R.C. INQUINAMENTO
E’ un rischio che interessa in particolar modo le aziende che hanno un processo di produzione
generatore di scarti, di residui e di particolari sostanze che a contatto con l’ambiente causano danno.
Le aziende con l’emissione di particolari sostanze possono:
-
alterare le normali condizioni ambientali;
compromettere le attività ricreative e gli altri usi legittimi dell’ambiente;
rappresentare pericolo oppure pregiudizio, diretto o indiretto per la salute dell’uomo;
alterare le risorse biologiche e gli ecosistemi;
danneggiare parzialmente o totalmente beni materiali pubblici e privati.
Ogni azienda che trasforma o che produce beni può causare emissioni accidentali o continue di
sostanze inquinanti.
Va ricordato che causa d’inquinamento non è solamente l’emissione di sostanze più o meno
pericolose, ma anche la semplice conservazione in recipienti di prodotti petroliferi o chimici.
Ne segue che il rischio d’inquinamento non è solamente collegabile alle grandi aziende, ma anche a
medie e piccole che in qualche maniera producono o detengono sostanze potenzialmente dannose.
In sostanza il rischio d’inquinamento se si verifica può causare:
-
danni alle persone: lesioni corporali o morte;
danni alle cose: rappresentati da danneggiamenti materiali consistenti nella distruzione o nel
deterioramento;
interruzione o sospensione di attività industriali commerciali, agricole o di servizi.
La stessa Comunità Europea si è fatta carico di questo ingente rischio.
Le leggi stabiliscono precisi comportamenti e obblighi a carico dell’esercente, quali:
-
adottare tutte le misure per prevenire incidenti e limitarne le conseguenze;
predisporre un apposito studio dei rischi connessi all’attività svolta;
denunciare tempestivamente gli incidenti accaduti.
La denuncia deve, ovviamente, essere effettuata all’autorità competente, la quale a sua volta deve:
-
esaminare i rapporti di sicurezza;
definire e valutare le aree vulnerabili esterne all’impianto;
considerare eventuali interazioni tra impianti e attività differenti;
predisporre se necessario piani di emergenza esterni.
In seno all’inquinamento è possibile fare un’importante differenziazione e precisamente tra:
-
rischio di inquinamento accidentale;
rischio di inquinamento graduale.
L’inquinamento accidentale si verifica in virtù di un evento improvviso. Spesso l’evento genera
ingenti danni tanto da definirsi catastrofale; ne sono esempio: la fuoriuscita di 10 milioni di litri di
nafta, riversati nel fiume Monogahela, incidenti di Pittsburgh, che ha coinvolto tre Stati
(Pennsylvania, Ohio e West Virginia) causando la mancanza d’acqua ad intere città per alcuni
giorni; l’incidente nucleare di Chernobyl, che ha generato immensi danni all’ambiente e all’uomo
con conseguenze disastrose ancora
in quantificabili, ed altri incidenti come quello di Severo, di Bophal e del Reno, ecc. purtroppo gli
inquinamenti accidentali catastrofici non sono stati pochi. Questo, aggiunto a migliaia di altri
piccoli o medi incidenti, ci fa comprendere come sia vasto questo tipo di rischio.
L’inquinamento graduale si verifica quando non avviene accidentalmente, ma attraverso continue
emissioni di sostanze dannose per un periodo di tempo prolungato. L’inquinamento graduale si
manifesta lentamente, ma i danni sono consistenti.
ELEMENTI DI RISCHIO
Come per il rischio furto, incendio ed altri, anche per il rischio inquinamento vi sono elementi che
determinano lo stato di rischiosità. Tra gli elementi più significativi che incidono sul rischio
inquinamento, si hanno:
-
materie prime ed ausiliarie impiegate nel processo di produzione;
energia utilizzata e sistema di impianto;
tipologia di macchinari impiegati nel processo di produzione (ad alto risparmio consentono
una notevole riduzione degli scarti e/o rifiuti;
presenza di serbatoi aerei o interrati, bacini di contenimento, ecc. dentro i quali sono
contenute sostanze pericolose;
entità e caratteristiche delle sostanze pericolose emesse nell’ambiente e loro destinazione
(fogna, depuratore consortile, fiume, lago, mare);
entità e caratteristiche degli scarti e dei rifiuti trasportati in appositi luoghi per lo
smarrimento o altra destinazione;
esistenza e caratteristiche degli impianti di depurazione e loro grado di efficienza.
