formazione antincendio per strutture alberghiere

annuncio pubblicitario
patner
Pordenone lì 26.01.2015
CIRCOLARE INFORMATIVA N°04/2015
Oggetto: proroga del termine entro il quale, le strutture ricettive alberghiere devono
adeguarsi alla normativa antincendio
Con l’articolo 4, comma 2, del Decreto Legge 31 dicembre 2014 n. 192, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
302 del 31 dicembre 2014, è stata posticipata al 30 aprile 2015 l’entrata in vigore delle prescrizioni
antincendio per le strutture ricettive esistenti (alberghi).
Il nuovo provvedimento, che è in vigore dal 31 dicembre 2014, dovrà essere convertito in Legge, pena
decadenza, entro il prossimo 28 febbraio 2015.
1.
Disposizioni previste dal Decreto Legge n. 192/14
L’articolo 4, comma 2, del Decreto Legge in questione, dispone l’applicazione della proroga al 30 aprile 2015
delle strutture ricettive turistico-alberghiere:
− con oltre venticinque posti letto;
− esistenti alla data dell’11 maggio 1994;
− non a norma con la normativa di sicurezza antincendio (strutture ricettive esistenti di cui ai Decreti
Ministeriali 9 aprile 1994 e 6 ottobre 2014);
− in possesso dei requisiti minimi stabiliti dal Decreto Ministeriale 16 marzo 2012 che ha previsto le
modalità per l’ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio.
2.
Requisiti minimi previsti dal Decreto recante il piano straordinario di adeguamento delle
strutture ricettive alberghiere
Ricordiamo che i requisiti minimi previsti dal Decreto Ministeriale 16 marzo 2012 che ha disposto il piano
straordinario di adeguamento delle strutture ricettive alberghiere concernono:
− nel possesso della struttura ricettiva alberghiera di specifici requisiti di sicurezza antincendio
(paragrafo 2.1);
− nella predisposizione del servizio interno di sicurezza (squadra di emergenza antincendio) avente
una specifica formazione in materia.
2.1
Requisiti di sicurezza antincendio
−
−
−
−
−
I requisiti di sicurezza antincendio sono riferiti:
agli impianti elettrici, i quali devono essere rispondenti alla normativa di riferimento;
al sistema di allarme acustico, il quale deve avvertire gli ospiti e il personale presente della presenza
di condizioni di pericolo in caso d'incendio;
agli estintori, i quali devono essere presenti in numero adeguato e omologati dal Ministero
dell’Interno;
alla segnaletica di sicurezza, conforme alla normativa vigente;
1
APPLIKA Srl
Via Beato Odorico, 7 – 33170 Pordenone (PN)
Tel. +39 0434 247632 – Fax +39 0434 245765
www.applika.net – [email protected]
Azienda certificata UNI EN ISO 9001:2008
OHSAS 18001:2007
C.F. e P. IVA 01472540937
capitale sociale 10.500,00 €
patner
−
alla gestione della sicurezza. In particolare il responsabile deve garantire che nel corso della
gestione dell’attività non vengano alterate le seguenti condizioni di sicurezza e relative:
• ai sistemi delle vie di uscita nelle quali non devono essere collocati ostacoli (depositi, mobilio,
ecc.) che possano intralciare l’evacuazione delle persone riducendo la larghezza o che
costituiscano rischio di propagazione dell’incendio;
• all’obbligo di dover adottare opportuni provvedimenti di sicurezza in occasione di situazioni
particolari, quali: manutenzioni, risistemazioni, ecc.;
• all’obbligo di dover mantenere efficienti i mezzi e gli impianti antincendio, a dover eseguire
tempestivamente le eventuali manutenzioni o sostituzioni necessarie e a dover effettuare
periodicamente prove degli stessi con cadenze non superiori a sei mesi;
• a dover mantenere costantemente in efficienza gli impianti elettrici, in conformità a quanto
previsto dalla normativa vigente;
• a dover mantenere costantemente in efficienza gli impianti di ventilazione, di condizionamento e
di riscaldamento. In particolare, il controllo deve essere finalizzato alla sicurezza antincendio e
deve essere prevista anche una prova periodica degli stessi con cadenza non superiore ad un
anno. Le centrali termiche devono essere affidate a personale qualificato, in conformità a quanto
previsto dalle regole tecniche vigenti;
• ai servizi di soccorso, i quali devono essere avvertiti immediatamente con la rete telefonica;
• al personale, del servizio interno di sicurezza (squadra di emergenza antincendio), il quale deve
essere specificatamente formato:
• affinché, in caso d’incendio, sia in grado di usare correttamente i mezzi disponibili per le
operazioni di primo intervento, nonché di azionare il sistema di allarme, di chiamata, di soccorso
al primo intervento e di azionamento del sistema di allarme;
• ad applicare le istruzioni che sono state a loro impartite per iscritto;
•
−
−
a contribuire efficacemente all’evacuazione di tutti gli occupanti dell’attività ricettiva;
alle istruzioni di sicurezza che devono essere esposte all’ingresso, su ciascun piano e in ciascuna
camera;
alle misure di evacuazione in caso di incendio e in particolare modo per quanto riguarda le larghezze
delle vie di uscita.
