CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV - sentenza 11 febbraio 2011

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV - sentenza 11 febbraio 2011 n. 929 - Pres. Giaccardi,
Est. Migliozzi - Galli ed altri (Avv. De Jorio) c. Ministero delle Telecomunicazioni ed altro
(Avv.ra Stato) - (conferma T.A.R. Lazio - Roma, Sez. III Ter, n. 10426/2009).
1. Pubblico impiego - Dimissioni dal servizio - Disciplina prevista per l’errore
essenziale e per la violenza morale - Inapplicabilità - Ragioni.
2. Pubblico impiego - Dimissioni dal servizio - Presentate per asserito errore
causato da una circolare della P.A. - Nel caso in cui non sussistano comunque i
requisiti per l’errore ostativo (essenzialità e riconoscibilità dello stesso) Impossibilità di considerarle invalide.
1. Nel campo del pubblico impiego non è applicabile la normativa privatistica
concernente l’errore essenziale e la violenza morale come vizi invalidanti il
consenso; invero, attesa la specialità del diritto amministrativo e in particolare in
considerazione della non disponibilità ed irretrattabilità delle disposizioni
dettate in tema di instaurazione e cessazione del rapporto di pubblico impiego,
appare del tutto inconfigurabile un onere a carico dell’Amministrazione di
vagliare le valutazioni soggettive poste a base della scelta di rassegnare le
dimissioni, essendo all’uopo sufficiente prendere atto della espressa volontà di
risolvere il rapporto di servizio (1).
2. Non possono considerarsi invalide le dimissioni dal servizio presentate da
alcuni dipendenti, i quali asseriscono di essere stati indotti in errore nella scelta
operata a causa della interpretazione fornita con una circolare del Ministero del
Tesoro, nel caso in cui comunque non sussistano i presupposti per l’ipotesi di
errore quale causa di annullamento dell’atto negoziale ex art. 1428 codice civile,
mancando, in concreto, il duplice requisito della essenzialità e della
riconoscibilità dello stesso dall’altra parte.
------------------------------------------(1) Cfr. Cons. Stato, Sez. VI, sentenza 22 novembre 2005, n. 610.
------------------------------------------Documenti correlati:
CORTE DI CASSAZIONE SEZ. LAVORO, sentenza 15-1-2004, pag.
http://www.lexitalia.it/p/ago/casslav_2004-01-15.htm (sulla possibilità di annullare ex art.
428 cod. civ. le dimissioni volontarie dal servizio di un lavoratore per transitoria incapacità di
intendere e di volere e sui presupposti da valutare in tale ipotesi).
CONSIGLIO DI STATO SEZ. IV, sentenza 3-12-2010, pag.
http://www.lexitalia.it/p/10/cds4_2010-12-03.htm (sulla legittimità o meno dell’atto di
accettazione delle dimissioni dal servizio presentate da un dipendente pubblico adottato in
ritardo e sull’ammissibilità o meno di una azione volta all’accertamento della data di
decorrenza delle dimissioni).
CONSIGLIO DI STATO SEZ. IV, sentenza 27-11-2008, pag.
http://www.lexitalia.it/p/82/cds4_2008-11-15.htm (sull’individuazione del momento in cui
ha effetto la domanda di dimissioni volontarie dal servizio presentata da un dipendente
pubblico e sulla possibilità o meno di revocarla ovvero di apporre in essa condizioni).
CONSIGLIO DI STATO SEZ. VI, sentenza 29-12-2008, pag.
http://www.lexitalia.it/p/91/cds6_2008-12-4.htm (sul momento dal quale hanno effetto le
dimissioni volontarie dal servizio e sulla normativa applicabile nel caso di mutamento di essa
tra la domanda di pensionamento di anzianità e la sua accettazione).
