CAPITOLATO SPECIALE SERVIZI SANITARI DI AMBULANZA DI

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CAPITOLATO SPECIALE
SERVIZI SANITARI DI AMBULANZA DI TRASPORTO
PAZIENTI ED EMODIALIZZATI CON CONTRATTO
QUINQUIENNALE
PROCEDURA NEGOZIATA
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ART. 1
OGGETTO ED IMPORTO DELL’APPALTO
Il presente capitolato disciplina l’appalto inerente trasporti a carattere socio-sanitario per
l’affidamento dei servizi sanitari di ambulanza, di trasporto pazienti ed emodializzati, ivi
inclusi quelli relativi al territorio (distretti).
L’appalto deve essere eseguito nel rispetto di una predefinita organizzazione e
programmazione (programma di lavoro in relazione ai livelli predefiniti di servizio da
erogare), nel rispetto di quanto definito nel presente capitolato speciale.
L'importo complessivo a base d’asta è di €. 8.500.000,00 = IVA esclusa. L’Azienda
ULSS si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non procedere all’aggiudicazione
dell’appalto, o parte di esso, qualora le condizioni economiche rilevate in sede di
negoziazione risultino superiori alla base d’asta e non congrue con riferimento alle
quotazioni di mercato e/o agli stanziamenti di budget, sulla base dei quali è stato
stimato il costo complessivo dell’appalto.
ART. 2
FINALITA’ E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
L’Azienda ULSS con l’appalto intende perseguire la realizzazione di un sistema
organizzativo unitario in grado di fornire risposte adeguate alle molteplici ed
urgenti esigenze dell’utenza sanitaria da servire.
I servizi devono integrarsi a livello dei presidi ospedalieri con i piani di lavoro, i protocolli
operativi e le indicazioni impartite, in particolare, dalla Direzione Medica di Presidio
Ospedaliero nonché dell’U.O.C. di Pronto Soccorso e dell’UOC di Nefrologia e Dialisi.
L’attività oggetto del presente appalto viene descritta con riferimento alle
caratteristiche ed ai criteri minimi indicati nel presente capitolato speciale, che in
relazione ai servizi ed alle prestazioni richieste devono garantire, attraverso
adeguata dotazione di mezzi e personale, le garanzie di efficienza e di
continuazione delle prestazioni in appalto.
L’impresa aggiudicataria deve garantire i livelli di servizio, come richiesti nel
presente capitolato speciale, e consentire un idoneo standard qualitativo di
servizio offerto all’utenza.
Le prestazioni e la numerosità del fabbisogno oggetto della procedura negoziata del
presente capitolato speciale, sono stimati quantitativamente sulla base delle attuali
esigenze e sono meramente orientativi potendo variare in più o meno in relazione alle
mutate e reali necessità, senza che per questo l’Impresa aggiudicataria abbia a
pretendere variazioni di prezzo o compensi diversi. Tali informazioni indicative vengono
fornite allo scopo di consentire il confronto economico delle offerte, al fine
dell’aggiudicazione dell’appalto.
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Per tutto l’arco temporale di durata del contratto, l’Impresa aggiudicataria si impegna a
prestare, alle stesse quotazioni economiche e condizioni contrattuali pattuite, le effettive
prestazioni di appalto che in sede di esecuzione si riveleranno necessarie all’Azienda
ULSS per il soddisfacimento dell’interesse pubblico perseguito dell’Azienda ULSS stessa
e dell’utenza in genere.
L’Azienda ULSS si riserva, comunque, il diritto, senza alcuna possibilità di rivalsa da
parte del prestatore, di sospendere od annullare, totalmente o parzialmente, il servizio
oggetto di procedura negoziata, allorquando venissero ad essere variati gli attuali indirizzi
socio-sanitari ed aziendali, sulla cui base sono state previste le prestazioni oggetto
dell’appalto.
L’Azienda ULSS si riserva la facoltà di estendere o ridurre i servizi oggetto dell’appalto,
dandone preventiva comunicazione all’Impresa aggiudicataria. L’Impresa aggiudicataria
si impegna ad estendere il servizio ad altri ambiti e con altre modalità, su apposita
segnalazione scritta da parte dell’Azienda ULSS.
Qualora l’importo dell’estensione richiesta risulti compresa nel limite del 20% dell’importo
contrattuale complessivo della singola tipologia di servizio (servizio di trasporto sanitario
d’emergenza, servizio sanitario di pazienti – servizio di pazienti emodializzatil’Impresa
aggiudicataria sarà tenuta a darvi esecuzione. L’integrazione superiore al 20% sarà
commisurata al dettaglio dei costi forniti sulla base sia dell’offerta economica sia delle
relative giustificazioni.
L’Impresa ha l’onere di provvedere al servizio in appalto secondo quanto espressamente
indicato nel presente capitolato speciale, garantendo prestazioni qualitativamente idonee
e di buon livello in favore dell’utenza da servire e degli operatori sanitari interessati.
L’Impresa aggiudicataria deve garantire, assumendosi le correlative responsabilità, che il
servizio è del tutto conforme alle disposizioni di legge vigenti in campo nazionale e
comunitario. L’Impresa aggiudicataria deve rispettare i requisiti di autorizzazione ed
accreditamento ai sensi della L.R.n.22/2002 per la tipologia di prestazione interessata.
L’impresa deve considerare, a tutti gli effetti, le caratteristiche toponomastiche del
territorio dell’U.L.S.S. N. 17 nonché la dislocazione territoriale delle strutture ospedaliere
afferenti. Deve verificare tutte le circostanze generali e particolari che possono influire
sulla determinazione dei prezzi, equi e remunerativi, al fine della formulazione
dell’offerta, per la perfetta prestazione del servizio oggetto dell’appalto.
L’Impresa aggiudicataria deve provvedere all'individuazione un Responsabile
organizzativo dell’appalto, il quale sarà l'immediato e diretto interlocutore con la l’Azienda
ULSS.
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ART. 3
SERVIZIO DI TRASPORTO SANITARIO DI EMERGENZA (SUEM 118)
Il servizio di trasporto sanitario di emergenza presenta le seguenti caratteristiche e
prescrizioni minime richieste:
-
Servizio Pronto Soccorso presso il P.O. di Conselve
N. 1 Ambulanza in servizio attivo 24 ore al giorno presso il P.O. di Conselve per tutti
i giorni dell’anno per un monte ore annuo indicativo di n. 8760/ore;
-
Servizio Pronto Soccorso presso il P.O. di Montagnana
N. 1 Ambulanza in servizio attivo 24 ore al giorno presso il P.O. di Montagnana per
tutti i giorni dell’anno per un monte ore annuo indicativo di n. 8760/ore;
-
Servizio Pronto Soccorso presso il P.O. di Este
N. 2 Ambulanze, una delle quali con trazione integrale 4x4, in servizio attivo 24 ore
al giorno presso il P.O. di Este per tutti i giorni dell’anno per un monte ore annuo
indicativo di n. 17.520/ore;
-
Servizio Pronto Soccorso presso il P.O. di Monselice
N. 1 Ambulanza con trazione integrale 4x4, in servizio attivo 24 ore al giorno presso
il P.O. di Monselice per tutti i giorni dell’anno;
N. 1 Ambulanza in servizio attivo 14 ore al giorno (dalle 7,00 alle 21,00) presso il
P.O. di Monselice per tutti i giorni dell’anno per un monte ore annuo indicativo di
n.13.870/ore.
Per l’espletamento dei predetti servizi devono essere impiegate un numero minimo di 6
(sei) ambulanze di tipo A (due delle quali con trazione integrale 4x4), con relativo autista
soccorritore esperto certificato BLS o BLSD, così come previsto da successivo art. 7 del
presente capitolato.
Le ambulanze e i beni da fornire devono essere nuovi di fabbrica e rispondenti alle
norme vigenti.
Per eventuali “fermo macchina”, relativamente alle ambulanze sopra citate, le stesse
devono essere sostituite con immediatezza con altre ambulanze di categoria “A” aventi le
stesse caratteristiche e relativi allestimenti interni nel rispetto delle massime garanzie di
efficacia e continuità del servizio con assenza dell’interruzione dello stesso.
Per l’esecuzione del servizio di trasporto sanitario di emergenza, l’impresa deve attenersi
alle disposizioni indicate nel Protocollo Operativo del Servizio di Urgenza ed Emergenza
per la Provincia di Padova, predisposto dal Responsabile del SUEM, che fa parte
integrante dei documenti contrattuali nonché alle procedure operative relative ai trasporti
d’emergenza redatte dall’Unità Operativa di Pronto Soccorso, agli atti presso la citata
U.O.C..
