Regolamento CLP ricadute sulla normativa per la salute e sicurezza

Regolamento CLP ricadute sulla
normativa per la salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro
Ludovica Malaguti Aliberti
Centro Nazionale Sostanze Chimiche
Istituto Superiore di Sanità
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Protezione da sostanze pericolose titolo IX
• Determina i requisiti minimi per la protezione
contro i rischi per la salute e la sicurezza
derivanti dalla esposizione ad agenti chimici
presenti nei luoghi di lavoro e/o che si
possono sviluppare in seguito alle attività
lavorative o lavorazioni presenti o prodotti
intermedi di lavorazioni o processi.
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regolamento CLP considerando 14
(modifica termini)
• Ai sensi del presente regolamento il termine
«miscela» dovrebbe avere lo stesso significato
del termine «preparato» precedentemente
utilizzato nella legislazione comunitaria.
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DEFINIZIONI D.lgs. 81/08
•
•
agenti chimici: tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato
naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante
qualsiasi attività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no
sul mercato;
agenti chimici pericolosi:
–
–
–
1) agenti chimici classificati come sostanze pericolose ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997,
n. 52, e successive modificazioni, nonché gli agenti che corrispondono ai criteri di classificazione
come sostanze pericolose di cui al predetto decreto. Sono escluse le sostanze pericolose solo per
l'ambiente;
2) agenti chimici classificati come preparati pericolosi ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2003,
n. 65, e successive modificazioni, nonché gli agenti che rispondono ai criteri di classificazione come
preparati pericolosi di cui al predetto decreto. Sono esclusi i preparati pericolosi solo per l'ambiente;
3) agenti chimici che, pur non essendo classificabili come pericolosi, in base ai numeri 1) e 2),
possono comportare un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprietà
chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di
lavoro, compresi gli agenti chimici cui e' stato assegnato un valore limite di esposizione
professionale;
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Eccezioni di applicazione CLP (considerando 11)
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Il presente regolamento dovrebbe applicarsi, in via di principio, a tutte le sostanze
e miscele fornite nella Comunità, tranne nei casi in cui disposizioni più specifiche
circa la classificazione e l'etichettatura sono contenute in altre norme della
legislazione comunitaria,
relative ai prodotti cosmetici (1),
prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali (2),
settore degli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari e nei
materiali di base per la loro preparazione (3),
gli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano (4),
ai dispositivi medici impiantabili attivi (5),
dispositivi medici (6),
ai dispositivi medico-diagnostici in vitro (7),
alle sostanze aromatizzanti utilizzate nei o sui prodotti alimentari (8),
ai medicinali veterinari (9),
ai medicinali per uso umano (10),
l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della
sicurezza alimentare (11),
sugli additivi destinati all'alimentazione animale (12),
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regolamento CLP considerando(13)
• È in particolare opportuno includere le classi
di pericolo definite nel GHS che tengono conto
specificamente del fatto che i pericoli fisici che
le sostanze o miscele possono presentare
sono in parte determinati dalle modalità del
loro rilascio.
• Modifica dei simboli e delle frasi di rischio e
consigli di prudenza S:
• ALTO IMPATTO SDS ed ETICHETTE
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SDS
• In aggiornamento l’allegato II del REACH (si
ipotizza giugno 2010 per la pubblicazione sulla
gazzetta europea)
• Il 1° dicembre 2010 data ultima entro la quale
scattano gli obblighi derivanti dall’applicazione
dei regolamenti REACH e CLP in materia di
compilazione schede dati di sicurezza
• L’utilizzatore a valle può fornire informazioni a
sostegno della registrazione (art. 37 REACH)
Qualora non siano indicati scenari di esposizioni
relativi alla propria attività lavorativa
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Articolo 37 REACH
• L'utilizzatore a valle ha il diritto di notificare per
iscritto (su carta o in forma elettronica) un uso —
come minimo la descrizione succinta dell'uso —
al fabbricante, importatore, utilizzatore a valle o
distributore che gli fornisce una sostanza in
quanto tale o in quanto componente di un
preparato, al fine di renderlo un uso identificato.
