lo statuto dei diritti dei lavora tori e la condizion.e operaia

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Luglio- Agosto 1970
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Statuto del lavoratori
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LO STATUTO
DEI DIRITTI DEI LAVORATORI
E LA CONDIZION.E OPERAIA
Tra le leggi più importanti approvate recentemente dal Parlamento merita particolare attenzione "lo statuto dei diritti dei lavoratori», in quanto potrà, se correttamente applicato, segnare un
effettivo miglioramento della condizione operaia nelle fabbriche.
Lo << statuto >>, approvato dal Senato nel dicembre scorso, è
stato definitivamente varato dalla Camera dei Deputati n 14 maggio 1970, e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 27 dello stesso
mese. Il contenuto della nuova legge appare chiaramente dalla
sua denominazione: << Norme sulla tutela della libertà e dignità
dei lavoratori, della libertà sindacale e della attività sindacale
nei luoghi di lavoro, e norme sul collocamento >> . Il testo si sviluppa in 41 articoli, suddivisi in sei titoli. Il titolo primo raccoglie
le norme che riguardano la tutela della libertà e dignità dei singoli lavoratori; i titoli secondo, terzo e quarto, si riferiscono invece alla libertà e attività dei lavoratori in quanto organizzati in
proprie associazioni: vengono in particolare riconosciute le rappresentanze sindacali di fabbrica, il diritto di assemblea, di proselitismo e di informazione sindacale; il titolo quinto tratta del
collocamento; il sesto contiene disposizioni finali e penali.
La nuova legge è il risultato di lunghi anni di discussioni, di
controversie e di lotte che hanno coinvolto le forze sindacali e
politiche del Paese. Riteniamo opportuno riassumere brevemente
queste vicende che sono all'origine dello statuto, prima di tentare
una valutazione del suo significato e della s ua efficacia.
STORIA DELLO STATUTO
Le prime proposte.
La prima proposta di uno statuto dei lavoratori, come si legge nella Relazione della 10• Commissione permanente del Senato con cui si trasmetteva all'assemblea il disegno di legge sullo
statuto già approvato dalla Commissione stessa (l), fu avanzata
( l) Cfr. SENATO DELLA REPUBBLICA, V Legislatura, Doc. nn. 738, 8, 66,
240 e 700-A: Relazione della 10• Commissione permanente (Lavoro, Emi grazione, Previdenza sociale) sui disegni di legge: Norme sulla tutela della
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dall'on. DI Vittorio al terzo Congresso Confederale della CGIL
che si tenne a Napoli dal 26 novembre al 3 dicembre 1952. Si trattava, in quella sua prima formulazione, di un elenco di diritti costituzionali che dovevano essere ad ogni modo salvaguardati anche nelle fabbriche, e che, contro gli abusi del potere padronale,
dovevano essere esplicitati e rafforzati. In particolare veniva ribadito che i lavoratori non possono essere sottoposti a controlli
non specificamente previsti dai regolamenti d'azienda, che essi
devono poter esprimere liberamente il proprio pensiero anche
sui problemi del loro lavoro e della vita associativa e sindacale,
e che non possono essere discriminati, per quanto riguarda il rapporto di lavoro, in base al credo politico o religioso, o alla razza.
La proposta del Segretario della CGIL tuttavia non prevedeva
le sanzioni o le procedure per ottenere il rispetto dei diritti rivendicati. Inoltre, in un primo momento, la stessa CGIL pensava che
lo statuto dovesse essere attuato mediante accordi tra i sindacati
dei lavoratori e quelli padronali, e solo in via s ubordinata mediante un'iniziativa legislativa.
In un successivo convegno di studio, promosso dalla Società
Umanitaria di Milano nel 1954 sulla condizione dei lavoratori nell'impresa industriale, con la partecipazione di uomini politici e
di sindacalisti di varie tendenze, fu ventilata l'opportunità di promuovere un intervento legislativo allo scopo di sostituire alcuni
articoli del codice civile relativi al potere disciplinare e di licenziamento del datore di lavoro. In questo stesso convegno si avvertì anche la opportunità che il regolamento interno di impresa
non fosse più stabilito unilateralmente dall'imprenditore, ma che
alla sua stesura concorressero anche i lavoratori (2).
Il tema dei diritti dei lavoratori fu poi affrontato in un altro convegno degli anni '50 (3) nel quale si trattò esplicitamente della opportunità
di dare un'efficace protezione ad alcuni diritti civili - come quello della
libertà di organizzazione sindacale - sanciti dalla Costituzione e protetti
contro le violazioni da parte del pubblico potere, ma non contro quelle
da parte dei privati. Si constatava, infatti, che la libertà sindacale, tutelata
dalla Costituzione, poteva di fatto essere violata e compromessa dagli ordinamenti interni delle imprese e dall'esercizio del potere imprendito.
riai e.
Di questo stesso problema si occupò anche la Commissione
parlamentare di inchiesta sulla condizione dei lavoratori in Italia,
istituita per decisione dei due rami del Parlamento nel 1955: essa
liber tà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e della attività sindacale nei luoghi di lavoro (n . 738), presentato dal M inistro del Lavoro e
della Previdenza sociale di concerto col Ministro di Grazia e Giustiz ia, (relatore Bermanl), p. 3; ecc. [Nelle note successive verrà citata come : R elazione della 10• Commissione del Senato ecc.}.
(2) Ofr. Convegno nazionale di studio sulle condizioni del lavoratore
nell'impresa industriale, Milano 1954. Cit. In R elazione della 10• Commissione del Senato ecc., cit., p. 4.
(3) orr. Relazione della 10• Commissione del Senato ecc., cit., p. 5.