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Tali regolamenti sono vincolanti per il contraente e comprendono:
• la registrazione degli interventi e delle comunicazioni radio-telefoniche, che sarà
effettuata a cura della Centrale Operativa SUEM 118 Provinciale di Padova con la
strumentazione di registrazione e memorizzazione installata nella Centrale Operativa
stessa;
• le procedure ed il linguaggio da adottare nelle comunicazioni radio fra la Centrale
Operativa e i mezzi di soccorso nonché l’invio, nei casi previsti, dai messaggi in
codice;
• i criteri e i requisiti per la codificazione degli interventi di emergenza in particolare il
codice di criticità assegnato all’Operatore di centrale all’intervento da eseguire;
• le modalità riguardanti il cambio di equipaggio, che non devono comportare
interruzioni nella operatività dei mezzi;
• le procedure per l’attivazione del servizio, l’assistenza durante il trasporto e la
comunicazione alla centrale Operativa dei servizi prestati;
• le modalità di presa in carico del paziente e della consegna dello stesso al Pronto
Soccorso ospedaliero o al reparto di destinazione;
• la collaborazione con il personale sanitario per l’assistenza ai pazienti soccorsi fino
alla destinazione finale.
La ditta aggiudicataria ha l’onere di provvedere alla pulizia ordinaria e straordinaria delle
ambulanze con ripristino del vano sanitario e delle attrezzature, come da procedura
operativa dell’U.O.C. Pronto Soccorso e/o disposizioni del Responsabile U.O.C. Pronto
Soccorso.
L’equipaggio a bordo dell’ambulanza deve attenersi alle disposizioni ricevute dalla
Centrale Operativa ed a quanto disposto dal Responsabile dell’Unità Operativa di Pronto
Soccorso.
L’attività di emergenza è, in linea generale, sottoposta alla vigilanza da parte della
Centrale Operativa Provinciale SUEM 118 di Padova.
La dislocazione delle ambulanze potrà essere variata per eventuali esigenze di servizio.
ART. 4
SERVIZIO DI TRASPORTO SANITARIO DI PAZIENTI
Il servizio di trasporto pazienti presenta le seguenti caratteristiche e prescrizioni minime
richieste:
-
-
Servizio con ambulanza munita di pedana mobile per accesso pazienti (n. 1
ambulanza) presso il P.O. di Monselice (noleggio con conducente) per dialisi
dimissioni pazienti, trasferimenti ed altri servizi, con accompagnatore con qualifica
OSS, dalle ore 6,00 alle ore 20,00 dal lunedì al venerdì, ivi incluse le festività
infrasettimanali, esclusi sabato e domenica;
Servizio con ambulanza di tipo A (n. 1 ambulanza) presso il P.O. di Monselice
(noleggio con conducente) per dimissioni,
trasferimenti ed altri servizi, con
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-
accompagnatore con qualifica OSS, dalle ore 7,00 alle ore 20,00 dal lunedì al
venerdì, ivi incluse le festività infrasettimanali, esclusi sabato e domenica;
Servizio con ambulanza (n.1 ambulanza) presso il P.O. di Monselice (noleggio con
conducente) da utilizzare nei casi di impegno delle ambulanze di cui sopra, completo
di operatore OSS, disponibile nella fascia dalle ore 8,00 alle ore 18,00 dal lunedì al
venerdì, esclusi sabato, domenica e festività infrasettimanali.
La ditta aggiudicataria deve prestare il servizio presso il P.O. di Monselice il sabato
dalle ore 6,00 alle ore 20,00 con una ambulanza di tipo A.
-
Servizio con ambulanza munita di pedana mobile per accesso pazienti (n. 1
ambulanze) presso il P.O. di Este (noleggio con conducente) per dialisi dimissioni
pazienti, trasferimenti ed altri servizi, con accompagnatore con qualifica OSS, dalle
ore 6,00 alle ore 20,00 dal lunedì al venerdì, ivi incluse le festività infrasettimanali,
esclusi sabato e domenica;
- Servizio con ambulanza di tipo A (n. 1 ambulanza) presso il P.O. di Este (noleggio
con conducente) per dimissioni, trasferimenti ed altri servizi, con accompagnatore
con qualifica OSS, dalle ore 7,00 alle ore 18,00 dal lunedì al venerdì, ivi incluse le
festività infrasettimanali, esclusi sabato e domenica;
La ditta aggiudicataria deve prestare il servizio presso il P.O. di Este il sabato dalle
ore 6,00 alle ore 14,00 con adeguata ambulanza dotata di pedana mobile.
Si precisa che il servizio con ambulanza per il trasporto ordinario comprende il
conducente e/o accompagnatore con qualifica OSS.
Il servizio comprende anche il trasporto urgente di sangue, farmaci ed altro
materiale con idoneo adeguato veicolo rispondente alle vigenti normative.
Con l’appalto è previsto che l’aggiudicatario deve fornire una adeguata reperibilità
24 ore su 24 mediante ambulanza per il trasporto sanitario non programmabile,
completo di operatore OSS disponibile 24 ore al giorno, ivi incluse le festività
infrasettimanali e giorni festivi.
L’impresa, per i servizi di cui sopra, deve garantire l’organizzazione globale delle attività,
con proprio rischio d’impresa nonché garantire l’espletamento di servizi di trasporto
secondari in contemporanea anche con l’introduzione di mezzi e risorse aggiuntive.
L’appaltatore deve effettuare il necessario coordinamento per la celere evasione delle
richieste attivando le necessarie modalità operative.
Tali modalità di coordinamento consistono nella gestione ottimale delle richieste inviate
dai singoli centri di costo: di norma il giorno prima dell’effettuazione del servizio, salvo
urgenze, secondo i protocolli in uso.
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Le richieste, validate dal Direttore dell’U.O., devono essere comunicate dalle UU.OO.
richiedenti al Servizio Trasporti Interno che provvederà a trasmetterle all’aggiudicatario.
ART. 5
SERVIZIO DI TRASPORTO PAZIENTI EMODIALIZZATI
Il servizio consiste nel trasporto giornaliero dei pazienti dializzati dal proprio domicilio ai
Servizi Dialisi dei Presidi Ospedalieri di Monselice e viceversa e di Montagnana e
viceversa, da effettuarsi in base ad apposita attestazione clinica (certificazione) redatta
dall’U.O.C. di Dialisi e Nefrologia con pulmini idonei all’utenza; il servizio deve essere
svolto dal lunedì al sabato, domenica esclusa, festività infrasettimanali comprese,
secondo il calendario di accesso stabilito per singolo paziente dai due Servizi Dialisi dei
Presidi Ospedalieri di Monselice e Montagnana.
A titolo puramente indicativo attualmente i pazienti serviti con il pulmino sono n.24 per il
Servizio Dialisi di Monselice e n. 12 per il Servizio Dialisi di Montagnana.
Il servizio deve essere svolto esclusivamente per i pazienti e secondo le modalità stabilite
dal Responsabile dell’UOC Nefrologia e Dialisi o suo delegato. Nel caso di richiesta del
Responsabile dell’UOC Nefrologia e Dialisi deve essere presente anche un
accompagnatore.
I pazienti devono essere prelevati dalla loro abitazione, o nelle immediate vicinanze, ed
accompagnati al Servizio Dialisi e viceversa.
ART. 6
MEZZI ED APPARECCHIATURE
L’Impresa deve garantire i servizi in appalto, mediante l’utilizzo dei seguenti automezzi:
•
•
ambulanze di tipo “A” allestite ed omologate ai sensi del D.M. 17.12.1987 n. 553;
pulmini omologati ed idonei per il trasporto di persone quali i pazienti emodializzati.
Le ambulanza di tipo “A” dedicate al trasporto sanitario di emergenza devono essere
dotate di:
⇒ impianto di aria condizionata;
⇒ gradino laterale a scomparsa;
⇒ gradino posteriore fisso;
⇒ impianto ossigeno completo di bombola e riduttori;
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⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
impianto di aspirazione secreti fisso;
aspiratore portatile;
pompa siringa impilabile;
barella a cucchiaio con set cinture;
tavolo spinale e cinghie immobilizzazione paziente ad attacco rapido;
estintore;
predisposizione supporti apparecchiature di rianimazione (defibrillatore, ventilatore
polmonare, monitor multiparametrico, pompa di infusione);
centralina elettrica con interruttori a prese a 12 wolts e 220 wolts per il mantenimento
in carica delle apparecchiature elettromedicali;
barella autocaricante con portaflebo a scomparsa su binario con traslabilità laterale;
due portaflebo oscillanti;
materasso a depressione atto a fungere, in posizione ripiegata, da materasso della
barella stessa;
telo trasporto paziente;
faretto emergenza brandeggiabile;
torcia luminosa amovibile per segnalazioni emergenza a luce gialla o arancione;
sistema di navigazione satellitare;
sedia da evacuazione –trasporto scendiscale con cingoli con schienale telescopico
per migliorare la presa durante la discesa.
