IRAP e libera professione intramoenia (2015111)

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1
OGGETTO
IRAP E LIBERA PROFESSIONE INTRAMOENIA
QUESITI
(posti in data 19 maggio 2015)
Sono un dirigente medico, dipendente da una azienda ospedaliera,
operante in un reparto di medicina interna in regime di esclusività.
Attraverso una convenzione tra la mia azienda ospedaliera e l’azienda
sanitaria competente per territorio, svolgo una seconda attività
(specialista in medicina interna consulente per il carcere della mia
città).
Vorrei porre due quesiti:
1) posso continuare l’attività di consulenza presso il carcere nel caso
optassi per il regime di non esclusività; in altre parole: il rapporto
di convenzione tra le due aziende sanitarie per la fornitura
di prestazioni sanitarie all'interno del carcere obbliga che il medico
abbia il regime di esclusività ?
2) quanto pagato dalla azienda sanitaria competente territorialmente
per il carcere alla mia azienda ospedaliera viene decurtato, prima
di arrivare al mio stipendio mensile, del 5% che trattiene la mia
azienda sanitaria, del 8,5 % DI IRAP !!! e infine del 43% di IRPEF.
È veramente dovuta l'Irap in questo tipo di attività professionale
sanitaria ?
CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI
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RISPOSTE
(inviate in data 26 maggio 2015)
1) posso continuare l’ attività di consulenza presso il carcere nel caso
optassi per il regime di non esclusività; in altre parole: il rapporto
di convenzione tra le due aziende sanitarie per la fornitura
di prestazioni sanitarie all'interno del carcere obbliga che il medico
abbia il regime di esclusività ?
L’opzione per il rapporto non esclusivo preclude ovviamente l’attività
libero professionale intramoenia, in tutte le forme nelle quali essa si
esprime, incluse le prestazioni fornite dall’azienda di appartenenza ad
altre aziende sanitarie o ad altre istituzioni in genere. Né sarebbe
possibile, in regime di libera professione extramoenia, erogare
prestazioni a favore di un’altra azienda sanitaria, ai sensi del comma
9 dell’articolo 72 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che prevede
il divieto per i dirigenti del ruolo sanitario che abbiano optato per
l'esercizio della libera professione extramuraria di rendere prestazioni
professionali, anche di natura occasionale e periodica, a favore o
all'interno di strutture pubbliche o private accreditate
2) quanto pagato dall’ azienda sanitaria competente territorialmente
per le prestazioni sanitarie all'interno del carcere alla mia azienda
ospedaliera viene decurtato, prima di arrivare al mio stipendio
mensile, del 5% che trattiene la mia azienda sanitaria, dell’ 8,5 %
di IRAP e infine del 43% di IRPEF. È veramente dovuta l'IRAP per
questo tipo di attività professionale sanitaria ?
Il fatto che l’importo percepito dal dirigente che eroga la prestazione
sia meno della metà dell’importo fatturato dall’Azienda al soggetto che
fruisce della prestazione medesima è una conseguenza purtroppo
ineludibile degli oneri fiscali, diretti e indiretti, che gravano su una
base imponibile che deve essere calcolata peraltro in modo corretto,
tenendo conto delle norme vigenti in materia.
Il percorso corretto che deve essere seguito per passare dall’importo
lordo percepito dall’Azienda all’importo netto che deve essere
corrisposto al dirigente che eroga la prestazione è schematizzato nel
prospetto di seguito riprodotto.
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euro
descrizione
100,00
importo lordo fatturato dall’azienda
al soggetto che fruisce della prestazione
-8,50
IRAP
91,50
importo incassato dall’azienda al netto dell’IRAP
-4,575
accantonamento del 5% al fondo aziendale di perequazione (*)
-4,575
82,35
-35,41
46,94
3
accantonamento del 5% quale quota della tariffa (*)
spettante all’Azienda
importo che deve essere corrisposto al professionista che eroga
la prestazione al lordo delle ritenute fiscali a suo carico
ritenuta fiscale applicabile nell’ipotesi che il reddito complessivo
superi i 75.000 euro lordi l’anno (43%)
Importo netto in busta paga
Le percentuali devono essere concordate in contrattazione integrativa,
così come l’intero percorso che deve essere seguito, nel regolamento
che disciplina l’esercizio della libera professione intramoenia.
In tale regolamento deve essere preteso che questo percorso sia
seguito in maniera corretta, tenendo conto in particolare del fatto che
sul compenso concordato tra l’azienda ed il professionista per
l’erogazione della prestazione non devono essere applicate ulteriori
detrazioni se non quelle fiscali a carico del professionista medesimo.
Gli accantonamenti che a vario titolo l’Azienda deve effettuare
applicando precise norme di legge non devono essere effettuati
sull’importo lordo concordato con il professionista, ma sulla tariffa
applicata al soggetto al quale la prestazione viene erogata. Applicando
correttamente il percorso indicato nel prospetto sopra riprodotto su
un compenso lordo per la prestazione di 100,00 euro a favore del
professionista che la eroga, la tariffa che dovrà essere applicata al
soggetto fruitore della prestazione sarà pari ad euro 121,43, come
risulta dal prospetto riprodotto a pagina seguente, perché l’IRAP e gli
accantonamenti non devono essere posti a carico del professionista,
ma del soggetto al quale la prestazione viene erogata.
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In ossequio ai principi generali della trasparenza e della correttezza
nella fattura che viene rilasciata al soggetto fruitore della prestazione
devono essere riportati gli importi di cui sopra, affinché egli abbia
piena visibilità del fatto che il costo che sostiene per la prestazione
non si traduce in un netto ricavo per il professionista che la eroga.
euro
descrizione
121,43
importo lordo fatturato dall’azienda
al soggetto che fruisce della prestazione
-10,32
IRAP
111,11
Importo incassato dall’azienda al netto dell’IRAP
-5,555
accantonamento del 5% al fondo aziendale di perequazione
-5,555
100,00
-43,00
57,00
accantonamento del 5% quale quota
spettante all’Azienda
importo che deve essere corrisposto al professionista che eroga
la prestazione al lordo delle ritenute fiscali a suo carico
ritenuta fiscale applicabile nell’ipotesi che il reddito complessivo
superi i 75.000 euro lordi l’anno (43%)
importo netto in busta paga
Un’ampia disamina delle circolari esplicative emanate dai competenti
organismi, e delle pronunce di differenti organi giurisdizionali. induce
ad affermare senza alcun dubbio che
1) il soggetto passivo sul quale grava l’imposta è l’azienda sanitaria e
non il medico che all’interno della stessa esercita la libera
professione intramoenia;
2) i compensi percepiti dal medico per l’attività libero professionale
sono assimilati sotto il profilo fiscale a quelli da lavoro dipendente
e non possono essere assoggettati ad una imposta il cui
presupposto è l’esercizio abituale di una attività autonomamente
organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero
alla prestazione di servizi;
3) la traslazione dell’imposta sui medici appare del tutto illegittima,
anche se risulta molto diffusa tra le Aziende Sanitarie. Questo può
indurre a valutare gli spazi possibili per azioni di rivalsa, anche
sulla base di un’analisi sistematica della sentenze che sono state
pronunciate dai diversi organi giurisdizionali.
