la retribuzione - Scuola di Formazione Ipsoa

LA RETRIBUZIONE
Torino 6 novembre 2013
CdL Elvira D'Alessandro
1
LA RETRIBUZIONE
Nozione
Tipologie
Elementi (analisi di alcune voci ricorrenti )
Determinazione della retribuzione ai fini
contributivi e fiscali
I regimi convenzionali
I fringe benefits
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2
Nozione
( Principio Costituzionale )
COSTITUZIONE art. 36

(Diritto alla retribuzione e orario di lavoro)

Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata
alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso
sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia una esistenza
libera e dignitosa.
La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non
può rinunziarvi.
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Nozione
( Nozione legale )
CODICE CIVILE art. 2099
(Retribuzione)



La retribuzione del prestatore di lavoro può essere stabilita
a tempo o a cottimo e deve essere corrisposta nella misura
determinata dalle norme corporative, con le modalità e nei
termini in uso nel luogo in cui il lavoro viene eseguito.
In mancanza di norme corporative o di accordo tra le parti,
la retribuzione è determinata dal giudice, tenuto conto, ove
occorra, del parere delle associazioni professionali.
Il prestatore di lavoro può anche essere retribuito in tutto o
in parte con la partecipazione agli utili o ai prodotti, con
provvigione o con prestazioni in natura.
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Nozione



( Nozione contrattuale )
La determinazione della misura della retribuzione è
demandata ai contratti collettivi.
La retribuzione prevista dai contratti collettivi è ritenuta, di
norma, conforme al principio Costituzionale.
In assenza di norme collettive applicabili (non esiste
contratto di settore, il datore di lavoro non è iscritto
all’Organizzazione Sindacale firmataria ) o di accordi
individuali, l’ammontare della retribuzione deve essere
determinato assumendo come parametro le tabelle
salariali contenute nell’eventuale CCNL di settore o di
settori affini.
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Tipologie
La retribuzione può essere stabilita:
 A tempo : se determinata in funzione della durata della
prestazione lavorativa;
 A cottimo :se determinata in funzione del risultato della
prestazione lavorativa;
 A compartecipazione : se determinata in funzione degli
utili dell’impresa;
 A provvigione: sul valore di uno o più affari conclusi o
promossi dal lavoratore;
 In natura: costituita in tutto o in parte da quote di prodotti,
prestazioni in natura, vitto, alloggio, ecc.
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Tipologia:
“a tempo”
La retribuzione “ a tempo” viene così calcolata:
compenso stabilito per una unità di tempo
(ora, giorno, settimana, mese )
X
numero delle unità temporali di lavoro
svolto
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Tipologia:
“a cottimo” -1
CODICE CIVILE art. 2100 - Obbligatorietà del cottimo
Il prestatore di lavoro deve essere retribuito secondo il sistema
del cottimo,
 quando, in conseguenza dell'organizzazione del lavoro, è
vincolato all'osservanza di un determinato ritmo produttivo;
 quando la valutazione della sua prestazione è fatta in base al
risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione.
Le norme corporative determinano i rami di produzione e i casi in
cui si verificano le condizioni previste nel comma precedente e
stabiliscono i criteri per la formazione delle tariffe.
NB. E’ obbligatoria la retribuzione a cottimo per i lavoranti a
domicilio
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Tipologia :
“a cottimo” - 2
Obblighi di comunicazione preventiva.
Il datore di lavoro deve comunicare ai lavoratori:
a) I dati riguardanti gli elementi della tariffa;
b) Le lavorazione da eseguire;
c) Il relativo compenso unitario.
Obblighi di comunicazione successiva.
a) I dati relativi alla quantità di lavoro eseguito;
b) Il tempo impiegato
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Tipologia:
“a cottimo” - 3
E’ vietato all’imprenditore:
a)
b)
Retribuire a cottimo gli apprendisti;
affidare a propri dipendenti lavori a cottimo da eseguirsi
da prestatori di lavoro assunti e retribuiti direttamente
dai dipendenti medesimi.
In caso di violazione di tale divieto, l'imprenditore
risponde direttamente, nei confronti dei prestatori di
lavoro assunti dal proprio dipendente, degli obblighi
derivanti dai contratti di lavoro da essi stipulati (CODICE
CIVILE art. 2127
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Tipologia: “a compartecipazione”
Normalmente integrativa della retribuzione a tempo.
Costituita da:
a) Provvigioni ;
b) Partecipazioni agli utili ( se non diversamente stabilito
dal CCNL – utili netti risultanti da bilancio )
NB: Il datore di lavoro è tenuto, in ogni caso, ad integrare la
retribuzione, con riferimento all’ammontare della
retribuzione a tempo ove questa risulti non sufficiente
e/o non proporzionale al lavoro prestato ( ex art. 36
Costituzione )
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Tipologia: “in natura”
Quale corrispettivo del lavoro prestato il datore di
lavoro e il lavoratore possono stabilire che la
retribuzione ( o parte di essa ) , anziché in denaro,
sia costituita da beni in natura, quali, ad esempio,
quote dei prodotti raccolti o trasformati, vitto,
alloggio, servizi ecc.
NB: Tali attribuzioni assumono natura retributiva e
non vanno confusi con i c.d. “benefit” per le
diverse implicazioni di carattere economico, legale
contributivo e fiscale.
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Elementi della retribuzione
-1
La retribuzione complessiva si compone di un
insieme di elementi stabiliti :
1. dalla legge;
2. dai contratti collettivi;
3. dagli accordi individuali;
4. unilateralmente dal datore di lavoro
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Elementi della retribuzione
–2
Gli elementi mensili che costituiscono il
trattamento minimo contrattualmente dovuto, in
applicazione al CCNL, sono di norma:
a) minimo contrattuale ( o paga base )
b) contingenza
( se non conglobata nel minimo )
c) e.d.r. ( ex Protocollo 31 luglio 1992 )
d) aumenti periodici di anzianità ( scatti di anzianità )
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Elementi:
“minimo contrattuale”
MINIMO CONTRATTUALE
(Revisione biennale
acc. 3/7/93)
OPERAI e
INTERMEDI
IMPIEGATI
PAGA ORARIA
PAGA FISSA
MENSILE
La retribuzione si ottiene
ore x paga base
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La retribuzione
è indipendente dalle ore
effettivamente lavorate
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Elementi:
“ex indennità di contingenza”
 Aveva la funzione di adeguare la retribuzione al costo
della vita;
 Regolata per legge dal 1986 al 1991 ( L.38/86 e L.
191/90)
 Non più prorogata successivamente al 31/12/1991;
 Nel 1992 le Parti Sociali – Protocollo 31 luglio 1992 –
hanno preso atto della sua definitiva cessazione;
 Rimane congelata in cifra negli importi in atto al 1
novembre 1991 ( data ultimo adeguamento )
 Successivamente, in alcuni CCNL, conglobata nella
paga base.
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Elementi:
“ E.d.r. - Ex Prot. 31 luglio 1992”
PER TUTTI
I LAVORATORI
( esclusi dirigenti e colf
)
Euro 10,33
X 13 mensilità
-Entra nel calcolo di
Ferie e
Indennità
sostitutiva ferie
Festività e
Permessi retribuiti
Permessi
Preavviso e
Indennità
sostitutiva
preavviso
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Retribuzioni
Indirette e
TFR
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Elementi :
“ aumenti periodici di anzianità”
Sono previsti dalla contrattazione collettiva;
Retribuiscono la maggior proficuità del lavoro
prestato in ragione dell’anzianità di servizio;
Hanno cadenza, biennale o triennale;
Sono determinati, di norma, in cifra fissa, ma
anche in percentuale del minimo retributivo;
I CCNL stabiliscono un tetto massimo
prestabilito del numero degli scatti da
riconoscere nell’arco dell’intera vita lavorativa
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Elementi:


“Indennità di vacanza contrattuale”
Istituito con il protocollo 23 luglio 1993 ;
Da corrispondere a tutti i lavoratori quando il CCNL è
scaduto e non è ancora stato rinnovato come di seguito:
a) decorsi 3 mesi dalla scadenza del CCNL ovvero dal
momento della presentazione della piattaforma da parte
delle OO.SS.: importo commisurato al 30% del tasso di
inflazione programmato da applicare sui minimi
retributivi;
b) decorsi ulteriori 3 mesi : l’importo di cui sopra sarà
pari al 50% dell’inflazione programmata
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Elementi:
“Superminimo collettivo”

Voce prevista dal CCNL per la generalità dei
dipendenti o per i dipendenti rientranti in uno
specifico gruppo o in un particolare livello.
 Un esempio è dato dall’”indennità di funzione”
riconosciuta a determinate categorie di lavoratori
( quadri, dipendenti con funzioni direttive ecc. )
 Tale indennità, a seconda delle clausole
contrattuali, può essere parzialmente assorbita
dal superminimo individuale.
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Elementi: “Superminimo individuale”
 Voce
di retribuzione che si aggiunge alla
retribuzione stabilita dal contratto collettivo;
 Prevista da patti individuali tra datore di lavoro e
lavoratore in relazione a specifiche qualità personali
del prestatore;
 Se riconosciuti in relazione alle specifiche qualità
personali o se fondati su un titolo proprio di
erogazione,
non possono essere assorbiti da
successivi aumenti dei minimi contrattuali disposti
in sede di rinnovo contrattuale.
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Elementi : “elemento di garanzia
retributiva”
L’Accordo Interconfederale 15 aprile 2009 prevede

L'elemento di garanzia retributiva. Riconosciuto un
importo, a titolo di garanzia retributiva, a favore dei
lavoratori dipendenti da aziende prive di contrattazione di
secondo livello e che non percepiscono altri trattamenti
economici individuali o collettivi oltre a quanto spettante
per contratto collettivo nazionale di categoria.

Durata triennale dei contratti. Cambia la vigenza dei
contratti, che diventa triennale sia per i Ccnl di categoria tanto per la parte economica quanto per quella normativa che per il secondo livello di contrattazione.

Decorrenza dell'accordo. L'accordo interconfederale
decorre dal 15 aprile 2009 e avrà vigore fino al 15 aprile
2013.
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DETERMINAZIONE DELLA
RETRIBUZIONE – “Il periodo di paga”
CADENZA con la quale
la retribuzione deve essere
liquidata
Influisce su
VERSAMENTO
IMPOSTE
TRATTENUTE
PAGAMENTO
CONTRIBUTI
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Determinazione della
retribuzione: “ ai fini contributivi e fiscali”
NB. Dal 1 gennaio 1998, data di entrata in vigore del
D.Lgs.vo 314/97,sono “armonizzati” i criteri per la
definizione delle basi imponibili.

Per il calcolo dei contributi previdenziali (art.51,
D.P.R.917/1986) dovrà essere considerato il reddito
di lavoro dipendente costituito da tutte le somme ed
i valori percepiti, a qualunque titolo, nel periodo
d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali.
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Determinazione della
retribuzione: “ ai fini contributivi”
-1
 Sull’importo complessivo della retribuzione
( sommatoria di tutti gli elementi che la compongono) il
datore di lavoro, per ogni periodo di paga, opera
la trattenuta dei contributi previdenziali per la
parte a carico dei lavoratori;
 Confronta l’art. 2115 del Codice Civile come di
seguito riportato
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25
Determinazione della
retribuzione: “ ai fini contributivi”
-2
CODICE CIVILE art. 2115 – Contribuzioni



Salvo diverse disposizioni della legge o delle norme
corporative, l'imprenditore e il prestatore di lavoro
contribuiscono in parti eguali alle istituzioni di previdenza
e di assistenza.
L'imprenditore è responsabile del versamento del
contributo, anche per la parte che è a carico del prestatore
di lavoro, salvo il diritto di rivalsa secondo le leggi speciali.
E' nullo qualsiasi patto diretto ad eludere gli obblighi
relativi alla previdenza o all'assistenza.
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26
Determinazione della
retribuzione: “ai fini contributivi”
-3
 La
nozione di retribuzione imponibile ai fini
contributivi, deve intendersi riferita al concetto di
redditi "maturati" nel periodo di riferimento,
includendo somme e valori "dovuti" per legge,
regolamento, contratto collettivo o individuale
sebbene non corrisposti.
 La retribuzione da assumere per il calcolo dei
contributi previdenziali ed assistenziali, non può
essere inferiore a quella della retribuzione prevista
dai contratti collettivi di lavoro, stipulati dalle
organizzazioni sindacali più rappresentative a livello
nazionale (art.1, comma 1 del D.L. 9/10/1989, n.338)
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27
Determinazione della
retribuzione: “ ai fini fiscali ”
-1
 Concorrono a determinare la base imponibile tutte le
somme ed i valori in genere percepiti nel periodo
d'imposta, a qualunque titolo, anche sotto forma di
erogazioni liberali, inerenti il rapporto di lavoro.
 Si considerano percepiti nel periodo d'imposta
anche le somme ed i valori erogati entro il 12 del
mese di gennaio, dell'anno successivo, in caso
siano riferiti all'anno precedente (art. 51 comma 1, del
TUIR )
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28
Determinazione della base
imponibile: “ ai fini fiscali”
-2
 Sono esclusi dalla base imponibile, tra gli altri
( cfr. art. 51 TUIR ) :
a) i contributi previdenziali ed assistenziali
obbligatori;
b) l’assegno per il “nucleo familiare”;
c) altre voci indicate nell’art. 51 del T.U.I.R.
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29
I REGIMI CONVENZIONALI
Per le seguenti categorie di lavoratori:
 Lavoratori italiani all’estero;
 Soci di cooperative di cui al DPR 602/70;
 Soci di cooperative, anche di fatto, operanti
nell'area dei servizi socio-assistenziali, sanitari
ed educativi
le retribuzioni su cui calcolare i contributi ( e i premi
Inail ) sono determinate da tabelle medie o
convenzionali stabilite dalla normativa vigente.
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30
I FRINGE BENEFITS –
“Definizione”
 Con il termine fringe benefits ( benefici marginali ) si
intendono tutte quelle forme di retribuzione in natura
complementari alla normale retribuzione in denaro.
 Originariamente riservati ai lavoratori dipendenti di
livello elevato, ora, anche grazie a vantaggi di
carattere fiscale e previdenziale, vengono inseriti in
pacchetti retributivi offerti dai datori di lavoro ai
propri dipendenti.
 Al fine di correttamente adempiere agli obblighi
fiscali e contributivi, i benefits devono essere iscritti
nel libro paga ad incremento della retribuzione
corrisposta in denaro, dal momento che concorrono
alla formazione del reddito di lavoro dipendente.
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31
I Fringe benefits :
“elencazione”
-2
I fringe benefit più comunemente utilizzati sono:
Automobile e box;
trasporto,
circoli sportivi e/o ricreativi;
computer;
azioni/titoli;
Previdenze e assistenze integr.;
prestiti agevolati;
corsi di formazione non prof.;
spettacoli eventi sportivi
e mostre;
alloggio;
mensa e prestazioni sostitutive;
cellulare;
beni e/o servizi dell'azienda;
viaggi
polizze;
buoni acquisto;
opere e servizi di utilità sociale;
abbonamenti a giornali e riviste;
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32
GLI ADEMPIMENTI
CONTRIBUTIVI
I contributi obbligatori;
Le tipologie contributive INPS
Il calcolo dei contributi obbligatori;
I conguagli di fine anno
Le modalità di versamento
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33
Adempimenti contributivi:
“Contributi obbligatori”
I contributi obbligatori, dal 1 gennaio 2007,
versati dal datore di lavoro, anche per la quota a
carico del lavoratore, sulla base di specifiche
disposizioni di legge, diretti a finanziare le varie
gestioni previdenziali sono calcolati, sulla
retribuzione in denaro o in natura, applicando
un’aliquota complessiva pari al
33,00%
per la generalità dei lavoratori dipendenti.
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34
Adempimenti contributivi:
“ Tipologie contributive INPS”
L’INPS riscuote le seguenti tipologie contributive:
 IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti validi per la pensione)
 DS (Disoccupazione);
 CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari);
 CIG e CIGS (Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria);
 Mobilità.
La misura dei contributi, calcolati a percentuale sulla
retribuzione lorda del lavoratore, è determinata dalla natura
dell'attività esercitata dall'azienda, dalla posizione dei
lavoratori in azienda e dalla retribuzione imponibile.
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35
Adempimenti contributivi:
“ Il calcolo dei contributi obbligatori”
-1
 I contributi sono calcolati sulla retribuzione imponibile del
lavoratore, calcolata ai sensi dell’art. 6 del D,Lgs.vo 314/97
che, in ogni caso, non potrà essere inferiore all'importo
delle retribuzioni stabilite da leggi, regolamenti, contratti
collettivi nazionali o da accordi collettivi o contratti
individuali.
 Ai fini del calcolo dei contributi INPS la retribuzione
imponibile non potrà essere, comunque, inferiore ad una
percentuale pari al 9,50% del trattamento minimo mensile
di pensione INPS ( minimale giornaliero ).
 I minimali di retribuzione giornaliera sono rivalutati ogni
anno in relazione all'aumento dell'indice medio del costo
della vita calcolato dall'ISTAT.
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36
Adempimenti contributivi:
“ Il calcolo dei contributi obbligatori”
-2
 Minimale contributivo:
Il reddito da lavoro dipendente da assoggettare a
contribuzione, determinato ai sensi dell'articolo 6 del
D.Lgs. n. 314 del 1997 e con l’osservanza delle
disposizioni in materia di retribuzione minima imponibile
di cui all'art. 1, co. 1, della legge n. 389 del 1989, deve
essere adeguato, se inferiore ai minimali di retribuzione
giornaliera che, per l’anno 2012, è così determinata:
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37
Adempimenti contributivi:
“ Il calcolo dei contributi obbligatori”

-3
Massimale contributivo
L’art. 2, comma 18, Legge 335/95 dispone che, i
lavoratori che si iscrivono per la prima volta, a far data
dal 1° gennaio 1996, a forme pensionistiche obbligatorie
e quelli che esercitano l'opzione per la liquidazione della
pensione con sistema contributivo, sono soggetti ad un
massimale contributivo e pensionabile annuo, rivalutato
annualmente in base all'indice ISTAT che per l’anno
2012 è pari ad euro
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38
Adempimenti contributivi:
“ Il calcolo dei contributi obbligatori”
-4
 Rapporti di lavoro a tempo parziale
Si rammenta che anche per i rapporti di lavoro a tempo parziale trova applicazione
l'art. 1, co. 1 della legge n. 389 del 1989), ferma restando la nozione di retribuzione
imponibile definita dall'art. 6 del D.Lgs. n. 314 del 1997. La retribuzione così
determinata deve peraltro essere ragguagliata, se inferiore, a quella individuata dall’
art. 1, co. 4 della legge n. 389 del 1989, confermato
dall'art. 9 del D.Lgs. n. 61 del 2000.
Dette norme stabiliscono un apposito minimale di retribuzione oraria applicabile ai
fini contributivi per i rapporti di lavoro a tempo parziale, a decorrere dall’1.1.1989
In linea generale, nell’ipotesi di orario normale di 40 ore settimanali, il procedimento
del calcolo è il seguente:
45,70 x 6/40 = 6,85
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39
Adempimenti contributivi:
“Il calcolo dei contributi obbligatori”
-5
CdL Elvira D'Alessandro
40
Adempimenti contributivi:
“Il calcolo dei contributi obbligatori”
-6
Nota Bene



