HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 1 OGGETTO IRAP E LIBERA PROFESSIONE INTRAMOENIA QUESITI (posti in data 19 maggio 2015) Sono un dirigente medico, dipendente da una azienda ospedaliera, operante in un reparto di medicina interna in regime di esclusività. Attraverso una convenzione tra la mia azienda ospedaliera e l’azienda sanitaria competente per territorio, svolgo una seconda attività (specialista in medicina interna consulente per il carcere della mia città). Vorrei porre due quesiti: 1) posso continuare l’attività di consulenza presso il carcere nel caso optassi per il regime di non esclusività; in altre parole: il rapporto di convenzione tra le due aziende sanitarie per la fornitura di prestazioni sanitarie all'interno del carcere obbliga che il medico abbia il regime di esclusività ? 2) quanto pagato dalla azienda sanitaria competente territorialmente per il carcere alla mia azienda ospedaliera viene decurtato, prima di arrivare al mio stipendio mensile, del 5% che trattiene la mia azienda sanitaria, del 8,5 % DI IRAP !!! e infine del 43% di IRPEF. È veramente dovuta l'Irap in questo tipo di attività professionale sanitaria ? CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 2 RISPOSTE (inviate in data 26 maggio 2015) 1) posso continuare l’ attività di consulenza presso il carcere nel caso optassi per il regime di non esclusività; in altre parole: il rapporto di convenzione tra le due aziende sanitarie per la fornitura di prestazioni sanitarie all'interno del carcere obbliga che il medico abbia il regime di esclusività ? L’opzione per il rapporto non esclusivo preclude ovviamente l’attività libero professionale intramoenia, in tutte le forme nelle quali essa si esprime, incluse le prestazioni fornite dall’azienda di appartenenza ad altre aziende sanitarie o ad altre istituzioni in genere. Né sarebbe possibile, in regime di libera professione extramoenia, erogare prestazioni a favore di un’altra azienda sanitaria, ai sensi del comma 9 dell’articolo 72 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che prevede il divieto per i dirigenti del ruolo sanitario che abbiano optato per l'esercizio della libera professione extramuraria di rendere prestazioni professionali, anche di natura occasionale e periodica, a favore o all'interno di strutture pubbliche o private accreditate 2) quanto pagato dall’ azienda sanitaria competente territorialmente per le prestazioni sanitarie all'interno del carcere alla mia azienda ospedaliera viene decurtato, prima di arrivare al mio stipendio mensile, del 5% che trattiene la mia azienda sanitaria, dell’ 8,5 % di IRAP e infine del 43% di IRPEF. È veramente dovuta l'IRAP per questo tipo di attività professionale sanitaria ? Il fatto che l’importo percepito dal dirigente che eroga la prestazione sia meno della metà dell’importo fatturato dall’Azienda al soggetto che fruisce della prestazione medesima è una conseguenza purtroppo ineludibile degli oneri fiscali, diretti e indiretti, che gravano su una base imponibile che deve essere calcolata peraltro in modo corretto, tenendo conto delle norme vigenti in materia. Il percorso corretto che deve essere seguito per passare dall’importo lordo percepito dall’Azienda all’importo netto che deve essere corrisposto al dirigente che eroga la prestazione è schematizzato nel prospetto di seguito riprodotto. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it euro descrizione 100,00 importo lordo fatturato dall’azienda al soggetto che fruisce della prestazione -8,50 IRAP 91,50 importo incassato dall’azienda al netto dell’IRAP -4,575 accantonamento del 5% al fondo aziendale di perequazione (*) -4,575 82,35 -35,41 46,94 3 accantonamento del 5% quale quota della tariffa (*) spettante all’Azienda importo che deve essere corrisposto al professionista che eroga la prestazione al lordo delle ritenute fiscali a suo carico ritenuta fiscale applicabile nell’ipotesi che il reddito complessivo superi i 75.000 euro lordi l’anno (43%) Importo netto in busta paga Le percentuali devono essere concordate in contrattazione integrativa, così come l’intero percorso che deve essere seguito, nel regolamento che disciplina l’esercizio della libera professione intramoenia. In tale regolamento deve essere preteso che questo percorso sia seguito in maniera corretta, tenendo conto in particolare del fatto che sul compenso concordato tra l’azienda ed il professionista per l’erogazione della prestazione non devono essere applicate ulteriori detrazioni se non quelle fiscali a carico del professionista medesimo. Gli accantonamenti che a vario titolo l’Azienda deve effettuare applicando precise norme di legge non devono essere effettuati sull’importo lordo concordato con il professionista, ma sulla tariffa applicata al soggetto al quale la prestazione viene erogata. Applicando correttamente il percorso indicato nel prospetto sopra riprodotto su un compenso lordo per la prestazione di 100,00 euro a favore del professionista che la eroga, la tariffa che dovrà essere applicata al soggetto fruitore della prestazione sarà pari ad euro 121,43, come risulta dal prospetto riprodotto a pagina seguente, perché l’IRAP e gli accantonamenti non devono essere posti a carico del professionista, ma del soggetto al quale la prestazione viene erogata. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 4 In ossequio ai principi generali della trasparenza e della correttezza nella fattura che viene rilasciata al soggetto fruitore della prestazione devono essere riportati gli importi di cui sopra, affinché egli abbia piena visibilità del fatto che il costo che sostiene per la prestazione non si traduce in un netto ricavo per il professionista che la eroga. euro descrizione 121,43 importo lordo fatturato dall’azienda al soggetto che fruisce della prestazione -10,32 IRAP 111,11 Importo incassato dall’azienda al netto dell’IRAP -5,555 accantonamento del 5% al fondo aziendale di perequazione -5,555 100,00 -43,00 57,00 accantonamento del 5% quale quota spettante all’Azienda importo che deve essere corrisposto al professionista che eroga la prestazione al lordo delle ritenute fiscali a suo carico ritenuta fiscale applicabile nell’ipotesi che il reddito complessivo superi i 75.000 euro lordi l’anno (43%) importo netto in busta paga Un’ampia disamina delle circolari esplicative emanate dai competenti organismi, e delle pronunce di differenti organi giurisdizionali. induce ad affermare senza alcun dubbio che 1) il soggetto passivo sul quale grava l’imposta è l’azienda sanitaria e non il medico che all’interno della stessa esercita la libera professione intramoenia; 2) i compensi percepiti dal medico per l’attività libero professionale sono assimilati sotto il profilo fiscale a quelli da lavoro dipendente e non possono essere assoggettati ad una imposta il cui presupposto è l’esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi; 3) la traslazione dell’imposta sui medici appare del tutto illegittima, anche se risulta molto diffusa tra le Aziende Sanitarie. Questo può indurre a valutare gli spazi possibili per azioni di rivalsa, anche sulla base di un’analisi sistematica della sentenze che sono state pronunciate dai diversi organi giurisdizionali. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 5 La titolarità del rapporto contrattuale con l’assistito è dell’azienda che eroga la prestazione, a prescindere dal regime, istituzionale o libero professionale, di erogazione della prestazione stessa. Per quanto concerne in particolare le prestazioni erogate in regime libero professionale il soggetto che emette la fattura a carico dell’assistito non è il professionista che materialmente esegue l’intervento, ma l’azienda stessa, che utilizza a tal fine una combinazione particolare di fattori produttivi: personale e ambienti specificamente dedicati, attrezzature e servizi di uso promiscuo (come ad esempio i servizi diagnostici, le sale operatorie o l’eventuale assistenza in terapia intensiva). L’erogazione delle prestazioni istituzionali viene assicurata utilizzando ore di lavoro del personale dipendente che sono retribuite con il trattamento economico fondamentale ed accessorio (una parte della retribuzione di risultato può essere corrisposta proprio a fronte di volumi prestazionali negoziati in sede di budget ed erogati in regime istituzionale). L’erogazione delle prestazioni in regime libero professionale viene assicurata utilizzando ore di impegno che non rientrano nell’orario di servizio, e che vengono retribuite a