Modalità di attuazione dell`inserimento nella scuola, di

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Modalità di attuazione dell'inserimento nella scuola, di un ragazzo in
stato di handicap
Le modalità di attuazione dell'integrazione sono indicate nei commi 5,6,7,8, dell'art. 12, nonché
negli artt.13 e 14, Legge 104/92.
Ma sono gli accordi in sede locale che pongono le basi per un progetto più ricco possibile, in cui i
diversi soggetti firmatari devono sottoscrivere gli impegni finanziari concreti, atti a garantire la
realizzazione della piena integrazione scolastica dei ragazzi con deficit.
L’integrazione scolastica, fa parte di un progetto più ampio, globale ed individualizzato al tempo
stesso, che coinvolge non solo il singolo individuo ma anche tutte le realtà del territorio. Una vera
integrazione si realizza unicamente se al centro dell’attenzione si pongono non soltanto i bisogni
della persona con deficit, ma anche i suoi desideri, le sue risorse e le potenzialità nell’ambito
dell’apprendimento, della comunicazione, delle relazioni e della socializzazione. Essa deve
intendersi, come un processo dinamico, dialettico, di sviluppo delle potenzialità soggettive, e si
deve basare sul rispetto e la valorizzazione della diversità della persona con deficit, che deve
essere vista come risorsa, piuttosto che solo come portatrice di bisogni.
In quest’ottica assume una particolare rilevanza la costruzione di progetto educativo, derivante dal
confronto di tutte le Istituzioni e basato sulla messa in rete delle risorse umane e strumentali offerte
dal territorio, il cui coordinamento è necessario anche per evitare interventi frazionati ed inutili
dispersioni.
Tra queste risorse, un ruolo sempre più attivo deve essere riconosciuto alle famiglie, sia nella
formulazione del Profilo Dinamico Funzionale e del Piano Educativo Individualizzato, sia nella loro
verifica in itinere. L’adeguamento del sistema scolastico ai bisogni di formazione e crescita della
persona con handicap, la flessibilità organizzativa e di contenuti, aperta alla sperimentazione di
strategie multi-disciplinari, la progettazione congiunta, la realizzazione di progetti di orientamento e
di continuità educativa, l’attenzione alla prospettiva della vita adulta, diventano elementi essenziali
per la qualificazione del percorso di integrazione.
Si devono, in conclusione, porre in essere tutte le condizioni, secondo le diverse competenze
istituzionali, per rendere effettivo il diritto allo studio dell’alunno con deficit, rimuovere in definitiva,
tutti quegli ostacoli che, limitando di fatto il pieno sviluppo della persona, impediscono
l’uguaglianza dei cittadini, art. 2, 3 e 4 della Costituzione. Insomma, una maggiore aderenza
dell'intervento al bisogno e alle finalità dell'integrazione scolastica.
Alcuni dei punti della normativa applicativa:
Programmazione obbligatoria e coordinata tra Scuola Asl e Enti Locali
Le Regioni hanno l'obbligo di provvedere a che le AA.SS.LL. assicurino l'intervento medico e per
lo sviluppo cognitivo degli alunni in situazione di handicap, come affermato nella Legge Quadro
pubblicato sulla G.U. del 15/04/94 ( art.12, commi 5 e 6) (Pubblicato la prima volta nella G.U 6
aprile 1994, n. 79, il D.P.R. è stato ripubblicato, dopo la registrazione alla Corte dei conti, sulla
G.U. 15 aprile 1994, n. 87).
La programmazione obbligatoria e coordinata tra Scuola ASL e Enti Locali è stata
successivamente disciplinata dall'atto di indirizzo, D.P.R. 24/02/94, in relazione alla Diagnosi
Funzionale, al Profilo Dinamico Funzionale, al GLH, al Piano Educativo Individualizzato (PEI) e
alle verifiche degli interventi educativi.
