Ordinanza
Pronunziata il 11/11/2005
Depositata il
Impiego pubblico – Concorsi – Accesso al pubblico impiego – Istanza cautelare – Graduatorie del concorso –
Aggiornamenti – Natura intrinseca di autonomi procedimenti concorsuali – Diritto del riservatario – Fumus boni juris –
Insussistenza – Rif.Leg.artt.7,8,16 L.68/98;
A scioglimento della riserva che precede, Il Tribunale osserva in fatto e diritto quanto
segue:
pare, pur nella oggettiva incertezza del quadro normativo di riferimento, preferibile la
interpretazione proposta dalle parti convenute e ciò per le seguenti considerazioni.
Si vedano, invero, le seguenti pronunce:
"La disposizione di cui all'art. 16, l. 12 marzo 1999 n. 68, in base alla quale non è più necessaria la
permanenza del requisito della disoccupazione fino alla data di assunzione, lascia ferma la
necessità che il requisito sia posseduto e documentato con riguardo alla scadenza del termine
finale per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso”.
Consiglio Stato, sez. VI, 23 febbraio 2004, n. 712
Min. istruzione c. C.
Foro amm. CDS 2004, 495 (s.m.)
"L'art. 16 comma 2, l. 12 marzo 1999, n. 68, contenente norme per il diritti al lavoro dei disabili,
secondo cui "i disabili che abbiano conseguito le idoneità nei concorsi pubblici possono essere
assunti, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'art. 3" (percentuale di lavoratori disabili
che i datori di lavoro sono tenuti ad avere alle proprie dipendenze), "anche se non versino in stato
di disoccupazione e oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso", va inteso nel senso che
lo stato di disoccupazione, pur sempre indefettibile al momento della domanda di partecipazione al
concorso, non è necessario che permanga sino al momento dell'assunzione dei riservisti: difatti lo
spirito della norma è quello di tutelare quanto più possibile il diritto al lavoro dei disabili,
consentendo agli stessi di usufruire dei benefici previsti dalla legge anche se lo stato di
disoccupazione, esistente al momento della domanda, sia cessato durante i tempi, (talora molto
lunghi), di espletamento delle procedure concorsuali.”
T.A.R. Toscana, sez. 1, 29 aprile 2002, n. 887
Carapellese c. Min. p.i.
Foro amm. TAR 2002, 1256 (s.m.)
In sostanza, quindi, alla luce delle predette pronuncie, che il tribunale reputa
condivisibili, in quanto esattamente ricognitive del diritto oggettivo vigente, il combinato
disposto di cui agli artt. 7 e 8 e, rispettivamente, 16, della legge n.68/99, è interpretato
nel senso, che è necessaria l'iscrizione all'"elenco di cui all'art 8, comma secondo",
iscrizione che a sua volta postula che i "disabili risultino nella specie, l'assolvimento, da parte
della lavoratrice, del dovere - onere di tempestiva denuncia dell'insorgenza dei presupposti di legge
per l'assicurazione obbligatoria. Peraltro, la diversa disciplina tra le lavoratrici agricole
subordinate a quelle autonome (quali le coltivatrici dirette) trova giustificazione nel fatto che, per
queste ultime, l'adempimento degli obblighi afferenti la costituzione del rapporto previdenziale non
è soggetto al datore di lavoro, ma è rimesso alla loro volontà a diligenza".
Cassazione civile, sez. lav., 7 dicembre 2002, n. 17470
Inps c. Bianco
Giust. civ. Mass. 2002, 2144
E, al di là delle prassi amministrative eventualmente, difformi, - posto che trattandosi di
questioni afferenti diritti soggettivi, come è lo stesso ricorrente a dedurre per escludere la
riserva di giurisdizione a favore del giudice amministrativo, e non di interessi legittimi, e
che, quindi, rileva unicamente la sussistenza o meno del diritto dedotto sul piano
dell'ordinamento generale - nella specie la qualità di riservatario sul piano del diritto
oggettivo, al di là dei vizi che possono affliggere eventuali altri atti di natura
provvedimentale o negoziale attinenti altri canditati o altre tornate concorsuali -, gli
"aggiornamenti " della graduatoria de qua, devono ritenersi autonomi procedimenti
concorsuali, posto che, all'esito dei medesimi, la inclusione in graduatoria può in
relazione al perdurare o meno dei requisiti, essere, o meno, mantenuta, così come in
relazione al mutare della consistenza dei titoli e, per quanto qui rileva, in particolare dei
titoli di preferenza o di precedenza - c.d. riserva -, la posizione all'interno della
graduatoria può, anche sensibilmente, variare e, quindi, il requisito della iscrizione agli
elenchi de quibus, (e della relativa previa necessaria dichiarazione), va valutato con
riferimento al momento di proposizione della domanda specifica, di cui trattasi, e non
con riferimento a domande relative a procedimenti concorsuali di anni precedenti, così
come - si vedano le pronunce del giudice amministrativo allegate dalla "contro
interessata" - non rilevano i fatti successivi al termine di scadenza fissato dal bando, né
assolvimenti di oneri di dichiarazioni postumi, ove, come, nella specie, il bando sia ad
onerare di una dichiarazione tempestiva pacificamente non effettuata, posto che, nella
specie, il ricorrente ha semplicemente dichiarato il requisito della riduzione della capacità
di lavoro in guisa superiore a quella di legge e, quindi, ha unicamente dedotto di essere
invalido civile, ma con riferimento alla semplice valutazione, in tal senso, della
commissione medica competente e non anche con riferimento, come sarebbe stato
necessario, al requisito della prescritta iscrizione nell'elenco di cui trattasi.
Conclusivamente, anche ritenendo sussistere la giurisdizione del tribunale adito, - ma
almeno per le doglianze che si appuntano al bando in sé o agli atti della p.a. meramente
applicativi del bando, ciò, comunque, sembra dubitatile - la maggior parte della pronunce
in materia continua, invero, a rinvenersi nell'ambito della giurisdizione generale di
legittimità del g.a al pari della seguente:
"La controversia scaturita da una modificazione della graduatoria di merito di un concorso per
l'accesso al pubblico impiego, originata dal riconoscimento postumo ad un concorrente della
qualifica di riservatario ai sensi della l. n. 68 del 1999, rientra nella giurisdizione del g.a. in
materia di procedure concorsuali prevista dall'art. 63 t.u. n. 165 del 2001, in quanto ciò che attiene
alla corretta quantificazione ed imputazione dei posti di pertinenza delle categorie riservatarie
inerisce "ratione materiae" alla procedura concorsuale."
T.A.R. Lazio, sez. I, 20 gennaio 2005, n. 458 C.S. c. Min. difesa e altro Foro amm. TAR
2005, f. 1, 112 (s.m.) la domanda deve ritenersi, ad avviso del tribunale, ugualmente inammissibile per difetto
del necessario requisito del fumus boni juris.
L'assenza di un consolidato orientamento giurisprudenziale, in uno con la natura della
controversia, giustifica, ad avviso del tribunale adito, quanto alle spese, la regolazione, di
cui al dispositivo in calce.
PQM
dichiara inammissibili le domande cautelari attoree.
Compensa le spese di lite
Si comunichi
Modena, 11.11.05
IL GDL
Dott. Claudio Bisi