Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico - Corso integrato “Biologia generale e Chimica biologica” Modulo didattico: “Organizzazione di laboratorio e Sicurezza” Il Servizio Sanitario Regionale Indice • Legge Regionale del 20 giugno 2003, n. 13 – Regione e S.S.R. – Regione e partecipazione enti locali – Regione e partecipazione dei cittadini • Aziende del S.S.R. – – – – – – ASUR Organi ASUR Atto aziendale Dipartimenti Organizzazione Aree Vaste Organizzazione distrettuale • Azienda Ospedaliera Regione Marche – Servizio Sanitario Regionale (SSR) Legge regionale 17 luglio 1996, n. 26 “Riordino del Servizio Sanitario Regionale La presente legge disciplina il riordino del Servizio sanitario regionale sulla base del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal d.lgs. 7 dicembre 1993, n. 517 di seguito denominato decreto legislativo di riordino, al fine di assicurare ai cittadini i livelli uniformi di assistenza sanitaria indicati nel Piano sanitario nazionale, nonché eventuali ulteriori livelli integrativi di assistenza sanitaria in rapporto alle risorse messe a disposizione in ambito regionale Regione Marche – Servizio Sanitario Regionale (SSR) Legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale” modificata e integrata da: Legge regionale 22 novembre 2010, n. 17 “Modifiche alla Legge Regionale 20 giugno 2003, n. 13 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale” Legge regionale 1 agosto 2011, n. 17 “Ulteriori modifiche della Legge Regionale 20 giugno 2003, n. 13 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”, della Legge regionale 17 luglio 1996, n. 26 “Riordino del Servizio Sanitario Regionale” e modifica della legge regionale 22 novembre 2010, n. 17 Legge regionale 4 giugno 2012, n. 19 “Modifiche alla legge regionale 20 giugno 2003, n. 13: "Riorganizzazione del servizio sanitario regionale« Legge regionale 24 settembre 2012, n. 28 “Modifiche alla legge regionale 17 luglio 1996, n. 26: "Riordino del servizio sanitario regionale" e alla legge regionale 20 giugno 2003, n. 13: "Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale" Regione Marche – Servizio Sanitario Regionale (SSR) Art. 1 L.R. 13/2003 “In attuazione dell’art. 32 e ai sensi dell’art. 117(*) della Costituzione, la Regione assicura l’erogazione dei servizi sanitari e socio-sanitari attraverso il Servizio Sanitario Regionale … (comma 1) “Il Servizio Sanitario Regionale salvaguarda i principi di solidarietà, equità e universalità nel rispetto delle compatibilità finanziarie definiti dalla programmazione regionale …” “ … persegue … l’obiettivo di favorire lo sviluppo omogeneo ed integrato del sistema sanitario assicura attraverso un progressivo superamento delle disuguaglianze sociali e territoriali, anche mediante l’organizzazione in rete delle prestazioni e dei servizi, il rispetto della dignità della persona, l’equità nell’accesso e la continuità nei percorsi assistenziali, la qualità e l’appropriatezza delle cure (comma 2) (*) L’art. 117 della Costituzione italiana prevede che la tutela della salute sia materia di legislazione concorrente (tra lo Stato e le Regioni e Provincie autonome) S.S.R. – La Giunta regionale Art. 3 L.R. 13/2003 Il S.S.R., espressione forte del decentramento amministrativo, è soggetto alla influenza della politica regionale La GIUNTA REGIONALE esercita le funzioni di indirizzo e controllo in materia sanitaria. in particolare: importante adotta gli atti di indirizzo interpretativi della normativa definisce gli obiettivi specifici per gli enti del SSR impartisce direttive vincolanti per i Direttori generali delimita i distretti, su proposta del Direttore generale ASUR assegna agli Enti del SSR e all’Agenzia regionale sanitaria (ARS) le risorse destinate al finanziamento approva gli atti aziendali S.S.R. – La Giunta regionale … in particolare: effettua il controllo della spesa e vigila sull’imparzialità ed il buon andamento dell’attività e sulla qualità dell’assistenza, anche mediante l’esercizio dell’attività ispettiva. determina