fringe benefit - Scuola di Formazione Ipsoa

TRASFERTE,
FRINGE BENEFIT
E RIMBORSI SPESE
POTENZA 7 Maggio 2014
MODULO BASE III° lezione
La trasferta

La trasferta è uno degli strumenti maggiormente
utilizzati dalle aziende perché ormai lo spostamento
spaziale degli interessi delle società è un "fatto"
quotidiano e ricorrente nel mercato sempre più
competitivo in cui lo scambio produce valore
aggiunto dal e per il capitale umano.
In senso giuridico - la trasferta - corrisponde al
mutamento del luogo della prestazione rispetto a
quello indicato nella lettera di assunzione e nella
comunicazione obbligatoria di assunzione il
cosiddetto modello Unilav (secondo quanto previsto
dalle norme collegate all'istituzione del libro unico
del lavoro).
La trasferta

La figura del «lavoratore in trasferta» non deve
essere confusa con quelle del cosiddetto
"trasfertista" perché, mentre il lavoratore inviato
in trasferta presta la sua attività soltanto
temporaneamente in un luogo diverso da quello
contrattualmente stabilito, il "trasfertista" si
impegna a prestare la sua attività in luoghi
sempre diversi. La differenza è apprezzabile,
oltre che sul piano della conformazione della
attività lavorativa, anche e precipuamente sotto
il profilo del trattamento fiscale e contributivo
delle somme percepite dal lavoratore.
Il trasfertista

Il trasfertista è la persona che per motivi
di lavoro è costretta a spostarsi
frequentemente da un luogo all'altro di
lavoro - luoghi sempre variabili e diversi.
In questo caso le indennità o le
maggiorazioni di retribuzione, a fronte di
detti trasferimenti concorrono a formare il
reddito nella misura pari al 50%
dell'intero ammontare.
Trasferta e trasfertista Inquadramento giuridico
Il Ministero del lavoro, con tre recenti
interventi, ha puntualizzato tre aspetti
della trasferta, ed in particolare:
1) la distinzione tra i compensi da trasferta e
quelli del trasfertista,
2) il rapporto tra i tempi di viaggio della
trasferta e l’orario di lavoro,
3) il trattamento fiscale e contributivo delle
indennità eccedenti l’importo previsto
dalla contrattazione collettiva.

Trasferta e trasfertista Inquadramento giuridico
I lavoratori subordinati sono tenuti ad eseguire
la propria attività nel luogo individuato dal
contratto, dagli usi o dalla natura stessa
prestazione.
Tuttavia, in virtù delle direttive impartite dal datore
di
lavoro,
potrebbero
vedersi
mutato,
temporaneamente, il luogo di esecuzione della
prestazione lavorativa, rischiando cosi di
sobbarcarsi un disagio maggiore rispetto a coloro
che, a parità di mansioni e di retribuzione, non
si vedano costretti ad effettuare tali spostamenti.
Trasferta e trasfertista Inquadramento giuridico

Proprio il rischio di questo maggior disagio,
induce spesso le parti contrattuali, nonché le
parti sociali, a prevedere dei compensi
ulteriori per coloro che vengono mandati in
trasferta.

Tali compensi, tuttavia, sono caratterizzati da
un tale trattamento fiscale e contributivo di
favore che, spesso, può ingenerare un abuso
dell’istituto della trasferta.
Trasferta e trasfertista Inquadramento giuridico
Preliminarmente, occorre osservare che l’attuale
panorama normativo e carente sia di una
definizione di trasferta, che di una disciplina
organica.
Se da un lato, la giurisprudenza ha contribuito a
definire tale istituto, distinguendolo dalle omologhe
figure del trasferimento e del distacco (D.Lgs. Biagi),
dall’altro, è stata la contrattazione collettiva,
disciplinando il relativo trattamento economico, a
contribuire alla definizione settoriale del fenomeno di
cui si tratta.
Trasferta e trasfertista Inquadramento giuridico


L’unico riferimento normativo è rinvenibile
nell’art. 51, comma 5, del Tuir, si limita a
disciplinare il trattamento fiscale, e quindi
contributivo ed assicurativo, dei compensi e
rimborsi volti a remunerare i disagi e le spese
affrontate dai lavoratori in trasferta.
Il 51 del TUIR comunque non dà la definizione
della trasferta. La giurisprudenza di legittimità
ha sempre definito l’istituto in parola, come lo
spostamento temporaneo del lavoratore verso
una località diversa rispetto a quella in cui
esegue normalmente la propria attività.
Trasferta e trasfertista Inquadramento giuridico