La disposizione soppressa dall’art. 6 del D.L. 27 maggio 2008, escludeva
dalla base imponibile rilevante ai fini dell’imposizione del reddito di
lavoro dipendente le erogazioni liberali effettuate dal datore di lavoro e
taluni sussidi economici dallo stesso concessi.
Per effetto della suddetta soppressione, pertanto, concorrono alla
formazione del reddito di lavoro dipendente, per l’intero importo:
le erogazioni liberali non superiori nel periodo d’imposta a 258,23 euro
concesse in occasione di festività o ricorrenze alla generalità o a
categorie di dipendenti;
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41
Adempimenti contributivi:
“Il calcolo dei contributi obbligatori”



-7
i sussidi occasionali concessi in occasione di rilevanti esigenze personali
o familiari del dipendente;
i sussidi corrisposti a dipendenti vittime dell’usura ai sensi della legge 7
marzo 1996, n. 108, o ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a
ristoro dei danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive ai
sensi del decreto legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito con
modificazioni dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172.
Si fa presente che, in applicazione del principio di cassa che
caratterizza la tassazione dei redditi di lavoro dipendente, la
richiamata disposizione abrogativa si applica con riguardo alle
somme e ai valori erogati successivamente alla data di entrata in
vigore del decreto (29 maggio 2008).
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42
Adempimenti contributivi:
“Il calcolo dei contributi obbligatori”
-8
 Aliquota aggiuntiva : a decorrere dall’1.1.1993, è dovuta
un’aliquota aggiuntiva a carico del lavoratore nella misura di un
punto percentuale sulle quote di retribuzione eccedenti il limite
della prima fascia di retribuzione pensionabile in favore di tutti i
regimi pensionistici che prevedano aliquote contributive a carico
del lavoratore inferiori al 10%.
 La prima fascia di retribuzione pensionabile è stata determinata
per l'anno 2011 in € 43.042,00.
 Pertanto a decorrere dall’1.1.2011 l'aliquota aggiuntiva dell’1%
deve essere applicata sulle quote di retribuzione eccedenti come
di seguito determinate:
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43
I Conguagli di fine anno
 Le
-1
operazioni di conguaglio
Il datore di lavoro,ai fini dell’effettuazione delle operazioni di
conguaglio, a fine anno deve:
1) quantificare precisamente l'imponibile contributivo (ex art. 6
del D.Lgs. n. 314/1997)
2) applicare con esattezza le aliquote correlate all’imponibile;
3) imputare, all'anno di competenza, gli elementi variabili
della retribuzione imponibile per i quali gli adempimenti
contributivi vengono assolti con la denuncia del mese di
gennaio 2006.
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44
I Conguagli di fine anno
-2
 Le fattispecie che possono determinare operazioni di conguaglio
di fine anno sono:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
elementi variabili della retribuzione;
massimale contributivo e pensionabile ex art. 2 co. 18 della
L. 335/95;
contributo aggiuntivo IVS 1% previsto nell'Allegato (art. 3ter) della L. 438/92;
monetizzazione delle ferie e imposizione contributiva;
fringe benefits esenti non superiori al limite di € 258,23 nel
periodo d'imposta ex art. 51, co. 3 del TUIR;
auto aziendali;
prestiti ai dipendenti;
conguagli per versamenti di quote TFR al Fondo di
Tesoreria;
rivalutazione annuale del TFR conferito al Fondo di
Tesoreria;
operazioni societarie.
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45
Il versamento dei contributi
-1
Il datore di lavoro è l’unico soggetto tenuto al versamento della
contribuzione dovuta.
Una parte dei contributi è a carico dei lavoratori. Il datore di
lavoro (che è tenuto a versare i contributi sia per la parte a suo
carico che per quella a carico del lavoratore) recupera la quota
del lavoratore in sede di calcolo delle retribuzioni mensili
prelevandola direttamente dalla busta paga (rivalsa). Il datore di
lavoro può esercitare il diritto di rivalsa della quota a carico del
lavoratore esclusivamente al termine del periodo di paga
corrente. Non è ammessa la rivalsa per contributi arretrati, salvo
che si tratti di arretrati dovuti per contratto o per legge. Ad
esempio, il datore di lavoro che deve versare contributi arretrati
per un lavoratore in nero, sia a seguito di accertamento ispettivo
che di regolarizzazione spontanea, deve accollarsi tutto il debito
contributivo e non può trattenere al dipendente la quota di
contributi a suo carico.
( Fonte INPS )
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46
Le modalità di versamento
-2
INPS: Denunce e versamenti
Il versamento dei contributi comunicati con il flusso
telematico UNIEMENS andrà effettuato, utilizzando il modello
F24, con il quale si pagano anche i tributi dovuti al fisco
Il termine di scadenza legale per il versamento dei contributi
al giorno 16 del mese successivo a quello in cui è scaduto
l’ultimo periodo di paga cui la denuncia fa riferimento
(Circolare INPS n. 146/2002).
Nel caso in cui il termine di presentazione coincida con il
sabato o con un giorno festivo, sarà prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
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47
ADEMPIMENTI FISCALI
Nozione di reddito di lavoro dipendente;
Il sostituto d’imposta – La rivalsa:
La determinazione del reddito di lavoro dipendente;
I conguagli di fine rapporto;
Le addizionali regionali, comunali, provinciali;
L’assistenza fiscale;
Le tabelle
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48
ADEMPIMENTI FISCALI:
“Nozione di reddito da lavoro dipendente”
Art. 51 TUIR
”sono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano
da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro,
con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la
direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio
quando è considerato lavoro dipendente secondo le
norme della legislazione sul lavoro”.
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49
Adempimenti fiscali :
“Il sostituto d’imposta”
-1
L’art. 28 del DPR 917/86 ai commi 1 e 5 individua i
soggetti tenuti ad effettuare,
con obbligo di rivalsa,
una ritenuta a titolo di acconto dell’imposta sui redditi
delle persone fisiche
dovuta dai percipienti
sui redditi di lavoro dipendente loro corrisposti.
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50
Adempimenti fiscali :
“Il sostituto d’imposta”
-2
 Sono sostituti d’imposta :








Le S.p.A., le S.A.p.A., le S.r.L., le Società Cooperative e le società di Mutua
assicurazione residenti nel territorio dello Stato;
Gli Enti pubblici e privati compresi oltre alle persone giuridiche, le associazioni
non riconosciute, i consorzi e le aziende speciali, residenti nel territorio dello
Stato;
Le Società semplici, le S.n.C., le S.a.S., le Società di armamento, le Società di
fatto, le Associazioni tra artisti e professionisti.
Le persone fisiche che producono redditi d’impresa;
Le persone fisiche esercenti arti e professioni;
I GEIE ( Gruppo Europeo di interesse economico );
I condomini.
Le Società e gli Enti di ogni genere non residenti nel territorio dello Stato che
per la maggior parte del periodo d’imposta hanno o la sede legale, o la sede
amministrativa o l’oggetto principale nel territorio dello Stato per i redditi
corrisposti da loro sede fisse in Italia
CdL Elvira D'Alessandro
51
Adempimenti fiscali :
“Il sostituto d’imposta”
-3
IL PERIODO DI PAGA
 I sostituti d’imposta devono operare la ritenuta a titolo d’acconto
sulle somme e i valori corrisposti in ciascun periodo di paga .
 Per la determinazione del periodo di paga si fa riferimento al
sistema periodico di pagamento delle retribuzioni generalmente
costituito dal mese, dalla quindicina, dalla settimana o dalla
giornata.
 Il periodo di paga a mese può essere a cavallo di due mesi solari,
per esempio, 13 gennaio-12 febbraio e così di seguito fino a 13
dicembre-12 gennaio dell’anno successivo.
 Per l’applicazione della ritenuta l’anno deve intendersi diviso in
12 mesi, 24 quindicine, 52 settimane e 365 giorni ( anche negli anni
bisestili ).
CdL Elvira D'Alessandro
52
Adempimenti fiscali :
“Il sostituto d’imposta”
-4
Per la determinazione della ritenuta da operare
sulle somme e valori occorre
applicare le aliquote dell’imposta sul reddito
delle persone fisiche,
previo ragguaglio al periodo di paga
degli scaglioni annui di reddito.
CdL Elvira D'Alessandro
53
Adempimenti fiscali :
“Il sostituto d’imposta”
-5
LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE
Ai sensi dell'art.51, comma 1, del TUIR
:
“ Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i
valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo
d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali,
in relazione al rapporto di lavoro.
si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme
e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno
12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a
quello cui si riferiscono”
CdL Elvira D'Alessandro
54
Adempimenti fiscali :
“Il sostituto d’imposta”
-6
MOMENTO IMPOSITIVO ( Il criterio di cassa )
Il momento di imputazione coincide con
il momento della percezione.
La percezione si realizza
quando il provento esce dalla sfera di disponibilità
dell'erogante per entrare nella sfera patrimoniale del
percettore.
CdL Elvira D'Alessandro
55
Adempimenti fiscali :
“Il sostituto d’imposta”
-7
In deroga al principio di cassa, per espressa
previsione di legge
( vedi art. 51 del TUIR )
si considerano percepiti nel periodo d'imposta
anche le somme e i valori in genere corrisposti
entro il 12 del mese di gennaio, dell'anno
successivo, se riferiti all'anno precedente
(con versamento delle relative ritenute da effettuarsi entro il 16
febbraio dell'anno successivo).
Tale principio è obbligatorio per tutti e non
comporta più l’anticipato versamento delle
corrispondenti ritenute.
CdL Elvira D'Alessandro
56
Adempimenti fiscali :
“Il sostituto d’imposta”
-8
COMPONENTI CHE CONCORRONO A FORMARE IL REDDITO
Concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente
tutte le somme e i valori,
comunque percepiti nel periodo d’imposta,
in relazione al rapporto di lavoro,
compresi beni , servizi ed erogazioni liberali
( benefit )
anche se non provenienti direttamente dal datore di lavoro.
CdL Elvira D'Alessandro
57
Adempimenti fiscali
“Il sostituto d’imposta”
:
-8

ESEMPIO DI SOMME E VALORI CHE CONCORRONO ALLA
FORMAZIONE DEL REDDITO

stipendi, salari, superminimi, guadagni di cottimo e indennità di
mancato cottimo,
i trattamenti accessori, straordinari, mensilità aggiuntive,
gratifiche natalizie e pasquali,
tutti quei compensi comunque denominati che adempiono la
funzione delle mensilità aggiuntive
le duecento ore degli edili,
le gratifiche annuali di bilancio, i premi trimestrali, semestrali e
annuali,
i compensi incentivanti,
i compensi in natura,
le erogazioni liberali, in denaro e in natura;







CdL Elvira D'Alessandro
58
Adempimenti fiscali
“Il sostituto d’imposta”
:
-9

ESEMPIO DI SOMME DI INDENNITA’ CHE CONCORRONO
ALLA FORMAZIONE DEL REDDITO:

Indennità comunque denominate, comprese quelle di trasferta,
Indennità per ferie non godute,
Indennità di cassa o di maneggio di denaro,
Indennità di residenza e alloggio,
Indennità di vestiario e rappresentanza
Indennità per lavori nocivi e pericolosi,
Indennità sostitutiva del servizio di trasporto,
Indennità integrativa speciale dei dipendenti pubblici,
Indennità di contingenza,
Indennità di missione continuativa, di salvataggio,
Indennità di sede disagiata, al rischio, al luogo sempre variabile e diverso
dell’attività
Indennità di volo o navigazione
Indennità di trasferimenti della sede di lavoro;












CdL Elvira D'Alessandro
59
Adempimenti fiscali
“Il sostituto d’imposta”
:
- 10
Ed inoltre
 gli assegni di sede e le altre indennità percepite per i servizi
prestati all’estero;
 le somme e i valori percepiti sotto forma di partecipazione agli utili;
 i rimborsi di spese, con esclusione soltanto di quanto disposto a
proposito delle trasferte e dei trasferimenti;
 i contributi versati dal datore di lavoro (o dal dipendente) a casse o
enti con finalità di assistenza sociale, indipendentemente dal loro
importo, nonché quelli con finalità di assistenza sanitaria o per
previdenza complementare;
 le mance, nella integrale misura corrisposta, salvo che per i
croupiers, per i quali è prevista la riduzione della base imponibile
del 25%;
CdL Elvira D'Alessandro
60
Adempimenti fiscali
“Il sostituto d’imposta”




:
- 11
i premi per assicurazioni sanitarie, sulla vita e sugli infortuni
extra professionali (quelli relativi ad assicurazioni per infortuni
professionali sono, invece, esclusi da tassazione) pagati dal
datore di lavoro e
i rimborsi effettuati dal datore di lavoro a fronte di spese
sanitarie che danno diritto alla detrazione (art. 13-bis, TUIR),
sostenute dal lavoratore dipendente;
la maggiorazione retributiva valida a titolo di indennità di
anzianità spettante ai lavoratori a domicilio;
i decimi di senseria corrisposti al personale delle agenzie
marittime;
CdL Elvira D'Alessandro
61
Adempimenti fiscali
“Il sostituto d’imposta”




:
- 12
le somme e i valori, comunque percepiti, a seguito di
transazioni, anche novative, intervenute in costanza
di rapporto di lavoro o alla cessazione dello stesso;
le indennità per licenziamento ingiustificato dei
lavoratori dipendenti;
i premi percepiti per operazioni a premio organizzate
dal datore di lavoro o da altri per suo conto.
gli interessi e la rivalutazione su crediti di lavoro.
CdL Elvira D'Alessandro
62
Adempimenti fiscali :
“Il sostituto d’imposta”


i proventi conseguiti in sostituzione di redditi di lavoro dipendente,
anche per effetto di cessione dei relativi crediti
le indennità conseguite, in forma assicurativa, anche a titolo di
risarcimento di danni, consistenti nella perdita di redditi di lavoro
dipendente, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da
morte, quali ad esempio:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

- 13
la mobilità la cassa integrazione guadagni,
la disoccupazione ordinaria e speciale,
la malattia, la maternità e l’allattamento,
la TBC e la post-tubercolare,
la donazione di sangue,
il congedo matrimoniale,
l’inabilità temporanea assoluta, di attesa e quella compensativa
della parziale perdita di salario;
Le somme erogate discrezionalmente ai propri dipendenti in occasione
di infortuni professionali ed extra-professionali
( cfr. risoluzione Agenzia delle Entrate 4 dicembre 2001, n. 200/E)
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63
Adempimenti fiscali :
“Il sostituto d’imposta”
- 14
COMPONENTI CHE NON CONCORRONO A FORMARE IL REDDITO
(comma 2) dell’art. 51 del TUIR)

I contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro (o
dal lavoratore) in conformità alle disposizioni di legge

I contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal
lavoratore ad enti o casse con fine assistenziale in base a delle
disposizioni contrattuali o mediante accordi o regolamenti aziendali
non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente per un
importo complessivamente non superiore a
- Euro 3.615,20.
(Legge 350/2003).
CdL Elvira D'Alessandro
64
Adempimenti fiscali :
“Il sostituto d’imposta”
- 15
Ancora ,non concorrono a formare il reddito




Gli assegni familiari e l’assegno per il nucleo familiare, nonché
con gli stessi limiti e alle stesse condizioni, gli emolumenti per
carichi di famiglia, comunque denominati, erogati nei casi
consentiti dalla legge.
Le somme corrisposte a titolo di "equo indennizzo" per
menomazioni dell'integrità fisica, riconosciute come derivanti
da attività di servizio (hanno natura meramente risarcitoria e,
quindi, non sono imponibili
Le rendite di inabilità permanente erogate dall'INAIL
Le pensioni pagate da Organismi Previdenziali esteri a soggetti
residenti, in dipendenza di incidente sul lavoro o malattia
professionale contratta durante la vita lavorativa
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65
Adempimenti fiscali :
“Il sostituto d’imposta”
- 16
EFFETTUAZIONE DELLA RITENUTA
L'ammontare dell’imposta lorda
da trattenere sulle retribuzioni correnti del dipendente
si ottiene,
applicando alla base imponibile
al netto degli oneri deducibili ex art.10 TUIR
relativa al periodo di paga
l'aliquota IRPEF
corrispondente allo scaglione di reddito annuale
ragguagliato al mese
in cui si colloca l'ammontare dei compensi che concorre a formare la
stessa base imponibile.
CdL Elvira D'Alessandro
66
Adempimenti fiscali :
“Il sostituto d’imposta”
- 17
Gli scaglioni e le aliquote (%) sono :
a) fino a 15.000 euro
b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro
c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro
d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro
e) oltre 75.000 euro
CdL Elvira D'Alessandro
23%
27%
38%
41%
43%
67
Adempimenti fiscali :
“Il sostituto d’imposta”
- 18
In considerazione della reintroduzione delle detrazioni
oggettive
(di cui al nuovo art. 13 del Tuir)
e delle detrazioni per carichi di famiglia
(di cui al nuovo art. 12 del Tuir),
il comma 3 del nuovo articolo 11 prevede che l’imposta netta
sia determinata sottraendo dall’imposta lorda, fino a
concorrenza del suo ammontare, le detrazioni previste
negli articoli 12, 13, 15 e 16 del Tuir
e in altre disposizioni di legge.
CdL Elvira D'Alessandro
68
IL CONGUAGLIO
“di fine anno o fine rapporto”

-1
I sostituti d'imposta, entro il 28 febbraio dell'anno
successivo o alla data di cessazione del rapporto di
lavoro se precedente (D.P.R. n. 600/1973, art. 23, comma 3),
sono tenuti ad effettuare il conguaglio tra l'ammontare
delle ritenute operate sulle somme e i valori corrisposti in
ciascun periodo di paga, compreso, rispettivamente,
quello eventualmente terminante il 12 di gennaio
dell'anno successivo o quello in cui è intervenuta la
cessazione
del
rapporto,
e
l'imposta
dovuta
sull'ammontare complessivo delle somme e i valori
corrisposti nel corso dell'anno (circolare del Ministero delle
finanze 23 dicembre 1997, n. 326/E).
CdL Elvira D'Alessandro
69
IL CONGUAGLIO
“di fine anno o fine rapporto”
-2
Il sostituito può chiedere al sostituto di tenere conto anche
dei redditi di lavoro dipendente, o assimilati a quelli di
lavoro dipendente, percepiti nel corso di precedenti
rapporti intrattenuti.
A tal scopo il sostituito deve consegnare al sostituto
d’imposta entro il 12 del mese di gennaio del periodo
d'imposta successivo a quello in cui sono stati percepiti,
la certificazione unica relativa ai redditi corrisposti da altri
soggetti, compresi quelli erogati da soggetti non obbligati
ad effettuare le ritenute (art. 23 del DPR n. 600 del 1973)
CdL Elvira D'Alessandro
70
IL CONGUAGLIO
“di fine anno o fine rapporto”



-3
Le operazioni di conguaglio possono essere effettuate
anche non per tutti i sostituiti contemporaneamente.
Il versamento delle ritenute operate in sede di conguaglio
deve avvenire entro il 16 del mese successivo a quello di
effettuazione, utilizzando il codice tributo 1013
Il sostituto di imposta che abbia effettuato un versamento
di ritenute alla fonte in misura superiore rispetto alla
somma dovuta ha facoltà di scomputare l'eccedenza dai
versamenti successivi
CdL Elvira D'Alessandro
71
IL CONGUAGLIO
“di fine anno o fine rapporto”
-3

Qualora tale scomputo non venga operato nel corso dello
stesso periodo, il sostituto d’imposta ha diritto, a sua
scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dai
versamenti relativi al periodo di imposta successivo o di
chiederne il rimborso nella dichiarazione. La scelta non
risultante dalla dichiarazione si intende fatta per il riporto.

