R.C. INQUINAMENTO E’ un rischio che interessa in particolar modo le aziende che hanno un processo di produzione generatore di scarti, di residui e di particolari sostanze che a contatto con l’ambiente causano danno. Le aziende con l’emissione di particolari sostanze possono: - alterare le normali condizioni ambientali; compromettere le attività ricreative e gli altri usi legittimi dell’ambiente; rappresentare pericolo oppure pregiudizio, diretto o indiretto per la salute dell’uomo; alterare le risorse biologiche e gli ecosistemi; danneggiare parzialmente o totalmente beni materiali pubblici e privati. Ogni azienda che trasforma o che produce beni può causare emissioni accidentali o continue di sostanze inquinanti. Va ricordato che causa d’inquinamento non è solamente l’emissione di sostanze più o meno pericolose, ma anche la semplice conservazione in recipienti di prodotti petroliferi o chimici. Ne segue che il rischio d’inquinamento non è solamente collegabile alle grandi aziende, ma anche a medie e piccole che in qualche maniera producono o detengono sostanze potenzialmente dannose. In sostanza il rischio d’inquinamento se si verifica può causare: - danni alle persone: lesioni corporali o morte; danni alle cose: rappresentati da danneggiamenti materiali consistenti nella distruzione o nel deterioramento; interruzione o sospensione di attività industriali commerciali, agricole o di servizi. La stessa Comunità Europea si è fatta carico di questo ingente rischio. Le leggi stabiliscono precisi comportamenti e obblighi a carico dell’esercente, quali: - adottare tutte le misure per prevenire incidenti e limitarne le conseguenze; predisporre un apposito studio dei rischi connessi all’attività svolta; denunciare tempestivamente gli incidenti accaduti. La denuncia deve, ovviamente, essere effettuata all’autorità competente, la quale a sua volta deve: - esaminare i rapporti di sicurezza; definire e valutare le aree vulnerabili esterne all’impianto; considerare eventuali interazioni tra impianti e attività differenti; predisporre se necessario piani di emergenza esterni. In seno all’inquinamento è possibile fare un’importante differenziazione e precisamente tra: - rischio di inquinamento accidentale; rischio di inquinamento graduale. L’inquinamento accidentale si verifica in virtù di un evento improvviso. Spesso l’evento genera ingenti danni tanto da definirsi catastrofale; ne sono esempio: la fuoriuscita di 10 milioni di litri di nafta, riversati nel fiume Monogahela, incidenti di Pittsburgh, che ha coinvolto tre Stati (Pennsylvania, Ohio e West Virginia) causando la mancanza d’acqua ad intere città per alcuni giorni; l’incidente nucleare di Chernobyl, che ha generato immensi danni all’ambiente e all’uomo con conseguenze disastrose ancora in quantificabili, ed altri incidenti come quello di Severo, di Bophal e del Reno, ecc. purtroppo gli inquinamenti accidentali catastrofici non sono stati pochi. Questo, aggiunto a migliaia di altri piccoli o medi incidenti, ci fa comprendere come sia vasto questo tipo di rischio. L’inquinamento graduale si verifica quando non avviene accidentalmente, ma attraverso continue emissioni di sostanze dannose per un periodo di tempo prolungato. L’inquinamento graduale si manifesta lentamente, ma i danni sono consistenti. ELEMENTI DI RISCHIO Come per il rischio furto, incendio ed altri, anche per il rischio inquinamento vi sono elementi che determinano lo stato di rischiosità. Tra gli elementi più significativi che incidono sul rischio inquinamento, si hanno: - materie prime ed ausiliarie impiegate nel processo di produzione; energia utilizzata e sistema di impianto; tipologia di macchinari impiegati nel processo di produzione (ad alto risparmio consentono una notevole riduzione degli scarti e/o rifiuti; presenza di serbatoi aerei o interrati, bacini di contenimento, ecc. dentro i quali sono contenute sostanze pericolose; entità e caratteristiche delle sostanze pericolose emesse nell’ambiente e loro destinazione (fogna, depuratore consortile, fiume, lago, mare); entità e caratteristiche degli scarti e dei rifiuti trasportati in appositi luoghi per lo smarrimento o altra destinazione; esistenza e caratteristiche degli impianti di depurazione e loro grado di efficienza. La conoscenza dei sopra indicati elementi ed eventualmente altri sono, per i soggetti responsabili alla gestione dei rischi informazioni utili per conoscere il livello di rischio corso dall’azienda. Inoltre, sono informazioni necessarie per l’impresa di assicurazione, qualora i soggetti ritenessero opportuno il fronteggiamento attraverso lo strumento assicurativo. SUDDIVISIONE DEL RISCHIO D’INQUINAMENTO In precedenza abbiamo analizzato in linea generale il rischio d’inquinamento, ma per avere una maggiore conoscenza delle forme in cui si può manifestare