HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 1 OGGETTO PRONTA DISPONIBILITÀ IN OSPEDALI DISTANTI 60 KM QUESITO (posto in data 16 novembre 2014) Siamo un gruppo di Medici Radiologi; svolgiamo un servizio di pronta disponibilità notturna sostitutiva molto impegnativo (oltre 300 chiamate annue per la nostra specialità); tale pronta disponibilità non può essere trasformata in guardia attiva per la mancanza di risorse (siamo soltanto 7 unità); ora , a causa della progressiva riduzione delle risorse, ci è stato chiesto mediante un ordine di servizio di collaborare anche alla copertura dei turni di pronta disponibilità in un ospedale che pur appartenendo alla stessa ASL è distante oltre 60 km dalle nostre abitazioni (circa 50 km dall'ospedale di sede). Abbiamo scritto una lettera all' amministrazione (raccomandata e posta elettronica certificata) in cui ci si rende disponibili a collaborare ma si chiede di mettere per iscritto le modalità, in sostanza chiedendo la trasferta autorizzata (pernottamento in albergo in loco e auto di servizio) nei termini del contratto; a distanza di 15 giorni non abbiamo ricevuto risposta (che è urgente per ovvii motivi di dover iniziare il servizio in oggetto), comunque da indiscrezioni su riunioni dei direttori interessati, pare che non si voglia concedere la trasferta; chiedo, anche a nome dei miei colleghi, se è legale chiedere di coprire una reperibilità notturna dalle nostre abitazioni come ci viene chiesto, trattandosi di oltre 60 km, di territorio montano (neve, ghiaccio) e di notte (si tratta di emergenza notturna sulla quale dalla chiamata noi potremmo impiegare molto tempo); pensavamo di consultare un avvocato o il giudice del lavoro su questo punto perché non ci sentiamo tutelati per le eventuali conseguenze (ritardo diagnostico sui pazienti), ma per farlo dobbiamo aspettare la risposta scritta da parte dei direttori (che non arriva) o possiamo farlo anche prima? Non sappiamo come comportarci. Abbiamo interpellato il Sindacato Nazionale Radiologi ma non abbiamo avuto ancora riscontro. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 2 Nella lettera da noi scritta ai Direttori si dichiarava la nostra disponibilità ad adempiere alla disposizione di servizio, consapevoli della oggettiva situazione di criticità, chiedendo dettagliate istruzioni operative a tutela da eventuali problematiche legali che potrebbero verificarsi stante la distanza tra le due sedi, proponendo il trattamento di trasferta sia per la pronta disponibilità che per la guardia. RISPOSTA (inviata in data 21 novembre 2014) La disposizione di servizio in questione recita testualmente: In conseguenza della situazione di criticità verificatasi presso il servizio di radiodiagnostica della sede di Susa si dispone la collaborazione dei medici radiologi della sede di Rivoli alla copertura dei turni di guardia attiva e pronta disponibilità della sede di Sua con inizio dal 1 novembre 2014. Gli interventi in pronta disponibilità saranno effettuati, in considerazione delle particolarità della sede, anche con l’utilizzo di strumenti telematici. La collaborazione riveste carattere di urgenza e di temporaneità, in attesa di un incremento del personale medico da destinare alla sede di Susa, da realizzare in tempi brevi e comunque nel corso dell’anno 2015. La disposizione di servizio è firmata dal direttore della struttura complessa radiodiagnostica dell’ospedale di Rivoli e dal direttore sanitario dello stesso ospedale ed è indirizzata, oltre che ai medici della struttura complessa radiodiagnostica di Rivoli, al direttore sanitario dell’azienda sanitaria Torino 3, al direttore del dipartimento area diagnostica e dei servizi, al direttore sanitario del presidio ospedaliero di Susa, della struttura complessa medicina e chirurgia d’urgenza. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 3 Occorre in primo luogo notare che non si rileva l’incongruenza che risulterebbe dalla formulazione del quesito, ovvero la pretesa di una pronta disponibilità in una sede che soprattutto in certe condizioni meteorologiche sarebbe di fatto impossibile raggiungere in tempi compatibili con la tempestività che deve essere assicurata in una situazione di emergenza. Per quanto concerne la pronta disponibilità si prevede infatti la refertazione a distanza, utilizzando tecnologie informatiche delle quali evidentemente l’azienda dispone. Per quanto concerne la guardia l’utilizzo del personale in maniera flessibile tra i due presidi di Susa e di Rivoli può purtroppo essere considerata una applicazione estensiva dell’articolo 4 comma 2 