LA RETRIBUZIONE Torino 6 novembre 2013 CdL Elvira D'Alessandro 1 LA RETRIBUZIONE Nozione Tipologie Elementi (analisi di alcune voci ricorrenti ) Determinazione della retribuzione ai fini contributivi e fiscali I regimi convenzionali I fringe benefits CdL Elvira D'Alessandro 2 Nozione ( Principio Costituzionale ) COSTITUZIONE art. 36 (Diritto alla retribuzione e orario di lavoro) Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia una esistenza libera e dignitosa. La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi. CdL Elvira D'Alessandro 3 Nozione ( Nozione legale ) CODICE CIVILE art. 2099 (Retribuzione) La retribuzione del prestatore di lavoro può essere stabilita a tempo o a cottimo e deve essere corrisposta nella misura determinata dalle norme corporative, con le modalità e nei termini in uso nel luogo in cui il lavoro viene eseguito. In mancanza di norme corporative o di accordo tra le parti, la retribuzione è determinata dal giudice, tenuto conto, ove occorra, del parere delle associazioni professionali. Il prestatore di lavoro può anche essere retribuito in tutto o in parte con la partecipazione agli utili o ai prodotti, con provvigione o con prestazioni in natura. CdL Elvira D'Alessandro 4 Nozione ( Nozione contrattuale ) La determinazione della misura della retribuzione è demandata ai contratti collettivi. La retribuzione prevista dai contratti collettivi è ritenuta, di norma, conforme al principio Costituzionale. In assenza di norme collettive applicabili (non esiste contratto di settore, il datore di lavoro non è iscritto all’Organizzazione Sindacale firmataria ) o di accordi individuali, l’ammontare della retribuzione deve essere determinato assumendo come parametro le tabelle salariali contenute nell’eventuale CCNL di settore o di settori affini. CdL Elvira D'Alessandro 5 Tipologie La retribuzione può essere stabilita: A tempo : se determinata in funzione della durata della prestazione lavorativa; A cottimo :se determinata in funzione del risultato della prestazione lavorativa; A compartecipazione : se determinata in funzione degli utili dell’impresa; A provvigione: sul valore di uno o più affari conclusi o promossi dal lavoratore; In natura: costituita in tutto o in parte da quote di prodotti, prestazioni in natura, vitto, alloggio, ecc. CdL Elvira D'Alessandro 6 Tipologia: “a tempo” La retribuzione “ a tempo” viene così calcolata: compenso stabilito per una unità di tempo (ora, giorno, settimana, mese ) X numero delle unità temporali di lavoro svolto CdL Elvira D'Alessandro 7 Tipologia: “a cottimo” -1 CODICE CIVILE art. 2100 - Obbligatorietà del cottimo Il prestatore di lavoro deve essere retribuito secondo il sistema del cottimo, quando, in conseguenza dell'organizzazione del lavoro, è vincolato all'osservanza di un determinato ritmo produttivo; quando la valutazione della sua prestazione è fatta in base al risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione. Le norme corporative determinano i rami di produzione e i casi in cui si verificano le condizioni previste nel comma precedente e stabiliscono i criteri per la formazione delle tariffe. NB. E’ obbligatoria la retribuzione a cottimo per i lavoranti a domicilio CdL Elvira D'Alessandro 8 Tipologia : “a cottimo” - 2 Obblighi di comunicazione preventiva. Il datore di lavoro deve comunicare ai lavoratori: a) I dati riguardanti gli elementi della tariffa; b) Le lavorazione da eseguire; c) Il relativo compenso unitario. Obblighi di comunicazione successiva. a) I dati relativi alla quantità di lavoro eseguito; b) Il tempo impiegato CdL Elvira D'Alessandro 9 Tipologia: “a cottimo” - 3 E’ vietato all’imprenditore: a) b) Retribuire a cottimo gli apprendisti; affidare a propri dipendenti lavori a cottimo da eseguirsi da prestatori di lavoro assunti e retribuiti direttamente dai dipendenti medesimi. In caso di violazione di tale divieto, l'imprenditore risponde direttamente, nei confronti dei prestatori di lavoro assunti dal proprio dipendente, degli obblighi derivanti dai contratti di lavoro da essi stipulati (CODICE CIVILE art. 2127 CdL Elvira D'Alessandro 10 Tipologia: “a compartecipazione” Normalmente integrativa della retribuzione a tempo. Costituita da: a) Provvigioni ; b) Partecipazioni agli utili ( se non diversamente stabilito dal CCNL – utili netti risultanti da bilancio ) NB: Il datore di lavoro è tenuto, in ogni caso, ad integrare la retribuzione, con riferimento all’ammontare della retribuzione a tempo ove questa risulti non sufficiente e/o non proporzionale al lavoro prestato ( ex art. 36 Costituzione ) CdL Elvira D'Alessandro 11 Tipologia: “in natura” Quale corrispettivo del lavoro prestato il datore di lavoro e il lavoratore possono stabilire che la retribuzione ( o parte di essa ) , anziché in denaro, sia costituita da beni in natura, quali, ad esempio, quote dei prodotti raccolti o trasformati, vitto, alloggio, servizi ecc. NB: Tali attribuzioni assumono natura retributiva e non vanno confusi con i c.d. “benefit” per le diverse implicazioni di carattere economico, legale contributivo e fiscale. CdL Elvira D'Alessandro 12 Elementi della retribuzione -1 La retribuzione complessiva si compone di un insieme di elementi stabiliti : 1. dalla legge; 2. dai contratti collettivi; 3. dagli accordi individuali; 4. unilateralmente dal datore di lavoro CdL Elvira D'Alessandro 13 Elementi della retribuzione –2 Gli elementi mensili che costituiscono il trattamento minimo contrattualmente dovuto, in applicazione al CCNL, sono di norma: a) minimo contrattuale ( o paga base ) b) contingenza ( se non conglobata nel minimo ) c) e.d.r. ( ex Protocollo 31 luglio 1992 ) d) aumenti periodici di anzianità ( scatti di anzianità ) CdL Elvira D'Alessandro 14 Elementi: “minimo contrattuale” MINIMO CONTRATTUALE (Revisione biennale acc. 3/7/93) OPERAI e INTERMEDI IMPIEGATI PAGA ORARIA PAGA FISSA MENSILE La retribuzione si ottiene ore x paga base CdL Elvira D'Alessandro La retribuzione è indipendente dalle ore effettivamente lavorate 15 Elementi: “ex indennità di contingenza” Aveva la funzione di adeguare la retribuzione al costo della vita; Regolata per legge dal 1986 al 1991 ( L.38/86 e L. 191/90) Non più prorogata successivamente al 31/12/1991; Nel 1992 le Parti Sociali – Protocollo 31 luglio 1992 – hanno preso atto della sua definitiva cessazione; Rimane congelata in cifra negli importi in atto al 1 novembre 1991 ( data ultimo adeguamento ) Successivamente, in alcuni CCNL, conglobata nella paga base. CdL Elvira D'Alessandro 16 Elementi: “ E.d.r. - Ex Prot. 31 luglio 1992” PER TUTTI I LAVORATORI ( esclusi dirigenti e colf ) Euro 10,33 X 13 mensilità -Entra nel calcolo di Ferie e Indennità sostitutiva ferie Festività e Permessi retribuiti Permessi Preavviso e Indennità sostitutiva preavviso CdL Elvira D'Alessandro Retribuzioni Indirette e TFR 17 Elementi : “ aumenti periodici di anzianità” Sono previsti dalla contrattazione collettiva; Retribuiscono la maggior proficuità del lavoro prestato in ragione dell’anzianità di servizio; Hanno cadenza, biennale o triennale; Sono determinati, di norma, in cifra fissa, ma anche in percentuale del minimo retributivo; I CCNL stabiliscono un tetto massimo prestabilito del numero degli scatti da riconoscere nell’arco dell’intera vita lavorativa CdL Elvira D'Alessandro 18 Elementi: “Indennità di vacanza contrattuale” Istituito con il protocollo 23 luglio 1993 ; Da corrispondere a tutti i lavoratori quando il CCNL è scaduto e non è ancora stato rinnovato come di seguito: a) decorsi 3 mesi dalla scadenza del CCNL ovvero dal momento della presentazione della piattaforma da parte delle OO.SS.: importo commisurato al 30% del tasso di inflazione programmato da applicare sui minimi retributivi; b) decorsi ulteriori 3 mesi : l’importo di cui sopra sarà pari al 50% dell’inflazione programmata CdL Elvira D'Alessandro 19 Elementi: “Superminimo collettivo” Voce prevista dal CCNL per la generalità dei dipendenti o per i dipendenti rientranti in uno specifico gruppo o in un particolare livello. Un esempio è dato dall’”indennità di funzione” riconosciuta a determinate categorie di lavoratori ( quadri, dipendenti con funzioni direttive ecc. ) Tale indennità, a seconda delle clausole contrattuali, può essere parzialmente assorbita dal superminimo individuale. CdL Elvira D'Alessandro 20 Elementi: “Superminimo individuale” Voce di retribuzione che si aggiunge alla retribuzione stabilita dal contratto collettivo; Prevista da patti individuali tra datore di lavoro e lavoratore in relazione a specifiche qualità personali del prestatore; Se riconosciuti in relazione alle specifiche qualità personali o se fondati su un titolo proprio di erogazione, non possono essere assorbiti da successivi aumenti dei minimi contrattuali disposti in sede di rinnovo contrattuale. CdL Elvira D'Alessandro 21 Elementi : “elemento di garanzia retributiva” L’Accordo Interconfederale 15 aprile 2009 prevede L'elemento di garanzia retributiva. Riconosciuto un importo, a titolo di garanzia retributiva, a favore dei lavoratori dipendenti da aziende prive di contrattazione di secondo livello e che non percepiscono altri trattamenti economici individuali o collettivi oltre a quanto spettante per contratto collettivo nazionale di categoria. Durata triennale dei contratti. Cambia la vigenza dei contratti, che diventa triennale sia per i Ccnl di categoria tanto per la parte economica quanto per quella normativa che per il secondo livello di contrattazione. Decorrenza dell'accordo. L'accordo interconfederale decorre dal 15 aprile 2009 e avrà vigore fino al 15 aprile 2013. CdL Elvira D'Alessandro 22 DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE – “Il periodo di paga” CADENZA con la quale la retribuzione deve essere liquidata Influisce su VERSAMENTO IMPOSTE TRATTENUTE PAGAMENTO CONTRIBUTI CdL Elvira D'Alessandro 23 Determinazione della retribuzione: “ ai fini contributivi e fiscali” NB. Dal 1 gennaio 1998, data di entrata in vigore del D.Lgs.vo 314/97,sono “armonizzati” i criteri per la definizione delle basi imponibili. Per il calcolo dei contributi previdenziali (art.51, D.P.R.917/1986) dovrà essere considerato il reddito di lavoro dipendente costituito da tutte le somme ed i valori percepiti, a qualunque titolo, nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali. CdL Elvira D'Alessandro 24 Determinazione della retribuzione: “ ai fini contributivi” -1 Sull’importo complessivo della retribuzione ( sommatoria di tutti gli elementi che la compongono) il datore di lavoro, per ogni periodo di paga, opera la trattenuta dei contributi previdenziali per la parte a carico dei lavoratori; Confronta l’art. 2115 del Codice Civile come di seguito riportato CdL Elvira D'Alessandro 25 Determinazione della retribuzione: “ ai fini contributivi” -2 CODICE CIVILE art. 2115 – Contribuzioni Salvo diverse disposizioni della legge o delle norme corporative, l'imprenditore e il prestatore di lavoro contribuiscono in parti eguali alle istituzioni di previdenza e di assistenza. L'imprenditore è responsabile del versamento del contributo, anche per la parte che è a carico del prestatore di lavoro, salvo il diritto di rivalsa secondo le leggi speciali. E' nullo qualsiasi patto diretto ad eludere gli obblighi relativi alla previdenza o all'assistenza. CdL Elvira D'Alessandro 26 Determinazione della retribuzione: “ai fini contributivi” -3 La nozione di retribuzione imponibile ai fini contributivi, deve intendersi riferita al concetto di redditi "maturati" nel periodo di riferimento, includendo somme e valori "dovuti" per legge, regolamento, contratto collettivo o individuale sebbene non corrisposti. La retribuzione da assumere per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali, non può essere inferiore a quella della retribuzione prevista dai contratti collettivi di lavoro, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale (art.1, comma 1 del D.L. 9/10/1989, n.338) CdL Elvira D'Alessandro 27 Determinazione della retribuzione: “ ai fini fiscali ” -1 Concorrono a determinare la base imponibile tutte le somme ed i valori in genere percepiti nel periodo d'imposta, a qualunque titolo, anche sotto forma di erogazioni liberali, inerenti il rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme ed i valori erogati entro il 12 del mese di gennaio, dell'anno successivo, in caso siano riferiti all'anno precedente (art. 51 comma 1, del TUIR ) CdL Elvira D'Alessandro 28 Determinazione della base imponibile: “ ai fini fiscali” -2 Sono esclusi dalla base imponibile, tra gli altri ( cfr. art. 51 TUIR ) : a) i contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori; b) l’assegno per il “nucleo familiare”; c) altre voci indicate nell’art. 51 del T.U.I.R. CdL Elvira D'Alessandro 29 I REGIMI CONVENZIONALI Per le seguenti categorie di lavoratori: Lavoratori italiani all’estero; Soci di cooperative di cui al DPR 602/70; Soci di cooperative, anche di fatto, operanti nell'area dei servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi le retribuzioni su cui calcolare i contributi ( e i premi Inail ) sono determinate da tabelle medie o convenzionali stabilite dalla normativa vigente. CdL Elvira D'Alessandro 30 I FRINGE BENEFITS – “Definizione” Con il termine fringe benefits ( benefici marginali ) si intendono tutte quelle forme di retribuzione in natura complementari alla normale retribuzione in denaro. Originariamente riservati ai lavoratori dipendenti di livello elevato, ora, anche grazie a vantaggi di carattere fiscale e previdenziale, vengono inseriti in pacchetti retributivi offerti dai datori di lavoro ai propri dipendenti. Al fine di correttamente adempiere agli obblighi fiscali e contributivi, i benefits devono essere iscritti nel libro paga ad incremento della retribuzione corrisposta in denaro, dal momento che concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente. CdL Elvira D'Alessandro 31 I Fringe benefits : “elencazione” -2 I fringe benefit più comunemente utilizzati sono: Automobile e box; trasporto, circoli sportivi e/o ricreativi; computer; azioni/titoli; Previdenze e assistenze integr.; prestiti agevolati; corsi di formazione non prof.; spettacoli eventi sportivi e mostre; alloggio; mensa e prestazioni sostitutive; cellulare; beni e/o servizi dell'azienda; viaggi polizze; buoni acquisto; opere e servizi di utilità sociale; abbonamenti a giornali e riviste; CdL Elvira D'Alessandro 32 GLI ADEMPIMENTI CONTRIBUTIVI I contributi obbligatori; Le tipologie contributive INPS Il calcolo dei contributi obbligatori; I conguagli di fine anno Le modalità di versamento CdL Elvira D'Alessandro 33 Adempimenti contributivi: “Contributi obbligatori” I contributi obbligatori, dal 1 gennaio 2007, versati dal datore di lavoro, anche per la quota a carico del lavoratore, sulla base di specifiche disposizioni di legge, diretti a finanziare le varie gestioni previdenziali sono calcolati, sulla retribuzione in denaro o in natura, applicando un’aliquota complessiva pari al 33,00% per la generalità dei lavoratori dipendenti. CdL Elvira D'Alessandro 34 Adempimenti contributivi: “ Tipologie contributive INPS” L’INPS riscuote le seguenti tipologie contributive: IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti validi per la pensione) DS (Disoccupazione); CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari); CIG e CIGS (Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria); Mobilità. La misura dei contributi, calcolati a percentuale sulla retribuzione lorda del lavoratore, è determinata dalla natura dell'attività esercitata dall'azienda, dalla posizione dei lavoratori in azienda e dalla retribuzione imponibile. CdL Elvira D'Alessandro 35 Adempimenti contributivi: “ Il calcolo dei contributi obbligatori” -1 I contributi sono calcolati sulla retribuzione imponibile del lavoratore, calcolata ai sensi dell’art. 6 del D,Lgs.vo 314/97 che, in ogni caso, non potrà essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilite da leggi, regolamenti, contratti collettivi nazionali o da accordi collettivi o contratti individuali. Ai fini del calcolo dei contributi INPS la retribuzione imponibile non potrà essere, comunque, inferiore ad una percentuale pari al 9,50% del trattamento minimo mensile di pensione INPS ( minimale giornaliero ). I minimali di retribuzione giornaliera sono rivalutati ogni anno in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita calcolato dall'ISTAT. CdL Elvira D'Alessandro 36 Adempimenti contributivi: “ Il calcolo dei contributi obbligatori” -2 Minimale contributivo: Il reddito da lavoro dipendente da assoggettare a contribuzione, determinato ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs. n. 314 del 1997 e con l’osservanza delle disposizioni in materia di retribuzione minima imponibile di cui all'art. 1, co. 1, della legge n. 389 del 1989, deve essere adeguato, se inferiore ai minimali di retribuzione giornaliera che, per l’anno 2012, è così determinata: CdL Elvira D'Alessandro 37 Adempimenti contributivi: “ Il calcolo dei contributi obbligatori” -3 Massimale contributivo L’art. 2, comma 18, Legge 335/95 dispone che, i lavoratori che si iscrivono per la prima volta, a far data dal 1° gennaio 1996, a forme pensionistiche obbligatorie e quelli che esercitano l'opzione per la liquidazione della pensione con sistema contributivo, sono soggetti ad un massimale contributivo e pensionabile annuo, rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT che per l’anno 2012 è pari ad euro CdL Elvira D'Alessandro 38 Adempimenti contributivi: “ Il calcolo dei contributi obbligatori” -4 Rapporti di lavoro a tempo parziale Si rammenta che anche per i rapporti di lavoro a tempo parziale trova applicazione l'art. 1, co. 1 della legge n. 389 del 1989), ferma restando la nozione di retribuzione imponibile definita dall'art. 6 del D.Lgs. n. 314 del 1997. La retribuzione