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, sentenza 16-1-2008, pag.
http://www.lexitalia.it/p/81/cds4_2008-01-16.htm (sulla possibilità o meno di revocare le
dimissioni dal servizio rassegnate da un pubblico dipendente fino a quando la delibera di
accettazione delle dimissioni stesse non sia stata formalmente comunicata all’interessato).
CONSIGLIO DI STATO SEZ. VI, sentenza 15-3-2004, pag.
http://www.lexitalia.it/p/cds/cds6_2004-03-15.htm (sulla possibilità per il dipendente di
revocare le dimissione dal servizio anche dopo la loro accettazione, purchè tale ritiro avvenga
in costanza del rapporto di impiego e sulla possibilità per l’Amm.ne di revocare la delibera di
accettazione delle dimissioni fino alla data in cui il rapporto non è effettivamente cessato).
CGA - SEZ. GIURISDIZIONALE, sentenza 29-6-2005, pag.
http://www.lexitalia.it/p/51/cga_2005-06-29-2.htm (sulla possibilità o meno per il
dipendente di revocare le dimissioni volontarie dal servizio prima della loro accettazione).
TAR CAMPANIA - NAPOLI SEZ. IV, sentenza 18-1-2005, pag.
http://www.lexitalia.it/p/51/tarcampna4_2005-01-18.htm (sulle condizioni necessarie per
revocare la domanda di dimissioni dal servizio presentata dal dipendente pubblico).
TAR VENETO SEZ. I, sentenza 22-8-2005, pag.
http://www.lexitalia.it/p/51/tarveneto1_2005-08-22.htm (sulla decadenza dal servizio di un
dipendente assentatosi dopo la presentazione della domanda di dimissioni).
TRIBUNALE DI GROSSETO, ordinanza 23-2-1999, pag.
http://www.lexitalia.it/ago1/tribgrosseto_1999-731.htm su una istanza di dimissioni dal
servizio presentata da una insegnante nell'erroneo presupposto di avere ormai conseguito il
diritto al pensionamento anticipato (con nota introduttiva di G. VIRGA).
N. 00929/2011REG.PROV.COLL.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1893 del 2010, proposto da:
Liliana Galli, Silvio Antinozzi, Giovanna Barlozzini, Carmela Benedetti, Mirella Bruni, Angela
Cafini, Amelia Anna Cagnina, Maria Campesi Pitzianti, Eugenia Cardarelli, Diomira
Carpentieri, Sergio Caviola, Augusta Ceccarelli, Laura Chiarenza, Luigina Corazza, Orietta
Corei, Roberto Coribanti, Laura Corigliano, Elena Cozza, Cosimo De Donno, Maria Teresa Di
Camillo, Santina Di Carlo, Giorgio Fantozzi, Mirella Feliziani, Francesca Ferrera, Iole
Francorsi, Giancarlo Fuscoletti, Lucia Gattamelata, Pietro Lanzafame, Maria Lepidi, Maria
Teresa Malizia, Marzia Marini, Luigi Mariotti, Enrico Marsella, Dorotea Martinez, M.Gabriella
Mattia, Patrizia Mattia, Elisabetta Mattia, Maria Gabriella Mattia, Antonina Mazzone, Maria
Alfredina Montanucci, Enrica Nardi, Antonietta Nolasco, Pia Maria Pagnotta, Aurelio Palazzo,
Marino Palese, Rita Pantaleo, Maura Paretti, Elvio Paris, Anna Maria Pellegrini, Michelina
Pisani, Clara Ramazzotti, Rita Rapone, Maria Teresa Rizza, Luciana Rocco, Giovanni Candido
Ronchetti, Liliana Ruggieri, Anna Maria Salandri, Micuccia Sardanelli, Gesuela Sardella,
Angelo Silvani, Marcello Silvio, Luigina Sinigalli, Donati Giuseppina Stanco, Anna Stinchelli,
Mirella Struglia, Mariolina Terenzi, Ivano Volpicelli, rappresentati e difesi dall'avv. Filippo De
Jorio, con domicilio eletto presso Filippo De Jorio in Roma, piazza del Fante, 10;
contro
-Ministero delle Telecomunicazioni in persona del Ministro pro tempore, non costituito in
giudizio ;
- Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso dall'Avvocatura, domiciliata
per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
sul ricorso numero di registro generale 3239 del 2010, proposto da:
Giovanna Barlozzini, rappresentato e difeso dall'avv. Filippo De Jorio, con domicilio eletto
presso Filippo De Jorio in Roma, piazza del Fante, 10;
