CASSAZIONE CIVILE, sez. I, 10 aprile 1999, n. 3514 – LOSAVIO

CATTEDRA DI DIRITTO COMMERCIALE
Prof. Gian Domenico Mosco
CASI
CASSAZIONE CIVILE, sez. I, 10 aprile 1999, n. 3514 – LOSAVIO Pres. - MILANI Rel. –
MACCARONE P.M. – Banco Sicilia c. Martini e altro.
La concessione di una fideiussione da parte di una s.n.c. risulta estranea al suo oggetto sociale (indicato nello
statuto) allorché difetti un concreto vantaggio imprenditoriale che la società possa ricavare dalla fideiussione, in quanto
prestata gratuitamente e in mancanza di collegamenti funzionali tra le sue attività e quelle della società garantita. Per
gli stessi motivi vi è conflitto di interessi tra la s.n.c. e il suo amministratore-legale rappresentante, che ricopra le stesse
funzioni anche per la società garantita.
L’azione della società per l’annullamento del contratto posto in essere dall’amministratore in conflitto di
interessi è disciplinata dall’art. 1394 c.c., ed è soggetta a prescrizione quinquennale, con decorso dalla data dell’atto, ai
sensi dell’art. 1442, comma 3, c.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con
3.10.1991
citazione
notificata
Ulderico
Martini,
stipulato la fideiussione dell’esclusivo
il
interesse della società garantita.
quale
Con sentenza 19/31 gennaio 1994
amministratore e legale rappresentante
il
Tribunale
di
Latina
accoglieva
della s.n.c. Martini e Neri, proponeva
l’opposizione, e la decisione, impugnata,
opposizione al decreto ingiuntivo emesso
dal Banco di Sicilia, era confermata dalla
dal presidente del Tribunale di Latina per
Corte d’appello di Roma con sentenza
il pagamento, in forza di fideiussione
15.12.1995 - 22.2.1996.
prestata per la s.r.l. Alboreto, della
Osservava la Corte territoriale che
somma di L. 615.234.907, oltre interessi
la concessione di fideiussione (cui
convenzionali, a favore del Banco di
l’amministratore della s.n.c. Martini e
Sicilia. Deduceva l’opponente la nullità
Neri era legittimato per statuto) doveva
della fideiussione per estraneità della
pur
stessa all’oggetto sociale della s.n.c.
l’attuazione dello scopo sociale, nel
Martini e Neri e per conflitto d’interessi
senso che il raggiungimento dei fini
fra
sociali doveva essere agevolato ed
rappresentante
essendo
Mario
e
Neri
rappresentato,
- all’epoca
sempre
essere
coordinata
con
-
avvantaggiato dalla prestazione della
amministratore sia della Martini e Neri
fideiussione. Nella specie, la circostanza
che della Alboreto, ed avendo egli
che l’oggetto sociale delle due società
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SOCIETÀ DI PERSONE – ATTIVITÀ SOCIALE
Estraneità all’oggetto sociale e conflitto di interessi dell’amministratore di società di persone
Cass., 10 aprile 1999, n. 3514
fosse
sotto
certi
aspetti
parallelo
(“lavorazione delle olive” per la Martini e
partecipazione era avvenuta a favore
della moglie e della figlia del Neri.
Neri, “trasformazione e vendita di olive
Stante
il
rilevato
conflitto
ed olio” per la Alboreto) non valeva a
d’interesse, la fideiussione era pertanto
dimostrare che la fideiussione fosse stata
annullabile ai sensi dell’art. 1394 c.c.,
stipulata
non
anche
nell’interesse
della
potendosi
dubitare
della
Martini e Neri, svolgendo le due società –
riconoscibilità da parte della banca, la
strutturalmente e funzionalmente distinte
quale,
ed autonome – attività affini ma non
costitutivo e statuto delle due società,
complementari,
avrebbe
non
suscettibili
di
realizzare un unico ciclo produttivo
attraverso una comune organizzazione
prendendo
ben
visione
potuto
di
atto
valutare
i
presupposti del conflitto.
Era
poi
da
escludere
che
aziendale. Era dunque ravvisabile il
l’annullabilità fosse soggetta al breve
concreto
tra
termine di decadenza sancito dall’art.
l’amministratore e la società, essendo
2377 c.c., non essendo quest’ultima
stata
norma applicabile alle società di persone,
conflitto
la
d’interessi
fideiussione
nell’esclusivo
interesse
prestata
della
s.r.l.
e rientrando comunque la delibera in
Alboreto e del Banco di Sicilia, senza
questione nelle ipotesi di nullità per
alcun vantaggio per la s.n.c. Martini e
impossibilità
Neri. Né tale conflitto poteva essere
previste dal successivo art. 2379, non
escluso dalla circostanza che Mario Neri,
soggette
già quotista di maggioranza della s.r.l.
prescrizione.
né
o
illiceità
a
dell’oggetto,
decadenza
né
a
Alboreto, avesse, anteriormente alla
Avverso tale sentenza il Banco di
prestazione della fideiussione, ceduto le
Sicilia propone ricorso, illustrato da
sue quote e rinunciato alla sottoscrizione
memoria.