parte. Tali costi non rientrano nel costo del lavoro ma devono essere contabilizzati in un conto specifico “compartecipazioni al personale per attività libero professionale intramoenia”, conto che nel conto economico del bilancio di esercizio afferisce all’aggregato B2 “acquisiti di servizi sanitari” e non all’aggregato B6 “costi del personale”, proprio in relazione alla diversa natura della prestazione lavorativa. Entrambi i compensi corrisposti, sia per il lavoro dipendente che per l’attività libero professionale intramoenia, costituiscono per l’Azienda base imponibile sulla quale deve essere versata all’erario l’imposta sulle attività produttive (IRAP), nella misura dell’8,5% dell’imponibile. In entrambi i casi l’IRAP costituisce un onere riflesso che non può essere traslato sul personale che eroga la prestazione, al quale deve essere corrisposto il compenso concordato. Poiché tale compenso è assimilato, ai fini fiscali, a quello per il lavoro dipendente, saranno operate in busta paga le ritenute fiscali in relazione al reddito imponibile, ma non deve in nessun caso essere detratto l’importo dell’IRAP. Di tale onere dovrà ovviamente tener conto l’azienda nel determinare l’importo che dovrà essere corrisposto dall’assistito, importo che dovrà essere remunerativo di tutti gli oneri, diretti e indiretti, sostenuti dall’Azienda per erogare la prestazione. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 6 RIFERIMENTI NORMATIVI Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 Articolo 15-quater. Esclusività del rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo sanitario 1. libera professione intramuraria e rapporto esclusivo I dirigenti sanitari, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, con i quali sia stato stipulato il contratto di lavoro o un nuovo contratto di lavoro in data successiva al 31 dicembre 1998, nonché quelli che al 32 luglio 1999, data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, abbiano optato per l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria sono assoggettati al rapporto di lavoro esclusivo. 2. possibilità di passare al rapporto di lavoro esclusivo Salvo quanto previsto al comma 1, i dirigenti in servizio alla data del 31 dicembre 1998, che hanno optato per l'esercizio dell'attività libero professionale extramuraria, passano, a domanda, al rapporto di lavoro esclusivo. 3. obbligo di esercitare l’opzione Entro novanta giorni dal 31 luglio 1999, data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, tutti i dirigenti in servizio alla data del 31 dicembre 1998 sono tenuti a comunicare al direttore generale l'opzione in ordine al rapporto esclusivo. In assenza di comunicazione si presume che il dipendente abbia optato per il rapporto esclusivo. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 7 RIFERIMENTI NORMATIVI Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 Articolo 15-quater. Esclusività del rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo sanitario 4. reversibilità dell’opzione tra rapporto esclusivo e non esclusivo I soggetti di cui ai commi 1, 2 e 3 possono optare, su richiesta da presentare entro il 30 novembre di ciascun anno, per il rapporto di lavoro non esclusivo, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Le regioni hanno la facoltà di stabilire una cadenza temporale più breve. Il rapporto di lavoro esclusivo può essere ripristinato secondo le modalità di cui al comma 2. Coloro che mantengono l'esclusività del rapporto non perdono i benefici economici di cui al comma 5, trattandosi di indennità di esclusività e non di indennità di irreversibilità. La non esclusività del rapporto di lavoro non preclude la direzione di strutture semplici e complesse. 5. rinvio ai contratti collettivi nazionali I contratti collettivi di lavoro stabiliscono il trattamento economico aggiuntivo da attribuire ai dirigenti sanitari con rapporto di lavoro esclusivo nei limiti delle risorse destinate alla contrattazione collettiva. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 8 RIFERIMENTI NORMATIVI CCNL 2002_2005 Articolo 10 Caratteristiche del rapporto di lavoro 1. eliminazione del vincolo di esclusività A decorrere dal 30 maggio 2004, data di entrata in vigore della legge 26 maggio 2004, n. 138, di conversione del decreto legge 29 marzo 2004, n. 81 (che ha modificato l’articolo 15 quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, eliminando il vincolo dell’esclusività del rapporto di lavoro e introducendo la reversibilità dell’opzione tra rapporto esclusivo e non esclusivo) il rapporto di lavoro della dirigenza medica può essere esclusivo o non esclusivo. 2. possibilità di passare al rapporto non esclusivo I dirigenti medici già a rapporto esclusivo, possono optare per il passaggio al rapporto non esclusivo entro il 30 novembre di ciascun anno. Gli effetti del passaggio decorrono dal primo gennaio dell’anno successivo all’opzione e sono regolati dall’articolo 12. 3. rideterminazione del trattamento economico Per i dirigenti che erano a rapporto non esclusivo al 30 maggio 2004, data di entrata in vigore della legge 26 maggio 2004, n. 138, in caso di opzione per il rapporto esclusivo, viene rideterminato il trattamento economico spettante al dirigente con rapporto esclusivo, con effetto dal 1 gennaio dell’anno successivo all’opzione, che deve essere manifestata entro il 30 novembre di ciascun anno. 4. conferma dell’indennità di esclusività L’indennità di esclusività è confermata nelle misure attualmente vigenti, non concorre a formare il monte salari e compete a tutti coloro che, essendo a rapporto esclusivo, già la percepivano all’entrata in vigore della legge n. 138 del 2004, salvo che, successivamente ad essa e, comunque, con decorrenza dal 1 gennaio dell’anno successivo, non abbiano espresso diversa opzione. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 9 RIFERIMENTI NORMATIVI CCNL 2002_2005 Articolo 10 Caratteristiche del rapporto di lavoro 5. acquisizione delle fasce successive dell’indennità di esclusività L’acquisizione delle fasce successive all’indennità di esclusività è subordinata alla positiva valutazione da parte del collegio tecnico al termine del periodo trascorso il quale matura il diritto al passaggio (previsto superata l’anzianità di servizio di 5 e 15 anni). 6. disponibilità del dirigente a rapporto esclusivo Il rapporto di lavoro esclusivo comporta la totale disponibilità del dirigente nello svolgimento delle proprie funzioni nell’ambito dell’incarico attribuito e della competenza professionale nell’area e disciplina di appartenenza. 7. disponibilità del dirigente a rapporto non esclusivo Il rapporto di lavoro dei dirigenti che abbiano mantenuto l’opzione per il rapporto di lavoro non esclusivo comporta la totale disponibilità, nell’ambito dell’impegno di servizio, per la realizzazione degli obiettivi istituzionali programmati e lo svolgimento delle attività professionali di competenza. Le aziende secondo criteri omogenei con quelli adottati per i dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo e sulla base delle indicazioni dei responsabili delle strutture negoziano con le équipe interessate i volumi e le tipologie delle attività e delle prestazioni che i singoli dirigenti sono tenuti ad assicurare nonché le sedi operative in cui le stesse devono essere effettuate. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 10 RIFERIMENTI NORMATIVI CCNL 2002_2005 Articolo 12 Effetti del passaggio dal rapporto esclusivo al rapporto non esclusivo e viceversa 1. compatibilità del rapporto non esclusivo con incarichi di struttura Le parti prendono atto che in prima applicazione gli effetti della legge 26 maggio 2004, n. 138, di conversione del decreto legge 29 marzo 2004, n. 81, si producono - in concreto - dal 1 gennaio 2005 dopo l’opzione da parte dei dirigenti già a rapporto esclusivo per il passaggio al rapporto di lavoro non esclusivo. Di conseguenza da tale data: - il passaggio dei dirigenti al rapporto di lavoro non esclusivo non preclude il mantenimento o il conferimento di incarico di direzione di struttura complessa o semplice; - il trattamento economico fondamentale ed accessorio spettante ai dirigenti già a rapporto non esclusivo ed a tutti i dirigenti che optino dal 1 gennaio 2005 per tale rapporto di lavoro viene rideterminato secondo quanto disposto dalla normativa contrattuale vigente. 