Le ambulanze di tipo “A”, destinate ai trasporti ordinari, devono avere le medesime
dotazioni indicate per ambulanze dedicate ai trasporti sanitari di emergenza, con
l’aggiunta di una seconda barella idonea al trasporto contemporaneo di due pazienti
barellati e l’esclusione di: pompa siringa impilabile; tavola spinale e cinghie
immobilizzazione paziente ad attacco rapido; materasso a depressione atto a fungere, in
posizione ripiegata, materasso a depressione; faretto emergenza brandeggiabile.
I materiali di consumo, i farmaci, l’ossigeno e la biancheria sono a carico dell’Azienda
ULSS che provvederà, tramite richiesta alle UUOOCC interessate.
I mezzi di soccorso, le apparecchiature e i presidi dovranno essere costantemente in
buona efficienza, mediante opportune verifiche, come accertate da idonea
documentazione.
Gli impianti acustici e luminosi dei mezzi devono essere a norma di legge.
Per quanto attiene ai pulmini per i pazienti dializzati, devono essere omologati ed idonei
per il trasporto di persone quali i pazienti emodializzati, preferibilmente per il trasporto di
6/9 pazienti, dotati di climatizzatore, di pedana elettrica per accesso portatori di
handicap, coperte e quant’altro necessario per assicurare ai pazienti un idoneo confort,
alloggio carrozzine, maniglione di appoggio per aiutare le persone anziane e/o con
difficoltà di deambulazione a salire ed a scendere dai pulmini stessi. I pulmini devono
essere comodi, confortevoli, regolarmente mantenuti puliti all’interno ed all’esterno,
periodicamente sanificati e disinfettati.
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L’Azienda ULSS, tramite i propri incaricati, si riserva il diritto di ispezionare in ogni
momento gli automezzi di cui sopra, controllarne lo stato manutentivo, di conservazione,
di pulizia e di funzionamento.
Almeno 20 (venti) giorni prima dell’inizio del servizio l’impresa aggiudicataria deve
consegnare all’U.O. Provveditorato e Logistica, relativamente agli automezzi utilizzati per
il servizio ed ai mezzi sostitutivi, una adeguata documentazione attestante lo stato di
immatricolazione e di omologazione dei mezzi stessi; in caso di modifiche successive
degli stessi, l’impresa deve essere produrre idonea certificazione di conformità in modo
tale che risultino agli atti tutte le necessarie autorizzazioni e certificazioni atte a
consentire il trasporto pazienti.
ART. 7
PERSONALE DIPENDENTE ED OSSERVANZA DELLA LEGISLAZIONE SUL
LAVORO
L’impresa aggiudicataria, in sede di esecuzione, deve avvalersi di proprio personale
qualificato e/o specializzato, della cui condotta è ritenuta responsabile in caso di danni,
ritardi, errori e/o omissioni.
In particolare l’Impresa aggiudicataria deve destinare per l’esecuzione del servizio
operatori in possesso, relativamente ai singoli compiti ed alle diverse professionalità, di
specifici requisiti professionali. Pertanto il personale impiegato deve:
• mantenere un contegno decoroso ed irreprensibile nel rispetto dei normali canoni di
correttezza e buona educazione;
•
assicurare il segreto d’ufficio su fatti e circostanze concernenti: l’esecuzione
dell’appalto, l’organizzazione ed il funzionamento dell’Azienda ULSS, i suoi
dipendenti, i suoi assistiti, di cui abbia avuto notizia durante l’espletamento
dell’appalto o a causa della stessa;
• essere fidato e di piena soddisfazione per l’Azienda ULSS, la quale potrà chiederne
eventualmente la sostituzione mediante motivazione scritta;
• non percepire alcun compenso direttamente dagli assistiti o suoi familiari.
Il personale opera sotto l’esclusiva responsabilità dell’Impresa aggiudicataria, anche nei
confronti dei terzi. La sorveglianza da parte dell’Azienda ULSS non esonera le
responsabilità del prestatore per quanto riguarda l’esatto adempimento dell’appalto, né la
responsabilità per danni a cose o persone.
Il personale opera sotto l’esclusiva responsabilità dell’Impresa aggiudicataria, anche nei
confronti dei terzi. La sorveglianza da parte dell’Azienda ULSS non esonera le
responsabilità del fornitore per quanto riguarda l’esatto adempimento dell’appalto, né la
responsabilità per danni a cose o persone.
L’aggiudicatario deve impiegare personale di sicura moralità, il quale sarà tenuto a
rispettare le consuete norme di educazione che definiscono i criteri di comportamento
civile e di correttezza sul lavoro nell’ambito ospedaliero, nonché ad osservare
diligentemente tutte le norme e le disposizioni generali e disciplinari in vigore presso le
relative strutture.
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L’impresa aggiudicataria, in sede di esecuzione, deve avvalersi di proprio personale
qualificato e/o specializzato, della cui condotta è ritenuto responsabile in caso di danni,
ritardi, errori e/o omissioni.
Per assicurare il corretto espletamento delle prestazioni contrattuali, l’aggiudicatario deve
utilizzare proprio personale, opportunamente formato per svolgere il servizio in appalto e
sarà impiegato sotto la sua esclusiva responsabilità.
Gli operatori impiegati devono essere dotati di idonee capacità e fisicamente adatti allo
svolgimento del servizio, anche nel rispetto delle specifiche norme vigenti. L’Impresa
affidataria sottoporrà a proprie spese il personale addetto al servizio a tutti i controlli
medici e sanitari prescritti dalle norme vigenti.
Il personale addetto all’attività, oltre a possedere i requisiti di professionalità necessari
per lo svolgimento delle prestazioni previste nel presente capitolato speciale, deve
dimostrare di essere a conoscenza delle diverse problematiche concernenti la peculiarità
del servizio da svolgere ed, inoltre, della morfologia del territorio sul quale è chiamato ad
operare.
Il personale sarà tenuto alla compilazione di tutte le schede e di ogni altro documento
richiesto dall’Azienda ULSS.
L’Impresa aggiudicataria è sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti,
occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, risultanti dalle disposizioni legislative e
regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, ed assume a suo
carico tutti gli oneri relativi. Infatti l’Impresa aggiudicataria è obbligata, altresì, ad attuare,
nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto,
condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di
lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono
le prestazioni nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed,
in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed
applicabile nella località. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati
contratti collettivi e fino al loro rinnovo. I suddetti obblighi vincolano il contraente anche
nel caso che egli non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.
Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi anti-infortunistici, assistenziali e previdenziali dei
mezzi e delle persone forniti dall’aggiudicatario sono a carico dello stesso, il quale ne è il
solo responsabile, anche in deroga alle norme che disponessero l’obbligo del pagamento
o eventuali altri oneri a carico dell’Azienda .ULSS o in solido con questa con esclusione
di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell’Azienda ULSS medesima e di ogni indennizzo.
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Azienda ULSS, al fine di
prevenire, controllare e contenere la diffusione delle malattie infettivo diffusive,
provvederà ad applicare anche per il personale dell’Impresa i protocolli di prevenzione
attualmente in uso, in collaborazione con il Medico del Lavoro dell’aggiudicatario.
Le figure professionali richieste per l’espletamento dei servizi del presente appalto sono:
- Autista-soccoritore esperto certificato BLS o BLSD;
-
Personale in possesso di un titolo di formazione in attività sanitarie (OSS);
L’aggiudicatario deve, con cadenza annuale, produrre ai responsabili medici interessati, il
proprio piano di formazione dettagliato che deve esser attuato nel periodo
contrattuale
di riferimento. Devono, altresì, essere elencate le discipline oggetto della formazione e le
figure professionali di volta in volta interessate.
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Tutto il personale dell’ aggiudicatario deve acquisire, attraverso un corso di
addestramento, le informazioni e le metodologie indispensabili per un corretto operato in
ambito sanitario-assistenziale. Analoga preparazione deve essere garantita anche dal
personale che verrà assunto successivamente all’avvio dell’appalto.
Qualora la Direzione Medica di Presidio Ospedaliero, il Responsabile dell’U.O.C. Pronto
Soccorso e il Responsabile dell’U.O.C. di Dialisi e Nefrologia ritenessero di coinvolgere
per alcune tematiche e per la diffusione di specifici protocolli, il personale impiegato
dall’Impresa, quest’ultima deve essere disponibile a far frequentare il proprio personale
addetto a detti momenti formativi.
L’aggiudicatario deve dimostrare in qualsiasi momento durante il periodo contrattuale,
l’iscrizione alla CCIAA che preveda tra le attività oggetto dell’appalto.
Per quanto attiene agli autisti soccorritori, l’aggiudicatario deve dimostrare in qualsiasi
momento durante il periodo contrattuale, che il proprio personale adibito alla guida delle
ambulanze è in possesso dei seguenti requisiti:
• patente guida B;
• CAP (certificato di abilitazione professionale) rilasciato dalla Motorizzazione Civile;
• Iscrizione ruolo Albo provinciale Autista conducente/NCC;
• regolarizzazione rapporto di lavoro con contratto di assunzione;
• possesso certificato BSL (BLSD).