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esaminò infatti anche il problema del rispetto dei diritti costituzionali nelle fabbriche ( 4).
L'attualità di queste discussioni ed interventi appare chiara
se si ricorda che quelli erano gli anni delle diffuse e massicce pressioni antisindacali, dei premi antisciopero introdotti in molte aziende, della creazione dei reparti di confino nei quali venivano
segregati gli attivisti sindacali perchè non potessero avere contatti con i lavoratori, e dei vari tentativi di creare sindacati « gialli » o di comodo come avvenne alla FIAT (5).
Queste ed altre situazioni che erano in contrasto con il rispetto della dignità dei lavoratori n elle fabbriche, fu rono anche
messe in evidenza da altre rilevazioni ed inchieste tra le quali va
ricordata l'inchiesta promossa dalle ACLI milanesi nel 1953, i cui
risultati furono pubblicati in un libro bianco dal titolo «La classe lavoratrice si difende ».
Sulla spinta di queste iniziative e denunce, nel corso della
terza legislatura (1958-1963) alcuni dei problemi sollevati con la
richiesta d ello statuto dei diritti dei lavoratori furono parzialmente risolti da interventi legislativi (6).
Nel frattempo però si acuiva il contrasto tra le maggiori organizzazioni sindacali circa più radicali interventi legislativi per
migliorare la condizione operaia nelle fabbriche. Mentre da una
parte la CGIL si dimostrava favorevole alle proposte di attuazione
dell'art. 39 della Costituzione circa il riconoscimento giuridico delle organizzazioni sindacali e l'istituzione per legge delle Commissioni interne in tutte le fabbriche, la CISL si opponeva a queste
stesse proposte ritenendole pericolose per la salvaguardia della
autonomia dell'organizzazione sindacale e dannose per lo sviluppo
(4) Ofr. CAMERA DEI DEPUTATI - SENATO DELLA REPUBBLICA, Relazioni
della Commissione par:lamentare di inchiesta sulle condizioni dei lavoratori in Italia, Volume X IV : Rapporti umani e p rovvide nze sussidiarie e
integrative, Roma 1959.
(5) Su questi problemi vedi l nostri articoli: M. REINA : Crisi sindacale alla FIAT, In Aggiornamenti Sociali, (maggio) 1958, pp. 301 ss., rubr.
547; Sviluppi della crisi sindacale torinese, ibid., (novembre) 1958, pp. 627
ss., rubr. 540; Pratiche antisindacali e pensiero sociale cristiano, ibid ., (luglio) 1959, pp. 421 ss., rubr. 104; « Premi di collaborazione » e contrattazione collettiva, ibid., (aprile) 1960, pp. 207 ss .. rubr. 104.
(6) Ricordiamo tra l 'al tro l e leggi: 23 ottobre 1960, n . 1369, « Divieto
di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova
disciplina dell'impiego della mano d'opera negli appalti di opere e servizi>>; 18 aprlle 1962, n. 230, << D isciplina del contratto di lavoro a t empo
determinato»; 9 gennaio 1963, n . 7, « D ivieto di licenziamento delle lavoratrici per causa di matrimonio e modifiche alla legge 26 agosto 1950, n.
860, Tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri»; 14 luglio 1959, n .
741, « Norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e
normativa ai lavoratori » . Va Inoltre ricordato che, con legge 23 marzo
1958, l'Italia ratificò due importanti convenzioni Internazionali del lavoro: a) la convenzione concernente la libertà sindacale e la protezione del
diritto sindacale - (n. 87) San Francisco, 17 giugno 1948; b) la convenzione
concernente l'applicazione del principi del diritto di organizzazione e di
negoziazione collettiva - (n. 98) Ginevra, 8 giugno 1949.
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dell'attività contrattuale, soprattutto a livello aziendale, intesa
come momento integrativo e di rafforza mento della contrattazione
nazionale. Essa riteneva che, salvaguardando l'autonomia dei sindacati, l'azione contrattuale sarebbe penetrata più profonda mente nelle aziende e avrebbe potuto incidere più direttamente sulle
condizioni di lavoro nelle fabbriche a tutela dei lavoratori.
Le Iniziative dei governi di centro-sinistra.
Nonostante ·le migliorate condizioni economiche generali e lo
sviluppo notevole del processo di industrializzazione nel nostro
Paese, le carenti condizioni di libertà personale e sindacale nelle
fabbriche continuavano a destare tensioni e insoddisfazioni tra i
lavoratori (7). Per questo i socialisti, entrando nella coalizione di
centro·sinistra, insistettero e ottennero che i nuovi governi riproponessero al Parlamento il tema dello statuto dei lavoratori.
Nel presentare, il 13 dicembre 1963, il primo governo di centro-sinistra alle Camere, l'on. Moro, Presidente del Consiglio dei
ministri, annunciava infatti il proposito << di definire, sentite le
organizzazioni sindacali, uno statuto dei lavoratori a l fine di garantire dignità, libertà e sicurezza nei luoghi di lavoro» (8).
