DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA Cattedra di Diritto dell’Arbitrato Interno I RAPPORTI TRA ARBITRO E GIUDICE RELATORE Chiar.ma Prof.ssa Roberta Tiscini CORRELATORE Chiar.mo Prof. Bruno Capponi ANNO ACCADEMICO 2014-2015 CANDIDATA Bianca Barbieri Matr.116143 I rapporti tra arbitro e giudice. INDICE INTRODUZIONE. ........................................................................................ 5 1. L’arbitrato nel diritto romano. ................................................................... 5 2. L’arbitrato nell’ età comunale. ................................................................ 12 3. I codici degli Stati successori: il recepimento dell’ arbitrage. ................ 14 4. L’unificazione: l’ Italia unita e l’unità della legislazione. ....................... 15 4.1 Il tramonto del codice del 1865: l’ Italia all’ alba del codice vigente. .................................................................................................................. 18 4.2 L’ arbitrato “in hodierna die”. .......................................................... 20 5. La riforma della L. 9 febbraio 1983, n. 28............................................... 23 6. La giurisdizionalizzazione dell’ arbitrato nella riforma del 1994............ 25 7. La riforma organica del 2006. ................................................................. 28 CAPITOLO I NOZIONI PRELIMINARI. 1. La Convenzione di arbitrato, la premessa del potere arbitrale............ 32 1.2 La condizione per la sostituzione del potere arbitrale a quello giudiziario. Il libero consenso delle parti. ............................................ 35 1.3 Segue. Il consenso e il divieto di arbitrato obbligatorio: aut finis aut transitus. ............................................................................................... 38 1.4 Segue. L’ indisponibilità del diritto, la linea di confine tra il processo arbitrale e quello giurisdizionale. .......................................... 43 1.4.1 Segue. Gli "indizi" sull' indisponibilità del diritto. ..................... 46 2. L’ ammissibilità del regolamento preventivo di giurisdizione in presenza di un patto compromissorio per arbitrato estero. Mors quid est? .................................................................................................................. 48 2.1. Segue. Arbitro e giudice, “il via” alla potenziale fungibilità ......... 55 con la sentenza 527/2000 delle Sezioni Unite della Suprema Corte. ... 55 2.2 La natura dell’ arbitrato tra pubblico e privato. .............................. 58 3. La forma della convenzione arbitrale (ad substantiam o ad probationem?). ......................................................................................... 63 3.1 Segue. La funzione dell’ interpretazione della convenzione arbitrale nei rapporti tra arbitro e giudice: la (massima) estensione del potere arbitrale. ................................................................................................ 64 3.2 Segue. ............................................................................................. 65 Interpres, ubi es? .................................................................................. 65 3.3 Segue. La conoscenza degli arbitri in merito azioni promosse avverso convenzione arbitrale come regola generale. .......................... 67 1 I rapporti tra arbitro e giudice. 4. La sostituzione del giudice con l’arbitro, la conseguenza (naturale) della convenzione arbitrale. ..................................................................... 71 5. Lodo e sentenza: differenze. ................................................................ 77 5.1 segue Le conseguenze del lodo “sbagliato”: la responsabilità degli arbitri. ................................................................................................... 80 5.2 Segue. La responsabilità del giudice alla luce della garanzia del giusto processo. .................................................................................... 82 6. L’ istruzione probatoria e le misure cautelari tra processo arbitrale e giurisdizionale. Differenze di “genere”. .................................................. 85 7. L’arbitato societario. Rinvio. ............................................................... 92 CAPITOLO II LA TRANSLATIO IUDICII 1. L’exceptio compromissi: natura. .......................................................... 94 1.1. Tesi a favore della ricostruzione dell’exceptio compromissi quale questione di merito. .............................................................................. 94 1.1.2 Tesi a favore (e contro) la ricostruzione dell’exceptio compromissi come “eccezione di incompetenza”. ............................... 98 1.1.3 L’approdo della Corte Costituzionale e la qualificazione dell’exceptio compromissi come questione di rito. ............................ 102 2. Gli effetti, ut exterior, della decisione sull’ exceptio compromissi. .. 107 2.1 segue. Impugnabilità della sentenza che decide sulla eccezione di compromesso. ..................................................................................... 111 3. La translatio nei rapporti tra arbitro e giudice. Iam tempus est! ...... 114 3.1 La translatio iudicii: l’ordinanza della Corte di Cassazione 22022/2012. ........................................................................................ 115 3.2 La sentenza 223/2013 Corte Cost. Fatto e principi. ..................... 116 3.2.1 Profili di diritto della sentenza 223/2013 Corte Cost. :Fungibilità tra arbitro e giudici non “potenziale” ma “effettiva”. ...................... 119 4. Le conseguenze dell’arrêt 223/2013 Corte Costituzionale. ....... 122 4.1 La previsione della Consulta sulla “applicazione di regole corrispondenti” all’ art. 50 c.p.c. ....................................................... 125 5. La translatio arbitrale nel Dl. 132/2014. ....................................... 130 5.1 Modalità di realizzazione dell’ arbitrato endoprocessuale. .......... 135 5.2 Arbitro e giudice: due rette incidenti che giacciono sullo stesso piano (il processo) e si incontrano in un punto (il trasferimento in arbitrato)? ........................................................................................... 141 5.3 Arbitrato di prosecuzione. Osservazioni. ..................................... 145 2 I rapporti tra arbitro e giudice. CAPITOLO III ARBITRATO E PROCEDIMENTI SPECIALI. 1. Arbitrato e fallimento: rapporti. ......................................................... 149 1.1 Efficacia della clausola compromissoria a fronte della dichiarazione di fallimento. ................................................................ 150 1.2 La regola dell’inderogabilità del foro........................................... 152 1.3 L’accessorietà della clausola arbitrale rispetto al contratto in cui essa è contenuta. ................................................................................. 156 1.4 Sospensione e interruzione. .......................................................... 158 2. Il rapporto tra procedimenti sommari e arbitrato. .............................. 159 2.1 Procedimenti diretti all’emissione di un decreto ingiuntivo. ....... 160 2.2 Previsione dell’utilizzabilità ex latere partis del procedimento monitorio. ........................................................................................... 162 2.3 L’arbitrato nei procedimenti monitori e di convalida di licenza e sfratto .................................................................................................. 164 3. Arbitrato in materia di controversie di lavoro e agrarie. .................... 165 3.1. Arbitrato e controversie di lavoro. .............................................. 166 3.2 L’ inoppugnabilità del lodo: l’art. 412 c.p.c. ................................ 167 3.3 La clausola compromissoria. ........................................................ 170 3.4 Il procedimento e l’art. 412-quater c.p.c. ..................................... 171 3.5 L’inoppugnabilità del lodo arbitrale in materia di lavoro. .......... 174 3.6 L’ammissibilità del procedimento arbitrale in materia agraria. Le ragioni. ................................................................................................ 175 3.7 Tipologia di rito. ........................................................................... 178 L’applicazione del rito del lavoro. ..................................................... 178 3.8 Il trasferimento in arbitrato nelle controversie agrarie. ............... 179 4. Arbitrato bancario e finanziario. ........................................................ 182 4.1 Organizzazione dell’A.B.F. e relativo procedimento. .................. 184 4.2 L’efficacia della statuizione dell’A.B.F. ...................................... 187 4.3 La facoltà del ricorso al T.A.R. per l’annullamento della decisione…………………………………………………………….189 5. L’arbitrato del consumatore. ....................................................... 190 5.1 L’arbitrato nei contratti del consumatore. .................................... 193 5.2 La vessatorietà della clausola compromissoria nei contratti del consumatore: posizione della dottrina. ............................................... 194 5.3 La devoluzione in arbitri della class action ex. art. 140-bis cod. cons. .................................................................................................... 195 5.4 I limiti di derivazione comunitaria in materia di abusività della clausola compromissoria. ................................................................... 198 6. L’arbitrato e la P.A.: rapporti tra autonomia contrattuale e autorità. . 200 6.1 Arbitrabilità delle controversie. .................................................... 201 6.2 Segue. Arbitrabilità delle controversie in cui la P.A. agisce come privato. ................................................................................................ 202 3 I rapporti tra arbitro e giudice. 6.3 L’assoggettabilità ad arbitrato della cd. pregiudiziale amministrativa. ................................................................................... 204 6.4 Arbitrato della P.A.: le modalità di stipulazione della convenzione di arbitrato. ......................................................................................... 206 7. L’arbitrato sportivo. Natura irrituale. ................................................. 207 7.1 Il “vincolo di giustizia” e l’ambito oggettivo dell’arbitrato sportivo. ............................................................................................................ 209 7.2 Rapporti tra Giudice e Arbitro nell’arbitrato sportivo. ................ 213 8. I profili processuali dell’arbitrato societario. ..................................... 214 8.1 La domanda di arbitrato. ............................................................. 217 8.2 L’efficacia del lodo nei confronti della società e dei soci che siano terzi. ................................................................................................... 220 BIBLIOGRAFIA. ...................................................................................... 221 4 I rapporti tra arbitro e giudice. INTRODUZIONE. 1. L’arbitrato nel diritto romano. L’arbitrato è un istituto giuridico molto antico, di cui una prima testimonianza si rinviene perfino nella narrativa greca, nel mito del c.d. giudizio di Paride1. Ai fini della comprensione dell’istituto in esame è essenziale il riferimento alla sua storia, che consente di comprendere, oggi, l’importanza dell’ arbitrato2. L’arbitrato sorge quando si sviluppa nell’uomo la consapevolezza che al sopruso non si sarebbe più dovuto reagire con la vendetta privata ma, piuttosto, con la giustizia; rappresenta, pertanto, una forma embrionale di espressione del bisogno di civiltà. Infatti si avverte la necessità che le controversie vengano risolte da un uomo che sia terzo rispetto alle parti e che per volontà delle stesse – ormai disponibili a rinunciare alla violenza – individui la regola di giustizia da applicare al caso concreto. 1 In questo episodio mitologico si narrava che Zeus, avendo allestito un banchetto per il matrimonio di Peleo e Teti, avesse omesso di invitare Eris, la dea della discordia. La dea per vendicare l’oltraggio subito avrebbe fatto cadere sul banchetto organizzato in onore delle nozze di Peleo e Teti, futuri genitori di Achille, una mela d’oro intitolata “alla più bella”. La mela avrebbe scatenato una lite tra tre delle dee presenti, cioè Era, Atena e Afrodite, le quali avrebbero chiesto a Zeus di decidere chi fosse la più bella e a chi spettasse la mela. Zeus, a sua volta, avrebbe stabilito che a decidere sarebbe stato Paride, il più bello dei mortali. Si denota come, in questo episodio, la lite venisse devoluta a un terzo imparziale, Paride. É apparso, quindi, corretto individuare in questo mito la prima forma, seppur solo narrativa, di arbitrato. ILARIA PATTA, Storia ed evoluzione dell’ arbitrato in Italia; La nuova procedura civile, 2013, 159 ss. 2 MARAINI, aspetti negoziali e aspetti processuali dell’arbitrato, Torino, 1966, 1 ss., 5 I rapporti tra arbitro e giudice. In questa fase la funzione di arbitro viene esercitata dai saggi, dai dotti3, da coloro il cui verdetto, per la loro posizione nel gruppo, avrebbe goduto di autorità4. L’esigenza dettata dall’umana giustizia, che ha dato vita all’arbitrato, deve essere valutata nell’ambito della disciplina legale da attribuirgli. Le radici legali dell’istituto, infatti, risalgono al diritto romano, in cui l’arbitrato non era però ancora uno strumento alternativo (rispetto al pretore) di risoluzione delle controversie5. Nel diritto romano, in un primo momento, l’istituto arbitrale era inidoneo a produrre effetti giuridici obbligatori, essendo confinato nell’area del compromissum che costituiva un “nudum pactum”6 il quale “obligationem non parit” 7. All’epoca, infatti, per lo sfavore del pretore, l’accordo con cui le parti decidevano di deferire una controversia all’arbitro non era rilevante per l’ordinamento giuridico romano, tanto che, semplicemente, colui il quale si 3 Attualmente alcune popolazioni del nord africa, come gli Amazigh, fanno uso di un arbitrato (ancora in forma embrionale) in cui è il sarcedote del mercato a dettare le regole per la risoluzione delle liti commerciali fra gli stranieri. Vd. CAPPONI, antologia: giornale di scienze, lettere e arti, Vieusseux, 1830, pag. 129 4 Nel 300 a.c. d’altronde Meandro di intitola una sua commedia Epitrépontes (Έπιτρέποντες) ovvero Arbitrato. Nella commedia sorge una lite tra Davo e Sirisco: avendo Davo trovato un bambino e avendolo consegnato al secondo, i due controvertevano sulla proprietà dei gioielli che l’infante portava con sé. Si decide di devolvere la lite a un terzo, appunto, l’arbitro 5 Marrone, Sull’ arbitrato privato nell’ esperienza giuridica romana, in Rivista dell'arbitrato, 1996, 7; ASTUTI G., Mos italicus e Mos Gallicus nei Dialoghi De iuris civilis interpretibus di ALBERTO GENTILI, Bologna, 1937. 6 MELILLO, Patti, Enc. Dir. XXXII, 1982, 486 ss. 7 Il compromissum costituiva un accordo dei litiganti e dell’arbitro, cd. receptum arbitrii. Vd. mauale di diritto romano contenente la teoria delle istituite e oreceduto da un’introduzione allo studio del diritto romano Mackeldey, Ferdinand(pag. 289); MARRONE, Sull’ arbitrato privato nell’ esperienza giuridica romana, in Rivista dell'arbitrato, 1996, 2 ss.; ASTUTI G., Mos italicus e Mos Gallicus nei Dialoghi De iuris civilis interpretibus di ALBERTO GENTILI, Bologna 1937. 6 I rapporti tra arbitro e giudice. fosse reso inadempiente al pactum arbitrale avrebbe dovuto corrispondere una poena, cioè un equivalente in denaro8 . Il pagamento della poena era subordinato, tuttavia, a un accordo convenzionale: la stipulatione poena. Tali stipulationes, che erano avvinte da un collegamento unidirezionale al compromissum, se previste sarebbero state rilevanti per l’ordinamento. Conseguentemente con il sistema della stipulationes, il compromissum era tutelato, anche se solo parzialmente9. Tuttavia, poiché il patto arbitrale era tutelato solo se fosse con esso presente la stipulationes poena, la sua esistenza non poteva essere dedotta in via principale (mediante un’azione) ma solo in via subordinata (mediante una eccezione)10. Solo con Giustiniano venne attribuita al pactum la qualifica di “legittimum” con la conseguenza che, il pactum, traendo efficacia di per sé, e non dalla stipulationes poene, poteva essere fondamento di un actio in factum11. Vi erano anche altri mezzi per assicurare l’esecuzione del compromissum: in particolare ove vi fossero state le bilaterali stipulationes poene e il compromissum fosse stato sottoscritto – ovvero fosse stato confermato dai fatti concludenti della parte 12 – Giustiniano accordò al convenuto “un exceptio, e all’attore vincente un’actio in factum”13. 8 MARRONE, Sull’ arbitrato privato nell’ esperienza giuridica romana, in Rivista dell'arbitrato, 1996, 7; 9 La tutela è nel testo definita parziale in quanto arbiter ex compromisso, non formava giudicato e, quindi, non poteva formare oggetto di appello; TALAMANCA, Ricerche in tema di compromissum, Milano, 1958, 568 ss.;, MARRONE, Sull’ arbitrato privato nell’ esperienza giuridica romana,in Rivista dell'arbitrato, 1996, 7; 10 MARRONE, Sull’ arbitrato privato nell’ esperienza giuridica romana,, in Rivista dell'arbitrato, 1996, 7;. 11 MARTONE, arbiter- arbitrator, Forme di giustizia privata nell’ età del diritto comune, Napoli, 1958, 28; MARRONE, Sull’ arbitrato privato nell’ esperienza giuridica romana,in Rivista dell'arbitrato, 1996, 7; 12 Costituiva segno di approvazione del compromissum, l’assenza di contestazione per dieci giorni vd mackeldey, ferdinand 1834, Corso di diritto romano, 222 13 mackeldey, ferdinand, Corso op. cit., 222; MARRONE, Sull’ arbitrato privato nell’ esperienza giuridica romana, op. cit., 7 ss. 7 I rapporti tra arbitro e giudice. La necessità di dettare regole precise a tutela delle parti in materia di compromissum si manifesta nel corso del I sec. a.c. quando viene emanato l’edictum c.d. de receptis, nel quale si legge “qui arbitrium pecunia compromissa receperit, eum sententiam dicere cogam".14 Poiché nessuno – allora come oggi – poteva essere obbligato ad un “factum precise”, l’arbitro non poteva essere obbligato a pronunciarsi. Di conseguenza la locuzione “sententiam dicere cogam” implica la realizzazione di una tecnica di esecuzione indiretta, realizzata mediante la minaccia all’ arbiter di una multa15. Ove emessa, la decisione resa dall’arbitro sarebbe stata inappellabile16, fatta salva la facoltà – nel caso di sentenza iniqua – di opporre l’ exceptio doli all’avversario che avesse esperito l’azione della stipulaziones poena17. Questo tipo di procedimento arbitrale si presume essere stato adottato con particolare frequenza nella pratica prima dell’avvento del processo formulare, la cui impronta è costituita proprio dall’arbitrato.18 Tuttavia il compromissum – diversamente dal processo formulare – non dava origine a una decisione esecutiva e non legittimava ad actiones, tantomeno all’ actio iudicati e, mentre il judex doveva proferire sul fatto e 14 Ciò comportava che, ove l’arbitro si fosse rifiutato di esercitare le sue funzioni, il pretore avrebbe “sententiam dicere”, ovvero avrebbe pronunciato sentenza; MARRONE, Sull’ arbitrato privato nell’ esperienza giuridica romana, op. cit., 7 ss. 15 Furono contestualmente estese le poene: ora dirette non solo alla parte che avesse disatteso il compromissum, ma anche alla parte che, pur eseguendolo, fosse stata assente alle successive udienze istruttorie e, al contempo, sarebbe stata soggetta alla poena la parte che prima dell’emanazione della decisione avesse adito la giustizia ordinaria cfr. MARRONE, ibidem.; 16 MARTONE, arbiter- arbitrator, Forme di giustizia privata nell’ età del diritto comune, Napoli 1958, 28. 17 MARRONE, Sull’ Arbitrato op. cit., 8 ss. 18 MARRONE, Sull’ Arbitrato op. ult. Cit., 8 ss.; secondo l’ Autore “questo arbitrato preformulare - come si disse - fu assorbito nel processo formulare (…) con la nascita del nuovo modus procedendi si era data soddisfazione a quelle esigenze che erano state alla base della sua diffusione”. 8 I rapporti tra arbitro e giudice. sul diritto in forza di espressa previsione di legge o in funzione di formule da questi stabilite, l’ arbiter decideva le cause bonae fidei, secondo equità19. Inoltre a differenza del giudice, l’arbitro non era soggetto a limitazioni di sorta tanto che si affermava che “totius rei arbitrium habuit, et potestatem”20. Al fine di favorire il ricorso all’ arbitrato, nel Digesto si introduce una disposizione che imponeva il pagamento di una poena da parte di chi avesse presentato domanda davanti al giudice su una questione già oggetto di decisione arbitrale21. Dall’ arbiter il diritto romano distingueva l’arbitrator22, il quale aveva la legittimazione a pronunciarsi sui soli effetti di un negozio giuridico23 e che, in epoca moderna, viene denominato come arbitraggio o arbitramento24. In età post-classica si assiste al declino dello strumento arbitrale. Indubbiamente, influisce sul disuso di tale strumento il contesto storico dal momento che, il IV secolo è, come noto, il secolo dell’ Impero romano, cioè di un governo fondato sull’ accentramento di potere, sicché l’arbitro viene, in quest’epoca, quasi a scomparire come figura individuale e autoreferenziale venendo, infatti, assimilato al giudice25. Di tale tendenza costituisce sicuramente una testimonianza la Costituzione del 386, di Graziano, Valentiniano e Teodosio, in cui l’arbitrato viene 19 MARRONE, Sull’ Arbitrato, op. cit., 8 ss.; MACKELDEY, FERDINAD, Corso, op. cit., 222; 20 MARAINI, Aspetti negoziali e aspetti processuali dell’ arbitrato. Contributo alla dottrina dell’ arbitrato, Milano, 1996, 22; per approfondimenti si veda MARRONE, Sull’ Arbitrato op. cit., 1 ss. 21 GALANTE, natura ed efficacia delle sentenze degli arbitri, Napoli, 1906, 124 ss.; MARRONE, Sull’ Arbitrato op. cit., 9 ss. 22 F. BONIFACIO, voce Arbitro e arbitratore (Diritto romano), in Noviss. dig. it., I, Torino, 1958, 927 ss.; MARRONE, Sull’ Arbitrato op. cit., 8 ss. 23 ALPA, VIGORITI, Arbitrato. Profili di diritto sostanziale e di diritto processuale, Torino, 2013, 7 ss. 24 TALAMANCA, Ricerche in tema di "compromissum", Milano, 1958, 517; MARRONE, Sull’ Arbitrato, op. cit., 10 ss. 25 MARRONE, Sull’ arbitrato op. cit, 8 ss.; sul tema si veda anche ALPA, VIGORITI, Arbitrato. Profili di diritto sostanziale e processuale, Milano, 2013, 7 ss. 9 I rapporti tra arbitro e giudice. associato alle forme del processo ordinario26. Un’ inversione di tendenza si registra nel 529 a.C. con Giustiniano, il quale promulgò la costituzione C. 2.55.4., che regolava le modalità di svolgimento e gli effetti derivanti dai compromessi sottoposti a giuramento27. Con la Costituzione in esame, inoltre, si estende l’obbligo di giuramento anche all’arbitro e, ove le parti e gli arbitri avessero prestato il giuramento solenne, il laudum avrebbe prodotto un risultato simile all’efficacia esecutiva28, tanto che si accordava alle parti un actio in factum29 su cui era fondata l’esecutività del laudum.30 In questo periodo si accentua la tendenza ad accostare – almeno in materia esecutiva – la funzione arbitrale a quella giurisdizionale , come conferma la C. 3.1.14.1 ove si legge “vel qui ex iurisdictione sua iudicandi habent facultatem vel qui ex recepto (id est compromisso, quod iudicium imitatur) causa dirimendas suscipiunt”31. D’altronde, in questo periodo, l’arbitrato acquista effetti interruttivi sulla prescrizione32, cioè quegli effetti che in Italia sarebbero stati introdotti solo con la riforma del 199433. Per quanto concerne la legittimazione processuale, l’arbitrato poteva essere proseguito dagli eredi e veniva escluso, come si desume dal Tractatus de arbitris, di Lanfraco da Oriano, ex multiis per i crimina o i delicta infamanti 26 MARAINI, Aspetti negoziali e aspetti processuali dell’ arbitrato. Contributo alla dottrina dell’ arbitrato, Torino, 1996, 1, MARRONE, Sull’ arbitrato op. cit., 14 ss. 27 MARRONE, Sull’ arbitrato op. cit., 12 ss. 28 Infatti, al paragrafo sei della costituzione si usa la locuzione “omnimodo per actionem in factum eum compelli ea facere quibus consensit” cfr. MARRONE, op. cit.; op. cit., 12 ss. 29 MARAINI, Aspetti negoziali e aspetti processuali dell’ arbitrato. Contributo alla dottrina dell’ arbitrato, 1996, 14 e MARRONE, Sull’ arbitrato op. cit, 14 vd. nota 50. 30 IZZO, La convenzione arbitrale nel processo: Studio sui rapporti tra arbitrato e giurisdizioni statuali, Torino, 2013, 28. 31 MARRONE, Sull’ arbitrato op. cit., 14 ss 32 C.2.55.5.3, vd. anche MARRONE, Sull’ arbitrato op. cit., 15 ss 33 IZZO, La convenzione arbitrale nel processo: Studio sui rapporti tra arbitrato e giurisdizioni statuali, Torino, 2013, 28. 10 I rapporti tra arbitro e giudice. e per le questioni sullo status libertatis34, inoltre non potevano ricoprire la carica di arbitri 35 gli incapaci o coloro che, pur non essendo incapaci, si erano macchiati di crimini36. Nel 539 Giustiniano abolì l’ arbitrato giurato sostenendo la superfluità del giuramento, posto che le parti spesso commettevano spergiuro sottraendosi all’obbligo dell’osservanza del laudum: si ritorna al compromissum soggetto alla poena, ovvero alla corresponsione di una multa in caso di inadempimento.37 Nonostante ciò, nel diritto giustinianeo l’arbitrato non viene ancora procedimentalizzato. Rimangono ferme tanto la possibilità di introdurre il giudizio dinnanzi al giudice – seppure previo pagamento della poena pattuita –, quanto l’arbitrium merum che, in quanto tale, non era soggetto a controlli né garanzie 38. Tuttavia, quando si diffondono le solitates e i collegia – in cui le decisioni sono rimesse all’ arbitrium boni viri – si assiste al consolidamento del fenomeno arbitrale39 . 34 Per approfondimenti si veda Tractatus de arbitri, Lanfraco da Oriano, edito tra il 1548 e il 1550 35 Ex multis, Digesto 4. 8. 32. 41. 7.; vd. anche MARRONE, Sull’ arbitrato, op. cit., 14 ss. 36 MARRONE, Sull’ arbitrato, op. cit., 14 ss. 37 MARRONE, Sull’ arbitrato, op. cit., 14 sulla nozione di giuramento si veda MARAINI, Aspetti negoziali, op. cit., 14 ss., 14 e IZZO, La convenzione arbitrale nel processo: Studio sui rapporti tra arbitrato e giurisdizioni statuali, Torino, 2013, 28 38 GALANTE, Natura ed efficacia delle sentenze degli arbitri, Studi F, Napoli, 124 ss.; MARRONE, Sull’ arbitrato, op. cit., 14 ss. 39 MARRONE, Sull’ arbitrato, op. cit, 14 ss. 11 I rapporti tra arbitro e giudice. 2. L’arbitrato nell’ età comunale. In età medievale40 si assiste all’ indebolimento del potere pubblico, a fronte della diffusione delle episcopalis audentia41: i credenti, a cui era accordata la facoltà di rivolgersi al vescovo, preferivano assoggettarsi al giudizio del Suo Tribunale piuttosto che a quello dei Tribunali statali42. Almeno in un primo momento, pertanto, indebolendosi il monopolio statale, ritrova vigore il fenomeno arbitrale43 e, infatti, nell’età comunale si assiste a una rinascita dell’arbitrato44: si introducono gli arbitrati laici necessari .45 Una parte della dottrina ha qualificato tale fenomeno come deroga involontaria alla giurisdizione mentre altro orientamento ha precisato che in verità si tratterebbe del riconoscimento, a gruppi di privati, di un’alternativa alla giurisdizione statale46. Si tratterebbe, quindi, secondo tale ultima ricostruzione, non di un’ imposizione coattiva quanto, piuttosto, del primo vero riconoscimento dell’autonomia privata47. In questo contesto si costituiscono le cd. corporazioni professionali ovvero, aggregazioni di tutti gli appartenenti a una determinata classe commerciale: le corporazioni sono dotate di statuti e di una loro assemblea, la quale 40 SCHIZZEROTTO, Dell’ arbitrato, Milano, 1982, 8 ss. e VISMARA, episcopalis audentia, Milano, 1937, 17. 41 MARANI, Aspetti negoziali, op. cit., 15 ss. 42 MARRONE, Sull’ arbitrato, op. cit., 14 ss. 43 Nella Lex visigotorum, per esempio, si disciplina l’istituto che tuttavia, solo con Alarico si sarebbe consolidato nella società a tal punto da aversi il formale riconoscimento dell’ efficacia esecutiva del lodo; ALPA, VIGORITI, Arbitrato, op. cit., 7 ss.; MARRONE, Sull’ Arbitrato, op. cit., 16 ss. op. cit. SAITTA, L’ antisemitismo nella Spagna visigotica, Roma, 1995, 8. 44 CAVANNA, Storia del diritto moderno in Europa, Milano, 2005, 43. 45 LEICHT, Storia del diritto italiano. Diritto pubblico, Milano, 1940, 97. 46 Contra IZZO, La convenzione, op. cit., 31 e MARANI, Aspetti negoziali, op. cit., 28. 47 IZZO, La convenzione, op. cit. 31. 12 I rapporti tra arbitro e giudice. nominava uno o più consoli addetti alla risoluzione degli eventuali conflitti.48 La crescente autonomia delle corporazioni 49 consente la diffusione del fenomeno arbitrale, che, comunque, sarebbe venuto meno con l’avvento dei poteri monarchici.50 In questa fase, essendo imposto l’arbitrato ex lege51 la decisione era fondata non più sull’ arbitrium (come accadeva nel diritto romano) ma sul diritto.52 L’imposizione ex lege giustifica la necessità che sia garantita alle parti la giustizia della decisione infatti vengono introdotti strumenti di revisione e controllo del laudum 53 che poteva, inoltre, essere oggetto di esecuzione mediante l’omologazione da parte del giudice pubblico54. Su pressione della dottrina e della magistratura del tempo, nel quattrocento fu anche introdotto il riesame del lodo oltre che l’ impugnazione del lodo e la revisione e vennero fondate sull’analogia delle funzioni tra giudice e arbitro, la cui unica differenza era insita nella genesi del potere 55: infatti mentre il potere dell’arbitro era delegato, quello del giudice era originario56. Dopo tale fase si assiste nel XVI secolo, con l’avvento dell’assolutismo, al declino dell’arbitrato. 48 Ciò porta a un mutamento di percezione della jurisdictio, MARRONE, Sull’ arbitrato, op. cit., 16 ss. 49 ALPA, VIGORITI, Arbitrato. Profili, op. cit., 7 ss. 50 MARTONE, arbiter – arbitrator. Forme di giustizia privata nell’età del diritto comune, Napoli, 1984, 28; IZZO, La convenzione, op. cit, 33. 52 MARTONE, arbiter – arbitrator, op. cit., 28 ss. 53 MARAINI, Aspetti negoziali, cit. 28 54 L’omologazione si rendeva necessaria in quanto l’arbitro era privo di imperium vd. IZZO, La convenzione, op. cit, 33. 55 MARTONE, arbiter – arbitrator . op. cit., 156 e MARAINI, Aspetti negoziali, op. cit., 29. 56 IZZO, La convenzione ,op. cit, nota 47 pag. 33, si veda per approfondimenti MARTONE, arbiter – arbitrator, 167. 13 I rapporti tra arbitro e giudice. 3. I codici degli Stati successori: il recepimento dell’ arbitrage. I codici degli Stati successori si fondano sul recepimento della normativa francese sull’ arbitrage57, in particolare vi erano quattro codici a regolare il procedimento civile in Italia: Il Regolamento Toscano del 1814, il Codice delle Due Sicilie del 1819, il Codice Sardo del 1859 applicato anche alle Marche e all’Umbria nel 1861 e il Regolamento Lombardo del 1796 come modificato nel 186258. Si riproduce sostanzialmente invariata la normativa francese59 e, con essa, la distinzione tra arbitro e amichevole compositore della lite 60: così come il diritto sostanziale aveva subito l’influenza del Code Napoleon, parimenti il diritto processuale è soggetto all’ascendente del Code de procedure civile61. In quest’epoca nell’ordinamento italiano si assiste alla giurisdizionalizzazione dell’istituto arbitrale, come emerge dall’analisi dell’art. 1079 del Codice per il Regno delle Due Sicilie che, dopo aver riprodotto l’ art. 1003 del code de procedure civile, prevede che nella procedura arbitrale siano rispettate le forme e i termini del giudizio che si svolge presso l’autorità giudiziaria, “qualora le parti non abbiano convenuto diversamente”62. In merito al criterio di giudizio impiegato dagli arbitri, si adotta una regola inversa rispetto al modello francese: infatti i codici italiani – salvo il Codice 57 FERRI, Profili storici dell’ arbitrato, in PUNZI, Disegno sistematico dell’arbitrato, I, Padova, 2000, 744 58 PUNZI, Disegno sistematico dell’arbitrato, I, Padova, 2000, 744 ss. 59 Dal mero recepimento della legislazione francese si distaccano i codici sardopiemontesi. 60 FERRI In PUNZI, Disegno sistematico dell’arbitrato, I, Padova, 2000,744 ss. 61 FERRI In PUNZI, Disegno sistematico dell’arbitrato, I, Padova, 2000, 746 ss. 62 FERRI In PUNZI Disegno, op. cit nota 153, 746. 14 I rapporti tra arbitro e giudice. Sardo63 – aderirono al principio per cui nell’arbitrato la decisione secondo diritto costituisce eccezione alla regola del giudicare ex aequo et bono64. 4. L’unificazione: l’ Italia unita e l’unità della legislazione. Il principio dell’unificazione sfocia nell’emanazione del Codice di procedura civile; infatti, il 25 giugno del 1865 – a seguito di un processo avviato nel 1859 – viene emesso il regio decreto n. 2365. In particolare con l’unificazione del Regno d’Italia si manifestò il bisogno di unificare anche la struttura legislativa del regno, in modo tale da accrescerne la stabilità. Nel novembre del 1864 il Governo, che già stava redigendo il codice di diritto sostanziale, chiede alle assemblee legislative l’autorizzazione a elaborare un nuovo codice di procedura civile e, una volta autorizzato, con il D.M. 6 aprile del 1865 venne nominata la Commissione che avrebbe avuto il compito di redigere il nuovo Codice di procedura civile. Nel codice l’arbitrato è percepito quale “ponte di passaggio”66 dall’attività solamente conciliativa a quella propriamente giurisdizionale67. Al tempo, il Guardasigilli Pisanelli 68 redigeva una relazione incentrata sull’ordine e sulla forma dei giudizi, sulla conciliazione e sul compromesso. 63 Merita in questa sede un accenno l’ art. 1116 del codice sardo del 1859, che riconosce alle parti la facoltà di prevedere modalità di risoluzione delle controversie differenti rispetto a quelle dettate dal codice stesso, FERRI, In PUNZI, Disegno, op. cit, 746. 64 TENELLA SILLANI, L’arbitrato di equità: modelli, regole, prassi, Milano, 2006,148. 65 ASQUARONE, l’ unificazione legislativa e i codice del 1865, Milano, 1960, 3. 66 IZZO, La convenzione, op. cit., 33 ss.; CARNACINI, Arbitrato rituale, in Nov. Mo Dig. It., I, 2, 1958, 879; Contra MORTARA, Manuale della procedura civile, Torino, 1926, 586. 67 CARNACINI, Arbitrato rituale, in Nov. Mo Dig. It., I, 2, 1958, pag. 879. 68 MARANI, aspetti negoziali, op. cit., 151. 15 I rapporti tra arbitro e giudice. Dall’analisi della relazione emerge l’adesione alla posizione assunta dalla borghesia del tempo e fondata, a sua volta, sull’ ideologia hegeliana e sulle teorie del giusnaturalismo. Dalle parole di Pisanelli si deduce come l’arbitrato non solo avrebbe conservato il suo originario “gene” negoziale69, ma anche che si sarebbe trattato di uno strumento di risoluzione delle liti da esaltare, in quanto essendo una manifestazione di autonomia negoziale70, era un mezzo per l’esercizio della libertà accordata ai privati71. In verità la dottrina non tarda a contestare la disciplina normativa del codice di procedura civile, osservando che l’istituto arbitrale fosse relegato, nel quadro normativo del 1865, in una posizione marginale.72 Nel codice di procedura civile del 1865, l’arbitrato era disciplinato nel secondo capo del titolo preliminare “La conciliazione e il compromesso”, dall’ art. 8 all’ art. 34, che trattava del compromesso e del lodo. Come si nota l’arbitrato era collocato negli articoli iniziali del codice di procedura civile73. La prima disposizione dedicata all’arbitrato, l’art. 8 c.p.c. 74 disponeva che le controversie fossero devolvibili a uno o più arbitri, purchè in numero dispari e, ai sensi dell’ art. 1075 chiunque poteva essere nominato arbitro, eccetto le donne, i minori e gli interdetti. Sicuramente la disposizione più rilevante era l’art. 17 c.p.c.76, che chiarisce la natura dell’ istituto nel quadro normativo del codice del 1865. 69 FERRI, Disegno op. cit, 748. AQUARONE, l’ unificazione legislativa e i codice del 1865, Milano, 1960, 60 ss. 71 IZZO, La convenzione op. cit., pag. 40. 72 Si veda VERDE, Arbitrati e giurisdizione, in l’ Arbitrato secondo la legge 18/1983, Napoli, 1865, 162. 73 per i fautori di una diversa collocazione, MORTARA, Manuale della procedura civile, op. cit., 586. 74 Art. 8 codice di procedura civile, 1865. 75 Art. 10 codice di procedura civile, 1865. 76 Art. 17 codice di procedura civile, 1865. 70 16 I rapporti tra arbitro e giudice. Infatti, all’ art. 17 c.p.c. si legge che gli arbitri non sono tenuti a rispettare le forme e i termini previste per il processo che si svolge davanti all’ autorità giudiziaria. Le parti, tuttavia, hanno la facoltà di prevedere diversamente e, ove ciò accada, gli arbitri sono tenuti a osservare le forme e i termini prescritti nel compromesso77. Ove le parti non abbiano disposto, gli arbitri potranno determinare da sé i termini e le forme del compromesso. Immediatamente emerge dal testo della disposizione la natura processuale del compromesso, che costituisce un negozio processuale negativo a effetti speciali 78 idoneo a sottrarre temporaneamente ai giudici la potestas judicandi, per restituirla all’autorità giudiziaria nella sua fase finale ovvero al momento dell’exequatur. In questa fase, i rapporti tra arbitro e giudice vengono ricostruiti in tema di competenza 79 , sicché la parte convenuta poteva rendere la domanda improcedibile eccependo l’esistenza della convenzione arbitrale80. Il giudizio sulla competenza spettava esclusivamente al giudice ordinario, non essendosi ancora affermato il principio della kompetenz – kompetenz. Si attribuiva al giudice il ruolo di valutare la sussistenza della competenza in capo all’arbitro81, argomentando che poiché la competenza del giudice era esclusa dalla competenza dell’arbitro, spettava all’ autorità giudiziaria valutare l’effettivo deferimento della controversia all’arbitro 82 che, se avvenuto, avrebbe escluso la competenza del giudice83. 77 Art. 17 c.p.c. 1865. CHIOVENDA, Istituzioni di diritto processuale, Napoli, 1935, 168 secondo cui il processo arbitrale pur originando dai privati, si “pubblicizzava” nel momento in cui si rendeva esecutiva la pronuncia. 79 AMAR, Dei giudizi arbitrali, Torino,1928, 178 80 IZZO, La convenzione, op. cit. pag. 42, REDENTI, Compromesso, in nuovo dig. It., 1938, 484. 81 AMAR, Dei giudizi, op. cit., 178 ss. 82 analogamente, MORTARA, Manuale, op. cit., 603. 83 AVONDO, Del diritto giudiziario, 1866, 16. 78 17 I rapporti tra arbitro e giudice. Tale giudizio, nella prassi, era divenuto la regola della clausola compromissoria, data la sua genericità84. Nel caso di questioni pregiudiziali non arbitrabili o altri incidenti che potessero richiedere un giudizio penale, l’arbitro era obbligato – ai sensi dell’ art. 19 c.p.c. – a rimettere la questione davanti al giudice competente. Si ammetteva, altresì, il giudizio dell’arbitro sulle questioni accessorie o collegate al patto compromissorio e sulle domande riconvenzionali85. Una importante riforma in materia arbitrale si sarebbe realizzata con il decreto n. 1272, del 20 luglio 1919, che agevola la diffusione dell’ istituto, e che è inerente all’art. 941 c.p.c. e comportante il riconoscimento in Italia dei lodi arbitrali stranieri. 4.1 Il tramonto del codice del 1865: l’ Italia all’ alba del codice vigente. Il 28 ottobre del 1940 86 è la data che segna il tramonto del codice processuale del 1865. In questa data, infatti, viene approvato il nuovo testo del codice di procedura civile che sarà produttivo di effetti a partire dal 21 aprile del 1942 . Il codice è fondato su una nuova visione di giurisdizione basata sul concetto di unicità della sovranità; infatti il nuovo codice si erge sul principio dell’ unità della giurisdizione che è immagine riflessa dell’unità dello Stato sovrano87: tale concezione si palesava in tutta la sua rigidità negli art. 2 e 3 c.p.c.88 84 IZZO, La convenzione, op. cit., 44. IZZO, La convenzione, op. cit. 47. 86 Data del regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443. 87 Relazione alla maestà del re imperatore del Ministro Guardasigilli presentata nell’ udienza del 28 ottobre 1940 per l’ approvazione del testo del codice di procedura civile, in G.U. 28 ottobre 1949, n. 253, § 9 88 PUNZI, Disegno sistematico dell’arbitrato, op. cit. § 141. 85 18 I rapporti tra arbitro e giudice. L’art. 2, che è il solo che interessa in questa sede, disponeva l’inderogabilità convenzionale della giurisdizione italiana a favore di arbitri o giudici stranieri, “salvo che si tratti di causa relativa ad obbligazioni tra stranieri o tra uno straniero e un cittadino non residente né domiciliato nella Repubblica e la deroga risulti da atto scritto".89 D’altronde l’ostilità del nuovo codice avverso lo strumento arbitrale emerge chiaramente dalla sua collocazione. Infatti, l’arbitrato è ubicato – diversamente dal codice precedente – alla fine del codice e tale collocazione dipende dalla percezione di contraddittorietà dell’arbitrato con i principio di unicità della giurisdizione: infatti in un sistema di “giurisdizione unica” come quello del 1940 la possibilità di devolvere a provati una lite costituiva una minaccia per la onnicomprensività dei poteri giurisdizionali90. In questo contesto emerge una nuova concezione di arbitrato, la cui legittimazione risiede nell’ exequatur91. I privati non avrebbero potuto, per effetto della loro sola volontà, derogare al potere pubblico; ne derivava che l’arbitrato sarebbe stato legittimo nella misura in cui fosse stato in parte giurisdizionale: si priva l’arbitrato della sua natura di strumento alternativo di risoluzione delle controversie e lo si definisce come uno strumento che, dal momento dell’ exequatur, acquista carattere giurisdizionale.92 89 L’art. 3, rubricato Pendenza di lite davanti a giudice straniero, è stato abrogato sempre dall’art. 73 della L. 218/1995, e statuiva che "La giurisdizione italiana non è esclusa dalla pendenza davanti a un giudice straniero della medesima causa o di altra con questa connessa." 90 Contro la collocazione dell’ arbitrato alla fine dle c.p.c., si pone Asquini vd SATTA, Guida pratica al nuovo processo civile, 1941, 13. 91 MARANI, Aspetti negoziali, op. cit., 182, vd. anche PUNZI, Disegno, op. cit., 123. 92 La domanda di exequatur doveva essere depositata entro 5 giorni dal momento della sottoscrizione del lodo. Vd. PUNZI, Disegno op. cit. secondo cui l’art. 825 c.p.c. doveva essere interpretato nel senso che il deposito sarebbe stato un obbligo – e non una facoltà – gravante sugli arbitri c.f.r. pag. 124. 19 I rapporti tra arbitro e giudice. Quindi, l’arbitrato che pure origina dall’autonomia privata, viene con l’ omologazione giurisdizionalizzato e, in questo complesso quadro, i rapporti tra arbitro e giudice vengono ricostruiti in termini di competenza, ritenendo che l’arbitrato costituisse una species della competenza93. La questione sull’esistenza della potestas judicandi venne confinata nell’ art. 28 c.p.c., relativo al foro scelto dalle parti: l’exceptio compromissi viene relegata nell’area delle eccezioni relative e, in quanto tale, veniva assoggettata a decadenza ( dovendo essere rilevata in limine lite) ed era altresì passibile di rinuncia. In questo contesto, considerandosi il compromesso come una deroga alla competenza dell’ autorità giudiziaria, la giurisprudenza introdusse il principio della vis attractiva, cioè dello assorbimento di tutta la causa davanti al giudice nel caso di più domande, di cui alcune di competenza dell’arbitro altre di competenza del giudice.94 Si ritenne, altresì, che nel caso di dubbi sull’interpretazione della convenzione di arbitrato, si dovesse operare un’interpretazione contro la convenzione arbitrale e a favore dell’instaurazione della causa davanti al Giudice95. 4.2 L’ arbitrato “in hodierna die”. L’arbitrato, ad oggi, è istituto disciplinato dal codice di procedura civile nel Libro IV, dedicato ai procedimenti speciali. La collocazione non è casuale e dipende dalla considerazione che l’arbitrato – lungi dal configurarsi come un usurpazione del potere pubblico da parte di un privato quale è l’arbitro – costituisce un procedimento speciale96. 93 Diversamente i rapporti tra arbitro e giudici speciali, veniva inquadrato nei rapporti giurisdizione. Più ampio, vd. IZZO, La convenzione, op. cit. pag. 54 ss. 94 IZZO, La convenzione op. cit. 56. 95 IZZO, La convenzione op. cit., 40 ss.; PUNZI, Disegno op. cit., 744 ss. 96 ALPA, VIGORITI, Arbitrato, op. cit, 12 ss. 20 I rapporti tra arbitro e giudice. La dottrina ha avanzato diverse ipotesi sulla collocazione dell’istituto all’interno del codice di procedura civile. Per esempio, nelle Istituzioni di diritto giudiziario civile di Mattirolo, esso era collocato tra le modifiche alla giurisdizione e competenza dell’autorità giudiziaria, poiché era inteso quale strumento idoneo a modificare la ripartizione delle stesse.97 L’arbitrato, pur comportando deroghe alla giurisdizione e alla competenza del giudice statale, non era però in quest’opera oggetto di critica98. Nel citato manuale l’autore riconosce che l’arbitrato sia utile strumento per far fronte all’insufficienza del sistema della giustizia. L’avversione per l’arbitrato emerge, tuttavia, in altre opere in particolare in quella del Mortara, in cui l’arbitrato è guardato come un atto di “diffidenza verso le autorità giudiziarie istituite nell’interesse generale della società”.99 Nel suo Manuale, l’Autore infatti esordisce affermando che provvedere all’amministrazione della giustizia è “naturale attributo dello stato”, e, prosegue, sostenendo che l’arbitro possa surrogarsi al giudice solo quando oggetto del giudizio siano diritti di privati, in verità l’Autore riconosce che anche ove la controversia abbia ad oggetto esclusivamente interesse di privati, sarà comunque necessario l’intervento del giudice per munire di esecutorietà il lodo100 Per Mortara, in definitiva, l’arbitro si sostituisce al giudice, compiendo un “atto di sovranità”, ma senza assorbire in sé “tutta la funzione sovrana”101. 97 MATTIROLO, Istituzioni di diritto giudiziario civile, Torino, 1899, 14-15 ALPA, VIGORITI, Arbitrato, op. cit, 12 ss. 99 MORTARA, Manuale, op. cit., 592 100 MORTARA, Manuale della procedura civile, cit. 592-600; ALPA, VIGORITI, Arbitrato, op. cit, 12 ss. 101 MORTARA, Manuale, cit. 588.; Sul punto si veda anche LESSONA, Manuale di procedura civile, 1932, 29 ss. secondo cui si dovrebbe parlare di “giurisdizione arbitrale” destinata a tutelare la libertà dei privati, e sempre subordinata a un controllo del pretore (l’ exequatur pretorile); ALPA, VIGORITI, Arbitrato, op. cit, 12 ss. 98 21 I rapporti tra arbitro e giudice. Diversa è la ricostruzione di Chiovenda che, ritenendo che vi sia giurisdizione solo ove vi sia un soggetto pubblico, nega il carattere giurisdizionale dell’arbitrato e imputa all’arbitrato carattere privato.102 La natura contrattuale dell’istituto deriva dalla considerazione che l’arbitro non trae alcuna legittimazione dal potere pubblico e “le sue facoltà derivano dalla volontà delle parti in conformità della legge” 103 Come già detto, l’arbitrato oggi è collocato nel libro IV tra i procedimenti speciali. La materia è suddivisa in cinque capi: il compromesso e la clausola compromissoria, gli arbitri, il procedimento, la sentenza e le impugnazioni. La nuova concezione dell’istituto arbitrale sarebbe legata, secondo Damaska, al “mutamento dei rapporti tra libertà e autoritarismo”, infatti il policentrismo sarebbe inversamente proporzionale al potere statale quindi quando il potere statale si affievolisce, l’arbitrato conosce una maggiore diffusione104. Tale ricostruzione non è condivisibile, in quanto la diffusione degli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie e il policentrismo decisorio che ne deriva non è semplicemente riconducibile a una maggiore forza dell’apparato statale, dipendendo anche dalle strutture interne allo stato come, per esempio, famiglia e corporazioni105. Si tratta di un dato di fatto, tanto che quando muta il rapporto tra stato, famiglia e corporazioni, si rinnova anche la funzione dell’arbitrato106. 102 CHIOVENDA, principi di diritto processuale civile, Napoli, 1987, 108; ALPA, VIGORITI, Arbitrato, op. cit, 12 ss. 103 CHIOVENDA, Principi di diritto processuale civile, Napoli, 1987, 108; ALPA, VIGORITI, Arbitrato, op. cit, 12 ss., 104 DAMASKA, I volti della giustizia e del potere. Analisi comparatistica del processo, 1991, Bologna, 31 ss.; ALPA, VIGORITI, Arbitrato, op. cit., 12 ss. 105 PIERGIOVANNI, profili storici dal diritto romano al diritto medievale e moderno in A.a.V.v., L’arbitrato a cura di Alpa, Milano, 1999, 5-15; ALPA, VIGORITI, Arbitrato, op. cit., 12 ss. 106 ALPA, VIGORITI, Arbitrato op. cit., 12 ss. 22 I rapporti tra arbitro e giudice. Infatti nell’età moderna le corporazioni mantengono la loro jurisdictio e le famiglie sono soggette all’arbitrato necessario. 5. La riforma della L. 9 febbraio 1983, n. 28. Questo inquadramento della disciplina subisce una svolta con la riforma della L. 9 febbraio 1983, n. 28 che incide in particolare sull’ art. 825 c.p.c. Un problema che segue a questa modificazione normativa è quello della impugnazione del lodo che sia privo di exequatur da parte del tribunale. Si tratta di un problema generato a parere della dottrina da un errore del legislatore, eccessivamente avventato, e a cui lo stesso avrebbe cercato di porre rimedio con il D.l. 1686 del 10 Aprile del 1989107 . Il legislatore, a parere di questa dottrina, al fine di mantenere salda la distinzione tra le due tipologie di arbitrato possibili ( rituale e irrituale), avrebbe degradato il lodo a mera attività negoziale delle parti. La dottrina e la giurisprudenza, al tempo, avevano chiarito che la distinzione tra lodo rituale e irrituale dipendeva da “il livello al quale la decisione arbitrale è destinata ad operare, ovvero che l’arbitro dell’ arbitrato rituale si sostituisce al giudice, mentre l’arbitro dell’ arbitrato irrituale si configura sul piano della volontà contrattuale”108. Tale distinzione, tuttavia, non deve ricadere sul lodo che continua ad avere l’efficacia della sentenza109. La novella del 1983 muta il panorama esistente. Innanzitutto ammette che il lodo rituale abbia l’efficacia della sentenza a prescindere dall’omologazione che, eventualmente, dovrà avvenire nel 107 CARBONE, Non è impugnabile per nullità il lodo arbitrale non depositato o non più depositabile , in Il Corriere Giuridico, 3, 990, Pag. 235 108 CARBONE, Non è impugnabile op. cit., 235 109 è la tesi di N. Irti al Convegno del 1° febbraio 1988 tenutosi alla L.U.I.S.S. La relazione è pubblicata in Riv. soc., 1988, 45 23 I rapporti tra arbitro e giudice. termine di un anno e, dall’ altro, ammette anche i cittadini stranieri a ricoprire la carica di arbitri110. Inoltre il legislatore, aggiungendo l’ ultimo comma dell’ art. 825 c.p.c., non modifica l’art. 823 c.p.c., sicchè la dottrina e la giurisprudenza si sono interrogate sugli effetti del lodo nel periodo di pendenza per il deposito e, in dottrina, sono state avanzate diverse soluzioni. Secondo alcuni il lodo che fosse i) sottoscritto ma ii) non depositato, avrebbe costituito il primo elemento di una fattispecie a formazione progressiva; secondo altri il lodo avrebbe rivestito la stessa efficacia della sentenza111; secondo altri ancora il lodo avrebbe avuto una mera efficacia negoziale e sarebbe stato quindi comparabile al contratto 112 ; altri invece ritenevano che si sarebbe dovuto distinguere tra efficacia vincolante – acquistata dal lodo a partire dal momento della sottoscrizione degli arbitri – e efficacia pari a quella della sentenza, che sarebbe stata acquistata dal lodo solo al momento dello exequatur113. Nonostante tale innovazione, continuava a operare la vis attractiva del tribunale, così come l’eccezione di compromesso continuava a ricadere nell’alveo dell’ art. 38 c.p.c.114 La giurisprudenza, d’altro canto, continuava ad applicare il dato normativo dell’ art. 825 c.p.c., che attribuiva al lodo l’efficacia della sentenza solo al momento del suo deposito e, ben presto, un problema che si propose in dottrina era quello dell’efficacia del lodo in pendenza del termine per l’impugnazione non essendo più obbligatorio il deposito del lodo115. 110 PUNZI, Disegno op. cit., 109 ss. TARZIA, L'efficacia ed impugnabilità del lodo nell'arbitrato rituale e irrituale, in Rass. arb., 1985, 9; CARBONE, Non è impugnabile op. cit., 235 ss. 112 A. Mazzarella, Sull’ efficacia e impugnabilità dei lodi dopo la legge di riforma del 9 febbraio 1983, in Foro it., 1984, 181; CARBONE, Non è impugnabile op. cit., 235 ss. 113 PUNZI, Disegno, op. cit, 109 ss.; CARBONE, Non è impugnabile, op. cit., 235 ss. 114 IZZO, La convenzione op. cit, 66. 115 CARBONE, Non è impugnabile, op. cit., 237 ss. 111 24 I rapporti tra arbitro e giudice. Se il lodo non deve essere depositato in un termine perentorio 116, esso deve essere impugnabile in ogni tempo117: tale posizione è avvalorata dall’ art. 17 della proposta governativa che dispone nel senso dell’impugnabilità del lodo non depositato118. 6. La giurisdizionalizzazione dell’ arbitrato nella riforma del 1994119. La dottrina del novecento introduce, per prima, il concetto di giurisdizionalizzazione 120 sottolineando, tuttavia, come la giurisdizionalità”121 sia insita al solo arbitrato rituale. Quest’ultimo, diversamente dall’arbitrato irrituale, vanta efficacia giudiziale. Dal novecento, quindi, si crea un solco tra arbitrato rituale e arbitrato libero essendo considerato l’ ultimo, privo di efficacia giurisdizionale e idoneo solamente a raggiungere una composizione contrattuale della lite.122 Una importante innovazione in materia arbitrale si ha il 5 gennaio 1994, con legge n. 25, che introduce “Nuove disposizioni in materia di arbitrato e disciplina dell' arbitrato internazionale”123. La riforma incide innanzitutto sull’art. 809 c.p.c.124 il quale nella versione precedente stabiliva, al terzo comma, che le diposizioni dei precedenti 116 PUNZI, Disegno, op. cit., 109 ss. diversamente la giurisprudenza aveva negato la possibilità di esperire l’ impugnazione avverso il lodo non depositato e conseguentemente non dichiarato esecutivo vd. Cass 22 aprile 1989, n. 1929 ; PUNZI, Disegno, op cit., 109 ss.; CARBONE, Non è impugnabile, op. cit. 235; IZZO, La convenzione, op. cit. 66 ss. 118 CARBONE, Non è impugnabile, op. cit., 235 119 si tratta della legge n. 25, 5 gennaio 1994, con cui si introducono «Nuove disposizioni in materia di arbitrato e disciplina dell' arbitrato internazionale». 120 IZZO, La convenzione, op. cit., 66 ss. 121 ALPA in ALPA, VIGORITI, Arbitrato op. cit., 12 ss. 122 ALPA, in ALPA, VIGORITI, Arbitrato op. cit., 12 ss. 123 La legge è pubblicata in G.U., in data 17 gennaio 1994, n. 12. 124 Art. 809 c.p.c. 117 25 I rapporti tra arbitro e giudice. commi – le quali disponevano sulla nomina e sul numero degli arbitri – si dovessero applicare a pena di nullità. Nella versione successiva alla riforma del 1994, il testo riformato prevedeva che in caso di indicazione di un numero pari di arbitri, l’ulteriore arbitro fosse nominato dal Presidente del Tribunale, salvo che le parti avessero disposto diversamente. La disposizione proseguiva statuendo che nel caso in cui mancasse il numero degli arbitri questi fossero tre e che, in assenza di nomina, vi avrebbe provveduto il Presidente del Tribunale ai sensi del successivo articolo. Con la riforma emerge un maggior favore125 per la soluzione arbitrale, che si manifesta nella parte in cui si estende l’area dell’ arbitrabilità della controversia. A fronte della riforma, infatti, l’omissione sull’indicazione degli arbitri o sul loro numero verrà colmata da una disciplina sussidiaria, fondata sul rinvio all’ art. 810 c.p.c. Si tratta di una integrazione legale del compromesso incompleto che opera, tuttavia, solo nel caso in cui le parti non abbiano previsto un meccanismo suppletivo per colmare la lacuna della clausola126. Il problema che si era posto in dottrina era relativo all’applicabilità della nuova disciplina alle clausole compromissorie o ai compromessi, stipulati prima della sua entrata in vigore che, tuttavia, al tempo della vigenza della novella non fossero ancora concretamente operativi. Il legislatore non dispone espressamente né in modo tacito, per l’efficacia retroattiva della novella e, poiché ai sensi dell’ art 11 Disp. Prel, la legge non dispone che per l'avvenire – nel senso che essa non ha effetto 125 PUNZI, I principi generali della nuova normativa sull'arbitrato, in Riv. proc.civ., 1994, 37 ss. 126 CALABRESE, Riforma dell’ arbitrato e clausole compromissorie stipulate anteriormente: il problema della clausola priva dell’ indicazione del numero degli arbitri,, in Contratto e impresa, 1996. 26 I rapporti tra arbitro e giudice. retroattivo – si deve desumere che la disposizione operi ex nunc e quindi dal momento della sua entrata in vigore127. La riforma incide anche sull’ art. 825 c.p.c., risolvendo il problema dell’ efficacia del lodo128. A fronte della riforma del 1994 il lodo ha efficacia vincolante tra le parti al momento della sua sottoscrizione129 e acquista pari efficacia della sentenza. Inoltre, viene soppresso il termine per il deposito del lodo, che dal 1994 non costituisce una condizione preliminare alla sua impugnazione. Il decreto del pretore consente l’esecuzione forzata delle statuizioni condannatorie e ove il lodo sia contrario a altro precedente esso sarà nullo. Il lodo sarà soggetto a correzione che avverrà a opera degli arbitri130. L’arbitrato, nella sua rinnovata veste, appare autonomo dalla giurisdizione poiché, ai sensi dell’ art. 819 e 819-bis come riformato, la pendenza della causa davanti al giudice non esclude potestas judicandi dell’arbitro131. Viene introdotto il principio della scindibilità del lodo in più capi, poiché l’art. 819-ter c.p.c. consente l’impugnazione di nullità del solo lodo, non vincolando più l’impugnazione all’intero giudizio arbitrale. Pertanto saranno assoggettabili al giudizio di impugnazione per nullità132 le sole statuizioni del lodo impugnate e la conseguenza è anche la separazione tra fase rescindente e rescissoria. Quindi anche il giudizio rescissorio del giudice è impedito dall’esistenza di una diversa volontà delle parti. 127 CALABRESE, Riforma dell’ arbitrato e clausole compromissorie stipulate anteriormente: il problema della clausola priva dell’ indicazione del numero degli arbitri,, in Contratto e impresa, 1996. 128 PUNZI, Disegno, op. cit., 111. 129 CALABRESE, Riforma dell’ arbitrato e clausole compromissorie stipulate anteriormente: il problema della clausola priva dell’ indicazione del numero degli arbitri,in Contratto e impresa, 1996. 130 MONTELEONE, Il nuovo assetto dell’ arbitrato, Il Corriere Giuridico, 1994, 1048 131 art. 819, 819-bis c.p.c. 132 IZZO, La convenzione, op. cit. 66 ss. 27 I rapporti tra arbitro e giudice. La riforma del 1994 introduce principi innovatori anche in materia di sede (fisica) dell’arbitrato. In particolare, ai sensi del rinnovato art. 816 c.p.c., la sede dell’arbitrato viene individuata dalle parti all’interno del territorio dello stato e, in assenza di determinazioni ex latere partis, viene fissata dagli arbitri al momento della loro prima riunione. La sede consente di stabilire quale sia il pretore competente che, infatti, sarà quello del luogo in cui ha sede l’ arbitrato133. Con le modifiche introdotte si raddoppia il termine utile per la pronuncia del lodo a 180 giorni, prorogabile dall’arbitro nell’ipotesi di emissione di un lodo non definitivo oppure nel caso in cui debbano essere assunti ulteriori mezzi di prova. La riforma incide anche sull’art. 816-ter, che attualmente consente agli arbitri di assumere direttamente la prova testimoniale recandosi presso l’ufficio o la abitazione del teste o, in alternativa, richiedendo la testimonianza scritta134. 7. La riforma organica del 2006. Le modifiche dell’arbitrato introdotte con il D.lgs. 40/2006135 sono talmente ampie da non poter essere trattate diffusamente in questa sede. L’obiettivo della riforma era quello di porre fine alle accese dispute sulla natura dell’ arbitrato rituale. Infatti, con la riforma appare chiara la giurisdizionalizzazione dell’ istituto avvenuta per il tramite dell’ art. 824-bis c.p.c. il quale, nella attuale 133 Relatore BARBUTO, presidente di sezione del Tribunale di Torino La riforma dell’ arbitrato, csm.it., atti di convegno 134 LUISO, Diritto processuale civile, vol. V., La risoluzione non giurisdizionale delle controversie, Milano, 2015, 188 ss. 135 che è l’ attuazione della delega di cui all’art. 1, 2° comma, L. 14 maggio 2005, n. 80. 