Operazioni di Locazione Finanziaria di Beni

GC-01
FOGLIO INFORMATIVO
PER OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA
- N.33 del 01.07.2012
01-07-2015
LE CONDIZIONI DI SEGUITO PUBBLICIZZATE NON COSTITUISCONO OFFERTA AL PUBBLICO
Informazioni su GE Capital Servizi Finanziari S.p.A.
La GE Capital Servizi Finanziari S.p.A. è un intermediario finanziario con sede legale in Via Vecchia di Cuneo, 136, Loc.
Pogliola, 12084 Mondovì (CN) e sede operativa in Via Borghetto, 5 - 20122 Milano. Capitale sociale di € 41.000.000,00
interamente versato. Codice fiscale, partita IVA e numero d’iscrizione al Registro delle Imprese di Cuneo: 00596300046.
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Cos’è la locazione finanziaria
Per locazione finanziaria si intende l'operazione di finanziamento posta in essere da una banca o da un intermediario
finanziario (Locatore, ovvero concedente) consistente nella concessione in utilizzo per un determinato periodo di tempo e
dietro il pagamento di un corrispettivo periodico (canone), di beni mobili, immobili o immateriali (Beni), acquistati o fatti
costruire dal Locatore da un terzo fornitore, su scelta e indicazione del cliente (Cliente), che ne assume così tutti i rischi e
conserva una facoltà al termine della predetta durata contrattuale di acquistare i beni ad un prezzo prestabilito ed
eventualmente di prorogarne il loro utilizzo a condizioni economiche predeterminate o predeterminabili. Fornitore e Cliente
possono anche coincidere (c.d. lease-back).
La funzione economica dell'operazione è, quindi, di finanziamento, anche se in luogo di una somma di denaro, il Locatore
mette a disposizione del Cliente il bene da questi richiesto.
Al momento della stipula del contratto può essere chiesto al Cliente il versamento di una parte del corrispettivo, mentre il
pagamento dei canoni periodici generalmente decorre dal momento in cui è avvenuta la consegna del bene finanziato
ovvero da altro evento contrattualmente indicato.
Caratteristiche e rischi tipici della locazione finanziaria
I rischi tipici dell'operazione di locazione finanziaria, fatti salvi quelli conseguenti ad eventuali inadempimenti del Cliente,
sono di natura contrattuale ed economico-finanziaria.
Sul piano contrattuale il Cliente, da un lato, si assume l'obbligo del pagamento del corrispettivo periodico, anche in
presenza di contestazioni che non riguardino il comportamento del Locatore, nonché l'obbligo della custodia,
manutenzione ordinaria e straordinaria del bene; dall'altro, si assume tutti i rischi inerenti al bene oggetto del
finanziamento o alla sua fornitura, quali la ritardata od omessa consegna da parte del fornitore o la consegna di cosa
diversa, i vizi e/o i difetti di funzionamento o altro, la mancanza delle qualità promesse, la sua distruzione o perimento, il
furto o il danneggiamento ed, infine, l'obsolescenza tecnica o normativa. A fronte dell'assunzione di tali rischi, il Cliente può
agire direttamente nei confronti del fornitore secondo le modalità ed i limiti contrattualmente previsti.
Sul piano economico-finanziario, poiché l'operazione è finalizzata a soddisfare le esigenze di finanziamento
dell'investimento del Cliente , questi si fa altresì carico dei rischi tipici delle operazioni di finanziamento a medio-lungo
termine, ivi inclusi i rischi connessi a modifiche fiscali e/o alla mancata ammissione, erogazione o revoca di agevolazioni
pubbliche di qualsiasi natura, assumendo l'impegno irrevocabile a corrispondere durante tutta la vita del contratto la serie
dei canoni periodici che costituiscono la restituzione del finanziamento erogato.
Nel caso in cui l'ammontare dei canoni periodici sia indicizzato secondo parametri espressivi del costo corrente del denaro
(quali ad esempio l'Euribor), il Cliente si assume il rischio che detti canoni possano aumentare in relazione all'andamento
crescente dei parametri; nel caso in cui abbia invece optato per un'operazione a canoni fissi costanti per l'intera durata
contrattuale, esso si assume il rischio di non beneficiare di eventuali andamenti decrescenti del costo del denaro.
Condizioni economiche del servizio e dell'operazione
Il corrispettivo di un'operazione di locazione finanziaria è espresso in canoni, il cui ammontare è funzione - fra gli altri della struttura dell'operazione intesa in termini di costo di acquisto originario del bene, quota eventualmente versata alla
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Sede Legale: Via Vecchia di Cuneo, 136, Loc. Pogliola, 12084 Mondovì (CN). Capitale sociale: Euro 41.000.000,00 i.v. Codice fiscale, partita IVA
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Appartenente al “Gruppo Bancario GE Capital Interbanca” e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di GE Capital Interbanca S.p.A.