La conoscenza dei sopra indicati elementi ed eventualmente altri sono, per i soggetti responsabili
alla gestione dei rischi informazioni utili per conoscere il livello di rischio corso dall’azienda.
Inoltre, sono informazioni necessarie per l’impresa di assicurazione, qualora i soggetti ritenessero
opportuno il fronteggiamento attraverso lo strumento assicurativo.
SUDDIVISIONE DEL RISCHIO D’INQUINAMENTO
In precedenza abbiamo analizzato in linea generale il rischio d’inquinamento, ma per avere una
maggiore conoscenza delle forme in cui si può manifestare questo rischio, è utile fare una
suddivisione, e precisamente:
-
rischio d’inquinamento atmosferico
rischio d’inquinamento idrico
rischio d’inquinamento del suolo
rischio d’inquinamento del mare
rischio d’inquinamento acustico
RISCHIO D’INQUINAMENTO ATMOSFERICO
Il rischio d’inquinamento atmosferico dell’aria e il più dibattuto. In tutto il modo migliaia sono le
sostanze che si immettono nell’aria provocando danni spesso incalcolabili.
Le aziende sono tra i soggetti che quotidianamente contribuiscono anche a questo tipo di
inquinamento.
Le sostanze che generarono questa forma d’inquinamento sono molte.
Fumi, gas, polveri, nonché semplici odori sono le cause dell’inquinamento dell’aria. Le aziende che
attraversano il loro possesso produttivo generano sostanze nocive all’aria sono soggette al presente
rischio. Senza dimenticare che oltre ai tradizionali processi produttivi ve ne sono altri che creano
un elevato inquinamento atmosferico. Mi riferiscono in particolar modo allo smaltimento dei
rifiuti, alla produzione di sostanze chimiche, ecc.
IL RISCHIO D’INQUINAMENTO IDRICO
Si ha questo tipo di rischio quando l’azienda fa confluire una parte o la totalità degli scarichi in
corsi d’acqua causando l’inquinamento di quest’ultime, o comunque un’alterazione che provochi
danni a persone e/o cose.
Le aziende devono fare particolarmente attenzione alle indicazioni dei limiti di accettabilità, degli
scarichi consentiti dalla legge. Senza dimenticare che giustamente sono previste delle sanzioni
penali per chi apre scarichi non autorizzati, ma anche per l superamento dei limiti di accettabilità.
In merito all’inquinamento idrico non vanno dimenticato gli articoli del codice penale: l’art. 635 il
quale dispone: “Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o un parte, inservibili cose
mobili o immobili altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o
con la multa fino a lire seicentomila”; l’art. 439 recita: “Chiunque avvelena acque p sostanze
destinate all’alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, è punito con la
reclusione non inferiore a quindici anni”; segue l’art. 440, in virtù del quale: “Chiunque corrompe
o adultera acquee o sostanze destinate all’alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il
consumo, rendendole pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da tre a dieci anni “;
infine, va citato anche l’art. 674, il quale prevede: “Chiunque getta o versa, in un luogo pubblico
transito o in luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte ad offendere o imbrattare o
molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o
di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda fino a
lire quattrocentomila”.
