UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA SAPIENZA FACOLTA’ DI GIURISPRUDENZA TESI DI DOTTORATO IN DIRITTO PROCESSUALE CIVILE LA DELEGA AI PROFESSIONISTI DELLE OPERAZIONI DI VENDITA NELL’ESPROPRIAZIONE FORZATA IMMOBILIARE ED IL CONTROLLO DEL LORO OPERATO XXV ° CICLO CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN DIRITTO PROCESSUALE CIVILE Dottorando: Dott. Alfonso Cerrato MATRICOLA N ° 1225814 Coordinatore del Corso di dottorato: Chiar. mo Prof. Antonio Carratta Tutor: Chiar. mo Prof. Romano Vaccarella ANNO ACCADEMICO 2012 - 2013 LA DELEGA AI PROFESSIONISTI DELLE OPERAZIONI DI VENDITA NELL’ESPROPRIAZIONE FORZATA IMMOBILIARE ED IL CONTROLLO DEL LORO OPERATO. INDICE – SOMMARIO CAPITOLO I DALLE ORIGINI DELL’ISTITUTO DELLA DELEGA DELLE OPERAZIONI DI VENDITA FORZATA DEGLI IMMOBILI FINO ALL’AVVENTO DELLA L. 3 agosto 1998 n. 302 §. 1. La genesi dell’istituto della delega delle operazioni di vendita nell’espropriazione forzata immobiliare per fronteggiare la crisi del processo esecutivo: la proposta di Andrea Proto Pisani. ..................................................................................................... 7 §. 1.1. Le reazioni della dottrina e della giurisprudenza a tale proposta........................ 16 §. 2. La recezione della delega sul piano normativo: la L. 3 agosto 1998, n. 302 (Norme in tema di espropriazione forzata e di atti affidabili ai notai). .......................................... 22 §.3.La natura giuridica del notaio delegato alle operazioni di vendita immobiliare quale principale problematica interpretativa sorta dalla L. n. 302/1998………………………………26 §. 3.1. I tre orientamenti dottrinali formatesi sotto il vigore della L. n. 302/1998 e quello successivo alla novella del 2005................................................................................... 29 §. 3.1.1.La natura giuridica dell’avvocato e del commercialista quali ulteriori professionisti delegabili ex art. 591 bis. c.p.c.. ............................................................. 34 §.3.2. Le responsabilità del professionista delegato……………………………………………………35 §. 3.3. Ulteriori problematiche interpretative sorte dalla delega ex lege n. 302/1998.43 §. 3.4. Gli effetti prodotti dalla delega ex lege n. 302/1998…………………………………………48 §. 4. Un breve profilo comparatistico in ambito UE in tema di ricorso ai notai per l'espletamento delle operazioni di vendita………………………………………………………………….50 1 CAPITOLO II LA DELEGA DELLE OPERAZIONI DI VENDITA DEGLI IMMOBILI EX ART. 591 BIS. C.P.C. ALLA LUCE DELLE RIFORME DEL BIENNIO 2005 - 2006. §. 1. Le innovazioni apportate alla delega delle operazioni di vendita sul piano “soggettivo” ed “oggettivo” dalle leggi di riforma del processo civile approvate sul finire della XIV legislatura: a) la L. 14 maggio 2005, n. 80; b) la L. 28 dicembre 2005, n. 263; c) la L. 23 febbraio 2006, n. 51; e d) la L. 24 febbraio 2006, n. 52. ..................................... 56 §. 1.1. L’ambito “soggettivo” della delega: le categorie dei professionisti delegabili dal giudice dell’esecuzione, gli elenchi da cui è possibile sceglierli e i profili di legittimità costituzionale. ............................................................................................................ 68 §. 1.1.1. I notai. ........................................................................................................... 71 §. 1.1.2. I commercialisti e gli esperti contabili: la disciplina processuale di riferimento e i problemi di diritto intertemporale. ............................................................................ 78 §. 1.1.3. Gli avvocati. Le peculiarità di tale nuova categoria di professionisti delegabili e relative criticità. .......................................................................................................... 81 §. 1.1.3.1. (Segue): L’esclusione dalla cerchia dei professionisti delegabili di particolari categorie di avvocati. .................................................................................................. 85 §. 1.2. L’elenco previsto dall’art. 179 ter. disp. att. c.p.c., e gli elenchi di cui all’art. 591 bis., 1 ° co., c.p.c. . ....................................................................................................... 86 §. 1.2.1. (Segue): La formazione dell’elenco. ................................................................ 90 §. 1.2.2. (Segue): L’aggiornamento dell’elenco e la cancellazione da esso..................... 96 §. 1.3. L’ambito “oggettivo” della delega: analisi della prima parte del 1 ° co. dell’art. 591 bis. c.p.c. . ............................................................................................................ 98 §. 1.3.1. La delega: oggetto ed estensione. ................................................................ 104 §. 1.3.2. I poteri di controllo e di direzione del giudice dell’esecuzione in riferimento alla delega rilasciata al professionista. ............................................................................. 108 2 §. 1.3.3. I poteri del professionista delegato. ............................................................. 111 §. 1.3.4. I restanti poteri del giudice dell’esecuzione. ................................................. 114 §. 2. Il <<programma della vendita>>: analisi della seconda parte del 1 ° co. dell’art. 591 bis. c.p.c. . ................................................................................................................. 117 §. 2.1. Il termine finale di svolgimento delle operazioni di vendita. ............................ 118 §. 2.2. I luoghi di pubblicazione dell’avviso di vendita. ............................................... 123 §. 2.2.1. (Segue): Il luogo di presentazione delle offerte. ............................................ 126 §. 2.3. Le altre direttive contenute nel <<programma di vendita>>............................. 130 §. 3. Le singole attribuzioni del professionista delegato: analisi del 2 ° co. dell’art. 591 bis. c.p.c. . ................................................................................................................. 134 §. 3.1. La determinazione del valore dell’immobile pignorato (art. 591 bis., 2 ° co., n. 1) c.p.c.). ....................................................................................................................... 138 §. 3.2. La redazione dell’avviso di vendita (art. 591 bis., 2 ° co., n. 2) c.p.c.). ............... 147 §. 3.2.1. (Segue): la pubblicità e la comunicazione dell’avviso di vendita. ................... 155 §. 3.3. Le ulteriori attribuzioni del professionista delegato previste dai punti nn. 3) – 4) – 5) - 6) – 7) e 8) del 2 ° co. dell’art. 591 bis. c.p.c. . ....................................................... 162 §. 3.3.1. (Segue): Gli esperimenti di vendita (senza e con incanto) e la mancata comparizione delle parti: il comportamento del professionista delegato. .................. 170 §. 3.4. La fissazione dell’ulteriore incanto ai sensi del punto n. 9), 2 ° co., dell’art. 591 bis. c.p.c. . ................................................................................................................. 178 §. 3.5. L’assunzione dei debiti da parte dell’aggiudicatario o dell’assegnatario ex art. 508 c.p.c. ed il ruolo del professionista delegato alla luce del punto n. 10), 2 ° co., dell’art. 591 bis. c.p.c. . .......................................................................................................... 181 §. 3.6. Gli adempimenti a carico del professionista delegato nel periodo successivo all’emissione del decreto di trasferimento ai sensi del punto n. 11), 2 ° co., art. 591 bis. c.p.c. ......................................................................................................................... 186 §. 3.6.1. (Segue): la cancellazione delle forme di pubblicità pregiudizievoli. ............... 190 3 §. 3.7. Delega e progetto di distribuzione del ricavato ai sensi del punto n. 12), 2 ° co., dell’art. 591 bis. c.p.c. ............................................................................................... 197 §. 3.8. La restituzione delle cauzioni e di altre somme versate dagli offerenti non risultati aggiudicatari ai sensi del punto n. 13), 2 ° co., art. 591 bis. c.p.c.: premessa. . 202 §. 3.8.1. (Segue): i poteri del professionista delegato di ordinare la restituzione delle cauzioni nella misura ridotta dei nove decimi dall’intero ai sensi dell’art. 580 c.p.c. e di disporre la perdita della cauzione ai sensi dell’art. 584 c.p.c. . ................................... 203 §. 4. Le restanti attività del professionista delegato e del giudice dell’esecuzione previste dai successivi sette commi dell’art. 591 bis. c.p.c. . ....................................... 207 §. 4.1. (Segue): i rapporti tra il professionista delegato e la cancelleria delle esecuzioni immobiliari. .............................................................................................................. 208 §. 4.2. (Segue): il verbale delle operazioni di vendita ................................................. 213 §. 4.3. (Segue): fascicolo e sottofascicolo. In particolare: la custodia e la loro organizzazione interna. ............................................................................................. 222 §. 4.3.1. (Segue): Il decreto di trasferimento e il certificato di destinazione urbanistica. ................................................................................................................................. 224 §. 5. I rapporti tra il (solo) notaio delegato ex art. 591 bis. c.p.c. e il coadiutore. ........ 234 §. 6. La custodia dell’immobile pignorato e la delega ex art. 591 bis. c.p.c. . ............... 240 §. 7. Le spese della vendita forzata immobiliare delegata ed il compenso del professionista delegato. ............................................................................................ 247 §. 7.1. (Segue): onere delle spese e liquidazione del compenso nell’ipotesi di estinzione del processo esecutivo. ............................................................................................. 252 §. 7.2. (Segue): i rimedi esperibili avverso il provvedimento di liquidazione del compenso. ................................................................................................................ 253 4 CAPITOLO III IL RICORSO AL GIUDICE DELL’ESECUZIONE EX ART. 591 TER. C.P.C. QUALE STRUMENTO DI CONTROLLO SULL’OPERATO DEL PROFESSIONISTA DELEGATO §. 1. Il ricorso al giudice dell’esecuzione nel processo esecutivo delegato: l’oggetto della disciplina contenuta nell’art. 591 ter. c.p.c. ............................................................... 256 §. 2. Il ricorso al giudice dell’esecuzione ad opera del professionista delegato: analisi del primo periodo dell’art. 591 ter. c.p.c. . ...................................................................... 258 §. 2.1. Le ragioni ispiratrici del nuovo modello di raccordo tra il giudice dell’esecuzione e il professionista delegato. ......................................................................................... 260 §. 2.1.1. Le tre possibili declinazioni del nuovo modello di interazione. ...................... 263 §. 2.1.1.1. (Segue): Il superamento delle difficoltà da parte del professionista delegato “in via autonoma”. .................................................................................................... 263 §. 2.1.1.2. (Segue): Il ricorso “informale” del professionista delegato al giudice dell’esecuzione. ........................................................................................................ 266 §. 2.1.1.3. (Segue): Il ricorso “formale” del professionista delegato al giudice dell’esecuzione. ........................................................................................................ 268 §. 3. Il reclamo al giudice dell’esecuzione ad opera <<delle parti>> e degli <<altri interessati>>: analisi del secondo periodo dell’art. 591 ter. c.p.c. . ............................. 273 §. 4. L’opposizione agli atti esecutivi in rapporto con il reclamo: analisi del terzo periodo dell’art. 591 ter. c.p.c. . ............................................................................................. 279 INDICE BIBLIOGRAFICO 5 CAPITOLO I DALLE ORIGINI DELL’ISTITUTO DELLA DELEGA DELLE OPERAZIONI DI VENDITA FORZATA DEGLI IMMOBILI FINO ALL’AVVENTO DELLA L. 3 AGOSTO 1998, N. 302. §. 1. La genesi dell’istituto della delega delle operazioni di vendita nell’espropriazione forzata immobiliare per fronteggiare la crisi del processo esecutivo: la proposta di Andrea Proto Pisani. §. 1.1. Le reazioni della dottrina e della giurisprudenza a tale proposta. §. 2. La recezione della delega sul piano normativo: la L. 3 agosto 1998, n. 302 (Norme in tema di espropriazione forzata e di atti affidabili ai notai). §. 3. La natura giuridica del notaio delegato alle operazioni di vendita immobiliare quale principale problematica interpretativa sorta dalla L. n. 302/1998. §. 3.1. I tre orientamenti dottrinali formatesi sotto il vigore della L. n. 302/1998 e quello successivo alla novella del 2005. §. 3.1.1. La natura giuridica dell’avvocato e del commercialista quali ulteriori professionisti delegabili ex art. 591 bis. c.p.c. . §. 3.2. Le responsabilità del professionista delegato. §. 3.3. Ulteriori problematiche interpretative sorte dalla delega ex lege n. 302/1998. §. 3.4. Gli effetti prodotti dalla delega ex lege n. 302/1998. §. 4. Un breve profilo comparatistico in ambito UE in tema di ricorso ai notai per l’espletamento delle operazioni di vendita. 6 §. 1. La genesi dell’istituto della delega delle operazioni di vendita nell’espropriazione forzata immobiliare per fronteggiare la crisi del processo esecutivo: la proposta di Andrea Proto Pisani. Il presente lavoro ha come punto di partenza il quinquennio che va dal 1990 al 1995, quale periodo che si è caratterizzato per l’approvazione di una cospicua serie di riforme riguardanti la giustizia civile. A tal proposito, il nostro pensiero è rivolto principalmente a tre leggi, quali sono: 1) La L. 26 novembre 1990, n. 353, intitolata “Provvedimenti urgenti per il processo civile”; 2) La L. 21 novembre 1991, n. 374, recante “L’istituzione del Giudice di pace”; e infine 3) il D. L. 18 ottobre 1995, n. 432, conv. con mod. nella L. 20 dicembre 1995, n. 534, contenente la controriforma della riforma del processo civile prevista nella citata L. n. 353.E’ da rilevare, sin da subito, che tali normative si sono “prevalentemente”occupate del processo ordinario di cognizione e solo “marginalmente” del processo esecutivo. Difatti innanzi ad uno stato di profonda crisi in cui versava il processo esecutivo e - in particolar modo, quella sub-specie rappresentata dall’espropriazione forzata – sin dall’entrata in vigore del vigente codice di procedura civile avvenuta il 21 aprile 1942, l’amara constatazione della “marginalità” dell’intervento da parte del legislatore processuale dei primi anni novanta nei riguardi dell’espropriazione forzata, è rappresentata soprattutto dalla circostanza per la quale la novella del 1990 si era limitata a dettare soltanto una norma sull’istituto della conversione del pignoramento (disciplinato dall’art. 495 c.p.c.) ed un’altra norma sulla cd. piccola espropriazione mobiliare (prevista dall’ultimo comma dell’art. 525 c.p.c.), rendendo così quanto mai eloquente il persistere di una tradizionale disattenzione da parte del legislatore processuale verso il processo esecutivo, che forse è dovuta alla natura di quest’ultimo, che lo rende inadatto a farsi curare con la classica panacea dei “tria bona processi” di stampo chiovendiano1. 1 Così efficacemente mette in luce la “disattenzione” del legislatore di inizio anni novanta nel riformare “organicamente” anche il processo esecutivo R. VACCARELLA, La vendita forzata immobiliare tra delega al notaio e prassi giudiziarie <<virtuose>>, in Riv. es. forz., 2001, n. 1, 289. 7 Inoltre la necessità di una riforma organica del processo esecutivo, che preveda:a) una nuova disciplina del titolo esecutivo2;b) una diversa regolamentazione dell’intervento dei creditori nell’espropriazione3;c) l’introduzione di efficaci modalità di ricerca dei beni da pignorare4; e d) l’impiego di un sistema di misure coercitive indirette5, Inoltre, si segnala come lo stesso Autore già prima del saggio dell’anno 2001 appena citato, aveva rivolto forti critiche sempre nei confronti del legislatore degli anni novanta, ed in particolar modo alla L. n. 353/1990, per quella sensazione di “trascuratezza”, che era indubbiamente insita nella mente del legislatore di quel periodo, in quanto nell’occuparsi inequivocabilmente del processo di cognizione, non aveva messo in conto la circostanza, che ai fini dell’attuazione del prodotto realizzato al termine di quest’ultimo processo, vi era la necessità, che vi seguisse un efficiente processo esecutivo (R. VACCARELLA, Le linee essenziali del processo esecutivo secondo il progetto della Commissione Tarzia, in Riv. dir. proc., 1998, n. 1, 367 ss., ora anche in AA.VV., Il progetto di riforma organica del processo civile, a cura di G. TARZIA, Milano, 1998, 131 ss.). 2 Sul titolo esecutivo in generale v. senza alcuna pretesa di completezza, Contributo allo studio del titolo esecutivo, Milano, 1965, 33 ss., titolo esecutivo italiano, Milano, 1982, 42 ss.; F. MAZZARELLA, I. ANDOLINA, Contributo alla dottrina del E. GRASSO, voce Titolo esecutivo, in Enc. dir., XLIV, Milano, 1992, 685 ss.; R. VACCARELLA, Diffusione e controllo dei titoli esecutivi non giudiziali, in Riv. dir. proc., 1992, n. 1, 47 ss.; ID., L’esecuzione forzata dal punto di vista del titolo esecutivo, in Titolo esecutivo, precetto e opposizioni, in Giur. sit. dir. proc. civ. diretta da A. PROTO PISANI, Torino, 1983, I ed., 32 ss.; ID., ibidem, in ivi, 1993, II ed.; ID., voce Titolo esecutivo, in Enc. giur., XXXI, Roma, 1994, 1 ss. . 3 Avutasi poi grazie alle riforme del processo civile approvate nel biennio 2005 – 2006, a cui si rinvia per tutti in dottrina a O. DESIATO, L’intervento dei creditori nell’espropriazione forzata, in Riv. es. forz., 2007, n. 2, 277 ss. . 4 Su cui v. E. MERLIN, Prospettive di riforma parziale del diritto nell’esecuzione forzata: l’individuazione dei beni da pignorare e la garanzia patrimoniale cd. generica dell’obbligazione civile, in AA.VV., Delegabilità ai notai delle operazioni di incanto nelle espropriazioni immobiliari. Normativa vigente e prospettive di riforma. Atti del convegno di Roma 22 – 23 maggio 1993, Milano, 1994, spec. 335 ss.; nonché più di recente L. P. COMOGLIO, La ricerca dei beni da pignorare, in Riv. es. forz., 2006, n. 1, 37 ss. . 8 era sentita già da molto tempo6. Ma al contempo vi era la consapevolezza che tale riforma richiedeva un consenso tra gli interpreti che ancora non era stato raggiunto; e nel 5 Sistema introdotto recentemente dall’art. 49, 1 ° co., L. 18 giugno 2009 n. 69 con l’inserimento dell’art. 614 bis. c.p.c. rubricato “Attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare“ su cui v. per tutti in dottrina 6 AA.VV., L’esecuzione processuale indiretta, a cura di B. CAPPONI, Assago, 2011. Infatti basta pensare che già nel corso della IX legislatura fu presentato un d.d.l. di delega al Governo per la riforma del processo civile, che andava a toccare vari aspetti del processo esecutivo; al quale poi seguirono nelle successive legislature degli altri d.d.l. ai quali è toccata la stessa sorte del primo, nel senso che una volta presentati in Parlamento non sono stati tramutati in legge. Più precisamente si tratta: 1) del d.d.l. n. 1463 del 1981 (presentato durante l’ottava legislatura), leggibile per intero in Giust. civ., 1981, II, 315 ss., nonché le considerazioni di G. BORRE’, Verso la riforma del codice di procedura civile ? Riflessioni sulla disciplina dell’esecuzione forzata nel disegno di legge delega n. 1463, in Foro it., 1983, V, 136; 2) del d.d.l. n. 634 del 1984 (quale testo presentato durante la nona legislatura, che ha ripreso con alcune varianti il precedente d.d.l. n. 1463 cit.) leggibile in Giust. Civ., 1985, II, 520 ss., seguito dalla relazione a tale d.d.l. n. 634 del Sen. N. LIPARI, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1986, 318 ss.; 3) del d.d.l. n. 1288/S/X del 1988 meglio conosciuto come “Progetto Vassalli”, commentato in primis da A. PROTO PISANI, Osservazioni al disegno di legge n. 1288/S/X approvato il 22 luglio 1988 dal Consiglio dei Ministri, in Foro it., 1988, V, 325 ss.; seguito vista la sua importanza da tutta un’altra serie di commenti, fra cui senza pretesa di esaustività v. G. COSTANTINO, Appunti sulle proposte di riforma urgente del processo civile, in AA.VV., Studi in memoria di Augusto Cerino Canova, Vol. II, Bologna, 1992, 667 ss., nonché già in Doc. giust., 1988, n. 10, 7 ss.; F. P.LUISO, Osservazioni sul d.d.l. n. 1288/S/X, in ivi, 105 ss.; S. SORACE, Osservazioni sul d.d.l. 1288/S/X concernenti <<Provvedimenti urgenti per il processo civile>>, in ivi, 79 ss.; F. TOMMASEO, L’esecuzione forzata e la tutela cautelare nel d.d.l. Vassalli, in ivi, 1989, n. 9, 19 ss.; G. OLIVIERI, Verso la riforma del processo civile, in ivi, 49 ss.; S. CHIARLONI, L’amministrazione della giustizia civile in Italia, in Quest. Giust., 1989, 255 ss.; F. CARPI, E’ sempre tempo di riforme urgenti per il processo civile, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1989, 471 ss.; G. TARZIA, Il progetto Vassalli per il processo civile, in Riv. dir. proc., 1989, 120 ss.; G. VERDE, Considerazioni sul progetto Vassalli, in Foro it., 1989, V, 250 ss.; B. CAPPONI, La proposta di riforma urgente del processo civile, in ivi, 122 ss., nonché successivamente ripreso ID., Luci ed ombre nelle <<riforme urgenti>> del processo civile, in AA.VV., Studi in onore di Vittorio Denti, Vol. I, Milano, 1994, 27 ss.; 4) per giungere poi al progetto Tarzia elaborato nel 1996 dalla Commissione Tarzia istituita con D.M. del 1 ° dicembre 1996, leggibile per intero in Riv. dir. proc., 1996, 945 ss., con relazione di commento di R. VACCARELLA, Le linee essenziali del processo esecutivosecondo il 9 frattempo, la gravità della crisi in cui versava il processo esecutivo aveva reso “indilazionabile” l’introduzione di misure dirette a incidere sui tempi e sui risultati del processo. Com’è noto, le difficoltà presenti nell’espropriazione forzata erano (e lo son rimaste tutt’oggi) rappresentate da un lato dai tempi di svolgimento della stessa, che nell’espropriazione mobiliare sono in media di 335 giorni, per raggiungere i cinque anni in quella immobiliare7, e dall’altro lato dall’esiguità della somma realizzata attraverso la vendita forzata (la percentuale di realizzo del credito è infatti del 6,21 % nelle vendite di beni mobili per salire al 37,03 % nelle vendite di beni immobili)8. progetto della Commissione Tarzia, cit., 367 ss. . Per un ampio resoconto di questi progetti di legge appena elencati, con particolare riferimento alle modifiche che si sarebbero volute apportare al processo esecutivo v. per tutti 7 A. DIDONE, Quale riforma per l’espropriazione forzata ?, in Gazz. giur., 1996, I, 3 ss. . Per un esame dettagliato dei tempi medi intercorrenti tra le varie fasi che connotano il procedimento esecutivo, ed in particolar modo l’espropriazione forzata immobiliare, v. sul punto sia R. RICCI, Aspetti statistico – economici del mercato delle procedure immobiliari coattive, in Riv. dir. proc., 1990, 520 ss.; che più di recente S. CHIARLONI, La giustizia civile e i suoi paradossi, in Storie D’Italia, Annali, 14, Torino, 1998, 417 ss. . 8 Tali dati sono stati tratti da S. CHIARLONI, Giurisdizione e amministrazione nell’espropriazione forzata, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1993, 83 ss.; ma v. anche l’indagine condotta nel 1993 dal Consiglio Nazionale del Notariato su ben 159 Tribunali italiani, che è stata curata da V. LA VOLPE, Per un’espropriazione immobiliare sono necessari più anni che per un procedimento civile di cognizione, in AA.VV., Delegabilità ai notai delle operazioni di incanto nelle espropriazioni immobiliari. Normativa vigente e prospettive di riforma. Atti del Convegno di Roma 22 – 23 maggio 1993, cit., spec. 79 ss., nonché già leggibile in Rass. for., 1993, n. 1, 124 ss. . Mentre per una visione comparatistica vi è uno studio elaborato nel 1993 dalla Federazione ipotecaria delle banche presso la CEE di cui ha dato conto F.NARRA, Un progetto di informatizzazione delle procedure di esecuzione immobiliare, in Bancaria, 1995, n. 4, Vol. 51, spec. 54 ss.; nel quale si è constato che la durata media delle procedure esecutive immobiliari nei principali paesi CEE: da due a tre mesi in Olanda, da quattro a sei mesi in Danimarca, dodici mesi circa in Gran Bretagna, da sei a quindici mesi in Grecia, da dieci a sedici mesi in Irlanda, circa diciotto mesi in Portogallo, da dodici a diciotto mesi in Germania, circa ventiquattro mesi in Francia, oltre ventiquattro mesi in Belgio, 10 Ma la prima tappa di quella che nel 1998 è culminata nella grande svolta sul tema dell’espropriazione forzata immobiliare,è rappresentata dalla pubblicazione avvenuta nel 1992 nella rivista “Il Foro italiano” del saggio di PROTO PISANI9, nel quale quest’ultimo, individuò in primo luogo, quelli che erano i veri e propri “colli di bottiglia” del rito delle esecuzioni civili immobiliari del 1940, rappresentati essenzialmente: 1) dai tempi necessari per munirsi della documentazione ipocatastale ex art. 567, 2 ° co., c.p.c.10; 2) dai tempi per la determinazione del valore dell’immobile ex art. 568 c.p.c.11; 3) dai tempi per il compimento delle operazioni di vendita12. circa trentasei mesi in Spagna, e come fanalino di coda vi sono dai trentasei a sessanta mesi (e oltre) in Italia. 9 Saggio che a sua volta Proto Pisani ha elaborato dietro esplicito invito del Consiglio Nazionale del Notariato, intitolato “Delegabilità ai notai delle operazioni di incanto nella espropriazione forzata immobiliare” e leggibile per intero in Foro it., 1992, V, 444 ss. . 10 In proposito v. L. PANZANI, Acquisizione della documentazione ex art. 567, 2 ° co., Codice di procedura civile, in AA.VV., Delegabilità ai notai delle operazioni di incanto nelle espropriazioni immobiliari. Normativa vigente e prospettive di riforma. Atti del Convegno di Roma 22 – 23 maggio 1993, cit., 257 ss. . 11 Su cui v. approfonditamente infra Cap. II §. 3.1 che analizza le problematiche connesse all’art. 591 bis., 2 ° co., n. 1) c.p.c. così come introdotto nel 1998 modificato con la L. n. 80/2005 e corretto con la L. n. 263/2005. 12 E’ da notare come già durante lo svolgimento del celebre Convegno di Roma del 22 – 23 maggio 1993 (che tratteremo più approfonditamente nel prosieguo del presente paragrafo), l’esponente del mondo bancario E. CAPANNA, Delega ai notai della vendita nelle procedure immobiliari: il pensiero del settore del credito, in AA.VV., Delegabilità ai notai delle operazioni di incanto nelle espropriazioni immobiliari. Normativa vigente e prospettive di riforma. Atti del Convegno di Roma del 22 – 23 maggio 1993, cit., 159 ss., spec. 165, nella sua relazione di apertura dopo aver riconosciuto a Proto Pisani il merito di aver individuato esattamente i <<tre>> colli di bottiglia che affliggono le esecuzioni immobiliari, vi aggiunse, a sua volta, altre due cause che producono il ritardo nello svolgimento delle procedure esecutive 11 Storicamente tale studio compiuto da PROTO PISANI rappresenta il primo tentativo compiuto da parte di un esponente della dottrina processualcivilistica, di elaborare una soluzione alla cronica inefficienza del processo esecutivo, e in particolar modo, dell’espropriazione forzata immobiliare. Difatti PROTO PISANI,da un lato, nel porsi in continuità con il pensiero di CARNELUTTI13- che già nel 1958 sostenne che le operazioni concernenti gli incanti costituissero attività di <<mera amministrazione giudiziaria>> -, e dall’altro lato,nel prendere spunto, da una sollecitazione di COSTANTINO- che già nel 1988 aveva avanzato l’idea di una <<degiurisdizionalizzazione>> della fase liquidativa dell’espropriazione forzata immobiliare -14, formulò la proposta di delegare ai notai le operazioni di incanto immobiliari. immobiliari, rappresentate: a) dalle difficoltà per l’emanazione del decreto di trasferimento; e b) dalla successiva redazione del progetto di riparto del prezzo della vendita dell’immobile . Successivamente all’approvazione della L. n. 302/1998 che come vedremo ha recepito la proposta di delegabilità ai notai delle operazioni di incanto immobiliare (v. infra §. 2), si evidenzia come sulla scia di A. Proto Pisani e di E. Capanna, vi è stata anche la C. BESSO, Espropriazione forzata e notai, in Giur. it., 1999, n. 10, 2446 ss., spec. 2447, la quale non aveva mancato di denunciare l’esistenza di altre tre <<strozzature>> tipiche dell’espropriazione forzata immobiliare già prima dell’approvazione della L. n. 302 cit., individuandole esattamente: 1) nella predisposizione del contenuto del decreto di trasferimento; 2) nell’esecuzione delle formalità di cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni conseguenti al decreto di trasferimento; 3) nella predisposizione della bozza del progetto di distribuzione. 13 F. CARNELUTTI, Diritto e processo, Napoli, 1958, 338. 14 G. COSTANTINO, Note sulle tecniche di attuazione dei diritti di credito nei processi di espropriazione forzata, in AA.VV., Processo e tecniche di attuazione dei diritti, a cura di S. MAZZAMUTO, Napoli, 1989, 791 ss., spec. 811 ss., nonché già in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1988, 123 ss., spec. 138 ss., il quale per evitare che si considerasse la “degiurisdizionalizzazione” come un sinonimo di “privatizzazione”, ha avuto l’accortezza di precisare come <<degiurisdizionalizzazione della espropriazione forzata non significa affatto privatizzazione, ossia delega ai privati di una fondamentale funzione dello Stato>>, dato che <<l’espropriazione forzata (…) costituisce comunque esercizio di giurisdizione>>, quanto piuttosto <<soltanto spostamento del controllo giudiziale, secondo una tecnica ampiamente sperimentata 12 nell’ambito dei procedimenti speciali>>, così sempre ID., Degiurisdizionalizzazione della espropriazione immobiliare, in AA.VV., Delegabilità ai notai delle operazioni di incanto nelle espropriazioni immobiliari. Normativa vigente e prospettive di riforma. Atti del Convegno di Roma del 22 – 23 maggio 1993, cit., 227 ss., spec. 231 – 232, nonché anche in AA.VV., Studi in onore di Crisanto Mandrioli, Milano, 1995, 635 ss., spec. 639 – 640. Inoltre per quanto attiene alla degiurisdizionalizzazione quale forma di tutela civile “alternativa” al procedimento esecutivo ordinario si rinvia anche alle considerazioni della P. GANDOLFI, Appunti in tema di modelli di tutela civile alternativa, in Quest. Giust., 1991, n. 1, 205 ss., spec. 208, per la quale <<la giustizia (è) una risorsa scarsa ed occorre perciò porsi il problema di come distribuirla tra gli aventi diritto, altrimenti l’accesso avverrà secondo criteri di forza, escludendo per sempre quei diritti quotidiani, non facilmente monetizzabili, su cui pure si esercitano notevoli tensioni e conflitti>>; mentre secondo A. MONDINI, Delegabilità ai notai delle operazioni di incanto nelle espropriazioni immobiliari, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1997, 267 ss., spec. 268, <<degiurisdizionalizzare>> significa <<decentrare a soggetti non giudici, che possono agire con maggiori libertà di forme e quindi con maggiore tempestività, il compimento di attività che, pur essendo inserite nel processo esecutivo avente indubbiamente natura giurisdizionale, non sono di per se stesse espressione di jus dicere, riservate queste ultime al giudice in via esclusiva>>. Infine l’espressione degiurisdizionalizzazione (ripresa successivamente anche da V. CARBONE, Le motivazioni dell’intervento legislativo per la riforma del processo esecutivo, in Corr. Giur., 1998, n. 12, 1480 ss., spec. 1481) è stata però oggetto di forti critiche da più parti, per le quali essa si attaglia all’ipotesi in cui <<il potere di trasformazione del bene in denaro è affidato allo stesso creditore>> e non ad un soggetto quale il notaio che viene investito di <<una fase processuale complessiva>>, così che <<si ha piuttosto il fenomeno inverso dell’ingresso del professionista, in parte qua, nell’area della giurisdizione>> (così G. BORRE’, Incanti immobiliari e delega ai notai, in AA.VV., Delegabilità ai notai delle operazioni di incanto nelle espropriazioni immobiliari. Normativa vigente e prospettive di riforma. Atti del Convegno di Roma del 22 – 23 maggio 1993, cit., 53 ss., spec. 68 – 69, pone nodosi in un’ottica tendente a leggere il fenomeno in esame <<come momento partecipativo alla giurisdizione e quindi come espressione della tendenza a superare, anche in forme nuove, la concezione della giurisdizione come sistema professionale chiuso>>; ma nella medesima ottica si veda anche N. RAITI, La delega ai notai nelle esecuzioni immobiliari: un esempio di giurisdizione aperta, in Not., 1998, n. 4, 305 ss., il quale inquadra il fenomeno de quo<<nel solco che tende a ridefinire la giurisdizione civile in senso soggettivo, come giurisdizione aperta, alla quale cioè possono collaborare soggetti professionalmente adeguati,anche se non inseriti organicamente nella magistratura, senza che ciò debba comportare una riduzione della giurisdizione in senso oggettivo>>, in tal modo contrapponendo alla <<degiurisdizionalizzazione>> vera e propria la <<giurisdizione aperta>> la quale, a 13 Entrando nel dettaglio, il contenuto della proposta di PROTO PISANI è sintetizzabile nei seguenti termini: - sul piano sistematico generale, si evidenzia la natura <<non strettamente giurisdizionale>> delle operazioni concernenti gli incanti, in quanto esse non costituiscono attività di ius dicere15(…) non attengono cioè a quel nucleo ristretto in cui da sempre è stata individuata quell’attività giurisdizionale riservata necessariamente ai giudici, ma costituiscono piuttosto, <<attività di mera amministrazione giudiziaria e (…) come tali ben possono essere delegate dal giudice a propri ausiliari, senza che in alcun modo ne risulti diminuita la loro natura giurisdizionale in senso lato (in quanto si tratta pur sempre di attività inserite in un contesto procedimentale diretto a fare conseguire all’avente diritto il bene della vita assicuratogli dalla legge sostanziale)16>>; - il notaio viene a sua volta individuato quale possibile delegato di queste operazioni già de iure condito sulla base del combinato disposto degli artt. 68, capoverso, c.p.c.17 e 1 n. 4) lett. c) della L. n. 89 del 1913(Legge sull’ordinamento notarile)18; differenza della prima, incidendo esclusivamente sulla giurisdizione in senso soggettivo, <<fa salva la giurisdizione in senso oggettivo>>). Infine per un’ulteriore critica al fenomeno in esame, v. anche F. P. LUISO – M. MICCOLI, Espropriazione forzata immobiliare e delega al notaio, in Quaderni del Notariato, Milano, 1999, 35 ss., (per i quali dovrebbe, al contrario, parlarsi di <<regiurisdizionalizzazione>> in considerazione della prassi preesistente e tendente a lasciare il processo di espropriazione in balia del creditore procedente); e A. ROSSI – R. BELLABARBA, Le funzioni notarili e la delega notarile nell’espropriazione forzata immobiliare, in Toga picena, 2000, n. 2, 24 – 25, (per i quali l’attività delegata al notaio essendo pur sempre un’attività processuale, non comporta una <<degiurisdizionalizzazione>> della fase liquidativa, ma bensì <<una semplice introduzione>> del notaio nell’ambito della giurisdizione stessa). 15 Per V. ANDRIOLI, Diritto processuale civile, Napoli, 1979, I, spec. 37 ss., jus dicere è un’attività di <<concretizzazione della norma generale ed astratta riguardo al concreto diritto azionato>>. 16 Così A. PROTO PISANI, Delegabilità ai notai delle operazioni di incanto nella espropriazione forzata immobiliare, cit., 446. 17 Per l’art. 68, 2 ° co., c.p.c. il giudice può <<commettere>> al notaio <<il compimento di determinati atti nei casi previsti dalla legge>>. 14 - ed infine, si sono ipotizzate due possibili oggetti di delega: uno, ristretto e minimale, limitato alla sola esecuzione delle operazioni immediate di vendita, e l’altro più ampio, in quanto esteso anche alle fasi: 1) dell’acquisizione della documentazione ipocatastale ex art. 567, 2 °co., c.p.c.; 2) della determinazione – tramite l’ausilio di un perito – del valore dell’immobile staggito; 3) della determinazione di gran parte (se non di tutto) il contenuto del bando di cui all’art. 576 c.p.c. 19. 18 Per il disposto dell’art. 1 n. 4) lett. c) L. not. (cioè la L. n. 89/1913) ai notai è concessa anche <<la facoltà di procedere, in seguito a delegazione dell’autorità giudiziaria, agli incanti e alle divisioni giudiziali ed a tutte le operazioni all’uopo necessarie>>. Su questa specifica disposizione normativa Proto Pisani nel corso della sua relazione introduttiva al Convegno di Roma del 22 - 23 maggio 1993, al fine di convincere della bontà della sua proposta di delegabilità ai notai delle operazioni di incanto immobiliare de iure condito, ha ricordato un parere rilasciato dalla Seconda Sezione del Consiglio di Stato nell’anno successivo alla citata legge notarile del 1913 (rectius: si tratta del parere reso il 17 febbraio 1914, pubblicato in Not., 1914, 92 ss., e leggibile per intero anche nell’Appendice I: Parere del Consiglio di Stato Sez. 2 °, del 17 febbraio 1914, di AA.VV., Delegabilità ai notai delle operazioni di incanto nelle espropriazioni immobiliari. Normativa vigente e prospettive di riforma. Atti del Convegno di Roma del 22 – 23 maggio 1993, cit., 367 ss.), che nel vigore del previgente codice di rito del 1865, riconobbe all’art. 1 della L. not. un carattere di disposizione generale, ritenendo di conseguenza la possibilità nell’ambito degli incanti fiscali da parte del Pretore di delegarli al notaio, nonostante il T.U. in materia di imposte dirette in quel periodo vigente (e cioè la L. 28 aprile 1871, n. 192) non facesse alcuna espressa menzione di tale delegabilità. 19 Fra le due tesi sull’oggetto della delega notarile, Proto Pisani preferisce nettamente quella relativa all’oggetto più ampio, argomentando tale sua preferenza, soprattutto da quelle norme del codice di procedura civile che attribuiscono al notaio uno specifico potere liquidatorio nel procedimento divisorio di cui agli artt. 786 – 787 e 788 c.p.c. . In termini più semplici, ciò sta a significare che al giudice dell’esecuzione rimarrebbero solamente funzioni di controllo della procedura esecutiva, dovendosi limitare a disporre con ordinanza la vendita all’incanto e delegare il notaio a curare l’acquisizione della documentazione ipotecaria e catastale e la stima dell’immobile a cura di un esperto, nonché a redigere il bando disponendone la comunicazione alle parti del processo esecutivo e la notificazione ai creditori non comparsi: così A. PROTO 15 Inoltre nel sistema gerarchico delle fonti, il meccanismo di delega delle operazioni di vendita immobiliare congegnato da PROTO PISANI, non incontrava limitazioni di ordine costituzionale, ritenendosi conveniente <<sottrarre>> ai giudici compiti che la Costituzione non impone che siano a loro affidati20. §. 1.1. Le reazioni della dottrina e della giurisprudenza a tale proposta. Davanti ad una proposta così innovativa, non tardarono ad arrivare una serie di reazioni sia da parte della dottrina che da parte della giurisprudenza. Quanto alla prima, particolarmente significativa è la circostanza che l’originale contributo di PROTO PISANI, divenne nell’anno successivo a quello della sua pubblicazione oggetto di uno specifico convegno dedicato alla discussione e all’approfondimento della delega notarile delle operazioni d’incanto immobiliare. Tale convegno tenutosi a Roma nelle giornate del 22 – 23 maggio 1993, presso Palazzo Altieri – sede dell’ABI – organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura, ed intitolato (sulla scia dell’intitolazione del saggio del 1992 dello stesso PROTO PISANI supra citato) <<Delegabilità ai notai delle operazioni di incanto nelle espropriazioni immobiliari. Normativa vigente e prospettive di riforma>>21, ha visto la partecipazione di PISANI, Considerazioni conclusive, in AA.VV., Delegabilità ai notai delle operazioni di incanto nelle espropriazioni immobiliari. Normativa vigente e prospettive di riforma. Atti del Convegno di Roma del 22 – 23 maggio 1993, cit., 349 ss., nonché già in Riv. not., 1993, 523 ss. . 20 Così di recente M. ANGELONE, Il sistema dei controlli sugli atti del professionista, in AA.VV., Studi in onore di Modestino Acone, Vol. II, Napoli, 2010, 1269 ss., spec. 1272 nt. 17, che richiama espressamente L. MONTESANO – G. ARIETA – F. DE SANTIS, Corso base di diritto processuale civile, Padova, 2008, 20, in tema di interventi volti a migliorare l’efficienza delle strutture giudiziarie. 21 Di cui lo scritto di Proto Pisani ne ha fatto anche da “Relazione preliminare”, seguito poi dalle “Relazioni generali” di Vaccarella – Borrè – Capanna – Barassi, dalle “Comunicazioni” di Schermi – Capponi – Scotti – Costantino – Panzani – Martinetto – Verde – Oriani - Liccardo – Merlin, e infine dalla “Relazione di sintesi” dello stesso Proto Pisani. Tali contributi sono stati poi raccolti in un’apposita monografia edita nel 1994 già citata più volte supra, e che verrà per altre numerose volte richiamata nell’ambito del presente 16 avvocati(quali rappresentanti del Consiglio Nazionale Forense), banchieri (quali rappresentanti dell’ABI) e docenti universitari, i quali discussero approfonditamente e proficuamente della proposta di PROTO PISANI, al punto tale da giungere all’elaborazione di uno schema di Disegno di legge22, che nel corso della XIII legislatura l’allora Ministro della Giustizia FLICK presentò al Parlamento – quale d.d.l. di iniziativa governativa – e che è concepibile a tutti gli effetti come il predecessore della L. n. 302/199823. lavoro, vista la fondamentale importanza che ha rivestito nell’approvazione della L. n. 302 del 1998 (quale legge, che come vedremo, ha recepito a livello normativo la possibilità da parte del giudice dell’esecuzione di delegare ai notai le operazioni di incanto immobiliare). 22 Leggibile per intero in Appendice II: Schema di progetto di legge per la delega ai notai delle operazioni di vendita per incanto nella espropriazione forzata immobiliare, in AA.VV., Delegabilità ai notai delle operazioni di incanto nelle espropriazioni immobiliari. Normativa vigente e prospettive di riforma. Atti del Convegno di Roma del 22 – 23 maggio 1993, cit., 373 ss. . 23 Più precisamente il d.d.l. Flick n. 1800/S recante “Norme in materia di espropriazione immobiliare e di atti affidabili ai notai” venne presentato al Senato il 27 novembre 1996 e fu approvato dallo stesso il 29 aprile 1998. Tale d.d.l., a sua volta, assorbiva – apportandovi al contempo significative innovazioni – vari d.d.l. di iniziativa parlamentare rivolti ad introdurre una disciplina normativa specifica sulla delegabilità ai notai delle operazioni di vendita all’incanto. Nel dettaglio i d.d.l. di iniziativa parlamentare che il 29 aprile 1998 confluirono in quello Flick erano: a) il n. 401 presentato in Senato il 16 maggio 1996 dal Sen. Preioni di contenuto sostanzialmente identico a quello 1800/S; b) il n. 840 presentato in Senato il 2 luglio 1996 dai Senatori Diana e Coviello che si limitava ad una modifica degli artt. 574 e 576 c.p.c., e che venne ritirato in quanto privo di utilità alla luce del d.d.l. n. 401 appena citato; c) il n. 320 presentato in Senato il 14 maggio 1996 dal Sen. De Luca che aveva ad oggetto la possibilità di sostituire la documentazione ipocatastale ex art. 567 c.p.c. con il certificato del notaio e che è stato fatto proprio dal d.d.l. n. 1800/S; d) infine si ricorda che successivamente alla presentazione in Senato del d.d.l. n. 1800/S, in data 25 febbraio 1997, venne presentato alla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati il d.d.l. n. 17 Ma oltre a ciò, sempre sul piano dogmatico, da tale convegno scaturirono due dati fondamentali: 1) il primo riguarda la contrapposizione delle impostazioni sulla legittimità/ opportunità di procedere o meno alla delega delle operazioni in sede di espropriazione immobiliare tanto de iure condito quanto de iure condendo24; 3272/C/XII da parte dell’On. Parrelli, dedicato prevalentemente alla riforma del termine del deposito della documentazione ipocatastale, dell’udienza di comparizione, del provvedimento di autorizzazione alla vendita ex art. 569 c.p.c., e non della delega notarile Per di più tale proposta era dichiaratamente imposta a far propria la prassi del Tribunale di Bologna sulla quale v. F. DRUDI – M. FERRO – P. LICCARDO – E. RESTA, Prassi e teoria dell’organizzazione. L’esperienza della sezione fallimentare del tribunale di Bologna, in Quest. giust., 1992, 734 ss. . (Per un esaustivo commento a tale ultimo d.d.l. v. per tutti P. LICCARDO, Brevi note sul disegno di legge Parrelli recante “Modifiche al codice di procedura civile in materia di espropriazione immobiliare>>, in Riv. es. forz., 2000, n. 2, 580 ss.) . 24 Da come sottolineò correttamente Proto Pisani nella “Relazione di sintesi” del Convegno di Roma del 22 e 23 maggio 1993, leggibile in AA.VV., Delegabilità ai notai delle operazioni di incanto nelle espropriazioni immobiliari. Normativa vigente e prospettive di riforma. Atti del convegno di Roma del 22 – 23 maggio 1993, cit., 349 ss., per quanto concerne la possibilità di delegare de iure condendo, vi era una sostanziale unanimità di vedute, mentre qualche dubbio – che come vedremo infra si era poi rilevato non del tutto privo di fondamento – era sorto in merito alla prospettiva di delegare de iure condito. In primo luogo a favore della proposta di delega notarile de iure condito, si era espresso oltre naturalmente allo stesso Proto Pisani, sia Galloni - allora Vice Presidente del C.S.M. - nel suo saluto di apertura al Convegno in esame (G. GALLONI, Saluto di Giovanni Galloni, in AA.VV., Delegabilità ai notai delle operazioni di incanto nelle espropriazioni immobiliari. Normativa vigente e prospettive di riforma. Atti del convegno di Roma del 22 – 23 maggio 1993, cit., 3 ss., spec. 5); sia una cospicua serie di relatori del medesimo convegno, fra cui G. BORRE’, Incanti immobiliari e delega ai notai, in ivi, 57 ss., spec. 63; L. BARASSI, Proposte di modifica del processo esecutivo – Brevi considerazioni da parte del Notariato, ivi, 171 ss., spec. 183; E. CAPANNA, Delega ai notai delle vendite nelle procedure immobiliari: il pensiero del settore del credito, in ivi, 159 ss., spec. 164; A. SCHERMI, Poteri del giudice dell’esecuzione ed operazioni delegabili al notaio, in ivi, 191 ss., spec. 196; G. COSTANTINO, Degiurisdizionalizzazione della espropriazione immobiliare, in ivi, 231 ss., spec. 247 ss. . 18 Mentre forti rilievi critici sulla possibilità di delegare ai notai le operazioni di incanto immobiliare già de iure condito furono mossi sia da R. VACCARELLA, Delegabilità de iure condito e de iure condendo delle operazioni di incanto nelle espropriazioni immobiliari, in ivi, 39 ss.; che da G. VERDE, La delega un’ipotesi suggestiva bisognosa di qualche approfondimento e di molta prudenza, in ivi, 275 ss., spec. 277. Più precisamente per Vaccarella, la proposta di Proto Pisani che prospettava di delegare le operazioni di vendita all’incanto degli immobili ai notai “de iure condito” presentava delle criticità così forti, al punto tale considerarsi “inammissibile”. Infatti per tale Autore (op. ult. cit., 42) <<il procedimento interpretativo adottato dall’ordinanza di delega del giudice dell’esecuzione, solo in apparenza era corretto, perché in realtà esso mancherebbe di un anello fondamentale. In altri termini, mentre la legge notarile del 1913 abilita il notaio a procedere agli incanti quando vi sia delegato dall’Autorità giudiziaria, la norma processuale (e cioè l’art. 68, 2 ° co., c.p.c.) abilita il giudice a spogliarsi, in favore del notaio, del compimento di atti a lui connessi dalla legge solo quando la legge stessa lo preveda; la norma processuale, insomma, delimita il potere di delega al giudice – che non a caso è il soggetto (e quindi il destinatario) della preposizione costituente il 2 ° co. dell’art. 68 c.p.c., laddove la legge notarile consente al notaio di svolgere l’attività che gli sia eventualmente delegata dal giudice (sempre che questi abbia il potere di delegarla)>>. Pertanto, a conclusione di questo primo profilo critico della delegabilità de iure condito per Vaccarella <<tra una norma che consente al giudice di spogliarsi di sue attività in favore di altri solo quando la legge lo preveda, ed una norma che abilita il notaio agli incanti quando il giudice lo abbia a ciò delegato, non c’è un continuum ma bensì uno hiatus, che può essere riempito soltanto da una ulteriore norma che conceda al giudice il potere di delegare al notaio gli incanti>>. Inoltre sempre per Vaccarella un’altra criticità della delega notarile così come prospettata da Proto Pisani era rappresentata dalla limitazione della stessa alle sole operazioni di incanto, in quanto, a suo dire, era più praticabile estendere tale possibilità di delega anche alle operazioni di vendita senza incanto. Ed a questo proposito, la fondatezza delle due critiche avanzate da Vaccarella, sono riscontrabili sia nell’approvazione della L. n. 302/1998 che ha normativizzato l’istituto della delega notarile respingendo così in maniera definitiva l’audace tesi di Proto Pisani di delegabilità de iure condito, sia nelle riforme del biennio 2005 - 2006 che nel modificare la delega delle operazioni di vendita forzata così come congegnata dalla L. n. 302/1998, hanno visto accogliere la sua osservazione circa l’opportunità che tale delega riguardasse anche la vendita senza incanto, visto che sul piano oggettivo tale delega è stata estesa anche a quest’ultime operazioni. Mentre la posizione critica di Verde sulla proposta di Proto Pisani (op. ult. cit., 280) era del tutto particolare, perché tale relatore dopo aver rilevato in apertura della sua comunicazione di intervento al convegno in esame, le tre principali problematiche, che un buon legislatore processuale dovrebbe affrontare e risolvere quando si dedica a riformare la disciplina dell’espropriazione forzata (…), ed aver al 19 2) il secondo attiene alla legittimità/opportunità di procedere alla suddetta delega, in quanto differenti posizioni erano state assunte in ordine alla possibile estensione della stessa, nonché al possibile atteggiarsi dei “rapporti” tra giudice delegante e notaio delegato: tanto sub – specie di legittimità/opportunità di attribuire a quest’ultimo il potere di risolvere “autonomamente” le difficoltà incontrate nel corso dello svolgimento delle operazioni di vendita, quanto sotto il profilo della possibilità delle parti di provocare un controllo sull’operato del notaio delegato a mezzo di “un’impugnativa” dei suoi atti innanzi al giudice25. Invece per quanto attiene alla reazione da parte della “giurisprudenza di merito”, è inequivocabile il “favor” che la proposta di PROTO PISANI ha riscosso all’interno della medesima. contempo evidenziato quali erano gli svantaggi derivanti dal sistema praticato fino alla fine degli anni novanta (…), si è posto il quesito: se fosse stato possibile de iure condito arrivare ad un trasferimento di funzioni, o comunque a una delega ai notai per il compimento dell’attività di vendita forzata? Per Verde la delegabilità de iure condito ideata da Proto Pisani rappresentava <<un’eccessiva ed inammissibile forzatura della lettera delle norme processuali contenute negli artt. 576 c.p.c. ss., quali norme concretate sulla figura del giudice e che, quindi non potrebbero essere riferite ai notai>>. Ed inoltre nel dubitare della capacità dei notai <<non a vendere>> ma bensì <<a vendere bene>>, Verde auspicava in maniera alquanto temeraria la possibilità di delega delle operazioni di vendita forzata immobiliare in favore delle <<Agenzie immobiliari>>. La temerarietà dell’ auspicio di Verde, è rinvenibile nella circostanza che le agenzie immobiliari – a differenza del notaio – non rientrano nel novero degli <<ausiliari del giudice>>, o comunque degli <<altri soggetti>> a cui il giudice può commettere il compimento di determinati atti nei casi previsti dalla legge. 25 Sul profilo della legittimità a far luogo ad una cd. delega parziale v. infra Cap. II §. 3, mentre sulla possibilità da parte del notaio delegato di risolvere autonomamente le difficoltà incontrate nel corso di svolgimento delle operazioni di vendita delegategli nonché sul profilo della possibilità delle parti di provocare un controllo sull’operato del notaio delegato a mezzo del reclamo ex art. 591 ter. c.p.c. v. infraCap. III §. 2.1.1.1. e §. 3. 20 In particolare non possiamo che ricordare la prassi adottata dai tre tribunali toscani di Prato26, Lucca e Livorno,27 che iniziarono sistematicamente a delegare al notaio il compimento delle operazioni di vendita con incanto in sede di espropriazione forzata immobiliare28; con la conseguenza dunque, che l’istituto della delega in esame trovò la 26 Trib. Prato, 4 giugno 1997, (sent.), Giudice Manna, in Foro it., 1997, I, 3406 ss., con nota redazionale senza titolo contenente richiami dottrinali e giurisprudenziali; ed anche in Riv. not., 1998, n. 1, II, 191 ss., spec. 208 ss., con nota adesiva di G. SPAGNUOLO, Delegabilità ai notai delle operazioni di vendita all’incanto nel processo di esecuzione. Tale decisione del giudice pratese ha rappresentato sul piano storico la prima pronuncia con efficacia di giudicato in ordine allo spinoso problema della delegabilità ai notai delle operazioni di vendita all’incanto nel processo di esecuzione. Essa ha tratto origine da un’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. proposta da un debitore sottoposto a procedura espropriativa immobiliare, con cui ha contestato proprio la legittimità della delega al notaio di alcune operazioni del processo esecutivo. Il giudice di merito, nell’individuare la delicatezza degli argomenti posti alla base dell’espropriazione forzata, ha al contempo colto l’occasione per puntualizzare la legittimità della procedura di delega in esame, enunciando il seguente e stringato principio di diritto: <<Il giudice dell’espropriazione immobiliare può delegare le operazioni di vendita ad un notaio (nella fattispecie era stata respinta l’opposizione ex art. 617 c.p.c. proposta dal debitore avverso l’ordinanza del GE che la disponeva)>>. 27 Per le pronunce dei Tribunali di Lucca e Livorno (purtroppo inedite e dagli estremi non conosciuti) che hanno fatto seguito alla decisione del Tribunale di Prato, si rinvia per tutti a A. MONDINI, Delegabilità ai notai delle operazioni di incanto nelle espropriazioni immobiliari, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1997, 267 ss., spec. 269 ss. . 28 Più in dettaglio, questi tre tribunali provvedettero a delegare al notaio il compimento delle seguenti operazioni: a) esecuzione, nei modi previsti dall’art. 581 c.p.c., e in data e in luogo prefissati, delle operazioni di incanto; b) deposito degli importi per cauzione, per spese di trasferimento e per saldo del prezzo di aggiudicazione, con le modalità stabilite nell’ordinanza giudiziale di vendita; c) esecuzione delle pubblicità dell’ordinanza medesima secondo le forme dell’art. 490 c.p.c. e nei termini precisati dal giudice dell’esecuzione; d) raccolta delle eventuali offerte in aumento successive all’incanto ed effettuazione della gara a norma dell’art. 573 c.p.c.; e) espletamento delle formalità conseguenti al decreto di trasferimento. V. in proposito, A. MONDINI – F. TERRUSI, La soluzione giurisprudenziale in materia di delega ai notai delle 21 sua prima applicazione ancor prima di essere normativamente disciplinato dal legislatore del 199829. §. 2. La recezione della delega sul piano normativo: la L. 3 agosto 1998, n. 302 (Norme in tema di espropriazione forzata e di atti affidabili ai notai). Il 3 agosto 1998 veniva approvata la Legge n. 302 intitolata “Norme in materia di espropriazione forzata e di atti affidabili ai notai”30, la quale prevedeva e disciplinava espressamente: operazioni di incanto immobiliare alla luce della legge n. 302/1998, in Giust. civ., 1998, II, 597 ss., spec. 598 – 599. 29 Sul punto specifico, si rinvia a F. MANNA, La delega ai notai delle operazioni di incanto immobiliare. Legge 3 agosto 1998, n. 302, inQuaderni del Notariato – Collana diretta da P. RESCIGNO – F. GALGANO – M. IEVA, Milano, n. 8, 1999, spec. 14 ss.; e a F. G. NARDONE, Delega al notaio nella espropriazione forzata immobiliare: dalla prassi pratese alla riforma della legge n. 302/1998, in Riv. Not., 1999, 605 ss. . 30 Pubblicata nella G.U. del 24 agosto 1998, n. 196, Suppl. Ord.,Parte I, 8 ss., ed entrata in vigore per effetto della normale vacatio legis l’8 settembre 1998, e leggibile in LEX, 1998, II, 2, 3544 ss.; in Fall., 1998, 1104; nonché in Guida al dir. – Dossier, 1998, n. 34, 23 ss. . Sulla quale si rinvia sin da subito oltre al più volte citato AA.VV., Delegabilità ai notai delle operazioni di incanto nelle espropriazioni immobiliari. Normativa vigente e prospettive di riforma. Atti del convegno di Roma del 22 – 23 maggio 1993, a cura del Consiglio Nazionale del Notariato, Milano, 1994, quale monografia contenente le relazioni e comunicazioni di tutti gli interventi dei partecipanti a tale convegno che come abbiamo visto ha dato vita alla L. n. 302/1998; AA.VV., Riforma del processo esecutivo sui beni immobili e sui beni mobili registrati, in Atti del Convegno ITA di Milano del 5 dicembre 1998, Milano, 1999; AA.VV., La riforma del processo di esecuzione, in Atti del convegno di Portonovo del 18 dicembre 1998, Ancona, 1999; AA.VV., Banche e immobili: la nuova disciplina delle procedure esecutive. Nuovo ruolo dei notai, esecuzioni immobiliari e impatto della l. n. 302/1998. Atti del convegno di Roma del 24 febbraio 1999, a cura di L. CAPALDO – G. STAIANO, Roma, 2000; M. C. ANDRINI, Ancora troppi vincoli per l’accesso ai documenti, in Guida – Normativa de Il Sole 24 Ore, 12 dicembre 1998, 22 ss.; S. BRESCIA, Norme in materia di espropriazione forzata e di atti affidabili ai notai, in Le nuove leggi civ. comm., 1998, 746 ss.; A. 22 BUSANI, L’espropriazione forzata: dall’8 settembre vendite all’incanto delegabili ai notai. Sotto il controllo del giudice dell’esecuzione la liquidazione dei beni trova una marcia in più (Commento alla l. 3 agosto 1998, n. 302), in Guida al dir., 1998, n. 34, 32 ss.; ID., Esecuzioni immobiliari: il notaio aiuta i giudici, in Il Sole 24 ore, 31 luglio 1998, 28 ss.; ID., Le funzioni notarili nell’espropriazione forzata. Commento alle recenti disposizioni della L. 3 agosto 1998, n. 302 e successive modificazioni, Torino, 1999; G. CAMPEIS – A. DE PAULI, Espropriazione immobiliare, credito fondiario e delega al notaio, Padova, 1999; V. CARBONE, Le motivazioni dell’intervento legislativo per la riforma del processo esecutivo, in AA.VV., Riforma del processo esecutivo sui beni immobili e sui beni mobili registrati, in Atti del Convegno ITAdi Milano del 5 dicembre 1998, cit., pubblicato in Corr. giur., 1998, n. 12, 1480 ss.; F. CARDARELLI, La legge 3 agosto 1998, n. 302. Funzioni e limiti dell’attività notarile delegata nei procedimenti esecutivi, in Riv. not., 2000, n. 2, 565 ss.; P. CASSARO, La riforma degli espropri è solo un primo passo, in Il Sole 24 ore, 6 agosto 1998; G. CASU – N. RAITI, Espropriazione forzata immobiliare e compiti affidati al notaio, in AA.VV., Espropriazione forzata e dici visione giudiziale. L’esperienza del Notariato nella disciplina previgente al decreto competitività (D.L. 14 marzo 2005, n. 35), in Studi e materiali, in Suppl. fasc. n. 2/2005, a cura del Consiglio Nazionale del Notariato, Milano, 2005, 53 ss.; P. CICCIA, L’esecuzione passa ai professionisti, in Italia Oggi, 7 settembre 1998, 12 ss.; F. CORDOPATRI, Sub. Art. 591 bis. c.p.c., in Aggiornamento a cura di R. AA.VV., Codice di procedura civile commentato. VACCARELLA – G. VERDE, Tomo II, Torino, 2001, II ed., 989 ss.; A. DIDONE, Commento articolo per articolo alla l. 3 agosto 1998, n. 302, norme in materia di espropriazione forzata e di atti affidabili ai notai, in Gazz. giur., 1998, n. 32, 1 ss.; L. F. DI NANNI, Espropriazioni immobiliari: delega ai notai delle operazioni di vendita con incanto, in Corr. giur., 1998, n. 12, 1375 ss., spec. 1378 ss.; ID., La L. 3 agosto 1998, n. 302, in AA.VV., Processo civile e Penale – Le riforme del 1998, a cura di C. CONSOLO – F. P. LUISO – A. GIARDA – G. SPANGHER, Milano, 1998, 321 ss.; M. ERSOCH, Il notaio e la sua funzione nel processo esecutivo, in Il Notaro, 1998, n. 1, 81 – 82; ID., Riforma del processo esecutivo nelle mani di magistrati e notai, in Italia Oggi, 23 settembre 1998, 12 ss.; E. FABIANI, Funzione processuale del notaio ed espropriazione forzata, in Riv. dir. civ., 2002, n. 2, II, 131 ss.; G. FRESCURA, Aste immobiliari. Manuale per partecipare ad un incanto o a una gara: aggiornato alla legge 302 del 3 agosto 1998 sulle esecuzioni immobiliari con delega al notaio per l’incanto, Milano, 1999; S. LA MANNA, Il nuovo regime delle esecuzioni dopo la legge 302/1998, in www.notartel.it; G. LA ROCCA, A proposito della delega al notaio in base alla l. n. 302 del 1998, in Riv. giur. sarda, 1999, n. 1, 631; G. LAURINI, Il progetto di riforma del processo esecutivo attraverso la delega di funzioni al notaio, in Riv. not., 1997, I, 47 ss.; G. LO SCHIAVO, Il notaio e l’esecuzione immobiliare, relazione all’incontro di studio <<L’esecuzione forzata>> tenuto a Frascati nelle giornate del 15 23 - la facoltà da parte del giudice dell’esecuzione di delegare ad un notaio il compimento delle operazioni di vendita con incanto di beni mobili iscritti in pubblici registri (art. 534 bis. c.p.c.) e di beni immobili (art. 591 bis. c.p.c.), inserendo al contempo nelle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, talune norme volte a disciplinare, tanto con riferimento all’espropriazione mobiliare che immobiliare, la determinazione - liquidazione dei compensi del notaio delegato (rispettivamente gli artt. – 17 maggio 2000, in www.csm.it; F. P. LUISO, Rapporti tra notaio e giudice delegato, in Riv. es. forz., 2000, n. 1, 5 ss.; ID. – M. MICCOLI, Espropriazione forzata e notaio, cit.; F. MANNA, La delega ai notai delle operazioni di incanto immobiliare, cit., spec. 42 ss.; ID., La vendita con incanto e la delega al notaio ai sensi della l. n. 302/1998, relazione all’incontro di studio promosso dal C.S.M. tenutosi a Frascati nelle giornate del 15 e 19 novembre 1999; ID., Sul nuovo regime delle esecuzioni dopo la Legge 302/1998, in Il Notaro, 1999, 39 ss.; G. MERCOLINO, Considerazioni a margine delle riforme del processo di esecuzione, in Doc. giust., 1999, n. 1 – 3, 83 ss., spec. 91 ss.; M. MICCOLI, Quando l’efficienza notarile sta d’incanto, in Attività, VI, 1998, 45 ss.; G. MICCOLIS., La delega ai notai nelle espropriazioni immobiliari, in Riv. dir. civ., 1999, n. 1, 325 ss., nonché in AA.VV., Studi in onore di Luca Buttaro, Vol. V: Saggi vari, Milano, 2002, 191 ss.; C. MIELE – R. FONTANA – A. RODA, La prassi delle vendite immobiliari nel tribunale di Monza, in Riv. es. forz., 2001, 501 ss.; A. MONDINI, Delegabilità ai notai, cit., 267 ss.; ID. – F. TERRUSI, La soluzione giurisprudenziale in materia di delega ai notai, cit., 597 ss.; L. MONTESANO – G. ARIETA, Diritto processuale civile. III: L’esecuzione forzata. Iprocedimenti speciali. Il rito cautelare uniforme, Torino, 1999, 91 ss., spec. 102 ss.; F. G. NARDONE, Delega al notaio nella espropriazione forzata immobiliare, cit., 605 ss.; A. PARDI, Esecuzione immobiliare e delega ai notai, in Toga Picena, 1994, n. 2, 19 ss.; A. PATTI, Gli incanti delegati nelle esecuzioni immobiliari: primi passi verso un nuovo modo di operare ?, in Nuova giur. lig., 1999, n. 3, 137 ss.; A. PELLEGRINO, Il processo esecutivo immobiliare, Milano, 2001, spec. 193 ss.; D. PISANI MASSAMORMILE, Le procedure espropriative immobiliari tra esigenze di rapidità di garanzia e di modernizzazione, in Riv. not., 2002, 622 ss.; A. SALETTI, La miniriforma dell’espropriazione forzata. La Legge n. 302 del 1998, in Studium Iuris, 1999, 371 ss.; S. SATTA – C. PUNZI, Diritto processuale civile, Padova, 2000, XIII ed., 623 ss.; G. SENSALE, L’espropriazione immobiliare e la delega ai notai sugli incanti, in Riv. es. forz., 2003, n. 2/3, 337 ss.; M. SOLDANI, La delega al notaio tra dato normativo e realtà, in Riv. es. forz., 2001, 331 ss.; A. TEDOLDI, voce Vendita e assegnazione forzata, in Dig. civ. (disc. priv.), XIX, Torino, 1999, 664 ss.; R. VACCARELLA, La vendita forzata immobiliare tra delega al notaio e prassi giudiziarie <<virtuose>>, cit., 289 ss. . 24 169 bis. e 179 bis. disp. att. c.p.c.)31 e l’elenco dei notai che provvedono al compimento delle operazioni di vendita (rispettivamente artt. 169 ter. e 179 ter. disp. att. c.p.c.)32, nonché in tema di espropriazione immobiliare (rispettivamente all’art. 179 quater disp. att. c.p.c.), la distribuzione degli incarichi fra gli stessi; - i rapporti tra notaio delegato e giudice delegante, tanto sotto il profilo della risoluzione delle “difficoltà” insorte nel corso delle operazioni di vendita – attraverso la previsione della possibilità per il notaio delegato di rivolgersi al giudice dell’esecuzione -, quanto sotto il profilo del regime impugnatorio degli atti del notaio delegato – attraverso l’introduzione di un apposito rimedio qualificato come “reclamo” – (artt. 534 ter. e 591 ter. c.p.c.)33; - ed infine il potere del notaio delegato di risolvere “autonomamente” le difficoltà insorte durante il corso delle operazioni di vendita con incanto34; al punto tale 31 Sul tema della determinazione dei compensi spettanti ai notai (rectius: professionisti) delegati alle operazioni di espropriazione forzata immobiliare ex art. 591 bis. c.p.c. v. infra Cap. II §§. 7 – 7.1 – 7.2. . 32 Invece per quanto riguarda gli elenchi dei notai (rectius: professionisti) da delegare ex art. 591 bis. c.p.c. v. infra Cap. II §§. 1.2. – 1.2.1. – 1.2.2 . 33 Su tali problematiche si rinvia infra Cap. III. . Ma per un esame ante – riforma L. n. 302/1998 dei riflessi della delega notarile sull’opposizione agli atti esecutivi, v. per tutti, quanto espresso durante il convegno romano del 1993 da R. ORIANI, Delegabilità ai notai delle operazioni di incanto nelle espropriazioni immobiliari e opposizione agli atti esecutivi, in AA.VV., Delegabilità ai notai delle operazioni di incanto nelle espropriazioni immobiliari. Normativa vigente e prospettive di riforma. Atti del Convegno di Roma del 22 – 23 maggio 1993, cit., 287 ss., nonché già in Riv. dir. proc., 1993, 998 ss., e successivamente anche in AA.VV., Studi in onore di Mario Vellani, Milano, 1998, 691 ss. . 34 Travalicando così quella che era l’originaria ipotesi più ampia di delega ipotizzata da Proto Pisani, il quale anche nella prospettiva di delega più ampia, riservava la <<risoluzione di qualsiasi incidente si dovesse verificare nel corso delle operazioni delegate>> al giudice, con obbligo, dunque, del notaio, in questo caso, di <<sospendere le operazioni e di trasmettere gli atti al giudice dell’esecuzione>>: così A. PROTO PISANI, Delegabilità ai notai delle operazioni di incanto nella espropriazione forzata immobiliare, cit., 449. 25 indurre taluna dottrina a sostenere, che per l’effetto, il notaio esercitasse poteri giurisdizionali35. §. 3. La natura giuridica del notaio delegato alle operazioni di vendita immobiliare quale principale problematica interpretativa sorta dalla L. n. 302/1998. La principale problematica che sul piano interpretativo ha sollevato la L. n. 302/199836 è quella dell’inquadramento della figura del notaio delegato, nel senso che una volta stabilita la sua natura giuridica, potranno risolversi con maggior semplicità tutta una serie 35 V. in tal senso la E. D’ALESSANDRO, Corretto uso del ricorso al giudice dell’esecuzione ex artt. 534 - ter. e 591 - ter. c.p.c., in Riv. es. forz., 2000, n. 1, 341 ss, per la quale tali poteri non potevano essere esercitati dai notai in virtù del mero art. 68, 2 ° co., c.p.c. . Contra, invece erano A. MONDINI – F. TERRUSI, La soluzione giurisprudenziale in materia di delega ai notai, cit., 599 – 600, i quali nell’esprimere il proprio favor alla prassi adottata dal Tribunale di Prato, e dagli altri due tribunali toscani, ritenevano che <<la fonte normativa del potere giudiziale di delega al notaio da parte del giudice dell’esecuzione fosse rinvenibile nell’art. 68 c.p.c., senza necessità di alcuna ulteriore e specifica norma del codice di rito>>. Tale previsione che si è rivelata del tutto priva di fondamento con l’approvazione della L. n. 302/1998. 36 Con tale legge si è voluto risaltare principalmente la fattiva partecipazione del Notariato alla risoluzione dell’emergenza in cui versava la giustizia civile ed in particolar modo il processo esecutivo. Per F. MANNA, La delega ai notai delle operazioni di incanto immobiliare, cit., 42 nt. 29, <<la partecipazione al processo civile esprime l’interesse verso nuove forme di esplicazione della funzione tradizionalmente svolta dal notariato italiano, che mostra ormai di essere consapevole della necessità di proiettarsi sul terreno dei rapporti istituzionali superando la logica elusivamente contrattualistica e antiprocessuale>>. A piena riprova di ciò vi erano anche le osservazioni di G. LAURINI, Il notariato nella realtà moderna, in Doc. giust., 1996, n. 11, 2183, per il quale è <<nella capacità di svolgere un ruolo utile in questo snodo del rapporto cittadino – Stato, molto più complesso del rapporto cittadino – cittadino a monte del quale si colloca, che si gioca la grande sfida del Notariato col tempo presente (…). Il salto di qualità che ha caratterizzato la funzione notarile in questo ultimo decennio, sia nei contenuti della prestazione professionale, sia nella concezione di essa e del ruolo stesso del notariato nella società contemporanea, lo ha obbligato a mettere senza riserve, ancor più che in passato, la sua professionalità e la sua lealtà verso le istituzioni al servizio della collettività>>. Più in generale sulle prospettive di sviluppo ed evoluzione del Notariato, v. B. SANTANGELO, Riflessioni critiche sulla rifondazione del notariato, in Doc. giust., 1998, n. 8, 1293 ss. . 26 di problematiche ad essa connesse fra cui quella delle responsabilità che possono essergli ascritte nel caso di un non corretto espletamento delle operazioni delegategli. Più precisamente sulla questione della natura giuridica del notaio delegato si erano formati tre diversi orientamenti dottrinali. Ma prima di esaminarli, non possiamo non constatare37 come tale dibattito sia stato fortemente influenzato dalla circostanza che in quel periodo poteva essere delegato il (solo) notaio, ossia un professionista che nello svolgimento della propria attività oltre ad occuparsi della vendita di beni immobili, è anche un pubblico ufficiale autorizzato ad attribuire all’atto che redige pubblica fede, nel luogo ove è formato (art. 2699 c.c.), ed è altresì un soggetto che nel processo civile può rivestire funzioni particolari38. In particolare, quando parliamo di <<funzioni particolari che il notaio può rivestire nel processo civile>>, vogliamo far riferimento al capoverso dell’art. 68 c.p.c. rubricato <<Altri ausiliari>> ove è stabilito che <<il giudice può commettere ad un notaio il compimento di determinati atti nei casi previsti dalla legge>>. A sua volta, le fattispecie previste dalla legge nelle quali il notaio - dietro autorizzazione del giudice - può compiere determinati atti, sono a titolo esemplificativo: - quella dell’art. 212, 2 ° co., c.p.c. ove si riconosce che nell’ordinare l’esibizione di libri di commercio o di registri al fine di estrarne determinate partite, il giudice, su istanza dell’interessato, può disporre che siano prodotti estratti, per la formazione dei quali nomina un notaio e quando occorre un esperto perché lo assista>>; 37 Come acutamente ha fatto G. TRISORIO LIUZZI, La responsabilità del professionista delegato alla vendita nell’espropriazione immobiliare, in AA.VV., Studi in onore di Modestino Acone, Napoli, 2010, Vol. II, 1481, nonché già in Riv. es. forz., 2010, n. 1-2, 1 ss. . 38 V. C. VOCINO, La funzione processuale del notaio, in Riv. not., 1956, n. 1, 1 ss. . Secondo E. FABIANI, Funzione processuale del notaio ed espropriazione forzata, in Riv. dir. civ., 2002, II, 146 ss. nella funzione del notaio è insita una funzione latatamente processuale. 