Telefono: 0174 5561 – Fax: 0174 556299 – Sito web: www.gecapitalsf.it - email: [email protected]
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stipula, durata della locazione, prezzo dell'opzione finale, periodicità dei pagamenti, ecc.. Un parametro di riferimento per
misurare l'onerosità di questo flusso di pagamenti è il "Tasso Leasing", definito nelle Istruzioni della Banca d'Italia come: "il
tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto delle
imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione finale di acquisto (al netto delle imposte) contrattualmente
previsti. Per i canoni comprensivi dei corrispettivi per servizi accessori di natura non finanziaria o assicurativa andrà
considerata solo la parte di canone riferita alla restituzione del capitale investito per l'acquisto del bene e dei relativi
interessi".
In caso di leasing con “clientela al dettaglio”, il parametro di riferimento è il “Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)”,
definito nelle istruzioni della Banca d’Italia come: “il costo totale del credito a carico del consumatore espresso in
percentuale annua del credito concesso. Il TAEG comprende gli interessi e tutti gli oneri da sostenere per utilizzare il
credito”.
I Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM) in vigore, relativi alla tipologia di operazione oggetto del presente Foglio Informativo,
rilevati ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 108/96 e successive modifiche ed integrazioni1 pubblicati dal Ministero
dell'Economia e delle Finanze, sono consultabili sul sito internet www.bancaditalia.it e pubblicizzati attraverso
affissione/esposizione di apposita tabella presso i locali aperti al pubblico in cui l'operazione è offerta oppure mediante
consegna di un apposito foglio asportabile.
Costo del bene
locato
Fino a 25.000 Euro
Oltre 25.000 euro
TASSO LEASING
MASSIMO
PRATICATO
14,6500%
10,1125%
TAEG MASSIMO
PRATICATO
14,6500%
10,1125%
Parametri e criteri di indicizzazione (VALIDO SOLO IN CASO DI CONTRATTO A TASSO INDICIZZATO)
L'ammontare del canone di locazione, escluso l’eventuale Anticipo da corrispondere contestualmente al perfezionamento
del Contratto, è soggetto a variazione in funzione del variare del costo del denaro sulla base dei seguenti parametri:
a) Tasso di Riferimento Iniziale previsto nelle Condizioni Particolari;
b) Tasso d'Indicizzazione per il calcolo della variazione: il tasso EURIBOR uno, tre o sei mesi lettera 365 giorni come
pubblicato sul quotidiano “Il Sole 24 Ore”, a seconda della periodicità del pagamento del canone, il primo giorno lavorativo
cadente nel mese di scadenza del canone periodico da variare (“Tasso di Indicizzazione”).
Il calcolo del canone di locazione da variare è effettuato secondo la presente formula:
Var = (Tasso di Indicizzazione-Tasso di Riferimento Iniziale) x Tempo x Capitale Residuo
36500
ove per “Tempo” si intende la differenza espressa in giorni tra la scadenza del canone da indicizzare e la scadenza del
canone precedente e per “Capitale Residuo” si intende il debito residuo dopo il pagamento del canone di locazione
precedente a quello da adeguare.
L’adeguamento non è dovuto ove la variazione comporti un aumento o una diminuzione inferiore all’importo di dieci euro
(€ 10).
Fermo restando che il canone di locazione che deve essere corrisposto dal Cliente rimane il medesimo nel corso di durata
del Contratto, il calcolo del conguaglio derivante dalla variazione del Tasso di Indicizzazione è effettuato con la frequenza
prevista per la fatturazione dei canoni. Le variazioni in riduzione o in aumento del canone stesso a seguito
dell’indicizzazione di cui al presente articolo, sono addebitate o accreditate nel mese successivo a ciascun periodo di
rilevazione. I canoni di locazione scadenti oltre l’ultimo giorno di ciascun semestre solare, sono riconosciute alla fine del
semestre solare successivo.
1
Decreto Legge 13 Maggio 2011 n. 70 convertito in Legge 12 Luglio 2011 n. 106
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Coperture assicurative e mancato possesso o danneggiamento del bene
La struttura del contratto di locazione prevede che il Cliente deve obbligatoriamente assicurare il bene con una polizza
assicurativa per la copertura dei rischi di furto e incendio per l'intero valore del bene (come indicato nelle condizioni
particolari del contratto di locazione).