così determinata deve peraltro essere ragguagliata, se inferiore, a quella individuata dall’ art. 1, co. 4 della legge n. 389 del 1989, confermato dall'art. 9 del D.Lgs. n. 61 del 2000. Dette norme stabiliscono un apposito minimale di retribuzione oraria applicabile ai fini contributivi per i rapporti di lavoro a tempo parziale, a decorrere dall’1.1.1989 In linea generale, nell’ipotesi di orario normale di 40 ore settimanali, il procedimento del calcolo è il seguente: 45,70 x 6/40 = 6,85 CdL Elvira D'Alessandro 39 Adempimenti contributivi: “Il calcolo dei contributi obbligatori” -5 CdL Elvira D'Alessandro 40 Adempimenti contributivi: “Il calcolo dei contributi obbligatori” -6 Nota Bene La disposizione soppressa dall’art. 6 del D.L. 27 maggio 2008, escludeva dalla base imponibile rilevante ai fini dell’imposizione del reddito di lavoro dipendente le erogazioni liberali effettuate dal datore di lavoro e taluni sussidi economici dallo stesso concessi. Per effetto della suddetta soppressione, pertanto, concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, per l’intero importo: le erogazioni liberali non superiori nel periodo d’imposta a 258,23 euro concesse in occasione di festività o ricorrenze alla generalità o a categorie di dipendenti; CdL Elvira D'Alessandro 41 Adempimenti contributivi: “Il calcolo dei contributi obbligatori” -7 i sussidi occasionali concessi in occasione di rilevanti esigenze personali o familiari del dipendente; i sussidi corrisposti a dipendenti vittime dell’usura ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, o ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive ai sensi del decreto legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172. Si fa presente che, in applicazione del principio di cassa che caratterizza la tassazione dei redditi di lavoro dipendente, la richiamata disposizione abrogativa si applica con riguardo alle somme e ai valori erogati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto (29 maggio 2008). CdL Elvira D'Alessandro 42 Adempimenti contributivi: “Il calcolo dei contributi obbligatori” -8 Aliquota aggiuntiva : a decorrere dall’1.1.1993, è dovuta un’aliquota aggiuntiva a carico del lavoratore nella misura di un punto percentuale sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile in favore di tutti i regimi pensionistici che prevedano aliquote contributive a carico del lavoratore inferiori al 10%. La prima fascia di retribuzione pensionabile è stata determinata per l'anno 2011 in € 43.042,00. Pertanto a decorrere dall’1.1.2011 l'aliquota aggiuntiva dell’1% deve essere applicata sulle quote di retribuzione eccedenti come di seguito determinate: CdL Elvira D'Alessandro 43 I Conguagli di fine anno Le -1 operazioni di conguaglio Il datore di lavoro,ai fini dell’effettuazione delle operazioni di conguaglio, a fine anno deve: 1) quantificare precisamente l'imponibile contributivo (ex art. 6 del D.Lgs. n. 314/1997) 2) applicare con esattezza le aliquote correlate all’imponibile; 3) imputare, all'anno di competenza, gli elementi variabili della retribuzione imponibile per i quali gli adempimenti contributivi vengono assolti con la denuncia del mese di gennaio 2006. CdL Elvira D'Alessandro 44 I Conguagli di fine anno -2 Le fattispecie che possono determinare operazioni di conguaglio di fine anno sono: • • • • • • • • • • elementi variabili della retribuzione; massimale contributivo e pensionabile ex art. 2 co. 18 della L. 335/95; contributo aggiuntivo IVS 1% previsto nell'Allegato (art. 3ter) della L. 438/92; monetizzazione delle ferie e imposizione contributiva; fringe benefits esenti non superiori al limite di € 258,23 nel periodo d'imposta ex art. 51, co. 3 del TUIR; auto aziendali; prestiti ai dipendenti; conguagli per versamenti di quote TFR al Fondo di Tesoreria; rivalutazione annuale del TFR conferito al Fondo di Tesoreria; operazioni societarie. CdL Elvira D'Alessandro 45 Il versamento dei contributi -1 Il datore di lavoro è l’unico soggetto tenuto al versamento della contribuzione dovuta. Una parte dei contributi è a carico dei lavoratori. Il datore di lavoro (che è tenuto a versare i contributi sia per la parte a suo carico che per quella a carico del lavoratore) recupera la quota del lavoratore in sede di calcolo delle retribuzioni mensili prelevandola direttamente dalla busta paga (rivalsa). Il datore di lavoro può esercitare il diritto di rivalsa della quota a carico del lavoratore esclusivamente al termine del periodo di paga corrente. Non è ammessa la rivalsa per contributi arretrati, salvo che si tratti di arretrati dovuti per contratto o per legge. Ad esempio, il datore di lavoro che deve versare contributi arretrati per un lavoratore in nero, sia a seguito di accertamento ispettivo che di regolarizzazione spontanea, deve accollarsi tutto il debito contributivo e non può trattenere al dipendente la quota di contributi a suo carico. ( Fonte INPS ) CdL Elvira D'Alessandro 46 Le modalità di versamento -2 INPS: Denunce e versamenti Il versamento dei contributi comunicati con il flusso telematico UNIEMENS andrà effettuato, utilizzando il modello F24, con il quale si pagano anche i tributi dovuti al fisco Il termine di scadenza legale per il versamento dei contributi al giorno 16 del mese successivo a quello in cui è scaduto l’ultimo periodo di paga cui la denuncia fa riferimento (Circolare INPS n. 146/2002). Nel caso in cui il termine di presentazione coincida con il sabato o con un giorno festivo, sarà prorogato al primo giorno successivo non festivo. CdL Elvira D'Alessandro 47 ADEMPIMENTI FISCALI Nozione di reddito di lavoro dipendente; Il sostituto d’imposta – La rivalsa: La determinazione del reddito di lavoro dipendente; I conguagli di fine rapporto; Le addizionali regionali, comunali, provinciali; L’assistenza fiscale; Le tabelle CdL Elvira D'Alessandro 48 ADEMPIMENTI FISCALI: “Nozione di reddito da lavoro dipendente” Art. 51 TUIR ”sono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando è considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro”. CdL Elvira D'Alessandro 49 Adempimenti fiscali : “Il sostituto d’imposta” -1 L’art. 28 del DPR 917/86 ai commi 1 e 5 individua i soggetti tenuti ad effettuare, con obbligo di rivalsa, una ritenuta a titolo di acconto dell’imposta sui redditi delle persone fisiche dovuta dai percipienti sui redditi di lavoro dipendente loro corrisposti. CdL Elvira D'Alessandro 50 Adempimenti fiscali : “Il sostituto d’imposta” -2 Sono sostituti d’imposta : Le S.p.A., le S.A.p.A., le S.r.L., le Società Cooperative e le società di Mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato; Gli Enti pubblici e privati compresi oltre alle persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i consorzi e le aziende speciali, residenti nel territorio dello Stato; Le Società semplici, le S.n.C., le S.a.S., le Società di armamento, le Società di fatto, le Associazioni tra artisti e professionisti. Le persone fisiche che producono redditi d’impresa; Le persone fisiche esercenti arti e professioni; I GEIE ( Gruppo Europeo di interesse economico ); I condomini. Le Società e gli Enti di ogni genere non residenti nel territorio dello Stato che per la maggior parte del periodo d’imposta hanno o la sede legale, o la sede amministrativa o l’oggetto principale nel territorio dello Stato per i redditi corrisposti da loro sede fisse in Italia CdL Elvira D'Alessandro 51 Adempimenti fiscali : “Il sostituto d’imposta” -3 IL PERIODO DI PAGA I sostituti d’imposta devono operare la ritenuta a titolo d’acconto sulle somme e i valori corrisposti in ciascun periodo di paga . Per la determinazione del periodo di paga si fa riferimento al sistema periodico di pagamento delle retribuzioni generalmente costituito dal mese, dalla quindicina, dalla settimana o dalla giornata. Il periodo di paga a mese può essere a cavallo di due mesi solari, per esempio, 13 gennaio-12 febbraio e così di seguito fino a 13 dicembre-12 gennaio dell’anno successivo. Per l’applicazione della ritenuta l’anno deve intendersi diviso in 12 mesi, 24 quindicine, 52 settimane e 365 giorni ( anche negli anni bisestili ). CdL Elvira D'Alessandro 52 Adempimenti fiscali : “Il sostituto d’imposta” -4 Per la determinazione della ritenuta da operare sulle somme e valori occorre applicare le aliquote dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, previo ragguaglio al periodo di paga degli scaglioni annui di reddito. CdL Elvira D'Alessandro 53 Adempimenti fiscali : “Il sostituto d’imposta” -5 LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE Ai sensi dell'art.51, comma 1, del TUIR : “ Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono” CdL Elvira D'Alessandro 54 Adempimenti fiscali : “Il sostituto d’imposta” -6 MOMENTO IMPOSITIVO ( Il criterio di cassa ) Il momento di imputazione coincide con il momento della percezione. La percezione si realizza quando il provento esce dalla sfera di disponibilità dell'erogante per entrare nella sfera patrimoniale del percettore. CdL Elvira D'Alessandro 55 Adempimenti fiscali : “Il sostituto d’imposta” -7 In deroga al principio di cassa, per espressa previsione di legge ( vedi art. 51 del TUIR ) si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori in genere corrisposti entro il 12 del mese di gennaio, dell'anno successivo, se riferiti all'anno precedente (con versamento delle relative ritenute da effettuarsi entro il 16 febbraio dell'anno successivo). Tale principio è obbligatorio per tutti e non comporta più l’anticipato versamento delle corrispondenti ritenute. CdL Elvira D'Alessandro 56 Adempimenti fiscali : “Il sostituto d’imposta” -8 COMPONENTI CHE CONCORRONO A FORMARE IL REDDITO Concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente tutte le somme e i valori, comunque percepiti nel periodo d’imposta, in relazione al rapporto di lavoro, compresi beni , servizi ed erogazioni liberali ( benefit ) anche se non provenienti direttamente dal datore di lavoro. CdL Elvira D'Alessandro 57 Adempimenti fiscali “Il sostituto d’imposta” : -8 ESEMPIO DI SOMME E VALORI CHE CONCORRONO ALLA FORMAZIONE DEL REDDITO stipendi, salari, superminimi, guadagni di cottimo e indennità di mancato cottimo, i trattamenti accessori, straordinari, mensilità aggiuntive, gratifiche natalizie e pasquali, tutti quei compensi comunque denominati che adempiono la funzione delle mensilità aggiuntive le duecento ore degli edili, le gratifiche annuali di bilancio, i premi trimestrali, semestrali e annuali, i compensi incentivanti, i compensi in natura, le erogazioni liberali, in denaro e in natura; CdL Elvira D'Alessandro 58 Adempimenti fiscali “Il sostituto d’imposta” : -9 ESEMPIO DI SOMME DI INDENNITA’ CHE CONCORRONO ALLA FORMAZIONE DEL REDDITO: Indennità comunque denominate, comprese quelle di trasferta, Indennità per ferie non godute, Indennità di cassa o di maneggio di denaro, Indennità di residenza e alloggio, Indennità di vestiario e rappresentanza Indennità per lavori nocivi e pericolosi, Indennità sostitutiva del servizio di trasporto, Indennità integrativa speciale dei dipendenti pubblici, Indennità di contingenza, Indennità di missione continuativa, di salvataggio, Indennità di sede disagiata, al rischio, al luogo sempre variabile e diverso dell’attività Indennità di volo o navigazione Indennità di trasferimenti della sede di lavoro; CdL Elvira D'Alessandro 59 Adempimenti fiscali “Il sostituto d’imposta” : - 10 Ed inoltre gli assegni di sede e le altre indennità percepite per i servizi prestati all’estero; le somme e i valori percepiti sotto forma di partecipazione agli utili; i rimborsi di spese, con esclusione soltanto di quanto disposto a proposito delle trasferte e dei trasferimenti; i contributi versati dal datore di lavoro (o dal dipendente) a casse o enti con finalità di assistenza sociale, indipendentemente dal loro importo, nonché quelli con finalità di assistenza sanitaria o per previdenza complementare; le mance, nella integrale misura corrisposta, salvo che per i croupiers, per i quali è prevista la riduzione della base imponibile del 25%; CdL Elvira D'Alessandro 60 Adempimenti fiscali “Il sostituto d’imposta” : - 11 i premi per assicurazioni sanitarie, sulla vita e sugli infortuni extra professionali (quelli relativi ad assicurazioni per infortuni professionali sono, invece, esclusi da tassazione) pagati dal datore di lavoro e i rimborsi effettuati dal datore di lavoro a fronte di spese sanitarie che danno diritto alla detrazione (art. 13-bis, TUIR), sostenute dal lavoratore dipendente; la maggiorazione retributiva valida a titolo di indennità di anzianità spettante ai lavoratori a domicilio; i decimi di senseria corrisposti al personale delle agenzie marittime; CdL Elvira D'Alessandro 61 Adempimenti fiscali “Il sostituto d’imposta” : - 12 le somme e i valori, comunque percepiti, a seguito di transazioni, anche novative, intervenute in costanza di rapporto di lavoro o alla cessazione dello stesso; le indennità per licenziamento ingiustificato dei lavoratori dipendenti; i premi percepiti per operazioni a premio organizzate dal datore di lavoro o da altri per suo conto. gli interessi e la rivalutazione su crediti di lavoro. CdL Elvira D'Alessandro 62 Adempimenti fiscali : “Il sostituto d’imposta” i proventi conseguiti in sostituzione di redditi di lavoro dipendente, anche per effetto di cessione dei relativi crediti le indennità conseguite, in forma assicurativa, anche a titolo di risarcimento di danni, consistenti nella perdita di redditi di lavoro dipendente, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, quali ad esempio: a) b) c) d) e) f) g) - 13 la mobilità la cassa integrazione guadagni, la disoccupazione ordinaria e speciale, la malattia, la maternità e l’allattamento, la TBC e la post-tubercolare, la donazione di sangue, il congedo matrimoniale, l’inabilità temporanea assoluta, di attesa e quella compensativa della parziale perdita di salario; Le somme erogate discrezionalmente ai propri dipendenti in occasione di infortuni professionali ed extra-professionali ( cfr. risoluzione Agenzia delle Entrate 4 dicembre 2001, n. 200/E) CdL Elvira D'Alessandro 63 Adempimenti fiscali : “Il sostituto d’imposta” - 14 COMPONENTI CHE NON CONCORRONO A FORMARE IL REDDITO (comma 2) dell’art. 51 del TUIR) I contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro (o dal lavoratore) in conformità alle disposizioni di legge I contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse con fine assistenziale in base a delle disposizioni contrattuali o mediante accordi o regolamenti aziendali non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente per un importo complessivamente non superiore a - Euro 3.615,20. (Legge 350/2003). CdL Elvira D'Alessandro 64 Adempimenti fiscali : “Il sostituto d’imposta” - 15 Ancora ,non concorrono a formare il reddito Gli assegni familiari e l’assegno per il nucleo familiare, nonché con gli stessi limiti e alle stesse condizioni, gli emolumenti per carichi di famiglia, comunque denominati, erogati nei casi consentiti dalla legge. Le somme corrisposte a titolo di "equo indennizzo" per menomazioni dell'integrità fisica, riconosciute come derivanti da attività di servizio (hanno natura meramente risarcitoria e, quindi, non sono imponibili Le rendite di inabilità permanente erogate dall'INAIL Le pensioni pagate da Organismi Previdenziali esteri a soggetti residenti, in dipendenza di incidente sul lavoro o malattia professionale contratta durante la vita lavorativa CdL Elvira D'Alessandro 65 Adempimenti fiscali : “Il sostituto d’imposta” - 16 EFFETTUAZIONE DELLA RITENUTA L'ammontare dell’imposta lorda da trattenere sulle retribuzioni correnti del dipendente si ottiene, applicando alla base imponibile al netto degli oneri deducibili ex art.10 TUIR relativa al periodo di paga l'aliquota IRPEF corrispondente allo scaglione di reddito annuale ragguagliato al mese in cui si colloca l'ammontare dei compensi che concorre a formare la stessa base imponibile. CdL Elvira D'Alessandro 66 Adempimenti fiscali : “Il sostituto d’imposta” - 17 Gli scaglioni e le aliquote (%) sono : a) fino a 15.000 euro b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro e) oltre 75.000 euro CdL Elvira D'Alessandro 23% 27% 38% 41% 43% 67 Adempimenti fiscali : “Il sostituto d’imposta” - 18 In considerazione della reintroduzione delle detrazioni oggettive (di cui al nuovo art. 13 del Tuir) e delle detrazioni per carichi di famiglia (di cui al nuovo art. 12 del Tuir), il comma 3 del nuovo articolo 11 prevede che l’imposta netta sia determinata sottraendo dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, le detrazioni previste negli articoli 12, 13, 15 e 16 del Tuir e in altre disposizioni di legge. CdL Elvira D'Alessandro 68 IL CONGUAGLIO “di fine anno o fine rapporto” -1 I sostituti d'imposta, entro il 28 febbraio dell'anno successivo o alla data di cessazione del rapporto di lavoro se precedente (D.P.R. n. 600/1973, art. 23, comma 3), sono tenuti ad effettuare il conguaglio tra l'ammontare delle ritenute operate sulle somme e i valori corrisposti in ciascun periodo di paga, compreso, rispettivamente, quello eventualmente terminante il 12 di gennaio dell'anno successivo o quello in cui è intervenuta la cessazione del rapporto, e l'imposta dovuta sull'ammontare complessivo delle somme e i valori corrisposti nel corso dell'anno (circolare del Ministero delle finanze 23 dicembre 1997, n. 326/E). CdL Elvira D'Alessandro 69 IL CONGUAGLIO “di fine anno o fine rapporto” -2 Il sostituito può chiedere al sostituto di tenere conto anche dei redditi di lavoro dipendente, o assimilati a quelli di lavoro dipendente, percepiti nel corso di precedenti rapporti intrattenuti. A tal scopo il sostituito deve consegnare al sostituto d’imposta entro il 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati percepiti, la certificazione unica relativa ai redditi corrisposti da altri soggetti, compresi quelli erogati da soggetti non obbligati ad effettuare le ritenute (art. 23 del DPR n. 600 del 1973) CdL Elvira D'Alessandro 70 IL CONGUAGLIO “di fine anno o fine rapporto” -3 Le operazioni di conguaglio possono essere effettuate anche non per tutti i sostituiti contemporaneamente. Il versamento delle ritenute operate in sede di conguaglio deve avvenire entro il 16 del mese successivo a quello di effettuazione, utilizzando il codice tributo 1013 Il sostituto di imposta che abbia effettuato un versamento di ritenute alla fonte in misura superiore rispetto alla somma dovuta ha facoltà di scomputare l'eccedenza dai versamenti successivi CdL Elvira D'Alessandro 71 IL CONGUAGLIO “di fine anno o fine rapporto” -3 Qualora tale scomputo non venga operato nel corso dello stesso periodo, il sostituto d’imposta ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dai versamenti relativi al periodo di imposta successivo o di chiederne il rimborso nella dichiarazione. La scelta non risultante dalla dichiarazione si intende fatta per il riporto. Tutti i crediti di ritenute alla fonte risultanti dal modello di dichiarazione 770 possono essere utilizzati dal sostituto d’imposta in compensazione, tramite il modello F24, per il versamento di eventuali debiti utilizzando il codice-tributo 1678 (art. 1, comma 2, DPR n. 445/1997). CdL Elvira D'Alessandro 72 Le addizionali : “comunali e provinciali” L'addizionale comunale e provinciale all'IRPEF, istituita dal 1° gennaio 1999 (D.Lgs. n. 360/1998).