TRASFERTE, FRINGE BENEFIT E RIMBORSI SPESE POTENZA 7 Maggio 2014 MODULO BASE III° lezione La trasferta La trasferta è uno degli strumenti maggiormente utilizzati dalle aziende perché ormai lo spostamento spaziale degli interessi delle società è un "fatto" quotidiano e ricorrente nel mercato sempre più competitivo in cui lo scambio produce valore aggiunto dal e per il capitale umano. In senso giuridico - la trasferta - corrisponde al mutamento del luogo della prestazione rispetto a quello indicato nella lettera di assunzione e nella comunicazione obbligatoria di assunzione il cosiddetto modello Unilav (secondo quanto previsto dalle norme collegate all'istituzione del libro unico del lavoro). La trasferta La figura del «lavoratore in trasferta» non deve essere confusa con quelle del cosiddetto "trasfertista" perché, mentre il lavoratore inviato in trasferta presta la sua attività soltanto temporaneamente in un luogo diverso da quello contrattualmente stabilito, il "trasfertista" si impegna a prestare la sua attività in luoghi sempre diversi. La differenza è apprezzabile, oltre che sul piano della conformazione della attività lavorativa, anche e precipuamente sotto il profilo del trattamento fiscale e contributivo delle somme percepite dal lavoratore. Il trasfertista Il trasfertista è la persona che per motivi di lavoro è costretta a spostarsi frequentemente da un luogo all'altro di lavoro - luoghi sempre variabili e diversi. In questo caso le indennità o le maggiorazioni di retribuzione, a fronte di detti trasferimenti concorrono a formare il reddito nella misura pari al 50% dell'intero ammontare. Trasferta e trasfertista Inquadramento giuridico Il Ministero del lavoro, con tre recenti interventi, ha puntualizzato tre aspetti della trasferta, ed in particolare: 1) la distinzione tra i compensi da trasferta e quelli del trasfertista, 2) il rapporto tra i tempi di viaggio della trasferta e l’orario di lavoro, 3) il trattamento fiscale e contributivo delle indennità eccedenti l’importo previsto dalla contrattazione collettiva. Trasferta e trasfertista Inquadramento giuridico I lavoratori subordinati sono tenuti ad eseguire la propria attività nel luogo individuato dal contratto, dagli usi o dalla natura stessa prestazione. Tuttavia, in virtù delle direttive impartite dal datore di lavoro, potrebbero vedersi mutato, temporaneamente, il luogo di esecuzione della prestazione lavorativa, rischiando cosi di sobbarcarsi un disagio maggiore rispetto a coloro che, a parità di mansioni e di retribuzione, non si vedano costretti ad effettuare tali spostamenti. Trasferta e trasfertista Inquadramento giuridico Proprio il rischio di questo maggior disagio, induce spesso le parti contrattuali, nonché le parti sociali, a prevedere dei compensi ulteriori per coloro che vengono mandati in trasferta. Tali compensi, tuttavia, sono caratterizzati da un tale trattamento fiscale e contributivo di favore che, spesso, può ingenerare un abuso dell’istituto della trasferta. Trasferta e trasfertista Inquadramento giuridico Preliminarmente, occorre osservare che l’attuale panorama normativo e carente sia di una definizione di trasferta, che di una disciplina organica. Se da un lato, la giurisprudenza ha contribuito a definire tale istituto, distinguendolo dalle omologhe figure del trasferimento e del distacco (D.Lgs. Biagi), dall’altro, è stata la contrattazione collettiva, disciplinando il relativo trattamento economico, a contribuire alla definizione settoriale del fenomeno di cui si tratta. Trasferta e trasfertista Inquadramento giuridico L’unico riferimento normativo è rinvenibile nell’art. 51, comma 5, del Tuir, si limita a disciplinare il trattamento fiscale, e quindi contributivo ed assicurativo, dei compensi e rimborsi volti a remunerare i disagi e le spese affrontate dai lavoratori in trasferta. Il 51 del TUIR comunque non dà la definizione della trasferta. La giurisprudenza di legittimità ha sempre definito l’istituto in parola, come lo spostamento temporaneo del lavoratore verso una località diversa rispetto a quella in cui esegue normalmente la propria attività. Trasferta e trasfertista Inquadramento giuridico Da un punto di vista economico, tuttavia, la caratteristica in esame deve essere valutata anche in riferimento alla contrattazione collettiva, che definisce gli ambiti geografici di tale diversità. Ad esempio il contratto collettivo del settore edile non considera indennizzabile, la trasferta effettuata “all’interno del comune di residenza o di abituale dimora dell'operaio o quando questi venga ad essere favorito da un avvicinamento alla sua residenza o abituale dimora che comporti per lui un effettivo vantaggio”. Trasferta e trasfertista Inquadramento giuridico Altro elemento caratterizzante è rappresentato dalla temporaneità dello spostamento che, ad una prima lettura, potrebbe apparire decisivo ai fini di una compiuta distinzione tra l’istituto in parola e quello omologo del trasferimento; tuttavia, la giurisprudenza ha sempre più sminuito l’incidenza di tale caratteristica, per valorizzare maggiormente il collegamento funzionale con l’originaria sede lavorativa. In altre parole, indipendentemente dalla durata dello spostamento, il lavoratore in trasferta è soggetto alle direttive e alle indicazione impartite dai responsabili della sede originaria, per soddisfare le esigenze di quest’ultima. Indennità di trasferimento La distinzione in questione è decisiva ai fini dell’inquadramento fiscale delle indennità di trasferimento che, diversamente da quelle legate alla trasferte, sono soggette ad un abbattimento del 50 % dell’imponibile fino alla soglia di € 1.549,37 annue. Trasferta e trasfertista Inquadramento giuridico Diverso dalla temporaneità è il concetto della occasionalità della trasferta; ciò vuol dire che la modifica del luogo di esecuzione della prestazione lavorativa non deve costituire una caratteristica intrinseca alle mansioni cui è stato adibito il dipendente, ma una sorta di eccezione rispetto al lavoro prestato nell’unita produttiva indicata in contratto. Tale carattere assume un’importanza decisiva ai fini della distinzione tra l’attività lavorativa resa in trasferta e quella del trasfertista. Trasferta e trasfertista Inquadramento giuridico Il trasfertista è colui che contrattualmente si obbliga ad eseguire la propria prestazione in luoghi sempre diversi e, pertanto, la percezione di una maggiorazione sul compenso in virtù di tali spostamenti, non viene considerata come un’indennità dovuta per il disagio, ma una vera e propria voce retributiva nella misura del 50%. Le indennità di trasferta sono esonerate dal prelievo fiscale, contributivo ed INAIL fino a 46,48 euro