28 I rapporti tra arbitro e giudice. formulazione, riconosce che il lodo rituale ha la stessa efficacia della sentenza a decorrere dall’ultima sottoscrizione136. A parere della dottrina137, la giurisdizionalizzazione dell’ istituto si palesa anche all’ art. 813-bis c.p.c., disposizione che, ai fini dell’individuazione della responsabilità degli arbitri, rinvia alle legge 1988, n. 117 sulla responsabilità civile dei magistrati. D’altronde il carattere di “giurisdizionalità dell’arbitrato” 138 viene percepito ancora più intensamente da quell’orientamento dottrinale che inquadra i rapporti tra arbitro e giudici in termini di mera competenza. Certamente, una attestazione della natura giurisdizionale dell’arbitrato rituale è la sentenza della Corte Costituzionale 223/2013, dove si parifica la sede arbitrale a quella giurisdizionale, essendo ambedue luogo di esercizio di un diritto e non di sua rinunzia139. A contenere la giurisdizionalizzazione dell’arbitrato che, comunque, rimane un alternative dispute resolution, soccorrerebbe l’art. 102 Cost.140 secondo cui la funzione giurisdizionale è esercitabile esclusivamente dai magistrati, istituiti e regolati in forza delle norme sull’ordinamento giudiziario. Tale disposizione vieta, anche, l’istituzione di tribunali speciali o straordinari ma in parte qua non apparrebbe riferibile all’ arbitrato.141 D’altronde quando l’art. 813 c.p.c. specifica che gli arbitri non sono pubblici ufficiali né incaricati di un pubblico servizio intende proprio dare applicazione a tale disposizione costituzionale142. La finalità della riforma è il rafforzamento dello strumento arbitrale come emerge se si considera l’art 808-ter c.p.c., il quale stabilisce che la 136 IZZO, La convenzione, op. cit., 66 ss. CORSINI, Prime riflessioni sulla nuova riforma dell’arbitrato, in Contratti, 2006, 515 138 IZZO, ibidem 139 IZZO, La convenzione, op. cit., 66 ss. 140 CORSINI, Prime riflessioni, op. cit., 515 141 LUISO, Diritto processuale civile, vol. V., La risoluzione non giurisdizionale delle controversie, Milano, 2015, 188 ss. 142 CORSINI, Prime riflessioni, op. cit., 515 137 29 I rapporti tra arbitro e giudice. competenza arbitrale si estende a tutte le controversie che ineriscono o che derivano dal contratto143. Tale ultima disposizione estendendo la potestas judicandi arbitrale, ne causa il mutamento dal punto di vista “quantitativo”144. Ma anche la qualità del giudizio arbitrale muta se si considera la portata dell’ art. 825 c.p.c. che richiede l’exequatur solo ai fini dell’esecuzione, della trascrizione e dell’annotazione del lodo145. Al mutamento della qualità del lodo si accompagna un ampliamento dello ambito di applicazione dell’istituto: l’arbitrato sarà applicabile alle controversie contrattuali future purché siano determinate, sarà altresì procedibile nel caso di pluralità di parti, purchè siano rispettate le condizioni dell’ art. 816-quater c.p.c.. Al rafforzamento dell’arbitrato segue anche una intensificazione delle facoltà dell’ arbitro146: vanta maggiori poteri in sede istruttori, si prevede l’aumento del termine per la pronuncia da 180 giorni a 240 giorni, la sua prorogabilità anche mediante autorizzazione del difensore ( la cui presenza è facoltativa), si disciplina la sospensione del procedimento arbitrale. All’art. 816-bis viene attribuito agli arbitri il potere di chiedere al Presidente del collegio arbitrale l’emanazione di ordinanze regolatorie del procedimento, oltre che ai fini del rafforzamento del loro potere, anche ai fini della semplificazione procedimentale147. Per garantire il raggiungimento di quest’ultimo fine148 è stata introdotta la regola generale per cui l’impugnazione per motivi formali è esperibile solamente nel caso in cui la forma fosse stata prescritta a pena di nullità e la 143 MONTALENTI, La riforma dell’arbitrato: primi appunti, in Giur. It., 2007, 2 MONTALENTI, La riforma, op. cit., 2 ss. 145 LUISO, Diritto processuale civile, vol. V., La risoluzione non giurisdizionale delle controversie, Milano, 2015, 188 ss. 146 MONTALENTI, Riforma, op. cit., 4 ss. 147 MONTALENTI, Riforma, op. cit.,6 ss. 148 PAOLO MONTALENTI, Riforma, op. cit., 6 ss. 144 30 I rapporti tra arbitro e giudice. impugnativa per motivi di diritto viene subordinata alla previsione ex lege o ex latere partis. Per garantire una maggiore semplicità procedurale sono stati fissati limiti al potere di impugnativa non potendo, ad oggi, i) impugnare per nullità la parte che non abbia contestato il vizio nella prima difesa o istanza successiva o i) la parte che vi abbia dato causa o vi abbia rinunciato ( 829, 2 co c.p.c.). In ultimo, anche se non rilevante per i profili che si intendono esaminare, è doveroso sottolineare che – in ossequio alla legge delega 149 – sono state abrogate le norme sull’ arbitrato internazionale, oggetto di analisi dagli artt. 832 c.p.c. e 838 c.p.c. Il capo VI permane ma non concerne più l’arbitrato internazionale ma detta la disciplina sull’arbitrato dei regolamenti precostituiti. 149 la legge prescriveva al Governo di procedere alla soppressione del capo dedicato all’arbitrato internazionale e contestualmente di estendere la disciplina dell’ arbitrato interno. 31 I rapporti tra arbitro e giudice. CAPITOLO I NOZIONI PRELIMINARI. 1. La Convenzione di arbitrato, la premessa del potere arbitrale. Il capo I, titolo VIII, del codice di procedura civile, nel testo antecedente alle modifiche del decreto legislativo del 2.2.2006, numero 40150, attuativo della legge delega 14.5.2005 n. 80 , era significativamente intitolato “Del compromesso e della clausola compromissoria” , e disciplinava la genesi del potere degli arbitri. Oggi, invece, il Legislatore nell’intitolazione del capo I, si serve della locuzione “Convenzione di arbitrato”. Si tratta di un’espressione introdotta solo con la riforma del 2006, e il suo impiego sorge dall’esigenza di utilizzare una locuzione elastica che comprenda in sé sia la nozione di compromesso che di clausola compromissoria (nozione, quest’ultima, che ricomprende nel suo ambito di applicazione ogni possibile controversia futura, sia contrattuale che non151). 150 Recante "Modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 maggio 2005, n. 80", entrato in vigore il 2 Marzo 2006. Il decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 2006 , nel Supplemento Ordinario n. 40. Esso introduce ben quattordici articoli nel Titolo VIII, modificandone notevolmente la struttura. 151 Si veda LUISO, Istituzioni di diritto processuale civile, Milano, 2015, 121 ss.; ALPA VIGORITI, in Arbitrato (nuovi profili dell’*) , 2011; PUNZI, Disegno sistematico dell’ arbitrato, II, Padova 2012, 346 ss.; IZZO, La convenzione arbitrale nel processo: studi sui rapporti tra arbitro e giurisdizioni statuali, Torino 2013, 89 ss. ; ALPA, VIGORITI, Arbitrato. Profili di diritti sostanziale e di diritto processuale, 2013, 267 ss. Si coglie l’occasione per specificare che prima del 2006 l’arbitrato per controversie future era possibile solo in materia contrattuale, il testo precedente al 2006 cosi disponeva: “Le parti possono far decidere da arbitri le controversie tra di loro insorte, tranne quelle previste negli articoli 409 e 442, quelle che riguardano questioni di stato e di 32 I rapporti tra arbitro e giudice. In generale l’utilizzo del termine convenzione ha portata classificatoria152: si tratta di espressione tipica del diritto sostanziale – si pensi alle convenzioni matrimoniali – e non essendo atta a introdurre una nuova fonte del potere degli arbitri, indica semplicemente l’ “accordo” con cui si devolve agli arbitri il potere decisionale153. Nello specifico la convenzione può assumere la forma di compromesso, che è l’accordo con il quale si devolve agli arbitri il potere di decidere su controversie esistenti, quindi già sorte, oppure di clausola compromissoria, che è lo strumento con il quale le parti si accordano al fine di far decidere agli arbitri controversie future e solo eventuali154. Saranno devolute alla decisione arbitrale anche le controversie vertenti su fattispecie a fronte delle quali l’accordo verrebbe meno, ex multiis, la nullità (1418 c.c.)155 e, dopo la riforma organica del 2006, possono essere anche “decise da arbitri le controversie future relative a uno o più rapporti non contrattuali determinati” (art. 808-bis c.p.c.). L’arbitrabilità delle controversie future era ammessa espressamente dalla Convenzione di New York, del dieci giugno 1958, all’ art. II, par. 1, il quale separazione personale tra coniugi e le altre che non possono formare oggetto di transazione." Nel 2006 nella definizione di controversie arbitrabili si abbandona ogni riferimento all’istituto della transazione. Diviene invece determinante il riferimento alla disponibilità del diritto. 152 ALPA, VIGORITI, Arbitrato. Profili di diritto sostanziale e processuale, pag. 267, §5, secondo cui l’impiego della locuzione “convenzione” dovrebbe essere diretto a introdurre una categoria ampia in grado di includere in una sola espressione tanto la funzione del compromesso quanto quella della clausola compromissoria. 153 ALPA, VIGORITI, Arbitrato, op. cit., 267 ss.. 154 LUISO, Istituzioni di diritto processuale civile, V Milano 2015, 121. 155 È importante che l’arbitro possa occuparsi di questioni inerenti alla nullità della convenzione arbitrale, in quanto si deroga al principio Quod nullum est nullum producit effectum, secondo cui un accordo nullo non è idoneo a produrre effetti, sul tema si veda ALPA VIGORITI, in Arbitrato (nuovi profili dell’*) , 2011; PUNZI Disegno sistematico dell’ arbitrato, Padova 2012, 346 ss.; IZZO, La convenzione arbitrale nel processo: studi sui rapporti tra arbitro e giurisdizioni statuali, Torino, 2013, 89 ss. ; LUISO, ibidem; ALPA, VIGORITI, Arbitrato. Profili di diritti sostanziale e di diritto processuale, Milano, 2013, 267 ss. 33 I rapporti tra arbitro e giudice. stabilisce che possono essere deferite alla decisione arbitrale “defined legal relationship” siano esse “contractual or not” sia dall’ art. I, par. 1, lett. a), e implicitamente dalla Convenzione europea sull'arbitrato commerciale internazionale di Ginevra del 1961 che, infatti, nel delineare la materia arbitrabile, non si riferisce espressamente alla materia contrattuale.156 Ad oggi è indubbio che “le più moderne legislazioni non contengono alcun divieto al riguardo, ed anzi riconoscono spesso esplicitamente l'arbitrabilità delle liti non contrattuali”.157 Come si nota, la possibilità di assoggettare ad arbitrato liti non contrattuali è subordinata alla circostanza che sia coinvolto un rapporto determinato; sin da principio, la dottrina “con rapporto determinato” ha fatto riferimento a una situazione giuridica sostanziale i cui elementi costitutivi siano individuati al momento della stipula della convenzione. Ne deriva che sono escluse dall’ area dell’ arbitrabilità le vertenze su illeciti futuri 158, il cui fatto storico che è causa del danno ingiusto, infatti non può logicamente, essere individuato ex ante.159 Altresí, per il medesimo principio, restano escluse dalla arbitrabilità le controversie, non ancora sorte, in materia di diritti reali ove il titolare del diritto non sia individuato nella convenzione. Infatti dalla circostanza che il diritto reale è una modalità d’ essere del rapporto che il titolare del diritto coinvolto instaura con i terzi, deriva che il 156 CARLEVARIS, Ambito oggettivo dell'accordo compromissorio e arbitrabilità delle controversie non contrattuali, Riv. arbitrato, fasc.4, 2010, pag. 611, 157 CARLEVARIS, Ambito oggettivo dell'accordo compromissorio e arbitrabilità delle controversie non contrattuali, Riv. arbitrato, fasc.4, 2010, pag. 611, 158 diversamente MANDRIOLI, CARRATA, Diritto processuale civile, Vol. III, Torino, 2011, 409. 159 già prima della riforma la dottrina ammetteva l’arbitrabilità delle controversie, alla condizione tuttavia che fossero già sorte, in materia extracontrattuale si veda ZUCCONI GALLI FONSECA, Articolo 808-bis, in Arbitrato, commentario diretto da Carpi, Bologna, 2007, 148.; vd. SPATTUZZI, L'indisponibilità del diritto soggettivo quale limite di arbitrabilità delle controversie, Rivista dell'Arbitrato, fasc.4, 2014, pag. 763 34 I rapporti tra arbitro e giudice. beneficiario del diritto deve – necessariamente – essere parte della convenzione di arbitrato160. 1.2 La condizione per la sostituzione del potere arbitrale a quello giudiziario. Il libero consenso delle parti. In ogni specie di convenzione di arbitrato, l’esistenza del consenso libero delle parti, indipendentemente che esso sia espresso in forma di compromesso o di clausola compromissoria, è parametro per valutare la legittimità costituzionale dell’arbitrato161. Infatti solo ove le parti abbiano inequivocabilmente manifestato il loro consenso162 è possibile sostituire il potere giurisdizionale con uno strumento alternativo di risoluzione delle controversie, qual’ è l’arbitrato. L’ accordo tra le parti è componente essenziale della convenzione de qua in quanto l’arbitrato comporta una dispensa al principio espresso dall’ articolo 24 della Costituzione, in forza del quale “tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi”163 e altresì costituisce una rinuncia al “sistema giustizia”, il quale, come affermava Mortara, è “naturale attributo dello Stato” 164 . 160 rapporto che si può manifestare in differenti forme, ex multis in un diritto, o anche obbligo dei terzi, alla non ingerenza nella gestione del bene da parte del non titolare 161 LUISO, Istituzioni di diritto processuale civile, Milano, 2015, 121 ss.; IZZO, La convenzione arbitrale, op. cit., Torino, 2013, 90; PUNZI, Disegno sistematico, op. cit., 346 ss.; ALPA, VIGORITI, Arbitrato. Profili di diritti sostanziale e di diritto processuale, Torino, 2013, 267 ss. 162 Sent. Cassazione Sez. Un. Civili 25 ottobre 2013, n. 24153, secondo cui l’arbitrato rituale “ha natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario” in Pluris. 163 Art. 24 Cost. 164 Manuale della procedura civile, I, Torino, 1887, 592. Secondo l’Autore l’arbitrato è strumento eccezionale. Per questa ragione secondo Mortara, l’istituto dovrebbe essere collocato alla fine del codice e non al suo inizio (dove invece era collocato nel codice del 1865). Inoltre lo strumento arbitrale sarebbe ammissibile solo nel caso in cui si controverta su interessi privati, dovendo la potestas iudicandi essere nuovamente 35 I rapporti tra arbitro e giudice. La manifestazione della volontà di deferire la controversia a soggetti che devono essere terzi e imparziali, come richiede l’art. 111 Cost. per il giudice, avviene mediante l’accordo delle parti che assume, appunto, la denominazione di convenzione di arbitrato165. L’esigenza del consenso delle parti discende dal corrente assunto secondo cui non può esistere allo status quo, nell’ordinamento italiano, l’arbitrato obbligatorio. La legittimità costituzionale dell’arbitrato, in rapporto agli artt. 24, 25 e 102 Cost. è stata unanimemente proclamata dalla dottrina e dalla giurisprudenza ma, come detto, subordinatamente alla condizione che lo strumento arbitrale sia frutto di una libera scelta della parti166. La facoltatività della via arbitrale è assicurata nel codice di procedura civile che, rinviando a un accordo concluso dalle parti, disciplina l’accesso alla via arbitrale con una norma dispositiva167. Diversamente sorgono dubbi in relazione alle ipotesi di arbitrato introdotte in ipotesi peculiari di contenzioso – il pensiero volge all’arbitrato societario attribuita al giudice nel caso in cui si dibatta su interessi pubblici. Diversamente si veda MATTIROLO, Istituzioni di diritto giudiziario civile italiano, 1899 TORINO; si veda anche LUISO, ibidem; ALPA, VIGORITI, Arbitrato (Nuovi profili dell’*), 2011; IZZO, La convenzione arbitrale, Torino, 2013, 89 ss.; PUNZI, Disegno sistematico, Padova, 2012, 90 ss.; ALPA, VIGORITI, Arbitrato. Profili di diritti sostanziale e di diritto processuale, Torino , 2013, 21 ss. 165 PUNZI, Disegno sistematico, Padova 2012, 90 ss.; ALPA, VIGORITI, Arbitrato. Profili di diritti sostanziale e di diritto processuale, Torino, 2013, 21 ss.; IZZO, ibidem; LUISO, Istituzioni di diritto, 113; ALPA, VIGORITI, Arbitrato, cit. 2011; IZZO, La convenzione arbitrale, Torino, 2013, 90 ss. 166 ALPA, VIGORITI, Arbitrato. Profili di diritti sostanziale e di diritto processuale, Torino, 2013, 39 ss. IZZO, ibidem, PUNZI, Disegno, op. ult., 90 ss.; Cit. LUISO, Istituzioni, op. ult. Cit., ALPA, VIGORITI, Arbitrato, op. cit., 2011, IZZO, La convenzione arbitrale, Torino, 2013, PUNZI, Disegno sistematico, Padova, 2012, 90 ss. 167 LUISO, Istituzioni di diritto processuale civile, V, Milano, 113 ss.; ALPA VIGORITI, Arbitrato (nuovi profili dell’*) , 2011; PUNZI, Disegno sistematico dell’ arbitrato, Padova 2012, 90 ss.; IZZO, La convenzione, op. cit., 90 ss. ; ALPA, VIGORITI, Arbitrato. Profili di diritti sostanziale e di diritto processuale, 2013, 113 ss. 36 I rapporti tra arbitro e giudice. – in cui tale strumento di risoluzione delle liti è introdotto con norma cogente o è comunque imposto in via principale168. In più chiari termini, la legittimità costituzionale dell’arbitrato come strumento sostitutivo della giurisdizione è ammessa a condizione che esso sia o libera scelta delle parti o, comunque, unilateralmente derogabile (vedi supra §1)169. La discrezionalità della scelta della via arbitrale, essendo elemento connaturato alla legittimità costituzionale dell’arbitrato, non può essere derogata neanche dalla legislazione statale170. Infatti solo le parti possono rinunciare alla via giurisdizionale poiché è loro attributo esclusivo disporre del proprio diritto 171 come ha riconosciuto 168 La scelta di un arbitrato obbligatorio in materia societaria, risale al diritto napoleonico. Il Code de commerce del 1807 aveva infatti previsto l’obbligatorietà dello strumento arbitrale per le controversie intercorrente tra soci e società commerciali, PIER GIUSTI JAEGER, Appunti sull’arbitrato e le società commerciali, Giur. Comm,. 1990, I, 219 per approfondimenti si veda ALPA VIGORITI, Arbitrato (nuovi profili dell’*) , 2011; ALPA, VIGORITI, Arbitrato. Profili di diritti sostanziale cit., p. 996 ss.; LUISO, Manuale di diritto processuale civile, V, Milano, 124 ss. 169 LUISO, ibidem; IZZO, La convenzione arbitrale, Torino, 2013, 16 ss.; PUNZI, Disegno sistematico, Padova, 2012, 128 ss.; ALPA, VIGORITI, Arbitrato. Profili di diritti sostanziale e di diritto processuale, cit., 996 ss.; IZZO, ibidem; PUNZI, Disegno, op. cit., 128 ss. 170 LUISO, Istituzioni di diritto processuale civile, op. cit., 124 ss.; ALPA, VIGORITI, Arbitrato, op. cit., 2011; IZZO, ibidem; PUNZI, Disegno sistematico, op. cit. ; ALPA, VIGORITI, Arbitrato. Profili di diritti sostanziale e di diritto processuale, cit., 36 ss.; IZZO, La convenzione, 88 ss.; PUNZI, Disegno, op. cit., 128 ss. 171 Vd. Sent. Corte Costituzionale 12.2.1963., n.2 (in Pluris) la quale nel considerato in diritto n. 2, riconosce che “L'assunto secondo il quale la funzione arbitrale contraddice al principio della statualità della giurisdizione fu smentito durante i lavori preparatori dell'art. 102 della Costituzione, nel corso dei quali fu autorevolmente riferito che la Seconda Sottocommissione aveva ritenuto insussistente l'asserito contrasto, e che il Comitato di redazione, nell'elaborare il testo dell'articolo, aveva inteso rispettare l'istituto arbitrale, formandosi gli arbitrati per volontà delle parti e basandosi, quindi, sui poteri a queste spettanti. E infatti l'art. 102 predetto significa bensì che la legge può affidare solo a magistrati l'esercizio della funzione giurisdizionale, salve le eccezioni stabilite per le sezioni specializzate e per la partecipazione popolare all'amministrazione della giustizia; ma non vuol dire altresì che sia vietato ad ogni soggetto giuridico di svolgere la propria autonomia per la soluzione delle controversie di suo interesse e di ricorrere ad un mezzo, come quello dell'arbitrato, che é legittimato da un regolamento 37 I rapporti tra arbitro e giudice. l’Assemblea Costituente durante la seduta del 21 novembre 1947, a pagina 2239172. 1.3 Segue. Il consenso e il divieto di arbitrato obbligatorio: aut finis aut transitus. Da quanto detto nel paragrafo che precede, ovvero che la sostituzione del giudice con l’arbitro è costituzionalmente legittima nella misura in cui sia frutto del libero consenso delle parti deriva, di converso, l’illegittimità di un arbitrato imposto ex lege. Quanto detto è posto a presidio del diritto all’accesso alla giustizia e trova conferma nella giurisprudenza costituzionale. Infatti, proprio la Corte Costituzionale, ex multis con sentenza del 14 luglio 1977, 127, ha dichiarato non conforme a Costituzione l’arbitrato ex lege, per contrasto con l’art. 24 e 102 Cost. riaffermando come costitutiva dell’arbitrato la sua facoltatività173. In essa la Corte asserisce che “solo la scelta dei soggetti (intesa come uno dei possibili modi di disporre, anche in senso negativo, del diritto di cui convenzionale del diritto di azione, valido nel limite in cui su questo diritto la volontà singola opera efficacemente”; LUISO, ibidem; ALPA, VIGORITI, Arbitrato, 2011; IZZO, La convenzione arbitrale, Torino, 2013, 88 ss. PUNZI, Disegno sistematico, Padova, 2012, 254 ss.; ALPA, VIGORITI, Arbitrato. Profili di diritti sostanziale e di diritto processuale, op. cit., 48 ss.; IZZO, ibidem. 172 Come afferma RUINI, Presidente della Commissione per la costituzione, si veda anche ALPA, VIGORITI, Arbitrato. Profili di diritti sostanziale e di diritto processuale, op. cit., 48 ss.; Si veda LUISO, Istituzioni di diritto processuale civile, V, Milano, 113 ss.; ALPA VIGORITI, in Arbitrato (nuovi profili dell’*) , 2011; PUNZI, Disegno sistematico dell’ arbitrato, Padova 2012, 83 ss.; IZZO, La convenzione arbitrale nel processo, cit., 88 ss.; 173 Si veda ALPA, VIGORITI, Arbitrato. Profili di diritti sostanziale e di diritto processuale, cit., 48 ss.; spunti sul tema anche in IZZO, La convenzione arbitrale, Torino, 2013, 88 ss.; PUNZI, Disegno sistematico dell’ arbitrato, Padova, 2012, 83 ss.; ALPA VIGORITI, in Arbitrato (nuovi profili dell’*) , 2011 38 I rapporti tra arbitro e giudice. all'art. 24, primo comma, Cost.) può derogare al precetto contenuto nell'art. 102, primo comma, Cost”174. Nel caso in esame il Supremo Collegio, dichiarando la legittimità costituzionale dell’arbitrato alle condizioni di cui sopra, ne definisce al contempo i rapporti con l’unitarietà della giurisdizione di cui all’art. 102 Cost., riconoscendo come – in funzione dell’ unicità della giurisdizione statuale – tale ultima disposizione sia inoperante nei confronti dell’arbitro, in quanto soggetto estraneo all’ordinamento giurisdizionale di origine statuale175. Sullo stesso tema la Corte Costituzionale è intervenuta nuovamente nel 2005, allorché con sentenza numero 221, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell'art. 13 del R.D.L. 28 agosto 1930, n. 1345 nella parte in cui prevedeva l’arbitrato obbligatorio per le controversie relative alla costruzione o all'esercizio dell'acquedotto del Monferrato176. 174 Corte Costituzionale, sent. del 14-7-1977, numero 127 in Pluris; ALPA, VIGORITI, Arbitrato. Profili di diritti sostanziale e di diritto processuale, cit., 56 ss.; Si veda LUISO, Istituzioni di diritto processuale civile, V, Milano, 2015, 113 ss.; ALPA VIGORITI, in Arbitrato (nuovi profili dell’*) , 2011; PUNZI, Disegno sistematico dell’ arbitrato, Padova, 2012, 112 ss.; IZZO, La convenzione arbitrale nel processo: studi sui rapporti tra arbitro e giurisdizioni statuali, Milano, 2013, 88 ss. 175 IZZO, ibidem; PUNZI, Disegno sistematico, op. cit., 112 ss.; ALPA VIGORITI, in Arbitrato (nuovi profili dell’*), 2011; ALPA, VIGORITI, Arbitrato. Profili di diritti sostanziale e di diritto processuale, cit., 57. 176 ALPA, VIGORITI, Arbitrato. Profili di diritti sostanziale e di diritto processuale, cit, 57. Sul tema si veda anche per completezza LUISO, Istituzioni di diritto processuale civile, V, Milano, 113; ALPA VIGORITI, in Arbitrato (nuovi profili dell’*), 2011; PUNZI, Disegno sistematico dell’ arbitrato, op. cit., 88 ss.; IZZO, La convenzione arbitrale nel processo: studi sui rapporti tra arbitro e giurisdizioni statuali, Milano, 2013, 157 ss.; Riconosce la Corte, nel considerato 3.3, della sentenza in commento che “L’illegittimità costituzionale della norma censurata, pertanto, risiede nella circostanza che essa preclude alle parti la possibilità di adire il giudice statuale, essendo totalmente irrilevanti, viceversa, i profili relativi sia al regime del lodo sia alla composizione del collegio: purché a ciascuna delle parti sia assicurata la libertà di sottrarsi all’arbitrato previsto dalla legge o da una fonte eteronoma, ben può essere prevista la non impugnabilità del lodo per errores in iudicando ovvero una certa composizione (purché rispettosa del principio di eguaglianza delle parti: cfr. sentenza n. 33 del 1995) del collegio arbitrale, in quanto la garanzia costituzionale attiene alla libertà di scelta dello 39 I rapporti tra arbitro e giudice. In particolare, nella sentenza in esame, la Suprema Corte ha dichiarato l’ illegittimità costituzionale dell’art 13 del R.D.L. – convertito nella legge 6 gennaio 1931, n. 80 – rispetto agli artt. 4, 1 comma, 25, 1 comma e 102,1 comma, Cost., dal momento che escludeva la facoltà delle parti di sottrarsi all’arbitrato, oltre che la possibilità di impugnare il lodo per violazione delle norme di diritto 177. Sotto quest’ultimo profilo la Corte ha tenuto a precisare che la censura non è determinante ai fini della declatoria di incostituzionalità178. Come riconosce autorevole dottrina 179, con tale sentenza la Suprema Corte ha confermato il proprio consolidato orientamento, secondo cui, come già detto (vd. supra 1.1), è incostituzionale l’arbitrato che non sia declinabile da tutte le parti unilateralmente180. strumento dell’arbitrato e non già, assicurata che sia tale consapevole e libera scelta, a peculiari modalità di svolgimento dell’arbitrato stesso” (in Pluris). 177 Il lodo sarebbe stato emesso da un collegio di tre arbitri, di cui uno nominato dal Ministro per l'interno di concerto con quello per le finanze, sul tema ALPA, VIGORITI, Arbitrato. Profili di diritti sostanziale e di diritto processuale, cit., 36 ss.; spunti sul tema anche in IZZO, La convenzione arbitrale, op. cit., 2013, 75 ss.; PUNZI, Disegno sistematico, op. cit., 288 ss.; ALPA VIGORITI, in Arbitrato (nuovi profili dell’*) , 2011; 178 Ma tiene a precisare, ibidem, che l’irrilevanza è subordinata alla condizione che a condizione che “a ciascuna delle parti sia assicurata la libertà di sottrarsi all'arbitrato previsto dalla legge o da una fonte eteronoma, (…) in quanto la garanzia costituzionale attiene alla libertà di scelta dello strumento dell'arbitrato e non già (…)a peculiari modalità di svolgimento dell'arbitrato stesso”, si veda ILARIA LOMBARDINI, Illegittimità dell’arbitrato obbligatorio in materia di opere pubbliche in Il nuovo assetto dell’arbitrato negli appalti di opere pubbliche, nota a Corte Cost. 8 giugno 2005, n. 221 in Giur. It. 2006, 1452; ALPA VIGORITI, in Arbitrato (nuovi profili dell’*) , 2011; ALPA, VIGORITI, Arbitrato. Profili di diritti sostanziale e di diritto processuale, cit. 56 ss. 179 Ex multis si veda ILARIA LOMBARDINI, Illegittimità dell’arbitrato obbligatorio in materia di opere pubbliche in Il nuovo assetto dell’arbitrato negli appalti di opere pubbliche, nota a Corte Cost. 8 giugno 2005, n. 221 in Giur. It. 2006, 1452; ALPA, VIGORITI, Arbitrato. Profili di diritti sostanziale e di diritto processuale, cit. 36 ss.; ALPA VIGORITI, in Arbitrato (nuovi profili dell’*) , 2011; 180 ILARIA LOMBARDINI, Illegittimità dell’arbitrato obbligatorio in materia di opere pubbliche in Il nuovo assetto dell’arbitrato negli appalti di opere pubbliche, nota a Corte Cost. 8 giugno 2005, n. 221 in Giur. It. 2006, 1452; PUNZI, Disegno sistematico, Padova, 2012, 101 ss. ALPA VIGORITI, Arbitrato (nuovi profili dell’*) , 2011; ALPA, VIGORITI, Arbitrato. Profili di diritti sostanziale e di diritto processuale, cit., 56 40 I rapporti tra arbitro e giudice. A proposito la Corte conferma che la norma oggetto di pronuncia introduce una forma di arbitrato obbligatorio riservando “alla sola amministrazione la scelta in favore della competenza arbitrale, che la controparte, se vuole partecipare alla gara, è tenuta ad accettare” 181. Da ciò si deduce che affinché l’arbitrato sia legittimo non sia sufficiente una sua ricezione tacita e indiretta, ma sia necessario anche un richiamo espresso della clausola arbitrale e una manifestazione di volontà inequivoca182. Tale assunto trova l’ adesione della dottrina, secondo cui l’arbitrato può considerarsi legittimo alla condizione che sia introdotto da norma dispositiva e purché sia derogabile unilateralmente183. Si da vita, in sintesi, a nuova concezione di obbligatorietà che può definirsi come vincolatività non necessaria. La giurisprudenza della Corte Costituzionale184 trova l’avvallo della Corte di Cassazione che, con sentenza 28.1.1998 n.658, conferma tout court le enunciazioni della Corte Costituzionale185. 181 si veda nota precedente. ILARIA LOMBARDINI, Illegittimità dell’arbitrato obbligatorio in materia di opere pubbliche in Il nuovo assetto dell’arbitrato negli appalti di opere pubbliche, nota a Corte Cost. 8 giugno 2005, n. 221 in Giur. It. 2006, 1452; sul tema dell’ arbitrato obbligatorio anche IZZO, La convenzione arbitrale, Milano 2012, 88 ss.; PUNZI, Disegno sistematico, Padova 2012, 100 ss.; ALPA VIGORITI, Arbitrato (nuovi profili dell’*) , 2011; ALPA, VIGORITI, Arbitrato. Profili di diritti sostanziale e di diritto processuale, cit., 56 ss. 183 si veda AULETTA, Tra illegittimità costituzionale e non fondatezza della questione: una terza via per le leggi di arbitrato obbligatorio, in Rivista Arbitrato 2000, 257; ALPA VIGORITI, in Arbitrato (nuovi profili dell’*) , 2011; ALPA, VIGORITI, Arbitrato. Profili di diritti sostanziale e di diritto processuale, cit., 36 ss. 184 ALPA VIGORITI, in Arbitrato (nuovi profili dell’*), 2011; ALPA, VIGORITI, Arbitrato. Profili di diritti sostanziale e di diritto processuale, cit., 36 ss.; AULETTA, Tra illegittimità costituzionale e non fondatezza della questione: una terza via per le leggi di arbitrato obbligatorio, in Rivista Arbitrato 2000, 257 In più occasioni la Corte Costituzionale conferma il proprio orientamento, ex multis si vedano le sentenze C. Cost. 27.12.1991, n. 488 , in Riv. Arb., 1992, 247 ss., in cui la Corte dichiara l’incostituzionalità degli artt. 21 e 50 r.d.l. 30.12.1923, n.4267, nella parte in cui imponevano l’arbitrato per le controversie inerenti all’indennità di occupazione di terreni soggetti a sistemazione idrogeologica, in Pluris. 182 41 I rapporti tra arbitro e giudice. Inoltre, la scelta dell’arbitrato ad hoc nella maggior parte delle procedure relative alle opere pubbliche conferma tale requisito e porta con sé la nuova tendenza a valorizzare la volontà delle parti sia in relazione alla stessa scelta del procedimento arbitrale sia in ordine alle sue modalità procedurali186. Ai limiti imposti all’arbitrato obbligatorio nella Costituzione si aggiungono quelli comunitari, i quali richiedono che al cittadino europeo sia garantita la facoltà di scelta tra il ricorso all’arbitrato e all’autorità giudiziaria. In questo caso si richiedono due requisiti basilari: l’alternatività e la non esclusività di ciascun mezzo187. A riguardo, la stessa Corte di giustizia ha dichiarato che costituisce una 188 violazione della Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993 – attinente alle clausole abusive nei contratti stipulati tra i professionisti e i consumatori – una clausola contrattuale che imponga al consumatore la percorribilità della sola via arbitrale nel caso di liti future. 185 Il tema dell’arbitrato obbligatorio è discusso in dottrina. In particolare, gli Autori si dividono tra chi si oppone all’arbitrato obbligatorio perché strumento “eversivo”, si veda VACCARELLA, Questioni di litispendenza e competenza nei rapporto tra arbitri e A.G.O., in Giust. Civ., 1997, 267 ss. e chi, invece, riconosce all’arbitrato obbligatorio una funzione deflattiva, si veda ALPA, Un progetto per la giustizia minore: composizione stragiudiziale delle controversie, ruolo dell’arbitrato, interessi di categoria, in Giust. civ., 1992,579 ss. Per una valutazione positiva, infine, LUISO, Istituzioni di diritto processuale civile, cit., 113 ss.; PUNZI, ibidem; IZZO, ibidem, AULETTA, Tra illegittimità costituzionale e non fondatezza della questione: una terza via per le leggi di arbitrato obbligatorio, in Rivista Arbitrato 2000, 257, ALPA VIGORITI, in Arbitrato (nuovi profili dell’*), 2011. 186 ALPA VIGORITI, in Arbitrato (nuovi profili dell’*), 2011; ALPA, VIGORITI, Arbitrato. Profili di diritti sostanziale e di diritto processuale, cit. 36 ss.; si veda anche AULETTA F., Tra illegittimità costituzionale e non fondatezza della questione: una terza via per le leggi di arbitrato obbligatorio, in Rivista Arbitrato 2000, 257. 187 Si veda LUISO, Istituzioni di diritto processuale civile, V, Milano, 113 ss. , ALPA VIGORITI, Arbitrato (nuovi profili dell’*), 2011; IZZO, La convenzione arbitrale nel processo: studi sui rapporti tra arbitro e giurisdizioni statuali, Torino, 2013, 33 ss.; ALPA, VIGORITI, Arbitrato. Profili di diritti sostanziale e di diritto processuale, Milano, 2013, 36 ss. 188 C. Giust. CE 6 ottobre 2009, Asturcom Telecomunicaciones SL 42 I rapporti tra arbitro e giudice. La corte prosegue ammettendo, in questi casi, la rilevabilità d’ufficio del carattere abusivo della clausola “nel momento in cui tale clausola sia suscettibile di rendere nullo un lodo arbitrale emesso in assenza di qualsivoglia eccezione della parte interessata189”. Nonostante il giudicato interno non costituisca un fattore impeditivo al riconoscimento della supremazia del diritto dell’ Unione Europea, si richiede una espressa previsione nazione riferita al potere del giudice di rilevare d’ufficio l’invalidità della clausola.190 Ad oggi si dibatte se si possa introdurre un arbitrato obbligatorio191 per i c.d. “small claims” come rimedio sostitutivo al ricorso all’ A.G.O. di primo grado192. Il dibattito sulla loro legittimità costituzionale è aperto e alla loro introduzione si mostra favorevole la giurisprudenza della Corte di giustizia.193 189 CARRATTA, Libertà fondamentali del trattato dell’ Unione Europea e processo civile, Riv. Dir. Proc., 2015, 6, 1400. 190 CARRATTA, Libertà fondamentali del trattato dell’ Unione Europea e processo civile, Riv. Dir. Proc., 2015, 6, 1400. ALPA, VIGORITI, Arbitrato. Profili di diritti sostanziale e di diritto processuale, Milano, 2013, 36 ss. PUNZI, ibidem. 192 Liti di basso valore e la cui soglia, una volta introdotte, dovrebbe determinarsi da parte del legislatore comunitario. Si veda per un’ opinione di favore LUISO, Istituzioni di diritto processuale civile, V, Milano, 113 ss., ALPA, VIGORITI, Arbitrato. Profili di diritti sostanziale e di diritto processuale, op. cit., 36 ss. 193 Si veda ALPA, La tutela degli utenti e dei consumatori nelle telecomunicazioni, Riv. Informaz. E informatica, 1998, 567 ss.; Si veda LUISO, Istituzioni di diritto processuale civile, V, op. cit. 114 ss.; ALPA VIGORITI, Arbitrato (nuovi profili dell’*), 2011; PUNZI, Disegno sistematico dell’ arbitrato, Padova, 2012, 104 ss.; IZZO, La convenzione arbitrale nel processo: studi sui rapporti tra arbitro e giurisdizioni statuali, Milano, 2012, 87 ss.; ALPA, VIGORITI, Arbitrato. Profili di diritti sostanziale e di diritto processuale, Milano, 2013, 48 ss.; 43 I rapporti tra arbitro e giudice. 1.4 Segue. L’ indisponibilità del diritto, la linea di confine tra il processo arbitrale e quello giurisdizionale. Si è detto che la convenzione arbitrale può assumere la forma di compromesso ove la controversia sia già sorta, oppure quella di clausola compromissoria quando la controversia sia solo futura e, conseguentemente, eventuale. Tuttavia, affinché il compromesso e la clausola compromissoria siano valide ed efficaci, la controversia deve essere arbitrabile, ovvero assoggettabile ad arbitrato. A riguardo è bene specificare che, in materia di arbitrabilità, è stato notevolmente modificato il testo dell’art. 806 c.p.c. 194 La riforma del 2006, infatti, ha inciso sul testo prevendo che le parti possano deferire ad arbitri tutte le controversie aventi ad oggetto diritti disponibili, salvo che la legge disponga diversamente.195 Quindi le controversie escluse dall’ambito di applicazione dell’arbitrato sono quelle rispetto alle quali le parti sono prive di potere negoziale, intendendosi con tale espressione il potere delle parti di disporre del diritto196. 194 L’art. 806 c.p.c. prima della riforma recitava “le parti possono far decidere da arbitri le controversie tra di loro insorte, tranne quelle previste negli art. 409 e 442, quelle che riguardino questioni di stato e di separazione personale tra coniugi e le altre che non possono formare oggetto di transazione”. 195 Per quanto riguarda, invece, gli interessi legittimi si vd. sent. Cass. n. 2126/2014, in Pluris, secondo cui “In tema di arbitrato, è preclusa la compromettibilità in arbitri delle controversie relative ad interessi legittimi, con riferimento alle posizioni soggettive dei privati su cui incidono gli atti autoritativi della P.A., in quanto sottratte alla disponibilità delle parti”. 196 LUISO, Istituzioni di diritto processuale civile, cit., 10 ss., , ALPA VIGORITI, Arbitrato (nuovi profili dell’*), 2011; PUNZI, Disegno sistematico dell’ arbitrato, Padova, 2012, 147 ss.; secondo IZZO, La convenzione arbitrale nel processo: studi sui rapporti tra arbitro e giurisdizioni statuali, Milano, 2012, 16 ss., il legislatore potrebbe superare il requisito della disponibilità del diritto (lo inserisco?); ALPA, VIGORITI, Arbitrato. Profili di diritti sostanziale e di diritto processuale, op. cit., 267 ss. 44 I rapporti tra arbitro e giudice. Il legislatore del 2006, escludendo dall’ambito di applicazione dell’arbitrato i diritti indisponibili oggettivamente e/o soggettivamente, ha riprodotto per l’arbitrato i limiti imposti alle parti in materia di transazione all’art. 1966, 2 co, c.c.197 La riproduzione dell’art. 1966 c.c. – che comporta il divieto di arbitrato in materia di diritti indisponibili – ha verosimilmente finalità antielusiva198: infatti se le parti potessero devolvere ad arbitri le controversie aventi ad oggetto diritti indisponibili, eserciterebbero, seppure in forma indiretta, il potere negoziale di cui sono prive e in forza del quale non possono ricorrere alla transazione. Da quanto sopra è possibile asserire che l’ambito di arbitrabilità coincide con quello del processo ordinario di cognizione che non verta su diritti indisponibili. Ne deriva l’impercorribilità della via arbitrale per il processo esecutivo, perché di competenza inderogabile del giudice dell’esecuzione non declinabile dalle parti e per il processo cautelare essendo di esclusiva competenza statale199. 197 Secondo l’art. 1966, co.2, c.c. “ la transazione è nulla se tali diritti, per loro natura o per espressa disposizione di legge, sono sottratti alla disponibilità delle parti”. Si veda LUISO, Istituzioni di diritto processuale civile, V, op. cit., 10 ss.; PUNZI, Disegno sistematico dell’ arbitrato, Padova, 2012, 279 ss.; IZZO, ibidem; ALPA, VIGORITI, ibidem. 198 Sul tema si veda Si veda LUISO, Istituzioni di diritto processuale civile, op. cit, 10 ss. ALPA VIGORITI, Arbitrato (nuovi profili dell’*) , 2011; PUNZI, Disegno sistematico dell’ arbitrato, Padova, 2012, 279 ss.; IZZO, La convenzione arbitrale nel processo: studi sui rapporti tra arbitro e giurisdizioni statuali, Milano 2012, 89 ss.; ALPA, VIGORITI, Arbitrato. Profili di diritti sostanziale e di diritto processuale, Milano, 2013, 267 ss.; 199 In quest’ultima ipotesi, già con sent. 10862 del 1994 in Pluris, la Cassazione civile riconosceva che “la parte vittoriosa nel giudizio arbitrale che nel giudizio di impugnazione del lodo chiede il rigetto dell'impugnazione può chiedere all'istruttore un sequestro conservativo, atteso che il giudizio di impugnazione del lodo è attribuito alla competenza del giudice che sarebbe stato competente per l'appello verso la sentenza, se per la causa decisa fosse stato competente il giudice ordinario e che è pertanto applicabile l'art. 673, comma 2, c.p.c., a tenore del quale (derogando al principio del divieto dei nova in appello) l'istanza di sequestro conservativo può essere proposta al 45 I rapporti tra arbitro e giudice. 1.4.1 Segue. Gli "indizi" sull' indisponibilità del diritto. Per individuare la qualifica di indisponibilità del diritto rileva l’intervento del p.m. che, d’altronde, costituisce impedimento all’arbitrato societario per espressa previsione del dlgs. 17.1.2003 n. 5, art 34200. Attualmente si è acquisita consapevolezza che la presenza in causa dell’Autorità requirente, seppure possa essere utile elemento per valutare la disponibilità o meno del diritto, non costituisce elemento determinante e/o esclusivo per la suddetta valutazione201. Parte della dottrina si è, altresì, interrogata in merito alla possibilità che costituisse un limite implicito all’arbitrato, accanto all’indisponibilità del diritto, la inderogabilità della normativa202. Il problema si pone, in verità, solo dopo la riforma del 2006 che, come noto, ha modificato il testo dell’ art. 806 c.p.c. Infatti, nel testo previgente, si escludevano espressamente dall’ alea dell’ arbitrabilità le controversie in materia di lavoro, agli artt. 409 e 442, e quelle concernenti questioni di stato e di separazione personale tra coniugi. La norma proseguiva mediante il richiamo alla indisponibilità del diritto, di giudice di appello”; si veda anche LUISO, Istituzioni di diritto processuale civile, V, Milano, 137 ss.; PUNZI, Disegno sistematico dell’ arbitrato, Padova 2012, 40 ss.; per un approfondimento sulle materie non arbitrabili si veda ALPA, VIGORITI, Arbitrato. Profili di diritti sostanziale e di diritto processuale, Milano,2013, 346 ss. 200 D.lgs. 17.1.2003 n. 5, art 34 dispone al comma 5 che “Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero”; Si veda LUISO, Istituzioni di diritto processuale civile, V, Milano,124 ss.; ALPA VIGORITI, Arbitrato (nuovi profili dell’*), 2011; PUNZI, Disegno sistematico dell’ arbitrato, Padova, 2012, 681 ss.; ALPA, VIGORITI, Arbitrato. Profili di diritti sostanziale e di diritto processuale, Milano 2013, 996 ss. 201 LUISO, ibidem; ALPA, VIGORITI, Arbitrato. Profili di diritto sostanziale e di diritto processuale, Milano 2013, 996 ss. 202 In senso positivo PUNZI, Disegno sistematico dell'arbitrato, Padova, 2000, 242; CARLEO, Controversie non compromettibili, in Dizionario dell'arbitrato, a cura di Irti, Torino, 1997, 274; CATERINI, Disponibilità ed indisponibilità nell'arbitrato, in Arbitrato, fondamento e tecniche, Milano, 1995, 122 ss.; a favore della tesi per cui l’inderogabilità della normativa non sarebbe presupposto per l’arbitrabilità della controversia vd. Luiso, Istituzioni di diritto processuale civile,, V Milano 2015, 88 ss. 46 I rapporti tra arbitro e giudice. cui al comb. disp. art. 1966 e 1972 c.c., rinviando alla transazione. Ad oggi “l'esclusione del richiamo della transazione, nel testo novellato dell'art. 806 c.p.c., se affranca dalle questioni sul coordinamento dei due commi dell'art. 1972 c.c., rende attuali le incertezze e le divergenze, in precedenza maturate, sulla dimensione dell'indisponibilità del diritto.”203 Con riguardo alla vexata questio sull’ inderogabilità della normativa come presupposto per l’arbitrabilità della vertenza, viene risolta in senso negativo da alcuni studiosi che fondano la loro posizione sul consolidato canone ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit. In rappresentanza di tale posizione si richiamano, in particolare, gli studi di Francesco Paolo Luiso il quale, nelle suo Manuale di diritto processuale civile204, riconosce che ove la normativa sia inderogabile nessun ostacolo vi sia all’arbitrato, poiché “ciò che interessa all’ordinamento è che la normativa inderogabile sia applicata, non che sia applicata in sede giurisdizionale”.205 Secondo altri studiosi, invece, ai fini dell’ arbitrabilità della vertenza sarebbe determinante non l’imperatività della normativa quanto il valore socio-giuridico sotteso alla norma206. In più chiari l’imperatività della normativa non sarebbe presupposto per l’ arbitrabilità della controversia nel caso in cui tuteli interessi disponibili e eminentemente individuali . 203 SPATTUZZI, L'indisponibilità del diritto soggettivo quale limite di arbitrabilità delle controversie, Rivista dell'Arbitrato, fasc.4, 2014, pag. 763 205 LUISO, Istituzioni di diritto processuale civile,, V Milano 2015, 88. DE NOVA, Il contratto contrario a norme imperative, in Riv. critica dir. privato, 1985, 438; GALGANO, Commentario del cod. civ., G.B. Ferri, Ordine pubblico, buon costume, cit., 160 ss.; NUZZO, Negozio illecito, in Enc. Treccani, 1990, 2 ss.; SPATTUZZI, L'indisponibilità del diritto soggettivo quale limite di arbitrabilità delle controversie, Rivista dell'Arbitrato, fasc.4, 2014, pag. 763; SPATTUZZI, L'indisponibilità del diritto soggettivo quale limite di arbitrabilità delle controversie, Rivista dell'Arbitrato, fasc.4, 2014, pag. 763 206 47 I rapporti tra arbitro e giudice. Diversamente, la norma imperativa diverrebbe fattore dirimente all’ arbitrabilità della vertenza ove sia posta a protezione di valori supremi e fondanti dell’ ordinamento quale, a titolo meramente esemplificativo, l’ ordine pubblico. Ad oggi non può fare a meno di rilevarsi che l’ “oggettivo riscontro della diversità di interessi, normativamente tutelati, e la diversità delle sanzioni previste, (contribuisce) a rendere non definitivo e certo il criterio di arbitrabilità, dilatando o restringendo, a seconda delle tesi proposte, l'applicazione dell'istituto (…)Sulla base della suddetta, incerta impostazione, buona parte della dottrina è passata ad esaminare, sulla scorta anche della produzione giurisprudenziale, gli aspetti più critici, che potessero emergere dai vari settori del diritto privato, valutati genericamente per materia”, restringendo la sua analisi alla disciplina dei contratti agrari, della società e della concorrenza.207 Nonostante l'incertezza di parte della dottrina si può, ad oggi, concludere che l'inderogabilità della normativa non sia un fattore impediente all' arbitrabilità della controversia. 2. L’ ammissibilità del regolamento preventivo di giurisdizione in presenza di un patto compromissorio per arbitrato estero. Mors quid est? È possibile ora soffermarsi sulla questione dell’ammissibilità del regolamento preventivo di giurisdizione nel caso in cui si contesti la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano, eccependo l’esistenza tra le parti di un patto compromissorio per arbitrato estero. La questione è stata affrontata e risolta positivamente dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 24153 del 2013. 207 SPATTUZZI, L'indisponibilità del diritto soggettivo quale limite di arbitrabilità delle controversie, Rivista dell'Arbitrato, fasc.4, 2014, pag. 763 48 I rapporti tra arbitro e giudice. La Suprema Corte, con l’ordinanza 24153 recupera un indirizzo risalente 208 che aveva abbandonato con la sentenza n. 527/2000. La conclusione, a cui sono giunte le Sezioni Unite con l’ordinanza in esame, era stata predetta dalla dottrina209 che, infatti, aveva riconosciuto che nei rapporti tra arbitro e giudice può assumere un ruolo risolutivo il regolamento preventivo di giurisdizione. In ogni caso la Cassazione nell’ordinanza, ribadendo i contenuti della giurisprudenza classica, riconosce che la legislazione può fondatamente riconoscere natura giurisdizionale al lodo rituale arbitrale.210 D’altronde nell’ordinanza n. 24153 è la stessa Cassazione ad affermare che “mentre lo stabilire se una controversia appartenga alla cognizione del giudice ordinario o degli arbitri si configura come questione di competenza (e ciò a prescindere dal fatto che il rimedio del regolamento di competenza sia previsto ex art. 819 ter c.p.c. solo nei confronti della sentenza del giudice ordinario, ma ciò non sposta il fondo della questione, come nell'ipotesi di cui all'art. 46 c.p.c., che pure esclude il regolamento per le sentenze dei giudici di pace che attengano alla competenza), lo stabilire se una controversia appartenga alla competenza giurisdizionale del giudice ordinario, e, in tale ambito, a quella sostitutiva degli arbitri rituali, ovvero a quella del giudice amministrativo o contabile configura, invece, una questione di giurisdizione”, aderendo appunto alla giurisprudenza classica (ex multis Cass. S.U., n. 3195 del 1969). 208 per tutte, sent. Cass. civ., S.U., 17.5.1995, n. 5397, in Pluris CONSOLO, L’arbitrato con sede estera, la natura della relativa eccezione e l’essenziale compito che rimane affidato al regolamento della giurisdizione italiana, in Studi in onore di Carmine Punzi, Torino 2008, vol. II, 408 209 210 La Corte, nella senza de qua, afferma che “in parte introdotta con la l. n. 25 del 1994 e, in parte, con il d.lgs. n. 4 del 2006, pare contenere sufficienti indici sistematici per riconoscere natura giurisdizionale al lodo arbitrale”, pluris; Tale sentenza, infatti, accostava l’eccezione di compromesso a (i) un’eccezione di competenza per territorio derogabile nel caso si trattasse di una convenzione d’arbitrato interno (ii) e di giurisdizione ove la deroga statuisse a favore di un arbitrato straniero. 49 I rapporti tra arbitro e giudice. Nello specifico, nel caso di un compromesso per arbitrato estero ci si trovava dinanzi a una questione di giurisdizione, poiché si priva del potere giurisdizionale il giudice italiano, sempre che si eccepisca il difetto di giurisdizione di quest’ultimo. Il difetto di giurisdizione si verificava anche “sul ricorso per accertamento tecnico preventivo inerente a detta controversia, atteso che tale ricorso introduce un procedimento, di natura giurisdizionale, strettamente connesso con il successivo giudizio di merito ed esaurentesi in un'anticipata istruttoria destinata ad essere inserita ex post nel giudizio stesso”211. Il testo dell’ articolo II della Convenzione di New York, concernente il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, avrebbe legittimato il ricorso al regolamento preventivo di giurisdizione212. La clausola compromissoria interna, invece, si sarebbe sviluppata eventualmente come questione di competenza, in quanto “la contestazione delle attribuzioni del giudice ordinario riguarda una ripartizione di compiti 211 Si vedano anche sent. Cass. civ., S.U., 7.8.1992, n. 9380 in Pluris; e negli stessi termini anche sent. Cass. civ., S.U., 15.10.1985, n. 5049, in Pluris e sent. Cass. civ., S.U., 19.11.1979, n. 6017, in Pluris, nella quale la Corte ha rilevato che “in presenza di una clausola di arbitrato estero, regolarmente redatta per iscritto ai sensi dell'art. II della convenzione di New York del 10 giugno 1958, va esclusa la giurisdizione del giudice italiano”. 212 prevedendo che “ciascuno Stato contraente riconosce la convenzione scritta mediante la quale le parti si obbligano a sottoporre ad arbitrato tutte o talune delle controversie che siano sorte o possano sorgere tra loro circa un determinato rapporto giuridico contrattuale o non contrattuale, concernente una questione suscettiva d’essere regolata in via arbitrale. Per «convenzione scritta» s’intende una clausola compromissoria inserita in un contratto, o un compromesso, firmati dalle parti oppure contenuti in uno scambio di lettere o di telegrammi. Il tribunale di uno Stato contraente, cui sia sottoposta una controversia su una questione, per la quale le parti hanno conchiuso una convenzione secondo il presente articolo, rinvierà le medesime, a domanda d’una di esse, a un arbitrato, sempreché non riscontri che la detta convenzione sia caduca, inoperante o non sia suscettiva d’essere applicata”. 50 I rapporti tra arbitro e giudice. nell’ambito del medesimo ordine giurisdizionale e, pertanto, non deducibile con istanza di regolamento preventivo di giurisdizione.” 213 In forza di tale affermazione si era, altresì, sostenuto che l’esame che il giudice avrebbe compiuto sulla validità ed efficacia della clausola compromissoria, su cui si fondava la relativa eccezione, non inficiasse il contenuto della pronuncia che avrebbe potuto essere impugnata con il regolamento necessario di competenza, essendo ad essa relativa.214 Secondo il collegio, in definitiva, “dalla natura giurisdizionale, e sostituita della funzione del giudice ordinario, dell'attività degli arbitri rituali - il cui lodo, una volta reso esecutivo dal pretore, equivale, finché non ne sia pronunciato l'annullamento, ad una sentenza avente efficacia esecutiva consegue che, mentre lo stabilire se una controversia appartenga alla cognizione del giudice ordinario e degli arbitri si configura come questione di competenza, lo stabilire se una controversia appartenga alla competenza giurisdizionale del giudice ordinario, e, in tale ambito, a quella sostitutiva degli arbitri rituali, ovvero a quella del giudice amministrativo configura, invece, una questione di giurisdizione. Riguardo ad entrambe tali questioni, la Corte di cassazione, limitatamente agli atti già acquisiti al giudizio, può compiere indagini e valutazioni di fatto, concernenti l'esistenza e l'interpretazione della clausola compromissoria e dello stesso lodo arbitrale, senza essere vincolata dalle valutazioni già compiute dal giudice del merito”215. 213 Cass. civ., S.U., 2.6.1988, n. 3767, in Pluris, la quale ha evidenziato che “del pari non comporta una questione di giurisdizione la deduzione della esistenza di un compromesso o di clausola compromissoria per arbitrato irrituale da cui deriva, invece, l'improponibilità della domanda per rinuncia all'azione, atteso che, con l'arbitrato irrituale, è demandato agli arbitri lo svolgimento di un'attività negoziale in sostituzione delle parti e non l'esercizio di una funzione di natura giurisdizionale”; negli stessi termini, Cass. civ., S.U., 7.2.1987, n. 1303, in Pluris; Cass. civ., S.U., 29.11.1986, n. 7087, in Pluris; Cass. civ., S.U., 2.4.1984, n. 2149, in Pluris e Cass. civ., S.U., 11.1.1980, n. 242, in Pluris. 214 Sent. Cass. civ., sez. I, 25.10.1982, n. 5568, in Pluris. 215 Sent. Cass. civ., S.U., 4.7.1981, n. 4360, in Pluris 51 I rapporti tra arbitro e giudice. In condivisione alla giurisprudenza della Cassazione Civile antecedente alla sentenza n. 527/2000, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 376 del 28 Novembre 2001, ha riconosciuto la fungibilità dell’arbitro con il giudice216. Peraltro, ancora prima, la Consulta aveva statuito – nel dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’ art. 25, primo comma, r.d. n. 1127/1939, ovvero la norma che prevedeva l’arbitrato obbligatorio sulle vertenze relative al compenso spettante al dipendente inventore – che “il fondamento di qualsiasi arbitrato è da rinvenirsi nella libera scelta delle parti: perché solo la scelta dei soggetti (intesa come una dei possibili modi di disporre, anche in senso negativo, del diritto di cui all'art. 24 Cost., comma 1) può derogare al precetto contenuto nell'art. 102 Cost.”. Ciò, in effetti, continua la Corte, “corrisponde al criterio di interpretazione sistematica del testo costituzionale (nel quale la portata di una norma può essere circoscritta soltanto da altre norme dello stesso testo (...); e corrisponde anche alla garanzia costituzionale dell'autonomia dei soggetti (...) autonomia che, mentre ad altro proposito è tutelata dagli artt. 41-44 Cost., nella materia che ne occupa e per le situazioni di vantaggio compromettibili è appunto garantita dall'art. 24 Cost., comma 1”. A distanza di anni la Corte Costituzionale si è pronunciata nuovamente sulla questione, con sentenza n. 223 del 19.7.2013, con la quale ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 819 ter, secondo comma, c.p.c., nella parte in cui esclude l’applicabilità, ai rapporti tra arbitrato e processo, delle regole corrispondenti all’art. 50 c.p.c.”217 216 riconoscendo che “l’arbitrato costituisce un procedimento previsto e disciplinato dal codice di procedura civile per l’applicazione obiettiva del diritto nel caso concreto, ai fini della risoluzione di una controversia, con le garanzie di contraddittorio e di imparzialità tipiche della giurisdizione civile ordinaria. Sotto l’aspetto considerato, il giudizio arbitrale non si differenzia da quello che si svolge davanti agli organi statali della giurisdizione, anche per quanto riguarda la ricerca e l’interpretazione delle norme applicabili alla fattispecie” (Corte Cost., 28.11.2001, n. 376)., in Pluris. 217 In questa sentenza la Corte riconosce che “anche se l’arbitrato rituale resta un fenomeno che comporta una rinuncia alla giurisdizione pubblica, esso mutua da 52 I rapporti tra arbitro e giudice. In un ordinamento di tal genere, afferma la Corte che “l’errore compiuto dall’attore nell’individuare come competente il giudice piuttosto che l’arbitro non deve pregiudicare la sua possibilità di ottenere, dall’organo effettivamente competente, una decisione sul merito della lite”. Per quanto qui rileva, la Corte riconosce all’arbitrato una “funzione sostitutiva della giustizia pubblica”. Infine, con l’ordinanza n. 24153/2013, la Suprema Corte asserisce che “la spinta alla ricostruzione in chiave esclusivamente privatistica del dictum arbitrale (nell'arbitrato rituale) nasce dalla preoccupazione che soltanto questa mette l'istituto al riparo da rischio di incostituzionalità ex art. 102 Cost. Il problema che si pone è se il legislatore possa equiparare a certe condizioni le pronunce arbitrali che rispettino un determinato iter processuale alle sentenze dei giudici civili, giurisdizionalizzandole, senza collidere con i principi costituzionali, in tema di tutela dei diritti”. Partendo da questo assunto, la Corte asserisce che il legislatore ha riconosciuto, negli anni, all’arbitro, funzioni “inequivocabilmente” giurisdizionali. Autorevole dottrina ha opposto che “poiché l’arbitrato è un valore irrinunciabile della moderna esperienza giuridica, per salvarlo nella vigenza della Costituzione del 1948, occorre ricostruirlo in chiave rigorosamente privatistica” 218 La Corte a fronte di ciò ha ulteriormente chiarito che “la funzione giurisdizionale sui diritti si esercita davanti ai giudici ordinari” , ma ha aggiunto che essendo riconosciuto alle parti la facoltà di derogare a tale regola e devolvere la controversia ad arbitri “l’autonomia delle parti si manifesta qui (nell’arbitrato), non già (come è ovviamente possibile, e come avviene nell’arbitrato ‹‹contrattuale››) come atto di disposizione del quest’ultima alcuni meccanismi al fine di pervenire ad un risultato di efficacia sostanzialmente analoga a quella del dictum del giudice statale”. 218 LIPARI, GUARINO, La nuova legge sull’arbitrato, in Giust. civ., 1996, II, 497. 53 I rapporti tra arbitro e giudice. diritto, ma come atto incidente sull’esercizio del potere di azione che a quel diritto è connesso”219. Sulla base di tale ricostruzione, affinché il ricorso all’arbitrato possa considerarsi legittimo occorrerebbe (i) che la deroga operante per espressa volontà comune delle parti, e vertente su diritti disponibili, operi rispetto a una controversia in astratto conoscibile dal giudice ordinario; (ii) che siano assicurate idonee garanzie processuali, come il giusto processo (iii) che sia riconosciuta la possibilità di impugnativa presso gli organi della giurisdizione ordinaria220. La Corte conclude affermando che “il giudice investito di una lite su una materia al cui riguardo le parti hanno concluso una convezione arbitrale < rinvia > le parti all'arbitrato, su domanda di una di esse, a meno che non constati che la convenzione è nulla, inoperante o non suscettibile di essere devoluta ad arbitrato. All'espressione usata dalla Convenzione (renverra les parties à l'arbitrage; nel testo inglese < shall ... refer the parties to arbitration >) viene, infatti, riconosciuto un significato generico, anche se spesso si afferma che il riconoscimento della validità, operatività e applicabilità della clausola arbitrale comporta la sospensione dell'esame del merito da parte del giudice adito (< stay of court proceedings on the merits >)”221. 