CATTEDRA DI DIRITTO COMMERCIALE Prof. Gian Domenico Mosco CASI CASSAZIONE CIVILE, sez. I, 10 aprile 1999, n. 3514 – LOSAVIO Pres. - MILANI Rel. – MACCARONE P.M. – Banco Sicilia c. Martini e altro. La concessione di una fideiussione da parte di una s.n.c. risulta estranea al suo oggetto sociale (indicato nello statuto) allorché difetti un concreto vantaggio imprenditoriale che la società possa ricavare dalla fideiussione, in quanto prestata gratuitamente e in mancanza di collegamenti funzionali tra le sue attività e quelle della società garantita. Per gli stessi motivi vi è conflitto di interessi tra la s.n.c. e il suo amministratore-legale rappresentante, che ricopra le stesse funzioni anche per la società garantita. L’azione della società per l’annullamento del contratto posto in essere dall’amministratore in conflitto di interessi è disciplinata dall’art. 1394 c.c., ed è soggetta a prescrizione quinquennale, con decorso dalla data dell’atto, ai sensi dell’art. 1442, comma 3, c.c. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con 3.10.1991 citazione notificata Ulderico Martini, stipulato la fideiussione dell’esclusivo il interesse della società garantita. quale Con sentenza 19/31 gennaio 1994 amministratore e legale rappresentante il Tribunale di Latina accoglieva della s.n.c. Martini e Neri, proponeva l’opposizione, e la decisione, impugnata, opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Banco di Sicilia, era confermata dalla dal presidente del Tribunale di Latina per Corte d’appello di Roma con sentenza il pagamento, in forza di fideiussione 15.12.1995 - 22.2.1996. prestata per la s.r.l. Alboreto, della Osservava la Corte territoriale che somma di L. 615.234.907, oltre interessi la concessione di fideiussione (cui convenzionali, a favore del Banco di l’amministratore della s.n.c. Martini e Sicilia. Deduceva l’opponente la nullità Neri era legittimato per statuto) doveva della fideiussione per estraneità della pur stessa all’oggetto sociale della s.n.c. l’attuazione dello scopo sociale, nel Martini e Neri e per conflitto d’interessi senso che il raggiungimento dei fini fra sociali doveva essere agevolato ed rappresentante essendo Mario e Neri rappresentato, - all’epoca sempre essere coordinata con - avvantaggiato dalla prestazione della amministratore sia della Martini e Neri fideiussione. Nella specie, la circostanza che della Alboreto, ed avendo egli che l’oggetto sociale delle due società 1 SOCIETÀ DI PERSONE – ATTIVITÀ SOCIALE Estraneità all’oggetto sociale e conflitto di interessi dell’amministratore di società di persone Cass., 10 aprile 1999, n. 3514 fosse sotto certi aspetti parallelo (“lavorazione delle olive” per la Martini e partecipazione era avvenuta a favore della moglie e della figlia del Neri. Neri, “trasformazione e vendita di olive Stante il rilevato conflitto ed olio” per la Alboreto) non valeva a d’interesse, la fideiussione era pertanto dimostrare che la fideiussione fosse stata annullabile ai sensi dell’art. 1394 c.c., stipulata non anche nell’interesse della potendosi dubitare della Martini e Neri, svolgendo le due società – riconoscibilità da parte della banca, la strutturalmente e funzionalmente distinte quale, ed autonome – attività affini ma non costitutivo e statuto delle due società, complementari, avrebbe non suscettibili di realizzare un unico ciclo produttivo attraverso una comune organizzazione prendendo ben visione potuto di atto valutare i presupposti del conflitto. Era poi da escludere che aziendale. Era dunque ravvisabile il l’annullabilità fosse soggetta al breve concreto tra termine di decadenza sancito dall’art. l’amministratore e la società, essendo 2377 c.c., non essendo quest’ultima stata norma applicabile alle società di persone, conflitto la d’interessi fideiussione nell’esclusivo interesse prestata della s.r.l. e rientrando comunque la delibera in Alboreto e del Banco di Sicilia, senza questione nelle ipotesi di nullità per alcun vantaggio per la s.n.c. Martini e impossibilità Neri. Né tale conflitto poteva essere previste dal successivo art. 2379, non escluso dalla circostanza che Mario Neri, soggette già quotista di maggioranza della s.r.l. prescrizione. né o illiceità a dell’oggetto, decadenza né a Alboreto, avesse, anteriormente alla Avverso tale sentenza il Banco di prestazione della fideiussione, ceduto le Sicilia propone ricorso, illustrato da sue quote e rinunciato alla sottoscrizione memoria. dell’aumento di capitale, dovendosi presumere la fittizietà