……………. predisporre uno scenario
d'esposizione, o se del caso categoria di uso o di
esposizione, per tale uso nella valutazione della
sicurezza chimica
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SDS principi generali
il fornitore deve trasmettere una scheda dei dati
di sicurezza
• a) quando una sostanza o un preparato risponde ai criteri di classificazione
come sostanza o preparato pericoloso a norma delle direttive 67/548/CEE
o 1999/45/CE; o
• b) quando una sostanza è persistente, bioaccumulabile e tossica ovvero
molto persistente e molto bioaccumulabile in base ai criteri di cui
all'allegato XIII; o
• c) quando una sostanza è inclusa nell'elenco stabilito a norma dell'articolo
59, paragrafo 1, per ragioni diverse da quelle di cui alle lettere a) e b).
Articolo 31 REACH
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Il fornitore trasmette al destinatario, su
sua richiesta, (articolo 31 REACH)
• Una scheda di dati di sicurezza compilata a norma dell'allegato II quando
un preparato non risponde ai criteri di classificazione come preparato
pericoloso a norma degli articoli 5, 6 e 7 della direttiva 1999/45/CE, ma
contiene:
• a) in concentrazione individuale pari o superiore all'1 % in peso per i
preparati non gassosi e pari o superiore allo 0,2 % in volume per i
preparati gassosi almeno una sostanza che presenta pericoli per la salute
umana o per l'ambiente; o
• b) in concentrazione individuale pari o superiore allo 0,1 % in peso per i
preparati non gassosi almeno una sostanza che è persistente,
bioaccumulabile e tossica oppure molto persistente e molto
bioaccumulabile in base ai criteri di cui all'allegato XIII o che è stata inclusa
nell'elenco stabilito a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, per ragioni
diverse da quelle di cui alla lettera a); o
• c) una sostanza per la quale la normativa comunitaria fissa limiti di
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esposizione sul luogo di lavoro.
categorie
Limiti generici
Irritanti per la
pelle, categoria 2
≥ 10 %
Tra 1 e 10 il datore di
lavoro può chiedere SDS
Effetti sugli occhi, ≥ 10 %
categoria 2
Sensibilizzante
≥ 0,1 %(Nota 1)
della pelle
≥ 1,0 %(Nota 2)
(Nota 1)
Cancerogeno
Categoria 2
Se una sostanza cancerogena di
categoria 2 presente come componente
nella miscela in concentrazione ≥ 0.1 %,
per tale miscela deve essere disponibile
su richiesta una scheda dati di sicurezza.
≥ 1,0 % (*)
classifica2-Questo limite di
concentrazione dà luogo alla zione di una
miscela come sensibilizzante della pelle.
(*) a partire dal 1° giugno 2015
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Note
• 1-Questo limite di concentrazione (0.1%) è
utilizzato in genere per l’applicazione delle
prescrizioni particolari per l’etichettatura di cui
all’allegato II, sezione 2.8, per proteggere
persone già sensibilizzate. Per le miscele
contenenti un componente in concentrazione
superiore a questo limite è necessario
predisporre una scheda di dati di sicurezza.
• 2-Questo limite di concentrazione (1%) dà
luogo alla classificazione di una miscela come
sensibilizzante della pelle.
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Etichette
• Affinché siano disponibili informazioni sulle
sostanze pericolose che rientrano nella
composizione di miscele contenenti almeno
una sostanza classificata come pericolosa,
bisognerebbe fornire, ove opportuno,
informazioni supplementari sulle etichette.
Considerando
19 CLP
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Miscele non classificate come sensibilizzanti ma
contenenti almeno una sostanza sensibilizzante
• L'etichetta dell'imballaggio delle miscele
contenenti almeno una sostanza classificata
come sensibilizzante
EUH208 e—presente
«Contienein
(denominazione
della sostanza
concentrazione
pari o superiore
allo 0,1 % o in
sensibilizzante).
