Assicurazione collettiva infortuni di viaggio e copertura in caso di ritardo/perdita dei bagagli per le carte Visa, Visa Classic Prepaid e/o MasterCard Business/Company della Cornèr Banca SA Condizioni Generali d’Assicurazione – ACE Insurance (Switzerland) Limited – Edizione 01.2011 CHF 500’000 CHF 300’000 fino a CHF 500’000 fino a CHF 300’000 fino a CHF 60’000 fino a CHF 60’000 fino a CHF fino a CHF 6’000 3’000 II. Assicuratore ACE Insurance (Switzerland) Limited Bärengasse 32 8001 Zurigo Per informazioni e domande: Telefono: +41 (0)43 456 75 55 Le eventuali richieste di ulteriori informazioni vanno rivolte direttamente alla ACE. I termini utilizzati nel testo che, per motivi di leggibilità, appaiono unicamente nella forma maschile comprendono sempre anche le forme femminili corrispondenti. Da utilizzare unicamente per scopi di informazione. In caso di controversia fa fede la versione tedesca. Vogliate conservare la presente dichiarazione d’assicurazione in un luogo sicuro, insieme agli altri documenti assicurativi. III. Condizioni preliminari L’assicurazione è valida in tutto il mondo, purché il costo del viaggio sia stato pagato per intero o almeno in ragione del 51% in anticipo con le carte Visa, Visa Classic Prepaid o MasterCard Business e Company della Cornèr Banca SA (in seguito “carta”). Se il titolare della carta dispone di più carte rilasciate da Cornèrcard della Cornèr Banca SA, la protezione assicurativa sussiste sempre e soltanto per quella carta con cui è stato pagato almeno il 51% dei costi di viaggio. La cumulazione delle prestazioni assicurative di varie carte della Cornèr Banca SA è in ogni caso esclusa. Le somme assicurate sopracitate si intendono in quanto somme assicurate per ogni persona assicurata come previsto al punto IV. «Persone assicurate», a meno che il titolare della carta non intraprenda il viaggio insieme ad uno o più colleghi di lavoro. Se il titolare della carta intraprende il viaggio insieme a suoi colleghi di lavoro, ogni suo collega che viaggia con lui è assicurato per la somma parziale della somma assicurata corrispondente al numero di colleghi che intraprendono il viaggio; il titolare della carta è sempre assicurato per l’intera somma assicurata. IV. Persone assicurate Sono considerati assicurati tutti i titolari di carte valide rilasciate da Cornèrcard della Cornèr Banca SA, e oltre a essi: - il coniuge del titolare della carta; se il titolare della carta non è coniugato, il partner che convive con lui nello stesso nucleo familiare in un’unione simile al matrimonio/il partner in unione registrata; - i figli a carico e non coniugati del titolare della carta fino al compimento del 25° anno di età, se vivono nello stesso nucleo familiare del titolare della carta, oppure: - i colleghi di lavoro che viaggiano insieme al titolare della carta. V. Estensione dell’assicurazione – infortunio 1. Tutte le persone definite sopra sono considerate come assicurate nell’ambito delle seguenti condizioni, se intraprendono un viaggio da sole o insieme con un mezzo di trasporto omologato e impiegato secondo orario per il trasporto pubblico di persone e se l’intero costo del trasporto è stato addebitato alla carta (v. Punto III. «Condizioni preliminari»). È considerato come viaggio ogni soggiorno in una località che dista almeno 50 km dal luogo di soggiorno permanente. 2. Le prestazioni sottoelencate sono erogate se un assicurato subisce un danno corporale a causa di un infortunio. Un tale danno deve essere subentrato direttamente quale conseguenza di una lesione personale dovuta a un infortunio e indipendentemente da altri influssi durante il viaggio tra il luogo di partenza e quello di arrivo (in conformità al biglietto), e deve essersi verificato nella data o dopo la data di acquisto del biglietto. Sono considerati come infortuni i danni alla salute che l’assicurato subisce involontariamente a causa di un evento esterno che lo coinvolge improvvisamente e violentemente. 