Successivamente l'on. Nenni, Vice P residente del Consiglio, precisa·
va che « lo statuto dei lavoratori doveva intendersi come un insieme di
provvedimenti volti ad assicurare l'esercizio integrale dei diritti sindacali
e politici dei lavoratori in tutti i luoghi di lavoro. Non è suHiciente aggiungeva l'on. Nenni - dire ch e tale garanzia è affidata esclusivamente
alla forza del sindacato, giacchè infinite sono le vie attraverso le quali
prtÒ essere eluso il contenuto dei contratti. Questioni come il diritto di
presenza del sindacato nei luoghi di lavoro, questioni come l'intervento
dei lavoratori nel collocamento e n el licenziamento devono trovare un
sistema giuridico di garanzia, una volta che sia riconosciuto, come il centro-sinistra riconosce, che l'organizzazione sindacale, le sue libertà, la sua
autonomia, sono delle componenti essenziali del processo produttivo e
non "" elemento estraneo ed abusivo alla vita sociale e democratica del
Paese >> (9),
Nel piano di attuazione di quest'impegno programmatico del
Governo, il Ministro del Lavoro predispose un questionario da
sottoporre alle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori
di lavoro circa i temi principali ch e dovevano trovare accoglimento nello << statuto»: la disciplina dei licenziamenti individuali, la
(7) Ricordiamo che In questi anni si m anifestava In tutta la sua durezza l'opposizione degli Imprenditori e della loro organizzazione alla contrattazione aziendale e ad ogni forma di r iconoscimento del sindacato a
livello az iendale. Ofr. M. REINA: Verso una nuova fo rma di contratto collettivo, In Aggiornamenti Sociali, (luglio-agosto) 1962, pp. 469 ss., rubr.
532; La v ertenza dei metalmeccanict, ibid., (febbraio) 1963, pp. 71 ss.,
rubr. 532.
(8) Relazione della 10• commissione del senato ecc., cit., p . 7.
(9) Avanti/, 28 gennaio 1964, p . l.
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disciplina delle commissioni interne, la tutela dell'esercizio dei diritti sindacali nelle aziende.
Le risposte dei sindacati riflettevano ancora una volta le note
posizioni delle tre maggiori confederazioni.
La CGIL giudicava nece~sario « un intervento legislativo rivolto a tutelare i dirit'ti inviolabili dell'uomo nelle formazioni sociali ove si svolge
la ma personalità e a rimuovere le cause che limitano la libertà dei cittadini », e dichiarava in questo senso di ritenere « indilazionabile l'intervento del legislatore rivolto a garantire l'esercizio dei diritti dei lavora·
tori nei luoghi di lavoro » (l O).
La CISL invece ribadiva la sua contrarietà al ricorso allo strumento
legislativo e il suo impegno per sviluppare invece l'azione contrattuale,
ammettendo tutt'al più l'opportunità di alcuni limitati interventi legislativi per introdurre norme speciali di tutela di alcune libertà dei lavoratori e del sindacato (11).
La UIL, dal canto suo, pur rilevando che la materia di cui doveva
occuparsi lo statuto era di chiara competenza sindacale, osservava che
la mancata attuazione dell'art. 39 della Costituzione non consentiva di
inquadrare il contratto collettivo tra le fonti normative del diritto del
lavoro e che la giurisprudenza aveva costantemente negato la possibilità
di controllo del giudice sulla materia degli accordi sindacali, come ad
esempio sui motivi di recesso dell'imprenditore dal contratto di lavoro.
Essa pertanto « riconosceva che per alcune materie che riguardano gli
interessi personali dei lavoratori, e non già gli interessi economici collet·
tivi, l'azione del legislatore - preventivamente preparata da libere discussioni fra imprenditori e sindacati dei lavoratori - può realizzare in
materia la garan zia di 1<na completa tutela dei diritti dei lavoratori » (12).
Contrario all'attuazione dello statuto fu l'orientamento delle
confederazioni Imprenditoriali, che si fondava su considerazioni
prevalentemente giuridiche in relazione al diritto vigente.
Nel corso della IV legislatura le posizioni delle organizzazioni
sindaca li sullo statuto restarono tra loro molto divergenti, e in
tale situazione era inevitabile che l'azione governativa e parlamentare dovesse ristagnare. Furono tuttavia presentati alcuni progetti
di statuto da parte di parlamentari dei gruppi comunista e del
PSIUP, che però decaddero per la fine çlella legislatura.
L'azione del ministro Brodollnl.
1. All'inizio della V legislatura furono ripresentate, da alcuni
parlamentari, nuove proposte legislative ricollegantisi ai temi
(10) Relazione della 10• Commissione del Senato ecc., ctt., pp. 7 s.
(11) La posizione della CISL è stata espressa tra l'altro In una
nota
apparsa sul settimanale della confederazione (cfr. M. GRANDI, La corsa
alle leggt non raflorza tl sindacato, In C'onqulste del lavoro, 8 marzo 1964,
p. 11) e nella memoria sullo statuto d el lavoratori approvata dal Comitato
esecutivo d ella CISL Il 24 maggio 1964 (cfr. Conquiste del lavoro, 12 aprile
1964, Inserto).
(12) Cfr. Relazione della 10• C'ammissione del Senato ecc., cit., p. 8.
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dello statuto dei lavoratori (13); ricostituitosi poi, dopo la parentesi del monocolore Leone, un governo organico di centro-sinistra,
l'iniziativa fu ripresa dal governo stesso. Presentando al Parlamento la nuova compagine governativa I'on. Rumor, infatti, dichiarò
testualmente: « Prioritario il governo considera l'impegno _a definire in via legislativa, indipendentemente e nella garanzia della
libera attività contrattuale delle organizzazioni sindacali, e con la
loro consultazione, una compiuta tutela dei lavoratori nelle aziende produttive di beni e servizi che assicuri dignità, libertà e sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento a i problemi
della libertà di espressione di pensiero, della salvaguardia dei lavoratori singoli e della loro rappresentanza nelle aziende e delle
riunioni sindacali nell'impresa >> (14).