giornaliere, mentre i compensi legati agli spostamenti dei trasfertisti sono soggetti ai suddetti prelievi nella misura del 50%. Trasferta e trasfertista Inquadramento giuridico Sia il Ministero del lavoro (nota n. 25 del 20 giugno 2008), che l’Inps, (messaggio n. 27751 del 5 dicembre 2008), rifacendosi alla circolare del Ministero delle Finanze n. 326/E del 1997, hanno chiarito i criteri di distinzione tra le due figure: In particolare costituiscono elementi riconducibili al trasfertismo: 1) la mancata indicazione nel contratto - lettera di assunzione della sede di lavoro intendendosi per tale il luogo di svolgimento dell'attività lavorativa e non quello di assunzione che può non coincidere con quello di svolgimento del lavoro; Trasferta e trasfertista Inquadramento giuridico 2. lo svolgimento di una attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente ovvero lo spostamento costituisce contenuto ordinario della prestazione di lavoro; 3. la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di una indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa vale a dire non strettamente legata alla trasferta poiché attribuita senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove si è svolta la trasferta. Trasferta e trasfertista Inquadramento giuridico Le condizioni di cui ai punti 1) e 2), sebbene costituiscano sostanzialmente gli elementi di distinzione tra l'attività in trasferta e quella di trasfertista, devono essere valutate, ai fini dell'applicazione del regime contributivo di cui al comma 6 dell'art.51 del TUIR, unitamente alle modalità di corresponsione dei compensi. Trasferta e trasfertista Inquadramento giuridico La risoluzione n. 56/E del 9 maggio 2000 dell'Agenzia delle Entrate ha escluso l'assimilabilità degli autotrasportatori di merci ai trasfertisti proprio in considerazione del fatto che le indennità ad essi corrisposte non sono continuative, nel senso che non sono corrisposte per tutti i giorni retribuiti ma competono soltanto per giorni di effettiva trasferta. Trasferta e trasfertista Inquadramento giuridico Infine non sarebbe incompatibile con la figura del trasfertista la corresponsione di meri rimborsi o indennità di trasferta di cui all’art. 51, comma 5, TUIR, soprattutto nell’ipotesi in cui quest’ultimo esegua la propria prestazione al di fuori della zona di competenza preventivamente individuata nel contratto di lavoro. Gestione l’orario di lavoro e dei tempi di viaggio nelle trasferte La problematica in oggetto riguarda la computabilità dei tempi di viaggio della trasferta nell’orario di lavoro. La soluzione, infatti, sembra essere meno scontata di quanto appare, poiché l’art. 1, D.lgs. n. 66/2003 ha accolto nel nostro ordinamento una nozione di orario di lavoro non più fondata sui tempi effettivi della prestazione, bensì sulla mera messa a disposizione del datore di lavoro. Gestione l’orario di lavoro e dei tempi di viaggio nelle trasferte Rientrano nel concetto di orario di lavoro, e quindi retribuite come tali, tutte quelle attività funzionali all’espletamento delle mansioni cui è stato adibito il lavoratore, come ad esempio alcune operazioni di vestizione o di raccolta e preparazione della strumentazione. Invece l’art. 8, D.lgs. n.66/2003, esclude dal concetto di orario di lavoro i tempi di viaggio per raggiungere la sede lavorativa, salvo diversa pattuizione collettiva. Gestione l’orario di lavoro e dei tempi di viaggio nelle trasferte La giurisprudenza ha sempre escluso lche venissero retribuite e la computate le ore di viaggio della trasferta nell’orario di lavoro, specificando che il relativo disagio psico-fisico patito dal lavoratore, sarebbe assorbito dalla relativa indennità di missione. Il Ccnl edilizia P.m.i, sembra in linea con tale conclusione nel momento in cui dispone che” l'operaio che percepisce la diaria ha l'obbligo di trovarsi sul posto di lavoro per l'ora stabilita per l'inizio del lavoro”. Gestione l’orario di lavoro e dei tempi di viaggio nelle trasferte Nel settore edile e metalmeccanico, invece, il tempo di viaggio potrebbe costituire non un’attività propedeutica all’adempimento degli obblighi lavorativi, ma una effettiva e concreta messa a disposizione del lavoratore nei confronti del datore di lavoro. Di questa problematica se ne è avveduta, in un primo momento, la Cassazione con la sentenza n. 5701 del 2004, poi il Ministero del Lavoro con gli interpelli numero 13 e 15 del 2010. Gestione l’orario di lavoro e dei tempi di viaggio nelle trasferte Da queste fonti si evince regola generale secondo cui: Il tempo impiegato per raggiungere la sede di lavoro durante il periodo di trasferta non può considerarsi come impiegato nell’esplicazione dell’attività lavorativa, non facendo parte del lavoro effettivo e, quindi, viene qualificato come lavoro straordinario, con l’ulteriore conseguenza che il tempo di viaggio non fa sorgere il diritto a un compenso autonomo ma è assorbito nell’apposita indennità di trasferta, la quale è in parte diretta a compensare il disagio psicofisico e materiale dato dalla faticosità degli spostamenti . Gestione l’orario di lavoro e dei tempi di viaggio nelle trasferte Tale regola, tuttavia, subisce una importante eccezione quando il tempo per raggiungere il luogo di lavoro «sia funzionale» rispetto alla prestazione. Sussiste il carattere di funzionalità nel caso in cui il dipendente, obbligato a presentarsi presso la sede aziendale, sia poi di volta in volta inviato in diverse località per svolgervi la prestazione lavorativa. Gestione l’orario di lavoro e dei tempi di viaggio nelle trasferte L’ obbligo va desunto, in primo luogo, dalla disciplina contrattuale, aziendale e individuale, ed, in secondo luogo, dalla prassi aziendale, o meglio, dalla necessita di recarsi, in prima battuta, presso la sede aziendale ove ricevere le direttive in ordine al cantiere di destinazione, effettuare le operazioni di vestizione o munirsi degli strumenti di lavoro. INPS: le indicazioni per riconoscere il trasfertista L'INPS, con messaggio n. 27271 del 5 dicembre 2008, ha fornito alcuni chiarimenti in materia di trasferte. In particolare, l'Istituto chiarisce che per qualificare la fattispecie del trasfertismo si applicano i criteri individuati dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 326/E del 23 dicembre 1997 , ovvero alle seguenti fattispecie: INPS: le indicazioni per riconoscere il trasfertista a) La mancata indicazione nel contratto di assunzione della sede di lavoro; b) Lo svolgimento di una attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente; c) La corresponsione di una indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi. In relazione a questi parametri si applicherà il regime