219 Ed ancora, afferma il Supremo Collegio, “l’autonomia delle parti, nel settore dei diritti disponibili, opera come presupposto del potere, loro attribuito, di far decidere controversie ad arbitri privati, nelle forme e secondo le modalità stabilite dall’ordinamento giuridico”. 220 “Tali caratteri”, argomentano le S.U., “appaiono, per l’arbitrato rituale, tali da integrare i requisiti (attitudine dell’organo, ancorché diverso da una struttura giudiziaria, ad espletare una funzione giudiziaria assicurando alle parti una “soluzione giurisdizionale della controversia”) richiesti dalla Corte Europea sui diritti dell’uomo per rispettare il 6 della Convenzione di Roma del 4 novembre 1950”, per approfondimenti MENDOLAGINE, Processo civile: le novità del decreto di degiurisdizionalizzazione, Milano, 2014, 221 Cass. [ord.], sez. un., 25-10-2013, n. 24153. 54 I rapporti tra arbitro e giudice. 2.1. Segue. Arbitro e giudice, “il via” alla potenziale fungibilità con la sentenza 527/2000 delle Sezioni Unite della Suprema Corte. Tale costante orientamento, era stato abbandonato con la sentenza n. 527 del 2000, con la quale le Sezioni Unite avevano mutato il proprio indirizzo222. Le Sezioni Unite osservano nella motivazione che il “lodo può solo dimostrare che l’ordinamento positivo ha <processualizzato> il procedimento arbitrale, ma non anche che lo ha <giurisdizionalizzato>”223. Invero, alla base della posizione adottata, vi è l’adesione alla posizione di chi sosteneva che il compromesso e la pronuncia arbitrale, costituiscono una deroga alla giurisdizione. La tesi che attribuisce al lodo rituale natura negoziale, che è stata accolta dalla giurisprudenza di legittimità a partire dalla sentenza in argomento, ha considerato giurisdizione l’arbitrato come “ontologicamente statuale” perché fondato sulla alternativo rinuncia alla all’azione giudiziaria224. Ne deriva che, alla luce della ricostruzione che precede, “è inammissibile anche il regolamento preventivo di giurisdizione rivolto a far valere la carenza di giurisdizione del giudice adito, così come di ogni altro giudice della Repubblica Italiana, a fronte della presenza di un compromesso, o di una clausola compromissoria, che prevedano il ricorso ad un arbitrato estero”225. 222 In particolare, il Supremo Collegio ha affermato che la questione relativa alla deferibilità di vertenza di competenza esclusiva del giudice amministrativo all’ arbitro costituisce una questione di merito, poiché relativa alla validità della convenzione arbitrale. 223 CARINGELLA, Il riparto di giurisdizione, cit., 1462 s.s. 224 successivamente alla sentenza n. 527 del 2000, si vedano: sentt. Cass. civ., S.U., 22.7.2002, n. 10723 in pluris; Cass. civ., S.U., 18.4.2003, n. 6349 in pluris; Cass. civ., S.U., 10.7.2003, n. 10896 in pluris; Cass. civ., S.U., 28.1.2005, n. 1735 in pluris. 225 R. 21012/2011, New York Convention 55 I rapporti tra arbitro e giudice. In tal caso insorge una questione, “non già di giurisdizione, essendo gli arbitri organi privati, ma di merito relativa alla verifica della validità del patto di arbitrato estero che ha come conseguenza la rinuncia ad adire ogni tipo di giurisdizione, sia essa italiana o straniera”226 . Pertanto “la soluzione in chiave negoziale del lodo arbitrale nell’arbitrato rituale è valsa a risolvere in senso negativo sia la questione concernente l’ammissibilità del regolamento di competenza (che, prima di tale decisione, la nostra giurisprudenza ammetteva; anche se esclusivamente contro la decisione con cui il giudice statale declinava la propria competenza in favore del foro arbitrale), sia l’ammissibilità del regolamento di giurisdizione”227. La giurisprudenza di legittimità successiva alla riforma del codice di rito avvenuta con il d.lgs. n. 40 del 2006 ha continuato a sostenere che la deferibilità agli arbitri di una controversia costituisca questione di merito relativa alla validità della convenzione d’arbitrato228; asserendo anche che il relativo accertamento deve essere condotto dal giudice fornito di giurisdizione alla luce della validità del patto riguardante l’arbitrato estero, 226 R. 21012/2011, New York Convention; in tal senso anche sent. Cass. civ., S.U., 22.7.2002. n. 10723 in pluris e Cass. civ., S.U., 18.4.2003, n. 6349 in pluris, la quale precisa che tale principio “opera anche nel sistema risultante dalla convenzione per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, adottata a New York il 10 giugno 1958 e ratificata con la l. 19 gennaio 1968 n. 62, atteso che l'art. II, comma 3, di detta convenzione non impone che il rinvio agli arbitri debba avvenire attraverso una declinatoria di giurisdizione, ma rimette agli ordinamenti degli Stati contraenti il meccanismo attraverso il quale il giudice adito si spoglia della causa, così consentendo che la questione sulla validità ed operatività della clausola arbitrale sia considerata dall'ordinamento processuale interno come attinente alla proponibilità della domanda, e non alla giurisdizione; detta norma convenzionale, d'altra parte, attribuendo a qualunque giudice adito il potere - dovere di verificare, in via assolutamente preliminare, la validità e l'operatività della clausola, esclude altresì che possa porsi un problema di giurisdizione del giudice italiano adito, rispetto al giudice straniero, a conoscere di detta questione”. 227 Cass. [ord.], sez. un., 25-10-2013, n. 24153 228 IZZO, IX congresso, cit. 56 I rapporti tra arbitro e giudice. che “comporta la rinuncia ad ogni tipo di giurisdizione, sia essa italiana o straniera”229. In relazione ai rapporti tra arbitrato rituale e irrituale, inoltre, questa giurisprudenza di legittimità, con un orientamento rimasto costante sino all’ordinanza del 2013, ha ritenuto permanesse “un tratto distributivo tra le due figure di arbitrato”230: con quello rituale, le parti vogliono un negozio potenzialmente esecutivo (per gli effetti dell’ arti. 825 c.p.c.), mentre nell’arbitrato libero, rinunciando a qualsivoglia efficacia esecutiva, esse intendono servirsi del solo strumento negoziale231. Da ultimo, appare utile segnalare come, successivamente alla sentenza delle Sezioni Unite n. 527 del 2000, il Supremo Collegio ha affermato che qualificare l’arbitrato come atto di autonomia privata, implica “necessariamente e per così dire a fortiori, che anche la specifica questione (…) relativa alla determinazione dell'ambito oggettivo della clausola compromissoria - vale a dire alla individuazione delle controversie, nascenti dal contratto, che le parti, nell'esercizio della loro autonomia privata, hanno inteso compromettere in arbitri - e, quindi, dell'ambito oggettivo del potere decisorio degli arbitri stessi, integra, non già una questione di "competenza" di questi ultimi (come recita ancora, ma ormai impropriamente, la rubrica dell'art. 817 cod. proc. civ.), bensì una questione di merito, la cui soluzione richiede, mediante l'interpretazione della clausola secondo i normali canoni ermeneutici codicistici dettati per l'interpretazione dei contratti (artt. 1362 e ss. cod. civ.), (l'indagine sulla e) la determinazione della "comune intenzione delle parti" circa il contenuto 229 Sent. Cass. civ., S.U., 5.1.2007, n. 35 in pluris; Cass. civ., S.U., 21.10.2009, n. 22236 in pluris. 230 R. 21012/2011, New York Convention 231 Sul tema si veda anche Luiso, Istituzioni di diritto processuale civile, op. cit., pag. 88; , ALPA VIGORITI, in Arbitrato (nuovi profili dell’*) , 2011; PUNZI, Disegno sistematico dell’ arbitrato, Padova 2012, 112 ss.; IZZO, La convenzione arbitrale nel processo: studi sui rapporti tra arbitro e giurisdizioni statuali, Milano 2012, 78 ss.; 57 I rapporti tra arbitro e giudice. oggettivo che le stesse hanno inteso dare alla clausola medesima” (Cass. civ., sez. I, 21.9.2004, n. 18917). Prosegue la Corte, che “se l'interpretazione della clausola compromissoria deve essere operata dagli arbitri in osservanza dei ricordati canoni ermeneutici da ciò consegue che, ove il "senso letterale delle parole" in essa utilizzate non conduca univocamente, alla individuazione della comune volontà delle parti sul punto in esame, deve valutarsi (anche) "il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto" (art. 1362 comma 2 cod. civ.) e soggiunge “ (…)Una volta che gli arbitri abbiano fissato, mediante l'interpretazione della clausola, l'ambito oggettivo di essa e, quindi, del loro potere decisorio, il relativo dictum, proprio perché ha previamente definito i "confini" della clausola stessa, non è impugnabile per nullità ai sensi dell'art. 829 comma 1 n. 4 cod. proc. civ. - per aver, cioè, "pronunciato fuori dei limiti del compromesso" o della clausola compromissoria - bensì unicamente ai sensi del combinato disposto degli artt. 829 comma 1 n. 5 e 823 comma 2 n. 3 ("se il lodo non contiene l'esposizione sommaria dei motivi"). Quindi solo quando la valutazione avviene in termini processuali si pone il problema dell’ampiezza della potestas iudicandi degli arbitri al di là dell’ambito di applicazione della convenzione arbitrale 232 , in quanto la attività di parte è rilevante solo nell’interpretazione del contenuto della clausola compromissoria. Rientrando l’istituto in esame nelle questioni di merito, l’eventuale censura del lodo non costituisce una carenza di merito ma un vizio di merito. 232 ALPA VIGORITI, Arbitrato (nuovi profili dell’*), 2011; PUNZI, Disegno sistematico dell’ arbitrato, Padova, 2012, 112 ss.; IZZO, La convenzione arbitrale nel processo: studi sui rapporti tra arbitro e giurisdizioni statuali, Milano, 2012, 78 ss.; 58 I rapporti tra arbitro e giudice. 2.2 La natura dell’ arbitrato tra pubblico e privato. Ancor prima di stabilire se la convenzione arbitrale possa essere qualificata come un accordo rilevante ai fini dell’art. 1321 c.c. – disposizioni che definiscono i caratteri genetici del contratto – occorre, tuttavia, interrogarsi sulla natura privatistica o pubblicistica dell’arbitrato. Infatti, solo dopo aver stabilito se l’arbitrato abbia natura privata o pubblica sarà possibile affrontare il tema della natura contrattuale o non contrattuale. A riguardo, se nessun dubbio ha posto l’arbitrato irrituale, sulla cui natura privatistica non sorgono incertezze, maggiori perplessità ha destato l’arbitrato rituale233. Alcuni, infatti, hanno sostenuto la natura giurisdizionale dell’arbitrato rituale ritenendo che esso, in quanto disciplinato dal codice di procedura civile, presenta una struttura processuale definita al pari del processo ordinario. A ben vedere vi è una significativa differenza tra i due: il processo arbitrale porta all’emanazione del lodo che trova il suo fondamento nella volontà di privati, diversamente, il processo ordinario è finalizzato all’emissione di una sentenza la quale “promana dalla sovranità dello Stato, ed è perciò munita di imperio”234. Se l’ultima considerazione consente di attribuire all’arbitrato natura privatistica, è bene anche specificare che l’iter giurisprudenziale successivo alla riforma del 2006 ribalta tale orientamento. 233 si veda nota 68. LUISO, Manuale di diritto processuale civile, Milano 2015, 217 ss., ALPA VIGORITI, Arbitrato (nuovi profili dell’*), 2011; PUNZI, Disegno sistematico dell’ arbitrato, Padova 2012, 109 ss.; IZZO, La convenzione arbitrale nel processo: studi sui rapporti tra arbitro e giurisdizioni statuali, Milano, 2012, 48 ss.; ALPA, VIGORITI, Arbitrato. Profili di diritti sostanziale e di diritto processuale, Milano 2013, 308 ss. 234 59 I rapporti tra arbitro e giudice. Infatti, secondo una parte della dottrina proprio la nozione di accordo, sviluppata nella teoria generale del diritto privato, consentirebbe di sostenere la natura contrattuale dell’arbitrato. Nella teoria generale il contratto è definito come un negozio bilaterale, fonte di obbligazioni, che consiste nell’ “accordo di due o più parti per costituire, regolare, estinguere un rapporto giuridico patrimoniale”235. Il compromesso e la clausola compromissoria sono, secondo questi studiosi, accordi conclusi dalle parti per, latu sensu, regolare un rapporto giuridico236. Ciò si desumerebbe dall’art. 806 c.p.c., il quale, nel disciplinare la convenzione arbitrale, riconosce che le parti “possono” deferire la controversia ad arbitri237. La locuzione “possono”, indicativa dell’esistenza di una facoltà delle parti, implicherebbe che “soltanto l’incontro della volontà delle parti può fondare il giudizio privato sulla controversia”238. Il primo vero problema da affrontare è ravvisabile nella nozione di rapporto giuridico patrimoniale. L’inconveniente viene risolto asserendo che il rapporto giuridico seppure non patrimoniale è comunque suscettibile di valutazione economica, senza 235 art. 1321 c.c. LUISO, Istituzioni di diritto processuale civile, V, op. cit., 187 ss.; ALPA VIGORITI, Arbitrato (nuovi profili dell’*), 2011; PUNZI, Disegno sistematico dell’ arbitrato, Padova 2012, 319 ss.; IZZO, La convenzione arbitrale nel processo: studi sui rapporti tra arbitro e giurisdizioni statuali, Milano, 2012, 90 ss.; ALPA, VIGORITI, Arbitrato. Profili di diritti sostanziale e di diritto processuale, Milano 2013, 674 ss. 237 LUISO, Istituzioni di diritto processuale civile, V, Milano 2015, 217 ss. , ALPA VIGORITI, Arbitrato (nuovi profili dell’*), 2011; PUNZI, Disegno sistematico dell’ arbitrato, Padova, 2012, 319 ss.; IZZO, La convenzione arbitrale nel processo: studi sui rapporti tra arbitro e giurisdizioni statuali, Milano 2012, 90 ss.; ALPA, VIGORITI, Arbitrato. Profili di diritti sostanziale e di diritto processuale, Milano 2013, 674 ss. 238 SILVIA IZZO, La convenzione arbitrale nel processo, op. cit, pag. 92 236 60 I rapporti tra arbitro e giudice. considerare che il diritto su cui sorge la controversia sarà patrimoniale nella misura in cui incide su situazioni patrimoniali.239 La possibilità di valutare economicamente la convenzione arbitrale consente di superare l’ostacolo posto dalla locuzione “rapporti giuridici patrimoniali” dell’art. 1321 c.c.240 D’altronde, il requisito in esame è stato considerato marginale dalla dottrina civilistica241. La conferma della natura contrattuale del patto compromissorio come asserisce la dottrina 242 , si evince, da un lato dalla collocazione della clausola compromissoria, ai sensi dell’art 1342 c.c., tra le condizioni generali di contratto e dall’altro dalla comunanza delle definizioni di capacità contrattuale e capacità a compromettere243. Altra difficoltà nell’accostamento tra convenzione arbitrale e contratto sta nella circostanza che, in quest’ultimo caso, le parti direttamente costituiscono, regolano, estinguono un rapporto giuridico patrimoniale, mentre nella prima fattispecie le parti deferiscono all’arbitro il compito di decidere sul diritto oggetto della controversia244. 239 SACCO, DE NOVA, Il contratto, in Tratt. Dir. Civ., Torino, 2004, 2, 28 ss.; SILVIA IZZO, La convenzione, op. cit., 93; ZUCCONI GALLI FONSECA, Arbitrato e famiglia: una via possibile? in riv. trim.dir. e proc. civ. , 2011, suppl. al n. 1., 241. 240 IZZO, La convenzione arbitrale nel processo: studi sui rapporti tra arbitro e giurisdizioni statuali, Milano 2012, 93 ss.; SACCO- DE NOVA, Il contratto, in Tratt. Dir. Civ., Torino, 2004, 2, 42 ss.; 241 caratteristico di tutti gli accordi vincolanti, eccezion fatta per le sole convenzioni familiari o strettamente personali”241, ancora SACCO, DE NOVA, Il contratto, un Tratt. Dir. Civ., Torino, 2004, 2, 42 ss.; 242 SACCO- DE NOVA, Il contratto, in Tratt. Dir. Civ., Torino, 2004, 2, 42 ss.; IZZO, La convenzione arbitrale nel processo: studi sui rapporti tra arbitro e giurisdizioni statuali, Milano, 2012, 94 ss.; 243 IZZO, La convenzione arbitrale nel processo: studi sui rapporti tra arbitro e giurisdizioni statuali, op. cit., 93 ss.; SACCO, DE NOVA, Il contratto, un Tratt. Dir. Civ., Torino, 2004, 2, 42 ss.; 244 IZZO, La convenzione arbitrale nel processo: studi sui rapporti tra arbitro e giurisdizioni statuali, Milano, 2012, 94 ss.; SACCO, DE NOVA, Il contratto, in Tratt. Dir. Civ., Torino, 2004, 2, 42 ss.; 61 I rapporti tra arbitro e giudice. Per superare tale inconveniente occorrerebbe – secondo questi studiosi – individuarne la categoria di appartenenza e, poiché le parti sono si obbligano a reciproche prestazioni comportanti sacrifici reciproci, è possibile qualificare il contratto come con comunione di scopo245. Quindi, proprio in quanto le parti non si vincolano a reciproche prestazioni, ma a una prestazione comune, consistente nella sostituzione del potere arbitrale con quello giurisdizionale, è possibile qualificare la convenzione non solo come contratto, ma come contratto come con comunione di scopo246 Secondo i fautori della natura contrattuale dell’arbitrato, le parti vincolandosi alla convenzione arbitrale, si assoggettano a obblighi che si manifesteranno solo dopo il sorgere della controversia ( ad esempio la nomina degli arbitri). Da ciò conseguirebbe – come riconosce questa dottrina 247 – che la convenzione di arbitrato sia un rapporto obbligatorio complesso, in cui la produzione degli effetti è realizzata “a valle” cioè al compimento dell’atto definitivo, a cui le parti si vincolano però a monte248. 245 IZZO, La convenzione arbitrale nel processo: studi sui rapporti tra arbitro e giurisdizioni statuali, Milano, 2012, 94 ss. 246 Ai sensi dell’art. 1420 c.c., il contratto si definisce con comunione di scopo qualora le prestazioni di ciascuna delle parti siano “dirette al conseguimento di uno scopo comune”. IZZO, La convenzione arbitrale nel processo: studi sui rapporti tra arbitro e giurisdizioni statuali, Milano, 2012, 93; 246 IZZO, La convenzione arbitrale nel processo: studi sui rapporti tra arbitro e giurisdizioni statuali, Milano, 2012, 94 ss.; 247 Si vedano gli scritti di Rubino, Redenti, Izzo, Alpa, Vigoriti. 248 IZZO, La convenzione arbitrale nel processo: studi sui rapporti tra arbitro e giurisdizioni statuali, Milano, 2012, 83 ss.; ALPA, VIGORITI, Arbitrato. Profili di diritti sostanziale e di diritto processuale, Milano 2013, 267 ss. 248 sul tema si veda ALPA, VIGORITI, Arbitrato. Profili di diritti sostanziale e di diritto processuale, Milano, 2013, 267 ss.; IZZO, La convenzione arbitrale nel processo: studi sui rapporti tra arbitro e giurisdizioni statuali, Milano, 2012, 83 ss.; 62 I rapporti tra arbitro e giudice. 3. La forma della convenzione arbitrale (ad substantiam o ad probationem?). Dopo aver chiarito la “sostanza” e la sua natura della convenzione arbitrale è giunto il momento di affrontare un altro importante tema, quello della sua forma. A riguardo l’art. 807, 1 co, c.p.c. prescrive per il compromesso la forma scritta ma si è discusso se la forma richiesta sia ad substantiam o ad probationem249. La riforma del 2006, almeno in questa materia, non sembra aver innovato particolarmente le regole sul compromesso250. A ben vedere, già il codice del 1865 richiedeva, ai fini della validità del compromesso, la forma scritta e l’atto pubblico (requisiti, questi, non applicabili alla clausola inserita nel contratto251) . Il requisito della forma scritta ad substantiam non richiede necessariamente la contestuale sottoscrizione delle parti in un unico documento, potendosi realizzare – come si riconosce in Cass. civ. Sez. I, 23/02/1999, n. 1541252– 249 Dopo la riforma del 2006 la forma scritta si intende rispettata anche nel caso di impiego di mezzi di comunicazione a distanza quali “telegrafo o telescrivente, telefacsimile o messaggio telematico nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti teletrasmessi” (art. 807 c.p.c.) 250 Si veda LUISO, Istituzioni di diritto processuale civile, V, Milano 2015, 121 ss.; ALPA VIGORITI, Arbitrato (nuovi profili dell’*), 2011; PUNZI, Disegno sistematico dell’ arbitrato, op. cit., 327 ss.; IZZO, La convenzione arbitrale nel processo: studi sui rapporti tra arbitro e giurisdizioni statuali, Milano, 2012, 92 ss.; ALPA, VIGORITI, Arbitrato. Profili di diritti sostanziale e di diritto processuale, Milano 2013, 267 ss.; 251 La disciplina dettata in materia di compromesso è applicabile anche alla Convenzione arbitrale in materia non contrattuale e alla clausola compromissoria – anche se quest’ultima dovesse essere accessoria a un contratto verbale – per l’espresso richiamo degli artt. 808 bis c.p.c e 808, co.1, secondo periodo, c.p.c. all’art. 807 c.p.c. di cui sopra. 252 “Nella specie, in forza di una convenzione stipulata in esecuzione di una delibera di giunta tra un comune ed un professionista, quest'ultimo aveva redatto il progetto affidatogli e, all'esito dell'inadempimento dell'ente ai propri obblighi di pagamento, aveva promosso procedimento arbitrale in forza della clausola compromissoria contenuta nella convenzione medesima, che recava, peraltro, la sua sola firma, poichè soltanto successivamente il sindaco, con lettera raccomandata personalmente 63 I rapporti tra arbitro e giudice. anche quando la seconda sottoscrizione sia apposta in un ulteriore documento separato “purchè inscindibilmente collegato al primo”.253 Inoltre si ammette la clausola arbitrale per relationem purchè, però, vi sia una relatio perfecta254. La clausola arbitrale si dice per relationem qualora le parti abbiano rinviato a un documento esterno senza che il testo sia riportato e sottoscritto255. La giurisprudenza256, qualora la relatio sia perfecta – ovvero riproduca sia lo schema arbitrale contenuto nella clausola o nel regolamento arbitrale, sia l’espressa volontà di deferire la controversia ad arbitri – ammette tale modus operandi per attribuire il potere decisionale sulla questione all’arbitro257. sottoscritta, gli aveva comunicato l'approvazione tutoria della delibera, invitandolo a consegnare al più presto l'elaborato previsto dalla convenzione. La S.C., nel ritenere l'inscindibile collegamento tra la lettera sottoscritta dal sindaco e la convenzione de qua, ha ritenuto legittima l'instaurazione del giudizio arbitrale, sancendo il principio di diritto di cui in massima” Mass. Giur. It., 1999, vd. anchr RUBINO SAMMARTANO, Il diritto dell’ arbitrato, Padova, 2010, 439 ss. 253 Si veda LUISO, Istituzioni di diritto processuale civile, V, Milano, 2015, 121 ss.; ALPA VIGORITI, Arbitrato (nuovi profili dell’*), 2011; PUNZI, ibidem; IZZO, La convenzione arbitrale nel processo: studi sui rapporti tra arbitro e giurisdizioni statuali, Milano, 2012, 201 ss.; ALPA, VIGORITI, Arbitrato. Profili di diritti sostanziale e di diritto processuale, Milano 2013, 267 ss.; PUNZI, Disegno, op. cit., 346 ss. 254 vedi nota precedente. 255 Si veda LUISO, Manuale di diritto processuale civile, V, Milano, 2015, 121 ss.; ALPA VIGORITI, Arbitrato (nuovi profili dell’*), 2011; PUNZI, Disegno sistematico dell’ arbitrato, Padova, 2012, 212 ss. ; IZZO, La convenzione arbitrale nel processo: studi sui rapporti tra arbitro e giurisdizioni statuali, Milano, 2012, 135 ss.; 256 Vd. Cass., 8-8-1989, n. 3637, Pluris. 257 Si veda IZZO, La convenzione arbitrale nel processo: studi sui rapporti tra arbitro e giurisdizioni statuali, 135 ss.; ALPA, VIGORITI, Arbitrato. Profili di diritti sostanziale e di diritto processuale, Milano, 2013, 715 ss.; LUISO, Istituzioni di diritto processuale civile, V, Milano, 187 ss.; ALPA VIGORITI, Arbitrato (nuovi profili dell’*), 2011; PUNZI, Disegno sistematico dell’ arbitrato, Padova, 2012, 210 ss.; 64 I rapporti tra arbitro e giudice. 3.1 Segue. La funzione dell’ interpretazione della convenzione arbitrale nei rapporti tra arbitro e giudice: la (massima) estensione del potere arbitrale. Nei rapporti tra arbitro e giudice diviene determinate la interpretazione della convenzione di arbitrato posto che essa può segnare il tramonto del potere giudiziale e l’alba di quello arbitrale. Il problema è espressamente affrontato dal legislatore all’art 808-quater c.p.c., ove viene dettata una regola in controtendenza rispetto alla normativa precedente al 2006 e alla giurisprudenza della Cassazione, in cui si prescrive che il compromesso e la clausola compromissoria, debbano essere interpretate in modo da estendere , e non limitare, il potere degli arbitri258. 3.2 Segue. Interpres, ubi es? Si è detto che la convenzione arbitrale deve essere interpretata a favore della sussistenza del potere degli arbitri. Tuttavia si pone il problema di stabilire chi, di fatto, sia il soggetto deputato all’ interpretazione della convenzione. In merito al soggetto deputato all’interpretazione della convenzione di arbitrato, appare opportuno segnalare la tesi del Mortara259. 258 ALPA, VIGORITI, Arbitrato. Profili di diritti sostanziale e di diritto processuale, op. cit., 715 ss.; IZZO, La convenzione arbitrale nel processo: studi sui rapporti tra arbitro e giurisdizioni statuali, Milano, 2012, 135 ss.; LUISO, Manuale di diritto processuale civile, V, Milano, 2015, 121 ss.; ALPA VIGORITI, Arbitrato (nuovi profili dell’*), 2011; PUNZI, Disegno sistematico dell’ arbitrato, Padova, 2012, 210 ss. 259 ALPA VIGORITI, Arbitrato (nuovi profili dell’*), 2011; MORTARA, Manuale della procedura civile, I, Milano, 1932, 29 ss. 65 I rapporti tra arbitro e giudice. Nel “Manuale” – partendo dal presupposto che l’attribuzione del potere all’arbitro altro non sia che eccezione alla regola generale, secondo la quale è il giudice a doversi pronunciare sulle controversie giuridiche – l’autore percepisce l’arbitrato come un’ usurpazione del potere giurisdizionale del giudice e, di conseguenza, attribuisce il compito di interpretare la convezione arbitrale a quest’ultimo perché titolare naturale del potere decisionale su quella controversia e non agli arbitri260 . In realtà vale in materia di arbitrato il principio della kompetenz-kompetenz, in forza del quale ciascuno è giudice della propria competenza261. Da tale assunto discende l’altro, ancor più ragionevole, in virtù del quale l’interpretazione della convenzione di arbitrato è devoluta agli arbitri se sorge nel corso del processo arbitrale o prima e non si sia fatto ricorso all’ autorità giudiziaria262. A riguardo si consideri che può sorgere una controversia in merito al regolamento arbitrale prima che la stessa procedura arbitrale sia intrapresa263. In questa ipotesi le parti ben potrebbero adire l’autorità giudiziaria invocando il suo giudizio sulla validità, efficacia, ampiezza, della convenzione di arbitrato264. 260 ALPA VIGORITI, Arbitrato (nuovi profili dell’*), 2011; MORTARA, Manuale della procedura civile, I postuma, Milano, 1932, 29 ss.; inoltre secondo sent. Cass. civ. Sez. I, 08/10/2014, n. 21213: “La sentenza dichiarativa dell'improponibilità della domanda, perché devoluta alla cognizione degli arbitri, non vincola questi ultimi quanto alla giuridica esistenza ed alla validità della clausola compromissoria, spettando ad essi di verificare la regolarità della loro investitura ad opera dei contraenti” in pluris. 261 Si veda IZZO, La convenzione arbitrale nel processo: studi sui rapporti tra arbitro e giurisdizioni statuali, Milano, 2012, 181 ss.; LUISO, Istituzioni di diritto processuale civile, V, Milano 2015, 187 ss.; ALPA VIGORITI, Arbitrato (nuovi profili dell’*), 2011; PUNZI, Disegno sistematico dell’ arbitrato, Padova, 2012, 213 ss.; ALPA, VIGORITI, Arbitrato. Profili di diritti sostanziale e di diritto processuale, Milano, 2013, 715 ss. 262 Si veda IZZO, La convenzione arbitrale nel processo: studi sui rapporti tra arbitro e giurisdizioni statuali, Milano, 2012, 181 ss ; LUISO, Istituzioni di diritto processuale civile, V, Milano 2015, 187 ss.; ALPA VIGORITI, Arbitrato (nuovi profili dell’*), 2011; PUNZI, Disegno sistematico dell’ arbitrato, Padova 2012, 213 ss.; 263 si veda la nota precedente. 66 I rapporti tra arbitro e giudice. Si badi, tuttavia, che se la controversia sorge quando il giudizio arbitrale sia già in corso la questione, ex art. 817 c.p.c., dovrà essere decisa dagli arbitri265. L’arbitro, una volta chiamato a pronunciarsi sulla propria competenza, potrà emettere un lodo definitivo o non definitivo, a seconda che declini o meno la propria competenza. L’arbitro è, cioè, dominus della propria competenza, salvo il controllo dell’autorità giudiziaria che in rito non è soggetto a limitazioni di sorta266. Il compromesso, oltre ad essere posto per iscritto, deve anche delimitare l’oggetto della controversia, che deve vertere su diritti disponibili (vedi supra §1). Inoltre ai sensi dell’art. 809 c.p.c. l’accordo deve indicare gli arbitri persone fisiche oppure il loro numero267. Il numero degli arbitri deve essere dispari, ciò in quanto l’imparzialità verrà valutata tenendo conto dell’intero collegio e non del singolo arbitro268. 264 Art 817, 1 co., c.p.c.; si vedano ALPA, VIGORITI, Arbitrato. Profili di diritti sostanziale e di diritto processuale, Milano, 2013, 715 ss. si veda anche IZZO, La convenzione arbitrale nel processo: studi sui rapporti tra arbitro e giurisdizioni statuali, Milano, 2012, 181 ss.; LUISO, Manuale di diritto processuale civile, Milano 2015, 187 ss. 265 L’art. 817,1 co., c.p.c., infatti così dispone: “Se la validità, il contenuto o l'ampiezza della convenzione d'arbitrato o la regolare costituzione degli arbitri sono contestate nel corso dell'arbitrato, gli arbitri decidono sulla propria competenza”. 266 Si vedano IZZO, La convenzione arbitrale nel processo: studi sui rapporti tra arbitro e giurisdizioni statuali, Milano, 2012, 202 ss.; LUISO, ibidem; ALPA VIGORITI, Arbitrato (nuovi profili dell’*), ALPA, VIGORITI, Arbitrato. Profili di diritti sostanziale e di diritto processuale, Milano, 2013, 715 ss. 267 art. 809 c.p.c. 268 art. 809 c.p.c., si veda LUISO, Istituzioni di diritto processuale civile,, op. cit., 157 ss. 67 I rapporti tra arbitro e giudice. 3.3 Segue. La conoscenza degli arbitri in merito azioni promosse avverso convenzione arbitrale come regola generale. Come già chiarito, nel giudizio arbitrale la competenza a pronunciarsi sulla potestas iudicandi è attribuita – in forza del principio generale della kompetenz kompetenz – agli arbitri, salvo che siano state avanzate dinnanzi al giudice, azioni di accertamento sulla convenzione di arbitrato nel periodo precedente all’instaurazione del giudizio arbitrale stesso269. In questo caso la competenza spetterà all’autorità adita, d’altronde si rammenta che l’azione di accertamento preventivo, spendibile e vincolante nel successivo giudizio, può essere avanzata anche dinnanzi la stessa autorità giudiziaria che si pronuncerà sulla stessa con sentenza vincolante in forza dell’ articolo 2909 c.c.270 La sentenza sarà vincolante nel successivo giudizio purchè sia prodotta dalle parti ex 829, numero 8 del codice di rito271. Tuttavia, non corre nessun dubbio che una volta instaurato il processo arbitrale, l’accertamento della validità, efficacia, ampiezza della convenzione arbitrale (oltre che della regolare costituzione degli arbitri) spetterà al collegio arbitrale o all’arbitro unico.272 269 LUISO, Istituzioni di diritto processuale civile,, op. cit., 192 ss.; IZZO, La convenzione, op. cit., 202 ss.; 270 Vedi nota precedente. 271 Stessa regola vale per il il lodo con cui l’arbitro si pronuncia sulla propria potestas iudicandi; LUISO, Istituzioni di diritto processuale civile,; ALPA, VIGORITI, Arbitrato, op. cit., 310 ss.; IZZO, La convenzione, op. cit., 118 ss. 272 Questo principio, applicazione dell’ assunto ancor più generale della più volte citata kompetenz-kompetenz, “si applica anche se i poteri degli arbitri sono contestati in qualsiasi sede per qualsiasi ragione sopravvenuta nel corso del procedimento” (art. 817, 2 c.p.c.), IZZO, La convenzione, op. cit, 202 ss.; LUISO, Istituzioni di diritto processuale civile,, V, Milano 2015, 187 ss.; PUNZI, Disegno sistematico dell’ arbitrato, Padova, 2012; ALPA, VIGORITI, Arbitrato. Profili di diritti sostanziale e di diritto processuale, Milano, 2013, 715 ss.; 68 I rapporti tra arbitro e giudice. La normativa vigente, in linea con la normativa generale sulla competenza e sulla giurisdizione 273 , non consente all’arbitro la verifica motu proprio della “potestas judicandi”. Tale regola non opera, tuttavia, nel caso di incompromettibilità del diritto controverso che, eliminando in radice il potere decisorio dell’arbitro, può essere rilevata indipendentemente dall’istanza di parte. A fronte delle modifiche che la riforma del 2006 ha apportato all’art. 829 c.p.c., la nullità della convenzione arbitrale non potrà essere rilevata d’ufficio in ogni tempo274. La regola dell’art. 829 c.p.c. non opera, oltre che nell’ipotesi di incompromettibilità della controversia, anche nel caso di contraddittorietà del lodo all’ordine pubblico e violazione delle regole di diritto (se prevista dalle parti o dalla legge)275. La “ratio” delle limitazioni della riforma risiede, sia nella volontà del legislatore di favorire la risoluzione della controversia in via arbitrale, sia nella volontà di incentivare le parti alla risoluzione negoziale della controversia276. 273 Come correttamente riconosce IZZO – ne La convenzione, op. cit., pag. 203– in materia di giurisdizione e competenza la verifica ex officio da parte del giudice è possibile solo se espressamente prevista dal legislatore. 274 Infatti il legislatore interviene sull’art. 829 c.p.c. disponendo che non può impugnare il lodo la parte che non abbia “eccepito nella prima istanza o difesa successiva la violazione di una regola che disciplina lo svolgimento del procedimento arbitrale, non può per questo motivo impugnare il lodo”; LUISO, Istituzioni di diritto processuale civile,V, Milano, 187 ss., ALPA VIGORITI, Arbitrato (nuovi profili dell’*), 2011; PUNZI, Disegno sistematico dell’ arbitrato, CEDAM, 2012, 192 ss.; IZZO, La convenzione arbitrale nel processo: studi sui rapporti tra arbitro e giurisdizioni statuali, op. cit., 203 ss.,; ALPA, VIGORITI, Arbitrato. Profili di diritti sostanziale e di diritto processuale, op. cit., 286 ss. 275 LUISO, Istituzioni di diritto processuale civile, V, Milano, 2015, 207 ss.; IZZO, La convenzione arbitrale nel processo: studi sui rapporti tra arbitro e giurisdizioni statuali, Milano, 2012, 204 ss.; ALPA, VIGORITI, Arbitrato. Profili di diritti sostanziale e di diritto processuale, Milano, 2013, 310 ss.; ALPA VIGORITI, Arbitrato (nuovi profili dell’*) , 2011; PUNZI, Disegno sistematico dell’ arbitrato, Padova, 2012, 249 ss.; 276 vedi nota precedente. 69 I rapporti tra arbitro e giudice. Infatti, ricorrendo a tale meccanismo, si garantisce maggiore stabilità alla scelta della via arbitrale di risoluzione della controversia277. Tale condizione dipende dalla circostanza che si prevede da un lato, un limite massimo di tempo per far valere il vizio della convenzione e dall’altro, si dispone che a nulla rilevi la condotta assunta dalle parti in sede differente da quella arbitrale278. Si presti attenzione alla circostanza che l’impossibilità di rilevare la questione al di fuori del processo e oltre i termini previsti comporta solo la mera irrilevanza della questione a livello processuale e non anche un accertamento implicito, diversamente da quanto accade nel processo giurisdizionale279. Dall’inapplicabilità al giudizio arbitrale della teoria del giudicato implicito consegue che nel caso in cui gli arbitri si pronuncino in rito, non esaurendo tale tipo di pronuncia il potere decisorio degli arbitri, le questioni sulla validità, efficacia, ampiezza della convenzione arbitrale potrà essere riproposta, ove sussista ancora l’interesse della parti a eccepirla nel successivo giudizio. La dottrina maggioritaria, aderendo alla teoria sostanzialistica, afferma che la mancata (o intempestiva) rilevazione del vizio di invalidità, da parte del 277 IZZO, La convenzione, op. cit., 204 ss.; ALPA, VIGORITI, Arbitrato, op. cit., 310 ss.; PUNZI, Disegno, op. cit., 249 ss. 278 IZZO, La convenzione, op. cit., 204 ss. ; ALPA, VIGORITI, Arbitrato. Profili di diritti sostanziale e di diritto processuale, Milano, 2013, 310 ss.; ALPA VIGORITI, Arbitrato (nuovi profili dell’*), 2011; PUNZI, ibidem. 279 Infatti, in quest’ ultima sede opera la teoria del giudicato implicito la quale comporta che “il passaggio in giudicato di una pronuncia del giudice ordinario o del giudice amministrativo recante statuizioni sul merito di una pretesa riferita ad un determinato rapporto estende i suoi effetti al presupposto della sussistenza della giurisdizione di quel giudice su detto rapporto, a prescindere da un'esplicita declaratoria in tal senso, sicché le parti non possono più contestarla nelle successive controversie tra le stesse, fondate sul medesimo rapporto ed instaurate davanti ad un giudice diverso, in quanto il giudicato esterno ha la medesima autorità di quello interno, perseguendo entrambi il fine di eliminare l'incertezza delle situazioni giuridiche e di garantire la stabilità delle decisioni” (Cass. civ. Sez. Unite, 27/10/2014, n. 22745), IZZO, ibidem. 70 I rapporti tra arbitro e giudice. non ricorrente o istante tardivo, comporti accettazione implicita della potestas iudicandi dell’arbitro.280 In questo caso non opererebbe, quindi, il principio qui tacit consentire videretur, qui loqui potuisse ac debuisse, per cui la parte che non ha contestato o ha contestato tardivamente l’invalidità del negozio avrebbe posto in essere un comportamento concludente, comportante accettazione della competenza dell’arbitro281. Secondo i fautori della tesi sostanzialistica, infatti, se fosse necessaria l’ espressa contestazione della causa di invalidità si richiederebbe alla parte di sostenere onere eccessivi, tra cui la sua costituzione nel processo arbitrale282. 4. La sostituzione del giudice con l’arbitro, la conseguenza (naturale) della convenzione arbitrale. Ciò che consente la sostituzione del giudice con l’arbitro è la cd. efficacia della convenzione arbitrale. Con tale espressione si intende l’idoneità della clausola compromissoria e del compromesso a produrre un effetto costitutivo e modificativo nella realtà esterna283. 280 tra cui LUISO, Istituzioni di diritto processuale civile, cit., 155 ss. e BOVE, Ancora sui rapporti tra arbitro e giudice statale, in www.judicium, pag. 365. 281 Bove, Ancora sui rapporti tra arbitro e giudice statale, in www.judicium, pag. 365. 282 Tale teoria non trova, tuttavia, l’avvallo di altro orientamento dottrinale il quale, per la convalida della convenzione, richiede un quid pluris, che si dovrebbe aggiungere alla contumacia come sua causa giustificativa. Si tratta dell’inerzia della parte assente, ovvero un suo comportamento negativo che origina dalla coscienza dell’incompetenza dell’arbitro a conoscere del diritto controverso e non da una sua carenza di interesse e/ o negligenza. In questa ipotesi pertanto i vizi del lodo potrebbero quindi essere fatti valere anche mediante il rimedio dell’impugnazione per nullità , per approfondimenti. 283 ALPA VIGORITI, Arbitrato (nuovi profili dell’*), 2011; PUNZI, Disegno sistematico dell’ arbitrato, Padova, 2012, 664 ss.; IZZO, La convenzione arbitrale nel processo: studi sui rapporti tra arbitro e giurisdizioni statuali, Milano 2012, 143 ss.; ALPA, 71 I rapporti tra arbitro e giudice. Il primo effetto consiste nell’attribuzione del potere decisionale agli arbitri mentre, il secondo nella sostituzione dell’autorità giudiziaria con quella arbitrale.284 L’efficacia può essere distinta in oggettiva e soggettiva285. La prima, efficacia oggettiva, è la idoneità della convenzione arbitrale a produrre effetti nel mondo giuridico esterno, come detto (vedi supra §1.1) essa ha due conseguenze: costituire un’autorità con poteri decisionali alternativa al giudice e privare quest’ultimo del potere decisionale286. L’art. 808-quinquies c.p.c. precisa che “La conclusione del procedimento arbitrale senza pronuncia sul merito, non toglie efficacia alla convenzione d'arbitrato”287. Per effetto di questa disposizione, introdotta nel 2006, la Cassazione Civile ha modificato il suo precedente orientamento, riconoscendo che la pronuncia di rito non esaurisce il potere decisionale degli arbitri, che VIGORITI, Arbitrato. Profili di diritti sostanziale e di diritto processuale, Milano 2013, 267 ss.; LUISO, ibidem. 284 ALPA VIGORITI, Arbitrato (nuovi profili dell’*), 2011; PUNZI, Disegno sistematico dell’ arbitrato, Padova, 2012; IZZO, La convenzione arbitrale nel processo: studi sui rapporti tra arbitro e giurisdizioni statuali, Milano, 2012, 232 ss.; ALPA, VIGORITI, Arbitrato. Profili di diritti sostanziale e di diritto processuale, Milano 2013, 267 ss. Più precisamente, come riconosce FAZZALARI, Arbitrato (teoria generale e diritto processuale civile), par. 10. “l'efficacia consiste nella proiezione — eteronoma, cioè voluta dalla legge — del contenuto del contratto nel mondo sostanziale, nel senso che le parti sono impegnate a dare alla controversia lo sbocco arbitrale, e in quello processuale, per quanto attiene alla deroga della giurisdizione”, 285 ALPA VIGORITI, Arbitrato (nuovi profili dell’*), 2011; PUNZI, Disegno sistematico dell’ arbitrato, Padova, 2012, 673 ss.; ALPA, VIGORITI, Arbitrato. Profili di diritti sostanziale e di diritto processuale, Milano, 2013, 267 ss.; IZZO, La convenzione arbitrale nel processo: studi sui rapporti tra arbitro e giurisdizioni statuali, Milano, 2012, 232 ss.; 286 PUNZI, Disegno sistematico dell’ arbitrato, Padova, 2012, 673 ss.; ALPA VIGORITI, Arbitrato (nuovi profili dell’*), IZZO, La convenzione arbitrale nel processo: studi sui rapporti tra arbitro e giurisdizioni statuali, Milano, 2012, 232 ss.; 287 art. 808 quinquies. 72 I rapporti tra arbitro e giudice. possono nuovamente pronunciarsi sulla questione, ma questa volta nel merito 288. Il secondo tipo di efficacia, detta efficacia soggettiva, indica i soggetti su cui ricadono gli effetti della clausola arbitrale, ovvero coloro i quali – avendo sottoscritto la convenzione arbitrale – ne sono vincolati289. A riguardo ha destato discussioni la legittimità dell’inserimento della clausola arbitrale nell’ atto costitutivo o nello statuto di una società290. Questi ultimi sono atti che regolano i rapporti endosocietari e vincolano tutti i soci. Quindi l’inserimento della clausola compromissoria al loro interno vincolerebbe tutti i soci, indipendentemente dalla circostanza che sia stata manifestata una specifica e diretta manifestazione di volontà ad accedere alla clausola arbitrale 291. La vincolatività della clausola arbitrale, che sia inserita nello statuto o nell’atto costitutivo, per i partecipanti alla società per il solo fatto della loro avvenuta sottoscrizione al suddetto statuto o atto costitutivo, realizza una contradictio in terminis, contrastando con la volontarietà specifica che necessariamente deve caratterizzare l’arbitrato292. Ancora maggiori dubbi di costituzionalità ha destato in dottrina la previsione dell’art. 34, 2 co., del D.Lgs. n. 5/2003 293 ritenendosi 288 ove il processo arbitrale si chiuda con una pronuncia di rito, occorrerebbe valutare se la decisione sia ostativa all’apertura di un nuovo procedimento arbitrale e, se del caso, adire il giudice, si veda LUISO, ibidem; 289 LUISO, Istituzioni di diritto processuale civile, op. cit., 199 ss.; ALPA VIGORITI, Arbitrato, op. cit., 295 ss.; IZZO, La convenzione, op. cit., 232 ss. 290 ALPA, VIGORITI, Arbitrato. Profili di diritti sostanziale e di diritto processuale, Milano, 2013, 295 ss.; IZZO, ibidem; LUISO, Istituzioni di diritto processuale civile, op. cit., 199 ss. 291 LUISO, ibidem 292 L’importanza della volontarietà dei soci per l’inserimento della clausola arbitrale emerge, d’altronde, dalle maggioranze qualificate (2/3 dei voti) che sono richieste al fine di inserire e/o modificare la clausola arbitrale presente nello statuto o nell’atto costitutivo vd. LUISO, Istituzioni di diritto processuale civile, op. cit., 124 ss. 293 La norma dispone che “La clausola deve prevedere il numero e le modalita' di nomina degli arbitri, conferendo in ogni caso, a pena di nullita', il potere di nomina di tutti gli 73 I rapporti tra arbitro e giudice. ingiustificata la diversità tra tale previsione – che attribuisce il compito di procedere alla nomina degli arbitri a un soggetto estraneo alla società e, in caso di impedimento, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società294 – e quelle che caratterizzano l’arbitrato di diritto comune295. Per essere valida la convenzione arbitrale ed efficace il lodo, come già affermato, si richiede che la convenzione sia sottoscritta da tutti coloro i quali siano dotati di potere negoziale. Nel caso in cui si dovesse realizzare quest’ultima condizione i sottoscrittori della convenzione, in quanto suoi artefici e destinatari, saranno sottoposti agli effetti prodotti del lodo emesso dagli arbitri296. Per quanto concerne, in particolare, il lodo rituale – la cui funzione è, in forza della clausola compromissoria, quella di dettare regole di condotta fondate sul caso concreto – non vi è dubbio che produca giudicato una volta pronunciato dagli arbitri e sottoscritto dalle parti ( art. 824-bis c.p.c.)297. Sicché, conformemente a quanto disposto all’ art. 2909 c.c. per il giudicato, esso “fa stato” tra le parti, gli eredi e gli aventi causa 298 e i successori nel diritto controverso ex. art 111 c.p.c. arbitri a soggetto estraneo alla societa'. Ove il soggetto designato non provveda, la nomina e' richiesta al presidente del tribunale del luogo in cui la societa' ha la sede legale” (34, 2 co., del D.Lgs. n. 5/2003). 294 Si denota che la norma non individua il termini entro cui ricorrere al presidente del tribunale, vd. anche LUISO, Istituzioni di diritto processuale civile, op. cit., 124 ss.; ALPA, VIGORITI, Arbitrato, op. cit., 1021 ss. 295 LUISO, Istituzioni di diritto processuale civile, op. cit., 124 ss.; 296 ALPA, VIGORITI, Arbitrato, op. cit., 1021 ss.; LUISO, Istituzioni di diritto processuale civile, op. cit., 124 ss.; 297 Art. 824 bis c.p.c., PUNZI, Disegno sistematico dell’ arbitrato, Padova, 2012, 100 ss.; ALPA VIGORITI, Arbitrato (nuovi profili dell’*), IZZO, La convenzione arbitrale nel processo: studi sui rapporti tra arbitro e giurisdizioni statuali, Milano, 2012, 139 ss.; ALPA, VIGORITI, Arbitrato. Profili di diritti sostanziale e di diritto processuale, Milano, 2013, 308 ss. 298 Si precisa che la sent. Cass. Civ. Sez. I, 24/03/2014, n. 6830 (riconosce che “l'autorità del giudicato sostanziale opera soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell'azione e presuppone che tra la precedente causa e quella in atto vi sia identità di parti, di "petitum" e di "causa petendi”; PUNZI, disegno sistematico dell’ arbitrato, Padova, 2012, 100 ss.; ALPA VIGORITI, in Arbitrato (nuovi profili dell’*) , IZZO, La 74 I rapporti tra arbitro e giudice. Alla domanda di arbitrato fanno seguito gli stessi effetti della domanda giudiziale299. Nel processo arbitrale si ammette, altresì, la domanda riconvenzionale, purché dipenda dal titolo già dedotto nel processo (e di conseguenza rientri nell’oggetto della convezione di arbitrato) e a condizione che garantisca il rispetto del principio del contraddittorio300. Dopo la rinforma del 2006, gli arbitri possono conoscere (ma non decidere con efficacia di giudicato) tutte le questioni pregiudiziali che siano decisive per la risoluzione della controversia, salvo che si tratti di questioni pregiudiziali che, ex lege, debbano essere decise con efficacia di giudicato301. Tuttavia, su istanza di parte e a condizione che la questione rientri nella convenzione di arbitrato, l’arbitro può decidere sulla questione con efficacia di giudicato302. Nell’ipotesi in cui, invece, la questione non rientri nella convenzione di arbitrato, ove vi sia il consenso di tutte le parti vincolate alla convenzione, convenzione arbitrale nel processo: studi sui rapporti tra arbitro e giurisdizioni statuali, Milano, 2012, 139 ss.; ALPA, VIGORITI, Arbitrato. Profili di diritti sostanziale e di diritto processuale, Milano, 2013, 308 ss. 299 ovvero: l’interruzione della prescrizione ex art. 2943, co. 4 c.c. e la decorrenza del termine utile per il computo della stessa solo dal momento in cui il lodo non sia più impugnabile o, in alternativa, sia passata in giudicato la sentenza emessa a seguito del giudizio sull’impugnazione (2945, co. 4 c.c.). 300 PUNZI, Disegno sistematico dell’ arbitrato, Padova, 2012, 169 ss.; ALPA VIGORITI, Arbitrato (nuovi profili dell’*), IZZO, La convenzione arbitrale nel processo: studi sui rapporti tra arbitro e giurisdizioni statuali, Milano, 2012, 141 ss.; ALPA, VIGORITI, Arbitrato. Profili di diritti sostanziale e di diritto processuale, Milano, 2013, 286 ss.; 301 Infatti l’articolo 819 c.p.c. dispone che “Gli arbitri risolvono senza autorità di giudicato tutte le questioni rilevanti per la decisione della controversia, anche se vertono su materie che non possono essere oggetto di convenzione di arbitrato, salvo che debbano essere decise con efficacia di giudicato per legge”; si vedano ALPA, VIGORITI, Arbitrato. Profili di diritti sostanziale e di diritto processuale, Milano, 2013, 286 ss.; PUNZI, Disegno sistematico dell’ arbitrato, Padova, 2012, 169 ss.; 302 ALPA, VIGORITI, Arbitrato. Profili di diritti sostanziale e di diritto processuale, Milano, 2013, 286 ss.; 75 I rapporti tra arbitro e giudice. l’arbitro potrà decidere sulla questione e non semplicemente conoscerla ai fini del giudizio in itinere303. Nella versione previgente, ovvero anteriore al 2006, invece gli arbitri avrebbero dovuto sospendere il procedimento in attesa della decisione dell’autorità giudiziaria, infatti l’art. 819 c.p.c. così disponeva “Se nel corso del procedimento sorge una questione che per legge non può costituire oggetto di giudizio arbitrale, gli arbitri, qualora ritengano che il giudizio ad essi affidato dipende dalla definizione di tale questione, sospendono il procedimento”304. Una volta sospeso il procedimento, il termine avrebbe ripreso a decorrere dal momento in cui una delle parti avesse notificato a uno degli arbitri la sentenza – avente ad oggetto la questione incidentale – che fosse passata in giudicato e che avesse deciso la causa incidentale305. Per quanto riguarda l’efficacia soggettiva della convenzione non sembra ammissibile una chiamata in causa coattiva, poiché presupposto dell’arbitrato è il consenso delle parti306. È invece ammissibile un intervento adesivo innovativo o non innovativo, purchè vi sia il consenso degli arbitri e delle parti e della parte interveniente307. A riguardo l’art. 816 quinquies dispone che “l'intervento volontario o la chiamata in arbitrato di un terzo sono ammessi solo con l'accordo del terzo e delle parti e con il consenso degli arbitri”308. L’intervento del litisconsorte necessario e l’intervento volontario, di cui al secondo comma dell’art 105 c.p.c., sono sempre ammessi309. 303 IZZO, La convenzione, op. cit, 141, ss.; ALPA, VIGORITI, Arbitrato, op. cit., 286 ss. Art. 819 c.p.c. 305 art. 819 c.p.c. 306 LUISO, Istituzioni di diritto processuale civile, op. cit., 129 ss.; ALPA, VIGORITI, Arbitrato, op. cit., 1172 c.c. 307 LUISO, Istituzioni di diritto processuale civile, op. cit., 129 ss. 308 Art. 816 quinquies. 304 76 I rapporti tra arbitro e giudice. Si è discusso su quali siano gli effetti del lodo sottoscritto dalle parti e vincolante dalla data dell’ultima sottoscrizione (art. 824 bis c.p.c.). In particolare, una volta giunti alla conclusione che il lodo è vincolante per le parti, ci si è interrogati se esso potesse costituire un atto idoneo a dare inizio a esecuzione. Attualmente pre-requisito per procedere ad esecuzione in forza del lodo è l’exequatur del tribunale310. Infatti l’art. 825 c.p.c. prevede che la parte proponga, ove sia interessata all’esecuzione del lodo, istanza presso la cancelleria del Tribunale311 in cui ha avuto luogo l’arbitrato312. Il Tribunale, ove ritenga sussistente la regolarità formale, dichiara esecutivo, con decreto, il lodo e il relativo provvedimento sarà reclamabile313. Il legislatore, equiparando in toto il lodo alla sentenza, all’art. 825 c.p.c. prevede che la trascrizione del lodo debba avvenire in tutti i casi in cui sia soggetta a trascrizione la sentenza, analogo discorso vale per l’iscrizione di ipoteca314. In conclusione, ad oggi, non vi è dubbio che esso abbia la stessa efficacia della sentenza. 309 per definire le modalità procedurali dell’intervento si rinvia all’art. 111 c.p.c.; LUISO, Istituzioni di diritto processuale civile, op. cit., 130 ss.; ALPA, VIGORITI, Arbitrato, op. cit., 308 ss. 310 Art. 825 c.p.c. 311 L’istanza deve contenere: il lodo, in originale o in copia conforme, e l'atto contenente la convenzione d'arbitrato. 312 Art. 825 c.p.c. 313 art. 825 c.p.c. 314 LUISO, Diritto processuale civile, op. cit., 217 ss.; IZZO, La convenzione, op. cit., 129 ss.; ALPA, VIGORITI, Arbitrato, op. cit., 308 ss. 77 I rapporti tra arbitro e giudice. 5. Lodo e sentenza: differenze. Il lodo rituale, una volta pronunciato, è atto final and binding tra le parti, cioè è atto finale e definitivo che produce gli stessi effetti della sentenza pronunciata dall’autorità giuridiziaria, salvo l’efficacia esecutiva (art. 814 bis c.p.c.)315. Poiché l’art. 827 c.p.c. ammette l’ impugnazione anche del lodo non esecutivo, e contraria si evince che anche se non avente efficacia di titolo esecutivo il lodo è comunque vincolante per le parti, nonostante la sua natura privata.316 Nonostante questa diversità, il provvedimento emesso dagli arbitri è in linea di massima equivalente alla sentenza dell’ autorità giudiziaria, sia per l’immunità allo jus superveniens, che per gli effetti dell’accertamento che, infine, per l’efficacia a incidere sui diritti dipendenti da quello principale317. Ove intenda ottenere l’esecuzione del lodo la parte propone istanza presso la Cancelleria del Tribunale in cui ha sede l’arbitrato, depositando contestualmente (i) il lodo in originale o in copia autentica; (ii) la convenzione di arbitrato in originale o copia conforme318. 315 Infatti l’idoneità del provvedimento in esame a dare origine al processo esecutivo e quindi a costituire esso stesso titolo esecutivo, è subordinata all’exequatur del Tribunale, si vedano per tutti Si veda LUISO, Istituzioni di diritto processuale civile, V, Milano, 2015, 217 ss.; ALPA VIGORITI, Arbitrato (nuovi profili dell’*), 2011; PUNZI, Disegno sistematico dell’ arbitrato, Padova, 2012, 109 ss.; IZZO, La convenzione arbitrale nel processo: studi sui rapporti tra arbitro e giurisdizioni statuali, Milano, 2012, 28 ss.; ALPA VIGORITI, Arbitrato. Profili di diritti sostanziale e di diritto processuale, Milano, 2013, 308 ss.; 316 La diversità tra lodo e sentenza sta sostanzialmente nella loro natura dipendendo l’efficacia dell’uno da un provvedimento della pubblica autorità, l’altro dall’autonomia privata, ALPA, VIGORITI, L’arbitrato: profili di diritto sostanziale e processuale, op. cit., 308. 317 LUISO, Istituzioni di diritto processuale civile, op. cit., 217 ss. ALPA,VIGORITI, Arbitrato, op. cit., 308 ss. 318 Art. 825 c.p.c. 78 I rapporti tra arbitro e giudice. Il Tribunale esegue sul lodo un controllo meramente formale, cioè non esteso al merito del provvedimento e concede l’esecutività solo ove ritenga sussistente la legittimità formale del lodo e l’esistenza della convenzione di arbitrato319. A norma dell’art. 825, ult. comma, la Cancelleria comunica alle parti il provvedimento che concede o nega l’esecutorietà del lodo ai sensi dell’art. 133 c.p.c. e, entro trenta giorni dalla comunicazione, le parti sono ammesse a presentare reclamo320. La Corte decide nelle forme ordinarie, ovvero con ordinanza emessa in camera di consiglio, avverso la quale è ammissibile il reclamo proposto ai sensi dell'art. 669-terdecies c.p.c., (App. Roma Ordinanza, 01/08/2014) o la revoca321. L’art. 830 c.p.c., co. 4, ammette la Corte d’Appello, su istanza di parte, a conoscere della sospensione dell’efficacia esecutiva del lodo, che può essere concessa al ricorrere di gravi e fondati motivi322. A questi ultimi, secondo un orientamento più restrittivo, si dovrebbe aggiungere un’altra condizione, ovvero quella del danno grave e irreparabile323. Tale tesi si fonda sull’assunto per cui gli effetti del lodo sono comparabili a quelli della sentenza e pertanto i rimedi concessi dovrebbero essere uniformi, tanto nel modo di operare quanto nei presupposti324. Altra premessa per ottenersi la sospensione del lodo è il suo deposito. 319 ALPA,VIGORITI, Arbitrato, op cit. 309; LUISO, Istituzioni di diritto processuale civile, op. cit., 217 ss. 320 art. 825 c.p.c. 321 App. Roma Sez. II Ordinanza, 10/07/2014, secondo cui “devono considerarsi ammissibili la revoca ed il reclamo dell'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 830, ult. comma, c.p.c., in tema di sospensione dell'efficacia esecutiva del lodo impugnato”, IZZO, La convenzione, op. cit., 233 ss.; ALPA, VIGORITI, Arbitrato, 313 ss.; PUNZI, Disegno, op. cit., 309 ss. 322 I gravi e fondati motivi richiedono un accertamento sul fondamento dell’impugnazione e sulle probabilità del suo accoglimento. 323 CONSOLO, Le impugnazioni dei lodi e delle sentenze, Padova, 2012, 370 ss. 324 CONSOLO, Le impugnazioni dei lodi e delle sentenze, Padova, 2012, 370 ss. 79 I rapporti tra arbitro e giudice. Ciò in quanto, se non depositato il lodo non potrebbe acquisire efficacia esecutiva e sarebbe antieconomico ammettere un’azione diretta a privare il lodo di un effetto che esso non produce325. Si coglie l’occasione per specificare che la pendenza del giudizio di impugnazione del lodo per nullità che sia fondata sulla illegittimità della investitura degli arbitri, non impedisce al Presidente del Tribunale di liquidare il compenso per l'opera prestata ai sensi dell'art. 814 cod. proc. civ., essendo la competenza di questi limitata alla determinazione del "quantum" e non dei vizi del procedimento arbitrale326. 5.1 segue Le conseguenze del lodo “sbagliato”: la responsabilità degli arbitri. È necessario, giunti a questo punto della disamina, affrontare un tema quanto mai attuale, cioè cosa accade in caso di errore dell’ arbitro. Innanzitutto compete al giudice della responsabilità valutare se le doglianze siano state accolte per negligenza inescusabile e possano, quindi, comportare responsabilità in capo all’arbitro ex art. 813 ter c.p.c.327 325 Si veda la nota 162. Ex multis Cass. civ. Sez. VI - 1 Ordinanza, 07/09/2012, n. 15053 (rv. 624310), Con sentenza del 2013, n. 12544 la Suprema Corte di Cassazione desume dal principio processuale secondo cui “innanzi al giudice adito con un mezzo di impugnazione si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti allo stesso, in quanto non derogate dalla specifica disciplina del mezzo d'impugnazione di cui si tratta”, che al “giudizio d'impugnazione del lodo davanti alla corte d'appello, disciplinato dagli artt. 827 e ss. cod. proc. civ., non si applica - né direttamente, né indirettamente - il regime delle preclusioni stabilito dall'art. 183 cod. proc. civ., bensì al regime processuale proprio dell'appello” 327 Con negligenza inescusabile ci si riferisce a “una trascuratezza tale da non poter trovare alcuna plausibile giustificazione”; essa diverge dalla mera negligenza che si verifica quando “ l’applicazione data dall’arbitro alla norma di diritto non presenta alcuna possibilità di collegamento (per quanto errato possa poi risultare) con la peculiarità della vicenda”, ALPA, VIGORITI, Arbitrato: profili di diritto sostanziale e processuale, op. cit., 636 ss. 326 80 I rapporti tra arbitro e giudice. Al ricorrere di negligenza inescusabile, l’arbitro ritenuto responsabile risponderà solo per le ipotesi previste “dall' articolo 2, commi 2 e 3, della legge 13 aprile 1988, n. 117”. Di conseguenza gli arbitri saranno responsabili solo nel caso di dolo o colpa, quando: (i) abbiano omesso o ritardato atti dovuto e sono pertanto decaduti dall’incarico; (ii) abbiano rinunciato all’incarico senza giustificato motivo; (iii) abbiano omesso o ritardato l’emanazione del lodo nel termine previsto dalle parti o dalla legge328. L’azione di responsabilità ha portata individuale in quanto “ciascun arbitro risponde solo del fatto proprio” (art. 813 ter, ult. co. C.p.c.) e non può essere esercitata in pendenza del giudizio arbitrale, salvo che per le ipotesi in cui l’arbitro abbia rinunciato all’incarico o sia decaduto dall’incarico avendo questi colposamente o dolosamente ritardato atti dovuti329. Sarà responsabile per inadempimento al mandato collettivo – con conseguente perdita al diritto al compenso e obbligo risarcitorio – “l'arbitro che rifiuti, senza giustificato motivo, di partecipare alla deliberazione del lodo arbitrale, impedendo l'assunzione della decisione nel termine fissato” 330 . Nel caso in cui l’arbitro, che “risponde solo per fatto proprio”, sia responsabile a titolo di colpa la misura del risarcimento non potrà superare il triplo del compenso pattuito o, in mancanza, quello previsto dalle tariffe applicabili331 . Nel caso di responsabilità, l’arbitro perde il diritto al rimborso delle spese e al compenso i quali, in caso di nullità parziale, saranno solo soggette a riduzione332. 