REGOLAMENTO DIDATTICO CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN ECONOMIA CORSO DI STUDIO: ECONOMIA FACOLTA’: Economia CLASSE: 64S Scienze dell’Economia Art.1 (Denominazione e classe di appartenenza) 1.1.Presso l’Alma Mater Studiorum Università di Bologna è istituito un Corso di Laurea specialistica in Economia. 1.2.Il Corso di Laurea specialistica in Economia afferisce alla Classe delle Lauree in Scienze dell’Economia (64S), prevista dal D.M 28/11/2000, ha una durata ordinaria di due anni e prevede l’acquisizione di 300 CFU. Art. 2 (Obiettivi formativi) 2.1 Obiettivo principale di questa laurea specialistica è la formazione di giovani economisti attraverso il completamento della preparazione acquisita nelle lauree triennali della classe di Scienze Economiche (28). Il programma sarà aperto anche a soggetti in possesso di lauree triennali in altre classi disciplinari, previa valutazione del curriculum formativo. 2.2 Questa laurea intende formare economisti forniti di una solida preparazione secondo i più elevati standard europei ed internazionali. L’obiettivo sarà perseguito attraverso un insieme coordinato di strumenti, tra i quali indichiamo come essenziali: i) l’approfondimento del nucleo centrale di teoria economica e tecniche di analisi quantitativa; ii) lo sviluppo di competenze in campi di indagine che mostrino le possibilità applicative degli strumenti acquisiti; ii i) lo sviluppo di interessi analitici verso la dimensione storica e istituzionale dei sistemi economici; iv ) l’utilizzazione creativa delle metodologie economiche e delle tecniche quantitative proprie dei diversi settori di applicazione per la soluzione di problemi economico-sociali. Il programma sarà costituito a partire da un nucleo comune di insegnamenti economici, matematico-statistici, storico-economici. A partire da questa base, sarà possibile approfondire tematiche specifiche quali economia delle reti informative e dei processi cognitivi, economia industriale, economia pubblica, economia delle risorse e dello sviluppo, metodologia dell’analisi economica, microeconomia delle istituzioni, politica economica. 2.3 Il programma intende assegnare rilievo ad una formazione che privilegia il metodo della ricerca e conduce ad un’elevata padronanza degli strumenti quantitativi. Il programma sarà sviluppato in un contesto multidisciplinare e di pluralismo metodologico. Questo contesto privilegerà inizialmente la relazione fra economia, analisi delle organizzazioni e diritto, ma è aperto al contributo di un ampio spettro di discipline che potrà includere logica,epistemologia, scienze sociali. 2.4 Collegamenti internazionali. Ulteriore scopo dell’iniziativa è realizzare un programma di estesi collegamenti internazionali, che potranno essere basati su mobilità di studenti e docenti e workshop e seminari di ricerca comuni. L’iniziativa potrà eventualmente condurre al riconoscimento reciproco di crediti e all’organizzazione di corsi congiunti. Art.3 (Requisiti curriculari per l’ accesso) 3.1 Hanno accesso al Corso di LS in Economia: - gli studenti in possesso della laurea triennale in Economia e Finanza: a tali studenti è integralmente riconosciuto come utile al conseguimento della L.S. il percorso formativo di 180 crediti. - i laureati di primo livello nelle classi 17 (Economia aziendale) e 28 (Economia). - i laureati di primo livello in altre classi che abbiano conseguito almeno 30 crediti complessivamente nei seguenti ambiti disciplinari: economico, giuridico, matematico, statistico purchè il numero totale dei crediti riconosciuti sia di almeno 100. - i laureati dei previgenti ordinamenti a cui siano riconosciuti almeno 100 crediti. 3.2 Per i soggetti in possesso di un titolo di studio straniero sono previsti i seguenti requisiti di accesso, come da delibera della giunta di Ateneo 23/07/2003: - possesso di un titolo accademico finale straniero - in alternativa, titolo post-secondario conseguito in un Istituto Superiore non universitario che consenta in loco il proseguimento degli studi universitari nel livello successivo, solo nel caso in cui il titolo degli studi secondari sia stato conseguito al termine di un periodo di almeno 12 anni di scolarità - verifica della idoneità del titolo da parte dei competenti Consigli di corso di studi con gli stessi criteri previsti dall'Ateneo per i possessori di titolo di studio accademico italiano. La verifica del possesso dei requisiti curriculari che si traducono nel possesso di almeno 100 CFU riconoscibili avverrà sulla base del criterio generale dettato dalla Giunta, il quale fa riferimento all'esame dei programmi degli esami