27 - quella dell’art. 733 c.p.c. che in riferimento alla vendita dei beni di soggetti incapaci (quali minori, interdetti e inabilitati) dispone che <<il tribunale designa per procedervi (…) un notaio del luogo in cui si trovano i beni immobili>>; - quella dell’art. 769 c.p.c. che in tema di formazione dell’inventario prevede che sia eseguito (…) da un notaio (…) nominato dal tribunale; - quella contenuta negli artt. 786, 790 e 791 c.p.c., che in merito al giudizio di scioglimento delle comunioni, prevedono che la direzione delle operazioni divisionali possa essere delegata al notaio, o negli artt. 787 e 788 che contemplavano che la vendita di beni mobili o immobili poteva essere affidata a notaio; - infine quella prevista nel codice civile in materia successoria, che prevede ai sensi dell’art. 498 l’intervento del notaio in caso di opposizione da parte dei creditori del de cuius o dei legatari alla liquidazione dell’eredità. Premesso ciò, prima di addentrarci nell’analisi dei vari orientamenti sorti sulla disputa avente ad oggetto il ruolo da attribuire al notaio delegato ex art. 591 bis. c.p.c., dobbiamo evidenziare, sin d’ora, come la L. n. 80/2005 (quale legge di conversione con modificazione del cd. Decreto competitività D.L. n. 35/2005) nel riformare la delega in esame, l’ha estesa anche ad altre due categorie di professionisti, quali: gli avvocati ed i commercialisti39. Tale ampliamento soggettivo della delega, non ha prodotto alcuna modifica riguardo alla natura giuridica del delegato, dal momento che le analisi condotte dalla dottrina nel periodo antecedente alla novella del 2005 quando era vigente l’art. 591 bis. c.p.c. nella sua versione originaria introdotta a sua volta dalla L. n. 302/1998 erano state “condizionate” proprio dalla particolare qualità rivestita dal professionista delegabile, ossia il suo essere notaio 40. 39 40 Le cui peculiarità saranno approfonditamente esaminate nel Cap. II. Così sempre G. TRISORIO LIUZZI, op. cit., spec. 1482. ContraE. FABIANI, La delega delle operazioni di vendita in sede di espropriazione forzata immobiliare, Padova, 2007, spec. 64 ss. . 28 D’altronde dobbiamo altresì rilevare come i due nuovi professionisti delegabili non siano totalmente estranei al processo civile ed all’esercizio dell’attività giurisdizionale. Difatti, l’avvocato oltre ad essere un soggetto fondamentale del nostro processo civile, poteva rivestire anche la funzione di giudice onorario aggregato (g.o.a), poteva essere nominato come giudice onorario di tribunale (g.o.t.) e come giudice di pace. Il commercialista può essere designato ad un ruolo fondamentale nelle procedure concorsuali, come ad esempio: curatore fallimentare nel fallimento; commissario giudiziale o liquidatore nella procedura di concordato preventivo. Nel voler procedere in ordine cronologico, esamineremo innanzitutto i tre orientamenti dottrinali che si formarono nella vigenza della L. n. 302/1998 per poi terminare con l’analisi dell’orientamento più recente sorto dopo l’approvazione della novella di riforma del 2005. §. 3.1. I tre orientamenti dottrinali formatesi sotto il vigore della L. n. 302/1998 e quello successivo alla novella di riforma del 2005. Per il primo orientamento, che risultava essere anche minoritario, il notaio delegato doveva essere qualificato alla stregua di <<un ausiliario del giudice>>41. 41 Già durante il convegno di Roma del 1993 tale posizione venne assunta da G. COSTANTINO, Degiurisdizionalizzazione della espropriazione immobiliare, in AA.VV., Delegabilità ai notai delle operazioni di incanto nelle espropriazioni immobiliari. Normativa vigente e prospettive di riforma. Atti del Convegno di Roma del 22 – 23 maggio 1993, cit., 247 ss., spec. 248, secondo il quale <<il notaio opera comunque come ausiliare del giudice, quale organo dell’ufficio esecutivo>>; mentre dopo l’approvazione della L. n. 302/1998, a favore di tale inquadramento v. P. VITTORIA, Il controllo sugli atti del processo di esecuzione forzata: l’opposizione agli atti esecutivi e i reclami, in Riv. es. forz., 2000, n. 1, 357 ss., spec. 376, per il quale <<la persona del notaio delegato si presta ad essere considerato un ausiliare del giudice, in quanto il termine ausiliare nel codice di procedura civile, sta a connotare la figura del soggetto diverso dal giudice, estraneo all’ordine giudiziario, ma anche all’ufficio giudiziario che non partecipa all’esercizio della funzione giudiziaria, ma è investito dal giudice attraverso un atto di nomina, dall’esercizio di attribuzioni, prefigurate dalla legge, strumentali all’esercizio della giurisdizione e per il cui svolgimento la legge si affida all’attività di privati, considerati idonea a svolgerla>>; F. CARDARELLI, La legge 3 agosto 1998, n. 302, in Riv. not., 2000, 29 Il termine ausiliario, nel codice di procedura civile, sta ad indicare un soggetto diverso dal giudice, (ma anche dal cancelliere e dall’ufficiale giudiziario), estraneo all’ordine giudiziario, che non partecipa all’esercizio della funzione giudiziaria, ma che, considerato idoneo, è investito dal giudice, attraverso un atto di nomina, dell’esercizio di determinati atti <<che egli non è in grado di compiere da sé solo>>, atti comunque strumentali all’esercizio della giurisdizione42. La disposizione normativa che costituiva la base portante di tale orientamento era il già citato art. 68 c.p.c. rubricato <<Altri ausiliari>>, e che a livello topografico è collocato nel Titolo I, Capo III del Libro I del Codice di rito civile intitolato <<Del consulente tecnico del custode e degli altri ausiliari del giudice>> ed inserito immediatamente dopo le disposizioni che il medesimo Capo dedica al consulente tecnico e al custode43. Il secondo orientamento, che si presenta come una sorta di rilettura “integrativa” del primo, reputa il notaio delegato come <<un ausiliario sui generis>>44, n. 2, 565 ss., spec. 571 – 572 e 574; C. MANDRIOLI, Diritto processuale civile, Vol. IV: L’esecuzione forzata. I procedimenti speciali non cognitori, Torino, 2004, XVI ed., spec. 131; G. CAMPESE, Prospettive e problemi in tema di ricorso all’attività dei notai in tema di espropriazione forzata, in Corr. giur., 1999, n. 3, 375 ss., spec. 376. Nel periodo post-riforma 2005 a favore di tale orientamento anche D. TURRONI, Sub. art. 591bis, in AA.VV., Le recenti riforme del processo civile. Commentario diretto da S. CHIARLONI, Bologna, 2007, Tomo I, 984 ss., spec. 995. Nello stesso senso di tale filone dottrinale vi è anche in maniera costante la giurisprudenza di legittimità, di cui v. da ultimo Cass., Sez. III, 29 gennaio 2007, n. 1887, (sent.), Pres. – Est. Vittoria, in Giust. civ., 2008, I, 211; nonché già nello stesso senso, anche se con riferimento al notaio delegato dal giudice all’inventario in caso di eredità giacente v. la remota sentenza resa dalla Cass., Sez. III, 29 maggio 1976, n. 1953, in Foro it., 1977, I, 487 ss., e in Riv. not., 1977, II, 438. 42 43 Così esattamente G. TRISORIO LIUZZI, op. cit., 1483. Per R. ORIANI, Il regime degli atti del notaio delegato alle operazioni di vendita nell’espropriazione immobiliare (art. 591 ter c.p.c.), in Foro it., 1998, V, 398 ss., <<data la non completa omogeneità degli ausiliari del giudice, si può pensare, ad un particolare trattamento del notaio, come del resto già proposto riguardo al notaio nel giudizio divisorio>>. 44 Così G. MICCOLIS, La delega ai notai nelle espropriazioni immobiliari, in Riv. dir. civ., 1999, 333. 30 proprio per le peculiarità che contrassegnano la sua attività rispetto <<all’ausiliario puro>>: basti pensare alla sola circostanza che il notaio pone in essere un’attività che il giudice è ben in grado di compiere e che, anzi, in mancanza di delega, deve compiere. Il terzo orientamento – che è anche maggioritario – attribuisce in maniera innovativa al notaio delegato alle vendite forzate immobiliari il ruolo di <<vero e proprio sostituto del giudice>>45, anziché di <<mero ausiliario>>, per due ordini di ragioni: 1) sia 45 Fra i relatori del convegno romano del 1993 che qualificò in una prospettiva de iure condendo il notaio delegato alle operazioni di incanto immobiliare quale vero e proprio sostituto del giudice dell’esecuzione vi fu R. VACCARELLA, Delegabilità ai notai de iure condito e de iure condendo delle operazioni di incanto nelle espropriazioni immobiliari, in AA.VV., Delegabilità ai notaidelle operazioni di incanto immobiliare. Normativa vigente e prospettive di riforma. Atti del Convegno di Roma del 22 – 23 maggio 1993, cit., spec. 44 - 45 ss., il quale (sulle orme di C. VOCINO, La funzione processuale del notaio, cit., 1 ss., spec. 2, e M. DE MARINI, voce Ausiliari del giudice, in Enc. dir., Milano, 1959, IV, 308 ss. spec. 310 - che a loro volta, intravedevano nel notaio delegato alle operazioni di divisione di beni in comunione ex art. 786 c.p.c. “un sostituto del giudice”) – dopo aver qualificato gli <<ausiliari>> come <<coloro che vengono a far parte temporaneamente ed occasionalmente, dell’ufficio giudiziario sulla base di un incarico conferito dal giudice, o dal cancelliere o dall’ufficiale giudiziario>> ha ritenuto che <<non v’è dubbio che il notaio ne faccia parte allorquando gli viene conferito l’incarico ex art. 212, 2 ° co., c.p.c., di estrarre determinate partite dai libri di commercio o da registri; di procedere ex art. 769 c.p.c. alla rimozione dei sigilli ed all’inventario dei beni ereditari; di procedere alla vendita, ex art. 733 c.p.c., dei beni immobili di minori interdetti, o inabilitati; anche se non può non sottolinearsi che, a differenza degli altri ausiliari, il notaio ha, in tutte queste ipotesi, compiti sostitutivi (e mai propriamente sussidiari) di quelli dei componenti dell’ufficio giudiziario (ed in particolare del cancelliere)>>. Immediatamente dopo l’approvazione della L. n. 302/1998 Vaccarella ribadì tale sua posizione in ID., La vendita forzata immobiliare tra delega al notaio e prassi giudiziarie <<virtuose>>, in Riv. es. forz., 2001, n. 3, 289 ss., spec. 290 con la precisazione che nella delega ex art. 591 bis. c.p.c. <<il notaio è investito dal giudice dell’esecuzione del munus pubblicum di gestore, sulla base dell’ordinanza di vendita, dell’intera fase di liquidazione del bene fino all’approntamento del decreto di trasferimento (…) e quale sostituto del giudice, svolge funzioni altrimenti da questi esercitabili, usufruendo di poteri che a seguito della delega del giudice, sono a lui attribuiti dalla legge>>. In senso conforme a tale orientamento v. F. MANNA, La delega ai notai delle operazioni di incanto immobiliare, cit., 44 ss., spec. 46, secondo il quale <<nella delega al notaio ex art. 591 bis. c.p.c. si era in presenza di attività di vera e propria sostituzione del giudice, qualitativamente eccedente i limiti e la funzione di puro ausilio, poiché gli effetti processuali degli atti che il notaio pone in essere sono identici a 31 perché il legislatore ha esplicitamente disciplinato la delega al notaio; 2) sia perché il notaio in forza della delega ricevuta dal giudice dell’esecuzione, svolge poteri e funzioni quelli che si produrrebbero se l’attività fosse svolta personalmente dal giudice>>; Espropriazioni immobiliari, cit., spec. 1384; L. F. DI NANNI, V. CARBONE, Le modificazioni dell’intervento legislativo per la riforma del processo esecutivo, cit., 1481; F. P. LUISO – M. MICCOLI, Espropriazione forzata immobiliare e delega al notaio, cit., 43 ss.; C. BESSO, Espropriazione forzata e notai, cit., 2454; A. SALETTI, Dell’espropriazione forzata: la novella del 1998, un intervento atteso: non solo delega ai notai, in AA.VV., La riforma del processo di esecuzione in Atti del convegno di Portonovo del 18 dicembre 1998, cit., 11 ss., spec. 12; A. BUSANI, Le funzioni notarili nell’espropriazione forzata, cit., spec. 41 - 42.; A. MONDINI – F. TERRUSI, La soluzione giurisprudenziale in tema di delega ai notai, cit., 599; E. D’ALESSANDRO, Corretto uso del ricorso al giudice dell’esecuzione, cit., 341; G. SENSALE, L’espropriazione immobiliare e la delega ai notai degli incanti, cit., spec. 365. Mentre a seguito della novella del 2005 sull’art. 591 bis. c.p.c, v. sempre nello stesso senso A. GHEDINI – N. MAZZAGARDI, Il custode e il delegato alla vendita nella nuova esecuzione immobiliare. Manuale operativo del professionista ausiliario del giudice nel nuovo processo esecutivo immobiliare, Padova, 2007, spec. 105; G. CAMPEIS – A. DE PAULI, La delega ai professionisti nell’espropriazione degli immobili, in Le esecuzioni civili. Procedimenti ordinari e speciali. Casi speciali di esecuzione. L’attuazione, Padova, 2007, IV ed., 271 ss., spec. 283; M. MONTANARI, Sub. art. 68 c.p.c., in AA.VV., Codice di procedura civile commentato, a cura C. CONSOLO – F.P. LUISO, Tomo I, Milano, 2007, III ed., 682; cura di M. MONTANARO, Sub art. 591 bis., in AA.VV., Commentario alle riforme del processo civile, a A. BRIGUGLIO – B. CAPPONI, Padova, 2007, 452 ss., spec. 462 ss.; L. MONTESANO – G. ARIETA, Trattato di diritto processuale civile, Torino, 2001, spec. 464 – 465, nonché negli stessi termini G. ARIETA – F. DE SANTIS., L’esecuzione forzata, in Trattato di diritto processuale civile di L. MONTESANO – G. ARIETA, Vol. III – Tomo II, Padova, 2007, 1212 ss., spec. 1224; M. PALAZZO, In margine ad un convegno genovese sui rapporti tra notariato e giustizia civile, in Riv. not., 2005, I, 255 ss., spec. 260 – 261; E. FABIANI, Funzione processuale del notaio ed espropriazione forzata, cit., 145; A. MENGALI, in ID. – F. VALERINI, La nuova delega nelle vendita forzata, in Commento alle novità riguardanti le operazioni di vendita nell’espropriazione forzata alla luce della riforma del processo civile, in Guida alle riforme del processo civile coordinato C. CECCHELLA, Milano, 2006, n. 5, 17 ss., spec. 18; e da ultimo anche A. MIOZZO, Sub. art. 591 bis., in AA.VV., Codice dell’esecuzione forzata. Commentato con dottrina e giurisprudenza a cura di E. VULLO, Piacenza, 2009, III ed., 549 ss., spec. 555 . 32 propri del giudice e non mere attività di assistenza o di collaborazione subordinata che caratterizzano gli ausiliari al pari di quanto accade nello svolgimento delle operazioni divisionali delegategli dal giudice istruttore. Nel periodo successivo alla novella di riforma del 2005 che ha esteso delega in esame anche agli avvocati ed ai commercialisti, si è formato un quarto orientamento, secondo il quale al “professionista delegato alle operazioni di vendita immobiliare” deve essere riconosciuta la natura giuridica di “ausiliare in senso ampio” 46, che compie in vece del giudice, e su sua espressa delega, attività non giurisdizionali in senso stretto, che comunque rientrano nella competenza del giudice e che vanno ricondotte nel processo. Tale corrente di pensiero dopo aver criticato i tre precedenti orientamenti, giunge a tale classificazione precisando come l’opera dell’interprete spesso è contrassegnata da un vizio di fondo rappresentato dal volere a tutti i costi riportare talune situazioni o figure all’interno di classificazioni già esistenti, ed in proposito cita gli esempi: a) del difensore: quale rappresentante legale o volontario; e b) del P.M. nel processo civile: quale parte o organo giudiziario, rilevando come nel caso dell’allora (solo) notaio delegato sia stato commesso lo stesso errore; ed al contempo pone a fondamento normativo della propria classificazione l’art. 3 lett. n) del T.U. in materia di Spese di giustizia (approvato con D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115), che disegna per l’appunto una nozione ampia di ausiliario del magistrato definendolo come <<(…) un qualunque altro soggetto competente in una determinata arte o professione o comunque idoneo al compimento di atti, che il magistrato (…) può nominare a norma di legge>>. Nel concludere questo passaggio, non possiamo non esprimere la nostra contrarietà ai tre orientamenti che – anche se con diverse argomentazioni - si basano sulla funzione di ausiliario del notaio delegato alle operazioni di vendita rispetto al giudice ai fini dell’individuazione della sua natura giuridica, per la semplice ragione che la funzione di ausiliario è “incompatibile” con la delega in esame, in quanto l’attività delegata al notaio non è né accessoria, né collaterale e né strumentale a quella del giudice dell’esecuzione, ma da come è stato correttamente sostenuto dal terzo e 46 G. TRISORIO LIUZZI, op. cit., spec. 1491. 33 condivisibile orientamento 47 è sostitutiva dell’attività dello stesso, difatti: gli effetti degli atti compiuti dai notai delegati sono identici a quelli che si produrrebbero se l’attività fosse svolta personalmente dal giudice. Inoltre la correttezza di quest’ultima impostazione dottrinale la si evince anche dal raffronto sul piano letterale fra l’art. 68 c.p.c., da un lato, e l’art. 591 bis. c.p.c. dall’altro lato, in quanto per il primo il giudice può farsi assistere, mentre per il secondo ai notai il giudice può delegare il compimento delle attività di vendita. In aggiunta, l’attività di assistenza che connota la funzione dell’ausiliario differisce nettamente da quella oggetto di delega ex art. 591 bis., in quanto la prima consiste in una collaborazione che (l’ausiliario – assistente) presta a colui che è titolare di un determinato potere (cioè il giudice-assistito) che per una espressa previsione di legge non può esercitare autonomamente, mentre, al contrario la delega presuppone che il titolare di un determinato potere (cd. delegante) provvede a incaricare – in quanto autorizzato espressamente dalla legge - un altro soggetto (cd. delegato) a esercitare tale potere, che qualora voglia potrà esercitarlo anche in via autonoma senza la necessità di delegare alcuno. §. 3.1.1. La natura giuridica dell’avvocato e del commercialista delegati alle operazioni di vendita immobiliare. Le ricostruzioni a cui era giunta la dottrina in riferimento alla natura giuridica del (solo) notaio delegato durante il vigore della L. n. 302/1998, valgono in pieno anche per i due nuovi professionisti che si sono aggiunti al notaio, nel poter divenire destinatari della delega ai sensi dell’art. 591 bis. c.p.c. . e cioè l’avvocato ed il commercialista. Inoltre quest’ultimi due professionisti, nell’espletamento 47 Cioè quello che ascrive all’allora e (solo) notaio delegabile il ruolo di vero e proprio sostituto del giudice dell’esecuzione. 34 delle operazioni di vendita delegategli, hanno in comune con il notaio che anch’essi debbono essere considerati come dei pubblici ufficiali48. Pertanto sulla base delle suesposte considerazioni: i professionisti delegati alle operazioni di vendita giudiziaria degli immobili pignorati ex art. 591 bis. c.p.c. dovranno considerarsi dei veri e propri sostituti del giudice dell’esecuzione, che nei limiti di legge e dell’ordinanza di delega, sono muniti degli stessi poteri spettanti al giudice dell’esecuzione. §. 3.2. Le responsabilità del professionista delegato. La problematica delle responsabilità in cui può incorrere il professionista delegato è strettamente connessa con quella della sua natura giuridica. Come già detto, il professionista delegato (da intendersi con tale locuzione a seguito della estensione soggettiva della delega del 2005, sia il confermato notaio che l’avvocato che il commercialista) è un vero e proprio sostituto del giudice dell’esecuzione, il quale nell’espletamento delle attività di vendita delegategli pone in essere un’attività di giurisdizione in senso stretto, e di conseguenza sarà operativa nei suoi confronti la disciplina contenuta nella L. 13 aprile 1988 n. 117 riguardante la (<<Responsabilità dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati>>)49. Tale legge prevede al suo interno sia norme di natura sostanziale che processuale. Le prime dettate negli artt. 2 e 3, limitano la responsabilità al compimento o al mancato compimento di attività per dolo, colpa grave (consistente a sua volta: a) nella grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile; b) nell’affermazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente 48 Tale caratteristica come vedremo infra nel paragrafo successivo ci agevolerà nell’individuare le responsabilità penali dei professionisti delegati. 49 Così correttamente R. VACCARELLA, op. cit., 290; e la E. D’ALESSANDRO, op. cit., 338. 35 esclusa dagli atti del procedimento; c) nella negazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza risulta indiscutibilmente dagli atti del procedimento) e per diniego di giustizia, consistente nel rifiuto, omissione o ritardo nel compimento di atti del suo ufficio. Le seconde invece prevedono tutta una serie di previsioni eccezionali, quali: un giudizio preliminare di ammissibilità e la legittimazione passiva dello Stato – con conseguente impossibilità di azione diretta verso il magistrato (art. 5), la non estensione del giudizio negativo al magistrato tranne che in caso di partecipazione volontaria al giudizio (art. 6) e infine il giudizio di rivalsa (art. 7). A differenza di quanto previsto per i magistrati nei cui confronti la L. n. 117/1988 trova applicazione nella sua interezza, nei riguardi del professionista delegato troveranno applicazione solo le norme di diritto sostanziale e non quelle di diritto processuale - così come hanno correttamente affermato i sostenitori della teoria del professionista delegato quale vero e proprio sostituto giudice dell’esecuzione - ma non perché nei confronti del professionista delegato non sussistono quelle esigenze di tutela e garanzia previste per i giudici (e cioè la terzietà ed imparzialità ora consacrata per quest’ultimi dall’art. 111 Cost. così come novellato nel 1999)50, ma perché le esigenze di terzietà ed imparzialità che debbono sussistere anche per i professionisti delegati - visto che anch’essi debbono essere equidistanti rispetto agli interessi degli altri soggetti coinvolti nel processo - sono 50 V. per tutti sul principio di terzietà ed imparzialità del giudice alla luce del rinnovato testo dell’art. 111 Cost. it. (1999), v. A. PROTO PISANI, Il nuovo art. 111 cost. e il giusto processo civile, in Foro it., 2000, V, spec. 246 – 247; N. TROCKER, Il nuovo art. 111 della costituzione e <<il giusto processo>> in materia civile: profili generali, in Riv. trim dir. e proc. civ., 2001, 381 ss.; L. P. COMOGLIO, Le garanzie fondamentali del giusto processo, in Jus, 2000, spec. 365 ss.; M. BOVE, Art. 111 e giusto processo civile, in Riv. dir. proc., 2002, spec. 505 ss.; S. CHIARLONI, Il nuovo art. 111 Cost. e il processo civile, in Riv. dir. proc., 2000, 1024 ss., nonché anche in AA.VV., Scritti in memoria di Giovanni Cattaneo, Vol. I, Milano, 2002, 369 ss.; F. CARPI, Riflessioni sull’art. 111 della Costituzione e il processo esecutivo, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2002, 392 ss.; V. CAIANIELLO, Riflessioni sull’art. 111 della Costituzione, in Riv. dir. proc., 2001, 56 ss.; R. ORIANI, L’imparzialità del giudice e l’opposizione agli atti esecutivi, in Riv. es. forz., 2001, n. 1, 1 ss., spec. 6. 36 salvaguardate dall’applicazione nei riguardi dei delegati medesimi (quali sostituti del giudice) dell’istituto dell’astensione così come prevista per il giudice ai sensi dell’art. 51 c.p.c. 51 . Nel caso di inosservanza dell’obbligo di astensione pur essendo in presenza di una delle fattispecie previste dai 5 punti del 1 ° co. dell’art. 51 c.p.c. riteniamo però che non possa farsi luogo alla ricusazione così come previsto per il giudice dall’art. 52 c.p.c., perché sarebbe del tutto “ultroneo” che nel procedimento espropriativo immobiliare (delegato) si possa far luogo ad procedimento incidentale nel quale non è facile individuare il giudice competente a decidere sull’istanza di ricusazione52, e pertanto la via più lineare da percorrere è quella rappresentata dalla presentazione ad opera della parte interessata al giudice dell’esecuzione di un’istanza con cui si domandi la revoca dell’incarico rilasciato al professionista seguito dalla sostituzione del medesimo53 (ottenendo così al contempo lo stesso risultato che si ottiene nel caso in cui si presenti una fondata istanza di ricusazione di un giudice, e cioè la sua rimozione seguito dalla sostituzione con un altro). Diretta conseguenza dell’applicabilità della disciplina speciale di cui all’art. 2 della L. n. 117/1988 è quella dell’inoperatività dell’art. 2043 c.c. sulla responsabilità extracontrattuale54; nonché degli artt. 64 e 67 c.p.c. dedicati alla responsabilità del 51 Oltretutto sarebbe impensabile immaginare così come avviene per i magistrati che anche nell’ambito del processo esecutivo immobiliare (delegato) a professionisti si possa far luogo ad un’azione diretta contro lo Stato, all’intervento del magistrato nel relativo giudizio, all’azione di rivalsa avverso il professionista delegato (v. sull’argomento sempre R. VACCARELLA, op. cit., 291). 52 Favorevole alla possibilità di ricusare il professionista delegato ex art. 52 c.p.c. nell’ipotesi in cui quest’ultimo non si sia astenuto a norma dell’art. 51 c.p.c. è G. TRISORIO LIUZZI, op. cit., 1489, che individua come giudice competente a decidere sull’istanza di ricusazione il giudice che l’ha delegato. 53 Cfr. M. MONTANARO, op. cit., 467. 54 Contra, nel senso che sostiene l’applicabilità dell’art. 2043 c.c. nonostante che aderisca alla teoria interpretativa che vede nel professionista delegato quale vero e proprio sostituto del giudice dell’esecuzione vi è A.MIOZZO, op. cit., spec. 556. Mentre G. TRISORIO LIUZZI, op. cit., 1492, che configura il professionista delegato alla stregua di <<un ausiliario in senso ampio>> ritiene che nei suoi riguardi sia operativo l’art. 2043 c.c. dettato in materia di responsabilità per fatto illecito, con la precisazione però che 37 custode e del consulente tecnico essendo costoro due figure la cui natura giuridica di ausiliario del giudice differisce nettamente da quella del professionista delegato55. Mentre per quanto riguarda le responsabilità penali ascrivibili ai professionisti delegati alle operazioni di vendita forzata immobiliare, essendo quest’ultimi dei pubblici ufficiali in primo luogo troverà applicazione nei loro riguardi la previsione dell’art. 357, 1 ° co., c.p. secondo la quale <<Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa>>56. Da ciò consegue la loro soggezione alla responsabilità penale derivante dalla commissione dei reati propri dei pubblici ufficiali. In primo luogo vengono in mente i reati di falso, e più precisamente quella categoria dei <<Delitti contro la fede pubblica>> incriminati dagli artt. 476 a 493 bis. c.p. che sono conosciuti come <<Falsità in atti>>. Il bene tutelato da tali reati di falso è un documento, che ai fini penalistici è costituito da una qualunque scrittura riprodotta sopra un mezzo idoneo, proveniente da un autore determinato, atto a suffragare un fatto giuridicamente rilevante. In proposito si vuole distinguere tra atto pubblico e scritture private. Nel campo del diritto penale, la nozione di atto pubblico ha un raggio d’azione molto più ampio rispetto a quella prevista dal codice civile57, poiché è comprensiva anche di quei essendo il delegato ex art. 591 bis. c.p.c. un professionista, <<se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d’opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o colpa grave>>. 55 Per ragioni di coerenza sostengono l’operatività degli artt. 64 e 67 c.p.c. al professionista delegato coloro che appoggiano la teoria del professionista delegato quale ausiliario puro del giudice. 56 Da come è già stato puntualizzato in precedenza, mentre i notai sono istituzionalmente dei pubblici ufficiali, gli avvocati ed i commercialisti lo divengono al momento in cui vengono delegati dal giudice dell’esecuzione a norma dell’art. 591 bis. c.p.c. . 57 Com’è noto per l’art. 2699 c.c. l’atto pubblico è <<il documento redatto, con le richieste formalità da un notaio o da un altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l’atto è formato>>. 38 documenti formati dal pubblico ufficiale e compilati, con le debite formalità, per uno scopo di diritto pubblico, inerente all’esercizio della propria funzione, al fine di comprovare un fatto giuridico o di attestare fatti da lui compiuti o avvenuti in sua presenza ed aventi rilevanza giuridica. Inoltre il legislatore penale italiano nel solco di una tradizione legislativa e dottrinale risalente al Codice penale francese del 1810 in materia di falsità ha voluto distinguere tra falsità materiale e falsità ideologica. La prima attiene alla <<genuinità dell’atto>> e può consistere nella formazione, in tutto o in parte, di un atto falso, oppure nell’alterazione di un atto vero; mentre la seconda attiene alla <<veridicità dell’atto>> e si configura ogni volta in cui si è in presenza di un documento <<genuino, cioè che non è stato né contraffatto e né alterato>> che contiene dichiarazioni menzognere. La fondamentale importanza che assume tale distinzione, è rinvenibile nella circostanza che mentre le falsità materiali sono sempre punibili in quanto giuridicamente rilevanti, quelle ideologiche, per poter essere punite, oltre alla rilevanza giuridica, richiedono un quid pluris costituito dal fatto che anche l’autore del falso sia venuto meno all’obbligo giuridico di attestare il vero58. Di conseguenza nel contesto specifico della delega ai professionisti delle operazioni di vendita giudiziaria, reati di falso ideologico che potrebbero essere commessi ex art. 479 c.p. sono: 1) falsa attestazione della certezza circa l’identità personale delle parti; 2) falsa attestazione relativamente a fatti o atti giuridici avvenuti in presenza del pubblico ufficiale 59. 58 Sull’argomento v. F. CARNELUTTI, Teoria del falso, Padova, 1935, spec. 157; F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale. Vol. II: Parte speciale, a cura di L. CONTI, Milano, 1986, IX ed., 989 ss. . 59 Art. 479 c.p. (Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblico): <<Il pubblico ufficiale che, ricevendo o formando un atto nell’esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene previste nell’articolo 476>>. 39 Mentre per quanto riguarda il solo avvocato delegato ex art. 591 bis. c.p.c. desta particolare interesse l’art. 481 c.p. rubricato (Falsità ideologica commessa da persona esercente un servizio di pubblica necessità) che sanziona chiunque nell’esercizio di una professione (sanitaria) o forense, (o di un altro servizio di pubblica necessità) attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità. L’avvocato nel momento in cui viene chiamato a redigere atti destinati a provare fatti determinati, ha già la qualifica di pubblico ufficiale per effetto della delega rilasciatagliex art. 591 bis.60, e di conseguenza l’applicabilità dell’art. 481 c.p. dovrà cedere il passo a quella dell’appena esaminato art. 479 c.p. che incrimina la falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atto pubblico61 . Altre ipotesi di reato, genericamente configurabili a carico del professionista delegato alle operazioni di vendita ma nel contesto dei <<Delitti contro la pubblica amministrazione>> sono: l’abuso d’ufficio di cui all’art. 323; nonché la rivelazione dei segreti d’ufficio e l’utilizzazione degli stessi di cui all’art. 326 c.p. Nel caso di abuso d’ufficio l’art. 323 c.p. sanziona la condotta del pubblico ufficiale che, nello svolgimento delle proprie funzioni o del servizio, in violazione di norma di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto. Mentre l’art. 326 c.p. nel suo primo comma sanziona la rivelazione del segreto d’ufficio quando il pubblico ufficiale riveli o agevoli la conoscenza di notizie d’ufficio, le quali debbano rimanere segrete, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità. L’agevolazione è punita anche se è colposa. La fattispecie prevista dal comma 3 del medesimo articolo sanziona la condotta del pubblico 60 V. supra §. 3.1.1. . 61 Così G. FIANDACA – E. MUSCO, Diritto penale. Vol. I: Parte speciale, Bologna, 2006, III ed., spec. 585 – 586. 40 ufficiale che, al fine di procurare per sé o per altri un indebito profitto patrimoniale si avvale illegittimamente di segreti di ufficio. Il bene giuridico tutelato dagli artt. 323 e 326 c.p. è stato individuato nel buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, ed in particolar modo nell’interesse della pubblica amministrazione al normale svolgimento delle proprie attività; ma nell’ipotesi in cui a commettere tali reati sia stato il professionista delegato alle operazioni di vendita ex art. 591 bis. c.p.c., il bene giuridico tutelato oltre alla salvaguardia del prestigio della pubblica amministrazione sarà anche il corretto svolgimento delle operazioni di vendita. In merito al peculato per quanto concerne il solo notaio delegato, si rileva come di recente, la Cassazione penale62 abbia sancito che integra il reato di peculato ai sensi dell’art. 314 c.p., l’ipotesi del notaio che essendo stato delegato dal giudice dell’esecuzione a curare la vendita nell’ambito delle procedure di esecuzione forzata immobiliare, si appropri delle somme corrisposte dagli aggiudicatari delle vendite, versando i relativi importi su conti correnti personali ed investendoli in operazioni speculative di borsa, senza provvede agli adempimenti di cui all’art. 591 bis., 7 ° co., c.p.c.. Per quanto riguarda il reato di cui all’art. 328 c.p. (Rifiuto di atti d’ufficio. Omissione) 63 nel caso in cui il professionista delegato non compia le operazioni delegategli nei tempi che gli sono stati assegnati, riteniamo che tale reato non si configuri ed al suo posto trovi invece applicazione il diniego di giustizia previsto dalla previsione 62 Cass. pen., Sez. VI, 10 luglio 2007 (Maccagno), in Guida al dir., 2007, n. 40, 110 ss. 63 Art. 328 c.p. (Rifiuto di atti d’ufficio. Omissione). <<1. Il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. 2. Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l’atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a € 1.032. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa>>. 41 speciale del citato art. 3 L. n. 117/1988, seguito dalle sanzioni della revoca della delega dalla conseguente impossibilità di riottenerla sia nel triennio in corso che in quello successivo ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 179 ter. disp. att. c.p.c. 64. In conclusione rivolgendo lo sguardo sui <<Delitti contro l’Amministrazione della giustizia>> e in particolar modo a quella categoria conosciuta come dei <<Delitti contro l’attività giudiziaria>>, è indubbiamente applicabile nei riguardi del delegato l’art. 366 c.p. (Rifiuto di uffici legalmente dovuti) visto che lo impone direttamente il tenore letterale del 3 ° co.: <<1. Chiunque, nominato dall’Autorità giudiziaria perito, interprete, ovvero custode di cose sottoposte a sequestro dal giudice penale (art. 259 c.p.p.), ottiene con mezzi fraudolenti l’esenzione dall’obbligo di comparire o di prestare il suo ufficio, è punito (…). 3. Le disposizioni precedenti si applicano alla persona chiamata a deporre come testimonio dinanzi all’autorità giudiziaria e ad ogni altra persona chiamata ad esercitare una funzione giudiziaria>>65. Difatti essendo il delegato un sostituto del giudice dell’esecuzione che esercita attività di potenziale giurisdizione in senso stretto rientra nella citata previsione <<ogni altra persona chiamata ad esercitare una funzione giudiziaria>>, con l’aggiunta che il delegato una volta che viene iscritto negli elenchi di cui all’art. 179 ter. disp. att. c.p.c. si rende automaticamente disponibile a prestare la propria opera al servizio dell’ufficio, nonché ad osservare i relativi incarichi, pena il risarcimento del danno: pertanto il professionista che si sia iscritto nel citato elenco deve accettare la delega, salvo il diritto di astenersi qualora ritenga che sussistano a norma del capoverso dell’art. 51 c.p.c. delle <<gravi ragioni di convenienza>> che provvederà ad addurre, nonché nell’ipotesi in cui si trovi in presenza di una delle situazioni previste nei cinque 64 Così anche G. L. INNOCENTI, La delega delle operazioni di vendita immobiliare, in AA.VV., La nuova esecuzione forzatadiretto da P. G. DEMARCHI, Bologna, 2010, 1014; Contra nel senso invece della configurabilità del reato incriminato dall’art. 328 c.p. v. D. TURRONI, op. cit., 995; G. TRISORIO LIUZZI, op. cit., 1493; ed anche E. FABIANI, La delega delle operazioni di vendita in sede di espropriazione forzata immobiliare. Novità introdotte dalla riforma del 2005 e ricostruzione sistematica dell’istituto, cit., 180. 65 Favorevole anche se con una punta di dubbio “ingiustificato” sul rinvio alla previsione di cui al 3 ° co. dell’art. 366 c.p. D. TURRONI, op. cit., 996. 42 punti dell’art. 51, 1 ° co., c.p.c. che impongono la sua astensione. Mentre non debbono applicarsi al professionista delegato: l’art. 373 c.p. <<Falsa perizia o interpretazione>>, che si riferisce esclusivamente al perito ed all’interprete; né l’art. 377 c.p. <<Intralcio alla giustizia>>, visto che la sua previsione operativa riguarda specificamente i periti, consulenti tecnici ed interpreti, e pertanto figure di ausiliari del giudice che non coincidono con il professionista delegato che da come abbiamo appurato è un sostituto del giudice dell’esecuzione. §. 3.3. Ulteriori problematiche interpretative sorte dalla delega ex lege n. 302/1998. Dopo aver terminato l’esame sia della questione centrale che sul piano interpretativo ha impegnato la dottrina all’indomani dell’approvazione della L. n. 302/1998, rappresentata dall’individuazione della natura giuridica da attribuire al notaio delegato, e la cui soluzione come appurato supra §. 3.1.1. vale anche per l’avvocato ed il commercialista delegato, e sia della questione ad essa connessa avente ad oggetto l’individuazione delle loro responsabilità; non resta che rilevare tutta una serie di questioni interpretative che ha suscitato la L. n. 302/1998, relative: 1) alla natura giuridica da attribuirsi al verbale d’incanto redatto dal notaio delegato secondo l’originario testo dell’art. 591 bis. c.p.c. e al conseguente regime di conservazione di quest’atto (oltre che di rilascio delle relative copie), essendo fortemente discusso se si trattasse di<<un mero atto processuale>> oppure di un atto soggetto (anche) alla legge notarile (in quanto tale da annotarsi nel repertorio degli atti tra vivi del notaio, e da considerarsi, in originale, nella raccolta degli atti notarili in forza di quanto previsto dagli artt. 61 e 62 (1 ° co.) e 66 della L. n. 89 del 1913)66; 66 Sulla natura giuridica del verbale d’incanto redatto dal notaio ex art. 591 bis. c.p.c. nonché dall’avvocato e dal commercialista, e del suo conseguente regime soprattutto per quanto riguarda la sua conservazione, il rilascio di copie ed il profilo “fiscale” si rinvia al Cap. II §. 4.2 . 43 2) alla possibilità o meno da parte del (solo) notaio delegato di ricorrere alla figura del cd. coadiutore per lo svolgimento delle attività delegate ex art. 591 bis. c.p.c.67; 3) all’applicabilità o meno della previsione della delega ex art. 591 bis. c.p.c. anche in sede fallimentare (che per la dottrina maggioritaria è pacificamente ammessa)68; 67 Sul <<coadiutorato>> nella vendita forzata immobiliare delegata v. infraCap. II §. 5. 68 Cfr., v. in primis., D. A. BONFANTI, Ultime disposizioni in tema di esecuzioni immobiliari e vendite all’asta – Espropriazione immobiliare: le modifiche al processo esecutivo e la nuova figura del notaio delegato. (Commento alla l. 3 agosto 1998,n. 302), in Fall., 1999, n. 1, 137 ss.; più approfonditamente, anche per gli ulteriori riferimenti dottrinali v. E. FABIANI, Delegabilità ai notai delle operazioni di vendita immobiliare con incanto in sede fallimentare, in AA.VV., Espropriazione forzata e divisione giudiziale. L’esperienza del Notariato nella disciplina previgente al Decreto competitività (D.L. 14 marzo 2005 n. 35), in Studi e materiali, in Suppl. fasc. n. 2/2005, a cura del Consiglio Nazionale del Notariato, cit., 184 ss., ove opportunamente si ammette la possibilità da parte del giudice delegato di delegare ad un notaio in forza della previsione di cui all’art. 591 bis. c.p.c. (anche) delle operazioni di vendita immobiliare con incanto in sede fallimentare, pur ponendo al contempo l’accento sulla necessità, per un verso, di procedere ad una valutazione di compatibilità con la normativa speciale che condurrebbe ad escludere la delegabilità al notaio, in particolare: 1) della decisione circa l’istanza di assegnazione, in quanto nel fallimento com’ è noto, non viene ammesso l’istituto dell’assegnazione forzata; 2) della formazione del progetto di distribuzione della somma ricavata, in quanto il notaio viene incaricato della vendita di singoli beni mentre la procedura fallimentare realizza una liquidazione dell’intero patrimonio del debitore cui consegue la ripartizione di tutto l’attivo per l’effetto realizzato); per altro verso, di tenere distinto detto fenomeno dalla differente prassi in tema di vendita (non con incanto ma) senza incanto tendente a procedere ad una vendita a trattativa privata con “delega” a un notaio di procedere, all’esito della stessa, alla stipulazione di un contratto di alienazione immobiliare (ritenuta nulla dalla prevalente giurisprudenza della Cassazione), che si discosta da precedenti pronunce di merito, in forza della fondamentale premessa secondo cui <<nella procedura fallimentare la alienazione degli immobili non può avvenire che nelle forme della vendita forzata, con o senza incanto, culminante nel decreto di trasferimento>>, e non dunque a mezzo di ricorso alla trattativa privata [v. per tutte in tal senso: Cass., Sez. I, 6 gennaio 1979, n. 58, (sent.), Pres. Jannuzzi – Est. Cartuani – P.M. (concl. conf.) Grossi, in Riv. not., 1979, II, 145; Cass., Sez. I, 25 maggio 1993, n. 5751, in Fall., 1993, 1225; nonché in epoca più recente v. Cass., Sez. I, 23 aprile 1998, n. 4187, Pres. Reale – Est. Norelli P.M. (conl. conf.) Lo Cascio, in Foro it., 1998, I, 2447; e infine Cass., 7 maggio 1999, n. 4584, Pres. Reale – Est. Marziale – P.M. (concl. conf.) Morozzo Della Rocca, in Foro it., 1999, I, 3259]. 44 4) all’ammissibilità o meno di una delega parziale (nel senso di delega circoscritta soltanto ad alcune delle attività elencate dall’art. 591 bis., 2 ° co., c.p.c.), ritenuta possibile dalla dottrina assolutamente prevalente sia pure sulla base di diverse argomentazioni69; 5) alla revocabilità della delega (anch’essa pacificamente ammessa)70; 6) al modo in cui dovesse essere intesa la previsione dell’art. 591 ter. c.p.c. con riferimento al sistema di controllo del giudice delegante sull’operato del notaio (poi professionista) delegato ivi disciplinato, in relazione al quale si era fatta strada una certa impostazione, per la quale: a) gli atti del professionista delegato non fossero impugnabili con l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., proponibile solo avverso l’ordinanza con cui il giudice dell’esecuzione decideva il reclamo avverso gli atti del delegato; b) nonostante la mancata previsione di un termine per la proposizione del reclamo, sussistesse, comunque un <<termine finale>> per la proposizione dello stesso, seppur diversamente individuato dalla dottrina: - nell’esaurimento della delega; - nell’emanazione del decreto di trasferimento; oppure - nella chiusura del processo esecutivo71; 7) al corretto utilizzo da parte del notaio (poi professionista) delegato della possibilità di rivolgersi al giudice dell’esecuzione, prevista dall’art. 591 ter. c.p.c. per l’ipotesi in cui insorgano difficoltà nel corso di svolgimento delle operazioni di vendita72; 69 Su tale possibilità v. funditusCap. II §. 3. 70 V. in proposito Cap. II §. 1.2.2 . 71 In merito agli istituti del reclamo e dell’opposizione ex art. 617 c.p.c. richiamati dall’art. 591 ter. c.p.c. in relazione alle due previsioni enunciate supra alle lett. a) e b) del punto n. 6) si rinvia sin d’ora sempre al Cap. III, spec. §. 4 per la previsione di cui alla lett. a) e §. 3 per la previsione di cui alla lett. b) . 72 Sul punto oltre alla nostra analisi di cui al Cap. III, cfr. per tutti la E. D’ALESSANDRO, Corretto uso del ricorso al giudice dell’esecuzione ex artt. 534 - ter. e 591 – ter. c.p.c., cit., 338 ss.; 45 8) alla delimitazione dei poteri del notaio delegato rispetto alla figura del C.T.U., avuto riguardo alla determinazione del valore dell’immobile, vista l’assenza di un’uniformità di vedute in ordine alla necessità o meno per il delegato di avvalersi di un esperto al suddetto fine, nonché in ordine alla necessità o meno da parte del notaio delegato di motivare il proprio dissenso qualora intendesse discostarsi dalla valutazione dell’esperto73, (possibilità quest’ultima pacificamente ammessa)74; 11) al dies a quo per la decorrenza del termine per provvedere alla registrazione del decreto di trasferimento, che, nell’assenza di un’espressa previsione normativa (nonostante il fatto che il previgente testo dell’art. 591 bis., 2 ° co., n. 5), c.p.c. annoverava anche l’esecuzione delle formalità relative al decreto di trasferimento tra le attività delegabili), solo tramite un grande sforzo sul piano interpretativo poteva (e può a tutt’oggi, alla luce dell’opera riformatrice del 2005) essere in qualche maniera risolta75; 73 Oltre alla nostra analisi infra al Cap. II §. 3.1., cfr. per tutti, nel senso della possibilità da parte del notaio delegato di prescindere dall’ausilio dell’esperto per la determinazione del valore dell’immobile F. G. NARDONE, Delega al notaio nella espropriazione forzata immobiliare, cit., 614. Contra, fra gli altri G. CAMPEIS – A. DE PAULI, Espropriazione immobiliare,credito fondiario e delega al notaio, cit., 59; A. BUSANI, Le funzioni notarili nell’espropriazione forzata, cit., 153; ma soprattutto F. CARDARELLI, La L. 3 agosto 1998,n. 302, cit., 580, il quale ritiene che, <<salvi i casi di immobili di infimo valore, ovvero di immobili di valore di mercato assolutamente certi, il notaio non possa prescindere dall’ausilio di un tecnico>>. 74 Cfr. per tutti nel senso che il dissenso sia “necessariamente” motivato sono sia S. RECCHIONI, Appunti in tema di determinazione del valore dei beni espropriati da parte del notaio delegato nel processo di espropriazione forzata immobiliare, in Riv. es. forz., 2002, n. 1, 209 ss., spec. 213; sia F.P. LUISO – M. MICCOLI, Espropriazione forzata e notaio, cit., 70. Contra, G. MICCOLIS, La delega ai notai nelle espropriazioni immobiliari, cit., 347. 75 Cfr. per un tentativo che si rivolge verso tale direzione, nonché per gli ulteriori riferimenti bibliografici v. per tutti E. FABIANI, Espropriazione forzata delegata e notaio e registrazione del decreto di trasferimento dell’immobile espropriato, in AA.VV., Espropriazione forzata e divisione giudiziale. L’esperienza del Notariato nella disciplina previgente al Decreto competitività (D.L. 14 marzo 2005 n. 35), in Studi e materiali, in Suppl. fasc. n. 2/2005, a cura del Consiglio Nazionale del Notariato cit., 214 ss., ove tale 46 12) al comportamento da tenersi ad opera del notaio delegato nell’ipotesi di mancata comparizione delle parti all’udienza di vendita all’incanto, che evidentemente è legata all’applicabilità o meno al caso di specie della previsione contenuta all’interno dell’art. 631 c.p.c. (nel testo vigente anteriormente alla riforma del 2005)76; Autore pone in rilievo come nell’assenza di una previsione normativa specifica, non può che ricorrersi come pure taluna dottrina ha fatto, alla previsione di carattere generale in tema di <<termini per la richiesta di registrazione>> di cui all’art. 13 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 (T.U. delle disposizioni sull’imposta di registro cd. T.U.I.R.), che contiene però una previsione <<chiaramente pensata per l’ipotesi in cui l’atto da registrare sia stato formato dallo stesso soggetto che deve procedere alla registrazione – o sia comunque nella sua disponibilità – e, che dunque, mal si presta a fornire una compiuta disciplina di una diversa fattispecie concreta, quale quella in esame, in cui l’atto, sia pur materialmente predisposto dallo stesso soggetto che poi dovrà procedere alla registrazione del decreto, rimane nella titolarità e sopratutto, per quanto qui rileva nella disponibilità di altri soggetti (ossia rispettivamente del giudice dell’esecuzione e del cancelliere)>>; con la conseguenza, dunque, che, de iure condito, qualora non si voglia concludere per l’illegittimità costituzionale, non resta che procedere ad una interpretazione adeguatrice del citato art. 13 D.P.R. n. 131/1986 (T.U.I.R.) alla luce di quell’indirizzo della Corte costituzionale, oramai risalente ai primi anni sessanta, tendente ad affermare l’incostituzionalità di quelle previsioni normative che aggancino la decorrenza di un determinato termine di decadenza (o di prescrizione) ad un dies a quo rappresentato da un evento oggettivo anziché dalla conoscenza di tale evento da parte del soggetto che entro quel termine debba porre in essere un determinato atto (o che prevedano, comunque un termine non “congruo” per il compimento dello stesso)>>. 76 V. infra Cap.II §. 3.3.1. Mentre in dottrina si rinvia per tutti a E. FABIANI, Espropriazione forzata immobiliare delegata a notaio e mancata comparizione delle parti alla cd. “udienza” di vendita all’incanto, in AA.VV., Espropriazione forzata e divisione giudiziale. L’esperienza del Notariato nella disciplina previgente al Decreto competitività (D.L. 14 marzo 2005 n. 35), in Studi e materiali, in Suppl. fasc. n. 2/2005, a cura del Consiglio Nazionale del Notariato, cit., 139 ss.; ID., Brevi note sul comportamento da tenersi da parte del notaio delegato ove il giorno fissato per la vendita all’incanto dell’immobile espropriato non compaiano il creditore procedente e/o altro creditore munito di titolo esecutivo, in ivi, 245 ss.; nonché in via generale con riferimento all’espropriazione forzata immobiliare v. G. BORRE’, Intornoalle conseguenze della mancata comparizione delle parti alla cosiddetta udienza di vendita all’incanto, in Foro it., 1963, I, 2318 ss., quale nota a Cass., Sez. III civ., 29 dicembre 1962, n. 3444, (sent.), Pres. Naso – Est. Lenti – P.M. (concl. conf.) Caldarera. Per un esame della medesima problematica alla luce della più recente giurisprudenza in materia v. Cass., Sez. III, 19 luglio 2004, n. 13354, (sent.), Pres. Duva – Rel. Manzo – P.M. (concl. conf.) 47 In conclusione, altre problematiche, che esamineremo più avanti nelle sedi più appropriate, ma che anche qui è opportuno almeno accennare, sono quelle relative: a) alla protezione dei dati personali del debitore in sede di pubblicità della vendita del bene oggetto di espropriazione forzata, che poi non a caso, è divenuto oggetto di uno specifico intervento legislativo ad opera del dlgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante il “Codice per la protezione dei dati personali”77; b) della trascrivibilità o meno del decreto di trasferimento dell’immobile espropriato prima che venga pagata l’imposta di registro78; c) all’assolvimento degli obblighi IVA una volta che sia stato emesso il decreto di trasferimento, nonché all’obbligo di emettere fattura79. §. 3.4. Gli effetti prodotti dalla delega ex lege n. 302/1998. Sul piano prettamente applicativo – e dunque degli effetti prodotti dalla L. n. 302 del 1998 – si può affermare con gli opportuni “distinguo” che tale intervento normativo ha contribuito a migliorare il funzionamento del procedimento esecutivo, sia sotto il profilo della sua durata (rendendolo più celere), sia anche (o almeno in parte) sotto quello dei risultati ottenuti dalla vendita forzata (ad un prezzo che seppur non equivalente a quello di Carestia, in Foro it., 2005, I, 457 ss., con nota senza titolo contenente richiami dottrinali e giurisprudenziali di E. FABIANI. 77 V. per ampi ragguagli il recente contributo dedicato proprio a questo profilo di E. FABIANI, Espropriazione forzata, pubblicità e privacy del debitore, in Riv. es. forz., 2005, n. 2, 233 ss. 78 Sull’argomento specifico v. Cap. II §. 4.3.1. Mentre in dottrina v. per tutti E. FABIANI – A. LOMONACO, Sulla trascrivibilità del decreto di trasferimento dell’immobile espropriato prima del pagamento dell’imposta di registro, in AA.VV., Espropriazione forzata e divisione giudiziale. L’esperienza del Notariato nella disciplina previgente al Decreto competitività (D.L. 14 marzo 2005 n. 35), in Studi e materiali, suppl. fasc. n. 2/2005, a cura del Consiglio Nazionale del Notariato, cit., 198 ss. 79 In proposito v. sempre Cap. II §. 4.3.1. in fine. 48 mercato, sia quanto meno vicino)80; ed ha altresì contribuito, a migliorare il processo esecutivo sul piano prettamente “qualitativo” in ragione delle comprovate ed indubbie 80 A tal proposito assai interessanti sono i dati forniti soprattutto dal tribunale di Bologna, leggibili in P. LICCARDO, La ragionevole durata del processo esecutivo: l’esperienza del tribunale di Bologna negli anni 1996 – 2001ed ipotesi di intervento, in Riv. es. forz., 2001, 566 ss. Mentre per quanto concerne i dati relativi alla durata delle procedure esecutive presso i tribunali di: Palermo, Milano, Trapani, Roma, Enna, Agrigento, Termini Imerese, Ragusa, Latina, Velletri, Cassino, Bari, v. AA.VV., La riduzione dei tempi nelle esecuzioni immobiliari. La prassi dei tribunali, banche, dei notai e avvocati. Atti del convegno di Palermo, Roma e Bari giugno 2002, a cura di L. CAPALDO – G. STAIANO, Roma, 2003; invece per quanto riguarda i dati relativi ai principali tribunali piemontesi, precisamente di: Torino, Alba, Verbania, Novara, si rinvia a AA.VV., L’efficienza dei processi esecutivi immobiliari. Prassi e innovazioni di Tribunali, banche e avvocati. Atti del convegno di Torino 10 maggio 2003, a cura di L. CAPALDO – G. STAIANO, Roma, 2004. Invece in dottrina, vi è stato chi, in maniera assai acuta come R. VACCARELLA, La vendita forzata immobiliare tra delega al notaio e prassi giudiziarie <<virtuose>>, cit., spec. 293 – 294, ha operato un distinguo ai fini di cui supra, fra riduzione dei tempi per pervenire alla vendita forzata da un lato, e maggiore fruttuosità della stessa dall’altro lato, affermando che, <<se sul piano tecnico, la legge n. 302 del 1998 non si presta (…) a molti rilievi critici, non sembra neanche che possa dirsi, laddove essa è stata applicata, che essa non abbia dato i risultati positivi dei quali era capace. Tali risultati sono essenzialmente costituiti da una radicale riduzione dei tempi in precedenza occorrenti per pervenire alla vendita del bene (…) obiettivo (…) in primis avuto presente dal legislatore>>, mentre <<certamente non era nei fini – né nelle possibilità – di una legge che, immutato il resto, si limita a consentire la delega ai notai delle operazioni d’incanto per conseguire una maggiore fruttuosità della vendita forzata>>. Mentre per G. SENSALE, Profili dell’espropriazione immobiliare, in Riv. es. forz., 2006, n. 1, 78 ss., spec. 79 ss., deve darsi atto che <<la L. n. 302 del 1998 ha avuto un impatto positivo (di forte accelerazione) sui tempi processuali (se non altro perché ha moltiplicato le forze impegnate sul campo), non ha dato luogo a insormontabili inconvenienti applicativi (salvo che nella maggiore possibilità di incidenza dei vizi inerenti alle operazioni di vendita sulle sorti del decreto di trasferimento, non operando, nella vendita delegata, il meccanismo di sanatoria insito nell’opposizione agli atti esecutivi)>>, ma <<non ha, tuttavia, centrato l’obiettivo assegnatogli nella convinzione (all’epoca) che la vicinanza del notaio al mercato immobiliare avrebbe migliorato i risultati economici dell’espropriazione forzata>>. Invece per altri, come la A. M. SOLDI, in A. BUCCI – A. M. SOLDI, Le nuove riforme del processo civile, Padova, 2006, spec. 301 – 302, <<l’effetto pratico di questa normativa non è stato omogeneo su tutto il territorio nazionale ed ha mostrato più di un problema applicativo anche se ha complessivamente condotto ad un notevole miglioramento nello svolgimento delle procedure 49 competenze di cui professionalmente è fornito il notaio, su alcune tematiche propriamente “civilistico – notarili” che sono inevitabilmente connesse allo svolgimento di questo tipo di processo.81 §. 4. Un breve profilo comparatistico in ambito UE in tema di ricorso ai notai per l’espletamento delle operazioni di vendita. In conclusione di questo capitolo introduttivo, non possiamo esimerci dal tracciare un breve profilo comparatistico sul tema della ricorribilità ad autorità extragiudiziarie (ed in particolar modo proprio ai notai) per l’affidamento delle operazioni di espropriazione forzata immobiliare. espropriative, sia in relazione alla durata delle stesse, sia soprattutto per l’incremento delle vendite e della loro fruttuosità>>. Infine fortemente critico sul sistema italiano della delegabilità ex art. 591 bis. c.p.c. è stato da ultimo soprattutto F. CARPI, Alcune osservazioni sulla riforma dell’esecuzione per espropriazione forzata, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2006, 215 ss., spec. 223, il quale, nella prospettiva tendente <<a scaricare il giudice da una serie di attività>>, richiama, quale possibile strada alternativa alla delegabilità delle operazioni di vendita forzata immobiliare ai sensi dell’art. 591 bis. c.p.c., quella della <<creazione di un’autorità esecutiva amministrativa, sull’esempio svedese>>, oppure ed ancor meglio, <<(stante la ben nota inefficienza della patria pubblica amministrazione) quella di ampliare le esperienze organizzativo – telematiche in uso sperimentale di alcuni tribunali, come quello di Bologna>> . 81 Così testualmente E. FABIANI, Aggiornamento a voce <<Delega delle operazioni di vendita in sede di espropriazione forzata immobiliare>>, cit., 468; nonché nello stesso senso v. E. ASTUNI, La delega al professionista delle operazioni di vendita, in AA.VV., Il nuovo rito civile. III: le esecuzioni – Primo commento alle modifiche introdotte con il d.l. 35/2005 e successive modifiche, a cura di P. G. DEMARCHI, Milano, 2006, 485 ss., spec. 487, il quale, dopo aver sottolineato l’arcinoto stato di crisi in cui versa il processo esecutivo, rileva come <<la L. n. 302 del 1998 nei tribunali in cui è stata applicata su vasta scala e con spirito di reciproca collaborazione tra giudici e notai, ha prodotto frutti più che apprezzabili, con consistente riduzione dell’arretrato, significative riduzioni dei tempi processuali pertinenti alla fase liquidatoria, miglioramento della qualità del servizio reso dall’aggiudicatario anche in ragione della specifica preparazione professionale dei notai in campo immobiliare>>. 50 Innanzitutto rileviamo come già prima del 1998, in molte altre realtà europee diverse dall’Italia, la facoltà di delegare al notaio le operazioni di vendita immobiliare era già ampiamente prevista nelle rispettive legislazioni. Difatti basti pensare nell’ambito dell’ordinamento francese, al classico esempio della Legge 3 giugno 1924 vigente nelle regioni dell’ Alsazia e della Mosella, che prevede la legittimità della clausola con la quale il debitore attribuisce al creditore il potere di vendere direttamente il bene, come forma di (autotutela) senza dover seguire il normale procedimento espropriativo e senza osservare le formalità prescritte dal codice di procedura civile francese. Tale procedimento inizia con una richiesta del creditore rivolta al tribunale competente - che è precisamente il tribunale d’istance del luogo ove è ubicato l’immobile – che dovrà indicare, tra l’altro, il titolo esecutivo e <<la preuve des circostances è l’existence desquelles est subordonèe l’ouverture de l’exècution forcèe>>;tale tribunale nomina a sua volta con ordinanza il notaio delegato alla vendita (che di norma coincide con quello che ha redatto l’atto contenente la clausola (art. 144 L. 3 giugno 1924 cit.). Il notaio delegato agisce sotto il controllo del tribunale che viene investito dalle parti per accertare l’esistenza di eventuali irregolarità. Inoltre tra le varie operazioni svolte dal notaio delegato vi rientra anche quella della distribuzione del prezzo ricavato dalla vendita (art. 194 ss. L. 3 giugno 1924 cit.). Altri due sistemi giudiziari nei quali la delegabilità ai notai è ampiamente valorizzata sono quello olandese e quello belga. Nel primo la vendita all’incanto è compiuta sempre a mezzo di notaio, il quale assolve ad un ruolo così preponderante al punto tale di essere parte attiva nell’avvio della procedura, ed inoltre agisce sulla base di un semplice titolo esecutivo che può essere di formazione giudiziale, amministrativa o notarile. Invece nel secondo, il notaio ha la responsabilità dell’intero procedimento tant’è che può rifiutare le offerte anomale (cioè quelle provenienti da soggetti la cui identità o solvibilità appare dubbia)82. 82 Su questo specifico argomento v. ampliusB. CAPPONI, Vendite forzate immobiliari nei Paesi CEE, in AA.VV., Delegabilità ai notai delle operazioni di incanto nelle espropriazioni immobiliari. Normativa 51 Infine, per quanto concerne la Spagna con il real decreto n. 290 del 27 marzo 1992 si è inteso rivitalizzare l’istituto della delega notarile oramai caduto in desuetudine. Tale decreto nel modificare il regolamento ipotecario in tema di esecuzione extragiudiziale delle ipoteche, ha per l’appunto introdotto la possibilità di incaricare il notaio delle attività di liquidazione del bene, purché le obbligazioni garantite siano esattamente determinate per capitali, interessi compensativi e moratori. Il procedimento si caratterizza per essere totalmente privatizzato, difatti basti pensare che inizia per mezzo di un’istanza che viene rivolta direttamente al notaio e termina con la distribuzione del prezzo agli aventi diritto sempre a cura del medesimo notaio, il tutto senza alcun intervento da parte del giudice neppure nell’eventuale fase dell’opposizione. Ma nonostante la sua semplicità, detta procedura extragiudiziale non sembra affatto aver rimpiazzato quella ordinaria: visto che la stragrande maggioranza delle espropriazioni immobiliari spagnole continua ad essere condotta dal tribunale, a causa dei minor costi.83 vigente e prospettive di sviluppo. Atti del convegno di Roma del 22 e 23 maggio 1993, cit., 201 ss., nonché già in Doc. giust., 1993, n. 6, 1185 ss.; e F. MANNA, La delega ai notai delle operazioni di incantoimmobiliare, cit., 9 ss. . 83 Così per quanto riguarda la Spagna v. di nuovo B. CAPPONI, L’esecuzione immobiliare nei paesi dell’Unione Europea, in AA.VV., Le procedure esecutive immobiliari. Profili giuridici e operativi in Italia e in Europa, riflessi sulle banche prospettive di riforma. Atti del convegno di Roma del 29 gennaio 1997. Le procedure esecutive immobiliari: anomalie del sistema italiano e prospettive di riforma, a cura di L. CAPALDO – G. STAIANO, Roma, 1997, 21 ss., spec. 26 – 27. In via generale sul modo in cui è strutturata l’espropriazione immobiliare in altri paesi v. W. GRUNSKY, voce Esecuzione forzata. V) Diritto comparato e straniero, in Enc. giur., Roma, XII, 1989, 1 ss.; e in epoca più recente W. KENNET, L’esecuzione forzata in Europa, in Riv. es. forz., 2003, n. 1, 269 ss. . 52 CAPITOLO II LA DELEGA DELLE OPERAZIONI DI VENDITA DEGLI IMMOBILI EX ART. 591 BIS. C.P.C. ALLA LUCE DELLE RIFORME DEL BIENNIO 2005 - 2006. §. 1. Le innovazioni apportate alla delega delle operazioni di vendita sul piano “soggettivo” ed “oggettivo” dalle leggi di riforma del processo civile approvate sul finire della XIV legislatura: a) la L. 14 maggio 2005, n. 80; b) la L. 28 dicembre 2005, n. 263; c) la L. 23 febbraio 2006, n. 51; e d) la L. 24 febbraio 2006, n. 52. §. 1.1. L’ambito “soggettivo” della delega: le categorie dei professionisti delegabili dal giudice dell’esecuzione, gli elenchi da cui è possibile sceglierli, le loro responsabilità e i profili di legittimità costituzionale. §. 1.1.1. I notai. §. 1.1.2. I commercialisti e gli esperti contabili: la disciplina processuale di riferimento e i problemi di diritto intertemporale. §. 1.1.3. Gli avvocati. Le peculiarità di tale nuova categoria di professionisti delegabili e relative criticità. §. 1.1.3.1. (Segue): L’esclusione dalla cerchia dei professionisti delegabili di particolari categorie di avvocati. §. 1.2. L’elenco previsto dall’art. 179 ter. disp. att. c.p.c., e gli elenchi di cui all’art. 591 bis., 1 ° co., c.p.c. . §. 1.2.1. (Segue): La formazione dell’elenco. §. 1.2.2. (Segue): L’aggiornamento dell’elenco e la cancellazione da esso. §. 1.3. L’ambito “oggettivo” della delega: analisi della prima parte del 1 ° co. dell’art. 591 bis. c.p.c. . §. 1.3.1. La delega: oggetto ed estensione. 53 §. 1.3.2. I poteri di controllo e di direzione del giudice dell’esecuzione in riferimento alla delega rilasciata al professionista. §. 1.3.3. I poteri del professionista delegato. §. 1.3.4. I restanti poteri del giudice dell’esecuzione. §. 2. Il <<programma della vendita>>: analisi della seconda parte del 1 ° co. dell’art. 591 bis. c.p.c. . §. 2.1. Il termine finale di svolgimento delle operazioni di vendita. §. 2.2. I luoghi di pubblicazione dell’avviso di vendita. §. 2.2.1. (Segue): Il luogo di presentazione delle offerte. §. 2.3. Le altre direttive contenute nel <<programma di vendita>>. §. 3. Le singole attribuzioni del professionista delegato: analisi del 2 ° co. dell’art. 591 bis. c.p.c. . §. 3.1. La determinazione del valore dell’immobile pignorato (art. 591 bis., 2 ° co., n. 1) c.p.c.). §. 3.2. La redazione dell’avviso di vendita (art. 591 bis., 2 ° co., n. 2) c.p.c.). §. 3.2.1. (Segue): la pubblicità e la comunicazione dell’avviso di vendita. §. 3.3. Le ulteriori attribuzioni del professionista delegato previste dai punti nn. 3) – 4) – 5) - 6) – 7) e 8) del 2 ° co. dell’art. 591 bis. c.p.c. . §. 3.3.1 (Segue): Gli esperimenti di vendita (senza e con incanto) e la mancata comparizione delle parti: il comportamento del professionista delegato. §. 3.4. La fissazione dell’ulteriore incanto ai sensi del punto n. 9), 2 ° co., dell’art. 591 bis. c.p.c. . 54 §. 3.5. L’assunzione dei debiti da parte dell’aggiudicatario o dell’assegnatarioex art. 508 c.p.c. ed il ruolo del professionista delegato alla luce del punto n. 10), 2 ° co., dell’art. 591 bis. c.p.c. . §. 3.6. Gli adempimenti a carico del professionista delegato nel periodo successivo all’emissione del decreto di trasferimento ai sensi del punto n. 11), 2 ° co., art. 591 bis. c.p.c. . §. 3.6.1. (Segue): la cancellazione delle forme di pubblicità pregiudizievoli . §. 3.7. Delega e progetto di distribuzione del ricavato ai sensi del punto n. 12), 2 ° co., dell’art. 591 bis. c.p.c. . §. 3.8. La restituzione delle cauzioni e di altre somme versate dagli offerenti non risultati aggiudicatari ai sensi del punto n. 13), 2 ° co., art. 591 bis. c.p.c.: premessa. §. 3.8.1. (Segue): i poteri del professionista delegato di ordinare la restituzione delle cauzioni nella misura ridotta dei nove decimi dall’intero ai sensi dell’art. 580 c.p.c. e di disporre la perdita della cauzione ai sensi dell’art. 584 c.p.c. . §. 4. Le restanti attività del professionista delegato e del giudice dell’esecuzione previste dai successivi sette commi dell’art. 591 bis. c.p.c. . §. 4.1. (Segue): i rapporti tra il professionista delegato e la cancelleria delle esecuzioni immobiliari. §. 4.2. (Segue): il verbale delle operazioni di vendita. §. 4.3. (Segue): fascicolo e sottofascicolo. In particolare: la custodia e la loro organizzazione interna. §. 4.3.1. (Segue): Il decreto di trasferimento e il certificato di destinazione urbanistica. §. 5. I rapporti tra il (solo) notaio delegato ex art. 591 bis. c.p.c. e il coadiutore. §. 6. La custodia dell’immobile pignorato e la delega ex art. 591 bis. c.p.c. . 55 §. 7. Le spese della vendita forzata immobiliare delegata ed il compenso del professionista delegato. §. 7.1. (Segue): onere delle spese e liquidazione del compenso nell’ipotesi di estinzione del processo esecutivo. §. 7.2. (Segue): i rimedi esperibili avverso il provvedimento di liquidazione del compenso. §. 1. Le innovazioni apportate alla delega delle operazioni di vendita sul piano “soggettivo” ed “oggettivo” dalle leggi di riforma del processo civile approvate sul finire della XIV legislatura: a) la L. 14 maggio 2005, n. 80; b) la L. 28 dicembre 2005, n. 263; c) la L. 23 febbraio 2006, n. 51; e d) la L. 24 febbraio 2006, n. 52. Sul finire della XIV legislatura vennero approvate tutta una serie di provvedimenti normativi che apportarono svariate modifiche al processo civile, ed in particolar modo all’espropriazione forzata. Difatti la L. 14 maggio 2005, n. 80, la L. 28 dicembre 2005, n. 263 e le Leggi23 febbraio 2006, n. 51 e 24 febbraio 2006 n. 52, nel modificare gran parte del Libro III del codice di procedura civile, incisero profondamente sull’espropriazione forzata immobiliare apportandovi le seguenti novità: a) la vendita senza incanto è divenuta fase preliminare e necessaria,mentre quella con incanto è divenuta una fase facoltativa e secondaria84; b) la figura del custode è stata istituzionalizzata al punto tale da divenire il referente prossimo del potenziale acquirente85; 84 Su cui in dottrina v. ampiamente per tutti G. FINOCCHIARO, La vendita senza incanto diventa preliminare, in Guida al dir., 2005, n. 22, spec. 54 ss. 56 c) all’ampliamento del contenuto informativo della relazione dell’esperto, al punto tale da divenire lo strumento privilegiato per la conoscenza delle caratteristiche dell’immobile pignorato86; d) infine le modifiche compiute sull’istituto della delega ex art. 591 bis. c.p.c. sia sul piano oggettivo87che su quello soggettivo88. Partendo dalla L. n. 80 del 200589, questa ha riformato l’art. 591 bis. c.p.c. operando in sostanza su di una duplice direzione: 85 Sui rapporti tra attività di custodia dell’immobile pignorato ex art. 559 c.p.c. (anch’esso ampiamente riformata dalla L. n. 80/2005) con l’attività di espletamento delle operazioni delegate al professionista ex art. 591 bis. c.p.c. v. infra il §. 6. 86 A cui si rinvia al §. 3.1 dedicato all’analisi dell’attribuzione delegabile al professionista ex art. 591, 2 ° co., n. 1) bis. c.p.c. 87 Difatti la delega è stata estesa anche alle operazioni di vendita senza incanto. 88 Basti pensare alla facoltà di essere rilasciata anche ad avvocati e commercialisti. 89 Sulla L. 14 maggio 2005, n. 80 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell’ambito del piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica delle procedure concorsuali” pubblicata in G.U., 14 maggio 2005, n. 111 in LEX, 2005, nonché sulla L. 28 dicembre 2005, n. 263 nota come “Legge Caruso” che ha apportato interventi correttivi alla L. n. 80 cit., sulla L. 23 febbraio 2006 n. 51 (quale conversione in legge del D.L. 30 dicembre 2005 n. 273) che ha riguardato il regime transitorio delle L. n. 80 e 263 del 2005, mentre sulla L. 24 febbraio 2006 n. 52 nota come “Legge Kessler” che nonostante la rubrica “Riforma delle esecuzioni mobiliari” ha modificato anche l’espropriazione immobiliare (pur se non nella delega ex art. 591 bis. c.p.c.) e altri aspetti del libro III c.p.c. come ad esempio il regime impugnatorio delle sentenze rese sulle opposizioni esecutive, successivamente ripristinato con la L. n. 69/2009 nella sua fisionomia originaria, vi è una letteratura giuridica “vastissima”. Pertanto senza alcuna pretesa di esaustività, si rinvia a V. AMENDOLAGINE, Considerazioni a margine delle principali modifiche introdotte in materia di esecuzione forzata, in www.judicium.it, 2006; G. ARIETA – F. DE SANTIS., La delega al professionista delle operazioni di vendita, in Trattato di diritto processuale civile diretto da L. L’esecuzione forzata, Padova, 2007, 1212 ss.; MONTESANO – G. ARIETA, Vol. III – Tomo II: C. ASPRELLA, Sub. Artt. 591 bis. – ter. c.p.c., in Codice di 57 procedura civile. Commento alla riforma del processo civile 2005 – 2006, a cura di N. PICARDI, Milano, 2006, III ed., 134 ss.; E. ASTUNI, La delega al professionista delle operazioni di vendita, in AA.VV., Il nuovo rito civile. Vol. III: le esecuzioni civili a cura di P. G. DEMARCHI, Milano, 2006, 485 ss.; ID., in AA.VV., Le nuove modifiche al processo esecutivo di cui alla L. n. 263/2005, in Studi e materiali a cura del Consiglio Nazionale del Notariato, Suppl. al fasc. n. 1/2006: La riforma del processo esecutivo. Milano, 2006, 100 ss.; F. AULETTA, I processi di espropriazione forzata in corso e la nuova disciplina per la competitività, in www.judicium.it, 2006; G. BALENA, in Istituzioni di diritto processuale civile. III:L’esecuzione forzata, Bari, 2010, 232 ss.; R. BARONE, in AA.VV., Le modifiche al processo esecutivo di cui alla l. n. 80 del 2005: note a prima lettura, cit., 46 ss.; G. BARRASSO, La delega delle operazioni di vendita, in AA.VV., Il nuovo processo civile dopo le riforme del 2005 e del 2006, a cura di G. GRASSELLI, Milano, 2006, 197 ss.; A. BATTISTUZZI, Delega delle operazioni di vendita e ricorso al giudice dell’esecuzione, in P. LEANZA – A. BATTISTUZZI, Il nuovo processo civile. Commento alla riforma di cui alle leggi 14 maggio 2005, n. 80; 23 dicembre 2005, n. 263; 24 febbraio 2006, n. 52, 28 febbraio 2006 n. 54, Torino, 2006, spec. 184 – 185; M. BERNARDI, La delega al professionista delle operazioni di vendita immobiliare, in www.ilcaso.it del 6 marzo 2006; L. BOCCA, La delega delle operazioni di vendita in sede di espropriazione forzata immobiliare. Brevi considerazioni a margine delle modifiche introdotte dalle leggi 80/2005 e 263/2005, in Notarilia, 2009, n. 2, 22 ss.; M. BOVE, Delega delle operazioni di vendita, in G. BALENA – M. BOVE, Le riforme più recenti del processo civile, Bari, 2006, 233 ss.; E. BRUSCHETTA, La riforma del processo civile. Prima lettura sistematica a tutte le novità introdotte dalla riforma, Milano, 2005, 172 ss.; F. CABRINI, Sub. Artt. 591 bis. – ter. c.p.c., in AA.VV., Commentario breve al codice di procedura civile, a cura di F. CARPI – M. TARUFFO, Padova, 2006, V ed., 1590 ss.; G. 