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, che testualmente dispone: I dipendenti pubblici possono essere trasferiti all'interno della stessa amministrazione o, previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta chilometri dalla sede cui sono adibiti. Ai fini del presente comma non si applica il terzo periodo del primo comma dell'articolo 2103 del codice civile (che vieta il trasferimento di un dipendente da una unità produttiva ad un’altra se non per comprovate esigenze tecniche, organizzative o produttive). Considerato che le località in questione distano meno di cinquanta chilometri l’una dall’altra la norma recentemente introdotta rende formalmente legittima la disposizione aziendale. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 4 Né può essere invocata la norma contrattuale in materia di indennità di trasferta (articolo 32, comma 1 del CCNL 10 febbraio 2004) perché il comma 213 della legge 23 dicembre 266 ha soppresso l’indennità di trasferta, precisando che sono soppresse le analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali e nei provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali. Il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, al comma 12 dell’articolo 6, ha dichiarato l’inapplicabilità ai dipendenti pubblici dei rimborsi previsti dalla previgente normativa per l’utilizzo del mezzo proprio. Constatata la legittimità formale della disposizione di servizio adottata anche in relazione al potere di organizzazione che l’articolo 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 conferisce agli organi deputati alla gestione e la conseguente impossibilità di non adempiere alla stessa, se non a rischio di provvedimenti disciplinari che possono essere anche molto severi, occorre mettere in atto tutte le iniziative possibili per far sì che l’azienda riveda una soluzione organizzativa che presenta oggettive criticità. La situazione rappresentata nel quesito è purtroppo simile a quella nella quale stanno operando moltissime aziende sanitarie italiane, come conseguenza di tagli che hanno determinato riduzioni di posti letto, strutture complesse, personale, e che stanno sottoponendo gli operatori ad un impegno che di gran lunga trascende il mero impegno contrattualmente dovuto. La maggior parte dei medici stanno dimostrando una abnegazione ed uno spirito di sacrificio che testimoniano come la professione medica abbia intrinsecamente in sé componenti valoriali che l'avvicinano ad una missione umanitaria. Forse aiuta anche la consapevolezza che nella situazione più generale di crisi economica ed occupazionale che attanaglia il nostro Paese le residue garanzie e tutele che comunque hanno i dipendenti pubblici rappresentano un valore da non sottovalutare. La realtà è che il servizio sanitario nazionale soffre di un sostanziale definanziamento, gli effetti negativi del quale stanno facendo arretrare il nostro Paese rispetto ai maggiori Pesi europei in termini di qualità, sicurezza, accessibilità delle prestazioni, e non ultimo in termini di qualità della vita dei professionisti che operano nel sistema. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 5 Manca purtroppo a coloro che hanno la responsabilità del Governo del Paese la capacità di mettere in campo una politica economica che non sia basata sulle tradizionali quanto inefficaci leve finora utilizzate: la riduzione della spesa pubblica ed il parallelo aumento dell'imposizione fiscale. Manca quel respiro strategico che sarebbe necessario per operare nella giusta direzione: rilanciare la crescita economica per poter aumentare le entrate fiscali diminuendo l'imposizione fiscale, per disporre delle risorse necessarie per servizi che stanno subendo una vera e propria asfissia da definanziamento. L’unico imperativo davvero cogente per quanti hanno responsabilità di gestione è l’imperativo economico, e la situazione rappresentata nel quesito è un esempio emblematico di questa realtà. Come opporsi concretamente a quello che viene definito “scempio” è difficile da dire, perché il problema non trova soluzione nella mera meccanica applicazione della norma, ma nell’attivazione di forme avanzate di gestione per processi, che obblighino di fatto l’azienda ad osservare principi ineludibili quali la sicurezza del paziente e dell’operatore, entrambe messe a rischio adottando soluzioni come quella rappresentata nel quesito. Nel merito della disposizione in oggetto si deve prima di tutto notare che una decisione come quella rappresentata non può essere adottata con un ordine semplice di servizio firmato dal direttore