328 Art. 813 c.p.c., ALPA, VIGORITI, Arbitrato, op. cit., 636 ss. Art. 813 c.p.c. 330 Cass. civ. Sez. I, 27-02-2009, n. 4823, ALPA, VIGORITI, Arbitrato, op. cit., 636 ss. PUNZI, Disegno, op. cit., 488 ss. 331 Art. 813-ter c.p.c., 332 art. 813-ter, co.5 c.p.c, ALPA, VIGORITI, Arbitrato, op. cit., 636 ss. 329 81 I rapporti tra arbitro e giudice. Dalla responsabilità dell’ arbitro diverge la responsabilità del giudice, che ci si appresta a esaminare. 5.2 Segue. La responsabilità del giudice alla luce della garanzia del giusto processo. L’attuale periodo storico è segnato da un eccessivo carico del sistema giudiziario, data l’ asimmetria tra il numero di ricorsi al sistema giustizia e la sua risposta; ciò ha comportato diverse condanne dello Stato Italiano da parte della Corte europea di Strasburgo per violazione dell’ art. 6 CEDU, cioè il principio della ragionevole durata del processo. Inoltre, a una responsabilità “esterna” si è aggiunto un obbligo puramente “interno” poiché la legge costituzionale 23 novembre 1999 n. 2, recependo i principi comunitari, ha introdotto modifiche all’art. 111 cost. elevando a rango costituzionale il principio del giusto processo.333 La giurisprudenza ha connesso il principio della ragionevole durata del processo con il principio di economia processuale, poiché una eccessiva durata del processo si traduce in un aumento del costo della giustizia.334 Date queste premesse, è evidente che si necessita di una riforma sistemica, a causa delle lungaggini delle macchine giudiziarie. 333 Sul punto per la ragione storica della riforma dell’art. 111 Cost. vedi per tutti R. Bin, G. Pitruzzella, Diritto costituzionale, Torino 2004, 267 s. 334 Va al riguardo rammentato che Cass., sez. un., 26 gennaio sent. n. 1338/2004 e Cass., sez. un., 26 gennaio 2004, n. 1340, in Foro it. 2004, I, 693 con osservazioni di P. Gallo ed ancora in Giust. civ. 2004, I, 907, con nota di F. Morozzo Della Rocca, Durata irragionevole del processo e presunzione di danno non patrimoniale, hanno riconosciuto la riparazione del danno sia patrimoniale che non patrimoniale, riconoscendo altresì che il danno non patrimoniale non necessita di allegazione e prova da parte del ricorrente ove sia stato provata la sussistenza del danno patrimoniale. 82 I rapporti tra arbitro e giudice. Per quanto di interesse in questa sede, è il caso di sottolineare che la legge 18/15 ha abrogato l’art. 5 della legge 117/88 cd., Legge Vassalli, che disciplinava il vaglio preliminare di ammissibilità della domanda promossa contro il giudice. Il giudizio di ammissibilità si delineava per essere un filtro tra l’azione promossa e il giudizio sulla responsabilità del giudice, posto che ai sensi dell’ art. 5, co. 3 essa inibiva la instaurazione del giudizio quando “non sono rispettati i termini o i presupposti di cui agli articoli 2, 3 e 4 ovvero quando e' manifestamente infondata”. Alla prima udienza il giudice istruttore avrebbe dovuto rimettere le parti dinnanzi al collegio che, entro quaranta giorni dal provvedimento di rimessione, avrebbe dovuto pronunciarsi. L’eventuale dichiarazione di inammissibilità – pronunciata con decreto motivato – sarebbe stata impugnabile ex. art. 739 c.p.c. dinnanzi alla Corte di Appello che avrebbe dovuto pronunciarsi entro il termine di quaranta giorni dalla proposizione del reclamo. Avverso il decreto di inammissibilità della Corte di Appello poteva essere proposto ricorso per Cassazione, da decidere entro sessanta giorni dal ricevimento degli atti di cui all’ art. 5, co. 4335. In generale la professionalità del giudice, contestata nel corso del giustizio, deve essere valutata alla luce della sua terzietà e imparzialità di questi nella ricostruzione dei fatti e nel procedimento interpretativo delle leggi336 335 L’art. 5, co. 4, L. 117/1988 prescrive che “il ricorso per Cassazione che deve essere notificato all'altra parte entro trenta giorni dalla notificazione del decreto da effettuarsi senza indugio a cura della cancelleria e comunque non oltre dieci giorni. Il ricorso e' depositato nella cancelleria della stessa corte d'appello nei successivi dieci giorni e l'altra parte deve costituirsi nei dieci giorni successivi depositando memoria e fascicolo presso la cancelleria. La corte, dopo la costituzione delle parti o dopo la scadenza dei termini per il deposito, trasmette gli atti senza indugio e comunque non oltre dieci giorni alla Corte di cassazione che decide entro sessanta giorni dal ricevimento degli atti stessi" 336 FRESA, Illecito disciplinare dei magistrati : interpretazione abnorme e dovere di riserbo, La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata, Padova, a.30 n.4 2014, Parte 83 I rapporti tra arbitro e giudice. Si nota che ad oggi, si è manifestata una profonda diffidenza nei confronti del “sistema giustizia”, infatti sono cresciute le azioni promosse contro i magistrati che, nell’ interpretazione della legge, si sostiene abbiano violato i protocolli della professione337. Alla luce di tale tendenza “la sezione disciplinare ha adottato altra decisione in cui non ha negato al giudice il potere di discostarsi, nell’interpretazione della legge, dagli orientamenti consolidati della giurisprudenza, anche di legittimità, ma ha affermato il principio dell’obbligo di esternare, in motivazione, le ragioni della diversa scelta giurisprudenziale. La diversa ed originale opzione interpretativa dev’essere sorretta da motivazione non solo plausibile, ma anche consapevole dei diversi orientamenti”.338 Proprio per tale ragione, ove il magistrato sia dissenziente, questi deve indicare l’opinione che non condivide e le ragioni del suo dissenso (CSM, sez. disc., 29.9.2009, n. 122). 339 Il percorso intrapreso recentemente dalla sezione disciplinare si avvicina alle posizioni assunte dalla Corte di giustizia e della Corte europea per i seconda, p.196-205; FIMIANI, FRESA, Illecito disciplinare dei magistrati ordinari, Torino, 2013, 47; sul punto, cfr. amplius CHIARLONI, Giusto processo, cit., 407, secondo il quale – come già ricordato – la sentenza è giusta quando passa l’esame di un doppio criterio di verità quando cioè è il frutto di una corretta interpretazione delle norme coinvolte e di una esatta ricostruzione dei fatti. 337 FRESA, Illecito disciplinare dei magistrati : interpretazione abnorme e dovere di riserbo, La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata, Padova, a.30 n.4 2014, Parte seconda, p.196-205; FIMIANI, FRESA, Illecito disciplinare dei magistrati ordinari, Torino, 2013, 47. 338 FIMIANI, FRESA, Illecito disciplinare dei magistrati ordinari, Torino, 2013, 47. FRESA, Illecito disciplinare dei magistrati : interpretazione abnorme e dovere di riserbo, La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata, Padova, a.30 n.4 2014, Parte seconda, p.196-205; FIMIANI, FRESA, Illecito disciplinare dei magistrati ordinari, Torino, 2013, 47. 339 84 I rapporti tra arbitro e giudice. diritti dell’uomo, che richiedono agli Stati di tutelare l’esigenza di giustizia con ogni mezzo, “anche sul piano procedimentale”340. Di rilievo sul punto è stato anche l’intervento della Corte di Cassazione. Essa ha affermato che una interpretazione può essere ritenuta legittima nonostante non sia giustificabile dal punto di vista logico, letterale e sistematico, purché vi siano precedenti consolidati conformi. La Corte prosegue riconoscendo che la decisione, in ogni caso, non deve essere “manifestamente arbitraria e pretestuosa” o portare a risultati ingiusti (Cass., 16.9.2011, n. 18906, in Mass. Giust. civ., 2011)341. Alla luce delle considerazioni espresse, sia pure con tutte le cautele necessarie, occorre riformare ulteriormente l’attuale sistema per non escludere una valutazione dell’ operato del magistrato al pari di ogni pubblico dipendente. 6. L’ istruzione probatoria e le misure cautelari tra processo arbitrale e giurisdizionale. Differenze di “genere”. In materia di istruzione probatoria il legislatore accorda alle parti particolare discrezionalità di cui le stesse raramente fanno uso, sicchè generalmente gli arbitri applicano le regole del processo civile.342343 340 Cfr. FRESA, Mario Illecito disciplinare dei magistrati : interpretazione abnorme e dovere di riserbo, La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata, Padova, a.30 n.4 2014, Parte seconda, p.196-205; FIMIANI, FRESA, Illecito disciplinare dei magistrati ordinari, Torino, 2013, 47 ss.; si veda Corte eur. dir. uomo, 17.1.2002, ric. 32967/96, Calvelli e Giglio c. Italia 341 FIMIANI, FRESA, Illecito disciplinare dei magistrati ordinari, Torino, 2013, 47; FRESA, Mario Illecito disciplinare dei magistrati : interpretazione abnorme e dovere di riserbo, La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata, Padova, a.30 n.4 2014, Parte seconda, p.196-205. 342 ALPA, VIGORITI, Arbitrato, op. cit., 294, 343 Ove le parti non abbiano disposto sulle regole procedurali, secondo SENT. Cass. civ. Sez. II, 21/09/2001, n. 11936, “gli arbitri del giudizio arbitrale possono regolare il procedimento nel modo ritenuto più opportuno purchè, come è espressamente stabilito 85 I rapporti tra arbitro e giudice. Sicuramente la tipologia di prova più rilevante è quella della prova testimoniale. Il legislatore detta regole che favoriscono l’assunzione di questa prova da parte degli arbitri, il favor del legislatore emerge dalla circostanza che l’assunzione della prova può avvenire, oltre che nel luogo in cui si svolge l’arbitrato, anche nel domicilio del testimone o nel luogo in cui questi svolge attività lavorativa344. In aggiunta il legislatore riconosce che la testimonianza possa essere prestata anche per iscritto, mediante risposte del teste a quesiti determinati345. Un problema avanzato in dottrina è se si debba procedere necessariamente a una rigorosa capitolazione dei fatti ex. art 244 c.p.c. e la risposta fornita, a cui in questa sede si ci sente di aderire, è negativa346. Si riconosce che tale soluzione, di primo acchito, potrebbe apparire lesiva del diritto di difesa della parte interessata ma, come asseriscono gli studiosi, si deve distinguere la flessibilità – e cioè la facoltà di adattare le regole astratte esistenti al caso – dall’ informalità, ovvero assenza assoluta di una regolamentazione che, se esistente , sarebbe senz’ altro incostituzionale. Si argomenta che, così facendo, si garantisce la flessibilità procedurale tipica del processo arbitrale che, d’altronde, è il motivo principale della proficuità dell’ arbitrato. dall'art. 816 c.c., sia rispettato il principio del contraddittorio e, perciò, consentito alle parti il dialettico svolgimento delle rispettive deduzioni e controdeduzioni, nonchè la collaborazione nell'accertamento dei fatti mediante il reperimento delle prove e la confutazione di quelle avversarie, cosi da contribuire al convincimento del giudice non solo nel momento iniziale del processo, ma anche nel corso del procedimento” si veda ALPA, VIGORITI, Arbitrato, 294 ss. 344 816 ter c.p.c.; LUISO, Istituzioni di diritto processuale civile, op. cit., 206 ss.; ALPA, VIGORITI, Arbitrato, 293 ss. 345 art. 816 ter c.p.c. 346 CARPI, Note su arbitrato, processo e prova, Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile, 2015., FASC. 04, 2015 86 I rapporti tra arbitro e giudice. Altra questione inerente alla prova testimoniale è che il teste potrebbe facilmente sottrarsi alla testimonianza, ancor più se si considera che gli arbitri sono privi di potere d’imperio e dell’ausilio dell’ apparato di polizia giudiziaria – che invece è a disposizione del A. G. O. – 347. Per risolvere l’inconveniente oggi si prevede espressamente che gli arbitri possono richiedere al presidente del tribunale della sede dell'arbitrato di ordinare la comparizione del teste348 . Ove il teste non compaia nonostante l’invito formale del presidente del tribunale, gli arbitri potranno richiedere la condanna del testimone al pagamento della multa prevista in caso di mancata comparizione del testimone davanti al giudice349. Non potranno, invece, pretendere l’accompagnamento coattivo non essendo dotati, come detto, – nei confronti dei terzi – del potere di far eseguire decisioni provenienti da loro350. Una parte della dottrina riconosce che gli arbitri possano farsi assistere da uno o più periti che possono essere sia enti che persone fisiche e che sono vincolati a collaborare con i consulenti tecnici di parte351. La riserva del giudice sulle misure cautelari non è derogabile dalle parti come si desume dall’art. 818 c.p.c. a tenore del quale i provvedimenti cautelari e il sequestro possono essere concessi dall’arbitro solo in presenza di una legge che disponga diversamente352. Tale disposizione non opera in materia societario dove, in forza del principio lex specialis derogat generali, opera il D.lgs. 5/2003 che all’ art. 347 LUISO, Istituzioni di diritto processuale civile, 207 ss.; ALPA, VIGORITI, Arbitrato, op. cit., 293 ss. 348 art. 816 ter, co. 3, c.p.c. 349 vedi nota precedente. 350 LUISO, Istituzioni di diritto processuale civile, op. cit., 207 ss.; si veda per approfondimenti ALPA, VIGORITI, Arbitrato, 293 ss. 351 art. 816 ter c.p.c. 352 art. 818 c.p.c. si vedano, ALPA VIGORITI, Arbitrato (nuovi profili dell’*), 2011; PUNZI, Disegno sistematico dell’ arbitrato, Padova, 2012, 399 ss.; ALPA, VIGORITI, Arbitrato. Profili di diritti sostanziale e di diritto processuale, Milano, 2013, 291 ss. 87 I rapporti tra arbitro e giudice. 35 dispone la facoltà degli arbitri di sospendere – con ordinanza che, straordinariamente, è non reclamabile – l’ efficacia delle delibere assembleari nel caso di controversia relativa alla loro validità353. Ad oggi è in corso quello che la dottrina ha definito come “cautelarizzazione della giustizia civile”354 poiché, date le lungaggini dei processi civili, si ricorre con frequenza al procedimento cautelare quasi al fine di ottenere una tutela anticipata. Infatti i poteri cautelari possono avere la precipua finalità di anticipare gli effetti della sentenza finale oppure quella di conservare lo status quo. Prima della riforma 353/1990 – che introduce gli articoli con numerazione da 669 bis al 669 terdecies) – non vi era una disciplina unitaria dei poteri cautelari e gli switch possibili erano vari e ciò ledeva non solo il principio di certezza del diritto ma anche quello di effettività della tutela. Solo con la riforma del 1990 si introduce il procedimento cautelare uniforme non separato, ma esteso, al provvedimento di urgenza dell’ art. 700 c.p.c. 355 , contenuto nel Libro IV, Titolo I, del codice di procedura civile. Al fine di accedere alla tutela cautelare si richiede il soddisfacimento di due requisiti: il fumus boni iuris, ovvero l’ elevata probabilità della fondatezza in diritto della domanda e il periculum in mora consistente nel pregiudizio che potrebbe derivare all’ attore nel tempo intercorrente tra la proposizione della domanda e emanazione della sentenza356. Da quanto detto si deduce che il provvedimento cautelare ha una funzione provvisoria, supplendo agli effetti della emananda sentenza, ma al 353 Clausola arbitrale c.d. Societaria - Clausola arbitrale c.d. Ordinaria - differenze e rapporti, Riv. notariato, fasc.3, 2011, 569; MIRANDA, La clausola compromissoria: applicazione ed invalidità, in Le Società, 2010, 3, pag. 294 nota 46 354 Stefano Alberto Villata, Note sui provvedimenti d’urgenza ex art. 700 c.p.c. preassemblari, in rivista di diritto processuale civile, 601-623 355 STEFANETTI, – Regolamento di giurisdizione e provvedimenti cautelari in corso di causa, Riv. Dir. Proc., 2015, 1316 356 PROTO PISANI, Le tutele giurisdizionali dei diritti, Napoli, 2003, 457 88 I rapporti tra arbitro e giudice. contempo strumentale al giudizio di merito producendo effetti sempre in funzione e fino al suo esito357. Infatti dopo l’ accoglimento della domanda cautelare, il giudice a norma dell’ articolo 669-octies primo comma, fissa un periodo di tempo non superiore a sessanta giorni entro cui fissare il giudizio di merito salvo che, ai sensi dell’ ultimo comma dell’ art. 669-octies, si tratti di provvedimenti “di urgenza emessi ai sensi dell'articolo 700” e di “altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito, previsti dal codice civile o da leggi speciali” oppure di “provvedimenti emessi a seguito di denunzia di nuova opera o di danno temuto ai sensi dell'articolo 688, ma ciascuna parte puo' iniziare il giudizio di merito”. Il procedimento può essere introdotto in due distinti momenti, ovvero prima del giudizio di merito (ante causam) o dopo la sua instaurazione (in corso di causa). In quest’ ultimo caso la competenza spetterà al giudice del giudizio di merito, mentre nel caso di procedimento introdotto prima del giudizio di merito si dovrà fare ricorso alle regole generali sulla competenza358. Si è discusso sulla legittimità, nella pratica molto diffusa, di promuovere istanza per l’ introduzione del giudizio cautelare nell’ atto di citazione. L’ antico quesito trovava una soluzione nella giurisprudenza della Corte di Cassazione del 1982 in cui si ammetteva tale possibilità, senza particolari vincoli, superando così quell’orientamento della stessa Suprema Corte risalente al 1980359 che richiedeva alternativamente la notifica del ricorso introduttivo o l’ instaurazione del giudizio di merito. 357 Dalla strumentalità deriva che le preclusioni e le decadenze maturate nel procedimento cautelare non siano operanti nel successivo giudizio di merito, si veda sent. Cass. 2 ottobre 2001, n. 12193, in Giust. civ. mass., 2001, p. 1708 358 Cass. 12 giugno 1982, n. 3589, in Giust. civ. mass., 1982, fasc. 6 ; GRILLO LEANZA, Procedimenti possessori e cautelari, Torino, 2009, Cap. I. 359 sent. Cass. 4 dicembre 1980, n. 6327, in Giur. it., 1981, I, 1, c. 1456 89 I rapporti tra arbitro e giudice. In ogni caso il provvedimento emesso cessa di produrre i suoi effetti quando viene emanata la sentenza, essendo esso preordinato a garantire la producibilità degli effetti della sentenza. D’altronde la stessa giurisprudenza ha riconosciuto come “la disponibilità di misure cautelari costituisce espressione precipua del principio per il quale la durata del processo non deve andare a danno dell’attore che ha ragione” (Corte cost. n. 253/1994).360 È criticabile la competenza esclusiva del giudice nell’applicazione delle misure cautelari, siano esse di carattere conservativo che anticipatorio. Ciò, da un lato perché con la convenzione arbitrale le parti intendono devolvere alla decisione degli arbitri anche la valutazione sull’opportunità di concedere misure interinali al giudizio e, dall’altro, perché per concedere o negare la misura il giudice dovrà compiere un giudizio sommario sulla situazione dedotta per stabilire se ricorrano i presupposti361 necessari per la concessione della stessa. In particolare, con sentenza 26/2010 la Corte Costituzionale si è pronunciata sull’accertamento tecnico preventivo362. 360 CONTE, Brevi cenni sul rapporto tra tutela d’urgenza e azioni costitutive, Giurisprudenza italiana, 2015, 1130 ss. 361 i presupposti che devono sussistere perché venga concessa la misura cautelare sono il fumus boni iuris (fondatezza in diritto della domanda) e il periculm in mora (ovvero il rischio che, in assenza della misura richiesta, si realizzi un danno grave e irreparabile); si veda ALPA VIGORITI, Arbitrato (nuovi profili dell’*), 2011; ALPA, VIGORITI, Arbitrato. Profili di diritti sostanziale e di diritto processuale, Milano , 2013, 291 ss. 362 disponendo che “E' costituzionalmente illegittimo, per violazione del principio di ragionevolezza e del diritto di difesa, l'art. 669-quaterdecies c.p.c., nella parte in cui, escludendo l'applicazione dell'art. 669-quinquies dello stesso codice ai provvedimenti di cui all'art. 696 c.p.c., impedisce, in caso di clausola compromissoria, di compromesso o di pendenza di giudizio arbitrale, la proposizione della domanda di accertamento tecnico preventivo al giudice che sarebbe competente a conoscere del merito. Premesso che i provvedimenti di istruzione preventiva hanno natura cautelare e che tra l'art. 696 c.p.c., concernente l'accertamento tecnico preventivo, e la normativa generale sui provvedimenti cautelari non sussiste alcuna incompatibilità contraria al carattere espansivo di quest'ultima; l'esclusione dell'accertamento tecnico preventivo dall'ambito applicativo definito dall'art. 669-quaterdecies c.p.c., con conseguente inapplicabilità dell'art. 669-quinquies dello stesso codice, non supera lo scrutinio di ragionevolezza, in 90 I rapporti tra arbitro e giudice. Tale pronuncia pare potersi applicare a tutte le ipotesi di assunzione anticipata della prova, come la testimonianza a futura memoria363, ma non sembra riferibile all’arbitrato societario. Infatti ai sensi dell’art. 35, co.5, c.p.c gli arbitri possono, nel caso di domanda di arbitrato avente ad oggetto la validità delle delibere assembleari, sospenderne direttamente l’efficacia. Tuttavia poiché il potere dell’ arbitro concorre con quello del giudice si ritiene 364 che una volta adito il giudice, il potere cautelare concesso all’arbitro si esaurisca a favore di questi sicché l’arbitro non potrà riferimento all'art. 3, primo comma, Cost.. Infatti, la ratio diretta ad evitare che la durata del processo ordinario si risolva in un pregiudizio per la parte che intende far valere le proprie ragioni, comune ai provvedimenti di cui agli artt. 669-bis c.p.c. e seguenti ed all'art. 696 c.p.c., il carattere provvisorio e strumentale dei detti provvedimenti rispetto al giudizio a cognizione piena, del pari comune, nonché l'assenza di argomenti idonei a giustificare la diversità di disciplina normativa, con riguardo all'arbitrato, tra il provvedimento di cui al citato art. 696 e gli altri provvedimenti cautelari, i quali possono essere ottenuti ricorrendo al giudice, anche se la controversia, nel merito, è devoluta ad arbitri (art. 669-quinquies c.p.c.), rendono del tutto irragionevole la detta esclusione. La norma denunciata viola, altresì, l'art. 24, comma secondo, Cost., perché l'impossibilità di espletare l'accertamento tecnico preventivo in caso di controversia devoluta ad arbitri (i quali, ai sensi dell'art. 818 c.p.c., non possono concedere provvedimenti cautelari, salva diversa disposizione di legge) compromette il diritto alla prova, per la possibile alterazione dello stato dei luoghi o di ciò che si vuole sottoporre ad accertamento tecnico, con conseguente pregiudizio per il diritto di difesa”. Il Supremo Collegio, parte dal presupposto, che l’inapplicabilità dell’art. 669 quaterdecies sia pregiudizievole per la parte che intenda far valere le proprie ragioni. La Corte prosegue affermando che “la ratio diretta ad evitare che la durata del processo ordinario si risolva in un pregiudizio per la parte che intende far valere le proprie ragioni, comune ai provvedimenti di cui agli artt. 669-bis e seguenti ed all’art. 696 cod. proc. civ., il carattere provvisorio e strumentale dei detti provvedimenti, rispetto al giudizio a cognizione piena, del pari comune, nonché l’assenza di argomenti idonei a giustificare la diversità di disciplina normativa, con riguardo all’arbitrato, tra il provvedimento di cui al citato art. 696 e gli altri provvedimenti cautelari, i quali possono essere ottenuti ricorrendo al giudice, anche se la controversia, nel merito, è devoluta ad arbitri (art. 669-quinquies cod. proc. civ.), rendono del tutto irragionevole la detta esclusione”; BONATO, L'arbitrato, l'accertamento tecnico preventivo e la Corte costituzionale, Giur. It., 2010, 7. 363 Per approfondimenti sul tema si veda BONATO, L'arbitrato, l'accertamento tecnico preventivo e la Corte costituzionale, Giur. It., 2010, 7 364 ALPA, VIGORITI, L’arbitrato: profili di diritto sostanziale e processuale, op. cit., 1188. 91 I rapporti tra arbitro e giudice. modificare e revocare le misure concesse dall’autorità giudiziaria né approvare misure che questa abbia negato. 7. L’arbitato societario. Rinvio. Dell’arbitrato societario si parlerà più diffusamente in seguito. Tuttavia, per esigenze di completezza, è bene anticipare in questa sede alcune nozioni basilari. Il legislatore, nel tempo, ha rafforzato l’arbitrato in materia societaria. In particolare l’accrescimento del potere degli arbitri in materia commerciale trova il proprio acme nell’artt. 34 e 35 del dlgs. 5/2003 che comportano la vincolatività della clausola arbitrale per tutti i soci (inclusi coloro i quali la cui qualità di socio è oggetto di contestazione) e l’efficacia del lodo rispetto alla società. L’art. 35 del dlgs. 35/2005 estende la propria efficacia a tutte le società salvo che quelle previste dall’art. 2325 bis c.c.. Tale disposizione 365 deve essere interpretata in combinato disposto con l’art. 12, co.3 della legge delega 366/2001 a tenore del quale la disciplina legislativa avrebbe dovuto trovare applicazione alle società commerciali. Valutando i precetti delle due disposizioni si ricava agevolmente l’ambito di applicazione soggettiva della normativa che in definitiva, deve considerarsi riferibile a tutte le società – purchè fondate in Italia – che siano cooperative; di capitali in genere; consorzi; in nome collettivo e infine alle società in accomandita semplice366. La disciplina non si applica alle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, intendendosi ricomprese in tale locuzione “le società 365 366 ALPA, VIGORITI, Arbitrato, op. cit., 996 ss. ALPA, VIGORITI, Arbitrato, op. cit., 996 ss. 92 I rapporti tra arbitro e giudice. emittenti di azioni quotate in mercati regolamentati o diffuse fra il pubblico in misura rilevante” 367 Per l’introduzione e la soppressione della clausola è necessaria la maggioranza qualificata rappresentata dai 2/3 del capitale sociale, ciò in quanto la clausola si considera un atto di straordinaria amministrazione tanto che i soci nei 90 giorni successivi dell’introduzione della clausola possono esercitare il diritto di recesso368. La domanda di arbitrato dovrà essere depositata presso il registro delle imprese. Nell’arbitrato societario l’arbitro deve sempre decidere secondo diritto, anche ove le parti abbiano previsto che la decisione avvenga secondo equità369. Il lodo emesso sarà impugnabile ex. art. 829 c.p.c. ove le parti abbiano deciso su questioni “non compromettibili ovvero quando l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validita' di delibere assembleari”.370 367 art. 2325 bis c.p.c.; ALPA, VIGORITI, Arbitrato, op. cit., 996 ss. Sul tema si veda LUISO, Istituzioni di diritto processuale civile, op. cit., 124 ss.; ALPA, VIGORITI, Arbitrato, op. cit., 996 ss. 369 ALPA, VIGORITI, Arbitrato, op. cit., 996 ss.; LUISO, Istituzioni di diritto processuale civile, , 124 ss. 370 art. 36 D.lgs. 35/2005. 368 93 I rapporti tra arbitro e giudice. CAPITOLO II LA TRANSLATIO IUDICII 1. L’exceptio compromissi: natura. 1.1. Tesi a favore della ricostruzione dell’exceptio compromissi quale questione di merito. I rapporti tra arbitro e giudice sono sintetizzabili nella locuzione “eccezione di patto compromissorio”371 o “anche eccezione di competenza” essendo possibile che, dopo il sorgere della lite tra le parti, una interferenza tra decisioni, a causa dell’ equivalenza tra il lodo (rituale) e la sentenza372. Sin da ora è bene anticipare che “La delega esercitata nel 2006 (d.lgs. n. 40) si è tradotta in un intervento timido e finanche incoerente così da non aver contribuito, se non per profili marginali, a chiarire i profili nevralgici della disciplina i quali, al contrario, si giovano di una netta schiarita grazie all’intervento delle due Corti superiori”.373 In ogni caso, in questo contesto, l’ eccezione in esame, diviene determinante; nonostante la dottrina e la giurisprudenza abbiano assunto posizioni discordanti nel tempo374. 371 se si fa riferimento al processo privato. IZZO, IX Congresso giuridico-forense per l’aggiornamento professionale Roma, Complesso monumentale di S. Spirito in Sassia, in consiglionazionaleforese.it, 2014, 4 ss. 373 IX Congresso giuridico-forense per l’aggiornamento professionale Roma, Complesso monumentale di S. Spirito in Sassia, in consiglionazionaleforese.it, 2014, 4. 374 Per tutti si vedano CARPI, ZUCCONI GALLI FONSECA, Sub art. 806 c.p.c., in Arbitrato. Commento al titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile Arbitrato, Bologna, 2001, 514 ss.; PUNZI, Disegno sistematico dell’arbitrato, I, Padova, 2000, 154 ss.; IZZO, La convenzione arbitrale nel processo: Studio sui rapporti tra arbitrato e 372 94 I rapporti tra arbitro e giudice. Infatti l’exceptio compromissi è stata considerata da alcuni studiosi come una questione di competenza, da altri di giurisdizione, dal altri ancora come una questione di improcedibilità e improponibilità dell’azione.375 In un primo momento, in particolare quando era ancora in vigore il codice del 1865, si applicava la teoria del convogliamento secondo cui il controllo esercitato dall’autorità giudiziaria sulla sentenza emessa dall’ arbitro – che successivamente sarebbe stata denominata lodo – avrebbe ricongiunto il rapporto tra arbitro e giudice nell’ambito della competenza376. Nei fatti da ciò sarebbe conseguita da un lato l’incompromettibilità delle liti devolute alla giurisdizione amministrativa e, dall’altro, che l’eccezione di patto compromissorio per arbitrato interno rientrasse nella questione di competenza – per sua natura – sottoposta al regolamento di competenza e non soggetta a quello di giurisdizione (al quale, invece, era assoggettabile l’eccezione di incompetenza esperita per arbitrato estero)377. giurisdizioni statuali, Torino, 2013, 187 ss.; CONSOLO, Spiegazioni di diritto processuale civile, I, Bologna, 1998, 197; 375 CARPI, ZUCCONI GALLI FONSECA, Sub art. 806 c.p.c., in Arbitrato. Commento al titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile (artt. 806-840) Carpi, Bologna, 2001, 60; IZZO, La convenzione arbitrale nel processo: Studio sui rapporti tra arbitrato e giurisdizioni statuali, Torino, 2013, 187 ss.; LUISO, Istituzioni di diritto processuale civile, vol. V., op. cit., 188 ss. 376 IZZO, I rapporti tra arbitrato rituale e processo: lo “stato dell’ arte”, IX congresso giuridico forense per l’aggiornamento professionale, Roma, Complesso monumentale S. Spirito in Sassia, in consiglionazionaleforense.it, 2014. In particolare, si riteneva che la competenza arbitrale venisse attratta da quella giudiziale sia nel casi di connessione propria che impropria, si veda sent. Cass. 22.9.1197 n. 9395 oppure 21.3.1989 n. 1411 in Rass. arb., 1989. A tale eccessiva vis attractiva, che avrebbe operato anche nell’ipotesi di mera comunanza di questioni si oppose LIEBMAN, Giudizio arbitrale e connessione di cause, in Riv. dir. proc., 1964,p. 469 ss. o FAZZALARI, Arbitrato teoria generale e diritto processuale civile. Dig. It. Disc. Priv. Sez. civ. I. Torino, 1987, pag. 389 ss; IZZO, La convenzione arbitrale nel processo: Studio sui rapporti tra arbitrato e giurisdizioni statuali, Torino, 2013, 187 ss.; 377 IZZO, I rapporti tra arbitrato rituale e processo: lo “stato dell’ arte”, IX congresso giuridico forense per l’aggiornamento professionale, Roma, Complesso monumentale S. Spirito in Sassia, in consiglionazionaleforense.it, 2014; IZZO, La convenzione arbitrale nel processo: Studio sui rapporti tra arbitrato e giurisdizioni statuali, Torino, 2013, 187 ss.; 95 I rapporti tra arbitro e giudice. La competenza veniva inoltre ricondotta in un’ottica meramente funzionale, da cui derivava la non impugnabilità del lodo che statuiva sulla sola esistenza della potestas judicandi378. Tutto ciò, aveva indotto all’adesione della tesi del Chiovenda, per il quale l’arbitrato si configura come una rinuncia a esercitare l’azione dinnanzi all’ autorità giudiziaria, ossia è un esercizio negativo dell’azione379. Tale analisi si ergeva sul rilievo, caro al Mortara, per cui l’arbitro è un soggetto privato, che essendo nominato dalle parti, è privo di qualsivoglia legittimazione pubblica380. Data la carenza di un’investitura solenne dell’arbitro, inoltre, questi non avrebbe potuto sostituire – nello svolgimento della sua attività – il giudice. 378 IZZO, La convenzione arbitrale nel processo: Studio sui rapporti tra arbitrato e giurisdizioni statuali, Torino, 2013, 187 ss.; IZZO, I rapporti tra arbitrato rituale e processo: lo “stato dell’ arte”, cit., 4 ss.; si vedano diversamente LIEBMAN, Giudizio arbitrale e connessione di cause, in Riv. dir. proc., 1964,p. 469 ss. o FAZZALARI, Arbitrato teoria generale e diritto processuale civile, Dig. It. Disc. Priv. Sez. civ. I. Torino, 1987, pag. 389 ss; 379 IZZO, La convenzione arbitrale nel processo: Studio sui rapporti tra arbitrato e giurisdizioni statuali, Torino, 2013, 187 ss.; IZZO, I rapporti tra arbitrato rituale e processo: lo “stato dell’ arte”, cit., 4 ss.; Per la dottrina si veda CHIOVENDA, Principi di diritto processuale, Napoli, 1915, 89 e segg., per la giurisprudenza, sent. Trib. Vigevano, 19/06/2008, secondo cui “La devoluzione della controversia ad arbitri, in quanto corrispondente alla scelta di adottare uno strumento di risoluzione del contrasto di natura privatistica, si configura come una rinuncia all’esperimento dell’azione giudiziaria ed alla giurisdizione dello Stato. Ne deriva, pertanto, che il patto commissorio, nel devolvere agli arbitri la soluzione della questione controversa, produce l’effetto parallelo di privare l’autorità giudiziaria del potere di pronunciarsi sulla stessa. Ciò posto tale effetto non si realizza ex officio, essendo necessaria in tal senso la proposizione della exceptio compromissi, da intendersi quale eccezione propria ed in senso stretto, in quanto avente ad oggetto la prospettazione di un fatto impeditivo dell’esercizio della giurisdizione statale, da proporsi nei modi e nei tempi necessari per evitarne la preclusione”. 380 BOVE, Ricadute sulla disciplina dell'arbitrato della legge n. 69/2009, in AA.VV., Sull'arbitrato; IZZO, I rapporti tra arbitrato rituale e processo: lo “stato dell’ arte”, cit., 1 ss.; IZZO, La convenzione arbitrale nel processo: Studio sui rapporti tra arbitrato e giurisdizioni statuali, Torino, 2013, 187 ss.; 96 I rapporti tra arbitro e giudice. In più chiari termini, da questa ricostruzione conseguiva l’infungibilità tra il giudice e l’arbitro, infatti il secondo era percepito come il diniego del potere del primo e non come un’autorità alternativa381. Si concludeva tale analisi, sostenendo che il provvedimento emesso dall’arbitro fosse un atto negoziale 382 , che promanando dall’ autonomia negoziale riconosciuta alle parti sarebbe stato inidoneo ad esercitare una funzione suppletiva della sentenza e che, se contestato, avrebbe dato luogo a un’eccezione di merito383. La posizione assunta dalla giurisprudenza sul rapporto tra arbitro e giudice sarebbe cambiata con la sentenza 527/2000 384 della Cassazione (§ vedi supra)385. 381 ALPA, VIGORITI, Arbitrato; IZZO, I rapporti tra arbitrato rituale e processo: lo “stato dell’ arte”, cit., 4 ss.; IZZO, La convenzione arbitrale nel processo: Studio sui rapporti tra arbitrato e giurisdizioni statuali, Torino, 2013, 187 ss.; 382 Per gli effetti prodotti dal lodo durante la decorrenza annuale prevista per il suo deposito, si veda MONTESANO, Sugli effetti e sull’impugnazione del lodo nella recente riforma dell’arbitrato rituale, in Foro it., 1983, V, 160 ss.; IZZO, I rapporti tra arbitrato rituale e processo: lo “stato dell’ arte”, cit., 5 ss.; IZZO, La convenzione arbitrale nel processo: Studio sui rapporti tra arbitrato e giurisdizioni statuali, Torino, 2013, 187 ss.;;. 383 IZZO, La convenzione arbitrale nel processo: Studio sui rapporti tra arbitrato e giurisdizioni statuali, Torino, 2013, 187 ss.; Si veda Cass. civ. Sez. I Ord., 20/05/2008, n. 12814 (rv. 603962) secondo cui “Lo stabilire se una controversia appartenga alla cognizione del giudice ordinario o sia deferibile agli arbitri costituisce una questione, non già di competenza in senso tecnico, ma di merito, in quanto direttamente inerente alla validità o all'interpretazione del compromesso o della clausola compromissoria. Ne consegue che è inammissibile l'istanza di regolamento (necessario o facoltativo) di competenza proposta avverso la decisione con cui il giudice adito si sia pronunciato (accogliendola o respingendola) sull' eccezione relativa all'esistenza di compromesso o di clausola compromissoria per arbitrato rituale; né a diverse conclusioni può condurre, in riferimento a fattispecie in cui la domanda di arbitrato sia stata proposta anteriormente al 2 marzo 2006, il nuovo testo dell'art. 819 ter cod. proc. civ., introdotto dall'art. 22 del d.lgs. n. 40 del 2006, giacché l'introdotta esperibilità del regolamento di competenza non ha portata retroattiva, alla luce dell'art. 27, comma 4, del medesimo d.lgs., il quale prevede che tutte le disposizioni di cui al precedente art. 22, fra le quali appunto il citato art. 819 ter cod. proc. civ., si applicano soltanto ai procedimenti arbitrali nei quali la domanda sia stata proposta successivamente alla data del 2 marzo 2006. (Dichiara inammissibile, Trib. Brescia, 24 Aprile 2007)” 384 La sentenza riprende l’orientamenti di una parte della dottrina, ex multis, Punzi, Disegno sistematico dell'arbitrato, Padova, 2000, I, 142. 97 I rapporti tra arbitro e giudice. Proprio tale sentenza avrebbe influenzato tutte le pronunce successive. 1.1.2 Tesi a favore (e contro) la ricostruzione dell’exceptio compromissi come “eccezione di incompetenza”. Date queste premesse, è ora necessario soffermarsi sulla natura dell’ exceptio compromissi, rispetto alla quale il legislatore interviene nel 2006, con il D.Lgs. 40, verosimilmente al fine di evitare che il fenomeno arbitrale si venisse a costituire come esclusivamente negoziale386. Infatti all’art. 819 ter c.p.c., testo ad oggi vigente, prima si prevede che la pendenza di una causa dinnanzi al giudice non escluda la competenza dell’arbitro e, immediatamente dopo si dispone che l’exceptio compromissi costituisce una questione di competenza da rilevarsi, a pena di decadenza, “nella comparsa di risposta”387. Quindi, è evidente che dal 2006 ritorna in auge l’orientamento della giurisprudenza classica, secondo cui i rapporti tra arbitro e giudice si 385 IZZO, La convenzione arbitrale nel processo: Studio sui rapporti tra arbitrato e giurisdizioni statuali, Torino, 2013, 187 ss. 386 IZZO, La convenzione arbitrale nel processo: Studio sui rapporti tra arbitrato e giurisdizioni statuali, Torino, 2013, 187 ss.; IZZO, I rapporti tra arbitrato rituale e processo: lo “stato dell’ arte”, op. cit., 5 ss.; 387 IZZO, La convenzione arbitrale nel processo: Studio sui rapporti tra arbitrato e giurisdizioni statuali, Torino, 2013, 187 ss.; LUISO, Diritto processuale civile, vol. V, La risoluzione non giurisdizionale delle controversie; Torino, 2015, 188 ss.; ALPA, VIGORITI, Arbitrato. Profili di diritto sostanziale e processuale, op. cit., 2013. Si nota che la disposizione, opera sia in caso di pendenza della controversia dinnanzi all’arbitro sia davanti al giudice. Secondo la Cassazione – che si pronuncia sul punto con sent. n. 3826/2013 –: “ [ l’art. 819-ter ] implica, in riferimento all'ipotesi in cui sia stata proposta una pluralità di domande, da un lato che la sussistenza della competenza arbitrale deve essere verificata con specifico riguardo a ciascuna di esse, non potendosi devolvere agli arbitri (o al giudice ordinario) l'intera controversia in virtù del mero vincolo di connessione, dall'altro che l'eccezione d'incompetenza dev'essere sollevata con specifico riferimento alla domanda o alle domande per le quali è prospettabile la dedotta incompetenza”. 98 I rapporti tra arbitro e giudice. costituiscono in termini di competenza 388 , e da ciò si finisce con l’equiparare l’exceptio compromissi all' eccezione d'incompetenza per territorio derogabile389. La giurisprudenza della Cassazione inoltre ammette, in questa fase, che la sentenza emessa dal giudice a fronte della contestazione sulla potestas judicandi dell’arbitro vincoli quest’ultimo, che se del caso dovrà emettere un lodo declinatorio della sua competenza390. Per esempio: qualora il giudizio arbitrale pendesse contestualmente davanti l’autorità giudiziaria e l’arbitro e ove ipoteticamente sopravvenisse una pronuncia dell’autorità giudiziaria, attestante l’inefficacia della convenzione arbitrale, l’arbitro dovrebbe emettere un lodo declinatorio della competenza391. Altri, diversamente, asseriscono che il legislatore del 2006 abbia utilizzato la locuzione “competenza” in senso atecnico e con la esclusiva finalità di impedire la ricostruzione dei rapporti tra arbitro e giudice in termini esclusivamente negoziali392. Infatti, anche a fronte della riforma non sarebbe comunque possibile ricostruire i rapporti tra arbitro e giudice in termini di competenza, posto 388 IZZO, La convenzione arbitrale nel processo: Studio sui rapporti tra arbitrato e giurisdizioni statuali, Torino, 2013, 187 ss. 389 IZZO, La convenzione arbitrale nel processo: Studio sui rapporti tra arbitrato e giurisdizioni statuali, Torino, 2013, 187 ss.; BOVE, Ricadute sulla disciplina dell'arbitrato della legge n. 69/2009, in AA.VV., Sull'arbitrato, studi offerti a Giovanni Verde, Napoli, 2010, 85; Le recenti riforme del processo civile, Chiarloni (a cura di), Bologna, 2006, 2, 1769 e segg. e BONGIORNO, Sull'«eccezione d'incompetenza nel processo arbitrale», in Riv. Dir. Proc., 1974, 140. 390 IZZO, La convenzione arbitrale nel processo: Studio sui rapporti tra arbitrato e giurisdizioni statuali, Torino, 2013, 187 ss.; 391 IZZO, La convenzione arbitrale nel processo: Studio sui rapporti tra arbitrato e giurisdizioni statuali, Torino, 2013, 187 ss.; 392 IZZO, La convenzione arbitrale nel processo: Studio sui rapporti tra arbitrato e giurisdizioni statuali, Torino, 2013, 187 ss.; Per l’utilizzo del termine competenza in modo sui generis già ANDRIOLI, Sub art. 817 c.p.c., in Commento al codice di procedura civile, Napoli, 1964, IV, 843; LUISO, Diritto processuale civile, vol. V, La risoluzione non giurisdizionale delle controversie; Torino, 2015, 188 ss.; 99 I rapporti tra arbitro e giudice. che il legislatore esclude che nei rapporti intercorrenti tra arbitro e giudice si applichino gli artt. art. 44, 45, 48 e 50 c.p.c., ovvero: l’ efficacia della sentenza che pronuncia sulla competenza; il conflitto di competenza; la sospensione dei processi; la riassunzione della causa e la sospensione necessaria393. Secondo tale posizione, sarebbe quindi escluso che la exceptio compromissi possa essere qualificata come una questione di competenza. Ciò perché la pronuncia della Corte Costituzionale che coinvolge l’art. 819 ter c.p.c. è riferibile alla sola possibilità di applicazione dell’art. 50 c.p.c. e non anche all’art. 44 c.p.c.394 D’altronde, posto che affinché si instauri la competenza dell’arbitro è necessaria un’ apposita convenzione delle parti – la convenzione di arbitrato, appunto – è evidente che il legislatore non costruisce i rapporti tra arbitro e giudice nella mera ottica della competenza.395 L’art. 44 c.p.c. richiede due condizioni, al fine di garantire la vincolatività della pronuncia emessa dal giudice, cioè che non vi sia stata impugnazione della decisione con regolamento di competenza oppure, eventualmente, che la decisione del giudice abbia seguito il regolamento di competenza.396 393 che riconosce come nell’ipotesi in cui i rapporti tra arbitro e giudice fossero effettivamente costruiti in termini di competenza dovrebbe essere esperibile il regolamento di competenza anche avverso il lodo (in particolate quello declinatorio della competenza), si veda sempre IZZO, La convenzione, op. cit., 188 ss. IZZO, I rapporti, op. cit., 1 ss. 394 IZZO, La convenzione, op. cit., 188 ss.; Sul punto BULZANO, Estensione della translatio iudicii ai rapporti tra giudizio ordinario e arbitrato rituale, Giur. It., 2014, 6, 1381; ASPRELLA Translatio iudicii nei rapporti tra arbitrato e processo, Giur. It., 2014, 6, 1381. 395 IZZO, La convenzione, op. cit., 188 ss.; si veda anche SALVANESCHI, Il rapporto tra arbitro e giudice dopo la decisione della Consulta, in Rivista di Diritto Processuale, 2014, n. 2, p. 384 396 SALVANESCHI, Il rapporto tra arbitro e giudice dopo la decisione della Consulta, in Rivista di Diritto Processuale, 2014, n. 2, p. 384 100 I rapporti tra arbitro e giudice. Nel caso dell’arbitro, invece, è escluso che la pronuncia sia emessa con regolamento di competenza 397 , poiché tale rimedio compete alla sola decisione dell’ A.G.O. Sempre secondo tale orientamento dottrinale, dall’inapplicabilità dell’ art. 44 c.p.c., deriverebbe che l’arbitro e il giudice non siano vincolati ad indicare l’organo dotato di potere decisorio 398 e che, anche ove questi venisse indicato, non sarebbe comunque vincolato ad accettare la propria competenza399. La seconda autorità, nonostante non possa ritrasferire il procedimento dinnanzi all’ organo che ha declinato la competenza, ben potrà indicare un altro organo competente. L’unico inconveniente a cui tale teoria approda e che appare opportuno qui indicare, si realizza nell’arbitrato societario. In quella sede, infatti, il legislatore accorda agli arbitri il potere di adottare misure di sospensione delle delibere assembleari 400 (art. 35, co 5, dlgs. 35/2005)401. Il problema, secondo la dottrina in esame, sarebbe superabile se e nella misura in cui il potere degli arbitri a emettere la misura cautelare di cui sopra, concorresse con quello del giudice quando (i) il procedimento 397 SALVANESCHI, Il rapporto tra arbitro e giudice dopo la decisione della Consulta, in Rivista di Diritto Processuale, 2014, n. 2, p. 384; IZZO, La convenzione, op. cit., 188 ss.; 398 SALVANESCHI, Il rapporto tra arbitro e giudice dopo la decisione della consulta, in rivista di diritto processuale civile,2014, n. 2, , p. 384; IZZO secondo cui né l’arbitro né il giudice saranno tenuti a dichiarare quale sia rispettivamente il giudice o l’arbitro ritenuto dotato di potere decisorio in loro vece 399 SALVANESCHI, vd. nota precedente 400 ALPA, VIGORITI, Arbitrato. Profili di diritto sostanziale e processuale, cit. ; IZZO, La convenzione, op. cit., 188 ss.; SALVANESCHI, I rapporti, 384 ss.; PUNZI, Disegno sistematico dell’arbitrato, I, Padova, 2000, 154 ss.; 401 Di seguito si riporta il testo dell’art. 35, 5 dlgs. 5/2003 , il quale così dispone “La devoluzione in arbitrato, anche non rituale, di una controversia non preclude il ricorso alla tutela cautelare a norma dell'articolo 669-quinquies del codice di procedura civile, ma se la clausola compromissoria consente la devoluzione in arbitrato di controversie aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari agli arbitri compete sempre il potere di disporre, con ordinanza non reclamabile, la sospensione dell'efficacia della delibera”. 101 I rapporti tra arbitro e giudice. arbitrale fosse iniziato ma (ii) il collegio non fosse stato ancora stato costituito402. 1.1.3 L’approdo della Corte Costituzionale e la qualificazione dell’exceptio compromissi come questione di rito. Alla pronuncia 223/2013, segue la qualificazione della exceptio compromissi come questione di rito e non di merito, come pure avevano precedente ipotizzato una parte della dottrina e della giurisprudenza. La qualificazione appare calzante: con l’eccezione di compromesso, infatti, si contesta lo strumento di tutela del diritto controverso e non il fatto costitutivo, estintivo e modificativo al suo fondamento403. D’altronde a fronte dell’eccezione di compromesso nessun quid pluris viene aggiunto all’oggetto sostanziale del giudizio, mentre potrebbe venir meno un presupposto processuale404. Da ciò consegue che la natura dell’eccezione di compromesso sia processuale: quindi si abbandona la costruzione precedente all’ arrêt 527/2000 della corte di Cassazione (vedi supra) in cui la giurisprudenza aveva qualificato l’eccezione di compromesso come questione di merito405. D’altronde406, la circostanza che all’ exceptio compromissi faccia seguito un’indagine sulla convenzione arbitrale, non comporta che la questione 402 SALVANESCHI, Il rapporto tra arbitro e giudice dopo la decisione della consulta, rivista di diritto processuale civile,2014, n. 2, Padova, 384; IZZO, La convenzione, op. cit., 188 ss.; IZZO, I rapporti, op. cit., 1 ss. 403 IZZO, La convenzione, op. cit., 188 ss. dello stesso autore si veda anche IZZO, I rapporti, op. cit., 1 ss. 404 IZZO, La convenzione, op. cit., 188 ss. PUNZI, Disegno sistematico dell'arbitrato, Padova, 2012, I, 142. 405 Si partiva dal presupposto che il decidere se il giudizio spettasse all’autorità giudiziaria oppure all’arbitro richiedesse un’analisi sulla validità della convenzione di arbitrato PUNZI, Disegno sistematico dell'arbitrato, Padova, 2012, I, 142; IZZO, La convenzione, op. cit., 188 ss. 406 SATTA, Sub art. 808 c.p.c., in Commentario al codice di procedura civile, Milano, 1971, IV, 2, 228; PUNZI, Disegno sistematico dell'arbitrato, Padova, 2000, I, 142. 102 I rapporti tra arbitro e giudice. affrontata dal giudice sia di natura processuale 407; infatti un’indagine sul merito può precedere anche la decisione sulla questione di competenza, sulla cui natura processuale, tuttavia, nessuno dubita408. Come rilevato da parte della dottrina “non è certo la <qualità> delle norme applicate a determinare la natura del provvedimento reso” 409 il cui contenuto può continuare ad essere qualificato come di tipo processuale. In breve si ci trova dinnanzi un’eccezione di merito soltanto quando siano rilevanti dei fatti impeditivi, costitutivi oppure estintiv che aggiungono nuovi elementi alla situazione sostanziale; negli altri casi, invece, si ha una mera valutazione sul merito utile per decidere in rito410. Ciò è quanto accade nel processo arbitrale, dove il giudice non conosce della validità della convenzione arbitrale quanto piuttosto della sua esistenza: in questo caso, infatti, un’ indagine sulla validità ed efficacia del patto è solo eventuale, perché condizionata a una specifica domanda di parte da proporsi ex. Artt. 99 e 112 c.p.c.411 Quanto sopra, è sufficiente per annoverare la exceptio compromissi tra le questioni che costituiscono presupposti processuali di rito (sull’an) e412 non di merito (sul quomodo )413. D’altronde il legislatore del 2006, riprendendo la giurisprudenza classica, ha equiparato la questione di compromesso a un’eccezione in rito, in 407 SILVIA IZZO, La convenzione, op. cit. 188 ss. vedi nota precedente. 409 SILVIA IZZO, La convenzione, op. cit. 143 410 IZZO, La convenzione, op. cit. 188 ss.; ; PUNZI, Disegno sistematico dell'arbitrato, Padova, 2012, I, 142.; ALPA, VIGORITI, ibidem. 411 IZZO, La convenzione, op. cit., 188 ss. sul tema anche SALVANESCHI, Il rapporto, op. cit., 384 ss.; ALPA, VIGORITI, ibidem. 412 Si veda DALFINO, Questioni di diritto e giudicato, Torino, 67 ss. e TURRONI, La sentenza civile sul processo. Profili sistematici, Torino, 2006, 213 ss. 413 PROTO PISANI, Lezioni Come suggerito da BRIGUGLIO, le sezioni unite e la eccezione fondata su accordo compromissorio per arbitrato estero, Riv. arb. 2004, 37 ss.; MURONI, la pendenza del giudizio arbitrale, Torino, 143 ss. 408 103 I rapporti tra arbitro e giudice. particolare di territorio derogabile, se venga in rilievo un arbitrato interno414. Diversamente in caso di arbitrato estero aveva equiparato l’eccezione a una questione di giurisdizione415. Rispetto al passato, quindi dal 2006, avrebbero dovuto operare termini e modalità differenti per la rilevazione dell’eccezione di compromesso in confronto a quelli del sistema previgente (quello in cui, cioè, l’exceptio compromissi costituiva una questione di merito)416. Ciò tuttavia nei fatti non accade, avendo perseverato la giurisprudenza nella qualificazione dell’ exceptio compromissi come questione di merito, anche dopo la riforma del Dlgs. 40/2006. Ad avvallo della tesi qui sostenuta secondo cui, invece, l’eccezione di cui si scrive ha natura processuale e non sostanziale, si sottolinea che la dottrina 417 riconosce come, nell’ipotesi in cui l’eccezione costituisse questione di merito, sarebbe stata necessaria, secondo l’art 34 c.p.c., la domanda di parte – sia essa in via riconvenzionale o incidentale – perché si formasse il giudicato. Ne deriva che la funzione dell’arbitrato è di sostituirsi all’autorità giudiziaria e, in generale , alla giustizia pubblica418. 414 si veda nota precedente. Per un’analisi diffusa sul tema si veda CONSOLO, soprassalti delle sezione unite intorno all’eccezione di arbitrato estero e alla Convenzione di N.Y. quanto all’ordine delle questioni di rito e di doppio “merito” e riflessioni sull’art. 4 l. n. 218, in Corr. giur., 1004, 923 e 928. 416 IZZO, La convenzione, op. cit., 188 ss; SALVANESCHI, Il rapporto tra arbitro e giudice dopo la decisione della consulta, rivista di diritto processuale civile,2014, n. 2, p. 384; SILVIA IZZO, IX Congresso giuridico-forense per l’aggiornamento professionale Roma, Complesso monumentale di S. Spirito in Sassia, in consiglionazionaleforense.it, 1 ss. 417 IZZO, IX Congresso giuridico-forense per l’aggiornamento professionale Roma, Complesso monumentale di S. Spirito in Sassia, in consiglionazionaleforense.it 4 ss. 418 PAOLO MONTALENTI, La riforma dell’arbitrato: primi appunti, Giur. It., 2007, 2; IZZO, La convenzione, op. cit., 188 ss ; SILVIA IZZO, IX Congresso giuridico-forense per l’aggiornamento professionale Roma, Complesso monumentale di S. Spirito in Sassia, in consiglionazionaleforense.it, 2014, 4 ss. 415 104 I rapporti tra arbitro e giudice. Ciò trova riconoscimento nella sentenza 223/2013, in cui la Corte Costituzionale qualifica l’arbitrato come esercizio positivo dell’azione419. Iniziare a trovare adesione il principio secondo cui, che si adisca l’arbitro o il giudice, si esercita un proprio diritto, cioè, si pone in essere un’azione che rientra nell’alveo dell’artt. 24 e 111 Cost420. Il problema che sorge, è allora quello sopra solo accennato, dell’esercizio contestuale dell’azione tanto davanti all’arbitro quanto davanti al giudice421. In questi casi si potrebbe infatti realizzare un conflitto che, eventualmente, potrebbe essere positivo o negativo. Il conflitto tra arbitro e giudice sarà positivo ove ambedue si dichiarino competenti; diversamente, sarà negativo, nel caso entrambi declinino la propria competenza a favore dell’altro. In via preliminare all’esame delle possibili soluzioni al problema del conflitto tra arbitro e giudice, è opportuno specificare che l’inapplicabilità di regole corrispondenti all’art. 44 c.p.c. prevista dall’art. 819-ter è relativa alla sola competenza in senso tecnico422. Ne consegue, come correttamente rileva la dottrina, che è pur sempre possibile istituire un sistema, il quale – nel rispetto dell’assunto consolidato delle vie parallele – sia idoneo a vincolare un’autorità alla decisione dell’altra, esercitando una “vis actractiva”423. 419 sent. 223/2013 Corte Cost si veda SALVANESCHI, Il rapporto tra arbitro e giudice dopo la decisione della Consulta, Rivista di Diritto Processuale, 2014, n. 2, p. 384 420 Sul tema, SALVANESCHI, il rapporto tra arbitro e giudice dopo la decisione della consulta, rivista di diritto processuale civile, 2014, n. 2, p. 384; IZZO, La convenzione, op. cit., 188 ss. 421 IZZO, La convenzione, op. cit., 188 ss.; LUISO, Rapporti tra arbitro e giudice, in Riv. arb. 2005, p. 773. 422 LUISO, Rapporti tra arbitro e giudice, cit., 773 ss.; IZZO, La convenzione, op. cit., 188 ss.; SILVIA IZZO, IX Congresso giuridico-forense per l’aggiornamento professionale Roma, cit., 5 ss. 423 SALVANESCHI, Ancora sull’arbitrabilità delle impugnative di delibere assembleari e sulla «competenza» a deciderle, in Riv. arb. 2013, MENCHINI, Il controllo e la tutela della convenzione arbitrale, in Riv. Arb., 2013, 366 ss., LUISO rapporti tra arbitro e giudice, in Riv. arb. 2005, p. 773 105 I rapporti tra arbitro e giudice. La soluzione al problema richiede una considerazione. Nella pratica la pronuncia di rito in generale, e quindi anche quella sull’ exceptio compromissi, è vista come una pronuncia di carattere negativo424. Ciò in quanto ove l’eccezione di compromesso venisse accolta, si negherebbe il potere di pronuncia all’autorità giudiziaria, la quale dovrebbe pertanto chiudere il processo in rito, pertanto la pronuncia di rito, è percepita come antieconomica, comportando costi processuali senza che la situazione sostanziale venga risolta, ma ancor più antieconomico, oltre che “contrario ai principi di logica giuridica” 425 , sarebbe porre nel nulla l’accertamento sulla potestas judicandi. Per risolvere il problema si può affermare che il secondo organo sia vincolato alla pronuncia emessa dal primo dopo che essa sia passata in giudicato426. Tale costruzione tuttavia è messa a rischio dalla doppia declinatoria, posto che nel termine lungo di impugnazione del lodo, cioè quello annuale, potrebbe essere riassunto il processo. In ogni caso, ad oggi, pare che il giudice e l’arbitro, rispettivamente in presenza di una convenzione di arbitrato o, il secondo, in sua assenza, debbano declinare la loro “competenza” senza indicare l’organo competente427. Nel caso in cui, l’arbitro o il giudice indichino comunque un organo che ritengano essere competente e questo, invece, escluda la propria 424 SILVIA IZZO, i Rapporti, op. cit., 4 ss. Cass. Sent. 28 maggio 1998, n. 5280, tesi sostenuta da SILVIA IZZO, nel IX Congresso giuridico-forense per l’aggiornamento professionale Roma, cit., 5 ss. 426 CONSOLO, Il rapporto arbitri-giudici ricondotto, e giustamente, a questione di competenza con piena translatio fra giurisdizione pubblica e privata e viceversa, in Corriere giur. 2013, p. 1111, il quale prospetta che il secondo organo sia vincolato alla pronuncia del primo indipendentemente dal passaggio in giudicato della pronuncia. 427 SALVANESCHI, Il rapporto tra arbitro e giudice dopo la decisione della consulta, 2013, Riv. Di diritto processuale, 2014 425 106 I rapporti tra arbitro e giudice. competenza, è opinione diffusa 428 che il secondo organo adito possa dichiararsi incompetente e dare vita a una nuova translatio. In ultimo occorre ribadire l’inapplicabilità all’arbitrato, a parere di alcuni, dell’art. 59 della L. 69/2009 429 nella parte in cui regola i rapporti di giurisdizione430. La sua applicazione costituirebbe un’ elusione del divieto di applicazione di regole corrispondenti agli artt. 44 e 45 ai rapporti tra arbitrato e giudizio, come conferma la dottrina431. Appare utile quindi ribadire una notevole distinzione tra arbitro e giudice: mentre quest’ultimo quando si dichiara incompetente dovrà valutare necessariamente la competenza di un secondo giudice competente, l’arbitro invece dovrà valutare solamente l’esistenza della sua potestas judicandi, e non sarà, quindi, vincolato a indicare un’altra autorità competente432. 