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L’esperienza del Notariato nella disciplina previgente al Decreto competitività (D.L. 14 maggio 2005 n.80), in Studi e materiali, in Suppl. fasc. n. 2/2005, a cura del Consiglio Nazionale del Notariato, cit., 129 ss.; ID., Espropriazione forzata, pubblicità e privacy del debitore, in Riv. es. forz., 2005, n. 2, 233 ss.; ID., La vendita forzata alla luce della riforma di cui alle leggi 80 e 263 del 2005: quesiti e soluzioni interpretative di cui alla tavola rotonda tenutasi a Roma il 13 marzo 2006, in Notizie del 29 maggio 2006, a cura del Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito n. 11; ID., La delega delle operazioni di vendita in sede di espropriazione immobiliare. Novità introdotte dalla riforma del 2005 e ricostruzione sistematica del nuovo istituto, cit., spec. 13 ss.; S. FAZZARI, in AA.VV., La riforma del processo esecutivo, in AA.VV., Studi e materiali a cura del Consiglio nazionale del Notariato, Milano, 2006, 157 ss.; R. 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Un confronto su interpretazioni e prassi dei giudici dell’esecuzione, in Riv. es. forz., 2008, 627 ss. . 61 a) da una parte, ha consentito l’accesso della delegain esame a nuove categorie di professionisti che affiancheranno i notai, ed all’interno delle quali si annoverano gli avvocati e i commercialisti; b) dall’altra parte, invece, ha ampliato il catalogo delle attività delegabili al professionista, includendovi non solo l’intero subprocedimento della vendita90 – il quale richiamato espressamente dall’art. 591 bis., 1 ° co. parte prima, c.p.c.91, trae origine dall’ordinanza con la quale il GE dispone la vendita a norma dell’art. 569, 3 ° co., c.p.c. e si conclude con la pronuncia del decreto di trasferimento ex art. 586 c.p.c.92-; ma anche il successivo subprocedimento di distribuzione del ricavato della vendita93. Pertanto il potenziamento, sul piano soggettivo e oggettivo, dello strumento della delega ex art. 591 bis. c.p.c., compiuto, come abbiamo appena visto, attraverso l’ampliamento della platea dei professionisti delegabili, e l’incremento delle attività suscettibili di essere affidate al delegato, (le quali, nella più lata tra le molteplici 90 L’art. 591 bis., 1 ° co., c.p.c., individua espressamente l’oggetto delladelega nel <<compimento delle operazioni di vendita>>,formula utilizzata nella rubrica dell’articolo, da cui è stato espunto il riferimento all’incanto.Tale eliminazione, è conforme con la modifica del 3 ° co. dell’art. 569 c.p.c. anch’esso ritoccato dalla L. n. 80 del 2005. 91 <<Il giudice dell’esecuzione con l’ordinanza con la quale provvede sull’istanza di vendita ai sensi dell’art. 569, 3 ° co., c.p.c. può delegare (…) il compimento delle operazioni di vendita>>. 92 Pronuncia che “correttamente“ è rimasta riservata al giudice dell’esecuzione potendo il professionista delegato occuparsi solo della predisposizione della sua bozza v. art. 591 bis., 7 ° co., c.p.c. . Per maggiori approfondimenti circa il dibattito dottrinale e ai vari d.d.l. presentati nel periodo successivo alla L. n. 302/1998 e prima delle L. nn. 80 e 263 del 2005 volti a consentire al delega al professionista esterno anche dell’emissione del decreto ex art. 586 c.p.c. si rinvia sin da subito al § 4.3.1. . 93 Ampliamento quest’ultimo, che si fonda sulla possibilità per il giudice dell’esecuzione di delegare al professionista anche la formazione del progetto di distribuzione (art. 591 bis., 2 ° co., n. 12), c.p.c.) e financo la sua approvazione (artt. 596 – 598 c.p.c.), che fanno entrambi riferimento al professionista delegato a norma dell’art. 591 bis. c.p.c. . Sul contrasto fra la previsione dell’art. 591 bis., 2 ° co., n. 12), c.p.c. e quella degli artt. 596 – 598 c.p.c. v. infra §. 3.7. . 62 configurazioni che il contenuto della delega può oggi assumere, spaziano dalla predisposizione dell’avviso di vendita fino alla definizione dell’intera procedura)94,costituisce indubbiamente un vantaggio per il settore delle procedure esecutive immobiliari, in quanto esso si traduce non solo in una notevole, e facilmente intuibile, contrazione dei tempi complessivi di esaurimento delle singole operazioni delle procedure esecutive, ma anche nella liberazione di nuove energie processuali, suscettibili di essere più proficuamente destinate al compimento di quelle attività, che non ammettono la fungibilità dell’intervento del giudice95. Il pregio del nuovo modello di espropriazione forzata, di cui l’istituto della delega rappresenta senza dubbio uno dei tratti qualificanti, non si riduce, peraltro, a quello della maggior velocità di smaltimento degli arretrati e di riduzione dei tempi medi di durata delle procedure esecutive. Oltre, ad esso, che pure rappresentava l’obiettivo più ambizioso delle riforme del biennio 2005 - 2006 e di certo la necessità avvertita come più impellente dagli operatori del settore e dai possibili <<utenti>>, se ne deve aggiungere un altro,non meno decisivo al fine di elevare la qualità generale del servizio offerto dal sistema delle esecuzioni civili, e cioè quello di aver contribuito ad <<accorciare la distanza>>96 tra la vendita coattiva e quella non coattiva, eliminando o comunque riducendo gli svantaggi che la prima presenta rispetto alla seconda97. 94 Ciò che si verifica nell’ipotesi di approvazione davanti al delegato del progetto di riparto e di mancanza di contestazioni nei confronti di quest’ultimo che richiedono l’intervento del giudice a norma dell’art. 512 c.p.c. . 95 Così G. L. INNOCENTI, La delega delle operazioni di vendita, in AA.VV., La nuova esecuzione forzata diretta da P. G. DEMARCHI, cit., 935. 96 Così G. L. INNOCENTI, op. ult. cit., 936. 97 V. in proposito F. DE SANTIS, Il programma della vendita forzata immobiliare dopo le riforme: dalla frammentazione delle fasi alla unitarietà della procedura liquidativa, in Riv. es. forz., 2006, n. 2, 453 ss., spec. 457, il quale rileva che <<il compito del legislatore del processo esecutivo non è quello di “indirizzare” (o più ancora di “conformare”) il libero mercato delle vendite, bensì di osservarne l’andamento e di offrire agli operatori norme che – incidendo “virtuosamente” sui tempi e sulle modalità delle procedure 63 Se è indubbio che al processo di graduale assimilazione tra i due momenti della vendita concorrono in modo rilevante soprattutto altre innovazioni introdotte dalle riforme del 2005, si pensi per citarne una: alla possibilità per l’offerente di visionare l’immobile prima dell’acquisto e di ottenere l’erogazione di un mutuo per il versamento del prezzo garantito da ipoteca di primo grado sul medesimo immobile oggetto di vendita (art. 583, 3 ° co., c.p.c.); non può disconoscersi che anche l’opzione di affidarela gestione delle operazioni di vendita coattiva ad un professionista contribuisce ad avvicinare il cittadino al mondo delle aste giudiziarie, riducendo così quella distanza che intercorre tra le modalità operative dell’esecuzione forzata ed il concorrente modello di vendita volontaria, cui veniva tradizionalmente associata l’idea di scarsa trasparenza ed affidabilità degli incanti. Da un lato, il numero sempre crescente di <<uffici delegati>> alla vendita, costituiti dallo studio privato del professionista delegato e dall’organizzazione interna del suo personale, garantisce una presenza capillare sul territorio di numerosi <<sportelli di dialogo>> con il pubblico, cui il cittadino interessato potrà rivolgersi per acquisire notizie sull’immobile in vendita senza necessità di transitare per quei canali di informazione, imprescindibilmente più limitati e meno agevolmente fruibili, rappresentati dalla cancelleria della sezione esecuzioni immobiliari e dalla persona fisica del giudice dell’esecuzione. Dall’altro lato,la circostanza che le attività di vendita si svolgano innanzi ad un professionista, all’interno del suo studio secondo moduli operativi che ricalcano quelli tipici delle vendite volontarie,suggerisce, anche solo a livello di percezione esterna, l’idea di <<un formalismo più familiare al cittadino>>,e, per questo,a lui più comprensibile delle procedure esecutive, avvertite spesso come lontane e oscure, attraverso cui opera il tribunale98. giudiziarie – siano tali da “assecondare” quel mercato, cioè da far sì che il prezzo di liquidazione del bene staggito sia tendenzialmente il medesimo che si ricaverebbe a seguito di una libera contrattazione di mercato>>. 98 Così sempre G. L. INNOCENTI, op. ult. cit., 936 64 A trarre beneficio dalla maggior trasparenza ed accessibilità delle aste giudiziarie,è, in primo luogo, il privato cittadino. Difatti,se consideriamo oramai oltrepassati i tempi in cui gli incanti rappresentavano un terreno di caccia appetibile principalmente per quegli investitori professionali e speculatori senza scrupoli, la partecipazione all’asta, depurata dalle <<opacità informative>>99 eliberata dal peso di obsoleti e farraginosi meccanismi procedurali – che ne decretano l’insuccesso agli occhi dell’opinione pubblica100 – permette, ai tempi d’oggi, sia di accostarsi all’acquisto di un immobile in maniera consapevole ed informata101, sia di ottenere a parità di assistenza (prima della vendita) e di garanzia (dopo la vendita), un ritorno economico (in termini di risparmio di spesa), superiore rispetto a quello conseguibile in una normale vendita a trattativa privata. Inoltre l’accresciuto standard qualitativo delle procedure esecutive immobiliari giova anche alle parti che sono direttamente coinvolte nelle medesime, siano esse il debitore o i creditori, e, in una prospettiva di più ampio respiro che astraendosi dal caso singolo si apra alla considerazione degli interessi generali della collettività, al buon andamento della giustizia civile. Se, infatti, per il debitore, la pendenza di una procedura esecutiva a suo carico non deve trasformarsi in una sorta di <<limbo senza fine>>, vantando egli la legittima aspettativa di rientrare in possesso di quella parte del ricavato dalla vendita che sia eventualmente sopravanzata dopo l’approvazione del piano di 99 V. in proposito M. ROSATO, L’espropriazione forzata riformata del 2005, in Riv. es. forz., 2007, n. 2, 304 ss., spec. 308, il quale individua nella cd. <<opacità informativa>>, intesa come carenza o scarsa accessibilità alle informazioni relative ai beni sottoposti a procedura, <<uno dei punti di maggiore criticità della fase esecutiva>>. 100 Primo fra tutti quello degli incanti a ripetizione con possibilità di revoca dell’offerta fino all’ultimo momento. 101 Avendo a disposizione un ampio corredo di notizie sullo stato in cui versa l’immobile, di agevole reperimento in virtù sia della pubblicazione della relazione dell’esperto anche su siti internet specializzati sia della presenza di interlocutori competenti e professionali, nelle persone del delegato e del custode, istituzionalmente preposti a fornire tutte le indicazioni necessarie ai soggetti interessati all’acquisto. 65 riparto, per i creditori la rapidità di definizione della procedura liquidatoria è un valore di fondamentale importanza102, visto che più tempo si impiega per la realizzazione coatta di un credito più quest’ultimo perde di utilità pratica. Per quanto concerne l’amministrazione della giustizia nel suo complesso, si rileva come la ritrovata<<competitività>> della disciplina del sistema dell’espropriazione forzata immobiliare103, affiancata dal meritorio tentativo di colmare la notevole distanza che intercorre tra l’affermazione del diritto di credito e la sua concreta attuazione, garantisce anche all’interno delle esecuzioni civili immobiliari l’osservanza di quei due canoni costituzionali introdotti nel 1999 del cd. “giusto processo” e della sua “ragionevole durata” ex art. 111, 1 ° e 2 ° co., Cost. it. . A conclusione di questa premessa si può affermare che l’intensa stagione di riforme che si è aperta soprattutto sul finire della XIV legislatura e che è culminata con l’approvazione delle Leggi nn. 80 - 263 del 2005 e nn.51 - 52 del 2006, ha consegnato nelle mani degli operatori ed utenti dell’esecuzione forzata civile, una procedura completamente “rinnovata” nell’impostazione di fondo e nelle regole operative, al punto tale da conferirgli: a) una maggiore duttilità nei contenuti;b) una maggiore agilità nelle forme, che dipende dal potenziamento dell’operato di professionalità diverse (quali il delegato, il custode e l’esperto), e che è volto a rispondere alle richieste provenienti dal mondo economico di avere una tutela sempre più incisiva del credito. Pertanto nel proseguire con la nostra indagine esamineremo nei paragrafi che seguono tutte le innovazioni apportate all’art. 591 bis. c.p.c. sia sul piano “soggettivo” che “oggettivo” alla delega assieme a quei profili che rispetto a come sono stati congegnati dalla L. n. 302/1998 non sono stati oggetto di modifica dalle riforme del biennio 2005 2006, per concludere poi con l’esame:- del coadiutorato in riferimento al (solo) notaio 102 Definito da G.L.INNOCENTI, La delega delle operazioni di vendita, in AA.VV., La nuova esecuzione forzata diretta P. G. DEMARCHI, cit., 937, come “esiziale”. 103 Che costituiva da come già detto in precedenza il <<dichiarato intento>> delle riforme del 2005. 66 delegato ex art. 591 bis. c.p.c. (§. 5);- del rapporto tra l’attività di custodia dell’immobile pignorato ex art. 559 c.p.c. e la delega ex art. 591 bis. c.p.c. (§. 6); - ed infine del regime sulle spese del processo esecutivo delegato e delle modalità di liquidazione del compenso del professionista delegato ex art. 591 bis. c.p.c. (§ 7 – 7.1. – 7.2)104. 104 Recentissimamente nell’ottica della graduale e completa informatizzazione del processo civile vi è stato un ulteriore ritocco anche nei riguardi del processo esecutivo, ed in particolar modo dell’espropriazione forzata immobiliare. Più precisamente l’art. 4 della L. 22 febbraio 2010 n. 24 – quale legge di conversione con modificazioni del D.L. 29 dicembre 2009 n. 193 - ha <<informatizzato>> anche la vendita forzata immobiliare delegata con l’inserimento all’interno dell’art. 591 bis. c.p.c. di un’ulteriore periodo, secondo il quale anche nella vendita forzata immobiliare delegata ad un professionista esterno si applica l’art. 569, 4 ° co., c.p.c. A sua volta quest’ultima disposizione normativa, è stata in via speculare modificata dall’art. 4 L. n. 24 cit., nel senso che <<il giudice dell’esecuzione (rectius: il professionista delegato) possa ordinare che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara fra gli offerenti e l’eventuale incanto siano compiuti con modalità telematiche>>. L’art. 161 ter. disp. att. c.p.c. rubricato “Vendite con modalità telematiche” dispone che: <<1. Il Ministro della Giustizia stabilisce con proprio decreto le regole tecnico – operative per lo svolgimento della vendita dei beni mobili ed immobili mediante gara telematica nei casi previsti dal codice nel rispetto dei principi di competitività, trasparenza, semplificazione, efficacia, sicurezza, esattezza e regolarità delle procedure telematiche. 2. Con successivi decreti le regole tecnico – operative di cui al primo comma sono adeguate all’evoluzione scientifica e tecnologica>>. Pertanto, in attesa dei decreti ministeriali attuativi, per ora l’informatizzazione della vendita forzata delegata è ancora al nastro di partenza. Per un primo commento sulle novità previste dall’art. 4 della L. n. 24/2010 in tema di informatizzazione della vendita forzata delegata v. sia E. CAVUOTO, Le più recenti riforme del processo civile (leggi 19 giugno 2009, n. 69 e 22 febbraio 2010 n. 24), in Giusto proc. civ., 2011, n. 2, 569 ss., spec. 579 – 580; e R. SCUCCIMARRA, La procedura delle aste immobiliari, in Imm. & Propr., 2011, n. 6, 347 ss., spec. 353 – 354. 67 §. 1.1. L’ambito “soggettivo” della delega: le categorie dei professionisti delegabili dal giudice dell’esecuzione, gli elenchi da cui è possibile sceglierli e i profili di legittimità costituzionale. Tra le numerose novità introdotte dalle riforme del 2005,la prima riguarda la cd. <<estensione soggettiva>> della delega delle operazioni di vendita forzata immobiliare (già accennata supra al Cap. I. §. 3). Il primo periodo del 1 ° co. dell’art. 591 bis. c.p.c. recita testualmente così:<<il giudice dell’esecuzione, con l’ordinanza con la quale provvede sull’istanza di vendita ai sensi dell’ art. 569, comma terzo, c.p.c., può sentiti gli interessati, delegare ad un notaio avente preferibilmente sede nel circondario o a un avvocato ovvero a un commercialista, iscritti nei relativi elenchi di cui all’art. 179 ter. disp. att. c.p.c., il compimento delle operazioni di vendita secondo le modalità indicate nel terzo comma del predetto art. 569>>. Se il legislatore del 1998, nell’usare tutta la cautela che si conviene quando per la prima volta si sperimenta un nuovo percorso, aveva previsto la possibilità di delegare lo svolgimento delle attività di vendita “esclusivamente” ai “notai”, preferiti indubbiamente per la loro capacità ed abitudine nel dirimere questioni (anche molto complesse) di diritto immobiliare, le leggi di riforma del 2005, proseguendo più speditamente nel solco della “esternalizzazione” della gestione delle operazioni di vendita forzata,hanno incluso nell’alveo dei soggetti delegabili anche altri due professionisti quali gli avvocati ed i commercialisti. La decisione di <<infoltire i ranghi>>, venne accolta, sin da subito, con freddezza e malcelato fastidio dalla classe notarile, che non esitò sin da subito, ad agitare lo spettro di un imminente scadimento sul piano <<qualitativo>> del servizio reso alla parte e agli aggiudicatari105. 105 In particolar modo il riferimento è rivolto ad un saggio dell’attuale Presidente del Consiglio Nazionale del Notariato G. LAURINI, Luci e ombre della delega ai notai (e agli altri professionisti), in Riv. es. forz., 2006, n. 1, 56 ss., spec. 58 ss., il quale mosse essenzialmente due critiche alla estensione “soggettiva” della delega ex art. 591 bis. c.p.c. . Per tale Autore la criticità di tale estensione era rinvenibile: 1) da una parte, <<nell’ aver consentito la delega anche ai professionisti che non hanno la stessa titolarità istituzionale 68 di una funzione pubblica, per la quale vengono invece formati e selezionati i notai>>; e 2) dall’altra parte, con particolare riferimento alla categoria degli avvocati, di non aver previsto il divieto di conferire la delega a chi eserciti la propria attività nel medesimo circondario del tribunale presso il quale è incardinata la procedura esecutiva, com’è invece previsto per lo svolgimento delle funzioni di giudice onorario aggregato (GOA) [quasi che la terzietà del soggetto chiamato a svolgere un’attività normalmente rimessa al giudice non sia requisito necessario anche nel processo esecutivo]. Ma altri dissensi all’allargamento soggettivo della cerchia dei professionisti delegabili ex art. 591 bis. c.p.c. sono stati espressi da E. FABIANI, La delega delle operazioni di vendita in AA.VV., Le modifiche al codice di procedura civile previste dalla l. n. 80 del 2005, cit., spec. 135, per il quale suscita perplessità “l’aver accumunato nell’istituto della delega in sede di espropriazione forzata figure professionali così diverse fra loro”; e da G. VERDE, Un legislatore tecnicamente inaffidabile mette a dura prova l’operatore del diritto, in Guida al dir., 2006, n. 2, 54 ss., spec. 57, il quale in merito alla riconferma della delegabilità ai notai, sembra aver in qualche modo implicitamente ritirato le critiche che aveva sollevato nei riguardi di quest’ultimi durante il convegno romano del 1993, in cui si approfondì la proposta di delega ai notai delle operazioni vendita forzata immobiliare (v. supraal Cap. I §. 1.1. nt. 24 in fine, le critiche di Verde). Difatti all’indomani dell’approvazione delle L. nn. 80 e 263 del 2005 Verde (op. ult. cit., 57) affermò che la posizione del notaio <<non pone più problemi essendo il notaio un pubblico ufficiale, espressamente nominato, del resto, dall’art. 68, 2 ° co., c.p.c., “mentre” i problemi nascono quanto alla posizione di professionisti che di regola non sono pubblici ufficiali (il riferimento è chiaramente agli avvocati e ai commercialisti)>>. Sempre per Verde (ivi, 58), non è facile incasellarli in una delle categorie previste dagli articoli 61 e seguenti del c.p.c., così che non è chiaro quale sia il loro statuto in tema di doveri e responsabilità (anche penali) che accompagna la loro attività di delegati per la vendita>>. Inoltre sulle criticità di tale estensione “soggettiva” della delega ad avvocati e commercialisti v. anche A. PROTO PISANI, Premessa, in AA.VV., Le modifiche al codice di procedura civile, in Foro it., 2005, V, 93 ss., per il quale l’allargamento ad altri professionisti della delega presentava <<delle incompatibilità sul piano costituzionale, senza però indicarle>>; e di recente, sempre Proto Pisani nel lanciare dalle colonne del Foro italiano il suo progetto per un nuovo codice di procedura civile, ha richiamato (nell’art. 4.147, 1 ° co.) – che è l’alter ego nel progetto di Proto Pisani dell’art. 591 bis., 1 ° co., del vigente c.p.c., i soli notai, escludendo pertanto gli avvocati ed i commercialisti dalla categoria dei professionisti a cui il giudice dell’esecuzione può delegare le operazioni di vednita forzata immobiliare (v. A. PROTO PISANI, Per un nuovo codice di procedura civile, in Foro it., 2009, V, 50 ss., spec. 95); nonché F. CARPI, Alcune osservazioni sulla riforma dell’esecuzione per espropriazione forzata, cit., 223. Infine, per come riferito da G. SENSALE, La delega al notaio fra dato normativo e realtà concreta, cit., 334, già prima della riforma del 2005, <<era adusa la prassi delle costituite Associazioni notarili, deputate agli incanti immobiliari delegati, di servirsi di personale specializzato e soprattutto di avvocati, quasi si trattasse di una funzione “subappaltata”>>, ma tale subappalto evocato dall’Autore de quo, non voleva affatto 69 Ed invero se si prescinde dai naturali disguidi e dalle ineluttabili lentezze che accompagnano la fase di rodaggio di qualsiasi innovazione normativa, nel caso di specie imputabili entrambi alla necessità di dare modo alle future schiere di professionisti di impratichirsi di un settore di disciplina impervio e da essi tradizionalmente poco frequentato, l’esperienza successiva ha confermato che gli standard qualitativi, raggiunti dalle procedure delegate ad avvocati e commercialisti, si attestano su livelli sostanzialmente equipollenti a quelli fatti registrare dalle deleghe conferite ai notai. Ma l’omogeneità di tali risultati, più che dipendere dall’appartenenza del singolo delegato all’una piuttosto che all’altra categoria professionale, appare l’effetto della combinazione di due fattori, quali: 1) quello della progressiva sedimentazione di una prassi condivisa, la quale finisce per orientare e conformare l’azione di tutti i delegati da una medesima sezione; 2) quello dell’adeguatezza dei criteri che presiedono alla scelta del professionista da delegare, i quali mettono in condizione il giudice dell’esecuzione sulla scorta delle informazioni desumibili dalle schede allegate agli elenchi trasmessi e periodicamente aggiornati dal presidente del tribunale (dalle quali devono emergere <<le specifiche esperienze maturate nello svolgimento di procedure esecutive ordinarie o concorsuali>>), di selezionare per ciascuna categoria professionale, solo i soggetti ritenuti maggiormente versati e meritevoli di fiducia. La scelta compiuta dalla novella del 2005 di dare ingresso ad una più vasta platea di professionalità, lungi dal rappresentare, come inizialmente paventato, un fattore di svilimento del ruolo del delegato, si lascia apprezzare sia quale occasione propizia di arricchimento personale e crescita professionale del delegato sia come mezzo ad un più versatile e proficuo utilizzo dello strumento della delega 106. significare che gli avvocati potessero essere delegati al posto dei notai alle operazioni di vendita forzata immobiliare, visto che nella versione originaria dell’art. 591 bis. c.p.c. tali professionisti non erano affatto menzionati. 106 Così forzata diretta G.L. INNOCENTI, La delega delle operazioni di vendita, in AA.VV., La nuova esecuzione P. G. DEMARCHI, cit., 939 – 940; A favore dell’allargamento della delega a avvocati e commercialisti anche A. MENGALI, in ID. - F. VALERINI, op. cit., 20, per il quale <<il dissenso manifestato da 70 Infatti, da una parte, l’assunzione in prima persona da parte del delegato di un ruolo attivo, e fortemente responsabilizzato, nella gestione di una procedura esecutiva permette a quest’ultimo di maturare un’ esperienza diretta delle problematiche teoriche e delle applicazioni pratiche tipiche dell’esecuzione forzata, e crea al contempo le condizioni per il perfezionamento di nuove competenze, nonché contribuisce all’ulteriore valorizzazione della sua professionalità. Dall’altra parte, il coinvolgimento nella <<gestione partecipata>> del processo esecutivo di soggetti portatori di saperi ed esperienze diverse, offre al giudice dell’esecuzione la possibilità, tramite l’uso accorto della delega cd. frazionata (che analizzeremo infra al §.3.), di far convivere ed interagire tra loro più professionalità distinte, in guisa da modellare il contenuto della delega medesima in base alle esigenze del caso concreto, ripartendo le singole operazioni di vendita sulla base delle prevalenti attitudini di ciascun delegato, all’evidente scopo di sfruttare al meglio nell’interesse generale della procedura la professionalità specifica di ciascuno di essi. A conclusione di questo passaggio dedicato all’analisi del primo del 1 ° co. dell’art. 591 bis. c.p.c., esamineremo:a) sia le principali caratteristiche delle tre categorie di professionisti delegabili (e cioè i riconfermati notai, gli avvocati ed i commercialisti), avendo già nel capitolo introduttivo trattato della principale questione sorta sul piano interpretativo dopo l’approvazione della L. n. 302/1998 qual è quella dell’individuazione della natura giuridica del professionista delegato e del conseguente problema dell’individuazione delle sue responsabilità;b) sia le peculiarità dell’elencoex art. 179 ter. disp. att. c.p.c. presso il quale possono essere iscritti al fine di ottenere la delega. §. 1.1.1. I notai. La L. n. 80 del 2005 nel confermare saggiamente la figura del notaio quale professionista a cui si possono delegare le operazioni di vendita forzata immobiliare, ha inciso profondamente sulla versione originaria dell’art. 591 bis. c.p.c. del alcuni settori della dottrina alla delega anche in favore di avvocati e commercialisti è il frutto di un equivoco>>, cui addeG. TRISORIO LIUZZI, op. cit., 1485. 71 1998, inserendo una notazione relativa all’ubicazione “spaziale” della sede di questo delegato. Ed infatti la formulazione dell’art. 591 bis., 1 ° co., c.p.c. (2005), prevede che il giudice dell’esecuzione possa delegare <<ad un notaio avente “preferibilmente” sede nel circondario>>, con ciò mostrando:a) di aver voluto definitivamente abbandonare il precedente criterio restrittivo, che imponeva, pena la nullità degli atti dallo stesso compiuti rilevabile con l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., la nomina di un notaio avente (necessariamente) sede nel circondario107; e b) di aver voluto introdurre, al suo posto,un parametro, qual è quello della (sola)<<preferenza>>, che rimette alla discrezionalità del giudice dell’esecuzione di valutare, caso per caso, l’opportunità e la convenienza di ricorrere alla nomina di un notaio avente sede <<al di fuori>>del circondario. L’inserzione dell’avverbio “preferibilmente” ha dato origine a due importanti questioni interpretative. La prima concerne le ragioni che sono sottese alla nuova previsione. L’aggiunta dell’avverbio “preferibilmente” assolve ad una duplice funzione: a) da una parte, esso segnala l’esigenza che vi sia <<una vicinanza>> tra la sede del giudice dell’esecuzione e quella del professionista delegato, che trova la sua giustificazione sia nel controllo che il primo svolge sull’attività svolta dal secondo, sia in ragione della convenienza delle parti della procedura di una prossimità del luogo di svolgimento delle operazioni di vendita (che di regola, coincide nella prassi, con lo studio privato del professionista delegato); b) dall’altra parte, esso introduce un correttivo al criterio unico ed indefettibile del circondario, ponendo così il giudice dell’esecuzione nelle condizioni di nominare, ogniqualvolta ne ravvisi l’opportunità per assicurare la migliore esecuzione delle attività 107 Così G. L. INNOCENTI, La delega delle operazioni di vendita, in AA.VV., La nuova esecuzione forzata a cura di P. G. DEMARCHI, cit., 944. 72 delegate, anche un notaio non avente sede nel circondario del tribunale108. Tale ultima evenienza ricorre soprattutto nell’ipotesi in cui il notaio, pur appartenendo ad un distretto notarile che comprende in sé il territorio del circondario, abbia sede in una località posta al di fuori di quest’ultimo109, a tali ipotesi, attualmente di più probabile verificazione a seguito dello sfasamento venutosi a creare tra territorio del distretto notarile e territorio del circondario del Tribunale per effetto del dlgs. 3 dicembre 1999, n. 491, provvede ora il nuovo art. 591 bis., 1 ° co., c.p.c., che consente la nomina del notaio avente sede fuori dal circondario del tribunale di appartenenza del giudice dell’esecuzione delegante, sempre però a condizione che il notaio delegato appartenga a sua volta ad un distretto, il cui territorio non si ponga completamente al di fuori di quello del tribunale adito110. Tale condizione, infatti, è imprescindibile, in quanto l’attività del notaio delegato incontra un limite spaziale invalicabile rappresentato dal confine del distretto di sua appartenenza, al di fuori del quale egli non può prestare il proprio ministero (art. 27, 2 ° co., L. 16 febbraio 1913, n. 89), pena la nullità assoluta dell’atto compiuto (art. 58, 1 ° co., n. 4) L. cit.)111. 108 V. E. ASTUNI, La delega al professionista delle operazioni di vendita, in AA.VV., Il nuovo rito civile, a cura di P. G. DEMARCHI, III, cit., 492. 109 G. L. INNOCENTI, La delega delle operazioni di vendita, in AA.VV., La nuova esecuzione forzata diretta da P. G. DEMARCHI, cit., 944, riporta l’utile esempio pratico del notaio appartenente al distretto dei consigli riuniti di Torino e Pinerolo, che abbia sede in Pinerolo e venga delegato dal tribunale di Torino. 110 Si v. in tal senso D. TURRONI, sub. artt. 591 bis.- ter. c.p.c., in AA.VV., Le recenti riforme del processo civile. Commentario diretto da S. CHIARLONI, Tomo I, cit., 992. 111 La problematica che origina da una non perfetta sovrapposizione tra territorio del distretto notarile e territorio del circondario del tribunale venne sin da subito segnalata dai primi commentatori della riforma del 1998. V. in particolare F. P. LUISO – M. MICCOLI, Espropriazione forzata immobiliare e delega al notaio, cit., spec. 61, i quali avevano escluso che l’atto eventualmente compiuto dal notaio delegato avente sede nel distretto ma non nel circondario del tribunale competente, potesse, in mancanza di un’espressa previsione del legislatore, considerarsi affetto da nullità. 73 Pertanto la possibilità di nominare un notaio avente sede <<al di fuori>> del circondario del tribunale (ma pur sempre all’interno di quelli che sono i confini territoriali del distretto di appartenenza del notaio) consente di superare più agevolmente un problema che la dottrina aveva affrontato, e variamente risolto sotto il vigore della L. n. 302/1998. In proposito era stata sollevata la questione se il notaio, essendo stato delegato pur senza essere iscritto nell’elenco previsto dall’art. 179 ter. disp. att. c.p.c., avesse potuto in mancanza di un giusto motivo di astensione rifiutare l’incarico, e come avrebbe dovuto comportarsi a sua volta il giudice dell’esecuzione, nel caso in cui nessun notaio del circondario del tribunale di appartenenza del delegante avesse manifestato la propria disponibilità a ricevere incarichi di delega attraverso l’iscrizione nell’elenco di cui all’art. 179 ter. disp. att. c.p.c. . La soluzione del problema, dipende necessariamente da quale tra le diverse teorie dottrinali inerenti all’individuazione della “natura giuridica” del ruolo del notaio delegato a norma dell’art. 591 bis. c.p.c. si intende seguire. Per i sostenitori della teoria che scorgeva il notaio delegato in “un ausiliario del giudice”, nonché anche per i sostenitori della teoria che qualificava il notaio delegato come “ausiliario del giudice sui generis”, la scelta compiuta dal giudice dell’esecuzione nei riguardi di un notaio non iscritto nell’elenco, avrebbe conferito a quest’ultimo la facoltà di rifiutare l’incarico, anche senza la necessità di addurre, a norma dell’art. 63, 1 ° co., c.p.c., un giusto motivo di astensione112. Mentre per coloro che ravvisano nel notaio delegato “un vero e proprio sostituto del giudice”113, investito di una “funzione latatamente processuale ma pur sempre attratta nell’alveo di quella notarile” e soggetta pertanto alla relativa disciplina professionale, il notaio delegato, alla stregua della previsione contenuta nell’art. 27, 1 ° co., L. 16 febbraio 1913, n. 89, non avrebbe potuto rifiutarsi di prestare il 112 In questo senso si è espresso G. MICCOLIS, La delega ai notai nelle espropriazioni immobiliari, cit., spec. 335. 113 Alla quale teoria vi aderiamo per tutte le ragioni già esposte supra al Cap. I §. 3.1 . 74 proprio ministero, quand’anche non avesse previamente manifestato la propria disponibilità all’incarico tramite la richiesta di iscrizione nell’elenco di cui all’art. 179 ter. disp. att. c.p.c.114 . Per sfuggire a tale conclusione, venne formulata da una certa dottrina particolarmente appassionata a questo tema, una via intermedia, rappresentata nella possibilità da parte del giudice dell’esecuzione, di <<rivolgersi ai notai che avessero previamente manifestato la propria disponibilità iscrivendosi negli appositi elenchi>>, prevedendo l’imposizione a tutti i notai appartenenti al circondario del tribunale dell’obbligo di prestare il proprio ministero solo per l’ipotesi marginale in cui nessun notaio avente sede nel circondario di quel determinato tribunale fosse risultato iscritto nell’elenco di cui all’art. 179 ter. disp. att. c.p.c. 115. Ma non ci si può esimere dal sottolineare, come tale ultima soluzione chiaramente indotta dalla necessità di garantire comunque l’operatività della delega, anche in carenza di notai iscritti aventi sede nel circondario del tribunale - non risulta più obbligatoria alla luce del nuovo testo dell’art. 591 bis., 1 ° co., c.p.c., che lascia al giudice dell’esecuzione un margine ben più ampio nella scelta del notaio, permettendogli – con il solo ed invalicabile limite del distretto di appartenenza del professionista (notaio) – di 114 Per tale soluzione propendono, F. P. LUISO – M. MICCOLI, op. ult. cit., 62 – 63, ove la precisazione per cui <<ove, per converso, si ritenesse che la mancata manifestazione di disponibilità da parte del notaio o dei notai del distretto potesse rappresentare un limite assoluto per il giudice, si dovrebbe concluderne che la norma avrebbe introdotto una (ben vero singolare) deroga al principio dell’obbligatorietà dell’ufficio notarile. Il che palesemente non è, vuoi perché tale deroga comporterebbe un intollerabile attentato ai principi ordinamentali su cui è basata la funzione notarile, vuoi perché, soprattutto, si conferirebbe ai notai, sia pure indirettamente, un qualche potere di controllo della maniera di amministrare la giustizia>>. 115 Così E. FABIANI, Funzione processuale del notaio, cit., spec. 153. 75 attingere a notai, pur sempre iscritti, ma anche se con sede posta al di fuori del circondario del tribunale cui appartiene il giudice delegante116. Un’altra questione riguarda invece le ragioni della <<differenziazione>> di disciplina tra i notai e le altre due categorie di professionisti delegabili ex art. 591 bis. c.p.c. . Da come lascia chiaramente trapelare la stessa collocazione sistematica del nuovo avverbio “preferibilmente”, inserito prima delle disgiuntive introduttive delle altre due categorie di professionisti delegabili [<<(…) ad un notaio avente preferibilmente sede nel circondario o a un avvocato ovvero a un commercialista>>], il criterio preferenziale di ubicazione della sede all’interno del circondario vale solo per il notaio e non anche per l’avvocato ed il commercialista117. Come ha osservato una certa dottrina118 il motivo della diversità di trattamento tra il notaio delegabile da un lato ed l’avvocato e commercialista dall’altro lato, va ricercato nella circostanza che <<mentre il notaio può legittimamente esercitare le sue funzioni istituzionali soltanto nel distretto di appartenenza (art. 27, 2 ° co., L. not.), l’avvocato e il commercialista, ancorché iscritti in un consiglio territoriale del rispettivo ordine, possono esercitare la professione su tutto il territorio nazionale>>. Da ciò deriva che, con l’avverbio <<preferibilmente>>, il legislatore avrebbe voluto segnalare al giudice dell’esecuzione<<l’opportunità di preferire coloro che,avendo sede all’interno del circondario, offrono migliore garanzia di dedicarsi in maniera effettiva allo svolgimento delle operazioni delegate>>. 116 Nel criticare la soluzione intermedia propugnata da E. Fabiani, nello stesso senso di cui nel testo vi è anche G. L. INNOCENTI, La delega delle operazioni di vendita, in AA.VV., La nuova esecuzione forzata diretta da P.G. DEMARCHI, cit., 946. 117 118 Così G. L. INNOCENTI, op. ult. cit., 946. Il riferimento è ad E. ASTUNI, La delega al professionista delle operazioni di vendita, in AA.VV., Il nuovo rito civile, a cura di P. G. DEMARCHI, III, cit., 492. 76 Per cui la circostanza che la legge abbia previsto <<un parametro spaziale di preferenza>> nella scelta del (solo) notaio e non anche per avvocati e commercialisti119, non esclude peraltro che analogo rilievo possa trovare fondamento ed applicazione nel momento della selezione operata dal giudice dell’esecuzione, orientandone la scelta e facendogli preferire al posto del notaio un avvocato o un commercialista avente sede all’interno del circondario. In conclusione, se si accede all’impostazione dottrinale secondo cui <<il limite del circondario trova la sua ratio nella preoccupazione di non assoggettare le parti e gli interessati in genere all’esecuzione a disagi maggiori di quelli cui sarebbero sottoposti ove l’esecuzione si fosse tenuta senza delega>>120, può affermarsi che <<il criterio della vicinanza della sede del delegato abbia una portata precettiva di carattere più 119 Circostanza che, in relazione agli avvocati, E. FABIANI, La delega delle operazioni di vendita, cit., 33, ha cercato di spiegare nell’ottica di un recupero di <<quella terzietà altrimenti compromessa, o quanto meno fortemente minacciata, dall’assenza di una norma che preveda limitazioni territoriali in ordine all’esercizio della funzione>>. Difatti, non possiamo considerare come una “pura casualità”, la circostanza che A. Proto Pisani nel suo progetto di riforma del codice di procedura civile (già citato in precedenza alla nt. 90) non abbia ripreso l’avverbio “preferibilmente” oggetto della presente discussione (v. art. 4.147, 1 ° co., di A. PROTO PISANI, Per un nuovo codice di procedura civile, cit., spec. 95). 120 V. F. P. LUISO – M. MICCOLI, Espropriazione forzata immobiliare e delega al notaio, cit., spec. 61. 77 generale121tale da poter valere anche per avvocati e commercialisti e da influenzare l’esito della selezione anche di questa categoria di professionisti>>122. §. 1.1.2. I commercialisti e gli esperti contabili: la disciplina processuale di riferimento e i problemi di diritto intertemporale. Passando ora ai commercialisti123, 121 Come sembra desumersi secondo G. L. INNOCENTI, La delega delle operazioni di vendita, in AA.VV., La nuova esecuzione forzata diretta da P. G. DEMARCHI, cit., 947, anche dal fatto che il luogo <<di presentazione delle offerte, ove si procede all’esame delle offerte, alla gara tra gli offerenti e alle operazioni dell’eventuale incanto>> integra <<uno degli elementi essenziali del programma della vendita e del contenuto direttivo della delega, la cui determinazione viene espressamente rimessa al giudice dell’esecuzione>>. 122 V., in tal senso, anche E. ASTUNI, La delega al professionista delle operazioni di vendita, in AA.VV., Il nuovo rito civile, a cura di P. G. DEMARCHI, III, cit., 493, il quale con un gran senso di realismo riconosce come <<un avvocato o un commercialista, esercente extra districtum, privo di uno studio o di un altro recapito all’interno del circondario del tribunale, difficilmente può aspirare ad essere delegato>>; e F. DE STEFANO, La delega delle operazioni di vendita, in Il nuovo processo di esecuzione. Le novità della riforma, Milano, 2006, II ed., 225 ss.; nonché sempre ID., La delega delle operazioni di vendita, in AA.VV., Il processo esecutivo: analisi sistematica delle singole fasi e strategie processuali, a cura di R. FONTANA – S. ROMEO, Padova, 2011, 903 ss. . 123 Sulle peculiarità della delegabilità ex art. 591 bis. c.p.c. anche nei riguardi dei “commercialisti” v. per tutti la M. G. BRUZZONE, Delega delle vendite giudiziarie anche ad avvocati e commercialisti, in Corr. trib., 2005, n. 26, 2041 ss.; M. MASSENZ, La delega al professionista delle operazioni relative alla vendita forzata degli immobili, quale testo della relazione del convegno tenutosi a Milano il 30 maggio 2006 intitolato <<Le esecuzioni immobiliari: il ruolo del dottore commercialista>> leggibile in www.odc.mi.it, 2006; M. MEOLI, Esecuzioni immobiliari e mobiliari: nuove competenze per commercialisti ed avvocati, in www.odctorino.it, 2009; L. CAVESTRI, I contabili esultano per i nuovi incarichi, in Il Sole 24 Ore del 5 maggio 2005, 23 ss.; L. DE ANGELIS, Funzioni pubbliche ai commercialisti, in Italia Oggi del 31 maggio 2005, 35 ss.; ID., Doppio cammino formativo per i futuri esperti contabili, in ivi, 6 giugno 2005, 14 ss.; M. SARACENO, Il ruolo del professionista delegato dalla gara al decreto di trasferimento, in Guida Normativa, 2006, n. 12, 62 ss. . 78 l’attuale formulazione in parte qua dell’art. 591 bis., 1 ° co., c.p.c., deriva da una correzione apportata dalla L. n. 263 del 2005 al testo introdotto dalla L. n. 80 del 2005, la quale ab origine aveva previsto la possibilità da parte del giudice dell’esecuzione di delegare oltre che ad un notaio (avente preferibilmente sede nel circondario), <<ad un avvocato ovvero a un dottore commercialista o a un esperto contabile>>. La L. n. 263 del 2005 nel correggere le novità apportate dalla L. n. 80 del 2005 all’espropriazione forzata immobiliare, ha espunto il riferimento <<all’esperto contabile>> depennando, al contempo, anche il titolo di <<dottore>> e mantenendo la sola dizione di <<commercialista>>124. Gli interventi compiuti dalla L. n. 263 del 2005 sono stati imposti dalla necessità di adeguare il testo dell’art. 591 bis., 1 ° co., c.p.c., alla nuova formulazione della legge professionale contenuta all’interno del dlgs. 28 giugno 2005, n. 139 (Costituzione dell’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili a norma dell’art. 2 della L. 24 febbraio 2005, n. 34). Ai soli fini che interessano questa indagine, si ricorda che il dlgs. n. 139 del 2005 ha previsto: a) il riconoscimento, per i soli iscritti nella Sezione A – Commercialisti dell’albo, della competenza tecnica per l’espletamento dell’attività di <<compimento delle operazioni di vendita di beni mobilie di beni immobili, nonché la formazione del progetto di distribuzione, su delega del giudice dell’esecuzione, secondo quanto previsto dall’art. 2, 3 ° co., lett. e), del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L.14 maggio 2005, n. 80, e con decorrenza dalla data indicata dall’art. 2, 3 ° co. -quater, del medesimo decreto>>[art. 1, 3 ° co., lett. i)]; b) la suddivisione dell’albo in due sezioni, denominate rispettivamente <<Sezione A – Commercialisti>> e <<Sezione B – Esperti contabili>> (art. 34, 5 ° co., dlgs. n. 139/2005); c) la possibilità, per i soli iscritti alla Sezione A – Commercialisti dell’albo di fare uso del termine <<commercialista>> (art. 39, 2 ° co., 124 Notiamo sin da subito che le due categorie professionali del <<dottore commercialista>> e <<dell’esperto contabile>> differiscono non solo per l’ambito di attività esercitabile, ma anche per il titolo di studio richiesto. Difatti mentre il <<dottore commercialista>> richiede il conseguimento di una laurea specialistica; <<l’esperto contabile>> richiede una laurea non specialistica (art. 36, commi 3 e 4, dlgs. n. 139/2005). 79 dlgs. n. 139/2005); d) la soppressione a far data dal 1 ° gennaio 2008, degli ordini dei dottori commercialisti e dei collegi dei ragionieri e periti commerciali già istituiti a norma dell’art. 6 del D.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068 (art. 58, 1 ° co.); e) l’iscrizione automatica nella Sezione A – Commercialisti dell’albo di tutti coloro che, alla data del 31 dicembre 2007, risultassero iscritti nell’albo dei dottori commercialisti o in quello dei ragionieri e periti commerciali, con riconoscimento del titolo di <<dottore commercialista>> agli iscritti alla Sezione A, che fossero già stati iscritti nell’albo dei ragionieri e periti commerciali (art. 61, 4 ° e 6 ° co.); f) una serie di disposizioni di coordinamento, elencate all’art. 78, tra cui si segnala il terzo comma, il quale sancisce che fino al 31 dicembre 2007, i richiami ai dottori commercialisti o esperti contabili contenuti nelle disposizioni vigenti, si intendono riferiti agli iscritti negli albi dei dottori commercialisti ed agli albi dei ragionieri e periti commerciali>>. Se, ad oggi, non vi è dubbio che, al compimento delle operazioni di vendita forzata possano essere delegati i soli iscritti nella Sezione A – Commercialisti dell’albo unico e cioè, per utilizzare i titoli in uso prima della costituzione del suddetto albo e che possono continuare ad essere adoperati anche nel vigore del nuovo regime, i “dottori commercialisti” e i “ragionieri commercialisti” (art. 61, 6 ° co.), altrettanto non poteva dirsi per il periodo anteriore al 1 ° gennaio 2008, in cui era stata posta la non facilmente districabile questione di diritto intertemporale attinente all’individuazione dell’esatto significato da attribuire al termine<<commercialista>> impiegato dalla L. n. 263 del2005; questione, che a sua volta aveva generato un acceso contrasto interpretativo, sfociato in tre diversi orientamenti di pensiero125 e poi mitigato con l’entrata in vigore, dal 1 ° gennaio 2008, dell’albo unico previsto dal dlgs. n. 139 del 2005. 125 Più precisamente, è stato sostenuto che: 1) fino al 1 gennaio 2008, non avrebbero potuto essere delegati commercialisti, fossero essi dottori commercialisti o ragionieri o periti commerciali, per la mancanza, sino a quella data, dell’Albo unico dei commercialisti, presupposto dell’applicazione dell’art. 591 bis., 1 ° co., c.p.c., a seguito della modifica apportata dalla L. n. 263/2005; 2) fino al 1 gennaio 2008, avrebbero potuto essere delegati i soli dottori commercialisti e non anche i ragionieri e i periti commerciali; 3) fino al 1 gennaio 2008, avrebbero potuto essere delegati sia i dottori commercialisti sia i ragionieri che i periti commerciali (in tale ultima direzione si è espresso E. ASTUNI, La delega al professionista delle 80 §. 1.1.3. Gli avvocati. Le peculiarità di tale nuova categoria di professionisti delegabili e relative criticità. Infine per quanto riguarda gli avvocati126, va evidenziato sin da subito, che la loro inclusione nel novero dei professionisti delegabili ha dato origine ad alcune questioni interpretative ed operative, che hanno duramente impegnato i primi commentatori della riforma del 2005 sul processo esecutivo. Premesso che nella categoria di avvocato, per la cui corretta definizione soccorre la relativa disciplina professionale (cioè il r.d. 27 novembre 1933, n. 1578), non rientrano nell’alveo degli avvocati delegabili ex art. 591 bis. c.p.c. i praticanti avvocati ammessi al patrocinio127; pertanto, la principale questione su cui si è imbattuta la dottrina concerne la mancanza di un criterio legale di incompatibilità territoriale. operazioni di vendita, in AA.VV., Il nuovo rito civile, a cura di P. G. DEMARCHI, III, cit., 490 - 491). Sull’intera questione si rinvia per la chiarezza e l’esaustività nella trattazione a E. FABIANI, La delega delle operazioni di vendita, cit., 22 ss. . Per quanto attiene lo stato della giurisprudenza su tale punto, a quanto pare oggi, sembra che vi sono solo due decisioni: la prima è la (sent.) Cass., Sez. III, 18 febbraio 2005, n. 3369, Pres. Vittoria – Rel. Chiarini, in Guida al dir., 2005, n. 14, 70 ss., con nota della M. FIORINI, Una querelle destinata a terminare con l’istituzione dell’albo unico; ed in Corr. trib., 2005, n. 13, 1017 ss., con nota di C. PINO, Il titolo del commercialista è riservato agli iscritti all’albo dei dottori commercialisti; mentre la seconda è la sent. Cass. Sez. III, 5 aprile 2012, n. 5527, Pres. Spagna Musso – Rel. Barreca – P.M. (concl. conf.) Gambardella, reperibile in Banca dati Platinum – UTET. 126 Per i primi commenti sull’estensione della delega ex art. 591 bis. c.p.c. nei riguardi degli “avvocati” v. M. G. BRUZZONE, Delega delle vendite giudiziarie anche ad avvocati e commercialisti, cit., 2041 ss.; M. MEOLI, Esecuzioni immobiliari e mobiliari: nuove competenze per commercialisti e avvocati, cit.; M. SARACENO, Il ruolo del professionista delegato dalla gara al decreto di trasferimento, cit., 62 ss. . 127 Secondo D. TURRONI, Sub. art. 591 bis., in AA.VV., Le recenti riforme del processo civile. Commentario diretto da S. CHIARLONI, Tomo I, cit., 986 richiamato ex professo da M. MONTANARO, Sub. art. 591 bis., in AA.VV., Commentario alle riforme del processo civile a cura di A. BRIGUGLIO – B. CAPPONI, Vol. II, cit., spec. 454 nt. 9: <<fermo che la legge non menziona i praticanti avvocati, la materia della espropriazione immobiliare esula dalla loro competenza, posto che l’abilitazione dei praticanti avvocati include i soli procedimenti rientranti nella competenza del Pretore in base alle norme vigenti prima dell’abolizione di questo ufficio (così l’art. 8, 2 ° co., r.d. n. 1578/1933)>> . Mentre saranno delegabili ex art. 81 Secondo l’opinione espressa da quella dottrina già precedentemente citata in più occasioni, e che maggiormente si è dedicata allo studio della delega ex art. 591 bis. c.p.c., al momento dell’approvazione della riforma [desta non poche perplessità la mancata previsione di un divieto tendente a sancire l’impossibilità di delegare un professionista esercente la propria attività nel medesimo circondario del tribunale competente sulla procedura esecutiva, analogamente a quanto previsto dal legislatore quando, al fine di fronteggiare la crisi della giustizia civile, ha inteso ricorrere alla medesima figura professionale per lo svolgimento di funzioni di giudice onorario aggregato (cd. GOA) 128 , (v. art. 5, 2 ° co., Legge 22 luglio 1997, n. 276, in forza della quale: <<il giudice onorario aggregato nominato tra gli avvocati iscritti al relativo albo o non più iscritti da meno di cinque anni, non può svolgere le sue funzioni presso il Tribunale ove ha sede il Consiglio dell’Ordine cui era iscritto al momento della nomina o nei cinque anni precedenti, salvo che il circondario del tribunale non comprenda una popolazione superiore a 500.000 abitanti>>)129; al pari del resto, di quanto successivamente accaduto anche per i giudici 591 bis. c.p.c. anche gli avvocati iscritti nell’elenco speciale dei ricercatori e professori universitari a tempo pieno (anche se su quest’ultima categoria di avvocati vi è stato sollevato qualche dubbio da parte di A. MENGALI, in ID. – F. VALERINI, op. cit., spec. 31 nt. 38, senza però precisarlo, e attribuendo al contempo il potere di risolverlo direttamente agli stessi ordini professionali in sede di formazione degli elenchi ex art. 179 ter. disp. att. c.p.c. 128 Così E. FABIANI, La delega delle operazioni di vendita in sede di espropriazione forzata immobiliare. Novità introdotte dalla riforma del 2005 e ricostruzione sistematica del nuovo istituto, cit., 20, secondo cui <<sembrerebbe dunque che, ad avviso del legislatore della riforma del 2005, in questo caso la terzietà del soggetto chiamato a svolgere una determinata attività, altrimenti rimessa al giudice, non costituisca una condizione imprescindibile per lo svolgimento della stessa. Impostazione questa, che non può assolutamente condividersi e che soprattutto, non pare costituzionalmente legittima>>. 129 Invece per un’ampia analisi della L. n. 276 del 1997, v. per tutti AA.VV., Nomina di giudice onorario aggregato e istituzioni delle sezioni stralcio nei tribunali ordinari. (Commento alla l. 22 luglio 1997 n. 276, come modificata dal d.l. 21 settembre 1998 n. 328 convertito con modificazioni nella l. 19 novembre 1998 n. 399), in Le nuove leggi civ. comm., a cura di M. ACONE, 2000, 250 ss.; C. CONSOLO, Il moto del pendolo: verso l’abuso dell’utilizzazione di giudici non di carriera, “aggregati” ed “onorari”, in Rass. for., 82 onorari di tribunale (cd. GOT)].130 Ma appare preferibile dar seguito a quell’orientamento che rinviene nella diversa natura e rilevanza dell’attività esercitata dal delegato la ragione della mancata estensione nei suoi riguardi dei limiti previsti dalla citata L. n. 276 del 1997 per il giudice onorario aggregato (GOA), e precisamente nel fatto che lo svolgimento delle operazioni delegate di vendita, pur rimanendo attratto nell’ambito della giurisdizione, si traduce in <<un esercizio del potere giurisdizionale non paragonabile a quello del giudice onorario aggregato di tribunale per incisività delle situazioni giuridiche soggettive delle parti>>131. Mentre una questione diversa, che al contempo obbliga ad una soluzione diversa, è quella relativa all’incompatibilità tra il ruolo del notaio delegato e quello di avvocato di una delle parti, essendo facilmente intuibile che il professionista delegato dal giudice dell’esecuzione non possa rivestire contemporaneamente la veste di delegato alle 1998, n. 1, 9 ss.; M. LEO, voce Giudice onorario aggregato (nomina dei notai alla carica di), in AA.VV., Dizionario enciclopedico del Notariato, in C. FALZONE – A. ALIBRANDI, V, Aggiornamento a cura di G. CASU, Roma, 2002, VII ed., 261 ss., il quale pone in rilievo come: <<nessuna incompatibilità territoriale è prevista per i notai che la relazione governativa al D.L. n. 328 del 1998 ha giustificato con una serie di ragioni legate sia alla natura delle funzioni notarili, sia al fatto che si tratta di una particolare categoria di professionisti dotati di specifica preparazione, serietà ed affidabilità selezionati mediante concorso per l’esercizio di una pubblica funzione caratterizzata da imparzialità e terzietà>>; N. PANNULLO, I “nuovi” giudici onorari aggregati, in Doc. giust., 1999, 105 ss. . 130 Con riferimento ai quali, invece, a fronte della possibilità di nomina – anche in questo caso di avvocati e notai (professioni, il cui esercizio anche pregresso, costituisce, anzi, titolo di preferenza della nomina) ai sensi dell’art. 42 – ter. r.d. 30 gennaio 1941 n. 12, il successivo art. 42 quater. – nel disciplinare le “incompatibilità” – prevede, al 2 ° co, che: <<gli avvocati ed i praticanti ammessi al patrocinio non possono esercitare la professioni dinanzi agli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale presso il quale svolgono le funzioni di giudice onorario e non possono rappresentare o difendere le parti, nelle fasi successive, in procedimenti svoltisi dinanzi ai medesimi uffici>>. 131 In tal senso, v. M. MONTANARO, sub. art. 591 bis., in AA.VV., Commentario alle riforme del processo civile a cura di A. BRIGUGLIO – B. CAPPONI, Vol. II, cit., 458. 83 operazioni di vendita forzata immobiliare e di rappresentante degli interessi personali di una delle parti della procedura. La dottrina che si è occupata ex professo di tale problema132, ha individuato le ragioni dell’incompatibilità in due fattori di carattere preminentemente giuridico: 1) poiché il delegato è un vero e proprio sostituto del giudice dell’esecuzione – delegante133, egli partecipa dei caratteri che concorrono a definire la posizione del giudice rispetto alle parti, tra cui vi rientra quello della terzietà ora specificamente consacrato nel 2 ° co. dell’art. 111 Cost., sì che, come il giudice deve essere (oltre che apparire) terzo ed imparziale, alla stessa maniera deve comportarsi il professionista delegato, la cui collocazione di indifferenza ed equidistanza rispetto agli interessi coinvolti nella procedura risulta inconciliabile con il ruolo attivodi avvocato difensore di una delle parti134; 2) poiché il professionista delegato è <<il sostituto>> del giudice dell’esecuzione, al primo dovranno applicarsi le disposizioni previste per il secondo agli artt. 51 ss. c.p.c., e, tra queste, l’art. 51, 1 ° co., n. 4), c.p.c., il quale sancisce l’obbligo di astensione del giudice, che abbia prestato patrocinio nella causa. Se, in virtù dell’applicazione al professionista delegato anche del capoverso dell’art. 51 c.p.c., nulla impedisce di ritenere che egli possa chiedere al giudice dell’esecuzione (coincidendo, nel caso di specie, il <<capo dell’ufficio>> con il delegante), ricorrendovi gravi ragioni di convenienza, di essere autorizzato ad astenersi daun 132 Sempre proficuamente M. MONTANARO, sub. art. 591 bis., in op. ult. cit., 466 ss. 133 Per cui anche M. Montanaro si inserisce nel filone dottrinale maggioritario che considera il notaio (rectius: il professionista delegato) ex art. 591 bis. c.p.c. come un <<vero e proprio sostituto del giudice>>. 134 Tale problematica è già stata affrontata supra Cap. I §. 3.2. . Per un’originale impostazione del problema della “terzietà” del professionista delegato v. per tutti A. BORTOLUZZI, Terzietà notarile e delega nel processo esecutivo immobiliare, in Vita not., 2008, n. 4, 1581 ss. . 84 determinato incarico, si reputa, al contrario, che il delegato non possa essere ricusato a norma dell’art. 52 c.p.c.135 . L’opinione in esame, che merita piena condivisione, si fonda sulla ritenuta eccedenza del mezzo della ricusazione rispetto al fine che s’intende perseguire, ecioè quello di rimuovere il professionista delegato dall’incarico, risultato che può essere raggiunto in maniera più rapida e lineare ricorrendo invece al potere di revoca, il quale a sua volta, inerisce al rapporto di delegazione che il delegante può esercitare fino all’esaurimento delle operazioni delegate136. Merita infine di essere precisata la circostanza che le considerazioni supra riferite vengono svolte dalla dottrina con costante riferimento alla singola procedura espropriativa e giungono ad escludere, per le ragioni appena esposte, la cumulabilità nella stessa persona sia del ruolo di professionista delegato ex art. 591 bis. c.p.c. che di avvocato di una delle parti. §. 1.1.3.1. (Segue): L’esclusione dalla cerchia dei professionisti delegabili di particolari categorie di avvocati. E’ da notare come nella prassi sia assai diffusa un’altra causa di incompatibilità, avente una portata più generale – in quanto preclusiva all’assunzione del ruolo di delegato – sia rispetto ad una determinata procedura e sia in relazione a tutte le procedure delegate dalla sezione esecuzioni immobiliari (o dal singolo giudice ad esse preposto). Tale incompatibilità, che trova il suo momento tipico di emersione all’atto della selezione da parte del giudice dell’esecuzione dei professionisti delegati a cui affidare gli incarichi, riguarda gli avvocati in delega dei più grandi e rinomati gruppi bancari ed assicurativi, i quali non è un mistero, che siano per antonomasia i soggetti economici che 135 V. su questo argomento ancora M. MONTANARO, sub. art. 591 bis., in AA.VV., Commentario alle riforme del processo civile, a cura di A. BRIGUGLIO – B. CAPPONI, Vol. II, cit., 467. 136 Conclusione a cui siamo già giunti supra v. Cap. I. §. 3.2. . 85 sono più frequentemente presenti e maggiormente coinvolti nelle procedure esecutive immobiliari. L’esclusione dalla cerchia dei professionisti delegabili degli avvocati dei gruppi bancari e assicurativi, sebbene produca l’effetto paradossale di sottrarre alle procedure esecutive le energie più esperte ed allenate e di disperdere un patrimonio assai vasto di conoscenza ed esperienza da impiegare utilmente nella procedura, rappresenta una misura di prudenza ispirata ad evidenti ragioni di opportunità pratica, in quanto scongiura il pericolo di eventuali conflitti di interessi (dovutiall’elevato numero di procedure espropriative, nelle quali le banche e le assicurazioni agiscono in veste di creditore procedente o intervenuto), prevenendo la necessità di un intervento successivo da parte del giudice dell’esecuzione137. §. 1.2. L’elenco previsto dall’art. 179 ter. disp. att. c.p.c., e gli elenchi di cui all’art. 591 bis., 1 ° co., c.p.c. . Oltre alle nuove categorie di professionisti delegabili ed al criterio di preferenza territoriale espressamente riferito alla (sola) sede del notaio, un’altra innovazione arrecata dalla L. n. 80 del 2005 riguarda la necessità per gli aspiranti professionisti delegati di essere iscritti negli elenchi di cui all’art. 179 ter. disp. att. c.p.c., articolo anch’esso modificato per effetto della riforma del 2005138. 137 Così G. L. INNOCENTI, La delega delle operazioni di vendita, in AA.VV., La nuova esecuzione forzata diretta da P. G. DEMARCHI, cit., 941 – 942. 138 La L. n. 80/2005 è intervenuta <<in via speculare>> anche sull’art. 169 ter., disp. att. c.p.c., che costituisce per i beni mobili registrati l’omologo dell’art. 179 ter., disp. att. c.p.c. dedicato da quanto abbiamo appreso ai beni immobili. Per un’analisi di entrambe le disposizioni così come modificate nel 2005, v. per tutti S. FAZZARI, Le nuove modifiche al processo esecutivo di cui alla legge n. 80 del 2005 e n. 263 del 2005, in AA.VV., La riforma del processo esecutivo. Prime riflessioni, in Studi e materiali n. 1/2006 a cura del Consiglio Nazionale del Notariato, Milano, 2006, 157 ss. . 86 L’iscrizione negli elenchi rappresenta un vincolo alla discrezionalità139 di scelta del giudice dell’esecuzione che innegabilmente è più incisivo di quello che gli proveniva dal regime precedente, nel quale egli, con il solo limite del rispetto di un’equa distribuzione delle deleghe – il cui controllo, a sua volta, era riservato al Presidente del tribunale – poteva scegliere il professionista da delegare anche al di fuori dell’elenco (allora, dei soli notai) di cui all’art. 179 ter. disp. att. c.p.c. . In tal senso aveva finito per orientarsi l’opinione dottrinale all’epoca prevalente, la quale sulla scorta di tre argomentazioni diverse, quali: 1) l’obbligatorietà del ministero notarile; 2) l’inerenza delle operazioni di incanto delegate dall’autorità giudiziaria all’attività istituzionale del notaio; 3) il potere del giudice di conferire validamente incarichi ad ausiliari non iscritti in alcun albo; aveva ritenuto di dover riconoscere all’elenco un valore “puramente orientativo” ed all’inserimento in esso “efficacia di mera pubblicità notizia”140. 139 La qualificazione di un potere come “discrezionale” impone, a monte, che vi sia già un’intensa sul concetto di “discrezionalità giudiziale”, operazione indubbiamente non agevole e che esula dalla presente trattazione, vista soprattutto la sua ampiezza: cfr. per tutti sul punto discrezionalità del giudice civile, Torino, 1996; R. MARENGO, La A. BARAK, La discrezionalità del giudice, Milano, 1995; A. RASELLI, Studi sul potere discrezionale del giudice civile, Milano, 1975; e infine E. FABIANI, Clausole generali e sindacato della cassazione, in Giur. sist. di dir. proc. civ. diretta da A. PROTO PISANI, Torino, 2003, spec. 728 ss. anche per gli ulteriori riferimenti bibliografici. 140 Così principalmente F. MANNA, La delega ai notai delle operazioni di incanto immobiliare, cit., spec. 51 – 53, secondo il quale <<il carattere puramente informativo della comunicazione di cui all’art. 179 ter. disp. att. c.p.c. fa sì che ove il consiglio distrettuale notarile non provveda a formare l’elenco ovvero non ne curi l’annuale aggiornamento e comunicazione, il giudice dell’esecuzione, che non abbia altrimenti acquisito certezza della disponibilità di uno o più notai, ben può emettere il provvedimento di delega senza incorrere in alcuna nullità. Allo stesso modo per l’Autore, nessuna nullità sarebbe derivata da una 87 Il nuovo testo dell’art. 591 bis., 1 ° co., c.p.c., prescrive, invece, espressamente che il giudice dell’esecuzione deve effettuare la scelta del delegato - dopo aver sentito gli interessati - tra gli <<iscritti nei relativi elenchi di cui all’art. 179 ter. disp. att. c.p.c.>>. La nuova formulazione della norma ha sollecitato la dottrina a rimeditare il suo pensiero in merito all’istituto dell’elenco de quo, sotto i due profili della natura e degli effetti di quest’ultimo da un lato, nonché della natura e degli effetti dell’iscrizione all’interno del medesimo elenco dall’altro lato; ed i cui successivi esiti hanno indotto gli interpreti a mutare il loro orientamento, per giungere ad affermare ora il valore “cogente” del primo e la natura “costitutiva” degli effetti derivanti dalla seconda141. La conclusione appena rassegnata trova fondamento sia nella lettera della legge sia nella funzione degli elenchi. Sotto il primo aspetto, il tenore letterale dell’art. 591 bis., 1 ° co., c.p.c., nella parte in cui si riferisce all’individuazione dei professionisti delegabili, è inequivocabile: [<<il giudice dell’esecuzione può delegare ad un notaio (…) o a un avvocato o a un commercialista, iscritti nei relativi elenchi di cui all’art. 179 ter. delle disposizioni di attuazione del presente codice>>], così come significativi appaiono sia la non casuale aggiunta dell’inciso racchiuso tra due virgole [<<iscritti nei relativi elenchi di cui all’art. 179 ter. delle disposizioni di attuazione del presente codice>>], sia il richiamo espresso all’articolo delle disposizioni di attuazione dedicato alla disciplina della formazione ed aggiornamento degli elenchi; richiamo anch’esso non casuale, il quale, ove lo si raffronti designazione cd. <<fuori sacco>>, potendo essa incidere solo sulla corretta impostazione dei rapporti tra autorità giudiziaria e ordine notarile>>. Successivamente nello stesso senso v. sempre ID., La nullità del processo di esecuzione, Padova, 2006, spec. 224 - 227. 141 Su questo punto v. ampiamente E. FABIANI, La delega delle operazioni di vendita in sede di espropriazione forzata immobiliare. Novità introdotte dalla riforma del 2005 e ricostruzione sistematica del nuovo istituto, cit., 31, il quale dalla rinnovata impostazione trae i seguenti tre corollari: 1) non può essere delegato un professionista non presente nell’elenco; 2) ove ciò si verifichi, la delega è nulla; 3) detta causa di nullità va fatta valere tramite l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., con tutte le conseguenze che ne discendono per il caso della sua mancata proposizione nel termine perentorio di legge. 88 con l’art. 591 bis., 1 ° co., c.p.c., nell’originaria versione mancante di rinvio all’omologo elenco disciplinato dall’art. 179 ter. disp. att. c.p.c., appare ancora più sintomatico dell’intenzione del legislatore di provvedere al contenimento del potere di scelta da parte del giudice dell’esecuzione entro i confini segnati dagli elenchi e dai nomi dei professionisti in essi inseriti142. Mentre, sotto il secondo aspetto, la natura “cogente” dell’elenco ai fini della possibilità di accedere alla delega si desume dal combinato disposto dell’artt. 591 bis. 1 ° co., c.p.c., e 179 ter. disp. att. c.p.c., da cui si ricava che: 1) il professionista, per essere delegato, deve essere iscritto nei relativi elenchi143; 142 Contra alla possibilità di far luogo ad una delega in favore di un professionista non iscritto nell’elenco è E. ASTUNI, La delega ai professionisti delle operazioni di vendita, in AA.VV., Il nuovo rito civile, a cura di P. G. DEMARCHI, III, cit., 495; D. TURRONI, sub art. 591 bis., in AA.VV., Le recenti riforme del processo civile. Commentario diretto da S. CHIARLONI, Tomo I, cit., 993; e G. L. INNOCENTI, La delega delle operazioni di vendita, in AA.VV., La nuova esecuzione forzata diretta da P.G. DEMARCHI, cit., 948. Mentre appare molto più possibilista M. MONTANARO, sub art. 591 bis., in AA.VV., Commentario alle riforme del processo civile, a cura di A. BRIGUGLIO – B. CAPPONI, Vol. II, cit., 473, secondo cui <<nel sistema disegnato dalla L. n. 80/2005, dunque, laddove il giudice dell’esecuzione ritenga di delegare un professionista non iscritto nell’elenco, ma parimenti disponibile a ricevere la delega di operazioni di vendita, potrà trovare applicazione in via analogica (e, precisamente, per analogia legis) l’art. 22, 2 ° co., disp. att. c.p.c., e quindi il giudice dell’ esecuzione dovrà sentire il Presidente e indicare nel provvedimento le motivazioni di tale scelta>>. 143 A questo proposito precisa D. TURRONI, op. ult. cit., 998, che <<il professionista delegato deve essere iscritto nell’elenco redatto dal tribunale di appartenenza, a nulla rilevando l’eventuale iscrizione presso l’elenco di altri tribunali. Tale conclusione viene ricavata dal tenore letterale dell’art. 179 ter. disp. att. c.p.c., che prevede un meccanismo (aggiornamento semestrale mediante cancellazione dei nomi dei professionisti con cui il giudice dell’esecuzione abbia revocato la delega) il quale, in quanto affidato al presidente del tribunale, presuppone, per il suo buon funzionamento, che le deleghe vengano attribuite solo a professionisti inseriti nell’elenco formato dal (presidente del) tribunale di appartenenza>>. 89 2) il professionista, il quale sia stato da essi cancellato per mezzo del provvedimento del presidente del tribunale, quale conseguenza della revoca della delega disposta dal giudice dell’esecuzione, non ha diritto ad essere reinserito negli elenchi per il triennio incorso e nel triennio successivo e di conseguenza, non può,aspirare fino al momento della reiscrizione nell’elenco, all’ottenimento di altre deleghe. §. 1.2.1. (Segue): La formazione dell’elenco. Il citato art. 179 ter. disp. att. c.p.c., come riformato nel 2005, disciplina le modalità di formazione ed aggiornamento periodico degli elenchi. La procedura prende il suo avvio con la comunicazione, da parte del Consiglio Notarile distrettuale, del Consiglio dell’ordine degli Avvocati o del Consiglio dell’ordine dei Commercialisti, da effettuarsi ogni triennio ai presidenti dei tribunali, degli elenchi, distinti per ciascun circondario,rispettivamente dei notai, degli avvocati e dei commercialisti che sono disponibili a provvedere alle operazioni di vendita forzata immobiliare. In pratica, ciascun Consiglio dell’ordine (notai, avvocati e commercialisti) procede alla raccolta delle dichiarazioni dei propri aderenti di interesse e disponibilità a svolgere l’attività di delegatoalle operazioni di vendita forzata immobiliare, quindi, sulla base dei nominativi acquisiti, provvede a formare l’elenco144 dei professionisti che hanno offerto la loro disponibilità nell’assolvere a tale compito, e infine lo comunica al presidente del tribunale. La legge, in proposito parla al plurale di “presidenti dei tribunali” e di “elenchi, distinti per ciascun circondario”. 144 V. F. MANNA, La delega ai notai delle operazioni di incanto immobiliare, cit., 51, secondo il quale dalla circostanza che la legge parli di <<elenco>> e non di <<albo>>, si ricava <<l’inesistenza di un potere di vigilanza e di disciplina dei notai (oggi:professionisti delegati) inseriti nell’elenco>>. 