1
INDIVIDUAZIONE DELL’ALUNNO COME PERSONA IN STATO DI HANDICAP
LEGGE 104/92
Relativamente a questo adempimento:
L’Azienda Sanitaria Locale ( unità operativa di neuropsichiatria infantile e psicologia
dell’età evolutiva):
1. Individua gli alunni che si trovano in condizione di deficit e redige la dichiarazione di
individuazione dell’alunno come persona di cui agli art. 3, 4, 12 della Legge 104/92
contestualmente alla redazione della diagnosi funzionale
Tale dichiarazione:
a) viene redatta a seguito di una richiesta della famiglia dell’alunno, al termine dei percorsi
diagnostici necessari, al momento della prima iscrizione alla sezione o classe iniziale del
percorso scolastico; in essa è espressamente indicato se l’alunno necessita di figura
assistenziale per l’autonomia e la comunicazione ai sensi dell’art. 13, comma 3, Legge
104/92 specificando gli obiettivi e gli ambiti di interventi relativi;
b) viene consegnata alla famiglia che avrà cura di presentarla alla scuola nel momento
dell’iscrizione per la frequenza dell’anno scolastico successivo, o entro i termini utili per
l’assegnazione dei docenti di sostegno (secondo le scadenze fissate annualmente dal
Ministero) se l’individuazione è di alunno già frequentante;
c) in qualsiasi momento del percorso scolastico dell’alunno, l’Azienda Sanitaria Locale,
sentita la famiglia, potrà redigere una comunicazione scritta con la quale notifica alla
scuola, attraverso la famiglia, la cancellazione della dichiarazione di individuazione
dell’alunno come persona di cui all’art. 3 della Legge 104/92, illustrando i miglioramenti
registrati che giustificano la predetta cancellazione.
Rilascia la certificazione in tempo utile per la definizione del fabbisogno di docenti di sostegno
(secondo le scadenze fissate annualmente dal Ministero l'assegnazione riferita all'anno
scolastico successivo).
Diritto della famiglia di avvalersi di specialisti privati
1. Qualora la famiglia non intenda avvalersi delle prestazioni professionali del personale
dipendente o convenzionato con l'Azienda Sanitaria Locale, il certificato redatto da uno
specialista privato, attestante la situazione di deficit, deve comunque essere convalidato dal
medico specialista dell'èquipe di neuropsichiatria dell'Azienda Sanitaria Locale, previa la
valutazione della sua congruità rispetto ai criteri adottati dall'Unità operativa. Se la famiglia
non intende avvalersi delle prestazioni della Azienda Sanitaria Locale, dovrà comunque
garantire le condizioni affinché‚ lo specialista che segue l'alunno rediga la Diagnosi
Funzionale e presti la propria collaborazione e consulenza alla scuola per la redazione del
Profilo Dinamico Funzionale e del Piano Educativo Individualizzato.
2. Qualora la famiglia risieda in Comune di altra provincia e si avvalga del personale di altra
Azienda Sanitaria Locale o personale di Azienda ospedaliera, la certificazione di deficit
viene vistata per presa visione da parte dell'èquipe di neuropsichiatria della Azienda
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Sanitaria Locale di …………..; tutti gli altri adempimenti rimangono di competenza degli
operatori dell'Azienda Sanitaria Locale o dell'Azienda Ospedaliera che hanno in carico
l'alunno.
Adempimenti delle Istituzioni scolastiche:
Il dirigente scolastico , prima della frequenza dell’alunno disabile, fornisce alle famiglie tutte le
informazioni necessarie affinché‚ possano accedere, qualora ve ne sia la necessità, alle
provvidenze previste dalla Legge 104/92.
1. Con il ricevimento della certificazione rilasciata dall'Azienda Sanitaria Locale prende
ufficialmente atto della presenza dell'alunno quale persona in condizione di deficit e si attiva
per predisporre quanto necessario per l'accoglienza e la frequenza.
2. Organizza un incontro con la famiglia al fine di avviare la collaborazione e di ampliare le
conoscenze riguardanti l'alunno anche in ambiti extra scolastici; contatta il Comune
interessato nei casi in cui sia segnalata l'esigenza di personale educativo assistenziale.
LA DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PREVISTA DALLA LEGGE 104/92
Diagnosi funzionale
A. L'Azienda Sanitaria Locale:
1.
Compila la Diagnosi Funzionale, contestualmente all'individuazione, utilizzando l'elenco dei
contenuti minimi in tempi utili per l'assegnazione del personale di sostegno o comunque entro
l’avvio dell’anno scolastico.