Tutti i crediti di ritenute alla fonte risultanti dal modello di
dichiarazione 770 possono essere utilizzati dal sostituto
d’imposta in compensazione, tramite il modello F24, per il
versamento di eventuali debiti utilizzando il codice-tributo
1678 (art. 1, comma 2, DPR n. 445/1997).
CdL Elvira D'Alessandro
72
Le addizionali


:
“comunali e provinciali”
L'addizionale comunale e provinciale all'IRPEF, istituita dal 1° gennaio 1999
(D.Lgs. n. 360/1998).è determinata dal sostituto d'imposta, all'atto di
effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a tali redditi.
L’addizionale è dovuta alla provincia e al comune nel quale il contribuente ha il
domicilio fiscale alla data del 1º gennaio dell’anno cui si riferisce
l’addizionale stessa, per le parti spettanti.



Il versamento dell’addizionale medesima è effettuato in acconto e a saldo
unitamente al saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.
L’acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell’addizionale ottenuta
applicando le aliquote di cui ai commi 2 e 3 al reddito imponibile dell’anno
precedente determinato ai sensi del primo periodo del presente comma.
Ai fini della determinazione dell’acconto, l’aliquota di cui al comma 3 è assunta
nella misura deliberata per l’anno di riferimento qualora la pubblicazione della
delibera sia effettuata non oltre il 20 gennaio del medesimo anno ovvero nella
misura vigente nell’anno precedente in caso di pubblicazione successiva al
predetto termine»;
CdL Elvira D'Alessandro
73
Le addizionali




:
“comunali e provinciali”
l’acconto dell’addizionale dovuta è determinato dai sostituti
d’imposta e il relativo importo è trattenuto in un numero
massimo di nove rate mensili, effettuate a partire dal mese di
marzo.
Il saldo dell’addizionale dovuta è determinato all’atto delle
operazioni di conguaglio e il relativo importo è trattenuto in un
numero massimo di undici rate, a partire dal periodo di paga
successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non oltre
quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di
dicembre.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro l’addizionale residua
dovuta è prelevata in unica soluzione
L'importo da trattenere, nonché quello trattenuto, va indicato nel CUD.
CdL Elvira D'Alessandro
74
Le addizionali
:
“comunali e provinciali”
Base imponibile

La base imponibile dell'addizionale è pari al reddito
complessivo determinato ai fini dell'IRPEF al netto degli
oneri deducibili riconosciuti (articolo 10 del TUIR),

Nel caso in cui per il medesimo anno non risulti dovuta
l’imposta sul reddito delle persone fisiche,, non saranno
dovute neanche le relative addizionali comunali e regionali
CdL Elvira D'Alessandro
75
Le addizionali
:
“comunali e provinciali”
Addizionale comunale e provinciale





L'addizionale è dovuta al Comune nel quale il sostituito ha il
domicilio fiscale alla data di effettuazione delle operazioni di
conguaglio relative ai redditi suddetti ed è versata, unitamente
alla ritenuta IRPEF.
Il pagamento è effettuato entro il 16 del mese successivo a quello
in cui è l'addizionale è trattenuta utilizzando il mod. F24, sezione
4.
L'addizionale trattenuta dal sostituto di imposta a seguito di
liquidazione del modello 730 è versata entro il termine di
pagamento a saldo dell'IRPEF risultante dal modello 730.
Periodo di riferimento
Il periodo di riferimento è l'anno d'imposta per il quale si effettua
il versamento, da indicare nella forma "AAAA".
CdL Elvira D'Alessandro
76
Le addizionali
:
“regionali”

L'addizionale regionale all'IRPEF istituita a decorrere dal
periodo d'imposta 1998 (art. 50, D.Lgs. n. 446/1997) non
è deducibile ai fini di alcuna imposta, tassa o contributo.

Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi
assimilati a quelli di lavoro dipendente ex artt. 46 e 47,
TUIR, l'addizionale regionale all’IRPEF dovuta è
determinata dal sostituto d'imposta, all'atto di
effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a tali
redditi.
CdL Elvira D'Alessandro
77
Le addizionali :
“regionali”

Il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di
11 rate, a decorrere dal periodo di paga successivo a
quello in cui le stesse sono effettuate e, comunque, non
oltre il mese di novembre (ad esempio, le rate saranno
undici se il conguaglio è effettuato nel mese di dicembre,
10 se il conguaglio è effettuato nel mese di gennaio; 9 se
il conguaglio è effettuato nel mese di febbraio).

In caso di cessazione del rapporto l'importo è trattenuto in
unica soluzione nel periodo di paga in cui sono svolte le
operazioni di conguaglio e versato il giorno 16 del mese
successivo.
CdL Elvira D'Alessandro
78
Le addizionali :


