universita` degli studi di roma sapienza facolta` di

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA SAPIENZA
FACOLTA’ DI GIURISPRUDENZA
TESI DI DOTTORATO IN DIRITTO PROCESSUALE CIVILE
LA DELEGA AI PROFESSIONISTI DELLE OPERAZIONI DI VENDITA
NELL’ESPROPRIAZIONE FORZATA IMMOBILIARE ED IL CONTROLLO DEL LORO OPERATO
XXV ° CICLO
CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN DIRITTO PROCESSUALE CIVILE
Dottorando: Dott. Alfonso Cerrato
MATRICOLA N ° 1225814
Coordinatore del Corso di dottorato: Chiar. mo Prof. Antonio Carratta
Tutor: Chiar. mo Prof. Romano Vaccarella
ANNO ACCADEMICO 2012 - 2013
LA DELEGA AI PROFESSIONISTI DELLE OPERAZIONI DI VENDITA NELL’ESPROPRIAZIONE
FORZATA IMMOBILIARE ED IL CONTROLLO DEL LORO OPERATO.
INDICE – SOMMARIO
CAPITOLO I
DALLE ORIGINI DELL’ISTITUTO DELLA DELEGA DELLE OPERAZIONI DI VENDITA FORZATA
DEGLI IMMOBILI FINO ALL’AVVENTO DELLA L. 3 agosto 1998 n. 302
§. 1. La genesi dell’istituto della delega delle operazioni di vendita nell’espropriazione
forzata immobiliare per fronteggiare la crisi del processo esecutivo: la proposta di
Andrea Proto Pisani. ..................................................................................................... 7
§. 1.1. Le reazioni della dottrina e della giurisprudenza a tale proposta........................ 16
§. 2. La recezione della delega sul piano normativo: la L. 3 agosto 1998, n. 302 (Norme in
tema di espropriazione forzata e di atti affidabili ai notai). .......................................... 22
§.3.La natura giuridica del notaio delegato alle operazioni di vendita immobiliare quale
principale problematica interpretativa sorta dalla L. n. 302/1998………………………………26
§. 3.1. I tre orientamenti dottrinali formatesi sotto il vigore della L. n. 302/1998 e quello
successivo alla novella del 2005................................................................................... 29
§. 3.1.1.La natura giuridica dell’avvocato e del commercialista quali ulteriori
professionisti delegabili ex art. 591 bis. c.p.c.. ............................................................. 34
§.3.2. Le responsabilità del professionista delegato……………………………………………………35
§. 3.3. Ulteriori problematiche interpretative sorte dalla delega ex lege n. 302/1998.43
§. 3.4. Gli effetti prodotti dalla delega ex lege n. 302/1998…………………………………………48
§. 4. Un breve profilo comparatistico in ambito UE in tema di ricorso ai notai per
l'espletamento delle operazioni di vendita………………………………………………………………….50
1
CAPITOLO II
LA DELEGA DELLE OPERAZIONI DI VENDITA DEGLI IMMOBILI EX ART. 591 BIS. C.P.C.
ALLA LUCE DELLE RIFORME DEL BIENNIO 2005 - 2006.
§. 1. Le innovazioni apportate alla delega delle operazioni di vendita sul piano
“soggettivo” ed “oggettivo” dalle leggi di riforma del processo civile approvate sul finire
della XIV legislatura: a) la L. 14 maggio 2005, n. 80; b) la L. 28 dicembre 2005, n. 263; c)
la L. 23 febbraio 2006, n. 51; e d) la L. 24 febbraio 2006, n. 52. ..................................... 56
§. 1.1. L’ambito “soggettivo” della delega: le categorie dei professionisti delegabili dal
giudice dell’esecuzione, gli elenchi da cui è possibile sceglierli e i profili di legittimità
costituzionale. ............................................................................................................ 68
§. 1.1.1. I notai. ........................................................................................................... 71
§. 1.1.2. I commercialisti e gli esperti contabili: la disciplina processuale di riferimento e
i problemi di diritto intertemporale. ............................................................................ 78
§. 1.1.3. Gli avvocati. Le peculiarità di tale nuova categoria di professionisti delegabili e
relative criticità. .......................................................................................................... 81
§. 1.1.3.1. (Segue): L’esclusione dalla cerchia dei professionisti delegabili di particolari
categorie di avvocati. .................................................................................................. 85
§. 1.2. L’elenco previsto dall’art. 179 ter. disp. att. c.p.c., e gli elenchi di cui all’art. 591
bis., 1 ° co., c.p.c. . ....................................................................................................... 86
§. 1.2.1. (Segue): La formazione dell’elenco. ................................................................ 90
§. 1.2.2. (Segue): L’aggiornamento dell’elenco e la cancellazione da esso..................... 96
§. 1.3. L’ambito “oggettivo” della delega: analisi della prima parte del 1 ° co. dell’art.
591 bis. c.p.c. . ............................................................................................................ 98
§. 1.3.1. La delega: oggetto ed estensione. ................................................................ 104
§. 1.3.2. I poteri di controllo e di direzione del giudice dell’esecuzione in riferimento alla
delega rilasciata al professionista. ............................................................................. 108
2
§. 1.3.3. I poteri del professionista delegato. ............................................................. 111
§. 1.3.4. I restanti poteri del giudice dell’esecuzione. ................................................. 114
§. 2. Il <<programma della vendita>>: analisi della seconda parte del 1 ° co. dell’art. 591
bis. c.p.c. . ................................................................................................................. 117
§. 2.1. Il termine finale di svolgimento delle operazioni di vendita. ............................ 118
§. 2.2. I luoghi di pubblicazione dell’avviso di vendita. ............................................... 123
§. 2.2.1. (Segue): Il luogo di presentazione delle offerte. ............................................ 126
§. 2.3. Le altre direttive contenute nel <<programma di vendita>>............................. 130
§. 3. Le singole attribuzioni del professionista delegato: analisi del 2 ° co. dell’art. 591
bis. c.p.c. . ................................................................................................................. 134
§. 3.1. La determinazione del valore dell’immobile pignorato (art. 591 bis., 2 ° co., n. 1)
c.p.c.). ....................................................................................................................... 138
§. 3.2. La redazione dell’avviso di vendita (art. 591 bis., 2 ° co., n. 2) c.p.c.). ............... 147
§. 3.2.1. (Segue): la pubblicità e la comunicazione dell’avviso di vendita. ................... 155
§. 3.3. Le ulteriori attribuzioni del professionista delegato previste dai punti nn. 3) – 4) –
5) - 6) – 7) e 8) del 2 ° co. dell’art. 591 bis. c.p.c. . ....................................................... 162
§. 3.3.1. (Segue): Gli esperimenti di vendita (senza e con incanto) e la mancata
comparizione delle parti: il comportamento del professionista delegato. .................. 170
§. 3.4. La fissazione dell’ulteriore incanto ai sensi del punto n. 9), 2 ° co., dell’art. 591
bis. c.p.c. . ................................................................................................................. 178
§. 3.5. L’assunzione dei debiti da parte dell’aggiudicatario o dell’assegnatario ex art. 508
c.p.c. ed il ruolo del professionista delegato alla luce del punto n. 10), 2 ° co., dell’art.
591 bis. c.p.c. . .......................................................................................................... 181
§. 3.6. Gli adempimenti a carico del professionista delegato nel periodo successivo
all’emissione del decreto di trasferimento ai sensi del punto n. 11), 2 ° co., art. 591 bis.
c.p.c. ......................................................................................................................... 186
§. 3.6.1. (Segue): la cancellazione delle forme di pubblicità pregiudizievoli. ............... 190
3
§. 3.7. Delega e progetto di distribuzione del ricavato ai sensi del punto n. 12), 2 ° co.,
dell’art. 591 bis. c.p.c. ............................................................................................... 197
§. 3.8. La restituzione delle cauzioni e di altre somme versate dagli offerenti non
risultati aggiudicatari ai sensi del punto n. 13), 2 ° co., art. 591 bis. c.p.c.: premessa. . 202
§. 3.8.1. (Segue): i poteri del professionista delegato di ordinare la restituzione delle
cauzioni nella misura ridotta dei nove decimi dall’intero ai sensi dell’art. 580 c.p.c. e di
disporre la perdita della cauzione ai sensi dell’art. 584 c.p.c. . ................................... 203
§. 4. Le restanti attività del professionista delegato e del giudice dell’esecuzione
previste dai successivi sette commi dell’art. 591 bis. c.p.c. . ....................................... 207
§. 4.1. (Segue): i rapporti tra il professionista delegato e la cancelleria delle esecuzioni
immobiliari. .............................................................................................................. 208
§. 4.2. (Segue): il verbale delle operazioni di vendita ................................................. 213
§. 4.3. (Segue): fascicolo e sottofascicolo. In particolare: la custodia e la loro
organizzazione interna. ............................................................................................. 222
§. 4.3.1. (Segue): Il decreto di trasferimento e il certificato di destinazione urbanistica.
................................................................................................................................. 224
§. 5. I rapporti tra il (solo) notaio delegato ex art. 591 bis. c.p.c. e il coadiutore. ........ 234
§. 6. La custodia dell’immobile pignorato e la delega ex art. 591 bis. c.p.c. . ............... 240
§. 7. Le spese della vendita forzata immobiliare delegata ed il compenso del
professionista delegato. ............................................................................................ 247
§. 7.1. (Segue): onere delle spese e liquidazione del compenso nell’ipotesi di estinzione
del processo esecutivo. ............................................................................................. 252
§. 7.2. (Segue): i rimedi esperibili avverso il provvedimento di liquidazione del
compenso. ................................................................................................................ 253
4
CAPITOLO III
IL RICORSO AL GIUDICE DELL’ESECUZIONE EX ART. 591 TER. C.P.C. QUALE STRUMENTO
DI CONTROLLO SULL’OPERATO DEL PROFESSIONISTA DELEGATO
§. 1. Il ricorso al giudice dell’esecuzione nel processo esecutivo delegato: l’oggetto della
disciplina contenuta nell’art. 591 ter. c.p.c. ............................................................... 256
§. 2. Il ricorso al giudice dell’esecuzione ad opera del professionista delegato: analisi del
primo periodo dell’art. 591 ter. c.p.c. . ...................................................................... 258
§. 2.1. Le ragioni ispiratrici del nuovo modello di raccordo tra il giudice dell’esecuzione e
il professionista delegato. ......................................................................................... 260
§. 2.1.1. Le tre possibili declinazioni del nuovo modello di interazione. ...................... 263
§. 2.1.1.1. (Segue): Il superamento delle difficoltà da parte del professionista delegato
“in via autonoma”. .................................................................................................... 263
§. 2.1.1.2. (Segue): Il ricorso “informale” del professionista delegato al giudice
dell’esecuzione. ........................................................................................................ 266
§. 2.1.1.3. (Segue): Il ricorso “formale” del professionista delegato al giudice
dell’esecuzione. ........................................................................................................ 268
§. 3. Il reclamo al giudice dell’esecuzione ad opera <<delle parti>> e degli <<altri
interessati>>: analisi del secondo periodo dell’art. 591 ter. c.p.c. . ............................. 273
§. 4. L’opposizione agli atti esecutivi in rapporto con il reclamo: analisi del terzo periodo
dell’art. 591 ter. c.p.c. . ............................................................................................. 279
INDICE BIBLIOGRAFICO
5
CAPITOLO I
DALLE ORIGINI DELL’ISTITUTO DELLA DELEGA DELLE OPERAZIONI DI VENDITA FORZATA
DEGLI IMMOBILI FINO ALL’AVVENTO DELLA L. 3 AGOSTO 1998, N. 302.
§. 1. La genesi dell’istituto della delega delle operazioni di vendita nell’espropriazione
forzata immobiliare per fronteggiare la crisi del processo esecutivo: la proposta di
Andrea Proto Pisani.
§. 1.1. Le reazioni della dottrina e della giurisprudenza a tale proposta.
§. 2. La recezione della delega sul piano normativo: la L. 3 agosto 1998, n. 302 (Norme in
tema di espropriazione forzata e di atti affidabili ai notai).
§. 3. La natura giuridica del notaio delegato alle operazioni di vendita immobiliare quale
principale problematica interpretativa sorta dalla L. n. 302/1998.
§. 3.1. I tre orientamenti dottrinali formatesi sotto il vigore della L. n. 302/1998 e quello
successivo alla novella del 2005.
§. 3.1.1. La natura giuridica dell’avvocato e del commercialista quali ulteriori
professionisti delegabili ex art. 591 bis. c.p.c. .
§. 3.2. Le responsabilità del professionista delegato.
§. 3.3. Ulteriori problematiche interpretative sorte dalla delega ex lege n. 302/1998.
§. 3.4. Gli effetti prodotti dalla delega ex lege n. 302/1998.
§. 4. Un breve profilo comparatistico in ambito UE in tema di ricorso ai notai per
l’espletamento delle operazioni di vendita.
6
§. 1. La genesi dell’istituto della delega delle operazioni di vendita
nell’espropriazione forzata immobiliare per fronteggiare la crisi del processo esecutivo:
la proposta di Andrea Proto Pisani. Il presente lavoro ha come punto di partenza il
quinquennio che va dal 1990 al 1995, quale periodo che si è caratterizzato per
l’approvazione di una cospicua serie di riforme riguardanti la giustizia civile. A tal
proposito, il nostro pensiero è rivolto principalmente a tre leggi, quali sono: 1) La L. 26
novembre 1990, n. 353, intitolata “Provvedimenti urgenti per il processo civile”; 2) La L.
21 novembre 1991, n. 374, recante “L’istituzione del Giudice di pace”; e infine 3) il D. L. 18
ottobre 1995, n. 432, conv. con mod. nella L. 20 dicembre 1995, n. 534, contenente la
controriforma della riforma del processo civile prevista nella citata L. n. 353.E’ da rilevare,
sin da subito, che tali normative si sono “prevalentemente”occupate del processo
ordinario di cognizione e solo “marginalmente” del processo esecutivo.
Difatti innanzi ad uno stato di profonda crisi in cui versava il processo esecutivo e
- in particolar modo, quella sub-specie rappresentata dall’espropriazione forzata – sin
dall’entrata in vigore del vigente codice di procedura civile avvenuta il 21 aprile 1942,
l’amara constatazione della “marginalità” dell’intervento da parte del legislatore
processuale dei primi anni novanta nei riguardi dell’espropriazione forzata, è
rappresentata soprattutto dalla circostanza per la quale la novella del 1990 si era limitata
a dettare soltanto una norma sull’istituto della conversione del pignoramento
(disciplinato dall’art. 495 c.p.c.) ed un’altra norma sulla cd. piccola espropriazione
mobiliare (prevista dall’ultimo comma dell’art. 525 c.p.c.), rendendo così quanto mai
eloquente il persistere di una tradizionale disattenzione da parte del legislatore
processuale verso il processo esecutivo, che forse è dovuta alla natura di quest’ultimo,
che lo rende inadatto a farsi curare con la classica panacea dei “tria bona processi” di
stampo chiovendiano1.
1
Così efficacemente mette in luce la “disattenzione” del legislatore di inizio anni novanta nel
riformare “organicamente” anche il processo esecutivo R. VACCARELLA, La vendita forzata immobiliare tra
delega al notaio e prassi giudiziarie <<virtuose>>, in Riv. es. forz., 2001, n. 1, 289.
7
Inoltre la necessità di una riforma organica del processo esecutivo, che
preveda:a) una nuova disciplina del titolo esecutivo2;b) una diversa regolamentazione
dell’intervento dei creditori nell’espropriazione3;c) l’introduzione di efficaci modalità di
ricerca dei beni da pignorare4; e d) l’impiego di un sistema di misure coercitive indirette5,
Inoltre, si segnala come lo stesso Autore già prima del saggio dell’anno 2001 appena citato, aveva
rivolto forti critiche sempre nei confronti del legislatore degli anni novanta, ed in particolar modo alla L. n.
353/1990, per quella sensazione di “trascuratezza”, che era indubbiamente insita nella mente del
legislatore di quel periodo, in quanto nell’occuparsi inequivocabilmente del processo di cognizione, non
aveva messo in conto la circostanza, che ai fini dell’attuazione del prodotto realizzato al termine di
quest’ultimo processo, vi era la necessità, che vi seguisse un efficiente processo esecutivo (R. VACCARELLA,
Le linee essenziali del processo esecutivo secondo il progetto della Commissione Tarzia, in Riv. dir. proc.,
1998, n. 1, 367 ss., ora anche in
AA.VV., Il progetto di riforma organica del processo civile, a cura di
G. TARZIA, Milano, 1998, 131 ss.).
2
Sul titolo esecutivo in generale v. senza alcuna pretesa di completezza,
Contributo allo studio del titolo esecutivo, Milano, 1965, 33 ss.,
titolo esecutivo italiano, Milano, 1982, 42 ss.;
F. MAZZARELLA,
I. ANDOLINA, Contributo alla dottrina del
E. GRASSO, voce Titolo esecutivo, in Enc. dir., XLIV, Milano,
1992, 685 ss.; R. VACCARELLA, Diffusione e controllo dei titoli esecutivi non giudiziali, in Riv. dir. proc., 1992,
n. 1, 47 ss.; ID., L’esecuzione forzata dal punto di vista del titolo esecutivo, in Titolo esecutivo, precetto e
opposizioni, in Giur. sit. dir. proc. civ. diretta da A. PROTO PISANI, Torino, 1983, I ed., 32 ss.; ID., ibidem, in
ivi, 1993, II ed.; ID., voce Titolo esecutivo, in Enc. giur., XXXI, Roma, 1994, 1 ss. .
3
Avutasi poi grazie alle riforme del processo civile approvate nel biennio 2005 – 2006, a cui si
rinvia per tutti in dottrina a
O. DESIATO, L’intervento dei creditori nell’espropriazione forzata, in Riv. es.
forz., 2007, n. 2, 277 ss. .
4
Su cui v.
E. MERLIN, Prospettive di riforma parziale del diritto nell’esecuzione forzata:
l’individuazione dei beni da pignorare e la garanzia patrimoniale cd. generica dell’obbligazione civile, in
AA.VV., Delegabilità ai notai delle operazioni di incanto nelle espropriazioni immobiliari. Normativa vigente
e prospettive di riforma. Atti del convegno di Roma 22 – 23 maggio 1993, Milano, 1994, spec. 335 ss.;
nonché più di recente L. P. COMOGLIO, La ricerca dei beni da pignorare, in Riv. es. forz., 2006, n. 1, 37 ss. .
8
era sentita già da molto tempo6. Ma al contempo vi era la consapevolezza che tale
riforma richiedeva un consenso tra gli interpreti che ancora non era stato raggiunto; e nel
5
Sistema introdotto recentemente dall’art. 49, 1 ° co., L. 18 giugno 2009 n. 69 con l’inserimento
dell’art. 614 bis. c.p.c. rubricato “Attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare“ su cui v. per tutti
in dottrina
6
AA.VV., L’esecuzione processuale indiretta, a cura di B. CAPPONI, Assago, 2011.
Infatti basta pensare che già nel corso della IX legislatura fu presentato un d.d.l. di delega al
Governo per la riforma del processo civile, che andava a toccare vari aspetti del processo esecutivo; al quale
poi seguirono nelle successive legislature degli altri d.d.l. ai quali è toccata la stessa sorte del primo, nel
senso che una volta presentati in Parlamento non sono stati tramutati in legge.
Più precisamente si tratta: 1) del d.d.l. n. 1463 del 1981 (presentato durante l’ottava legislatura),
leggibile per intero in Giust. civ., 1981, II, 315 ss., nonché le considerazioni di G. BORRE’, Verso la riforma
del codice di procedura civile ? Riflessioni sulla disciplina dell’esecuzione forzata nel disegno di legge delega
n. 1463, in Foro it., 1983, V, 136; 2) del d.d.l. n. 634 del 1984 (quale testo presentato durante la nona
legislatura, che ha ripreso con alcune varianti il precedente d.d.l. n. 1463 cit.) leggibile in Giust. Civ., 1985, II,
520 ss., seguito dalla relazione a tale d.d.l. n. 634 del Sen. N. LIPARI, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1986, 318
ss.; 3) del d.d.l. n. 1288/S/X del 1988 meglio conosciuto come “Progetto Vassalli”, commentato in primis da
A. PROTO PISANI, Osservazioni al disegno di legge n. 1288/S/X approvato il 22 luglio 1988 dal Consiglio dei
Ministri, in Foro it., 1988, V, 325 ss.; seguito vista la sua importanza da tutta un’altra serie di commenti, fra
cui senza pretesa di esaustività v.
G. COSTANTINO, Appunti sulle proposte di riforma urgente del processo
civile, in AA.VV., Studi in memoria di Augusto Cerino Canova, Vol. II, Bologna, 1992, 667 ss., nonché già in
Doc. giust., 1988, n. 10, 7 ss.;
F. P.LUISO, Osservazioni sul d.d.l. n. 1288/S/X, in ivi, 105 ss.; S. SORACE,
Osservazioni sul d.d.l. 1288/S/X concernenti <<Provvedimenti urgenti per il processo civile>>, in ivi, 79 ss.;
F. TOMMASEO, L’esecuzione forzata e la tutela cautelare nel d.d.l. Vassalli, in ivi, 1989, n. 9, 19 ss.;
G. OLIVIERI, Verso la riforma del processo civile, in ivi, 49 ss.; S. CHIARLONI, L’amministrazione della
giustizia civile in Italia, in Quest. Giust., 1989, 255 ss.; F. CARPI, E’ sempre tempo di riforme urgenti per il
processo civile, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1989, 471 ss.;
G. TARZIA, Il progetto Vassalli per il processo
civile, in Riv. dir. proc., 1989, 120 ss.; G. VERDE, Considerazioni sul progetto Vassalli, in Foro it., 1989, V, 250
ss.; B. CAPPONI, La proposta di riforma urgente del processo civile, in ivi, 122 ss., nonché successivamente
ripreso ID., Luci ed ombre nelle <<riforme urgenti>> del processo civile, in AA.VV., Studi in onore di Vittorio
Denti, Vol. I, Milano, 1994, 27 ss.; 4) per giungere poi al progetto Tarzia elaborato nel 1996 dalla
Commissione Tarzia istituita con D.M. del 1 ° dicembre 1996, leggibile per intero in Riv. dir. proc., 1996, 945
ss., con relazione di commento di
R. VACCARELLA, Le linee essenziali del processo esecutivosecondo il
9
frattempo, la gravità della crisi in cui versava il processo esecutivo aveva reso
“indilazionabile” l’introduzione di misure dirette a incidere sui tempi e sui risultati del
processo.
Com’è noto, le difficoltà presenti nell’espropriazione forzata erano (e lo son
rimaste tutt’oggi) rappresentate da un lato dai tempi di svolgimento della stessa, che
nell’espropriazione mobiliare sono in media di 335 giorni, per raggiungere i cinque anni in
quella immobiliare7, e dall’altro lato dall’esiguità della somma realizzata attraverso la
vendita forzata (la percentuale di realizzo del credito è infatti del 6,21 % nelle vendite di
beni mobili per salire al 37,03 % nelle vendite di beni immobili)8.
progetto della Commissione Tarzia, cit., 367 ss. . Per un ampio resoconto di questi progetti di legge appena
elencati, con particolare riferimento alle modifiche che si sarebbero volute apportare al processo esecutivo
v. per tutti
7
A. DIDONE, Quale riforma per l’espropriazione forzata ?, in Gazz. giur., 1996, I, 3 ss. .
Per un esame dettagliato dei tempi medi intercorrenti tra le varie fasi che connotano il
procedimento esecutivo, ed in particolar modo l’espropriazione forzata immobiliare, v. sul punto sia
R.
RICCI, Aspetti statistico – economici del mercato delle procedure immobiliari coattive, in Riv. dir. proc., 1990,
520 ss.; che più di recente S. CHIARLONI, La giustizia civile e i suoi paradossi, in Storie D’Italia, Annali, 14,
Torino, 1998, 417 ss. .
8
Tali dati sono stati tratti da S. CHIARLONI, Giurisdizione e amministrazione nell’espropriazione
forzata, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1993, 83 ss.; ma v. anche l’indagine condotta nel 1993 dal Consiglio
Nazionale del Notariato su ben 159 Tribunali italiani, che è stata curata da
V. LA VOLPE, Per
un’espropriazione immobiliare sono necessari più anni che per un procedimento civile di cognizione, in
AA.VV., Delegabilità ai notai delle operazioni di incanto nelle espropriazioni immobiliari. Normativa vigente
e prospettive di riforma. Atti del Convegno di Roma 22 – 23 maggio 1993, cit., spec. 79 ss., nonché già
leggibile in Rass. for., 1993, n. 1, 124 ss. . Mentre per una visione comparatistica vi è uno studio elaborato
nel 1993 dalla Federazione ipotecaria delle banche presso la CEE di cui ha dato conto
F.NARRA, Un
progetto di informatizzazione delle procedure di esecuzione immobiliare, in Bancaria, 1995, n. 4, Vol. 51,
spec. 54 ss.; nel quale si è constato che la durata media delle procedure esecutive immobiliari nei principali
paesi CEE: da due a tre mesi in Olanda, da quattro a sei mesi in Danimarca, dodici mesi circa in Gran
Bretagna, da sei a quindici mesi in Grecia, da dieci a sedici mesi in Irlanda, circa diciotto mesi in Portogallo,
da dodici a diciotto mesi in Germania, circa ventiquattro mesi in Francia, oltre ventiquattro mesi in Belgio,
10
Ma la prima tappa di quella che nel 1998 è culminata nella grande svolta sul
tema dell’espropriazione forzata immobiliare,è rappresentata dalla pubblicazione
avvenuta nel 1992 nella rivista “Il Foro italiano” del saggio di PROTO PISANI9, nel quale
quest’ultimo, individuò in primo luogo, quelli che erano i veri e propri “colli di bottiglia”
del rito delle esecuzioni civili immobiliari del 1940, rappresentati essenzialmente:
1) dai tempi necessari per munirsi della documentazione ipocatastale ex art. 567,
2 ° co., c.p.c.10;
2) dai tempi per la determinazione del valore dell’immobile ex art. 568 c.p.c.11;
3) dai tempi per il compimento delle operazioni di vendita12.
circa trentasei mesi in Spagna, e come fanalino di coda vi sono dai trentasei a sessanta mesi (e oltre) in
Italia.
9
Saggio che a sua volta Proto Pisani ha elaborato dietro esplicito invito del Consiglio Nazionale
del Notariato, intitolato “Delegabilità ai notai delle operazioni di incanto nella espropriazione forzata
immobiliare” e leggibile per intero in Foro it., 1992, V, 444 ss. .
10
In proposito v.
L. PANZANI, Acquisizione della documentazione ex art. 567, 2 ° co., Codice di
procedura civile, in AA.VV., Delegabilità ai notai delle operazioni di incanto nelle espropriazioni immobiliari.
Normativa vigente e prospettive di riforma. Atti del Convegno di Roma 22 – 23 maggio 1993, cit., 257 ss. .
11
Su cui v. approfonditamente infra Cap. II §. 3.1 che analizza le problematiche connesse all’art.
591 bis., 2 ° co., n. 1) c.p.c. così come introdotto nel 1998 modificato con la L. n. 80/2005 e corretto con la
L. n. 263/2005.
12
E’ da notare come già durante lo svolgimento del celebre Convegno di Roma del 22 – 23
maggio 1993 (che tratteremo più approfonditamente nel prosieguo del presente paragrafo), l’esponente
del mondo bancario E. CAPANNA, Delega ai notai della vendita nelle procedure immobiliari: il pensiero del
settore del credito, in
AA.VV., Delegabilità ai notai delle operazioni di incanto nelle espropriazioni
immobiliari. Normativa vigente e prospettive di riforma. Atti del Convegno di Roma del 22 – 23 maggio
1993, cit., 159 ss., spec. 165, nella sua relazione di apertura dopo aver riconosciuto a Proto Pisani il merito
di aver individuato esattamente i <<tre>> colli di bottiglia che affliggono le esecuzioni immobiliari, vi
aggiunse, a sua volta, altre due cause che producono il ritardo nello svolgimento delle procedure esecutive
11
Storicamente tale studio compiuto da PROTO PISANI rappresenta il primo tentativo
compiuto da parte di un esponente della dottrina processualcivilistica, di elaborare una
soluzione alla cronica inefficienza del processo esecutivo, e in particolar modo,
dell’espropriazione forzata immobiliare.
Difatti PROTO PISANI,da un lato, nel porsi in continuità con il pensiero di
CARNELUTTI13- che già nel 1958 sostenne che le operazioni concernenti gli incanti
costituissero attività di <<mera amministrazione giudiziaria>> -, e dall’altro lato,nel
prendere spunto, da una sollecitazione di COSTANTINO- che già nel 1988 aveva avanzato
l’idea di una <<degiurisdizionalizzazione>> della fase liquidativa dell’espropriazione
forzata immobiliare -14, formulò la proposta di delegare ai notai le operazioni di incanto
immobiliari.
immobiliari, rappresentate: a) dalle difficoltà per l’emanazione del decreto di trasferimento; e b) dalla
successiva redazione del progetto di riparto del prezzo della vendita dell’immobile .
Successivamente all’approvazione della L. n. 302/1998 che come vedremo ha recepito la
proposta di delegabilità ai notai delle operazioni di incanto immobiliare (v. infra §. 2), si evidenzia come
sulla scia di A. Proto Pisani e di E. Capanna, vi è stata anche la C. BESSO, Espropriazione forzata e notai, in
Giur. it., 1999, n. 10, 2446 ss., spec. 2447, la quale non aveva mancato di denunciare l’esistenza di altre tre
<<strozzature>> tipiche dell’espropriazione forzata immobiliare già prima dell’approvazione della L. n. 302
cit., individuandole esattamente: 1) nella predisposizione del contenuto del decreto di trasferimento; 2)
nell’esecuzione delle formalità di cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni conseguenti al decreto di
trasferimento; 3) nella predisposizione della bozza del progetto di distribuzione.
13
F. CARNELUTTI, Diritto e processo, Napoli, 1958, 338.
14
G. COSTANTINO, Note sulle tecniche di attuazione dei diritti di credito nei processi di
espropriazione forzata, in
AA.VV., Processo e tecniche di attuazione dei diritti, a cura di S. MAZZAMUTO,
Napoli, 1989, 791 ss., spec. 811 ss., nonché già in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1988, 123 ss., spec. 138 ss., il
quale per evitare che si considerasse la “degiurisdizionalizzazione” come un sinonimo di “privatizzazione”,
ha avuto l’accortezza di precisare come <<degiurisdizionalizzazione della espropriazione forzata non
significa affatto privatizzazione, ossia delega ai privati di una fondamentale funzione dello Stato>>, dato che
<<l’espropriazione forzata (…) costituisce comunque esercizio di giurisdizione>>, quanto piuttosto
<<soltanto spostamento del controllo giudiziale, secondo una tecnica ampiamente sperimentata
12
nell’ambito dei procedimenti speciali>>, così sempre ID., Degiurisdizionalizzazione della espropriazione
immobiliare, in
AA.VV., Delegabilità ai notai delle operazioni di incanto nelle espropriazioni immobiliari.
Normativa vigente e prospettive di riforma. Atti del Convegno di Roma del 22 – 23 maggio 1993, cit., 227 ss.,
spec. 231 – 232, nonché anche in AA.VV., Studi in onore di Crisanto Mandrioli, Milano, 1995, 635 ss., spec.
639 – 640.
Inoltre per quanto attiene alla degiurisdizionalizzazione quale forma di tutela civile “alternativa”
al procedimento esecutivo ordinario si rinvia anche alle considerazioni della P. GANDOLFI, Appunti in tema
di modelli di tutela civile alternativa, in Quest. Giust., 1991, n. 1, 205 ss., spec. 208, per la quale <<la giustizia
(è) una risorsa scarsa ed occorre perciò porsi il problema di come distribuirla tra gli aventi diritto, altrimenti
l’accesso avverrà secondo criteri di forza, escludendo per sempre quei diritti quotidiani, non facilmente
monetizzabili, su cui pure si esercitano notevoli tensioni e conflitti>>; mentre secondo
A. MONDINI,
Delegabilità ai notai delle operazioni di incanto nelle espropriazioni immobiliari, in Riv. trim. dir. e proc. civ.,
1997, 267 ss., spec. 268, <<degiurisdizionalizzare>> significa <<decentrare a soggetti non giudici, che
possono agire con maggiori libertà di forme e quindi con maggiore tempestività, il compimento di attività
che, pur essendo inserite nel processo esecutivo avente indubbiamente natura giurisdizionale, non sono di
per se stesse espressione di jus dicere, riservate queste ultime al giudice in via esclusiva>>.
Infine l’espressione degiurisdizionalizzazione (ripresa successivamente anche da V. CARBONE, Le
motivazioni dell’intervento legislativo per la riforma del processo esecutivo, in Corr. Giur., 1998, n. 12, 1480
ss., spec. 1481) è stata però oggetto di forti critiche da più parti, per le quali essa si attaglia all’ipotesi in cui
<<il potere di trasformazione del bene in denaro è affidato allo stesso creditore>> e non ad un soggetto
quale il notaio che viene investito di <<una fase processuale complessiva>>, così che <<si ha piuttosto il
fenomeno inverso dell’ingresso del professionista, in parte qua, nell’area della giurisdizione>> (così
G.
BORRE’, Incanti immobiliari e delega ai notai, in AA.VV., Delegabilità ai notai delle operazioni di incanto
nelle espropriazioni immobiliari. Normativa vigente e prospettive di riforma. Atti del Convegno di Roma del
22 – 23 maggio 1993, cit., 53 ss., spec. 68 – 69, pone nodosi in un’ottica tendente a leggere il fenomeno in
esame <<come momento partecipativo alla giurisdizione e quindi come espressione della tendenza a
superare, anche in forme nuove, la concezione della giurisdizione come sistema professionale chiuso>>; ma
nella medesima ottica si veda anche N. RAITI, La delega ai notai nelle esecuzioni immobiliari: un esempio di
giurisdizione aperta, in Not., 1998, n. 4, 305 ss., il quale inquadra il fenomeno de quo<<nel solco che tende a
ridefinire la giurisdizione civile in senso soggettivo, come giurisdizione aperta, alla quale cioè possono
collaborare soggetti professionalmente adeguati,anche se non inseriti organicamente nella magistratura,
senza che ciò debba comportare una riduzione della giurisdizione in senso oggettivo>>, in tal modo
contrapponendo alla <<degiurisdizionalizzazione>> vera e propria la <<giurisdizione aperta>> la quale, a
13
Entrando nel dettaglio, il contenuto della proposta di PROTO PISANI è sintetizzabile
nei seguenti termini:
- sul piano sistematico generale, si evidenzia la natura <<non strettamente
giurisdizionale>> delle operazioni concernenti gli incanti, in quanto esse non costituiscono
attività di ius dicere15(…) non attengono cioè a quel nucleo ristretto in cui da sempre è
stata individuata quell’attività giurisdizionale riservata necessariamente ai giudici, ma
costituiscono piuttosto, <<attività di mera amministrazione giudiziaria e (…) come tali ben
possono essere delegate dal giudice a propri ausiliari, senza che in alcun modo ne risulti
diminuita la loro natura giurisdizionale in senso lato (in quanto si tratta pur sempre di
attività inserite in un contesto procedimentale diretto a fare conseguire all’avente diritto
il bene della vita assicuratogli dalla legge sostanziale)16>>;
- il notaio viene a sua volta individuato quale possibile delegato di queste
operazioni già de iure condito sulla base del combinato disposto degli artt. 68, capoverso,
c.p.c.17 e 1 n. 4) lett. c) della L. n. 89 del 1913(Legge sull’ordinamento notarile)18;
differenza della prima, incidendo esclusivamente sulla giurisdizione in senso soggettivo, <<fa salva la
giurisdizione in senso oggettivo>>). Infine per un’ulteriore critica al fenomeno in esame, v. anche F.
P.
LUISO – M. MICCOLI, Espropriazione forzata immobiliare e delega al notaio, in Quaderni del Notariato,
Milano, 1999, 35 ss., (per i quali dovrebbe, al contrario,
parlarsi di <<regiurisdizionalizzazione>> in
considerazione della prassi preesistente e tendente a lasciare il processo di espropriazione in balia del
creditore procedente); e
A. ROSSI – R. BELLABARBA, Le funzioni notarili e la delega notarile
nell’espropriazione forzata immobiliare, in Toga picena, 2000, n. 2, 24 – 25, (per i quali l’attività delegata al
notaio essendo pur sempre un’attività processuale, non comporta una <<degiurisdizionalizzazione>> della
fase liquidativa, ma bensì <<una semplice introduzione>> del notaio nell’ambito della giurisdizione stessa).
15
Per V.
ANDRIOLI, Diritto processuale civile, Napoli, 1979, I, spec. 37 ss., jus dicere è un’attività
di <<concretizzazione della norma generale ed astratta riguardo al concreto diritto azionato>>.
16
Così
A. PROTO PISANI, Delegabilità ai notai delle operazioni di incanto nella espropriazione
forzata immobiliare, cit., 446.
17
Per l’art. 68, 2 ° co., c.p.c. il giudice può <<commettere>> al notaio <<il compimento di
determinati atti nei casi previsti dalla legge>>.
14
- ed infine, si sono ipotizzate due possibili oggetti di delega: uno, ristretto e
minimale, limitato alla sola esecuzione delle operazioni immediate di vendita, e l’altro più
ampio, in quanto esteso anche alle fasi:
1) dell’acquisizione della documentazione ipocatastale ex art. 567, 2 °co., c.p.c.;
2) della determinazione – tramite l’ausilio di un perito – del valore dell’immobile
staggito;
3) della determinazione di gran parte (se non di tutto) il contenuto del bando di
cui all’art. 576 c.p.c. 19.
18
Per il disposto dell’art. 1 n. 4) lett. c) L. not. (cioè la L. n. 89/1913) ai notai è concessa anche
<<la facoltà di procedere, in seguito a delegazione dell’autorità giudiziaria, agli incanti e alle divisioni
giudiziali ed a tutte le operazioni all’uopo necessarie>>.
Su questa specifica disposizione normativa Proto Pisani nel corso della sua relazione introduttiva
al Convegno di Roma del 22 - 23 maggio 1993, al fine di convincere della bontà della sua proposta di
delegabilità ai notai delle operazioni di incanto immobiliare de iure condito, ha ricordato un parere rilasciato
dalla Seconda Sezione del Consiglio di Stato nell’anno successivo alla citata legge notarile del 1913 (rectius:
si tratta del parere reso il 17 febbraio 1914, pubblicato in Not., 1914, 92 ss., e leggibile per intero anche
nell’Appendice I: Parere del Consiglio di Stato Sez. 2 °, del 17 febbraio 1914, di AA.VV., Delegabilità ai notai
delle operazioni di incanto nelle espropriazioni immobiliari. Normativa vigente e prospettive di riforma. Atti
del Convegno di Roma del 22 – 23 maggio 1993, cit., 367 ss.), che nel vigore del previgente codice di rito del
1865, riconobbe all’art. 1 della L. not. un carattere di disposizione generale, ritenendo di conseguenza la
possibilità nell’ambito degli incanti fiscali da parte del Pretore di delegarli al notaio, nonostante il T.U. in
materia di imposte dirette in quel periodo vigente (e cioè la L. 28 aprile 1871, n. 192) non facesse alcuna
espressa menzione di tale delegabilità.
19
Fra le due tesi sull’oggetto della delega notarile, Proto Pisani preferisce nettamente quella
relativa all’oggetto più ampio, argomentando tale sua preferenza, soprattutto da quelle norme del codice di
procedura civile che attribuiscono al notaio uno specifico potere liquidatorio nel procedimento divisorio di
cui agli artt. 786 – 787 e 788 c.p.c. . In termini più semplici, ciò sta a significare che al giudice dell’esecuzione
rimarrebbero solamente funzioni di controllo della procedura esecutiva, dovendosi limitare a disporre con
ordinanza la vendita all’incanto e delegare il notaio a curare l’acquisizione della documentazione ipotecaria
e catastale e la stima dell’immobile a cura di un esperto, nonché a redigere il bando disponendone la
comunicazione alle parti del processo esecutivo e la notificazione ai creditori non comparsi: così A. PROTO
15
Inoltre nel sistema gerarchico delle fonti, il meccanismo di delega delle
operazioni di vendita immobiliare congegnato da PROTO PISANI, non incontrava limitazioni
di ordine costituzionale, ritenendosi conveniente <<sottrarre>> ai giudici compiti che la
Costituzione non impone che siano a loro affidati20.
§. 1.1. Le reazioni della dottrina e della giurisprudenza a tale proposta. Davanti
ad una proposta così innovativa, non tardarono ad arrivare una serie di reazioni sia da
parte della dottrina che da parte della giurisprudenza.
Quanto alla prima, particolarmente significativa è la circostanza che l’originale
contributo di PROTO PISANI, divenne nell’anno successivo a quello della sua pubblicazione
oggetto di uno specifico convegno dedicato alla discussione e all’approfondimento della
delega notarile delle operazioni d’incanto immobiliare.
Tale convegno tenutosi a Roma nelle giornate del 22 – 23 maggio 1993, presso
Palazzo Altieri – sede dell’ABI – organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura, ed
intitolato (sulla scia dell’intitolazione del saggio del 1992 dello stesso PROTO PISANI supra
citato) <<Delegabilità ai notai delle operazioni di incanto nelle espropriazioni immobiliari.
Normativa vigente e prospettive di riforma>>21, ha visto la partecipazione di
PISANI, Considerazioni conclusive, in AA.VV., Delegabilità ai notai delle operazioni di incanto nelle
espropriazioni immobiliari. Normativa vigente e prospettive di riforma. Atti del Convegno di Roma del 22 –
23 maggio 1993, cit., 349 ss., nonché già in Riv. not., 1993, 523 ss. .
20
Così di recente
M. ANGELONE, Il sistema dei controlli sugli atti del professionista, in AA.VV.,
Studi in onore di Modestino Acone, Vol. II, Napoli, 2010, 1269 ss., spec. 1272 nt. 17, che richiama
espressamente
L. MONTESANO – G. ARIETA – F. DE SANTIS, Corso base di diritto processuale civile,
Padova, 2008, 20, in tema di interventi volti a migliorare l’efficienza delle strutture giudiziarie.
21
Di cui lo scritto di Proto Pisani ne ha fatto anche da “Relazione preliminare”, seguito poi dalle
“Relazioni generali” di Vaccarella – Borrè – Capanna – Barassi, dalle “Comunicazioni” di Schermi – Capponi
– Scotti – Costantino – Panzani – Martinetto – Verde – Oriani - Liccardo – Merlin, e infine dalla “Relazione di
sintesi” dello stesso Proto Pisani. Tali contributi sono stati poi raccolti in un’apposita monografia edita nel
1994 già citata più volte supra, e che verrà per altre numerose volte richiamata nell’ambito del presente
16
avvocati(quali rappresentanti del Consiglio Nazionale Forense), banchieri (quali
rappresentanti dell’ABI) e docenti universitari, i quali discussero approfonditamente e
proficuamente della proposta di PROTO PISANI, al punto tale da giungere all’elaborazione
di uno schema di Disegno di legge22, che nel corso della XIII legislatura l’allora Ministro
della Giustizia FLICK presentò al Parlamento – quale d.d.l. di iniziativa governativa – e che
è concepibile a tutti gli effetti come il predecessore della L. n. 302/199823.
lavoro, vista la fondamentale importanza che ha rivestito nell’approvazione della L. n. 302 del 1998 (quale
legge, che come vedremo, ha recepito a livello normativo la possibilità da parte del giudice dell’esecuzione
di delegare ai notai le operazioni di incanto immobiliare).
22
Leggibile per intero in Appendice II: Schema di progetto di legge per la delega ai notai delle
operazioni di vendita per incanto nella espropriazione forzata immobiliare, in AA.VV., Delegabilità ai notai
delle operazioni di incanto nelle espropriazioni immobiliari. Normativa vigente e prospettive di riforma. Atti
del Convegno di Roma del 22 – 23 maggio 1993, cit., 373 ss. .
23
Più precisamente il d.d.l. Flick n. 1800/S recante “Norme in materia di espropriazione
immobiliare e di atti affidabili ai notai” venne presentato al Senato il 27 novembre 1996 e fu approvato
dallo stesso il 29 aprile 1998. Tale d.d.l., a sua volta, assorbiva – apportandovi al contempo significative
innovazioni – vari d.d.l. di iniziativa parlamentare rivolti ad introdurre una disciplina normativa specifica
sulla delegabilità ai notai delle operazioni di vendita all’incanto.
Nel dettaglio i d.d.l. di iniziativa parlamentare che il 29 aprile 1998 confluirono in quello Flick
erano:
a) il n. 401 presentato in Senato il 16 maggio 1996 dal Sen. Preioni di contenuto sostanzialmente
identico a quello 1800/S;
b) il n. 840 presentato in Senato il 2 luglio 1996 dai Senatori Diana e Coviello che si limitava ad
una modifica degli artt. 574 e 576 c.p.c., e che venne ritirato in quanto privo di utilità alla luce del d.d.l. n.
401 appena citato;
c) il n. 320 presentato in Senato il 14 maggio 1996 dal Sen. De Luca che aveva ad oggetto la
possibilità di sostituire la documentazione ipocatastale ex art. 567 c.p.c. con il certificato del notaio e che è
stato fatto proprio dal d.d.l. n. 1800/S;
d) infine si ricorda che successivamente alla presentazione in Senato del d.d.l. n. 1800/S, in data
25 febbraio 1997, venne presentato alla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati il d.d.l. n.
17
Ma oltre a ciò, sempre sul piano dogmatico, da tale convegno scaturirono due
dati fondamentali:
1) il primo riguarda la contrapposizione delle impostazioni sulla legittimità/
opportunità di procedere o meno alla delega delle operazioni in sede di espropriazione
immobiliare tanto de iure condito quanto de iure condendo24;
3272/C/XII da parte dell’On. Parrelli, dedicato prevalentemente alla riforma del termine del deposito della
documentazione ipocatastale, dell’udienza di comparizione, del provvedimento di autorizzazione alla
vendita ex art. 569 c.p.c., e non della delega notarile Per di più tale proposta era dichiaratamente imposta a
far propria la prassi del Tribunale di Bologna sulla quale v.
F. DRUDI – M. FERRO – P. LICCARDO – E.
RESTA, Prassi e teoria dell’organizzazione. L’esperienza della sezione fallimentare del tribunale di Bologna,
in Quest. giust., 1992, 734 ss. . (Per un esaustivo commento a tale ultimo d.d.l. v. per tutti P. LICCARDO,
Brevi note sul disegno di legge Parrelli recante “Modifiche al codice di procedura civile in materia di
espropriazione immobiliare>>, in Riv. es. forz., 2000, n. 2, 580 ss.) .
24
Da come sottolineò correttamente Proto Pisani nella “Relazione di sintesi” del Convegno di
Roma del 22 e 23 maggio 1993, leggibile in
AA.VV., Delegabilità ai notai delle operazioni di incanto nelle
espropriazioni immobiliari. Normativa vigente e prospettive di riforma. Atti del convegno di Roma del 22 –
23 maggio 1993, cit., 349 ss., per quanto concerne la possibilità di delegare de iure condendo, vi era una
sostanziale unanimità di vedute, mentre qualche dubbio – che come vedremo infra si era poi rilevato non
del tutto privo di fondamento – era sorto in merito alla prospettiva di delegare de iure condito.
In primo luogo a favore della proposta di delega notarile de iure condito, si era espresso oltre
naturalmente allo stesso Proto Pisani, sia Galloni - allora Vice Presidente del C.S.M. - nel suo saluto di
apertura al Convegno in esame (G.
GALLONI, Saluto di Giovanni Galloni, in AA.VV., Delegabilità ai notai
delle operazioni di incanto nelle espropriazioni immobiliari. Normativa vigente e prospettive di riforma. Atti
del convegno di Roma del 22 – 23 maggio 1993, cit., 3 ss., spec. 5); sia una cospicua serie di relatori del
medesimo convegno, fra cui
G. BORRE’, Incanti immobiliari e delega ai notai, in ivi, 57 ss., spec. 63;
L. BARASSI, Proposte di modifica del processo esecutivo – Brevi considerazioni da parte del Notariato, ivi,
171 ss., spec. 183; E. CAPANNA, Delega ai notai delle vendite nelle procedure immobiliari: il pensiero del
settore del credito, in ivi, 159 ss., spec. 164;
A. SCHERMI, Poteri del giudice dell’esecuzione ed operazioni
delegabili al notaio, in ivi, 191 ss., spec. 196; G. COSTANTINO, Degiurisdizionalizzazione della espropriazione
immobiliare, in ivi, 231 ss., spec. 247 ss. .
18
Mentre forti rilievi critici sulla possibilità di delegare ai notai le operazioni di incanto immobiliare
già de iure condito furono mossi sia da
R. VACCARELLA, Delegabilità de iure condito e de iure condendo
delle operazioni di incanto nelle espropriazioni immobiliari, in ivi, 39 ss.; che da
G. VERDE, La delega
un’ipotesi suggestiva bisognosa di qualche approfondimento e di molta prudenza, in ivi, 275 ss., spec. 277.
Più precisamente per Vaccarella, la proposta di Proto Pisani che prospettava di delegare le
operazioni di vendita all’incanto degli immobili ai notai “de iure condito” presentava delle criticità così forti,
al punto tale considerarsi “inammissibile”. Infatti per tale Autore (op. ult. cit., 42) <<il procedimento
interpretativo adottato dall’ordinanza di delega del giudice dell’esecuzione, solo in apparenza era corretto,
perché in realtà esso mancherebbe di un anello fondamentale. In altri termini, mentre la legge notarile del
1913 abilita il notaio a procedere agli incanti quando vi sia delegato dall’Autorità giudiziaria, la norma
processuale (e cioè l’art. 68, 2 ° co., c.p.c.) abilita il giudice a spogliarsi, in favore del notaio, del compimento
di atti a lui connessi dalla legge solo quando la legge stessa lo preveda; la norma processuale, insomma,
delimita il potere di delega al giudice – che non a caso è il soggetto (e quindi il destinatario) della
preposizione costituente il 2 ° co. dell’art. 68 c.p.c., laddove la legge notarile consente al notaio di svolgere
l’attività che gli sia eventualmente delegata dal giudice (sempre che questi abbia il potere di delegarla)>>.
Pertanto, a conclusione di questo primo profilo critico della delegabilità de iure condito per Vaccarella <<tra
una norma che consente al giudice di spogliarsi di sue attività in favore di altri solo quando la legge lo
preveda, ed una norma che abilita il notaio agli incanti quando il giudice lo abbia a ciò delegato, non c’è un
continuum ma bensì uno hiatus, che può essere riempito soltanto da una ulteriore norma che conceda al
giudice il potere di delegare al notaio gli incanti>>.
Inoltre sempre per Vaccarella un’altra criticità della delega notarile così come prospettata da
Proto Pisani era rappresentata dalla limitazione della stessa alle sole operazioni di incanto, in quanto, a suo
dire, era più praticabile estendere tale possibilità di delega anche alle operazioni di vendita senza incanto.
Ed a questo proposito, la fondatezza delle due critiche avanzate da Vaccarella, sono riscontrabili sia
nell’approvazione della L. n. 302/1998 che ha normativizzato l’istituto della delega notarile respingendo così
in maniera definitiva l’audace tesi di Proto Pisani di delegabilità de iure condito, sia nelle riforme del biennio
2005 - 2006 che nel modificare la delega delle operazioni di vendita forzata così come congegnata dalla
L. n. 302/1998, hanno visto accogliere la sua osservazione circa l’opportunità che tale delega riguardasse
anche la vendita senza incanto, visto che sul piano oggettivo tale delega è stata estesa anche a quest’ultime
operazioni.
Mentre la posizione critica di Verde sulla proposta di Proto Pisani (op. ult. cit., 280) era del tutto
particolare, perché tale relatore dopo aver rilevato in apertura della sua comunicazione di intervento al
convegno in esame, le tre principali problematiche, che un buon legislatore processuale dovrebbe
affrontare e risolvere quando si dedica a riformare la disciplina dell’espropriazione forzata (…), ed aver al
19
2) il secondo attiene alla legittimità/opportunità di procedere alla suddetta
delega, in quanto differenti posizioni erano state assunte in ordine alla possibile
estensione della stessa, nonché al possibile atteggiarsi dei “rapporti” tra giudice
delegante e notaio delegato: tanto sub – specie di legittimità/opportunità di attribuire a
quest’ultimo il potere di risolvere “autonomamente” le difficoltà incontrate nel corso
dello svolgimento delle operazioni di vendita, quanto sotto il profilo della possibilità delle
parti di provocare un controllo sull’operato del notaio delegato a mezzo di
“un’impugnativa” dei suoi atti innanzi al giudice25.
Invece per quanto attiene alla reazione da parte della “giurisprudenza di merito”,
è inequivocabile il “favor” che la proposta di PROTO PISANI ha riscosso all’interno della
medesima.
contempo evidenziato quali erano gli svantaggi derivanti dal sistema praticato fino alla fine degli anni
novanta (…), si è posto il quesito: se fosse stato possibile de iure condito arrivare ad un trasferimento di
funzioni, o comunque a una delega ai notai per il compimento dell’attività di vendita forzata? Per Verde la
delegabilità de iure condito ideata da Proto Pisani rappresentava <<un’eccessiva ed inammissibile forzatura
della lettera delle norme processuali contenute negli artt. 576 c.p.c. ss., quali norme concretate sulla figura
del giudice e che, quindi non potrebbero essere riferite ai notai>>.
Ed inoltre nel dubitare della capacità dei notai <<non a vendere>> ma bensì <<a vendere bene>>,
Verde auspicava in maniera alquanto temeraria la possibilità di delega delle operazioni di vendita forzata
immobiliare in favore delle <<Agenzie immobiliari>>. La temerarietà dell’ auspicio di Verde, è rinvenibile
nella circostanza che le agenzie immobiliari – a differenza del notaio – non rientrano nel novero degli
<<ausiliari del giudice>>, o comunque degli <<altri soggetti>> a cui il giudice può commettere il compimento
di determinati atti nei casi previsti dalla legge.
25
Sul profilo della legittimità a far luogo ad una cd. delega parziale v. infra Cap. II §. 3, mentre
sulla possibilità da parte del notaio delegato di risolvere autonomamente le difficoltà incontrate nel corso di
svolgimento delle operazioni di vendita delegategli nonché sul profilo della possibilità delle parti di
provocare un controllo sull’operato del notaio delegato a mezzo del reclamo ex art. 591 ter. c.p.c. v.
infraCap. III §. 2.1.1.1. e §. 3.
20
In particolare non possiamo che ricordare la prassi adottata dai tre tribunali
toscani di Prato26, Lucca e Livorno,27 che iniziarono sistematicamente a delegare al notaio
il compimento delle operazioni di vendita con incanto in sede di espropriazione forzata
immobiliare28; con la conseguenza dunque, che l’istituto della delega in esame trovò la
26
Trib. Prato, 4 giugno 1997, (sent.), Giudice Manna, in Foro it., 1997, I, 3406 ss., con nota
redazionale senza titolo contenente richiami dottrinali e giurisprudenziali; ed anche in Riv. not., 1998, n. 1,
II, 191 ss., spec. 208 ss., con nota adesiva di G. SPAGNUOLO, Delegabilità ai notai delle operazioni di vendita
all’incanto nel processo di esecuzione.
Tale decisione del giudice pratese ha rappresentato sul piano storico la prima pronuncia con
efficacia di giudicato in ordine allo spinoso problema della delegabilità ai notai delle operazioni di vendita
all’incanto nel processo di esecuzione.
Essa ha tratto origine da un’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. proposta da un
debitore sottoposto a procedura espropriativa immobiliare, con cui ha contestato proprio la legittimità
della delega al notaio di alcune operazioni del processo esecutivo. Il giudice di merito, nell’individuare la
delicatezza degli argomenti posti alla base dell’espropriazione forzata, ha al contempo colto l’occasione per
puntualizzare la legittimità della procedura di delega in esame, enunciando il seguente e stringato principio
di diritto: <<Il giudice dell’espropriazione immobiliare può delegare le operazioni di vendita ad un notaio
(nella fattispecie era stata respinta l’opposizione ex art. 617 c.p.c. proposta dal debitore avverso l’ordinanza
del GE che la disponeva)>>.
27
Per le pronunce dei Tribunali di Lucca e Livorno (purtroppo inedite e dagli estremi non
conosciuti) che hanno fatto seguito alla decisione del Tribunale di Prato, si rinvia per tutti a
A. MONDINI,
Delegabilità ai notai delle operazioni di incanto nelle espropriazioni immobiliari, in Riv. trim. dir. e proc. civ.,
1997, 267 ss., spec. 269 ss. .
28
Più in dettaglio, questi tre tribunali provvedettero a delegare al notaio il compimento delle
seguenti operazioni: a) esecuzione, nei modi previsti dall’art. 581 c.p.c., e in data e in luogo prefissati, delle
operazioni di incanto; b) deposito degli importi per cauzione, per spese di trasferimento e per saldo del
prezzo di aggiudicazione, con le modalità stabilite nell’ordinanza giudiziale di vendita; c) esecuzione delle
pubblicità dell’ordinanza medesima secondo le forme dell’art. 490 c.p.c. e nei termini precisati dal giudice
dell’esecuzione; d) raccolta delle eventuali offerte in aumento successive all’incanto ed effettuazione della
gara a norma dell’art. 573 c.p.c.; e) espletamento delle formalità conseguenti al decreto di trasferimento.
V. in proposito, A. MONDINI – F. TERRUSI, La soluzione giurisprudenziale in materia di delega ai notai delle
21
sua prima applicazione ancor prima di essere normativamente disciplinato dal legislatore
del 199829.
§. 2. La recezione della delega sul piano normativo: la L. 3 agosto 1998, n. 302
(Norme in tema di espropriazione forzata e di atti affidabili ai notai). Il 3 agosto 1998
veniva approvata la Legge n. 302 intitolata “Norme in materia di espropriazione forzata e
di atti affidabili ai notai”30, la quale prevedeva e disciplinava espressamente:
operazioni di incanto immobiliare alla luce della legge n. 302/1998, in Giust. civ., 1998, II, 597 ss., spec. 598
– 599.
29
Sul punto specifico, si rinvia a
F. MANNA, La delega ai notai delle operazioni di incanto
immobiliare. Legge 3 agosto 1998, n. 302, inQuaderni del Notariato – Collana diretta da P. RESCIGNO – F.
GALGANO – M. IEVA, Milano, n. 8, 1999, spec. 14 ss.; e a F. G. NARDONE, Delega al notaio nella
espropriazione forzata immobiliare: dalla prassi pratese alla riforma della legge n. 302/1998, in Riv. Not.,
1999, 605 ss. .
30
Pubblicata nella G.U. del 24 agosto 1998, n. 196, Suppl. Ord.,Parte I, 8 ss., ed entrata in vigore
per effetto della normale vacatio legis l’8 settembre 1998, e leggibile in LEX, 1998, II, 2, 3544 ss.; in Fall.,
1998, 1104; nonché in Guida al dir. – Dossier, 1998, n. 34, 23 ss. .
Sulla quale si rinvia sin da subito oltre al più volte citato
AA.VV., Delegabilità ai notai delle
operazioni di incanto nelle espropriazioni immobiliari. Normativa vigente e prospettive di riforma. Atti del
convegno di Roma del 22 – 23 maggio 1993, a cura del Consiglio Nazionale del Notariato, Milano, 1994,
quale monografia contenente le relazioni e comunicazioni di tutti gli interventi dei partecipanti a tale
convegno che come abbiamo visto ha dato vita alla L. n. 302/1998;
AA.VV., Riforma del processo esecutivo
sui beni immobili e sui beni mobili registrati, in Atti del Convegno ITA di Milano del 5 dicembre 1998, Milano,
1999;
AA.VV., La riforma del processo di esecuzione, in Atti del convegno di Portonovo del 18 dicembre
1998, Ancona, 1999; AA.VV., Banche e immobili: la nuova disciplina delle procedure esecutive. Nuovo ruolo
dei notai, esecuzioni immobiliari e impatto della l. n. 302/1998. Atti del convegno di Roma del 24 febbraio
1999, a cura di L. CAPALDO – G. STAIANO, Roma, 2000; M. C. ANDRINI, Ancora troppi vincoli per l’accesso
ai documenti, in Guida – Normativa de Il Sole 24 Ore, 12 dicembre 1998, 22 ss.; S.
BRESCIA, Norme in
materia di espropriazione forzata e di atti affidabili ai notai, in Le nuove leggi civ. comm., 1998, 746 ss.; A.
22
BUSANI, L’espropriazione forzata: dall’8 settembre vendite all’incanto delegabili ai notai. Sotto il controllo
del giudice dell’esecuzione la liquidazione dei beni trova una marcia in più (Commento alla l. 3 agosto 1998,
n. 302), in Guida al dir., 1998, n. 34, 32 ss.; ID., Esecuzioni immobiliari: il notaio aiuta i giudici, in Il Sole 24
ore, 31 luglio 1998, 28 ss.; ID., Le funzioni notarili nell’espropriazione forzata. Commento alle recenti
disposizioni della L. 3 agosto 1998, n. 302 e successive modificazioni, Torino, 1999;
G. CAMPEIS – A. DE
PAULI, Espropriazione immobiliare, credito fondiario e delega al notaio, Padova, 1999; V. CARBONE, Le
motivazioni dell’intervento legislativo per la riforma del processo esecutivo, in AA.VV., Riforma del processo
esecutivo sui beni immobili e sui beni mobili registrati, in Atti del Convegno ITAdi Milano del 5 dicembre
1998, cit., pubblicato in Corr. giur., 1998, n. 12, 1480 ss.; F. CARDARELLI, La legge 3 agosto 1998, n. 302.
Funzioni e limiti dell’attività notarile delegata nei procedimenti esecutivi, in Riv. not., 2000, n. 2, 565 ss.; P.
CASSARO, La riforma degli espropri è solo un primo passo, in Il Sole 24 ore, 6 agosto 1998; G. CASU – N.
RAITI, Espropriazione forzata immobiliare e compiti affidati al notaio, in AA.VV., Espropriazione forzata e
dici visione giudiziale. L’esperienza del Notariato nella disciplina previgente al decreto competitività (D.L. 14
marzo 2005, n. 35), in Studi e materiali, in Suppl. fasc. n. 2/2005, a cura del Consiglio Nazionale del
Notariato, Milano, 2005, 53 ss.; P. CICCIA, L’esecuzione passa ai professionisti, in Italia Oggi, 7 settembre
1998, 12 ss.; F. CORDOPATRI, Sub. Art. 591 bis. c.p.c., in
Aggiornamento a cura di R.
AA.VV., Codice di procedura civile commentato.
VACCARELLA – G. VERDE, Tomo II, Torino, 2001, II ed., 989 ss.; A. DIDONE,
Commento articolo per articolo alla l. 3 agosto 1998, n. 302, norme in materia di espropriazione forzata e di
atti affidabili ai notai, in Gazz. giur., 1998, n. 32, 1 ss.; L. F. DI NANNI, Espropriazioni immobiliari: delega ai
notai delle operazioni di vendita con incanto, in Corr. giur., 1998, n. 12, 1375 ss., spec. 1378 ss.; ID., La L. 3
agosto 1998, n. 302, in AA.VV., Processo civile e Penale – Le riforme del 1998, a cura di C. CONSOLO – F. P.
LUISO – A. GIARDA – G. SPANGHER, Milano, 1998, 321 ss.; M. ERSOCH, Il notaio e la sua funzione nel
processo esecutivo, in Il Notaro, 1998, n. 1, 81 – 82; ID., Riforma del processo esecutivo nelle mani di
magistrati e notai, in Italia Oggi, 23 settembre 1998, 12 ss.; E. FABIANI, Funzione processuale del notaio ed
espropriazione forzata, in Riv. dir. civ., 2002, n. 2, II, 131 ss.; G. FRESCURA, Aste immobiliari. Manuale per
partecipare ad un incanto o a una gara: aggiornato alla legge 302 del 3 agosto 1998 sulle esecuzioni
immobiliari con delega al notaio per l’incanto, Milano, 1999; S. LA MANNA, Il nuovo regime delle esecuzioni
dopo la legge 302/1998, in www.notartel.it; G. LA ROCCA, A proposito della delega al notaio in base alla l.
n. 302 del 1998, in Riv. giur. sarda, 1999, n. 1, 631; G. LAURINI, Il progetto di riforma del processo esecutivo
attraverso la delega di funzioni al notaio, in Riv. not., 1997, I, 47 ss.; G. LO SCHIAVO, Il notaio e l’esecuzione
immobiliare, relazione all’incontro di studio <<L’esecuzione forzata>> tenuto a Frascati nelle giornate del 15
23
- la facoltà da parte del giudice dell’esecuzione di delegare ad un notaio il
compimento delle operazioni di vendita con incanto di beni mobili iscritti in pubblici
registri (art. 534 bis. c.p.c.) e di beni immobili (art. 591 bis. c.p.c.), inserendo al contempo
nelle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, talune norme volte a
disciplinare, tanto con riferimento all’espropriazione mobiliare che immobiliare, la
determinazione - liquidazione dei compensi del notaio delegato (rispettivamente gli artt.
– 17 maggio 2000, in www.csm.it; F. P. LUISO, Rapporti tra notaio e giudice delegato, in Riv. es. forz., 2000,
n. 1, 5 ss.; ID. –
M. MICCOLI, Espropriazione forzata e notaio, cit.; F. MANNA, La delega ai notai delle
operazioni di incanto immobiliare, cit., spec. 42 ss.; ID., La vendita con incanto e la delega al notaio ai sensi
della l. n. 302/1998, relazione all’incontro di studio promosso dal C.S.M. tenutosi a Frascati nelle giornate
del 15 e 19 novembre 1999; ID., Sul nuovo regime delle esecuzioni dopo la Legge 302/1998, in Il Notaro,
1999, 39 ss.;
G. MERCOLINO, Considerazioni a margine delle riforme del processo di esecuzione, in Doc.
giust., 1999, n. 1 – 3, 83 ss., spec. 91 ss.; M. MICCOLI, Quando l’efficienza notarile sta d’incanto, in Attività,
VI, 1998, 45 ss.;
G. MICCOLIS., La delega ai notai nelle espropriazioni immobiliari, in Riv. dir. civ., 1999, n. 1,
325 ss., nonché in AA.VV., Studi in onore di Luca Buttaro, Vol. V: Saggi vari, Milano, 2002, 191 ss.; C. MIELE
– R. FONTANA – A. RODA, La prassi delle vendite immobiliari nel tribunale di Monza, in Riv. es. forz., 2001,
501 ss.; A. MONDINI, Delegabilità ai notai, cit., 267 ss.; ID. – F. TERRUSI, La soluzione giurisprudenziale in
materia di delega ai notai, cit., 597 ss.;
L. MONTESANO – G. ARIETA, Diritto processuale civile. III:
L’esecuzione forzata. Iprocedimenti speciali. Il rito cautelare uniforme, Torino, 1999, 91 ss., spec. 102 ss.; F.
G. NARDONE, Delega al notaio nella espropriazione forzata immobiliare, cit., 605 ss.; A. PARDI, Esecuzione
immobiliare e delega ai notai, in Toga Picena, 1994, n. 2, 19 ss.;
A. PATTI, Gli incanti delegati nelle
esecuzioni immobiliari: primi passi verso un nuovo modo di operare ?, in Nuova giur. lig., 1999, n. 3, 137 ss.;
A. PELLEGRINO, Il processo esecutivo immobiliare, Milano, 2001, spec. 193 ss.; D. PISANI MASSAMORMILE,
Le procedure espropriative immobiliari tra esigenze di rapidità di garanzia e di modernizzazione, in Riv. not.,
2002, 622 ss.; A. SALETTI, La miniriforma dell’espropriazione forzata. La Legge n. 302 del 1998, in Studium
Iuris, 1999, 371 ss.; S. SATTA –
C. PUNZI, Diritto processuale civile, Padova, 2000, XIII ed., 623 ss.; G.
SENSALE, L’espropriazione immobiliare e la delega ai notai sugli incanti, in Riv. es. forz., 2003, n. 2/3, 337
ss.; M. SOLDANI, La delega al notaio tra dato normativo e realtà, in Riv. es. forz., 2001, 331 ss.; A. TEDOLDI,
voce Vendita e assegnazione forzata, in Dig. civ. (disc. priv.), XIX, Torino, 1999, 664 ss.; R. VACCARELLA, La
vendita forzata immobiliare tra delega al notaio e prassi giudiziarie <<virtuose>>, cit., 289 ss. .
24
169 bis. e 179 bis. disp. att. c.p.c.)31 e l’elenco dei notai che provvedono al compimento
delle operazioni di vendita (rispettivamente artt. 169 ter. e 179 ter. disp. att. c.p.c.)32,
nonché in tema di espropriazione immobiliare (rispettivamente all’art. 179 quater disp.
att. c.p.c.), la distribuzione degli incarichi fra gli stessi;
- i rapporti tra notaio delegato e giudice delegante, tanto sotto il profilo della
risoluzione delle “difficoltà” insorte nel corso delle operazioni di vendita – attraverso la
previsione della possibilità per il notaio delegato di rivolgersi al giudice dell’esecuzione -,
quanto sotto il profilo del regime impugnatorio degli atti del notaio delegato – attraverso
l’introduzione di un apposito rimedio qualificato come “reclamo” – (artt. 534 ter. e 591
ter. c.p.c.)33;
- ed infine il potere del notaio delegato di risolvere “autonomamente” le
difficoltà insorte durante il corso delle operazioni di vendita con incanto34; al punto tale
31
Sul tema della determinazione dei compensi spettanti ai notai (rectius: professionisti) delegati
alle operazioni di espropriazione forzata immobiliare ex art. 591 bis. c.p.c. v. infra Cap. II §§. 7 – 7.1 – 7.2. .
32
Invece per quanto riguarda gli elenchi dei notai (rectius: professionisti) da delegare ex art. 591
bis. c.p.c. v. infra Cap. II §§. 1.2. – 1.2.1. – 1.2.2 .
33
Su tali problematiche si rinvia infra Cap. III. . Ma per un esame ante – riforma L. n. 302/1998 dei
riflessi della delega notarile sull’opposizione agli atti esecutivi, v. per tutti, quanto espresso durante il
convegno romano del 1993 da
R. ORIANI, Delegabilità ai notai delle operazioni di incanto nelle
espropriazioni immobiliari e opposizione agli atti esecutivi, in AA.VV., Delegabilità ai notai delle operazioni
di incanto nelle espropriazioni immobiliari. Normativa vigente e prospettive di riforma. Atti del Convegno di
Roma del 22 – 23 maggio 1993, cit., 287 ss., nonché già in Riv. dir. proc., 1993, 998 ss., e successivamente
anche in AA.VV., Studi in onore di Mario Vellani, Milano, 1998, 691 ss. .
34
Travalicando così quella che era l’originaria ipotesi più ampia di delega ipotizzata da Proto
Pisani, il quale anche nella prospettiva di delega più ampia, riservava la <<risoluzione di qualsiasi incidente
si dovesse verificare nel corso delle operazioni delegate>> al giudice, con obbligo, dunque, del notaio, in
questo caso, di <<sospendere le operazioni e di trasmettere gli atti al giudice dell’esecuzione>>: così
A. PROTO PISANI, Delegabilità ai notai delle operazioni di incanto nella espropriazione forzata immobiliare,
cit., 449.
25
indurre taluna dottrina a sostenere, che per l’effetto, il notaio esercitasse poteri
giurisdizionali35.
§. 3. La natura giuridica del notaio delegato alle operazioni di vendita
immobiliare quale principale problematica interpretativa sorta dalla L. n. 302/1998. La
principale problematica che sul piano interpretativo ha sollevato la L. n. 302/199836 è
quella dell’inquadramento della figura del notaio delegato, nel senso che una volta
stabilita la sua natura giuridica, potranno risolversi con maggior semplicità tutta una serie
35
V. in tal senso la E. D’ALESSANDRO, Corretto uso del ricorso al giudice dell’esecuzione ex artt.
534 - ter. e 591 - ter. c.p.c., in Riv. es. forz., 2000, n. 1, 341 ss, per la quale tali poteri non potevano essere
esercitati dai notai in virtù del mero art. 68, 2 ° co., c.p.c. . Contra, invece erano A. MONDINI – F. TERRUSI,
La soluzione giurisprudenziale in materia di delega ai notai, cit., 599 – 600, i quali nell’esprimere il proprio
favor alla prassi adottata dal Tribunale di Prato, e dagli altri due tribunali toscani, ritenevano che <<la fonte
normativa del potere giudiziale di delega al notaio da parte del giudice dell’esecuzione fosse rinvenibile
nell’art. 68 c.p.c., senza necessità di alcuna ulteriore e specifica norma del codice di rito>>. Tale previsione
che si è rivelata del tutto priva di fondamento con l’approvazione della L. n. 302/1998.
36
Con tale legge si è voluto risaltare principalmente la fattiva partecipazione del Notariato alla
risoluzione dell’emergenza in cui versava la giustizia civile ed in particolar modo il processo esecutivo. Per F.
MANNA, La delega ai notai delle operazioni di incanto immobiliare, cit., 42 nt. 29, <<la partecipazione al
processo civile esprime l’interesse verso nuove forme di esplicazione della funzione tradizionalmente svolta
dal notariato italiano, che mostra ormai di essere consapevole della necessità di proiettarsi sul terreno dei
rapporti istituzionali superando la logica elusivamente contrattualistica e antiprocessuale>>. A piena riprova
di ciò vi erano anche le osservazioni di
G. LAURINI, Il notariato nella realtà moderna, in Doc. giust., 1996, n.
11, 2183, per il quale è <<nella capacità di svolgere un ruolo utile in questo snodo del rapporto cittadino –
Stato, molto più complesso del rapporto cittadino – cittadino a monte del quale si colloca, che si gioca la
grande sfida del Notariato col tempo presente (…). Il salto di qualità che ha caratterizzato la funzione
notarile in questo ultimo decennio, sia nei contenuti della prestazione professionale, sia nella concezione di
essa e del ruolo stesso del notariato nella società contemporanea, lo ha obbligato a mettere senza riserve,
ancor più che in passato, la sua professionalità e la sua lealtà verso le istituzioni al servizio della
collettività>>. Più in generale sulle prospettive di sviluppo ed evoluzione del Notariato, v. B. SANTANGELO,
Riflessioni critiche sulla rifondazione del notariato, in Doc. giust., 1998, n. 8, 1293 ss. .
26
di problematiche ad essa connesse fra cui quella delle responsabilità che possono essergli
ascritte nel caso di un non corretto espletamento delle operazioni delegategli.
Più precisamente sulla questione della natura giuridica del notaio delegato si
erano formati tre diversi orientamenti dottrinali.
Ma prima di esaminarli, non possiamo non constatare37 come tale dibattito sia
stato fortemente influenzato dalla circostanza che in quel periodo poteva essere delegato
il (solo) notaio, ossia un professionista che nello svolgimento della propria attività oltre ad
occuparsi della vendita di beni immobili, è anche un pubblico ufficiale autorizzato ad
attribuire all’atto che redige pubblica fede, nel luogo ove è formato (art. 2699 c.c.), ed è
altresì un soggetto che nel processo civile può rivestire funzioni particolari38.
In particolare, quando parliamo di <<funzioni particolari che il notaio può
rivestire nel processo civile>>, vogliamo far riferimento al capoverso dell’art. 68 c.p.c.
rubricato <<Altri ausiliari>> ove è stabilito che <<il giudice può commettere ad un notaio il
compimento di determinati atti nei casi previsti dalla legge>>. A sua volta, le fattispecie
previste dalla legge nelle quali il notaio - dietro autorizzazione del giudice - può compiere
determinati atti, sono a titolo esemplificativo:
- quella dell’art. 212, 2 ° co., c.p.c. ove si riconosce che nell’ordinare l’esibizione
di libri di commercio o di registri al fine di estrarne determinate partite, il giudice, su
istanza dell’interessato, può disporre che siano prodotti estratti, per la formazione dei
quali nomina un notaio e quando occorre un esperto perché lo assista>>;
37
Come acutamente ha fatto
G. TRISORIO LIUZZI, La responsabilità del professionista delegato
alla vendita nell’espropriazione immobiliare, in
AA.VV., Studi in onore di Modestino Acone, Napoli, 2010,
Vol. II, 1481, nonché già in Riv. es. forz., 2010, n. 1-2, 1 ss. .
38
V.
C. VOCINO, La funzione processuale del notaio, in Riv. not., 1956, n. 1, 1 ss. . Secondo
E. FABIANI, Funzione processuale del notaio ed espropriazione forzata, in Riv. dir. civ., 2002, II, 146 ss. nella
funzione del notaio è insita una funzione latatamente processuale.
27
- quella dell’art. 733 c.p.c. che in riferimento alla vendita dei beni di soggetti
incapaci (quali minori, interdetti e inabilitati) dispone che <<il tribunale designa per
procedervi (…) un notaio del luogo in cui si trovano i beni immobili>>;
- quella dell’art. 769 c.p.c. che in tema di formazione dell’inventario prevede che
sia eseguito (…) da un notaio (…) nominato dal tribunale;
- quella contenuta negli artt. 786, 790 e 791 c.p.c., che in merito al giudizio di
scioglimento delle comunioni, prevedono che la direzione delle operazioni divisionali
possa essere delegata al notaio, o negli artt. 787 e 788 che contemplavano che la vendita
di beni mobili o immobili poteva essere affidata a notaio;
- infine quella prevista nel codice civile in materia successoria, che prevede ai
sensi dell’art. 498 l’intervento del notaio in caso di opposizione da parte dei creditori del
de cuius o dei legatari alla liquidazione dell’eredità.
Premesso ciò, prima di addentrarci nell’analisi dei vari orientamenti sorti sulla
disputa avente ad oggetto il ruolo da attribuire al notaio delegato ex art. 591 bis. c.p.c.,
dobbiamo evidenziare, sin d’ora, come la L. n. 80/2005 (quale legge di conversione con
modificazione del cd. Decreto competitività D.L. n. 35/2005) nel riformare la delega in
esame, l’ha estesa anche ad altre due categorie di professionisti, quali: gli avvocati ed i
commercialisti39. Tale ampliamento soggettivo della delega, non ha prodotto alcuna
modifica riguardo alla natura giuridica del delegato, dal momento che le analisi condotte
dalla dottrina nel periodo antecedente alla novella del 2005 quando era vigente l’art. 591
bis. c.p.c. nella sua versione originaria introdotta a sua volta dalla L. n. 302/1998 erano
state “condizionate” proprio dalla particolare qualità rivestita dal professionista
delegabile, ossia il suo essere notaio 40.
39
40
Le cui peculiarità saranno approfonditamente esaminate nel Cap. II.
Così sempre
G. TRISORIO LIUZZI, op. cit., spec. 1482. ContraE. FABIANI, La delega delle
operazioni di vendita in sede di espropriazione forzata immobiliare, Padova, 2007, spec. 64 ss. .
28
D’altronde dobbiamo altresì rilevare come i due nuovi professionisti delegabili
non siano totalmente estranei al processo civile ed all’esercizio dell’attività
giurisdizionale. Difatti, l’avvocato oltre ad essere un soggetto fondamentale del nostro
processo civile, poteva rivestire anche la funzione di giudice onorario aggregato (g.o.a),
poteva essere nominato come giudice onorario di tribunale (g.o.t.) e come giudice di
pace. Il commercialista può essere designato ad un ruolo fondamentale nelle procedure
concorsuali, come ad esempio: curatore fallimentare nel fallimento; commissario
giudiziale o liquidatore nella procedura di concordato preventivo.
Nel voler procedere in ordine cronologico, esamineremo innanzitutto i tre
orientamenti dottrinali che si formarono nella vigenza della L. n. 302/1998 per poi
terminare con l’analisi dell’orientamento più recente sorto dopo l’approvazione della
novella di riforma del 2005.
§. 3.1. I tre orientamenti dottrinali formatesi sotto il vigore della L. n. 302/1998
e quello successivo alla novella di riforma del 2005. Per il primo orientamento, che
risultava essere anche minoritario, il notaio delegato doveva essere qualificato alla
stregua di <<un ausiliario del giudice>>41.
41
Già durante il convegno di Roma del 1993 tale posizione venne assunta da
G. COSTANTINO,
Degiurisdizionalizzazione della espropriazione immobiliare, in AA.VV., Delegabilità ai notai delle operazioni
di incanto nelle espropriazioni immobiliari. Normativa vigente e prospettive di riforma. Atti del Convegno di
Roma del 22 – 23 maggio 1993, cit., 247 ss., spec. 248, secondo il quale <<il notaio opera comunque come
ausiliare del giudice, quale organo dell’ufficio esecutivo>>; mentre dopo l’approvazione della L. n.
302/1998, a favore di tale inquadramento v. P.
VITTORIA, Il controllo sugli atti del processo di esecuzione
forzata: l’opposizione agli atti esecutivi e i reclami, in Riv. es. forz., 2000, n. 1, 357 ss., spec. 376, per il quale
<<la persona del notaio delegato si presta ad essere considerato un ausiliare del giudice, in quanto il
termine ausiliare nel codice di procedura civile, sta a connotare la figura del soggetto diverso dal giudice,
estraneo all’ordine giudiziario, ma anche all’ufficio giudiziario che non partecipa all’esercizio della funzione
giudiziaria, ma è investito dal giudice attraverso un atto di nomina, dall’esercizio di attribuzioni, prefigurate
dalla legge, strumentali all’esercizio della giurisdizione e per il cui svolgimento la legge si affida all’attività di
privati, considerati idonea a svolgerla>>; F. CARDARELLI, La legge 3 agosto 1998, n. 302, in Riv. not., 2000,
29
Il termine ausiliario, nel codice di procedura civile, sta ad indicare un soggetto
diverso dal giudice, (ma anche dal cancelliere e dall’ufficiale giudiziario), estraneo
all’ordine giudiziario, che non partecipa all’esercizio della funzione giudiziaria, ma che,
considerato idoneo, è investito dal giudice, attraverso un atto di nomina, dell’esercizio di
determinati atti <<che egli non è in grado di compiere da sé solo>>, atti comunque
strumentali all’esercizio della giurisdizione42. La disposizione normativa che costituiva la
base portante di tale orientamento era il già citato art. 68 c.p.c. rubricato <<Altri
ausiliari>>, e che a livello topografico è collocato nel Titolo I, Capo III del Libro I del Codice
di rito civile intitolato <<Del consulente tecnico del custode e degli altri ausiliari del
giudice>> ed inserito immediatamente dopo le disposizioni che il medesimo Capo dedica
al consulente tecnico e al custode43.
Il secondo orientamento, che si presenta come una sorta di rilettura
“integrativa” del primo, reputa il notaio delegato come <<un ausiliario sui generis>>44,
n. 2, 565 ss., spec. 571 – 572 e 574; C. MANDRIOLI, Diritto processuale civile, Vol. IV: L’esecuzione forzata. I
procedimenti speciali non cognitori, Torino, 2004, XVI ed., spec. 131; G. CAMPESE, Prospettive e problemi in
tema di ricorso all’attività dei notai in tema di espropriazione forzata, in Corr. giur., 1999, n. 3, 375 ss., spec.
376. Nel periodo post-riforma 2005 a favore di tale orientamento anche
D. TURRONI, Sub. art. 591bis, in
AA.VV., Le recenti riforme del processo civile. Commentario diretto da S. CHIARLONI, Bologna, 2007, Tomo
I, 984 ss., spec. 995. Nello stesso senso di tale filone dottrinale vi è anche in maniera costante la
giurisprudenza di legittimità, di cui v. da ultimo Cass., Sez. III, 29 gennaio 2007, n. 1887, (sent.), Pres. – Est.
Vittoria, in Giust. civ., 2008, I, 211; nonché già nello stesso senso, anche se con riferimento al notaio
delegato dal giudice all’inventario in caso di eredità giacente v. la remota sentenza resa dalla Cass., Sez. III,
29 maggio 1976, n. 1953, in Foro it., 1977, I, 487 ss., e in Riv. not., 1977, II, 438.
42
43
Così esattamente G. TRISORIO LIUZZI, op. cit., 1483.
Per
R. ORIANI, Il regime degli atti del notaio delegato alle operazioni di vendita
nell’espropriazione immobiliare (art. 591 ter c.p.c.), in Foro it., 1998, V, 398 ss., <<data la non completa
omogeneità degli ausiliari del giudice, si può pensare, ad un particolare trattamento del notaio, come del
resto già proposto riguardo al notaio nel giudizio divisorio>>.
44
Così G. MICCOLIS, La delega ai notai nelle espropriazioni immobiliari, in Riv. dir. civ., 1999, 333.
30
proprio per le peculiarità che contrassegnano la sua attività rispetto <<all’ausiliario
puro>>: basti pensare alla sola circostanza che il notaio pone in essere un’attività che il
giudice è ben in grado di compiere e che, anzi, in mancanza di delega, deve compiere.
Il terzo orientamento – che è anche maggioritario – attribuisce in maniera
innovativa al notaio delegato alle vendite forzate immobiliari il ruolo di <<vero e proprio
sostituto del giudice>>45, anziché di <<mero ausiliario>>, per due ordini di ragioni: 1) sia
45
Fra i relatori del convegno romano del 1993 che qualificò in una prospettiva de iure condendo
il notaio delegato alle operazioni di incanto immobiliare quale vero e proprio sostituto del giudice
dell’esecuzione vi fu
R. VACCARELLA, Delegabilità ai notai de iure condito e de iure condendo delle
operazioni di incanto nelle espropriazioni immobiliari, in
AA.VV., Delegabilità ai notaidelle operazioni di
incanto immobiliare. Normativa vigente e prospettive di riforma. Atti del Convegno di Roma del 22 – 23
maggio 1993, cit., spec. 44 - 45 ss., il quale (sulle orme di
C. VOCINO, La funzione processuale del notaio,
cit., 1 ss., spec. 2, e M. DE MARINI, voce Ausiliari del giudice, in Enc. dir., Milano, 1959, IV, 308 ss. spec. 310
- che a loro volta, intravedevano nel notaio delegato alle operazioni di divisione di beni in comunione ex art.
786 c.p.c. “un sostituto del giudice”) – dopo aver qualificato gli <<ausiliari>> come <<coloro che vengono a
far parte temporaneamente ed occasionalmente, dell’ufficio giudiziario sulla base di un incarico conferito
dal giudice, o dal cancelliere o dall’ufficiale giudiziario>> ha ritenuto che <<non v’è dubbio che il notaio ne
faccia parte allorquando gli viene conferito l’incarico ex art. 212, 2 ° co., c.p.c., di estrarre determinate
partite dai libri di commercio o da registri; di procedere ex art. 769 c.p.c. alla rimozione dei sigilli ed
all’inventario dei beni ereditari; di procedere alla vendita, ex art. 733 c.p.c., dei beni immobili di minori
interdetti, o inabilitati; anche se non può non sottolinearsi che, a differenza degli altri ausiliari, il notaio ha,
in tutte queste ipotesi, compiti sostitutivi (e mai propriamente sussidiari) di quelli dei componenti
dell’ufficio giudiziario (ed in particolare del cancelliere)>>. Immediatamente dopo l’approvazione della L. n.
302/1998 Vaccarella ribadì tale sua posizione in ID., La vendita forzata immobiliare tra delega al notaio e
prassi giudiziarie <<virtuose>>, in Riv. es. forz., 2001, n. 3, 289 ss., spec. 290 con la precisazione che nella
delega ex art. 591 bis. c.p.c. <<il notaio è investito dal giudice dell’esecuzione del munus pubblicum di
gestore, sulla base dell’ordinanza di vendita, dell’intera fase di liquidazione del bene fino all’approntamento
del decreto di trasferimento (…) e quale sostituto del giudice, svolge funzioni altrimenti da questi
esercitabili, usufruendo di poteri che a seguito della delega del giudice, sono a lui attribuiti dalla legge>>. In
senso conforme a tale orientamento v.
F. MANNA, La delega ai notai delle operazioni di incanto
immobiliare, cit., 44 ss., spec. 46, secondo il quale <<nella delega al notaio ex art. 591 bis. c.p.c. si era in
presenza di attività di vera e propria sostituzione del giudice, qualitativamente eccedente i limiti e la
funzione di puro ausilio, poiché gli effetti processuali degli atti che il notaio pone in essere sono identici a
31
perché il legislatore ha esplicitamente disciplinato la delega al notaio; 2) sia perché il
notaio in forza della delega ricevuta dal giudice dell’esecuzione, svolge poteri e funzioni
quelli che si produrrebbero se l’attività fosse svolta personalmente dal giudice>>;
Espropriazioni immobiliari, cit., spec. 1384;
L. F. DI NANNI,
V. CARBONE, Le modificazioni dell’intervento legislativo per la
riforma del processo esecutivo, cit., 1481; F. P. LUISO – M. MICCOLI, Espropriazione forzata immobiliare e
delega al notaio, cit., 43 ss.;
C. BESSO, Espropriazione forzata e notai, cit., 2454; A. SALETTI,
Dell’espropriazione forzata: la novella del 1998, un intervento atteso: non solo delega ai notai, in AA.VV., La
riforma del processo di esecuzione in Atti del convegno di Portonovo del 18 dicembre 1998, cit., 11 ss., spec.
12;
A. BUSANI, Le funzioni notarili nell’espropriazione forzata, cit., spec. 41 - 42.; A. MONDINI – F.
TERRUSI, La soluzione giurisprudenziale in tema di delega ai notai, cit., 599; E. D’ALESSANDRO, Corretto
uso del ricorso al giudice dell’esecuzione, cit., 341; G. SENSALE, L’espropriazione immobiliare e la delega ai
notai degli incanti, cit., spec. 365. Mentre a seguito della novella del 2005 sull’art. 591 bis. c.p.c, v. sempre
nello stesso senso
A. GHEDINI – N. MAZZAGARDI, Il custode e il delegato alla vendita nella nuova
esecuzione immobiliare. Manuale operativo del professionista ausiliario del giudice nel nuovo processo
esecutivo immobiliare, Padova, 2007, spec. 105;
G. CAMPEIS – A. DE PAULI, La delega ai professionisti
nell’espropriazione degli immobili, in Le esecuzioni civili. Procedimenti ordinari e speciali. Casi speciali di
esecuzione. L’attuazione, Padova, 2007, IV ed., 271 ss., spec. 283;
M. MONTANARI, Sub. art. 68 c.p.c., in
AA.VV., Codice di procedura civile commentato, a cura C. CONSOLO – F.P. LUISO, Tomo I, Milano, 2007, III
ed., 682;
cura di
M. MONTANARO, Sub art. 591 bis., in AA.VV., Commentario alle riforme del processo civile, a
A. BRIGUGLIO – B. CAPPONI, Padova, 2007, 452 ss., spec. 462 ss.; L. MONTESANO – G. ARIETA,
Trattato di diritto processuale civile, Torino, 2001, spec. 464 – 465, nonché negli stessi termini G. ARIETA –
F. DE SANTIS., L’esecuzione forzata, in Trattato di diritto processuale civile di L. MONTESANO – G. ARIETA,
Vol. III – Tomo II, Padova, 2007, 1212 ss., spec. 1224; M. PALAZZO, In margine ad un convegno genovese sui
rapporti tra notariato e giustizia civile, in Riv. not., 2005, I, 255 ss., spec. 260 – 261; E. FABIANI, Funzione
processuale del notaio ed espropriazione forzata, cit., 145;
A. MENGALI, in ID. – F. VALERINI, La nuova
delega nelle vendita forzata, in Commento alle novità riguardanti le operazioni di vendita
nell’espropriazione forzata alla luce della riforma del processo civile, in Guida alle riforme del processo civile
coordinato C. CECCHELLA, Milano, 2006, n. 5, 17 ss., spec. 18; e da ultimo anche A. MIOZZO, Sub. art. 591
bis., in
AA.VV., Codice dell’esecuzione forzata. Commentato con dottrina e giurisprudenza a cura di
E. VULLO, Piacenza, 2009, III ed., 549 ss., spec. 555 .
32
propri del giudice e non mere attività di assistenza o di collaborazione subordinata che
caratterizzano gli ausiliari al pari di quanto accade nello svolgimento delle operazioni
divisionali delegategli dal giudice istruttore.
Nel periodo successivo alla novella di riforma del 2005 che ha esteso delega in
esame anche agli avvocati ed ai commercialisti, si è formato un quarto orientamento,
secondo il quale al “professionista delegato alle operazioni di vendita immobiliare” deve
essere riconosciuta la natura giuridica di “ausiliare in senso ampio” 46, che compie in vece
del giudice, e su sua espressa delega, attività non giurisdizionali in senso stretto, che
comunque rientrano nella competenza del giudice e che vanno ricondotte nel processo.
Tale corrente di pensiero dopo aver criticato i tre precedenti orientamenti, giunge a tale
classificazione precisando come l’opera dell’interprete spesso è contrassegnata da un
vizio di fondo rappresentato dal volere a tutti i costi riportare talune situazioni o figure
all’interno di classificazioni già esistenti, ed in proposito cita gli esempi: a) del difensore:
quale rappresentante legale o volontario; e b) del P.M. nel processo civile: quale parte o
organo giudiziario, rilevando come nel caso dell’allora (solo) notaio delegato sia stato
commesso lo stesso errore; ed al contempo pone a fondamento normativo della propria
classificazione l’art. 3 lett. n) del T.U. in materia di Spese di giustizia (approvato con D.P.R.
30 maggio 2002 n. 115), che disegna per l’appunto una nozione ampia di ausiliario del
magistrato definendolo come <<(…) un qualunque altro soggetto competente in una
determinata arte o professione o comunque idoneo al compimento di atti, che il
magistrato (…) può nominare a norma di legge>>.
Nel concludere questo passaggio, non possiamo non esprimere la nostra
contrarietà ai tre orientamenti che – anche se con diverse argomentazioni - si basano
sulla funzione di ausiliario del notaio delegato alle operazioni di vendita rispetto al giudice
ai fini dell’individuazione della sua natura giuridica, per la semplice ragione che la
funzione di ausiliario è “incompatibile” con la delega in esame, in quanto l’attività
delegata al notaio non è né accessoria, né collaterale e né strumentale a quella del
giudice dell’esecuzione, ma da come è stato correttamente sostenuto dal terzo e
46
G. TRISORIO LIUZZI, op. cit., spec. 1491.
33
condivisibile orientamento 47 è sostitutiva dell’attività dello stesso, difatti: gli effetti degli
atti compiuti dai notai delegati sono identici a quelli che si produrrebbero se l’attività
fosse svolta personalmente dal giudice.
Inoltre la correttezza di quest’ultima impostazione dottrinale la si evince anche
dal raffronto sul piano letterale fra l’art. 68 c.p.c., da un lato, e l’art. 591 bis. c.p.c.
dall’altro lato, in quanto per il primo il giudice può farsi assistere, mentre per il secondo ai
notai il giudice può delegare il compimento delle attività di vendita. In aggiunta, l’attività
di assistenza che connota la funzione dell’ausiliario differisce nettamente da quella
oggetto di delega ex art. 591 bis., in quanto la prima consiste in una collaborazione che
(l’ausiliario – assistente) presta a colui che è titolare di un determinato potere (cioè il
giudice-assistito) che per una espressa previsione di legge non può esercitare
autonomamente, mentre, al contrario la delega presuppone che il titolare di un
determinato potere (cd. delegante) provvede a incaricare – in quanto autorizzato
espressamente dalla legge - un altro soggetto (cd. delegato) a esercitare tale potere, che
qualora voglia potrà esercitarlo anche in via autonoma senza la necessità di delegare
alcuno.
§. 3.1.1. La natura giuridica dell’avvocato e del commercialista delegati alle
operazioni di vendita immobiliare. Le ricostruzioni a cui era giunta la dottrina in
riferimento alla natura giuridica del (solo) notaio delegato durante il vigore della L. n.