In particolare, al Cliente è lasciata libertà di scegliere se acquistare le suddette coperture assicurative presso una primaria
compagnia di assicurazione di propria fiducia e di gradimento del Locatore o, in alternativa, se usufruire del servizio
assicurativo per la copertura dei rischi di furto e incendio offerto dal Locatore, rimanendo a carico del Cliente le franchigie
previste dalla polizza assicurativa. In tale ultimo caso un estratto della polizza verrà allegato al contratto di locazione.
Nel caso il Cliente optasse per acquistare autonomamente le coperture assicurative contro il rischio di furto e incendio, si
farà carico degli oneri per la sottoscrizione dei relativi contratti nonché per la corresponsione dei premi assicurativi. Le
coperture assicurative contro il rischio di incendio e furto, ove acquistate autonomamente dal Cliente presso una
compagnia di assicurazione di fiducia, devono prevedere apposito vincolo a favore di GE Capital Servizi Finanziari S.p.A.
affinché ogni indennizzo dovuto dalla compagnia assicurativa sia corrisposto direttamente al Locatore il quale,
conseguentemente, avrà la facoltà di trattare con la compagnia di assicurazione, di transigere, di nominare periti, di
firmare quietanze, senza che tali attività costituiscano fonte di alcuna responsabilità nei confronti del Cliente.
In forza di tale vincolo l’eventuale pagamento dell'indennizzo da parte della compagnia di assicurazione sarà effettuato
direttamente ed esclusivamente al Locatore che avrà la facoltà di compensare tali somme con i crediti derivanti dai
rapporti con il Cliente.
Nel caso di acquisto delle suddette coperture assicurative da un’assicurazione di fiducia del Cliente, quest’ultimo deve
trasmettere al Concedente (i) copia completa della polizza contestualmente alla sottoscrizione del presente Contratto, e (ii)
sino alla cessazione del contratto di locazione, copia dei rinnovi della copertura assicurativa entro ciascuna scadenza
annuale della polizza. In caso di sinistro, il Cliente deve compiere tutte le formalità utili e necessarie per la liquidazione a
favore del Locatore dell’indennizzo da parte della compagnia assicurativa. Eventuali oneri sostenuti dal Locatore per il
recupero degli indennizzi assicurativi, dovranno essere immediatamente rimborsati dal Cliente.
Al di fuori di tale copertura assicurativa, sia ove acquistata dalla compagnia assicurativa di fiducia del Cliente sia ove
fornita mediante il servizio assicurativo del Locatore, il Cliente sarà responsabile nei confronti del Locatore per le perdite
e/o danni subiti dal bene in locazione a causa di qualsiasi sinistro che riguardi direttamente o indirettamente il bene stesso
e per qualsiasi danno ai terzi derivante dall’uso e/o comunque dalla detenzione del bene.
Il mancato possesso, detenzione e/o utilizzazione dei beni a seguito di sinistro dovuto a furto e perimento dei beni –
debitamente denunciato alle autorità competenti ed alla compagnia assicurativa – comporterà la risoluzione ex art. 1456
cod. civ. della locazione con la conseguente interruzione del pagamento dei canoni, nonché con contestuale obbligo di
pagamento da parte del Cliente di una penale che sarà determinata in base al valore risultante dal seguente calcolo:
valore residuo finanziario del Contratto, al quale si aggiunge il valore residuo dei beni locati. A tale somma andrà poi
sottratto qualsiasi indennizzo assicurativo ricevuto dal Locatore in relazione al sinistro.
