REGOLAMENTO DIDATTICO CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA

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REGOLAMENTO DIDATTICO
CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN ECONOMIA
CORSO DI STUDIO: ECONOMIA
FACOLTA’: Economia
CLASSE: 64S Scienze dell’Economia
Art.1 (Denominazione e classe di appartenenza)
1.1.Presso l’Alma Mater Studiorum Università di Bologna è istituito un Corso di Laurea
specialistica in Economia.
1.2.Il Corso di Laurea specialistica in Economia afferisce alla Classe delle Lauree in
Scienze dell’Economia (64S), prevista dal D.M 28/11/2000, ha una durata ordinaria di
due anni e prevede l’acquisizione di 300 CFU.
Art. 2 (Obiettivi formativi)
2.1 Obiettivo principale di questa laurea specialistica è la formazione di giovani economisti
attraverso il completamento della preparazione acquisita nelle lauree triennali della classe
di Scienze Economiche (28). Il programma sarà aperto anche a soggetti in possesso di
lauree triennali in altre classi disciplinari, previa valutazione del curriculum formativo.
2.2 Questa laurea intende formare economisti forniti di una solida preparazione secondo i
più elevati standard europei ed internazionali. L’obiettivo sarà perseguito attraverso un
insieme coordinato di strumenti, tra i quali indichiamo come essenziali:
i)
l’approfondimento del nucleo centrale di teoria economica e tecniche di analisi
quantitativa;
ii)
lo sviluppo di competenze in campi di indagine che mostrino le possibilità
applicative degli strumenti acquisiti;
ii i) lo sviluppo di interessi analitici verso la dimensione storica e istituzionale dei
sistemi economici;
iv ) l’utilizzazione creativa delle metodologie economiche e delle tecniche
quantitative proprie dei diversi settori di applicazione per la soluzione di
problemi economico-sociali. Il programma sarà costituito a partire da un nucleo
comune di insegnamenti economici, matematico-statistici, storico-economici. A
partire da questa base, sarà possibile approfondire tematiche specifiche quali
economia delle reti informative e dei processi cognitivi, economia industriale,
economia pubblica, economia delle risorse e dello sviluppo, metodologia
dell’analisi economica, microeconomia delle istituzioni, politica economica.
2.3 Il programma intende assegnare rilievo ad una formazione che privilegia il metodo
della ricerca e conduce ad un’elevata padronanza degli strumenti quantitativi. Il
programma sarà sviluppato in un contesto multidisciplinare e di pluralismo metodologico.
Questo contesto privilegerà inizialmente la relazione fra economia, analisi delle
organizzazioni e diritto, ma è aperto al contributo di un ampio spettro di discipline che
potrà includere logica,epistemologia, scienze sociali.
2.4 Collegamenti internazionali.
Ulteriore scopo dell’iniziativa è realizzare un programma di estesi collegamenti
internazionali, che potranno essere basati su mobilità di studenti e docenti e workshop e
seminari di ricerca comuni. L’iniziativa potrà eventualmente condurre al riconoscimento
reciproco di crediti e all’organizzazione di corsi congiunti.
Art.3 (Requisiti curriculari per l’ accesso)
3.1 Hanno accesso al Corso di LS in Economia:
- gli studenti in possesso della laurea triennale in Economia e Finanza: a tali studenti è
integralmente riconosciuto come utile al conseguimento della L.S. il percorso
formativo di 180 crediti.
- i laureati di primo livello nelle classi 17 (Economia aziendale) e 28 (Economia).
- i laureati di primo livello in altre classi che abbiano conseguito almeno 30 crediti
complessivamente nei seguenti ambiti disciplinari: economico, giuridico, matematico,
statistico purchè il numero totale dei crediti riconosciuti sia di almeno 100.
- i laureati dei previgenti ordinamenti a cui siano riconosciuti almeno 100 crediti.
3.2 Per i soggetti in possesso di un titolo di studio straniero sono previsti i seguenti
requisiti di accesso, come da delibera della giunta di Ateneo 23/07/2003:
- possesso di un titolo accademico finale straniero
- in alternativa, titolo post-secondario
conseguito in un Istituto Superiore non
universitario che consenta in loco il proseguimento degli studi universitari nel livello
successivo, solo nel caso in cui il titolo degli studi secondari sia stato conseguito al
termine di un periodo di almeno 12 anni di scolarità
- verifica della idoneità del titolo da parte dei competenti Consigli di corso di studi con gli
stessi criteri previsti dall'Ateneo per i possessori di titolo di studio accademico italiano.
