Direttive “Misure coercitive in Medicina” Procedura di consultazione dal 1° giugno al 31 agosto 2015 Presa di posizione di Nome / società / organizzazione : CURAVIVA Svizzera Acronimo della società / dell'organizzazine : CV CH Indirizzo : Zieglerstrasse 53, CP 1003, 3000 Berna 14 Persona di riferimento : Yann Golay Trechsel, responsabile Public Affairs Telefono : 031 385 33 36 e-mail : [email protected] Data : 24.8.2015 1 Direttive “Misure coercitive in Medicina” Procedura di consultazione dal 1° giugno al 31 agosto 2015 Per favore inoltrare la vostra presa di posizione in formato word entro il 31 agosto 2015 alla signora Livia Vogt: l.vogt (at) samw.ch. Direttive “Misure coercitive in medicina” Nome / istituzione (p.f. utilizzare Osservazioni generali l’acronimo indicato a pagina 1) Nel complesso, CURAVIVA Svizzera accoglie il contenuto delle direttive proposte dall’Accademia Svizzera delle Scienze mediche (ASSM) concernenti le misure coercitive in medicina. Le misure coercitive in ambito sanitario costituiscono un tema molto sensibile perché mettono in discussione diritti fondamentali come la libertà personale e il diritto all’autodeterminazione. Inoltre, pongono le parti interessate - pazienti, familiari, personale di cura e medici - di fronte a grandi responsabilità e sotto un’inevitabile pressione. Esse fanno parte della realtà – spesso dimenticata – di cura. Pertanto le direttive proposte da ASSM sono importanti e benvenute. CV CH Tuttavia, dal punto di vista di CURAVIVA Svizzera, il progetto di direttive non è stato concepito come strumento pratico, destinato al personale sanitario, utilizzabile nella quotidianità del lavoro di cura. Mancano chiari e definiti criteri applicabili in modo rapido e pragmatico nelle situazioni reali. Nella quotidianità, il personale sanitario deve spesso reagire tempestivamente in situazioni difficili e adottare le misure idonee basate sui fatti pur rispettando precise competenze: sarebbe auspicabile migliorare la formulazione e la presentazione delle direttive proposte nell’intento di facilitare la loro applicazione nella pratica sanitaria. Nome / istituzione CV CH Parte / capitolo Commenti / osservazioni Proposta di modifica (testo proposto) II. 2.1. Misure restrittive della libertà Fra le proposte di queste direttive, CURAVIVA Svizzera accoglie favorevolmente la definizione generale di misure restrittive della libertà. “Le limitazioni della libertà personale, che una persona incapace di discernimento tollera passivamente o non percepisce, possono essere costituiscono una misura coercitiva se contrarie alla sua volontà presunta.” Ciononostante, CURAVIVA Svizzera ritiene incoerente la seguente frase: “Le restrizioni della libertà personale , che una persona incapace di discernimento tollera passivamente o non percepisce, possono essere 2 Direttive “Misure coercitive in Medicina” Procedura di consultazione dal 1° giugno al 31 agosto 2015 considerate misure coercitive se contrarie alla sua volontà presunta.” L'uso del verbo “potere” e dell’aggettivo “presunta” rende la formulazione troppo vaga e quindi poco utile. Nella realtà, la tolleranza passiva di una restrizione della libertà personale rappresenta sempre una misura coercitiva se contraria alla volontà presunta della persona incapace di discernimento. CV CH II. 2.2. Trattamento coercitivo a scopo terapeutico Secondo CURAVIVA Svizzera, la frase seguente risulta contradditoria: “La somministrazione coercitiva di un trattamento a scopo terapeutico a un paziente capace di discernimento è inammissibile. Può essere considerata solo in casi eccezionali, su base legale specifica, quando il paziente preferisce questo trattamento all’imposizione di un'altra misura restrittiva della libertà (per esempio, trattamento antitubercolare)”. “La somministrazione coercitiva di un trattamento a scopo terapeutico a un paziente capace di discernimento è inammissibile. Può essere considerata solo in casi eccezionali, su base legale specifica , quando il paziente preferisce questo trattamento all’imposizione di un'altra misura limitativa della libertà (per esempio, trattamento antitubercolare)”. Questa formulazione è palesemente contradditoria perché vieta un trattamento coercitivo su una persona capace di discernimento, ad eccezione del caso in cui il paziente opta per la somministrazione della terapia: in tale situazione, non si può parlare di trattamento coercitivo; sarebbe meglio considerare