Altri oneri dell’operazione
COSTI ED ONERI ACCESSORI (importi in Euro al netto di I.V.A.) - CONDIZIONI MASSIME
Spese di Istruttoria
Min 120€, MAX 7.500€
Costo dello strumento di pagamento - incasso SEPA Direct Debit
€ 4,00 per singolo canone
Costo dello strumento di pagamento - incasso bonifico bancario
€ 9,00 per singolo canone
Rimborso spese bollo
Spese di variazione dati anagrafici
Spese per ritardato pagamento canone
Spese cessione contratto
al costo
€ 26,00
€ 15,00 (per ciascun canone ritardato)
€ 160,00 (a carico del cessionario)
Rimborso assicurazione beni
al costo
Spese per perizie
al costo
Spese apertura pratica sinistro
€ 130,00
Spese per invio conteggio estinzione anticipata del contratto
Interessi di mora
Spese di invio comunicazione periodica (per singola comunicazione)
Spese di invio di ogni singola fattura
€ 52,00
1% mensile a decorrere dalla data di
scadenza e sino al giorno del saldo effettivo
1 euro (in caso di invio cartaceo)
gratuite (se effettuato via Portale Web)
2 euro (se effettuato con altre modalità)
gratuite (se effettuato via Portale Web)
GC-01
Spese per variazione della banca d'appoggio del Cliente
52 euro (se effettuato con altre modalità)
gratuite (se effettuato via Portale Web)
16 euro (se effettuato con altre modalità)
Spese per invio estratto conto
gratuite (se effettuato via Portale Web)
Spese invio copie conformi documenti (proposta, fattura, verbale consegna)
16 euro (se effettuato con altre modalità)
gratuite (se effettuato via Portale Web)
Spese invio copia contratto
16 euro (se effettuato con altre modalità)
gratuite (se effettuato via Portale Web)
Spese per ritardata restituzione del bene
2/30 del canone mensile per ogni giorno di
ritardata restituzione
Recesso del Locatore
Il Locatore potrà recedere dal contratto di locazione in qualsiasi momento, con preavviso scritto inviato al Cliente almeno
30 giorni prima della data di efficacia del recesso, nel caso in cui: (i) il Cliente, ovvero una qualsiasi società controllante,
controllata e/o collegata: (a) venga iscritta e/o sia in alcun modo menzionata nello specifico elenco denominato “Specially
Designated Nationals and Blocked Persons List” (di seguito, “SDN”), e tenuto dall’ufficio statunitense del Dipartimento del
Tesoro denominato ”Office of Foreign Assets Control” (di seguito, “OFAC”); (b) sia sottoposta ad una qualsiasi procedura
sanzionatoria gestita dall’OFAC, a prescindere dall’iscrizione nel SDN; (c) sia sottoposta da una qualsiasi autorità nazionale
e/o internazionale ad una qualsiasi procedura ispettiva ovvero sanzionatoria in materia di anti-riciclaggio (“anti-money
laundering” in breve “AML”) e/o lotta al terrorismo (“counter terrorism financing” in breve “CTF”); (ii) il Cliente subisca un
protesto; (iii) il Cliente ceda il contratto in violazione delle previsione sulla cessione del contratto di locazione previste nello
stesso contratto; (iv) l’attuale compagine azionaria del Cliente venga modificata in maniera tale che il controllo societario
venga trasferito a soggetti diversi.
Reclami e risoluzione stragiudiziale delle controversie
Il Cliente può presentare reclamo al Locatore inviando una lettera all’attenzione dell’Ufficio Reclami di GE Capital Servizi
Finanziari S.p.A., Via Vecchia di Cuneo, 136, Loc. Pogliola, 12084 Mondovì (CN) o via fax al n. 0174 556299 o per via
telematica all’indirizzo di posta elettronica [email protected]. Sono comunque validi i reclami presentati in qualsiasi
forma se contengono gli estremi del Cliente, i motivi del reclamo, la sottoscrizione o analogo elemento che
consenta l’identificazione certa del Cliente.
Il Locatore deve rispondere al reclamo per iscritto entro trenta (30) giorni di calendario dal ricevimento del medesimo.
Ove il reclamo sia ritenuto fondato, il Locatore indicherà nella comunicazione anche i modi e i tempi tecnici entro i quali lo
stesso si impegna a provvedere alla definizione della posizione.
Qualora il Cliente sia rimasto insoddisfatto dell’esito del reclamo, perché non ha avuto riscontro nei tempi stabiliti nella
comunicazione di cui al precedente paragrafo ovvero ha avuto riscontro anche parzialmente negativo o perché
l’intermediario non ha dato corso alla definizione della posizione nei termini stabiliti, il Cliente potrà presentare ricorso a:
Arbitro Bancario Finanziario (ABF), vale a dire il sistema alternativo di soluzione stragiudiziale delle controversie istituito
presso Banca d’Italia, al quale possono essere sottoposte controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari,
con esclusione delle controversie attinenti ai servizi e alle attività di investimento. Per sapere come rivolgersi all’ABF il
Cliente può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it., chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, chiedere al
Locatore oppure consultare la guida messa a disposizione nei locali di GE Capital Servizi Finanziari S.p.A. e
pubblicata sul sito http://www.gecapitalinterbanca.it nella sezione “Trasparenza”.
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 28/2010 e nei casi espressamente ivi previsti, in caso di insorta controversia derivante
dall’interpretazione, validità, efficacia, esecuzione o risoluzione del contratto di locazione o a esso comunque ricollegata, la
cui soluzione non sia stata devoluta all’ABF, il Cliente e il Locatore sono obbligati, prima di adire l’Autorità Giudiziaria
competente, a devolvere detta controversia all’Organismo di Conciliazione Forense di Milano, iscritto al numero 36
dell’elenco degli Organismi di Mediazione, tenuto presso il Ministero della Giustizia, e a osservare il regolamento di
procedura adottato dal suddetto organismo di mediazione e depositato presso il richiamato Ministero.