2.
Aggiorna la Diagnosi Funzionale ad ogni passaggio di grado scolastico. L'aggiornamento, se
necessario, sarà effettuato anche in un qualunque momento del percorso scolastico dell'alunno.
3.
Comunica al C.S.A. di competenza, entro il 30 maggio di ogni a.s.,l’elenco degli alunni che
necessitano di assistenza specialistica, in modo che i G.L.H. di Istituto possano disporre, in
tempo utile, di detta comunicazione per l’inoltro della richiesta all’Ente competente..
B. Le Istituzioni Scolastiche assumono i seguenti impegni:
1.
Acquisiscono la diagnosi funzionale agli atti e tengono conto delle informazioni in essa
contenute per l'organizzazione e la predisposizione dei percorsi di integrazione.
Profilo dinamico funzionale
A. L'Azienda Sanitaria Locale e le istituzioni scolastiche:
1. All'inizio del percorso scolastico dell'alunno in condizione di deficit, o nell'anno scolastico
della prima segnalazione, entro il mese di ottobre, concordano un incontro che vede la
partecipazione: del team docente che segue l'alunno, del referente dell'Azienda Sanitaria Locale che
lo ha in cura; dell'eventuale assistente, per la redazione del Profilo Dinamico Funzionale. Alla
redazione del profilo concorre la famiglia.
3
2.
Il Profilo è redatto in forma scritta, anche utilizzando la proposta di modello allegato al
presente accordo. Tutti coloro che partecipano alla elaborazione del Profilo Dinamico
Funzionale firmano il documento conclusivo.
3. Ad ogni passaggio di grado scolastico si procederà alla verifica e all'aggiornamento del Profilo
Dinamico Funzionale. L'aggiornamento, se necessario, sarà effettuato anche in qualunque momento
del percorso scolastico dell'alunno.
Piano educativo individualizzato
A. Adempimenti delle istituzioni scolastiche :
1. Assicurano che il team docente, con la collaborazione dei referenti dell'Azienda Sanitaria
Locale, dell'eventuale assistente comunale del dirigente scolastico e della famiglia: elabori,
articoli, verifichi il Piano Educativo Individualizzato.
2. Fanno in modo che‚ il Piano Educativo Individualizzato abbia le caratteristiche di un vero
progetto integrato, che tenga conto delle risorse esterne alla scuola, della collaborazione dei
referenti dell'Azienda Sanitaria Locale, del parere dell'alunno stesso e della sua famiglia, dei
servizi presenti sul territorio a cura dell'Amministrazione Comunale o Provinciale e di
eventuali Associazioni.
3. Assicurano che il Piano Educativo Individualizzato abbia i necessari collegamenti con il Piano
dell'offerta formativa dell'Istituto scolastico, nell'ottica di un disegno complessivo e coerente
delle scelte educative e organizzative della scuola.
L'Azienda Sanitaria Locale:
1. Partecipa alle riunioni scolastiche in cui si predispone e verifica il Piano Educativo
Individualizzato, illustrando anche i tempi e le modalità di svolgimento degli interventi
terapeutici e riabilitativi di cui l'alunno può avere bisogno.
2.
Partecipa alla elaborazione di un progetto unitario di integrazione dell'alunno, che allarghi al
territorio il lavoro compiuto all'interno della scuola.
3.
Assicura che gli incontri di lavoro tra gli operatori Azienda Sanitaria Locale e la Scuola, per
gli adempimenti di cui sopra e per la redazione del Profilo Dinamico Funzionale, si configurino
nel numero minimo di tre per ogni anno scolastico, ad eccezione per gli alunni certificati per la
prima volta o trasferiti da altra provincia, per i quali verranno concordate modalità particolari,
al fine della più approfondita e tempestiva conoscenza.
C. Le Amministrazioni Comunali e l'amministrazione provinciale:
1. Procedono, secondo le rispettive competenze, ad abbattere le barriere architettoniche e a
rendere gli edifici e gli spazi adeguati alla frequenza degli alunni in condizione di deficit.
2. Procedono, secondo le rispettive competenze, agli acquisti e alla fornitura degli arredi
speciali che si rendano necessari all'integrazione scolastica, in modo coordinato e integrato
con l'istituzione scolastica.