“regionali”
Il versamento dell'addizionale va effettuato alla Regione
in cui il sostituito ha il domicilio fiscale alla data di
effettuazione delle operazioni di conguaglio e, quindi,
in linea generale, al 31 dicembre dell'anno cui si
riferisce l'addizionale e, in caso di interruzione del
rapporto prima della fine del periodo d'imposta, in base al
domicilio fiscale del sostituito a tale data (circolare del
Ministero delle finanze n. 3/E del 9/1/1998).
Il pagamento è effettuato entro il 16 del mese successivo
a quello in cui è l'addizionale è trattenuta utilizzando il
mod. F24 (Provvedimento Agenzia entrate del
14/11/2001), compilando la sezione 4.
CdL Elvira D'Alessandro
79
L’ASSISTENZA FISCALE
L'assistenza fiscale, disciplinata per la prima volta
dall'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, consiste
in una procedura semplificata ed agevolata, riservata ad
alcuni contribuenti, per dichiarare i propri redditi e per
versare od ottenere il rimborso delle imposte relative ai
suddetti redditi.
Il contribuente deve soltanto compilare il modello di
dichiarazione, indicando i redditi, gli oneri deducibili e le
detrazioni spettanti. Il calcolo dell'imposta, a debito o a
credito, e l'invio della dichiarazione all'Agenzia delle Entrate,
viene effettuato dal soggetto che presta assistenza fiscale;
CdL Elvira D'Alessandro
80
L’ASSISTENZA FISCALE
Il sostituto di imposta provvede direttamente a
trattenere al contribuente le imposte a debito o a
rimborsare le imposte a credito unitamente alle
competenze che deve corrispondere nel mese di luglio
o, in caso di incapienza o di richiesta di rateizzazione,
nei mesi successivi. Il contribuente pertanto viene
esonerato da qualsiasi adempimento se è a debito
mentre ottiene immediatamente il rimborso se è a
credito.
CdL Elvira D'Alessandro
81
LE TABELLE
CdL Elvira D'Alessandro
82
Le aliquote
CdL Elvira D'Alessandro
83
Le detrazioni
per coniuge a carico
CdL Elvira D'Alessandro
84
Le detrazioni
per coniuge a carico – 2^
CdL Elvira D'Alessandro
85
Le detrazioni
per figli a carico
CdL Elvira D'Alessandro
86
Le detrazioni
per altri familiari a carico
CdL Elvira D'Alessandro
87
Le detrazioni
per lavoro dipendente – 1^
CdL Elvira D'Alessandro
88
Le detrazioni
per lavoro dipendente – 2^
CdL Elvira D'Alessandro
89
I BENEFIT
Novembre 2013
Elvira D'Alessandro
Consulente del Lavoro
I fringe benefit più comunemente utilizzati sono:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Automobile e box;
alloggio;
trasporto,
mensa e prestazioni sostitutive;
circoli sportivi e/o ricreativi;
cellulare;
computer;
beni e/o servizi dell'azienda;
azioni/titoli
Viaggi
Previdenze e assistenze integr.;
polizze;
prestiti agevolati;
buoni acquisto;
corsi di formazione non prof.;
opere e servizi di utilità sociale;
spettacoli eventi sportivi
abbonamenti a giornali e riviste e mostre;
Elvira D'Alessandro
Consulente del Lavoro
Benefits : irriducibilità della retribuzione
Concessione e
utilizzo
di alcuni beni
Uso nell’esclusivo
Interesse
dell’azienda
SI
In caso di
mutamento
di mansioni
Uso nell’interesse
dell’azienda e
del lavoratore
Si / NO
( cfr. scheda
successiva )
Elvira D'Alessandro
Consulente del Lavoro
Uso nell’esclusivo
Interesse del
lavoratore
NO
anche in caso di
mutamento di
mansioni
I beni in uso “promiscuo” sono riducibili in caso di
mutamento delle mansioni?
Bene concesso
in uso
promiscuo
Momento genetico e
causale ispirato
dalla produzione
Inizialmente per
ragioni aziendali
poi anche personali
SI
In caso di
mutamento di
mansioni
SI
In caso di
mutamento di
mansioni
Elvira D'Alessandro
Consulente del Lavoro
In mancanza di
presupposti definiti
al momento della
concessione
NO
anche in caso di
mutamento di
mansioni
Valore dei benefits
Ai fini della determinazione in denaro dei compensi in natura
(benefits) si deve fare riferimento al “valore normale” come
previsto all’art. 9, comma 3) del Tuir che così recita:
“Per valore normale, salvo quanto stabilito nel comma 4 per i beni
ivi considerati ( ndr: azioni e obbligazioni ) , si intende il prezzo o
corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della
stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al
medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in
cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza,
nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del
valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle
tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza,
alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe
professionali, tenendo conto degli sconti d'uso. Per i beni e i
servizi soggetti a disciplina dei prezzi si fa riferimento ai
provvedimenti in vigore.”
Elvira D'Alessandro
Consulente del Lavoro
Assegnazione gratuita di un bene
Nota bene
L’agenzia delle Entrate , con ris. N. 202 del 29.10.2002 (cfr.
anche INPS circ. n. 168 del 2004) , ha precisato che l’assegnazione
gratuita di un bene quale incentivo all’acquisto di un prodotto
aziendale non può essere considerato “sconto” sul prodotto
stesso ma deve essere trattato come fringe benfit interamente
imponibile al valore “normale”.
Nella Risoluzione in esame l’Agenzia ha affermato che il caso
prospettato dall’azienda istante ( azienda automobilistica che
intendeva regalare un lettore DVD o altro ai dipendenti che acquistavano
un’autovettura prodotta dall’azienda stessa ) rientra tra le operazioni
a premio (“le offerte di un regalo a tutti coloro che acquistano o
vendono un determinato prodotto o servizio”) disciplinate dal
D.P.R. n. 430/2001
Elvira D'Alessandro
Consulente del Lavoro
Autovettura concessa in uso promiscuo
( Art. 51 DPR 917/86)
Per gli autoveicoli i motocicli e i ciclomotori concessi in uso
promiscuo, si assume il 30 per cento dell'importo corrispondente
ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato
sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle
tabelle nazionali che l'Automobile club d'Italia deve elaborare
entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero
delle finanze che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre,
con effetto dal periodo d'imposta successivo, al netto degli
ammontari eventualmente trattenuti al dipendente ( al lordo di IVA );
Il compenso così determinato dovrà essere rapportato al periodo
dell’anno ( trecentosessantacinquesimi ) durante il quale viene
concesso l’uso promiscuo al dipendente.
Elvira D'Alessandro
Consulente del Lavoro
“BOX” auto gratuito
Qualora l’azienda fornisca gratuitamente il box auto (o il posto
auto), il valore di quest’ultimo andrà valutato separatamente e
concorrerà alla formazione del reddito imponibile al “valore
normale”.
Nota Bene
Il veicolo concesso per il solo uso personale andrà valutato sia ai
fini contributivi che fiscali al “valore normale”.
Elvira D'Alessandro
Consulente del Lavoro
Assegnazione alloggio
( Art. 51 DPR 917/86 )
Per i fabbricati concessi in locazione, in uso o in comodato,
si assume la differenza tra la rendita catastale del
fabbricato aumentata di tutte le spese inerenti il
fabbricato stesso, comprese le utenze non a carico
dell'utilizzatore e quanto corrisposto per il godimento
del fabbricato stesso.
Per i fabbricati concessi in connessione all'obbligo di
dimorare nell'alloggio stesso (es. custodi e portieri) , si
assume il 30 per cento della predetta differenza.
Per i fabbricati che non devono essere iscritti nel catasto si
assume la differenza tra il valore del canone di locazione
determinato in regime vincolistico o, in mancanza, quello
determinato in regime di libero mercato, e quanto
corrisposto per il godimento del fabbricato
Elvira D'Alessandro
Consulente del Lavoro
Assegnazione del telefono cellulare
L’uso anche personale del telefono cellulare aziendale
assegnato al dipendente configura un compenso in natura
determinabile in base al criterio del “valore normale”,
Il valore normale può coincidere con il costo delle telefonate
private del dipendente risultanti dalla “bolletta in chiaro”.
In dette ipotesi la deducibilità in capo al datore di lavoro si ritiene
non soggiaccia al limite del 50% previsto per l’impiego dei
telefoni cellulari dall’art. 102 , punto 9) del DPR 917/86.
Elvira D'Alessandro
Consulente del Lavoro
Cessione di personal-computer ai dipendenti
AGENZIA DELLE ENTRATE - Circolare 13 giugno 2006, n. 20/E
L’articolo 7, comma 3-ter, del decreto legge n. 35 del 2005 dispone che “la
cessione a corrispettivo pari a quello di acquisto di personal computer di
nuova fabbricazione acquistati nello stesso esercizio della cessione,
eventualmente con annessi relativi programmi di funzionamento, se attuata
da imprese o enti soggetti all’imposta sul reddito delle società, in favore di
lavoratori dipendenti, non dà luogo, ai fini delle imposte sul reddito, a
presupposto di imponibilità per reddito in natura”.
La norma di cui all’articolo 7, comma 3-ter, del decreto legge n. 35 del 2005, in
deroga a quanto disposto dall’articolo 51, comma 3, del TUIR, sottrae
all’imposizione la differenza tra il valore normale del personal computer
ceduto al dipendente e la somma da quest’ultimo corrisposta in relazione allo
stesso.
La cessione deve avere ad oggetto personal computer di nuova fabbricazione
acquistati dall’impresa o dall’ente nello stesso esercizio in cui effettua la
cessione a favore del lavoratore dipendente.
Elvira D'Alessandro
Consulente del Lavoro
Le polizze assicurative
In deroga al principio secondo il quale concorrono a
formare reddito di lavoro dipendente (articolo 51 del TUIR) tutte
le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel
periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in
funzione al rapporto di lavoro, si precisa che:
• non rientrano nella base imponibile le somme che non
costituiscono un arricchimento per il lavoratore;
• non sono considerati rilevanti dal punto di vista fiscale per il
dipendente le erogazioni effettuate per un esclusivo interesse
del datore di lavoro.
Elvira D'Alessandro
Consulente del Lavoro
Le polizze assicurative sottoscritte dai datori di lavoro si
distinguono in (Circolare Ministero delle Finanze punto 2.1 n. 326/1997):
•premi per assicurazioni sanitarie, sulla vita e sugli infortuni extra
professionali, aventi come beneficiario il dipendente, che
concorrono alla formazione del reddito imponibile ;
•premi per assicurazioni sanitarie, sulla vita e sugli infortuni extra
professionali, aventi come beneficiario il datore di lavoro,
che non concorrono alla formazione del reddito imponibile
(risoluzione Agenzia delle Entrate n. 200/E/2001);
•premi relativi ad assicurazioni per infortuni professionali, esclusi
da tassazione.
Elvira D'Alessandro
Consulente del Lavoro
Benefits e TFR
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 11644/2004, ha
stabilito che devono computarsi nel TFR tutte le prestazioni in
natura erogate a titolo non occasionale.
Precedentemente, con sentenza n. 16129/2002, si era già
espressa specificatamente per le auto aziendali assegnate in
uso promiscuo precisando che il relativo controvalore in denaro
concorre alla determinazione del TFR.
Elvira D'Alessandro
Consulente del Lavoro
TRASFERTE, TRASFERTISTI
e
TRASFERIMENTO
di
Elvira D’Alessandro
Consulente del Lavoro
Premesse
2
Elvira D'Alessandro - Consulente del Lavoro
Definizione di reddito
Il reddito di lavoro dipendente ( Art. 51 DPR
917/86 ):
1. Il reddito di lavoro dipendente è costituito
da tutte le somme e i valori in genere, a
qualunque titolo percepiti nel periodo
d'imposta, anche sotto forma di erogazioni
liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Si
considerano percepiti nel periodo d'imposta
anche le somme e i valori in genere,
corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno
12 del mese di gennaio del periodo d'imposta
successivo a quello cui si riferiscono.
3
Elvira D'Alessandro - Consulente del Lavoro
La circolare 23 dicembre 1997 n. 326/E
( Ministero Finanze )
Va ricordato che gli elementi definitori del
reddito di lavoro dipendente sono mutuati
dall’art. 2094 del c.c.
“E' prestatore di lavoro subordinato chi si
obbliga
mediante retribuzione
a collaborare nell'impresa, prestando il
proprio lavoro intellettuale o manuale alle
dipendenze e sotto la direzione
dell'imprenditore.”
4
Elvira D'Alessandro - Consulente del Lavoro
Il concetto di omnicomprensività del reddito
( rif. nota ministeriale che illustrava la bozza del TUIR )
Va ricordato, a commento dell’art. 49 del TUIR, che
nella categoria dei redditi di lavoro
dipendente
rientrano anche i compensi e le indennità
conseguiti sulla base del rapporto,
ma indipendentemente dall’effettiva
prestazione di lavoro
( con la sola eccezione degli indennizzi risarcitori del
danno emergente )
5
Elvira D'Alessandro - Consulente del Lavoro
Le trasferte
6
Elvira D'Alessandro - Consulente del Lavoro
La sede di lavoro
Uno degli obblighi del lavoratore dipendente è
quello di svolgere la prestazione lavorativa nel
luogo stabilito dal datore di lavoro indicato
nel contratto di lavoro.
La sede di lavoro non può mai essere
l’abitazione del lavoratore ( ad eccezione del
lavoro a domicilio e al telelavoro )
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Elvira D'Alessandro - Consulente del Lavoro
La trasferta
Ogniqualvolta il datore di lavoro richiede al
dipendente di effettuare la prestazione in una
sede diversa da quella contrattualmente
prevista, si dice che il lavoratore è in
“trasferta” .
Le indennità e i rimborsi delle spese che il
lavoratore sostiene in occasione della trasferta
sono disciplinati dal comma 5 dell’art. 51 del
TUIR.
8
Elvira D'Alessandro - Consulente del Lavoro
L’ambito territoriale della trasferta
Fiscalmente si hanno imposizioni diverse delle
indennità corrisposte, a seconda che la
trasferta venga effettuata :
nell’ambito del comune dove si trova la
sede di lavoro;
fuori del comune dove si trova la sede di
lavoro.
9
Elvira D'Alessandro - Consulente del Lavoro
Il perché della differenza legata all’ambito
territoriale (cfr. circ. 326/E/1997 e Corte Costituzionale )
Il diverso criterio di imposizione fiscale in
relazione al territorio trova giustificazione dal
fatto che al lavoratore dipendente, a fronte
delle spese di produzione del reddito, è
riconosciuta una specifica detrazione di
imposta.
Quindi tutti i valori e le somme che il
dipendente percepisce in relazione al rapporto
di lavoro, compresi i rimborsi spese, sono
assoggettati integralmente a tassazione, salvo
le specifiche e tassative deroghe previste
dall’art. 51 del TUIR.
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Elvira D'Alessandro - Consulente del Lavoro
Trattamento fiscale trasferte “entro” il comune
(art. 51, comma 5, D.P.R. n. 917/1986; Ag. Entr. ris. n. 232/E/2002).
Le indennità e i rimborsi di spese per le trasferte
nell'ambito del territorio comunale in cui si trova la
sede di lavoro - tranne i rimborsi di spese di trasporto concorrono integralmente a formare il reddito
Ai fini dell'applicazione della norma in oggetto non
assume alcuna rilevanza l'ampiezza del comune in cui
il dipendente ha la sede di lavoro o l'eventuale
ripartizione del territorio in entità subcomunali, come
ad esempio le frazioni, dovendosi comunque aver
riguardo al territorio comunale.
11
Elvira D'Alessandro - Consulente del Lavoro
Le spese di “trasporto”
(MF circ. 23 dicembre 1997, n. 326/E).
Per l'esclusione dal reddito imponibile delle
spese di trasporto è necessario:
 che le stesse siano comprovate dalla
documentazione rilasciata dal vettore (es.
biglietti dell'autobus, ricevuta del taxi);
 che
dalla
documentazione
interna
dell'azienda risulti in quale giorno l'attività del
dipendente è stata svolta all'esterno della
sede di lavoro
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Elvira D'Alessandro - Consulente del Lavoro
Trasferte fuori del territorio comunale
(art. 51, comma 5, D.P.R. n. 917/1986; Ag. Entr. ris. n. 143/E/2002).
In caso di trasferta fuori dal territorio comunale dove si
trova la sede di lavoro è possibile scegliere tra uno dei
tre sistemi di seguito indicati. Una volta, però, adottato
uno dei tre sistemi previsti, lo stesso si applica per
l'intera durata della trasferta, non potendosi utilizzare
criteri diversi per le singole giornate comprese nel
periodo in cui il dipendente si trova fuori dalla sede di
lavoro
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Elvira D'Alessandro - Consulente del Lavoro
Le spese di viaggio
Va inoltre tenuto presente che qualunque sia il sistema
prescelto, i rimborsi analitici delle spese di viaggio,
anche sotto forma di indennità chilometrica, e di
trasporto non concorrono a formare il reddito quando
siano rimborsate sulla base di idonea documentazione,
mentre ogni altro rimborso di spese, ulteriore rispetto a
quello contemplato dal sistema prescelto, è
assoggettato interamente a tassazione.
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Elvira D'Alessandro - Consulente del Lavoro
L’indennità di trasferta
( Agenzia Entrate circ, 129/E/2000)
L’indennità di trasferta è determinata in modo
puntuale in relazione agli
effettivi giorni
in cui
la prestazione lavorativa è resa
al di fuori della sede di lavoro.
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Elvira D'Alessandro - Consulente del Lavoro
Indennità forfetaria
( Art. 51, comma 5, DPR 917/86 )
L'indennità di trasferta è esclusa dall'imponibile fino
all'importo di
€ 46,48 al giorno,
elevate a
€ 77,47 per le trasferte all'estero.
La quota di indennità che non concorre a formare il
reddito non subisce alcuna riduzione in relazione alla
durata della trasferta e, pertanto, anche nell'ipotesi di
trasferta inferiore a 24 ore o, più in generale, di trasferta
che per la sua durata non comporti alcun
pernottamento fuori sede, la quota di franchigia resta
fissata a € 46,48 al giorno per le trasferte in Italia e a €
77,47 al giorno per quelle all'estero
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Elvira D'Alessandro - Consulente del Lavoro
Rimborso misto
(INPS circ. 19 febbraio 1998, n. 41).
Nel caso venga corrisposta, unitamente al rimborso
analitico delle spese di vitto e alloggio anche
un'indennità di trasferta, le franchigie di € 46,48 e €
77,47 sono ridotte.
In particolare, la quota esente è di:
 € 30,99 al giorno, elevata a € 51,65 per le trasferte
all'estero, in caso di rimborso delle spese di alloggio o di
vitto, nonchè nei casi di alloggio o di vitto fornito
gratuitamente;
 € 15,49 al giorno, elevata a € 25,82 per le trasferte
all'estero, in caso di rimborso sia delle spese di alloggio
che di quelle di vitto o di vitto e alloggio forniti
gratuitamente
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Elvira D'Alessandro - Consulente del Lavoro
Rimborso analitico
(MF circ. n. 326/E/1997).
I rimborsi analitici delle spese di vitto e alloggio, quelli
delle spese di viaggio e di trasporto, non concorrono a
formare il reddito.
E', inoltre, escluso da imposizione il rimborso di altre
spese (ulteriori rispetto a quelle di viaggio, trasporto,
vitto e alloggio, per esempio la lavanderia, il telefono, il
parcheggio, le mance), anche non documentabili, se
analiticamente attestate dal dipendente in trasferta,
fino a un importo di € 15,49 al giorno, elevato a € 25,82
per le trasferte all'estero.
L'eventuale corresponsione, in aggiunta al rimborso
analitico, di una indennità, indipendentemente
dall'importo, concorre interamente a formare il reddito di
lavoro dipendente
18
Elvira D'Alessandro - Consulente del Lavoro
Documentazione viaggio e trasporto
Per quanto riguarda la documentazione del viaggio e
trasporto, mentre le spese per i viaggi compiuti con
mezzi pubblici (ferrovie, aerei ecc.) sono direttamente
documentabili mediante l'esibizione da parte del
dipendente dei relativi biglietti, quelle per i viaggi
compiuti con propri mezzi devono essere determinate
dallo stesso datore di lavoro sulla base di elementi
concordanti, sia diretti che indiretti.
19
Elvira D'Alessandro - Consulente del Lavoro
Rimborsi chilometrici
Al fine di consentire l'esclusione dalla formazione del
reddito di lavoro dipendente dell'indennità chilometrica,
non è necessario che il datore di lavoro provveda al
rilascio di una espressa autorizzazione scritta che
contenga tutti i dati relativi alla percorrenza e al tipo di
autovettura ammessa per il viaggio.
E', invece, necessario che, in sede di liquidazione,
l'ammontare dell'indennità sia determinato avuto
riguardo
 alla percorrenza,
 al tipo di automezzo usato dal dipendente e
 al costo chilometrico ricostruito secondo il tipo di
autovettura.
Detti elementi dovranno risultare dalla documentazione
interna conservata dal datore di lavoro.
20
Elvira D'Alessandro - Consulente del Lavoro
La deducibilità del datore di lavoro
( Art. 95, comma 3 , DPR 917/86 )
Le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte
effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori
dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa sono ammesse in deduzione
per un ammontare giornaliero non superiore ad
euro 180,76;
il predetto limite è elevato ad euro 258,23 per le trasferte
all'estero.
Se il dipendente o il titolare dei predetti rapporti sia
stato autorizzato ad utilizzare un autoveicolo di sua
proprietà ovvero noleggiato al fine di essere utilizzato
per una specifica trasferta, la spesa deducibile è
limitata, rispettivamente, al costo di percorrenza o alle
tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non
superiore a 17 cavalli fiscali, ovvero 20 se con motore
diesel .
21
Elvira D'Alessandro - Consulente del Lavoro
I “trasfertisti”
22
Elvira D'Alessandro - Consulente del Lavoro
Definizione di “trasfertista”
( DRE Lombardia 5 ottobre 1999 –MF circ. 326/E/1997 - MF circ. 129/E
27/6/2000 )
Sono da considerare “trasfertisti” i lavoratori quando:
 dal contratto di lavoro emerga che l’attività viene
svolta in modo continuativo fuori dalla sede di
lavoro;
 Il contratto di lavoro non “preveda affatto una sede
di lavoro predeterminata” ;
23
Elvira D'Alessandro - Consulente del Lavoro
Qualificazione di “trasfertista”
La qualificazione del trasfertista è demandata alle
parti ed individuata in chi non è in trasferta e non
ha quindi una missione specifica da svolgere in un
luogo preciso.
24
Elvira D'Alessandro - Consulente del Lavoro
Determinazione del reddito del “trasfertista”
( Art. 51 , comma 6, DPR 917/86 )
Le indennità e le maggiorazioni di retribuzione
spettanti ai lavoratori tenuti per contratto
all'espletamento delle attività lavorative in luoghi
sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con
carattere di continuità, le indennità di navigazione e di
volo previste dalla legge o dal contratto collettivo, nonché
le indennità di cui all'articolo 133 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229
concorrono a formare il reddito nella misura del 50
per cento del loro ammontare.
25
Elvira D'Alessandro - Consulente del Lavoro
L’indennità fissa per i trasfertisti
La previsione normativa contenuta nell’art. 51 ,
comma 6, del TUIR . Consente di stabilire, al
momento dell’assunzione indennità o
maggiorazioni di retribuzioni funzionali o
direttamente imputabili alle particolari
caratteristiche dell’attività lavorativa.
26
Elvira D'Alessandro - Consulente del Lavoro
“Trasfertista” in “trasferta”
( circ.Agenzia Entrate 326/E /1997 )
“Ove sia previsto che l’attività debba svolgersi in
luoghi sempre variabili e diversi, ma all’interno di un
territorio delimitato, l’occasionale svolgimento
dell’attività, per incarico del datore di lavoro, in luogo
diverso, darà diritto per le indennità e i rimborsi
spese eventualmente corrisposti al trattamento
previsto per le trasferte all’esterno del terriorio
comunale “
27
Elvira D'Alessandro - Consulente del Lavoro
Categoria “autisti” : trasfertisti ?
( Legge 4 agosto 1984, n. 467 )
( Accordo nazionale A.N.I.T.A e Confetra del 22/12/1997 )
Il personale viaggiante non è qualificabile come
trasfertista a norma dell’art. 3, comma 5 del
D.Lgs.vo 314/97 in quanto la sua attività in
missione si esercita partendo da un luogo fisso di
lavoro.
Tale luogo fisso di lavoro è stabilito all’atto
dell’assunzione o, successivamente solo per
effetto di trasferimento.
28
Elvira D'Alessandro - Consulente del Lavoro
L’indennità di trasferta degli “autisti”
( Accordo A.N.I.T.A. e Confetra 22/12/1997)
L’indennità di trasferta sia essa dovuta nelle
misure previste dall’art. 19 del CCNL, sia essa
forfetizzata ai sensi degli artt. 11 e 11 bis, spetta,
in modo esclusivo, per l’esecuzione dei servizi
fuori dall’ambito urbano ed è a questi collegata in
modo funzionale ed inscindibile, mantenendo
natura restitutoria e risarcitoria. Essa non spetta
tassativamente in mancanza di tali servizi.
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Elvira D'Alessandro - Consulente del Lavoro
Il “trasferimento”
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Elvira D'Alessandro - Consulente del Lavoro
Definizione
( Cass. 2681, 23.4.1985)
Si ha trasferimento in caso di uno
spostamento definitivo e senza limiti di
durata del lavoratore in altra unità
produttiva
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Elvira D'Alessandro - Consulente del Lavoro
Elementi che qualificano il trasferimento
( Cass. 5892 del 14.6.1999 )
La fattispecie del trasferimento si identifica
attraverso i seguenti elementi:
• Motivazioni tecniche, organizzative,
produttive;
• Mutamento definitio del luogo di lavoro;
• Due unità produttive: quella di provenienza e
quella di destinazione
• Comunicazione al lavoratore ( forma libera ) .
32
Elvira D'Alessandro - Consulente del Lavoro
Indennità di trasferimento - esenzione 1)
I CCNL ( o le Parti ) prevedono che al lavoratore
venga riconosciuta un’indennità di trasferimento.