Da un punto di vista economico, tuttavia, la
caratteristica in esame deve essere valutata
anche in riferimento alla contrattazione
collettiva, che definisce gli ambiti geografici di
tale diversità.
Ad esempio il contratto collettivo del settore
edile non considera indennizzabile, la trasferta
effettuata “all’interno del comune di residenza o
di abituale dimora dell'operaio o quando questi
venga ad essere favorito da un avvicinamento
alla sua residenza o abituale dimora che
comporti per lui un effettivo vantaggio”.
Trasferta e trasfertista Inquadramento giuridico
Altro elemento caratterizzante è rappresentato dalla
temporaneità dello spostamento che, ad una
prima lettura, potrebbe apparire decisivo ai
fini di
una compiuta distinzione tra l’istituto in parola e
quello omologo del trasferimento; tuttavia, la
giurisprudenza ha sempre più sminuito l’incidenza di
tale caratteristica, per valorizzare maggiormente il
collegamento funzionale con l’originaria sede
lavorativa.
In altre parole, indipendentemente dalla durata dello
spostamento, il lavoratore in trasferta è soggetto
alle direttive e alle indicazione impartite dai
responsabili della sede originaria, per soddisfare
le esigenze di quest’ultima.
Indennità di trasferimento
La distinzione in questione è decisiva ai fini
dell’inquadramento fiscale delle indennità di
trasferimento che, diversamente da quelle
legate alla trasferte, sono soggette ad un
abbattimento del 50 % dell’imponibile
fino alla soglia di € 1.549,37 annue.
Trasferta e trasfertista Inquadramento giuridico
Diverso dalla temporaneità è il concetto della
occasionalità della trasferta; ciò vuol dire che la
modifica del luogo di esecuzione della prestazione
lavorativa non deve costituire una caratteristica
intrinseca alle mansioni cui è stato adibito il
dipendente, ma una sorta di eccezione rispetto
al lavoro prestato nell’unita produttiva indicata in
contratto.
Tale carattere assume un’importanza decisiva
ai fini della distinzione tra l’attività lavorativa
resa in trasferta e quella del trasfertista.
Trasferta e trasfertista Inquadramento giuridico
Il trasfertista è colui che contrattualmente si
obbliga ad eseguire la propria prestazione in
luoghi sempre diversi e, pertanto, la percezione di
una maggiorazione sul compenso in virtù di tali
spostamenti, non viene considerata come
un’indennità dovuta per il disagio, ma una vera e
propria voce retributiva nella misura del 50%.
Le indennità di trasferta sono esonerate dal prelievo
fiscale, contributivo ed INAIL fino a 46,48 euro
giornaliere, mentre i compensi legati agli
spostamenti dei trasfertisti sono soggetti ai
suddetti prelievi nella misura del 50%.
Trasferta e trasfertista Inquadramento giuridico
Sia il Ministero del lavoro (nota n. 25 del 20 giugno
2008), che l’Inps, (messaggio n. 27751 del 5
dicembre 2008), rifacendosi alla circolare del
Ministero delle Finanze n. 326/E del 1997, hanno
chiarito i criteri di distinzione tra le due figure: In
particolare costituiscono elementi riconducibili al
trasfertismo:
1) la mancata indicazione nel contratto - lettera
di assunzione della sede di lavoro intendendosi
per tale il luogo di svolgimento dell'attività
lavorativa e non quello di assunzione che può non
coincidere con quello di svolgimento del lavoro;
Trasferta e trasfertista Inquadramento giuridico
2. lo svolgimento di una attività lavorativa che
richiede la continua mobilità del dipendente
ovvero lo spostamento costituisce contenuto
ordinario della prestazione di lavoro;
3. la corresponsione al dipendente, in relazione
allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi
sempre variabili e diversi, di una indennità o
maggiorazione di retribuzione in misura fissa vale a
dire non strettamente legata alla trasferta poiché
attribuita senza distinguere se il dipendente si è
effettivamente recato in trasferta e dove si è svolta
la trasferta.
Trasferta e trasfertista Inquadramento giuridico
Le condizioni di cui ai punti 1) e 2), sebbene
costituiscano sostanzialmente gli elementi di
distinzione tra l'attività in trasferta e quella di
trasfertista, devono essere valutate, ai fini
dell'applicazione del regime contributivo di cui al
comma 6 dell'art.51 del TUIR, unitamente alle
modalità di corresponsione dei compensi.
Trasferta e trasfertista Inquadramento giuridico
La risoluzione n. 56/E del 9 maggio 2000
dell'Agenzia delle Entrate ha escluso l'assimilabilità
degli autotrasportatori di merci ai trasfertisti
proprio in considerazione del fatto che le indennità
ad essi corrisposte non sono continuative, nel
senso che non sono corrisposte per tutti i giorni
retribuiti ma competono soltanto per giorni di
effettiva trasferta.
Trasferta e trasfertista Inquadramento giuridico
Infine non sarebbe incompatibile con
la figura del trasfertista la
corresponsione di meri rimborsi o
indennità di trasferta di cui all’art.
51, comma 5, TUIR, soprattutto
nell’ipotesi in cui quest’ultimo
esegua la propria prestazione al di
fuori della zona di competenza
preventivamente individuata nel
contratto di lavoro.
Gestione l’orario di lavoro e dei tempi di
viaggio nelle trasferte
La problematica in oggetto riguarda la computabilità
dei tempi di viaggio della trasferta nell’orario di
lavoro.
La soluzione, infatti, sembra essere meno scontata
di quanto appare, poiché l’art. 1, D.lgs. n. 66/2003
ha accolto nel nostro ordinamento una nozione di
orario di lavoro non più fondata sui tempi
effettivi della prestazione, bensì sulla mera
messa a disposizione del datore di lavoro.
Gestione l’orario di lavoro e dei tempi di
viaggio nelle trasferte
Rientrano nel concetto di orario di lavoro,
e quindi retribuite come tali, tutte quelle attività
funzionali all’espletamento delle mansioni cui
è stato adibito il lavoratore, come ad esempio
alcune operazioni di vestizione o di raccolta e
preparazione della strumentazione.
Invece l’art. 8, D.lgs. n.66/2003, esclude dal
concetto di orario di lavoro i tempi di viaggio
per raggiungere la sede lavorativa, salvo diversa
pattuizione collettiva.
Gestione l’orario di lavoro e dei tempi di
viaggio nelle trasferte

La giurisprudenza ha sempre escluso lche
venissero retribuite e la computate le ore di
viaggio della trasferta nell’orario di lavoro,
specificando che il relativo disagio psico-fisico
patito dal lavoratore, sarebbe assorbito dalla
relativa indennità di missione.
Il Ccnl edilizia P.m.i, sembra in linea con tale
conclusione nel momento in cui dispone che”
l'operaio che percepisce la diaria ha l'obbligo di
trovarsi sul posto di lavoro per l'ora stabilita per
l'inizio del lavoro”.
Gestione l’orario di lavoro e dei tempi di
viaggio nelle trasferte

Nel settore edile e metalmeccanico, invece, il
tempo di viaggio potrebbe costituire non
un’attività propedeutica all’adempimento degli
obblighi lavorativi, ma una effettiva e concreta
messa a disposizione del lavoratore nei confronti
del datore di lavoro.

Di questa problematica se ne è avveduta, in un
primo momento, la Cassazione con la sentenza n.
5701 del 2004, poi il Ministero del Lavoro con gli
interpelli numero 13 e 15 del 2010.
Gestione l’orario di lavoro e dei tempi di
viaggio nelle trasferte
Da queste fonti si evince regola generale secondo
cui: Il tempo impiegato per raggiungere la sede
di lavoro durante il periodo di trasferta non può
considerarsi come impiegato nell’esplicazione
dell’attività lavorativa, non facendo parte del lavoro
effettivo e, quindi, viene qualificato come lavoro
straordinario, con l’ulteriore conseguenza che il
tempo di viaggio non fa sorgere il diritto a un
compenso autonomo ma è assorbito nell’apposita
indennità di trasferta, la quale è in parte diretta a
compensare il disagio psicofisico e materiale dato
dalla faticosità degli spostamenti .
Gestione l’orario di lavoro e dei tempi di
viaggio nelle trasferte


Tale regola, tuttavia, subisce una importante
eccezione quando il tempo per raggiungere il
luogo di lavoro «sia funzionale» rispetto alla
prestazione.
Sussiste il carattere di funzionalità nel caso in
cui il dipendente, obbligato a presentarsi
presso la sede aziendale, sia poi di volta in
volta inviato in diverse località per svolgervi
la prestazione lavorativa.
Gestione l’orario di lavoro e dei tempi di
viaggio nelle trasferte

L’ obbligo va desunto, in primo luogo, dalla
disciplina contrattuale, aziendale e individuale,
ed, in secondo luogo, dalla prassi aziendale, o
meglio, dalla necessita di recarsi, in prima
battuta, presso la sede aziendale ove ricevere le
direttive in ordine al cantiere di destinazione,
effettuare le operazioni di vestizione o munirsi
degli strumenti di lavoro.
INPS: le indicazioni per riconoscere il
trasfertista


L'INPS, con messaggio n. 27271 del 5 dicembre
2008, ha fornito alcuni chiarimenti in materia di
trasferte.
In particolare, l'Istituto chiarisce che per
qualificare la fattispecie del trasfertismo si
applicano i criteri individuati dall'Agenzia delle
Entrate con la circolare n. 326/E del 23 dicembre
1997 , ovvero alle seguenti fattispecie:
INPS: le indicazioni per riconoscere il
trasfertista
a) La mancata indicazione nel contratto di
assunzione della sede di lavoro;
b) Lo svolgimento di una attività lavorativa che
richiede la continua mobilità del dipendente;
c) La
corresponsione
di
una
indennità
o
maggiorazione di retribuzione in misura fissa, in
relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa
in luoghi sempre variabili e diversi.
 In relazione a questi parametri si applicherà il
regime contributivo previsto dal comma 6
dell'articolo 51 del TUIR (DPR 918/86).
Contrasti giurisprudenziali