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La titolarità del rapporto contrattuale con l’assistito è dell’azienda che
eroga la prestazione, a prescindere dal regime, istituzionale o libero
professionale, di erogazione della prestazione stessa. Per quanto
concerne in particolare le prestazioni erogate in regime libero
professionale il soggetto che emette la fattura a carico dell’assistito
non è il professionista che materialmente esegue l’intervento, ma
l’azienda stessa, che utilizza a tal fine una combinazione particolare
di fattori produttivi: personale e ambienti specificamente dedicati,
attrezzature e servizi di uso promiscuo (come ad esempio i servizi
diagnostici, le sale operatorie o l’eventuale assistenza in terapia
intensiva). L’erogazione delle prestazioni istituzionali viene assicurata
utilizzando ore di lavoro del personale dipendente che sono retribuite
con il trattamento economico fondamentale ed accessorio (una parte
della retribuzione di risultato può essere corrisposta proprio a fronte
di volumi prestazionali negoziati in sede di budget ed erogati
in regime istituzionale). L’erogazione delle prestazioni in regime libero
professionale viene assicurata utilizzando ore di impegno che non
rientrano nell’orario di servizio, e che vengono retribuite a parte. Tali
costi non rientrano nel costo del lavoro ma devono essere
contabilizzati in un conto specifico “compartecipazioni al personale
per attività libero professionale intramoenia”, conto che nel conto
economico del bilancio di esercizio afferisce all’aggregato B2 “acquisiti
di servizi sanitari” e non all’aggregato B6 “costi del personale”, proprio
in relazione alla diversa natura della prestazione lavorativa.
Entrambi i compensi corrisposti, sia per il lavoro dipendente che per
l’attività libero professionale intramoenia, costituiscono per l’Azienda
base imponibile sulla quale deve essere versata all’erario l’imposta
sulle attività produttive (IRAP), nella misura dell’8,5% dell’imponibile.
In entrambi i casi l’IRAP costituisce un onere riflesso che non può
essere traslato sul personale che eroga la prestazione, al quale deve
essere corrisposto il compenso concordato. Poiché tale compenso è
assimilato, ai fini fiscali, a quello per il lavoro dipendente, saranno
operate in busta paga le ritenute fiscali in relazione al reddito
imponibile, ma non deve in nessun caso essere detratto l’importo
dell’IRAP. Di tale onere dovrà ovviamente tener conto l’azienda nel
determinare l’importo che dovrà essere corrisposto dall’assistito,
importo che dovrà essere remunerativo di tutti gli oneri, diretti e
indiretti, sostenuti dall’Azienda per erogare la prestazione.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
Articolo 15-quater.
Esclusività del rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo sanitario
1. libera professione intramuraria e rapporto esclusivo
I dirigenti sanitari, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
o a tempo determinato, con i quali sia stato stipulato il contratto
di lavoro o un nuovo contratto di lavoro in data successiva al 31
dicembre 1998, nonché quelli che al 32 luglio 1999, data di entrata
in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, abbiano
optato per l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria
sono assoggettati al rapporto di lavoro esclusivo.
2. possibilità di passare al rapporto di lavoro esclusivo
Salvo quanto previsto al comma 1, i dirigenti in servizio alla data
del 31 dicembre 1998, che hanno optato per l'esercizio dell'attività
libero professionale extramuraria, passano, a domanda, al rapporto
di lavoro esclusivo.
3. obbligo di esercitare l’opzione
Entro novanta giorni dal 31 luglio 1999, data di entrata in vigore
del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, tutti i dirigenti
in servizio alla data del 31 dicembre 1998 sono tenuti a comunicare al direttore generale l'opzione in ordine al rapporto esclusivo.
In assenza di comunicazione si presume che il dipendente abbia
optato per il rapporto esclusivo.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
Articolo 15-quater.
Esclusività del rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo sanitario
4. reversibilità dell’opzione tra rapporto esclusivo e non esclusivo
I soggetti di cui ai commi 1, 2 e 3 possono optare, su richiesta
da presentare entro il 30 novembre di ciascun anno, per il rapporto
di lavoro non esclusivo, con effetto dal 1° gennaio dell'anno
successivo. Le regioni hanno la facoltà di stabilire una cadenza
temporale più breve. Il rapporto di lavoro esclusivo può essere
ripristinato secondo le modalità di cui al comma 2. Coloro che
mantengono l'esclusività del rapporto non perdono i benefici
economici di cui al comma 5, trattandosi di indennità di esclusività
e non di indennità di irreversibilità. La non esclusività del rapporto
di lavoro non preclude la direzione di strutture semplici e
complesse.
5. rinvio ai contratti collettivi nazionali
I contratti collettivi di lavoro stabiliscono il trattamento economico
aggiuntivo da attribuire ai dirigenti sanitari con rapporto di lavoro
esclusivo nei limiti delle risorse destinate alla contrattazione collettiva.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
CCNL 2002_2005
Articolo 10
Caratteristiche del rapporto di lavoro
1. eliminazione del vincolo di esclusività
A decorrere dal 30 maggio 2004, data di entrata in vigore
della legge 26 maggio 2004, n. 138, di conversione del decreto legge
29 marzo 2004, n. 81 (che ha modificato l’articolo 15 quater del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, eliminando il vincolo
dell’esclusività del rapporto di lavoro e introducendo la reversibilità
dell’opzione tra rapporto esclusivo e non esclusivo) il rapporto
di lavoro della dirigenza medica può essere esclusivo o non
esclusivo.
2. possibilità di passare al rapporto non esclusivo
I dirigenti medici già a rapporto esclusivo, possono optare per
il passaggio al rapporto non esclusivo entro il 30 novembre
di ciascun anno. Gli effetti del passaggio decorrono dal primo
gennaio dell’anno successivo all’opzione e sono regolati dall’articolo
12.
3. rideterminazione del trattamento economico
Per i dirigenti che erano a rapporto non esclusivo al 30 maggio
2004, data di entrata in vigore della legge 26 maggio 2004, n. 138,
in caso di opzione per il rapporto esclusivo, viene rideterminato
il trattamento economico spettante al dirigente con rapporto
esclusivo, con effetto dal 1 gennaio dell’anno successivo all’opzione,
che deve essere manifestata entro il 30 novembre di ciascun anno.
4. conferma dell’indennità di esclusività
L’indennità di esclusività è confermata nelle misure attualmente
vigenti, non concorre a formare il monte salari e compete a tutti
coloro che, essendo a rapporto esclusivo, già la percepivano
all’entrata in vigore della legge n. 138 del 2004, salvo che,
successivamente ad essa e, comunque, con decorrenza dal 1
gennaio dell’anno successivo, non abbiano espresso diversa
opzione.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
CCNL 2002_2005
Articolo 10
Caratteristiche del rapporto di lavoro
5. acquisizione delle fasce successive dell’indennità di esclusività
L’acquisizione delle fasce successive all’indennità di esclusività è
subordinata alla positiva valutazione da parte del collegio tecnico al
termine del periodo trascorso il quale matura il diritto al passaggio
(previsto superata l’anzianità di servizio di 5 e 15 anni).
6. disponibilità del dirigente a rapporto esclusivo
Il rapporto di lavoro esclusivo comporta la totale disponibilità del
dirigente nello svolgimento delle proprie funzioni nell’ambito
dell’incarico attribuito e della competenza professionale nell’area e
disciplina di appartenenza.
7. disponibilità del dirigente a rapporto non esclusivo
Il rapporto di lavoro dei dirigenti che abbiano mantenuto l’opzione
per il rapporto di lavoro non esclusivo comporta la totale
disponibilità, nell’ambito dell’impegno di servizio, per la realizzazione degli obiettivi istituzionali programmati e lo svolgimento
delle attività professionali di competenza. Le aziende secondo criteri
omogenei con quelli adottati per i dirigenti con rapporto di lavoro
esclusivo e sulla base delle indicazioni dei responsabili delle strutture negoziano con le équipe interessate i volumi e le tipologie
delle attività e delle prestazioni che i singoli dirigenti sono tenuti ad
assicurare nonché le sedi operative in cui le stesse devono essere
effettuate.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
CCNL 2002_2005
Articolo 12
Effetti del passaggio dal rapporto esclusivo
al rapporto non esclusivo e viceversa
1. compatibilità del rapporto non esclusivo con incarichi di struttura
Le parti prendono atto che in prima applicazione gli effetti
della legge 26 maggio 2004, n. 138, di conversione del decreto legge
29 marzo 2004, n. 81, si producono - in concreto - dal 1 gennaio
2005 dopo l’opzione da parte dei dirigenti già a rapporto esclusivo
per il passaggio al rapporto di lavoro non esclusivo. Di conseguenza
da tale data:
- il passaggio dei dirigenti al rapporto di lavoro non esclusivo non
preclude il mantenimento o il conferimento di incarico
di direzione di struttura complessa o semplice;
- il trattamento economico fondamentale ed accessorio spettante
ai dirigenti già a rapporto non esclusivo ed a tutti i dirigenti che
optino dal 1 gennaio 2005 per tale rapporto di lavoro viene
rideterminato secondo quanto disposto dalla normativa
contrattuale vigente.