302/1998, valgono in pieno anche per i due nuovi professionisti che si sono aggiunti al
notaio, nel poter divenire destinatari della delega ai sensi dell’art. 591 bis. c.p.c. . e cioè
l’avvocato ed il commercialista. Inoltre quest’ultimi due professionisti, nell’espletamento
47
Cioè quello che ascrive all’allora e (solo) notaio delegabile il ruolo di vero e proprio sostituto
del giudice dell’esecuzione.
34
delle operazioni di vendita delegategli, hanno in comune con il notaio che anch’essi
debbono essere considerati come dei pubblici ufficiali48.
Pertanto sulla base delle suesposte considerazioni: i professionisti delegati alle
operazioni di vendita giudiziaria degli immobili pignorati ex art. 591 bis. c.p.c. dovranno
considerarsi dei veri e propri sostituti del giudice dell’esecuzione, che nei limiti di legge e
dell’ordinanza di delega, sono muniti degli stessi poteri spettanti al giudice
dell’esecuzione.
§. 3.2. Le responsabilità del professionista delegato. La problematica delle
responsabilità in cui può incorrere il professionista delegato è strettamente connessa con
quella della sua natura giuridica.
Come già detto, il professionista delegato (da intendersi con tale locuzione a
seguito della estensione soggettiva della delega del 2005, sia il confermato notaio che
l’avvocato che il commercialista) è un vero e proprio sostituto del giudice dell’esecuzione,
il quale nell’espletamento delle attività di vendita delegategli pone in essere un’attività di
giurisdizione in senso stretto, e di conseguenza sarà operativa nei suoi confronti la
disciplina contenuta nella L. 13 aprile 1988 n. 117 riguardante la (<<Responsabilità dei
danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei
magistrati>>)49.
Tale legge prevede al suo interno sia norme di natura sostanziale che
processuale. Le prime dettate negli artt. 2 e 3, limitano la responsabilità al compimento o
al mancato compimento di attività per dolo, colpa grave (consistente a sua volta: a) nella
grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile; b) nell’affermazione,
determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente
48
Tale caratteristica come vedremo infra nel paragrafo successivo ci agevolerà nell’individuare le
responsabilità penali dei professionisti delegati.
49
Così correttamente R. VACCARELLA, op. cit., 290; e la E. D’ALESSANDRO, op. cit., 338.
35
esclusa dagli atti del procedimento; c) nella negazione, determinata da negligenza
inescusabile, di un fatto la cui esistenza risulta indiscutibilmente dagli atti del
procedimento) e per diniego di giustizia, consistente nel rifiuto, omissione o ritardo nel
compimento di atti del suo ufficio. Le seconde invece prevedono tutta una serie di
previsioni eccezionali, quali: un giudizio preliminare di ammissibilità e la legittimazione
passiva dello Stato – con conseguente impossibilità di azione diretta verso il magistrato (art. 5), la non estensione del giudizio negativo al magistrato tranne che in caso di
partecipazione volontaria al giudizio (art. 6) e infine il giudizio di rivalsa (art. 7).
A differenza di quanto previsto per i magistrati nei cui confronti la L. n. 117/1988
trova applicazione nella sua interezza, nei riguardi del professionista delegato troveranno
applicazione solo le norme di diritto sostanziale e non quelle di diritto processuale - così
come hanno correttamente affermato i sostenitori della teoria del professionista delegato
quale vero e proprio sostituto giudice dell’esecuzione - ma non perché nei confronti del
professionista delegato non sussistono quelle esigenze di tutela e garanzia previste per i
giudici (e cioè la terzietà ed imparzialità ora consacrata per quest’ultimi dall’art. 111 Cost.
così come novellato nel 1999)50, ma perché le esigenze di terzietà ed imparzialità che
debbono sussistere anche per i professionisti delegati - visto che anch’essi debbono
essere equidistanti rispetto agli interessi degli altri soggetti coinvolti nel processo - sono
50
V. per tutti sul principio di terzietà ed imparzialità del giudice alla luce del rinnovato testo
dell’art. 111 Cost. it. (1999), v. A. PROTO PISANI, Il nuovo art. 111 cost. e il giusto processo civile, in Foro it.,
2000, V, spec. 246 – 247;
N. TROCKER, Il nuovo art. 111 della costituzione e <<il giusto processo>> in
materia civile: profili generali, in Riv. trim dir. e proc. civ., 2001, 381 ss.;
L. P. COMOGLIO, Le garanzie
fondamentali del giusto processo, in Jus, 2000, spec. 365 ss.; M. BOVE, Art. 111 e giusto processo civile, in
Riv. dir. proc., 2002, spec. 505 ss.; S. CHIARLONI, Il nuovo art. 111 Cost. e il processo civile, in Riv. dir. proc.,
2000, 1024 ss., nonché anche in AA.VV., Scritti in memoria di Giovanni Cattaneo, Vol. I, Milano, 2002, 369
ss.; F. CARPI, Riflessioni sull’art. 111 della Costituzione e il processo esecutivo, in Riv. trim. dir. e proc. civ.,
2002, 392 ss.;
V. CAIANIELLO, Riflessioni sull’art. 111 della Costituzione, in Riv. dir. proc., 2001, 56 ss.;
R. ORIANI, L’imparzialità del giudice e l’opposizione agli atti esecutivi, in Riv. es. forz., 2001, n. 1, 1 ss., spec.
6.
36
salvaguardate dall’applicazione nei riguardi dei delegati medesimi (quali sostituti del
giudice) dell’istituto dell’astensione così come prevista per il giudice ai sensi dell’art. 51
c.p.c.
51
. Nel caso di inosservanza dell’obbligo di astensione pur essendo in presenza di
una delle fattispecie previste dai 5 punti del 1 ° co. dell’art. 51 c.p.c. riteniamo però che
non possa farsi luogo alla ricusazione così come previsto per il giudice dall’art. 52 c.p.c.,
perché sarebbe del tutto “ultroneo” che nel procedimento espropriativo immobiliare
(delegato) si possa far luogo ad procedimento incidentale nel quale non è facile
individuare il giudice competente a decidere sull’istanza di ricusazione52, e pertanto la via
più lineare da percorrere è quella rappresentata dalla presentazione ad opera della parte
interessata al giudice dell’esecuzione di un’istanza con cui si domandi la revoca
dell’incarico rilasciato al professionista seguito dalla sostituzione del medesimo53
(ottenendo così al contempo lo stesso risultato che si ottiene nel caso in cui si presenti
una fondata istanza di ricusazione di un giudice, e cioè la sua rimozione seguito dalla
sostituzione con un altro).
Diretta conseguenza dell’applicabilità della disciplina speciale di cui all’art. 2 della
L. n. 117/1988 è quella dell’inoperatività dell’art. 2043 c.c. sulla responsabilità
extracontrattuale54; nonché degli artt. 64 e 67 c.p.c. dedicati alla responsabilità del
51
Oltretutto sarebbe impensabile immaginare così come avviene per i magistrati che anche
nell’ambito del processo esecutivo immobiliare (delegato) a professionisti si possa far luogo ad un’azione
diretta contro lo Stato, all’intervento del magistrato nel relativo giudizio, all’azione di rivalsa avverso il
professionista delegato (v. sull’argomento sempre R. VACCARELLA, op. cit., 291).
52
Favorevole alla possibilità di ricusare il professionista delegato ex art. 52 c.p.c. nell’ipotesi in cui
quest’ultimo non si sia astenuto a norma dell’art. 51 c.p.c. è
G. TRISORIO LIUZZI, op. cit., 1489, che
individua come giudice competente a decidere sull’istanza di ricusazione il giudice che l’ha delegato.
53
Cfr. M. MONTANARO, op. cit., 467.
54
Contra, nel senso che sostiene l’applicabilità dell’art. 2043 c.c. nonostante che aderisca alla
teoria interpretativa che vede nel professionista delegato quale vero e proprio sostituto del giudice
dell’esecuzione vi è A.MIOZZO, op. cit., spec. 556. Mentre G. TRISORIO LIUZZI, op. cit., 1492, che configura
il professionista delegato alla stregua di <<un ausiliario in senso ampio>> ritiene che nei suoi riguardi sia
operativo l’art. 2043 c.c. dettato in materia di responsabilità per fatto illecito, con la precisazione però che
37
custode e del consulente tecnico essendo costoro due figure la cui natura giuridica di
ausiliario del giudice differisce nettamente da quella del professionista delegato55.
Mentre per quanto riguarda le responsabilità penali ascrivibili ai professionisti
delegati alle operazioni di vendita forzata immobiliare, essendo quest’ultimi dei pubblici
ufficiali in primo luogo troverà applicazione nei loro riguardi la previsione dell’art. 357, 1 °
co., c.p. secondo la quale <<Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i
quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa>>56. Da ciò
consegue la loro soggezione alla responsabilità penale derivante dalla commissione dei
reati propri dei pubblici ufficiali.
In primo luogo vengono in mente i reati di falso, e più precisamente quella
categoria dei <<Delitti contro la fede pubblica>> incriminati dagli artt. 476 a 493 bis. c.p.
che sono conosciuti come <<Falsità in atti>>. Il bene tutelato da tali reati di falso è un
documento, che ai fini penalistici è costituito da una qualunque scrittura riprodotta sopra
un mezzo idoneo, proveniente da un autore determinato, atto a suffragare un fatto
giuridicamente rilevante.
In proposito si vuole distinguere tra atto pubblico e scritture private. Nel campo
del diritto penale, la nozione di atto pubblico ha un raggio d’azione molto più ampio
rispetto a quella prevista dal codice civile57, poiché è comprensiva anche di quei
essendo il delegato ex art. 591 bis. c.p.c. un professionista, <<se la prestazione implica la soluzione di
problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d’opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o
colpa grave>>.
55
Per ragioni di coerenza sostengono l’operatività degli artt. 64 e 67 c.p.c. al professionista
delegato coloro che appoggiano la teoria del professionista delegato quale ausiliario puro del giudice.
56
Da come è già stato puntualizzato in precedenza, mentre i notai sono istituzionalmente dei
pubblici ufficiali, gli avvocati ed i commercialisti lo divengono al momento in cui vengono delegati dal
giudice dell’esecuzione a norma dell’art. 591 bis. c.p.c. .
57
Com’è noto per l’art. 2699 c.c. l’atto pubblico è <<il documento redatto, con le richieste
formalità da un notaio o da un altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo
dove l’atto è formato>>.
38
documenti formati dal pubblico ufficiale e compilati, con le debite formalità, per uno
scopo di diritto pubblico, inerente all’esercizio della propria funzione, al fine di
comprovare un fatto giuridico o di attestare fatti da lui compiuti o avvenuti in sua
presenza ed aventi rilevanza giuridica.
Inoltre il legislatore penale italiano nel solco di una tradizione legislativa e
dottrinale risalente al Codice penale francese del 1810 in materia di falsità ha voluto
distinguere tra falsità materiale e falsità ideologica. La prima attiene alla <<genuinità
dell’atto>> e può consistere nella formazione, in tutto o in parte, di un atto falso, oppure
nell’alterazione di un atto vero; mentre la seconda attiene alla <<veridicità dell’atto>> e si
configura ogni volta in cui si è in presenza di un documento <<genuino, cioè che non è
stato né contraffatto e né alterato>> che contiene dichiarazioni menzognere. La
fondamentale importanza che assume tale distinzione, è rinvenibile nella circostanza che
mentre le falsità materiali sono sempre punibili in quanto giuridicamente rilevanti, quelle
ideologiche, per poter essere punite, oltre alla rilevanza giuridica, richiedono un quid
pluris costituito dal fatto che anche l’autore del falso sia venuto meno all’obbligo giuridico
di attestare il vero58.
Di conseguenza nel contesto specifico della delega ai professionisti delle
operazioni di vendita giudiziaria, reati di falso ideologico
che potrebbero essere
commessi ex art. 479 c.p. sono: 1) falsa attestazione della certezza circa l’identità
personale delle parti; 2) falsa attestazione relativamente a fatti o atti giuridici avvenuti in
presenza del pubblico ufficiale 59.
58
Sull’argomento v.
F. CARNELUTTI, Teoria del falso, Padova, 1935, spec. 157; F. ANTOLISEI,
Manuale di diritto penale. Vol. II: Parte speciale, a cura di L. CONTI, Milano, 1986, IX ed., 989 ss. .
59
Art. 479 c.p. (Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblico): <<Il pubblico
ufficiale che, ricevendo o formando un atto nell’esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto
da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute, o comunque attesta
falsamente fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene previste nell’articolo
476>>.
39
Mentre per quanto riguarda il solo avvocato delegato ex art. 591 bis. c.p.c. desta
particolare interesse l’art. 481 c.p. rubricato (Falsità ideologica commessa da persona
esercente un servizio di pubblica necessità) che sanziona chiunque nell’esercizio di una
professione (sanitaria) o forense, (o di un altro servizio di pubblica necessità) attesta
falsamente, in un certificato, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità.
L’avvocato nel momento in cui viene chiamato a redigere atti destinati a provare fatti
determinati, ha già la qualifica di pubblico ufficiale per effetto della delega rilasciatagliex
art. 591 bis.60, e di conseguenza l’applicabilità dell’art. 481 c.p. dovrà cedere il passo a
quella dell’appena esaminato art. 479 c.p. che incrimina la falsità ideologica commessa
dal pubblico ufficiale in atto pubblico61 .
Altre ipotesi di reato, genericamente configurabili a carico del professionista
delegato alle operazioni di vendita ma nel contesto dei <<Delitti contro la pubblica
amministrazione>> sono: l’abuso d’ufficio di cui all’art. 323; nonché la rivelazione dei
segreti d’ufficio e l’utilizzazione degli stessi di cui all’art. 326 c.p.
Nel caso di abuso d’ufficio l’art. 323 c.p. sanziona la condotta del pubblico
ufficiale che, nello svolgimento delle proprie funzioni o del servizio, in violazione di
norma di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un
interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente
procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno
ingiusto.
Mentre l’art. 326 c.p. nel suo primo comma sanziona la rivelazione del segreto
d’ufficio quando il pubblico ufficiale riveli o agevoli la conoscenza di notizie d’ufficio, le
quali debbano rimanere segrete, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o
comunque abusando della sua qualità. L’agevolazione è punita anche se è colposa. La
fattispecie prevista dal comma 3 del medesimo articolo sanziona la condotta del pubblico
60
V. supra §. 3.1.1. .
61
Così
G. FIANDACA – E. MUSCO, Diritto penale. Vol. I: Parte speciale, Bologna, 2006, III ed.,
spec. 585 – 586.
40
ufficiale che, al fine di procurare per sé o per altri un indebito profitto patrimoniale si
avvale illegittimamente di segreti di ufficio.
Il bene giuridico tutelato dagli artt. 323 e 326 c.p. è stato individuato nel buon
andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, ed in particolar modo
nell’interesse della pubblica amministrazione al normale svolgimento delle proprie
attività; ma nell’ipotesi in cui a commettere tali reati sia stato il professionista delegato
alle operazioni di vendita ex art. 591 bis. c.p.c., il bene giuridico tutelato oltre alla
salvaguardia del prestigio della pubblica amministrazione sarà anche il corretto
svolgimento delle operazioni di vendita.
In merito al peculato per quanto concerne il solo notaio delegato, si rileva come
di recente, la Cassazione penale62 abbia sancito che integra il reato di peculato ai sensi
dell’art. 314 c.p., l’ipotesi del notaio che essendo stato delegato dal giudice
dell’esecuzione a curare la vendita nell’ambito delle procedure di esecuzione forzata
immobiliare, si appropri delle somme corrisposte dagli aggiudicatari delle vendite,
versando i relativi importi su conti correnti personali ed investendoli in operazioni
speculative di borsa, senza provvede agli adempimenti di cui all’art. 591 bis., 7 ° co., c.p.c..
Per quanto riguarda il reato di cui all’art. 328 c.p. (Rifiuto di atti d’ufficio.
Omissione)
63
nel caso in cui il professionista delegato non compia le operazioni
delegategli nei tempi che gli sono stati assegnati, riteniamo che tale reato non si configuri
ed al suo posto trovi invece applicazione il diniego di giustizia previsto dalla previsione
62
Cass. pen., Sez. VI, 10 luglio 2007 (Maccagno), in Guida al dir., 2007, n. 40, 110 ss.
63
Art. 328 c.p. (Rifiuto di atti d’ufficio. Omissione). <<1. Il pubblico ufficiale o l’incaricato di
pubblico servizio che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza
pubblica o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo è punito con la
reclusione da sei mesi a due anni. 2. Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o
l’incaricato di pubblico servizio che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie
l’atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino a un
anno o con la multa fino a € 1.032. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta
giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa>>.
41
speciale del citato art. 3 L. n. 117/1988, seguito dalle sanzioni della revoca della delega
dalla conseguente impossibilità di riottenerla sia nel triennio in corso che in quello
successivo ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 179 ter. disp. att. c.p.c. 64.
In conclusione rivolgendo lo sguardo sui <<Delitti contro l’Amministrazione della
giustizia>> e in particolar modo a quella categoria conosciuta come dei <<Delitti contro
l’attività giudiziaria>>, è indubbiamente applicabile nei riguardi del delegato l’art. 366 c.p.
(Rifiuto di uffici legalmente dovuti) visto che lo impone direttamente il tenore letterale
del 3 ° co.: <<1. Chiunque, nominato dall’Autorità giudiziaria perito, interprete, ovvero
custode di cose sottoposte a sequestro dal giudice penale (art. 259 c.p.p.), ottiene con
mezzi fraudolenti l’esenzione dall’obbligo di comparire o di prestare il suo ufficio, è punito
(…). 3. Le disposizioni precedenti si applicano alla persona chiamata a deporre come
testimonio dinanzi all’autorità giudiziaria e ad ogni altra persona chiamata ad esercitare
una funzione giudiziaria>>65. Difatti essendo il delegato un sostituto del giudice
dell’esecuzione che esercita attività di potenziale giurisdizione in senso stretto rientra
nella citata previsione <<ogni altra persona chiamata ad esercitare una funzione
giudiziaria>>, con l’aggiunta che il delegato una volta che viene iscritto negli elenchi di cui
all’art. 179 ter. disp. att. c.p.c. si rende automaticamente disponibile a prestare la propria
opera al servizio dell’ufficio, nonché ad osservare i relativi incarichi, pena il risarcimento
del danno: pertanto il professionista che si sia iscritto nel citato elenco deve accettare la
delega, salvo il diritto di astenersi qualora ritenga che sussistano a norma del capoverso
dell’art. 51 c.p.c. delle <<gravi ragioni di convenienza>> che provvederà ad addurre,
nonché nell’ipotesi in cui si trovi in presenza di una delle situazioni previste nei cinque
64
Così anche G.
L. INNOCENTI, La delega delle operazioni di vendita immobiliare, in AA.VV., La
nuova esecuzione forzatadiretto da
P. G. DEMARCHI, Bologna, 2010, 1014; Contra nel senso invece della
configurabilità del reato incriminato dall’art. 328 c.p. v. D. TURRONI, op. cit., 995; G. TRISORIO LIUZZI, op.
cit., 1493; ed anche
E. FABIANI, La delega delle operazioni di vendita in sede di espropriazione forzata
immobiliare. Novità introdotte dalla riforma del 2005 e ricostruzione sistematica dell’istituto, cit., 180.
65
Favorevole anche se con una punta di dubbio “ingiustificato” sul rinvio alla previsione di cui al
3 ° co. dell’art. 366 c.p. D. TURRONI, op. cit., 996.
42
punti dell’art. 51, 1 ° co., c.p.c. che impongono la sua astensione. Mentre non debbono
applicarsi al professionista delegato: l’art. 373 c.p. <<Falsa perizia o interpretazione>>,
che si riferisce esclusivamente al perito ed all’interprete; né l’art. 377 c.p. <<Intralcio alla
giustizia>>, visto che la sua previsione operativa riguarda specificamente i periti,
consulenti tecnici ed interpreti, e pertanto figure di ausiliari del giudice che non
coincidono con il professionista delegato che da come abbiamo appurato è un sostituto
del giudice dell’esecuzione.
§. 3.3. Ulteriori problematiche interpretative sorte dalla delega ex lege n.
302/1998. Dopo aver terminato l’esame sia della questione centrale che sul piano
interpretativo ha impegnato la dottrina all’indomani dell’approvazione della L. n.
302/1998, rappresentata dall’individuazione della natura giuridica da attribuire al notaio
delegato, e la cui soluzione come appurato supra §. 3.1.1. vale anche per l’avvocato ed il
commercialista delegato, e sia della questione ad essa connessa avente ad oggetto
l’individuazione delle loro responsabilità; non resta che rilevare tutta una serie di
questioni interpretative che ha suscitato la L. n. 302/1998, relative:
1) alla natura giuridica da attribuirsi al verbale d’incanto redatto dal notaio
delegato secondo l’originario testo dell’art. 591 bis. c.p.c. e al conseguente regime di
conservazione di quest’atto (oltre che di rilascio delle relative copie), essendo fortemente
discusso se si trattasse di<<un mero atto processuale>> oppure di un atto soggetto
(anche) alla legge notarile (in quanto tale da annotarsi nel repertorio degli atti tra vivi del
notaio, e da considerarsi, in originale, nella raccolta degli atti notarili in forza di quanto
previsto dagli artt. 61 e 62 (1 ° co.) e 66 della L. n. 89 del 1913)66;
66
Sulla natura giuridica del verbale d’incanto redatto dal notaio ex art. 591 bis. c.p.c. nonché
dall’avvocato e dal commercialista, e del suo conseguente regime soprattutto per quanto riguarda la sua
conservazione, il rilascio di copie ed il profilo “fiscale” si rinvia al Cap. II §. 4.2 .
43
2) alla possibilità o meno da parte del (solo) notaio delegato di ricorrere alla
figura del cd. coadiutore per lo svolgimento delle attività delegate ex art. 591 bis. c.p.c.67;
3) all’applicabilità o meno della previsione della delega ex art. 591 bis. c.p.c.
anche in sede fallimentare (che per la dottrina maggioritaria è pacificamente ammessa)68;
67
Sul <<coadiutorato>> nella vendita forzata immobiliare delegata v. infraCap. II §. 5.
68
Cfr., v. in primis.,
D. A. BONFANTI, Ultime disposizioni in tema di esecuzioni immobiliari e
vendite all’asta – Espropriazione immobiliare: le modifiche al processo esecutivo e la nuova figura del notaio
delegato. (Commento alla l. 3 agosto 1998,n. 302), in Fall., 1999, n. 1, 137 ss.; più approfonditamente,
anche per gli ulteriori riferimenti dottrinali v. E. FABIANI, Delegabilità ai notai delle operazioni di vendita
immobiliare con incanto in sede fallimentare, in
AA.VV., Espropriazione forzata e divisione giudiziale.
L’esperienza del Notariato nella disciplina previgente al Decreto competitività (D.L. 14 marzo 2005 n. 35), in
Studi e materiali, in Suppl. fasc. n. 2/2005, a cura del Consiglio Nazionale del Notariato, cit., 184 ss., ove
opportunamente si ammette la possibilità da parte del giudice delegato di delegare ad un notaio in forza
della previsione di cui all’art. 591 bis. c.p.c. (anche) delle operazioni di vendita immobiliare con incanto in
sede fallimentare, pur ponendo al contempo l’accento sulla necessità, per un verso, di procedere ad una
valutazione di compatibilità con la normativa speciale che condurrebbe ad escludere la delegabilità al
notaio, in particolare: 1) della decisione circa l’istanza di assegnazione, in quanto nel fallimento com’ è noto,
non viene ammesso l’istituto dell’assegnazione forzata; 2) della formazione del progetto di distribuzione
della somma ricavata, in quanto il notaio viene incaricato della vendita di singoli beni mentre la procedura
fallimentare realizza una liquidazione dell’intero patrimonio del debitore cui consegue la ripartizione di
tutto l’attivo per l’effetto realizzato); per altro verso, di tenere distinto detto fenomeno dalla differente
prassi in tema di vendita (non con incanto ma) senza incanto tendente a procedere ad una vendita a
trattativa privata con “delega” a un notaio di procedere, all’esito della stessa, alla stipulazione di un
contratto di alienazione immobiliare (ritenuta nulla dalla prevalente giurisprudenza della Cassazione), che si
discosta da precedenti pronunce di merito, in forza della fondamentale premessa secondo cui <<nella
procedura fallimentare la alienazione degli immobili non può avvenire che nelle forme della vendita forzata,
con o senza incanto, culminante nel decreto di trasferimento>>, e non dunque a mezzo di ricorso alla
trattativa privata [v. per tutte in tal senso: Cass., Sez. I, 6 gennaio 1979, n. 58, (sent.), Pres. Jannuzzi – Est.
Cartuani – P.M. (concl. conf.) Grossi, in Riv. not., 1979, II, 145; Cass., Sez. I, 25 maggio 1993, n. 5751, in Fall.,
1993, 1225; nonché in epoca più recente v. Cass., Sez. I, 23 aprile 1998, n. 4187, Pres. Reale – Est. Norelli P.M. (conl. conf.) Lo Cascio, in Foro it., 1998, I, 2447; e infine Cass., 7 maggio 1999, n. 4584, Pres. Reale –
Est. Marziale – P.M. (concl. conf.) Morozzo Della Rocca, in Foro it., 1999, I, 3259].
44
4) all’ammissibilità o meno di una delega parziale (nel senso di delega circoscritta
soltanto ad alcune delle attività elencate dall’art. 591 bis., 2 ° co., c.p.c.), ritenuta
possibile dalla dottrina assolutamente prevalente sia pure sulla base di diverse
argomentazioni69;
5) alla revocabilità della delega (anch’essa pacificamente ammessa)70;
6) al modo in cui dovesse essere intesa la previsione dell’art. 591 ter. c.p.c. con
riferimento al sistema di controllo del giudice delegante sull’operato del notaio (poi
professionista) delegato ivi disciplinato, in relazione al quale si era fatta strada una certa
impostazione, per la quale: a) gli atti del professionista delegato non fossero impugnabili
con l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., proponibile solo avverso l’ordinanza
con cui il giudice dell’esecuzione decideva il reclamo avverso gli atti del delegato; b)
nonostante la mancata previsione di un termine per la proposizione del reclamo,
sussistesse, comunque un <<termine finale>> per la proposizione dello stesso, seppur
diversamente
individuato
dalla
dottrina:
-
nell’esaurimento
della
delega;
-
nell’emanazione del decreto di trasferimento; oppure - nella chiusura del processo
esecutivo71;
7) al corretto utilizzo da parte del notaio (poi professionista) delegato della
possibilità di rivolgersi al giudice dell’esecuzione, prevista dall’art. 591 ter. c.p.c. per
l’ipotesi in cui insorgano difficoltà nel corso di svolgimento delle operazioni di vendita72;
69
Su tale possibilità v. funditusCap. II §. 3.
70
V. in proposito Cap. II §. 1.2.2 .
71
In merito agli istituti del reclamo e dell’opposizione ex art. 617 c.p.c. richiamati dall’art. 591 ter.
c.p.c. in relazione alle due previsioni enunciate supra alle lett. a) e b) del punto n. 6) si rinvia sin d’ora
sempre al Cap. III, spec. §. 4 per la previsione di cui alla lett. a) e §. 3 per la previsione di cui alla lett. b) .
72
Sul punto oltre alla nostra analisi di cui al Cap. III, cfr. per tutti la E. D’ALESSANDRO, Corretto
uso del ricorso al giudice dell’esecuzione ex artt. 534 - ter. e 591 – ter. c.p.c., cit., 338 ss.;
45
8) alla delimitazione dei poteri del notaio delegato rispetto alla figura del C.T.U.,
avuto riguardo alla determinazione del valore dell’immobile, vista l’assenza di
un’uniformità di vedute in ordine alla necessità o meno per il delegato di avvalersi di un
esperto al suddetto fine, nonché in ordine alla necessità o meno da parte del notaio
delegato di motivare il proprio dissenso qualora intendesse discostarsi dalla valutazione
dell’esperto73, (possibilità quest’ultima pacificamente ammessa)74;
11) al dies a quo per la decorrenza del termine per provvedere alla registrazione
del decreto di trasferimento, che, nell’assenza di un’espressa previsione normativa
(nonostante il fatto che il previgente testo dell’art. 591 bis., 2 ° co., n. 5), c.p.c.
annoverava anche l’esecuzione delle formalità relative al decreto di trasferimento tra le
attività delegabili), solo tramite un grande sforzo sul piano interpretativo poteva (e può a
tutt’oggi, alla luce dell’opera riformatrice del 2005) essere in qualche maniera risolta75;
73
Oltre alla nostra analisi infra al Cap. II §. 3.1., cfr. per tutti, nel senso della possibilità da parte
del notaio delegato di prescindere dall’ausilio dell’esperto per la determinazione del valore dell’immobile F.
G. NARDONE, Delega al notaio nella espropriazione forzata immobiliare, cit., 614. Contra, fra gli altri G.
CAMPEIS – A. DE PAULI, Espropriazione immobiliare,credito fondiario e delega al notaio, cit., 59; A.
BUSANI, Le funzioni notarili nell’espropriazione forzata, cit., 153; ma soprattutto F. CARDARELLI, La
L. 3 agosto 1998,n. 302, cit., 580, il quale ritiene che, <<salvi i casi di immobili di infimo valore, ovvero di
immobili di valore di mercato assolutamente certi, il notaio non possa prescindere dall’ausilio di un
tecnico>>.
74
Cfr. per tutti nel senso che il dissenso sia “necessariamente” motivato sono sia S. RECCHIONI,
Appunti in tema di determinazione del valore dei beni espropriati da parte del notaio delegato nel processo
di espropriazione forzata immobiliare, in Riv. es. forz., 2002, n. 1, 209 ss., spec. 213; sia F.P. LUISO –
M.
MICCOLI, Espropriazione forzata e notaio, cit., 70. Contra, G. MICCOLIS, La delega ai notai nelle
espropriazioni immobiliari, cit., 347.
75
Cfr. per un tentativo che si rivolge verso tale direzione, nonché per gli ulteriori riferimenti
bibliografici v. per tutti E. FABIANI, Espropriazione forzata delegata e notaio e registrazione del decreto di
trasferimento dell’immobile espropriato, in
AA.VV., Espropriazione forzata e divisione giudiziale.
L’esperienza del Notariato nella disciplina previgente al Decreto competitività (D.L. 14 marzo 2005 n. 35), in
Studi e materiali, in Suppl. fasc. n. 2/2005, a cura del Consiglio Nazionale del Notariato cit., 214 ss., ove tale
46
12) al comportamento da tenersi ad opera del notaio delegato nell’ipotesi di
mancata comparizione delle parti all’udienza di vendita all’incanto, che evidentemente è
legata all’applicabilità o meno al caso di specie della previsione contenuta all’interno
dell’art. 631 c.p.c. (nel testo vigente anteriormente alla riforma del 2005)76;
Autore pone in rilievo come nell’assenza di una previsione normativa specifica, non può che ricorrersi come
pure taluna dottrina ha fatto, alla previsione di carattere generale in tema di <<termini per la richiesta di
registrazione>> di cui all’art. 13 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 (T.U. delle disposizioni sull’imposta di
registro cd. T.U.I.R.), che contiene però una previsione <<chiaramente pensata per l’ipotesi in cui l’atto da
registrare sia stato formato dallo stesso soggetto che deve procedere alla registrazione – o sia comunque
nella sua disponibilità – e, che dunque, mal si presta a fornire una compiuta disciplina di una diversa
fattispecie concreta, quale quella in esame, in cui l’atto, sia pur materialmente predisposto dallo stesso
soggetto che poi dovrà procedere alla registrazione del decreto, rimane nella titolarità e sopratutto, per
quanto qui rileva nella disponibilità di altri soggetti (ossia rispettivamente del giudice dell’esecuzione e del
cancelliere)>>; con la conseguenza, dunque, che, de iure condito, qualora non si voglia concludere per
l’illegittimità costituzionale, non resta che procedere ad una interpretazione adeguatrice del citato art. 13
D.P.R. n. 131/1986 (T.U.I.R.) alla luce di quell’indirizzo della Corte costituzionale, oramai risalente ai primi
anni sessanta, tendente ad affermare l’incostituzionalità di quelle previsioni normative che aggancino la
decorrenza di un determinato termine di decadenza (o di prescrizione) ad un dies a quo rappresentato da
un evento oggettivo anziché dalla conoscenza di tale evento da parte del soggetto che entro quel termine
debba porre in essere un determinato atto (o che prevedano, comunque un termine non “congruo” per il
compimento dello stesso)>>.
76
V. infra Cap.II §. 3.3.1. Mentre in dottrina si rinvia per tutti a E. FABIANI, Espropriazione forzata
immobiliare delegata a notaio e mancata comparizione delle parti alla cd. “udienza” di vendita all’incanto,
in
AA.VV., Espropriazione forzata e divisione giudiziale. L’esperienza del Notariato nella disciplina
previgente al Decreto competitività (D.L. 14 marzo 2005 n. 35), in Studi e materiali, in Suppl. fasc. n. 2/2005,
a cura del Consiglio Nazionale del Notariato, cit., 139 ss.; ID., Brevi note sul comportamento da tenersi da
parte del notaio delegato ove il giorno fissato per la vendita all’incanto dell’immobile espropriato non
compaiano il creditore procedente e/o altro creditore munito di titolo esecutivo, in ivi, 245 ss.; nonché in via
generale con riferimento all’espropriazione forzata immobiliare v. G. BORRE’, Intornoalle conseguenze della
mancata comparizione delle parti alla cosiddetta udienza di vendita all’incanto, in Foro it., 1963, I, 2318 ss.,
quale nota a Cass., Sez. III civ., 29 dicembre 1962, n. 3444, (sent.), Pres. Naso – Est. Lenti – P.M. (concl.
conf.) Caldarera. Per un esame della medesima problematica alla luce della più recente giurisprudenza in
materia v. Cass., Sez. III, 19 luglio 2004, n. 13354, (sent.), Pres. Duva – Rel. Manzo – P.M. (concl. conf.)
47
In conclusione, altre problematiche, che esamineremo più avanti nelle sedi più
appropriate, ma che anche qui è opportuno almeno accennare, sono quelle relative:
a) alla protezione dei dati personali del debitore in sede di pubblicità della
vendita del bene oggetto di espropriazione forzata, che poi non a caso, è divenuto
oggetto di uno specifico intervento legislativo ad opera del dlgs. 30 giugno 2003, n. 196
recante il “Codice per la protezione dei dati personali”77;
b) della trascrivibilità o meno del decreto di trasferimento dell’immobile
espropriato prima che venga pagata l’imposta di registro78;
c) all’assolvimento degli obblighi IVA una volta che sia stato emesso il decreto di
trasferimento, nonché all’obbligo di emettere fattura79.
§. 3.4. Gli effetti prodotti dalla delega ex lege n. 302/1998. Sul piano
prettamente applicativo – e dunque degli effetti prodotti dalla L. n. 302 del 1998 – si può
affermare con gli opportuni “distinguo” che tale intervento normativo ha contribuito a
migliorare il funzionamento del procedimento esecutivo, sia sotto il profilo della sua
durata (rendendolo più celere), sia anche (o almeno in parte) sotto quello dei risultati
ottenuti dalla vendita forzata (ad un prezzo che seppur non equivalente a quello di
Carestia, in Foro it., 2005, I, 457 ss., con nota senza titolo contenente richiami dottrinali e giurisprudenziali
di E. FABIANI.
77
V. per ampi ragguagli il recente contributo dedicato proprio a questo profilo di E. FABIANI,
Espropriazione forzata, pubblicità e privacy del debitore, in Riv. es. forz., 2005, n. 2, 233 ss.
78
Sull’argomento specifico v. Cap. II §. 4.3.1. Mentre in dottrina v. per tutti E. FABIANI –
A.
LOMONACO, Sulla trascrivibilità del decreto di trasferimento dell’immobile espropriato prima del
pagamento dell’imposta di registro, in AA.VV., Espropriazione forzata e divisione giudiziale. L’esperienza del
Notariato nella disciplina previgente al Decreto competitività (D.L. 14 marzo 2005 n. 35), in Studi e materiali,
suppl. fasc. n. 2/2005, a cura del Consiglio Nazionale del Notariato, cit., 198 ss.
79
In proposito v. sempre Cap. II §. 4.3.1. in fine.
48
mercato, sia quanto meno vicino)80; ed ha altresì contribuito, a migliorare il processo
esecutivo sul piano prettamente “qualitativo” in ragione delle comprovate ed indubbie
80
A tal proposito assai interessanti sono i dati forniti soprattutto dal tribunale di Bologna, leggibili
in P. LICCARDO, La ragionevole durata del processo esecutivo: l’esperienza del tribunale di Bologna negli
anni 1996 – 2001ed ipotesi di intervento, in Riv. es. forz., 2001, 566 ss. Mentre per quanto concerne i dati
relativi alla durata delle procedure esecutive presso i tribunali di: Palermo, Milano, Trapani, Roma, Enna,
Agrigento, Termini Imerese, Ragusa, Latina, Velletri, Cassino, Bari, v.
AA.VV., La riduzione dei tempi nelle
esecuzioni immobiliari. La prassi dei tribunali, banche, dei notai e avvocati. Atti del convegno di Palermo,
Roma e Bari giugno 2002, a cura di L. CAPALDO – G. STAIANO, Roma, 2003; invece per quanto riguarda i
dati relativi ai principali tribunali piemontesi, precisamente di: Torino, Alba, Verbania, Novara, si rinvia a
AA.VV., L’efficienza dei processi esecutivi immobiliari. Prassi e innovazioni di Tribunali, banche e avvocati.
Atti del convegno di Torino 10 maggio 2003, a cura di L. CAPALDO – G. STAIANO, Roma, 2004.
Invece in dottrina, vi è stato chi, in maniera assai acuta come R. VACCARELLA, La vendita forzata
immobiliare tra delega al notaio e prassi giudiziarie <<virtuose>>, cit., spec. 293 – 294, ha operato un
distinguo ai fini di cui supra, fra riduzione dei tempi per pervenire alla vendita forzata da un lato, e
maggiore fruttuosità della stessa dall’altro lato, affermando che, <<se sul piano tecnico, la legge n. 302 del
1998 non si presta (…) a molti rilievi critici, non sembra neanche che possa dirsi, laddove essa è stata
applicata, che essa non abbia dato i risultati positivi dei quali era capace. Tali risultati sono essenzialmente
costituiti da una radicale riduzione dei tempi in precedenza occorrenti per pervenire alla vendita del bene
(…) obiettivo (…) in primis avuto presente dal legislatore>>, mentre <<certamente non era nei fini – né nelle
possibilità – di una legge che, immutato il resto, si limita a consentire la delega ai notai delle operazioni
d’incanto per conseguire una maggiore fruttuosità della vendita forzata>>. Mentre per G. SENSALE, Profili
dell’espropriazione immobiliare, in Riv. es. forz., 2006, n. 1, 78 ss., spec. 79 ss., deve darsi atto che <<la L. n.
302 del 1998 ha avuto un impatto positivo (di forte accelerazione) sui tempi processuali (se non altro
perché ha moltiplicato le forze impegnate sul campo), non ha dato luogo a insormontabili inconvenienti
applicativi (salvo che nella maggiore possibilità di incidenza dei vizi inerenti alle operazioni di vendita sulle
sorti del decreto di trasferimento, non operando, nella vendita delegata, il meccanismo di sanatoria insito
nell’opposizione agli atti esecutivi)>>, ma <<non ha, tuttavia, centrato l’obiettivo assegnatogli nella
convinzione (all’epoca) che la vicinanza del notaio al mercato immobiliare avrebbe migliorato i risultati
economici dell’espropriazione forzata>>. Invece per altri, come la A. M. SOLDI, in A. BUCCI – A. M. SOLDI,
Le nuove riforme del processo civile, Padova, 2006, spec. 301 – 302, <<l’effetto pratico di questa normativa
non è stato omogeneo su tutto il territorio nazionale ed ha mostrato più di un problema applicativo anche
se ha complessivamente condotto ad un notevole miglioramento nello svolgimento delle procedure
49
competenze di cui professionalmente è fornito il notaio, su alcune tematiche
propriamente “civilistico – notarili” che sono inevitabilmente connesse allo svolgimento
di questo tipo di processo.81
§. 4. Un breve profilo comparatistico in ambito UE in tema di ricorso ai notai
per l’espletamento delle operazioni di vendita. In conclusione di questo capitolo
introduttivo, non possiamo esimerci dal tracciare un breve profilo comparatistico sul
tema della ricorribilità ad autorità extragiudiziarie (ed in particolar modo proprio ai notai)
per l’affidamento delle operazioni di espropriazione forzata immobiliare.
espropriative, sia in relazione alla durata delle stesse, sia soprattutto per l’incremento delle vendite e della
loro fruttuosità>>.
Infine fortemente critico sul sistema italiano della delegabilità ex art. 591 bis. c.p.c. è stato da
ultimo soprattutto F. CARPI, Alcune osservazioni sulla riforma dell’esecuzione per espropriazione forzata, in
Riv. trim. dir. e proc. civ., 2006, 215 ss., spec. 223, il quale, nella prospettiva tendente <<a scaricare il giudice
da una serie di attività>>, richiama, quale possibile strada alternativa alla delegabilità delle operazioni di
vendita forzata immobiliare ai sensi dell’art. 591 bis. c.p.c., quella della <<creazione di un’autorità esecutiva
amministrativa, sull’esempio svedese>>, oppure ed ancor meglio, <<(stante la ben nota inefficienza della
patria pubblica amministrazione) quella di ampliare le esperienze organizzativo – telematiche in uso
sperimentale di alcuni tribunali, come quello di Bologna>> .
81
Così testualmente E. FABIANI, Aggiornamento a voce <<Delega delle operazioni di vendita in
sede di espropriazione forzata immobiliare>>, cit., 468; nonché nello stesso senso v. E. ASTUNI, La delega al
professionista delle operazioni di vendita, in AA.VV., Il nuovo rito civile. III: le esecuzioni – Primo commento
alle modifiche introdotte con il d.l. 35/2005 e successive modifiche, a cura di
P. G. DEMARCHI, Milano,
2006, 485 ss., spec. 487, il quale, dopo aver sottolineato l’arcinoto stato di crisi in cui versa il processo
esecutivo, rileva come <<la L. n. 302 del 1998 nei tribunali in cui è stata applicata su vasta scala e con spirito
di reciproca collaborazione tra giudici e notai, ha prodotto frutti più che apprezzabili, con consistente
riduzione dell’arretrato, significative riduzioni dei tempi processuali pertinenti alla fase liquidatoria,
miglioramento della qualità del servizio reso dall’aggiudicatario anche in ragione della specifica
preparazione professionale dei notai in campo immobiliare>>.
50
Innanzitutto rileviamo come già prima del 1998, in molte altre realtà europee
diverse dall’Italia, la facoltà di delegare al notaio le operazioni di vendita immobiliare era
già ampiamente prevista nelle rispettive legislazioni.
Difatti basti pensare nell’ambito dell’ordinamento francese, al classico esempio
della Legge 3 giugno 1924 vigente nelle regioni dell’ Alsazia e della Mosella, che prevede
la legittimità della clausola con la quale il debitore attribuisce al creditore il potere di
vendere direttamente il bene, come forma di (autotutela) senza dover seguire il normale
procedimento espropriativo e senza osservare le formalità prescritte dal codice di
procedura civile francese. Tale procedimento inizia con una richiesta del creditore rivolta
al tribunale competente - che è precisamente il tribunale d’istance del luogo ove è
ubicato l’immobile – che dovrà indicare, tra l’altro, il titolo esecutivo e <<la preuve des
circostances è l’existence desquelles est subordonèe l’ouverture de l’exècution
forcèe>>;tale tribunale nomina a sua volta con ordinanza il notaio delegato alla vendita
(che di norma coincide con quello che ha redatto l’atto contenente la clausola (art. 144 L.
3 giugno 1924 cit.). Il notaio delegato agisce sotto il controllo del tribunale che viene
investito dalle parti per accertare l’esistenza di eventuali irregolarità. Inoltre tra le varie
operazioni svolte dal notaio delegato vi rientra anche quella della distribuzione del prezzo
ricavato dalla vendita (art. 194 ss. L. 3 giugno 1924 cit.).
Altri due sistemi giudiziari nei quali la delegabilità ai notai è ampiamente
valorizzata sono quello olandese e quello belga.
Nel primo la vendita all’incanto è compiuta sempre a mezzo di notaio, il quale
assolve ad un ruolo così preponderante al punto tale di essere parte attiva nell’avvio della
procedura, ed inoltre agisce sulla base di un semplice titolo esecutivo che può essere di
formazione giudiziale, amministrativa o notarile. Invece nel secondo, il notaio ha la
responsabilità dell’intero procedimento tant’è che può rifiutare le offerte anomale (cioè
quelle provenienti da soggetti la cui identità o solvibilità appare dubbia)82.
82
Su questo specifico argomento v. ampliusB.
CAPPONI, Vendite forzate immobiliari nei Paesi
CEE, in AA.VV., Delegabilità ai notai delle operazioni di incanto nelle espropriazioni immobiliari. Normativa
51
Infine, per quanto concerne la Spagna con il real decreto n. 290 del 27 marzo
1992 si è inteso rivitalizzare l’istituto della delega notarile oramai caduto in desuetudine.
Tale decreto nel modificare il regolamento ipotecario in tema di esecuzione
extragiudiziale delle ipoteche, ha per l’appunto introdotto la possibilità di incaricare il
notaio delle attività di liquidazione del bene, purché le obbligazioni garantite siano
esattamente determinate per capitali, interessi compensativi e moratori. Il procedimento
si caratterizza per essere totalmente privatizzato, difatti basti pensare che inizia per
mezzo di un’istanza che viene rivolta direttamente al notaio e termina con la distribuzione
del prezzo agli aventi diritto sempre a cura del medesimo notaio, il tutto senza alcun
intervento da parte del giudice neppure nell’eventuale fase dell’opposizione.
Ma nonostante la sua semplicità, detta procedura extragiudiziale non sembra
affatto aver rimpiazzato quella ordinaria: visto che la stragrande maggioranza delle
espropriazioni immobiliari spagnole continua ad essere condotta dal tribunale, a causa
dei minor costi.83
vigente e prospettive di sviluppo. Atti del convegno di Roma del 22 e 23 maggio 1993, cit., 201 ss., nonché
già in Doc. giust., 1993, n. 6, 1185 ss.; e
F. MANNA, La delega ai notai delle operazioni di
incantoimmobiliare, cit., 9 ss. .
83
Così per quanto riguarda la Spagna v. di nuovo B. CAPPONI, L’esecuzione immobiliare nei paesi
dell’Unione Europea, in AA.VV., Le procedure esecutive immobiliari. Profili giuridici e operativi in Italia e in
Europa, riflessi sulle banche prospettive di riforma. Atti del convegno di Roma del 29 gennaio 1997. Le
procedure esecutive immobiliari: anomalie del sistema italiano e prospettive di riforma, a cura di
L. CAPALDO – G. STAIANO, Roma, 1997, 21 ss., spec. 26 – 27. In via generale sul modo in cui è strutturata
l’espropriazione immobiliare in altri paesi v. W.
GRUNSKY, voce Esecuzione forzata. V) Diritto comparato e
straniero, in Enc. giur., Roma, XII, 1989, 1 ss.; e in epoca più recente
W. KENNET, L’esecuzione forzata in
Europa, in Riv. es. forz., 2003, n. 1, 269 ss. .
52
CAPITOLO II
LA DELEGA DELLE OPERAZIONI DI VENDITA DEGLI IMMOBILI EX ART. 591 BIS. C.P.C.
ALLA LUCE DELLE RIFORME DEL BIENNIO 2005 - 2006.
§. 1. Le innovazioni apportate alla delega delle operazioni di vendita sul piano
“soggettivo” ed “oggettivo” dalle leggi di riforma del processo civile approvate sul finire
della XIV legislatura: a) la L. 14 maggio 2005, n. 80; b) la L. 28 dicembre 2005, n. 263; c)
la L. 23 febbraio 2006, n. 51; e d) la L. 24 febbraio 2006, n. 52.
§. 1.1. L’ambito “soggettivo” della delega: le categorie dei professionisti delegabili dal
giudice dell’esecuzione, gli elenchi da cui è possibile sceglierli, le loro responsabilità e i
profili di legittimità costituzionale.
§. 1.1.1. I notai.
§. 1.1.2. I commercialisti e gli esperti contabili: la disciplina processuale di riferimento e
i problemi di diritto intertemporale.
§. 1.1.3. Gli avvocati. Le peculiarità di tale nuova categoria di professionisti delegabili e
relative criticità.
§. 1.1.3.1. (Segue): L’esclusione dalla cerchia dei professionisti delegabili di particolari
categorie di avvocati.
§. 1.2. L’elenco previsto dall’art. 179 ter. disp. att. c.p.c., e gli elenchi di cui all’art. 591
bis., 1 ° co., c.p.c. .
§. 1.2.1. (Segue): La formazione dell’elenco.
§. 1.2.2. (Segue): L’aggiornamento dell’elenco e la cancellazione da esso.
§. 1.3. L’ambito “oggettivo” della delega: analisi della prima parte del 1 ° co. dell’art.
591 bis. c.p.c. .
§. 1.3.1. La delega: oggetto ed estensione.
53
§. 1.3.2. I poteri di controllo e di direzione del giudice dell’esecuzione in riferimento alla
delega rilasciata al professionista.
§. 1.3.3. I poteri del professionista delegato.
§. 1.3.4. I restanti poteri del giudice dell’esecuzione.
§. 2. Il <<programma della vendita>>: analisi della seconda parte del 1 ° co. dell’art. 591
bis. c.p.c. .
§. 2.1. Il termine finale di svolgimento delle operazioni di vendita.
§. 2.2. I luoghi di pubblicazione dell’avviso di vendita.
§. 2.2.1. (Segue): Il luogo di presentazione delle offerte.
§. 2.3. Le altre direttive contenute nel <<programma di vendita>>.
§. 3. Le singole attribuzioni del professionista delegato: analisi del 2 ° co. dell’art. 591
bis. c.p.c. .
§. 3.1. La determinazione del valore dell’immobile pignorato (art. 591 bis., 2 ° co., n. 1)
c.p.c.).
§. 3.2. La redazione dell’avviso di vendita (art. 591 bis., 2 ° co., n. 2) c.p.c.).
§. 3.2.1. (Segue): la pubblicità e la comunicazione dell’avviso di vendita.
§. 3.3. Le ulteriori attribuzioni del professionista delegato previste dai punti nn. 3) – 4) –
5) - 6) – 7) e 8) del 2 ° co. dell’art. 591 bis. c.p.c. .
§. 3.3.1 (Segue): Gli esperimenti di vendita (senza e con incanto) e la mancata
comparizione delle parti: il comportamento del professionista delegato.
§. 3.4. La fissazione dell’ulteriore incanto ai sensi del punto n. 9), 2 ° co., dell’art. 591
bis. c.p.c. .
54
§. 3.5. L’assunzione dei debiti da parte dell’aggiudicatario o dell’assegnatarioex art. 508
c.p.c. ed il ruolo del professionista delegato alla luce del punto n. 10), 2 ° co., dell’art.
591 bis. c.p.c. .
§. 3.6. Gli adempimenti a carico del professionista delegato nel periodo successivo
all’emissione del decreto di trasferimento ai sensi del punto n. 11), 2 ° co., art. 591 bis.
c.p.c. .
§. 3.6.1. (Segue): la cancellazione delle forme di pubblicità pregiudizievoli .
§. 3.7. Delega e progetto di distribuzione del ricavato ai sensi del punto n. 12), 2 ° co.,
dell’art. 591 bis. c.p.c. .
§. 3.8. La restituzione delle cauzioni e di altre somme versate dagli offerenti non
risultati aggiudicatari ai sensi del punto n. 13), 2 ° co., art. 591 bis. c.p.c.: premessa.
§. 3.8.1. (Segue): i poteri del professionista delegato di ordinare la restituzione delle
cauzioni nella misura ridotta dei nove decimi dall’intero ai sensi dell’art. 580 c.p.c. e di
disporre la perdita della cauzione ai sensi dell’art. 584 c.p.c. .
§. 4. Le restanti attività del professionista delegato e del giudice dell’esecuzione
previste dai successivi sette commi dell’art. 591 bis. c.p.c. .
§. 4.1. (Segue): i rapporti tra il professionista delegato e la cancelleria delle esecuzioni
immobiliari.
§. 4.2. (Segue): il verbale delle operazioni di vendita.
§. 4.3. (Segue): fascicolo e sottofascicolo. In particolare: la custodia e la loro
organizzazione interna.
§. 4.3.1. (Segue): Il decreto di trasferimento e il certificato di destinazione urbanistica.
§. 5. I rapporti tra il (solo) notaio delegato ex art. 591 bis. c.p.c. e il coadiutore.
§. 6. La custodia dell’immobile pignorato e la delega ex art. 591 bis. c.p.c. .
55
§. 7. Le spese della vendita forzata immobiliare delegata ed il compenso del
professionista delegato.
§. 7.1. (Segue): onere delle spese e liquidazione del compenso nell’ipotesi di estinzione
del processo esecutivo.
§. 7.2. (Segue): i rimedi esperibili avverso il provvedimento di liquidazione del
compenso.
§. 1. Le innovazioni apportate alla delega delle operazioni di vendita sul piano
“soggettivo” ed “oggettivo” dalle leggi di riforma del processo civile approvate sul finire
della XIV legislatura: a) la L. 14 maggio 2005, n. 80; b) la L. 28 dicembre 2005, n. 263; c)
la L. 23 febbraio 2006, n. 51; e d) la L. 24 febbraio 2006, n. 52. Sul finire della XIV
legislatura vennero approvate tutta una serie di provvedimenti normativi che
apportarono
svariate
modifiche
al
processo
civile,
ed
in
particolar
modo
all’espropriazione forzata.
Difatti la L. 14 maggio 2005, n. 80, la L. 28 dicembre 2005, n. 263 e le Leggi23
febbraio 2006, n. 51 e 24 febbraio 2006 n. 52, nel modificare gran parte del Libro III del
codice di procedura civile, incisero profondamente sull’espropriazione forzata
immobiliare apportandovi le seguenti novità:
a) la vendita senza incanto è divenuta fase preliminare e necessaria,mentre
quella con incanto è divenuta una fase facoltativa e secondaria84;
b) la figura del custode è stata istituzionalizzata al punto tale da divenire il
referente prossimo del potenziale acquirente85;
84
Su cui in dottrina v. ampiamente per tutti G. FINOCCHIARO, La vendita senza incanto diventa
preliminare, in Guida al dir., 2005, n. 22, spec. 54 ss.
56
c) all’ampliamento del contenuto informativo della relazione dell’esperto, al
punto tale da divenire lo strumento privilegiato per la conoscenza delle caratteristiche
dell’immobile pignorato86;
d) infine le modifiche compiute sull’istituto della delega ex art. 591 bis. c.p.c. sia
sul piano oggettivo87che su quello soggettivo88.
Partendo dalla L. n. 80 del 200589, questa ha riformato l’art. 591 bis. c.p.c.
operando in sostanza su di una duplice direzione:
85
Sui rapporti tra attività di custodia dell’immobile pignorato ex art. 559 c.p.c. (anch’esso
ampiamente riformata dalla L. n. 80/2005) con l’attività di espletamento delle operazioni delegate al
professionista ex art. 591 bis. c.p.c. v. infra il §. 6.
86
A cui si rinvia al §. 3.1 dedicato all’analisi dell’attribuzione delegabile al professionista ex art.
591, 2 ° co., n. 1) bis. c.p.c.
87
Difatti la delega è stata estesa anche alle operazioni di vendita senza incanto.
88
Basti pensare alla facoltà di essere rilasciata anche ad avvocati e commercialisti.
89
Sulla L. 14 maggio 2005, n. 80 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 14
marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell’ambito del piano di azione per lo sviluppo economico,
sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica al codice di procedura civile in materia di processo
di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica delle procedure concorsuali” pubblicata in G.U.,
14 maggio 2005, n. 111 in LEX, 2005, nonché sulla L. 28 dicembre 2005, n. 263 nota come “Legge Caruso”
che ha apportato interventi correttivi alla L. n. 80 cit., sulla L. 23 febbraio 2006 n. 51 (quale conversione in
legge del D.L. 30 dicembre 2005 n. 273) che ha riguardato il regime transitorio delle L. n. 80 e 263 del 2005,
mentre sulla L. 24 febbraio 2006 n. 52 nota come “Legge Kessler” che nonostante la rubrica “Riforma delle
esecuzioni mobiliari” ha modificato anche l’espropriazione immobiliare (pur se non nella delega ex art. 591
bis. c.p.c.) e altri aspetti del libro III c.p.c. come ad esempio il regime impugnatorio delle sentenze rese sulle
opposizioni esecutive, successivamente ripristinato con la L. n. 69/2009 nella sua fisionomia originaria, vi è
una letteratura giuridica “vastissima”. Pertanto senza alcuna pretesa di esaustività, si rinvia a
V. AMENDOLAGINE, Considerazioni a margine delle principali modifiche introdotte in materia di esecuzione
forzata, in www.judicium.it, 2006; G. ARIETA – F. DE SANTIS., La delega al professionista delle operazioni di
vendita, in Trattato di diritto processuale civile diretto da L.
L’esecuzione forzata, Padova, 2007, 1212 ss.;
MONTESANO – G. ARIETA, Vol. III – Tomo II:
C. ASPRELLA, Sub. Artt. 591 bis. – ter. c.p.c., in Codice di
57
procedura civile. Commento alla riforma del processo civile 2005 – 2006, a cura di N. PICARDI, Milano, 2006,
III ed., 134 ss.; E.
ASTUNI, La delega al professionista delle operazioni di vendita, in AA.VV., Il nuovo rito
civile. Vol. III: le esecuzioni civili a cura di P. G. DEMARCHI, Milano, 2006, 485 ss.; ID., in AA.VV., Le nuove
modifiche al processo esecutivo di cui alla L. n. 263/2005, in Studi e materiali a cura del Consiglio Nazionale
del Notariato, Suppl. al fasc. n. 1/2006: La riforma del processo esecutivo. Milano, 2006, 100 ss.;
F.
AULETTA, I processi di espropriazione forzata in corso e la nuova disciplina per la competitività, in
www.judicium.it, 2006;
G. BALENA, in Istituzioni di diritto processuale civile. III:L’esecuzione forzata, Bari,
2010, 232 ss.; R. BARONE, in AA.VV., Le modifiche al processo esecutivo di cui alla l. n. 80 del 2005: note a
prima lettura, cit., 46 ss.; G. BARRASSO, La delega delle operazioni di vendita, in AA.VV., Il nuovo processo
civile dopo le riforme del 2005 e del 2006, a cura di
G. GRASSELLI, Milano, 2006, 197 ss.; A. BATTISTUZZI,
Delega delle operazioni di vendita e ricorso al giudice dell’esecuzione, in P. LEANZA –
A. BATTISTUZZI, Il
nuovo processo civile. Commento alla riforma di cui alle leggi 14 maggio 2005, n. 80; 23 dicembre 2005, n.
263; 24 febbraio 2006, n. 52, 28 febbraio 2006 n. 54, Torino, 2006, spec. 184 – 185;
M. BERNARDI, La
delega al professionista delle operazioni di vendita immobiliare, in www.ilcaso.it del 6 marzo 2006;
L. BOCCA, La delega delle operazioni di vendita in sede di espropriazione forzata immobiliare. Brevi
considerazioni a margine delle modifiche introdotte dalle leggi 80/2005 e 263/2005, in Notarilia, 2009, n. 2,
22 ss.;
M. BOVE, Delega delle operazioni di vendita, in G. BALENA – M. BOVE, Le riforme più recenti del
processo civile, Bari, 2006, 233 ss.; E. BRUSCHETTA, La riforma del processo civile. Prima lettura sistematica
a tutte le novità introdotte dalla riforma, Milano, 2005, 172 ss.; F. CABRINI, Sub. Artt. 591 bis. – ter. c.p.c., in
AA.VV., Commentario breve al codice di procedura civile, a cura di F. CARPI – M. TARUFFO, Padova, 2006,
V ed., 1590 ss.; G. CAMPESE, L’espropriazione forzata immobiliare dopo la l. 14 maggio 2005, n. 80, Milano,
2005, 537 ss.; A. A. CARRABBA, Profili regolamentari ed operativi nelle procedure espropriative immobiliari,
in Le Corti pugliesi, 2006, n. 1, 281 ss.;
P. CASTORO, Sub. Artt. 591 bis. – ter. c.p.c., in Il processo di
esecuzione nel suo aspetto pratico, Milano, 2006, X ed., 674 ss.; S. CHIARLONI, voce Esecuzione forzata in
generale, in
AA.VV., Il Diritto – Enciclopedia giuridica del Sole 24 Ore, a cura di S. PATTI, vol. X, Milano,
2007, 397 ss., spec. 406; F. CORDOPATRI, Le nuove norme sull’esecuzione forzata, in Riv. dir. proc., 2005,
751 ss., spec. 775, nonché ibidem in AA.VV., Le nuove norme processuali e fallimentari. Commento al d.l. 14
marzo 2005, n. 35 e della legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80, a cura di C. PUNZI – E. F.
RICCI,
Padova, 2005, 75 ss.; ID., La tutela del debitore nei processi esecutivi, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2008, 1239
ss., spec. 1255 – 1256, nonché in
AA.VV., Studi in onore di Vittorio Colesanti, Napoli, 2009, 429 ss.; V.
CORSARO, La delega delle operazioni di vendita, in Le esecuzioni forzate nel nuovo codice di procedura
58
civile, Milano, 2006, 361 ss.;
G. COSTANTINO, Processo esecutivo, in G. BALENA – G. COSTANTINO, La
riforma (della riforma) del processo civile. Note a prima lettura sulla l. 28 dicembre 2005 n. 263, in Foro it.,
2005, V, 67 - 68; M. DE CRISTOFARO, Il nuovo processo civile competitivo secondo la l. n. 80 del 2005, in Riv.
trim. dir. e proc. civ., 2006, n. 1, 171 ss.; V. DE GIOIA – D. LAURO, Il processo di esecuzione, Forlì, 2006, 641
ss.; F.
DE STEFANO, Gli effetti della vendita forzata dopo la riforma del processo esecutivo, in Riv. es. forz.,
2007, 657 ss.; ID., Le principali innovazioni legislative della riforma delle esecuzioni immobiliari ed il
confronto con le prassi esistenti, Salerno, 1 luglio 2005, in www.giustiziacampania.it, e Potenza, 10
novembre 2005, in www.csm.it;
F. DE SANTIS, La riforma del processo esecutivo - I professionisti
dell’esecuzione forzata, in AA.VV., Il processo civile competitivo a cura di A. DIDONE, Torino, 2010, 890 ss.;
L. F. DI NANNI, (Sub. Artt. 591 bis. – ter c.p.c.), in AA.VV., Codice di procedura civile commentato diretto da
C. CONSOLO, Tomo II, Assago, 2010, IV ed., 2382 ss.; A. DONVITO, La delega delle operazioni di vendita, in
Il processo esecutivo immobiliare, Milano, 2007, II ed., 239 ss.; E. FABIANI, La delega delle operazioni di
vendita, in
AA.VV., Le modifiche al codice di procedura civile previste dalla L. n. 80 del 2005, in Foro it.,
2005, V - 7, 89 ss.; ID., Notai delegabili al compimento delle operazioni di vendita all’incanto di cui all’art.
591 bis. c.p.c.: circondario del tribunale e distretti notarili riuniti, in
AA.VV., Espropriazione forzata e
divisione giudiziale. L’esperienza del Notariato nella disciplina previgente al Decreto competitività (D.L. 14
maggio 2005 n.80), in Studi e materiali, in Suppl. fasc. n. 2/2005, a cura del Consiglio Nazionale del
Notariato, cit., 129 ss.; ID., Espropriazione forzata, pubblicità e privacy del debitore, in Riv. es. forz., 2005, n.
2, 233 ss.; ID., La vendita forzata alla luce della riforma di cui alle leggi 80 e 263 del 2005: quesiti e soluzioni
interpretative di cui alla tavola rotonda tenutasi a Roma il 13 marzo 2006, in Notizie del 29 maggio 2006, a
cura del Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito n. 11; ID., La delega delle operazioni di vendita in sede di
espropriazione immobiliare. Novità introdotte dalla riforma del 2005 e ricostruzione sistematica del nuovo
istituto, cit., spec. 13 ss.; S. FAZZARI, in
AA.VV., La riforma del processo esecutivo, in AA.VV., Studi e
materiali a cura del Consiglio nazionale del Notariato, Milano, 2006, 157 ss.; R. FONTANA, La riforma del
processo esecutivo immobiliare punta a ridurre i tempi delle procedure, in Guida Normativa, 2006, n. 12, 49
ss.; ID., in ID. –
F. VIGORITO, Le procedure esecutive dopo la riforma: la vendita immobiliare.
L’amministrazione giudiziale – La delega ai professionisti –La distribuzione (artt. 567 – 598 c.p.c.), in Itinerari
del processo civile. Guide coordinate da F. LAZZARO, Milano, 2007, 415 ss., spec. 420; R. FRANCAVIGLIA, La
tutela del credito in sede esecutiva, Torino, 2009, 128 ss.; E. FULCHERIS, “ Mea culpa ” – La delega per le
vendite giudiziarie, in Il Notaro, 2010, 21 – 22; E.
GASBARRINI – M. MARINO, in AA.VV., Lemodifiche al
processo esecutivo di cui alla l. n. 80 del 2005: note a prima lettura, in Studi e materiali a cura del Consiglio
Nazionale del Notariato, Suppl. al fasc. n. 1/2006: La riforma del processo esecutivo, Milano, 2006, 35 ss.;
59
ID. – ID., in AA.VV., Le nuove modifiche al processo esecutivo di cui alla L. n. 263 del 2005, op. ult. cit., 136
ss.;
A. GHEDINI - N. MAZZAGARDI, La delega delle operazioni di vendita, in Il custode e il delegato alla
vendita nella nuova esecuzione immobiliare, cit., 105 ss.; ID. – C. MIELE, Le nuove esecuzioni immobiliari: la
riforma del processo esecutivo immobiliare ad opera della l. n. 80/2005 e l. n. 52/2006, Padova, 2006; S.
GUGLIETTI, Nuovo processo esecutivo immobiliare. Delega al professionista, Roma, 2007; G. L. INNOCENTI,
La delega delle operazioni di vendita, in AA.VV., La nuova esecuzione forzata. Dopo la legge 18 giugno 2009
n. 69, a cura di
P. G. DEMARCHI, Bologna, 2009, 929 ss.; L. IOGHA’, Sub. Artt. 591 bis. – ter. c.p.c., in
AA.VV., Codice di procedura civile annotato con la giurisprudenza, a cura di R. VACCARELLA – M. C.
GIORGETTI, Torino, 2008, 2421 ss.; F. LANDOLFI, Il custode giudiziario e il delegato alla vendita, Rimini,
2008, spec. 167 ss.;
P. LICCARDO, I modelli decisionali della vendita coattiva dalla l. nn. 80/2005 e
263/2005 alla l. n. 52/2006 ovvero dalla qualità delle leggi alle leggi senza qualità, in Riv. es. forz., 2006, n.
1, 99 ss.;
G. LIGUORI, Riforme parziali del processo esecutivo immobiliare e delega delle operazioni di
vendita, in Vita not., 2005, 739 ss.; ID., Profili della nuova disciplina della vendita forzata immobiliare e della
vendita fallimentare, in AA.VV., Studi in onore di Carmine Punzi, Tomo III, Torino, 2008, 577 ss.; F. P. LUISO,
Appunti sulla riforma in www.judicium.it; ID., Diritto processuale civile. III: Il processo esecutivo, Milano,
2009, V ed., 153 ss.; ID. -
B. SASSANI, La riforma del processo civile. Commentario breve al codice di
procedura civile, Milano, 2006, 181 ss.; C.
MANDRIOLI, Diritto processuale civile. IV: L’esecuzione forzata.
Torino, 2010, Editio Maior, XXI ed. Aggiornata da
A. CARRATTA, 156 ss.; A. MENGALI – F. VALERINI, La
nuova delega nella vendita forzata. Commento alle novità riguardanti le operazioni di vendita
nell’espropriazione forzata alla luce della riforma del processo civile,coordinato da C. CECCHELLA, cit.; E.
MERLIN, La delega ai professionisti delle operazioni di vendita e distribuzione del ricavato, in AA.VV., Il
processo civile di riforma in riforma, Tomo II, Milano, 2006, 105 ss.; G. MICCOLIS, (Sub. Artt. 591 bis. e ter. –
596 – 598 - c.p.c. e 169 bis. - ter. – 179 bis. – ter disp. att. c.p.c.), in AA.VV., La riforma del processo civile a
cura di F. CIPRIANI – G. MONTELEONE, Padova, 2007, 396 ss.; C.
MIELE, La prassi del Tribunale di Monza
in materia di espropriazione forzata immobiliare e la legge n. 302 del 1998, in Foro it., 2005, V, 145 ss.;
A. MIOZZO, (Sub. Artt. 591 bis. - ter. c.p.c), in AA.VV., Codice dell’esecuzione forzata commentato con la
dottrina e la giurisprudenza a cura di E.
VULLO, cit., 487 ss.; M. MONTANARO, (sub. Artt. 591 bis. – ter.
c.p.c. e 173 quater. – 179 bis. – ter. disp. att. c.p.c.), in
procedura civile, a cura di
AA.VV., Commentario alle riforme del codice di
A. BRIGUGLIO – B. CAPPONI, Vol. II: Processo di esecuzione, Padova, 2007, 452
ss.; L. POMPONIO, Esecuzione forzata e processo esecutivo, Collana coordinata da
A. CRIVELLI, Tomo II,
60
Torino, 2006, 1003 ss.; A. PROTO PISANI, Premessa alle modifiche al codice di procedura civile previste dalla
l. n. 80 del 2005, in AA.VV., Le modifiche al codice di procedura civile previste dalla l. n. 80 del 2005, in Foro
it., 2005, V - 1, 93 ss.; C. PUNZI, Il processo civile. Sistemi e problematiche, Torino, 2010, II ed., 271 ss.; A.
RENZI, La delega nelle operazioni di vendita, in D. AMADEI – E. BERNINI – M. CATTANI – E. OCCHIPINTI
– R. NAPOLEONI – A. RENZI, Il nuovo processo di esecuzione coordinato da C. CECCHELLA, Milano, 2006,
n. 3, 149 ss.;
G. F. RICCI, Diritto processuale civile. III: Il processo di esecuzione, Torino, 2009, 123 ss.; E.
SACCHETTINI, Le istruzioni operative. Viaggio illustrato nella riforma, in Guida al dir., 2005, inserto di Guida
rapida al nuovo processo civile/6 - La vendita forzata immobiliare, 58 ss.; A. SALETTI, Le (ultime?) novità in
tema di esecuzione forzata, in Riv. dir. proc., 2006, n. 1, 193 ss.;
immobiliare, cit., spec. 78 ss.;
G. SENSALE, Profili dell’espropriazione
A. M. SOLDI, Manuale dell’esecuzione forzata. Aggiornato alla l. 18 giugno
2009, n. 69, Padova, 2009, II ed., 787 ss.; ID., in
A. BUCCI – A.M. SOLDI, Le nuove riforme del processo
civile. Commento alle Leggi 14 maggio 2005 n. 80; 28 dicembre 2005, n. 263; 24 febbraio 2006, n. 52 e 8
febbraio 2006, n. 54, Padova, 2006, spec. 298 ss.; ID., in
A. BUCCI – A.M. SOLDI, La riforma del
processocivile. Commento alla l. 14 maggio 2005, n. 80, cit., 188 ss.;
M. L. SPADA, La delega ai
professionisti delle operazioni di vendita di immobili, in AA.VV., L’esecuzione forzata riformata a cura di G.
MICCOLIS. – C. PERAGO, Torino, 2009, 338 ss.; F. TOMMASEO, Le vendite immobiliari delegate, in
L’esecuzione forzata, Padova, 2009, 205 ss.; S. TONDO, Legge 3 agosto 1998, n. 302: norme in tema di
espropriazione forzata e di atti affidabili ai notai, in
AA.VV., Espropriazione forzata e divisione giudiziale.
L’esperienza del notariato nella disciplina previgente al decreto competitività (D.L. 14 marzo 2005, n. 35), in
Studi e materiali, in Suppl. fasc. n. 2/2005, a cura del Consiglio Nazionale del Notariato, cit., 45 ss.;
L.
TRAMONTANO, Il processo di esecuzione civile dopo la riforma del 2005. Primo commento organico,
Matelica (Mc), 2005, spec. 147; D. TURRONI, (Sub. Artt. 591 bis. – ter. c.p.c. e 173 quater. – quinques. – 179
bis. – ter. disp. att. c.p.c.), in
AA.VV., Le recenti riforme del processo civile. Commentario diretto da S.
CHIARLONI, Tomo II, Bologna, 2007, spec. 986 ss., e Tomo II, 1994 ss.; R. VACCARELLA, La vendita forzata
immobiliare, cit., 289 ss.; ID., Esecuzione forzata, in Riv. es. forz., 2007, n. 1, 1 ss., spec. 17;
Diritto processuale civile. III: Processo di esecuzione, Bologna, 2010, 94 ss.; ID. –
G. VERDE,
B. CAPPONI, Profili del
processo civile. Appendice di aggiornamento, Napoli, 2006, 73 ss.; F. VIGORITO, Nodi critici e prospettive del
processo esecutivo a tre anni dalla riforma. Un confronto su interpretazioni e prassi dei giudici
dell’esecuzione, in Riv. es. forz., 2008, 627 ss. .
61
a) da una parte, ha consentito l’accesso della delegain esame a nuove categorie
di professionisti che affiancheranno i notai, ed all’interno delle quali si annoverano gli
avvocati e i commercialisti;
b) dall’altra parte, invece, ha ampliato il catalogo delle attività delegabili al
professionista, includendovi non solo l’intero subprocedimento della vendita90 – il quale
richiamato espressamente dall’art. 591 bis., 1 ° co. parte prima, c.p.c.91, trae origine
dall’ordinanza con la quale il GE dispone la vendita a norma dell’art. 569, 3 ° co., c.p.c. e si
conclude con la pronuncia del decreto di trasferimento ex art. 586 c.p.c.92-; ma anche il
successivo subprocedimento di distribuzione del ricavato della vendita93.
Pertanto il potenziamento, sul piano soggettivo e oggettivo, dello strumento
della delega ex art. 591 bis. c.p.c., compiuto, come abbiamo appena visto, attraverso
l’ampliamento della platea dei professionisti delegabili, e l’incremento delle attività
suscettibili di essere affidate al delegato, (le quali, nella più lata tra le molteplici
90
L’art. 591 bis., 1 ° co., c.p.c., individua espressamente l’oggetto delladelega nel <<compimento
delle operazioni di vendita>>,formula utilizzata nella rubrica dell’articolo, da cui è stato espunto il
riferimento all’incanto.Tale eliminazione, è conforme con la modifica del 3 ° co. dell’art. 569 c.p.c. anch’esso
ritoccato dalla L. n. 80 del 2005.
91
<<Il giudice dell’esecuzione con l’ordinanza con la quale provvede sull’istanza di vendita ai sensi
dell’art. 569, 3 ° co., c.p.c. può delegare (…) il compimento delle operazioni di vendita>>.
92
Pronuncia che “correttamente“ è rimasta riservata al giudice dell’esecuzione potendo il
professionista delegato occuparsi solo della predisposizione della sua bozza v. art. 591 bis., 7 ° co., c.p.c. .
Per maggiori approfondimenti circa il dibattito dottrinale e ai vari d.d.l. presentati nel periodo
successivo alla L. n. 302/1998 e prima delle L. nn. 80 e 263 del 2005 volti a consentire al delega al
professionista esterno anche dell’emissione del decreto ex art. 586 c.p.c. si rinvia sin da subito al § 4.3.1. .
93
Ampliamento quest’ultimo, che si fonda sulla possibilità per il giudice dell’esecuzione di
delegare al professionista anche la formazione del progetto di distribuzione (art. 591 bis., 2 ° co., n. 12),
c.p.c.) e financo la sua approvazione (artt. 596 – 598 c.p.c.), che fanno entrambi riferimento al
professionista delegato a norma dell’art. 591 bis. c.p.c. . Sul contrasto fra la previsione dell’art. 591 bis.,
2 ° co., n. 12), c.p.c. e quella degli artt. 596 – 598 c.p.c. v. infra §. 3.7. .
62
configurazioni che il contenuto della delega può oggi assumere, spaziano dalla
predisposizione
dell’avviso
di
vendita
fino
alla
definizione
dell’intera
procedura)94,costituisce indubbiamente un vantaggio per il settore delle procedure
esecutive immobiliari, in quanto esso si traduce non solo in una notevole, e facilmente
intuibile, contrazione dei tempi complessivi di esaurimento delle singole operazioni delle
procedure esecutive, ma anche nella liberazione di nuove energie processuali, suscettibili
di essere più proficuamente destinate al compimento di quelle attività, che non
ammettono la fungibilità dell’intervento del giudice95.
Il pregio del nuovo modello di espropriazione forzata, di cui l’istituto della delega
rappresenta senza dubbio uno dei tratti qualificanti, non si riduce, peraltro, a quello della
maggior velocità di smaltimento degli arretrati e di riduzione dei tempi medi di durata
delle procedure esecutive. Oltre, ad esso, che pure rappresentava l’obiettivo più
ambizioso delle riforme del biennio 2005 - 2006 e di certo la necessità avvertita come più
impellente dagli operatori del settore e dai possibili <<utenti>>, se ne deve aggiungere un
altro,non meno decisivo al fine di elevare la qualità generale del servizio offerto dal
sistema delle esecuzioni civili, e cioè quello di aver contribuito ad <<accorciare la
distanza>>96 tra la vendita coattiva e quella non coattiva, eliminando o comunque
riducendo gli svantaggi che la prima presenta rispetto alla seconda97.
94
Ciò che si verifica nell’ipotesi di approvazione davanti al delegato del progetto di riparto e di
mancanza di contestazioni nei confronti di quest’ultimo che richiedono l’intervento del giudice a norma
dell’art. 512 c.p.c. .
95
Così
G. L. INNOCENTI, La delega delle operazioni di vendita, in AA.VV., La nuova esecuzione
forzata diretta da P. G. DEMARCHI, cit., 935.
96
Così G. L. INNOCENTI, op. ult. cit., 936.
97
V. in proposito
F. DE SANTIS, Il programma della vendita forzata immobiliare dopo le riforme:
dalla frammentazione delle fasi alla unitarietà della procedura liquidativa, in Riv. es. forz., 2006, n. 2, 453
ss., spec. 457, il quale rileva che <<il compito del legislatore del processo esecutivo non è quello di
“indirizzare” (o più ancora di “conformare”) il libero mercato delle vendite, bensì di osservarne l’andamento
e di offrire agli operatori norme che – incidendo “virtuosamente” sui tempi e sulle modalità delle procedure
63
Se è indubbio che al processo di graduale assimilazione tra i due momenti della
vendita concorrono in modo rilevante soprattutto altre innovazioni introdotte dalle
riforme del 2005, si pensi per citarne una: alla possibilità per l’offerente di visionare
l’immobile prima dell’acquisto e di ottenere l’erogazione di un mutuo per il versamento
del prezzo garantito da ipoteca di primo grado sul medesimo immobile oggetto di vendita
(art. 583, 3 ° co., c.p.c.); non può disconoscersi che anche l’opzione di affidarela gestione
delle operazioni di vendita coattiva ad un professionista contribuisce ad avvicinare il
cittadino al mondo delle aste giudiziarie, riducendo così quella distanza che intercorre tra
le modalità operative dell’esecuzione forzata ed il concorrente modello di vendita
volontaria, cui veniva tradizionalmente associata l’idea di scarsa trasparenza ed
affidabilità degli incanti.
Da un lato, il numero sempre crescente di <<uffici delegati>> alla vendita,
costituiti dallo studio privato del professionista delegato e dall’organizzazione interna del
suo personale, garantisce una presenza capillare sul territorio di numerosi <<sportelli di
dialogo>> con il pubblico, cui il cittadino interessato potrà rivolgersi per acquisire notizie
sull’immobile in vendita senza necessità di transitare per quei canali di informazione,
imprescindibilmente più limitati e meno agevolmente fruibili, rappresentati dalla
cancelleria della sezione esecuzioni immobiliari e dalla persona fisica del giudice
dell’esecuzione.
Dall’altro lato,la circostanza che le attività di vendita si svolgano innanzi ad un
professionista, all’interno del suo studio secondo moduli operativi che ricalcano quelli
tipici delle vendite volontarie,suggerisce, anche solo a livello di percezione esterna, l’idea
di <<un formalismo più familiare al cittadino>>,e, per questo,a lui più comprensibile delle
procedure esecutive, avvertite spesso come lontane e oscure, attraverso cui opera il
tribunale98.
giudiziarie – siano tali da “assecondare” quel mercato, cioè da far sì che il prezzo di liquidazione del bene
staggito sia tendenzialmente il medesimo che si ricaverebbe a seguito di una libera contrattazione di
mercato>>.
98
Così sempre G. L. INNOCENTI, op. ult. cit., 936
64
A trarre beneficio dalla maggior trasparenza ed accessibilità delle aste
giudiziarie,è, in primo luogo, il privato cittadino. Difatti,se consideriamo oramai
oltrepassati i tempi in cui gli incanti rappresentavano un terreno di caccia appetibile
principalmente per quegli investitori professionali e speculatori senza scrupoli, la
partecipazione all’asta, depurata dalle <<opacità informative>>99 eliberata dal peso di
obsoleti e farraginosi meccanismi procedurali – che ne decretano l’insuccesso agli occhi
dell’opinione pubblica100 – permette, ai tempi d’oggi, sia di accostarsi all’acquisto di un
immobile in maniera consapevole ed informata101, sia di ottenere a parità di assistenza
(prima della vendita) e di garanzia (dopo la vendita), un ritorno economico (in termini di
risparmio di spesa), superiore rispetto a quello conseguibile in una normale vendita a
trattativa privata.
Inoltre l’accresciuto standard qualitativo delle procedure esecutive immobiliari
giova anche alle parti che sono direttamente coinvolte nelle medesime, siano esse il
debitore o i creditori, e, in una prospettiva di più ampio respiro che astraendosi dal caso
singolo si apra alla considerazione degli interessi generali della collettività, al buon
andamento della giustizia civile. Se, infatti, per il debitore, la pendenza di una procedura
esecutiva a suo carico non deve trasformarsi in una sorta di <<limbo senza fine>>,
vantando egli la legittima aspettativa di rientrare in possesso di quella parte del ricavato
dalla vendita che sia eventualmente sopravanzata dopo l’approvazione del piano di
99
V. in proposito M. ROSATO, L’espropriazione forzata riformata del 2005, in Riv. es. forz., 2007,
n. 2, 304 ss., spec. 308, il quale individua nella cd. <<opacità informativa>>, intesa come carenza o scarsa
accessibilità alle informazioni relative ai beni sottoposti a procedura, <<uno dei punti di maggiore criticità
della fase esecutiva>>.
100
Primo fra tutti quello degli incanti a ripetizione con possibilità di revoca dell’offerta fino
all’ultimo momento.
101
Avendo a disposizione un ampio corredo di notizie sullo stato in cui versa l’immobile, di
agevole reperimento in virtù sia della pubblicazione della relazione dell’esperto anche su siti internet
specializzati sia della presenza di interlocutori competenti e professionali, nelle persone del delegato e del
custode, istituzionalmente preposti a fornire tutte le indicazioni necessarie ai soggetti interessati
all’acquisto.
65
riparto, per i creditori la rapidità di definizione della procedura liquidatoria è un valore di
fondamentale importanza102, visto che più tempo si impiega per la realizzazione coatta di
un credito più quest’ultimo perde di utilità pratica.
Per quanto concerne l’amministrazione della giustizia nel suo complesso, si rileva
come la ritrovata<<competitività>> della disciplina del sistema dell’espropriazione forzata
immobiliare103, affiancata dal meritorio tentativo di colmare la notevole distanza che
intercorre tra l’affermazione del diritto di credito e la sua concreta attuazione, garantisce
anche all’interno delle esecuzioni civili immobiliari l’osservanza di quei due canoni
costituzionali introdotti nel 1999 del cd. “giusto processo” e della sua “ragionevole
durata” ex art. 111, 1 ° e 2 ° co., Cost. it. .
A conclusione di questa premessa si può affermare che l’intensa stagione di
riforme che si è aperta soprattutto sul finire della XIV legislatura e che è culminata con
l’approvazione delle Leggi nn. 80 - 263 del 2005 e nn.51 - 52 del 2006, ha consegnato
nelle mani degli operatori ed utenti dell’esecuzione forzata civile, una procedura
completamente “rinnovata” nell’impostazione di fondo e nelle regole operative, al punto
tale da conferirgli: a) una maggiore duttilità nei contenuti;b) una maggiore agilità nelle
forme, che dipende dal potenziamento dell’operato di professionalità diverse (quali il
delegato, il custode e l’esperto), e che è volto a rispondere alle richieste provenienti dal
mondo economico di avere una tutela sempre più incisiva del credito.
Pertanto nel proseguire con la nostra indagine esamineremo nei paragrafi che
seguono tutte le innovazioni apportate all’art. 591 bis. c.p.c. sia sul piano “soggettivo” che
“oggettivo” alla delega assieme a quei profili che rispetto a come sono stati congegnati
dalla L. n. 302/1998 non sono stati oggetto di modifica dalle riforme del biennio 2005 2006, per concludere poi con l’esame:- del coadiutorato in riferimento al (solo) notaio
102
Definito da
G.L.INNOCENTI, La delega delle operazioni di vendita, in AA.VV., La nuova
esecuzione forzata diretta P. G. DEMARCHI, cit., 937, come “esiziale”.
103
Che costituiva da come già detto in precedenza il <<dichiarato intento>> delle riforme del
2005.
66
delegato ex art. 591 bis. c.p.c. (§. 5);- del rapporto tra l’attività di custodia dell’immobile
pignorato ex art. 559 c.p.c. e la delega ex art. 591 bis. c.p.c. (§. 6); - ed infine del regime
sulle spese del processo esecutivo delegato e delle modalità di liquidazione del compenso
del professionista delegato ex art. 591 bis. c.p.c. (§ 7 – 7.1. – 7.2)104.
104
Recentissimamente nell’ottica della graduale e completa informatizzazione del processo civile
vi è stato un ulteriore ritocco anche nei riguardi del processo esecutivo, ed in particolar modo
dell’espropriazione forzata immobiliare.
Più precisamente l’art. 4 della L. 22 febbraio 2010 n. 24 – quale legge di conversione con
modificazioni del D.L. 29 dicembre 2009 n. 193 - ha <<informatizzato>> anche la vendita forzata
immobiliare delegata con l’inserimento all’interno dell’art. 591 bis. c.p.c. di un’ulteriore periodo, secondo il
quale anche nella vendita forzata immobiliare delegata ad un professionista esterno si applica l’art. 569, 4 °
co., c.p.c. A sua volta quest’ultima disposizione normativa, è stata in via speculare modificata dall’art. 4 L. n.
24 cit., nel senso che <<il giudice dell’esecuzione (rectius: il professionista delegato) possa ordinare che il
versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara fra gli offerenti e
l’eventuale incanto siano compiuti con modalità telematiche>>. L’art. 161 ter. disp. att. c.p.c. rubricato
“Vendite con modalità telematiche” dispone che: <<1. Il Ministro della Giustizia stabilisce con proprio
decreto le regole tecnico – operative per lo svolgimento della vendita dei beni mobili ed immobili mediante
gara telematica nei casi previsti dal codice nel rispetto dei principi di competitività, trasparenza,
semplificazione, efficacia, sicurezza, esattezza e regolarità delle procedure telematiche. 2. Con successivi
decreti le regole tecnico – operative di cui al primo comma sono adeguate all’evoluzione scientifica e
tecnologica>>. Pertanto, in attesa dei decreti ministeriali attuativi, per ora l’informatizzazione della vendita
forzata delegata è ancora al nastro di partenza. Per un primo commento sulle novità previste dall’art. 4
della L. n. 24/2010 in tema di informatizzazione della vendita forzata delegata v. sia
E. CAVUOTO, Le più
recenti riforme del processo civile (leggi 19 giugno 2009, n. 69 e 22 febbraio 2010 n. 24), in Giusto proc. civ.,
2011, n. 2, 569 ss., spec. 579 – 580; e
R. SCUCCIMARRA, La procedura delle aste immobiliari, in Imm. &
Propr., 2011, n. 6, 347 ss., spec. 353 – 354.
67
§. 1.1. L’ambito “soggettivo” della delega: le categorie dei professionisti
delegabili dal giudice dell’esecuzione, gli elenchi da cui è possibile sceglierli e i profili di
legittimità costituzionale. Tra le numerose novità introdotte dalle riforme del 2005,la
prima riguarda la cd. <<estensione soggettiva>> della delega delle operazioni di vendita
forzata immobiliare (già accennata supra al Cap. I. §. 3).
Il primo periodo del 1 ° co. dell’art. 591 bis. c.p.c. recita testualmente così:<<il
giudice dell’esecuzione, con l’ordinanza con la quale provvede sull’istanza di vendita ai
sensi dell’ art. 569, comma terzo, c.p.c., può sentiti gli interessati, delegare ad un notaio
avente preferibilmente sede nel circondario o a un avvocato ovvero a un commercialista,
iscritti nei relativi elenchi di cui all’art. 179 ter. disp. att. c.p.c., il compimento delle
operazioni di vendita secondo le modalità indicate nel terzo comma del predetto art.
569>>.
Se il legislatore del 1998, nell’usare tutta la cautela che si conviene quando per la
prima volta si sperimenta un nuovo percorso, aveva previsto la possibilità di delegare lo
svolgimento delle attività di vendita “esclusivamente” ai “notai”, preferiti indubbiamente
per la loro capacità ed abitudine nel dirimere questioni (anche molto complesse) di diritto
immobiliare, le leggi di riforma del 2005, proseguendo più speditamente nel solco della
“esternalizzazione” della gestione delle operazioni di vendita forzata,hanno incluso
nell’alveo dei soggetti delegabili anche altri due professionisti quali gli avvocati ed i
commercialisti.
La decisione di <<infoltire i ranghi>>, venne accolta, sin da subito, con freddezza
e malcelato fastidio dalla classe notarile, che non esitò sin da subito, ad agitare lo spettro
di un imminente scadimento sul piano <<qualitativo>> del servizio reso alla parte e agli
aggiudicatari105.
105
In particolar modo il riferimento è rivolto ad un saggio dell’attuale Presidente del Consiglio
Nazionale del Notariato G. LAURINI, Luci e ombre della delega ai notai (e agli altri professionisti), in Riv. es.
forz., 2006, n. 1, 56 ss., spec. 58 ss., il quale mosse essenzialmente due critiche alla estensione “soggettiva”
della delega ex art. 591 bis. c.p.c. . Per tale Autore la criticità di tale estensione era rinvenibile: 1) da una
parte, <<nell’ aver consentito la delega anche ai professionisti che non hanno la stessa titolarità istituzionale
68
di una funzione pubblica, per la quale vengono invece formati e selezionati i notai>>; e 2) dall’altra parte,
con particolare riferimento alla categoria degli avvocati, di non aver previsto il divieto di conferire la delega
a chi eserciti la propria attività nel medesimo circondario del tribunale presso il quale è incardinata la
procedura esecutiva, com’è invece previsto per lo svolgimento delle funzioni di giudice onorario aggregato
(GOA) [quasi che la terzietà del soggetto chiamato a svolgere un’attività normalmente rimessa al giudice
non sia requisito necessario anche nel processo esecutivo]. Ma altri dissensi all’allargamento soggettivo
della cerchia dei professionisti delegabili ex art. 591 bis. c.p.c. sono stati espressi da E. FABIANI, La delega
delle operazioni di vendita in
AA.VV., Le modifiche al codice di procedura civile previste dalla l. n. 80 del
2005, cit., spec. 135, per il quale suscita perplessità “l’aver accumunato nell’istituto della delega in sede di
espropriazione forzata figure professionali così diverse fra loro”; e da
G. VERDE, Un legislatore
tecnicamente inaffidabile mette a dura prova l’operatore del diritto, in Guida al dir., 2006, n. 2, 54 ss., spec.
57, il quale in merito alla riconferma della delegabilità ai notai, sembra aver in qualche modo
implicitamente ritirato le critiche che aveva sollevato nei riguardi di quest’ultimi durante il convegno
romano del 1993, in cui si approfondì la proposta di delega ai notai delle operazioni vendita forzata
immobiliare (v. supraal Cap. I §. 1.1. nt. 24 in fine, le critiche di Verde). Difatti all’indomani
dell’approvazione delle L. nn. 80 e 263 del 2005 Verde (op. ult. cit., 57) affermò che la posizione del notaio
<<non pone più problemi essendo il notaio un pubblico ufficiale, espressamente nominato, del resto,
dall’art. 68, 2 ° co., c.p.c., “mentre” i problemi nascono quanto alla posizione di professionisti che di regola
non sono pubblici ufficiali (il riferimento è chiaramente agli avvocati e ai commercialisti)>>. Sempre per
Verde (ivi, 58), non è facile incasellarli in una delle categorie previste dagli articoli 61 e seguenti del c.p.c.,
così che non è chiaro quale sia il loro statuto in tema di doveri e responsabilità (anche penali) che
accompagna la loro attività di delegati per la vendita>>. Inoltre sulle criticità di tale estensione “soggettiva”
della delega ad avvocati e commercialisti v. anche A. PROTO PISANI, Premessa, in AA.VV., Le modifiche al
codice di procedura civile, in Foro it., 2005, V, 93 ss., per il quale l’allargamento ad altri professionisti della
delega presentava <<delle incompatibilità sul piano costituzionale, senza però indicarle>>; e di recente,
sempre Proto Pisani nel lanciare dalle colonne del Foro italiano il suo progetto per un nuovo codice di
procedura civile, ha richiamato (nell’art. 4.147, 1 ° co.) – che è l’alter ego nel progetto di Proto Pisani
dell’art. 591 bis., 1 ° co., del vigente c.p.c., i soli notai, escludendo pertanto gli avvocati ed i commercialisti
dalla categoria dei professionisti a cui il giudice dell’esecuzione può delegare le operazioni di vednita forzata
immobiliare (v. A. PROTO PISANI, Per un nuovo codice di procedura civile, in Foro it., 2009, V, 50 ss., spec.
95); nonché F. CARPI, Alcune osservazioni sulla riforma dell’esecuzione per espropriazione forzata, cit., 223.
Infine, per come riferito da G. SENSALE, La delega al notaio fra dato normativo e realtà concreta, cit., 334,
già prima della riforma del 2005, <<era adusa la prassi delle costituite Associazioni notarili, deputate agli
incanti immobiliari delegati, di servirsi di personale specializzato e soprattutto di avvocati, quasi si trattasse
di una funzione “subappaltata”>>, ma tale subappalto evocato dall’Autore de quo, non voleva affatto
69
Ed invero se si prescinde dai naturali disguidi e dalle ineluttabili lentezze che
accompagnano la fase di rodaggio di qualsiasi innovazione normativa, nel caso di specie
imputabili entrambi alla necessità di dare modo alle future schiere di professionisti di
impratichirsi di un settore di disciplina impervio e da essi tradizionalmente poco
frequentato, l’esperienza successiva ha confermato che gli standard qualitativi, raggiunti
dalle procedure delegate ad avvocati e commercialisti, si attestano su livelli
sostanzialmente equipollenti a quelli fatti registrare dalle deleghe conferite ai notai.
