembre 2002 (e successive integrazioni) sottoscritto da ANAS
S.p.a. e dalle Organizzazioni sindacali di settore, applicato da questa società, ai sensi della circolare n. 3/E dell'Agenzia
delle Entrate/Ministero del lavoro del 14 febbraio 2011, con riguardo agli istituti che sono riconducibili a incrementi di
produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento
economico o agli utili dell'impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale
(quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: trattamento economico per lavoro supplementare part-time, indennità
turno, lavoro straordinario, reperibilità, maggiorazioni orarie, riposo compensativo, indennità di funzione, premio di
produzione).
Pertanto, sugli importi che verranno erogati secondo i criteri sopra stabiliti, per il 2012, verrà applicata l'imposta
sostitutiva del 10%, in continuità con quanto avvenuto per gli anni 2009/2010/2011, nei limiti ed alle condizioni previsti dalla
normativa di riferimento e secondo le indicazioni ministeriali e dell'Agenzia delle Entrate.
Si specifica che la suddetta agevolazione si applicherà a tutti i dipendenti ANAS.
Contestualmente, per il 2012, qualora sussistano le condizioni previste dalla normativa vigente, dai decreti
ministeriali attuativi e dalle circolari INPS di riferimento, si provvederà ad applicare lo sgravio contributivo di cui alla L. n.
183/2011, art. 33, comma 14, sulle voci retributive di salario accessorio previste nel c.c.n.l. citato nei confronti di tutti i
dipendenti che le percepiscono.
L'ANAS, in accordo con le OO.SS., si impegna a trasmettere il presente accordo alle società di somministrazione
lavoro che hanno stipulato contratti con ANAS medesima, in modo tale che le stesse applichino, nei limiti ed alle condizioni
previste dalla normativa vigente, uguali benefici anche ai lavoratori assunti con contratto di somministrazione presso ANAS
S.p.a.
XIX
Verbale di accordo 14 novembre 2012
sul modello organizzativo dell'esercizio
Il giorno 14 novembre 2012, presso la sede di via Monzambano 10, si sono incontrati i rappresentanti ANAS con le
segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali firmatarie del vigente c.c.n.l., per proseguire il confronto
sull'organizzazione delle attività inerenti l'esercizio, al fine di valutare la eventuale necessità di effettuare delle riflessioni
rispetto a quanto definito dalle parti con l'accordo sindacale sottoscritto in data 17 luglio 2008, in considerazione delle
evoluzioni del nuovo quadro normativo di riferimento nonché a seguito dell'attivazione del progetto aziendale di
videosorveglianza stradale e localizzazione satellitare veicolare sulla rete aziendale di competenza.
In avvio di incontro le parti hanno ribadito la assoluta centralità strategica della definizione di un assetto
organizzativo dell'esercizio idoneo al raggiungimento dell'obiettivo primario di accrescere l'efficacia dell'azione aziendale
nella fornitura di un'adeguata risposta alla domanda di trasporto, in termini di sicurezza, qualità e tempestività del servizio
da offrire all'utenza, in coerenza con l'esigenza di ricerca di un costante miglioramento dell'intervento manutentivo, in linea
con gli standard fissati dall'accordo di programma e dalla convenzione sottoscritta con il Ministero competente. Le parti
quindi si sono date reciprocamente atto di come il perseguimento di tali obiettivi debba necessariamente prendere in
considerazione le limitazioni imposte dal quadro legislativo di riferimento, successivamente all'approvazione del modello
organizzativo del 17 luglio 2008, soprattutto per quanto connesso alle previsioni definite dal D.L. n. 78/2010, convertito in
L. n. 122/2010, e dal recente D.L. n. 95/2012 (c.d. "spending review"), nonché gli ambiti eventualmente determinati
dall'introduzione dell'art. 55 della L. n. 27/2012.
Le parti hanno quindi condiviso l'esigenza di procedere ad una verifica dei contenuti del citato accordo del luglio
2008, al fine di determinare la concreta attuabilità degli stessi ovvero eventuali esigenze di modifica/implementazione di
alcune previsioni allora definite. Si è quindi ribadita l'importanza strategica e prioritaria per l'azienda di alcune delle attività
a più elevato valore aggiunto ed impatto per l'utenza (infomobilità e sale operative, sorveglianza, attività di pianificazione e
controllo dei lavori, pronto intervento e piccola manutenzione correttiva nelle strade di più elevato traffico ed incidentalità),
la cui gestione potrà essere direttamente affidata al personale ANAS, nell'ottica di una progressiva armonizzazione delle
caratteristiche di tali servizi sull'intera rete nazionale, compatibilmente con i citati vincoli normativi inerenti il contenimento
dei costi e degli organici aziendali.
A tal fine, sulla base della sperimentazione effettuata nelle sale operative compartimentali caratterizzate dalla
presenza attiva in continuità sull'intero orario giornaliero (h24), l'azienda ha rappresentato le criticità rilevate
nell'organizzazione della turnazione e nella copertura delle attività conseguenti alla definizione, nell'ambito del modello
organizzativo dell'esercizio, di una microstruttura organizzativa basata su un organico articolato su 5 assistenti di sala e su
9 operatori di sala (di cui 4 part-time), che avrebbero dovuto garantire una turnazione in quinta con la compresenza in ogni
turno di un assistente ed un operatore, i cui profili professionali sono stati definiti nell'accordo del 2008.