2. effetti del passaggio al rapporto non esclusivo Il passaggio dal rapporto di lavoro esclusivo a quello non esclusivo dal 1 gennaio successivo a quello dell’opzione, comporta i seguenti effetti per i dirigenti interessati: - i dirigenti di struttura complessa dopo l’opzione continuano a percepire l’ indennità di struttura complessa senza soluzione di continuità solo in caso di mantenimento dell’incarico; - non compete la retribuzione di risultato; - la retribuzione di posizione viene determinata sulla base dell’incarico dirigenziale attribuito; - è inibita l’attività libero – professionale intramuraria; - cessa di essere corrisposta l’indennità di esclusività che, dalla stessa data, costituisce risparmio aziendale. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 11 RIFERIMENTI NORMATIVI CCNL 2002_2005 Articolo 12 Effetti del passaggio dal rapporto esclusivo al rapporto non esclusivo e viceversa 3. effetti del passaggio al rapporto esclusivo Il ritorno dei dirigenti all’ opzione per il rapporto di lavoro esclusivo, comporta la rideterminazione della retribuzione di posizione e conferisce loro il diritto alla retribuzione di risultato. L’indennità di esclusività è corrisposta dal 1 gennaio dell’anno successivo nella medesima misura già percepita all’atto dell’opzione per il passaggio a rapporto di lavoro non esclusivo con oneri a carico del bilancio. REGIONE UMBRIA LEGGE REGIONALE 23 febbraio 2005 n. 15 MODALITÀ PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STRUTTURA NELLE AZIENDE SANITARIE REGIONALI». ARTICOLO 1 Conferimento degli incarichi 1. Gli incarichi di direzione di struttura semplice o complessa conferiti ai dirigenti del ruolo sanitario del Servizio sanitario regionale implicano il rapporto di lavoro esclusivo. 2. Gli incarichi di direzione di struttura semplice o complessa nonché dei programmi, infra o interdipartimentali finalizzati alla integrazione delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca, con particolare riguardo alle innovazioni tecnologiche ed assistenziali, nonché al coordinamento delle attività sistematiche di revisione e valutazione della pratica clinica ed assistenziale previsti dall’ articolo 5 comma 4 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, che disciplina i rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed Università, conferiti a professori e ricercatori universitari, implicano un rapporto di lavoro esclusivo. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 12 RIFERIMENTI NORMATIVI REGIONE TOSCANA LEGGE REGIONALE DEL 24 febbraio 2005, n. 40 DISCIPLINA DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE ARTICOLO 59 Direzione di strutture organizzative sanitarie 1. Gli incarichi di direzione delle strutture organizzative di cui al presente titolo sono conferiti ai dirigenti sanitari in regime di rapporto di lavoro esclusivo da mantenere per tutta la durata dell’incarico. 2. Gli incarichi di direzione di struttura, nonché dei programmi, infra o interdipartimentali finalizzati alla integra-zione delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca, con particolare riguardo alle innovazioni tecnologiche ed assistenziali, nonché al coordinamento delle attività sistematiche di revisione e valutazione della pratica clinica ed assistenziale previsti dall’ articolo 5 comma 4 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, che disciplina i rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed Università sono conferiti ai professori e ai ricercatori universitari che svolgano un’attività assistenziale esclusiva per tutta la durata dell’incarico. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 13 RIFERIMENTI NORMATIVI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 1957, n. 3 Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato. Articolo 60. Casi di incompatibilità L'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del ministro competente. LEGGE 30 dicembre 1991, n. 412 articolo 4 disposizioni in materia sanitaria 7. incompatibilità Con il Servizio sanitario nazionale può intercorrere un unico rapporto di lavoro. Tale rapporto é incompatibile con ogni altro rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, e con altri rapporti anche di natura convenzionale con il Servizio sanitario nazionale. Il rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale é altresì incompatibile con l'esercizio di altre attività o con la titolarità o con la compartecipazione delle quote di imprese che possono configurare conflitto di interessi con lo stesso. L'accertamento delle incompatibilità compete, anche su iniziativa di chiunque vi abbia interesse, all'amministratore straordinario della unità sanitaria locale al quale compete altresì l'adozione dei conseguenti provvedimenti. Le situazioni di incompatibilità devono cessare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'esercizio dell'attività libero-professionale dei medici dipendenti del Servizio sanitario nazionale è compatibile col rapporto unico d'impiego, purché espletato fuori dell'orario di lavoro all'interno delle strutture sanitarie o all'esterno delle stesse, con esclusione di strutture private convenzionate con il SSN. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 14 RIFERIMENTI NORMATIVI LEGGE 23 dicembre 1996, n. 662 60. divieto per i dipendenti pubblici di qualsiasi altra attività Al di fuori dei casi previsti dalla legge, al personale è fatto divieto di svolgere qualsiasi altra attività di lavoro subordinato o autonomo tranne che la legge o altra fonte normativa ne prevedano l'autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza e l'autorizzazione sia stata concessa. La richiesta di autorizzazione inoltrata dal dipendente si intende accolta ove entro trenta giorni dalla presentazione non venga adottato un motivato provvedimento di diniego. 61. recesso per giusta causa in caso di violazione del divieto La violazione del divieto di cui al comma 60, nonché le comunicazioni risultate non veritiere anche a seguito di accertamenti ispettivi dell'amministrazione costituiscono giusta causa di recesso per i rapporti di lavoro disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro e costituiscono causa di decadenza dall'impiego per il restante personale, sempreché le prestazioni per le attività di lavoro subordinato o autonomo svolte al di fuori del rapporto di impiego con l'amministrazione di appartenenza non siano rese a titolo gratuito, presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro. Le procedure per l'accertamento delle cause di recesso o di decadenza devono svolgersi in contradditorio fra le parti. 62. controllo dell’osservanza delle norme in materia di incompatibilità Per effettuare verifiche a campione sui dipendenti delle pubbliche amministrazioni, finalizzate all'accertamento dell'osservanza delle disposizioni di cui ai commi da 56 a 65, le amministrazioni si avvalgono dei rispettivi servizi ispettivi, che, comunque, devono essere costituiti entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Analoghe verifiche sono svolte dal Dipartimento della funzione pubblica che può avvalersi, d'intesa con le amministrazioni interessate, dei predetti servizi ispettivi, nonché, d'intesa con il Ministero delle finanze ed anche ai fini dell'accertamento delle violazioni tributarie, della Guardia di finanza. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 15 RIFERIMENTI NORMATIVI LEGGE 23 dicembre 1998, n. 448 articolo 72 7. esclusività del rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo sanitario I dirigenti del ruolo sanitario che hanno optato per l'esercizio della libera professione intramuraria non possono esercitare alcuna altra attività sanitaria resa a titolo non gratuito, secondo i criteri e le modalità previsti dalla normativa vigente, ad eccezione delle attività rese in nome e per conto dell'azienda sanitaria di appartenenza; la violazione degli obblighi connessi all'esclusività delle prestazioni, l'insorgenza di un conflitto di interessi o di situazioni che comunque implichino forme di concorrenza sleale, salvo che il fatto costituisca reato, comportano la risoluzione del rapporto di lavoro e la restituzione dei proventi ricevuti a valere sulle disponibilità del fondo per l'esclusività del rapporto dei dirigenti del ruolo sanitario che hanno optato per l'esercizio della libera professione intramuraria in misura non inferiore a una annualità e non superiore a cinque annualità. La violazione degli obblighi di cui al presente comma è comunicata, per l'adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza, dal direttore generale alla regione o alla provincia autonoma, all'Ordine professionale e al Ministero della sanità. L'accertamento delle incompatibilità compete, anche su iniziativa di chiunque vi abbia interesse, al direttore generale dell'azienda ospedaliera o dell'unità sanitaria locale interessata.. 