dell’aumento
di
capitale,
dovendosi
presumere la fittizietà dell’operazione
poiché
la
dismissione
Resiste la s.n.c. Martini e Neri con
controricorso.
della
MOTIVI DELLA DECISIONE
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CATTEDRA DI DIRITTO COMMERCIALE
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CASI
1. Con il primo motivo il ricorrente
deduce che:
dagli amministratori in nome della società
A) erroneamente la Corte d’appello
aveva
all’oggetto sociale degli atti compiuti
desunto
della
fede: e certamente gli elementi acquisiti
fideiussione all’oggetto sociale della
al giudizio erano idonei ad escludere la
società fideiubente, in quanto: a) aveva
malafede del Banco, dati gli amplissimi
invertito l’onere della prova, poiché
poteri
sarebbe spettato alla Martini e Neri
all’amministrazione della Martini e Neri e
dimostrare la fondatezza della propria
le commistioni di fatto tra le due società.
eccezione, e non al Banco dimostrarne
Le censure sono infondate.
l’infondatezza; b) aveva trascurato di
In ordine al punto A), la Corte
considerare
per
statuto
d’appello ha affermato la estraneità della
apprezzata non soltanto alla stregua delle
fideiussione all’oggetto sociale della
disposizioni statutarie, ma tenendo conto
garante
delle finalità imprenditoriali in concreto
disposizioni statutarie delle due società –
perseguite dalla società fideiubente; c)
con particolare riferimento all’oggetto
aveva insufficientemente valutato, sia
sociale della s.n.c. Martini e Neri in
singolarmente che nel loro complesso, gli
relazione all’oggetto sociale della s.r.l.
elementi di collegamento tra le due
Alboreto – dalle quali ha desunto
società, sul piano sia funzionale che
l’assenza
soggettivo - familiare;
imprenditoriale
la
l’estraneità
spettanti
andava
B)
che
l’estraneità
non può essere opposta ai terzi in buona
Corte
d’appello
in
in
base
all’esame
concreto
di
ricavabile
delle
vantaggio
dalla
aveva
fideiussione per la società garante,
trascurato di considerare che l’inefficacia
nonché in base all’accertata irrilevanza
della fideiussione richiedeva non soltanto
od infondatezza delle circostanze in
l’accertamento
della
proposito dedotte dall’appellante con i
garanzia all’oggetto sociale della società
motivi di gravame, in relazione ai
fideiubente, ma anche l’insussistenza
collegamenti familiari fra i soci delle due
della buona fede del creditore, dato che,
società ed agli ipotizzabili collegamenti
ai sensi dell’art. 2384-bis c.c., l’estraneità
funzionali fra le due attività.
dell’estraneità
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SOCIETÀ DI PERSONE – ATTIVITÀ SOCIALE
Estraneità all’oggetto sociale e conflitto di interessi dell’amministratore di società di persone
Cass., 10 aprile 1999, n. 3514
2. Con il secondo motivo il
Non si è verificata quindi alcuna
inversione
dell’onere
probatorio
né
ricorrente, deducendo violazione e falsa
alcuna omessa o carente valutazione di
applicazione dell’art. 1394 c.c. nonché
circostanze decisive, avendo la Corte
omessa, insufficiente e contraddittoria
d’appello motivato le proprie conclusioni
motivazione,
sulla base di argomentazioni logiche e
impugnata, per avere:
corrette, previa doverosa confutazione
delle tesi avanzate dall’appellante.
censura
la
sentenza
a) affermato la sussistenza di
conflitto d’interessi in via astratta, sulla
Quanto al punto B), l’opponibilità
base della sola identità del soggetto,
al Banco di Sicilia della rilevata estraneità
senza valutare in concreto lo scopo
della fideiussione all’oggetto sociale della
realmente perseguito;
società garante è stata affermata dalla
Corte
d’appello
in
virtù
della
b) omesso di verificare l’effettiva
riconoscibilità del conflitto da parte del
conoscibilità di tale estraneità tramite
Banco,
non
rilevabile
dall’atto
l’esame dell’atto costitutivo e dello
costitutivo e dallo statuto della società
statuto della s.n.c. Martini e Neri, da
garante;
porre evidentemente in relazione con
c) affermato la simulazione della
atto costitutivo e statuto della s.r.l.
dismissione della partecipazione del Neri
Alboreto, che la banca, creditrice di tale
nella s.r.l. Alboreto in base al solo
società,
rapporto di parentela esistente tra di lui e
confronto
non
tra
poteva
i
ignorare:
due
statuti,
dal
e
le cessionarie.
particolarmente tra i due oggetti sociali,
Anche tali censure sono infondate.
emergeva l’assenza di complementarietà
Le circostanze dedotte sub a) e sub
imprenditoriale tra le due attività che,
b)
unita al carattere del tutto gratuito della
esaminate
fideiussione, comportante oneri per la
precedente motivo.
sola garante, rendeva palese la mancanza
sono
state
sostanzialmente
nell’illustrazione
già
del
Il conflitto d’interessi tra la s.n.c.
