CAMERA DEL LAVORO
METROPOLITANA
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Servizio vertenze legali
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Bollettino di informazione giuridica, previdenziale e contrattuale
della Camera del Lavoro di Milano
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….Poste Italiane Spa: dopo l’accordo sindacale sulla stabilizzazione dei
contratti a termine, il governo modifica la normativa di riferimento
Articolo 1, comma 558 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 “Legge Finanziaria 2006”
Ecco l’ennesimo esempio di cosa il governo intende per rispetto dell’autonomia contrattuale delle
Parti sociali e degli accordi sindacali: appena firmato un accordo tra Sindacati e Poste Italiane Spa
per la stabilizzazione dei contratti a termine, attraverso il cd. “maxiemendamento” alla Legge Finanziaria viene nuovamente modificato il D.Lgs. 368/2001. In questo modo si, aggiunge un ulteriore elemento di flessibilità selvaggia ad un mercato del lavoro che francamente è già di per sé più che deregolamentato.
Lo scorso 13 gennaio Sindacati e Poste Italiane Spa hanno firmato un importante accordo
per tentare di porre un punto fermo a tutela
delle migliaia di lavoratori e lavoratrici assunti
con contratto a termine nel corso degli ultimi
anni.
Il problema dell’utilizzo indiscriminato dei contratti a termine aveva originato un fitto contenzioso vertenziale e legale in tutto il Paese,
contenzioso che ha coinvolto circa 30.000
lavoratori e lavoratrici. A fronte della necessità
di dare una risposta a questa situazione, anche a fronte di una giurisprudenza che nel
tempo ha fornito risultati discontinui e differenziati, il Sindacato ha cercato un accordo con
l’impresa che è giunto nei primi giorni dell’anno.
Sul piano strettamente “tecnico” si tratta di un
accordo quadro che non produce effetti vincolanti per i lavoratori e le lavoratrici, lasciando
ai singoli la facoltà di aderirvi (rinunciando
all’azione legale) o di proseguire nel contenzioso.
In sintesi l’accordo può essere suddiviso in
due distinte parti:
a) lavoratori presenti in azienda alla data
della firma (o in procinto di essere riammessi in servizio a seguito di sentenza in
via di esecuzione):
• la libertà di adesione all’accordo dei singoli lavoratori che dovrà essere formalizzata individualmente
• l’assunzione a tempo indeterminato a
fronte della rinuncia a qualsiasi ulteriore
•
•
•
•
contenzioso relativo all’oggetto dell’accordo
la garanzia del riconoscimento dell’anzianità convenzionale (valida a tutti gli effetti
contrattuali) dalla data di riammissione in
servizio
il mantenimento della sede lavorativa ricoperta al momento della firma dell’accordo
la restituzione dal parte del lavoratore
delle somme percepite a seguito di sentenza positiva per i periodi non lavorati
(quelli intercorrenti tra la data di cessazione del contratto a termine e l’effettiva
riammissione in servizio)
un sistema di rateizzazione delle somme
di cui sopra a seconda dell’importo da
restituire
b) lavoratori in attesa di giudizio nelle diverse sedi e livelli giurisdizionali:
• la libertà di adesione all’accordo dei singoli lavoratori che dovrà essere formalizzata individualmente
• l’iscrizione in una graduatoria costituita ad
hoc da Poste Italiane Spa costituita secondo criteri definiti e certificati (anzianità
calcolata sulla base dei precedenti contratti a tempo determinato, anzianità dei
periodi effettivamente lavorati a seguito di
riammissione in servizio, situazione e carichi familiari, anzianità anagrafica, etc.)
• il reperimento di personale per nuove assunzione dalla graduatoria di cui sopra
Fin qui il contenuto dell’accordo che, come
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n. 31 – 15 febbraio 2006
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detto, è stato valutato positivamente dalla nostra Organizzazione.
Parallelamente il governo ha varato una modifica della normativa sui contratti a termine estendendo la disciplina speciale in vigore per
il trasporto aereo ed i servizi aeroportuali anche alle imprese concessionarie di servizi nei
settori delle poste.
Come si può facilmente intuire, siamo in presenza di un intervento legislativo che, oltre a
presentare evidenti aspetti di illegittimità, costituisce una palese ingerenza nell’autonomia
negoziale delle Parti sociali. Non si comprende, in particolare, la ragione di un intervento
normativo volto a liberalizzare il ricorso al contratto a termine in un settore in cui la variazione della domanda (e quindi la necessità di
adeguare l’organico in momenti di maggiore
intensità) non è di misura tale da giustificare
una deroga alle norme sui contratti a temine.