dell’operazione poiché la dismissione Resiste la s.n.c. Martini e Neri con controricorso. della MOTIVI DELLA DECISIONE 2 CATTEDRA DI DIRITTO COMMERCIALE Prof. Gian Domenico Mosco CASI 1. Con il primo motivo il ricorrente deduce che: dagli amministratori in nome della società A) erroneamente la Corte d’appello aveva all’oggetto sociale degli atti compiuti desunto della fede: e certamente gli elementi acquisiti fideiussione all’oggetto sociale della al giudizio erano idonei ad escludere la società fideiubente, in quanto: a) aveva malafede del Banco, dati gli amplissimi invertito l’onere della prova, poiché poteri sarebbe spettato alla Martini e Neri all’amministrazione della Martini e Neri e dimostrare la fondatezza della propria le commistioni di fatto tra le due società. eccezione, e non al Banco dimostrarne Le censure sono infondate. l’infondatezza; b) aveva trascurato di In ordine al punto A), la Corte considerare per statuto d’appello ha affermato la estraneità della apprezzata non soltanto alla stregua delle fideiussione all’oggetto sociale della disposizioni statutarie, ma tenendo conto garante delle finalità imprenditoriali in concreto disposizioni statutarie delle due società – perseguite dalla società fideiubente; c) con particolare riferimento all’oggetto aveva insufficientemente valutato, sia sociale della s.n.c. Martini e Neri in singolarmente che nel loro complesso, gli relazione all’oggetto sociale della s.r.l. elementi di collegamento tra le due Alboreto – dalle quali ha desunto società, sul piano sia funzionale che l’assenza soggettivo - familiare; imprenditoriale la l’estraneità spettanti andava B) che l’estraneità non può essere opposta ai terzi in buona Corte d’appello in in base all’esame concreto di ricavabile delle vantaggio dalla aveva fideiussione per la società garante, trascurato di considerare che l’inefficacia nonché in base all’accertata irrilevanza della fideiussione richiedeva non soltanto od infondatezza delle circostanze in l’accertamento della proposito dedotte dall’appellante con i garanzia all’oggetto sociale della società motivi di gravame, in relazione ai fideiubente, ma anche l’insussistenza collegamenti familiari fra i soci delle due della buona fede del creditore, dato che, società ed agli ipotizzabili collegamenti ai sensi dell’art. 2384-bis c.c., l’estraneità funzionali fra le due attività. dell’estraneità 3 SOCIETÀ DI PERSONE – ATTIVITÀ SOCIALE Estraneità all’oggetto sociale e conflitto di interessi dell’amministratore di società di persone Cass., 10 aprile 1999, n. 3514 2. Con il secondo motivo il Non si è verificata quindi alcuna inversione dell’onere probatorio né ricorrente, deducendo violazione e falsa alcuna omessa o carente valutazione di applicazione dell’art. 1394 c.c. nonché circostanze decisive, avendo la Corte omessa, insufficiente e contraddittoria d’appello motivato le proprie conclusioni motivazione, sulla base di argomentazioni logiche e impugnata, per avere: corrette, previa doverosa confutazione delle tesi avanzate dall’appellante. censura la sentenza a) affermato la sussistenza di conflitto d’interessi in via astratta, sulla Quanto al punto B), l’opponibilità base della sola identità del soggetto, al Banco di Sicilia della rilevata estraneità senza valutare in concreto lo scopo della fideiussione all’oggetto sociale della realmente perseguito; società garante è stata affermata dalla Corte d’appello in virtù della b) omesso di verificare l’effettiva riconoscibilità del conflitto da parte del conoscibilità di tale estraneità tramite Banco, non rilevabile dall’atto l’esame dell’atto costitutivo e dello costitutivo e dallo statuto della società statuto della s.n.c. Martini e Neri, da garante; porre evidentemente in relazione con c) affermato la simulazione della atto costitutivo e statuto della s.r.l. dismissione della partecipazione del Neri Alboreto, che la banca, creditrice di tale nella s.r.l. Alboreto in base al solo società, rapporto di parentela esistente tra di lui e confronto non tra poteva i ignorare: due statuti, dal e le cessionarie. particolarmente tra i due oggetti sociali, Anche tali censure sono infondate. emergeva l’assenza di complementarietà Le circostanze dedotte sub a) e sub imprenditoriale tra le due attività che, b) unita al carattere del tutto gratuito della esaminate fideiussione, comportante oneri per la precedente motivo. sola garante, rendeva palese la mancanza sono state sostanzialmente nell’illustrazione già del Il conflitto d’interessi tra