2. effetti del passaggio al rapporto non esclusivo
Il passaggio dal rapporto di lavoro esclusivo a quello non esclusivo
dal 1 gennaio successivo a quello dell’opzione, comporta i seguenti
effetti per i dirigenti interessati:
- i dirigenti di struttura complessa dopo l’opzione continuano
a percepire l’ indennità di struttura complessa senza soluzione
di continuità solo in caso di mantenimento dell’incarico;
- non compete la retribuzione di risultato;
- la retribuzione di posizione viene determinata sulla base
dell’incarico dirigenziale attribuito;
- è inibita l’attività libero – professionale intramuraria;
- cessa di essere corrisposta l’indennità di esclusività che,
dalla stessa data, costituisce risparmio aziendale.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
CCNL 2002_2005
Articolo 12
Effetti del passaggio dal rapporto esclusivo
al rapporto non esclusivo e viceversa
3. effetti del passaggio al rapporto esclusivo
Il ritorno dei dirigenti all’ opzione per il rapporto di lavoro esclusivo,
comporta la rideterminazione della retribuzione di posizione e
conferisce loro il diritto alla retribuzione di risultato. L’indennità
di esclusività è corrisposta dal 1 gennaio dell’anno successivo
nella medesima misura già percepita all’atto dell’opzione per
il passaggio a rapporto di lavoro non esclusivo con oneri a carico
del bilancio.
REGIONE UMBRIA
LEGGE REGIONALE 23 febbraio 2005 n. 15
MODALITÀ PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STRUTTURA
NELLE AZIENDE SANITARIE REGIONALI».
ARTICOLO 1
Conferimento degli incarichi
1. Gli incarichi di direzione di struttura semplice o complessa conferiti
ai dirigenti del ruolo sanitario del Servizio sanitario regionale
implicano il rapporto di lavoro esclusivo.
2. Gli incarichi di direzione di struttura semplice o complessa nonché
dei programmi, infra o interdipartimentali finalizzati alla integrazione delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca, con particolare riguardo alle innovazioni tecnologiche ed assistenziali, nonché
al coordinamento delle attività sistematiche di revisione e
valutazione della pratica clinica ed assistenziale previsti dall’
articolo 5 comma 4 del decreto legislativo 21 dicembre 1999,
n. 517, che disciplina i rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed
Università, conferiti a professori e ricercatori universitari,
implicano un rapporto di lavoro esclusivo.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
REGIONE TOSCANA
LEGGE REGIONALE DEL 24 febbraio 2005, n. 40
DISCIPLINA DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
ARTICOLO 59
Direzione di strutture organizzative sanitarie
1. Gli incarichi di direzione delle strutture organizzative di cui
al presente titolo sono conferiti ai dirigenti sanitari in regime
di rapporto di lavoro esclusivo da mantenere per tutta la durata
dell’incarico.
2. Gli incarichi di direzione di struttura, nonché dei programmi, infra
o interdipartimentali finalizzati alla integra-zione delle attività
assistenziali, didattiche e di ricerca, con particolare riguardo
alle innovazioni tecnologiche ed assistenziali, nonché al coordinamento delle attività sistematiche di revisione e valutazione
della pratica clinica ed assistenziale previsti dall’ articolo 5 comma
4 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, che disciplina
i rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed Università sono
conferiti ai professori e ai ricercatori universitari che svolgano
un’attività assistenziale esclusiva per tutta la durata dell’incarico.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
10 gennaio 1957, n. 3
Testo unico delle disposizioni concernenti
lo statuto degli impiegati civili dello Stato.
Articolo 60.
Casi di incompatibilità
L'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna
professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare
cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti
di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato
e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del ministro competente.
LEGGE 30 dicembre 1991, n. 412
articolo 4
disposizioni in materia sanitaria
7. incompatibilità
Con il Servizio sanitario nazionale può intercorrere un unico
rapporto di lavoro. Tale rapporto é incompatibile con ogni altro
rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, e con altri
rapporti anche di natura convenzionale con il Servizio sanitario
nazionale. Il rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale é
altresì incompatibile con l'esercizio di altre attività o con la titolarità o con la compartecipazione delle quote di imprese che possono
configurare conflitto di interessi con lo stesso. L'accertamento
delle incompatibilità compete, anche su iniziativa di chiunque vi
abbia interesse, all'amministratore straordinario della unità sanitaria locale al quale compete altresì l'adozione dei conseguenti
provvedimenti. Le situazioni di incompatibilità devono cessare
entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
L'esercizio dell'attività libero-professionale dei medici dipendenti
del Servizio sanitario nazionale è compatibile col rapporto unico
d'impiego, purché espletato fuori dell'orario di lavoro all'interno
delle strutture sanitarie o all'esterno delle stesse, con esclusione
di strutture private convenzionate con il SSN.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
LEGGE 23 dicembre 1996, n. 662
60. divieto per i dipendenti pubblici di qualsiasi altra attività
Al di fuori dei casi previsti dalla legge, al personale è fatto divieto
di svolgere qualsiasi altra attività di lavoro subordinato o autonomo
tranne che la legge o altra fonte normativa ne prevedano
l'autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza e
l'autorizzazione sia stata concessa. La richiesta di autorizzazione
inoltrata dal dipendente si intende accolta ove entro trenta giorni
dalla presentazione non venga adottato un motivato provvedimento
di diniego.
61. recesso per giusta causa in caso di violazione del divieto
La violazione del divieto di cui al comma 60, nonché le comunicazioni risultate non veritiere anche a seguito di accertamenti
ispettivi dell'amministrazione costituiscono giusta causa di recesso
per i rapporti di lavoro disciplinati dai contratti collettivi nazionali
di lavoro e costituiscono causa di decadenza dall'impiego per
il restante personale, sempreché le prestazioni per le attività
di lavoro subordinato o autonomo svolte al di fuori del rapporto
di impiego con l'amministrazione di appartenenza non siano rese
a titolo gratuito, presso associazioni di volontariato o cooperative
a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro. Le procedure
per l'accertamento delle cause di recesso o di decadenza devono
svolgersi in contradditorio fra le parti.
62. controllo dell’osservanza delle norme in materia di incompatibilità
Per effettuare verifiche a campione sui dipendenti delle pubbliche
amministrazioni,
finalizzate
all'accertamento
dell'osservanza
delle disposizioni di cui ai commi da 56 a 65, le amministrazioni si
avvalgono dei rispettivi servizi ispettivi, che, comunque, devono
essere costituiti entro il termine perentorio di trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge. Analoghe
verifiche sono svolte dal Dipartimento della funzione pubblica
che può avvalersi, d'intesa con le amministrazioni interessate,
dei predetti servizi ispettivi, nonché, d'intesa con il Ministero
delle finanze ed anche ai fini dell'accertamento delle violazioni
tributarie, della Guardia di finanza.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
LEGGE 23 dicembre 1998, n. 448
articolo 72
7. esclusività del rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo sanitario
I dirigenti del ruolo sanitario che hanno optato per l'esercizio
della libera professione intramuraria non possono esercitare alcuna
altra attività sanitaria resa a titolo non gratuito, secondo i criteri e
le modalità previsti dalla normativa vigente, ad eccezione
delle attività rese in nome e per conto dell'azienda sanitaria
di appartenenza; la violazione degli obblighi connessi all'esclusività
delle prestazioni, l'insorgenza di un conflitto di interessi o
di situazioni che comunque implichino forme di concorrenza sleale,
salvo che il fatto costituisca reato, comportano la risoluzione del
rapporto di lavoro e la restituzione dei proventi ricevuti a valere
sulle disponibilità del fondo per l'esclusività del rapporto
dei dirigenti del ruolo sanitario che hanno optato per l'esercizio
della libera professione intramuraria in misura non inferiore a una
annualità e non superiore a cinque annualità. La violazione
degli obblighi di cui al presente comma è comunicata, per
l'adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza, dal direttore
generale alla regione o alla provincia autonoma, all'Ordine
professionale e al Ministero della sanità. L'accertamento
delle incompatibilità compete, anche su iniziativa di chiunque vi
abbia interesse, al direttore generale dell'azienda ospedaliera o
dell'unità sanitaria locale interessata..