sanitario ma deve essere definita nell’ambito di un regolamento aziendale che disciplini complessivamente la continuità assistenziale e che non può non essere condiviso dagli organismi aziendali che hanno specifiche responsabilità in tema di sicurezza e qualità delle prestazioni. Occorre in sostanza chiamare in causa i diversi organismi deputati a presidiare problematiche quali il rischio clinico e la qualità delle prestazioni erogate (dai direttori sanitari di presidio, al direttore sanitario aziendale, al collegio di direzione fino al direttore generale) sensibilizzando gli stessi sui rischi che essi stessi corrono, essendo possibile in caso di eventi avversi una loro personale responsabilità per deficit organizzativo (in questa direzione si muove la più recente giurisprudenza in materia di responsabilità professionale). Questa azione di sensibilizzazione deve essere con pazienza e con tenacia svolta dagli stessi medici che afferiscono ai servizi di radiodiagnostica interessati dalla disposizione in oggetto, CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 6 Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 ha rafforzato i poteri attribuiti alle amministrazioni pubbliche in materia di organizzazione, modificando l’articolo 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che nella versione attualmente vigente dispone: le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti la gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatti salvi la sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative all'organizzazione degli uffici ovvero, limitatamente alle misure riguardanti i rapporti di lavoro, l'esame congiunto, ove previsti nei contratti nazionali di lavoro. Rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane, nel rispetto del principio di pari opportunità, nonché la direzione, l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici. Questa formulazione è stata interpretata come una sostanziale preclusione alle organizzazioni sindacali di qualsiasi spazio negoziale per quanto concerne gli aspetti organizzativi, con un conseguente esercizio del potere di organizzazione che in molte situazioni ha assunto le connotazioni di un vero e proprio arbitrio. Occorre rilevare che lo stesso articolo 5 citato precisa che tali poteri devono essere esercitati nell’ambito delle leggi e degli atti adottati dalle singole amministrazioni per disciplinare il proprio assetto organizzativo interno (quali l’atto aziendale e i regolamenti che disciplinano singoli aspetti dell’organizzazione, quali il conferimento degli incarichi dirigenziali, o l’organizzazione della continuità assistenziale). Una attenta analisi dell’articolo 5 induce a ritenere che debbano essere escluse da qualsiasi condizionamento di tipo sindacale misure concernenti specifiche decisioni in merito al conferimento di un incarico piuttosto che alla distribuzione dei turni di servizio, ma non possano essere esclusi da un confronto con le organizzazioni sindacali gli atti che fissano i principi generali che devono essere rispettati nell’esercizio del potere di organizzazione. Questa purtroppo non è una norma giuridica, ma dovrebbe essere un principio fondante il sistema di relazioni sindacali aziendale, una conquista verso la quale le organizzazioni sindacali dovrebbero puntare con tutta la determinazione possibile. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 7 INDICAZIONI OPERATIVE Accettare supinamente una situazione come quella descritta può configurare addirittura una sorta di corresponsabilità, sul piano morale prima ancora che su quello legale. Occorre pertanto tentare con ogni mezzo di indurre i vari soggetti in gioco a comportamenti coerenti con l’esigenza di assicurare condizioni organizzative razionali che realizzino un ragionevole equilibrio tra comprensibili ed ineludibili esigenze di economicità con ancor più ineludibili esigenze di garantire qualità e sicurezza, visto che per un’azienda sanitaria il pareggio di bilancio è e deve essere considerato un vincolo e non un obiettivo. Adire le vie legali rischia di peggiorare anziché risolvere la situazione, perché sicuramente peggiora la qualità del rapporto con i vertici aziendali, ai quali deve essere riconosciuta l’attenuante di una costante pressione dei livelli istituzionali sovra ordinati (Regione e Stato) in un contesto di definanziamento strutturale del servizio sanitario nazionale. Un’azione che può valer la pena di tentare è sensibilizzare i vertici aziendali sui rischi che la situazione descritta comporta, perché per intuibili motivazioni l’argomento