• altre eventuali certificazioni di idoneità (corsi di preparazione al soccorso sanitario,
etc.).
Il personale di accompagnamento deve essere in possesso di un titolo di formazione in
attività socio sanitarie.
L’Impresa aggiudicataria dell’appalto, prima dell’avvio (almeno 20 giorni prima) del
servizio, deve produrre copia autentica dei predetti documenti, anche per gli autisti di
nuova assunzione, finalizzata l’espletamento dei servizi oggetto del presente capitolato
speciale. L’aggiudicatario deve, altresì, nell’ambito della documentazione di cui sopra,
indicare i corsi di preparazione per attività di soccorso sanitario sostenuti dal personale
preposto alla guida delle ambulanze.
Obbligatoriamente copia delle certificazioni e dei diplomi dichiarati in sede di offerta,
anche se relativi al personale di nuova assunzione, devono essere presentati
dall’aggiudicatario prima dell’avvio del servizio (almeno 20 giorni prima).
Gli addetti al servizio devono portare in modo visibile l’indicazione di appartenenza
all’Impresa con idoneo tesserino di riconoscimento. Il personale dell’Impresa
aggiudicataria deve indossare obbligatoriamente la divisa il cui colore e la foggia devono
essere concordati con la Direzione Medica di Presidio Ospedaliero.
Le divise ad alta visibilità devono essere conformi alle normative vigenti in materia,
devono essere sostituite in caso di usura e/o in caso di perdita del requisito di alta
visibilità e compatibili con quelle in dotazione al personale dipendente dell’Azienda
ULSS. Le spese per tutte le divise e i distintivi, incluse bande di riflettenza, sono a
completo carico dell’aggiudicatario. Le divise ed il vestiario devono permettere
l’immediata distinzione da quelli degli operatori dell’Azienda ULSS o di altri operatori che
prestano servizio presso la citata Azienda ULSS.
In particolare il personale deve:
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indossare una divisa pulita, decorosa e distinguibile da quella del personale
dell’Azienda ULSS;
essere munito di targhetta di riconoscimento, visibile, riportante none, cognome e
denominazione dell’aggiudicatario;
mantenere in servizio un contegno irreprensibile;
rispettare il divieto di fumo in tutta l’area ospedaliera;
non sostare presso i locali dell’Azienda ULSS qualora fosse terminato il servizio in
appalto;
rispettare l’assoluto divieto di fornire notizie riguardanti i pazienti, terapie, medici o
altro;
consegnare immediatamente al Responsabile sanitario interessato ogni oggetto
rinvenuto, qualunque ne sia il valore o lo stato, durante lo svolgimento del servizio;
non chiedere o accettare compensi o regalie;
evitare qualsiasi intralcio o disturbo al normale andamento dell’attività;
L’aggiudicatario deve attenersi alle prescrizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro
in applicazione della vigente normativa, secondo le indicazioni del Responsabile del
Servizio Prevenzione e Protezione in particolare l’aggiudicatario deve redigere un
apposito piano di sicurezza.
L’Azienda ULSS si riserva l’insindacabile facoltà di pretendere in ogni momento
l’allontanamento di quegli operatori che non rispettino le regole sopraccitate.
ART. 8
PERIODO CONTRATTUALE – PROROGA TECNICA
Il contratto avrà la durata di anni 5 (cinque), ivi compresi i sei mesi di prova, a decorrere
dal primo giorno del mese successivo a quello della data indicata nella comunicazione di
avvenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva dell’appalto.
In particolare, la durata di cui sopra è comprensiva di un periodo di prova della durata
massima di mesi 6 (sei). Il periodo di prova è atto a verificare che i servizi vengano svolti
nel rispetto dell’offerta e del capitolato speciale. Durante o alla fine del periodo di prova,
in caso di inadempienza riscontrata, a seguito di documentate segnalazioni, l’Azienda
ULSS committente potrà assumere le determinazioni/provvedimenti motivati
conseguenti, ivi inclusa la risoluzione del contratto. In tal caso i servizi verranno affidati
alla seconda Impresa migliore offerente e l’Impresa appaltatrice avrà diritto al solo
pagamento dei corrispettivi, sulla base dei prezzi definiti in sede di aggiudicazione, per le
prestazioni effettivamente eseguite ed accertate dall’Azienda ULSS.
L’Impresa aggiudicataria ha tuttavia l'obbligo di continuare il servizio alle condizioni ed ai
prezzi pattuiti fino a quando l'Ente non avrà provveduto ad una nuova aggiudicazione e
ciò comunque per non oltre 90 (novanta) giorni dalla scadenza del contratto.
L’Azienda ULSS si riserva di recedere unilateralmente dal contratto al termine della
scadenza contrattuale del quadriennio di appalto ai sensi dell’art. 1671 C.C., in ragione
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della mancanza di interesse del committente anche per variazioni degli assetti
organizzativi dell’Azienda ULSS e in relazione alle avvenute mutate esigenze
dell’Azienda ULSS, dovute alla realizzazione del Nuovo Polo Ospedaliero per Acuti,
senza che per questo l’aggiudicatario possa addebitare alcun onere e/o spesa a carico
della citata Azienda ULSS, in particolare per i costi sostenuti per il periodo successivo al
quadriennio e/o per mancato guadagno.
Al termine del quadriennio di contratto, l’Azienda ULSS si riserva la facoltà di rinegoziare
le condizioni dell’appalto anche in relazione alle eventuali mutate esigenze della citata
Azienda ULSS dovute alla realizzazione del nuovo Polo Ospedaliero per Acuti.
L’Impresa aggiudicataria, al termine del contratto, è obbligata alla massima
collaborazione possibile con l’eventuale nuova impresa subentrante e con l’Azienda
ULSS, in modo tale da creare il minor disservizio possibile all’utenza in genere ed agli
operatori ospedalieri.
ART. 9
ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Nell’esecuzione, l’appaltatore è tenuto alla diligenza del buon padre di famiglia ed a una
particolare attenzione qualitativa derivante dalla natura sanitaria delle attività e dei servizi
da rendere.
L’aggiudicazione del servizio deve intendersi immediatamente vincolante per l’impresa
aggiudicataria mentre per l’Azienda ULSS decorrerà dalla data indicata
nell’aggiudicazione definitiva.
Dopo il controllo positivo dei requisiti soggettivi ed oggettivi, nonché la congruità
dell’offerta, l’aggiudicazione definitiva diventerà efficace.
L’esecuzione del contratto di appalto può essere svolta nelle more per la stipulazione
formale del contratto stesso. L’Azienda ULSS procederà ad ottenere il benestare relativo
alle disposizioni antimafia ai sensi della legge 19 marzo 1990 n. 55 e D.Lgs. 8 agosto
1994 n. 490 e successive modificazioni ed integrazioni.
Entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione di aggiudicazione deve nominare il proprio
Responsabile organizzativo, quale interfaccia con l’Azienda ULSS, dotato di ampi poteri
per la gestione delle eventuali controversie o necessità nonché i singoli referenti per i
servizi in appalto.
Ad ogni conseguente effetto, le contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con
detto Responsabile, risultano fatte direttamente all’Impresa. Detto Responsabile
organizzativo deve essere in ogni momento reperibile ed, in particolare facilmente
rintracciabile nella fascia oraria minima indicativa dalle ore 8,00 alle 20,00 di ogni giorno
di svolgimento del servizio in modo tale da assicurare la piena disponibilità all’Azienda
ULSS per la soluzione dei problemi nonchè la propria collaborazione in ordine alla
supervisione ed alle eventuali esigenze del servizio.
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L’Azienda ULSS può effettuare periodiche verifiche inerenti i mezzi e le attrezzature
fornite e sul personale utilizzato dall’Impresa, per accertare che vi sia una perfetta
rispondenza alle clausole del contratto e sia garantita la massima sicurezza.
Gli operatori devono avere in servizio un contegno irreprensibile, mantenere il segreto
d’ufficio e la tutela della privacy in merito a circostanze, stati o fatti personali degli utenti
oggetto del servizio in appalto e dell’Azienda ULSS in genere, dei quali abbiano avuto
notizia durante l’espletamento del servizio stesso.
L’Impresa, a tal fine, garantirà direttamente il corretto comportamento del personale,
nonché la diligente osservanza di tutte le norme di legge e disposizioni dell’Azienda
ULSS. La violazione di quanto sopra (oltre alla responsabilità di legge a carico
dell’operatore) sarà considerata inadempienza contrattuale.