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3. Partecipano, attraverso le competenze dei diversi Assessorati (istruzione, trasporti, servizi
sociali, sport, cultura...) alla elaborazione di un progetto unitario di integrazione dell'alunno
che allarghi al territorio il lavoro compiuto all'interno della scuola, sentito il parere
dell'alunno stesso e della sua famiglia.
D. L’Amministrazione comunale di residenza dell'alunno: organizza i servizi di trasporto e di
assistenza specialistica necessari all'accesso e alla frequenza dell'alunno.
E. L'amministrazione provinciale: mette a disposizione servizi di supporto organizzativo del
servizio d'istruzione per gli alunni in condizione di deficit.
ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITA’ DIDATTICA NELLE ISTITUZIONI
SCOLASTICHE AUTONOME
A. Le istituzioni scolastiche, in persona del Dirigente scolastico:
1. Assicura che, nell'esercizio dell'autonomia scolastica, come espressa nel Piano dell'Offerta
Formativa, la flessibilità organizzativa e didattica e la corresponsabilità di tutte le componenti
scolastiche nella predisposizione del Piano dell'Offerta formativa, e del Programma Annuale
per gli acquisti di competenza, siano indirizzate a promuovere e garantire i processi di
integrazione scolastica e la personalizzazione dei processi di insegnamento-apprendimento di
tutti gli alunni, con particolare riguardo a coloro che si trovano in condizione di deficit.
2. Assicura che si costituisca ed operi all'interno dell'istituto il Gruppo di Lavoro per
l'Integrazione (G.L.H. di Istituto) e che dei risultati del lavoro da esso svolto si tenga conto
nell'elaborare il Piano dell'offerta formativa.
3.
Assicura un utilizzo del personale in servizio nell'Istituto (docente, ATA, assistenziale)
secondo criteri di funzionalità pedagogica e didattica, in coerenza con l'attuazione del POF .
4.
Garantisce la continuità educativa tra i diversi gradi di scuola, concordando forme di
consultazione tra insegnanti del ciclo inferiore e del ciclo superiore; assicura che il
trattenimento di un alunno presso una classe o un grado scolastico oltre il normale percorso sia
deliberato dagli organi competenti nell'interesse dello stesso e in conformità alle norme vigenti.
5.
Al passaggio tra diversi gradi di scuola, trasmette d'ufficio, previo consenso della famiglia,
tutta la documentazione personale dell'alunno alla scuola di nuova iscrizione.
LE RISORSE PROFESSIONALI
Personale docente specializzato per il sostegno
A. Il CSA:
1. Formula alla Direzione Regionale la proposta di dotazione organica di personale di sostegno
secondo la normativa in vigore e tenendo presente la proposta del Gruppo di Lavoro per
l'integrazione scolastica operante a livello provinciale, che analizza le richieste presentate
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dalle Istituzioni scolastiche e predispongono un'ipotesi di piano di riparto delle risorse
professionali disponibili.
2. Promuove iniziative provinciali (seminari, convegni, corsi di alta qualificazione) che
realizzino la cultura dell'integrazione.
B. Le Istituzioni scolastiche:
Il Dirigente Scolastico:
1. Entro il termine di definizione dell'organico (secondo le scadenze fissate annualmente dal
Ministero) presenta al GLH provinciale la documentazione del fabbisogno di docenti di
sostegno relativa all'istituto per l'anno scolastico successivo.
2. Ricevuta comunicazione del contingente di docenti di sostegno assegnato, procede alla
ripartizione delle risorse tra le classi coinvolte nel processo di integrazione, avvalendosi
della collaborazione della componente docente del Gruppo di Lavoro Handicap dell'Istituto,
tenendo presente sia le esigenze del singolo alunno sia i percorsi di integrazione progettati a
livello di istituto, in un quadro organico e coerente di utilizzo funzionale del personale.
3. L'Azienda Sanitaria Locale assume l'impegno di:
collaborare con l'istituzione scolastica per la formazione del personale, mettendo a
disposizione le proprie competenze e professionalità
Personale educativo assistenziale
Il Dirigente Scolastico opera affinché‚ il personale ausiliario dipendente dallo Stato assicuri
agli alunni in condizione di deficit l'assistenza di competenza della scuola. Restano, invece, di
competenza dell'Amministrazione Comunale i compiti di assistenza specialistica da svolgersi
con personale qualificato, come specificato nel presente articolo.