è determinata dal sostituto d'imposta, all'atto di effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a tali redditi. L’addizionale è dovuta alla provincia e al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1º gennaio dell’anno cui si riferisce l’addizionale stessa, per le parti spettanti. Il versamento dell’addizionale medesima è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. L’acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell’addizionale ottenuta applicando le aliquote di cui ai commi 2 e 3 al reddito imponibile dell’anno precedente determinato ai sensi del primo periodo del presente comma. Ai fini della determinazione dell’acconto, l’aliquota di cui al comma 3 è assunta nella misura deliberata per l’anno di riferimento qualora la pubblicazione della delibera sia effettuata non oltre il 20 gennaio del medesimo anno ovvero nella misura vigente nell’anno precedente in caso di pubblicazione successiva al predetto termine»; CdL Elvira D'Alessandro 73 Le addizionali : “comunali e provinciali” l’acconto dell’addizionale dovuta è determinato dai sostituti d’imposta e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di nove rate mensili, effettuate a partire dal mese di marzo. Il saldo dell’addizionale dovuta è determinato all’atto delle operazioni di conguaglio e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di undici rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. In caso di cessazione del rapporto di lavoro l’addizionale residua dovuta è prelevata in unica soluzione L'importo da trattenere, nonché quello trattenuto, va indicato nel CUD. CdL Elvira D'Alessandro 74 Le addizionali : “comunali e provinciali” Base imponibile La base imponibile dell'addizionale è pari al reddito complessivo determinato ai fini dell'IRPEF al netto degli oneri deducibili riconosciuti (articolo 10 del TUIR), Nel caso in cui per il medesimo anno non risulti dovuta l’imposta sul reddito delle persone fisiche,, non saranno dovute neanche le relative addizionali comunali e regionali CdL Elvira D'Alessandro 75 Le addizionali : “comunali e provinciali” Addizionale comunale e provinciale L'addizionale è dovuta al Comune nel quale il sostituito ha il domicilio fiscale alla data di effettuazione delle operazioni di conguaglio relative ai redditi suddetti ed è versata, unitamente alla ritenuta IRPEF. Il pagamento è effettuato entro il 16 del mese successivo a quello in cui è l'addizionale è trattenuta utilizzando il mod. F24, sezione 4. L'addizionale trattenuta dal sostituto di imposta a seguito di liquidazione del modello 730 è versata entro il termine di pagamento a saldo dell'IRPEF risultante dal modello 730. Periodo di riferimento Il periodo di riferimento è l'anno d'imposta per il quale si effettua il versamento, da indicare nella forma "AAAA". CdL Elvira D'Alessandro 76 Le addizionali : “regionali” L'addizionale regionale all'IRPEF istituita a decorrere dal periodo d'imposta 1998 (art. 50, D.Lgs. n. 446/1997) non è deducibile ai fini di alcuna imposta, tassa o contributo. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ex artt. 46 e 47, TUIR, l'addizionale regionale all’IRPEF dovuta è determinata dal sostituto d'imposta, all'atto di effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a tali redditi. CdL Elvira D'Alessandro 77 Le addizionali : “regionali” Il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di 11 rate, a decorrere dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e, comunque, non oltre il mese di novembre (ad esempio, le rate saranno undici se il conguaglio è effettuato nel mese di dicembre, 10 se il conguaglio è effettuato nel mese di gennaio; 9 se il conguaglio è effettuato nel mese di febbraio). In caso di cessazione del rapporto l'importo è trattenuto in unica soluzione nel periodo di paga in cui sono svolte le operazioni di conguaglio e versato il giorno 16 del mese successivo. CdL Elvira D'Alessandro 78 Le addizionali : “regionali” Il versamento dell'addizionale va effettuato alla Regione in cui il sostituito ha il domicilio fiscale alla data di effettuazione delle operazioni di conguaglio e, quindi, in linea generale, al 31 dicembre dell'anno cui si riferisce l'addizionale e, in caso di interruzione del rapporto prima della fine del periodo d'imposta, in base al domicilio fiscale del sostituito a tale data (circolare del Ministero delle finanze n. 3/E del 9/1/1998). Il pagamento è effettuato entro il 16 del mese successivo a quello in cui è l'addizionale è trattenuta utilizzando il mod. F24 (Provvedimento Agenzia entrate del 14/11/2001), compilando la sezione 4. CdL Elvira D'Alessandro 79 L’ASSISTENZA FISCALE L'assistenza fiscale, disciplinata per la prima volta dall'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, consiste in una procedura semplificata ed agevolata, riservata ad alcuni contribuenti, per dichiarare i propri redditi e per versare od ottenere il rimborso delle imposte relative ai suddetti redditi. Il contribuente deve soltanto compilare il modello di dichiarazione, indicando i redditi, gli oneri deducibili e le detrazioni spettanti. Il calcolo dell'imposta, a debito o a credito, e l'invio della dichiarazione all'Agenzia delle Entrate, viene effettuato dal soggetto che presta assistenza fiscale; CdL Elvira D'Alessandro 80 L’ASSISTENZA FISCALE Il sostituto di imposta provvede direttamente a trattenere al contribuente le imposte a debito o a rimborsare le imposte a credito unitamente alle competenze che deve corrispondere nel mese di luglio o, in caso di incapienza o di richiesta di rateizzazione, nei mesi successivi. Il contribuente pertanto viene esonerato da qualsiasi adempimento se è a debito mentre ottiene immediatamente il rimborso se è a credito. CdL Elvira D'Alessandro 81 LE TABELLE CdL Elvira D'Alessandro 82 Le aliquote CdL Elvira D'Alessandro 83 Le detrazioni per coniuge a carico CdL Elvira D'Alessandro 84 Le detrazioni per coniuge a carico – 2^ CdL Elvira D'Alessandro 85 Le detrazioni per figli a carico CdL Elvira D'Alessandro 86 Le detrazioni per altri familiari a carico CdL Elvira D'Alessandro 87 Le detrazioni per lavoro dipendente – 1^ CdL Elvira D'Alessandro 88 Le detrazioni per lavoro dipendente – 2^ CdL Elvira D'Alessandro 89 I BENEFIT Novembre 2013 Elvira D'Alessandro Consulente del Lavoro I fringe benefit più comunemente utilizzati sono: • • • • • • • • • • • • • • • • • • Automobile e box; alloggio; trasporto, mensa e prestazioni sostitutive; circoli sportivi e/o ricreativi; cellulare; computer; beni e/o servizi dell'azienda; azioni/titoli Viaggi Previdenze e assistenze integr.; polizze; prestiti agevolati; buoni acquisto; corsi di formazione non prof.; opere e servizi di utilità sociale; spettacoli eventi sportivi abbonamenti a giornali e riviste e mostre; Elvira D'Alessandro Consulente del Lavoro Benefits : irriducibilità della retribuzione Concessione e utilizzo di alcuni beni Uso nell’esclusivo Interesse dell’azienda SI In caso di mutamento di mansioni Uso nell’interesse dell’azienda e del lavoratore Si / NO ( cfr. scheda successiva ) Elvira D'Alessandro Consulente del Lavoro Uso nell’esclusivo Interesse del lavoratore NO anche in caso di mutamento di mansioni I beni in uso “promiscuo” sono riducibili in caso di mutamento delle mansioni? Bene concesso in uso promiscuo Momento genetico e causale ispirato dalla produzione Inizialmente per ragioni aziendali poi anche personali SI In caso di mutamento di mansioni SI In caso di mutamento di mansioni Elvira D'Alessandro Consulente del Lavoro In mancanza di presupposti definiti al momento della concessione NO anche in caso di mutamento di mansioni Valore dei benefits Ai fini della determinazione in denaro dei compensi in natura (benefits) si deve fare riferimento al “valore normale” come previsto all’art. 9, comma 3) del Tuir che così recita: “Per valore normale, salvo quanto stabilito nel comma 4 per i beni ivi considerati ( ndr: azioni e obbligazioni ) , si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d'uso. Per i beni e i servizi soggetti a disciplina dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in vigore.” Elvira D'Alessandro Consulente del Lavoro Assegnazione gratuita di un bene Nota bene L’agenzia delle Entrate , con ris. N. 202 del 29.10.2002 (cfr. anche INPS circ. n. 168 del 2004) , ha precisato che l’assegnazione gratuita di un bene quale incentivo all’acquisto di un prodotto aziendale non può essere considerato “sconto” sul prodotto stesso ma deve essere trattato come fringe benfit interamente imponibile al valore “normale”. Nella Risoluzione in esame l’Agenzia ha affermato che il caso prospettato dall’azienda istante ( azienda automobilistica che intendeva regalare un lettore DVD o altro ai dipendenti che acquistavano un’autovettura prodotta dall’azienda stessa ) rientra tra le operazioni a premio (“le offerte di un regalo a tutti coloro che acquistano o vendono un determinato prodotto o servizio”) disciplinate dal D.P.R. n. 430/2001 Elvira D'Alessandro Consulente del Lavoro Autovettura concessa in uso promiscuo ( Art. 51 DPR 917/86) Per gli autoveicoli i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo, si assume il 30 per cento dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'Automobile club d'Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero delle finanze che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente ( al lordo di IVA ); Il compenso così determinato dovrà essere rapportato al periodo dell’anno ( trecentosessantacinquesimi ) durante il quale viene concesso l’uso promiscuo al dipendente. Elvira D'Alessandro Consulente del Lavoro “BOX” auto gratuito Qualora l’azienda fornisca gratuitamente il box auto (o il posto auto), il valore di quest’ultimo andrà valutato separatamente e concorrerà alla formazione del reddito imponibile al “valore normale”. Nota Bene Il veicolo concesso per il solo uso personale andrà valutato sia ai fini contributivi che fiscali al “valore normale”. Elvira D'Alessandro Consulente del Lavoro Assegnazione alloggio ( Art. 51 DPR 917/86 ) Per i fabbricati concessi in locazione, in uso o in comodato, si assume la differenza tra la rendita catastale del fabbricato aumentata di tutte le spese inerenti il fabbricato stesso, comprese le utenze non a carico dell'utilizzatore e quanto corrisposto per il godimento del fabbricato stesso. Per i fabbricati concessi in connessione all'obbligo di dimorare nell'alloggio stesso (es. custodi e portieri) , si assume il 30 per cento della predetta differenza. Per i fabbricati che non devono essere iscritti nel catasto si assume la differenza tra il valore del canone di locazione determinato in regime vincolistico o, in mancanza, quello determinato in regime di libero mercato, e quanto corrisposto per il godimento del fabbricato Elvira D'Alessandro Consulente del Lavoro Assegnazione del telefono cellulare L’uso anche personale del telefono cellulare aziendale assegnato al dipendente configura un compenso in natura determinabile in base al criterio del “valore normale”, Il valore normale può coincidere con il costo delle telefonate private del dipendente risultanti dalla “bolletta in chiaro”. In dette ipotesi la deducibilità in capo al datore di lavoro si ritiene non soggiaccia al limite del 50% previsto per l’impiego dei telefoni cellulari dall’art. 102 , punto 9) del DPR 917/86. Elvira D'Alessandro Consulente del Lavoro Cessione di personal-computer ai dipendenti AGENZIA DELLE ENTRATE - Circolare 13 giugno 2006, n. 20/E L’articolo 7, comma 3-ter, del decreto legge n. 35 del 2005 dispone che “la cessione a corrispettivo pari a quello di acquisto di personal computer di nuova fabbricazione acquistati nello stesso esercizio della cessione, eventualmente con annessi relativi programmi di funzionamento, se attuata da imprese o enti soggetti all’imposta sul reddito delle società, in favore di lavoratori dipendenti, non dà luogo, ai fini delle imposte sul reddito, a presupposto di imponibilità per reddito in natura”. La norma di cui all’articolo 7, comma 3-ter, del decreto legge n. 35 del 2005, in deroga a quanto disposto dall’articolo 51, comma 3, del TUIR, sottrae all’imposizione la differenza tra il valore normale del personal computer ceduto al dipendente e la somma da quest’ultimo corrisposta in relazione allo stesso. La cessione deve avere ad oggetto personal computer di nuova fabbricazione acquistati dall’impresa o dall’ente nello stesso esercizio in cui effettua la cessione a favore del lavoratore dipendente. Elvira D'Alessandro Consulente del Lavoro Le polizze assicurative In deroga al principio secondo il quale concorrono a formare reddito di lavoro dipendente (articolo 51 del TUIR) tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in funzione al rapporto di lavoro, si precisa che: • non rientrano nella base imponibile le somme che non costituiscono un arricchimento per il lavoratore; • non sono considerati rilevanti dal punto di vista fiscale per il dipendente le erogazioni effettuate per un esclusivo interesse del datore di lavoro. Elvira D'Alessandro Consulente del Lavoro Le polizze assicurative sottoscritte dai datori di lavoro si distinguono in (Circolare Ministero delle Finanze punto 2.1 n. 326/1997): •premi per assicurazioni sanitarie, sulla vita e sugli infortuni extra professionali, aventi come beneficiario il dipendente, che concorrono alla formazione del reddito imponibile ; •premi per assicurazioni sanitarie, sulla vita e sugli infortuni extra professionali, aventi come beneficiario il datore di lavoro, che non concorrono alla formazione del reddito imponibile (risoluzione Agenzia delle Entrate n. 200/E/2001); •premi relativi ad assicurazioni per infortuni professionali, esclusi da tassazione. Elvira D'Alessandro Consulente del Lavoro Benefits e TFR La Corte di Cassazione, con sentenza n. 11644/2004, ha stabilito che devono computarsi nel TFR tutte le prestazioni in natura erogate a titolo non occasionale. Precedentemente, con sentenza n. 16129/2002, si era già espressa specificatamente per le auto aziendali assegnate in uso promiscuo precisando che il relativo controvalore in denaro concorre alla determinazione del TFR. Elvira D'Alessandro Consulente del Lavoro TRASFERTE, TRASFERTISTI e TRASFERIMENTO di Elvira D’Alessandro Consulente del Lavoro Premesse 2 Elvira D'Alessandro - Consulente del Lavoro Definizione di reddito Il reddito di lavoro dipendente ( Art. 51 DPR 917/86 ): 1. Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono. 3 Elvira D'Alessandro - Consulente del Lavoro La circolare 23 dicembre 1997 n. 326/E ( Ministero Finanze ) Va ricordato che gli elementi definitori del reddito di lavoro dipendente sono mutuati dall’art. 2094 del c.c. “E' prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore.” 4 Elvira D'Alessandro - Consulente del Lavoro Il concetto di omnicomprensività del reddito ( rif. nota ministeriale che illustrava la bozza del TUIR ) Va ricordato, a commento dell’art. 49 del TUIR, che nella categoria dei redditi di lavoro dipendente rientrano anche i compensi e le indennità conseguiti sulla base del rapporto, ma indipendentemente dall’effettiva prestazione di lavoro ( con la sola eccezione degli indennizzi risarcitori del danno emergente ) 5 Elvira D'Alessandro - Consulente del Lavoro Le trasferte 6 Elvira D'Alessandro - Consulente del Lavoro La sede di lavoro Uno degli obblighi del lavoratore dipendente è quello di svolgere la prestazione lavorativa nel luogo stabilito dal datore di lavoro indicato nel contratto di lavoro. La sede di lavoro non può mai essere l’abitazione del lavoratore ( ad eccezione del lavoro a domicilio e al telelavoro ) 7 Elvira D'Alessandro - Consulente del Lavoro La trasferta Ogniqualvolta il datore di lavoro richiede al dipendente di effettuare la prestazione in una sede diversa da quella contrattualmente prevista, si dice che il lavoratore è in “trasferta” . Le indennità e i rimborsi delle spese che il lavoratore sostiene in occasione della trasferta sono disciplinati dal comma 5 dell’art. 51 del TUIR. 8 Elvira D'Alessandro - Consulente del Lavoro L’ambito territoriale della trasferta Fiscalmente si hanno imposizioni diverse delle indennità corrisposte, a seconda che la trasferta venga effettuata : nell’ambito del comune dove si trova la sede di lavoro; fuori del comune dove si trova la sede di lavoro. 