3. Sono anche considerati come infortuni: a) i danni alla salute causati dall’inspirazione involontaria di gas o esalazioni e dall’assunzione inavvertita di sostanze tossiche o corrosive; b) le distorsioni, gli stiramenti e gli strappi di muscoli e tendini causati da sforzi fisici improvvisi; c) gli assideramenti, i colpi di calore, le insolazioni, nonché i danni alla salute causati da raggi ultravioletti, eccezion fatta per le ustioni solari; d) l’annegamento. 4. Affinché un tale infortunio sia coperto dalla polizza d’assicurazione, le condizioni elencate ai capoversi seguenti 4.a) e 4.b) devono essere soddisfatte. a) Sono assicurati gli infortuni che un assicurato subisce come passeggero di un mezzo di trasporto ufficialmente omologato per il trasporto di persone via terra, acqua o aria, a condizione che l’intero costo del viaggio sia stato addebitato alla carta (v. Punto III. «Condizioni preliminari»). La copertura assicurativa sussiste anche al momento dell’imbarco o dello sbarco da un tale mezzo di trasporto. Gli infortuni di piloti o altri membri dell’equipaggio non sono assicurati. b) Sono inoltre considerati come assicurati gli infortuni che un assicurato subisce utilizzando un mezzo di trasporto omologato per il trasporto pubblico di persone (bus, taxi o treno) da o per l’aeroporto, la stazione ferroviaria, la fermata del bus o il porto, purché questo mezzo di trasporto sia utilizzato in collegamento diretto con il viaggio assicurato. 5. Non vengono erogate prestazioni per infortuni: a) in seguito a suicidio o tentato suicidio, automutilazioni, anche se commessi in stato di incapacità di discernimento; b) in seguito ad atti o eventi bellici dichiarati e non dichiarati; c) in seguito ad azioni illecite compiute dall’assicurato o da uno dei suoi beneficiari. VI. Scomparsa ed esposizione Se il corpo di un assicurato non viene ritrovato entro un anno dalla scomparsa, l’affondamento o la distruzione del mezzo di trasporto pubblico utilizzato dall’assicurato al momento dell’infortunio, si suppone che egli sia deceduto in seguito a tale evento. La copertura assicurativa sussiste anche se l’assicurato è esposto agli elementi naturali e agli effetti delle intemperie in seguito all’infortunio coperto e perde la vita o subisce un danno corporale a causa di ciò. VII. Prestazioni assicurative – infortunio 1. Decesso Se un assicurato decede in seguito a un infortunio coperto, l’assicuratore versa la prestazione in caso di decesso (v. Punto I «Somme assicurate»). Per i figli coassicurati viene versata una prestazione massima in caso di decesso di CHF 10’000. Le seguenti persone beneficiarie hanno diritto alla riscossione della prestazione in caso di decesso nel seguente ordine di successione: a) il coniuge; b) i figli; c) i genitori; d) i fratelli e le sorelle. L’ordine di successione dei beneficiari può essere modificato solo con un avviso per iscritto da parte dell’assicurato alla ACE. Per il versamento della prestazione d’assicurazione la ACE si basa sulle ultime disposizioni che le sono state notificate per iscritto e deve pertanto essere informata per tempo e adeguatamente circa i cambiamenti. In mancanza dei superstiti sopraelencati sono rimborsate unicamente le spese funerarie fino al 10% della somma assicurata. La prestazione in caso di decesso è ridotta in misura corrispondente se il decesso è imputabile solo in parte all’infortunio assicurato. 