Per le strutture ricettive alberghiere con:
− capienza superiore a 100 posti letto;
− locali adibiti a deposito, indipendentemente dal numero di posti letto,
ai requisiti minimi di sicurezza di cui sopra, è previsto l’obbligo di dover avere installato un impianto di
rivelazione e di segnalazione degli incendi.
2.2
Formazione del servizio interno di sicurezza (squadra di emergenza antincendio)
Il servizio interno di sicurezza consiste nella presenza permanente, durante l’esercizio dell’attività della
struttura ricettiva alberghiera, di un numero minimo di addetti, i quali devono consentire:
− un tempestivo intervento di contenimento dell’incendio;
− l’assistenza all’esodo delle persone presenti nell’edificio.
2
APPLIKA Srl
Via Beato Odorico, 7 – 33170 Pordenone (PN)
Tel. +39 0434 247632 – Fax +39 0434 245765
www.applika.net – [email protected]
Azienda certificata UNI EN ISO 9001:2008
OHSAS 18001:2007
C.F. e P. IVA 01472540937
capitale sociale 10.500,00 €
patner
Il numero minimo di addetti è previsto in:
− una unità, se la struttura alberghiera ha fino a 100 posti letto;
− due unità, se la struttura alberghiera ha più di 100 posti letto e sino a 300 posti letto;
− una unità in aggiunta alle due unità previste, per ogni ulteriore incremento di 150 posti letto, se la
struttura alberghiera ha oltre 300 posti letto.
La determinazione degli addetti antincendio deve tenere anche conto della valutazione del rischio incendio e
deve comparire nel piano di emergenza antincendio unitamente alle misure di gestione della sicurezza.
Gli addetti del servizio devono aver partecipato a un apposito corso di formazione di:
− otto ore, se la struttura ricettiva alberghiera ha sino 100 posti letto;
− sedici ore, se la struttura ricettiva alberghiera ha oltre 100 posti letto.
Gli addetti delle strutture ricettive alberghiere con oltre 100 posti letto, al termine del corso di formazione di
cui sopra, devono ottenere l’attestato d’idoneità tecnica rilasciata dal Comando provinciale dei Vigili
del Fuoco, previo superamento di un apposito esame.
Infine le strutture ricettive, già dotate di un servizio interno di sicurezza previsto come misura alternativa alle
disposizioni di prevenzione incendi, devono integrare tale servizio con il numero di addetti previsti.
3.
Conclusione dei lavori di adeguamento da effettuarsi entro il 30 aprile 2015 e presentazione
della SCIA
Alla conclusione dei lavori il cui termine ultimo ricordiamo è previsto per il 30 aprile 2015, salvo ulteriore
slittamento del termine in fase di conversione in Legge del Decreto in questione, il responsabile delle
struttura ricettiva alberghiera per poter continuare a svolgere l’attività, deve presentare al Comando
provinciale dei vigili del fuoco la Segnalazione Certificata Inizio Attività antincendio (SCIA). La SCIA
autorizza lo svolgimento dell’attività alberghiera ai soli fini antincendio.
Il Comando Provinciale dei Vigili del fuoco, nel caso in cui la struttura ricettiva alberghiera è classificata nella
categoria:
A - rischio basso (con numero di posti letto oltre 25 e non oltre 50) e B - rischio medio (con numero
di posti letto oltre 50 e non oltre 100), effettua il sopralluogo ispettivo a campione o sulla base di
programmi settoriali previsti a livello nazionale entro i successivi 60 giorni dalla data di
presentazione della SCIA. A esito positivo del controllo, il quale è atto ad accertare che la struttura
ricettiva alberghiera rispetti la normativa antincendio, il Comando rilascia, su richiesta
dell’interessato, il verbale di visita tecnica.