9 Elvira D'Alessandro - Consulente del Lavoro Il perché della differenza legata all’ambito territoriale (cfr. circ. 326/E/1997 e Corte Costituzionale ) Il diverso criterio di imposizione fiscale in relazione al territorio trova giustificazione dal fatto che al lavoratore dipendente, a fronte delle spese di produzione del reddito, è riconosciuta una specifica detrazione di imposta. Quindi tutti i valori e le somme che il dipendente percepisce in relazione al rapporto di lavoro, compresi i rimborsi spese, sono assoggettati integralmente a tassazione, salvo le specifiche e tassative deroghe previste dall’art. 51 del TUIR. 10 Elvira D'Alessandro - Consulente del Lavoro Trattamento fiscale trasferte “entro” il comune (art. 51, comma 5, D.P.R. n. 917/1986; Ag. Entr. ris. n. 232/E/2002). Le indennità e i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale in cui si trova la sede di lavoro - tranne i rimborsi di spese di trasporto concorrono integralmente a formare il reddito Ai fini dell'applicazione della norma in oggetto non assume alcuna rilevanza l'ampiezza del comune in cui il dipendente ha la sede di lavoro o l'eventuale ripartizione del territorio in entità subcomunali, come ad esempio le frazioni, dovendosi comunque aver riguardo al territorio comunale. 11 Elvira D'Alessandro - Consulente del Lavoro Le spese di “trasporto” (MF circ. 23 dicembre 1997, n. 326/E). Per l'esclusione dal reddito imponibile delle spese di trasporto è necessario: che le stesse siano comprovate dalla documentazione rilasciata dal vettore (es. biglietti dell'autobus, ricevuta del taxi); che dalla documentazione interna dell'azienda risulti in quale giorno l'attività del dipendente è stata svolta all'esterno della sede di lavoro 12 Elvira D'Alessandro - Consulente del Lavoro Trasferte fuori del territorio comunale (art. 51, comma 5, D.P.R. n. 917/1986; Ag. Entr. ris. n. 143/E/2002). In caso di trasferta fuori dal territorio comunale dove si trova la sede di lavoro è possibile scegliere tra uno dei tre sistemi di seguito indicati. Una volta, però, adottato uno dei tre sistemi previsti, lo stesso si applica per l'intera durata della trasferta, non potendosi utilizzare criteri diversi per le singole giornate comprese nel periodo in cui il dipendente si trova fuori dalla sede di lavoro 13 Elvira D'Alessandro - Consulente del Lavoro Le spese di viaggio Va inoltre tenuto presente che qualunque sia il sistema prescelto, i rimborsi analitici delle spese di viaggio, anche sotto forma di indennità chilometrica, e di trasporto non concorrono a formare il reddito quando siano rimborsate sulla base di idonea documentazione, mentre ogni altro rimborso di spese, ulteriore rispetto a quello contemplato dal sistema prescelto, è assoggettato interamente a tassazione. 14 Elvira D'Alessandro - Consulente del Lavoro L’indennità di trasferta ( Agenzia Entrate circ, 129/E/2000) L’indennità di trasferta è determinata in modo puntuale in relazione agli effettivi giorni in cui la prestazione lavorativa è resa al di fuori della sede di lavoro. 15 Elvira D'Alessandro - Consulente del Lavoro Indennità forfetaria ( Art. 51, comma 5, DPR 917/86 ) L'indennità di trasferta è esclusa dall'imponibile fino all'importo di € 46,48 al giorno, elevate a € 77,47 per le trasferte all'estero. La quota di indennità che non concorre a formare il reddito non subisce alcuna riduzione in relazione alla durata della trasferta e, pertanto, anche nell'ipotesi di trasferta inferiore a 24 ore o, più in generale, di trasferta che per la sua durata non comporti alcun pernottamento fuori sede, la quota di franchigia resta fissata a € 46,48 al giorno per le trasferte in Italia e a € 77,47 al giorno per quelle all'estero 16 Elvira D'Alessandro - Consulente del Lavoro Rimborso misto (INPS circ. 19 febbraio 1998, n. 41). Nel caso venga corrisposta, unitamente al rimborso analitico delle spese di vitto e alloggio anche un'indennità di trasferta, le franchigie di € 46,48 e € 77,47 sono ridotte. In particolare, la quota esente è di: € 30,99 al giorno, elevata a € 51,65 per le trasferte all'estero, in caso di rimborso delle spese di alloggio o di vitto, nonchè nei casi di alloggio o di vitto fornito gratuitamente; € 15,49 al giorno, elevata a € 25,82 per le trasferte all'estero, in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto o di vitto e alloggio forniti gratuitamente 17 Elvira D'Alessandro - Consulente del Lavoro Rimborso analitico (MF circ. n. 326/E/1997). I rimborsi analitici delle spese di vitto e alloggio, quelli delle spese di viaggio e di trasporto, non concorrono a formare il reddito. E', inoltre, escluso da imposizione il rimborso di altre spese (ulteriori rispetto a quelle di viaggio, trasporto, vitto e alloggio, per esempio la lavanderia, il telefono, il parcheggio, le mance), anche non documentabili, se analiticamente attestate dal dipendente in trasferta, fino a un importo di € 15,49 al giorno, elevato a € 25,82 per le trasferte all'estero. L'eventuale corresponsione, in aggiunta al rimborso analitico, di una indennità, indipendentemente dall'importo, concorre interamente a formare il reddito di lavoro dipendente 18 Elvira D'Alessandro - Consulente del Lavoro Documentazione viaggio e trasporto Per quanto riguarda la documentazione del viaggio e trasporto, mentre le spese per i viaggi compiuti con mezzi pubblici (ferrovie, aerei ecc.) sono direttamente documentabili mediante l'esibizione da parte del dipendente dei relativi biglietti, quelle per i viaggi compiuti con propri mezzi devono essere determinate dallo stesso datore di lavoro sulla base di elementi concordanti, sia diretti che indiretti. 19 Elvira D'Alessandro - Consulente del Lavoro Rimborsi chilometrici Al fine di consentire l'esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente dell'indennità chilometrica, non è necessario che il datore di lavoro provveda al rilascio di una espressa autorizzazione scritta che contenga tutti i dati relativi alla percorrenza e al tipo di autovettura ammessa per il viaggio. E', invece, necessario che, in sede di liquidazione, l'ammontare dell'indennità sia determinato avuto riguardo alla percorrenza, al tipo di automezzo usato dal dipendente e al costo chilometrico ricostruito secondo il tipo di autovettura. Detti elementi dovranno risultare dalla documentazione interna conservata dal datore di lavoro. 20 Elvira D'Alessandro - Consulente del Lavoro La deducibilità del datore di lavoro ( Art. 95, comma 3 , DPR 917/86 ) Le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore ad euro 180,76; il predetto limite è elevato ad euro 258,23 per le trasferte all'estero. Se il dipendente o il titolare dei predetti rapporti sia stato autorizzato ad utilizzare un autoveicolo di sua proprietà ovvero noleggiato al fine di essere utilizzato per una specifica trasferta, la spesa deducibile è limitata, rispettivamente, al costo di percorrenza o alle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali, ovvero 20 se con motore diesel . 21 Elvira D'Alessandro - Consulente del Lavoro I “trasfertisti” 22 Elvira D'Alessandro - Consulente del Lavoro Definizione di “trasfertista” ( DRE Lombardia 5 ottobre 1999 –MF circ. 326/E/1997 - MF circ. 129/E 27/6/2000 ) Sono da considerare “trasfertisti” i lavoratori quando: dal contratto di lavoro emerga che l’attività viene svolta in modo continuativo fuori dalla sede di lavoro; Il contratto di lavoro non “preveda affatto una sede di lavoro predeterminata” ; 23 Elvira D'Alessandro - Consulente del Lavoro Qualificazione di “trasfertista” La qualificazione del trasfertista è demandata alle parti ed individuata in chi non è in trasferta e non ha quindi una missione specifica da svolgere in un luogo preciso. 24 Elvira D'Alessandro - Consulente del Lavoro Determinazione del reddito del “trasfertista” ( Art. 51 , comma 6, DPR 917/86 ) Le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto all'espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con carattere di continuità, le indennità di navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo, nonché le indennità di cui all'articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare. 25 Elvira D'Alessandro - Consulente del Lavoro L’indennità fissa per i trasfertisti La previsione normativa contenuta nell’art. 51 , comma 6, del TUIR . Consente di stabilire, al momento dell’assunzione indennità o maggiorazioni di retribuzioni funzionali o direttamente imputabili alle particolari caratteristiche dell’attività lavorativa. 26 Elvira D'Alessandro - Consulente del Lavoro “Trasfertista” in “trasferta” ( circ.Agenzia Entrate 326/E /1997 ) “Ove sia previsto che l’attività debba svolgersi in luoghi sempre variabili e diversi, ma all’interno di un territorio delimitato, l’occasionale svolgimento dell’attività, per incarico del datore di lavoro, in luogo diverso, darà diritto per le indennità e i rimborsi spese eventualmente corrisposti al trattamento previsto per le trasferte all’esterno del terriorio comunale “ 27 Elvira D'Alessandro - Consulente del Lavoro Categoria “autisti” : trasfertisti ? ( Legge 4 agosto 1984, n. 467 ) ( Accordo nazionale A.N.I.T.A e Confetra del 22/12/1997 ) Il personale viaggiante non è qualificabile come trasfertista a norma dell’art. 3, comma 5 del D.Lgs.vo 314/97 in quanto la sua attività in missione si esercita partendo da un luogo fisso di lavoro. Tale luogo fisso di lavoro è stabilito all’atto dell’assunzione o, successivamente solo per effetto di trasferimento. 28 Elvira D'Alessandro - Consulente del Lavoro L’indennità di trasferta degli “autisti” ( Accordo A.N.I.T.A. e Confetra 22/12/1997) L’indennità di trasferta sia essa dovuta nelle misure previste dall’art. 19 del CCNL, sia essa forfetizzata ai sensi degli artt. 11 e 11 bis, spetta, in modo esclusivo, per l’esecuzione dei servizi fuori dall’ambito urbano ed è a questi collegata in modo funzionale ed inscindibile, mantenendo natura restitutoria e risarcitoria. Essa non spetta tassativamente in mancanza di tali servizi. 29 Elvira D'Alessandro - Consulente del Lavoro Il “trasferimento” 30 Elvira D'Alessandro - Consulente del Lavoro Definizione ( Cass. 2681, 23.4.1985) Si ha trasferimento in caso di uno spostamento definitivo e senza limiti di durata del lavoratore in altra unità produttiva 31 Elvira D'Alessandro - Consulente del Lavoro Elementi che qualificano il trasferimento ( Cass. 5892 del 14.6.1999 ) La fattispecie del trasferimento si identifica attraverso i seguenti elementi: • Motivazioni tecniche, organizzative, produttive; • Mutamento definitio del luogo di lavoro; • Due unità produttive: quella di provenienza e quella di destinazione • Comunicazione al lavoratore ( forma libera ) . 32 Elvira D'Alessandro - Consulente del Lavoro Indennità di trasferimento - esenzione 1) I CCNL ( o le Parti ) prevedono che al lavoratore venga riconosciuta un’indennità di trasferimento. L’indennità di trasferimento non concorre, ai fini fiscali e contributivi, a formare il reddito imponibile nella misura del 50% dell’ammontare e comunque non superiore a: euro 1.549,37 in Italia euro 4.648,11 all’estero 33 Elvira D'Alessandro - Consulente del Lavoro Indennità di trasferimento - esenzione 2) L’esenzione spetta anche se il trasferimento è richiesto dal dipendente; L’esenzione rimane esente fino ad un massimo di euro 6.197,48 se nello stesso anno il lavoratore subisce un trasferimento all’estero ed uno in Italia. 34 Elvira D'Alessandro - Consulente del Lavoro Indennità di trasferimento - esenzione 3) Sono, in ogni caso esenti, le spese sostenute dal dipendente per il trasferimento: di viaggio ( comprese quelle dei familiari fiscalmente a carico ) di trasporto delle masserizie; per il recesso del contratto di locazione in dipendenza del trasferimento. 35 Elvira D'Alessandro - Consulente del Lavoro Il lavoro prestato all’estero 36 Elvira D'Alessandro - Consulente del Lavoro Forme di contratto Il lavoratore può essere impiegato all’estero con le seguenti diverse forme contrattuali: Trasferta ( mutamento temporaneo del luogo di lavoro ) – NORMATIVA ITALIANA; Distacco ( mutamento temporaneo del luogo di lavoro ) : sospensione delle norme contrattuali e di legge originarie e stipula di apposito contratto estero; Trasferimento ( mutamento definitivo del luogo di lavoro ) stipula di contratto estero specifico. 37 Elvira D'Alessandro - Consulente del Lavoro Autorizzazioni Per occupare personale italiano in un Paese dell’Unione Europea non occorrono autorizzazioni ministeriali; Per occupare lavoratori italiani in Paesi extraUE ( convenzionati e non ) occorre richiedere la preventiva autorizzazione al Ministero del Lavoro; Non è necessaria l’autorizzazione ministeriale per le trasferte in Paesi extra-UE 38 Elvira D'Alessandro - Consulente del Lavoro Determinazione della base imponibile IRPEF da versare in Italia - 1 : Il reddito da lavoro dipendente prodotto da lavoratori che continuano ad essere residenti in Italia, prestato all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto per più di 183 giorni ( periodo anche non continuativo ) nell’arco di 12 mesi è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente ai fini contributivi dal Ministero del Lavoro ( L. 398/87 ) 39 Elvira D'Alessandro - Consulente del Lavoro Determinazione della base imponibile IRPEF da versare in Italia – 2 : Soggiorno all’estero per un periodo non superiore a 183 giorni nell’arco di 12 mesi è determinato sulla base della retribuzione effettiva 40 Elvira D'Alessandro - Consulente del Lavoro Determinazione della base imponibile IRPEF da versare in Italia – 3 : Presenza di una convenzione contro le doppie imposizioni: nessun imponibile se la convenzione prevede l’esclusiva tassazione all’estero. *** No imponibile se residenti all’estero 41 Elvira D'Alessandro - Consulente del Lavoro Credito d’imposta ( art. 23 DPR 600/73 ) Se alla formazione del reddito di lavoro dipendente concorrono somme e valori prodotti all’estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo sono ammesse, in sede di conguaglio di fine d’anno o di fine rapporto, in detrazione fino a concorrenza dell’imposta relativa ai predetti redditi prodotti all’estero. 42 Elvira D'Alessandro - Consulente del Lavoro Frontalieri 43 Elvira D'Alessandro - Consulente del Lavoro Determinazione della base imponibile INPS da versare in Italia – 1 Se il lavoro viene svolto: in Paesi extra UE non convenzionati la base imponibile contributiva è determinata dalla retribuzione convenzionale in Paesi UE la base imponibile è determinata dalla retribuzione effettiva. 44 Elvira D'Alessandro - Consulente del Lavoro Il reddito dei frontalieri Il reddito derivante da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all’estero in zone di frontiera da soggetti residenti in Italia , concorre a formare il reddito complessivo per l’importo eccedente euro 8.000,00 . Sul reddito imponibile si applicherà la normativa vigente in materia di tassazione comprese le detrazioni d’imposta. 45 Elvira D'Alessandro - Consulente del Lavoro Paghe Dentro il Ccnl - Terziario Trattamento economico del lavoratore in trasferta Elvira D’Alessandro Nozione di missione Sede di lavoro Consulente del lavoro Il Ccnl Commercio 2 luglio 2004 disciplina la facoltà del datore di lavoro di inviare il personale dipendente in missione temporanea fuori dalla propria residenza. La previsione contrattuale determina sia il trattamento economico da riconoscere al lavoratore in missione, sia il computo dell’orario di lavoro durante la stessa. Ogniqualvolta il dipendente è comandato per lavoro fuori della sede ove presta normalmente servizio è in missione. Il contratto in esame usa il termine missione, in luogo del più comunemente usato termine di trasferta. Dal momento che il significato si equivale nel prosieguo dell’articolo useremo il termine di trasferta in aderenza, anche, alla terminologia utilizzata in ambito fiscale. La sede normale di lavoro a cui fare riferimento dovrà risultare dalla lettera o contratto di assunzione e il lavoratore sarà in trasferta se la prestazione gli verrà richiesta, temporaneamente, in un luogo diverso. Orario di lavoro Decorrenza Tempo di viaggio Definizione Nella suddetta ipotesi l’art. 36 del Ccnl Commercio stabilisce che l’orario di lavoro avrà inizio sul posto temporaneamente indicato al lavoratore per lo svolgimento dell’attività. Tuttavia il Ccnl prevede che se al lavoratore verrà richiesto di rientrare in sede alla fine della giornata lavorativa, il lavoro cesserà tanto tempo prima della fine del normale orario, quanto è strettamente necessario al lavoratore (in rapporto alle distanze e al mezzo di locomozione) per raggiungere la sede stessa. In tale previsione contrattuale il tempo di viaggio per raggiungere la sede temporanea dove svolgere la prestazione lavorativa non rientra nel computo dell’orario di lavoro, alla stregua del tempo impiegato normalmente dal lavoratore per coprire il percorso dal proprio domicilio alla sede di lavoro. Diversamente, il tempo impiegato per rientrare in azienda viene computato nel normale orario di lavoro e sarà quindi utile per calcolare eventuali ore di lavoro straordinario. Va osservato come tale previsione contrattuale non contrasti con quanto contenuto nel D.Lgs. n. 66/2003 che, lo ricordiamo, definisce orario di lavoro qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni. Rimborsi spese L’art. 36 del contratto dispone che le spese di trasporto, di vitto e di pernottamento siano rimborsate dal datore di lavoro secondo le norme contenute nell’ultimo comma del successivo art. 86. Guida alle Paghe 4/2006 239 Paghe Dentro il Ccnl - Terziario Brevi trasferte in località vicine Viaggio Trasporto bagaglio Spese postali Diaria Vitto e alloggio Convenzioni speciali In tale ultimo articolo, a cui le parti firmatarie fanno rinvio, è previsto che, per