di interesse per la società fideiubente alla
Martini
e
Neri
prestazione della fideiussione.
rappresentante
ed
Mario
il
suo
Neri
è
legale
stato
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individuato dalla Corte d’appello in base
irrilevante accertare la simulazione o
non soltanto all’identità della persona
meno
fisica
partecipazione
di
Mario
Neri,
legale
della
dismissione
del
Neri
nella
della
s.r.l.
rappresentante sia della garante che della
Alboreto, posto che non è contestato che
garantita, ma anche in forza delle
tale dismissione sia avvenuta a favore
considerazioni già svolte circa l’estraneità
della moglie e della figlia: lo stretto
della fideiussione all’oggetto sociale della
rapporto intercorrente tra cedente e
s.n.c. Martini e Neri, e la riconoscibilità
cessionarie lascia infatti in ogni caso la
del conflitto da parte della banca, in base
titolarità
all’esame di atto costitutivo e statuto
familiare, e vale a concretare l’interesse
delle due società. Se, quindi, la sola
del Neri a favorire il mantenimento del
coincidenza tra rappresentante della
credito bancario per la società garantita.
garante
e
della
garantita
delle
quote
nell’ambito
3. Con il terzo motivo il ricorrente,
potrebbe
ritenersi di per sé non sufficiente ad
deducendo
integrare il conflitto d’interessi, questo
applicazione degli artt. 1394, 2377, 2379
emerge in concreto dall’assenza di
c.c.,
vantaggio imprenditoriale per la s.n.c.
contraddittoria motivazione, contesta sia
Martini e Neri nella garanzia bancaria
la ritenuta inapplicabilità alle società in
prestata a favore della s.r.l. Alboreto,
nome collettivo dell’art. 2377 c.c. che
implicante
l’affermata applicabilità dell’art. 2379
-
come
s’è
detto
-
violazione
nonché
non
e
falsa
insufficiente
ravvisandosi
ipotesi
e
esclusivamente oneri per la società
c.c.,
di
garante e vantaggi soltanto per la banca e
impossibilità o illiceità dell’oggetto. In
per la garantita.
ogni caso, sostiene l’erroneità di entrambi
Circa il punto c), va osservato che,
i richiami normativi, poiché nella specie
per dimostrare l’interesse personale del
risultava applicabile l’art. 1394 c.c., che
Neri nella s.r.l. Alboreto, in contrasto
prevede l’annullabilità e non la nullità
con l’interesse che avrebbe dovuto
dell’atto compiuto dal rappresentante in
perseguire quale legale rappresentante
conflitto d’interessi col rappresentato.
della s.n.c. Martini e Neri, appare
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SOCIETÀ DI PERSONE – ATTIVITÀ SOCIALE
Estraneità all’oggetto sociale e conflitto di interessi dell’amministratore di società di persone
Cass., 10 aprile 1999, n. 3514
L’osservazione circa l’inapplica-
(come dichiarato nel controricorso, senza
bilità sia dell’art. 2377 che dell’art. 2379
contestazione da parte del Banco di
c.c. – riguardanti il diverso caso di
Sicilia né nella memoria né in sede di
impugnazione di delibere assembleari – è
discussione), mentre la domanda di
pertinente, ma non risolutiva.
annullamento è stata avanzata con
È esatto, infatti, che nella specie
l’opposizione
al
decreto
ingiuntivo,
risulta applicabile la disciplina dettata
notificata il 3 ottobre 1991, data alla
dall’art. 1394 c.c. per il contratto
quale
concluso dal rappresentante in conflitto
prescrizione era ben lungi dalla scadenza.
d’interessi col rappresentato, ma tale
L’inesatto inquadramento operato
disciplina
è
stata
puntualmente
rispettata.
il
termine
quinquennale
di
nella sentenza impugnata si palesa
pertanto privo di decisività, risultando
Ed invero, l’art. 1394 c.c. prevede
l’azione
correttamente
instaurata
l’annullabilità del contratto su domanda
secondo la disciplina concretamente
del rappresentato, mentre l’art. 1442 c.c.
applicabile.
stabilisce il termine quinquennale di
prescrizione
per
l’azione
Il ricorso deve dunque essere
di
rigettato, con la condanna della società
annullamento, decorrente, ai sensi del
ricorrente al pagamento delle spese della
terzo comma del suddetto articolo, dalla
presente fase del giudizio.
conclusione del contratto: l’azione della
società per l’annullamento del contratto
PER QUESTI MOTIVI
posto in essere dall’amministratore in
La Corte rigetta il ricorso.
conflitto d’interessi è soggetta quindi a
Condanna
la
ricorrente
al
prescrizione quinquennale con decorso
pagamento delle spese del giudizio di
dalla data dell’atto, ai sensi dell’art.
cassazione, di cui L. 8.000.000 per
1442,
onorari e L. 179.900 per esborsi.
terzo
comma,
c.c.
(Cass.
6278/90).
Ed il contratto di fideiussione è
stato stipulato dal Neri il 18 marzo 1988
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