IL RISCHIO D’INQUINAMENTO DEL SUOLO
E’ il rischio che ha come vittima il suolo, la terra. Non sono poche le aziende che disperdono i loro
rifiuti, i loro scarti di lavorazione nel suolo. Molti sono i soggetti economici che hanno depositato i
rifiuti, gli scarti in sacche di terra provocando danni immensi, non ultimo anche lo stesso
inquinamento di falde d’acqua. E’ questo senza dubbio il peggiore dei comportamenti a dir poco
irresponsabile sia nei confronti di terzi che dell’azienda. Un comportamento che oltre a non
fronteggiare il rischio in parola conduce l’azienda in difficili situazioni se non addirittura al
fallimento.
Si pensi a sanzioni penali e civili e le conseguenze che esse hanno sul patrimonio e sull’immagine
dell’azienda.
Tra le aziende soggette a questo rischio si annoverano anche quelle agricole. Alcune sostanze come
i concimi, i diserbanti, i pesticidi utilizzati nell’agricoltura rappresentano un vero e proprio rischio
per l’inquinamento del suolo, ma anche delle acque e degli alimenti.
IL RISCHIO D’INQUINAMENTO DEL MARE
Generalmente, le aziende che rischiano disinquinare direttamente il mare sono quelle situate in zone
limitrofe per il semplice fatto che possono facilmente scaricarvi le sostanze nocive o comunque
inquinanti. Scaricare direttamente in mare gli scarti e/o i rifiuti della lavorazione comporta per
l’azienda, oltre che un comportamento assolutamente non accettabile da una società civile, anche
sanzioni di non poca entità.
IL RISCHIO D’INQUINAMENTO ACUSTCO (O RISCHIO RUMORE)
E’ un rischio a cui sono soggette le aziende che hanno un’attività industriale la cui lavorazione
emana rumore.
E’ un fenomeno che presenta per l’azienda il rischio di arrecare danni:
1. ai lavoratori che sono a contatto con i macchinari che generano rumore;
2. agli abitanti limitrofi all’ubicazione dello stabilimento dell’azienda da cui
proviene il rumore
Il rischio di un danno fisico che possono subire i lavoratori è tanto più elevato quanto più il rumore
e/o le vibrazioni condizionano la loro attività. In alcuni casi sono sufficienti adeguati mezzi di
prevenzione per evitare che il lavoratore subisca danni fisici in alcuni casi riscontrabili con il
passare del tempo.
Nelle aziende in cui esiste questo rischio è necessario siano predisposti anche appositi strumenti in
grado di rilevare l’intensità del rumore e la sua fonte e dopo di che individuare i mezzi di
protezione utili per eliminare il fenomeno.
Il rischio di arrecare danni, se pur in maniera differente, si pone anche nei confronti degli abitanti
limitrofi all’ubicazione dell’azienda da cui proviene il rumore.
La tutela nei confronti degli abitanti è prevista dall’art. 659 del codice penale, il quale dispone:
“Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni
acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo
delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici,è punito con l’arresto fino a
tre mesi o con l’ammenda fino a lire seicentomila”.
Ma quello che più interessa a noi in questa sede: “si applica l’ammenda da lire duecentomila a un
milione a che esercita una professione o un mestiere contro le disposizioni della legge o le
prescrizioni dell’Autorità”.
Ferma è stata la giurisprudenza contro il rischio rumore. La sentenza della Corte di Appello di
Milano del 27 aprile 1984 ha avuto modo di affermare: “Le forti immissioni di rumore e le
vibrazioni intollerabili provocate dall’esercito di attività industriale in una zona abitativa
determinano una grave lesione del benessere fisiopsichico dell’individuo e della salubrità
dell’ambiente. E’ quindi risarcibile il danno subito per la lesione del diritto alla salute, garantito e
tutelato dalla Costituzione all’art. 32 anche in assenza della prova di una vera menomazione
patologica”. Oltre a quanto espresso dal codice penale, non va dimenticato il disposto dell’art. 844
del Codice Civile, e cioè: “Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di
calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino,
se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi (art. 890
Cod. Civile)”.
RISCHIO INQUINAMENTO E LOCALIZZAZIONE DELL’AZIENDA
Il rischio d’inquinamento si pone in modo particolare se la localizzazione dell’azienda è in un’area
abitata. Si pensi ad un’azienda produttrice di sostanze pericolose situata al centro di una città.