i criteri e le modalità per l’autorizzazione, la vigilanza e l’accreditamento delle strutture pubbliche e private nomina e revoca i direttori generali degli Enti del SSR e, su proposta del Direttore generale ASUR, i direttori di Area Vasta e designa i membri del Collegio Sindacale di competenza verifica i risultati conseguiti dai direttori generali degli Enti del SSR designa i componenti di competenza regionale nelle commissioni esaminatrici dei concorsi per il personale dirigenziale del SSR effettua il controllo sugli atti generali degli enti del SSR nei casi e nei modi previsti dalle legge adotta atti necessari ad assicurare l’integrazione socio-sanitaria S.S.R. – partecipazione enti locali Art. 20 L.R. 13/2003 Al fine di assicurare la partecipazione degli enti locali alla programmazione sanitaria regionale e locale e alla valutazione dei risultati ottenuti, è istituita la Conferenza permanente regionale socio-sanitaria costituita: Presidenti delle Conferenze di area vasta Presidenti delle Provincie e da un componente delle comunità montane Esprime pareri: sui programmi aziendali, sui bilanci pluriennali di previsione, sui bilanci economici preventivi e sui bilanci di esercizio dell’ASUR e delle aziende ospedaliere sugli accordi con l’Università sulla valutazione dell’operato del Direttore generale dell’ASUR e delle Aziende ospedaliere S.S.R. – partecipazione dei cittadini Art. 24 L.R. 13/2003 La Regione promuove la consultazione dei cittadini e delle loro associazioni con particolare riferimento alle associazioni di volontariato e a quelle di tutela dei diritti … Al fine di assicurare la partecipazione delle associazioni … l’ASUR e le Aziende ospedaliere della Regione favoriscono la presenza all’interno delle strutture di loro pertinenza di tali associazioni Sono istituiti, in ogni Azienda e in ogni area vasta territoriale, i comitati di partecipazione dei cittadini alla tutela della salute, aventi compito di: a) contribuire alla programmazione ed alla pianificazione socio-sanitaria regionale, aziendale e territoriale; b) svolgere attività di verifica e di controllo sulla gestione dei servizi sanitari; c) monitorare le condizioni di accesso e fruibilità dei servizi sanitari. I rapporti di collaborazione di cui sopra sono tra l’altro finalizzati, anche in attuazione delle Carte dei Servizi, a realizzare adeguati meccanismi di informazione delle prestazioni erogate, delle tariffe e delle relative modalità di accesso, procedendo all'attivazione di idonei sistemi di indicatori della qualità percepita e di rilevazione ed analisi di eventuali disservizi, da valutare congiuntamente attraverso l'organizzazione di conferenze periodiche dei servizi. S.S.R. – Le Aziende Art. 2 L.R. 13/2003 per enti del servizio sanitario regionale si intendono: [comma 1, aggiornato dalla Legge regionale 22 novembre 2010, n. 17 ] importante Aziende del(azienda Servizio Sanitario Regionaleunica regionale) ASUR sanitaria Aziende ospedaliere “Ospedali Riuniti Umberto I- G.M. Lancisi – G. Salesi” di Ancona “Ospedali Riuniti Marche nord” (*) INRCA (istituto di ricovero e cura a carattere scientifico per anziani di Ancona) L’offerta sanitaria regionale è anche completata da strutture sanitarie private accreditate e convenzionate (*) L’art. 2 prevedeva la costituzione dell’azienda ospedaliera “Ospedale San Salvatore” di Pesaro, accorpata poi con L.R. 21 del 2009 nell’Azienda ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche nord” insieme alla struttura ospedaliera “S.Croce” di Fano S.S.R. – Le Aziende Art. 2 L.R. 13/2003 Le Aziende sono dotate di personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale ai sensi della normativa statale vigente (comma 2) ASUR Art. 2 L.R. 13/2003 L’ASUR nata dalla fusione per incorporazione nell’Azienda USL 7 di Ancona delle altre dodici aziende USL esistenti. è articolata In cinque AREE VASTE TERRITORIALI a loro volta funzionalmente articolate in distretti che comprendono i presidi ospedalieri ogni Area Vasta territoriale, relativamente alle