La Corte di Cassazione si è recentemente espressa
in merito alla disciplina fiscale e previdenziale
relativa all’istituto della trasferta nel settore edile
sostenendo che, ai fini fiscali e previdenziali, i
lavoratori specializzati dell’edilizia, che svolgono la
propria attività al di fuori del Comune dove è
situata la “sede d’assunzione”, sono considerati
“trasfertisti" a prescindere dall’indennità da questi
percepita in misura variabile ed occasionalmente.
La Cassazione ha consolidato un orientamento
giurisprudenziale contrario rispetto alle
interpretazioni di prassi sino ad oggi applicate
in materia.
Contrasti giurisprudenziali

Come noto, infatti, l'art. 51 del T.U.I.R, nell’ambito
della determinazione del reddito da lavoro
dipendente ai fini fiscali e previdenziali, impone una
diversa disciplina per i 2 istituti della “trasferta
abituale” e della “trasferta occasionale”, stabilendo:
- al comma 5, il trattamento da riservare alle
indennità erogate in funzione della cosiddetta
“trasferta occasionale” (missione fuori dal
territorio comunale o all’estero), che concorrono
alla formazione del reddito imponibile del
lavoratore solo per la parte eccedente 46,48 euro al
giorno - 77,47 euro per le trasferte all’estero- al
netto delle spese di viaggio e trasporto;
Contrasti giurisprudenziali

al comma 6, il trattamento applicabile alle
indennità per la cosiddetta “trasferta abituale”,
ossia a quelle somme o maggiorazioni di
retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti, per
contratto, all’espletamento delle attività in luoghi
sempre variabili e diversi -lavoratori trasfertisti che concorrono alla determinazione del reddito in
misura pari al 50% del loro ammontare senza
applicazione
di alcuna “franchigia” esclusa da
imposizione, come accade invece per la “trasferta
occasionale”.
Contrasti giurisprudenziali
Con una Ordinanza del 29 luglio 2013 la Cassazione
ha rilevato che, nell’ambito dell’esercizio dell’attività
di edilizia stradale, l’indennità di trasferta corrisposta
ai dipendenti operanti tutti con le medesime
modalità e tenuti a svolgere la propria attività
sempre in luoghi variabili e diversi rispetto alla sede
aziendale,
debba
essere
assoggettata
a
contribuzione INPS ed INAIL nella misura del
50% del suo ammontare.
Contrasti giurisprudenziali

A tal riguardo, la sentenza impugnata ha accertato
che “l’attività dell’impresa, che si esplica in lavori
di edilizia stradale, richiede necessariamente, di
per sé, che la prestazione lavorativa sia svolta
fuori della sede aziendale, configurando, senza che
sia necessaria la prova dei cronotachigrafi, il tipico
lavoro dei trasfertisti, il cui regime contributivo è
disciplinato dall’art. 51, comma 6 del D.Lgs. 2
settembre 1997, n. 314”.
Contrasti giurisprudenziali

Più recentemente, con la sentenza in esame,
la Corte di Cassazione ha confermato lo stesso
orientamento ribadendo che, ai fini
dell’individuazione della categoria dei c.d.
“trasfertisti”, si deve tenere conto delle
modalità di esercizio dell’attività, nel caso di
specie esercitata in luoghi sempre diversi
a prescindere
dall’esistenza dei due seguenti elementi:
Contrasti giurisprudenziali
1) individuazione, nel contratto di una “sede di
assunzione”, intesa come «mero riferimento per
la gestione burocratica del rapporto di lavoro
ovvero per l'esecuzione di compiti preparatori
rispetto alle mansioni svolte», diversa, quindi,
dalla “sede di lavoro” effettiva, ossia il luogo in
cui il lavoratore svolge normalmente la propria
attività;
2) corresponsione delle indennità o maggiorazioni
della retribuzione in misura variabile e non
continuativa.
Contrasti giurisprudenziali
La Cassazione ha ritenuto che il l’art. 51 comma 6
del T.U.I.R. concentra il proprio significato in
rapporto a quello del precedente comma 5 e,
pertanto, per la sua applicazione non è necessario
che le indennità o maggiorazioni previste siano
corrisposte in maniera fissa e continuativa,
ma che il lavoro dei dipendenti venga espletato
normalmente in luoghi sempre variabili e diversi e
quindi al di fuori di una qualsiasi sede di lavoro
prestabilita.
Contrasti giurisprudenziali
Secondo la Cassazione l’indennità di
trasferta, relativa all’esecuzione dell’attività
lavorativa del dipendente in luoghi sempre
diversi, corrisposta in misura variabile e
senza carattere di continuità, concorre, alla
luce di un ormai consolidato orientamento,
alla determinazione del reddito e degli oneri
previdenziali in misura pari al 50% del suo
ammontare, secondo le regole della cd.
“trasferta abituale”.
Verifiche ispettive

I controlli e gli accertamenti in tema di
trasferte condotti dagli organi di vigilanza
(Ministero del Lavoro, Inps e Inail) sono volti,
in primo luogo, ad accertare l’esistenza, nei
fatti, di una variazione temporanea del luogo
di lavoro che sia qualificabile come trasferta.
Non di rado, infatti, l’istituto in esame viene
fittiziamente utilizzato dai datori di lavoro per
abbattere l’imponibile previdenziale, fiscale e
assicurativo, visto lo speciale trattamento
normativo riconosciuto dal legislatore.
Verifiche ispettive

A tal proposito risultano fondamentali i seguenti
elementi istruttori: comunicazione obbligatoria
telematica e lettera d’assunzione ove risulta il luogo
di lavoro, constatazioni e dichiarazioni dei lavoratori
acquisite durante l’accesso ispettivo, Libro Unico del
Lavoro/cedolini paga ove vengono riconosciuti i
trattamenti economici in parola, nonché
documentazione inerente le spese effettuate.
Qualora dall’esame di questi elementi dovesse
emergere l’inesistenza di una trasferta, gli ispettori
provvederanno alla ricostruzione dell’imponibile
previdenziale e a contestare alla ditta in verifica le
infedeli registrazioni sul Libro Unico del Lavoro.
Verifiche ispettive


Il vademecum del Ministero del Lavoro sul
Libro Unico precisa che le registrazioni
infedeli su tale documento, oltre ad
essere sanzionate in base al numero delle
mensilità sfalsate, non saranno sanabili in
virtù del comportamento artatamente
commissivo del datore di lavoro.
Pertanto, la ditta in verifica non potrà
godere dell’ammissione al pagamento
della sanzione in misura minima.
Verifiche ispettive

Diversamente, qualora l’organo di vigilanza abbia
constatato l’esistenza della trasferta, procederà alla
verifica delle caratteristiche di quest’ultima, al fine
di accertarne il corretto inquadramento normativo.
In primo luogo verrà presa in considerazione l’entità
dello spostamento; se, cioè, sia avvenuto all’estero
o dentro i confini del comune del luogo di lavoro
abituale. In secondo luogo, gli organi di vigilanza
esamineranno, in base all’inquadramento
contrattuale del lavoratore, la natura dei compensi
legati alle trasferte: se cioè il lavoratore sia o meno
qualificabile come trasfertista.
Verifiche ispettive