brevi trasferte in località vicine, vengano rimborsate le spese effettive di viaggio e quelle di soggiorno. Nel secondo comma dell’art. 86, in via generale, fatta esplicita eccezione solo per gli operatori di vendita, è previsto che al personale in trasferta competa: a) il rimborso per le spese effettive di viaggio; b) il rimborso delle spese per il trasporto del bagaglio; c) il rimborso delle spese postali, telegrafiche ed altre, sostenute in esecuzione del mandato nell’interesse dell’azienda; d) una diaria non inferiore al doppio della quota giornaliera della retribuzione di fatto, ridotta del 10% in caso di missioni di durata superiore al mese o quando le mansioni affidate comportino viaggi abituali. In alternativa a quanto sopra previsto il datore di lavoro ha facoltà di corrispondere al lavoratore in trasferta oltre ai rimborsi di cui alle lettere a), b), c) anche il rimborso a piè di lista delle spese di vitto e alloggio, con trattamento uniforme per tutto il personale, escludendo, quindi, la diaria di cui alla lettera d). Tale alternativa è stata convenuta in applicazione del principio della facoltà di adozione di convenzioni speciali, previste e ammesse dall’art. 57 del Ccnl 28 giugno 1958 e dall’art. 57 del Ccnl 31 luglio 1970. Retribuzione di fatto Determinazione Retribuzione giornaliera È appena il caso di ricordare che la retribuzione di fatto è costituita da: paga base nazionale conglobata; indennità di contingenza; terzi elementi nazionali o provinciali ove esistenti; eventuali scatti di anzianità; altri elementi derivanti dalla contrattazione collettiva; nonché da tutti gli altri elementi retributivi aventi carattere continuativo ad esclusione dei rimborsi spese, dei compensi per lavoro straordinario, delle gratificazioni straordinarie o una tantum, e di ogni elemento espressamente escluso dalle parti dal calcolo di singoli istituti contrattuali, ovvero esclusi dall’imponibile contributivo a norma di legge. La retribuzione giornaliera sarà determinata utilizzando il divisore fisso convenzionale ventisei. Addetti al trasporto merci Indennità di trasferta Determinazione Agli addetti al trasporto merci a mezzo autocarri e autotreni comandati a prestare servizio extraurbano, sarà corrisposta, in sostituzione della diaria di cui alla precedente lett. d), una indennità di trasferta forfetariamente determinata come di seguito: 50% della quota giornaliera della retribuzione di fatto, per assenze da 9 a 11 ore; 80% della quota giornaliera della retribuzione di fatto per assenze superiori a 11 e fino a 16 ore; 120% della quota giornaliera della retribuzione di fatto per assenze superiori a 16 e fino a 24 ore. Guida alle Paghe 240 4/2006 Paghe Dentro il Ccnl - Terziario In ogni caso la percentuale maggiore assorbe le percentuali minori, per cui per assenze, ad esempio, di 18 ore l’indennità di trasferta verrà determinata assumendo il 120% della retribuzione giornaliera di fatto. Operatori di vendita Diaria fissa Misura Natura retributiva Sede di lavoro Elementi del contratto Lavoratore in sede Casi particolari Indennità per mancato viaggio Spese per vitto e alloggio Ulteriori spese Con apposito protocollo per operatori di vendita aggiuntivo del Ccnl Terziario, le parti firmatarie hanno regolato, all’art. 11, l’istituto delle diarie anche per questa particolare categoria di addetti. In linea generale agli operatori di vendita potrà essere riconosciuta una diaria fissa. Il Ccnl non stabilisce l’importo di detta diaria né fa rinvio all’art. 86 del contratto, già precedentemente esaminato per la generalità dei dipendenti. Ad avviso di chi scrive, quindi, l’eventuale importo della diaria fissa giornaliera sarà stabilito nel contratto individuale di assunzione. La diaria fissa, inoltre, per esplicita previsione del Ccnl, costituirà ad ogni effetto per il 50% parte integrante della retribuzione. Nel contratto individuale le parti hanno facoltà di prevedere una sede convenzionale quale sede di lavoro, tenuto conto dell’organizzazione aziendale, mentre dovranno obbligatoriamente prevedere: a) il periodo di tempo minimo annuale per cui l’azienda si impegna a tenere in viaggio l’operatore di vendita; b) eventuali compiti dell’operatore di vendita durante il periodo in cui non viaggia, tenuto presente che non debbono essere affidate allo stesso mansioni incompatibili con la sua qualifica. In ogni caso il comma 2 dell’art. 11, prevede che nessuna diaria sia dovuta all’operatore di vendita quando è «in sede a disposizione dell’azienda nella città dove risiede abitualmente». Il Ccnl prevede anche delle situazioni del tutto particolari con riconoscimento, ancorché parziale, del diritto alla diaria. Qualora, infatti, l’operatore di vendita non sia stato mandato in viaggio per tutto il periodo convenuto in contratto avrà diritto ad una indennità per i giorni di mancato viaggio nella seguente misura: 1) se ha residenza nella stessa sede dell’azienda: indennità nella misura di 2/5 della diaria; 2) se ha residenza in luogo diverso (con consenso dell’azienda) da quello ove ha sede l’azienda, oltre all’indennità di cui al punto 1) avrà diritto al risarcimento delle maggiori spese sostenute per l’eventuale permanenza nella città ove ha sede l’azienda. Qualora l’azienda non corrisponda la diaria, le spese sostenute e documentate dall’operatore di vendita per vitto e alloggio nell’espletamento della propria attività fuori della città sede di deposito, di filiale o di residenza contrattuale, sempreché lo stesso non possa, per la distribuzione del suo lavoro, rientrare nella propria abitazione, saranno rimborsate nei limiti della normalità da individuarsi in sede aziendale tra la direzione aziendale stessa e la Rsa. Lo stesso criterio troverà, altresı̀, applicazione per le altre spese autorizzate dall’azienda. Guida alle Paghe 4/2006 241 Paghe Dentro il Ccnl - Terziario Esempio Dipendente con qualifica di impiegato addetto all’ufficio commerciale di 4º livello inviato in trasferta per 3 giorni nel mese di gennaio 2006. Il dipendente ha come sede di lavoro Milano e ha effettuato le trasferte in filiale a Torino. Al lavoratore è stato richiesto di essere in filiale alle ore 9,30 e di trattenervisi fino alle ore 16,00 per fare poi rientro in azienda a Milano. A tutti i dipendenti, in occasione delle trasferte, viene riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio, delle spese sostenute nell’interesse dell’azienda e la diaria giornaliera prevista dall’art. 86 del Ccnl. Le spese di viaggio, regolarmente documentate, ammontano a: E 75,30. Le spese postali sostenute per conto dell’azienda ammontano a: E 35,00. Tenuto conto che la retribuzione di fatto del dipendente è pari a E 1.322,50, la misura giornaliera della diaria è pari a: E 101,73 (1.322,50 : 26 3 2). La diaria è esente da tassazione e contribuzione nei limiti di E 46,48 al giorno (cfr. art. 51, D.P.R. n. 917/1986). Busta paga Guida alle Paghe 242 4/2006 Paghe Dentro il Ccnl - Terziario Esempio Dipendente con qualifica di impiegato addetto all’ufficio commerciale di 4º livello inviato in trasferta per 4 giorni consecutivi nel mese di gennaio 2006. Il dipendente ha come sede di lavoro Milano. Al lavoratore è stato richiesto di essere presso la sede del cliente, a Roma, alle ore 9,30 e di trattenervisi per tutto il tempo necessario. A tutti i dipendenti, in occasione delle trasferte, viene riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio, delle spese eventualmente sostenute nell’interesse dell’azienda e delle spese di vitto e alloggio. Le spese di viaggio, regolarmente documentate, ammontano a: E 280,00. Le spese di vitto e alloggio ammontano a: E 880,00. Non viene riconosciuta alcuna diaria, come previsto nel c. 3 dell’art. 86 del Ccnl, avendo optato per il rimborso di vitto e alloggio. Busta paga Guida alle Paghe 4/2006 243 Paghe Dentro il Ccnl - Artigianato Grafica ed editoria: provvedimenti disciplinari Stefano Carotti Consulente del lavoro Potere disciplinare del datore Obblighi di diligenza, obbedienza e fedeltà Disciplina Comportamenti sanzionabili Con la locuzione «potere disciplinare» si intende tutta quella serie di procedure e strumenti che la legge e la normativa collettiva riconoscono in capo al datore di lavoro affinché questi possa esercitare e far rispettare il proprio potere direttivo, inteso, a sua volta, come potere di impartire le disposizioni necessarie a garantire l’esecuzione, la disciplina e l’efficienza del lavoro. Il potere direttivo è manifestazione del più generale potere di organizzazione dell’attività dell’impresa, garantito da precetti costituzionali, a cui corrispondono, dal lato del lavoratore subordinato, gli obblighi di diligenza, obbedienza e fedeltà, cui lo stesso è tenuto nello svolgimento della prestazione lavorativa. Il potere disciplinare è riconosciuto al datore di lavoro, indipendentemente dai requisiti occupazionali dell’azienda, dall’art. 2106 c.c., secondo il quale l’inosservanza del dovere di diligenza, di obbedienza o dell’obbligo di fedeltà (artt. 2104 e 2105 c.c.) espone il lavoratore all’applicazione di sanzioni disciplinari di entità proporzionata alla gravità dell’infrazione. Tale potere, pertanto, è legittimamente esercitato solo se volto a sanzionare la violazione di un obbligo del lavoratore derivante dal contratto di lavoro, sebbene, va puntualizzato, i comportamenti che possono formare oggetto di contestazione disciplinare non coincidono necessariamente con violazioni di obblighi inerenti la tipica prestazione di lavoro, bensı̀ possono spingersi ad abbracciare quell’insieme di norme comportamentali necessarie per l’esecuzione del contratto secondo buona fede e correttezza. Pubblicità del codice disciplinare Affissione delle norme Licenziamento per giusta causa o giustificato motivo Il corretto esercizio del potere disciplinare richiede a pena di nullità della sanzione eventualmente adottata, l’osservanza di alcune tassative prescrizioni. Prima fra tutte, l’onere, previsto dall’art. 7, c. 1 della legge n. 300/1970 (c.d. Statuto dei lavoratori), di portare a conoscenza dei lavoratori, mediante affissione in luogo accessibile a tutti, le norme previste dal contratto collettivo di settore e, se esistente, del regolamento disciplinare interno, riguardanti infrazioni, sanzioni ad esse conseguenti nonché le modalità per avviare correttamente le procedure di contestazione. Va evidenziato, in proposito, che la giurisprudenza non ritiene idoneo, quale mezzo di informazione ai lavoratori, la consegna a ciascuno di essi del codice disciplinare contenuto nel contratto collettivo di settore (Cass. S.U. n. 1208/1988). Va, tuttavia, aggiunto che l’onere della pubblicità del codice disciplinare non sussiste nel caso del licenziamento quando lo stesso consegue a comportamenti (quali ad esempio il furto e la rissa) che costituiscono violazione del dovere civile e che, in quanto tali, trovano la loro fonte direttamente nella legge che autorizza il potere di recesso del datore di lavoro in presenza di una giusta a causa o di un giustificato motivo (Cass. n. 2762/1995). Guida alle Paghe 244 4/2006 Paghe Dentro il Ccnl - Artigianato Contestazione degli addebiti Titolare del potere disciplinare Contenuto Requisito della specificità Requisito della immediatezza Immodificabilità degli addebiti Termine per la difesa del lavoratore Irrogazione della sanzione Immodificabilità della sanzione Il successivo c. 2 dello stesso art. 7 prevede, a pena di nullità, che il datore di lavoro, prima di adottare qualsivoglia provvedimento disciplinare, deve contestare al lavoratore per iscritto (art. 7, c. 5, Stat. lav.) il comportamento incriminato, garantendo la possibilità che il lavoratore stesso possa esercitare il proprio diritto di difesa. La contestazione può essere effettuata sia dal datore di lavoro personalmente o da persona munita di rappresentanza in senso tecnico (nel caso di persone giuridiche il potere disciplinare è esercitato dal rappresentante legale delle stesse), sia da chiunque altro sia titolare del potere disciplinare secondo l’organizzazione aziendale. La contestazione, che deve manifestare la non equivoca intenzione del datore di lavoro di considerare i comportamenti addebitati come illecito disciplinare, deve, altresı̀, possedere i requisiti della specificità e dell’immediatezza. Il rispetto del requisito della specificità richiede che la contestazione contenga gli elementi necessari ed essenziali per individuare correttamente i fatti che il datore di lavoro ritiene illeciti disciplinari (Cass. n. 10761/1997). Per ciò che attiene il secondo requisito, la contestazione deve essere immediata con riferimento al momento della commissione o della conoscenza del fatto contestato (Cass. n. 7178/1995). Tale requisito deve essere valutato secondo buona fede, tenendo cioè conto di quel minimo lasso temporale necessario per una indispensabile e ponderata valutazione dei fatti (Cass. n. 5093/1995). Al contrario, la tempestività deve essere esclusa quando il tempo trascorso tra il fatto e la contestazione sia di entità tale da aver ingenerato nel lavoratore la legittima convinzione della rinuncia dell’esercizio del potere disciplinare (Cass. n. 16050/2000). Vige, inoltre, il principio cd. di immodificabilità degli addebiti disciplinari, in base al quale l’eventuale sanzione disciplinare adottata deve fondarsi su fatti specificatamente contestati e su cui il lavoratore abbia potuto difendersi. A tal fine, salvo che per il rimprovero verbale (che costituisce la forma più lieve di sanzione disciplinare che non necessita del rispetto della procedura), il datore di lavoro non può irrogare nessuna sanzione disciplinare prima che siano trascorsi cinque giorni (di calendario) dalla contestazione per iscritto dell’addebito. Entro tale termine, previsto dal c. 5 dell’art. 7, Stat. lav., il lavoratore è legittimato ad esporre le proprie ragioni difensive, anche facendosi assistere, ex art. 7, c. 7, da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. La giurisprudenza ha anche affermato (Cass. S.U. n. 4845/1994) che il citato termine di cinque giorni non deve essere interamente rispettato qualora il lavoratore, prima della scadenza, abbia già prodotto le proprie giustificazioni senza fare riserva di ulteriori deduzioni. Esaurita la procedura di contestazione, il datore di lavoro, dopo aver esaminato le argomentazioni addotte dal lavoratore (e sempre che le stesse non siano state ritenute idonee a giustificare il comportamento addebitato), oppure in mancanza di giustificazioni, è legittimato ad irrogare la sanzione disciplinare che deve essere proporzionata ex art. 2106 c.c., alla gravità dell’infrazione commessa. Nel contratto collettivo di nostro interesse, non esiste un termine finale per l’irrogazione della sanzione. Questa, infine, sulla base del principio della immodificabilità della sanzione, non può essere successivamente modificata o sostituita. Guida alle Paghe 4/2006 245 Paghe Dentro il Ccnl - Artigianato Sanzioni disciplinari Tipologie Recidiva Mancanza del lavoratore Mancanze di maggiore gravità Violazioni dell’obbligo di diligenza Violazioni dell’obbligo di fedeltà Codice disciplinare interno Doveri relativi alla morale e all’igiene Il Ccnl 1º luglio 1998 (integrato da successivi accordi) che disciplina il rapporto di lavoro nelle aziende artigiane del comparto grafica ed editoria annovera all’art. 43, rubricato «Disciplina del lavoro» le tipiche sanzioni disciplinari: rimprovero verbale o scritto, multa sino a tre ore di lavoro normale (intendendosi per tale tre ore di retribuzione di fatto), sospensione dal lavoro (e dalla retribuzione) fino a tre giorni, licenziamento senza preavviso. Il c. 2 dello stesso art. 43 esprime il principio generale in base al quale la recidiva nella commissione dei comportamenti successivamente elencati dal contratto collettivo, determina automaticamente un inasprimento della sanzione disciplinare da applicare. Ed infatti «al lavoratore potranno essere inflitti: il rimprovero verbale o scritto nel caso di prima mancanza; la multa nei casi di recidiva; la sospensione nei casi di recidiva in mancanze già punite con la multa nei sei mesi precedenti». Riteniamo opportuno evidenziare, che il termine «mancanza» sta in maniera non casuale a rappresentare come l’infrazione commessa dal lavoratore vada considerata quale anomalia del normale e corretto svolgimento del rapporto di lavoro che, seppur in diversa misura, va chiaramente inteso come rapporto di collaborazione improntato al rispetto dei doveri di correttezza, obbedienza e fedeltà. Tuttavia (art. 43, c. 3), nel caso in cui le mancanze siano, anche in relazione alla mansioni svolte, di maggiore gravità, potranno essere direttamente inflitte la multa o la sospensione. La citata correlazione della mancanza commessa con le mansioni svolte, costituisce, pertanto, indice di valutazione della gravità del comportamento, cosı̀ come, parallelamente, limite della contestazione stessa, considerato che per pacifica giurisprudenza non è consentito richiedere al lavoratore prestazioni che non siano di contenuto equivalente o superiore a quelle normalmente svolte dallo stesso. Successivamente, il contratto collettivo in questione procede ad elencare le mancanze a cui corrispondono direttamente le sanzioni della multa e/o della sospensione. In particolare, vengono citate, tra le altre, le violazioni dell’obbligo di diligenza che si estrinsecano nella mancata presenza sul posto di lavoro, l’abbandono dello stesso senza giustificato motivo o la mancata comunicazione, entro e non oltre il giorno successivo al primo giorno di assenza, dell’assenza stessa o della sua prosecuzione. Viene, inoltre, esplicitamente citata quale causa di contestazione disciplinare la negligenza o la disattenzione nello svolgimento della prestazione lavorativa, in sé considerata e, anche, quale causa di