attività e alle funzioni stabilite dall’atto aziendale: a) è dotata di autonomia gestionale e tecnico-professionale; b) è soggetta a rendicontazione analitica; c) dà corso alle procedure e agli atti finalizzati all’instaurazione con terzi di rapporti giuridici aventi valenza nel relativo territorio d) provvede alla gestione diretta dei relativi rapporti procedendo all’utilizzazione autonoma dei fattori produttivi e delle risorse assegnate. Art. 2 L.R. 13/2003 ASUR Le aree vaste territoriali ricalcano sostanzialmente le cinque province regionali Area Vasta n. 1 Area Vasta n. 2 Area Vasta n. 3 Comuni di Comuni di Comuni di Pesaro – Urbino Ancona Macerata Area Vasta n. 4 Area Vasta n. 5 Comuni di Comuni di Fermo Ascoli Piceno Art. 4 L.R. 13/2003 ASUR – gli organi Organi dell’ASUR Direttore generale Collegio sindacale Art. 4 L.R. 13/2003 ASUR – gli organi Organi dell’ASUR Direttore generale: ha la rappresentanza legale dell’Azienda, è responsabile della gestione aziendale ed è coadiuvato, nell’esercizio delle sue funzioni, dal direttore amministrativo e dal direttore sanitario, nonché dal responsabile dei servizi di integrazione sociosanitaria Il Direttore generale nomina: il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario Questi ultimi, ciascuno per le tematiche di propria competenza, formulano proposte e pareri al Direttore generale in ordine alla pianificazione, al coordinamento, al monitoraggio e alla verifica dei percorsi e dei processi relativi alle materie ricomprese nelle aree di rispettiva competenza ASUR – gli organi Art. 4 L.R. 13/2003 Collegio sindacale: svolge le funzioni di cui all’art. 3 ter del D.lgs 502/1992 verifica l’amministrazione dell’azienda sotto il profilo economico, vigila sull’osservanza della legge, accerta la regolare tenuta della contabilità e la conformità del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, ed effettua periodicamente verifiche di cassa; riferisce, almeno trimestralmente, alla Regione sui risultati del riscontro eseguito I componenti del collegio sindacale possono procedere ad atti di ispezione e controllo, anche individualmente Il collegio sindacale dura in carica tre anni ed è composto da cinque membri, di cui due designati dalla Regione, uno designato dal Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, uno dal Ministro della sanità e uno dalla Conferenza dei sindaci; per le aziende ospedaliere quest’ultimo componente è designato dall’organismo di rappresentanza dei comuni. I componenti del collegio sindacale sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili. ASUR – i Direttori di Area Vasta Art. 4 L.R. 13/2003 Il Direttore Generale convoca periodicamente i Direttori di Area Vasta che sono sentiti in merito: a) all’individuazione delle innovazioni di prodotto per soddisfare le necessità e le preferenze degli utilizzatori dei servizi b) alla definizione dei programmi di sviluppo delle risorse umane e delle azioni organizzative necessarie per l’attuazione delle strategie aziendali … c) alla promozione dell’integrazione dei servizi dell’ASUR anche con quelli svolti da soggetti esterni … d) alla valutazione del raggiungimento degli obiettivi aziendali e) alla definizione del contenuto dell’atto aziendale f) all’elaborazione di proposte ed istruzioni finalizzate ad assicurare comportamenti uniformi da parte delle strutture decentrate Atto aziendale Art. 5 L.R. 13/2003 L’organizzazione e il funzionamento dell’ASUR, nonché delle aziende ospedaliere sono disciplinati dall’atto aziendale di diritto privato (di cui all’art.3, comma 1bis - D.lgs 502/92) I Direttori generali delle aziende elaborano, entro sessanta giorni dalla nomina, la proposta di atto aziendale … e lo sottopongono, per l’approvazione, alla Giunta regionale. L’atto aziendale definisce in particolare l’assetto organizzativo dell’ASUR e delle aziende ospedaliere in modo da assicurare l’esercizio unitario delle funzioni di prevenzione, diagnosi e cura e riabilitazione, nonché il coordinamento e l’integrazione dell’attività nei servizi