L’indennità di trasferimento non concorre, ai fini
fiscali e contributivi, a formare il reddito imponibile
nella misura del 50% dell’ammontare e comunque
non superiore a:
 euro 1.549,37 in Italia
 euro 4.648,11 all’estero
33
Elvira D'Alessandro - Consulente del Lavoro
Indennità di trasferimento - esenzione 2)
 L’esenzione spetta anche se il trasferimento è
richiesto dal dipendente;
 L’esenzione rimane esente fino ad un
massimo di euro 6.197,48 se nello stesso anno
il lavoratore subisce un trasferimento all’estero
ed uno in Italia.
34
Elvira D'Alessandro - Consulente del Lavoro
Indennità di trasferimento - esenzione 3)
Sono, in ogni caso esenti, le spese sostenute
dal dipendente per il trasferimento:
 di viaggio ( comprese quelle dei familiari
fiscalmente a carico )
 di trasporto delle masserizie;
 per il recesso del contratto di locazione in
dipendenza del trasferimento.
35
Elvira D'Alessandro - Consulente del Lavoro
Il lavoro prestato all’estero
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Elvira D'Alessandro - Consulente del Lavoro
Forme di contratto
Il lavoratore può essere impiegato all’estero
con le seguenti diverse forme contrattuali:
 Trasferta ( mutamento temporaneo del
luogo di lavoro ) – NORMATIVA ITALIANA;
 Distacco ( mutamento temporaneo del
luogo di lavoro ) : sospensione delle norme
contrattuali e di legge originarie e stipula di
apposito contratto estero;
 Trasferimento ( mutamento definitivo del
luogo di lavoro ) stipula di contratto estero
specifico.
37
Elvira D'Alessandro - Consulente del Lavoro
Autorizzazioni
 Per occupare personale italiano in un Paese
dell’Unione Europea non occorrono
autorizzazioni ministeriali;
 Per occupare lavoratori italiani in Paesi extraUE ( convenzionati e non ) occorre richiedere la
preventiva autorizzazione al Ministero del
Lavoro;
 Non è necessaria l’autorizzazione ministeriale
per le trasferte in Paesi extra-UE
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Elvira D'Alessandro - Consulente del Lavoro
Determinazione della base imponibile IRPEF
da versare in Italia - 1 :
Il reddito da lavoro dipendente prodotto da lavoratori
che continuano ad essere
residenti in Italia,
prestato all’estero in via continuativa e come oggetto
esclusivo del rapporto per
più di 183 giorni
( periodo anche non continuativo )
nell’arco di 12 mesi
è determinato sulla base delle
retribuzioni convenzionali
definite annualmente ai fini contributivi dal Ministero
del Lavoro ( L. 398/87 )
39
Elvira D'Alessandro - Consulente del Lavoro
Determinazione della base imponibile IRPEF
da versare in Italia – 2 :
Soggiorno all’estero per un periodo
non superiore a 183 giorni
nell’arco di 12 mesi
è determinato sulla base della
retribuzione effettiva
40
Elvira D'Alessandro - Consulente del Lavoro
Determinazione della base imponibile IRPEF
da versare in Italia – 3 :
Presenza di una convenzione
contro le doppie imposizioni:
nessun imponibile
se la convenzione prevede
l’esclusiva tassazione all’estero.
***
No imponibile se residenti all’estero
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Elvira D'Alessandro - Consulente del Lavoro
Credito d’imposta
( art. 23 DPR 600/73 )
Se alla formazione del reddito di lavoro
dipendente concorrono
somme e valori prodotti all’estero,
le imposte ivi pagate
a titolo definitivo
sono ammesse,
in sede di conguaglio di fine d’anno o di fine
rapporto,
in detrazione fino a concorrenza
dell’imposta relativa ai predetti
redditi prodotti all’estero.
42
Elvira D'Alessandro - Consulente del Lavoro
Frontalieri
43
Elvira D'Alessandro - Consulente del Lavoro
Determinazione della base imponibile INPS da
versare in Italia – 1
Se il lavoro viene svolto:
 in Paesi extra UE non convenzionati la base
imponibile contributiva è determinata dalla
retribuzione convenzionale
 in Paesi UE la base imponibile è determinata
dalla retribuzione effettiva.
44
Elvira D'Alessandro - Consulente del Lavoro
Il reddito dei frontalieri
Il reddito derivante da lavoro dipendente
prestato, in via continuativa e come oggetto
esclusivo del rapporto, all’estero
in zone di frontiera
da soggetti residenti in Italia ,
concorre a formare il reddito complessivo per
l’importo
eccedente euro 8.000,00 .
Sul reddito imponibile si applicherà la
normativa vigente in materia di tassazione
comprese le detrazioni d’imposta.
45
Elvira D'Alessandro - Consulente del Lavoro
Paghe
Dentro il Ccnl - Terziario
Trattamento economico
del lavoratore in trasferta
Elvira D’Alessandro
Nozione di missione
Sede di lavoro
Consulente del lavoro
Il Ccnl Commercio 2 luglio 2004 disciplina la facoltà del datore di lavoro di inviare il personale dipendente in missione temporanea fuori dalla propria residenza.
La previsione contrattuale determina sia il trattamento economico da riconoscere al lavoratore in missione, sia il computo dell’orario di lavoro durante la stessa.
Ogniqualvolta il dipendente è comandato per lavoro fuori della sede ove presta normalmente servizio è in missione.
Il contratto in esame usa il termine missione, in luogo del più comunemente usato termine
di trasferta. Dal momento che il significato si equivale nel prosieguo dell’articolo useremo il
termine di trasferta in aderenza, anche, alla terminologia utilizzata in ambito fiscale.
La sede normale di lavoro a cui fare riferimento dovrà risultare dalla lettera o contratto di
assunzione e il lavoratore sarà in trasferta se la prestazione gli verrà richiesta, temporaneamente, in un luogo diverso.
Orario di lavoro
Decorrenza
Tempo di viaggio
Definizione
Nella suddetta ipotesi l’art. 36 del Ccnl Commercio stabilisce che l’orario di lavoro avrà inizio
sul posto temporaneamente indicato al lavoratore per lo svolgimento dell’attività.
Tuttavia il Ccnl prevede che se al lavoratore verrà richiesto di rientrare in sede alla fine della
giornata lavorativa, il lavoro cesserà tanto tempo prima della fine del normale orario, quanto
è strettamente necessario al lavoratore (in rapporto alle distanze e al mezzo di locomozione)
per raggiungere la sede stessa.
In tale previsione contrattuale il tempo di viaggio per raggiungere la sede temporanea dove
svolgere la prestazione lavorativa non rientra nel computo dell’orario di lavoro, alla stregua
del tempo impiegato normalmente dal lavoratore per coprire il percorso dal proprio domicilio alla sede di lavoro. Diversamente, il tempo impiegato per rientrare in azienda viene
computato nel normale orario di lavoro e sarà quindi utile per calcolare eventuali ore di
lavoro straordinario.
Va osservato come tale previsione contrattuale non contrasti con quanto contenuto nel
D.Lgs. n. 66/2003 che, lo ricordiamo, definisce orario di lavoro qualsiasi periodo in cui il
lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o
delle sue funzioni.
Rimborsi spese
L’art. 36 del contratto dispone che le spese di trasporto, di vitto e di pernottamento siano
rimborsate dal datore di lavoro secondo le norme contenute nell’ultimo comma del successivo art. 86.
Guida alle Paghe
4/2006
239
Paghe
Dentro il Ccnl - Terziario
Brevi trasferte
in località vicine
Viaggio
Trasporto bagaglio
Spese postali
Diaria
Vitto e alloggio
Convenzioni speciali
In tale ultimo articolo, a cui le parti firmatarie fanno rinvio, è previsto che, per brevi
trasferte in località vicine, vengano rimborsate le spese effettive di viaggio e quelle di
soggiorno.
Nel secondo comma dell’art. 86, in via generale, fatta esplicita eccezione solo per gli
operatori di vendita, è previsto che al personale in trasferta competa:
a) il rimborso per le spese effettive di viaggio;
b) il rimborso delle spese per il trasporto del bagaglio;
c) il rimborso delle spese postali, telegrafiche ed altre, sostenute in esecuzione del mandato nell’interesse dell’azienda;
d) una diaria non inferiore al doppio della quota giornaliera della retribuzione di fatto, ridotta
del 10% in caso di missioni di durata superiore al mese o quando le mansioni affidate
comportino viaggi abituali.
In alternativa a quanto sopra previsto il datore di lavoro ha facoltà di corrispondere al
lavoratore in trasferta oltre ai rimborsi di cui alle lettere a), b), c) anche il rimborso a piè
di lista delle spese di vitto e alloggio, con trattamento uniforme per tutto il personale,
escludendo, quindi, la diaria di cui alla lettera d).
Tale alternativa è stata convenuta in applicazione del principio della facoltà di adozione di
convenzioni speciali, previste e ammesse dall’art. 57 del Ccnl 28 giugno 1958 e dall’art. 57
del Ccnl 31 luglio 1970.
Retribuzione di fatto
Determinazione
Retribuzione
giornaliera
È appena il caso di ricordare che la retribuzione di fatto è costituita da:
paga base nazionale conglobata;
indennità di contingenza;
terzi elementi nazionali o provinciali ove esistenti;
eventuali scatti di anzianità;
altri elementi derivanti dalla contrattazione collettiva;
nonché da tutti gli altri elementi retributivi aventi carattere continuativo ad esclusione dei
rimborsi spese, dei compensi per lavoro straordinario, delle gratificazioni straordinarie o una
tantum, e di ogni elemento espressamente escluso dalle parti dal calcolo di singoli istituti
contrattuali, ovvero esclusi dall’imponibile contributivo a norma di legge.
La retribuzione giornaliera sarà determinata utilizzando il divisore fisso convenzionale ventisei.
Addetti al trasporto merci
Indennità di trasferta
Determinazione
Agli addetti al trasporto merci a mezzo autocarri e autotreni comandati a prestare servizio
extraurbano, sarà corrisposta, in sostituzione della diaria di cui alla precedente lett. d), una
indennità di trasferta forfetariamente determinata come di seguito:
50% della quota giornaliera della retribuzione di fatto, per assenze da 9 a 11 ore;
80% della quota giornaliera della retribuzione di fatto per assenze superiori a 11 e fino a
16 ore;
120% della quota giornaliera della retribuzione di fatto per assenze superiori a 16 e fino a
24 ore.
Guida alle Paghe
240
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Paghe
Dentro il Ccnl - Terziario
In ogni caso la percentuale maggiore assorbe le percentuali minori, per cui per assenze, ad
esempio, di 18 ore l’indennità di trasferta verrà determinata assumendo il 120% della
retribuzione giornaliera di fatto.
Operatori di vendita
Diaria fissa
Misura
Natura retributiva
Sede di lavoro
Elementi del contratto
Lavoratore in sede
Casi particolari
Indennità per mancato
viaggio
Spese per vitto
e alloggio
Ulteriori spese
Con apposito protocollo per operatori di vendita aggiuntivo del Ccnl Terziario, le parti firmatarie hanno regolato, all’art. 11, l’istituto delle diarie anche per questa particolare categoria
di addetti.
In linea generale agli operatori di vendita potrà essere riconosciuta una diaria fissa.
Il Ccnl non stabilisce l’importo di detta diaria né fa rinvio all’art. 86 del contratto, già precedentemente esaminato per la generalità dei dipendenti.
Ad avviso di chi scrive, quindi, l’eventuale importo della diaria fissa giornaliera sarà stabilito
nel contratto individuale di assunzione.
La diaria fissa, inoltre, per esplicita previsione del Ccnl, costituirà ad ogni effetto per il 50%
parte integrante della retribuzione.
Nel contratto individuale le parti hanno facoltà di prevedere una sede convenzionale quale
sede di lavoro, tenuto conto dell’organizzazione aziendale, mentre dovranno obbligatoriamente prevedere:
a) il periodo di tempo minimo annuale per cui l’azienda si impegna a tenere in viaggio
l’operatore di vendita;
b) eventuali compiti dell’operatore di vendita durante il periodo in cui non viaggia, tenuto
presente che non debbono essere affidate allo stesso mansioni incompatibili con la sua
qualifica.
In ogni caso il comma 2 dell’art. 11, prevede che nessuna diaria sia dovuta all’operatore di
vendita quando è «in sede a disposizione dell’azienda nella città dove risiede abitualmente».
Il Ccnl prevede anche delle situazioni del tutto particolari con riconoscimento, ancorché
parziale, del diritto alla diaria.
Qualora, infatti, l’operatore di vendita non sia stato mandato in viaggio per tutto il periodo
convenuto in contratto avrà diritto ad una indennità per i giorni di mancato viaggio nella
seguente misura:
1) se ha residenza nella stessa sede dell’azienda: indennità nella misura di 2/5 della
diaria;
2) se ha residenza in luogo diverso (con consenso dell’azienda) da quello ove ha sede
l’azienda, oltre all’indennità di cui al punto 1) avrà diritto al risarcimento delle maggiori
spese sostenute per l’eventuale permanenza nella città ove ha sede l’azienda.
Qualora l’azienda non corrisponda la diaria, le spese sostenute e documentate dall’operatore di vendita per vitto e alloggio nell’espletamento della propria attività fuori della città
sede di deposito, di filiale o di residenza contrattuale, sempreché lo stesso non possa, per
la distribuzione del suo lavoro, rientrare nella propria abitazione, saranno rimborsate nei
limiti della normalità da individuarsi in sede aziendale tra la direzione aziendale stessa e la
Rsa.
Lo stesso criterio troverà, altresı̀, applicazione per le altre spese autorizzate dall’azienda.
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Paghe
Dentro il Ccnl - Terziario
Esempio
Dipendente con qualifica di impiegato addetto all’ufficio commerciale di 4º livello inviato in
trasferta per 3 giorni nel mese di gennaio 2006.
Il dipendente ha come sede di lavoro Milano e ha effettuato le trasferte in filiale a Torino. Al
lavoratore è stato richiesto di essere in filiale alle ore 9,30 e di trattenervisi fino alle ore
16,00 per fare poi rientro in azienda a Milano.
A tutti i dipendenti, in occasione delle trasferte, viene riconosciuto il rimborso delle spese di
viaggio, delle spese sostenute nell’interesse dell’azienda e la diaria giornaliera prevista
dall’art. 86 del Ccnl.
Le spese di viaggio, regolarmente documentate, ammontano a: E 75,30.
Le spese postali sostenute per conto dell’azienda ammontano a: E 35,00.
Tenuto conto che la retribuzione di fatto del dipendente è pari a E 1.322,50, la misura
giornaliera della diaria è pari a: E 101,73 (1.322,50 : 26 3 2).
La diaria è esente da tassazione e contribuzione nei limiti di E 46,48 al giorno (cfr. art. 51,
D.P.R. n. 917/1986).
Busta paga
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Paghe
Dentro il Ccnl - Terziario
Esempio
Dipendente con qualifica di impiegato addetto all’ufficio commerciale di 4º livello inviato in
trasferta per 4 giorni consecutivi nel mese di gennaio 2006.
Il dipendente ha come sede di lavoro Milano. Al lavoratore è stato richiesto di essere presso
la sede del cliente, a Roma, alle ore 9,30 e di trattenervisi per tutto il tempo necessario.
A tutti i dipendenti, in occasione delle trasferte, viene riconosciuto il rimborso delle spese di
viaggio, delle spese eventualmente sostenute nell’interesse dell’azienda e delle spese di
vitto e alloggio.
Le spese di viaggio, regolarmente documentate, ammontano a: E 280,00.
Le spese di vitto e alloggio ammontano a: E 880,00.
Non viene riconosciuta alcuna diaria, come previsto nel c. 3 dell’art. 86 del Ccnl, avendo
optato per il rimborso di vitto e alloggio.
Busta paga
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4/2006
243
Paghe
Dentro il Ccnl - Artigianato
Grafica ed editoria:
provvedimenti disciplinari
Stefano Carotti
Consulente del lavoro
Potere disciplinare
del datore
Obblighi di diligenza,
obbedienza e fedeltà
Disciplina
Comportamenti
sanzionabili
Con la locuzione «potere disciplinare» si intende tutta quella serie di procedure e strumenti
che la legge e la normativa collettiva riconoscono in capo al datore di lavoro affinché questi
possa esercitare e far rispettare il proprio potere direttivo, inteso, a sua volta, come potere
di impartire le disposizioni necessarie a garantire l’esecuzione, la disciplina e l’efficienza del
lavoro.
Il potere direttivo è manifestazione del più generale potere di organizzazione dell’attività
dell’impresa, garantito da precetti costituzionali, a cui corrispondono, dal lato del lavoratore
subordinato, gli obblighi di diligenza, obbedienza e fedeltà, cui lo stesso è tenuto nello
svolgimento della prestazione lavorativa.
Il potere disciplinare è riconosciuto al datore di lavoro, indipendentemente dai requisiti
occupazionali dell’azienda, dall’art. 2106 c.c., secondo il quale l’inosservanza del dovere
di diligenza, di obbedienza o dell’obbligo di fedeltà (artt. 2104 e 2105 c.c.) espone il lavoratore all’applicazione di sanzioni disciplinari di entità proporzionata alla gravità dell’infrazione.
Tale potere, pertanto, è legittimamente esercitato solo se volto a sanzionare la violazione di
un obbligo del lavoratore derivante dal contratto di lavoro, sebbene, va puntualizzato, i
comportamenti che possono formare oggetto di contestazione disciplinare non coincidono
necessariamente con violazioni di obblighi inerenti la tipica prestazione di lavoro, bensı̀
possono spingersi ad abbracciare quell’insieme di norme comportamentali necessarie
per l’esecuzione del contratto secondo buona fede e correttezza.
Pubblicità del codice disciplinare
Affissione delle norme
Licenziamento
per giusta causa
o giustificato motivo
Il corretto esercizio del potere disciplinare richiede a pena di nullità della sanzione eventualmente adottata, l’osservanza di alcune tassative prescrizioni.
Prima fra tutte, l’onere, previsto dall’art. 7, c. 1 della legge n. 300/1970 (c.d. Statuto dei
lavoratori), di portare a conoscenza dei lavoratori, mediante affissione in luogo accessibile a
tutti, le norme previste dal contratto collettivo di settore e, se esistente, del regolamento
disciplinare interno, riguardanti infrazioni, sanzioni ad esse conseguenti nonché le modalità
per avviare correttamente le procedure di contestazione. Va evidenziato, in proposito, che la
giurisprudenza non ritiene idoneo, quale mezzo di informazione ai lavoratori, la consegna a
ciascuno di essi del codice disciplinare contenuto nel contratto collettivo di settore (Cass.
S.U. n. 1208/1988).
Va, tuttavia, aggiunto che l’onere della pubblicità del codice disciplinare non sussiste nel
caso del licenziamento quando lo stesso consegue a comportamenti (quali ad esempio il
furto e la rissa) che costituiscono violazione del dovere civile e che, in quanto tali, trovano la
loro fonte direttamente nella legge che autorizza il potere di recesso del datore di lavoro in
presenza di una giusta a causa o di un giustificato motivo (Cass. n. 2762/1995).
Guida alle Paghe
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Paghe
Dentro il Ccnl - Artigianato
Contestazione degli addebiti
Titolare del potere
disciplinare
Contenuto
Requisito
della specificità
Requisito
della immediatezza
Immodificabilità
degli addebiti
Termine per la difesa
del lavoratore
Irrogazione
della sanzione
Immodificabilità
della sanzione
Il successivo c. 2 dello stesso art. 7 prevede, a pena di nullità, che il datore di lavoro, prima
di adottare qualsivoglia provvedimento disciplinare, deve contestare al lavoratore per iscritto (art. 7, c. 5, Stat. lav.) il comportamento incriminato, garantendo la possibilità che il
lavoratore stesso possa esercitare il proprio diritto di difesa.
La contestazione può essere effettuata sia dal datore di lavoro personalmente o da persona
munita di rappresentanza in senso tecnico (nel caso di persone giuridiche il potere disciplinare è esercitato dal rappresentante legale delle stesse), sia da chiunque altro sia titolare
del potere disciplinare secondo l’organizzazione aziendale.
La contestazione, che deve manifestare la non equivoca intenzione del datore di lavoro di
considerare i comportamenti addebitati come illecito disciplinare, deve, altresı̀, possedere i
requisiti della specificità e dell’immediatezza.
Il rispetto del requisito della specificità richiede che la contestazione contenga gli elementi
necessari ed essenziali per individuare correttamente i fatti che il datore di lavoro ritiene
illeciti disciplinari (Cass. n. 10761/1997).
Per ciò che attiene il secondo requisito, la contestazione deve essere immediata con
riferimento al momento della commissione o della conoscenza del fatto contestato (Cass.
n. 7178/1995).
Tale requisito deve essere valutato secondo buona fede, tenendo cioè conto di quel
minimo lasso temporale necessario per una indispensabile e ponderata valutazione dei
fatti (Cass. n. 5093/1995). Al contrario, la tempestività deve essere esclusa quando il
tempo trascorso tra il fatto e la contestazione sia di entità tale da aver ingenerato nel
lavoratore la legittima convinzione della rinuncia dell’esercizio del potere disciplinare (Cass.
n. 16050/2000).
Vige, inoltre, il principio cd. di immodificabilità degli addebiti disciplinari, in base al quale
l’eventuale sanzione disciplinare adottata deve fondarsi su fatti specificatamente contestati
e su cui il lavoratore abbia potuto difendersi.
A tal fine, salvo che per il rimprovero verbale (che costituisce la forma più lieve di sanzione
disciplinare che non necessita del rispetto della procedura), il datore di lavoro non può
irrogare nessuna sanzione disciplinare prima che siano trascorsi cinque giorni (di calendario)
dalla contestazione per iscritto dell’addebito.
Entro tale termine, previsto dal c. 5 dell’art. 7, Stat. lav., il lavoratore è legittimato ad esporre
le proprie ragioni difensive, anche facendosi assistere, ex art. 7, c. 7, da un rappresentante
dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
La giurisprudenza ha anche affermato (Cass. S.U. n. 4845/1994) che il citato termine di
cinque giorni non deve essere interamente rispettato qualora il lavoratore, prima della
scadenza, abbia già prodotto le proprie giustificazioni senza fare riserva di ulteriori deduzioni.
Esaurita la procedura di contestazione, il datore di lavoro, dopo aver esaminato le argomentazioni addotte dal lavoratore (e sempre che le stesse non siano state ritenute idonee a
giustificare il comportamento addebitato), oppure in mancanza di giustificazioni, è legittimato ad irrogare la sanzione disciplinare che deve essere proporzionata ex art. 2106 c.c.,
alla gravità dell’infrazione commessa.
Nel contratto collettivo di nostro interesse, non esiste un termine finale per l’irrogazione
della sanzione.
Questa, infine, sulla base del principio della immodificabilità della sanzione, non può essere
successivamente modificata o sostituita.
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245
Paghe
Dentro il Ccnl - Artigianato
Sanzioni disciplinari
Tipologie
Recidiva
Mancanza
del lavoratore
Mancanze di maggiore
gravità
Violazioni dell’obbligo
di diligenza
Violazioni dell’obbligo
di fedeltà
Codice disciplinare
interno
Doveri relativi
alla morale e all’igiene
Il Ccnl 1º luglio 1998 (integrato da successivi accordi) che disciplina il rapporto di lavoro nelle
aziende artigiane del comparto grafica ed editoria annovera all’art. 43, rubricato «Disciplina
del lavoro» le tipiche sanzioni disciplinari:
rimprovero verbale o scritto,
multa sino a tre ore di lavoro normale (intendendosi per tale tre ore di retribuzione di
fatto),
sospensione dal lavoro (e dalla retribuzione) fino a tre giorni,
licenziamento senza preavviso.
Il c. 2 dello stesso art. 43 esprime il principio generale in base al quale la recidiva nella
commissione dei comportamenti successivamente elencati dal contratto collettivo, determina automaticamente un inasprimento della sanzione disciplinare da applicare. Ed infatti
«al lavoratore potranno essere inflitti: il rimprovero verbale o scritto nel caso di prima
mancanza; la multa nei casi di recidiva; la sospensione nei casi di recidiva in mancanze
già punite con la multa nei sei mesi precedenti».
Riteniamo opportuno evidenziare, che il termine «mancanza» sta in maniera non casuale a
rappresentare come l’infrazione commessa dal lavoratore vada considerata quale anomalia
del normale e corretto svolgimento del rapporto di lavoro che, seppur in diversa misura, va
chiaramente inteso come rapporto di collaborazione improntato al rispetto dei doveri di
correttezza, obbedienza e fedeltà.
Tuttavia (art. 43, c. 3), nel caso in cui le mancanze siano, anche in relazione alla mansioni
svolte, di maggiore gravità, potranno essere direttamente inflitte la multa o la sospensione.
La citata correlazione della mancanza commessa con le mansioni svolte, costituisce, pertanto, indice di valutazione della gravità del comportamento, cosı̀ come, parallelamente,
limite della contestazione stessa, considerato che per pacifica giurisprudenza non è consentito richiedere al lavoratore prestazioni che non siano di contenuto equivalente o superiore a quelle normalmente svolte dallo stesso.
Successivamente, il contratto collettivo in questione procede ad elencare le mancanze a cui
corrispondono direttamente le sanzioni della multa e/o della sospensione.
In particolare, vengono citate, tra le altre, le violazioni dell’obbligo di diligenza che si estrinsecano nella mancata presenza sul posto di lavoro, l’abbandono dello stesso senza giustificato motivo o la mancata comunicazione, entro e non oltre il giorno successivo al primo
giorno di assenza, dell’assenza stessa o della sua prosecuzione.
Viene, inoltre, esplicitamente citata quale causa di contestazione disciplinare la negligenza
o la disattenzione nello svolgimento della prestazione lavorativa, in sé considerata e, anche,
quale causa di lievi danni alle macchine o ai materiali in lavorazione. Ricordiamo, in proposito che la giurisprudenza (Cass. n. 1245/1987) ha stabilito che il datore di lavoro può
compensare l’entità del danno trattenendo, nei limiti di quanto previsto in argomento dalla
legge, parte della retribuzione che spetterebbe al lavoratore.