La verifica del possesso dei requisiti curriculari che si traducono nel possesso di
almeno 100 CFU riconoscibili avverrà sulla base del criterio generale dettato dalla
Giunta, il quale fa riferimento all'esame dei programmi degli esami sostenuti all'estero
allegati alla domanda di preiscrizione presentata dallo studente
- prova di conoscenza della lingua italiana sul contingente previsto annualmente, da
sostenersi da parte dei cittadini non comunitari residenti all'estero ad eccezione dei
casi in cui è previsto l'esonero, elencati dalla circolare MIUR relativa alle
immatricolazioni di cittadini stranieri (alla prova sono ammessi con riserva i candidati di
cui non sia stata ancora fatta la verifica dei requisiti di accesso, la riserva sarà sciolta
dopo la valutazione positiva del titolo da parte del Consiglio di Corso di studi)
- rientro nel paese di origine per lo studente con permesso di soggiorno breve per
motivo di studio il cui titolo sia valutato non idoneo.
3.3 La verifica dell’adeguatezza della personale preparazione è assolta dal possesso dei
requisiti curriculari.
Art.4 Insegnamenti, tipologia delle forme didattiche e modalità di svolgimento
4.1. L’elenco degli insegnamenti e delle altre attività didattiche riportate nel piano didattico
allegato definisce l’articolazione del piano di studi guidato e determina, coerentemente
con gli obiettivi formativi del corso, il numero di crediti attribuiti ad ogni attività formativa.
4.2 Fatto salvo quanto previsto dall’Ordinamento didattico del corso, l’articolazione del
curriculum offerto agli studenti è suscettibile di modifiche nella fase di programmazione
annuale della didattica. In particolare, il Consiglio di Corso di studio può determinare
annualmente l’insieme degli insegnamenti entro cui lo studente può esercitare le opzioni
consentite.
4.3 Le modalità di svolgimento delle attività formative sono convenzionali e si
differenziano in relazione alle loro tipologia:
- per gli insegnamenti debbono comunque essere svolte lezioni frontali per il numero di
ore stabilito dal piano didattico allegato; possono inoltre svolgersi seminari,
esercitazioni, esercitazioni di laboratorio, attività di tutorato e verifiche intermedie del
livello di apprendimento dello studente
- Le modalità di svolgimento degli insegnamenti e delle altre attività formative saranno
indicate dal docente e dai responsabili prima dell'inizio di ogni anno accademico e rese
tempestivamente note tramite pubblicazione sulla Guida dello Studente e sul sito web
della Facoltà.
4.4 Spetta al Presidente assicurare il coordinamento organizzativo d il regolare
svolgimento delle attività didattiche.
4.5 Non è prevista alcuna propedeuticità tra insegnamenti e rispetto ad ogni altra attività
formativa.
4.6 Non sono previsti obblighi di frequenza per gli studenti, salvo che per le attività di
tirocinio, stages e seminariali.
Art.4 bis (Passaggi tra curricula)
4.1bis I passaggi tra i diversi curricula del Corso di Laurea, esercitabili fino al II anno di
corso, sono ammessi sulla base del parere dato dalla commissione del Corso di Laurea
nominata a tale scopo ed approvati dal Consiglio di Corso di Studi.
4.2bis I crediti acquisiti dallo studente nel piano didattico di provenienza saranno
riconosciuti utili per il piano didattico a cui sceglie di accedere sulla base del medesimo
criterio previsto dall’art.5 per i casi di trasferimento da corsi della stessa classe.
Art. 5 (Acquisizione e riconoscimento dei crediti)
5.1. Sono integralmente riconosciuti i crediti della laurea triennale in Economia e Finanza
(classe 28), attivata presso la Facoltà di Economia, sede di Bologna.
5.2. Negli altri casi, il Consiglio di Corso di laurea specialistica valuterà il curriculum
formativo, per stabilire se ricorrano le condizioni per il riconoscimento, anche parziale, di
crediti, determinando gli eventuali debiti formativi.
5.3. Secondo quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo, in caso di
trasferimento dello studente da altro corso di laurea, il Consiglio di Corso di laurea
specialistica effettua i riconoscimenti applicando i seguenti criteri:
- in caso di provenienza da corsi della stessa classe, il Consiglio del Corso di Laurea
procede al riconoscimento automatico dell’utilità dei crediti acquisiti nel corso di
provenienza fino a concorrenza del numero dei crediti dello stesso settore scientifico
disciplinare (o insieme di essi) previsti dall’ordinamento didattico del corso di
destinazione;
- in caso di provenienza da corsi di classe diversa, e in tutti i casi in cui non sia possibile
una pre-determinazione dei crediti riconoscibili ai sensi del comma precedente, il
Consiglio di Corso di Laurea riconoscerà l’utilità dei crediti acquisiti nel corso di
provenienza fino a concorrenza del numero dei crediti dello stesso settore scientifico
disciplinare, o settori affini, se funzionali alla tipologia di profilo previsto dagli obiettivi
formativi del Corso di Laurea specialistica, perseguendo le finalità della mobilità degli
studenti;
- il riconoscimento di attività formative non corrispondenti ad insegnamenti e per le quali
non sussista il riferimento comune del settore scientifico-disciplinare, viene effettuato
dal Consiglio del Corso valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e
culturali;
5.4 Possono essere previste attività integrative che consistono in esami parziali o tesine o
relazioni e che saranno concordate con il docente di riferimento, a carico degli studenti
trasferiti.