8. responsabilità del direttore generale in caso di violazioni
L'accertamento, comunque effettuato, delle violazioni delle disposizioni di cui al comma 7 comporta anche la responsabilità del
direttore generale per omessa vigilanza e costituisce causa
impeditiva per il rinnovo e, nei casi più gravi, motivazione per
la decisione di revoca dell'incarico di direttore generale, salvo che
egli non dimostri di avere adottato le misure ispettive e di controllo
idonee a prevenire e reprimere le predette violazioni. In caso
di inadempienza della regione o della provincia autonoma
il Ministro della sanità adotta le misure necessarie per garantire
l'attuazione di quanto disposto dal presente comma.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
LEGGE 23 dicembre 1998, n. 448
Articolo 72
9. rinvio ad un regolamento da adottare su proposta del ministro
Con regolamento da emanare, entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro
della sanità, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e le organizzazioni sindacali della dirigenza sanitaria interessata alla materia
oggetto del regolamento, sono disciplinate le modalità di attuazione
delle disposizioni di cui ai commi 7 e 8, anche al fine di:
a) evitare conflitti di interesse e attività contrarie ai principi
di tutela della concorrenza;
b) prevedere il divieto per i dirigenti del ruolo sanitario che abbiano
optato per l'esercizio della libera professione extramuraria
di rendere prestazioni professionali, anche di natura occasionale
e periodica, a favore o all'interno di strutture pubbliche o private
accreditate.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 502
Articolo 15-quinquies
Caratteristiche del rapporto di lavoro esclusivo
dei dirigenti sanitari
1. impegni del dirigente a rapporto esclusivo
Il rapporto di lavoro esclusivo dei dirigenti sanitari comporta la
totale disponibilità nello svolgimento delle funzioni dirigenziali
attribuite dall'azienda, nell'ambito della posizione ricoperta e della
competenza professionale posseduta e della disciplina di
appartenenza, con impegno orario contrattualmente definito.
2. tipologie di attività libero professionale
Il rapporto di lavoro esclusivo comporta l'esercizio dell'attività
professionale nelle seguenti tipologie:
a) il diritto all'esercizio di attività libero professionale individuale,
al di fuori dell'impegno di servizio, nell'ambito delle strutture
aziendali individuate dal direttore generale d'intesa con il collegio di direzione; salvo quanto disposto dal comma 11
dell'articolo 72 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (il direttore
generale, fino alla realizzazione di proprie idonee strutture e spazi
distinti per l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria
in regime di ricovero ed ambulatoriale, e' tenuto ad assumere le
specifiche iniziative per reperire fuori dall'azienda spazi sostitutivi
in strutture non accreditate nonché ad autorizzare l'utilizzazione
di studi professionali privati e altresì ad attivare misure atte a
garantire la progressiva riduzione delle liste d'attesa per le attività
istituzionali, sulla base di quanto previsto da un atto di indirizzo e
coordinamento adottato con DPCM 27 marzo 2000).
b) la possibilità di partecipazione ai proventi di attività a pagamento svolta in equipe, al di fuori dell'impegno di servizio,
all'interno delle strutture aziendali;
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RIFERIMENTI NORMATIVI
DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 502
Articolo 15-quinquies
Caratteristiche del rapporto di lavoro esclusivo
dei dirigenti sanitari
2. tipologie di attività libero professionale
Il rapporto di lavoro esclusivo comporta l'esercizio dell'attività
professionale nelle seguenti tipologie:
c) la possibilità di partecipazione ai proventi di attività, richiesta
a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o
in equipe, al di fuori dell'impegno di servizio, in strutture di altra
azienda del Servizio sanitario nazionale o di altra struttura
sanitaria non accreditata, previa convenzione dell'azienda
con le predette aziende e strutture;
d) la possibilità di partecipazione ai proventi di attività professionali, richieste a pagamento da terzi all'azienda, quando
le predette attività siano svolte al di fuori dell'impegno di servizio
e consentano la riduzione dei tempi di attesa, secondo programmi predisposti dall'azienda stessa, sentite le equipe
dei servizi interessati. Le modalità di svolgimento delle attività
di cui al presente comma e i criteri per l'attribuzione dei relativi
proventi ai dirigenti sanitari interessati nonché al personale che
presta la propria collaborazione sono stabiliti dal direttore
generale in conformità alle previsioni dei contratti collettivi
nazionali di lavoro. L'azienda disciplina i casi in cui l'assistito
può chiedere all'azienda medesima che la prestazione sanitaria
sia resa direttamente dal dirigente scelto dall'assistito ed erogata
al domicilio dell'assistito medesimo, in relazione alle particolari
prestazioni sanitarie richieste o al carattere occasionale o
straordinario delle prestazioni stesse o al rapporto fiduciario già
esistente fra il medico e l'assistito con riferimento all'attività
libero professionale intramuraria già svolta individualmente
o in equipe nell'ambito dell'azienda, fuori dell'orario di lavoro.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 502
Articolo 15-quinquies
Caratteristiche del rapporto di lavoro esclusivo
dei dirigenti sanitari
3. rapporto tra attività libero professionale e attività istituzionale
Per assicurare un corretto ed equilibrato rapporto tra attività
istituzionale e corrispondente attività libero professionale e al fine
anche di concorrere alla riduzione progressiva delle liste di attesa,
l'attività libero professionale non può comportare, per ciascun
dipendente, un volume di prestazioni superiore a quella assicurato
per i compiti istituzionali. La disciplina contrattuale nazionale
definisce il corretto equilibrio fra attività istituzionale e attività
libero professionale nel rispetto dei seguenti principi: l'attività
istituzionale e' prevalente rispetto a quella libero professionale, che
viene esercitata nella salvaguardia delle esigenze del servizio e
della prevalenza dei volumi orari di attività necessari per i compiti
istituzionali; devono essere comunque rispettati i piani di attività
previsti dalla programmazione regionale e aziendale e conseguentemente assicurati i relativi volumi prestazionali ed i tempi di attesa
concordati con le equipe; l'attività libero professionale è soggetta
a verifica da parte di appositi organismi e sono individuate
penalizzazioni consistenti anche nella sospensione del diritto all'
attività stessa, in caso di violazione delle disposizioni di cui al
presente comma o di quelle contrattuali.
4. divieto di utilizzo del ricettario del Servizio Sanitario Nazionale
Nello svolgimento dell'attività libero professionale non è consentito
l'uso del ricettario del Servizio sanitario nazionale.
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CCNL 1998_2001
ARTICOLO 57
Criteri generali per la formazione delle tariffe
e per l'attribuzione dei proventi
1. rinvio alla contrattazione integrativa
I criteri per l'attribuzione dei relativi proventi ai dirigenti interessati
nonché al personale che presta la propria collaborazione, sono
stabiliti dall'azienda con apposita disciplina adottata con atto
aziendale.