la possibilità di scelta (relativa) tra due restrizioni della libertà, nel complesso, come coercitiva. CV CH II. 2.3. Ricovero a scopo di cura o assistenza / Ricovero coatto di persone volontariamente ospedalizzate L'indicazione secondo la quale “Le condizioni richieste per trattenere una persona ospedalizzata volontariamente sono più restrittive di quelle necessarie per un collocamento a scopo assistenziale”, ha scarsa utilità per gli operatori e le operatrici se queste condizioni non sono espressamente menzionate nelle direttive. “Una persona ospedalizzata volontariamente può essere trattenuta al massimo per tre giorni su ordine del direttore medico dell’istituto, se mette in pericolo la sua vita o la sua integrità fisica o se espone a grave pericolo la vita e l’integrità fisica di terze persone (ricovero coatto; cfr. art. 427 cpv.1 CC). 3 Direttive “Misure coercitive in Medicina” Procedura di consultazione dal 1° giugno al 31 agosto 2015 Il ricovero a scopo di cura o assistenza, ai sensi dell’art. 426 cpv. 1 CC, serve esclusivamente a proteggere la persona e non la sua cerchia. Per rispettare il principio di proporzionalità, si deve in ogni caso verificare se misure meno rigorose garantirebbero l’assistenza e la cura della persona. L’onere di presa a carico da parte di familiari o di terze persone come pure la loro protezione sono considerati nella ponderazione degli interessi delle parti in causa (cfr. art. 426 cpv. 2 CC). Si tiene conto degli oneri nella misura in cui non siano ingiustificati.” CV CH II. 2.4. Capacità di discernimento CURAVIVA Svizzera accoglie con soddisfazione la definizione di incapacità di discernimento, esposta nelle direttive in modo chiaro e utile per gli operatori e le operatrici. - CV CH II. 2.6. Grave disturbo alla convivenza in seno all’istituto CURAVIVA Svizzera accoglie il contenuto di questo capitolo riguardante il ricorso, da parte di istituti di cura, a misure restrittive della libertà di movimento nei confronti di residenti che perturbano gravemente la vita comunitaria (cfr. art. 383 cpv. 1.2 CC). A parere di CURAVIVA Svizzera, il contenuto corrisponde alle disposizioni legali e alla giurisprudenza. - CV CH II. 3.2. Sussidiarietà e proporzionalità Dal punto di vista di CURAVIVA Svizzera, questo capitolo corrisponde a un aspetto particolarmente significativo e importante dell’applicazione della coercizione. Inoltre, è formulato in modo molto comprensibile. CURAVIVA Svizzera suggerisce di evidenziare il suo contenuto affinché sia più visibile per il lettore/la lettrice. “L’applicazione di misure coercitive richiede in particolare il rispetto dei principi di proporzionalità e di sussidiarietà (art. 389 CC). Una simile misura deve essere: 1. necessaria (indicata a livello medico), 2. proporzionale alla gravità del pericolo e 3. sempre l’alternativa meno severa per il 4 Direttive “Misure coercitive in Medicina” Procedura di consultazione dal 1° giugno al 31 agosto 2015 paziente [ecc.].” CV CH II. 3.3. Ambiente idoneo CURAVIVA Svizzera approva la descrizione delle più importanti condizioni e applicazioni di misure di immobilizzazione o di fissaggio (terzo paragrafo di questo capitolo). Tuttavia, la visibilità per il lettore/la lettrice di queste importanti indicazioni dovrebbe essere rafforzata, poiché le raccomandazioni sono un po’ “disperse” e difficili da trovare in un documento di 28 pagine. Al punto II.3.3, il terzo paragrafo dovrebbe costituire un nuovo punto intitolato: “Controllo continuo dell’uso della coercizione” che includerebbe pure il secondo e il terzo paragrafo del punto 3.4, ossia: “3.4 Controllo continuo dell’uso della coercizione Oltre alla comunicazione in seno all’équipe di cura, La comunicazione con il paziente prima, durante e dopo l’applicazione della misura coercitiva è decisamente rilevante. Essa contribuisce molto a limitare il più possibile la durata di una misura coercitiva; idealmente, questa misura può essere evitata o sostituita da misure meno rigorose. La ripartizione dei rispettivi ruoli deve essere chiaramente definita in precedenza; si tratta in particolare di decidere quale membro dell’équipe è incaricato di mantenere il contatto con il paziente. Una comunicazione adeguata al paziente – prima o dopo l’introduzione della misura coercitiva – ha un ruolo importante e forse anche calmante. Se il dovere di riservatezza non prevale, va ricercato il dialogo con i famigliari o altre persone di