8. responsabilità del direttore generale in caso di violazioni L'accertamento, comunque effettuato, delle violazioni delle disposizioni di cui al comma 7 comporta anche la responsabilità del direttore generale per omessa vigilanza e costituisce causa impeditiva per il rinnovo e, nei casi più gravi, motivazione per la decisione di revoca dell'incarico di direttore generale, salvo che egli non dimostri di avere adottato le misure ispettive e di controllo idonee a prevenire e reprimere le predette violazioni. In caso di inadempienza della regione o della provincia autonoma il Ministro della sanità adotta le misure necessarie per garantire l'attuazione di quanto disposto dal presente comma. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 16 RIFERIMENTI NORMATIVI LEGGE 23 dicembre 1998, n. 448 Articolo 72 9. rinvio ad un regolamento da adottare su proposta del ministro Con regolamento da emanare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della sanità, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e le organizzazioni sindacali della dirigenza sanitaria interessata alla materia oggetto del regolamento, sono disciplinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 7 e 8, anche al fine di: a) evitare conflitti di interesse e attività contrarie ai principi di tutela della concorrenza; b) prevedere il divieto per i dirigenti del ruolo sanitario che abbiano optato per l'esercizio della libera professione extramuraria di rendere prestazioni professionali, anche di natura occasionale e periodica, a favore o all'interno di strutture pubbliche o private accreditate. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 17 RIFERIMENTI NORMATIVI DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 502 Articolo 15-quinquies Caratteristiche del rapporto di lavoro esclusivo dei dirigenti sanitari 1. impegni del dirigente a rapporto esclusivo Il rapporto di lavoro esclusivo dei dirigenti sanitari comporta la totale disponibilità nello svolgimento delle funzioni dirigenziali attribuite dall'azienda, nell'ambito della posizione ricoperta e della competenza professionale posseduta e della disciplina di appartenenza, con impegno orario contrattualmente definito. 2. tipologie di attività libero professionale Il rapporto di lavoro esclusivo comporta l'esercizio dell'attività professionale nelle seguenti tipologie: a) il diritto all'esercizio di attività libero professionale individuale, al di fuori dell'impegno di servizio, nell'ambito delle strutture aziendali individuate dal direttore generale d'intesa con il collegio di direzione; salvo quanto disposto dal comma 11 dell'articolo 72 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (il direttore generale, fino alla realizzazione di proprie idonee strutture e spazi distinti per l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria in regime di ricovero ed ambulatoriale, e' tenuto ad assumere le specifiche iniziative per reperire fuori dall'azienda spazi sostitutivi in strutture non accreditate nonché ad autorizzare l'utilizzazione di studi professionali privati e altresì ad attivare misure atte a garantire la progressiva riduzione delle liste d'attesa per le attività istituzionali, sulla base di quanto previsto da un atto di indirizzo e coordinamento adottato con DPCM 27 marzo 2000). b) la possibilità di partecipazione ai proventi di attività a pagamento svolta in equipe, al di fuori dell'impegno di servizio, all'interno delle strutture aziendali; CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 18 RIFERIMENTI NORMATIVI DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 502 Articolo 15-quinquies Caratteristiche del rapporto di lavoro esclusivo dei dirigenti sanitari 2. tipologie di attività libero professionale Il rapporto di lavoro esclusivo comporta l'esercizio dell'attività professionale nelle seguenti tipologie: c) la possibilità di partecipazione ai proventi di attività, richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in equipe, al di fuori dell'impegno di servizio, in strutture di altra azienda del Servizio sanitario nazionale o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione dell'azienda con le predette aziende e strutture; d) la possibilità di partecipazione ai proventi di attività professionali, richieste a pagamento da terzi all'azienda, quando le predette attività siano svolte al di fuori dell'impegno di servizio e consentano la riduzione dei tempi di attesa, secondo programmi predisposti dall'azienda stessa, sentite le equipe dei servizi interessati. Le modalità di svolgimento delle attività di cui al presente comma e i criteri per l'attribuzione dei relativi proventi ai dirigenti sanitari interessati nonché al personale che presta la propria collaborazione sono stabiliti dal direttore generale in conformità alle previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro. L'azienda disciplina i casi in cui l'assistito può chiedere all'azienda medesima che la prestazione sanitaria sia resa direttamente dal dirigente scelto dall'assistito ed erogata al domicilio dell'assistito medesimo, in relazione alle particolari prestazioni sanitarie richieste o al carattere occasionale o straordinario delle prestazioni stesse o al rapporto fiduciario già esistente fra il medico e l'assistito con riferimento all'attività libero professionale intramuraria già svolta individualmente o in equipe nell'ambito dell'azienda, fuori dell'orario di lavoro. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 19 RIFERIMENTI NORMATIVI DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 502 Articolo 15-quinquies Caratteristiche del rapporto di lavoro esclusivo dei dirigenti sanitari 3. rapporto tra attività libero professionale e attività istituzionale Per assicurare un corretto ed equilibrato rapporto tra attività istituzionale e corrispondente attività libero professionale e al fine anche di concorrere alla riduzione progressiva delle liste di attesa, l'attività libero professionale non può comportare, per ciascun dipendente, un volume di prestazioni superiore a quella assicurato per i compiti istituzionali. La disciplina contrattuale nazionale definisce il corretto equilibrio fra attività istituzionale e attività libero professionale nel rispetto dei seguenti principi: l'attività istituzionale e' prevalente rispetto a quella libero professionale, che viene esercitata nella salvaguardia delle esigenze del servizio e della prevalenza dei volumi orari di attività necessari per i compiti istituzionali; devono essere comunque rispettati i piani di attività previsti dalla programmazione regionale e aziendale e conseguentemente assicurati i relativi volumi prestazionali ed i tempi di attesa concordati con le equipe; l'attività libero professionale è soggetta a verifica da parte di appositi organismi e sono individuate penalizzazioni consistenti anche nella sospensione del diritto all' attività stessa, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma o di quelle contrattuali. 4. divieto di utilizzo del ricettario del Servizio Sanitario Nazionale Nello svolgimento dell'attività libero professionale non è consentito l'uso del ricettario del Servizio sanitario nazionale. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 20 CCNL 1998_2001 ARTICOLO 57 Criteri generali per la formazione delle tariffe e per l'attribuzione dei proventi 1. rinvio alla contrattazione integrativa I criteri per l'attribuzione dei relativi proventi ai dirigenti interessati nonché al personale che presta la propria collaborazione, sono stabiliti dall'azienda con apposita disciplina adottata con atto aziendale. 