sostenuti all'estero allegati alla domanda di preiscrizione presentata dallo studente - prova di conoscenza della lingua italiana sul contingente previsto annualmente, da sostenersi da parte dei cittadini non comunitari residenti all'estero ad eccezione dei casi in cui è previsto l'esonero, elencati dalla circolare MIUR relativa alle immatricolazioni di cittadini stranieri (alla prova sono ammessi con riserva i candidati di cui non sia stata ancora fatta la verifica dei requisiti di accesso, la riserva sarà sciolta dopo la valutazione positiva del titolo da parte del Consiglio di Corso di studi) - rientro nel paese di origine per lo studente con permesso di soggiorno breve per motivo di studio il cui titolo sia valutato non idoneo. 3.3 La verifica dell’adeguatezza della personale preparazione è assolta dal possesso dei requisiti curriculari. Art.4 Insegnamenti, tipologia delle forme didattiche e modalità di svolgimento 4.1. L’elenco degli insegnamenti e delle altre attività didattiche riportate nel piano didattico allegato definisce l’articolazione del piano di studi guidato e determina, coerentemente con gli obiettivi formativi del corso, il numero di crediti attribuiti ad ogni attività formativa. 4.2 Fatto salvo quanto previsto dall’Ordinamento didattico del corso, l’articolazione del curriculum offerto agli studenti è suscettibile di modifiche nella fase di programmazione annuale della didattica. In particolare, il Consiglio di Corso di studio può determinare annualmente l’insieme degli insegnamenti entro cui lo studente può esercitare le opzioni consentite. 4.3 Le modalità di svolgimento delle attività formative sono convenzionali e si differenziano in relazione alle loro tipologia: - per gli insegnamenti debbono comunque essere svolte lezioni frontali per il numero di ore stabilito dal piano didattico allegato; possono inoltre svolgersi seminari, esercitazioni, esercitazioni di laboratorio, attività di tutorato e verifiche intermedie del livello di apprendimento dello studente - Le modalità di svolgimento degli insegnamenti e delle altre attività formative saranno indicate dal docente e dai responsabili prima dell'inizio di ogni anno accademico e rese tempestivamente note tramite pubblicazione sulla Guida dello Studente e sul sito web della Facoltà. 4.4 Spetta al Presidente assicurare il coordinamento organizzativo d il regolare svolgimento delle attività didattiche. 4.5 Non è prevista alcuna propedeuticità tra insegnamenti e rispetto ad ogni altra attività formativa. 4.6 Non sono previsti obblighi di frequenza per gli studenti, salvo che per le attività di tirocinio, stages e seminariali. Art.4 bis (Passaggi tra curricula) 4.1bis I passaggi tra i diversi curricula del Corso di Laurea, esercitabili fino al II anno di corso, sono ammessi sulla base del parere dato dalla commissione del Corso di Laurea nominata a tale scopo ed approvati dal Consiglio di Corso di Studi. 4.2bis I crediti acquisiti dallo studente nel piano didattico di provenienza saranno riconosciuti utili per il piano didattico a cui sceglie di accedere sulla base del medesimo criterio previsto dall’art.5 per i casi di trasferimento da corsi della stessa classe. Art. 5 (Acquisizione e riconoscimento dei crediti) 5.1. Sono integralmente riconosciuti i crediti della laurea triennale in Economia e Finanza (classe 28), attivata presso la Facoltà di Economia, sede di Bologna. 5.2. Negli altri casi, il Consiglio di Corso di laurea specialistica valuterà il curriculum formativo, per stabilire se ricorrano le condizioni per il riconoscimento, anche parziale, di crediti, determinando gli eventuali debiti formativi. 5.3. Secondo quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo, in caso di trasferimento dello studente da altro corso di laurea, il Consiglio di Corso di laurea specialistica effettua i riconoscimenti applicando i seguenti criteri: - in caso di provenienza da corsi della stessa classe, il Consiglio del Corso di Laurea procede al riconoscimento automatico dell’utilità dei crediti acquisiti nel corso di provenienza fino a concorrenza del numero dei crediti dello stesso settore scientifico disciplinare (o insieme di essi) previsti dall’ordinamento didattico del corso di destinazione; - in caso di provenienza da corsi di classe diversa, e in tutti i casi in cui non sia possibile una pre-determinazione dei crediti riconoscibili ai sensi del comma precedente, il Consiglio di Corso di Laurea riconoscerà l’utilità dei crediti acquisiti nel corso di provenienza fino a concorrenza del numero dei crediti dello stesso settore scientifico disciplinare, o settori affini, se funzionali alla