Ma l’omogeneità di tali risultati, più che dipendere dall’appartenenza del singolo
delegato all’una piuttosto che all’altra categoria professionale, appare l’effetto della
combinazione di due fattori, quali: 1) quello della progressiva sedimentazione di una
prassi condivisa, la quale finisce per orientare e conformare l’azione di tutti i delegati da
una medesima sezione; 2) quello dell’adeguatezza dei criteri che presiedono alla scelta
del professionista da delegare, i quali mettono in condizione il giudice dell’esecuzione
sulla scorta delle informazioni desumibili dalle schede allegate agli elenchi trasmessi e
periodicamente aggiornati dal presidente del tribunale (dalle quali devono emergere <<le
specifiche esperienze maturate nello svolgimento di procedure esecutive ordinarie o
concorsuali>>), di selezionare per ciascuna categoria professionale, solo i soggetti ritenuti
maggiormente versati e meritevoli di fiducia.
La scelta compiuta dalla novella del 2005 di dare ingresso ad una più vasta platea
di professionalità, lungi dal rappresentare, come inizialmente paventato, un fattore di
svilimento del ruolo del delegato, si lascia apprezzare sia quale occasione propizia di
arricchimento personale e crescita professionale del delegato sia come mezzo ad un più
versatile e proficuo utilizzo dello strumento della delega 106.
significare che gli avvocati potessero essere delegati al posto dei notai alle operazioni di vendita forzata
immobiliare, visto che nella versione originaria dell’art. 591 bis. c.p.c. tali professionisti non erano affatto
menzionati.
106
Così
forzata diretta
G.L. INNOCENTI, La delega delle operazioni di vendita, in AA.VV., La nuova esecuzione
P. G. DEMARCHI, cit., 939 – 940; A favore dell’allargamento della delega a avvocati e
commercialisti anche A. MENGALI, in ID. - F. VALERINI, op. cit., 20, per il quale <<il dissenso manifestato da
70
Infatti, da una parte, l’assunzione in prima persona da parte del delegato di un
ruolo attivo, e fortemente responsabilizzato, nella gestione di una procedura esecutiva
permette a quest’ultimo di maturare un’ esperienza diretta delle problematiche teoriche
e delle applicazioni pratiche tipiche dell’esecuzione forzata, e crea al contempo le
condizioni per il perfezionamento di nuove competenze, nonché contribuisce all’ulteriore
valorizzazione della sua professionalità. Dall’altra parte, il coinvolgimento nella
<<gestione partecipata>> del processo esecutivo di soggetti portatori di saperi ed
esperienze diverse, offre al giudice dell’esecuzione la possibilità, tramite l’uso accorto
della delega cd. frazionata (che analizzeremo infra al §.3.), di far convivere ed interagire
tra loro più professionalità distinte, in guisa da modellare il contenuto della delega
medesima in base alle esigenze del caso concreto, ripartendo le singole operazioni di
vendita sulla base delle prevalenti attitudini di ciascun delegato, all’evidente scopo di
sfruttare al meglio nell’interesse generale della procedura la professionalità specifica di
ciascuno di essi.
A conclusione di questo passaggio dedicato all’analisi del primo del 1 ° co.
dell’art. 591 bis. c.p.c., esamineremo:a) sia le principali caratteristiche delle tre categorie
di professionisti delegabili (e cioè i riconfermati notai, gli avvocati ed i commercialisti),
avendo già nel capitolo introduttivo trattato della principale questione sorta sul piano
interpretativo dopo l’approvazione della L. n. 302/1998 qual è quella dell’individuazione
della natura giuridica del professionista delegato e del conseguente problema
dell’individuazione delle sue responsabilità;b) sia le peculiarità dell’elencoex art. 179 ter.
disp. att. c.p.c. presso il quale possono essere iscritti al fine di ottenere la delega.
§. 1.1.1. I notai. La L. n. 80 del 2005 nel confermare saggiamente la figura del
notaio quale professionista a cui si possono delegare le operazioni di vendita forzata
immobiliare, ha inciso profondamente sulla versione originaria dell’art. 591 bis. c.p.c. del
alcuni settori della dottrina alla delega anche in favore di avvocati e commercialisti è il frutto di un
equivoco>>, cui addeG. TRISORIO LIUZZI, op. cit., 1485.
71
1998, inserendo una notazione relativa all’ubicazione “spaziale” della sede di questo
delegato.
Ed infatti la formulazione dell’art. 591 bis., 1 ° co., c.p.c. (2005), prevede che il
giudice dell’esecuzione possa delegare <<ad un notaio avente “preferibilmente” sede nel
circondario>>, con ciò mostrando:a) di aver voluto definitivamente abbandonare il
precedente criterio restrittivo, che imponeva, pena la nullità degli atti dallo stesso
compiuti rilevabile con l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., la nomina di un
notaio avente (necessariamente) sede nel circondario107; e b) di aver voluto introdurre, al
suo posto,un parametro, qual è quello della (sola)<<preferenza>>, che rimette alla
discrezionalità del giudice dell’esecuzione di valutare, caso per caso, l’opportunità e la
convenienza di ricorrere alla nomina di un notaio avente sede <<al di fuori>>del
circondario.
L’inserzione dell’avverbio “preferibilmente” ha dato origine a due importanti
questioni interpretative.
La prima concerne le ragioni che sono sottese alla nuova previsione.
L’aggiunta dell’avverbio “preferibilmente” assolve ad una duplice funzione:
a) da una parte, esso segnala l’esigenza che vi sia <<una vicinanza>> tra la sede
del giudice dell’esecuzione e quella del professionista delegato, che trova la sua
giustificazione sia nel controllo che il primo svolge sull’attività svolta dal secondo, sia in
ragione della convenienza delle parti della procedura di una prossimità del luogo di
svolgimento delle operazioni di vendita (che di regola, coincide nella prassi, con lo studio
privato del professionista delegato);
b) dall’altra parte, esso introduce un correttivo al criterio unico ed indefettibile
del circondario, ponendo così il giudice dell’esecuzione nelle condizioni di nominare,
ogniqualvolta ne ravvisi l’opportunità per assicurare la migliore esecuzione delle attività
107
Così
G. L. INNOCENTI, La delega delle operazioni di vendita, in AA.VV., La nuova esecuzione
forzata a cura di P. G. DEMARCHI, cit., 944.
72
delegate, anche un notaio non avente sede nel circondario del tribunale108. Tale ultima
evenienza ricorre soprattutto nell’ipotesi in cui il notaio, pur appartenendo ad un
distretto notarile che comprende in sé il territorio del circondario, abbia sede in una
località posta al di fuori di quest’ultimo109, a tali ipotesi, attualmente di più probabile
verificazione a seguito dello sfasamento venutosi a creare tra territorio del distretto
notarile e territorio del circondario del Tribunale per effetto del dlgs. 3 dicembre 1999, n.
491, provvede ora il nuovo art. 591 bis., 1 ° co., c.p.c., che consente la nomina del notaio
avente sede fuori dal circondario del tribunale di appartenenza del giudice
dell’esecuzione delegante, sempre però a condizione che il notaio delegato appartenga a
sua volta ad un distretto, il cui territorio non si ponga completamente al di fuori di quello
del tribunale adito110. Tale condizione, infatti, è imprescindibile, in quanto l’attività del
notaio delegato incontra un limite spaziale invalicabile rappresentato dal confine del
distretto di sua appartenenza, al di fuori del quale egli non può prestare il proprio
ministero (art. 27, 2 ° co., L. 16 febbraio 1913, n. 89), pena la nullità assoluta dell’atto
compiuto (art. 58, 1 ° co., n. 4) L. cit.)111.
108
V. E.
ASTUNI, La delega al professionista delle operazioni di vendita, in AA.VV., Il nuovo rito
civile, a cura di P. G. DEMARCHI, III, cit., 492.
109
G. L. INNOCENTI, La delega delle operazioni di vendita, in AA.VV., La nuova esecuzione forzata
diretta da P. G. DEMARCHI, cit., 944, riporta l’utile esempio pratico del notaio appartenente al distretto dei
consigli riuniti di Torino e Pinerolo, che abbia sede in Pinerolo e venga delegato dal tribunale di Torino.
110
Si v. in tal senso
D. TURRONI, sub. artt. 591 bis.- ter. c.p.c., in AA.VV., Le recenti riforme del
processo civile. Commentario diretto da S. CHIARLONI, Tomo I, cit., 992.
111
La problematica che origina da una non perfetta sovrapposizione tra territorio del distretto
notarile e territorio del circondario del tribunale venne sin da subito segnalata dai primi commentatori della
riforma del 1998. V. in particolare F. P. LUISO – M. MICCOLI, Espropriazione forzata immobiliare e delega
al notaio, cit., spec. 61, i quali avevano escluso che l’atto eventualmente compiuto dal notaio delegato
avente sede nel distretto ma non nel circondario del tribunale competente, potesse, in mancanza di
un’espressa previsione del legislatore, considerarsi affetto da nullità.
73
Pertanto la possibilità di nominare un notaio avente sede <<al di fuori>> del
circondario del tribunale (ma pur sempre all’interno di quelli che sono i confini territoriali
del distretto di appartenenza del notaio) consente di superare più agevolmente un
problema che la dottrina aveva affrontato, e variamente risolto sotto il vigore della L. n.
302/1998.
In proposito era stata sollevata la questione se il notaio, essendo stato delegato
pur senza essere iscritto nell’elenco previsto dall’art. 179 ter. disp. att. c.p.c., avesse
potuto in mancanza di un giusto motivo di astensione rifiutare l’incarico, e come avrebbe
dovuto comportarsi a sua volta il giudice dell’esecuzione, nel caso in cui nessun notaio del
circondario del tribunale di appartenenza del delegante avesse manifestato la propria
disponibilità a ricevere incarichi di delega attraverso l’iscrizione nell’elenco di cui all’art.
179 ter. disp. att. c.p.c. .
La soluzione del problema, dipende necessariamente da quale tra le diverse
teorie dottrinali inerenti all’individuazione della “natura giuridica” del ruolo del notaio
delegato a norma dell’art. 591 bis. c.p.c. si intende seguire.
Per i sostenitori della teoria che scorgeva il notaio delegato in “un ausiliario del
giudice”, nonché anche per i sostenitori della teoria che qualificava il notaio delegato
come “ausiliario del giudice sui generis”, la scelta compiuta dal giudice dell’esecuzione nei
riguardi di un notaio non iscritto nell’elenco, avrebbe conferito a quest’ultimo la facoltà di
rifiutare l’incarico, anche senza la necessità di addurre, a norma dell’art. 63, 1 ° co., c.p.c.,
un giusto motivo di astensione112. Mentre per coloro che ravvisano nel notaio delegato
“un vero e proprio sostituto del giudice”113, investito di una “funzione latatamente
processuale ma pur sempre attratta nell’alveo di quella notarile” e soggetta pertanto alla
relativa disciplina professionale, il notaio delegato, alla stregua della previsione contenuta
nell’art. 27, 1 ° co., L. 16 febbraio 1913, n. 89, non avrebbe potuto rifiutarsi di prestare il
112
In questo senso si è espresso G. MICCOLIS, La delega ai notai nelle espropriazioni immobiliari,
cit., spec. 335.
113
Alla quale teoria vi aderiamo per tutte le ragioni già esposte supra al Cap. I §. 3.1 .
74
proprio ministero, quand’anche non avesse previamente manifestato la propria
disponibilità all’incarico tramite la richiesta di iscrizione nell’elenco di cui all’art. 179 ter.
disp. att. c.p.c.114 .
Per sfuggire a tale conclusione, venne formulata da una certa dottrina
particolarmente appassionata a questo tema, una via intermedia, rappresentata nella
possibilità da parte del giudice dell’esecuzione, di <<rivolgersi ai notai che avessero
previamente manifestato la propria disponibilità iscrivendosi negli appositi elenchi>>,
prevedendo l’imposizione a tutti i notai appartenenti al circondario del tribunale
dell’obbligo di prestare il proprio ministero solo per l’ipotesi marginale in cui nessun
notaio avente sede nel circondario di quel determinato tribunale fosse risultato iscritto
nell’elenco di cui all’art. 179 ter. disp. att. c.p.c. 115.
Ma non ci si può esimere dal sottolineare, come tale ultima soluzione chiaramente indotta dalla necessità di garantire comunque l’operatività della delega,
anche in carenza di notai iscritti aventi sede nel circondario del tribunale - non risulta più
obbligatoria alla luce del nuovo testo dell’art. 591 bis., 1 ° co., c.p.c., che lascia al giudice
dell’esecuzione un margine ben più ampio nella scelta del notaio, permettendogli – con il
solo ed invalicabile limite del distretto di appartenenza del professionista (notaio) – di
114
Per tale soluzione propendono, F.
P. LUISO – M. MICCOLI, op. ult. cit., 62 – 63, ove la
precisazione per cui <<ove, per converso, si ritenesse che la mancata manifestazione di disponibilità da
parte del notaio o dei notai del distretto potesse rappresentare un limite assoluto per il giudice, si dovrebbe
concluderne che la norma avrebbe introdotto una (ben vero singolare) deroga al principio
dell’obbligatorietà dell’ufficio notarile. Il che palesemente non è, vuoi perché tale deroga comporterebbe
un intollerabile attentato ai principi ordinamentali su cui è basata la funzione notarile, vuoi perché,
soprattutto, si conferirebbe ai notai, sia pure indirettamente, un qualche potere di controllo della maniera
di amministrare la giustizia>>.
115
Così E. FABIANI, Funzione processuale del notaio, cit., spec. 153.
75
attingere a notai, pur sempre iscritti, ma anche se con sede posta al di fuori del
circondario del tribunale cui appartiene il giudice delegante116.
Un’altra questione riguarda invece le ragioni della <<differenziazione>> di
disciplina tra i notai e le altre due categorie di professionisti delegabili ex art. 591 bis.
c.p.c. .
Da come lascia chiaramente trapelare la stessa collocazione sistematica del
nuovo avverbio “preferibilmente”, inserito prima delle disgiuntive introduttive delle altre
due categorie di professionisti delegabili [<<(…) ad un notaio avente preferibilmente sede
nel circondario o a un avvocato ovvero a un commercialista>>], il criterio preferenziale di
ubicazione della sede all’interno del circondario vale solo per il notaio e non anche per
l’avvocato ed il commercialista117.
Come ha osservato una certa dottrina118 il motivo della diversità di trattamento
tra il notaio delegabile da un lato ed l’avvocato e commercialista dall’altro lato, va
ricercato nella circostanza che <<mentre il notaio può legittimamente esercitare le sue
funzioni istituzionali soltanto nel distretto di appartenenza (art. 27, 2 ° co., L. not.),
l’avvocato e il commercialista, ancorché iscritti in un consiglio territoriale del rispettivo
ordine, possono esercitare la professione su tutto il territorio nazionale>>. Da ciò deriva
che, con l’avverbio <<preferibilmente>>, il legislatore avrebbe voluto segnalare al giudice
dell’esecuzione<<l’opportunità di preferire coloro che,avendo sede all’interno del
circondario, offrono migliore garanzia di dedicarsi in maniera effettiva allo svolgimento
delle operazioni delegate>>.
116
Nel criticare la soluzione intermedia propugnata da E. Fabiani, nello stesso senso di cui nel
testo vi è anche
G. L. INNOCENTI, La delega delle operazioni di vendita, in AA.VV., La nuova esecuzione
forzata diretta da P.G. DEMARCHI, cit., 946.
117
118
Così
G. L. INNOCENTI, op. ult. cit., 946.
Il riferimento è ad
E. ASTUNI, La delega al professionista delle operazioni di vendita, in
AA.VV., Il nuovo rito civile, a cura di P. G. DEMARCHI, III, cit., 492.
76
Per cui la circostanza che la legge abbia previsto <<un parametro spaziale di
preferenza>> nella scelta del (solo) notaio e non anche per avvocati e commercialisti119,
non esclude peraltro che analogo rilievo possa trovare fondamento ed applicazione nel
momento della selezione operata dal giudice dell’esecuzione, orientandone la scelta e
facendogli preferire al posto del notaio un avvocato o un commercialista avente sede
all’interno del circondario.
In conclusione, se si accede all’impostazione dottrinale secondo cui <<il limite del
circondario trova la sua ratio nella preoccupazione di non assoggettare le parti e gli
interessati in genere all’esecuzione a disagi maggiori di quelli cui sarebbero sottoposti ove
l’esecuzione si fosse tenuta senza delega>>120, può affermarsi che <<il criterio della
vicinanza della sede del delegato abbia una portata precettiva di carattere più
119
Circostanza che, in relazione agli avvocati, E. FABIANI, La delega delle operazioni di vendita,
cit., 33, ha cercato di spiegare nell’ottica di un recupero di <<quella terzietà altrimenti compromessa, o
quanto meno fortemente minacciata, dall’assenza di una norma che preveda limitazioni territoriali in ordine
all’esercizio della funzione>>. Difatti, non possiamo considerare come una “pura casualità”, la circostanza
che A. Proto Pisani nel suo progetto di riforma del codice di procedura civile (già citato in precedenza alla
nt. 90) non abbia ripreso l’avverbio “preferibilmente” oggetto della presente discussione (v. art. 4.147, 1 °
co., di
A. PROTO PISANI, Per un nuovo codice di procedura civile, cit., spec. 95).
120
V. F. P. LUISO – M. MICCOLI, Espropriazione forzata immobiliare e delega al notaio, cit., spec.
61.
77
generale121tale da poter valere anche per avvocati e commercialisti e da influenzare
l’esito della selezione anche di questa categoria di professionisti>>122.
§. 1.1.2. I commercialisti e gli esperti contabili: la disciplina processuale di
riferimento e i problemi di diritto intertemporale. Passando ora ai commercialisti123,
121
Come sembra desumersi secondo
G. L. INNOCENTI, La delega delle operazioni di vendita, in
AA.VV., La nuova esecuzione forzata diretta da P. G. DEMARCHI, cit., 947, anche dal fatto che il luogo
<<di presentazione delle offerte, ove si procede all’esame delle offerte, alla gara tra gli offerenti e alle
operazioni dell’eventuale incanto>> integra <<uno degli elementi essenziali del programma della vendita e
del contenuto direttivo della delega, la cui determinazione viene espressamente rimessa al giudice
dell’esecuzione>>.
122
V., in tal senso, anche E.
ASTUNI, La delega al professionista delle operazioni di vendita, in
AA.VV., Il nuovo rito civile, a cura di P. G. DEMARCHI, III, cit., 493, il quale con un gran senso di realismo
riconosce come <<un avvocato o un commercialista, esercente extra districtum, privo di uno studio o di un
altro recapito all’interno del circondario del tribunale, difficilmente può aspirare ad essere delegato>>; e
F. DE STEFANO, La delega delle operazioni di vendita, in Il nuovo processo di esecuzione. Le novità della
riforma, Milano, 2006, II ed., 225 ss.; nonché sempre ID., La delega delle operazioni di vendita, in AA.VV.,
Il processo esecutivo: analisi sistematica delle singole fasi e strategie processuali, a cura di R. FONTANA – S.
ROMEO, Padova, 2011, 903 ss. .
123
Sulle peculiarità della delegabilità ex art. 591 bis. c.p.c. anche nei riguardi dei “commercialisti”
v. per tutti la M. G. BRUZZONE, Delega delle vendite giudiziarie anche ad avvocati e commercialisti, in Corr.
trib., 2005, n. 26, 2041 ss.;
M. MASSENZ, La delega al professionista delle operazioni relative alla vendita
forzata degli immobili, quale testo della relazione del convegno tenutosi a Milano il 30 maggio 2006
intitolato <<Le esecuzioni immobiliari: il ruolo del dottore commercialista>> leggibile in www.odc.mi.it,
2006;
M. MEOLI, Esecuzioni immobiliari e mobiliari: nuove competenze per commercialisti ed avvocati, in
www.odctorino.it, 2009; L. CAVESTRI, I contabili esultano per i nuovi incarichi, in Il Sole 24 Ore del 5 maggio
2005, 23 ss.; L. DE ANGELIS, Funzioni pubbliche ai commercialisti, in Italia Oggi del 31 maggio 2005, 35 ss.;
ID., Doppio cammino formativo per i futuri esperti contabili, in ivi, 6 giugno 2005, 14 ss.; M. SARACENO, Il
ruolo del professionista delegato dalla gara al decreto di trasferimento, in Guida Normativa, 2006, n. 12, 62
ss. .
78
l’attuale formulazione in parte qua dell’art. 591 bis., 1 ° co., c.p.c., deriva da una
correzione apportata dalla L. n. 263 del 2005 al testo introdotto dalla L. n. 80 del 2005, la
quale ab origine aveva previsto la possibilità da parte del giudice dell’esecuzione di
delegare oltre che ad un notaio (avente preferibilmente sede nel circondario), <<ad un
avvocato ovvero a un dottore commercialista o a un esperto contabile>>.
La L. n. 263 del 2005 nel correggere le novità apportate dalla L. n. 80 del 2005
all’espropriazione forzata immobiliare, ha espunto il riferimento <<all’esperto contabile>>
depennando, al contempo, anche il titolo di <<dottore>> e mantenendo la sola dizione di
<<commercialista>>124. Gli interventi compiuti dalla L. n. 263 del 2005 sono stati imposti
dalla necessità di adeguare il testo dell’art. 591 bis., 1 ° co., c.p.c., alla nuova formulazione
della legge professionale contenuta all’interno del dlgs. 28 giugno 2005, n. 139
(Costituzione dell’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili a norma
dell’art. 2 della L. 24 febbraio 2005, n. 34).
Ai soli fini che interessano questa indagine, si ricorda che il dlgs. n. 139 del 2005
ha previsto: a) il riconoscimento, per i soli iscritti nella Sezione A – Commercialisti
dell’albo, della competenza tecnica per l’espletamento dell’attività di <<compimento
delle operazioni di vendita di beni mobilie di beni immobili, nonché la formazione del
progetto di distribuzione, su delega del giudice dell’esecuzione, secondo quanto previsto
dall’art. 2, 3 ° co., lett. e), del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla
L.14 maggio 2005, n. 80, e con decorrenza dalla data indicata dall’art. 2, 3 ° co. -quater,
del medesimo decreto>>[art. 1, 3 ° co., lett. i)]; b) la suddivisione dell’albo in due sezioni,
denominate rispettivamente <<Sezione A – Commercialisti>> e <<Sezione B – Esperti
contabili>> (art. 34, 5 ° co., dlgs. n. 139/2005); c) la possibilità, per i soli iscritti alla Sezione
A – Commercialisti dell’albo di fare uso del termine <<commercialista>> (art. 39, 2 ° co.,
124
Notiamo sin da subito che le due categorie professionali del <<dottore commercialista>> e
<<dell’esperto contabile>> differiscono non solo per l’ambito di attività esercitabile, ma anche per il titolo di
studio richiesto. Difatti mentre il <<dottore commercialista>> richiede il conseguimento di una laurea
specialistica; <<l’esperto contabile>> richiede una laurea non specialistica (art. 36, commi 3 e 4, dlgs.
n. 139/2005).
79
dlgs. n. 139/2005); d) la soppressione a far data dal 1 ° gennaio 2008, degli ordini dei
dottori commercialisti e dei collegi dei ragionieri e periti commerciali già istituiti a norma
dell’art. 6 del D.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068 (art. 58, 1 ° co.); e) l’iscrizione automatica
nella Sezione A – Commercialisti dell’albo di tutti coloro che, alla data del 31 dicembre
2007, risultassero iscritti nell’albo dei dottori commercialisti o in quello dei ragionieri e
periti commerciali, con riconoscimento del titolo di <<dottore commercialista>> agli
iscritti alla Sezione A, che fossero già stati iscritti nell’albo dei ragionieri e periti
commerciali (art. 61, 4 ° e 6 ° co.); f) una serie di disposizioni di coordinamento, elencate
all’art. 78, tra cui si segnala il terzo comma, il quale sancisce che fino al 31 dicembre 2007,
i richiami ai dottori commercialisti o esperti contabili contenuti nelle disposizioni vigenti,
si intendono riferiti agli iscritti negli albi dei dottori commercialisti ed agli albi dei
ragionieri e periti commerciali>>.
Se, ad oggi, non vi è dubbio che, al compimento delle operazioni di vendita
forzata possano essere delegati i soli iscritti nella Sezione A – Commercialisti dell’albo
unico e cioè, per utilizzare i titoli in uso prima della costituzione del suddetto albo e che
possono continuare ad essere adoperati anche nel vigore del nuovo regime, i “dottori
commercialisti” e i “ragionieri commercialisti” (art. 61, 6 ° co.), altrettanto non poteva
dirsi per il periodo anteriore al 1 ° gennaio 2008, in cui era stata posta la non facilmente
districabile questione di diritto intertemporale attinente all’individuazione dell’esatto
significato da attribuire al termine<<commercialista>> impiegato dalla L. n. 263 del2005;
questione, che a sua volta aveva generato un acceso contrasto interpretativo, sfociato in
tre diversi orientamenti di pensiero125 e poi mitigato con l’entrata in vigore, dal 1 °
gennaio 2008, dell’albo unico previsto dal dlgs. n. 139 del 2005.
125
Più precisamente, è stato sostenuto che: 1) fino al 1 gennaio 2008, non avrebbero potuto
essere delegati commercialisti, fossero essi dottori commercialisti o ragionieri o periti commerciali, per la
mancanza, sino a quella data, dell’Albo unico dei commercialisti, presupposto dell’applicazione dell’art. 591
bis., 1 ° co., c.p.c., a seguito della modifica apportata dalla L. n. 263/2005; 2) fino al 1 gennaio 2008,
avrebbero potuto essere delegati i soli dottori commercialisti e non anche i ragionieri e i periti commerciali;
3) fino al 1 gennaio 2008, avrebbero potuto essere delegati sia i dottori commercialisti sia i ragionieri che i
periti commerciali (in tale ultima direzione si è espresso
E. ASTUNI, La delega al professionista delle
80
§. 1.1.3. Gli avvocati. Le peculiarità di tale nuova categoria di professionisti
delegabili e relative criticità. Infine per quanto riguarda gli avvocati126, va evidenziato sin
da subito, che la loro inclusione nel novero dei professionisti delegabili ha dato origine ad
alcune questioni interpretative ed operative, che hanno duramente impegnato i primi
commentatori della riforma del 2005 sul processo esecutivo.
Premesso che nella categoria di avvocato, per la cui corretta definizione soccorre
la relativa disciplina professionale (cioè il r.d. 27 novembre 1933, n. 1578), non rientrano
nell’alveo degli avvocati delegabili ex art. 591 bis. c.p.c. i praticanti avvocati ammessi al
patrocinio127; pertanto, la principale questione su cui si è imbattuta la dottrina concerne
la mancanza di un criterio legale di incompatibilità territoriale.
operazioni di vendita, in
AA.VV., Il nuovo rito civile, a cura di P. G. DEMARCHI, III, cit., 490 - 491).
Sull’intera questione si rinvia per la chiarezza e l’esaustività nella trattazione a E. FABIANI, La delega delle
operazioni di vendita, cit., 22 ss. . Per quanto attiene lo stato della giurisprudenza su tale punto, a quanto
pare oggi, sembra che vi sono solo due decisioni: la prima è la (sent.) Cass., Sez. III, 18 febbraio 2005, n.
3369, Pres. Vittoria – Rel. Chiarini, in Guida al dir., 2005, n. 14, 70 ss., con nota della
M. FIORINI, Una
querelle destinata a terminare con l’istituzione dell’albo unico; ed in Corr. trib., 2005, n. 13, 1017 ss., con
nota di C. PINO, Il titolo del commercialista è riservato agli iscritti all’albo dei dottori commercialisti; mentre
la seconda è la sent. Cass. Sez. III, 5 aprile 2012, n. 5527, Pres. Spagna Musso – Rel. Barreca – P.M. (concl.
conf.) Gambardella, reperibile in Banca dati Platinum – UTET.
126
Per i primi commenti sull’estensione della delega ex art. 591 bis. c.p.c. nei riguardi degli
“avvocati” v.
M. G. BRUZZONE, Delega delle vendite giudiziarie anche ad avvocati e commercialisti, cit.,
2041 ss.;
M. MEOLI, Esecuzioni immobiliari e mobiliari: nuove competenze per commercialisti e avvocati,
cit.; M. SARACENO, Il ruolo del professionista delegato dalla gara al decreto di trasferimento, cit., 62 ss. .
127
Secondo
D. TURRONI, Sub. art. 591 bis., in AA.VV., Le recenti riforme del processo civile.
Commentario diretto da S. CHIARLONI, Tomo I, cit., 986 richiamato ex professo da M. MONTANARO, Sub.
art. 591 bis., in AA.VV., Commentario alle riforme del processo civile a cura di A. BRIGUGLIO – B. CAPPONI,
Vol. II, cit., spec. 454 nt. 9: <<fermo che la legge non menziona i praticanti avvocati, la materia della
espropriazione immobiliare esula dalla loro competenza, posto che l’abilitazione dei praticanti avvocati
include i soli procedimenti rientranti nella competenza del Pretore in base alle norme vigenti prima
dell’abolizione di questo ufficio (così l’art. 8, 2 ° co., r.d. n. 1578/1933)>> . Mentre saranno delegabili ex art.
81
Secondo l’opinione espressa da quella dottrina già precedentemente citata in più
occasioni, e che maggiormente si è dedicata allo studio della delega ex art. 591 bis. c.p.c.,
al momento dell’approvazione della riforma [desta non poche perplessità la mancata
previsione di un divieto tendente a sancire l’impossibilità di delegare un professionista
esercente la propria attività nel medesimo circondario del tribunale competente sulla
procedura esecutiva, analogamente a quanto previsto dal legislatore quando, al fine di
fronteggiare la crisi della giustizia civile, ha inteso ricorrere alla medesima figura
professionale per lo svolgimento di funzioni di giudice onorario aggregato (cd. GOA)
128
,
(v. art. 5, 2 ° co., Legge 22 luglio 1997, n. 276, in forza della quale: <<il giudice onorario
aggregato nominato tra gli avvocati iscritti al relativo albo o non più iscritti da meno di
cinque anni, non può svolgere le sue funzioni presso il Tribunale ove ha sede il Consiglio
dell’Ordine cui era iscritto al momento della nomina o nei cinque anni precedenti, salvo
che il circondario del tribunale non comprenda una popolazione superiore a 500.000
abitanti>>)129; al pari del resto, di quanto successivamente accaduto anche per i giudici
591 bis. c.p.c. anche gli avvocati iscritti nell’elenco speciale dei ricercatori e professori universitari a tempo
pieno (anche se su quest’ultima categoria di avvocati vi è stato sollevato qualche dubbio da parte di
A.
MENGALI, in ID. – F. VALERINI, op. cit., spec. 31 nt. 38, senza però precisarlo, e attribuendo al contempo il
potere di risolverlo direttamente agli stessi ordini professionali in sede di formazione degli elenchi ex art.
179 ter. disp. att. c.p.c.
128
Così
E. FABIANI, La delega delle operazioni di vendita in sede di espropriazione forzata
immobiliare. Novità introdotte dalla riforma del 2005 e ricostruzione sistematica del nuovo istituto, cit., 20,
secondo cui <<sembrerebbe dunque che, ad avviso del legislatore della riforma del 2005, in questo caso la
terzietà del soggetto chiamato a svolgere una determinata attività, altrimenti rimessa al giudice, non
costituisca una condizione imprescindibile per lo svolgimento della stessa. Impostazione questa, che non
può assolutamente condividersi e che soprattutto, non pare costituzionalmente legittima>>.
129
Invece per un’ampia analisi della L. n. 276 del 1997, v. per tutti
AA.VV., Nomina di giudice
onorario aggregato e istituzioni delle sezioni stralcio nei tribunali ordinari. (Commento alla l. 22 luglio 1997
n. 276, come modificata dal d.l. 21 settembre 1998 n. 328 convertito con modificazioni nella l. 19 novembre
1998 n. 399), in Le nuove leggi civ. comm., a cura di
M. ACONE, 2000, 250 ss.; C. CONSOLO, Il moto del
pendolo: verso l’abuso dell’utilizzazione di giudici non di carriera, “aggregati” ed “onorari”, in Rass. for.,
82
onorari di tribunale (cd. GOT)].130
Ma appare preferibile dar seguito a quell’orientamento che rinviene nella diversa
natura e rilevanza dell’attività esercitata dal delegato la ragione della mancata estensione
nei suoi riguardi dei limiti previsti dalla citata L. n. 276 del 1997 per il giudice onorario
aggregato (GOA), e precisamente nel fatto che lo svolgimento delle operazioni delegate di
vendita, pur rimanendo attratto nell’ambito della giurisdizione, si traduce in <<un
esercizio del potere giurisdizionale non paragonabile a quello del giudice onorario
aggregato di tribunale per incisività delle situazioni giuridiche soggettive delle parti>>131.
Mentre una questione diversa, che al contempo obbliga ad una soluzione
diversa, è quella relativa all’incompatibilità tra il ruolo del notaio delegato e quello di
avvocato di una delle parti, essendo facilmente intuibile che il professionista delegato dal
giudice dell’esecuzione non possa rivestire contemporaneamente la veste di delegato alle
1998, n. 1, 9 ss.;
M. LEO, voce Giudice onorario aggregato (nomina dei notai alla carica di), in AA.VV.,
Dizionario enciclopedico del Notariato, in
C. FALZONE – A. ALIBRANDI, V, Aggiornamento a cura di G.
CASU, Roma, 2002, VII ed., 261 ss., il quale pone in rilievo come: <<nessuna incompatibilità territoriale è
prevista per i notai che la relazione governativa al D.L. n. 328 del 1998 ha giustificato con una serie di
ragioni legate sia alla natura delle funzioni notarili, sia al fatto che si tratta di una particolare categoria di
professionisti dotati di specifica preparazione, serietà ed affidabilità selezionati mediante concorso per
l’esercizio di una pubblica funzione caratterizzata da imparzialità e terzietà>>;
N. PANNULLO, I “nuovi”
giudici onorari aggregati, in Doc. giust., 1999, 105 ss. .
130
Con riferimento ai quali, invece, a fronte della possibilità di nomina – anche in questo caso di
avvocati e notai (professioni, il cui esercizio anche pregresso, costituisce, anzi, titolo di preferenza della
nomina) ai sensi dell’art. 42 – ter. r.d. 30 gennaio 1941 n. 12, il successivo art. 42 quater. – nel disciplinare le
“incompatibilità” – prevede, al 2 ° co, che: <<gli avvocati ed i praticanti ammessi al patrocinio non possono
esercitare la professioni dinanzi agli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale presso il quale
svolgono le funzioni di giudice onorario e non possono rappresentare o difendere le parti, nelle fasi
successive, in procedimenti svoltisi dinanzi ai medesimi uffici>>.
131
In tal senso, v.
M. MONTANARO, sub. art. 591 bis., in AA.VV., Commentario alle riforme del
processo civile a cura di A. BRIGUGLIO – B. CAPPONI, Vol. II, cit., 458.
83
operazioni di vendita forzata immobiliare e di rappresentante degli interessi personali di
una delle parti della procedura.
La dottrina che si è occupata ex professo di tale problema132, ha individuato le
ragioni dell’incompatibilità in due fattori di carattere preminentemente giuridico:
1) poiché il delegato è un vero e proprio sostituto del giudice dell’esecuzione –
delegante133, egli partecipa dei caratteri che concorrono a definire la posizione del giudice
rispetto alle parti, tra cui vi rientra quello della terzietà ora specificamente consacrato nel
2 ° co. dell’art. 111 Cost., sì che, come il giudice deve essere (oltre che apparire) terzo ed
imparziale, alla stessa maniera deve comportarsi il professionista delegato, la cui
collocazione di indifferenza ed equidistanza rispetto agli interessi coinvolti nella
procedura risulta inconciliabile con il ruolo attivodi avvocato difensore di una delle
parti134;
2) poiché il professionista delegato è <<il sostituto>> del giudice dell’esecuzione,
al primo dovranno applicarsi le disposizioni previste per il secondo agli artt. 51 ss. c.p.c., e,
tra queste, l’art. 51, 1 ° co., n. 4), c.p.c., il quale sancisce l’obbligo di astensione del
giudice, che abbia prestato patrocinio nella causa.
Se, in virtù dell’applicazione al professionista delegato anche del capoverso
dell’art. 51 c.p.c., nulla impedisce di ritenere che egli possa chiedere al giudice
dell’esecuzione (coincidendo, nel caso di specie, il <<capo dell’ufficio>> con il delegante),
ricorrendovi gravi ragioni di convenienza, di essere autorizzato ad astenersi daun
132
Sempre proficuamente M. MONTANARO, sub. art. 591 bis., in op. ult. cit., 466 ss.
133
Per cui anche M. Montanaro si inserisce nel filone dottrinale maggioritario che considera il
notaio (rectius: il professionista delegato) ex art. 591 bis. c.p.c. come un <<vero e proprio sostituto del
giudice>>.
134
Tale problematica è già stata affrontata supra Cap. I §. 3.2. . Per un’originale impostazione del
problema della “terzietà” del professionista delegato v. per tutti A. BORTOLUZZI, Terzietà notarile e delega
nel processo esecutivo immobiliare, in Vita not., 2008, n. 4, 1581 ss. .
84
determinato incarico, si reputa, al contrario, che il delegato non possa essere ricusato a
norma dell’art. 52 c.p.c.135 .
L’opinione in esame, che merita piena condivisione, si fonda sulla ritenuta
eccedenza del mezzo della ricusazione rispetto al fine che s’intende perseguire, ecioè
quello di rimuovere il professionista delegato dall’incarico, risultato che può essere
raggiunto in maniera più rapida e lineare ricorrendo invece al potere di revoca, il quale a
sua volta, inerisce al rapporto di delegazione che il delegante può esercitare fino
all’esaurimento delle operazioni delegate136.
Merita infine di essere precisata la circostanza che le considerazioni supra riferite
vengono svolte dalla dottrina con costante riferimento alla singola procedura
espropriativa e giungono ad escludere, per le ragioni appena esposte, la cumulabilità nella
stessa persona sia del ruolo di professionista delegato ex art. 591 bis. c.p.c. che di
avvocato di una delle parti.
§. 1.1.3.1. (Segue): L’esclusione dalla cerchia dei professionisti delegabili di
particolari categorie di avvocati. E’ da notare come nella prassi sia assai diffusa un’altra
causa di incompatibilità, avente una portata più generale – in quanto preclusiva
all’assunzione del ruolo di delegato – sia rispetto ad una determinata procedura e sia in
relazione a tutte le procedure delegate dalla sezione esecuzioni immobiliari (o dal singolo
giudice ad esse preposto).
Tale incompatibilità, che trova il suo momento tipico di emersione all’atto della
selezione da parte del giudice dell’esecuzione dei professionisti delegati a cui affidare gli
incarichi, riguarda gli avvocati in delega dei più grandi e rinomati gruppi bancari ed
assicurativi, i quali non è un mistero, che siano per antonomasia i soggetti economici che
135
V. su questo argomento ancora M. MONTANARO, sub. art. 591 bis., in AA.VV., Commentario
alle riforme del processo civile, a cura di A. BRIGUGLIO – B. CAPPONI, Vol. II, cit., 467.
136
Conclusione a cui siamo già giunti supra v. Cap. I. §. 3.2. .
85
sono più frequentemente presenti e maggiormente coinvolti nelle procedure esecutive
immobiliari.
L’esclusione dalla cerchia dei professionisti delegabili degli avvocati dei gruppi
bancari e assicurativi, sebbene produca l’effetto paradossale di sottrarre alle procedure
esecutive le energie più esperte ed allenate e di disperdere un patrimonio assai vasto di
conoscenza ed esperienza da impiegare utilmente nella procedura, rappresenta una
misura di prudenza ispirata ad evidenti ragioni di opportunità pratica, in quanto scongiura
il pericolo di eventuali conflitti di interessi (dovutiall’elevato numero di procedure
espropriative, nelle quali le banche e le assicurazioni agiscono in veste di creditore
procedente o intervenuto), prevenendo la necessità di un intervento successivo da parte
del giudice dell’esecuzione137.
§. 1.2. L’elenco previsto dall’art. 179 ter. disp. att. c.p.c., e gli elenchi di cui
all’art. 591 bis., 1 ° co., c.p.c. . Oltre alle nuove categorie di professionisti delegabili ed al
criterio di preferenza territoriale espressamente riferito alla (sola) sede del notaio,
un’altra innovazione arrecata dalla L. n. 80 del 2005 riguarda la necessità per gli aspiranti
professionisti delegati di essere iscritti negli elenchi di cui all’art. 179 ter. disp. att. c.p.c.,
articolo anch’esso modificato per effetto della riforma del 2005138.
137
Così
G. L. INNOCENTI, La delega delle operazioni di vendita, in AA.VV., La nuova esecuzione
forzata diretta da P. G. DEMARCHI, cit., 941 – 942.
138
La L. n. 80/2005 è intervenuta <<in via speculare>> anche sull’art. 169 ter., disp. att. c.p.c., che
costituisce per i beni mobili registrati l’omologo dell’art. 179 ter., disp. att. c.p.c. dedicato da quanto
abbiamo appreso ai beni immobili. Per un’analisi di entrambe le disposizioni così come modificate nel 2005,
v. per tutti S. FAZZARI, Le nuove modifiche al processo esecutivo di cui alla legge n. 80 del 2005 e n. 263 del
2005, in AA.VV., La riforma del processo esecutivo. Prime riflessioni, in Studi e materiali n. 1/2006 a cura del
Consiglio Nazionale del Notariato, Milano, 2006, 157 ss. .
86
L’iscrizione negli elenchi rappresenta un vincolo alla discrezionalità139 di scelta
del giudice dell’esecuzione che innegabilmente è più incisivo di quello che gli proveniva
dal regime precedente, nel quale egli, con il solo limite del rispetto di un’equa
distribuzione delle deleghe – il cui controllo, a sua volta, era riservato al Presidente del
tribunale – poteva scegliere il professionista da delegare anche al di fuori dell’elenco
(allora, dei soli notai) di cui all’art. 179 ter. disp. att. c.p.c. .
In tal senso aveva finito per orientarsi l’opinione dottrinale all’epoca prevalente,
la quale sulla scorta di tre argomentazioni diverse, quali:
1) l’obbligatorietà del ministero notarile;
2) l’inerenza delle operazioni di incanto delegate dall’autorità giudiziaria
all’attività istituzionale del notaio;
3) il potere del giudice di conferire validamente incarichi ad ausiliari non iscritti in
alcun albo;
aveva ritenuto di dover riconoscere all’elenco un valore “puramente orientativo”
ed all’inserimento in esso “efficacia di mera pubblicità notizia”140.
139
La qualificazione di un potere come “discrezionale” impone, a monte, che vi sia già un’intensa
sul concetto di “discrezionalità giudiziale”, operazione indubbiamente non agevole e che esula dalla
presente trattazione, vista soprattutto la sua ampiezza: cfr. per tutti sul punto
discrezionalità del giudice civile, Torino, 1996;
R. MARENGO, La
A. BARAK, La discrezionalità del giudice, Milano, 1995;
A. RASELLI, Studi sul potere discrezionale del giudice civile, Milano, 1975; e infine E. FABIANI, Clausole
generali e sindacato della cassazione, in Giur. sist. di dir. proc. civ. diretta da
A. PROTO PISANI, Torino,
2003, spec. 728 ss. anche per gli ulteriori riferimenti bibliografici.
140
Così principalmente F. MANNA, La delega ai notai delle operazioni di incanto immobiliare, cit.,
spec. 51 – 53, secondo il quale <<il carattere puramente informativo della comunicazione di cui all’art. 179
ter. disp. att. c.p.c. fa sì che ove il consiglio distrettuale notarile non provveda a formare l’elenco ovvero non
ne curi l’annuale aggiornamento e comunicazione, il giudice dell’esecuzione, che non abbia altrimenti
acquisito certezza della disponibilità di uno o più notai, ben può emettere il provvedimento di delega senza
incorrere in alcuna nullità. Allo stesso modo per l’Autore, nessuna nullità sarebbe derivata da una
87
Il nuovo testo dell’art. 591 bis., 1 ° co., c.p.c., prescrive, invece, espressamente
che il giudice dell’esecuzione deve effettuare la scelta del delegato - dopo aver sentito gli
interessati - tra gli <<iscritti nei relativi elenchi di cui all’art. 179 ter. disp. att. c.p.c.>>.
La nuova formulazione della norma ha sollecitato la dottrina a rimeditare il suo
pensiero in merito all’istituto dell’elenco de quo, sotto i due profili della natura e degli
effetti di quest’ultimo da un lato, nonché della natura e degli effetti dell’iscrizione
all’interno del medesimo elenco dall’altro lato; ed i cui successivi esiti hanno indotto gli
interpreti a mutare il loro orientamento, per giungere ad affermare ora il valore
“cogente” del primo e la natura “costitutiva” degli effetti derivanti dalla seconda141.
La conclusione appena rassegnata trova fondamento sia nella lettera della legge
sia nella funzione degli elenchi.
Sotto il primo aspetto, il tenore letterale dell’art. 591 bis., 1 ° co., c.p.c., nella
parte in cui si riferisce all’individuazione dei professionisti delegabili, è inequivocabile:
[<<il giudice dell’esecuzione può delegare ad un notaio (…) o a un avvocato o a un
commercialista, iscritti nei relativi elenchi di cui all’art. 179 ter. delle disposizioni di
attuazione del presente codice>>], così come significativi appaiono sia la non casuale
aggiunta dell’inciso racchiuso tra due virgole [<<iscritti nei relativi elenchi di cui all’art.
179 ter. delle disposizioni di attuazione del presente codice>>], sia il richiamo espresso
all’articolo delle disposizioni di attuazione dedicato alla disciplina della formazione ed
aggiornamento degli elenchi; richiamo anch’esso non casuale, il quale, ove lo si raffronti
designazione cd. <<fuori sacco>>, potendo essa incidere solo sulla corretta impostazione dei rapporti tra
autorità giudiziaria e ordine notarile>>. Successivamente nello stesso senso v. sempre ID., La nullità del
processo di esecuzione, Padova, 2006, spec. 224 - 227.
141
Su questo punto v. ampiamente E. FABIANI, La delega delle operazioni di vendita in sede di
espropriazione forzata immobiliare. Novità introdotte dalla riforma del 2005 e ricostruzione sistematica del
nuovo istituto, cit., 31, il quale dalla rinnovata impostazione trae i seguenti tre corollari: 1) non può essere
delegato un professionista non presente nell’elenco; 2) ove ciò si verifichi, la delega è nulla; 3) detta causa
di nullità va fatta valere tramite l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., con tutte le conseguenze
che ne discendono per il caso della sua mancata proposizione nel termine perentorio di legge.
88
con l’art. 591 bis., 1 ° co., c.p.c., nell’originaria versione mancante di rinvio all’omologo
elenco disciplinato dall’art. 179 ter. disp. att. c.p.c., appare ancora più sintomatico
dell’intenzione del legislatore di provvedere al contenimento del potere di scelta da parte
del giudice dell’esecuzione entro i confini segnati dagli elenchi e dai nomi dei
professionisti in essi inseriti142.
Mentre, sotto il secondo aspetto, la natura “cogente” dell’elenco ai fini della
possibilità di accedere alla delega si desume dal combinato disposto dell’artt. 591 bis. 1 °
co., c.p.c., e 179 ter. disp. att. c.p.c., da cui si ricava che:
1) il professionista, per essere delegato, deve essere iscritto nei relativi
elenchi143;
142
Contra alla possibilità di far luogo ad una delega in favore di un professionista non iscritto
nell’elenco è E. ASTUNI, La delega ai professionisti delle operazioni di vendita, in AA.VV., Il nuovo rito civile,
a cura di P.
G. DEMARCHI, III, cit., 495; D. TURRONI, sub art. 591 bis., in AA.VV., Le recenti riforme del
processo civile. Commentario diretto da S. CHIARLONI, Tomo I, cit., 993; e G. L. INNOCENTI, La delega delle
operazioni di vendita, in AA.VV., La nuova esecuzione forzata diretta da P.G. DEMARCHI, cit., 948. Mentre
appare molto più possibilista
M. MONTANARO, sub art. 591 bis., in AA.VV., Commentario alle riforme del
processo civile, a cura di A. BRIGUGLIO – B. CAPPONI, Vol. II, cit., 473, secondo cui <<nel sistema disegnato
dalla L. n. 80/2005, dunque, laddove il giudice dell’esecuzione ritenga di delegare un professionista non
iscritto nell’elenco, ma parimenti disponibile a ricevere la delega di operazioni di vendita, potrà trovare
applicazione in via analogica (e, precisamente, per analogia legis) l’art. 22, 2 ° co., disp. att. c.p.c., e quindi il
giudice dell’ esecuzione dovrà sentire il Presidente e indicare nel provvedimento le motivazioni di tale
scelta>>.
143
A questo proposito precisa
D. TURRONI, op. ult. cit., 998, che <<il professionista delegato
deve essere iscritto nell’elenco redatto dal tribunale di appartenenza, a nulla rilevando l’eventuale
iscrizione presso l’elenco di altri tribunali. Tale conclusione viene ricavata dal tenore letterale dell’art. 179
ter. disp. att. c.p.c., che prevede un meccanismo (aggiornamento semestrale mediante cancellazione dei
nomi dei professionisti con cui il giudice dell’esecuzione abbia revocato la delega) il quale, in quanto
affidato al presidente del tribunale, presuppone, per il suo buon funzionamento, che le deleghe vengano
attribuite solo a professionisti inseriti nell’elenco formato dal (presidente del) tribunale di appartenenza>>.
89
2) il professionista, il quale sia stato da essi cancellato per mezzo del
provvedimento del presidente del tribunale, quale conseguenza della revoca della delega
disposta dal giudice dell’esecuzione, non ha diritto ad essere reinserito negli elenchi per il
triennio incorso e nel triennio successivo e di conseguenza, non può,aspirare fino al
momento della reiscrizione nell’elenco, all’ottenimento di altre deleghe.
§. 1.2.1. (Segue): La formazione dell’elenco. Il citato art. 179 ter. disp. att. c.p.c.,
come riformato nel 2005, disciplina le modalità di formazione ed aggiornamento
periodico degli elenchi.
La procedura prende il suo avvio con la comunicazione, da parte del Consiglio
Notarile distrettuale, del Consiglio dell’ordine degli Avvocati o del Consiglio dell’ordine dei
Commercialisti, da effettuarsi ogni triennio ai presidenti dei tribunali, degli elenchi,
distinti per ciascun circondario,rispettivamente dei notai, degli avvocati e dei
commercialisti che sono disponibili a provvedere alle operazioni di vendita forzata
immobiliare.
In pratica, ciascun Consiglio dell’ordine (notai, avvocati e commercialisti) procede
alla raccolta delle dichiarazioni dei propri aderenti di interesse e disponibilità a svolgere
l’attività di delegatoalle operazioni di vendita forzata immobiliare, quindi, sulla base dei
nominativi acquisiti, provvede a formare l’elenco144 dei professionisti che hanno offerto la
loro disponibilità nell’assolvere a tale compito, e infine lo comunica al presidente del
tribunale.
La legge, in proposito parla al plurale di “presidenti dei tribunali” e di “elenchi,
distinti per ciascun circondario”.
144
V. F.
MANNA, La delega ai notai delle operazioni di incanto immobiliare, cit., 51, secondo il
quale dalla circostanza che la legge parli di <<elenco>> e non di <<albo>>, si ricava <<l’inesistenza di un
potere di vigilanza e di disciplina dei notai (oggi:professionisti delegati) inseriti nell’elenco>>.
90
Queste due espressioni vanno rettamente intese, nel senso che il Consiglio
dell’ordine è tenuto a trasmettere l’elenco relativo ai nominativi raccolti tra i propri
aderenti ai soli presidenti di quei tribunali che risultino compresi nel territorio di
competenza dell’ordine; la previsione di elenchi distinti per ciascun circondario soccorre
all’ipotesi, non infrequente in considerazione della non perfetta sovrapponibilità tra
circondario del tribunale e area di competenza degli ordini professionali, in cui il territorio
di competenza di un ordine professionale ricomprenda in sé l’area di competenza, anche
solo in parte, di più d’un tribunale. In tal caso, il consiglio di quell’ordine dovrà
comunicare un elenco per ciascun tribunale compreso nella propria area di competenza.
Parimenti, nel caso di un tribunale il cui territorio si trovi - per così dire - a cavallo delle
aree di competenza di più ordini professionali, ad esso dovranno essere comunicati gli
elenchi predisposti da ciascuno degli ordini, il cui territorio risulti incluso, anche solo in
parte, nel circondario di quel determinato tribunale145.
L’art. 179 ter. disp. att., 1 ° co., c.p.c., conferisce ai consigli dei rispettivi ordini
professionali il compito di <<comunicare>> gli elenchi, attività che presuppone quella di
ricezione e sistemazione dei dati, ma non anche quella di selezione, che esula dai poteri
del consiglio, il quale non potrebbe per tale motivo, rifiutare di ricevere la domanda
regolarmente presentata da un suo aderente146.
La legge prevede poi che agli elenchi contenenti l’indicazione degli avvocati e dei
commercialisti siano allegate le schede formate e sottoscritte da ciascun singolo
professionista, <<con cui sono riferite le specifiche esperienze maturate nello svolgimento
di procedure esecutive ordinarie o concorsuali>>.
145
D. TURRONI, Sub. art. 591 bis., in AA.VV., Le recenti riforme del processo civile. Commentario
diretto da S. CHIARLONI, Tomo I, cit., 994.
146
Dal punto di vista pratico, il ruolo dei consigli dei vari ordini professionali si esaurisce in quello
di <<centro di raccolta>> e <<canale di trasmissione>> al presidente del tribunale delle dichiarazioni di
disponibilità rese dai professionisti interessati ad essere delegati.
91
Ma mentre gli elenchi sono redatti – trattandosi di attività di mera compilazione dai Consigli dei rispettivi ordini professionali, invece, le schede informative o cd.
curriculari (contenenti semplicemente una presentazione dell’aspirante professionista
delegato ed un’illustrazione di quelle che sono le sue competenze specifiche,con
l’indicazione delle esperienze professionali pregresse) sono invece predisposte dal singolo
professionista e da questi consegnate, unitamente alla dichiarazione scritta di
disponibilità a ricevere deleghe per il compimento di operazioni di vendita, al proprio
consiglio di appartenenza, il quale provvede ad allegarle all’elenco e a trasmetterle,
unitamente ad esso, ai presidenti dei tribunali territorialmente competenti.
La legge di riforma del 2005 dal canto suo,ha fortemente limitato l’onere di
allegazione delle schede (essendo esclusivo interesse del professionista, che aspiri ad
essere delegato dal giudice dell’esecuzione, di corredare la propria dichiarazione di
disponibilità con tutte le informazioni per rappresentare nel modo migliore possibile la
sua idoneità all’incarico) ai soli avvocati e commercialisti e non anche ai notai.
Una parte della dottrina argomentando da tale esclusione e dal fatto che l’art.
179 quater, 1 ° co., disp. att. c.p.c., investe il presidente del tribunale della funzione di
vigilanza147 sull’equa ripartizione delle deleghe tra gli iscritti nell’elenco (o meglio: negli
elenchi) di cui all’art. 179 ter. disp. att. c.p.c., ha paventato che i notai potessero risultare
svantaggiati rispetto agli avvocati e ai commercialisti, i quali oltre alla garanzia di una
distribuzione tendenzialmente paritaria delle deleghe (presidiata dai controlli previsti
147
Funzione che per la cui attuazione l’art. 179 quater, 2 ° co., disp. att. c.p.c., prescrive che siano
annotate dal cancelliere in apposito registro tutte le deleghe che gli iscritti ricevono e i relativi compensi.
Detto registro è pubblico e liberamente consultabile e dello stesso possono essere rilasciate copie o estratti.
Per quanto riguarda la portata di tale specifica previsione v. F. MANNA, La delega ai notai delle operazioni
di incanto immobiliare, cit., 54, il quale non rinviene per essa altra spiegazione se non quella di aver voluto
in tal modo istituire <<una sorta di osservatorio sulla complessiva gestione degli incarichi, per saggiarne
l’incidenza statistica, la convenienza sotto il profilo professionale e, in definitiva, valutare l’opportunità di
prestare in futuro la propria opera>>.
92
nell’art. 179 quater. disp. att. c.p.c.), beneficerebbero anche di una visibilità maggioredi
quella dei notai148.
In contrario, si è rilevato da altra parte della dottrina149 che i notai non risentono
di alcun danno dal fatto di non potersi avvalere della presunta visibilità derivante dalle
schede che si devono unire alla dichiarazione di disponibilità della delega, potendosi
presumere che l’onere di redazione di una scheda sia imposto a quelle sole categorie di
professionisti che, non essendosi mai occupate di delega ex art. 591 bis. c.p.c., hanno
interesse di comprovare al giudice dell’esecuzione di possedere quelle <<specifiche
esperienze maturate nell’ambito di svolgimento di procedure esecutive ordinarie o
concorsuali>>, che già fanno parte delle conoscenze professionali dei notai, in virtù della
loro specifica formazione ed esperienza maturata come delegati nel vigore della L. n. 302
del 1998150.
Dal canto suo la legge tace in merito a quello che deve essere il contenuto da
attribuire alla dichiarazione di disponibilità, e (limitatamente ai soli avvocati e
commercialisti) alle schede informative. Ma la dottrina, nel supplire a tale vuoto
legislativo, ha ritenuto che la prima, oltre a contenere tutte le generalità complete del
professionista, vada anche corredata di tutti i dati minimi necessari affinché il giudice
148
D. TURRONI, Sub artt 591 bis., in AA.VV., Le recenti riforme del processo civile. Commentario
diretto da
S. CHIARLONI, Tomo I, cit., 990 .
149
V.
G. L. INNOCENTI, op. ult. cit., 951, il quale nella sua esperienza di giudice dell’esecuzione
presso la sezione esecuzioni immobiliari del tribunale di Torino si riferisce ai primi tre anni di applicazione
della riforma.
150
In dottrina ad esprimere forti e non infondate perplessità sull’utilità di una prova delle
<<esperienze maturate nello svolgimento di procedure esecutive ordinarie o concorsuali>> è
M. MONTANARO, sub. art. 591 bis., in AA.VV., Commentario alle riforme del processo civile a cura
A. BRIGUGLIO – B. CAPPONI, Vol. II, cit., 471, il quale, sottolinea come le pregresse esperienze
professionali allegate da avvocati e commercialisti a sostegno della loro domanda <<non potranno che
attenere a professionalità del tutto distinte da quelle richieste nell’espletamento delle attività delegate,
anche laddove maturate nella veste di curatore fallimentare nell’ambito di una procedura concorsuale>>.
93
possa in primis conferire la delega (quindi, indirizzo dello studio professionale o del
recapito) per poi tenere tutti i rapporti con il delegato (quindi numero di telefono e fax,
indirizzo e.mail etc.)151.
Dunque, una volta che i consigli dei rispettivi ordini professionali hanno curato
l’invio degli elenchi, il presidente del tribunale competente forma l’elenco dei
professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita e lo trasmette,
unitamente a copia delle schede informative sottoscritte da ciascuno di essi, ai giudici
dell’esecuzione per permettere loro – qualora lo vogliano – di esercitare la delega ex art.
591 bis. c.p.c. .
L’utilizzo del “singolare” rileva come l’elenco formato dal Presidente del
Tribunale sia “unico”, anche se comprensivo della totalità dei nominativi di cui ai vari
elenchi comunicati dai consigli dei rispettivi ordini professionali. Ed anche se non
espressamente previsto dall’art. 179 ter. disp. att. c.p.c., nulla impedisce di ritenere che il
presidente del tribunale possa, già in sede di formazione dell’elenco unico, procedere alla
suddivisione dei delegati per categoria professionale, al fine di velocizzare la scelta da
parte del singolo giudice dell’esecuzione, scelta che il più delle volte, com’è facilmente
intuibile, segue il cd. <<meccanismo della rotazione>>, il quale è senza dubbio facilitato
dall’esistenza a priori di una lista già ripartita al suo interno secondo il criterio
dell’appartenenza alla categoria professionale152.
151
Così E. ASTUNI, La delega al professionista delle operazioni di vendita, in AA.VV., Il nuovo rito
civile, a cura di P. G. DEMARCHI, III, cit., 496; richiamato ex professo da G.
L. INNOCENTI, La delega delle
operazioni di vendita, in AA.VV., La nuova esecuzione forzata diretta da P. G. DEMARCHI, cit., 952.
152
In proposito E. FABIANI, La delega delle operazioni di vendita in sede di espropriazione forzata
immobiliare. Novità introdotte dalla riforma del 2005 e ricostruzione sistematica del nuovo istituto, cit., 39,
rileva acutamente come: <<se dal singolare usato dal 2 ° co. dell’art. 179 ter. disp. att. c.p.c (elenco dei
professionisti disponibili) parrebbe doversi ritenere che venga formato un elenco unico per tutte le
categorie dei professionisti delegabili, mentre il plurale che viene utilizzato dal 1° co. dell’art. 591 bis. cp.c.
(elenchi di cui all’art. 179 ter. disp. att. c.p.c.), orienti, invece, nel senso della formazione di più elenchi, uno
per ciascuna delle categorie professionali delegabili>>.
94
E’ opinione ampiamente condivisa, quella per cui, il presidente del tribunale nella
formazione dell’elenco, non possa svolgere alcun controllo di merito,avendo dei poteri
che sono limitati ad una sola verifica esterna di mera legittimità, finalizzata, in particolar
modo ad evitare che vi sia il reinserimento all’interno dell’elenco di delegati già cancellati
o che siano stati destinatari di revoca della delega.
Il giudizio di merito, vero e proprio, che comprende la valutazione dei titoli, delle
attitudini, delle competenze e dell’esperienza di ciascun aspirante professionista
delegabile, è riservata al giudice dell’esecuzione, unico responsabile della scelta della
persona del delegato153.
153
G. L. INNOCENTI, La delega delle operazioni di vendita, in AA.VV., La nuova esecuzione forzata
diretta da P. G. DEMARCHI, cit., 952 nt. 43, ricorda come non manchino prassi, quale quella adottata dalla
sezione esecuzioni immobiliari del Tribunale di Torino, nella quale la selezione, per assicurare la massima
uniformità di giudizio, viene condotta in maniera “collegiale” tra tutti i componenti della sezione stessa, in
occasione della trasmissione triennale dei nuovi elenchi da parte dei consigli dei rispettivi ordini, mediante
la redazione finale di un elenco (distinto da quello previsto nel capoverso dell’art. 179 ter. disp. att. c.p.c.)
che comprende i nominativi dei soli professionisti selezionati, ripartiti per categorie professionali di
appartenenza, dal quale poi il singolo giudice dell’esecuzione, seguendo un criterio tradizionalmente fisso di
rotazione nella distribuzione degli incarichi, attinge al momento della nomina del delegato. Si è detto
tendenzialmente fisso, perché è evidente che, se la rigida applicazione del criteri o di rotazione garantisce al
massimo il rispetto del principio di equa distribuzione degli incarichi, esso finisce per comprimere
eccessivamente il ruolo del giudice dell’esecuzione, il cui potere, pur senza cadere in arbitrio, deve potersi
esplicare sia attraverso la valutazione dell’operato del singolo delegato sia attraverso la valorizzazione ed il
giusto riconoscimento delle migliori professionalità. Se è pacifico, come sostiene l’Autore che il
professionista, per il solo fatto di essere stato inserito nell’elenco formato dal presidente del tribunale, non
vanta un diritto a ricevere la delega dal giudice dell’esecuzione, è invece dibattuta la questione relativa
all’esistenza del diritto del professionista, che sia stato delegato a non essere sollevato dall’incarico, e in
caso di risposta positiva, ai modi con cui lo stesso possa tutelare tale suo diritto. Invece, si sono espressi in
senso negativo al riconoscimento del suddetto diritto sia M. BOVE, La delega delle operazioni di vendita, in
G. BALENA – M. BOVE, Le riforme più recenti del processo civile, cit., 234; che A. GHEDINI – C. MIELE, op.
cit., 137 ss.; invece riscuote maggior consenso la tesi contraria, per la quale propendono sia
op. cit., 997 ss., che E.
D. TURRONI,
ASTUNI, La delega al professionista delle operazioni di vendita, in AA.VV., Il nuovo
rito civile, a cura di P. G. DEMARCHI, III, cit., 498. Recentemente vi è chi come E. FABIANI, La delega delle
95
§. 1.2.2. (Segue): L’aggiornamento dell’elenco e la cancellazione da esso. La
legge attribuisce al Presidente del tribunale anche un’ulteriore funzione di capitale
importanza, qual è quella di curare con cadenza semestrale l’aggiornamento periodico
dell’elenco, mediante <<la cancellazione dei professionisti ai quali in una o più procedure
esecutive sia stata revocata la delega in conseguenza del mancato rispetto del termine e
delle direttive impartite dal giudice dell’esecuzione a norma dell’art. 591 bis., 1 ° co.,
c.p.c.>>.
Le conseguenze derivanti dalla suddetta cancellazione sono previste dal comma
quarto dell’art. 179 ter. disp. att. c.p.c., il quale stabilisce che <<i professionisti cancellati
dall’elenco a seguito di revoca di delega non possono essere reinseriti nel triennio in
corso e nel triennio successivo>>.
La formulazione poco chiara della disposizione dell’art. 179 ter. disp. att., 3 ° co.,
c.p.c., ha dato luogo a due diverse interpretazioni nella dottrina.
Per la prima di esse, la cancellazione disposta dal presidente del tribunale è un
<<atto dovuto>>, necessitato dalla cd. <<revoca qualificata>> della delega pronunciata
operazioni di vendita in sede di espropriazione forzata immobiliare. Novità introdotte dalla riforma del 2005
e ricostruzione sistematica del nuovo istituto, cit., 40 ss., ha rimeditato l’intera problematica. Tale Autore,
nell’avere come base di partenza il binomio <<insussistenza del diritto>> del delegato di ricevere la delega
da un lato, e <<sussistenza di un diritto del delegato a non vedersi illegittimamente privato della delega
ricevuta>> dall’altro lato, predica la necessità dell’instaurazione del contraddittorio prima della pronuncia
della revoca della delega da parte del giudice dell’esecuzione (essendo tale spazio di difesa ormai inutile
davanti al presidente del tribunale, il cui provvedimento di cancellazione segue automaticamente alla
revoca qualificata pronunciata dal giudice dell’esecuzione). Invece, quanto ai rimedi successivi esperibili
avverso il provvedimento di revoca qualificata del giudice dell’esecuzione e di cancellazione del presidente
del tribunale, che il delegato assumendone l’erroneità o ingiustizia voglia contestare, l’Autore li individua,
nel primo caso, nell’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., e nel secondo, nell’applicazione
analogica dell’art. 21 disp. att. c.p.c. . Infine, E. Fabiani conclude affermando che, <<rimane sempre aperta
la via dell’azione di merito tendente all’accertamento dell’illegittimità della revoca della delega e della
cancellazione dall’elenco, pur trattandosi di un rimedio finalizzato al solo ristoro economico ed inidoneo,
come tale a far riottenere al professionista ingiustamente revocato e cancellato la delega ed il
reinserimento nell’elenco>>.
96
dal giudice dell’esecuzione <<in conseguenza del mancato rispetto del termine e delle
direttive impartite dal giudice dell’esecuzione a norma dell’art. 591 bis., 1 ° co., c.p.c.>>, al
quale il presidente del tribunale non può sottrarsi non essendo permessogli alcun
margine di discrezionalità nell’irrogazione della misura della cancellazione dall’elenco154.
Essendo in presenza di un <<atto dovuto>> avente natura paradisciplinare ed
efficacia sanzionatoria, avverso il quale la legge non appresta alcun rimedio, il
professionista
delegato,
che
intenda
contestare
la
propria
esclusione
dall’elenco,dovrebbe impugnare il provvedimento di revoca della delega, che della
cancellazione rappresenta il presupposto155.
Secondo l’altra prospettazione la cancellazione non è un effetto automatico della
revoca qualificata disposta dal giudice dell’esecuzione,ma è un provvedimento rimesso
alla decisione del presidente del tribunale, cui la legge riconoscerebbe un margine di
discrezionalità nell’irrogazione della sanzione156.Difatti secondo questa interpretazione
l’unica cancellazione munita della natura di atto disciplinare necessitato è quella prevista
nell’ultimo comma dell’art. 179 ter. disp. att. c.p.c., da intendersi nel senso che, ove a
seguito di una precedente cancellazione dall’elenco prima della scadenza del triennio
successivo a quello in corso alla data del provvedimento di revoca, il presidente del
tribunale non potrebbe far altro che disporre de plano la cancellazione dall’elenco.
La cancellazione di cui al terzo comma dell’art. 179 ter. disp. att. c.p.c. non
rappresenterebbe, viceversa, l’espressione di un potere disciplinare e sarebbe presidiata
154
In tal senso si sono espressi, M. BOVE, La delega delle operazioni di vendita, in G. BALENA –
M. BOVE, Le riforme più recenti del processo civile, cit., 234; ed anche A. GHEDINI – C. MIELE, op. ult. cit.,
137 ss. .
155
Così E. ASTUNI, La delega al professionista delle operazioni di vendita, in AA.VV., Il nuovo rito
civile, a cura di P. G. DEMARCHI, III, cit., 498 nt. 18.
156
D. TURRONI, sub art. 591 bis., in AA.VV., Le recenti riforme del processo civile. Commentario
diretto da
S. CHIARLONI, Tomo I, cit., 1000 – 1001.
97
dalle garanzie giurisdizionali proprie della procedura in camera di consiglio ex art. 737
c.p.c.157, con la relativa conseguenza che il professionista delegato potrebbe contestare lo
stesso provvedimento di cancellazione emesso dal presidente del tribunale mediante
reclamo alla Corte di appello del distretto di appartenenza ed in composizione
collegiale158.
§. 1.3. L’ambito “oggettivo” della delega: analisi della prima parte del 1 ° co.
dell’art. 591 bis. c.p.c. . All’estensione soggettiva della delega, appena illustrata nei suoi
molteplici aspetti, corrisponde sotto diverso profilo, la cd. <<estensione oggettiva>>,
anch’essa frutto dell’opera riformatrice delle Leggi nn. 80 e 263 del 2005, e da intendersi
come ampliamento, sia sotto il profilo “quantitativo” che “qualitativo”, del catalogo delle
attività delegate al professionista esterno.
Volendo riassumere il portato della riforma sotto tale specifico aspetto, può dirsi
che la legge oggi permette di delegare al professionista l’intero sub-procedimento di cui si
157
In generale sui procedimenti in camera di consiglio ex artt. 737 c.p.c. ss., v. amplius.
L. LANFRANCHI, La cameralizzazione del giudizio sui diritti, in Giur. it., 1989, IV, 33 ss.; L. MONTESANO,
Sull’efficacia, sulla revoca e sui sindacati contenziosi dei provvedimenti non contenziosi civili, in Riv. dir. civ.,
1986, II, 597 ss., spec. 599; D. MALTESE, I procedimenti in camera di consiglio: profili generali, in ivi, 1997, I,
565 ss.; e infine A. PROTO PISANI, Usi e abusi della procedura camerale ex art. 737 c.p.c. ss. (appunti sulla
tutela giurisdizionale dei diritti e sulla gestione di interessi devoluta al giudice), in ivi, 1990, I, 393 ss., ora
quale saggio introduttivo in M. G. CIVININI, I procedimenti in camera di consiglio, in Giur. sist. dir. proc. civ.
diretta da A. PROTO PISANI, Tomo I, Torino, 1994, 3 ss., spec. 55 ss. .
158
V. ancora
D. TURRONI, sub. art. 591 bis., in AA.VV., Le recenti riforme del processo civile.
Commentario diretto da S.
CHIARLONI, Tomo I, cit., 999 nt. 29, il quale rileva allo stesso tempo, la non
univocità delle soluzioni offerte dalla giurisprudenza di merito circa la competenza a decidere il suddetto
reclamo, indicandovi una cospicua serie di pronunce sia di legittimità che di merito alle quali si fa ulteriore
rinvio.
98
compone la vendita forzata159, comprensivo sia degli esperimenti di vendita con e senza
incanto160, ma anche delle attività prodromiche e successive, e più in generale, collaterali
a detti esperimenti.
L’attuale possibilità di delegare anche la vendita senza incanto161 è stata imposta
dalla necessità di adeguare la disciplina della delega delle operazioni di vendita al mutato
159
Che il processo esecutivo, rappresenti diversamente dal processo di cognizione (che è una
sequenza cronologicamente ordinata di atti volti all’ottenimento di un provvedimento finale, cioè la
sentenza), una <<successione di subprocedimenti, ossia una serie autonoma di atti ordinati e distinti
provvedimenti successivi>>, è acquisizione
ormai pacifica in dottrina
G. SENSALE, L’espropriazione
immobiliare e la delega ai notai sugli incanti, cit., 337 – 338; e in precedenza già recepita anche dalla
giurisprudenza di legittimità, v. (sent.) Cass., SS.UU., 27 ottobre 1995, n. 11178, in Arch. giur., 1996, 29; in
Giur. it., 1996, I, 1914; in Foro it., 1996, I, 3468 con ampia nota senza titolo di richiami dottrinali e
giurisprudenziali di
A. SCALA; ed infine in Giust. civ., 1996, I, 2041 ss., con nota senza titolo contenente
richiami dottrinali e giurisprudenziali di
R. TRIOLA, secondo la cui massima: <<Il processo esecutivo si
presenta strutturato non già come una sequenza continua di atti ordinati ad un provvedimento finale (e
cioè la sentenza) – secondo lo schema proprio del processo di cognizione – ma bensì come una successione
di subprocedimenti, cioè di una serie autonoma di atti ordinati a distinti provvedimenti successivi>> .
160
come
Già al tempo del convegno di Roma del 22 – 23 maggio 1993 più volte citato, vi è stato chi
R. VACCARELLA, Delegabilità ai notai de iure condendo e de iure condito nelle espropriazioni
immobiliari, in
AA.VV., Delegabilità ai notai delle operazioni di incanto nelle espropriazioni immobiliari.
Normativa vigente e prospettive di riforma. Atti del convegno di Roma del 22 – 23 maggio 1993, cit., 36,
manifestò l’inopportunità della delega notarile delle operazioni di vendita solo all’incanto e non anche
quelle relative alla vendita senza incanto. Successivamente manifestarono l’opportunità di estendere la
delega notarile ex art. 591 bis. c.p.c. anche alle operazioni di vendita immobiliare (senza incanto) anche
A. STORTO, in B. CAPPONI – A. STORTO, Prime considerazioni sul d.d.l. Castelli recante “Modifiche urgenti
al codice di procedura civile”, in relazione al processo di esecuzione forzata, in Riv. es. forz., 2002, n. 1, 163
ss., spec. 187; e D. PISANI MASSAMORMILE, Le procedure espropriative immobiliari fra esigenze di rapidità,
di garanzia e di modernizzazione, cit., spec. 635 ss.
161
Segnata anche dalla nuova formulazione della rubrica dell’art. 591 bis. c.p.c., dalla quale è
stato coerentemente espunto il riferimento alla vendita con incanto che accampava in quella coniata dalla
L. n. 302 del 1998.
99
assetto dei modelli decisionali della vendita forzata, completamente ridefinito ad opera
delle L. nn. 80 e 263 del 2005, le quali, nel sovvertire l’impostazione classica che aveva
concepito come modello principale la vendita con incanto, ha consacrato al suo posto, il
primato della vendita senza incanto, sancendone la natura obbligatoria e relegando la
vendita con incanto a modalità secondaria nonché subordinata al verificarsi di condizioni
predeterminate dalla legge.
In termini più semplici, sarebbe stato deleterio puntare tutto sulla vendita senza
incanto e sui vantaggi ad essa connessi dell’irrevocabilità delle offerte e della definitività
dell’aggiudicazione,facendone a tal fine il modello
base ed indefettibile di vendita
forzata, se poi il giudice dell’esecuzione si fosse vista preclusa la possibilità, in rapporto al
nuovo modello, di utilizzare la delega delle relative operazioni (che rappresenta un
efficace strumento deflattivo e di accelerazione dei tempi della procedura) ed avesse
dovuto, sia pure con il nuovo e più veloce modello procedimentale della vendita senza
incanto, provvedere da sé a tutte le incombenze.
Viceversa, il nuovo sistema di esecuzione delineato dalla L. n. 80 del 2005, nel
rendere accessibile la delega al professionista esterno anche per le operazioni di vendita
senza incanto, sfrutta in maniera opportuna tutti quegli aspetti positivi dell’una e
dell’altra, in modo tale da ricavare dall’azione combinata dei due istituti la massima utilità
consentita da ciascuno di essi162.
Pertanto la nuova gerarchia interna dei modelli decisionali di vendita coattiva
delineata dalla codificazione del 2005, ispirata dall’intento di porre rimedio alle oramai
conclamate criticità ontologiche della vendita con incanto163, è contenuta nel 3 ° co.
162
Così in maniera condivisibile
G. L. INNOCENTI, La delega delle operazioni di vendita, in
AA.VV., La nuova esecuzione forzata diretta da P. G. DEMARCHI, spec. 956 – 957.
163
Ottimamente sintetizzate da
P. LICCARDO, I modelli decisionali della vendita coattiva, cit.,
spec. 111 ss., secondo cui <<le best practice avevano segnalato in via estesa elementi di criticità della
vendita con incanto, riassuntivamente enucleabili nelle connotazioni di episodicità della collocazione
dell’immobile sul mercato, nell’operatività dilatoria di strumenti alternativi di definizione dell’esecuzione
quali l’istanza di assegnazione, nell’estraneità all’incanto di momenti di irrevocabilità dell’offerta se non
100
dell’art. 569 c.p.c., nella parte in cui prevede che <<se non vi sono opposizioni o se su di
esse si raggiunge l’accordo delle parti comparse, il giudice dispone con ordinanza la
vendita, fissando un termine non inferiore a novanta giorni, e non superiore a centoventi,
entro il quale possono essere proposte offerte d’acquisto ai sensi dell’art. 571. Il giudice
con la medesima ordinanza stabilisce le modalità con cui deve essere prestata la
cauzione, fissa, al giorno successivo alla scadenza del termine, l’udienza per la
deliberazione sull’offerta e per la gara tra gli offerenti di cui all’art. 573 e provvede ai
sensi dell’art. 576, per il caso in cui non siano proposte offerte di acquisto entro il termine
stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai sensi dell’art. 571, ovvero
per il caso in cui si verifichi una delle circostanze previste nell’art. 572, 3 ° co., ovvero per
il caso, infine, in cui la vendita senza incanto non abbia luogo per qualsiasi altra
ragione>>.
Ed allora, nell’attuale regime la vendita senza incanto rappresenta quella fase
ineludibile del nuovo modello di espropriazione forzata, nonché un passaggio obbligato
che preclude enecessariamente precede il tentativo di vendita con incanto164, il cui
esperimento presuppone il verificarsi alternativo di una delle seguenti condizioni: a) la
mancanza di offerte d’acquisto nel termine stabilito; b) l’inefficacia delle medesime; c) il
dissenso da parte del creditore procedente ovvero la possibilità di miglior vendita con
nell’atto della sua apertura, nelle criticità interpretative dell’aumento di sesto, solo recentemente
ricomposte>>. Il riferimento dell’Autore è rivolto a Cass., Sez. I civ., 12 aprile 1988, n. 2871, Pres. Scanzano –
Est. Corda - P.M. (concl. conf.) Vissali, in Foro it., 1989, I, 1923 ss., con nota di
R. VACCARELLA,
Orientamenti e disorientamenti giurisprudenziali in tema di aumento di sesto, nonché anche in
AA.VV.,
Studi in memoria di Augusto Cerino Canova, Vol. II, Bologna, 1992, Vol. II, 1021 ss.; nonché la nota dello
stesso P. LICCARDO, Sull’aumento di sesto nella vendita con incanto, in Giust. civ., 1988, I, 2650 ss. .
164
Sulla scelta del legislatore del 2005 di considerare la vendita senza incanto – quale fase
ineludibile dell’espropriazione forzata immobiliare e la vendita con incanto quale fase eventuale, v.
G. FINOCCHIARO, La vendita senza incanto diventa preliminare, cit., spec. 52 ss.; mentre per quanto
riguarda le modalità di svolgimento della vendita forzata immobiliare ante - riforma 2005, per un possibile
confronto v. per tutti
A. TEDOLDI, voce Vendita e Assegnazione forzata, in Dig. disc. priv. (Sez. Civ.), XIX,
Torino, 1999, 660 ss. ed ivi ulteriori riferimenti.
101
sistema dell’incanto, limitatamente al caso di offerta unica il cui ammontare sia inferiore
al valore dell’immobile determinato ai sensi dell’art. 568 c.p.c. aumentato di un quinto; d)
l’esito negativo, per qualsiasi altra ragione, della vendita senza incanto (si pensi, per fare
un esempio, al caso previsto dall’art. 573, 2 ° co., c.p.c., per cui, in presenza di una
pluralità di offerte e in mancanza di adesioni alla gara sull’offerta più alta, il giudice, ove
non ritenga di aggiudicare al miglior offerente dispone la vendita con incanto).
L’art. 569, 3 ° co., c.p.c., che rappresenta incontrovertibilmente uno dei cardini
su cui ruota l’intero impianto della nuova esecuzione forzata165, non si limita a regolare
l’ordine gerarchico dei modelli decisionali di vendita, ma delinea altresì un nuovo modello
di ordinanza di vendita166, unitario ma dal contenuto complesso, caratterizzato dalla
consequenzialità dei successivi esperimenti di vendita senza incanto e con incanto167.
165
Per
M. ROSATO, L’espropriazione forzata riformata, cit, 313, è <<il paradigma di tutte le
istanze che hanno ispirato la riforma del 2005>>.
166
Definita da
D. TURRONI, sub art. 591 bis., in AA.VV., Le recenti riforme del processo civile.
Commentario diretto da S. CHIARLONI, Tomo I, cit., 1011, come <<ordinanza omnibus>>.
167
Quella appena riferita da come testimonia
G. L. INNOCENTI, op. ult. cit., 958 nt. 54, è una
delle due interpretazioni formatesi attorno all’art. 569, 3 ° co., c.p.c., e che viene prevalentemente adottata
nella prassi dalla sezione esecuzioni immobiliari del tribunale di Torino. A tal proposito, si veda tra gli altri,
F. DE SANTIS, Il programma della vendita forzata immobiliare riformata, cit., 463 nt. 23, secondo il quale
<<l’unitarietà sequenziale dell’(unica) ordinanza di vendita è uno dei risultati normativamente più
significativi (e coraggiosi) delle riforme del 2005, siccome astrattamente (e, si spera, anche concretamente)
idoneo a limitare i possibili “intoppi” procedimentali>>. Mentre l’interpretazione contraria è sostenuta
fortemente da P. LICCARDO, I modelli decisionali della vendita coattiva, cit., 115, il quale rileva come <<la
lettura proposta (id est: della sequenzialità delle ordinanze di vendita con e senza incanto), pur a fronte
dell’estrema problematicità del testo della novella non può essere accolta: in primo luogo va osservato,
come la contestualità delle ordinanze senza e con incanto appare contraria sia ai principi di economia
processuale, che pur sempre animano il processo esecutivo, sia ai principi di razionalità economica cui si
ispirano gli operatori di mercato all’evidenza disorientati dalla coesistenza per lo stesso bene, di una
duplicità di esperimenti caratterizzati da un medesimo prezzo base, ma delle regole di selezione
dell’aggiudicatario sostanzialmente diverse. Né va sottaciuto come l’interpretazione qui criticata, diretta
102
In sintesi, tra la vendita senza incanto e quella con incanto non vi è soluzione di
continuità, poiché il giudice dell’esecuzione, con la stessa ordinanza con cui dispone la
prima, provvede anche alla fissazione dei tempi e dei modi di svolgimento della seconda,
per l’eventualità che si verifichi qualcuno degli eventi previsti dalla seconda parte del 3 °
co. dell’art. 569 c.p.c.168 .
Il nuovo paradigma normativo della vendita forzata, caratterizzato dal “binomio”
obbligatorietà della vendita senza incanto - residualità della vendita con incanto da un
lato, e dalla sequenzialità,senza interruzioni processuali tra la prima e la seconda dall’altro
lato, si applica anche alla vendita forzata delegata al professionista.
filiazione di un meccanismo procedimentale mai troppo criticato, risulti di difficile strutturazione nell’unicità
dell’ordinanza autorizzativa e di critica composizione temporale ogni volta che il primo esperimento di
vendita senza incanto rimandi a momenti di valutazione difficilmente dominabili in un’unica udienza,
rendendo evidente come il passaggio da una modalità di vendita all’altra rimandi necessariamente alla
chiusura formale operata da un atto conclusivo assunto all’esito dell’udienza all’uopo espletata>>. Nel voler
confermare l’adesione al primo dei due appena riferiti, non può non evidenziarsi come nell’applicazione
pratica del nuovo modello sequenziale - prefigurato con le riforme del 2005 di vendita senza e con incanto –
l’esperimento di quest’ultimo incombente si è rivelato il più delle volte una vuota e stanza reiezione del
tentativo di vendita senza incanto, che raramente è in grado di attrarre nuove domande di partecipazione
alla gara e di condurre all’aggiudicazione del bene già rimasto invenduto, allo stesso prezzo, nella vendita
senza incanto immediatamente precedente. Per di più, sotto un profilo prettamente teorico, un margine di
utilità deve essere tributato anche all’esperimento della vendita con incanto: si pensi al caso di un tentativo
di vendita rimasto infruttuoso a causa di un’offerta ritenuta inammissibile dal delegato perché priva di uno
dei requisiti formali previsti dall’art. 571 c.p.c. . In tale evenienza, mediante la fissazione del successivo
incanto, il sistema consente all’offerente, il quale ritenga più conveniente per sé non attendere l’eventuale
ribasso del prezzo connesso al successivo tentativo di vendita senza incanto, di rinnovare la propria offerta
e di competere subito per l’aggiudicazione del bene (così G. L. INNOCENTI, ivi, 958).
168
Consistenti, da come sappiamo: a) nella mancata proposizione di offerte d’acquisto entro il
termine stabilito; b) dall’inefficacia delle stesse; c) da offerte inferiori al valore dell’immobile determinato a
norma dell’art. 568 c.p.c. aumentato di un quinto; d) e infine nell’ipotesi in cui la vendita non abbia luogo
per qualsiasi altra ragione.
103
In tale direzione depone anche la lettera dell’art. 591 bis. c.p.c., il quale nella
prima parte del 1 ° co., richiama non una, ma ben due volte l’art. 569, 3 ° co., c.p.c.
.Difatti,l’incipit dell’art. 591 bis. c.p.c. recita così: <<il giudice dell’esecuzione, con
l’ordinanza con la quale provvede sull’istanza di vendita ai sensi dell’art. 569, terzo
comma, c.p.c., può, sentiti gli interessati, delegare ad un notaio avente preferibilmente
sede nel circondario o a un avvocato ovvero a un commercialista, iscritti nei relativi
elenchi di cui all’art. 179 ter. disposizioni di attuazione del presente codice, il compimento
delle operazioni di vendita seconde le modalità indicate al terzo comma del medesimo
art. 569 c.p.c.>>.
§. 1.3.1. La delega: oggetto ed estensione. L’art. 591 bis., 1 ° co., c.p.c., individua
l’oggetto della delega in esame nel <<compimento delle operazioni di vendita secondo le
modalità indicate nel comma terzo del medesimo art. 569 c.p.c.>>169.
Il codice di procedura civile definisce, pertanto, l’oggetto della delega sotto due
profili:
1) in primo luogo, specifica che esso consiste <<nel compimento delle operazioni
di vendita>>;
2) in secondo luogo, precisa che la sua attuazione deve conformarsi alle
<<modalità indicate nel comma terzo del medesimo art. 569 c.p.c.>>.
Sotto il primo profilo, il delegato viene investito della cura e della gestione di un
intero segmento del procedimento esecutivo, comprensivo di tutte quelle operazioni, non
solo meramente esecutive, che si rendono necessarie per addivenire alla vendita
dell’immobile pignorato.
169
F. MANNA, La delega ai notai delle operazioni di incanto immobiliare, cit., 47, evidenzia la
“non casualità” dell’utilizzo del termine <<compimento>> rispetto a quello di <<direzione>>, essendo il
potere direttivo della procedura prerogativa del solo giudice dell’esecuzione.
104
Sotto il secondo profilo, invece, l’attività del delegato viene conformata sui
medesimi moduli procedimentali previsti dalla legge per la vendita tenuta direttamente
dal giudice dell’esecuzione, e dunque, in ossequio al principio di unitarietà sequenziale
dell’ordinanza di vendita, il delegato dovrà predisporre un avviso per la vendita senza
incanto che contenga già al suo interno, per il caso in cui essa si concluda con un esito
negativo, i tempi e le condizioni di partecipazione della vendita con incanto170.
L’adeguamento delle operazioni di vendita delegate alle modalità indicate nel 3 °
co. dell’art. 569 c.p.c. rappresenta la prima e più importante delle direttive sul
<<programma di vendita>> impartite dal giudice dell’esecuzione ai sensi del 1 ° co.
dell’art. 591 bis. c.p.c., ancor più di quelle, che pure devono trovare spazio nell’ordinanza
di delega, sul termine di svolgimento delle operazioni, sulle modalità di pubblicità e sul
luogo di presentazione ed esame delle offerte, della gara e dell’eventuale incanto.
Per di più la lettura della prima parte del 1 ° co. dell’art. 591 bis. c.p.c. in
rapporto con l’art. 569, 3 ° co., c.p.c., prospetta le due alternative che si aprono al giudice
dell’esecuzione all’esito dell’udienza fissata per la comparizione delle parti avanti a sé171.
170
La delega al professionista si ispira non solo al principio di sequenzialità tra vendita senza e
con incanto, ma anche a quello di continuità (pure esso esplicitato nell’ordinanza di delega del giudice
dell’esecuzione), concetto quest’ultimo con il quale, si vuol significare che, il professionista delegato ha il
potere – dovere di compiere tutte quelle attività finalizzate al buon esito della procedura, nei limiti delle
attribuzioni conferitegli con l’ordinanza di delega e ferma restando l’applicazione dell’inderogabile principio
della necessità dell’impulso di parte (v. per maggiori ragguagli sul principio della continuità della delega
E. ASTUNI, La delega al professionista delle operazioni di vendita, in AA.VV., Il nuovo rito civile, a cura di
P. G. DEMARCHI, III, cit., 527, secondo il quale <<il professionista delegato è investito del potere di
compiere in sequenza tutte le operazioni di vendita necessarie fino all’effettivo trasferimento del bene, con
l’unico limite che egli stesso ritenga inutile proseguire nelle operazioni e provveda a restituire il fascicolo al
giudice>>).
171
In verità esiste anche <<un terzo possibile sbocco dell’udienza per l’autorizzazione alla vendita
ex art. 569 c.p.c.>> che è rappresentato dalla <<sospensione della procedura ai sensi dell’art. 601 , 1 ° co.,
c.p.c., nell’eventualità in cui si faccia luogo un pignoramento dell’immobile per quota indivisa>> (su cui v.
amplius., F.
VIGORITO, L’espropriazione dei beni indivisi, in Riv. es. forz., 2004, 549 ss.). In quest’ultimo
caso, a differenza di quanto avviene per l’ipotesi di pignoramento per l’intero, il giudice, una volta ricevuto
105
Salvo che vi sia stata la proposizione di un’opposizione agli atti esecutivi (che potrebbe
comportare la sospensione della procedura) il giudice dell’esecuzione può: a) disporre sic
et simpliciter la vendita con ordinanza, il cui contenuto sarà quello indicato nel 3 ° co
dell’art. 569 c.p.c.; b) decidere, invece, di avvalersi della delega, ma, in tal caso, deve
prima<<sentire le parti>>.
L’audizione delle parti sull’opportunità di delegare o meno ad un professionista
esterno le operazioni di vendita,è un’incombenza a cui il giudice dell’esecuzione non può
sottrarsi172, ma il cui esito non lo vincola affatto nella decisione finale, nel senso che egli
pur dovendo darvi ingresso nonché il “giusto rilievo” alle <<osservazioni circa il tempo e le
modalità della vendita>> (art. 569, 2 ° co., c.p.c.)173, non è tenuto a conformarsi alle
il fascicolo d’ufficio e completate le verifiche di rito sulla documentazione allegata, provvede a fissare subito
l’udienza ex art. 569 c.p.c., senza procedere alla nomina dell’esperto, cui l’incarico (di quantificazione del
valore di stima e di accertamento della comoda o incomoda divisibilità) verrà conferito (una volta sospeso il
processo esecutivo) nel successivo giudizio di divisione, e ciò al fine di assicurare la previa instaurazione del
contraddittorio tra tutti i partecipanti alla comunione .
172
V. F.
MANNA, La delega ai notai delle operazioni di incanto immobiliare, cit., 68, secondo il
quale <<ove l’audizione in punto di delega sia mancata, per qualsiasi ragione, o sia rimasta incompleta per
omessa comunicazione della fissazione dell’udienza ad una delle parti, non si registrano conseguenze
apprezzabili, se non con riguardo al dies a quo per la proposizione dell’eventuale opposizione agli atti
esecutivi, atteso che la sola mancata audizione non può esser mai, di per sé, sola autonoma causa petendi
di una querelanullitatis>>.
173
Da come testimonia una certa dottrina (in particolare
operazioni di vendita, in
G. L. INNOCENTI, La delega delle
AA.VV., La nuova esecuzione forzata diretta da P. G. DEMARCHI, cit., spec. 960
nt. 59) l’esperienza insegna che, <<di norma, l’audizione prevista dalla prima parte dell’art. 591 bis., 1 ° co.,
c.p.c., si riduce ad una tacita non opposizione di tutte le parti presenti in udienza alla decisione del giudice
dell’esecuzione di delegare un professionista; al contrario, un minimo di contraddittorio si realizza
nell’ipotesi in cui una delle parti, di regola il creditore procedente o comunque il creditore che si fa carico
dell’anticipazione delle spese della procedura, manifesti la sua contrarietà alla delega o, per lo meno, sollevi
dubbi sulla sua opportunità (ad esempio perché il valore del bene staggito è talmente basso da rendere
economicamente sconveniente il costo di un professionista), invitando il giudice dell’esecuzione a valutare
la possibilità di trattenere presso di sé la vendita. Appare evidente che tale ultima valutazione può oggi
utilmente avvantaggiarsi delle risultanze della relazione di stima, che la nuova disciplina dell’esecuzione
106
richieste delle parti. Ciò è, senza ombra di dubbio, il riflesso della “discrezionalità” della
delega174, nel senso che essa rappresenta solo <<una possibile variante dell’ordinanza con
la quale il giudice dell’esecuzione provvede sull’istanza di vendita ex art. 569, 3 ° co.,
c.p.c.>>, un’eventuale diramazione dall’alveo dell’art. 569, 3 ° co., c.p.c., rimessa in ogni
caso alla determinazione del giudice dell’esecuzione, il quale, pur senza trascurare le
esigenze prospettategli dalle parti, deve comunque privilegiare gli interessi della
procedura.
Come già detto all’inizio del presente capitolo, la riforma del 2005 ha
determinato un ampliamento oggettivo delle attività delegabili al professionista sia sul
piano “qualitativo” che “quantitativo”.
In effetti nel confrontare il testo dell’art. 591 bis. c.p.c. così come introdotto dalla
L. n. 302 del 1998, e quello attualmente in vigore così come riformato nel 2005, si nota da
subito l’aumento degli adempimenti rimessi nei confronti del delegato; se poi si scende
nell’analisi del contenuto delle attività che oggi risultano delegabili, si apprezza anche il
peso qualitativamente maggiore delle nuove attribuzioni del professionista delegato.
Mentre sotto il profilo puramente quantitativo, si è avuto modo di rilevare come
al professionista nominato ai sensi dell’art. 591 bis. c.p.c., è stata sostanzialmente
forzata mette opportunamente a disposizione del giudice dell’esecuzione già all’udienza fissata ai sensi
dell’art. 569, 1 ° e 3° co., c.p.c., anticipandone il momento di espletamento a prima di detta udienza>>.