Vengono, altresı̀, citate le violazioni dell’obbligo di fedeltà, nelle forme della lavorazione o
costruzione all’interno dello stabilimento, senza autorizzazione dell’impresa, di oggetti di
lieve rilevanza (si presuppone economica) per conto proprio o di terzi.
Da ultimo viene espressamente prevista la possibilità per il datore di lavoro di redigere un
codice disciplinare interno il quale, se conforme ai requisiti di legge e adeguatamente
pubblicizzato, è idoneo ad integrare e specificare le previsioni comportamentali recate dalla
normativa di legge e dalla contrattazione collettiva.
Quale previsione di chiusura, infine, si richiamano esplicitamente i doveri relativi alla morale
ed all’igiene.
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4/2006
Paghe
Dentro il Ccnl - Artigianato
Licenziamento
senza preavviso
Illecito penale
Esempio
Per ciò che attiene le mancanze alle quali corrisponde la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso, queste comprendono sia ipotesi sanzionabili con la multa o la
sospensione, connotate, tuttavia di elementi di maggiore gravità (si fa riferimento, in particolare, alle lavorazioni svolte per conto proprio o di terzi all’interno dello stabilimento, senza
autorizzazione del datore di lavoro, quando le stesse, a differenza che nella precedente
ipotesi, non siano di lieve entità), sia gravi violazioni dell’obbligo di diligenza, correttezza,
fedeltà, oltreché comportamenti contrari all’ordine aziendale e alla morale.
Si ritiene opportuno soffermarsi sulle mancanze costituite da comportamenti che integrano
gli estremi del reato (es. rissa). In proposito va sottolineato che la giurisprudenza maggioritaria ha ritenuto che la qualificazione della mancanza alla stregua dell’illecito penale non è
di per sé sufficiente a fondare la legittimità del recesso, dato che la gravità del fatto che
determina la giusta causa di licenziamento è solo quella che comporta la lesione irreparabile
del vincolo fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore (Cass. n. 4175/1997).
Operaio di 4º livello a cui è stata applicata una multa pari a 3 ore di lavoro normale.
L’importo trattenuto a titolo di multa, salvo che costituisca risarcimento di un danno, deve
essere devoluto all’Ente previdenziale e assistenziale.
Busta paga
Guida alle Paghe
4/2006
247
Paghe
Dentro il Ccnl - Artigianato
Esempio di lettera di contestazione di addebito
.........., .....................
Egr. Sig. /Gent. ma Sig. ra
...........................................
...........................................
...........................................
Modalità di notificazione della comunicazione (consegnata a mano, raccomandata a.r.)
Oggetto: Contestazione di addebito.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 7, legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori) e dall’art. 43 del Ccnl
vigente per il nostro settore, con la presente Le contestiamo quanto segue:
la Direzione aziendale ha avuto modo di rilevare che Lei, nei giorni ....... e ........, senza alcuna giustificazione, ha
ritardato di ....... minuti l’inizio del Suo turno di lavoro.
Tale Suo comportamento oltre a violare i doveri di correttezza e diligenza cui Lei è tenuto in qualità di prestatore di
lavoro subordinato, arreca grave nocumento all’organizzazione del lavoro aziendale.
Stante quanto sopra esposto, e giuste le previsioni di legge e contrattuali in materia, Le ricordiamo il termine di 5
giorni dal ricevimento della presente per produrre le Sue giustificazioni in merito.
Distinti saluti.
Azienda
...............................
(Per ricevuta)
............................
____________________
Esempio di lettera di irrogazione della sanzione disciplinare della multa
............, .................
Egr. Sig. /Gent. ma Sig. ra
...........................................
...........................................
...........................................
Modalità di notificazione della comunicazione (consegnata a mano, raccomandata a.r.)
Oggetto: Comunicazione dell’irrogazione della multa.
Facciamo seguito alla ns. del ..................., della quale confermiamo integralmente il contenuto.
Dopo aver attentamente analizzato le argomentazioni scritte da Lei prodotte con lettera del .................., la scrivente
Direzione aziendale intende significarLe che le medesime sono state ritenute generiche, insufficienti, e comunque
inidonee a giustificare quanto a Lei contestato.
Nel ribadire, pertanto, la gravità del comportamento da Lei tenuto, anche in considerazione del fatto che la Sua
prestazione lavorativa si colloca all’interno di un’organizzazione del lavoro strutturata su turni consecutivi e che,
inoltre, lo stesso poteva essere evitato usando l’ordinaria diligenza, ci vediamo costretti, giusto quanto previsto dalla
normativa di legge e contrattuale vigente in materia, ad applicare nei Suoi confronti la sanzione disciplinare della multa
commisurata a n. ... ore di normale retribuzione.
Confidando che fatti del genere di quelli a Lei contestati non abbiano più a ripetersi, Le porgiamo distinti saluti.
Azienda
...............................
(Per ricevuta)
............................
Guida alle Paghe
248
4/2006
Paghe
Dentro il Ccnl - Industria
Metalmeccanici:
indennità di reperibilità
Luca Contardi
Consulente del lavoro
Regolamentazione
dell’istituto
Accordi aziendali
Il Ccnl 7 maggio 2003 per i dipendenti dalle industrie metalmeccaniche private e della
installazione di impianti ha per la prima volta introdotto nel settore un’organica regolamentazione dell’indennità di reperibilità (art. 5-ter). Le parti sociali hanno inteso dare in primo
luogo una definizione dell’istituto e in secondo luogo porre delle regole minime in materia di
retribuzione della disponibilità del lavoratore alla reperibilità.
Intervenendo su una materia già ampiamente regolamentata dalla contrattazione aziendale,
le parti hanno ribadito, sempre nell’art. 5-ter, che sono fatti salvi gli accordi aziendali esistenti che regolamentano la materia.
Servizio di reperibilità
Definizione
di reperibilità
Orario di lavoro e ore
di reperibilità
Programmazione
plurimensile
Avvicendamento
dei lavoratori
Rifiuto prestazione
Attivazione immediata
del lavoratore
Lavoratore irreperibile
Articolazione
del servizio
La reperibilità viene definita come un istituto di carattere complementare rispetto alla
normale prestazione lavorativa, mediante il quale il lavoratore si pone a disposizione dell’azienda per sopperire ad esigenze produttive o tecniche non prevedibili, al fine di assicurare il ripristino e la continuità dei servizi, ovvero la funzionalità o la sicurezza degli impianti
produttivi.
Per espressa previsione contrattuale, le ore di reperibilità non vanno considerate ai fini del
computo dell’orario di lavoro legale e contrattuale; questa previsione, rilevante ai fini dell’applicazione della normativa in materia di limiti all’orario di lavoro e di obblighi connessi al
superamento di tali limiti, trova conferma nella prevalente giurisprudenza di Cassazione (cfr.
Cassazione n. 1720/1987).
L’azienda potrà inserire il lavoratore in turni di reperibilità definiti sulla base di una programmazione plurimensile e di norma con un preavviso scritto di 7 giorni, fatta salva la necessità
di sostituire altri lavoratori coinvolti nei turni di reperibilità e resisi non disponibili.
Viene affermato il principio secondo il quale le aziende provvederanno ad avvicendare nel
servizio di reperibilità il maggior numero possibile di lavoratori, dando inoltre priorità ai
dipendenti che ne abbiano fatto richiesta.
Ancora più importante il principio secondo il quale il lavoratore non può rifiutarsi di svolgere
turni di reperibilità, ovviamente fatti salvi i giustificati motivi di impedimento.
Ben definiti sono gli obblighi a carico del lavoratore in reperibilità, il quale, in caso di
chiamata, è tenuto ad attivarsi immediatamente per far fronte all’intervento richiesto entro
30 minuti dalla chiamata, e deve informare l’azienda del prevedibile tempo necessario per
raggiungere il luogo dell’intervento.
Nel caso in cui poi il lavoratore si renda di fatto irreperibile non gli spetterà l’indennità
prevista e si attiverà la procedura disciplinare prevista dal Ccnl.
La reperibilità potrà essere richiesta sulla base di un’articolazione oraria, giornaliera o settimanale, con il limite che quella settimanale non superi sei giorni continuativi e due settimane consecutive su quattro.
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4/2006
249
Paghe
Dentro il Ccnl - Industria
Trattamento economico
Determinazione
L’indennità per l’effettivo svolgimento dei turni di reperibilità è cosı̀ determinata:
Compenso giornaliero
Importo orario
Tempo di viaggio
Computo delle ore
d’intervento nell’orario
Compenso per chiamata
Esclusione dalla base
di calcolo del Tfr
Esempio
Livello
(escluso
personale
direttivo)
Reperibilità
oraria
di 16 ore
in giorni
lavorati
Reperibilità
oraria
di 24 ore
con giorno
libero
Reperibilità
oraria
di 24 ore
con giorno
festivo
Reperibilità
giornaliera
su 6 gg.
Reperibilità
giornaliera
su 6 gg.
con festivo
Reperibilità
giornaliera
su 6 gg. con
festivo e
giorno libero
1º 2º e 3º
4,00
6,00
6,50
26,00
26,50
28,50
4º e 5º
4,75
7,50
8,00
31,25
31,75
34,50
6º e 7º
5,50
9,00
9,50
36,50
37,00
40,50
L’importo orario di reperibilità viene determinato dividendo per 16 gli importi previsti per il
caso di reperibilità di 16 ore con giorno lavorato.
Per quanto riguarda, invece, il tempo speso per raggiungere il luogo di intervento e quello
necessario al successivo rientro, verrà riconosciuto un trattamento pari all’85% della normale retribuzione oraria lorda senza maggiorazioni per tutte le ore comprese tra la chiamata
e il rientro a casa.
Le ore di intervento effettuato, anche in remoto, rientrano a tutti gli effetti nel computo
dell’orario di lavoro, salvo il riconoscimento di riposi compensativi, e saranno compensate
con le maggiorazioni previste per il lavoro straordinario, notturno e festivo nelle sue varie
articolazioni.
In aggiunta, per ogni chiamata da parte dell’azienda seguita da intervento effettivo sarà
riconosciuto un compenso pari a E 5,00.
Per espressa previsione contrattuale, tutti i trattamenti economici sopra indicati sono già
comprensivi dell’incidenza degli istituti economici differiti e sono parimenti esclusi dalla
base di calcolo del trattamento di fine rapporto.
Si ipotizzi che un operaio inquadrato al 3º livello del Ccnl, con la retribuzione pari a E 1.237,58,
sia stato reperibile per 16 ore nelle giornate del 25 e 26 gennaio e abbia effettuato nella
giornata del 26 gennaio dalle 19,00 alle 21,00 un intervento di 2 ore, che ha comportato
anche 1 ora di viaggio da casa al luogo di lavoro tra andata e ritorno. Al lavoratore spetta
anche l’importo fisso di E 5,00 previsto per ogni intervento.
Al lavoratore spettano pertanto:
E 4,00 come indennità di reperibilità per le due giornate,
E 5,00 come compenso per la chiamata,
E 6,08 per 1 ora di viaggio all’85% della paga oraria,
E 17,85 come compenso per lavoro straordinario con maggiorazione del 25% per l’intervento.
Guida alle Paghe
250
Compenso settimanale
4/2006
Paghe
Dentro il Ccnl - Industria
Busta paga
Guida alle Paghe
4/2006
251
Paghe
Dentro il Ccnl - Edilizia
Apprendistato professionalizzante
Vincenzo Silvestri e Roberto Zaltieri
Tipologie
Consulenti del lavoro
Il D.Lgs. n. 276/2003, c.d. «riforma Biagi», ha ridisegnato i contratti a contenuto formativo,
individuando diverse tipologie di apprendistato.
Apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione.
Riguarda gli adolescenti e i giovani che abbiano compiuto i 15 anni di età ed è finalizzato al
conseguimento di una qualifica professionale riconosciuta nel sistema di istruzione della cd.
«riforma Moratti» (legge n. 53/2003). La durata, che è determinata in base alla qualifica da
conseguire, al titolo di studio e ai crediti professionali e formativi acquisiti, non può essere
superiore a tre anni.
Apprendistato professionalizzante.
Riguarda i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni di età (17 anni, se in possesso di
qualifica professionale ai sensi della legge n. 53/2003) ed è finalizzato al conseguimento di
una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un accrescimento di competenze
tecnico-professionali. La durata, fissata dai Ccnl in base alla qualificazione da conseguire,
deve essere compresa tra un minimo di due anni e un massimo di sei anni.
Apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.
Riguarda i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni di età (17 anni, se in possesso di
qualifica professionale ai sensi della legge n. 53/2003) ed è finalizzato al conseguimento di
un titolo di studio di livello secondario, universitario o di alta formazione. La durata è rimessa
alle regioni in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori, le
università e le altre istituzioni formative.
Regolamentazione regionale e del Ccnl
Obblighi formativi
e criteri direttivi
Rapporto di lavoro
Profili formativi
L’apprendistato professionalizzante è una tipologia contrattuale destinata a sostituire il
vecchio contratto di apprendistato e il contratto di formazione e lavoro.
Tra gli aspetti peculiari dell’apprendistato professionalizzante sono da sottolineare gli obblighi formativi che, in base alla vigente normativa, devono essere regolamentati dalle regioni
e dalle province autonome di Trento e Bolzano con riferimento ai seguenti criteri direttivi:
previsione di un monte ore di formazione, esterna o interna all’azienda, di almeno 120
ore per anno, per l’acquisizione di competenze di base e tecnico-professionali;
rinvio ai contratti collettivi per la determinazione delle modalità di erogazione della formazione aziendale;
riconoscimento della qualifica professionale sulla base dei risultati conseguiti durante la
formazione;
registrazione della formazione effettuata sul libretto formativo;
presenza di un tutor aziendale con formazione e competenza adeguate.
Per dare concreta applicazione al nuovo istituto devono pertanto intervenire due adempimenti:
una disciplina contrattuale collettiva di categoria che regolamenti i contenuti del contratto (durata, retribuzione, livelli di inquadramento, ecc.);
la regolamentazione dei profili formativi del contratto di apprendistato professionalizzante da parte delle singole regioni e province autonome d’intesa con le associazioni dei
datori di lavoro e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano
regionale.
Guida alle Paghe
252
4/2006
Paghe
Dentro il Ccnl - Edilizia
Regime transitorio
Poiché a distanza di diverso tempo dall’emanazione della legge solo alcune regioni hanno
dato attuazione alla normativa di competenza, il legislatore ha introdotto un regime transitorio (art. 13-bis della legge n. 80/2005) disponendo, con decorrenza 15 maggio 2005, che
fino alla approvazione della legge regionale prevista dal c. 5 dell’art. 40 del D.Lgs. n. 276/
2003, la disciplina dell’apprendistato professionalizzante è rimessa ai contratti collettivi
nazionali di categoria.
A seguito dell’entrata in vigore di tali disposizioni si sono delineate tre possibili ipotesi:
Regolamentazione Ccnl in assenza di regolamentazione regionale.
Nelle regioni nelle quali non è stata introdotta la regolamentazione prevista in materia di profili
formativi, i datori di lavoro possono attuare il nuovo apprendistato, sempre che il contratto
collettivo applicato ne abbia regolamentato il rapporto di lavoro (durata, inquadramento, ecc.).
Per quanto attiene i profili formativi, le aziende dovranno rispettare le previsioni dei contratti
collettivi (laddove i contratti prevedano anche tale regolamentazione) oppure, in alternativa,
richiamare i profili formativi dell’Isfol anche avvalendosi degli enti bilaterali.
Regolamentazione Ccnl in presenza di regolamentazione regionale.
Nelle regioni che hanno introdotto la regolamentazione prevista, l’azienda potrà utilizzare
l’apprendistato professionalizzante sempre che il contratto collettivo applicato abbia disciplinato i contenuti del rapporto.
Assenza di regolamentazione del Ccnl.
In mancanza di regolamentazione contrattuale dell’apprendistato professionalizzante (almeno nei contenuti del rapporto) rimane vigente il «vecchio» apprendistato anche in presenza
di regolamentazione regionale.
Applicazione dell’istituto nel settore edile
Assunti dal 15/5/2005
Formazione
dell’apprendista
Autorizzazioni
per l’assunzione
Piano formativo
individuale
Nel settore edile la contrattazione collettiva (aziende artigiane edili, aziende industriali edili e
cooperative edili) ha disciplinato la materia sia per quanto concerne i contenuti normativi e
retributivi sia per quanto attiene i profili formativi.
La nuova normativa sull’apprendistato professionalizzante va applicata pertanto, su tutto il
territorio nazionale, per gli apprendisti assunti a partire dal 15 maggio 2005.
Per quanto riguarda la formazione dell’apprendista, nelle regioni ove esiste una regolamentazione regionale (ad esempio: Abruzzo, Liguria, Piemonte, Toscana, Umbria e Veneto e
Friuli Venezia Giulia) l’azienda dovrà riferirsi a tale disciplina mentre nelle regioni che non
hanno ancora disciplinato la materia le parti sono obbligate a rispettare i contenuti formativi
del Ccnl, sia pure in via transitoria, in attesa della regolamentazione regionale.
Non è necessario richiedere o ottenere autorizzazioni di alcun tipo per l’assunzione di
apprendisti (in alcune province è possibile concordare il piano formativo con le casse edili),
ma l’azienda deve rispettare le disposizioni e i limiti indicati dalla legge e dai contratti
collettivi di lavoro.
L’unico adempimento aggiuntivo consiste nella compilazione del «piano formativo individuale», che va allegato alla lettera di assunzione e alla comunicazione di assunzione da
trasmettere al Centro per l’impiego entro 5 giorni dall’assunzione medesima. È necessario
inoltre comunicare l’assunzione anche alle strutture deputate alla effettuazione della formazione esterna (provincia e casse edili) per la relativa programmazione.
Contenuti del rapporto
Indicazione
della prestazione
e qualifica
Il contratto di apprendistato professionalizzante deve essere stipulato in forma scritta e,
oltre ai consueti elementi previsti per la generalità delle assunzioni, deve contenere l’indicazione della prestazione lavorativa cui sarà adibito il lavoratore e la qualifica professionale
che potrà essere conseguita al termine del rapporto.
Guida alle Paghe
4/2006
253
Paghe
Dentro il Ccnl - Edilizia
Previsioni dei Ccnl
In sintesi vediamo le previsioni dei contratti collettivi edilizia industria e artigianato in materia di apprendistato professionalizzante.
Ccnl Edilizia industria
Ccnl Edilizia artigianato
Durata (*)
– Qualifiche finali del 2º livello: massimo 3 anni
– qualifiche finali del 3º livello: massimo 4 anni
– qualifiche finali dal 4º livello: massimo 5 anni
– Lavorazioni 1º gruppo e 1º gruppo
super: massimo 5 anni
– lavorazioni 2º gruppo: massimo 4,5
anni
– lavorazioni 3º gruppo: massimo 3
anni
– impiegati con qualifiche finali del 2º
e 3º livello: massimo 4,5 anni
– impiegati con qualifiche finali dal 4º
livello: massimo 5 anni
Inquadramento
e t rattamento
economico
L’inquadramento e il trattamento economico dei lavoratori è quello di un
livello inferiore a quello della categoria
per la quale è finalizzato il relativo contratto.
In caso di primo inserimento lavorativo nel settore, l’inquadramento e il relativo trattamento economico è il seguente:
– 1º livello per i contratti finalizzati al
conseguimento del 2º e 3º livello;
– 2º livello per i contratti finalizzati al
conseguimento del 4º livello;
– 3º livello per i contratti finalizzati al
conseguimento del 5º livello.
Nell’ipotesi di primo inserimento, raggiunta la metà del periodo di apprendistato, all’apprendista è riconosciuto
l’inquadramento e il relativo trattamento economico di un livello superiore a quello di assunzione (con esclusione dell’apprendistato finalizzato al
conseguimento del 2º livello)
Il livello di inquadramento iniziale dell’apprendista non può essere inferiore
per più di due livelli all’inquadramento
previsto per i lavoratori assunti in
azienda e impiegati per le stesse qualifiche cui è finalizzato il contratto. Al
termine del periodo di apprendistato,
al conseguimento della qualifica, gli
apprendisti del 1º gruppo super dovranno essere inquadrati nel 4º livello,
gli apprendisti del 1º gruppo nel 3º livello, mentre gli apprendisti degli altri
due gruppi nel 2º livello.
Gli apprendisti impiegati, al conseguimento della qualifica, dovranno essere inquadrati nel livello proprio della
qualifica finale.
La retribuzione dell’apprendista è determinata mediante l’applicazione di
una serie di percentuali che variano,
dal I al X semestre, in relazione ai
gruppi di inquadramento
Limiti
di assunzione
Il numero complessivo di apprendisti
da assumere non può superare il numero totale delle maestranze specializzate o qualificate in servizio presso
l’impresa. Il datore di lavoro, qualora
non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, può
assumere un solo apprendista
Periodo di prova
Il periodo di prova è regolamentato
dalle disposizioni previste dal Ccnl
per gli operai e gli impiegati, con riferimento al livello di assunzione dell’apprendista
Preavviso
Il periodo di preavviso è regolamentato dalle disposizioni previste dal Ccnl
per gli operai e gli impiegati, con riferimento al livello riconosciuto all’apprendista
Il periodo di prova ha la durata massima di 6 settimane
(*) I periodi di servizio prestati in qualità di apprendista presso più imprese si cumulano ai fini della
durata prevista dal Ccnl purché:
non siano separati da interruzioni superiori ad un anno,
si riferiscano alle stesse attività lavorative.
Guida alle Paghe
254
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Paghe
Dentro il Ccnl - Edilizia
Contenuti formativi
Piano formativo
individuale
Formazione aggiuntiva
Agevolazioni
contributive
Scuole edili
Tutor
Libretto formativo
Esempio
Tabella retributiva
Al contratto di lavoro deve essere allegato, come documento distinto, il «piano formativo
individuale» in cui andranno indicati:
la descrizione del percorso formativo (modalità di addestramento lavorativo all’interno
dell’azienda finalizzato al raggiungimento della qualifica da conseguire);
le competenze di base e tecnico-professionali da acquisire (i profili formativi di riferimento definiti dall’Isfol per il settore edile sono: tecnico per l’edilizia, addetto alle strutture,
addetto alle macchine, addetto alle finiture, addetto alla lavorazione della pietra del
marmo e del materiale lapideo, addetto alla lavorazione del legno e addetto all’amministrazione);
le competenze possedute;
l’indicazione del tutor (nelle imprese artigiane può essere il titolare, un socio o un familiare coadiuvante);
le modalità di erogazione e di articolazione della formazione formale (120 ore annue. Le
ore sono ridotte a 80, comprensive delle ore destinate alla sicurezza, per gli apprendisti
in possesso di attestato di qualifica professionale idoneo all’attività da svolgere).
Oltre alla formazione pratica in azienda, che si svolge durante la normale attività di lavoro, al
lavoratore deve essere pertanto fornita una formazione aggiuntiva formale di 120 ore annue
che potrà essere svolta all’interno o all’esterno dell’azienda secondo quanto previsto dal
piano formativo individuale.
Le agevolazioni contributive concesse alle imprese per tale contratto sono subordinate
anche all’effettiva partecipazione degli apprendisti a tale tipo di formazione.
Nel settore edile la formazione è realizzata in via prioritaria presso le Scuole edili istituite in
ogni provincia secondo le linee guida stabilite a livello nazionale dal Formedil (Ente per la
formazione e l’addestramento professionale in edilizia).
Le ore destinate alla formazione esterna sono aggregate in moduli settimanali da realizzarsi
compatibilmente con le esigenze delle imprese e sono considerate ore di lavoro a tutti gli
effetti.
Durante il periodo di apprendistato dovrà essere garantita la presenza di un tutor al fine di
accompagnare l’apprendista lungo tutta la durata del piano formativo individuale.
Al termine del periodo di apprendistato le imprese rilasceranno all’apprendista, oltre alle
normali registrazioni nella scheda professionale (libretto formativo del cittadino previsto
dall’art. 2 del D.Lgs. n. 276/2003) un documento che attesti i periodi di apprendistato già
compiuti e le attività lavorative per le quali sono stati effettuati i periodi medesimi.
Ccnl Edili industria - apprendista impiegato - livello da acquisire 2.
La retribuzione è quella di un livello inferiore rispetto a quello della categoria per il quale è
finalizzato il contratto.
Livello
Minimo
Contigenza
Edr
Totale
Apprendista 1º livello
567,82
512,87
10,33
1.091,02
Apprendista 1º livello - Periodo 1
567,82
512,87
10,33
1.091,02
Apprendista 1º livello - Periodo 2 (*)
664,35
516,43
10,33
1.191,11
Apprendista 2º livello - Periodo 1
664,35
516,43
10,33
1.191,11
Apprendista 2º livello - Periodo 2
738,16
519,16
10,33
1.267,65
Apprendista 3º livello - Periodo 1
738,16
519,16
10,33
1.267,65
Apprendista 3º livello - Periodo 2
794,95
521,25
10,33
1.326,53
(*) Con esclusione dell’apprendistato finalizzato al conseguimento del liv. 2
Guida alle Paghe
4/2006
255
Paghe
Dentro il Ccnl - Edilizia
Busta paga
Guida alle Paghe
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TRATTAMENTO DI
FINE RAPPORTO
Studio B. BRAVI
1
T.F.R.: riferimenti normativi