territoriali presenti nelle aree vaste con quella dei presidi ospedalieri e degli altri soggetti erogatori pubblici e privati. Esso disciplina in particolare: a) L’organizzazione delle funzioni amministrative, nonché di quelle zonali sia ospedaliere che territoriali, secondo il modello dipartimentale b) Compiti e responsabilità dei dirigenti Dipartimenti importante Art. 6 L.R. 13/2003 L’organizzazione dipartimentale è il modello ordinario di gestione operativa di tutte le attività dell’ASUR e delle aziende ospedaliere. L’atto aziendale dell’ASUR delimita la competenza territoriale dei dipartimenti, distinguendoli in dipartimenti aziendali e dipartimenti di area vasta. L’organizzazione dipartimentale riguarda, in particolare, le funzioni ospedaliere, di emergenza-urgenza, di prevenzione, di integrazione socio-sanitaria e amministrativa. I dipartimenti di prevenzione, i dipartimenti ospedalieri e i dipartimenti di salute mentale hanno competenza di area vasta. I dipartimenti di prevenzione e i dipartimenti di salute mentale hanno un’articolazione interna che garantisce lo svolgimento delle funzioni operative sia a livello di area vasta che distrettuale Dipartimenti particolarità Art. 8 L.R. 13/2003 Dipartimento delle PROFESSIONI SANITARIE Sono istituiti in conformità alla Legge 10 agosto 2000, n. 251 (Disciplina delle professioni sanitarie …) il dipartimento aziendale, e per quanto riguarda l’ASUR, i dipartimenti di area vasta delle professioni infermieristiche-ostetriche, tecniche, della prevenzione e della riabilitazione Il direttore del dipartimento aziendale, individuato tra i dirigenti delle professioni sanitarie afferenti alle singole aree, infermieristiche-ostetriche, tecnica, della prevenzione e della riabilitazione Delibera Giunta Regionale del 27.12.2008, n. 1931, oggetto:L.R. n.13/03 art.8 – Dipartimenti delle professioni sanitarie - determinazioni Dipartimenti particolarità Art. 11 L.R. 13/2003 Dipartimento di PREVENZIONE è la struttura preposta all’organizzazione ed alla promozione della tutela e della salute della popolazione, attraverso azioni tendenti a conoscere, prevedere e prevenire gli infortuni e le cause di malattia. in particolare assicura in modo unitario la gestione dei sistemi informativi pertinenti lo stato di salute della popolazione umana ed animale, nell’ambito della rete epidemiologica regionale assicura, in integrazione con le altre macro-strutture, l’informazione finalizzata alla prevenzione dei rischi per la salute dei cittadini, ai lavoratori, alle associazioni di rappresentanza, alle strutture del SSR e agli altri enti locali garantisce la programmazione e l’esecuzione delle attività di prevenzione, controllo e vigilanza nei settori di competenza garantisce l’istruttoria tecnico-sanitaria per le funzioni amministrative di competenza della Regione e degli enti locali Dipartimenti particolarità Art. 25 L.R. 13/2003 Dipartimento regionale di MEDICINA TRASFUSIONALE La Giunta regionale istituisce, sentita la Commissione consiliare competente, entro novanta giorni … il dipartimento regionale di medicina trasfusionale al fine di garantire la gestione complessiva delle attività di medicina trasfusionale nella regione, secondo le previsioni del piano nazionale sangue e plasma 1999/2001 Con Delibera della Giunta regionale DGRM del 13 maggio 2004, n. 529 viene istituito il Dipartimento Regionale di Medicina Trasfusionale (DIRMT); la stessa delibera lo definisce «… è un dipartimento interaziendale gestionale e strutturale. Esso rappresenta lo strumento organizzativo e gestionale sotto il profilo tecnico, scientifico, logistico e amministrativo di tutte le attività trasfusionali …» Con Delibera della Giunta regionale DGRM del 30 giugno 2008, n. 873 la Regione, dopo tre anni di attività del DIRMT, interviene per ridefinire alcuni aspetti organizzativi (soprattutto in merito alla gestione del personale) Organizzazione della Area Vasta Art. 9L.R. 13/2003 Le Aree Vaste territoriali sono articolazioni dell’ASUR con compiti di assicurare alla