A. L'Amministrazione Comunale del comune di residenza dell'alunno si attiva in modo da:
1.
Fornire il personale qualificato per l'assistenza specialistica (definito anche nel presente testo
"personale educativo assistenziale") secondo i seguenti criteri, che troveranno integrazione in
una concertazione tra Istituzione scolastica e Amministrazione stessa, in modo che sia data
comunque risposta alle esigenze specifiche dell'alunno:
a) in base alle indicazioni contenute nella Diagnosi Funzionale e/o certificazione;
b) in base alla verifica finale del Piano educativo individualizzato;
c) in base al piano di utilizzo funzionale delle risorse professionali presenti nella scuola
elaborato dal dirigente scolastico. La programmazione dell’intervento di assistenza
specialistica deve avvenire sulla base di uno specifico progetto globale di integrazione,
formulato dal GLH di istituto.
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2. Garantire che il personale educativo assistenziale possa partecipare alle riunioni collegiali di
programmazione e verifica dell'attività educativa e didattica.
B. L'Amministrazione Provinciale:
Favorisce l’accesso dei Comuni alle informazioni e alle fonti di finanziamento disponibili. Si
attiva per la sottoscrizione dell’accordo di programma per quanto riguarda la ripartizione dei
fondi del diritto allo studio. Accordo di programma che è condizione indispensabile per
l'accesso ai fondi.
D. Le istituzioni scolastiche in persona del Dirigente scolastico:
1.
Entro il mese di maggio di ciascun anno, ricevuta comunicazione da parte del CSA relativa
agli alunni frequentanti il proprio istituto che necessitano di forme di assistenza specialistica,
formula la richiesta di personale educativo assistenziale, per l'anno scolastico successivo, alle
competenti Amministrazioni Comunali. La richiesta comprende una relazione che indichi le
modalità di utilizzo del personale educativo assistenziale richiesto.
2.
Assicura la necessaria ASSISTENZA di BASE tramite il personale ausiliario formato dalla
Regione……………., anche provvedendo a diverse distribuzioni del personale formato fra le
sedi dell’ISTITUTO. Lo svolgimento di tale attività dà luogo al riconoscimento di retribuzione
eccessiva (Funzione aggiuntiva) per conto e ai sensi del vigente CCNL.
FINANZIAMENTO ATTIVITA’ E DISTRIBUZIONE FONDI PROVINCIALI
1. Le Istituzioni scolastiche formulano le richieste in merito all’Assistenza specialistica.
2. Le Amministrazioni Comunali concordano, all’interno del distretto socio-sanitario di
riferimento, un piano congruente di richiesta finanziamento ai sensi della Legge regionale o tramite
i LIVEAS indicati nelle LINEE GUIDA PER LA FORMULAZIONE DEI PIANI DI ZONA
(riferimento: L. 328/2000) .
3. L’Amministrazione provinciale, con i fondi del Diritto allo Studio (Legge regionale), finanzierà
PRIORITAMENTE i progetti per la realizzazione dell’ASSISTENZA SPECIALISTICA
presentati dalle Amministrazioni Comunali entro il 15 giugno di ogni anno.