2. Invalidità L’obbligo di prestazione della ACE interviene se in seguito a un infortunio assicurato subentra una probabile invalidità a vita. La somma di invalidità è commisurata alla somma assicurata convenuta e al grado di invalidità determinato secondo le disposizioni seguenti. In caso di perdita o completa inutilizzabilità delle parti del corpo e degli organi sensoriali menzionati in seguito valgono esclusivamente i seguenti gradi di invalidità: Gamba fino a metà tibia/perone 45% Braccio all’altezza dell’articolazione della spalla 70% Piede all’altezza della caviglia 40% Braccio fino a sopra l’articolazione del gomito 65% Alluce 5% Braccio sotto l’articolazione del gomito 60% Altro dito del piede 2% Mano nell’articolazione del polso 55% Facoltà visiva di un occhio 50% Pollice 20% Udito di un orecchio 30% Indice 10% Olfatto 10% Altro dito 5% Gusto 5% Gamba sopra metà coscia 70% Voce 70% Gamba fino a metà coscia 60% Gamba fino a sotto il ginocchio 50% In caso di perdita parziale o inutilizzabilità parziale la percentuale di invalidità sarà ridotta proporzionalmente. La professione o l’attività dell’assicurato e la perdita di reddito effettiva non sono prese in considerazione per la determinazione del grado di invalidità. Se il grado di invalidità non può essere determinato secondo la tabella precedente, esso viene calcolato in base al danno fisico e psichico permanente. Tale determinazione avviene in considerazione dei soli aspetti medici. Se le parti del corpo o gli organi sensoriali e le loro funzioni interessate dall’infortunio erano già parzialmente perse o inutilizzabili già in precedenza, per la determinazione del grado d’invalidità sarà detratto il grado d’invalidità preesistente e determinato secondo i principi sopracitati. Se l’infortunio ha pregiudicato varie parti del corpo o organi sensoriali, i gradi d’invalidità determinati secondo le disposizioni di cui sopra vengono sommati. Non sarà tuttavia preso in considerazione un tasso d’invalidità superiore al 100%. La prestazione d’invalidità è ridotta in misura corrispondente se il danno alla salute è imputabile solo in parte ad un infortunio coperto. La somma d’invalidità viene versata non appena sarà possibile determinare la portata dell’invalidità permanente. Essa è versata unicamente all’assicurato. Se l’assicurato è minorenne, il versamento sarà effettuato ai detentori della potestà dei genitori o al tutore. L’accertamento del grado di invalidità deve avvenire in Svizzera. 3. Costi di ricupero e rimpatrio La ACE si accolla, sussidiariamente a un’assicurazione contro gli infortuni esistente, gli eventuali costi per la ricerca dell’assicurato, il ricupero dell’assicurato e il suo trasporto all’ospedale adatto più vicino, il rimpatrio dell’assicurato deceduto in seguito a un infortunio coperto, ma soltanto i costi necessari e comprovati fino all’importo complessivo di max. CHF 60’000 per assicurato e infortunio. VIII. Obblighi in caso di sinistro - infortunio 1. Denuncia dell’infortunio Ogni infortunio va notificato alla ACE entro 60 giorni. 2. Decesso Se in seguito a un infortunio si verifica il decesso immediato o nell’ulteriore decorso, la ACE va avvertita senza indugio (se necessario in via telegrafica o telefonica) di modo da permettere alla Società di fare eventualmente eseguire un’autopsia del cadavere prima del funerale, a sue spese e ricorrendo a un medico di sua scelta. In caso di sinistro, la ACE segnala all’assicurato le ulteriori incombenze e le conseguenze della loro mancata osservanza. IX. Estensione dell’assicurazione – ritardo/perdita dei bagagli 1. Se i bagagli registrati di un assicurato non gli sono riconsegnati entro 4 ore dal suo arrivo alla destinazione prevista del mezzo di trasporto pubblico coperto da lui utilizzato, oppure se questi bagagli sono considerati definitivamente perduti, la ACE risarcisce l’assicurato per l’acquisto sostitutivo urgente dei capi di abbigliamento occorrenti, degli articoli da toilette e di una valigia o una borsa da viaggio entro 14 giorni dal suo arrivo a detta destinazione, e ciò fino alla somma massima di risarcimento indicata sopra al punto I. «Somme assicurate». Qualora i bagagli fossero ricapitati e riconsegnati all’assicurato dopo il termine di 4 ore, saranno risarcite soltanto le spese effettuate fino al momento della consegna ritardata dei bagagli. 