174
Dalla “discrezionalità” in esame la dottrina ricava due ulteriori caratteristiche, che dalla prima
discendono come logici corollari: a) la “divisibilità” della delega, che dà vita ai due fenomeni della delega
parziale e della delega frazionata (su tali due varianti della delega v. ampiamente E. FABIANI, La delega
delle operazioni di vendita in sede di espropriazione forzata immobiliare. Novità introdotte dalla riforma del
2005 e ricostruzione sistematica del nuovo istituto, cit., 109 ss.); b) la “revocabilità” della delega, che, oggi è
espressamente prevista dall’art. 179 ter., 3 ° co., disp. att. cp.c., poteva già prima ricavarsi dall’art. 487, 1°
co., c.p.c., il quale predica al revocabilità delle ordinanze del giudice dell’esecuzione, finché le stesse non
abbiano avuto esecuzione (principio che si traduce, nel caso di ordinanza di delega ex art. 591 bis. c.p.c.,
nella salvezza degli effetti di tutti gli atti compiuti dal delegato fino alla comunicazione del provvedimento di
revoca). Sulle caratteristiche di questi profili della delega v. anche
F. P. LUISO – M. MICCOLI,
Espropriazione forzata immobiliare e delega al notaio., cit., 52 ss. .
107
delegata l’intera fase liquidativa175, con il logico corollario dell’attribuzione al delegato
anche di tutti i poteri, in passato spettanti al giudice dell’esecuzione, necessari al
<<compimento>> delle operazioni di vendita. Ciò ha determinato un’erosione a favore del
delegato di funzioni proprie del giudice dell’esecuzione e la necessità di una ridefinizione
del suo ruolo, che oggi appare limitato all’esercizio di funzioni di controllo, sia preventivo
che successivo, e di direzione della procedura176.
§. 1.3.2. I poteri di controllo e di direzione del giudice dell’esecuzione in
riferimento alla delega rilasciata al professionista. Nonostante il conferimento della
delega delle operazioni di vendita immobiliare ad un professionista esterno, il giudice
dell’esecuzione rimane comunque il titolare dei cd. poteri di controllo <<preventivo>>,
cioè di quei poteri che precedono la delega e che egli esercita sia prima di nominare
l’esperto, sulla base dei documenti depositati unitamente all’istanza di vendita, e, in
particolare, della documentazione ipocatastale ex art. 567, 2 ° co., c.p.c., sia prima di
pronunciare l’ordinanza con cui dispone la vendita ex art. 569, 1 ° co., c.p.c., sulla scorta
della relazione di stima dell’esperto.
Il potere di controllo preventivo che il giudice dell’esecuzione conduce sulla base
dell’esame del certificato delle iscrizioni e delle trascrizioni, mira essenzialmente a
verificare ed acquisire certezza circa l’appartenenza all’esecutato177 del bene
175
Fase molto estesa che include in sé tutti gli atti idealmente compresi tra la determinazione del
prezzo dell’immobile e l’approvazione del progetto di riparto.
176
Nel cui alveo può farsi rientrare anche la risoluzione delle difficoltà che il delegato ritenga di
non risolvere autonomamente e che pertanto sottopone tramite reclamo ex art. 591 ter. c.p.c. al vaglio del
giudice dell’esecuzione, costituendo anch’essa uno strumento attraverso cui il giudice indirizza e governa il
corso di svolgimento dell’esecuzione.
177
A volte di problematico accertamento, soprattutto se si pensa al caso dell’immobile di
provenienza ereditaria.
108
pignorato178e ciò all’evidente scopo di assicurare all’aggiudicatario, nei limiti in cui
l’ordinamento lo consente la stabilità erga omnes del suo acquisto179 nonché ad acclarare
l’inesistenza di elementi ostativi alla prosecuzione della procedura.
Il controllo (sempre preventivo) che il giudice dell’esecuzione conduce sulla base
della relazione di stima predisposta dall’esperto tende invece a perseguire tre risultati:
1) accertare la rispondenza dei dati catastali risultanti dalla documentazione
ipocatastale a quelli reali;
2) controllare quella che è la situazione urbanistica dell’immobile;
178
Essenzialmente, ma non esclusivamente, tenuto conto che la consultazione dei certificati delle
iscrizioni e delle trascrizioni – le quali devono risalire non ad almeno un ventennio prima della data di
trascrizione del pignoramento, bensì all’ultimo trasferimento di proprietà che sia esso antecedente al
compimento del ventennio dalla data di trascrizione del pignoramento – consente di accertare anche
l’esatta consistenza del bene pignorato nonché la presenza di diritti reali o vincoli (come ad esempio quelli
derivanti da domande giudiziali o atti di sequestro) che, per essere stati trascritti anteriormente alla
trascrizione del pignoramento, risultano a loro volta opponibili alla procedura.
179
E’ pacifico che il processo esecutivo non presuppone un accertamento sull’effettiva
appartenenza dell’immobile pignorato al debitore esecutato, in quanto <<la legge processuale si accontenta
di un indizio di appartenenza (…) che potrà essere dimostrato infondato nel giudizio promosso dal vero
proprietario, in via di opposizione di terzo all’esecuzione o, successivamente alla vendita contro
l’acquirente>> (così in dottrina G. TARZIA, Il bene immobile nel processo esecutivo, in Riv. dir. proc., 1989,
340 ss.). A questo proposito si rinvia anche alle considerazioni di G. SENSALE, L’espropriazione immobiliare
e la delega ai notai degli incanti, cit., spec. 347, per il quale <<attesa la natura dichiarativa della trascrizione,
nessuna giuridica certezza può da essa desumersi in ordine alla effettiva proprietà del bene, anche perché
qualsiasi titolo di acquisto derivativo è destinato a soccombere di fronte alla dimostrazione dell’altrui
possesso ad usucapionem (…) se la vendita forzata costituisce per l’acquirente un titolo derivativo soggetto
all’obbligo di trascrizione, deve evitarsi per quanto ragionevolmente possibile, con gli strumenti di
accertamento indicati dall’art. 567 c.p.c., che l’aggiudicatario sia esposto all’evizione oppure che la
trascrizione del suo acquisto sia inefficace, senza per questo voler coltivare l’illusione dell’assoluta certezza
dell’acquisto (in quanto, si ribadisce, resta sempre in agguato la possibilità che terzi facciano valere
l’usucapione del bene)>>.
109
3) e infine, assumere più precise informazioni sul suo stato di occupazione, in
vista dell’eventuale ordine di liberazione, oggi adottabile già all’udienza ex art. 569, 3 °
co., c.p.c., contestualmente alla nomina del custode giudiziario e del professionista
delegato al compimento delle operazioni di vendita180.
Mentre il potere di controllo successivo181 tende in sostanza a fare un
monitoraggio periodico dell’andamento della vendita delegata al professionista, e si
traduce in concreto nella verifica della tempestività delle singole operazioni; verifica, che
a sua volta, il giudice dell’esecuzione svolge in occasione delle varie riconsegne in
cancelleria del fascicolo da parte del professionista delegato, e che scandiscono, secondo
uno schema costante di accessi cadenzati, i vari passaggi della procedura esecutiva182.
180
Si precisa che tale forma di controllo preventivo compiuta dal giudice dell’esecuzione fin dal
momento in cui l’esperto provvedere a depositare in cancelleria il proprio elaborato, può sfociare in un
contraddittorio orale tra le parti ed alla presenza dello stesso esperto, in sede di udienza ex art. 569 c.p.c.,
qualora le parti stesse, esaminata la relazione a loro comunicata dallo stesso esperto, abbiano depositato
alla predetta udienza note alla relazione secondo quanto prescritto dall’ultimo comma dell’art. 173 bis.
disp. att. c.p.c. . L’anticipazione dell’eventuale contraddittorio sulla relazione di stima ad un momento
anteriore all’autorizzazione della vendita risponde ad una duplice finalità di favorire, da una parte,
l’emersione ed immediata risoluzione di tutti quei problemi che, ove rilevati dal delegato, imporrebbero
l’arresto delle operazioni di vendita e la rimessione del fascicolo al giudice dell’esecuzione nonché, dall’altra
di consegnare nelle mani del professionista uno strumento completo ed affidabile in grado di orientare ed
agevolare il compito del delegato.
181
Pur sempre agevole come quello preventivo, soprattutto nelle sezioni dei grandi tribunali in
cui il numero considerevole di procedure pendenti in capo a ciascun giudice rende laborioso seguire da
vicino e con regolare continuità quelli che sono gli sviluppi di ciascuna vendita delegata.
182
Si pensi ad esempio alla rimessione del fascicolo al giudice per la firma del decreto di
liberazione immediatamente dopo l’aggiudicazione, per la firma del decreto di trasferimento e per la
fissazione dell’udienza di discussione del piano di riparto, oltre che, chiaramente, alla restituzione del
fascicolo dietro espressa richiesta del giudice dell’esecuzione o in occasione del deposito da parte del
delegato di un ricorso ex art. 591 ter. c.p.c. . A questo proposito è utile evidenziare la prassi adottata in
merito dal tribunale di Torino, che richiede a ciascun delegato di inviargli periodicamente (di solito alla fine
di ogni anno solare) una succinta relazione scritta predisposta per ogni procedura e ripartita secondo la
successione temporale dei vari adempimenti, dal ritiro del fascicolo subito dopo la nomina fino alla
110
Infine, il potere direttivo, si estrinseca nella pronuncia di atti a contenuto
decisorio, di cui il giudice dell’esecuzione si avvale al fine di orientare il corso della
procedura. Tra essi assai importante è l’ordinanza di cui al combinato disposto dell’art.
569, 3 ° co., e 591 bis., 1 ° co., c.p.c., con la quale il giudice dell’esecuzione: a) dispone la
vendita; b) decide – dopo aver sentito gli interessati – sull’opportunità di delegare ad un
professionista esterno il compimento delle operazioni di vendita; e c) detta il programma
<<inderogabile>> della vendita delegata, stabilendo <<il termine per lo svolgimento delle
operazioni delegate, le modalità della pubblicità, il luogo di presentazione delle offerte ai
sensi dell’art. 571 c.p.c. e il luogo ove si procede all’esame delle offerte, alla gara tra gli
offerenti, e alle operazioni dell’eventuale incanto>> (art. 591 bis., 1 ° co., seconda parte,
c.p.c.).
§. 1.3.3. I poteri del professionista delegato. Viceversa, competono, al
professionista delegato tutta quella serie di incombenze finalizzate alla trasformazione
del bene pignorato in denaro, le quali, oltre a comprendere una molteplicità eterogenea
di operazioni puramente materiali (come ad esempio: la redazione dell’avviso di vendita),
includono anche attività di carattere non meramente esecutivo, che presuppongono il
compimento di valutazioni comparative di interessi e l’assunzione di decisioni di carattere
discrezionale.
Se già nel vigore della disciplina dettata dalla L. n. 302/1998 poteva affermarsi
che il ruolo del (notaio) delegato non era quello di un semplice “mero esecutore” delle
direttive impartite dal giudice dell’esecuzione, ma bensì di “vero e proprio sostituto di
quest’ultimo”, tale conclusione, a seguito delle riforme del 2005, va ribadita con ancora
più vigore alla luce deinuovi compiti che sono stati attribuiti al professionista delegato.
riconsegna in occasione del deposito del progetto di riparto, nella quale siano riportate le date di
compimenti degli incombenti più rilevanti (come sono indubbiamente: la data di ritiro del fascicolo,
dell’avviso di vendita, degli esperimenti di vendita con il relativo esito, del decreto di trasferimento e del
progetto di distribuzione).
111
Le novità che evidenziano l’accresciuto ruolo del notaio (rectius: professionista)
delegato sono essenzialmente tre:
1) la prima riguarda, la facoltà per il delegato di predisporre ed approvare il
progetto di distribuzione della somma ricavata dalla vendita forzata, prevista
espressamente nel 2 ° co., n. 12) dell’art. 591 bis. c.p.c.183;
2) la seconda, invece, concerne il potere del delegato di compiere la valutazione
circa<<l’esistenza di una seria possibilità di migliore vendita con il sistema dell’incanto>>
(art. 572, 3 ° co., c.p.c.), nel caso in cui vi sia stata un’unica offerta di acquisto il cui
ammontare sia inferiore al valore dell’immobile determinato ai sensi dell’art. 568
c.p.c.,aumentato di un quinto,ovvero, ancora alla scelta, nel caso di più offerte non
seguite da gara, tra aggiudicare l’immobile a colui che è stato il migliore offerente o
disporre l’incanto; tali valutazioni sono state tradizionalmente ritenute “espressione del
potere discrezionale proprio del giudice dell’esecuzione”, non demandabili al
professionista,al punto
da aver indotto i conditores della riforma del 1998 a non
estendere l’applicazione della delega notarile alle operazioni di vendita senza incanto184;
183
Su cui v. ampiamente infra il §. 3.7. Invece, nel senso di ritenere che la possibilità oggi
riconosciuta in capo al delegato, di predisporre ed approvare il progetto di distribuzione della somma
ricavata dalla vendita, rappresenti espressione di un potere discrezionale, in passato prerogativa esclusiva
del giudice dell’esecuzione, è orientata la dottrina dominante, la quale si esprime in termini di <<esercizio
larvato di giurisdizione>>, (così E.
ASTUNI, op. ult. cit., 536, il quale evidenzia altresì che <<attribuire al
delegato il potere di dichiarare esecutivo il progetto non contestato ai sensi dell’art. 598 c.p.c. significa
quindi riconoscergli il potere di fare una valutazione di non imputabilità alla parte della mancata
comparizione, da cui dipende o la dichiarazione di esecutività del progetto non contestato dai presenti
oppure la rinnovazione della notifica all’assente. Sicché la dichiarazione di esecutività del progetto e
l’ordine di pagamento delle quote non riposano, in caso di assenza di una o più parti, sull’accordo espresso
dalle parti ma su una valutazione del delegato>>).
184
V. in proposito
A. PROTO PISANI, Delegabilità ai notai delle operazioni di incanto nella
espropriazione immobiliare, in AA.VV., Delegabilità ai notai delle operazioni di incanto nelle espropriazioni
112
3) ed infine, la terza, consistente nella possibilità di pronunciare la confisca della
cauzione a norma dell’art. 580, 2 ° co., c.p.c. (<<se l’offerente non diviene aggiudicatario,
la cauzione è immediatamente restituita dopo la chiusura dell’incanto, a meno che lo
stesso non abbia omesso di partecipare al medesimo, o personalmente oppure a mezzo di
procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo. In tal caso la cauzione
viene restituita nella misura di nove decimi dell’intero e la restante parte è trattenuta
come somma rinveniente a tutti gli effetti dall’esecuzione>>) e dell’art. 584, ult. co.,
c.p.c., <<se nessuno degli offerenti in aumento partecipa alla gara indetta a norma del
terzo comma, l’aggiudicazione diventa definitiva, ed il giudice pronuncia a carico degli
offerenti di cui al primo comma salvo che ricorra un documentato e giustificato motivo, la
perdita della cauzione, il cui importo è trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti
dall’esecuzione>>.
All’art. 580 c.p.c. fa implicito riferimento il punto n. 13) dell’art. 591 bis., 2 ° co.,
c.p.c., là ove dispone che il delegato provvede <<ad ordinare alla banca o all’ufficio
postale la restituzione delle cauzioni e di ogni altra somma direttamente versata
mediante bonifico o deposito intestato alla procedura dagli offerenti non risultati
aggiudicatari>>.
Invece all’art. 584 c.p.c. vi rinvia espressamente il punto n. 6), 2 ° co., dell’art.
591 bis. c.p.c., nella parte in cui sancisce che il delegato provvede <<sulle offerte dopo
l’incanto a norma dell’art. 584 c.p.c. (…)>>.
Pertanto sia l’art. 580, 2 ° co., c.p.c., sia l’art. 584, ult. co. c.p.c. prevedono,
un’ipotesi in presenza della quale il giudice dell’esecuzione (nonostante che l’offerente
non sia diventato aggiudicatario, nel primo caso, e che nessuno degli offerenti in aumento
immobiliari. Normativa vigente e prospettive di riforma. Atti del convegno di Roma del 22 – 23 maggio 1993,
cit., 25, secondo cui <<il motivo per cui non è stata esaminata la delega al notaio delle operazioni di vendita
cd. “senza incanto” ex artt. 570 ss. c.p.c. deriva unicamente dalla circostanza che parte essenziale di tale
procedimento è il potere conferito al giudice dall’art. 573, 2 ° co., c.p.c., ove la gara non possa aver luogo
per la mancanza di adesione degli offerenti, di “disporre la vendita del maggior offerente oppure ordinare
l’incanto”: potere evidentemente non delegabile al notaio>>.
113
abbia partecipato alla gara indetta a norma del 3 ° co. dell’art. 584 c.p.c., nel secondo
caso) ha il potere di non pronunciare la perdita della cauzione, e cioè allorquando ricorra
un <<documentato e giustificato motivo>>. Tale concetto, dai contorni lasciati
volutamente indefiniti, rappresenta una clausola generale, la determinazione del cui
contenuto precettivo non può che essere riservata all’organo che procede alla valutazione
delle circostanze del caso concreto185.
Secondo una recente opinione dottrinale dal richiamo che l’art. 591 bis. c.p.c. fa
agli artt. 580 e 584 potrebbe desumersi l’intenzione da parte del legislatore del 2005 di
attribuire al professionista delegato anche il potere di disporre la confisca delle cauzioni
nelle due ipotesi citate186.
§. 1.3.4. I restanti poteri del giudice dell’esecuzione. Davanti ad un forte
incremento dei poteri discrezionali esercitabili da parte del delegato, il giudice
dell’esecuzione oltre ai due principali poteri, quali sono quelli di controllo e di direzione
appena esaminati, rimane titolare delle seguenti attribuzioni:
185
Su cui cfr. per tutti
186
V. E. FABIANI, La delega delle operazioni di vendita, in AA.VV., Le nuove modifiche al processo
E. FABIANI, Clausole generali e sindacato della Cassazione, cit., spec. 17
ss. .
esecutivo, cit. 177 ss. secondo cui <<anche questa scelta del legislatore, sottesa alla modifica in esame,
potrebbe essere letta come un’espressione della volontà di quest’ultimo di consentire che al professionista
possa essere astrattamente delegato l’intero (nuovo) subprocedimento attraverso cui si attua la nuova
vendita forzata, seppur comprensivo di talune decisioni da adottarsi all’esito di una delicata valutazione
comparativa dei due sottesi interessi in conflitto>>. Contra, invece, è E. ASTUNI, La delega al professionista
delle operazioni di vendita, in AA.VV., Il nuovo rito civile, III, cit., 522 ss., il quale, dato atto della mancanza
di un consolidato indirizzo giurisprudenziale sulla specifica questione del riparto di competenze tra giudice
dell’esecuzione e delegato in ordine alla confisca della cauzione, suggerisce una soluzione ispirata a cauta
prudenza, secondo la quale <<converrà che il delegato nei casi dubbi trattenga la cauzione soggetta a
possibile confisca e/o faccia ricorso al giudice ex art. 591 ter. c.p.c. prima di provvedere allo svincolo delle
somme>>.
114
a) del potere di assumere le determinazioni previste nei primi due commi
dell’art. 586 c.p.c., e cioè: a1) del potere di disporre la sospensione della vendita quando
ritenga che il prezzo sia notevolmente inferiore a quello giusto187; a2) di pronunciare il
decreto di trasferimento; a3) di ordinare la cancellazione delle trascrizioni dei
pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie sempre che queste ultime non si riferiscano a
obbligazioni assunte dall’aggiudicatario a norma dell’art. 508 c.p.c.; a4) di ordinare la
cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie successive
alla trascrizione del pignoramento188; a5) d’ingiungere al debitore o al custode (se
persona diversa dal debitore) il rilascio dell’immobile venduto;
b) del potere di pronunciare le ordinanze(di ammissione al beneficio della
conversione del pignoramento, di determinazione della somma da sostituire all’immobile
pignorato e di assegnazione della somma versata dal debitore ammesso alla conversione
187
Rileva
G. SENSALE, L’espropriazione forzata immobiliare e la delega i notai sugli incanti, cit.,
372, che il decreto di trasferimento resta atto del giudice, ancorché il notaio (oggi: professionista delegato)
sia chiamato a predisporne il testo, con attività non avente autonoma rilevanza processuale: l’opinione
contraria (nel senso di rimettere al notaio la stessa emanazione del decreto), sostenuta nel corso dei lavori
preparatori, è stata superata in quanto l’emanazione del decreto presuppone <<l’esercizio di un potere
giurisdizionale (qual è quello di sospensione ex art. 586 c.p.c.) riservato al giudice dell’esecuzione>>.
188
E’ invece prerogativa del professionista delegato – non surrogabile dall’iniziativa autonoma
dell’aggiudicatario – quella di curare la materiale cancellazione delle formalità pubblicitarie pregiudizievoli,
di cui il giudice dell’esecuzione abbia ordinato la cancellazione (v., in tal senso, nella giurisprudenza di
merito, Trib. Torino, 20 novembre 2003, Est. Di Capua, in Foro it., 2004, I, 1293, secondo cui <<il notaio
delegato al compimento delle operazioni di vendita all’incanto è tenuto in forza dell’art. 591 bis., 2 ° co., n.
5) c.p.c., alla cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie conseguenti al
decreto di trasferimento pronunciato dal giudice dell’esecuzione e, pertanto gli aggiudicatari non possono
pretendere di provvedere autonomamente a tale cancellazione>>). Invece, non spetta al delegato ma bensì
alla cancelleria di provvedere all’apposizione della formula esecutiva sul decreto di trasferimento – che a
norma dell’ultimo comma dell’art. 586 c.p.c. costituisce titolo esecutivo per il rilascio dell’immobile - .
115
con contestuale liberazione dell’immobile dal pignoramento ed ordine di cancellazione
della relativa trascrizione) di cui all’art. 495 c.p.c189;
c) del potere di disporre la riduzione del pignoramento ex art. 496 c.p.c. e la
limitazione dell’espropriazione immobiliare ex art. 558 c.p.c.;
d) del potere di pronunciare l’ordinanza di risoluzione delle controversie
distributive ex art. 512 c.p.c.190;
e) del potere di dichiarare la decadenza dell’aggiudicatario ex art. 587, 1 ° co.,
c.p.c., e la condanna al pagamento della differenza tra il prezzo del medesimo offerto e
quello minore per il quale è avvenuta la vendita, ai sensi dell’art. 177, 1 ° co., disp. att.
c.p.c.191;
f) del potere di disporre l’amministrazione giudiziaria ex art. 592 c.p.c.;
189
L’anticipazione del termine finale per presentare l’istanza di ammissione al beneficio della
conversione del pignoramento rappresenta un’altra decisiva innovazione nell’ottica della competitività del
processo esecutivo. V. in tal senso nella dottrina,
A. STORTO, Sub. artt. 495 – 187 bis. disp. att. c.p.c., in
AA.VV., Commentario alle riforme del processo civile a cura di A. BRIGUGLIO – B. CAPPONI, Vol. II, cit., 79
ss., spec. 84, secondo cui <<viene in tal modo compiutamente realizzato, sotto il profilo della stabilità
dell’aggiudicatario provvisorio, il riallineamento della vendita forzata a quella eseguibile sul libero mercato
e, del pari, risulta impedita in radice la frequente dispersione di attività giudiziaria implicata dall’eventuale
differimento della vendita già disposta o dei suoi ulteriori effetti nell’ipotesi in cui essa si sia già conclusa
con l’assegnazione, ancorché provvisoria>>. Mentre per una visione più ampia dell’istituto della
conversione del pignoramento v. per tutti di recente F. CORDOPATRI, Rimeditazione sulla conversione del
pignoramento, in AA.VV., Studi in onore di Modestino Acone, Napoli, 2010, Vol. II, 1299 ss. .
190
Sul tema della risoluzione delle controversie sorte in sede di distribuzione del ricavato v. di
recente nel periodo post- riforme 2005 – 2006 sia la S. VINCRE, Profili delle controversie sulla distribuzione
del ricavato (art. 512 c.p.c.), Padova, 2010, spec. 163 ss.; che
M. FABIANI, Le controversie distributive.
L’oggetto del procedimento e l’impugnazione dell’ordinanza del giudice, in Riv. es. forz., 2010, n. 4, 575 ss. .
191
Al giudice dell’esecuzione spetta anche il potere di pronunciare la confisca della cauzione nei
casi previsti dagli artt. 580, 2 ° co., e 584, ult. co., c.p.c. .
116
g) del potere di sospendere il processo esecutivo a norma dell’art. 624, 1 ° co.,
c.p.c., nonché sospendere e revocare la sospensione disposta a norma dell’art. 624 bis., 1
° co., c.p.c.192;
h) del potere di dichiarare l’estinzione del pignoramento ex art. 624, 3 ° co.,
c.p.c.;
i) del potere di dichiarare l’estinzione del processo esecutivo ex artt. 630, 2 ° co.,
e 631, 2 ° co., c.p.c., e di ordinare la cancellazione della trascrizione del pignoramento a
norma dell’art. 632, 1 ° co., c.p.c. .
§. 2. Il <<programma della vendita>>: analisi della seconda parte del 1 ° co.
dell’art. 591 bis. c.p.c. . In precedenza si è detto che, la delega è <<un atto
discrezionale>> che il giudice dell’esecuzione - dopo aver sentito gli interessati193 - può
192
Compete, invece, al professionista delegato il potere di provvedere sul rinvio della vendita ai
sensi dell’art. 161 bis. disp. att. c.p.c., potendo tale evenienza profilarsi solo nel momento in cui si procede
materialmente alla vendita. In tal senso, v.
vendita, in
E. ASTUNI, La delega al professionista delle operazioni di
AA.VV., Il nuovo rito civile, a cura di P. G. DEMARCHI, III, cit., 524, il quale annota che
<<il potere di ricevere l’istanza di rinvio, di sentire gli offerenti e concedere o negare il rinvio non può quindi
spettare ad altri che al delegato alle operazioni di vendita, poiché è del tutto irragionevole riservare al
giudice di acquisire un consenso che può essere manifestato e verbalizzato dai presenti alla vendita>>. Nello
stesso senso, sia
R. FONTANA, in ID. – F. VIGORITO, op. cit., 428; e la A . M. SOLDI, Manuale
dell’esecuzione forzata, cit., 800.
193
Ricordiamo che l’inciso <<sentiti gli interessati>> non sta a significare che il giudice
dell’esecuzione sia vincolato dalle parti nell’effettuare la scelta se delegare o meno il professionista esterno
alle operazioni di vendita forzata immobiliare. Infatti, la permanenza anche nel testo così come riformato
nel 2005 dell’art. 591 bis., 1 ° co., c.p.c., dell’inciso de quo, non vuole affatto sancire un vincolo del giudice
alle indicazioni ricevute dalle parti in quella sede, ma in realtà, vuole esclusivamente esprimere, al pari di
quanto avviene in altre disposizioni del codice di rito civile, una necessità fondamentale, qual è quella
dell’adozione da parte del giudice dell’esecuzione - di una determinata decisione inerente al processo
espropriativo - nel contraddittorio delle parti. Cfr. in tal senso
E. FABIANI, La delega delle operazioni di
vendita, in AA.VV., La riforma del processo esecutivo. Prime riflessioni, cit., 58; e poi ripreso sempre da ID.,
117
assumere, all’esito dell’udienza per l’autorizzazione alla vendita ex art. 569, 3 ° co., c.p.c.,
al fine di commettere ad un professionista esterno – scelto tra gli iscritti in appositi
elenchi – il compimento delle operazioni di vendita forzata, da condursi nelle modalità
fissate dal 3 ° co. dell’art. 569 c.p.c. .
Ove il giudice dell’esecuzione opti per la delega, la legge lo onera di <<stabilire il
termine per lo svolgimento delle operazioni delegate, le modalità della pubblicità, il luogo
di presentazione delle offerte ai sensi dell’art. 571 c.p.c., e il luogo ove si procede
all’esame delle offerte, alla gara fra gli offerenti e alle operazioni dell’eventuale
incanto>>.
Tali prescrizioni, espressioni del potere direttivo sull’espropriazione che il giudice
dell’esecuzione conserva anche ove deleghi a terzi il compimento delle operazioni di
vendita (ex art. 484, 1 ° co., c.p.c.) integrano il cd. <<programma della vendita>> e
costituiscono la cd. <<parte fissa>> ed inderogabile dell’ordinanza di delega (la quale a
sua volta si contrappone alla cd. <<parte variabile>> rappresentata invece dalle
attribuzioni elencate nel 2 ° co. dell’art. 591 bis. c.p.c.).
§. 2.1. Il termine finale di svolgimento delle operazioni di vendita. Ora con lo
sguardo rivolto a quello che è il contenuto precettivo delle singole direttive, introdotte
per la prima volta all’interno dell’art. 591 bis. c.p.c., dalla L. n. 80/2005, la prima che
s’incontra è quella relativa al <<termine (finale) per lo svolgimento delle operazioni
delegate>>.
La delega delle operazioni di vendita, cit., 26 – 27; e già prima di E. Fabiani v. nella stessa direzione
G.
FINOCCHIARO, La vendita senza incanto diventa preliminare, cit., 54, il quale pone in rilievo come: <<l’art.
591 bis. c.p.c. si limita ad imporre al giudice di sentire previamente le parti, ma le loro osservazioni al
riguardo non sono da considerarsi vincolanti, neppure nelle due ipotesi estreme in cui tutte le parti
comparse in modo unanime chiedano che, ovvero si oppongano a che, il giudice dell’esecuzione deleghi un
professionista>>.
118
La circostanza che, ad aprire il catalogo delle direttive che il giudice
dell’esecuzione deve impartire al professionista delegato, sia stata posta l’indicazione di
un termine finale per lo svolgimento delle operazioni delegate è il frutto di una scelta che
non può definirsi affatto “casuale”; se infatti, la delega è concepibile come uno degli
strumenti ideati dal legislatore processuale proprio per velocizzare le esecuzioni civili sul
piano temporale, non vi è dubbio che essa per riuscire davvero efficace e farsi preferire al
modello tradizionale della vendita coattiva diretta dal giudice dell’esecuzione, impone che
l’incarico conferito al delegato abbia una durata massima contenuta in limiti temporali
ragionevolmente ristretti.
Pertanto una delega priva di un termine giudiziale predeterminato di durata
massima delle operazioni di vendita, oltre che a contrastare con quello che è lo spirito
<<competitivo>> insito nella novella del 2005, si rileverebbe come una scelta non molto
economica e anche controproducente, in quanto avrebbe come effetto <<unico>> quello
di <<esternalizzare>> sia la gestione, sia le croniche lentezze delle esecuzioni immobiliari,
nel senso che la mole di fascicoli che prima ingolfavano le cancellerie delle sezioni
esecuzioni immobiliari dei tribunali, andrebbero ad intasare le segreterie e gli studi dei
professionisti delegati, senza che si abbia un’effettiva riduzione dei tempi di smaltimento
delle procedure ed anzi con un notevole incremento dei costi per le parti del processo194.
Del resto, non possiamo non notare come la rilevanza del termine finale trova la
sua consacrazione normativa all’interno dell’art. 179 ter., 3 ° co., disp. att. c.p.c., che eleva
il mancato rispetto del termine stabilito ai sensi dell’art. 591 bis., 1 ° co., c.p.c., a giusto
motivo di cd. <<revoca qualificata>>, cioè di quella particolare forma aggravata di revoca,
a cui segue de plano, secondo quell’orientamento che merita piena adesione, il
194
E per una certa dottrina
G.L. INNOCENTI, La delega delle operazioni di vendita, in AA.VV., La
nuova esecuzione forzata diretta da
P. G. DEMARCHI, cit., 972 nt. 79: <<senza contare che una delega
sine die rappresenta un fattore di <<deresponsabilizzazione>> del delegato e sottrae al giudice
dell’esecuzione uno strumento oggettivo, e di agevole utilizzo, per valutare la misura di diligenza profusa
dal delegato nell’espletamento del suo incarico>>.
119
provvedimento presidenziale di cancellazione dall’elenco dei professionisti disponibili a
provvedere alle operazioni di vendita.
Sul piano della natura giuridica non possiamo che considerare il termine de quo
come termine “ordinatorio”, che come tale è suscettibile di proroga, dallo stesso giudice
delegante prima della sua scadenza, per una sola volta e per un’estensione che non sia
superiore a quella del termine originale, salvo motivi particolarmente gravi ex art. 154
c.p.c. da allegarsi ed adeguatamente comprovarsi195.
195
In proposito si evidenzia come nella prassi dei nostri tribunali, vi sono giudici dell’esecuzioni
immobiliari che nel momento in cui rilasciano la delega ex art. 591 bis. c.p.c. provvedono ad indicare nella
rispettiva ordinanza solo il termine per il compimento del primo atto della procedura di vendita, come nei
casi del tribunale di Benevento, la cui ordinanza prevede un solo termine per la redazione dell’avviso di
vendita, e quello del tribunale di Napoli, la cui ordinanza prevede solo il termine per la comunicazione alle
parti dell’avviso di vendita. Mentre in altre prassi l’ordinanza possiede un contenuto più articolato, in
quanto indica dei termini intermedi tra un atto e l’altro e non un termine per il completamento di tutte le
operazioni delegate, come ad esempio nel caso del tribunale di Verona, che prevede, un termine di 120
giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per la pubblicazione del primo avviso, un ulteriore termine di 18
mesi entro cui deve essere aggiudicato il bene (in difetto si rimette il fascicolo al G.E.), un termine di 180
giorni che decorre dall’aggiudicazione per il deposito del progetto di distribuzione, ma non un termine
complessivo finale. Similmente alla prassi adottata dal tribunale di Verona, vi sono gran parte dei tribunali
del settentrione, fra cui Lecco, Vigevano, Ravenna, Modena e Busto Arsizio. Invece altre prassi vedono
deleghe ex art. 591 bis. c.p.c. che indicano solo il termine finale entro cui vanno espletate le operazioni di
vendita, come ad esempio Sondrio, dove nell’ordinanza è previsto un termine unico di un anno. Infine ve ne
sono delle altre che prevedono sia un termine finale che dei termini intermedi, come ad esempio
l’ordinanza del tribunale di Ascoli Piceno che prevede un termine di due anni dalla comunicazione per tutte
le attività delegate e un termine di tre mesi dalla comunicazione per la fissazione del primo avviso di
vendita, mentre l’ordinanza del tribunale di Ivrea prescrive che entro 24 mesi dalla data del provvedimento,
in mancanza di vendita di tutti i lotti, il fascicolo venga comunque rimesso al G.E., mentre nel caso inverso
di vendita di tutti i lotti sono concessi ulteriori 120 giorni dall’ultima aggiudicazione per depositare il
fascicolo per la firma dell’ultimo decreto ed il visto sul progetto di graduazione. Tali dati sono stati tratti da
CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO, Le operazioni delegate nel processo di espropriazione forzata
immobiliare. Percorso operativo, Verona, 2007, spec. 5 – 6 nt. da 5 a 7. Mentre l’orientamento seguito dalla
sezione esecuzioni immobiliari del tribunale di Torino, è di assegnare 24 mesi dalla trasmissione del
fascicolo per il compimento delle operazioni delegate nonché termine intermedio di tre mesi dalla
120
Per concludere questo passaggio, possiamo affermare che: <<la proroga può
essere disposta ex officio dal giudice oppure dietro apposita richiesta del professionista
delegato da formularsi tramite ricorso ex art. 591 ter. c.p.c.196. Mentre non sono
legittimati ad avanzare formale istanza di proroga, le parti che però possono sempre
sollecitare l’esercizio del potere officioso del giudice dell’esecuzione>>.
Il giudice dell’esecuzione, dal canto suo, può accogliere la richiesta di proroga,
concedendola, o respingerla. In quest’ultima ipotesi, il professionista delegato sarà tenuto
a portare a compimento le operazioni di vendita entro la data di scadenza del termine,
esponendosi, in caso contrario, e sempre che il giudice dell’esecuzione ritenga che il suo
mancato rispetto sia ascrivibile a colpa delegato197, alla cancellazione dall’elenco ed alle
conseguenze che ne discendono dall’art. 179 ter., ult. co., disp. att. c.p.c. .
Pertanto l’orientamento che appare preferibile, è quello dell’efficacia “ultrattiva”
della delega, nel senso che, pur scaduto il termine, essa, qualora non sopravvenga un
espresso provvedimento di revoca da parte del giudice dell’esecuzione, la stessa continua
a produrre i suoi effetti, con la conseguenza che gli atti compiuti dal delegato, in quanto
posti in essere da soggetto ancora legittimato, rimangono validi ed efficaci198.
trasmissione del fascicolo per l’inizio delle operazioni individuato nella pubblicazione dell’avviso di vendita,
così G. L. INNOCENTI, op. ult. cit., 971 nt. 78.
196
Nella prassi, l’impulso ad un provvedimento di proroga parte quasi sempre dal professionista
delegato, che è solito corredare la sua richiesta di una succinta esposizione delle attività fino a quel
momento compiute e di un’ altrettanto sintetica illustrazione dei motivi, che lo hanno determinato a
formulare l’istanza di proroga, così G. L. INNOCENTI, op. ult. cit., 973 nt. 80.
197
L’obbligazione del delegato non può che ascriversi nell’ambito delle cd. obbligazioni di mezzi e
non di risultato. V. in tal senso, E. ASTUNI, La delega al professionista delle operazioni di vendita, in AA.VV.,
Il nuovo rito civile, a cura di P. G. DEMARCHI, III, cit., 505, il quale sottolinea che <<è evidente che l’inutile
scadenza del termine può non essere imputabile al delegato: se l’immobile, messo più volte in vendita, non
trova compratori, non si vede quale colpa ne abbia il delegato>>.
198
V., in tal senso ancora, E.
ASTUNI, op. ult. cit., 506, il quale, nel confrontare l’art. 591 bis.
c.p.c. (che non impone al delegato di sospendere le operazioni di vendita allo scadere del termine) e l’art.
121
Mentre per quanto concerne la sospensione dei termini processuali nel periodo
feriale a norma dell’art. 1 della L. n. 742 del 1969, essa è certamente applicabile ai termini
previsti per lo svolgimento delle attività delegate alprofessionista199.
In assenza di indicazioni espresse nell’ordinanza di delega devono comunque
ritenersi assoggettati a sospensione feriale – a titolo meramente esemplificativo – i
seguenti termini:
1) il termine finale per lo svolgimento dell’attività delegata;
2) gli altri termini eventualmente fissati dal giudice dell’esecuzione nell’ordinanza
di delega per lo svolgimento delle singole attività delegate (come ad esempio: il termine
per il primo atto della procedura di vendita, il termine stabilito per la fissazione della data
533 c.p.c. (che invece fa obbligo al commissionario nella vendita forzata di beni mobili, scaduto il termine di
un mese dal provvedimento di autorizzazione senza che la vendita abbia avuto esito, di restituire i beni, e
con essi il fascicolo, affinché il giudice provveda all’incanto) ricava un buon argomento testuale a sostegno
della tesi dell’ultrattività della delega. Fa eccezione l’ipotesi in cui il giudice dell’esecuzione abbia
espressamente attribuito alla scadenza del termine valore (automaticamente) estintivo della delega. Ove si
consideri che l’ultrattività della delega si presta a far salvi effetti potenzialmente fruttuosi per le parti della
procedura o per l’aggiudicatario, i quali in caso di automatica cessazione dell’efficacia della delega allo
scadere del termine, verrebbero irrimediabilmente travolti, appare fin troppo evidente l’inopportunità
dell’inserimento di una tale previsione nell’ordinanza di delega.
199
Difatti nella prassi dei nostri tribunali vi sono alcune ordinanze che prevedono espressamente
la sospensione dei termini assegnati al professionista delegato dal 1 agosto al 15 settembre, come ad
esempio nei tribunali di Milano, Vigevano, Termini Imerese e Pisa. Mentre nell’ordinanza di Torre
Annunziata si richiama “la regola” secondo cui <<non si possono fissare date per gli incanti nel periodo
compreso tra il 20 luglio ed il 30 settembre>>, l’ordinanza di Ascoli Piceno precisa che <<nel periodo che va
dal 1 agosto al 15 settembre di ogni anno non potranno svolgersi vendite, con o senza incanto>>. Anche tali
dati sono stati tratti da CONSIGLIO
NAZIONALE DEL NOTARIATO, Le operazioni delegate nel processo di
espropriazione forzata immobiliare. Percorso operativo, cit., 7.
122
dell’incanto a seguito di mancata aggiudicazione nella procedura senza incanto200, il
termine per la redazione del progetto di distribuzione, etc.);
3) il termine per la presentazione dell’offerta in aumento di quinto.
§. 2.2. I luoghi di pubblicazione dell’avviso di vendita. La seconda direttiva che il
giudice dell’esecuzione impartisce riguarda le modalità della pubblicità.
Di primo impatto,sulla scorta di come hanno già fatto i primi commentatori nei
riguardi di questo profilo della delega ex art. 591 bis. c.p.c., non si può che criticare la
formula normativa adottata sul piano della chiarezza terminologica.
Difatti se dovessimo prenderla alla lettera essa appare “ultronea”, in quanto le
modalità di pubblicità sono stabilite direttamente dalla legge nell’art. 490 c.p.c.201 .
Premesso che la pubblicità a cui fa riferimento la legge è quella <<dell’avviso di
vendita>>, per cui l’indicazione normativa va intesa come riferentesi ai cd. <<luoghi di
pubblicazione dell’avviso di vendita>>, nel senso cioè che compete esclusivamente al
giudice dell’esecuzione stabilire: a) il quotidiano d’informazione; b) il numero delle
200
Nei casi in cui le ordinanze di delega prevedano la fissazione delle due date in tempi diversi e
non contestualmente.
201
Da come risulta a seguito delle varie modifiche che sono state compiute nei suoi riguardi, in
particolare: a) dalla L. 24 novembre 2000, n. 340, che ha abolito il foglio degli annunci legali (cd. FAL); b) con
la L. 28 dicembre 2001 n. 448 (conosciuta come Legge finanziaria 2001), che ha modificato il 3 ° co.
prevedendo l’obbligo di pubblicazione degli avvisi su <<quotidiani di informazione locali, o quando
opportuno, nazionali e relegando gli altri mezzi di pubblicità diversi dai quotidiani di informazione a forme
complementari ed alternative>>; c) con la Legge Finanziaria 2003, che ha introdotto un ulteriore periodo al
3 ° co, equiparando ai quotidiani <<i giornali di informazione locale, multi settimanali o settimanali editi da
soggetti iscritti nel registro degli operatori della comunicazione (cd. ROC) e aventi caratteristiche editoriali
analoghe a quelle dei quotidiani che garantiscono la maggior diffusione nella zona interessata>>
123
iscrizioni ed il sito internet; c) oltre in via subordinata ed eventuale, le ulteriori forme di
pubblicità commerciale, su cui dovrà essere pubblicato l’avviso di vendita202.
Nell’ipotesi in cui il professionista delegato dovesse violare le suddette
prescrizioni, ciò darebbe luogo ad un’ipotesi di cd. revoca “qualificata”, rientrando le
indicazioni sui cd. <<luoghi di avviso della vendita>> tra le <<direttive impartite dal
giudice dell’esecuzione a norma dell’art. 591 bis., 1 ° co., del codice>>, cui consegue de
plano la cancellazione del professionista delegato dall’elenco previsto dall’art. 179 ter., 3 °
co., disp. att. c.p.c.203 .
La durezza della sanzione che colpisce il professionista delegato per non aver
rispettato la pubblicità sui luoghi di pubblicazione dell’avviso di vendita, trova la sua
giustificazione se consideriamo:
1) che la pubblicazione degli avvisi di vendita, concentrata su uno o due
giornali204, in giorni determinati ed all’interno di un’unica pagina riservata ad accogliere
gli annunci delle vendite giudiziarie, rappresenta senza dubbio un sintomo di maggior
diffusione dell’avviso, il quale,avvicinando una più vasta fascia di soggetti potenzialmente
interessati, crea le condizioni per una più ampia partecipazione di offerenti, con
202
Seconda la prassi adottata dalla sezione esecuzioni immobiliari del tribunale di Torino, a
curare la pubblicità dell’avviso di vendita non vi provvede il professionista delegato, ma bensì l’avvocato del
creditore procedente, il quale una volta che ha ricevuto (via e.mail) dal primo il testo già predisposto
dell’avviso di vendita integrale e dell’estratto, provvede a consegnarlo alla società concessionaria della
pubblicità.
203
V. E.
ASTUNI, La delega al professionista delle operazioni di vendita, in AA.VV., Il nuovo rito
civile, a cura di P. G. DEMARCHI, III, cit., 507, il quale, a quanto pare, sembra non escludere la possibilità di
tenere ugualmente per buona l’eventuale aggiudicazione, potendo <<discutersi della validità della vendita
disposta pubblicando l’avviso in luoghi diversi da quelli indicati: potrebbe essere che, nonostante la
violazione della direttiva, la pubblicità abbia raccolto un’ampia adesione di interessati e può apparire
contrario al principio di economia processuale non dar corso al trasferimento>>.
204
Ad esempio: a Roma Il Messaggero, a Torino La Stampa e La Repubblica etc.
124
conseguente possibilità per la procedura di veder spuntare un prezzo di aggiudicazione
più alto, riducendo al minimo gli esperimenti di vendita;
2) che le indicazioni impartite dal singolo giudice dell’esecuzione al professionista
all’atto della delega, sono il frutto di una preliminare ed accurata valutazione comparativa
condotta collegialmente da tutti i giudici della sezione di una vera e propria
<<pianificazione unitaria da parte del tribunale>>, la cui fruttuosità non può prescindere
dal comportamento conforme da parte dei singoli delegati.
Per concludere si ricorda come il capoverso dell’art. 591 bis. c.p.c., prevede la
possibilità da parte del giudice dell’esecuzione di <<stabilire diverse condizioni di vendita
e diverse forma di pubblicità>>; ne discende la necessità per ilprofessionista delegato di
rivolgersi al giudice dell’esecuzione con ricorso exart. 591 ter. c.p.c. e diattendere
l’autorizzazione di quest’ultimo prima di procedere con una forma di pubblicità (da
intendersi anche come “luogo” di pubblicità) diversa da quella risultante dall’ordinanza di
delega205.
205
V., in tale direzione, E.
ASTUNI, La delega al professionista delle operazioni di vendita, in
AA.VV., Il nuovo rito civile, a cura di P. G. DEMARCHI, III, cit., 507. In senso diverso è orientato invece M.
MONTANARO, sub. art. 591 bis., in AA.VV., Commentario alle riforme del processo civile, a cura di A.
BRIGUGLIO – B. CAPPONI, Vol. II, cit., 477, il quale muovendo dalla considerazione per cui <<poco
opportuno sarebbe interpretare tale previsione come l’eliminazione di ogni margine di discrezionalità da
parte del professionista delegato nell’individuazione delle modalità più adatte al caso concreto>>, conclude
nel senso che <<la previsione della determinazione dal giudice dell’esecuzione delle modalità della
pubblicità, allora deve essere intesa come indicazione delle sole modalità minime necessarie di pubblicità,
allora, deve essere intesa come indicazione delle sole modalità minime necessarie di pubblicità, che non
esclude la possibilità del giudice dell’esecuzione di rimettere al professionista – sentiti al riguardo il
creditore procedente e gli intervenuti a norma dell’art. 591 bis., 1 ° co., c.p.c., - di valutare l’opportunità di
ulteriori e mirate forme di pubblicità, come già accade nella prassi>>.
125
§. 2.2.1. (Segue): Il luogo di presentazione delle offerte. Mentre la terza
direttiva si riferisce al <<luogo di presentazione delle offerte>> ai sensi dell’art. 571 c.p.c. .
Il 1 ° co. della norma appena citata che disciplina il <<luogo di presentazione
delle offerte>>, sancisce espressamente che <<l’offerente deve presentare nella
cancelleria una dichiarazione contenente l’indicazione del prezzo, del tempo e del modo
del pagamento e ogni altro elemento utile alla valutazione dell’offerta>>. A sua volta, il 3 °
co. del medesimo articolo prevede che <<l’offerta deve essere depositata in busta chiusa
all’esterno della quale sono annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome – previa
identificazione - di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice
dell’esecuzione o del professionista delegato ai sensi dell’art. 591 bis. c.p.c. (…)>>.
All’indomani dell’entrata in vigore della L. n. 80 del 2005 si formarono due diversi
orientamenti dottrinali in merito al significato da attribuire alla determinazione del
<<luogo di presentazione delle offerte ai sensi dell’art. 571 c.p.c.>>.
Secondo il primo orientamento, che interpretava l’inciso <<ai sensi dell’art.
571>> come riferito non solo alle <<modalità di presentazione delle offerte>>, ma anche
<<al luogo di presentazione delle stesse>>; le offerte, anche nel caso di procedura
esecutiva immobiliare delegata ad un professionista esterno alla luce del nuovo art. 591
bis. c.p.c., avrebbe dovuto continuare ad essere presentata in cancelleria, tale essendo
<<il luogo di presentazione delle offerte ai sensi dell’art. 571 c.p.c.>>206 .
206
Orientamento di M. MONTANARO, op. ult. cit., 477, non condiviso – già nel periodo anteriore
all’introduzione dell’attuale 3 ° co. dell’art. 591 bis. c.p.c. -, da chi come
E. FABIANI, La delega delle
operazioni di vendita, in AA.VV., Le modifiche al codice di procedura civile. Prime riflessioni, cit., 132, note
12 e 15, faceva osservare che <<oltre a contrastare con la funzionalità della procedura>>, la conclusione cui
perviene la contraria corrente di pensiero <<sembra infatti smentita dall’art. 591 bis. c.p.c. nella parte in cui
prevede, sia pur implicitamente, la possibilità che il giudice, nell’ordinanza di delega di cui all’art. 569 c.p.c.,
indichi anche un luogo di presentazione delle offerte diverso dalla sede del tribunale, ipotesi in cui non si
vede come la ricezione delle stesse possa essere curata dal cancelliere>>, concludendo nel senso che
<<anche ai professionisti delegati è consentito, dunque, ricevere le offerte in busta chiusa, quantomeno
126
Invece, secondo l’altro orientamento che intendeva l’inciso <<ai sensi dell’art.
571 c.p.c.>>, come riferito esclusivamente alle ulteriori modalità di presentazione delle
offerte (e cioè a quelle relative al contenuto della dichiarazione e ai requisiti di efficacia),
l’espressione <<luogo di presentazione delle offerte ai sensi dell’art. 571 c.p.c.>> andava
interpretato nel senso che nell’ipotesi di delega delle operazioni di vendita, il giudice
dell’esecuzione avrebbe potuto indicare un luogo di presentazione delle offerte diverso
<<dalla cancelleria del tribunale>>,e coincidente, se del caso, con lo studio del
professionista delegato, ferma restando l’applicazione dell’art. 571 c.p.c. per quanto
concerneva le ulteriori modalità di presentazione delle offerte207.
Ma il dubbio al quale un attimo dopo l’introduzione della L. n. 80/2005,aveva
dato adito la lettura combinata dell’art. 571, 3 ° co., c.p.c., e dell’art. 591 bis.,1 ° co.,
seconda parte, c.p.c., è stato fugato per effetto dell’inserimento,ad opera della L. n.
263/2005, del nuovo 3 ° co. dell’art. 591 bis. c.p.c., il quale (nella parte che in questa sede
interessa) recita: <<nell’avviso di cui all’art. 570 c.p.c. è specificato che tutte le attività
che, a norma degli artt. 571 ss.,devono essere compiute in cancelleria o davanti al giudice
dell’esecuzione o dal cancelliere o dal giudice dell’esecuzione, sono eseguite dal
professionista delegato presso il suo studio ovvero nel luogo indicato nell’ordinanza di cui
al primo comma (…)>>.
La disposizione, nel recepire le sollecitazioni provenienti dalla dottrina più
avvertita circa l’opportunità di esaltare la funzionalità della delega attraverso il
riconoscimento al delegato del potere di compiere anche le attività d’ordine che
tradizionalmente sono riservate alla competenza della cancelleria della sezione esecuzioni
immobiliari, certifica la deroga all’art. 571, 3 ° co., c.p.c., sancendo così la preferenza dello
studio del delegato come <<luogo naturale di presentazione delle offerte>>, ferma
ove il luogo per la presentazione e l’esame delle stesse, indicate nell’ordinanza di delega, non sia il
tribunale>>.
207
V. A. M. SOLDI, in A. BUCCI – A. M. SOLDI, La riforma del processo civile. Commento alla L.
14 maggio 2005 n. 80, cit., spec. 190.
127
restando la possibilità per il giudice dell’esecuzione di indicare un luogo diverso da
quest’ultimo, anche coincidente con la cancelleria del tribunale208.
La deroga investe sia le modalità di presentazione dell’offerta, ma anche tutti
quegli adempimenti successivi alla ricezione di essa, nel senso che, alla luce dell’innovato
3 ° co. dell’art. 591 bis. c.p.c., l’offerta per l’acquisto andrà presentata presso lo studio del
delegato, a cui spetta (in vece del cancelliere) di annotare,sull’esterno della busta e previa
identificazione del suo presentatore il nome di colui che provvede materialmente al
deposito209 e la data di presentazione della busta contenente l’offerta.
La nuova previsione normativa contenuta nel 3 ° co. dell’art. 591 bis. c.p.c., pur
avendo contribuito a comporre una questione sorta sulla disciplina dettata dalla l. n. 80
del 2005, ha aperto delle nuove frontiere di discussione, in particolar modo sotto due
profili.
In primo luogo,ha dato adito a delle vere e proprie oscillazioni interpretative
circa l’utilizzo all’interno del nuovo 3 ° co. dell’art. 591 bis. c.p.c., della congiunzione
<<ovvero>>, là ove si dice che <<tutte le attività che, a norma degli artt. 571 ss. c.p.c.,
devono essere compiute in cancelleria o davanti al giudice dell’esecuzione o dal
cancelliere o dal giudice dell’esecuzione, sono eseguite dal professionista delegato presso
il suo studio ovvero nel luogo indicato nell’ordinanza di cui al primo comma>>.
208
Così
G. L. INNOCENTI, La delega delle operazioni di vendita, in AA.VV., La nuova esecuzione
forzata diretta da P. G. DEMARCHI, cit., 977.
209
La previsione che all’esterno della busta sia indica la vera identità del depositante l’offerta è
stata aspramente criticata in dottrina da M. MONTANARO, Sub. art. 591 bis., in AA.VV., Commentario alle
riforme del processo civile a cura di
A. BRIGUGLIO – B. CAPPONI, Vol. II, cit., 356, facendo rilevare come
tale modalità operativa costituisca <<un gravissimo vulnus alla segretezza dell’offerta, che quindi non può
dirsi compiutamente raggiunta dalla riforma>>, al punto che, come ricorda Montanaro, nella prassi
monzese era stato suggerito di indicare sulla busta (un motto) o (uno pseudonimo) in modo che l’offerta
fosse riconoscibile dal solo offerente che l’aveva presentata.
128
Dal raffronto tra tale ultima previsione e quella contenuta nella seconda parte
del1 ° co. dello stesso articolo 591 bis. c.p.c., ove si afferma che <<il giudice stabilisce (…)
il luogo di presentazione delle offerte (…)>>, sembrerebbe potersi sostenere che lo studio
del professionista delegato sia, sempre e in ogni caso, il luogo idoneo alla presentazione
delle offerte.
Tale interpretazione anche se sul piano letterale è ineccepibile, rischia - qualora
venga applicata senza alcun temperamento - di trascurare il prevalente interesse della
prossimità del luogo di svolgimento delle operazioni delegate solo se e nei limiti in cui
l’ordinanza di delega vi faccia un esplicito riferimento210.
In secondo luogo, oltre che con l’art. 591 bis., 1 ° co., c.p.c., la nuova previsione
contenuta nel 3 ° co. dell’art. 591 bis. c.p.c. risentirebbe di un difetto di coordinamento
anche con l’art. 571, 4 ° co., c.p.c. .
Più precisamente si ritiene da alcuni che nonostante il vigore di una nuova
disciplina, nel caso di vendite delegate le offertedi acquisto dovrebbero continuare ad
essere depositate in cancelleria, e ciò perché solo il cancelliere – oltre al notaio – e non
anche l’avvocato o il commercialista, sarebbe titolare del potere di attestare, con valore
di pubblica fede, la data di presentazione dell’offerta e le generalità del depositante di cui
deve farsi annotazione all’esterno della busta che contiene l’offerta d’acquisto211.
210
In questi termini v.
E. ASTUNI, La delega al professionista delle operazioni di vendita, in
AA.VV., Il nuovo rito civile, a cura di P. G. DEMARCHI, III, cit., 508, per il quale, se nel corso dello
svolgimento delle operazioni di vendita il delegato trasferisca altrove il proprio studio, sarà necessaria una
modificazione dell’ordinanza di delega.
211
In tal senso, v. M. MONTANARO, op. ult. cit., 478 – 479, il quale chiarisce il senso del proprio
ragionamento, osservando che <<in un bilanciamento di interessi, i problemi anche di funzionalità delle
attività delegate dovevano forse soccombere di fronte alla necessità di fornire agli offerenti la certezza in
relazione alla data di presentazione delle offerte, con il rischio, peraltro, di vanificare quell’opera di
avvicinamento del cittadino alle vendite forzate meritoriamente condotta dalle cd. prassi virtuose>>.
129
Su tale specifico punto può rilevarsi, in contrario, quell’orientamento secondo
cui<<il potere di attestazione con valore di pubblica fede vada riconosciuto a tutti i
delegati, a prescindere dalla categoria professionale di appartenenza, risultando tale
ultimo dato oramai superato dalla considerazione che il conferimento della delega
attribuisce perciò solo al delegato il potere di svolgere tutte le operazioni strumentali alla
vendita, tra le quali vi rientrano delle attività, il cui compimento presuppone
necessariamente la titolarità in capo al delegato (limitatamente all’espletamento
dell’incarico conferitogli) di quel potere certificativo che è tipico del ministero
notarile>>212.
Da ultimo, va segnalato che anche la violazione di tale direttiva è sanzionata con
la cancellazione del professionista dall’elenco ai sensi del 3 ° co. dell’art. 179 ter., disp.
att. c.p.c. con la conseguente inibizione ad essere inseriti in tale elenco nel triennio in
corso e nel triennio successivo a norma dell’art. 179 ter., disp. att. c.p.c. .
§. 2.3. Le altre direttive contenute nel <<programma di vendita>>. Le restanti
direttive contenute nel programma di vendita attengono:
1) al luogo ove si procede all’esame delle offerte: tale direttiva deroga alla
previsione dell’art. 571, 4 ° co., c.p.c., che prevede che <<le buste sono aperte all’udienza
fissata per l’esame delle offerte alla presenza degli offerenti>>.
Nell’ipotesi in cui il giudice dell’esecuzione avesse indicato quale <<luogo ove si
procede all’esame delle offerte>> lo studio del professionista delegato al compimento
delle operazioni di vendita, va segnalato che, per quanto il procedimento diretto dal
professionista delegato <<mimi>> quello che si svolge alla presenza del giudice
dell’esecuzione, ricalcandone modalità e scansioni, avanti al delegato non si celebra
un’udienza nel senso tecnico del termine (dovendo lo stesso indicare solo i luoghi e le
212
Così testualmente G. L. INNOCENTI, La delega delle operazioni di vendita, in AA.VV., La nuova
esecuzione forzata diretta da P. G. DEMARCHI, cit., 979.
130
forme processuali, attraverso cui il giudice esercita la giurisdizione: artt. 127, 1 ° co., e
485, 1 ° co., c.p.c.), ma una mera comparizione delle parti, sia pure con strutture e finalità
analoghe a quelle delle <<udienze vere e proprie>>213.
All’udienza fissata nell’avviso di vendita, il delegato, in presenza delle parti (per
ovvie ragioni di trasparenza) procede all’apertura delle buste e all’immediato/successivo
esame delle offerte, consistente nella verifica delle condizioni di efficacia previste nel
capoverso dell’art. 571 c.p.c.214 .
Di tali operazioni il delegato redige apposito verbale (distinto da quello
contenente la verbalizzazione delle operazioni relative all’aggiudicazione nel caso di unico
offerente, ex art. 572 c.p.c., o dell’eventuale gara, nel caso di più offerenti, ex art. 573
c.p.c.), che verrà, a sua volta, inserito nel cd. sottofascicolo delle attività delegate215.
213
V. in proposito anche E.
ASTUNI, La delega al professionista delle operazioni di vendita, in
AA.VV., Il nuovo rito civile, a cura di P. G. DEMARCHI, III, cit., 512, il quale ritiene che <<l’art. 569, 3 ° co.,
c.p.c., espressamente definisce il luogo processuale dell’esame dell’offerta come “una udienza” e che tale
conclusione è coerente con l’attività, tipicamente giudiziale (ex art. 485 c.p.c.), di audizione delle parti sulla
convenienza dell’offerta; l’atto conclusivo dell’esperimento di vendita – scelta tra l’accoglimento
dell’offerta e l’incanto – non contiene una semplice attestazione del risultato delle operazioni ma ha un
contenuto senz’altro discrezionale, di tipo provvedimentale, che finisce per dare al professionista un potere
equiparabile a quello del giudice dell’esecuzione>>.
214
Tra le condizioni di efficacia delle offerte riportate nell’avviso di vendita il delegato, indica di
regola, dei requisiti ulteriori a quelli elencati nel capoverso dell’art. 571 c.p.c., come ad esempio: quello
relativo al termine di versamento del prezzo di aggiudicazione, che non potrà essere superiore a quello
determinato dallo stesso delegato (nei vari tribunali d’Italia tale termine varia da circondario a circondario,
ad esempio: in quello di Torino è pari a 90 giorni) ovvero, l’avvertimento che non è possibile fare offerte
mediante mandatario, se non per mezzo di avvocato munito di procura speciale oppure per persona da
nominare.
215
Si ricorda come l’inosservanza anche di queste direttive, come di quella <<sul luogo ove si
procede alla gara tra gli offerenti e alle operazioni dell’eventuale incanto>>, rileva ai fini della cd. revoca
“qualificata” della delega e della sanzione inerente alla cancellazione dall’elenco ai sensi del 3 ° co. dell’art.
179 ter., disp. att. c.p.c., con la conseguenza dell’inibizione dall’essere reinseriti nel triennio incorso e in
quello successivo all’interno del medesimo elenco.
131
2) Al luogo ove si procede alla gara fra gli offerenti: di regola, tale luogo coincide
con quello dell’apertura delle buste e dell’esame delle offerte, tenuto conto che la gara,
cui il delegato invita (e non convoca:art. 573, 1 ° co., c.p.c.) gli offerenti, deve
necessariamente tenersi nella stessa <<udienza>>, subito dopo l’accertamento
dell’esistenza di una pluralità di offerte valide216.
3) Al luogo ove si procede alle operazioni dell’eventuale incanto: tale direttiva217
deroga espressamente la previsione contenuta nel primo comma dell’art. 581 c.p.c.,
secondo cui <<l’incanto ha luogo davanti al giudice dell’esecuzione nella sala delle
pubbliche udienze>>218.
Mentre non è <<una direttiva in senso stretto>>, ma bensì <<una semplice
indicazione espressamente rimessa dalla legge al giudice dell’esecuzione>>, quella
216
Di norma il delegato fissa <<nel caso di un solo offerente l’udienza per l’aggiudicazione senza
incanto, o nel caso di più offerte valide, per l’eventuale gara>>, a distanza di poche decine di minuti dalla
<<udienza per la apertura delle buste e l’esame delle offerte>>.
217
L’introduzione dell’inciso riferito alle <<operazioni dell’eventuale incanto>> è frutto delle
correzioni apportate dalla L. n. 263/2005.
218
In alcune ordinanze di delega il GE indica espressamente i luoghi distinti in cui compiere le
diverse attività, come ad esempio il Tribunale di Modena fa riferimento alla cancelleria per il deposito di
offerte e domande ed allo studio del delegato o al luogo da lui indicato per le altre attività; mentre Pisa fa
riferimento alla sala riunioni, messa a disposizione dell’Ordine degli avvocati in Tribunale, per l’esperimento
dell’asta ed allo studio del delegato per il deposito delle offerte; Rimini indica lo studio del delegato per la
presentazione delle offerte/domande e l’aula del tribunale per l’esperimento delle operazioni di gara e
incanto). L’ordinanza di Torre Annunziata stabilisce che le offerte devono essere depositate nella cancelleria
dell’ufficio esecuzioni immobiliari e ricevute dal cancelliere. In altre ordinanze si fa riferimento all’esatto
indirizzo dello studio del delegato. In altre ancora vi è un generico riferimento allo <<studio del notaio
delegato o un suo recapito o un luogo da lui indicato>>. Infine, in altre realtà, non si fa riferimento ad alcun
luogo.
132
relativa agli estremi del conto corrente bancario o postale sul quale andranno depositate
le somme versate dall’aggiudicatario219.
Infine, riteniamo che il giudice dell’esecuzione,in quanto titolare del potere di
direzione del processo esecutivo, può impartire al delegato anche direttive ulteriori e
diverse rispetto a quelle previste dall’art. 591 bis.,1 ° co.,seconda parte, c.p.c. (sia in sede
di pronuncia dell’ordinanza di delega, sia successivamente, anche a seguito di ricorso ex
art. 591 ter. c.p.c.), ma non ancheche la loro inosservanza, sindacabile ai fini di
un’eventuale revoca del professionista, possa condurre alla sua cancellazione dall’elenco
previsto dal 2 ° co. dell’art. 179 ter., disp. att. c.p.c., essendo tale ultima sanzione
irrogabile solo nei casi di revoca <<in conseguenza del mancato rispetto del termine e
delle direttive stabilite a norma dell’art. 591 bis., 1 ° co., c.p.c.220>>.
219
Difatti il co. 8 dell’art. 591 bis. c.p.c. ha ampliato le modalità di versamento delle somme da
parte dell’aggiudicatario prevedendo la possibilità per il giudice dell’esecuzione di disporre che il
versamento sia effettuato, oltre che su un conto corrente bancario, anche su un conto postale. Per
E.
ASTUNI, La delega al professionista delle operazioni di vendita, in AA.VV., Il nuovo rito civile, a cura di P.G.
DEMARCHI, III, cit., 510 nt. 41: <<è ovviamente opportuno – per ragioni di correttezza – che sia il
professionista delegato ad indicare l’agenzia preferita per le operazioni di deposito, al fine di evitarsi il
fastidio di aprire e tenere dei conti presso una decina di banche diverse. Resta ovviamente fermo – per
l’Autore in questione – che l’ultima parola spetta al giudice>>.
220
Su questo punto specifico v.
E. FABIANI, La delega delle operazioni di vendita in sede di
espropriazione forzata immobiliare. Novità introdotte dalla riforma del 2005 e ricostruzione sistematica del
nuovo istituto, cit., 42, per il quale <<in ragione del richiamo operato dal 1 ° co. dell’art. 591 bis. c.p.c. al
“compimento delle operazioni di vendita secondo le modalità indicate nel 3 ° co. dell’art. 569” e, in via più
generale dall’ordinanza di delega, non può escludersi in radice la possibilità che, per l’effetto si ampli, il
novero “delle direttive” del giudice dell’esecuzione il cui mancato rispetto dovrebbe comportare la revoca
della delega; qualora peraltro, dovesse accogliersi quest’ultima possibile lettura della norma (…), dovrebbe
comunque escludersi, anche alla luce delle gravità della sanzione (peraltro non graduabile), che
quest’ultima consegua ad ogni violazione delle “direttive” impartite dal giudice dell’esecuzione
nell’ordinanza di delega, dovendo piuttosto essere circoscritta alle sole “direttive” più rilevanti ai fini di un
ordinato e corretto svolgimento della procedura>>.
133
§. 3. Le singole attribuzioni del professionista delegato: analisi del 2 ° co.
dell’art. 591 bis. c.p.c. . Avendo già precisato che la seconda parte del 1 ° co. dell’art. 591
bis. c.p.c. rappresenta la cd. <<parte fissa>> dell’ordinanza di delega, destinata a regolare
il cd. <<programma di vendita>> e a definire, mediante l’esercizio del potere direttivo del
giudice dell’esecuzione, le coordinate generali di riferimento dell’azione del professionista
delegato.
Il 2 ° co. dell’art. 591 bis. c.p.c. costituisce, al contrario, la cd. <<parte variabile>>
dell’ordinanza di delega, ed accoglie il catalogo delle attribuzioni che possono competere
al professionista delegato alle operazioni di vendita immobiliare.
Tale parte l’abbiamo definita variabile, proprio perché a differenza del contenuto
fisso ed inderogabile della delega, rappresentato dalle direttive impartite dal giudice
dell’esecuzione al professionista delegato, l’estensione delle attribuzioni di cui può essere
investito quest’ultimo è modulabile sulla base di quelle che sono le esigenze della singola
procedura, con il solo limite costituito dal “divieto” di conferimento di attribuzioni non
previste dalla legge.
In termini più semplici, visto che l’ordinanza di delega è quella sorta dilex
specialis dalla quale il delegato ricava in concreto la titolarità dei suoi poteri, spetta al
giudice dell’esecuzione, di volta in volta, ed all’atto della pronuncia dell’ordinanza ex artt.
569, 3 ° co., c.p.c., e 591 bis., 1 ° co., c.p.c., stabilire i confini dell’incarico rilasciato al
delegato,ritagliandoli sul catalogo legale delle attribuzioni di cui al 2 ° co. dell’art. 591 bis.
c.p.c. . Solo nell’eventualità221 in cui la delega non contenga alcuna specificazione in senso
restrittivo, riprendendo vigore la lex generalis, il contenuto della delega coinciderà con
l’intero elenco delle attribuzioni previste dalla legge, le quali, unitariamente considerate,
221
Che peraltro è assai frequente nella pratica, visto che pur per ragioni di pura economia
processuale si cerca di conseguire la massima utilità dal ricorso alla collaborazione del professionista
esterno.
134
rappresentano anche l’estensione massima222 non ulteriormente dilatabile neppure da
parte del giudice dell’esecuzione, dei poteri del delegato alle operazioni di vendita.
Ciò che è stato appena esposto, che corrisponde all’orientamento dottrinale
assolutamente prevalente sul punto223, obbliga a fare due brevi puntualizzazioni.
222
Affermare che l’art. 591 bis., 2 ° co., c.p.c., delinea il contenuto <<massimo>> della delega non
significa affatto che anch’esso rappresenti il contenuto <<obbligatorio>> della delega. Perché, se così fosse
oltre alla scarsa utilità di uno strumento rigido e non adattabile al caso concreto, non potrebbe nemmeno
concepirsi l’ammissibilità di una delega parziale, viceversa ampiamente sperimentata nella pratica dei
tribunali. Sulla questione squisitamente teorica v. la A. M. SOLDI, in A. BUCCI – A. M. SOLDI, La riforma del
processo civile. Commento alla L. 14 maggio 2005, n. 80, cit., 194. Mentre sulle applicazioni pratiche della
delega parziale nella giurisprudenza di merito, che a quanto pare a tutt’oggi ne esiste un solo precedente
edito rappresentato dalla sentenza del Trib. S. M. Capua a Vetere, 13 gennaio 1999, GE Attanasio, secondo
la cui massima: <<Il Giudice dell’esecuzione ben può delegare al notaio solo una delle operazioni per la
vendita indicate nell’art. 591 bis. c.p.c., così esercitando il relativo potere in modo frazionato. A tale
conclusione deve giungersi in forza del principio che impone l’applicazione delle norme processuali
sopravvenute ai procedimenti in corso, in assenza di norma di segno contrario, nonché per la <<ratio>>
deflattiva dei compiti del giudice che ispira la legge n. 302 del 1998>>in Not., 2000, n. 1, 348 ss., con nota
adesiva di F. CANANZI, La delega al notaio del solo piano di riparto. Contra, la facoltà di farsi luogo ad una
delega parziale è invece
L.F. DI NANNI, Espropriazione immobiliare: delega ai notai, cit., spec. 1385,
secondo cui <<l’incarico deve di necessità estendersi a tutte le operazioni previste dall’art. 591 bis. c.p.c. e
non può essere revocato a pena di svuotamento del ruolo riconosciuto al notaio>>.
223
V. in tal senso E. ASTUNI, La delega al professionista delle operazioni di vendita, in AA.VV., Il
nuovo rito civile, a cura di P. G. DEMARCHI, III, cit., 500 ss., per il quale, l’art. 591 bis. c.p.c. nella parte in cui
prevede che: <<il professionista delegato provvede>> delinea l’ampiezza dei poteri delegabili e sottintende
l’obbligatorietà dell’esercizio delle attività delegate, ma non predetermina il contenuto necessario e
vincolato della delega, fermo restando ovviamente che, se l’ordinanza non contiene specificazione in senso
restrittivo, il suo contenuto s’intende esteso a tutte le attività previste dall’art. 591 bis. c.p.c. . E’ poi
questione di opportunità pratica evitare una delega troppo stretta o un eccessivo frazionamento tra giudice
delegato delle attività pertinenti alla medesima fase, poiché, com’è stato giustamente rilevato da
(F.
MANNA, La delega ai notai delle operazioni di incanto immobiliare, cit., 81) il legislatore ha inteso
concepire la delegabilità delle operazioni di vendita all’incanto come un vero e proprio endosistema efficace
ed autosufficiente, solo a patto di osservare l’impianto complessivo sicché il campo di variazione
135
In primis, il divieto di conferire al professionista delegato dei poteri che non sono
previsti dalla legge, e che si traduce nell’inammissibilità sotto tale profilo specifico
dell’analogia, non preclude la possibilità di far luogo ad un’interpretazione estensiva delle
singole attribuzioni previste dalla legge, nel senso che devono considerarsi incluse nel
catalogo di cui al capoverso dell’art. 591 bis. c.p.c., tutte quelle attività che, sia pure in
esso non menzionate, risultano “funzionali” al compimento delle operazioni di vendita224.
In secundis, premesso che l’orientamento dominante è“giustamente” favorevole
alla frazionabilità della delega225, sia essa originaria o successiva226, l’ammissibilità di tale
dell’ordinanza [deve essere] contenuto entro i limiti funzionali del sistema . Favorevoli alla delega frazionata
sono anche
D. TURRONI, sub art. 591 bis., in AA.VV., Le recenti riforme del processo civile. Commentario
diretto da S. CHIARLONI, Tomo I, cit., 1008, per il quale tale delega <<non deve comunque compromettere
l’andamento della procedura e la finalità di maggiore efficienza perseguite con l’istituto della delega>>; e F.
DE STEFANO, La delega delle operazioni di vendita, in Il nuovo processo di esecuzione, cit., 228, che anzi
ritiene possibile il frazionamento delle deleghe non solo nel senso di attribuire deleghe più limitate in
momenti diversi; ma anche nel senso di poter conferire l’incarico contestualmente a professionisti
appartenenti alle diverse categorie. In questo modo conclude L’Autore de quo, le rispettive competenze
professionali sarebbero maggiormente valorizzate perché ciascuno di loro potrebbe intervenire nella fase
del procedimento che più si attaglia al suo back-ground (ad es., custodia e vendita agli avvocati; vendita e
trasferimento ai notai, progetto di distribuzione ai commercialisti).
224
Così espressamente D. TURRONI, op. ult. cit., 1007, il quale coglie l’occasione per citare il caso
delle verifiche svolte dal professionista delegato sull’assetto proprietario dell’immobile preliminarmente
alla redazione dell’avviso di vendita.
225
Nel duplice senso di <<delega parziale>> e di <<delega frazionata>>, vale a dire di possibilità
di una delega limitata ad alcune sole attribuzioni tra quelle teoricamente demandabili al delegato (delega
parziale) e di possibilità di più deleghe a più professionisti diversi per il compimento di fasi distinte della
medesima procedura (delega frazionata). Nella prassi dei tribunali sembrano ammettere la delega parziale,
in via principale l’ordinanza del tribunale di Reggio Emilia, nonché alcune ordinanze sintetiche, quali in
particolare quelle di Cremona, Trieste, Enna e Sondrio. Altre ordinanze invece riservano al giudice o al
cancelliere alcune attività di cui all’art. 591 bis. c.p.c.: ad esempio l’ordinanza del tribunale di Verona.
Viceversa, sembrano preferire l’utilizzo della delega frazionata le ordinanze del tribunale di Ascoli Piceno
(nel quale la delega viene rilasciata ad un notaio o ad un avvocato mentre quella della redazione del
progetto di distribuzione con nomina a custode del commercialista), Bologna e Torre Annunziata (delega ad
136
tipo di delega non è in contraddizione con la previsione del nuovo 3 ° co. dell’art. 591 bis.
c.p.c., là ove si dice che <<tutte le attività (…) sono eseguite dal professionista delegato>>,
essendo evidente che il riferimento – generico ed omnicomprensivo a <<tutte le
attività>>, che il delegato è solito inserire nell’avviso di vendita al solo scopo di segnalare
a coloro che sono i potenziali acquirenti il suo ruolo di sostituto dell’intero ufficio
giudiziario (giudice e cancelliere) preposto alla procedura esecutiva – riceve un significato
reale solo alla luce dell’ordinanza di delega, all’interno della quale si trovano specificate le
attività effettivamente demandate al professionista delegato227.
un notaio delle operazioni di vendita e ad altro professionista diverso dal notaio della redazione del
progetto e dell’effettuazione della pubblicità). Cfr. E. FABIANI, La delega delle operazioni di vendita in sede
di espropriazione forzata immobiliare. Novità introdotte dalla riforma del 2005 e ricostruzione sistematica
del nuovo istituto, cit., 109 – 110, il quale distingue all’interno della sola delega frazionata due
sottocategorie, quali sono: a1) delega cd. frazionata <<sincronica>>, ove il giudice delega ab initio, e quindi
sin dall’udienza di cui all’art. 569 c.p.c. – o comunque contestualmente -, talune delle operazioni di vendita
indicate dall’art. 591 bis. c.p.c., a più professionisti ciascuno disgiuntamente tra loro (in quanto la delega
rimane pur sempre personale); a2) delega cd. frazionata <<diacronica>>, ove il giudice delega singole
operazioni (o meglio intere fasi) delle operazioni di vendita di cui all’art. 591 bis. a più professionisti (e
sempre in modo disgiunto tra loro) (ad es. delega, in un primo momento, delle operazioni di vendita in
senso stretto al notaio, ed in un secondo momento, di quelle attinenti alla distribuzione ad un
commercialista).
226
Intendendo con queste due diverse espressioni, le ipotesi in cui la limitazione sia “coeva” alla
pronuncia dell’ordinanza di delega (delega originaria), ovvero, sia intervenuta, previa audizione delle parti,
in un momento successivo (delega successiva).
227
V. in tal senso D. TURRONI, sub. art. 591 bis., in AA.VV., Le recenti riforme del processo civile.
Commentario diretto da
S. CHIARLONI, Tomo I, cit., spec. 1009, secondo cui <<la norma non presuppone
una delega piena, cioè riferita a tutte le attività elencate nel capoverso dell’art. 591 bis. c.p.c.; ma si riferisce
soltanto al tenore dell’avviso. Quindi - per D. Turroni - non è possibile trarre indicazioni nette sul suo
contenuto (ossia sull’ampiezza della delega)>>. Il medesimo Autore, poco più avanti (ivi, 1020) ha avuto
altresì l’accortezza di chiarire come il riferimento a <<tutte le attività>> sia, oltre che tecnicamente
improprio (atteso che al giudice dell’esecuzione, la legge continua a riservare alcune fondamentali attività),
assolutamente “pleonastico”, ove si consideri che scopo dello specifico avvertimento è non tanto di
rappresentare ai destinatari dell’avviso una qualità dell’attività del delegato (informazione priva per essi di
137
§. 3.1. La determinazione del valore dell’immobile pignorato (art. 591 bis., 2 °
co., n. 1) c.p.c.). In base al 2 ° co.n. 1) dell’art. 591 bis. c.p.c., il professionista delegato alle
operazioni di vendita nell’espropriazione forzata immobiliare provvede:
1) alla determinazione del valore dell’immobile a norma dell’art. 568, 3 ° co.,
tenendo anche conto della relazione (o stima) redatta dall’esperto nominato dal giudice
dell’esecuzione ai sensi dell’art. 569, 1 ° co., e delle eventuali note depositate dalle parti
ai sensi dell’art. 173 bis., 4 ° co., delle disposizioni di attuazione del codice di procedura
civile228.
La previsione contenuta nel punto n. 1) dell’art. 591 bis.,2 ° co., c.p.c.229
rappresenta la codificazione della prassi instauratasi sotto il regime della L. n. 302/1998 e
qualsiasi utilità), quanto piuttosto di focalizzare la loro attenzione sul fatto che le operazioni di vendita
avranno luogo presso lo studio di quest’ultimo (al quale essi dovranno, pertanto, fare riferimento per il
deposito delle offerte e per ogni informazione relativa alla vendita).
228
Per quanto riguarda “la stima”, sotto il regime della L. n. 302/1998, si rinvia a
M. CRAPAROTTA, La <<stima notarile>> e la rilevanza della destinazione urbanistica nella esecuzione,
in Not., 1999, n. 1, 161 ss.; G.
MICCOLIS., La delega ai notai nelle espropriazioni immobiliari, cit., 344 ss.;
B.F. SPANO, L’attività del notaio nelle esecuzioni immobiliari, in AA.VV., La riduzione dei tempi nelle
esecuzioni immobiliari. La prassi delle banche dei notai e degli avvocati. Atti dei Convegni di Palermo del 5
giugno 2002, di Roma del 14 giugno 2002 e di Bari del 21 giugno 2002, a cura di L. CAPALDO – G. STAIANO,
Roma, 2003, 273 ss.;
S. RECCHIONI, Appunti in tema di determinazione del valore dei beni espropriati da
parte del notaio delegato, cit., 209 ss. .
229
L’introduzione del riferimento alla <<relazione redatta dall’esperto nominato dal giudice ai
sensi dell’art. 569, 1 ° co., c.p.c., e delle eventuali note depositate dalle parti ai sensi dell’art. 173 bis.,
4 ° co., delle disposizioni di attuazione del presente codice>> è dovuta alle correzioni apportate dalla
L.
n. 263/2005. Per la stima così come riformata nel 2005 v.
G. FINOCCHIARO, Il valore dei beni
nell’espropriazione forzata immobiliare, in Vita not., 2006, n. 4, 1174, ora anche in AA.VV., Studi in onore di
Carmine Punzi, Tomo III, Torino, 2008, 562 ss.;
processo civile a cura di
G. MICCOLIS., Sub art. 591 bis., in AA.VV., La riforma del
F. CIPRIANI – G. MONTELEONE, cit., 400 nt. 18, in cui L’Autore rileva
correttamente come l’art. 591 bis., 2 ° co., n. 1) c.p.c. così come introdotto nel 1998 avesse,
maldestramente cercato di coordinare il precedente testo (del 1998) con il nuovo art. 569, 1 ° co., c.p.c. Ne
138
la ricezione, a livello normativo, dei suggerimenti provenienti dalla più avvertita dottrina,
che non aveva tardato ad evidenziare i difetti e gli inconvenienti insiti nella previgente
disciplina230.
Sotto il primo profilo, la non chiara formulazione dell’originaria versione risalente
al 1998 delpunto n. 1) dell’art. 591 bis., 2 ° co., c.p.c., secondo cui <<il notaio delegato
provvede alla determinazione del valore dell’immobile a norma dell’art. 568, 3 ° co.,
anche tramite l’ausilio di un esperto nominato dal giudice>>, aveva dato luogo a tutta una
serie di incertezze sul piano interpretativo, portando a dubitare: a) se la scelta
dell’esperto spettasse al giudice dell’esecuzione o al notaio delegato; b) se, in tal caso, il
notaio delegato potesse non avvalersi dell’esperto nominato direttamente dal giudice
dell’esecuzione231;e c) quando dovesse procedersi alla nomina dell’esperto232.
sarebbe scaturito che il professionista delegato avrebbe dovuto provvedere alla determinazione del valore
dell’immobile a norma dell’art. 568, 3 ° co., anche tramite l’ausilio dell’esperto nominato dal giudice ai sensi
dell’art. 569, primo comma. La norma così formulata – prosegue G. Miccolis nella sua critica – non
considerava che secondo la nuova disciplina, all’udienza in cui il giudice dell’esecuzione delega il
compimento delle operazioni di vendita al professionista non solo è già stato nominato l’esperto, ma sono
state anche già depositate la relazione di stima (almeno quarantacinque giorni prima dell’udienza) e le
(eventuali) osservazioni delle parti (almeno quindici giorni prima dell’udienza). La L. n. 263 del 2005 – in
conclusione - ha corretto l’evidente svista del legislatore. Mentre più di recente sempre sull’argomento
della stima a seguito delle citata riforma “correttiva” del 2005 (L. n. 263) v. per tutti
D. D’ADAMO – M.
GABALLO, Il ruolo dello stimatore nell’espropriazione immobiliare, in Riv. dir. proc., 2011, n. 5, 1138 ss. .
230
V. F. MANNA, La delega ai notai delle operazioni di incanto immobiliare, cit., spec. 75 ss. .
231
Cfr. per tutti nel senso che il notaio delegato potesse prescindere dall’ausilio dell’esperto nella
determinazione del valore dell’immobile v.
F. G. NARDONE, Delega al notaio nella espropriazione forzata
immobiliare: dalla <<prassi pratese>> alla riforma della legge n. 302/1998, cit., 614; contra, fra gli altri, G.
CAMPEIS – A. DE PAULI, Espropriazione immobiliare, credito fondiario e delega al notaio, cit., 59; A.
BUSANI, Le funzioni notarili nell’espropriazione forzata, cit., 153; F. CARDARELLI, L. 3 agosto 1998, n. 302.
Funzioni e limiti dell’attività notarile delegata nei procedimenti esecutivi, cit., 580 il quale giunge a questa
conclusione. <<quale che sia (…) l’originario intento del legislatore, (…) sembra ovvio concludere che, salvi i
139
Sotto il profilo di cui alla lett. b), la dottrina più attenta233, ben presto orientatasi
nel senso di considerare riservata al giudice dell’esecuzione la nomina dell’esperto cui il
notaio (rectius: ora professionista) delegato alle operazioni di vendita avrebbe dovuto
attenersi234, aveva mostrato l’onerosità, in termini di dispendio di tempo ed energie, della
soluzione che vedeva la nomina dell’esperto in una fase successiva alla pronuncia
dell’ordinanza di delega e ciò in quanto, da un lato, essa costringeva il professionista
delegato a fare la spola tra il proprio studio privato ed il tribunale, le cancellerie a gestire
un andirivieni di fascicoli ed il giudice dell’esecuzione ad un doppio lavoro,
mentre,dall’altro lato esponeva la procedura esecutiva al rischio di costi “inutili”, tutte le
casi di immobili di infimo valore, ovvero di immobili di valore di mercato assolutamente certi, il notaio non
possa prescindere dall’ausilio di un tecnico>>.
232
Per G. SENSALE, L’espropriazione immobiliare e la delega ai notai degli incanti, cit., spec. 367,
nella versione originaria del punto n. 1) del 2 ° co. dell’art. 591 bis. c.p.c. (1998) non era affatto chiara quale
fosse la sequenza cronologica delle due nomine; cioè si discuteva se la nomina dello stimatore precedesse,
seguisse o fosse contestuale alla delega al notaio.
233
F. P. LUISO – M. MICCOLI, Espropriazione forzata immobiliare e delega al notaio, 67 ss., spec.
70 – 71, ove è stilato dai due Autori un elenco di ben (nove) conseguenze derivanti sul piano interpretativo
dalla riserva al giudice dell’esecuzione della nomina dell’esperto; consistenti sostanzialmente: 1) nel
giuramento dell’esperto dianzi al giudice in udienza; 2) nella fissazione dei quesiti da parte del giudice; 3)
necessità di motivazione da parte del notaio di eventuali discostamenti da quanto concluso dall’esperto; 4)
possibilità per il notaio di richiedere la nomina ove il giudice inizialmente non avesse ritenuto di procedervi;
5) liquidazione del compenso dell’esperto rimessa al giudice; 6) contenuto della relazione di stima allargato
in sintonia con le necessità della corretta determinazione del prezzo e della corretta informazione dei
partecipanti all’incanto; 7) necessità di stabilire le condizioni del contraddittorio dando avviso a creditori e
debitori dell’inizio delle operazioni peritali; 8) applicabilità dell’ampia giurisprudenza maturata in ordine
all’esperto del giudice, anche al nuovo esperto del notaio delegato; 9) ammissibilità della nomina di un
consulente di parte.
234
Difatti la riserva a favore del giudice di nomina dell’esperto e di delimitazione delle sue attività
mediante la formulazione dei quesiti ha la funzione di bilanciare il <<potere di determinazione del prezzo>>,
che una volta oggetto di delega è e resta del professionista, e di mettere a disposizione di quest’ultimo
l’opera ed i risultati dell’attività dell’esperto.
140
volte in cui la relazione dell’esperto facesse emergere delle situazioni ostative alla
vendita235.
La L. n. 80 del 2005 nel voler razionalizzare la disciplina previgente del 1998, ha
previsto su questo specifico punto:
1) che l’esperto sia (sempre) nominato dal (solo) giudice dell’esecuzione236;
2) che la nomina avvenga <<ai sensi dell’art. 569, 3 ° co., c.p.c.>>, e cioè
anteriormente all’udienza di comparizione delle parti237.
235
Si pensi, ad esempio, al caso in cui venga pignorato un immobile appartenente ad un soggetto
diverso dal debitore esecutato.
236
Pertanto il legislatore della riforma del 2005 (in conformità con quanto già fatto da quello del
1998) non ha accolto - su questo specifico profilo della delega ex art. 591 bis. c.p.c - la proposta che venne
avanzata da più relatori durante il Convegno romano del 22 – 23 maggio 1993 di consentire la delega al
notaio anche della nomina dell’esperto, proposta che era stata formulata per soddisfare chiare esigenze di
opportunità consistenti nel favorire l’instaurazione di un rapporto fiduciario diretto tra il professionista e il
giudice dell’esecuzione. Più precisamente si spesero a favore di delegabilità sia
immobiliari, in
G. BORRE’, Incanti
AA.VV., Delegabilità ai notai delle operazioni di incanto nelle espropriazioni immobiliari.
Normativa vigente e prospettive di riforma. Atti del convegno di Roma 22 – 23 maggio 1993, cit., spec. 72 –
73, il quale nell’esprimere per l’appunto il suo favor alla delegabilità della prerogativa in questione, osservò
anche che <<è l’ufficiale giudiziario e non il giudice a nominare lo stimatore e a raccoglierne il giuramento in
sede di esecuzione del pignoramento immobiliare (art. 518 e 161 disp. att. c.p.c.); sia
R. VACCARELLA,
Delegabilità ai notai de iure condito e de iure condendo delle operazioni di incanto nelle espropriazioni
immobiliari, in ivi, spec. 50, secondo cui il notaio a ciò delegato avrebbe dovuto provvedere alla nomina
dell’esperto traendolo dagli albi esistenti presso il tribunale. In senso nettamente contrario fu invece
G. MARTINETTO, Determinazione del valore degli immobili, in ivi, 270, il quale nell’ammettere la delega ai
notai de iure condito - così come formulata da A. Proto Pisani - ritenne che la nomina dell’esperto debba
essere riservata al giudice, in quanto l’art. 194 disp. att. c.p.c., con riguardo alle ipotesi di affidamento al
notaio delle operazioni giudiziali di divisione, prevede espressamente che la nomina dell’esperto è disposta
dal giudice <<d’ufficio o su istanza del notaio o di uno degli interessati>>.
237
Così anche
D. TURRONI, Sub. art. 591 bis., in AA.VV., Le recenti riforme del processo civile.
Commentario diretto da S. CHIARLONI, Tomo I, cit., 1011.
141
Pertanto, la riforma del 2005 anticipa notevolmente rispetto alla data fissata per
l’udienza di autorizzazione alla vendita, non solo la nomina dell’esperto ed il
conferimento dell’incarico (ai sensi dell’ultima parte del 1 ° co. dell’art. 569 c.p.c. <<tra la
data del provvedimento e la data fissata per l’udienza non possono decorrere più di
centoventi giorni>>), ma anche il termine finale per il deposito della relazione di stima.
Provvede nello stesso senso anche un’altra disposizione normativache
rappresenta anch’essa il frutto di quella massiccia ondata di riforme che nel 2005 ha
investito il processo esecutivo. Il riferimento è rivolto in particolar modo all’art. 173 bis.,
disp. att. c.p.c., il quale agli ultimi due commi prevede: <<L’esperto, terminata la
relazione, ne invia copia ai creditori procedenti o intervenuti e al debitore, anche se non
costituito, almeno quarantacinque giorni prima dell’udienza fissata ai sensi dell’art. 569
del codice, a mezzo di posta ordinaria o posta elettronica, nel rispetto della normativa
anche regolamentare, concernente la sottoscrizione,la trasmissione e la ricezione dei
documenti informatici e teletrasmessi. Le parti possono depositare all’udienza note alla
relazione purché abbiano provveduto, almeno quindici giorni prima, ad inviare le predette
note al perito, secondo le modalità fissate nel terzo comma; in tale caso l’esperto
interviene all’udienza per rendere i chiarimenti>>.
Per mezzo di tale previsione, la legge, da un lato, mette le parti ed il giudice nella
condizione di esaminare la relazione di stima del perito, e, dall’altro lato, consente,ove
dalla lettura di essa emergano dei profili meritevoli di chiarimento o di un ulteriore
approfondimento, di instaurare un contraddittorio – semplificato, destinato ad esplicarsi
alla presenza dell’esperto, già edotto delle osservazioni delle parti, e ad esaurirsi in ogni
caso prima della pronuncia dell’autorizzazione della vendita e dell’eventuale delega al
professionista.
La relazione di stima (che contiene un’ampia gamma di informazioni riguardanti
l’immobile pignorato, non riducibili alla sola determinazione del valore di stima), le
eventuali note depositate dalle parti ai sensi dell’art. 173 bis., 4 ° co., disp. att. c.p.c., i
chiarimenti resi in udienza dall’esperto, con l’aggiunta delle direttive che il giudice
dell’esecuzione può impartire al delegato in detta udienza, costituiscono quello
142
<<strumentario>> a disposizione del professionista al fine della determinazione del valore
dell’immobile a norma dell’art. 568, 3 ° co., c.p.c. .
Il riferimento al solo ultimo comma dell’art. 568238 e non anche ai primi due,
deve essere inteso,secondo quello che risulta essere l’orientamento tradizionale, come
finalizzato ad escludere la possibilità per il delegato di pervenire alla determinazione del
valore dell’immobile sulla scorta dei criteri indicati dal 1 ° e 2 ° co. dell’art. 568 c.p.c.239 .
238
Secondo cui <<se il bene non è soggetto a tributo diretto verso lo Stato o se per qualsiasi
ragione il giudice ritiene che il valore determinato a norma delle disposizioni precedenti sia manifestamente
inadeguato, il valore è determinato dal giudice stesso sulla base degli elementi forniti dalle parti e di quelli
che gli può fornire un esperto da lui nominato>>. Va ricordato che le mere indicazioni topografiche,
catastali ed urbanistiche dell’immobile non risultano sempre sufficienti per l’effettiva determinazione del
valore immobiliare di mercato. In proposito vi è stato chi come
P. LICCARDO, L’esecuzione immobiliare:
prassi applicative e prospettive di riforma, in Doc. giust., 1997, n. 3, 357, si è lamentato, che la prassi
peritale di valutazione non sembra discostarsi dall’astrattezza, in quanto nelle perizie non sempre si dice se
l’immobile è locato, quale ne sia la destinazione e quant’altro, mentre le ordinanze dispositive ed i decreti
di trasferimento precisano che la vendita è effettuata nello stato di fatto e di diritto in cui si trova
l’immobile. Il dettato normativo richiede quindi certificazioni che non esauriscono le informazioni utili: per
una valutazione globale si rende comunque necessaria l’integrazione della documentazione con quella
attestante il regime patrimoniale fra i coniugi, con indagine presso i registri dello Stato civile diretta d
accertare l’eventuale stipula di convenzioni matrimoniali, e presso quelli immobiliari per ricavarne il
carattere personale del bene e comunque la sua esclusione dalla comunione. Né andrebbe trascurata
l’eventuale assegnazione abitativa della casa al coniuge affidatario della prole. Il solerte professionista
delegato che provvede da solo (in quanto non abbia richiesto né il giudice abbia provveduto alla nomina di
un esperto) alla valutazione dovrà quindi estendere le indagini a tutti gli elementi utili e non solo tener
conto dei dati certificati dalla scarna documentazione di cui all’art. 567 c.p.c. .