tipologia di profilo previsto dagli obiettivi formativi del Corso di Laurea specialistica, perseguendo le finalità della mobilità degli studenti; - il riconoscimento di attività formative non corrispondenti ad insegnamenti e per le quali non sussista il riferimento comune del settore scientifico-disciplinare, viene effettuato dal Consiglio del Corso valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali; 5.4 Possono essere previste attività integrative che consistono in esami parziali o tesine o relazioni e che saranno concordate con il docente di riferimento, a carico degli studenti trasferiti. Art. 5 bis (Criteri di riconoscimento conoscenze e abilità professionali) 5.1bis Il riconoscimento di conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative post secondarie alla cui progettazione e realizzazione ha concorso l’Università di Bologna, avviene solo in presenza di un nesso finale tra l’attività svolta e gli specifici obiettivi e profili professionali dichiarati nell’ordinamento del corso di laurea. In tal caso il numero di crediti riconosciuti avverrà tenendo conto delle ore di attività svolta. Art 6 (Piani di studio individuali) 6.1 I piani di studio individuali sono sottoposti alle prescrizioni del Regolamento Didattico di Ateneo. In particolare, essi devono essere presentati ed approvati entro il termine fissato dal Consiglio di Facoltà e comunque prima dell’inizio delle lezioni. 6.2 Approvazione e rigetto dei piani di studio avvengono sulla base del parere espresso dalla commissione istruttoria di Corso di laurea specialistica, nominata a tale scopo, una volta verificata la coerenza con il Regolamento e gli obiettivi formativi del Corso di laurea, nonché con l’Ordinamento del Corso stesso. Art 7 (Prove d’esame ed altre tipologie di verifica del profitto) 7.1 Il credito di ogni attività formativa viene acquisito dallo studente a seguito del superamento della relativa prova di verifica del profitto. 7.2 Per gli insegnamenti la verifica del profitto consiste in un esame (esame di profitto). Gli esami di profitto si svolgono secondo il calendario approvato dai Consigli di Facoltà e mirano ad accertare la maturità intellettuale del candidato ed il possesso delle conoscenze e abilità che caratterizzano le materie sulle quali verte l'esame. L’esame può consistere in una prova orale o scritta secondo le indicazioni fornite dal responsabile dell’insegnamento all’inizio dell’A.A.; potranno inoltre essere effettuate prove in itinere di verifica del profitto conformemente alle disposizioni del Regolamento Didattico di Ateneo. L'esito negativo delle prove in itinere non influisce sull'ammissione all'esame finale. L'organizzazione delle prove in itinere deve essere concordata tra i docenti che svolgono attività didattica nello stesso ciclo di lezioni e deve essere resa nota non oltre l'inizio del corso. L'esame orale è pubblico. L'eventuale articolazione di un insegnamento in moduli comporta comunque una valutazione finale unitaria. Gli esami comportano una valutazione che deve essere espressa in trentesimi, riportata su apposito verbale. L'esame è superato se la valutazione è uguale o superiore a 18/30. In caso di votazione massima (30/30) la commissione può concedere la lode. La valutazione negativa non comporta l'attribuzione di un voto. Essa è annotata mediante un giudizio sul verbale (secondo i casi: ritirato o respinto), non è inserita nel curriculum dello studente, pertanto non influisce sulla media della votazione finale. La valutazione di "respinto" comporta che il relativo esame non possa essere ripetuto prima del decorso del termine previsto dal Regolamento didattico d'Ateneo. Non può essere ripetuto l'esame o altra verifica del profitto già verbalizzato con esito positivo. 7.3 Per le altre attività formative, le verifiche di profitto possono consistere in prove da svolgersi individualmente o per gruppi facendo salve, in ogni caso la riconoscibilità e valutabilità dell'apporto individuale; tali prove possono avere ad oggetto la realizzazione di specifici progetti, determinati ed assegnati dal docente responsabile dell'attività, o la partecipazione ad esperienze di ricerca e sperimentazione, miranti in ogni caso all'acquisizione delle conoscenze e abilità che caratterizzano l'attività facente parte del curriculum. 7.4 La verifica del profitto è effettuata dalla Commissione d’esame prevista dall’art.8 del presente Regolamento. Tale commissione redige puntualmente i verbali che, debitamente compilati e firmati, devono essere trasmessi alla Segreteria Studenti entro cinque giorni dalla data di espletamento della verifica del profitto. 