ALLEGATI
1. Codici diagnostici utilizzabili per l'individuazione
2. Elenco dei contenuti minimi per la redazione della Diagnosi Funzionale
3. Modello per la stesura del Profilo Dinamico Funzionale
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Allegato 1
Codici diagnostici utilizzabili per l’individuazione dell’alunno come persona il condizione di
deficit ai sensi della Legge 104/92
1. DISTURBI NEUROMOTORI
1.10
1.20
Esito di paralisi cerebrale infantile
1.11
emiplegia senza movimenti discinetici
1.12
emiplegia con movimenti discinetici (distonici, atetosici)
1.13
tetraplegia senza movimenti discinetici
1.14
tetraplegia con movimenti discinetici (distonici, atetosici)
1.15
atassia
Malattia neuromuscolare
1.21
distrofia
1.33
altre malattie muscolari
1.30
altri disturbi neuromotori
2. DISTURBI SENSORIALI
2.10
2.20
Ipoacusia
2.11
trasmissiva di grado medio
2.12
trasmissiva di grado grave o profondo
2.13
neurosensoriale di grado medio
2.14
neurosensoriale di grado grave o profondo
Deficit Visivo
2.21
di grado medio
2.20
di grado grave o profondo
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3. DISTURBI SETTORIALI DELLO SVILUPPO
3.10
Disturbo specifico di linguaggio
3.20
Disturbo dell’attenzione
3.21
disturbo dell’attenzione senza iperattività
3.22
disturbo dell’attenzione con iperattività
3.30
Disprassia
3.40
Disturbo specifico di apprendimento
3.50
3.41
della lettura e/o della scrittura
3.42
del calcolo
3.43
mista
Ritardo di apprendimento (entro gli otto anni)
4. DISTURBI GLOBALI DELLO SVILUPPO
4.10
Ritardo mentale
4.11
di grado lieve
4.12
di grado medio
4.13
di grado grave
4.20
Ritardo psicomotorio (entro i sei anni)
4.30
Borderline cognitivo
4.40
Disturbo generalizzato dello sviluppo
4.41
di tipo non autistico
4.42
di tipo autistico
5. DISTURBI DELLO SVILUPPO AFFETTIVO-RELAZIONALE
5.10
Inibizione affettiva delle condotte intellettive
5.20
Disturbo della sfera emozionale
9
5.30
5.21
di tipo depressivo
5.22
di tipo ansioso
5.23
di fobico-ossessivo
Disturbo di personalità
5.31
disturbo borderline di personalità
4.32
disturbo psicotico
Allegato 2
Elenco dei contenuti minimi per la redazione della diagnosi funzionale
La Diagnosi Funzionale è redatta su carta intestata dell'Azienda ASL contiene in forma di
relazione la descrizione del quadro clinico rilevato durante il percorso diagnostico, oltre ad alcune
indicazioni delle potenzialità evolutive sulle singole aree.
Le aree su cui la Diagnosi Funzionale si esprime sono le seguenti:
1.
Area cognitiva: in questa sezione si descrivono le dotazioni di base e le entità cliniche delle
condizioni di insufficienza mentale, con particolare riferimento alle capacità di integrazione
cognitiva applicate a materiale logico-verbale e logico-operativo.
2.
Area linguistica: in questa sezione si descrivono i livelli di Comprensione verbale (lessicale e
morfosintattica), di Produzione verbale, rispetto allo sviluppo fonetico e fonologico, al
patrimonio lessicale ed alla struttura sintattica, oltre che al livello semantico-pragmatico della
comunicazione verbale, e l'uso dei linguaggi alternativi e/o integrativi.
3.
Area neuropsicologica: in questa sezione si descrivono:
a)
le caratteristiche della memoria, in relazione alle dotazioni mnesiche a breve e da lungo
termine ed alle strategie di apprendimento di nuove informazioni;
b)
le funzioni attentive, in relazione alla focalizzazione ed al mantenimento dei livelli
attentivi;
c)
L' organizzazione spazio-temporale.
4.
Area degli apprendimenti: in questa sezione si descrivono le acquisizioni di lettura,
relativamente ai pararnetri di rapidità, correttezza e comprensione del testo scritto; scrittura,
relativamente all'evoluzione del grafismo e dell'ortografia; calcolo, relativamente
all'acquisizione dei fatti numerici e delle procedure aritmetiche.
5.
Area sensoriale: in questa sezione si descrivono il tipo e il grado dei deficit visivo, uditivo o
tattile e l'utilizzo degli ausili.
6.
Area motorio-prassica: in questa sezione si descrivono la motricità globale, la motilità fine, le
prassie bucco-facciale, ideativa ed ideomotoria, costruttiva e del disegno.
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7.
Area dell'autonomia: in questa sezione si descrive il grado di autonomia personale e sociale.
8.
Area relazionale: in questa sezione si descrivono le modalità di relazione interpersonale ed il
livello di funzionamento psicologico in relazione all'area del Sè, all'autostima, al rapporto
oggettuale, alla tolleranza, alle frustazioni.
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