questo rischio, è utile fare una suddivisione, e precisamente: - rischio d’inquinamento atmosferico rischio d’inquinamento idrico rischio d’inquinamento del suolo rischio d’inquinamento del mare rischio d’inquinamento acustico RISCHIO D’INQUINAMENTO ATMOSFERICO Il rischio d’inquinamento atmosferico dell’aria e il più dibattuto. In tutto il modo migliaia sono le sostanze che si immettono nell’aria provocando danni spesso incalcolabili. Le aziende sono tra i soggetti che quotidianamente contribuiscono anche a questo tipo di inquinamento. Le sostanze che generarono questa forma d’inquinamento sono molte. Fumi, gas, polveri, nonché semplici odori sono le cause dell’inquinamento dell’aria. Le aziende che attraversano il loro possesso produttivo generano sostanze nocive all’aria sono soggette al presente rischio. Senza dimenticare che oltre ai tradizionali processi produttivi ve ne sono altri che creano un elevato inquinamento atmosferico. Mi riferiscono in particolar modo allo smaltimento dei rifiuti, alla produzione di sostanze chimiche, ecc. IL RISCHIO D’INQUINAMENTO IDRICO Si ha questo tipo di rischio quando l’azienda fa confluire una parte o la totalità degli scarichi in corsi d’acqua causando l’inquinamento di quest’ultime, o comunque un’alterazione che provochi danni a persone e/o cose. Le aziende devono fare particolarmente attenzione alle indicazioni dei limiti di accettabilità, degli scarichi consentiti dalla legge. Senza dimenticare che giustamente sono previste delle sanzioni penali per chi apre scarichi non autorizzati, ma anche per l superamento dei limiti di accettabilità. In merito all’inquinamento idrico non vanno dimenticato gli articoli del codice penale: l’art. 635 il quale dispone: “Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o un parte, inservibili cose mobili o immobili altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire seicentomila”; l’art. 439 recita: “Chiunque avvelena acque p sostanze destinate all’alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, è punito con la reclusione non inferiore a quindici anni”; segue l’art. 440, in virtù del quale: “Chiunque corrompe o adultera acquee o sostanze destinate all’alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, rendendole pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da tre a dieci anni “; infine, va citato anche l’art. 674, il quale prevede: “Chiunque getta o versa, in un luogo pubblico transito o in luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte ad offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda fino a lire quattrocentomila”. IL RISCHIO D’INQUINAMENTO DEL SUOLO E’ il rischio che ha come vittima il suolo, la terra. Non sono poche le aziende che disperdono i loro rifiuti, i loro scarti di lavorazione nel suolo. Molti sono i soggetti economici che hanno depositato i rifiuti, gli scarti in sacche di terra provocando danni immensi, non ultimo anche lo stesso inquinamento di falde d’acqua. E’ questo senza dubbio il peggiore dei comportamenti a dir poco irresponsabile sia nei confronti di terzi che dell’azienda. Un comportamento che oltre a non fronteggiare il rischio in parola conduce l’azienda in difficili situazioni se non addirittura al fallimento. Si pensi a sanzioni penali e civili e le conseguenze che esse hanno sul patrimonio e sull’immagine dell’azienda. Tra le aziende soggette a questo rischio si annoverano anche quelle agricole. Alcune sostanze come i concimi, i diserbanti, i pesticidi utilizzati nell’agricoltura rappresentano un vero e proprio rischio per l’inquinamento del suolo, ma anche delle acque e degli alimenti. IL RISCHIO D’INQUINAMENTO DEL MARE Generalmente, le aziende che rischiano disinquinare direttamente il mare sono quelle situate in zone limitrofe per il semplice fatto che possono facilmente scaricarvi le sostanze nocive o comunque inquinanti. Scaricare direttamente in mare gli scarti e/o i rifiuti della lavorazione comporta per l’azienda, oltre che un comportamento assolutamente non accettabile da una società civile, anche sanzioni di non poca entità. IL RISCHIO D’INQUINAMENTO ACUSTCO (O RISCHIO RUMORE) E’ un rischio a cui sono soggette le aziende che hanno un’attività industriale la cui lavorazione emana rumore. E’ un fenomeno che presenta per l’azienda il rischio di arrecare danni: 1. ai lavoratori che sono a contatto con i macchinari che generano rumore; 2. agli abitanti limitrofi all’ubicazione dello stabilimento dell’azienda da cui proviene il rumore Il rischio di un danno fisico che possono subire i lavoratori è tanto più elevato quanto più il rumore e/o le vibrazioni condizionano la loro attività. In alcuni casi sono sufficienti adeguati mezzi di prevenzione per evitare che il lavoratore subisca danni fisici in alcuni casi riscontrabili con il passare del tempo. Nelle aziende