428 sempre SALVANESCHI, Il rapporto tra arbitro e giudice dopo la decisione della consulta, 2013, Riv. Di diritto processuale, 2014, e CONSOLO, Il rapporto arbitrigiudici ricondotto, e giustamente, a questione di competenza con piena translatio fra giurisdizione pubblica e privata e viceversa, p. 1111, IZZO, La convenzione, 188 ss. 429 In questo senso Cfr. BOCCAGNA, Translatio iudicii nei rapporti tra giudice e arbitro: sollevata la questione di costituzionalità dell’art. 819 ter c.p.c., , in Riv. dir. proc., 2013, 470, spec. 474 e 475, per il quale alla previsione dell’art. 819-ter nella parte in cui esclude l’art. 43 e 44 c.p.c. consegue l’impossibilità di fare ricorso all’analogia, si veda anche SALVANESCHI, Translatio iudicii a senso unico nei rapporti tra arbitro e giudice?, Riv. Dir. Proc., 2013, 4-5, 1150 430 BOVE, Ricadute sulla disciplina dell' arbitrato della legge n. 69/2009, in Aa.Vv. Sull’ arbitrato, Studi offerti a Giovanni Verde, Napoli, 2010, 81 ss.; IZZO, La convenzione, op. cit., 188 ss.; BOVE, Giurisdizione e competenza nella recente riforma del processo civile, in Riv. Dir. Proc., 2009, 1295 e segg.; 431 sempre SILVIA IZZO, La convenzione, op. cit., 188 ss.; per opinione contraria si veda BOVE, aspetti problematici, cit., 85 ss. 432 IZZO, La convenzione, op. cit., 188 ss.; sul tema si veda anche SALVANESCHI, Il rapporto tra arbitro e giudice dopo la decisione della consulta, 2013, Riv. Di diritto processuale 2014 , CONSOLO, spiegazioni di diritto processuale, II, Padova, 2008, 186 107 I rapporti tra arbitro e giudice. 2. Gli effetti, ut exterior, della decisione sull’ exceptio compromissi. Alla luce delle considerazioni svolte nei paragrafi precedenti, può sostenersi che la sentenza che decide sulla natura dell’ exceptio compromissi abbia carattere processuale e che non produca effetti se non nel processo in cui è stata emessa433. La preclusione della produzione degli effetti extraprocessuali opera sia con riferimento a una sentenza declinatoria della competenza che in relazione a una sentenza che riconosca la competenza dell’arbitro434. In questi casi, il problema maggiore perché lesivo del principio di economia processuale, si verifica nel caso in cui tutti gli organi aditi, cioè tanto l’arbitro quanto il giudice, ammettano la propria competenza: quid iuris? Alla fattispecie in esame per espressa previsione dell’art. 819 ter c.p.c. , non sarà applicabile l’art 44 c.p.c., da riferirsi alla sola competenza in senso tecnico435. Dall’inapplicabilità dell’art. 44 c.p.c. deriva anche l’impossibilità di applicare l’art. 59 L. 69/2009 nell’ipotesi di sentenza declinatoria della competenza emessa da un giudice sfornito di giurisdizione posto che, ove esso venisse applicato, si eluderebbe il divieto posto dall’art. 819 ter c.p.c.436 D’altronde in caso di conflitto positivo di competenza la disposizione non sarebbe utile posto che essa si occupa del conflitto negativo di competenza437. 433 Per ulteriori approfondimenti sul tema si vedano CONSOLO, spiegazioni di diritto processuale, II, Padova, 2008, 186 , VERDI, lineamenti di diritto dell’arbitrato, Torino, 2006, 28. 434 IZZO, La convenzione, op. cit., 188 ss. ; LUISO, Istituzioni, op. cit., 187 ss. 435 Art. 819 ter c.p.c. 436 Si veda IZZO, La convenzione, op. cit., 175 ss., e BOVE, Aspetti problematici, op. cit., 55 ss. 437 IZZO, La convenzione, op. cit. 175; LUISO, Manuale, op.cit., 187 ss. 108 I rapporti tra arbitro e giudice. Da quanto sopra si deduce che il legislatore non interviene espressamente, dettando regole volte a evitare due giudizi con stesso petitum. Si prospettano diverse soluzioni in dottrina. Alcuni ritengono che l’ordinamento disciplini in modo unitario il giudicato formale e sostanziale sicché il provvedimento con cui l’autorità si pronuncia su questione processuale sarebbe vincolante anche all’esterno438. Altri fanno ricorso al c.d. “nesso reciproco di bilanciamento”, dal tedesco “Ausgleichzusammenhang” che comporterebbe una preclusione per il sistema di risoluzione delle controversie differente rispetto a quello scelto per primo439. Altri ancora ritengono, invece, che esista tra convenzione di arbitrato e singolo effetto che essa realizza 440 un rapporto tale per cui la prima è un antecedente logico necessario della seconda, sicché non si porrebbe il problema della vincolatività della decisione solo in rito441. Queste teorie trovano la loro sintesi, come correttamente riconoscela dottrina,442 nella tesi di Zeuner443, l’autore della Begründungtheorie. 438 Si fa riferimento alla “teoria unitaria del giudicato”, si veda TURRONI, la sentenza civile sul processo. Profili sistematici, Torino, 2006, 213 ss. e ANDRIOLI, in Scritti giuridici, I, teoria generale del processo. Procedura civile, milano, 2007, 61 ss. Per approfondimenti IZZO, La convenzione, op. cit., 187 ss. IZZO, Congresso, op. cit., 1 ss. 439 Si veda CONSOLO, Litispendenza e connessione fra arbitrato e giudizio ordinario (evoluzioni e problemi irrisolti), in Riv. arb. 1998, p. 671 e IZZO, La convenzione, op. cit., 188 ss. 440 tra cui l’effetto realizzatosi a fronte del sollevamento di un’eccezione in rito, DENTI, sentenze non definitive su questioni preliminari di merito e cosa giudicata , in riv. Dir. Proc., 1969, 213 ss., IZZO, La convenzione, op. cit., 188 ss.; ASPRELLA, La translatio iudicii, Milano, 2010, 10 ss. 441 DENTI, sentenze non definitive su questioni preliminari di merito e cosa giudicata , in riv. Dir. Proc., 1969, 213 ss. e FERRI, profili dell’accertamento costitutivo, 1970, 128 442 Si veda nota 35. 443 Per approfondimenti si veda ZEUNER, in DELLA BONTA, una “benefica inquietudine”, Note comparate in tema di oggetto del giudicato nella giurisprudenza alla luce delle tesi Zeuneriane, in giusto proc. Civ, 2011, 891 ss. Si sottolinea che Zeuner, collocava tra le connessioni del nesso reciproco di bilanciamento i rapporti sulla potestas judicandi giurisdizionale e arbitrale, per approfondimenti si rinvia a IZZO, IX congresso, op. cit., 25 ss. 109 I rapporti tra arbitro e giudice. Essa postula che oggetto del giudizio siano anche, insieme ovviamente ai rapporti dipendenti, i rapporti a monte che sono anche collegati con il petitum444. Quindi, la domanda della parte si estenderebbe a tutti i rapporti pregiudiziali e che, comunque, sono a fondamento della decisione. Come asserisce tuttavia la dottrina 445 questa teoria osta con il principio della kompetenz-kompetenz 446 , chiaramente operante nell’ordinamento italiano ex. art. 817 c.p.c. Inoltre una questione pregiudiziale può essere elevata a causa pregiudiziale, ove vi sia espressa domanda di parte o previsione di legge (art. 34 c.p.c.)447. Ne consegue che solo ove vi sia espressa domanda di parte, la questione incidentale può passare in giudicato, per regola espressa sia all’art. 34 c.p.c. che all’art 112 c.p.c.448 Questa regola si applicherebbe all’eccezione di compromesso, in quanto essa costituisce una questione pregiudiziale rispetto al diritto di azione449. Sarebbe possibile, secondo altri ancora, una pronuncia sull’esistenza e validità della convenzione arbitrale ex lege, cioè in assenza di domanda di parte450. In realtà tali ricostruzioni non sono ammissibili in quanto la fattispecie verte su interessi individuali e non pubblici, e quindi sarà possibile decidere la questione con efficacia di giudicato solo su istanza di parte; rimane fermo 444 IZZO, La convenzione, op. cit., 180 ss. IZZO, si veda nota 35. 446 IZZO La convenzione, op. cit., 181 ss. e DELLA BONTA, una “benefica inquietudine”, Note comparate in tema di oggetto del giudicato nella giurisprudenza alla luce delle tesi Zeuneriane, in giusto proc. Civ, 2011, 891 ss. 447 Vedi nota precedente, IZZO, La convenzione, 181 ss. 448 Si veda NAPPI, la domanda proposta in via riconvenzionale, in riv. Trim. dir. Proc. Civ., 1989, 571 ss. Diversamente MORTARA, commentario del codice e delle leggi della procedura civile, 1933, 99 ss. secondo cui allo jus excipiendi corrisponderebbe un’estensione dell’oggetto della decisione a seconda di ciò che è oggetto di contestazione tra le parti, IZZO, La convenzione. 449 Si veda nota precedente. 450 IZZO, La convenzione, op. ult. Cit., 224 ss.; IZZO, Congresso, op. cit. 22 ss. 445 110 I rapporti tra arbitro e giudice. l’assunto per cui la questione potrà essere sempre oggetto di cognizione incidentale, senza che però acquisisca l’efficacia di giudicato451. 2.1 segue. Impugnabilità della sentenza che decide sulla eccezione di compromesso. Come detto la sentenza che decide sulla exceptio compromissi produce nella realtà esterna effetti che divergono a seconda che l’ eccezione sia accolta o rigettata. In particolare la sentenza452 che accoglie l’ eccezione di compromesso potrà essere impugnata con regolamento di competenza, necessario o facoltativo e, per espressa previsione, si esclude la sospensione del procedimento rispetto al quale viene richiesto il regolamento di competenza453. Tuttavia tale regola non opera se, insieme alla questione di rito, viene deciso il merito e l’impugnazione è avvenuta dopo l’appello454, in questo caso con il provvedimento sulla competenza il giudice può pronunciarsi anche nel merito e, il relativo provvedimento sarà impugnabile se riforma il merito455. 451 IZZO, La convenzione, op. cit., 188 ss.; LUISO, Rapporti tra arbitro e giudice, in Riv. arb. 2005, p. 773; .; IZZO, Congresso, op. cit. 22 ss. 452 Si tratta sempre di una sentenza, diversamente dagli altri provvedimenti (ordinanze) che possono essere oggetto di un regolamento necessario. Si veda IZZO, La convenzione, op. cit., 224 a.a. e LUISO, Istituzioni di diritto processuale, op. cit., 161 ss. 453 LUISO, Istituzioni di diritto processuale, op. cit., 161 ss. Cit., IZZO, La convenzione, op. cit., 224 ss.; IZZO, Congresso, op. cit. 22 ss.; si tratta di una scelta contrastante con il principio di economia processuale in quanto l’accoglimento dell’eccezione pone nel nulla tutta l’attività compiuta fino a quel momento, si veda CAPPONI, Sub art. 819-ter, in AA. VV., Commentario alle riforme del processo civile, a cura di A. BRIGUGLIO e B. CAPPONI, vol. III- I 885; 454 CAPPONI, Sub art. 819-ter, in AA. VV., Commentario alle riforme del processo civile, a cura di A. BRIGUGLIO e B. CAPPONI, vol. III- I 885; 455 IZZO, La convenzione, op. cit., 190 ss.; LUISO, Rapporti tra arbitro e giudice, in Riv. arb. 2005, p. 773; VERDE, diritto processuale civile, II, Bologna, 2012, 266. 111 I rapporti tra arbitro e giudice. Nel caso in cui il provvedimento che incide sul merito si pronunci a favore del convenuto, questi potrà impugnare solo con ricorso incidentale456. Nell’ipotesi inversa, il convenuto potrà (i) proporre ricorso per cassazione oppure (ii) regolamento di competenza se intende impugnare solamente il rito457. In ambedue le ipotesi la Suprema Corte deciderà direttamente sull’esistenza della convenzione di arbitrato e casserà con o senza rinvio a seconda che ritenga inesistente o meno la convenzione di arbitrato458. Da quanto sopra è possibile dedurre la regola generale per cui l’eccezione non estende il giudicato al merito, salvo domanda riconvenzionale o reconventio reconventionis459. La parte che proponga exceptio compromissi non potrà, nel processo che si svolge dinnanzi l’autorità arbitrale, contestare la competenza dell’arbitro. Tale contestazione sarebbe infatti contraria ai principi di correttezza e buona fede processuale, e andrebbe contro il principio generale che vieta di “venire contra factum proprium”460. Il possibile conflitto tra arbitro e giudice trova comunque una soluzione, mediante la vincolatività della pronuncia emessa da uno di questi organi qualora essa sia definitiva461. 456 IZZO, La convenzione, op. cit., 224 ss.; vedi noTa 273. VERDE, Diritto processuale civile, II, Bologna, 2012, 266; Si veda BALENA, questioni processuali e sindacato del “fatto” in Cassazione, in giusto proc. Civ., 2012, 842 ss.; IZZO, La convenzione, op. cit., 189 ss. 458 Si veda BALENA, Questioni processuali e sindacato del “fatto” in Cassazione, in giusto proc. Civ., 2012, 842 ss..; e IZZO, La convenzione, op. cit., 188 ss.; VERDE, Diritto processuale civile, II, Bologna, 2012, 266. 459 IZZO, La convenzione, op. cit., 190 ss.; LUISO, Rapporti tra arbitro e giudice, in Riv. arb. 2005, p. 773 460 S. IZZO, La convenzione, op. cit., 190 ss.; LUISO, Rapporti tra arbitro e giudice, in Riv. arb. 2005, p. 773 e CONSOLO, Litispendenza e connessione fra arbitrato e giudizio ordinario (evoluzioni e problemi irrisolti), in Riv. arb. 1998, p. 671 e s. 461 MENCHINI, Il controllo e la tutela della convenzione arbitrale, in Riv. arb. 2013, p. 363 e s., LUISO, Rapporti tra arbitro e giudice, in Riv. arb. 2005, p. 773 e CONSOLO, Litispendenza e connessione fra arbitrato e giudizio ordinario (evoluzioni e problemi irrisolti), in Riv. arb. 1998, p. 671 e s. 457 112 I rapporti tra arbitro e giudice. Ciò in quanto la pronuncia emessa dall’arbitro o dal giudice sulla sussistenza della potestas judicandi richiede una valutazione sulla convenzione arbitrale che rende la decisione, in parte, fondata sul merito462. Tuttavia non applicandosi gli artt. 44 e 45 c.p.c. il rischio che si genera è quello della c.d. “doppia declinatoria”463. Esso si realizza in quanto, la parte potrebbe impugnare il lodo e contestualmente riassumere il processo davanti l’autorità giudiziaria oppure potrebbe riassumere il processo davanti il giudice e impugnare il lodo nel termine lungo annuale previsto per la sua impugnazione464. Una possibile soluzione a tale inconveniente potrebbe consistere nel considerare la riassunzione della causa davanti al giudice, e l’impugnazione del lodo, come strumenti alternativi, di cui l’uno escluda l’altro465. In ultimo si ricorda nuovamente che tra i mezzi di impugnazione del lodo non rientra il regolamento di competenza necessario o facoltativo ex. art. 44 c.p.c.466 462 SALVANESCHI, Il rapporto tra arbitro e giudice dopo la decisione della Consulta, Rivista di Diritto Processuale, 2014, n. 2, p. 384 e SALVANESCHI Ancora sull’arbitrabilità delle impugnative di delibere assembleari e sulla «competenza» a deciderle, in Riv. arb. 2013, p. 913 e s. 463 SALVANESCHI, Il rapporto tra arbitro e giudice dopo la decisione della Consulta, Rivista di Diritto Processuale, 2014, n. 2, p. 384; CONSOLO, Il rapporto arbitri-giudici ricondotto, e giustamente, a questione di competenza con piena translatio fra giurisdizione pubblica e privata e viceversa, in “Corr. giur.”, 2013, 1110. 464 SALVANESCHI, Il rapporto tra arbitro e giudice dopo la decisione della Consulta, Rivista di Diritto Processuale, 2014, n. 2, p. 384 Cit. e IZZO, la convenzione, op. cit. 190 ss. 465 SALVANESCHI, Ancora sull’arbitrabilità delle impugnative di delibere assembleari e sulla «competenza» a deciderle, in Riv. arb., 2013, p. 913 e CONSOLO, Litispendenza e connessione fra arbitrato e giudizio ordinario (evoluzioni e problemi irrisolti), in Riv. arb. 1998, p. 671 e ss. Cit. per ulteriori approfondimenti si veda MANZO, Le novità in tema di rapporti tra arbitrato e giudizio ordinario, in Il processo civile, sistema e problematiche. Le riforme del quadriennio 2010-2013, PUNZI (a cura di), p. 327 466 IZZO, La convenzione, op. cit., 190 ss.; SALVANESCHI, Il rapporto tra arbitro e giudice dopo la decisione della Consulta, Rivista di Diritto Processuale, 2014, n. 2, p. 384 Cit.; MANZO, Le novità in tema di rapporti tra arbitrato e giudizio ordinario, in Il processo civile, sistema e problematiche. Le riforme del quadriennio 2010-2013, PUNZI (a cura di), p. 327 113 I rapporti tra arbitro e giudice. Ciò, innanzitutto, poiché tale strumento non viene ricompreso tra i mezzi di impugnazione dall’ art. 827 c.p.c.; in secondo luogo, in quanto, l’art. 819ter, co. 1 c.p.c. prevede l’applicazione dell’art. 44 c.p.c. solo nel caso in cui il giudice emetta una pronuncia declinatoria della propria competenza. 3. La translatio nei rapporti tra arbitro e giudice. Iam tempus est! Nel Cap. I si sono fornite alcune nozioni, in particolare è stata esaminata in primis la disciplina sulla convenzione di arbitrato, si è poi definita la sua natura, per esaminare immediatamente dopo le modalità di contestazione del potere arbitrale. È ora giunto il momento di esaminare come si sviluppa il rapporto tra l’ arbitro e il giudice, nel caso in cui sia necessario trasferire il processo dall’ uno all’ altro. È però necessario attardarsi ancora un po’ su ulteriori premesse. Innanzitutto, la potenziale fungibilità tra giudice e arbitro, che comporta la necessità di un coordinamento tra l’ organo giurisdizionale e arbitrale, ha interessato la giurisprudenza, sin dal periodo immediatamente successivo alla riforma. È fuor dubbio che l’ evoluzione che riguarda la giurisprudenza della Corte di Cassazione e del Supremo Collegio, raggiunga il suo acme nella sentenza 223/2013 Corte Cost. in cui, superandosi la potenziale fungibilità tra arbitro e giudice, si arriva ad affermare l’ alternatività tra il ricorso al giudice e all’ arbitro, il quale svolge quindi, tout court, una “funzione sostitutiva della giustizia pubblica”467. 467 sent. 223/2013, Corte Cost, in pluris. 114 I rapporti tra arbitro e giudice. Nei paragrafi che seguono si ripercorrerà il cammino che ha indotto la Consulta nel 2013 a qualificare l’arbitrato come strumento “alternativo alla giurisdizione”.468 3.1 La translatio iudicii: l’ordinanza della Corte di Cassazione 22022/2012. Con l’ordinanza in esame la Cassazione civile ammette la translatio iudicii nei rapporti tra giudice e arbitro nell’ ipotesi in cui il giudice esclusa la sua competenza. Afferma la Cassazione sul punto che l’art. 819 ter c.p.c. escluda la translatio iudicii solo “nei rapporti tra arbitrato e processo”, come suggerisce la rubrica della norma469. Il tema è importante perché decide di una questione pratica, consistente nella conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda quando si trasferisce il giudizio dall’arbitro al giudice470. Secondo la ricostruzione della Corte di Cassazione, solo nel caso in cui sia il giudice a escludere la sua competenza a favore dell’arbitro, sarebbe possibile la conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda e, quindi, l’operare dell’effetto interruttivo della prescrizione471. 468 si veda nota precedente. LAURA SALVANESCHI, translatio iudicii a senso unico nei rapporti tra arbitro e giudice?, Rivista di diritto processuale , 2013 p. 1151-1161; IZZO, La convenzione, op. cit., 188 ss.; CONSOLO, Litispendenza e connessione fra arbitrato e giudizio ordinario (evoluzioni e problemi irrisolti), in Riv. arb. 1998, p. 671 e s. 470 LAURA SALVANESCHI, translatio iudicii, op. cit.,1150; MANZO, Le novità in tema di rapporti tra arbitrato e giudizio ordinario, in Il processo civile, sistema e problematiche. Le riforme del quadriennio 2010-2013, a cura di Punzi, p. 327; IZZO, la convenzione, op. cit. 190 ss.; MENCHINI, Il controllo e la tutela della convenzione arbitrale, in Riv. arb., 2013, p. 363; CONSOLO, Litispendenza e connessione fra arbitrato e giudizio ordinario (evoluzioni e problemi irrisolti), in Riv. arb. 1998, p. 671 e s. 471 Ordinanza Cass. Civ. 22022/2012 469 115 I rapporti tra arbitro e giudice. In realtà la posizione assunta dalla Corte trova nell’immediatezza il contrasto della dottrina, che contesta la trasmissione del vizio della litispendenza univoca472 anche alla translatio iudicii. Seppur si apprezzi lo sforzo della Cassazione, la dottrina riconosce come in verità l’art. 819 ter c.p.c. violi alcune disposizioni costituzionali, precisamente gli artt. 24 e 111 Cost473. Tali disposizioni hanno la funzione di assicurare la tutela dei diritti pertanto è sicuramente lesivo del diritto di azione negare la conservazione degli effetti della domanda alle parti nel caso del passaggio del processo da un organo all’altro (il cui potere concorrente per l’altro è stato riconosciuto dal legislatore).474 Proprio per tali ragioni, già prima della decisione della Consulta, la dottrina era divisa tra chi ammetteva l’applicazione in via analogica della L. 69/2009 e chi, invece, contestava l’illegittimità della norma475 . 472 VACCARELLA, Sulla competenza esclusiva del collegio arbitrale a giudicare della propria competenza, nota a Soc. Montedison contra ENI, Cass. 8 luglio 1996, n. 6205 in Riv. Arb. 1997, 329; IZZO, La convenzione op. cit, 224 ss.; SALVANESCHI, translatio iudicii, op cit., 5 ss. 473 FORNACIARI, Conservazione degli effetti dell’atto introduttivo anche nei rapporti tra giudice e arbitro : sollevata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 819 ter, comma 2, c.p.c., in www.judicium.it, §. 6. e ACONE Arbitrato e translatio iudicii: un parere eretico?, in Sull’arbitrato, cit., Napoli 2010, p. 1 ss.; SALVANESCHI, Translatio op. ult. Cit., 5 ss.; IZZO, La convenzione; 474 BOCCAGNA, Translatio iudicii nei rapporti tra giudice e arbitro : sollevata la questione di costituzionalità dell’art. 819 ter c.p.c., in Riv. dir. proc. 2013, p. 467 ss. 475 ZIINO, La translatio iudicii tra arbitri e giudici ordinari (sulla parziale illegittimità costituzionale dell'art. 819-ter, secondo comma, c.p.c.), in Sull’arbitrato, cit., 913 ss., ritiene applicabile in via analogica la disposizione dell’art. 59 cit., 923; BOCCAGNA, L’impugnazione per nullità del lodo arbitrale, Napoli, 2005, 250 ss. ; GASPERINI, Su una proposta di un’applicazione analogica dell’art. 59 della l. n. 69 del 2009 ai rapporti tra giudici e arbitri, in Sull’arbitrato, cit., 390. 116 I rapporti tra arbitro e giudice. 3.2 La sentenza 223/2013 Corte Cost. Fatto e principi. All’ ordinanza esaminata, segue la sentenza 223/2013 Corte Cost., 476 la quale ha ad oggetto la questione incostituzionalità dell’art. 819 ter, co. 2 c.p.c. promossa da un Arbitro di Bologna con ordinanza del 13 novembre 2012, e dal Tribunale ordinario di Catania con ordinanza del 26 giungo 2012, iscritte sul registro ordinanze 2013. ai nn. 38 e 62.477 La disposizione sarebbe stata irragionevole “e in plateale disarmonia con la vigente disciplina codicistica che regola i rapporti tra i giudici ordinari e tra questi ultimi e quelli speciali, violando il diritto di difesa delle parti e i principi del giusto processo”478. Nella sentenza il remittente richiama due sentenze: (i) la sentenza delle sezioni unite della Corte di cassazione n. 4109 del 2007, con la quale la corte garantisce la translatio iudicii tra giudice ordinario e speciale, anche nei rapporti interni della giurisdizione479; (ii) la sentenza della corte costituzionale 77/2007, con la quale il Supremo Collegio dichiara l’illegittimità costituzionale dell'art. 30 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nella parte in cui non ammetteva la conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda, qualora il giudice si fosse dichiarato incompetente e il processo fosse proseguito davanti altro giudice480. 476 Corte cost., sentenza 19 luglio 2013 n. 223, Pres. Gallo, Mazzella. Il novembre 2012 a Bologna, un arbitro infatti ha sollevato la questione di costituzionalità dell’art. 819 ter c.p.c. nella parte in cui esso vietava, nei rapporti tra arbitro e giudice, l’applicazione dell’art. 50 c.p.c. e, quindi, la conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda sentenza 223/2013 Corte Cost. 478 Corte Cost. 223/2013. 479 sentenza delle sezioni unite della Corte di cassazione n. 4109 del 2007, 480 Corte Costituzionale, sent. 77/2007, 477 117 I rapporti tra arbitro e giudice. Il remittente dopo aver richiamato le sentenze di ci sopra, si sofferma sugli artt. 59 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e , e poi con l'art. 11 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, che garantiscono nel passaggio del processo da un’autorità giudiziaria a un’altra, che siano fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda481. L’arbitro, ancora, ha sostenuto la potenziale fungibilità del giudizio arbitrale con quello giurisdizionale, sottolineando come anche ove si considerasse il compromesso “come atto di rinuncia alla giurisdizione statale, non sarebbe possibile individuare la razionalità di un assetto normativo che, a fronte della medesima domanda giudiziale svolta originariamente innanzi ad un giudice ordinario, faccia conseguire la perdita irrimediabile degli effetti sostanziali e processuali derivanti dalla domanda nel caso in cui questa venga ritenuta improponibile dal giudice adito poiché doveva essere promossa innanzi all'arbitro ed invece escluda qualsivoglia decadenza sostanziale o processuale quando sussista il difetto di competenza o di giurisdizione in favore di altro giudice ordinario o speciale” Di converso, l’ Avvocatura di Stato, sostiene non solo che non vi sia potenziale fungibilità tra arbitro e giudice, ma che una tale assimilazione sarebbe addirittura contraria ai principi del codice di procedura civile, che si fonda sulla “perdurante diversità ed estraneità fra giudizio statale ed arbitrato”.482 Tra gli effetti della scelta delle parti, rientrerebbe l’ impossibilità che intervenga la conservazione degli effetti sostanziali e processuali dell’atto introduttivo presentato davanti al giudice483. 481 Si noti che nel giudizio interviene il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall’avvocatura dello stato, il quale richiede che venga dichiarata manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale. 482 Sent. 223/2013 Corte Cost. Secondo questa costruzione la parte deve valutare tutte le conseguenze, sia processuali che sostanziali, quando decide di aderire alla via arbitrale. 483 Sentenza 223/2013. 118 I rapporti tra arbitro e giudice. D’altronde, prosegue la difesa del Presidente del consiglio, la stessa operatività della translatio iudicii nel processo arbitrale rientra nella discrezionalità del legislatore484. 3.2.1 Profili di diritto della sentenza 223/2013 Corte Cost. : Fungibilità tra arbitro e giudici non “potenziale” ma “effettiva”. A fronte della questione sollevata, la Corte Costituzionale, risponde innanzitutto alla questione contestata dall’avvocatura, secondo cui non sempre l’arbitro sarebbe sostituibile con il giudice. Ripercorre, quindi, il suo iter precedente, in particolare analizza la sentenza 376/2001 Corte Cost., nella quale, la Corte stessa aveva ritenuto che l’arbitro fosse tenuto ad applicare il diritto nel caso concreto485. 484 Ciò è vero se e nella misura in cui la stessa Corte Costituzionale – nella sentenza 376/2001 – ha dichiarato la sola potenziale fungibilità del giudizio arbitrale con quello che si svolge davanti all’autorità giudiziaria. L’art. 819 ter, co. 2, c.p.c. è oggetto di contestazione anche nel conflitto tra A.R. e R.I. s.r.l. In particolare, A.R. a norma dell’art. 819 ter – nella parte in cui non ammette l’applicabilità dell’ art. 50 c.p.c. – dovrebbe decadere dal diritto di impugnazione della delibera assembleare. La parte sostiene l’illegittimità della norma. Costituitosi il Presidente del consiglio dei Ministri, l’avvocatura dello stato, che lo rappresenta e difende, eccepisce l’inammissibilità della questione (perché oggetto di giudizi sarebbe solo la pregiudiziale arbitrale) e, in caso di ammissibilità, chiede che comunque venga dichiarata l’infondatezza della questione . A.R., dopo aver percorso tutto l’iter normativo in materia di translatio iudicii, ribadisce l’illegittimità della norma rispetto: i) all’art. 24 Cost. : che garantendo il diritto di azione garantisce anche alla parte il diritto a essere destinataria di una pronuncia che fornisca “una risposta in ordine al bene della vita oggetto della lite” ;ii) all’art. 3 Cost. : essendo violato il principio di uguaglianza formale e di ragionevolezza, in quanti l’art. 819 ter, co. 2, c.p.c. tratterebbe in modo differente analoghe questioni ; iii) all’art. 111 Cost. : il quale, assicurando il giusto processo, garantisce che ciascuno possa agire in giudizio senza che tra sé e l’azione possano frapporsi “alchimie processuali” oppure “decisioni di rito discrezionali che impediscano il sereno esame della vicenda portata all'attenzione del giudice” 485 sent. 376/2001 Corte Cost 119 I rapporti tra arbitro e giudice. Proprio quest’ ultima circostanza, argomentava qui la Corte, renderebbe l’arbitro fungibile al giudice 486 e prosegue richiamando l’ ordinanza 22002/2012487 della Cassazione civile. In questa ordinanza la Suprema Corte, partendo dal dato letterale dell’art. 819 ter c.p.c., il quale menziona i rapporti tra “arbitrato e processo” e non quelli tra “processo e arbitrato” ,ammetteva la conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda solo nei rapporti tra giudice e arbitro488. Il Supremo Collegio specifica che tale orientamento non costituisce diritto vivente e ne esalta la fragilità, constatando come esso si fondi solo su l’argomento letterale e non sia logicamente giustificato, oltre che giuridicamente fondato489. Infatti, soggiunge, vi sono altri argomenti letterali a smentire l’interpretazione della Corte di Cassazione490. In primis la rubrica della norma, “Rapporti tra arbitri e autorità giudiziaria”, che se interpretata letteralmente, dovrebbe essere applicata solo nei casi di incompetenza dell’arbitro, e ovviamente così non è491. 486 si veda nota precedente. Sentenza 223/2013, SALVANESCHI, ibidem, 5 ss. 488 “L'esclusione dell'applicabilità dell'art. 50 potrebbe essere intesa come totale, ma, in realtà, l'ambito dell'esclusione della sua applicabilità si correla ai "rapporti fra arbitrato e processo" e, quindi, riguarda solo il caso in cui sono gli arbitri ad escludere la loro competenza ed a riconoscere quella dell'a.g.o.. Allorquando, invece, sia il giudice togato a dichiarare la propria incompetenza a beneficio di quella degli arbitri oppure sia la Corte di cassazione, adita con riferimento ad una pronuncia affermativa della competenza dell'a.g.o. a dichiarare la competenza degli arbitri oppure a rigettare per ragioni di rito o di merito l'istanza di regolamento contro una pronuncia declinatoria, si deve ritenere che sia possibile la riassunzione dinanzi agli arbitri. E che, dunque, debba fissarsi un termine per la riassunzione o che, in mancanza debba operare quello dell’ art. 50 c.p.c.”(cass. Civ. 22002/2012) 489 LAURA SALVANESCHI, Translatio iudicii a senso unico nei rapporti tra arbitro e giudice?, Riv. Dir. Proc., 2013, 4-5, 1150 e VACCARELLA, Sulla competenza esclusiva del collegio arbitrale a giudicare della propria competenza, nota a Soc. Montedison contra ENI, Cass. 8 luglio 1996, n. 6205 in Riv. Arb. 1997, 329; 490 sent. 223/2013 Corte Cost. 487 120 I rapporti tra arbitro e giudice. Dal primo comma dell’articolo, diversamente, emerge la applicabilità della disposizione sia all’arbitro che al giudice e, d’altronde, il secondo e terzo comma si applicherebbero proprio nel caso in cui sia il giudice a dichiararsi incompetente492. Infatti, il secondo comma esclude che nei rapporti tra arbitro e giudice si applichino una serie di norme, la cui utilità si avrebbe nel solo caso in cui fosse il giudice a declinare la propria competenza. Ne consegue che l’art. 819 ter c.p.c. è applicabile sia nel caso di incompetenza dell’arbitro che del giudice493. La fondatezza della questione sollevata dall’arbitro emerge anche da altri elementi, tra cui il principio per cui la scelta dell’organo chiamato a pronunciarsi al fine di risolvere la controversia giuridica, non deve pregiudicare la tutela del diritto della parte494. Tale principio se comporta la conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda “nel caso in cui la parte erri nell'individuazione del giudice munito della giurisdizione”, a maggior ragione comporterà la conservazione dei medesimi effetti nel caso in cui il processo trasli dal giudice all’arbitro. Altro argomento a favore dell’applicazione di meccanismi analoghi all’art. 50 c.p.c. emerge dai principi riformatori del Dlgs. 40/2006, il quale si ispira al giudizio dinnanzi al giudice per dettare la disciplina dell’arbitrato rituale495. 491 SALVANESCHI, Translatio iudicii, op. cit., 5 ss.; ACONE, Arbitrato e translatio iudicii: un parere eretico?, in Sull’arbitrato, cit., Napoli 2010, p. 1 ss. 492 Sent. 223/2013; M.ACONE, Arbitrato, op. cit, 1 ss.; SALVANESCHI, Translatio , op. cit., 5 ss. 493 In questo senso già SALVESCHI, Translatio, vd. nota 64. 494 In questo senso FORNACIARI, Conservazione degli effetti dell’atto introduttivo anche nei rapporti tra giudice e arbitro: sollevata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 819 ter, comma 2, c.p.c. in www.judicium.it 495 Si rammenta in questa sede la legittimità dell’applicazione dell’art. 816-quinquies, dell’art 819- bis e dell’art. 824 bis c.p.c 121 I rapporti tra arbitro e giudice. Poste tali premesse, la Corte arriva alla conclusione per cui “l'ambito di un ordinamento che riconosce espressamente che le parti possano tutelare i propri diritti anche ricorrendo agli arbitri la cui decisione (ove assunta nel rispetto delle norme del codice di procedura civile) ha l'efficacia propria delle sentenze dei giudici, l'errore compiuto dall'attore nell'individuare come competente il giudice piuttosto che l'arbitro non deve pregiudicare la sua possibilità di ottenere, dall'organo effettivamente competente, una decisione sul merito della lite”496. Ne consegue l’illegittimità costituzionale della norma, nella parte in cui, precludendo l’applicazione di “regole corrispondenti” all’art. 50 c.p.c. 497, impedisce l’utilizzo di strumenti atti a tutelare la parte nel passaggio del procedimento dall’arbitro al giudice. 4. Le conseguenze dell’arrêt 223/2013 Corte Costituzionale. Senza timore di smentite può sostenersi che, con la sentenza 223/2013, la Corte Costituzionale abbia riconosciuto la natura giurisdizionale dell’arbitrato. Ciò, come correttamente osserva la dottrina, comporta notevoli conseguenze sia in relazione ai provvedimenti cautelari ante causam che al diritto di azione che alla trascrizione della domanda giudiziale.498 Per quanto riguarda l’art. 816 quinquies , esso prevede l’applicazione dell’art. 111 c.p.c. anche al processo arbitrale mentre l’ art. 819 bis consente all’arbitro di sollevare questione di legittimità costituzionale, infine ’art. 824 bis il quale – quanto ad effetti – equipara il lodo alla sentenza pronunciata dall’autorità giudiziaria; IZZO, La convenzione, op. cit., 224 ss.; SALVANESCHI, Translatio, op. ult., 224 ss. Cit. 496 Sent. 223/2013 Corte Cost. 497 Si tratta della riassunzione della causa davanti al giudice. 498 PIETRO BUZANO, Estensione della translatio iudici ai rapporti tra giudizio ordinario e arbitrato rituale, Giur. It, 2014, 6, 1381; IZZO, La convenzione, op. cit., 224 ss.; SALVANESCHI, Il rapporto, op. cit., 1150 122 I rapporti tra arbitro e giudice. Infatti, per esempio i provvedimenti cautelari divengono inefficaci nel caso in cui, in un termine perentorio (fissato all’art. 669-octies), non venga instaurato il giudizio di merito. Ciò comportava prima della sentenza 223/2013, e della conseguente introduzione della translatio iudicii tra arbitro e giudice, che il termine previsto dall’art. 669-octies, prendesse a decorrere nuovamente dal momento della presentazione della domanda davanti l’organo competente499. Allo stato attuale – operando nel trasferimento del procedimento dall’arbitro al giudice – il principio di conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda, si fa riferimento per il termine dell’art. 669 octies al tempo in cui fu introdotta la prima domanda500. Altra importante innovazione si ha in materia di trascrizione. Anche in questo caso prima dell’ introduzione del principio di conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda la parte avrebbe dovuto proporre nuova domanda di trascrizione 501 , rispetto alla quale gli effetti sarebbero decorsi ex novo. Diversamente, allo stato attuale, la domanda produrrà i suoi effetti sin dal momento in cui fu presentata davanti al giudice o all’arbitro, poi risultati incompetenti. Inoltre altra questione è se le prove assunte nel processo, in cui vige il principio di rigidità delle forme – per cui le prove devono essere assunte nel 499 CONSOLO, Il rapporto arbitri-giudici viene ricondotto giustamente a questione di competenza con piena applicabilità della translatio fra giurisdizione pubblica e privata e viceversa, cit., p. 1111 e LAURA SALVANESCHI, translatio iudicii a senso unico nei rapporti tra arbitro e giudice?, Riv. Dir. Proc., 2013, 4-5, 1150 500 Vedi nota precedente. 501 IZZO, La convenzione, op. cit. 224 ss.; SALVANESCHI, Il rapporto, op. cit., 1150; nel caso in cui la domanda fosse stata presentata per prima presso il giudice o l’arbitro che successivamente erano stati dichiarato incompetente. 123 I rapporti tra arbitro e giudice. modo, nel termine, e con il procedimento prescritto – possano essere impiegate anche nel procedimento arbitrale502. Ciò in quanto nel procedimento arbitrale è operante il principio di libertà delle forme, salvo che le parti abbiano dettato regole istruttorie503. Da tale diversità emerge che una vera e propria preclusione 504 opera solo per il procedimento giudiziario, ove non potranno essere utilizzate le prove che esorbitino dai limiti del codice di procedura civile505. Invece, non essendo imposti limiti all’arbitro, si desume agevolmente che le prove del processo civile, proprio in quanto soggette a maggiori preclusioni, potranno essere liberamente assunte506. Una conseguenza di rilievo che segue alla declatoria di incostituzionalità dell’art. 819 ter c.p.c. consiste nella circostanza, secondo alcuni, 507 che quando l’arbitro o il giudice si dichiarano incompetenti dovranno, con lo stesso provvedimento e, quindi, contestualmente, indicare l’organo competente. 502 LUISO, Manuale; IZZO, La convenzione, op. cit., 181 ss. ; LAURA SALVANESCHI, translatio iudicii a senso unico nei rapporti tra arbitro e giudice?, Riv. Dir. Proc., 2013, 4-5, 1150 503 Le parti ai sensi dell’art. 816 bis c.p.c. possono dettare regole per lo svolgimento del giudizio arbitrale. In questo caso se rinviano alle regole imposte al giudice dal codice di procedura civile, le prove acquisite saranno pienamente utilizzabili. 504 LAURA SALVANESCHI, Translatio iudicii a senso unico nei rapporti tra arbitro e giudice?, Riv. Dir. Proc., 2013, 4-5, 1150 IZZO, La convenzione op. cit., 181 ss.; La preclusione all’utilizzo, nel processo civile, delle prove assunte nel procedimento arbitrale è principio non condiviso in giurisprudenza, ex multiis si veda sent. Cass. Civ.2013, n. 11234. 505 In tal senso BUZANO, ibidem; Diversamente MANDRIOLI, diritto processuale civile, III, 2013, 212. 506 Così PIETRO BUZANO, Estensione della translatio iudici ai rapporti tra giudizio ordinario e arbitrato rituale, Giur. It, 2014, 6, 1381; 507 BOCCAGNA, Translatio iudicii tra giudice e arbitri: la decisione della Corte costituzionale, Rivista di diritto processuale, 2014; BIANCHI, Translatio iudicii tra giudice statuale ed arbitri?, in Judicium. 124 I rapporti tra arbitro e giudice. Secondo altri, invece, poiché in materia non è applicabile l’art. 44 c.p.c., il giudice e gli arbitri dovrebbero indicare solo in generale quale sia l’organo competente508. In questa ipotesi saranno comunque fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda (art. 59, L. 69/2009)509. Un’indicazione specifica dell’organo competente emessa dal giudice o dall’arbitro non sarebbe vincolante510. La ragione di ciò emerge chiaramente se si considera la posizione del giudice. Questi potrà solo constatare l’esistenza di una convenzione di arbitrato, non potrà anche indicare l’arbitro (che invece sarà nominato dalle parti)511. Parimenti, se gli arbitri errassero nell’individuazione del giudice competente, la controversia potrebbe essere riassunta dalle parti dinnanzi altro giudice (fatta salva, ove venisse coinvolto il giudice amministrativo, l’applicazione dell’art. 59 della L. 69/2009 e dell’art. 11 c.p.a.). 4.1 La previsione della Consulta sulla “applicazione di regole corrispondenti” all’ art. 50 c.p.c. Altro effetto che consegue alla dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 819 ter c.p.c. consiste nell’applicazione di “regole corrispondenti” all’art. 50 c.p.c.512 508 SALVANESCHI, Translatio iudicii a senso unico nei rapporti tra arbitro e giudice?, Riv. Dir. Proc., 2013, 4-5, 1150 509 CONSOLO, Il rapporto arbitri-giudici ricondotto, e giustamente, a questione di competenza con piena translatio fra giurisdizione pubblica e privata e viceversa, p. 1112 ss. 510 LAURA SALVANESCHI, Translatio iudicii a senso unico nei rapporti tra arbitro e giudice?, Riv. Dir. Proc., 2013, 4-5, 1150; CONSOLO, Il rapporto arbitri-giudici 1112 ss.; IZZO, La convenzione, 511 SALVANESCHI, ibidem; IZZO, La convenzione, op. cit., 224 ss.; CONSOLO, Il rapporto arbitri-giudici 1112 .s. 125 I rapporti tra arbitro e giudice. Proprio sulla locuzione “regole corrispondenti” si sono accesi vivaci dibattiti in dottrina. Secondo un orientamento dottrinale, con la suddetta formula, la Consulta avrebbe manifestato la volontà che al processo arbitrale si applicasse l’art. 50 c.p.c.513 Si afferma che la locuzione non possa manifestare “altro intento che quello di riprodurre la lettera della norma (…)”514. Ne consegue che la translatio, secondo tale orientamento, dovrebbe seguire il meccanismo dell’art. 50 c.p.c., 125 e 126 disp. att. c.p.c. In particolare, l’art. 50 c.p.c. prescrive che la riassunzione venga effettuata nel termine fissato con ordinanza dal giudice che ha declinato la propria competenza515. In mancanza la riassunzione dovrà intervenire nel termine di tre mesi dalla “comunicazione dell’ordinanza di regolamento o dell’ordinanza che dichiara l’incompetenza del giudice adito”516. Il giudice istruttore fisserà l’udienza di istruzione, ma ciò solo ove avesse già tenuto la prima udienza d’istruzione e nel caso in cui le parti debbano ricomparire davanti a lui. 512 sent. 223/2013 Corte Cost. BUZANO, Estensione della translatio iudici ai rapporti tra giudizio ordinario e arbitrato rituale, Giur. It, 2014, 6, 1381. 514 BUZANO, Estensione della translatio iudici ai rapporti tra giudizio ordinario e arbitrato rituale, Giur. It, 2014, 6, 1381. 515 art. 50 c.p.c. 516 Art. 50 c.p.c. La riassunzione, a norma dell’art. 125 disp. Att. C.p.c. deve contenere: “i) l'indicazione del giudice davanti al quale si deve comparire; ii) il nome delle parti e dei loro difensori con procura; iii) il richiamo dell'atto introduttivo del giudizio; iv) l'indicazione dell'udienza in cui le parti debbono comparire, osservati i termini stabiliti dall'articolo 163-bis del Codice; v) l'invito a costituirsi nei termini stabiliti dall'articolo 166 del Codice; vi) l'indicazione del provvedimento del giudice in base al quale è fatta la riassunzione, e, nel caso dell'art. 307 primo comma del Codice, l'indicazione della data della notificazione della citazione non seguita dalla costituzione delle parti, ovvero del provvedimento che ha ordinato la cancellazione della causa dal ruolo.” 513 126 I rapporti tra arbitro e giudice. Ove il giudice istruttore davanti al quale si era tenuta la prima udienza non sia più presente, perché per esempio, sia stato trasferito in altro circondario, la parte che riassume il processo dovrà chiederne la sostituzione. La sostituzione viene richiesta con ricorso al presidente del tribunale o della sezione. La parte non costituita riceverà personalmente la notificazione, mentre le altre parti la riceveranno nelle forme dell’art. 170 c.p.c.517 Se, invece, la riassunzione non dovesse avvenire nei termini prescritti, il processo si estingue. A norma dell’art 126 disp. Att. C.p.c. il cancelliere dell’ufficio del giudice competente deve richiedere immediatamente il “fascicolo d'ufficio al cancelliere del giudice che ha precedentemente conosciuto della causa”518. Evidentemente tale norma non è applicabile al processo arbitrale in cui non vi è una cancelleria e un sistema organizzativo comparabile a quello giudiziale519. Problemi pratici si pongono per l’applicazione al procedimento arbitrale dell’art. 125 disp. Att. C.p.c. Tale disposizione richiede infatti in sostanza una nuova vocatio in ius. Nell’arbitrato non vi è un atto contenente tutte le informazioni richieste, ma solo un provvedimento che contiene la dichiarazione con la quale la parte dichiara la volontà di avvalersi del procedimento arbitrale e procede per quanto le spetta alla nomina degli arbitri520. 518 Art. 126 Disp. Att. C.p.c. Pertanto è necessario il deposito da parte degli interessati del fascicolo d’ufficio, ove questi non provvedano al deposito si deciderà senza la sua consultazione. BUZANO, Estensione della translatio iudici ai rapporti tra giudizio ordinario e arbitrato rituale, Giur. It, 2014, 6, 1381. SALVANESCHI, Translatio iudicii a senso unico nei rapporti tra arbitro e giudice?, Riv. Dir. Proc., 2013, 4-5, 1150; IZZO, La Convenzione, op. cit. 224 ss. 520 Con lo stesso atto la parte invita l’altra a nominare – nel termine perentorio di venti giorni – il numero di arbitri che le spetta (art. 810 c.p.c.); BUZANO, Estensione della translatio iudici ai rapporti tra giudizio ordinario e arbitrato rituale, Giur. It, 2014, 6, 519 127 I rapporti tra arbitro e giudice. Il problema, quindi è che in questo caso, diversamente che dal processo, non si indica nell’atto di riassunzione il provvedimento con cui il giudice si è dichiarato incompetente521. Si ritiene allora, di poter fare applicazione dell’art. 59 della L. 69/2009 in relazione (i) all’individuazione del giudice ad quem, (ii) al termine entro cui la seconda domanda deve essere introdotta per poter retrodatare i suoi effetti, (iii) al tempo del promovimento della prima azione, e infine, (iv) riguardo la forma che dovrà rivestire l’atto che introduce il giudizio522. Per quanto concerne il primo aspetto, cioè l’individuazione del giudice ad quem523, la decisione dell’arbitro non avrà efficacia vincolante al pari di quella dell’autorità giudiziaria524. La ragione di ciò, chiede una breve riflessione sull’art. 830 c.p.c., in particolare sul terzo comma della disposizione in esame.525 Infatti, al caso in esame, non sarà applicabile in via analogica l’art. 830, co 3 c.p.c., avendo esso portata eccezionale e, d’altronde, come rileva la dottrina “le peculiarità del lodo non consentono un’interpretazione estensiva” 526. 1381; IZZO, La convenzione, op. cit. 224 ss.; LAURA SALVANESCHI, Translatio iudicii a senso unico nei rapporti tra arbitro e giudice?, Riv. Dir. Proc., 2013, 4-5, 1150; 521 BUZANO, Estensione della translatio iudici ai rapporti tra giudizio ordinario e arbitrato rituale, Giur. It, 2014, 6, 1381. 522 SILVIA IZZO, La convenzione, op. cit, 240 ss 523 si veda DELLA PIETRA, Il procedimento, Diritto dell’arbitrato, 2006, 207: LAURA SALVANESCHI, translatio iudicii a senso unico nei rapporti tra arbitro e giudice?, Riv. Dir. Proc., 2013, 4-5, 1150; 524 SILVIA IZZO, La convenzione, op. cit., 224 ss. e SALVANESCHI, Translatio iudicii a senso unico nei rapporti tra arbitro e giudice?, Riv. Dir. Proc., 2013, 4-5, 1150; BUZANO, op cit. 525 l’art. 830 c.p.c., co.3, dispone che “Quando la corte d'appello non decide nel merito, alla controversia si applica la convenzione di arbitrato, salvo che la nullità dipenda dalla sua invalidità o inefficacia”; IZZO, ibidem; IZZO, Congresso, cit., 4 ss.; BUZANO, Estensione della translatio iudici ai rapporti tra giudizio ordinario e arbitrato rituale, Giur. It, 2014, 6, 1381; LAURA SALVANESCHI, Translatio iudicii a senso unico nei rapporti tra arbitro e giudice?, Riv. Dir. Proc., 2013, 4-5, 1150; 526 IZZO, La convenzione, op. cit. , 241 ss 128 I rapporti tra arbitro e giudice. Quindi il vincolo imposto al successivo organo potrebbe derivare o direttamente da una previsione espressa inserita ad hoc nell’ordinamento, oppure – prospetta parte della dottrina –, l’effetto vincolante potrebbe derivare dal provvedimento del giudice che sarebbe definitivo per le parti527. Secondo un orientamento dottrinale, in assenza di indicazioni legislative atte ad individuare le modalità con cui si verifica la retrodatazione degli effetti della domanda, si dovrebbe applicare l’art. 59 della L. 69/2009528. Le parti potranno riassumere il processo nel termine di tre mesi e – ove intervenga la riassunzione – diversamente da quanto accade nei rapporti tra i giudici, non resteranno vincolate all’ indicazione dell’organo presso cui si il processo è stato riassunto529. Ciò in quanto la regola fissata dall’art. 830 c.p.c., co. 3 – secondo cui si applica la convenzione di arbitrato in tutti i casi in cui la corte d’appello non decida nel merito, “salvo che la nullità dipenda dalla sua invalidità o inefficacia” – proprio per la eccezionalità del suo dettato normativo, non è assoggettabile ad applicazione analogica530. Tutto quando detto fino ad ora è applicabile al solo arbitrato rituale, d’altronde la Corte Costituzionale richiama le disposizioni del Dlgs. 527 IZZO, La convenzione, 224 ss.; LAURA SALVANESCHI, Translatio iudicii a senso unico nei rapporti tra arbitro e giudice?, Riv. Dir. Proc., 2013, 4-5, 1150; 528 IZZO, ibidem; diversamente BUZANO, Estensione della translatio iudicii ai rapporti tra giudizio ordinario e arbitrato rituale, 1381. 529 IZZO, ibidem; LA CHINA, L’arbitrato, Il sistema e l’esperienza, Milano, 2011, 273; BUZANO, Estensione, 1381 ss.; IZZO, La convenzione, 224 ss.; LAURA SALVANESCHI, Translatio iudicii a senso unico nei rapporti tra arbitro e giudice?, Riv. Dir. Proc., 2013, 4-5, 1150;. 530 IZZO, La convenzione, op. ult. Cit, 224 ss.. e LA CHINA, L’arbitrato, 273 ss. secondo cui la portata dell’art. 830 c.p.c. conferma i principi previsti dall’art. 808 quinquies. Secondo tale disposizione la pronuncia in solo rito degli arbitri non toglie efficacia alla convenzione. 129 I rapporti tra arbitro e giudice. 40/2006 e anche la pronuncia 376/2001 che sono riferite al solo arbitrato rituale531. In aggiunta è bene precisare che il solo lodo rituale ha gli stessi effetti della sentenza. 5. La translatio arbitrale nel Dl. 132/2014. Immediatamente dopo la sentenza 223/2013 e la sentenza della Corte di Cssazione 2143/2013, precisamente, il 12 settembre 2014 viene emanato il Dl. 132/2014, convertito in L. 162/2014, che sarebbe entrato in vigore l’undici novembre del 2014. Il provvedimento introduce la translatio arbitrale e quindi l’ammissibilità del trasferimento ad arbitri del processo pendente dinnanzi all’ autorità giudiziaria532. Il trasferimento in arbitrato si fonda sul consolidato assunto per cui “ai nostri giorni attività oggettivamente giurisdizionali emanano anche da autorità diverse da quelle proprie dello Stato: dalle autorità internazionali o sovranazionali o da quelle degli Stati esteri, a quelle proprie di entità non statuali e di gruppi organizzati”533. La “degiurisdizionalizzazione” della giustizia civile porta pertanto alla elaborazione dell’art. 1, L. 162/2014, il quale ammette che i procedimenti 531 LAURA SALVANESCHI, Translatio iudicii a senso unico nei rapporti tra arbitro e giudice?, Riv. Dir. Proc., 2013, 4-5, 1150; IZZO, La convenzione, op. cit. 224 ss.; BUZANO, Estensione, 1381 ss.; IZZO, Il congresso, 4 ss.; LA CHINA, Arbitrato, 273 ss. 532 BUFFONE, Processo civile. Tutte le novità, (D.l. 132/2014, conv. con mod., in l. 162/2014I), Milano, 2014, 21 ss. Il procedimento richiama quello preesistente della medianzione civile e, vd. dlgs. 28/2010 e per la dottrina si veda, invece, BUFFONE, La mediazione è un sistema omeostatico del processo civile in La Mediazione, 2014, 6, 6. 533 Picardi, Manuale del processo civile 2, Milano, 2010, p. 677; CARPI, Note su arbitrato, processo e prova, Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile, fasc.4, 2015, pag. 1145. 130 I rapporti tra arbitro e giudice. pendenti davanti al tribunale o alla corte d’appello come organo di secondo grado, possano essere trasferiti dinnanzi agli arbitri qualora i giudizi siano ancora in corso alla data del 13 Settembre 2014534. Come si vede, la translatio è preclusa per i giudizi pendenti davanti al giudice di pace e la corte d’appello in primo grado, inoltre le cause successive alla data indicata non saranno trasmissibili mediante translatio535. Ciò è emblematico del carattere eccezionale dell’istituto, la cui finalità sembra essere proprio quella di smaltire l’arretrato civile536. Non si può fare a meno di notare che con il fenomeno537 in esame le vie arbitrali e giurisdizionali non sono più rette parallele che tendono all’infinito senza incontrarsi, ma rette incidenti, cioè rette che giacciono sullo stesso piano (il processo) e che si incontrano in un punto (il momento del trasferimento538) Affinché la translatio avvenga, le parti dovranno presentare istanza congiunta539 – al tribunale o alla corte d’appello – con la quale richiedono di poter accedere al procedimento arbitrale540. 534 STAIANO, Guida pratica alle ultime novità del processo civile, Sant’Arcangelo di Romagna, 2015 e e CONSOLO, Un d.l. processuale in bianco e nerofumo sullo equivoco della "degiurisdizionalizzazione", in Corriere Giur., 2014, 10, 1173. 535 BUFFONE, ibidem; CONSOLO, Un d.l. processuale, 1173 ss.; STAIANO, 536 BUFFONE, Processo civile. Tutte le novità, (D.l. 132/2014, conv. con mod., in l. 162/2014I), Milano, 2014, 21 ss.; per approfondimenti STAIANO, Guida pratica alle ultime novità del processo civile, Sant’Arcangelo di Romagna, 2015 537 che ha come conseguenza la dilatazione del concetto di giustizia, la quale infatti non è più legata al dominio statale ma estesa ai poteri privati . 538 cioè, de facto, la trasmissione al presidente dell'ordine degli avvocati del luogo, da parte del giudice, del fascicolo 539 VALERINI, in LUISO (a cura di), Processo civile efficiente e riduzione arretrato, Torino, 2014, 4. 540 L’esigenza del consenso di entrambe le parti consente di collocare l’istituto nella categoria dei negozi processuali, si veda COSTA, Contributo alla teoria dei negozi giuridici processuali, 1921; BUFFONE, Processo civile. Tutte le novità, (D.l. 132/2014, conv. con mod., in l. 162/2014I), Milano, 2014, 21 ss. VALERINI, in LUISO, Processo civile, 4. 131 I rapporti tra arbitro e giudice. La materia della controversia dovrà essere inerente a diritti disponibili541 e non vertenti in materia di assistenza, previdenza, lavoro e assistenza sociale (art.1). Non si distingue a seconda della tipologia di rito, da ciò ne consegue che anche i procedimenti soggetti a rito speciale potranno essere oggetto di translatio542. In materia societaria l’inammissibilità della non si translatio pongono in particolari presenza di dubbi una circa clausola compromissoria543. In questo caso se si consentisse di trasferire il procedimento da una sede all’altra, si violerebbe la disciplina dettata dal dlgs. 5/2003. Ove lo statuto, invece, non disponga nulla sarà comunque possibile per le parti convenire tra loro la translatio in arbitrato. Essa avverrà mediante la presentazione di un’istanza congiunta che potrà essere presentata anche dal difensore munito di procura speciale.544 La procura speciale potrà essere autenticata dall’avvocato se apposta in margine o in calce agli atti oppure se è apposta sulla busta telematica che contiene gli atti. Anche il precedente difensore potrà autenticare la procura che estende i suoi precedenti poteri545. Una volta formato il fascicolo, esso verrà trasmesso al Presidente del consiglio dell’ordine degli avvocati del circondario, perché il procedimento 541 Requisito già richiesto per l’arbitrato ex. art. 806 c.p.c. BUFFONE, Processo civile. Tutte le novità, (D.l. 132/2014, conv. con mod., in l. 162/2014I), Milano, 2014, 21 ss.; LUISO, Processo Civile, cit., 4 ss.; VIGORITI., Il trasferimento in arbitrato: l’inizio di un’inversione di tendenza? In www.judicium.it, 2014 543 BUFFONE, Processo civile. Tutte le novità, (D.l. 132/2014, conv. con mod., in l. 162/2014I), Milano, 2014, 21 ss. VIGORITI, ., Il trasferimento, op. cit. 544 VIGORITI., Il trasferimento in arbitrato in www.judicium.it, 2014. 545 CERRI D., Vedi alla voce: “Degiurisdizionalizzazione” (trasferimento alla sede arbitrale di procedimenti pendenti); VIGORITI., Il trasferimento in arbitrato in www.judicium.it, 2014. 542 132 I rapporti tra arbitro e giudice. si svolga nelle forme del titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile546. Lo schema procedimentale ricalca quello adottato per la mediazione con il Dlgs. 28/2010, poi soggetto a modifica con il Dlgs. 69/2013547. Innanzitutto il consenso delle parti, come condizione preliminare perché avvenga la translatio, deve promanare da tutte le parti, non essendo possibile un trasferimento solo parziale del suo oggetto, ciò anche perché il lodo produce effetti per tutte le parti, al pari della sentenza, pertanto allo stesso modo per aversi translatio sarà necessario il consenso di tutte le parti coinvolte548. Ove tale requisito sia carente non sarà possibile dare impulso alla translatio, pur restando un’ipotesi peculiare quella del silenzio assenso operante per la P.A (vd. Infra)549. La natura intrinseca del negozio consente di qualificarlo come di diritto processuale550. Tale qualificazione dipende dalla circostanza che le parti “dispongono” del processo551. Infatti la differenza tra la translatio iudicii e la convenzione arbitrale risiede proprio in ciò, ovvero, nel momento in cui interviene l’atto dispositivo: il 546 VIGORITI, Il trasferimento in arbitrato in www.judicium.it, 2014 VIGORITI., Il trasferimento in arbitrato in www.judicium.it, 2014. 548 Secondo la dottrina il procedimento sarebbe stato “giurisdizionalizzato” BUFFONE, ibidem e per approfondimenti VIGORITI., Il trasferimento in arbitrato: l’inizio di un’inversione di tendenza? In www.judicium.it, 2014 549 amplius VIGORITI., Il trasferimento op. cit, In www.judicium.it, 2014 BUFFONE, Processo civile. Tutte le novità, (D.l. 132/2014, conv. con mod., in l. 162/2014I), Milano, 2014, 21 ss. 550 BOVE, Lineamenti di diritto processuale civile, Torino, 2012; BUFFONE, Processo civile. Tutte le novità, (D.l. 132/2014, conv. con mod., in l. 162/2014I), Milano, 2014, 21 ss. 551 LUDOVICI, DE RITO, L’insostenibile leggerezza della degiurisdizionalizzazione: prime riflessioni sull’arbitrato di prosecuzione e sulla negoziazione assistita, Milano, 2014.; si veda anche VIGORITI., Il trasferimento in arbitrato in www.judicium.it, 2014. 547 133 I rapporti tra arbitro e giudice. processo nel primo caso e il procedimento arbitrale, in genere, nel secondo caso552. Il consenso prestato alla translatio deve essere libero. Proprio per tale ragione si richiede che l’avvocato informi la parte sui percorsi alternativi alla translatio, come per esempio, della procedura prevista dall’art. 27 del codice deontoligico forense553. Costituisce un’eccezione a questo principio il caso in cui sia coinvolta una P.A. e la controversia verta in materia di responsabilità extracontrattuale e non superi i 50.000 euro o, comunque, abbia ad oggetto il pagamento di somme si denaro554. In queste ipotesi il consenso della P.A. si intende sempre prestato, ove la pretesa sia stata avanzata dalla parte privata. La P.A. potrà reagire manifestando il suo dissenso entro trenta giorni.555 A tale meccanismo si può biasimare che il legislatore abbia semplificato fin troppo il procedimento in esame poichè la P.A. potrebbe ex multiis non essere costituita e, conseguentemente, non ricevere gli atti utili, tra cui la richiesta di trasferimento del processo in sede arbitrale, non essendo tale istanza compresa negli atti da notificare al contumace. 556 552 BUFFONE, ibidem e LUDOVICI DE RITO, L’insostenibile leggerezza; VIOLA, Arbitrato di prosecuzione dopo la legge sulla degiurisdizionalizzazione (L. 162/2014), 2015, in www. Judicium. Com, §3; BRIGUGLIO, L’ottimistico decreto-legge sulla “degiurisdizionalizzazione” ed il trasferimento in arbitrato delle cause civili, in Riv. Arb., 2014, 633 e segg.; 553 Vd. la delibera Consiglio Nazionale Forense del 31.1.2014; VIGORITI., Il trasferimento in arbitrato in www.judicium.it, 2014. 554 VIOLA, Arbitrato di prosecuzione, op. cit., §3; VIGORITI., Il trasferimento in arbitrato in www.judicium.it, 2014; BUFFONE, Processo civile. Tutte le novità, (D.l. 132/2014, conv. con mod., in l. 162/2014I), Milano, 2014, 21 ss. 555 BRIGUGLIO, L’ottimistico decreto legge, op. cit., 633 segg.; VIGORITI., Il trasferimento in arbitrato in www.judicium.it, 2014. 556 DALMOTTO, L’arbitrato deflattivo dei processi pendenti e la classe forense, 2015, §4 ss. e BRIGUGLIO L’ottimistico decreto-legge sulla “degiurisdizionalizzazione” ed il trasferimento in arbitrato delle cause civili, in Riv. Arb., 2014, 633 e segg.; 134 I rapporti tra arbitro e giudice. 