contributivo previsto dal comma 6 dell'articolo 51 del TUIR (DPR 918/86). Contrasti giurisprudenziali La Corte di Cassazione si è recentemente espressa in merito alla disciplina fiscale e previdenziale relativa all’istituto della trasferta nel settore edile sostenendo che, ai fini fiscali e previdenziali, i lavoratori specializzati dell’edilizia, che svolgono la propria attività al di fuori del Comune dove è situata la “sede d’assunzione”, sono considerati “trasfertisti" a prescindere dall’indennità da questi percepita in misura variabile ed occasionalmente. La Cassazione ha consolidato un orientamento giurisprudenziale contrario rispetto alle interpretazioni di prassi sino ad oggi applicate in materia. Contrasti giurisprudenziali Come noto, infatti, l'art. 51 del T.U.I.R, nell’ambito della determinazione del reddito da lavoro dipendente ai fini fiscali e previdenziali, impone una diversa disciplina per i 2 istituti della “trasferta abituale” e della “trasferta occasionale”, stabilendo: - al comma 5, il trattamento da riservare alle indennità erogate in funzione della cosiddetta “trasferta occasionale” (missione fuori dal territorio comunale o all’estero), che concorrono alla formazione del reddito imponibile del lavoratore solo per la parte eccedente 46,48 euro al giorno - 77,47 euro per le trasferte all’estero- al netto delle spese di viaggio e trasporto; Contrasti giurisprudenziali al comma 6, il trattamento applicabile alle indennità per la cosiddetta “trasferta abituale”, ossia a quelle somme o maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti, per contratto, all’espletamento delle attività in luoghi sempre variabili e diversi -lavoratori trasfertisti che concorrono alla determinazione del reddito in misura pari al 50% del loro ammontare senza applicazione di alcuna “franchigia” esclusa da imposizione, come accade invece per la “trasferta occasionale”. Contrasti giurisprudenziali Con una Ordinanza del 29 luglio 2013 la Cassazione ha rilevato che, nell’ambito dell’esercizio dell’attività di edilizia stradale, l’indennità di trasferta corrisposta ai dipendenti operanti tutti con le medesime modalità e tenuti a svolgere la propria attività sempre in luoghi variabili e diversi rispetto alla sede aziendale, debba essere assoggettata a contribuzione INPS ed INAIL nella misura del 50% del suo ammontare. Contrasti giurisprudenziali A tal riguardo, la sentenza impugnata ha accertato che “l’attività dell’impresa, che si esplica in lavori di edilizia stradale, richiede necessariamente, di per sé, che la prestazione lavorativa sia svolta fuori della sede aziendale, configurando, senza che sia necessaria la prova dei cronotachigrafi, il tipico lavoro dei trasfertisti, il cui regime contributivo è disciplinato dall’art. 51, comma 6 del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314”. Contrasti giurisprudenziali Più recentemente, con la sentenza in esame, la Corte di Cassazione ha confermato lo stesso orientamento ribadendo che, ai fini dell’individuazione della categoria dei c.d. “trasfertisti”, si deve tenere conto delle modalità di esercizio dell’attività, nel caso di specie esercitata in luoghi sempre diversi a prescindere dall’esistenza dei due seguenti elementi: Contrasti giurisprudenziali 1) individuazione, nel contratto di una “sede di assunzione”, intesa come «mero riferimento per la gestione burocratica del rapporto di lavoro ovvero per l'esecuzione di compiti preparatori rispetto alle mansioni svolte», diversa, quindi, dalla “sede di lavoro” effettiva, ossia il luogo in cui il lavoratore svolge normalmente la propria attività; 2) corresponsione delle indennità o maggiorazioni della retribuzione in misura variabile e non continuativa. Contrasti giurisprudenziali La Cassazione ha ritenuto che il l’art. 51 comma 6 del T.U.I.R. concentra il proprio significato in rapporto a quello del precedente comma 5 e, pertanto, per la sua applicazione non è necessario che le indennità o maggiorazioni previste siano corrisposte in maniera fissa e continuativa, ma che il lavoro dei dipendenti venga espletato normalmente in luoghi sempre variabili e diversi e quindi al di fuori di una qualsiasi sede di lavoro prestabilita. Contrasti giurisprudenziali Secondo la Cassazione l’indennità di trasferta, relativa all’esecuzione dell’attività lavorativa del dipendente in luoghi sempre diversi, corrisposta in misura variabile e senza carattere di continuità, concorre, alla luce di un ormai consolidato orientamento, alla determinazione del reddito e degli oneri previdenziali in misura pari al 50% del suo ammontare, secondo le regole della cd. “trasferta abituale”. Verifiche ispettive I controlli e gli accertamenti in tema di trasferte condotti dagli organi di vigilanza (Ministero del Lavoro, Inps e Inail) sono volti, in primo luogo, ad accertare l’esistenza, nei fatti, di una variazione temporanea del luogo di lavoro che sia qualificabile come trasferta. Non di rado, infatti, l’istituto in esame viene fittiziamente utilizzato dai datori di lavoro per abbattere l’imponibile previdenziale, fiscale e assicurativo, visto lo speciale trattamento normativo riconosciuto dal legislatore. Verifiche ispettive A tal proposito risultano fondamentali i seguenti elementi istruttori: comunicazione obbligatoria telematica e lettera d’assunzione ove risulta il luogo di lavoro, constatazioni e dichiarazioni dei lavoratori acquisite durante l’accesso ispettivo, Libro Unico del Lavoro/cedolini paga ove vengono riconosciuti i trattamenti economici in parola, nonché documentazione inerente le spese effettuate. Qualora dall’esame di questi elementi dovesse emergere l’inesistenza di una trasferta, gli ispettori provvederanno alla ricostruzione dell’imponibile previdenziale e a contestare alla ditta in verifica le infedeli registrazioni sul Libro Unico del Lavoro. Verifiche ispettive Il vademecum del Ministero del Lavoro sul Libro Unico precisa che le registrazioni infedeli su tale documento, oltre ad essere sanzionate in base al numero delle mensilità sfalsate, non saranno sanabili in virtù del comportamento artatamente commissivo del datore di lavoro. Pertanto, la ditta in verifica non potrà godere dell’ammissione al pagamento della sanzione in misura minima. Verifiche ispettive Diversamente, qualora l’organo di vigilanza abbia constatato l’esistenza della trasferta, procederà alla verifica delle caratteristiche di quest’ultima, al fine di accertarne il corretto inquadramento normativo. In primo luogo verrà presa in considerazione l’entità dello spostamento; se, cioè, sia avvenuto all’estero o dentro i confini del comune del luogo di lavoro abituale. In secondo luogo, gli organi di vigilanza esamineranno, in