riferimento. Pazienti soggetti a trattamento coercitivo devono essere sorvegliati per la loro sicurezza medica. Se l’immobilizzazione o il fissaggio del paziente si 5 Direttive “Misure coercitive in Medicina” Procedura di consultazione dal 1° giugno al 31 agosto 2015 avvera inevitabile, la presenza ininterrotta di personale medico è necessaria allo scopo di preservare il contatto terapeutico. La videosorveglianza non sostituisce questa presenza. La persona incaricata della sorveglianza medica può stare all’esterno della camera del paziente se la porta consente di osservarlo costantemente. Considerazioni di natura economico-aziendale, la carenza di personale e il confort dei collaboratori non possono giustificare il ricorso a misure di contenzione. L’effettivo del personale deve essere sufficiente per garantire a tutti i pazienti e ai curanti un ambiente sicuro, per prevenire misure di contenzione e, se queste diventano inevitabili, per assicurare la sorveglianza adeguata al paziente.” Cfr. pure la proposta di formulazione al punto II 3.4. CV CH II. 3.3. Ambiente idoneo La concreta portata di queste raccomandazioni e la loro applicazione restano in parte poco chiare. Sta di fatto che gli istituti di cura e per anziani continuano ad utilizzare, seppur limitatamente, letti con sponde di sicurezza, coperte zewi, cinture addominali, fissaggi alle estremità, sedie con tavolino bloccante, ecc. Le direttive proposte devono essere rese più chiare per quanto riguarda la presenza di personale infermieristico o di assistenza quando si utilizzano mezzi di protezione o di contenzione; al momento attuale mancano raccomandazioni concrete. In questo ambito, sembra necessario distinguere tra l’uso/l’istallazione e la necessaria sorveglianza (per esempio, di notte). - CV CH II. 3.4 Comunicazione CURAVIVA Svizzera condivide il contenuto di questo punto; esso presenta aspetti particolarmente importanti dell’uso della coercizione. Il primo paragrafo di questo capitoletto dovrebbe essere mantenuto tale e quale ma con un nuovo titolo: 6 Direttive “Misure coercitive in Medicina” Procedura di consultazione dal 1° giugno al 31 agosto 2015 “3.5 Comunicazione Confronto in seno all’équipe e concertazione interna” Molto spesso, l’applicazione di misure coercitive mediche si svolge sotto la pressione di dover decidere in tempi stretti. In generale, è compito dell’équipe di cura, ossia persone appartenenti a diversi gruppi professionali. Una comunicazione efficiente prima, durante e dopo l’applicazione di una misura coercitiva è quindi fondamentale. Ogni volta vanno soppesati: da una parte, la tempestiva reazione a una situazione medica urgente e, dall’altra, la ricerca e l’integrazione di informazioni il più complete possibili prima di ricorrere alla misura coercitiva. Si terrà conto dei punti di vista dei diversi membri dell’équipe. In situazioni difficili, è raro raggiungere immediatamente il consenso sulla procedura ottimale, ciò che può esporre il paziente a rischi. Per questa ragione, è importante sapere chiaramente, in ogni momento, chi prenderà la decisione definitiva dopo la valutazione di tutte le informazioni disponibili e chi l’attuerà senza indugio.” CV CH II. 4.1 Medicina somatica acuta Secondo CURAVIVA Svizzera, questo punto contiene indicazioni e raccomandazioni importanti, la cui pertinenza va oltre le situazioni nelle quali si fa uso di coercizione in ambito somatico acuto. CURAVIVA Svizzera propone di raggruppare le considerazioni più rilevanti in un sotto capitolo più generale concernente la psichiatria e le cure di lunga durata (sotto capitoli da 4.2 a 4.4). Idem, per quanto riguarda il processo decisionale e la prevenzione, ora trattati ai punti da 4.1.1 a 4.1.3. 7 Direttive “Misure coercitive in Medicina” Procedura di consultazione dal 1° giugno al 31 agosto 2015 CV CH II. 4.4. Cure di lunga durata [Si segnala un’imprecisione nella versione tedesca.] [Si segnala un’imprecisione nella versione tedesca.] CV CH II. 4.4. Cure di CURAVIVA Svizzera è dell’opinione che nel testo non sia sufficientemente visibile, data la sua importanza, il passaggio: “Anche se non si tratta di un formale ricovero a scopo assistenziale, è imperativo che il ricovero sia necessario (ossia indicato dal punto di vista medico), proporzionale al grado di pericolo e che costituisca l’alternativa meno severa”. Idem, il passaggio contenuto nel punto 4.4.1: “In linea di massima, va scelto il mezzo meno