Può provocare
concentrazione
pari o superiore
a quella
reazione
allergica
indicata per launa
sostanza
stessa
in una nota
specifica dell'allegato VI, parte 3, reca la
seguente dicitura:
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Miscele non destinate al pubblico
• > 0.1 % sensibilizzanti pelle, vie respiratorie
categoria 1 e Cancerogene 2
EU H210 – scheda dati di
• > 0.1 % tossiche
per riproduzione
sicurezza
disponibile(1A,1B,2),
su
effetti su allattamentorichiesta
o attraverso l’allattamento
• Almeno 1 sostanza in conc. > 1 % in peso o > 0.2
per i gas
– Classificata per altri pericoli per la salute o ambiente
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scadenze
• A partire dal 1° dicembre 2010, le etichette delle sostanze
dovranno essere conformi al nuovo sistema CLP ma, oltre alla
nuova classificazione, nelle schede dei dati di sicurezza dovrà
essere menzionata anche quella prevista dal sistema
attualmente in vigore. Fino al 1° giugno 2015, le aziende
incaricate dell'etichettatura delle sostanze chimiche saranno
libere di utilizzare uno dei due sistemi per le miscele. Se si
sceglie il nuovo sistema, l'etichetta dovrà essere preparata di
conseguenza, ma nella scheda dei dati di sicurezza dovranno
essere riportate entrambe le classificazioni. A partire dal 1°
giugno 2015, le direttive correnti verranno abrogate e
interamente sostituite dal nuovo regolamento CLP.
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Scadenze
• Le scadenze previste dal regolamento CLP
devono essere note anche ai Datori di lavoro
per i problemi legati alla esposizione
professionale e per la eventuale presenza di
nuovi preparati derivanti da manipolazioni
particolari o da preparazioni di nuovi preparati
insiti nelle lavorazioni (derivati di processi o
intermedi di lavorazioni)
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Scadenze miscele
Dal 20/01/09 al
01/12/2010
67/548
Al 01/06/17
obbligatorio
CLP
classificazione
facoltativo
CLP
67/548
etichettatura
CLP
CLP
A scelta tra i due
regolamenti
Se già sul mercato non
deve essere etichettata
nuovamente
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Le linee guida sul rischio chimico
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RISCHI PER LA SALUTE
Si considerano:
a) Pericolosità intrinseca della sostanza
b) La sua tendenza a disperdersi nell’ambiente
c) La quantità di sostanza utilizzata in ogni
operazione
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Protezione da agenti chimici
• L’art. 224, co. 2, ha introdotto il concetto di
"rischio basso per la sicurezza e irrilevante
per la salute" in sostituzione del “rischio
moderato” che era precedentemente previsto
dall’art. 72-quinquies del D.Lgs. 626/94.
Modifica con decreto
106 del 2009
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Utilizzatori a valle
• Datore di lavoro
• Lavoratore dipendente non è utilizzatore a
valle
• Artigiano
• Lavoratore in proprio
• Impresario
• Bricoleur (hobbistica)
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Articolo 35 REACH
• I datori di lavoro consentono ai lavoratori e ai
loro rappresentanti di accedere alle
informazioni fornite a norma degli 31 e 32 in
relazione alle sostanze o ai preparati che essi
utilizzano o ai quali possono essere esposti nel
corso della loro attività professionale
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Nuove figure per l’accesso alle
informazioni
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Datori di lavoro
RSPP
ASPP
RLS
Vigilanza ASL per la salute e sicurezza sul
lavoro
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Obblighi per datore di lavoro
• Conoscere le nuove SDS (pittogrammi, frasi,
ecc)
• Scadenze
• Obblighi di notifica
• Può richiedere SDS
• Informazione e formazione dei lavoratori
• Valutazione rischi partendo dalle sostanze
• Segnalare contenitori condutture locali con
nuovi pittogrammi
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Elenco malattie professionali
• Cancerogeni di classe 1 e 2 (CMR)
• Sensibilizzanti
– (R 42 e R 43) vecchia classificazione
– Lista 1 gruppo
1
“agenti
chimici”
controllare
nuovo
Tabella con presunzione d i
CLP
origine professionale
• Lista 1 gruppo 5 voce1: sostanze e preparati
scientificamente riconosciuti come
allergizzanti o irritanti presenti negli ambienti
di lavoro
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Problemi legati alla armonizzazione
• Non vengono inclusi nel regolamento alcune
sostanze che presentano spiccate caratteristiche
di pericolo in particolare quelle riguardanti la
sensibilizzazione
• Le sostanze di origine animale i derivati dermici le
granaglie gli enzimi e gli additivi alimentari
• Tutti sicuramente esclusi dal regolamento anche
in forza di quanto detto nel considerando n.11
• Per molti di essi sono note malattie professionali
Asma bronchiale, alveolite allergica e dermatiti
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Grazie per
l’attenzione
[email protected]
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