2015-2016 - Organizzazione - 2 - SSR (Servizio Sanitario Regionale)

annuncio pubblicitario
Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico - Corso integrato “Biologia generale e Chimica biologica”
Modulo didattico: “Organizzazione di laboratorio e Sicurezza”
Il Servizio Sanitario
Regionale
Indice
• Legge Regionale del 20 giugno 2003, n. 13
– Regione e S.S.R.
– Regione e partecipazione enti locali
– Regione e partecipazione dei cittadini
• Aziende del S.S.R.
–
–
–
–
–
–
ASUR
Organi ASUR
Atto aziendale
Dipartimenti
Organizzazione Aree Vaste
Organizzazione distrettuale
• Azienda Ospedaliera
Regione Marche – Servizio Sanitario Regionale (SSR)
Legge regionale 17 luglio 1996, n. 26
“Riordino del Servizio Sanitario Regionale
La presente legge disciplina il riordino del Servizio sanitario
regionale sulla base del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, come
modificato dal d.lgs. 7 dicembre 1993, n. 517 di seguito
denominato decreto legislativo di riordino, al fine di
assicurare ai cittadini i livelli uniformi di assistenza sanitaria
indicati nel Piano sanitario nazionale, nonché eventuali
ulteriori livelli integrativi di assistenza sanitaria in rapporto alle
risorse messe a disposizione in ambito regionale
Regione Marche – Servizio Sanitario Regionale (SSR)
Legge regionale 20 giugno 2003, n. 13
“Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”
modificata e integrata da:
Legge regionale 22 novembre 2010, n. 17 “Modifiche alla Legge Regionale 20 giugno 2003, n. 13
“Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”
Legge regionale 1 agosto 2011, n. 17 “Ulteriori modifiche della Legge Regionale 20 giugno 2003, n.
13 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”, della Legge regionale 17 luglio 1996, n. 26
“Riordino del Servizio Sanitario Regionale” e modifica della legge regionale 22 novembre 2010, n. 17
Legge regionale 4 giugno 2012, n. 19 “Modifiche alla legge regionale 20 giugno 2003, n. 13:
"Riorganizzazione del servizio sanitario regionale«
Legge regionale 24 settembre 2012, n. 28 “Modifiche alla legge regionale 17 luglio 1996, n. 26:
"Riordino del servizio sanitario regionale" e alla legge regionale 20 giugno 2003, n. 13:
"Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale"
Regione Marche – Servizio Sanitario Regionale (SSR)
Art. 1 L.R. 13/2003
“In attuazione dell’art. 32 e ai sensi dell’art. 117(*) della Costituzione, la Regione
assicura l’erogazione dei servizi sanitari e socio-sanitari attraverso il Servizio
Sanitario Regionale … (comma 1)
“Il Servizio Sanitario Regionale salvaguarda i principi di solidarietà, equità e
universalità nel rispetto delle compatibilità finanziarie definiti dalla programmazione
regionale …”
“ … persegue … l’obiettivo di favorire lo sviluppo omogeneo ed integrato del
sistema sanitario assicura attraverso un progressivo superamento delle
disuguaglianze sociali e territoriali, anche mediante l’organizzazione in rete delle
prestazioni e dei servizi, il rispetto della dignità della persona, l’equità nell’accesso e
la continuità nei percorsi assistenziali, la qualità e l’appropriatezza delle cure
(comma 2)
(*) L’art. 117 della Costituzione italiana prevede che la tutela della salute sia materia di legislazione concorrente (tra lo
Stato e le Regioni e Provincie autonome)
S.S.R. – La Giunta regionale
Art. 3 L.R. 13/2003
Il S.S.R., espressione forte del decentramento amministrativo, è soggetto alla
influenza della politica regionale
La GIUNTA REGIONALE esercita le funzioni di indirizzo e
controllo in materia sanitaria.
in particolare:
importante
adotta gli atti di indirizzo interpretativi della normativa
definisce gli obiettivi specifici per gli enti del SSR
impartisce direttive vincolanti per i Direttori generali
delimita i distretti, su proposta del Direttore generale ASUR
assegna agli Enti del SSR e all’Agenzia regionale sanitaria (ARS) le risorse
destinate al finanziamento
approva gli atti aziendali
S.S.R. – La Giunta regionale
… in particolare:
effettua il controllo della spesa e vigila sull’imparzialità ed il buon
andamento dell’attività e sulla qualità dell’assistenza, anche mediante
l’esercizio dell’attività ispettiva.