90 Queste due espressioni vanno rettamente intese, nel senso che il Consiglio dell’ordine è tenuto a trasmettere l’elenco relativo ai nominativi raccolti tra i propri aderenti ai soli presidenti di quei tribunali che risultino compresi nel territorio di competenza dell’ordine; la previsione di elenchi distinti per ciascun circondario soccorre all’ipotesi, non infrequente in considerazione della non perfetta sovrapponibilità tra circondario del tribunale e area di competenza degli ordini professionali, in cui il territorio di competenza di un ordine professionale ricomprenda in sé l’area di competenza, anche solo in parte, di più d’un tribunale. In tal caso, il consiglio di quell’ordine dovrà comunicare un elenco per ciascun tribunale compreso nella propria area di competenza. Parimenti, nel caso di un tribunale il cui territorio si trovi - per così dire - a cavallo delle aree di competenza di più ordini professionali, ad esso dovranno essere comunicati gli elenchi predisposti da ciascuno degli ordini, il cui territorio risulti incluso, anche solo in parte, nel circondario di quel determinato tribunale145. L’art. 179 ter. disp. att., 1 ° co., c.p.c., conferisce ai consigli dei rispettivi ordini professionali il compito di <<comunicare>> gli elenchi, attività che presuppone quella di ricezione e sistemazione dei dati, ma non anche quella di selezione, che esula dai poteri del consiglio, il quale non potrebbe per tale motivo, rifiutare di ricevere la domanda regolarmente presentata da un suo aderente146. La legge prevede poi che agli elenchi contenenti l’indicazione degli avvocati e dei commercialisti siano allegate le schede formate e sottoscritte da ciascun singolo professionista, <<con cui sono riferite le specifiche esperienze maturate nello svolgimento di procedure esecutive ordinarie o concorsuali>>. 145 D. TURRONI, Sub. art. 591 bis., in AA.VV., Le recenti riforme del processo civile. Commentario diretto da S. CHIARLONI, Tomo I, cit., 994. 146 Dal punto di vista pratico, il ruolo dei consigli dei vari ordini professionali si esaurisce in quello di <<centro di raccolta>> e <<canale di trasmissione>> al presidente del tribunale delle dichiarazioni di disponibilità rese dai professionisti interessati ad essere delegati. 91 Ma mentre gli elenchi sono redatti – trattandosi di attività di mera compilazione dai Consigli dei rispettivi ordini professionali, invece, le schede informative o cd. curriculari (contenenti semplicemente una presentazione dell’aspirante professionista delegato ed un’illustrazione di quelle che sono le sue competenze specifiche,con l’indicazione delle esperienze professionali pregresse) sono invece predisposte dal singolo professionista e da questi consegnate, unitamente alla dichiarazione scritta di disponibilità a ricevere deleghe per il compimento di operazioni di vendita, al proprio consiglio di appartenenza, il quale provvede ad allegarle all’elenco e a trasmetterle, unitamente ad esso, ai presidenti dei tribunali territorialmente competenti. La legge di riforma del 2005 dal canto suo,ha fortemente limitato l’onere di allegazione delle schede (essendo esclusivo interesse del professionista, che aspiri ad essere delegato dal giudice dell’esecuzione, di corredare la propria dichiarazione di disponibilità con tutte le informazioni per rappresentare nel modo migliore possibile la sua idoneità all’incarico) ai soli avvocati e commercialisti e non anche ai notai. Una parte della dottrina argomentando da tale esclusione e dal fatto che l’art. 179 quater, 1 ° co., disp. att. c.p.c., investe il presidente del tribunale della funzione di vigilanza147 sull’equa ripartizione delle deleghe tra gli iscritti nell’elenco (o meglio: negli elenchi) di cui all’art. 179 ter. disp. att. c.p.c., ha paventato che i notai potessero risultare svantaggiati rispetto agli avvocati e ai commercialisti, i quali oltre alla garanzia di una distribuzione tendenzialmente paritaria delle deleghe (presidiata dai controlli previsti 147 Funzione che per la cui attuazione l’art. 179 quater, 2 ° co., disp. att. c.p.c., prescrive che siano annotate dal cancelliere in apposito registro tutte le deleghe che gli iscritti ricevono e i relativi compensi. Detto registro è pubblico e liberamente consultabile e dello stesso possono essere rilasciate copie o estratti. Per quanto riguarda la portata di tale specifica previsione v. F. MANNA, La delega ai notai delle operazioni di incanto immobiliare, cit., 54, il quale non rinviene per essa altra spiegazione se non quella di aver voluto in tal modo istituire <<una sorta di osservatorio sulla complessiva gestione degli incarichi, per saggiarne l’incidenza statistica, la convenienza sotto il profilo professionale e, in definitiva, valutare l’opportunità di prestare in futuro la propria opera>>. 92 nell’art. 179 quater. disp. att. c.p.c.), beneficerebbero anche di una visibilità maggioredi quella dei notai148. In contrario, si è rilevato da altra parte della dottrina149 che i notai non risentono di alcun danno dal fatto di non potersi avvalere della presunta visibilità derivante dalle schede che si devono unire alla dichiarazione di disponibilità della delega, potendosi presumere che l’onere di redazione di una scheda sia imposto a quelle sole categorie di professionisti che, non essendosi mai occupate di delega ex art. 591 bis. c.p.c., hanno interesse di comprovare al giudice dell’esecuzione di possedere quelle <<specifiche esperienze maturate nell’ambito di svolgimento di procedure esecutive ordinarie o concorsuali>>, che già fanno parte delle conoscenze professionali dei notai, in virtù della loro specifica formazione ed esperienza maturata come delegati nel vigore della L. n. 302 del 1998150. Dal canto suo la legge tace in merito a quello che deve essere il contenuto da attribuire alla dichiarazione di disponibilità, e (limitatamente ai soli avvocati e commercialisti) alle schede informative. Ma la dottrina, nel supplire a tale vuoto legislativo, ha ritenuto che la prima, oltre a contenere tutte le generalità complete del professionista, vada anche corredata di tutti i dati minimi necessari affinché il giudice 148 D. TURRONI, Sub artt 591 bis., in AA.VV., Le recenti riforme del processo civile. Commentario diretto da S. CHIARLONI, Tomo I, cit., 990 . 149 V. G. L. INNOCENTI, op. ult. cit., 951, il quale nella sua esperienza di giudice dell’esecuzione presso la sezione esecuzioni immobiliari del tribunale di Torino si riferisce ai primi tre anni di applicazione della riforma. 150 In dottrina ad esprimere forti e non infondate perplessità sull’utilità di una prova delle <<esperienze maturate nello svolgimento di procedure esecutive ordinarie o concorsuali>> è M. MONTANARO, sub. art. 591 bis., in AA.VV., Commentario alle riforme del processo civile a cura A. BRIGUGLIO – B. CAPPONI, Vol. II, cit., 471, il quale, sottolinea come le pregresse esperienze professionali allegate da avvocati e commercialisti a sostegno della loro domanda <<non potranno che attenere a professionalità del tutto distinte da quelle richieste nell’espletamento delle attività delegate, anche laddove maturate nella veste di curatore fallimentare nell’ambito di una procedura concorsuale>>. 93 possa in primis conferire la delega (quindi, indirizzo dello studio professionale o del recapito) per poi tenere tutti i rapporti con il delegato (quindi numero di telefono e fax, indirizzo e.mail etc.)151. Dunque, una volta che i consigli dei rispettivi ordini professionali hanno curato l’invio degli elenchi, il presidente del tribunale competente forma l’elenco dei professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita e lo trasmette, unitamente a copia delle schede informative sottoscritte da ciascuno di essi, ai giudici dell’esecuzione per permettere loro – qualora lo vogliano – di esercitare la delega ex art. 591 bis. c.p.c. . L’utilizzo del “singolare” rileva come l’elenco formato dal Presidente del Tribunale sia “unico”, anche se comprensivo della totalità dei nominativi di cui ai vari elenchi comunicati dai consigli dei rispettivi ordini professionali. Ed anche se non espressamente previsto dall’art. 179 ter. disp. att. c.p.c., nulla impedisce di ritenere che il presidente del tribunale possa, già in sede di formazione dell’elenco unico, procedere alla suddivisione dei delegati per categoria professionale, al fine di velocizzare la scelta da parte del singolo giudice dell’esecuzione, scelta che il più delle volte, com’è facilmente intuibile, segue il cd. <<meccanismo della rotazione>>, il quale è senza dubbio facilitato dall’esistenza a priori di una lista già ripartita al suo interno secondo il criterio dell’appartenenza alla categoria professionale152. 151 Così E. ASTUNI, La delega al professionista delle operazioni di vendita, in AA.VV., Il nuovo rito civile, a cura di P. G. DEMARCHI, III, cit., 496; richiamato ex professo da G. L. INNOCENTI, La delega delle operazioni di vendita, in AA.VV., La nuova esecuzione forzata diretta da P. G. DEMARCHI, cit., 952. 152 In proposito E. FABIANI, La delega delle operazioni di vendita in sede di espropriazione forzata immobiliare. Novità introdotte dalla riforma del 2005 e ricostruzione sistematica del nuovo istituto, cit., 39, rileva acutamente come: <<se dal singolare usato dal 2 ° co. dell’art. 179 ter. disp. att. c.p.c (elenco dei professionisti disponibili) parrebbe doversi ritenere che venga formato un elenco unico per tutte le categorie dei professionisti delegabili, mentre il plurale che viene utilizzato dal 1° co. dell’art. 591 bis. cp.c. (elenchi di cui all’art. 179 ter. disp. att. c.p.c.), orienti, invece, nel senso della formazione di più elenchi, uno per ciascuna delle categorie professionali delegabili>>. 94 E’ opinione ampiamente condivisa, quella per cui, il presidente del tribunale nella formazione dell’elenco, non possa svolgere alcun controllo di merito,avendo dei poteri che sono limitati ad una sola verifica esterna di mera legittimità, finalizzata, in particolar modo ad evitare che vi sia il reinserimento all’interno dell’elenco di delegati già cancellati o che siano stati destinatari di revoca della delega. Il giudizio di merito, vero e proprio, che comprende la valutazione dei titoli, delle attitudini, delle competenze e dell’esperienza di ciascun aspirante professionista delegabile, è riservata al giudice dell’esecuzione, unico responsabile della scelta della persona del delegato153. 153 G. L. INNOCENTI, La delega delle operazioni di vendita, in AA.VV., La nuova esecuzione forzata diretta da P. G. DEMARCHI, cit., 952 nt. 43, ricorda come non manchino prassi, quale quella adottata dalla sezione esecuzioni immobiliari del Tribunale di Torino, nella quale la selezione, per assicurare la massima uniformità di giudizio, viene condotta in maniera “collegiale” tra tutti i componenti della sezione stessa, in occasione della trasmissione triennale dei nuovi elenchi da parte dei consigli dei rispettivi ordini, mediante la redazione finale di un elenco (distinto da quello previsto nel capoverso dell’art. 179 ter. disp. att. c.p.c.) che comprende i nominativi dei soli professionisti selezionati, ripartiti per categorie professionali di appartenenza, dal quale poi il singolo giudice dell’esecuzione, seguendo un criterio tradizionalmente fisso di rotazione nella distribuzione degli incarichi, attinge al momento della nomina del delegato. Si è detto tendenzialmente fisso, perché è evidente che, se la rigida applicazione del criteri o di rotazione garantisce al massimo il rispetto del principio di equa distribuzione degli incarichi, esso finisce per comprimere eccessivamente il ruolo del giudice dell’esecuzione, il cui potere, pur senza cadere in arbitrio, deve potersi esplicare sia attraverso la valutazione dell’operato del singolo delegato sia attraverso la valorizzazione ed il giusto riconoscimento delle migliori professionalità. Se è pacifico, come sostiene l’Autore che il professionista, per il solo fatto di essere stato inserito nell’elenco formato dal presidente del tribunale, non vanta un diritto a ricevere la delega dal giudice dell’esecuzione, è invece dibattuta la questione relativa all’esistenza del diritto del professionista, che sia stato delegato a non essere sollevato dall’incarico, e in caso di risposta positiva, ai modi con cui lo stesso possa tutelare tale suo diritto. Invece, si sono espressi in senso negativo al riconoscimento del suddetto diritto sia M. BOVE, La delega delle operazioni di vendita, in G. BALENA – M. BOVE, Le riforme più recenti del processo civile, cit., 234; che A. GHEDINI – C. MIELE, op. cit., 137 ss.; invece riscuote maggior consenso la tesi contraria, per la quale propendono sia op. cit., 997 ss., che E. D. TURRONI, ASTUNI, La delega al professionista delle operazioni di vendita, in AA.VV., Il nuovo rito civile, a cura di P. G. DEMARCHI, III, cit., 498. Recentemente vi è chi come E. FABIANI, La delega delle 95 §. 1.2.2. (Segue): L’aggiornamento dell’elenco e la cancellazione da esso. La legge attribuisce al Presidente del tribunale anche un’ulteriore funzione di capitale importanza, qual è quella di curare con cadenza semestrale l’aggiornamento periodico dell’elenco, mediante <<la cancellazione dei professionisti ai quali in una o più procedure esecutive sia stata revocata la delega in conseguenza del mancato rispetto del termine e delle direttive impartite dal giudice dell’esecuzione a norma dell’art. 591 bis., 1 ° co., c.p.c.>>. Le conseguenze derivanti dalla suddetta cancellazione sono previste dal comma quarto dell’art. 179 ter. disp. att. c.p.c., il quale stabilisce che <<i professionisti cancellati dall’elenco a seguito di revoca di delega non possono essere reinseriti nel triennio in corso e nel triennio successivo>>. La formulazione poco chiara della disposizione dell’art. 179 ter. disp. att., 3 ° co., c.p.c., ha dato luogo a due diverse interpretazioni nella dottrina. Per la prima di esse, la cancellazione disposta dal presidente del tribunale è un <<atto dovuto>>, necessitato dalla cd. <<revoca qualificata>> della delega pronunciata operazioni di vendita in sede di espropriazione forzata immobiliare. Novità introdotte dalla riforma del 2005 e ricostruzione sistematica del nuovo istituto, cit., 40 ss., ha rimeditato l’intera problematica. Tale Autore, nell’avere come base di partenza il binomio <<insussistenza del diritto>> del delegato di ricevere la delega da un lato, e <<sussistenza di un diritto del delegato a non vedersi illegittimamente privato della delega ricevuta>> dall’altro lato, predica la necessità dell’instaurazione del contraddittorio prima della pronuncia della revoca della delega da parte del giudice dell’esecuzione (essendo tale spazio di difesa ormai inutile davanti al presidente del tribunale, il cui provvedimento di cancellazione segue automaticamente alla revoca qualificata pronunciata dal giudice dell’esecuzione). Invece, quanto ai rimedi successivi esperibili avverso il provvedimento di revoca qualificata del giudice dell’esecuzione e di cancellazione del presidente del tribunale, che il delegato assumendone l’erroneità o ingiustizia voglia contestare, l’Autore li individua, nel primo caso, nell’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., e nel secondo, nell’applicazione analogica dell’art. 21 disp. att. c.p.c. . Infine, E. Fabiani conclude affermando che, <<rimane sempre aperta la via dell’azione di merito tendente all’accertamento dell’illegittimità della revoca della delega e della cancellazione dall’elenco, pur trattandosi di un rimedio finalizzato al solo ristoro economico ed inidoneo, come tale a far riottenere al professionista ingiustamente revocato e cancellato la delega ed il reinserimento nell’elenco>>. 96 dal giudice dell’esecuzione <<in conseguenza del mancato rispetto del termine e delle direttive impartite dal giudice dell’esecuzione a norma dell’art. 591 bis., 1 ° co., c.p.c.>>, al quale il presidente del tribunale non può sottrarsi non essendo permessogli alcun margine di discrezionalità nell’irrogazione della misura della cancellazione dall’elenco154. Essendo in presenza di un <<atto dovuto>> avente natura paradisciplinare ed efficacia sanzionatoria, avverso il quale la legge non appresta alcun rimedio, il professionista delegato, che intenda contestare la propria esclusione dall’elenco,dovrebbe impugnare il provvedimento di revoca della delega, che della cancellazione rappresenta il presupposto155. Secondo l’altra prospettazione la cancellazione non è un effetto automatico della revoca qualificata disposta dal giudice dell’esecuzione,ma è un provvedimento rimesso alla decisione del presidente del tribunale, cui la legge riconoscerebbe un margine di discrezionalità nell’irrogazione della sanzione156.Difatti secondo questa interpretazione l’unica cancellazione munita della natura di atto disciplinare necessitato è quella prevista nell’ultimo comma dell’art. 179 ter. disp. att. c.p.c., da intendersi nel senso che, ove a seguito di una precedente cancellazione dall’elenco prima della scadenza del triennio successivo a quello in corso alla data del provvedimento di revoca, il presidente del tribunale non potrebbe far altro che disporre de plano la cancellazione dall’elenco. La cancellazione di cui al terzo comma dell’art. 179 ter. disp. att. c.p.c. non rappresenterebbe, viceversa, l’espressione di un potere disciplinare e sarebbe presidiata 154 In tal senso si sono espressi, M. BOVE, La delega delle operazioni di vendita, in G. BALENA – M. BOVE, Le riforme più recenti del processo civile, cit., 234; ed anche A. GHEDINI – C. MIELE, op. ult. cit., 137 ss. . 155 Così E. ASTUNI, La delega al professionista delle operazioni di vendita, in AA.VV., Il nuovo rito civile, a cura di P. G. DEMARCHI, III, cit., 498 nt. 18. 156 D. TURRONI, sub art. 591 bis., in AA.VV., Le recenti riforme del processo civile. Commentario diretto da S. CHIARLONI, Tomo I, cit., 1000 – 1001. 97 dalle garanzie giurisdizionali proprie della procedura in camera di consiglio ex art. 737 c.p.c.157, con la relativa conseguenza che il professionista delegato potrebbe contestare lo stesso provvedimento di cancellazione emesso dal presidente del tribunale mediante reclamo alla Corte di appello del distretto di appartenenza ed in composizione collegiale158. §. 1.3. L’ambito “oggettivo” della delega: analisi della prima parte del 1 ° co. dell’art. 591 bis. c.p.c. . All’estensione soggettiva della delega, appena illustrata nei suoi molteplici aspetti, corrisponde sotto diverso profilo, la cd. <<estensione oggettiva>>, anch’essa frutto dell’opera riformatrice delle Leggi nn. 80 e 263 del 2005, e da intendersi come ampliamento, sia sotto il profilo “quantitativo” che “qualitativo”, del catalogo delle attività delegate al professionista esterno. Volendo riassumere il portato della riforma sotto tale specifico aspetto, può dirsi che la legge oggi permette di delegare al professionista l’intero sub-procedimento di cui si 157 In generale sui procedimenti in camera di consiglio ex artt. 737 c.p.c. ss., v. amplius. L. LANFRANCHI, La cameralizzazione del giudizio sui diritti, in Giur. it., 1989, IV, 33 ss.; L. MONTESANO, Sull’efficacia, sulla revoca e sui sindacati contenziosi dei provvedimenti non contenziosi civili, in Riv. dir. civ., 1986, II, 597 ss., spec. 599; D. MALTESE, I procedimenti in camera di consiglio: profili generali, in ivi, 1997, I, 565 ss.; e infine A. PROTO PISANI, Usi e abusi della procedura camerale ex art. 737 c.p.c. ss. (appunti sulla tutela giurisdizionale dei diritti e sulla gestione di interessi devoluta al giudice), in ivi, 1990, I, 393 ss., ora quale saggio introduttivo in M. G. CIVININI, I procedimenti in camera di consiglio, in Giur. sist. dir. proc. civ. diretta da A. PROTO PISANI, Tomo I, Torino, 1994, 3 ss., spec. 55 ss. . 158 V. ancora D. TURRONI, sub. art. 591 bis., in AA.VV., Le recenti riforme del processo civile. Commentario diretto da S. CHIARLONI, Tomo I, cit., 999 nt. 29, il quale rileva allo stesso tempo, la non univocità delle soluzioni offerte dalla giurisprudenza di merito circa la competenza a decidere il suddetto reclamo, indicandovi una cospicua serie di pronunce sia di legittimità che di merito alle quali si fa ulteriore rinvio. 98 compone la vendita forzata159, comprensivo sia degli esperimenti di vendita con e senza incanto160, ma anche delle attività prodromiche e successive, e più in generale, collaterali a detti esperimenti. L’attuale possibilità di delegare anche la vendita senza incanto161 è stata imposta dalla necessità di adeguare la disciplina della delega delle operazioni di vendita al mutato 159 Che il processo esecutivo, rappresenti diversamente dal processo di cognizione (che è una sequenza cronologicamente ordinata di atti volti all’ottenimento di un provvedimento finale, cioè la sentenza), una <<successione di subprocedimenti, ossia una serie autonoma di atti ordinati e distinti provvedimenti successivi>>, è acquisizione ormai pacifica in dottrina G. SENSALE, L’espropriazione immobiliare e la delega ai notai sugli incanti, cit., 337 – 338; e in precedenza già recepita anche dalla giurisprudenza di legittimità, v. (sent.) Cass., SS.UU., 27 ottobre 1995, n. 11178, in Arch. giur., 1996, 29; in Giur. it., 1996, I, 1914; in Foro it., 1996, I, 3468 con ampia nota senza titolo di richiami dottrinali e giurisprudenziali di A. SCALA; ed infine in Giust. civ., 1996, I, 2041 ss., con nota senza titolo contenente richiami dottrinali e giurisprudenziali di R. TRIOLA, secondo la cui massima: <<Il processo esecutivo si presenta strutturato non già come una sequenza continua di atti ordinati ad un provvedimento finale (e cioè la sentenza) – secondo lo schema proprio del processo di cognizione – ma bensì come una successione di subprocedimenti, cioè di una serie autonoma di atti ordinati a distinti provvedimenti successivi>> . 160 come Già al tempo del convegno di Roma del 22 – 23 maggio 1993 più volte citato, vi è stato chi R. VACCARELLA, Delegabilità ai notai de iure condendo e de iure condito nelle espropriazioni immobiliari, in AA.VV., Delegabilità ai notai delle operazioni di incanto nelle espropriazioni immobiliari. Normativa vigente e prospettive di riforma. Atti del convegno di Roma del 22 – 23 maggio 1993, cit., 36, manifestò l’inopportunità della delega notarile delle operazioni di vendita solo all’incanto e non anche quelle relative alla vendita senza incanto. Successivamente manifestarono l’opportunità di estendere la delega notarile ex art. 591 bis. c.p.c. anche alle operazioni di vendita immobiliare (senza incanto) anche A. STORTO, in B. CAPPONI – A. STORTO, Prime considerazioni sul d.d.l. Castelli recante “Modifiche urgenti al codice di procedura civile”, in relazione al processo di esecuzione forzata, in Riv. es. forz., 2002, n. 1, 163 ss., spec. 187; e D. PISANI MASSAMORMILE, Le procedure espropriative immobiliari fra esigenze di rapidità, di garanzia e di modernizzazione, cit., spec. 635 ss. 161 Segnata anche dalla nuova formulazione della rubrica dell’art. 591 bis. c.p.c., dalla quale è stato coerentemente espunto il riferimento alla vendita con incanto che accampava in quella coniata dalla L. n. 302 del 1998. 99 assetto dei modelli decisionali della vendita forzata, completamente ridefinito ad opera delle L. nn. 80 e 263 del 2005, le quali, nel sovvertire l’impostazione classica che aveva concepito come modello principale la vendita con incanto, ha consacrato al suo posto, il primato della vendita senza incanto, sancendone la natura obbligatoria e relegando la vendita con incanto a modalità secondaria nonché subordinata al verificarsi di condizioni predeterminate dalla legge. In termini più semplici, sarebbe stato deleterio puntare tutto sulla vendita senza incanto e sui vantaggi ad essa connessi dell’irrevocabilità delle offerte e della definitività dell’aggiudicazione,facendone a tal fine il modello base ed indefettibile di vendita forzata, se poi il giudice dell’esecuzione si fosse vista preclusa la possibilità, in rapporto al nuovo modello, di utilizzare la delega delle relative operazioni (che rappresenta un efficace strumento deflattivo e di accelerazione dei tempi della procedura) ed avesse dovuto, sia pure con il nuovo e più veloce modello procedimentale della vendita senza incanto, provvedere da sé a tutte le incombenze. Viceversa, il nuovo sistema di esecuzione delineato dalla L. n. 80 del 2005, nel rendere accessibile la delega al professionista esterno anche per le operazioni di vendita senza incanto, sfrutta in maniera opportuna tutti quegli aspetti positivi dell’una e dell’altra, in modo tale da ricavare dall’azione combinata dei due istituti la massima utilità consentita da ciascuno di essi162. Pertanto la nuova gerarchia interna dei modelli decisionali di vendita coattiva delineata dalla codificazione del 2005, ispirata dall’intento di porre rimedio alle oramai conclamate criticità ontologiche della vendita con incanto163, è contenuta nel 3 ° co. 162 Così in maniera condivisibile G. L. INNOCENTI, La delega delle operazioni di vendita, in AA.VV., La nuova esecuzione forzata diretta da P. G. DEMARCHI, spec. 956 – 957. 163 Ottimamente sintetizzate da P. LICCARDO, I modelli decisionali della vendita coattiva, cit., spec. 111 ss., secondo cui <<le best practice avevano segnalato in via estesa elementi di criticità della vendita con incanto, riassuntivamente enucleabili nelle connotazioni di episodicità della collocazione dell’immobile sul mercato, nell’operatività dilatoria di strumenti alternativi di definizione dell’esecuzione quali l’istanza di assegnazione, nell’estraneità all’incanto di momenti di irrevocabilità dell’offerta se non 100 dell’art. 569 c.p.c., nella parte in cui prevede che <<se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge l’accordo delle parti comparse, il giudice dispone con ordinanza la vendita, fissando un termine non inferiore a novanta giorni, e non superiore a centoventi, entro il quale possono essere proposte offerte d’acquisto ai sensi dell’art. 571. Il giudice con la medesima ordinanza stabilisce le modalità con cui deve essere prestata la cauzione, fissa, al giorno successivo alla scadenza del termine, l’udienza per la deliberazione sull’offerta e per la gara tra gli offerenti di cui all’art. 573 e provvede ai sensi dell’art. 576, per il caso in cui non siano proposte offerte di acquisto entro il termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai sensi dell’art. 571, ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circostanze previste nell’art. 572, 3 ° co., ovvero per il caso, infine, in cui la vendita senza incanto non abbia luogo per qualsiasi altra ragione>>. Ed allora, nell’attuale regime la vendita senza incanto rappresenta quella fase ineludibile del nuovo modello di espropriazione forzata, nonché un passaggio obbligato che preclude enecessariamente precede il tentativo di vendita con incanto164, il cui esperimento presuppone il verificarsi alternativo di una delle seguenti condizioni: a) la mancanza di offerte d’acquisto nel termine stabilito; b) l’inefficacia delle medesime; c) il dissenso da parte del creditore procedente ovvero la possibilità di miglior vendita con nell’atto della sua apertura, nelle criticità interpretative dell’aumento di sesto, solo recentemente ricomposte>>. Il riferimento dell’Autore è rivolto a Cass., Sez. I civ., 12 aprile 1988, n. 2871, Pres. Scanzano – Est. Corda - P.M. (concl. conf.) Vissali, in Foro it., 1989, I, 1923 ss., con nota di R. VACCARELLA, Orientamenti e disorientamenti giurisprudenziali in tema di aumento di sesto, nonché anche in AA.VV., Studi in memoria di Augusto Cerino Canova, Vol. II, Bologna, 1992, Vol. II, 1021 ss.; nonché la nota dello stesso P. LICCARDO, Sull’aumento di sesto nella vendita con incanto, in Giust. civ., 1988, I, 2650 ss. . 164 Sulla scelta del legislatore del 2005 di considerare la vendita senza incanto – quale fase ineludibile dell’espropriazione forzata immobiliare e la vendita con incanto quale fase eventuale, v. G. FINOCCHIARO, La vendita senza incanto diventa preliminare, cit., spec. 52 ss.; mentre per quanto riguarda le modalità di svolgimento della vendita forzata immobiliare ante - riforma 2005, per un possibile confronto v. per tutti A. TEDOLDI, voce Vendita e Assegnazione forzata, in Dig. disc. priv. (Sez. Civ.), XIX, Torino, 1999, 660 ss. ed ivi ulteriori riferimenti. 101 sistema dell’incanto, limitatamente al caso di offerta unica il cui ammontare sia inferiore al valore dell’immobile determinato ai sensi dell’art. 568 c.p.c. aumentato di un quinto; d) l’esito negativo, per qualsiasi altra ragione, della vendita senza incanto (si pensi, per fare un esempio, al caso previsto dall’art. 573, 2 ° co., c.p.c., per cui, in presenza di una pluralità di offerte e in mancanza di adesioni alla gara sull’offerta più alta, il giudice, ove non ritenga di aggiudicare al miglior offerente dispone la vendita con incanto). L’art. 569, 3 ° co., c.p.c., che rappresenta incontrovertibilmente uno dei cardini su cui ruota l’intero impianto della nuova esecuzione forzata165, non si limita a regolare l’ordine gerarchico dei modelli decisionali di vendita, ma delinea altresì un nuovo modello di ordinanza di vendita166, unitario ma dal contenuto complesso, caratterizzato dalla consequenzialità dei successivi esperimenti di vendita senza incanto e con incanto167. 165 Per M. ROSATO, L’espropriazione forzata riformata, cit, 313, è <<il paradigma di tutte le istanze che hanno ispirato la riforma del 2005>>. 166 Definita da D. TURRONI, sub art. 591 bis., in AA.VV., Le recenti riforme del processo civile. Commentario diretto da S. CHIARLONI, Tomo I, cit., 1011, come <<ordinanza omnibus>>. 167 Quella appena riferita da come testimonia G. L. INNOCENTI, op. ult. cit., 958 nt. 54, è una delle due interpretazioni formatesi attorno all’art. 569, 3 ° co., c.p.c., e che viene prevalentemente adottata nella prassi dalla sezione esecuzioni immobiliari del tribunale di Torino. A tal proposito, si veda tra gli altri, F. DE SANTIS, Il programma della vendita forzata immobiliare riformata, cit., 463 nt. 23, secondo il quale <<l’unitarietà sequenziale dell’(unica) ordinanza di vendita è uno dei risultati normativamente più significativi (e coraggiosi) delle riforme del 2005, siccome astrattamente (e, si spera, anche concretamente) idoneo a limitare i possibili “intoppi” procedimentali>>. Mentre l’interpretazione contraria è sostenuta fortemente da P. LICCARDO, I modelli decisionali della vendita coattiva, cit., 115, il quale rileva come <<la lettura proposta (id est: della sequenzialità delle ordinanze di vendita con e senza incanto), pur a fronte dell’estrema problematicità del testo della novella non può essere accolta: in primo luogo va osservato, come la contestualità delle ordinanze senza e con incanto appare contraria sia ai principi di economia processuale, che pur sempre animano il processo esecutivo, sia ai principi di razionalità economica cui si ispirano gli operatori di mercato all’evidenza disorientati dalla coesistenza per lo stesso bene, di una duplicità di esperimenti caratterizzati da un medesimo prezzo base, ma delle regole di selezione dell’aggiudicatario sostanzialmente diverse. Né va sottaciuto come l’interpretazione qui criticata, diretta 102 In sintesi, tra la vendita senza incanto e quella con incanto non vi è soluzione di continuità, poiché il giudice dell’esecuzione, con la stessa ordinanza con cui dispone la prima, provvede anche alla fissazione dei tempi e dei modi di svolgimento della seconda, per l’eventualità che si verifichi qualcuno degli eventi previsti dalla seconda parte del 3 ° co. dell’art. 569 c.p.c.168 . Il nuovo paradigma normativo della vendita forzata, caratterizzato dal “binomio” obbligatorietà della vendita senza incanto - residualità della vendita con incanto da un lato, e dalla sequenzialità,senza interruzioni processuali tra la prima e la seconda dall’altro lato, si applica anche alla vendita forzata delegata al professionista. filiazione di un meccanismo procedimentale mai troppo criticato, risulti di difficile strutturazione nell’unicità dell’ordinanza autorizzativa e di critica composizione temporale ogni volta che il primo esperimento di vendita senza incanto rimandi a momenti di valutazione difficilmente dominabili in un’unica udienza, rendendo evidente come il passaggio da una modalità di vendita all’altra rimandi necessariamente alla chiusura formale operata da un atto conclusivo assunto all’esito dell’udienza all’uopo espletata>>. Nel voler confermare l’adesione al primo dei due appena riferiti, non può non evidenziarsi come nell’applicazione pratica del nuovo modello sequenziale - prefigurato con le riforme del 2005 di vendita senza e con incanto – l’esperimento di quest’ultimo incombente si è rivelato il più delle volte una vuota e stanza reiezione del tentativo di vendita senza incanto, che raramente è in grado di attrarre nuove domande di partecipazione alla gara e di condurre all’aggiudicazione del bene già rimasto invenduto, allo stesso prezzo, nella vendita senza incanto immediatamente precedente. Per di più, sotto un profilo prettamente teorico, un margine di utilità deve essere tributato anche all’esperimento della vendita con incanto: si pensi al caso di un tentativo di vendita rimasto infruttuoso a causa di un’offerta ritenuta inammissibile dal delegato perché priva di uno dei requisiti formali previsti dall’art. 571 c.p.c. . In tale evenienza, mediante la fissazione del successivo incanto, il sistema consente all’offerente, il quale ritenga più conveniente per sé non attendere l’eventuale ribasso del prezzo connesso al successivo tentativo di vendita senza incanto, di rinnovare la propria offerta e di competere subito per l’aggiudicazione del bene (così G. L. INNOCENTI, ivi, 958). 168 Consistenti, da come sappiamo: a) nella mancata proposizione di offerte d’acquisto entro il termine stabilito; b) dall’inefficacia delle stesse; c) da offerte inferiori al valore dell’immobile determinato a norma dell’art. 568 c.p.c. aumentato di un quinto; d) e infine nell’ipotesi in cui la vendita non abbia luogo per qualsiasi altra ragione. 103 In tale direzione depone anche la lettera dell’art. 591 bis. c.p.c., il quale nella prima parte del 1 ° co., richiama non una, ma ben due volte l’art. 569, 3 ° co., c.p.c. .Difatti,l’incipit dell’art. 591 bis. c.p.c. recita così: <<il giudice dell’esecuzione, con l’ordinanza con la quale provvede sull’istanza di vendita ai sensi dell’art. 569, terzo comma, c.p.c., può, sentiti gli interessati, delegare ad un notaio avente preferibilmente sede nel circondario o a un avvocato ovvero a un commercialista, iscritti nei relativi elenchi di cui all’art. 179 ter. disposizioni di attuazione del presente codice, il compimento delle operazioni di vendita seconde le modalità indicate al terzo comma del medesimo art. 569 c.p.c.>>. §. 1.3.1. La delega: oggetto ed estensione. L’art. 591 bis., 1 ° co., c.p.c., individua l’oggetto della delega in esame nel <<compimento delle operazioni di vendita secondo le modalità indicate nel comma terzo del medesimo art. 569 c.p.c.>>169. Il codice di procedura civile definisce, pertanto, l’oggetto della delega sotto due profili: 1) in primo luogo, specifica che esso consiste <<nel compimento delle operazioni di vendita>>; 2) in secondo luogo, precisa che la sua attuazione deve conformarsi alle <<modalità indicate nel comma terzo del medesimo art. 569 c.p.c.>>. Sotto il primo profilo, il delegato viene investito della cura e della gestione di un intero segmento del procedimento esecutivo, comprensivo di tutte quelle operazioni, non solo meramente esecutive, che si rendono necessarie per addivenire alla vendita dell’immobile pignorato. 169 F. MANNA, La delega ai notai delle operazioni di incanto immobiliare, cit., 47, evidenzia la “non casualità” dell’utilizzo del termine <<compimento>> rispetto a quello di <<direzione>>, essendo il potere direttivo della procedura prerogativa del solo giudice dell’esecuzione. 104 Sotto il secondo profilo, invece, l’attività del delegato viene conformata sui medesimi moduli procedimentali previsti dalla legge per la vendita tenuta direttamente dal giudice dell’esecuzione, e dunque, in ossequio al principio di unitarietà sequenziale dell’ordinanza di vendita, il delegato dovrà predisporre un avviso per la vendita senza incanto che contenga già al suo interno, per il caso in cui essa si concluda con un esito negativo, i tempi e le condizioni di partecipazione della vendita con incanto170. L’adeguamento delle operazioni di vendita delegate alle modalità indicate nel 3 ° co. dell’art. 569 c.p.c. rappresenta la prima e più importante delle direttive sul <<programma di vendita>> impartite dal giudice dell’esecuzione ai sensi del 1 ° co. dell’art. 591 bis. c.p.c., ancor più di quelle, che pure devono trovare spazio nell’ordinanza di delega, sul termine di svolgimento delle operazioni, sulle modalità di pubblicità e sul luogo di presentazione ed esame delle offerte, della gara e dell’eventuale incanto. Per di più la lettura della prima parte del 1 ° co. dell’art. 591 bis. c.p.c. in rapporto con l’art. 569, 3 ° co., c.p.c., prospetta le due alternative che si aprono al giudice dell’esecuzione all’esito dell’udienza fissata per la comparizione delle parti avanti a sé171. 170 La delega al professionista si ispira non solo al principio di sequenzialità tra vendita senza e con incanto, ma anche a quello di continuità (pure esso esplicitato nell’ordinanza di delega del giudice dell’esecuzione), concetto quest’ultimo con il quale, si vuol significare che, il professionista delegato ha il potere – dovere di compiere tutte quelle attività finalizzate al buon esito della procedura, nei limiti delle attribuzioni conferitegli con l’ordinanza di delega e ferma restando l’applicazione dell’inderogabile principio della necessità dell’impulso di parte (v. per maggiori ragguagli sul principio della continuità della delega E. ASTUNI, La delega al professionista delle operazioni di vendita, in AA.VV., Il nuovo rito civile, a cura di P. G. DEMARCHI, III, cit., 527, secondo il quale <<il professionista delegato è investito del potere di compiere in sequenza tutte le operazioni di vendita necessarie fino all’effettivo trasferimento del bene, con l’unico limite che egli stesso ritenga inutile proseguire nelle operazioni e provveda a restituire il fascicolo al giudice>>). 171 In verità esiste anche <<un terzo possibile sbocco dell’udienza per l’autorizzazione alla vendita ex art. 569 c.p.c.>> che è rappresentato dalla <<sospensione della procedura ai sensi dell’art. 601 , 1 ° co., c.p.c., nell’eventualità in cui si faccia luogo un pignoramento dell’immobile per quota indivisa>> (su cui v. amplius., F. VIGORITO, L’espropriazione dei beni indivisi, in Riv. es. forz., 2004, 549 ss.). In quest’ultimo caso, a differenza di quanto avviene per l’ipotesi di pignoramento per l’intero, il giudice, una volta ricevuto 105 Salvo che vi sia stata la proposizione di un’opposizione agli atti esecutivi (che potrebbe comportare la sospensione della procedura) il giudice dell’esecuzione può: a) disporre sic et simpliciter la vendita con ordinanza, il cui contenuto sarà quello indicato nel 3 ° co dell’art. 569 c.p.c.; b) decidere, invece, di avvalersi della delega, ma, in tal caso, deve prima<<sentire le parti>>. L’audizione delle parti sull’opportunità di delegare o meno ad un professionista esterno le operazioni di vendita,è un’incombenza a cui il giudice dell’esecuzione non può sottrarsi172, ma il cui esito non lo vincola affatto nella decisione finale, nel senso che egli pur dovendo darvi ingresso nonché il “giusto rilievo” alle <<osservazioni circa il tempo e le modalità della vendita>> (art. 569, 2 ° co., c.p.c.)173, non è tenuto a conformarsi alle il fascicolo d’ufficio e completate le verifiche di rito sulla documentazione allegata, provvede a fissare subito l’udienza ex art. 569 c.p.c., senza procedere alla nomina dell’esperto, cui l’incarico (di quantificazione del valore di stima e di accertamento della comoda o incomoda divisibilità) verrà conferito (una volta sospeso il processo esecutivo) nel successivo giudizio di divisione, e ciò al fine di assicurare la previa instaurazione del contraddittorio tra tutti i partecipanti alla comunione . 172 V. F. MANNA, La delega ai notai delle operazioni di incanto immobiliare, cit., 68, secondo il quale <<ove l’audizione in punto di delega sia mancata, per qualsiasi ragione, o sia rimasta incompleta per omessa comunicazione della fissazione dell’udienza ad una delle parti, non si registrano conseguenze apprezzabili, se non con riguardo al dies a quo per la proposizione dell’eventuale opposizione agli atti esecutivi, atteso che la sola mancata audizione non può esser mai, di per sé, sola autonoma causa petendi di una querelanullitatis>>. 173 Da come testimonia una certa dottrina (in particolare operazioni di vendita, in G. L. INNOCENTI, La delega delle AA.VV., La nuova esecuzione forzata diretta da P. G. DEMARCHI, cit., spec. 960 nt. 59) l’esperienza insegna che, <<di norma, l’audizione prevista dalla prima parte dell’art. 591 bis., 1 ° co., c.p.c., si riduce ad una tacita non opposizione di tutte le parti presenti in udienza alla decisione del giudice dell’esecuzione di delegare un professionista; al contrario, un minimo di contraddittorio si realizza nell’ipotesi in cui una delle parti, di regola il creditore procedente o comunque il creditore che si fa carico dell’anticipazione delle spese della procedura, manifesti la sua contrarietà alla delega o, per lo meno, sollevi dubbi sulla sua opportunità (ad esempio perché il valore del bene staggito è talmente basso da rendere economicamente sconveniente il costo di un professionista), invitando il giudice dell’esecuzione a valutare la possibilità di trattenere presso di sé la vendita. Appare evidente che tale ultima valutazione può oggi utilmente avvantaggiarsi delle risultanze della relazione di stima, che la nuova disciplina dell’esecuzione 106 richieste delle parti. Ciò è, senza ombra di dubbio, il riflesso della “discrezionalità” della delega174, nel senso che essa rappresenta solo <<una possibile variante dell’ordinanza con la quale il giudice dell’esecuzione provvede sull’istanza di vendita ex art. 569, 3 ° co., c.p.c.>>, un’eventuale diramazione dall’alveo dell’art. 569, 3 ° co., c.p.c., rimessa in ogni caso alla determinazione del giudice dell’esecuzione, il quale, pur senza trascurare le esigenze prospettategli dalle parti, deve comunque privilegiare gli interessi della procedura. Come già detto all’inizio del presente capitolo, la riforma del 2005 ha determinato un ampliamento oggettivo delle attività delegabili al professionista sia sul piano “qualitativo” che “quantitativo”. In effetti nel confrontare il testo dell’art. 591 bis. c.p.c. così come introdotto dalla L. n. 302 del 1998, e quello attualmente in vigore così come riformato nel 2005, si nota da subito l’aumento degli adempimenti rimessi nei confronti del delegato; se poi si scende nell’analisi del contenuto delle attività che oggi risultano delegabili, si apprezza anche il peso qualitativamente maggiore delle nuove attribuzioni del professionista delegato. Mentre sotto il profilo puramente quantitativo, si è avuto modo di rilevare come al professionista nominato ai sensi dell’art. 591 bis. c.p.c., è stata sostanzialmente forzata mette opportunamente a disposizione del giudice dell’esecuzione già all’udienza fissata ai sensi dell’art. 569, 1 ° e 3° co., c.p.c., anticipandone il momento di espletamento a prima di detta udienza>>. 174 Dalla “discrezionalità” in esame la dottrina ricava due ulteriori caratteristiche, che dalla prima discendono come logici corollari: a) la “divisibilità” della delega, che dà vita ai due fenomeni della delega parziale e della delega frazionata (su tali due varianti della delega v. ampiamente E. FABIANI, La delega delle operazioni di vendita in sede di espropriazione forzata immobiliare. Novità introdotte dalla riforma del 2005 e ricostruzione sistematica del nuovo istituto, cit., 109 ss.); b) la “revocabilità” della delega, che, oggi è espressamente prevista dall’art. 179 ter., 3 ° co., disp. att. cp.c., poteva già prima ricavarsi dall’art. 487, 1° co., c.p.c., il quale predica al revocabilità delle ordinanze del giudice dell’esecuzione, finché le stesse non abbiano avuto esecuzione (principio che si traduce, nel caso di ordinanza di delega ex art. 591 bis. c.p.c., nella salvezza degli effetti di tutti gli atti compiuti dal delegato fino alla comunicazione del provvedimento di revoca). Sulle caratteristiche di questi profili della delega v. anche F. P. LUISO – M. MICCOLI, Espropriazione forzata immobiliare e delega al notaio., cit., 52 ss. . 107 delegata l’intera fase liquidativa175, con il logico corollario dell’attribuzione al delegato anche di tutti i poteri, in passato spettanti al giudice dell’esecuzione, necessari al <<compimento>> delle operazioni di vendita. Ciò ha determinato un’erosione a favore del delegato di funzioni proprie del giudice dell’esecuzione e la necessità di una ridefinizione del suo ruolo, che oggi appare limitato all’esercizio di funzioni di controllo, sia preventivo che successivo, e di direzione della procedura176. §. 1.3.2. I poteri di controllo e di direzione del giudice dell’esecuzione in riferimento alla delega rilasciata al professionista. Nonostante il conferimento della delega delle operazioni di vendita immobiliare ad un professionista esterno, il giudice dell’esecuzione rimane comunque il titolare dei cd. poteri di controllo <<preventivo>>, cioè di quei poteri che precedono la delega e che egli esercita sia prima di nominare l’esperto, sulla base dei documenti depositati unitamente all’istanza di vendita, e, in particolare, della documentazione ipocatastale ex art. 567, 2 ° co., c.p.c., sia prima di pronunciare l’ordinanza con cui dispone la vendita ex art. 569, 1 ° co., c.p.c., sulla scorta della relazione di stima dell’esperto. Il potere di controllo preventivo che il giudice dell’esecuzione conduce sulla base dell’esame del certificato delle iscrizioni e delle trascrizioni, mira essenzialmente a verificare ed acquisire certezza circa l’appartenenza all’esecutato177 del bene 175 Fase molto estesa che include in sé tutti gli atti idealmente compresi tra la determinazione del prezzo dell’immobile e l’approvazione del progetto di riparto. 176 Nel cui alveo può farsi rientrare anche la risoluzione delle difficoltà che il delegato ritenga di non risolvere autonomamente e che pertanto sottopone tramite reclamo ex art. 591 ter. c.p.c. al vaglio del giudice dell’esecuzione, costituendo anch’essa uno strumento attraverso cui il giudice indirizza e governa il corso di svolgimento dell’esecuzione. 177 A volte di problematico accertamento, soprattutto se si pensa al caso dell’immobile di provenienza ereditaria. 108 pignorato178e ciò all’evidente scopo di assicurare all’aggiudicatario, nei limiti in cui l’ordinamento lo consente la stabilità erga omnes del suo acquisto179 nonché ad acclarare l’inesistenza di elementi ostativi alla prosecuzione della procedura. Il controllo (sempre preventivo) che il giudice dell’esecuzione conduce sulla base della relazione di stima predisposta dall’esperto tende invece a perseguire tre risultati: 1) accertare la rispondenza dei dati catastali risultanti dalla documentazione ipocatastale a quelli reali; 2) controllare quella che è la situazione urbanistica dell’immobile; 178 Essenzialmente, ma non esclusivamente, tenuto conto che la consultazione dei certificati delle iscrizioni e delle trascrizioni – le quali devono risalire non ad almeno un ventennio prima della data di trascrizione del pignoramento, bensì all’ultimo trasferimento di proprietà che sia esso antecedente al compimento del ventennio dalla data di trascrizione del pignoramento – consente di accertare anche l’esatta consistenza del bene pignorato nonché la presenza di diritti reali o vincoli (come ad esempio quelli derivanti da domande giudiziali o atti di sequestro) che, per essere stati trascritti anteriormente alla trascrizione del pignoramento, risultano a loro volta opponibili alla procedura. 179 E’ pacifico che il processo esecutivo non presuppone un accertamento sull’effettiva appartenenza dell’immobile pignorato al debitore esecutato, in quanto <<la legge processuale si accontenta di un indizio di appartenenza (…) che potrà essere dimostrato infondato nel giudizio promosso dal vero proprietario, in via di opposizione di terzo all’esecuzione o, successivamente alla vendita contro l’acquirente>> (così in dottrina G. TARZIA, Il bene immobile nel processo esecutivo, in Riv. dir. proc., 1989, 340 ss.). A questo proposito si rinvia anche alle considerazioni di G. SENSALE, L’espropriazione immobiliare e la delega ai notai degli incanti, cit., spec. 347, per il quale <<attesa la natura dichiarativa della trascrizione, nessuna giuridica certezza può da essa desumersi in ordine alla effettiva proprietà del bene, anche perché qualsiasi titolo di acquisto derivativo è destinato a soccombere di fronte alla dimostrazione dell’altrui possesso ad usucapionem (…) se la vendita forzata costituisce per l’acquirente un titolo derivativo soggetto all’obbligo di trascrizione, deve evitarsi per quanto ragionevolmente possibile, con gli strumenti di accertamento indicati dall’art. 567 c.p.c., che l’aggiudicatario sia esposto all’evizione oppure che la trascrizione del suo acquisto sia inefficace, senza per questo voler coltivare l’illusione dell’assoluta certezza dell’acquisto (in quanto, si ribadisce, resta sempre in agguato la possibilità che terzi facciano valere l’usucapione del bene)>>. 109 3) e infine, assumere più precise informazioni sul suo stato di occupazione, in vista dell’eventuale ordine di liberazione, oggi adottabile già all’udienza ex art. 569, 3 ° co., c.p.c., contestualmente alla nomina del custode giudiziario e del professionista delegato al compimento delle operazioni di vendita180. Mentre il potere di controllo successivo181 tende in sostanza a fare un monitoraggio periodico dell’andamento della vendita delegata al professionista, e si traduce in concreto nella verifica della tempestività delle singole operazioni; verifica, che a sua volta, il giudice dell’esecuzione svolge in occasione delle varie riconsegne in cancelleria del fascicolo da parte del professionista delegato, e che scandiscono, secondo uno schema costante di accessi cadenzati, i vari passaggi della procedura esecutiva182. 180 Si precisa che tale forma di controllo preventivo compiuta dal giudice dell’esecuzione fin dal momento in cui l’esperto provvedere a depositare in cancelleria il proprio elaborato, può sfociare in un contraddittorio orale tra le parti ed alla presenza dello stesso esperto, in sede di udienza ex art. 569 c.p.c., qualora le parti stesse, esaminata la relazione a loro comunicata dallo stesso esperto, abbiano depositato alla predetta udienza note alla relazione secondo quanto prescritto dall’ultimo comma dell’art. 173 bis. disp. att. c.p.c. . L’anticipazione dell’eventuale contraddittorio sulla relazione di stima ad un momento anteriore all’autorizzazione della vendita risponde ad una duplice finalità di favorire, da una parte, l’emersione ed immediata risoluzione di tutti quei problemi che, ove rilevati dal delegato, imporrebbero l’arresto delle operazioni di vendita e la rimessione del fascicolo al giudice dell’esecuzione nonché, dall’altra di consegnare nelle mani del professionista uno strumento completo ed affidabile in grado di orientare ed agevolare il compito del delegato. 181 Pur sempre agevole come quello preventivo, soprattutto nelle sezioni dei grandi tribunali in cui il numero considerevole di procedure pendenti in capo a ciascun giudice rende laborioso seguire da vicino e con regolare continuità quelli che sono gli sviluppi di ciascuna vendita delegata. 182 Si pensi ad esempio alla rimessione del fascicolo al giudice per la firma del decreto di liberazione immediatamente dopo l’aggiudicazione, per la firma del decreto di trasferimento e per la fissazione dell’udienza di discussione del piano di riparto, oltre che, chiaramente, alla restituzione del fascicolo dietro espressa richiesta del giudice dell’esecuzione o in occasione del deposito da parte del delegato di un ricorso ex art. 591 ter. c.p.c. . A questo proposito è utile evidenziare la prassi adottata in merito dal tribunale di Torino, che richiede a ciascun delegato di inviargli periodicamente (di solito alla fine di ogni anno solare) una succinta relazione scritta predisposta per ogni procedura e ripartita secondo la successione temporale dei vari adempimenti, dal ritiro del fascicolo subito dopo la nomina fino alla 110 Infine, il potere direttivo, si estrinseca nella pronuncia di atti a contenuto decisorio, di cui il giudice dell’esecuzione si avvale al fine di orientare il corso della procedura. Tra essi assai importante è l’ordinanza di cui al combinato disposto dell’art. 569, 3 ° co., e 591 bis., 1 ° co., c.p.c., con la quale il giudice dell’esecuzione: a) dispone la vendita; b) decide – dopo aver sentito gli interessati – sull’opportunità di delegare ad un professionista esterno il compimento delle operazioni di vendita; e c) detta il programma <<inderogabile>> della vendita delegata, stabilendo <<il termine per lo svolgimento delle operazioni delegate, le modalità della pubblicità, il luogo di presentazione delle offerte ai sensi dell’art. 571 c.p.c. e il luogo ove si procede all’esame delle offerte, alla gara tra gli offerenti, e alle operazioni dell’eventuale incanto>> (art. 591 bis., 1 ° co., seconda parte, c.p.c.). §. 1.3.3. I poteri del professionista delegato. Viceversa, competono, al professionista delegato tutta quella serie di incombenze finalizzate alla trasformazione del bene pignorato in denaro, le quali, oltre a comprendere una molteplicità eterogenea di operazioni puramente materiali (come ad esempio: la redazione dell’avviso di vendita), includono anche attività di carattere non meramente esecutivo, che presuppongono il compimento di valutazioni comparative di interessi e l’assunzione di decisioni di carattere discrezionale. Se già nel vigore della disciplina dettata dalla L. n. 302/1998 poteva affermarsi che il ruolo del (notaio) delegato non era quello di un semplice “mero esecutore” delle direttive impartite dal giudice dell’esecuzione, ma bensì di “vero e proprio sostituto di quest’ultimo”, tale conclusione, a seguito delle riforme del 2005, va ribadita con ancora più vigore alla luce deinuovi compiti che sono stati attribuiti al professionista delegato. riconsegna in occasione del deposito del progetto di riparto, nella quale siano riportate le date di compimenti degli incombenti più rilevanti (come sono indubbiamente: la data di ritiro del fascicolo, dell’avviso di vendita, degli esperimenti di vendita con il relativo esito, del decreto di trasferimento e del progetto di distribuzione). 111 Le novità che evidenziano l’accresciuto ruolo del notaio (rectius: professionista) delegato sono essenzialmente tre: 1) la prima riguarda, la facoltà per il delegato di predisporre ed approvare il progetto di distribuzione della somma ricavata dalla vendita forzata, prevista espressamente nel 2 ° co., n. 12) dell’art. 591 bis. c.p.c.183; 2) la seconda, invece, concerne il potere del delegato di compiere la valutazione circa<<l’esistenza di una seria possibilità di migliore vendita con il sistema dell’incanto>> (art. 572, 3 ° co., c.p.c.), nel caso in cui vi sia stata un’unica offerta di acquisto il cui ammontare sia inferiore al valore dell’immobile determinato ai sensi dell’art. 568 c.p.c.,aumentato di un quinto,ovvero, ancora alla scelta, nel caso di più offerte non seguite da gara, tra aggiudicare l’immobile a colui che è stato il migliore offerente o disporre l’incanto; tali valutazioni sono state tradizionalmente ritenute “espressione del potere discrezionale proprio del giudice dell’esecuzione”, non demandabili al professionista,al punto da aver indotto i conditores della riforma del 1998 a non estendere l’applicazione della delega notarile alle operazioni di vendita senza incanto184; 183 Su cui v. ampiamente infra il §. 3.7. Invece, nel senso di ritenere che la possibilità oggi riconosciuta in capo al delegato, di predisporre ed approvare il progetto di distribuzione della somma ricavata dalla vendita, rappresenti espressione di un potere discrezionale, in passato prerogativa esclusiva del giudice dell’esecuzione, è orientata la dottrina dominante, la quale si esprime in termini di <<esercizio larvato di giurisdizione>>, (così E. ASTUNI, op. ult. cit., 536, il quale evidenzia altresì che <<attribuire al delegato il potere di dichiarare esecutivo il progetto non contestato ai sensi dell’art. 598 c.p.c. significa quindi riconoscergli il potere di fare una valutazione di non imputabilità alla parte della mancata comparizione, da cui dipende o la dichiarazione di esecutività del progetto non contestato dai presenti oppure la rinnovazione della notifica all’assente. Sicché la dichiarazione di esecutività del progetto e l’ordine di pagamento delle quote non riposano, in caso di assenza di una o più parti, sull’accordo espresso dalle parti ma su una valutazione del delegato>>). 184 V. in proposito A. PROTO PISANI, Delegabilità ai notai delle operazioni di incanto nella espropriazione immobiliare, in AA.VV., Delegabilità ai notai delle operazioni di incanto nelle espropriazioni 112 3) ed infine, la terza, consistente nella possibilità di pronunciare la confisca della cauzione a norma dell’art. 580, 2 ° co., c.p.c. (<<se l’offerente non diviene aggiudicatario, la cauzione è immediatamente restituita dopo la chiusura dell’incanto, a meno che lo stesso non abbia omesso di partecipare al medesimo, o personalmente oppure a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo. In tal caso la cauzione viene restituita nella misura di nove decimi dell’intero e la restante parte è trattenuta come somma rinveniente a tutti gli effetti dall’esecuzione>>) e dell’art. 584, ult. co., c.p.c., <<se nessuno degli offerenti in aumento partecipa alla gara indetta a norma del terzo comma, l’aggiudicazione diventa definitiva, ed il giudice pronuncia a carico degli offerenti di cui al primo comma salvo che ricorra un documentato e giustificato motivo, la perdita della cauzione, il cui importo è trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti dall’esecuzione>>. All’art. 580 c.p.c. fa implicito riferimento il punto n. 13) dell’art. 591 bis., 2 ° co., c.p.c., là ove dispone che il delegato provvede <<ad ordinare alla banca o all’ufficio postale la restituzione delle cauzioni e di ogni altra somma direttamente versata mediante bonifico o deposito intestato alla procedura dagli offerenti non risultati aggiudicatari>>. Invece all’art. 584 c.p.c. vi rinvia espressamente il punto n. 6), 2 ° co., dell’art. 591 bis. c.p.c., nella parte in cui sancisce che il delegato provvede <<sulle offerte dopo l’incanto a norma dell’art. 584 c.p.c. (…)>>. Pertanto sia l’art. 580, 2 ° co., c.p.c., sia l’art. 584, ult. co. c.p.c. prevedono, un’ipotesi in presenza della quale il giudice dell’esecuzione (nonostante che l’offerente non sia diventato aggiudicatario, nel primo caso, e che nessuno degli offerenti in aumento immobiliari. Normativa vigente e prospettive di riforma. Atti del convegno di Roma del 22 – 23 maggio 1993, cit., 25, secondo cui <<il motivo per cui non è stata esaminata la delega al notaio delle operazioni di vendita cd. “senza incanto” ex artt. 570 ss. c.p.c. deriva unicamente dalla circostanza che parte essenziale di tale procedimento è il potere conferito al giudice dall’art. 573, 2 ° co., c.p.c., ove la gara non possa aver luogo per la mancanza di adesione degli offerenti, di “disporre la vendita del maggior offerente oppure ordinare l’incanto”: potere evidentemente non delegabile al notaio>>. 113 abbia partecipato alla gara indetta a norma del 3 ° co. dell’art. 584 c.p.c., nel secondo caso) ha il potere di non pronunciare la perdita della cauzione, e cioè allorquando ricorra un <<documentato e giustificato motivo>>. Tale concetto, dai contorni lasciati volutamente indefiniti, rappresenta una clausola generale, la determinazione del cui contenuto precettivo non può che essere riservata all’organo che procede alla valutazione delle circostanze del caso concreto185. Secondo una recente opinione dottrinale dal richiamo che l’art. 591 bis. c.p.c. fa agli artt. 580 e 584 potrebbe desumersi l’intenzione da parte del legislatore del 2005 di attribuire al professionista delegato anche il potere di disporre la confisca delle cauzioni nelle due ipotesi citate186. §. 1.3.4. I restanti poteri del giudice dell’esecuzione. Davanti ad un forte incremento dei poteri discrezionali esercitabili da parte del delegato, il giudice dell’esecuzione oltre ai due principali poteri, quali sono quelli di controllo e di direzione appena esaminati, rimane titolare delle seguenti attribuzioni: 185 Su cui cfr. per tutti 186 V. E. FABIANI, La delega delle operazioni di vendita, in AA.VV., Le nuove modifiche al processo E. FABIANI, Clausole generali e sindacato della Cassazione, cit., spec. 17 ss. . esecutivo, cit. 177 ss. secondo cui <<anche questa scelta del legislatore, sottesa alla modifica in esame, potrebbe essere letta come un’espressione della volontà di quest’ultimo di consentire che al professionista possa essere astrattamente delegato l’intero (nuovo) subprocedimento attraverso cui si attua la nuova vendita forzata, seppur comprensivo di talune decisioni da adottarsi all’esito di una delicata valutazione comparativa dei due sottesi interessi in conflitto>>. Contra, invece, è E. ASTUNI, La delega al professionista delle operazioni di vendita, in AA.VV., Il nuovo rito civile, III, cit., 522 ss., il quale, dato atto della mancanza di un consolidato indirizzo giurisprudenziale sulla specifica questione del riparto di competenze tra giudice dell’esecuzione e delegato in ordine alla confisca della cauzione, suggerisce una soluzione ispirata a cauta prudenza, secondo la quale <<converrà che il delegato nei casi dubbi trattenga la cauzione soggetta a possibile confisca e/o faccia ricorso al giudice ex art. 591 ter. c.p.c. prima di provvedere allo svincolo delle somme>>. 114 a) del potere di assumere le determinazioni previste nei primi due commi dell’art. 586 c.p.c., e cioè: a1) del potere di disporre la sospensione della vendita quando ritenga che il prezzo sia notevolmente inferiore a quello giusto187; a2) di pronunciare il decreto di trasferimento; a3) di ordinare la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie sempre che queste ultime non si riferiscano a obbligazioni assunte dall’aggiudicatario a norma dell’art. 508 c.p.c.; a4) di ordinare la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie successive alla trascrizione del pignoramento188; a5) d’ingiungere al debitore o al custode (se persona diversa dal debitore) il rilascio dell’immobile venduto; b) del potere di pronunciare le ordinanze(di ammissione al beneficio della conversione del pignoramento, di determinazione della somma da sostituire all’immobile pignorato e di assegnazione della somma versata dal debitore ammesso alla conversione 187 Rileva G. SENSALE, L’espropriazione forzata immobiliare e la delega i notai sugli incanti, cit., 372, che il decreto di trasferimento resta atto del giudice, ancorché il notaio (oggi: professionista delegato) sia chiamato a predisporne il testo, con attività non avente autonoma rilevanza processuale: l’opinione contraria (nel senso di rimettere al notaio la stessa emanazione del decreto), sostenuta nel corso dei lavori preparatori, è stata superata in quanto l’emanazione del decreto presuppone <<l’esercizio di un potere giurisdizionale (qual è quello di sospensione ex art. 586 c.p.c.) riservato al giudice dell’esecuzione>>. 188 E’ invece prerogativa del professionista delegato – non surrogabile dall’iniziativa autonoma dell’aggiudicatario – quella di curare la materiale cancellazione delle formalità pubblicitarie pregiudizievoli, di cui il giudice dell’esecuzione abbia ordinato la cancellazione (v., in tal senso, nella giurisprudenza di merito, Trib. Torino, 20 novembre 2003, Est. Di Capua, in Foro it., 2004, I, 1293, secondo cui <<il notaio delegato al compimento delle operazioni di vendita all’incanto è tenuto in forza dell’art. 591 bis., 2 ° co., n. 5) c.p.c., alla cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie conseguenti al decreto di trasferimento pronunciato dal giudice dell’esecuzione e, pertanto gli aggiudicatari non possono pretendere di provvedere autonomamente a tale cancellazione>>). Invece, non spetta al delegato ma bensì alla cancelleria di provvedere all’apposizione della formula esecutiva sul decreto di trasferimento – che a norma dell’ultimo comma dell’art. 586 c.p.c. costituisce titolo esecutivo per il rilascio dell’immobile - . 115 con contestuale liberazione dell’immobile dal pignoramento ed ordine di cancellazione della relativa trascrizione) di cui all’art. 495 c.p.c189; c) del potere di disporre la riduzione del pignoramento ex art. 496 c.p.c. e la limitazione dell’espropriazione immobiliare ex art. 558 c.p.c.; d) del potere di pronunciare l’ordinanza di risoluzione delle controversie distributive ex art. 512 c.p.c.190; e) del potere di dichiarare la decadenza dell’aggiudicatario ex art. 587, 1 ° co., c.p.c., e la condanna al pagamento della differenza tra il prezzo del medesimo offerto e quello minore per il quale è avvenuta la vendita, ai sensi dell’art. 177, 1 ° co., disp. att. c.p.c.191; f) del potere di disporre l’amministrazione giudiziaria ex art. 592 c.p.c.; 189 L’anticipazione del termine finale per presentare l’istanza di ammissione al beneficio della conversione del pignoramento rappresenta un’altra decisiva innovazione nell’ottica della competitività del processo esecutivo. V. in tal senso nella dottrina, A. STORTO, Sub. artt. 495 – 187 bis. disp. att. c.p.c., in AA.VV., Commentario alle riforme del processo civile a cura di A. BRIGUGLIO – B. CAPPONI, Vol. II, cit., 79 ss., spec. 84, secondo cui <<viene in tal modo compiutamente realizzato, sotto il profilo della stabilità dell’aggiudicatario provvisorio, il riallineamento della vendita forzata a quella eseguibile sul libero mercato e, del pari, risulta impedita in radice la frequente dispersione di attività giudiziaria implicata dall’eventuale differimento della vendita già disposta o dei suoi ulteriori effetti nell’ipotesi in cui essa si sia già conclusa con l’assegnazione, ancorché provvisoria>>. Mentre per una visione più ampia dell’istituto della conversione del pignoramento v. per tutti di recente F. CORDOPATRI, Rimeditazione sulla conversione del pignoramento, in AA.VV., Studi in onore di Modestino Acone, Napoli, 2010, Vol. II, 1299 ss. . 190 Sul tema della risoluzione delle controversie sorte in sede di distribuzione del ricavato v. di recente nel periodo post- riforme 2005 – 2006 sia la S. VINCRE, Profili delle controversie sulla distribuzione del ricavato (art. 512 c.p.c.), Padova, 2010, spec. 163 ss.; che M. FABIANI, Le controversie distributive. L’oggetto del procedimento e l’impugnazione dell’ordinanza del giudice, in Riv. es. forz., 2010, n. 4, 575 ss. . 191 Al giudice dell’esecuzione spetta anche il potere di pronunciare la confisca della cauzione nei casi previsti dagli artt. 580, 2 ° co., e 584, ult. co., c.p.c. . 116 g) del potere di sospendere il processo esecutivo a norma dell’art. 624, 1 ° co., c.p.c., nonché sospendere e revocare la sospensione disposta a norma dell’art. 624 bis., 1 ° co., c.p.c.192; h) del potere di dichiarare l’estinzione del pignoramento ex art. 624, 3 ° co., c.p.c.; i) del potere di dichiarare l’estinzione del processo esecutivo ex artt. 630, 2 ° co., e 631, 2 ° co., c.p.c., e di ordinare la cancellazione della trascrizione del pignoramento a norma dell’art. 632, 1 ° co., c.p.c. . §. 2. Il <<programma della vendita>>: analisi della seconda parte del 1 ° co. dell’art. 591 bis. c.p.c. . In precedenza si è detto che, la delega è <<un atto discrezionale>> che il giudice dell’esecuzione - dopo aver sentito gli interessati193 - può 192 Compete, invece, al professionista delegato il potere di provvedere sul rinvio della vendita ai sensi dell’art. 161 bis. disp. att. c.p.c., potendo tale evenienza profilarsi solo nel momento in cui si procede materialmente alla vendita. In tal senso, v. vendita, in E. ASTUNI, La delega al professionista delle operazioni di AA.VV., Il nuovo rito civile, a cura di P. G. DEMARCHI, III, cit., 524, il quale annota che <<il potere di ricevere l’istanza di rinvio, di sentire gli offerenti e concedere o negare il rinvio non può quindi spettare ad altri che al delegato alle operazioni di vendita, poiché è del tutto irragionevole riservare al giudice di acquisire un consenso che può essere manifestato e verbalizzato dai presenti alla vendita>>. Nello stesso senso, sia R. FONTANA, in ID. – F. VIGORITO, op. cit., 428; e la A . M. SOLDI, Manuale dell’esecuzione forzata, cit., 800. 193 Ricordiamo che l’inciso <<sentiti gli interessati>> non sta a significare che il giudice dell’esecuzione sia vincolato dalle parti nell’effettuare la scelta se delegare o meno il professionista esterno alle operazioni di vendita forzata immobiliare. Infatti, la permanenza anche nel testo così come riformato nel 2005 dell’art. 591 bis., 1 ° co., c.p.c., dell’inciso de quo, non vuole affatto sancire un vincolo del giudice alle indicazioni ricevute dalle parti in quella sede, ma in realtà, vuole esclusivamente esprimere, al pari di quanto avviene in altre disposizioni del codice di rito civile, una necessità fondamentale, qual è quella dell’adozione da parte del giudice dell’esecuzione - di una determinata decisione inerente al processo espropriativo - nel contraddittorio delle parti. Cfr. in tal senso E. FABIANI, La delega delle operazioni di vendita, in AA.VV., La riforma del processo esecutivo. Prime riflessioni, cit., 58; e poi ripreso sempre da ID., 117 assumere, all’esito dell’udienza per l’autorizzazione alla vendita ex art. 569, 3 ° co., c.p.c., al fine di commettere ad un professionista esterno – scelto tra gli iscritti in appositi elenchi – il compimento delle operazioni di vendita forzata, da condursi nelle modalità fissate dal 3 ° co. dell’art. 569 c.p.c. . Ove il giudice dell’esecuzione opti per la delega, la legge lo onera di <<stabilire il termine per lo svolgimento delle operazioni delegate, le modalità della pubblicità, il luogo di presentazione delle offerte ai sensi dell’art. 571 c.p.c., e il luogo ove si procede all’esame delle offerte, alla gara fra gli offerenti e alle operazioni dell’eventuale incanto>>. Tali prescrizioni, espressioni del potere direttivo sull’espropriazione che il giudice dell’esecuzione conserva anche ove deleghi a terzi il compimento delle operazioni di vendita (ex art. 484, 1 ° co., c.p.c.) integrano il cd. <<programma della vendita>> e costituiscono la cd. <<parte fissa>> ed inderogabile dell’ordinanza di delega (la quale a sua volta si contrappone alla cd. <<parte variabile>> rappresentata invece dalle attribuzioni elencate nel 2 ° co. dell’art. 591 bis. c.p.c.). §. 2.1. Il termine finale di svolgimento delle operazioni di vendita. Ora con lo sguardo rivolto a quello che è il contenuto precettivo delle singole direttive, introdotte per la prima volta all’interno dell’art. 591 bis. c.p.c., dalla L. n. 80/2005, la prima che s’incontra è quella relativa al <<termine (finale) per lo svolgimento delle operazioni delegate>>. La delega delle operazioni di vendita, cit., 26 – 27; e già prima di E. Fabiani v. nella stessa direzione G. FINOCCHIARO, La vendita senza incanto diventa preliminare, cit., 54, il quale pone in rilievo come: <<l’art. 591 bis. c.p.c. si limita ad imporre al giudice di sentire previamente le parti, ma le loro osservazioni al riguardo non sono da considerarsi vincolanti, neppure nelle due ipotesi estreme in cui tutte le parti comparse in modo unanime chiedano che, ovvero si oppongano a che, il giudice dell’esecuzione deleghi un professionista>>. 118 La circostanza che, ad aprire il catalogo delle direttive che il giudice dell’esecuzione deve impartire al professionista delegato, sia stata posta l’indicazione di un termine finale per lo svolgimento delle operazioni delegate è il frutto di una scelta che non può definirsi affatto “casuale”; se infatti, la delega è concepibile come uno degli strumenti ideati dal legislatore processuale proprio per velocizzare le esecuzioni civili sul piano temporale, non vi è dubbio che essa per riuscire davvero efficace e farsi preferire al modello tradizionale della vendita coattiva diretta dal giudice dell’esecuzione, impone che l’incarico conferito al delegato abbia una durata massima contenuta in limiti temporali ragionevolmente ristretti. Pertanto una delega priva di un termine giudiziale predeterminato di durata massima delle operazioni di vendita, oltre che a contrastare con quello che è lo spirito <<competitivo>> insito nella novella del 2005, si rileverebbe come una scelta non molto economica e anche controproducente, in quanto avrebbe come effetto <<unico>> quello di <<esternalizzare>> sia la gestione, sia le croniche lentezze delle esecuzioni immobiliari, nel senso che la mole di fascicoli che prima ingolfavano le cancellerie delle sezioni esecuzioni immobiliari dei tribunali, andrebbero ad intasare le segreterie e gli studi dei professionisti delegati, senza che si abbia un’effettiva riduzione dei tempi di smaltimento delle procedure ed anzi con un notevole incremento dei costi per le parti del processo194. Del resto, non possiamo non notare come la rilevanza del termine finale trova la sua consacrazione normativa all’interno dell’art. 179 ter., 3 ° co., disp. att. c.p.c., che eleva il mancato rispetto del termine stabilito ai sensi dell’art. 591 bis., 1 ° co., c.p.c., a giusto motivo di cd. <<revoca qualificata>>, cioè di quella particolare forma aggravata di revoca, a cui segue de plano, secondo quell’orientamento che merita piena adesione, il 194 E per una certa dottrina G.L. INNOCENTI, La delega delle operazioni di vendita, in AA.VV., La nuova esecuzione forzata diretta da P. G. DEMARCHI, cit., 972 nt. 79: <<senza contare che una delega sine die rappresenta un fattore di <<deresponsabilizzazione>> del delegato e sottrae al giudice dell’esecuzione uno strumento oggettivo, e di agevole utilizzo, per valutare la misura di diligenza profusa dal delegato nell’espletamento del suo incarico>>. 