Art. 2120 Codice Civile

Legge 29.05.1982, n° 297
Studio B. BRAVI
2
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

L’art. 2120 c.c., richiamato dalla L. 297/82,
riconosce a tutti i lavoratori subordinati il
diritto ad un trattamento economico di fine
rapporto calcolato in misura proporzionale
all’anzianità di servizio maturata all’atto
della cessazione.
Studio B. BRAVI
3
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO


E’ un importo che matura progressivamente nel
corso del rapporto, proporzionalmente alla
retribuzione dovuta e viene erogato all’atto della
cessazione (L. n° 297/1982).
E’ escluso dalla contribuzione previdenziale,
assistenziale ed assicurativa ed è soggetto ad
un particolare regime di tassazione separata
(art. 19 Tuir).
Studio B. BRAVI
4
T.F.R. – criterio di calcolo



Si calcola sommando per ciascun anno di
servizio una quota pari e comunque non
superiore all’importo della retribuzione dovuta
per l’anno stesso, divisa per 13,5
La regola è generale ed inderogabile
La quota di calcolo individuata dalla legge in
misura pari a 13,5 non può essere modificata né
in diminuzione né in aumento
Studio B. BRAVI
5
T.F.R. – criterio di calcolo

Dall’importo lordo maturato nell’anno, così
determinato, deve essere detratta una somma
pari allo 0,50% della retribuzione imponibile
annua ai fini contributivi. Tale somma viene
già anticipata dal datore e versata all’Inps con
la denuncia mensile dei contributi obbligatori.
Il contributo non è dovuto per:



apprendisti
assunti con CDS
lavoratori domestici
Studio B. BRAVI
6
Rivalutazione accantonamenti
Al 31 dicembre di ogni anno il fondo già
precedentemente accantonato viene incrementato
con l’applicazione di un tasso di rivalutazione
costituito da:
 1,5% fisso

75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al
consumo accertato dall’Istat rispetto al mese di
dicembre precedente.
Studio B. BRAVI
7
Rivalutazione accantonamenti
Per i rapporti di lavoro che si risolvono nel corso
dell’anno:
 il tasso fisso dell’1,50% viene riproporzionato
in ragione dei mesi lavorati (0,125% per ogni
mese)
 l’incremento dell’indice Istat è quello risultante
nel mese di cessazione rispetto al mese di
dicembre precedente.
Studio B. BRAVI
8
Composizione del TFR
Il TFR è pertanto composto:
 dalla somma complessivamente maturata al 31 dicembre
dell’anno precedente;
 dalla rivalutazione di tale somma, sulla base del tasso
risultante per il mese di cessazione (ovvero per il mese
precedente se la cessazione è avvenuta entro il giorno 14);
 dalla quota di competenza dell’anno in corso, maturata dal
1° gennaio fino al 31 dicembre ovvero fino all’eventuale
data di cessazione.
Studio B. BRAVI
9
Studio B. BRAVI
10
T.F.R. – criterio di calcolo
Salvo
diversa
previsione
dei
contratti
Salvo
diversa
previsione
dei
contratti
collettivi,
la retribuzione
annua
collettivi,
la retribuzione
annua
comprende
comprendetutte
tuttelelesomme,
somme,compreso
compreso
l’equivalente
l’equivalente delle
delle retribuzioni
retribuzioni in
in natura,
natura,
maturate in dipendenza del rapporto di
maturate in dipendenza del rapporto di
lavoro, a titolo non occasionale e con
lavoro, a titolo
non occasionale
con di
esclusione
di quanto
corrisposto ae titolo
esclusione
di quanto corrisposto a titolo di
rimborso spese.
rimborso spese.

Studio B. BRAVI
11
T.F.R. – criterio di calcolo

La retribuzione annua utile ai fini del
calcolo corrisponde a quella di
competenza dell’anno stesso, costituita da
tutti i compensi divenuti liquidi ed esigibili
nell’anno medesimo, anche se corrisposti
successivamente
Studio B. BRAVI
12
T.F.R. – criterio di calcolo

I compensi con periodicità plurimensile, maturati
in due diverse annualità (come, ad es., la 14^),
sono computati nella retribuzione dell’anno in cui
è prevista l’erogazione, mentre la retribuzione
erogata in ritardo e gli arretrati dovuti a seguito
di sentenza, conciliazione o rinnovo contrattuale
sono computati unitamente alle retribuzioni del
periodo al quale si riferiscono (necessità, quindi, di
procedere ad una riliquidazione dell’importo già calcolato).
Studio B. BRAVI
13
T.F.R. – criterio di calcolo

L’art. 2120 c.c. prevede che in caso di
sospensione della prestazione lavorativa nel
corso dell’anno per una delle cause di cui all’art.
2110 c.c., nonché in caso di sospensione con
intervento di integrazione salariale, deve essere
computato nella retribuzione l’equivalente della
retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto
diritto in caso di normale svolgimento del
rapporto di lavoro (comprensiva, quindi, anche di eventuali
compensi o indennità corrisposte in via ordinaria al lavoratore. Ad
es.: straord. a forfait)
Studio B. BRAVI
14
T.F.R. e assenze dal lavoro

I casi contemplati dal citato art. 2110 c.c.
sono relativi a:
- infortunio
- malattia
- gravidanza o puerperio
Studio B. BRAVI
15
T.F.R. e assenze in genere
Se, a fronte dell’assenza, il datore è tenuto
a corrispondere un corrispettivo in forza di
disposizioni di legge o di contratto, tale
corrispettivo è utile ai fini del calcolo del
Tfr (ferie, festività, rol, ecc.)
 Se nulla è dovuto al lavoratore, il Tfr non
matura (sciopero, aspettativa, permessi
non retribuiti, servizio militare, ecc.)

Studio B. BRAVI
16
Anticipazione del t.f.r
La legge prevede la possibilità per il lavoratore in
possesso di un’anzianità di servizio di almeno 8 anni di
richiedere, nel corso del rapporto di lavoro, l’erogazione
di un’anticipazione di entità non superiore al 70% del
trattamento complessivamente accantonato.
 Le richieste potranno essere soddisfatte annualmente
entro i seguenti limiti:



10% degli aventi titolo;
4% del numero totale dei dipendenti.
Studio B. BRAVI
17
Anticipazione del t.f.r
Tale richiesta può essere avanzata una sola volta nel corso
del rapporto e per poter essere soddisfatta deve essere
motivata dalla necessità di sostenere:

spese sanitarie per terapie e/o interventi straordinari,
riconosciuti tali dalle competenti strutture pubbliche

acquisto della prima casa di abitazione per il richiedente o
per i propri figli


spese da sostenere durante l’astensione facoltativa
necessità economiche emerse durante i congedi per
formazione
Studio B. BRAVI
18
Tassazione del t.f.r.
L’Art. 11 del D.Lgs. 47/2000 ha apportato
notevoli modifiche riguardo l’assoggettamento
ad Irpef delle somme corrisposte a titolo di Tfr,
introducendo una nuova modalità di calcolo
della tassazione da applicarsi sugli importi
maturati a partire dal 1° gennaio 2001 e
lasciando immutato il criterio previgente per gli
importi maturati fino al 31 dicembre 2000.
Studio B. BRAVI
19
Tassazione del t.f.r.
Tassazione quote maturate fino al 31 dicembre 2000
Determinazione imponibile fiscale
Quanto maturato fino al 31 dicembre 2000 in
qualità di Tfr è imponibile ai fini fiscali per un
importo che si determina riducendone l’ammontare
(comprensivo degli importi di rivalutazione) di una
somma pari a € 309,87 per ciascun anno di
maturazione fino a tale data.
Studio B. BRAVI
20
Tassazione del t.f.r.
Tassazione quote maturate dal 1° gennaio 2001
Quote di rivalutazione
L’importo della rivalutazione calcolato ciascun anno
è tassato applicandogli un’imposta sostitutiva nella
misura dell’11% che viene versata entro il 16
febbraio dell’anno successivo.
Ogni anno è però dovuto un acconto dell’imposta
sostitutiva nella misura del 90% relativa alla
rivalutazione dell’anno precedente.
L’imposta sostitutiva è imputata a riduzione del
fondo.
Studio B. BRAVI
21
Tassazione del t.f.r.
Tassazione quote maturate dal 1° gennaio 2001
Determinazione imponibile fiscale
Il Tfr è imponibile per un importo che si
determina riducendo il suo ammontare delle
quote di rivalutazione già assoggettate ad
imposta sostitutiva.
Studio B. BRAVI
22
Tassazione del t.f.r.
Aliquota di tassazione
E’ l’aliquota media corrispondente ad un reddito di
riferimento pari alla somma che risulta dividendo
l’ammontare totale del Tfr per il numero degli anni e
frazioni di anno presi a base per la commisurazione
del Tfr stesso e moltiplicando il risultato per 12.
Le aliquote per scaglioni di reddito sono quelle in
vigore nel periodo in cui è sorto il diritto alla
corresponsione del Trattamento.
Studio B. BRAVI
23
Tassazione del t.f.r.
Periodo transitorio (cessazioni 2001 – 2005)
Per le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute
nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2001 e il
31 dicembre 2005 era prevista una detrazione di
imposta pari a € 61,97 annui, frazionabili a mese e
da riproporzionare per i rapporti part-time, per
ciascuno degli anni compresi nel citato periodo.
Studio B. BRAVI
24
Tassazione del t.f.r.
Rapporti a tempo determinato
Per i rapporti a tempo determinato non superiore
complessivamente
a
2
anni,
all’imposta
determinata secondo i criteri citati viene applicata
una detrazione di € 61,97 (frazionabili a mese e da
riproporzionare per i rapporti part-time) per ciascun
anno, che può essere cumulata con quella
precedentemente citata prevista per la generalità
dei lavoratori nel periodo transitorio.
Studio B. BRAVI
25
Tassazione del t.f.r.
Nuova detrazione d’imposta dal 1° aprile 2008
Ai lavoratori che maturano il diritto alla percezione del Tfr a
partire dal 1° Aprile 2008 viene riconosciuta una nuova
detrazione d’imposta da applicarsi sul Tfr.
La misura della detrazione non è unica, ma è strutturata in
base a tre diverse classi di reddito:
 € 70 per reddito di riferimento fino a 7.500 €;
 € 50 per reddito di riferimento tra 7.500 e 28.000 €;
 Frazione di € 50 per reddito di riferim. tra 28.000 e
30.000 €
La detrazione può essere riconosciuta relativamente ad una
sola cessazione di rapporto di lavoro nel corso di ciascun
periodo d’imposta, e può essere riconosciuta solo sui
saldi e sugli acconti di Tfr ma non sulle anticipazioni.
Studio B. BRAVI
26
Tassazione del t.f.r.
Schematizzando
Elementi
Fino al 31/12/2000
Dal 01/01/2001
Rivalutazione
Rientra
fiscale
nell’imponibile Non rientra nell’imponibile
fiscale.
Viene tassata annualmente
con aliquota sostitutiva
dell’11%
Deduzione
€ 309,87 per ogni anno di Non prevista
maturazione
Detrazione d’imposta Non prevista
Studio B. BRAVI
€ 61,97 per ogni anno di
maturazione
del
Tfr
(rapporti a tempo determin.
fino a 2 anni) + nuova
detrazione, ove spettante
27
Momento di pagamento del TFR


Con sentenze n° 1040/2002 e 4822/2002, la Corte di
Cassazione ha stabilito che il diritto alla corresponsione
del Tfr sorge nel momento in cui il rapporto di lavoro
cessa, ovvero entro il termine stabilito da ciascun
contratto collettivo. Pertanto nel caso in cui il datore non
paghi il dipendente a quella data (anche,
semplicemente, per attendere la pubblicazione
dell’indice Istat), dovrà riconoscergli sia gli interessi che
la rivalutazione monetaria sull’importo dovuto.
Il diritto al pagamento del Tfr si prescrive in cinque anni,
decorrenti a partire dal momento della cessazione del
rapporto (art. 2948, c. 5, c.c.), ed il credito per Tfr è assistito
da un privilegio generale sui beni mobili del datore di
lavoro.
Studio B. BRAVI
28
TFR e decesso del lavoratore