A tal proposito risultano decisive sia le
caratteristiche intrinseche dell’attività svolta
dal lavoratore sia il contratto di lavoro.
Nell’ipotesi frequente in cui all’indennità di
trasferta si accompagni anche un rimborso
spese, l’organo di vigilanza procederà
all’analisi dei documenti giustificativi delle
stesse e successivamente ad appurarne la
veridicità, nonché il corretto inquadramento
normativo.
Verifiche ispettive


il vademecum del Ministero del Lavoro afferma
che vanno annotati sul Libro Unico del Lavoro
anche i rimborsi spese esenti fiscalmente e
contributivamente; tuttavia, l’omessa
annotazione non sarà sanzionabile qualora non
abbia un’incidenza fiscale/contributiva.
Lo stesso vademecum ha cura di precisare che
non vanno annotate sul LUL le spese solamente
anticipate dal lavoratore, ma che risultino
intestate direttamente al datore di lavoro tramite
fattura.
Verifiche ispettive

Qualora dagli elementi istruttori dovesse
emergere solo una inesattezza nell’ inquadramento normativo della trasferta, sia perché
remunerata come indennizzo invece di essere
qualificata come retribuzione del trasfertista, sia
perché non è stata applicata la giusta soglia di
esenzione, l’organo di vigilanza provvederà
sempre alla ricostruzione dell’imponibile
previdenziale e a sanzionare l’inesattezza delle
registrazioni apposte sul LUL.
Verifiche ispettive

I controlli e gli accertamenti in materia, oltre a
confluire in una classico verbale ispettivo dagli
esiti sopra descritti, potrebbero dare il la a un
provvedimento di diffida accertativa ai sensi
dell’art.12 del D.Lgs. n.124/04 di competenza
esclusiva degli ispettori del lavoro. Infatti,
qualora la trasferta abbia generato dei crediti di
lavoro insoddisfatti, che abbiano i caratteri della
certezza, liquidità ed esigibilità, gli ispettori del
lavoro potranno diffidare il datore di lavoro al
pagamento delle somme spettanti al lavoratore.
Verifiche ispettive

Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro non ottemperi
a tale diffida entro 30 giorni, o non si accordi con il
lavoratore, entro lo stesso termine, in sede di
conciliazione monocratica, il provvedimento in
parola assume, a mezzo di decreto direttoriale,
valore esecutivo. In ultimo, ma non per ordine di
importanza, l’istituto della trasferta potrebbe
incidere sugli aspetti assicurativi inerenti gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali; in
particolare la dislocazione del lavoratore potrebbe
aumentare il rischio infortunio dello stesso, e
quindi il premio assicurativo.
Verifiche ispettive

l’Istituto, con la nota n.4465 del 22
maggio 2008, rivedendo parzialmente la
precedente posizione, ha specificato che l’
obbligo di rideterminare il premio
assicurativo sussiste solo nell’ipotesi in
cui il lavoratore in trasferta corra rischi
diversi da quelli inerenti le mansioni per
le quali è stato assunto .
Trattamento economico

È ormai consolidata la prassi secondo cui è la
contrattazione collettiva di settore a stabilire
le spettanze economiche inerenti la
trasferta; solitamente viene corrisposta
un’indennità di trasferta - c.d. diaria -volta,
per lo più, a compensare il disagio sostenuto
dal lavoratore a causa dello spostamento.


Tale importo, sebbene a volte venga
individuato in misura fissa, normalmente
rappresenta una percentuale della retribuzione
giornaliera ed è proporzionato alla durata della
trasferta.
In aggiunta o in alternativa alla diaria,
l’autonomia collettiva prevede anche il
rimborso delle spese vive sostenute dal
lavoratore per comunicazioni di servizio, per il
vitto, l’alloggio e per il viaggio, qualora abbia
utilizzato - previa autorizzazione del datore di
lavoro- il mezzo proprio.
Trattamento economico

Va precisato che il tempo di viaggio per
raggiungere il luogo della trasferta non è
considerato orario di lavoro, salvo che
non sia strutturale alla prestazione
lavorativa, come nell’ipotesi degli autisti,
propagandisti, commessi viaggiatori ecc.
Inoltre la Cassazione ha avuto modo di
precisare, con la sentenza n.5701 del 22
marzo 2004 , che:
Trattamento economico


“il tempo impiegato per raggiungere il posto
di lavoro rientra nell’attività lavorativa vera
e propria -con sommatoria al normale orario
di lavoro- allorché sia funzionale rispetto
alla prestazione.
Tale requisito sussiste quando il dipendente,
obbligato a presentarsi alla sede
dell’impresa, sia inviato, di volta in volta, in
varie località per svolgere la prestazione
lavorativa”.
Trattamento economico
Tale rimborso può essere:
 a piè di lista , in cui il datore di lavoro rimborsa
tutte le spese analiticamente elencate e
giustificate;
 forfetario , attraverso la corresponsione di una
diaria di trasferta in misura fissa giornaliera a
compensazione di tutte le spese; tale cifra può
differenziare a seconda della qualifica del
dipendente e viene relazionata al numero delle
giornate (anche festive) trascorse in trasferta.
Trattamento economico


misto , prevedendo la copertura di una
parte delle spese con il sistema a piè di
lista e di un’altra con quello forfetario;
a volte la contrattazione collettiva
determina una decurtazione della diaria,
nell’ipotesi in cui vengano rimborsate le
spese di alloggio.
Rimborso analitico piè di lista


Rimborso analitico delle spese di vitto, alloggio,
viaggio e trasporto, debitamente documentate,
non concorrono a formare il reddito. Le “altre”
spese sopraccitate anche se non documentate ma
solo analiticamente prospettate, non concorrono a
formare il reddito fino alla soglia di € 15,49 (€.
25,82 per le trasferta all’estero);
le indennità e i rimborsi per le trasferte all’interno
del territorio comunale sono considerate per intero
come reddito; le indennità e le maggiorazioni
ricevute dai trasferisti concorrono a formare il
reddito nella misura del 50%.
Rimborso forfetario


le indennità per le trasferte fuori dal
territorio comunale non concorrono a
formare il reddito del lavoratore fino alla
cifra di € 46,48 al giorno (€ 77,47 per le
trasferte all’estero);
tale limite va computato al netto delle
spese di viaggio e di trasporto;
Rimborso misto
E’ il caso della corresponsione dell’indennizzo combinato a un
rimborso spese.
A tal proposito occorre distinguere tre fattispecie:
1. nell’ipotesi di indennizzo + rimborso spese per vitto o
alloggio, la soglia di € 46,40 si riduce di un terzo, mentre,
qualora siano rimborsate entrambe, tale riduzione
ammonterà a due terzi. Pertanto, tali rimborsi non
concorrono a formare il reddito;
2. nell’ipotesi di indennizzo + rimborso delle spese per il
viaggio e trasporto, la franchigia di € 46,40 rimane
immutata; inoltre tali rimborsi non concorrono a formare il
reddito;
3.
nell’ipotesi di indennizzo + spese ulteriori (lavanderia,
telefono, parcheggio, mance ecc.), la soglia di € 46,48
rimane immutata, ma i rimborsi concorreranno interamente
a formare il reddito;
Disciplina previdenziale e fiscale



Per diverso tempo la questione del regime fiscale e
previdenziale applicabile alle indennità di trasferta ha risentito
del dibattito dottrinale e giurisprudenziale sulla natura
giuridica delle indennità di trasferta e dei rimborsi spesa.
Tutto ha origine dal principio di onnicomprensività dei redditi
da lavoro dipendente scandito dall’art.51, co.1, del TUIR,
secondo cui: “ Il reddito da lavoro dipendente è costituito da
tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo
percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di
erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro ”.
Appare evidente come il legislatore, con tale previsione,
abbia escluso, in assenza di una precisa disposizione
legislativa, che una qualsiasi erogazione nell’ambito del
rapporto di lavoro possa essere esclusa dall’ Irpef.