119 provvedimento presidenziale di cancellazione dall’elenco dei professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita. Sul piano della natura giuridica non possiamo che considerare il termine de quo come termine “ordinatorio”, che come tale è suscettibile di proroga, dallo stesso giudice delegante prima della sua scadenza, per una sola volta e per un’estensione che non sia superiore a quella del termine originale, salvo motivi particolarmente gravi ex art. 154 c.p.c. da allegarsi ed adeguatamente comprovarsi195. 195 In proposito si evidenzia come nella prassi dei nostri tribunali, vi sono giudici dell’esecuzioni immobiliari che nel momento in cui rilasciano la delega ex art. 591 bis. c.p.c. provvedono ad indicare nella rispettiva ordinanza solo il termine per il compimento del primo atto della procedura di vendita, come nei casi del tribunale di Benevento, la cui ordinanza prevede un solo termine per la redazione dell’avviso di vendita, e quello del tribunale di Napoli, la cui ordinanza prevede solo il termine per la comunicazione alle parti dell’avviso di vendita. Mentre in altre prassi l’ordinanza possiede un contenuto più articolato, in quanto indica dei termini intermedi tra un atto e l’altro e non un termine per il completamento di tutte le operazioni delegate, come ad esempio nel caso del tribunale di Verona, che prevede, un termine di 120 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per la pubblicazione del primo avviso, un ulteriore termine di 18 mesi entro cui deve essere aggiudicato il bene (in difetto si rimette il fascicolo al G.E.), un termine di 180 giorni che decorre dall’aggiudicazione per il deposito del progetto di distribuzione, ma non un termine complessivo finale. Similmente alla prassi adottata dal tribunale di Verona, vi sono gran parte dei tribunali del settentrione, fra cui Lecco, Vigevano, Ravenna, Modena e Busto Arsizio. Invece altre prassi vedono deleghe ex art. 591 bis. c.p.c. che indicano solo il termine finale entro cui vanno espletate le operazioni di vendita, come ad esempio Sondrio, dove nell’ordinanza è previsto un termine unico di un anno. Infine ve ne sono delle altre che prevedono sia un termine finale che dei termini intermedi, come ad esempio l’ordinanza del tribunale di Ascoli Piceno che prevede un termine di due anni dalla comunicazione per tutte le attività delegate e un termine di tre mesi dalla comunicazione per la fissazione del primo avviso di vendita, mentre l’ordinanza del tribunale di Ivrea prescrive che entro 24 mesi dalla data del provvedimento, in mancanza di vendita di tutti i lotti, il fascicolo venga comunque rimesso al G.E., mentre nel caso inverso di vendita di tutti i lotti sono concessi ulteriori 120 giorni dall’ultima aggiudicazione per depositare il fascicolo per la firma dell’ultimo decreto ed il visto sul progetto di graduazione. Tali dati sono stati tratti da CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO, Le operazioni delegate nel processo di espropriazione forzata immobiliare. Percorso operativo, Verona, 2007, spec. 5 – 6 nt. da 5 a 7. Mentre l’orientamento seguito dalla sezione esecuzioni immobiliari del tribunale di Torino, è di assegnare 24 mesi dalla trasmissione del fascicolo per il compimento delle operazioni delegate nonché termine intermedio di tre mesi dalla 120 Per concludere questo passaggio, possiamo affermare che: <<la proroga può essere disposta ex officio dal giudice oppure dietro apposita richiesta del professionista delegato da formularsi tramite ricorso ex art. 591 ter. c.p.c.196. Mentre non sono legittimati ad avanzare formale istanza di proroga, le parti che però possono sempre sollecitare l’esercizio del potere officioso del giudice dell’esecuzione>>. Il giudice dell’esecuzione, dal canto suo, può accogliere la richiesta di proroga, concedendola, o respingerla. In quest’ultima ipotesi, il professionista delegato sarà tenuto a portare a compimento le operazioni di vendita entro la data di scadenza del termine, esponendosi, in caso contrario, e sempre che il giudice dell’esecuzione ritenga che il suo mancato rispetto sia ascrivibile a colpa delegato197, alla cancellazione dall’elenco ed alle conseguenze che ne discendono dall’art. 179 ter., ult. co., disp. att. c.p.c. . Pertanto l’orientamento che appare preferibile, è quello dell’efficacia “ultrattiva” della delega, nel senso che, pur scaduto il termine, essa, qualora non sopravvenga un espresso provvedimento di revoca da parte del giudice dell’esecuzione, la stessa continua a produrre i suoi effetti, con la conseguenza che gli atti compiuti dal delegato, in quanto posti in essere da soggetto ancora legittimato, rimangono validi ed efficaci198. trasmissione del fascicolo per l’inizio delle operazioni individuato nella pubblicazione dell’avviso di vendita, così G. L. INNOCENTI, op. ult. cit., 971 nt. 78. 196 Nella prassi, l’impulso ad un provvedimento di proroga parte quasi sempre dal professionista delegato, che è solito corredare la sua richiesta di una succinta esposizione delle attività fino a quel momento compiute e di un’ altrettanto sintetica illustrazione dei motivi, che lo hanno determinato a formulare l’istanza di proroga, così G. L. INNOCENTI, op. ult. cit., 973 nt. 80. 197 L’obbligazione del delegato non può che ascriversi nell’ambito delle cd. obbligazioni di mezzi e non di risultato. V. in tal senso, E. ASTUNI, La delega al professionista delle operazioni di vendita, in AA.VV., Il nuovo rito civile, a cura di P. G. DEMARCHI, III, cit., 505, il quale sottolinea che <<è evidente che l’inutile scadenza del termine può non essere imputabile al delegato: se l’immobile, messo più volte in vendita, non trova compratori, non si vede quale colpa ne abbia il delegato>>. 198 V., in tal senso ancora, E. ASTUNI, op. ult. cit., 506, il quale, nel confrontare l’art. 591 bis. c.p.c. (che non impone al delegato di sospendere le operazioni di vendita allo scadere del termine) e l’art. 121 Mentre per quanto concerne la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale a norma dell’art. 1 della L. n. 742 del 1969, essa è certamente applicabile ai termini previsti per lo svolgimento delle attività delegate alprofessionista199. In assenza di indicazioni espresse nell’ordinanza di delega devono comunque ritenersi assoggettati a sospensione feriale – a titolo meramente esemplificativo – i seguenti termini: 1) il termine finale per lo svolgimento dell’attività delegata; 2) gli altri termini eventualmente fissati dal giudice dell’esecuzione nell’ordinanza di delega per lo svolgimento delle singole attività delegate (come ad esempio: il termine per il primo atto della procedura di vendita, il termine stabilito per la fissazione della data 533 c.p.c. (che invece fa obbligo al commissionario nella vendita forzata di beni mobili, scaduto il termine di un mese dal provvedimento di autorizzazione senza che la vendita abbia avuto esito, di restituire i beni, e con essi il fascicolo, affinché il giudice provveda all’incanto) ricava un buon argomento testuale a sostegno della tesi dell’ultrattività della delega. Fa eccezione l’ipotesi in cui il giudice dell’esecuzione abbia espressamente attribuito alla scadenza del termine valore (automaticamente) estintivo della delega. Ove si consideri che l’ultrattività della delega si presta a far salvi effetti potenzialmente fruttuosi per le parti della procedura o per l’aggiudicatario, i quali in caso di automatica cessazione dell’efficacia della delega allo scadere del termine, verrebbero irrimediabilmente travolti, appare fin troppo evidente l’inopportunità dell’inserimento di una tale previsione nell’ordinanza di delega. 199 Difatti nella prassi dei nostri tribunali vi sono alcune ordinanze che prevedono espressamente la sospensione dei termini assegnati al professionista delegato dal 1 agosto al 15 settembre, come ad esempio nei tribunali di Milano, Vigevano, Termini Imerese e Pisa. Mentre nell’ordinanza di Torre Annunziata si richiama “la regola” secondo cui <<non si possono fissare date per gli incanti nel periodo compreso tra il 20 luglio ed il 30 settembre>>, l’ordinanza di Ascoli Piceno precisa che <<nel periodo che va dal 1 agosto al 15 settembre di ogni anno non potranno svolgersi vendite, con o senza incanto>>. Anche tali dati sono stati tratti da CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO, Le operazioni delegate nel processo di espropriazione forzata immobiliare. Percorso operativo, cit., 7. 122 dell’incanto a seguito di mancata aggiudicazione nella procedura senza incanto200, il termine per la redazione del progetto di distribuzione, etc.); 3) il termine per la presentazione dell’offerta in aumento di quinto. §. 2.2. I luoghi di pubblicazione dell’avviso di vendita. La seconda direttiva che il giudice dell’esecuzione impartisce riguarda le modalità della pubblicità. Di primo impatto,sulla scorta di come hanno già fatto i primi commentatori nei riguardi di questo profilo della delega ex art. 591 bis. c.p.c., non si può che criticare la formula normativa adottata sul piano della chiarezza terminologica. Difatti se dovessimo prenderla alla lettera essa appare “ultronea”, in quanto le modalità di pubblicità sono stabilite direttamente dalla legge nell’art. 490 c.p.c.201 . Premesso che la pubblicità a cui fa riferimento la legge è quella <<dell’avviso di vendita>>, per cui l’indicazione normativa va intesa come riferentesi ai cd. <<luoghi di pubblicazione dell’avviso di vendita>>, nel senso cioè che compete esclusivamente al giudice dell’esecuzione stabilire: a) il quotidiano d’informazione; b) il numero delle 200 Nei casi in cui le ordinanze di delega prevedano la fissazione delle due date in tempi diversi e non contestualmente. 201 Da come risulta a seguito delle varie modifiche che sono state compiute nei suoi riguardi, in particolare: a) dalla L. 24 novembre 2000, n. 340, che ha abolito il foglio degli annunci legali (cd. FAL); b) con la L. 28 dicembre 2001 n. 448 (conosciuta come Legge finanziaria 2001), che ha modificato il 3 ° co. prevedendo l’obbligo di pubblicazione degli avvisi su <<quotidiani di informazione locali, o quando opportuno, nazionali e relegando gli altri mezzi di pubblicità diversi dai quotidiani di informazione a forme complementari ed alternative>>; c) con la Legge Finanziaria 2003, che ha introdotto un ulteriore periodo al 3 ° co, equiparando ai quotidiani <<i giornali di informazione locale, multi settimanali o settimanali editi da soggetti iscritti nel registro degli operatori della comunicazione (cd. ROC) e aventi caratteristiche editoriali analoghe a quelle dei quotidiani che garantiscono la maggior diffusione nella zona interessata>> 123 iscrizioni ed il sito internet; c) oltre in via subordinata ed eventuale, le ulteriori forme di pubblicità commerciale, su cui dovrà essere pubblicato l’avviso di vendita202. Nell’ipotesi in cui il professionista delegato dovesse violare le suddette prescrizioni, ciò darebbe luogo ad un’ipotesi di cd. revoca “qualificata”, rientrando le indicazioni sui cd. <<luoghi di avviso della vendita>> tra le <<direttive impartite dal giudice dell’esecuzione a norma dell’art. 591 bis., 1 ° co., del codice>>, cui consegue de plano la cancellazione del professionista delegato dall’elenco previsto dall’art. 179 ter., 3 ° co., disp. att. c.p.c.203 . La durezza della sanzione che colpisce il professionista delegato per non aver rispettato la pubblicità sui luoghi di pubblicazione dell’avviso di vendita, trova la sua giustificazione se consideriamo: 1) che la pubblicazione degli avvisi di vendita, concentrata su uno o due giornali204, in giorni determinati ed all’interno di un’unica pagina riservata ad accogliere gli annunci delle vendite giudiziarie, rappresenta senza dubbio un sintomo di maggior diffusione dell’avviso, il quale,avvicinando una più vasta fascia di soggetti potenzialmente interessati, crea le condizioni per una più ampia partecipazione di offerenti, con 202 Seconda la prassi adottata dalla sezione esecuzioni immobiliari del tribunale di Torino, a curare la pubblicità dell’avviso di vendita non vi provvede il professionista delegato, ma bensì l’avvocato del creditore procedente, il quale una volta che ha ricevuto (via e.mail) dal primo il testo già predisposto dell’avviso di vendita integrale e dell’estratto, provvede a consegnarlo alla società concessionaria della pubblicità. 203 V. E. ASTUNI, La delega al professionista delle operazioni di vendita, in AA.VV., Il nuovo rito civile, a cura di P. G. DEMARCHI, III, cit., 507, il quale, a quanto pare, sembra non escludere la possibilità di tenere ugualmente per buona l’eventuale aggiudicazione, potendo <<discutersi della validità della vendita disposta pubblicando l’avviso in luoghi diversi da quelli indicati: potrebbe essere che, nonostante la violazione della direttiva, la pubblicità abbia raccolto un’ampia adesione di interessati e può apparire contrario al principio di economia processuale non dar corso al trasferimento>>. 204 Ad esempio: a Roma Il Messaggero, a Torino La Stampa e La Repubblica etc. 124 conseguente possibilità per la procedura di veder spuntare un prezzo di aggiudicazione più alto, riducendo al minimo gli esperimenti di vendita; 2) che le indicazioni impartite dal singolo giudice dell’esecuzione al professionista all’atto della delega, sono il frutto di una preliminare ed accurata valutazione comparativa condotta collegialmente da tutti i giudici della sezione di una vera e propria <<pianificazione unitaria da parte del tribunale>>, la cui fruttuosità non può prescindere dal comportamento conforme da parte dei singoli delegati. Per concludere si ricorda come il capoverso dell’art. 591 bis. c.p.c., prevede la possibilità da parte del giudice dell’esecuzione di <<stabilire diverse condizioni di vendita e diverse forma di pubblicità>>; ne discende la necessità per ilprofessionista delegato di rivolgersi al giudice dell’esecuzione con ricorso exart. 591 ter. c.p.c. e diattendere l’autorizzazione di quest’ultimo prima di procedere con una forma di pubblicità (da intendersi anche come “luogo” di pubblicità) diversa da quella risultante dall’ordinanza di delega205. 205 V., in tale direzione, E. ASTUNI, La delega al professionista delle operazioni di vendita, in AA.VV., Il nuovo rito civile, a cura di P. G. DEMARCHI, III, cit., 507. In senso diverso è orientato invece M. MONTANARO, sub. art. 591 bis., in AA.VV., Commentario alle riforme del processo civile, a cura di A. BRIGUGLIO – B. CAPPONI, Vol. II, cit., 477, il quale muovendo dalla considerazione per cui <<poco opportuno sarebbe interpretare tale previsione come l’eliminazione di ogni margine di discrezionalità da parte del professionista delegato nell’individuazione delle modalità più adatte al caso concreto>>, conclude nel senso che <<la previsione della determinazione dal giudice dell’esecuzione delle modalità della pubblicità, allora deve essere intesa come indicazione delle sole modalità minime necessarie di pubblicità, allora, deve essere intesa come indicazione delle sole modalità minime necessarie di pubblicità, che non esclude la possibilità del giudice dell’esecuzione di rimettere al professionista – sentiti al riguardo il creditore procedente e gli intervenuti a norma dell’art. 591 bis., 1 ° co., c.p.c., - di valutare l’opportunità di ulteriori e mirate forme di pubblicità, come già accade nella prassi>>. 125 §. 2.2.1. (Segue): Il luogo di presentazione delle offerte. Mentre la terza direttiva si riferisce al <<luogo di presentazione delle offerte>> ai sensi dell’art. 571 c.p.c. . Il 1 ° co. della norma appena citata che disciplina il <<luogo di presentazione delle offerte>>, sancisce espressamente che <<l’offerente deve presentare nella cancelleria una dichiarazione contenente l’indicazione del prezzo, del tempo e del modo del pagamento e ogni altro elemento utile alla valutazione dell’offerta>>. A sua volta, il 3 ° co. del medesimo articolo prevede che <<l’offerta deve essere depositata in busta chiusa all’esterno della quale sono annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome – previa identificazione - di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell’esecuzione o del professionista delegato ai sensi dell’art. 591 bis. c.p.c. (…)>>. All’indomani dell’entrata in vigore della L. n. 80 del 2005 si formarono due diversi orientamenti dottrinali in merito al significato da attribuire alla determinazione del <<luogo di presentazione delle offerte ai sensi dell’art. 571 c.p.c.>>. Secondo il primo orientamento, che interpretava l’inciso <<ai sensi dell’art. 571>> come riferito non solo alle <<modalità di presentazione delle offerte>>, ma anche <<al luogo di presentazione delle stesse>>; le offerte, anche nel caso di procedura esecutiva immobiliare delegata ad un professionista esterno alla luce del nuovo art. 591 bis. c.p.c., avrebbe dovuto continuare ad essere presentata in cancelleria, tale essendo <<il luogo di presentazione delle offerte ai sensi dell’art. 571 c.p.c.>>206 . 206 Orientamento di M. MONTANARO, op. ult. cit., 477, non condiviso – già nel periodo anteriore all’introduzione dell’attuale 3 ° co. dell’art. 591 bis. c.p.c. -, da chi come E. FABIANI, La delega delle operazioni di vendita, in AA.VV., Le modifiche al codice di procedura civile. Prime riflessioni, cit., 132, note 12 e 15, faceva osservare che <<oltre a contrastare con la funzionalità della procedura>>, la conclusione cui perviene la contraria corrente di pensiero <<sembra infatti smentita dall’art. 591 bis. c.p.c. nella parte in cui prevede, sia pur implicitamente, la possibilità che il giudice, nell’ordinanza di delega di cui all’art. 569 c.p.c., indichi anche un luogo di presentazione delle offerte diverso dalla sede del tribunale, ipotesi in cui non si vede come la ricezione delle stesse possa essere curata dal cancelliere>>, concludendo nel senso che <<anche ai professionisti delegati è consentito, dunque, ricevere le offerte in busta chiusa, quantomeno 126 Invece, secondo l’altro orientamento che intendeva l’inciso <<ai sensi dell’art. 571 c.p.c.>>, come riferito esclusivamente alle ulteriori modalità di presentazione delle offerte (e cioè a quelle relative al contenuto della dichiarazione e ai requisiti di efficacia), l’espressione <<luogo di presentazione delle offerte ai sensi dell’art. 571 c.p.c.>> andava interpretato nel senso che nell’ipotesi di delega delle operazioni di vendita, il giudice dell’esecuzione avrebbe potuto indicare un luogo di presentazione delle offerte diverso <<dalla cancelleria del tribunale>>,e coincidente, se del caso, con lo studio del professionista delegato, ferma restando l’applicazione dell’art. 571 c.p.c. per quanto concerneva le ulteriori modalità di presentazione delle offerte207. Ma il dubbio al quale un attimo dopo l’introduzione della L. n. 80/2005,aveva dato adito la lettura combinata dell’art. 571, 3 ° co., c.p.c., e dell’art. 591 bis.,1 ° co., seconda parte, c.p.c., è stato fugato per effetto dell’inserimento,ad opera della L. n. 263/2005, del nuovo 3 ° co. dell’art. 591 bis. c.p.c., il quale (nella parte che in questa sede interessa) recita: <<nell’avviso di cui all’art. 570 c.p.c. è specificato che tutte le attività che, a norma degli artt. 571 ss.,devono essere compiute in cancelleria o davanti al giudice dell’esecuzione o dal cancelliere o dal giudice dell’esecuzione, sono eseguite dal professionista delegato presso il suo studio ovvero nel luogo indicato nell’ordinanza di cui al primo comma (…)>>. La disposizione, nel recepire le sollecitazioni provenienti dalla dottrina più avvertita circa l’opportunità di esaltare la funzionalità della delega attraverso il riconoscimento al delegato del potere di compiere anche le attività d’ordine che tradizionalmente sono riservate alla competenza della cancelleria della sezione esecuzioni immobiliari, certifica la deroga all’art. 571, 3 ° co., c.p.c., sancendo così la preferenza dello studio del delegato come <<luogo naturale di presentazione delle offerte>>, ferma ove il luogo per la presentazione e l’esame delle stesse, indicate nell’ordinanza di delega, non sia il tribunale>>. 207 V. A. M. SOLDI, in A. BUCCI – A. M. SOLDI, La riforma del processo civile. Commento alla L. 14 maggio 2005 n. 80, cit., spec. 190. 127 restando la possibilità per il giudice dell’esecuzione di indicare un luogo diverso da quest’ultimo, anche coincidente con la cancelleria del tribunale208. La deroga investe sia le modalità di presentazione dell’offerta, ma anche tutti quegli adempimenti successivi alla ricezione di essa, nel senso che, alla luce dell’innovato 3 ° co. dell’art. 591 bis. c.p.c., l’offerta per l’acquisto andrà presentata presso lo studio del delegato, a cui spetta (in vece del cancelliere) di annotare,sull’esterno della busta e previa identificazione del suo presentatore il nome di colui che provvede materialmente al deposito209 e la data di presentazione della busta contenente l’offerta. La nuova previsione normativa contenuta nel 3 ° co. dell’art. 591 bis. c.p.c., pur avendo contribuito a comporre una questione sorta sulla disciplina dettata dalla l. n. 80 del 2005, ha aperto delle nuove frontiere di discussione, in particolar modo sotto due profili. In primo luogo,ha dato adito a delle vere e proprie oscillazioni interpretative circa l’utilizzo all’interno del nuovo 3 ° co. dell’art. 591 bis. c.p.c., della congiunzione <<ovvero>>, là ove si dice che <<tutte le attività che, a norma degli artt. 571 ss. c.p.c., devono essere compiute in cancelleria o davanti al giudice dell’esecuzione o dal cancelliere o dal giudice dell’esecuzione, sono eseguite dal professionista delegato presso il suo studio ovvero nel luogo indicato nell’ordinanza di cui al primo comma>>. 208 Così G. L. INNOCENTI, La delega delle operazioni di vendita, in AA.VV., La nuova esecuzione forzata diretta da P. G. DEMARCHI, cit., 977. 209 La previsione che all’esterno della busta sia indica la vera identità del depositante l’offerta è stata aspramente criticata in dottrina da M. MONTANARO, Sub. art. 591 bis., in AA.VV., Commentario alle riforme del processo civile a cura di A. BRIGUGLIO – B. CAPPONI, Vol. II, cit., 356, facendo rilevare come tale modalità operativa costituisca <<un gravissimo vulnus alla segretezza dell’offerta, che quindi non può dirsi compiutamente raggiunta dalla riforma>>, al punto che, come ricorda Montanaro, nella prassi monzese era stato suggerito di indicare sulla busta (un motto) o (uno pseudonimo) in modo che l’offerta fosse riconoscibile dal solo offerente che l’aveva presentata. 128 Dal raffronto tra tale ultima previsione e quella contenuta nella seconda parte del1 ° co. dello stesso articolo 591 bis. c.p.c., ove si afferma che <<il giudice stabilisce (…) il luogo di presentazione delle offerte (…)>>, sembrerebbe potersi sostenere che lo studio del professionista delegato sia, sempre e in ogni caso, il luogo idoneo alla presentazione delle offerte. Tale interpretazione anche se sul piano letterale è ineccepibile, rischia - qualora venga applicata senza alcun temperamento - di trascurare il prevalente interesse della prossimità del luogo di svolgimento delle operazioni delegate solo se e nei limiti in cui l’ordinanza di delega vi faccia un esplicito riferimento210. In secondo luogo, oltre che con l’art. 591 bis., 1 ° co., c.p.c., la nuova previsione contenuta nel 3 ° co. dell’art. 591 bis. c.p.c. risentirebbe di un difetto di coordinamento anche con l’art. 571, 4 ° co., c.p.c. . Più precisamente si ritiene da alcuni che nonostante il vigore di una nuova disciplina, nel caso di vendite delegate le offertedi acquisto dovrebbero continuare ad essere depositate in cancelleria, e ciò perché solo il cancelliere – oltre al notaio – e non anche l’avvocato o il commercialista, sarebbe titolare del potere di attestare, con valore di pubblica fede, la data di presentazione dell’offerta e le generalità del depositante di cui deve farsi annotazione all’esterno della busta che contiene l’offerta d’acquisto211. 210 In questi termini v. E. ASTUNI, La delega al professionista delle operazioni di vendita, in AA.VV., Il nuovo rito civile, a cura di P. G. DEMARCHI, III, cit., 508, per il quale, se nel corso dello svolgimento delle operazioni di vendita il delegato trasferisca altrove il proprio studio, sarà necessaria una modificazione dell’ordinanza di delega. 211 In tal senso, v. M. MONTANARO, op. ult. cit., 478 – 479, il quale chiarisce il senso del proprio ragionamento, osservando che <<in un bilanciamento di interessi, i problemi anche di funzionalità delle attività delegate dovevano forse soccombere di fronte alla necessità di fornire agli offerenti la certezza in relazione alla data di presentazione delle offerte, con il rischio, peraltro, di vanificare quell’opera di avvicinamento del cittadino alle vendite forzate meritoriamente condotta dalle cd. prassi virtuose>>. 129 Su tale specifico punto può rilevarsi, in contrario, quell’orientamento secondo cui<<il potere di attestazione con valore di pubblica fede vada riconosciuto a tutti i delegati, a prescindere dalla categoria professionale di appartenenza, risultando tale ultimo dato oramai superato dalla considerazione che il conferimento della delega attribuisce perciò solo al delegato il potere di svolgere tutte le operazioni strumentali alla vendita, tra le quali vi rientrano delle attività, il cui compimento presuppone necessariamente la titolarità in capo al delegato (limitatamente all’espletamento dell’incarico conferitogli) di quel potere certificativo che è tipico del ministero notarile>>212. Da ultimo, va segnalato che anche la violazione di tale direttiva è sanzionata con la cancellazione del professionista dall’elenco ai sensi del 3 ° co. dell’art. 179 ter., disp. att. c.p.c. con la conseguente inibizione ad essere inseriti in tale elenco nel triennio in corso e nel triennio successivo a norma dell’art. 179 ter., disp. att. c.p.c. . §. 2.3. Le altre direttive contenute nel <<programma di vendita>>. Le restanti direttive contenute nel programma di vendita attengono: 1) al luogo ove si procede all’esame delle offerte: tale direttiva deroga alla previsione dell’art. 571, 4 ° co., c.p.c., che prevede che <<le buste sono aperte all’udienza fissata per l’esame delle offerte alla presenza degli offerenti>>. Nell’ipotesi in cui il giudice dell’esecuzione avesse indicato quale <<luogo ove si procede all’esame delle offerte>> lo studio del professionista delegato al compimento delle operazioni di vendita, va segnalato che, per quanto il procedimento diretto dal professionista delegato <<mimi>> quello che si svolge alla presenza del giudice dell’esecuzione, ricalcandone modalità e scansioni, avanti al delegato non si celebra un’udienza nel senso tecnico del termine (dovendo lo stesso indicare solo i luoghi e le 212 Così testualmente G. L. INNOCENTI, La delega delle operazioni di vendita, in AA.VV., La nuova esecuzione forzata diretta da P. G. DEMARCHI, cit., 979. 130 forme processuali, attraverso cui il giudice esercita la giurisdizione: artt. 127, 1 ° co., e 485, 1 ° co., c.p.c.), ma una mera comparizione delle parti, sia pure con strutture e finalità analoghe a quelle delle <<udienze vere e proprie>>213. All’udienza fissata nell’avviso di vendita, il delegato, in presenza delle parti (per ovvie ragioni di trasparenza) procede all’apertura delle buste e all’immediato/successivo esame delle offerte, consistente nella verifica delle condizioni di efficacia previste nel capoverso dell’art. 571 c.p.c.214 . Di tali operazioni il delegato redige apposito verbale (distinto da quello contenente la verbalizzazione delle operazioni relative all’aggiudicazione nel caso di unico offerente, ex art. 572 c.p.c., o dell’eventuale gara, nel caso di più offerenti, ex art. 573 c.p.c.), che verrà, a sua volta, inserito nel cd. sottofascicolo delle attività delegate215. 213 V. in proposito anche E. ASTUNI, La delega al professionista delle operazioni di vendita, in AA.VV., Il nuovo rito civile, a cura di P. G. DEMARCHI, III, cit., 512, il quale ritiene che <<l’art. 569, 3 ° co., c.p.c., espressamente definisce il luogo processuale dell’esame dell’offerta come “una udienza” e che tale conclusione è coerente con l’attività, tipicamente giudiziale (ex art. 485 c.p.c.), di audizione delle parti sulla convenienza dell’offerta; l’atto conclusivo dell’esperimento di vendita – scelta tra l’accoglimento dell’offerta e l’incanto – non contiene una semplice attestazione del risultato delle operazioni ma ha un contenuto senz’altro discrezionale, di tipo provvedimentale, che finisce per dare al professionista un potere equiparabile a quello del giudice dell’esecuzione>>. 214 Tra le condizioni di efficacia delle offerte riportate nell’avviso di vendita il delegato, indica di regola, dei requisiti ulteriori a quelli elencati nel capoverso dell’art. 571 c.p.c., come ad esempio: quello relativo al termine di versamento del prezzo di aggiudicazione, che non potrà essere superiore a quello determinato dallo stesso delegato (nei vari tribunali d’Italia tale termine varia da circondario a circondario, ad esempio: in quello di Torino è pari a 90 giorni) ovvero, l’avvertimento che non è possibile fare offerte mediante mandatario, se non per mezzo di avvocato munito di procura speciale oppure per persona da nominare. 215 Si ricorda come l’inosservanza anche di queste direttive, come di quella <<sul luogo ove si procede alla gara tra gli offerenti e alle operazioni dell’eventuale incanto>>, rileva ai fini della cd. revoca “qualificata” della delega e della sanzione inerente alla cancellazione dall’elenco ai sensi del 3 ° co. dell’art. 179 ter., disp. att. c.p.c., con la conseguenza dell’inibizione dall’essere reinseriti nel triennio incorso e in quello successivo all’interno del medesimo elenco. 131 2) Al luogo ove si procede alla gara fra gli offerenti: di regola, tale luogo coincide con quello dell’apertura delle buste e dell’esame delle offerte, tenuto conto che la gara, cui il delegato invita (e non convoca:art. 573, 1 ° co., c.p.c.) gli offerenti, deve necessariamente tenersi nella stessa <<udienza>>, subito dopo l’accertamento dell’esistenza di una pluralità di offerte valide216. 3) Al luogo ove si procede alle operazioni dell’eventuale incanto: tale direttiva217 deroga espressamente la previsione contenuta nel primo comma dell’art. 581 c.p.c., secondo cui <<l’incanto ha luogo davanti al giudice dell’esecuzione nella sala delle pubbliche udienze>>218. Mentre non è <<una direttiva in senso stretto>>, ma bensì <<una semplice indicazione espressamente rimessa dalla legge al giudice dell’esecuzione>>, quella 216 Di norma il delegato fissa <<nel caso di un solo offerente l’udienza per l’aggiudicazione senza incanto, o nel caso di più offerte valide, per l’eventuale gara>>, a distanza di poche decine di minuti dalla <<udienza per la apertura delle buste e l’esame delle offerte>>. 217 L’introduzione dell’inciso riferito alle <<operazioni dell’eventuale incanto>> è frutto delle correzioni apportate dalla L. n. 263/2005. 218 In alcune ordinanze di delega il GE indica espressamente i luoghi distinti in cui compiere le diverse attività, come ad esempio il Tribunale di Modena fa riferimento alla cancelleria per il deposito di offerte e domande ed allo studio del delegato o al luogo da lui indicato per le altre attività; mentre Pisa fa riferimento alla sala riunioni, messa a disposizione dell’Ordine degli avvocati in Tribunale, per l’esperimento dell’asta ed allo studio del delegato per il deposito delle offerte; Rimini indica lo studio del delegato per la presentazione delle offerte/domande e l’aula del tribunale per l’esperimento delle operazioni di gara e incanto). L’ordinanza di Torre Annunziata stabilisce che le offerte devono essere depositate nella cancelleria dell’ufficio esecuzioni immobiliari e ricevute dal cancelliere. In altre ordinanze si fa riferimento all’esatto indirizzo dello studio del delegato. In altre ancora vi è un generico riferimento allo <<studio del notaio delegato o un suo recapito o un luogo da lui indicato>>. Infine, in altre realtà, non si fa riferimento ad alcun luogo. 132 relativa agli estremi del conto corrente bancario o postale sul quale andranno depositate le somme versate dall’aggiudicatario219. Infine, riteniamo che il giudice dell’esecuzione,in quanto titolare del potere di direzione del processo esecutivo, può impartire al delegato anche direttive ulteriori e diverse rispetto a quelle previste dall’art. 591 bis.,1 ° co.,seconda parte, c.p.c. (sia in sede di pronuncia dell’ordinanza di delega, sia successivamente, anche a seguito di ricorso ex art. 591 ter. c.p.c.), ma non ancheche la loro inosservanza, sindacabile ai fini di un’eventuale revoca del professionista, possa condurre alla sua cancellazione dall’elenco previsto dal 2 ° co. dell’art. 179 ter., disp. att. c.p.c., essendo tale ultima sanzione irrogabile solo nei casi di revoca <<in conseguenza del mancato rispetto del termine e delle direttive stabilite a norma dell’art. 591 bis., 1 ° co., c.p.c.220>>. 219 Difatti il co. 8 dell’art. 591 bis. c.p.c. ha ampliato le modalità di versamento delle somme da parte dell’aggiudicatario prevedendo la possibilità per il giudice dell’esecuzione di disporre che il versamento sia effettuato, oltre che su un conto corrente bancario, anche su un conto postale. Per E. ASTUNI, La delega al professionista delle operazioni di vendita, in AA.VV., Il nuovo rito civile, a cura di P.G. DEMARCHI, III, cit., 510 nt. 41: <<è ovviamente opportuno – per ragioni di correttezza – che sia il professionista delegato ad indicare l’agenzia preferita per le operazioni di deposito, al fine di evitarsi il fastidio di aprire e tenere dei conti presso una decina di banche diverse. Resta ovviamente fermo – per l’Autore in questione – che l’ultima parola spetta al giudice>>. 220 Su questo punto specifico v. E. FABIANI, La delega delle operazioni di vendita in sede di espropriazione forzata immobiliare. Novità introdotte dalla riforma del 2005 e ricostruzione sistematica del nuovo istituto, cit., 42, per il quale <<in ragione del richiamo operato dal 1 ° co. dell’art. 591 bis. c.p.c. al “compimento delle operazioni di vendita secondo le modalità indicate nel 3 ° co. dell’art. 569” e, in via più generale dall’ordinanza di delega, non può escludersi in radice la possibilità che, per l’effetto si ampli, il novero “delle direttive” del giudice dell’esecuzione il cui mancato rispetto dovrebbe comportare la revoca della delega; qualora peraltro, dovesse accogliersi quest’ultima possibile lettura della norma (…), dovrebbe comunque escludersi, anche alla luce delle gravità della sanzione (peraltro non graduabile), che quest’ultima consegua ad ogni violazione delle “direttive” impartite dal giudice dell’esecuzione nell’ordinanza di delega, dovendo piuttosto essere circoscritta alle sole “direttive” più rilevanti ai fini di un ordinato e corretto svolgimento della procedura>>. 133 §. 3. Le singole attribuzioni del professionista delegato: analisi del 2 ° co. dell’art. 591 bis. c.p.c. . Avendo già precisato che la seconda parte del 1 ° co. dell’art. 591 bis. c.p.c. rappresenta la cd. <<parte fissa>> dell’ordinanza di delega, destinata a regolare il cd. <<programma di vendita>> e a definire, mediante l’esercizio del potere direttivo del giudice dell’esecuzione, le coordinate generali di riferimento dell’azione del professionista delegato. Il 2 ° co. dell’art. 591 bis. c.p.c. costituisce, al contrario, la cd. <<parte variabile>> dell’ordinanza di delega, ed accoglie il catalogo delle attribuzioni che possono competere al professionista delegato alle operazioni di vendita immobiliare. Tale parte l’abbiamo definita variabile, proprio perché a differenza del contenuto fisso ed inderogabile della delega, rappresentato dalle direttive impartite dal giudice dell’esecuzione al professionista delegato, l’estensione delle attribuzioni di cui può essere investito quest’ultimo è modulabile sulla base di quelle che sono le esigenze della singola procedura, con il solo limite costituito dal “divieto” di conferimento di attribuzioni non previste dalla legge. In termini più semplici, visto che l’ordinanza di delega è quella sorta dilex specialis dalla quale il delegato ricava in concreto la titolarità dei suoi poteri, spetta al giudice dell’esecuzione, di volta in volta, ed all’atto della pronuncia dell’ordinanza ex artt. 569, 3 ° co., c.p.c., e 591 bis., 1 ° co., c.p.c., stabilire i confini dell’incarico rilasciato al delegato,ritagliandoli sul catalogo legale delle attribuzioni di cui al 2 ° co. dell’art. 591 bis. c.p.c. . Solo nell’eventualità221 in cui la delega non contenga alcuna specificazione in senso restrittivo, riprendendo vigore la lex generalis, il contenuto della delega coinciderà con l’intero elenco delle attribuzioni previste dalla legge, le quali, unitariamente considerate, 221 Che peraltro è assai frequente nella pratica, visto che pur per ragioni di pura economia processuale si cerca di conseguire la massima utilità dal ricorso alla collaborazione del professionista esterno. 134 rappresentano anche l’estensione massima222 non ulteriormente dilatabile neppure da parte del giudice dell’esecuzione, dei poteri del delegato alle operazioni di vendita. Ciò che è stato appena esposto, che corrisponde all’orientamento dottrinale assolutamente prevalente sul punto223, obbliga a fare due brevi puntualizzazioni. 222 Affermare che l’art. 591 bis., 2 ° co., c.p.c., delinea il contenuto <<massimo>> della delega non significa affatto che anch’esso rappresenti il contenuto <<obbligatorio>> della delega. Perché, se così fosse oltre alla scarsa utilità di uno strumento rigido e non adattabile al caso concreto, non potrebbe nemmeno concepirsi l’ammissibilità di una delega parziale, viceversa ampiamente sperimentata nella pratica dei tribunali. Sulla questione squisitamente teorica v. la A. M. SOLDI, in A. BUCCI – A. M. SOLDI, La riforma del processo civile. Commento alla L. 14 maggio 2005, n. 80, cit., 194. Mentre sulle applicazioni pratiche della delega parziale nella giurisprudenza di merito, che a quanto pare a tutt’oggi ne esiste un solo precedente edito rappresentato dalla sentenza del Trib. S. M. Capua a Vetere, 13 gennaio 1999, GE Attanasio, secondo la cui massima: <<Il Giudice dell’esecuzione ben può delegare al notaio solo una delle operazioni per la vendita indicate nell’art. 591 bis. c.p.c., così esercitando il relativo potere in modo frazionato. A tale conclusione deve giungersi in forza del principio che impone l’applicazione delle norme processuali sopravvenute ai procedimenti in corso, in assenza di norma di segno contrario, nonché per la <<ratio>> deflattiva dei compiti del giudice che ispira la legge n. 302 del 1998>>in Not., 2000, n. 1, 348 ss., con nota adesiva di F. CANANZI, La delega al notaio del solo piano di riparto. Contra, la facoltà di farsi luogo ad una delega parziale è invece L.F. DI NANNI, Espropriazione immobiliare: delega ai notai, cit., spec. 1385, secondo cui <<l’incarico deve di necessità estendersi a tutte le operazioni previste dall’art. 591 bis. c.p.c. e non può essere revocato a pena di svuotamento del ruolo riconosciuto al notaio>>. 223 V. in tal senso E. ASTUNI, La delega al professionista delle operazioni di vendita, in AA.VV., Il nuovo rito civile, a cura di P. G. DEMARCHI, III, cit., 500 ss., per il quale, l’art. 591 bis. c.p.c. nella parte in cui prevede che: <<il professionista delegato provvede>> delinea l’ampiezza dei poteri delegabili e sottintende l’obbligatorietà dell’esercizio delle attività delegate, ma non predetermina il contenuto necessario e vincolato della delega, fermo restando ovviamente che, se l’ordinanza non contiene specificazione in senso restrittivo, il suo contenuto s’intende esteso a tutte le attività previste dall’art. 591 bis. c.p.c. . E’ poi questione di opportunità pratica evitare una delega troppo stretta o un eccessivo frazionamento tra giudice delegato delle attività pertinenti alla medesima fase, poiché, com’è stato giustamente rilevato da (F. MANNA, La delega ai notai delle operazioni di incanto immobiliare, cit., 81) il legislatore ha inteso concepire la delegabilità delle operazioni di vendita all’incanto come un vero e proprio endosistema efficace ed autosufficiente, solo a patto di osservare l’impianto complessivo sicché il campo di variazione 135 In primis, il divieto di conferire al professionista delegato dei poteri che non sono previsti dalla legge, e che si traduce nell’inammissibilità sotto tale profilo specifico dell’analogia, non preclude la possibilità di far luogo ad un’interpretazione estensiva delle singole attribuzioni previste dalla legge, nel senso che devono considerarsi incluse nel catalogo di cui al capoverso dell’art. 591 bis. c.p.c., tutte quelle attività che, sia pure in esso non menzionate, risultano “funzionali” al compimento delle operazioni di vendita224. In secundis, premesso che l’orientamento dominante è“giustamente” favorevole alla frazionabilità della delega225, sia essa originaria o successiva226, l’ammissibilità di tale dell’ordinanza [deve essere] contenuto entro i limiti funzionali del sistema . Favorevoli alla delega frazionata sono anche D. TURRONI, sub art. 591 bis., in AA.VV., Le recenti riforme del processo civile. Commentario diretto da S. CHIARLONI, Tomo I, cit., 1008, per il quale tale delega <<non deve comunque compromettere l’andamento della procedura e la finalità di maggiore efficienza perseguite con l’istituto della delega>>; e F. DE STEFANO, La delega delle operazioni di vendita, in Il nuovo processo di esecuzione, cit., 228, che anzi ritiene possibile il frazionamento delle deleghe non solo nel senso di attribuire deleghe più limitate in momenti diversi; ma anche nel senso di poter conferire l’incarico contestualmente a professionisti appartenenti alle diverse categorie. In questo modo conclude L’Autore de quo, le rispettive competenze professionali sarebbero maggiormente valorizzate perché ciascuno di loro potrebbe intervenire nella fase del procedimento che più si attaglia al suo back-ground (ad es., custodia e vendita agli avvocati; vendita e trasferimento ai notai, progetto di distribuzione ai commercialisti). 224 Così espressamente D. TURRONI, op. ult. cit., 1007, il quale coglie l’occasione per citare il caso delle verifiche svolte dal professionista delegato sull’assetto proprietario dell’immobile preliminarmente alla redazione dell’avviso di vendita. 225 Nel duplice senso di <<delega parziale>> e di <<delega frazionata>>, vale a dire di possibilità di una delega limitata ad alcune sole attribuzioni tra quelle teoricamente demandabili al delegato (delega parziale) e di possibilità di più deleghe a più professionisti diversi per il compimento di fasi distinte della medesima procedura (delega frazionata). Nella prassi dei tribunali sembrano ammettere la delega parziale, in via principale l’ordinanza del tribunale di Reggio Emilia, nonché alcune ordinanze sintetiche, quali in particolare quelle di Cremona, Trieste, Enna e Sondrio. Altre ordinanze invece riservano al giudice o al cancelliere alcune attività di cui all’art. 591 bis. c.p.c.: ad esempio l’ordinanza del tribunale di Verona. Viceversa, sembrano preferire l’utilizzo della delega frazionata le ordinanze del tribunale di Ascoli Piceno (nel quale la delega viene rilasciata ad un notaio o ad un avvocato mentre quella della redazione del progetto di distribuzione con nomina a custode del commercialista), Bologna e Torre Annunziata (delega ad 136 tipo di delega non è in contraddizione con la previsione del nuovo 3 ° co. dell’art. 591 bis. c.p.c., là ove si dice che <<tutte le attività (…) sono eseguite dal professionista delegato>>, essendo evidente che il riferimento – generico ed omnicomprensivo a <<tutte le attività>>, che il delegato è solito inserire nell’avviso di vendita al solo scopo di segnalare a coloro che sono i potenziali acquirenti il suo ruolo di sostituto dell’intero ufficio giudiziario (giudice e cancelliere) preposto alla procedura esecutiva – riceve un significato reale solo alla luce dell’ordinanza di delega, all’interno della quale si trovano specificate le attività effettivamente demandate al professionista delegato227. un notaio delle operazioni di vendita e ad altro professionista diverso dal notaio della redazione del progetto e dell’effettuazione della pubblicità). Cfr. E. FABIANI, La delega delle operazioni di vendita in sede di espropriazione forzata immobiliare. Novità introdotte dalla riforma del 2005 e ricostruzione sistematica del nuovo istituto, cit., 109 – 110, il quale distingue all’interno della sola delega frazionata due sottocategorie, quali sono: a1) delega cd. frazionata <<sincronica>>, ove il giudice delega ab initio, e quindi sin dall’udienza di cui all’art. 569 c.p.c. – o comunque contestualmente -, talune delle operazioni di vendita indicate dall’art. 591 bis. c.p.c., a più professionisti ciascuno disgiuntamente tra loro (in quanto la delega rimane pur sempre personale); a2) delega cd. frazionata <<diacronica>>, ove il giudice delega singole operazioni (o meglio intere fasi) delle operazioni di vendita di cui all’art. 591 bis. a più professionisti (e sempre in modo disgiunto tra loro) (ad es. delega, in un primo momento, delle operazioni di vendita in senso stretto al notaio, ed in un secondo momento, di quelle attinenti alla distribuzione ad un commercialista). 226 Intendendo con queste due diverse espressioni, le ipotesi in cui la limitazione sia “coeva” alla pronuncia dell’ordinanza di delega (delega originaria), ovvero, sia intervenuta, previa audizione delle parti, in un momento successivo (delega successiva). 227 V. in tal senso D. TURRONI, sub. art. 591 bis., in AA.VV., Le recenti riforme del processo civile. Commentario diretto da S. CHIARLONI, Tomo I, cit., spec. 1009, secondo cui <<la norma non presuppone una delega piena, cioè riferita a tutte le attività elencate nel capoverso dell’art. 591 bis. c.p.c.; ma si riferisce soltanto al tenore dell’avviso. Quindi - per D. Turroni - non è possibile trarre indicazioni nette sul suo contenuto (ossia sull’ampiezza della delega)>>. Il medesimo Autore, poco più avanti (ivi, 1020) ha avuto altresì l’accortezza di chiarire come il riferimento a <<tutte le attività>> sia, oltre che tecnicamente improprio (atteso che al giudice dell’esecuzione, la legge continua a riservare alcune fondamentali attività), assolutamente “pleonastico”, ove si consideri che scopo dello specifico avvertimento è non tanto di rappresentare ai destinatari dell’avviso una qualità dell’attività del delegato (informazione priva per essi di 137 §. 3.1. La determinazione del valore dell’immobile pignorato (art. 591 bis., 2 ° co., n. 1) c.p.c.). In base al 2 ° co.n. 1) dell’art. 591 bis. c.p.c., il professionista delegato alle operazioni di vendita nell’espropriazione forzata immobiliare provvede: 1) alla determinazione del valore dell’immobile a norma dell’art. 568, 3 ° co., tenendo anche conto della relazione (o stima) redatta dall’esperto nominato dal giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 569, 1 ° co., e delle eventuali note depositate dalle parti ai sensi dell’art. 173 bis., 4 ° co., delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile228. La previsione contenuta nel punto n. 1) dell’art. 591 bis.,2 ° co., c.p.c.229 rappresenta la codificazione della prassi instauratasi sotto il regime della L. n. 302/1998 e qualsiasi utilità), quanto piuttosto di focalizzare la loro attenzione sul fatto che le operazioni di vendita avranno luogo presso lo studio di quest’ultimo (al quale essi dovranno, pertanto, fare riferimento per il deposito delle offerte e per ogni informazione relativa alla vendita). 228 Per quanto riguarda “la stima”, sotto il regime della L. n. 302/1998, si rinvia a M. CRAPAROTTA, La <<stima notarile>> e la rilevanza della destinazione urbanistica nella esecuzione, in Not., 1999, n. 1, 161 ss.; G. MICCOLIS., La delega ai notai nelle espropriazioni immobiliari, cit., 344 ss.; B.F. SPANO, L’attività del notaio nelle esecuzioni immobiliari, in AA.VV., La riduzione dei tempi nelle esecuzioni immobiliari. La prassi delle banche dei notai e degli avvocati. Atti dei Convegni di Palermo del 5 giugno 2002, di Roma del 14 giugno 2002 e di Bari del 21 giugno 2002, a cura di L. CAPALDO – G. STAIANO, Roma, 2003, 273 ss.; S. RECCHIONI, Appunti in tema di determinazione del valore dei beni espropriati da parte del notaio delegato, cit., 209 ss. . 229 L’introduzione del riferimento alla <<relazione redatta dall’esperto nominato dal giudice ai sensi dell’art. 569, 1 ° co., c.p.c., e delle eventuali note depositate dalle parti ai sensi dell’art. 173 bis., 4 ° co., delle disposizioni di attuazione del presente codice>> è dovuta alle correzioni apportate dalla L. n. 263/2005. Per la stima così come riformata nel 2005 v. G. FINOCCHIARO, Il valore dei beni nell’espropriazione forzata immobiliare, in Vita not., 2006, n. 4, 1174, ora anche in AA.VV., Studi in onore di Carmine Punzi, Tomo III, Torino, 2008, 562 ss.; processo civile a cura di G. MICCOLIS., Sub art. 591 bis., in AA.VV., La riforma del F. CIPRIANI – G. MONTELEONE, cit., 400 nt. 18, in cui L’Autore rileva correttamente come l’art. 591 bis., 2 ° co., n. 1) c.p.c. così come introdotto nel 1998 avesse, maldestramente cercato di coordinare il precedente testo (del 1998) con il nuovo art. 569, 1 ° co., c.p.c. Ne 138 la ricezione, a livello normativo, dei suggerimenti provenienti dalla più avvertita dottrina, che non aveva tardato ad evidenziare i difetti e gli inconvenienti insiti nella previgente disciplina230. Sotto il primo profilo, la non chiara formulazione dell’originaria versione risalente al 1998 delpunto n. 1) dell’art. 591 bis., 2 ° co., c.p.c., secondo cui <<il notaio delegato provvede alla determinazione del valore dell’immobile a norma dell’art. 568, 3 ° co., anche tramite l’ausilio di un esperto nominato dal giudice>>, aveva dato luogo a tutta una serie di incertezze sul piano interpretativo, portando a dubitare: a) se la scelta dell’esperto spettasse al giudice dell’esecuzione o al notaio delegato; b) se, in tal caso, il notaio delegato potesse non avvalersi dell’esperto nominato direttamente dal giudice dell’esecuzione231;e c) quando dovesse procedersi alla nomina dell’esperto232. sarebbe scaturito che il professionista delegato avrebbe dovuto provvedere alla determinazione del valore dell’immobile a norma dell’art. 568, 3 ° co., anche tramite l’ausilio dell’esperto nominato dal giudice ai sensi dell’art. 569, primo comma. La norma così formulata – prosegue G. Miccolis nella sua critica – non considerava che secondo la nuova disciplina, all’udienza in cui il giudice dell’esecuzione delega il compimento delle operazioni di vendita al professionista non solo è già stato nominato l’esperto, ma sono state anche già depositate la relazione di stima (almeno quarantacinque giorni prima dell’udienza) e le (eventuali) osservazioni delle parti (almeno quindici giorni prima dell’udienza). La L. n. 263 del 2005 – in conclusione - ha corretto l’evidente svista del legislatore. Mentre più di recente sempre sull’argomento della stima a seguito delle citata riforma “correttiva” del 2005 (L. n. 263) v. per tutti D. D’ADAMO – M. GABALLO, Il ruolo dello stimatore nell’espropriazione immobiliare, in Riv. dir. proc., 2011, n. 5, 1138 ss. . 230 V. F. MANNA, La delega ai notai delle operazioni di incanto immobiliare, cit., spec. 75 ss. . 231 Cfr. per tutti nel senso che il notaio delegato potesse prescindere dall’ausilio dell’esperto nella determinazione del valore dell’immobile v. F. G. NARDONE, Delega al notaio nella espropriazione forzata immobiliare: dalla <<prassi pratese>> alla riforma della legge n. 302/1998, cit., 614; contra, fra gli altri, G. CAMPEIS – A. DE PAULI, Espropriazione immobiliare, credito fondiario e delega al notaio, cit., 59; A. BUSANI, Le funzioni notarili nell’espropriazione forzata, cit., 153; F. CARDARELLI, L. 3 agosto 1998, n. 302. Funzioni e limiti dell’attività notarile delegata nei procedimenti esecutivi, cit., 580 il quale giunge a questa conclusione. <<quale che sia (…) l’originario intento del legislatore, (…) sembra ovvio concludere che, salvi i 139 Sotto il profilo di cui alla lett. b), la dottrina più attenta233, ben presto orientatasi nel senso di considerare riservata al giudice dell’esecuzione la nomina dell’esperto cui il notaio (rectius: ora professionista) delegato alle operazioni di vendita avrebbe dovuto attenersi234, aveva mostrato l’onerosità, in termini di dispendio di tempo ed energie, della soluzione che vedeva la nomina dell’esperto in una fase successiva alla pronuncia dell’ordinanza di delega e ciò in quanto, da un lato, essa costringeva il professionista delegato a fare la spola tra il proprio studio privato ed il tribunale, le cancellerie a gestire un andirivieni di fascicoli ed il giudice dell’esecuzione ad un doppio lavoro, mentre,dall’altro lato esponeva la procedura esecutiva al rischio di costi “inutili”, tutte le casi di immobili di infimo valore, ovvero di immobili di valore di mercato assolutamente certi, il notaio non possa prescindere dall’ausilio di un tecnico>>. 232 Per G. SENSALE, L’espropriazione immobiliare e la delega ai notai degli incanti, cit., spec. 367, nella versione originaria del punto n. 1) del 2 ° co. dell’art. 591 bis. c.p.c. (1998) non era affatto chiara quale fosse la sequenza cronologica delle due nomine; cioè si discuteva se la nomina dello stimatore precedesse, seguisse o fosse contestuale alla delega al notaio. 233 F. P. LUISO – M. MICCOLI, Espropriazione forzata immobiliare e delega al notaio, 67 ss., spec. 70 – 71, ove è stilato dai due Autori un elenco di ben (nove) conseguenze derivanti sul piano interpretativo dalla riserva al giudice dell’esecuzione della nomina dell’esperto; consistenti sostanzialmente: 1) nel giuramento dell’esperto dianzi al giudice in udienza; 2) nella fissazione dei quesiti da parte del giudice; 3) necessità di motivazione da parte del notaio di eventuali discostamenti da quanto concluso dall’esperto; 4) possibilità per il notaio di richiedere la nomina ove il giudice inizialmente non avesse ritenuto di procedervi; 5) liquidazione del compenso dell’esperto rimessa al giudice; 6) contenuto della relazione di stima allargato in sintonia con le necessità della corretta determinazione del prezzo e della corretta informazione dei partecipanti all’incanto; 7) necessità di stabilire le condizioni del contraddittorio dando avviso a creditori e debitori dell’inizio delle operazioni peritali; 8) applicabilità dell’ampia giurisprudenza maturata in ordine all’esperto del giudice, anche al nuovo esperto del notaio delegato; 9) ammissibilità della nomina di un consulente di parte. 234 Difatti la riserva a favore del giudice di nomina dell’esperto e di delimitazione delle sue attività mediante la formulazione dei quesiti ha la funzione di bilanciare il <<potere di determinazione del prezzo>>, che una volta oggetto di delega è e resta del professionista, e di mettere a disposizione di quest’ultimo l’opera ed i risultati dell’attività dell’esperto. 140 volte in cui la relazione dell’esperto facesse emergere delle situazioni ostative alla vendita235. La L. n. 80 del 2005 nel voler razionalizzare la disciplina previgente del 1998, ha previsto su questo specifico punto: 1) che l’esperto sia (sempre) nominato dal (solo) giudice dell’esecuzione236; 2) che la nomina avvenga <<ai sensi dell’art. 569, 3 ° co., c.p.c.>>, e cioè anteriormente all’udienza di comparizione delle parti237. 235 Si pensi, ad esempio, al caso in cui venga pignorato un immobile appartenente ad un soggetto diverso dal debitore esecutato. 236 Pertanto il legislatore della riforma del 2005 (in conformità con quanto già fatto da quello del 1998) non ha accolto - su questo specifico profilo della delega ex art. 591 bis. c.p.c - la proposta che venne avanzata da più relatori durante il Convegno romano del 22 – 23 maggio 1993 di consentire la delega al notaio anche della nomina dell’esperto, proposta che era stata formulata per soddisfare chiare esigenze di opportunità consistenti nel favorire l’instaurazione di un rapporto fiduciario diretto tra il professionista e il giudice dell’esecuzione. Più precisamente si spesero a favore di delegabilità sia immobiliari, in G. BORRE’, Incanti AA.VV., Delegabilità ai notai delle operazioni di incanto nelle espropriazioni immobiliari. Normativa vigente e prospettive di riforma. Atti del convegno di Roma 22 – 23 maggio 1993, cit., spec. 72 – 73, il quale nell’esprimere per l’appunto il suo favor alla delegabilità della prerogativa in questione, osservò anche che <<è l’ufficiale giudiziario e non il giudice a nominare lo stimatore e a raccoglierne il giuramento in sede di esecuzione del pignoramento immobiliare (art. 518 e 161 disp. att. c.p.c.); sia R. VACCARELLA, Delegabilità ai notai de iure condito e de iure condendo delle operazioni di incanto nelle espropriazioni immobiliari, in ivi, spec. 50, secondo cui il notaio a ciò delegato avrebbe dovuto provvedere alla nomina dell’esperto traendolo dagli albi esistenti presso il tribunale. In senso nettamente contrario fu invece G. MARTINETTO, Determinazione del valore degli immobili, in ivi, 270, il quale nell’ammettere la delega ai notai de iure condito - così come formulata da A. Proto Pisani - ritenne che la nomina dell’esperto debba essere riservata al giudice, in quanto l’art. 194 disp. att. c.p.c., con riguardo alle ipotesi di affidamento al notaio delle operazioni giudiziali di divisione, prevede espressamente che la nomina dell’esperto è disposta dal giudice <<d’ufficio o su istanza del notaio o di uno degli interessati>>. 237 Così anche D. TURRONI, Sub. art. 591 bis., in AA.VV., Le recenti riforme del processo civile. Commentario diretto da S. CHIARLONI, Tomo I, cit., 1011. 141 Pertanto, la riforma del 2005 anticipa notevolmente rispetto alla data fissata per l’udienza di autorizzazione alla vendita, non solo la nomina dell’esperto ed il conferimento dell’incarico (ai sensi dell’ultima parte del 1 ° co. dell’art. 569 c.p.c. <<tra la data del provvedimento e la data fissata per l’udienza non possono decorrere più di centoventi giorni>>), ma anche il termine finale per il deposito della relazione di stima. Provvede nello stesso senso anche un’altra disposizione normativache rappresenta anch’essa il frutto di quella massiccia ondata di riforme che nel 2005 ha investito il processo esecutivo. Il riferimento è rivolto in particolar modo all’art. 173 bis., disp. att. c.p.c., il quale agli ultimi due commi prevede: <<L’esperto, terminata la relazione, ne invia copia ai creditori procedenti o intervenuti e al debitore, anche se non costituito, almeno quarantacinque giorni prima dell’udienza fissata ai sensi dell’art. 569 del codice, a mezzo di posta ordinaria o posta elettronica, nel rispetto della normativa anche regolamentare, concernente la sottoscrizione,la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi. Le parti possono depositare all’udienza note alla relazione purché abbiano provveduto, almeno quindici giorni prima, ad inviare le predette note al perito, secondo le modalità fissate nel terzo comma; in tale caso l’esperto interviene all’udienza per rendere i chiarimenti>>. Per mezzo di tale previsione, la legge, da un lato, mette le parti ed il giudice nella condizione di esaminare la relazione di stima del perito, e, dall’altro lato, consente,ove dalla lettura di essa emergano dei profili meritevoli di chiarimento o di un ulteriore approfondimento, di instaurare un contraddittorio – semplificato, destinato ad esplicarsi alla presenza dell’esperto, già edotto delle osservazioni delle parti, e ad esaurirsi in ogni caso prima della pronuncia dell’autorizzazione della vendita e dell’eventuale delega al professionista. La relazione di stima (che contiene un’ampia gamma di informazioni riguardanti l’immobile pignorato, non riducibili alla sola determinazione del valore di stima), le eventuali note depositate dalle parti ai sensi dell’art. 173 bis., 4 ° co., disp. att. c.p.c., i chiarimenti resi in udienza dall’esperto, con l’aggiunta delle direttive che il giudice dell’esecuzione può impartire al delegato in detta udienza, costituiscono quello 142 <<strumentario>> a disposizione del professionista al fine della determinazione del valore dell’immobile a norma dell’art. 568, 3 ° co., c.p.c. . Il riferimento al solo ultimo comma dell’art. 568238 e non anche ai primi due, deve essere inteso,secondo quello che risulta essere l’orientamento tradizionale, come finalizzato ad escludere la possibilità per il delegato di pervenire alla determinazione del valore dell’immobile sulla scorta dei criteri indicati dal 1 ° e 2 ° co. dell’art. 568 c.p.c.239 . 238 Secondo cui <<se il bene non è soggetto a tributo diretto verso lo Stato o se per qualsiasi ragione il giudice ritiene che il valore determinato a norma delle disposizioni precedenti sia manifestamente inadeguato, il valore è determinato dal giudice stesso sulla base degli elementi forniti dalle parti e di quelli che gli può fornire un esperto da lui nominato>>. Va ricordato che le mere indicazioni topografiche, catastali ed urbanistiche dell’immobile non risultano sempre sufficienti per l’effettiva determinazione del valore immobiliare di mercato. In proposito vi è stato chi come P. LICCARDO, L’esecuzione immobiliare: prassi applicative e prospettive di riforma, in Doc. giust., 1997, n. 3, 357, si è lamentato, che la prassi peritale di valutazione non sembra discostarsi dall’astrattezza, in quanto nelle perizie non sempre si dice se l’immobile è locato, quale ne sia la destinazione e quant’altro, mentre le ordinanze dispositive ed i decreti di trasferimento precisano che la vendita è effettuata nello stato di fatto e di diritto in cui si trova l’immobile. Il dettato normativo richiede quindi certificazioni che non esauriscono le informazioni utili: per una valutazione globale si rende comunque necessaria l’integrazione della documentazione con quella attestante il regime patrimoniale fra i coniugi, con indagine presso i registri dello Stato civile diretta d accertare l’eventuale stipula di convenzioni matrimoniali, e presso quelli immobiliari per ricavarne il carattere personale del bene e comunque la sua esclusione dalla comunione. Né andrebbe trascurata l’eventuale assegnazione abitativa della casa al coniuge affidatario della prole. Il solerte professionista delegato che provvede da solo (in quanto non abbia richiesto né il giudice abbia provveduto alla nomina di un esperto) alla valutazione dovrà quindi estendere le indagini a tutti gli elementi utili e non solo tener conto dei dati certificati dalla scarna documentazione di cui all’art. 567 c.p.c. . 239 Contra, v. però, in senso problematico, S. RECCHIONI, Appunti in tema di determinazione del valore dei beni espropriati da parte del notaio delegato, cit., spec. 218, il quale ritiene che <<i due criteri di determinazione del valore dell’immobile contenuti nei primi due commi dell’art. 568 c.p.c. siano ricompresi per relationem nella previsione dell’art. 591 bis., 2 ° co., n. 1) c.p.c.) in virtù del richiamo ad essi fatto dal 3 ° co. dell’art. 568 c.p.c., a sua volta espressamente richiamato dall’art. 591 bis., 2 ° co., n. 1) c.p.c.>>. A tale tesi aderisce anche A. MENGALI, in ID. – F. VALERINI, op. cit., 63. 143 Da ultimo merita di essere precisato – alla luce delle frequenti contestazioni provenienti soprattutto dai creditori procedenti (ed in particolar modo dagli istituti di credito bancario) - in merito a valutazioni (che secondo le loro lamentele) sono troppo basse, in generale e soprattutto rispetto a quelle compiute durante l’istruttoria della pratica per il rilascio del mutuo)240, che <<il valore dell’immobile>> la cui determinazione costituisce la prima incombenza del professionista delegato, deve necessariamente incorporare l’incidenza del contesto in cui si realizza la vendita e della tipologia di destinatari di cui esso si rivolge. Una volta nominato, l’esperto svolgerà, la propria attività con l’autonomia propria della sua qualità di ausiliare del giudice241, pur se deve mettere a disposizione l’elaborato che andrà a redigere non a quest’ultimo, ma bensì al professionista delegato. In termini più semplici, la stima compiuta dall’esperto deve condurre alla determinazione di un valore, che oltre a rispecchiare le caratteristiche oggettive dell’immobile, sia tecniche che giuridiche, dia la giusta importanza al fatto che si tratta pur sempre di una vendita inserita all’interno di un circuito giudiziario, che sconta delle rigidità e lentezze non del tutto eliminabili, ed il cui obiettivo non è quello di ottenere dal debitore il più alto prezzo di realizzo possibile, ma bensì di liquidare senza svendere nell’interesse principale del ceto creditorio. 240 Difatti da come testimonia G. L. INNOCENTI, La delega delle operazioni di vendita, in AA.VV., La nuova esecuzione forzata diretta da P. G. DEMARCHI, cit., 986 nt. 117: sono sempre più ricorrenti nella prassi i casi di deposito di note di relazione ex art. 173 bis., ult. co., disp. att. c.p.c. e la richiesta di chiarimenti all’esperto che rendono, non di rado, necessaria una prosecuzione dell’udienza ex art. 569 c.p.c. prima di poter addivenire alla delega delle operazioni di vendita. 241 Cass., Sez. III, 22 febbraio 2010, n. 2359, (sent.), segnalata in Resp. Civ., 2010, n. 3, 164 da P. D’ASCOLA, Risarcimento del danno, dove si afferma che <<la responsabilità del perito che sbaglia la stima dell’immobile non è esclusa dalla circostanza che il bene è stato acquistato ad un prezzo vicino a quello di mercato, in quanto il danno può scaturire anche da lucro cessante, se il compratore rivende il cespite a terzi con un mancato guadagno>>. 144 Tutto ciò porta a ritenere che il valore dell’immobile corrisponda ad un cd.<<valore giudiziario>> dell’immobile staggito, che può, e che tendenzialmente è, inferiore a quello di mercato, vale a dire a quel prezzo che il debitore, potrebbe spuntare all’esito di una normale trattativa privata. Del resto, è un dato della pratica, quello che un prezzo base d’asta inferiore del 15-20 % rispetto al valore commerciale dell’immobile non si traduce necessariamente in un’aggiudicazione a tale prezzo, anzi, al contrario, un prezzo di partenza particolarmente invitante può rivelarsi come un fattore più vantaggioso per il buon esito della procedura esecutiva, in quanto idoneo ad attrarre un numero elevato di offerenti e di innescare sulpiano psicologico quel meccanismo di emulazione (che scatta spontaneamente tra più soggetti che sono in competizione fra loro), che, rilancio dopo rilancio, finisce sovente per sopravanzare lo stesso prezzo di mercato dell’immobile. Viceversa, un prezzo prossimo a quello di mercato rischia di tradursi come un fattore di rallentamento delle operazioni delegate, in quanto disincentiva la partecipazione tra gli offerenti, rendendo di fatto necessario l’espletamento di una pluralità di tentativi di vendita. Per di più l’indicazione di un prezzo di stima eccessivamente elevato è il sintomo principale dell’inefficienza della procedura esecutiva immobiliare, sulla base delle lamentele provenienti in questo senso dai professionisti delegati, e di cui si auspica che i giudici dell’esecuzione – deleganti sensibilizzino con gli esperti nel fare valutazione che siano più consone a quello che è lo scopo della relazione di stima nell’espropriazione forzata immobiliare242. 242 In tal senso G.L. INNOCENTI, op. ult. cit., 986 e 987 spec. nt. 118 in cui l’Autore riporta un intervento fatto dal giudice dell’esecuzione del tribunale di Arezzo (reperibile presso il sito dell’Ordine degli ingegneri della provincia di Arezzo) con il quale G. L. Innocenti fornisce alcune interessanti indicazioni operative ai periti che prestano la loro opera quali stimatori nelle esecuzioni immobiliari 145 In conclusione, su questa prima attività delegabile al professionista esterno, è possibile formulare due conclusioni: - per la prima, il professionista delegato può benissimo discostarsi dai risultati contenuti nella relazione di stima dell’esperto, a condizione però che provveda a motivare adeguatamente e dettagliatamente tale suo dissenso, altrimenti potrebbe darsi luogo ad una responsabilità nel caso di valutazione troppo bassa o troppo alta rispetto a quella dell’esperto243, configurabile in una revoca della delega da partedel giudice dell’esecuzione; - mentre per la seconda (e a scanso di ogni equivoco), il professionista delegato è comunque tenuto a dar conto della relazione dell’esperto anche quando aderisce per intero alle relative conclusioni, non potendosi limitare ad un semplice richiamo244. 243 In dottrina sul punto della necessità o meno da parte del professionista delegato di motivare il proprio dissenso dall’esperto che determina il valore dell’immobile, si segnala che nel periodo ante riforma del 2005 non sussisteva in dottrina unanimità di vedute. Nel senso della necessità che il dissenso sia motivato v. per tutti: S. RECCHIONI, Appunti in tema di determinazione del valore dell’immobile da parte del notaio delegato ai sensi dell’art. 591 bis. c.p.c., cit., 213; F. P. LUISO – M. MICCOLI, Espropriazione forzata immobiliare e delega al notaio, cit., spec. 70; contraG. MICCOLIS, La delega ai notai nelle espropriazioni immobiliari, cit., 347. Mentre nel periodo post - riforme 2005 – 2006 v. per tutti G. TRISORIO LIUZZI, La responsabilità del professionista delegato alle operazioni di venditanell’espropriazione immobiliare, in AA.VV., Studi in onore di Modestino Acone, Vol. II, cit., 1494, per il quale <<(…) la valutazione degli immobili compete al professionista delegato, anche se vi è la relazione dell’esperto e le eventuali note delle parti. In questi casi, tuttavia, una valutazione differente rispetto a quella dell’esperto deve essere motivata, altrimenti potrebbe individuarsi una responsabilità del delegato in caso di valutazione troppo bassa o anche troppo alta rispetto a quella dell’esperto>>. 244 Così in maniera condivisibile, si è di recente espresso F. esecutivo – I professionisti dell’esecuzione forzata, in DE SANTIS., La riforma del processo AA.VV., Il processo civile competitivo, a cura di A. DIDONE, cit., spec. 906. 146 §. 3.2. La redazione dell’avviso di vendita (art. 591 bis., 2 ° co., n. 2) c.p.c.). Il professionista delegato provvede, inoltre, agli adempimenti di cui all’art. 570 c.p.c. e, ove occorrenti, dall’art. 576, 2 ° co., c.p.c.245 . Il dato normativo denota, con l’utilizzo di una formula stringata,il complesso delle incombenze che ruotano attorno alla predisposizione dell’avviso di vendita e tra le quali figurano, oltre alla materiale redazione del medesimo,anche gli accertamenti preliminari e gli adempimenti pubblicitari successivi. Quanto agli accertamenti preliminari, è onere che grava in capo al professionista delegato procedere ad un’ulteriore accurata verifica (che si aggiunge ai controlli iniziali di tipo autorizzatorio del giudice dell’esecuzione e a quelli svolti dall’esperto in funzione della stesura della relazione di stima) della sussistenza delle condizioni di fatto e di diritto richieste dalla legge ai fini della redazione dell’avviso di vendita. Il professionista delegato deve porre la massima attenzione nell’effettuare i controlli e le verifiche preliminari alla redazione dell’avviso di vendita. Difatti, deve essere cura del delegato, in primo luogo, di accertarsi della regolarità delle attività compiute fino a quel momento (si pensi a titolo esemplificativo: alla omissione degli avvisi previsti dagli artt. 498 e 599 c.p.c.), e segnalare tempestivamente ogni anomalia che imponga l’intervento del giudice dell’esecuzione; in secondo luogo, di trasfondere nell’avviso di vendita, in modo corretto, completo ed intelligibile, i principali dati di riferimento riguardanti il diritto effettivamente pignorato ed all’esatta consistenza e descrizione dell’immobile che si pone in vendita, aggiungendo eventuali indicazioni o spiegazioni di corredo in tutti quei casi che potrebbero ingenerare incomprensione tra i destinatari dell’avviso246. 245 L’attuale formulazione del n. 2) dell’art. 591 bis., 2 ° co., c.p.c., si deve anch’essa alle modifiche correttive introdotte con la L. n. 263/2005. 