Inoltre la normativa comunitaria e le prime
pronunce giurisprudenziali sul D. Lgs. 368/01
hanno ribadito che nel nostro ordinamento
(come in quello comunitario) vige un rapporto
di “regola ed eccezione” tra il contratto a tempo indeterminato ed il contratto a termine e
che ogni contratto a termine istaurato debba
essere fondato su una ragione oggettiva (e
temporanea) per essere legittimo. Per questo
secondo aspetto si potrebbe anche ipotizzare
una ingiustificata disparità di trattamento con i
lavoratori di altri settori. Infine la nuova norma,
oltre ad essere addirittura peggiorativa rispetto a quella del settore aeroportuale, viene ap-
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plicata indistintamente a tutte le imprese esercenti il servizio postale (quindi non solo a Poste Italiane Spa ma anche alle piccole imprese del settore).
Facendo un rapido calcolo, sulla base della
nuova normativa Poste Italiane potrà assumere al di fuori di qualsiasi regolamentazione
contrattuale esistente il 15% dei propri dipendenti con contratti a termine, cioè oltre 20.000
persone.
Ovviamente è prevedibile che questa norma
sarà inevitabilmente oggetto di nuovi ricorsi
giudiziari, riaprendo tanti problemi che l’accordo sindacale aveva cercato di chiudere.
Oltre a ciò la Legge Finanziaria contiene un
ulteriore comma attraverso cui si prevede il
taglio, con effetto retroattivo, degli interessi
dovuti alle Poste Italiane per le giacenze dei
conti correnti depositate presso la Tesoreria
dello Stato, provvedimento che farà recuperare al governo “almeno” 150 milioni di euro a
scapito dell’Azienda.
Come si dice? Niente di nuovo sotto il sole di
questo scorcio di legislatura.
Riportiamo di seguito il testo dell’articolo 2 del
D.Lgs. 368/2001 integrato dalla Finanziaria e
un estratto del comunicato stampa della SLC
Cgil Nazionale.
MZ
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Sindacato Lavoratori Comunicazione
Comunicato Stampa
della Segreteria Nazionale SLC-CGIL
La Segreteria Nazionale giudica negativamente i due provvedimenti che, da un lato produrranno
un impatto negativo sul Bilancio 2005 per l’Azienda, dall’altro introduce in un settore in via di
liberalizzazione una maggiore precarizzazione del lavoro.
E’ evidente come questi provvedimenti preoccupano sia sul piano dell’equilibrio economicoaziendale che sulla tenuta dei futuri livelli occupazionali, a maggior ragione se constatiamo che
da parte del Governo non si accompagnano interventi a sostegno del Servizio Universale e l’assoluta mancanza di politiche di indirizzo e regolamentazione del settore.
Per questi motivi esprimiamo assoluta contrarietà, invitando le forze politiche presenti alla Camera a cancellare le due misure sopraccitate e invitiamo le forze sociali a mobilitarsi per il 25
c.m. contro una iniqua finanziaria fatta di tagli alle risorse e senza una adeguata strategia per lo
sviluppo.
Decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368
(Estratto articolo 2 così come modificato dall’articolo 1, comma 558
della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 “Legge Finanziaria 2006”)
Art. 2. Disciplina aggiuntiva per il trasporto aereo ed i servizi aeroportuali
1. E’ consentita l’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato quando
l’assunzione sia effettuata da aziende di trasporto aereo o da aziende esercenti i servizi aeroportuali ed abbia luogo per lo svolgimento dei servizi operativi di terra e di volo, di assistenza a bordo ai
passeggeri e merci, per un periodo massimo complessivo di sei mesi, compresi tra aprile ed ottobre di ogni anno, e di quattro mesi per periodi diversamente distribuiti e nella percentuale non
superiore al quindici per cento dell’organico aziendale che, al 1° gennaio dell’anno a cui le assunzioni si riferiscono, risulti complessivamente adibito ai servizi sopra indicati. Negli aeroporti minori detta percentuale può essere aumentata da parte delle aziende esercenti i servizi aeroportuali,
previa autorizzazione della direzione provinciale del lavoro, su istanza documentata delle aziende
stesse. In ogni caso, le organizzazioni sindacali provinciali di categoria ricevono comunicazione
delle richieste di assunzione da parte delle aziende di cui al presente articolo.
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche quando l’assunzione sia
effettuata da imprese concessionarie di servizi nei settori delle poste per un periodo massimo complessivo di sei mesi, compresi tra aprile ed ottobre di ogni anno, e
di quattro mesi per periodi diversamente distribuiti e nella percentuale non superiore al 15 per cento dell’organico aziendale, riferito al 1º gennaio dell’anno cui le
assunzioni si riferiscono. Le organizzazioni sindacali provinciali di categoria ricevono comunicazione delle richieste di assunzione da parte delle aziende di cui al
presente comma.
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