“VIOLENZA CONTRATTUALE, DURESS, UNDUE

“VIOLENZA CONTRATTUALE,
COMPARATISTICI”.
DURESS,
UNDUE
INFLUENCE.
PROFILI
Stefania Bonetalli matr. 38833
Il lavoro intende offrire una specifica rilettura dei vizi del volere, ponendo in risalto
l'evoluzione che ne ha contrassegnato la disciplina fino a promuovere un significativo
ampliamento della protezione del consenso con la previsione di rimedi ulteriori rispetto a
quelli tradizionali.
L'attenzione si concentra sulla tutela della libertà delle parti nel momento della
conclusione dell'accordo, comparando gli strumenti di difesa predisposti dalle esperienze
di civil law e di common law: il diritto continentale conosce, accanto alla protezione del
soggetto coartato o violentato, la tutela di chi si trovi in stato di necessità o di chi subisce
lo strapotere della controparte; il sistema di common law affianca alla duress (nata come
doctrine e come rimedio nell'ambito del common law in senso stretto) la undue influence
(tipica creazione di equity) nonché i correlati principi di inequality of bargaining power e
unconscionability.
L'elaborazione delle regole che contraddistinguono l'oggetto della presente ricerca porta in
primo piano l'attività degli interpreti, così da individuare un elemento di comune matrice
in aree giuridiche pur tradizionalmente contrapposte e differenziate. Non solo in common
law , ma anche sul continente la emersione di nuovi vizi ancora sforniti di una espressa
previsione ha indotto autori e giudici a interpretare ed applicare in via analogica od
estensiva le norme legislativamente previste.
L'analisi dei vizi quelli strumenti di difesa delle parti contraenti viene qui effettuata dando
risalto in modo analitico agli elementi costitutivi delle singole fattispecie vizianti. In specie
si è verificata la rilevanza della condotta riprovevole posta in essere dalla vittima della
anomalia volitiva. L'esame combinato delle decisioni giudiziali e delle opinioni dottrinali
ha fatto emergere come la protezione della volontà non scatti assolutamente, o almeno
venga attenuata rispetto alla soglia normalmente contemplata, ogniqualvolta la vittima del
vizio si trovi in mala fede o agisca in modo inescusabile, contribuendo (dolosamente o
colposamente, appunto) alla stessa produzione del vizio. Con specifico riferimento alla
violenza la colpa della vittima può addirittura impedire la nascita del vizio allorché si
concreti nella omissione delle verifiche che avrebbero diversamente evidenziato
l'inattendibilità della minaccia o l'esistenza di alternative ragionevoli rispetto alla scelta
secca tra conclusione del contratto o accettazione passiva del male prospettato.
Un altro elemento di specifico interesse è rappresentato dalla ingiustizia contrattuale. Ciò
implica sviluppare le argomentazioni su due piani distinti, seppur tra loro coordinati. Da
un lato il contratto concluso da chi esprime un consenso viziato è di per sé un contratto
pregiudizievole per la vittima del turbamento della volontà in quanto in assenza della
anomalia tale soggetto non avrebbe concluso il contratto o lo avrebbe concluso, ma a
condizioni diverse. Dall'altro (e cioè oltre il profilo prettamente soggettivo) il contratto
viziato può risultare oggettivamente squilibrato a sfavore della parte che ha espresso il
consenso viziato. Questo pregiudizio oggettivo può a sua volta rilevare lungo due
direttrici diverse: o come elemento costitutivo del vizio, o come elemento condizionante i
rimedi restitutori.
In specie la violenza non richiede la necessaria conclusione di un contratto squilibrato
tanto in civil law (in Francia, Germania, Italia), quanto nel common law inglese. Nel
sistema giuridico statunitense lo squilibrio contrattuale è richiesto quando la minaccia non
sia tale da impressionare una persona ragionevole. Per contro in area continentale
l'ingiustizia (intesa come squilibrio patrimoniale) è elemento indefettibile per ritenere
sussistente l'abuso della altrui debolezza economica: esso, unito alla asimmetria di potere
contrattuale, diviene un indice più o meno forte - a seconda del contesto specifico
considerato - dell'esistenza di un abuso della parte forte.