2. criteri generali che devono essere seguiti
Nella fissazione delle tariffe le aziende terranno conto dei seguenti
criteri generali:
a) relativamente alle attività ambulatoriali o di diagnostica. strumentale e di laboratorio, la tariffa é riferita alla singola prestazione ovvero a gruppi integrati di prestazioni;
b) relativamente alle prestazioni libero professionali individuali,
in regime di ricovero e day hospital, la tariffa forfetaria é definita
tenendo conto che in applicazione del comma 1 dell’articolo 28
della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le Regioni partecipano
alla spesa nel limite di una quota variabile tra il 50 e il 70 per
cento della tariffa prevista per le prestazioni istituzionali a carico
del Servizio sanitario nazionale;
c) le tariffe per le prestazioni ambulatoriali e di diagnostica strumentale e di laboratorio devono essere remunerative di tutti
i costi sostenuti dalle aziende e devono, pertanto, evidenziare
le voci relative ai compensi del libero professionista, dell'équipe,
del personale di supporto, i costi pro quota per l'ammortamento
e la manutenzione delle apparecchiature, anche forfetariamente
stabiliti;
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RIFERIMENTI NORMATIVI
CCNL 1998_2001
ARTICOLO 57
Criteri generali per la formazione delle tariffe
e per l'attribuzione dei proventi
2. criteri generali che devono essere seguiti
Nella fissazione delle tariffe le aziende terranno conto dei seguenti
criteri generali:
d) le tariffe per le prestazioni ambulatoriali e di diagnostica strumentale non possono comunque essere determinate in importi
inferiori a quelli previsti dalle vigenti disposizioni a titolo
di partecipazione del cittadino alla spesa sanitaria per
le corrispondenti prestazioni. L'amministrazione può concordare
tariffe inferiori per gruppi di prestazioni da effettuarsi in regime
di libera professione da parte dei dirigenti, finalizzate alla riduzione dei tempi di attesa, tenendo conto di quanto disposto dal
comma 13 del decreto legislativo 29 aprile 1998; n. 124 (qualora
l'attesa della prestazione richiesta si prolunghi oltre il termine
fissato dal direttore generale l'assistito può chiedere che la prestazione venga resa nell'ambito dell'attività libero professionale
intramuraria, ponendo a carico dell'azienda unità sanitaria locale
di appartenenza e dell'azienda unità sanitaria locale nel cui
ambito è richiesta la prestazione, in misura eguale, la differenza
tra la somma versata a titolo di partecipazione al costo
della prestazione e l'effettivo costo di quest'ultima, sulla scorta
delle tariffe vigenti)
e) le tariffe sono verificate annualmente, anche per consentire
il rispetto dell'articolo 3, comma 7 della legge 23 dicembre 1994,
n. 724 (Nel caso in cui la contabilità separata che deve essere
adottata per monitorare costi e ricavi delle prestazioni erogaste
in regime libero professionale presenti un disavanzo, il direttore
generale è obbligato ad assumere tutti i provvedimenti necessari,
compresi l'adeguamento delle tariffe o la sospensione del servizio
relativo alle erogazioni delle prestazioni sanitarie. Le disposizioni
di cui al presente comma si applicano anche alle prestazioni
ambulatoriali fornite a pazienti solventi in proprio)
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RIFERIMENTI NORMATIVI
CCNL 1998_2001
ARTICOLO 57
Criteri generali per la formazione delle tariffe
e per l'attribuzione dei proventi
2. criteri generali che devono essere seguiti
Nella fissazione delle tariffe le aziende terranno conto dei seguenti
criteri generali:
f) nell'attività libero professionale di équipe, la distribuzione
della quota parte spettante ai singoli componenti avviene –
da parte delle aziende – su indicazione dell'équipe stessa;
g) le tariffe delle prestazioni libero professionali individuali, comprensive di eventuale relazione medica, sono definite dalle aziende nel rispetto dei vincoli degli ordini, in contraddit-torio con
i dirigenti interessati. Ciò vale anche per l’attività professionale
richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta in strutture
di altra azienda del SSN o di altra struttura sanitaria non
accreditata, previa convenzione con le stesse.
h) per l’attività professionale richiesta a pagamento da singoli
utenti e svolta in strutture di altra azienda del SSN o di altra
struttura sanitaria non accreditata, svolte in équipe, la tariffa é
definita dalle aziende, previa convenzione, anche per la determinazione dei compensi spettanti ai soggetti interessati e
con il contraddittorio dei medesimi;
i) un'ulteriore quota della tariffa, da concordare in contrattazione
integrativa e comunque non inferiore al 5% della massa di tutti
i proventi dell'attività libero professionale, al netto delle quote
a favore delle aziende, è accantonata quale fondo aziendale
da destinare alla perequazione per le discipline mediche e
veterinarie – individuate in sede di contrattazione integrativa –
che abbiano una limitata possibilità di esercizio della libera
professione intramuraria. Dalla ripartizione di tale fondo non
può derivare per i destinatari un beneficio economico superiore
a quello medio percepito dai dirigenti che espletano l'attività
libero professionale, secondo criteri stabiliti in sede aziendale.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
LEGGE 23 dicembre 1994, n. 724
Articolo 3
Ospedali.
6. obbligo di contabilità separata per l’attività libero professionale
Per la gestione delle camere a pagamento di cui all'articolo 4,
commi 10 e 11, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
le unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere e gli istituti
di ricovero e cura a carattere scientifico provvedono, oltre alla
contabilità prevista dall'articolo 5, comma 5, del citato decreto
legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni ed
integrazioni, alla tenuta di una contabilità separata che deve tenere
conto di tutti i costi diretti e indiretti, nonché delle spese
alberghiere. Tale contabilità non può presentare disavanzo.
7. provvedimenti che devono essere adottati in caso di disavanzo
Nel caso in cui la contabilità separata di cui al comma 6 presenti
un disavanzo, il direttore generale è obbligato ad assumere tutti
i provvedimenti necessari, compresi l'adeguamento delle tariffe o
la sospensione del servizio relativo alle erogazioni delle prestazioni
sanitarie. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano
anche alle prestazioni ambulatoriali fornite a pazienti solventi
in proprio.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
LEGGE 23 dicembre 1999, n. 488
articolo 28.
Riqualificazione dell'assistenza sanitaria
e attività libero-professionale.
1. partecipazione alla spesa per prestazioni in strutture aziendali
Per le prestazioni libero-professionali, erogate in regime di ricovero
o di day hospital, di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo
15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
erogate in strutture aziendali la regione partecipa alla spesa nel
limite di una quota variabile tra il 50 e il 70 per cento della tariffa
prevista per le prestazioni istituzionali a carico del Servizio
sanitario nazionale.
2. partecipazione alla spesa per prestazioni in altra azienda
Per le prestazioni libero-professionali, erogate in regime di ricovero
o di day hospital, di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 15quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, erogate
in strutture di altra azienda del Servizio sanitario nazionale,
la regione partecipa alla spesa nel limite di una quota massima
del 25 per cento della tariffa prevista per le prestazioni istituzionali
a carico del Servizio sanitario nazionale.
3. onere delle prestazioni in strutture non accreditate
Le tariffe delle prestazioni libero-professionali, in regime di ricovero
o di day hospital, di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 15quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni, svolte in strutture sanitarie non accreditate, sono determinate da ciascuna azienda d'intesa con il dirigente sanitario interessato e sono a totale carico dei richiedenti;
all'azienda è dovuta una quota della tariffa nella misura stabilita
dai contratti collettivi nazionali.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
LEGGE 23 dicembre 1999, n. 488
articolo 28.
Riqualificazione dell'assistenza sanitaria
e attività libero-professionale.
4. partecipazione ai proventi per prestazioni ambulatoriali
La partecipazione ai proventi delle prestazioni ambulatoriali e
di diagnostica strumentale di cui alla lettera d) del comma 2
dell'articolo 15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, rese in regime libero-professionale, è stabilita dai contratti
collettivi nazionali. Per quanto concerne le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio la partecipazione non può essere
superiore al 50 per cento della tariffa praticata dall'azienda.