2. La protezione assicurativa tuttavia sussiste soltanto a condizione che il pagamento anticipato dell’intero costo di viaggio (v. Punto III. «Condizioni preliminari») e delle spese dell’assicurato sia stato effettuato mediante una Cornèrcard valida della Cornèr Banca SA. 3. Non sussiste protezione assicurativa in caso di: a) perdita o costi riconducibili a: confisca o sequestro da parte delle autorità doganali o governative; mancata adozione delle misure necessarie per il ricupero o il riottenimento dei bagagli perduti; mancato avvertimento dei rappresentanti competenti della società dei mezzi di trasporto pubblici utilizzati nel luogo di destinazione al riguardo dei bagagli mancanti e mancato ottenimento di un rapporto sulla perdita dei bagagli; atti illeciti di un assicurato; b) risarcimento intero da parte della società dei mezzi di trasporto pubblici utilizzati; c) non sono assicurati i costi sostenuti dopo il volo di ritorno all’aeroporto o nel luogo di destinazione. X. Obblighi in caso di sinistro – ritardo/perdita dei bagagli Tutti i sinistri devono essere denunciati per iscritto alla ACE il più presto possibile, ma non più tardi di ventuno (21) giorni dal sinistro dal quale deriva il diritto alla prestazione assicurativa. Alla ACE devono essere trasmesse le seguenti informazioni: 1. Una copia del documento giustificativo di addebito, dal quale risulta che è stata pagata mediante la carta almeno la parte preponderante del viaggio. 2. Un rapporto sul ritardo dei bagagli o un rapporto sulla perdita dei bagagli dell’azienda di trasporti pubblici. 3. Una copia del biglietto di viaggio. 4. I documenti giustificativi originali degli acquisti sostitutivi per i quali si richiede il risarcimento. XI. Scadenza della copertura assicurativa dell’assicurato La copertura assicurativa dell’assicurato scade 1. alla data di scadenza del contratto tra la ACE e la Cornèr Banca SA; 2. alla data in cui l’assicurato non è più il titolare della carta o coniuge/partner oppure figlio a carico del titolare della carta. XII. Prescrizione I diritti risultanti dal presente contratto cadono in prescrizione 2 anni dopo il verificarsi del sinistro. XIII. Indirizzo per le comunicazioni Tutte le informazioni da notificare per iscritto ai sensi dell’art. 44 LCA devono essere indirizzate a: ACE Insurance (Switzerland) Limited Bärengasse 32 8001 Zurigo Telefono: +41 (0)43 456 75 56 Fax: +41 (0)43 456 75 57 XIV. Luogo di adempimento e foro competente Gli impegni risultanti dalla presente assicurazione vanno adempiuti in Svizzera. La ACE può essere citata in giudizio sia presso la sede della sua agenzia per l’intera attività svizzera a Zurigo che presso la residenza svizzera dell’assicurato o dell’avente diritto. Se l’assicurato o l’avente diritto è residente all’estero, il foro competente esclusivo è Zurigo. XV. Diritto applicabile Valgono inoltre le disposizioni della Legge federale sul contratto d’assicurazione del 2 aprile 1908. CB 39102.I 01.2011 - AVB Booklet A4 Business/Company I. Somme assicurate In caso di decesso: Gold/Premier Classic/Classic Prepaid In caso di invalidità permanente: Gold/Premier Classic/Classic Prepaid Per i costi di ricupero e rimpatrio: Gold/Premier Classic/Classic Prepaid Per ritardo/perdita dei bagagli (dopo 4 ore): Gold/Premier Classic/Classic Prepaid Protezione giuridica per i titolari di una carta Business o Company Visa, Visa Classic Prepaid e/o MasterCard della Cornèr Banca SA Condizioni Generali d’Assicurazione - CAP Compagnia di Assicurazione di Protezione Giuridica - Edizione 01.2011 In tutto il testo la forma maschile, utilizzata per facilitare la leggibilità, si riferisce ovviamente anche a quella femminile. Il presente regolamento è stato tradotto. La versione che fa stato è unicamente quella in lingua tedesca. Vogliate conservare la presente conferma di assicurazione in un luogo sicuro, insieme agli altri atti di assicurazione. 1. Persone assicurate Sono assicurati tutti i titolari di una carta valida Visa, Visa Classic Prepaid o MasterCard Business o Company emessa in Svizzera dalla Cornèr Banca SA (in seguito titolare della carta). 