determina i criteri e le modalità per l’autorizzazione, la vigilanza e
l’accreditamento delle strutture pubbliche e private
nomina e revoca i direttori generali degli Enti del SSR e, su proposta del
Direttore generale ASUR, i direttori di Area Vasta e designa i membri del
Collegio Sindacale di competenza
verifica i risultati conseguiti dai direttori generali degli Enti del SSR
designa i componenti di competenza regionale nelle commissioni
esaminatrici dei concorsi per il personale dirigenziale del SSR
effettua il controllo sugli atti generali degli enti del SSR nei casi e nei modi
previsti dalle legge
adotta atti necessari ad assicurare l’integrazione socio-sanitaria
S.S.R. – partecipazione enti locali
Art. 20 L.R. 13/2003
Al fine di assicurare la partecipazione degli enti locali alla programmazione sanitaria
regionale e locale e alla valutazione dei risultati ottenuti, è istituita la Conferenza
permanente regionale socio-sanitaria costituita:
Presidenti delle Conferenze di area vasta
Presidenti delle Provincie e da un componente delle comunità montane
Esprime pareri:
sui programmi aziendali, sui bilanci pluriennali di previsione, sui bilanci
economici preventivi e sui bilanci di esercizio dell’ASUR e delle aziende
ospedaliere
sugli accordi con l’Università
sulla valutazione dell’operato del Direttore generale dell’ASUR e delle Aziende
ospedaliere
S.S.R. – partecipazione dei cittadini
Art. 24 L.R. 13/2003
La Regione promuove la consultazione dei cittadini e delle loro associazioni
con particolare riferimento alle associazioni di volontariato e a quelle di tutela dei
diritti …
Al fine di assicurare la partecipazione delle associazioni … l’ASUR e le Aziende
ospedaliere della Regione favoriscono la presenza all’interno delle strutture di loro
pertinenza di tali associazioni
Sono istituiti, in ogni Azienda e in ogni area vasta territoriale, i comitati di
partecipazione dei cittadini alla tutela della salute, aventi compito di:
a) contribuire alla programmazione ed alla pianificazione socio-sanitaria regionale,
aziendale e territoriale;
b) svolgere attività di verifica e di controllo sulla gestione dei servizi sanitari;
c) monitorare le condizioni di accesso e fruibilità dei servizi sanitari.
I rapporti di collaborazione di cui sopra sono tra l’altro finalizzati, anche in attuazione delle Carte
dei Servizi, a realizzare adeguati meccanismi di informazione delle prestazioni erogate, delle
tariffe e delle relative modalità di accesso, procedendo all'attivazione di idonei sistemi di indicatori
della qualità percepita e di rilevazione ed analisi di eventuali disservizi, da valutare
congiuntamente attraverso l'organizzazione di conferenze periodiche dei servizi.
S.S.R. – Le Aziende
Art. 2 L.R. 13/2003
per enti del servizio sanitario regionale si intendono:
[comma 1, aggiornato dalla Legge regionale 22 novembre 2010, n. 17 ]
importante
Aziende del(azienda
Servizio Sanitario
Regionaleunica regionale)
ASUR
sanitaria
Aziende ospedaliere
“Ospedali Riuniti Umberto I- G.M. Lancisi – G.
Salesi” di Ancona
“Ospedali Riuniti Marche nord” (*)
INRCA (istituto di ricovero e cura a carattere scientifico
per anziani di Ancona)
L’offerta sanitaria regionale è anche completata da strutture sanitarie
private accreditate e convenzionate
(*) L’art. 2 prevedeva la costituzione dell’azienda ospedaliera “Ospedale San Salvatore” di
Pesaro, accorpata poi con L.R. 21 del 2009 nell’Azienda ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche nord”
insieme alla struttura ospedaliera “S.Croce” di Fano
S.S.R. – Le Aziende
Art. 2 L.R. 13/2003
Le Aziende sono dotate di personalità giuridica pubblica
e autonomia imprenditoriale ai sensi della normativa
statale vigente (comma 2)
ASUR
Art. 2 L.R. 13/2003
L’ASUR nata dalla fusione per incorporazione nell’Azienda USL 7 di Ancona delle
altre dodici aziende USL esistenti.