Art. 5 bis (Criteri di riconoscimento conoscenze e abilità professionali)
5.1bis Il riconoscimento di conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della
normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività
formative post secondarie alla cui progettazione e realizzazione ha concorso l’Università
di Bologna, avviene solo in presenza di un nesso finale tra l’attività svolta e gli specifici
obiettivi e profili professionali dichiarati nell’ordinamento del corso di laurea. In tal caso il
numero di crediti riconosciuti avverrà tenendo conto delle ore di attività svolta.
Art 6 (Piani di studio individuali)
6.1 I piani di studio individuali sono sottoposti alle prescrizioni del Regolamento Didattico
di Ateneo. In particolare, essi devono essere presentati ed approvati entro il termine
fissato dal Consiglio di Facoltà e comunque prima dell’inizio delle lezioni.
6.2 Approvazione e rigetto dei piani di studio avvengono sulla base del parere espresso
dalla commissione istruttoria di Corso di laurea specialistica, nominata a tale scopo, una
volta verificata la coerenza con il Regolamento e gli obiettivi formativi del Corso di laurea,
nonché con l’Ordinamento del Corso stesso.
Art 7 (Prove d’esame ed altre tipologie di verifica del profitto)
7.1 Il credito di ogni attività formativa viene acquisito dallo studente a seguito del
superamento della relativa prova di verifica del profitto.
7.2 Per gli insegnamenti la verifica del profitto consiste in un esame (esame di profitto).
Gli esami di profitto si svolgono secondo il calendario approvato dai Consigli di Facoltà e
mirano ad accertare la maturità intellettuale del candidato ed il possesso delle
conoscenze e abilità che caratterizzano le materie sulle quali verte l'esame.
L’esame può consistere in una prova orale o scritta secondo le indicazioni fornite dal
responsabile dell’insegnamento all’inizio dell’A.A.; potranno inoltre essere effettuate prove
in itinere di verifica del profitto conformemente alle disposizioni del Regolamento Didattico
di Ateneo.
L'esito negativo delle prove in itinere non influisce sull'ammissione all'esame finale.
L'organizzazione delle prove in itinere deve essere concordata tra i docenti che svolgono
attività didattica nello stesso ciclo di lezioni e deve essere resa nota non oltre l'inizio del
corso.
L'esame orale è pubblico.
L'eventuale articolazione di un insegnamento in moduli comporta comunque una
valutazione finale unitaria.
Gli esami comportano una valutazione che deve essere espressa in trentesimi, riportata
su apposito verbale. L'esame è superato se la valutazione è uguale o superiore a 18/30.
In caso di votazione massima (30/30) la commissione può concedere la lode.
La valutazione negativa non comporta l'attribuzione di un voto. Essa è annotata mediante
un giudizio sul verbale (secondo i casi: ritirato o respinto), non è inserita nel curriculum
dello studente, pertanto non influisce sulla media della votazione finale. La valutazione di
"respinto" comporta che il relativo esame non possa essere ripetuto prima del decorso del
termine previsto dal Regolamento didattico d'Ateneo.
Non può essere ripetuto l'esame o altra verifica del profitto già verbalizzato con esito
positivo.
7.3 Per le altre attività formative, le verifiche di profitto possono consistere in prove da
svolgersi individualmente o per gruppi facendo salve, in ogni caso la riconoscibilità e
valutabilità dell'apporto individuale; tali prove possono avere ad oggetto la realizzazione di
specifici progetti, determinati ed assegnati dal docente responsabile dell'attività, o la
partecipazione ad esperienze di ricerca e sperimentazione, miranti in ogni caso
all'acquisizione delle conoscenze e abilità che caratterizzano l'attività facente parte del
curriculum.
7.4 La verifica del profitto è effettuata dalla Commissione d’esame prevista dall’art.8 del
presente Regolamento. Tale commissione redige puntualmente i verbali che, debitamente
compilati e firmati, devono essere trasmessi alla Segreteria Studenti entro cinque giorni
dalla data di espletamento della verifica del profitto.