della sicurezza è un argomento al quale le direzioni aziendali sono particolarmente sensibili, mentre poco o per niente sono sensibili al crescente disagio che provano tutti i professionisti, ai quali si ritengono legittimate a chiedere sacrifici sempre maggiori a fronte di garanzie e tutele sempre minori. Questa azione di sensibilizzazione deve essere effettuata con tenace paziente ostinazione e deve essere gestita a livello di gruppo, costituendo tra i dirigenti che operano nei due ospedali e che sono toccati dalla questione un vero e proprio “gruppo di salvaguardia e tutela della sicurezza del paziente e dell’operatore”. Le azioni che questo gruppo potrebbe svolgere potrebbero essere: 1) scrivere a tutti gli interlocutori qualificati (dai direttori sanitari di presidio, al direttore sanitario aziendale e al direttore generale) una lettera, ampiamente supportata da una analisi statistica non tanto delle chiamate in pronta disponibilità, la cui limitazione può esser dovuta ad una rinuncia e non ad una scelta, ma piuttosto delle situazioni di urgenza che si sono presentate, documentando CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 8 eventuali fatti che si siano verificati e che si configurino come eventi sentinella, eventi che avrebbero potuto trasformarsi in eventi avversi se la buona sorte e le capacità professionali individuali non avessero determinato un diverso esito; 2) organizzare incontri personali, sempre come gruppo e non come singoli dirigenti, con gli interlocutori precedentemente citati, per rappresentare l’oggettiva criticità della situazione, facendo presente come eventuali eventi avversi che siano riconducibili ad inadeguati assetti organizzativi chiamino in causa anche penalmente proprio coloro ai quali l’articolo 5 del decreto legislativo 165 attribuisce ampi ed incondizionati poteri di organizzazione; 3) laddove queste azioni non producessero alcun effetto una ulteriore iniziativa che può essere intrapresa è inviare copia della lettera trasmessa ai vertici aziendali, al direttore generale della sanità regionale, che tra le altre competenze attribuitegli esercita funzioni di controllo sulla gestione tecnica del servizio sanitario regionale. Ottimale sarebbe chiedere allo stesso un incontro urgente, nell’ambito del quale consegnare ed illustrare la situazione che si sta vivendo. 4) esperiti senza risultati i tentativi sopra descritti una ulteriore possibile azione è quella di organizzare incontri con la cittadinanza, d’intesa ed in raccordo con le più rappresentative associazioni che operano sul territorio in difesa degli interessi del malato, per denunciare pubblicamente la situazione. L’obiettivo sostanziale che deve essere conseguito è quello di rendere possibile un modello organizzativo che assicuri maggiore sicurezza al paziente e maggiore tutela all’operatore. Occorre ripartire dall’affermazione iniziale formulata nel quesito: Siamo un gruppo di Medici Radiologi; svolgiamo un servizio di pronta disponibilità notturna sostitutiva molto impegnativo (oltre 300 chiamate annue per la nostra specialità); tale pronta disponibilità non può essere trasformata in guardia attiva per la mancanza di risorse. Occorre far capire all’azienda che quell’affermazione non è sostenibile, perché sancisce un approccio non sostenibile sul piano etico ed alla fine anche sul piano economico. Quelle risorse devono essere trovate, e subito, non genericamente entro il 2015, termine può dilatarsi sine die come spesso accade alle situazioni temporanee. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 9 Quelle criticità del servizio di radiodiagnostica del presidio ospedaliero di Susa devono essere affrontate con l’urgenza che merita un servizio dal quale può dipendere l’esito di un intervento di emergenza, ed è precipuo compito della direzione generale, con il supporto del collegio di direzione e con il coinvolgimento dei professionisti interessati, trovare soluzioni immediate: assunzioni a tempo determinato, mobilità interaziendali, ricorso alle prestazioni aggiuntive per remunerare adeguatamente un servizio di guardia che deve essere attivato immediatamente, in coerenza con linee guida e principi generali di organizzazione dei servizi di emergenza. Occorre far leva sul rischio reale che incombe sugli organi preposti alla gestione, quegli stessi organi ai quali l’articolo 5 del decreto legislativo 165 attribuisce la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro, di essere chiamati personalmente a rispondere per deficit organizzativo, in caso di eventi avversi. In tutto questo percorso è opportuno