Ordinanza Pronunziata il 11/11/2005 Depositata il Impiego pubblico – Concorsi – Accesso al pubblico impiego – Istanza cautelare – Graduatorie del concorso – Aggiornamenti – Natura intrinseca di autonomi procedimenti concorsuali – Diritto del riservatario – Fumus boni juris – Insussistenza – Rif.Leg.artt.7,8,16 L.68/98; A scioglimento della riserva che precede, Il Tribunale osserva in fatto e diritto quanto segue: pare, pur nella oggettiva incertezza del quadro normativo di riferimento, preferibile la interpretazione proposta dalle parti convenute e ciò per le seguenti considerazioni. Si vedano, invero, le seguenti pronunce: "La disposizione di cui all'art. 16, l. 12 marzo 1999 n. 68, in base alla quale non è più necessaria la permanenza del requisito della disoccupazione fino alla data di assunzione, lascia ferma la necessità che il requisito sia posseduto e documentato con riguardo alla scadenza del termine finale per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso”. Consiglio Stato, sez. VI, 23 febbraio 2004, n. 712 Min. istruzione c. C. Foro amm. CDS 2004, 495 (s.m.) "L'art. 16 comma 2, l. 12 marzo 1999, n. 68, contenente norme per il diritti al lavoro dei disabili, secondo cui "i disabili che abbiano conseguito le idoneità nei concorsi pubblici possono essere assunti, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'art. 3" (percentuale di lavoratori disabili che i datori di lavoro sono tenuti ad avere alle proprie dipendenze), "anche se non versino in stato di disoccupazione e oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso", va inteso nel senso che lo stato di disoccupazione, pur sempre indefettibile al momento della domanda di partecipazione al concorso, non è necessario che permanga sino al momento dell'assunzione dei riservisti: difatti lo spirito della norma è quello di tutelare quanto più possibile il diritto al lavoro dei disabili, consentendo agli stessi di usufruire dei benefici previsti dalla legge anche se lo stato di disoccupazione, esistente al momento della domanda, sia cessato durante i tempi, (talora molto lunghi), di espletamento delle procedure concorsuali.” T.A.R. Toscana, sez. 1, 29 aprile 2002, n. 887 Carapellese c. Min. p.i. Foro amm. TAR 2002, 1256 (s.m.) In sostanza, quindi, alla luce delle predette pronuncie, che il tribunale reputa condivisibili, in quanto esattamente ricognitive del diritto oggettivo vigente, il combinato disposto di cui agli artt. 7 e 8 e, rispettivamente, 16, della legge n.68/99, è interpretato nel senso, che è necessaria l'iscrizione all'"elenco di cui all'art 8, comma secondo", iscrizione che a sua volta postula che i "disabili risultino nella specie, l'assolvimento, da parte della lavoratrice, del dovere - onere di tempestiva denuncia dell'insorgenza dei presupposti di legge per l'assicurazione obbligatoria. Peraltro, la diversa disciplina tra le lavoratrici agricole subordinate a quelle autonome (quali le coltivatrici dirette) trova giustificazione nel fatto che, per queste ultime, l'adempimento degli obblighi afferenti la costituzione del rapporto previdenziale non è soggetto al datore di lavoro, ma è rimesso alla loro volontà a diligenza". Cassazione civile, sez. lav., 7 dicembre 2002, n. 17470 Inps c. Bianco Giust. civ. Mass. 2002, 2144 E, al di là delle prassi amministrative eventualmente, difformi, - posto che trattandosi di questioni afferenti diritti soggettivi, come è lo stesso ricorrente a dedurre per escludere la riserva di giurisdizione a favore del giudice amministrativo, e non di interessi legittimi, e che, quindi, rileva unicamente la sussistenza o meno del diritto dedotto sul piano dell'ordinamento generale - nella specie la qualità di riservatario sul piano del diritto oggettivo, al di là dei vizi che possono affliggere eventuali altri atti di natura provvedimentale o negoziale attinenti altri canditati o altre tornate concorsuali -, gli "aggiornamenti " della graduatoria de qua, devono ritenersi autonomi procedimenti concorsuali, posto che, all'esito dei medesimi, la inclusione in graduatoria può in relazione al perdurare o meno dei requisiti, essere, o meno, mantenuta, così come in relazione al mutare della consistenza dei titoli e, per quanto qui rileva, in particolare dei titoli di preferenza o di precedenza - c.d. riserva -, la posizione all'interno della graduatoria può, anche sensibilmente, variare e, quindi, il requisito della iscrizione agli elenchi de quibus, (e della relativa previa necessaria dichiarazione), va valutato con riferimento al momento di proposizione della domanda specifica, di cui trattasi, e non con riferimento a domande relative a procedimenti concorsuali di anni precedenti, così come - si vedano le pronunce del giudice amministrativo allegate dalla "contro interessata" - non rilevano i fatti successivi al termine di scadenza fissato dal bando, né assolvimenti di oneri di dichiarazioni postumi, ove, come, nella specie, il bando sia ad onerare di una dichiarazione tempestiva pacificamente non effettuata, posto che, nella specie, il ricorrente ha semplicemente dichiarato il requisito della riduzione della capacità di lavoro in guisa superiore a quella di legge e, quindi, ha unicamente dedotto di essere invalido civile, ma con riferimento alla semplice valutazione, in tal senso, della commissione medica competente e non anche con riferimento, come sarebbe stato necessario, al requisito della prescritta iscrizione nell'elenco di cui trattasi. Conclusivamente, anche ritenendo sussistere la giurisdizione del tribunale adito, - ma almeno per le doglianze che si appuntano al bando in sé o agli atti della p.a. meramente applicativi del bando, ciò, comunque, sembra dubitatile - la maggior parte della pronunce in materia continua, invero, a rinvenersi nell'ambito della giurisdizione generale di legittimità del g.a al pari della seguente: "La controversia scaturita da una modificazione della graduatoria di merito di un concorso per l'accesso al pubblico impiego, originata dal riconoscimento postumo ad un concorrente della qualifica di riservatario ai sensi della l. n. 68 del 1999, rientra nella giurisdizione del g.a. in materia di procedure concorsuali prevista dall'art. 63 t.u. n. 165 del 2001, in quanto ciò che attiene alla corretta quantificazione ed imputazione dei posti di pertinenza delle categorie riservatarie inerisce "ratione materiae" alla procedura concorsuale." T.A.R. Lazio, sez. I, 20 gennaio 2005, n. 458 C.S. c. Min. difesa e altro Foro amm. TAR 2005, f. 1, 112 (s.m.) la domanda deve ritenersi, ad avviso del tribunale, ugualmente inammissibile per difetto del necessario requisito del fumus boni juris. L'assenza di un consolidato orientamento giurisprudenziale, in uno con la natura della controversia, giustifica, ad avviso del tribunale adito, quanto alle spese, la regolazione, di cui al dispositivo in calce. PQM dichiara inammissibili le domande cautelari attoree. Compensa le spese di lite Si comunichi Modena, 11.11.05 IL GDL Dott. Claudio Bisi