contro
Ministero delle Telecomunicazioni e Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei
rispettivi Ministri pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura, domiciliata per legge in
Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del T.a.r. Lazio - Roma: Sezione III Ter n. 10426/2009, resa tra le parti,
concernente CONFERMA RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO – RISARCIMENTO DANNI
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Ministero
delle Telecomunicazioni e di Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2010 il Cons. Andrea Migliozzi e uditi
per le parti gli avvocati Speranza su delega di De Jorio, e l'avvocato dello Stato Bruni;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con riferimento al primo dei gravami qui proposti gli attuali appellanti , dipendenti dell’ASST (
Azienda di stato per i servizi telefonici ) con ricorso proposto dinanzi al TAR per il lazio
esponevano che a seguito dell’entrata in vigore della riforma del settore delle
telecomunicazioni ( di cui alla legge n.56/1992 ) con la quale erano stati attribuiti all’IRITEL –
TELECOM i servizi di telecomunicazione ad uso pubblico, i medesimi avrebbero dovuto
operare la scelta di transitare o meno con rapporto di lavoro privato all’IRITEL e di non aver
optato di transitare presso detta Società in ragione di una errata prospettazione operata
dall’Amministrazione pubblica con il telegramma. - circolare del 23 settembre 1993 circa la
non possibilità di usufruire in IRITEL della supervalutazione novennale. dei periodi di servizio
ai fini previdenziali..
Gli interessati , ritenendo di aver posto in essere una scelta viziata in quanto dettata da una
non veritiera interpretazione della normativa dettata dal Ministero del Tesoro con la citata
circolare, chiedevano a quel giudice la declaratoria di illegittimità della circolare suindicata e
degli atti conseguenti, per ingiustizia manifesta ed erroneità dei presupposti, nonché la
declaratoria del diritto al rinnovo dell’opzione e il quantum a pretendere dall’autorità
amministrativa il quantum corrispondente alla maggiore pensione e alla maggiore liquidazione
non conseguita per effetto dell’opzione a suo tempo dispiegata in base alla circolare in
questione.
L’adito TAR con sentenza n.10426/2009 dichiarava il proposto ricorso in parte perento e in
parte lo rigettava.
Gli interessati hanno impugnato tale sentenza, ritenendola erronea ed ingiusta in relazione alle
statuizioni e conclusioni ivi recate.
In particolare, parte appellante fa rilevare di aver dedotto non solo vizi di tipo civilistico che
inficerebbero gli atti di dimissioni presentati dai dipendenti per effetto della distorta
prospettazione operata dalla circolare , ma di aver denunciato, siccome denuncia, vizi di
legittimità a carico della condotta tenuta dall’Amministrazione riconducibili , in particolare,
alla disparità di trattamento, alla contraddittorietà e all’erroneità dei presupposti che non
sarebbero stati valutati in sentenza.
Ancora più specificatamente gli appellanti denunciano i vizi di violazione di legge e di eccesso
di potere nonché di violazione del principio di affidamento, in relazione alla possibilità di
esercitare l’opzione per il passaggio in IRITEL e di poter continuare ad usufruire del beneficio
della supervalutazione novennale del servizio di commutazione telefonica ai fini previdenziali.
Infine viene reiterata la richiesta già formulata in primo grado di annullamento degli atti
dell’Amministrazione forieri della scelta erroneamente effettuata , con conseguente
riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni subiti, come già in prime cure quantificati.