246 Basti pensare all’ipotesi, assai frequente, riguardante la vendita del diritto di usufrutto, in cui è buona norma che il professionista delegato evidenzi la natura temporanea del diritto in questione, così 147 Pertanto se volessimo predisporre una sorta di griglia contenente gli snodi principali delle incombenze da onorare da parte del professionista delegato una volta che ha ritirato il fascicolo d’ufficio presso la cancelleria ed eseguita la registrazione del suddetto ritiro247, dovrà: a) esaminare l’atto di pignoramento con la relativa nota di trascrizione, e l’atto di provenienza e comparare entrambi sia con la documentazione ipocatastale (ovvero con la cd. certificazione notarile sostitutiva) sia con la relazione dell’esperto248:a1) al fine di verificare la corrispondenza tra il bene ed i diritti pignorati (e stimati), ed il bene ed i diritti acquistati dal debitore esecutato, a2) nonché di accertare la completezza dell’elenco dei pesi, e dei vincoli, oneri reali, ed altre formalità pubblicitarie pregiudizievoli; b) eseguire nuove visure catastali ed ipotecarie aggiornate, con l’obiettivo:b1) sia di rilevare delle eventuali e sopravvenute modifiche catastali, b2) sia per verificare, per mezzo di un controllo incrociato dei dati, l’esattezza delle informazioni contenute nella relazione dell’esperto e nella documentazione ipocatastale prodotta dal creditore procedente249; G. L. INNOCENTI, La delega delle operazioni di vendita, in AA.VV., La nuova esecuzione forzata diretta da P. G. DEMARCHI, cit., 988. 247 Da tale data vi è il dies a quo di decorrenza del termine assegnato per condurre a compimento le operazioni delegate (su questo vi è una sostanziale uniformità nella prassi dei nostri tribunali). 248 Ma non senza aver proceduto prima ad un accurato controllo anche di quest’ultima. 249 In quanto può capitare che, nella relazione di stima, i diritti espropriati siano stati descritti su di un piano giuridico in maniera non pienamente conforme alle risultanze dell’atto di provenienza e dell’atto di pignoramento. 148 c) consultare i verbali d’udienza al fine di accertare che non vi siano istruzioni particolari per la redazione dell’avviso di vendita250; d) compilare l’elenco relativo ai creditori iscritti ed intervenuti, e dei soggetti terzi ai quali deve essere notificato l’avviso di vendita251, prestando al contempo la massima attenzione all’esistenza di un’eventuale creditore ipotecario fondiario, la cui presenza impone un adattamento al modello ordinario dell’avviso di vendita252. Per quanto concerne l’attività materiale di redazione di quest’ultimo, a cui il professionista deve accingersi solo dopo aver portato a termine e con esito positivo, tutti i controlli e le verifiche di cui sopra, la legge indirizza l’azione del delegato dettando quelli che sono i cd. <<contenuti minimi>>, che debbono trovare necessariamente posto all’interno di esso. Tali riferimenti normativi sono precisamente: gli artt. 570 e 576 c.p.c.253, richiamati dal punto n. 2) 2 ° co. dell’art. 591 bis. c.p.c., nonché quelli specifici relativi alla (sola) vendita delegata,contenuti nel 3 ° co. dell’art. 591 bis. c.p.c., ed infine 250 Ad esempio: indicazioni del giudice dell’esecuzione sullo stralcio di alcuni lotti o sulla loro composizione, menzione di determinate irregolarità o di attività da eseguirsi a cura e spese dell’aggiudicatario. 251 252 Ad esempio: il Comune (nel caso di convenzione di edilizia pubblica). Difatti in presenza di un creditore procedente che abbia la veste di creditore ipotecario fondiario, l’avviso di vendita sarà integrato dall’avviso dell’aggiudicatario di avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto di finanziamento prevista all’interno dell’ art. 41, 5 ° co., d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, nonché dell’indicazione di un termine entro cui il medesimo, ove non intenda avvalersi della predetta facoltà, deve pagare all’istituto mutuante la parte di prezzo corrispondente all’importo del credito di quest’ultimo per capitale, interesse e spese e versare – dedotta la cauzione e quanto pagato direttamente all’istituto mutuante – il saldo del prezzo con contestuale deposito della quietanza attestante l’avvenuto pagamento all’istituto mutuante. 253 Sul punto si v. E. ASTUNI, La delega al professionista delle operazioni di vendita, in AA.VV., Il nuovo rito civile a cura di P. G. DEMARCHI, III, cit., 543 nt. 48, il quale aveva rivelato opportunamente che <<le norme sull’avviso di vendita senza incanto e sull’ordinanza di vendita all’incanto devono leggersi in modo unitario e integrandosi reciprocamente nelle rispettive lacune, ovviamente, nei limiti in cui le previsioni date per una delle due forme di vendita possono estendersi all’altra>>. 149 dell’art. 173 quater. disp. att. c.p.c. espressamente richiamato dal terzo comma dell’art. 591 bis. c.p.c. . Dalla lettura coordinata degli artt. 570 e 576 c.p.c. si evince che l’avviso di vendita (unitario, in quanto riguardante sia l’esperimento di vendita con incanto che quello senza incanto) deve riportare i seguenti sette elementi: 1) il numero della procedura (omettendo per ragioni di privacy il nominativo del debitore esecutato)254; 2) il nominativo del professionista delegato; 3) la sintetica descrizione dell’immobile, con indicazione degli estremi di cui all’art. 555 c.p.c., e cioè gli estremi richiesti dal codice civile ai fini dell’individuazione dell’immobile ipotecato, e che nell’art. 2826 c.c. individua nell’indicazione della sua natura, del Comune in cui è ubicato e dei dati di identificazione catastale, mentre per i fabbricati che sono in corso di costruzione devono essere indicati i dati di identificazione catastale del terreno per cui insistono255; 4) il prezzo base dell’immobile <<determinato a norma dell’art. 568>> (art. 570 c.p.c.); 254 Cfr. E. FABIANI, Espropriazione forzata, pubblicità e privacy, cit., 234. 255 Oltre alle menzioni urbanistiche ed edilizie imposte dall’art. 173 quater disp. att. c.p.c. (di cui v. approfonditamente infra) è buona prassi per il delegato integrare la descrizione sintetica dell’immobile menzionando e dando il giusto risalto a quei vincoli, risultanti dalla documentazione ipocatastale e dalla relazione di stima ovvero che sono emersi nel corso degli accertamenti preliminari alla redazione dell’avviso di vendita (e dei quali l’esperto, o comunque il delegato, dovrà opportunamente tener conto nella determinazione del valore dell’immobile pignorato), i quali, per la loro natura e per la loro efficacia (in termini di opponibilità alla procedura) siano suscettibili di orientare la scelta del potenziale offerente determinandolo a partecipare ovvero a desistere dalla vendita e la cui conoscenza non potrà essere trascurata nella formazione di un consapevole convincimento (si pensi ad esempio ad un contratto di locazione immobiliare ultranovennale la cui registrazione sia di data anteriore alla trascrizione del pignoramento). 150 5) la misura e la modalità di prestazione della cauzione; 6) i dati concernenti il custode, se costui è persona diversa dal professionista delegato256 (nominativo, indirizzo, recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica e sito web)257; 7) l’indicazione del regime di pubblicità straordinaria dell’estratto dell’avviso di vendita e di copia integrale della relazione di stima258 e del termine di quarantacinque giorni che deve intercorrere tra la data di pubblicazione e il giorno di scadenza del termine di presentazione delle offerte. Visto che questi appena elencati sono i cd. <<requisiti minimi>> che deve possedere l’avviso di vendita, non è da escludersi che all’interno di esso vi siano riportate anche delle altre indicazioni259 a condizione che esse rivestano una qualche minima utilità per i destinatari dell’avviso medesimo260. 256 La custodia può essere affidata dal giudice dell’esecuzione o all’Istituto vendite giudiziarie (v. art. 534, 1 ° co., c.p.c., e D.M. 11 febbraio 1997, n. 109 e D.M. 18 dicembre 2001, n. 455) ovvero allo stesso professionista, cui siano state delegate le operazioni di vendita (art. 560, 3 ° co., c.p.c.). La presenza di un custode che: a) si sostituisce al debitore nella amministrazione e gestione attiva del compendio oggetto di esecuzione; b) provvede alla liberazione immediata dello stesso nei casi in cui il giudice dell’esecuzione non abbia autorizzato il debitore a continuare ad abitare l’immobile pignorato (e, in ogni caso, all’esito dell’aggiudicazione) e, soprattutto; c) che introduce i soggetti interessati alla conoscenza diretta dell’immobile posto in vendita, consentendone la visione in un momento anteriore ad essa, costituisce un altro elemento della riforma qualificante in senso competitivo del 2005. Ma per maggiori ragguagli sul rapporto tra l’attività di custodia dell’immobile pignorato ex art. 559 c.p.c. e l’espletamento della delega ex art. 591 bis. c.p.c. v. infra §. 6. 257 Per quanto ad onor del vero l’art. 570 c.p.c. si limiti a citare “nome e recapito telefonico” del custode nominato in sostituzione del debitore, è buona prassi indicare anche gli altri dati riportati supra nel testo al fine di consentire una più rapida ed agevole interlocuzione tra delegato e custode. 258 V. art. 570 c.p.c. <<(…) del sito internet sul quale è pubblicata la relativa relazione di stima 259 E’ il caso delle cd. <<Condizioni generali delle vendite>>, che i professionisti delegati sono (…)>>. soliti inserire negli avvisi di vendita, e nelle quali si chiarisce chi siano i soggetti legittimati a partecipare alla 151 In aggiunta a questi elementi contenutistici indispensabili per l’avviso di vendita sia che si tratti di vendita con che senza incanto, vi sono tutta una serie di condizioni minime specifiche per ciascun tipo di vendita261. Più dettagliatamente, per la vendita senza incanto, l’avviso deve altresì indicare: 1) il termine finale e le modalità con cui vengono presentate le offerte; 2) la data dell’udienza fissata per procedere all’apertura delle buste e l’esame delle offerte e quella per l’eventuale offerta valida (nel caso di una pluralità di offerte valide). vendita ed attraverso quali modalità sia possibile, per una persona fisica o per una persona giuridica, prendervi parte. 260 L’eventuale inserimento di indicazioni ultronee o comunque sovrabbondanti può anche concretarsi in una causa di invalidità della vendita, suscettibile di essere fatta valere davanti al giudice dell’esecuzione con lo strumento del reclamo ex art. 591 ter. c.p.c. [v. in proposito 591 bis., in D. TURRONI, Sub. art. AA.VV., Le recenti riforme del processo civile. Commentario diretto da S. CHIARLONI, Tomo I, cit., 1021, secondo cui, <<informazioni sovrabbondanti e disorganiche sono da evitare; e non possiamo escludere che, sotto questo profilo, l’avviso possa risultare viziato perché le integrazioni apportate ne hanno compromesso l’intelligibilità]. 261 Non pare essere indispensabile, seppure sia espressamente previsto dall’art. 570 c.p.c., l’avvertimento che <<maggiori informazioni, anche relative alla generalità del debitore, possano essere fornite dalla cancelleria del tribunale a chiunque vi abbia interesse>>. Difatti, è più coerente con il più volte citato ruolo “sostitutivo” del notaio (rectius: oggi professionista) delegato e con la funzione deflattiva della delega ex art. 591 bis. c.p.c., ritenere che nell’ipotesi di vendita delegata ex art. 591 bis. c.p.c., i soggetti interessati a partecipare alla vendita si rivolgano direttamente allo studio del professionista delegato e non presso la cancelleria della sezione esecuzioni immobiliari del tribunale, in quanto la prestazione di informazioni sulla vendita, oltre ad essere una delle molteplici attività connesse alla gestione delle operazioni di vendita (e dunque, rientrante nel novero delle attribuzioni del delegato), può essere svolta con maggior profitto dal professionista delegato, in quanto avendo costui studiato il fascicolo e curato la predisposizione dell’avviso di vendita, è l’unico in grado di fornire indicazioni puntuali e precise ai potenziali offerenti. 152 Mentre per quanto concerne l’avviso (o meglio quella parte di avviso) relativo alla << vendita con incanto >> deve, invece, prevedere: 1) la misura ed il termine finale di versamento della cauzione; 2) il giorno, il luogo e l’ora di svolgimento dell’incanto; 3) le modalità ed il termine finale di pagamento del prezzo residuo. Infine per l’ipotesi di operazioni delegate ad un professionista, l’avviso deve essere corredato da due ulteriori indicazioni, a norma dell’art. 591 bis., 3 ° co., c.p.c., per il quale: <<nell’avviso di cui all’art. 570 è specificato che tutte le attività, che, a norma degli artt. 571 e seguenti, devono essere compiute in cancelleria o davanti al giudice dell’esecuzione, sono eseguite dal professionista delegato presso il suo studio ovvero nel luogo indicato nell’ordinanza di cui al primo comma. All’avviso si applica l’art. 173 quater delle disposizioni di attuazione del presente codice>>. A sua volta, l’art. 173 quater disp. att. c.p.c. rubricato (<<Avviso delle operazioni di vendita da parte del professionista delegato>>) si esprime, invece, nei seguenti termini: <<L’avviso di cui al terzo comma dell’art. 591bis. del codice deve contenere l’indicazione della destinazione urbanistica del terreno risultante dal certificato di destinazione urbanistica di cui all’articolo 30 del testo unico contenuto nel d.p.r. 6 giugno 2001,n. 380, nonché le notizie di cui all’art. 46 del citato testo unico e di cui all’art. 40 della legge 26 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, in caso di insufficienza di tali notizie, tale da determinare le nullità di cui all’art. 46, comma primo, del citato testo unico, ovvero di cui all’art. 40, 2 ° co.,della citata legge 28 febbraio 1985, n. 47, ne va fatta menzione nell’avviso con avvertenza che l’aggiudicatario potrà, ricorrendone i presupposti, avvalersi delle disposizioni di cui all’art. 46, 5 ° co., del citato testo unico e di cui all’art. 40, 6 ° co., della legge 28 febbraio 1985, n. 47>>. 153 Della prima disposizione già si è parlato supra e vi torneremo sopra quando infra analizzeremo i successivi commi dell’art. 591 bis. c.p.c. . Quanto invece alla seconda, la L. n. 80 del 2005 si è semplicemente limitata: i) a fare una trasfusione nelle disposizioni di attuazione di quella previsione normativa contenuta precedentemente nel 4 ° co. dell’art. 591 bis. c.p.c.; e ii) ad adeguare i riferimenti normativi, nel senso che, restando invariato il rinvio all’art. 40, L. 28 febbraio 1985, n. 47, il richiamo agli artt. 17 e 18 di tale legge è stato sostituito con quella ai corrispondenti artt. 46 e 30, d.p.r. 30 giugno 2001, n. 380. Oggi, pertanto a norma dell’art. 173 quater., disp. att. c.p.c., l’avviso relativo alle operazioni di vendita deve contenere: 1) l’indicazione della destinazione urbanistica del terreno risultante dal certificato di destinazione urbanistica di cui all’art. 30 del citato d.p.r. n. 380/2001; 2) le notizie di carattere prettamente urbanistico di cui all’art. 46 del citato d.p.r. n. 380/2001, e cioè, degli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria. In caso di insufficienza di tali notizie, tale da determinare la nullità dell’atto di trasferimento prevista dall’art. 40, 2 ° co., della L. n. 47 del 1985262; 3) infine nell’avviso di vendita si deve anche menzionare l’insufficienza di tali notizie, ove essa sia tale da determinare le nullità previste dall’art. 46, 1 ° co., del d.p.r. n. 380/2001 il cui successivo 5 ° co. prevede che le nullità di cui sopra non si applicano agli atti derivanti da procedure esecutive immobiliari, individuali o concorsuali, e l’aggiudicatario, qualora l’immobile si trovi nelle condizioni previste per il rilascio del 262 Si segnala in argomento Cass., Sez. I, 26 aprile 2004, n. 7922, in Giur. it., 2005, n. 1, 94, secondo cui <<qualora nell’ordinanza di vendita di un terreno non si faccia menzione di una costruzione abusiva insistente su di esso, è ammissibile la proposizione nei termini di legge, di un ‘opposizione agli atti esecutivi, ma non, in prosieguo, la contestazione del diritto dell’aggiudicatario a procedere ad esecuzione forzata, atteso che il pignoramento di un terreno successivamente contemplato nel decreto di trasferimento si estende, in difetto di espressa previsione contraria, al fabbricato che insiste sul terreno medesimo>>. 154 permesso di costruire in sanatoria, dovrà presentare domanda di permesso in sanatoria entro centoventi giorni dalla notifica del decreto emesso dalla autorità giudiziaria263. §. 3.2.1. (Segue): la pubblicità e la comunicazione dell’avviso di vendita. L’ultima serie di incombenze gravanti sul professionista delegato e connesse alla predisposizione dell’avviso di vendita riguardano il suo regime pubblicitario e la comunicazione di esso. La necessità di rendere pubblico l’avviso di vendita, discende semplicemente dal rinvio che il punto n. 2) dell’art. 591 bis.,2 ° co., c.p.c. compie all’art. 570 c.p.c. ed al capoverso dell’art. 576 c.p.c. . L’art. 570 c.p.c. dispone per il segmento normativo che a noi interessa: <<dell’ordine di vendita è dato dal cancelliere a norma dell’art. 490, pubblico avviso (…)>>, mentre, il secondo comma dell’art. 576 c.p.c. dispone a sua volta che <<l’ordinanza è pubblicata a cura del cancelliere>>. L’art. 490 c.p.c., a sua volta espressamente richiamato dall’art. 570 c.p.c., è stato anch’esso oggetto di riforma del 2005, ed oggi prevede ben tre forme “concorrenti ed obbligatorie ”264 di pubblicità dell’avviso di vendita, quali sono rispettivamente: 263 Secondo il Trib. Roma, 10 dicembre 2000, (ord.), G.E. Vigorito, <<L’omissione delle suddette indicazioni dà luogo alla nullità dell’avviso di vendita e di tutti gli atti successivi, con il conseguente obbligo per il professionista di provvedere alla ripetizione dell’avviso, inserendovi le notizie richieste>>, in Temi romana, 2001, n. 1, 67 ss., con nota di A. SCANDURRA, La natura del sub - procedimento di delega nel processo esecutivo. 264 Si ricorda che per effetto della L. n. 263 del 2005 è stato abrogato l’art. 173, disp. att. c.p.c., (relativo peraltro alla “pubblicità dell’istanza di vendita” e non “dell’avviso di vendita”) che così recitava: <<dell’istanza di assegnazione o di vendita deve essere data pubblica notizia a cura del cancelliere a norma dell’art. 490 del codice almeno dieci giorni prima dell’udienza fissata per pronunciare sull’istanza stessa>>. 155 1) l’affissione dell’avviso di vendita almeno per tre giorni consecutivi all’albo dell’ufficio giudiziario davanti al quale si svolge il procedimento esecutivo (art. 490, 1 ° co., c.p.c.)265; 2)l’inserimento dell’avviso (per estratto), unitamente a copia (integrale) dell’avviso di vendita266 e della relazione di stima redatta ai sensi dell’art. 173 bis. disp. att. c.p.c.,su appositi siti internet almeno quarantacinque giorni prima “della scadenza” del termine per la presentazione delle offerte o della data dell’incanto267; 3) l’inserimento dell’avviso di vendita (sempre per estratto) una o più volte sui quotidiani di informazione locali aventi maggiore diffusione nella zona interessata o, quando opportuno, sui quotidiani di informazione nazionali, almeno quarantacinque giorni prima “della scadenza” del termine per la presentazione delle offerte o della data dell’incanto268. 265 Tale pubblicità è disposta, su espressa istanza del cancelliere o del professionista delegato, dell’ufficiale giudiziario il quale certifica l’affissione della copia mediante attestazione in calce all’originale. 266 L’art. 490 c.p.c. fa riferimento all’ordinanza del giudice, la quale come nel caso di specie relativo alla delega delle operazioni di vendita, corrisponde all’avviso di vendita redatto dal delegato. 267 Con riferimento a tale forma di pubblicità, va ricordato che l’art. 173 ter. disp. att. c.p.c., prevede che sia il Ministro della Giustizia a stabilire, con proprio decreto, i siti internet destinati all’inserimento dell’avviso di cui all’art. 490 del codice di procedura civile ed i criteri e le modalità con cui gli stessi sono formati e resi disponibili. Il provvedimento in questione è il d.m. 31 ottobre 2006 (pubblicato in G.U., 22 dicembre 2006, n. 297), intitolato “Individuazione dei siti internet destinati all’inserimento degli avvisi di vendita di cui all’art. 490 c.p.c.”. 268 Sempre per espressa previsione dell’art. 490 c.p.c. sono equiparati ai quotidiani i giornali di informazione locali, multi settimanali o settimanali editi da soggetti iscritti al Registro operatori della comunicazione (ROC) e aventi delle caratteristiche editoriali analoghe a quelle dei quotidiani che garantiscono la maggior diffusione locale. 156 Oltre a queste tre forme obbligatorie di pubblicità269, la legge consente al giudice dell’esecuzione, di disporre anche di una pubblicità “complementare” o anche detta “facoltativa”. Tale pubblicità si effettua mediante divulgazione dell’avviso nelle forme della pubblicità “commerciale” ritenute opportune. Più in dettaglio, può trattarsi, di: a)pubblicità commerciale. Si tratta, in particolar modo, di pubblicità radiofonica, televisiva, etc. .Le cd. prassi virtuose270 hanno fortemente valorizzato tale tipo di pubblicità sfruttandone soprattutto i costi limitati; 269 Con riferimento alla questione dei costi della pubblicità, essi possono essere anticipati dal creditore procedente, che a sua volta li potrà recuperare in sede di riparto inserendoli tra le cd. spese in prededuzione, in quanto costi sostenuti nell’interesse comune dei creditori. Sullo specifico problema di come debba comportarsi il professionista delegato allorquando il creditore procedente dichiari di non voler anticipare le spese necessarie per l’esecuzione della pubblicità, si segnala come orientamento da preferire, quello adottato dalla Sezione esecuzioni immobiliari del tribunale di Torino, per il quale il delegato non può rifiutarsi di curare la pubblicità, ed in caso contrario, sarà costretto ad anticipare di tasca propria le spese di pubblicità, per poi rivalersi o direttamente contro il creditore procedente oppure sul ricavato della vendita. Cfr. Trib. Torino, 6 marzo 2000, Sezione esecuzioni immobiliari, in RFI, 2000, voce <<Esecuzione forzata per obbligazioni pecuniarie>>, nonché la nota di F. MANNA, Spese di pubblicità e comparizione del creditore all’incanto immobiliare: due <<leve improprie>> del processo esecutivo, in Riv. not., 2000, n. 4, 951 ss., spec. 955 ss., secondo cui <<nel caso in cui il creditore procedente preannunci di non voler provvedere alla pubblicità straordinaria disposta dal notaio delegato ai sensi dell’art. 591 bis. c.p.c. alle operazioni di vendita con incanto, quest’ultimo dovrà procedere ugualmente alla fissazione dell’incanto e all’espletamento delle relative formalità>>. In seguito sempre Trib. Torino, 9 giugno 2003, Est. Di Capua, in Giur. merito, 2003, 2174, e in Foro it., 2004, I, 1923, secondo cui <<il notaio delegato al compimento delle operazioni di vendita all’incanto ai sensi dell’art. 591 bis. c.p.c. può, a fronte del mancato pagamento del “fondo spese”, rinunciare all’incarico ma non subordinare l’espletamento al pagamento di quanto dovuto o ritardarlo per tale motivo>>. In senso contrario a quanto statuito dal tribunale di Torino v. L. F. DI NANNI, Sub. art. 591 bis., in AA.VV., Codice di procedura civile commentato, diretto da C. CONSOLO, cit., 2405 ss. . 270 Come sappiamo rappresentate in via principale dalle realtà dei tribunali di Bologna e Monza. 157 b) affissioni murarie. Si tratta della pubblicità a mezzo del servizio di pubbliche affissioni; l’esperienza sembra comprovare che questo è un sistema di pubblicità che nelle città molto popolate è di scarsa efficienza, mentre nelle realtà medio – piccole si dimostra molto efficace. La pubblicità complementare si caratterizza per essere disposta <<in aggiunta>> a quella obbligatoria, e pertanto non è alternativa a quest’ultima. Infine, la circostanza che si tratti di pubblicità non obbligatoriamente disposta dalla legge non comporta che – una volta che essa sia stata disposta dal giudice dell’esecuzione – la sua mancanza o la sua irregolarità non inficia la regolarità dei conseguenti atti della procedura in modo del tutto analogo alla mancanza o irregolarità della pubblicità obbligatoria271. Essa riguarda comunque delle notizie che sono contenute nell’avviso di vendita. Viceversa l’assenza o l’irregolarità della pubblicità obbligatoria nonché il mancato rispetto del termine per la sua effettuazione fissato dalla legge, o dal giudice dell’esecuzione272, si ripercuote direttamente sugli atti successivi della medesima “fase” del procedimento esecutivo: in altri termini vizia di nullità lo stesso atto di vendita; tale nullità secondo la giurisprudenza di merito va dedotta per mezzo del reclamo ex art. 591 ter. cp.c.273, mentre per un costante orientamento della giurisprudenza di legittimità deve essere dedotta nei tempi e nei modi previsti per l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 271 Salvo che l’ordinanza del GE non disponga diversamente. E’ il caso, ad esempio, dell’ordinanza adottata dal tribunale di termini Imerese nella quale è espressamente previsto che questa tipologia di pubblicità, debba effettuarsi a cura e spese (non rimborsabili in prededuzione) del creditore più diligente, non è necessaria ai fini dell’esperibilità della vendita. 272 Come nel caso dell’ordinanza adottata dal tribunale di Vasto, secondo la quale <<il termine massimo per il compimento delle forme di pubblicità è fissato fino a centoventi giorni prima della data dell’incanto>>, così riferisce CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO, Le operazioni delegate nel processo di espropriazione forzata immobiliare. Percorso operativo, cit., 52 nt. 152. 273 In particolar modo il Tribunale di Firenze 2000 di cui per approfondimenti v. infra Cap. III. 158 617 c.p.c.274 . Entrambe le soluzioni sono condivisibili, ma noi preferiamo seguire quella indicata dal tribunale di Firenze del 2000 (di cui v. infra Cap. III), in quanto essendo in presenza di un delegato che si è trovato in difficoltà lo strumento che ne permette la risoluzione è il reclamo ex art. 591 ter. c.p.c. rivolto al giudice dell’esecuzione. Proseguendo nella nostra indagine, il punto n. 2) dell’art. 591 bis., 2 ° co., c.p.c. conferisce al professionista delegato il compito di provvedere agli adempimenti <<ove occorrenti, (previsti) dall’art. 576, 2 ° co., c.p.c.>>. Il riferimento è a quell’eventualità in cui il tentativo di vendita senza incanto si concluda senza esito alcuno; in tal caso (mentre non si dovrà fornire alcuna comunicazione alle parti, perché il rinvio è dato in <<udienza>>), dovrà essere curata la pubblicità dell’avviso (per estratto) di vendita con incanto a cura del creditore procedente (o del creditore intervenuto che si accolli le spese per la prosecuzione della procedura)275. L’avviso, oltre ad esser conosciuto dalle parti con il mezzo della pubblicità obbligatoria e complementare, deve essere comunicato alle parti (restando sottinteso che i provvedimenti resi in udienza non devono essere comunicati alle parti, come ad es., gli avvisi di vendita successivi al primo)276 e più precisamente, al creditore procedente, ai 274 Così CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO, Le operazioni delegate nel processo di espropriazione forzata immobiliare. Percorso operativo, cit., 52 nt. 153 senza però l’indicazione degli estremi delle decisioni che compongono tale orientamento. 275 Conf. D. TURRONI, sub. art. 591 bis., in AA.VV., Le recenti riforme del processo civile. Commentario diretto da S. CHIARLONI, Tomo I, cit., 1011, il quale puntualizza che <<ferma l’unicità del provvedimento, i relativi oneri di pubblicità vanno invece espletati in due momenti distinti>>, di cui prosegue l’Autore <<il primo precede l’inizio delle operazioni di vendita; mentre il secondo è invece funzionale alla sola vendita con incanto ex art. 576 c.p.c.>>. Così nella prassi dispongono le ordinanze di una serie cospicua di tribunali, fra cui Foggia, Bologna, Piacenza, Torino, Milano e Napoli, nonché, in via più generale, tutte le ordinanze che dispongono la fissazione della data dell’incanto all’esito infruttuoso della vendita senza incanto. 276 L’assenza nell’art. 591 bis. c.p.c. introdotto dalla L. n. 302/1998, di un’espressa previsione dell’obbligo del notaio delegato di notificare l’avviso di vendita al debitore, al creditore procedente e ai 159 creditori intervenuti, ai creditori iscritti non intervenuti, al debitore ed al custode (ove costui sia una persona diversa dal delegato)277. Inoltre, sia a quest’ultimo che al creditore procedente ed ai creditori intervenuti che vi acconsentano, la comunicazione dell’avviso di vendita potrà essere fatta a mezzo fax. Mentre, ai creditori iscritti non intervenuti ed al debitore esecutato, la comunicazione deve essere fatta a mezzo di ufficiale giudiziario. Dal canto suo la L. n. 302 del 1998 disponeva espressamente che in caso di delega delle operazioni di vendita al notaio, quest’ultimo provvedesse a notificare l’avviso ex art. 498 c.p.c. ai creditori non intervenuti. Il non aver riproposto tale disposto normativo all’interno del nuovo art. 591 bis. c.p.c. da parte delle L. nn. 80/2005 e 263/2005 ha fatto sorgere in dottrina il dubbio che il legislatore avesse voluto in tal modo esonerare il delegato dal compimento di tale incombenza, per riservarlo, in conformità di creditori intervenuti, aveva indotto una parte della dottrina a ritenere “superfluo” e “non dovuto” tale adempimento (v. in tal senso G. MICCOLIS, La delega ai notai nelle espropriazioni immobiliari, cit., 357, il quale cita Cass., 2 giugno 1993, n. 6158, in Fall., 1993, 1145). Ma è nettamente preferibile l’orientamento sostenuto da altra dottrina (E. ASTUNI, La delega al professionista delle operazioni di vendita, in AA.VV., Il nuovo rito civile a cura di P. G. DEMARCHI, III, cit., 516 – 517) la quale rinviene validi argomenti a sostegno della necessità o, quanto meno, opportunità di una notificazione dell’avviso di vendita anche ai soggetti predetti nel fatto: che 1) la mancanza di comunicazione dell’avviso alle parti, realizzabili con un minimo dispendio (basta anche un semplice fax), si risolve in un aggravamento della posizione della parte, che si trova obbligata a recarsi periodicamente presso lo studio del delegato per assumere informazioni sullo stato di avanzamento della procedura; che 2) la mancata tempestiva conoscenza dell’avviso di vendita impedisce un’effettiva tutela della parte nel processo esecutivo in quanto comprime i tempi utili per l’esercizio del diritto di difesa; che 3) la mancanza di comunicazione alle parti dell’avviso di vendita (così come degli altri atti del delegato), privando le stesse della possibilità di un immediato reclamo al giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 591 ter. c.p.c., espone la procedura al rischio di un’invalidazione successiva in sede di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. avverso il decreto di trasferimento, con conseguente perdita di tempo ed energie processuali. 277 Nella giurisprudenza di merito v. per tutti Trib. Latina, 16 luglio 2002, Est. Parasporo, in Giur. romana, 2002, n. 2, 423, secondo cui <<la prelazione convenzionale stipulata tra il debitore esecutato e un terzo non è opponibile al creditore procedente. Ne consegue che il provvedimento di fissazione della vendita all’incanto va comunicato ai creditori procedenti, ma non al terzo prelazionario, salvo ovviamente il diritto di questi di partecipare comunque all’asta>>. 160 quanto previsto dall’ultimo comma dell’art. 569 c.p.c., al creditore che ha presentato l’istanza di vendita278. Nel prendere spunto dal pensiero di altra dottrina che già si è pronunciata su tale questione, la scomparsa dell’inciso previsto nella versione del 1998 dell’art. 591 bis. c.p.c. è imputabile ad una <<mera svista>> da parte del legislatore della riforma del 2005; e pertanto, in coerenza con tale condivisibile assunto, si afferma che, anche sotto la vigenza del regime normativo introdotto nel 2005 nei riguardi dell’art. 591 bis. c.p.c., la notificazione ex art. 498 c.p.c. ai creditori iscritti non intervenuti debba far carico al professionista delegato279. Pertanto, la notificazione al debitore esecutato deve ora tener conto di quanto contenuto nell’art. 492, 2 ° co., c.p.c.,280 secondo il quale <<il pignoramento deve altresì contenere l’invito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell’esecuzione la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio in uno dei Comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l’esecuzione con l’avvertimento che, in mancanza, ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il 278 Così da ultimo, si è espresso E. FABIANI, La delega delle operazioni di vendita in sede di espropriazione forzata immobiliare. Novità introdotte dalla riforma del 2005 e ricostruzione sistematica del nuovo istituto, cit., 61. 279 Così E. ASTUNI, La delega delle operazioni di vendita, in AA.VV., Il nuovo rito civile, a cura di P. G. DEMARCHI, III, cit., 515; e in senso contrario G. MICCOLIS, La delega ai notai nelle espropriazioni immobiliari, cit., 353 nt. 59, il quale reputa che, con questa disciplina <<il legislatore ha inteso tutelare anche il creditore iscritto che abbia interesse ad intervenire nel processo esecutivo il più tardi possibile, ossia entro la data dell’udienza di cui all’art. 596 c.p.c. (cfr. art. 566 c.p.c.). Questo interesse sussiste, non già per il titolare di un credito non ancora esigibile stante il disposto dell’art. 563, 1 ° co, c.p.c. bensì, il più delle volte, in capo ai creditori mutuanti, i quali possono così, sfruttare il più a lungo possibile i benefici dell’ammortamento del mutuo>>. 280 Anche tale articolo è stato integralmente riscritto dalle leggi di riforma del 2005, al cui interno vi hanno inserito ben sette commi, lasciando inalterati il primo che chiaramente a livello topografico è rimasto tale e l’allora secondo che ora è diventato nono. 161 domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui riservate saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice>>. Ne deriva, sotto il profilo prettamente operativo, che il professionista delegato deve: 1) verificare se il debitore abbia ricevuto o meno l’invito a dichiarare la propria residenza o ad eleggere domicilio nell’atto di pignoramento o in un qualsiasi successivo atto esecutivo a lui personalmente notificato; 2) in caso negativo, la notifica segue quelli che sono i percorsi ordinari, nel senso che va fatta al debitore personalmente a norma dell’art. 138 c.p.c.,ovvero, per i casi di irreperibilità o rifiuto di ricevere l’atto notificato,ai sensi dell’art. 140 c.p.c., ed infine, per il caso di residenza, dimora o domicilio sconosciuti ai sensi dell’art. 143 c.p.c.; 3) in caso positivo, se il debitore ha omesso di dichiarare la propria residenza o eleggere domicilio, la notifica si esegue presso la cancelleria della sezione esecuzioni immobiliari del tribunale, se viceversa il debitore ha provveduto a eseguire la dichiarazione o l’elezione appena indicate allora la notifica si eseguirà presso le medesime; ove, però, il debitore risulti irreperibile presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, riprende vigore quella regola suppletiva introdotta dalla riforma del 2005 e la notificazione pertanto sarà effettuata presso la cancelleria del giudice dell’esecuzione. §. 3.3. Le ulteriori attribuzioni del professionista delegato previste dai punti nn. 3) – 4) – 5) - 6) – 7) e 8) del 2 ° co. dell’art. 591 bis. c.p.c. . Il professionista delegato provvede poi a tutta una serie di ulteriori adempimenti descritti con (intento didascalico) dal 2 ° co. dell’art. 591 bis. c.p.c. . Al punto n. 3) di tale comma è previsto l’adempimento relativo alla deliberazione dell’offerta a norma dell’art. 572 c.p.c. e agli ulteriori adempimenti previsti dagli artt. 573 e 574 c.p.c. . 162 Gli adempimenti indicati in tale punto, richiamati per rinvio sintetico agli articoli che regolano in dettaglio la disciplina, costituiscono, nel loro complesso, la celebrazione vera e propria della vendita senza incanto (oggi antecedente logico necessario della vendita con incanto), e alla pari di quest’ultima delegabile ad un professionista tra quelli indicati nel nuovo art. 591 bis., 1 ° co., c.p.c. . Come abbiamo già evidenziato in precedenza,la delega delle operazioni di vendita senza incanto ha comportato l’attribuzione in capo al delegato di poteri di scelta tipicamente discrezionali, il cui esercizio è in contraddizione con la rappresentazione del ruolo del delegato quale mero – esecutore di operazioni materiali sospingendone la funzione sempre di più verso l’area della cd. <<giurisdizione in senso stretto>>281. Invece per quanto riguarda l’incombenza di cui al punto n. 4) il professionista delegato deve provvedere alle operazioni d’incanto e all’aggiudicazione dell’immobile a norma dell’art. 581 c.p.c. . Per l’ipotesi in cui la vendita senza incanto si concluda con esito negativo, la legge affida al delegato il compito di provvedere alle operazioni della vendita con incanto,da tenersi secondo le modalità indicate nell’art. 581 c.p.c., a cui il punto n. 4) dell’art. 591 bis., 2 ° co., c.p.c. espressamente vi rinvia. La disposizione da ultimo menzionata cita l’aggiudicazione, in quanto considera l’ipotesi di una conclusione positiva dell’incanto, la quale presuppone che, all’esito dei vari rilanci, l’ultimo non venga 281 Per E. ASTUNI, La delega al professionista delle operazioni di vendita, in AA.VV., Il nuovo rito civile, a cura di P. G. DEMARCHI, III, cit., 520, la previsione contenuta nel punto n. 3) dell’art. 591 bis., 2 ° co., c.p.c., rappresenta <<forse la più seria e radicale innovazione introdotta da questa riforma>>, e ciò in quanto, a differenza della vendita all’incanto in cui <<i poteri del delegato sono a contenuto vincolato e/o consistono nell’attestazione del risultato delle operazioni che il delegato ha visto svolgersi davanti a sé>>, la previsione della delegabilità anche delle operazioni di vendita senza incanto, il cui modello <<si avvicina di gran lunga di più all’esercizio della giurisdizione in senso stretto>>, conferisce al delegato <<un potere giurisdizionale che non gli spetta secondo il suo statuto professionale>>. 163 superato,nel termine di tre minuti (ex art. 581, 3 ° co., c.p.c. novellato dall’art. 2 della L. n. 302/1998)282 da un altro di entità maggiore. Mentre il punto n. 5) prevede l’incombenza del professionista delegato di ricevere o autenticare la dichiarazione di nomina di cui all’art. 583 c.p.c. . Su questo profilo nell’esprimere in primo luogo uno critica sul piano prettamente lessicale dovuta al mantenimento del verbo <<autenticare>>, quale retaggio storico della disciplina del 1998 (disegnata da come abbiamo appreso sulla figura esclusiva del notaio), e sicuramente inadeguato rispetto al mutato contesto normativo della delega allargata ad altre due categorie professionali degli avvocati e dei dottori commercialisti283, non resta ora che richiamare quanto previsto nell’art. 583 c.p.c.284, adattandolo al caso di delega delle operazioni di vendita. 282 Che ha sostituito <<l’anacronistico>> sistema previgente delle cd. <<candele vergini>>. Inoltre la circostanza che l’utilizzo del sistema delle candele vergini per il calcolo del tempo tra un’offerta e l’altra, fosse una modalità oramai antiquata, ne era consapevole anche la giurisprudenza di legittimità v. Cass., Sez. I, 22 marzo 1996, n. 2512, Pres. Taddeini – Rel. Nicastro, in Foro it., 1997, I, 2279, con osservazioni di M. BIAGINI, che aveva affermato come nella fase di incanto immobiliare fosse <<pienamente legittima l’adozione di sistemi adeguati all’evoluzione tecnologica ed equipollenti alle candele di cera vergine, la cui accensione duri un minuto, data la difficoltà, se non l’impossibilità, di trovare queste ultime ancora in commercio ed il fatto che tali sistemi risultano comunque corrispondenti agli scopi voluti dal legislatore>>. Nella fattispecie si era fatto ricorso al cronometraggio per centottanta secondi. 283 In proposito si rinvia ancora alle considerazioni di E. ASTUNI, op. ult. cit., 524 nt. 69, secondo cui <<la norma è stata scritta nel 1998 avendo presente il potere notarile di autentica e la riforma non ha avvertito che non aveva più senso alcuno parlare di “autenticazione” con riguardo ad avvocati e commercialisti>>. 284 Sul punto v. esaurientemente E. FABIANI, In tema di aggiudicazione per persona da nominare ai sensi dell’art. 583 c.p.c., in AA.VV., Espropriazione forzata e divisione giudiziale. L’esperienza del Notariato nella disciplina previgente del decreto competitività (D.L. 14 marzo 2005), inStudi e materiali 164 Da ciò consegue che l’avvocato, il quale sia rimasto <<aggiudicatario per sé o per persona da nominare>>, deve dichiarare, nel termine perentorio di tre giorni dall’udienza in cui si è tenuta la vendita, con atto scritto ricevuto dal professionista delegato davanti al quale si è tenuta la vendita<<il nome della persona per la quale ha fatto l’offerta>>, provvedendo al contestuale deposito del mandato, risultante da atto pubblico oppure da scrittura privata autenticata da notaio. Se l’avvocato non provvede affatto a rendere la dichiarazione, oppure la rende tardivamente (cioè dopo che è spirato il termine perentorio di 3 giorni) o non deposita il mandato, l’aggiudicazione resta definitivamente a nome del predetto, con la conseguenza che: a) saranno a suo esclusivo carico (e non del mandante) il versamento del prezzo residuo, la confisca della cauzioneed il pagamento della differenza tra il prezzo offerto e quello minore per il quale è avvenuta la vendita (art. 177, 1 ° co., disp. att. c.p.c.), e b) che, in caso di delega in offerta di aumento di quinto, sarà legittimato a partecipare quale aggiudicatario provvisorio, l’avvocato in proprio (e non il mandante). Il successivo n. 6) del 2 ° co. dell’art. 591 bis. c.p.c. si occupa invece delle cd. offerte dopo l’incanto ex art. 584 c.p.c. e del versamento del prezzo nell’ipotesi ex art. 585, 2 ° co., c.p.c. (art. 591 bis., 2 ° co., n. 6) c.p.c). Anche in tal caso la disciplina dettata dalla legge per le cd. <<offerte in aumento di quinto>> e per la successiva gara va calata nel contesto della delega delle operazioni di vendita al professionista. Da ciò consegue che sarà quest’ultimo a ricevere le offerte e le cauzioni, a verificarne la loro regolarità, ad indire la gara, a curarne le comunicazioni previste dalla legge, a tenere la gara ed a restituire agli offerenti la cauzione nel caso in cui ricorra (ed il delegato abbia certezza assoluta della sussistenza del presupposto legale) un documentato e giustificato motivo; nel caso in cui, invece, o non ricorra tale presupposto (e pertanto si debba procedere alla pronuncia della perdita della cauzione) o residuino dei dubbi circa la sussistenza di <<un documentato e giustificato motivo>>, egli dovrà trattenere in custodia le somme che sono state versate a titolo di cauzione, Suppl. fasc. n. 2/2005, a cura del Consiglio Nazionale del Notariato, cit., 148 ss.; nonché già in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2003, 1429 ss. . 165 depositare il ricorso contenente il reclamo ex artt. 591 ter. c.p.c. ed attendere la determinazione del giudice dell’esecuzione285. Mentre per quanto attiene il versamento del prezzo nell’ipotesi configurata dall’art. 585, 2 ° co., c.p.c., si rinvia infra al Cap. II §. 3.5. in cui vi è l’analisi del punto n. 10) del 2 ° co. dell’art. 591 bis. c.p.c. . Inoltre il professionista delegato per il punto n. 7) del 2 ° co. dell’art. 591 bis. c.p.c. provvede anche sull’istanza di assegnazione ex art. 590 c.p.c. . L’attribuzione al delegato del compito di provvedere anche sull’istanza di <<assegnazione ex art. 590 c.p.c.>> consente di ribadire due concetti già sviluppati precedentemente; per un verso essa conferma il riconoscimento al delegato di un margine di “scelta discrezionale” costituente tipica espressione di juris dictio, tradizionalmente riservata al giudice dell’esecuzione. Tale constatazione è per di più suffragata da ben due indici normativi espressi,quali sono precisamente il 7 ° co. dell’art. 591 bis. e l’incipit del 1 ° co. dell’art. 591 c.p.c. . Infatti per il 7 ° co. dell’art. 591 bis. c.p.c.: <<il professionista delegato provvede alla trasmissione del fascicolo al giudice dell’esecuzione nel caso in cui non faccia luogo 285 Salvo, che non si preferisca accedere alla tesi anch’essa ragionevole di chi come E. FABIANI, Ladelega delle operazioni di vendita, in AA.VV., Le nuove modifiche al processo esecutivo, cit., 178, nel valorizzare al massimo la portata innovativa delle riforme del 2005, sostiene che <<la pur rimasta immutata lettera dell’art. 591 bis. c.p.c. nella parte in cui dispone che il professionista delegato provvede “sulle offerte dopo l’incanto a norma dell’art. 584 c.p.c.”, potrebbe essere letta, alla luce del nuovo potere attribuito al professionista dalla L. n. 263 del 2005 in tema di restituzione delle cauzioni (per effetto delle modifiche introdotte, prima, dalla L. n. 80/2005 e, poi, dalla L. n. 263/2005), come “comprensiva” anche dell’attribuzione al professionista del potere di pronunciare la perdita della cauzione di cui alla norma da ultimo richiamata>>. 166 all’assegnazione (…)>>286; mentre all’interno del 1 ° co. dell’art. 591 c.p.c. è previsto che <<se non vi sono domande di assegnazione o se decide di non accoglierle, il giudice dell’esecuzione dispone l’amministrazione giudiziaria a norma degli artt. 592 ss. c.p.c.>>287. Da ambedue le disposizioni si ricava che l’attività di <<provvedere sull’istanza di assegnazione ex art. 590 c.p.c.>> non si riduce affatto ad <<un mero controllo>> formale circa la sussistenza dei requisiti di validità dell’istanza ai sensi degli artt. 588 e 589 c.p.c.288, ma implica una valutazione di merito sull’opportunità di procedere all’assegnazione forzata piuttosto che insistere con dei nuovi esperimenti di vendita, a 286 V. D. TURRONI, sub. art. 591 bis., in AA.VV., Le recenti riforme del processo civile. Commentario diretto da S. CHIARLONI, Tomo I, cit., 1013, secondo cui, <<a tale conclusione induce la lettura combinata della disposizione in esame e del successivo 7 ° co., che, nel prevedere la trasmissione del fascicolo al giudice ove (il delegato) non faccia luogo all’assegnazione, presuppone che la decisione se assegnare o no il bene sia rimessa al delegato – e discrezionalmente esercitata nei confronti dell’offerta ammissibile>>. 287 Per civile a cura di M. MONTANARO, sub. art. 591 bis., in AA.VV., Commentario alle riforme del processo A. BRIGUGLIO – B. CAPPONI, Vol. II, cit., 446, la Legge 80/2005 ha sostituito alla locuzione <<non crede di>> quella attuale di <<non decide di>>, in tal modo prosegue <<opportunamente ponendo in evidenza che non si è in presenza di un atto di mero arbitrio del giudice dell’esecuzione, e che piuttosto si tratta dell’esercizio di un potere giurisdizionale, sebbene ampiamente discrezionale, frutto di un discernimento basato su motivazioni che devono essere esplicitate (…)>>. 288 Art. 588 c.p.c. “Termine per l’istanza di assegnazione”: <<Ogni creditore, nel termine di dieci giorni prima della data dell’incanto, può presentare istanza di assegnazione a norma dell’articolo 589 per il caso in cui la vendita all’incanto non abbia luogo per mancanza di offerte>>. Art. 589 c.p.c. “Istanza di assegnazione”: <<1. L’istanza di assegnazione deve contenere l’offerta di pagamento di una somma non inferiore a quella prevista nell’art. 506 ed al prezzo determinato a norma dell’art. 568. 2. Fermo quanto previsto al primo comma, se nella procedura non risulta che vi sia alcuno dei creditori di cui all’art. 498 e se non sono intervenuti altri creditori oltre al procedente, questi può presentare offerta di pagamento di una somma pari alla differenza fra il suo credito in linea capitale e il prezzo ch intende offrire oltre alle spese>>. 167 prezzo ribassato, o di ricorrere all’istituto dell’amministrazione giudiziaria ex art. 592 ss. c.p.c.289 . Per altro verso, il rinvio compiuto dal punto n. 7) del capoverso dell’art. 591 bis. all’art. 590 c.p.c. costituisce l’ulteriore indizio del fatto che, anche nella vendita delegata, l’emissione del decreto di trasferimento ex art. 586 c.p.c. rimane pur sempre un’attività propria ed esclusiva del giudice dell’esecuzione. Stabilisce, infatti, l’art. 590, 2 ° co., c.p.c. che <<avvenuto il trasferimento, il giudice pronuncia il decreto di trasferimento a norma dell’art. 586>>. E quest’ultimo articolo è sua volta espressamente richiamato dal punto n. 11) del 2 ° co. dell’art. 591 bis. c.p.c. [<<(…) decreto pronunciato dal giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 586>>] nonché dal 9 ° co. di tale ultimo articolo (<<provvedimenti di cui all’art. 586 c.p.c. restano riservati al giudice dell’esecuzione in ogni caso di delega al professionista delle operazioni di vendita>>), in una circolarità di rinvii che esprime con assoluta coerenza la scelta del 289 V. in argomento G. DE STEFANO, voce <<Assegnazione (dir. proc. civ.)>>, in Enc. dir., III, Milano, 1958, 279, il quale, trattando ex professo l’argomento, rileva come l’assegnazione di immobili, pur essendo subordinata al previo infruttuoso esperimento della vendita ex art. 588 c.p.c., si differenzi dalle altre forme di assegnazione (cioè quelle aventi ad oggetto beni mobili e crediti) proprio per l’attribuzione al giudice di <<uno speciale potere di valutazione circa l’opportunità o meno di disporre l’assegnazione, e non altro dei mezzi con essa concorrenti, cioè al vendita a nuove condizioni o l’amministrazione giudiziaria>>. A giudizio dell’Autore, <<l’assegnazione stessa (…) finisce per essere una garanzia per il debitore, oltre che per i creditori, dato che per quanto il prezzo di vendita si sia assottigliato con i successivi ribassi, quando si andrà all’assegnazione occorrerà sempre tornare a quel valore che è stabilito in via di massima dall’art. 508>>. Non solo, in quanto <<si è introdotta l’ulteriore garanzia della valutazione rimessa al giudice, circa l’opportunità di servirsi di questo mezzo. La valutazione stessa deve investire tutte le alternative offerte dalla legge, cioè, oltre l’assegnazione, la vendita e l’amministrazione giudiziaria>>. In conclusione, <<è da dubitare che il giudice, nell’esplicazione del suo dovere di valutazione, abbia da guardare solamente se l’istanza proposta dal creditore o da una coalizione di creditori corrisponda ai requisiti generici di legge. Nella espropriazione immobiliare il concorso dell’assegnazione con la vendita e con l’amministrazione giudiziaria rende del tutto naturale, invece, che l’esame del giudice si estenda a tutte le alternative possibili; il che significa che questo esame, sia pure ai fini limitati del processo esecutivo, dovrà essere pur sempre un esame di merito, e non possa restar limitato al semplice controllo dei requisiti formali della istanza>>. 168 legislatore di riservare esclusivamente al giudice dell’esecuzione l’adozione dell’atto in cui culminano le operazioni di vendita compiute dal delegato290. Ora non resta che esaminare il punto n. 8) del capoverso dell’art. 591 bis. c.p.c. secondo il quale: <<il professionista delegato provvede alla fissazione del nuovo incanto e del termine per la presentazione di nuove offerte d’acquisto ai sensi dell’art. 591 c.p.c.>>. L’ipotesi espressamente contemplata dal punto in esame, è quella della “diserzione” dell’incanto seguito al primo tentativo, senza esito, di vendita senza incanto. A tal fine, va richiamato,quanto previsto dal successivo7 ° co. dell’art. 591 bis. c.p.c., nella parte in cui è previsto che <<il professionista delegato provvede alla trasmissione del fascicolo al giudice dell’esecuzione nel caso in cui non faccia luogo all’assegnazione o ad ulteriori incanti ai sensi dell’art. 591 c.p.c.>>. Pertanto, dalle due disposizioni da ultimo richiamate, risulta, che a parte l’aggiudicazione, le altre ipotesi che possono verificarsi, avanti al delegato, sono le seguenti tre: 1) l’accoglimento di un’eventuale istanza di assegnazione; 2) la fissazione di una nuova vendita (da concepirsi come la fissazione di un nuovo “binomio” di esperimenti di vendita, il primo senza incanto, ed il secondo – solo eventuale – con incanto); 290 Il che in sostanza si traduce, con specifico riferimento al caso dell’assegnazione, nel potere del giudice dell’esecuzione di disattendere la valutazione compiuta dal professionista delegato e di accogliere l’istanza di assegnazione che il delegato aveva respinto e viceversa. Nel primo caso, poiché la pronuncia del decreto di trasferimento non può essere immediata, il giudice dell’esecuzione rimetterà il fascicolo al delegato affinché questi provveda sull’istanza, nel senso stabilito dal giudice stesso, fissando il termine entro il quale l’assegnatario dovrà versare l’eventuale conguaglio. Quindi, una volta predisposto il decreto di trasferimento, rimetterà gli atti al giudice dell’esecuzione in attesa delle determinazioni di quest’ultimo (sul punto v. D. TURRONI, sub. art. 591 bis., in AA.VV., Le recenti riforme del processo civile. Commentario diretto S. CHIARLONI, Tomo I, cit., 1013). Invece, nel secondo caso, sarà direttamente il giudice dell’esecuzione a decidere sulla fissazione di un nuovo incanto e sul prezzo da porre a base del nuovo esperimento di vendita. 169 3) la rimessione del fascicolo al giudice dell’esecuzione. All’esposizione delle singole ipotesi è dedicato il paragrafo che segue. §. 3.3.1. (Segue): Gli esperimenti di vendita (senza e con incanto) e la mancata comparizione delle parti: il comportamento del professionista delegato. La prima ipotesi che potrebbe verificarsi, in caso di diserzione dell’incanto (rectius: della vendita con incanto) è quella contenuta nell’art. 590 c.p.c.,a cui rinvia espressamente l’art. 591 bis.,2 ° co., n. 7), c.p.c., e di cui si è già ampiamente discusso nel paragrafo che precede. Nel voler sintetizzare: quando si è in presenza di un’istanza di assegnazione, il professionista delegato deve provvedere su di essa, ai sensi del citato art. 590 c.p.c., e rimettere, quindi all’esito del versamento da parte dell’assegnatario, il fascicolo d’ufficio al giudice dell’esecuzione, per la pronuncia del decreto di trasferimento (art. 590, 2 ° co., c.p.c). Nella prassi sono molto più frequenti le altre due ipotesi supra ricordate. Pertanto, volendo in qualche modo schematizzare, al fine di fornire una panoramica delle principali situazioni che si possono verificare nel concreto: prendendo le mosse dalla vendita senza incanto,possono darsi i seguenti casi: 1) è presente il creditore procedente, o comunque un creditore munito di titolo esecutivo, la pubblicità è stata eseguita, vi è un’unica offerta valida, il cui valore è superiore al valore dell’immobile determinato a norma dell’art. 568 c.p.c., aumentato di un quinto: in questo caso l’offerta deve essere senz’altro accolta (art. 568, 2 ° co., c.p.c.); 2) è presente il creditore procedente, o comunque un creditore munito di titolo esecutivo,la pubblicità è stata eseguita, vi è un’unica offerta valida, il cui valore non è superiore al valore dell’immobile determinato a norma dell’art. 568 c.p.c., aumentato di un quinto; se il creditore non manifesta il proprio dissenso ed il professionista delegato (tramite una valutazione indubbiamente discrezionale) non ritiene che vi sia una seria possibilità di miglior vendita con il sistema dell’incanto, allora l’immobile viene aggiudicato all’unico offerente (arg. ex art. 572, 3 ° co., c.p.c.); 170 3) è presente il creditore procedente, o comunque un creditore munito di titolo esecutivo, la pubblicità è stata eseguita, vi è un’unica offerta valida, il cui valore non è superiore al valore dell’immobile determinato a norma dell’art. 568 c.p.c., aumentato di un quinto,ma il creditore procedente manifesta il proprio dissenso, ovvero, il professionista delegato (tramite una valutazione anch’essa indubbiamente discrezionale) ritiene che vi sia una seria possibilità di miglior vendita con il sistema dell’incanto291: in tal caso, il delegato procederà tramite la vendita all’incanto, secondo quelle che sono le condizioni e i termini già fissati dal medesimo nell’avviso di vendita (che corrisponde <<all’ordinanza pronunciata ai sensi dell’art. 569, 3 ° co., c.p.c.>>, a cui fa riferimento l’art. 572, 3 ° co., c.p.c.); 4) è presente il creditore procedente, o comunque un creditore munito di titolo esecutivo, la pubblicità è stata eseguita e vi sono una pluralità di offerte valide292: in questo caso,si procede comunque alla gara sull’offerta più alta(gara,del cui svolgimento il 291 A questo proposito G. L. INNOCENTI, La delega delle operazioni di vendita, in AA.VV., La nuova esecuzione forzata diretta da P. G. DEMARCHI, cit., 1003, nt. 152, il quale rileva come nella prassi della sezione esecuzioni immobiliari del tribunale di Torino, la soluzione largamente preferibile è quella rappresentata “dall’aggiudicazione”, e ciò in quanto il delegato non ha, di regola, dei solidi elementi per dire che all’incanto possa esservi una più ampia partecipazione o che si riesca a spuntare un prezzo maggiore rispetto a quello inizialmente offerto. Identica prassi è adottata anche presso i tribunali di Mondovì e di Ivrea. 292 Se vi sono due offerte entrambe efficaci, dello stesso importo e con le stesse modalità di pagamento, e, il giorno fissato per la vendita, avanti al delegato si presenta uno solo degli offerenti, il professionista delegato dovrà ugualmente indire la gara, in quanto, essendo entrambe le offerte di pari importo, non vi è altro criterio per scegliere, a chi dei due offerenti, aggiudicare l’immobile. Invece, se vi sono due offerte di ammontare diverso, ed è presente solo chi ha depositato l’offerta più alta, il delegato aggiudica direttamente l’immobile senza bisogno della gara, perché la mancata comparizione di colui che ha formalizzato l’offerta più bassa si può intendere quale mancata adesione alla gara; al contrario, se è presente solo colui che ha depositato l’offerta più bassa, il delegato deve indire la gara: se l’offerente presente offre un prezzo superiore all’importo dell’altra offerta, il delegato aggiudica l’immobile al primo; se l’offerente presente non offre di più, l’immobile verrà aggiudicato all’offerente assente. 171 delegato sarà tenuto a dare puntualmente conto nel relativo verbale)293 e l’immobile viene aggiudicato al maggior prezzo spuntato nella gara al rialzo294; 5) è presente il creditore procedente, o comunque un creditore munito di titolo esecutivo, la pubblicità è stata eseguita, e vi sono una pluralità di offerte valide, ma gli offerenti non aderiscono alla gara sull’offerta più alta indetta dal delegato: in tal caso, è rimesso alla scelta (anch’essa senza ombra di dubbio discrezionale) di quest’ultimo di optare per l’aggiudicazione in favore del miglior offerente, ovvero per l’indizione della vendita con incanto295; 6) è presente il creditore procedente, o comunque un creditore munito di titolo esecutivo, la pubblicità è stata eseguita, ma non vi sono offerte, ovvero le offerte vi sono, ma vengono ritenute inefficaci dal professionista delegato (art. 571, 2 ° co., c.p.c.): in tal caso, si verificherà il passaggio alla vendita con incanto, nel rispetto delle condizioni e dei termini già indicate/i dallo stesso delegato nell’avviso di vendita; 7) è presente il creditore procedente, o comunque un creditore munito di titolo esecutivo, vi sono offerte, ma il procedente, o comunque il creditore che se ne era assunto l’onere, non ha curato la cd. <<pubblicità straordinaria>>: in questo caso il 293 Anche nel caso in cui tra le offerte ve ne sia una, il cui valore sia superiore al valore dell’immobile determinato a norma dell’art. 568 c.p.c., aumentato di un quinto; ciò in quanto l’automaticità, non altrimenti evitabile, dell’aggiudicazione dell’immobile a favore di colui che abbia presentato un’offerta pari al più del 120 % del prezzo base di vendita, presuppone l’unicità dell’offerta. 294 Se però, all’esito della gara, il prezzo più alto offerto risulta comunque non superiore al valore dell’immobile determinato a norma dell’art. 568 c.p.c., aumentato di un quinto, il professionista delegato è ugualmente tenuto ad aggiudicare l’immobile al maggior offerente, non trovando applicazione, nel caso di una pluralità di offerte, i congegni previsti dall’art. 572, 3 ° co., c.p.c. . 295 La scelta che deve compiere il delegato tra l’aggiudicazione in favore di colui che ha depositato l’offerta più alta e l’indizione dell’incanto implica, anche in tal caso, una prognosi circa la probabilità di ottenere, mediante l’incanto, un prezzo di aggiudicazione che sia migliore rispetto all’offerta attualmente più alta. L’incertezza di tale giudizio prognostico, suggerirebbe al delegato di preferire – salvo, ovviamente, casi eccezionali – l’aggiudicazione in favore di colui che ha depositato l’offerta più alta. 172 delegato provvede a fissare una nuova vendita senza incanto. In tale circostanza, il delegato può trattenere le offerte per successivi centoventigiorni e fisserà la nuova vendita senza incanto nel termine previsto dal 2 ° co. dell’art. 591 c.p.c. (e cioè in un termine non inferiore a sessanta giorni e non superiore a novanta giorni); 8) al contrario, è stata curata la pubblicità e vi sono offerte efficaci, ma manca il creditore procedente o comunque un creditore munito di titolo esecutivo:in tal caso, il delegato dà corso alla vendita, secondo quelle che sono le regole proprie degli artt. 572 e 573 c.p.c., non essendo di ostacolo la mancata comparizione delle parti (art. 631, 1 ° co., c.p.c.); 9) è stata curata la pubblicità, manca il creditore procedente, o comunque un creditore munito di titolo esecutivo ed inoltre non vi sono offerte, ovvero ve ne sono,ma il delegato, dal canto suo, le ritiene inefficaci: in questo caso il delegato, ordina la vendita con incanto, secondo le condizioni ed i termini indicate/i dal delegato stesso nell’avviso di vendita; 10) manca il creditore procedente, o comunque un creditore munito di titolo esecutivo, non è stata curata la pubblicità ed inoltre mancano anche le offerte (ma la situazione sarebbe identica anche nel caso in cui queste fossero efficaci): in tal caso il delegato rimetterà il fascicolo al giudice dell’esecuzione ex art. 631 c.p.c.296e procederà alla restituzione delle offerte agli offerenti, in quanto, è prevedibile che trascorrano altri centoventi giorni prima della nuova vendita senza incanto. Ora passando alla vendita (con incanto), possono, invece verificarsi i seguenti casi: 296 Con la precisazione che, non essendoci stata comparizione delle parti davanti al delegato, sarà necessaria una mancata doppia comparizione delle medesime avanti al giudice dell’esecuzione prima che questi possa dichiarare l’estinzione della procedura ed ordinare la cancellazione della trascrizione del pignoramento immobiliare. 173 a) è presente il creditore procedente, o comunque un creditore munito di titolo esecutivo, la pubblicità è stata eseguita297e vi è un’unica offerta efficace: il delegato aggiudica l’immobile all’unico offerente al prezzo base dell’asta aumentato del rilancio minimo (cui l’offerente è tenuto per aggiudicarsi l’immobile), nella misura indicata nell’avviso di vendita; b) è presente il creditore procedente, o comunque un creditore munito di titolo esecutivo, la pubblicità è stata eseguita e vi sono più offerte efficaci: il delegato procede alla gara tra gli offerenti e l’immobile viene aggiudicato all’ultima offerta più alta, che non sia seguita, nel termine di tre minuti, da altra di importo maggiore (art. 583, 3 ° co., c.p.c.); c) la pubblicità è stata eseguita e vi sono una o più offerte efficaci, ma non è presente il creditore procedente né alcuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo: in tal caso, il delegato procede ugualmente alla vendita (e con la gara, qualora vi sia in presenza di una pluralità di offerte efficaci) ed alla successiva aggiudicazione, non ostandovi la mancata comparizione delle parti (art. 631, 1 ° co., c.p.c.); d) è presente il creditore procedente, o comunque un creditore munito di titolo esecutivo, la pubblicità è stata eseguita, ma non vi sono offerte: in tal caso (uno dei più ricorrenti), il delegato (sempre se non vi siano state presentate istanze di assegnazione ex art. 589 c.p.c.) procede alla fissazione di un “nuovo binomio” di esperimenti di vendita, il primo senza incanto e il secondo con incanto, sulla base di quella che è la sequenza descritta dalla seconda parte del 3 ° co. dell’art. 569 c.p.c. (espressamente citato dall’ultimo comma dell’art. 591 c.p.c., a sua volta richiamato dal punto n. 8) dell’art. 591 bis., 2 ° co., c.p.c). 297 E’ evidente, che in virtù della natura “unitaria” dell’avviso di vendita, il vero controllo sull’effettuazione della pubblicità avviene in sede di vendita senza incanto e non all’incanto (che presuppone una vendita senza incanto andata sì a vuoto, ma preceduta comunque da una regolare pubblicità). 174 In quest’ultimo caso, si apre per il delegato la possibilità di tre diverse soluzioni. Più precisamente quest’ultimo può: d1) disporre un nuovo tentativo di vendita (senza e con incanto), nulla innovando nelle condizioni relative all’esperimento di vendita precedente; d2) disporre un nuovo tentativo di vendita (senza e con incanto), modificando il solo prezzo da porre a base d’asta, riducendolo fino al limite di un quarto (art. 591, 2 ° co., c.p.c.)298; d3) disporre un nuovo tentativo di vendita (senza e con incanto), lasciando inalterato il prezzo ma modificando anche una sola delle altre condizioni di vendita (art. 591, 2 ° co., c.p.c.)299 . 298 Questa ipotesi da come testimonia G. L. INNOCENTI, op. ult. cit., 1006, nt. 158 è la più frequente nella pratica. Sul piano operativo, prosegue l’Autore in questione, il professionista delegato in conformità di quanto previsto dall’art. 591, 2 ° e 3 ° co., c.p.c., e al termine dello stesso verbale da cui risulta che l’incanto è andato deserto (e che rappresenta il creditore procedente o comunque un creditore titolato), provvederà a fissare la data della nuova vendita senza incanto e di quella (eventuale) successiva con incanto. Essendo il provvedimento di fissazione del nuovo (doppio) esperimento di vendita assunto in udienza, il delegato sarà esente dalle comunicazioni, ma dovrà provvedere, sulla base della regola sancita dall’art. 490 c.p.c., alla pubblicità ordinaria e straordinaria. 299 In dottrina non vi è concordanza sulla possibilità per il delegato di disporre in autonomia la modifica delle condizioni di vendita. Difatti secondo un primo orientamento che fa capo a M. CATTANI, La vendita forzata, in D. AMADEI – E. BERNINI – M. CATTANI – E. OCCHIPINTI – R. NAPOLEONI – A . RENZI, Il nuovo processo di esecuzione a cura di C. CECCHELLA, cit., 103 ss., spec. 147 ss., il professionista delegato, sarebbe <<investito di tutti i poteri discrezionali che normalmente sono attribuiti al giudice dell’esecuzione solo per quanto concerne l’espletamento dell’incarico, ma non anche di quelli di modificare le condizioni di vendita>>. Mentre, secondo un altro e preferibile orientamento, al delegato spetta il potere non solo di abbassare il prezzo ma di modificare anche le altre condizioni di vendita, rinnovando gli esperimenti di vendita, secondo il modello di unità sequenziale indicato nell’art. 569, 3 ° co., c.p.c., fino all’aggiudicazione dell’immobile ovvero fino al punto in cui il delegato stesso ritenga non può utile proseguire nelle operazioni rimettendo atti e decisione finale al giudice dell’esecuzione, così E. ASTUNI, La delega al professionista delle operazioni di vendita, in AA.VV., Il nuovo rito civile, a cura di P. G. DEMARCHI, III, cit., 525 ss. . 175 Con specifico riferimento ai casi appena enunciati ai punti d2) e d3), il delegato dovrà attenersi a quanto disposto dal 2 ° co. dell’art. 591 c.p.c. secondo cui <<il giudice può altresì stabilire diverse condizioni di vendita e diverse forme di pubblicità fissando un prezzo base inferiore di un quarto a quello precedente. Il giudice, se stabilisce nuove condizioni di vendita o fissa un nuovo prezzo, assegna altresì un nuovo termine non inferiore a sessanta giorni, e non superiore a novanta giorni, entro il quale possono essere proposte offerte d’acquisto ai sensi dell’art. 571 c.p.c.>>. Ciò vuol dire che, nel caso in cui il delegato opti per un prezzo ribassato (che è corrispondente nella prassi all’ipotesi statisticamente più frequente) o per condizioni di vendita diverse ma a prezzo invariato, la consecuzione degli esperimenti di vendita senza incanto – con incanto si svolgerà negli stessi tempi dei primi due tentativi di vendita andati a vuoto, ma con l’unica differenza che il termine per il deposito delle offerte d’acquisto, nella vendita senza incanto, non sarà più <<non inferiore a novanta giorni, e non superiore a centoventi giorni>>, come previsto dal 3 ° co., prima parte, dell’art. 569 c.p.c., ma bensì <<non inferiore a sessanta giorni, e non superiore a novanta>>, ai sensi del 2 ° co. dell’art. 591 c.p.c.300 . Inoltre, segnaliamo altresì una possibilità non espressamente prevista dalla legge301, ma che nella prassi si verifica assai frequentemente,qual è la rimessione al giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 631 c.p.c. 302. 300 Così G. L. INNOCENTI, La delega delle operazioni di vendita, in AA.VV., La nuova esecuzione forzata diretta da P. G. DEMARCHI, cit., 1007 nt. 160, per il quale sul piano pratico è consigliabile che il giudice dell’esecuzione fissi un termine più prossimo ai novanta anziché ai sessanta giorni, per lasciare un maggior spazio di tempo utile per l’effettuazione della pubblicità. 301 V. sul punto M. MONTANARO, sub. art. 591 bis., in AA.VV., Commentario alle riforme del processo civile, a cura di A. BRIGUGLIO – B. CAPPONI, Vol. II, cit., 447, che dalla mancanza di tale previsione, perviene alla conclusione, per cui non è necessario, anzi è espressamente escluso dal sistema, che il giudice dell’esecuzione debba fissare un’udienza di comparizione delle parti per l’adozione dell’ordinanza complessa di vendita di cui all’art. 569, 3 ° co.>>. Come chiarito nel testo, la soluzione pratica di convocare le parti non risponde alla necessità di una comparizione preliminare alla nuova vendita, che la 176 Tale situazione si verifica, quando davanti al delegato, non sia presente né il creditore procedente né alcun creditore intervenuto munito di titolo esecutivo, non sia stata effettuata la pubblicità (né vi sia prova che essa sia stata curata)e non vi siano offerte303. In tale evenienza, rimanendo l’espropriazione forzata immobiliare un procedimento ad impulso diparte, al delegato non resta altro che rimettere il fascicolo d’ufficio al giudice dell’esecuzione, che provvederà a sua volta a fissare l’udienza di comparizione davanti a sé ex art. 631 c.p.c.304. In conclusione rimane soltanto da segnalare una peculiarità per il caso di diserzione della vendita con incanto, nel senso che l’indizione di quest’ultimo (differentemente da quanto accade nel caso di diserzione della vendita senza incanto) comprende (e ciò risulta dall’avviso di vendita) anche l’invito delle parti a comparire davanti al delegato. In altri termini, a seguito della diserzione dell’incanto, al quale non siano intervenuti né il creditore procedente né altri creditori muniti di titolo esecutivo ed in legge non richiede, ma solo all’opportunità di non aggravare i costi della procedura con il compimento di operazioni delegate orami prive di interesse delle parti. 302 In tema si veda E. FABIANI, Espropriazione forzata immobiliare delegata al notaio e mancata comparizione delle parti alla cd. <<udienza di vendita all’incanto>>, in AA.VV., Espropriazione forzata e divisione giudiziale. L’esperienza del Notariato nella disciplina previgente al Decreto Competitività. (D.L. 14 marzo 2005 n. 35), in Studi e materiali, in Suppl. fasc. n. 2/2005, a cura del Consiglio Nazionale del Notariato, cit., 139 ss.; ID., Brevi note sul comportamento da tenere da parte del notaio delegato ove il giorno fissato per la vendita all’incanto dell’immobile espropriato non compaiano il creditore procedente e/o altro creditore munito di titolo esecutivo, in ivi, 245 ss. . 303 In questo caso, il delegato, nel verbale si limita a riferire succintamente che <<a tal giorno, alla tal ora, nessuno è comparso>>. 304 Tale soluzione è senza dubbio la più ragionevole da seguire, ed è adottata nei tribunali di Ivrea e Mondovì. 177 relazione al quale non vi è la prova dell’eseguita pubblicità305, il delegato, prima di trasmettere il fascicolo d’ufficio al giudice dell’esecuzione procede ad una comparizione delle parti davanti a sé, al fine di verificare il perdurante interesse delle parti a proseguire oltre nell’esecuzione. In tal caso ove l’udienza fissata per la comparizione delle parti avanti al delegato, nessuna di esse compaia il medesimo rimetterà il fascicolo al giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 631, 1 ° co., c.p.c.306, per la fissazione di altra udienza avanti a quest’ultimo, all’esito della quale, ove di nuovo nessuno sia comparso, il giudice dichiarerà l’estinzione della procedura (art. 631, 2 ° co., c.p.c.) ordinando contestualmente la cancellazione della trascrizione del pignoramento immobiliare (art. 632, 1 ° co., c.p.c.). §. 