base all’inquadramento contrattuale del lavoratore, la natura dei compensi legati alle trasferte: se cioè il lavoratore sia o meno qualificabile come trasfertista. Verifiche ispettive A tal proposito risultano decisive sia le caratteristiche intrinseche dell’attività svolta dal lavoratore sia il contratto di lavoro. Nell’ipotesi frequente in cui all’indennità di trasferta si accompagni anche un rimborso spese, l’organo di vigilanza procederà all’analisi dei documenti giustificativi delle stesse e successivamente ad appurarne la veridicità, nonché il corretto inquadramento normativo. Verifiche ispettive il vademecum del Ministero del Lavoro afferma che vanno annotati sul Libro Unico del Lavoro anche i rimborsi spese esenti fiscalmente e contributivamente; tuttavia, l’omessa annotazione non sarà sanzionabile qualora non abbia un’incidenza fiscale/contributiva. Lo stesso vademecum ha cura di precisare che non vanno annotate sul LUL le spese solamente anticipate dal lavoratore, ma che risultino intestate direttamente al datore di lavoro tramite fattura. Verifiche ispettive Qualora dagli elementi istruttori dovesse emergere solo una inesattezza nell’ inquadramento normativo della trasferta, sia perché remunerata come indennizzo invece di essere qualificata come retribuzione del trasfertista, sia perché non è stata applicata la giusta soglia di esenzione, l’organo di vigilanza provvederà sempre alla ricostruzione dell’imponibile previdenziale e a sanzionare l’inesattezza delle registrazioni apposte sul LUL. Verifiche ispettive I controlli e gli accertamenti in materia, oltre a confluire in una classico verbale ispettivo dagli esiti sopra descritti, potrebbero dare il la a un provvedimento di diffida accertativa ai sensi dell’art.12 del D.Lgs. n.124/04 di competenza esclusiva degli ispettori del lavoro. Infatti, qualora la trasferta abbia generato dei crediti di lavoro insoddisfatti, che abbiano i caratteri della certezza, liquidità ed esigibilità, gli ispettori del lavoro potranno diffidare il datore di lavoro al pagamento delle somme spettanti al lavoratore. Verifiche ispettive Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro non ottemperi a tale diffida entro 30 giorni, o non si accordi con il lavoratore, entro lo stesso termine, in sede di conciliazione monocratica, il provvedimento in parola assume, a mezzo di decreto direttoriale, valore esecutivo. In ultimo, ma non per ordine di importanza, l’istituto della trasferta potrebbe incidere sugli aspetti assicurativi inerenti gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; in particolare la dislocazione del lavoratore potrebbe aumentare il rischio infortunio dello stesso, e quindi il premio assicurativo. Verifiche ispettive l’Istituto, con la nota n.4465 del 22 maggio 2008, rivedendo parzialmente la precedente posizione, ha specificato che l’ obbligo di rideterminare il premio assicurativo sussiste solo nell’ipotesi in cui il lavoratore in trasferta corra rischi diversi da quelli inerenti le mansioni per le quali è stato assunto . Trattamento economico È ormai consolidata la prassi secondo cui è la contrattazione collettiva di settore a stabilire le spettanze economiche inerenti la trasferta; solitamente viene corrisposta un’indennità di trasferta - c.d. diaria -volta, per lo più, a compensare il disagio sostenuto dal lavoratore a causa dello spostamento. Tale importo, sebbene a volte venga individuato in misura fissa, normalmente rappresenta una percentuale della retribuzione giornaliera ed è proporzionato alla durata della trasferta. In aggiunta o in alternativa alla diaria, l’autonomia collettiva prevede anche il rimborso delle spese vive sostenute dal lavoratore per comunicazioni di servizio, per il vitto, l’alloggio e per il viaggio, qualora abbia utilizzato - previa autorizzazione del datore di lavoro- il mezzo proprio. Trattamento economico Va precisato che il tempo di viaggio per raggiungere il luogo della trasferta non è considerato orario di lavoro, salvo che non sia strutturale alla prestazione lavorativa, come nell’ipotesi degli autisti, propagandisti, commessi viaggiatori ecc. Inoltre la Cassazione ha avuto modo di precisare, con la sentenza n.5701 del 22 marzo 2004 , che: Trattamento economico “il tempo impiegato per raggiungere il posto di lavoro rientra nell’attività lavorativa vera e propria -con sommatoria al normale orario di lavoro- allorché sia funzionale rispetto alla prestazione. Tale requisito sussiste quando il dipendente, obbligato a presentarsi alla sede dell’impresa, sia inviato, di volta in volta, in varie località per svolgere la prestazione lavorativa”. Trattamento economico Tale rimborso può essere: a piè di lista , in cui il datore di lavoro rimborsa tutte le spese analiticamente elencate e giustificate; forfetario , attraverso la corresponsione di una diaria di trasferta in misura fissa giornaliera a compensazione di tutte le spese; tale cifra può differenziare a seconda della qualifica del dipendente e viene relazionata al numero delle giornate (anche festive) trascorse in trasferta. Trattamento economico misto , prevedendo la copertura di una parte delle spese con il sistema a piè di lista e di un’altra con quello forfetario; a volte la contrattazione collettiva determina una decurtazione della diaria, nell’ipotesi in cui vengano rimborsate le spese di alloggio. Rimborso analitico piè di lista Rimborso analitico delle spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto, debitamente documentate, non concorrono a formare il reddito. Le “altre” spese sopraccitate anche se non documentate ma solo analiticamente prospettate, non concorrono a formare il reddito fino alla soglia di € 15,49 (€. 25,82 per le trasferta all’estero); le indennità e i rimborsi per le trasferte all’interno del territorio comunale sono considerate per intero come reddito; le indennità e le maggiorazioni ricevute dai trasferisti concorrono a formare il reddito nella misura del 50%. Rimborso forfetario le indennità per le trasferte fuori dal territorio comunale non concorrono a formare il reddito del lavoratore fino alla cifra di € 46,48 al giorno (€ 77,47 per le trasferte all’estero); tale limite va computato al netto delle spese di viaggio e di trasporto; Rimborso misto E’ il caso della corresponsione dell’indennizzo combinato a un rimborso spese. A tal proposito occorre distinguere tre fattispecie: 1. nell’ipotesi di indennizzo + rimborso spese per vitto o alloggio, la soglia di € 46,40 si riduce di un terzo, mentre, qualora siano rimborsate entrambe, tale riduzione ammonterà a due terzi. Pertanto, tali rimborsi non concorrono a formare il reddito; 2. nell’ipotesi di indennizzo + rimborso delle spese per