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Dopo ampia ed approfondita discussione, le parti hanno condiviso l'opportunità di procedere alla classificazione
delle sale operative compartimentali secondo la seguente ripartizione basata su una differente previsione di copertura
oraria giornaliera delle attività:
- copertura oraria di 12 ore (H12), con turni articolati 6 giorni su 7 (diurno);
- copertura oraria di 24 ore (H24), con turni articolati 7 giorni su 7 (diurno/notturno).
Le parti confermano che per tali fattispecie di turnazione vengono erogate le indennità di turno definite nell'accordo
del 4 febbraio 2009.
Nel confermare inoltre il livello minimo di servizio previsto dal citato accordo del 2008, che prevedeva di norma una
compresenza oraria di 1 assistente e di 1 operatore di sala per ciascun turno di attività (oltre chiaramente alla figura del
responsabile, la cui presenza è legata all'orario individuale ed alle necessità correlate alle attività da svolgere), le parti
hanno condiviso l'indicazione di organico necessario per il funzionamento delle diverse sale operative compartimentali,
come riportato nella tabella indicata nella pagina successiva.
SOC H24
Cagliari, Catania, Firenze, Napoli, Perugia,
Potenza, Roma, Torino, Trieste, SA/RC, Milano
(Bellano) (*), SON
Organico necessario
1 responsabile di sala operativa
6 assistenti di sala operativa (FT)
6 addetti di sala operativa (FT)
Totale 1 responsabile + 12 operatori
SOC H12
Ancona, Aosta, L'Aquila, Bari, Bologna,
Campobasso, Catanzaro (*), Genova,
Palermo, Venezia
Organico necessario
1 responsabile di sala operativa
3 assistenti di sala operativa (FT)
3 addetti di sala operativa (FT)
Totale 1 responsabile + 6 operatori
(*) Previa verifica delle parti.
Le parti a livello locale valuteranno la eventuale necessità di mantenere le risorse all'interno delle stesse sale
operative, nel caso di disponibilità di organici superiore alle risultanze dell'applicazione del modello definito nella tabella
sopra rappresentata.
I fabbisogni scaturenti dall'applicazione della sperimentazione del modello sopra rappresentato, saranno coperti
attraverso varie fasi. La prima fase, da ultimarsi entro gennaio 2013 sarà utile a riallineare le eventuali anomalie riguardanti
le risorse ancora inquadrate nella posizione economico ed organizzativa non prevista dal modello 2008, attraverso una
appropriata politica di sviluppo.
La seconda fase dovrà prevedere l'attivazione dei processi di selezione interna, con una limitazione dell'accesso alle
risorse già presenti nelle sale operative laddove si riscontri una disponibilità di organico coerente con il dimensionamento
fissato nel presente accordo nei valori assoluti ma non nella suddivisione nei profili richiesti. Nelle sale operative dove si
siano rilevate carenze rispetto al nuovo modello si procederà dapprima con il processo selettivo interno, per poi
eventualmente accedere al mercato esterno, attraverso l'acquisizione di risorse a tempo determinato, utilizzando tutte le
possibilità offerte dalle attuali normative.
In caso di ricorso alle selezioni esterne da espletarsi su base nazionale, le parti concordano di procedere alla
integrazione delle risorse valutate idonee nell'ambito di recenti selezioni per le sale operative, con i candidati che
risulteranno idonei dal nuovo processo selettivo.
Nella pianificazione della tempistica relativa alla fase di implementazione della totalità delle sale operative, le parti
condividono la necessità che la fase selettiva debba ultimarsi possibilmente entro il mese di settembre 2013.
Da ultimo le parti concordano di conferire un nuovo impulso al confronto territoriale sulla allocazione delle risorse, da
completare entro il mese di gennaio 2013, secondo l'implementazione del modello organizzativo convenuta in attuazione
dell'accordo del 2008 e sviluppata nei successivi tavoli tecnici compartimentali, nei compartimenti caratterizzati da una
maggiore disponibilità di personale (Campania e Sardegna), anche in ottemperanza alle esigenze aziendali in termini di
sicurezza delle infrastrutture, nonché al fine di valutare le opportunità di sperimentazione della gestione diretta di alcune
attività di servizio (opere in verde ed operazioni invernali).
Viene altresì stabilito di proseguire il confronto sul modello organizzativo dell'esercizio con un successivo incontro,
da tenersi entro febbraio 2013, nel quale procedere ad una valutazione delle eventuali criticità eventualmente emerse negli
incontri di cui al punto precedente, nonché ad una analisi delle ulteriori soluzioni/proposte organizzative la cui
sperimentazione sia stata attivata in particolari realtà compartimentali, anche finalizzate alla definizione di approcci
organizzativi specifici per le infrastrutture autostradali e similari (tra i quali il G.R.A., SA-RC ed autostrade siciliane).
TuttoLavoroOro 01/2013
INDICITALIA
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