2. Casi in cui interviene la protezione giuridica a) In caso di vertenze contrattuali in relazione a contratti, per i quali il titolare della carta ha validamente pagato almeno il 51% del suo debito con la carta della Cornèr Banca SA, sia di persona che tramite Internet. b) In caso di noleggio di un veicolo stradale, che il titolare della carta ha validamente pagato con la carta della Cornèr Banca SA, sussiste la seguente protezione giuridica della circolazione: • nel far valere pretese extracontrattuali in materia di responsabilità civile in relazione a un incidente della circolazione con il veicolo noleggiato; • nella difesa in una procedura penale e amministrativa dovuta alla violazione delle regole della circolazione; • in caso di vertenze con le assicurazioni, che coprono l’assicurato, in relazione a un incidente della circolazione con il veicolo noleggiato. 3. Prestazioni assicurate La CAP Compagnia d’Assicurazione di Protezione Giuridica SA garantisce all’assicurato, entro i limiti fissati dalle CGA e dal contratto con la Cornèr Banca SA e fino a concorrenza di una somma massima per sinistro di: Gold/Premier Classic/Classic Prepaid CHF 100’000 CHF 50’000 le seguenti prestazioni: a) la liquidazione del sinistro da parte del proprio servizio giuridico CAP; b) la consulenza dell’assicurato in caso di sinistro e il rimborso dei seguenti costi: • spese di perizie e analisi ordinate dalla CAP o da un’autorità civile, penale o amministrativa, per salvaguardare gli interessi dell’assicurato; • spese di giustizia e d’arbitrato a seguito di una procedura civile, penale o amministrativa; • ripetibili poste a carico dell’assicurato in una procedura civile, penale o amministrativa; • onorari di un avvocato o di ogni altra persona che abbia le necessarie qualifiche richieste dal diritto applicabile alla procedura, in seguito designata mandatario. Sono invece a carico dell’assicurato: • le spese ed emolumenti figuranti su ordinanze penali, mandati di repressione, decreti d’accusa e decisioni di multa; gli emolumenti amministrativi notificati a seguito di una decisione di revoca della licenza di condurre e della sua restituzione, in caso di ammonimento o di altre sanzioni; le spese di analisi del sangue e di esami medici in caso di ebbrezza e di consumo di sostanze stupefacenti; le spese di esecuzioni e di fallimenti. La CAP non garantisce il pagamento del danno rivendicato dall’assicurato, né il pagamento dell’indennità alla quale egli può essere condannato. Le spese d’intervento ottenute in via giudiziaria o transattiva appartengono alla CAP a concorrenza dell’ammontare delle sue prestazioni. c) La CAP può desistere da qualsiasi obbligo di prestazione con il risarcimento dell’oggetto materiale del contendere. 4. Ambito di validità territoriale L’assicurazione è valida nel mondo intero. 5. Come comportarsi in caso di sinistro? In caso di sinistro che possa dar luogo all’intervento della CAP, l’assicurato deve avvisare il più presto possibile la CAP Protezione giuridica Affari speciali Baslerstrasse 52 8048 Zurigo Telefono: +41 (0)58 358 09 09 In caso d’emergenza è ugualmente a disposizione dell’assicurato il numero CAP Help +41 (0)22 347 50 53. I documenti importanti relativi al caso nonché, in particolare, il conteggio mensile della carta saranno acclusi all’avviso di sinistro come prova che si tratta di un’operazione commerciale assicurata o di un noleggio di veicolo assicurato. In caso d’emergenza, soprattutto all’estero, i documenti saranno trasmessi al più presto. Le conferme di copertura della CAP al riguardo vengono concesse con riserva di una successiva prova della copertura assicurativa da parte del titolare della carta. Se l’assicurato non rispetta l’obbligo di cui sopra, la CAP può ridurre le sue prestazioni, a meno che egli non provi di esserne stato ostacolato senza colpa alcuna da parte sua oppure che la difesa dei suoi interessi non sia stata per questo resa più difficile. 