239
Contra, v. però, in senso problematico, S. RECCHIONI, Appunti in tema di determinazione del
valore dei beni espropriati da parte del notaio delegato, cit., spec. 218, il quale ritiene che <<i due criteri di
determinazione del valore dell’immobile contenuti nei primi due commi dell’art. 568 c.p.c. siano ricompresi
per relationem nella previsione dell’art. 591 bis., 2 ° co., n. 1) c.p.c.) in virtù del richiamo ad essi fatto dal
3 ° co. dell’art. 568 c.p.c., a sua volta espressamente richiamato dall’art. 591 bis., 2 ° co., n. 1) c.p.c.>>.
A tale tesi aderisce anche A. MENGALI, in ID. – F. VALERINI, op. cit., 63.
143
Da ultimo merita di essere precisato – alla luce delle frequenti contestazioni
provenienti soprattutto dai creditori procedenti (ed in particolar modo dagli istituti di
credito bancario) - in merito a valutazioni (che secondo le loro lamentele) sono troppo
basse, in generale e soprattutto rispetto a quelle compiute durante l’istruttoria della
pratica per il rilascio del mutuo)240, che <<il valore dell’immobile>> la cui determinazione
costituisce la prima incombenza del professionista delegato, deve necessariamente
incorporare l’incidenza del contesto in cui si realizza la vendita e della tipologia di
destinatari di cui esso si rivolge. Una volta nominato, l’esperto svolgerà, la propria attività
con l’autonomia propria della sua qualità di ausiliare del giudice241, pur se deve mettere a
disposizione l’elaborato che andrà a redigere non a quest’ultimo, ma bensì al
professionista delegato.
In termini più semplici, la stima compiuta dall’esperto deve condurre alla
determinazione di un valore, che oltre a rispecchiare le caratteristiche oggettive
dell’immobile, sia tecniche che giuridiche, dia la giusta importanza al fatto che si tratta
pur sempre di una vendita inserita all’interno di un circuito giudiziario, che sconta delle
rigidità e lentezze non del tutto eliminabili, ed il cui obiettivo non è quello di ottenere dal
debitore il più alto prezzo di realizzo possibile, ma bensì di liquidare senza svendere
nell’interesse principale del ceto creditorio.
240
Difatti da come testimonia G. L. INNOCENTI, La delega delle operazioni di vendita, in AA.VV.,
La nuova esecuzione forzata diretta da P.
G. DEMARCHI, cit., 986 nt. 117: sono sempre più ricorrenti nella
prassi i casi di deposito di note di relazione ex art. 173 bis., ult. co., disp. att. c.p.c. e la richiesta di
chiarimenti all’esperto che rendono, non di rado, necessaria una prosecuzione dell’udienza ex art. 569 c.p.c.
prima di poter addivenire alla delega delle operazioni di vendita.
241
Cass., Sez. III, 22 febbraio 2010, n. 2359, (sent.), segnalata in Resp. Civ., 2010, n. 3, 164 da
P. D’ASCOLA, Risarcimento del danno, dove si afferma che <<la responsabilità del perito che sbaglia la
stima dell’immobile non è esclusa dalla circostanza che il bene è stato acquistato ad un prezzo vicino a
quello di mercato, in quanto il danno può scaturire anche da lucro cessante, se il compratore rivende il
cespite a terzi con un mancato guadagno>>.
144
Tutto ciò porta a ritenere che il valore dell’immobile corrisponda ad un
cd.<<valore giudiziario>> dell’immobile staggito, che può, e che tendenzialmente è,
inferiore a quello di mercato, vale a dire a quel prezzo che il debitore, potrebbe spuntare
all’esito di una normale trattativa privata.
Del resto, è un dato della pratica, quello che un prezzo base d’asta inferiore del
15-20 % rispetto al valore commerciale dell’immobile non si traduce necessariamente in
un’aggiudicazione a tale prezzo, anzi, al contrario, un prezzo di partenza particolarmente
invitante può rivelarsi come un fattore più vantaggioso per il buon esito della procedura
esecutiva, in quanto idoneo ad attrarre un numero elevato di offerenti e di innescare
sulpiano psicologico quel meccanismo di emulazione (che scatta spontaneamente tra più
soggetti che sono in competizione fra loro), che, rilancio dopo rilancio, finisce sovente per
sopravanzare lo stesso prezzo di mercato dell’immobile.
Viceversa, un prezzo prossimo a quello di mercato rischia di tradursi come un
fattore di rallentamento delle operazioni delegate, in quanto disincentiva la
partecipazione tra gli offerenti, rendendo di fatto necessario l’espletamento di una
pluralità di tentativi di vendita.
Per di più l’indicazione di un prezzo di stima eccessivamente elevato è il sintomo
principale dell’inefficienza della procedura esecutiva immobiliare, sulla base delle
lamentele provenienti in questo senso dai professionisti delegati, e di cui si auspica che i
giudici dell’esecuzione – deleganti sensibilizzino con gli esperti nel fare valutazione che
siano più consone a quello che è lo scopo della relazione di stima nell’espropriazione
forzata immobiliare242.
242
In tal senso
G.L. INNOCENTI, op. ult. cit., 986 e 987 spec. nt. 118 in cui l’Autore riporta un
intervento fatto dal giudice dell’esecuzione del tribunale di Arezzo (reperibile presso il sito dell’Ordine degli
ingegneri della provincia di Arezzo) con il quale G. L. Innocenti fornisce alcune interessanti indicazioni
operative ai periti che prestano la loro opera quali stimatori nelle esecuzioni immobiliari
145
In conclusione, su questa prima attività delegabile al professionista esterno, è
possibile formulare due conclusioni:
- per la prima, il professionista delegato può benissimo discostarsi dai risultati
contenuti nella relazione di stima dell’esperto, a condizione però che provveda a motivare
adeguatamente e dettagliatamente tale suo dissenso, altrimenti potrebbe darsi luogo ad
una responsabilità nel caso di valutazione troppo bassa o troppo alta rispetto a quella
dell’esperto243, configurabile in una revoca della delega da partedel giudice
dell’esecuzione;
- mentre per la seconda (e a scanso di ogni equivoco), il professionista delegato è
comunque tenuto a dar conto della relazione dell’esperto anche quando aderisce per
intero alle relative conclusioni, non potendosi limitare ad un semplice richiamo244.
243
In dottrina sul punto della necessità o meno da parte del professionista delegato di motivare il
proprio dissenso dall’esperto che determina il valore dell’immobile, si segnala che nel periodo ante riforma
del 2005 non sussisteva in dottrina unanimità di vedute. Nel senso della necessità che il dissenso sia
motivato v. per tutti:
S. RECCHIONI, Appunti in tema di determinazione del valore dell’immobile da parte
del notaio delegato ai sensi dell’art. 591 bis. c.p.c., cit., 213;
F. P. LUISO – M. MICCOLI, Espropriazione
forzata immobiliare e delega al notaio, cit., spec. 70; contraG.
MICCOLIS, La delega ai notai nelle
espropriazioni immobiliari, cit., 347. Mentre nel periodo post - riforme 2005 – 2006 v. per tutti
G.
TRISORIO
LIUZZI,
La
responsabilità
del
professionista
delegato
alle
operazioni
di
venditanell’espropriazione immobiliare, in AA.VV., Studi in onore di Modestino Acone, Vol. II, cit., 1494, per
il quale <<(…) la valutazione degli immobili compete al professionista delegato, anche se vi è la relazione
dell’esperto e le eventuali note delle parti. In questi casi, tuttavia, una valutazione differente rispetto a
quella dell’esperto deve essere motivata, altrimenti potrebbe individuarsi una responsabilità del delegato in
caso di valutazione troppo bassa o anche troppo alta rispetto a quella dell’esperto>>.
244
Così in maniera condivisibile, si è di recente espresso F.
esecutivo – I professionisti dell’esecuzione forzata, in
DE SANTIS., La riforma del processo
AA.VV., Il processo civile competitivo, a cura di
A. DIDONE, cit., spec. 906.
146
§. 3.2. La redazione dell’avviso di vendita (art. 591 bis., 2 ° co., n. 2) c.p.c.). Il
professionista delegato provvede, inoltre, agli adempimenti di cui all’art. 570 c.p.c. e, ove
occorrenti, dall’art. 576, 2 ° co., c.p.c.245 .
Il dato normativo denota, con l’utilizzo di una formula stringata,il complesso
delle incombenze che ruotano attorno alla predisposizione dell’avviso di vendita e tra le
quali figurano, oltre alla materiale redazione del medesimo,anche gli accertamenti
preliminari e gli adempimenti pubblicitari successivi.
Quanto agli accertamenti preliminari, è onere che grava in capo al professionista
delegato procedere ad un’ulteriore accurata verifica (che si aggiunge ai controlli iniziali di
tipo autorizzatorio del giudice dell’esecuzione e a quelli svolti dall’esperto in funzione
della stesura della relazione di stima) della sussistenza delle condizioni di fatto e di diritto
richieste dalla legge ai fini della redazione dell’avviso di vendita.
Il professionista delegato deve porre la massima attenzione nell’effettuare i
controlli e le verifiche preliminari alla redazione dell’avviso di vendita.
Difatti, deve essere cura del delegato, in primo luogo, di accertarsi della
regolarità delle attività compiute fino a quel momento (si pensi a titolo esemplificativo:
alla omissione degli avvisi previsti dagli artt. 498 e 599 c.p.c.), e segnalare
tempestivamente ogni anomalia che imponga l’intervento del giudice dell’esecuzione; in
secondo luogo, di trasfondere nell’avviso di vendita, in modo corretto, completo ed
intelligibile, i principali dati di riferimento riguardanti il diritto effettivamente pignorato
ed all’esatta consistenza e descrizione dell’immobile che si pone in vendita, aggiungendo
eventuali indicazioni o spiegazioni di corredo in tutti quei casi che potrebbero ingenerare
incomprensione tra i destinatari dell’avviso246.
245
L’attuale formulazione del n. 2) dell’art. 591 bis., 2 ° co., c.p.c., si deve anch’essa alle modifiche
correttive introdotte con la L. n. 263/2005.
246
Basti pensare all’ipotesi, assai frequente, riguardante la vendita del diritto di usufrutto, in cui è
buona norma che il professionista delegato evidenzi la natura temporanea del diritto in questione, così
147
Pertanto se volessimo predisporre una sorta di griglia contenente gli snodi
principali delle incombenze da onorare da parte del professionista delegato una volta che
ha ritirato il fascicolo d’ufficio presso la cancelleria ed eseguita la registrazione del
suddetto ritiro247, dovrà:
a) esaminare l’atto di pignoramento con la relativa nota di trascrizione, e l’atto di
provenienza e comparare entrambi sia con la documentazione ipocatastale (ovvero con la
cd. certificazione notarile sostitutiva) sia con la relazione dell’esperto248:a1) al fine di
verificare la corrispondenza tra il bene ed i diritti pignorati (e stimati), ed il bene ed i
diritti acquistati dal debitore esecutato, a2) nonché di accertare la completezza
dell’elenco dei pesi, e dei vincoli, oneri reali, ed altre formalità pubblicitarie
pregiudizievoli;
b) eseguire nuove visure catastali ed ipotecarie aggiornate, con l’obiettivo:b1) sia
di rilevare delle eventuali e sopravvenute modifiche catastali, b2) sia per verificare, per
mezzo di un controllo incrociato dei dati, l’esattezza delle informazioni contenute nella
relazione dell’esperto e nella documentazione ipocatastale prodotta dal creditore
procedente249;
G. L. INNOCENTI, La delega delle operazioni di vendita, in AA.VV., La nuova esecuzione forzata diretta da
P. G. DEMARCHI, cit., 988.
247
Da tale data vi è il dies a quo di decorrenza del termine assegnato per condurre a compimento
le operazioni delegate (su questo vi è una sostanziale uniformità nella prassi dei nostri tribunali).
248
Ma non senza aver proceduto prima ad un accurato controllo anche di quest’ultima.
249
In quanto può capitare che, nella relazione di stima, i diritti espropriati siano stati descritti su
di un piano giuridico in maniera non pienamente conforme alle risultanze dell’atto di provenienza e
dell’atto di pignoramento.
148
c) consultare i verbali d’udienza al fine di accertare che non vi siano istruzioni
particolari per la redazione dell’avviso di vendita250;
d) compilare l’elenco relativo ai creditori iscritti ed intervenuti, e dei soggetti
terzi ai quali deve essere notificato l’avviso di vendita251, prestando al contempo la
massima attenzione all’esistenza di un’eventuale creditore ipotecario fondiario, la cui
presenza impone un adattamento al modello ordinario dell’avviso di vendita252.
Per quanto concerne l’attività materiale di redazione di quest’ultimo, a cui il
professionista deve accingersi solo dopo aver portato a termine e con esito positivo, tutti
i controlli e le verifiche di cui sopra, la legge indirizza l’azione del delegato dettando quelli
che sono i cd. <<contenuti minimi>>, che debbono trovare necessariamente posto
all’interno di esso. Tali riferimenti normativi sono precisamente: gli artt. 570 e 576
c.p.c.253, richiamati dal punto n. 2) 2 ° co. dell’art. 591 bis. c.p.c., nonché quelli specifici
relativi alla (sola) vendita delegata,contenuti nel 3 ° co. dell’art. 591 bis. c.p.c., ed infine
250
Ad esempio: indicazioni del giudice dell’esecuzione sullo stralcio di alcuni lotti o sulla loro
composizione, menzione di determinate irregolarità o di attività da eseguirsi a cura e spese
dell’aggiudicatario.
251
252
Ad esempio: il Comune (nel caso di convenzione di edilizia pubblica).
Difatti in presenza di un creditore procedente che abbia la veste di creditore ipotecario
fondiario, l’avviso di vendita sarà integrato dall’avviso dell’aggiudicatario di avvalersi della facoltà di
subentrare nel contratto di finanziamento prevista all’interno dell’ art. 41, 5 ° co., d.lgs. 1 settembre 1993,
n. 385, nonché dell’indicazione di un termine entro cui il medesimo, ove non intenda avvalersi della
predetta facoltà, deve pagare all’istituto mutuante la parte di prezzo corrispondente all’importo del credito
di quest’ultimo per capitale, interesse e spese e versare – dedotta la cauzione e quanto pagato
direttamente all’istituto mutuante – il saldo del prezzo con contestuale deposito della quietanza attestante
l’avvenuto pagamento all’istituto mutuante.
253
Sul punto si v. E. ASTUNI, La delega al professionista delle operazioni di vendita, in AA.VV., Il
nuovo rito civile a cura di P. G. DEMARCHI, III, cit., 543 nt. 48, il quale aveva rivelato opportunamente che
<<le norme sull’avviso di vendita senza incanto e sull’ordinanza di vendita all’incanto devono leggersi in
modo unitario e integrandosi reciprocamente nelle rispettive lacune, ovviamente, nei limiti in cui le
previsioni date per una delle due forme di vendita possono estendersi all’altra>>.
149
dell’art. 173 quater. disp. att. c.p.c. espressamente richiamato dal terzo comma dell’art.
591 bis. c.p.c. .
Dalla lettura coordinata degli artt. 570 e 576 c.p.c. si evince che l’avviso di
vendita (unitario, in quanto riguardante sia l’esperimento di vendita con incanto che
quello senza incanto) deve riportare i seguenti sette elementi:
1) il numero della procedura (omettendo per ragioni di privacy il nominativo del
debitore esecutato)254;
2) il nominativo del professionista delegato;
3) la sintetica descrizione dell’immobile, con indicazione degli estremi di cui
all’art. 555 c.p.c., e cioè gli estremi richiesti dal codice civile ai fini dell’individuazione
dell’immobile ipotecato, e che nell’art. 2826 c.c. individua nell’indicazione della sua
natura, del Comune in cui è ubicato e dei dati di identificazione catastale, mentre per i
fabbricati che sono in corso di costruzione devono essere indicati i dati di identificazione
catastale del terreno per cui insistono255;
4) il prezzo base dell’immobile <<determinato a norma dell’art. 568>> (art. 570
c.p.c.);
254
Cfr. E. FABIANI, Espropriazione forzata, pubblicità e privacy, cit., 234.
255
Oltre alle menzioni urbanistiche ed edilizie imposte dall’art. 173 quater disp. att. c.p.c. (di cui
v. approfonditamente infra) è buona prassi per il delegato integrare la descrizione sintetica dell’immobile
menzionando e dando il giusto risalto a quei vincoli, risultanti dalla documentazione ipocatastale e dalla
relazione di stima ovvero che sono emersi nel corso degli accertamenti preliminari alla redazione dell’avviso
di vendita (e dei quali l’esperto, o comunque il delegato, dovrà opportunamente tener conto nella
determinazione del valore dell’immobile pignorato), i quali, per la loro natura e per la loro efficacia (in
termini di opponibilità alla procedura) siano suscettibili di orientare la scelta del potenziale offerente
determinandolo a partecipare ovvero a desistere dalla vendita e la cui conoscenza non potrà essere
trascurata nella formazione di un consapevole convincimento (si pensi ad esempio ad un contratto di
locazione immobiliare ultranovennale la cui registrazione sia di data anteriore alla trascrizione del
pignoramento).
150
5) la misura e la modalità di prestazione della cauzione;
6) i dati concernenti il custode, se costui è persona diversa dal professionista
delegato256 (nominativo, indirizzo, recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica e sito
web)257;
7) l’indicazione del regime di pubblicità straordinaria dell’estratto dell’avviso di
vendita e di copia integrale della relazione di stima258 e del termine di quarantacinque
giorni che deve intercorrere tra la data di pubblicazione e il giorno di scadenza del
termine di presentazione delle offerte.
Visto che questi appena elencati sono i cd. <<requisiti minimi>> che deve
possedere l’avviso di vendita, non è da escludersi che all’interno di esso vi siano riportate
anche delle altre indicazioni259 a condizione che esse rivestano una qualche minima utilità
per i destinatari dell’avviso medesimo260.
256
La custodia può essere affidata dal giudice dell’esecuzione o all’Istituto vendite giudiziarie (v.
art. 534, 1 ° co., c.p.c., e D.M. 11 febbraio 1997, n. 109 e D.M. 18 dicembre 2001, n. 455) ovvero allo stesso
professionista, cui siano state delegate le operazioni di vendita (art. 560, 3 ° co., c.p.c.). La presenza di un
custode che: a) si sostituisce al debitore nella amministrazione e gestione attiva del compendio oggetto di
esecuzione; b) provvede alla liberazione immediata dello stesso nei casi in cui il giudice dell’esecuzione non
abbia autorizzato il debitore a continuare ad abitare l’immobile pignorato (e, in ogni caso, all’esito
dell’aggiudicazione) e, soprattutto; c) che introduce i soggetti interessati alla conoscenza diretta
dell’immobile posto in vendita, consentendone la visione in un momento anteriore ad essa, costituisce un
altro elemento della riforma qualificante in senso competitivo del 2005. Ma per maggiori ragguagli sul
rapporto tra l’attività di custodia dell’immobile pignorato ex art. 559 c.p.c. e l’espletamento della delega ex
art. 591 bis. c.p.c. v. infra §. 6.
257
Per quanto ad onor del vero l’art. 570 c.p.c. si limiti a citare “nome e recapito telefonico” del
custode nominato in sostituzione del debitore, è buona prassi indicare anche gli altri dati riportati supra nel
testo al fine di consentire una più rapida ed agevole interlocuzione tra delegato e custode.
258
V. art. 570 c.p.c. <<(…) del sito internet sul quale è pubblicata la relativa relazione di stima
259
E’ il caso delle cd. <<Condizioni generali delle vendite>>, che i professionisti delegati sono
(…)>>.
soliti inserire negli avvisi di vendita, e nelle quali si chiarisce chi siano i soggetti legittimati a partecipare alla
151
In aggiunta a questi elementi contenutistici indispensabili per l’avviso di vendita
sia che si tratti di vendita con che senza incanto, vi sono tutta una serie di condizioni
minime specifiche per ciascun tipo di vendita261.
Più dettagliatamente, per la vendita senza incanto, l’avviso deve altresì indicare:
1) il termine finale e le modalità con cui vengono presentate le offerte;
2) la data dell’udienza fissata per procedere all’apertura delle buste e l’esame
delle offerte e quella per l’eventuale offerta valida (nel caso di una pluralità di offerte
valide).
vendita ed attraverso quali modalità sia possibile, per una persona fisica o per una persona giuridica,
prendervi parte.
260
L’eventuale inserimento di indicazioni ultronee o comunque sovrabbondanti può anche
concretarsi in una causa di invalidità della vendita, suscettibile di essere fatta valere davanti al giudice
dell’esecuzione con lo strumento del reclamo ex art. 591 ter. c.p.c. [v. in proposito
591 bis., in
D. TURRONI, Sub. art.
AA.VV., Le recenti riforme del processo civile. Commentario diretto da S. CHIARLONI, Tomo I,
cit., 1021, secondo cui, <<informazioni sovrabbondanti e disorganiche sono da evitare; e non possiamo
escludere che, sotto questo profilo, l’avviso possa risultare viziato perché le integrazioni apportate ne
hanno compromesso l’intelligibilità].
261
Non pare essere indispensabile, seppure sia espressamente previsto dall’art. 570 c.p.c.,
l’avvertimento che <<maggiori informazioni, anche relative alla generalità del debitore, possano essere
fornite dalla cancelleria del tribunale a chiunque vi abbia interesse>>. Difatti, è più coerente con il più volte
citato ruolo “sostitutivo” del notaio (rectius: oggi professionista) delegato e con la funzione deflattiva della
delega ex art. 591 bis. c.p.c., ritenere che nell’ipotesi di vendita delegata ex art. 591 bis. c.p.c., i soggetti
interessati a partecipare alla vendita si rivolgano direttamente allo studio del professionista delegato e non
presso la cancelleria della sezione esecuzioni immobiliari del tribunale, in quanto la prestazione di
informazioni sulla vendita, oltre ad essere una delle molteplici attività connesse alla gestione delle
operazioni di vendita (e dunque, rientrante nel novero delle attribuzioni del delegato), può essere svolta
con maggior profitto dal professionista delegato, in quanto avendo costui studiato il fascicolo e curato la
predisposizione dell’avviso di vendita, è l’unico in grado di fornire indicazioni puntuali e precise ai potenziali
offerenti.
152
Mentre per quanto concerne l’avviso (o meglio quella parte di avviso) relativo
alla << vendita con incanto >> deve, invece, prevedere:
1) la misura ed il termine finale di versamento della cauzione;
2) il giorno, il luogo e l’ora di svolgimento dell’incanto;
3) le modalità ed il termine finale di pagamento del prezzo residuo.
Infine per l’ipotesi di operazioni delegate ad un professionista, l’avviso deve
essere corredato da due ulteriori indicazioni, a norma dell’art. 591 bis., 3 ° co., c.p.c., per il
quale: <<nell’avviso di cui all’art. 570 è specificato che tutte le attività, che, a norma degli
artt. 571 e seguenti, devono essere compiute in cancelleria o davanti al giudice
dell’esecuzione, sono eseguite dal professionista delegato presso il suo studio ovvero nel
luogo indicato nell’ordinanza di cui al primo comma. All’avviso si applica l’art. 173 quater
delle disposizioni di attuazione del presente codice>>.
A sua volta, l’art. 173 quater disp. att. c.p.c. rubricato (<<Avviso delle operazioni
di vendita da parte del professionista delegato>>) si esprime, invece, nei seguenti termini:
<<L’avviso di cui al terzo comma dell’art. 591bis. del codice deve contenere l’indicazione
della destinazione urbanistica del terreno risultante dal certificato di destinazione
urbanistica di cui all’articolo 30 del testo unico contenuto nel d.p.r. 6 giugno 2001,n. 380,
nonché le notizie di cui all’art. 46 del citato testo unico e di cui all’art. 40 della legge 26
febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, in caso di insufficienza di tali notizie, tale
da determinare le nullità di cui all’art. 46, comma primo, del citato testo unico, ovvero di
cui all’art. 40, 2 ° co.,della citata legge 28 febbraio 1985, n. 47, ne va fatta menzione
nell’avviso con avvertenza che l’aggiudicatario potrà, ricorrendone i presupposti, avvalersi
delle disposizioni di cui all’art. 46, 5 ° co., del citato testo unico e di cui all’art. 40, 6 ° co.,
della legge 28 febbraio 1985, n. 47>>.
153
Della prima disposizione già si è parlato supra e vi torneremo sopra quando infra
analizzeremo i successivi commi dell’art. 591 bis. c.p.c. .
Quanto invece alla seconda, la L. n. 80 del 2005 si è semplicemente limitata: i) a
fare una trasfusione nelle disposizioni di attuazione di quella previsione normativa
contenuta precedentemente nel 4 ° co. dell’art. 591 bis. c.p.c.; e ii) ad adeguare i
riferimenti normativi, nel senso che, restando invariato il rinvio all’art. 40, L. 28 febbraio
1985, n. 47, il richiamo agli artt. 17 e 18 di tale legge è stato sostituito con quella ai
corrispondenti artt. 46 e 30, d.p.r. 30 giugno 2001, n. 380.
Oggi, pertanto a norma dell’art. 173 quater., disp. att. c.p.c., l’avviso relativo alle
operazioni di vendita deve contenere:
1) l’indicazione della destinazione urbanistica del terreno risultante dal
certificato di destinazione urbanistica di cui all’art. 30 del citato d.p.r. n. 380/2001;
2) le notizie di carattere prettamente urbanistico di cui all’art. 46 del citato d.p.r.
n. 380/2001, e cioè, degli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria.
In caso di insufficienza di tali notizie, tale da determinare la nullità dell’atto di
trasferimento prevista dall’art. 40, 2 ° co., della L. n. 47 del 1985262;
3) infine nell’avviso di vendita si deve anche menzionare l’insufficienza di tali
notizie, ove essa sia tale da determinare le nullità previste dall’art. 46, 1 ° co., del d.p.r. n.
380/2001 il cui successivo 5 ° co. prevede che le nullità di cui sopra non si applicano agli
atti derivanti da procedure esecutive immobiliari, individuali o concorsuali, e
l’aggiudicatario, qualora l’immobile si trovi nelle condizioni previste per il rilascio del
262
Si segnala in argomento Cass., Sez. I, 26 aprile 2004, n. 7922, in Giur. it., 2005, n. 1, 94,
secondo cui <<qualora nell’ordinanza di vendita di un terreno non si faccia menzione di una costruzione
abusiva insistente su di esso, è ammissibile la proposizione nei termini di legge, di un ‘opposizione agli atti
esecutivi, ma non, in prosieguo, la contestazione del diritto dell’aggiudicatario a procedere ad esecuzione
forzata, atteso che il pignoramento di un terreno successivamente contemplato nel decreto di
trasferimento si estende, in difetto di espressa previsione contraria, al fabbricato che insiste sul terreno
medesimo>>.
154
permesso di costruire in sanatoria, dovrà presentare domanda di permesso in sanatoria
entro centoventi giorni dalla notifica del decreto emesso dalla autorità giudiziaria263.
§. 3.2.1. (Segue): la pubblicità e la comunicazione dell’avviso di vendita.
L’ultima serie di incombenze gravanti sul professionista delegato e connesse alla
predisposizione dell’avviso di vendita riguardano il suo regime pubblicitario e la
comunicazione di esso.
La necessità di rendere pubblico l’avviso di vendita, discende semplicemente dal
rinvio che il punto n. 2) dell’art. 591 bis.,2 ° co., c.p.c. compie all’art. 570 c.p.c. ed al
capoverso dell’art. 576 c.p.c. .
L’art. 570 c.p.c. dispone per il segmento normativo che a noi interessa:
<<dell’ordine di vendita è dato dal cancelliere a norma dell’art. 490, pubblico avviso
(…)>>, mentre, il secondo comma dell’art. 576 c.p.c. dispone a sua volta che <<l’ordinanza
è pubblicata a cura del cancelliere>>.
L’art. 490 c.p.c., a sua volta espressamente richiamato dall’art. 570 c.p.c., è stato
anch’esso oggetto di riforma del 2005, ed oggi prevede ben tre forme “concorrenti ed
obbligatorie ”264 di pubblicità dell’avviso di vendita, quali sono rispettivamente:
263
Secondo il Trib. Roma, 10 dicembre 2000, (ord.), G.E. Vigorito, <<L’omissione delle suddette
indicazioni dà luogo alla nullità dell’avviso di vendita e di tutti gli atti successivi, con il conseguente obbligo
per il professionista di provvedere alla ripetizione dell’avviso, inserendovi le notizie richieste>>, in Temi
romana, 2001, n. 1, 67 ss., con nota di
A. SCANDURRA, La natura del sub - procedimento di delega nel
processo esecutivo.
264
Si ricorda che per effetto della L. n. 263 del 2005 è stato abrogato l’art. 173, disp. att. c.p.c.,
(relativo peraltro alla “pubblicità dell’istanza di vendita” e non “dell’avviso di vendita”) che così recitava:
<<dell’istanza di assegnazione o di vendita deve essere data pubblica notizia a cura del cancelliere a norma
dell’art. 490 del codice almeno dieci giorni prima dell’udienza fissata per pronunciare sull’istanza stessa>>.
155
1) l’affissione dell’avviso di vendita almeno per tre giorni consecutivi all’albo
dell’ufficio giudiziario davanti al quale si svolge il procedimento esecutivo (art. 490, 1 °
co., c.p.c.)265;
2)l’inserimento dell’avviso (per estratto), unitamente a copia (integrale)
dell’avviso di vendita266 e della relazione di stima redatta ai sensi dell’art. 173 bis. disp.
att. c.p.c.,su appositi siti internet almeno quarantacinque giorni prima “della scadenza”
del termine per la presentazione delle offerte o della data dell’incanto267;
3) l’inserimento dell’avviso di vendita (sempre per estratto) una o più volte sui
quotidiani di informazione locali aventi maggiore diffusione nella zona interessata o,
quando opportuno, sui quotidiani di informazione nazionali, almeno quarantacinque
giorni prima “della scadenza” del termine per la presentazione delle offerte o della data
dell’incanto268.
265
Tale pubblicità è disposta, su espressa istanza del cancelliere o del professionista delegato,
dell’ufficiale giudiziario il quale certifica l’affissione della copia mediante attestazione in calce all’originale.
266
L’art. 490 c.p.c. fa riferimento all’ordinanza del giudice, la quale come nel caso di specie
relativo alla delega delle operazioni di vendita, corrisponde all’avviso di vendita redatto dal delegato.
267
Con riferimento a tale forma di pubblicità, va ricordato che l’art. 173 ter. disp. att. c.p.c.,
prevede che sia il Ministro della Giustizia a stabilire, con proprio decreto, i siti internet destinati
all’inserimento dell’avviso di cui all’art. 490 del codice di procedura civile ed i criteri e le modalità con cui gli
stessi sono formati e resi disponibili. Il provvedimento in questione è il d.m. 31 ottobre 2006 (pubblicato in
G.U., 22 dicembre 2006, n. 297), intitolato “Individuazione dei siti internet destinati all’inserimento degli
avvisi di vendita di cui all’art. 490 c.p.c.”.
268
Sempre per espressa previsione dell’art. 490 c.p.c. sono equiparati ai quotidiani i giornali di
informazione locali, multi settimanali o settimanali editi da soggetti iscritti al Registro operatori della
comunicazione (ROC) e aventi delle caratteristiche editoriali analoghe a quelle dei quotidiani che
garantiscono la maggior diffusione locale.
156
Oltre a queste tre forme obbligatorie di pubblicità269, la legge consente al giudice
dell’esecuzione, di disporre anche di una pubblicità “complementare” o anche detta
“facoltativa”.
Tale pubblicità si effettua mediante divulgazione dell’avviso nelle forme della
pubblicità “commerciale” ritenute opportune.
Più in dettaglio, può trattarsi, di:
a)pubblicità commerciale. Si tratta, in particolar modo, di pubblicità radiofonica,
televisiva, etc. .Le cd. prassi virtuose270 hanno fortemente valorizzato tale tipo di
pubblicità sfruttandone soprattutto i costi limitati;
269
Con riferimento alla questione dei costi della pubblicità, essi possono essere anticipati dal
creditore procedente, che a sua volta li potrà recuperare in sede di riparto inserendoli tra le cd. spese in
prededuzione, in quanto costi sostenuti nell’interesse comune dei creditori. Sullo specifico problema di
come debba comportarsi il professionista delegato allorquando il creditore procedente dichiari di non voler
anticipare le spese necessarie per l’esecuzione della pubblicità, si segnala come orientamento da preferire,
quello adottato dalla Sezione esecuzioni immobiliari del tribunale di Torino, per il quale il delegato non può
rifiutarsi di curare la pubblicità, ed in caso contrario, sarà costretto ad anticipare di tasca propria le spese di
pubblicità, per poi rivalersi o direttamente contro il creditore procedente oppure sul ricavato della vendita.
Cfr. Trib. Torino, 6 marzo 2000, Sezione esecuzioni immobiliari, in RFI, 2000, voce <<Esecuzione forzata per
obbligazioni pecuniarie>>, nonché la nota di F.
MANNA, Spese di pubblicità e comparizione del creditore
all’incanto immobiliare: due <<leve improprie>> del processo esecutivo, in Riv. not., 2000, n. 4, 951 ss., spec.
955 ss., secondo cui <<nel caso in cui il creditore procedente preannunci di non voler provvedere alla
pubblicità straordinaria disposta dal notaio delegato ai sensi dell’art. 591 bis. c.p.c. alle operazioni di vendita
con incanto, quest’ultimo dovrà procedere ugualmente alla fissazione dell’incanto e all’espletamento delle
relative formalità>>. In seguito sempre Trib. Torino, 9 giugno 2003, Est. Di Capua, in Giur. merito, 2003,
2174, e in Foro it., 2004, I, 1923, secondo cui <<il notaio delegato al compimento delle operazioni di vendita
all’incanto ai sensi dell’art. 591 bis. c.p.c. può, a fronte del mancato pagamento del “fondo spese”,
rinunciare all’incarico ma non subordinare l’espletamento al pagamento di quanto dovuto o ritardarlo per
tale motivo>>. In senso contrario a quanto statuito dal tribunale di Torino v. L. F. DI NANNI, Sub. art. 591
bis., in AA.VV., Codice di procedura civile commentato, diretto da C. CONSOLO, cit., 2405 ss. .
270
Come sappiamo rappresentate in via principale dalle realtà dei tribunali di Bologna e Monza.
157
b) affissioni murarie. Si tratta della pubblicità a mezzo del servizio di pubbliche
affissioni; l’esperienza sembra comprovare che questo è un sistema di pubblicità che nelle
città molto popolate è di scarsa efficienza, mentre nelle realtà medio – piccole si dimostra
molto efficace.
La pubblicità complementare si caratterizza per essere disposta <<in aggiunta>>
a quella obbligatoria, e pertanto non è alternativa a quest’ultima.
Infine, la circostanza che si tratti di pubblicità non obbligatoriamente disposta
dalla legge non comporta che – una volta che essa sia stata disposta dal giudice
dell’esecuzione – la sua mancanza o la sua irregolarità non inficia la regolarità dei
conseguenti atti della procedura in modo del tutto analogo alla mancanza o irregolarità
della pubblicità obbligatoria271.
Essa riguarda comunque delle notizie che sono contenute nell’avviso di vendita.
Viceversa l’assenza o l’irregolarità della pubblicità obbligatoria nonché il mancato
rispetto del termine per la sua effettuazione fissato dalla legge, o dal giudice
dell’esecuzione272, si ripercuote direttamente sugli atti successivi della medesima “fase”
del procedimento esecutivo: in altri termini vizia di nullità lo stesso atto di vendita; tale
nullità secondo la giurisprudenza di merito va dedotta per mezzo del reclamo ex art. 591
ter. cp.c.273, mentre per un costante orientamento della giurisprudenza di legittimità deve
essere dedotta nei tempi e nei modi previsti per l’opposizione agli atti esecutivi ex art.
271
Salvo che l’ordinanza del GE non disponga diversamente. E’ il caso, ad esempio, dell’ordinanza
adottata dal tribunale di termini Imerese nella quale è espressamente previsto che questa tipologia di
pubblicità, debba effettuarsi a cura e spese (non rimborsabili in prededuzione) del creditore più diligente,
non è necessaria ai fini dell’esperibilità della vendita.
272
Come nel caso dell’ordinanza adottata dal tribunale di Vasto, secondo la quale <<il termine
massimo per il compimento delle forme di pubblicità è fissato fino a centoventi giorni prima della data
dell’incanto>>, così riferisce CONSIGLIO
NAZIONALE DEL NOTARIATO, Le operazioni delegate nel processo
di espropriazione forzata immobiliare. Percorso operativo, cit., 52 nt. 152.
273
In particolar modo il Tribunale di Firenze 2000 di cui per approfondimenti v. infra Cap. III.
158
617 c.p.c.274 . Entrambe le soluzioni sono condivisibili, ma noi preferiamo seguire quella
indicata dal tribunale di Firenze del 2000 (di cui v. infra Cap. III), in quanto essendo in
presenza di un delegato che si è trovato in difficoltà lo strumento che ne permette la
risoluzione è il reclamo ex art. 591 ter. c.p.c. rivolto al giudice dell’esecuzione.
Proseguendo nella nostra indagine, il punto n. 2) dell’art. 591 bis., 2 ° co., c.p.c.
conferisce al professionista delegato il compito di provvedere agli adempimenti <<ove
occorrenti, (previsti) dall’art. 576, 2 ° co., c.p.c.>>.
Il riferimento è a quell’eventualità in cui il tentativo di vendita senza incanto si
concluda senza esito alcuno; in tal caso (mentre non si dovrà fornire alcuna
comunicazione alle parti, perché il rinvio è dato in <<udienza>>), dovrà essere curata la
pubblicità dell’avviso (per estratto) di vendita con incanto a cura del creditore procedente
(o del creditore intervenuto che si accolli le spese per la prosecuzione della procedura)275.
L’avviso, oltre ad esser conosciuto dalle parti con il mezzo della pubblicità
obbligatoria e complementare, deve essere comunicato alle parti (restando sottinteso che
i provvedimenti resi in udienza non devono essere comunicati alle parti, come ad es., gli
avvisi di vendita successivi al primo)276 e più precisamente, al creditore procedente, ai
274
Così
CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO, Le operazioni delegate nel processo di
espropriazione forzata immobiliare. Percorso operativo, cit., 52 nt. 153 senza però l’indicazione degli
estremi delle decisioni che compongono tale orientamento.
275
Conf.
D. TURRONI, sub. art. 591 bis., in AA.VV., Le recenti riforme del processo civile.
Commentario diretto da S.
CHIARLONI, Tomo I, cit., 1011, il quale puntualizza che <<ferma l’unicità del
provvedimento, i relativi oneri di pubblicità vanno invece espletati in due momenti distinti>>, di cui
prosegue l’Autore <<il primo precede l’inizio delle operazioni di vendita; mentre il secondo è invece
funzionale alla sola vendita con incanto ex art. 576 c.p.c.>>. Così nella prassi dispongono le ordinanze di una
serie cospicua di tribunali, fra cui Foggia, Bologna, Piacenza, Torino, Milano e Napoli, nonché, in via più
generale, tutte le ordinanze che dispongono la fissazione della data dell’incanto all’esito infruttuoso della
vendita senza incanto.
276
L’assenza nell’art. 591 bis. c.p.c. introdotto dalla L. n. 302/1998, di un’espressa previsione
dell’obbligo del notaio delegato di notificare l’avviso di vendita al debitore, al creditore procedente e ai
159
creditori intervenuti, ai creditori iscritti non intervenuti, al debitore ed al custode (ove
costui sia una persona diversa dal delegato)277. Inoltre, sia a quest’ultimo che al creditore
procedente ed ai creditori intervenuti che vi acconsentano, la comunicazione dell’avviso
di vendita potrà essere fatta a mezzo fax. Mentre, ai creditori iscritti non intervenuti ed al
debitore esecutato, la comunicazione deve essere fatta a mezzo di ufficiale giudiziario.
Dal canto suo la L. n. 302 del 1998 disponeva espressamente che in caso di
delega delle operazioni di vendita al notaio, quest’ultimo provvedesse a notificare l’avviso
ex art. 498 c.p.c. ai creditori non intervenuti. Il non aver riproposto tale disposto
normativo all’interno del nuovo art. 591 bis. c.p.c. da parte delle L. nn. 80/2005 e
263/2005 ha fatto sorgere in dottrina il dubbio che il legislatore avesse voluto in tal modo
esonerare il delegato dal compimento di tale incombenza, per riservarlo, in conformità di
creditori intervenuti, aveva indotto una parte della dottrina a ritenere “superfluo” e “non dovuto” tale
adempimento (v. in tal senso
G. MICCOLIS, La delega ai notai nelle espropriazioni immobiliari, cit., 357, il
quale cita Cass., 2 giugno 1993, n. 6158, in Fall., 1993, 1145). Ma è nettamente preferibile l’orientamento
sostenuto da altra dottrina (E. ASTUNI, La delega al professionista delle operazioni di vendita, in AA.VV., Il
nuovo rito civile a cura di
P. G. DEMARCHI, III, cit., 516 – 517) la quale rinviene validi argomenti a sostegno
della necessità o, quanto meno, opportunità di una notificazione dell’avviso di vendita anche ai soggetti
predetti nel fatto: che 1) la mancanza di comunicazione dell’avviso alle parti, realizzabili con un minimo
dispendio (basta anche un semplice fax), si risolve in un aggravamento della posizione della parte, che si
trova obbligata a recarsi periodicamente presso lo studio del delegato per assumere informazioni sullo stato
di avanzamento della procedura; che 2) la mancata tempestiva conoscenza dell’avviso di vendita impedisce
un’effettiva tutela della parte nel processo esecutivo in quanto comprime i tempi utili per l’esercizio del
diritto di difesa; che 3) la mancanza di comunicazione alle parti dell’avviso di vendita (così come degli altri
atti del delegato), privando le stesse della possibilità di un immediato reclamo al giudice dell’esecuzione ai
sensi dell’art. 591 ter. c.p.c., espone la procedura al rischio di un’invalidazione successiva in sede di
opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. avverso il decreto di trasferimento, con conseguente perdita
di tempo ed energie processuali.
277
Nella giurisprudenza di merito v. per tutti Trib. Latina, 16 luglio 2002, Est. Parasporo, in Giur.
romana, 2002, n. 2, 423, secondo cui <<la prelazione convenzionale stipulata tra il debitore esecutato e un
terzo non è opponibile al creditore procedente. Ne consegue che il provvedimento di fissazione della
vendita all’incanto va comunicato ai creditori procedenti, ma non al terzo prelazionario, salvo ovviamente il
diritto di questi di partecipare comunque all’asta>>.
160
quanto previsto dall’ultimo comma dell’art. 569 c.p.c., al creditore che ha presentato
l’istanza di vendita278.
Nel prendere spunto dal pensiero di altra dottrina che già si è pronunciata su tale
questione, la scomparsa dell’inciso previsto nella versione del 1998 dell’art. 591 bis. c.p.c.
è imputabile ad una <<mera svista>> da parte del legislatore della riforma del 2005; e
pertanto, in coerenza con tale condivisibile assunto, si afferma che, anche sotto la vigenza
del regime normativo introdotto nel 2005 nei riguardi dell’art. 591 bis. c.p.c., la
notificazione ex art. 498 c.p.c. ai creditori iscritti non intervenuti debba far carico al
professionista delegato279.
Pertanto, la notificazione al debitore esecutato deve ora tener conto di quanto
contenuto nell’art. 492, 2 ° co., c.p.c.,280 secondo il quale <<il pignoramento deve altresì
contenere l’invito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice
dell’esecuzione la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio in uno dei Comuni
del circondario in cui ha sede il giudice competente per l’esecuzione con l’avvertimento
che, in mancanza, ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il
278
Così da ultimo, si è espresso
E. FABIANI, La delega delle operazioni di vendita in sede di
espropriazione forzata immobiliare. Novità introdotte dalla riforma del 2005 e ricostruzione sistematica del
nuovo istituto, cit., 61.
279
Così E. ASTUNI, La delega delle operazioni di vendita, in AA.VV., Il nuovo rito civile, a cura di
P. G. DEMARCHI, III, cit., 515; e in senso contrario G. MICCOLIS, La delega ai notai nelle espropriazioni
immobiliari, cit., 353 nt. 59, il quale reputa che, con questa disciplina <<il legislatore ha inteso tutelare
anche il creditore iscritto che abbia interesse ad intervenire nel processo esecutivo il più tardi possibile,
ossia entro la data dell’udienza di cui all’art. 596 c.p.c. (cfr. art. 566 c.p.c.). Questo interesse sussiste, non
già per il titolare di un credito non ancora esigibile stante il disposto dell’art. 563, 1 ° co, c.p.c. bensì, il più
delle volte, in capo ai creditori mutuanti, i quali possono così, sfruttare il più a lungo possibile i benefici
dell’ammortamento del mutuo>>.
280
Anche tale articolo è stato integralmente riscritto dalle leggi di riforma del 2005, al cui interno
vi hanno inserito ben sette commi, lasciando inalterati il primo che chiaramente a livello topografico è
rimasto tale e l’allora secondo che ora è diventato nono.
161
domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui riservate saranno effettuate
presso la cancelleria dello stesso giudice>>.
Ne deriva, sotto il profilo prettamente operativo, che il professionista delegato
deve:
1) verificare se il debitore abbia ricevuto o meno l’invito a dichiarare la propria
residenza o ad eleggere domicilio nell’atto di pignoramento o in un qualsiasi successivo
atto esecutivo a lui personalmente notificato;
2) in caso negativo, la notifica segue quelli che sono i percorsi ordinari, nel senso
che va fatta al debitore personalmente a norma dell’art. 138 c.p.c.,ovvero, per i casi di
irreperibilità o rifiuto di ricevere l’atto notificato,ai sensi dell’art. 140 c.p.c., ed infine, per
il caso di residenza, dimora o domicilio sconosciuti ai sensi dell’art. 143 c.p.c.;
3) in caso positivo, se il debitore ha omesso di dichiarare la propria residenza o
eleggere domicilio, la notifica si esegue presso la cancelleria della sezione esecuzioni
immobiliari del tribunale, se viceversa il debitore ha provveduto a eseguire la
dichiarazione o l’elezione appena indicate allora la notifica si eseguirà presso le
medesime; ove, però, il debitore risulti irreperibile presso la residenza dichiarata o il
domicilio eletto, riprende vigore quella regola suppletiva introdotta dalla riforma del 2005
e la notificazione pertanto sarà effettuata presso la cancelleria del giudice
dell’esecuzione.
§. 3.3. Le ulteriori attribuzioni del professionista delegato previste dai punti nn.
3) – 4) – 5) - 6) – 7) e 8) del 2 ° co. dell’art. 591 bis. c.p.c. . Il professionista delegato
provvede poi a tutta una serie di ulteriori adempimenti descritti con (intento didascalico)
dal 2 ° co. dell’art. 591 bis. c.p.c. .
Al punto n. 3) di tale comma è previsto l’adempimento relativo alla deliberazione
dell’offerta a norma dell’art. 572 c.p.c. e agli ulteriori adempimenti previsti dagli artt. 573
e 574 c.p.c. .
162
Gli adempimenti indicati in tale punto, richiamati per rinvio sintetico agli articoli
che regolano in dettaglio la disciplina, costituiscono, nel loro complesso, la celebrazione
vera e propria della vendita senza incanto (oggi antecedente logico necessario della
vendita con incanto), e alla pari di quest’ultima delegabile ad un professionista tra quelli
indicati nel nuovo art. 591 bis., 1 ° co., c.p.c. .
Come abbiamo già evidenziato in precedenza,la delega delle operazioni di
vendita senza incanto ha comportato l’attribuzione in capo al delegato di poteri di scelta
tipicamente discrezionali, il cui esercizio è in contraddizione con la rappresentazione del
ruolo del delegato quale mero – esecutore di operazioni materiali sospingendone la
funzione sempre di più verso l’area della cd. <<giurisdizione in senso stretto>>281.
Invece per quanto riguarda l’incombenza di cui al punto n. 4) il professionista
delegato deve provvedere alle operazioni d’incanto e all’aggiudicazione dell’immobile a
norma dell’art. 581 c.p.c. .
Per l’ipotesi in cui la vendita senza incanto si concluda con esito negativo, la
legge affida al delegato il compito di provvedere alle operazioni della vendita con
incanto,da tenersi secondo le modalità indicate nell’art. 581 c.p.c., a cui il punto n. 4)
dell’art. 591 bis., 2 ° co., c.p.c. espressamente vi rinvia. La disposizione da ultimo
menzionata cita l’aggiudicazione, in quanto considera l’ipotesi di una conclusione positiva
dell’incanto, la quale presuppone che, all’esito dei vari rilanci, l’ultimo non venga
281
Per E. ASTUNI, La delega al professionista delle operazioni di vendita, in AA.VV., Il nuovo rito
civile, a cura di P. G. DEMARCHI, III, cit., 520, la previsione contenuta nel punto n. 3) dell’art. 591 bis., 2 °
co., c.p.c., rappresenta <<forse la più seria e radicale innovazione introdotta da questa riforma>>, e ciò in
quanto, a differenza della vendita all’incanto in cui <<i poteri del delegato sono a contenuto vincolato e/o
consistono nell’attestazione del risultato delle operazioni che il delegato ha visto svolgersi davanti a sé>>, la
previsione della delegabilità anche delle operazioni di vendita senza incanto, il cui modello <<si avvicina di
gran lunga di più all’esercizio della giurisdizione in senso stretto>>, conferisce al delegato <<un potere
giurisdizionale che non gli spetta secondo il suo statuto professionale>>.
163
superato,nel termine di tre minuti (ex art. 581, 3 ° co., c.p.c. novellato dall’art. 2 della L. n.
302/1998)282 da un altro di entità maggiore.
Mentre il punto n. 5) prevede l’incombenza del professionista delegato di
ricevere o autenticare la dichiarazione di nomina di cui all’art. 583 c.p.c. .
Su questo profilo nell’esprimere in primo luogo uno critica sul piano prettamente
lessicale dovuta al mantenimento del verbo <<autenticare>>, quale retaggio storico della
disciplina del 1998 (disegnata da come abbiamo appreso sulla figura esclusiva del notaio),
e sicuramente inadeguato rispetto al mutato contesto normativo della delega allargata ad
altre due categorie professionali degli avvocati e dei dottori commercialisti283, non resta
ora che richiamare quanto previsto nell’art. 583 c.p.c.284, adattandolo al caso di delega
delle operazioni di vendita.
282
Che ha sostituito <<l’anacronistico>> sistema previgente delle cd. <<candele vergini>>.
Inoltre la circostanza che l’utilizzo del sistema delle candele vergini per il calcolo del tempo tra
un’offerta e l’altra, fosse una modalità oramai antiquata, ne era consapevole anche la giurisprudenza di
legittimità v. Cass., Sez. I, 22 marzo 1996, n. 2512, Pres. Taddeini – Rel. Nicastro, in Foro it., 1997, I, 2279,
con osservazioni di
M. BIAGINI, che aveva affermato come nella fase di incanto immobiliare fosse
<<pienamente legittima l’adozione di sistemi adeguati all’evoluzione tecnologica ed equipollenti alle
candele di cera vergine, la cui accensione duri un minuto, data la difficoltà, se non l’impossibilità, di trovare
queste ultime ancora in commercio ed il fatto che tali sistemi risultano comunque corrispondenti agli scopi
voluti dal legislatore>>.
Nella fattispecie si era fatto ricorso al cronometraggio per centottanta secondi.
283
In proposito si rinvia ancora alle considerazioni di E. ASTUNI, op. ult. cit., 524 nt. 69, secondo
cui <<la norma è stata scritta nel 1998 avendo presente il potere notarile di autentica e la riforma non ha
avvertito che non aveva più senso alcuno parlare di “autenticazione” con riguardo ad avvocati e
commercialisti>>.
284
Sul punto v. esaurientemente E. FABIANI, In tema di aggiudicazione per persona da nominare
ai sensi dell’art. 583 c.p.c., in
AA.VV., Espropriazione forzata e divisione giudiziale. L’esperienza del
Notariato nella disciplina previgente del decreto competitività (D.L. 14 marzo 2005), inStudi e materiali
164
Da ciò consegue che l’avvocato, il quale sia rimasto <<aggiudicatario per sé o per
persona da nominare>>, deve dichiarare, nel termine perentorio di tre giorni dall’udienza
in cui si è tenuta la vendita, con atto scritto ricevuto dal professionista delegato davanti al
quale si è tenuta la vendita<<il nome della persona per la quale ha fatto l’offerta>>,
provvedendo al contestuale deposito del mandato, risultante da atto pubblico oppure da
scrittura privata autenticata da notaio. Se l’avvocato non provvede affatto a rendere la
dichiarazione, oppure la rende tardivamente (cioè dopo che è spirato il termine
perentorio di 3 giorni) o non deposita il mandato, l’aggiudicazione resta definitivamente a
nome del predetto, con la conseguenza che: a) saranno a suo esclusivo carico (e non del
mandante) il versamento del prezzo residuo, la confisca della cauzioneed il pagamento
della differenza tra il prezzo offerto e quello minore per il quale è avvenuta la vendita (art.
177, 1 ° co., disp. att. c.p.c.), e b) che, in caso di delega in offerta di aumento di quinto,
sarà legittimato a partecipare quale aggiudicatario provvisorio, l’avvocato in proprio (e
non il mandante).
Il successivo n. 6) del 2 ° co. dell’art. 591 bis. c.p.c. si occupa invece delle cd.
offerte dopo l’incanto ex art. 584 c.p.c. e del versamento del prezzo nell’ipotesi ex art.
585, 2 ° co., c.p.c. (art. 591 bis., 2 ° co., n. 6) c.p.c).
Anche in tal caso la disciplina dettata dalla legge per le cd. <<offerte in aumento
di quinto>> e per la successiva gara va calata nel contesto della delega delle operazioni di
vendita al professionista. Da ciò consegue che sarà quest’ultimo a ricevere le offerte e le
cauzioni, a verificarne la loro regolarità, ad indire la gara, a curarne le comunicazioni
previste dalla legge, a tenere la gara ed a restituire agli offerenti la cauzione nel caso in
cui ricorra (ed il delegato abbia certezza assoluta della sussistenza del presupposto legale)
un documentato e giustificato motivo; nel caso in cui, invece, o non ricorra tale
presupposto (e pertanto si debba procedere alla pronuncia della perdita della cauzione) o
residuino dei dubbi circa la sussistenza di <<un documentato e giustificato motivo>>, egli
dovrà trattenere in custodia le somme che sono state versate a titolo di cauzione,
Suppl. fasc. n. 2/2005, a cura del Consiglio Nazionale del Notariato, cit., 148 ss.; nonché già in Riv. trim. dir.
e proc. civ., 2003, 1429 ss. .
165
depositare il ricorso contenente il reclamo ex artt. 591 ter. c.p.c. ed attendere la
determinazione del giudice dell’esecuzione285.
Mentre per quanto attiene il versamento del prezzo nell’ipotesi configurata
dall’art. 585, 2 ° co., c.p.c., si rinvia infra al Cap. II §. 3.5. in cui vi è l’analisi del punto n. 10)
del 2 ° co. dell’art. 591 bis. c.p.c. .
Inoltre il professionista delegato per il punto n. 7) del 2 ° co. dell’art. 591 bis.
c.p.c. provvede anche sull’istanza di assegnazione ex art. 590 c.p.c. .
L’attribuzione al delegato del compito di provvedere anche sull’istanza di
<<assegnazione ex art. 590 c.p.c.>> consente di ribadire due concetti già sviluppati
precedentemente; per un verso essa conferma il riconoscimento al delegato di un
margine di “scelta discrezionale” costituente tipica espressione di juris dictio,
tradizionalmente riservata al giudice dell’esecuzione.
Tale constatazione è per di più suffragata da ben due indici normativi
espressi,quali sono precisamente il 7 ° co. dell’art. 591 bis. e l’incipit del 1 ° co. dell’art.
591 c.p.c. .
Infatti per il 7 ° co. dell’art. 591 bis. c.p.c.: <<il professionista delegato provvede
alla trasmissione del fascicolo al giudice dell’esecuzione nel caso in cui non faccia luogo
285
Salvo, che non si preferisca accedere alla tesi anch’essa ragionevole di chi come E. FABIANI,
Ladelega delle operazioni di vendita, in
AA.VV., Le nuove modifiche al processo esecutivo, cit., 178, nel
valorizzare al massimo la portata innovativa delle riforme del 2005, sostiene che <<la pur rimasta immutata
lettera dell’art. 591 bis. c.p.c. nella parte in cui dispone che il professionista delegato provvede “sulle offerte
dopo l’incanto a norma dell’art. 584 c.p.c.”, potrebbe essere letta, alla luce del nuovo potere attribuito al
professionista dalla L. n. 263 del 2005 in tema di restituzione delle cauzioni (per effetto delle modifiche
introdotte, prima, dalla L. n. 80/2005 e, poi, dalla L. n. 263/2005), come “comprensiva” anche
dell’attribuzione al professionista del potere di pronunciare la perdita della cauzione di cui alla norma da
ultimo richiamata>>.
166
all’assegnazione (…)>>286; mentre all’interno del 1 ° co. dell’art. 591 c.p.c. è previsto che
<<se non vi sono domande di assegnazione o se decide di non accoglierle, il giudice
dell’esecuzione dispone l’amministrazione giudiziaria a norma degli artt. 592 ss.
c.p.c.>>287.
Da ambedue le disposizioni si ricava che l’attività di <<provvedere sull’istanza di
assegnazione ex art. 590 c.p.c.>> non si riduce affatto ad <<un mero controllo>> formale
circa la sussistenza dei requisiti di validità dell’istanza ai sensi degli artt. 588 e 589
c.p.c.288, ma implica una valutazione di merito sull’opportunità di procedere
all’assegnazione forzata piuttosto che insistere con dei nuovi esperimenti di vendita, a
286
V.
D. TURRONI, sub. art. 591 bis., in AA.VV., Le recenti riforme del processo civile.
Commentario diretto da S.
CHIARLONI, Tomo I, cit., 1013, secondo cui, <<a tale conclusione induce la
lettura combinata della disposizione in esame e del successivo 7 ° co., che, nel prevedere la trasmissione
del fascicolo al giudice ove (il delegato) non faccia luogo all’assegnazione, presuppone che la decisione se
assegnare o no il bene sia rimessa al delegato – e discrezionalmente esercitata nei confronti dell’offerta
ammissibile>>.
287
Per
civile a cura di
M. MONTANARO, sub. art. 591 bis., in AA.VV., Commentario alle riforme del processo
A. BRIGUGLIO – B. CAPPONI, Vol. II, cit., 446, la Legge 80/2005 ha sostituito alla locuzione
<<non crede di>> quella attuale di <<non decide di>>, in tal modo prosegue <<opportunamente ponendo in
evidenza che non si è in presenza di un atto di mero arbitrio del giudice dell’esecuzione, e che piuttosto si
tratta dell’esercizio di un potere giurisdizionale, sebbene ampiamente discrezionale, frutto di un
discernimento basato su motivazioni che devono essere esplicitate (…)>>.
288
Art. 588 c.p.c. “Termine per l’istanza di assegnazione”: <<Ogni creditore, nel termine di dieci
giorni prima della data dell’incanto, può presentare istanza di assegnazione a norma dell’articolo 589 per il
caso in cui la vendita all’incanto non abbia luogo per mancanza di offerte>>.
Art. 589 c.p.c. “Istanza di assegnazione”: <<1. L’istanza di assegnazione deve contenere l’offerta
di pagamento di una somma non inferiore a quella prevista nell’art. 506 ed al prezzo determinato a norma
dell’art. 568. 2. Fermo quanto previsto al primo comma, se nella procedura non risulta che vi sia alcuno dei
creditori di cui all’art. 498 e se non sono intervenuti altri creditori oltre al procedente, questi può
presentare offerta di pagamento di una somma pari alla differenza fra il suo credito in linea capitale e il
prezzo ch intende offrire oltre alle spese>>.
167
prezzo ribassato, o di ricorrere all’istituto dell’amministrazione giudiziaria ex art. 592 ss.
c.p.c.289 .
Per altro verso, il rinvio compiuto dal punto n. 7) del capoverso dell’art. 591 bis.
all’art. 590 c.p.c. costituisce l’ulteriore indizio del fatto che, anche nella vendita delegata,
l’emissione del decreto di trasferimento ex art. 586 c.p.c. rimane pur sempre un’attività
propria ed esclusiva del giudice dell’esecuzione.
Stabilisce, infatti, l’art. 590, 2 ° co., c.p.c. che <<avvenuto il trasferimento, il
giudice pronuncia il decreto di trasferimento a norma dell’art. 586>>. E quest’ultimo
articolo è sua volta espressamente richiamato dal punto n. 11) del 2 ° co. dell’art. 591 bis.
c.p.c. [<<(…) decreto pronunciato dal giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 586>>]
nonché dal 9 ° co. di tale ultimo articolo (<<provvedimenti di cui all’art. 586 c.p.c. restano
riservati al giudice dell’esecuzione in ogni caso di delega al professionista delle operazioni
di vendita>>), in una circolarità di rinvii che esprime con assoluta coerenza la scelta del
289
V. in argomento
G. DE STEFANO, voce <<Assegnazione (dir. proc. civ.)>>, in Enc. dir., III,
Milano, 1958, 279, il quale, trattando ex professo l’argomento, rileva come l’assegnazione di immobili, pur
essendo subordinata al previo infruttuoso esperimento della vendita ex art. 588 c.p.c., si differenzi dalle
altre forme di assegnazione (cioè quelle aventi ad oggetto beni mobili e crediti) proprio per l’attribuzione al
giudice di <<uno speciale potere di valutazione circa l’opportunità o meno di disporre l’assegnazione, e non
altro dei mezzi con essa concorrenti, cioè al vendita a nuove condizioni o l’amministrazione giudiziaria>>. A
giudizio dell’Autore, <<l’assegnazione stessa (…) finisce per essere una garanzia per il debitore, oltre che per
i creditori, dato che per quanto il prezzo di vendita si sia assottigliato con i successivi ribassi, quando si
andrà all’assegnazione occorrerà sempre tornare a quel valore che è stabilito in via di massima dall’art.
508>>. Non solo, in quanto <<si è introdotta l’ulteriore garanzia della valutazione rimessa al giudice, circa
l’opportunità di servirsi di questo mezzo. La valutazione stessa deve investire tutte le alternative offerte
dalla legge, cioè, oltre l’assegnazione, la vendita e l’amministrazione giudiziaria>>. In conclusione, <<è da
dubitare che il giudice, nell’esplicazione del suo dovere di valutazione, abbia da guardare solamente se
l’istanza proposta dal creditore o da una coalizione di creditori corrisponda ai requisiti generici di legge.
Nella espropriazione immobiliare il concorso dell’assegnazione con la vendita e con l’amministrazione
giudiziaria rende del tutto naturale, invece, che l’esame del giudice si estenda a tutte le alternative possibili;
il che significa che questo esame, sia pure ai fini limitati del processo esecutivo, dovrà essere pur sempre un
esame di merito, e non possa restar limitato al semplice controllo dei requisiti formali della istanza>>.
168
legislatore di riservare esclusivamente al giudice dell’esecuzione l’adozione dell’atto in cui
culminano le operazioni di vendita compiute dal delegato290.
Ora non resta che esaminare il punto n. 8) del capoverso dell’art. 591 bis. c.p.c.
secondo il quale: <<il professionista delegato provvede alla fissazione del nuovo incanto e
del termine per la presentazione di nuove offerte d’acquisto ai sensi dell’art. 591 c.p.c.>>.
L’ipotesi espressamente contemplata dal punto in esame, è quella della “diserzione”
dell’incanto seguito al primo tentativo, senza esito, di vendita senza incanto. A tal fine, va
richiamato,quanto previsto dal successivo7 ° co. dell’art. 591 bis. c.p.c., nella parte in cui è
previsto che <<il professionista delegato provvede alla trasmissione del fascicolo al
giudice dell’esecuzione nel caso in cui non faccia luogo all’assegnazione o ad ulteriori
incanti ai sensi dell’art. 591 c.p.c.>>.
Pertanto, dalle due disposizioni da ultimo richiamate, risulta, che a parte
l’aggiudicazione, le altre ipotesi che possono verificarsi, avanti al delegato, sono le
seguenti tre:
1) l’accoglimento di un’eventuale istanza di assegnazione;
2) la fissazione di una nuova vendita (da concepirsi come la fissazione di un
nuovo “binomio” di esperimenti di vendita, il primo senza incanto, ed il secondo – solo
eventuale – con incanto);
290
Il che in sostanza si traduce, con specifico riferimento al caso dell’assegnazione, nel potere del
giudice dell’esecuzione di disattendere la valutazione compiuta dal professionista delegato e di accogliere
l’istanza di assegnazione che il delegato aveva respinto e viceversa. Nel primo caso, poiché la pronuncia del
decreto di trasferimento non può essere immediata, il giudice dell’esecuzione rimetterà il fascicolo al
delegato affinché questi provveda sull’istanza, nel senso stabilito dal giudice stesso, fissando il termine
entro il quale l’assegnatario dovrà versare l’eventuale conguaglio. Quindi, una volta predisposto il decreto
di trasferimento, rimetterà gli atti al giudice dell’esecuzione in attesa delle determinazioni di quest’ultimo
(sul punto v. D. TURRONI, sub. art. 591 bis., in AA.VV., Le recenti riforme del processo civile. Commentario
diretto
S. CHIARLONI, Tomo I, cit., 1013). Invece, nel secondo caso, sarà direttamente il giudice
dell’esecuzione a decidere sulla fissazione di un nuovo incanto e sul prezzo da porre a base del nuovo
esperimento di vendita.
169
3) la rimessione del fascicolo al giudice dell’esecuzione.
All’esposizione delle singole ipotesi è dedicato il paragrafo che segue.
§. 3.3.1. (Segue): Gli esperimenti di vendita (senza e con incanto) e la mancata
comparizione delle parti: il comportamento del professionista delegato. La prima ipotesi
che potrebbe verificarsi, in caso di diserzione dell’incanto (rectius: della vendita con
incanto) è quella contenuta nell’art. 590 c.p.c.,a cui rinvia espressamente l’art. 591 bis.,2 °
co., n. 7), c.p.c., e di cui si è già ampiamente discusso nel paragrafo che precede. Nel voler
sintetizzare: quando si è in presenza di un’istanza di assegnazione, il professionista
delegato deve provvedere su di essa, ai sensi del citato art. 590 c.p.c., e rimettere, quindi
all’esito del versamento da parte dell’assegnatario, il fascicolo d’ufficio al giudice
dell’esecuzione, per la pronuncia del decreto di trasferimento (art. 590, 2 ° co., c.p.c).
Nella prassi sono molto più frequenti le altre due ipotesi supra ricordate.
Pertanto, volendo in qualche modo schematizzare, al fine di fornire una
panoramica delle principali situazioni che si possono verificare nel concreto: prendendo le
mosse dalla vendita senza incanto,possono darsi i seguenti casi:
1) è presente il creditore procedente, o comunque un creditore munito di titolo
esecutivo, la pubblicità è stata eseguita, vi è un’unica offerta valida, il cui valore è
superiore al valore dell’immobile determinato a norma dell’art. 568 c.p.c., aumentato di
un quinto: in questo caso l’offerta deve essere senz’altro accolta (art. 568, 2 ° co., c.p.c.);
2) è presente il creditore procedente, o comunque un creditore munito di titolo
esecutivo,la pubblicità è stata eseguita, vi è un’unica offerta valida, il cui valore non è
superiore al valore dell’immobile determinato a norma dell’art. 568 c.p.c., aumentato di
un quinto; se il creditore non manifesta il proprio dissenso ed il professionista delegato
(tramite una valutazione indubbiamente discrezionale) non ritiene che vi sia una seria
possibilità di miglior vendita con il sistema dell’incanto, allora l’immobile viene
aggiudicato all’unico offerente (arg. ex art. 572, 3 ° co., c.p.c.);
170
3) è presente il creditore procedente, o comunque un creditore munito di titolo
esecutivo, la pubblicità è stata eseguita, vi è un’unica offerta valida, il cui valore non è
superiore al valore dell’immobile determinato a norma dell’art. 568 c.p.c., aumentato di
un quinto,ma il creditore procedente manifesta il proprio dissenso, ovvero, il
professionista delegato (tramite una valutazione anch’essa indubbiamente discrezionale)
ritiene che vi sia una seria possibilità di miglior vendita con il sistema dell’incanto291: in tal
caso, il delegato procederà tramite la vendita all’incanto, secondo quelle che sono le
condizioni e i termini già fissati dal medesimo nell’avviso di vendita (che corrisponde
<<all’ordinanza pronunciata ai sensi dell’art. 569, 3 ° co., c.p.c.>>, a cui fa riferimento
l’art. 572, 3 ° co., c.p.c.);
4) è presente il creditore procedente, o comunque un creditore munito di titolo
esecutivo, la pubblicità è stata eseguita e vi sono una pluralità di offerte valide292: in
questo caso,si procede comunque alla gara sull’offerta più alta(gara,del cui svolgimento il
291
A questo proposito
G. L. INNOCENTI, La delega delle operazioni di vendita, in AA.VV., La
nuova esecuzione forzata diretta da
P. G. DEMARCHI, cit., 1003, nt. 152, il quale rileva come nella prassi
della sezione esecuzioni immobiliari del tribunale di Torino, la soluzione largamente preferibile è quella
rappresentata “dall’aggiudicazione”, e ciò in quanto il delegato non ha, di regola, dei solidi elementi per dire
che all’incanto possa esservi una più ampia partecipazione o che si riesca a spuntare un prezzo maggiore
rispetto a quello inizialmente offerto. Identica prassi è adottata anche presso i tribunali di Mondovì e di
Ivrea.
292
Se vi sono due offerte entrambe efficaci, dello stesso importo e con le stesse modalità di
pagamento, e, il giorno fissato per la vendita, avanti al delegato si presenta uno solo degli offerenti, il
professionista delegato dovrà ugualmente indire la gara, in quanto, essendo entrambe le offerte di pari
importo, non vi è altro criterio per scegliere, a chi dei due offerenti, aggiudicare l’immobile. Invece, se vi
sono due offerte di ammontare diverso, ed è presente solo chi ha depositato l’offerta più alta, il delegato
aggiudica direttamente l’immobile senza bisogno della gara, perché la mancata comparizione di colui che ha
formalizzato l’offerta più bassa si può intendere quale mancata adesione alla gara; al contrario, se è
presente solo colui che ha depositato l’offerta più bassa, il delegato deve indire la gara: se l’offerente
presente offre un prezzo superiore all’importo dell’altra offerta, il delegato aggiudica l’immobile al primo;
se l’offerente presente non offre di più, l’immobile verrà aggiudicato all’offerente assente.
171
delegato sarà tenuto a dare puntualmente conto nel relativo verbale)293 e l’immobile
viene aggiudicato al maggior prezzo spuntato nella gara al rialzo294;
5) è presente il creditore procedente, o comunque un creditore munito di titolo
esecutivo, la pubblicità è stata eseguita, e vi sono una pluralità di offerte valide, ma gli
offerenti non aderiscono alla gara sull’offerta più alta indetta dal delegato: in tal caso, è
rimesso alla scelta (anch’essa senza ombra di dubbio discrezionale) di quest’ultimo di
optare per l’aggiudicazione in favore del miglior offerente, ovvero per l’indizione della
vendita con incanto295;
6) è presente il creditore procedente, o comunque un creditore munito di titolo
esecutivo, la pubblicità è stata eseguita, ma non vi sono offerte, ovvero le offerte vi sono,
ma vengono ritenute inefficaci dal professionista delegato (art. 571, 2 ° co., c.p.c.): in tal
caso, si verificherà il passaggio alla vendita con incanto, nel rispetto delle condizioni e dei
termini già indicate/i dallo stesso delegato nell’avviso di vendita;
7) è presente il creditore procedente, o comunque un creditore munito di titolo
esecutivo, vi sono offerte, ma il procedente, o comunque il creditore che se ne era
assunto l’onere, non ha curato la cd. <<pubblicità straordinaria>>: in questo caso il
293
Anche nel caso in cui tra le offerte ve ne sia una, il cui valore sia superiore al valore
dell’immobile determinato a norma dell’art. 568 c.p.c., aumentato di un quinto; ciò in quanto
l’automaticità, non altrimenti evitabile, dell’aggiudicazione dell’immobile a favore di colui che abbia
presentato un’offerta pari al più del 120 % del prezzo base di vendita, presuppone l’unicità dell’offerta.
294
Se però, all’esito della gara, il prezzo più alto offerto risulta comunque non superiore al valore
dell’immobile determinato a norma dell’art. 568 c.p.c., aumentato di un quinto, il professionista delegato è
ugualmente tenuto ad aggiudicare l’immobile al maggior offerente, non trovando applicazione, nel caso di
una pluralità di offerte, i congegni previsti dall’art. 572, 3 ° co., c.p.c. .
295
La scelta che deve compiere il delegato tra l’aggiudicazione in favore di colui che ha depositato
l’offerta più alta e l’indizione dell’incanto implica, anche in tal caso, una prognosi circa la probabilità di
ottenere, mediante l’incanto, un prezzo di aggiudicazione che sia migliore rispetto all’offerta attualmente
più alta. L’incertezza di tale giudizio prognostico, suggerirebbe al delegato di preferire – salvo, ovviamente,
casi eccezionali – l’aggiudicazione in favore di colui che ha depositato l’offerta più alta.
172
delegato provvede a fissare una nuova vendita senza incanto. In tale circostanza, il
delegato può trattenere le offerte per successivi centoventigiorni e fisserà la nuova
vendita senza incanto nel termine previsto dal 2 ° co. dell’art. 591 c.p.c. (e cioè in un
termine non inferiore a sessanta giorni e non superiore a novanta giorni);
8) al contrario, è stata curata la pubblicità e vi sono offerte efficaci, ma manca il
creditore procedente o comunque un creditore munito di titolo esecutivo:in tal caso, il
delegato dà corso alla vendita, secondo quelle che sono le regole proprie degli artt. 572 e
573 c.p.c., non essendo di ostacolo la mancata comparizione delle parti (art. 631, 1 ° co.,
c.p.c.);
9) è stata curata la pubblicità, manca il creditore procedente, o comunque un
creditore munito di titolo esecutivo ed inoltre non vi sono offerte, ovvero ve ne sono,ma
il delegato, dal canto suo, le ritiene inefficaci: in questo caso il delegato, ordina la vendita
con incanto, secondo le condizioni ed i termini indicate/i dal delegato stesso nell’avviso di
vendita;
10) manca il creditore procedente, o comunque un creditore munito di titolo
esecutivo, non è stata curata la pubblicità ed inoltre mancano anche le offerte (ma la
situazione sarebbe identica anche nel caso in cui queste fossero efficaci): in tal caso il
delegato rimetterà il fascicolo al giudice dell’esecuzione ex art. 631 c.p.c.296e procederà
alla restituzione delle offerte agli offerenti, in quanto, è prevedibile che trascorrano altri
centoventi giorni prima della nuova vendita senza incanto.
Ora passando alla vendita (con incanto), possono, invece verificarsi i seguenti
casi:
296
Con la precisazione che, non essendoci stata comparizione delle parti davanti al delegato, sarà
necessaria una mancata doppia comparizione delle medesime avanti al giudice dell’esecuzione prima che
questi possa dichiarare l’estinzione della procedura ed ordinare la cancellazione della trascrizione del
pignoramento immobiliare.
173
a) è presente il creditore procedente, o comunque un creditore munito di titolo
esecutivo, la pubblicità è stata eseguita297e vi è un’unica offerta efficace: il delegato
aggiudica l’immobile all’unico offerente al prezzo base dell’asta aumentato del rilancio
minimo (cui l’offerente è tenuto per aggiudicarsi l’immobile), nella misura indicata
nell’avviso di vendita;
b) è presente il creditore procedente, o comunque un creditore munito di titolo
esecutivo, la pubblicità è stata eseguita e vi sono più offerte efficaci: il delegato procede
alla gara tra gli offerenti e l’immobile viene aggiudicato all’ultima offerta più alta, che non
sia seguita, nel termine di tre minuti, da altra di importo maggiore (art. 583, 3 ° co.,
c.p.c.);
c) la pubblicità è stata eseguita e vi sono una o più offerte efficaci, ma non è
presente il creditore procedente né alcuno dei creditori intervenuti muniti di titolo
esecutivo: in tal caso, il delegato procede ugualmente alla vendita (e con la gara, qualora
vi sia in presenza di una pluralità di offerte efficaci) ed alla successiva aggiudicazione, non
ostandovi la mancata comparizione delle parti (art. 631, 1 ° co., c.p.c.);
d) è presente il creditore procedente, o comunque un creditore munito di titolo
esecutivo, la pubblicità è stata eseguita, ma non vi sono offerte: in tal caso (uno dei più
ricorrenti), il delegato (sempre se non vi siano state presentate istanze di assegnazione ex
art. 589 c.p.c.) procede alla fissazione di un “nuovo binomio” di esperimenti di vendita, il
primo senza incanto e il secondo con incanto, sulla base di quella che è la sequenza
descritta dalla seconda parte del 3 ° co. dell’art. 569 c.p.c. (espressamente citato
dall’ultimo comma dell’art. 591 c.p.c., a sua volta richiamato dal punto n. 8) dell’art. 591
bis., 2 ° co., c.p.c).
297
E’ evidente, che in virtù della natura “unitaria” dell’avviso di vendita, il vero controllo
sull’effettuazione della pubblicità avviene in sede di vendita senza incanto e non all’incanto (che
presuppone una vendita senza incanto andata sì a vuoto, ma preceduta comunque da una regolare
pubblicità).
174
In quest’ultimo caso, si apre per il delegato la possibilità di tre diverse soluzioni.
Più precisamente quest’ultimo può:
d1) disporre un nuovo tentativo di vendita (senza e con incanto), nulla innovando
nelle condizioni relative all’esperimento di vendita precedente;
d2) disporre un nuovo tentativo di vendita (senza e con incanto), modificando il
solo prezzo da porre a base d’asta, riducendolo fino al limite di un quarto (art. 591, 2 ° co.,
c.p.c.)298;
d3) disporre un nuovo tentativo di vendita (senza e con incanto), lasciando
inalterato il prezzo ma modificando anche una sola delle altre condizioni di vendita (art.
591, 2 ° co., c.p.c.)299 .
298
Questa ipotesi da come testimonia
G. L. INNOCENTI, op. ult. cit., 1006, nt. 158 è la più
frequente nella pratica. Sul piano operativo, prosegue l’Autore in questione, il professionista delegato in
conformità di quanto previsto dall’art. 591, 2 ° e 3 ° co., c.p.c., e al termine dello stesso verbale da cui risulta
che l’incanto è andato deserto (e che rappresenta il creditore procedente o comunque un creditore
titolato), provvederà a fissare la data della nuova vendita senza incanto e di quella (eventuale) successiva
con incanto. Essendo il provvedimento di fissazione del nuovo (doppio) esperimento di vendita assunto in
udienza, il delegato sarà esente dalle comunicazioni, ma dovrà provvedere, sulla base della regola sancita
dall’art. 490 c.p.c., alla pubblicità ordinaria e straordinaria.
299
In dottrina non vi è concordanza sulla possibilità per il delegato di disporre in autonomia la
modifica delle condizioni di vendita. Difatti secondo un primo orientamento che fa capo a M. CATTANI, La
vendita forzata, in D. AMADEI – E. BERNINI – M. CATTANI – E. OCCHIPINTI – R. NAPOLEONI – A . RENZI, Il
nuovo processo di esecuzione a cura di C. CECCHELLA, cit., 103 ss., spec. 147 ss., il professionista delegato,
sarebbe <<investito di tutti i poteri discrezionali che normalmente sono attribuiti al giudice dell’esecuzione
solo per quanto concerne l’espletamento dell’incarico, ma non anche di quelli di modificare le condizioni di
vendita>>. Mentre, secondo un altro e preferibile orientamento, al delegato spetta il potere non solo di
abbassare il prezzo ma di modificare anche le altre condizioni di vendita, rinnovando gli esperimenti di
vendita, secondo il modello di unità sequenziale indicato nell’art. 569, 3 ° co., c.p.c., fino all’aggiudicazione
dell’immobile ovvero fino al punto in cui il delegato stesso ritenga non può utile proseguire nelle operazioni
rimettendo atti e decisione finale al giudice dell’esecuzione, così E. ASTUNI, La delega al professionista delle
operazioni di vendita, in AA.VV., Il nuovo rito civile, a cura di P. G. DEMARCHI, III, cit., 525 ss. .
175
Con specifico riferimento ai casi appena enunciati ai punti d2) e d3), il delegato
dovrà attenersi a quanto disposto dal 2 ° co. dell’art. 591 c.p.c. secondo cui <<il giudice
può altresì stabilire diverse condizioni di vendita e diverse forme di pubblicità fissando un
prezzo base inferiore di un quarto a quello precedente. Il giudice, se stabilisce nuove
condizioni di vendita o fissa un nuovo prezzo, assegna altresì un nuovo termine non
inferiore a sessanta giorni, e non superiore a novanta giorni, entro il quale possono essere
proposte offerte d’acquisto ai sensi dell’art. 571 c.p.c.>>.
Ciò vuol dire che, nel caso in cui il delegato opti per un prezzo ribassato (che è
corrispondente nella prassi all’ipotesi statisticamente più frequente) o per condizioni di
vendita diverse ma a prezzo invariato, la consecuzione degli esperimenti di vendita senza
incanto – con incanto si svolgerà negli stessi tempi dei primi due tentativi di vendita
andati a vuoto, ma con l’unica differenza che il termine per il deposito delle offerte
d’acquisto, nella vendita senza incanto, non sarà più <<non inferiore a novanta giorni, e
non superiore a centoventi giorni>>, come previsto dal 3 ° co., prima parte, dell’art. 569
c.p.c., ma bensì <<non inferiore a sessanta giorni, e non superiore a novanta>>, ai sensi
del 2 ° co. dell’art. 591 c.p.c.300 .
Inoltre, segnaliamo altresì una possibilità non espressamente prevista dalla
legge301, ma che nella prassi si verifica assai frequentemente,qual è la rimessione al
giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 631 c.p.c. 302.
300
Così
G. L. INNOCENTI, La delega delle operazioni di vendita, in AA.VV., La nuova esecuzione
forzata diretta da P.
G. DEMARCHI, cit., 1007 nt. 160, per il quale sul piano pratico è consigliabile che il
giudice dell’esecuzione fissi un termine più prossimo ai novanta anziché ai sessanta giorni, per lasciare un
maggior spazio di tempo utile per l’effettuazione della pubblicità.
301
V. sul punto
M. MONTANARO, sub. art. 591 bis., in AA.VV., Commentario alle riforme del
processo civile, a cura di
A. BRIGUGLIO – B. CAPPONI, Vol. II, cit., 447, che dalla mancanza di tale
previsione, perviene alla conclusione, per cui non è necessario, anzi è espressamente escluso dal sistema,
che il giudice dell’esecuzione debba fissare un’udienza di comparizione delle parti per l’adozione
dell’ordinanza complessa di vendita di cui all’art. 569, 3 ° co.>>. Come chiarito nel testo, la soluzione pratica
di convocare le parti non risponde alla necessità di una comparizione preliminare alla nuova vendita, che la
176
Tale situazione si verifica, quando davanti al delegato, non sia presente né il
creditore procedente né alcun creditore intervenuto munito di titolo esecutivo, non sia
stata effettuata la pubblicità (né vi sia prova che essa sia stata curata)e non vi siano
offerte303.
In tale evenienza, rimanendo l’espropriazione forzata immobiliare un
procedimento ad impulso diparte, al delegato non resta altro che rimettere il fascicolo
d’ufficio al giudice dell’esecuzione, che provvederà a sua volta a fissare l’udienza di
comparizione davanti a sé ex art. 631 c.p.c.304.
In conclusione rimane soltanto da segnalare una peculiarità per il caso di
diserzione della vendita con incanto, nel senso che l’indizione di quest’ultimo
(differentemente da quanto accade nel caso di diserzione della vendita senza incanto)
comprende (e ciò risulta dall’avviso di vendita) anche l’invito delle parti a comparire
davanti al delegato.
In altri termini, a seguito della diserzione dell’incanto, al quale non siano
intervenuti né il creditore procedente né altri creditori muniti di titolo esecutivo ed in
legge non richiede, ma solo all’opportunità di non aggravare i costi della procedura con il compimento di
operazioni delegate orami prive di interesse delle parti.
302
In tema si veda E. FABIANI, Espropriazione forzata immobiliare delegata al notaio e mancata
comparizione delle parti alla cd. <<udienza di vendita all’incanto>>, in
AA.VV., Espropriazione forzata e
divisione giudiziale. L’esperienza del Notariato nella disciplina previgente al Decreto Competitività. (D.L. 14
marzo 2005 n. 35), in Studi e materiali, in Suppl. fasc. n. 2/2005, a cura del Consiglio Nazionale del
Notariato, cit., 139 ss.; ID., Brevi note sul comportamento da tenere da parte del notaio delegato ove il
giorno fissato per la vendita all’incanto dell’immobile espropriato non compaiano il creditore procedente e/o
altro creditore munito di titolo esecutivo, in ivi, 245 ss. .
303
In questo caso, il delegato, nel verbale si limita a riferire succintamente che <<a tal giorno, alla
tal ora, nessuno è comparso>>.
304
Tale soluzione è senza dubbio la più ragionevole da seguire, ed è adottata nei tribunali di Ivrea
e Mondovì.
177
relazione al quale non vi è la prova dell’eseguita pubblicità305, il delegato, prima di
trasmettere il fascicolo d’ufficio al giudice dell’esecuzione procede ad una comparizione
delle parti davanti a sé, al fine di verificare il perdurante interesse delle parti a proseguire
oltre nell’esecuzione. In tal caso ove l’udienza fissata per la comparizione delle parti
avanti al delegato, nessuna di esse compaia il medesimo rimetterà il fascicolo al giudice
dell’esecuzione ai sensi dell’art. 631, 1 ° co., c.p.c.306, per la fissazione di altra udienza
avanti a quest’ultimo, all’esito della quale, ove di nuovo nessuno sia comparso, il giudice
dichiarerà l’estinzione della procedura (art. 631, 2 ° co., c.p.c.) ordinando
contestualmente la cancellazione della trascrizione del pignoramento immobiliare (art.
632, 1 ° co., c.p.c.).
§. 3.4. La fissazione dell’ulteriore incanto ai sensi del punto n. 9), 2 ° co.,
dell’art. 591 bis. c.p.c. .Proseguendo nell’illustrazione delle attribuzioni conferite al
professionista delegato, un certo interesse riscuote indubbiamente il potere di <<fissare
un ulteriore incanto nell’ipotesi prevista dall’art. 587 c.p.c.>> in forza del rinvio compiuto
nei riguardi di quest’ultima disposizione dal punto n. 9), 2 ° co., art. 591 bis. c.p.c. .
305
Difatti potrebbe capitare che l’avvocato del difensore procedente faccia pervenire al delegato
la prova della compiuta pubblicità, ma poi non si presenti all’incanto. In tal caso, alla luce del principio già
affermato dalla giurisprudenza e oggi consacrato dal nuovo inciso dell’art. 631 c.p.c. (cioè dell’irrilevanza
della mancata comparizione delle parti ai fini dell’udienza <<in cui ha luogo la vendita>>), il delegato potrà
procedere all’incanto, ove vi siano offerte valide e, in mancanza, provvedere per un nuovo (duplice)
tentativo di vendita, senza passare dalla previa comparizione delle parti.
306
Difatti, anche nella vendita forzata delegata, trova piena attuazione il principio dell’impulso di
parte, nel senso che solo i creditori muniti di titolo esecutivo possono provocare il compimento degli atti
esecutivi ex art. 629 c.p.c. . La regola dell’art. 631 c.p.c., che predispone un meccanismo preordinato
all’esecuzione, si applica per il caso di mancata comparizione all’udienza, ma non anche all’incanto. Tale
precisazione alquanto opportuna è stata inserita dalla L. n. 80/2005 che ha recepito quanto già consacrato a
livello giurisprudenziale della sentenza Cass., Sez. III, 19 luglio 2004 n. 13354, Pres. Duva – Est. Manzo –
P.M. (concl. conf.) Carestia, in Foro it., 2005, I, 457, con nota senza titolo contenente richiami dottrinali e
giurisprudenziali di E. FABIANI.
178
La fissazione di un nuovo incanto può conseguire sia nel caso di diserzione di un
precedente incanto, ma anche nell’ipotesi di inadempienza dell’aggiudicatario nel
versamento del prezzo ex art. 587 c.p.c..
La disciplina dell’istituto è localizzata all’interno di varie disposizioni normative,
quali sono l’art. 587 ed il 6 ° co. dell’art. 591 bis. c.p.c., nonché gli artt. 176 e 177 disp. att.
c.p.c.307.
Dalla lettura combinata delle disposizioni appena richiamate discende che nel
caso di delega delle operazioni di vendita, ove l’aggiudicatario non versi il prezzo nel
termine stabilito dal professionista delegato nell’avviso di vendita308, quest’ultimo ne
darà atto con apposita dichiarazione e trasmetterà il fascicolo al giudice dell’esecuzione,
cui compete solo di emettere:
307
Art. 587 c.p.c. “Inadempienza dell’aggiudicatario“: <<1. Se il prezzo non è depositato nel
termine stabilito il giudice dell’esecuzione con decreto dichiara la decadenza dell’aggiudicatario,
pronunciando la perdita della cauzione a titolo di multa. 2. Per il nuovo incanto si procede a norma degli
artt. 576 ss. . Se il prezzo che se ne ricava, unito alla cauzione confiscata, risulta inferiore a quello
dell’incanto precedente, l’aggiudicatario inadempiente è tenuto al pagamento della differenza>>.
Art. 591 bis., 6 ° co., c.p.c. : <<Se il prezzo non è stato versato nel termine, il professionista
delegato ne dà tempestivo avviso al giudice, trasmettendogli il fascicolo>>.
Art. 176 disp. att. c.p.c. “Comunicazione del decreto di decadenza”: <<1. Il decreto col quale il
giudice dell’esecuzione dichiara la decadenza dell’aggiudicatario a norma dell’art. 587 del codice è
comunicato dal cancelliere al creditore che ha chiesto la vendita e all’aggiudicatario. 2. Con lo stesso
decreto il giudice dell’esecuzione fissa un’udienza per l’audizione delle parti a norma dell’art. 569 del
codice>>.
Art. 177 disp. att. c.p.c. “Dichiarazione di responsabilità dell’aggiudicatario”: <<1. L’aggiudicatario
inadempiente è condannato con decreto del giudice dell’esecuzione al pagamento della differenza tra il
prezzo da lui offerto e quello minore per il quale è avvenuta la vendita. 2. Il decreto del giudice costituisce
titolo esecutivo a favore dei creditori ai quali nella distribuzione della somma ricavata è stato attribuito il
credito da esso portato>>.
308
Cui corrisponde l’ordinanza che dispone la vendita a norma dell’art. 576 c.p.c. indicata dall’art.
585 c.p.c. come il provvedimento che fissa modo e termine di versamento del prezzo.
179
a) il provvedimento di dichiarazione di decadenza;
b) la pronuncia della perdita della cauzione a titolo di multa;
c) la condanna al pagamento della (eventuale differenza) tra il prezzo che
conseguirà nel nuovo incanto ed il prezzo raggiunto in quello precedente, in cui
l’aggiudicatario si è reso inadempiente.
Emesso il provvedimento di decadenza (il quale non richiede la previa audizione
delle parti)309, la legge prescrive che venga disposto un nuovo incanto e che per esso si
proceda a norma degli artt. 576 c.p.c. ss. .
In merito alle concrete modalità operative attraverso cui è possibile dare
attuazione alla previsione normativa sono state prospettate in dottrina due possibili
soluzioni.
La prima, nell’essere fedele al dato normativo dell’art. 176, 2 ° co., disp. att.,
c.p.c., afferma che <<il giudice dell’esecuzione deve fissare udienza davanti a sé al fine di
valutare l’opportunità di proseguire negli esperimenti di vendita, in quanto (potrebbe
capitare che il debitore esecutato abbia medio tempore, pagato il proprio debito). Ove il
giudice dell’esecuzione decida di procedere ad un nuovo incanto, provvederà a rimettere
gli atti al delegato a cui spetta di fissare le date dei due tentativi di vendita, senza e con
incanto, e di curare la pubblicità del nuovo avviso di vendita>>310.
309
Così nella giurisprudenza di merito v. la remota sentenza del Trib. Napoli, 9 maggio 1973, in
Dir. fall., 1973, II, 727.
310
V., in tal senso, L. F.
commentato, a cura di
DI NANNI, sub. art. 591 bis., in AA.VV., Codice di procedura civile
C. CONSOLO, cit., 2395 ss., il quale rileva che, la soluzione, la quale intende la
<<fissazione dell’ulteriore incanto>> come prosecuzione della delega e non come nuovo conferimento,
presenta il vantaggio di esimere il delegato dalla fissazione di un’udienza di comparizione davanti a sé e di
non esporlo alle difficoltà che deriverebbe da un’eventuale mancata comparizione delle parti a detta
udienza. Senza tener conto, che l’udienza che dovrebbe in teoria tenersi davanti al delegato, <<non
persegue la finalità di costituire un contraddittorio, ma più semplicemente di adottare provvedimenti
ordinatori su punti che gli interessati hanno potuto svolgere al momento del conferimento della delega>>.
180
La seconda, invece, per effetto di una lettura estensiva della delega, sostiene che
<<il giudice dell’esecuzione, subito dopo la dichiarazione di decadenza e la confisca della
cauzione, debba rimettere gli atti al professionista delegato perché sia quest’ultimo a
provvedere alla fissazione dell’incanto, previa convocazione delle parti, da intendersi
quale surrogato dell’udienza prevista dall’art. 176, 2 ° co., disp. att. c.p.c.>>311 .
§. 3.5. L’assunzione dei debiti da parte dell’aggiudicatario o dell’assegnatarioex
art. 508 c.p.c. ed il ruolo del professionista delegato alla luce del punto n. 10), 2 ° co.,
dell’art. 591 bis. c.p.c. . Necessita di un discorso molto più approfondito l’attribuzione al
professionista delegato del potere di provvedere ad autorizzare l’assunzione del debito da
parte dell’aggiudicatario o dell’assegnatario a norma dell’art. 508 c.p.c. secondo la
previsione contenuta all’interno del punto n. 10) 2 ° co. dell’art. 591 bis. c.p.c.312.
Le riforme legislative del 2005 - 2006 sul punto non hanno apportato alcuna
innovazione, visto che l’art. 591 bis. c.p.c. così come venne introdotto dalla L. n. 302 del
1998, già prevedeva nel n. 2) del suo2 ° co., il potere del notaio di autorizzare l’assunzione
dei debiti da parte dell’aggiudicatario o dell’assegnatario a norma dell’art. 508 c.p.c. .
311
V., in tal senso, la C. BESSO, Espropriazione forzata e notai, cit., 2451. La medesima Autrice
poco più avanti (ivi, 2452), nel sottolineare l’ampiezza della delega che <<comprende quasi integralmente la
fase del processo di espropriazione diretta alla trasformazione del bene immobile pignorato in denaro>>, fa
notare che il ruolo del giudice riprende il sopravvento <<se si verifica una “crisi” della vendita, ossia se
l’aggiudicatario non versa il prezzo nel termine fissato ovvero se l’incanto ha avuto esito negativo e il notaio
(rectius: oggi professionista) delegato non fa luogo all’assegnazione o a ulteriori incanti>>.