7.5 Il Consiglio di Corso esercita funzioni di controllo sulle modalità di valutazione del profitto. Art. 8 (Commissioni di verifica del profitto) 8.1 In conformità alle disposizioni del R.D.A., le commissioni di verifica del profitto sono costituite da almeno due membri, dei quali uno deve essere il docente responsabile dell’insegnamento o dell’attività formativa, con funzioni di presidente; gli altri componenti devono essere designati tra docenti, ricercatori o cultori della materia. 8.2 Le Commissioni sono nominate dal Consiglio di Corso di studio all’inizio di ciascun anno accademico. 8.3 In caso di urgenza, il Preside può provvedere alla nomina delle commissioni. Art. 9 (Prova finale, termini e modalità di attribuzione tesi e Commissione per la prova finale) 9.1. La prova finale per il conseguimento della Laurea Specialistica consiste nella discussione pubblica di una tesi scritta su un tema concordato con un docente, che mostri capacità di ricerca ed elementi di originalità. 9.2. Gli studenti presentano domanda di tesi solo dopo aver conseguito almeno 60 crediti. Le tesi vengono attribuite in modo che ad ogni studente sia preferibilmente assegnato un argomento una disciplina indicata dallo studente stesso o, eventualmente, in una disciplina affine. Le tesi vengono redatte in modo da soddisfare i requisiti di originalità e di attitudine alla ricerca. 9.3. La Commissione per la prova finale è composta di 7 membri di cui almeno 5 docenti di ruolo responsabili di insegnamento ed è presieduta da un Professore di I fascia. Alla luce della consistenza dei flussi dei laureandi il Consiglio di Corso di studio provvederà a individuare le modalità organizzative più opportune per lo svolgimento della prova, eventualmente delegando alla Facoltà l'organizzazione della seduta dedicata alla proclamazione. Art. 10 (Certificato che riporta il curriculum) 10.1 Ai sensi dell’art. 11, 8° comma del Regolamento quadro, l’Alma Mater Studiorum Università di Bologna rilascia, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, un certificato che riporta le indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei. Art. 11 (Verifica periodica dell'andamento del Corso di studi) 11.1 Annualmente il Presidente del Corso di laurea specialistica presenta al Consiglio una relazione sull'andamento del Corso di studio con particolare riferimento all'andamento degli immatricolati, alla valutazione della qualità didattica, ai concreti sbocchi professionali dei laureati e alle carriere degli studenti. Art. 12 Parere della Commissione didattica paritetica sulla coerenza fra i crediti assegnati alle attività formative e gli obiettivi formativi programmati 12.1 La Commissione Didattica paritetica, sulla base del piano didattico allegato al presente Regolamento, ha valutato che l’assegnazione dei crediti agli insegnamenti e alle diverse attività formative è coerente con gli obiettivi specifici enunciati dal Corso di Laurea in data 10/12/2003. Infatti si constata un adeguato equilibrio tra i diversi ambiti disciplinari ed una corretta articolazione fra insegnamenti strumentali, insegnamenti con prevalente contenuto teorico e insegnamenti volti all’analisi empirica, finalizzati ad una rigorosa formazione in ambito economico e finanziario. 12.2 La distribuzione dei crediti, con i rispettivi contenuti disciplinari, nei vari settori scientifico-disciplinari è la seguente: Ambito Disciplinare Crediti Matematico-Statistico Contenuti Completamento della formazione di base in ambito matematico e statistico volta alle applicazioni economiche 11 Economico-aziendale Approfondimento di teorie e tecniche volte alla gestione e/o strumenti di analisi economica finanziaria 5 Economico Corsi avanzati in ambito microeconomico, macroeconomico ed econometrico; completamento di contenuti di economia pubblica, economia e politica internazionale, politica economica, storia economica, storia del pensiero, teoria delle decisioni, sviluppo economico, economia industriale ed economia e gestione del rischio, seminario di economia 55 Altre attività a scelta nei settori scientifico-disciplinari SECS-P/01,P/02, P/03 e P/04 10 Altre attività 8 a scelta libera Altre attività 31 prova finale Art.13 NORME TRANSITORIE 13.1 Le modifiche eventualmente apportate al piano didattico comportano l'adozione di apposite norme transitorie. 13.2 Il Consiglio di Corso di Studio, insieme alle modifiche relative al piano didattico, delibera sulla norma transitoria che regola l’applicazione del Regolamento di Corso di Studi agli studenti iscritti nell’anno di modifica. Pertanto questa sarà inserita nel Piano Didattico di riferimento.