A llo scopo di attuare quest'impegno governativo il Ministro del Lavoro, on. Brodolini, costituì una commissione di giuristi e di esperti di
relazioni industriali alla quale affidò il compito di esaminare le questioni
procedurali e di contenuto dello statuto. Nel marzo del 1969, l'on. Brodolini, raccolti i risultati del lavoro della commissione, convocava i rap·
presentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di
lavoro ai quali consegnava uno schema dello « statuto >> e domandava lo·
ro di far conoscere il proprio parere in merito.
Mentre pervenivano al ministero le risposte delle organizzazioni (15),
la Commissione Lavoro del Senato cominciava l'esame delle proposte dello statuto presentate dai parlamentari all'inizio della legislatura, e, su
autorizzazione della presidenza del Senato, intraprendeva un'indagine co·
n oscitiva sulla situazione dei lavoratori nelle aziende, intervistando, sulla
scorta di un questionario preparato allo scopo, i rappr esentanti sindacali
(13) Ricordiamo tra le altre le seguenti proposte di legge pervenute
al Senato: Norme per la tutela della libertà e d i gnità dei lavoratori nei
luoghi di lavoro e per l'esercizio dei loro diritti costituzionali (n. 8, sen.
TERRACINI e a ltri); Norme per la tutela della sicurezza, della libertà e della
dignUà dei lavoratori (n. 56, sen. DI Paisco e altri): D isciplina dei diritti
d ei lavoratori nelle aziende pubbliche e private (n. 240, sen. ZuccALÀ e
altri), Norme per la tutela della libertà sindacale e dei lavoratori nelle
aziende (n. 700, sen. TonELLI ed altri).
(14) Relazione della 10• Commissione del Senato ecc., cit., p. 10.
(15) Anche nel confronti dello schema del Ministro Brodollnl la CISL
aveva assunto una posizione di critica e di riserva. Le ragioni di questo
atteggiamento sono state espresse In un documento del Comitato Esecutivo confederale nel quale si legge tra l'altro: «n sindacato può, quando
si venga alla trattativa, considerare alcuni dei motivi ispiratori del disegno
di legge che si vuole predisporre: quali le preoccupazioni relat ive alla libertà di espressione e alla partecipazione democratica. Il sindacato può,
inoltre [ .. . ]. va lutare secondo la sua convenienza la possibilità di in trodurre p er legge norme di adattamento alle convenzioni internazionali re lative alla libertà sindacale e norme particolari per la tutela della libertà
del singolo lavoratore: anche se rimane ferma la sua preferenza per il
contratto. IL sindacato non può, invece, non opporsi a norme le quali, sta
pure per il fine di "rinvigo rire " H sindacato, determinano l e sue forme
di rappresentanza. Ma quello che il sindacato non può accettare, comunque, in nessun modo e in n essun caso, è di essere considerato e trattato
ctat politici come destinatario di determinati provvedimenti su materia di
sua competenza, senza aver partecipato responsabilmente alla loro individuazione e alla loro elaborazione» (Conquiste del lavoro, 13 aprlle 1969,
p. 8).
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e quelli delle direzioni di alcuni complessi produllivi opportunamente
scelti (16).
Finalmente, raccogliendo le file di questo intenso lavoro preparatorio, l'on. Brodolini sottoponeva al Consiglio dei ministri un
progetto per lo statuto dei lavoratori, che, approvato nella seduta
del 20 giugno 1969, veniva trasmesso al Senato il 24 giugno.
2. Le caratteristiche e i principi infonnatori di quest o nuovo
progetto, ch e la 10' Commissione del Senato assun se come base
dei propri lavori coordinando ad esso le altre proposte già in
discussione, furono indicate con chiarezza nella relazione con la
quale il ministro Brodolini ne trasmetteva il testo al Senato.
Innanzi tutto il progetto esprime la volontà del Governo di
dare alla legislazione del lavoro, in tema di tutela della libertà e
dignità dei lavoratori, di libert à sindacale e di attività sindacale
nei luoghi di lavoro, una forza normativa tale da non potere essere elusa da parte dei datori di lavoro e da creare piena fiducia
nei lavoratori.
Più specificamente il disegno di legge si propone di « recare un
efficace contributo a l fine di creare un clima di rispetto della libertà e dignità umana nei luoghi di lavoro, riducendo l'esercizio
dei poteri direttivo e disciplinare dell'imprenditore nel loro giu sto
a lveo e cioè in una stretta finalizzazione allo svolgimento delle attività produttive. A tal fine - prosegue la relazione- si è ritenuto nel titolo I del presente testo, di riafferm are il principio della
libertà di opinione, nonchè di eliminare tutti quei sistemi di vigilanza e di controllo disciplinare che, pur tenuto conto delle esigenze produttive, non sono compatibili con i principi della Costituzione, quali enunciati in particolare nell'art. 41, diretto a contemperare, come è noto, lo svolgimento della iniziativa economicop rivata con le esigenze di libertà, sicurezza e dignità umana» (17}.
Pur prevedendo opportune sanzioni p er l'applicazione di queste norme, il progetto governativo si preoccupa anche di assicurare un'efficace presenza del sindacato nei luoghi di lavoro, ritenendo giustamente che « un vero clima di rispetto della libertà e
dignità del lavoro non possa aver si se non potenziando adeguatamente lo strumento di rappresentanza e di autodifesa dei lavoratori, vale a dire il sindacato ».
A questo punto la relazione illustra i criteri che ispirano il
( 16) Le aziend e lnteresEate In quest'Indagine furono: Ollvettl (Stabilimenti di Napoli), FIAT (Torino) , Plrelll (Milano), Marzotto (Vald agno ),
Italslder (T aranto), Soc. Terni (Terni), Soc. Pertusola (Crotone), La Rlnascente (Milano).