5. criteri di determinazione delle tariffe delle prestazioni ambulatoriali
Le tariffe delle prestazioni libero-professionali, ivi comprese quelle
di diagnostica strumentale e di laboratorio, erogate in regime
ambulatoriale, sono determinate da ciascuna azienda in conformità
ai criteri stabiliti dalle regioni e dal contratti collettivi nazionali
di lavoro e sono a totale carico dei richiedenti. Per le predette
prestazioni all'azienda compete il rimborso dei costi diretti ed
indiretti sostenuti nonché una quota della tariffa nella misura
stabilita dai contratti collettivi nazionali.
6. criteri per la determinazione dei compensi ai professionisti
I contratti collettivi nazionali di lavoro stabiliscono i criteri per
la determinazione dei proventi da corrispondere ai dirigenti sanitari
in relazione alle specifiche prestazioni, nel rispetto dei limiti
previsti dal presente articolo.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
LEGGE 3 agosto 2007, n. 120
Disposizioni in materia di attività libero-professionale
intramuraria e altre norme in materia sanitaria.
Articolo1
Attività libero-professionale intramuraria
1. interventi per rendere disponibili i locali per la libera professione
Per garantire l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
assumono le più idonee iniziative volte ad assicurare gli interventi
di ristrutturazione edilizia, presso le aziende sanitarie locali,
le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, i policlinici universitari a gestione diretta e gli istituti di ricovero e cura
a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico, necessari per
rendere disponibili i locali destinati a tale attività.
2. termine previsto per il completamento delle ristrutturazioni
L'adozione delle iniziative di cui al comma 1 dovrà essere
completata entro il 31 dicembre 2012. Fino al 31 gennaio 2011
negli ambiti in cui non siano ancora state adottate le iniziative
di cui al comma 1, continuano ad applicarsi i provvedimenti già
adottati per assicurare l'esercizio dell'attività libero-professionale
intramuraria. Nel medesimo periodo, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano procedono all'individuazione e
all'attuazione delle misure dirette ad assicurare, in accordo con
le organizzazioni sindacali delle categorie interessate e nel rispetto
delle vigenti disposizioni contrattuali, il definitivo passaggio al
regime ordinario del sistema dell'attività libero-professionale
intramuraria della dirigenza sanitaria, medica e veterinaria
del Servizio sanitario nazionale e del personale universitario che
esplica attività sanitaria.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
LEGGE 3 agosto 2007, n. 120
Disposizioni in materia di attività libero-professionale
intramuraria e altre norme in materia sanitaria.
Articolo1
Attività libero-professionale intramuraria
3. risoluzione degli accordi di programma
La risoluzione a seguito di inadempimenti regionali degli accordi
di programma stipulati tra il Ministero della Salute e Regioni per
gestire la realizzazione di interventi di ristrutturazione edilizia
prevista dal comma 310 dell’articolo1 della legge 23 dicembre
2005, n. 266si applica anche alla parte degli accordi di programma
relativa agli interventi di ristrutturazione edilizia di cui al comma
1 per i quali la regione non abbia conseguito il collaudo entro il 31
dicembre 2014.
4.1 ricognizione straordinaria degli spazi disponibili
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite
le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie interessate, in coerenza con le misure di cui ai commi 1 e 2,
adottano provvedimenti tesi a garantire che le aziende sanitarie
locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie,
i policlinici universitari a gestione diretta e gli Istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico, di seguito denominati IRCCS di diritto
pubblico, provvedano, entro il 31 dicembre 2012, ad una
ricognizione straordinaria degli spazi disponibili e che si
renderanno disponibili per l'esercizio dell'attività libero professionale in conseguenza dell'applicazione delle misure di riorganizzazione complessiva della rete di presidi ospedalieri e della prevista riduzione dei posti letto previste dall'articolo 15 del decretolegge 6 luglio 2012, n. 95, comprensiva di una valutazione
dettagliata dei volumi delle prestazioni rese nell'ultimo biennio,
in tale tipo di attività presso le strutture interne, le strutture
esterne e gli studi professionali. I risultati della ricognizione sono
trasmessi all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali ed
all'Osservatorio nazionale sull'attività libero professionale.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
LEGGE 3 agosto 2007, n. 120
Disposizioni in materia di attività libero-professionale
intramuraria e altre norme in materia sanitaria.
Articolo1
Attività libero-professionale intramuraria
4.2 autorizzazione delle aziende all’acquisizione degli spazi necessari
Sulla base della ricognizione, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano possono autorizzare l'azienda sanitaria, ove
ne sia adeguatamente dimostrata la necessità e nel limite delle risorse disponibili, ad acquisire, tramite l'acquisto o la locazione
presso strutture sanitarie autorizzate non accreditate, nonché
tramite la stipula di convenzioni con altri soggetti pubblici, spazi
ambulatoriali esterni, aziendali e pluridisciplinari, per l'esercizio
di attività sia istituzionali sia in regime di libera professione
intramuraria ordinaria, i quali corrispondano ai criteri di congruità
e idoneità per l'esercizio delle attività medesime, previo parere
da parte del collegio di direzione. Qualora quest'ultimo non sia
costituito, il parere è reso da una commissione paritetica
di sanitari che esercitano l'attività libero professionale intramuraria
costituita a livello aziendale.
4.3 esercizio sperimentale della libera professione in studi privati
Le regioni e le province autonome nelle quali siano presenti aziende
sanitarie nelle quali risultino non disponibili gli spazi per l'esercizio
dell'attività libero professionale, possono autorizzare, limitatamente
alle medesime aziende sanitarie, l'adozione di un programma
sperimentale che preveda lo svolgimento delle stesse attività, in via
residuale, presso gli studi privati dei professionisti collegati in rete,
ai sensi di quanto previsto dalla lettera a-bis) del presente comma,
previa sottoscrizione di una convenzione annuale rinnovabile tra
il professionista interessato e l'azienda sanitaria di appartenenza,
sulla base di uno schema tipo approvato con accordo sancito
dalla Conferenza Stato Regioni
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RIFERIMENTI NORMATIVI
LEGGE 3 agosto 2007, n. 120
Disposizioni in materia di attività libero-professionale
intramuraria e altre norme in materia sanitaria.
Articolo1
Attività libero-professionale intramuraria
4.4 autorizzazioni all’esercizio della libera professione in studi privati
Le autorizzazioni all’esercizio straordinario della libera professione
intramoenia in studi professionali privati, concesse dalle Aziende
in applicazione del comma 3 dell'articolo 22-bis del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, cessano al 31 dicembre 2012.
4.5 adozione di linee guida regionali in materia di libera professione
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano garantiscono, anche attraverso proprie linee guida, che le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, i policlinici universitari a gestione diretta e gli IRCCS
di diritto pubblico gestiscano, con integrale responsabilità propria,
l'attività libero-professionale intramuraria, al fine di assicurarne
il corretto esercizio nel rispetto delle seguenti modalità:
4.5.a) controllo delle prestazioni erogate in regime libero professionale
adozione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, di sistemi e di moduli organizzativi e tecnologici che
consentano il controllo dei volumi delle prestazioni liberoprofessionali, che non devono superare, globalmente considerati,
quelli eseguiti nell'orario di lavoro;
4.5.a-bis) implementazione di una infrastruttura di rete
predisposizione e attivazione, entro il 31 marzo 2013, da parte
delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano
ovvero, su disposizione regionale, del competente ente o azienda del
Servizio sanitario nazionale, di una infrastruttura di rete per
il collegamento in voce o in dati, in condizioni di sicurezza, tra
l'ente o l'azienda e le singole strutture nelle quali vengono erogate
le prestazioni di attività libero professionale intramuraria, interna o
in rete.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
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Disposizioni in materia di attività libero-professionale
intramuraria e altre norme in materia sanitaria.