312
Su questo specifico profilo della delega ex art. 591 bis. c.p.c. v. per tutti
C. TODARO,
L’assunzione del debito da parte dell’aggiudicatario previsto dall’art. 508 c.p.c., in AA.VV., La riduzione dei
tempi nelle esecuzioni immobiliari. La prassi dei tribunali delle banche dei notai e degli avvocati. Atti dei
convegni di Palermo del 5 giugno 2002, di Roma del 14 giugno 2002 e di Bari del 21 giugno 2002, a cura di L.
CAPALDO – G. STAIANO, Roma, 2003, 231 ss. .
181
Quest’ultimo articolo a sua volta dispone che <<nel caso di vendita o
assegnazione di un bene gravato da pegno o ipoteca, l’aggiudicatario o assegnatario, con
l’autorizzazione del giudice dell’esecuzione, può concordare con il creditore pignoratizio o
ipotecario l’assunzione del debito con le garanzie ad esso inerenti, liberando il
debitore>>.
La disciplina dell’istituto in questione è completata dalla previsione contenuta
nel 2 ° co. dell’art. 585 c.p.c.313, secondo cui <<se l’immobile è stata aggiudicato a un
creditore ipotecario o l’aggiudicatario è stato autorizzato ad assumersi un debito
garantito da ipoteca, il giudice dell’esecuzione può limitare, con suo decreto, il
versamento alla parte del prezzo occorrente per le spese e per la soddisfazione degli altri
creditori che potranno risultare capienti>>.
Nel voler tralasciare appositamente l’analisi dell’art. 585 c.p.c. - visto che questa
non è la sede opportuna - non può che rilevarsi come l’assunzione del debito rappresenti
da parte dell’aggiudicatario o dell’assegnatario, una modalità ulteriore ed alternativa, di
versamento del prezzo, come lascia chiaramente intendere lo stesso incipit del 7 ° co.
dell’art. 591 bis. c.p.c.: <<avvenuto il versamento del prezzo con le modalità stabilite ai
sensi degli artt. 574,585 e 590, 2 ° co. (…)>>.
La previsione del potere di autorizzare l’assunzione del debito da parte del
professionista delegato, oltre a costituire una semplificazione per l’aggiudicatario314,
313
Difatti non è una pura casualità l’espresso richiamo effettuato dal n. 6) del 2 ° co. dell’art. 591
bis. c.p.c. all’art. 585 c.p.c. .
314
Il vantaggio derivante da tale previsione è messo ben in evidenza da L. F. DI NANNI, Sub. artt.
591 bis. – ter. c.p.c., in
AA.VV., Codice di procedura civile commentato, diretto da C. CONSOLO, cit., 2397
ss., il quale – dopo aver delineato gli inconvenienti della previgente disciplina che obbligava l’aggiudicatario
ad inoltrare la propria istanza per il tramite dell’incaricato alla vendita, il quale ultimo si sarebbe dovuto
astenere da ricevere immediatamente il pagamento del prezzo – rileva che <<i nuovi artt. 534 bis. e 591
bis., ora, prevedono invece che, in caso di delega della vendita rispettivamente nell’espropriazione forzata
mobiliare o immobiliare rispettivamente ai notai, avvocati, commercialisti (nonché ad appositi istituti
autorizzati alle vendite all’incanto dei beni mobili registrati, nel solo primo caso), il professionista delegato
182
rimette al medesimo professionista la scelta (può <<limitare>>: così recita il capoverso
dell’art. 585 c.p.c.) se limitare o meno il versamento del prezzo a quella parte di esso
occorrente per le spese e per la soddisfazione degli altri creditori che potranno risultare
capienti.
Una volta che l’aggiudicatario risulta aver prodotto copia del contratto stipulato
con la banca ai sensi dell’art. 508 c.p.c.315, il delegato concede l’autorizzazione ad
assumere il debito, la cui efficacia, sebbene la legge non lo preveda espressamente,
rimane subordinata all’emanazione, da parte del giudice dell’esecuzione, del decreto di
trasferimento ex art. 586 c.p.c. .
Si evidenzia, inoltre, come nella prassi il ricorso all’assunzione del debito ex art.
508 c.p.c. è piuttosto raro, e l’inconfutabilità di questo dato ci viene fornitadalla totale
assenza di produzione giurisprudenziale su detto articolo.
Infine, seppur anch’esso poco ricorrente nella prassi quotidiana, merita almeno
un cenno l’istituto del subentro da parte dell’aggiudicatario o dell’assegnatario, nel
contratto di mutuo fondiario stipulato dal debitore esecutato.
Com’è noto il dlgs. 1 settembre 1993, n. 385 (TUBC)316, disciplina all’interno
dell’art. 41 il procedimento esecutivo per il recupero dei cd. <<crediti fondiari>>, definiti a
possa direttamente autorizzare l’assunzione dei debiti da parte dell’aggiudicatario o dell’assegnatario a
norma dell’art. 508 c.p.c.>>.
315
Il contratto che l’aggiudicatario stipula con la banca ai sensi dell’art. 508 c.p.c., ha prodotto in
dottrina una delle tante divisioni sugli aspetti pregnanti della delega ex art. 591 bis. c.p.c., tra chi, da un lato,
come G. MICCOLIS, La delega ai nota nelle espropriazioni immobiliari, cit., spec. 365 nt. 82, lo ritiene <<un
accollo>>, e più precisamente un <<accollo liberatorio>>; in senso conforme
G. L. INNOCENTI, La delega
delle operazioni di vendita, in AA.VV., La nuova esecuzione forzata diretta da
P. G. DEMARCHI, cit., 1011
nt. 169; e chi, dall’altro lato, come F. MANNA, La delega ai notai, cit., 365, ritiene che si sia in presenza di
una <<fattispecie di espromissione ad efficacia privativa legale>>, seguito in senso conforme da F. P. LUISO
– M. MICCOLI, Espropriazione forzata immobiliare e delega al notaio, cit., 109.
316
Acronimo di Testo Unico in materia Bancaria e Creditizia.
183
loro volta dall’art. 38 d.lgs. cit. come quei crediti aventi ad oggetto <<la concessione da
parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo
grado su immobili>>. Detta disciplina si suole applicare in virtù del rinvio contenuto
rispettivamente nell’art. 42, 4 ° co., e nell’art. 44, 5 ° co., anche nel caso di concessione di
credito alle opere pubbliche e di finanziamenti di credito agrario e peschereccio, sempre
se garantiti da ipoteca su immobili.
La disciplina speciale del procedimento esecutivo fondiario contenuta nell’art. 41
cit. deroga in più punti a quella generale dell’espropriazione forzata dettata dal codice di
procedura civile.
Tra i vari aspetti di deviazione che il processo esecutivo per il credito fondiario
presenta rispetto al procedimento esecutivo ordinario317, vi è anche quello inerente al
regime di subentro da parte dell’aggiudicatario o (dell’assegnatario)nel finanziamento
erogato dalla banca al debitore esecutato.
Detto regime è così riassunto nel 5 ° co. dell’art. 41: <<L’aggiudicatario o
l’assegnatario possono subentrare, senza autorizzazione del giudice dell’esecuzione, nel
contratto di finanziamento stipulato dal debitore espropriato, assumendosi gli obblighi
relativi, purché entro quindici giorni dal decreto previsto dall’art. 574 del codice di
procedura civile ovvero dalla data dell’aggiudicazione o dell’assegnazione paghino alla
banca le rate scadute, gli accessori e le spese (…)>>.
Pertanto la caratteristica precipua del subentro da parte dell’aggiudicatario nel
contratto di finanziamento stipulato dal debitore esecutato è duplice, in quanto, a
differenza di quanto previsto dall’art. 508 c.p.c., non richiede né il consenso della banca
mutuante né la previa autorizzazione del giudice dell’esecuzione.
317
Rappresentati sostanzialmente: 1) dalla superfluità della notificazione del titolo esecutivo; e 2)
dal diritto della banca al soddisfacimento anticipato; e infine 3) dai rapporti intercorrenti tra azione
esecutiva ordinaria e fallimento.
184
Sotto il vigore del previgente r.d. 16 luglio 1905, n. 646318 si era ritenuto da
taluna dottrina319 che il meccanismo del versamento del prezzo di aggiudicazione
mediante le rate del mutuo acceso dall’esecutato non tutelasse le ragioni vantate dai
creditori aventi diritto ad essere preferiti rispetto alla banca mutuante (ad esempio:
perché garantiti da un privilegio immobiliare, che prevale sull’ipoteca: art. 2748, 2 ° co.,
c.c.); sulla base di tale considerazione, ed affermata altresì l’inapplicabilità dell’art. 585
c.p.c., si era concluso nel senso che il subentro da parte dell’aggiudicatario fosse
ammissibile solo in mancanza di altri creditori oltre l’istituto mutuante.
Ma in proposito, sembra preferibile quell’orientamento dottrinale320 che
riconosce l’applicabilità dell’art. 585 c.p.c. anche al procedimento esecutivo volto al
recupero del credito fondiario. Secondo la presente impostazione, la disciplina speciale
dell’art. 41, 5 ° co., deroga all’art. 508 c.p.c. ma non esclude anche il potere del giudice
dell’esecuzione di limitare il versamento alla parte del prezzo occorrente per le spese e
per la soddisfazione degli altri creditori che potranno risultare capienti (art. 585, 2 ° co.,
c.p.c.) e sempre fermo restando il potere del giudice dell’esecuzione di non pronunciare il
318
Che è stato soppresso per le procedure esecutive intraprese dopo il 1 ° gennaio 1994 ad opera
del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385.
319
Più precisamente da G. OPPO, Il privilegio del credito fondiario oggi, in Riv. dir. civ., 1983, II,
407.
320
Facente capo a
A. SALETTI, L’espropriazione per credito fondiario nella nuova disciplina
bancaria, in Riv. dir. proc., 1994, 977 ss. . In generale sull’istituto dell’espropriazione individuale e
(concorsuale) per credito fondiario v. per la prima
R. ORIANI, L’espropriazione singolare per credito
fondiario, in Corr. giur., 1995, 370 ss.; mentre per la seconda C. COSTA, Il credito fondiario nelle procedure
esecutive e nelle procedure concorsuali alla luce del nuovo testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, in Dir. fall., 1994, I, 562 ss.; e più di recente per avere una panoramica generale su questo istituto
v.
C. CROCI, L’espropriazione immobiliare per credito fondiario nel d.leg. 385/1993: breve rassegna di
opinioni in dottrina e giurisprudenza sugli aspetti di maggior rilievo, in Riv. es. forz., 2004, 349 ss.; e P.
R.
LODOLINI, L’esecuzione individuale del creditore fondiario, in ivi, 2009, n. 2, 548 ss. . .
185
decreto di trasferimento, la cui emissione costituisce una condizione sospensiva del
subentro nel contratto di finanziamento (art. 41, 6 ° co.) .
Pertanto, nel condividere l’orientamento dottrinale appena esposto, non vi è di
conseguenza alcuna ragione per escludere alla luce del n. 6) del 2 ° co. dell’art. 591 bis.
c.p.c., il quale espressamente richiama l’art. 585, 2 ° co., c.p.c., che, nel caso di delega
delle operazioni di vendita, spetti allo stesso professionista delegato il potere di
determinare, in concreto, la somma che l’aggiudicatario deve ugualmente versare alla
procedura per pagare le spese e per la soddisfazione dei crediti degli altri creditori che
possono risultare capienti (oltre com’è ovvio, alle
rate scadute, agli interessi, agli
accessori e alle spese dovute alla banca mutuante che costituiscono il presupposto del
subentro).
§. 3.6. Gli adempimenti a carico del professionista delegato nel periodo
successivo all’emissione del decreto di trasferimento ai sensi del punto n. 11), 2 ° co.,
art. 591 bis. c.p.c. Di notevole importanza sul piano pratico è il potere contemplato al
punto n. 11) del 2 ° co. dell’art. 591 bis. c.p.c., secondo il quale il professionista
delegato<<provvede alla esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura
catastale del decreto di trasferimento, alla comunicazione dello stesso a pubbliche
amministrazioni negli stessi casi previsti per le comunicazioni di atti volontari di
trasferimento nonché all’espletamento delle formalità di cancellazione delle trascrizioni
dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie conseguenti al decreto di trasferimento,
pronunciato dal giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 586>>.
Il legislatore, curiosamente, fa precedere alla disciplina della predisposizione del
decreto di trasferimento (contenuta nel 7 ° co. dell’art. 591 bis. c.p.c.321) quella relativa
agli adempimenti successivi alla sua pronuncia da parte del giudice dell’esecuzione.
321
Art. 591 bis., 7 ° co., c.p.c. recita nella seguente maniera: <<Avvenuto il versamento del prezzo
con le modalità stabilite ai sensi degli articoli 574, 585, 590, 2 ° co., il professionista delegato predispone il
decreto di trasferimento e trasmette senza indugio al giudice dell’esecuzione il fascicolo. Al decreto, se
186
Pertanto nel seguire l’ordine un po’ rocambolesco posto su questo profilo dal
codice di procedura civile, il delegato provvede nei confronti del decreto di trasferimento
emesso dal giudice:
a) alla sua registrazione322 ;
b) alla sua trascrizione323 ;
previsto dalla legge, deve essere allegato il certificato di destinazione urbanistica dell’immobile quale
risultante dal fascicolo processuale. Il professionista delegato provvede alla trasmissione del fascicolo al
giudice dell’esecuzione nel caso in cui non faccia luogo all’assegnazione o a ulteriori incanti ai sensi dell’art.
591. Contro il decreto previsto nel presente comma è proponibile l’opposizione di cui all’art. 617>> .
322
In dottrina sul tema V. E. FABIANI, Esecuzione forzata immobiliare e registrazione del decreto
di trasferimento dell’immobile espropriato, in
AA.VV., Espropriazione forzata e divisione giudiziale.
L’esperienza del Notariato nella disciplina previgente al decreto competitività (D.L. 14 marzo 2005 n. 35), in
Studi e materiali, in Suppl. fasc. n. 2/2005, a cura del Consiglio Nazionale del Notariato, cit., 214 ss. .
Una volta che il decreto di trasferimento risulta esser stato firmato dal giudice dell’esecuzione e
registrato con un numero cronologico e un numero di repertorio dalla cancelleria viene mandato
direttamente dal cancelliere o portato dal delegato all’Ufficio delle Entrate per la sua registrazione.
Sarà onere del delegato, qualora non vi abbia già provveduto il cancelliere, assicurarsi che ad
esso siano uniti tutti i documenti rilavanti ai fini della liquidazione delle imposte.
Se il decreto è inviato dal cancelliere, lo stesso provvederà a rendere edotto di ciò il delegato.
Quest’ultimo, a sua volta, verificherà la corretta liquidazione dell’imposta (in caso di difficoltà, informerà di
ciò l’aggiudicatario) e provvederà al versamento della stessa prelevando il denaro dalle somme versate in
anticipazione delle spese dallo stesso aggiudicatario.
Infine a seconda che a provvedere all’invio del decreto all’ufficio delle Entrate sia stato il
cancelliere o il delegato, tale ufficio ne provvederà alla restituzione, dietro previa consegna sempre da parte
di colui che ha provveduto all’invio, del documento comprovante il versamento dell’imposta.
323
Il delegato nel provvedere sollecitamente (basti pensare che in proposito vi è la prassi del
tribunale di Milano, la quale, dispone che il delegato debba provvedervi entro un termine di trenta giorni
dalla comunicazione dell’avvenuta sottoscrizione) alla trascrizione del decreto in questione con l’eventuale
certificato di destinazione urbanistica allegato, e dopo aver verificato che la voltura possa effettuarsi in
automatico, provvede, se necessario, al “preallineamento” della partita catastale. Sull’applicabilità dell’art.
187
c) nonché alla voltura catastale. Mentre in passato a tali attività d’ordine
attendeva la cancelleria (ne testimonia pienamente l’art. 164 disp. att. c.p.c.)324, oggi
esse, in considerazione del nuovo ruolo del delegato, il quale, nel compimento delle
operazioni di vendita, si sostituisce non solo al giudice dell’esecuzione ma all’intero ufficio
giudiziario comprensivo anche della cancelleria (come denunzia la chiara formulazione del
3 ° co. dell’art. 591 bis. c.p.c.), vengono espletate dal professionista delegato;
d) e infine, alla comunicazione alle pubbliche amministrazioni negli stessi casi
previsti per le comunicazioni di atti volontari di trasferimento.
In proposito occorre far chiarezza se l’obbligo che ricade sul delegato riguardi
tutte le comunicazioni a pubbliche amministrazioni prescritte dalla legge per gli atti
volontari di trasferimento, ovvero riguardi le comunicazioni a carico:
1) di parte venditrice;
2) di parte acquirente325;
3) del pubblico ufficiale rogante;
2669 c.c. rubricato “Trascrizione anteriore al pagamento dell’imposta di registro” al decreto di
trasferimento, v. per tutti E. FABIANI –
A. LOMONACO, Sulla trascrivibilità del decreto di trasferimento
dell’immobile espropriato prima del pagamento dell’imposta di registro, in AA.VV., Espropriazione forzata e
divisione giudiziale, in Studi e materiali, in Suppl. n. 2/2005, a cura del Consiglio Nazionale del Notariato,
2005, cit., 174 ss. .
324
Art. 164 disp. att. c.p.c. rubricato “Atti di trasferimento del bene espropriato”: <<Il giudice
dell’esecuzione, in seguito all’alienazione del bene espropriato, compie in luogo del debitore tutti gliatti
necessari al trasferimento del bene all’acquirente>>.
325
Vedi in proposito
D. BOGGIALI, Decreto di trasferimento e onere di comunicazione di cui
all’art. 58 del D.Lgs. n. 490 del 1999 (Testo Unico beni culturali), in
AA.VV., Espropriazione forzata e
divisione giudiziale. L’esperienza del Notariato nella disciplina previgente al decreto competitività (D.L. 14
marzo 2005 n. 35), in Studi e Materiali, in Suppl. fasc. n. 2/2005, a cura del Consiglio Nazionale del
Notariato, cit., 458 ss. .
188
4) o solo alcune tra esse.
A titolo meramente esemplificativo:
- rientra nel primo gruppo la comunicazione all’autorità locale di pubblica
sicurezza, entro 48 ore dalla consegna dell’immobile della cd. <<cessione di fabbricato>>
ai sensi dell’art. 12, 1 ° co., D.L. 21 marzo 1978 n. 58326;
- rientra nel secondo gruppo la denuncia di trasferimento di cui all’art. 59 del
D.Lgs. n. 42 del 2004 per i cd. beni culturali327;
- rientravano nel terzo gruppo la comunicazione alla Questura della
compravendita di terreni ai sensi dell’art. 7 della L. n. 310 del 1993 e quella ai Comuni ex
art. 30, 4 ° co., Testo Unico in materia di edilizia e di urbanistica, oggi entrambe abrogate,
a parte alcuni casi328.
326
Art. 12, 1 ° co., D.L. n. 58/1978: <<chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque
altro titolo consente, per un tempo superiore a un mese, l’uso esclusivo di un fabbricato o di una parte di
esso ha l’obbligo di comunicare all’autorità locale di pubblica sicurezza, entro quarantotto ore dalla
consegna dell’immobile, la sua esatta ubicazione, nonché le generalità dell’acquirente, del conduttore o
della persona che assume la disponibilità del bene e gli estremi del documento di identità o di
riconoscimento, che deve essere richiesto dall’interessato>>. Così è espressamente previsto nella prassi
adottata dalle ordinanze dei tribunali di Benevento, Varese, Bologna e Ascoli Piceno.
327
Art. 59 dlgs. cit.: <<gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, la proprietà o
la detenzione di beni culturali sono denunciati al Ministero. La denuncia è effettuata entro trenta giorni: (…)
b) dall’acquirente, in caso di trasferimento avvenuto nell’ambito di procedure di vendita forzata (…). La
denuncia è presentata al competente Sovrintendente del luogo ove si trovano i beni>>.
Espressamente prevista ad esempio dalle ordinanze adottate dai tribunali di Reggio Emilia e di
Prato.
328
Che sarebbero quelli delle province in cui vige ancora il cd. sistema tavolare, e cioè le province
autonome di Trento, Bolzano, quelle di Trieste e Gorizia, nonché nei mandamenti di Cervignano e di
Pontedebba nella provincia di Udine, in quelli di Cortina d’Ampezzo, Pieve di Livinallongo, e infine quelli di
Colle S. Lucia in provincia di Belluno e quello di Valvesiono in provincia di Brescia.
189
Si ritiene che il delegato sia sempre tenuto ad effettuare le comunicazioni poste
a carico diparte alienante (questa interpretazione risulta coerente con l’analoga
previsione contenuta nell’art. 164 disp. att. c.p.c. per il giudice dell’esecuzione), quindi la
comunicazione all’Autorità locale di pubblica sicurezza entro 48 ore dalla consegna
dell’immobile della cd. cessione di fabbricato di cui all’art. 12, 1 ° co., del D.L. n. 58 del
1978329.
Si ritiene opportuno, anche se non è obbligatorio, che il delegato, nel caso di
beni vincolati, provveda anche sempre alla comunicazione alla Soprintendenza del
decreto di trasferimento, in collaborazione con parte acquirente. Ciò sia nel dubbio della
previsione legislativa, sia per la necessità di controllare il decorso del termine per
l’esercizio della prelazione prima di consegnare il bene all’acquirente (quando il delegato
è anche custode del bene)330, sia per poter procedere alla distribuzione del ricavato dalla
vendita.
§. 3.6.1. (Segue): la cancellazione delle forme di pubblicità pregiudizievoli. Il
professionista delegato provvede all’espletamento delle formalità di cancellazione delle
trascrizioni dei pignoramentie delle iscrizioni ipotecarie conseguenti al decreto di
trasferimento pronunciato dal giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 586 c.p.c. .
L’incombenza della cancellazione delle formalità pubblicitarie pregiudizievoli, che
rappresenta il cd. effetto purgativo della vendita forzata331, riguarda la trascrizione dei
329
In proposito si suggerisce di effettuare la comunicazione non appena si ha la notizia della firma
del decreto da parte del GE ed indipendentemente dalla effettiva consegna.
330
A tal proposito si segnala l’opportunità che vi sia un giusto coordinamento tra l’attività del
delegato e quella del custode, se persona diversa.
331
In quanto effetto di diritto sostanziale esso è disciplinato nel codice civile, dall’art. 2919 c.c. .
V. ex multis.G.
A. MICHELI – G. AZZARITI – S. SCARPELLO, (art. 2910 – 2969) Esecuzione forzata.
Prescrizione e decadenza, in Commentario al codice civile a cura di Scialoja – Branca, Bologna – Roma, 1964.
190
pignoramenti immobiliari e delle iscrizioni ipotecarie eseguite anteriormente alla
trascrizione del pignoramento332.
La riforma del 2005, nel riscrivere il 1 ° co. dell’art. 586 c.p.c., ha previsto che il
giudice dell’esecuzione ordini anche la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e
delle iscrizioni ipotecarie successive alla trascrizione del pignoramento333.
A. CERINO CANOVA, Vendita forzata ed effetto traslativo, in AA.VV., Studi in memoria di
Salvatore Satta, Vol. I, Padova, 1982, 263 ss., nonché già in Riv. dir. civ., 1980, I, 137;
Effetti della vendita forzata e dell’assegnazione (Sub. artt. 2919 – 2929 c.c.), in
Commentario diretto da P. Schlesinger, Milano, 1988, 59 ss.; S.
A. BONSIGNORI,
AA.VV., Il codice civile.
MAZZAMUTO, L’esecuzione forzata, in
Trattato diretto da P. Rescigno, 20, Torino, 1985; G. BONGIORNO, voce <<Espropriazione immobiliare>> in
Dig. disc. priv. (sez. civ.), VIII, Torino, 1992, 34 ss., spec. 59;
C. PUNZI, La vendita dell’immobile
nell’espropriazione forzata, in Riv. dir. proc., 1989, 360 ss., spec. 374;
E. SILVESTRI, voce <<Trasferimenti
coattivi>>, in Enc. dir., XLIV, Milano, 1992, 979 ss., spec. 986 ss. .
332
Salvo ovviamente, il caso dell’assunzione del debito ex art. 508 c.p.c. (di cui v. supra §. 3.5.), la
quale impedisce il prodursi di detto effetto in relazione alle garanzie che assistono il credito oggetto
dell’accollo da parte dell’aggiudicatario.
333
Secondo un primo orientamento (M.
MONTANARO, sub. art. 591 bis., in AA.VV.,
Commentario alle riforme del processo civile, a cura di
A. BRIGUGLIO – B. CAPPONI, Vol. II, cit., 416) il
giudice dell’esecuzione (o il professionista delegato nella vendita a lui affidata), nel disporre la cancellazione
delle formalità successive, dovrebbe provvedere altresì alla comunicazione ai creditori iscritti
successivamente alla trascrizione del pignoramento, in quanto essi, seppur non destinatari dell’avviso ex
art. 498 c.p.c., si verrebbero a trovare in una posizione del tutto assimilabile a quella dei creditori iscritti
anteriormente; entrambe le categorie di creditori subirebbero, infatti, l’annotazione della cancellazione
della formalità in loro favore e nei confronti dell’esecutato. In verità, la posizione in cui vengono a trovarsi
le due categorie di creditori non è identica, in quanto i creditori iscritti hanno diritto di essere avvisati ex art.
498 c.p.c. perché vantano un preciso e prioritario interesse a vigilare sull’andamento della procedura
esecutiva, in quanto titolari di un credito destinato ad essere soddisfatto in via privilegiata sul ricavato della
vendita, mentre nessuna legittima aspettativa in tal senso possono nutrire i creditori posteriormente iscritti,
di cui il delegato terrà conto, nella formazione dello stato di graduazione, come di semplici creditori
chirografari, ai sensi dell’art. 2916 c.c. . Mentre per l’altro e contrapposto orientamento che fa capo a
G.
SENSALE, L’espropriazione immobiliare e la delega ai notai degli incanti, cit., spec. 354, la conclusione, cui
191
Tale cancellazione a differenza di quella prevista dal punto n. 11) dell’art. 591
bis.,2 ° co., c.p.c., non è una conseguenza automatica della vendita forzata, ma è bensì, un
riflesso dell’inefficacia nei confronti dell’aggiudicatario delle trascrizioni ed iscrizioni
successive al pignoramento (ex artt. 2913 e 2916 c.c.).
L’ulteriore incombenza oggi gravante sul professionista delegato raccomanda –
sotto il profilo pratico – l’accortezza che quest’ultimo, immediatamente prima di
accingersi a predisporre la bozza del decreto di trasferimento, proceda ad eseguire una
nuova visura ipotecaria aggiornata, e ciò al fine di evitare che passino totalmente
inosservate formalità che andrebbero invece cancellate, verificandosi spesso nella prassi il
caso dell’iscrizione di nuove ipoteche e della trascrizione di nuovi pignoramenti tra il
deposito della documentazione ipocatastale (o l’effettuazione di misure da parte del
delegato prima della redazione dell’avviso di vendita)ed il momento della predisposizione
del decreto di trasferimento334.
erano giunte in passato alcune remote sentenze della Cassazione (in particolare Cass., 22 ottobre 1960, n.
2869, in Giust. civ., 1961, I, 461; Cass., 27 maggio 1957, n. 2509, in ivi, 1958, I, 148) di non distinguere, ai fini
dell’avviso ex art. 498 c.p.c., tra creditori che abbiano iscritto ipoteca anteriormente e creditori che abbiano
iscritto ipoteca posteriormente alla trascrizione del pignoramento, <<sembra collidere con la regola, la
quale, in virtù dell’inopponibilità delle iscrizioni e trascrizioni successive alla trascrizione del pignoramento,
limita i certificati dei registri immobiliari fino alla data di trascrizione del pignoramento (regola non
affermata in termini espressi ma insita nel sistema, essendo peraltro l’opzione contraria incompatibile con
la previsione di un termine di deposito di tali certificati)>>. Sul punto, nello stesso senso, si veda già molto
tempo prima
334
G. VERDE, voce <<Pignoramento in generale>>, in Enc. dir., XXXIII, Milano, 1983, 817.
Nella prassi però può anche capitare che l’iscrizione avvenga in un momento intercorrente tra
quello in cui il fascicolo viene depositato in cancelleria e quello in cui viene apposto il timbro di deposito che
segna l’istante in cui il decreto di trasferimento viene giuridicamente ad esistere (come dimostra il fatto che
prima di tale momento, né il delegato né l’aggiudicatario possono pretendere dal cancelliere il rilascio della
copia in forma esecutiva del decreto stesso). In questi casi, secondo l’opinione della dottrina che si è
pronunciata sul punto (v.
G.L. INNOCENTI, op. ult. cit., 1012) non resta altro che presentare al giudice
dell’esecuzione (da parte del delegato o dell’aggiudicatario stesso) un’istanza di correzione materiale del
decreto di trasferimento, allegando copia della visura contenente gli estremi delle formalità di cui il giudice
dell’esecuzione dovrà ordinarne la cancellazione.
192
Il delegato deve procedere alla cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e
delle iscrizioni ipotecarie solo dopo aver curato la trascrizione del decreto di
trasferimento, e ciò in quanto, se non venisse rispettata tale sequenza logico – temporale
appena enunciata, l’immobile potrebbe apparire come tornato nella libera disponibilità
dell’esecutato.
Il delegato deve, inoltre, aver cura di specificare nel decreto, in un elenco
cronologicamente ordinato e separato sia per quanto attiene le iscrizioni che le
trascrizioni, gli estremi esatti e completi delle formalità,di cui il giudice dovrà ordinare che
si faccia luogo alla cancellazione, esponendosi in caso contrario, al rischio di sentirsi
opporre un rifiuto da parte del conservatore335.
Oltre alle trascrizioni dei pignoramenti ed alle iscrizioni ipotecarie, sia anteriori
che successive alla trascrizione del pignoramento, si ritiene - nonostante il silenzio del
codice di procedura civile sul punto - che debbano essere cancellate anche:
1) le trascrizioni dei sequestri conservativi (seppure non convertiti in
pignoramento, essendo il sequestro conservativo un atto prodromico del pignoramento);
335
Sul punto specifico si sono registrati due diversi ed interessanti orientamenti all’interno della
giurisprudenza di merito cagliaritana. Difatti, per alcune pronunce, il conservatore può legittimamente
opporre il rifiuto di procedere alla cancellazione delle ipoteche in base ad un ordine giudiziale contenuto in
un decreto di trasferimento del bene espropriato, quando tale ordine sia del tutto generico e privo
dell’individuazione delle iscrizioni ipotecarie interessate, in quanto la sua esecuzione comporterebbe la
necessità per il conservatore di operare delle valutazioni incompatibili con la funzione meramente esecutiva
del medesimo e con la sua esenzione da ogni responsabilità (così App. Cagliari, 5 giugno 1995, in Riv. giur.
sarda, 1996, 414, conf. a Id., 26 maggio 1995, ivi, 1997, 13). In senso contrario si è invece espresso Trib.
Cagliari, 3 marzo 1995, in ivi, 1996, 413, secondo cui <<il rifiuto del conservatore sarebbe illegittimo, in
quanto, in assenza di specificazioni, l’individuazione delle iscrizioni da cancellare potrebbe avvenire per
relationem, in base all’art. 586 c.p.c., che implicitamente richiama tutte le iscrizioni gravanti sul bene
trasferito, con la sola eccezione di quelle relative all’ipotesi di cui all’art. 508 c.p.c.>>.
193
2) le trascrizioni delle sentenze dichiarative di fallimento (a causa della loro
stretta affinità funzionale con il pignoramento)336;
3) le trascrizioni dell’atto costitutivo del fondo patrimoniale, ove inopponibile
alla procedura.
Mentre non vanno cancellati:
a) i diritti reali parziari (ex art. 2812 cc.), il cui rispettivo atto costitutivo sia stato
trascritto prima della trascrizione del pignoramento337;
b) le domande giudiziali ed i contratti di locazione di durata ultranovennale che
siano stati trascritti prima della trascrizione del pignoramento;
c) infine, le iscrizioni ipotecarie, per quella parte in cui gravino su beni estranei
all’espropriazione338.
E’stata oggetto di un’ampia ed ennesima disputa all’interno della nostra dottrina,
la questione sulla possibilità o meno da parte del giudice dell’esecuzione di ordinare la
cancellazione delle trascrizioni delle domande giudiziali successive alla trascrizione del
pignoramento (e come tali inopponibili all’aggiudicatario a norma dell’art. 2915, 2 ° co.,
c.c.).
L’orientamento tradizionale e maggioritario si esprime in senso “negativo”, sulla
base della circostanza che la legge ai fini della cancellazione della trascrizione delle
336
anche
il
Si segnala come nella prassi le ordinanze dei tribunali di Bologna e di Benevento aggiungano
decreto
di
ammissione
alle
procedure
concorsuali
del
concordato
preventivo
e
dell’amministrazione controllata (per quest’ultima, chiaramente nel periodo anteriore al 16 luglio 2006,
quale data della sua definitiva cessazione a seguito della totale abrogazione di tale procedura concorsuale
da parte del d.lgs. 9 gennaio 2006 n. 5 contenente la riforma organica del fallimento e delle altre procedure
concorsuali).
337
V., in proposito, Cass., Sez. I, 10 settembre 2003, n. 13212, Pres. Genghini – Rel. Nappi – P.M.
(concl. conf.) Carestia, in MGC, 2003, 2159.
338
V., in proposito, Trib. Forlì, 24 marzo 1983, in Riv. dir. ipot., 1983, 182.
194
domande, richiede: a) o il consenso delle parti interessate o b) una sentenza passata in
giudicato che ordini di procedere a detta cancellazione339. Per tale impostazione, l’unico
soggetto legittimato ad emettere l’ordine di cancellazione della trascrizione della
domanda è il giudice della causa di merito, davanti al quale quest’ultima andrebbe
riassunta al solo fine di far accertare e dichiarare l’intervenuta estinzione del processo
seguito dal conseguente ordine di cancellazione al competente conservatore.
E’ da segnalare, come una recente opinione dottrinale, sostiene al contrario, che
il cd. effetto purgativo della vendita forzata sia comprensivo anche della trascrizione delle
domande giudiziali inopponibili all’aggiudicatario, e ciò in quanto, per un verso,
l’ incompleta formulazione dell’art. 586 c.p.c. andrebbe interpretata in senso estensivo
come riferentesi anche ad altre trascrizioni inopponibili, mentre, per altro verso,
un’indicazione in tal senso potrebbe trarsi da tutte quelle norme riguardanti i
provvedimenti emessi all’esito delle vendite forzate nelle procedure concorsuali, che
indicano, tra le formalità da cancellare, anche le trascrizioni delle domande giudiziali340.
Per concludere sulla cancellazione delle forme di pubblicità pregiudizievoli
bisogna evidenziare come in merito alle spese per procedere a tale cancellazione
sussistono prassi differenziate nei diversi tribunali.
339
F. CABRINI, Sub. art. 586 c.p.c., in AA.VV., Commentario breve al codice di procedura civile, a
cura di F. CARPI – M. TARUFFO, cit., 1570. I sostenitori del presente orientamento evocano a loro supporto
la remota sentenza della Cass., Sez. I, 22 maggio 1993, n. 5796, in Vita not., 1994, 281, che attesterebbe
l’inapplicabilità al processo esecutivo immobiliare della cd. cancellazione della trascrizione consentita dalle
parti di cui all’art. 2668 c.c.
340
V. per tutti
G. PETRELLI, Sul conflitto tra l’aggiudicatario e l’attore che ha trascritto una
domanda giudiziale anteriormente al pignoramento ma successivamente all’iscrizione di ipoteca (parere pro
veritate), in Riv. not., 2008, n. 4, 1168.
195
Di norma tali spese gravano sulla procedura341, ma il giudice dell’esecuzione con
l’ordinanza che dispone la vendita e ne fissa le condizioni può stabilire che le stesse
gravino sull’aggiudicatario342.
Pertanto nei casi in cui le spese di cancellazione debbano gravare sulla
procedura, il delegato predisporrà gli annotamenti e, a seguito della liquidazione degli
importi da parte dell’Ufficio del territorio, su autorizzazione del giudice dell’esecuzione,
preleverà gli stessi dalle somme ricavate dalla vendita e porrà dette spese in
prededuzione nel progetto di distribuzione, in sede di riparto.
In questi casi non vi è dubbio che la cancellazione, ordinata dal magistrato e
delegata al professionista nell’interesse dell’aggiudicatario, è un atto dovuto.
Viceversa in tutti quei casi in cui dette spese, debbano invece gravare
sull’aggiudicatario, il delegato predisporrà gli annotamenti e, a seguito della liquidazione
degli importi da parte dell’Ufficio del Territorio, lì preleverà dalle somme depositate in
anticipazione delle spese dall’aggiudicatario343 (chiedendone eventualmente la loro
integrazione).
In proposito si segnala che, il sistema di liquidazione delle imposte dovute per far
luogo alla cancellazione/sottrazione delle ipoteche giudiziali gravanti su beni diversi è
congegnato in modo tale da poter creare vere e proprie situazioni sostanziali a carico
dell’acquirente dell’ultimo dei beni da liberare dalla formalità pregiudizievole e che
spesso è difficile quantificare in anticipo, con esattezza, le spese di cancellazione.
341
In tal senso, tra le altre, le ordinanze dei tribunali di Vigevano, Verona e Piacenza
342
In tal senso l’ordinanza di vendita del tribunale di Torino, e le ordinanze di delega dei tribunali
di Ravenna e Modena.
343
Previa istanza del giudice dell’esecuzione, se le somme sono state depositate unitamente alle
somme ricavate dalla vendita su conto corrente o libretto all’ordine del giudice dell’esecuzione; con
prelievo diretto dal deposito ad opera del delegato in tutti gli altri casi.
196
Per tali motivi, alcune ordinanze di delega prevedono la possibilità per
l’aggiudicatario di esonerare il delegato dagli adempimenti relativi alla cancellazione delle
formalità pregiudizievoli e posti a suo carico344.
§. 3.7. Delega e progetto di distribuzione del ricavato ai sensi del punto n. 12),
2 ° co., dell’art. 591 bis. c.p.c. . Per il punto n. 12) dell’art. 591 bis., 2 ° co., c.p.c., il
professionista delegato provvede <<alla formazione del progetto di distribuzione ed alla
sua trasmissione al giudice dell’esecuzione, il quale, dopo avervi apportate le eventuali
variazioni, provvede a norma dell’art. 596 c.p.c.>>.
Tale tratto normativo della disciplina delle operazioni di vendita delegabili ad un
professionista racchiude ben tre attività, quali sono precisamente:
1) la formazione del piano di riparto, la comunicazione dello stesso e la fissazione
dell’udienza per l’audizione delle parti;
2) la discussione del progetto, seguito dalla sua approvazione (ovvero nel caso di
contestazione, dall’avvio di una controversia da risolvere in sede distributiva);
3) l’ordine di emissione dei mandati di pagamento a favore dei soggetti e per le
quote indicate nel progetto di riparto approvato dalle parti e dichiarato esecutivo dal
giudice dell’esecuzione.
La disciplina della fase di distribuzione nella vendita delegata soffre
indubbiamente il limite di una manifesta ed irresolubile antitesi tra il succitato punto n.
12) dell’art. 591 bis., 2 ° co., c.p.c. da un lato, e gli artt. 596 e 598 c.p.c. dall’altro lato345 .
344
Come ad esempio avviene con l’ordinanza di delega del tribunale di Napoli secondo cui con
l’avviso di vendita si avverte che le formalità pregiudizievoli saranno cancellate con spese <<a carico
dell’aggiudicatario, il quale potrà dispensare il notaio delegato dai relativi adempimenti>>.
345
Art. 596, 1 ° co., c.p.c. rubricato (Formazione del progetto di distribuzione): <<Se non si può
più provvedere a norma dell’art. 510, 1 ° co., il giudice dell’esecuzione o il professionista delegato a norma
dell’art. 591 bis., non più tardi di trenta giorni dal versamento del prezzo, provvede a formare un progetto
197
Stando al dato letterale contenuto nelpunto n. 12) dell’art. 591 bis., 2 ° co., c.p.c.,
il compito del delegato dovrebbe limitarsi alla formazione del progetto ed alla sua
trasmissione al giudice dell’esecuzione, cui solo spetterebbe, dopo aver apportato
eventuali variazioni, di <<provvedere a norma dell’art. 596 c.p.c.>>, vale a dire di
depositarlo in cancelleria, affinché possa essere visionato dai creditori e dal debitore
esecutato, di fissare l’udienza davanti a sé nonché di dirigere la discussione sulla bozza di
progetto predisposto dal delegato e, in caso di assenza di contestazioni, di dichiararne
con ordinanza l’esecutività alla cancelleria (o allo stesso delegato, ove le somme relative
alla vendita siano state depositate presso un conto corrente bancario aperto dal delegato
ed intestato alla procedura) di emissione dei relativi mandati di pagamento.
La formulazione dei nuovi artt. 596 e 598 c.p.c., che la L. n. 80 del 2005 ha
modificato mediante il semplice inserimento accanto alla figura del giudice
dell’esecuzione,della figura del
<<professionista delegato a norma dell’art. 591 bis.
c.p.c.>>, fa capire, che nel caso di delega delle operazioni di vendita, il delegato possa non
solo formare il progetto di distribuzione del ricavato contenente la graduazione dei
creditori che vi partecipano, ma anche, invece di limitarsi a trasmettere la bozza così
predisposta al giudice dell’esecuzione346, procedere in autonomia al deposito del
progetto, alla fissazione dell’udienza avanti a sé, e alla verbalizzazione delle dichiarazioni
di consenso o di dissenso delle parti provvedendo, nel primo caso,a dichiarare esecutivo il
progetto di riparto e ad ordinare il pagamento delle singole quote e, solo, nel secondo
di distribuzione contenente la graduazione dei creditori che vi partecipano, e lo deposita in cancelleria
affinché possa essere consultato dai creditori e dal debitore fissando l’udienza per la loro audizione>>.
Art. 598 c.p.c. rubricato (Approvazione del progetto) : <<Se il progetto è approvato o si raggiunge
l’accordo tra tutte le parti, se ne dà atto nel processo verbale e il giudice dell’esecuzione o il professionista
delegato a norma dell’art. 591 bis. ordina il pagamento delle singole quote, altrimenti si applica la
disposizione dell’art. 512>>.
346
Cosicché il delegato esaurisce il suo compito secondo lo schema prefigurato dall’art. 591 bis.,
2 ° co., c.p.c. .
198
casoa rimettere il fascicolo d’ufficio al giudice dell’esecuzione per le determinazioni di
competenza di quest’ultimo.
L’evidente difetto di coordinamento tra le due disposizioni appena menzionate,
ha sollecitatola dottrina a ricercare una soluzione che sia in grado di conciliarne il senso,
offrendo così la possibilità di formulare una molteplicità di opzioni interpretative.
Secondo un primo orientamento347, tale contrasto andrebbe risolto a favore
dell’art. 591 bis., 2 ° co., n. 12), c.p.c., e ciò sulla base di due argomenti, quali:
1) l’argomento letterale, desumibile dalla chiara e limpida formulazione della
citata disposizione, la quale non lascerebbe adito a dubbi sulla natura meramente
preparatoria e priva di autonoma rilevanza processuale, dell’attività svolta dal delegato e
sul ruolo primario giocato dal giudice dell’esecuzione, il quale, lungi dal recepire in
maniera acritica la bozza del piano di riparto predisposta dal professionista lo farebbe
solo dopo averne verificato la correttezza e conformità alla normativa settoriale348, ed
avervi apportato le eventuali variazioni ed integrazioni;
2) l’argomento temporale, in quanto la formulazione del punto n. 12) dell’art.
591 bis., 2 ° co., c.p.c., si deve alla L. n. 263 del 2005, mentre gli artt. 596 e 598 c.p.c. sono
il frutto della novella di cui alla L. n. 80 del 2005, dato cronologico che permette di
desumere che l’attuale versione del punto n. 12) dell’art. 591 bis., 2 ° co., c.p.c., rispecchi
347
Per tale impostazione si rinvia a D. TURRONI, Sub. art. 591 bis., in AA.VV., Le recenti riforme
del processo civile. Commentario diretto daS. CHIARLONI, Tomo I, cit., 1015. In senso favorevole a tale tesi
sembra essere anche G.
MICCOLIS, Sub. artt. 591 bis., in AA.VV., La riforma del processo civile a cura di F.
CIPRIANI – G. MONTELEONE, cit., 1150.
348
In argomento v. recentemente F. D’AQUINO, La predisposizione del progetto di distribuzione:
questioni sostanziali e processuali, in Riv. es. forz., 2007, 257 ss. .
Ma comunque la redazione di un progetto di riparto obbedisce non ad una singola regola, ma
bensì ad una molteplicità di regole cui la più nota è quella dell’art. 2855 c.c. che spesso sono condensate dai
giudici appartenenti alla sezione esecuzioni immobiliari dei vari Tribunali in un vero e proprio prontuario ad
uso interno dei professionisti delegati alle operazioni di vendita.
199
in maniera maggiore il modello per cui nell’ottica del legislatore dovrebbe svolgersi la fase
della distribuzione della somma ricavata nella vendita delegata al professionista.
Mentre all’estremo opposto si collocano, tutti coloro chenell’evidente intento di
voler valorizzare la portata innovativa degli artt. 596 e 598 c.p.c., ritengono che loscopo
primario della riforma del2005 sia stato quellodi affidare al professionista delegato anche
il compito di gestione dell’intera fase distributiva, riservando al giudice la sola risoluzione
delle cd. <<controversie distributive>>349.
Un’altra impostazione dottrinale, invece, ha individuato un criterio discretivo
nella necessità o meno da parte del giudice dell’esecuzione di apportare modifiche al
progetto di riparto predisposto dal delegato. Più precisamente, secondo tale
orientamento, nel primo caso il giudice dovrebbe procedere al deposito in cancelleria del
progetto ed alla fissazione dell’udienza avanti a sé;mentre, nel secondo caso, a
349
vendita, in
Fautore di questa tesi è invece
E. ASTUNI, La delega al professionista delle operazioni di
AA.VV., Il nuovo rito civile, a cura di P. G. DEMARCHI, III, cit., 534, il quale parla di <<unica
lettura razionalmente possibile>> e secondo cui <<il senso trasparente degli artt. 596 e 598 consiste
nell’estendere allo svolgimento della fase distributiva la sostituzione del professionista al giudice, già
prevista per la fase liquidatoria, fino alla discussione del progetto e alla sua approvazione e di riservare al
giudice soltanto la risoluzione delle controversie sul progetto del delegato>>. L’Autore non nasconde,
peraltro, come la tesi favorevole ad un allargamento delle attribuzioni del delegato oltre i confini segnati
dall’art. 591 bis. c.p.c. presenti due aspetti di criticità: a) il primo dovuto alla manifesta difficoltà di
<<riannodare questi maggiori poteri del delegato alla previsione dell’art. 591 bis., 2 ° co., n. 12), c.p.c., che
delinea compiti assai più ristretti, in linea con le previsioni della L. n. 302/1998>>; b) il secondo dovuto al
fatto che l’esposto orientamento finisce per rimettere al delegato la stessa valutazione dell’imputabilità o
meno alla parte della sua mancata comparizione (valutazione, dalla quale discendono effetti non irrilevanti
per la parte), con la conseguenza che, ove il delegato dichiarasse esecutivo il progetto avendo ad esempio
ritenuto valida, per errore, una notifica, al contrario, nulla non sarebbe più ammissibile il reclamo ex art.
591 ter. c.p.c. (essendosi il processo concluso con l’ordine di emissione dei pagamenti) e non vi sarebbe
neppure un atto del giudice dell’esecuzione contro cui proporre l’opposizione ex art. 617 c.p.c. (tanto è vero
che E. Astuni suggerisce, quale unico rimedio esperibile la proposizione dell’opposizione agli atti esecutivi ex
art. 617 c.p.c. direttamente contro l’atto del delegato, in quanto ciò andrebbe incontro alla necessità di
evitare ingiustificabili disparità di trattamento).
200
provvedere all’incombenza del deposito in cancelleria e della fissazione dell’udienza
sarebbe direttamente il delegato, il cui progetto, che non necessita di variazioni potrebbe
essere dichiarato esecutivo dal delegato all’esito dell’udienza tenuta dal medesimo350.
In conclusione, vi è anche una soluzione intermedia, che è anche quella da
preferire,perché senza la pretesa di attingere ad una soluzione definitiva ed inattaccabile,
fa leva sulle incongruenze del sistema per ricavarne in via interpretativa nuove soluzioni
operative, di coloro che sostengono la compatibilità dei due sistemi351,o ancor meglio,
l’interazione dei medesimi,in modo da moltiplicare le possibili alternative che risultano
essere a disposizione del giudice dell’esecuzione352.
Infine, un’amara ma necessaria constatazione va fatta. Oramai è evidente che in
un panorama di opinioni dottrinali così frastagliato e divergente, ed in assenza di uno
stabile orientamento giurisprudenziale, la scelta del modello da seguire non può che
essere quella di totale rimessione alla discrezionalità del singolo giudice dell’esecuzione,
350
Così testualmente
G. CAMPESE, L’espropriazione forzata immobiliare, cit., 560, seguito dalle
critiche di E. ASTUNI, op. ult. cit., 538, per il quale l’art. 591 bis., 1° co., n. 12) c.p.c. non opera il distinguo
indicato da G. Campese, ma prevede che il giudice <<provveda sempre in prima persona agli adempimenti
previsti dall’art. 596 c.p.c. e che il potere del delegato di apportarvi delle variazioni è solo eventuale>>.
351
Così E. FABIANI, Le nuove modifiche al processo esecutivo, in AA.VV., Le modifiche al processo
esecutivo di cui alla L. n. 80/2005: note a prima lettura.La riforma del processo esecutivo. Prime riflessioni, a
cura del Consiglio Nazionale del Notariato, cit., 182 nt. 195; anche se a quanto pare, lo stesso Autore
sembra aver cambiato orientamento, propendendo ora per l’impostazione che privilegia la soluzione
dell’approvazione direttamente da parte del delegato v. ID., La delega delle operazioni di vendita in sede di
espropriazione forzata immobiliare. Novità introdotte dalla riforma del 2005 e ricostruzione sistematica del
nuovo istituto, cit., 88 ss. .
352
E’ questa la posizione assunta da
M. MONTANARO, Sub. art. 591 bis., in AA.VV.,
Commentario alle riforme del processo civile a cura di A. BRIGUGLIO – B. CAPPONI, Vol. II, cit., 502, il quale
giunge a prospettare ben nove distinte ipotesi, a dimostrazione della <<notevole flessibilità del modello
processuale introdotto dalla riforma in sede di delega, del tutto conformemente, peraltro, a quello che
dovrebbe essere lo spirito della delega>>.
201
con la conseguenza che tra i vari tribunali vi saranno prassi operative non uniformi tra
loro353.
§. 3.8. La restituzione delle cauzioni e di altre somme versate dagli offerenti
non risultati aggiudicatari ai sensi del punto n. 13), 2 ° co., art. 591 bis. c.p.c.: premessa.
L’art. 591 bis., 2 ° co., n. 13) parte prima, c.p.c., così come modificato dalla L. n. 263/2005,
prevede che il professionista delegato provveda anche <<ad ordinare alla banca o
all’ufficio postale la restituzione delle cauzioni e di ogni altra somma direttamente versata
mediante bonifico o deposito intestato alla procedura dagli offerenti non risultati
aggiudicatari>>.
Dal tenore letterale della norma si evince che l’ambito applicativo della stessa è
rappresentato, oltre che dalla prestazione della cauzione ai sensi dell’art. 571 (per la
vendita senza incanto) 580 (per la vendita con incanto) e 584 (per la cd. fase dell’aumento
di quinto) c.p.c., dalla presentazione delle relative offerte d’acquisto, se del caso, ove si
tratti delle offerte relative alla vendita senza incanto di cui all’art. 571 c.p.c., secondo le
modalità di cui al nuovo art. 173 – quinquies disp. att. c.p.c.354.
Mentre la seconda parte del medesimo disposto normativo sancisce che la
restituzione avvenga <<nelle mani del depositante o mediante bonifico a favore degli
stessi conti da cui sono prevenute le somme accreditate>>.
353
A riprova della veridicità di questo assunto vi è la circostanza che nella prassi moltissime
ordinanze di delega adottate dai nostri tribunali – fra cui Milano, Modena, Vigevano, Piacenza Catania,
Caltagirone, Pisa e Nola – sono chiare nel riprodurre il dettato del n. 12) del 2 ° co. dell’art. 591 bis. c.p.c.
secondo cui il professionista delegato deposita il progetto e, solo dopo l’approvazione avanti al giudice
dell’esecuzione, dà esecuzione all’ordine di pagamento delle quote (così
CONSIGLIO NAZIONALE DEL
NOTARIATO, Le operazioni delegate nel processo di espropriazione forzata immobiliare. Percorso operativo,
cit., 114).
354
Norma quest’ultima che consente oggi al giudice di disporre, con l’ordinanza di vendita, che la
presentazione delle offerte di acquisto ai sensi dell’art. 571 c.p.c. possa avvenire anche mediante l’accredito
a mezzo bonifico o deposito su conto bancario o postale intestato alla procedura esecutiva.
202
§. 3.8.1. (Segue): i poteri del professionista delegato di ordinare la restituzione
delle cauzioni nella misura ridotta dei nove decimi dall’intero ai sensi dell’art. 580 c.p.c.
e di disporre la perdita della cauzione ai sensi dell’art. 584 c.p.c. . Non vi è dubbio che
quella introdotta dalla L. n. 263/2005 è una delle più importanti novità in tema di delega
ex art. 591 bis. c.p.c., la cui importanza è possibile scorgere solo ove si ricolleghi la
previsione richiamata supra nel precedente paragrafo con quella prevista dall’art. 580
c.p.c., così come risultante dalla modificata arrecata nei suoi confronti dalla L. n. 80 del
2005355. Solo in questa maniera, possiamo cogliere, come il legislatore della L. n. 263 del
2005, con l’introduzione del nuovo punto n. 13), 2 ° co., art. 591 bis. c.p.c., abbia inteso
attribuire al professionista delegato il potere di procedere ad una delicata valutazione
sottesa alla restituzione della cauzione nella vendita con incanto356.
Il nuovo art. 580 c.p.c., al suo capoverso, prevede infatti che: <<se l’offerente
non diviene aggiudicatario, la cauzione è immediatamente restituita dopo la chiusura
dell’incanto, salvo che lo stesso non abbia omesso di partecipare al medesimo,
personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato
motivo. In tale caso la cauzione è restituita solo nella misura dei nove decimi dell’intero e
la restante parte è trattenuta come somma rinveniente a tutti gli effetti
dall’esecuzione>>. Di conseguenza, il legislatore, nel far ricorso ad un “concetto giuridico
indeterminato”357 – qual è quello di <<giustificato motivo>> -, ha voluto rimettere al
giudice, e in via di riflesso per effetto della nuova previsione del punto n. 13), 2 ° co.,
c.p.c., al professionista delegato, una delicata valutazione senza però predeterminare i
“criteri” a cui la stessa deve uniformarsi.
355
Cfr. P. D’ADAMO, in AA.VV., La riforma del processo esecutivo. Prime riflessioni, cit., spec. 42
– 44.
356
E. FABIANI, La delega delle operazioni di vendita in sede di espropriazione forzata immobiliare.
Novità introdotte dalla riforma del 2005 e ricostruzione sistematica del nuovo istituto, cit., 73.
357
Su cui v. per tutti E. FABIANI, Clausole generali e sindacato della Cassazione, cit., 17 ss. .
203
Se dovessimo ritenere diversamente, allora, dovremmo necessariamente negare
alla radice la sussistenza di qualsivoglia potere da parte del professionista delegato in
materia, con la conseguenza che da parte sua la restituzione della cauzione dovrebbe
avvenire solo dopo la decisione del giudice sul punto – pena, in caso contrario, la possibile
vanificazione degli effetti della decisione di quest’ultimo -, cui dovrebbe poi dare
attuazione ordinando alla banca o all’ufficio postale (rectius: rendendo noto a questi
soggetti che il giudice ha ordinato loro) la restituzione della cauzione358.
A ben vedere l’ambito applicativo dell’attribuzione dei nuovi poteri al
professionista delegato in tema di restituzioni delle cauzioni non si esaurisce qui.
Difatti l’attuale assetto normativo attribuisce al professionista delegato anche il
potere di disporre la perdita della cauzione di cui all’art. 584 c.p.c., e dunque, di
effettuare quella delicata valutazione – analoga a quella di cui già abbiamo trattato supra
– sottesa a questa pronuncia, così come prevista dal nuovo testo dell’art. 584 c.p.c. nella
parte in cui al quinto comma, prevede che: <<nessuno degli offerenti in aumento
partecipa alla gara indetta a norma del terzo comma, l’aggiudicazione diventa definitiva,
ed il giudice pronuncia a carico degli offerenti di cui al primo comma, salvo che ricorra un
358
Per
E. FABIANI, La delega delle operazioni di vendita in sede di espropriazione forzata
immobiliare. Novità introdotte dalla riforma del 2005 e ricostruzione sistematica del nuovo istituto, cit., 74,
ciò significherebbe: 1) svuotare, anzitutto, di contenuto la previsione di cui all’art. 591 bis., n. 13), c.p.c., che
lungi dall’attribuire effettivamente al professionista delegato un (nuovo) potere, alla stregua di quanto
sembrerebbe invece imporre l’utilizzazione da parte del legislatore dell’espressione <<ordina la
restituzione>> (quanto meno ove intesa nel nuovo significato del termine “ordinare”), si limiterebbe a
prevedere la possibilità che il professionista anziché ordinare in senso proprio “renda noto” alla banca o
all’ufficio postale che il giudice ha ordinato loro di restituire la cauzione; 2) abbracciare una soluzione in
chiaro contrasto con una migliore funzionalità della procedura, posto che: per un verso, il professionista,
privo di ogni reale potere in ordine alla restituzione della cauzione, non potrebbe mai procedere ad un
autonoma restituzione della stessa, dovendo sempre e comunque attendere la decisione del giudice sul
punto, unico reale depositario del potere di cui si discute; per altro verso, l’eventuale decisione del giudice
nel senso della necessità di procedere alla restituzione della cauzione “dovrebbe” essere “mediata” da un
intervento del professionista che “ordina” (rectius: rende noto) alla banca o all’ufficio postale quanto in
realtà già ordinato dal giudice.
204
documentato e giustificato motivo, la perdita della cauzione, il cui importo è trattenuto
come rinveniente a tutti gli effetti dall’esecuzione>>.
Anche in questo caso, assai significativa in tal senso è la lettera del nuovo art.
591 bis. c.p.c., 2 ° co., n. 13) c.p.c. nella parte in cui dispone che il professionista provvede
<<ad ordinare (…) la restituzione delle cauzioni alla banca o all’ufficio postale, con ciò
volendo evidentemente attribuire al professionista delegato anche il potere di effettuare
quelle valutazioni cui è subordinata l’eventuale restituzione>>359.
Lo stesso richiamo alla previsione di cui all’art. 584 c.p.c., tutt’ora contenuto
nell’art. 591 bis., 2 ° co., n. 6), c.p.c.,360 nella parte in cui dispone che il professionista
provvede (altresì) <<sulle offerte dopo l’incanto a norma dell’art. 584>>, sembra deporre
(alla luce del rinnovato contenuto dello stesso art. 584 c.p.c.) nello stesso senso.
359
Sull’argomento la pensa diversamente E.
di vendita, in
ASTUNI, La delega al professionista delle operazioni
AA.VV., Il nuovo rito civile, a cura di P. G. DEMARCHI, III, cit., 523 il quale ritiene che
<<quest’argomentazione forse prova troppo: il potere di restituire la cauzione è strettamente collegato al
fatto che la somma è a mani del professionista o si trova in giacenza sul conto intestato alla procedura e
nulla dice circa la competenza a disporne la definitiva acquisizione alla massa>>. Secondo E. Astuni per un
verso, solo il provvedimento del giudice, <<emesso a seguito della restituzione del fascicolo (per provvedere
all’emissione del decreto di trasferimento o per latro motivo) o del reclamo avverso l’atto del delegato, in
quanto soggetto a opposizione agli atti, è idoneo a determinare la definitiva acquisizione alla massa della
somma confiscata>>, ma, per altro verso, <<è altrettanto evidente che una prima valutazione dell’esistenza
dei presupposti per far luogo alla confisca non può che spettare al delegato, proprio perché è lui che deve,
in prima battuta rivolgersi l’istanza di restituzione della cauzione. Ora il delegato non può certamente
restituire la cauzione quando, prima facie, esista un ragionevole dubbio sull’esistenza dei presupposto per
far luogo alla confisca, poiché ciò avrebbe per effetto di impedire de facto al giudice di confiscare in via
definitiva la cauzione. E allora, al fine di evitare che vadano perdute somme destinate alla distribuzione,
converrà, almeno fintantoché non si stabilizzi un orientamento giurisprudenziale, che il delegato nei casi
dubbi trattenga la cauzione soggetta a possibile confisca e/o faccia ricorso al giudice ex art. 591 ter. c.p.c.
prima di provvedere allo svincolo delle somme>>.
360
Di cui già ne abbia parlato compiutamente supra al §. 3.3 dedicato alle ulteriori attribuzioni del
professionista delegato previste dai punti nn. 3) – 4) – 5) – 6) – 7) – 8) del 2 ° co. dell’art. 591 bis. c.p.c. .
205
Del resto, il potere di cui all’art. 584 c.p.c. è simile a quello attribuito al
professionista delegato di cui all’art. 580 c.p.c. ed il legislatore ha utilizzato in entrambi i
casi il medesimo concetto giuridico indeterminato “ossia quello di giustificato motivo”.
In altri e più semplici termini, la chiarezza della scelta effettuata dal legislatore
nell’attribuire al professionista delegato un delicato potere con riferimento alla cauzione
di cui alla vendita con incanto, ci consente di affermare che al delegato è stato altresì
conferito un analogo potere (anche) con riferimento alla cauzione di cui alle offerte
presentate dopo l’incanto (cd. aumento di quinto).
A tutto ciò, deve aggiungersi che anche queste scelte effettuate dal legislatore
della riforma del 2005 sull’aspetto della “restituzione delle cauzioni” di cui all’art. 580 e
584 c.p.c., sono ascrivibili, unitamente a quella effettuata in tema di determinazioni da
assumersi ex artt. 572 e 573 c.p.c. – esaminate precedentemente -, nella medesima
prospettiva tendente a prevedere la possibilità da parte del giudice dell’esecuzione di
delegare al professionista l’intero subprocedimento di vendita forzata riformato, seppur
comprensivo di delicate valutazioni proprie di taluni momenti dello stesso già nel periodo
ante riforma (artt. 572 e 573 c.p.c.) o per effetto di quest’ultima (artt. 580 e 584 c.p.c.);
valutazioni rispetto alle quali l’intervento del giudice diviene solo eventuale in quanto
rimesso, ai sensi dell’art. 591 ter. c.p.c.361 all’iniziativa:
1) del professionista delegato, il quale trovatosi in difficoltà nello svolgimento
delle operazioni delegategli dal giudice dell’esecuzione, si rivolge a quest’ultimo per la
risoluzione delle stesse (rimettendo dunque a costui, la relativa decisione);
2) delle parti che propongono reclamo avverso la decisione assunta in prima
battuta dal professionista (provocando, di conseguenza, un controllo della stessa da parte
del giudice).
In conclusione, il legislatore della riforma del 2005 ha riservato al solo giudice
dell’esecuzione l’analogo potere – rispetto a quello conferibile al professionista delegato
361
Oggetto di apposita analisi nel Cap. III.
206
ai sensi degli artt. 580 e 584 c.p.c. – di disporre la perdita della cauzione in forza dell’art.
587 c.p.c., stante la chiara lettera sia di quest’ultima norma che del punto n. 9) 2 ° co.
dell’art. 591 bis. c.p.c. nella parte in cui, nel richiamare espressamente l’art. 587 c.p.c.,
circoscrive il potere del professionista delegato alla sola fissazione dell’ulteriore incanto
nel caso previsto da questa norma362.
Inoltre, basti considerare che ai sensi dell’art. 587 c.p.c., essendo riservata al
giudice la dichiarazione con (decreto) della decadenza dell’aggiudicatario che non abbia
provveduto a depositare il prezzo nel termine stabilito363, è logico, oltre che
maggiormente funzionale alla procedura che sia lo stesso giudice a pronunciare anche la
connessa perdita della cauzione a titolo di multa364.
§. 4. Le restanti attività del professionista delegato e del giudice
dell’esecuzione previste dai successivi sette commi dell’art. 591 bis. c.p.c. . Passando ora
2005 da
362
Per maggiori ragguagli v. supra §. 3.4. .
363
Sul punto si vedano, per tutti, le interessanti considerazioni svolte nel periodo ante riforma del
R. ORIANI, Ancora sul regime del notaio delegato nell’espropriazione immobiliare (art. 591 ter.
c.p.c.), cit., 105 nt. 12, il quale pone in rilievo come: <<nell’esecuzione senza delega, nel caso di mancato
pagamento del prezzo, occorre sgombrare il processo dalla presenza dell’aggiudicatario inadempiente e poi
riprendere la fase liquidativa; ecco perché il giudice emana un decreto che prima dichiara la decadenza e
poi dispone la comparizione delle parti in prosieguo dell’esecuzione. Allo stesso modo, nella procedura con
delega, il notaio deve rimettere senza indugio il fascicolo al giudice dell’esecuzione per l’emanazione del
decreto di decadenza; una volta emanato il decreto, il fascicolo è rimesso al notaio per gli atti
consequenziali di cui all’art. 591 bis., 2 ° co., n. 4) c.p.c. . Non vi è un’alternativa per il notaio, ma un
percorso obbligato, perché in linea preliminare va eliminato l’atto di aggiudicazione provvisoria la cui
presenza osta alla rinnovazione dell’incanto, o secondo una diversa prospettiva, quanto meno va rimossa
ogni incertezza in ordine al fatto della intervenuta decadenza. Oltre tutto deve essere data la possibilità
all’aggiudicatario di reagire ottenendo magari, in sede di opposizione agli atti, un provvedimento ex art. 618
c.p.c., che impedisca il consolidarsi di situazioni irreversibili alla luce dell’art. 2929 c.c.>>.
364
Così
E. FABIANI, La delega delle operazioni di vendita in sede di espropriazione forzata
immobiliare. Novità introdotte dalla riforma del 2005 e ricostruzione sistematica del nuovo istituto, cit., 81.
207
all’analisi dei commi successivi al capoverso dell’art. 591 bis. c.p.c., (di cui alcuni come
quelli compresi tra il terzo ed il settimo, sono stati per incidens già trattati in precedenza),
possiamo osservare come per il 3 ° co. dell’art. 591 bis. c.p.c.: <<nell’avviso di cui all’art.
570 è specificato che tutte le attività, che, a norma degli artt. 571 e seguenti, devono
essere compiute in cancelleria o davanti al giudice dell’esecuzione, o dal cancelliere o dal
giudice dell’esecuzione, sono eseguite dal professionista delegato presso il suo studio
ovvero nel luogo indicato nell’ordinanza di cui al primo comma. All’avviso si applica
l’articolo 173 quater. delle disposizioni di attuazione del presente codice>>.
Avendo già ampiamente esaminato il punto n. 2) del 2 ° co. dell’art. 591 bis.
c.p.c. nella parte in cui rinvia all’art. 173 quater. disp. att. c.p.c. (v. supra §. 3.2. dedicato
alla redazione dell’avviso di vendita), il terzo comma in esame, costituisce semplicemente
una sorta di <<norma generale e di chiusura>>, che chiarifica il ruolo del delegato, il quale
non solo si surroga al giudice dell’esecuzione ma si sostituisce al cancelliere ed all’intero
ufficio giudiziario preposto alle operazioni di vendita; ciò spiega l’ampia estensione delle
attribuzioni demandate dalla legge al professionista, il cui perimetro spazia
dall’assunzione di decisioni discrezionali fino al compimento di attività d’ordine
tradizionalmente svolte dal personale di cancelleria365.
§. 4.1. (Segue): i rapporti tra il professionista delegato e la cancelleria delle
esecuzioni immobiliari. Dall’istante in cui il delegato si reca in cancelleria e riceve la
consegna del fascicolo dalle mani del cancelliere, egli assume il ruolo - e la connessa
responsabilità - di custode dello stesso fascicolo366.
365
G. L. INNOCENTI, La delega delle operazioni di vendita, in AA.VV., La nuova esecuzione forzata
diretta da P. G. DEMARCHI, cit., 1023.
366
Come vedremo infra al §. 4.3. - dedicato alla custodia e organizzazione interna del fascicolo e
sottofascicolo processuale - questa è la prassi che viene adottata da molti tribunali, ed è quella che sembra
anche la più corretta. In particolare aderiscono a questa interpretazione le ordinanze dei tribunali di Enna,
Ivrea e Mondovì. Mentre l’ordinanza del tribunale di Torino, prevede che vi sia la trasmissione del fascicolo
208
La custodia implica per il delegato l’obbligo di ridurre al minimo, per quanto gli è
possibile, i movimenti del fascicolo, sia per abbattere i rischi di smarrimento del
medesimo, sia perché gli eccessivi spostamenti del medesimo si traducono sul piano
concreto in un appesantimento del carico di lavoro della cancelleria (la quale, deve
ricevere il fascicolo, trasmetterlo al giudice, scaricare il provvedimento di quest’ultimo e
riconsegnare il fascicolo al delegato), nonché in un inevitabile allungamento dei tempi
procedurali.
Il delegato, inoltre,non deve consegnare il fascicolo d’ufficio a terzi, né
permettere che esso sia portato fuori dal suo studio,se non dietro un’espressa richiesta
da parte del giudice dell’esecuzione o della cancelleria. Il delegato,non deve, per nessuna
ragione, consegnare gli originali degli atti contenuti nel fascicolo alle parti costituite, e
tanto meno a terzi, neppure alfine di consentire l’estrazione di copia autentica.
Il delegato, è anche il garante dell’osservanza delle regole sulla privacy. Ne
consegue che coloro i quali non siano parti del processo esecutivo o non dimostrino di
vantare un interesse concreto ed attuale connesso con la procedura in corso, non hanno
diritto di accedere al fascicolo d’ufficio e neppure di ottenere dal delegato informazioni
sull’andamento del procedimento. Si precisa che l’interesse, che legittima l’accesso al
fascicolo ed abilita ad ottenere dal delegato informazioni, è solo quello che, può fondare
un eventuale intervento nella procedura esecutiva e non altri367.
Colui che intenda partecipare alla vendita ha diritto, dopo che vi è stata la
fissazione della vendita e l’effettuazione della relativa pubblicità, a visionare,presso lo
studio del delegato,copia della relazione di stima redatta dall’esperto ai sensi dell’art. 173
d’ufficio dopo lo svolgimento dell’eventuale udienza di verifica dei crediti. L’ordinanza del tribunale di
Modena dispone invece il ritiro del fascicolo in originale e il deposito di nuovi atti – interventi, istanze e
rinunce – presso lo studio del professionista delegato. L’ordinanza di Ravenna dispone il ritiro del fascicolo
d’ufficio (resta in cancelleria solo la nota di trascrizione del pignoramento e l’elenco degli interventi) e
prevede che, le istanze, le rinunce, etc. siano depositate in cancelleria.
367
In argomento v. E. FABIANI, Espropriazione forzata, pubblicità e privacy del debitore, cit., 233
ss. .
209
bis. disp. att. c.p.c., oltre,evidentemente, a ricevere dal delegato chiarimenti e
delucidazioni sulle modalità di partecipazione alla vendita, sul suo svolgimento e sugli
adempimenti successivi connessi all’aggiudicazione.
Mentre, colui che si è aggiudicato l’immobile ha, inoltre, diritto di accedere al
verbale di vendita e di richiedere copia di esso.
Le parti della procedura esecutiva – cioè il debitore, il creditore procedente ed i
creditori intervenuti – hanno diritto di accesso a tutti gli atti contenuti nel fascicolo
d’ufficio, possono pertanto esaminarli, fotocopiarli, ma non prelevarli dal fascicolo né
portarli con sé fuori dallo studio del delegato. Il delegato, a sua volta, si sostituisce al
cancelliere anche nell’attività di ricezione degli atti e delle istanze di parte.
Il criterio discretivo, che permette di stabilire se un atto oppure un’istanza
debbano essere presentati al delegato o in cancelleria, è rappresentato dal loro oggetto,
nel senso che ove l’atto o l’istanza siano connessi con le operazioni di vendita368, il
deposito andrà eseguito direttamente presso lo studio del delegato, mentre, nel caso
contrario, esso andrà compiuto presso la cancelleria del giudice dell’esecuzione.
Il meccanismo di raccordo tra giudice dell’esecuzione e delegato comporta altresì
che, come il primo provvede a richiamare a sé il fascicolo d’ufficio ogniqualvolta l’atto o
l’istanza depositati in cancelleria siano tali da determinare l’arresto della procedura, così il
delegato è tenuto a trasmettere il fascicolo d’ufficio, qualora gli dovesse capitare di
imbattersi in delle difficoltà tali da pregiudicare il corso della procedura, della quale
ritenga preferibile investire il giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 591 ter. c.p.c. .
Infine, una notazione tutta per sé, la merita il profilo della gestione del decreto di
trasferimento.
368
Esempi di atti – secondo G.L. INNOCENTI, op. ult. cit., spec. 1024 nt. 198 - che richiedono di
essere depositati direttamente presso il delegato sono: 1) Le offerte di acquisto nella vendita senza incanto
(art. 571 c.p.c.); 2) le istanze di partecipazione all’incanto; 3) l’istanza di assegnazione (art. 589 c.p.c.); 4) le
offerte in aumento di quinto (art. 584 c.p.c.); 5) le memorie di precisazione del credito, le note spese e tutti
i documenti utili al delegato per la predisposizione della bozza del progetto di distribuzione.
210
Se è vero da come abbiamo precisato supra che esso viene predisposto dal
delegato, che deve trasmetterlo senza indugio al giudice dell’esecuzione, rimane il fatto
che il decreto di trasferimento costituisce pur sempre un atto pronunciato dal giudice
dell’esecuzione369, e che viene giuridicamente ad esistere solo con l’apposizione, da parte
della cancelleria, del cd. <<timbro di deposito>> e non con la semplice sottoscrizione del
giudice dell’esecuzione.
Inoltre il delegato pur essendo pubblico depositario del fascicolo, non è
legittimato a rilasciare copia del decreto di trasferimento.
Più precisamente il delegato:
a) non può in nessun caso rilasciare copia del decreto prima che su questo il
cancelliere abbia apposto il timbro attestante l’avvenuto deposito, poiché è solo con il
deposito che il decreto di trasferimento, precedentemente sottoscritto dal giudice
dell’esecuzione viene a giuridica esistenza;
b) dopo il deposito e prima della registrazione, il delegato può rilasciare copia
autentica all’aggiudicatario solo in tre casi, e cioè: b1) ad uso trascrizione, b2) ad uso
registro e b3) con formula esecutiva per procedere ad esecuzione forzata370.
369
Da come confermano sia il 9 ° co. che il punto n. 11) del 2 ° co. dell’art. 591 bis. c.p.c. .
370
Tale possibilità discende dalla sentenza Corte cost., 6 dicembre 2002, n. 522, Pres. Ruperto –
Red. Bile, in Giur. cost., 2002, 4294; in Foro it, 2003, I, 2650; in Arch. civ., 2003, 713; in Riv. dir. proc., 2003,
n. 2, 602 ss., con nota adesiva di
F. DANOVI, L’obbligo di registrazione non può condizionare l’avvio del
procedimento esecutivo; in Dir. e Prat. trib., 2004, n. 1, II, 119 ss., con nota di
E. DE MITA, La Corte
costituzionale “libera” il diritto alla esecuzione forzata del pagamento dell’imposta di registro; in GT – Riv. di
giur. trib., 2003, n. 3, 219 ss., con nota della
M. C. GIORGETTI, Il rilascio della sentenza esecutiva non è più
condizionato al pagamento dell’imposta di registro; in Dir. & Giust., 2003, n. 2, 36 ss., con nota di
G.
GIACALONE, L’esecuzione forzata può iniziare senza pagare il registro; in Rass. Trib., 2003, n. 2, 733 ss., con
nota di
G. MARINI, Oneri fiscali e tutela giurisdizionali; in Guida al dir., 2002, n. 49, 59 ss., con nota della
M. FIORINI, Possibile rilasciare sentenza in forma esecutiva anche se non è stata pagata l’imposta di
registro – Prosegue lo smantellamento delle limitazioni al diritto fondamentale di agire in giudizio; che ha
211
Il delegato deve attendere che il decreto di trasferimento torni all’ufficio del
registro presso la cancelleria del giudice dell’esecuzione, prima di provvedere al suo ritiro.
In conclusione essendo il decreto di trasferimento un atto che deve essere
registrato, a cura del cancelliere, nel cd. <<registro del repertorio>> che è soggetto a
controllo fiscale da parte dell’Agenzia delle entrate, di conseguenza il cancelliere non
potrà consegnarlo al delegato prima di avervi annotato i dati dell’eseguita registrazione.
Infine il deposito del decreto di trasferimento segue, e non precede, il
versamento da parte del delegato dell’imposta di registro attraverso l’apposito modulo
F23 e la predisposizione delle note necessarie ad effettuare la trascrizione del decreto
medesimo. Ciò al fine di consentire al delegato di curare <<nel più breve tempo
dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 66 del T.U.I.R. cioè Testo Unico delle leggi sull’imposta di
registro (approvato con il d.p.r. 26 aprile 1986 n. 131), nella parte in cui non prevede la possibilità di
rilasciare copia autentica dell’atto per procedere ad esecuzione forzata. Infatti, l’art. 66 cit., poneva il
divieto di rilascio di copie relative ad atti non registrati, con l’eccezione di copie destinate alla trascrizione o
iscrizione nei registri immobiliari, copie per la prosecuzione del giudizio o il deposito presso pubblici uffici.
Pertanto, oggi alla luce della citata sentenza della Consulta è possibile, successivamente all’avvenuto
deposito in cancelleria del decreto di trasferimento e prima della sua registrazione, rilasciare copia
autentica, oltre che ad uso trascrizione e per il registro, anche per consentire all’aggiudicatario di procedere
con l’azione esecutiva. In quest’ultimo caso, è compito dello stesso delegato procurare all’aggiudicatario la
copia esecutiva del decreto di trasferimento munita della formula esecutiva (per cui si auspica che venga
evitata la prassi di consegnare l’originale del decreto di trasferimento direttamente a mani
dell’aggiudicatario, onerando quest’ultimo di recarsi in tribunale per ottenere la copia in forma esecutiva).
Successivamente la Corte costituzionale è pervenuta alla stessa conclusione con la (sent.) 10 giugno 2010 n.
198, Pres. Amirante – Est. A. Finocchiaro, con nota di
A. BUSANI, Il necessario bilanciamento fra interesse
all’effettività della tutela giurisdizionale e al pagamento dell’imposta di registro, in GT – Riv. giur. trib.,
2010, n. 9, 758 ss.; nonché in Dir. fall., 2011, n. 1, II, 1 ss., con nota di
F. CORDOPATRI, La Corte
costituzionale ritorna sul rapporto fra tutela giurisdizionale dei diritti e adempimenti fiscali; in merito al
pagamento dell’imposta di registro relativa alla sentenza dichiarativa di fallimento per poter proporre
l’opposizione allo stato passivo. Infine per quanto concerne l’identità funzionale fra la tutela esecutiva da
un lato e quella di condanna in forza della quale la prima è funzionale alla seconda nell’ambito della tutela
costituzionalmente garantita v. per tutti C. MANDRIOLI, L’azione esecutiva, Milano, 1955, spec. 49 ss. .
212
possibile>> gli adempimenti che il n. 11) del 2 ° co. dell’art. 591 bis. c.p.c. pone a suo
carico371.
§. 4.2. (Segue): il verbale delle operazioni di vendita . Il 4 e 5 co. dell’art. 591 bis.
c.p.c.372 contengono, invece, la disciplina del <<verbale delle operazioni di vendita>>373
che è stata ritoccata solo <<in via marginale>> dalla riforma del 2005. Quest’ultima difatti
si è limitata semplicemente a sostituire la precedente espressione <<persone ammesse
all’incanto>>, con una formula normativa nuova e più conforme al mutato assetto dei
rapporti tra vendita senza incanto e con incanto, come quella di <<persone presenti>>374.
371
Ad esempio nella prassi adottata dalla cancelleria presso la sezione esecuzioni immobiliari del
Tribunale di Torino – G.L. INNOCENTI, op. ult. cit., 1026 nt. 121 - si procede ad un monitoraggio dell’attività
dei delegati, attraverso la richiesta al singolo professionista di una statistica relativa alle vendite curate nel
trimestre anteriore all’invio delle stesse, nella quale sono indicate, oltre alle scansioni temporali dei singoli
adempimenti, il tipo di vendita che ha avuto luogo, il prezzo base di partenza e quello finale di
aggiudicazione.
372
Per il 4 ° co. <<il professionista delegato provvede altresì alla redazione del verbale delle
operazioni di vendita, che deve contenere le circostanze di luogo e di tempo nelle quali le stesse si
svolgono, le generalità delle persone presenti, la descrizione delle attività svolte, la descrizione
dell’aggiudicazione provvisoria con l’identificazione dell’aggiudicatario>>.
Mentre per il 5 ° co. <<il verbale è sottoscritto esclusivamente dal professionista delegato ed allo
stesso non deve essere allegata la procura speciale di cui all’art. 579, 2 ° co.>>.
373
La funzione principale a cui assolve tale verbale è quella di identificare il soggetto vincitore
della gara e quindi colui a cui favore il decreto di trasferimento deve essere emesso, così
G. CAMPEIS – A.
DE PAULI, Le esecuzioni civili, cit., 286.
374
In linea con il nuovo modello di esecuzione introdotto dalla riforma del 2005, avrebbe dovuto
essere eliminato anche il riferimento <<all’aggiudicazione provvisoria>>, non essendo più tale alla luce della
definitività dell’aggiudicazione propria della vendita senza incanto. Si tratta [come già avvenuto per il verbo
<<autenticare>> di cui al punto n. 5) del 2 ° co. dell’art. 591 bis. c.p.c. (di cui v. supra §. 3.3.)] di una delle
tante <<piccole sviste>> del legislatore processuale.
213
La legge nel momento in cui prevede che il verbale contenga:1) le circostanze di
luogo e di tempo nelle quali si svolge l’incanto;2) le generalità delle persone presenti
ammesse all’incanto375;3) la descrizione delle attività svolte;e 4) la dichiarazione
dell’aggiudicazione (provvisoria) con l’identificazione dell’aggiudicatario>>, fa capire come
si tratta semplicemente di un elenco relativo alle indicazioni che non possono mancare
<<deve contenere>>, ma che non esaurisce il possibile contenuto del verbale, il quale,
essendo finalizzato a rappresentare all’esterno (in primis al giudice dell’esecuzione)<<le
operazioni di vendita>>376, può riportare anche <<altre informazioni utili dei fatti
avvenuti, delle dichiarazioni rese e degli atti compiuti nelle varie fasi di svolgimento della
vendita>>.
In particolare, per quanto attiene, l’obbligo del delegato di dar atto delle
<<generalità dei presenti>>, esso risulta soddisfatto mediante la verbalizzazione delle
375
Secondo la Circolare del Consiglio Nazionale del Notariato del 26 novembre 1998 n. 2769
leggibile per intero in
A. BUSANI, Le funzioni notarili nell’espropriazione forzata, 331 e commentata da
M. C. ANDRINI, per la quale, <<non occorre che l’offerente sia indicato con le precise formalità
concernenti l’identificazione della parte nell’atto notarile di contenuto negoziale, il che resta anche
suffragato dal fatto che gli offerenti che partecipano alla gara non debbono sottoscrivere il verbale d’asta.
La soluzione, si giustifica perché gli offerenti non sono parti, perché non esiste un negozio racchiuso nel
documento notarile, ma soltanto un verbale di constatazione degli avvenimenti che accadono innanzi al
notaio. E ciò ancorché la dichiarazione di offerta debba essere valutata come una dichiarazione di
volontà>>.
376
Si fa acutamente notare come la legge non dica nulla per il caso in cui la procedura esecutiva
immobiliare sfoci, invece che nella vendita, nell’assegnazione ex art. 590 c.p.c. lasciando spazio per
un’interpretazione estensiva della previsione normativa, v. in proposito, in tal senso D. TURRONI, sub. art.
591 bis, in
AA.VV., Le recenti riforme del processo civile. Commentario diretto da S. CHIARLONI, Tomo I,
cit., 1021; il quale dopo aver constatato che nulla prevede la disposizione del 5 ° co. (come nulla prevedeva
il previgente 5 ° co.) dell’art. 591 bis. c.p.c. per il caso dell’assegnazione, malgrado l’attività del delegato si
estenda ai relativi incombenti (v. art. 591 bis., 2 ° co., n. 7) c.p.c.) se ne impone perciò l’estensione a tale
ipotesi riconoscendo al professionista delegato omologo potere di verbalizzare le operazioni connesse alla
assegnazione del bene pignorato.
214
generalità dichiarate dai soggetti presenti, essendo il professionista delegato tenuto per
legge a procedere all’identificazione del solo aggiudicatario377.
Difatti già nel vigore dell’art. 591 bis. c.p.c. così come introdotto dalla L. n. 302
del 1998 al giudice dell’esecuzione era consentito di delegare il compimento delle
operazioni di vendita all’incanto al solo notaio,e di conseguenza, nacque in dottrina il
quesito (assai dibattuto) circa la natura giuridica da attribuirsi al verbale di vendita
redatto dal delegato.
Più precisamente su tale questione si formarono nella dottrina tre diversi
orientamenti:
1) per alcuni, ed in maniera più persuasiva rispetto agli altri due orientamenti
(che successivamente esporremmo), il verbale redatto dal notaio (ma ciò vale anche dagli
altri due nuovi professionisti delegabili) non è <<un atto notarile in senso stretto>>, ma
bensì è <<un atto processuale>>, e più precisamente uno degli atti del procedimento
diretto alla trasformazione del cd. bene strumento (cioè dell’immobile pignorato) in bene
fine (cioè della somma di denaro che serve a soddisfare i creditori) 378;
377
V.
E. ASTUNI, La delega al professionista delle operazioni di vendita, in AA.VV., Il nuovo rito
civile, a cura di P. G. DEMARCHI, cit., 528, il quale coglie l’occasione per segnalare l’opportunità pratica che
il delegato assicuri, facendosi mostrare un documento d’identità o richiedendo l’esibizione della procura
speciale, che le persone presenti abbiano titolo per partecipare, in modo da evitare che si possa prendere
parte all’incanto o alla gara un soggetto non abilitato a fare rilanci.
378
Questa nel vigore della L. n. 302/1998 e prima delle riforme del 2005 - 2006 è la tesi di
G. MICCOLIS, La delega ai notai nelle espropriazioni immobiliari, cit., 359, seguita anche nel periodo post
riforme 2005 - 2006 da
G. TRISORIO LIUZZI, La responsabilità del professionista delegato alla vendita nella
espropriazione immobiliare, in AA.VV., Studi in onore di Modestino Acone, Vol. II, cit., 1491. Inoltre, sempre
nel vigore della L. n. 302/1998 e prima delle riforme 2005 – 2006 sulla natura di atto processuale del
verbale in esame, sembra essersi espresso incidentalmente anche il Ministero della giustizia, infatti l’Ufficio
Centrale degli Archivi Notarili, in risposta al Quesito Prot. N. 2100 del 4 giugno 2002 si è pronunciato nel
senso che <<(…) Pur senza voler affrontare il problema della natura del verbale redatto dal notaio appare
evidente che la disposizione (591 bis.) costituisce una eccezione all’obbligo generale imposto al notaio di
215
2) per altri, l’intera attività del professionista essendo svolta secondo formule
legislativamente previste per l’esercizio della funzione notarile, avrebbe dovuto ricadere
sotto la disciplina prevista per tale attività dalla legge professionale, con delle inevitabili
ripercussioni sull’individuazione del regime da applicare al verbale delle operazioni di
vendita379;
conservare gli atti da lui ricevuti; deve escludersi, infatti, che l’originale del verbale d’asta debba essere
conservato tra gli atti del notaio delegato, una volta che siano esaurite le funzioni delegate>> e che
<<sembra che i predetti verbali (delle operazioni di vendita ex art. 591 bis. c.p.c.) oltre a non dover essere
conservati dal notaio, non debbano essere iscritti nel repertorio previsto all’art. 62 della Legge notarile del
1913>>, (così
CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO, Le operazioni delegate nel processo di
espropriazione forzata immobiliare. Percorsi operativi, cit., 105 nt. 275), il quale segnala anche, che di
contrario avviso è da quando risulta in vigore il nuovo rito l’ordinanza di delega del tribunale di Bologna per
la quale il notaio delegato provvede a <<depositare copia autentica del verbale d’asta nel fascicolo
dell’esecuzione provvedendo ad inserire l’originale dello stesso tra gli atti del proprio repertorio>>. Mentre
a seguito delle riforme del biennio 2005 – 2006 un’interessante presa di posizione in questo senso è quella
della F. CABRINI, Sub. art. 591bis., in Commentario breve al Codice di procedura civile, a cura di F. CARPI –
M. TARUFFO, cit., 1593 secondo la quale <<posto che a seguito della L. n. 80/2005 la delega può essere
conferita anche a soggetti diversi dal notaio, non ha più ragion d’essere la disquisizione in ordine alla natura
giuridica del verbale. Si tratta pertanto sicuramente di un atto del procedimento esecutivo. L’atto, redatto
in unico originale, deve essere conservato dal cancelliere nel fascicolo d’ufficio e non dal professionista (con
ciò rendendosi più agevole anche l’eventuale rilascio di copie)>>.
379
Questo è l’orientamento propugnato da
F. MANNA, La delega ai notai delle operazioni di
incanto immobiliare, cit., 119, che poi ha riscontrato un discreto successo, visto che vi hanno aderito sia F.
P. LUISO – M. MICCOLI, Espropriazione forzata immobiliare e delega al notaio., 47 ss.; la C. BESSO,
Espropriazione forzata e notai, cit., 2446 ss.; G. CAMPEIS – A
. DE PAULI, Espropriazione immobiliare, cit.,
62; G. CASU – N. RAITI, Espropriazione forzata immobiliare e compiti affidati al notaio (a proposito della l.
3 agosto 1998, n. 302), in
AA.VV., Espropriazione forzata e divisione giudiziale. L’esperienza del Notariato
nel periodo antecedente al decreto competitività (D.L. 14 marzo 2005), in Studi e materiali, in Suppl. fasc. n.
2/2005, a cura del Consiglio Nazionale del Notariato, cit., 74 ss.;
A. BUSANI, Le funzioni notarili
nell’espropriazione forzata, cit., 157, che nel richiamare ex professo il pensiero della
M. C. ANDRINI,
Ancora troppi vincoli per l’accesso ai documenti, in Guida Normativa del Sole 24 ore del 12 dicembre 1998,
222 ss. lo qualifica come <<atto pubblico>>.
216
3) come ultima opinione, vi era quella che nel valorizzare gli spunti di riflessione
forniti dalle due principali impostazioni di pensiero appena enunciate, proponeva
addirittura una duplice qualificazione del verbale delle operazioni di vendita, nel senso di
ritenere tale atto suscettibile di essere qualificato allo stesso tempo, sia come“atto
processuale” che come “atto notarile”380.
Ma tale soluzione,definita da alcuni381come “eclettica”, imponeva com’è del
tutto evidente, di selezionare all’interno della disciplina prevista dal codice di rito e dalla
legge notarile, quali disposizioni dell’una e dell’altra normativa si dovessero escludere,
ovvero, viceversa, si dovesse estendere al verbale delle operazioni di vendita delegate dal
notaio382.
380
Così nella giurisprudenza di merito Trib. Reggio Emilia, 5 dicembre 2005, in Riv. not., 2006,
1546 ss., con nota sul punto adesiva di
G. CASU, Brevi note in tema di oblazione del procedimento
disciplinare, sottoscrizione dell’atto notarile, natura giuridica del verbale d’incanto ex art. 591 bis. c.p.c., in
cui è stabilito che <<il verbale di incanto redatto dal notaio ai sensi dell’art. 591 bis. c.p.c., in forza della
delega prevista dalla L. n. 302 del 1998, è atto processuale e al contempo notarile, e quindi, essendo come
tale soggetto anche alla legge notarile deve essere annotato nel repertorio degli atti fra vivi del notaio (art.
62 L. not.) e sottoposto alle modalità di conservazione nella raccolta degli atti notarili (artt. 61 e 66 L. not.),
senza tuttavia, che possa ritenersi ad esso applicabile la disposizione di cui all’art. 62, 6 ° co., L. not., che
impone al notaio di redigere un indice alfabetico del repertorio con indicazione dei nomi delle parti (e
segnatamente dei soggetti ammessi a partecipare agli incanti), trattandosi, a ben vedere di atto privo di
parti vere e proprie>>.
381
Cfr.
G. L. INNOCENTI, La delega delle operazioni di vendita, in AA.VV., La nuova esecuzione
forzata diretta da P. G. DEMARCHI, cit., 1028.
382
Questa è la posizione propugnata da E. FABIANI, Sulla natura giuridica del verbale d’incanto di
cui all’art. 591 bis. c.p.c., in AA.VV., Espropriazione forzata e divisione giudiziale. L’esperienza del Notariato
nella disciplina previgente al decreto competitività (D.L. 14 marzo 2005, n. 35), in Studi e materiali, in
Suppl. n. 2/2005, a cura del Consiglio Nazionale del Notariato, cit., 89 ss., ove è contenuta l’illustrazione di
tutti gli argomenti addotti dai sostenitori delle tesi sopra riferite ed in cui ampio spazio è dedicato (sulla
scorta della prospettiva suggerita dall’Autore) all’esposizione del regime giuridico del verbale, sotto i profili:
a) del contenuto; b) delle nullità; c) della sua conservazione; ed infine d) del rilascio delle copie.
217
Inoltre, non va trascurato il fatto che, anche da parte di coloro che sostenevano
la tesi della natura prettamente “notarile” del verbale delle operazioni di vendita383, si
negava l’applicabilità ad esso della disciplina contenuta nell’art. 47 della L. not.384
relativamente:
1) alla regola dell’assistenza dei testimoni;
2) alla regola della sottoscrizione sia del notaio che (chiaramente) delle parti e
dei testimoni. Ed infatti, siccome, le persone ammesse all’incanto non erano tenute a
sottoscrivere il verbale, si riteneva, anche sotto il vigore del vecchio regime del 6 ° co.
dell’art. 591 bis. c.p.c, che esse non fossero vere e proprie parti, che il verbale
racchiudesse non un negozio giuridico ma bensì un atto di constatazione dei fatti
verificatesi davanti al notaio e che non ci fosse bisogno dei testimoni, non essendovi una
volontà negoziale della quale attestare la conformità rispetto a quanto verbalizzato dal
notaio delegato.
Dal canto loro se tali conclusioni potevano dirsi condivise da gran parte della
dottrina già nel vigore della L. n. 302/1998385, esse alla luce della riforma del 2005vanno a
383
V. G. CASU – N. RAITI, op. ult. cit.,76 .
384
L’art. 47 L. not. recita: <<L’atto notarile non può essere ricevuto dal notaio se non in presenza
delle parti, e salvo che la legge stabilisca diversamente, di due testimoni. La presenza dei testimoni non è
necessaria negli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 dell’art. 1, nonché di quelli di autenticazione delle firme
apposte sui titoli all’ordine, e in genere su tutti i titoli commerciali trasmissibili mediante girata, e su quelli
del debito pubblico. Spetta al notaio soltanto di indagare la volontà delle parti e di dirigere personalmente
la compilazione integrale dell’atto>>.