coinvolgere le organizzazioni sindacali aziendali, che potrebbero essere cofirmatarie della lettera indicata al punto 1), coerentemente con il ruolo che ad esse compete, anche se la recente evoluzione del quadro normativo ha ridotto in maniera drastica le loro prerogative. (Al riguardo l’accordo firmato il 10 maggio 2012 tra il Governo e le parti sociali auspica l’emanazione di un provvedimento legislativo che tra l’altro preveda il pieno riconoscimento del ruolo negoziale e delle prerogative delle rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro nelle materie previste dal CCNL; l’individuazione, nell’ambito delle materie di informazione sindacale, anche di ipotesi di esame congiunto tra pubbliche amministrazioni e organizzazioni sindacali). Quell’accordo aveva acceso una luce di speranza che purtroppo l’attuale indirizzo politico rende sempre più labile e incerta, ma ancor più è indispensabile non accettare supinamente situazioni che non sono rispondenti ai principi di coerenza con le linee guida e di rispetto delle buone pratiche accreditate che sono evocati dal comma 1 dell’articolo 3 del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 10 RIFERIMENTI NORMATIVI NORME DI CARATTERE GENERALE IN MATERIA DI TURNI Il lavoro deve essere organizzato in modo da valorizzare il ruolo interdisciplinare delle équipe e la responsabilità di ogni operatore nell'assolvimento dei propri compiti istituzionali. Sulla base dei criteri stabiliti dal comitato di gestione gli orari ed i turni di servizio saranno definiti dall'ufficio di direzione, su proposta del responsabile del servizio o presidio multizonale, previo confronto con le organizzazioni sindacali interessate. Nel richiamato articolo 32 del DPR 20 dicembre 1979, n.761, per quanto concerne l’articolazione dei turni di servizio si legge “Gli orari e i turni di lavoro devono essere stabiliti tenendo conto delle necessità di una razionale ed economica utilizzazione e distribuzione del personale in relazione alle esigenze degli utenti e sulla base di criteri generali concordati con le organizzazioni sindacali interessate”. I principi chiave cui deve riferirsi l’organizzazione del lavoro e specificamente l’articolazione dei turni di servizio richiamati in quel primo contratto nazionale di lavoro sono riconducibili ai seguenti: la razionalità (che si esprime in una equilibrata ripartizione) l’economicità (riducendo al minimo il ricorso ad istituti che comportano costi aggiuntivi, quali la guardia e la reperibilità) il rispetto delle esigenze degli utenti il confronto con le organizzazioni sindacali interessate Principi sostanzialmente ad essi sovrapponibili sono enunciati nell’articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, che costituisce come noto il quadro normativo generale che disciplina il rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 11 RIFERIMENTI NORMATIVI CCNL 2002_2005 ARTICOLO 14 orario di lavoro dei dirigenti 1. principi generali che informano l’orario di servizio Nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'azienda, i dirigenti assicurano la propria presenza in servizio ed il proprio tempo di lavoro, articolando in modo flessibile l'impegno di servizio per correlarlo alle esigenze della struttura cui sono preposti ed all'espletamento dell'incarico affidato, in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare, secondo modalità che devono essere stabilite dall’azienda previa concertazione con le organizzazioni sindacali. I volumi prestazionali richiesti all'equipe ed i relativi tempi di attesa massimi per la fruizione delle prestazioni stesse vengono definiti con le procedure di budget con le quali si procede all'assegnazione degli obiettivi annuali ai dirigenti di ciascuna unità operativa, stabilendo la previsione oraria per la realizzazione di detti programmi. L'impegno di servizio necessario per il raggiungimento degli obiettivi prestazionali eccedenti l'orario dovuto contrattualmente è negoziato con le stesse procedure di budget. Sempre in sede di budget vengono individuati anche gli strumenti orientati a ridurre le liste di attesa. 2. debito orario contrattuale L'orario di lavoro dei dirigenti è confermato in 38 ore settimanali, al fine di assicurare il mantenimento del livello di efficienza raggiunto dai servizi sanitari e per favorire lo svolgimento delle attività gestionali e/o professionali, correlate all'incarico affidato e conseguente agli obiettivi di budget negoziati a livello aziendale, nonché quelle di didattica, ricerca ed aggiornamento. 