3.4. La fissazione dell’ulteriore incanto ai sensi del punto n. 9), 2 ° co., dell’art. 591 bis. c.p.c. .Proseguendo nell’illustrazione delle attribuzioni conferite al professionista delegato, un certo interesse riscuote indubbiamente il potere di <<fissare un ulteriore incanto nell’ipotesi prevista dall’art. 587 c.p.c.>> in forza del rinvio compiuto nei riguardi di quest’ultima disposizione dal punto n. 9), 2 ° co., art. 591 bis. c.p.c. . 305 Difatti potrebbe capitare che l’avvocato del difensore procedente faccia pervenire al delegato la prova della compiuta pubblicità, ma poi non si presenti all’incanto. In tal caso, alla luce del principio già affermato dalla giurisprudenza e oggi consacrato dal nuovo inciso dell’art. 631 c.p.c. (cioè dell’irrilevanza della mancata comparizione delle parti ai fini dell’udienza <<in cui ha luogo la vendita>>), il delegato potrà procedere all’incanto, ove vi siano offerte valide e, in mancanza, provvedere per un nuovo (duplice) tentativo di vendita, senza passare dalla previa comparizione delle parti. 306 Difatti, anche nella vendita forzata delegata, trova piena attuazione il principio dell’impulso di parte, nel senso che solo i creditori muniti di titolo esecutivo possono provocare il compimento degli atti esecutivi ex art. 629 c.p.c. . La regola dell’art. 631 c.p.c., che predispone un meccanismo preordinato all’esecuzione, si applica per il caso di mancata comparizione all’udienza, ma non anche all’incanto. Tale precisazione alquanto opportuna è stata inserita dalla L. n. 80/2005 che ha recepito quanto già consacrato a livello giurisprudenziale della sentenza Cass., Sez. III, 19 luglio 2004 n. 13354, Pres. Duva – Est. Manzo – P.M. (concl. conf.) Carestia, in Foro it., 2005, I, 457, con nota senza titolo contenente richiami dottrinali e giurisprudenziali di E. FABIANI. 178 La fissazione di un nuovo incanto può conseguire sia nel caso di diserzione di un precedente incanto, ma anche nell’ipotesi di inadempienza dell’aggiudicatario nel versamento del prezzo ex art. 587 c.p.c.. La disciplina dell’istituto è localizzata all’interno di varie disposizioni normative, quali sono l’art. 587 ed il 6 ° co. dell’art. 591 bis. c.p.c., nonché gli artt. 176 e 177 disp. att. c.p.c.307. Dalla lettura combinata delle disposizioni appena richiamate discende che nel caso di delega delle operazioni di vendita, ove l’aggiudicatario non versi il prezzo nel termine stabilito dal professionista delegato nell’avviso di vendita308, quest’ultimo ne darà atto con apposita dichiarazione e trasmetterà il fascicolo al giudice dell’esecuzione, cui compete solo di emettere: 307 Art. 587 c.p.c. “Inadempienza dell’aggiudicatario“: <<1. Se il prezzo non è depositato nel termine stabilito il giudice dell’esecuzione con decreto dichiara la decadenza dell’aggiudicatario, pronunciando la perdita della cauzione a titolo di multa. 2. Per il nuovo incanto si procede a norma degli artt. 576 ss. . Se il prezzo che se ne ricava, unito alla cauzione confiscata, risulta inferiore a quello dell’incanto precedente, l’aggiudicatario inadempiente è tenuto al pagamento della differenza>>. Art. 591 bis., 6 ° co., c.p.c. : <<Se il prezzo non è stato versato nel termine, il professionista delegato ne dà tempestivo avviso al giudice, trasmettendogli il fascicolo>>. Art. 176 disp. att. c.p.c. “Comunicazione del decreto di decadenza”: <<1. Il decreto col quale il giudice dell’esecuzione dichiara la decadenza dell’aggiudicatario a norma dell’art. 587 del codice è comunicato dal cancelliere al creditore che ha chiesto la vendita e all’aggiudicatario. 2. Con lo stesso decreto il giudice dell’esecuzione fissa un’udienza per l’audizione delle parti a norma dell’art. 569 del codice>>. Art. 177 disp. att. c.p.c. “Dichiarazione di responsabilità dell’aggiudicatario”: <<1. L’aggiudicatario inadempiente è condannato con decreto del giudice dell’esecuzione al pagamento della differenza tra il prezzo da lui offerto e quello minore per il quale è avvenuta la vendita. 2. Il decreto del giudice costituisce titolo esecutivo a favore dei creditori ai quali nella distribuzione della somma ricavata è stato attribuito il credito da esso portato>>. 308 Cui corrisponde l’ordinanza che dispone la vendita a norma dell’art. 576 c.p.c. indicata dall’art. 585 c.p.c. come il provvedimento che fissa modo e termine di versamento del prezzo. 179 a) il provvedimento di dichiarazione di decadenza; b) la pronuncia della perdita della cauzione a titolo di multa; c) la condanna al pagamento della (eventuale differenza) tra il prezzo che conseguirà nel nuovo incanto ed il prezzo raggiunto in quello precedente, in cui l’aggiudicatario si è reso inadempiente. Emesso il provvedimento di decadenza (il quale non richiede la previa audizione delle parti)309, la legge prescrive che venga disposto un nuovo incanto e che per esso si proceda a norma degli artt. 576 c.p.c. ss. . In merito alle concrete modalità operative attraverso cui è possibile dare attuazione alla previsione normativa sono state prospettate in dottrina due possibili soluzioni. La prima, nell’essere fedele al dato normativo dell’art. 176, 2 ° co., disp. att., c.p.c., afferma che <<il giudice dell’esecuzione deve fissare udienza davanti a sé al fine di valutare l’opportunità di proseguire negli esperimenti di vendita, in quanto (potrebbe capitare che il debitore esecutato abbia medio tempore, pagato il proprio debito). Ove il giudice dell’esecuzione decida di procedere ad un nuovo incanto, provvederà a rimettere gli atti al delegato a cui spetta di fissare le date dei due tentativi di vendita, senza e con incanto, e di curare la pubblicità del nuovo avviso di vendita>>310. 309 Così nella giurisprudenza di merito v. la remota sentenza del Trib. Napoli, 9 maggio 1973, in Dir. fall., 1973, II, 727. 310 V., in tal senso, L. F. commentato, a cura di DI NANNI, sub. art. 591 bis., in AA.VV., Codice di procedura civile C. CONSOLO, cit., 2395 ss., il quale rileva che, la soluzione, la quale intende la <<fissazione dell’ulteriore incanto>> come prosecuzione della delega e non come nuovo conferimento, presenta il vantaggio di esimere il delegato dalla fissazione di un’udienza di comparizione davanti a sé e di non esporlo alle difficoltà che deriverebbe da un’eventuale mancata comparizione delle parti a detta udienza. Senza tener conto, che l’udienza che dovrebbe in teoria tenersi davanti al delegato, <<non persegue la finalità di costituire un contraddittorio, ma più semplicemente di adottare provvedimenti ordinatori su punti che gli interessati hanno potuto svolgere al momento del conferimento della delega>>. 180 La seconda, invece, per effetto di una lettura estensiva della delega, sostiene che <<il giudice dell’esecuzione, subito dopo la dichiarazione di decadenza e la confisca della cauzione, debba rimettere gli atti al professionista delegato perché sia quest’ultimo a provvedere alla fissazione dell’incanto, previa convocazione delle parti, da intendersi quale surrogato dell’udienza prevista dall’art. 176, 2 ° co., disp. att. c.p.c.>>311 . §. 3.5. L’assunzione dei debiti da parte dell’aggiudicatario o dell’assegnatarioex art. 508 c.p.c. ed il ruolo del professionista delegato alla luce del punto n. 10), 2 ° co., dell’art. 591 bis. c.p.c. . Necessita di un discorso molto più approfondito l’attribuzione al professionista delegato del potere di provvedere ad autorizzare l’assunzione del debito da parte dell’aggiudicatario o dell’assegnatario a norma dell’art. 508 c.p.c. secondo la previsione contenuta all’interno del punto n. 10) 2 ° co. dell’art. 591 bis. c.p.c.312. Le riforme legislative del 2005 - 2006 sul punto non hanno apportato alcuna innovazione, visto che l’art. 591 bis. c.p.c. così come venne introdotto dalla L. n. 302 del 1998, già prevedeva nel n. 2) del suo2 ° co., il potere del notaio di autorizzare l’assunzione dei debiti da parte dell’aggiudicatario o dell’assegnatario a norma dell’art. 508 c.p.c. . 311 V., in tal senso, la C. BESSO, Espropriazione forzata e notai, cit., 2451. La medesima Autrice poco più avanti (ivi, 2452), nel sottolineare l’ampiezza della delega che <<comprende quasi integralmente la fase del processo di espropriazione diretta alla trasformazione del bene immobile pignorato in denaro>>, fa notare che il ruolo del giudice riprende il sopravvento <<se si verifica una “crisi” della vendita, ossia se l’aggiudicatario non versa il prezzo nel termine fissato ovvero se l’incanto ha avuto esito negativo e il notaio (rectius: oggi professionista) delegato non fa luogo all’assegnazione o a ulteriori incanti>>. 312 Su questo specifico profilo della delega ex art. 591 bis. c.p.c. v. per tutti C. TODARO, L’assunzione del debito da parte dell’aggiudicatario previsto dall’art. 508 c.p.c., in AA.VV., La riduzione dei tempi nelle esecuzioni immobiliari. La prassi dei tribunali delle banche dei notai e degli avvocati. Atti dei convegni di Palermo del 5 giugno 2002, di Roma del 14 giugno 2002 e di Bari del 21 giugno 2002, a cura di L. CAPALDO – G. STAIANO, Roma, 2003, 231 ss. . 181 Quest’ultimo articolo a sua volta dispone che <<nel caso di vendita o assegnazione di un bene gravato da pegno o ipoteca, l’aggiudicatario o assegnatario, con l’autorizzazione del giudice dell’esecuzione, può concordare con il creditore pignoratizio o ipotecario l’assunzione del debito con le garanzie ad esso inerenti, liberando il debitore>>. La disciplina dell’istituto in questione è completata dalla previsione contenuta nel 2 ° co. dell’art. 585 c.p.c.313, secondo cui <<se l’immobile è stata aggiudicato a un creditore ipotecario o l’aggiudicatario è stato autorizzato ad assumersi un debito garantito da ipoteca, il giudice dell’esecuzione può limitare, con suo decreto, il versamento alla parte del prezzo occorrente per le spese e per la soddisfazione degli altri creditori che potranno risultare capienti>>. Nel voler tralasciare appositamente l’analisi dell’art. 585 c.p.c. - visto che questa non è la sede opportuna - non può che rilevarsi come l’assunzione del debito rappresenti da parte dell’aggiudicatario o dell’assegnatario, una modalità ulteriore ed alternativa, di versamento del prezzo, come lascia chiaramente intendere lo stesso incipit del 7 ° co. dell’art. 591 bis. c.p.c.: <<avvenuto il versamento del prezzo con le modalità stabilite ai sensi degli artt. 574,585 e 590, 2 ° co. (…)>>. La previsione del potere di autorizzare l’assunzione del debito da parte del professionista delegato, oltre a costituire una semplificazione per l’aggiudicatario314, 313 Difatti non è una pura casualità l’espresso richiamo effettuato dal n. 6) del 2 ° co. dell’art. 591 bis. c.p.c. all’art. 585 c.p.c. . 314 Il vantaggio derivante da tale previsione è messo ben in evidenza da L. F. DI NANNI, Sub. artt. 591 bis. – ter. c.p.c., in AA.VV., Codice di procedura civile commentato, diretto da C. CONSOLO, cit., 2397 ss., il quale – dopo aver delineato gli inconvenienti della previgente disciplina che obbligava l’aggiudicatario ad inoltrare la propria istanza per il tramite dell’incaricato alla vendita, il quale ultimo si sarebbe dovuto astenere da ricevere immediatamente il pagamento del prezzo – rileva che <<i nuovi artt. 534 bis. e 591 bis., ora, prevedono invece che, in caso di delega della vendita rispettivamente nell’espropriazione forzata mobiliare o immobiliare rispettivamente ai notai, avvocati, commercialisti (nonché ad appositi istituti autorizzati alle vendite all’incanto dei beni mobili registrati, nel solo primo caso), il professionista delegato 182 rimette al medesimo professionista la scelta (può <<limitare>>: così recita il capoverso dell’art. 585 c.p.c.) se limitare o meno il versamento del prezzo a quella parte di esso occorrente per le spese e per la soddisfazione degli altri creditori che potranno risultare capienti. Una volta che l’aggiudicatario risulta aver prodotto copia del contratto stipulato con la banca ai sensi dell’art. 508 c.p.c.315, il delegato concede l’autorizzazione ad assumere il debito, la cui efficacia, sebbene la legge non lo preveda espressamente, rimane subordinata all’emanazione, da parte del giudice dell’esecuzione, del decreto di trasferimento ex art. 586 c.p.c. . Si evidenzia, inoltre, come nella prassi il ricorso all’assunzione del debito ex art. 508 c.p.c. è piuttosto raro, e l’inconfutabilità di questo dato ci viene fornitadalla totale assenza di produzione giurisprudenziale su detto articolo. Infine, seppur anch’esso poco ricorrente nella prassi quotidiana, merita almeno un cenno l’istituto del subentro da parte dell’aggiudicatario o dell’assegnatario, nel contratto di mutuo fondiario stipulato dal debitore esecutato. Com’è noto il dlgs. 1 settembre 1993, n. 385 (TUBC)316, disciplina all’interno dell’art. 41 il procedimento esecutivo per il recupero dei cd. <<crediti fondiari>>, definiti a possa direttamente autorizzare l’assunzione dei debiti da parte dell’aggiudicatario o dell’assegnatario a norma dell’art. 508 c.p.c.>>. 315 Il contratto che l’aggiudicatario stipula con la banca ai sensi dell’art. 508 c.p.c., ha prodotto in dottrina una delle tante divisioni sugli aspetti pregnanti della delega ex art. 591 bis. c.p.c., tra chi, da un lato, come G. MICCOLIS, La delega ai nota nelle espropriazioni immobiliari, cit., spec. 365 nt. 82, lo ritiene <<un accollo>>, e più precisamente un <<accollo liberatorio>>; in senso conforme G. L. INNOCENTI, La delega delle operazioni di vendita, in AA.VV., La nuova esecuzione forzata diretta da P. G. DEMARCHI, cit., 1011 nt. 169; e chi, dall’altro lato, come F. MANNA, La delega ai notai, cit., 365, ritiene che si sia in presenza di una <<fattispecie di espromissione ad efficacia privativa legale>>, seguito in senso conforme da F. P. LUISO – M. MICCOLI, Espropriazione forzata immobiliare e delega al notaio, cit., 109. 316 Acronimo di Testo Unico in materia Bancaria e Creditizia. 183 loro volta dall’art. 38 d.lgs. cit. come quei crediti aventi ad oggetto <<la concessione da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili>>. Detta disciplina si suole applicare in virtù del rinvio contenuto rispettivamente nell’art. 42, 4 ° co., e nell’art. 44, 5 ° co., anche nel caso di concessione di credito alle opere pubbliche e di finanziamenti di credito agrario e peschereccio, sempre se garantiti da ipoteca su immobili. La disciplina speciale del procedimento esecutivo fondiario contenuta nell’art. 41 cit. deroga in più punti a quella generale dell’espropriazione forzata dettata dal codice di procedura civile. Tra i vari aspetti di deviazione che il processo esecutivo per il credito fondiario presenta rispetto al procedimento esecutivo ordinario317, vi è anche quello inerente al regime di subentro da parte dell’aggiudicatario o (dell’assegnatario)nel finanziamento erogato dalla banca al debitore esecutato. Detto regime è così riassunto nel 5 ° co. dell’art. 41: <<L’aggiudicatario o l’assegnatario possono subentrare, senza autorizzazione del giudice dell’esecuzione, nel contratto di finanziamento stipulato dal debitore espropriato, assumendosi gli obblighi relativi, purché entro quindici giorni dal decreto previsto dall’art. 574 del codice di procedura civile ovvero dalla data dell’aggiudicazione o dell’assegnazione paghino alla banca le rate scadute, gli accessori e le spese (…)>>. Pertanto la caratteristica precipua del subentro da parte dell’aggiudicatario nel contratto di finanziamento stipulato dal debitore esecutato è duplice, in quanto, a differenza di quanto previsto dall’art. 508 c.p.c., non richiede né il consenso della banca mutuante né la previa autorizzazione del giudice dell’esecuzione. 317 Rappresentati sostanzialmente: 1) dalla superfluità della notificazione del titolo esecutivo; e 2) dal diritto della banca al soddisfacimento anticipato; e infine 3) dai rapporti intercorrenti tra azione esecutiva ordinaria e fallimento. 184 Sotto il vigore del previgente r.d. 16 luglio 1905, n. 646318 si era ritenuto da taluna dottrina319 che il meccanismo del versamento del prezzo di aggiudicazione mediante le rate del mutuo acceso dall’esecutato non tutelasse le ragioni vantate dai creditori aventi diritto ad essere preferiti rispetto alla banca mutuante (ad esempio: perché garantiti da un privilegio immobiliare, che prevale sull’ipoteca: art. 2748, 2 ° co., c.c.); sulla base di tale considerazione, ed affermata altresì l’inapplicabilità dell’art. 585 c.p.c., si era concluso nel senso che il subentro da parte dell’aggiudicatario fosse ammissibile solo in mancanza di altri creditori oltre l’istituto mutuante. Ma in proposito, sembra preferibile quell’orientamento dottrinale320 che riconosce l’applicabilità dell’art. 585 c.p.c. anche al procedimento esecutivo volto al recupero del credito fondiario. Secondo la presente impostazione, la disciplina speciale dell’art. 41, 5 ° co., deroga all’art. 508 c.p.c. ma non esclude anche il potere del giudice dell’esecuzione di limitare il versamento alla parte del prezzo occorrente per le spese e per la soddisfazione degli altri creditori che potranno risultare capienti (art. 585, 2 ° co., c.p.c.) e sempre fermo restando il potere del giudice dell’esecuzione di non pronunciare il 318 Che è stato soppresso per le procedure esecutive intraprese dopo il 1 ° gennaio 1994 ad opera del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385. 319 Più precisamente da G. OPPO, Il privilegio del credito fondiario oggi, in Riv. dir. civ., 1983, II, 407. 320 Facente capo a A. SALETTI, L’espropriazione per credito fondiario nella nuova disciplina bancaria, in Riv. dir. proc., 1994, 977 ss. . In generale sull’istituto dell’espropriazione individuale e (concorsuale) per credito fondiario v. per la prima R. ORIANI, L’espropriazione singolare per credito fondiario, in Corr. giur., 1995, 370 ss.; mentre per la seconda C. COSTA, Il credito fondiario nelle procedure esecutive e nelle procedure concorsuali alla luce del nuovo testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, in Dir. fall., 1994, I, 562 ss.; e più di recente per avere una panoramica generale su questo istituto v. C. CROCI, L’espropriazione immobiliare per credito fondiario nel d.leg. 385/1993: breve rassegna di opinioni in dottrina e giurisprudenza sugli aspetti di maggior rilievo, in Riv. es. forz., 2004, 349 ss.; e P. R. LODOLINI, L’esecuzione individuale del creditore fondiario, in ivi, 2009, n. 2, 548 ss. . . 185 decreto di trasferimento, la cui emissione costituisce una condizione sospensiva del subentro nel contratto di finanziamento (art. 41, 6 ° co.) . Pertanto, nel condividere l’orientamento dottrinale appena esposto, non vi è di conseguenza alcuna ragione per escludere alla luce del n. 6) del 2 ° co. dell’art. 591 bis. c.p.c., il quale espressamente richiama l’art. 585, 2 ° co., c.p.c., che, nel caso di delega delle operazioni di vendita, spetti allo stesso professionista delegato il potere di determinare, in concreto, la somma che l’aggiudicatario deve ugualmente versare alla procedura per pagare le spese e per la soddisfazione dei crediti degli altri creditori che possono risultare capienti (oltre com’è ovvio, alle rate scadute, agli interessi, agli accessori e alle spese dovute alla banca mutuante che costituiscono il presupposto del subentro). §. 3.6. Gli adempimenti a carico del professionista delegato nel periodo successivo all’emissione del decreto di trasferimento ai sensi del punto n. 11), 2 ° co., art. 591 bis. c.p.c. Di notevole importanza sul piano pratico è il potere contemplato al punto n. 11) del 2 ° co. dell’art. 591 bis. c.p.c., secondo il quale il professionista delegato<<provvede alla esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento, alla comunicazione dello stesso a pubbliche amministrazioni negli stessi casi previsti per le comunicazioni di atti volontari di trasferimento nonché all’espletamento delle formalità di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie conseguenti al decreto di trasferimento, pronunciato dal giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 586>>. Il legislatore, curiosamente, fa precedere alla disciplina della predisposizione del decreto di trasferimento (contenuta nel 7 ° co. dell’art. 591 bis. c.p.c.321) quella relativa agli adempimenti successivi alla sua pronuncia da parte del giudice dell’esecuzione. 321 Art. 591 bis., 7 ° co., c.p.c. recita nella seguente maniera: <<Avvenuto il versamento del prezzo con le modalità stabilite ai sensi degli articoli 574, 585, 590, 2 ° co., il professionista delegato predispone il decreto di trasferimento e trasmette senza indugio al giudice dell’esecuzione il fascicolo. Al decreto, se 186 Pertanto nel seguire l’ordine un po’ rocambolesco posto su questo profilo dal codice di procedura civile, il delegato provvede nei confronti del decreto di trasferimento emesso dal giudice: a) alla sua registrazione322 ; b) alla sua trascrizione323 ; previsto dalla legge, deve essere allegato il certificato di destinazione urbanistica dell’immobile quale risultante dal fascicolo processuale. Il professionista delegato provvede alla trasmissione del fascicolo al giudice dell’esecuzione nel caso in cui non faccia luogo all’assegnazione o a ulteriori incanti ai sensi dell’art. 591. Contro il decreto previsto nel presente comma è proponibile l’opposizione di cui all’art. 617>> . 322 In dottrina sul tema V. E. FABIANI, Esecuzione forzata immobiliare e registrazione del decreto di trasferimento dell’immobile espropriato, in AA.VV., Espropriazione forzata e divisione giudiziale. L’esperienza del Notariato nella disciplina previgente al decreto competitività (D.L. 14 marzo 2005 n. 35), in Studi e materiali, in Suppl. fasc. n. 2/2005, a cura del Consiglio Nazionale del Notariato, cit., 214 ss. . Una volta che il decreto di trasferimento risulta esser stato firmato dal giudice dell’esecuzione e registrato con un numero cronologico e un numero di repertorio dalla cancelleria viene mandato direttamente dal cancelliere o portato dal delegato all’Ufficio delle Entrate per la sua registrazione. Sarà onere del delegato, qualora non vi abbia già provveduto il cancelliere, assicurarsi che ad esso siano uniti tutti i documenti rilavanti ai fini della liquidazione delle imposte. Se il decreto è inviato dal cancelliere, lo stesso provvederà a rendere edotto di ciò il delegato. Quest’ultimo, a sua volta, verificherà la corretta liquidazione dell’imposta (in caso di difficoltà, informerà di ciò l’aggiudicatario) e provvederà al versamento della stessa prelevando il denaro dalle somme versate in anticipazione delle spese dallo stesso aggiudicatario. Infine a seconda che a provvedere all’invio del decreto all’ufficio delle Entrate sia stato il cancelliere o il delegato, tale ufficio ne provvederà alla restituzione, dietro previa consegna sempre da parte di colui che ha provveduto all’invio, del documento comprovante il versamento dell’imposta. 323 Il delegato nel provvedere sollecitamente (basti pensare che in proposito vi è la prassi del tribunale di Milano, la quale, dispone che il delegato debba provvedervi entro un termine di trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta sottoscrizione) alla trascrizione del decreto in questione con l’eventuale certificato di destinazione urbanistica allegato, e dopo aver verificato che la voltura possa effettuarsi in automatico, provvede, se necessario, al “preallineamento” della partita catastale. Sull’applicabilità dell’art. 187 c) nonché alla voltura catastale. Mentre in passato a tali attività d’ordine attendeva la cancelleria (ne testimonia pienamente l’art. 164 disp. att. c.p.c.)324, oggi esse, in considerazione del nuovo ruolo del delegato, il quale, nel compimento delle operazioni di vendita, si sostituisce non solo al giudice dell’esecuzione ma all’intero ufficio giudiziario comprensivo anche della cancelleria (come denunzia la chiara formulazione del 3 ° co. dell’art. 591 bis. c.p.c.), vengono espletate dal professionista delegato; d) e infine, alla comunicazione alle pubbliche amministrazioni negli stessi casi previsti per le comunicazioni di atti volontari di trasferimento. In proposito occorre far chiarezza se l’obbligo che ricade sul delegato riguardi tutte le comunicazioni a pubbliche amministrazioni prescritte dalla legge per gli atti volontari di trasferimento, ovvero riguardi le comunicazioni a carico: 1) di parte venditrice; 2) di parte acquirente325; 3) del pubblico ufficiale rogante; 2669 c.c. rubricato “Trascrizione anteriore al pagamento dell’imposta di registro” al decreto di trasferimento, v. per tutti E. FABIANI – A. LOMONACO, Sulla trascrivibilità del decreto di trasferimento dell’immobile espropriato prima del pagamento dell’imposta di registro, in AA.VV., Espropriazione forzata e divisione giudiziale, in Studi e materiali, in Suppl. n. 2/2005, a cura del Consiglio Nazionale del Notariato, 2005, cit., 174 ss. . 324 Art. 164 disp. att. c.p.c. rubricato “Atti di trasferimento del bene espropriato”: <<Il giudice dell’esecuzione, in seguito all’alienazione del bene espropriato, compie in luogo del debitore tutti gliatti necessari al trasferimento del bene all’acquirente>>. 325 Vedi in proposito D. BOGGIALI, Decreto di trasferimento e onere di comunicazione di cui all’art. 58 del D.Lgs. n. 490 del 1999 (Testo Unico beni culturali), in AA.VV., Espropriazione forzata e divisione giudiziale. L’esperienza del Notariato nella disciplina previgente al decreto competitività (D.L. 14 marzo 2005 n. 35), in Studi e Materiali, in Suppl. fasc. n. 2/2005, a cura del Consiglio Nazionale del Notariato, cit., 458 ss. . 188 4) o solo alcune tra esse. A titolo meramente esemplificativo: - rientra nel primo gruppo la comunicazione all’autorità locale di pubblica sicurezza, entro 48 ore dalla consegna dell’immobile della cd. <<cessione di fabbricato>> ai sensi dell’art. 12, 1 ° co., D.L. 21 marzo 1978 n. 58326; - rientra nel secondo gruppo la denuncia di trasferimento di cui all’art. 59 del D.Lgs. n. 42 del 2004 per i cd. beni culturali327; - rientravano nel terzo gruppo la comunicazione alla Questura della compravendita di terreni ai sensi dell’art. 7 della L. n. 310 del 1993 e quella ai Comuni ex art. 30, 4 ° co., Testo Unico in materia di edilizia e di urbanistica, oggi entrambe abrogate, a parte alcuni casi328. 326 Art. 12, 1 ° co., D.L. n. 58/1978: <<chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un tempo superiore a un mese, l’uso esclusivo di un fabbricato o di una parte di esso ha l’obbligo di comunicare all’autorità locale di pubblica sicurezza, entro quarantotto ore dalla consegna dell’immobile, la sua esatta ubicazione, nonché le generalità dell’acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento, che deve essere richiesto dall’interessato>>. Così è espressamente previsto nella prassi adottata dalle ordinanze dei tribunali di Benevento, Varese, Bologna e Ascoli Piceno. 327 Art. 59 dlgs. cit.: <<gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, la proprietà o la detenzione di beni culturali sono denunciati al Ministero. La denuncia è effettuata entro trenta giorni: (…) b) dall’acquirente, in caso di trasferimento avvenuto nell’ambito di procedure di vendita forzata (…). La denuncia è presentata al competente Sovrintendente del luogo ove si trovano i beni>>. Espressamente prevista ad esempio dalle ordinanze adottate dai tribunali di Reggio Emilia e di Prato. 328 Che sarebbero quelli delle province in cui vige ancora il cd. sistema tavolare, e cioè le province autonome di Trento, Bolzano, quelle di Trieste e Gorizia, nonché nei mandamenti di Cervignano e di Pontedebba nella provincia di Udine, in quelli di Cortina d’Ampezzo, Pieve di Livinallongo, e infine quelli di Colle S. Lucia in provincia di Belluno e quello di Valvesiono in provincia di Brescia. 189 Si ritiene che il delegato sia sempre tenuto ad effettuare le comunicazioni poste a carico diparte alienante (questa interpretazione risulta coerente con l’analoga previsione contenuta nell’art. 164 disp. att. c.p.c. per il giudice dell’esecuzione), quindi la comunicazione all’Autorità locale di pubblica sicurezza entro 48 ore dalla consegna dell’immobile della cd. cessione di fabbricato di cui all’art. 12, 1 ° co., del D.L. n. 58 del 1978329. Si ritiene opportuno, anche se non è obbligatorio, che il delegato, nel caso di beni vincolati, provveda anche sempre alla comunicazione alla Soprintendenza del decreto di trasferimento, in collaborazione con parte acquirente. Ciò sia nel dubbio della previsione legislativa, sia per la necessità di controllare il decorso del termine per l’esercizio della prelazione prima di consegnare il bene all’acquirente (quando il delegato è anche custode del bene)330, sia per poter procedere alla distribuzione del ricavato dalla vendita. §. 3.6.1. (Segue): la cancellazione delle forme di pubblicità pregiudizievoli. Il professionista delegato provvede all’espletamento delle formalità di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramentie delle iscrizioni ipotecarie conseguenti al decreto di trasferimento pronunciato dal giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 586 c.p.c. . L’incombenza della cancellazione delle formalità pubblicitarie pregiudizievoli, che rappresenta il cd. effetto purgativo della vendita forzata331, riguarda la trascrizione dei 329 In proposito si suggerisce di effettuare la comunicazione non appena si ha la notizia della firma del decreto da parte del GE ed indipendentemente dalla effettiva consegna. 330 A tal proposito si segnala l’opportunità che vi sia un giusto coordinamento tra l’attività del delegato e quella del custode, se persona diversa. 331 In quanto effetto di diritto sostanziale esso è disciplinato nel codice civile, dall’art. 2919 c.c. . V. ex multis.G. A. MICHELI – G. AZZARITI – S. SCARPELLO, (art. 2910 – 2969) Esecuzione forzata. Prescrizione e decadenza, in Commentario al codice civile a cura di Scialoja – Branca, Bologna – Roma, 1964. 190 pignoramenti immobiliari e delle iscrizioni ipotecarie eseguite anteriormente alla trascrizione del pignoramento332. La riforma del 2005, nel riscrivere il 1 ° co. dell’art. 586 c.p.c., ha previsto che il giudice dell’esecuzione ordini anche la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie successive alla trascrizione del pignoramento333. A. CERINO CANOVA, Vendita forzata ed effetto traslativo, in AA.VV., Studi in memoria di Salvatore Satta, Vol. I, Padova, 1982, 263 ss., nonché già in Riv. dir. civ., 1980, I, 137; Effetti della vendita forzata e dell’assegnazione (Sub. artt. 2919 – 2929 c.c.), in Commentario diretto da P. Schlesinger, Milano, 1988, 59 ss.; S. A. BONSIGNORI, AA.VV., Il codice civile. MAZZAMUTO, L’esecuzione forzata, in Trattato diretto da P. Rescigno, 20, Torino, 1985; G. BONGIORNO, voce <<Espropriazione immobiliare>> in Dig. disc. priv. (sez. civ.), VIII, Torino, 1992, 34 ss., spec. 59; C. PUNZI, La vendita dell’immobile nell’espropriazione forzata, in Riv. dir. proc., 1989, 360 ss., spec. 374; E. SILVESTRI, voce <<Trasferimenti coattivi>>, in Enc. dir., XLIV, Milano, 1992, 979 ss., spec. 986 ss. . 332 Salvo ovviamente, il caso dell’assunzione del debito ex art. 508 c.p.c. (di cui v. supra §. 3.5.), la quale impedisce il prodursi di detto effetto in relazione alle garanzie che assistono il credito oggetto dell’accollo da parte dell’aggiudicatario. 333 Secondo un primo orientamento (M. MONTANARO, sub. art. 591 bis., in AA.VV., Commentario alle riforme del processo civile, a cura di A. BRIGUGLIO – B. CAPPONI, Vol. II, cit., 416) il giudice dell’esecuzione (o il professionista delegato nella vendita a lui affidata), nel disporre la cancellazione delle formalità successive, dovrebbe provvedere altresì alla comunicazione ai creditori iscritti successivamente alla trascrizione del pignoramento, in quanto essi, seppur non destinatari dell’avviso ex art. 498 c.p.c., si verrebbero a trovare in una posizione del tutto assimilabile a quella dei creditori iscritti anteriormente; entrambe le categorie di creditori subirebbero, infatti, l’annotazione della cancellazione della formalità in loro favore e nei confronti dell’esecutato. In verità, la posizione in cui vengono a trovarsi le due categorie di creditori non è identica, in quanto i creditori iscritti hanno diritto di essere avvisati ex art. 498 c.p.c. perché vantano un preciso e prioritario interesse a vigilare sull’andamento della procedura esecutiva, in quanto titolari di un credito destinato ad essere soddisfatto in via privilegiata sul ricavato della vendita, mentre nessuna legittima aspettativa in tal senso possono nutrire i creditori posteriormente iscritti, di cui il delegato terrà conto, nella formazione dello stato di graduazione, come di semplici creditori chirografari, ai sensi dell’art. 2916 c.c. . Mentre per l’altro e contrapposto orientamento che fa capo a G. SENSALE, L’espropriazione immobiliare e la delega ai notai degli incanti, cit., spec. 354, la conclusione, cui 191 Tale cancellazione a differenza di quella prevista dal punto n. 11) dell’art. 591 bis.,2 ° co., c.p.c., non è una conseguenza automatica della vendita forzata, ma è bensì, un riflesso dell’inefficacia nei confronti dell’aggiudicatario delle trascrizioni ed iscrizioni successive al pignoramento (ex artt. 2913 e 2916 c.c.). L’ulteriore incombenza oggi gravante sul professionista delegato raccomanda – sotto il profilo pratico – l’accortezza che quest’ultimo, immediatamente prima di accingersi a predisporre la bozza del decreto di trasferimento, proceda ad eseguire una nuova visura ipotecaria aggiornata, e ciò al fine di evitare che passino totalmente inosservate formalità che andrebbero invece cancellate, verificandosi spesso nella prassi il caso dell’iscrizione di nuove ipoteche e della trascrizione di nuovi pignoramenti tra il deposito della documentazione ipocatastale (o l’effettuazione di misure da parte del delegato prima della redazione dell’avviso di vendita)ed il momento della predisposizione del decreto di trasferimento334. erano giunte in passato alcune remote sentenze della Cassazione (in particolare Cass., 22 ottobre 1960, n. 2869, in Giust. civ., 1961, I, 461; Cass., 27 maggio 1957, n. 2509, in ivi, 1958, I, 148) di non distinguere, ai fini dell’avviso ex art. 498 c.p.c., tra creditori che abbiano iscritto ipoteca anteriormente e creditori che abbiano iscritto ipoteca posteriormente alla trascrizione del pignoramento, <<sembra collidere con la regola, la quale, in virtù dell’inopponibilità delle iscrizioni e trascrizioni successive alla trascrizione del pignoramento, limita i certificati dei registri immobiliari fino alla data di trascrizione del pignoramento (regola non affermata in termini espressi ma insita nel sistema, essendo peraltro l’opzione contraria incompatibile con la previsione di un termine di deposito di tali certificati)>>. Sul punto, nello stesso senso, si veda già molto tempo prima 334 G. VERDE, voce <<Pignoramento in generale>>, in Enc. dir., XXXIII, Milano, 1983, 817. Nella prassi però può anche capitare che l’iscrizione avvenga in un momento intercorrente tra quello in cui il fascicolo viene depositato in cancelleria e quello in cui viene apposto il timbro di deposito che segna l’istante in cui il decreto di trasferimento viene giuridicamente ad esistere (come dimostra il fatto che prima di tale momento, né il delegato né l’aggiudicatario possono pretendere dal cancelliere il rilascio della copia in forma esecutiva del decreto stesso). In questi casi, secondo l’opinione della dottrina che si è pronunciata sul punto (v. G.L. INNOCENTI, op. ult. cit., 1012) non resta altro che presentare al giudice dell’esecuzione (da parte del delegato o dell’aggiudicatario stesso) un’istanza di correzione materiale del decreto di trasferimento, allegando copia della visura contenente gli estremi delle formalità di cui il giudice dell’esecuzione dovrà ordinarne la cancellazione. 192 Il delegato deve procedere alla cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie solo dopo aver curato la trascrizione del decreto di trasferimento, e ciò in quanto, se non venisse rispettata tale sequenza logico – temporale appena enunciata, l’immobile potrebbe apparire come tornato nella libera disponibilità dell’esecutato. Il delegato deve, inoltre, aver cura di specificare nel decreto, in un elenco cronologicamente ordinato e separato sia per quanto attiene le iscrizioni che le trascrizioni, gli estremi esatti e completi delle formalità,di cui il giudice dovrà ordinare che si faccia luogo alla cancellazione, esponendosi in caso contrario, al rischio di sentirsi opporre un rifiuto da parte del conservatore335. Oltre alle trascrizioni dei pignoramenti ed alle iscrizioni ipotecarie, sia anteriori che successive alla trascrizione del pignoramento, si ritiene - nonostante il silenzio del codice di procedura civile sul punto - che debbano essere cancellate anche: 1) le trascrizioni dei sequestri conservativi (seppure non convertiti in pignoramento, essendo il sequestro conservativo un atto prodromico del pignoramento); 335 Sul punto specifico si sono registrati due diversi ed interessanti orientamenti all’interno della giurisprudenza di merito cagliaritana. Difatti, per alcune pronunce, il conservatore può legittimamente opporre il rifiuto di procedere alla cancellazione delle ipoteche in base ad un ordine giudiziale contenuto in un decreto di trasferimento del bene espropriato, quando tale ordine sia del tutto generico e privo dell’individuazione delle iscrizioni ipotecarie interessate, in quanto la sua esecuzione comporterebbe la necessità per il conservatore di operare delle valutazioni incompatibili con la funzione meramente esecutiva del medesimo e con la sua esenzione da ogni responsabilità (così App. Cagliari, 5 giugno 1995, in Riv. giur. sarda, 1996, 414, conf. a Id., 26 maggio 1995, ivi, 1997, 13). In senso contrario si è invece espresso Trib. Cagliari, 3 marzo 1995, in ivi, 1996, 413, secondo cui <<il rifiuto del conservatore sarebbe illegittimo, in quanto, in assenza di specificazioni, l’individuazione delle iscrizioni da cancellare potrebbe avvenire per relationem, in base all’art. 586 c.p.c., che implicitamente richiama tutte le iscrizioni gravanti sul bene trasferito, con la sola eccezione di quelle relative all’ipotesi di cui all’art. 508 c.p.c.>>. 193 2) le trascrizioni delle sentenze dichiarative di fallimento (a causa della loro stretta affinità funzionale con il pignoramento)336; 3) le trascrizioni dell’atto costitutivo del fondo patrimoniale, ove inopponibile alla procedura. Mentre non vanno cancellati: a) i diritti reali parziari (ex art. 2812 cc.), il cui rispettivo atto costitutivo sia stato trascritto prima della trascrizione del pignoramento337; b) le domande giudiziali ed i contratti di locazione di durata ultranovennale che siano stati trascritti prima della trascrizione del pignoramento; c) infine, le iscrizioni ipotecarie, per quella parte in cui gravino su beni estranei all’espropriazione338. E’stata oggetto di un’ampia ed ennesima disputa all’interno della nostra dottrina, la questione sulla possibilità o meno da parte del giudice dell’esecuzione di ordinare la cancellazione delle trascrizioni delle domande giudiziali successive alla trascrizione del pignoramento (e come tali inopponibili all’aggiudicatario a norma dell’art. 2915, 2 ° co., c.c.). L’orientamento tradizionale e maggioritario si esprime in senso “negativo”, sulla base della circostanza che la legge ai fini della cancellazione della trascrizione delle 336 anche il Si segnala come nella prassi le ordinanze dei tribunali di Bologna e di Benevento aggiungano decreto di ammissione alle procedure concorsuali del concordato preventivo e dell’amministrazione controllata (per quest’ultima, chiaramente nel periodo anteriore al 16 luglio 2006, quale data della sua definitiva cessazione a seguito della totale abrogazione di tale procedura concorsuale da parte del d.lgs. 9 gennaio 2006 n. 5 contenente la riforma organica del fallimento e delle altre procedure concorsuali). 337 V., in proposito, Cass., Sez. I, 10 settembre 2003, n. 13212, Pres. Genghini – Rel. Nappi – P.M. (concl. conf.) Carestia, in MGC, 2003, 2159. 338 V., in proposito, Trib. Forlì, 24 marzo 1983, in Riv. dir. ipot., 1983, 182. 194 domande, richiede: a) o il consenso delle parti interessate o b) una sentenza passata in giudicato che ordini di procedere a detta cancellazione339. Per tale impostazione, l’unico soggetto legittimato ad emettere l’ordine di cancellazione della trascrizione della domanda è il giudice della causa di merito, davanti al quale quest’ultima andrebbe riassunta al solo fine di far accertare e dichiarare l’intervenuta estinzione del processo seguito dal conseguente ordine di cancellazione al competente conservatore. E’ da segnalare, come una recente opinione dottrinale, sostiene al contrario, che il cd. effetto purgativo della vendita forzata sia comprensivo anche della trascrizione delle domande giudiziali inopponibili all’aggiudicatario, e ciò in quanto, per un verso, l’ incompleta formulazione dell’art. 586 c.p.c. andrebbe interpretata in senso estensivo come riferentesi anche ad altre trascrizioni inopponibili, mentre, per altro verso, un’indicazione in tal senso potrebbe trarsi da tutte quelle norme riguardanti i provvedimenti emessi all’esito delle vendite forzate nelle procedure concorsuali, che indicano, tra le formalità da cancellare, anche le trascrizioni delle domande giudiziali340. Per concludere sulla cancellazione delle forme di pubblicità pregiudizievoli bisogna evidenziare come in merito alle spese per procedere a tale cancellazione sussistono prassi differenziate nei diversi tribunali. 339 F. CABRINI, Sub. art. 586 c.p.c., in AA.VV., Commentario breve al codice di procedura civile, a cura di F. CARPI – M. TARUFFO, cit., 1570. I sostenitori del presente orientamento evocano a loro supporto la remota sentenza della Cass., Sez. I, 22 maggio 1993, n. 5796, in Vita not., 1994, 281, che attesterebbe l’inapplicabilità al processo esecutivo immobiliare della cd. cancellazione della trascrizione consentita dalle parti di cui all’art. 2668 c.c. 340 V. per tutti G. PETRELLI, Sul conflitto tra l’aggiudicatario e l’attore che ha trascritto una domanda giudiziale anteriormente al pignoramento ma successivamente all’iscrizione di ipoteca (parere pro veritate), in Riv. not., 2008, n. 4, 1168. 195 Di norma tali spese gravano sulla procedura341, ma il giudice dell’esecuzione con l’ordinanza che dispone la vendita e ne fissa le condizioni può stabilire che le stesse gravino sull’aggiudicatario342. Pertanto nei casi in cui le spese di cancellazione debbano gravare sulla procedura, il delegato predisporrà gli annotamenti e, a seguito della liquidazione degli importi da parte dell’Ufficio del territorio, su autorizzazione del giudice dell’esecuzione, preleverà gli stessi dalle somme ricavate dalla vendita e porrà dette spese in prededuzione nel progetto di distribuzione, in sede di riparto. In questi casi non vi è dubbio che la cancellazione, ordinata dal magistrato e delegata al professionista nell’interesse dell’aggiudicatario, è un atto dovuto. Viceversa in tutti quei casi in cui dette spese, debbano invece gravare sull’aggiudicatario, il delegato predisporrà gli annotamenti e, a seguito della liquidazione degli importi da parte dell’Ufficio del Territorio, lì preleverà dalle somme depositate in anticipazione delle spese dall’aggiudicatario343 (chiedendone eventualmente la loro integrazione). In proposito si segnala che, il sistema di liquidazione delle imposte dovute per far luogo alla cancellazione/sottrazione delle ipoteche giudiziali gravanti su beni diversi è congegnato in modo tale da poter creare vere e proprie situazioni sostanziali a carico dell’acquirente dell’ultimo dei beni da liberare dalla formalità pregiudizievole e che spesso è difficile quantificare in anticipo, con esattezza, le spese di cancellazione. 341 In tal senso, tra le altre, le ordinanze dei tribunali di Vigevano, Verona e Piacenza 342 In tal senso l’ordinanza di vendita del tribunale di Torino, e le ordinanze di delega dei tribunali di Ravenna e Modena. 343 Previa istanza del giudice dell’esecuzione, se le somme sono state depositate unitamente alle somme ricavate dalla vendita su conto corrente o libretto all’ordine del giudice dell’esecuzione; con prelievo diretto dal deposito ad opera del delegato in tutti gli altri casi. 196 Per tali motivi, alcune ordinanze di delega prevedono la possibilità per l’aggiudicatario di esonerare il delegato dagli adempimenti relativi alla cancellazione delle formalità pregiudizievoli e posti a suo carico344. §. 3.7. Delega e progetto di distribuzione del ricavato ai sensi del punto n. 12), 2 ° co., dell’art. 591 bis. c.p.c. . Per il punto n. 12) dell’art. 591 bis., 2 ° co., c.p.c., il professionista delegato provvede <<alla formazione del progetto di distribuzione ed alla sua trasmissione al giudice dell’esecuzione, il quale, dopo avervi apportate le eventuali variazioni, provvede a norma dell’art. 596 c.p.c.>>. Tale tratto normativo della disciplina delle operazioni di vendita delegabili ad un professionista racchiude ben tre attività, quali sono precisamente: 1) la formazione del piano di riparto, la comunicazione dello stesso e la fissazione dell’udienza per l’audizione delle parti; 2) la discussione del progetto, seguito dalla sua approvazione (ovvero nel caso di contestazione, dall’avvio di una controversia da risolvere in sede distributiva); 3) l’ordine di emissione dei mandati di pagamento a favore dei soggetti e per le quote indicate nel progetto di riparto approvato dalle parti e dichiarato esecutivo dal giudice dell’esecuzione. La disciplina della fase di distribuzione nella vendita delegata soffre indubbiamente il limite di una manifesta ed irresolubile antitesi tra il succitato punto n. 12) dell’art. 591 bis., 2 ° co., c.p.c. da un lato, e gli artt. 596 e 598 c.p.c. dall’altro lato345 . 344 Come ad esempio avviene con l’ordinanza di delega del tribunale di Napoli secondo cui con l’avviso di vendita si avverte che le formalità pregiudizievoli saranno cancellate con spese <<a carico dell’aggiudicatario, il quale potrà dispensare il notaio delegato dai relativi adempimenti>>. 345 Art. 596, 1 ° co., c.p.c. rubricato (Formazione del progetto di distribuzione): <<Se non si può più provvedere a norma dell’art. 510, 1 ° co., il giudice dell’esecuzione o il professionista delegato a norma dell’art. 591 bis., non più tardi di trenta giorni dal versamento del prezzo, provvede a formare un progetto 197 Stando al dato letterale contenuto nelpunto n. 12) dell’art. 591 bis., 2 ° co., c.p.c., il compito del delegato dovrebbe limitarsi alla formazione del progetto ed alla sua trasmissione al giudice dell’esecuzione, cui solo spetterebbe, dopo aver apportato eventuali variazioni, di <<provvedere a norma dell’art. 596 c.p.c.>>, vale a dire di depositarlo in cancelleria, affinché possa essere visionato dai creditori e dal debitore esecutato, di fissare l’udienza davanti a sé nonché di dirigere la discussione sulla bozza di progetto predisposto dal delegato e, in caso di assenza di contestazioni, di dichiararne con ordinanza l’esecutività alla cancelleria (o allo stesso delegato, ove le somme relative alla vendita siano state depositate presso un conto corrente bancario aperto dal delegato ed intestato alla procedura) di emissione dei relativi mandati di pagamento. La formulazione dei nuovi artt. 596 e 598 c.p.c., che la L. n. 80 del 2005 ha modificato mediante il semplice inserimento accanto alla figura del giudice dell’esecuzione,della figura del <<professionista delegato a norma dell’art. 591 bis. c.p.c.>>, fa capire, che nel caso di delega delle operazioni di vendita, il delegato possa non solo formare il progetto di distribuzione del ricavato contenente la graduazione dei creditori che vi partecipano, ma anche, invece di limitarsi a trasmettere la bozza così predisposta al giudice dell’esecuzione346, procedere in autonomia al deposito del progetto, alla fissazione dell’udienza avanti a sé, e alla verbalizzazione delle dichiarazioni di consenso o di dissenso delle parti provvedendo, nel primo caso,a dichiarare esecutivo il progetto di riparto e ad ordinare il pagamento delle singole quote e, solo, nel secondo di distribuzione contenente la graduazione dei creditori che vi partecipano, e lo deposita in cancelleria affinché possa essere consultato dai creditori e dal debitore fissando l’udienza per la loro audizione>>. Art. 598 c.p.c. rubricato (Approvazione del progetto) : <<Se il progetto è approvato o si raggiunge l’accordo tra tutte le parti, se ne dà atto nel processo verbale e il giudice dell’esecuzione o il professionista delegato a norma dell’art. 591 bis. ordina il pagamento delle singole quote, altrimenti si applica la disposizione dell’art. 512>>. 346 Cosicché il delegato esaurisce il suo compito secondo lo schema prefigurato dall’art. 591 bis., 2 ° co., c.p.c. . 198 casoa rimettere il fascicolo d’ufficio al giudice dell’esecuzione per le determinazioni di competenza di quest’ultimo. L’evidente difetto di coordinamento tra le due disposizioni appena menzionate, ha sollecitatola dottrina a ricercare una soluzione che sia in grado di conciliarne il senso, offrendo così la possibilità di formulare una molteplicità di opzioni interpretative. Secondo un primo orientamento347, tale contrasto andrebbe risolto a favore dell’art. 591 bis., 2 ° co., n. 12), c.p.c., e ciò sulla base di due argomenti, quali: 1) l’argomento letterale, desumibile dalla chiara e limpida formulazione della citata disposizione, la quale non lascerebbe adito a dubbi sulla natura meramente preparatoria e priva di autonoma rilevanza processuale, dell’attività svolta dal delegato e sul ruolo primario giocato dal giudice dell’esecuzione, il quale, lungi dal recepire in maniera acritica la bozza del piano di riparto predisposta dal professionista lo farebbe solo dopo averne verificato la correttezza e conformità alla normativa settoriale348, ed avervi apportato le eventuali variazioni ed integrazioni; 2) l’argomento temporale, in quanto la formulazione del punto n. 12) dell’art. 591 bis., 2 ° co., c.p.c., si deve alla L. n. 263 del 2005, mentre gli artt. 596 e 598 c.p.c. sono il frutto della novella di cui alla L. n. 80 del 2005, dato cronologico che permette di desumere che l’attuale versione del punto n. 12) dell’art. 591 bis., 2 ° co., c.p.c., rispecchi 347 Per tale impostazione si rinvia a D. TURRONI, Sub. art. 591 bis., in AA.VV., Le recenti riforme del processo civile. Commentario diretto daS. CHIARLONI, Tomo I, cit., 1015. In senso favorevole a tale tesi sembra essere anche G. MICCOLIS, Sub. artt. 591 bis., in AA.VV., La riforma del processo civile a cura di F. CIPRIANI – G. MONTELEONE, cit., 1150. 348 In argomento v. recentemente F. D’AQUINO, La predisposizione del progetto di distribuzione: questioni sostanziali e processuali, in Riv. es. forz., 2007, 257 ss. . Ma comunque la redazione di un progetto di riparto obbedisce non ad una singola regola, ma bensì ad una molteplicità di regole cui la più nota è quella dell’art. 2855 c.c. che spesso sono condensate dai giudici appartenenti alla sezione esecuzioni immobiliari dei vari Tribunali in un vero e proprio prontuario ad uso interno dei professionisti delegati alle operazioni di vendita. 199 in maniera maggiore il modello per cui nell’ottica del legislatore dovrebbe svolgersi la fase della distribuzione della somma ricavata nella vendita delegata al professionista. Mentre all’estremo opposto si collocano, tutti coloro chenell’evidente intento di voler valorizzare la portata innovativa degli artt. 596 e 598 c.p.c., ritengono che loscopo primario della riforma del2005 sia stato quellodi affidare al professionista delegato anche il compito di gestione dell’intera fase distributiva, riservando al giudice la sola risoluzione delle cd. <<controversie distributive>>349. Un’altra impostazione dottrinale, invece, ha individuato un criterio discretivo nella necessità o meno da parte del giudice dell’esecuzione di apportare modifiche al progetto di riparto predisposto dal delegato. Più precisamente, secondo tale orientamento, nel primo caso il giudice dovrebbe procedere al deposito in cancelleria del progetto ed alla fissazione dell’udienza avanti a sé;mentre, nel secondo caso, a 349 vendita, in Fautore di questa tesi è invece E. ASTUNI, La delega al professionista delle operazioni di AA.VV., Il nuovo rito civile, a cura di P. G. DEMARCHI, III, cit., 534, il quale parla di <<unica lettura razionalmente possibile>> e secondo cui <<il senso trasparente degli artt. 596 e 598 consiste nell’estendere allo svolgimento della fase distributiva la sostituzione del professionista al giudice, già prevista per la fase liquidatoria, fino alla discussione del progetto e alla sua approvazione e di riservare al giudice soltanto la risoluzione delle controversie sul progetto del delegato>>. L’Autore non nasconde, peraltro, come la tesi favorevole ad un allargamento delle attribuzioni del delegato oltre i confini segnati dall’art. 591 bis. c.p.c. presenti due aspetti di criticità: a) il primo dovuto alla manifesta difficoltà di <<riannodare questi maggiori poteri del delegato alla previsione dell’art. 591 bis., 2 ° co., n. 12), c.p.c., che delinea compiti assai più ristretti, in linea con le previsioni della L. n. 302/1998>>; b) il secondo dovuto al fatto che l’esposto orientamento finisce per rimettere al delegato la stessa valutazione dell’imputabilità o meno alla parte della sua mancata comparizione (valutazione, dalla quale discendono effetti non irrilevanti per la parte), con la conseguenza che, ove il delegato dichiarasse esecutivo il progetto avendo ad esempio ritenuto valida, per errore, una notifica, al contrario, nulla non sarebbe più ammissibile il reclamo ex art. 591 ter. c.p.c. (essendosi il processo concluso con l’ordine di emissione dei pagamenti) e non vi sarebbe neppure un atto del giudice dell’esecuzione contro cui proporre l’opposizione ex art. 617 c.p.c. (tanto è vero che E. Astuni suggerisce, quale unico rimedio esperibile la proposizione dell’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. direttamente contro l’atto del delegato, in quanto ciò andrebbe incontro alla necessità di evitare ingiustificabili disparità di trattamento). 200 provvedere all’incombenza del deposito in cancelleria e della fissazione dell’udienza sarebbe direttamente il delegato, il cui progetto, che non necessita di variazioni potrebbe essere dichiarato esecutivo dal delegato all’esito dell’udienza tenuta dal medesimo350. In conclusione, vi è anche una soluzione intermedia, che è anche quella da preferire,perché senza la pretesa di attingere ad una soluzione definitiva ed inattaccabile, fa leva sulle incongruenze del sistema per ricavarne in via interpretativa nuove soluzioni operative, di coloro che sostengono la compatibilità dei due sistemi351,o ancor meglio, l’interazione dei medesimi,in modo da moltiplicare le possibili alternative che risultano essere a disposizione del giudice dell’esecuzione352. Infine, un’amara ma necessaria constatazione va fatta. Oramai è evidente che in un panorama di opinioni dottrinali così frastagliato e divergente, ed in assenza di uno stabile orientamento giurisprudenziale, la scelta del modello da seguire non può che essere quella di totale rimessione alla discrezionalità del singolo giudice dell’esecuzione, 350 Così testualmente G. CAMPESE, L’espropriazione forzata immobiliare, cit., 560, seguito dalle critiche di E. ASTUNI, op. ult. cit., 538, per il quale l’art. 591 bis., 1° co., n. 12) c.p.c. non opera il distinguo indicato da G. Campese, ma prevede che il giudice <<provveda sempre in prima persona agli adempimenti previsti dall’art. 596 c.p.c. e che il potere del delegato di apportarvi delle variazioni è solo eventuale>>. 351 Così E. FABIANI, Le nuove modifiche al processo esecutivo, in AA.VV., Le modifiche al processo esecutivo di cui alla L. n. 80/2005: note a prima lettura.La riforma del processo esecutivo. Prime riflessioni, a cura del Consiglio Nazionale del Notariato, cit., 182 nt. 195; anche se a quanto pare, lo stesso Autore sembra aver cambiato orientamento, propendendo ora per l’impostazione che privilegia la soluzione dell’approvazione direttamente da parte del delegato v. ID., La delega delle operazioni di vendita in sede di espropriazione forzata immobiliare. Novità introdotte dalla riforma del 2005 e ricostruzione sistematica del nuovo istituto, cit., 88 ss. . 352 E’ questa la posizione assunta da M. MONTANARO, Sub. art. 591 bis., in AA.VV., Commentario alle riforme del processo civile a cura di A. BRIGUGLIO – B. CAPPONI, Vol. II, cit., 502, il quale giunge a prospettare ben nove distinte ipotesi, a dimostrazione della <<notevole flessibilità del modello processuale introdotto dalla riforma in sede di delega, del tutto conformemente, peraltro, a quello che dovrebbe essere lo spirito della delega>>. 201 con la conseguenza che tra i vari tribunali vi saranno prassi operative non uniformi tra loro353. §. 3.8. La restituzione delle cauzioni e di altre somme versate dagli offerenti non risultati aggiudicatari ai sensi del punto n. 13), 2 ° co., art. 591 bis. c.p.c.: premessa. L’art. 591 bis., 2 ° co., n. 13) parte prima, c.p.c., così come modificato dalla L. n. 263/2005, prevede che il professionista delegato provveda anche <<ad ordinare alla banca o all’ufficio postale la restituzione delle cauzioni e di ogni altra somma direttamente versata mediante bonifico o deposito intestato alla procedura dagli offerenti non risultati aggiudicatari>>. Dal tenore letterale della norma si evince che l’ambito applicativo della stessa è rappresentato, oltre che dalla prestazione della cauzione ai sensi dell’art. 571 (per la vendita senza incanto) 580 (per la vendita con incanto) e 584 (per la cd. fase dell’aumento di quinto) c.p.c., dalla presentazione delle relative offerte d’acquisto, se del caso, ove si tratti delle offerte relative alla vendita senza incanto di cui all’art. 571 c.p.c., secondo le modalità di cui al nuovo art. 173 – quinquies disp. att. c.p.c.354. Mentre la seconda parte del medesimo disposto normativo sancisce che la restituzione avvenga <<nelle mani del depositante o mediante bonifico a favore degli stessi conti da cui sono prevenute le somme accreditate>>. 353 A riprova della veridicità di questo assunto vi è la circostanza che nella prassi moltissime ordinanze di delega adottate dai nostri tribunali – fra cui Milano, Modena, Vigevano, Piacenza Catania, Caltagirone, Pisa e Nola – sono chiare nel riprodurre il dettato del n. 12) del 2 ° co. dell’art. 591 bis. c.p.c. secondo cui il professionista delegato deposita il progetto e, solo dopo l’approvazione avanti al giudice dell’esecuzione, dà esecuzione all’ordine di pagamento delle quote (così CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO, Le operazioni delegate nel processo di espropriazione forzata immobiliare. Percorso operativo, cit., 114). 354 Norma quest’ultima che consente oggi al giudice di disporre, con l’ordinanza di vendita, che la presentazione delle offerte di acquisto ai sensi dell’art. 571 c.p.c. possa avvenire anche mediante l’accredito a mezzo bonifico o deposito su conto bancario o postale intestato alla procedura esecutiva. 202 §. 3.8.1. (Segue): i poteri del professionista delegato di ordinare la restituzione delle cauzioni nella misura ridotta dei nove decimi dall’intero ai sensi dell’art. 580 c.p.c. e di disporre la perdita della cauzione ai sensi dell’art. 584 c.p.c. . Non vi è dubbio che quella introdotta dalla L. n. 263/2005 è una delle più importanti novità in tema di delega ex art. 591 bis. c.p.c., la cui importanza è possibile scorgere solo ove si ricolleghi la previsione richiamata supra nel precedente paragrafo con quella prevista dall’art. 580 c.p.c., così come risultante dalla modificata arrecata nei suoi confronti dalla L. n. 80 del 2005355. Solo in questa maniera, possiamo cogliere, come il legislatore della L. n. 263 del 2005, con l’introduzione del nuovo punto n. 13), 2 ° co., art. 591 bis. c.p.c., abbia inteso attribuire al professionista delegato il potere di procedere ad una delicata valutazione sottesa alla restituzione della cauzione nella vendita con incanto356. Il nuovo art. 580 c.p.c., al suo capoverso, prevede infatti che: <<se l’offerente non diviene aggiudicatario, la cauzione è immediatamente restituita dopo la chiusura dell’incanto, salvo che lo stesso non abbia omesso di partecipare al medesimo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo. In tale caso la cauzione è restituita solo nella misura dei nove decimi dell’intero e la restante parte è trattenuta come somma rinveniente a tutti gli effetti dall’esecuzione>>. Di conseguenza, il legislatore, nel far ricorso ad un “concetto giuridico indeterminato”357 – qual è quello di <<giustificato motivo>> -, ha voluto rimettere al giudice, e in via di riflesso per effetto della nuova previsione del punto n. 13), 2 ° co., c.p.c., al professionista delegato, una delicata valutazione senza però predeterminare i “criteri” a cui la stessa deve uniformarsi. 355 Cfr. P. D’ADAMO, in AA.VV., La riforma del processo esecutivo. Prime riflessioni, cit., spec. 42 – 44. 356 E. FABIANI, La delega delle operazioni di vendita in sede di espropriazione forzata immobiliare. Novità introdotte dalla riforma del 2005 e ricostruzione sistematica del nuovo istituto, cit., 73. 357 Su cui v. per tutti E. FABIANI, Clausole generali e sindacato della Cassazione, cit., 17 ss. . 203 Se dovessimo ritenere diversamente, allora, dovremmo necessariamente negare alla radice la sussistenza di qualsivoglia potere da parte del professionista delegato in materia, con la conseguenza che da parte sua la restituzione della cauzione dovrebbe avvenire solo dopo la decisione del giudice sul punto – pena, in caso contrario, la possibile vanificazione degli effetti della decisione di quest’ultimo -, cui dovrebbe poi dare attuazione ordinando alla banca o all’ufficio postale (rectius: rendendo noto a questi soggetti che il giudice ha ordinato loro) la restituzione della cauzione358. A ben vedere l’ambito applicativo dell’attribuzione dei nuovi poteri al professionista delegato in tema di restituzioni delle cauzioni non si esaurisce qui. Difatti l’attuale assetto normativo attribuisce al professionista delegato anche il potere di disporre la perdita della cauzione di cui all’art. 584 c.p.c., e dunque, di effettuare quella delicata valutazione – analoga a quella di cui già abbiamo trattato supra – sottesa a questa pronuncia, così come prevista dal nuovo testo dell’art. 584 c.p.c. nella parte in cui al quinto comma, prevede che: <<nessuno degli offerenti in aumento partecipa alla gara indetta a norma del terzo comma, l’aggiudicazione diventa definitiva, ed il giudice pronuncia a carico degli offerenti di cui al primo comma, salvo che ricorra un 358 Per E. FABIANI, La delega delle operazioni di vendita in sede di espropriazione forzata immobiliare. Novità introdotte dalla riforma del 2005 e ricostruzione sistematica del nuovo istituto, cit., 74, ciò significherebbe: 1) svuotare, anzitutto, di contenuto la previsione di cui all’art. 591 bis., n. 13), c.p.c., che lungi dall’attribuire effettivamente al professionista delegato un (nuovo) potere, alla stregua di quanto sembrerebbe invece imporre l’utilizzazione da parte del legislatore dell’espressione <<ordina la restituzione>> (quanto meno ove intesa nel nuovo significato del termine “ordinare”), si limiterebbe a prevedere la possibilità che il professionista anziché ordinare in senso proprio “renda noto” alla banca o all’ufficio postale che il giudice ha ordinato loro di restituire la cauzione; 2) abbracciare una soluzione in chiaro contrasto con una migliore funzionalità della procedura, posto che: per un verso, il professionista, privo di ogni reale potere in ordine alla restituzione della cauzione, non potrebbe mai procedere ad un autonoma restituzione della stessa, dovendo sempre e comunque attendere la decisione del giudice sul punto, unico reale depositario del potere di cui si discute; per altro verso, l’eventuale decisione del giudice nel senso della necessità di procedere alla restituzione della cauzione “dovrebbe” essere “mediata” da un intervento del professionista che “ordina” (rectius: rende noto) alla banca o all’ufficio postale quanto in realtà già ordinato dal giudice. 204 documentato e giustificato motivo, la perdita della cauzione, il cui importo è trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti dall’esecuzione>>. Anche in questo caso, assai significativa in tal senso è la lettera del nuovo art. 591 bis. c.p.c., 2 ° co., n. 13) c.p.c. nella parte in cui dispone che il professionista provvede <<ad ordinare (…) la restituzione delle cauzioni alla banca o all’ufficio postale, con ciò volendo evidentemente attribuire al professionista delegato anche il potere di effettuare quelle valutazioni cui è subordinata l’eventuale restituzione>>359. Lo stesso richiamo alla previsione di cui all’art. 584 c.p.c., tutt’ora contenuto nell’art. 591 bis., 2 ° co., n. 6), c.p.c.,360 nella parte in cui dispone che il professionista provvede (altresì) <<sulle offerte dopo l’incanto a norma dell’art. 584>>, sembra deporre (alla luce del rinnovato contenuto dello stesso art. 584 c.p.c.) nello stesso senso. 359 Sull’argomento la pensa diversamente E. di vendita, in ASTUNI, La delega al professionista delle operazioni AA.VV., Il nuovo rito civile, a cura di P. G. DEMARCHI, III, cit., 523 il quale ritiene che <<quest’argomentazione forse prova troppo: il potere di restituire la cauzione è strettamente collegato al fatto che la somma è a mani del professionista o si trova in giacenza sul conto intestato alla procedura e nulla dice circa la competenza a disporne la definitiva acquisizione alla massa>>. Secondo E. Astuni per un verso, solo il provvedimento del giudice, <<emesso a seguito della restituzione del fascicolo (per provvedere all’emissione del decreto di trasferimento o per latro motivo) o del reclamo avverso l’atto del delegato, in quanto soggetto a opposizione agli atti, è idoneo a determinare la definitiva acquisizione alla massa della somma confiscata>>, ma, per altro verso, <<è altrettanto evidente che una prima valutazione dell’esistenza dei presupposti per far luogo alla confisca non può che spettare al delegato, proprio perché è lui che deve, in prima battuta rivolgersi l’istanza di restituzione della cauzione. Ora il delegato non può certamente restituire la cauzione quando, prima facie, esista un ragionevole dubbio sull’esistenza dei presupposto per far luogo alla confisca, poiché ciò avrebbe per effetto di impedire de facto al giudice di confiscare in via definitiva la cauzione. E allora, al fine di evitare che vadano perdute somme destinate alla distribuzione, converrà, almeno fintantoché non si stabilizzi un orientamento giurisprudenziale, che il delegato nei casi dubbi trattenga la cauzione soggetta a possibile confisca e/o faccia ricorso al giudice ex art. 591 ter. c.p.c. prima di provvedere allo svincolo delle somme>>. 360 Di cui già ne abbia parlato compiutamente supra al §. 3.3 dedicato alle ulteriori attribuzioni del professionista delegato previste dai punti nn. 3) – 4) – 5) – 6) – 7) – 8) del 2 ° co. dell’art. 591 bis. c.p.c. . 205 Del resto, il potere di cui all’art. 584 c.p.c. è simile a quello attribuito al professionista delegato di cui all’art. 580 c.p.c. ed il legislatore ha utilizzato in entrambi i casi il medesimo concetto giuridico indeterminato “ossia quello di giustificato motivo”. In altri e più semplici termini, la chiarezza della scelta effettuata dal legislatore nell’attribuire al professionista delegato un delicato potere con riferimento alla cauzione di cui alla vendita con incanto, ci consente di affermare che al delegato è stato altresì conferito un analogo potere (anche) con riferimento alla cauzione di cui alle offerte presentate dopo l’incanto (cd. aumento di quinto). A tutto ciò, deve aggiungersi che anche queste scelte effettuate dal legislatore della riforma del 2005 sull’aspetto della “restituzione delle cauzioni” di cui all’art. 580 e 584 c.p.c., sono ascrivibili, unitamente a quella effettuata in tema di determinazioni da assumersi ex artt. 572 e 573 c.p.c. – esaminate precedentemente -, nella medesima prospettiva tendente a prevedere la possibilità da parte del giudice dell’esecuzione di delegare al professionista l’intero subprocedimento di vendita forzata riformato, seppur comprensivo di delicate valutazioni proprie di taluni momenti dello stesso già nel periodo ante riforma (artt. 572 e 573 c.p.c.) o per effetto di quest’ultima (artt. 580 e 584 c.p.c.); valutazioni rispetto alle quali l’intervento del giudice diviene solo eventuale in quanto rimesso, ai sensi dell’art. 591 ter. c.p.c.361 all’iniziativa: 1) del professionista delegato, il quale trovatosi in difficoltà nello svolgimento delle operazioni delegategli dal giudice dell’esecuzione, si rivolge a quest’ultimo per la risoluzione delle stesse (rimettendo dunque a costui, la relativa decisione); 2) delle parti che propongono reclamo avverso la decisione assunta in prima battuta dal professionista (provocando, di conseguenza, un controllo della stessa da parte del giudice). In conclusione, il legislatore della riforma del 2005 ha riservato al solo giudice dell’esecuzione l’analogo potere – rispetto a quello conferibile al professionista delegato 361 Oggetto di apposita analisi nel Cap. III. 206 ai sensi degli artt. 580 e 584 c.p.c. – di disporre la perdita della cauzione in forza dell’art. 587 c.p.c., stante la chiara lettera sia di quest’ultima norma che del punto n. 9) 2 ° co. dell’art. 591 bis. c.p.c. nella parte in cui, nel richiamare espressamente l’art. 587 c.p.c., circoscrive il potere del professionista delegato alla sola fissazione dell’ulteriore incanto nel caso previsto da questa norma362. Inoltre, basti considerare che ai sensi dell’art. 587 c.p.c., essendo riservata al giudice la dichiarazione con (decreto) della decadenza dell’aggiudicatario che non abbia provveduto a depositare il prezzo nel termine stabilito363, è logico, oltre che maggiormente funzionale alla procedura che sia lo stesso giudice a pronunciare anche la connessa perdita della cauzione a titolo di multa364. §. 4. Le restanti attività del professionista delegato e del giudice dell’esecuzione previste dai successivi sette commi dell’art. 591 bis. c.p.c. . Passando ora 2005 da 362 Per maggiori ragguagli v. supra §. 3.4. . 363 Sul punto si vedano, per tutti, le interessanti considerazioni svolte nel periodo ante riforma del R. ORIANI, Ancora sul regime del notaio delegato nell’espropriazione immobiliare (art. 591 ter. c.p.c.), cit., 105 nt. 12, il quale pone in rilievo come: <<nell’esecuzione senza delega, nel caso di mancato pagamento del prezzo, occorre sgombrare il processo dalla presenza dell’aggiudicatario inadempiente e poi riprendere la fase liquidativa; ecco perché il giudice emana un decreto che prima dichiara la decadenza e poi dispone la comparizione delle parti in prosieguo dell’esecuzione. Allo stesso modo, nella procedura con delega, il notaio deve rimettere senza indugio il fascicolo al giudice dell’esecuzione per l’emanazione del decreto di decadenza; una volta emanato il decreto, il fascicolo è rimesso al notaio per gli atti consequenziali di cui all’art. 591 bis., 2 ° co., n. 4) c.p.c. . Non vi è un’alternativa per il notaio, ma un percorso obbligato, perché in linea preliminare va eliminato l’atto di aggiudicazione provvisoria la cui presenza osta alla rinnovazione dell’incanto, o secondo una diversa prospettiva, quanto meno va rimossa ogni incertezza in ordine al fatto della intervenuta decadenza. Oltre tutto deve essere data la possibilità all’aggiudicatario di reagire ottenendo magari, in sede di opposizione agli atti, un provvedimento ex art. 618 c.p.c., che impedisca il consolidarsi di situazioni irreversibili alla luce dell’art. 2929 c.c.>>. 364 Così E. FABIANI, La delega delle operazioni di vendita in sede di espropriazione forzata immobiliare. Novità introdotte dalla riforma del 2005 e ricostruzione sistematica del nuovo istituto, cit., 81. 207 all’analisi dei commi successivi al capoverso dell’art. 591 bis. c.p.c., (di cui alcuni come quelli compresi tra il terzo ed il settimo, sono stati per incidens già trattati in precedenza), possiamo osservare come per il 3 ° co. dell’art. 591 bis. c.p.c.: <<nell’avviso di cui all’art. 570 è specificato che tutte le attività, che, a norma degli artt. 571 e seguenti, devono essere compiute in cancelleria o davanti al giudice dell’esecuzione, o dal cancelliere o dal giudice dell’esecuzione, sono eseguite dal professionista delegato presso il suo studio ovvero nel luogo indicato nell’ordinanza di cui al primo comma. All’avviso si applica l’articolo 173 quater. delle disposizioni di attuazione del presente codice>>. Avendo già ampiamente esaminato il punto n. 2) del 2 ° co. dell’art. 591 bis. c.p.c. nella parte in cui rinvia all’art. 173 quater. disp. att. c.p.c. (v. supra §. 