A sua volta, l’art. 1 n. 4) L. not., prevede che ai notai sia concessa anche <<la facoltà di procedere,
in seguito a delegazione dell’autorità giudiziaria : a) alla rimozione dei sigilli nei casi previsti dalla leggi civile
e commerciali, b) agli inventari in materia civile e commerciale, ai termini dell’art. 769 c.p.c., salvo che il
pretore, sull’istanza ed interesse della parte, non creda di delegare il cancelliere; c) agl’incanti e alle
divisioni giudiziali e a tutte le operazioni all’uopo necessarie>>.
385
Lo stesso E. FABIANI, Sulla necessità o meno di redigere contestualmente all’incanto il verbale
di cui all’art. 591 bis. c.p.c., in
AA.VV., Espropriazione forzata e divisione giudiziale. L’esperienza del
218
maggior ragione confermate, difatti tale novella, al di là della marginale modifica
apportata sul piano lessicale al testo dell’attuale 4 ° co. dell’art. 591 bis. c.p.c.
(corrispondente a sua volta al previgente 5 ° co. del medesimo articolo), ha esteso
l’istituto della delega delle operazioni di vendita anche a delle categorie professionali
diverse dal notaio. E’ evidente che la presenza di avvocati e commercialisti, se da un lato
impedisce un’applicazione generalizzata della legge notarile ponendo il problema di
stabilire quali siano le previsioni in essa contenute valevoli per tutte le categorie dei
professionisti che oggi sono delegabili ex art. 591 bis. c.p.c. (2005), dall’altro lato
costituisce un fattore che dovrebbe a sua volta orientare, più di quanto sia avvenuto in
passato, verso una qualificazione del verbale in esame in termini di <<atto processuale in
senso stretto>>386.
Il voler ricondurre il verbale delle operazioni di vendita nell’alveo della categoria
degli atti processuali - che trova ulteriore conferma nell’art. 591 bis., 5 ° co., c.p.c.387– e
l’impossibilità di estendere in maniera “indifferenziata” a tutti i delegati la normativa
contenuta nella legge notarile, comporta sul piano pratico – operativo:
Notariato nella disciplina previgente al decreto competitività (D.L. 14 marzo 2005, n. 35), in Studi e
materiali, in Suppl. fasc. n. 2/2005, a cura del Consiglio Nazionale del Notariato, cit., 86 ss., riconosceva che
<<ove dovesse trattarsi di atto regolato anche dalla legge notarile, potrebbe, comunque ritenersi che si
tratti di atto con riferimento al quale non debba trovare applicazione il cd. “principio di contestualità”,
usualmente ricondotto dalla previsione di cui all’art. 47 della L. not., in quanto atto che, in forza dell’art.
591 bis., è sottoscritto dal solo notaio, non richiede la presenza di testimoni, né, direi di parti, quanto meno
in senso stretto>>.
386
In conformità, peraltro, con l’incremento dei poteri discrezionali del delegato, che lo
avvicinano maggiormente all’area della “giurisdizione in senso stretto”.
387
V.
E. ASTUNI, La delega al professionista delle operazioni di vendita, in AA.VV., Il nuovo rito
civile, a cura di
P. G. DEMARCHI, III, cit., 529, il quale sottolinea come il significato normativo della
disposizione sia appunto quello di <<sottrarre la disciplina formale del verbale di vendita delegato al notaio
(n.d.r.: e, più in generale, al professionista esterno) al modello del’atto notarile dell’artt. 47 ss. L. not.,
accostandolo al più snello processo verbale di udienza regolato dal codice di rito>>.
219
1) l’ammissibilità di una redazione del verbale non contestuale, sia pur entro un
breve termine dalla conclusione delle operazioni oggetto di verbalizzazione388;
2) l’inapplicabilità agli avvocati e commercialisti delegati della disciplina
normativa contenuta nella legge notarile, che prevede la repertorizzazione degli atti, e
che prescrive specifiche modalità per la loro conservazione;
3) l’esclusione dell’obbligo per gli avvocati e commercialisti di rilasciare copia
autentica del verbale delle operazioni di vendita389.
Altri due aspetti degni di menzione riguardano <<le modalità di tenuta>> del
verbale delle operazioni di vendita ed il <<suo regime fiscale>>.
Per quanto riguarda le modalità di tenuta, essendo il verbale in esame un atto
processuale, non è necessario che esso venga messo a repertorio, così come, in ogni caso
non è necessario che esso sia conservato a raccolta in quanto trattandosi di atto
processuale, dovrà essere sempre, depositato in originale tra gli atti di causa e far parte
integrante del fascicolo d’ufficio.Anche se non mancano comunque nella prassi, casi di
ordinanze di delega che forniscono minuziose indicazioni in proposito,prescrivendo che: il
verbale sia messo a repertorio dal notaio delegato e che una mera compilazione autentica
sia depositata nel fascicolo390; oppure che, l’originale del verbale sia depositato in atti391.
388
E’ da notarsi come, invece, nella vendita mobiliare delegata ex art. 534 bis. c.p.c., la legge
impone che il processo verbale d’incanto sia immediatamente depositato in cancelleria (artt. 537, ult. co., e
169 disp. att. c.p.c.).
389
dottrina
Sul complessivo regime da applicare al verbale delle operazioni di vendita v. per tutti in
E. FABIANI, Sulla natura giuridica del verbale d’incanto di cui all’art. 591 bis. c.p.c., in AA.VV.,
Espropriazione forzata e divisione giudiziale. L’esperienza del Notariato nella disciplina previgente al decreto
competitività (D.L. 14 marzo 2005 n. 35), in Studi e materiali, in Suppl. al fasc. n. 2/2005, a cura del Consiglio
Nazionale del Notariato, cit., 89 ss..
390
Ordinanze dei tribunali di Bologna e Reggio Emilia (così
CONSIGLIO NAZIONALE DEL
NOTARIATO, Le operazioni delegate nel processo di espropriazione forzata immobiliare. Percorso operativo,
cit., 114 nt. 288).
220
Sul piano fiscale il verbale delle operazioni di incanto redatto dal professionista
delegato:è esente dall’obbligo di registrazione ai sensi dell’art. 19 della L. n. 133/1999 e
deve ritenersi parificato al verbale processuale. Il professionista delegato, deve pertanto,
astenersi dal chiedere la registrazione e dal far carico delle relative spese alla massa,
trattandosi di un’incombenza superflua; è altresì esente dall’imposta di bollo stante il
disposto dell’art. 18 del D.P.R. n. 115/2002 (T.U. in materia di Spese di Giustizia)392.
Infine, quanto alla problematica dell’eventuale nullità del verbale delle
operazioni di vendita, la sua qualificazione in termini di atto processuale induce a
escludere che un’eventuale violazione della legge notarile possa autonomamente
ripercuotersi sul processo esecutivo, salvo il caso in cui il comportamento del delegato,
integrante gli estremi di una cd. <<nullità notarile>>, sia previsto quale causa di nullità
anche nel codice di rito processuale, (e salve sempre,nel caso in cui ad essere delegato sia
un notaio, le sanzioni a quest’ultimo irrogabili in base ad una specifica legge
professionale)393.
391
Ordinanza del tribunale di Torre Annunziata (così
CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO,
Le operazioni delegate nel processo di espropriazione forzata immobiliare. Percorso operativo, cit., 114 nt.
289).
392
Cfr.
G. PETRELLI, Espropriazione immobiliare e spese di pubblicità dell’avviso d’asta, in
AA.VV., Espropriazione forzata e divisione giudiziale. L’esperienza del Notariato nella disciplina previgente
al decreto competitività. (D.L. 14 marzo 2005 n. 35), in Studi e materiali, in Suppl. fasc. n. 2/005, a cura del
Consiglio Nazionale del Notariato, cit., 314 ss. .
393
V. E
. FABIANI, op. ult. cit., 97, secondo le cui testuali parole <<(…) mi pare che negare che la
soluzione più corretta sia la prima (…) e cioè quella di ritenere che le nullità di cui alla L. not. rilevino
esclusivamente ai fini della relativa applicazione della sanzione al notaio che le abbia poste in essere e non
anche, in quanto tali, sul piano processuale. Ciò, peraltro, senza voler escludere, in tal modo, che una
determinata causa di nullità sulla base della L. not. possa costituire al contempo, una causa di nullità anche
sulla base delle previsioni di cui al codice di procedura civile, rilevando, in tal caso, chiaramente, anche ai
fini del processo esecutivo, ma non in quanto “nullità notarile” bensì in quanto “nullità processuale” (…)>>.
221
§. 4.3. (Segue): fascicolo e sottofascicolo. In particolare: la custodia e la loro
organizzazione interna. Il 6 ° co. dell’art. 591 bis. c.p.c. prevede che: <<se il prezzo non è
stato versato nel termine, il professionista delegato ne dà tempestivo avviso al giudice,
trasmettendogli il fascicolo>>.
Tale comma (da leggersi unitariamente agli artt.587 c.p.c., 176 e 177 disp. att.
c.p.c., i quali nel loro insieme, disciplinano le conseguenze a cui va incontro
l’aggiudicatario, qualora non provveda a versare il prezzo nel termine stabilito a norma
dell’art. 585, 1 ° co., c.p.c.) nel riferirsi al fascicolo, onera il delegato di trasmetterlo al
giudice dell’esecuzione, affinché quest’ultimo possa provvedere ai sensi dell’art. 587
c.p.c. .Il 7 ° co., a sua volta, si scompone idealmente in due parti, di cui la prima prescrive
che <<avvenuto il versamento del prezzo con le modalità stabilite ai sensi degli artt. 574,
585 e 590, 2 ° co., il professionista delegato predispone il decreto di trasferimento e
trasmette senza indugio al giudice dell’esecuzione il fascicolo>>; mentre per la seconda
<<il professionista delegato provvede alla trasmissione del fascicolo al giudice
dell’esecuzione nel caso in cui non faccia luogo all’assegnazione o ad ulteriori incanti ai
sensi dell’art. 591 c.p.c.>>394.
Seppur la legge non chiarisca espressamente se il fascicolo d’ufficio debba,
durante lo svolgimento delle operazioni di vendita, rimanere custodito in cancelleria, con
conseguente necessità per il delegato di predisporre un duplicato di esso mediante
fotocopia degli atti utili a consentire lo svolgimento delle attività delegate, ovvero possa
394
In merito alla formulazione di tale inciso v.
E. ASTUNI, La delega al professionista delle
operazioni di vendita, in AA.VV., Il nuovo rito civile, a cura di P. G. DEMARCHI, III, cit., 526, secondo cui <<il
persistente riferimento al solo incanto può essere agevolmente interpretato come un mancato
adeguamento della formula al mutato impianto della vendita delegata>>; e D. TURRONI, Sub. art. 591 bis.,
in AA.VV., Le recenti riforme del processo civile. Commentario diretto da S. CHIARLONI, Tomo I, cit., 1022, il
quale, nel segnalare la scomparsa nel nuovo testo dell’avverbio <<analogamente>> con cui si apriva l’inciso,
rileva come esso <<evocava un’analogia equivoca riferita non solo alla trasmissione del fascicolo al giudice
dell’esecuzione, ma anche alla predisposizione di un decreto di trasferimento con l’ipotesi di mancata
aggiudicazione e assegnazione del bene>>.
222
essere detenuto in originale dal delegato stesso395, sembra preferibile ritenere, proprio
sulla scorta delle indicazioni testuali previste nel 6 ° co. e nella prima parte del 7 ° co.
dell’art. 591 bis. c.p.c., che sia il professionista, e non la cancelleria, a doversi farsi carico
della custodia del fascicolo in originale396.
Ed infatti, il richiamo al fascicolo non può che essere riferito al fascicolo d’ufficio,
non essendovi alcuna previsione in merito alla costituzione di un suo duplicato avente
efficacia esterna. Inoltre la circostanza che la legge parli di <<trasmissione del fascicolo>>
dal delegato al giudice dell’esecuzione presuppone, che al momento della delega, vi sia
stata una trasmissione in senso inverso del fascicolo dal giudice dell’esecuzione al
delegato, il quale ultimo, dunque, finché non si trovi a dover a sua volta ritrasmettere il
fascicolo al giudice dell’esecuzione, lo trattiene presso di sé costituendosene, con il ritiro
in cancelleria, custode e responsabile della relativa conservazione.
395
Per
A. M. SOLDI, Manuale dell’esecuzione forzata, cit., 795, in merito al problema della
conservazione del fascicolo dell’esecuzione nell’ipotesi di vendita immobiliare delegata si erano adottate
nella prassi dei vari uffici giudiziari d’Italia tre diverse soluzioni: 1) in alcuni uffici giudiziari tra cui (Roma ma
solo in una prima fase) il fascicolo dell’esecuzione era consegnato al notaio delegato che ne curava la
conservazione restituendolo al giudice al termine delle operazioni delegate, ovvero in ogni caso in cui il
giudice ne ravvisi l’opportunità; 2) in altri uffici giudiziari la consegna del fascicolo al notaio delegato si
aveva solo per il periodo di tempo occorrente per estrarre copia degli atti necessari (questa era la soluzione
adottata dal tribunale di Milano, Lecco, Rimini, Vigevano Siracusa e Novara); 3) in altri ancora la cancelleria
trasmetteva al delegato copia del fascicolo o di parte dello stesso in formato cartaceo o “elettronico” (E’
questa la soluzione adottata dal tribunale di Roma dopo l’informatizzazione dell’ufficio realizzata nel 2001).
396
Soluzione questa che infine ha ricevuto l’avallo anche del Ministero della Giustizia, il quale, per
mezzo della Circolare del 5 dicembre 2006 n. 44/2006 – citata dalla
A. M. SOLDI, op. ult. cit., 795 – ha
prescritto (art. 3 Circ. cit.) che il cancelliere conservi in originale nel fascicolo d’ufficio <<solo gli atti
irripetibili (…) ed in particolare il verbale di pignoramento e l’ordinanza di delega delle operazioni di
vendita>> consegnando tutti gli altri atti in originale e copia di quelli irripetibili al delegato, tenuto dal
momento della consegna alla custodia del fascicolo sostituendo <<a tutti gli effetti il cancelliere>>. Tale
circolare è possibile leggerla per intero in
A. GHEDINI – N. MAZZAGARDI, La delega delle operazioni di
vendita, in Il custode e il delegato alla vendita nella nuova esecuzione immobiliare. Manuale operativo del
professionista ausiliario del giudice del nuovo processo esecutivo immobiliare, cit., 121.
223
Del resto la soluzione appena indicata, ha i meriti sia della rapidità che della
minore onerosità, e pertanto appare più conforme al ruolo del delegato, il quale come
abbiamo ripetuto più volte, non è <<un mero ausiliario del giudice>> ma bensì <<un vero
e proprio sostituto di quest’ultimo>>, e che assume, sotto la sua responsabilità personale
e con un’organizzazione di mezzi e personale indipendente dalla cancelleria,la gestione
dell’intera fase delle operazioni di vendita.
Il delegato, dal canto suo, deve provvedere non solo a custodire, a tenere in
ordine il fascicolo d’ufficio ed a restituirlo “ogni volta che si verifichino eventi per cui è
previsto l’intervento del giudice dell’esecuzione”, ma è anche tenuto a predisporre un cd.
sottofascicolo, contenente, distinti secondo un criterio di omogeneità e sistemati in
ordine cronologico, tutti gli atti compiuti dal delegato nel corso delle singole fasi di cui si
compone la vendita delegata. Seppur non previsto dalla legge, la creazione di un
sottofascicolo risponde all’esigenza, ripetutamente avvertita nella pratica: a) di consentire
al giudice dell’esecuzione, all’interno di un fascicolo che spesso è ampiamente
voluminoso e di non agevole consultazione per la mancanza di un criterio ordinante dei
documenti che vi sono contenuti, di reperire con maggiore velocità l’atto del delegato che
gli interessa; e b) di permettere al delegato, ogni volta che si presenti la necessità di
rimettere gli atti al giudice dell’esecuzione (e non si tratti di quei casi in cui la legge
impone la trasmissione dell’intero fascicolo), di limitare la trasmissione al solo
sottofascicolo, con evidente vantaggio per l’integrità del fascicolo d’ufficio397.
§. 4.3.1. (Segue): Il decreto di trasferimento e il certificato di destinazione
urbanistica. La seconda parte del 7 ° co. dell’art. 591 bis. c.p.c., completa la disciplina del
397
Per quanto concerne l’organizzazione interna del fascicolo e del sottofascicolo si v. ad esempio
la prassi utilizzata dal tribunale di Torino da come testimonia G. L. INNOCENTI, La delega delle operazioni di
vendita, in AA.VV., La nuova esecuzione forzata diretta da P. G. DEMARCHI, cit., 1032 – 1033 nt. 220.
224
decreto di trasferimento398, stabilendo che <<al decreto, se previsto dalla legge,deve
essere allegato il certificato di destinazione urbanistica dell’immobile quale risultante dal
fascicolo processuale. Il professionista delegato provvede alla trasmissione del fascicolo al
giudice dell’esecuzione nel caso in cui non faccia luogo all’assegnazione o ad ulteriori
incanti ai sensi dell’art. 591. Contro il decreto previsto nel presente comma è proponibile
l’opposizione di cui all’art. 617 c.p.c.>>.
Nel voler coordinare la disciplina contenuta nell’ultimo inciso del 2 ° co.n. 11) con
quella del 7 ° co., dell’art. 591 bis. c.p.c. risulta che :
a) il delegato, avvenuto il versamento del prezzo, predispone la bozza deltesto
decreto di trasferimento399 e la trasmette <<senza indugio>> al giudice dell’esecuzione
insieme al fascicolo in originale;
398
Sulle peculiarità del decreto di trasferimento v. per tutti
E. ALLORIO, Questioni in tema di
decreto di trasferimento nell’esecuzione forzata immobiliare, in Riv. dir. proc., 1980, 1982 ss. .
399
Sul piano strutturale il decreto di trasferimento si compone di quattro parti:
1) una parte epigrafica, in cui sono indicati gli estremi della procedura esecutiva, il nome del
giudice dell’esecuzione, del creditore procedente e del debitore esecutato;
2) una parte narrativa, destinata ad accogliere le <<premesse>>, in cui viene dato atto della data
di emissione dell’ordinanza di delega ai sensi dell’art. 591 bis. c.p.c., della data di redazione dell’avviso di
vendita e dell’effettuazione delle comunicazioni e della pubblicità, dello svolgimento e dell’esito della
vendita, nonché del pagamento del prezzo;
3) una parte dispositiva, che rappresenta il <<cuore>> del decreto di trasferimento, contenente i)
l’indicazione delle generalità dell’aggiudicatario e del debitore esecutato e ii) la descrizione del diritto del
trasferito e dell’oggetto materiale del diritto, con le attestazioni richieste dalla normativa edilizio –
urbanistica;
4) una parte prescrittiva, che contiene un ordine rivolto al competente conservatore (rectius:
Direttore regionale dell’Agenzia del Territorio) di provvedere alla cancellazione delle formalità pubblicitarie
pregiudizievoli e un’ingiunzione al debitore e, più in generale, a chiunque si trovi nel possesso o nella
detenzione dell’immobile oggetto del decreto di trasferimento, di rilascio dello stesso nell’immediata
disponibilità dell’aggiudicatario.
225
b) il decreto di trasferimento è pronunciato dal giudice dell’esecuzione ai sensi
dell’art. 586 c.p.c.;
c) al decreto di trasferimento il delegato deve curare che sia allegato <<nei casi in
cui la legge lo preveda>> (che coincidono con i corrispondenti casi di atti inter vivos)il
certificato di destinazione urbanistica, <<quale risultante dal fascicolo processuale>>400.
Gli ultimi due incisi necessitano entrambi di una rapida e necessaria precisazione.
Il rinvio <<ai casi previsti dalla legge>> deve intendersi nel senso che il certificato
di destinazione urbanistica deve essere allegato al decreto di trasferimento solo nei casi
in cui tale allegazione sia imposta per il corrispondente atto inter vivos401 .
400
I casi nei quali risulta essere necessaria l’allegazione della certificazione urbanistica sono
indicati nell’art. 30, 2 ° co., d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 (<<Testo unico sull’edilizia>>), secondo cui <<gli atti
tra vivi, sia in forma pubblica sia in forma privata, aventi ad oggetto il trasferimento la costituzione o lo
scioglimento della comunione di diritti reali relativi a terreni sono nulli e non possono essere stipulati né
trascritti nei registri pubblici immobiliari ove agli atti stessi non sia allegato il certificato di destinazione
urbanistica contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti l’area interessata. Le disposizioni di cui al
presente comma non si applicano quando i terreni costituiscano pertinenze di edifici censiti nel nuovo
catasto edilizio urbano, purché per la superficie complessiva dell’area di pertinenza medesima sia inferiore
a 5.000 metri quadrati>>. Il 3 ° co. prevede altresì che: <<il certificato di destinazione urbanistica deve
essere rilasciato dal dirigente o responsabile del competente ufficio comunale entro il termine perentorio di
trenta giorni dalla presentazione della relativa domanda. Esso conserva validità per un anno dalla data del
rilascio se, per dichiarazione dell’alienante o di uno dei condividenti, non siano intervenute modificazioni
degli strumenti urbanistici>>.
401
In dottrina è da registrarsi anche un’impostazione più rigorosa, la quale, nel trarre spunto
dalla lettera dell’art. 173 bis., 1 ° co., n. 6), disp. att. c.p.c., secondo cui dalla relazione di stima del perito
deve, tra l’altro, risultare, <<la verifica della regolarità edilizia e urbanistica del bene nonché l’esistenza
della dichiarazione di agibilità dello stesso previa acquisizione o aggiornamento del certificato di
destinazione urbanistica previsto dalla vigente normativa>>, ritiene che <<il certificato di destinazione
urbanistica vada sempre allegato al decreto di trasferimento, anche fuori dei casi in cui l’allegazione è
prevista per gli atti fra vivi, sostenendosi che l’eventuale mancata acquisizione o aggiornamento potrebbe
assurgere a motivo di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.>> . V. in tal senso la F. CABRINI, Sub.
226
Invece il riferimento al <<certificato di destinazione urbanistica quale risultante
dal fascicolo processuale>>, innovando rispetto al previgente art. 591 bis.
c.p.c.402,esonera il delegato dall’acquisire un nuovo certificato consentendogli di allegare
quello già presente in atti a seguito della sua acquisizione da parte dell’esperto.
d) avverso il decreto di trasferimento è proponibile l’opposizione agli atti
esecutivi prevista dall’art. 617 c.p.c.403: conseguenza logica ed inevitabile del fatto che il
art. 591 bis. – ter. c.p.c., in
AA.VV., Commentario breve al codice di procedura civile, a cura di F. CARPI –
M. TARUFFO, cit., 1592 ss. .
402
La precedente versione del 7 co. dell’art. 591 bis. c.p.c. stabiliva infatti che: <<al decreto deve
essere allegato il certificato di destinazione urbanistica di cui all’art. 18 della L. 28 febbraio 1985, n. 47, che
conserva validità per un anno dal suo rilascio, o in caso di scadenza, altro certificato sostitutivo>>.
403
L’inciso finale del 7 ° co. dell’art. 591 bis. c.p.c. deve essere raccordato con l’art. 591 ter. c.p.c.
per la cui analisi si rinvia al Cap. III. Tale inciso del 7 ° co. dell’art. 591 bis. c.p.c. ha una formulazione per coì
dire <<non felice>>, al punto tale da aver indotto certa dottrina a ritenere che la stessa abbia in realtà
inteso sancire con l’innovazione in esame, la proponibilità dell’opposizione agli atti esecutivi avverso la
<<bozza>> del decreto di trasferimento predisposta dal professionista. In particolare il riferimento è a
F. CORDOPATRI, Le nuove norme sull’espropriazione forzata, cit., 775, secondo il quale: <<a nessuno potrà
di certo sfuggire l’importanza dell’ultima parte del detto settimo comma (dell’art. 591 bis.) laddove
aggiunge che contro il decreto ivi previsto è possibile proporre l’opposizione agli atti esecutivi di cui all’art.
617. Invero, la rinnovellata norma, da un lato, opera, per dir così, sotto il profilo formale un’involontaria
ipostatizzazione giacché scambia la bozza di predisposizione del decreto redatta dal professionista, con il
vero e proprio decreto, che sarà esclusiva espressione del giudice dell’esecuzione. Ma, dall’altro lato, finisce
per complicare ulteriormente al questione perché ammette la proposizione dell’opposizione agli atti
esecutivi avverso il decreto del giudice dell’esecuzione che quella bozza avrebbe dovuto riprendere e
incorporare. Come lascerebbe intendere l’ultimo inciso dell’unico comma dell’art. 591 ter. che sul punto è
rimasto invariato>>. Ma v. anche
G. CAMPESE, L’espropriazione forzata immobiliare, cit., 564, secondo il
quale <<una diretta proponibilità dell’opposizione ex art. 617 c.p.c. contro l’atto del professionista delegato
può aversi solo nel caso del decreto di trasferimento da questi predisposto. Infatti, la legge n. 80 del 2005
ha introdotto nel comma 7 dell’art. 591 bis. c.p.c. un’espressa previsione in tal senso>>. Tali interpretazioni
non sono affatto condivisibili per le ragioni che spiegheremo più avanti infra nel Cap. III. §. 4. Per di più A.
Proto Pisani nel suo progetto per un nuovo codice di procedura civile (ID., Per un nuovo codice di procedura
227
professionista si limita a predisporre una bozza del decreto di trasferimento, mentre il
decreto vero e proprio previsto nel presente comma non può che essere il decreto
pronunciato dal giudice dell’esecuzione, (unico atto suscettibile, in quanto tale di venire
impugnato con l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.) .
Il 9 ° ed ultimo comma dell’art. 591 bis. c.p.c. stabilisce che<<i provvedimenti di
cui all’art. 586 restano riservati al giudice dell’esecuzione in ogni caso di delega al
professionista delle operazioni di vendita>>.
Si tratta semplicemente di una “conferma” della titolarità esclusiva in capo al
giudice dell’esecuzione, e della conseguente sua non delegabilità, del potere di
pronunciare il decreto di trasferimento dell’immobile pignorato404, cui consegue, come
civile, cit., spec. 96) al 7 ° co. dell’art. 4.147 corrispondente al 7 ° co. del vigente art. 591 bis. c.p.c. non ha
ripreso tale ultimo inciso forse proprio per superare tali diatribe dottrinali.
404
In proposito si ricorda altresì come già durante il convegno di Roma del 1993 vi fu chi come
G. BORRE’, Incanti immobiliari e delega ai notai, in AA.VV., Delegabilità ai notai delle operazioni di incanto
nelle espropriazioni immobiliari. Normativa vigente e prospettive di riforma. Atti del convegno di Roma del
22 e 23 maggio 1993, cit., 74 ss. prese una posizione a favore della delegabilità al solo notaio dell’emissione
del decreto di trasferimento, mentre nettamente contrario a tale delegabilità fu
G. VERDE, La delega:
un’ipotesi suggestiva bisognosa di qualche approfondimento e di molta prudenza, in ivi, spec. 275, il quale
ha osservato che l’ordine di vendita resta nella esclusiva competenza del magistrato, in quanto <<con tale
ordine si dà concretezza alla forza esecutiva espressa dal titolo. In questo momento il giudice ha il poteredovere di stabilire, alla presenza delle parti, che cosa e come si deve vendere dopo aver previamente
valutato se ci sono ostacoli alla vendita>>. Inoltre è opportuno ricordare come in alcuni progetti di legge di
riforma dell’espropriazione forzata fu prevista la delegabilità al (solo) notaio dell’emissione del decreto di
trasferimento ex art. 586 c.p.c. . Inoltre anche in epoca successiva sia al convegno romano del 1993 che alla
L. n. 302/1998 sono stati presentati vari d.d.l. di riforma dell’espropriazione forzata che prevedevano la
delegabilità sempre al solo notaio anche di tale prerogativa del giudice dell’esecuzione. Più precisamente si
tratta di una serie di d.d.l. presentati durante la (XIV) legislatura, che come sappiamo si è conclusa con
l’approvazione delle L. nn. 80 e 263 del 2005 e le L. nn. 51 e 52 del 2006; più in dettaglio si tratta in primis
del d.d.l. n. 2229/C/XIV “Modifiche urgenti al codice di procedura civile” conosciuto come d.d.l. Castelli (in
quanto presentato dall’allora Ministro della Giustizia Castelli) approvato dal Consiglio dei Ministri il 21
dicembre 2001 e presentato alla Camera dei Deputati il 25 gennaio 2002 (tale d.d.l. è possibile leggerlo
assieme con la relazione illustrativa sul sito ww.camera.it). In vista dell’approvazione di una riforma
228
logico corollario, la spettanza al solo giudice dell’esecuzione dell’esercizio delle altre
prerogative connesse a tale pronuncia405; la scelta del legislatore di conservare in capo al
solo giudice dell’esecuzione tali determinazioni si comprende ove si consideri che il
decreto di trasferimento costituisce:
organica del codice di procedura civile venne istituita con Decreto Interministeriale del 23 novembre 2001
la Commissione Ministeriale presieduta da Vaccarella che elaborò un d.d.l. n. 4578 (conosciuto come
Progetto Vaccarella – leggibile per intero insieme con la sua relazione illustrativa sul sito www.camera.it)
contenente una “Delega al Governo per la riforma del processo civile” il quale venne approvato dal
(Consiglio dei Ministri nella seduta del 24 ottobre 2003) e presentato alla Camera dei Deputati dai Ministri
Castelli e Tremonti il 19 dicembre 2003 ed il cui art. 40 nell’indicare i principi secondo cui doveva essere
modificata l’espropriazione immobiliare, alla lett. i) contemplava la <<possibilità di delega al notaio della
pronuncia del decreto di trasferimento>> (oltre che <<della distribuzione, se non vengano sollevate, con
riguardo a quest’ultima, contestazioni ad opera delle parti>>), per un’analisi di entrambi i d.d.l. appena
indicati v. per tutti
M. L. SPADA, L’espropriazione forzata in recenti progetti di riforma, in Riv. es. forz.,
2002, n. 4, 631 ss. .
405
E cioè: a) la sospensione della vendita, quale potere del giudice dell’esecuzione da esercitare
alternativamente rispetto all’emissione del decreto di trasferimento nell’ipotesi di <<prezzo ingiusto>>
inserito nel corpo del primo comma dell’art. 586 c.p.c. per mezzo dell’art. 19 bis. della L. n. 203/1991 [in
dottrina su tale nuovo potere del giudice dell’esecuzione v. senza pretesa di completezza
G. TARZIA, La
sospensione della vendita forzata a prezzo ingiusto, in Riv. dir. proc., 1991, 1090 ss.;
Trasferimento del bene espropriato, in
P.L. NELA,
AA.VV., Commento alle leggi 26 novembre 1990, n. 353, 12 luglio
1991, n. 203, art. 19 bis., e 21 novembre 1991 n. 374. Le riforme del processo civile a cura di S. CHIARLONI,
Bologna, 1992, spec. 1223 ss.; F. CARPI, La miniriforma dell’espropriazione forzata, in Riv. trim. dir. e proc.
civ., 1992, 1173 ss., spec. 1183 – 1184, nonché anche in
Milano, 1993, 737 ss., spec. 744 – 745;
AA.VV., Studi in onore di Elio Fazzalari. Vol. III,
C. VELLANI, Un nuovo caso di sospensione dell’aggiudicazione
immobiliare, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1992, 107 ss.; infine per un quadro riassuntivo di tale nuovo potere
del GE v.
A. SALETTI, Riflessioni de jure condendo sul processo esecutivo, in AA.VV. Studi in onore di Luigi
Montesano. Vol. II, Padova, 1997, 883 ss., spec. 885, nonché già in Foro it., 1196, II, 41 ss., spec. 43; ID.,
Tecniche ed effetti delle vendite forzate immobiliari, in Riv. dir. proc., 2003, 1044 ss., spec. 1045 ss.];
b) l’ordine di cancellazione; e c) l’ingiunzione di rilascio.
229
1) l’atto culminante della procedura esecutiva (che porta, a sua volta, a
compimento l’iter di trasformazione in denaro del bene pignorato);
2) il titolo formale dell’acquisto dell’aggiudicatario406, destinato a fungere da atto
di provenienza nella successiva circolazione del bene;
3) e infine il momento oltre il quale essendosi prodotto l’effetto esecutivo del
medesimo, il decreto non potrà più essere revocato407.
Come ultima problematica in tema di emissione del decreto di trasferimento che
si è aperta con l’approvazione della L. n. 302/1998 e che le riforme del biennio 2005 –
2006 non hanno affrontato, vi è quella dei profili fiscali dello stesso decreto, o meglio per
essere più precisi dell’assolvimento degli obblighi I.V.A., e nell’ipotesi di operazioni esenti
da tale imposta dell’obbligo di emissione della fattura408 .
Difatti la totale assenza di una normativa espressa sul punto, e l’evidente
difficoltà di porvi rimedio sul piano interpretativo, hanno inevitabilmente determinato
406
E’ noto che per l’orientamento prevalente che fa leva sulla dizione dell’art. 586 c.p.c.,
l’emanazione del decreto di trasferimento “segna” il momento in cui si verifica l’acquisto di un diritto in
capo all’aggiudicatario. Per un quadro chiaro e sintetico circa lo stato della dottrina sul momento
perfezionativo della vendita forzata e sulla natura dell’acquisto compiuto in regime di vendita forzata,
v. sia F. LEPRI, Vendita e Assegnazione, in Riv. es. forz., 2000, n. 1, 433 ss.; sia la M. C. GIORGETTI, Appunti
sulla vendita forzata immobiliare, in ivi, 2002, n. 2, 565 ss. .
407
Sulla questione relativa al termine ultimo per la revocabilità del decreto di trasferimento
anche in un momento successivo a quello della sua emissione, v. nella giurisprudenza Cass. Sez. III, 2 aprile
1997, n. 2867, Pres. Somella – Rel. Di Nanni – P.M. (conl. conf.) Morozzo, con nota senza titolo contenente
osservazioni critiche della L. BIFFI, in Giur. it., 1998, 1386 ss., secondo cui <<il decreto di trasferimento del
bene espropriato è revocabile fino al momento della sua esecuzione, ovvero fino a quando non si siano
espletate le attività successive alla sua emanazione, quali la trasmissione del decreto all’ufficio del registro
per il pagamento della relativa tassa>>. L’Annotatrice in questione esclude la facoltà di far luogo alla revoca
del decreto dopo la sua emissione, costituendo esso il momento produttivo dell’effetto traslativo.
408
Tale problematica è stata già accennata supra nel Cap. I §. 2.1. dedicato proprio alle
problematiche interpretative suscitate dalla L. n. 302/1998.
230
l’instaurarsi di prassi diverse presso i vari tribunali d’Italia, tendenti fondamentalmente,
sia pure sulla base di diverse modalità, a spostare l’obbligo di emissione della fattura in
capo al professionista delegato o in capo all’aggiudicatario. Prassi che dalla testimonianza
proveniente da quella dottrina che maggiormente si è dedicata allo studio della delega ex
L. n. 302/1998409 sono, a titolo meramente esemplificativo:
1) quella della fatturazione da parte del professionista delegato, facendo dunque
rientrare anche questa operazione nell’ambito della contabilità di quest’ultimo;
2) fatturazione da parte del professionista delegato ma utilizzando la partita
I.V.A. del tribunale, indicando quale numero della fattura il numero del ruolo del
procedimento di espropriazione forzata cui la fattura si riferisce;
3) l’onere dell’aggiudicatario di versare direttamente l’I.V.A. dovuta in nome e
per conto dell’esecutato.
A fronte di queste prassi così disomogenee, è intervenuta una volta per tutte e
in maniera chiarificatrice L’Agenzia delle Entrate, la quale, dietro espressa richiesta del
Consiglio Nazionale del Notariato, ha diramato la Risoluzione del 16 maggio 2006 n.
62/E410.La scelta di fondo effettuata dalla Agenzia delle Entrate, previa evidenziazione
409
E. FABIANI, La delega delle operazioni di vendita in sede di espropriazione forzata immobiliare.
Novità introdotte dalla riforma del 2005 e ricostruzione sistematica del nuovo istituto, cit., 190 nt. 408.
410
Intitolata “Obblighi I.V.A. del professionista delegato al compimento delle operazioni di
vendita ai sensi dell’art. 591 bis. c.p.c. nell’ambito delle procedure di espropriazione immobiliare di cui agli
artt. 555 ss. c.p.c.” leggibile per intero su Il Notaro, 2006, n. 2, 70. In dottrina v. anche per gli opportuni
richiami
R. BARONE, Espropriazioni immobiliari delegate a notaio: adempimenti ai fini dell’imposta sul
valore aggiunto, in CNN Notizie del 29 maggio 2006;
N. FORTE, Trattamento tributario delle somme
ricevute dai notai per le spese da sostenere nell’ambito dei procedimenti di esecuzione immobiliare, in
AA.VV., Espropriazione forzata e divisione giudiziale. L’esperienza del Notariato nella disciplina previgente
al decreto competitività (D.L. 14 marzo 2005 n. 35), in Studi e materiali, inSuppl. al fasc. n. 2/2005, a cura
del Consiglio Nazionale del Notariato, cit., 303 ss.; ID., Obblighi tributari iva a carico degli aggiudicatari di
immobili nelle procedure esecutive private, in ivi, 310.
231
<<del vuoto normativo quanto agli obblighi IVA>> nella <<fattispecie del professionista
delegato a compiere le operazioni di vendita ai sensi dell’art. 591 bis. c.p.c.>> è stata
quella di ritenere <<il professionista delegato alle operazioni di vendita ex art. 591 bis.
c.p.c. obbligato ad emettere fattura in nome e per conto del contribuente e a versare
l’IVA incassata all’Amministrazione finanziaria>>, e ciò <<non solo nell’ipotesi di
irreperibilità del contribuente ma in ogni caso>>411.
A questa conclusione l’Agenzia delle entrate vi è pervenuta grazie ad una
precedente risoluzione del 2005412, la quale nell’occuparsi <<degli adempimenti tributari
gravanti sul custode giudiziario con riferimento ai canoni derivanti da un contratto di
locazione di immobile oggetto di espropriazione forzata>> aveva ritenuto che <<in capo
all’esecutato, pur sempre soggetto passivo d’imposta, permanga l’obbligo di liquidazione
versamento e dichiarazione del tributo, mentre obbligato ad emettere fattura, in nome e
per conto del contribuente, sia il custode giudiziario, trattandosi di una formalità
strettamente funzionale alla riscossione dei canoni di locazione. Quest’ultima attività,
infatti, rientra tra i compiti fondamentali del custode, che provvede non solo alla custodia
del bene pignorato, ma anche alla conservazione dei frutti (…) in tutti i casi in cui il
411
Sul tema si v. in dottrina
E. FABIANI, La delega delle operazioni di vendita in sede di
espropriazione forzata immobiliare. Novità introdotte dalla riforma del 2005 e ricostruzione sistematica del
nuovo istituto, cit., spec. 190; ID. – A. LOMONACO, Gli adempimenti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto
in sede di espropriazione forzata delegata, in Riv. es. forz., 2008, n. 1, 161 ss., spec. 367 ss.;
F. RICCA,
Nell’espropriazione forzata è il responsabile della procedura obbligato a emettere fattura, in Corr. trib.,
2006, n. 25, 2006 ss.; M.
A GALEOTTO FLORI, Gli obblighi tributari del professionista delegato dal giudice
nelle esecuzioni immobiliari, in Il Fisco, 2006, n. 27, I, 4163 ss. Per una soluzione parzialmente diversa
rispetto alle soluzioni adottate prima dalla risoluzione n. 158/E del 2005 e poi dalla n. 62/E del 2006 v. nella
giurisprudenza di merito Trib. Roma, Sez. IV Immobiliare, 1 ottobre 2009, G.E. Battagliese, in Giurisprudenza
di merito, 2010, n. 5, 1443 ss., per la quale, soggetto passivo degli obblighi I.V.A., come soggetto del diritto
alla detrazione, permane il debitore esecutato titolare del bene, anche in caso di cessione di quest’ultimo
nell’ambito di una procedura esecutiva, e, quindi, il professionista delegato non può sostituirsi a
quest’ultimo se non allorché egli non sia reperibile, o invitato ad emettere fattura, si renda inadempiente.
412
Risoluzione 11 novembre 2005 n. 158/E, già cit. nt. precedente.
232
custode giudiziario si trovi nell’impossibilità di trasmettere copia della fattura e l’importo
dell’I.V.A. incassata all’esecutato, come nell’esempio nell’ipotesi in cui lo stesso si renda
irreperibile, costui dovrà corrispondere direttamente il tributo all’Amministrazione
finanziaria>>.
Pertanto una volta prese le mosse dalla risoluzione n. 158/E del 2005, L’Agenzia
delle Entrate con la risoluzione n. 62/E del 2006:
- evidenzia come, <<se da un lato il custode giudiziario non assume la titolarità
del bene oggetto dell’espropriazione forzata, che va riconosciuta pur sempre in capo al
debitore esecutato, quest’ultima non si delinea come una titolarità piena nel suo
esercizio, in quanto priva, appunto, del potere dispositivo sul bene. Ne consegue che,
anche la soggettività passiva d’imposta del debitore esecutato, deve ritenersi, per così
dire, in parte “limitata” sotto il profilo dei concreti adempimenti che ne discendono, in
particolare con riguardo agli obblighi di fatturazione e versamento del tributo. La
procedura espropriativa di cui all’art. 555 c.p.c. ss., del resto, rappresenta un momento
patologico nella circolazione del bene immobile, cosicché anche sotto il diverso profilo
della necessità della tutela degli interessi dell’erario, i medesimi obblighi di fatturazione e
versamento del tributo, non solo nell’ipotesi di irreperibilità del contribuente, ma in ogni
caso, devono ritenersi accentrati nella procedura stessa, anziché in capo all’esecutato>>;
- ritiene che <<nella prospettata fattispecie del professionista delegato a
compiere le operazioni di vendita ai sensi dell’art. 591 bis. c.p.c. (…) non ricorrano
elementi distintivi tali da giustificare una soluzione diversa rispetto a quella già adottata
per il custode giudiziario con la risoluzione n. 158/E del 2005>> in quanto sia il custode
che il professionista delegato (…) intervengono nell’ambito della medesima procedura di
espropriazione immobiliare di cui agli artt. 555 e seguenti del c.p.c., seppure in fasi
differenti, ossia, rispettivamente, in quella del pignoramento e in quella della vendita del
bene, ed in entrambi a seguito di ordinanza del giudice dell’esecuzione>>;
- infine invoca, a suffragio della conclusione raggiunta, il fatto che il
professionista delegato <<ai sensi dell’art. 591 bis. c.p.c. è tenuto a vigilare sul
versamento del prezzo da parte dell’aggiudicatario, oltre che ad eseguire le formalità di
233
registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento. Infatti, a
norma dell’art. 6, 2 ° co., lett. a), D.P.R. n. 633/1972, per le cessioni di beni mobili o
immobili conseguenti ad un atto della pubblica autorità il momento impositivo si
determina all’atto del pagamento del corrispettivo, ossia con riferimento al caso di specie,
nel momento in cui il prezzo viene pagato ai sensi degli artt. 585 e 590, 3 ° co., c.p.c.>>.
§. 5. I rapporti tra il (solo) notaio delegato ex art. 591 bis. c.p.c. e il coadiutore.
Una volta terminato l’esame dei nove commi che compongono attualmente l’art. 591 bis.
c.p.c. è opportuno trattare, al fine di avere un quadro esaustivo della delega in esame,
questi tre profili: 1) quello dei rapporti tra il (solo) notaio delegato ex art. 591 bis. c.p.c. e
il coadiutore; 2) quello dei rapporti tra l’attività di custodia dei beni pignorati e
l’espletamento delle operazioni oggetto di delega; 3) quello del regime delle spese del
processo esecutivo delegato e le modalità di liquidazione del compenso da corrispondere
al delegato.
Iniziando dai rapporti tra la figura del coadiutore del notaio <<assente>> o
<<temporaneamente impedito>> e le attività svolte da quest’ultimo in sede di
espropriazione forzata immobiliare delegata ex art. 591 bis. c.p.c., bisogna innanzitutto
capire se il coadiutore – regolarmente nominato dall’autorità competente – possa
<<sostituire>> il notaio coadiuvato anche nell’espletamento di tali attività (siano esse
anteriori o successive alla vendita, oppure afferenti proprio a quest’ultima e alla
redazione del relativo verbale)413.
413
Nella dottrina tale profilo è stato proficuamente trattato da
E. FABIANI, Espropriazione
forzata delegata a notaio e coadiutore, in AA.VV., Espropriazione forzata e divisione giudiziale. L’esperienza
del Notariato nel periodo antecedente alla disciplina del decreto competitività (D.L. 14 marzo 2005, n. 35), in
Studi e materiali, in Suppl. al fasc. n. 2/2005, a cura del Consiglio Nazionale del Notariato, cit., 134 ss., a cui
si rinvia anche per gli opportuni riferimenti bibliografici .
234
In via preliminare, tale problematica impone di soffermarsi brevemente sulla
figura del coadiutore del notaio414.
Sinteticamente il coadiutorato:
a) nato originariamente nelle forme del <<coadiutore permanente>> al fine di
<<non privare il notaio della sua attività professionale qualora conservasse intatte le sue
capacità intellettuali, anche se affetto da gravi deficienze fisiche (cieco, sordo, impedito a
scrivere)>> in un periodo in cui non esistevano forme previdenziali per i notai. Nella sua
evoluzione storica, tale figura scomparve essendo stata superata dall’introduzione di un
trattamento pensionistico per i notai, e dalla figura del cd. <<coadiutore
temporaneo>>415;
b) trova attualmente il suo referente normativo all’interno dell’art. 45 L. not., per
il quale, nella parte in cui interessa direttamente: <<1. (…). 2. Il coadiutore esercita tutte
le funzioni notarili in nome e nell’interesse del notaio impedito e ne assume tutti gli
obblighi, ma non ha alcun diritto di futura successione. 3. Il notaio coadiuvato ha facoltà
di assistere il coadiutore e di concorrere con lui nell’esercizio delle funzioni notarili, ma
non può esercitarle da solo. 4. Un coadiutore temporaneo potrà analogamente essere
nominato, per un periodo non inferiore di un mese, dall’autorità competente a concedere
il permesso d’assenza, al notaio assente in servizio militare, o, in luogo del delegato di cui
all’art. 44, al notaio assente in permesso, o temporaneamente impedito>>;
c) dunque il coadiutorato, si caratterizza, fondamentalmente, per il fatto che il
coadiutore <<temporaneo>> riceve gli atti qualificandosi come <<coadiutore del notaio
assente>>, annota gli atti ricevuti nel repertorio del notaio coadiuvato ed utilizza il sigillo
di quest’ultimo; esercitando, di conseguenza, la funzione notarile <<in nome e
414
Va da sé che tale problematica non si pone nei confronti degli avvocati e commercialisti
delegati ex art. 591 bis. c.p.c. non essendo prevista la figura del coadiutore per questi due professionisti.
415
In generale sull’istituto del coadiutorato v. per tutti G. CASU, voce Coadiutorato, in Dizionario
enciclopedico del Notariato a cura di
C. FALZONE – A. ALIBRANDI, Roma, 1993, Aggiornamento VII ed.,
spec. 129; e P. BOERO, La legge notarile commentata, I, Torino, 1993, 259.
235
nell’interesse del notaio impedito>> del quale <<assume tutti gli obblighi>> secondo uno
schema ricondotto dalla dottrina e dalla giurisprudenza prevalenti416 a quello del
<<mandato
con rappresentanza>> (ancorché sui generis e caratterizzato da forti
connotazioni pubblicistiche), dal quale si fa discendere in particolare: 1) sul piano interno,
che <<l’obbligo del pagamento del compenso per l’opera del coadiutore incombe sul
notaio coadiuvato in forza del rapporto diretto tra essi>>; 2) sul piano esterno, e più
precisamente su quello della responsabilità, che: i) delle infrazioni penali e disciplinari
eventualmente commesse debba personalmente rispondere il solo coadiutore (e non
anche il coadiuvato); ii) degli illeciti civili eventualmente commessi debba, invece,
rispondere in solido con il coadiutore anche il notaio coadiuvato (responsabilità
contrattuale nei confronti delle parti ed extracontrattuale nei confronti dei terzi);
d) presuppone che il notaio coadiuvato si trovi nell’impossibilità fisica, ma non
nell’impossibilità giuridica di esercitare le proprie funzioni, perciò non è applicabile nelle
ipotesi di notaio inabilitato all’esercizio delle funzioni o sospeso dall’esercizio
professionale;
e) non trova, sul piano soggettivo, il proprio referente, tanto dal lato attivo che
passivo, in unico soggetto, infatti: - dal lato attivo, conferendo l’art. 45 L. not. il potere di
nomina del coadiutore temporaneo all’autorità competente a concedere il permesso
d’assenza, si ritiene che <<la competenza per la nomina del coadiutore spetta al
Presidente del Consiglio Notarile, al Consiglio Notarile, al Ministro Guardasigilli, a seconda
che, rispettivamente, tale nomina debba avvenire per un periodo di tempo fino a un
mese, da uno a tre mesi, superiore a tre mesi, con la precisazione ad opera di taluni 417,
con riferimento alla competenza del Presidente del Consiglio Notarile, che questa <<è
416
Citate ampiamente da
E. FABIANI, Espropriazione forzata delegata a notaio e coadiutore, in
AA.VV., Espropriazione forzata e divisione giudiziale. L’esperienza del Notariato nel periodo antecedente
alla disciplina del decreto competitività (D.L. 14 marzo 2005, n. 35), in Studi e materiali in Suppl. fasc.
n. 2/2005, a cura del Consiglio Nazionale del Notariato, cit., 136.
417
G. CASU, voce Coadiutorato, op. ult. cit., 131; e P. BOERO, op. ult. cit., 262.
236
limitata all’ipotesi di nomina per (non più non meno di) un mese>>, potendosi altrimenti
pensare che <<la nomina possa anche avvenire per periodi inferiori al mese, ciò che è
escluso dall’ultimo comma dell’art. 45 L. not.>>, dal lato passivo, possono essere
nominati: notai in esercizio (cd. <<notai coadiutori>>), persone che abbiano tutti i
requisiti per la nomina a notaio; notai cessati dall’esercizio; e, infine, in forza dell’art. 7,
legge n. 588 del 1957, anche gli impiegati della carriera direttiva degli archivi notarili
collocati a riposo che abbiano ottenuto l’idoneità per la promozione a conservatore
superiore;
f) salvaguarda, comunque, il legame esistente fra attività notarile e territorio,
richiedendo la lettera della legge, a rigore, che la nomina sia effettuata in favore di un
notaio appartenente alla stessa sede di quello coadiuvato, pur essendosi fatta strada in
dottrina un’interpretazione estensiva tendente ad ammettere la possibilità di nomina con
riferimento a tutti i notai appartenenti al medesimo distretto (e non sede) del notaio
coadiuvato418;
g) infine, sotto il profilo prettamente procedimentale, non può mai realizzarsi a
mezzo di una nomina d’ufficio richiedendosi sempre la proposta del notaio coadiuvato ed
è più in generale, disciplinato: secondo alcuni, in via analogica, dalle norme sulla
concessione dei permessi di assenza, non essendo estensibile alle ipotesi di nomina
<<non ministeriale>> il procedimento espressamente dettato dall’art. 66 del reg.
not.419per l’ipotesi di <<nomina ministeriale>>; secondo altri, invece, sempre in via
418
P. BOERO, op. ult. cit., 264.
419
Il quale prevede testualmente che:
<<1. Il Notaio, che voglia ottenere la nomina di un coadiutore deve farne domanda al Ministro di
grazia e Giustizia, fornire la prova di trovarsi in uno dei casi tassativamente indicati nell’art. 45, prima parte
della legge, e designare al persona da cui intende farsi coadiuvare.
2. Ove il Ministro non creda di nominare la persona proposta, invita il notaio a designarne
un’altra.
237
analogica, ma dal medesimo procedimento dettato dall’art. 66 cit. per l’ipotesi di nomina
ministeriale, dovendosi leggere tale norma <<come se facesse riferimento, anziché al
Ministro, all’autorità competente per la concessione del permesso di assenza>>.
Sulla base di quanto esposto il coadiutore può sostituire il notaio <<assente>> o
<<temporaneamente impedito>> anche nel compimento delle attività delegate a
quest’ultimo dal giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 591 bis. c.p.c.420 .
Ciò, fondamentalmente, in considerazione del fatto che tali attività, da quanto
abbiamo appreso, rientrano a pieno titolo nell’attività notarile, in cui è insita una funzione
latatamente processuale che trova la sua massima espressione proprio nella funzione
svolta, in sede di esecuzione forzata immobiliare, dal notaio delegato ai sensi dell’art. 591
bis. c.p.c. al compimento delle operazioni di vendita con incanto (e anche di quella senza
incanto alla luce dell’estensione apportata sul piano oggettivo alla delega dalle riforme
del 2005).
3. La domanda deve essere firmata anche dalla persona designata e corredata, se l’aspirante
candidato è notaro dai documenti richiesti alla lett. a) dell’art. 22 del presente regolamento; e se è notaro
in esercizio, dalla relativa attestazione del Presidente del consiglio notarile.
4. Il coadiutore, prima di assumere l’esercizio delle funzioni, deve adempiere le formalità
prescritte dall’art. 18 della legge, meno quelle che si riferiscono alla cauzione ed alla provvista dei nuovi
repertori; e deve ottenere la iscrizione nel ruolo, ai sensi dell’art. 24 della legge medesima.
5. Deve altresì fornirsi dal Consiglio notarile, di uno speciale sigillo, in cui, in aggiunta, alle
indicazioni prescritte dall’art. 23 della legge per il notaio coadiuvato, si contenga la seguente legenda:
“N.N. Coadiutore”.
6. Le disposizioni degli artt. 2, 28 e 29 della legge sono applicabili anche ai coadiutori, e tutte le
altre disposizioni riguardanti i notari sono comuni ai coadiutori, in quanto siano applicabili>>.
420
In proposito, si ricorda che il coadiutore svolge la funzione notarile – anche con riferimento a
tali attività – non in proprio ma in nome e per conto del notaio coadiuvato, redigendo il verbale d’asta e
sottoscrivendo qualsiasi atto della procedura con la qualifica di <<notaio coadiutore di (…)>>.
238
Quanto appena affermato in merito alla natura dell’attività svolta dal
professionista delegato ex art. 591 bis. c.p.c. è stato già ampiamente trattato nelle sede
opportuna rappresentata dal Cap. I a cui vi rinviamo.
Pertanto, per quel che qui interessa, sulla figura del coadiutore del notaio
delegato ex art. 591 bis. c.p.c. possiamo rassegnare le seguenti conclusioni:
1) la ratio del coadiutorato coincide con quella sottostante l’intervento
legislativo della L. n. 302 del 1998 (consistente nel rendere effettiva la tutela
giurisdizionale in sede esecutiva, riducendone in particolare i tempi) e, più in generale,
soddisfa le esigenze della procedura esecutiva in quanto evita che quest’ultima rimanga
in uno stato di quiescenza per tutta la durata dell’assenza o dell’impedimento
temporaneo che ha colpito il notaio delegato dal giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art.
591 bis. c.p.c., al compimento delle operazioni di vendita senza incanto e con incanto;
2) l’insussistenza di <<controindicazioni>> sul piano:
- della responsabilità del notaio: essendo comunque responsabile degli illeciti
civili eventualmente commessi anche il notaio (coadiuvato) delegato dal giudice
dell’esecuzione in solido con il coadiutore (e delle eventuali infrazioni penali e disciplinari
commesse il solo coadiutore);
- del compenso da liquidarsi da parte del giudice dell’esecuzione: che non subirà
alcun incremento a causa del coadiutorato e sarà comunque dovuto al notaio delegato
(coadiuvato), attenendo il compenso del coadiutore ai rapporti interni fra quest’ultimo ed
il notaio delegato.
Infine, non può, in via generale, sostenersi che il coadiutorato produca
l’inammissibilità della delega conferita al notaio ex art. 591 bis. c.p.c., per tre semplici
ragioni:
- la prima, la sostituzione del notaio delegato avviene solo nei casi di
<<assenza>> o <<impedimento temporaneo>> di quest’ultimo;
239
- la seconda, il coadiutore svolge la sua funzione non in proprio ma <<in nome e
per conto>> del notaio coadiuvato;
- la terza, la nomina del coadiutore è rimessa ad un terzo ed è disciplinata da un
apposito procedimento.
§. 6. La custodia dell’immobile pignorato e la delega ex art. 591 bis. c.p.c. . Ora
esaminiamo un profilo che non è stato affrontato dalla L. n. 302/1998 e che ha una
rilevante importanza, qual è quellodei rapporti tra la delega delle operazioni di vendita ex
art. 591 bis. c.p.c. con l’attività di custodia dell’immobile pignorato disciplinata dall’art.
559 c.p.c.421. L’istituto della custodia dei beni immobili pignorati così come la delega delle
operazioni di espropriazione forzata immobiliare è stato profondamente innovato dalle
leggi di riforma del 2005 nn. 80 e 263.
Difatti, il legislatore, nel voler prendere spunto - anche in questo caso - dalle cd.
prassi virtuose di alcuni tribunali422, ha inteso valorizzare la custodia attribuendole anche
una finalità ulteriore rispetto a quella ordinaria e tradizionale di “mera conservazione” del
421
In generale sulla figura del custode quale “ausiliario del giudice” v. per tutti R. FRANCHI, Del
consulente tecnico, del custode e degli altri ausiliari del giudice, in
procedura civile diretto da E.
AA.VV., Commentario al codice di
ALLORIO, Torino, 1973, 682 ss.; e M. VELLANI, voce Custode, in Nss. Dig. it.,
V, Torino, 1960, 85 ss.; ID., voce Custode, in Dig. it. (Sez. civ.), V, Torino, 1989, 47 ss. .
422
In particolar modo Bologna e Monza. In dottrina sull’argomento v. senza alcuna pretesa di
esaustività, nel periodo ante riforma del 2005,
tribunale di Bologna, cit., 59 ss.;
G. BERTI ARNOALDI VELI, Prassi e giurisprudenza del
P. LICCARDO, La ragionevole durata del processo esecutivo: l’esperienza
del tribunale di Bologna negli anni 1996 – 2001 ed ipotesi di intervento, cit., 560 ss.; C.
MIELE – A. RODA –
R. FONTANA, La prassi delle vendite immobiliari nel Tribunale di Monza, cit., 501 ss.; A. SALETTI, La prassi
di fronte alle norme e al sistema, in Riv. es. forz., 2001, 487 ss.; nonché, a seguito della L. n. 80/2005 v. per
tutti C. MIELE, La prassi del Tribunale di Monza in tema di espropriazione forzata e la l. n. 302/1998, in Foro
it., 2005, V, 145 ss. .
240
bene423, qual é in particolar modo, quella di favorire la collocazione del bene oggetto di
custodia sul mercato424.
In questo contesto, non esamineremo né la rinnovata funzione della custodia né
le numerose novità introdotte in materia, ma come detto all’inizio del presente paragrafo,
esamineremo esclusivamente il suo rapporto con la delega ex art. 591 bis. c.p.c.,
soprattutto verificheremo se vi è la possibilità di poter nominare quale custode
dell’immobile pignorato lo stesso professionista delegato alle operazioni di vendita
forzata immobiliare ex art. 591 bis. c.p.c. .
Nel procedere all’esame dell’istituto de quo prima prenderemo in considerazione
quello che dovrebbe essere oramai un dato pacificamente acquisito, per poi passare ad
approfondire i nodi problematici.
A fronte del sostanziale distinguo presupposto dall’art. 559 c.p.c. fra attività di
custodia di cui alla fase antecedente alla vendita del bene (fase liquidativa) ed attività di
custodia di cui alla fase della vendita del bene, la nomina del professionista delegato
quale custode si colloca indubbiamente in quest’ultima fase425.
423
Cfr. per tutti sul punto specifico A. SALETTI, La custodia dei beni pignorati nell’espropriazione
immobiliare, in Riv. es. forz., 2006, n. 1, 66 ss. .
424
Nel dar conto delle funzioni svolte dall’istituto della custodia dei beni immobili pignorati
nell’ambito delle cd. best pratices proprie di taluni tribunali cui si è ispirato il legislatore della riforma del
2005, v.
P. D’ADAMO, La custodia tra l’esperienza delle best practices e l’impianto delle leggi 80/2005 e
263/2005, in Studi e Materiali, n. 2/2006, a cura del Consiglio Nazionale del Notariato, cit., 154; nonché
anche A.
GHEDINI – C. MIELE, Le nuove esecuzioni immobiliari, cit., 154; nonché in via più generale sulle
funzioni del custode nell’espropriazione forzata immobiliare v.
R. FONTANA, La gestione attiva del
compendio immobiliare pignorato, in Riv. es. forz., 2005, 571 ss. .
425
Così in maniera condivisibile
E. FABIANI, La delega delle operazioni di vendita in sede di
espropriazione forzata immobiliare. Novità introdotte dalla riforma del 2005 e ricostruzione sistematica del
nuovo istituto, cit., 116.
241
Ciò posto, la possibilità di nominare il professionista/custode nella fase della
vendita è subordinata alla circostanza che, a tale momento, il custode dei beni pignorati
sia il debitore, non essendosi dunque proceduto alla sua sostituzione con un terzo nella
fase antecedente a quella della vendita del bene426, che è, a sua volta, possibile, solo
quando:
a) il creditore procedente o altro creditore intervenuto abbia proposto un’istanza
in tal senso;
b) l’immobile non sia occupato dal debitore;
c) il debitore – custode si sia reso inadempiente rispetto agli obblighi su di lui
incombenti427.
Nell’ipotesi in cui per <<uno dei motivi appena indicati>> il debitore non sia più
custode al momento in cui il giudice <<pronuncia l’ordinanza con cui è autorizzata la
vendita e disposta la delega>>, allora, quest’ultimo ben può nominare custode un
soggetto diverso dal professionista delegato al compimento delle operazioni di vendita.
Per quanto concerne, invece, i nodi problematici.
426
Ma sulla possibilità che <<il giudice usi il potere di sostituzione del custode giudiziario ex art.
66 se ritiene imprescindibile ai fini dell’efficienza della vendita l’affidamento dell’incarico all’istituto vendite
giudiziarie o al professionista>> onde poter nominare custodi questi ultimi anche nel caso in cui <<stando al
tenore della norma non sarebbe possibile>>, e cioè <<nel caso in cui il giudice, prima di autorizzare al
vendita, abbia sostituito il debitore con un terzo, a cui dovrebbero quindi far carico le incombenze previste
dall’art. 560, ultimo comma, c.p.c., senza che egli peraltro garantisca i vantaggi in termini di professionalità
e/o concentrazione di ruoli propri dell’istituto e del professionista>> cfr.
E. ASTUNI, La delega al
professionista delle operazioni di vendita, in AA.VV., Il nuovo rito civile, a cura di P. G. DEMARCHI, III, cit.,
318.
427
Più approfonditamente su queste ipotesi v.
nell’espropriazione immobiliare, cit., 67 ss.; e
A. SALETTI, La custodia dei beni pignorati
R. FONTANA, Custodia e vendita nell’espropriazione
immobiliare, in AA.VV., Le modifiche al codice di procedura civile previste dalla l. n. 80 del 2005, cit., 125.
242
A) In primo luogo, bisogna domandarsi, se sussista o meno una discrezionalità
del giudice in ordine alla nomina del custode nel caso di specie, cioè di possibilità da parte
del giudice, al momento in cui <<pronuncia l’ordinanza con cui è autorizzata la vendita o
disposta la delega>>, di nominare custode, ove a quel momento sia tale ancora il
debitore: i) un soggetto diverso dal professionista delegato o dall’istituto vendite
giudiziarie; ii) l’istituto vendite giudiziarie (anche) nel caso di delega delle operazioni di
vendita ad un professionista esterno.
La possibilità di cui alla lettera a) è indubbiamente da escludersi alla luce del
tenore letterale dell’art. 559 c.p.c., sia nella parte in cui prevede che <<il giudice (…) che
custode dei beni (…) sia la persona incaricata delle dette operazioni o l’istituto di cui al
primo comma dell’art. 534>>, sia nella parte, dell’ultimo comma, della stessa norma, in
cui subordina la possibilità di nominare custode <<altro soggetto>> all’ipotesi in cui
l’istituto vendite giudiziarie <<non sia disponibile o debba essere sostituito>>.
Mentre sulla possibilità di nomina a custode prevista alla lettera b), si assiste, in
realtà, non ad un obbligo di nominare custode il medesimo professionista delegato ex art.
591 bis. c.p.c., ma bensì si assiste ad una mera preferenza in favore di quest’ultimo, che
va ad esclusivo vantaggio della funzionalità della procedura, non escludendo, dunque, la
sussistenza di un potere discrezionale in capo al giudice, il quale, una volta che abbia
valutato tutte le peculiari situazioni del caso, ben potrebbe ritenere opportuno nominare
custode l’istituto vendite giudiziarie anche nell’ipotesi di delega delle operazioni di
vendita (non allo stesso istituto ma) ad un professionista esterno.
In assenza, di un’espressa disposizione normativa in senso contrario, militano
decisamente in favore di questa soluzione:
1) la natura “discrezionale” della scelta del giudice dei suoi ausiliari, qual è come
noto il custode;
2) la considerazione che l’attività di custodia – anche nell’ipotesi di delega delle
operazioni di vendita ex art. 591 bis. c.p.c. -, è un’attività da tenersi “distinta e separata”
da quest’ultima, nel senso che il professionista delegato alle operazioni di vendita può
243
essere (eventualmente) nominato custode e non delegato (anche) al compimento delle
attività di custode.
Quest’ultima conclusione, trova la sua conferma:
a) dalla qualifica “autonoma” in termini di “ausiliario del giudice” del custode,
che differisce da quella del professionista delegato alle operazioni di vendita (che come
abbiamo già detto in precedenza, non è qualificabile alla stregua di“ausiliario del giudice”
ma bensì come “vero e proprio sostituto dello stesso”);
b) dalla previsione di una disciplina autonoma della figura del custode (quanto a
nomina, compenso, revoca etc.) che rimane comunque ferma nell’ipotesi in cui tale
qualifica sia rivestita dal professionista delegato ex art. 591 bis. c.p.c. .
B) Rimanendo all’individuazione del soggetto che il giudice può nominare
custode nel caso di delega delle operazioni di vendita, vi è l’ulteriore problematica legata
alla figura della cd. delega frazionata delle operazioni di vendita428.
Infatti, la domanda che in proposito dobbiamo porci è la seguente: <<il giudice
dell’esecuzione può nominare custode un soggetto diverso da quello a cui ha delegato il
compimento delle operazioni di vendita (o, se del caso, diversi da quelli cui ha delegato il
compimento delle operazioni di vendita ove abbia fatto ricorso alla cd. delega frazionata).
In realtà quello prospettato dal quesito è un falso problema, perché nell’ipotesi
in cui venga nominato custode il professionista a cui siano state delegate – anche se in
modo frazionato – alcune delle operazioni previste dal capoverso dell’art. 591 bis. c.p.c.,
l’unico enigma che si pone, è quello della possibilità di ricorrere alla delega frazionata
delle operazioni di vendita complessivamente indicate dall’art. 591 bis. c.p.c. – già
affrontato e risolto positivamente a suo tempo (v. supra §. 3) -, visto che l’art. 559 c.p.c.
428
Ricordiamo che l’espressione “delega frazionata” fa riferimento a quella particolare tipologia
di delega nella quale il giudice dell’esecuzione affida alcune delle attività elencate nel capoverso dell’art.
591 bis. c.p.c. ad un professionista (es. notaio) e altre ad un professionista diverso (es. avvocato o
commercialista).
244
nel far riferimento alla persona incaricata delle operazioni di vendita, ben legittima che
sia nominato custode uno qualsiasi dei professionisti delegati al compimento di talune
delle dette operazioni complessivamente indicate dall’art. 591 bis. c.p.c. quali che siano
tali attività (e non solo quello delegato al compimento delle operazioni di vendita in senso
stretto).
Mentre, il problema sorge quando, venga nominato custode un soggetto diverso
dal professionista delegato (o dai professionisti delegati, in ipotesi di delega frazionata) al
compimento delle operazioni di vendita?
A tal proposito vi sono due diverse ricostruzioni che portano a due conclusioni
diverse, ma entrambe condivisibili, ed il cui presupposto di partenza è costituito dal modo
in cui si ricostruiscono i rapporti fra delega delle operazioni di vendita ex art. 591 bis.
c.p.c. e custodia ex art. 559 c.p.c. .
Difatti se si ritiene che, in caso di delega delle operazioni di vendita, la custodia
costituisca in forza di quanto disposto dall’art. 559 c.p.c., una sorta di attività “accessoria”
rispetto alla delega, si perviene agevolmente ad una conclusione positiva, nel senso che
quest’ultima può farsi discendere (quanto meno anche) dell’ammissibilità stessa della cd.
delega parziale429, la quale potrebbe dunque avere ad oggetto (non solo le operazioni di
vendita) ma anche l’attività “accessoria” della custodia.
Mentre ed in maniera più convincente per tutti i motivi enunciati in precedenza,
se si considera la delega delle operazioni di vendita ex art. 591 bis. c.p.c. da un lato, e la
custodia ex art. 559 c.p.c. dall’altro lato, come due attività distinte e separate tra loro (nel
senso che il professionista delegato alle operazioni di vendita può eventualmente essere
nominato custode e non delegato (anche) alle attività di custodia), in tanto potrà
giungersi ad una conclusione positiva, in quanto si consideri (non l’ammissibilità della cd.
delega parziale) ma quanto più sopra evidenziato in ordine alla natura (discrezionale)
429
Ricordiamo altresì che invece con delega parziale intendiamo riferirci a quella tipologia di
delega in cui vengano affidate ad un solo professionista soltanto alcune delle attività previste dal capoverso
dell’art. 591 bis. c.p.c. .
245
della scelta rimessa dal legislatore al giudice, che ben potrebbe ritenere, avuto riguardo
alla peculiare fattispecie, maggiormente funzionale alla procedura la nomina a custode di
un soggetto diverso da quello (o da quelli) cui ha delegato il compimento (in modo
frazionato o meno) delle operazioni di vendita ai sensi dell’art. 591 bis. c.p.c. .
C) Infine, l’ultimo nodo problematico da trattare, è quello legato alla possibilità
da parte del professionista delegato eventualmente nominato custode dal giudice
dell’esecuzione di rifiutare (rectius: di non accettare) tale incarico, e all’ipotesi opponga il
suo rifiuto, se quest’ultimo è idoneo a far venir meno, in via automatica, anche la delega
delle operazioni di vendita ricevuta.
Nel silenzio della legge, possiamo ritenere che:
- il professionista delegato alle operazioni di vendita può rifiutare, o meglio, non
è tenuto ad accettare la nomina di custode dell’immobile pignorato430;
- la mancata accettazione di tale nomina non comporta automaticamente il venir
meno della delega delle operazioni di vendita ricevuta431.
430
Così
E. FABIANI, La delega delle operazioni di vendita in sede di espropriazione forzata
immobiliare. Novità introdotte dalla riforma del 2005 e ricostruzione sistematica del nuovo istituto, cit., 120.
Diversamente F.
DE STEFANO, Il nuovo processo di esecuzione, cit., 230, secondo il quale <<la lettera della
norma non sembra consentire la nomina di un soggetto diverso solo in caso di indisponibilità o di necessità
di sostituzione dell’Istituto Vendite Giudiziarie, ma non anche del professionista. Quest’ultimo non potrà
chiedere, allora, di essere esonerato dalle sole attività di custode, salvo situazioni obiettivamente
eccezionali, da addurre documentare al giudice; e quest’ultimo, nonostante al carenza di una espressa
previsione normativa potrà, in estensione del principio generale fissato per uno dei soggetti delegati alle
operazioni di vendita, comunque nominare altro soggetto>>.
431
Così sempre
E. FABIANI, op. ult cit., 121. Diversamente A. SALETTI, La custodia dei beni
pignorati nell’espropriazione immobiliare, cit., 71 nt. 14, secondo il quale <<il professionista delegato, nel
silenzio della legge, non sembra poter rifiutare l’incarico di custode (…) sicché un suo eventuale diniego allo
svolgimento di tale attività appare destinato a riflettersi sulla delega nel suo complesso>>.
246
La bontà della soluzione appena adottata discende fondamentalmente da due
ragioni:
a) la prima, è quella della ritenuta autonomia fra l’attività di custodia ex art. 559
c.p.c. rispetto a quella dell’espletamento della delega delle operazioni di vendita ex art.
591 bis. c.p.c. anche nell’ipotesi in cui ad esser nominato custode sia il medesimo
professionista delegato al compimento delle suddette operazioni432;
b) la seconda, è quella attinente alla mancata previsione di un espresso obbligo
di accettazione della qualifica di custode, che il legislatore ha invece esplicitato – ove ha
inteso sancirlo – con riferimento ad altre figure di ausiliario del giudice (quale ad esempio:
il caso del consulente tecnico)433.
§. 7. Le spese della vendita forzata immobiliare delegata ed il compenso del
professionista delegato. Secondo l’art. 179 bis., 1 ° co., disp. att. c.p.c., la determinazione
del compenso spettante al professionista delegato per le operazioni di vendita
immobiliare434 è effettuata ogni triennio <<con decreto del Ministro della Giustizia, di
concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentiti il Consiglio nazionale del
432
Chiaramente a diversa conclusione dovrebbe giungersi nell’ipotesi in cui si accolga l’altra ed
opposta tesi che considera l’attività di custodia quale attività “accessoria” a quella dell’espletamento della
delega delle operazioni di vendita, che impone un onere di accettazione della nomina di custode da parte
del professionista delegato quale condizione per lo svolgimento delle attività delegate.
433
Difatti l’art. 63 c.p.c. rubricato <<Obbligo di assumere l’incarico e ricusazione del consulente>>
prevede che: <<1. Il consulente scelto tra gli iscritti in un albo ha l’obbligo di prestare il suo ufficio, tranne
che il giudice riconosca che ricorre un giusto motivo di astensione>>.
434
In generale sulla liquidazione dei compensi spettanti agli ausiliari del giudice v. per tutti la
I. PAGNI, La liquidazione dei compensi spettanti agli ausiliari del giudice, in Foro it., 1990, I, 2754 ss., spec.
2759.
247
Notariato, il Consiglio nazionale dell’ordine degli Avvocati e il Consiglio nazionale
dell’ordine dei Commercialisti>>435.
In attuazione di tale disposto normativo si segnala che allo stato è vigente ilD.M.
25 maggio 1999, n. 313 (Regolamento recante norme per la determinazione dei compensi
spettanti ai notai per le operazioni di vendita con incanto, in attuazione della L. 3 agosto
1998, n. 302)436. Pertantofino all’emissione di un nuovo decreto ministeriale si deve
435
Si rileva sin da subito che l’art. 7 della L. n. 302/1998 introduttivo dell’ art. 179 bis. disp. att.
c.p.c. prevedeva nella sua fase embrionale – cioè quando ancora era il d.d.l. n. 1800/S (d.d.l. Flick) poi
divenuto L. n. 302 cit. – che i compensi per l’attività delegata svolta dall’allora solo notaio dovessero essere
determinati e aggiornati ogni triennio dal Ministro di Grazia e Giustizia (ora denominato Ministro della
Giustizia a seguito del d.gls. n. 303/1998) di concerto con il Ministro del Tesoro (denominato poi a seguito
dell’avvenuto accorpamento tra il Ministero del Tesoro del bilancio e della programmazione economica e
quello delle Finanze ad opera sempre del dlgs. n. 303/1998 il Ministro dell’Economia e delle Finanze)
analogamente a quanto previsto dall’art. 159 disp. att. c.p.c. per i compensi spettanti agli Istituti di vendite
giudiziarie autorizzati all’incanto di beni mobili registrati.
Tale previsione fu fortemente criticata dal Consiglio nazionale del Notariato nella persona del suo
Presidente Giancarlo Laurini in ID., Il progetto di riforma del processo esecutivo attraverso la delega di
funzioni al notaio, in
AA.VV., Le procedure esecutive immobiliari. Profili giuridici ed operativi in Italia e in
Europa, riflessi sulle banche e prospettive di riforma, Roma, 1997, 71 ss., spec. 76, già in Riv. not., 1997, I, 47
ss., il quale riteneva opportuno che vi fosse stato il rilascio del previo parere da parte del Consiglio
Nazionale del Notariato, <<a cui spetta, pur sempre sotto il controllo del Ministro Guardasigilli, il potere
tariffario per ogni attività del notaio. Se infatti – prosegue G. Laurini – è giustificato attribuire, in un’attività
particolarmente pubblicistica come quella svolta per delega dal giudice, il potere tariffario ad un’autorità
esterna al Notariato, è certamente indispensabile acquisire in fase di determinazione del compenso, il
parere del massimo organo rappresentativo della categoria, che può dare un utile contributo alla loro equa
formazione>> . Sulla scorta di tale segnalazione venne introdotto in fase di approvazione dell’art. 7 della
L. n. 302/1998 tale parere del Consiglio nazionale del Notariato. Successivamente con l’estensione della
delega anche ad avvocati e commercialisti da parte della L. n. 80/2005 si è coerentemente modificato l’art.
179 bis. cit. con il parere rilasciato dai due rispettivi Consigli degli ordini nazionali, e cioè Consiglio nazionale
forense e Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
436
D.M. n. 313/1999 pubblicato in G.U. 10 settembre 1999, n. 213 S.O. e leggibile per intero in
Appendice a F. P. LUISO – M. MICCOLI, Espropriazione forzata immobiliare e delega al notaio, cit., 191 ss..
248
ritenere che i compensi spettanti al professionista delegato si possano liquidare in base a
tale decreto del 1999437.
Il compenso dovuto al professionista delegato è liquidato dal giudice
dell’esecuzione “con specifica determinazione della parte riguardante le operazioni di
vendita e le successive sono poste a carico dell’aggiudicatario” (art. 179 bis., 2 ° co. prima
parte, disp. att. c.p.c.).
La richiesta di liquidazione del compenso dovuto deve essere presentata (ed il
decreto di liquidazione deve essere emesso) prima della predisposizione e del deposito
del progetto di distribuzione.
Il decreto di liquidazione del compenso costituisce a sua volta titolo esecutivo
(art. 179 bis., 2 ° co., seconda parte, disp. att. c.p.c.)438.
437
Sull’argomento, è opportuno ricordare, come l’art. 179 bis. disp. att. c.p.c. sia rimasto
inapplicato, in quanto il Ministero non ha provveduto né alla fine del primo, né alla fine del secondo
triennio dall’entrata in vigore della riforma del 1998 ad emanare un nuovo decreto, consentendo così
l’applicazione del D.M. n. 313/1999. Per di più, un’ulteriore conferma della pacificità di questa tesi, la si
ritrova sul piano della prassi amministrativa nella Circolare del Ministero della Giustizia del 5 dicembre 2006
n. 44/2006 (citata supra §. 4.3. nt. 396) il cui art. 7 stabilisce che in attesa dell’emanazione di un nuovo D.M.
continua a trovare applicazione per le tariffe dei compensi spettanti ai professionisti delegati ex art. 179 bis.
disp. att. c.p.c. il D.M. n. 313/1999. L’art. 5 di quest’ultimo decreto prevede che: <<1. Con l’ordinanza con
cui delega il professionista, il giudice dell’esecuzione determina l’ammontare che il creditore deve
anticipargli, fissando il termine per il relativo versamento. 2. In mancanza di tempestivo versamento, il
professionista informa il giudice nei successivi trenta giorni, dichiarando se intende o meno rinunciare
all’incarico: la rinuncia in ogni caso è efficace dal momento in cui il giudice la accoglie>>. Infine per l’art. 16
della tariffa professionale dei dottori commercialisti “quando gli onorari non possono essere determinati
secondo una specifica disposizione della presente tariffa, si ha riguardo alle disposizioni (…) di altre tariffe
professionali che regolano casi simili o materie analoghe”, e pertanto si fa riferimento al D.M. n. 313 cit.
438
Per
F. MANNA, La delega ai notai delle operazioni di incanto immobiliare, cit., 172 ss., spec.
173, tale ultima parte del secondo comma dell’art. 179 ter. disp. att. c.p.c. è in linea con il disposto dell’art.
53 disp. att. c.p.c., per cui oltre a distinguere le spese a carico dell’aggiudicatario da quelle che gravano
sulla massa, il decreto di liquidazione deve altresì contenere l’indicazione del creditore (il procedente o
249
Nella prassi dei tribunali si è soliti provvede alla liquidazione di un acconto a
favore del professionista delegato e prima del deposito del progetto di distribuzione alla
determinazione del compenso finale439.
Il creditore procedente o comunque quello che ha dato impulso alla procedura
dovrà anticipare le spese dell’attività delegata. Sul punto la giurisprudenza di merito ha
opportunamente chiarito che <<qualora nel corso di svolgimento dell’espropriazione
forzata immobiliare delegata al notaio ai sensi dell’art. 591 bis. c.p.c., il creditore non
provveda al versamento del fondo spese a favore del notaio nel termine all’uopo fissato
dal combinato disposto dell’art. 5, 2 ° co., D.M. n. 313/1999 e dell’art. 179 bis. disp. att.
c.p.c., si evince che il notaio delegato può soltanto rinunciare all’incarico ma, ove non si
avvalga di tale facoltà, non può subordinare l’assolvimento del proprio incarico
all’effettivo pagamento del fondo spese, così come non può ritardare le attività delegate
per tale ragione. Nel caso di mancato pagamento dei compensi dovuti al notaio delegato
liquidati dal giudice dell’esecuzione a seguito delle operazioni di incanto poste a carico del
creditore procedente, poi il notaio non ha neppure la facoltà di rinunciare alla
prosecuzione delle attività delegate (e precisamente, alla formazione del progetto di
distribuzione)>>440.
altro munito di titolo esecutivo che abbia chiesto la vendita) il quale deve anticipare la parte del compenso
posta a carico della massa.
439
Così testimonia la A. M. SOLDI, Manuale dell’esecuzione forzata, cit., 805. Nello stesso senso,
ed in ordine temporale già prima di quest’ultima v.
G. MICCOLIS, La delega ai notai nelle espropriazioni
immobiliari, cit., 371; e G. ARIETA – F. DE SANTIS., in L’esecuzione forzata, in Trattato di diritto processuale
civile diretto da L. MONTESANO – G. ARIETA, Vol. III – Tomo II, cit., 1258 ss., spec. 1259.
440
Così Trib. Torino, 9 giugno 2003 (ord.), Est. Di Capua, in Giur. mer., 2003, I, 2174; e in Foro it.,
2004, I, 1293 ss. .
250
Mentre il compenso relativo all’attività necessaria per la cancellazione di
iscrizioni e trascrizioni è posto espressamente a carico dell’aggiudicatario dall’art. 7, 1 °
co., del D.M. n. 313 cit.441.
In conclusione dall’esame appena compiuto della disciplina riguardante il
compenso dell’allora notaio oggi professionista delegato ex art. 591 bis. c.p.c., il
legislatore del 1998, e poi anche quello successivo visto che ha confermato tale normativa
con gli adattamenti ai nuovi professionisti delegabili nonché alle operazioni di vendita
senza incanto, non hanno accolto il suggerimento proveniente da quella dottrina che nel
corso del celebre convegno romano del 1993 suggerì di addossare allo Stato il costo delle
attività delegate442.
Inoltre si evidenzia, come debbano considerarsi del tutto “distinti” dai compensi
da corrispondersi al professionista delegato per le operazioni di vendita, quelli corrisposti
per il compimento dell’attività di custode da parte del professionista delegato ove
441
In dottrina vi è stato chi come
M. MONTANARO, Sub. art. 591 bis., in AA.VV., Commentario
alle riforme del processo civile a cura di A. BRIGUGLIO – B. CAPPONI, Vol. II, cit., 417 ss., ha sostenuto che
anche le spese di cancellazione siano a carico dell’aggiudicatario. In precedenza sull’argomento specifico v.
R. BARONE, La delega notarile nelle esecuzioni immobiliari, in AA.VV., L’efficienza dei processi esecutivi
immobiliari. Atti del convegno di Torino del 10 maggio 2003, cit., 111 ss., nonché successivamente negli
stessi termini ID., in AA.VV., La riforma del processo esecutivo. Prime riflessioni, cit., spec. 161 – 165. Invece
un diverso orientamento è stato adottato dalla giurisprudenza di legittimità v. in particolare Cass., Sez. I, 25
luglio 2002 n. 10909, Pres. Olla – Rel. Cultrera – P.M. (concl. conf.) Sepe, in Mass. Giust. Civ., 2002, 1341, per
la quale <<tali spese devono essere poste a carico dell’aggiudicatario, ma solo se ciò è espressamente
previsto dall’ordinanza di vendita>>; in senso conforme a quest’ultima decisione v. già Cass., 11 febbraio
1980, n. 929, in Giust. civ., 1980, I, 1336, secondo la quale <<tali spese dovevano considerarsi a carico della
massa e non dell’aggiudicatario, come dimostra il fatto che questi, ove le abbia anticipate, avrà titolo per
intervenire nel processo in fase di distribuzione, col privilegio di cui all’art. 2770 c.c. >>.
442
Così
G. VERDE, La delega: un’ipotesi suggestiva bisognosa di qualche approfondimento e di
molta prudenza, in AA.VV., Delegabilità ai notai delle operazioni di incanto nelle espropriazioni immobiliari.
Normativa vigente e prospettive di riforma. Atti del convegno di Roma del 22 – 23 maggio 1993, cit., spec.
279 – 280.
251
nominato tale ai sensi di quanto ora previsto dall’art. 559 c.p.c.; in quantosaranno
liquidati sulla base dei criteri previsti dal D.M. 15 maggio 2009, n. 80, recante il nuovo
“Regolamento in materia di determinazione dei compensi spettanti ai custodi dei beni
pignorati”443 emanato in attuazione di quanto previsto dall’art. 26 della L. n. 52/2006444.
§. 7.1. (Segue): onere delle spese e liquidazione del compenso nell’ipotesi di
estinzione del processo esecutivo. L’art. 632, 1 ° co., c.p.c. nella sua ultima parte,
prevede che <<in caso di estinzione della procedura esecutiva, il giudice dell’esecuzione,
con l’ordinanza che la dichiara, oltre a disporre la cancellazione del pignoramento,
provvede se richiesto, alla liquidazione delle spese sostenute dalle parti e anche alla
liquidazione del compenso spettante al professionista delegato>>.
A questo riguardo, taluna dottrina445 ha ragionevolmente ritenuto che
l’ordinanza in questione debba porre l’onere del pagamento delle spese e del compenso
spettante al delegato a carico non solo del creditore procedente, ma anche dei creditori
intervenuti muniti di titolo esecutivo, ai quali non può non essere ascritta la
responsabilità dell’estinzione del processo esecutivo, sia che essa si verifichi per inattività
delle parti, sia che essa si verifichi per rinunzia agli atti esecutivi da parte del creditore
procedente.
443
Pubblicato
in
G.U.
n.
150
del
1
luglio
2009
e
leggibile
per
intero
in
www.rivistadellecancellerie.it.
444
Per cui tale D.M. è stato emanato ben oltre il termine di sessanta giorni che l’art. 26 della
L. n. 52/2006 (Legge Kessler) di riforma delle esecuzioni mobiliari - già citata supra al §. 1 nt. 89 del presente
capitolo - aveva previsto a partire dall’entrata in vigore della legge medesima avvenuta il
1 ° marzo 2006.
445
G. MICCOLIS., La delega ai notai nelle espropriazioni immobiliari, cit., 371 ss. .
252
§. 7.2. (Segue): i rimedi esperibili avverso il provvedimento di liquidazione del
compenso.In merito all’individuazione del rimedio esperibile avverso il decreto di
liquidazione del compenso, in dottrina si è registrato un triplice orientamento, che ha
come presupposto di base quello dell’individuazione della natura giuridica da attribuire al
suddetto decreto.
Per coloro che assimilano quest’ultimo al provvedimento avente natura
monitoria (cioè che lo assimilano, in sostanza, al decreto ingiuntivo), il rimedio
proponibile è quello dell’opposizione ex artt. 645 c.p.c. ss.446 .
Mentre per coloro che lo assimilano al decreto di liquidazione del compenso
spettante agli ausiliari del giudice, il rimedio sarà rinvenibile nell’opposizione al decreto di
pagamento di spese di giustizia rivolto al presidente dell’ufficio giudiziarioex art. 170
D.P.R. n. 115/2002 (T.U Spese di giustizia)447. In merito si nota, ma senza approfondire
perché questa non è la sede opportuna, che tale opposizione a partire dal 6 ottobre 2011
(quale data di entrata in vigore del d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150 riguardante la
446
R. ORIANI, Delegabilità ai notai delle operazioni di incanto nelle operazioni immobiliari e
opposizione agli atti esecutivi, in
AA.VV., Delegabilità ai notai delle operazioni di incanto nelle
espropriazioni immobiliari. Normativa vigente e prospettive di riforma. Atti del Convegno di Roma del 22 –
23 maggio 1993, cit., spec. 292 ss.; C. BESSO, Espropriazione forzata e notai, cit., spec. 2454.
447
Tale rimedio che a decorrere dal 1 luglio 2002 data di entrata in vigore del T.U. sulle Spese di
giustizia, ha sostituito quello previsto dall’art. 11, L. 8 luglio 1980, n. 319, abrogato dall’art. 299, del
medesimo d.p.r. n. 115 cit.; tuttavia la giurisprudenza di legittimità prima del nuovo T.U. del 2002,
escludeva che tale disciplina potesse essere applicata a soggetti diversi dai periti, consulenti tecnici,
interpreti e traduttori: Cass., Sez. III, 10 marzo 1997, n. 2141. Ma di recente, la questione è stata
nuovamente sottoposta all’esame della Suprema Corte, la quale aderendo a quest’ultimo orientamento del
1997, ha statuito che contro il provvedimento di liquidazione del compenso in favore del professionista
delegato è esperibile soltanto il rimedio dell’opposizione ex art. 170 D.P.R. cit., sulla quale si pronuncerà il
tribunale monocratico con ordinanza soggetta a ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, penultimo
comma, Cost. it. (Cass., sez. III, 29 gennaio 2007, n. 1887, Pres. – Est. Vittoria, in Giust. civ., 2008, I, 211 ss.,
conf. da Cass., Sez. III, 19 gennaio 2010, n. 711, Pres. Varrone – Est. Vivaldi, in Vita not., 2010, 2, I, 355) .
253
riduzione e semplificazione dei riti civili) sarà soggetto al rito sommario di cognizione
previsto negli artt. 702 bis. ss. c.p.c. (art. 15 dlgs. n. 150 cit.) .
Infine per alcuni studiosi 448 è proponibile il ricorso straordinario per cassazione
ex art. 111, penultimo comma, Cost. it. .
In realtà il rimedio adottabile prescinde totalmente dalla natura giuridica da
attribuirsi a tale decreto, ed è rinvenibile all’interno del penultimo comma dell’art. 5 del
D.M. n. 313/1999, e cioè il reclamo ex art. 591 ter c.p.c., a cui il disposto normativo
appena citato espressamente vi rinvia449.
448
G. MONTELEONE, Manuale di diritto processuale civile, Vol. II: Il processo di esecuzione.I
procedimenti speciali e l’arbitrato, Padova, 2009, V ed., 229 nt. 34.
449
Nello stesso senso A. M. SOLDI, Manuale dell’esecuzione forzata, cit., 805; G. ARIETA – F. DE
SANTIS., op. ult. cit., 1262; e infine A. MIOZZO, Sub. art. 591 bis., in AA.VV., Codice dell’esecuzione forzata.
Commentato con dottrina e giurisprudenza a cura di E. VULLO, cit., 565.
254
CAPITOLO III
IL RICORSO AL GIUDICE DELL’ESECUZIONE EX ART. 591 TER. C.P.C. QUALE STRUMENTO
DI CONTROLLO SULL’OPERATO DEL PROFESSIONISTA DELEGATO
§. 1. Il ricorso al giudice dell’esecuzione nel processo esecutivo delegato: l’oggetto della
disciplina contenuta nell’art. 591 ter. c.p.c. .
§. 2. Il ricorso al giudice dell’esecuzione ad opera del professionista delegato: analisi del
primo periodo dell’art. 591 ter. c.p.c. .
§. 2.1. Le ragioni ispiratrici del nuovo modello di raccordo tra il giudice dell’esecuzione e
il professionista delegato.
§. 2.1.1. Le tre possibili declinazioni del nuovo modello di interazione.
§. 2.1.1.1. (Segue): Il superamento delle difficoltà da parte del professionista delegato
“in via autonoma”.
§. 2.1.1.2. (Segue): Il ricorso “informale”del professionista delegato al giudice
dell’esecuzione.
§. 2.1.1.3. (Segue): Il ricorso “formale”del professionista delegato al giudice
dell’esecuzione.
§. 3. Il reclamo al giudice dell’esecuzione ad opera <<delle parti>> e degli <<altri
interessati>>: analisi del secondo periodo dell’art. 591 ter. c.p.c..
§. 4. L’opposizione agli atti esecutivi in rapporto con il reclamo: analisi del terzo periodo
dell’art. 591 ter. c.p.c. .
255
§. 1. Il ricorso al giudice dell’esecuzione nel processo esecutivo delegato:
l’oggetto della disciplina contenuta nell’art. 591 ter. c.p.c. . La L. n. 80 del 2005 nel
modificare profondamente l’art. 591 bis. c.p.c., ha al contempo apportato alcune
modifiche marginali anche al testo dell’art. 591 ter. c.p.c. introdotto anch’esso a suo
tempo dalla L. n. 302 del 1998 (art. 5).
Nel voler confrontare il testo vigente dell’art. 591 ter. c.p.c. con l’originaria
versione risalente al 1998,appare di chiara evidenza, come il legislatore del 2005 abbia
diretto la sua opera riformatrice in tre direzioni:
1) la prima ha riguardato per ragioni di coerenza l’eliminazione del riferimento
all’incanto;
2) la seconda anch’essa dovuta per ragioni di coerenza con l’ampliamento della
platea dei professionisti delegabili ex art. 591 bis. c.p.c., ha invece sostituito alla
dizione<<notaio delegato>> quella più aggiornata di <<professionista delegato>>450;
3) la terza ha consistito nell’incorporare all’interno dell’unico comma di cui si
compone oggi l’art. 591 ter. c.p.c., la previsione finale <<restano salve le disposizioni di
cui all’art. 617 c.p.c.>>, che nella versione introdotta nel 1998 costituiva il secondo
comma dell’art. 591 ter. c.p.c., ma che per l’impostazione metodologica che adotteremo
nel presente capitolo corrisponderà al nostro terzo ed ultimo periodo. Dunque l’attuale
versione dell’art. 591 ter. c.p.c., nel suo unico comma,risulta strutturato nella seguente
maniera: <<Primo periodo: Quando nel corso delle operazioni di vendita, insorgono
difficoltà, il professionista delegato può rivolgersi al giudice dell’esecuzione, il quale
provvede con decreto. Secondo periodo: Le parti e gli altri interessati possono proporre
reclamo avverso il predetto decreto nonché avverso gli atti del professionista delegato
con ricorso allo stesso giudice, il quale provvede con ordinanza; il ricorso, non sospende le
450
Nella quale ricordiamo ora sono compresi anche gli avvocati ed i commercialisti.
256
operazioni di vendita salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga la
sospensione. Terzo periodo: Restano ferme le disposizioni di cui all’art. 617 c.p.c.>>451.