La natura restitutoria - risarcitoria delle indennità di
trasferta e la loro estraneità rispetto alla retribuzione
da lavoro dipendente, ha dato il via alla tesi della loro
esclusione dall’ambito di applicazione dell’Irpef.

il dipendente in trasferta che sostiene delle spese per
adempiere all’incarico conferitogli dal datore di lavoro
rischierebbe di guadagnare di meno rispetto a coloro
che, non effettuando tale incarico, percepiscono una
medesima retribuzione . Tale orientamento risulta,
oggi, del tutto minoritario, in quanto è opinione
diffusa che le indennità e i rimborsi spesa, ai fini
fiscali, abbiano natura mista, ovvero retributiva solo
quando superino un determinato importo e abbiano
determinate caratteristiche.
Esclusione dal computo istituti contrattuali


Il regime della computabilità delle indennità di
trasferta nel calcolo dell’imponibile fiscale e
previdenziale, non va di pari passo con la
ricostruzione del concetto di retribuzione ai fini
del calcolo degli istituti della tredicesima, 14ma
mensilità, Tfr, maggiorazione per straordinario,
ferie, permessi, ecc..;
I C.C.N.L. a cui è demandata l’individuazione
degli elementi costitutivi per la base di calcolo dei
suddetti istituti, confermano la natura risarcitoria
delle somme erogate in occasioni di trasferte
escludendo così la loro computabilità ai fini di
altri istituti contrattuali.
INDENNITA’ DI TRASFERTA NEL
COMUNE


Le indennità o i rimborsi a fronte di spese (vitto,
alloggio e viaggio), inerenti trasferte effettuate
in territorio comunale, concorrono a formare il
reddito e sono soggette pertanto a tassazione.
E' escluso dall'imposta il rimborso per le spese di
trasporto opportunamente comprovate dal
vettore mediante documentazione (ad esempio
la ricevuta del taxi, il biglietto dell'autobus, il
biglietto del treno, ecc.).
DOCUMENTAZIONE DELLE SPESE

Tutta la documentazione deve essere il più
possibile precisa e dettagliata. Per le spese a piè
di
lista
occorre
indicare
nel
prospetto
riepilogativo: data, descrizione, documento
allegato e importo. Per i rimborsi chilometrici
occorre indicare: data, percorso, società, enti o
persone visitati, chilometri percorsi. Tutti i
riepilogativi delle spese devono riportare i dati
del collaboratore e la sua firma, importante in
quanto attesta la natura e la quantità della
spesa, in particolare per quelle non documentate
o i biglietti di viaggio non intestati come i
biglietti ferroviari o autostradali.
DOCUMENTAZIONE DELLE SPESE

Si consideri infine che incomplete o
inesatte note spese, considerate regolari,
se contestate in seguito a verifiche sia
dell’amministrazione finanziaria che degli
istituti ed enti previdenziali e assicurativi,
potrebbero comportare oltre alla ripresa
fiscale per reddito non dichiarato da parte
del collaboratore, anche sanzioni per
l’inosservanza degli obblighi previdenziali
e assicurativi.
DOCUMENTAZIONE DELLE SPESE


Quando
si riferisce
all’ambito
territoriale
comunale deve intendersi l'ambito comunale in
cui materialmente il lavoratore subordinato o
parasubordinato ha la propria abituale sede di
lavoro,
a
nulla
rilevando
l'ampiezza
dell'estensione territoriale comunale.
Per abituale sede di lavoro s’intende quella
dichiarata dal datore di lavoro nella lettera di
assunzione sottoscritta col lavoratore, fatti salvi
eventuali trasferimenti che comporterebbero la
variazione di tale sede.
DOCUMENTAZIONE DELLE SPESE

Relativamente alle trasferte fuori dell'ambito del
territorio comunale, occorre precisare che,
affinché non sorgano problemi in merito al
riconoscimento dei limiti di esenzione, è
opportuno che venga tenuta la documentazione
della trasferta stessa come ad esempio la lettera
d'incarico,
l'autorizzazione
all'utilizzo
della
propria
auto
e
la
qualsivoglia
altre
documentazione (ad esempio lo scambio di email intrattenuto con i clienti o fornitori) in cui si
evidenzia la necessità di uno spostamento del
dipendente al di fuori dell'ambito comunale e
nell'interesse dell'azienda.
DOCUMENTAZIONE DELLE SPESE

A decorrere dal 1° gennaio 1998 la retribuzione
sulla quale devono essere calcolati i contributi
per
il
finanziamento
delle
prestazioni
pensionistiche e per tutte le altre prestazioni
previdenziali ed assistenziali è quella individuata
dall'art. 12 della L. 30 aprile 1969, n. 153 che ha
fissato
il
principio
in
base
al
quale
l'assoggettamento al prelievo contributivo dei
redditi di lavoro dipendente avviene sulla
medesima base imponibile determinata ai fini
fiscali a norma dell'art. 51, del TUIR
(armonizzazione).
DOCUMENTAZIONE DELLE SPESE

Pertanto, nel caso di specie, le indennità e i
rimborsi corrisposti ai dipendenti e/o
collaboratori nel rispetto dei criteri e limiti sopra
esposti essendo esenti dalla base imponibile
fiscale sono esenti anche dalla base imponibile
previdenziale.
La retribuzione in natura

L’art 51, co 2 del TUIR individua una serie di
benefits in natura che o non concorrono in toto
alla formazione del reddito di lavoro dipendente
a determinate condizioni, oppure in alcuni casi
entro limiti massimi prefissati (benefits esenti),
ovvero vi concorrono in misura agevolata.

Si tratta di somme o beni che pur avendo la
natura di reddito di lavoro dipendente non sono
soggetti a imposizione o lo sono in base a criteri
di determinazione dell’imponibile per previsione
normativa.
La retribuzione in natura


Tutti i benefits costituiscono un vantaggio
economico per il dipendente conseguito in
relazione al rapporto di lavoro e sarebbero
compresi nel reddito imponibile sulla base del
principio di onnicomprensività, se non
esistessero le deroghe che esamineremo nei più
frequenti benefits.
Alcuni benefits sono ammessi all’esenzione, a
condizione di essere erogati in natura. Tali sono i
b.f. che si traducono nella disponibilità per il
La retribuzione in natura

Un bene o un servizio, reso direttamente dal
datore di lavoro o indirettamente tramite terzi.