lievi danni alle macchine o ai materiali in lavorazione. Ricordiamo, in proposito che la giurisprudenza (Cass. n. 1245/1987) ha stabilito che il datore di lavoro può compensare l’entità del danno trattenendo, nei limiti di quanto previsto in argomento dalla legge, parte della retribuzione che spetterebbe al lavoratore. Vengono, altresı̀, citate le violazioni dell’obbligo di fedeltà, nelle forme della lavorazione o costruzione all’interno dello stabilimento, senza autorizzazione dell’impresa, di oggetti di lieve rilevanza (si presuppone economica) per conto proprio o di terzi. Da ultimo viene espressamente prevista la possibilità per il datore di lavoro di redigere un codice disciplinare interno il quale, se conforme ai requisiti di legge e adeguatamente pubblicizzato, è idoneo ad integrare e specificare le previsioni comportamentali recate dalla normativa di legge e dalla contrattazione collettiva. Quale previsione di chiusura, infine, si richiamano esplicitamente i doveri relativi alla morale ed all’igiene. Guida alle Paghe 246 4/2006 Paghe Dentro il Ccnl - Artigianato Licenziamento senza preavviso Illecito penale Esempio Per ciò che attiene le mancanze alle quali corrisponde la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso, queste comprendono sia ipotesi sanzionabili con la multa o la sospensione, connotate, tuttavia di elementi di maggiore gravità (si fa riferimento, in particolare, alle lavorazioni svolte per conto proprio o di terzi all’interno dello stabilimento, senza autorizzazione del datore di lavoro, quando le stesse, a differenza che nella precedente ipotesi, non siano di lieve entità), sia gravi violazioni dell’obbligo di diligenza, correttezza, fedeltà, oltreché comportamenti contrari all’ordine aziendale e alla morale. Si ritiene opportuno soffermarsi sulle mancanze costituite da comportamenti che integrano gli estremi del reato (es. rissa). In proposito va sottolineato che la giurisprudenza maggioritaria ha ritenuto che la qualificazione della mancanza alla stregua dell’illecito penale non è di per sé sufficiente a fondare la legittimità del recesso, dato che la gravità del fatto che determina la giusta causa di licenziamento è solo quella che comporta la lesione irreparabile del vincolo fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore (Cass. n. 4175/1997). Operaio di 4º livello a cui è stata applicata una multa pari a 3 ore di lavoro normale. L’importo trattenuto a titolo di multa, salvo che costituisca risarcimento di un danno, deve essere devoluto all’Ente previdenziale e assistenziale. Busta paga Guida alle Paghe 4/2006 247 Paghe Dentro il Ccnl - Artigianato Esempio di lettera di contestazione di addebito .........., ..................... Egr. Sig. /Gent. ma Sig. ra ........................................... ........................................... ........................................... Modalità di notificazione della comunicazione (consegnata a mano, raccomandata a.r.) Oggetto: Contestazione di addebito. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 7, legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori) e dall’art. 43 del Ccnl vigente per il nostro settore, con la presente Le contestiamo quanto segue: la Direzione aziendale ha avuto modo di rilevare che Lei, nei giorni ....... e ........, senza alcuna giustificazione, ha ritardato di ....... minuti l’inizio del Suo turno di lavoro. Tale Suo comportamento oltre a violare i doveri di correttezza e diligenza cui Lei è tenuto in qualità di prestatore di lavoro subordinato, arreca grave nocumento all’organizzazione del lavoro aziendale. Stante quanto sopra esposto, e giuste le previsioni di legge e contrattuali in materia, Le ricordiamo il termine di 5 giorni dal ricevimento della presente per produrre le Sue giustificazioni in merito. Distinti saluti. Azienda ............................... (Per ricevuta) ............................ ____________________ Esempio di lettera di irrogazione della sanzione disciplinare della multa ............, ................. Egr. Sig. /Gent. ma Sig. ra ........................................... ........................................... ........................................... Modalità di notificazione della comunicazione (consegnata a mano, raccomandata a.r.) Oggetto: Comunicazione dell’irrogazione della multa. Facciamo seguito alla ns. del ..................., della quale confermiamo integralmente il contenuto. Dopo aver attentamente analizzato le argomentazioni scritte da Lei prodotte con lettera del .................., la scrivente Direzione aziendale intende significarLe che le medesime sono state ritenute generiche, insufficienti, e comunque inidonee a giustificare quanto a Lei contestato. Nel ribadire, pertanto, la gravità del comportamento da Lei tenuto, anche in considerazione del fatto che la Sua prestazione lavorativa si colloca all’interno di un’organizzazione del lavoro strutturata su turni consecutivi e che, inoltre, lo stesso poteva essere evitato usando l’ordinaria diligenza, ci vediamo costretti, giusto quanto previsto dalla normativa di legge e contrattuale vigente in materia, ad applicare nei Suoi confronti la sanzione disciplinare della multa commisurata a n. ... ore di normale retribuzione. Confidando che fatti del genere di quelli a Lei contestati non abbiano più a ripetersi, Le porgiamo distinti saluti. Azienda ............................... (Per ricevuta) ............................ Guida alle Paghe 248 4/2006 Paghe Dentro il Ccnl - Industria Metalmeccanici: indennità di reperibilità Luca Contardi Consulente del lavoro Regolamentazione dell’istituto Accordi aziendali Il Ccnl 7 maggio 2003 per i dipendenti dalle industrie metalmeccaniche private e della installazione di impianti ha per la prima volta introdotto nel settore un’organica regolamentazione dell’indennità di reperibilità (art. 5-ter). Le parti sociali hanno inteso dare in primo luogo una definizione dell’istituto e in secondo luogo porre delle regole minime in materia di retribuzione della disponibilità del lavoratore alla reperibilità. Intervenendo su una materia già ampiamente regolamentata dalla contrattazione aziendale, le parti hanno ribadito, sempre nell’art. 5-ter, che sono fatti salvi gli accordi aziendali esistenti che regolamentano la materia. Servizio di reperibilità Definizione di reperibilità Orario di lavoro e ore di reperibilità Programmazione plurimensile Avvicendamento dei lavoratori Rifiuto prestazione Attivazione immediata del lavoratore Lavoratore irreperibile Articolazione del servizio La reperibilità viene definita come un istituto di carattere complementare rispetto alla normale prestazione lavorativa, mediante il quale il lavoratore si pone a disposizione dell’azienda per sopperire ad esigenze produttive o tecniche non prevedibili, al fine di assicurare il ripristino e la continuità dei servizi, ovvero la funzionalità o la sicurezza degli impianti produttivi. Per espressa previsione contrattuale, le ore di reperibilità non vanno considerate ai fini del computo dell’orario di lavoro legale e contrattuale; questa previsione, rilevante ai fini dell’applicazione della normativa in materia di limiti all’orario di lavoro e di obblighi connessi al superamento di tali limiti, trova conferma nella prevalente giurisprudenza di Cassazione (cfr. Cassazione n. 1720/1987). L’azienda potrà inserire il lavoratore in turni di reperibilità definiti sulla base di una programmazione plurimensile e di norma con un preavviso scritto di 7 giorni, fatta salva la necessità di sostituire altri lavoratori coinvolti nei turni di reperibilità e resisi non disponibili. Viene affermato il principio secondo il quale le aziende provvederanno ad avvicendare nel servizio di reperibilità il maggior numero possibile di lavoratori, dando inoltre priorità ai dipendenti che ne abbiano fatto richiesta. Ancora più importante il principio secondo il quale il lavoratore non può rifiutarsi di svolgere turni di reperibilità, ovviamente fatti salvi i giustificati motivi di impedimento. Ben definiti sono gli obblighi a carico del lavoratore in reperibilità, il quale, in caso di chiamata, è tenuto ad attivarsi immediatamente per far fronte all’intervento richiesto entro 30 minuti dalla chiamata, e deve informare l’azienda del prevedibile tempo necessario per raggiungere il luogo dell’intervento. Nel caso in cui poi il lavoratore si renda di fatto irreperibile non gli spetterà l’indennità prevista e si attiverà la procedura disciplinare prevista dal Ccnl. La reperibilità potrà essere richiesta sulla base di un’articolazione oraria, giornaliera o settimanale, con il limite che quella settimanale non superi sei giorni continuativi e due settimane consecutive su quattro. Guida alle Paghe 4/2006 249 Paghe Dentro il Ccnl - Industria Trattamento economico Determinazione L’indennità per l’effettivo svolgimento dei turni di reperibilità è cosı̀ determinata: Compenso giornaliero Importo orario Tempo di viaggio Computo delle ore d’intervento nell’orario Compenso per chiamata Esclusione dalla base di calcolo del Tfr Esempio Livello (escluso personale direttivo) Reperibilità oraria di 16 ore in giorni lavorati Reperibilità oraria di 24 ore con giorno libero Reperibilità oraria di 24 ore con giorno festivo Reperibilità giornaliera su 6 gg. Reperibilità giornaliera su 6 gg. con festivo Reperibilità giornaliera su 6 gg. con festivo e giorno libero 1º 2º e 3º 4,00 6,00 6,50 26,00 26,50 28,50 4º e 5º 4,75 7,50 8,00 31,25 31,75 34,50 6º e 7º 5,50 9,00 9,50 36,50 37,00 40,50 L’importo orario di reperibilità viene determinato dividendo per 16 gli importi previsti per il caso di reperibilità di 16 ore con giorno lavorato. Per quanto riguarda, invece, il tempo speso per raggiungere il luogo di intervento e quello necessario al successivo rientro, verrà riconosciuto un trattamento pari all’85% della normale retribuzione oraria lorda senza maggiorazioni per tutte le ore comprese tra la chiamata e il rientro a casa. Le ore di intervento effettuato, anche in remoto, rientrano a tutti gli effetti nel computo dell’orario di lavoro, salvo il riconoscimento di riposi compensativi, e saranno compensate con le maggiorazioni previste per il lavoro straordinario, notturno e festivo nelle sue varie articolazioni. In aggiunta, per ogni chiamata da parte dell’azienda seguita da intervento effettivo sarà riconosciuto un compenso pari a E 5,00. Per espressa previsione contrattuale, tutti i trattamenti economici sopra indicati sono già comprensivi dell’incidenza degli istituti economici differiti e sono parimenti esclusi dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto. Si ipotizzi che un operaio inquadrato al 3º livello del Ccnl, con la retribuzione pari a E 1.237,58, sia stato reperibile per 16 ore nelle giornate del 25 e 26 gennaio e abbia effettuato nella giornata del 26 gennaio dalle 19,00 alle 21,00 un intervento di 2 ore, che ha comportato anche 1 ora di viaggio da casa al luogo di lavoro tra andata e ritorno. Al lavoratore spetta anche l’importo fisso di E 5,00 previsto per ogni intervento. Al lavoratore spettano pertanto: E 4,00 come indennità di reperibilità per le due giornate, E 5,00 come compenso per la chiamata, E 6,08 per 1 ora di viaggio all’85% della paga oraria, E 17,85 come compenso per lavoro straordinario con maggiorazione del 25% per l’intervento. Guida alle Paghe 250 Compenso settimanale 4/2006 Paghe Dentro il Ccnl - Industria Busta paga Guida alle Paghe 4/2006 251 Paghe Dentro il Ccnl - Edilizia Apprendistato professionalizzante Vincenzo Silvestri e Roberto Zaltieri Tipologie Consulenti del lavoro Il D.Lgs. n. 276/2003, c.d. «riforma Biagi», ha ridisegnato i contratti a contenuto formativo, individuando diverse tipologie di apprendistato. Apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione. Riguarda gli adolescenti e i giovani che abbiano compiuto i 15 anni di età ed è finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale riconosciuta nel sistema di istruzione della cd. «riforma Moratti» (legge n. 53/2003). La durata, che è determinata in base alla qualifica da conseguire, al titolo di studio e ai crediti professionali e formativi acquisiti, non può essere superiore a tre anni. Apprendistato professionalizzante. Riguarda i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni di età (17 anni, se in possesso di qualifica professionale ai sensi della legge n. 53/2003) ed è finalizzato al conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un accrescimento di competenze tecnico-professionali. La durata, fissata dai Ccnl in base alla qualificazione da conseguire, deve essere compresa tra un minimo di due anni e un massimo di sei anni. Apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione. Riguarda i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni di età (17 anni, se in possesso di qualifica professionale ai sensi della legge n. 53/2003) ed è finalizzato al conseguimento di un titolo di studio di livello secondario, universitario o di alta formazione. La durata è rimessa alle regioni in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori, le università e le altre istituzioni formative. Regolamentazione regionale e del Ccnl Obblighi formativi e criteri direttivi Rapporto di lavoro Profili formativi L’apprendistato professionalizzante è una tipologia contrattuale destinata a sostituire il vecchio contratto di apprendistato e il contratto di formazione e lavoro. Tra gli aspetti peculiari dell’apprendistato professionalizzante sono da sottolineare gli obblighi formativi che, in base alla vigente normativa, devono essere regolamentati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano con riferimento ai seguenti criteri direttivi: previsione di un monte ore di formazione, esterna o interna all’azienda, di almeno 120 ore per anno, per l’acquisizione di competenze di base e tecnico-professionali; rinvio ai contratti collettivi per la determinazione delle modalità di erogazione della formazione aziendale; riconoscimento della qualifica professionale sulla base dei risultati conseguiti durante la formazione; registrazione della formazione effettuata sul libretto formativo; presenza di un tutor aziendale con formazione e competenza adeguate. Per dare concreta applicazione al nuovo istituto devono pertanto intervenire due adempimenti: una disciplina contrattuale collettiva di categoria che regolamenti i contenuti del contratto (durata, retribuzione, livelli di inquadramento, ecc.); la regolamentazione dei profili formativi del contratto di apprendistato professionalizzante da parte delle singole regioni e province autonome d’intesa con le associazioni dei datori di lavoro e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano regionale. Guida alle Paghe 252 4/2006 Paghe Dentro il Ccnl - Edilizia Regime transitorio Poiché a distanza di diverso tempo dall’emanazione della legge solo alcune regioni hanno dato attuazione alla normativa di competenza, il legislatore ha introdotto un regime transitorio (art. 13-bis della legge n. 80/2005) disponendo, con decorrenza 15 maggio 2005, che fino alla approvazione della legge regionale prevista dal c. 5 dell’art. 40 del D.Lgs. n. 276/ 2003, la disciplina dell’apprendistato professionalizzante è rimessa ai contratti collettivi nazionali di categoria. A seguito dell’entrata in vigore di tali disposizioni si sono delineate tre possibili ipotesi: Regolamentazione Ccnl in assenza di regolamentazione regionale. Nelle regioni nelle quali non è stata introdotta la regolamentazione prevista in materia di profili formativi, i datori di lavoro possono attuare il nuovo apprendistato, sempre che il contratto collettivo applicato ne abbia regolamentato il rapporto di lavoro (durata, inquadramento, ecc.). Per quanto attiene i profili formativi, le aziende dovranno rispettare le previsioni dei contratti collettivi (laddove i contratti prevedano anche tale regolamentazione) oppure, in alternativa, richiamare i profili formativi dell’Isfol anche avvalendosi degli enti bilaterali. Regolamentazione Ccnl in presenza di regolamentazione regionale. Nelle regioni che hanno introdotto la regolamentazione prevista, l’azienda potrà utilizzare l’apprendistato professionalizzante sempre che il contratto collettivo applicato abbia disciplinato i contenuti del rapporto. Assenza di regolamentazione del Ccnl. In mancanza di regolamentazione contrattuale dell’apprendistato professionalizzante (almeno nei contenuti del rapporto) rimane vigente il «vecchio» apprendistato anche in presenza di regolamentazione regionale. Applicazione dell’istituto nel settore edile Assunti dal 15/5/2005 Formazione dell’apprendista Autorizzazioni per l’assunzione Piano formativo individuale Nel settore edile la contrattazione collettiva (aziende artigiane edili, aziende industriali edili e cooperative edili) ha disciplinato la materia sia per quanto concerne i contenuti normativi e retributivi sia per quanto attiene i profili formativi. La nuova normativa sull’apprendistato professionalizzante va applicata pertanto, su tutto il territorio nazionale, per gli apprendisti assunti a partire dal 15 maggio 2005. Per quanto riguarda la formazione dell’apprendista, nelle regioni ove esiste una regolamentazione regionale (ad esempio: Abruzzo, Liguria, Piemonte, Toscana, Umbria e Veneto e Friuli Venezia Giulia) l’azienda dovrà riferirsi a tale disciplina mentre nelle regioni che non hanno ancora disciplinato la materia le parti sono obbligate a rispettare i contenuti formativi del Ccnl, sia pure in via transitoria, in attesa della regolamentazione regionale. Non è necessario richiedere o ottenere autorizzazioni di alcun tipo per l’assunzione di apprendisti (in alcune province è possibile concordare il piano formativo con le casse edili), ma l’azienda deve rispettare le disposizioni e i limiti indicati dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro. L’unico adempimento aggiuntivo consiste nella compilazione del «piano formativo individuale», che va allegato alla lettera di assunzione e alla comunicazione di assunzione da trasmettere al Centro per l’impiego entro 5 giorni dall’assunzione medesima. È necessario inoltre comunicare l’assunzione anche alle strutture deputate alla effettuazione della formazione esterna (provincia e casse edili) per la relativa programmazione. Contenuti del rapporto Indicazione della prestazione e qualifica Il contratto di apprendistato professionalizzante deve essere stipulato in forma scritta e, oltre ai consueti elementi previsti per la generalità delle assunzioni, deve contenere l’indicazione della prestazione lavorativa cui sarà adibito il lavoratore e la qualifica professionale che potrà essere conseguita al termine del rapporto. Guida alle Paghe 4/2006 253 Paghe Dentro il Ccnl - Edilizia Previsioni dei Ccnl In sintesi vediamo le previsioni dei contratti collettivi edilizia industria e artigianato in materia di apprendistato professionalizzante. Ccnl Edilizia industria Ccnl Edilizia artigianato Durata (*) – Qualifiche finali del 2º livello: massimo 3 anni – qualifiche finali del 3º livello: massimo 4 anni – qualifiche finali dal 4º livello: massimo 5 anni – Lavorazioni 1º gruppo e 1º gruppo super: massimo 5 anni – lavorazioni 2º gruppo: massimo 4,5 anni – lavorazioni 3º gruppo: massimo 3 anni – impiegati con qualifiche finali del 2º e 3º livello: massimo 4,5 anni – impiegati con qualifiche finali dal 4º livello: massimo 5 anni Inquadramento e t rattamento economico L’inquadramento e il trattamento economico dei lavoratori è quello di un livello inferiore a quello della categoria per la quale è finalizzato il relativo contratto. In caso di primo inserimento lavorativo nel settore, l’inquadramento e il relativo trattamento economico è il seguente: – 1º livello per i contratti finalizzati al conseguimento del 2º e 3º livello; – 2º livello per i contratti finalizzati al conseguimento del 4º livello; – 3º livello per i contratti finalizzati al conseguimento del 5º livello. Nell’ipotesi di primo inserimento, raggiunta la metà del periodo di apprendistato, all’apprendista è riconosciuto l’inquadramento e il relativo trattamento economico di un livello superiore a quello di assunzione (con esclusione dell’apprendistato finalizzato al conseguimento del 2º livello) Il livello di inquadramento iniziale dell’apprendista non può essere inferiore per più di due livelli all’inquadramento previsto per i lavoratori assunti in azienda e impiegati per le stesse qualifiche cui è finalizzato il contratto. Al termine del periodo di apprendistato, al conseguimento della qualifica, gli apprendisti del 1º gruppo super dovranno essere inquadrati nel 4º livello, gli apprendisti del 1º gruppo nel 3º livello, mentre gli apprendisti degli altri due gruppi nel 2º livello. Gli apprendisti impiegati, al conseguimento della qualifica, dovranno essere inquadrati nel livello proprio della qualifica finale. La retribuzione dell’apprendista è determinata mediante l’applicazione di una serie di percentuali che variano, dal I al X semestre, in relazione ai gruppi di inquadramento Limiti di assunzione Il numero complessivo di apprendisti da assumere non può superare il numero totale delle maestranze specializzate o qualificate in servizio presso l’impresa. Il datore di lavoro, qualora non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, può assumere un solo apprendista Periodo di prova Il periodo di prova è regolamentato dalle disposizioni previste dal Ccnl per gli operai e gli impiegati, con riferimento al livello di assunzione dell’apprendista Preavviso Il periodo di preavviso è regolamentato dalle disposizioni previste dal Ccnl per gli operai e gli impiegati, con riferimento al livello riconosciuto all’apprendista Il periodo di prova ha la durata massima di 6 settimane (*) I periodi di servizio prestati in qualità di apprendista presso più imprese si cumulano ai fini della durata prevista dal Ccnl purché: non siano separati da interruzioni superiori ad un anno, si riferiscano alle stesse attività lavorative. Guida alle Paghe 254 4/2006 Paghe Dentro il Ccnl - Edilizia Contenuti formativi Piano formativo individuale Formazione aggiuntiva Agevolazioni contributive Scuole edili Tutor Libretto formativo Esempio Tabella retributiva Al contratto di lavoro deve essere allegato, come documento distinto, il «piano formativo individuale» in cui andranno indicati: la descrizione del percorso formativo (modalità di addestramento lavorativo all’interno dell’azienda finalizzato al raggiungimento della qualifica da conseguire); le competenze di base e tecnico-professionali da acquisire (i profili formativi di riferimento definiti dall’Isfol per il settore edile sono: tecnico per l’edilizia, addetto alle strutture, addetto alle macchine, addetto alle finiture, addetto alla lavorazione della pietra del marmo e del materiale lapideo, addetto alla lavorazione del legno e addetto all’amministrazione); le competenze possedute; l’indicazione del tutor (nelle imprese artigiane può essere il titolare, un socio o un familiare coadiuvante); le modalità di erogazione e di articolazione della formazione formale (120 ore annue. Le ore sono ridotte a 80, comprensive delle ore destinate alla sicurezza, per gli apprendisti in possesso di attestato di qualifica professionale idoneo all’attività da svolgere). Oltre alla formazione pratica in azienda, che si svolge durante la normale attività di lavoro, al lavoratore deve essere pertanto fornita una formazione aggiuntiva formale di 120 ore annue che potrà essere svolta all’interno o all’esterno dell’azienda secondo quanto previsto dal piano formativo individuale. Le agevolazioni contributive concesse alle imprese per tale contratto sono subordinate anche all’effettiva partecipazione degli apprendisti a tale tipo di formazione. Nel settore edile la formazione è realizzata in via prioritaria presso le Scuole edili istituite in ogni provincia secondo le linee guida stabilite a livello nazionale dal Formedil (Ente per la formazione e l’addestramento professionale in edilizia). Le ore destinate alla formazione esterna sono aggregate in moduli settimanali da realizzarsi compatibilmente con le esigenze delle imprese e sono considerate ore di lavoro a tutti gli effetti. Durante il periodo di apprendistato dovrà essere garantita la presenza di un tutor al fine di accompagnare l’apprendista lungo tutta la durata del piano formativo individuale. Al termine del periodo di apprendistato le imprese rilasceranno all’apprendista, oltre alle normali registrazioni nella scheda professionale (libretto formativo del cittadino previsto dall’art. 2 del D.Lgs. n. 276/2003) un documento che attesti i periodi di apprendistato già compiuti e le attività lavorative per le quali sono stati effettuati i periodi medesimi. Ccnl Edili industria - apprendista impiegato - livello da acquisire 2. La retribuzione è quella di un livello inferiore rispetto a quello della categoria per il quale è finalizzato il contratto. Livello Minimo Contigenza Edr Totale Apprendista 1º livello 567,82 512,87 10,33 1.091,02 Apprendista 1º livello - Periodo 1 567,82 512,87 10,33 1.091,02 Apprendista 1º livello - Periodo 2 (*) 664,35 516,43 10,33 1.191,11 Apprendista 2º livello - Periodo 1 664,35 516,43 10,33 1.191,11 Apprendista 2º livello - Periodo 2 738,16 519,16 10,33 1.267,65 Apprendista 3º livello - Periodo 1 738,16 519,16 10,33 1.267,65 Apprendista 3º livello - Periodo 2 794,95 521,25 10,33 1.326,53 (*) Con esclusione dell’apprendistato finalizzato al conseguimento del liv. 2 Guida alle Paghe 4/2006 255 Paghe Dentro il Ccnl - Edilizia Busta paga Guida alle Paghe 256 4/2006 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO Studio B. BRAVI 1 T.F.R.: riferimenti normativi Art. 2120 Codice Civile Legge 29.05.1982, n° 297 Studio B. BRAVI 2 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO L’art. 2120 c.c., richiamato dalla L. 297/82, riconosce a tutti i lavoratori subordinati il diritto ad un trattamento economico di fine rapporto calcolato in misura proporzionale all’anzianità di servizio maturata all’atto della cessazione. Studio B. BRAVI 3 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO E’ un importo che matura progressivamente nel corso del rapporto, proporzionalmente alla retribuzione dovuta e viene erogato all’atto della cessazione (L. n° 297/1982). E’ escluso dalla contribuzione previdenziale, assistenziale ed assicurativa ed è soggetto ad un particolare regime di tassazione separata (art. 19 Tuir). Studio B. BRAVI 4 T.F.R. – criterio di calcolo Si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all’importo della retribuzione dovuta per l’anno stesso, divisa per 13,5 La regola è generale ed inderogabile La quota di calcolo individuata dalla legge in misura pari a 13,5 non può essere modificata né in diminuzione né in aumento Studio B. BRAVI 5 T.F.R. – criterio di calcolo Dall’importo lordo maturato nell’anno, così determinato, deve essere detratta una somma pari allo 0,50% della retribuzione imponibile annua ai fini contributivi. Tale somma viene già anticipata dal datore e versata all’Inps con la denuncia mensile dei contributi obbligatori. Il contributo non è dovuto per: apprendisti assunti con CDS lavoratori domestici Studio B. BRAVI 6 Rivalutazione accantonamenti Al 31 dicembre di ogni anno il fondo già precedentemente accantonato viene incrementato con l’applicazione di un tasso di rivalutazione costituito da: 1,5% fisso 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo accertato dall’Istat rispetto al mese di dicembre precedente. Studio B. BRAVI 7 Rivalutazione accantonamenti Per i rapporti di lavoro che si risolvono nel corso dell’anno: il tasso fisso dell’1,50% viene riproporzionato in ragione dei mesi lavorati (0,125% per ogni mese) l’incremento dell’indice Istat è quello risultante nel mese di cessazione rispetto al mese di dicembre precedente. Studio B. BRAVI 8 Composizione del TFR Il TFR è pertanto composto: dalla somma complessivamente maturata al 31 dicembre dell’anno precedente; dalla rivalutazione di tale somma, sulla base del tasso risultante per il mese di cessazione (ovvero per il mese precedente se la cessazione è avvenuta entro il giorno 14); dalla quota di competenza dell’anno in corso, maturata dal 1° gennaio fino al 31 dicembre ovvero fino all’eventuale data di cessazione. Studio B. BRAVI 9 Studio B. BRAVI 10 T.F.R. – criterio di calcolo Salvo diversa previsione dei contratti Salvo diversa previsione dei contratti collettivi, la retribuzione annua collettivi, la retribuzione annua comprende comprendetutte tuttelelesomme, somme,compreso compreso l’equivalente l’equivalente delle delle retribuzioni retribuzioni in in natura, natura, maturate in dipendenza del rapporto di maturate in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con lavoro, a titolo non occasionale con di esclusione di quanto corrisposto ae titolo esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese. rimborso spese. Studio B. BRAVI 11 T.F.R. – criterio di calcolo La retribuzione annua utile ai fini del calcolo corrisponde a quella di competenza dell’anno stesso, costituita da tutti i compensi divenuti liquidi ed esigibili nell’anno medesimo, anche se corrisposti successivamente Studio B. BRAVI 12 T.F.R. – criterio di calcolo I compensi con periodicità plurimensile, maturati in due diverse annualità (come, ad es., la 14^), sono computati nella retribuzione dell’anno in cui è prevista l’erogazione, mentre la retribuzione erogata in ritardo e gli arretrati dovuti a seguito di sentenza, conciliazione o rinnovo contrattuale sono computati unitamente alle retribuzioni del periodo al quale si riferiscono (necessità, quindi, di procedere ad una riliquidazione dell’importo già calcolato). Studio B. BRAVI 13 T.F.R. – criterio di calcolo L’art. 2120 c.c. prevede che in caso di sospensione della prestazione lavorativa nel corso dell’anno per una delle cause di cui all’art. 2110 c.c., nonché in caso di sospensione con intervento di integrazione salariale, deve essere computato nella retribuzione l’equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro (comprensiva, quindi, anche di eventuali compensi o indennità corrisposte in via ordinaria al lavoratore. Ad es.: straord. a forfait) Studio B. BRAVI 14 T.F.R. e assenze dal lavoro I casi contemplati dal citato art. 2110 c.c. sono relativi a: - infortunio - malattia - gravidanza o puerperio Studio B. BRAVI 15 T.F.R. e assenze in genere Se, a fronte dell’assenza, il datore è tenuto a corrispondere un corrispettivo in forza di disposizioni di legge o di contratto, tale corrispettivo è utile ai fini del calcolo del Tfr (ferie, festività, rol, ecc.) Se nulla è dovuto al lavoratore, il Tfr non matura (sciopero, aspettativa, permessi non retribuiti, servizio militare, ecc.) Studio B. BRAVI 16 Anticipazione del t.f.r La legge prevede la possibilità per il lavoratore in possesso di un’anzianità di servizio di almeno 8 anni di richiedere, nel corso del rapporto di lavoro, l’erogazione di un’anticipazione di entità non superiore al 70% del trattamento complessivamente accantonato. Le richieste potranno essere soddisfatte annualmente entro i seguenti limiti: 10% degli aventi titolo; 4% del numero totale dei dipendenti. Studio B. BRAVI 17 Anticipazione del t.f.r Tale richiesta può essere avanzata una sola volta nel corso del rapporto e per poter essere soddisfatta deve essere motivata dalla necessità di sostenere: spese sanitarie per terapie e/o interventi straordinari, riconosciuti tali dalle competenti strutture pubbliche acquisto della prima casa di abitazione per il richiedente o per i propri figli spese da sostenere durante l’astensione facoltativa necessità economiche emerse durante i congedi per formazione Studio B. BRAVI 18 Tassazione del t.f.r. L’Art. 11 del D.Lgs. 47/2000 ha apportato notevoli modifiche riguardo l’assoggettamento ad Irpef delle somme corrisposte a titolo di Tfr, introducendo una nuova modalità di calcolo della tassazione da applicarsi sugli importi maturati a partire dal 1° gennaio 2001 e lasciando immutato il criterio previgente per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000. Studio B. BRAVI 19 Tassazione del t.f.r. Tassazione quote maturate fino al 31 dicembre 2000 Determinazione imponibile fiscale Quanto maturato fino al 31 dicembre 2000 in qualità di Tfr è imponibile ai fini fiscali per un importo che si determina riducendone l’ammontare (comprensivo degli importi di rivalutazione) di una somma pari a € 309,87 per ciascun anno di maturazione fino a tale data. Studio B. BRAVI 20 Tassazione del t.f.r. Tassazione quote maturate dal 1° gennaio 2001 Quote di rivalutazione L’importo della rivalutazione calcolato ciascun anno è tassato applicandogli un’imposta sostitutiva nella misura dell’11% che viene versata entro il 16 febbraio dell’anno successivo. Ogni anno è però dovuto un acconto dell’imposta sostitutiva nella misura del 90% relativa alla rivalutazione dell’anno precedente. L’imposta sostitutiva è imputata a riduzione del fondo. Studio B. BRAVI 21 Tassazione del t.f.r. Tassazione quote maturate dal 1° gennaio 2001 Determinazione imponibile fiscale Il Tfr è imponibile per un importo che si determina riducendo il suo ammontare delle quote di rivalutazione già assoggettate ad imposta sostitutiva. Studio B. BRAVI 22 Tassazione del t.f.r. Aliquota di tassazione E’ l’aliquota media corrispondente ad un reddito di riferimento pari alla somma che risulta dividendo l’ammontare totale del Tfr per il numero degli anni e frazioni di anno presi a base per la commisurazione del Tfr stesso e moltiplicando il risultato per 12. Le aliquote per scaglioni di reddito sono quelle in vigore nel periodo in cui è sorto il diritto alla corresponsione del Trattamento. Studio B. BRAVI 23 Tassazione del t.f.r. Periodo transitorio (cessazioni 2001 – 2005) Per le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2001 e il 31 dicembre 2005 era prevista una detrazione di imposta pari a € 61,97 annui, frazionabili a mese e da riproporzionare per i rapporti part-time, per ciascuno degli anni compresi nel citato periodo. Studio B. BRAVI 24 Tassazione del t.f.r. Rapporti a tempo determinato Per i rapporti a tempo determinato non superiore complessivamente a 2 anni, all’imposta determinata secondo i criteri citati viene applicata una detrazione di € 61,97 (frazionabili a mese e da riproporzionare per i rapporti part-time) per ciascun anno, che può essere cumulata con quella precedentemente citata prevista per la generalità dei lavoratori nel periodo transitorio. Studio B. BRAVI 25 Tassazione del t.f.r. Nuova detrazione d’imposta dal 1° aprile 2008 Ai lavoratori che maturano il diritto alla percezione del Tfr a partire dal 1° Aprile 2008 viene riconosciuta una nuova detrazione d’imposta da applicarsi sul Tfr. La misura della detrazione non è unica, ma è strutturata in base a tre diverse classi di reddito: € 70 per reddito di riferimento fino a 7.500 €; € 50 per reddito di riferimento tra 7.500 e 28.000 €; Frazione di € 50 per reddito di riferim. tra 28.000 e 30.000 € La detrazione può essere riconosciuta relativamente ad una sola cessazione di rapporto di lavoro nel corso di ciascun periodo d’imposta, e può essere riconosciuta solo sui saldi e sugli acconti di Tfr ma non sulle anticipazioni. Studio B. BRAVI 26 Tassazione del t.f.r. Schematizzando Elementi Fino al 31/12/2000 Dal 01/01/2001 Rivalutazione Rientra fiscale nell’imponibile Non rientra nell’imponibile fiscale. Viene tassata annualmente con aliquota sostitutiva dell’11% Deduzione € 309,87 per ogni anno di Non prevista maturazione Detrazione d’imposta Non prevista Studio B. BRAVI € 61,97 per ogni anno di maturazione del Tfr (rapporti