in cui esiste questo rischio è necessario siano predisposti anche appositi strumenti in grado di rilevare l’intensità del rumore e la sua fonte e dopo di che individuare i mezzi di protezione utili per eliminare il fenomeno. Il rischio di arrecare danni, se pur in maniera differente, si pone anche nei confronti degli abitanti limitrofi all’ubicazione dell’azienda da cui proviene il rumore. La tutela nei confronti degli abitanti è prevista dall’art. 659 del codice penale, il quale dispone: “Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici,è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a lire seicentomila”. Ma quello che più interessa a noi in questa sede: “si applica l’ammenda da lire duecentomila a un milione a che esercita una professione o un mestiere contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell’Autorità”. Ferma è stata la giurisprudenza contro il rischio rumore. La sentenza della Corte di Appello di Milano del 27 aprile 1984 ha avuto modo di affermare: “Le forti immissioni di rumore e le vibrazioni intollerabili provocate dall’esercito di attività industriale in una zona abitativa determinano una grave lesione del benessere fisiopsichico dell’individuo e della salubrità dell’ambiente. E’ quindi risarcibile il danno subito per la lesione del diritto alla salute, garantito e tutelato dalla Costituzione all’art. 32 anche in assenza della prova di una vera menomazione patologica”. Oltre a quanto espresso dal codice penale, non va dimenticato il disposto dell’art. 844 del Codice Civile, e cioè: “Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi (art. 890 Cod. Civile)”. RISCHIO INQUINAMENTO E LOCALIZZAZIONE DELL’AZIENDA Il rischio d’inquinamento si pone in modo particolare se la localizzazione dell’azienda è in un’area abitata. Si pensi ad un’azienda produttrice di sostanze pericolose situata al centro di una città. Il rischio si eleva notevolmente tanto da assumere proporzioni gigantesche. In molti casi gli stessi assicuratori non sono in grado di assumere il rischio, data l’elevata entità di danno che si può verificare. Questo ci fa comprendere quale sia il livello di rischiosità. L’entità del danno è dovuta al fatto che le conseguenze dannose non si riferiscono solamente a beni, ma anche a persone. Senza dimenticare che ogni abitante può subire anche un danno limitato, di poca entità, ma nell’insieme diventa ingente. Molto spesso, in questa ipotesi, l’unico efficace fronteggiamento attuabile consiste nel trasferire gli stabilimenti dell’azienda, in tutto o in parte, in una zona isolata. INQUINAMENTO E RISCHIO IMMAGINE Come affermato precedentemente, il rischio d’inquinamento va fronteggiato con ogni sistema di prevenzione e con ogni mezzo utile a ridurre o eliminare gli effetti negativi, qualora si verificassero. E’ necessario ricordare che il rischio d’inquinamento, oltre a provocare danni di rilevante natura, causa un danno all’immagine dell’azienda. La dispersione di un liquido, inquinante può essere, ad esempio, la causa di un danno ambientale a un’intera area geografica circostante all’azienda. E’ questa la prima conseguenza, ma non bisogna dimenticare gli ulteriori effetti negativi, come l’offuscamento dell’immagine aziendale. Infatti, un fenomeno come quello citato può creare disapprovazione nell’opinione pubblica, tanto da indebolire il buon nome dell’azienda e da causare una riduzione delle vendite, con evidenti perdite economiche. IL FRONTEGGIAMENTO Nell’ambito del rischio inquinamento, le misure di prevenzione sono un’importante adempimento a cui le aziende non devono sottrarsi. Vi sono misure previste dalla legge che obbligatoriamente devono essere adottate se i soggetti economici non vogliono incorrere in sanzioni civili e penali. Ma la coscienza dei soggetti preposti alla gestione di questo rischio deve andare oltre e non attenersi esclusivamente alle disposizioni di legge. In altre parole, data la loro conoscenza dell’entità e delle caratteristiche dell’inquinamento generato dall’azienda, devono attivare ogni azione di prevenzione utile ad evitare danni di qualsiasi natura. Questo perché in alcuni casi la stessa legge non è da sola sufficiente a indicare tutte le direttive necessarie per ottenere una vera protezione dell’ambiente. La prevenzione è rappresentata da tutti quei sistemi utili a ridurre o a eliminare il rischio d’inquinamento. La prevenzione può essere suddivisa tra: 1. quella attivata per agire sulla fonte d’inquinamento in modo tale da ridurre o eliminare gli effetti negativi; 2. quella attivata per limitare o eliminare l’inquinamento prima che questo entri a contatto con l’ambiente: 3. quella attivata per eliminare l’inquinamento all’interno dei locali dell’azienda in modo tale da proteggere i lavoratori. La prevenzione relativamente al rischio inquinamento è senza dubbio