Di conseguenza salvo che espressamente il
legislatore non equipari al benefit in natura
l’erogazione di denaro, le regole applicabili al
primo non possono essere estese alla seconda
modalità di erogazione dello stesso.
I Fringe benefits

I fringe benefit sono particolari compensi
che figurano in busta paga al solo fine di
essere tassati essendo il loro valore
intrinseco già usufruito dal dipendente o
dal collaboratore come utilizzo di un bene
o servizio o la soddisfazione di un bisogno
economico.
I Fringe benefits
La traduzione letterale è:
 'fringe' = indennità aggiuntiva
 'benefit' = corresponsione in natura.
Di fatto si tratta di tutta una serie di emolumenti
retributivi che vengono esposti nelle retribuzioni
(LUL) dei lavoratori dipendenti o dei collaboratori a
progetto e che hanno una caratteristica comune:
quella di non essere immediatamente
determinabili in moneta in quanto si riferiscono
a speciali trattamenti cosiddetti 'in natura' di cui
gode il dipendente o il collaboratore nell'ambito del
rapporto di lavoro che lo lega ad un datore di
lavoro.
I Fringe benefits
Le categorie principali di fringe benefit in
cedolino paga sono:
 l'auto aziendale,
 i buoni pasto,
 l‘assegnazione dell’alloggio,
 le polizze assicurative vita,
 il telefono cellulare.
Esistono anche altre forme di fringe benefit come
l'offerta di azioni ai dipendenti, le cessioni di
prodotti aziendali a particolari condizioni di favore, il
prestito personale ai dipendenti a tassi inferiori a
quelli di mercato, ecc.
I Fringe benefits

In generale, ogni qual volta un dipendente o un
collaboratore utilizza un bene o servizio specifico
oppure usufruisce della soddisfazione di un
bisogno in costanza di rapporto di lavoro, allora si
tratta di un fringe benefit.
Poiché il fringe benefit deve comunque essere
registrato sul LUL, si pone il problema della
determinazione del suo valore, che
rappresenta sempre un valore convenzionale o
di riferimento, trattandosi di trattamento 'in
natura'.
I Fringe benefits



Il calcolo del fringe benefit viene fatto
secondo diverse modalità, le principali sono:
la predeterminazione normativa di valori di
riferimento, come nel caso della percentuale da
applicare alle tariffe chilometriche ACI e della
determinazione della fascia annua di
percorrenza,
oppure in base al cosiddetto 'valore normale'.
I Fringe benefits

Secondo l'articolo 3 del Testo Unico delle
Imposte sui Redditi, "per 'valore normale' si
intende il prezzo o corrispettivo mediamente
praticato per i beni e servizi della stessa
specie o similari in condizioni di libera
concorrenza ed al medesimo stadio di
commercializzazione, nel tempo e nel luogo in
cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati
e in mancanza nel tempo e nel luogo più
prossimi".
I Fringe benefits

Secondo l'articolo 3 del Testo Unico delle
Imposte sui Redditi, "per 'valore normale' si
intende il prezzo o corrispettivo mediamente
praticato per i beni e servizi della stessa
specie o similari in condizioni di libera
concorrenza ed al medesimo stadio di
commercializzazione, nel tempo e nel luogo in
cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati
e in mancanza nel tempo e nel luogo più
prossimi".
I Fringe benefits

Da non confondere i fringe benefit con i premi
individuali o le liberalità occasionali del
datore di lavoro: in questo caso infatti si tratta
di somme immediatamente determinabili e
quindi vanno inserite nel LUL ed assoggettate a
contributi e ritenute fiscali se eccedono il limite
di € 258.23 annuali (esenti quindi fino a tale
limite).
Fringe benefit auto aziendale:
Il caso della autovettura aziendale è forse quello più diffuso.
Per capire come effettuare il calcolo del fringe benefit
occorre distinguere i casi seguenti:
L'autovettura aziendale viene utilizzata dal dipendente (o dal
collaboratore) sia per ragioni di lavoro che per ragioni
private: il cosiddetto uso promiscuo'.
In questo caso il valore del fringe benefit è pari al 30%
dell'importo corrispondente alla percorrenza convenzionale
di 15.000 km annui, calcolato sulla base del costo
chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali
ACI, al netto dell'ammontare eventualmente addebitato al
dipendente.
Fringe benefit auto aziendale:



Tali tabelle devono essere pubblicate dal Ministero
delle Finanze entro il 31 dicembre ed hanno effetto
dal periodo d'imposta successivo.
Per la correttezza del calcolo – considerata la
grande varietà di automezzi - si consiglia di
desumere il modello della vettura utilizzata ad uso
promiscuo dal libretto di circolazione.
Se l'auto aziendale è utilizzata dal dipendente per
esigenze esclusive di lavoro:
In questo caso non c'è nessun "fringe benefit"
poiché il costo dell'automezzo è sostenuto
dall'azienda.
Fringe benefit auto aziendale:
Nel caso di auto, acquistata dall'azienda, e
utilizzata totalmente dal dipendente a solo uso
personale senza alcun addebito.

Si tratta in questo caso certamente di un "fringe
benefit", il cui valore è determinato secondo la
regola generale di valorizzazione dei benefit e
quindi al 'valore normale'. Per le autovetture si
fa riferimento per esempio al costo del noleggio.
Fringe benefit auto aziendale:

In caso di auto di proprietà del dipendente
utilizzata anche per esigenze di lavoro.
In questo caso non solo non c'è alcun 'fringe
benefit' ma il lavoratore ha diritto al rimborso
dei Km effettuati per uso aziendale in base alla
tariffa A.C.I. e ai km. percorsi per ragioni di
lavoro e l'importo non è fiscalmente imponibile.
Autovetture aziendali
Il veicolo aziendale può essere concesso in
uso al lavoratore per tre differenti finalità,
dalle quali discendono differenti regimi
fiscali sia in capo al lavoratore che al datore
di lavoro (Min. Finanze, circ. 13.02.1997
n.37):
a) uso personale
b) uso promiscuo
c) uso esclusivamente aziendale
Autovetture aziendali
Premesso
che
l'uso
esclusivamente
aziendale non presenta alcun risvolto fiscale
in capo al lavoratore, bensì al datore di
lavoro, è necessario individuare la modalità di
concessione in uso del veicolo aziendale.
In particolare l'uso promiscuo del veicolo
deve risultare da apposita documentazione,
quale un'apposita clausola nel contratto di
lavoro (circ. Min. n.48/E del 10.02.1998).
Autovetture aziendali
La concessione dell'autovettura può essere a titolo
-
gratuito
oneroso
Per esempio il lavoratore potrebbe essere chiamato a
concorrere parzialmente alle spese di
conduzione/manutenzione (assicurazione, tassa di
circolazione, tagliando, revisioni,...) oppure spese derivanti
dallo sfruttamento del bene (carburante).
In caso di concorso del lavoratore alle spese, il reddito
individuato per il benefit dovrà essere diminuito
dell'ammontare corrispondente.
Autovetture aziendali

TFR
Per quanto riguarda il trattamento di fine rapporto, l'art.2120
c.c. al c.2 prevede che , salvo diversa disposizione dei CCNL ,
la retribuzione annua ai fini del calcolo del TFR “comprende
tutte le somme tra cui l'equivalente delle prestazioni in natura
, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro a titolo non
occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di
rimborso spese”. Se ne ricava pertanto che il controvalore
economico del fringe benefit rientra nella retribuzione
da prendere come base per il calcolo del TFR.
Si ritiene che il valore economico da considerare per la
quantificazione del TFR possa essere ricondotto al valore
normale (uso privato) o forfettario (uso promiscuo)utile anche
ai fini previdenziali e fiscali.
VEICOLI AZIENDALI

MENSILITA' AGGIUNTIVE
I contratti collettivi nazionali, unico riferimento in materia,
solitamente regolamentano la determinazione delle mensilità
aggiuntive esponendo gli elementi di paga utili, a volte
ricorrono ad una elencazione non esaustiva; in altri casi si
esprimono con formule come “retribuzione normale”
“retribuzione di fatto”, “paga mensile”.
Alla luce di tali considerazioni a nostro parere il valore
economico correlato al fringe benefit in questione, pur
ricorrendo il carattere della continuità, non è da computare ai
fini della maturazione dei ratei delle mensilità aggiuntive (il
valore del fringe benefits è individuato considerando lo
sfruttamento del mezzo riferito a un anno , 365 giorni).
Buoni pasto
Ai sensi dell’art 51, co 2, lett.c) del TUIR
non concorrono a formare il reddito da lavoro
dipendente «le somministrazioni di vitto da
parte dei datori di lavoro, nonché quelle in
mense organizzate direttamente dal datore di
lavoro o gestite da terzi o, fino all’importo
complessivo giornaliero di €. 5,29, le
prestazioni e le indennità sostitutive
corrisposte ai cantieri edili, altre strutture
lavorative o a unità produttive dove manchino
strutture o servizi di ristorazione.