451
Durante il convegno romano del 22 – 23 maggio 1993 in cui si discusse approfonditamente la
possibilità da parte del giudice dell’esecuzione di delegare ad un notaio le operazioni di espropriazione
forzata immobiliare vi fu chi come
R. ORIANI, Delegabilità ai notai delle operazioni di incanto nelle
operazioni immobiliari e opposizione agli atti esecutivi, in
AA.VV., Delegabilità ai notai delle operazioni di
incanto nelle espropriazioni immobiliari. Normativa vigente e prospettive di riforma. Atti del convegno di
Roma del 22 – 23 maggio 1993, cit., 289 ss., leggibile anche in AA.VV., Studi in onore di Mario Vellani, cit.,
691 ss., avvertì la necessità che vi fosse un sistema di controllo sull’operato del notaio delegato; sistema che
poi è stato introdotto dalla L. n. 302/1998 con l’art. 591 ter. c.p.c. . In dottrina sull’art. 591 ter. c.p.c. nella
sua versione originaria, v. senza alcuna pretesa di completezza, in primis., R. ORIANI, Il regime degli atti del
notaio delegato alle operazioni di vendita nell’espropriazione immobiliare (art. 591 ter. c.p.c.), in Foro it.,
1998, V, 397 ss.; ID., Ancora sul regime degli atti del notaio delegato nell’espropriazione immobiliare (art.
591 ter. c.p.c.), in ivi, 1999, V, 97 ss.;
www.ordineavvocatitorreannunziata.it;
ID., Delega al notaio - Profili processuali, in
S. BRESCIA, Norme in materia di espropriazione forzata e di atti
affidabili ai notai, cit., spec. 755 ss.; A. SALETTI, La miniriforma dell’espropriazione forzata. La L. n. 302 del
1998, cit., spec. 374 ss.;
A. DONVITO, Il reclamo contro gli atti del notaio delegato all’incanto, in Vita not.,
2000, n. 4, 1196 ss.;
E. D’ALESSANDRO, Corretto ricorso al giudice dell’esecuzione, cit., 341 ss.;
F. CORDOPATRI, sub. art. 591 ter. c.p.c., in AA.VV., Codice di procedura civile commentato. Aggiornamento
a cura di R. VACCARELLA – G. VERDE, cit., 989 ss.; F. P. LUISO, I rapporti tra notaio delegato e giudice, cit.,
5 ss.; R. VACCARELLA, La vendita forzata immobiliare tra delega al notaio e prassi giudiziarie <<virtuose>>,
cit., 289 ss.; P. VITTORIA, Il controllo sugli atti del processo di esecuzione forzata, cit., 357 ss. .
Mentre sull’art. 591 ter. c.p.c. a seguito della modifica marginale avvenuta con la novella del
2005, v. funditus,
A. MENGALI, in ID. – F. VALERINI, I rapporti tra giudice dell’esecuzione e professionista
delegato, in La nuova delega nella vendita forzata, cit., 97 ss.; E.
MERLIN, La delega ai professionisti delle
operazioni di vendita e di distribuzione del ricavato, in AA.VV., Il processo civile di riforma in riforma, Tomo
II, Milano, 2006, spec. 111 ss.; F. CORDOPATRI, La tutela del debitore nei processi esecutivi, in Riv. trim. dir.
e proc. civ., 2008, 1239 ss., spec. 1255 – 1256, nonché in AA.VV., Studi in onore di Vittorio Colesanti, Tomo
II, Napoli, 2009, 429 ss.; G. GRECO, Sub. art. 591 ter., in AA.VV., Codice della nuova esecuzione civile, a cura
di
C. TRAPUZZANO, diretta da P. DE LISE – R. GAROFOLI, Tomo I, Roma, 2009, 898 ss.; R. FRIZZIERO, I
257
Dal canto suo l’art. 591 ter. c.p.c. nel completare ed esaurire la disciplina della
delega delle operazioni di vendita forzata immobiliare – inserita nel §. 3 bis. della sezione
III del capo IV del libro III del c.p.c. - si occupa nei suoi tre periodi appena scanditi dei
seguenti profili:
a) quello dei rapporti intercorrenti tra il giudice dell’esecuzione ed il
professionista delegato alle operazioni di vendita (primo periodo);
b) quello delle modalità di controllo degli atti del professionista delegato e del
provvedimento ordinatorio del giudice dell’esecuzione (secondo periodo);
c) e infine quello dei rapporti tra i cd. <<rimedi esecutivi>> (rectius: del
procedimento di reclamo) e l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. (terzo
periodo)452.
§. 2. Il ricorso al giudice dell’esecuzione ad opera del professionista delegato:
analisi del primo periodo dell’art. 591 ter. c.p.c. . Il primo periodo dell’art. 591 ter. c.p.c. prevede che <<quando, nel corso delle operazioni di vendita, insorgono difficoltà,il
ricorsi al giudice nel corso della vendita delegata in www.ordineavvocatidivenezia.it;
art. 591 ter., in
R. METAFORA, Sub.
AA.VV., Codice di procedura civile commentato, a cura di L. P. COMOGLIO – R.
VACCARELLA, Torino, 2010, II ed., 2446 ss.; A. MIOZZO, Sub. art. 591 ter., in AA.VV., Codice dell’esecuzione
forzata. Commentato con dottrina e giurisprudenza a cura di
E.VULLO, cit., 565 ss.; M. ANGELONE, Il
sistema dei controlli sugli atti del professionista delegato alla vendita immobiliare dopo le riforme, in
AA.VV., Studi in onore di modestino Acone, Vol. II, cit., 1269 ss. .
452
Tale approccio metodologico prefigurato dall’art. 591 ter. c.p.c. è in linea con la concezione
“dell’unitarietà” del processo esecutivo di cui alla sentenza Cass. SS.UU. n. 11178/1995 cit.
precedentemente, e che come ricordiamo anche in questa sede, ha delineato il processo esecutivo per
espropriazione non come una sequenza ordinata di atti ad un unico provvedimento (cioè la sentenza), ma
bensì come una successione di subprocedimenti, tra i quali, vi rientrano nell’ambito della fase di vendita, sia
la risoluzione delle difficoltà ex art. 591 ter. c.p.c., sia il controllo sull’attività del notaio (rectius:
professionista) delegato alle operazioni di vendita forzata immobiliare.
258
professionista delegato può rivolgersi al giudice dell’esecuzione, il quale provvede con
decreto>>.
Dalla lettura del disposto normativo si evince, sin da subito che, il modello di
raccordo tra giudice dell’esecuzione e professionista delegato adottato nel 1998 e
confermato dalla riforma del 2005, si fonda essenzialmente:
a) sul potere del delegato di affrontare e risolvere da sé (rectius:
autonomamente) le difficoltà incontrate nello svolgimento delle operazioni di vendita;
b) nella facoltà del delegato, ove ritenga opportuno che dalla questione da cui è
derivata la difficoltà sia direttamente investito il giudice dell’esecuzione, di rivolgersi a
quest’ultimo per ricevere le istruzioni da seguire al fine di risolvere la difficoltà
evidenziata.
Conseguentemente, sulla base di quanto appena esposto, si evince che il primo
periodo dell’art. 591 ter. c.p.c. configura un modello che rappresenta “una sorta di punto
di mediazione” tra esigenze diverse e, più precisamente, tale modello persegue le
seguenti finalità:
1) preservare l’autonomia del delegato e la funzionalità stessa della delega, le
quali
sarebbero
indubbiamente
“pregiudicate”
ove
si
facesse
obbligo
al
professionista,all’insorgere di una qualsiasi difficoltà, di arrestare il corso della procedura
e di attendere l’intervento risolutore del giudice dell’esecuzione;
2) lasciare comunque uno spiraglio di apertura circa la possibilità per il delegato,
qualora risulti essere in presenza di questioni particolarmente complesse o comunque di
dubbia soluzione ed in grado di esporre a rischio di invalidazione i successivi atti della
procedura, di consultare il giudice dell’esecuzione prima di procedere oltre nel
compimento delle attività delegate;
3) di riconoscere alle parti ed agli interessati un mezzo per sollecitare il giudice
dell’esecuzione all’esercizio dei suoi poteri direttivi e di controllo dell’operato del
259
professionista delegato, senza peraltro consegnare nelle loro mani uno strumento
utilizzabile ai fini puramente dilatori;
4) di conservare in capo al giudice dell’esecuzione uno strumento di controllo
sull’operato del professionista delegato, esercitabile <<in diretta>>, durante lo
svolgimento stesso delle operazioni di vendita e non solo al momento della verifica finale
in sede di emissione del decreto di trasferimento.
Pertanto, la soluzione ideata dal legislatore del 1998 e confermata da quello del
2005, intende valorizzare - mediante una combinazione che sia tale da creare un
meccanismo agile nelle forme ed equilibrato nelle garanzie - alcune caratteristiche tipiche
della delega con altri profili di disciplina comuni alle esecuzioni forzate immobiliari.
§. 2.1. Le ragioni ispiratrici del nuovo modello di raccordo tra il giudice
dell’esecuzione e il professionista delegato. L’art. 591 ter. c.p.c. nel delineare i rapporti
intercorrenti tra il giudice dell’esecuzione ed il professionista delegato tiene conto dei
seguenti fattori:
1) che il professionista delegato, nell’esercizio delle attribuzioni indicate
nell’ordinanza di delega, agisce in modo autonomo, dovendosi sì attenere alle direttive in
essa fissate dal giudice dell’esecuzione, ma senza essere a questi legato da un rapporto di
subordinazione in senso gerarchico. Difatti sul piano strutturale, la delega conferita dal
giudice dell’esecuzione al notaio (ora con la novella del 2005 anche agli avvocati e
commercialisti) è stata qualificata – mutuando dal diritto amministrativo453 – come
“delegazione
453
intersoggettiva
ad
efficacia
esterna
nel
diritto
Ed in particolar modo dalla cd. delega o delegazione amministrativa, sulla quale v. per tutti in
dottrina A. QUARANTA, Lineamenti di diritto amministrativo, Novara, 1978, 90 ss. . Per tale Autore si tratta,
di un istituto peculiare del diritto pubblico generale, che non può essere assimilato senz’altro all’istituto
privatistico del mandato, né assoggettato alla relativa disciplina.
260
pubblico”454.L’intersoggettività di tale delegazione deriva per l’appunto dalla circostanza
che il notaio (rectius: professionista) delegato non è legato al giudice dell’esecuzione
delegante da alcun rapporto gerarchico455;mentre sarebbe ad efficacia esterna perché gli
atti compiuti dal notaio (rectius: professionista) delegato sono idonei ad esplicare gli
effetti di cui sono capaci direttamente nei confronti delle parti e degli interessati alla
procedura esecutiva, senza necessità di essere recepiti in un provvedimento del giudice
delegante, tant’è vero che le parti e gli altri interessati alla procedura esecutiva se
vogliono possono proporre avverso gli atti del delegato ex art. 591 ter. c.p.c. ricorso al
giudice dell’esecuzione456;
454
Così per primo, ed in riferimento in tal periodo antecedente alla riforma del 2005 al solo
notaio quale unico professionista delegabile ex art. 591 bis. c.p.c.
operazioni di incanto immobiliare, cit., spec. 48 – 49; F.
F. MANNA, La delega ai notai delle
P. LUISO – M. MICCOLI, Espropriazione forzata e
delega al notaio, cit., 49 ss. Contra la concezione della delega quale delegazione intersoggettiva ad efficacia
esterna nel diritto pubblico è A. MENGALI, in ID. – F. VALERINI, op. cit., spec. 13, il quale nel condividere la
figura del notaio (rectius: professionista) delegato quale <<vero e proprio sostituto del giudice
dell’esecuzione definisce contraddittoria tale qualificazione, in quanto se la delega è un provvedimento
inserito all’interno di un processo, e per cui essendo la stessa un atto processuale non si può ricondurre tale
modello a quello della delega tra soggetti pubblici diversi .
455
In argomento v. amplius F.P. LUISO, I rapporti tra notaio delegato e giudice, cit., 8, secondo il
quale <<la dimostrazione che tra il giudice dell’esecuzione e il professionista delegato difetti un rapporto
gerarchico di diritto amministrativo, è rappresentata dalla circostanza che il giudice non ha il potere di
prescrivere alcunché oltre a quanto indicato nell’ordinanza, né di avocare a sé il compimento di atti; il
giudice – prosegue F. P. Luiso - potrà tuttavia revocare o modificare l’ordinanza di delega, unico strumento
a lui riservato>>.
456
Così la E. D’ALESSANDRO, Corretto uso del ricorso al giudice dell’esecuzione ex artt. 534 – ter.
e 591 ter. c.p.c., cit., spec. 338 – 339, con riferimento all’epoca al (solo) notaio, quale professionista
delegabile ex art. 591 bis. c.p.c.; nel periodo post – riforme 2005 in senso conforme anche se con
riferimento al professionista delegabile ex art. 591 bis. c.p.c.
E ASTUNI, La delega al professionista delle
operazioni di vendita, in AA.VV., Il nuovo rito civile, a cura di P. G. DEMARCHI, III, cit., 499. .
261
2) che il giudice dell’esecuzione conserva comunque la titolarità del potere di
direzione del processo esecutivo a norma dell’art. 484, 1 ° co., c.p.c., delegando al
professionista,in veste di suo <<sostituto>>, solo l’esercizio dei poteri processuali inerenti
alle operazioni di vendita457;
3) che, a parte l’ordinanza di delega con la quale il giudice dell’esecuzione
impartisce al delegato le linee – guida fondamentali per il compimento delle operazioni di
vendita, il rapporto tra giudice dell’esecuzione e professionista delegato è “deformalizzato”458, o comunque, assoggettato a vincoli formali molto più ridotti, in piena
armonia con la funzione di semplificazione della delega;
4) che il diritto della parte di sollecitare un controllo del giudice dell’esecuzione
nei confronti degli atti compiuti dal delegato non si concreta nella necessità di
un’immediata instaurazione di un autonomo giudizio di cognizione, ben potendo l’atto del
delegato oggetto di contestazione, essere sindacato all’interno dello stesso processo
esecutivo, ad opera del medesimo soggetto dal quale il delegato deriva la propria
legittimazione a compiere l’atto, mediante una procedura di controllo più diretta e meno
articolata di quella propria di un’ordinaria causa di merito;
5) che la contestazione dell’atto del delegato non rappresenta sempre, di per sé,
un valido motivo di sospensione delle operazioni di vendita essendo il giudice
457
Difatti la riserva di titolarità del potere in capo al giudice dell’esecuzione consente a
quest’ultimo di dirigere ed indirizzare al contempo l’operato del delegato e di intervenire nel caso di un
adempimento non corretto della funzione della delega mediante lo strumento della “revoca” della delega, e
non anche con l’avocazione a sé dell’incanto, agendo il delegato <<al fianco>> e non <<al di sotto>> del
giudice dell’esecuzione. Pertanto ciò è in piena armonia con il pensiero di
A. SCHERMI, Poteri del giudice
dell’esecuzione ed operazioni delegabili al notaio, in AA.VV., Delegabilità ai notai delle operazioni di incanto
nelle espropriazioni immobiliari. Normativa vigente e prospettive di riforma. Atti del convegno di Roma del
22 – 23 maggio 1993, cit., 191 ss. .
458
Così
F. P. LUISO, I rapporti fra notaio delegato e giudice dell’esecuzione, cit., 10; contra D.
TURRONI, Sub. art. 591 ter., in AA.VV., Le recenti riforme del processo civile. Commentario diretto da
S. CHIARLONI, Tomo I, cit., 1031.
262
dell’esecuzione,
caso per caso,deputato a valutare comparativamente tra loro lo
svantaggio che un rallentamento della procedura è in grado di procurare al ceto
creditorio da un lato, ed il pregiudizio arrecabile alla parte reclamante da un mancato
arresto della stessa dall’altro lato.
§. 2.1.1. Le tre possibili declinazioni del nuovo modello di interazione. Dalle
ragioni ispiratrici del modello delineato dall’art. 591 ter. c.p.c. appena esposte, consegue
un modello dei rapporti tra il giudice dell’esecuzione ed il professionista delegato
“variabile” a seconda del tipo di difficoltà che è stata riscontrata da quest’ultimo, e che è
suscettibile di evolvere secondo tre possibili schemi procedimentali che ora
esamineremo.
§. 2.1.1.1. (Segue): Il superamento delle difficoltà da parte del professionista
delegato “in via autonoma”. Il primo e più frequente caso che può verificarsi459 è quello
in cui il delegato trovatosi in difficoltà nello svolgimento delle operazioni di vendita,
decida valendosi del potere che la legge (implicitamente) gli attribuisce (nel momento in
cui lo facultizza a rivolgersi al giudice dell’esecuzione) e dei propri ed autonomi saperi, di
affrontarla e superarla senza previamente sottoporla al vaglio del giudice dell’esecuzione.
E’ facile pensare, che così agendo il delegato si espone al reclamo della parte, e al
contempo, espone la procedura espropriativa immobiliare al rischio di un’opposizione agli
atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. avverso il decreto di trasferimento, ma tale soluzione
s’impone necessariamente tutte le volte in cui la difficoltà incontrata dal delegato abbia
una natura tale da far apparire ictu oculi improbabile l’eventualità di una fondata
contestazione della soluzione adottata dal delegato, a fronte, viceversa, del sicuro
459
O almeno così dovrebbe essere nell’ottica di un’auspicabile collaborazione <<attiva e
deflattiva>> del delegato, secondo
G. L. INNOCENTI, La delega delle operazioni di vendita, in AA.VV., La
nuova esecuzione forzata diretta da P.G. DEMARCHI, cit., 1039.
263
rallentamento delle operazioni di vendita che ne deriverebbe in attesa della pronuncia del
giudice e della rimessione al delegato degli atti di causa.
Sul piano pratico, una casistica dei tipi diversi di difficoltà che il notaio (rectius:
professionista) delegabile ex art. 591 ter. c.p.c. potrebbe incontrare durante il suo
percorso è stata fornita dal Tribunale di Firenze con tre decreti del 16 marzo 2000 Est.
Riviello460.
La prima eventualità che potrebbe verificarsi, è quella in cui il professionista
delegato segnala al giudice dell’esecuzione che ad un creditore iscritto non è stato
notificato l’avviso dell’avvenuta espropriazione ex art. 498 c.p.c., e pertanto chiede a
quest’ultimo istruzioni su come si debba procedere. Nel caso di specie, il giudice
dell’esecuzione del Tribunale di Firenze con il suo primo decreto ha ritenuto che, non
potendosi procedere alla vendita dei beni pignorati in assenza di comunicazione
dell’avviso ex art. 498 c.p.c. ai creditori iscritti, debbano essere sospese le operazioni
delegate, ordinando al creditore procedente di notificare l’avviso ai creditori iscritti entro
un termine perentorio, e fissando l’udienza di comparizione dinanzi a sé per la verifica del
compimento delle suddette finalità.
La seconda eventualità che potrebbe verificarsi, è quella in cui il professionista
delegato segnala al giudice dell’esecuzione che la pratica è totalmente carente della
documentazione ipotecaria e catastale, e pertanto chiede a quest’ultimo istruzioni su
come si debba procedere. Nel caso di specie, sempre il giudice dell’esecuzione del
tribunale di Firenze con un secondo decreto ha ritenuto che la soluzione fosse rinvenibile
direttamente all’interno dell’art. 567 c.p.c. il quale espressamente afferma che la
documentazione ipotecaria e catastale, ovvero il certificato notarile sostitutivo della
medesima devono essere allegati entro il termine fissato dal legislatore461,a cura del
460
Leggibili in Riv. es. forz., 2000, 337 ss. con nota della
E. D’ALESSANDRO, Corretto uso del
ricorso al giudice dell’esecuzione ex artt. 534 - ter. e 591- ter. c.p.c., già più volte citata in precedenza sia nel
Cap. I che all’inizio del presente capitolo.
461
Termine che a seguito delle modifiche all’art. 567 c.p.c. prima ad opera della L. n. 302/1998
(art. 13) e poi dalla L. 25 gennaio 2000 n. 25 – quale legge di conversione con modificazioni del D.L. 17
264
creditore procedente o dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo. Di
conseguenza, il giudice dell’esecuzione ha ordinato al creditore procedente o a quello
intervenuto munito di titolo esecutivo di provvedere ad integrare nel termine di legge la
documentazione ex art. 567 c.p.c., pena la dichiarazione, anche d’ufficio, dell’estinzione
della procedura esecutiva immobiliare ai sensi art. 567, ultimo comma, c.p.c.
La terza ed ultima eventualità è quella in cui il notaio delegato alle operazioni di
vendita con incanto si accorge che nell’atto di pignoramento immobiliare ex art. 555 c.p.c.
il bene da espropriare è fisicamente descritto in maniera corretta, ma non è stata citata
una particella catastale (sulla quale non è stato trascritto il pignoramento), che fa
comunque parte del lotto da vendere, e pertanto chiede istruzioni al giudice
dell’esecuzione in ordine al modo di provvedere. Il medesimo giudice dell’esecuzione del
Tribunale di Firenze – sul presupposto che in caso di incompletezza dell’atto di
pignoramento immobiliare ex art. 555 c.p.c., si versa in un’ipotesi di <<nullità sanabile>> e
che il pignoramento si estende a tutte quelle cose che sebbene non espressamente
menzionate nel relativo atto, siano fisicamente unite alla cosa principale – con altro
decreto sempre del 16 marzo 2000 - ha ordinato al creditore procedente di presentare al
conservatore dei registri immobiliari una nota di trascrizione a rettifica relativa alla
particella omessa, invitando allo stesso tempo il notaio delegato a non dar corso alle
operazioni fino a quando il creditore procedente non avesse adempiuto al predetto
onere, ed a riferirgli in caso di mancato adempimento entro un determinato termine.
Del resto la più volte citata <<funzione sostitutiva>> del professionista delegato
comporta che costui debba farsi carico in prima persona di tutte le questioni, siano esse
pratico – operative o giuridiche, che possono presentarsi durante lo svolgimento delle
operazioni di vendita, non essendo possibile immaginare il delegato alla stregua di un
“mero esecutore di ordini altrui”, in quanto è da concepirsi come un professionista che è
stato selezionato sulla base delle sue competenze e della sua comune esperienza, che
dicembre 1999, n. 480 – era pari a sessanta giorni dal deposito del ricorso contenente l’istanza di vendita, e
che a seguito delle modifiche compiute nei suoi riguardi dalle L. nn. 80 e 263 del 2005 è stato raddoppiato
a centoventi giorni.
265
supplisce il ruolo del giudice dell’esecuzione non solo nel compimento sul piano materiale
degli adempimenti di vendita, ma anche e soprattutto nell’attività di interpretazione delle
norme e di risoluzione delle problematiche connesse alla vendita.
Difatti sarebbe incongruo ed in palese contrasto con l’intento della riforma del
2005,462 accollare almagistrato – come regola generale – anche la risoluzione delle
difficoltà che ordinariamente s’incontrano nello svolgimento delle operazioni di vendita,
le quali, invece, nella stragrande maggioranza dei casi, possono agevolmente superarsi
ricorrendo alla <<scienza privata>> del professionista delegato, senza alcuna necessità di
chiamare in causa l’organo pubblico.
§. 2.1.1.2. (Segue): Il ricorso “informale” del professionista delegato al giudice
dell’esecuzione. Il secondo caso che potrebbe verificarsi è quello relativo al cd. ricorso
“informale” del professionista delegato al giudice dell’esecuzione.
Tale modalità di raccordo, è la conseguenza diretta e immediata della natura
“deformalizzata” del rapporto che lega il giudice dell’esecuzione delegante al
professionista delegato, pur non essendo espressamente prevista dal codice di procedura
civile che regola esclusivamente il solo caso del cd. ricorso “formale”ex art. 591 ter. c.p.c.
(e che sarà oggetto di approfondita analisi nel successivo paragrafo). Non sottostando a
particolari vincoli di forma, la presa di contatto tra il giudice dell’esecuzione delegante ed
il professionista delegato prescinde dalla necessità che si depositi in cancelleria un
apposito ricorso accompagnato dalla pronuncia di un decreto da comunicarsi al delegato,
potendo quest’ultimo rivolgersi al giudice dell’esecuzione recandosi direttamente presso
il suo ufficio.
462
La quale tende (almeno in quelle che teoricamente sono le sue intenzioni) a migliorare le
condizioni, e con esse le qualità del lavoro del giudice dell’esecuzione, attraverso la riserva a questi della
gestione dei soli momenti topici dell’espropriazione forzata immobiliare e di quelle sole questioni la cui
soluzione non possa prescindere dall’intervento autoritativo del magistrato, così
G. L. INNOCENTI,
op. ult. cit., 1040.
266
Tale modalità di raccordo, a cui il delegato ricorre assai frequentemente,
soprattutto in due casi: a) quando si imbatte in difficoltà per le quali, pur ritenendo di
poterle risolvere autonomamente senza il bisogno di un’investitura formale del giudice
dell’esecuzione, reputi opportuno avere il conforto di quest’ultimo in ordine alla
soluzione prescelta; e b) quando il delegato si trovi a dover risolvere una difficoltà emersa
all’ultimo momento e manchi il tempo per presentare un ricorso formale al giudice
dell’esecuzione ed attendere la decisione di quest’ultimo463; garantisce al professionista
la facoltà di interagire <<costantemente>> e <<senza filtri>> con il giudice
dell’esecuzione, il quale, dal canto suo, dispone di un canale di comunicazione personale
e diretto con qualsiasi delegato, che facilita lo scambio di informazioni ed agevola
indirettamente l’esercizio del potere direttivo e di controllo dalla legge riservato al giudice
dell’esecuzione. A ciò deve aggiungersi, che non venendo quest’ultimo formalmente
investito della risoluzione delle difficoltà, in sostanza gli viene semplicemente richiesto il
rilascio di un parere, suggerimento, o comunque una conferma ad una soluzione già
individuata dal delegato, difatti “il consiglio” fornito dal giudice dell’esecuzione come non
vincola il delegato alla sua osservanza (come capita al contrario, con il decreto
pronunciato sul ricorso formale ex art. 591 ter. c.p.c.)così non lo solleva da responsabilità,
rimanendo quest’ultimo libero di disattendere le indicazioni del giudice dell’esecuzione
assumendosene però anche le relative responsabilità464.
463
Nel fare un esempio, basti pensare all’ipotesi del delegato che, in sede di <<udienza>> di
vendita senza incanto, scopra che la pubblicità prescritta dall’art. 490, 3 ° co., c.p.c., è stata effettuata il
quarantaquattresimo giorno prima del termine per la presentazione delle offerte.
464
Nello stessa direzione di cui nel testo G.
L. INNOCENTI, La delega delle operazioni di vendita,
in AA.VV., La nuova esecuzione forzata diretta da P.
G. DEMARCHI, cit., 1041; F. P. LUISO, I rapporti tra
notaio delegato e giudice, cit., 7;
A. MIOZZO, Sub. art. 591 ter. c.p.c., in AA.VV., Codice dell’esecuzione
forzata. Commentato con dottrina e giurisprudenza a cura di E. VULLO, cit., 568. Mentre molto più drastico
è
F. CORDOPATRI, Sub. art. 591 ter. c.p.c., in AA.VV., Codice di procedura civile commentato.
Aggiornamento a cura di R. VACCARELLA – G. VERDE, cit., 1047, per il quale <<poiché alle indicazioni ed ai
suggerimenti resi dal giudice non si ricollega l’efficacia propria del decreto emesso a seguito della richiesta
formale d’intervento, tale forma di collaborazione sarebbe priva di utilità>>.
267
§. 2.1.1.3. (Segue): Il ricorso “formale” del professionista delegato al giudice
dell’esecuzione. Infine, il terzo ed ultimo caso
è quello espressamente disciplinato
dall’art. 591 ter. c.p.c. e che si traduce concretamente nella richiesta di intervento del
giudice dell’esecuzione tramite il deposito presso la cancelleria di quest’ultimo di un
ricorso “formale” scritto e sottoscritto dal delegato465; il giudice dell’esecuzione dal canto
suo, si pronuncerà su tale ricorso con decreto, avverso il quale le parti e gli altri interessati
(fra cui, vi rientra anche il professionista) possono proporre reclamo (v. nel dettaglio infra
§. 3).
Nel concentrarci su tale ultima modalità di raccordo emerge dal tenore letterale
della norma, come:
1) compete esclusivamente al professionista delegato stabilire se presentare o
meno il ricorso ex art. 591 ter. c.p.c.; mentre, non è nel potere delle parti di
<<costringere>> il professionista delegato a fare ricorso, né di presentare, al posto suo
ricorso al giudice dell’esecuzione a norma dell’art. 591 ter. c.p.c., né tanto meno
465
Contrario a tale forma di ricorso da parte del notaio delegato al giudice dell’esecuzione è
S. BRESCIA, Norme in tema di espropriazione forzata e di atti delegabili ai notai, cit., 756, per il quale
<<sulla necessità del passaggio decreto – reclamo – ordinanza quando è il notaio a richiedere l’intervento
del giudice costituisce, una inutile burocratizzazione, in quanto avverso tale decreto poteva prevedersi
l’opposizione agli atti esecutivi>>. Nello stesso senso critico di S. Brescia, e propensi per la medesima
soluzione dell’opposizione agli atti esecutivi sono stati anche A. SALETTI, La miniriforma dell’espropriazione
forzata. La L. n. 302 del 1998, cit., 375, per il quale <<il sistema delineato dall’art. 591 ter. c.p.c. sembra
eccessivamente macchinoso, senza che allo stesso consegue un’effettiva maggiore garanzia per il soggetto
eventualmente reclamante. (…) Più lineare sarebbe stato – per tale Autore – prevedere uno solo di questi
rimedi (cioè reclamo o opposizione agli atti esecutivi), per non finire con l’appesantire eccessivamente i
controlli possibili in occasione della vendita con incanto delegata al notaio>>.
Secondo altri, si tratterebbe invece, di un’espressione del principio di economia processuale, che
impone di ricercare rimedi all’interno del processo esecutivo e che, nella specie consente al giudice
dell’esecuzione di rispondere alla richiesta del notaio senza convocare le parti, essendo la fase del
contraddittorio rinviata alla eventuale fase del reclamo, v. per tutti
F. P. LUISO, I rapporti fra notaio
delegato e giudice dell’esecuzione, cit., 13.
268
<<sollecitare il giudice perché pronunci provvedimenti vincolanti nei confronti del notaio
(oggi professionista) delegato, in grado di condizionare lo svolgimento ed il contenuto
della sua attività>>466. Sebbene le parti abbiano il potere di sollecitare l’intervento del
giudice dell’esecuzione solo ex post, dopo il compimento dell’atto, si verifica non di rado
che esse presentino istanze al giudice dell’esecuzione affinché questi intervenga nei
confronti del delegato prima che quest’ultimo compia l’atto. In tali casi, fermo restando
che il sistema non contempla la possibilità del giudice dell’esecuzione di impartire
formalmente al delegato istruzioni preventive e vincolanti su come debba compiere un
determinato atto delle operazioni di vendita, il giudice dell’esecuzione potrà limitarsi
dopo aver presentato al delegato il problema sollevato dalle parti, a fornire un
suggerimento o ad avallare la soluzione prospettata dal delegato, lasciando in ogni caso a
quest’ultimo la facoltà di valutare l’opportunità di investire formalmente della questione
il giudice dell’esecuzione tramite ricorso ex art. 591 ter. c.p.c.;
2) la fase primaria del procedimento incardinato con il deposito presso la
cancelleria del giudice dell’esecuzione del ricorso “formale”ex art. 591 ter. c.p.c. si svolge,
in omaggio ai canoni della celerità e concentrazione a cui s’ispira la riforma
dell’esecuzione forzata, senza la necessità di una previa instaurazione del contraddittorio.
466
Così espressamente R. ORIANI, Ancora sul regime degli atti del notaio delegato alle operazioni
di vendita nell’espropriazione immobiliare (art. 591 ter. c.p.c.), cit., 108 nt. 21; in senso conforme a R. Oriani,
G. SENSALE, L’espropriazione forzata immobiliare e la delega ai notai degli incanti, cit., 373; F. P. LUISO –
M. MICCOLI, op. cit.; A. MIOZZO, Sub. art. 591 ter., in AA.VV., Codice dell’esecuzione forzata.
Commentato con dottrina e giurisprudenza a cura di E.
VULLO, cit., 567, il quale dopo aver correttamente
evidenziato che <<le parti non possono obbligare il professionista che ritenga di risolvere da solo la
difficoltà insorta a rivolgersi al giudice, e così come esse non dispongono di alcuno strumento per rivolgersi
direttamente al giudice scavalcando l’organo delegato>>, denuncia lo stato di perplessità che lascia una
decisione di merito, precisamente Trib. Torino, Sez. Esecuzioni Immobiliari, 5 dicembre 2002, con nota di
M. C. LUPETTI, Se sia necessario il consenso di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo per riunire la
vendita a seguito di piano di rateazione del debito, in Riv. not., 2003, n. 3, II, 730 ss., che ammette la facoltà
di proporre, direttamente al giudice dell’esecuzione, un’istanza di ulteriore differimento della vendita
formulata dal debitore e dal creditore procedente, quando vi era l’approssimarsi della scadenza del rinvio
già concesso dal notaio delegato, a seguito di una prima richiesta, a lui correttamente rivolta.
269
Ciò è desumibile dalla circostanza che il giudice dell’esecuzione nel risolvere le difficoltà
(o ancor meglio nell’impartire le opportune istruzioni al fine della loro risoluzione) adotta
un provvedimento avente la forma di decreto, che come noto, rappresenta la tipica forma
dei provvedimenti giurisdizionali non in contraddittorio, siano essi contenziosi
(procedimenti monitori e cautelari) sia non contenziosi (procedimenti in camera di
consiglio), ovvero dei provvedimenti non aventi carattere giurisdizionale, in quanto
meramente ordinatori. Pertanto ne consegue, che non vi è alcuna necessità di una previa
fissazione di un’udienza di comparizione delle parti e dell’audizione delle medesime467;
3) il delegato si limita a depositare il ricorso, senza però depositare anche il
fascicolo d’ufficio468;
4) l’esercizio, non coercibile ad externo, del potere del delegato di
autodeterminarsi nella presentazione del ricorso è subordinato alla sussistenza di
un’unica condizione, qual è quella “dell’insorgere di una difficoltà”. La formula dell’art.
591 ter. c.p.c. non è del tutto sconosciuta all’interprete, infatti basti pensare che nel
codice di rito civile è già utilizzata sia nell’art. 610 che nell’art. 613 c.p.c.469. Ma in realtà
467
La circostanza che l’art. 591 ter. c.p.c. non imponga la necessità della preventiva audizione
delle parti, non esclude che essa possa apparire nel caso di specie, opportuna (del resto, da come
testimonia G.
L. INNOCENTI, La delega delle operazioni di vendita, in AA.VV., La nuova esecuzione forzata
diretta da P. G. DEMARCHI, cit., 1042 nt. 237, non pochi giudice dell’esecuzione sono soliti fissare udienza
avanti a sé prima di provvedere sul ricorso del delegato); in tali ipotesi, il giudice dell’esecuzione potrà
valersi del potere di convocazione ed audizione delle parti previsto in via generale dell’art. 485 c.p.c. .
468
Nel silenzio della legge, si è ritenuto da una parte della dottrina D. TURRONI, sub. art. 591 ter.
c.p.c., in AA.VV., Le recenti riforme del processo civile. Commentario diretto da S. CHIARLONI, Tomo I, cit.,
1032, che il delegato al fine di assicurare al giudice dell’esecuzione la piena conoscenza della questione
sottoposta al suo esame, <<possa limitarsi a trasmettergli solo specifici documenti, sì da garantire
un’adeguata conoscenza del problema ed evitare al tempo stesso una perniciosa interruzione delle
operazioni di vendita>>.
469
I quali prevedono, rispettivamente in tema di esecuzione per consegna di bene mobile o
rilascio di bene immobile (610), e, in tema di esecuzione forzata per obblighi di fare e di non fare (613),
l’intervento del giudice per eliminare le difficoltà che sorgono nel corso dell’esecuzione. Più precisamente
270
l’analogia tra l’art. 591 ter. c.p.c. e i citati artt. 610 e 613 c.p.c. è soltanto apparente470.
Perché da un lato, l’art. 610 c.p.c. attribuisce direttamente alle parti il potere di sollecitare
l’intervento del giudice dell’esecuzione, mentre l’art. 591 ter. c.p.c. riserva l’iniziativa al
professionista delegato; e dall’altro lato l’art. 613 c.p.c. impone all’ufficiale giudiziario di
ricorrere al giudice dell’esecuzione nel caso in cui incontri delle difficoltà, mentre l’art.
591 ter. c.p.c. rimette la suddetta decisione alla discrezionalità del professionista
delegato471. Per di più, non è possibile scorgere alcuna analogia dell’art. 591 ter. c.p.c. con
la portata dell’art. 790, 3 ° co., c.p.c., in tema di delega al notaio delle operazioni di
divisione immobiliare, in quanto in quest’ultimo settore, se dovessero sorgere delle
“contestazioni” (cosa ben diversa dalle “difficoltà”di cui parlano gli artt. 591 ter. – 610 e
613 c.p.c.) notaio delegato provvederà alla redazione di un apposito processo verbale da
trasmettere al giudice istruttore. Pertanto, da ciò, si desume che in tale ipotesi, il notaio è
privo del potere di affrontare e risolvere autonomamente le questioni, che invece può
riscontrare nell’esecuzione delle operazioni di vendita immobiliare delegategli ex art. 591
bis. c.p.c.472 .
per l’art. 610 c.p.c. <<se nel corso dell’esecuzione sorgono difficoltà che non ammettono dilazione, ciascuna
parte può chiedere al giudice dell’esecuzione, anche verbalmente, i provvedimenti temporanei
occorrenti>>. Mentre, l’art. 613 c.p.c. nel regolamentare i rapporti tra ufficiale giudiziario e giudice
nell’ambito dell’esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare, sancisce che il primo possa <<farsi
assistere dalla forza pubblica>> e debba <<chiedere al giudice dell’esecuzione le opportune disposizioni per
eliminare le difficoltà che sorgono nel corso dell’esecuzione>>.
470
Così
A. MIOZZO, Sub. art. 591 ter., in AA.VV., Codice dell’esecuzione forzata. Commentato
con dottrina e giurisprudenza a cura di E. VULLO, cit., 567.
471
F. P. LUISO, I rapporti tra notaio delegato e giudice, cit., 6.
472
Non essendo questa la sede più opportuna per approfondire il tema della delega al notaio
delle operazioni di divisione immobiliare si rinvia per tutti allo studio della
E. GASBARRINI, La delega al
notaio della vendita di immobili nel giudizio di scioglimento della comunione ex art. 788 c.p.c., in Studi e
Materiali a cura del Consiglio Nazionale del Notariato, Milano, 2010, n. 4, 963 ss.;
271
A conclusione di tale disquisizione tra le difficoltà degli artt. 610 e 613 c.p.c. e
quelle dell’art. 591 ter. c.p.c., vi è soprattutto una disomogeneità sul piano del significato
che tale locuzione vuole assumere. Difatti, il concetto di difficoltà impiegato nei due
articoli 610 e 613 dedicati all’esecuzione in forma specifica evoca l’idea di impedimenti di
natura tecnica, cioè di difficoltà di ordine pratico – operativo che non si traducono in vere
e proprie questioni di interpretazione giuridica, le quali debbono essere riservate alle
opposizioni esecutive473; mentre al contrario le difficoltà di cui si riferisce l’art. 591 ter.
c.p.c. hanno un duplice significato, nel senso che possono consistere sia in ostacoli
materiali alla prosecuzione delle operazioni di vendita ma anche in dubbi e perplessità
sull’interpretazione e l’applicazione delle norme di legge – cioè di questioni di puro diritto
che sollecitano il giudice dell’esecuzione ad una pronuncia che anticipa, l’oggetto di
un’eventuale e successiva opposizione agli atti esecutivi474.
473
Per maggiori approfondimenti sull’esecuzione in forma specifica nelle due forme
dell’esecuzione per consegna o rilascio (610) e dell’esecuzione degli obblighi di fare e di non fare (613) v. C.
MANDRIOLI, voce Esecuzione forzata per consegna o rilascio, in Nss. Dig. it., VI, Torino, 1960, 701 ss.; ID.,
voce Esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare, in ivi, 764 ss.; per un quadro riassunto da ultimo
v. B. CAPPONI, Manuale di diritto dell’esecuzione civile, Torino, 2010, spec. 301 ss. .
474
Nel senso di considerare che all’interno della locuzione di difficoltà ex art. 591 ter. c.p.c. siano
ricomprese sia quelle di fatto che di diritto v. in dottrina F.P. LUISO – M.
immobiliare e delega al notaio, cit., 160;
dell’esecuzione, cit., 7;
(L.
MICCOLI, Espropriazione forzata
F. P. LUISO, I rapporti tra notaio delegato e giudice
A. SALETTI, La miniriforma dell’espropriazione forzata, cit., 374. Mentre per altri
F. DI NANNI, Espropriazione immobiliare: delega ai notai delle operazioni di vendita con incanto, cit.,
1390) le difficoltà cui alludono gli artt. 534 ter. e 591 ter. c.p.c. non sono quelle materiali, che potrebbero
essere risolte dal notaio tout court, ma sono, invece quelle che comportano la necessità di una modifica
delle modalità dell’esecuzione precedentemente stabilite. Per altri ancora (R.
ORIANI, Il regime degli atti
del notaio delegato alle operazioni di vendita nell’espropriazione immobiliare (art. 591 ter. c.p.c.), cit., 402; a
cui segue in senso conforme la E. D’ALESSANDRO, Corretto uso del ricorso al giudice dell’esecuzione ex artt.
534 – ter. e 591 ter. - c.p.c., cit., 339 - 340) nell’art. 591 ter. c.p.c. si tratterebbe di difficoltà sorte nel
verificare la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per il compimento delle attività di liquidazione,
ergo sarebbero, per lo più, intoppi sorti nello svolgimento dell’attività di interpretazione della normativa
processuale e sostanziale.
272
§. 3. Il reclamo al giudice dell’esecuzione ad opera <<delle parti>> e degli
<<altri interessati>>: analisi del secondo periodo dell’art. 591 ter. c.p.c. . Il secondo
periodo dell’art. 591 ter. c.p.c. prevede che <<le parti e gli altri interessati possono
proporre reclamo avverso il predetto decreto nonché avverso gli atti del professionista
delegato con ricorso allo stesso giudice, il quale provvede con ordinanza; il ricorso non
sospende le operazioni di vendita, salvo che il giudice concorrendo gravi motivi, disponga
la sospensione>>.
Pertanto in tale secondo periodo,si registra un accorpamento in un’unica
proposizione – tramite una formula che certamente non splende per chiarezza -, la
disciplina di due distinti profili,infatti:
a) da una parte, completando il senso della previsione contenuta nel primo
periodo precedentemente esaminata, introduce il rimedio particolare della reclamabilità
del decreto, per mezzo del quale il giudice dell’esecuzione risolve le difficoltà
prospettategli dal delegato;
b) dall’altra parte, fissa il principio generale del controllo endo – esecutivo degli
atti del professionista delegato, nel senso di riconoscere alle parti ed agli interessati il
potere di sollecitare il controllo del primo su qualsiasi atto compiuto dal secondo
nell’espletamento della delega.
Quest’ultima affermazione segna il perimetro dell’ambito di operatività del
delegato. Per un verso, infatti, il reclamo può essere proposto solo contro gli atti del
professionista delegato, dovendosi intendere per tali solo gli atti in sé perfetti, in quanto
Infine sul punto V. altresì F.
MANNA, La delega ai notai delle operazioni di incanto immobiliare,
cit., 166, il quale rileva come <<ampliando il novero delle questioni sottoponibili, più che rimuovere degli
ostacoli si finisce per dare ingresso alla soluzione anticipata di interrogativi giuridici che potrebbero dar vita
d altrettanti momenti di contrasto non più fra le parti, bensì tra queste ed il giudice, ma ciò dipende dal
patrimonio genetico dello strumento processuale in parola, che recando un proprio regime di impugnazione
implica ineludibilmente l’autonoma rilevanza di fattori di giuridicità suscettibili di qualificare l’interesse
delle parti e di ogni altro soggetto coinvolto nel processo>>.
273
completi di tutti gli elementi necessari per il loro perfezionamento475 e dunque, dotati, di
efficacia propria. Da ciò consegue che non si possono reclamare né la bozza del decreto di
trasferimento né il progetto di riparto predisposti dal delegato, poiché essi, in quanto
destinati ad essere superati ed assorbiti dal decreto di trasferimento e dal progetto di
distribuzione pronunciati dal giudice dell’esecuzione, non rappresentano <<atti in senso
stretto>>, ma semplici bozze di atti (o se si vuole di atti preparatori), come tali privi di
efficacia propria476.
475
Si veda D. TURRONI, sub. art. 591 bis. c.p.c., in AA.VV., Le recenti riforme del processo civile.
Commentario diretto da S. CHIARLONI, Tomo I, cit., 1026.
476
Pertanto, sull’argomento, non è condivisibile quel filone dottrinale che partendo dal
presupposto “dell’erroneità” della formula contenuta nel nuovo settimo comma dell’art. 591 bis. c.p.c. ha
sostenuto la facoltà delle parti di impugnare con l’opposizione agli atti esecutivi non il decreto di
trasferimento ma bensì <<il progetto o bozza del decreto di trasferimento predisposto dal delegato>>, e che
sempre con l’opposizione ex art. 617 c.p.c. le parti devono denunziare non solo i vizi del decreto ma anche i
vizi della procedura delegata che sono oggetto di reclamo. Tale orientamento è riconducibile a
F.
CORDOPATRI, Le nuove norme sull’esecuzione forzata, cit., 775; nonché in via successiva G. ARIETA – F. DE
SANTIS, L’esecuzione forzata, in Trattato di diritto processuale civile diretto da L. MONTESANO – G.
ARIETA, Vol. III – Tomo II, cit., 1257 - 1258; E. MERLIN, La delega ai professionisti delle operazioni di vendita
e di distribuzione del ricavato, in AA.VV., Il processo civile di riforma in riforma, Tomo II, cit., 112 ss.;
F. DE
SANTIS, La riforma del processo esecutivo – I professionisti dell’esecuzione forzata, in AA.VV., Il nuovo
processo civile competitivo, a cura di
A. DIDONE, cit., 911; G. CAMPESE, L’espropriazione forzata
immobiliare, cit., 548; .
La ragione che porta a ritenere non condivisibile tale orientamento è rinvenibile semplicemente
nella circostanza che esso nel consentire l’impugnazione non di un atto della procedura esecutiva ma bensì
di una semplice bozza di atto comporterebbe una rilevantissima deviazione dei principi generali in materia
di impugnazione degli atti esecutivi: così A.M. SOLDI, Manuale dell’esecuzione forzata, cit., 807. Oltre alla
Soldi, dissentono altresì da tale orientamento dottrinale anche tutta una serie di autori fra cui
M.
MONTANARO, Sub. art 591 bis. – ter. c.p.c., in AA.VV., Commentario alle riforme del processo civile, a cura
di A. BRIGUGLIO – B. CAPPONI, Vol. II, cit., 483, ad avviso del quale, (…) per l’insuperabile considerazione
secondo cui l’opposizione agli atti esecutivi deve avere ad oggetto necessariamente un atto (…) anche a
274
Per altro verso, il reclamo, essendo un rimedio endo – esecutivo rivolto contro
atti compiuti dal professionista delegato <<nel compimento delle operazioni di vendita>>,
conserva la sua utilità nei limiti in cui tale fase della procedura esecutiva non sia ancora
giunta al suo esito naturale, consistente nell’emissione del decreto di trasferimento, la cui
pronuncia consuma definitivamente il potere di proporre reclamo avverso gli atti del
delegato attraendo gli eventuali vizi di essi nell’ambito dell’opposizione agli atti esecutivi
ex art. 617 c.p.c.477 .
seguito della riforma, atto del processo esecutivo opponibile ai sensi dell’art. 617 è il decreto di
trasferimento sottoscritto dal giudice e non la bozza predisposta e trasmessa dal professionista;
D.
TURRONI, Sub. art. 591 ter. c.p.c., in AA.VV., Le recenti riforme del processo civile. Commentario diretto da
S. CHIARLONI, Tomo I, cit., 1038, secondo il quale, <<il richiamo alla opposizione di cui all’art. 617 c.p.c.
persegue l’intento di escludere il reclamo avverso la bozza predisposta dal professionista (…) che nemmeno
può considerarsi un atto in senso proprio>>;
immobiliare, in
M. L. SPADA, La delega delle operazioni di vendita
AA.VV., L’esecuzione forzata riformata, a cura di C. PERAGO – G. MICCOLIS., cit., 353; F.
TOMMASEO, Le vendite immobiliari delegate, in L’esecuzione forzata, cit., 209 nt. 173; E. FABIANI, voce
Delega delle operazioni di vendita in sede di espropriazione forzata immobiliare. Aggiornamento, cit., 489;
nonché più di recente P. FARINA, Gli esiti della vendita forzata immobiliare, in L’aggiudicazione nel sistema
delle vendite forzate, Napoli, 2012, spec. 255, la quale pone alla base della sua contrarietà al pensiero di tale
filone dottrinale due condivisibili ragioni: <<1) Innanzitutto perché l’opposizione ex art. 617 c.p.c.
presuppone che il provvedimento impugnato sia già formalmente perfetto e, di sicuro, non è tale la bozza
del decreto di trasferimento predisposta dal professionista; 2) in secondo luogo, riconoscendo che la bozza
del decreto di trasferimento, non ancora recepita dal giudice, possa essere opposta si impedirebbe allo
stesso giudice di effettuare un successivo controllo sulla regolarità formale del medesimo decreto. Con
l’ulteriore conseguenza che la mancata (o tardiva) proposizione dell’opposizione avverso la bozza finirebbe
per rendere incontestabile ed immodificabile l’atto del professionista. Di qui – conclude l’Autrice in
questione – la conclusione che nelle espropriazioni forzate delegate non possa configurarsi un meccanismo
di consolidazione anticipata degli atti esecutivi, posti in essere dal professionista, per effetto dell’inutile
decorso del termine di opposizione ex art. 617 c.p.c. >>.
477
Questa che è stata appena enunciata è la tesi dominante, che ritiene non esservi un termine
per la proposizione del reclamo di cui all’art. 591 ter. c.p.c. avverso gli atti del professionista delegato
(rectius: di un termine perentorio la cui decorrenza sia in qualche modo ancorata all’atto del delegato
suscettibile di essere reclamato ai sensi dell’art. 591 ter. cit.), se non appunto quello costituito
275
dall’esaurimento della delega. V.
F. MANNA, La delega ai notai delle operazioni di incanto immobiliare, cit.,
167, il quale esclude poi che <<il reclamo sia esperibile contro gli atti del sub-procedimento delegato di
distribuzione, trovando le contestazioni avverso gli atti di questa fase, il loro naturale sbocco nell’udienza di
discussione del progetto di riparto ex art 596 c.p.c.>> . Nella medesima direzione R. ORIANI, Il regime degli
atti del notaio delegato alle operazioni di vendita nell’espropriazione immobiliare (art. 591 ter. c.p.c.), cit.,
406 ss.; ID., Ancora sul regime degli atti del notaio delegato nell’espropriazione immobiliare (art. 591 ter.
c.p.c.), cit., 102 ss., il quale precisa che l’esaurimento della delega si verifica con la chiusura del processo
esecutivo;
168;
F. P. LUISO – M. MICCOLI, Espropriazione forzata immobiliare e delega al notaio, cit., 167 –
F. P. LUISO, I rapporti tra notaio delegato e giudice dell’esecuzione, cit., 10 – 11, che individua
correttamente l’esaurimento della delega nell’emissione del decreto di trasferimento; aderisce
espressamente alla posizione di F. P. Luiso sul punto anche R. VACCARELLA, La vendita forzata immobiliare
tra delega al notaio e prassi giudiziarie <<virtuose>>, cit., 292.
Diversamente (nel senso di ritenere che esista invece, un termine perentorio, entro il quale
debba essere proposto il reclamo ex art. 591 ter. cp.c.) nel periodo ante riforma 2005:
C. BESSO,
Espropriazione forzata e notai, cit., 2453, secondo la quale il termine sarebbe quello di dieci giorni di cui
all’art. 739 c.p.c., argomentando <<dalla natura di reclamo del rimedio e quindi considerandolo species di
un più ampio genus che trova la sua disciplina fondamentale nel modello delineato all’art. 739 c.p.c.>> (ma
nello stesso senso v. già S. BRESCIA, Norme in materia di espropriazione forzata e di atti affidabili ai notai,
cit., 755). Mentre nel periodo post riforma 2005: in senso favorevole alla C. Besso vi è D. TURRONI, Sub art.
591 ter. c.p.c., in
AA.VV., Le recenti riforme del processo civile. Commentario diretto da S. CHIARLONI,
Tomo I, cit., spec. 1035; mentre in senso contrario v.
M. BOVE, Delega delle operazioni di vendita, in
G. BALENA – M. BOVE, Le riforme più recenti del processo civile, cit., 240 – 241, secondo il quale il termine
sarebbe quello previsto per l’opposizione agli atti esecutivi pari a venti giorni e la soluzione proposta dalla
C. Besso – in precedenza richiamata - <<non è, comunque, più sostenibile, perché non si può più dire che la
disciplina fondamentale del reclamo in genere sia rintracciabile nell’art. 739 c.p.c.>>. Infatti da come
acutamente è stato sottolineato da altri, in particolare E. FABIANI, La delega delle operazioni di vendita in
sede di espropriazione forzata immobiliare. Novità introdotte dalla riforma del 2005 e ricostruzione
sistematica del nuovo istituto, cit., 78 nt. 151 in fine – non è più spendibile la tesi della natura del reclamo
cautelare, per la semplice ragione che <<il legislatore con la riforma del 2005 eliminando il richiamo che
l’art. 669 – terdecis. c.p.c. faceva all’art. 739 c.p.c., ha previsto un termine autonomo di quindici giorni per
proporlo>>.
276
Legittimati attivi a proporre il reclamo de quo sono <<le parti>> e <<gli
interessati>>. Tra i primi rientrano: il debitore, il creditore procedente, i creditori
compignoranti e quelli intervenuti ed infine il terzo proprietario assoggettato
all’espropriazione forzata; mentre tra i secondi per il cui inquadramento si può ricorrere
alla casistica prevista dall’art. 485 c.p.c., vanno annoverati:gli offerenti, l’aggiudicatario
provvisorio, gli offerenti in aumento di quinto478, nonché lo stesso professionista479.
Dal canto suo la legge non predetermina il contenuto del reclamo. Si ritiene che
possa dedursi sia l’illegittimità dell’atto, ma anche la sua inopportunità480; in ogni caso,
tenuto conto, che lo scopo ultimo del reclamo è quello di contestare la soluzione fornita
dal delegato o dallo stesso giudice dell’esecuzione ad una specifica difficoltà ovvero il
compimento di un atto posto in essere dal delegato, deve escludersi <<l’ingresso a
Infine nel progetto di riforma del codice di procedura civile di A. Proto Pisani il reclamo avverso il
decreto del GE con cui risolve le difficoltà prospettategli nonché quello proposto avverso gli atti del (notaio)
delegato è soggetto ad un termine perentorio di dieci giorni decorrenti dalla comunicazione o notificazione
se anteriore (art. 4.148, 1 ° co., corrispondente alle primi due periodi dell’art. 591 ter. c.p.c.) in A. PROTO
PISANI, Per un nuovo codice di procedura civile, cit., spec. 96.
478
Cass., 11 giugno 1983, n. 4030; conf. da Cass., SS.UU., 18 gennaio 1983, n. 413). V. R. ORIANI,
Il regime degli atti del notaio delegato alle operazioni di vendita nell’espropriazione immobiliare (art. 591
ter. c.p.c.), cit., 402. E’ invece oggetto di accesa discussione la circostanza se la legittimazione spetti anche al
professionista delegato. Sul punto si rinvia alla C. BESSO, op. cit., 2452.
479
Favorevoli ad includere anche il professionista delegato nei legittimati attivi a proporre il
reclamo de quo:R.
ORIANI, Il regime degli atti del notaio delegato alle operazioni di vendita
nell’espropriazione immobiliare (art. 591 ter. c.p.c.), cit., 402;
spec. 383;
G. CAMPESE, Problemi e prospettive, cit.,
A. MIOZZO, Sub. art. 591 ter., in AA.VV., Codice dell’esecuzione forzata. Commentato con
dottrina e giurisprudenza a cura di
E. VULLO, cit., 568. Mentre fermamente contraria è la C. BESSO,
Espropriazione forzata e notai, cit., 2453 nt. 92.
480
D. TURRONI, sub. art. 591 ter. c.p.c., in AA.VV., Le recenti riforme del processo civile.
Commentario diretto da
S. CHIARLONI, Tomo I, cit., 1032, il quale adduce ragioni di simmetria con
l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c..
277
nozioni di puro diritto oggettivo, volte ad ottenere un’astratta adeguatezza dell’atto a
norme di rito>>481.
Sotto il profilo prettamente procedurale, il reclamo si deve proporre tramite
“ricorso” depositato presso la cancelleria del giudice dell’esecuzione, il quale fissa con
pedissequo decreto l’udienza di comparizione delle parti davanti a sé ordinando al
ricorrente di eseguire le notifiche alle parti ed alla cancelleria di acquisire il fascicolo
d’ufficio presso il professionista delegato.
La necessità della previa instaurazione del contraddittorio tra le parti è
ricavabile: a) sia dalla natura giuridica del reclamo, che costituisce un incidente decisorio
del processo esecutivo; b) sia dalla tipologia del provvedimento (ordinanza) che conclude
tale parentesi di cognizione, il quale presuppone l’audizione delle parti; e c) dal raffronto
con quanto previsto dall’art. 168 disp. att. c.p.c. il quale, nel disciplinare il reclamo contro
l’operato dell’ufficiale incaricato alla vendita, prevede espressamente che <<sul ricorso
del giudice dell’esecuzione pronuncia senza indugio con ordinanza non impugnabile,
sentiti il ricorrente e le parti>>.
Similmente a quanto accade nell’ipotesi di un’opposizione esecutiva (del quale
presenta il carattere incidentale ed endoprocedimentale, visto che è esperibile solo in
pendenza di procedimento)482, la legge non ricollega alla proposizione del reclamo un
effetto sospensivo automatico, ma rimette al prudente apprezzamento del giudice
dell’esecuzione la scelta se adottare o meno un provvedimento sospensivo, ancorandola
al parametro dei cd. “gravi motivi”; ma, a differenza, di quanto avviene in presenza di
un’opposizione esecutiva di merito ai sensi degli artt. 615 e 619 c.p.c., il provvedimento
pronunciato ai sensi dell’art. 591 ter. c.p.c. può avere ad oggetto le sole operazioni di
vendita e non anche l’intero processo esecutivo e contro di esso non è ammesso il
reclamo al collegio previsto dal capoverso dell’art. 624 c.p.c. .
481
F. MANNA, La delega ai notai delle operazioni di incanto immobiliare, cit., 168.
482
Così acutamente rileva la struttura del procedimento di reclamo in esame R.
ORIANI, Ancora
sul regime degli atti del notaio delegato nell’espropriazione immobiliare (art. 591 ter. c.p.c.), cit., 101.
278
Sebbene sul punto la legge tace, per una certa e condivisibile dottrina483deve
ritenersi, sulla base delle regole generali, che il provvedimento di sospensione, in casi di
particolare urgenza, possa essere adottato anche inaudita altera parte con decreto
confermabile o revocabile con l’ordinanza che decide il reclamo.
§. 4. L’opposizione agli atti esecutivi in rapporto con il reclamo: analisi del terzo
periodo dell’art. 591 ter. c.p.c. . Il terzo ed ultimo periodo dell’art. 591 ter. c.p.c. dispone
laconicamente che:<<Restano ferme le disposizioni di cui all’art. 617 c.p.c.>>484.
Dal punto di vista storico tale previsione trova la sua giustificazione nella scelta
compiuta dal legislatore del 1998 di voler rinunciare al cd. modello del “doppio binario”
previsto nel progetto originario485, consistente nella facoltà di scelta alternativa
relativamente ai rimedi esperibili avverso gli atti del professionista delegato, tra reclamo
ed opposizione agli atti esecutivi486.
483
G. L. INNOCENTI, La delega delle operazioni di vendita, in AA.VV., La nuova esecuzione forzata
diretta da P. G. DEMARCHI, cit., 1046.
484
In generale sull’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. v. in dottrina
C. MANDRIOLI,
voce Opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi, in Enc. dir., XXXI, Milano, 1980, spec. 431 ss.;
R. ORIANI, L’opposizione agli atti esecutivi, Napoli, 1987; R. VACCARELLA, voce Opposizioni all’esecuzioni,
in Enc. giur., XXI, Roma, 1990, 1 ss.; G. TOMEI, Il problema delle opposizioni nel processo esecutivo, in Riv.
trim. dir. e proc. civ., 1995, 901 ss.; più di recente F. TOMMASEO, L’esecuzione forzata, cit., spec. 255 ss.,
B. CAPPONI, Manuale di diritto dell’esecuzione civile, cit., spec. 319 ss. .
485
Per quanto riguarda l’evoluzione delle vicende parlamentari che hanno condotto al
superamento del <<modello del sistema a doppio binario>> rinviamo per tutti alla lucida e chiara
descrizione fatta da
R. ORIANI, Il regime degli atti del notaio delegato alle operazioni di vendita
nell’espropriazione immobiliare (art. 591 ter. c.p.c.), cit., 405 nt. 34.
486
Difatti ricordiamo che il d.d.l. Flick n. 1800/S prevedeva nell’ultimo comma di quello che
sarebbe dovuto essere l’art. 591 ter. c.p.c. come <<Avverso gli atti del notaio delegato è sempre proponibile
l’opposizione agli atti esecutivi a norma dell’art. 617>>. Ma quella che poi è l’attuale formulazione del terzo
279
L’art. 591 ter. c.p.c. declina il rapporto tra i due rimedi in termini di reciproca
esclusione, nel senso che avverso l’atto del delegato è possibile proporre reclamo e non
l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.,la quale ultima è, invece, esperibile sia
contro l’ordinanza pronunciata dal giudice dell’esecuzione a seguito di reclamo avverso
l’atto del professionista delegato o avverso il decreto con cui il giudice stesso ha risolto la
difficoltà sollevata dal delegato con ricorso, sia, nel caso in cui il vizio dell’atto del
delegato non sia stato dedotto con il rimedio endo – esecutivo del reclamo, contro il
decreto di trasferimento pronunciato dal giudice dell’esecuzione, che chiude la fase delle
operazioni di vendita delegate al professionista487.
periodo dell’art. 591 ter. c.p.c. è dovuta ad una modifica avvenuta in Commissione Giustizia. Sulla scelta
operata nel d.d.l. Flick manifestò, a suo tempo, pieno consenso la Commissione Tarzia, incaricata come
abbiamo già detto a tempo debito di elaborare il testo di d.d.l. delega per la riforma organica del processo
civile. Commentando quelle che erano le linee essenziali per la riforma del processo esecutivo contenuta
nel progetto Tarzia, Vaccarella in ID., Le linee essenziali del processo esecutivo secondo il progetto della
Commissione Tarzia, cit., 373, osservò che <<il giudice dell’esecuzione non deve essere il factotum
dell’esecuzione con la sua onnipresenza in ogni momento della procedura, ma deve essere il perno quanto
alla garanzia di legittimità e correttezza dell’attività esecutiva. Di qui l’opportunità di spogliarlo di tutta una
serie di compiti che nulla hanno di intrinseca natura giurisdizionale, ma di potenziarne il ruolo di controllore
in ogni momento della procedura snellendo gli strumenti che consentono di adirlo e di investirlo di ogni
questione giuridica. (…) In breve, il giudice dell’esecuzione diventa, oltre il gestore delle opposizioni agli atti
e all’esecuzione, anche la guida dell’esecuzione nei momenti più delicati del suo svolgimento attraverso
direttive, agilmente sollecitate e agilmente date agli organi esecutivi ovvero ai suoi ausiliari>>.
487
Discende direttamente dai principi generali l’effetto di consolidamento dell’ordinanza sul
reclamo, cui non segua, nel termine perentorio previsto nell’art. 617 c.p.c., l’opposizione agli atti esecutivi.
Mentre per una lettura alternativa dell’art. 591 ter. c.p.c. nel tratto finale in cui fa riferimento all’art. 617
c.p.c. e che è volta ad escludere l’opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso l’ordinanza che decide sul reclamo
ex art. 591 ter. c.p.c. v. ante riforme 2005:
R. VACCARELLA, La vendita forzata immobiliare tra delega al
notaio e prassi giudiziarie <<virtuose>>, cit., 293, il quale, suggerisce l’opportunità di una lettura sistematica
dell’art. 591 ter. c.p.c., dalla quale dovrebbe inferirsi che <<anche l’ordinanza decisoria del reclamo non è
soggetta all’immediata opponibilità ex art. 617 c.p.c.; e ciò in quanto l’intero primo comma della norma è
volto a disciplinare strumenti endoprocedimentali di superamento delle “difficoltà” ovvero di composizione
dei contrasti, tutti volti – con la salvezza della garanzia della cognizione piena alla chiusura del sub
procedimento – a consentire (…) al sub - procedimento di svolgersi fino all’atto finale. In breve, la logica del
280
Il catalogo degli strumenti di tutela che sono messi a disposizione delle parti è
condensato nella recente sentenza della Cass., Sez. III , 26 giugno 2006, n. 14707, Pres.
Duva – Rel. Frasca – P.M. (concl. conf.) Iannelli488, la quale ha il merito di precisare anche
il criterio ordinante di essi. La Cassazione afferma che la norma dell’art. 591 ter. cp.c., in
tema di operazioni di esecuzione per espropriazione di immobili delegate al notaio,
quando, nel secondo comma dispone che “restano ferme le disposizioni di cui all’art. 617
c.p.c. ”, deve essere interpretata nel senso che <<l’opposizione agli atti esecutivi è il
mezzo esperibile contro le ordinanze del giudice dell’esecuzione pronunciate sia in
seguito del reclamo delle parti nel processo esecutivo contro i decreti pronunciati dal
giudice dell’esecuzione su sollecitazione del notaio delegato, in relazione a difficoltà
insorte nelle operazioni di esecuzione, sia a seguito del reclamo delle parti avverso gli atti
del notaio delegato, restando,pertanto, esclusa ogni possibilità di diretta impugnativa in
sede giurisdizionale diversa dal reclamo tanto dei suddetti decreti quanto degli atti del
notaio delegato, e quindi, la proposizione diretta dell’opposizione agli atti esecutivi
contro di essi ed a maggior ragione, data l’esistenza nel sistema dell’esecuzione forzata di
un rimedio generalizzato contro le invalidità nel processo esecutivo, rappresentato
proprio dal rimedio previsto dall’art. 617 c.p.c, del ricorso straordinario per cassazione ex
art. 111, penultimo comma, Cost., rimedio che, peraltro, è inesperibile anche contro le
procedimento il cui svolgimento non è impedito dall’esigenza del controllo giudiziale riceverebbe un grave
vulnus qualora fosse consentito – nell’<<isola>> costituita dal sub procedimento coram notaro –
l’inserimento di una fase a cognizione piena che lo spirito della formula (…) sembra riservare al momento
finale, in cui la procedura torna definitivamente davanti al giudice dell’esecuzione>>. Nello stesso senso di
Vaccarella nel periodo post – riforme 2005: M. BOVE, Delega delle operazioni di vendita, in
G. BALENA –
M. BOVE, Le riforme più recenti del processo civile, cit., 240 e D. TURRONI, Sub. art. 591 ter. c.p.c., in
AA.VV., Le recenti riforme del processo civile. Commentario diretto da S. CHIARLONI, Tomo I, cit., 1037.
488
In Riv. es. forz., 2006, 647; conf. sia da Cass., Sez. III, 28 ottobre 2009, n. 22794, Pres. Di Nanni
– Est. Spirito – P.M. (concl. conf.) Scardaccione, in Vita not., 2010, n. 1, 353 ss.; e sia da Cass., Sez. VI, 20
gennaio 2011, n. 1335 (ord.), Pres. Finocchiaro – Rel. Vivaldi – P.M. (concl. conf.) Ciccolo, in Giur. it., 2011,
n. 10, 2111 ss., con nota della L. BIFFI, Sui rimedi contro gli atti degli ausiliari del giudice.
281
decisioni emesse in sede di reclamo, atteso che possono essere impugnate con
l’opposizione di cui all’art. 617 c.p.c.>>.
Da questa sentenza è ricavabile il seguente prospetto riepilogativo:
1) è concesso reclamo contro i provvedimenti pronunciati dal giudice
dell’esecuzione a seguito del ricorso del professionista delegato in relazione a difficoltà
insorte nelle operazioni di vendita, la cui risoluzione il ricorrente abbia ritenuto
opportuno demandare al giudice dell’esecuzione;
2) è concesso reclamo contro gli atti del professionista delegato;
3) avverso l’ordinanza, con cui il giudice dell’esecuzione decide sul ricorso
presentato dal professionista delegato in relazione ai due casi supra indicati è proponibile
l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.;
4) non è possibile opporsi direttamente ex art. 617 c.p.c. contro il decreto con cui
il giudice dell’esecuzione si pronuncia sul ricorso del professionista delegato in relazione
ad una difficoltà emersa nelle operazioni di vendita, né contro gli atti del professionista
delegato;
5) avverso il suddetto decreto nonché contro gli atti del professionista delegato
non è nemmeno possibile proporre ricorso straordinario per cassazione ex art. 111,
penultimo comma, Cost.;
6) tale ultimo rimedio non è parimenti proponibile avverso l’ordinanza con cui il
giudice dell’esecuzione decide il reclamo presentato nei casi indicati nei punti nn. 1) e 2) .
Da ultimo una certa (e a quanto pare isolata) dottrina489 ha sostenuto
l’applicabilità dell’istituto del ricorso ex art. 591 ter. c.p.c. anche nell’ipotesi in cui
insorgano difficoltà durante il corso delle operazioni di “assegnazione”. A giustificazione
489
D. TURRONI, sub. artt. 591 ter. c.p.c., in AA.VV., Le recenti riforme del processo civile.
Commentario diretto da
S. CHIARLONI, Tomo I, cit., 1039.
282
di tale interpretazione si è ritenuto da altra dottrina490 che rappresentando l’assegnazione
uno dei possibili esiti della vendita forzata, deve, di conseguenza, considerarsi rientrante
nell’espressione <<operazioni di vendita>>, a cui fa espresso riferimento l’art. 591 ter.
c.p.c. .
Infine, anche nella vendita immobiliare in sede fallimentare, ogni presunta
irregolarità ravvisabile nella conduzione della liquidazione delegata al professionista deve
essere sottoposta all’esame del giudice delegato che governa nell’esecuzione concorsuale
la fase esecutiva, al pari del giudice dell’esecuzione nell’esecuzione individuale, nella
forma del reclamo ex art. 591 ter. c.p.c., il quale verrà deciso con provvedimento
reclamabile ai sensi dell’art. 26 Legge fall., rimedio tipico del sistema concorsuale
adottabile in luogo della specifica impugnazione di cui all’art. 617 c.p.c.: è pertanto
inammissibile il reclamo ex art. 26 cit. proposto al tribunale fallimentare con cui si
contestano presunte irregolarità commesse dal professionista delegato491.
490
G. L. INNOCENTI, La delega delle operazioni di vendita, in AA.VV., La nuova esecuzione forzata
diretta da P. G. DEMARCHI, cit., 1048.
491
Cass., Sez. II, 10 maggio 2007, n. 10925, Pres. Adamo – Rel. Macioce – P.M. (conl. conf.)
Schiavon, (in Fall., 2007, n. 10, 1163 ss., con nota di
C. TRENTINI, Controllo sugli atti del professionista
delegato alla vendita nel fallimento) a conferma della decisione assunta da Trib. Ascoli Piceno, 29 giugno
2004, (ord.), a quanto pare inedita.
283
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forzata immobiliare. Percorso operativo, Verona, 2007;
C. CONSOLO, Il moto del pendolo: verso l’abuso dell’utilizzazione di giudici non di carriera
“aggregati” e “onorari”, in Rass. for., 1998, n. 1, 9 ss.;
F. CORDOPATRI, (Sub. Artt. 591 bis. - ter. c.p.c.), in AA.VV., Codice di procedura civile
commentato. Aggiornamento, a cura di R. VACCARELLA – G. VERDE, Tomo II, Torino, 2001, II
ed., 989 ss., spec. 1008 ss.;
293
ID., Le nuove norme sull’esecuzione forzata, in Riv. dir. proc., 2005, 751 ss., spec. 775;
nonché anche in AA.VV., ibidem, Le nuove norme processuali e fallimentari. Commento al
d.l. 14 maggio 2005, n. 35 e della legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80, a cura di C.
PUNZI – E. F. RICCI, Padova, 2005, 75 ss.;
ID., La tutela del debitore nei processi esecutivi, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2008, 1239 ss.,
spec. 1255 – 1256; nonché ora in AA.VV., Studi in onore di Vittorio Colesanti, Tomo II,
Napoli, 2009, 429 ss.;
ID., Rimeditazione sulla conversione del pignoramento, in AA.VV., Studi in onore di
Modestino Acone, Napoli, 2010, Vol. II, 1299 ss.;
ID., La Corte costituzionale ritorna sul rapporto fra tutela giurisdizionale dei diritti e
adempimenti fiscali, in Dir. fall., 2011, n. 1, II, 1 ss.;
V. CORSARO, Le esecuzioni forzate nel nuovo codice di procedura civile, Milano, 2006, 361
ss.;
C. COSTA, Il credito fondiario nelle procedure esecutive e nelle procedure concorsuali alla
luce del nuovo testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, in Dir. fall., 1994, I,
562 ss.;
G. COSTANTINO, Appunti sulle proposte di riforma urgente del processo civile, in AA.VV.,
Studi in memoria di Augusto Cerino Canova, Bologna, 1992, Vol. II, 667 ss., nonché già in
Doc. giust., 1988, fasc. n. 10, 7 ss.,;
ID., Note tecniche sulla attuazione dei diritti di credito nei processi di espropriazione
forzata, in AA.VV., Processi e tecniche di attuazione dei diritti, a cura di S. MAZZAMUTO,
Napoli, 1989, II, 791 ss., spec. 811;
ID., Degiurisdizionalizzazione delle espropriazioni immobiliari, in AA.VV., Delegabilità ai
notai delle operazioni di incanto nelle espropriazioni immobiliari. Normativa vigente e
prospettive di riforma. Atti del convegno di Roma del 22 – 23 maggio 1993, cit., 227 ss.,
nonché in AA.VV., Studi in onore di Crisanto Mandrioli, Milano, 1995, 635 ss.;
294
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Note a prima lettura sulla l. 28 dicembre 2005, n. 263, in Foro it., 2006, V, 67 - 68;
M.
CRAPAROTTA,Certificato
notarile
ipocatastale
sostitutivo
nel
procedimento
espropriativo, in Vita not., 1998, n. 4, 1815 ss.;
ID., La stima notarile e la rilevanza urbanistica nella esecuzione forzata, in Not., 1999, n. 1,
161 ss.;
C. CROCI, L’espropriazione immobiliare per credito fondiario nel d.leg. 385/1993: breve
rassegna di opinioni in dottrina e giurisprudenza sugli aspetti di maggior rilievo, in Riv. es.
forz., 2004, 349 ss.;
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P. D’ADAMO, La custodia dell’immobile pignorato tra le esperienze delle “best practies” e
l’impianto delle leggi n. 80 e 263 del 2005, in Riv. es. forz., 2006, n. 3, 749 ss.;
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296
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ID., Riforma del processo di esecuzione nelle mani di notai e avvocati, in Italia Oggi, 23
settembre 1998, 12 ss.;
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ID., Clausole generali e sindacato della Cassazione, in Giur. sist. di dir. proc. civ. diretta da
A. PROTO PISANI, Torino, 2003;
297
ID., La delega delle operazioni di vendita, in AA.VV., Le modifiche al codice di procedura
civile previste dalla l. n. 80/2005, cit., 89 ss.;
ID., Espropriazione forzata delegata a notaio e registrazione del decreto di trasferimento
dell’immobile espropriato, in AA.VV.,Espropriazione forzata e divisione giudiziale.
L’esperienza del notariato nella disciplina previgente al decreto competitività (D.L. 14
marzo 2005, n. 35), in Studi e Materiali, Suppl. al fasc. n. 2/2005 a cura del Consiglio
Nazionale del Notariato, cit.,214 ss.;
ID., Notai delegabili alle operazioni di vendita all’incanto di cui all’art. 591 bis. c.p.c. :
circondario del tribunale e distretti notarili riuniti, in AA.VV., Espropriazione forzata e
divisione giudiziale.L’esperienza del notariato nella disciplina previgente al decreto
competitività (D.L. 14 marzo 2005, n. 35), in Studi e Materiali, Suppl. al fasc. n. 2/2005 a
cura del Consiglio Nazionale del Notariato, cit., 129 ss.;
ID., Espropriazione forzata delegata a notaio e coadiutore, in AA.VV., Espropriazione
forzata e divisione giudiziale.L’esperienza del notariato nella disciplina previgente al
decreto competitività (D.L. 14 marzo 2005, n. 35), in Studi e Materiali, Suppl. al fasc. n.
2/2005 a cura del Consiglio Nazionale del Notariato, cit., 134 ss.;
ID., Espropriazione forzata immobiliare delegata a notaio e mancata comparizione delle
parti alla cd. <<udienza di vendita all’incanto>>, in AA.VV., Espropriazione forzata e
divisione giudiziale.L’esperienza del notariato nella disciplina previgente al decreto
competitività (D.L. 14 marzo 2005, n. 35), in Studi e Materiali, Suppl. al fasc. n. 2/2005 a
cura del Consiglio Nazionale del Notariato, cit., 139 ss.;
ID., In tema di aggiudicazione per persona da nominare ai sensi dell’art. 583 c.p.c., in
AA.VV., Espropriazione forzata e divisione giudiziale.L’esperienza del notariato nella
disciplina previgente al decreto competitività (D.L. 14 marzo 2005, n. 35), in Studi e
Materiali, Suppl. al fasc. n. 2/2005 a cura del Consiglio Nazionale del Notariato, cit., 148
ss., nonché già in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2003, 1429 ss.;
298
ID., Delegabilità ai notai delle operazioni di vendita forzata immobiliare con incanto in
sede fallimentare, in AA.VV., Espropriazione forzata e divisione giudiziale.L’esperienza del
notariato nella disciplina previgente al decreto competitività (D.L. 14 marzo 2005, n. 35),
in Studi e Materiali, Suppl. al fasc. n. 2/2005 a cura del Consiglio Nazionale del Notariato,
cit., 184 ss.;
ID., Brevi note sul comportamento da tenersi da parte del notaio delegato ove il giorno
fissato per la vendita all’incanto dell’immobile espropriato non compaiano il creditore
procedente e/o altro creditore munito di titolo esecutivo, in AA.VV.,Espropriazione forzata
e divisione giudiziale.L’esperienza del notariato nella disciplina previgente al decreto
competitività (D.L. 14 marzo 2005, n. 35), in Studi e Materiali, Suppl. al fasc. n. 2/2005 a
cura del Consiglio Nazionale del Notariato, cit., 245 ss.;
ID., Espropriazione forzata, pubblicità e privacy del debitore, in Riv. es. forz., 2005, n. 2,
233
ss.,
nonché
anche
in
in
AA.VV.,
Espropriazione
forzata
e
divisione
giudiziale.L’esperienza del notariato nella disciplina previgente al decreto competitività
(D.L. 14 marzo 2005, n. 35), in Studi e Materiali, Suppl. al fasc. n. 2/2005 a cura del
Consiglio Nazionale del Notariato, cit., 229 ss.;
ID., La vendita forzata alla luce della riforma di cui alle leggi 80 e 263 del 2005: quesiti
soluzioni interpretative di cui alla tavola rotonda tenutasi a Roma il 13 marzo 2006, in
Consiglio Nazionale del Notariato, Notizie 29 maggio 2006, Quesito n. 11;
ID., Le nuove modifiche al processo esecutivo, in AA.VV., Le modifiche al processo esecutivo
di cui alla L. n. 80/2005: note a prima lettura. La riforma del processo esecutivo: prime
riflessioni, in Studi e materiali, Suppl. al fasc. n. 1/2006, a cura del Consiglio Nazionale del
Notariato, Milano, 2006, 182 ss.;
ID., La delega delle operazioni di vendita in sede di espropriazione forzata immobiliare.
Novità introdotte dalla riforma del 2005 e ricostruzione sistematica del nuovo istituto, in
I Quaderni della Rivista di diritto civile, Padova, n. 9, 2007;
ID., La delega delle operazioni di vendita in sede di espropriazione forzata immobiliare,
inCNN Notizie 2007, n. 2;
299
ID., Aggiornamento a voce <<Delega delle operazioni di vendita in sede di espropriazione
forzata immobiliare>>, in Dig. disc. priv. (Sez. civ.), Torino, IV, 2010, 456 ss.;
ID. – A. LOMONACO, Gli adempimenti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto in sede di
espropriazione forzata delegata, in Riv. es. forz., 2008, n. 1, 161 ss.;
ID. – ID., Sulla trascrivibilità del decreto di trasferimento dell’immobile espropriato prima
del pagamento dell’imposta di registro, in AA.VV., Espropriazione forzata e divisione
giudiziale. L’esperienza del notariato nella disciplina previgente al decreto competitività
(D.L. 14 marzo 2005, n. 35), in Studi e Materiali, Suppl. al fasc. n. 2/2005 a cura del
Consiglio Nazionale del Notariato, cit.,174 ss.;
ID. – A. RUOTOLO, Espropriazione forzata (delegata a notaio) e dichiarazioni in ordine alla
natura personale dell’acquisto di cui all’art. 179 c.c., in AA.VV., Espropriazione forzata e
divisione giudiziale. L’esperienza del notariato nella disciplina previgente al decreto
competitività (D.L. 14 marzo 2005, n. 35), in Studi e Materiali, Suppl. al fasc. n. 2/2005 a
cura del Consiglio Nazionale del Notariato, cit., 198 ss.;
M. FABIANI, Le controversie distributive. L’oggetto del procedimento e l’impugnazione
dell’ordinanza del giudice, in Riv. es. forz., 2010, n. 4, 575 ss.;
R. FANELLI, Commento al D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla Legge 14 maggio
2005, n. 80, in Corr. Trib., 2005, n. 23, 1827 ss.;
P. FARINA, L’aggiudicazione nel sistema delle vendite forzate, Napoli, 2012;
E. FAZZALARI, voce Giurisdizione volontaria, in Enc. dir., Milano, 1970, XIX, 350 ss.;
S. FAZZARI, La riforma del processo esecutivo, in AA.VV., Le modifiche al processo esecutivo
di cui alla l. n. 80/2005: note a prima lettura. La riforma del processo esecutivo: prime
riflessioni, in Studi e materiali, Suppl. al fasc. n. 1/2006, a cura del Consiglio Nazionale del
Notariato, Milano, 2006, 157 ss.;
300
G. FIANDACA – E. MUSCO, Diritto penale. Vol. I: Parte speciale, Bologna, 2006, III ed.;
G. FINOCCHIARO, La vendita senza incanto diventa preliminare, in Guida al dir., 2005, n. 22,
54 ss.;
ID., Il valore dei beni nell’espropriazione forzata riformata, in Vita not., 2006, n. 4, 1174,
ora anche in AA.VV., Studi in onore di Carmine Punzi, Tomo III, Torino, 2008, 562 ss.;
M. FIORINI, Una querelle destinata a terminare con l’istituzione dell’albo unico, in Guida al
dir., 2005, n. 14, 75 ss.;
ID., Possibile rilasciare sentenze in forma esecutiva anche se non è stata pagata l’imposta
di registro. – Prosegue lo smantellamento delle limitazioni al diritto fondamentale di agire
in giudizio, in Guida al dir., 2002, n. 49, 59 ss.;
R. FONTANA, La riforma del processo esecutivo immobiliare punta a ridurre i tempi delle
procedure, in Guida normativa, 2006, n. 12, 49 ss.;
ID., Custodia e vendita nell’espropriazione immobiliare, in AA.VV., Le modifiche al codice di
procedura civile, cit., 122 ss.;
ID., La gestione attiva del compendio immobiliare pignorato, in Riv. es. forz., 2005, 574 ss.;
ID. – C. MIELE, La prassi e gli orientamenti del tribunale di Monza, in AA.VV., L’efficienza dei
processi esecutivi immobiliari. Prassi e innovazioni di tribunali, banche, avvocati e notai.
Atti del convegno di Torino del 10 maggio 2003, a cura di L. CAPALDO – G. STAIANO, Roma,
2004, 77 ss.;
ID. – F. VIGORITO, Le procedure esecutive dopo la riforma: la vendita immobiliare.
L’amministrazione giudiziale - La delega ai professionisti – La distribuzione (artt. 567 – 598
c.p.c.), in Itinerari del processo civile – Guide coordinate da F. LAZZARO, Milano, 2007, 415
ss., spec. 420 ss.;
301
N FORTE, Obblighi tributari iva a carico degli aggiudicatari di immobili nelle procedure
esecutive private, in AA.VV., Espropriazione forzata e divisione giudiziale. L’esperienza del
Notariato nella disciplina previgente al decreto competitività (D.L. 14 marzo 2005), in Studi e
materiali, inSuppl. fasc. n. 2/2005, a cura del Consiglio Nazionale del Notariato, cit., 310 ss.;
R. FRANCAVIGLIA, La tutela del credito in sede esecutiva, Torino, 2009, 128 ss.;
R. FRANCHI, Del consulente tecnico, del custode e degli altri ausiliari del giudice, in AA.VV.,
Commentario al codice di procedura civile diretto daE. ALLORIO, Torino, 1973, 682 ss.;
G. FRESCURA, Aste immobiliari: Manuale per partecipare ad un incanto o a una gara:
aggiornato alla legge n. 302 del 3 agosto 1998 sulle esecuzioni immobiliari con al delega
al notaio per l’incanto, Milano, 1999;
R.
FRIZZIERO,
I
ricorsi
al
giudice
nel
corso
della
vendita
delegata
in
www.ordineavvocativenezia.it ;
G. FULCHERIS, “Mea culpa” – La delega per le vendite giudiziarie, in Il Notaro, 2010, 21 –
22;
M. A. GALEOTTO FLORI, Gli obblighi tributari del professionista delegato dal giudice delle
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ss.;
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1960, 764 ss.;
ID., voce Opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi, in Enc. dir., XXX, Milano, 1980,
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cognitori, Torino, Editio minor, XVII ed., 2007, 147
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possessori. Il nuovo procedimento sommario cognitorio. La giurisdizione volontaria,
Torino, Editio maior, XXI ed. Aggiornata da A. CARRATTA, 2011, 156 ss.;
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<<leve improprie>> del processo esecutivo, in Riv. not., 2000, n. 4, 951 ss., spec. 955 ss.;
ID., Ancora sull’uso deviante della pubblicità di vendita immobiliare, in Riv. not., 2003, II,
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ID., La nullità del processo di esecuzione, Padova, 2006, 224 – 227;
R. MARENGO, La discrezionalità del giudice civile, Torino, 1996;
G. MARINI, Oneri fiscali e tutela giurisdizionale, in Rass. trib., 2003, n. 2, 733 ss.;
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R. MARTINO, in AA.VV., Commentario a cura di N. PICARDI – R. VACCARELLA, Legge 13 aprile
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responsabilità civile del magistrati, in Le nuove leggi civ. comm., 1989, 1200, spec. 12241225;
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l’individuazione dei beni da pignorare e la garanzia patrimoniale cd. generica
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191 ss.;
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Padova, 2007, 396 ss.;
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ID. – G. AZZARITI – S. SCARPELLO, (Sub. Artt. 2910 – 2929 c.c.). Esecuzione forzata.
Prescrizione e decadenza, in Commentario al Codice civile a cura di V. SCIALOIA – S. BRANCA,
Bologna – Roma, 1964;
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ID. – A. RODA - R. FONTANA –, La prassi delle vendite immobiliari nel tribunale di Monza, in
Riv. es. forz., 2001, 501 ss.;
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Commentato con dottrina e giurisprudenza a cura di E. VULLO, Piacenza, 2009, III ed., 549
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M. MONTANARI, (Sub. Art. 68 c.p.c), in AA.VV., Codice di procedura civile commentato, a
cura di C. CONSOLO – F.P. LUISO, Tomo I, Milano, 2007, III ed.,682;
309
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c.p.c.), in AA.VV., Commentario alle riforme del codice di procedura civile, a cura di A.
BRIGUGLIO – B. CAPPONI, Vol. II: Processo di esecuzione, Padova, 2007, 452 ss.;
G. MONTELEONE, Manuale di diritto processuale civile. Vol. II:Il processo di esecuzione i
procedimenti speciali e l’arbitrato, Padova, 2009, V ed., spec. 229 nt. 34;
L. MONTESANO, Sull’efficacia, sulla revoca e sui sindacati contenziosi dei provvedimenti non
contenziosi dei giudici civili, in Riv. dir. civ., 1986, I, 597 ss., spec. 599;
ID. - G. ARIETA, Diritto processuale civile. III: L’esecuzione forzata, Padova, 1999, 91 ss.,
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ID. – ID., Trattato di diritto processuale civile, Torino, 2001, spec. 464 – 465;
ID. – ID. - F. DE SANTIS, Corso di diritto processuale civile, Padova, 2008, 20;
F. G. NARDONE, Delega al notaio nella espropriazione forzata immobiliare: dalla prassi
<<pratese>> alla riforma della l. n. 302/1998, in Riv. not., 1999, 605 ss.;
F. NARRA, Un progetto di informatizzazione delle procedure di esecuzione immobiliare, in
Bancaria, 1995, n. 4, Vol. 51, 54 ss.;
P.L. NELA, Trasferimento del bene espropriato, in AA.VV., Commento alle Leggi 26
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riforme del processo civile a cura di S. CHIARLONI, Bologna, 1992, spec. 1223 ss.;
M. NIGRO, Il notaio nel diritto pubblico,in Riv. not., 1979, 1151 ss.;
G. OLIVIERI, Verso la riforma del processo civile, in Doc. giust., 1988, n. 10, 49 ss.;
G. OPPO, Il privilegio del credito fondiario oggi, in Riv. dir. civ., 1983, II, 407;
R. ORIANI, L’opposizione agli atti esecutivi, Napoli, 1987;
ID., L’espropriazione singolare per credito fondiario, in Corr. giur., 1995, 370 ss.;
310
ID., Delegabilità ai notai delle operazioni di incanto nelle espropriazioni immobiliari e
opposizioni agli atti esecutivi, in AA.VV., Delegabilità ai notai delle operazioni di incanto
nelle espropriazioni immobiliari. Normativa vigente e prospettive di riforma. Atti del
convegno di Roma del 22 – 23 maggio 1993, cit., 285 ss., nonché già in Riv. dir. proc., 1993
998 ss. e successivamente ripubblicato in AA.VV., Studi in onore di Mario Vellani, Milano,
1995, 691 ss.;
ID., Il regime degli atti del notaio delegato alle operazioni di vendita nell’espropriazione
immobiliare (art. 591 ter c.p.c.), in Foro it., 1998, V, 397 ss.;
ID., Ancora sul regime del notaio delegato nell’espropriazione immobiliare (art. 591 ter.
c.p.c.), in Foro it., 1999, V, 97 ss.;
ID., Delega al notaio – Profili processuali, in www.ordineavvocatiditorreannunziata.it;
ID., L’imparzialità del giudice e l’opposizione agli atti esecutivi, in Riv. es. forz., 2001, n. 1,
1 ss.;
I.PAGNI, La liquidazione dei compensi agli ausiliari del giudice, in Foro it., 1990, I, 2754 ss.,
spec. 2759;
M. PALAZZO, In margine ad un convegno genovese sui rapporti tra notariato e giustizia
civile, in Riv. not., 2005, I, 259 ss., spec. 260 - 261;
L. PALMITERI, L’ufficio del notaio e le visure ipocatastali, in Vita not., 1997, I, 1134 ss.;
N. PANNULLO, I “nuovi” giudici onorari aggregati, in Doc. giust., 1999, 105 ss.;
L. PANZANI, Acquisizione della documentazione ex art. 567, 2 ° comma, codice di procedura
civile, in AA.VV., Delegabilità ai notai delle operazioni di incanto nelle espropriazioni
immobiliari. Normativa vigente e prospettive di riforma. Atti del convegno di Roma del 22
– 23 maggio 1993, cit., 257 ss.;
A. PARDI, Esecuzione immobiliare e delega ai notai, in Toga Picena, 1994, n. 2, 19 ss.;
311
A. PATTI, Gli incanti delegati nelle esecuzioni immobiliari: primi passi verso un nuovo
modello di operare?, in Nuova giur. ligure, 1999, n. 3, 137 ss.;
A. PELLEGRINO, Il processo esecutivo immobiliare, Milano, 2001, 193 ss.;
G. PETRELLI, Sul conflitto tra l’aggiudicatario e l’attore che ha trascritto una domanda
giudiziale anteriormente al pignoramento ma successivamente all’iscrizione di ipoteca
(parere pro veritate), in Riv. Not., 2008, n. 4, 1168 ss.;
ID., Profili fiscali delle attività delegate al notaio nel processo esecutivo, in Not., 1999, n. 2,
166 ss., spec. 167;
C. PINO, Il titolo del commercialista è riservato agli iscritti all’albo dei Dottori
commercialisti, in Corr. trib., 2005, n. 13, 1017 ss.;
D. PISANI MASSAMORMILE, Le procedure espropriative immobiliari fra esigenze di rapidità di
garanzia e di modernizzazione, in Riv. not., 2002, 622 ss.;
L. POMPONIO, Esecuzione forzata e processo esecutivo, in Collana coordinata da A. CRIVELLI,
Tomo II, Torino, 2006, 1003 ss.;
R. PORTALE, Nelle vendite forzate immobiliari adempimenti IVA al professionista, in Il Sole
24 ore, 17 maggio 2006, 28 ss.;
A. PROTO PISANI, Osservazioni al disegno di legge n. 1288/S/X approvato il 22 luglio 1988
dal consiglio dei Ministri, in Foro it., 1988, V, 325 ss.;
ID., Usi e abusi della procedura camerale ex art. 737 c.p.c. (appunti sulla tutela
giurisdizionale dei diritti e sulla gestione degli interessi devoluta al giudice), in Riv. dir. civ.,
1990, I, 393 ss., ora quale saggio introduttivo in M. G. CIVININI, I procedimenti in camera di
consiglio, in Giur. sist. dir. proc. civ., diretta da A. PROTO PISANI, Tomo I, Torino, 1994, 3 ss.,
spec. 55.
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Foro it., 1992, V, 444 ss.;
312
ID., Delegabilità ai notai delle operazioni di incanto nella espropriazione immobiliare, in
AA.VV., Delegabilità ai notai delle operazioni di incanto nelle espropriazioni immobiliari.
Normativa vigente e prospettive di riforma. Atti del convegno di Roma del 22 – 23 maggio
1993, a cura del Consiglio Nazionale del Notariato, Milano, 1994, 13 ss., nonché la
relazione conclusiva, in ibidem, 349 ss., entrambi già in Riv. not., 1993, 523 ss.;
ID., Il nuovo art. 111 Cost. e il giusto processo civile, in Foro it., 2000, V, spec. 246 – 247;
ID., Premessa alle modifiche del codice di procedura civile previste dalla l. n. 80/2005, in
AA.VV., Le modifiche al codice di procedura civile previste dalla L. n. 80 del 2005, inForo it.,
2005, V, cit., 93 ss.;
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C. PUNZI, Il processo civile. Sistema e problematiche. IV: Il processo di esecuzione, Torino,
2010, II ed., 271 ss.;
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A. QUARANTA, Lineamenti di diritto amministrativo, Novara, 1978, spec. 90 ss.;
N. RAITI, La delega ai notai nelle esecuzioni immobiliari: un esempio di giurisdizione
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del notaio delegato nel processo di espropriazione immobiliare, in Riv. es. forz., 2002, n. 1,
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OCCHIPINTI – R. NAPOLEONI – A. RENZI, Il nuovo processo di esecuzione, coordinato daC.
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