il fronteggiamento principale al quale è opportuno garantire il massimo sviluppo. Ma come purtroppo sappiamo nonostante la prevenzione, semprechè attuata, la possibilità del verificarsi di incidenti è sempre presente. In funzione di questo assume rilevanza anche lo strumento assicurativo come sistema di fronteggiamento del rischio in questione. L’ASSICURAZIONE In genere, la copertura assicurativa base riguardante la responsabilità civile inquinamento prevede il risarcimento dei danni causati dall’azienda, ovviamente, se ritenta civilmente responsabile ai sensi di legge. I danni sono quelli involontariamente causati a terzi in conseguenza di inquinamento dell’ambiente generato dall’attività svolta dall’azienda e ovviamente descritta in polizza. Per i danni da inquinamento all’ambiente, sempre sotto l’aspetto assicurativo, sono intesi quelli che si determinano in conseguenza della contaminazione dell’acqua, dell’aria e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, da parte di sostanze di qualsiasi natura emesse, scaricate, disperse o comunque fuoriuscite dagli stabilimenti dell’azienda. Lo stabilimento è inteso come installazione o complesso di installazioni volte, in modo continuo o discontinuo, a effettuare estrazione o produzione o trasformazione o utilizzazione o deposito di sostanze di qualsiasi natura. La copertura assicurativa comprende danni causati a terzi in conseguenza di: a. morte e lesioni personali; b. danneggiamenti diretti a materiali e cose; c. interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi e in genere impossibilità di utilizzare i beni che si trovino nell’ambiente interessato. Inoltre, la copertura base prevede anche il rimborso delle spese sostenute dai soggetti economici per neutralizzare o limitare le conseguenze di un danno risarcibile a termini di contratto. Oltre alla copertura assicurativa di base è opportuno tener presente anche: a) i danni che si verificano prima della stipulazione del contratto, ma che non si sono ancora manifestati; b) i danni che si verificano dopo la cessione del contratto, purchè manifestati durante il periodo di validità del contratto; c) i costi di disinquinamento. I DANNI PRIMA DEL FRONTEGGIAMENTO ASSICURATIVO In alcuni casi accade che è difficile stabilire il momento in cui si è verificato l’evento dannoso. E’ un aspetto molto importante quando l’azienda ha contratto una copertura. Infatti, in polizza, perché siano effettuati i risarcimenti relativi ai danni verificatisi prima della stipulazione del contratto, è necessario sia riportata una specifica clausola denominata “claims made” (letteralmente: “richiesta di risarcimento”). In base alla citata clausola, l’assicuratore copre il rischio dei danni causati a terzi denunciati dall’assicurato durante il periodo di efficacia del contratto, anche se i danni si sono verificati prima della stipulazione del contratto, ma manifestati durante il periodo di efficacia del contratto. I DANNI DOPO IL FRONTEGGIAMENTO ASSICURATIVO L’Azienda, nel caso di cessazione del contratto di assicurazione, non è più coperta per i danni riferiti al periodo di validità del contratto, non emersi e quindi non denunciati. Pertanto l’azienda, anche dopo la cessazione dell’attività oppure dopo la trasformazione o altro motivo, allo scopo di non rimanere scoperta in qualche misura, deve far continuare l’assicurazione. In tal senso è utile inserire in contratto una clausola che preveda il rimborso dei danni verificati anche dopo il termine dell’efficacia del contratto, purchè manifestatisi durante la validità del contratto. Questa condizione prende il nome di “postuma” e può avere validità per un dato periodo di tempo, per esempio, un anno. I COSTI DI DISINQUINAMENTO L’eventuale aggravio di costi di disinquinamento sono per l’azienda un vero e proprio pericolo per la propria stabilità finanziaria ed economica. Sia l’inquinamento accidentale sia quello graduale, possono assumere proporzioni notevoli. Ne segue la necessità di ottenere, nell’ambito della copertura assicurativa, l’inclusione della garanzia che preveda il recupero delle spese sostenute per disinquinare. E’ molto importante contrarre una copertura assicurativa che preveda il rimborso delle spese di disinquinamento e non solamente entro i limiti dei massimali. Come del resto è importante che l’eventuale rimborso possa essere effettuato dall’assicuratore anche: 1. per più danni anche se si sono verificati in tempi diversi pur avendo origine da una stessa causa; 2. per più danni originati per cause diverse, ma verificatisi nello stesso periodo annuo assicurativo oppure in un periodo contrattualmente più ridotto. ----- • ----- Linea Brokers s.r.l. Corso Vittorio Emanuele ll, 159 - 10139 Torino Tel. 011/4346057 - 011/4348812 Fax 011/4347070 cell. uff. 335/1315903 email: [email protected]