2. criteri generali che devono essere seguiti Nella fissazione delle tariffe le aziende terranno conto dei seguenti criteri generali: a) relativamente alle attività ambulatoriali o di diagnostica. strumentale e di laboratorio, la tariffa é riferita alla singola prestazione ovvero a gruppi integrati di prestazioni; b) relativamente alle prestazioni libero professionali individuali, in regime di ricovero e day hospital, la tariffa forfetaria é definita tenendo conto che in applicazione del comma 1 dell’articolo 28 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le Regioni partecipano alla spesa nel limite di una quota variabile tra il 50 e il 70 per cento della tariffa prevista per le prestazioni istituzionali a carico del Servizio sanitario nazionale; c) le tariffe per le prestazioni ambulatoriali e di diagnostica strumentale e di laboratorio devono essere remunerative di tutti i costi sostenuti dalle aziende e devono, pertanto, evidenziare le voci relative ai compensi del libero professionista, dell'équipe, del personale di supporto, i costi pro quota per l'ammortamento e la manutenzione delle apparecchiature, anche forfetariamente stabiliti; CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 21 RIFERIMENTI NORMATIVI CCNL 1998_2001 ARTICOLO 57 Criteri generali per la formazione delle tariffe e per l'attribuzione dei proventi 2. criteri generali che devono essere seguiti Nella fissazione delle tariffe le aziende terranno conto dei seguenti criteri generali: d) le tariffe per le prestazioni ambulatoriali e di diagnostica strumentale non possono comunque essere determinate in importi inferiori a quelli previsti dalle vigenti disposizioni a titolo di partecipazione del cittadino alla spesa sanitaria per le corrispondenti prestazioni. L'amministrazione può concordare tariffe inferiori per gruppi di prestazioni da effettuarsi in regime di libera professione da parte dei dirigenti, finalizzate alla riduzione dei tempi di attesa, tenendo conto di quanto disposto dal comma 13 del decreto legislativo 29 aprile 1998; n. 124 (qualora l'attesa della prestazione richiesta si prolunghi oltre il termine fissato dal direttore generale l'assistito può chiedere che la prestazione venga resa nell'ambito dell'attività libero professionale intramuraria, ponendo a carico dell'azienda unità sanitaria locale di appartenenza e dell'azienda unità sanitaria locale nel cui ambito è richiesta la prestazione, in misura eguale, la differenza tra la somma versata a titolo di partecipazione al costo della prestazione e l'effettivo costo di quest'ultima, sulla scorta delle tariffe vigenti) e) le tariffe sono verificate annualmente, anche per consentire il rispetto dell'articolo 3, comma 7 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Nel caso in cui la contabilità separata che deve essere adottata per monitorare costi e ricavi delle prestazioni erogaste in regime libero professionale presenti un disavanzo, il direttore generale è obbligato ad assumere tutti i provvedimenti necessari, compresi l'adeguamento delle tariffe o la sospensione del servizio relativo alle erogazioni delle prestazioni sanitarie. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle prestazioni ambulatoriali fornite a pazienti solventi in proprio) CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 22 RIFERIMENTI NORMATIVI CCNL 1998_2001 ARTICOLO 57 Criteri generali per la formazione delle tariffe e per l'attribuzione dei proventi 2. criteri generali che devono essere seguiti Nella fissazione delle tariffe le aziende terranno conto dei seguenti criteri generali: f) nell'attività libero professionale di équipe, la distribuzione della quota parte spettante ai singoli componenti avviene – da parte delle aziende – su indicazione dell'équipe stessa; g) le tariffe delle prestazioni libero professionali individuali, comprensive di eventuale relazione medica, sono definite dalle aziende nel rispetto dei vincoli degli ordini, in contraddit-torio con i dirigenti interessati. Ciò vale anche per l’attività professionale richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta in strutture di altra azienda del SSN o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione con le stesse. h) per l’attività professionale richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta in strutture di altra azienda del SSN o di altra struttura sanitaria non accreditata, svolte in équipe, la tariffa é definita dalle aziende, previa convenzione, anche per la determinazione dei compensi spettanti ai soggetti interessati e con il contraddittorio dei medesimi; i) un'ulteriore quota della tariffa, da concordare in contrattazione integrativa e comunque non inferiore al 5% della massa di tutti i proventi dell'attività libero professionale, al netto delle quote a favore delle aziende, è accantonata quale fondo aziendale da destinare alla perequazione per le discipline mediche e veterinarie – individuate in sede di contrattazione integrativa – che abbiano una limitata possibilità di esercizio della libera professione intramuraria. Dalla ripartizione di tale fondo non può derivare per i destinatari un beneficio economico superiore a quello medio percepito dai dirigenti che espletano l'attività libero professionale, secondo criteri stabiliti in sede aziendale. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 23 RIFERIMENTI NORMATIVI LEGGE 23 dicembre 1994, n. 724 Articolo 3 Ospedali. 6. obbligo di contabilità separata per l’attività libero professionale Per la gestione delle camere a pagamento di cui all'articolo 4, commi 10 e 11, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, le unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico provvedono, oltre alla contabilità prevista dall'articolo 5, comma 5, del citato decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni ed integrazioni, alla tenuta di una contabilità separata che deve tenere conto di tutti i costi diretti e indiretti, nonché delle spese alberghiere. Tale contabilità non può presentare disavanzo. 7. provvedimenti che devono essere adottati in caso di disavanzo Nel caso in cui la contabilità separata di cui al comma 6 presenti un disavanzo, il direttore generale è obbligato ad assumere tutti i provvedimenti necessari, compresi l'adeguamento delle tariffe o la sospensione del servizio relativo alle erogazioni delle prestazioni sanitarie. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle prestazioni ambulatoriali fornite a pazienti solventi in proprio. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 24 RIFERIMENTI NORMATIVI LEGGE 23 dicembre 1999, n. 488 articolo 28. Riqualificazione dell'assistenza sanitaria e attività libero-professionale. 1. partecipazione alla spesa per prestazioni in strutture aziendali Per le prestazioni libero-professionali, erogate in regime di ricovero o di day hospital, di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, erogate in strutture aziendali la regione partecipa alla spesa nel limite di una quota variabile tra il 50 e il 70 per cento della tariffa prevista per le prestazioni istituzionali a carico del Servizio sanitario nazionale. 2. partecipazione alla spesa per prestazioni in altra azienda Per le prestazioni libero-professionali, erogate in regime di ricovero o di day hospital, di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 15quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, erogate in strutture di altra azienda del Servizio sanitario nazionale, la regione partecipa alla spesa nel limite di una quota massima del 25 per cento della tariffa prevista per le prestazioni istituzionali a carico del Servizio sanitario nazionale. 3. onere delle prestazioni in strutture non accreditate Le tariffe delle prestazioni libero-professionali, in regime di ricovero o di day hospital, di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 15quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, svolte in strutture sanitarie non accreditate, sono determinate da ciascuna azienda d'intesa con il dirigente sanitario interessato e sono a totale carico dei richiedenti; all'azienda è dovuta una quota della tariffa nella misura stabilita dai contratti collettivi nazionali. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 25 RIFERIMENTI NORMATIVI LEGGE 23 dicembre 1999, n. 488 articolo 28. Riqualificazione dell'assistenza sanitaria e attività libero-professionale. 4. partecipazione ai proventi per prestazioni ambulatoriali La partecipazione ai proventi delle prestazioni ambulatoriali e di diagnostica strumentale di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, rese in regime libero-professionale, è stabilita dai contratti collettivi nazionali. Per quanto concerne le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio la partecipazione non può essere superiore al 50 per cento della tariffa praticata dall'azienda. 5. criteri di determinazione delle tariffe delle prestazioni ambulatoriali Le tariffe delle prestazioni libero-professionali, ivi comprese quelle di diagnostica strumentale e di laboratorio, erogate in regime ambulatoriale, sono determinate da ciascuna azienda in conformità ai criteri stabiliti dalle regioni e dal contratti collettivi nazionali di lavoro e sono a totale carico dei richiedenti. Per le predette prestazioni all'azienda compete il rimborso dei costi diretti ed indiretti sostenuti nonché una quota della tariffa nella misura stabilita dai contratti collettivi nazionali. 