5.1 Modalità di realizzazione dell’arbitrato endoprocessuale. Dopo aver individuato gli elementi che hanno portato all’introduzione della translatio arbitrale e, dopo aver esplicato i suoi fattori caratterizzanti, è possibile esaminare le modalità procedurali con cui, di fatto, il processo pendente dinnanzi all’ autorità giudiziaria viene trasferito presso l’arbitro. Innanzitutto il giudice, sia del Tribunale che della Corte d’Appello, dopo aver valutato che la controversia non abbia ad oggetto diritti indisponibili, che non verta in materia di assistenza, lavoro, previdenza, assistenza sociale, che l’istanza sia congiunta e che la causa sia stata rimessa in decisione, dispone il trasferimento del fascicolo al presidente del consiglio dell’ordine. L’istanza delle parti, potrà essere contenuta in un accordo scritto depositato in un processo, oppure potrà essere formulata mediante dichiarazione verbale e poi messa a verbale nel processo557. La richiesta potrà essere avanzata anche dall’avvocato 558 , ma dovrà comunque essere sottoscritta dalle parti. Quest’ultimo provvederà alla nomina del collegio arbitrale, ove le controversi abbiano un valore superiore a 100.000 euro; oppure di un arbitro, ove il valore della controversia sia inferiore a 100.000 euro559. Il meccanismo è criticabile in quanto è diritto delle parti scegliere sia il numero degli arbitri, che i soggetti chiamati a ricoprire tale carica.560 In caso di disaccordo tra i litiganti, si sarebbe potuto prevedere un meccanismo di surrogazione da parte del presidente del consiglio 557 VIGORITI., Il trasferimento in arbitrato in www.judicium.it, 2014. SALVANESCHI, Trasferimento in sede arbitrale dei procedimenti pendenti: il nuovo strumento deflattivo del D.L. 132, in Quotidianogiuridico.it, 2014. 559 VIGORITI., Il trasferimento in arbitrato in www.judicium.it, 2014. e STAIANO, Guida pratica alle ultime novità del processo civile, Sant’Arcangelo di Romagna, 2015, 22 560 DALMOTTO, L’arbitrato deflattivo dei processi pendenti e la classe forense, 2015, §4 ss. ; BRIGUGLIO L’ottimistico decreto-legge sulla “degiurisdizionalizzazione” ed il trasferimento in arbitrato delle cause civili, in Riv. Arb., 2014, 633 e segg.; 558 135 I rapporti tra arbitro e giudice. dell’ordine, simile a quello previsto dal codice di procedura civile per l’arbitrato, con l’unica differenza dell’organo (che lì, infatti, è il presidente del tribunale)561. In ogni caso, se le parti sono d’accordo sul nome degli arbitri, il presidente del consiglio dell’ordine si limiterà a nominarli. In caso di disaccordo gli arbitri verranno direttamente nominati dal presidente del consiglio dell’ordine. Si discute se il presidente del consiglio dell’ordine debba effettivamente scegliere ex novo gli arbitri o invece sia tenuto a prendere (quanto meno) in esame il nome degli arbitri che sarebbero stati nominati dalle parti562. Si propende per quest’ultima soluzione. Per esempio, secondo la dottrina563, ove le parti fossero concordi circa la nomina di due arbitri su tre, solo il terzo componente dovrebbe essere nominato ex novo dal presidente del consiglio dell’ordine. L’istanza dovrà inoltre indicare: gli arbitri; la sede dell’arbitrato; la circostanza che gli arbitri debbano decidere secondo equità ( a norma dell’art. 822 c.p.c.); le norme da applicare durante il procedimento; l’indicazione che il lodo è impugnabile per violazione delle norma di diritto ex. Art. 827 e 828 c.p.c. (altrimenti esclusa dall’art. 829 c.p.c.); il termine per la pronuncia del lodo564. 561 BUFFONE, ibidem; DALMOTTO, L’arbitrato deflattivo dei processi pendenti e la classe forense, 2015, §4 ss. BRIGUGLIO, L’ottimistico decreto-legge sulla “degiurisdizionalizzazione” ed il trasferimento in arbitrato delle cause civili, in Riv. Arb., 2014, 633 e segg.; STAIANO, ibidem; SALVANESCHI, Trasferimento in sede arbitrale dei procedimenti pendenti: il nuovo strumento deflattivo del D.L. 132, in www. quotidiano giuridico.it. 562 DALMOTTO, L’arbitrato deflattivo dei processi pendenti e la classe forense, 2015, §4 ss.; VIGORITI., Il trasferimento in arbitrato in www.judicium.it, 2014. SALVANESCHI Trasferimento in sede arbitrale dei procedimenti pendenti: il nuovo strumento deflattivo del D.L. 132, in www. quotidiano giuridico.it. 563 DALMOTTO, L’arbitrato deflattivo dei processi pendenti e la classe forense, 2015, §4 ss. 564 DALMOTTO, L’arbitrato deflattivo dei processi pendenti e la classe forense, 2015, §4 ss.; SALVANESCHI, Trasferimento, op. cit., in www. Quotidianogiuridico.it ; 136 I rapporti tra arbitro e giudice. La translatio sarà ammissibile anche nelle controversie di lavoro, ma a condizione che i contratti collettivi abbiano previsto l’opzione del trasferimento del processo in sede arbitrale565. Ove tutto quanto richiesto dalla normativa ricorra, il procedimento di trasferimento del processo in corso subisce esiti differenti, a seconda che sia stato instaurato davanti al tribunale oppure davanti la Corte d’appello. Se l’istanza viene presentata davanti al tribunale, “il procedimento prosegue davanti agli arbitri” 566. Si ritiene che il giudice in questi casi ordini la cancellazione della causa dal ruolo, con eliminazione della litispendenza567. Verranno comunque fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda 568 In conformità alla sentenza 223/2013 si costruisce una disciplina analoga a quella prevista dall’art. 50 c.p.c.569 Tuttavia, nel decreto, si dispone anche che l’arbitro dovrà conservare le decadenze e le preclusioni maturatesi nel processo.570 Quindi seppure è vero che si tutelano le parti facendo salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda, è anche vero che le parti dovranno VIOLA, Arbitrato di prosecuzione dopo la legge sulla degiurisdizionalizzazione (L. 162/2014), 2015, §3 ss. 565 DALMOTTO, L’arbitrato deflattivo dei processi pendenti e la classe forense, 2015, §4 ss.; 566 art.1, co. 3 Dl in esame. Inoltre nel Dossier dell’ufficio studi della Camera si preveda che occorresse “valutare se il trasferimento alla fase arbitrale delle preclusioni e delle decadenze già intervenute nel giudizio sia conforme al sistema dell’arbitrato, ordinariamente regolato dalla disciplina concordata nella convenzione di arbitrato o da quanto stabilito dagli stessi arbitri”. 567 VIOLA, Arbitrato di prosecuzione dopo la legge sulla degiurisdizionalizzazione (L. 162/2014), 2015, §3 ss. 568 art. 1, co. 3 decreto. 569 DALMOTTO, L’arbitrato deflattivo dei processi pendenti e la classe forense, 2015, §4 ss.; 570 SALVANESCHI, Trasferimento in sede arbitrale dei procedimenti pendenti: il nuovo strumento deflattivo del D.L. 132, in Quotidianogiuridico.it, 2014; DALMOTTO, L’arbitrato deflattivo dei processi pendenti e la classe forense, 2015, §4 ss.; VIGORITI., Il trasferimento in arbitrato in www.judicium.it, 2014. 137 I rapporti tra arbitro e giudice. prestare attenzione alle decadenze e preclusioni verificatesi nel processo prima del suo trasferimento571. Nel caso in cui, al momento della domanda delle parti, il processo si stesse svolgendo in Appello, interverrà la sua sospensione in attesa del perfezionamento della translatio iudici572. Il processo potrà essere riassunto davanti la Corte d’appello se il lodo non viene emesso entro centoventi giorni decorrenti dalla translatio573. La riassunzione dovrà avvenire nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per il deposito del lodo, tuttavia gli arbitri potranno richiedere una proroga di trenta giorni per l’emanazione del lodo574. Ove il lodo venisse pronunciato oltre i centoventi giorni esso sarà inesistente qualora le parti abbiano proceduto alla riassunzione, ciò in quanto, una volta scaduto il termine e intervenuta la riassunzione, gli arbitri perdono la loro potestas judicandi575. Il lodo, in quanto inesistente, potrà essere impugnato in ogni momento. Dopo la trasmissione del fascicolo, il Presidente del consiglio dell’ordine convoca le parti affinchè queste provvedano alla nomina (dell’ arbitro o) degli arbitri. Possono essere nominati arbitri coloro che siano iscritti al consiglio dell’ordine da almeno cinque anni e che, negli ultimi cinque anni 571 DALMOTTO, L’arbitrato deflattivo dei processi pendenti e la classe forense, 2015, §4 ss.; SALVANESCHI, Trasferimento in sede arbitrale dei procedimenti pendenti: il nuovo strumento deflattivo del D.L. 132, in Quotidianogiuridico.it, 2014. 572 VIGORITI., Il trasferimento in arbitrato in www.judicium.it, 2014. 573 Cass. Civ., sent. 26.1.2012, n. 1111; VIGORITI., Il trasferimento in arbitrato in www.judicium.it, 2014; SALVANESCHI, Trasferimento in sede arbitrale dei procedimenti pendenti: il nuovo strumento deflattivo del D.L. 132, in Quotidianogiuridico.it, 2014. 574 DALMOTTO, L’arbitrato deflattivo dei processi pendenti e la classe forense, 2015, §4 ss.; 575 VIGORITI., Il trasferimento in arbitrato in www.judicium.it, 2014. 138 I rapporti tra arbitro e giudice. precedenti l’istanza, non abbiano subito sanzioni comportanti sospensione dall’albo.576 Appare irragionevole la limitazione della carica di arbitro solo agli avvocati, posto che, a seconda della specifica controversia, potrebbero essere parimenti competenti a pronunciarsi – e in alcuni casi maggiormente idonei per conoscenze tecniche– dei soggetti con una diversa formazione professionale (ad esempio un medico, un ingegnere).577 Per essere nominati arbitri, è necessario che l’avvocato renda una dichiarazione di disponibilità per la nomina presso il Consiglio dell’ordine.578 L’arbitro potrà rinunciare all’incarico ex. art. 813 ter c.p.c., anche per i motivi di cui all’art. 61 del c. deontologico forense del Consiglio nazionale forense, approvato in data 31 gennaio 2014. L’arbitro potrà rinunciare all’incarico solo in presenza di giustificati motivi rilevanti ai sensi dell’art. 813 ter c.p.c.579 È incompatibile con l’assunzione della qualifica di arbitro, l’essere membro del consiglio dell’ordine o l’esserlo stato nel precedente collegio. Nel caso in cui il lodo sia dichiarato nullo ex. art. 830 c.p.c. il processo dovrà essere riassunto nel termine di sessanta giorni decorrenti dal momento in cui passa in giudicato la sentenza di nullità. 576 SALVANESCHI, Trasferimento in sede arbitrale dei procedimenti pendenti: il nuovo strumento deflattivo del D.L. n. 132, in www.quotidianogiuridico.it, 7 ottobre 2014 577 DALMOTTO, l’arbitrato deflattivo dei processi pendenti e la classe forense, 2015, §4 ss.; BUFFONE, Processo civile. Tutte le novità, (D.l. 132/2014, conv. con mod., in l. 162/2014I), Milano, 2014, 21 ss. VIOLA, Arbitrato di prosecuzione dopo la legge sulla degiurisdizionalizzazione (L. 162/2014), 2015, §3 ss.; SALVANESCHI, Trasferimento in sede arbitrale dei procedimenti pendenti: il nuovo strumento deflattivo del D.L. n. 132, in www.quotidianogiuridico.it, 7 ottobre 2014 578 SALVANESCHI, Trasferimento in sede arbitrale dei procedimenti pendenti: il nuovo strumento deflattivo del D.L. n. 132, in www.quotidianogiuridico.it, 7 ottobre 2014 579 BUFFONE, Processo civile. Tutte le novità, (D.l. 132/2014, conv. con mod., in l. 162/2014I), Milano, 2014, 21 ss. 139 I rapporti tra arbitro e giudice. Al fine di incentivare il ricorso alla scelta arbitrale il legislatore dispone all’art. 1 del decreto che si possano prevedere riduzioni del compenso degli arbitri, rispetto al quale le parti non saranno solidalmente responsabili580. Si prevede, inoltre, che le parti siano esentate dal pagamento dell’imposta nel caso di esecuzione volontaria del lodo depositato ai sensi dell’art. 825 c.p.c. Ove il giudici neghi la translatio non sembrano esserci strumenti a disposizione delle parti, se non la dissertazione dell’udienza o la rinuncia agli atti, a cui dovrà seguire un autonomo compromesso.581 Nel caso in cui, invece, il procedimento prosegua, gli arbitri matureranno il diritto al compenso. Come detto non opererà responsabilità solidale per il pagamento del compenso, che tra l’altro sarà ridotto 582. Infatti si dispone che, entro novanta giorni dall’emissione del decreto, sia emanato un regolamento dal Ministero della giustizia, per determinare riduzioni del compenso degli arbitri. A fronte della disciplina illustrata può affermarsi come la finalità della normativa – ovvero, ridurre il carico giudiziario – non venga sempre raggiunta583. Ciò in quanto il legislatore richiede il consenso di entrambe le parti, che difficilmente può essere raggiunto, considerando che a giudizio già instaurato una delle parti avrà maturato una prospettiva di vittoria, che renderebbe sconveniente accedere all’arbitrato584. 580 BUFFONE, ibidem; DALMOTTO, l’arbitrato deflattivo dei processi pendenti e la classe forense, 2015, §5 ss.; SALVANESCHI, ibidem. 581 DALMOTTO, L’arbitrato deflattivo dei processi pendenti e la classe forense, 2015, §5 ss. 582 NAVARRINI, Riflessioni a prima lettura sul nuovo “arbitrato deflativo” (art. 1 D.L. 12 settembre 2014 n. 132), in www.judicium.it, 29 settembre 2014; 583 DALMOTTO, L’arbitrato deflattivo dei processi pendenti e la classe forense, 2015, §5 ss. 584 SALVANESCHI, Trasferimento in sede arbitrale dei procedimenti pendenti: il nuovo strumento deflattivo del D.L. n. 132, in www.quotidianogiuridico.it, 7 ottobre 2014.; 140 I rapporti tra arbitro e giudice. D’altronde a disincentivare la scelta della translatio, contribuisce anche la circostanza che le parti sarebbero gravate di spese ulteriori che si aggiungerebbero al contributo unificato già corrisposto585. Inoltre per le controversie con valore superiore a 100.000 euro le parti sono vincolate alla scelta collegiale che comporta costi ancora maggiori rispetto a quelli dell’arbitro unico (che le parti, magari, avrebbero preferito).586. È, tuttavia, un indubbio vantaggio della disciplina la rapidità della via arbitrale così come delle modalità procedurali della translatio. Probabilmente ciò è sufficiente per indurre la parti a optare per la translatio dal giudice all’arbitro. Il procedimento in esame, in estrema sintesi, può essere definitivo – a mio avviso – come un processo con garanzie tipizzate attuate, tuttavia, in modo atipico. Con ciò si intende dire che non si procedimentalizza la modalità di realizzazione delle garanzie costituzionalizzate del diritto del contraddittorio, dell’ imparzialità del giudice, della domanda – e quindi del giusto processo – che pure, tuttavia, trovano realizzazione. 5.2 Arbitro e giudice: due rette incidenti che giacciono sullo stesso piano (il processo) e si incontrano in un punto (il trasferimento in arbitrato)? Nel corso del lavoro si è cercato di sciogliere il nodo intricato del rapporto tra arbitro e giudice. VIOLA, Arbitrato di prosecuzione dopo la legge sulla degiurisdizionalizzazione (L. 162/2014), 2015, §3 ss.; DALMOTTO, L’arbitrato deflattivo dei processi pendenti e la classe forense, 2015, §5 ss. 585 vedi nota precedente 586 DALMOTTO, L’arbitrato deflattivo dei processi pendenti e la classe forense, 2015, §5 ss.; 141 I rapporti tra arbitro e giudice. A tal fine è stato essenziale in primis rifarsi ai fatti, che “hanno parlato” chiaramente, almeno fino al 2014, di un sistema di giustizia accentrato nello Stato. Sono state poi fornite alcune nozioni essenziali587 per comprendere come si costruisse il rapporto tra arbitro e giudice che, altresì, si è cercato di “sistematizzare” quanto più possibile per comprendere che collocazione esse ricoprissero nell’ apparato processuale. Si è poi esaminato, per quanto interessa in tale sede e in modo solo sommario, degli arbitrati inerenti a procedimenti speciali. Infine è stata fornita una breve analisi del nuovo istituto del trasferimento in arbitrato e, ora, è “giunto il momento di sciogliere le vele” e esprimere delle considerazioni sul Dl. 132/2014 convertito in Legge di conversione 10 novembre 2014, n. 162. Dall’ analisi emerge che la disciplina dettata dal legislatore non può dirsi pienamente efficace né totalmente razionale, ciò in quanto il meccanismo creato è conveniente per le sole parti e non anche per l’arbitro.588 A mio avviso l’ intrinseca irrazionalità del sistema viene comprovata dalla biasimevole circostanza per la quale l’ arbitro – perdendo parte della propria autonomia decisionale – resta vincolato alle preclusioni istruttorie realizzatesi presso il giudice589. Proprio tale ultima condizione rende condivisibile l’ assunto per cui “ la crescente <giurisdizionalizzazione> dell'arbitrato può comportare dei rischi di irrigidimento delle forme processuali, e cioè di diminuzione della flessibilità, apprezzabile in specie nei mezzi alternativi di soluzione delle liti”.590 587 ex multis, convenzione di arbitrato. DALMOTTO, L’arbitrato deflattivo dei processi pendenti e la classe forense, 2015, §5 ss.;, CERRI, ibidem. 589 RASIA, Giudice e arbitro nell'epoca delle riforme in cantiere, Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile, fasc.1, 2015, pag. 299 590 CARPI, Note su arbitrato, processo e prova, Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, FASC. 04,2015 588 142 I rapporti tra arbitro e giudice. In aggiunta, suscita dubbi la necessità del consenso di entrambe le parti, poiché se da un lato è imposta dal dettato dell’art. 24 Cost., dall’altro si deve dare atto che diviene difficile da raggiungere quando una lite è già in corso e si creano delle aspettative di vittoria e soccombenza che rendono complesso il raggiungimento del consenso richiesto da ambedue le parti591. Ne consegue che lo swicht introdotto con il dlgs. 132/2014 può efficacemente operare solo quando sia incerto l’esito del giudizio592. Il problema è aggravato dalla circostanza che “ l'arbitro ha « bisogno » del giudice in vari momenti del processo, e ne avrebbe necessità — ma non l'ottiene — per risolvere casi intricati di coordinamento fra arbitrati connessi, o in situazioni insolubili, per carenza di poteri autoritativi, di rapporti con pluralità di parti”593. Inoltre il trasferimento in arbitrato comporta a carico delle parti notevoli spese (soprattutto se si considera che per le controversie di valore superiore a 100.000 euro si impone l’utilizzo del collegio arbitrale) che rendono insufficiente l’abbassamento dei parametri impiegati per determinare la retribuzione degli arbitri, che avverrà con decreto del Ministro della giustizia594. Per spingere le parti a optare per la scelta del trasferimento in arbitrato potrebbe essere utile, insieme all’inserimento di incentivi fiscali, prevedere la possibilità di scegliere per la composizione monocratica o collegiale indipendentemente dal valore della lite595. 591 DALMOTTO, L’arbitrato deflattivo dei processi pendenti e la classe forense, 2015, §5 ss.; 592 BUFFONE, Processo civile. Tutte le novità, (D.l. 132/2014, conv. con mod., in l. 162/2014I), Milano, 2014, 21 ss.; DALMOTTO, L’arbitrato deflattivo dei processi pendenti e la classe forense, 2015, §5 ss.; 593 CARPI, ibidem. 594 si veda nota precedente. 595 DALMOTTO, L’arbitrato deflattivo dei processi pendenti e la classe forense, 2015, §5 ss.;. CHIARLONI, Sempre aperto il cantiere delle riforme del processo civile, Giur. It., 2015, 5, 1257. 143 I rapporti tra arbitro e giudice. A questo punto occorre una rapida riflessione sulla ragione dell’introduzione dell’istituto in esame nell’ ordinamento, ovvero l’arretrato civile596. Infatti se è vero che il legislatore introducendo l’ arbitrato endoprocessuale ha in mente l’immagine di uno Stato democratico in cui la giustizia – per bisogni etici e giuridici – trova la sua massima realizzazione, è altrettanto vero che il trasferimento in arbitrato costituisce anche un escamotage per risparmiare allo stato Italiano ulteriori condanne da parte della Corte di giustizia data, appunto, l’esistenza di arretrati nel sistema di gestione del contenzioso597. D’altronde il legislatore è da molti anni soggetto all’esame della Consiglio d’ Europa per la violazione della ragionevole durata dei processi, prescritta dal’ art. 6 della Convenzione europea dei diritti umani, ma soprattutto imposta in costituzione dall’art. 111 Cost. Tuttavia si deve sottolineare che, come riconosce la dottrina, in una situazione di “dissesto processuale” vi è più probabilità di una cattiva conciliazione che di una buona.598 Pertanto non è possibile negare, ad avviso di chi scrive, che il legislatore fallisce nella sua aspirazione di risolvere l’ annoso problema dell’ arretrato civile nel sistema di amministrazione della giustizia, essendo inutile ogni trasferimento del giudizio arbitrale in un sistema giustizia inefficiente 599. 596 DALMOTTO, L’arbitrato deflattivo dei processi pendenti e la classe forense, 2015, §5 ss.; BUFFONE, Processo civile. Tutte le novità, (D.l. 132/2014, conv. con mod., in l. 162/2014I), Milano, 2014, 21 ss.; VIOLA, ibidem; SALVANESCHI, ibidem. 597 DALMOTTO, L’arbitrato deflattivo dei processi pendenti e la classe forense, 2015, §5 ss.; CHIARLONI, Sempre aperto il cantiere delle riforme del processo civile, Giur. It., 2015, 5, 1257. 598 SERGIO CHIARLONI, Sempre aperto il cantiere delle riforme del processo civile, Giur. It., 2015, 5, 1257, Con cattiva conciliazione, nello specifico, ci si riferisce a quelle conciliazioni “che hanno un contenuto iniquo nella misura in cui non rispecchiano la realtà dei rapporti tra le parti, ma favoriscono ingiustamente una di esse, che ha in mano una qualche arma sotto la cui minaccia l’altra si convince a conciliare” 599 DALMOTTO, L’arbitrato deflattivo dei processi pendenti e la classe forense, 2015, §5 ss.; si veda anche CHIARLONI, Sempre aperto il cantiere delle riforme, op. ult. Cit., 144 I rapporti tra arbitro e giudice. 5.3 Arbitrato di prosecuzione. Osservazioni. L’arbitrato di prosecuzione è un istituto disciplinato dall’ art. 1 del Dl. 132/2014, significativamente rubricato “trasferimento alla sede arbitrale di procedimenti pendenti dinanzi all’autorità giudiziaria” . La disposizione in esame, come si desume dalla rubrica, ammette la prosecuzione, presso l’arbitro, della lite pendente dinnanzi al Tribunale o alla Corte di Appello. Il transito dall’ una sede all’altra, tuttavia, è ammesso solo ove la causa non sia stata assunta in decisione, vi sia istanza congiunta delle parti, la vertenza non abbia ad oggetto diritti indisponibili e non rientri in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale600. È ora opportuno dilungarsi in una premessa. È già affrontato, nel corso dello scritto, il tema della ragionevole durata del processo che, ad avviso di chi scrive, solleva particolari dubbi che possono essere esemplificati nel seguente quesito: quando la durata del processo può disi ragionevole? Come assicurarla? L’ affermazione che precede, apparentemente fuorviante, è di particolare utilità, ai fini della comprensione della ratio dell’istituto che si ci appresta a esaminare: l’ arbitrato di prosecuzione , che prevede la facoltà delle parti di ricorrere allo arbitrato per i giudizi pendenti dinanzi all’autorità giudiziaria alla data del 12 settembre 2014 (ovvero la sua data di entrata in vigore). Come si nota si da vita a uno strumento “concorrente” al giudice statale , e ciò non a caso. Infatti, se si guarda alla ratio dell’istituto si nota che, con elevata probabilità, essa è quella di liberare il sistema giudiziale dal carico delle liti che comporta che il processo abbia una durata irragionevole, diventando una sorta di tela di Penelope. Giur. It., 2015, 5, 1257. si veda anche e BUFFONE, Processo civile. Tutte le novità, (D.l. 132/2014, conv. con mod., in l. 162/2014I), Milano, 2014, 21 ss. 600 VIOLA, Arbitrato di prosecuzione dopo la legge sulla degiurisdizionalizzazione (L. 162/2014), in Judicium.it, 2015 145 I rapporti tra arbitro e giudice. Le conseguenze della ratio sono evidenti: garantire una maggiore efficienza del sistema giustizia che lo stato è obbligato a garantire ex art. 111 Cost. ed art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti Umani. Tuttavia, nonostante tale necessità sia impellente, dato l’attuale carico di contenzioso che obera i giudici italiani e l’enorme numero di condanne dello Stato italiano da parte della Corte Europea dei Diritti Umani, paradossalmente il legislatore lascia ampio margine di discrezionalità ai privati; infatti, il transito della lite dal giudice all’arbitro non dipende dalla voluntas legis, ma da un accordo delle parti a riguardo. In buona sostanza s’introduce un meccanismo a fini deflattivi, senza assicurare un procedimento che garantisca il risultato finale. Ai fini della realizzazione dell’arbitrato di prosecuzione si devono realizzare precise condizioni, in particolare601 : 1. La causa non può pendere davanti al giudice di pace, come si desume dalla circostanza che il D.L. richiamato prevede la possibilità di trasferimento solo per le cause pendenti davanti al Tribunale o la Corte di Appello 2. la questione non deve avere ad oggetto controversie in materia di lavoro, previdenza o assistenza sociale; 3. la causa deve vertere in materia di diritti disponibili602; 4. al momento del trasferimento, la causa – indipendentemente dal grado in cui si trova -non deve essere già stata assunta in decisione. Come già evidenziato, è preliminare alla prosecuzione in arbitrato, l’istanza congiunta delle parti. Alle formalità appena indicate non si aggiungono altri particolari vincoli. Infatti, l’istanza deve essere sottoposta da tutte le parti al giudice che – 601 VIOLA, Arbitrato di prosecuzione dopo la legge sulla degiurisdizionalizzazione (L. 162/2014), in Judicium.it, 2015 602 per la definizione si veda MEI, La mediazione familiare e la convenzione di negoziazione assistita in presenza di figli nei procedimenti consensuali di separazione, divorzio e modifiche: due modi diversi di risolvere la crisi, in La Nuova Procedura Civile, 6, 2014 146 I rapporti tra arbitro e giudice. dopo aver esercitato il controllo circa la realizzazione delle condizioni preliminari al e che sono state or ora evidenziate – “autorizza la trasmissione del fascicolo al presidente del Consiglio dell'ordine del circondario in cui ha sede il Tribunale ovvero la Corte di Appello per la nomina del collegio arbitrale” nel caso in cui le controversie superino gli euro 100.000; e per le controversie di valore inferiore, ove vi sia istanza delle parti in tal senso603. Gli arbitri sono nominati dalle parti o, in assenza di accordo tra queste, dal presidente del consiglio dell’ordine in cui ha sede la Corte d’ appello o il Tribunale competente604. La scelta dell’arbitro è condizionata da una previa dichiarazione di disponibilità resa da questi al Consiglio dell’ordine, dall’assenza di condanne – che siano divenute definitive e comportanti la sospensione dall’ albo – negli ultimi cinque anni, e dalla maturazione di un tempo di iscrizione all’ albo di cinque anni. Realizzatosi il procedimento appena descritto, la causa potrà essere trasferita all’arbitro o al collegio arbitrale. Poiché, per l’attivazione del procedimento si richiede l’istanza congiunta delle parti, si può escludere la sua applicazione nel caso di contumacia di una delle parti; ne consegue che, affinché operi il meccanismo in esame, le parti devono essere necessariamente costituite605. Per rendere attraente alle parti l’istituto di nuova fattura il legislatore prevede, da un lato, che l’arbitro sia vincolato alle preclusioni e le decadenze intervenute (perdendo parte della sua tipica autonomia processuale) e, dall’altro, la conservazione degli effetti sostanziali e processuali dell’originaria domanda giudiziale , a cui si aggiunge l’ammissibilità del ri-trasferimento della lite in sede giudiziale nell’ipotesi 603 VIOLA, Arbitrato di prosecuzione dopo la legge sulla degiurisdizionalizzazione (L. 162/2014), in Judicium.it, 2015; art. 1 Dl. citato. 604 Art. 1 D.L. citato. 605 VIOLA, ibidem. 147 I rapporti tra arbitro e giudice. in cui non si pervenga all’emanazione del lodo nel termine di centoventi giorni, prorogabili per ulteriori trenta giorni. Si sottolinea come, proprio al fine di garantire una maggiore diffusione dell’ istituto, il legislatore abbia introdotto un procedimento caratterizzato dal minor formalismo possibile e da particolare celerità606. Per venire a conoscenza della sua effettiva utilizzabilità non resta che attendere. 606 VIOLA,Arbitrato di prosecuzione dopo la legge sulla degiurisdizionalizzazione (L. 162/2014), in Judicium.it, 2015 148 I rapporti tra arbitro e giudice. CAPITOLO III ARBITRATO E PROCEDIMENTI SPECIALI. 1. Arbitrato e fallimento: rapporti. La disciplina dell’arbitrato fallimentare è stata oggetto di vivaci dibattiti in dottrina, a causa della complessità riscontrata nel coordinamento tra il procedimento arbitrale e le procedure concorsuali.607 In particolare, appare opportuno soffermarsi – seppur brevemente e per quanto rileva in questa sede – su alcuni aspetti problematici. Ad oggi è possibile affermare che non vi sia una completa incompatibilità tra arbitrato e procedure concorsuali e, più nello specifico, tra procedura arbitrale e fallimentare. Appare utile evidenziare in proposito i seguenti nodi tematici relativi : (i) all’efficacia della convenzione arbitrale a fronte della dichiarazione di fallimento, (ii) all’accessorietà della clausola arbitrale rispetto al contratto cui essa accede, ove il secondo venga travolto dalla dichiarazione di fallimento, (iii) alle eccezioni alla regola della vis attractiva del tribunale fallimentare disposta dall’art. 24 L. Fall e, infine, il discusso tema (iv) degli effetti, sul procedimento arbitrale in corso, della dichiarazione di fallimento608. 607 Si ricordano BERLINGUER, La compromettibilità per arbitri, 1999, II, Torino, 151; TIZI, Fallimento e giudizi arbitrali pendenti sui crediti, in dir. Fall., 2005, II, 430; VINCRE, Arbitrato rituale e fallimento, Padova, 1966; GALLI ZUCCONI FONSECA Ancora su arbitrato rituale e fallimento, Rivista dell'arbitrato, 2014; TISCINI, Effetti del fallimento sul procedimento arbitrale pendente, in Il Fallimento, 2005, p. 625 ss. 608 GALLI ZUCCONI FONSECA, Ancora su arbitrato rituale e fallimento, Rivista dell'Arbitrato, fasc.1, 2014, pag. 1 ss. 149 I rapporti tra arbitro e giudice. 1.1 Efficacia della clausola compromissoria a fronte della dichiarazione di fallimento. Con la legge 5/2006 il legislatore chiarisce i rapporti tra arbitrato e fallimento, risolvendoli nel senso della loro compatibilità609. Prima della riforma, in verità, vi erano state posizioni discordanti in dottrina610. Alcuni studiosi avevano negato l’efficacia della clausola compromissoria una volta che fosse sopravvenuto il fallimento, mentre, altri ancora avevano ritenuto opponibile la clausola compromissoria al fallimento stesso611. Il rapporto in esame viene ad oggi risolto con l’introduzione dell’art. 83-bis della legge fallimentare612. La disposizione statuisce che, nel caso in cui il contratto venga sciolto, “il procedimento arbitrale pendente non può essere proseguito”613. Sull’interpretazione della norma la dottrina è divisa: vi è chi ritiene che, ai fini della prosecuzione del giudizio arbitrale, si debba distinguere tra crediti 609 ZUCCONI GALLI FONSECA, ibidem. MORINI, Arbitrato e fallimento, in Dir. fall., 1995, II, p. 774.; PROTO, Crediti verso il fallito, arbitrato e fallimento, in Fallimento, 1999, p. 980.; PAJARDI, Manuale di diritto fallimentare, Milano 2003, p. 281 ss.; GALLI ZUCCONI FONSECA, La convenzione arbitrale rituale rispetto ai terzi, Milano, 2004, 452. 611 LIPPONI, Ancora su arbitrato e fallimento, in Riv. arb., 2004, p. 709 SOTGIU, Rapporti tra arbitrato e procedure concorsuali, in AA.VV., Disegno sistematico dell’arbitrato, a cura di C. Punzi, 2a ed., 3° vol., Padova, 2012, 473 e 476 secondo cui l’improcedibilità dei giudizi ordinari non deriverebbe da una competenza inderogabile del giudice, quanto da una carenza di interesse della parte “in bonis rispetto ad una pronuncia che non potrebbe essere comunque opposta al fallimento”, GALLI ZUCCONI FONSECA, Ancora su arbitrato rituale e fallimento, Rivista dell'Arbitrato, fasc.1, 2014, pag. 3 ss. 612 VANZETTI, Sub. Art. 83-bis L. Fall, in BENEDETTELLI, CONSOLO, RADICATI DI BRONZOLO, Commentario breve al diritto dell’arbitrato nazionale e internazionale, 436 ss.; ELENA ZUCCONI GALLI FONSECA, Ancora su arbitrato rituale e fallimento, Rivista dell'arbitrato, fasc. 1, 2014, 1 ss. ; La disposizione viene inserita nell’ordinamento con il dlgs. 5/2006, “Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell’art. 1, comma 5, della legge 14 maggio 2015, n.80” 613 Art. 83 bis L. Fall. 610 150 I rapporti tra arbitro e giudice. a favore e a sfavore della massa614 e chi, invece, asserisce che la norma così formulata ammetta la prosecuzione dell’arbitrato nelle more di una procedura concorsuale, alla condizione che il curatore non si sciolga dal contratto615. La dottrina più accreditata è la prima che fonda la sua teoria sulla seguente distinzione: “quando vi sono in gioco debiti a sfavore della massa, è necessario applicare il rito fallimentare; diversamente, quando oggetto della lite sono crediti a favore della massa, non vi è alcun ostacolo alla giustizia privata”616. Da tale assunto consegue che i rapporti non interamente eseguiti da parte del curatore al momento del fallimento restano sospesi fino a che il curatore non decida di subentrarvi617. A sostegno di questa tesi, si evidenzia che il legislatore riconosce al curatore la facoltà di stipulare – alle condizioni previste all’art. 35 L. Fall. 618 – una clausola compromissoria per compromettere in arbitri una controversia (i) già insorta alla data della dichiarazione di fallimento e relativa a un contratto in cui il curatore sia subentrato (ii) successiva alla dichiarazione di fallimento619. Ove, quindi, il curatore decida di subentrare nel contratto, il lodo sarà opponibile al fallimento mentre, nel caso inverso, ovvero quando il curatore 614 614 ELENA ZUCCONI GALLI FONSECA, Ancora su arbitrato rituale, in Rivista dell'Arbitrato, fasc.1, 2014, pag. 1 615 A sostegno di questa posizione si veda NITROLA, Arbitrato e fallimento, Riv. Arbitrato e mediazione Contratti (I), 2012, n. 8/9, IPSOA, p. 756 616 ELENA ZUCCONI GALLI FONSECA, Ancora su arbitrato rituale, in Rivista dell'Arbitrato, fasc.1, 2014, pag. 3s .s. 617 A sostegno di questa posizione si veda NITROLA, Arbitrato e fallimento, Riv. Arbitrato e mediazione Contratti (I), 2012, n. 8/9, IPSOA, p. 756 618 ZUCCONI GALLI FONSECA, Ancora su arbitrato rituale, cit. 4 ss. 619 ZUCCONI GALLI FONSECA, Ancora su arbitrato rituale, cit. 4 ss. 151 I rapporti tra arbitro e giudice. non subentri nel contratto, il lodo arbitrale sarà opponibile esclusivamente al fallito, solo se medio tempore questi sia tornato in bonis620. 1.2 La regola dell’inderogabilità del foro. Alcuni studiosi hanno obiettato che un altro ostacolo all’applicazione della procedura arbitrale al rito fallimentare deriverebbe dalla regola della cd. inderogabilità del foro disposta dall’art. 24 L. fall.621 La disposizione, così come riformata con D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, statuisce che “Il tribunale che ha dichiarato il fallimento è competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualunque ne sia il valore”. I sostenitori di tale teoria sostengono che la disposizione citata disporrebbe a favore del tribunale fallimentare una competenza inderogabile. A tale assunto si può facilmente eccepire che, se l’art. 24 L. Fall. rientra nelle categorie delle norme inderogabili e l’inderogabilità della normativa, come è stato dimostrato, non rientra tra i presupposti per l’arbitrabilità della controversia 622 , se ne deduce che tale disposizione non costituisce un ostacolo serio al deferimento della controversia in arbitrato. 620 ZUCCONI GALLI FONSECA, Ancora su arbitrato rituale, in Rivista dell'Arbitrato, fasc.1, 2014, pag. 1 e CAPACCIOLI, L’amministrazione fallimentare di fronte all’arbitrato, in Riv. dir. proc., 1959, p. 555 ss. 621 con le condizioni imposte dall’art. 35 L. Fall. ci si riferisce alla circostanza che (i) la facoltà del curatore di compromettere la controversia in arbitri è subordinata all’autorizzazione del comitato dei creditori, davanti al quale il curatore formula le proprie conclusioni e (ii) nel caso in cui la controversia abbia un valore superiore a 50.000 euro il curatore deve previamente informare (ed essere autorizzato dal) giudice delegato (art. 35 L. Fall). 622 La norma secondo ZUCCONI GALLI FONSECA, Ancora su arbitrato rituale, cit., 118, si applicherebbe solo ai compromessi non anche alle altre tipologie di clausole atte alla conclusione della convenzione arbitrale. Ne conseguirebbe a parere di quest’ultima dottrina citata, una disciplina irragionevolmente indifferenziata per cui “per i compromessi dovrà farsi riferimento all'art. 35 l. fall., speciale rispetto alla disciplina ordinaria; con riguardo invece alle altre species di convenzione arbitrale, dovrà ritenersi applicabile l'art. 808 c.p.c., per cui le cautele richieste dalla l. fall. saranno applicabili 152 I rapporti tra arbitro e giudice. Ne consegue che la controversia fallimentare è arbitrabile in tutte le ipotesi in cui (i) il diritto sia disponibile e (ii) abbia ad oggetto crediti a favore della massa623. Secondo un’altra ricostruzione dottrinale, in particolare quella promossa dai sostenitori della cd. teoria dicotomica 624 , si dovrebbe decidere sulla possibilità di prosecuzione del giudizio arbitrale in base al momento in cui interviene la dichiarazione di fallimento. Gli effetti, infatti, si diversificherebbero a seconda che la dichiarazione di fallimento abbia preceduto o sia, invece, seguita al giudizio arbitrale. Il dies a quo per l’individuazione del momento iniziale del procedimento arbitrale, a parere dei sostenitori di questa ricostruzione, sarebbe il tempo della nomina degli arbitri. Avverso tale teoria si può opporre che la nomina degli arbitri non è il momento della genesi del contratto de qua, quanto quello terminale: infatti, bisogna distinguere l’atto che perfeziona il contratto di arbitrato (la nomina degli arbitri) da quello che consolida la convenzione (l’accordo delle parti)625. Alla luce di quanto precede è possibile risolvere il problema nei seguenti termini: se il diritto è disponibile e il curatore subentra nel contratto sarà possibile deferire in arbitrato la controversia, in caso contrario il procedimento non potrà essere proseguito626. solo quando il rapporto cui si riferisce la convenzione abbia natura di straordinaria amministrazione” 623 ZUCCONI, FONSECA FONSECA, Ancora su arbitrato rituale, in Rivista dell'Arbitrato, fasc.1, 2014, 1-18,, VANZETTI, ibidem. 624 ZUCCONI FONSECA, Ancora su arbitrato rituale, in Rivista dell'Arbitrato, fasc.1, 2014, 1-18,,; VANZETTI, Sub. Art. 83-bis L. Fall., in BENEDETTELLI, CONSOLO, RADICATI DI BRONZOLO, Commentario breve al diritto dell’arbitrato nazionale e internazionale, 436 ss. 625 Per approfondimenti vedi ZUCCONI GALLI FONSECA, Ancora su arbitrato rituale, in Rivista dell'Arbitrato, fasc.1, 2014, 1-18, 626 a cui è riconducibile – in via generale – solo la disponibilità del diritto, per approfondimenti LUISO, Istituzioni di diritto processuale civile, vol. V., La risoluzione non giurisdizionale delle controversie, Milano, 2015, 10 ss. 153 I rapporti tra arbitro e giudice. Alcuni studiosi si appellano al principio della necessità dell’accertamento concorsuale dei crediti627. Da tale principio deriverebbe che sia i patti compromissori precedenti alla dichiarazione di fallimento che i crediti sorti nel corso della procedura, non possano essere opposti alla procedura. Da ciò conseguirebbe che – anche nell’eventualità in cui venisse emanato un lodo arbitrale – esso sarebbe inopponibile alla massa628. La impossibilità di opporre il lodo alla procedura sarebbe determinata dall’esclusività dell’accertamento compiuto all’interno del fallimento629. A tale ricostruzione osta evidentemente il dato normativo risultante dal comb. disp. dell’art 72 L. Fall. e 83-bis L. Fall.630 Preliminarmente occorre evidenziare che la disposizione richiamata chiarisce che il procedimento arbitrale non possa essere proseguito solo nel caso in cui il contratto, in cui è contenuta una clausola compromissoria, venga sciolto. Pertanto, utilizzando un ragionamento a-contrario, si desume che nel caso in cui il contratto non venga sciolto, il procedimento potrebbe proseguire con modalità che varierebbero in funzione del tipo di clausola compromissoria. In aggiunta è il caso di evidenziare che l’art. 72 L. fall. riconosce che il lodo sia opponibile al fallimento se (i) il patto compromissorio sia stato stipulato 627 Se si trattasse di ammissione al passivo l’unico procedimento possibile sarebbe quello che fa capo al tribunale fallimentare, in modo da assicurare la par condicio creditorum, per approfondimenti GALLI FONSECA, Ancora su arbitrato rituale, in Rivista dell'Arbitrato, fasc.1, 2014, pag. 1-18, SOTGIU, rapporti tra arbitrato e procedure concorsuali op cit., 480. 628 CAPACCIOLI, L’amministrazione fallimentare di fronte all’arbitrato, in Riv. dir. proc., 1959, p 555; SOTGIU, Rapporti tra arbitrato e procedure concorsuali, op. cit., 480; FONSECA, Ancora su arbitrato rituale, in Rivista dell'Arbitrato, fasc.1, 2014, 1-18 629 FONSECA, Ancora su arbitrato rituale, in Rivista dell'Arbitrato, fasc.1, 2014, 1-18, vd. anche SOTGIU, Rapporti tra arbitrato e procedure concorsuali, op. cit., 480. 630 FONSECA, Ancora su arbitrato rituale, cir. 1-18; SOTGIU, Rapporti tra arbitrato e procedure concorsuali, op. cit., 480. 154 I rapporti tra arbitro e giudice. dal fallito prima della dichiarazione di fallimento; (ii) se il patto compromissorio non era compiutamente eseguito alla data del fallimento. In merito all’ipotesi inversa, cioè la possibilità di instaurare il procedimento arbitrale dopo che sia intervenuta la dichiarazione di fallimento, l’art. 83-bis L. fall. nulla dispone. Secondo alcuni introducendo l’art 24-bis L. Fal. la vis attractiva del tribunale fallimentare, sarebbe precluso il deferimento in arbitrato dopo la dichiarazione di fallimento. Non è mancato pure chi in dottrina ha ammesso la compromettibilità della controversia, circoscrivendo l’applicazione dell’art. 24 L. Fall. alla competenza (interna) degli organi giudiziari631. A sostegno si era affermato che, unico limite per aversi compromettibilità della controversia, sarebbe la disponibilità del diritto, a nulla rilevando l’inderogabilità della normativa (sulla competenza).632 Sicuramente costituisce un’eccezione alla regola della vis attractiva del giudice fallimentare – che, si ripete, opera nel caso in cui la dichiarazione di fallimento sia sopravvenuta alla apertura del procedimento arbitrale – il subingresso del curatore in un contratto (alias rapporto giuridico preesistente) pendente alla data del fallimento633. In questo caso, infatti, la giurisprudenza e la dottrina634 hanno ammesso la possibilità di deferire in arbitrato un rapporto pendente635, non interamente eseguito. 631 SOTGIU, Rapporti tra arbitrato e procedure concorsuali, cit., 480, ZUCCONI GALLI FONSECA, Ancora su arbitrato rituale, in Rivista dell'Arbitrato, fasc.1, 2014, pag. 1-14. 632 FONSECA, Ancora su arbitrato rituale, in Rivista dell'Arbitrato, fasc.1, 2014, pag. 114; SOTGIU, Rapporti, op cit., 480 ss. 633 SOTGIU, Rapporti, op cit., 480 ss.; FONSECA, Ancora su arbitrato rituale, in Rivista dell'Arbitrato, fasc.1, 2014, pag. 1-14 634 ZUCCONI GALLI FONSECA, Ancora su arbitrato rituale, in Rivista dell'Arbitrato, fasc.1, 2014, pag. 1-14; cit; SOTGIU, Rapporti, op. cit., 480 ss.; 635 FAVARA, Effetti del fallimento sulla clausola compromissoria, nota a Cass., 20.3.1965, n. 462, in Rass. Avv. Stato, 1075 155 I rapporti tra arbitro e giudice. Dopo la riforma, quindi, i rapporti contrattuali non interamente eseguiti alla data del fallimento, resteranno sospesi fino a che il curatore non decida di subentrare. 1.3 L’accessorietà della clausola arbitrale rispetto al contratto in cui essa è contenuta. Ai sensi degli artt. 25, n. 7 L.F, 35, comma 1, L.F. e 83 bis L.F., vi è piena compatibilità tra contratto e clausola compromissoria636. Il principio dominante è quello dell’autonomia della clausola arbitrale, che presuppone la natura processuale della clausola: l’impermeabilità della clausola compromissoria rispetto alle vicende del contratto cui essa accede, dipenderebbe dalla processualità della clausola arbitrale.637 Le vicende del contratto non si ripercuotono sulla convenzione di arbitrato, essendo la clausola compromissoria estranea al rapporto sostanziale strictu sensu 638 intercorrente tra le parti e, di conseguenza, autonoma dal contratto639. La natura processuale della clausola compromissoria consentirebbe all’arbitro di pronunciarsi sulla invalidità del compromesso e sulle altre cause che potrebbero far venire meno la propria competenza (cd. principio della kompetenz- kompetenz640, vd supra)641. 636 ZUCCONI GALLI FONSECA, Ancora su arbitrato e fallimneto, fasc.1, 2014, pag. 118; Trib. Udine, 23 agosto 2013, n. 1085; SOTGIU, Rapporti tra arbitrato e procedure concorsuali, in PUNZI, Disegno, op. cit., 476 637 FESTI, La clausola compromissoria, Milano, 1994, 45 ss. 638 FESTI, La clausola compromissoria, op. cit., 45 ss., infra, sez. IV ZUCCONI GALLI FONSECA, Ancora su arbitrato e fallimento, fasc.1, 2014, pag. 1-18 639 AULETTA, Le questioni incidentali, in Diritto dell’arbitrato rituale (a cura di Verde), II ed., Torino, 2000, 225 ss.;ZUCCONI GALLI FONSECA, Ancora su arbitrato e fallimento, fasc.1, 2014, pag. 1-18; VACCARELLA, Sulla competenza esclusiva del collegio arbitrale a giudicare della propria competenza; in Foro it., 1996, I, 2714 ss. 640 IZZO, La convenzione arbitrale nel processo: Studio sui rapporti tra arbitrato e giurisdizioni statuali, Torino, 2013, 187 ss. 156 I rapporti tra arbitro e giudice. Rispetto a tale principio generale è bene in questa sede stabilire come si colloca, in tale contesto, l’art. 83-bis della L. Fall. La norma dispone che il procedimento arbitrale pendente non possa essere proseguito se il contratto è sciolto “a norma delle disposizioni della presente sezione” 642. Dalla disposizione consegue che la clausola arbitrale è avvinta al contratto da un collegamento unidirezionale dal momento che allo scioglimento del secondo consegue necessariamente il venir meno della prima. In materia fallimentare, quindi, si deroga al principio di autonomia della convenzione arbitrale, previsto dall’art. 808 c.p.c.643 Secondo alcuni, l’art. 83-bis L. Fall. non comporterebbe l’estinzione del procedimento arbitrale nel caso di scioglimento del contratto. I fautori di questa tesi sostengono che il legislatore utilizzando il verbo “proseguire”, escluderebbe l’operare di una relazione di dipendenza unilaterale della clausola al contratto, fondata sul principio simul stabunt simul cadent644. Più semplicemente questa dottrina sostiene che il processo non potrebbe proseguire per la perdita di legittimazione ad agire del fallito.645 In questa ipotesi, ai fini della prosecuzione, si dovrebbe distinguere a seconda che il processo pendente sia relativo - a titolo meramente esemplificativo- : (i) a contratti precedenti lo scioglimento non interamente eseguiti, oppure (ii) a contratti non eseguiti in cui non si verifica il 641 Si noti che sia i compromittenti sia la legge possono disporre eccezioni rispetto a tale principio: a titolo meramente esemplificativo, possono prevedere deroghe all’autonomia della clausola arbitrale in presenza di una possibile causa di invalidità; ZUCCONI GALLI FONSECA, Ancora su arbitrato e fallimento, fasc.1, 2014, pag. 1-18 642 art. 83-bis L. Fall. 643 ELENA ZUCCONI GALLI FONSECA, Ancora su arbitrato e fallimento, fasc.1, 2014, pag. 1-18 644 Escluderebbe, in termini più chiari, l’estinzione del procedimento per il solo fatto dell’estinzione del contratto. 645 Per tutti ZUCCONI GALLI FONSECA, Ancora su arbitrato e fallimento, fasc.1, 2014, pag. 1- 18 157 I rapporti tra arbitro e giudice. subingresso del curatore a processo arbitrale in corso, o ancora (iii) a contratti eseguiti in toto, o invece (iv) ad azioni neutre quali l’azione di risoluzione , o infine (v) domande di dare e avere (etc.)646. In ogni caso le conseguenze si diversificherebbero a seconda che i contratti abbiano ad oggetto (a) debiti della massa oppure (b) crediti del fallito647. In questa sede si preferisce aderire a questa tesi per la sua coerenza al sistema normativo complessivo. 1.4 Sospensione e interruzione. Nell’ipotesi in cui, nelle more del processo arbitrale, intervenga la dichiarazione di fallimento si ritiene di dover fare ricorso alla sospensione obbligatoria del procedimento e non alla sua estinzione. Infatti, in questo caso il fallito perde la legittimazione ad agire e, conseguentemente, come riconosce la dottrina, “viene meno” la qualità di parte processuale: ne consegue che, al verificarsi della dichiarazione di fallimento, gli arbitri devono adottare tutte le “misure idonee” , id est chiamare in causa il curatore in modo tale da instaurare il contraddittorio.648 Gli arbitri non sono obbligati alla sospensione del procedimento, prevedendo a riguardo l’art. 816- sexies una mera facoltà. La sospensione si differenzia dall’interruzione del processo 649 , che “va dichiarata per tutti i giudizi pendenti alla data del fallimento” 650 , salvo quelli relativi all’accertamento di un credito. 646 ELENA ZUCCONI GALLI FONSECA, Ancora su arbitrato rituale e fallimento, Rivista dell'Arbitrato, fasc.1, 2014. 647 Vedi nota precedente. 648 Art. 816 sexies ; SOTGIU, Rapporti tra arbitrato e procedure concorsuali, in PUNZI, Disegno, op. cit., 476 ss.; ZUCCONI FONSECA, ibidem 649 L’improcedibilità opera quando un terzo vanta un credito rispetto alla massa, sicché il procedimento arbitrale non potrà proseguire dovendo l’accertamento avvenire nelle forme dell’art. 92 L. Fall. TISCINI, Effetti del fallimento sul procedimento arbitrale pendente, in Il Fallimento, 2005, p. 625 ss. 158 I rapporti tra arbitro e giudice. Ancor prima della riforma, infatti, la dottrina escludeva che a fronte della dichiarazione di fallimento operasse l’interruzione automatica dell’arbitrato651. In ogni modo, allo stato si ammette che nel caso in cui sia dichiarato il fallimento della parte – dopo la notifica o il deposito dell’atto introduttivo ma prima della costituzione in giudizio – operi l’art. 43 della L. Fall.652 che disciplina la perdita di legittimazione processuale del fallito. Poiché la legittimazione processuale rileva non solo per il processo fallimentare, ma anche per il procedimento arbitrale, tale disposizione si ritiene comunque applicabile al fallimento653. In conclusione è opportuno rammentare che, una volta avvenuta la sospensione del procedimento, ove le parti non ottemperino alle indicazione degli arbitri, si ritiene che gli arbitri stessi possano assumere gli opportuni provvedimenti, tra cui la rinuncia all’incarico. 2. Il rapporto tra procedimenti sommari e arbitrato. Il rapporto tra procedimenti sommari e arbitrato è caratterizzato da particolare complessità. Nello specifico è opportuno esaminare i rapporti intercorrenti tra arbitrato e procedimenti (i) di sfratto, (ii) di locazione e (iii) diretti all’emissione di un decreto ingiuntivo. 650 TISCINI, Effetti del fallimento sul procedimento arbitrale pendente, in Il Fallimento, 2005, p. 625 ss. 651 TISCINI, ibidem. 652 secondo cui “L'apertura del fallimento determina l'interruzione del processo”, art. 43 L. Fall. 653 FONSECA, Ancora, op. cit.; pag. 1-18; VILLATA, Arbitrato e procedimenti sommari, Rivista di diritto processuale, 2013. 159 I rapporti tra arbitro e giudice. 2.1 Procedimenti diretti all’emissione di un decreto ingiuntivo. Si ipotizzi che venga emesso un decreto ingiuntivo e, in sede di opposizione, si contesti l’ incompetenza del giudice a pronunciarsi sull’esistenza della convenzione di arbitrato654. Quid iuris? È preliminare alla risoluzione del quesito, considerare che l’ eventuale presenza della clausola compromissoria non osta all’introduzione del giudizio davanti al giudice655. Infatti affinché il giudice rilevi l’esistenza della convenzione arbitrale è necessario che venga sollevata l’exceptio compromissi, la quale è a sua volta un’eccezione in senso stretto e che, in quanto tale, è riservata all’istanza di parte656. Dalla considerazione fatta è chiaro che la tutela arbitrale potrebbe diventare un ostacolo al soddisfacimento del credito, data l’esistenza del rischio che la parte sollevi l’eccezione di compromesso vanificando l’attività compiuta657. Di fatto una volta che sia stata eccepita l’esistenza del compromesso e, dopo che essa sia stata dichiarata fondata, il decreto ingiuntivo dovrà essere revocato658. In materia è rilevante la sentenza n. 410/2005 della Corte Costituzionale, in cui il supremo collegio riconosce la illegittimità dell’art. 637 c.p.c., nella 654 VILLATA, Arbitrato e procedimenti sommari, Rivista di diritto processuale, 2013. CONSOLO, Spiegazioni di diritto processuale, II, Padova 2004, 171 656 VILLATA, Arbitrato e procedimenti sommari, Rivista di diritto processuale, 2013, §2; Ai sensi dell’art. 819 ter c.p.c., la parte dovrà rilevare l’esistenza della clausola compromissoria nella comparsa di risposta tempestivamente depositata vd. supra. 657 VILLATA, Arbitrato e procedimenti sommari, Rivista di diritto processuale, 2013.§2 diversamente PUNZI, Disegno sistematico dell’arbitrato, I, Padova, 2012, 227 ss. 658 Nel senso che la clausola compromissoria non ostacolerebbe la tutela arbitrale si veda PUNZI, Disegno sistematico dell’arbitrato, vol. II, 2ª ed., Padova 2012, 226 ss. 655 160 I rapporti tra arbitro e giudice. parte in cui esso preclude al giudice di valutare ex officio la competenza per territorio derogabile659. Nel caso in esame, la Corte ha affermato che il convenuto sarebbe gravato da eccessivi oneri, quale quello di agire in termini per far valere l’incompetenza del giudice adito. Tale situazione è assimilabile, secondo la dottrina, a quella che si realizza nel caso in cui sia presente una clausola compromissoria, di conseguenza – anche in questo caso – sarà rilevabile ex officio l’esistenza del compromesso.660 659 Citando testualmente la Consulta: “L'«inconveniente fattuale», che subisce il convenuto con il rito ordinario, è di ben altro rilievo per l'ingiunto, il quale è costretto − se vuole evitare la definitiva soccombenza nel merito − a proporre opposizione davanti al giudice funzionalmente competente, arbitrariamente scelto dall'attore in monitorio. Da ciò discende che la situazione dell'ingiunto è assimilabile, più che a quella del convenuto nel rito ordinario, a quella del convenuto straniero davanti al giudice italiano che sia privo di giurisdizione: situazione, quest'ultima, disciplinata (sia dall'abrogato art. 37, comma secondo, cod. proc. civ., sia dal vigente art. 11 della legge 31 maggio 1995, n. 218) nel senso che, in caso di contumacia, il difetto di giurisdizione è rilevabile d'ufficio. Se in entrambi i casi − dell'ingiunto e del convenuto straniero − sussiste la medesima esigenza (della rilevabilità ex officio, al fine) di non imporre una onerosa costituzione in giudizio solo per far valere la violazione di norme attinenti all'individuazione del giudice (atteso il pregiudizio che, altrimenti, ne deriverebbe), sotto altro profilo la situazione dell'ingiunto è assimilabile a quella di chi è destinatario di un'istanza cautelare: e dalla disciplina del procedimento cautelare uniforme in punto di incompetenza del giudice adito ante causam (art. 669-septies, cod. proc. civ.) si ricava l'esigenza della rilevabilità d'ufficio dell'incompetenza − di qualsiasi natura − per ciò solo che esiste la possibilità (art. 669-sexies, comma secondo, cod. proc. civ.) che la misura cautelare venga concessa inaudita altera parte e che l'intimato debba subire, per contestarne la legittimità, la competenza funzionale del giudice arbitrariamente scelto dall'altra parte. Non a caso, peraltro, il procedimento monitorio prevede che il giudice provveda al rigetto della domanda d'ingiunzione solo dopo aver fatto presente alla parte istante quanto a suo giudizio osta all'emissione del decreto (e, quindi, nel pieno rispetto del principio ispiratore dell'art. 183, comma terzo, cod. proc. civ.) ed averla sollecitata a fornire elementi utili per superare quelle osservazioni: sicché non soltanto l'attore in monitorio può far valere compiutamente le sue ragioni ma anche, alla pari di quanto prevede il procedimento cautelare uniforme (art. 669-septies), il provvedimento di rigetto non pregiudica in alcun modo la riproposizione, anche davanti al medesimo ufficio giudiziario, della domanda (art. 640 cod. proc. civ.)”. 660 VILLATA, Arbitrato e procedimenti sommari, Rivista di diritto processuale, 2013, §4 161 I rapporti tra arbitro e giudice. Attualmente si ritiene che il procedimento monitorio possa essere proposto davanti all’arbitro, purché sia rispettata la disciplina dettata per la nomina dell’arbitro e all’attuazione del principio del contraddittorio661. Ne consegue che sarà ammissibile il provvedimento inaudita altera parte emesso in assenza dell’ingiunto per sua scelta consapevole662. Si deve comunque escludere, per contrasto all’art. 818 c.p.c. che, in sede di arbitrato, si possa attribuire provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo. Ciò in conseguenza del carattere potenzialmente irritrattabile del lodo663. Ad oggi, sia pure in astratto, sarebbe inammissibile un lodo provvisorio i cui effetti sarebbero destinati a essere assorbiti da un lodo definitivo; ma il suddetto l’inconveniente viene superato attribuendo agli arbitri il potere di effettuare una cognizione piena664. L’opposizione al provvedimento emesso dovrà svolgersi dinnanzi all’arbitro e in sua assenza, il provvedimento monitorio si consoliderà e sarà, conseguentemente, suscettibile anche di exequatur665. 2.2 Previsione dell’utilizzabilità ex latere partis del procedimento monitorio. È possibile che, nella clausola compromissoria, sia riconosciuta alle parti la facoltà di impiegare il procedimento di ingiunzione. Nel caso in cui tale 661 Sotto quest’ultimo profilo rileva l’astratta attuazione del principio (e la mera realizzabilità) del diritto di difesa; VILLATA, Arbitrato e procedimenti sommari, Rivista di diritto processuale, 2013, §4, vd. anche PUNZI. Disegno, op. cit., 227 ss. 662 BRUNELLI, Procedimento d’ingiunzione e arbitrato: alcune questioni vecchie e nuove, in Riv. arb. 1994, 85 ss., spec. 92. 663 VILLATA, Arbitrato e procedimenti sommari, Rivista di diritto processuale, 2013, §5; vedi anche LUISO, Istituzioni di diritto processuale civile, vol. V., La risoluzione non giurisdizionale delle controversie, Milano, 2015, CECCHELLA, L’ arbitrato, Torino, 1991, 22 ss. 664 Cfr. CECCHELLA, L’arbitrato, Torino, 1991, 22 ss.; VERDE, La convenzione, op. cit., 101 ss.; SCHIZZEROTTO, Dell’ arbitrato, Milano, 1988, 68 ss. 665 VILLATA, Arbitrato e procedimenti sommari, Rivista di diritto processuale, 2013, §5; 162 I rapporti tra arbitro e giudice. facoltà sia espressamente prevista sono ipotizzabili due schemi processuali666. Nel primo si potrebbe prevedere che il solo procedimento di ingiunzione debba essere deciso dall’autorità giudiziaria mentre, nel secondo, si potrebbe disporre che anche la fase oppositiva sia di competenza del giudice. La prima costruzione non è meritevole di adesione, dal momento che sarebbe irragionevole separare la cognizione tra presupposti per il decreto ingiuntivo (che sarebbero di competenza del giudice) e opposizione.667 Si potrebbe prevedere, quindi, che la cognizione del giudice sia incentrata sulla sola provvisoria esecutività, escludendo la fase di merito che segue all’opposizione668. In tale ipotesi non si chiarisce, però, come l’arbitro possa privare di efficacia un decreto ingiuntivo, i cui effetti promanano dalla volontà pubblica. Si deve, quindi, ritenere applicabile la seconda teoria669. Questa, come già detto, sostiene che in tali ipotesi sarà lo stesso giudice a conoscere dell’opposizione. Si è discusso se le parti possano stipulare un negozio processuale atipico con il quale selezionano il rito sommario che intendono utilizzare, assoggettando alla convenzione arbitrale solo determinate controversie. La risposta deve essere negativa poiché tali clausole comporterebbero lo svuotamento sostanziale della convenzione arbitrale, consentendo di 666 In materia si consideri che l’art. 22 del regolamento arbitrale internazionale e nazionale, consente che siano emessi provvedimenti cautelari; VILLATA, Arbitrato, op. cit., §4 ss. 667 VILLATA, ibidem; BRUNELLI, Procedimento d’ingiunzione e arbitrato: alcune questioni vecchie e nuove, nota a Cass. 29 gennaio 1993, 1142 in Riv. Arbitrato 1994, 85 cit. 668 si tratterebbe di un negozio processuale atipico, VILLATA, Arbitrato, op. ult. Cit, §4 ss.; 163 I rapporti tra arbitro e giudice. derogare al suo uso in determinate ipotesi che sono comunque relative all’oggetto della convenzione.670 Da quanto detto, emerge che non è possibile operare una selezione delle controversie da assoggettare ad arbitrato. In ogni caso, è opportuno che siano le parti a decidere se accedere alla clausola compromissoria – rinunciando al decreto ingiuntivo – oppure se non ricorrere all’arbitrato671. 