a tempo determin. fino a 2 anni) + nuova detrazione, ove spettante 27 Momento di pagamento del TFR Con sentenze n° 1040/2002 e 4822/2002, la Corte di Cassazione ha stabilito che il diritto alla corresponsione del Tfr sorge nel momento in cui il rapporto di lavoro cessa, ovvero entro il termine stabilito da ciascun contratto collettivo. Pertanto nel caso in cui il datore non paghi il dipendente a quella data (anche, semplicemente, per attendere la pubblicazione dell’indice Istat), dovrà riconoscergli sia gli interessi che la rivalutazione monetaria sull’importo dovuto. Il diritto al pagamento del Tfr si prescrive in cinque anni, decorrenti a partire dal momento della cessazione del rapporto (art. 2948, c. 5, c.c.), ed il credito per Tfr è assistito da un privilegio generale sui beni mobili del datore di lavoro. Studio B. BRAVI 28 TFR e decesso del lavoratore L’art. 2122 C.C. prevede che in caso di morte del lavoratore, l’ind. sostitutiva del preavviso nonché il Tfr debbano essere corrisposti al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del lavoratore, ai parenti entro il 3° grado ed agli affini entro il 2° grado. In mancanza di tali persone, le somme sono attribuite secondo le norme della successione legittima. E’ nullo ogni patto circa l’attribuzione e la ripartizione delle somme, anteriore alla morte. Studio B. BRAVI 29 Fondo di garanzia del TFR Il Fondo di garanzia TFR è uno specifico fondo istituito presso l’Inps allo scopo di intervenire, sostituendosi al datore di lavoro, in caso di insolvenza dello stesso nel pagamento del TFR spettante ai lavoratori dipendenti, compresi i soci di cooperative di lavoro o loro aventi diritto. E’ alimentato da una contribuzione mensile pari allo 0,20% (0,40% per i dirigenti industria) della retribuzione imponibile. Studio B. BRAVI 30 La gestione del Fondo di Tesoreria Inps Studio B. BRAVI 31 Il Fondo di Tesoreria Con effetto dall’1/1/2007 è stato istituito il “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’art. 2120 del codice civile”. Esso è gestito, per conto dello Stato, dall’Inps su un apposito conto corrente aperto presso la tesoreria dello Stato ed è destinato ad accogliere il Tfr di quei lavoratori dipendenti di aziende del settore privato con più di 49 addetti che decidano di non aderire ad una forma di previdenza integrativa. Studio B. BRAVI 32 Il Fondo di Tesoreria Il finanziamento del Fondo di tesoreria avviene mediante il versamento di un contributo pari alla quota del Tfr maturato dai dipendenti del settore privato che espressamente decidono di mantenerlo presso il proprio datore di lavoro. Studio B. BRAVI 33 Il Fondo di Tesoreria Ai sensi del D.M. 30/1/2007, le quote di Tfr da versare assumono la natura di contribuzione obbligatoria, pertanto anche ad esse si applica, ai fini dell’accertamento e della riscossione, la normativa relativa alla contribuzione previdenziale ed assistenziale. Quindi, l’eventuale esclusione di retribuzione dalla base di computo per il Tfr, determinando un minor versamento al Fondo di tesoreria, subirà le relative conseguenze sanzionatorie. Studio B. BRAVI 34 I datori di lavoro obbligati Sono obbligati al versamento i datori di lavoro appartenenti al settore privato, con un organico almeno pari a 50 addetti. Il requisito occupazionale (almeno 50 addetti) deve essere così calcolato, tenendo presente l’intero complesso della struttura aziendale: a) Aziende in essere al 31/12/2006: media dei dipendenti occupati nel 2006. b) Aziende che hanno iniziato l’attività successivamente: media dei dipendenti occupati nell’anno di inizio dell’attività. Le successive variazioni di organico sono irrilevanti Studio B. BRAVI 35 Lavoratori per i quali sussiste l’obbligo di versamento Determinato l’organico di riferimento, il datore di lavoro con almeno 50 dipendenti è tenuto ad effettuare il versamento al Fondo di tesoreria, della somma pari all’ammontare del Tfr, al netto del contributo dello 0,50% dovuto al FPLD o misura ridotta per i dipendenti ai quali si applicano sconti contributivi, maturato dai dipendenti che hanno deciso espressamente di mantenere (in tutto o in parte) il Tfr presso il proprio datore di lavoro. Studio B. BRAVI 36 Lavoratori esclusi dall’obbligo di versamento L’azienda con almeno 50 addetti, nonostante l’obbligo di finanziare il Fondo di tesoreria, non è tenuta ad effettuare il versamento per: Soggetti con contratto a tempo determinato inferiore a 3 mesi, compresa eventuale proroga; Lavoratori a domicilio; Lavoratori iscritti all’ENPAIA; Lavoratori per i quali il contratto collettivo prevede l’accantonamento del Tfr presso soggetti terzi (ad es. alcuni contratti territoriali dell’edilizia); Lavoratori stagionali dell’agro-alimentare per i quali il termine non è prestabilito ma è legato al verificarsi di un evento (ad es. il termine della campagna saccarifera, ecc.); Lavoratori assicurati presso il f.do di previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione tributi; Lavoratori iscritti al f.do delle abolite imposte di consumo. Studio B. BRAVI 37 Versamento Il versamento deve essere eseguito mensilmente attraverso il sistema Uniemens. L’Inps, con msg. n° 10577/2007, precisa che il versamento del Tfr al Fondo di tesoreria per i lavoratori assunti dal 1/1/2007 in poi decorre dal periodo di paga successivo alla consegna del mod. TFR2 contenente la scelta di mantenimento del Tfr in azienda, compresi i periodi pregressi decorrenti dall’assunzione (con pagamento degli interessi pari alla rivalutazione al 31/12 precedente rapportato al periodo di differimento del versamento). Studio B. BRAVI 38 Rivalutazione annuale L’onere della rivalutazione del Tfr trasferito al Fondo di tesoreria è in carico all’Inps, ma il datore di lavoro deve comunque provvedere al relativo calcolo annuale a favore del dipendente. L’imposta sostitutiva (11% dell’importo della rivalutazione) deve essere versata dal datore di lavoro sia in riferimento alla quota di Tfr rimasta effettivamente in azienda che a quella versata all’Inps. Quest’ultima quota viene poi scomputata dai contributi dovuti all’Inps (mod. DM10) del mese in cui ne viene effettuato il versamento all’Erario. Studio B. BRAVI 39 Pagamento del Tfr al dipendente All’atto della cessazione del rapporto di lavoro, l’intero importo di Tfr complessivamente maturato viene pagato al dipendente dal datore di lavoro, il quale provvede poi a recuperare nei confronti dell’Inps quanto fino a quel momento versato al Fondo, in base alle seguenti priorità: Dalle quote di Tfr dovute quale contribuzione al Fondo di tesoreria nel mese del conguaglio; In caso di incapienza, dai contributi obbligatori dovuti all’Inps (cioè quelli indicati nei quadri B/C del mod. DM10/2); In caso di ulteriore incapienza, dai contributi dovuti all’Enpals, all’Inpgi, all’Ipost ed all’Inpdap. Studio B. BRAVI 40 Anticipazione del Tfr In caso di anticipazione del Tfr ai sensi dell’art. 2120 c.c., l’ammontare complessivo è erogato dal datore di lavoro utilizzando primariamente le somme maturate fino al 31/12/2006 (e, quindi, ancora accantonate in azienda). Qualora non vi sia capienza, il datore provvederà comunque a pagare quanto richiesto dal lavoratore (anche in deroga ai limiti fissati ordinariamente dall’art. 2120, per effetto dell’applicazione dell’ultimo comma di tale articolo), recuperando poi la quota Inps con il sistema del conguaglio sul DM10. Studio B. BRAVI 41 IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DETERMINAZIONE E CORRESPONSIONE Il trattamento di fine rapporto - che la L. n. 297/1982 ha sostituito, dal 1° giugno 1982, all'indennità di anzianità - è un elemento della retribuzione la cui erogazione è differita al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Ai sensi dell'art. 2120, comma 1, cod. civ. in ogni caso di cessazione del rapporto, il lavoratore ha diritto ad un trattamento di fine rapporto. Il trattamento di fine rapporto si calcola con riferimento ad una quota della retribuzione dovuta per ciascun anno (quota di competenza) da assoggettare a rivalutazione annuale secondo un tasso collegato all'andamento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Il trattamento di fine rapporto è dovuto - ex art. 4, comma 4, L. n. 297/1982 - per tutti i rapporti di lavoro subordinato (ivi compresi i contratti a termine, a tempo parziale, di apprendistato e di formazione lavoro) e matura anche durante il periodo di prova. Retribuzione utile L'art. 2120, comma 2, cod. civ. precisa che la retribuzione annua da prendere in considerazione ai fini del t.f.r. comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con l'esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese. I contratti collettivi di lavoro stipulati sia a livello nazionale che aziendale possono derogare all'indicato criterio posto dal legislatore, anche in senso meno favorevole per il lavoratore, indicando gli elementi della retribuzione da assumere come base di calcolo del t.f.r. Corsi IPSOA Studio D’Alessandro Elvira – Consulente del Lavoro Accantonamento annuo In base all'art. 2120, comma 1, cod. civ., l'importo da accantonare annualmente (quota di competenza) si determina dividendo per 13,5 (divisore fisso) la retribuzione considerata utile dalla legge o dai contratti collettivi. Lo stesso comma stabilisce che la quota annua del t.f.r. è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni. Da tale disposizione legislativa deriva - secondo l'orientamento accolto dalla Corte di Cassazione ma avversato da parte della giurisprudenza di merito - che ai fini del calcolo del t.f.r. non deve essere computata la retribuzione relativa alle frazioni di mese inferiori a 15 giorni, mentre per le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni occorre computare la retribuzione relativa al mese intero. Detrazione del contributo addizionale Per i lavoratori assicurati obbligatoriamente al Fondo pensioni gestito dall'INPS l'art. 3, comma 16, L. n. 297/1982 prescrive che dall'importo dell'accantonamento annuo deve essere detratta, ove dovuta, una somma corrispondente al contributo aggiuntivo dello 0,50% della retribuzione imponibile ai fini contributivi. Rivalutazione del fondo accantonato In applicazione dell'art. 2120, commi 4 e 5, cod. civ., l'accantonamento, con esclusione della quota maturata nell'anno, è incrementato, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5% in misura fissa e dal 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente. Per i rapporti che si risolvono nel corso dell'anno il tasso fisso dell'1,50% viene riproporzionato in ragione dei mesi lavorati (0,125% per ciascun mese). Corsi IPSOA Studio D’Alessandro Elvira – Consulente del Lavoro Se il rapporto di lavoro si risolve entro il giorno 14 viene utilizzato il coefficiente di rivalutazione relativo al mese precedente; se la risoluzione del rapporto interviene invece dopo il giorno 14 dovrà essere utilizzato il tasso di rivalutazione relativo al mese di cessazione. Calcolo del t.f.r. maturato L'ammontare del t.f.r. maturato al 31 dicembre di ogni anno deve essere contabilizzato a quella data e comunicato al lavoratore. L'ammontare del t.f.r. maturato è dato: dall'importo maturato al 31 dicembre dell'anno precedente; dalla rivalutazione di tale importo; dalla quota di competenza maturata nell'anno appena concluso. Corresponsione L'art. 2120, comma 1, cod. civ., dispone che al momento della cessazione del rapporto di lavoro l'importo spettante per trattamento di fine rapporto deve essere erogato al lavoratore (*), tuttavia, il termine di corresponsione del t.f.r. in alcuni casi viene ulteriormente definito dalla contrattazione collettiva. La Suprema Corte, in una recente pronuncia (Cass. n. 4822/2002), ha avuto modo di precisare che il datore di lavoro è tenuto a corrispondere il t.f.r. immediatamente al momento della cessazione del rapporto, indipendentemente dalla disponibilità di tutti gli elementi di calcolo ed in particolare dell'indice ISTAT, altrimenti pagherà sulla somma anche gli interessi e la rivalutazione per ogni giorno di ritardo. L'importo del t.f.r. è costituito: a) dalla somma complessivamente maturata al 31 dicembre dell'anno precedente; b) dalla rivalutazione di tale somma sulla base del tasso risultante per il mese di cessazione (ovvero per il mese precedente se la cessazione è avvenuta entro il giorno 14); Corsi IPSOA Studio D’Alessandro Elvira – Consulente del Lavoro c) dalla quota di competenza maturata dal 1° gennaio al momento della cessazione. In caso di insolvenza del datore di lavoro il trattamento di fine rapporto è corrisposto, ai sensi dell'art 2, L. n. 297/1982, dal Fondo di garanzia istituito presso l'INPS. La tassazione del TFR Ai fini della tassazione del t.f.r. occorre in primo luogo determinare la base imponibile del trattamento stesso tenendo conto che: 1. per il t.f.r. maturato fino al 31 dicembre 2000, la base imponibile è costituita dall’importo del relativo trattamento, ridotto della deduzione spettante fino a tale data, in genere di € 309,87 (L. 600.000) per ogni anno preso a base di commisurazione; 2. per il t.f.r. maturato dal 1° gennaio 2001, la base imponibile è costituita dall’importo del relativo trattamento, ridotto delle sole rivalutazioni già assoggettate all’imposta sostitutiva dell’11 per cento. Quindi, occorre determinare l’aliquota da applicare, che è quella corrispondente ad un reddito di riferimento che si ottiene dividendo l’ammontare del “t.f.r. maturato” (inteso, come già precisato, quale importo accantonato alla data di cessazione del rapporto, aumentato delle somme destinate alle forme pensionistiche, delle anticipazioni e degli acconti complessivamente erogati, e al netto delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva), per il numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione del t.f.r. e moltiplicando il risultato per dodici. L’imposta afferente il reddito di riferimento deve essere calcolata sulla base degli scaglioni di reddito e delle relative aliquote IRPEF vigenti nell’anno in cui è maturato il diritto alla percezione del t.f.r.. Tale imposta va divisa per il reddito di riferimento e moltiplicata per 100; l’aliquota media risultante va applicata alla base imponibile del t.f.r., che è quella che si ottiene dalla somma dei precedenti punti 1 e 2. Corsi IPSOA Studio D’Alessandro Elvira – Consulente del Lavoro Per i rapporti di lavoro a tempo determinato di durata effettiva non superiore a 2 anni, spetta una detrazione di € 61,97 (L. 120.000) annui. Se detti rapporti sono iniziati prima del 2001, la detrazione compete solo per tale anno, mentre per il periodo precedente spetta la deduzione dalla base imponibile prevista dal previgente articolo 19 del TUIR. Va, peraltro, precisato a tale riguardo, che eventuali periodi inferiori a 15 giorni relativi al previgente regime si riportano a nuovo e si computano ai fini dell’attribuzione della nuova detrazione. Per i rapporti di lavoro cessati nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2001 e il 31 dicembre 2005, l’imposta così calcolata va, poi, ridotta ulteriormente della detrazione di € 61,97 (L. 120.000) annui. Corsi IPSOA Studio D’Alessandro Elvira – Consulente del Lavoro Studio D'Alessandro Elvira - Consulente del Lavoro - Revisore Contabile ESEMPIO CALCOLO TFR Assunto Cessato 16/08/2004 31/01/2005 5 Anzianità mesi Retr.lorda mensile 1/08/04 - 30/11/04 Retr.lorda mensile 1/12/04 - 31/12/04 Retr.lorda mensile 1/01/05 in poi Il contratto prevede 13^ e 14^ mensilità mese imponib.INPS ( col. 1 ) contr.INPS ( Col. 2 ) ( NB : in agosto 2004 non ha maturato TFR ) 5.166,63 5.194,22 6.835,26 retr,utile per TFR rateo mens.TFR ( col. 3 ) ( 0,50% di col. 1 ) 15,90 25,84 26,85 26,83 35,63 ( col. 4 ) ( col 3 / 13,5 ) Rival.lorda TFR ( col. 5 ) ( col. 6 ) Note ( col. 4 - col. 2 ) (tot.col.5 x coeff.*) agosto settembre ottobre novembre dicembre 3.180,00 5.167,00 5.369,00 5.365,00 7.125,00 Tot. 2004 26.206,00 131,03 22.425,51 1.661,15 15,90 356,88 355,87 355,89 477,38 1.530,12 genn. '05 10.263,00 51,32 10.252,90 759,47 708,16 TOTALE 36.469,00 182,35 32.678,41 2.420,62 2.238,28 Ipsoa - Corso base paghe e contributi - Milano 5.166,63 5.166,63 5.166,63 6.925,62 TFR maturato 0382,71 382,71 382,71 513,01 1,91 1,91 (^) ipotizzato coeff.pari al 0,125% 1 Studio D'Alessandro Elvira - Consulente del Lavoro - Revisore Contabile Per determinare l'aliquota media procedo come segue: Reddito di riferimento ( Tot. Col.4x12x12 ( mesi anzianità) 2.238,28 x 12 [x 12(*)] 1 (*) uguale a 26.859,34 (*) Nel caso prospettato essendo l'anzianità di servizio inferiore ad anni uno, al denominatore dovrà essere indicato 1 (uno) e al numeratore una volta sola 12 (dodici) - cfr. circ. MinFin. 5 febbr.1986 n.2 Determinazione dell'aliquota media: L'imposta andrà, ora, calcolata per scaglioni, sul reddito di riferimento: fino a da 26.000,00 26.000,01 23% 33% a 26.859,40 Totale Ire Calcolo aliquota media 5.980,00 283,58 6.263,58 6.263,58 diviso 26.859,40 23,32 Calcolo imposta sulla rivalutazione ( Art. 2120 c.c. e art. 11 D.Lgs.47/2000) Sulla rivalutazione è dovuts l'imposta sostitutiva dell'11% per cui nell'esempio avremo: Importo rivalutazione 1,91 x 11% = imposta su rivalutazione Ipsoa - Corso base paghe e contributi - Milano 0,21 2 Studio D'Alessandro Elvira - Consulente del Lavoro - Revisore Contabile Calcolo imposta dovuta a titolo di acconto su TFR maturato Importo TFR lordo 2.238,28 x 23,32% ( aliquota media ) Detrazioni ( valide fino al 31/12/2005) 5,164 per ogni mese di anzianità imposta lorda Totale detraz.ni 521,97 25,82 Imposta IRE dovuta 496,15 CALCOLO TFR NETTO DOVUTO TFR maturato Rivalutaz. Su TFR ( Totale col. 5 del foglio 1) ( Totale col. 6 del foglio 1) detrarre: Imposta sostitutiva su rivalutazione Imposta IRE a tassazione separata IMPORTO NETTO TFR Ipsoa - Corso base paghe e contributi - Milano 2.238,28 1,91 - 0,21 496,15 1.743,83 3