6. Come vengono trattati i sinistri? a) La CAP intraprende, congiuntamente all’assicurato, le trattative necessarie alla salvaguardia dei suoi interessi. Salvo abbia ottenuto il preventivo consenso della CAP e su riserva delle misure preventive tese al rispetto dei termini, l’assicurato si impegna a non consultare definitivamente un mandatario, né introdurre una causa o accettare una transazione, né ricorrere contro una decisione. Cornèr Banca SA, Cornèrcard, Via Canova 16, 6901 Lugano, Tel: 091 800 41 41 Se l’assicurato non rispetta questi obblighi e a meno che emerga dalle circostanze che nessuna colpa gli può essere imputata, la CAP può rifiutare le proprie prestazioni. b) In casi di procedura giudiziaria o amministrativa e quando è necessario, in base al diritto applicabile alla procedura, che l’assicurato sia rappresentato da un mandatario, oppure in caso di conflitto d’interessi, segnatamente quando la CAP rappresenta contemporaneamente due o più assicurati i cui interessi sono in conflitto, l’assicurato ha la libera scelta del mandatario. La CAP accorda questo diritto anche in caso di controversia con una società del gruppo Allianz. Se il mandatario scelto non è accettato dalla CAP, l’assicurato ha il diritto di proporre altri tre mandatari di studi legali differenti, dei quali uno dovrà essere accettato dalla CAP. Con l’avviso di sinistro, l’assicurato si impegna automaticamente ad esonerare il mandatario dal segreto professionale nei confronti della CAP, a meno che non sussista un conflitto d’interessi e che le informazioni richieste possano pregiudicare i suoi interessi. c) Quando la CAP considera che la difesa degli interessi giuridici dell’assicurato non offre sufficienti possibilità di successo, comunica per iscritto al mandatario o all’assicurato il proprio rifiuto ad intervenire. Nel contempo informa che l’assicurato può richiedere che il caso sia sottoposto alla valutazione di un arbitro, designato di comune accordo dall’assicurato e dalla CAP. La CAP prende a proprio carico le spese del procedimento arbitrale, a meno che l’arbitro non decida diversamente per il fatto che l’assicurato ha agito temerariamente. d) Se l’assicurato, malgrado il rifiuto d’intervento della CAP, introduce una procedura a proprie spese e ottiene una decisione che gli è più favorevole della soluzione motivata per iscritto dalla CAP, la CAP prende a proprio carico le spese legate a tale procedura. 7. In quali casi la CAP non accorda la protezione giuridica? a) Nei casi non menzionati all’art. 2. b) Quando l’assicurato ha commesso intenzionalmente un sinistro (art. 14, cpv. 1 LCA). In caso di colpa grave, la CAP si riserva il diritto di ridurre le sue prestazioni in proporzione alla colpa (art. 14, cpv. 2 LCA). c) Quando si tratti di vertenze o procedure in relazione all’utilizzo di una carta, che ha avuto luogo prima dell’inizio dell’assicurazione, oppure quando la necessità di protezione giuridica sia insorta dopo la scadenza dell’assicurazione. La Cornèr Banca SA e la CAP si riservano il diritto di annullare in ogni momento la copertura d’assicurazione. d) Nella protezione giuridica della circolazione: quando, al momento del sinistro, il conducente non era in possesso di una valida licenza di condurre, non era autorizzato a condurre il veicolo o conduceva consapevolmente un veicolo sprovvisto di targhe valide. e) Quando si tratti di eventi di guerra, sommosse, scioperi o serrate oppure in relazione con la fissione o la fusione nucleare. f) Quando un assicurato intenda agire contro una o più società del Gruppo Cornèr Banca, segnatamente la Cornèr Banca SA, le affiliate, le società partecipanti, i loro organi, rappresentanti, collaboratori o i mandatari, partner di carte Co-Branded, contro la CAP, un suo rappresentante o mandatario oppure contro terzi che versano delle prestazioni in seguito a un evento assicurato dalla presente assicurazione.