(17) Per questa e per le seguenti citazioni contenute nel presente p aragrafo cfr.: SENATO DELLA REPUBBLICA, V Legislatura, Doc. n. 738: D isegno
dt legge p resentato dal Ministro d el Lavoro e della P revidenza sociale ( on.
Brodolini), di concerto col Ministro di Grazia e G iustizia (G ava), comunicato alla Presidenza ti 24 giugno 1969: Norme sulla tutela d ella libertà
e dignità dei lavoratori, d ella libertà sindacale e della attività sindacale
nei luoghi di lavoro, Relazione, pp. 2 s.
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progetto governativo in ordine alla soluzione del problema cruciale che doveva affrontare lo statuto: quello cioè del rispetto della autonomia sindacale e della creazione di una legislazione di sostegno del sindacato stesso, senza pregiudicarne la libertà d'azione e di sviluppo in rapporto alle mutevoli situazioni aziendali, sociali e poli tiche.
La relazione continua infatti precisando le ragioni che fanno ritenere
necessario garantire la presenza del sindacato nell'azienda: « la disciplina
in oggetto resterebbe incompiuta e forse anche non rigorosamente appli·
cala, ove l'intervento legislativo non si traducesse altresì in un'azione di
sostegno e di promozione all'attività rappresentativa del sindacato nella
azienda ». « E' inoltre da avvertire - prosegue la relazione - che proprio
per la multi/ormità delle situazioni, il legislatore non è in grado di individuare tutte le zone di possibile attrito tra le esigenze tecnico-produttive
e quelle di salvaguardia dei valori umani connessi allo svolgimento del
lavoro, e che è pertanto da auspicarsi, anche in conseguenza della pre·
sente legge, un adeguato sviluppo delle attività contrattuali idonee a risolvere in modo elastico e su basi consensuali i nuovi problemi, via via che
si presentano nel variegato contesto delle relazioni industriali ».
Affermate così le ragioni che rendono necessaria la presenza
del sindacato nell'azienda, si stabilisce un altro importante principio ispiratore dello statuto: quello di non voler imporre schemi rigidi e prefissati alla dinamica sindacale:
« Il presente disegno di legge prosegue infatti la relazione - è
lungi dal pre/igurare uno schema fisso di rappresentanza sindacale a livello d'impresa, chè, anzi, una normativa di tale genere apparirebbe in
contrasto con il principio della libertà sindacale da cui consegue la piena autonomia statutaria delle organizzazioni, nè per la stessa ragione
predispone modelli normativi di contrattazione o di rapporti sindacali
nell'impresa ».
Ispirandosi a questi principi fondamentali, il disegno di legge
procede secondo due direttive specifiche nel determinare concretamente il sostegno dell'attività sindacale :
a) in primo luogo vengono previste delle «garanzie per il
libero esercizio dell'attività sindacale e per la protezione dei lavoratori da discriminazioni di qualunque tipo, che incidono sia
sulla sfera della libertà sindacale sia su quella politica e religiosa »;
b) secondariamente vengono stabilite norme " che mirano ad
agevolare l'esercizio dell'attività sindacale nell'impresa; norme necessarie in quanto la pura e semplice garanzia di libertà, cioè di
non interferenza nella sfera dei singoli, non sarebbe ancora sufficiente a consentire l'effettiva presenza del sindacato nei luoghi di
lavoro».
Infine la relazione sviluppa un'osservazione chiarificatrice circa i
rapporti tra la proposta dello statuto e l'art. 39 Cost. (18). Lo statuto « si
( 18) L'articolo 39 della Costituzione recita:
« L'organtzzaztone stndacale è ltbera. - A t stndacatt non può essere
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pone in funzione di diretta attuazione del primo comma della norma costituzionale, così come delle convenzioni n. 87 e n. 98 dell'OIL, ratificate
a suo tempo dal Governo italiano, a cui anzi il testo di alcune norme è
direttamente ispirato. Per quanto attiene al secondo e terzo comma dell'art. 39 è sufficiente rilevare che essi hanno per oggetto da un lato la attribuzione della per.~onalità giuridica ai sindacati e dall'altro la stipulazione dei colltratti con efficacia generale, aspetti ambedue che non sono
affrontati dal presente disegno di legge, per cui il confronto con la norma
costituzionale 11on si pone neppure ».
3. Il progetto governativo fu giudicato positivamente anche
dalla CISL che, come abbiamo sopra ricordato, aveva più delle
altre organizzazioni sindacali avanzato riserve sullo statuto (19) .
Queste fondamentali caratteristiche del progetto Brodolini
non furono alterate dalla lunga discussione e dal notevole
ampliamento che esso subì al Senato. Il progetto di legge, infatti,
che nel testo governativo contemplava solo 25 articoli, nel testo
approvato dalla commissione era di 40 articoli, mentre il testo definitivamente approvato dal Parlamento consta di 41 articoli (20).
VALUTAZIONI
Vorremmo ora domandarci se Io statuto, nel testo definitivo,
possa efficacemente incidere sulla condizione operaia e offrire le
premesse per un suo reale miglioramento.
imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali e centralt, secondo le norme stabilite dalla legge. - E' condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno
a base democratica. - I sindacati registrati hanno personalità giuridica.
Possono, rappresentati u.nitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gll
appartenenti alle categorie alle quali il contratto st riferisce ».