Il personale impiegato nei servizi affidati all’Impresa aggiudicataria deve indossare una
divisa di servizio, presentata in offerta e concordata con l’Azienda ULSS, recante un
cartellino identificativo, in ottemperanza a quanto disposto dalle leggi attualmente in
vigore.
L’Azienda ULSS si riserva la facoltà di chiedere la motivata sostituzione del personale
dell’impresa aggiudicataria qualora quest’ultimo non consenta il buon svolgimento delle
attività.
L’Impresa, prima dell’inizio del servizio e, comunque, con un anticipo pari almeno a 20
(venti) giorni dall’avvio dello stesso, deve fornire un elenco completo del personale
addetto al servizio, nel quale sia indicato oltre al nome e cognome, funzione e mansione.
In tale elenco deve essere menzionato anche l’eventuale personale che sia utilizzato per
le sostituzioni. Tale elenco deve essere tassativamente tenuto aggiornato; eventuali
sostituzioni di personale devono essere comunicate all’Azienda ULSS con un preavviso
quanto meno di 2 (due) giorni dall’inizio del servizio. L’Impresa si impegna a sostituire, su
motivata richiesta dell’Azienda ULSS, il personale che risulti inidoneo.
L’Impresa aggiudicataria deve operare con un numero sufficiente di persone, comunque
non inferiore a quello di unità lavorative proposto in offerta, tale da garantire una
prestazione qualitativamente soddisfacente.
L’Impresa aggiudicataria, se diversa da quelle che attualmente svolgono i servizi in
appalto, si impegna a favorire la salvaguardia dell’occupazione conseguente ai cambi di
gestione dell’appalto e, quindi, ad assumere, compatibilmente con quanto esposto in
offerta, il personale che sta svolgendo i servizi in appalto per conto dell’Azienda ULSS,
come iscritto sui libri paga, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e contrattuali di
settore e, comunque, con condizioni di assorbimento non inferiori (peggiorative) a quelle
attualmente in essere.
L’Impresa aggiudicataria sottoporrà, a propria cura e spese, il proprio personale a tutti i
controlli medici e sanitari prescritti dalle norme vigenti. L’Impresa aggiudicataria si
impegna ad attivare rapporti di lavoro del personale con una durata non inferiore a due
anni.
In ogni momento l’Azienda ULSS potrà disporre l’accertamento delle disposizioni inerenti
il personale come specificati nel presente capitolato speciale e qualora
dovessero
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risultare riscontri negativi saranno considerati inadempienza contrattuale ai fini
dell’applicazione delle relative penali.
Ai sensi delle vigenti norme sopra richiamate e, in particolare, qualora l’Azienda ULSS
riscontrasse la morosità dell’Impresa aggiudicataria nel pagamento degli stipendi e nel
versamento dei contributi previdenziali al proprio personale, anche oltre un solo mese
nonché la violazione delle norme in materia di sicurezza, il contratto si dovrà considerare
risolto di pieno diritto ex art. 1456 Cod. Civ.
L’Azienda ULSS, in relazione alle disposizioni inerenti il personale e a quanto sopra
spresso, e previa comunicazione scritta all’Impresa, potrà sospendere l’emissione di
mandati di pagamento per un ammontare corrispondente a quanto dovuto ai dipendenti o
soci, fino a che essi siano stati pagati o fino a che la vertenza sia stata eventualmente
definita. In particolare per le violazioni delle disposizioni inerenti il personale denunciate
dall'Ispettorato del Lavoro, L’Azienda ULSS opera una ritenuta fino al 20% (venti per
cento) dell'importo contrattuale; il relativo importo è versato all’impresa aggiudicataria
solo dopo che l'Ispettorato del Lavoro dichiari cessata la situazione di inadempienza
E’ facoltà dell’Azienda ULSS effettuare, anche tramite soggetti terzi, in qualsiasi
momento e senza preavviso, con le modalità che riterrà più opportune, controlli per
verificare la rispondenza del servizio prestato dall’Impresa aggiudicataria alle prescrizioni
contrattuali del presente capitolato speciale e alle normative vigenti in materia.
Ogni 6 (sei) mesi di ogni anno, prima dell’emissione della fattura relativa al sesto mese di
appalto, deve presentare all’UOC Provveditorato e Logistica adeguata documentazione
attestante il possesso di:
- titoli riferiti al personale addetto ai servizi (OSS, Autisti, etc.);
- formazione periodica sostenuta;
- perfetto stato dei mezzi mediante reportistica delle manutenzioni eseguite con
l’indicazione delle date di intervento e del kilometraggio percorso da ciascun veicolo;
- licenze ed autorizzazioni relative ai veicoli e all’appalto (emergenza, trasporto merci in
temperatura, rispetto normative comunali, regionali e nazionali imposte dagli Enti
Locali e dalla Motorizzazione – Ministero dei Trasporti);
- riscontro del pagamento delle assicurazioni dei mezzi e di ogni altro adempimento
previsto contrattualmente;
- riscontro dei rapporti inerenti le prestazioni effettuate (audit, verifiche ispettive,
riesami, non conformità, etc.).
L’Impresa, con periodicità giornaliera, deve annotare in appositi moduli (rapportino
giornaliero dei trasporti effettuati) predisposti dalla stessa ed approvati dalla Direzione
Medica del Presidio Ospedaliero, l’elenco dettagliato dei trasporti effettuati, con
annotazione dei servizi destinatari (Ospedali, Case di Cura, Reparti, etc.), dei servizi
espletati e dei degenti trasportati per ogni singolo servizio, che devono essere sottoscritti
per eseguire correttamente dal Responsabile o altro referente del servizio.
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Le copie dei “rapportini” devono essere allegate alle fatture mensili per la liquidazione
delle competenze da parte degli Uffici dell’Azienda ULSS ivi preposti.
La stazione appaltante ha redatto il D.U.V.R.I. ai sensi dell’art. 26, comma 3 del d.lgs. n.
81/2008, che potrà essere aggiornato, anche su proposta dell’affidatario del contratto, in
caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità
delle prestazioni in appalto; l’eventuale proposta dovrà essere formulata entro 30 (trenta)
giorni dall’aggiudicazione; in ogni caso le modifiche proposte dal’affidatario non potranno
comportare l’aumento dell’importo previsto per oneri di sicurezza.
ART. 10
BENI IN COMODATO D’USO
L’Azienda ULSS mette a disposizione dell’Impresa aggiudicataria, in comodato d’uso
gratuito ai sensi dell’art. 1803 e ss. del Codice Civile, i locali, il mobilio e le attrezzature
attualmente in uso, utilizzati presso le sedi ospedaliere di Monselice, Este, Montagnana e
Conselve per l’attività oggetto del servizio.
L’Azienda ULSS non provvederà all’integrazione dell’arredo e delle attrezzature che
devono essere completati e/o sostituiti a completo carico/spese dell’aggiudicatario. In
ogni caso i locali devono essere arredati ed attrezzati, nel rispetto delle normative in
vigore.
All’inizio del servizio, i locali, il mobilio e le attrezzature verranno consegnati all’Impresa
aggiudicataria con regolare verbale di consegna e consistenza stilato e redatto in
contraddittorio tra il Responsabile dell’Impresa e l’incaricato per l’Azienda ULSS. Detti
beni devono essere restituiti possibilmente nel rispetto dello stato originario, alla
scadenza dell’appalto o entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta di rilascio che l’Azienda
ULSS potrà, in qualunque momento, presentare alla Impresa aggiudicataria, sempre
previa stesura di apposito verbale di consistenza, conservazione (le eventuali spese
saranno a carico della Impresa). In caso di riconsegna all’Azienda ULSS di beni
danneggiati verranno addebitate all’Impresa le spese necessarie al ripristino. Per quanto
non espressamente previsto si farà riferimento alle norme sul comodato d’uso, di cui agli
artt. 1803 e ss. del Codice Civile.
L’aggiudicatario è custode dei locali e dei beni assegnati per le attività espletate nonché
di quanto contenuto esonerando l’Azienda ULSS da fatti dolosi o colposi che potessero
intervenire.
Le utenze sono a carico dell’Azienda ULSS, ad eccezione delle spese di telefonia.
Qualora l’aggiudicatario non ritenesse adeguati gli spazi e i beni messi a disposizione
dall’Azienda ULSS, come ad esempio parcheggio veicoli o deposito materiali, deve
provvedere autonomamente a reperire altrove gli spazi idonei e alla fornitura dei beni
necessari, senza alcuna pretesa od onere a carico della citata Azienda ULSS.
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ART. 11
PREZZO E REVISIONE PREZZI
Nell’offerta l’Impresa deve indicare, in cifre e in lettere (in caso di difformità è
valido quello più conveniente per le Aziende Sanitarie appaltanti), il costo a canone
mensile per ciascuno dei servizi elencati nello schema d’offerta (Allegato A e B) del
presente Capitolato Speciale d’Appalto ed il prezzo complessivo dell’appalto.