è articolata
In cinque AREE VASTE TERRITORIALI a loro volta funzionalmente
articolate in distretti che comprendono i presidi ospedalieri
ogni Area Vasta territoriale, relativamente alle attività e alle
funzioni stabilite dall’atto aziendale:
a) è dotata di autonomia gestionale e tecnico-professionale;
b) è soggetta a rendicontazione analitica;
c) dà corso alle procedure e agli atti finalizzati all’instaurazione con
terzi di rapporti giuridici aventi valenza nel relativo territorio
d) provvede alla gestione diretta dei relativi rapporti procedendo
all’utilizzazione autonoma dei fattori produttivi e delle risorse
assegnate.
Art. 2 L.R. 13/2003
ASUR
Le aree vaste territoriali ricalcano sostanzialmente le cinque
province regionali
Area Vasta n. 1
Area Vasta n. 2
Area Vasta n. 3
Comuni di
Comuni di
Comuni di
Pesaro – Urbino
Ancona
Macerata
Area Vasta n. 4
Area Vasta n. 5
Comuni di
Comuni di
Fermo
Ascoli Piceno
Art. 4 L.R. 13/2003
ASUR – gli organi
Organi dell’ASUR
Direttore generale
Collegio sindacale
Art. 4 L.R. 13/2003
ASUR – gli organi
Organi dell’ASUR
Direttore generale:
ha la rappresentanza legale dell’Azienda, è responsabile della gestione aziendale
ed è coadiuvato, nell’esercizio delle sue funzioni, dal direttore amministrativo e
dal direttore sanitario, nonché dal responsabile dei servizi di integrazione sociosanitaria
Il Direttore generale nomina:
il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario
Questi ultimi, ciascuno per le tematiche di propria competenza, formulano
proposte e pareri al Direttore generale in ordine alla pianificazione, al
coordinamento, al monitoraggio e alla verifica dei percorsi e dei processi
relativi alle materie ricomprese nelle aree di rispettiva competenza
ASUR – gli organi
Art. 4 L.R. 13/2003
Collegio sindacale: svolge le funzioni di cui all’art. 3 ter del D.lgs 502/1992
verifica l’amministrazione dell’azienda sotto il profilo economico,
vigila sull’osservanza della legge,
accerta la regolare tenuta della contabilità e la conformità del bilancio alle
risultanze dei libri e delle scritture contabili, ed effettua periodicamente
verifiche di cassa;
riferisce, almeno trimestralmente, alla Regione sui risultati del riscontro
eseguito
I componenti del collegio sindacale possono procedere ad atti di ispezione e
controllo, anche individualmente
Il collegio sindacale dura in carica tre anni ed è composto da cinque membri, di cui
due designati dalla Regione, uno designato dal Ministro del Tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, uno dal Ministro della sanità e uno dalla
Conferenza dei sindaci; per le aziende ospedaliere quest’ultimo componente è
designato dall’organismo di rappresentanza dei comuni. I componenti del collegio
sindacale sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.
ASUR – i Direttori di Area Vasta
Art. 4 L.R. 13/2003
Il Direttore Generale convoca periodicamente i Direttori di Area Vasta che
sono sentiti in merito:
a) all’individuazione delle innovazioni di prodotto per soddisfare le necessità e
le preferenze degli utilizzatori dei servizi
b) alla definizione dei programmi di sviluppo delle risorse umane e delle azioni
organizzative necessarie per l’attuazione delle strategie aziendali …
c) alla promozione dell’integrazione dei servizi dell’ASUR anche con quelli svolti
da soggetti esterni …
d) alla valutazione del raggiungimento degli obiettivi aziendali
e) alla definizione del contenuto dell’atto aziendale
f) all’elaborazione di proposte ed istruzioni finalizzate ad assicurare
comportamenti uniformi da parte delle strutture decentrate
Atto aziendale
Art. 5 L.R. 13/2003
L’organizzazione e il funzionamento dell’ASUR, nonché delle aziende
ospedaliere sono disciplinati dall’atto aziendale di diritto privato (di cui all’art.3,
comma 1bis - D.lgs 502/92)
I Direttori generali delle aziende elaborano, entro sessanta giorni dalla nomina, la
proposta di atto aziendale … e lo sottopongono, per l’approvazione, alla Giunta
regionale.