(19) Il settimanale della CISL, In una nota di presentazione del testo
dello statuto predisposto dal ministro Brodollnl e Inviato al Senato, scriveva tra l'altro: « La relazione illustrativa e il contenuto effettivo degli
articoli di legge ha contribuito indubbiamente a dissipare molti dubbi e
molte perplessità che l'annuncio generico del provvedimento aveva suscitato, a suo tempo, nel mese di marzo scorso, quando alle organizzazioni
sindacali venne consegnato un testo governativo presentato come inizio di
discussione. Alcune critiche che i sindacati dei lavoratori, e in particolare
la CISL, hanno mosso in questo frattempo al testo governativo, originate
unicamente dalla preoccupazione di possibili interferenze delle norme annunciate sulla libertà del sindacato, hanno evidentemente trovato udienza presso il ministro del lavoro e presso il governo. Non tutte le perplessità possono essere accantonate; ma certamente si deve dare atto al governo di aver tenuto conto nella sua elaborazione del punto di vista dei
sindacati» (Conquiste del lavoro, 29 giugno - 6 lugllo 1969, p. 14).
(20) Gli articoli aggiunti si riferiscono, tra l'altro: a l divieto di Indagini da parte del datore di lavoro sulle opinioni politiche, religiose e sindacali del lavoratori (art. 8); al diritto del lavoratori di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli Infortuni e malattie professionali (art. 9); alle norme relative agli studenti lavoratori; alle attività culturali e agli Istituti dl patronato, (artt. 10, 11, 12); al trasferi mento del lavoratori da una mansione all'al tra In modlflca della disposizione
dell'art. 2103 del codice clvlle (art. 13); al collocamento (artt. 33, 34).
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Alcuni gruppi di sinistra giudicano, infatti, lo « statuto » superato e inadeguato ad accogliere ed interpretare la spinta del
movimento operaio, il quale attualmente mira ad un effettivo potere e a una radicale trasformazione del sistema : lo statuto, invece, sarebbe soltanto uno strumento di stabilizzazione e di integrazione dei lavoratori nel sistema stesso. In questo senso si fa
notare, ad esempio, che esso riserva una posizione di privilegio
alle « a ssociazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative », in quanto, solo nell'ambito di queste organizzazioni, o delle « a ssociazioni sindacali ch e siano firmatarie di contratti collettivi nazionali o provinciali di lavoro applicati nell'unità
produttiva "• possono costituirsi le rappresentanze sindacali aziendali (art. 19). In tal modo si opera una discriminazione contro i gruppi spontanei di base, i quali invece, come avrebbe dimostrato l'« autunno caldo », svolgono un ruolo significativo di stimolo e di critica nei confronti delle stesse organizzazioni sindacali
ufficiali.
Tenendo presenti queste critiche, ci sembra, entrando in un
esame di merito dello statuto, di dover fare le seguenti valutazioni.
l. Innanzi tutto, per quanto riguarda l'azione e le conquiste
realizzate dai lavoratori nello scorso autunno, lo statuto recepisce
e quindi conferma ed estende proprio alcuni dei più significativi e
avanzati risultati della lotta contrattuale dei metalmeccanici, come ad esempio il diritto di assemblea e il riconoscimento del sindacato in fabbrica.
Osserviamo, a questo proposito, che si è de terminato un reciproco
positivo influsso tra l'azione che i sindacati svolgevano n elle fabbri ch e per
il rinnovo con trattu ale e la discussione parlamentare. Infatti, mentre nelle discussioni al Senato si teneva conto delle rivendicazioni contrattuali
e d egli obiettivi ai quali mirava l'azione sindacale, cer cando di trarre da
ciò indicazioni per la elaborazione della legge stessa, a loro volta i sindacati rafforzavano la loro posizione contrattuale avvalendosi dei principi
e delle concrete determinazioni che man mano venivano approvati al Senato dai legislatori .
Inoltre non si può accettare l'obiezione che lo statuto, r ecependo le conquiste contrattuali, venga a costituire un inutile doppione del contratto: l'acquisizione da parte del legislatore di alcune importanti rivendicazioni sindacali, come quelle contenute
nello statuto, consente infatti di Inserire, nella dialettica dello sviluppo del nostro ordinamento giuridico, nuove problematiche e
nuove concezioni relative ai rapporti di lavoro e alle relazioni sindacali e di impresa; e questo non potrà non importare l'inizio di
un processo di innovazione nel modo di concepire e di interpretare, da parte della giurisprudenza e della dottrina giuridica, i
complessi e importanti feno meni del mondo del lavoro. Tale inno·
vazione, a sua volta, potrà influire sull'ulteriore sviluppo della
legislazione in questa materia.
In tal modo verrà a stabilirsi un diretto rapporto t ra lo svi-510-
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Luglio· Agosto 1970
Statuto del lavoratori
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luppo della dinamica sindacale e quello del nostro diritto, settori
tra i quall sino ad ora esisteva una certa impenetrabilità e nociva
separazione.
2. Lo statuto dei lavoratori, oltre ad introdurre queste nuove prospettive di grande interesse nella legislazione italiana, tocca
direttamente aspetti cruciali della condizione operaia e stabilisce
delle norme che possono influire positivamente in ordine ad un
loro sostanziale miglioramento.
a) Innanzi tutto, per quanto concerne la posizione dei singoli
lavoratori, lo statuto consente di eliminare certi gravi abusi del
potere imprenditoriale.
Vanno ricordate a questo proposito le norme che vietano l'uso della
guardia giurata per controllare i lavoratori e lo svol gimento della attività lavorativa: il loro compito sarà d'ora innanzi limitato al solo con·
trollo in ordine alla conservazione del patrimonio azi endale (art. 2). In
questo stesso senso sono pure introdotti importanti limiti all'impiego nelle fabbriche dei controlli audiovisivi (art. 4) e alle perquisizioni personali (art. 6). Pure rilevanti sono le norme che sottraggono alla esecuzione
unilaterale delle direzioni aziendali e dei medici privati da loro dipendenti, le visite e i controlli sanitari, demandandoli agli i stituti previdenziali competenti o a istituti specializzati di diritto pubblico (art. 5).
b) I punti salienti dello statuto sono tuttavia quelli relativi
alle norme disciplinari e alla reintegrazione al loro posto di lavoro dei lavoratori licenziati senza giusta causa.