la s.n.c. di interesse per la società fideiubente alla Martini e Neri prestazione della fideiussione. rappresentante ed Mario il suo Neri è legale stato 4 CATTEDRA DI DIRITTO COMMERCIALE Prof. Gian Domenico Mosco CASI individuato dalla Corte d’appello in base irrilevante accertare la simulazione o non soltanto all’identità della persona meno fisica partecipazione di Mario Neri, legale della dismissione del Neri nella della s.r.l. rappresentante sia della garante che della Alboreto, posto che non è contestato che garantita, ma anche in forza delle tale dismissione sia avvenuta a favore considerazioni già svolte circa l’estraneità della moglie e della figlia: lo stretto della fideiussione all’oggetto sociale della rapporto intercorrente tra cedente e s.n.c. Martini e Neri, e la riconoscibilità cessionarie lascia infatti in ogni caso la del conflitto da parte della banca, in base titolarità all’esame di atto costitutivo e statuto familiare, e vale a concretare l’interesse delle due società. Se, quindi, la sola del Neri a favorire il mantenimento del coincidenza tra rappresentante della credito bancario per la società garantita. garante e della garantita delle quote nell’ambito 3. Con il terzo motivo il ricorrente, potrebbe ritenersi di per sé non sufficiente ad deducendo integrare il conflitto d’interessi, questo applicazione degli artt. 1394, 2377, 2379 emerge in concreto dall’assenza di c.c., vantaggio imprenditoriale per la s.n.c. contraddittoria motivazione, contesta sia Martini e Neri nella garanzia bancaria la ritenuta inapplicabilità alle società in prestata a favore della s.r.l. Alboreto, nome collettivo dell’art. 2377 c.c. che implicante l’affermata applicabilità dell’art. 2379 - come s’è detto - violazione nonché non e falsa insufficiente ravvisandosi ipotesi e esclusivamente oneri per la società c.c., di garante e vantaggi soltanto per la banca e impossibilità o illiceità dell’oggetto. In per la garantita. ogni caso, sostiene l’erroneità di entrambi Circa il punto c), va osservato che, i richiami normativi, poiché nella specie per dimostrare l’interesse personale del risultava applicabile l’art. 1394 c.c., che Neri nella s.r.l. Alboreto, in contrasto prevede l’annullabilità e non la nullità con l’interesse che avrebbe dovuto dell’atto compiuto dal rappresentante in perseguire quale legale rappresentante conflitto d’interessi col rappresentato. della s.n.c. Martini e Neri, appare 5 SOCIETÀ DI PERSONE – ATTIVITÀ SOCIALE Estraneità all’oggetto sociale e conflitto di interessi dell’amministratore di società di persone Cass., 10 aprile 1999, n. 3514 L’osservazione circa l’inapplica- (come dichiarato nel controricorso, senza bilità sia dell’art. 2377 che dell’art. 2379 contestazione da parte del Banco di c.c. – riguardanti il diverso caso di Sicilia né nella memoria né in sede di impugnazione di delibere assembleari – è discussione), mentre la domanda di pertinente, ma non risolutiva. annullamento è stata avanzata con È esatto, infatti, che nella specie l’opposizione al decreto ingiuntivo, risulta applicabile la disciplina dettata notificata il 3 ottobre 1991, data alla dall’art. 1394 c.c. per il contratto quale concluso dal rappresentante in conflitto prescrizione era ben lungi dalla scadenza. d’interessi col rappresentato, ma tale L’inesatto inquadramento operato disciplina è stata puntualmente rispettata. il termine quinquennale di nella sentenza impugnata si palesa pertanto privo di decisività, risultando Ed invero, l’art. 1394 c.c. prevede l’azione correttamente instaurata l’annullabilità del contratto su domanda secondo la disciplina concretamente del rappresentato, mentre l’art. 1442 c.c. applicabile. stabilisce il termine quinquennale di prescrizione per l’azione Il ricorso deve dunque essere di rigettato, con la condanna della società annullamento, decorrente, ai sensi del ricorrente al pagamento delle spese della terzo comma del suddetto articolo, dalla presente fase del giudizio. conclusione del contratto: l’azione della società per l’annullamento del contratto PER QUESTI MOTIVI posto in essere dall’amministratore in La Corte rigetta il ricorso. conflitto d’interessi è soggetta quindi a Condanna la ricorrente al prescrizione quinquennale con decorso pagamento delle spese del giudizio di dalla data dell’atto, ai sensi dell’art. cassazione, di cui L. 8.000.000 per 1442, onorari e L. 179.900 per esborsi. terzo comma, c.c. (Cass. 6278/90). Ed il contratto di fideiussione è stato stipulato dal Neri il 18 marzo 1988 6