L’atto aziendale definisce in particolare l’assetto organizzativo dell’ASUR e delle aziende
ospedaliere in modo da assicurare l’esercizio unitario delle funzioni di prevenzione, diagnosi
e cura e riabilitazione, nonché il coordinamento e l’integrazione dell’attività nei servizi
territoriali presenti nelle aree vaste con quella dei presidi ospedalieri e degli altri soggetti
erogatori pubblici e privati. Esso disciplina in particolare:
a) L’organizzazione delle funzioni amministrative, nonché di quelle zonali sia
ospedaliere che territoriali, secondo il modello dipartimentale
b) Compiti e responsabilità dei dirigenti
Dipartimenti
importante
Art. 6 L.R. 13/2003
L’organizzazione dipartimentale è il modello ordinario di gestione
operativa di tutte le attività dell’ASUR e delle aziende ospedaliere.
L’atto aziendale dell’ASUR delimita la competenza territoriale dei dipartimenti,
distinguendoli in dipartimenti aziendali e dipartimenti di area vasta.
L’organizzazione dipartimentale riguarda, in particolare, le funzioni ospedaliere, di
emergenza-urgenza, di prevenzione, di integrazione socio-sanitaria e
amministrativa. I dipartimenti di prevenzione, i dipartimenti ospedalieri e i
dipartimenti di salute mentale hanno competenza di area vasta.
I dipartimenti di prevenzione e i dipartimenti di salute mentale hanno un’articolazione interna
che garantisce lo svolgimento delle funzioni operative sia a livello di area vasta che
distrettuale
Dipartimenti particolarità
Art. 8 L.R. 13/2003
Dipartimento delle PROFESSIONI SANITARIE
Sono istituiti in conformità alla Legge 10 agosto 2000, n. 251
(Disciplina delle professioni sanitarie …) il dipartimento aziendale, e per
quanto riguarda l’ASUR, i dipartimenti di area vasta delle professioni
infermieristiche-ostetriche, tecniche, della prevenzione e della
riabilitazione
Il direttore del dipartimento aziendale, individuato tra i dirigenti delle
professioni sanitarie afferenti alle singole aree, infermieristiche-ostetriche,
tecnica, della prevenzione e della riabilitazione
Delibera Giunta Regionale del 27.12.2008, n. 1931, oggetto:L.R. n.13/03 art.8 – Dipartimenti delle
professioni sanitarie - determinazioni
Dipartimenti particolarità
Art. 11 L.R. 13/2003
Dipartimento di PREVENZIONE
è la struttura preposta all’organizzazione ed alla promozione della tutela e della
salute della popolazione, attraverso azioni tendenti a conoscere, prevedere e
prevenire gli infortuni e le cause di malattia.
in particolare
assicura in modo unitario la gestione dei sistemi informativi pertinenti lo stato di
salute della popolazione umana ed animale, nell’ambito della rete epidemiologica
regionale
assicura, in integrazione con le altre macro-strutture, l’informazione finalizzata alla
prevenzione dei rischi per la salute dei cittadini, ai lavoratori, alle associazioni
di rappresentanza, alle strutture del SSR e agli altri enti locali
garantisce la programmazione e l’esecuzione delle attività di prevenzione,
controllo e vigilanza nei settori di competenza
garantisce l’istruttoria tecnico-sanitaria per le funzioni amministrative di competenza
della Regione e degli enti locali
Dipartimenti particolarità
Art. 25 L.R. 13/2003
Dipartimento regionale di MEDICINA TRASFUSIONALE
La Giunta regionale istituisce, sentita la Commissione consiliare competente, entro novanta
giorni … il dipartimento regionale di medicina trasfusionale al fine di garantire la gestione
complessiva delle attività di medicina trasfusionale nella regione, secondo le previsioni del
piano nazionale sangue e plasma 1999/2001
Con Delibera della Giunta regionale DGRM del 13 maggio 2004, n. 529 viene
istituito il Dipartimento Regionale di Medicina Trasfusionale (DIRMT); la stessa
delibera lo definisce «… è un dipartimento interaziendale gestionale e strutturale.