3. verifica periodica del raggiungimento degli obiettivi di budget Il conseguimento degli obiettivi correlati all'impegno di servizio di cui ai commi 1 e 2 è verificato trimestralmente ai fini dell’analisi del raggiungimento degli obiettivi di budget per la conseguente erogazione della retribuzione di risultato. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 12 RIFERIMENTI NORMATIVI CCNL 2002_2005 ARTICOLO 14 orario di lavoro dei dirigenti 4. riserva di ore per attività non assistenziali Nello svolgimento dell'orario di lavoro previsto per i dirigenti medici e veterinari, quattro ore dell'orario settimanale sono destinate ad attività non assistenziali, quali l'aggiornamento professionale, l'ECM, la partecipazione ad attività didattiche, la ricerca finalizzata.. Tale riserva di ore non rientra nella normale attività assistenziale, non può essere oggetto di separata ed aggiuntiva retribuzione. Essa va utilizzata di norma con cadenza settimanale ma, anche per particolari necessità di servizio, può essere cumulata in ragione di anno per impieghi come sopra specificati ovvero, infine, utilizzata anche per l'aggiornamento facoltativo in aggiunta agli otto giorni l’anno di permesso retribuito per la partecipazione a convegni, congressi, corsi di aggiornamento facoltativi previsti dall'articolo 23, comma 1, del CCNL 5 dicembre 1996. Tale riserva va resa in ogni caso compatibile con le esigenze funzionali della struttura di appartenenza e non può in alcun modo comportare una mera riduzione dell'orario di lavoro. 5. possibilità di ridurre le ore per non attività assistenziali L'azienda, con le procedure di budget, può utilizzare, in forma cumulata, 30 minuti settimanali delle quattro ore riservate ad attività non assistenziali, per un totale massimo di n. 26 ore annue, prioritariamente, per contribuire alla riduzione delle liste di attesa ovvero per il perseguimento di obiettivi assistenziali e di prevenzione definiti con le medesime procedure. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 13 RIFERIMENTI NORMATIVI CCNL 2002_2005 ARTICOLO 14 orario di lavoro dei dirigenti 6. possibilità di ricorso alle prestazioni aggiuntive Ove per il raggiungimento degli obiettivi prestazionali eccedenti quelli negoziati in sede di budget, sia necessario un impegno aggiuntivo, l'azienda, sulla base delle linee di indirizzo che la Regione può emanare in questa materia, ed ove ne ricorrano i requisiti e le condizioni, può concordare con l'equipe interessata l'applicazione dell'istituto previsto dall'articolo 55, comma 2 del CCNL 1998_2001, che prevede la remunerazione dell’impegno aggiuntivo richiesto come prestazioni aggiuntive in base al regolamento adottato dall’azienda sulla base di criteri generali che devono essere stabiliti previa contrattazione con le organizzazioni sindacali aziendali. La misura della tariffa oraria da erogare per tali prestazioni è di € 60,00 lordi. Nell'individuazione dei criteri generali per l'adozione di tale atto dovrà essere indicato che l'esercizio dell'attività libero professionale di cui all'articolo 55 comma 2 è possibile dopo aver garantito gli obiettivi prestazionali negoziati. 7. servizi nei quali deve essere assicurata una presenza continua La presenza del dirigente medico nei servizi ospedalieri delle aziende nonché in particolari servizi del territorio, individuati nell’ambito di uno specifico regolamento, deve essere assicurata nell'arco delle 24 ore e per tutti i giorni della settimana mediante una opportuna programmazione ed una funzionale e preventiva articolazione degli orari e dei turni di guardia. Con l'articolazione del normale orario di lavoro nell'arco delle dodici ore di servizio diurne, la presenza medica è destinata a far fronte alle esigenze ordinarie e di emergenza che avvengano nel medesimo periodo orario. L'azienda individua i servizi ove la presenza medica deve essere garantita attraverso una turnazione per la copertura dell'intero arco delle 24 ore. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 14 RIFERIMENTI NORMATIVI CCNL 2002_2005 ARTICOLO 16 Servizio di guardia 1. modalità organizzative per assicurare la continuità assistenziale Nelle ore notturne e nei giorni festivi, la continuità assistenziale e le urgenze/emergenze dei servizi ospedalieri e, laddove previsto, di quelli territoriali, sono assicurate, secondo le procedure definite con regolamento di organizzazione adottato dall’azienda previa concertazione con le organizzazioni sindacali , mediante: a) il dipartimento di emergenza, se istituito, eventualmente integrato, ove necessario da altri servizi di guardia o di pronta disponibilità; b) la guardia medica di unità operativa o tra unità operative appartenenti ad aree funzionali omogenee e dei servizi speciali di diagnosi e cura; c) la guardia medica nei servizi territoriali ove previsto. 