La gestione associata dei servizi socio-assistenziali nei differenti modelli gestionali, tra opportunità e limiti I consorzi servizi sociali Patrizia Pagliara NORMATIVA SUI CONSORZI I Consorzi tra Enti Locali Nozione: forma di associazione volontaria tra ee ll istituibile per la gestione di servizi pubblici e l’esercizio associato di funzioni, strutturato sul modello dell'azienda speciale in quanto compatibile [31 D.Lgs. 267/2000]. Natura giuridica: enti pubblici dotati di personalità giuridica nonché di autonomia statutaria e patrimoniale Giurisprudenza: - "il consorzio tra Enti Locali è definibile come un’azienda speciale di ognuno degli enti associati. Così come l’azienda speciale è ente strumentale dell'ente locale, ossia ente istituzionalmente dipendente dall'ente locale ed elemento del sistema amministrativo facente capo a questo, allo stesso modo il consorzio, in quanto azienda speciale degli enti che l’hanno istituito, è un ente strumentale per l’esercizio in forma associata di servizi pubblici o funzioni e fa parte del sistema amministrativo di ognuno degli enti associati" (Cons. di Stato, n. 2605/2001 e v. anche Cassaz., ordinanza n. 33691/2002)"i consorzi tra enti pubblici territoriali sono considerati essi stessi come enti pubblici territoriali" (Cassaz., n. 3971/2002) si tratta di interpretare il consorzio (rectius: azienda consortile) alla stregua della struttura produttiva ed imprenditoriale a servizio dell'organizzazione comune degli enti consorziati. Organi: Competenze: Assemblea: composta dal sindaco o dal presidente di ciascun ente associato o da un loro delegato, con responsabilità pari alla quota di partecipazione - elezione del Consiglio di Amministrazione - elezione del Presidente, se previsto - adozione degli atti fondamentali (regolamenti, bilanci, ecc.) - approvazione degli atti fondamentali del C. di A. - competenze analoghe a quelle dei Consigli comunali Consiglio di Amministrazione *: composto dai membri eletti dall'Assemblea del Consorzio - attuazione indirizzi generali dell'Assemblea - competenze analoghe a quelle delle Giunte comunali * Sono GRATUITI alla luce dell’interpretazione dell’art. 5 co 7 DL 78/2010 (non legittima la corresponsione di compensi ai relativi Componenti Sez. Autonomie Corte Conti (del. 4/2014) più se il Consorzio è disciplinato come un'azienda speciale : Organi: Competenze: Presidente: nominato dall'Assemblea del Consorzio - rappresentanza del Consorzio verso l'esterno - presidenza sedute dell'Assemblea e del C. di A. - competenze analoghe a quelle dei Sindaci Direttore: nominato a seguito di pubblico concorso o direttamente dal C. di A., se previsto dallo Statuto - competenze gestionali Collegio dei Revisori: nominato dall'Assemblea - controlli sulla contabilità e sui bilanci Ancorché la formula giuridica "azienda speciale" si applichi ai consorzi in parola, sarebbe opportuno – come attenta dottrina ha evidenziato – distinguere tra i - "consorzi-azienda" istituiti per la gestione di servizi, ai quali si applicano le norme sulle aziende speciali (art.31 comma 8) - i "consorzi-enti amministrativi" costituiti per l'esercizio associato di più funzioni, disciplinati dalle norme sugli enti locali. Si tratta di una distinzione che rileva, in specie, per quanto attiene il profilo della responsabilità dell'azione amministrativa. ART. 2 COMMA 186 lett. E) legge 23 dicembre 191/2009 Che prevede la soppressione di consorzi di funzione tra gli ee ll (ad eccezione dei BIM) disponendo inoltre la salvezza dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti, con assunzione da parte dei comuni delle funzioni già esercitate dai consorzi soppressi e delle relative risorse e con successione dei comuni ai medesimi consorzi in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto PROBLEMA: 1) I consorzi dei servizi sociali sono consorzi di funzione (da sopprimere) o di servizi? 2) Quando i consorzi possono essere qualificati come servizi e quando come funzioni? Il significato di funzioni e servizi può essere tratto anche da un parere reso dalla Corte dei Conti, Sezione di Controllo per il Piemonte, la quale proprio con riferimento ai Consorzi, precisa che l’attività di un ente locale « … costituisce una funzione quando si esplica mediante atti amministrativi o comportamenti configuranti espressione del potere autoritativo della p.a. orientato per legge alla cura degli interessi pubblici e a fronte del quale sussistono situazioni giuridiche di mera soggezione o d’interesse legittimo. Laddove invece l’attività … realizzi la mera erogazione di un servizio alla collettività, in attuazione di precetti costituzionali riguardanti a diritti soggettivi assoluti, si tratterà per più … di servizi». A questo, seguono altre e numerose richieste di parere in tutte le Regioni … Corte Conti Campania 118/2010 Equiparazione CONSORZIO SERVIZI SOCIALI = CONSORZI DI FUNZIONE Corte Conti Campania 11/2016 Con l’art. 6 L 328/2000 vengono indicate le funzioni dei comuni. Il primo comma di tale articolo prevede “i comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e concorrono alla programmazione regionale”. “Tali funzioni sono esercitate dai comuni adottando sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa e al rapporto con i cittadini” Conseguentemente un consorzio di comuni aventi ad oggetto le menzionate finalità NON PUO’ NON ESSERE CONSIDERATO UN CONSORZIO DI FUNZIONI. Corte Conti Campania 135/2013 “… Tutto quanto sopra è stato espresso in relazione al quesito posto dal comune circa l’eventualità di considerare le attività di cui alla L.328/2000 quali attività di servizi, e la sua qualificazione come consorzio di servizi di un eventuale consorzio costituito al fine dell’esercizio di tale attività, eventualità sulla quale la Sezione esprime parer negativo, configurandosi, a suo avviso, l’esercizio in forma associata tramite un apposito consorzio, quale consorzio di funzioni e non di servizi” Corte Conti Piemonte 101/2010 Non v’è dunque dubbio che nel settore dell’assistenza sociale il comune sia titolare ex lege di attribuzioni e delle relative funzioni amministrative. Il che vale a significare che i conseguenti relativi servizi, così come enunciati dal legislatore, debbano essere obbligatoriamente resi alla collettività. Il che ancora implica che l’ente disponga in materia di poteri di tipo pubblicistico e quindi, di poteri autoritativi. La funzione amministrativa sarebbe inoltre caratterizzata dall’adozione necessaria di una certa struttura procedimentale, diretta a far emergere l’interesse pubblico perseguito. Tali caratteri – obbligatorietà dell’attività, ricorrenza di poteri autoritativi, rilevanza non economica, valgono essenzialmente a contraddistinguere le funzioni amministrative di cui sono titolari i comuni nel settore sociale Per cui “un consorzio per la gestione dei servizi socio assistenziali dei comuni, laddove comporti l’esercizio di funzioni come sopra precisato e quindi, l’applicazione delle norme sugli enti locali previste dal Tuel – con esclusione, pertanto di quelle sulle aziende speciali, in virtù del combinato disposto dell’art. 2 comma 2 e dell’art. 31 comma 8 Tuel – non potrà che rientrare nell’ambito di applicazione della norma in discorso e, di conseguenza, essere destinato a soppressione” Corte Conti Lazio 15/2011 un consorzio di comuni che persegue la finalità di cura e assistenza sociale non può essere considerato un mero consorzio di funzioni amministrative, in ragione della natura eterogenea dell’attività della PA che, nell’ambito dei servizi alla persona (di assistenza sociale e domiciliare), agisce tendenzialmente non secondo atti autoritativi di diritto pubblico, ma in attuazione di diritti soggettivi individuali e collettivi (diritto all’assistenza e alla salute) Corte Conti Lombardia 166/2014 L’art. 2 comma 186 lett. e) della legge 191/2009 fa riferimento ai consorzi di funzioni e non ai consorzi di servizi Che è tale “qualora l’azione della PA si traduce nell’attività di pura erogazione di un servizio alla collettività, in attuazione di precetti costituzionali affrenti a diritti soggettivi assoluti, quali il diritto alla salute o all’assistenza domiciliare per gli anziani o per i diversamente abili” (PARERE N.322/2011 Lombardia) TERTIUM GENUS DI CONSORZI: CONSORZI DI SERVIZI SOCIALI: - art 2 co 2 Tuel: la disciplina applicabile ai consorzi sociali è stabilita dallo statuto di ciascun ente consortile - Lett g) comma 27 art. 14 DL 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122: funzioni fondamentali la progettazione, la gestione del sistema locale dei servizi sociali nonché l’erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall’ar.118, quarto comma, della Costituzione Successivamente, con l’articolo 9, comma 1-bis, del decreto legge n. 95 del 2012, si è escluso dalla obbligo di sopprimere agenzie ed organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica le aziende speciali, gli enti e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali, educativi e culturali. FAVOR vs settore servizi sociali L.R. n. 11/2012 della Regione Piemonte sancisce nuovamente il favor per i consorzi Art. 1. Principi generali – «… La Regione disciplina la gestione associata della funzione socio assistenziale anche riconoscendo l’esperienza dei consorzi tra comuni, in coerenza con quanto previsto all’articolo 9 della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento), nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 9, comma 1 bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini) convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135. …» Art. 3. Esercizio associato di funzioni e di servizi 1. I comuni obbligati all'esercizio associato in base alla normativa statale vigente svolgono le funzioni ed i servizi mediante unioni di comuni o convenzioni. 2. Nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 9, comma 1 bis, del decreto legge 95/2012, convertito con modificazioni nella legge 135/2012, le funzioni ed i servizi in materia socio assistenziale possono essere gestite mediante consorzi tra comuni. 3. Fermo restando quanto stabilito in materia di gestione associata obbligatoria, i comuni possono esercitare in forma associata le funzioni già conferite dalla Regione nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto della Costituzione. 4. Le leggi regionali di conferimento di funzioni ai comuni dispongono i casi di obbligo di gestione associata delle stesse. Quest’ultima norma “salva consorzi” (l’articolo 9, comma 1-bis, del decreto legge n. 95 del 2012) è stata però abrogata con l’articolo 1, comma 562, lettera a) della legge n.27 dicembre 2013, n. 147. Successivamente, a seguito di una interrogazione parlamentare dell’Onorevole Enrico Borghi del 25 marzo 2014, il Governo rispondeva dichiarando la disponibilità ad introdurre nuove norme atte ad assicurare l’esistenza dei consorzi socioassistenziali L. 214/2014 di conversione del decreto legge n. 90/2014 Art. 23 Modifiche alla L. n. 56/2014 in materie di città metropolitane, province ed enti locali (…) viene esclusa l'applicabilità ai consorzi socioassistenziali della disciplina della legge finanziaria 2008 (art. 2, comma 28, legge n. 244/2007) sull'obbligo per i comuni di aderire ad un'unica forma associativa tra quelle previste dal TUEL per la gestione dei servizi. Possiamo considerarla una nuova norma salva consorzi? NORMATIVA APPLICABILE a) Inconferibilità e incompatibilità (D Lgs 39/2013) b) Obblighi di trasparenza (D Lgs 33/2013) c) In materia di controllo sugli organi d) Status e) Limitazioni in materia di personale (co 557 bis art 1 L.296/2006: costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonche' per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente. ) Obblighi di trasparenza (D Lgs 33/2013) Anac, sez. Faq: tutte le forme associative di enti locali sono tenute, indipendentemente dal numero di abitanti, alla pubblicazione dei dati e delle informazioni di cui alle lett. da a) ad e) del comma 1 dell’art.14 D. Lgs. 33/2013 Le forme associative la cui popolazione complessivi superi i 15.000 abitanti sono tenute anche all’obbligo di pubblicazione di cui al medesimo art. 14 comma 1 lett. f) Art. 14 Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo; b) il curriculum; c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici; d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti; e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti; In materia di controllo sugli organi Co 8 art 141 Tuel : Ove non diversamente previsto dalle leggi regionali le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, agli altri enti locali di cui all'articolo 2, comma 1 ed ai consorzi tra enti locali. Articolo 141 Scioglimento e sospensione dei consigli comunali e provinciali a) quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonche' per gravi motivi di ordine pubblico; b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause Art. 142 Rimozione e sospensione di amministratori locali 1. Con decreto del Ministro dell'interno il sindaco, il presidente della provincia, i presidenti dei consorzi e delle comunita' montane, i componenti dei consigli e delle giunte, i presidenti dei consigli circoscrizionali possono essere rimossi quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico. STATUS VEDI ARTT 77 COMMA 2 ART 78 COMMI 1 E 2 ART 79 COMMA 3 E 4 ART. 80-81-82-87 ARTT 10 E 11 d LGS 235/2012 Art 10 D LGS 235/2012 1. Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di sindaco … presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 tuel: coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope ….o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonche', nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati; a) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a); …. Art. 11 Sospensione e decadenza di diritto degli amministratori locali in condizione di incandidabilita' 1. Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate al comma 1 dell'articolo 10: a) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati all'articolo 10, comma 1, lettera a), b) e c);