7.5 Il Consiglio di Corso esercita funzioni di controllo sulle modalità di valutazione del
profitto.
Art. 8 (Commissioni di verifica del profitto)
8.1 In conformità alle disposizioni del R.D.A., le commissioni di verifica del profitto sono
costituite da almeno due membri, dei quali uno deve essere il docente responsabile
dell’insegnamento o dell’attività formativa, con funzioni di presidente; gli altri componenti
devono essere designati tra docenti, ricercatori o cultori della materia.
8.2 Le Commissioni sono nominate dal Consiglio di Corso di studio all’inizio di ciascun
anno accademico.
8.3 In caso di urgenza, il Preside può provvedere alla nomina delle commissioni.
Art. 9 (Prova finale, termini e modalità di attribuzione tesi e Commissione per la
prova finale)
9.1. La prova finale per il conseguimento della Laurea Specialistica consiste nella
discussione pubblica di una tesi scritta su un tema concordato con un docente, che mostri
capacità di ricerca ed elementi di originalità.
9.2. Gli studenti presentano domanda di tesi solo dopo aver conseguito almeno 60 crediti.
Le tesi vengono attribuite in modo che ad ogni studente sia preferibilmente assegnato un
argomento una disciplina indicata dallo studente stesso o, eventualmente, in una
disciplina affine. Le tesi vengono redatte in modo da soddisfare i requisiti di originalità e di
attitudine alla ricerca.
9.3. La Commissione per la prova finale è composta di 7 membri di cui almeno 5 docenti
di ruolo responsabili di insegnamento ed è presieduta da un Professore di I fascia.
Alla luce della consistenza dei flussi dei laureandi il Consiglio di Corso di studio
provvederà a individuare le modalità organizzative più opportune per lo svolgimento della
prova, eventualmente delegando alla Facoltà l'organizzazione della seduta dedicata alla
proclamazione.
Art. 10 (Certificato che riporta il curriculum)
10.1 Ai sensi dell’art. 11, 8° comma del Regolamento quadro, l’Alma Mater Studiorum
Università di Bologna rilascia, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, un
certificato che riporta le indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente
per conseguire il titolo secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei.
Art. 11 (Verifica periodica dell'andamento del Corso di studi)
11.1 Annualmente il Presidente del Corso di laurea specialistica presenta al Consiglio una
relazione sull'andamento del Corso di studio con particolare riferimento all'andamento
degli immatricolati, alla valutazione della qualità didattica, ai concreti sbocchi professionali
dei laureati e alle carriere degli studenti.
Art. 12 Parere della Commissione didattica paritetica sulla coerenza fra i crediti
assegnati alle attività formative e gli obiettivi formativi programmati
12.1 La Commissione Didattica paritetica, sulla base del piano didattico allegato al
presente Regolamento, ha valutato che l’assegnazione dei crediti agli insegnamenti e alle
diverse attività formative è coerente con gli obiettivi specifici enunciati dal Corso di Laurea
in data 10/12/2003.
Infatti si constata un adeguato equilibrio tra i diversi ambiti disciplinari ed una corretta
articolazione fra insegnamenti strumentali, insegnamenti con prevalente contenuto teorico
e insegnamenti volti all’analisi empirica, finalizzati ad una rigorosa formazione in ambito
economico e finanziario.
12.2 La distribuzione dei crediti, con i rispettivi contenuti disciplinari, nei vari settori
scientifico-disciplinari è la seguente:
Ambito Disciplinare
Crediti
Matematico-Statistico
Contenuti
Completamento della formazione di base in ambito
matematico e statistico volta alle applicazioni economiche
11
Economico-aziendale
Approfondimento di teorie e tecniche volte alla gestione e/o
strumenti di analisi economica finanziaria
5
Economico
Corsi avanzati in ambito microeconomico, macroeconomico
ed econometrico; completamento di contenuti di economia
pubblica, economia e politica internazionale, politica
economica, storia economica, storia del pensiero, teoria delle
decisioni, sviluppo economico, economia industriale ed
economia e gestione del rischio, seminario di economia
55
Altre attività
a scelta nei settori scientifico-disciplinari SECS-P/01,P/02,
P/03 e P/04
10
Altre attività
8
a scelta libera
Altre attività
31
prova finale
Art.13 NORME TRANSITORIE
13.1 Le modifiche eventualmente apportate al piano didattico comportano l'adozione di
apposite norme transitorie.
13.2 Il Consiglio di Corso di Studio, insieme alle modifiche relative al piano didattico,
delibera sulla norma transitoria che regola l’applicazione del Regolamento di Corso di
Studi agli studenti iscritti nell’anno di modifica. Pertanto questa sarà inserita nel Piano
Didattico di riferimento.
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