In relazione al secondo appello, in epigrafe indicato , la sig. Barlozzini Giovanna in qualità di
vedova superstite i Dall’Anese Alessandro, già dipendente dell’ASST, ha con autonomo ricorso
impugnato la sentenza del TAR Lazio n.10426/2009 sopra indicata, ritenendola, anch’essa,
errata ed ingiusta nelle statuizioni e prese conclusioni
A sostegno del proposto gravame vengono dedotti e sviluppati negli stessi termini i motivi di
impugnazione denunciati dagli altri colleghi del suo defunto marito col primo degli appelli
all’esame e che qui si intendono integralmente riproposti.
Si sono costituiti in giudizio il Ministro delle Telecomunicazioni e dell’Economia e delle
Finanze per resistere al proposto gravame.
All’udienza pubblica del 5 novembre 2010 i due appelli epigrafe indicati sono stati trattenuti in
decisione.
DIRITTO
Va preliminarmente disposta, ai sensi dell’art.335 c.p.c. la riunione dei due appelli all’esame
atteso che entrambi sono rivolti ad impugnare la medesima sentenza.
Avuto riguardo al primo dei gravami proposti va in primo luogo rilevato come ancorchè gli
interessati abbiano impugnato la sentenza n.10426/09 nella sua integralità, in concreto alcun
motivo di doglianza è stato formulato avverso le statuizioni con cui il primo giudice ha
dichiarato perento il ricorso introduttivo della controversia per un gruppo di ricorrenti (
precisamente quelli specificatamente indicati dallo stesso TAR ), per cui in parte qua
l’impugnata sentenza va sen’altro confermata.
Passando poi ad esaminare le questioni fondamentali dedotte in termini perfettamente identici
in entrambi i gravami e che perciò stesso impongono la trattazione unitaria degli appelli , il
Collegio ritiene destituite di giuridico fondamento le impugnative proposte e tanto in relazione
sia alla causa petendi che al variegato petitum ivi esposti.
IL Collegio è chiamato a verificare la legittimità o meno della condotta tenuta
dall’Amministrazione intimata in relazione alle dimissioni dal servizio rassegnate dagli
appellanti e alla conseguente non avvenuta loro scelta di transitare in IRITEL.
In sostanza gli interessati assumono di essere stati indotti in errore nella scelta operata a causa
della interpretazione normativa fornita con la circolare del 23 settembre 1993 dal Ministero del
Tesoro e chiedono in ragione di ciò che venga riconosciuta la nullità delle dimissioni ed il
conseguente diritto al rinnovo dell’opzione , con ogni conseguenza d’ordine economico ai fini
previdenziali e con la condanna dell’Amministrazione intimata al risarcimento dei danni
subiti.
Ebbene, la pretesa fatta valere è infondata.
Invero, non si rinvengono nella vicenda all’esame le condizioni di fatto e di diritto idonee a far
ritenere nulle e comunque invalide le dimissioni rassegnate dagli appellanti , vizi invocati dagli
interessati in ragione dell’errore nel quale sarebbero stati tratti dalla interpretazione normativa
fornita con la suindicata circolare secondo cui non spettava a coloro che transitavano in
IRITEL la sopravalutazione novennale ai fini previdenziali del servizio di commutazione
telefonica e neppure è rilevabile dalla disamina dei fatti che contrassegnano la vicenda un
comportamento dell’Amministrazione procedente in cui siano ravvisabili profili di illegittimità
sussumibili sotto le denunciate figure della contraddittorietà, disparità di trattamento,
ingiustizia manifesta e travisamento dei fatti.
Quanto al primo dei suddetti aspetti, il Collegio ritiene di non discostarsi da quanto osservato e
concluso da questo Consiglio di Stato –Sez. VI – con la sentenza n.610 del 22/11/2005,
dovendosi qui ribadire come non sia ravvisabile nella fattispecie l’ipotesi di errore quale causa
di annullamento dell’atto negoziale ex art.1428 codice civile , mancando, in concreto, il duplice
requisito della essenzialità e della riconoscibilità dello stesso dall’altra parte.
