LAVORO DI COMPARAZIONE TRA I DISEGNI DI LEGGE

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 LAVORO DI COMPARAZIONE TRA I DISEGNI DI LEGGE FATTORINI E CIRINNÀ Il ​
DDL CIRINNÀ​
è un disegno di legge ordinaria con delega di coordinamento. Il ​
DDL FATTORINI​
è un disegno di legge ordinaria. AMBITO DI APPLICAZIONE, LEGITTIMAZIONE E DEFINIZIONE CIRINNÀ: Titolo I: disciplina le Unioni Civili Titolo II: disciplina i contratti di convivenza. Le Unioni Civili sono limitate alle sole coppie formate da persone dello stesso sesso I contratti di convivenza (Coppie di fatto) sono aperti a tutti. FATTORINI​
: prevede solo la disciplina delle Unioni Civili registrate ricalcando la disciplina dei contratti di convivenza. L'istituto é aperto alle sole coppie formate da persone dello stesso sesso. Non possono registrare la loro unione le coppie eterosessuali Il ​
DDL FATTORINI​
definisce le Unioni Civili come "formazioni sociali" o Segue in questo modo la giurisprudenza della Corte Costituzionale ed in particolare della sentenza 138/2010. Il ​
DDL FATTORINI ​
prevede che possano accedere all'istituto le coppie in cui almeno uno dei due sia cittadino italiano. Non vale lo stesso per il ​
DDL CIRINNÀ​
. REGISTRO Entrambe prevedono l'istituzione di un registro delle Unioni Civili presso gli uffici del registro. CIRINNÀ​
: prevede che alla registrazione siano presenti due testimoni. FATTORINI​
: ​
non prevede la presenza di testimoni al momento della registrazione ​
. Studio ed elaborazione a cura dell​
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On. Daniele Viotti (Partito Democratico, Gruppo S&D, Parlamento Europeo) Redazione del Dott. Giorgio Mollaretti REGIME PATRIMONIALE CIRINNÀ​
: ​
precisa che si applichino tutte le disposizioni previste per il matrimonio nelle leggi, decreti e regolamenti. FATTORINI​
: I partner mantengono ciascuno il proprio regime patrimoniale. Va tenuto presente che al momento della registrazione o anche successivamente i due partner possono stipulare ​
convenzioni ​
relative alla contribuzione economica alla vita comune, al mantenimento reciproco, al godimento della casa di abitazione, al regime di appartenenze e gestione dei cespiti conseguiti nel corso della convivenza. DIRITTI SUCCESSORI CIRINNÀ​
: il partner sopravvissuto é equiparato al coniuge sopravvissuto. Si esclude, però, la successione necessaria. FATTORINI​
: prevede che tra le convenzioni di convivenza che i partner possono stipulare, ci siano anche questioni di successione. Il partner non viene considerato erede legittimo. REGIME GIURIDICO CIRINNÀ​
: prevede che AD OGNI EFFETTO, all'unione civile si applicano tutte le disposizioni previste per il matrimonio nelle leggi, regolamenti e decreti. ​
E che la parte dell'unione civile è FAMILIARE dell'altra parte ed è equiparata al coniuge per OGNI EFFETTO. FATTORINI​
: non c'é rinvio ad ogni effetto alle disposizioni previste per il matrimonio. Per questa ragione, il DDL disciplina nel dettaglio determinati aspetti. Occorre ricordare che i partner possono stipulare convenzioni di convivenza relative: o contribuzione economica vita comune; o mantenimento reciproco; o godimento casa di abitazione; o regime appartenenza e gestione cespiti conseguiti nel corso della convivenza (NB: non si parla di unione ma convivenza), Studio ed elaborazione a cura dell​
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On. Daniele Viotti (Partito Democratico, Gruppo S&D, Parlamento Europeo) Redazione del Dott. Giorgio Mollaretti o assistenza reciproca di malattia. Il DDL prevede poi norme particolari in: Materia di Salute ▪ Possibilità di nomina del partner come delegato per le decisioni in materia di salute, in caso di incapacità di intendere e volere. ▪ In caso di morte, per le decisioni relative alle donazione di organi, alle modalità di trattamento del corpo e alle celebrazioni funerarie. La designazione quale delegato per le scelte in materia di salute e in caso di morte, non avviene al momento della registrazione, né con le convenzioni di convivenza ma successivamente tramite ​
atto scritto e autografo. In caso di impossibilità materiale a redigerlo, si redige processo verbale in presenza di un NOTAIO. Senza la nomina quale delegato, il partner non può scegliere in materia di salute né in caso di morte. Il ​
DDL FATTORINI riconosce ai partner i poteri dei coniugi in ordine alla PROMOZIONE​
dell'interdizione e inabilitazione. Il partner può farlo interdire e inabilitare ma non può decidere in ordine alla salute e alle disposizioni funerarie del compagno qualora questi sia incapace di intendere e volere se non sia stato precedentemente delegato a farlo. Successione nel contratto di locazione e diritto di abitazione Riconosciuto il diritto di successione nel contratto di locazione in caso di morte del partner locatore. Riconosciuto il diritto vitalizio di abitazione e l'uso dei beni mobili in esso contenuti al partner superstite. Studio ed elaborazione a cura dell​