Esso rappresenta lo strumento organizzativo e gestionale sotto il profilo tecnico,
scientifico, logistico e amministrativo di tutte le attività trasfusionali …»
Con Delibera della Giunta regionale DGRM del 30 giugno 2008, n. 873 la Regione, dopo tre
anni di attività del DIRMT, interviene per ridefinire alcuni aspetti organizzativi (soprattutto in
merito alla gestione del personale)
Organizzazione della Area Vasta
Art. 9L.R. 13/2003
Le Aree Vaste territoriali sono articolazioni dell’ASUR
con compiti di assicurare alla popolazione residente le prestazioni incluse nei livelli
essenziali di assistenza (LEA) e l’equo accesso ai servizi e alle funzioni di tipo
sanitario, sociale e di elevata integrazione sanitaria
provvedono in particolare:
alla definizione degli obiettivi di salute
alla gestione delle risorse strumentali ed umane dei servizi sanitari dell’area vasta
all’integrazione dei servizi sanitari con i servizi sociali
alla rilevazione, all’orientamento e alla valutazione della domanda socio- sanitaria
…
coordinamento dei servizi sanitari di area vasta (ospedale, distretto, prevenzione)
alla corretta utilizzazione delle risorse assegnate
alle negoziazioni con le Organizzazioni Sindacali., sulla base degli indirizzi
aziendali
Organizzazione della Area Vasta
Art. 9L.R. 13/2003
sono esercitate a livello di area vasta:
☼
☼
☼
☼
funzioni concernenti l’assistenza sanitaria e socio-sanitaria individuate
nell’atto aziendale;
le funzioni concernenti l’amministrazione del personale, comprese le
procedure di reclutamento e valutazione della dirigenza, il supporto al
controllo di gestione, il rischio clinico;
le funzioni concernenti l’acquisizione di beni e servizi, l’esecuzione di opere
e lavori, nonché la gestione dei magazzini e della logistica … la gestione
del patrimonio immobiliare;
le funzioni di area vasta sono esercitate in stretto raccordo con l’attività
degli altri enti del S.S.R.
L’Area Vasta è un’unità amministrativa autonoma ai fini della contrattazione
collettiva. I contratti decentrati integrativi sottoscritti a livello di area vasta sono
definitivi
Organizzazione della Area Vasta
Art. 10 L.R. 13/2003
Il Direttore di Area Vasta
Il Direttore di Area Vasta:
a) approva il piano di area vasta, in conformità con le direttive del Direttore
generale dell’ASUR;
b) rappresenta l’ASUR ai fini della contrattazione decentrata integrativa;
c) è responsabile della contrattazione, dell’organizzazione e della gestione
del personale;
d) nomina e presiede la delegazione di parte pubblica;
e) gestisce le relazioni sindacali.
Il Direttore di area vasta è nominato dalla Giunta regionale, su proposta del
Direttore generale ASUR
Nell’esercizio delle funzioni il direttore di area vasta è coadiuvato dal collegio di
direzione di area vasta
Organizzazione della Area Vasta
Art. 10 L.R. 13/2003
Il Direttore di Area Vasta
È responsabile della gestione complessiva del relativo ambito territoriale in
particolare è responsabile:
della programmazione, in coerenza con la pianificazione aziendale, attraverso
degli obiettivi di salute e l’elaborazione del piano di area vasta;
del coordinamento tra le attività ospedaliere, i servizi distrettuali e le attività di
prevenzione;
dei rapporti di informazione e collaborazione con la Conferenza di area vasta;
della gestione del budget di area vasta e della relativa negoziazione con i
responsabili delle articolazioni organizzative;
della valutazione epidemiologica della domanda (sanitaria);
dell’accesso ai servizi locali e aziendali … finalizzato al controllo e al rispetto
dei tempi di attesa definiti a livello aziendale;
dell’istituzione di un sistema organizzato per il governo clinico anche attraverso
il collegio di direzione di area vasta;
della nomina dei direttori di dipartimento.
Organizzazione della Area Vasta
Art. 20-bisL.R. 13/2003
Presso ciascuna Area vasta è istituita la Conferenza di area vasta
composta dai sindaci o dagli assessori delegati dei Comuni compresi
nell’area medesima
La Conferenza esercita funzioni propositive e consultive relative al livello di
area vasta e, in particolare, esprime parere obbligatorio sui piani di area
vasta.
Organizzazione distrettuale
Art. 13 L.R. 13/2003
Il Distretti
I distretti costituiscono il livello territoriale di base in cui si realizza in ogni
area vasta la gestione integrata tra servizi sanitari, socio-sanitari e sociali.