popolazione residente le prestazioni incluse nei livelli essenziali di assistenza (LEA) e l’equo accesso ai servizi e alle funzioni di tipo sanitario, sociale e di elevata integrazione sanitaria provvedono in particolare: alla definizione degli obiettivi di salute alla gestione delle risorse strumentali ed umane dei servizi sanitari dell’area vasta all’integrazione dei servizi sanitari con i servizi sociali alla rilevazione, all’orientamento e alla valutazione della domanda socio- sanitaria … coordinamento dei servizi sanitari di area vasta (ospedale, distretto, prevenzione) alla corretta utilizzazione delle risorse assegnate alle negoziazioni con le Organizzazioni Sindacali., sulla base degli indirizzi aziendali Organizzazione della Area Vasta Art. 9L.R. 13/2003 sono esercitate a livello di area vasta: ☼ ☼ ☼ ☼ funzioni concernenti l’assistenza sanitaria e socio-sanitaria individuate nell’atto aziendale; le funzioni concernenti l’amministrazione del personale, comprese le procedure di reclutamento e valutazione della dirigenza, il supporto al controllo di gestione, il rischio clinico; le funzioni concernenti l’acquisizione di beni e servizi, l’esecuzione di opere e lavori, nonché la gestione dei magazzini e della logistica … la gestione del patrimonio immobiliare; le funzioni di area vasta sono esercitate in stretto raccordo con l’attività degli altri enti del S.S.R. L’Area Vasta è un’unità amministrativa autonoma ai fini della contrattazione collettiva. I contratti decentrati integrativi sottoscritti a livello di area vasta sono definitivi Organizzazione della Area Vasta Art. 10 L.R. 13/2003 Il Direttore di Area Vasta Il Direttore di Area Vasta: a) approva il piano di area vasta, in conformità con le direttive del Direttore generale dell’ASUR; b) rappresenta l’ASUR ai fini della contrattazione decentrata integrativa; c) è responsabile della contrattazione, dell’organizzazione e della gestione del personale; d) nomina e presiede la delegazione di parte pubblica; e) gestisce le relazioni sindacali. Il Direttore di area vasta è nominato dalla Giunta regionale, su proposta del Direttore generale ASUR Nell’esercizio delle funzioni il direttore di area vasta è coadiuvato dal collegio di direzione di area vasta Organizzazione della Area Vasta Art. 10 L.R. 13/2003 Il Direttore di Area Vasta È responsabile della gestione complessiva del relativo ambito territoriale in particolare è responsabile: della programmazione, in coerenza con la pianificazione aziendale, attraverso degli obiettivi di salute e l’elaborazione del piano di area vasta; del coordinamento tra le attività ospedaliere, i servizi distrettuali e le attività di prevenzione; dei rapporti di informazione e collaborazione con la Conferenza di area vasta; della gestione del budget di area vasta e della relativa negoziazione con i responsabili delle articolazioni organizzative; della valutazione epidemiologica della domanda (sanitaria); dell’accesso ai servizi locali e aziendali … finalizzato al controllo e al rispetto dei tempi di attesa definiti a livello aziendale; dell’istituzione di un sistema organizzato per il governo clinico anche attraverso il collegio di direzione di area vasta; della nomina dei direttori di dipartimento. Organizzazione della Area Vasta Art. 20-bisL.R. 13/2003 Presso ciascuna Area vasta è istituita la Conferenza di area vasta composta dai sindaci o dagli assessori delegati dei Comuni compresi nell’area medesima La Conferenza esercita funzioni propositive e consultive relative al livello di area vasta e, in particolare, esprime parere obbligatorio sui piani di area vasta. Organizzazione distrettuale Art. 13 L.R. 13/2003 Il Distretti I distretti costituiscono il livello territoriale di base in cui si realizza in ogni area vasta la gestione integrata tra servizi sanitari, socio-sanitari e sociali. Il Direttore di distretto è nominato dal Direttore di area vasta Il distretto: assicura in modo unitario il soddisfacimento della domanda di salute espressa dalla comunità locale; individua i livelli