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On. Daniele Viotti (Partito Democratico, Gruppo S&D, Parlamento Europeo) Redazione del Dott. Giorgio Mollaretti DOVERI DI SOLIDARIETÀ ➢ Entrambi i DDL prevedono obbligo mutuo aiuto morale e materiale. ASSISTENZA SANITARIA E PENITENZIARIA ➢ Entrambi i DDL prevedono equiparazione dei partner ai coniugi sia in ordine ai doveri che in ordine ai diritti. SCIOGLIMENTO DELL'UNIONE CIVILE • DDL CIRINNÀ o Unione si scioglie per comune accordo o per decisione unilaterale. o Ufficio del registro trascrive lo scioglimento entro tre mesi dalla comunicazione. o Vengono poi richiamate tutte le norme del Codice Civile sullo scioglimento e la separazione dei coniugi (scioglimento e separazione in caso di matrimonio). • DDL FATTORINI o Unione civile si scioglie: Per morte di uno dei due partner. Matrimonio o unione civile registrata. Dichiarazione congiunta del partner all'ufficiale di stato civile. Dichiarazione scritta di uno dei due partner purché notificata nelle forme di legge e comunicata all'ufficiale di stato civile. Lo scioglimento ha effetto nei confronti di terzi a decorrere dall'annotazione della causa di scioglimento nel registro delle unioni civili registrate. Mancata previsione di morte tra causa di scioglimento dell'unione nel ​
DDL CIRINNÀ è un vuoto giuridico. ­ Sarebbe stato più corretto un rinvio alla legge sullo scioglimento del matrimonio (Divorzio ­ 1 dicembre 1970 numero 898) Studio ed elaborazione a cura dell​
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On. Daniele Viotti (Partito Democratico, Gruppo S&D, Parlamento Europeo) Redazione del Dott. Giorgio Mollaretti ­
Lo scioglimento dell'unione così come disciplinato nel ​
DDL CIRINNÀ non mira ad una sospensione temporanea, ma alla cessazione dell'unione civile. Trovo sbagliato nel ​
DDL FATTORINI che la preesistenza di un matrimonio o di un unione civile registrata sia causa di SCIOGLIMENTO e non come causa IMPEDITIVA DELLA TRASCRIZIONE. REGIME PATRIMONIALE DOPO SCIOGLIMENTO MATRIMONIO CIRINNÀ​
: la parte che non sia in grado di provvedere alle proprie necessità ha diritto a un assegno di mantenimento determinato in base alle capacità dell'obbligato, al numero di anni di convivenza e alle capacità lavorative di entrambe le parti. L'obbligo cessa quando chi riceve l'assegno dovesse sposarsi o unirsi in una nuova unione civile. FATTORINI​
: quando uno dei due partner sia in stato di bisogno, l'altro, secondo le condizioni economiche e patrimoniali, é tenuto a prestarvi assistenza materiale e agli alimenti ai sensi degli art. 433 e ss del codice civile. Obbligo cessa in caso di successivo matrimonio o nuova unione civile registrata del partner beneficiario. In merito a questo aspetto, i due provvedimenti si equivalgono. MATRIMONI CELEBRATI ALL'ESTERO CIRINNÀ​
: prevede che i matrimoni celebrati all'estero tra persone dello stesso sesso siano riconosciuti come unioni civili e che ad essi si applichi tale disciplina. FATTORINI​
: ​
i matrimoni celebrati all'estero tra persone dello stesso sesso non vengono riconosciuti come unioni civili ed ad esse non si applica la disciplina delle unioni civili registrate. ADOZIONI CIRINNÀ​
: L’art.3 del DDL, nell’escludere esplicitamente l’applicazione del solo art.6 della legge n.184 del 1989 (Legge sull’adozione e dell’affidamento dei minori) riconosce implicitamente le ​
stepchild adoption​
ex art.44 della legge n.184 del 1989. Studio ed elaborazione a cura dell​
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On. Daniele Viotti (Partito Democratico, Gruppo S&D, Parlamento Europeo) Redazione del Dott. Giorgio Mollaretti FATTORINI​
: Esclude l’adozione. Specifica che la registrazione dell’Unione Civile non ha effetti sullo stato giuridico dei figli dei contraenti. Esplicita il divieto di applicazione delle regole che disciplinano l’adozione dei minori alle Unioni Civili. CONCLUSIONI L’istituto delle Unioni Civili così come disciplinato dal ​
DDL FATTORINI ​
è di fatto un CONTRATTO DI CONVIVENZA (UNIONE DI FATTO) ​
riservato alle coppie omosessuali chiamata ​
UNIONE CIVILE ​
e trascritta in un apposito registro. Il ​
DDL CIRINNÀ​
, ricalcando i modelli europei di Unioni Civili (inglese e tedesco), prevede ​
la creazione di un istituto apposito per le coppie omosessuali diverso dal matrimonio. Viene finalmente colmato il vuoto legislativo, riconoscendo le ​
stepchild adoption​
. Non estendendo l’istituto del matrimonio alle coppie formate da persone dello stesso sesso è chiaro che i matrimoni celebrati all’estero non possono che essere riconosciuti in Italia come Unioni Civili. Prima dell’introduzione del matrimonio ​
same­sex anche la disciplina delle ​
civil partnership ​
inglesi prevedeva lo stesso. Il ​
DDL CIRINNÀ ad oggi è il miglior punto di partenza. Che è appunto un primo passo. Il Partito Democratico deve muoversi verso la prospettiva dell’uguaglianza totale e senza ulteriori discriminazioni. Tenendo conto di alcuni fattori, però, come la composizione della maggioranza parlamentare e la coalizione di governo, se si riuscisse ad approvare sarebbe un ENORME passo in avanti nella tutela dei diritti LGBTI. Il ​
DDL FATTORINI ​
non è un provvedimento da sostenere. La disciplina è eccessivamente “leggera”. Le parti contrattano i diritti e i doveri della loro convivenza. Di fatto riprende quella che nel ​
DDL CIRINNÀ​
è la disciplina delle convivenza di fatto. Studio ed elaborazione a cura dell​
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On. Daniele Viotti (Partito Democratico, Gruppo S&D, Parlamento Europeo) Redazione del Dott. Giorgio Mollaretti 
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