Il rischio si eleva notevolmente tanto da assumere proporzioni gigantesche. In molti casi gli stessi
assicuratori non sono in grado di assumere il rischio, data l’elevata entità di danno che si può
verificare. Questo ci fa comprendere quale sia il livello di rischiosità.
L’entità del danno è dovuta al fatto che le conseguenze dannose non si riferiscono solamente a beni,
ma anche a persone. Senza dimenticare che ogni abitante può subire anche un danno limitato, di
poca entità, ma nell’insieme diventa ingente.
Molto spesso, in questa ipotesi, l’unico efficace fronteggiamento attuabile consiste nel trasferire gli
stabilimenti dell’azienda, in tutto o in parte, in una zona isolata.
INQUINAMENTO E RISCHIO IMMAGINE
Come affermato precedentemente, il rischio d’inquinamento va fronteggiato con ogni sistema di
prevenzione e con ogni mezzo utile a ridurre o eliminare gli effetti negativi, qualora si verificassero.
E’ necessario ricordare che il rischio d’inquinamento, oltre a provocare danni di rilevante natura,
causa un danno all’immagine dell’azienda. La dispersione di un liquido, inquinante può essere, ad
esempio, la causa di un danno ambientale a un’intera area geografica circostante all’azienda. E’
questa la prima conseguenza, ma non bisogna dimenticare gli ulteriori effetti negativi, come
l’offuscamento dell’immagine aziendale. Infatti, un fenomeno come quello citato può creare
disapprovazione nell’opinione pubblica, tanto da indebolire il buon nome dell’azienda e da causare
una riduzione delle vendite, con evidenti perdite economiche.
IL FRONTEGGIAMENTO
Nell’ambito del rischio inquinamento, le misure di prevenzione sono un’importante adempimento a
cui le aziende non devono sottrarsi. Vi sono misure previste dalla legge che obbligatoriamente
devono essere adottate se i soggetti economici non vogliono incorrere in sanzioni civili e penali. Ma
la coscienza dei soggetti preposti alla gestione di questo rischio deve andare oltre e non attenersi
esclusivamente alle disposizioni di legge. In altre parole, data la loro conoscenza dell’entità e delle
caratteristiche dell’inquinamento generato dall’azienda, devono attivare ogni azione di prevenzione
utile ad evitare danni di qualsiasi natura. Questo perché in alcuni casi la stessa legge non è da sola
sufficiente a indicare tutte le direttive necessarie per ottenere una vera protezione dell’ambiente.
La prevenzione è rappresentata da tutti quei sistemi utili a ridurre o a eliminare il rischio
d’inquinamento. La prevenzione può essere suddivisa tra:
1. quella attivata per agire sulla fonte d’inquinamento in modo tale da ridurre o
eliminare gli effetti negativi;
2. quella attivata per limitare o eliminare l’inquinamento prima che questo entri
a contatto con l’ambiente:
3. quella attivata per eliminare l’inquinamento all’interno dei locali dell’azienda
in modo tale da proteggere i lavoratori.
La prevenzione relativamente al rischio inquinamento è senza dubbio il fronteggiamento principale
al quale è opportuno garantire il massimo sviluppo. Ma come purtroppo sappiamo nonostante la
prevenzione, semprechè attuata, la possibilità del verificarsi di incidenti è sempre presente. In
funzione di questo assume rilevanza anche lo strumento assicurativo come sistema di
fronteggiamento del rischio in questione.
L’ASSICURAZIONE
In genere, la copertura assicurativa base riguardante la responsabilità civile inquinamento prevede il
risarcimento dei danni causati dall’azienda, ovviamente, se ritenta civilmente responsabile ai sensi
di legge.