Il Direttore di distretto è nominato dal Direttore di area vasta
Il distretto:
assicura in modo unitario il soddisfacimento della domanda di salute espressa
dalla comunità locale;
individua i livelli appropriati di erogazione dell’offerta dei servizi necessari a
soddisfare i bisogni degli utenti;
assicura la gestione integrata, sanitaria e sociale dei servizi;
cura l’appropriato svolgimento di percorsi assistenziali attivati dai medici
convenzionati;
sviluppa iniziative di educazione alla salute e di informazione sulle attività
garantite dal SSR;
garantisce la fruizione dei servizi erogati dai presidi distrettuali, assicurando in
particolare l’integrazione tra servizi territoriali ed ospedalieri
Organizzazione distrettuale
Art. 15 L.R. 13/2003
Presidi Ospedalieri
È articolazione organizzativa ospedaliera del distretto dotata di autonomia
gestionale che aggrega funzionalmente tutti gli stabilimenti ospedalieri avente sede
nel medesimo distretto (con esclusione delle aziende ospedaliere).
Il Presidio ospedaliero assicura la fornitura di prestazioni specialistiche, di
ricovero, ambulatoriali, secondo le caratteristiche qualitative previste dalla
programmazione regionale e i volumi di attività specificati dai piani di produzione
negoziati con la direzione di area vasta.
Il Direttore di Presidio è nominato dal Direttore di Area Vasta
Organizzazione distrettuale
Art. 22 L.R. 13/2003
Comitato dei Sindaci di distretto
E’ composta da Sindaci o da Assessori da loro delegati dei Comuni compresi
nel medesimo distretto.
Esercita funzioni di indirizzo e verifica sulle attività distrettuali e sui risultati
raggiunti rispetto alle esigenze locali riferite alle problematiche sanitarie e
sociali della popolazione residente ed esprime parere sul programma delle
attività distrettuali
Il Comitato di distretto, nell’esercizio delle proprie funzioni di indirizzo,
proposta e verifica, si raccorda con la Conferenza di Area vasta.
Azienda Ospedaliera
Le aziende ospedaliere sono gli ospedali “scorporati” dall’azienda USL è costituiti in
aziende autonome dotate di personalità giuridica e autonomia imprenditoriale.
(enti di diritto pubblico che agiscono attraverso atti di diritto privato)
Le Regioni propongono al Ministero della salute le strutture ospedaliere che, dotate
di specifici requisiti, possono essere costituite in aziende. Il Ministro, previa verifica
dei requisiti, inoltra le proposte al Consiglio dei Ministri per l’eventuale deliberazione
requisiti necessari
organizzazione dipartimentale di tutte le unità operative presenti nella struttura
disponibilità di un sistema di contabilità economico patrimoniale e di una
contabilità per centri di costo
presenza di almeno tre unità operative di alta specialità
dipartimento di emergenza di secondo livello
Azienda Ospedaliera
… segue requisiti necessari
ruolo di ospedale di riferimento in programmi integrati di assistenza su base
regionale e interregionale
attività in ricovero in degenza ordinaria per pazienti residenti in Regioni
diverse (almeno > 10%)
indice di complessità della casistica dei pazienti trattati in ricovero ordinario
(nell’ultimo triennio superiore almeno al 20% del valore medio regionale)
disponibilità di un proprio patrimonio immobiliare adeguato e sufficiente a
garantire le attività istituzionali
In caso di grave disavanzo nel triennio considerato, oppure per perdita dei
requisiti, la costituzione in azienda viene revocata e la Regione individua l’AUSL
subentrante nei relativi rapporti attivi e passivi
Azienda Ospedaliero-universitaria
Allo scopo di realizzare un idoneo coordinamento delle funzioni tra le Regioni e
l’Università, il D.lgs 21 dicembre 1999, n. 517 prevede la stipula di protocolli di
intesa le cui linee guida sono tracciate dal D.P.C.M. del 24 maggio 2001. La
collaborazione tra il SSN e l’Università si realizza attraverso aziende ospedalierouniversitarie dotate di personalità giuridica autonoma.