appropriati di erogazione dell’offerta dei servizi necessari a soddisfare i bisogni degli utenti; assicura la gestione integrata, sanitaria e sociale dei servizi; cura l’appropriato svolgimento di percorsi assistenziali attivati dai medici convenzionati; sviluppa iniziative di educazione alla salute e di informazione sulle attività garantite dal SSR; garantisce la fruizione dei servizi erogati dai presidi distrettuali, assicurando in particolare l’integrazione tra servizi territoriali ed ospedalieri Organizzazione distrettuale Art. 15 L.R. 13/2003 Presidi Ospedalieri È articolazione organizzativa ospedaliera del distretto dotata di autonomia gestionale che aggrega funzionalmente tutti gli stabilimenti ospedalieri avente sede nel medesimo distretto (con esclusione delle aziende ospedaliere). Il Presidio ospedaliero assicura la fornitura di prestazioni specialistiche, di ricovero, ambulatoriali, secondo le caratteristiche qualitative previste dalla programmazione regionale e i volumi di attività specificati dai piani di produzione negoziati con la direzione di area vasta. Il Direttore di Presidio è nominato dal Direttore di Area Vasta Organizzazione distrettuale Art. 22 L.R. 13/2003 Comitato dei Sindaci di distretto E’ composta da Sindaci o da Assessori da loro delegati dei Comuni compresi nel medesimo distretto. Esercita funzioni di indirizzo e verifica sulle attività distrettuali e sui risultati raggiunti rispetto alle esigenze locali riferite alle problematiche sanitarie e sociali della popolazione residente ed esprime parere sul programma delle attività distrettuali Il Comitato di distretto, nell’esercizio delle proprie funzioni di indirizzo, proposta e verifica, si raccorda con la Conferenza di Area vasta. Azienda Ospedaliera Le aziende ospedaliere sono gli ospedali “scorporati” dall’azienda USL è costituiti in aziende autonome dotate di personalità giuridica e autonomia imprenditoriale. (enti di diritto pubblico che agiscono attraverso atti di diritto privato) Le Regioni propongono al Ministero della salute le strutture ospedaliere che, dotate di specifici requisiti, possono essere costituite in aziende. Il Ministro, previa verifica dei requisiti, inoltra le proposte al Consiglio dei Ministri per l’eventuale deliberazione requisiti necessari organizzazione dipartimentale di tutte le unità operative presenti nella struttura disponibilità di un sistema di contabilità economico patrimoniale e di una contabilità per centri di costo presenza di almeno tre unità operative di alta specialità dipartimento di emergenza di secondo livello Azienda Ospedaliera … segue requisiti necessari ruolo di ospedale di riferimento in programmi integrati di assistenza su base regionale e interregionale attività in ricovero in degenza ordinaria per pazienti residenti in Regioni diverse (almeno > 10%) indice di complessità della casistica dei pazienti trattati in ricovero ordinario (nell’ultimo triennio superiore almeno al 20% del valore medio regionale) disponibilità di un proprio patrimonio immobiliare adeguato e sufficiente a garantire le attività istituzionali In caso di grave disavanzo nel triennio considerato, oppure per perdita dei requisiti, la costituzione in azienda viene revocata e la Regione individua l’AUSL subentrante nei relativi rapporti attivi e passivi Azienda Ospedaliero-universitaria Allo scopo di realizzare un idoneo coordinamento delle funzioni tra le Regioni e l’Università, il D.lgs 21 dicembre 1999, n. 517 prevede la stipula di protocolli di intesa le cui linee guida sono tracciate dal D.P.C.M. del 24 maggio 2001. La collaborazione tra il SSN e l’Università si realizza attraverso aziende ospedalierouniversitarie dotate di personalità giuridica autonoma. L’organizzazione prevista è quella dipartimentale e gli organi sono: il direttore generale, il collegio sindacale e l’organo di indirizzo Azienda Ospedaliera importante L’organizzazione dipartimentale Il Dipartimento è un’organizzazione integrata di unità operative omogenee, affini o complementari ciascuna