il viaggio e trasporto, la franchigia di € 46,40 rimane immutata; inoltre tali rimborsi non concorrono a formare il reddito; 3. nell’ipotesi di indennizzo + spese ulteriori (lavanderia, telefono, parcheggio, mance ecc.), la soglia di € 46,48 rimane immutata, ma i rimborsi concorreranno interamente a formare il reddito; Disciplina previdenziale e fiscale Per diverso tempo la questione del regime fiscale e previdenziale applicabile alle indennità di trasferta ha risentito del dibattito dottrinale e giurisprudenziale sulla natura giuridica delle indennità di trasferta e dei rimborsi spesa. Tutto ha origine dal principio di onnicomprensività dei redditi da lavoro dipendente scandito dall’art.51, co.1, del TUIR, secondo cui: “ Il reddito da lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro ”. Appare evidente come il legislatore, con tale previsione, abbia escluso, in assenza di una precisa disposizione legislativa, che una qualsiasi erogazione nell’ambito del rapporto di lavoro possa essere esclusa dall’ Irpef. La natura restitutoria - risarcitoria delle indennità di trasferta e la loro estraneità rispetto alla retribuzione da lavoro dipendente, ha dato il via alla tesi della loro esclusione dall’ambito di applicazione dell’Irpef. il dipendente in trasferta che sostiene delle spese per adempiere all’incarico conferitogli dal datore di lavoro rischierebbe di guadagnare di meno rispetto a coloro che, non effettuando tale incarico, percepiscono una medesima retribuzione . Tale orientamento risulta, oggi, del tutto minoritario, in quanto è opinione diffusa che le indennità e i rimborsi spesa, ai fini fiscali, abbiano natura mista, ovvero retributiva solo quando superino un determinato importo e abbiano determinate caratteristiche. Esclusione dal computo istituti contrattuali Il regime della computabilità delle indennità di trasferta nel calcolo dell’imponibile fiscale e previdenziale, non va di pari passo con la ricostruzione del concetto di retribuzione ai fini del calcolo degli istituti della tredicesima, 14ma mensilità, Tfr, maggiorazione per straordinario, ferie, permessi, ecc..; I C.C.N.L. a cui è demandata l’individuazione degli elementi costitutivi per la base di calcolo dei suddetti istituti, confermano la natura risarcitoria delle somme erogate in occasioni di trasferte escludendo così la loro computabilità ai fini di altri istituti contrattuali. INDENNITA’ DI TRASFERTA NEL COMUNE Le indennità o i rimborsi a fronte di spese (vitto, alloggio e viaggio), inerenti trasferte effettuate in territorio comunale, concorrono a formare il reddito e sono soggette pertanto a tassazione. E' escluso dall'imposta il rimborso per le spese di trasporto opportunamente comprovate dal vettore mediante documentazione (ad esempio la ricevuta del taxi, il biglietto dell'autobus, il biglietto del treno, ecc.). DOCUMENTAZIONE DELLE SPESE Tutta la documentazione deve essere il più possibile precisa e dettagliata. Per le spese a piè di lista occorre indicare nel prospetto riepilogativo: data, descrizione, documento allegato e importo. Per i rimborsi chilometrici occorre indicare: data, percorso, società, enti o persone visitati, chilometri percorsi. Tutti i riepilogativi delle spese devono riportare i dati del collaboratore e la sua firma, importante in quanto attesta la natura e la quantità della spesa, in particolare per quelle non documentate o i biglietti di viaggio non intestati come i biglietti ferroviari o autostradali. DOCUMENTAZIONE DELLE SPESE Si consideri infine che incomplete o inesatte note spese, considerate regolari, se contestate in seguito a verifiche sia dell’amministrazione finanziaria che degli istituti ed enti previdenziali e assicurativi, potrebbero comportare oltre alla ripresa fiscale per reddito non dichiarato da parte del collaboratore, anche sanzioni per l’inosservanza degli obblighi previdenziali e assicurativi. DOCUMENTAZIONE DELLE SPESE Quando si riferisce all’ambito territoriale comunale deve intendersi l'ambito comunale in cui materialmente il lavoratore subordinato o parasubordinato ha la propria abituale sede di lavoro, a nulla rilevando l'ampiezza dell'estensione territoriale comunale. Per abituale sede di lavoro s’intende quella dichiarata dal datore di lavoro nella lettera di assunzione sottoscritta col lavoratore, fatti salvi eventuali trasferimenti che comporterebbero la variazione di tale sede. DOCUMENTAZIONE DELLE SPESE Relativamente alle trasferte fuori dell'ambito del territorio comunale, occorre precisare che, affinché non sorgano problemi in merito al riconoscimento dei limiti di esenzione, è opportuno che venga tenuta la documentazione della trasferta stessa come ad esempio la lettera d'incarico, l'autorizzazione all'utilizzo della propria auto e la qualsivoglia altre documentazione (ad esempio lo scambio di email intrattenuto con i clienti o fornitori) in cui si evidenzia la necessità di uno spostamento del dipendente al di fuori dell'ambito comunale e nell'interesse dell'azienda. DOCUMENTAZIONE DELLE SPESE A decorrere dal 1° gennaio 1998 la retribuzione sulla quale devono essere calcolati i contributi per il finanziamento delle prestazioni pensionistiche e per tutte le altre prestazioni previdenziali ed assistenziali è quella individuata dall'art. 12 della L. 30 aprile 1969, n. 153 che ha fissato il principio in base al quale l'assoggettamento al prelievo contributivo dei redditi di lavoro dipendente avviene sulla medesima base imponibile determinata ai fini fiscali a norma dell'art. 51, del TUIR (armonizzazione). DOCUMENTAZIONE DELLE SPESE Pertanto, nel caso di specie, le indennità e i rimborsi corrisposti ai dipendenti e/o collaboratori nel rispetto dei criteri e limiti sopra esposti essendo esenti dalla base imponibile fiscale sono esenti anche dalla base imponibile previdenziale. La retribuzione in natura L’art 51, co 2 del TUIR individua una serie di benefits in natura che o non concorrono in toto alla formazione del reddito di lavoro dipendente a determinate condizioni, oppure in alcuni casi entro limiti massimi prefissati (benefits esenti), ovvero vi concorrono in misura agevolata. Si tratta di somme o beni che pur avendo la natura di reddito di lavoro dipendente non sono soggetti a imposizione o lo sono in base a criteri di determinazione dell’imponibile per previsione normativa. La retribuzione in natura Tutti i benefits costituiscono un vantaggio economico per il dipendente conseguito in relazione al rapporto di lavoro e sarebbero compresi nel reddito imponibile sulla base del principio di onnicomprensività, se non esistessero le deroghe che esamineremo nei più frequenti benefits. Alcuni benefits sono ammessi all’esenzione, a condizione