Buoni pasto


L’erogazione del buono mensa o ticket ha
un importo variabile da azienda ad
azienda ed il cui valore è oggetto di
contrattazione a livello aziendale.
Ci sono aziende e datori di lavoro che non
corrispondono il buono pasto in quanto
non obbligati dalla contrattazione
collettiva nazionale, territoriale o
aziendale.
Buoni pasto


Il buono pasto che ha un valore pari o
inferiore a €. 5,29 al giorno è pertanto
totalmente esente da prelievo
contributivo e fiscale; per i buoni pasto di
importo superiore a €. 5,29 si deve
assoggettare il differenziale:
Esempio buono di €. 8,29 al giorno di cui
5,29 esenti e 3,00 euro soggetti a
contributi e prelievo fiscale.
Mense aziendali
L’amministrazione finanziaria con circolare
326/E/1997° risposta a Telefisco 1998 con
la circolare 188/E del 16 lugli 1998, punto 8
Equipara alle somministrazioni in mense e
alle somministrazioni in vitto da parte dei
datori di lavoro:
 Le convenzioni con i ristoranti;
 La fornitura di cestini – vassoi
preconfezionati conteneti il pasto dei
dipendenti.
Mense aziendali


Anche le mense aziendali non sono
obbligatorie, salvo diverse indicazioni
contrattuali e sono stabilite da accordi
aziendali, anche in relazione all’ubicazione
dei siti produttivi. In alcune zone
industriali esistono mense interaziendali
che si occupano della somministrazione
dei pasti dei lavoratori di più stabilimenti.
Talvolta i dipendenti partecipano con una
quota a proprio carico che è una
trattenuta netta.
ASSEGNAZIONE DELL’ALLOGGIO
Poiché il f.b. di cui si parla è l'utilizzo di un immobile,
occorre alternativamente predisporre un contratto di affitto
o un contratto di comodato a seconda che si intenda locare
l'immobile o darne in godimento (nel caso di immobile non
di proprietà dell'impresa occorrerà verificare la possibilità
che la stessa possa sublocale l'immobile a terzi).
La concessione, quindi, può essere a titolo:
-
oneroso
gratuito
il lavoratore potrà usufruire del bene gratuitamente,
ovvero dietro corresponsione di una somma a titolo di
affitto o di concorso spese.
ASSEGNAZIONE DELL’ALLOGGIO

VALORE DEL F.B.
La base imponibile è pari alla differenza tra la rendita
catastale (in mancanza: valore vincolato o di libero
mercato) aumentata di tutte le spese inerenti al
fabbricato e quanto pagato dal dipendente.
Per i fabbricati iscritti al catasto ma privi di rendita,
perché non ancora censiti o perché rurali, si deve fare
riferimento alla rendita presunta.
L'imponibile si riduce al 30% se il fabbricato è
utilizzato anche per servizio (concesso in connessione
con l'obbligo di dimorare nell'alloggio: esempio custodi
e portieri).
ASSEGNAZIONE DELL’ALLOGGIO
Il valore dell'alloggio concesso a più
dipendenti deve essere ripartito tra gli stessi
in relazione alle parti del fabbricato a
ciascuno di essi assegnato (Min. Finanze
circ. n.326/E/1997).
ASSEGNAZIONE DELL’ALLOGGIO





ESEMPIO
L'azienda affitta un'abitazione per il proprio dipendente
(affitto pagato dall'azienda Euro 6.000)
Rendita catastale € 2.500
Spese inerenti il fabbricato € 1.000
Addebito al dipendente € 1.200
Il fringe benefit è pari a: 2.500 + 1.000 - 1.200 =
€ 2.300 (base imponibile fiscale e contributiva)
ASSEGNAZIONE DELL’ALLOGGIO

IMPATTO SULLA RETRIBUZIONE
L'elevato valore del benefit alloggio ha visto in più occasioni
il ricorso alla magistratura da parte dei beneficiari per
vedersi riconoscere l'incidenza dello stesso sulle competenze
differite, in particolare nell'ammontare del TFR.
Qualora il CCNL applicabile al rapporto di lavoro non
regolamenti la specifica dazione in natura ovvero usi clausole
generiche per la determinazione dell'accantonamento annuo,
sarà sempre possibile, stante la non occasionalità
dell'erogazione, richiesta dall'art. 2120 del cc., invocare
l'inclusione del controvalore dell'alloggio nella retribuzione
utile.
ASSEGNAZIONE DELL’ALLOGGIO
Una giurisprudenza non sempre univoca
consiglia quindi di regolamentare, ove
possibile, direttamente tra le parti l'uso o la
valorizzazione del benefit in questione al fine
di evitare l'insorgere di contenzioso.
PRESTITI AL PERSONALE DIPENDENTE
E' il caso in cui il datore di lavoro concede ai propri
dipendenti direttamente prestiti a un tasso agevolato
rispetto al tasso ufficiale di sconto. In genere i dipendenti
possono richiedere un prestito all'impresa per due
motivi:
la ridotta onerosità (tasso di interesse nullo o ridotto
rispetto a quello bancario).
 l'assenza di formalità e di garanzie particolari.
Il prestito si configura dunque come un concreto
vantaggio per il dipendente. La brevità della durata e
l'entità dell'importo sono elementi necessari per la
concessione del prestito e giustificano il regime di favore
riservato alla fattispecie.