L’organizzazione prevista è quella dipartimentale e gli organi sono: il direttore
generale, il collegio sindacale e l’organo di indirizzo
Azienda Ospedaliera
importante
L’organizzazione dipartimentale
Il Dipartimento è un’organizzazione integrata di unità operative omogenee,
affini o complementari ciascuna con obiettivi specifici, ma che concorrono al
perseguimento di comuni obiettivi di salute ed alla “mission” aziendale.
L’ospedale occupa una posizione preminente all’interno del SSN (di cui assorbe
circa il 45% delle risorse). Al suo interno risiedono le competenze specialistiche di
più alto livello e le tecnologie più avanzate. Ciò richiede un sistema organizzativo
che risponda alla elevata complessità del sistema, che consenta di raggiungere i
livelli di appropriatezza, efficacia ed efficienza richiesti per garantire l’attuazione dei
livelli essenziali di assistenza (LEA)
Azienda Ospedaliera
… l’organizzazione dipartimentale
Obiettivi perseguibili con l’organizzazione dipartimentale;
obiettivi organizzativi, con il miglioramento del coordinamento
delle attività di assistenza, ricerca e formazione
obiettivi clinici, con la promozione alla qualità dell’assistenza
obiettivi economici, con la realizzazione di economie di scala e di
gestione
obiettivi strategici, con la diffusione delle conoscenze e lo sviluppo
delle competenze
Azienda Ospedaliera
… l’organizzazione dipartimentale
L’organizzazione dipartimentale degli ospedali, in particolare con
l’applicazione della metodica del budget come sistema di gestione
economica e strumento di negoziazione, ha notevoli riflessi sulle
procedure e sugli strumenti di programmazione e controllo aziendale.
Sotto questo aspetto assume un forte connotato strategico la funzione
del Capo Dipartimento a cui viene affidato il compito di negoziare
con l’Amministrazione gli obiettivi del Dipartimento ed il relativo
budget.
Azienda Ospedaliera
… l’organizzazione dipartimentale
Regione Marche – Dipartimenti Ospedalieri – L.R. 17 luglio 1996, n. 26 (art. 23).
Deliberazione della G.R. n. 1616 MA/SAN del 06.07.1998
Struttura operativa del Dipartimento:
DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO (funzioni esecutive)
COMITATO DI DIPARTIMENTO (con funzioni deliberanti)
Il Direttore del Dipartimento è un dirigente di secondo livello titolare della
responsabilità di una delle unità operative facenti parte del Dipartimento nominato
dal Direttore generale all'interno di una terna di nominativi proposti dal Comitato di
Dipartimento.
Azienda Ospedaliera
… l’organizzazione dipartimentale
funzioni del Dipartimento
gestione in comune del personale non medico;
utilizzo in comune degli spazi e delle attrezzature;
la sperimentazione l’adozione di modalità organizzative volte al
miglioramento dell’efficienza e all’integrazione delle attività delle strutture del
Dipartimento per raggiungere il miglior servizi al costo più contenuto
il coordinamento e lo sviluppo delle attività cliniche, di ricerca, di formazione,
di studio e di verifica della qualità delle prestazioni
il miglioramento del livello di umanizzazione dell’assistenza erogata
all’interno delle strutture del Dipartimento
il coordinamento con le attività extra ospedaliere connesse alle funzioni del
Dipartimento
la gestione delle risorse finanziarie assegnate al Dipartimento
Azienda Ospedaliera
… l’organizzazione dipartimentale
funzioni del Direttore di Dipartimento:
assicura in funzionamento del Dipartimento, attuando i modelli organizzativi
stabiliti dal Comitato di Dipartimento
verifica la conformità dei comportamenti e dei risultati con gli indirizzi
generali forniti dal Direttore generale dell’Azienda
rappresenta il Dipartimento nei rapporti con la Direzione generale e gli
organismi esterni
gestisce le risorse attribuite al Dipartimento secondo le indicazioni del
Comitato di Dipartimento
Azienda Ospedaliera
… l’organizzazione dipartimentale
Composizione del Comitato di Dipartimento:
responsabili di tutte le unità operative appartenenti al Dipartimento
da una rappresentanza dei dirigenti di primo livello eletta fra gli stessi
da un rappresentante del personale tecnico e sanitario non medico eletto fra
gli stessi
Componenti di DIRITTO
Componenti di ELETTIVI
Direttori Unità Operative
(o SOD Strutture Operative
Dipartimentali
Dirigenza medica
Dirigenza non medica
Area Comparto
Scarica