di essere erogati in natura. Tali sono i b.f. che si traducono nella disponibilità per il La retribuzione in natura Un bene o un servizio, reso direttamente dal datore di lavoro o indirettamente tramite terzi. Di conseguenza salvo che espressamente il legislatore non equipari al benefit in natura l’erogazione di denaro, le regole applicabili al primo non possono essere estese alla seconda modalità di erogazione dello stesso. I Fringe benefits I fringe benefit sono particolari compensi che figurano in busta paga al solo fine di essere tassati essendo il loro valore intrinseco già usufruito dal dipendente o dal collaboratore come utilizzo di un bene o servizio o la soddisfazione di un bisogno economico. I Fringe benefits La traduzione letterale è: 'fringe' = indennità aggiuntiva 'benefit' = corresponsione in natura. Di fatto si tratta di tutta una serie di emolumenti retributivi che vengono esposti nelle retribuzioni (LUL) dei lavoratori dipendenti o dei collaboratori a progetto e che hanno una caratteristica comune: quella di non essere immediatamente determinabili in moneta in quanto si riferiscono a speciali trattamenti cosiddetti 'in natura' di cui gode il dipendente o il collaboratore nell'ambito del rapporto di lavoro che lo lega ad un datore di lavoro. I Fringe benefits Le categorie principali di fringe benefit in cedolino paga sono: l'auto aziendale, i buoni pasto, l‘assegnazione dell’alloggio, le polizze assicurative vita, il telefono cellulare. Esistono anche altre forme di fringe benefit come l'offerta di azioni ai dipendenti, le cessioni di prodotti aziendali a particolari condizioni di favore, il prestito personale ai dipendenti a tassi inferiori a quelli di mercato, ecc. I Fringe benefits In generale, ogni qual volta un dipendente o un collaboratore utilizza un bene o servizio specifico oppure usufruisce della soddisfazione di un bisogno in costanza di rapporto di lavoro, allora si tratta di un fringe benefit. Poiché il fringe benefit deve comunque essere registrato sul LUL, si pone il problema della determinazione del suo valore, che rappresenta sempre un valore convenzionale o di riferimento, trattandosi di trattamento 'in natura'. I Fringe benefits Il calcolo del fringe benefit viene fatto secondo diverse modalità, le principali sono: la predeterminazione normativa di valori di riferimento, come nel caso della percentuale da applicare alle tariffe chilometriche ACI e della determinazione della fascia annua di percorrenza, oppure in base al cosiddetto 'valore normale'. I Fringe benefits Secondo l'articolo 3 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, "per 'valore normale' si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e servizi della stessa specie o similari in condizioni di libera concorrenza ed al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati e in mancanza nel tempo e nel luogo più prossimi". I Fringe benefits Secondo l'articolo 3 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, "per 'valore normale' si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e servizi della stessa specie o similari in condizioni di libera concorrenza ed al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati e in mancanza nel tempo e nel luogo più prossimi". I Fringe benefits Da non confondere i fringe benefit con i premi individuali o le liberalità occasionali del datore di lavoro: in questo caso infatti si tratta di somme immediatamente determinabili e quindi vanno inserite nel LUL ed assoggettate a contributi e ritenute fiscali se eccedono il limite di € 258.23 annuali (esenti quindi fino a tale limite). Fringe benefit auto aziendale: Il caso della autovettura aziendale è forse quello più diffuso. Per capire come effettuare il calcolo del fringe benefit occorre distinguere i casi seguenti: L'autovettura aziendale viene utilizzata dal dipendente (o dal collaboratore) sia per ragioni di lavoro che per ragioni private: il cosiddetto uso promiscuo'. In questo caso il valore del fringe benefit è pari al 30% dell'importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km annui, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali ACI, al netto dell'ammontare eventualmente addebitato al dipendente. Fringe benefit auto aziendale: Tali tabelle devono essere pubblicate dal Ministero delle Finanze entro il 31 dicembre ed hanno effetto dal periodo d'imposta successivo. Per la correttezza del calcolo – considerata la grande varietà di automezzi - si consiglia di desumere il modello della vettura utilizzata ad uso promiscuo dal libretto di circolazione. Se l'auto aziendale è utilizzata dal dipendente per esigenze esclusive di lavoro: In questo caso non c'è nessun "fringe benefit" poiché il costo dell'automezzo è sostenuto dall'azienda. Fringe benefit auto aziendale: Nel caso di auto, acquistata dall'azienda, e utilizzata totalmente dal dipendente a solo uso personale senza alcun addebito. Si tratta in questo caso certamente di un "fringe benefit", il cui valore è determinato secondo la regola generale di valorizzazione dei benefit e quindi al 'valore normale'. Per le autovetture si fa riferimento per esempio al costo del noleggio. Fringe benefit auto aziendale: In caso di auto di proprietà del dipendente utilizzata anche per esigenze di lavoro. In questo caso non solo non c'è alcun 'fringe benefit' ma il lavoratore ha diritto al rimborso dei Km effettuati per uso aziendale in base alla tariffa A.C.I. e ai km. percorsi per ragioni di lavoro e l'importo non è fiscalmente imponibile. Autovetture aziendali Il veicolo aziendale può essere concesso in uso al lavoratore per tre differenti finalità, dalle quali discendono differenti regimi fiscali sia in capo al lavoratore che al datore di lavoro (Min. Finanze, circ. 13.02.1997 n.37): a) uso personale b) uso promiscuo c) uso esclusivamente aziendale Autovetture aziendali Premesso che l'uso esclusivamente aziendale non presenta alcun risvolto fiscale in capo al lavoratore, bensì al datore di lavoro, è necessario individuare la modalità di concessione in uso del veicolo aziendale. In particolare l'uso promiscuo del veicolo deve risultare da apposita documentazione, quale un'apposita clausola nel contratto di lavoro (circ. Min. n.48/E del 10.02.1998). Autovetture aziendali La concessione dell'autovettura può essere a titolo - gratuito oneroso Per esempio il lavoratore potrebbe essere chiamato a concorrere parzialmente alle spese di conduzione/manutenzione (assicurazione, tassa di circolazione, tagliando, revisioni,...) oppure spese derivanti dallo sfruttamento del bene (carburante). In caso di concorso del lavoratore alle spese, il reddito individuato per il benefit dovrà essere diminuito dell'ammontare