2.3 L’arbitrato nei procedimenti monitori e di convalida di licenza e sfratto È possibile affermare, con sufficiente certezza, che non vi siano ostacoli che si frappongono all’ammissione dell’arbitrato nei procedimenti di convalida di sfratto oltre che in quelli monitori: in questi casi, il provvedimento emesso dagli arbitri, nel caso in cui la parte non presenti opposizione, avrà efficacia di accertamento.672 In particolare, gli arbitri potranno emettere un lodo ordinario che sarà soggetto ad exequatur da parte del tribunale. Tale disciplina si applica tanto al procedimento di sfratto quanto ai procedimenti monitori673, con l’unico limite che l’arbitro non potrà ordinare il rilascio dell’immobile in seguito a una valutazione dei motivi di opposizione ex. art. 665 c.p.c. L’ingiunto avrà il diritto di presentare opposizione e ottenere un giudizio a cognizione piena, a fronte del quale sarà emesso un lodo ordinario 670 Bergamini, Clausola compromissoria, cit., 74; Villata, , op. ult. Cit, §4 ss.; Stefano Alberto Villata, , Arbitrato op. Cit, §4 ss.; PUNZI, Disegno sistematico dell’arbitrato, I, Padova, 2012, 227 ss. 672 Ovviamente perché il procedimento sia valido si richiede il rispetto delle disposizione del codice di procedura civile e del regolamento arbitrale relative alla nomina degli arbitri e alla relativa notificazione dell’avvenuta nomina. 673 VILLATA, ibidem; BRUNELLI, Procedimento d’ingiunzione e arbitrato: alcune questioni vecchie e nuove, nota a Cass. 29 gennaio 1993, 1142 in Riv. Arbitrato 1994, 85 cit. 671 164 I rapporti tra arbitro e giudice. assoggettabile ad azione di nullità e all’omologazione del tribunale (c.d. exequatur). Nel caso in cui, invece, l’ingiunto non presenti opposizione, il successivo lodo sarà comunque impugnabile a norma dell’art. 829 c.p.c., per i motivi di cui ai nn. 1, 3, 5, 6, 7, 9 674 (ma nel caso di mancata notifica del provvedimento di nomina dell’ arbitro), oltre che per i motivi di cui ai numeri 11 e 12. 3. Arbitrato in materia di controversie di lavoro e agrarie. Lo studio dell’arbitrato nelle controversie agrarie richiede un’analisi della disciplina dettata in materia di lavoro, in quanto l’art. 47, L. 3. 5. 1982, n. 203 rinvia alle disposizioni del cap. I del titolo IV del libro II del codice civile, che disciplina appunto il rito del lavoro. 674 si badi che a norma dell’ art. 829 c.p.c. “L'impugnazione per nullità è ammessa, nonostante qualunque preventiva rinuncia, nei casi seguenti:1) se la convenzione d'arbitrato è invalida, ferma la disposizione dell'articolo 817, terzo comma;2) se gli arbitri non sono stati nominati con le forme e nei modi prescritti nei capi II e VI del presente titolo, purché la nullità sia stata dedotta nel giudizio arbitrale;3) se il lodo è stato pronunciato da chi non poteva essere nominato arbitro a norma dell'articolo 812;4) se il lodo ha pronunciato fuori dei limiti della convenzione d'arbitrato, ferma la disposizione dell'articolo 817;5) se il lodo non contiene i requisiti indicati nei numeri 5), 6) e 7) dell'articolo 823;6) se il lodo è stato pronunciato dopo la scadenza del termine stabilito, salvo il disposto dell'articolo 821;7) se nel procedimento non sono state osservate le forme prescritte dalle parti sotto espressa sanzione di nullità e la nullità non è stata sanata;8) se il lodo è contrario ad altro precedente lodo non più impugnabile o a precedente sentenza passata in giudicatotra le parti, purché tale lodo o tale sentenza sia stata prodotta nel procedimento;9) se non è stato osservato nel procedimento arbitrale il principio del contraddittorio;10) se il lodo conclude il procedimento senza decidere il merito della controversia e il merito della controversia doveva essere deciso dagli arbitri;11) se il lodo contiene disposizioni contraddittorie;12) se il lodo non ha pronunciato su alcuna delle domande ed eccezioni proposte dalle parti in conformità alla convenzione di arbitrato (…)”. Si veda VILLATA, ibidem.; BRUNELLI, Procedimento d’ingiunzione e arbitrato: alcune questioni vecchie e nuove, nota a Cass. 29 gennaio 1993, 1142 in Riv. Arbitrato 1994, 85 cit. 165 I rapporti tra arbitro e giudice. Tale rinvio comporta che i principi dell’oralità, di concentrazione e di immediatezza oltre che le preclusioni e decadenze dettate per il processo del lavoro si applichino, anche, al processo agrario. E’ opportuno, quindi, prima individuare le caratteristiche dell’arbitrato del lavoro, e subito dopo analizzare l’arbitrato in materia di controversie agrarie. 3.1. Arbitrato e controversie di lavoro. L’arbitrato del lavoro è stato modificato con l. 4 novembre 2010, n. 183, art. 31, commi 5 e 12675. La riforma, nell’intento evidente di rilanciare l’ uso dell’ istituto nella materia giuslavoristica, da un lato limita l’influenza dell’attività sindacale in materia di arbitrato e, dall’altro, riconosce la possibilità che – anche in materia di controversie di lavoro – l’arbitro si pronunci secondo equità. In seguito alle modifiche intervenute sugli articoli 412, 412 ter e 412 quater del c.p.c., è possibile asserire che caratteristica di tale forma di arbitrato è la “determinazione contrattuale” delle parti, la quale è posta alla base del procedimento arbitrale676. Merito della riforma, a parere della dottrina, è che essa ha abbattuto l’antico sistema duale677 dell’art. 5, comma 1, l. n. 533/1973, il quale richiedeva che 675 Si tratta delle “Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro” , vd. DESSÌ, L’arbitrato del lavoro, Milano, 2015, 149-168. 676 BERTOLDI, in Disegno, op. cit., 87 ss.; DESSÌ, L’arbitrato del lavoro, Milano, 2015, 149-168; 677 BERTOLDI in PUNZI, Disegno sistematico dell’arbitrato, II, Padova, 2012, 87 ss.; si veda anche BERTOLDI, L' arbitrato nelle controversie di lavoro dalla duplice riforma del 1998 alla l. 4 novembre 2010, n. 183, rivista di diritto processuale, 2011, 834-858 166 I rapporti tra arbitro e giudice. per aversi arbitrato vi fosse una fonte legale tipizzata oppure l’accordo sindacale678. È possibile asserire che, a fronte dell’intervento del collegato lavoro, l’arbitrato del lavoro è collocato tra gli altri strumenti giuslavoristici di composizione delle controversie. Proprio perché la determinazione contrattuale delle parti è a fondamento dell’arbitrato, il lodo produce effetti ex. art. 1372 c.c.679 Anche in questo caso l’ obiettivo principale della riforma è la riduzione del contenzioso sebbene la dottrina – in verità – abbia lamentato, da subito, una scarsa attenzione da parte del Legislatore al principio di certezza del diritto evidenziando che con la riforma sarebbero stati intensificati – più che risolti – i “nodi gordiani” della materia.680 Tra gli studiosi si sostiene che, tra l’altro, poca tutela sarebbe stata accordata alla posizione di debolezza del datore di lavoro. Per consentire di comprendere le remore della dottrina sulla riforma del 2010, nei paragrafi che seguono, si esaminerà il dato normativo, partendo dall’analisi degli art. 412, 412-bis e 412-ter c.p.c. 3.2 L’ inoppugnabilità del lodo: l’art. 412 c.p.c. L’art 412 c.p.c. introduce nell’ordinamento una nuova forma di arbitrato irrituale, che trae origine dall’accordo negoziale delle parti con il quale si deferisce la controversia agli arbitri. 678 Per la relativa nozione di veda, DENTI, SIMONESCHI Il nuovo processo del lavoro. Commento alla legge 11 agosto 1973, n. 533, Milano, 1974, p. 252. 679 DESSÌ, L’arbitrato del lavoro, Milano, 2015, 149-168; BERTOLDI, Disegno, op. cit., 87 ss. 680 BERTOLDI, in Disegno, op. cit., 87 ss.; CAPPONI, Le fonti degli arbitrati in materia di lavoro, Mass. Giur. Lav. 2010, 357 ss.; DESSÌ, L’arbitrato del lavoro, Mulino, 2015, 149-168; 167 I rapporti tra arbitro e giudice. L’accordo negoziale si forma dinnanzi la commissione di conciliazione e il consenso della parte all’arbitrato si forma post litem681. Dalla natura negoziale del lodo consegue la natura irrituale dell’arbitrato: quindi rientrando nella disciplina dell’art. 808-ter c.p.c. , il lodo non è esecutivo e può essere impugnato con le ordinarie azioni del processo di cognizione682. L’art. 412 c.p.c. riconosce che, in qualunque fase del tentativo di conciliazione, le parti possano trasferire il procedimento in arbitrato, “affidando alla commisione di conciliazione” la risoluzione della controversia683. Dalla circostanza che l’arbitrato si pone come “naturale prosecuzione” della fase conciliativa, quasi “senza soluzione di continuità”, si desume che l’accordo con cui le parti deferiscono agli arbitri la decisione sulla lite di lavoro sia un negozio a formazione progressiva684. Il lodo produrrà gli effetti previsti dall’ art. 1372 e dall'articolo 2113, quarto comma, del codice civile685. L’art. 2113 c.c., al quarto comma, prevede che il lodo sia inoppugnabile686, ma non in modo assoluto – ma solo relativo –, posto che l’ultimo comma 681 B BERTOLDI, in Disegno, op. cit., 87 ss.; DESSÌ, L’arbitrato del lavoro, Milano, 2015, 149-168; si veda per approfondimenti AULETTA, Le impugnazioni del lodo nel «Collegato lavoro» (L. 4 novembre 2010, n. 183), in www. judicium. it, 2011 682 vd. VALLEBONA Una buona svolta del diritto del lavoro, in Boll. Speciale, p. 907 ; 683 inoltre e parti dovranno indicare ai sensi dell’ art. 412 c.p.c.“n.1), il termine per l'emanazione del lodo, che non può comunque superare i sessanta giorni dal conferimento del mandato, spirato il quale l'incarico deve intendersi revocato e altresì ai sensi del n.2) le norme invocate dalle parti a sostegno delle loro pretese e l'eventuale richiesta di decidere secondo equità, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e dei principi regolatori della materia, anche derivanti da obblighi comunitari”, art. 412, co.1, c.p.c.. 684 BERTOLDI, in Disegno, op. cit., 87 ss.; op. cit; Ciò è desumibile anche dalla previsione dell’art. 412- quater che richiede per il perfezionamento dell’accordo il solo scambio del consenso delle parti. Inoltre ale accordo richiede la forma scritta, ma non ai fini della sua validità (cd. forma scritta ad substantiam), quanto ai fini della prova della sua esistenza (ab probationem). 685 BERTOLDI, in Disegno, op. cit., 87 ss.; DESSÌ, L’arbitrato del lavoro, Milano, 2015, 149-168; 168 I rapporti tra arbitro e giudice. dell’art. 412 c.p.c. ammette che il lodo possa essere impugnato per cause inerenti l’ invalidità nelle forme dell’art. 808-ter c.p.c.687 Secondo un orientamento dottrinale, il legislatore prevedendo l’inoppugnabilità del lodo avrebbe consentito all’arbitro di pronunciarsi anche su controversie future688. In particolare si afferma che, sebbene la controversia verta su diritti già esistenti, la decisione dell’arbitro si estenderebbe oltre le situazioni giuridiche soggettive mature, per sconfinare su diritti costituendi (e non) a processo arbitrale pendente. Tale ricostruzione non è condivisa dalla dottrina più accreditata che ritiene il lodo impugnabile qualora la pronuncia di spinga oltre l’oggetto della domanda689. Si sostiene, infatti, che “l’arbitrato continua ad essere un meccanismo eteronomo di risoluzione delle liti, diretto al riconoscimento di una sola delle pretese avanzate”690. 686 La dottrina ha a lungo discusso sulla inoppugnabilità del lodo, sul punto si vedano gli scritti di BIAVATI Il nuovo art. 808 ter c.p.c. sull’arbitrato irrituale, 1159; BOVE, ibidem; BOCCAGNA, L’arbitrato di equità. L’impugnazione del lodo, in Il contenzioso del lavoro, CINELLI, FERRARO, 2011, Torino, 142; DESSÌ, L’arbitrato del lavoro, Milano, 2015, 149-168;.; BERTOLDI, in Disegno op. cit., 87 ss.; 687 In questo caso deciderà in unico grado il tribunale in funzione di giudice del lavoro. Il tribunale competente è quello nella cui circoscrizione è fissata la sede dell'arbitrato. L’art. 412 ter c.p.c. dispone che “La conciliazione e l'arbitrato, nelle materie di cui all'articolo 409, possono essere svolti altresì presso le sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative. L’art. 412 ter, in merito al ricorso prevede che “è depositato entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del lodo. Decorso tale termine, o se le parti hanno comunque dichiarato per iscritto di accettare la decisione arbitrale, ovvero se il ricorso è stato respinto dal tribunale, il lodo è depositato nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato. Il giudice, su istanza della parte interessata, accertata la regolarità formale del lodo arbitrale, lo dichiara esecutivo con decreto” (art. 412, ult. co, c.p.c.); BERTOLDI, ibidem; BOVE, ADR nel c.d. collegato lavoro (Prime riflessioni sull’art. 31 della legge 4 novembre 2010, n. 183), in www.judicium.it, 1-26. 688 Per tutti si veda BOVE, ADR nel c.d. collegato lavoro (Prime riflessioni sull’art. 31 della legge 4 novembre 2010, n. 183), in www.judicium.it, 1-26. 689 DESSÌ, L’arbitrato del lavoro, Milano, 2015, 149-168; Qui si argomenta che ove il legislatore avesse voluto limitare l’impugnazione del lodo alla violazione delle norme inderogabili lo avrebbe fatto, BERTOLDI, ibidem. 690 DESSÌ, L’arbitrato del lavoro, Milano, 2015, 149-168; 169 I rapporti tra arbitro e giudice. Ai sensi dell’art. 412 c.p.c., ove il lodo non venga emanato entro sessanta giorni, l’incarico degli arbitri si intende revocato691. Tale statuizione dell’art. 412 c.p.c. ha destato forti perplessità in dottrina, a tal punto che in un primo momento si erano proposti temperamenti nell’ interpretazione della norma o, in alternativa, l’applicazione analogica dell’art. 821 c.p.c.692 Gli arbitri potranno decidere secondo equità, ma pur sempre nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento e dei principi regolatori vigenti in materia di lavoro. Si tratta di un’equità che non ha carattere soggettivo e richiede all’arbitro un prudente apprezzamento delle norme inderogabili che regolano la materia693. Ciò ha suscitato in dottrina discussioni circa la possibilità di una valutazione successiva sul rispetto di detti principi regolatori nel lodo694. 3.3 La clausola compromissoria. Prima dell’insorgere della lite, il lavoratore e il datore di lavoro possono stipulare la clausola compromissoria che, tuttavia, deve essere certificata, a pena di nullità, dagli organi di certificazione. Al momento della stipulazione della clausola compromissoria, il lavoratore può farsi assistere dalle associazioni sindacali e di categoria. Per ragioni politiche e sociali la risoluzione del rapporto di lavoro è stata sottratta alla competenza dell’arbitro e trasferita inderogabilmente al giudice. 691 fatta salva la possibilità, per le parti, di prevedere una proroga del termine., art. 412 c.p.c. 692 BERTOLDI, in Disegno, op. cit., 87 ss. 693 BERTOLDI, in Disegno, op. cit., 87 ss..; DESSÌ, ibidem. 694 per approfondimenti si veda BERTOLDI, Disegno, op. cit, 87 ss., spec. 87, secondo cui si tratterebbe di “esito che la novella vuole evitare”. 170 I rapporti tra arbitro e giudice. La clausola compromissoria, inoltre, non può essere stipulata durante il periodo di prova e, per la sua stipulazione, si richiede che siano decorsi almeno trenta giorni dall’assunzione. Inoltre, in sede di contrattazione collettiva, si può prevedere l’inserimento della clausola compromissoria nei contratti collettivi o individuali. La clausola compromissoria si ritiene che possa riguardare le liti che potenzialmente potrebbero insorgere tra le parti695 e, quindi, non solo le liti insorte. Alle obiezioni sollevate, secondo le quali, tale costruzione limiterebbe la facoltatività dell’inserimento della clausola, si oppone che, di fatto, la volontà del lavoratore subisce l’influenza della volontà del datore di lavoro al momento dell’inserimento della clausola compromissoria, indipendentemente dalla circostanza che la lite sia già sorta 696. Si rammenta, da ultimo, che affinché la lite possa essere devoluta ad arbitri, la controversia deve comunque vertere in materia di diritti disponibili. 3.4 Il procedimento e l’art. 412-quater c.p.c. L’art. 412-quater c.p.c., dopo aver previsto “la facoltà di ciascuna delle parti di adire l'autorità giudiziaria e di avvalersi delle procedure di conciliazione e di arbitrato previste dalla legge”, disciplina un secondo procedimento arbitrale in materia di lavoro, notevolmente differente rispetto a quello previsto dall’art. 412 c.p.c. 695 SPEZIALE, La riforma della certificazione e dell’arbitrato nel “collegato lavoro”,op. cit., 139; DESSÌ, L’arbitrato del lavoro, Milano, 2015, 149-168; BERTOLDI, in Disegno, op. cit., 87 ss. 696 SPEZIALE, La riforma della certificazione e dell’arbitrato nel “collegato lavoro”, op. cit., 139. 171 I rapporti tra arbitro e giudice. L’accordo delle parti, diversamente dall’art. 412 c.p.c., si forma ante litem, e la disposizione detta limiti rigidi, decadenze e preclusioni serrate che hanno trovato l’opposizione di parte della dottrina697. La parte ove intenda promuovere il procedimento arbitrale deve inviare all’altra un ricorso698. Il ricorso deve contenere, ai sensi dell’art. 412 c.p.c., “la nomina dell'arbitro di parte e indicare l'oggetto della domanda, le ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fonda la domanda stessa, i mezzi di prova e il valore della controversia entro il quale si intende limitare la domanda” . Inoltre l’atto introduttivo deve indicare le norme a sostegno della pretesa di parte e la eventuale volontà che l’arbitro decida secondo equità “nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e dei principi regolatori della materia, anche derivanti da obblighi comunitari”699. Il collegio si compone di un rappresentante di ciascuna delle parti e di un terzo membro. Si ritiene700 che ove le parti non abbiano nominato il loro rappresentante questi debba essere nominato nelle forme con cui viene nominato il terzo701. Secondo la dottrina gli arbitri dovrebbero accettare l’incarico nel termine previsto per il deposito della memoria del convenuto e, in ogni caso, prima del pagamento del compenso702. Dal momento della nomina del terzo la parte ricorrete ha dieci giorni per depositare la propria memoria difensiva, mentre una contro-memoria può 697 . DESSÌ, L’arbitrato del lavoro, Milano, 2015, 149-168; BERTOLDI, in Disegno, op. cit., 87 ss. 698 Il ricorso, salvo che si tratti di P.A., deve essere sottoscritto personalmente o a mezzo del rappresentante legale. 699 Art. 412 quater c.p.c. 700 BORGHESI, ibidem. 701 Ai sensi dell’art. 412 quater, co.4, il terzo viene nominato tra ra i professori universitari di materie giuridiche e gli avvocati ammessi al patrocinio davanti alla Corte di cassazione, e viene scelto di come accordo dagli arbitri di parte. In assenza la nomina potrà essere effettuata dal presidente del tribunale, nel cui circondario ha sede l’arbitrato. 702 DESSÌ, L’arbitrato del lavoro, Mulino, 2015, 149-168; 172 I rapporti tra arbitro e giudice. essere depositata nei successivi dieci giorni dalla controparte. Nei successivi trenta giorni deve essere fissata l’udienza a cura del Collegio703. Il Collegio deve successivamente esperire il tentativo di conciliazione e, nel caso in cui esso abbia successo, opera l’ art. 411 c.p.c.704 Ove la conciliazione non riesca, dopo aver esperito tutte le formalità utili per il contraddittorio, il collegio provvederà a emettere il lodo entro venti giorni decorrenti dall’udienza di discussione705. Punctum dolens della disciplina è che ciascuna parte provvederà al pagamento del proprio arbitro. Entro cinque giorni prima dell’udienza essa dovrà versare metà del compenso al presidente del collegio706. Ciò sembra essere in contrasto con il principio di imparzialità dell’arbitro707. Si contesta 708 , inoltre, che il compenso degli arbitri – pari all’ 1% del valore della controversia – sia eccessivamente esiguo e tale da indurre l’arbitro a non accettare l’incarico. 709 Parimenti la dottrina si duole che il legislatore non abbia previsto espressamente l’accettazione dell’incarico da parte dell’ arbitro, quasi come se all’arbitro non fosse concessa tale facoltà.710 A tutela del lavoratore si prevede l’istituzione di un fondo per rimborsare il prestatore di lavoro delle spese corrisposte al proprio arbitro e al presidente 703 Art. 412 quater. Art. 412 quater. 705 Art. 412 quater. 706 BERTOLDI, in Disegno, op. cit., 87 ss.; SPEZIALE, La certificazione e l’arbitrato dopo il “Collegato lavoro” (legge 4 novembre 2010, n. 183), p. 18; ZUCCONI GALLI FONSECA, ibidem; DESSÌ, L’arbitrato del lavoro, Milano, 2015, 149-168 707 ZUCCONI GALLI FONSECA, L’arbitrato nelle controversie di lavoro: bilancio e prospettive di riforma, in Riv. arb., 2008, 459. 708 SPEZIALE, La certificazione e l’arbitrato dopo il “Collegato lavoro (legge 4 novembre 2010, n. 183), cit., 18. 709 Per il presidente del collegio il compenso è pari al 2% del valore della controversia. 710 DESSÌ, L’arbitrato del lavoro, Milano, 2015, 149-168;ZUCCONI GALLI FONSECA, ibidem; BERTOLDI, in PUNZI, Disegno, op. cit., 87 ss. 704 173 I rapporti tra arbitro e giudice. e, avverso i lodo irrituale, è proponibile ricorso ex. art. 808 ter c.p.c. al tribunale che deciderà in funzione del giudice di lavoro711. Ove il ricorso non venga presentato, “il giudice, su istanza della parte interessata, accertata la regolarità formale del lodo arbitrale, lo dichiara esecutivo con decreto”712. 3.5 L’inoppugnabilità del lodo arbitrale in materia di lavoro. All’art. 2113, comma 4, c.p.c. il legislatore statuisce che il lodo in materia di lavoro è inoppugnabile. La posizione assunta dal legislatore in materia di inoppugnabilità, a parere di alcuni, sarebbe condizionata dalla natura disponibile del diritto che è oggetto della decisione degli arbitri.713 Tuttavia, tale costruzione dottrinaria non appare rispettosa del carattere irrituale del procedimento arbitrale che porta all’emanazione del lodo. E’ possibile prospettare due soluzioni conformi sia alla natura irrituale dell’arbitrato che al rinvio effettuato dall’art. 412, co. 3 c.p.c. all’art. 2113, co. 4 c.c. Un primo possibile superamento del problema, avviene considerando il rinvio all’art. 2113, co. 4 c.c. non riferibile esclusivamente al quarto comma, ma all’intero articolo 2113 quindi anche al comma 1. Dall’applicazione del primo comma della disposizione a cui si rinvia, deriverebbe la impugnabilità del lodo per inosservanza di “disposizioni 711 vd. art. 412 quater. vd. art. 412 quater. 713 Il diritto si considera disponibile sebbene sia oggetto di norme inderogabili, sul punto per approfondimenti si veda BERTOLDI, in PUNZI, Disegno, op. cit, 87 ss.; DESSÌ, L’arbitrato del lavoro, Milano , 2015, 149-168 I, 145; ZUCCONI GALLI FONSECA, L’arbitrato nelle controversie di lavoro: bilancio e prospettive di riforma, cit., 459; 712 174 I rapporti tra arbitro e giudice. inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi” (art. 2113, co.1 , c.c.).714 Secondo un’altra ricostruzione, il rinvio al quarto comma dell’art. 2113 c.c. impedirebbe l’applicazione degli ulteriori commi, senza precludere, tuttavia, l’impugnazione del provvedimento che può avvenire nelle forme e con i limiti ivi previsti715. Per esigenze di completezza è bene fare quantomeno menzione, in questa sede, di una terza forma di arbitrato in materia di lavoro, introdotta dall’art. 12 della L. 183/2010. Si tratta dell’arbitrato che si svolge presso le camere arbitrali regolate dagli organi di certificazione che dovranno integrare, con separato provvedimento, la disciplina relativa a questa terza forma di arbitrato. 3.6 L’ammissibilità del procedimento arbitrale in materia agraria. Le ragioni. In materia di contratti agrari diverse disposizioni di legge ammettono la risoluzione extra-giudiziale delle controversie716. Tuttavia l’ammissibilità del procedimento arbitrale 717 in materia agraria è stata a lungo discussa in dottrina718. 714 BERTOLDI, in PUNZI, Disegno, op. cit., 89 ss.; DESSÌ, L’arbitrato del lavoro, Milano, 2015, 149-168 715 BERTOLDI in PUNZI, Disegno, op. cit., 90 ss.; ZUCCONI GALLI FONSECA, L’arbitrato nelle controversie di lavoro: bilancio e prospettive di riforma, cit., 459; DESSÌ, ibidem. 716 Il riferimento è: all’art. 45, l. 203/1982 che attribuisce efficacia a soluzioni transattive ove le parti siano eventualmente assistite dalle associazioni di categoria; all’ art. 46 della stessa legge che ammette il tentativo di conciliazione stragiudiziale presso l’Ispettorato provinciale dell’agricoltura. 717 Si fa qui riferimento ad ipotesi di arbitrato relativo ai contratti agrari, poiché nelle altre ipotesi l’arbitrato è ammesso ex lege, a titolo esemplificativo si richiama l’art. 2 della l. 580/1993 che consente alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di costituire commissioni arbitrali per la risoluzione di controversie tra imprese, e tra queste ultime, i consumatori cfr. ALPA, VIGORITI, Arbitrato, op. cit., 1315 ss.; 175 I rapporti tra arbitro e giudice. Infatti, tanto la competenza esclusiva delle sezioni specializzate agrarie, quanto l’inderogabilità della normativa hanno diviso gli studiosi circa l’ammissibilità dell’arbitrato in questa materia. Si consideri che a norma dell’art. 9 della legge 14. 2. 90, n. 29, tutte le controversie potenziali in materia agricola sono di competenza delle sole sezioni specializzate agrarie, le quali devono applicare la relativa legislazione (che quindi è inderogabile)719. Pur essendo tale normativa sicuramente inderogabile, si è avuto un suo superamento tanto che, la sua inderogabilità, è stata considerata non atta a escludere la via arbitrale720. Come dimostrato, infatti, l’unico limite preclusivo alla via arbitrale è la indisponibilità del diritto a nulla rilevando la inderogabilità della disciplina. L’arbitrato sarà, quindi, ammissibile alla sola condizione che il diritto oggetto della controversia sia disponibile721. La dottrina ha, pertanto, ammesso l’arbitrato nelle controversie agrarie e ha ritenuto valida la clausola compromissoria inserita nel contratto agrario722. 718 tra molti, TAMPONI, L’arbitrato in agricoltura, Riv. Dir. Agr., 1999, I, 487 ss; OLIVIERI, Prime riflessioni sulle disposizioni processuali della legge 3 maggio 1982, n. 203 (sui contratti agrari), Foro it., 1982, V, c . 177 ss., ; ANDRIOLI, L’arbitrato nelle controversie agrarie, nota a Cass.21 maggio 1959, n. 1523, in riv. dir. processuale, 1960, 680; GERMANÒ, Manuale di diritto agrario, Torino, 2010, 429 ss., ; 719 Art. 9 della legge 14.2.90, n. 29 720 Il tema dell’inderogabilià della normativa è argomentato in particolare in materia societaria dove si è posto il problema con particolare gravità, per approfondimenti vd. RENNA, Compromettibilità in tema di impugnazione di delibere assembleari di società, in giur. it. 2007, 1445; GERMANÒ, Manuale di diritto agrario, Torino, 2010, 429 ss.; TAMPONI, L’arbitrato in agricoltura, Riv. Dir. Agr., 1999, I, 487 ss. 721 GERMANÒ, ibidem. 722 La legittimità dell’inserimento della clausola compromissoria in materia agraria si è argomentato ex. art. 45, l. 3.5.1982, n. 203, a norma del quale In ogni caso le organizzazioni professionali agricole possono stipulare accordi collettivi in materia di contratti agrari cfr. ALPA, VIGORITI: Arbitrato, op. cit., 429 ss.; Per commenti a tale COSTATO, GERMANÒ, ROOK BASILE, Trattato di diritto agrario, I, Torino, 2011, 844 ss. 176 I rapporti tra arbitro e giudice. D’altronde non vi sono norme in materia agraria che escludono il diritto delle parti di rinunciare ad adire il giudice, infatti si ammettono queste a transigere un diritto, o a non appellare la sentenza 723 . Tale disponibilità in capo alle parti si evince anche dalla L. 203/1982 con la quale si prevede la facoltà dei contendenti di rinunciare – se assistite dalle proprie associazioni di categoria – all’applicazione di norme che, a rigore, sarebbero vincolanti724. L’inderogabilità della normativa in materia agraria rileverebbe al momento della decisione poiché, posta la tassatività della disciplina legale, l’arbitro dovrebbe decidere in forza di essa725. Tuttavia si è detto (ut supra) che le parti ex art. 45, l. 203/1982, possono derogare a disposizioni cogenti726. Pertanto, potrebbe accadere che, in presenza della deroga delle parti, gli arbitri non applichino la disciplina dettata ad hoc dal Legislatore, che sarebbero ex lege obbligati ad applicare727. In conclusione728, l’arbitrato si ritiene ammissibile per tutte le controversie agrarie vertenti in materia di diritti disponibili, nonostante la normativa sia inderogabile729. 723 ALPA, VIGORITI, L’arbitrato, op. cit. 1320 ss. GERMANÒ, Manuale di diritto agrario, Torino, 2010, 429 ss.; ALPA, VIGORITI, Arbitrato, op. cit., 1320 ss. 725 ALPA, VIGORITI, ibidem. 726 Art. 45, l. 203/1982, 727 ALPA, VIGORITI, Arbitrato, op. cit., 1320 ss.; CECCHELLA, ibidem e GERMANÒ, ROOK, BASILE, Trattato, op. cit., 844 ss.; 728 Per tutti GERMANÒ, Manuale di diritto agrario, Torino, 2010, 429 ss., e per approfondimenti sui giudizi di equità vd. FESTI, L’arbitrato e equità, 2006, 141; ALPA, VIGORITI, Arbitrato, op. cit., 1320 ss. 729 Si rammenta che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, il 3 marzo 2006 sono stati istituite la Camera arbitrale nazionale – presso cui risolvere le controversie di valore da 20.000 euro – e il Comitato di conciliazione – a cui sono devolute obbligatoriamente tutte le controversie fino a 20.000 euro –. Questi organi hanno la competenza a conoscere e decidere circa la validità, l’efficacia, l’interpretazione e l’esecuzione dell’attività di competenza AGEA. Si veda GERMANÒ, Manuale, op. cit., 430. 724 177 I rapporti tra arbitro e giudice. Gli arbitri sarebbero vincolati ad applicare la disciplina, proprio perché inderogabile. De facto, tuttavia, si ammette che gli arbitri possano anche disapplicare la disciplina legale e, in presenza di accordo in tal senso delle parti, decidere secondo equità (il cui fondamento legale si rinviene nell’art. 45 della legge 203/1982)730. 3.7 Tipologia di rito. l’applicazione del rito del lavoro. Alle controversie in materia agraria si applica il rito del lavoro. In forza dell’art. 806 c.p.c. le controversie di lavoro, e conseguentemente quelle agrarie, possono essere assoggettate ad arbitrato solo nei casi previsti dalle legge o dai contratti collettivi di lavoro731. La via arbitrale, sulla base del disposto dell’art 409, n. 2, c.p.c., viene preclusa per le controversie in materia di affitto a coltivatore diretto, di mezzadria e di colonia, salvo che vi sia diversa previsione di legge o di accordo collettivo732. Tale ultima disposizione, da un lato è derogabile dalle organizzazioni coinvolte mediante contratto collettivo e, dall’altro, viene interpretata restrittivamente e si ritiene, quindi, inoperante per gli altri contratti con oggetto agrario733. 730 In ultimo appare utile sottolineare la possibilità per gli imprenditori agricoli, in caso di controversie relative a crediti nei confronti della P.A., di ricorrere alla Camera Arbitrale. La camera dovrà certificare che la lite sarà risolta entro 180 giorni. 731 Art. 806 c.p.c 732 Art. 409 c.p.c.; L’assimilazione al rito del lavoro è dettata dalla circostanza che le controversie in materia di affitto a coltivatore diretto mezzadria, colonia e avevano a fondamento un rapporto di parasubordinazione, ALPA, VIGORITI, Arbitrato, op. cit., 1120 ss. 733 ALPA, VIGORITI, ibidem; GERMANÒ, Manuale, op. cit., 430 ss. 178 I rapporti tra arbitro e giudice. È quindi ammissibile, in deroga, agli art. 9 e 11 rispettivamente delle leggi 29/1990 e 150/2011 734 e in applicazione dell’art. 45 della L. 203/1982, l’inserimento di una clausola arbitrale nei contratti agrari735. L’ammissibilità dell’arbitrato in materia di affitto a coltivatore diretto può essere argomentata mediante un rinvio per analogia alle norme in materia di affitto a conduttore capitalista736. Per ragioni storiche737, quest’ultimo non viene inserito nell’art. 409 c.p.c. e, quindi, di conseguenza, non incorre neanche nel divieto di arbitrato previsto in tale articolo. Tuttavia è evidente che, nell’attuale contesto sociale, le fattispecie dell’affitto a conduttore diretto e capitalista sono speculari essendo caduta l’impostazione che qualificava il primo come prestazione di lavoro parasubordinato. Alla luce di quanto precede, quindi, nell’attuale momento storico non sarebbe giustificata una disciplina differenziata738. 3.8 Il trasferimento in arbitrato nelle controversie agrarie. Come già esaminato le controversie agrarie rientrano nella disciplina del rito del lavoro ex. art 409 c.p.c. Si tratta di una inequivoca scelta legislativa che accomuna il rito del lavoro a quello delle controversie agrarie. 734 CASADEI, GERMANO ( a cura), Dopo il Convegno fiorentino sull’art. 45 della L. n. 203/1982. Gli accordi collettivi, Firenze, 1992. Atti di convengno; ALPA, VIGORITI, Arbitrato, 1120 ss. 735 COSTATO, GERMANÒ, ROOK BASILE, Trattato, op. cit., 844 ss. 736 MAGNO, Diritto agrario del lavoro, 1982, 172; ALPA, VIGORITI, Arbitrato, op. cit. 1120 ss. 737 Al tempo, si riteneva che il solo affitto a conduttore capitalista fosse estraneo alla logica della parasubordinazione. 738 Cfr. ALPA, VIGORITI, Arbitrato, 1120 ss. 179 I rapporti tra arbitro e giudice. Un problema che si è posto in dottrina è se sussista “l’ idoneità dell’art. 1, d.l. n. 132/2014, a derogare non solo al rito del lavoro” ma anche alla competenza delle sezioni agrarie739. Il quesito trae origine dalla inderogabilità della normativa, dall’esistenza di procedimenti pregiudiziali e stragiudiziali e, da ultimo, dalla speciale composizione delle sezioni agrarie, in cui accanto ai giudici vi sono due esperti in materia agraria. Innanzitutto occorre chiarire che si prevede che non possano essere assoggettate al trasferimento in arbitrato le controversie “vertenti in materia di lavoro” e quindi il cui oggetto sostanziale ( e non processuale) rientri nella materia lavoristica740. La disposizione, essendo riferita al solo oggetto sostanziale del giudizio, non può essere applicata alla materia agraria che, infatti, è equiparata al rito del lavoro solo per il profilo processuale e non anche sostanziale741. Diversamente, si potrebbe affermare che rinviandosi alla disciplina dell’art 409 c.p.c., sarebbe precluso alle controversie agrarie l’accesso all’istituto del trasferimento in arbitrato e, tale preclusione, sarebbe aggravata dalla normativa dettata dalla L. 29/1990 e dal successivo Dlgs. 150/2011 che impedirebbe di assoggettare le controversie agrarie all’arbitrato742. Tuttavia, come detto (vd. supra), si ritiene sussistente la compromettibilità della controversia facendo leva sul carattere generico della formula dell’art. 739 TAMPONI, «Degiurisdizionalizzazione» e controversie agrarie, in la Nuova giurisprudenza civile commentata, 2014, 309-316. 740 Si veda nota precedente. 741 NAPPI, Tutela giurisdizionale e contratti agrari, Milano, 324; TAMPONI, «Degiurisdizionalizzazione» e controversie agrarie, in la Nuova giurisprudenza civile commentata, 2014, 309-316 742 ALPA, VIGORITI, Arbitrato, op. cit. 1220 ss.; TAMPONI, «Degiurisdizionalizzazione» e controversie agrarie, in la Nuova giurisprudenza civile commentata, 2014, 309-316. 180 I rapporti tra arbitro e giudice. 45 della L. 203/1982, che consentirebbe di derogare anche a norme processuali743. In aggiunta, si consideri che il rinvio operato dall’art. 45 si ritiene non essere materiale (cioè riferibile a norme già entrate in vigore), bensì dinamico (ovvero applicabile a norme ancora da emanarsi)744. Da tale constatazione oltre che dall’ intricato insieme di norme è possibile dimostrare logicamente, prima l’ammissibilità dell’arbitrato in materia agraria (come fatto nel paragrafo che precede), poi la trasferibilità in arbitrato745. Allo stato attuale, inoltre, poiché l’art. 1 dlgs. 132/2014, ammette che le controversie in materia di lavoro siano assoggettate alla translatio e, posto che il rito agrario è assimilato a quello del lavoro, si può agevolmente concludere nel senso che anche le controversie in materia agraria siano soggette al trasferimento in arbitrato746. Non costituirebbe un ostacolo al trasferimento in arbitrato, la presenza nelle sezioni agrarie di due componenti esperti, posto che è facoltà delle parti scegliere l’arbitro che ritengono più competente747. Alla luce delle considerazioni di cui sopra si può sostenere fondatamente l’ammissibilità del trasferimento in arbitrato della controversia agraria. Tale affermazione può essere avvalorata considerando che le parti non derogano (come per l’introduzione del giudizio arbitrale) a norme 743 ALPA, VIGORITI, ibidem; TAMPONI, «Degiurisdizionalizzazione» e controversie agrarie, in la Nuova giurisprudenza civile commentata, 2014, 309-316. 744 Per tale nozione vd. PAGANO, Introduzione alla legistica. L’arte di preparare le leggi, 2004, 156; TAMPONI, «Degiurisdizionalizzazione» e controversie agrarie, in la Nuova giurisprudenza civile commentata, 2014, 309-316. 745 TAMPONI, «Degiurisdizionalizzazione» e controversie agrarie, in la Nuova giurisprudenza civile commentata, 2014, 309-316. 746 Tuttavia, affinché la translatio avvenga si richiede l’istanza congiunta delle parti, una previsione di legge e, soprattutto, una valutazione delle sezioni specializzate agrarie. TAMPONI, «Degiurisdizionalizzazione» e controversie agrarie, in la Nuova giurisprudenza civile commentata, 2014, 309-316. 747 TAMPONI, «Degiurisdizionalizzazione» e controversie agrarie, in la Nuova giurisprudenza civile commentata, 2014, 309-316. 181 I rapporti tra arbitro e giudice. processuali, ma semplicemente richiedono l’applicazione di una regola processuale, appunto il trasferimento in arbitrato748. Poiché il lodo ha gli stessi effetti della sentenza, non appare dubbio che nel procedimento arbitrale dovranno trovare applicazione le stesse regole del processo agrario, quali a titolo meramente esemplificativo: la rivalutazione dei canoni che sono scaduti, decorrente dal momento in cui viene proposta istanza per il giudizio di morosità.749, Infine, poiché nelle sezioni agrarie sono presenti componenti esperti, si potrebbero introdurre presupposti ulteriori e “speciali” rispetto a quelli ordinariamente richiesti per ricoprire la carica di arbitro750. 4. Arbitrato bancario e finanziario. L’art. 128-bis del Dlgs. 385/1993 (di seguito, per comodità di scrittura, TUB) disciplina la risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia bancaria e finanziaria. Gli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie, ai sensi dell’art. 128-bis, co, 2 TUB, devono assicurare “la rapidità, l’economicità della soluzione delle controversie e l’effettività della tutela”.751 Tra gli “strumenti alternativi” rientra l’arbitro c.d. “bancario e finanziario”, che dovrà garantire il difficile equilibrio tra l’effettività della tutela e la 748 TAMPONI, «Degiurisdizionalizzazione» e controversie agrarie, in la Nuova giurisprudenza civile commentata, 2014, 309-316. 749 LUISO, Istituzioni di diritto processuale civile, op. cit.; 217 ss.; ALPA, VIGORITI, Arbitrato, op. Cit., 1120 ss.; PUNZI, Disegno, op. cit., 361 ss.; IZZO, La convenzione, op. cit., 185 ss.; TAMPONI, «Degiurisdizionalizzazione» e controversie agrarie, in la Nuova giurisprudenza civile commentata, 2014, 309-316. 750 D’altronde il dlgs. 132/2014. co. 5 bis, prevede che il Ministro di Giustizia detti i criteri per valutare la competenza degli arbitri in relazione alla materia che è oggetto della controversia in corso tra le parti si veda anche TAMPONI, ibidem. 751 art. 128 bis, co, 2 TUB. 182 I rapporti tra arbitro e giudice. rapidità ed economicità del procedimento volto alla soluzione delle controversie752. Tale procedimento, a bene veder non sarà obbligatorio per il cliente753, che potrà comunque ricorrere all’autorità giudiziaria 754 oltre che a ciascuno degli strumenti alternativi, senza poter rinunciare a tale diritto755. Proprio la non vincolatività del lodo per il cliente, insieme alla carenza di efficacia esecutiva del lodo (data l’ assenza di previsioni sull’ exequatur giudiziale), oltre che la struttura stabile dell’ organo che è chiamato a pronunciarsi e l’infungibilità tra l’ arbitro bancario e finanziario e il giudice, hanno indotto la dottrina maggioritaria ad escludere che l’istituto in esame non costituisca un’ ipotesi di arbitrato strictu senso756. L’ Arbitro bancario e finanziario ( per semplicità di seguito A.B.F.) potrà essere attivato solo a iniziativa del cliente, ove alla controversia debba conseguire l’accertamento di diritti, obblighi, facoltà che non superino la soglia di 100.000 euro (art. 2 delib. CICR n. 275/2008)757. Sono in ogni caso esclusi dalla delibazione dell’organo decidente i danni che non siano conseguenza immediata e diretta dell’attività dell’intermediario e che, comunque non siano inerenti ai rapporti bancari 752 CAGGIANO, L’ arbitro bancario finanziario, esempio virtuoso di degiurisdizionalizzazione, Nuova giurisprudenza civile commentata (La), 2015, n. 7/8, 439; art. 128 bis, co.2, TUB. 753 Ai sensi della delibera del CICR, 275/2008, con cliente “si intende il soggetto che ha o ha avuto con un intermediario un rapporto contrattuale avente ad oggetto la prestazione di servizi bancari e finanziari”. 754 Ilaria Amelia Caggiano, L’ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO, ESEMPIO VIRTUOSO DI DEGIURISDIZIONALIZZAZIONE, Nuova giurisprudenza civile commentata (La), 2015, n. 7/8, CEDAM, parte II, p. 439 seconda la quale si è pertanto “lontani” dal tradizionale istituto arbitrale. 755 Da ciò dipende il carattere procedura di tipo decisorio/aggiudicativo della procedura; CAGGIANO, L’ arbitro bancario finanziario, esempio virtuoso di degiurisdizionalizzazione, Nuova giurisprudenza civile commentata (La), 2015, n. 7/8, 439; 756 LUCATTINI, Modelli di giustizia per i mercati, Milano, 2013, 184. 757 GUIZZI, L’Arbitro Bancario Finanziario nell’ambito dei sistemi di ADR: brevi note intorno al valore delle decisioni dell’ABF, in Società, 2011, 1216 ss 183 I rapporti tra arbitro e giudice. e/o finanziari del contratto o dei contratti collegati (art. 2, co.5 CICR 275/2008)758. Secondo un orientamento dottrinale, l’ A.B.F. sarebbe idoneo a produrre una soluzione vincolante per le parti, in quanto la pronuncia del collegio avrebbe portata sostitutiva dell’accordo delle parti.759 Altro orientamento dottrinale ha invece negato al lodo emesso in materia bancaria e finanziaria – per le sue caratteristiche intrinseche – la efficacia vincolante che esso, in genere, ha per le parti.760 In questa sede si aderisce a questa seconda ricostruzione, sottolineando come, quindi, l’ A.B.F. diverga dal modello al quale pure si tenta di assimilarlo, cioè l’arbitrato irrituale di cui all’art. 808-ter c.p.c., come si tenterà di dimostrare meglio qui di seguito. 4.1 Organizzazione dell’A.B.F. e relativo procedimento. L’arbitro bancario e finanziario si compone di una segreteria tecnica e di un organo deliberante. La funzione di segreteria tecnica è svolta direttamente dalla Banca d’Italia, che esercita attività ausiliarie a quelle dell’organo decidente. A sua volta l’organo decidente, a cui – come suggerisce la denominazione – si imputa una funzione decisoria, è composto da tre collegi, ognuno dei quali è costituito da cinque membri. 758 art. 2, co.5 CICR 275/2008. Corte cost., ord. 21.7.2011, n. 218, in Corr. giur., 2011, 1652 ss.; e Ruperto, L’«Arbitro bancario finanziario», in Banca, borsa, tit. cred., 2010, I, 321 ss.; CAGGIANO, L’ arbitro bancario finanziario, esempio virtuoso di degiurisdizionalizzazione, Nuova giurisprudenza civile commentata (La), 2015, n. 7/8, 439. 760 CAGGIANO, L’arbitro op. cit., 439 ss. e RUPERTO, L’«Arbitro bancario finanziario», in Banca, borsa, tit. cred., 2010, I, 321 ss.; PETRELLA, L’arbitrato bancario finanziario, in AA.VV., Disegno sistematico dell’arbitrato, a cura di C. Punzi, 2a ed., 3° vol., Padova, 2012, 287 ss. 759 184 I rapporti tra arbitro e giudice. Tutti i membri vengono nominati con provvedimento della Banca d’Italia, che sceglie la maggioranza degli esponenti del collegio, ovvero il presidente e due membri. Nell’ipotesi in cui sorga una controversia, da intendersi ai sensi dell’art. 1 della delibera del CICR come “una contestazione relativa a operazioni e servizi bancari e finanziari, con l'esclusione di quelli non assoggettati al titolo VI del TUB ai sensi dell'articolo 23, comma 4, decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”, il cliente potrà ricorrere alla procedura di arbitrato761 Come detto (vedi supra) il collegio potrà pronunciarsi fino a euro 100.000, e tale limite opererà anche nel caso di un accertamento incidentale, nonostante sia sussistente uno stretto vincolo di pregiudizialitàdipendenza762. Il procedimento si attiva con ricorso presentato direttamente dal cliente oppure da un soggetto munito di procura o, infine, da un’ associazione di categoria. Il ricorso può essere esperito alla condizione che non siano già decorsi dodici mesi dal reclamo.763. Anche a seguito della pronuncia, rimarrà salva la facoltà della parte di ricorrere all’autorità giudiziaria o agli altri sistemi disposti dall’ordinamento. Il reclamo costituisce una condizione di procedibilità 764 insieme al contributo di 20 euro che dovrà essere versato alla Banca d’Italia, in ogni 761 come detto su sua scelta discrezionale; articolo 23, comma 4, decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; PETRELLA, L’arbitrato bancario finanziario, in AA.VV., Disegno sistematico dell’arbitrato, a cura di C. Punzi, 2a ed., 3° vol., Padova, 2012, 287 ss 762 Il collegio potrà invece imporre l’adempimento pro quota per un’obbligazione di valore superiore vd. Cfr. Cass. 22 gennaio 2010, n. 1201; Cass., sez. un., 28 no- vembre 2007, n. 24657, vd. AULETTA, Arbitro bancario finanziario e «sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie», Le società, 2011, I, 83- 91; RUPERTO, L’«Arbitro bancario finanziario», in Banca, borsa, tit. cred., 2010, I, 321 ss.; CAGGIANO, L’arbitro bancario e finanziario, op. cit., 439 ss. 763 consistente in un modulo che con allegati del cliente e documentazione dell’intermediario deve essere spedito alla banca d’Italia 185 I rapporti tra arbitro e giudice. caso deve essere data tempestiva comunicazione del ricorso all’intermediario765. Il ricorso va proposto al collegio presso cui il cliente ha sede o la residenza e, comunque, può essere presentato presso ogni filiale della Banca d’ Italia che provvederà a “inviarlo al collegio competente” 766 Gli intermediari – entro e non oltre il termine di trenta giorni dal momento i cui giungono a conoscenza del ricorso – devono inviare le loro controdeduzioni agli appositi organismi associativi – istituiti dalla Banca d’ Italia – che li inoltreranno alla segreteria tecnica.767 Il collegio si pronuncia, a maggioranza, nel termine di sessanta giorni, decorrente dal momento in cui sono state depositate le controdeduzioni dell’intermediario oppure esse avrebbero dovuto essere depositate768. Il termine potrà essere sospeso, anche più volte, nel caso in cui sia necessario acquisire elementi dalle parti ed entro trenta giorni dalla pronuncia dovrà essere depositata la motivazione della decisione.769. L’istruttoria è prerogativa delle Segreteria tecnica, mentre la decisione spetterà al collegio regolarmente costituito (cioè alla presenza dei suoi cinque membri): nel caso di accoglimento del ricorso, l’intermediario esegue la decisione nel termine di trenta giorni e, comunque, quello previsto nella decisione stessa770. 764 AULETTA, Arbitro bancario finanziario e «sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie», Le società, 2011, I, 83- 91; vd. PETRELLA, L’arbitrato bancario finanziario, in AA.VV., Disegno sistematico dell’arbitrato, a cura di C. Punzi, 2a ed., 3° vol., Padova, 2012, 287 ss. 765 Le spese dell’intero procedimento saranno sostenute dalla Banca d’Italia; . TAORMINA, L’Arbitro Bancario Finanziario (un altro episodio de “I nuovi mostri”), in Corr. giur., 2011, 1021 ss.; 766 art. 5, co. 2 della del. 275/2008 CICR 767 Si tratta degli organismi associativi istituiti ai sensi dell’art. 3, co.2. nel caso in cui non vi si aderisca, invece, il ricorso potrà direttamente essere inviato alla segreteria tecnica. Il termine potrà essere sospeso, anche più volte, nel caso in cui sia necessario acquisire elementi dalle parti 768 Art. 6 deliberazione 29 luglio 2008 n. 275, CICR, 769 Art. 6 deliberazione 29 luglio 2008 n. 275, CICR, 770 Art. 6, co. 6, deliberazione 29 luglio 2008 n. 275. 186 I rapporti tra arbitro e giudice. Il procedimento potrà essere soggetto a interruzione o estinzione. L’interruzione opera nel caso in cui sia in corso il tentativo di conciliazione e, ove non riesca si proporrà un nuovo ricorso senza che sia necessario un nuovo reclamo771. L’estinzione opera, invece, nel caso in cui sia proposto ricorso all’autorità giudiziaria e si sia esaurito l’interesse del ricorrente alla pronuncia. Nel caso in cui l’intermediario sia inadempiente o non collabori ai fini dell’esecuzione della decisione, opera un meccanismo di pubblicità negativa che sarà effettuato da parte della Segreteria tecnica. 4.2 L’efficacia della statuizione dell’A.B.F. Sull’efficacia della decisione dell’ A.B.F., si è pronunciata la stessa Banca d’ Italia nella decisione del 26 ottobre 2010, nella quale si legge che resta salva la facoltà delle parti di ricorrere all’autorità giudiziaria o “ad ogni altro mezzo previsto dall’ordinamento”, in quanto la decisione emessa dall’ Arbitro non incide sulle situazioni giuridiche soggettive delle parti772. Da tale ultima constatazione si desume che la decisione non è assimilabile al lodo rituale e, quindi indirettamente, non è comparabile alla sentenza. D’altronde la Consulta nel 2011, con sentenza 218, nega che l’arbitro bancario e finanziario sia legittimato a sollevare presso sé questione di legittimità costituzionale, così distinguendolo dall’arbitro di diritto processuale di tipo rituale773. 771 Art. 6, co. 4, deliberazione 29 luglio 2008 n. 275. decisione del 26 ottobre 2010, Banca d’ Italia. 773 Infatti con sentenza 376/2001 la Corte Cost. aveva riconosciuto che, nell’arbitrato rituale, l’arbitro fosse legittimato a sollevare questione di legittimità costituzionale; così assimilando tale figura a quella del giudice. Per opinione diversa su veda si il provvedimento 6 luglio 2013 dell’ A.B.F. Napoli, che aveva ricondotto all’ A.B.F. funzione “autenticamente decisoria” e, all’ arbitro bancario un ruolo analoga a quella dell’arbitro. 772 187 I rapporti tra arbitro e giudice. Secondo un orientamento dottrinale, pertanto, il cliente non sarebbe legittimato a far valere l’inadempimento dinnanzi all’autorità giudiziaria o all’arbitro774. A parere di altri, invece, nulla preclude il ricorso all’art. 702-bis c.p.c., perché requisito per il procedimento monitorio si richiederebbe solo che la decisione venga emessa a fronte del contraddittorio delle parti775. Tale seconda ricostruzione è opinabile poiché mal si comprende come possa essere soggetto a procedimento monitorio un provvedimento che comunque non è atto a incidere sulla situazione giuridica soggettiva delle parti tuttavia, al vulnus che si crea in conseguenza della carenza di efficacia esecutiva del provvedimento, soccorrerebbe il rapporto di vigilanza che, ex. art. 5 T.U., intercorre tra la Banca d’ Italia e l’ intermediario776. Infatti a fronte del ricorso la Banca d’ Italia – in quanto autorità di vigilanza – dovrà aprire un procedimento777 nei confronti dell’intermediario778 (a cui seguirà, se del caso, l’irrogazione di una sanzione) e in cui la decisione dell’ 774 RUPERTO, L’ arbitro, op. cit., 332 ss. G. COSTANTINO, La istituzione dell’«Arbitrato Bancario Finanziario», in F. AULETTA, G.P. CALIFANO, G. DELLA PIETRA, N. RASCIO (a cura di), Sull’arbitrato. Studi offerti a Giovanni Verde, Napoli, 2010, 301; CAPRIGLIONE, La giustizia nei rapporti bancari e finanziari. La prospettiva dell’ADR, in Banca, borsa, tit. di credito, I, p. 261 ss.; CAPOBIANCO, Mediazione obbligatoria e Arbitro Bancario Finanziario, in judicium.it; BRUSCHETTA, Le controversie bancarie e finanziarie, in Contratti, 2010, p. 422 ss.; AULETTA, Arbitro bancario finanziario e «sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie», cit., p. 87 ss.; COSTANTINO, La istituzione dell’«Arbitrato Bancario Finanziario», in F. AULETTA, G.P. CALIFANO, G. DELLA PIETRA, N. RASCIO (a cura di), Sull’arbitrato. Studi offerti a Giovanni Verde, Napoli, 2010, p. , 301; 776 PETRELLA, L’arbitrato bancario finanziario, in AA.VV., Disegno sistematico dell’arbitrato, a cura di C. Punzi, 2a ed., 3° vol., Padova, 2012, 287 ss.304. 777 CERULLI IRELLI, Lineamenti del diritto amministrativo,2008, 302 ss. 778 Secondo PETRELLA, L’arbitrato bancario finanziario, in AA.VV., Disegno sistematico dell’arbitrato, a cura di C. Punzi, 2a ed., 3° vol., Padova, 2012, 287 ss., l’apertura del procedimento consentirebbe di attribuire all’arbitrato bancario e finanziario una funzione indirettamente satisfattiva. 775 188 I rapporti tra arbitro e giudice. A.B.F. costituisce un atto interno rilevante al pari di un parere sui rapporti tra l’intermediario e il cliente.779 La Banca d’ Italia, potrà sanzionare l’intermediario per la mancata conformazione all’art. 128-bis T.U.780 4.3 La facoltà del ricorso al T.A.R. per l’annullamento della decisione. L’art. 133, let. L, Dlgs. 104/2010 (di seguito c.p.a.), ammette la possibilità di ricorrere al T.A.R. per ottenere l’annullamento della decisione dell’A.B.F., ove essa risulti essere affetta da vizi781. Il tribunale amministrativo vanta in queste ipotesi giurisdizione esclusiva ex. art. 133, let. l, e potrà annullare l’atto e, se del caso, accordare il risarcimento in forma specifica sussistendo i presupposti previsti dall'articolo 2058 del codice civile (art. 30 c.p.a.) Ciò appare rilevante soprattutto nel caso della pubblicità negativa a cui segue la cd. shame culture, ovvero il “timore reputazionale” dell’ intermediario 782. 779 AULETTA, Arbitro bancario finanziario e «sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie», cit., p. 87 ss.; G. COSTANTINO, La istituzione dell’«Arbitrato Bancario Finanziario», in F. AULETTA, G.P. CALIFANO, G. DELLA PIETRA, N. RASCIO (a cura di), Sull’arbitrato. Studi offerti a Giovanni Verde, Napoli, 2010, p. , 301; 780 Vd. PETRELLA, L’arbitrato bancario finanziario, in AA.VV., Disegno sistematico dell’arbitrato, a cura di C. Punzi, 2a ed., 3° vol., Padova, 2012, 287 ss..; RUPERTO, ibidem; COSTANTINO, La istituzione dell’«Arbitrato Bancario Finanziario», in F. AULETTA, G.P. CALIFANO, G. DELLA PIETRA, N. RASCIO (a cura di), Sull’arbitrato. Studi offerti a Giovanni Verde, Napoli, 2010, p. , 301. In aggiunta si sottolinea che l’esito del procedimento in esame sarà pubblicato sul sito internet della Banca d’Italia e su due quotidiani a diffusione nazionale. Tale pubblicazione, se avente come esito l’accertamento della responsabilità dell’intermediario, comporta una pubblicità negativa per il controllato che, per il rischio di perdere la sua clientela, dovrebbe indurlo ad adempiere alla decisione dell’A.B.F. 781 art. 30 c.p.c.; Sul tema PETRELLA, L’arbitrato bancario finanziario, in AA.VV., Disegno sistematico dell’arbitrato, a cura di C. Punzi, 2a ed., 3° vol., Padova, 2012, 287 ss. 189 I rapporti tra arbitro e giudice. La domanda di risarcimento del danno, dovrà essere avanzata nel corso del procedimento e, in ogni caso, non oltre centoventi giorni dal passaggio in giudicato della sentenza. La dottrina esclude qualunque forma di impugnazione sulla statuizione del provvedimento dell’ A.B.F. poiché, non essendo idoneo ad incidere sulle situazioni giuridiche soggettive, esso non ha portata decisoria. Da ciò consegue, appunto, inoppugnabilità. Tuttavia nel suo itinere il procedimento potrà essere interrotto o estinto mediante il ricorso ad altri strumenti previsti dall’ordinamento giuridico, quale il ricordo all’autorità giudiziaria. 5. L’arbitrato del consumatore. La materia dell’arbitrato in materia di consumo ha subito una notevole modifica in tempi recenti783. Il decreto 6 agosto 2015, n. 130, infatti, interviene sul dlgs. 206/2006, modificandone l’art. 141 cod. cons. e introducendo gli articoli con numerazione crescente 141 bis-141decies cod. cons. L’art. 141 cod. cons., come modificato, prevede che le parti possano attivare meccanismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie “anche in via telematica”784. Il secondo comma dello stesso articolo dispone che il Ministro dello sviluppo economico emani, con decreto non regolamentare, disposizioni ai 782 PETRELLA, L’arbitrato bancario finanziario, in AA.VV., Disegno sistematico dell’arbitrato, a cura di C. Punzi, 2a ed., 3° vol., Padova, 2012, 287 ss..; CONSOLO, STELLA, Il ruolo prognostico – deflattivo, irriducibile a quello dell’arbitro, del nuovo ABF, “scrutatore” di torti e ragioni nelle liti in materia bancaria, in Corriere giur., 2011, p. 1653 ss.; 783 Si veda Il Decreto legislativo, 06 agosto 2015 n. 130, pubblicato in G.U. il 19 agosto 2015. 784 Art. 141 Cod. cons. 190 I rapporti tra arbitro e giudice. fini della formazione dell’elenco degli organi di composizione extragiudiziale delle controversie785. Detti organi si devono conformare alle direttive “98/257/CE della Commissione del 30 marzo 1998, riguardante i principi applicabili agli organi responsabili per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo, e della raccomandazione 2001/310/CE della Commissione, del 4 aprile 2001, concernente i principi applicabili agli organi extragiudiziali che partecipano alla risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo”786. Il nominativo degli organi – nominati in conformità alla procedura prescritta del terzo comma – dovranno essere comunicati alla Commissione Europea. Nei successivi adempimenti si assicurerà il rispetto della risoluzione del Consiglio dell’Unione europea del 25 maggio 2000, 2000/C 155/01, “relativa ad una rete comunitaria di organi nazionali per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo”787. Il quarto comma dell’art. 141 cod. cons., ponendo fine alle dispute giurisprudenziali e dottrinali, precisa che “non sono vessatorie le clausole inserite nei contratti dei consumatori aventi ad oggetto il ricorso ad organi che si conformano alle disposizioni di cui al presente articolo”788. Pertanto, ove vengano rispettate le modalità di nomina disciplinate dai primi tre commi del presente articolo, il legislatore sancisce la non vessatorietà della clausola789. Rimane invariata la previsione del comma quinto a norma del quale il consumatore può in ogni caso adire il giudice competente, indipendentemente da quale sia stato l’esito della procedura extragiudiziale. 785 Art. 141, co.2, cod. cons. Art, 141, co.2 787 Art. 141 cod. cons. 788 Art. 141, co. 4, Cod. Cons. 789 Art. 141, co. 4, cod. cons 786 191 I rapporti tra arbitro e giudice. Le liti tra consumatori e professionisti dovranno comportare il minimo costo a carico del consumatore790. A norma dell’art. 141-quater il procedimento deve essere ispirato al principio del contraddittorio, dovendo le parti avere la possibilità “entro un periodo di tempo ragionevole di esprimere la loro opinione, di ottenere dall'organismo ADR le argomentazioni, le prove, i documenti e i fatti presentati dall'altra parte” salvo che la parte abbai richiesto che i documenti restino riservati791. Alle parti deve essere comunicato l’esito della procedura su un supporto durevole o per iscritto e, le stesse, hanno diritto di essere informate della possibilità di non essere assistite da un consulente legale. In ogni caso, il legislatore dispone che la parte debba essere informata della facoltà di rinunciare al procedimento in ogni momento e della circostanza che “la partecipazione alla procedura non preclude la possibilità di chiedere un risarcimento attraverso un normale procedimento giudiziario”.792 L’art. 141-quater, let. b), n.1 riconosce, altresì, che le parti possano decidere se “accettare o seguire la soluzione proposta o meno”793. Infine meritano di essere esaminati in questa sede gli effetti della domanda sulla prescrizione e sulla decadenza. Il regime dei due istituti è differenziato. In merito alla prescrizione si ha che la domanda di accesso alle A.D.R. – tra cui rientra l’arbitrato –produce, dalla sua data, gli stessi effetti che ha la domanda giudiziale sulla prescrizione. Diversamente – a partire dal momento della proposizione della domanda – la decadenza sarà interrotta una sola volta. 