Tali prezzi rimarranno fissi ed invariabili per il primo anno di servizio. Successivamente i
prezzi saranno soggetti a revisione periodica, di norma a cadenza annuale, ai sensi
dell’art. 115 del d. lgs. 163/2006.
La revisione prezzi sarà riconosciuta solo a seguito di formale richiesta da parte
dell’aggiudicatario, inviata a mezzo raccomandata A.R., entro il primo trimestre
successivo alla scadenza della prima annualità contrattuale. L’Azienda ULSS, sulla
scorta della documentazione dimostrativa inerente la variazione allegata alla richiesta e
prodotta dall’aggiudicatario, costituita dalle pubblicazioni di cui all’art. 7, comma 4, lettera
c) e comma 5, del D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i., verificherà se effettivamente sussistono le
condizioni per riconoscere la revisione prezzi, nei limiti stabiliti dalle percentuali ISTAT –
FOI pubblicate e relative allo stesso mese sull’anno precedente, a tutela, oltre che
dell’Impresa aggiudicataria, anche dell’Azienda ULSS.
ART. 12
MODALITÀ DI FATTURAZIONE E DI PAGAMENTO
Ai fini del pagamento del corrispettivo l’impresa aggiudicataria deve presentare regolare
fattura ai sensi della normativa vigente.
Le fatture devono riportare gli estremi del contratto e devono essere emesse
conformemente alle vigenti disposizioni di legge; devono essere trasmesse in originale
all’Ufficio Protocollo dell’Azienda ULSS.
Alla fine di ogni mese e, comunque, entro i primi 7 (sette) giorni del mese successivo
l’aggiudicatario, in concomitanza con l’invio della relativa fattura del mese di riferimento,
deve inviare all’UOC Provveditorato e Logistica:
- adeguata documentazione, che deve permettere la facile liquidazione delle fatture,
distinta per tipo di prestazione, contenente il numero e la tipologia delle prestazioni
effettuate in rapporto all’utenza e ai Responsabili Sanitari interessati; la
documentazione deve essere verificata dall’U.O.C. Pronto Soccorso, dal Servizio
Trasporto Interno e dall’U.O.C. di Nefrologia e Dialisi, ognuno per le prestazioni di
propria competenza con il successivo visto del Direttore dell’U.O.C. di Pronto
Soccorso o dalla Direzione Medica di Presidio o dal Direttore dell’U.O.C. Nefrologia e
Dialisi;
-
elenco aggiornato del personale in servizio, distinto per tipologia di attività, con
l’indicazione del nome, cognome, qualifica, numero ore prestate, copia del DM10 e
dell’F24. L’Azienda ULSS provvederà con la stessa periodicità ad acquisire il DURC.
Le fatture pervenute saranno esaminate al fine di accertarne:
a) la rispondenza delle prestazioni effettuate;
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la concordanza dei canoni e delle condizioni di servizio, con quelli indicati nel
contratto o nell’ordine;
c) l’esattezza dei conteggi e di ogni altra necessaria indicazione anche ai fini fiscali;
Il pagamento sarà effettuato, secondo quanto previsto dal d. lgs. n. 231/02, entro 90
giorni, come risultante dal protocollo generale del Azienda ULSS, salvo diverso accordo
tra le parti assunto in sede negoziale.
Si intendono pervenute e quindi registrate/accertate e protocollate “a fine mese” (30/31),
tutte le fatture registrate tra il 1° ed il 30/31° giorno del mese stesso.
Le prestazioni ammesse al pagamento saranno quelle accertate all’atto dei rapporti di
corretta esecuzione dell’appalto, redatti per singola tipologia di servizio appaltato e
secondo le prescrizioni di cui al presente capitolato speciale.
b)
I pagamenti per servizi regolarmente prestati e per i quali non siano sorte contestazioni
saranno effettuati previa presentazione di regolare fattura con cadenza mensile, intestata
all’Azienda ULSS, ai sensi della normativa vigente, previo controllo della rispondenza
delle prestazioni appaltate con quelle effettivamente prestate, della concordanza dei
canoni/prezzi unitari e delle condizioni di appalto, con quelle indicate nel contratto o
nell’ordine, dell’esattezza dei conteggi e di ogni altra necessaria indicazione anche ai fini
fiscali.
Gli eventuali interessi di mora per ritardato pagamento potranno essere corrisposti a
decorrere dal 31° giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento, solo a
seguito di formale richiesta scritta da parte del fornitore (art. 1219 c.c.) inviata con
raccomandata A.R.
La richiesta di eventuali interessi moratori sarà considerata valida agli effetti del
pagamento solo se riferita ad un’obbligazione già giuridicamente esistente e, quindi, solo
se inviata in data successiva alla scadenza del termine sopra indicato. A tal fine farà fede
la data del timbro postale riportata sull’avviso di ricevimento e, pertanto, le richieste
inviate in data antecedente alla scadenza del suddetto termine, non saranno considerate
titolo idoneo per procedere al pagamento degli interessi moratori.
L’Azienda Sanitaria può sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali
penalità, i pagamenti al prestatore cui sono state contestate inadempienze
nell’esecuzione del servizio, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali.
Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora sorgano contestazioni di natura
amministrativa.
La richiesta per il riconoscimento degli interessi di mora prevede l’applicazione, a
decorrere dal 91° giorno dalla data di ricevimento della fattura, un tasso pari all’Euribor 6
mesi (365/365 gg.). Il tasso Euribor di riferimento sarà aggiornato due volte all’anno,
gennaio e luglio e sarà rilevato due giorni lavorativi antecedenti la data di decorrenza di
ciascun semestre relativo a quello in cui è emesso il mandato di pagamento della fattura
degli interessi, così come pubblicato dal quotidiano “Il Sole 24 ore”.
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Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di concorrenti la fatturazione del servizio deve
essere effettuata unicamente dalla Impresa mandataria ed solo alla stessa sarà
riconosciuta ogni spettanza per i servizi resi in appalto.
L’eventuale ritardo nel pagamento delle fatture non potrà essere invocato come motivo
valido per la risoluzione del contratto e l’appaltatore è tenuto, comunque, alla continua e
regolare esecuzione del servizio.
ART. 13
CESSIONE DEL CONTRATTO
Il subappalto non è ammesso.
Salvo quanto disposto dalle vigenti leggi statali per le cessioni a favore di enti pubblici, in
caso di cessione del credito, il creditore deve notificare all’Azienda Sanitaria copia
dell’atto di cessione. La cessione è irrevocabile.
L’Azienda ULSS non può essere chiamata a rispondere di pagamenti fatti prima della
notifica predetta. Notificato l’atto di cessione, il creditore non può opporre in
compensazione il credito ceduto.
L’Impresa aggiudicataria è tenuta a comunicare tempestivamente all’Azienda ULSS
ogni modificazione soggettiva intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura
di impresa e negli organismi tecnico/amministrativi. Al riguardo l’Impresa deve
allegare alla comunicazione di modificazione una dichiarazione sostitutiva di
certificato del C.C.I.A.A., redatta dal nuovo legale rappresentante, e dimostrare il
possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del d.lgs. n. 163/2006 e
s.m.i..
Ai sensi dell’art. 116 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. saranno autorizzate le vicende
soggettive, ivi descritte, previa verifica del possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi in
capo all’impresa subentrante a seguito della completa presentazione di tutta la
documentazione prevista dalla citata norma.
ART. 14
RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE E POLIZZA ASSICURATIVA
L’aggiudicatario garantisce il servizio da tutti gli inconvenienti non derivanti da forza
maggiore ed è obbligato ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi durante il
periodo contrattuale.
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Inoltre è responsabile del buon andamento dell’appalto a lui affidato e degli oneri che
dovessero eventualmente essere sopportati dall’Azienda ULSS in conseguenza
dell’inosservanza di obblighi a carico suo e del personale da esso dipendente.
L’aggiudicatario assume, altresì, ogni responsabilità per infortuni e danni a persone o a
cose arrecati all’Azienda ULSS o a terzi per fatto dell’aggiudicatario medesimo o dei suoi
dipendenti e collaboratori, nell’esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto,
sollevando pertanto l’Azienda ULSS da qualsiasi eventuale responsabilità.
L’Impresa aggiudicataria è responsabile di ogni danno che possa derivare all’Azienda
ULSS e a terzi nell’adempimento del servizio.
Prima dell’inizio dell’appalto, pertanto, deve essere comprovata l’avvenuta stipulazione
della apposita polizza, pena la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del C.C.