Per la categoria B (rischio medio) si deve aver ottenuto l’approvazione del progetto prima di poter
presentare la SCIA.
C - rischio elevato (con oltre 100 posti letti), effettua il sopralluogo ispettivo atto al rilascio del
Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) entro i successivi 60 giorni dalla data di presentazione della
SCIA. Il sopralluogo ha lo scopo di accertare che la struttura ricettiva alberghiera rispetti la normativa
antincendio.
3
APPLIKA Srl
Via Beato Odorico, 7 – 33170 Pordenone (PN)
Tel. +39 0434 247632 – Fax +39 0434 245765
www.applika.net – [email protected]
Azienda certificata UNI EN ISO 9001:2008
OHSAS 18001:2007
C.F. e P. IVA 01472540937
capitale sociale 10.500,00 €
patner
Per la categoria C (rischio elevato) si deve aver ottenuto l’approvazione del progetto prima di poter
presentare la SCIA.
4.
Sanzioni
Nel caso in cui sia accertata:
−
−
−
−
il mancato rispetto della normativa di prevenzione incendi durante il sopralluogo del Comando
provinciale dei vigili dei fuoco a seguito della presentazione della SCIA antincendio, la normativa:
• di semplificazione dei procedimenti di prevenzione incendi dispone che il Comando deve
adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli
eventuali effetti dannosi riscontrati, ad esclusione ove possibile, del caso in cui la struttura
ricettiva alberghiera possa essere adeguata alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di
prevenzione incendi entro i successivi quarantacinque giorni;
• di riassetto delle disposizioni relative alle funzioni e ai compiti del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, dispone l’applicazione della sanzione penale dell’arresto sino a un anno o la
sanzione amministrativa da 258 euro a 2.582 euro, per la mancata regolarizzazione della
struttura ricettiva alberghiera alla normativa antincendio;
• in materia di procedimenti amministrativi e di diritto di accesso ai documenti amministrativi,
dispone che ove il fatto non costituisca grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o
attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione d’inizio attività, dichiari o attesti
falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti previsti dalla normativa vigente, è
punito con la reclusione da uno a tre anni. Nel caso in questione, il Comando deve
segnalare all’Autorità Giudiziaria il ricevimento della SCIA antincendio falsa, al fine di far
applicare la relativa sanzione penale;
la mancata presentazione:
• della SCIA antincendio entro il 30 aprile 2015;
• della domanda di rinnovo entro i 5 anni dalla presentazione della SCIA per la struttura
ricettiva alberghiera della categoria A e B o dalla data di scadenza del CPI per la categoria
C, la normativa di riassetto delle disposizioni relative alle funzioni e ai compiti del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco:
dispone l’applicazione della sanzione penale dell’arresto sino a un anno o la sanzione
amministrativa da 258 euro a 2.582 euro;
la facoltà per il Prefetto di disporre la sospensione dell’esercizio dell’attività della struttura ricettiva
alberghiera sino all’adempimento dell’obbligo.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio Sicurezza al numero telefonico 0434/247632.
Cordiali saluti
APPLIKA SRL
Questa e-mail Vi è arrivata perché avete inserito il Vostro indirizzo di posta elettronica nel ns. database (o qualcuno lo ha fatto in vece Vostra) o perché il Vostro
indirizzo e-mail è stato acquisito da Fonti/Elenchi pubblici o perché è stato registrato in seguito ad incontri commerciali o contatti per telefono o fax. Dal momento che
non siamo interessati ad inviare messaggi promozionali a persone o aziende non interessate ai ns. servizi o non consenzienti e, in riferimento al D. Lgs. 196/2003, se
non intendete più ricevere nostre comunicazioni potete cancellarVi contattando Applika s.r.l. al seguente indirizzo e-mail: [email protected]
4
APPLIKA Srl
Via Beato Odorico, 7 – 33170 Pordenone (PN)
Tel. +39 0434 247632 – Fax +39 0434 245765
www.applika.net – [email protected]
Azienda certificata UNI EN ISO 9001:2008
OHSAS 18001:2007
C.F. e P. IVA 01472540937
capitale sociale 10.500,00 €
Scarica