Il quadro si presenta più complesso con riferimento al mondo di common law. In
Inghilterra la undue influence non richiede un contratto capestro, che per contro è ritenuto
necessario ai fini della operatività del principio di inequality of bargain power. Negli Stati
Uniti la dottrina guarda allo squilibrio come ad un indice di una improper persuasion ai fini
della sussistenza di undue influence. In questa prospettiva lo squilibrio patrimoniale crea
una presunzione di mala fede in capo alla parte forte, ossia induce a ritenere che questa
abbia intenzionalmente agito al fine di abusare della debolezza della controparte. In
definitiva lo squilibrio si qualifica per questa via come uno degli elementi costitutivi della
unconscionability.
Un momento di specifica riflessione è costituito dalla considerazione della veste dei
contraenti: ci si chiede se essa sia rilevante ai fini della edificazione del vizio . Qui si nota
come vi sia una dissociazione tra le soluzioni approntate dalle regoli tradizionali, che
trovavano applicazione a prescindere dalla qualificazione dei contraenti, e le soluzioni
predisposte dal diritto europeo che tendono a differenziare, ricollegando alla presenza di
certe caratteristiche delle parti discipline differenti. Così particolare attenzione è stata
dedicata al contratto concluso tra un operatore professionale ed un consumatore,
considerato come soggetto debole in quanto meno competente e meno forte rispetto alla
controparte, quindi maggiormente esposto di fronte a possibili abusi. Proprio per
scongiurare approfittamenti della sua debolezza, il consumatore viene fatto destinatario di
specifiche regole di tutela, che ora presumono il pericolo di vizio, ora la sua stessa
esistenza.
Due ulteriori notazioni meritano di essere introdotte in questa ricognizione riassuntiva del
lavoro svolto.
In primo luogo la comparazione tra le diverse esperienze giuridiche e la correlata analisi
del diritto europeo ripropongono l’alternativa tra due impostazioni, tra la necessaria
tipizzazione dei vizi contrattuali e la opposta previsione di principi generali, ossia tra la
necessità di salvaguardare esigenze sistematiche e l'opportuna considerazione dei casi
specifici. In questa direzione il diritto europeo si rivela molto variegato e poco
sistematizzato: ignora le categorie generali di conflitto tra volontà e dichiarazione, di
anomalia nella formazione della volontà, regolando in modo dettagliato casi specifici di
volontà perturbata e prevedendo condizioni di rilevanza delle anomalie e rimedi non
sempre omogenei e coordinati. Contrari a questa tendenza paiono rimanere gli interpreti,
che sono inclini alla tipizzazione, alla riconduzione dei vizi non regolati nell'ambito di
fattispecie comunque disciplinate., nonché alla previsione di un apparato remediale
generalizzato comune a tutti i casi di consenso difettoso. Quest'ultima soluzione pare aver
ispirato l'evoluzione che nell'area di common law ha portato al riconoscimento dei principi
di inequality of bargaining power e di unconscionability.
In secondo luogo pare ancora attuale il dibattito sulla possibile qualificazione del vizio
della volontà come fatto illecito. Il rilievo attribuito alla condotta riprovevole di una parte
accanto alla lesione del consenso fa slittare sempre più le regole sulla tutela della volontà
dall'alveo della protezione del consenso all'ambito della sanzione di un fatto illecito: se la
lesione del consenso dà luogo alla invalidazione del contratto, la colpa o il dolo colorano il
rimedio, giustificando il risarcimento del danno patito. In questa dimensione
l'atteggiamento riprovevole, che è elemento necessario ai fini della operatività del rimedio
invalidativo, fa sì che l'annullamento del contratto appaia non solo come mezzo di tutela
della vittima del vizio, orientato alla rimozione delle conseguenze prodotte dal
turbamento della libera volontà, ma anche come sanzione a carico della parte che ha
tenuto la condotta riprovevole e che per questo viene privata dei vantaggi che il contratto
o l'assenza del contratto le avrebbe procurato.