corrispondente. Autovetture aziendali TFR Per quanto riguarda il trattamento di fine rapporto, l'art.2120 c.c. al c.2 prevede che , salvo diversa disposizione dei CCNL , la retribuzione annua ai fini del calcolo del TFR “comprende tutte le somme tra cui l'equivalente delle prestazioni in natura , corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese”. Se ne ricava pertanto che il controvalore economico del fringe benefit rientra nella retribuzione da prendere come base per il calcolo del TFR. Si ritiene che il valore economico da considerare per la quantificazione del TFR possa essere ricondotto al valore normale (uso privato) o forfettario (uso promiscuo)utile anche ai fini previdenziali e fiscali. VEICOLI AZIENDALI MENSILITA' AGGIUNTIVE I contratti collettivi nazionali, unico riferimento in materia, solitamente regolamentano la determinazione delle mensilità aggiuntive esponendo gli elementi di paga utili, a volte ricorrono ad una elencazione non esaustiva; in altri casi si esprimono con formule come “retribuzione normale” “retribuzione di fatto”, “paga mensile”. Alla luce di tali considerazioni a nostro parere il valore economico correlato al fringe benefit in questione, pur ricorrendo il carattere della continuità, non è da computare ai fini della maturazione dei ratei delle mensilità aggiuntive (il valore del fringe benefits è individuato considerando lo sfruttamento del mezzo riferito a un anno , 365 giorni). Buoni pasto Ai sensi dell’art 51, co 2, lett.c) del TUIR non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente «le somministrazioni di vitto da parte dei datori di lavoro, nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi o, fino all’importo complessivo giornaliero di €. 5,29, le prestazioni e le indennità sostitutive corrisposte ai cantieri edili, altre strutture lavorative o a unità produttive dove manchino strutture o servizi di ristorazione. Buoni pasto L’erogazione del buono mensa o ticket ha un importo variabile da azienda ad azienda ed il cui valore è oggetto di contrattazione a livello aziendale. Ci sono aziende e datori di lavoro che non corrispondono il buono pasto in quanto non obbligati dalla contrattazione collettiva nazionale, territoriale o aziendale. Buoni pasto Il buono pasto che ha un valore pari o inferiore a €. 5,29 al giorno è pertanto totalmente esente da prelievo contributivo e fiscale; per i buoni pasto di importo superiore a €. 5,29 si deve assoggettare il differenziale: Esempio buono di €. 8,29 al giorno di cui 5,29 esenti e 3,00 euro soggetti a contributi e prelievo fiscale. Mense aziendali L’amministrazione finanziaria con circolare 326/E/1997° risposta a Telefisco 1998 con la circolare 188/E del 16 lugli 1998, punto 8 Equipara alle somministrazioni in mense e alle somministrazioni in vitto da parte dei datori di lavoro: Le convenzioni con i ristoranti; La fornitura di cestini – vassoi preconfezionati conteneti il pasto dei dipendenti. Mense aziendali Anche le mense aziendali non sono obbligatorie, salvo diverse indicazioni contrattuali e sono stabilite da accordi aziendali, anche in relazione all’ubicazione dei siti produttivi. In alcune zone industriali esistono mense interaziendali che si occupano della somministrazione dei pasti dei lavoratori di più stabilimenti. Talvolta i dipendenti partecipano con una quota a proprio carico che è una trattenuta netta. ASSEGNAZIONE DELL’ALLOGGIO Poiché il f.b. di cui si parla è l'utilizzo di un immobile, occorre alternativamente predisporre un contratto di affitto o un contratto di comodato a seconda che si intenda locare l'immobile o darne in godimento (nel caso di immobile non di proprietà dell'impresa occorrerà verificare la possibilità che la stessa possa sublocale l'immobile a terzi). La concessione, quindi, può essere a titolo: - oneroso gratuito il lavoratore potrà usufruire del bene gratuitamente, ovvero dietro corresponsione di una somma a titolo di affitto o di concorso spese. ASSEGNAZIONE DELL’ALLOGGIO VALORE DEL F.B. La base imponibile è pari alla differenza tra la rendita catastale (in mancanza: valore vincolato o di libero mercato) aumentata di tutte le spese inerenti al fabbricato e quanto pagato dal dipendente. Per i fabbricati iscritti al catasto ma privi di rendita, perché non ancora censiti o perché rurali, si deve fare riferimento alla rendita presunta. L'imponibile si riduce al 30% se il fabbricato è utilizzato anche per servizio (concesso in connessione con l'obbligo di dimorare nell'alloggio: esempio custodi e portieri). ASSEGNAZIONE DELL’ALLOGGIO Il valore dell'alloggio concesso a più dipendenti deve essere ripartito tra gli stessi in relazione alle parti del fabbricato a ciascuno di essi assegnato (Min. Finanze circ. n.326/E/1997). ASSEGNAZIONE DELL’ALLOGGIO ESEMPIO L'azienda affitta un'abitazione per il proprio dipendente (affitto pagato dall'azienda Euro 6.000) Rendita catastale € 2.500 Spese inerenti il fabbricato € 1.000 Addebito al dipendente € 1.200 Il fringe benefit è pari a: 2.500 + 1.000 - 1.200 = € 2.300 (base imponibile fiscale e contributiva) ASSEGNAZIONE DELL’ALLOGGIO IMPATTO SULLA RETRIBUZIONE L'elevato valore del benefit alloggio ha visto in più occasioni il ricorso alla magistratura da parte dei beneficiari per vedersi riconoscere l'incidenza dello stesso sulle competenze differite, in particolare nell'ammontare del TFR. Qualora il CCNL applicabile al rapporto di lavoro non regolamenti la specifica dazione in natura ovvero usi clausole generiche per la determinazione dell'accantonamento annuo, sarà sempre possibile, stante la non occasionalità dell'erogazione, richiesta dall'art. 2120 del cc., invocare l'inclusione del controvalore dell'alloggio nella retribuzione utile. ASSEGNAZIONE DELL’ALLOGGIO Una giurisprudenza non sempre univoca consiglia quindi di regolamentare, ove possibile, direttamente tra le parti l'uso o la valorizzazione del benefit in questione al fine di evitare l'insorgere di contenzioso. PRESTITI AL PERSONALE DIPENDENTE E' il caso in cui il datore di lavoro concede ai propri dipendenti direttamente prestiti a un tasso agevolato rispetto al tasso ufficiale di sconto. In genere i dipendenti possono richiedere un prestito all'impresa per due motivi: la ridotta onerosità (tasso di interesse nullo o ridotto rispetto a quello bancario). l'assenza di formalità e di garanzie particolari. Il prestito si configura dunque come un concreto vantaggio per il dipendente. La brevità della durata e l'entità dell'importo sono elementi necessari per la concessione del prestito e giustificano il regime di favore riservato alla fattispecie. PRESTITI AL PERSONALE DIPENDENTE Valore del fringe benefit. Costituisce reddito il 