2. servizio di guardia e orario di lavoro Il servizio di guardia medica è svolto all'interno del normale orario di lavoro. Le guardie espletate fuori dell'orario di lavoro possono essere assicurate con il ricorso al lavoro straordinario alla cui corresponsione si provvede con il fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro ovvero con recupero orario. 3. medici che devono assicurare il servizio di guardia Il servizio di guardia è assicurato da tutti i dirigenti esclusi quelli di struttura complessa. 4. rinvio all’allegato 2 Ferma restando la facoltà delle Regioni di emanare specifiche linee di indirizzo in materia di organizzazione dei piani per le emergenze le parti, a titolo esemplificativo, rinviano all'allegato 2 per quanto attiene le tipologie assistenziali minime nelle quali dovrebbe essere prevista la guardia medica di unità operativa. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 15 RIFERIMENTI NORMATIVI CCNL 2002_2005 ALLEGATO 2 In riferimento all'articolo 16, in attesa dei criteri generali da emanarsi a cura delle singole Regioni per la razionalizzazione ed ottimizzazione delle attività connesse alla continuità assistenziale ed urgenza emergenza, le parti si danno atto che la guardia medica di Unità operativa dovrebbe essere prevista almeno nelle seguenti tipologie assistenziali: ostetricia, pediatria con neonatologia; unità di terapie intensive e semi – intensive (rianimatorie, cardiologiche, respiratorie, metaboliche); attività di alta specialità di cui al decreto del Ministero della Salute del 29 gennaio 1992. Tale previsione riguarda anche le specialità di anestesia, laboratorio analisi e radiodiagnostica negli ospedali sede di dipartimento di urgenza ed emergenza di primo e secondo livello. Il servizio di guardia istituito per aree funzionali omogenee può essere previsto solo per aree che insistono sulla stessa sede. Il servizio di guardia notturno e quello festivo devono essere distribuiti in turni uniformi fra tutti i componenti l'équipe. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 16 RIFERIMENTI NORMATIVI CCNL 1998_2001 ARTICOLO 55 Tipologie di attività libero professionali 1. le forme possibili di libera professione intramoenia L'esercizio dell'attività libero professionale avviene al di fuori dell'impegno di servizio e si può svolgere nelle seguenti forme: a) libera professione individuale, caratterizzata dalla scelta diretta da parte dell'utente del singolo professionista cui viene richiesta la prestazione, ai sensi dell'articolo 54, comma 4; b) attività libero professionale a pagamento, ai sensi dell'articolo 54 comma 4, svolte in équipe all'interno delle strutture aziendali, caratterizzata dalla richiesta di prestazioni da parte dell'utente, singolo o associato anche attraverso forme di rappresentanza, all'équipe, che vi provvede nei limiti delle disponibilità orarie concordate; c) partecipazione ai proventi di attività professionale richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in équipe, in strutture di altra azienda del SSN o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione con le stesse; d) partecipazione ai proventi di attività professionali, a pagamento, richieste da terzi (utenti singoli, associati, aziende o enti) all'azienda anche al fine di consentire la riduzione dei tempi di attesa, secondo programmi predisposti dall'azienda stessa, d'intesa con le équipe dei servizi interessati. 2. l’istituto delle prestazioni aggiuntive Si considerano prestazioni erogate nel regime di cui alla lettera d) del comma 1 anche le prestazioni richieste, in via eccezionale e temporanea ad integrazione dell'attività istituzionale dalle aziende ai propri dirigenti al fine di ridurre le liste di attesa o di acquisire prestazioni aggiuntive, soprattutto in presenza di carenza di organico ed impossibilità anche momentanea di coprire i relativi posti con personale in possesso dei requisiti di legge, in accordo con le équipe interessate e nel rispetto delle direttive regionali. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 17 RIFERIMENTI NORMATIVI CCNL 1998_2001 ARTICOLO 55 Tipologie di attività libero professionali 2-bis (introdotto dall’articolo 18 del CCNL 2002_2005) la remunerazione delle guardie come libera professione intramoenia Qualora tra i servizi istituzionali da assicurare – eccedenti gli obiettivi prestazionali negoziati in sede di budget – rientrino i servizi di guardia notturna, l’applicazione del comma 2, ferme rimanendo le condizioni di operatività ivi previste, deve avvenire nel rispetto delle linee di indirizzo che la regione può emanare in materia di continuità assistenziale ed in particolare per quanto concerne la disciplina delle guardie e la loro durata. È inoltre necessario che: √ sia razionalizzata la rete dei servizi ospedalieri interni dell’azienda per l’ottimizzazione delle attività connesse alla continuità assistenziale; √ siano le aziende a richiedere al dirigente le prestazioni in tale regime, esaurita la utilizzazione di altri strumenti retributivi contrattuali; √ sia definito un tetto massimo delle guardie retribuibili con il ricorso al comma 2 non superiore al 12% delle guardie notturne complessivamente svolte in azienda nell’anno precedente, il quale rappresenta il budget di spesa massimo disponibile; √ la tariffa per ogni turno di guardia notturna è fissata in € 480,00 lordi.” CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 18 RIFERIMENTI NORMATIVI CCNL 2002_2005 ARTICOLO 17 Pronta disponibilità 1. definizione di pronta disponibilità Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dirigente e dall'obbligo per lo stesso di raggiungere il presidio nel tempo stabilito nell'ambito del piano annuale adottato dall'azienda, previa concertazione con le organizzazioni sindacali, per affrontare le situazioni di emergenza in relazione alla dotazione organica ed agli aspetti organizzativi delle strutture. 2. unità operative per le quali deve prevedersi la pronta disponibilità Sulla base del piano annuale per le emergenze, sono tenuti al servizio di pronta disponibilità i dirigenti, esclusi quelli di struttura complessa, in servizio presso unità operative con attività continua nel numero strettamente necessario a soddisfare le esigenze funzionali. Sempre previa concertazione con le organizzazioni sindacali aziendali, possono essere individuate altre unità operative per le quali, sulla base dei piani per le emergenze, sia opportuno prevedere il servizio di pronta disponibilità. 3. pronta disponibilità sostitutiva e integrativa del servizio di guardia Il servizio di pronta disponibilità è limitato ai soli periodi notturni e festivi, può essere sostitutivo ed integrativo dei servizi di guardia ed è organizzato utilizzando dirigenti appartenenti alla medesima disciplina. Nei servizi di anestesia, rianimazione e terapia intensiva può prevedersi esclusivamente la pronta disponibilità integrativa. Il servizio di pronta disponibilità integrativo dei servizi di guardia è di norma di competenza di tutti i dirigenti, compresi quelli di struttura complessa. Il servizio sostitutivo coinvolge a turno individuale, solo i dirigenti che non siano titolari di incarico di struttura complessa. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 19 RIFERIMENTI NORMATIVI CCNL 2002_2005 ARTICOLO 17 Pronta disponibilità 4. durata e limiti dei turni di pronta disponibilità Il servizio di pronta disponibilità ha durata di dodici ore. Due turni di pronta disponibilità sono prevedibili solo per le giornate festive. Di regola non potranno essere previste per ciascun dirigente più di dieci turni di pronta disponibilità nel mese. 5. remunerazione della pronta disponibilità La pronta disponibilità dà diritto ad una indennità per ogni dodici ore. Qualora il turno sia articolato in orari di minore durata che comunque non possono essere inferiori a quattro ore l'indennità è corrisposta proporzionalmente alla durata stessa, maggiorata del 10%. In caso di chiamata, l'attività prestata viene computata come lavoro straordinario o compensata come recupero orario. 6. riposo compensativo dei turni festivi di pronta disponibilità Nel caso in cui la pronta disponibilità cada in un giorno festivo spetta un giorno di riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale. 7. finanziamento della remunerazione della pronta disponibilità Ai compensi di cui al presente articolo si provvede con il fondo per il trattamento accessorio legato a particolari condizioni di lavoro. 8. graduale superamento della pronta disponibilità sostitutiva Le parti concordano che, attenendosi ai criteri generali definiti dalle Regioni nell’ambito linee di indirizzo che esse possono emanare per uniformare i comportamenti delle diverse aziende, sono individuate le modalità per il graduale superamento della pronta disponibilità sostitutiva, allo scopo di garantire mediante turni di guardia una più ampia tutela assistenziale nei reparti di degenza. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it