Quanto alle sanzioni disciplinari, la cui applicazione ha costituito
uno dei punti di maggiore sofferenza per i lavoratori in quanto spesso era
pretesto di pesanti discriminazioni contro le quali vi erano ben poche
possibilità di r icorso, lo stat uto (art. 7) stabilisce, oltre alla p ubblicità delle norme disciplinari, che nessuna sanzione possa essere inflitta ai lavoratori senza previa e tempestiva contestazione dell'addebito, e attribuisce
al lavoratore il dirittto di ricorrere all'assistenza del sindacato ed even·
tualmentc a un collegio di conciliazione ed arbitrato.
In materia di licenziamenti (art. 18), lo statuto integra e dà maggiore
efficacia alla recente legislazione sulla giu sta causa nei licenziamenti. 01·
tre a precisare il dovere dell'imprenditore di risarcire il danno subito dal
lavoratore licenziato in violazione della legge, introduce per il datore di
lavoro l'obbligo di reintegrare il lavoratore stesso al suo posto di lavoro.
3. Di notevole rilievo, per la loro portata innovativa e per lo
spazio che viene assicurato al sindacato nella fabbrica, sono infine le norme contenute nei titoli secondo, terzo e quarto.
Non solo vengono proibite le iniziative antisindacali dei datori
di lavoro, quali, ad es., condizionare l'assunzione o la continuazione dell 'impiego alla adesione o meno ai sindacati (art. 15), o
assegnare premi in d:maro che abbiano carattere discriminatorio
a danno di chi partecipa alle iniziative promosse dai sindacati
(art. 16), ma viene esplicitamente favorita la costituzione delle
rappresentanze sindacali di fabbrica (art. 19) e facilitato l'esercizio dell'attività sindacale.
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Alcune norme prevedono, in particolare: la concessione di permessi,
sia retribuiti che non retribuiti, ai membri delle rappresentanze sinda.
cali per l'espletamento del loro incarico (art. 23); la facoltà di affiggere
in luoghi adatti comunicati e informazioni sindacali (art. 25); il diritto
di svolgere azione di proselitismo; la raccolta di contributi sindacali anche mediante trattenute sulla busta paga (art. 26); l'assegnazione obbli.
gatoria da parte delle direzioni aziendali di locali per le riunioni degli
organismi sindacali di fabbri ca (art. 27). Lo statuto inoltre prevede facili·
tazioni (permessi e periodi di aspettativa) per i lavoratori chiamati ad incarichi sindacali provinciali e nazionali e per quelli chiamati a funzioni
pubbliche elettive (artt. 30-32).
Infine lo statuto, modificando le precedenti leggi in materia, riconosce una posizione determinante ai sindacati n elle commissioni di collo·
camento della mano d'opera (artt. 33-34), iniziando così in questo settore
una riforma che dovrà avere però nlteriori sviluppi.
4. L'importanza di queste norme appare chiaramente a chi ricordi le dure lotte e le tenaci opposizioni che il sindacato ha
dovuto, in passato, sostenere per a ffermarsi a livello aziendale, e
osservi come le garanzie offerte dallo statuto riguardano proprio
le rivendicazioni più duramente osteggiate dai datori di lavoro,
come il riconoscimento delle rappresentanze sindacali di fabbri·
ca oltre la commissione interna, le riunioni sindacali all'interno
dei luoghi di lavoro, l'azione di proselitismo sindacale e la diffu.
sione della stampa sindacale nelle fabbriche, e, infine , la trattenuta
dei contributi sindacali.
Si è quindi in diritto di ritenere che lo statuto segni l'inizio
di un'epoca nuova nelle relazioni industriali del nostro Paese, an·
che se non si può non rilevare come esso sia maturato troppo
tardi e in un momento di gravi tensioni sociali per cui, psicolo·
gicamente, il suo impatto e la sua forza innovativa ne vengono
sminuiti, ed esso rischia, pertanto, di non poter produrre rapidamente tutti gli effetti che si sarebbero potuti sperare in ordine a
un miglioramento dei rapporti di lavoro nelle aziende.
S. Quest'ultimo rilievo non ci permette però di aderire alle
critiche radicali nei confronti dello statuto che abbiamo sopra
r icordate, nè alle riserve avanzate dai comunisti durante il dibat·
tito parlamentare.
a) In risposta a chi contesta globalmente la validità del nuovo
strumento legislativo, va anzitutto rilevato che non si può tutto
attendere dallo statuto: esso infatti è di natura sua limitato, in
quanto non affronta, nè potrebbe farlo, i problemi più generali
della condizione operaia che devono invece trovare soluzione in
Sede politica, cioè in nuovi orientamenti della politica economica
generale del Paese. Esso è inoltre perfettibile, in quanto alcune disposizioni potrebbero essere migliorate e rese più efficaci: lo stesso Ministro del Lavoro, Donat-Cattin, nel concludere il dibattito
parlamentare ha dichiarato che, se l'« applicazione della nuova
legge non fosse pienamente puntuale, non si mancherà di renderla
più stringente con un nuovo provvedimento >>. Tuttavia lo statuto
rappresenta un complesso normativo sufficientemente organico e
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completo, per cui non appaiono pertinenti le critiche di coloro che
vorrebbero allargare il concetto di organizzazione sindacale rappresentativa in esso recepito.
b ) I comunisti motivarono la loro astensione dal voto sullo
statuto, rilevando che esso non tutela sufficientemente le libertà
costituzionali nelle fabbriche in quanto, pur garantendo la presenza dei sindacati e la libertà dell'iniziativa sindacale, non prevede uguale tutela per la libertà politica ed esclude la presenza e
l'azione dei partiti nelle aziende (21).