con obiettivi specifici, ma che concorrono al perseguimento di comuni obiettivi di salute ed alla “mission” aziendale. L’ospedale occupa una posizione preminente all’interno del SSN (di cui assorbe circa il 45% delle risorse). Al suo interno risiedono le competenze specialistiche di più alto livello e le tecnologie più avanzate. Ciò richiede un sistema organizzativo che risponda alla elevata complessità del sistema, che consenta di raggiungere i livelli di appropriatezza, efficacia ed efficienza richiesti per garantire l’attuazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) Azienda Ospedaliera … l’organizzazione dipartimentale Obiettivi perseguibili con l’organizzazione dipartimentale; obiettivi organizzativi, con il miglioramento del coordinamento delle attività di assistenza, ricerca e formazione obiettivi clinici, con la promozione alla qualità dell’assistenza obiettivi economici, con la realizzazione di economie di scala e di gestione obiettivi strategici, con la diffusione delle conoscenze e lo sviluppo delle competenze Azienda Ospedaliera … l’organizzazione dipartimentale L’organizzazione dipartimentale degli ospedali, in particolare con l’applicazione della metodica del budget come sistema di gestione economica e strumento di negoziazione, ha notevoli riflessi sulle procedure e sugli strumenti di programmazione e controllo aziendale. Sotto questo aspetto assume un forte connotato strategico la funzione del Capo Dipartimento a cui viene affidato il compito di negoziare con l’Amministrazione gli obiettivi del Dipartimento ed il relativo budget. Azienda Ospedaliera … l’organizzazione dipartimentale Regione Marche – Dipartimenti Ospedalieri – L.R. 17 luglio 1996, n. 26 (art. 23). Deliberazione della G.R. n. 1616 MA/SAN del 06.07.1998 Struttura operativa del Dipartimento: DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO (funzioni esecutive) COMITATO DI DIPARTIMENTO (con funzioni deliberanti) Il Direttore del Dipartimento è un dirigente di secondo livello titolare della responsabilità di una delle unità operative facenti parte del Dipartimento nominato dal Direttore generale all'interno di una terna di nominativi proposti dal Comitato di Dipartimento. Azienda Ospedaliera … l’organizzazione dipartimentale funzioni del Dipartimento gestione in comune del personale non medico; utilizzo in comune degli spazi e delle attrezzature; la sperimentazione l’adozione di modalità organizzative volte al miglioramento dell’efficienza e all’integrazione delle attività delle strutture del Dipartimento per raggiungere il miglior servizi al costo più contenuto il coordinamento e lo sviluppo delle attività cliniche, di ricerca, di formazione, di studio e di verifica della qualità delle prestazioni il miglioramento del livello di umanizzazione dell’assistenza erogata all’interno delle strutture del Dipartimento il coordinamento con le attività extra ospedaliere connesse alle funzioni del Dipartimento la gestione delle risorse finanziarie assegnate al Dipartimento Azienda Ospedaliera … l’organizzazione dipartimentale funzioni del Direttore di Dipartimento: assicura in funzionamento del Dipartimento, attuando i modelli organizzativi stabiliti dal Comitato di Dipartimento verifica la conformità dei comportamenti e dei risultati con gli indirizzi generali forniti dal Direttore generale dell’Azienda rappresenta il Dipartimento nei rapporti con la Direzione generale e gli organismi esterni gestisce le risorse attribuite al Dipartimento secondo le indicazioni del Comitato di Dipartimento Azienda Ospedaliera … l’organizzazione dipartimentale Composizione del Comitato di Dipartimento: responsabili di tutte le unità operative appartenenti al Dipartimento da una rappresentanza dei dirigenti di primo livello eletta fra gli stessi da un rappresentante del personale tecnico e sanitario non medico eletto fra gli stessi Componenti di DIRITTO Componenti di ELETTIVI Direttori Unità Operative (o SOD Strutture Operative Dipartimentali Dirigenza medica Dirigenza non medica Area Comparto