invasivo, suscettibile di ottenere il miglior risultato”. Questo punto dovrebbe essere completato come segue: lunga durata L’art. 383 CC definisce in modo preciso le condizioni di ricorso a misure restrittive della libertà di movimento in una struttura socio-sanitaria. “Conformemente alla legge (art. 383 CC) la libertà di movimento di un paziente incapace di discernimento residente in un istituto socio-sanitario può essere limitata solo se altre misure meno rigorose non hanno raggiunto lo scopo o appaiono a priori insufficienti. La misura adottata può servire a evitare un rischio reale per la vita e l’integrità fisica della persona o di terzi o un grave disturbo alla vita comunitaria. Inoltre, la restrizione della libertà di movimento deve essere revocata al più presto e, se mantenuta, valutata regolarmente.” Ogni misura limitativa della libertà di movimento deve essere oggetto di un protocollo (Art. 384 CC). Quest’ultimo deve indicare, in particolare, lo scopo, il tipo e la durata della misura. La persona abilitata a rappresentare il paziente deve essere informata; un diritto di controllo compete alle persone incaricate di vigilare sull’istituto socio-sanitario. La persona toccata dal provvedimento o un famigliare può, in ogni momento, appellarsi per iscritto all’autorità di protezione degli adulti, presso la sede istituzionale, contro la misura limitativa della 8 Direttive “Misure coercitive in Medicina” Procedura di consultazione dal 1° giugno al 31 agosto 2015 libertà di movimento (art. 385 CC).” CV CH II. 4.4.1 Processo decisionale CURAVIVA Svizzera propone le seguenti aggiunte: Per quanto riguarda i pazienti incapaci di discernimento, al personale medico servirebbero riflessioni concrete da utilizzare quali strumenti per il processo decisionale. “Nei casi di pazienti incapaci di discernimento, il personale medico può appellarsi all’autorità di protezione dei minorenni e degli adulti se la persona abilitata a rappresentare il paziente rifiuta, senza fondati motivi, una misura necessaria o pregiudica in altro modo gli interessi del paziente (cfr. art. 381 cpv. 3 CC). I criteri del processo decisionale riguardanti eventuali misure coercitive sono i seguenti: 1. primo: eventuali istruzioni contenute in una disposizione scritta del paziente; 2. secondo: la volontà presunta del paziente; 3. terzo: gli interessi oggettivi del paziente (cfr. art. 378 cpv. 3 CC).” CV CH II. 4.4.1 Processi decisionali oppure: 4.4.3. Prevenzione Certo, le direttive menzionano che “in caso di grave disturbo alla vita comunitaria causato da comportamenti inopportuni […] è necessario prevedere di risolvere il problema creando condizioni adatte, per esempio sopprimendo gli influssi irritanti o spostando l’attenzione o modificando le procedure, prima di ricorrere a misure restrittive della libertà o a sedazione farmacologica.” Tuttavia, le direttive non menzionano il fatto che, in certi casi, l’applicazione di misure invasive di contenzione fisica può essere ridotta, se non completamente evitata, grazie a un’appropriata organizzazione dell’ambiente. CURAVIVA Svizzera suggerisce di introdurre il seguente paragrafo tra il secondo e il terzo paragrafo di questo punto: “Modifiche architettoniche e arredamento appropriato possono contribuire a ridurre o evitare il ricorso a misure invasive di contenzione fisica. Possono essere citate, a titolo d’esempio, un giardino protetto con un’uscita nascosta o dei letti ribassati.” 9 Direttive “Misure coercitive in Medicina” Procedura di consultazione dal 1° giugno al 31 agosto 2015 CV CH II. 4.4.2 Applicazione [Si segnala un’imprecisione nella versione tedesca.] [Si segnala un’imprecisione nella versione tedesca.] CV CH II. 4.4.2 Applicazione Il contenuto del passaggio “[…] invece, l’uso di medicamenti esige il consenso del rappresentante legale (art. 378 CC)” non è completamente esatto: in realtà ogni provvedimento medico previsto esige il consenso della persona abilitata a rappresentare il paziente incapace di discernimento (cfr. art. 378 cpv. 1 CC). « […] invece, l’uso di medicamenti ogni provvedimento medico previsto esige il consenso della persona abilitata a rappresentare il paziente incapace di discernimento (art. 378 CC).” CV CH III. 6. Sostegno procedurale per l’applicazione delle direttive Questo capitolo contiene strumenti e indicazioni particolarmente utili per gli operatori e le operatrici; CURAVIVA Svizzera lo accoglie formalmente. - 10