Anzi, al riguardo deve ritenersi non applicabile in materia di pubblico impiego la normativa
privatistica concernente l’errore essenziale e la violenza morale come vizi invalidanti il
consenso: invero, attesa la specialità del diritto amministrativo e in particolare in
considerazione della non disponibilità ed irretrattabilità delle disposizioni dettate in tema di
instaurazione e cessazione del rapporto di pubblico impiego, appare del tutto in configurabile
un onere a carico dell’Amministrazione di vagliare le valutazioni soggettive poste a base della
scelta di rassegnare le dimissioni, essendo all’uopo sufficiente prendere atto della espressa
volontà di risolvere il rapporto di servizio.
Le considerazioni sin qui svolte sono di per sé sufficienti oltreché decisive ai fini della
definizione in senso negativo del petitum sostanziale fatto valere dalla parte interessata , non
potendo gli stessi appellanti essere rimessi in corsa per rinnovare l’opzione a suo tempo loro
concessa in ordine alla scelta di transitare o meno in IRITEL né potendo vantare, in presenza
di atti validamente espressi recanti scelte di avviso diverso dalla volontà di effettuare detto
passaggio, quale che sia pretesa patrimoniale connessa a tale mancata opzione.
Ad ogni modo , passando a valutare la condotta tenuta dall’amministrazione procedente ,
rileva il Collegio che non è ravvisabile un comportamento inficiato dai vizi di legittimità dedotti
nel proposto appello , se è vero che l’orientamento ministeriale di cui al telegramma del 23
settembre 1993 si limitava ad esprimere un avviso interpretativo della normativa che in sé
poteva anche essere errato , ma che certo non precludeva affatto agli interessati di optare per il
passaggio ad IRITEL, non potendosi d’altra parte ragionevolmente ritenere che detta (
negativa ) interpretazione possa essere stato l’unico, esclusivo fattore che ha determinato gli
interessati alle dimissioni.
Le parti appellanti insistono poi nella censura della mancata applicazione del principio di
affidamento, più volte affermato dalla giurisprudenza comunitaria a tutela delle aspettative
formatesi in buona fede, ma nella specie detto principio non appare invocabile atteso che non
si intravvedono , per come si sono svolti fatti , spazi di tutela di un affidamento in buona fede ,
a fronte, appunto di una condotta della P.A. che risulta indenne da censure di illegittimità, lì
dove non si può parlare di "induzione" a non effettuare la scelta di transitare in IRITEL .
Quanto, infine, alla formulata richiesta di risarcimento danni pure quantificati negli atti di
appello la pretesa è del tutto inammissibile, non essendo, nella specie, riconducibile il preteso
pregiudizio economico ad atti e/o condotte illegittime della P.A. qualificabili come causative di
danno ( cfr Cons Stato Ad. Pl. n.12/07 ) e derivando piuttosto gli effetti patrimoniali di
carattere negativo che gli interessati assumono aver subito unicamente dalla mancata scelta di
proseguire il lavoro con rapporto privatistico, addebitabile a loro stessi , con conseguente
applicazione della regola dell’imputet sibi .
Conclusivamente i due appelli , in quanto infondati, vanno respinti.
Sussistono, peraltro, giusti motivi, attesa, in particolare, la specificità della vicenda, per
compensare tra le parti le spese e competenze del presente grado del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando, Riunisce gli appelli nn.1893/2010 e 3239/2010 di cui
all’epigrafe e li Rigetta.
Spese e competenze del presente grado del giudizio compensate tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2010 con l'intervento dei
magistrati:
Giorgio Giaccardi, Presidente
Armando Pozzi, Consigliere
Salvatore Cacace, Consigliere
Raffaele Greco, Consigliere
Andrea Migliozzi, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 11/02/2011