I danni sono quelli involontariamente causati a terzi in conseguenza di inquinamento dell’ambiente
generato dall’attività svolta dall’azienda e ovviamente descritta in polizza. Per i danni da
inquinamento all’ambiente, sempre sotto l’aspetto assicurativo, sono intesi quelli che si
determinano in conseguenza della contaminazione dell’acqua, dell’aria e del suolo, congiuntamente
o disgiuntamente, da parte di sostanze di qualsiasi natura emesse, scaricate, disperse o comunque
fuoriuscite dagli stabilimenti dell’azienda. Lo stabilimento è inteso come installazione o complesso
di installazioni volte, in modo continuo o discontinuo, a effettuare estrazione o produzione o
trasformazione o utilizzazione o deposito di sostanze di qualsiasi natura.
La copertura assicurativa comprende danni causati a terzi in conseguenza di:
a. morte e lesioni personali;
b. danneggiamenti diretti a materiali e cose;
c. interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi e in
genere impossibilità di utilizzare i beni che si trovino nell’ambiente interessato.
Inoltre, la copertura base prevede anche il rimborso delle spese sostenute dai soggetti economici per
neutralizzare o limitare le conseguenze di un danno risarcibile a termini di contratto.
Oltre alla copertura assicurativa di base è opportuno tener presente anche:
a) i danni che si verificano prima della stipulazione del contratto, ma che non si sono
ancora manifestati;
b) i danni che si verificano dopo la cessione del contratto, purchè manifestati durante il
periodo di validità del contratto;
c) i costi di disinquinamento.
I DANNI PRIMA DEL FRONTEGGIAMENTO ASSICURATIVO
In alcuni casi accade che è difficile stabilire il momento in cui si è verificato l’evento dannoso. E’
un aspetto molto importante quando l’azienda ha contratto una copertura. Infatti, in polizza, perché
siano effettuati i risarcimenti relativi ai danni verificatisi prima della stipulazione del contratto, è
necessario sia riportata una specifica clausola denominata “claims made” (letteralmente: “richiesta
di risarcimento”). In base alla citata clausola, l’assicuratore copre il rischio dei danni causati a terzi
denunciati dall’assicurato durante il periodo di efficacia del contratto, anche se i danni si sono
verificati prima della stipulazione del contratto, ma manifestati durante il periodo di efficacia del
contratto.
I DANNI DOPO IL FRONTEGGIAMENTO ASSICURATIVO
L’Azienda, nel caso di cessazione del contratto di assicurazione, non è più coperta per i danni
riferiti al periodo di validità del contratto, non emersi e quindi non denunciati. Pertanto l’azienda,
anche dopo la cessazione dell’attività oppure dopo la trasformazione o altro motivo, allo scopo di
non rimanere scoperta in qualche misura, deve far continuare l’assicurazione. In tal senso è utile
inserire in contratto una clausola che preveda il rimborso dei danni verificati anche dopo il termine
dell’efficacia del contratto, purchè manifestatisi durante la validità del contratto.
Questa condizione prende il nome di “postuma” e può avere validità per un dato periodo di tempo,
per esempio, un anno.
I COSTI DI DISINQUINAMENTO
L’eventuale aggravio di costi di disinquinamento sono per l’azienda un vero e proprio pericolo per
la propria stabilità finanziaria ed economica. Sia l’inquinamento accidentale sia quello graduale,
possono assumere proporzioni notevoli. Ne segue la necessità di ottenere, nell’ambito della
copertura assicurativa, l’inclusione della garanzia che preveda il recupero delle spese sostenute per
disinquinare.
E’ molto importante contrarre una copertura assicurativa che preveda il rimborso delle spese di
disinquinamento e non solamente entro i limiti dei massimali. Come del resto è importante che
l’eventuale rimborso possa essere effettuato dall’assicuratore anche:
1. per più danni anche se si sono verificati in tempi diversi pur avendo origine da una
stessa causa;
2. per più danni originati per cause diverse, ma verificatisi nello stesso periodo annuo
assicurativo oppure in un periodo contrattualmente più ridotto.
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