A parte il fatto che l'art. l dello s tatuto fa espressa menzione
del diritto dei lavoratori di manifestare liberamente il proprio
pensiero « senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di
fede religiosa » e che l'art. 8 fa divieto ai datori di lavoro di compiere indagini s ulle opinioni politiche dei lavoratori, bisogna chiaramente stabilire che se la fabbrica è il luogo privilegiato della
azione sindacale e non è quindi concepibile una libertà sindacale
senza libertà di svolgere in essa attività sindacale, non è altrettanto vero che la fabbrica sia luogo privilegiato anche per Io sviluppo di altre iniziative pure importanti per l'uomo, come quella
politica, che si esprime nell'attività dei partiti.
Ammettere nelle fabbriche assemblee politiche aperte ai partiti, potrebbe non solo compromettere l'unità sindacale dei lavoratori già difficile da realizzare, ma anche costituire un vero pericolo per l'autentica libertà politica dei lavoratori stessi. Se infatti
l'azione sindacale non può non avere prospettive anche politiche,
il suo rapporto con l'azione partitica deve impostarsi secondo uno
schema diverso da quello propugnato dal comunisti, che evidentemente è sottostante alle critiche del PCI allo statuto. L'auton<l·
mia nei confronti dei partiti, ch e il nostro sindacalismo va faticosamente conquistando, deve essere difesa aderendo fedelmente e
tenacemente alle ragioni cui si ispirava fin dall'inizio la lotta per
la incompatibilità tra incarichi sindacali e incarichi politici: lotta
il cui obiettivo non era solo quello di procurare al sindacato dirigenti a pieno tempo, ma principalmente quello di assicurare un
sindacalismo autonomo come fulcro e garanzia di una società veramente pluralista.
c) Quanto alla posizione di privilegio assicurata dallo statuto
alle organizzazioni sindacali più rappresentative e allo spazio che
sarebbe così negato agli altri gruppi n elle aziende, ci sembra di
dover osservare che il legislatore si è giustamente preoccupato di
evitare i rischi e gli inconvenienti di uno spontaneismo di base
che potrebbe essere strumentalizzato da gruppi e interessi estranei ai lavoratori. A questi ultimi infatti, attraverso il diritto di
assemblea, la nomina dei delegati di fabbrica e l'uso del referendum, è garantita la possibilità di intervenire efficacemente contro
le eventuali manipolazioni dell'apparato burocratico dei sindacati,
(21) Cfr. l'Unità, 15 maggio 1970, p. 2.
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la cui posizione di potere è del r esto già controllata dal processo
di democratizzazione in atto all'interno dei sindacati stessi.
La disposizione dello statuto, poi, che prevede alcune essenziali norme procedurali per la convocazione delle assemblee di
fabbrica e stabilisce in linea di massima gli argomenti di cui esse possono essere inves tite (22), non fa che salvaguardare, per
quanto di sua competenza, il prestigio e l 'autenticità delle assemblee s tesse, e concorre a evitare che esse siano ridotte al ruolo di
comuni comizi senza vera partecipazione degli interessati.
CONCLUSIONE
A nostro avviso, lo statuto costituisce una notevole piattaforma per il rilancio di una seria e incisiva azione sindacale nelle
fabbriche. A questo punto, ciò che sembra più necessario è un
momento di riflessione nel quale il sindacato ripensi la sua posizione e s tabilisca come u sare il nuovo potere che gli è stato riconosciuto, liberandosi da su gges tioni massimalis te e velleitarie: la
azione dei sindacati deve essere infatti in grado di affrontare le
complesse sit uazioni aziendali con precisi obie ttivi e seguendo
chiari canali d i costruttiva contestazione del potere imprenditoriale, nell'intento di migliorare progressivamente e profondamente
la condizione operaia.
In tale prospettiva è irrilevante la discussione se lo statuto
entri nella logica del sistema o se invece sia atto a determinarne
la rottura. Il problema n on è tanto quello di scardinare il sistema, m entre non si dis pone ancora di un modello alternativo, ma
quello di influire in modo determinante sulle s trutture sociali p er
cambiare i rapporti di potere a vantaggio delle categorie lavoratrici. Ora lo statuto, inserendo di pieno diritto la voce dei lavoratori e del sindacato nelle aziende, segna senz'altro un passo import ante in ques ta direzione.
Mario Relna
(22) L'articolo 20 dello statuto stabilisce: « l lavoratori hanno diritto
di riunirsi, nella unità produt tiva in cui prestano la loro opera, ju01·t
dell'orario di lavo1·o, nonchè durante l' orario di lavoro, nei limiti di dieci
ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. Migliori
condizioni possono esser e stabilite dalla contmttaztone collettiva.
Le riunioni che possono riguardare la generalità dei lavoratori o
gruppi di essi sono indette, singolarment e o congiuntamente, dalle
rappresentanze sindacali aziendali nell'unità produttiva, con ordine del
giorno su materie di i nteresse sindacale e del lavor o e secondo l'or dine dt
precedenza delle convocazioni, comunicate al datore di lavor o.
Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di la voro, dirigenti esterni del sindacato che ha costituito la r appresentanza
sindacale aziendale .
Ulteriori modalità per l'esercizio del dir itto di assemblea possono essere stabilite dai contratti collettivi di lavoro, anche aziendali ».
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