790 Art, 141quater, comma 3, lettera c), cod. cons. Art. 141 quater, cod cons. 792 Tale facoltà è negata al professionista nel caso in cui questi abbia l’obbligo di aderire alle A.D.R. art. 141 quater, let. b), n. 2 793 art. 141 quater, let. b), n.1 791 192 I rapporti tra arbitro e giudice. Nel caso in cui la procedura vada a buon fine, nulla questio. Il problema si pone ove la procedura fallisca. In questo caso, quindi, il legislatore expressis verbis chiarisce che la prescrizione e la decadenza decorrano nuovamente dal momento della comunicazione (con forme legali) alle parti della mancata definizione della controversia. 5.1 L’arbitrato nei contratti del consumatore. Le procedure giudiziarie in materia di consumo spesso si rivelano particolarmente onerose e sconvenienti anche in termini di tempo, data la durata del processo ordinario. Proprio per questo diventa importante individuare un strumento alternativo, quale l’arbitrato. Tale ultimo sistema sarebbe a vantaggio non solo del consumatore ma anche delle piccole e medie imprese, che potrebbero così evitare i costi delle lungaggini giudiziarie794. In concreto tale costruzione si scontra, però, con lo squilibrio sostanziale tipico dei rapporti intercorrenti tra professionista e consumatore. Il consumatore, infatti, potrebbe essere indotto dal professionista a sottoscrivere una clausola arbitrale per sé svantaggiosa e che potrebbe impedire, de facto, l’accesso alla giustizia (garantito dall’art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti Umani)795. Di seguito si esamineranno rispettivamente: le teorie sulla vessatorietà della clausola compromissoria in materia arbitrale, i limiti all’inserimento della 794 PUNZI, Disegno sistematico dell’ arbitrato, Padova, 2012, 379 ss.; ALPA, Le clausole arbitrali nei contratti del consumatore, in riv. Arb. 2006, 623; ALPA, VIGORITI, Arbitrato, op. cit., 738 ss. 795 PUNZI, Disegno sistematico dell’ arbitrato, Padova, 2012, 379 ss. 193 I rapporti tra arbitro e giudice. clausola compromissoria nei contratti dei consumatori e infine la devolvibilità in arbitrato della class action ex. art. 140 bis cod. cons., 5.2 La vessatorietà della clausola compromissoria nei contratti del consumatore: posizione della dottrina. L’art. 1341 c.c. dopo aver previsto al primo comma che le condizione generali di contatto hanno effetto nei confronti del contraente che le abbia conosciute o che avrebbe dovuto conoscerle impiegando l’ordinaria diligenza, prosegue disponendo che non hanno effetto – ove non siano state approvate per iscritto – le clausole compromissorie o le condizioni contrattuali che comportino deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria796. L’art. 1469 bis cod. cons., d’altro canto, fornisce la definizione di clausola vessatoria, disponendo che “si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto o per effetto di”, ex multis, “sancire a carico del consumatore (...) deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria”797. Tale disciplina normativa ha indotto la dottrina a diverse costruzioni: sono state definite vessatorie (i) le solo clausole compromissorie per arbitrato irrituale, (ii) tutte le clausole compromissorie, indipendentemente dal tipo di arbitrato, (iii) solo quelle clausole che, sulla base dell’indagine effettuata sulla questio facti, sono apparse comportare un eccessivo squilibrio di diritti e obblighi, e salvo che non siano state frutto di una trattativa individuale798. 796 ALPA, Le clausole arbitrali nei contratti del consumatore, in riv. arb. 2006, 623; CONSOLO, DE CRISTOFARO, Clausole abusive e processo, Corriere giur., 1997, 468.; ALPA, VIGORITI, Arbitrato, op. cit., 738 ss.; IRTI, Compromesso e clausola compromissoria nella nuova legge sull’ arbitrato, in riv. arb., 654 ss. 797 1469 bis cod. cons. 798 ALPA, Le clausole arbitrali nei contratti del consumatore, in riv. arb. 2006, 623; ALPA, VIGORITI, Arbitrato, op. cit., 738 ss. 194 I rapporti tra arbitro e giudice. La prima teoria si fonda sulla perdurante diversità di trattamento tra arbitrato rituale e irrituale, in particolare il secondo non sarebbe conforme ai principi comunitari della direttiva 93/13 perché non disciplinato da norme giuridiche799. La seconda costruzione si fonda su un dato fattuale, ovvero la debolezza del consumatore. La signoria contrattuale del professionista contro l’interesse del consumatore, sarebbe confermata anche a livello processuale ove si consentisse di derogare alla competenza dell’autorità giudiziaria800. La terza ricostruzione alla quale qui si intende aderire 801 , si fonda sulla provata constatazione che il legislatore comunitario intende favorire la celerità e l’efficienza della risoluzione delle controversie tra professionista e consumatore, sicché si deve valutare in funzione del caso concreto l’effettivo squilibrio di cui la clausola è il risultato. 5.3 La devoluzione in arbitri della class action ex. art. 140-bis cod. cons. L’art. 140 bis dlgs. 206/2005, riconosce che possono essere esperite nella forma di class action tutte le azioni aventi ad oggetto diritti individuali o interessi legittimi omogenei, e che abbiano la finalità di condannare il professionista al risarcimento dei danni e/o alle restituzioni802. L’art. 140 bis, co.2, cod. cons. prescrive che possano essere tutelate mediante l’azione di classe: (i) “ i diritti contrattuali di una pluralità di consumatori e utenti che versano nei confronti di una stessa impresa in situazione omogenea, 799 CONSOLO, DE CRISTOFARO, Clausole abusive e processo, Corriere giur., 1997, 468. 800 DE NOVA, Le clausole compromissorie, 1996, 26. 801 ALPA, le Clausole arbitrali nei contratti del consumatore, in riv. arb. 2006, 623. 802 ART. 140 bis, co. 2, cod. cons. 195 I rapporti tra arbitro e giudice. inclusi i diritti relativi a contratti stipulati ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile803; (i) i diritti omogenei spettanti ai consumatori finali di un determinato prodotto o servizio nei confronti del relativo produttore, anche a prescindere da un diretto rapporto contrattuale804; (ii) i diritti omogenei al ristoro del pregiudizio derivante agli stessi consumatori e utenti da pratiche commerciali scorrette o da comportamenti anticoncorrenziali”805. Il dibattito che si è acceso in dottrina, verteva sulla possibilità che i diritti di cui sopra, potessero essere effettivamente tutelati mediante decisione arbitrale. Si consideri che, nella prassi, la clausola arbitrale viene inserita nei contratti per adesione, dando origine a clausole vessatorie, cioè a clausole che – malgrado la buona fede – determinano ingenti “squilibri di diritti e obblighi” a vantaggio del professionista.806 In ogni caso l’ordinamento italiano ammette ad oggi deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria nei rapporti tra professionista e consumatore, a condizione che ne siano consapevoli i consumatori e purché il procedimento arbitrale sia rispettoso dei principi minimi che il sistema italiano riconosce a livello processuale807. Tali clausole, saranno improduttive di effetti – anche nel caso in cui rispettino la disciplina legale – ove realizzino uno squilibrio a sfavore del consumatore. Poiché l’azione potrà essere attivata anche dal singolo consumatore in qualità di rappresentante della classe di consumatori, ne consegue che 803 art. 140 bis, co. 2, cod. cons. art. 140 bis, co. 2, cod. cons.. 805 art. 140 bis cod. cons. 806 art. 35 cod. cons 807 ALPA, VIGORITI, Arbitrato, op. cit., 738-739 ss. 804 196 I rapporti tra arbitro e giudice. l’azione esperibile presenta carattere disponibile. Infatti, se il singolo consumatore può agire in nome di tutti, è chiaro che il diritto oggetto della controversia deve avere carattere dispositivo: da ciò ne consegue che il consumatore può disporre del suo diritto ex ante, sottoscrivendo la convenzione arbitrale, senza che a ciò si frapponga come un limite la competenza ratione materiae808. In assenza di una disciplina normativa che regoli il procedimento consumeristico davanti all’arbitro, sarà necessario interpretare rigorosamente il settore di applicazione della clausola con cui si deferisce il potere all’arbitro e, soprattutto, considerare la plurisoggettività insita nella azione di classe809. Uno dei problemi principali che sorge dall’arbitrabilità della controversia consiste nella modalità di nomina dell’arbitro. Considerato che questa forma di arbitrato diverge da quello semplicemente plurisoggettivo si ritiene che, se si tratta di arbitrato unico, l’arbitro debba essere nominato dalla parte e, contestualmente, dalla controparte, mentre in caso contrario gli arbitri verranno nominati dalle parti separatamente810. A questa fase seguono le eventuali adesioni delle altre parti, che devono avvenire in un termine non superiore a 120 giorni decorrente dalla scadenza delle formalità pubblicitarie come disciplinate dal secondo comma dell’ articolo 140 bis cod. cons.. Tale adesione comporta che il componente, appartenente alla classe, accetti tanto l’arbitrato quanto l’arbitro nominato dalla parte811. Il problema che a questo punto occorre affrontare consiste nel considerare se sia necessario l’intervento del p.m. ai sensi dell’art. 240 bis, co.5, cod. cons. e, in caso affermativo, quali siano le modalità con le quali debba 808 ALPA, VIGORITI, Arbitrato, op. cit., 738 ss. plurisoggettività che d’altronde consente di distinguerla sia dal processo tra due parti che litisconsortile; ALPA, VIGORITI, Arbitrato, 738 ss. 810 ALPA, VIGORITI, Arbitrato, op. cit., 738 ss. 811 ALPA, VIGORITI, Arbitrato, op. cit., 738 ss. 809 197 I rapporti tra arbitro e giudice. concretarsi l’intervento dell’autorità requirente e le conseguenze che comporta il suo subingresso nel processo812. Innanzitutto si denota come in questa ipotesi, non operi l’automatismo per il quale l’intervento del p.m. comporta che il diritto sia indisponibile, poiché tale uguaglianza opera solo qualora l’intervento del p.m. sia obbligatorio813, mentre in questo caso esso è meramente facoltativo814. È risolto così il primo ostacolo sulla compromettibilità, che potrebbe essere conseguenza dell’intervento del p.m.. Altro limite è dato dalla ragione per cui interviene il p.m., cioè acquisire notitiae criminis e, quindi, informazioni utili per stabilire se ricorrano estremi penali nell’azione del professionista815. In realtà tale limite ha natura eventuale poichè ben potrebbe l’arbitro conoscere dell’azione e decidere preliminarmente la sua ammissibilità se, a fronte della citazione, l’autorità in questione decida di non intervenire816. Ultimo dubbio si insinua proprio sulla legittimità dell’arbitro a pronunciarsi sull’ammissibilità dell’azione817. In verità, anche in questo caso il giudizio dell’arbitro è ammissibile, sempre che non sia intervenuto il p.m. poiché – ove l’autorità requirente fosse intervenuta – sarebbe necessario sottoporre al giudice il giudizio di ammissibilità818. 812 ALPA, VIGORITI, Arbitrato, op. cit., 738 ss. LUISO, Istituzioni di diritto processuale civile, vol. V, La risoluzione non giurisdizionale delle controversie, Milano, 2015, 814 ALPA, VIGORITI, Arbitrato, op. cit., 738 ss. 815 ALPA, VIGORITI, Arbitrato, op. cit., 738 ss. 816 ALPA, VIGORITI, Arbitrato, op. cit., 738 ss. 817 ALPA, VIGORITI, Arbitrato, op. cit., 738 ss. 818 ALPA, VIGORITI, Arbitrato, op. cit., 738 ss. 813 198 I rapporti tra arbitro e giudice. 5.4 I limiti di derivazione comunitaria in materia di abusività della clausola compromissoria. L’ammissibilità dell’arbitrato in materia di consumo diviene oggetto di interesse, innanzitutto a livello comunitario, nel caso Mostaza819. A fronte della controversia sorta tra una compagnia telefonica e una consumatrice spagnola – la quale non aveva eccepito nei termini la nullità della clausola compromissoria, essendosi invece difesa nel merito – la Corte spagnola si pone il problema della conformità o meno al diritto comunitario della previsione che precludeva alla Corte di rilevare ex officio la nullità della relativa clausola. La Corte, dopo aver constato che effettivamente il giudice del rinvio aveva qualificato come abusiva la clausola 820 , dichiara la contrarietà alla normativa comunitaria di una norma che imponga una preclusione di tal genere. Una normativa che impedisca al giudice di rilevare ex officio la nullità della clausola abusiva si pone in contrasto con la normativa comunitaria in quanto non tiene conto della posizione di debolezza del consumatore al momento della conclusione del contratto. D’altronde, argomenta la Corte, laddove la normativa comunitaria dispone imperativamente nel senso della non vincolatività delle clausole abusive del consumatore, accorda implicitamente al giudice il potere di valutare – e rilevare, eventualmente – l’abusività della clausola821. 819 C. giust. CE 26.10.2006 C-168/05, in riv. arb., 2006, 672 ss. con nota D’Alessandro; ALPA, VIGORITI, Arbitrato, op. cit., 738 ss.; MARENGO, Clausola compromissoria e contratti del consumatore, in Riv. Arb., 2006, 73 ss. 820 giudizio che è riservato, prosegue la corte, al giudice nazionale che deve compire una valutazione fondata sulle norme interne MARENGO, Clausola compromissoria e contratti del consumatore, in Riv. Arb., 2006, 73 ss. 821 La Grande sezione della Corte di giustizia nella causa 137/ 2008, riconosce in aggiunta il potere del giudice di disporre “misure istruttorie”. In questo caso la corte interviene sui principi di ordine processuale e, in particolare, il principio dispositivo delle prove, 199 I rapporti tra arbitro e giudice. 6. L’arbitrato e la P.A.: rapporti tra autonomia contrattuale e autorità. L’art. 12 del codice del processo amministrativo – che assorbe l’art. 6, comma 2, l. 205/2000 – sancisce il principio per cui le controversie (i) vertenti in materia di diritti soggettivi e (ii) aventi ad oggetto le materie devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo, possono essere risolte ricorrendo all’arbitrato rituale di diritto di cui all’art. 806 ss. c.p.c.822 La disposizione non si limita a riprodurre il testo dell’art. 6, co.2, l. 205/2000, ma ha portata innovativa, poichè sembrerebbe ammettere il procedimento arbitrale anche per il periodo precedente alla sua entrata in vigore823. Infatti, configurandosi come una norma di diritto sostanziale (nella specie contrattuale) piuttosto che di diritto processuale, si applica la disciplina sulla successione temporale dei contratti824. È bene specificare, tuttavia, che con il d.l. n. 248/2007 è stato previsto il divieto per la P.A. di inserire clausole arbitrali nei contratti aventi ad oggetto lavoro, servizi e forniture, tale disposizione è destinata a trovare applicazione nelle ipotesi di procedure arbitrali non a evidenza pubblica o di contratti, e nei casi in cui la stazione appaltante abbia la facoltà di declinare la scelta arbitrale825. attribuendo poteri peculiari al giudice del rinvio. In foro.it, 2009, IV, 489, con nota di PALMIERI; MARENGO, Clausola compromissoria e contratti del consumatore, in Riv. Arb., 2006, 73 ss. 822 Si veda la nota che precede. 823 art. 12 c.p.a. 824 POLINARI, L’arbitrato nel diritto amministrativo, in PUNZI, 503 ss.; ALPA, VIGORITI, Arbitrato, op. cit., 1200 ss. 825 POLINARI, L’arbitrato nel diritto amministrativo, in PUNZI, 503 ss.; VERDE, Nuove riflessioni su arbitrato e pubblica amministrazione, in Aa.Vv., Studi in onore di Carmine Punzi, II, Torino, 2008, 694 ss.; ALPA, VIGORITI, Arbitrato, cit., 1200 ss. 200 I rapporti tra arbitro e giudice. 6.1 Arbitrabilità delle controversie. In generale si può affermare che la materia pubblicistica è, per sua natura, espressione della pubblica autorità, quindi la relativa giurisdizione – a rigor di logica – dovrebbe essere a riservata alla stessa autorità pubblica, salvo espressa autorizzazione di legge in senso contrario826. Ne deriva che per stabilire se sia ammissibile l’arbitrato in questa materia e, in caso di risposta affermativa, quale sia il tipo di arbitrato ammissibile, occorre interrogarsi sulla natura della situazione giuridica controversa ovvero sulla causa petendi. Generalmente tanto il diritto pubblico, quanto l’interesse legittimo del privato, si consideravano situazioni indisponibili non assoggettabili ad arbitrato827. Diversamente le controversie di diritto privato coinvolgenti la P.A., si facevano rientrare nell’ambito dell’arbitrabilità828. A chiarire i rapporti tra arbitrato e giurisdizione, esercitata in materia amministrativa, interviene la Corte Costituzionale con la sentenza n. 204/2004. A fronte della stessa si considerano validi gli arbitrati solo se successivi al 2005 (in sostanza dall’emanazione dell’art. 6 l. T.A.R.) e se aventi ad oggetto diritti disponibili. Il problema reale, ad esito della sentenza, sta nella qualificazione delle situazioni giuridiche soggettive disponibili e nella eventuale possibilità di 826 vd. nota ult. Cit. POLINARI, L’arbitrato nel diritto amministrativo, op. cit., 503 ss.; VERDE, Nuove riflessioni, cit., 694 ss..; 828 VERDE, Nuove riflessioni su arbitrato e pubblica amministrazione, in A.a.V.v. Studi in onore di Carmine Punzi, II, Torino, 2008, 694 ss.; POLINARI, L’ arbitrato nel diritto amministrativo, in PUNZI, 503 ss. 828 POLINARI, L’arbitrato nel diritto amministrativo, in PUNZI, 503 ss.; VERDE L’arbitrato e la giurisdizione ordinaria, in Aa.Vv., Diritto dell’ Arbitrato, Verde (a cura di), Torino, 2005, 37; LINGUITI, PLUCHINO, Arbitrato e pubblica amministrazione: diritti soggettivi e poteri autoritativi, in Rass. Avv. Stato, 2004, p.1355 ss. 827 201 I rapporti tra arbitro e giudice. assoggettare ad arbitrato diritti indisponibili in presenza di una disposizione di legge829. Il quesito circa l’ammissibilità dell’arbitrato in materia di situazioni giuridiche indisponibili da parte del privato, viene risolto in giurisprudenza mediante un’interpretazione letterale dell’art. 12 c.p.a. che rinvia all’art. 806 c.p.c. che, a sua volta, richiede la disponibilità del diritto come presupposto dell’arbitrato830. La giurisprudenza ne fa conseguire che, la disponibilità del diritto ai sensi del rinvio che l’art. 12 c.p.a. fa all’art. 806 c.p.c., è un presupposto anche dell’arbitrato della P.A.831 Con tale interpretazione della disposizione viene precluso alle parti l’accesso alla via arbitrale in tutte quelle ipotesi in cui la P.A. interviene come autorità, essendo in dette ipotesi il diritto indisponibile e irrinunciabile832. 6.2 Segue. Arbitrabilità delle controversie in cui la P.A. agisce come privato. In dottrina si ritiene ammissibile l’arbitrato qualora esso verta su diritti soggettivi disponibili e tali diritti siano sorti in presenza di un rapporto in cui la P.A sia portatrice di interessi di diritto privato; si argomenta, al 829 POLINARI, L’arbitrato nel diritto amministrativo, PUNZI, 503 ss.; sul tema anche ALPA, VIGORITI, Arbitrato, cit., 1200 ss. GIANNINI, Istituzioni di diritto amministrativo, Milano, 2000, p. 270; SCHIZZEROTTO, Dell’ Arbitrato, Milano, 1988, 64 ss. 830 Art. 12 c.p.a. 831 . POLINARI, L’arbitrato nel diritto amministrativo, in PUNZI, 503 ss.; ALPA, VIGORITI, Arbitrato, op. cit., 1200 ss. 832 sul tema anche GASPARINI, CASARI, in Aa.Vv, L’arbitrato. Profili sostanziali, coordinata da ALPA, Torino, 1999, p.1019 ss. ; DELSIGNORE, La compromettibilità in arbitrato nel diritto amministrativo, Milano, 2007, pp. 207, 211 ss.; PUNZI, Disegno, op. cit. 503 ss. 202 I rapporti tra arbitro e giudice. riguardo, che se tali diritti sono transigibili essi, parimenti, devono essere arbitrabili833. In generale mentre nella sua pronuncia la Corte costituzionale ammette l’arbitrato in materia di diritti soggettivi solo ove essi non siano assoggettati alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, invece il dlgs. 104/2010 sembra, al suo art. 12, consentire la devoluzione in arbitrato anche delle controversie riguardanti diritti soggettivi di competenza esclusiva del giudice amministrativo834. Ne consegue che possono essere oggetto di arbitrato tutte le controversie vertenti su diritti soggettivi rimanendone escluse quelle aventi ad oggetto interessi legittimi835. Contro l’ammissibilità dell’arbitrato irrituale nelle controversie di diritto amministrativo si è orientata la Corte di Cassazione la quale, con la sentenza n. 8987/2009, ha escluso l’applicabilità dell’arbitrato rituale nelle ipotesi in cui è parte una pubblica amministrazione836. Infine è bene rammentare che saranno devolvibili in arbitrato tutte quelle controversie in cui il privato ha subito un danno a fronte di un’attività materiale della P.A., ciò in quanto tali controversie sono assoggettate alla jurisdictio del giudice ordinario e di conseguenza saranno devolvibili in arbitrato837. 833 PUNZI, Disegno op. cit., 503 ss.; ALPA, VIGORITI, Arbitrato, op. cit., 1200 ss. POLINARI, Disegno, op. cit., 503 ss.; DI MARTINO, Arbitrato e Pubblica Amministrazione: brevi cenni sulla problematica inerente la compromettibilità delle controversie in cui è parte una pubblica amministrazione, in Riv. Trim. appalti, 2001, p. 126. 835 Tutto ciò è riferibile al solo arbitrato rituale, seppure non manchi chi – riferendosi all’assimilabilità tra arbitrato rituale e libero – ha ritenuto di poter estendere tale disciplina anche all’arbitrato irrituale 836 Cass. Civ. sent. 8987/2009; PUNZI, Disegno, op. cit., 503 ss.; CAIA, Gli arbitrati e la giurisdizione del giudice amministrativo, in Giornale dir. Amm. 2002, p. 948.; ALPA, VIGORITI, Arbitrato, op. cit., 1200 ss. 837 PUNZI, Disegno, op cit. 503 ss.; LA GROTTERIA, Profili dell’ arbitrato nel diritto amministrativo, in Dir. Proc. Amm. 2007, p. 732 ss. 834 203 I rapporti tra arbitro e giudice. 6.3 L’assoggettabilità ad arbitrato della cd. pregiudiziale amministrativa. Un problema rilevante consiste nell’arbitrabilità delle controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Con il codice del processo amministrativo, infatti, il legislatore individua una serie di materie devolute al giudice amministrativo in via esclusiva, sicché sorge il problema di stabilire quali, tra queste materie, sia anche assoggettabile ad arbitrato. Come detto sopra, il d.lgs 104/2010 all’art. 12 ammettendo l’arbitrato nel diritto amministrativo fa riferimento in generale alla giurisdizione del giudice amministrativo, senza distinguere la disciplina in funzione dell’esclusività della stessa838. Tale argomento letterale dovrebbe far propendere per l’arbitrabilità di tutte le controversie di diritto amministrativo839. Ugualmente continua a porsi il problema dell’ammissibilità dell’arbitrato in materia di interessi legittimi. L’interesse legittimo si definisce come una posizione di vantaggio che è attribuita ad un soggetto dall’ordinamento giuridico e che si sostanzia nel potere dell’individuo di assoggettare ad un controllo l’attività che la P.A. pone in essere in relazione a un bene fonte di utilità per il privato840. In verità ben si comprende come l’interesse legittimo rientri nell’alea della disponibilità e, conseguentemente, dell’arbitrabilità. Ciò in quanto il privato ben può rinunciare a un interesse legittimo, ovvero alla sua posizione di vantaggio, senza che ciò leda l’interesse pubblico.841 . 838 Art. 12 c.p.c. PUNZI, Disegno, op. cit, 503 ss.; secondo cui leggendo la disposizione relativa alla giurisdizione esclusiva (art. 133 c.p.c.) si dovrebbe, di volta in volta, effettuare una distinzione in ragione della disponibilità del diritto. 840 CASETTA, Manuale di diritto amministrativo, Milano, 2011p. 325 ss. 841 SCOCA, La capacità della pubblica amministrazione di compromettere in arbitri, in Arbitrato e Pubblica Amministrazione, Milano, 1991, 106 ss. 839 204 I rapporti tra arbitro e giudice. Tuttavia, essendo l’interesse legittimo coessenziale al potere amministrativo, si pone il problema di stabilire volta per volta sia la disponibilità dell’interesse legittimo per il privato sia la disponibilità del potere amministrativo.842 Alcuni hanno ipotizzato che l’incompromettibililità del rapporto tra interesse legittimo e potere amministrativo sarebbe derivata dall’ art. 6 della L. 205/2000843. Si è argomentato che la disposizione consentirebbe testualmente la compromettibilità dei soli diritti soggettivi, tuttavia tale interpretazione non è condivisibile. D’altronde acuta dottrina ha riconosciuto come il riferimento letterale ai diritti soggettivi non sia preclusivo all’ arbitrabilità anche delle controversie aventi ad oggetto interessi legittimi844. Anche l’art. 806 c.p.c. pare ammettere l’arbitrato nelle controversie che hanno ad oggetto interessi legittimi poiché pone come unico limite alla compromettibilità della controversia, la disponibilità del diritto.845 Non costituisce un ostacolo all’ammissione dell’arbitrato il vincolo che grava sulla P.A. di perseguire l’interesse pubblico, posto che esso può essere raggiunto anche mediante la risoluzione della lite ad un arbitro. Ne consegue che è compito rimesso alla P.A. valutare se l’interesse pubblico può essere realizzato mediante la risoluzione della lite in via arbitrale846. La devoluzione in arbitri della controversia non comporta che la P.A. si spogli del potere di valutare l’interesse pubblico, ma solo riservi a un terzo 842 PUNZI, Disegno, op. cit, 503 ss.; ZITO, La compromettibilità per arbitri con la pubblica amministrazione dopo la legge 205/2000: problemi e prospettive, in Dir. Amm., 2001, p. 342 ss.; PUNZI, Disegno, op. cit, 503 ss.;.; CAPACCIOLI, L’arbitrato nel diritto amministrativo. Le fonti, I, Padova, 1973, 3 ss. 844 PUNZI, Disegno, op. cit, 503 ss. 845 PUNZI, Disegno, op. cit, 503 ss.; CAIA, Gli arbitrati e la giurisdizione del giudice amministrativo, cit., 950 ss. 846 PUNZI, ibidem; CAIA, Gli arbitrati e la giurisdizione del giudice amministrativo, in Giornale dir. Amm. 2002, p. 948.; 843 205 I rapporti tra arbitro e giudice. – l’arbitro – di valutare la situazione di fatto da cui origina la controversia.847 Poiché tale valutazione è rimessa alla P.A., essa può legittimamente deferirla a un terzo. 6.4 Arbitrato della P.A.: le modalità di stipulazione della convenzione di arbitrato. Se l’interesse pubblico non rileva ai fini della compromettibilità della controversia esso è, invece, determinante al momento della stipulazione del patto compromissorio. Al momento della stipulazione del patto, infatti, la P.A. deve valutare l’interesse pubblico dal momento che si spoglia del potere dei decidere autoritativamente. Ciò influisce sulle regole che sarebbero applicabili al procedimento. Proprio in quanto esso sarebbe in astratto risolvibile mediante l’esercizio del potere autoritativo della P.A., dovranno trovare applicazione le regole che disciplinano quel potere e, in particolare, l’art. 11 della l. 241/1990. Si considera, quindi, giusta causa del recesso esercitato dalla P.A. la sopravvenienza di un interesse pubblico contrastante con la compromettibilità in arbitri della controversia848. Ne consegue, altresì, una deroga all’art. 817 c.p.c. a norma del quale gli arbitri decidono anche in ordine alle contestazioni sulla validità, efficacia, ampiezza della convenzione arbitrali849. 847 CONSOLO, Sul “campo” dissodato della compromettibilità per arbitri, cit., 250 ss.; VERDE, Nuove riflessioni su arbitrato e pubblica amministrazione, in Scritti Punzi, vol. II, Torino 2008, 699. 848 PUNZI, Disegno, op. cit, 503 ss.; CONSOLO, Sul “campo” dissodato della compromettibilità per arbitri, cit., 250 ss.; VERDE, Nuove riflessioni su arbitrato e pubblica amministrazione, in Scritti Punzi, vol. II, Torino 2008, 699. 206 I rapporti tra arbitro e giudice. Tali controversie, in forza dell’art. 11 della L. 241/1990, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. La prevalenza del dettato dell’art. 11 della L. 241/1990 deriva dall’applicazione del principio generale in forza del quale lex specialis, derogat generali. Dall’adozione dell’arbitrato il privato potrebbe trarre un indebito vantaggio consistente nell’inoperatività del termine perentorio di decadenza previsto nell’ordinamento ai fini dell’impugnazione dell’atto amministrativo. Ciò, tuttavia, viene giustificato sottolineando come il fondamento della clausola compromissoria sia il consenso delle parti e che, in questo caso, è la P.A. a acconsentire a un’impugnazione da parte del privato che altrimenti sarebbe tardiva e inammissibile850. In definitiva si può concordare con la definizione prospettata dalla dottrina secondo la quale il patto compromissorio costituisce un accordo procedimentale di secondo grado poiché esso avrebbe come fine proprio la revoca del provvedimento amministrativo, subordinatamente alla condizione della sua illegittimità851. 849 RUFFINI, in Aa.Vv Riforma del diritto arbitrale, sub. Art. 817, p.1308.; VERDE, Nuove riflessioni su arbitrato e pubblica amministrazione, in Scritti Punzi, vol. II, Torino 2008, 699; CONSOLO, Sul “campo” dissodato della compromettibilità per arbitri, cit., 250 ss.; 850 . A conferma di ciò basti considerare che il provvedimento dell’ arbitro per il privato e la P.A. rappresenta la realizzazione dell’interesse pubblico; PUNZI, Disegno, op. cit., 503 ss.; GASPARINI CESARI, Arbitrato e controversie amministrative, in Aa.Vv., L’arbitrato. Profili sostanziali, ALPA (a cura di), Torino 1999, 1010. 851 LA TORRE, L’arbitrato nel diritto amministrativo, in Riv. dir. pubb. 1935, I, 340 ss. ; GASPARINI CESARI, Arbitrato e controversie amministrative, in Aa.Vv., L’arbitrato. Profili sostanziali, a cura di Alpa G., Torino 1999, 1010. per approfondimenti DELSIGNORE, La compromettibilità in arbitrato nel diritto amministrativo, Milano 2007; VERDE, Nuove riflessioni su arbitrato e pubblica amministrazione, in Scritti Punzi, vol. II, Torino 2008, 699. 207 I rapporti tra arbitro e giudice. 7. L’arbitrato sportivo. Natura irrituale. L’arbitrato sportivo si configura come un mezzo di risoluzione delle controversie sportive, alternativo alla giurisdizione dello stato, sorto nel XIX secolo852. In questa materia l’arbitrato è irrituale e la sua fonte sono le clausole compromissorie contenute negli statuti e nei regolamenti del CONI, oltre che le cd. clausole di lavoro sportivo e le convenzioni annesse agli statuti delle federazioni sportive nazionali.853 Dalla natura irrituale dell’arbitrato consegue l’inapplicabilità dell’art. 825 c.p.c., vige cioè l’inoperatività dell’efficacia esecutiva del lodo. 854 La persistente natura irrituale o libera dell’arbitrato è, d’altronde, riconosciuta con regolamento della Ccas il cui art. 8, al comma settimo, esordisce come segue “la procedura arbitrale di cui al presente regolamento ha natura irrituale”855. 852 L’origine dell’arbitrato sportivo si associa sia all’istituzione di un apposito comitato atto a finanziare la partecipazione di alcuni atleti alle olimpiadi di Atene (1896) sia alla creazione del Comitato interministeriale dei giochi olimpici che al Comitato olimpico nazionale (1907), svolgente attività di coordinamento e controllo e riconosciuto, a sua volta, dal Comitato olimpico internazionale; ZUCCONI GALLI FONSECA, Quel che resta dell’ arbitrato sportivo (dopo il nuovo codice della giustizia sportiva 2014), Rivista di diritto sportivo, www.coni.it; COLANTUONI, Arbitrato e conciliazione nello sport, in ALPA, VIGORITI, Arbitrato, op. cit, 1410 853 COLANTUONI, Abitrato e conciliazione nello sport, in ALPA, VIGORITI, Arbitrato, op. cit, 1410; PUNZI, Disegno, op. cit., 733 ss. 854 Vedi Cass. Civ. 22889/2006, in questo senso anche i Principi di giustizia sportiva (art. 7, co. 2), PUNZI, Disegno, op. cit., 733 ss.; COLANTUONI, ibidem, 1410; ZUCCONI GALLI FONSECA, Quel che resta dell’ arbitrato sportivo (dopo il nuovo codice della giustizia sportiva 2014), Rivista di diritto sportivo, www.coni.it; G. BERNINI, Giustizia sportiva e arbitrato, a cura di Cesare Vaccà, Milano, 2006, 11 ss. 855 Ccas, art, 8, co. 2.; OLANTUONI, Arbitrato e conciliazione nello sport, in ALPA, VIGORITI, Arbitrato, op. cit, 1410; ZUCCONI GALLI FONSECA, Quel che resta dell’ arbitrato sportivo (dopo il nuovo codice della giustizia sportiva 2014), Rivista di diritto sportivo, www.coni.it; 208 I rapporti tra arbitro e giudice. Irritualità di questa forma di arbitrato sembra essere confermata anche dall’art. 412 ter c.p.c. dal momento che tale disposizione sancisce l’irritualità degli arbitrati disciplinati dai contratti collettivi856. In dottrina si afferma che poiché questa forma di arbitrato è più “elastica” rispetto a quella rituale, essa è maggiormente idonea a soddisfare le esigenze di celerità della giustizia sportiva857. Inoltre applicando la disciplina dell’arbitrato irrituale, poiché il lodo potrebbe essere impugnato con gli specifici strumenti predisposti dall’ordinamento, si assicurerà maggiore stabilità all’esito del procedimento858. Per quanto riguarda i profili sul carattere obbligatorio dell’arbitrato, si rinvia alla trattazione in materia di arbitrato societario (vd. § 8 s.s.). 7.1 Il “vincolo di giustizia” e l’ambito oggettivo dell’arbitrato sportivo. Nella generalità dei casi, gli statuti federali contengono una clausola cd. vincolo di giustizia. Essa comporta che le parti per assicurarsi la tutela del proprio diritto possano ricorrere ad organi diversi dall’autorità giudiziaria, quali – a titolo esemplificativo – gli arbitri. Le conseguenze derivanti dall’inserimento del vincolo di giustizia sportiva sono (i) l’assoggettamento della società e dei tesserati (all’atto della adesione) ad accettare incondizionatamente i provvedimenti emessi dalla Federazione e (ii) l’impegno degli stessi a devolvere la risoluzione delle 856 Art. 412 ter c.p.c. ZUCCONI GALLI FONSECA, Quel che resta dell’ arbitrato sportivo (dopo il nuovo codice della giustizia sportiva 2014), Rivista di diritto sportivo, www.coni.it; COLANTUONI, Arbitrato e conciliazione nello sport, in ALPA, VIGORITI, Arbitrato, op. cit, 1410 ; M. GIACALONE, L’arbitrato sportivo nel sistema italiano, in Riv. dir. econ. dello sport, 2013, 17 ss.; 858 COLANTUONI, Arbitrato e conciliazione nello sport, in ALPA, VIGORITI, Arbitrato, op. cit,1411; PUNZI, Disegno, op. cit., 736 ss. 857 209 I rapporti tra arbitro e giudice. controversie, sorte con i terzi, esclusivamente agli organi di giustizia sportiva interni859. La ratio del vincolo di giustizia posa sulla natura eccezionale delle controversie in ambito sportivo che, per essere risolte, richiedono particolari competenze tecniche. Il vincolo di giustizia secondo alcuni divergerebbe dalla clausola compromissoria, con la quale le società sportive e i tesserati si impegnerebbero – nello specifico – a devolvere a collegi arbitrali le controversie tra loro insorte e non devolute ad altri organi federali. In realtà la giurisprudenza tende a riconoscere che si realizzi una “certa osmosi” tra la clausola compromissoria e quella comportante il vincolo di giustizia860. Secondo tale ricostruzione, il vincolo di giustizia sarebbe legittimo nella misura in cui sia possibile con esso il ricorso all’arbitrato irrituale che, costituendo una delle modalità di esercizio del diritto di difesa, garantirebbe la legittimità costituzionale della disciplina861. 859 COLANTUONI, Arbitrato e conciliazione nello sport, in ALPA, VIGORITI, Arbitrato, op. cit,1411; PUNZI, Disegno, op. cit., 736 ss.; ZUCCONI GALLI FONSECA, Quel che resta dell’ arbitrato sportivo (dopo il nuovo codice della giustizia sportiva 2014), Rivista di diritto sportivo, www.coni.it; GIACALONE, L’arbitrato sportivo nel sistema italiano, in Riv. dir. econ. dello sport, 2013, 17 ss.; 860 COLANTUONI, Arbitrato e conciliazione nello sport, in ALPA, VIGORITI, Arbitrato, op. cit,1411.; PUNZI, ibidem; ZUCCONI GALLI FONSECA, Quel che resta dell’ arbitrato sportivo (dopo il nuovo codice della giustizia sportiva 2014), Rivista di diritto sportivo, www.coni.it; NAPOLITANO, Caratteri e prospettive dell'arbitrato amministrativo sportivo, in Giorn. dir. amm., 2004, p. 1153 ss.; GIACALONE, L’arbitrato sportivo nel sistema italiano, in Riv. dir. econ. dello sport, 2013, 17 ss.; 861 Cass civ. 27.9.2006, n. 21006, pluris e diversamente, per la dottrina, COLANTUONI, ibidem; SFERRAZZA, Il vincolo di giustizia sport: natura ed effetti alla luce dell’ attuale quadro normativo, in riv. Dir. econ. dello sport, 2009, 3, p. 61 ss.; ZUCCONI GALLI FONSECA, Quel che resta dell’ arbitrato sportivo (dopo il nuovo codice della giustizia sportiva 2014), Rivista di diritto sportivo, www.coni.it. 210 I rapporti tra arbitro e giudice. Tuttavia, la posizione della giurisprudenza, non è condivisibile perché l’arbitrato e il vincolo di giustizia sportiva nascono e si sviluppando come due istituti differenti. Mentre, infatti, con il primo le parti si vincolano a deferire a uno o più arbitri le controversie che traggono origine da un rapporto sostanziale contrattuale, con le seconde le parti si impegnano a accettare incondizionatamente le decisioni emesse dagli organi di giustizia sportiva. Inoltre la ricostruzione giurisprudenziale, a ben vedere, contrasta con le disposizioni dettate da parte del legislatore, all’art. 3 della L. 280/2003 che infatti non esclude, come pure ha ritenuto la giurisprudenza, il ricorso alla giurisdizione statale, ma semplicemente lo subordina allo svolgimento di tutti i gradi di giustizia sportiva.862 Inoltre, in primo grado, il potere decisionale è attribuito in via esclusiva al tribunale amministrativo regionale di Roma, nel Lazio. In generale dall’esame della norma emerge – oltre al fatto che il ricorso al giudice sia un rimedio residuale rispetto agli strumenti di giustizia sportiva – che l’arbitrato sia un ulteriore “rimedio posto in essere dalle federazioni per difendere la propria autonomia dalle ingerenze del giudice statale”863. L’arbitrato sarà possibile solo in materia di diritti disponibili, conformemente alla disposizione dell’art. 806 c.p.c., e la clausola 862 COLANTUONI, Arbitrato e conciliazione nello sport, in ALPA, VIGORITI, Arbitrato, op. cit, 1411; PAOLANTONIO, Ordinamento statale e ordinamento sportivo: spunti problematici, in Foro amm.- T.A.R., 2007, p. 1155; ZUCCONI GALLI FONSECA, Quel che resta dell’ arbitrato sportivo (dopo il nuovo codice della giustizia sportiva 2014), Rivista di diritto sportivo, www.coni.it; 863 Infatti si sancisce, infatti, all’art. 3 che “ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra societaà, associazioni e atleti” le parti abbiano il diritto “di adire il giudice statale per ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo” . COLANTUONI, Arbitrato e conciliazione nello sport, in ALPA, VIGORITI, Arbitrato, op. cit., 1415 ss.; ZUCCONI GALLI FONSECA, Quel che resta dell’ arbitrato sportivo (dopo il nuovo codice della giustizia sportiva 2014), Rivista di diritto sportivo, www.coni.it; 211 I rapporti tra arbitro e giudice. compromissoria conforme ai principi dell’ordinamento dispiegherà i suoi effetti tanto nei confronti del giudice statale quanto nei confronti del giudice sportivo864. I rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento, sono improntati al principio dell’autonomia in base al quale la Repubblica riconosce e favorisce l’ordinamento sportivo considerandolo quale articolazione dell’ordinamento sportivo internazionale facente capo al Coni (art. 1 L. 280/2003). Le situazioni giuridiche soggettive in materia di contestazione in sede sportiva possono essere ripartite in: (i) rapporti non riconducibili né a diritti soggettivi né a interessi legittimi e, pertanto, riservati alla giurisdizione della giustizia sportiva. Essi consistono tanto nell’osservanza e nell’applicazione “delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell’ordinamento sportivo al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive” , quanto nei comportamenti rilevanti “sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni”; (ii) rapporti patrimoniali tra associazioni, atleti e società, la cui giurisdizione è riservata al giudice ordinario; (iii) rapporti aventi “ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive” che, in quanto idonei a incidere su competenza situazioni della giuridiche giurisdizione soggettive, esclusiva saranno del di giudice amministrativo865. 864 COLANTUONI, Arbitrato e conciliazione nello sport, in ALPA, VIGORITI, Arbitrato op. cit., 1415 ss.; ZUCCONI GALLI FONSECA, Quel che resta dell’ arbitrato sportivo (dopo il nuovo codice della giustizia sportiva 2014), Rivista di diritto sportivo, www.coni.it; 865 COLANTUONI, Arbitrato e conciliazione nello sport, in ALPA, VIGORITI, Arbitrato op. cit,1420 ss.; PAOLANTONIO, Ordinamento statale e ordinamento sportivo: spunti problematici, in Foro amm.- T.A.R., 2007, p. 1155; ZUCCONI GALLI 212 I rapporti tra arbitro e giudice. 7.2 Rapporti tra Giudice e Arbitro nell’arbitrato sportivo. Da quanto sopra emerge innanzitutto che potranno essere devolute in arbitrato le controversie vertenti su rapporti patrimoniali che, in assenza di patto compromissorio, sarebbero devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo866. In generale saranno devolvibili in arbitrato le controversie in materia di lavoro purchè la clausola compromissoria sia contenuta nei contratti o accordi collettivi o nella legge867. Mentre nel caso dei contratti di lavoro sportivo, invece, sarà necessario verificare che si siano realizzati i prerequisiti richiesti dall’art. 806 c.p.c. per aversi arbitrato868. Le controversie devolute al giudice amministrativo sono assoggettabili ex. art. 12 c.p.a., all’arbitrato sportivo. Sono così devolvibili in arbitrato anche le controversie vertenti in materia di diritti soggettivi aventi ad oggetto diritti soggettivi e non aventi carattere patrimoniale869. FONSECA, Quel che resta dell’ arbitrato sportivo (dopo il nuovo codice della giustizia sportiva 2014), Rivista di diritto sportivo, www.coni.it. 866 ZUCCONI GALLI FONSECA, Quel che resta dell’ arbitrato sportivo (dopo il nuovo codice della giustizia sportiva 2014), Rivista di diritto sportivo, www.coni.it; COLANTUONI, arbitrato e conciliazione nello sport, in ALPA, VIGORITI, Arbitrato op. cit,1415 ss.;.; PAOLANTONIO, Ordinamento statale e ordinamento sportivo: spunti problematici, in Foro amm.- T.A.R., 2007, p. 1155 867 In aggiunta L’art. 48 del codice di giustizia sportiva Figc, approvato con deliberazione del presidente del CONI n. 112/52 del 31.7.2014, riconosce che sono devolute ad arbitri le controversie tra società e tesserati non soggette ad accordi collettivi e le controversie inerenti “alle pretese risarcitorie di tesserati nei confronti di società diverse da quelle di appartenenza nei casi in cui la responsabilità delle stesse sia stata riconosciuta in sede disciplinare”; COLANTUONI, op. cit.; ZUCCONI GALLI FONSECA, Quel che resta dell’ arbitrato sportivo (dopo il nuovo codice della giustizia sportiva 2014), Rivista di diritto sportivo, www.coni.it; 868 Si denota che secondo un orientamento dottrinale, non sarebbe necessaria la previsione dei contratti collettivi, posto che in materia sportiva sarebbe già presente la previsione di legge si veda RASIA, Clausola compromissoria e controversie individuali nel sistema sportivo, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2014, p. 648 213 I rapporti tra arbitro e giudice. Si ammette anche la compromettibilità delle controversie aventi ad oggetto il risarcimento del danno da lesione di interessi legittimi, costituendo il diritto risarcitorio un diritto che origina da responsabilità aquiliana870. Gli arbitri, in ogni caso, non potranno annullare l’atto amministrativo in quanto “avranno in materia gli stessi poteri che spettano al giudice ordinario, attesa la fungibilità delle due funzioni”871. Ne consegue l’impossibilità per l’arbitro di annullare un provvedimento amministrativo 8. I profili processuali dell’arbitrato societario. Come detto nel capitolo precedente (§7), il legislatore disciplina l’arbitrato societario nel Dlgs. 5/2003. La normativa è applicabile alle società di capitali di piccole e medie dimensioni oltre che alle società di persone. Sono escluse le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio ex. art. 2325 bis872. Con il decreto citato, il Legislatore cerca di favorire l’utilizzo del fenomeno, istituendo un arbitrato speciale con l’intento di semplificare quello del rito comune873. 869 ZUCCONI GALLI FONSECA, Quel che resta dell’ arbitrato sportivo (dopo il nuovo codice della giustizia sportiva 2014), Rivista di diritto sportivo, www.coni.it; 870 ZUCCONI GALLI FONSECA, Quel che resta dell’ arbitrato sportivo (dopo il nuovo codice della giustizia sportiva 2014), Rivista di diritto sportivo, www.coni.it; 871 Non saranno assoggettabili ad arbitrato, in aggiunta, tutte le controversie sorte tra “i tesserati, le società affiliate e tutti i soggetti, organismi e loro componenti, che svolgono attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevanti per l’ordinamento federale”, la cui risoluzione è devoluta in via esclusiva Collegio di garanzia dello sport (art. 30 Statuto FIGC). 872 . cfr. FONSECA, ibidem; COLANTUONI, ibidem. 873 Ai sensi dell’art. 2325-bis c.p.c. definiscono società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio “sono società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio le società emittenti di azioni quotate in mercati regolamentati o diffuse fra il pubblico in misura rilevante” 214 I rapporti tra arbitro e giudice. Al fine di accrescere l’utilizzo di tale strumento di risoluzione delle controversie, il legislatore avvia quella che in dottrina è stata definita come “giurisdizionalizzazione dell’istituto”874. Si tratta, inoltre, di un arbitrato caratterizzato da esclusività, poiché la disciplina dettata dal decreto legislativo è inderogabile e sono nulle le clausole difformi (art. 34, co. 2)875. La disciplina è innovativa, e presenta rilevanti novità rispetto all’arbitrato di diritto comune. Gli arbitri, infatti, hanno lo speciale potere di sospendere le delibere assembleari – diversamente dagli arbitri del rito comune ex. art 818 c.p.c. – 876 . Inoltre il lodo non produce effetti solo sulle situazioni giuridiche soggettive delle parti coinvolte ma sull’intera collettività dei soci. Nella sua attività innovatrice il legislatore prevede che l’arbitro sia nominato da un terzo e, in aggiunta, prevede una disciplina ad hoc per l’intervento nell’arbitrato societario e per i provvedimenti cautelari. L’arbitrato societario è stato qualificato in dottrina come “arbitrato da legge”877. 874 GENNARI, L’arbitrato societario, in Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell’economia diretto da F. Galgano, Padova 2009, 6 ss.; ALPA, VIGORITI, Arbitrato, op. cit., 997 ss. 875 EUGENIO DALMOTTO, Profili processuali dell'arbitrato societario in Italia, Giur. It., 2014, 6; ALPA, VIGORITI, Arbitrato, op. cit., 997 ss. 876 M. TAMPONI, L’arbitrato societario dopo l’abrogazione del processo commerciale, Rivista di diritto processuale, 2010, 544 – 556. GENNARI, L’arbitrato societario, in Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell’economia, GALGANO (a cura di), Padova 2009, 6 ss; ALPA, VIGORITI, Arbitrato, op. cit., 997 ss. 877 L’art. 35, co. 5, dlgs. 35/2005, infatti, dispone che “La devoluzione in arbitrato, anche non rituale, di una controversia non preclude il ricorso alla tutela cautelare a norma dell'articolo 669-quinquies del codice di procedura civile, ma se la clausola compromissoria consente la devoluzione in arbitrato di controversie aventi ad oggetto la validita' di delibere assembleari agli arbitri compete sempre il potere di disporre, con ordinanza non reclamabile, la sospensione dell'efficacia della delibera” si veda per approfondimenti ALPA, VIGORITI, Arbitrato, op. cit., 997 ss.; M. TAMPONI, 215 I rapporti tra arbitro e giudice. Si potrebbe parlare di vincolatività non obbligatoria, essendo vincolante il procedimento arbitrale, ma non essendo obbligatorio ricorrere ad esso. Inoltre, l’art. 34 del dlgs. 5/2003 dispone, al primo comma, che possono essere deferite ad arbitri quelle controversie endo-societarie vertenti in materia di diritti disponibili, quelle che coinvolgono amministratori, sindaci e liquidatori senza che operi il limite della disponibilità del diritto e quelle inerenti alla validità delle delibere assembleari. Non saranno devolvibili in arbitrato, invece, le controversie che richiedono l’intervento del p.m.878. Proprio tale ultima precisazione ha destato discussioni in dottrina. Si è infatti discusso se essa costituisca interpretazione autentica del primo comma dell’art 34 o, diversamente, aggiunga alla disponibilità del diritto un ulteriore requisito.. La prima – a cui si aderisce in questa sede – si fonda sulla constatazione che l’intervento del p.m. sia indice di indisponibilità del diritto e che, pertanto, il quarto comma deve essere configurato come una precisazione del primo879. Una seconda ricostruzione si fonda invece sull’assunto che l’intervento del p.m. è ulteriore requisito richiesto per aversi arbitrato societario e che si aggiunge all’indisponibilità del diritto. Tale ricostruzione non è condivisibile posto che, l’intervento del p.m., è richiesto quando le parti in lite controvertono su diritti indisponibili. Quindi l’intervento del p.m. nulla aggiunge ai presupposti richiesti (disponibilità del diritto) per aversi arbitrato societario, costituendo una L’arbitrato societario dopo l’abrogazione del processo commerciale, Rivista di diritto processuale, 2010, 544 – 556. 878 BRIGUGLIO, ibidem; M. TAMPONI, L’arbitrato societario dopo l’abrogazione del processo commerciale, 2010, 556 ss.; EUGENIO DALMOTTO, Profili processuali dell'arbitrato societario in Italia, Giur. It., 2014, 6; ALPA, VIGORITI, Arbitrato op. cit., 997 ss.; ZUCCONI GALLI FONSECA, la compromettibilità delle impugnative delle delibere assembleari dopo la riforma, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2005, 453 ss.; 879 Art. 34, Dlgs. 5/2003; M. TAMPONI, L’arbitrato societario dopo l’abrogazione del processo commerciale, Rivista di diritto processuale, 2010, 544 – 556; ALPA, VIGORITI, Arbitrato, op. cit., 997 ss. 216 I rapporti tra arbitro e giudice. manifestazione dell’indisponibilità del diritto che è, appunto, ostativa all’accesso all’arbitrato societario880. Si può pertanto concludere che il quinto comma dell’art. 34 del dlgs. 5/2003 non è altro che un corollario del primo. Si ritiene in dottrina che quando detto fino ad ora circa l’indisponibilità del diritto, non riguardi l’impugnazione delle delibere assembleari. Esse potrebbero essere oggetto del procedimento arbitrale anche in caso di indisponibilità del diritto881. 8.1 La domanda di arbitrato. L’arbitrato di cui al Dlgs. 5/2003, insieme all’arbitrato ad hoc, è l’unica forma di arbitrato ammissibile in materia societaria, infatti la Corte di Cassazione, nella sentenza 9 dicembre 2010, n. 24867, stabilisce che una clausola compromissoria differente da quella prevista dall’art. 34 del Dlgs. 5/2003882. Pertanto l’arbitrato di diritto comune è inamissibile nei rapporti endosocietari e tale regola si applica indipendentemente dalla forma di arbitrato adottata, quindi è valida sia per l’arbitrato rituale che irrituale. La domanda di arbitrato, ai sensi dell’art. 35, co.1 Dlgs. 5/2003, deve essere depositata presso il registro delle imprese ed è accessibile ai soci883. L’espressione “accessibile ai soci” contenuta all’art. 35, si configura come una specificazione che si aggiunge a quanto previsto dall’art. 23 D.P.R. n. 880 DALMOTTO, Profili processuali dell'arbitrato societario in Italia, Giur. It., 2014, 6; M. TAMPONI, L’arbitrato societario dopo l’abrogazione del processo commerciale, Rivista di diritto processuale, 2010, 544 – 556. 881 DALMOTTO, Profili, op. cit., 6 ss.; M. TAMPONI, L’arbitrato societario dopo l’abrogazione del processo commerciale, Rivista di diritto processuale, 2010, 544 – 556; Contra, PUNZI, Disegno, op. cit., 681 ss. 882 ZUCCONI GALLI FONSECA, La compromettibilità delle impugnative delle delibere assembleari dopo la riforma, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2005, 453 ss.; DALMOTTO, Profili, op. cit., 6 ss.; ALPA, VIGORITI, Arbitrato, op. cit., 997 ss. 883 Corte di Cassazione, sentenza 9 dicembre 2010, n. 24867 in pluris. 217 I rapporti tra arbitro e giudice. 581/1995, secondo cui gli atti trascritti nel registro delle imprese sono pubblici e, quindi, accessibili ai soci884. La stessa norma precisa che all’arbitrato societario non si applichi l’art. 819 c.p.c. pur essendo il lodo impugnabile ai sensi dell’ art. 829 c.p.c.885 Rimane, in ogni caso, ammissibile la tutela cautelare ai sensi dell’art. 669 quinquies c.p.c. Tuttavia se la convenzione di arbitrato estende il potere dell’arbitro a decidere della validità delle delibere assembleari, l’arbitro potrà sospendere l’efficacia della delibera e, in questo caso, è opportuno considerare che ove sorga una questione incidentale l’arbitro non sarà vincolato a sospendere il procedimento886. Ciò in quanto l’art. 35, co. 4 Dlgs. 35/2005 rinvia all’art. 819 ter c.p.c. che, dopo la riforma del 2006, consente agli arbitri di conoscere delle questioni incidentali senza sospendere il procedimento in corso887. Unica eccezione è che la legge preveda una disciplina differente, ipotesi rara in materia societaria. Si potrebbe sostenere che tale regola non sia applicabile al procedimento arbitrale, in quanto il Dlgs. N. 5/2003 invero rinviava al testo previgente. Una tale prospettazione sarebbe contraria al principio di ragionevolezza, dal momento che sarebbe ingiustificata una disciplina di tal genere888. 884 art.5 Dlgs. 5/2003. Art. 5 dlgs. 5/2003; ALPA, VIGORITI, Arbitrato, op. cit., 997 ss.; M. TAMPONI, L’arbitrato societario dopo l’abrogazione del processo commerciale, Rivista di diritto processuale, 2010, 544 – 556; ZUCCONI GALLI FONSECA, la compromettibilità delle impugnative delle delibere assembleari dopo la riforma, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2005, 453 ss.; 886 Art. 5 dlgs. 5/2003 887 DALMOTTO, Profili, op. cit., 6 ss.; TAMPONI, L’arbitrato societario dopo l’abrogazione del processo commerciale, Rivista di diritto processuale, 2010, 544 – 556; ZUCCONI GALLI FONSECA, La compromettibilità delle impugnative delle delibere assembleari dopo la riforma, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2005, 453 ss.; ALPA, VIGORITI, Arbitrato, op. cit., 997 ss. 887 art. 35, dlgs. 5/2003. 888 TAMPONI, L’arbitrato societario dopo l’abrogazione del processo commerciale, Rivista di diritto processuale, 2010, 544 – 556; DALMOTTO, Profili, op. cit., 6 ss.; 885 218 I rapporti tra arbitro e giudice. In ultimo è opportuno specificare la portata dell’art. 35, co. 4, D.Lgs. n. 5/2003, a rigore del quale le statuizioni del lodo sono vincolanti per la società. Tale disposizione non può essere interpretata letteralmente, perché se così fosse, la società sarebbe vincolata alla statuizione del lodo, nonostante non sia parte della controversia. In questo caso la società non ha interesse a prendere parte al procedimento, pertanto, ove la si vincolasse al lodo sarebbe leso il suo diritto di difesa oltre che il principio del giusto processo. Alla luce di ciò si deve interpretare la disposizione come attestante che la società è vincolata a prendere in considerazione la statuizione del lodo889. In merito al concorso tra l’arbitrato di diritto comune e quello speciale disciplinato dal dlgs. 5/2003, si deve concludere nel senso che non opera quello che in dottrina è stato qualificato come “doppio binario”, ovvero il concorso tra arbitrato di diritto comune e speciale890. Un problema peculiare stava nella possibilità di intervento nel procedimento arbitrale di soggetti terzi. Con terzo ci si riferisce a qualunque soggetto che non sia socio della società e che sia tuttavia coperto dalla convenzione di arbitrato. Si deve ritenere ammissibile l’intervento ex. art. 105 c.p.c., ma solo se ad adiuvandum e sia avvenuto entro la prima udienza di trattazione. ZUCCONI GALLI FONSECA, la compromettibilità delle impugnative delle delibere assembleari dopo la riforma, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2005, 453 ss.; ALPA, VIGORITI, Arbitrato, op. cit., 997 ss. 889 DALMOTTO, Profili, op. cit., 6 ss.; TAMPONI, L’arbitrato societario dopo l’abrogazione del processo commerciale, Rivista di diritto processuale, 2010, 544 – 556. 890 Cass. Civ. 13.10.2011, n. 21202, nel senso dell’inammissibilità del doppio binario; DALMOTTO, Profili, op. cit., 6 ss.; ALPA, VIGORITI, Arbitrato, op. cit., 997 ss.; M. TAMPONI, L’arbitrato societario dopo l’abrogazione del processo commerciale, Rivista di diritto processuale, 2010, 544 – 556; ZUCCONI GALLI FONSECA, la compromettibilità delle impugnative delle delibere assembleari dopo la riforma, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2005, 453 ss.; 219 I rapporti tra arbitro e giudice. Ove il terzo intervenga ad adiuvandum, ovvero senza dedurre nel giudizio una nuova situazione sostanziale, gli arbitri saranno legittimati a prorogare il termine utile per la pronuncia del lodo di 180 giorni. Non si pongono problemi per l’intervento adesivo dipendente e del litisconsorte necessario che sia socio, applicandosi in questo caso l’art. 816 quinquies. L’intervento del terzo, inoltre, qualora avvenga prima dell’udienza di trattazione, non è soggetto al consenso dei soci e degli arbitri. Si ritiene, tuttavia, che in questo caso gli arbitri non siano vincolati a decidere sulla domanda del terzo891. Ai sensi dell’art. 36 del decreto, gli arbitri devono decidere secondo diritto, e il lodo sarà impugnabile ai sensi dell’art. 829 c.p.c. ove abbia deciso su “questioni non compromettibili ovvero quando l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari”892. 8.2 L’efficacia del lodo nei confronti della società e dei soci che siano terzi. Il lodo è, ovviamente, vincolante per la società che sia stata parte del procedimento. Nel caso in cui, invece, la società non sia stata parte del procedimento, come detto supra, dovrà solo prendere in considerazione la statuizione . Se, infatti, il lodo fosse vincolante anche per la società che non sia stata parte del procedimento sarebbero violate disposizioni costituzionali, in particolare l’art. 111 Cost. e l’art. 24, co. 2 Cost.893 891 RUFFINI, La riforma dell’arbitrato societario, cit., 1524 ss. e TAMPONI, L’arbitrato societario dopo l’abrogazione del processo commerciale, Rivista di diritto processuale, 2010, 544 – 556. 892 DALMOTTO, ibidem; BOVE, L’arbitrato nelle controversie societarie, in Giust. Civ., 2003, 485. 893 DALMOTTO, Profili, op. cit., 6 ss.; M. TAMPONI, L’arbitrato societario dopo l’abrogazione del processo commerciale, Rivista di diritto processuale, 2010, 544 – 556. 220 I rapporti tra arbitro e giudice. Inoltre poiché non sembra sempre necessaria la partecipazione della società, il principio per cui il lodo vincola la società – posto che un intervento litisconsortile necessario complicherebbe la disciplina – non è suscettibile di un’interpretazione diversa da quella proposta sopra894. La stessa ricostruzione pare essere valevole per i soci che non abbiano preso parte del procedimento coinvolgente la società e/o altri soci 895 e ciò nonostante i primi abbiano “quanto meno la possibilità di conoscere della pendenza dell’arbitrato ed hanno quindi la possibilità di intervenirvi”896. Caratteristica del lodo, in ultimo, è la sua maggiore stabilità anche perché, essendo l’arbitro nominato da un terzo si evita avverso il lodo897 il ricorso fondato sulla violazione del principio di parità delle parti nella formazione del collegio arbitrale. 894 BOVE, L’arbitrato nelle controversie societarie, in Giust. Civ., 2003, 485. DALMOTTO, Profili, op. cit., 6 ss.; RUFFINI, La riforma dell’arbitrato societario, cit., 1524 ss. e TAMPONI, L’arbitrato societario dopo l’abrogazione del processo commerciale, Rivista di diritto processuale, 2010, 544 – 556. 895 DALMOTTO, Profili, op. cit., 6 ss.; TAMPONI, L’arbitrato societario dopo l’abrogazione del processo commerciale, Rivista di diritto processuale, 2010, 544 – 556. 896 BOVE, L’arbitrato nelle controversie societarie, in Giust. Civ., 2003, 485; DALMOTTO, Profili, op. cit., 6 ss. 897 DALMOTTO, Profili, op. cit., 6 ss.; ALPA, VIGORITI, Arbitrato. Profili di diritto sostanziale e processuale, cit., 1108 ss.; BOVE, L’arbitrato nelle controversie societarie, in Giust. Civ., 2003; TAMPONI, L’arbitrato societario dopo l’abrogazione del processo commerciale, Rivista di diritto processuale, 2010, 544 – 556. 895 221 I rapporti tra arbitro e giudice. BIBLIOGRAFIA. ACONE, Arbitrato e translatio iudicii: un parere eretico?, in Aa.Vv. 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