6. criteri per la determinazione dei compensi ai professionisti I contratti collettivi nazionali di lavoro stabiliscono i criteri per la determinazione dei proventi da corrispondere ai dirigenti sanitari in relazione alle specifiche prestazioni, nel rispetto dei limiti previsti dal presente articolo. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 26 RIFERIMENTI NORMATIVI LEGGE 3 agosto 2007, n. 120 Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria. Articolo1 Attività libero-professionale intramuraria 1. interventi per rendere disponibili i locali per la libera professione Per garantire l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assumono le più idonee iniziative volte ad assicurare gli interventi di ristrutturazione edilizia, presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, i policlinici universitari a gestione diretta e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico, necessari per rendere disponibili i locali destinati a tale attività. 2. termine previsto per il completamento delle ristrutturazioni L'adozione delle iniziative di cui al comma 1 dovrà essere completata entro il 31 dicembre 2012. Fino al 31 gennaio 2011 negli ambiti in cui non siano ancora state adottate le iniziative di cui al comma 1, continuano ad applicarsi i provvedimenti già adottati per assicurare l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria. Nel medesimo periodo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano procedono all'individuazione e all'attuazione delle misure dirette ad assicurare, in accordo con le organizzazioni sindacali delle categorie interessate e nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali, il definitivo passaggio al regime ordinario del sistema dell'attività libero-professionale intramuraria della dirigenza sanitaria, medica e veterinaria del Servizio sanitario nazionale e del personale universitario che esplica attività sanitaria. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 27 RIFERIMENTI NORMATIVI LEGGE 3 agosto 2007, n. 120 Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria. Articolo1 Attività libero-professionale intramuraria 3. risoluzione degli accordi di programma La risoluzione a seguito di inadempimenti regionali degli accordi di programma stipulati tra il Ministero della Salute e Regioni per gestire la realizzazione di interventi di ristrutturazione edilizia prevista dal comma 310 dell’articolo1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266si applica anche alla parte degli accordi di programma relativa agli interventi di ristrutturazione edilizia di cui al comma 1 per i quali la regione non abbia conseguito il collaudo entro il 31 dicembre 2014. 4.1 ricognizione straordinaria degli spazi disponibili Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie interessate, in coerenza con le misure di cui ai commi 1 e 2, adottano provvedimenti tesi a garantire che le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, i policlinici universitari a gestione diretta e gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di seguito denominati IRCCS di diritto pubblico, provvedano, entro il 31 dicembre 2012, ad una ricognizione straordinaria degli spazi disponibili e che si renderanno disponibili per l'esercizio dell'attività libero professionale in conseguenza dell'applicazione delle misure di riorganizzazione complessiva della rete di presidi ospedalieri e della prevista riduzione dei posti letto previste dall'articolo 15 del decretolegge 6 luglio 2012, n. 95, comprensiva di una valutazione dettagliata dei volumi delle prestazioni rese nell'ultimo biennio, in tale tipo di attività presso le strutture interne, le strutture esterne e gli studi professionali. I risultati della ricognizione sono trasmessi all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali ed all'Osservatorio nazionale sull'attività libero professionale. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 28 RIFERIMENTI NORMATIVI LEGGE 3 agosto 2007, n. 120 Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria. Articolo1 Attività libero-professionale intramuraria 4.2 autorizzazione delle aziende all’acquisizione degli spazi necessari Sulla base della ricognizione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare l'azienda sanitaria, ove ne sia adeguatamente dimostrata la necessità e nel limite delle risorse disponibili, ad acquisire, tramite l'acquisto o la locazione presso strutture sanitarie autorizzate non accreditate, nonché tramite la stipula di convenzioni con altri soggetti pubblici, spazi ambulatoriali esterni, aziendali e pluridisciplinari, per l'esercizio di attività sia istituzionali sia in regime di libera professione intramuraria ordinaria, i quali corrispondano ai criteri di congruità e idoneità per l'esercizio delle attività medesime, previo parere da parte del collegio di direzione. Qualora quest'ultimo non sia costituito, il parere è reso da una commissione paritetica di sanitari che esercitano l'attività libero professionale intramuraria costituita a livello aziendale. 4.3 esercizio sperimentale della libera professione in studi privati Le regioni e le province autonome nelle quali siano presenti aziende sanitarie nelle quali risultino non disponibili gli spazi per l'esercizio dell'attività libero professionale, possono autorizzare, limitatamente alle medesime aziende sanitarie, l'adozione di un programma sperimentale che preveda lo svolgimento delle stesse attività, in via residuale, presso gli studi privati dei professionisti collegati in rete, ai sensi di quanto previsto dalla lettera a-bis) del presente comma, previa sottoscrizione di una convenzione annuale rinnovabile tra il professionista interessato e l'azienda sanitaria di appartenenza, sulla base di uno schema tipo approvato con accordo sancito dalla Conferenza Stato Regioni CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 29 RIFERIMENTI NORMATIVI LEGGE 3 agosto 2007, n. 120 Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria. Articolo1 Attività libero-professionale intramuraria 4.4 autorizzazioni all’esercizio della libera professione in studi privati Le autorizzazioni all’esercizio straordinario della libera professione intramoenia in studi professionali privati, concesse dalle Aziende in applicazione del comma 3 dell'articolo 22-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, cessano al 31 dicembre 2012. 4.5 adozione di linee guida regionali in materia di libera professione Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano garantiscono, anche attraverso proprie linee guida, che le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, i policlinici universitari a gestione diretta e gli IRCCS di diritto pubblico gestiscano, con integrale responsabilità propria, l'attività libero-professionale intramuraria, al fine di assicurarne il corretto esercizio nel rispetto delle seguenti modalità: 4.5.a) controllo delle prestazioni erogate in regime libero professionale adozione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di sistemi e di moduli organizzativi e tecnologici che consentano il controllo dei volumi delle prestazioni liberoprofessionali, che non devono superare, globalmente considerati, quelli eseguiti nell'orario di lavoro; 4.5.a-bis) implementazione di una infrastruttura di rete predisposizione e attivazione, entro il 31 marzo 2013, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano ovvero, su disposizione regionale, del competente ente o azienda del Servizio sanitario nazionale, di una infrastruttura di rete per il collegamento in voce o in dati, in condizioni di sicurezza, tra l'ente o l'azienda e le singole strutture nelle quali vengono erogate le prestazioni di attività libero professionale intramuraria, interna o in rete. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 30 RIFERIMENTI NORMATIVI LEGGE 3 agosto 2007, n. 120 Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria. Articolo1 Attività libero-professionale intramuraria 4.5.a-bis) modalità di funzionamento dell’infrastruttura di rete La disposizione regionale, precisando le funzioni e le competenze dell'azienda sanitaria e del professionista, prevede, con l'utilizzo esclusivo della predetta infrastruttura, l'espletamento, del servizio di prenotazione, l'inserimento obbligatorio e la comunicazione, in tempo reale, all'azienda sanitaria competente dei dati relativi all'impegno orario del sanitario, ai pazienti visitati, alle prescrizioni ed agli estremi dei pagamenti, anche in raccordo con le modalità di realizzazione del fascicolo sanitario elettronico. Ferme restando le disposizioni in materia di tracciabilità delle prestazioni e dei relativi pagamenti, la suddetta disposizione regionale deve prevedere le misure da adottare in caso di emergenze assistenziali o di malfunzionamento del sistema. 