(clausola risolutiva espressa). Al riguardo, a copertura dei danni di cui sopra, l’Impresa
aggiudicataria deve stipulare con primaria Compagnia di assicurazione una adeguata
copertura assicurativa. Prima della esecuzione del contratto l’Impresa deve consegnare
copia autentica del contratto di assicurazione per responsabilità civile valida per tutta la
durata contrattuale e della quietanza comprovante il pagamento del premio, relativo
all’intero periodo o frazione di esso, con riserva di produrre copia della quietanza delle
frazioni successive. I massimali previsti nella suddetta polizza assicurativa RCO/RCT
devono essere almeno nei seguenti importi minimi di copertura per responsabilità civile
verso terzi:
–
–
€.5.000.000,00 (cinquemilioni), per ogni sinistro;
€.5.000.000,00 (cinquemilioni), per ogni persona danneggiata, per danni a cose e/o
animali.
L’Impresa è tenuta, altresì, agli ulteriori obblighi contrattuali:
•
provvedere alla direzione operativa dei servizi in appalto mediante un controllo ed un
coordinamento tale da assicurare lo svolgimento corretto dei servizi;
• presentare periodicamente le attestazioni e le certificazioni richieste dai Responsabili
dell’Azienda ULSS;
•
fornire al proprio personale in servizio sugli automezzi di soccorso, appositi dispositivi
di protezione individuale e divise ad alta visibilità, conformemente alla normativa
vigente, relativamente alla protezione dal rischio chimico e biologico, alla idonea
visibilità durante gli interventi di soccorso su strada, all’ausilio durante la
movimentazione dei pazienti, secondo le indicazioni dei Responsabili dell’Azienda
ULSS;
• rispondere degli obblighi nei riguardi della sicurezza e della loro esecuzione in
conformità alle prescrizioni del presente capitolato speciale e secondo le direttive
impartite dai competenti uffici dell’Azienda ULSS;
•
provvedere alla lettura del contratto e dei relativi documenti al personale dipendente
in modo tale da rendere tutti gli operatori edotti sulle clausole e disposizioni
contrattuali nonché dare disposizioni al personale di attenersi a tutti i
regolamenti
interni ed altre disposizioni emanate dall’Azienda ULSS; al riguardo l’impresa deve
provvedere all’aggiornamento professionale e la formazione del personale
dipendente
• uniformarsi a tutte le disposizioni di carattere generale e specifiche ufficialmente
stabilite dall’Azienda ULSS;
• assumere a proprio carico le eventuali sanzioni, ammende, etc., per infrazioni alle
norme di circolazione o all’uso degli automezzi;
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•
•
•
•
•
•
•
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•
•
•
•
dare immediata comunicazione all’Azienda ULSS degli eventuali danni a cose o a
persone causati nello svolgimento del servizio, nonché degli eventuali guasti e danni
subiti dagli operatori; al riguardo l’Impresa ha l’obbligo di custodia dei beni forniti
dall’Azienda ULSS in comodato d’uso gratuito
istituire un’adeguata forma di “autocontrollo” affinchè il personale osservi tutte le
norme di legge e di regolamento relative allo stato ed alle condizioni di circolazione
degli automezzi.
essere in possesso di tutte le licenze ed autorizzazioni necessarie per l’esecuzione
dell’appalto, che devono essere intestate al Legale Rappresentante dell’Impresa
aggiudicataria, fatte salve quelle da richiedere congiuntamente con l’Azienda ULSS;
rispettare tutti gli obblighi previdenziali ed assicurativi secondo la normativa vigente
nonché a far rispettare ai propri dipendenti tutte le norme ed i regolamenti vigenti in
materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle assicurazioni sociali;
applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni retributive non inferiori a
quelle previste dai rispettivi contratti di lavoro vigenti durante tutto il periodo
contrattuale e, quindi, ad impiegare per l’esecuzione del servizio, esclusivamente
proprio personale inquadrato e regolarmente retribuito;
assicurare lo svolgimento dei servizi nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di
prevenzione infortuni ed igiene e sicurezza sul lavoro;
eseguire l’appalto con veicoli conformi alle normative vigenti e con idonee
attrezzature, moderne, tenute in costante efficienza e perfettamente rispondenti alle
norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e dotate di marcatura CE;
provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei veicoli e delle attrezzature
concessi in uso, fornendo adeguate attestazioni ai Responsabili dell’Azienda ULSS;
ad utilizzare mezzi e prodotti riconosciuti idonei dall’Azienda ULSS che garantiscano
il pieno rispetto delle norme igieniche e la salvaguardi delle persone, degli ambienti e
degli arredi;
garantire la riservatezza delle informazioni riferite alle persone che fruiscono dei
servizi e che i dati trattati secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia;
l’Impresa deve dare istruzione al proprio personale affinché vengano mantenuti
riservati i dati economici, statistici, amministrativi, e del personale in relazione alla
esecuzione del contratto;
vigilare sui comportamenti dei propri operatori che devono essere sempre improntati
al massimo rispetto della dignità, della sensibilità, della comprensione, della fiducia e
calore umano della persona; il personale deve essere indotto a rispettare le consuete norme
di educazione che definiscono i criteri di comportamento civile e di correttezza del
lavoro nell’ambito sanitario;
al pagamento delle imposte e delle tasse derivanti dall’assunzione dell’appalto;
fornire qualsiasi informazioni inerente l’appalto su richiesta dei Responsabili
dell’Azienda ULSS.
La violazione anche di uno soltanto dei seguenti obblighi comporterà l’immediata
applicazione delle penali previste dal successivo art.15 del presente capitolato speciale
nonché gli ulteriori maggiori danni subiti dall’Azienda ULSS.
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Il servizio in appalto è definito di pubblica utilità, e, pertanto, lo stesso non potrà essere
interrotto, sospeso o soppresso; in caso di sciopero del personale, così come per cause
di forza maggiore, l‘Impresa deve impegnarsi a garantire la presenza degli operatori in un
numero adeguato all’assolvimento del servizio.
Pertanto l’attività prestata dall’Impresa aggiudicataria non potrà essere sospesa od
eseguita con ritardo o effettuarla in maniera difforme da quanto stabilito ed accordato e
nel caso di scioperi l’Impresa non potrà, pertanto, sospendere l’attività prestata ma
eventualmente ridurla secondo un preciso piano di emergenza, previsti in sede di offerta,
garantendo comunque il livello minimo di servizi; a tal fine l’Impresa aggiudicataria deve
comunicare per iscritto all’Azienda ULSS la data di inizio dello sciopero almeno 5
(cinque) giorni prima dello stesso. Deve in ogni caso garantire le prestazioni con
carattere di urgenza. In tali casi il corrispettivo mensile verrà ridotto in modo
proporzionale al servizio non svolto.
L’interruzione ingiustificata dei servizi in appalto di pubblica utilità comporta
responsabilità penale dell’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 355 del Codice Penale, e
consegue causa di risoluzione immediata dell’appalto ex art. 1456 del Codice Civile.
ART. 15
PENALI
L’impresa aggiudicataria è soggetta all’applicazione di penalità nei casi espressamente
previsti dal presente Capitolato Speciale nonchè in caso di ritardo nell’esecuzione del
contratto o esecuzione non conforme alle modalità indicate nel contratto stesso;
In particolare per i casi sotto indicati verranno applicate le seguenti penali:
a)
in caso di ritardo nell’avvio del servizio rispetto a quanto pattuito, che in ogni caso non
deve prevedere tempi di attivazione superiori ai 30 (trenta) giorni mediante
l’applicazione di una penale di € 2.000,00 per ogni giorno di ritardo; superati i 10
(dieci) giorni di ritardo l’Azienda ULSS si riserva di risolvere il contratto in danno
all’aggiudicatario ex art. 1456 C.C.;
b)
in caso di ritardo nella presentazione dei report/statistiche o altra documentazione
prevista nel presente capitolato speciale o norma di legge secondo le modalità
accordate verrà addebitata una penale pari a € 100,00 per ogni giorno di ritardo
riscontrato nel periodo di appalto per singola omissione/inadempienza; superati i 30
(trenta) giorni di ritardo l’Azienda ULSS si riserva di risolvere il contratto in danno
all’aggiudicatario ex art.1456 C.C.;
c)
in caso di sciopero qualora l’impresa aggiudicataria non abbia provveduto ad
effettuare comunque il servizio, secondo il piano di emergenza all’uopo predisposto
ed approvato dall’Azienda ULSS, mediante l’applicazione di una penale di € 4.000,00
e, comunque, in tal caso il relativo canone sarà proporzionalmente ridotto in
conformità alla minore prestazione effettuata, come riscontrato dall’Azienda ULSS;
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Oltre ai casi sopra riportati, per ogni giorno di ritardo rispetto agli altri termini contrattuali,
l’Azienda ULSS potrà applicare una penale di € 500,00 (cinquecento/00).
In caso di reiterati ritardi, il committente, oltre all’applicazione della penale predetta, potrà
risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 C.C. (clausola risolutiva espressa)
incamerando il deposito cauzionale definitivo ed addebitando al contraente inadempiente
il maggior prezzo eventualmente pagato.