PRESTITI AL PERSONALE DIPENDENTE
Valore del fringe benefit.
Costituisce reddito il 50% della differenza tra l'importo
degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto (ora TUR)
vigente al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi
calcolato al tasso applicato sugli stessi.
Tale disposizione non si applica:
 per i prestiti stipulati anteriormente al 1 gennaio 1997,
 per quelli di durata inferiore ai dodici mesi concessi, a
seguito di accordi aziendali, dal datore di lavoro ai
dipendenti in contratto di solidarietà o in cassa
integrazione guadagni,
 a dipendenti vittime dell'usura ai sensi della legge 7
marzo 1996, n. 108,
 acconti e anticipazioni sulle retribuzioni (Circ. min. n.29/E
del 7 febbraio 1997).
PRESTITI AL PERSONALE DIPENDENTE
Esempio:




Prestito di € 10.000;
tasso di interesse stabilito, 6%;
tasso ufficiale di riferimento 8% (fine periodo di
imposta);
Determinazione reddito:
800-600 = € 200x50% = € 100 (fringe benefit
rilevante)
Se in capo al lavoratore non vi sono altri fringe benefits
imponibili, tale somma essendo inferiore a euro 258,23,
è esente da tassazione.
BENI E SERVIZI PRODOTTI DALL'AZIENDA
Si tratta di beni e servizi prodotti dal datore
di lavoro, che l'azienda distoglie dalla loro
originaria destinazione per cederli
gratuitamente ovvero a condizioni di
particolare favore ai propri dipendenti.
Il criterio di tassazione è fissato dal 1 comma
dell'art. 51 TUIR. In linea di principio,
dunque, qualunque omaggio ai dipendenti
di beni o servizi prodotti dall'azienda risulta
essere imponibile per il lavoratore.
BENI E SERVIZI PRODOTTI DALL'AZIENDA
L'amministrazione finanziaria ha fornito ulteriori spunti
nella Risoluzione n.202 del 23 ottobre 2003, laddove
ha affermato che il valore del premio assegnato al
dipendente, nel caso di specie autovetture, concorre
autonomamente ed interamente, quale bene in natura,
ai sensi dell'art.51 TUIR, a formare il reddito di
lavoro dipendente.
Pertanto tale valore deve essere assoggettato a
ritenuta alla fonte ai sensi dell'art.23 del DPR 66/73, e
non dell'art.30 del medesimo DPR che regola le
ritenute sui premi e vincite.
BENI E SERVIZI PRODOTTI DALL'AZIENDA
Per stabilire il valore dei beni e servizi ceduti a
condizione di favore si farà riferimento al concetto di
“valore normale” (art.51 TUIR).
Di conseguenza una volta identificato il prezzo del
bene questo andrà sottoposto a contribuzione secondo
le aliquote ordinarie semprechè nel periodo di imposta
abbia superato il valore di euro 258,23, franchigia
concessa dal legislatore per tali fattispecie di
erogazioni in natura.
Sarà opportuno di conseguenza che l'erogazione e il
valore aziendalmente attribuito, risulti sempre da
idonea documentazione in modo da poter sostenere
qualsiasi verifica.
BENI E SERVIZI PRODOTTI
DALL'AZIENDA

IMPATTO SULLA RETRIBUZIONE
Ove la concessione del benefit in natura abbia
carattere di continuità, quindi non per i casi di uno
sconto
“una
tantum”
sull'acquisto
specifico,
sicuramente si avranno delle richieste di inclusione del
controvalore in tutti gli elementi della retribuzione.
TELEFONO CELLULARE E PC
Il telefono portatile e il computer sono ormai di uso
quotidiano e in campo lavorativo sono importanti in
quanto rappresentano strumenti per l'aumento della
produttività aziendale, oltre che un modo per rendere più
snella la comunicazione tra dipendenti e base operativa.
Per il lavoratore sono utilizzabili di fatto anche nel tempo
libero e quindi sono benefits particolarmente appetibili.
Affinchè si possa configurare un benefit, per quanto
riguarda questi due tipi di disponibilità, occorre esaminare
se vi sia la destinazione per l'uso esclusivamente
aziendale.
TELEFONO CELLULARE E PC
Nel caso in cui l'azienda dia in uso al dipendente il
p.c. o il cellulare
affinché possa espletare al meglio le funzioni
aziendali, non si configura un benefit.
In tal caso infatti il lavoratore non avrà la piena
disponibilità del bene in quanto dovrà restituirlo
all'azienda alla fine della giornata lavorativa.
TELEFONO CELLULARE E PC

APETTI FISCALI
Il criterio di tassazione è fissato dal disposto del 1°comma
dell'art.51 TUIR. La norma stabilisce una franchigia entro la
quale non si determina un valore imponibile in capo al
dipendente.
Il Ministero delle finanze nella sua circolare n. 326/1997 ha
ritenuto che tale franchigia sia “una previsione di carattere
generale applicabile senza dubbio anche con riferimento ai
beni di cui al comma 4°”. Di conseguenza ciò vale a
qualificare la franchigia di euro 258,23 come generalissima
ovvero applicabile a qualunque tipologia di fringe benefit.
TELEFONO CELLULARE E PC
L'azienda potrà pertanto cercare di contenere
il valore del f.b al di sotto di questa soglia
oltre la quale il valore diventa reddito in capo
al dipendente.
Erogazioni che non concorrono alla
formazione del reddito



L’art 51 TUIR , lett. f-bis, co2, ammette
all’esenzione dal prelievo le somme
erogate alla generalità dei dipendenti a
categorie di esse per fronteggiare:
Le spese di frequenza di asili nido e di
colonie climatiche da parte dei familiari di
cui all’art 12 del Tuir;
Borse di studio ai medesimi familiari.
Somme e valori soggetti a imposizione
ALLOGGIO CONCESSO
IN LOCAZIONE, USO O
COMODATO
IMPONIBILE (pari alla differenza
fra la rendita catastale aumentata
di tutte le spese meno quanto
corrisposto dal lavoratore per il
godimento dell’immobile.
ALLOGGIO CONCESSO
IN LOCAZIONE, USO O
COMODATO CHE NON
DEVE ESSERE
ISCRITTO AL CATASTO
IMPONIBILE (pari alla differenza fra il
canone di locazione determinato in
regime vincolistico o, in mancanza,
quello di libero mercato meno quanto
corrisposto dal lavoratore per il
godimento dell’immobile.
ANTICIPI ACCONTI
TFR
Imponibile a tassazione separata
reddito di riferimento TFR
Somme e valori soggetti a imposizione
ASSICURAZIONI
INFORTUNI E VITA
EXTRAPROFESSIONALI
IMPONIBILE (EVENTUALE
DETRAZIONE SE LA POLIZZA
RISPETTA I LIMITI DELL’ART
15 TUIR)
ASSICURAZIONI
SANITARIE
SONO IMPONIBILI
COMPENSI IN NATURA
IMPONIBILI AL VALORE, SALVOIL
LIMITE DI ESENZIONE DI 258,23
EURO COMPLESSIVI OVVERO
CUMULANDO TUTTI I BENEFIT
EROGATI NELL’ANNO
Somme e valori soggetti a imposizione
CELLULARI PER USO
ANCHE PERSONALE
IMPONIBILE,A VALORE
NORMALE, PER L’UTILIZZO CON
ADDEBITO DELLE TELEFONATE.
CONTRIBUTI PER ASSISTENZA IMPONIBILI SOLO PER
SANITARIA INTEGRATIVA E
L’IMPORTO CHE ECECDE I
PREVIDENZA
LIMITI STABILITI.
COMPLEMENTARE
RIMBORSI SPESE esempio
tasse scolastiche dei figli, colf,
Iscrizione a circoli sportivi o
culturali
IMPONIBILI (salve le regole
applicabili per trasferte e
trasferimenti).
Somme e valori soggetti a imposizione
SOMME E VALORI PERCEPITI IMPONIBILI
SOTTO FORMA DI
PARTECIPAZIONE AGLI UTILI
VEICOLI CONCESSI IN USO
ESCLUSIVO E PERSONALE DEI
DIPENDENTI
IMPONIBILE A VALORE
NORMALE
VEICOLI CONCESSI IN USO
PROMISCUO
IMPONIBILE SECONDO LE
APPOSITE REGOLE
(CALCOLO TABELLE ACI)