Articolo1
Attività libero-professionale intramuraria
4.5.a-bis) modalità di funzionamento dell’infrastruttura di rete
La disposizione regionale, precisando le funzioni e le competenze
dell'azienda sanitaria e del professionista, prevede, con l'utilizzo
esclusivo della predetta infrastruttura, l'espletamento, del servizio
di prenotazione, l'inserimento obbligatorio e la comunicazione,
in tempo reale, all'azienda sanitaria competente dei dati relativi
all'impegno orario del sanitario, ai pazienti visitati, alle prescrizioni
ed agli estremi dei pagamenti, anche in raccordo con le modalità
di realizzazione del fascicolo sanitario elettronico. Ferme restando
le disposizioni in materia di tracciabilità delle prestazioni e dei relativi pagamenti, la suddetta disposizione regionale deve prevedere
le misure da adottare in caso di emergenze assistenziali o di malfunzionamento del sistema.
4.5.a-bis) requisiti tecnici dell’infrastruttura di rete
Le modalità tecniche per la realizzazione della infrastruttura sono
state determinate, con il decreto, di natura non regolamentare, del
Ministro della salute, adottato il 21 febbraio 2013, previa intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle
disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali.
4.5.a-bis) copertura dei costi dell’infrastruttura di rete
Agli oneri si provvede ai sensi della lettera c), mediante adeguata
rideterminazione delle tariffe operata in misura tale da coprire i
costi della prima attivazione della rete, anche stimati in via
preventiva;
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RIFERIMENTI NORMATIVI
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Disposizioni in materia di attività libero-professionale
intramuraria e altre norme in materia sanitaria.
Articolo1
Attività libero-professionale intramuraria
4.5.a-ter) facoltà di concedere l’autorizzazione a continuare l’esercizio
dell’attività libero professionale presso studi privati
facoltà di concedere, su domanda degli interessati e con l'applicazione del principio del silenzio-assenso, la temporanea continuazione dello svolgimento di attività libero professionali presso studi
professionali, già autorizzati ai sensi del comma 3 dell'articolo 22bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, oltre la data del 30
novembre 2012, fino all'attivazione del loro collegamento operativo
alla infrastruttura di rete di cui alla lettera a-bis), e comunque non
oltre il 30 aprile 2013. Gli oneri per l'acquisizione della necessaria
strumentazione per il predetto collegamento sono a carico del
titolare dello studio;
4.5.b) tracciabilità del pagamento delle prestazioni
pagamento di prestazioni di qualsiasi importo direttamente al
competente ente o azienda del Servizio sanitario nazionale,
mediante mezzi di pagamento che assicurino la tracciabilità della
corresponsione di qualsiasi importo. Nel caso dei singoli studi
professionali in rete, la necessaria strumentazione è acquisita dal
titolare dello studio, a suo carico, entro il 30 aprile 2013;
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RIFERIMENTI NORMATIVI
LEGGE 3 agosto 2007, n. 120
Disposizioni in materia di attività libero-professionale
intramuraria e altre norme in materia sanitaria.
Articolo1
Attività libero-professionale intramuraria
4.5.c) rideterminazione delle tariffe
definizione, d'intesa con i dirigenti interessati, previo accordo
in sede di contrattazione integrativa aziendale, di importi da corrispondere a cura dell'assistito, idonei, per ogni prestazione,
a remunerare i compensi del professionista, dell'equipe, del personale di supporto, articolati secondo criteri di riconoscimento
della professionalità, i costi pro-quota per l'ammortamento e
la manutenzione delle apparecchiature (ad esclusione dei costi per
l’acquisizione della strumentazione necessaria per il collegamento
con la infrastruttura di rete e per consentire la tracciabilità del
pagamento delle prestazioni costi che in applicazione della lettera
a-ter), ultimo periodo, e dalla lettera b), ultimo periodo, sono
a carico del professionista) nonché ad assicurare la copertura
di tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti dalle aziende, ivi
compresi quelli connessi alle attività di prenotazione e
di riscossione degli onorari e quelli relativi alla realizzazione
dell'infrastruttura di rete di cui alla lettera a-bis). Nell'applicazione
dei predetti importi, quale ulteriore quota, oltre quella già prevista
dalla vigente disciplina contrattuale in applicazione del comma 5
dell’articolo 28 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, una somma
pari al 5 per cento del compenso del professionista viene trattenuta
dal competente ente o azienda del Servizio sanitario nazionale per
essere vincolata ad interventi di prevenzione ovvero volti
alla riduzione delle liste d'attesa, anche con riferimento alle finalità
di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), dell'Accordo sancito il 18
novembre 2010 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
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RIFERIMENTI NORMATIVI
LEGGE 3 agosto 2007, n. 120
Disposizioni in materia di attività libero-professionale
intramuraria e altre norme in materia sanitaria.
Articolo1
Attività libero-professionale intramuraria
4.5.d) monitoraggio delle liste di attesa
monitoraggio aziendale dei tempi di attesa delle prestazioni erogate
nell'ambito dell'attività istituzionale, al fine di assicurare il rispetto
dei tempi medi fissati da specifici provvedimenti; attivazione
di meccanismi di riduzione dei medesimi tempi medi; garanzia che,
nell'ambito dell'attività istituzionale, le prestazioni aventi carattere
di urgenza differibile vengano erogate entro 72 ore dalla richiesta;
4.5.e) prevenzione di situazioni che determinino conflitti di interesse
prevenzione delle situazioni che determinano l'insorgenza di un
conflitto di interessi o di forme di concorrenza sleale e fissazione
delle sanzioni disciplinari e dei rimedi da applicare in caso
di inosservanza delle relative disposizioni, anche con riferimento
all'accertamento delle responsabilità dei direttori generali per
omessa vigilanza;
4.5.f) situazioni che impediscono l’esercizio dell’attività libero professionale in studi privati
esclusione della possibilità di svolgimento dell'attività libero
professionale presso studi professionali collegati in rete nei quali,
accanto a professionisti dipendenti in regime di esclusività o
convenzionati del Servizio sanitario nazionale, operino anche
professionisti non dipendenti o non convenzionati del Servizio
sanitario nazionale ovvero dipendenti non in regime di esclusività,
salvo deroga concedibile dal competente ente o azienda del Servizio
sanitario nazionale, su disposizione regionale, a condizione che sia
garantita la completa tracciabilità delle singole prestazioni
effettuate da tutti i professionisti dello studio professionale
associato, con la esclusione, in ogni caso, di qualsiasi addebito a
carico dell'ente o azienda del Servizio sanitario nazionale;
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LEGGE 3 agosto 2007, n. 120
Disposizioni in materia di attività libero-professionale
intramuraria e altre norme in materia sanitaria.
Articolo1
Attività libero-professionale intramuraria
4.5.f-bis) adeguamento del quadro regolamentare
adeguamento dei provvedimenti per assicurare che nell'attività
libero-professionale, in tutte le forme regolate dal presente comma,
compresa quella esercitata nell'ambito del programma sperimentale
siano rispettate le prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) del
presente comma;
4.5.g) allineamento dei tempi di erogazione delle prestazioni
progressivo allineamento dei tempi di erogazione delle prestazioni
nell'ambito dell'attività istituzionale ai tempi medi di quelle rese in
regime di libera professione intramuraria, al fine di assicurare che
il ricorso a quest'ultima sia conseguenza di libera scelta del
cittadino e non di carenza nell'organizzazione dei servizi resi
nell'ambito dell'attività istituzionale. A tal fine, il Ministro della
salute presenta annualmente al Parlamento una relazione
sull'esercizio della libera professione medica intramuraria, ai sensi
dell'articolo 15-quaterdecies del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, con particolare riferimento alle implicazioni sulle liste
di attesa e alle disparità nell'accesso ai servizi sanitari pubblici.
4-bis verifica dei risultati del programma sperimentale
La verifica del programma sperimentale per lo svolgimento
della attività libero professionale intramuraria, presso gli studi
professionali collegati in rete di cui al comma 4, è effettuata, entro
il 28 febbraio 2015, dalla regione interessata, in base a criteri
fissati con accordo sancito dalla Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano.
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Disposizioni in materia di attività libero-professionale
intramuraria e altre norme in materia sanitaria.
