La società deve essere già costituita alla data di entrata in vigore della legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221 (19 dicembre 2012). Ufficio competente Riferimenti normativi Sezioni R.I. Regime pubblicitario Termine Sanzioni Soggetti obbligati Soggetti legittimati Registro delle imprese della provincia nella quale è ubicata la sede legale della società start-up Art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 1791 Sezione SPECIALE2 Pubblicità dichiarativa 60 giorni dalla data di entrata in vigore (19 dicembre 2012) della legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221 Legale rappresentante3 Professionista incaricato Procuratore Firma digitale del: Firme Soggetto che presenta la domanda (Legale rappresentante3 , procuratore o professionista incaricato) Modello S54 (deve risultare compilato nel riquadro relativo all'ATTIVITA' PREVALENTE DELL'IMPRESA in cui deve risultare la dicitura "AVVIO STARTUP INNOVATIVA" e, di seguito, le seguenti informazioni: o l'attività svolta, comprese l'attività e le spese dedicate alla ricerca e sviluppo; o i titoli di studio e le esperienze professionali dei soci e del personale che lavora nella start-up innovativa, esclusi eventuali dati sensibili ai fini della privacy; o l'eventuale esistenza di relazioni professionali, di collaborazione o commerciali con incubatori certificati, investitori istituzionali e professionali, università e centri di ricerca; o l'elenco di eventuali diritti di privativa su proprietà industriale e intellettuale) Autocertificazione5 del legale rappresentante, in formato .pdf/A, attestante il possesso di tutti i requisiti prescritti dalla legge per l’identificazione della startup, sottoscritta dallo stesso legale rappresentante, digitalmente o con firma autografa. In questo secondo caso, l’autocertificazione dovrà essere sottoscritta anche dall’intermediario che ha provveduto all’invio della domanda ed alla stessa dovrà anche essere allegata copia semplice del documento di identità del legale rappresentante che ha sottoscritto l’autocertificazione6 . Modulistica Allegati Registrazione Non prevista Importi Diritti di segreteria: non previsti Imposta di bollo: non prevista Avvertenze 1 Forma giuridica: la start-up innovativa deve rivestire obbligatoriamente la forma giuridica di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperativa oppure di società europea7. Esenzione dal diritto annuale: dal momento della loro iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese, le start-up innovative sono esonerate dal pagamento del diritto annuale. L'esenzione e' dipendente dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per l'acquisizione della qualifica di start-up innovativa e dura comunque non oltre il periodo in cui la società può beneficiare della speciale disciplina. Esenzione dai diritti di segreteria e dal bollo: dal momento della loro iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese, le start-up innovative sono esonerate dal pagamento dei diritti di segreteria e dell’imposta di bollo dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel Registro delle imprese. L'esenzione e' dipendente dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per l'acquisizione della qualifica di start-up innovativa e dura comunque non oltre il periodo in cui la società può beneficiare della speciale disciplina. Aggiornamento semestrale delle informazioni soggette ad iscrizione nella sezione speciale del R.I.: le informazioni relative alla start-up innovativa, già iscritte nel Registro delle imprese, devono essere aggiornate con cadenza non superiore a sei mesi e sono soggette allo stesso regime di pubblicità legale previsto per la prima iscrizione8 delle informazioni medesime. Dichiarazione di mantenimento dei requisiti: entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il rappresentante legale della start-up innovativa deve attestare il mantenimento del possesso dei requisiti prescritti dalla legge, al fine dell’identificazione della startup, con una apposita dichiarazione da depositare presso l'ufficio del Registro delle imprese. Cancellazione d’ufficio dell’iscrizione della start-up nella sezione speciale del R.I. per perdita requisiti: entro 60 giorni dalla perdita dei requisiti la startup innovativa é cancellata d'ufficio dalla sezione speciale del Registro delle imprese, permanendo l'iscrizione alla sezione ordinaria del Registro delle imprese. Alla perdita dei requisiti è equiparato il mancato deposito della dichiarazione relativa al mantenimento del possesso dei requisiti. In tale caso, si applica l'articolo 3 del D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247 (Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alla cancellazione di imprese e società non più operative dal registro delle imprese). Convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Appositamente prevista per questo tipo di società che si aggiunge alla sezione ORDINARIA, nella quale la società, in quanto società di capitali o cooperativa, risulta già iscritta dalla costituzione. 3 In caso di pluralità di legali rappresentanti, è sufficiente che la domanda sia presentata e sottoscritta da uno soltanto di essi. 4 Per un periodo di prima applicazione, in attesa dell'adeguamento da parte del Ministero dello sviluppo economico delle specifiche tecniche per la predisposizione della domanda in formato elettronico, la domanda di iscrizione nella sezione speciale deve essere presentata utilizzando il modello S5, indicando le informazioni richieste per la start-up nel riquadro dell'attività prevalente dell'impresa. 5 L'autocertificazione deve riportare al fondo la data della sua sottoscrizione da parte del legale rappresentante. 6 Vale quello eventualmente già allegato ai fini della presentazione e sottoscrizione della domanda. 7 Di cui al Regolamento (CE) n. 2157/2001. 8 Richiesta contestualmente alla presentazione della domanda di iscrizione della start-up innovativa nell’apposita sezione speciale del Registro delle imprese. 2