Diritto commerciale 11.12.08

annuncio pubblicitario
Istituzioni di diritto commerciale
aa. 2008/2009
Docente: Massimo Bianca
Azioni
Le azioni sono le quote di partecipazione dei soci
nella s.p.a. (la partecipazione sociale è
rappresentata da azioni)
sono quote di partecipazioni omogenee
standardizzate, di regola liberamente trasferibili e
rappresentate da documenti (titoli azionari)
La singola azione rappresenta l’unità minima di
partecipazione al capitale sociale e l’unità di
misura dei diritti
In altre parole, il valore nominale di ciascuna
azione, che è uguale per tutte, corrisponde ad una
frazione del capitale sociale
N.B.: a ciascun socio viene assegnato un numero di azioni
proporzionale alla parte del capitale sottoscritta e per un
valore non superiore a quello del suo conferimento
Principio di uguaglianza
Le azioni sono uguali e conferiscono ai loro
possessori uguali diritti
Principio di indivisibilità
Tendenziale libera trasferibilità
Categorie di azioni
L’uguaglianza delle azioni è relativa, in quanto si
possono creare, con lo statuto o successive
modificazioni di questo, categorie di azioni fornite
di diritti diversi
Tuttavia, il principio di uguaglianza riemerge
all’interno della singola categoria, in quanto tutte
le azioni appartenenti ad una medesima categoria
conferiscono uguali diritti
Categorie di azioni
Principio di atipicità delle categorie di azioni: la
società può liberamente determinare il contenuto
delle azioni delle varie categorie, sia sotto il profilo
dei diritti patrimoniali, che sotto il profilo dei diritti
amministrativi, con il solo limite del divieto di patto
leonino e delle azioni a voto plurimo
Esempi di categorie di azioni:
Azioni di risparmio, azioni privilegiate nella
distribuzione degli utili, azioni postergate nelle
perdite, azioni con diritto di voto limitato a
particolari argomenti, azioni a voto scalare,
azioni correlate, azioni a favore dei dipendenti,
ecc.
Strumenti finanziari
L’art. 2346 c.c. dà la possibilità di emettere strumenti
finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti
amministrativi (ad es. riserva della nomina di un
componente indipendente di c.d.a., c.d.s., c.s.) a fronte
dell’apporto anche di opere o servizi
N.B.: ad essi non può essere attribuito il diritto di voto
nell’assemblea generale degli azionisti
Obbligazioni
Le obbligazioni, a differenza delle azioni,
rappresentano un credito nei confronti della
società
assolvono ad un’operazione di
finanziamento mediante emissione di strumenti
standardizzati di massa e in serie
Anche l’obbligazione, come l’azione, è un titolo
di credito
Quindi
l’azione conferisce la
qualità di socio
l’obbligazione la
qualità di creditore
della società
A cosa ha diritto l’obbligazionista?
L’obbligazionista ha diritto alla restituzione del
capitale “prestato” alla società alla scadenza
pattuita e ad una remunerazione (interessi) che
può essere svincolata o meno dai risultati
dell’attività economica finanziata
Obbligazioni
Limiti all’emissione di obbligazioni:
Doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle
riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio
approvato.
N.B.: Il limite può essere superato in taluni casi,
espressamente indicati dalla legge (ad es., se le obbligazioni
in eccedenza sono destinate alla sottoscrizione di investitori
professionali soggetti a vigilanza prudenziale, come le banche
o le s.g.r.)
La competenza a deliberare l’emissione di
obbligazioni è dell’organo amministrativo, salvo
che lo statuto disponga diversamente
Obbligazioni convertibili in azioni
Attribuiscono ai loro sottoscrittori il diritto di trasformare un
rapporto di finanziamento in un rapporto di partecipazione
alla società.
Le somme versate per la sottoscrizione delle obbligazioni
valgono come conferimento per le azioni attribuite in sede
di conversione.
N.B.: La competenza alle delibera di obbligazioni convertibili in
azioni spetta all’assemblea straordinaria, la quale deve
contestualmente deliberare l’aumento di capitale sociale.
Patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare
possono essere costituiti uno o più patrimoni destinati
in via esclusiva ad uno specifico affare per un valore
complessivamente non superiore al 10% del patrimonio
netto della società;
PATRIMONI
DESTINATI
(artt. 2447-bis - 2447novies)
la costituzione avviene con deliberazione del C.d.A. o
del Consiglio di Gestione (sistema dualistico);
la deliberazione deve essere depositata e iscritta nel
registro delle imprese;
i creditori sociali non possono far valere alcun diritto
sul patrimonio destinato allo specifico affare;
delle obbligazioni contratte in relazione allo specifico
affare la società risponde nei limiti del patrimonio
destinato.
Il patrimonio destinato ad uno specifico affare è
costruito come un patrimonio separato rispetto a
quello della società che lo costituisce
correlativa limitazione del rischio
Il profilo esterno della separazione patrimoniale si
traduce nell’insensibilità del patrimonio destinato
rispetto alle vicende che interessano la società
Il patrimonio destinato è oggetto di una gestione
distinta da quella della società (ad es., per ciascun
patrimonio gli amministratori devono tenere i libri
e le scritture contabili)
Patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare
il contratto relativo al finanziamento di uno
specifico affare può prevedere che al suo rimborso
totale o parziale siano destinati, in via esclusiva,
tutti o parte dei proventi dell’affare;
FINANZIAMENTI
DESTINATI
(art. 2447-decies)
il vincolo di destinazione e la separazione
patrimoniale riguardano solo i proventi dell’affare e
i loro reimpieghi, non beni o rapporti giuridici della
società;
i creditori sociali non possono agire sui proventi
derivanti dall’affare;
delle obbligazioni verso il finanziatore risponde
solo il patrimonio separato.
Scarica