Articolo1
Attività libero-professionale intramuraria
4-bis esiti della verifica dei risultati del programma sperimentale
In caso di verifica positiva, la regione medesima, ponendo
contestualmente termine al programma sperimentale, può consentire in via permanente ed ordinaria, limitatamente allo specifico
ente o azienda del Servizio sanitario regionale ove si è svolto
il programma sperimentale, lo svolgimento della attività libero
professionale intramuraria presso gli studi professionali collegati
in rete. In caso di inadempienza da parte dell'ente o azienda del
Servizio sanitario regionale, provvede la regione o provincia
autonoma interessata. In caso di verifica negativa, tale attività
cessa entro il 28 febbraio 2015. Degli esiti delle verifiche regionali
viene data informazione al Parlamento attraverso la relazione
annuale di cui all'articolo 15-quattuordecies del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502.
5. programmazione aziendale dell’attività libero professionale
Ogni azienda sanitaria locale, azienda ospedaliera, azienda
ospedaliera universitaria, policlinico universitario a gestione diretta
ed IRCCS di diritto pubblico predispone un piano aziendale,
concernente, con riferimento alle singole unità operative, i volumi
di attività istituzionale e di attività libero-professionale. Le medesime aziende, policlinici ed istituti assicurano adeguata pubblicità
ed informazione relativamente ai piani, con riferimento, in particolare, alla loro esposizione nell'ambito delle proprie strutture
ospedaliere ed all'informazione nei confronti delle associazioni degli
utenti, sentito il parere del Collegio di direzione, o, qualora esso
non sia costituito, della commissione paritetica di sanitari di cui al
comma 4. Tali informazioni devono in particolare riguardare
le condizioni di esercizio dell'attività istituzionale e di quella liberoprofessionale intramuraria, nonché i criteri che regolano l'erogazione delle prestazioni e le priorità di accesso.
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Disposizioni in materia di attività libero-professionale
intramuraria e altre norme in materia sanitaria.
Articolo1
Attività libero-professionale intramuraria
6. controllo preventivo regionale sulla programmazione dell’attività
I piani sono presentati alla regione o provincia autonoma
competente, in fase di prima applicazione, entro quattro mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge e,
successivamente, entro un limite massimo di tre anni dall'approvazione del piano precedente. La regione o provincia autonoma
approva il piano, o richiede variazioni o chiarimenti, entro sessanta
giorni dalla presentazione. In caso di richiesta di variazioni o
chiarimenti, essi sono presentati entro sessanta giorni
dalla richiesta medesima ed esaminati dalla regione o provincia
autonoma entro i successivi sessanta giorni. Subito dopo
l'approvazione, la regione o provincia autonoma trasmette il piano
al Ministero della salute. Decorsi sessanta giorni dalla trasmissione in assenza di osservazioni da parte del Ministero della salute,
i piani si intendono operativi.
7. misure previste in caso di inadempimenti
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano
il rispetto delle previsioni di cui ai commi 1, 2, 4, 5 e 6 anche
mediante l'esercizio di poteri sostitutivi, la decurtazione
della retribuzione di risultato pari ad almeno il 20 per cento ovvero
la destituzione, nell'ipotesi di grave inadempienza, dei direttori
generali delle aziende, policlinici ed istituti di cui al comma 5.
Qualora la nomina dei direttori generali suddetti competa ad organi
statali, questi ultimi provvedono alla destituzione su richiesta della
regione o della provincia autonoma. In caso di mancato
adempimento degli obblighi a carico delle regioni e delle province
autonome di cui al presente comma, è precluso l'accesso ai finanziamenti a carico dello Stato integrativi rispetto ai livelli di cui
all'accordo sancito l'8 agosto 2001 dalla Conferenza Stato regioni,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001.
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Disposizioni in materia di attività libero-professionale
intramuraria e altre norme in materia sanitaria.
Articolo1
Attività libero-professionale intramuraria
8. obblighi informativi delle Regioni nei confronti del Ministero
Ciascuna regione o provincia autonoma trasmette al Ministro
della salute una relazione sull'attuazione dei commi 1, 2, 4, 5, 6 e
7, con cadenza trimestrale fino al conseguimento effettivo, da parte
della stessa, del definitivo passaggio al regime ordinario di cui al
comma 2, e successivamente con cadenza annuale.
9. possibilità di utilizzo promiscuo degli spazi disponibili
Esclusivamente per l'attività clinica e diagnostica ambulatoriale, gli
spazi e le attrezzature dedicati all'attività istituzionale possono
essere
utilizzati
anche
per
l'attività
libero-professionale
intramuraria, garantendo la separazione delle attività in termini
di orari, prenotazioni e modalità di riscossione dei pagamenti.
11. composizione di eventuali vertenze tra dirigenti sanitari
Al Collegio di direzione o, qualora esso non sia costituito,
alla commissione paritetica di sanitari di cui al comma 4 del
presente articolo è anche affidato il compito di dirimere le vertenze
dei dirigenti sanitari in ordine all'attività libero-professionale
intramuraria.
12. prestazioni che necessitano di una specifica regolamentazione
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dovranno
definire le modalità per garantire l'effettuazione, da parte dei
dirigenti veterinari del Servizio sanitario nazionale, delle prestazioni
libero professionali che per la loro particolare tipologia e modalità
di erogazione esigono una specifica regolamentazione.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
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Disposizioni in materia di attività libero-professionale
intramuraria e altre norme in materia sanitaria.
Articolo1
Attività libero-professionale intramuraria
13. osservatorio nazionale sullo stato di attuazione delle norme
Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è
attivato l'Osservatorio nazionale sullo stato di attuazione dei programmi di adeguamento degli ospedali e sul funzionamento
dei meccanismi di controllo a livello regionale e aziendale,
come previsto dall'articolo 15-quaterdecies del citato decreto
legislativo n. 502 del 1992.
14. clausola di non onerosità degli organismi attuativi
Dall'eventuale costituzione e dal funzionamento delle commissioni
paritetiche di cui ai commi 4, 5 e 11, nonché dall'attuazione
del medesimo comma 11, non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 502
Articolo 15-quattuordecies
Osservatorio per l'attività libero-professionale.
1. istituzione dell’Osservatorio e oggetto della relazione annuale
Con decreto del Ministro della sanità, da adottarsi entro il 10
ottobre 2000, d'intesa con la conferenza Stato Regioni, nel rispetto
di quanto disposto dall'articolo 19-quater, (secondo il quale gli
organismi e le commissioni previsti nel presente decreto si avvalgono
per il loro funzionamento, delle strutture e del personale delle amministrazioni presso cui operano, senza ulteriori oneri per la finanza
pubblica), è organizzato presso il Ministero della sanità l'Osservatorio per l'attività libero professionale con il compito di acquisire
per il tramite delle regioni gli elementi di valutazione ed elaborare,
in collaborazione con le regioni, proposte per la predisposizione
della relazione da trasmettersi con cadenza annuale al Parlamento
su:
a) la riduzione delle liste di attesa in relazione all'attivazione
dell'attività libero professionale;
b) le disposizioni regionali, contrattuali e aziendali di attuazione
degli istituti normativi concernenti l'attività libero professionale
intramuraria;
c) lo stato di attivazione e realizzazione delle strutture e degli spazi
destinati all'attività libero professionale intramuraria;
d) il rapporto fra attività istituzionale e attività libero professionale;
e) l'ammontare dei proventi per attività libero professionale, della
partecipazione regionale, della quota a favore dell'azienda;
f) le iniziative ed i correttivi necessari per eliminare le disfunzioni
ed assicurare il corretto equilibrio fra attività istituzionale e
libero professionale.
Il D.P.R. 28 marzo 2013, n. 44 ha disposto, con l'articolo 2, comma 1,
lettera i), che sono trasferite ad un unico organo collegiale, denominato «Comitato tecnico sanitario», le funzioni in atto esercitate dall'
Osservatorio nazionale sullo stato di attuazione dei programmi
di adeguamento degli ospedali e sul funzionamento dei meccanismi
di controllo a livello regionale e aziendale, come previsto dal presente
articolo.
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