L’art. 2122 C.C. prevede che in caso di morte
del lavoratore, l’ind. sostitutiva del preavviso
nonché il Tfr debbano essere corrisposti al
coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del
lavoratore, ai parenti entro il 3° grado ed agli
affini entro il 2° grado. In mancanza di tali
persone, le somme sono attribuite secondo le
norme della successione legittima.
E’ nullo ogni patto circa l’attribuzione e la
ripartizione delle somme, anteriore alla morte.
Studio B. BRAVI
29
Fondo di garanzia del TFR


Il Fondo di garanzia TFR è uno specifico fondo
istituito presso l’Inps allo scopo di intervenire,
sostituendosi al datore di lavoro, in caso di
insolvenza dello stesso nel pagamento del TFR
spettante ai lavoratori dipendenti, compresi i
soci di cooperative di lavoro o loro aventi diritto.
E’ alimentato da una contribuzione mensile pari
allo 0,20% (0,40% per i dirigenti industria) della
retribuzione imponibile.
Studio B. BRAVI
30
La gestione del
Fondo di Tesoreria Inps
Studio B. BRAVI
31
Il Fondo di Tesoreria


Con effetto dall’1/1/2007 è stato istituito il
“Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti
del settore privato dei trattamenti di fine rapporto
di cui all’art. 2120 del codice civile”.
Esso è gestito, per conto dello Stato, dall’Inps su
un apposito conto corrente aperto presso la
tesoreria dello Stato ed è destinato ad
accogliere il Tfr di quei lavoratori dipendenti di
aziende del settore privato con più di 49 addetti
che decidano di non aderire ad una forma di
previdenza integrativa.
Studio B. BRAVI
32
Il Fondo di Tesoreria

Il finanziamento del Fondo di tesoreria avviene
mediante il versamento di un contributo pari alla
quota del Tfr maturato dai dipendenti del settore
privato che espressamente decidono di
mantenerlo presso il proprio datore di lavoro.
Studio B. BRAVI
33
Il Fondo di Tesoreria


Ai sensi del D.M. 30/1/2007, le quote di Tfr da
versare assumono la natura di contribuzione
obbligatoria, pertanto anche ad esse si applica,
ai fini dell’accertamento e della riscossione, la
normativa relativa alla contribuzione
previdenziale ed assistenziale.
Quindi, l’eventuale esclusione di retribuzione
dalla base di computo per il Tfr, determinando
un minor versamento al Fondo di tesoreria,
subirà le relative conseguenze sanzionatorie.
Studio B. BRAVI
34
I datori di lavoro obbligati

Sono obbligati al versamento i datori di lavoro
appartenenti al settore privato, con un organico
almeno pari a 50 addetti.
Il requisito occupazionale (almeno 50 addetti) deve essere così calcolato,
tenendo presente l’intero complesso della struttura aziendale:
a) Aziende in essere al 31/12/2006: media dei dipendenti occupati nel 2006.
b) Aziende che hanno iniziato l’attività successivamente: media dei
dipendenti occupati nell’anno di inizio dell’attività.
Le successive variazioni di organico sono irrilevanti
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35
Lavoratori per i quali sussiste l’obbligo
di versamento

Determinato l’organico di riferimento, il datore di
lavoro con almeno 50 dipendenti è tenuto ad
effettuare il versamento al Fondo di tesoreria,
della somma pari all’ammontare del Tfr, al netto
del contributo dello 0,50% dovuto al FPLD o
misura ridotta per i dipendenti ai quali si
applicano sconti contributivi, maturato dai
dipendenti che hanno deciso espressamente di
mantenere (in tutto o in parte) il Tfr presso il
proprio datore di lavoro.
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36
Lavoratori esclusi dall’obbligo di
versamento

L’azienda con almeno 50 addetti, nonostante l’obbligo di finanziare il
Fondo di tesoreria, non è tenuta ad effettuare il versamento per:







Soggetti con contratto a tempo determinato inferiore a 3 mesi, compresa
eventuale proroga;
Lavoratori a domicilio;
Lavoratori iscritti all’ENPAIA;
Lavoratori per i quali il contratto collettivo prevede l’accantonamento del Tfr
presso soggetti terzi (ad es. alcuni contratti territoriali dell’edilizia);
Lavoratori stagionali dell’agro-alimentare per i quali il termine non è
prestabilito ma è legato al verificarsi di un evento (ad es. il termine della
campagna saccarifera, ecc.);
Lavoratori assicurati presso il f.do di previdenza per gli impiegati dipendenti
dai concessionari del servizio di riscossione tributi;
Lavoratori iscritti al f.do delle abolite imposte di consumo.
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37
Versamento

Il versamento deve essere eseguito mensilmente attraverso
il sistema Uniemens.

L’Inps, con msg. n° 10577/2007, precisa che il versamento
del Tfr al Fondo di tesoreria per i lavoratori assunti dal
1/1/2007 in poi decorre dal periodo di paga successivo alla
consegna del mod. TFR2 contenente la scelta di
mantenimento del Tfr in azienda, compresi i periodi
pregressi decorrenti dall’assunzione (con pagamento degli
interessi pari alla rivalutazione al 31/12 precedente
rapportato al periodo di differimento del versamento).
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38
Rivalutazione annuale


L’onere della rivalutazione del Tfr trasferito al Fondo di
tesoreria è in carico all’Inps, ma il datore di lavoro deve
comunque provvedere al relativo calcolo annuale a
favore del dipendente.
L’imposta sostitutiva (11% dell’importo della
rivalutazione) deve essere versata dal datore di lavoro
sia in riferimento alla quota di Tfr rimasta effettivamente
in azienda che a quella versata all’Inps. Quest’ultima
quota viene poi scomputata dai contributi dovuti all’Inps
(mod. DM10) del mese in cui ne viene effettuato il
versamento all’Erario.
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39
Pagamento del Tfr al dipendente

All’atto della cessazione del rapporto di lavoro, l’intero
importo di Tfr complessivamente maturato viene pagato
al dipendente dal datore di lavoro, il quale provvede poi
a recuperare nei confronti dell’Inps quanto fino a quel
momento versato al Fondo, in base alle seguenti priorità:



Dalle quote di Tfr dovute quale contribuzione al Fondo di
tesoreria nel mese del conguaglio;
In caso di incapienza, dai contributi obbligatori dovuti all’Inps
(cioè quelli indicati nei quadri B/C del mod. DM10/2);
In caso di ulteriore incapienza, dai contributi dovuti all’Enpals,
all’Inpgi, all’Ipost ed all’Inpdap.
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40
Anticipazione del Tfr


In caso di anticipazione del Tfr ai sensi dell’art. 2120 c.c.,
l’ammontare complessivo è erogato dal datore di lavoro
utilizzando primariamente le somme maturate fino al
31/12/2006 (e, quindi, ancora accantonate in azienda).
Qualora non vi sia capienza, il datore provvederà
comunque a pagare quanto richiesto dal lavoratore
(anche in deroga ai limiti fissati ordinariamente dall’art.
2120, per effetto dell’applicazione dell’ultimo comma di
tale articolo), recuperando poi la quota Inps con il
sistema del conguaglio sul DM10.
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41
IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
DETERMINAZIONE E CORRESPONSIONE
Il trattamento di fine rapporto - che la L. n. 297/1982 ha sostituito,
dal 1° giugno 1982, all'indennità di anzianità - è un elemento della
retribuzione la cui erogazione è differita al momento della
cessazione del rapporto di lavoro.
Ai sensi dell'art. 2120, comma 1, cod. civ. in ogni caso di
cessazione del rapporto, il lavoratore ha diritto ad un trattamento
di fine rapporto.
Il trattamento di fine rapporto si calcola con riferimento ad una
quota della retribuzione dovuta per ciascun anno (quota di
competenza) da assoggettare a rivalutazione annuale secondo un
tasso collegato all'andamento dell'indice ISTAT dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati.
Il trattamento di fine rapporto è dovuto - ex art. 4, comma 4, L. n.
297/1982 - per tutti i rapporti di lavoro subordinato (ivi compresi i
contratti a termine, a tempo parziale, di apprendistato e di
formazione lavoro) e matura anche durante il periodo di prova.
Retribuzione utile
L'art. 2120, comma 2, cod. civ. precisa che la retribuzione annua
da prendere in considerazione ai fini del t.f.r. comprende tutte le
somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura,
corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non
occasionale e con l'esclusione di quanto è corrisposto a titolo di
rimborso spese.
I contratti collettivi di lavoro stipulati sia a livello nazionale che
aziendale possono derogare all'indicato criterio posto dal
legislatore, anche in senso meno favorevole per il lavoratore,
indicando gli elementi della retribuzione da assumere come base
di calcolo del t.f.r.
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Studio D’Alessandro Elvira – Consulente del Lavoro
Accantonamento annuo
In base all'art. 2120, comma 1, cod. civ., l'importo da accantonare
annualmente (quota di competenza) si determina dividendo per
13,5 (divisore fisso) la retribuzione considerata utile dalla legge o
dai contratti collettivi.
Lo stesso comma stabilisce che la quota annua del t.f.r. è
proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi
come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15
giorni.
Da tale disposizione legislativa deriva - secondo l'orientamento
accolto dalla Corte di Cassazione ma avversato da parte della
giurisprudenza di merito - che ai fini del calcolo del t.f.r. non deve
essere computata la retribuzione relativa alle frazioni di mese
inferiori a 15 giorni, mentre per le frazioni di mese uguali o
superiori a 15 giorni occorre computare la retribuzione relativa al
mese intero.
Detrazione del contributo addizionale
Per i lavoratori assicurati obbligatoriamente al Fondo pensioni
gestito dall'INPS l'art. 3, comma 16, L. n. 297/1982 prescrive che
dall'importo dell'accantonamento annuo deve essere detratta, ove
dovuta, una somma corrispondente al contributo aggiuntivo dello
0,50% della retribuzione imponibile ai fini contributivi.
Rivalutazione del fondo accantonato
In applicazione dell'art. 2120, commi 4 e 5, cod. civ.,
l'accantonamento, con esclusione della quota maturata nell'anno,
è incrementato, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno,
con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5% in misura fissa e
dal 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'ISTAT, rispetto al
mese di dicembre dell'anno precedente.
Per i rapporti che si risolvono nel corso dell'anno il tasso fisso
dell'1,50% viene riproporzionato in ragione dei mesi lavorati
(0,125% per ciascun mese).
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Studio D’Alessandro Elvira – Consulente del Lavoro
Se il rapporto di lavoro si risolve entro il giorno 14 viene utilizzato
il coefficiente di rivalutazione relativo al mese precedente; se la
risoluzione del rapporto interviene invece dopo il giorno 14 dovrà
essere utilizzato il tasso di rivalutazione relativo al mese di
cessazione.
Calcolo del t.f.r. maturato
L'ammontare del t.f.r. maturato al 31 dicembre di ogni anno deve
essere contabilizzato a quella data e comunicato al lavoratore.
L'ammontare del t.f.r. maturato è dato:

dall'importo maturato al 31 dicembre dell'anno precedente;

dalla rivalutazione di tale importo;

dalla quota di competenza maturata nell'anno appena
concluso.
Corresponsione
L'art. 2120, comma 1, cod. civ., dispone che al momento della
cessazione del rapporto di lavoro l'importo spettante per
trattamento di fine rapporto deve essere erogato al lavoratore (*),
tuttavia, il termine di corresponsione del t.f.r. in alcuni casi viene
ulteriormente definito dalla contrattazione collettiva.
La Suprema Corte, in una recente pronuncia (Cass. n. 4822/2002),
ha avuto modo di precisare che il datore di lavoro è tenuto a
corrispondere il t.f.r. immediatamente al momento della
cessazione del rapporto, indipendentemente dalla disponibilità di
tutti gli elementi di calcolo ed in particolare dell'indice ISTAT,
altrimenti pagherà sulla somma anche gli interessi e la
rivalutazione per ogni giorno di ritardo.
L'importo del t.f.r. è costituito:
a) dalla somma complessivamente maturata al 31 dicembre
dell'anno precedente;
b) dalla rivalutazione di tale somma sulla base del tasso
risultante per il mese di cessazione (ovvero per il mese
precedente se la cessazione è avvenuta entro il giorno 14);
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Studio D’Alessandro Elvira – Consulente del Lavoro
c) dalla quota di competenza maturata dal 1° gennaio al
momento della cessazione.
In caso di insolvenza del datore di lavoro il trattamento di fine
rapporto è corrisposto, ai sensi dell'art 2, L. n. 297/1982, dal
Fondo di garanzia istituito presso l'INPS.
La tassazione del TFR
Ai fini della tassazione del t.f.r. occorre in primo luogo
determinare la base imponibile del trattamento stesso tenendo
conto che:
1. per il t.f.r. maturato fino al 31 dicembre 2000, la base
imponibile è costituita dall’importo del relativo trattamento,
ridotto della deduzione spettante fino a tale data, in genere di €
309,87 (L. 600.000) per ogni anno preso a base di
commisurazione;
2. per il t.f.r. maturato dal 1° gennaio 2001, la base imponibile è
costituita dall’importo del relativo trattamento, ridotto delle sole
rivalutazioni già assoggettate all’imposta sostitutiva dell’11 per
cento.
Quindi, occorre determinare l’aliquota da applicare, che è
quella corrispondente ad un reddito di riferimento che si ottiene
dividendo l’ammontare del “t.f.r. maturato” (inteso, come già
precisato, quale importo accantonato alla data di cessazione del
rapporto, aumentato delle somme destinate alle forme
pensionistiche,
delle
anticipazioni
e
degli
acconti
complessivamente erogati, e al netto delle rivalutazioni già
assoggettate ad imposta sostitutiva), per il numero degli anni e
frazione di anno preso a base di commisurazione del t.f.r. e
moltiplicando il risultato per dodici.
L’imposta afferente il reddito di riferimento deve essere
calcolata sulla base degli scaglioni di reddito e delle relative
aliquote IRPEF vigenti nell’anno in cui è maturato il diritto alla
percezione del t.f.r..
Tale imposta va divisa per il reddito di riferimento e
moltiplicata per 100; l’aliquota media risultante va applicata alla
base imponibile del t.f.r., che è quella che si ottiene dalla somma
dei precedenti punti 1 e 2.
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Studio D’Alessandro Elvira – Consulente del Lavoro
Per i rapporti di lavoro a tempo determinato di durata effettiva
non superiore a 2 anni, spetta una detrazione di € 61,97 (L.
120.000) annui. Se detti rapporti sono iniziati prima del 2001, la
detrazione compete solo per tale anno, mentre per il periodo
precedente spetta la deduzione dalla base imponibile prevista dal
previgente articolo 19 del TUIR. Va, peraltro, precisato a tale
riguardo, che eventuali periodi inferiori a 15 giorni relativi al
previgente regime si riportano a nuovo e si computano ai fini
dell’attribuzione della nuova detrazione.
Per i rapporti di lavoro cessati nel periodo intercorrente tra il 1°
gennaio 2001 e il 31 dicembre 2005, l’imposta così calcolata va,
poi, ridotta ulteriormente della detrazione di € 61,97 (L. 120.000)
annui.
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Studio D'Alessandro Elvira - Consulente del Lavoro - Revisore Contabile
ESEMPIO CALCOLO TFR
Assunto
Cessato
16/08/2004
31/01/2005
5
Anzianità mesi
Retr.lorda mensile
1/08/04 - 30/11/04
Retr.lorda mensile
1/12/04 - 31/12/04
Retr.lorda mensile
1/01/05 in poi
Il contratto prevede 13^ e 14^ mensilità
mese
imponib.INPS
( col. 1 )
contr.INPS
( Col. 2 )
( NB : in agosto 2004 non ha maturato TFR )
5.166,63
5.194,22
6.835,26
retr,utile per TFR rateo mens.TFR
( col. 3 )
( 0,50% di col. 1 )
15,90
25,84
26,85
26,83
35,63
( col. 4 )
( col 3 / 13,5 )
Rival.lorda TFR
( col. 5 )
( col. 6 )
Note
( col. 4 - col. 2 ) (tot.col.5 x coeff.*)
agosto
settembre
ottobre
novembre
dicembre
3.180,00
5.167,00
5.369,00
5.365,00
7.125,00
Tot. 2004
26.206,00
131,03
22.425,51
1.661,15
15,90
356,88
355,87
355,89
477,38
1.530,12
genn. '05
10.263,00
51,32
10.252,90
759,47
708,16
TOTALE
36.469,00
182,35
32.678,41
2.420,62
2.238,28
Ipsoa - Corso base paghe e contributi - Milano
5.166,63
5.166,63
5.166,63
6.925,62
TFR maturato
0382,71
382,71
382,71
513,01
1,91
1,91 (^) ipotizzato coeff.pari al 0,125%
1
Studio D'Alessandro Elvira - Consulente del Lavoro - Revisore Contabile
Per determinare l'aliquota media procedo come segue:
Reddito di riferimento
( Tot. Col.4x12x12
( mesi anzianità)
2.238,28 x 12 [x 12(*)]
1 (*)
uguale a
26.859,34
(*) Nel caso prospettato essendo l'anzianità di servizio inferiore ad anni uno, al denominatore
dovrà essere indicato 1 (uno) e al numeratore una volta sola 12 (dodici) - cfr. circ. MinFin. 5 febbr.1986 n.2
Determinazione dell'aliquota media:
L'imposta andrà, ora, calcolata per scaglioni, sul reddito di riferimento:
fino a
da
26.000,00
26.000,01
23%
33%
a 26.859,40
Totale Ire
Calcolo aliquota media
5.980,00
283,58
6.263,58
6.263,58 diviso 26.859,40
23,32
Calcolo imposta sulla rivalutazione ( Art. 2120 c.c. e art. 11 D.Lgs.47/2000)
Sulla rivalutazione è dovuts l'imposta sostitutiva dell'11% per cui nell'esempio avremo:
Importo rivalutazione
1,91 x 11% = imposta su rivalutazione
Ipsoa - Corso base paghe e contributi - Milano
0,21
2
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Calcolo imposta dovuta a titolo di acconto su TFR maturato
Importo TFR lordo
2.238,28 x 23,32% ( aliquota media )
Detrazioni ( valide fino al 31/12/2005)
5,164 per ogni mese di anzianità
imposta lorda
Totale detraz.ni
521,97
25,82
Imposta IRE dovuta
496,15
CALCOLO TFR NETTO DOVUTO
TFR maturato
Rivalutaz. Su TFR
( Totale col. 5 del foglio 1)
( Totale col. 6 del foglio 1)
detrarre:
Imposta sostitutiva su rivalutazione
Imposta IRE a tassazione separata
IMPORTO NETTO TFR
Ipsoa - Corso base paghe e contributi - Milano
2.238,28
1,91
-
0,21
496,15
1.743,83
3