4.5.a-bis) requisiti tecnici dell’infrastruttura di rete Le modalità tecniche per la realizzazione della infrastruttura sono state determinate, con il decreto, di natura non regolamentare, del Ministro della salute, adottato il 21 febbraio 2013, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali. 4.5.a-bis) copertura dei costi dell’infrastruttura di rete Agli oneri si provvede ai sensi della lettera c), mediante adeguata rideterminazione delle tariffe operata in misura tale da coprire i costi della prima attivazione della rete, anche stimati in via preventiva; CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 31 RIFERIMENTI NORMATIVI LEGGE 3 agosto 2007, n. 120 Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria. Articolo1 Attività libero-professionale intramuraria 4.5.a-ter) facoltà di concedere l’autorizzazione a continuare l’esercizio dell’attività libero professionale presso studi privati facoltà di concedere, su domanda degli interessati e con l'applicazione del principio del silenzio-assenso, la temporanea continuazione dello svolgimento di attività libero professionali presso studi professionali, già autorizzati ai sensi del comma 3 dell'articolo 22bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, oltre la data del 30 novembre 2012, fino all'attivazione del loro collegamento operativo alla infrastruttura di rete di cui alla lettera a-bis), e comunque non oltre il 30 aprile 2013. Gli oneri per l'acquisizione della necessaria strumentazione per il predetto collegamento sono a carico del titolare dello studio; 4.5.b) tracciabilità del pagamento delle prestazioni pagamento di prestazioni di qualsiasi importo direttamente al competente ente o azienda del Servizio sanitario nazionale, mediante mezzi di pagamento che assicurino la tracciabilità della corresponsione di qualsiasi importo. Nel caso dei singoli studi professionali in rete, la necessaria strumentazione è acquisita dal titolare dello studio, a suo carico, entro il 30 aprile 2013; CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 32 RIFERIMENTI NORMATIVI LEGGE 3 agosto 2007, n. 120 Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria. Articolo1 Attività libero-professionale intramuraria 4.5.c) rideterminazione delle tariffe definizione, d'intesa con i dirigenti interessati, previo accordo in sede di contrattazione integrativa aziendale, di importi da corrispondere a cura dell'assistito, idonei, per ogni prestazione, a remunerare i compensi del professionista, dell'equipe, del personale di supporto, articolati secondo criteri di riconoscimento della professionalità, i costi pro-quota per l'ammortamento e la manutenzione delle apparecchiature (ad esclusione dei costi per l’acquisizione della strumentazione necessaria per il collegamento con la infrastruttura di rete e per consentire la tracciabilità del pagamento delle prestazioni costi che in applicazione della lettera a-ter), ultimo periodo, e dalla lettera b), ultimo periodo, sono a carico del professionista) nonché ad assicurare la copertura di tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti dalle aziende, ivi compresi quelli connessi alle attività di prenotazione e di riscossione degli onorari e quelli relativi alla realizzazione dell'infrastruttura di rete di cui alla lettera a-bis). Nell'applicazione dei predetti importi, quale ulteriore quota, oltre quella già prevista dalla vigente disciplina contrattuale in applicazione del comma 5 dell’articolo 28 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, una somma pari al 5 per cento del compenso del professionista viene trattenuta dal competente ente o azienda del Servizio sanitario nazionale per essere vincolata ad interventi di prevenzione ovvero volti alla riduzione delle liste d'attesa, anche con riferimento alle finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), dell'Accordo sancito il 18 novembre 2010 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 33 RIFERIMENTI NORMATIVI LEGGE 3 agosto 2007, n. 120 Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria. Articolo1 Attività libero-professionale intramuraria 4.5.d) monitoraggio delle liste di attesa monitoraggio aziendale dei tempi di attesa delle prestazioni erogate nell'ambito dell'attività istituzionale, al fine di assicurare il rispetto dei tempi medi fissati da specifici provvedimenti; attivazione di meccanismi di riduzione dei medesimi tempi medi; garanzia che, nell'ambito dell'attività istituzionale, le prestazioni aventi carattere di urgenza differibile vengano erogate entro 72 ore dalla richiesta; 4.5.e) prevenzione di situazioni che determinino conflitti di interesse prevenzione delle situazioni che determinano l'insorgenza di un conflitto di interessi o di forme di concorrenza sleale e fissazione delle sanzioni disciplinari e dei rimedi da applicare in caso di inosservanza delle relative disposizioni, anche con riferimento all'accertamento delle responsabilità dei direttori generali per omessa vigilanza; 4.5.f) situazioni che impediscono l’esercizio dell’attività libero professionale in studi privati esclusione della possibilità di svolgimento dell'attività libero professionale presso studi professionali collegati in rete nei quali, accanto a professionisti dipendenti in regime di esclusività o convenzionati del Servizio sanitario nazionale, operino anche professionisti non dipendenti o non convenzionati del Servizio sanitario nazionale ovvero dipendenti non in regime di esclusività, salvo deroga concedibile dal competente ente o azienda del Servizio sanitario nazionale, su disposizione regionale, a condizione che sia garantita la completa tracciabilità delle singole prestazioni effettuate da tutti i professionisti dello studio professionale associato, con la esclusione, in ogni caso, di qualsiasi addebito a carico dell'ente o azienda del Servizio sanitario nazionale; CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 34 RIFERIMENTI NORMATIVI LEGGE 3 agosto 2007, n. 120 Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria. Articolo1 Attività libero-professionale intramuraria 4.5.f-bis) adeguamento del quadro regolamentare adeguamento dei provvedimenti per assicurare che nell'attività libero-professionale, in tutte le forme regolate dal presente comma, compresa quella esercitata nell'ambito del programma sperimentale siano rispettate le prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma; 4.5.g) allineamento dei tempi di erogazione delle prestazioni progressivo allineamento dei tempi di erogazione delle prestazioni nell'ambito dell'attività istituzionale ai tempi medi di quelle rese in regime di libera professione intramuraria, al fine di assicurare che il ricorso a quest'ultima sia conseguenza di libera scelta del cittadino e non di carenza nell'organizzazione dei servizi resi nell'ambito dell'attività istituzionale. A tal fine, il Ministro della salute presenta annualmente al Parlamento una relazione sull'esercizio della libera professione medica intramuraria, ai sensi dell'articolo 15-quaterdecies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, con particolare riferimento alle implicazioni sulle liste di attesa e alle disparità nell'accesso ai servizi sanitari pubblici. 4-bis verifica dei risultati del programma sperimentale La verifica del programma sperimentale per lo svolgimento della attività libero professionale intramuraria, presso gli studi professionali collegati in rete di cui al comma 4, è effettuata, entro il 28 febbraio 2015, dalla regione interessata, in base a criteri fissati con accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 35 RIFERIMENTI NORMATIVI LEGGE 3 agosto 2007, n. 120 Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria. Articolo1 Attività libero-professionale intramuraria 4-bis esiti della verifica dei risultati del programma sperimentale In caso di verifica positiva, la regione medesima, ponendo contestualmente termine al programma sperimentale, può consentire in via permanente ed ordinaria, limitatamente allo specifico ente o azienda del Servizio sanitario regionale ove si è svolto il programma sperimentale, lo svolgimento della attività libero professionale intramuraria presso gli studi professionali collegati in rete. In caso di inadempienza da parte dell'ente o azienda del Servizio sanitario regionale, provvede la regione o provincia autonoma interessata. In caso di verifica negativa, tale attività cessa entro il 28 febbraio 2015. Degli esiti delle verifiche regionali viene data informazione al Parlamento attraverso la relazione annuale di cui all'articolo 15-quattuordecies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. 