Qualora venisse rilevata e fatta constatare inadempienza/e nell’esecuzione del servizio,
come ad esempio sospensioni del servizio stesso, l’Azienda ULSS, a suo insindacabile
giudizio, potrà addebitare alla impresa aggiudicataria, una penale determinata in base
alla quantificazione della minor prestazione effettuata e comunque, fino ad un massimo
del 10% del valore complessivo del contratto per la tipologia del servizio in questione,
oltre il quale potrà essere applicata la clausola risolutiva espressa del contratto ex art.
1456 C.C.
Qualora la impresa dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta,
senza giustificato motivo o giusta causa, l’Azienda potrà rivalersi su tutto il deposito
cauzionale a titolo di penale, oltre all’imputazione della maggiore spesa derivante
dall’assegnazione del servizio ad altra impresa.
L’ammontare delle penali di cui sopra e degli eventuali danni riconosciuti a carico
dell’Impresa saranno all’Impresa stessa direttamente addebitati mediante deduzione dei
sui crediti e, qualora detti crediti risultassero insufficienti, mediante rivalsa sul deposito
cauzionale definitivo o, a discrezione dell’Azienda ULSS, mediante emissione di nota di
addebito.
Non si darà corso al pagamento delle fatture in contestazione finché l’impresa
aggiudicataria non avrà provveduto al versamento dell’importo relativo alle penali
notificate ed alle maggiori spese sostenute conseguenti alle inadempienze contrattuali.
Costituisce prova delle inadempienze, tanto in via amministrativa quanto in via
giudiziaria, la contestazione scritta del Responsabile dell’U.O.C Provveditorato.
Ogni contestazione in merito al servizio prestato, alla ritardata esecuzione della
prestazione od alla inadempienza di servizi accessori offerti viene motivata, di volta in
volta, e notificata a mezzo di lettera raccomandata A.R..
Prima dell’applicazione della penale l’Azienda ULSS contesterà formalmente le
inadempienze riscontrate ed assegnerà un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni
lavorativi per la presentazione di controdeduzioni e memorie scritte. Trascorso
quest’ultimo termine l’Azienda ULSS tratterà il pari importo dalla prima fattura in
scadenza, i cui termini di pagamento saranno sospesi a tutti gli effetti di legge a
decorrere dalla comunicazione definitiva di addebito delle penalità.
In ogni caso non verranno liquidate e pagate fatture relative a prestazioni che non siano
state aggiudicate.
L’azione di controllo e vigilanza da parte dell’Azienda ULSS non implicherà alcuna
responsabilità a carico dell’Ente per quanto riguarda il funzionamento e la gestione dei
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servizi oggetto del presente capitolato; ogni qualsivoglia responsabilità rimarrà sempre
ed esclusivamente a carico dell’impresa.
ART. 16
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Oltre ai casi previsti dal precedente art. 17 del presente capitolato speciale, l’Azienda
ULSS, inoltre, potrà, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva
espressa), risolvere di diritto il contratto, previa comunicazione scritta all’impresa
aggiudicataria, nei seguenti casi:
a) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi
e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
b) nel caso di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto;
c) nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal
fornitore nel corso della procedura di gara;
d) in caso di perdita, da parte del fornitore, dei requisiti richiesti dal bando di gara e dal
capitolato speciale di gara, relativamente alle procedure ad evidenza pubblica;
e) in caso di cessione del contratto o subappalto non autorizzati;
f) dopo tre contestazioni scritte relative al servizio, le cui giustificazioni non siano state
accolte dall’Azienda ULSS.
In particolare, in caso di reiterato accertamento, con le modalità previste dal presente
articolo, dell’avvenuta prestazione non rispondenti a quanto pattuito, l’Azienda Sanitaria,
potrà avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) e
previa comunicazione scritta all’aggiudicatario da effettuarsi a mezzo lettera
raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto.
In caso di risoluzione del rapporto contrattuale l’Azienda ULSS si riserva la facoltà di
aggiudicare il servizio all’impresa offerente che segue nella graduatoria di merito.
La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la
risoluzione del contratto sorge per l’Azienda Sanitaria il diritto di affidare a terzi il servizio
o la parte rimanente di questo, in danno all’impresa inadempiente.
E’ fatta salva la riserva di addebito delle maggiori spese sostenute.
In caso di risoluzione del rapporto contrattuale, l’Azienda ULSS in attesa di affidare il
servizio alla seconda impresa nella graduatoria stilata all’atto dell’aggiudicazione o di
esperire una nuova procedura, escludendo la impresa inadempiente, provvederà a
“rifornirsi” presso l’impresa seconda nella graduatoria. Nel qual caso l’ULSS addebiterà
al prestatore decaduto la differenza tra il prezzo del contratto risolto ed il costo
effettivamente sostenuto. All’Impresa decaduta dal servizio sarà inoltre addebitato ogni
altro ulteriore onere che derivasse all’Ente dal nuovo contratto.
L’Azienda Sanitaria si riserva inoltre di incamerare il deposito cauzionale definitivo e
promuovere ogni eventuale azione per il risarcimento dei danni conseguenti e connessi
all’interruzione anticipata dell’obbligazione.
La risoluzione del contratto ha effetto retroattivo, ad eccezione delle prestazioni già
eseguite e riconosciute dall’Ente e viene comunicata all’Impresa aggiudicataria a
mezzo di raccomandata A.R..
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ART. 17
RECESSO UNILATERALE
L’Azienda ULSS potrà in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni,
da comunicarsi al fornitore con raccomandata A.R., recedere dal contratto, così come
previsto dall’art. 21-sexies L. 241/90.
ART. 18
DOMICILIO DELL’IMPRESA AGGIUDICATARIA E COMUNICAZIONI
Il contraente, all'atto della stipulazione del contratto, deve eleggere il proprio domicilio
legale al quale verranno dirette tutte le notificazioni inerenti al contratto.
Le comunicazioni tra le parti sono effettuate, mediante una delle seguenti modalità:
a) telefax presso i rispettivi numeri telefonici indicati dalle parti nel contratto;
b) lettera consegnata con attestazione del giorno ed ora per ricevuta da parte dell'ufficio
e della persona a cui è stata consegnata.
ART. 19
STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI
Il contratto verrà stipulato in forma pubblico amministrativa.
Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione del contratto saranno a carico
dell’impresa aggiudicataria.
ART. 20
FORO COMPETENTE
Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il prestatore e l’Azienda Sanitaria e per le
specifiche attività contrattuali attribuite alla stessa, sarà competente esclusivamente il
Foro di Padova.
ART. 21
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Si precisa che tutti i dati forniti dall’Impresa aggiudicataria saranno trattati nel rispetto
della Legge N.196/2003 e s.m.i. e dei relativi obblighi di riservatezza.
Tale dati potranno essere trattati per finalità strettamente connesse alla gestione del
rapporto contrattuale.
Ai sensi della Legge N. 196/2003 e s.m.i. il trattamento dei dati suddetti, in quanto
raccolti e conservati per le finalità su indicate e in virtù degli obblighi di legge, non
necessita il consenso.
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ART. 22
NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DI RINVIO
Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato speciale si fa espressamente rinvio
alla normativa europea, statale e regionale vigente, nonché al capitolato generale
dell’ULSS.
Tutti i termini inseriti nella documentazione di gara, riferiti ai giorni, si intendono solari,
lavorativi e consecutivi.
Per accettazione
Timbro e firma del legale rappresentante della Impresa
Data ______________________
Timbro e Firma _______________________
Il/i sottoscritto/i __________________________________________ abilitato/i ad
impegnare l’Impresa ______________________________ con sede legale in
____________________, dichiara/ano ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del
Codice Civile di accettare espressamente e specificatamente le clausole di cui
ai seguenti articoli del capitolato speciale:
ART. 2 (finalità e descrizione del servizio);
ART. 3 (servizio di trasporto sanitario di emergenza SUEM 118);
ART. 4 (servizio di trasporto sanitario di pazienti);
ART. 5 (servizio di trasporto pazienti emodializzati);
ART. 6 (mezzi ed apparecchiature);
ART. 7 (personale dipendente ed osservanza della legislazione sul lavoro);
ART. 8 (periodo contrattuale – proroga tecnica);
ART. 9 (esecuzione del contratto);
ART. 10 (beni in comodato d’uso);
ART. 11 (prezzo e revisione prezzo);
ART. 12 (modalità di fatturazione e di pagamento);
ART. 13 (cessione del contratto);
ART. 14 (responsabilità del fornitore e polizza assicurativa);
ART. 15 (penali);
ART. 16 (risoluzione del contratto);
ART. 17 (recesso unilaterale);
ART. 20 (foro competente).
Per accettazione
Timbro e firma del legale rappresentante della Impresa
Data ______________________
Timbro e Firma _______________________
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