Il regolamento, le tabelle delle indennità e la modulistica in vigore al momento dell’attivazione della procedura sono
consultabili all’indirizzo internet: www.ordineavvocatimilano.it (sotto la voce “ Servizi per il Cittadino”).
La sede territoriale dell’anzidetto Organismo di Conciliazione forense sarà esclusivamente Milano.
Qualora anche il suddetto tentativo di conciliazione tra le parti fallisca, qualsiasi controversia relativa all’interpretazione,
conclusione, esecuzione o risoluzione del contratto di locazione sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di
Milano.
Legenda
Locatore
Cliente
L'intermediario bancario o finanziario creditore che "concede" il bene in
locazione finanziaria
Il Cliente debitore che “utilizza” il bene ricevuto in locazione finanziaria
GC-01
Consumatore
Nel c.d. “leasing al consumo” è il Cliente persona fisica che agisce per
scopi estranei all’attività professionale o imprenditoriale eventualmente
Tasso leasing
TAN (Tasso Annuo Nominale)
Tasso Annuo Effettivo Globale
(TAEG)
Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM)
Opzione finale di acquisto
Intermediario
Verbale di consegna
svolta
Il tasso interno di attualizzazione definito nella sezione “Principali
Condizioni Economiche”
Il tasso di interesse, espresso in percentuale e su base annua, applicato
dalle società finanziatrici all’importo lordo del finanziamento. Nel
computo del TAN non rientrano oneri accessori quali provvigioni spese e
imposte. Corrisponde al prezzo che il Cliente paga alla società
finanziatrice per la fruizione del prestito nell’intervallo di un tempo di un
anno
Indica il costo totale del finanziamento su base annua ed è espresso in
percentuale sull’ammontare del finanziamento concesso. Comprende il
tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria
della pratica e di riscossione della rata
Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’Economia e
delle Finanze come previsto dalla legge sull’usura. Per verificare se un
tasso di interesse è usuraio, quindi vietato, bisogno individuare, tra tutti
quelli pubblicati, il TEGM dei contratti di locazione finanziaria (leasing), la
corretta classe di importo e applicare le regole di calcolo per
l’ottenimento del valore soglia.
La facoltà in forza della quale il Cliente alla fine del contratto, sempre
che abbia adempiuto a tutte le proprie obbligazioni, può decidere di
acquistare il bene al prezzo indicato
L’intermediario bancario o finanziario o il collaboratore esterno (agente
in attività finanziaria o fornitore di beni e servizi) che in virtù di una
“convenzione” con l’intermediario preponente offre “fuori sede” i suoi
prodotti
Documento mediante il quale il Cliente accetta la consegna dei beni e
manifesta il proprio gradimento in ordine agli stessi
Valuta
E’ la data di addebito o di accredito di una somma di denaro dalla quale
decorrono gli interessi attivi o passivi, rispettivamente, per il beneficiario
Canone
Tasso di mora
Parametro di indicizzazione
Arbitro Bancario Finanziario
Organismo di Mediazione e
Conciliazione
e per il pagatore
Il corrispettivo periodico della locazione finanziaria
Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel
pagamento delle rate
Un indice di riferimento del mercato monetario sul quale viene ancorata
la variabilità del tasso contrattuale secondo le modalità all'uopo
indicate
Il sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra i Clienti e le
banche/intermediari finanziari previsto e disciplinato dalle disposizioni
di Banca d’Italia
Enti pubblici o privati abilitati a svolgere il procedimento di mediazione
ed iscritti nell’apposito registro degli organismi di mediazione.
DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO TERZO
CHE CONSEGNA IL FOGLIO INFORMATIVO
INFORMAZIONI SULLA BANCA
CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA S.P.A. - GRUPPO BANCARIO CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA
Sede Soc. e Direz. Gen.: P.zza G.Garibaldi, 6 - 48121 Ravenna
Tel.: +39/0544/480111 - Fax: +39/0544/480535
Sito Internet: www.lacassa.com - E-mail: [email protected] - Cap. Soc. 174.660.000,00 Euro int. vers.
Cod. Fisc. / Partita IVA / numero di iscrizione al Registro Imprese di Ravenna 01188860397
Codice ABI 6270.3 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Numero di iscrizione all’albo delle Aziende di Credito 5096
Si precisa che il cliente non è tenuto a riconoscere all’intermediario costi od oneri
aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente foglio informativo.