5. programmazione aziendale dell’attività libero professionale Ogni azienda sanitaria locale, azienda ospedaliera, azienda ospedaliera universitaria, policlinico universitario a gestione diretta ed IRCCS di diritto pubblico predispone un piano aziendale, concernente, con riferimento alle singole unità operative, i volumi di attività istituzionale e di attività libero-professionale. Le medesime aziende, policlinici ed istituti assicurano adeguata pubblicità ed informazione relativamente ai piani, con riferimento, in particolare, alla loro esposizione nell'ambito delle proprie strutture ospedaliere ed all'informazione nei confronti delle associazioni degli utenti, sentito il parere del Collegio di direzione, o, qualora esso non sia costituito, della commissione paritetica di sanitari di cui al comma 4. Tali informazioni devono in particolare riguardare le condizioni di esercizio dell'attività istituzionale e di quella liberoprofessionale intramuraria, nonché i criteri che regolano l'erogazione delle prestazioni e le priorità di accesso. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 36 RIFERIMENTI NORMATIVI LEGGE 3 agosto 2007, n. 120 Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria. Articolo1 Attività libero-professionale intramuraria 6. controllo preventivo regionale sulla programmazione dell’attività I piani sono presentati alla regione o provincia autonoma competente, in fase di prima applicazione, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, entro un limite massimo di tre anni dall'approvazione del piano precedente. La regione o provincia autonoma approva il piano, o richiede variazioni o chiarimenti, entro sessanta giorni dalla presentazione. In caso di richiesta di variazioni o chiarimenti, essi sono presentati entro sessanta giorni dalla richiesta medesima ed esaminati dalla regione o provincia autonoma entro i successivi sessanta giorni. Subito dopo l'approvazione, la regione o provincia autonoma trasmette il piano al Ministero della salute. Decorsi sessanta giorni dalla trasmissione in assenza di osservazioni da parte del Ministero della salute, i piani si intendono operativi. 7. misure previste in caso di inadempimenti Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano il rispetto delle previsioni di cui ai commi 1, 2, 4, 5 e 6 anche mediante l'esercizio di poteri sostitutivi, la decurtazione della retribuzione di risultato pari ad almeno il 20 per cento ovvero la destituzione, nell'ipotesi di grave inadempienza, dei direttori generali delle aziende, policlinici ed istituti di cui al comma 5. Qualora la nomina dei direttori generali suddetti competa ad organi statali, questi ultimi provvedono alla destituzione su richiesta della regione o della provincia autonoma. In caso di mancato adempimento degli obblighi a carico delle regioni e delle province autonome di cui al presente comma, è precluso l'accesso ai finanziamenti a carico dello Stato integrativi rispetto ai livelli di cui all'accordo sancito l'8 agosto 2001 dalla Conferenza Stato regioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 37 RIFERIMENTI NORMATIVI LEGGE 3 agosto 2007, n. 120 Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria. Articolo1 Attività libero-professionale intramuraria 8. obblighi informativi delle Regioni nei confronti del Ministero Ciascuna regione o provincia autonoma trasmette al Ministro della salute una relazione sull'attuazione dei commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7, con cadenza trimestrale fino al conseguimento effettivo, da parte della stessa, del definitivo passaggio al regime ordinario di cui al comma 2, e successivamente con cadenza annuale. 9. possibilità di utilizzo promiscuo degli spazi disponibili Esclusivamente per l'attività clinica e diagnostica ambulatoriale, gli spazi e le attrezzature dedicati all'attività istituzionale possono essere utilizzati anche per l'attività libero-professionale intramuraria, garantendo la separazione delle attività in termini di orari, prenotazioni e modalità di riscossione dei pagamenti. 11. composizione di eventuali vertenze tra dirigenti sanitari Al Collegio di direzione o, qualora esso non sia costituito, alla commissione paritetica di sanitari di cui al comma 4 del presente articolo è anche affidato il compito di dirimere le vertenze dei dirigenti sanitari in ordine all'attività libero-professionale intramuraria. 12. prestazioni che necessitano di una specifica regolamentazione Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dovranno definire le modalità per garantire l'effettuazione, da parte dei dirigenti veterinari del Servizio sanitario nazionale, delle prestazioni libero professionali che per la loro particolare tipologia e modalità di erogazione esigono una specifica regolamentazione. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 38 RIFERIMENTI NORMATIVI LEGGE 3 agosto 2007, n. 120 Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria. Articolo1 Attività libero-professionale intramuraria 13. osservatorio nazionale sullo stato di attuazione delle norme Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è attivato l'Osservatorio nazionale sullo stato di attuazione dei programmi di adeguamento degli ospedali e sul funzionamento dei meccanismi di controllo a livello regionale e aziendale, come previsto dall'articolo 15-quaterdecies del citato decreto legislativo n. 502 del 1992. 14. clausola di non onerosità degli organismi attuativi Dall'eventuale costituzione e dal funzionamento delle commissioni paritetiche di cui ai commi 4, 5 e 11, nonché dall'attuazione del medesimo comma 11, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 39 RIFERIMENTI NORMATIVI DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 502 Articolo 15-quattuordecies Osservatorio per l'attività libero-professionale. 1. istituzione dell’Osservatorio e oggetto della relazione annuale Con decreto del Ministro della sanità, da adottarsi entro il 10 ottobre 2000, d'intesa con la conferenza Stato Regioni, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 19-quater, (secondo il quale gli organismi e le commissioni previsti nel presente decreto si avvalgono per il loro funzionamento, delle strutture e del personale delle amministrazioni presso cui operano, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica), è organizzato presso il Ministero della sanità l'Osservatorio per l'attività libero professionale con il compito di acquisire per il tramite delle regioni gli elementi di valutazione ed elaborare, in collaborazione con le regioni, proposte per la predisposizione della relazione da trasmettersi con cadenza annuale al Parlamento su: a) la riduzione delle liste di attesa in relazione all'attivazione dell'attività libero professionale; b) le disposizioni regionali, contrattuali e aziendali di attuazione degli istituti normativi concernenti l'attività libero professionale intramuraria; c) lo stato di attivazione e realizzazione delle strutture e degli spazi destinati all'attività libero professionale intramuraria; d) il rapporto fra attività istituzionale e attività libero professionale; e) l'ammontare dei proventi per attività libero professionale, della partecipazione regionale, della quota a favore dell'azienda; f) le iniziative ed i correttivi necessari per eliminare le disfunzioni ed assicurare il corretto equilibrio fra attività istituzionale e libero professionale. Il D.P.R. 28 marzo 2013, n. 44 ha disposto, con l'articolo 2, comma 1, lettera i), che sono trasferite ad un unico organo collegiale, denominato «Comitato tecnico sanitario», le funzioni in atto esercitate dall' Osservatorio nazionale sullo stato di attuazione dei programmi di adeguamento degli ospedali e sul funzionamento dei meccanismi di controllo a livello regionale e aziendale, come previsto dal presente articolo. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it