50% della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto (ora TUR) vigente al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi. Tale disposizione non si applica: per i prestiti stipulati anteriormente al 1 gennaio 1997, per quelli di durata inferiore ai dodici mesi concessi, a seguito di accordi aziendali, dal datore di lavoro ai dipendenti in contratto di solidarietà o in cassa integrazione guadagni, a dipendenti vittime dell'usura ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, acconti e anticipazioni sulle retribuzioni (Circ. min. n.29/E del 7 febbraio 1997). PRESTITI AL PERSONALE DIPENDENTE Esempio: Prestito di € 10.000; tasso di interesse stabilito, 6%; tasso ufficiale di riferimento 8% (fine periodo di imposta); Determinazione reddito: 800-600 = € 200x50% = € 100 (fringe benefit rilevante) Se in capo al lavoratore non vi sono altri fringe benefits imponibili, tale somma essendo inferiore a euro 258,23, è esente da tassazione. BENI E SERVIZI PRODOTTI DALL'AZIENDA Si tratta di beni e servizi prodotti dal datore di lavoro, che l'azienda distoglie dalla loro originaria destinazione per cederli gratuitamente ovvero a condizioni di particolare favore ai propri dipendenti. Il criterio di tassazione è fissato dal 1 comma dell'art. 51 TUIR. In linea di principio, dunque, qualunque omaggio ai dipendenti di beni o servizi prodotti dall'azienda risulta essere imponibile per il lavoratore. BENI E SERVIZI PRODOTTI DALL'AZIENDA L'amministrazione finanziaria ha fornito ulteriori spunti nella Risoluzione n.202 del 23 ottobre 2003, laddove ha affermato che il valore del premio assegnato al dipendente, nel caso di specie autovetture, concorre autonomamente ed interamente, quale bene in natura, ai sensi dell'art.51 TUIR, a formare il reddito di lavoro dipendente. Pertanto tale valore deve essere assoggettato a ritenuta alla fonte ai sensi dell'art.23 del DPR 66/73, e non dell'art.30 del medesimo DPR che regola le ritenute sui premi e vincite. BENI E SERVIZI PRODOTTI DALL'AZIENDA Per stabilire il valore dei beni e servizi ceduti a condizione di favore si farà riferimento al concetto di “valore normale” (art.51 TUIR). Di conseguenza una volta identificato il prezzo del bene questo andrà sottoposto a contribuzione secondo le aliquote ordinarie semprechè nel periodo di imposta abbia superato il valore di euro 258,23, franchigia concessa dal legislatore per tali fattispecie di erogazioni in natura. Sarà opportuno di conseguenza che l'erogazione e il valore aziendalmente attribuito, risulti sempre da idonea documentazione in modo da poter sostenere qualsiasi verifica. BENI E SERVIZI PRODOTTI DALL'AZIENDA IMPATTO SULLA RETRIBUZIONE Ove la concessione del benefit in natura abbia carattere di continuità, quindi non per i casi di uno sconto “una tantum” sull'acquisto specifico, sicuramente si avranno delle richieste di inclusione del controvalore in tutti gli elementi della retribuzione. TELEFONO CELLULARE E PC Il telefono portatile e il computer sono ormai di uso quotidiano e in campo lavorativo sono importanti in quanto rappresentano strumenti per l'aumento della produttività aziendale, oltre che un modo per rendere più snella la comunicazione tra dipendenti e base operativa. Per il lavoratore sono utilizzabili di fatto anche nel tempo libero e quindi sono benefits particolarmente appetibili. Affinchè si possa configurare un benefit, per quanto riguarda questi due tipi di disponibilità, occorre esaminare se vi sia la destinazione per l'uso esclusivamente aziendale. TELEFONO CELLULARE E PC Nel caso in cui l'azienda dia in uso al dipendente il p.c. o il cellulare affinché possa espletare al meglio le funzioni aziendali, non si configura un benefit. In tal caso infatti il lavoratore non avrà la piena disponibilità del bene in quanto dovrà restituirlo all'azienda alla fine della giornata lavorativa. TELEFONO CELLULARE E PC APETTI FISCALI Il criterio di tassazione è fissato dal disposto del 1°comma dell'art.51 TUIR. La norma stabilisce una franchigia entro la quale non si determina un valore imponibile in capo al dipendente. Il Ministero delle finanze nella sua circolare n. 326/1997 ha ritenuto che tale franchigia sia “una previsione di carattere generale applicabile senza dubbio anche con riferimento ai beni di cui al comma 4°”. Di conseguenza ciò vale a qualificare la franchigia di euro 258,23 come generalissima ovvero applicabile a qualunque tipologia di fringe benefit. TELEFONO CELLULARE E PC L'azienda potrà pertanto cercare di contenere il valore del f.b al di sotto di questa soglia oltre la quale il valore diventa reddito in capo al dipendente. Erogazioni che non concorrono alla formazione del reddito L’art 51 TUIR , lett. f-bis, co2, ammette all’esenzione dal prelievo le somme erogate alla generalità dei dipendenti a categorie di esse per fronteggiare: Le spese di frequenza di asili nido e di colonie climatiche da parte dei familiari di cui all’art 12 del Tuir; Borse di studio ai medesimi familiari. Somme e valori soggetti a imposizione ALLOGGIO CONCESSO IN LOCAZIONE, USO O COMODATO IMPONIBILE (pari alla differenza fra la rendita catastale aumentata di tutte le spese meno quanto corrisposto dal lavoratore per il godimento dell’immobile. ALLOGGIO CONCESSO IN LOCAZIONE, USO O COMODATO CHE NON DEVE ESSERE ISCRITTO AL CATASTO IMPONIBILE (pari alla differenza fra il canone di locazione determinato in regime vincolistico o, in mancanza, quello di libero mercato meno quanto corrisposto dal lavoratore per il godimento dell’immobile. ANTICIPI ACCONTI TFR Imponibile a tassazione separata reddito di riferimento TFR Somme e valori soggetti a imposizione ASSICURAZIONI INFORTUNI E VITA EXTRAPROFESSIONALI IMPONIBILE (EVENTUALE DETRAZIONE SE LA POLIZZA RISPETTA I LIMITI DELL’ART 15 TUIR) ASSICURAZIONI SANITARIE SONO IMPONIBILI COMPENSI IN NATURA IMPONIBILI AL VALORE, SALVOIL LIMITE DI ESENZIONE DI 258,23 EURO COMPLESSIVI OVVERO CUMULANDO TUTTI I BENEFIT EROGATI NELL’ANNO Somme e valori soggetti a imposizione CELLULARI PER USO ANCHE PERSONALE IMPONIBILE,A VALORE NORMALE, PER L’UTILIZZO CON ADDEBITO DELLE TELEFONATE. CONTRIBUTI PER ASSISTENZA IMPONIBILI SOLO PER SANITARIA INTEGRATIVA E L’IMPORTO CHE ECECDE I PREVIDENZA LIMITI STABILITI. COMPLEMENTARE RIMBORSI SPESE esempio tasse scolastiche dei figli, colf, Iscrizione a circoli sportivi o culturali IMPONIBILI (salve le regole applicabili per trasferte e trasferimenti). Somme e valori soggetti a imposizione SOMME E VALORI PERCEPITI IMPONIBILI SOTTO FORMA DI PARTECIPAZIONE AGLI UTILI VEICOLI CONCESSI IN USO ESCLUSIVO E PERSONALE DEI DIPENDENTI IMPONIBILE A VALORE NORMALE VEICOLI CONCESSI IN USO PROMISCUO IMPONIBILE SECONDO LE APPOSITE REGOLE (CALCOLO TABELLE ACI)