3.2. dedicato alla redazione dell’avviso di vendita), il terzo comma in esame, costituisce semplicemente una sorta di <<norma generale e di chiusura>>, che chiarifica il ruolo del delegato, il quale non solo si surroga al giudice dell’esecuzione ma si sostituisce al cancelliere ed all’intero ufficio giudiziario preposto alle operazioni di vendita; ciò spiega l’ampia estensione delle attribuzioni demandate dalla legge al professionista, il cui perimetro spazia dall’assunzione di decisioni discrezionali fino al compimento di attività d’ordine tradizionalmente svolte dal personale di cancelleria365. §. 4.1. (Segue): i rapporti tra il professionista delegato e la cancelleria delle esecuzioni immobiliari. Dall’istante in cui il delegato si reca in cancelleria e riceve la consegna del fascicolo dalle mani del cancelliere, egli assume il ruolo - e la connessa responsabilità - di custode dello stesso fascicolo366. 365 G. L. INNOCENTI, La delega delle operazioni di vendita, in AA.VV., La nuova esecuzione forzata diretta da P. G. DEMARCHI, cit., 1023. 366 Come vedremo infra al §. 4.3. - dedicato alla custodia e organizzazione interna del fascicolo e sottofascicolo processuale - questa è la prassi che viene adottata da molti tribunali, ed è quella che sembra anche la più corretta. In particolare aderiscono a questa interpretazione le ordinanze dei tribunali di Enna, Ivrea e Mondovì. Mentre l’ordinanza del tribunale di Torino, prevede che vi sia la trasmissione del fascicolo 208 La custodia implica per il delegato l’obbligo di ridurre al minimo, per quanto gli è possibile, i movimenti del fascicolo, sia per abbattere i rischi di smarrimento del medesimo, sia perché gli eccessivi spostamenti del medesimo si traducono sul piano concreto in un appesantimento del carico di lavoro della cancelleria (la quale, deve ricevere il fascicolo, trasmetterlo al giudice, scaricare il provvedimento di quest’ultimo e riconsegnare il fascicolo al delegato), nonché in un inevitabile allungamento dei tempi procedurali. Il delegato, inoltre,non deve consegnare il fascicolo d’ufficio a terzi, né permettere che esso sia portato fuori dal suo studio,se non dietro un’espressa richiesta da parte del giudice dell’esecuzione o della cancelleria. Il delegato,non deve, per nessuna ragione, consegnare gli originali degli atti contenuti nel fascicolo alle parti costituite, e tanto meno a terzi, neppure alfine di consentire l’estrazione di copia autentica. Il delegato, è anche il garante dell’osservanza delle regole sulla privacy. Ne consegue che coloro i quali non siano parti del processo esecutivo o non dimostrino di vantare un interesse concreto ed attuale connesso con la procedura in corso, non hanno diritto di accedere al fascicolo d’ufficio e neppure di ottenere dal delegato informazioni sull’andamento del procedimento. Si precisa che l’interesse, che legittima l’accesso al fascicolo ed abilita ad ottenere dal delegato informazioni, è solo quello che, può fondare un eventuale intervento nella procedura esecutiva e non altri367. Colui che intenda partecipare alla vendita ha diritto, dopo che vi è stata la fissazione della vendita e l’effettuazione della relativa pubblicità, a visionare,presso lo studio del delegato,copia della relazione di stima redatta dall’esperto ai sensi dell’art. 173 d’ufficio dopo lo svolgimento dell’eventuale udienza di verifica dei crediti. L’ordinanza del tribunale di Modena dispone invece il ritiro del fascicolo in originale e il deposito di nuovi atti – interventi, istanze e rinunce – presso lo studio del professionista delegato. L’ordinanza di Ravenna dispone il ritiro del fascicolo d’ufficio (resta in cancelleria solo la nota di trascrizione del pignoramento e l’elenco degli interventi) e prevede che, le istanze, le rinunce, etc. siano depositate in cancelleria. 367 In argomento v. E. FABIANI, Espropriazione forzata, pubblicità e privacy del debitore, cit., 233 ss. . 209 bis. disp. att. c.p.c., oltre,evidentemente, a ricevere dal delegato chiarimenti e delucidazioni sulle modalità di partecipazione alla vendita, sul suo svolgimento e sugli adempimenti successivi connessi all’aggiudicazione. Mentre, colui che si è aggiudicato l’immobile ha, inoltre, diritto di accedere al verbale di vendita e di richiedere copia di esso. Le parti della procedura esecutiva – cioè il debitore, il creditore procedente ed i creditori intervenuti – hanno diritto di accesso a tutti gli atti contenuti nel fascicolo d’ufficio, possono pertanto esaminarli, fotocopiarli, ma non prelevarli dal fascicolo né portarli con sé fuori dallo studio del delegato. Il delegato, a sua volta, si sostituisce al cancelliere anche nell’attività di ricezione degli atti e delle istanze di parte. Il criterio discretivo, che permette di stabilire se un atto oppure un’istanza debbano essere presentati al delegato o in cancelleria, è rappresentato dal loro oggetto, nel senso che ove l’atto o l’istanza siano connessi con le operazioni di vendita368, il deposito andrà eseguito direttamente presso lo studio del delegato, mentre, nel caso contrario, esso andrà compiuto presso la cancelleria del giudice dell’esecuzione. Il meccanismo di raccordo tra giudice dell’esecuzione e delegato comporta altresì che, come il primo provvede a richiamare a sé il fascicolo d’ufficio ogniqualvolta l’atto o l’istanza depositati in cancelleria siano tali da determinare l’arresto della procedura, così il delegato è tenuto a trasmettere il fascicolo d’ufficio, qualora gli dovesse capitare di imbattersi in delle difficoltà tali da pregiudicare il corso della procedura, della quale ritenga preferibile investire il giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 591 ter. c.p.c. . Infine, una notazione tutta per sé, la merita il profilo della gestione del decreto di trasferimento. 368 Esempi di atti – secondo G.L. INNOCENTI, op. ult. cit., spec. 1024 nt. 198 - che richiedono di essere depositati direttamente presso il delegato sono: 1) Le offerte di acquisto nella vendita senza incanto (art. 571 c.p.c.); 2) le istanze di partecipazione all’incanto; 3) l’istanza di assegnazione (art. 589 c.p.c.); 4) le offerte in aumento di quinto (art. 584 c.p.c.); 5) le memorie di precisazione del credito, le note spese e tutti i documenti utili al delegato per la predisposizione della bozza del progetto di distribuzione. 210 Se è vero da come abbiamo precisato supra che esso viene predisposto dal delegato, che deve trasmetterlo senza indugio al giudice dell’esecuzione, rimane il fatto che il decreto di trasferimento costituisce pur sempre un atto pronunciato dal giudice dell’esecuzione369, e che viene giuridicamente ad esistere solo con l’apposizione, da parte della cancelleria, del cd. <<timbro di deposito>> e non con la semplice sottoscrizione del giudice dell’esecuzione. Inoltre il delegato pur essendo pubblico depositario del fascicolo, non è legittimato a rilasciare copia del decreto di trasferimento. Più precisamente il delegato: a) non può in nessun caso rilasciare copia del decreto prima che su questo il cancelliere abbia apposto il timbro attestante l’avvenuto deposito, poiché è solo con il deposito che il decreto di trasferimento, precedentemente sottoscritto dal giudice dell’esecuzione viene a giuridica esistenza; b) dopo il deposito e prima della registrazione, il delegato può rilasciare copia autentica all’aggiudicatario solo in tre casi, e cioè: b1) ad uso trascrizione, b2) ad uso registro e b3) con formula esecutiva per procedere ad esecuzione forzata370. 369 Da come confermano sia il 9 ° co. che il punto n. 11) del 2 ° co. dell’art. 591 bis. c.p.c. . 370 Tale possibilità discende dalla sentenza Corte cost., 6 dicembre 2002, n. 522, Pres. Ruperto – Red. Bile, in Giur. cost., 2002, 4294; in Foro it, 2003, I, 2650; in Arch. civ., 2003, 713; in Riv. dir. proc., 2003, n. 2, 602 ss., con nota adesiva di F. DANOVI, L’obbligo di registrazione non può condizionare l’avvio del procedimento esecutivo; in Dir. e Prat. trib., 2004, n. 1, II, 119 ss., con nota di E. DE MITA, La Corte costituzionale “libera” il diritto alla esecuzione forzata del pagamento dell’imposta di registro; in GT – Riv. di giur. trib., 2003, n. 3, 219 ss., con nota della M. C. GIORGETTI, Il rilascio della sentenza esecutiva non è più condizionato al pagamento dell’imposta di registro; in Dir. & Giust., 2003, n. 2, 36 ss., con nota di G. GIACALONE, L’esecuzione forzata può iniziare senza pagare il registro; in Rass. Trib., 2003, n. 2, 733 ss., con nota di G. MARINI, Oneri fiscali e tutela giurisdizionali; in Guida al dir., 2002, n. 49, 59 ss., con nota della M. FIORINI, Possibile rilasciare sentenza in forma esecutiva anche se non è stata pagata l’imposta di registro – Prosegue lo smantellamento delle limitazioni al diritto fondamentale di agire in giudizio; che ha 211 Il delegato deve attendere che il decreto di trasferimento torni all’ufficio del registro presso la cancelleria del giudice dell’esecuzione, prima di provvedere al suo ritiro. In conclusione essendo il decreto di trasferimento un atto che deve essere registrato, a cura del cancelliere, nel cd. <<registro del repertorio>> che è soggetto a controllo fiscale da parte dell’Agenzia delle entrate, di conseguenza il cancelliere non potrà consegnarlo al delegato prima di avervi annotato i dati dell’eseguita registrazione. Infine il deposito del decreto di trasferimento segue, e non precede, il versamento da parte del delegato dell’imposta di registro attraverso l’apposito modulo F23 e la predisposizione delle note necessarie ad effettuare la trascrizione del decreto medesimo. Ciò al fine di consentire al delegato di curare <<nel più breve tempo dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 66 del T.U.I.R. cioè Testo Unico delle leggi sull’imposta di registro (approvato con il d.p.r. 26 aprile 1986 n. 131), nella parte in cui non prevede la possibilità di rilasciare copia autentica dell’atto per procedere ad esecuzione forzata. Infatti, l’art. 66 cit., poneva il divieto di rilascio di copie relative ad atti non registrati, con l’eccezione di copie destinate alla trascrizione o iscrizione nei registri immobiliari, copie per la prosecuzione del giudizio o il deposito presso pubblici uffici. Pertanto, oggi alla luce della citata sentenza della Consulta è possibile, successivamente all’avvenuto deposito in cancelleria del decreto di trasferimento e prima della sua registrazione, rilasciare copia autentica, oltre che ad uso trascrizione e per il registro, anche per consentire all’aggiudicatario di procedere con l’azione esecutiva. In quest’ultimo caso, è compito dello stesso delegato procurare all’aggiudicatario la copia esecutiva del decreto di trasferimento munita della formula esecutiva (per cui si auspica che venga evitata la prassi di consegnare l’originale del decreto di trasferimento direttamente a mani dell’aggiudicatario, onerando quest’ultimo di recarsi in tribunale per ottenere la copia in forma esecutiva). Successivamente la Corte costituzionale è pervenuta alla stessa conclusione con la (sent.) 10 giugno 2010 n. 198, Pres. Amirante – Est. A. Finocchiaro, con nota di A. BUSANI, Il necessario bilanciamento fra interesse all’effettività della tutela giurisdizionale e al pagamento dell’imposta di registro, in GT – Riv. giur. trib., 2010, n. 9, 758 ss.; nonché in Dir. fall., 2011, n. 1, II, 1 ss., con nota di F. CORDOPATRI, La Corte costituzionale ritorna sul rapporto fra tutela giurisdizionale dei diritti e adempimenti fiscali; in merito al pagamento dell’imposta di registro relativa alla sentenza dichiarativa di fallimento per poter proporre l’opposizione allo stato passivo. Infine per quanto concerne l’identità funzionale fra la tutela esecutiva da un lato e quella di condanna in forza della quale la prima è funzionale alla seconda nell’ambito della tutela costituzionalmente garantita v. per tutti C. MANDRIOLI, L’azione esecutiva, Milano, 1955, spec. 49 ss. . 212 possibile>> gli adempimenti che il n. 11) del 2 ° co. dell’art. 591 bis. c.p.c. pone a suo carico371. §. 4.2. (Segue): il verbale delle operazioni di vendita . Il 4 e 5 co. dell’art. 591 bis. c.p.c.372 contengono, invece, la disciplina del <<verbale delle operazioni di vendita>>373 che è stata ritoccata solo <<in via marginale>> dalla riforma del 2005. Quest’ultima difatti si è limitata semplicemente a sostituire la precedente espressione <<persone ammesse all’incanto>>, con una formula normativa nuova e più conforme al mutato assetto dei rapporti tra vendita senza incanto e con incanto, come quella di <<persone presenti>>374. 371 Ad esempio nella prassi adottata dalla cancelleria presso la sezione esecuzioni immobiliari del Tribunale di Torino – G.L. INNOCENTI, op. ult. cit., 1026 nt. 121 - si procede ad un monitoraggio dell’attività dei delegati, attraverso la richiesta al singolo professionista di una statistica relativa alle vendite curate nel trimestre anteriore all’invio delle stesse, nella quale sono indicate, oltre alle scansioni temporali dei singoli adempimenti, il tipo di vendita che ha avuto luogo, il prezzo base di partenza e quello finale di aggiudicazione. 372 Per il 4 ° co. <<il professionista delegato provvede altresì alla redazione del verbale delle operazioni di vendita, che deve contenere le circostanze di luogo e di tempo nelle quali le stesse si svolgono, le generalità delle persone presenti, la descrizione delle attività svolte, la descrizione dell’aggiudicazione provvisoria con l’identificazione dell’aggiudicatario>>. Mentre per il 5 ° co. <<il verbale è sottoscritto esclusivamente dal professionista delegato ed allo stesso non deve essere allegata la procura speciale di cui all’art. 579, 2 ° co.>>. 373 La funzione principale a cui assolve tale verbale è quella di identificare il soggetto vincitore della gara e quindi colui a cui favore il decreto di trasferimento deve essere emesso, così G. CAMPEIS – A. DE PAULI, Le esecuzioni civili, cit., 286. 374 In linea con il nuovo modello di esecuzione introdotto dalla riforma del 2005, avrebbe dovuto essere eliminato anche il riferimento <<all’aggiudicazione provvisoria>>, non essendo più tale alla luce della definitività dell’aggiudicazione propria della vendita senza incanto. Si tratta [come già avvenuto per il verbo <<autenticare>> di cui al punto n. 5) del 2 ° co. dell’art. 591 bis. c.p.c. (di cui v. supra §. 3.3.)] di una delle tante <<piccole sviste>> del legislatore processuale. 213 La legge nel momento in cui prevede che il verbale contenga:1) le circostanze di luogo e di tempo nelle quali si svolge l’incanto;2) le generalità delle persone presenti ammesse all’incanto375;3) la descrizione delle attività svolte;e 4) la dichiarazione dell’aggiudicazione (provvisoria) con l’identificazione dell’aggiudicatario>>, fa capire come si tratta semplicemente di un elenco relativo alle indicazioni che non possono mancare <<deve contenere>>, ma che non esaurisce il possibile contenuto del verbale, il quale, essendo finalizzato a rappresentare all’esterno (in primis al giudice dell’esecuzione)<<le operazioni di vendita>>376, può riportare anche <<altre informazioni utili dei fatti avvenuti, delle dichiarazioni rese e degli atti compiuti nelle varie fasi di svolgimento della vendita>>. In particolare, per quanto attiene, l’obbligo del delegato di dar atto delle <<generalità dei presenti>>, esso risulta soddisfatto mediante la verbalizzazione delle 375 Secondo la Circolare del Consiglio Nazionale del Notariato del 26 novembre 1998 n. 2769 leggibile per intero in A. BUSANI, Le funzioni notarili nell’espropriazione forzata, 331 e commentata da M. C. ANDRINI, per la quale, <<non occorre che l’offerente sia indicato con le precise formalità concernenti l’identificazione della parte nell’atto notarile di contenuto negoziale, il che resta anche suffragato dal fatto che gli offerenti che partecipano alla gara non debbono sottoscrivere il verbale d’asta. La soluzione, si giustifica perché gli offerenti non sono parti, perché non esiste un negozio racchiuso nel documento notarile, ma soltanto un verbale di constatazione degli avvenimenti che accadono innanzi al notaio. E ciò ancorché la dichiarazione di offerta debba essere valutata come una dichiarazione di volontà>>. 376 Si fa acutamente notare come la legge non dica nulla per il caso in cui la procedura esecutiva immobiliare sfoci, invece che nella vendita, nell’assegnazione ex art. 590 c.p.c. lasciando spazio per un’interpretazione estensiva della previsione normativa, v. in proposito, in tal senso D. TURRONI, sub. art. 591 bis, in AA.VV., Le recenti riforme del processo civile. Commentario diretto da S. CHIARLONI, Tomo I, cit., 1021; il quale dopo aver constatato che nulla prevede la disposizione del 5 ° co. (come nulla prevedeva il previgente 5 ° co.) dell’art. 591 bis. c.p.c. per il caso dell’assegnazione, malgrado l’attività del delegato si estenda ai relativi incombenti (v. art. 591 bis., 2 ° co., n. 7) c.p.c.) se ne impone perciò l’estensione a tale ipotesi riconoscendo al professionista delegato omologo potere di verbalizzare le operazioni connesse alla assegnazione del bene pignorato. 214 generalità dichiarate dai soggetti presenti, essendo il professionista delegato tenuto per legge a procedere all’identificazione del solo aggiudicatario377. Difatti già nel vigore dell’art. 591 bis. c.p.c. così come introdotto dalla L. n. 302 del 1998 al giudice dell’esecuzione era consentito di delegare il compimento delle operazioni di vendita all’incanto al solo notaio,e di conseguenza, nacque in dottrina il quesito (assai dibattuto) circa la natura giuridica da attribuirsi al verbale di vendita redatto dal delegato. Più precisamente su tale questione si formarono nella dottrina tre diversi orientamenti: 1) per alcuni, ed in maniera più persuasiva rispetto agli altri due orientamenti (che successivamente esporremmo), il verbale redatto dal notaio (ma ciò vale anche dagli altri due nuovi professionisti delegabili) non è <<un atto notarile in senso stretto>>, ma bensì è <<un atto processuale>>, e più precisamente uno degli atti del procedimento diretto alla trasformazione del cd. bene strumento (cioè dell’immobile pignorato) in bene fine (cioè della somma di denaro che serve a soddisfare i creditori) 378; 377 V. E. ASTUNI, La delega al professionista delle operazioni di vendita, in AA.VV., Il nuovo rito civile, a cura di P. G. DEMARCHI, cit., 528, il quale coglie l’occasione per segnalare l’opportunità pratica che il delegato assicuri, facendosi mostrare un documento d’identità o richiedendo l’esibizione della procura speciale, che le persone presenti abbiano titolo per partecipare, in modo da evitare che si possa prendere parte all’incanto o alla gara un soggetto non abilitato a fare rilanci. 378 Questa nel vigore della L. n. 302/1998 e prima delle riforme del 2005 - 2006 è la tesi di G. MICCOLIS, La delega ai notai nelle espropriazioni immobiliari, cit., 359, seguita anche nel periodo post riforme 2005 - 2006 da G. TRISORIO LIUZZI, La responsabilità del professionista delegato alla vendita nella espropriazione immobiliare, in AA.VV., Studi in onore di Modestino Acone, Vol. II, cit., 1491. Inoltre, sempre nel vigore della L. n. 302/1998 e prima delle riforme 2005 – 2006 sulla natura di atto processuale del verbale in esame, sembra essersi espresso incidentalmente anche il Ministero della giustizia, infatti l’Ufficio Centrale degli Archivi Notarili, in risposta al Quesito Prot. N. 2100 del 4 giugno 2002 si è pronunciato nel senso che <<(…) Pur senza voler affrontare il problema della natura del verbale redatto dal notaio appare evidente che la disposizione (591 bis.) costituisce una eccezione all’obbligo generale imposto al notaio di 215 2) per altri, l’intera attività del professionista essendo svolta secondo formule legislativamente previste per l’esercizio della funzione notarile, avrebbe dovuto ricadere sotto la disciplina prevista per tale attività dalla legge professionale, con delle inevitabili ripercussioni sull’individuazione del regime da applicare al verbale delle operazioni di vendita379; conservare gli atti da lui ricevuti; deve escludersi, infatti, che l’originale del verbale d’asta debba essere conservato tra gli atti del notaio delegato, una volta che siano esaurite le funzioni delegate>> e che <<sembra che i predetti verbali (delle operazioni di vendita ex art. 591 bis. c.p.c.) oltre a non dover essere conservati dal notaio, non debbano essere iscritti nel repertorio previsto all’art. 62 della Legge notarile del 1913>>, (così CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO, Le operazioni delegate nel processo di espropriazione forzata immobiliare. Percorsi operativi, cit., 105 nt. 275), il quale segnala anche, che di contrario avviso è da quando risulta in vigore il nuovo rito l’ordinanza di delega del tribunale di Bologna per la quale il notaio delegato provvede a <<depositare copia autentica del verbale d’asta nel fascicolo dell’esecuzione provvedendo ad inserire l’originale dello stesso tra gli atti del proprio repertorio>>. Mentre a seguito delle riforme del biennio 2005 – 2006 un’interessante presa di posizione in questo senso è quella della F. CABRINI, Sub. art. 591bis., in Commentario breve al Codice di procedura civile, a cura di F. CARPI – M. TARUFFO, cit., 1593 secondo la quale <<posto che a seguito della L. n. 80/2005 la delega può essere conferita anche a soggetti diversi dal notaio, non ha più ragion d’essere la disquisizione in ordine alla natura giuridica del verbale. Si tratta pertanto sicuramente di un atto del procedimento esecutivo. L’atto, redatto in unico originale, deve essere conservato dal cancelliere nel fascicolo d’ufficio e non dal professionista (con ciò rendendosi più agevole anche l’eventuale rilascio di copie)>>. 379 Questo è l’orientamento propugnato da F. MANNA, La delega ai notai delle operazioni di incanto immobiliare, cit., 119, che poi ha riscontrato un discreto successo, visto che vi hanno aderito sia F. P. LUISO – M. MICCOLI, Espropriazione forzata immobiliare e delega al notaio., 47 ss.; la C. BESSO, Espropriazione forzata e notai, cit., 2446 ss.; G. CAMPEIS – A . DE PAULI, Espropriazione immobiliare, cit., 62; G. CASU – N. RAITI, Espropriazione forzata immobiliare e compiti affidati al notaio (a proposito della l. 3 agosto 1998, n. 302), in AA.VV., Espropriazione forzata e divisione giudiziale. L’esperienza del Notariato nel periodo antecedente al decreto competitività (D.L. 14 marzo 2005), in Studi e materiali, in Suppl. fasc. n. 2/2005, a cura del Consiglio Nazionale del Notariato, cit., 74 ss.; A. BUSANI, Le funzioni notarili nell’espropriazione forzata, cit., 157, che nel richiamare ex professo il pensiero della M. C. ANDRINI, Ancora troppi vincoli per l’accesso ai documenti, in Guida Normativa del Sole 24 ore del 12 dicembre 1998, 222 ss. lo qualifica come <<atto pubblico>>. 216 3) come ultima opinione, vi era quella che nel valorizzare gli spunti di riflessione forniti dalle due principali impostazioni di pensiero appena enunciate, proponeva addirittura una duplice qualificazione del verbale delle operazioni di vendita, nel senso di ritenere tale atto suscettibile di essere qualificato allo stesso tempo, sia come“atto processuale” che come “atto notarile”380. Ma tale soluzione,definita da alcuni381come “eclettica”, imponeva com’è del tutto evidente, di selezionare all’interno della disciplina prevista dal codice di rito e dalla legge notarile, quali disposizioni dell’una e dell’altra normativa si dovessero escludere, ovvero, viceversa, si dovesse estendere al verbale delle operazioni di vendita delegate dal notaio382. 380 Così nella giurisprudenza di merito Trib. Reggio Emilia, 5 dicembre 2005, in Riv. not., 2006, 1546 ss., con nota sul punto adesiva di G. CASU, Brevi note in tema di oblazione del procedimento disciplinare, sottoscrizione dell’atto notarile, natura giuridica del verbale d’incanto ex art. 591 bis. c.p.c., in cui è stabilito che <<il verbale di incanto redatto dal notaio ai sensi dell’art. 591 bis. c.p.c., in forza della delega prevista dalla L. n. 302 del 1998, è atto processuale e al contempo notarile, e quindi, essendo come tale soggetto anche alla legge notarile deve essere annotato nel repertorio degli atti fra vivi del notaio (art. 62 L. not.) e sottoposto alle modalità di conservazione nella raccolta degli atti notarili (artt. 61 e 66 L. not.), senza tuttavia, che possa ritenersi ad esso applicabile la disposizione di cui all’art. 62, 6 ° co., L. not., che impone al notaio di redigere un indice alfabetico del repertorio con indicazione dei nomi delle parti (e segnatamente dei soggetti ammessi a partecipare agli incanti), trattandosi, a ben vedere di atto privo di parti vere e proprie>>. 381 Cfr. G. L. INNOCENTI, La delega delle operazioni di vendita, in AA.VV., La nuova esecuzione forzata diretta da P. G. DEMARCHI, cit., 1028. 382 Questa è la posizione propugnata da E. FABIANI, Sulla natura giuridica del verbale d’incanto di cui all’art. 591 bis. c.p.c., in AA.VV., Espropriazione forzata e divisione giudiziale. L’esperienza del Notariato nella disciplina previgente al decreto competitività (D.L. 14 marzo 2005, n. 35), in Studi e materiali, in Suppl. n. 2/2005, a cura del Consiglio Nazionale del Notariato, cit., 89 ss., ove è contenuta l’illustrazione di tutti gli argomenti addotti dai sostenitori delle tesi sopra riferite ed in cui ampio spazio è dedicato (sulla scorta della prospettiva suggerita dall’Autore) all’esposizione del regime giuridico del verbale, sotto i profili: a) del contenuto; b) delle nullità; c) della sua conservazione; ed infine d) del rilascio delle copie. 217 Inoltre, non va trascurato il fatto che, anche da parte di coloro che sostenevano la tesi della natura prettamente “notarile” del verbale delle operazioni di vendita383, si negava l’applicabilità ad esso della disciplina contenuta nell’art. 47 della L. not.384 relativamente: 1) alla regola dell’assistenza dei testimoni; 2) alla regola della sottoscrizione sia del notaio che (chiaramente) delle parti e dei testimoni. Ed infatti, siccome, le persone ammesse all’incanto non erano tenute a sottoscrivere il verbale, si riteneva, anche sotto il vigore del vecchio regime del 6 ° co. dell’art. 591 bis. c.p.c, che esse non fossero vere e proprie parti, che il verbale racchiudesse non un negozio giuridico ma bensì un atto di constatazione dei fatti verificatesi davanti al notaio e che non ci fosse bisogno dei testimoni, non essendovi una volontà negoziale della quale attestare la conformità rispetto a quanto verbalizzato dal notaio delegato. Dal canto loro se tali conclusioni potevano dirsi condivise da gran parte della dottrina già nel vigore della L. n. 302/1998385, esse alla luce della riforma del 2005vanno a 383 V. G. CASU – N. RAITI, op. ult. cit.,76 . 384 L’art. 47 L. not. recita: <<L’atto notarile non può essere ricevuto dal notaio se non in presenza delle parti, e salvo che la legge stabilisca diversamente, di due testimoni. La presenza dei testimoni non è necessaria negli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 dell’art. 1, nonché di quelli di autenticazione delle firme apposte sui titoli all’ordine, e in genere su tutti i titoli commerciali trasmissibili mediante girata, e su quelli del debito pubblico. Spetta al notaio soltanto di indagare la volontà delle parti e di dirigere personalmente la compilazione integrale dell’atto>>. A sua volta, l’art. 1 n. 4) L. not., prevede che ai notai sia concessa anche <<la facoltà di procedere, in seguito a delegazione dell’autorità giudiziaria : a) alla rimozione dei sigilli nei casi previsti dalla leggi civile e commerciali, b) agli inventari in materia civile e commerciale, ai termini dell’art. 769 c.p.c., salvo che il pretore, sull’istanza ed interesse della parte, non creda di delegare il cancelliere; c) agl’incanti e alle divisioni giudiziali e a tutte le operazioni all’uopo necessarie>>. 385 Lo stesso E. FABIANI, Sulla necessità o meno di redigere contestualmente all’incanto il verbale di cui all’art. 591 bis. c.p.c., in AA.VV., Espropriazione forzata e divisione giudiziale. L’esperienza del 218 maggior ragione confermate, difatti tale novella, al di là della marginale modifica apportata sul piano lessicale al testo dell’attuale 4 ° co. dell’art. 591 bis. c.p.c. (corrispondente a sua volta al previgente 5 ° co. del medesimo articolo), ha esteso l’istituto della delega delle operazioni di vendita anche a delle categorie professionali diverse dal notaio. E’ evidente che la presenza di avvocati e commercialisti, se da un lato impedisce un’applicazione generalizzata della legge notarile ponendo il problema di stabilire quali siano le previsioni in essa contenute valevoli per tutte le categorie dei professionisti che oggi sono delegabili ex art. 591 bis. c.p.c. (2005), dall’altro lato costituisce un fattore che dovrebbe a sua volta orientare, più di quanto sia avvenuto in passato, verso una qualificazione del verbale in esame in termini di <<atto processuale in senso stretto>>386. Il voler ricondurre il verbale delle operazioni di vendita nell’alveo della categoria degli atti processuali - che trova ulteriore conferma nell’art. 591 bis., 5 ° co., c.p.c.387– e l’impossibilità di estendere in maniera “indifferenziata” a tutti i delegati la normativa contenuta nella legge notarile, comporta sul piano pratico – operativo: Notariato nella disciplina previgente al decreto competitività (D.L. 14 marzo 2005, n. 35), in Studi e materiali, in Suppl. fasc. n. 2/2005, a cura del Consiglio Nazionale del Notariato, cit., 86 ss., riconosceva che <<ove dovesse trattarsi di atto regolato anche dalla legge notarile, potrebbe, comunque ritenersi che si tratti di atto con riferimento al quale non debba trovare applicazione il cd. “principio di contestualità”, usualmente ricondotto dalla previsione di cui all’art. 47 della L. not., in quanto atto che, in forza dell’art. 591 bis., è sottoscritto dal solo notaio, non richiede la presenza di testimoni, né, direi di parti, quanto meno in senso stretto>>. 386 In conformità, peraltro, con l’incremento dei poteri discrezionali del delegato, che lo avvicinano maggiormente all’area della “giurisdizione in senso stretto”. 387 V. E. ASTUNI, La delega al professionista delle operazioni di vendita, in AA.VV., Il nuovo rito civile, a cura di P. G. DEMARCHI, III, cit., 529, il quale sottolinea come il significato normativo della disposizione sia appunto quello di <<sottrarre la disciplina formale del verbale di vendita delegato al notaio (n.d.r.: e, più in generale, al professionista esterno) al modello del’atto notarile dell’artt. 47 ss. L. not., accostandolo al più snello processo verbale di udienza regolato dal codice di rito>>. 219 1) l’ammissibilità di una redazione del verbale non contestuale, sia pur entro un breve termine dalla conclusione delle operazioni oggetto di verbalizzazione388; 2) l’inapplicabilità agli avvocati e commercialisti delegati della disciplina normativa contenuta nella legge notarile, che prevede la repertorizzazione degli atti, e che prescrive specifiche modalità per la loro conservazione; 3) l’esclusione dell’obbligo per gli avvocati e commercialisti di rilasciare copia autentica del verbale delle operazioni di vendita389. Altri due aspetti degni di menzione riguardano <<le modalità di tenuta>> del verbale delle operazioni di vendita ed il <<suo regime fiscale>>. Per quanto riguarda le modalità di tenuta, essendo il verbale in esame un atto processuale, non è necessario che esso venga messo a repertorio, così come, in ogni caso non è necessario che esso sia conservato a raccolta in quanto trattandosi di atto processuale, dovrà essere sempre, depositato in originale tra gli atti di causa e far parte integrante del fascicolo d’ufficio.Anche se non mancano comunque nella prassi, casi di ordinanze di delega che forniscono minuziose indicazioni in proposito,prescrivendo che: il verbale sia messo a repertorio dal notaio delegato e che una mera compilazione autentica sia depositata nel fascicolo390; oppure che, l’originale del verbale sia depositato in atti391. 388 E’ da notarsi come, invece, nella vendita mobiliare delegata ex art. 534 bis. c.p.c., la legge impone che il processo verbale d’incanto sia immediatamente depositato in cancelleria (artt. 537, ult. co., e 169 disp. att. c.p.c.). 389 dottrina Sul complessivo regime da applicare al verbale delle operazioni di vendita v. per tutti in E. FABIANI, Sulla natura giuridica del verbale d’incanto di cui all’art. 591 bis. c.p.c., in AA.VV., Espropriazione forzata e divisione giudiziale. L’esperienza del Notariato nella disciplina previgente al decreto competitività (D.L. 14 marzo 2005 n. 35), in Studi e materiali, in Suppl. al fasc. n. 2/2005, a cura del Consiglio Nazionale del Notariato, cit., 89 ss.. 390 Ordinanze dei tribunali di Bologna e Reggio Emilia (così CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO, Le operazioni delegate nel processo di espropriazione forzata immobiliare. Percorso operativo, cit., 114 nt. 288). 220 Sul piano fiscale il verbale delle operazioni di incanto redatto dal professionista delegato:è esente dall’obbligo di registrazione ai sensi dell’art. 19 della L. n. 133/1999 e deve ritenersi parificato al verbale processuale. Il professionista delegato, deve pertanto, astenersi dal chiedere la registrazione e dal far carico delle relative spese alla massa, trattandosi di un’incombenza superflua; è altresì esente dall’imposta di bollo stante il disposto dell’art. 18 del D.P.R. n. 115/2002 (T.U. in materia di Spese di Giustizia)392. Infine, quanto alla problematica dell’eventuale nullità del verbale delle operazioni di vendita, la sua qualificazione in termini di atto processuale induce a escludere che un’eventuale violazione della legge notarile possa autonomamente ripercuotersi sul processo esecutivo, salvo il caso in cui il comportamento del delegato, integrante gli estremi di una cd. <<nullità notarile>>, sia previsto quale causa di nullità anche nel codice di rito processuale, (e salve sempre,nel caso in cui ad essere delegato sia un notaio, le sanzioni a quest’ultimo irrogabili in base ad una specifica legge professionale)393. 391 Ordinanza del tribunale di Torre Annunziata (così CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO, Le operazioni delegate nel processo di espropriazione forzata immobiliare. Percorso operativo, cit., 114 nt. 289). 392 Cfr. G. PETRELLI, Espropriazione immobiliare e spese di pubblicità dell’avviso d’asta, in AA.VV., Espropriazione forzata e divisione giudiziale. L’esperienza del Notariato nella disciplina previgente al decreto competitività. (D.L. 14 marzo 2005 n. 35), in Studi e materiali, in Suppl. fasc. n. 2/005, a cura del Consiglio Nazionale del Notariato, cit., 314 ss. . 393 V. E . FABIANI, op. ult. cit., 97, secondo le cui testuali parole <<(…) mi pare che negare che la soluzione più corretta sia la prima (…) e cioè quella di ritenere che le nullità di cui alla L. not. rilevino esclusivamente ai fini della relativa applicazione della sanzione al notaio che le abbia poste in essere e non anche, in quanto tali, sul piano processuale. Ciò, peraltro, senza voler escludere, in tal modo, che una determinata causa di nullità sulla base della L. not. possa costituire al contempo, una causa di nullità anche sulla base delle previsioni di cui al codice di procedura civile, rilevando, in tal caso, chiaramente, anche ai fini del processo esecutivo, ma non in quanto “nullità notarile” bensì in quanto “nullità processuale” (…)>>. 221 §. 4.3. (Segue): fascicolo e sottofascicolo. In particolare: la custodia e la loro organizzazione interna. Il 6 ° co. dell’art. 591 bis. c.p.c. prevede che: <<se il prezzo non è stato versato nel termine, il professionista delegato ne dà tempestivo avviso al giudice, trasmettendogli il fascicolo>>. Tale comma (da leggersi unitariamente agli artt.587 c.p.c., 176 e 177 disp. att. c.p.c., i quali nel loro insieme, disciplinano le conseguenze a cui va incontro l’aggiudicatario, qualora non provveda a versare il prezzo nel termine stabilito a norma dell’art. 585, 1 ° co., c.p.c.) nel riferirsi al fascicolo, onera il delegato di trasmetterlo al giudice dell’esecuzione, affinché quest’ultimo possa provvedere ai sensi dell’art. 587 c.p.c. .Il 7 ° co., a sua volta, si scompone idealmente in due parti, di cui la prima prescrive che <<avvenuto il versamento del prezzo con le modalità stabilite ai sensi degli artt. 574, 585 e 590, 2 ° co., il professionista delegato predispone il decreto di trasferimento e trasmette senza indugio al giudice dell’esecuzione il fascicolo>>; mentre per la seconda <<il professionista delegato provvede alla trasmissione del fascicolo al giudice dell’esecuzione nel caso in cui non faccia luogo all’assegnazione o ad ulteriori incanti ai sensi dell’art. 591 c.p.c.>>394. Seppur la legge non chiarisca espressamente se il fascicolo d’ufficio debba, durante lo svolgimento delle operazioni di vendita, rimanere custodito in cancelleria, con conseguente necessità per il delegato di predisporre un duplicato di esso mediante fotocopia degli atti utili a consentire lo svolgimento delle attività delegate, ovvero possa 394 In merito alla formulazione di tale inciso v. E. ASTUNI, La delega al professionista delle operazioni di vendita, in AA.VV., Il nuovo rito civile, a cura di P. G. DEMARCHI, III, cit., 526, secondo cui <<il persistente riferimento al solo incanto può essere agevolmente interpretato come un mancato adeguamento della formula al mutato impianto della vendita delegata>>; e D. TURRONI, Sub. art. 591 bis., in AA.VV., Le recenti riforme del processo civile. Commentario diretto da S. CHIARLONI, Tomo I, cit., 1022, il quale, nel segnalare la scomparsa nel nuovo testo dell’avverbio <<analogamente>> con cui si apriva l’inciso, rileva come esso <<evocava un’analogia equivoca riferita non solo alla trasmissione del fascicolo al giudice dell’esecuzione, ma anche alla predisposizione di un decreto di trasferimento con l’ipotesi di mancata aggiudicazione e assegnazione del bene>>. 222 essere detenuto in originale dal delegato stesso395, sembra preferibile ritenere, proprio sulla scorta delle indicazioni testuali previste nel 6 ° co. e nella prima parte del 7 ° co. dell’art. 591 bis. c.p.c., che sia il professionista, e non la cancelleria, a doversi farsi carico della custodia del fascicolo in originale396. Ed infatti, il richiamo al fascicolo non può che essere riferito al fascicolo d’ufficio, non essendovi alcuna previsione in merito alla costituzione di un suo duplicato avente efficacia esterna. Inoltre la circostanza che la legge parli di <<trasmissione del fascicolo>> dal delegato al giudice dell’esecuzione presuppone, che al momento della delega, vi sia stata una trasmissione in senso inverso del fascicolo dal giudice dell’esecuzione al delegato, il quale ultimo, dunque, finché non si trovi a dover a sua volta ritrasmettere il fascicolo al giudice dell’esecuzione, lo trattiene presso di sé costituendosene, con il ritiro in cancelleria, custode e responsabile della relativa conservazione. 395 Per A. M. SOLDI, Manuale dell’esecuzione forzata, cit., 795, in merito al problema della conservazione del fascicolo dell’esecuzione nell’ipotesi di vendita immobiliare delegata si erano adottate nella prassi dei vari uffici giudiziari d’Italia tre diverse soluzioni: 1) in alcuni uffici giudiziari tra cui (Roma ma solo in una prima fase) il fascicolo dell’esecuzione era consegnato al notaio delegato che ne curava la conservazione restituendolo al giudice al termine delle operazioni delegate, ovvero in ogni caso in cui il giudice ne ravvisi l’opportunità; 2) in altri uffici giudiziari la consegna del fascicolo al notaio delegato si aveva solo per il periodo di tempo occorrente per estrarre copia degli atti necessari (questa era la soluzione adottata dal tribunale di Milano, Lecco, Rimini, Vigevano Siracusa e Novara); 3) in altri ancora la cancelleria trasmetteva al delegato copia del fascicolo o di parte dello stesso in formato cartaceo o “elettronico” (E’ questa la soluzione adottata dal tribunale di Roma dopo l’informatizzazione dell’ufficio realizzata nel 2001). 396 Soluzione questa che infine ha ricevuto l’avallo anche del Ministero della Giustizia, il quale, per mezzo della Circolare del 5 dicembre 2006 n. 44/2006 – citata dalla A. M. SOLDI, op. ult. cit., 795 – ha prescritto (art. 3 Circ. cit.) che il cancelliere conservi in originale nel fascicolo d’ufficio <<solo gli atti irripetibili (…) ed in particolare il verbale di pignoramento e l’ordinanza di delega delle operazioni di vendita>> consegnando tutti gli altri atti in originale e copia di quelli irripetibili al delegato, tenuto dal momento della consegna alla custodia del fascicolo sostituendo <<a tutti gli effetti il cancelliere>>. Tale circolare è possibile leggerla per intero in A. GHEDINI – N. MAZZAGARDI, La delega delle operazioni di vendita, in Il custode e il delegato alla vendita nella nuova esecuzione immobiliare. Manuale operativo del professionista ausiliario del giudice del nuovo processo esecutivo immobiliare, cit., 121. 223 Del resto la soluzione appena indicata, ha i meriti sia della rapidità che della minore onerosità, e pertanto appare più conforme al ruolo del delegato, il quale come abbiamo ripetuto più volte, non è <<un mero ausiliario del giudice>> ma bensì <<un vero e proprio sostituto di quest’ultimo>>, e che assume, sotto la sua responsabilità personale e con un’organizzazione di mezzi e personale indipendente dalla cancelleria,la gestione dell’intera fase delle operazioni di vendita. Il delegato, dal canto suo, deve provvedere non solo a custodire, a tenere in ordine il fascicolo d’ufficio ed a restituirlo “ogni volta che si verifichino eventi per cui è previsto l’intervento del giudice dell’esecuzione”, ma è anche tenuto a predisporre un cd. sottofascicolo, contenente, distinti secondo un criterio di omogeneità e sistemati in ordine cronologico, tutti gli atti compiuti dal delegato nel corso delle singole fasi di cui si compone la vendita delegata. Seppur non previsto dalla legge, la creazione di un sottofascicolo risponde all’esigenza, ripetutamente avvertita nella pratica: a) di consentire al giudice dell’esecuzione, all’interno di un fascicolo che spesso è ampiamente voluminoso e di non agevole consultazione per la mancanza di un criterio ordinante dei documenti che vi sono contenuti, di reperire con maggiore velocità l’atto del delegato che gli interessa; e b) di permettere al delegato, ogni volta che si presenti la necessità di rimettere gli atti al giudice dell’esecuzione (e non si tratti di quei casi in cui la legge impone la trasmissione dell’intero fascicolo), di limitare la trasmissione al solo sottofascicolo, con evidente vantaggio per l’integrità del fascicolo d’ufficio397. §. 4.3.1. (Segue): Il decreto di trasferimento e il certificato di destinazione urbanistica. La seconda parte del 7 ° co. dell’art. 591 bis. c.p.c., completa la disciplina del 397 Per quanto concerne l’organizzazione interna del fascicolo e del sottofascicolo si v. ad esempio la prassi utilizzata dal tribunale di Torino da come testimonia G. L. INNOCENTI, La delega delle operazioni di vendita, in AA.VV., La nuova esecuzione forzata diretta da P. G. DEMARCHI, cit., 1032 – 1033 nt. 220. 224 decreto di trasferimento398, stabilendo che <<al decreto, se previsto dalla legge,deve essere allegato il certificato di destinazione urbanistica dell’immobile quale risultante dal fascicolo processuale. Il professionista delegato provvede alla trasmissione del fascicolo al giudice dell’esecuzione nel caso in cui non faccia luogo all’assegnazione o ad ulteriori incanti ai sensi dell’art. 591. Contro il decreto previsto nel presente comma è proponibile l’opposizione di cui all’art. 617 c.p.c.>>. Nel voler coordinare la disciplina contenuta nell’ultimo inciso del 2 ° co.n. 11) con quella del 7 ° co., dell’art. 591 bis. c.p.c. risulta che : a) il delegato, avvenuto il versamento del prezzo, predispone la bozza deltesto decreto di trasferimento399 e la trasmette <<senza indugio>> al giudice dell’esecuzione insieme al fascicolo in originale; 398 Sulle peculiarità del decreto di trasferimento v. per tutti E. ALLORIO, Questioni in tema di decreto di trasferimento nell’esecuzione forzata immobiliare, in Riv. dir. proc., 1980, 1982 ss. . 399 Sul piano strutturale il decreto di trasferimento si compone di quattro parti: 1) una parte epigrafica, in cui sono indicati gli estremi della procedura esecutiva, il nome del giudice dell’esecuzione, del creditore procedente e del debitore esecutato; 2) una parte narrativa, destinata ad accogliere le <<premesse>>, in cui viene dato atto della data di emissione dell’ordinanza di delega ai sensi dell’art. 591 bis. c.p.c., della data di redazione dell’avviso di vendita e dell’effettuazione delle comunicazioni e della pubblicità, dello svolgimento e dell’esito della vendita, nonché del pagamento del prezzo; 3) una parte dispositiva, che rappresenta il <<cuore>> del decreto di trasferimento, contenente i) l’indicazione delle generalità dell’aggiudicatario e del debitore esecutato e ii) la descrizione del diritto del trasferito e dell’oggetto materiale del diritto, con le attestazioni richieste dalla normativa edilizio – urbanistica; 4) una parte prescrittiva, che contiene un ordine rivolto al competente conservatore (rectius: Direttore regionale dell’Agenzia del Territorio) di provvedere alla cancellazione delle formalità pubblicitarie pregiudizievoli e un’ingiunzione al debitore e, più in generale, a chiunque si trovi nel possesso o nella detenzione dell’immobile oggetto del decreto di trasferimento, di rilascio dello stesso nell’immediata disponibilità dell’aggiudicatario. 225 b) il decreto di trasferimento è pronunciato dal giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 586 c.p.c.; c) al decreto di trasferimento il delegato deve curare che sia allegato <<nei casi in cui la legge lo preveda>> (che coincidono con i corrispondenti casi di atti inter vivos)il certificato di destinazione urbanistica, <<quale risultante dal fascicolo processuale>>400. Gli ultimi due incisi necessitano entrambi di una rapida e necessaria precisazione. Il rinvio <<ai casi previsti dalla legge>> deve intendersi nel senso che il certificato di destinazione urbanistica deve essere allegato al decreto di trasferimento solo nei casi in cui tale allegazione sia imposta per il corrispondente atto inter vivos401 . 400 I casi nei quali risulta essere necessaria l’allegazione della certificazione urbanistica sono indicati nell’art. 30, 2 ° co., d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 (<<Testo unico sull’edilizia>>), secondo cui <<gli atti tra vivi, sia in forma pubblica sia in forma privata, aventi ad oggetto il trasferimento la costituzione o lo scioglimento della comunione di diritti reali relativi a terreni sono nulli e non possono essere stipulati né trascritti nei registri pubblici immobiliari ove agli atti stessi non sia allegato il certificato di destinazione urbanistica contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti l’area interessata. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano quando i terreni costituiscano pertinenze di edifici censiti nel nuovo catasto edilizio urbano, purché per la superficie complessiva dell’area di pertinenza medesima sia inferiore a 5.000 metri quadrati>>. Il 3 ° co. prevede altresì che: <<il certificato di destinazione urbanistica deve essere rilasciato dal dirigente o responsabile del competente ufficio comunale entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presentazione della relativa domanda. Esso conserva validità per un anno dalla data del rilascio se, per dichiarazione dell’alienante o di uno dei condividenti, non siano intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici>>. 401 In dottrina è da registrarsi anche un’impostazione più rigorosa, la quale, nel trarre spunto dalla lettera dell’art. 173 bis., 1 ° co., n. 6), disp. att. c.p.c., secondo cui dalla relazione di stima del perito deve, tra l’altro, risultare, <<la verifica della regolarità edilizia e urbanistica del bene nonché l’esistenza della dichiarazione di agibilità dello stesso previa acquisizione o aggiornamento del certificato di destinazione urbanistica previsto dalla vigente normativa>>, ritiene che <<il certificato di destinazione urbanistica vada sempre allegato al decreto di trasferimento, anche fuori dei casi in cui l’allegazione è prevista per gli atti fra vivi, sostenendosi che l’eventuale mancata acquisizione o aggiornamento potrebbe assurgere a motivo di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.>> . V. in tal senso la F. CABRINI, Sub. 226 Invece il riferimento al <<certificato di destinazione urbanistica quale risultante dal fascicolo processuale>>, innovando rispetto al previgente art. 591 bis. c.p.c.402,esonera il delegato dall’acquisire un nuovo certificato consentendogli di allegare quello già presente in atti a seguito della sua acquisizione da parte dell’esperto. d) avverso il decreto di trasferimento è proponibile l’opposizione agli atti esecutivi prevista dall’art. 617 c.p.c.403: conseguenza logica ed inevitabile del fatto che il art. 591 bis. – ter. c.p.c., in AA.VV., Commentario breve al codice di procedura civile, a cura di F. CARPI – M. TARUFFO, cit., 1592 ss. . 402 La precedente versione del 7 co. dell’art. 591 bis. c.p.c. stabiliva infatti che: <<al decreto deve essere allegato il certificato di destinazione urbanistica di cui all’art. 18 della L. 28 febbraio 1985, n. 47, che conserva validità per un anno dal suo rilascio, o in caso di scadenza, altro certificato sostitutivo>>. 403 L’inciso finale del 7 ° co. dell’art. 591 bis. c.p.c. deve essere raccordato con l’art. 591 ter. c.p.c. per la cui analisi si rinvia al Cap. III. Tale inciso del 7 ° co. dell’art. 591 bis. c.p.c. ha una formulazione per coì dire <<non felice>>, al punto tale da aver indotto certa dottrina a ritenere che la stessa abbia in realtà inteso sancire con l’innovazione in esame, la proponibilità dell’opposizione agli atti esecutivi avverso la <<bozza>> del decreto di trasferimento predisposta dal professionista. In particolare il riferimento è a F. CORDOPATRI, Le nuove norme sull’espropriazione forzata, cit., 775, secondo il quale: <<a nessuno potrà di certo sfuggire l’importanza dell’ultima parte del detto settimo comma (dell’art. 591 bis.) laddove aggiunge che contro il decreto ivi previsto è possibile proporre l’opposizione agli atti esecutivi di cui all’art. 617. Invero, la rinnovellata norma, da un lato, opera, per dir così, sotto il profilo formale un’involontaria ipostatizzazione giacché scambia la bozza di predisposizione del decreto redatta dal professionista, con il vero e proprio decreto, che sarà esclusiva espressione del giudice dell’esecuzione. Ma, dall’altro lato, finisce per complicare ulteriormente al questione perché ammette la proposizione dell’opposizione agli atti esecutivi avverso il decreto del giudice dell’esecuzione che quella bozza avrebbe dovuto riprendere e incorporare. Come lascerebbe intendere l’ultimo inciso dell’unico comma dell’art. 591 ter. che sul punto è rimasto invariato>>. Ma v. anche G. CAMPESE, L’espropriazione forzata immobiliare, cit., 564, secondo il quale <<una diretta proponibilità dell’opposizione ex art. 617 c.p.c. contro l’atto del professionista delegato può aversi solo nel caso del decreto di trasferimento da questi predisposto. Infatti, la legge n. 80 del 2005 ha introdotto nel comma 7 dell’art. 591 bis. c.p.c. un’espressa previsione in tal senso>>. Tali interpretazioni non sono affatto condivisibili per le ragioni che spiegheremo più avanti infra nel Cap. III. §. 4. Per di più A. Proto Pisani nel suo progetto per un nuovo codice di procedura civile (ID., Per un nuovo codice di procedura 227 professionista si limita a predisporre una bozza del decreto di trasferimento, mentre il decreto vero e proprio previsto nel presente comma non può che essere il decreto pronunciato dal giudice dell’esecuzione, (unico atto suscettibile, in quanto tale di venire impugnato con l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.) . Il 9 ° ed ultimo comma dell’art. 591 bis. c.p.c. stabilisce che<<i provvedimenti di cui all’art. 586 restano riservati al giudice dell’esecuzione in ogni caso di delega al professionista delle operazioni di vendita>>. Si tratta semplicemente di una “conferma” della titolarità esclusiva in capo al giudice dell’esecuzione, e della conseguente sua non delegabilità, del potere di pronunciare il decreto di trasferimento dell’immobile pignorato404, cui consegue, come civile, cit., spec. 96) al 7 ° co. dell’art. 4.147 corrispondente al 7 ° co. del vigente art. 591 bis. c.p.c. non ha ripreso tale ultimo inciso forse proprio per superare tali diatribe dottrinali. 404 In proposito si ricorda altresì come già durante il convegno di Roma del 1993 vi fu chi come G. BORRE’, Incanti immobiliari e delega ai notai, in AA.VV., Delegabilità ai notai delle operazioni di incanto nelle espropriazioni immobiliari. Normativa vigente e prospettive di riforma. Atti del convegno di Roma del 22 e 23 maggio 1993, cit., 74 ss. prese una posizione a favore della delegabilità al solo notaio dell’emissione del decreto di trasferimento, mentre nettamente contrario a tale delegabilità fu G. VERDE, La delega: un’ipotesi suggestiva bisognosa di qualche approfondimento e di molta prudenza, in ivi, spec. 275, il quale ha osservato che l’ordine di vendita resta nella esclusiva competenza del magistrato, in quanto <<con tale ordine si dà concretezza alla forza esecutiva espressa dal titolo. In questo momento il giudice ha il poteredovere di stabilire, alla presenza delle parti, che cosa e come si deve vendere dopo aver previamente valutato se ci sono ostacoli alla vendita>>. Inoltre è opportuno ricordare come in alcuni progetti di legge di riforma dell’espropriazione forzata fu prevista la delegabilità al (solo) notaio dell’emissione del decreto di trasferimento ex art. 586 c.p.c. . Inoltre anche in epoca successiva sia al convegno romano del 1993 che alla L. n. 302/1998 sono stati presentati vari d.d.l. di riforma dell’espropriazione forzata che prevedevano la delegabilità sempre al solo notaio anche di tale prerogativa del giudice dell’esecuzione. Più precisamente si tratta di una serie di d.d.l. presentati durante la (XIV) legislatura, che come sappiamo si è conclusa con l’approvazione delle L. nn. 80 e 263 del 2005 e le L. nn. 51 e 52 del 2006; più in dettaglio si tratta in primis del d.d.l. n. 2229/C/XIV “Modifiche urgenti al codice di procedura civile” conosciuto come d.d.l. Castelli (in quanto presentato dall’allora Ministro della Giustizia Castelli) approvato dal Consiglio dei Ministri il 21 dicembre 2001 e presentato alla Camera dei Deputati il 25 gennaio 2002 (tale d.d.l. è possibile leggerlo assieme con la relazione illustrativa sul sito ww.camera.it). In vista dell’approvazione di una riforma 228 logico corollario, la spettanza al solo giudice dell’esecuzione dell’esercizio delle altre prerogative connesse a tale pronuncia405; la scelta del legislatore di conservare in capo al solo giudice dell’esecuzione tali determinazioni si comprende ove si consideri che il decreto di trasferimento costituisce: organica del codice di procedura civile venne istituita con Decreto Interministeriale del 23 novembre 2001 la Commissione Ministeriale presieduta da Vaccarella che elaborò un d.d.l. n. 4578 (conosciuto come Progetto Vaccarella – leggibile per intero insieme con la sua relazione illustrativa sul sito www.camera.it) contenente una “Delega al Governo per la riforma del processo civile” il quale venne approvato dal (Consiglio dei Ministri nella seduta del 24 ottobre 2003) e presentato alla Camera dei Deputati dai Ministri Castelli e Tremonti il 19 dicembre 2003 ed il cui art. 40 nell’indicare i principi secondo cui doveva essere modificata l’espropriazione immobiliare, alla lett. i) contemplava la <<possibilità di delega al notaio della pronuncia del decreto di trasferimento>> (oltre che <<della distribuzione, se non vengano sollevate, con riguardo a quest’ultima, contestazioni ad opera delle parti>>), per un’analisi di entrambi i d.d.l. appena indicati v. per tutti M. L. SPADA, L’espropriazione forzata in recenti progetti di riforma, in Riv. es. forz., 2002, n. 4, 631 ss. . 405 E cioè: a) la sospensione della vendita, quale potere del giudice dell’esecuzione da esercitare alternativamente rispetto all’emissione del decreto di trasferimento nell’ipotesi di <<prezzo ingiusto>> inserito nel corpo del primo comma dell’art. 586 c.p.c. per mezzo dell’art. 19 bis. della L. n. 203/1991 [in dottrina su tale nuovo potere del giudice dell’esecuzione v. senza pretesa di completezza G. TARZIA, La sospensione della vendita forzata a prezzo ingiusto, in Riv. dir. proc., 1991, 1090 ss.; Trasferimento del bene espropriato, in P.L. NELA, AA.VV., Commento alle leggi 26 novembre 1990, n. 353, 12 luglio 1991, n. 203, art. 19 bis., e 21 novembre 1991 n. 374. Le riforme del processo civile a cura di S. CHIARLONI, Bologna, 1992, spec. 1223 ss.; F. CARPI, La miniriforma dell’espropriazione forzata, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1992, 1173 ss., spec. 1183 – 1184, nonché anche in Milano, 1993, 737 ss., spec. 744 – 745; AA.VV., Studi in onore di Elio Fazzalari. Vol. III, C. VELLANI, Un nuovo caso di sospensione dell’aggiudicazione immobiliare, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1992, 107 ss.; infine per un quadro riassuntivo di tale nuovo potere del GE v. A. SALETTI, Riflessioni de jure condendo sul processo esecutivo, in AA.VV. Studi in onore di Luigi Montesano. Vol. II, Padova, 1997, 883 ss., spec. 885, nonché già in Foro it., 1196, II, 41 ss., spec. 43; ID., Tecniche ed effetti delle vendite forzate immobiliari, in Riv. dir. proc., 2003, 1044 ss., spec. 1045 ss.]; b) l’ordine di cancellazione; e c) l’ingiunzione di rilascio. 229 1) l’atto culminante della procedura esecutiva (che porta, a sua volta, a compimento l’iter di trasformazione in denaro del bene pignorato); 2) il titolo formale dell’acquisto dell’aggiudicatario406, destinato a fungere da atto di provenienza nella successiva circolazione del bene; 3) e infine il momento oltre il quale essendosi prodotto l’effetto esecutivo del medesimo, il decreto non potrà più essere revocato407. Come ultima problematica in tema di emissione del decreto di trasferimento che si è aperta con l’approvazione della L. n. 302/1998 e che le riforme del biennio 2005 – 2006 non hanno affrontato, vi è quella dei profili fiscali dello stesso decreto, o meglio per essere più precisi dell’assolvimento degli obblighi I.V.A., e nell’ipotesi di operazioni esenti da tale imposta dell’obbligo di emissione della fattura408 . Difatti la totale assenza di una normativa espressa sul punto, e l’evidente difficoltà di porvi rimedio sul piano interpretativo, hanno inevitabilmente determinato 406 E’ noto che per l’orientamento prevalente che fa leva sulla dizione dell’art. 586 c.p.c., l’emanazione del decreto di trasferimento “segna” il momento in cui si verifica l’acquisto di un diritto in capo all’aggiudicatario. Per un quadro chiaro e sintetico circa lo stato della dottrina sul momento perfezionativo della vendita forzata e sulla natura dell’acquisto compiuto in regime di vendita forzata, v. sia F. LEPRI, Vendita e Assegnazione, in Riv. es. forz., 2000, n. 1, 433 ss.; sia la M. C. GIORGETTI, Appunti sulla vendita forzata immobiliare, in ivi, 2002, n. 2, 565 ss. . 407 Sulla questione relativa al termine ultimo per la revocabilità del decreto di trasferimento anche in un momento successivo a quello della sua emissione, v. nella giurisprudenza Cass. Sez. III, 2 aprile 1997, n. 2867, Pres. Somella – Rel. Di Nanni – P.M. (conl. conf.) Morozzo, con nota senza titolo contenente osservazioni critiche della L. BIFFI, in Giur. it., 1998, 1386 ss., secondo cui <<il decreto di trasferimento del bene espropriato è revocabile fino al momento della sua esecuzione, ovvero fino a quando non si siano espletate le attività successive alla sua emanazione, quali la trasmissione del decreto all’ufficio del registro per il pagamento della relativa tassa>>. L’Annotatrice in questione esclude la facoltà di far luogo alla revoca del decreto dopo la sua emissione, costituendo esso il momento produttivo dell’effetto traslativo. 408 Tale problematica è stata già accennata supra nel Cap. I §. 2.1. dedicato proprio alle problematiche interpretative suscitate dalla L. n. 302/1998. 230 l’instaurarsi di prassi diverse presso i vari tribunali d’Italia, tendenti fondamentalmente, sia pure sulla base di diverse modalità, a spostare l’obbligo di emissione della fattura in capo al professionista delegato o in capo all’aggiudicatario. Prassi che dalla testimonianza proveniente da quella dottrina che maggiormente si è dedicata allo studio della delega ex L. n. 302/1998409 sono, a titolo meramente esemplificativo: 1) quella della fatturazione da parte del professionista delegato, facendo dunque rientrare anche questa operazione nell’ambito della contabilità di quest’ultimo; 2) fatturazione da parte del professionista delegato ma utilizzando la partita I.V.A. del tribunale, indicando quale numero della fattura il numero del ruolo del procedimento di espropriazione forzata cui la fattura si riferisce; 3) l’onere dell’aggiudicatario di versare direttamente l’I.V.A. dovuta in nome e per conto dell’esecutato. A fronte di queste prassi così disomogenee, è intervenuta una volta per tutte e in maniera chiarificatrice L’Agenzia delle Entrate, la quale, dietro espressa richiesta del Consiglio Nazionale del Notariato, ha diramato la Risoluzione del 16 maggio 2006 n. 62/E410.La scelta di fondo effettuata dalla Agenzia delle Entrate, previa evidenziazione 409 E. FABIANI, La delega delle operazioni di vendita in sede di espropriazione forzata immobiliare. Novità introdotte dalla riforma del 2005 e ricostruzione sistematica del nuovo istituto, cit., 190 nt. 408. 410 Intitolata “Obblighi I.V.A. del professionista delegato al compimento delle operazioni di vendita ai sensi dell’art. 591 bis. c.p.c. nell’ambito delle procedure di espropriazione immobiliare di cui agli artt. 555 ss. c.p.c.” leggibile per intero su Il Notaro, 2006, n. 2, 70. In dottrina v. anche per gli opportuni richiami R. BARONE, Espropriazioni immobiliari delegate a notaio: adempimenti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, in CNN Notizie del 29 maggio 2006; N. FORTE, Trattamento tributario delle somme ricevute dai notai per le spese da sostenere nell’ambito dei procedimenti di esecuzione immobiliare, in AA.VV., Espropriazione forzata e divisione giudiziale. L’esperienza del Notariato nella disciplina previgente al decreto competitività (D.L. 14 marzo 2005 n. 35), in Studi e materiali, inSuppl. al fasc. n. 2/2005, a cura del Consiglio Nazionale del Notariato, cit., 303 ss.; ID., Obblighi tributari iva a carico degli aggiudicatari di immobili nelle procedure esecutive private, in ivi, 310. 231 <<del vuoto normativo quanto agli obblighi IVA>> nella <<fattispecie del professionista delegato a compiere le operazioni di vendita ai sensi dell’art. 591 bis. c.p.c.>> è stata quella di ritenere <<il professionista delegato alle operazioni di vendita ex art. 591 bis. c.p.c. obbligato ad emettere fattura in nome e per conto del contribuente e a versare l’IVA incassata all’Amministrazione finanziaria>>, e ciò <<non solo nell’ipotesi di irreperibilità del contribuente ma in ogni caso>>411. A questa conclusione l’Agenzia delle entrate vi è pervenuta grazie ad una precedente risoluzione del 2005412, la quale nell’occuparsi <<degli adempimenti tributari gravanti sul custode giudiziario con riferimento ai canoni derivanti da un contratto di locazione di immobile oggetto di espropriazione forzata>> aveva ritenuto che <<in capo all’esecutato, pur sempre soggetto passivo d’imposta, permanga l’obbligo di liquidazione versamento e dichiarazione del tributo, mentre obbligato ad emettere fattura, in nome e per conto del contribuente, sia il custode giudiziario, trattandosi di una formalità strettamente funzionale alla riscossione dei canoni di locazione. Quest’ultima attività, infatti, rientra tra i compiti fondamentali del custode, che provvede non solo alla custodia del bene pignorato, ma anche alla conservazione dei frutti (…) in tutti i casi in cui il 411 Sul tema si v. in dottrina E. FABIANI, La delega delle operazioni di vendita in sede di espropriazione forzata immobiliare. Novità introdotte dalla riforma del 2005 e ricostruzione sistematica del nuovo istituto, cit., spec. 190; ID. – A. LOMONACO, Gli adempimenti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto in sede di espropriazione forzata delegata, in Riv. es. forz., 2008, n. 1, 161 ss., spec. 367 ss.; F. RICCA, Nell’espropriazione forzata è il responsabile della procedura obbligato a emettere fattura, in Corr. trib., 2006, n. 25, 2006 ss.; M. A GALEOTTO FLORI, Gli obblighi tributari del professionista delegato dal giudice nelle esecuzioni immobiliari, in Il Fisco, 2006, n. 27, I, 4163 ss. Per una soluzione parzialmente diversa rispetto alle soluzioni adottate prima dalla risoluzione n. 158/E del 2005 e poi dalla n. 62/E del 2006 v. nella giurisprudenza di merito Trib. Roma, Sez. IV Immobiliare, 1 ottobre 2009, G.E. Battagliese, in Giurisprudenza di merito, 2010, n. 5, 1443 ss., per la quale, soggetto passivo degli obblighi I.V.A., come soggetto del diritto alla detrazione, permane il debitore esecutato titolare del bene, anche in caso di cessione di quest’ultimo nell’ambito di una procedura esecutiva, e, quindi, il professionista delegato non può sostituirsi a quest’ultimo se non allorché egli non sia reperibile, o invitato ad emettere fattura, si renda inadempiente. 412 Risoluzione 11 novembre 2005 n. 158/E, già cit. nt. precedente. 232 custode giudiziario si trovi nell’impossibilità di trasmettere copia della fattura e l’importo dell’I.V.A. incassata all’esecutato, come nell’esempio nell’ipotesi in cui lo stesso si renda irreperibile, costui dovrà corrispondere direttamente il tributo all’Amministrazione finanziaria>>. Pertanto una volta prese le mosse dalla risoluzione n. 158/E del 2005, L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 62/E del 2006: - evidenzia come, <<se da un lato il custode giudiziario non assume la titolarità del bene oggetto dell’espropriazione forzata, che va riconosciuta pur sempre in capo al debitore esecutato, quest’ultima non si delinea come una titolarità piena nel suo esercizio, in quanto priva, appunto, del potere dispositivo sul bene. Ne consegue che, anche la soggettività passiva d’imposta del debitore esecutato, deve ritenersi, per così dire, in parte “limitata” sotto il profilo dei concreti adempimenti che ne discendono, in particolare con riguardo agli obblighi di fatturazione e versamento del tributo. La procedura espropriativa di cui all’art. 555 c.p.c. ss., del resto, rappresenta un momento patologico nella circolazione del bene immobile, cosicché anche sotto il diverso profilo della necessità della tutela degli interessi dell’erario, i medesimi obblighi di fatturazione e versamento del tributo, non solo nell’ipotesi di irreperibilità del contribuente, ma in ogni caso, devono ritenersi accentrati nella procedura stessa, anziché in capo all’esecutato>>; - ritiene che <<nella prospettata fattispecie del professionista delegato a compiere le operazioni di vendita ai sensi dell’art. 591 bis. c.p.c. (…) non ricorrano elementi distintivi tali da giustificare una soluzione diversa rispetto a quella già adottata per il custode giudiziario con la risoluzione n. 158/E del 2005>> in quanto sia il custode che il professionista delegato (…) intervengono nell’ambito della medesima procedura di espropriazione immobiliare di cui agli artt. 555 e seguenti del c.p.c., seppure in fasi differenti, ossia, rispettivamente, in quella del pignoramento e in quella della vendita del bene, ed in entrambi a seguito di ordinanza del giudice dell’esecuzione>>; - infine invoca, a suffragio della conclusione raggiunta, il fatto che il professionista delegato <<ai sensi dell’art. 591 bis. c.p.c. è tenuto a vigilare sul versamento del prezzo da parte dell’aggiudicatario, oltre che ad eseguire le formalità di 233 registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento. Infatti, a norma dell’art. 6, 2 ° co., lett. a), D.P.R. n. 633/1972, per le cessioni di beni mobili o immobili conseguenti ad un atto della pubblica autorità il momento impositivo si determina all’atto del pagamento del corrispettivo, ossia con riferimento al caso di specie, nel momento in cui il prezzo viene pagato ai sensi degli artt. 585 e 590, 3 ° co., c.p.c.>>. §. 5. I rapporti tra il (solo) notaio delegato ex art. 591 bis. c.p.c. e il coadiutore. Una volta terminato l’esame dei nove commi che compongono attualmente l’art. 591 bis. c.p.c. è opportuno trattare, al fine di avere un quadro esaustivo della delega in esame, questi tre profili: 1) quello dei rapporti tra il (solo) notaio delegato ex art. 591 bis. c.p.c. e il coadiutore; 2) quello dei rapporti tra l’attività di custodia dei beni pignorati e l’espletamento delle operazioni oggetto di delega; 3) quello del regime delle spese del processo esecutivo delegato e le modalità di liquidazione del compenso da corrispondere al delegato. Iniziando dai rapporti tra la figura del coadiutore del notaio <<assente>> o <<temporaneamente impedito>> e le attività svolte da quest’ultimo in sede di espropriazione forzata immobiliare delegata ex art. 591 bis. c.p.c., bisogna innanzitutto capire se il coadiutore – regolarmente nominato dall’autorità competente – possa <<sostituire>> il notaio coadiuvato anche nell’espletamento di tali attività (siano esse anteriori o successive alla vendita, oppure afferenti proprio a quest’ultima e alla redazione del relativo verbale)413. 413 Nella dottrina tale profilo è stato proficuamente trattato da E. FABIANI, Espropriazione forzata delegata a notaio e coadiutore, in AA.VV., Espropriazione forzata e divisione giudiziale. L’esperienza del Notariato nel periodo antecedente alla disciplina del decreto competitività (D.L. 14 marzo 2005, n. 35), in Studi e materiali, in Suppl. al fasc. n. 2/2005, a cura del Consiglio Nazionale del Notariato, cit., 134 ss., a cui si rinvia anche per gli opportuni riferimenti bibliografici . 234 In via preliminare, tale problematica impone di soffermarsi brevemente sulla figura del coadiutore del notaio414. Sinteticamente il coadiutorato: a) nato originariamente nelle forme del <<coadiutore permanente>> al fine di <<non privare il notaio della sua attività professionale qualora conservasse intatte le sue capacità intellettuali, anche se affetto da gravi deficienze fisiche (cieco, sordo, impedito a scrivere)>> in un periodo in cui non esistevano forme previdenziali per i notai. Nella sua evoluzione storica, tale figura scomparve essendo stata superata dall’introduzione di un trattamento pensionistico per i notai, e dalla figura del cd. <<coadiutore temporaneo>>415; b) trova attualmente il suo referente normativo all’interno dell’art. 45 L. not., per il quale, nella parte in cui interessa direttamente: <<1. (…). 2. Il coadiutore esercita tutte le funzioni notarili in nome e nell’interesse del notaio impedito e ne assume tutti gli obblighi, ma non ha alcun diritto di futura successione. 3. Il notaio coadiuvato ha facoltà di assistere il coadiutore e di concorrere con lui nell’esercizio delle funzioni notarili, ma non può esercitarle da solo. 4. Un coadiutore temporaneo potrà analogamente essere nominato, per un periodo non inferiore di un mese, dall’autorità competente a concedere il permesso d’assenza, al notaio assente in servizio militare, o, in luogo del delegato di cui all’art. 44, al notaio assente in permesso, o temporaneamente impedito>>; c) dunque il coadiutorato, si caratterizza, fondamentalmente, per il fatto che il coadiutore <<temporaneo>> riceve gli atti qualificandosi come <<coadiutore del notaio assente>>, annota gli atti ricevuti nel repertorio del notaio coadiuvato ed utilizza il sigillo di quest’ultimo; esercitando, di conseguenza, la funzione notarile <<in nome e 414 Va da sé che tale problematica non si pone nei confronti degli avvocati e commercialisti delegati ex art. 591 bis. c.p.c. non essendo prevista la figura del coadiutore per questi due professionisti. 415 In generale sull’istituto del coadiutorato v. per tutti G. CASU, voce Coadiutorato, in Dizionario enciclopedico del Notariato a cura di C. FALZONE – A. ALIBRANDI, Roma, 1993, Aggiornamento VII ed., spec. 129; e P. BOERO, La legge notarile commentata, I, Torino, 1993, 259. 235 nell’interesse del notaio impedito>> del quale <<assume tutti gli obblighi>> secondo uno schema ricondotto dalla dottrina e dalla giurisprudenza prevalenti416 a quello del <<mandato con rappresentanza>> (ancorché sui generis e caratterizzato da forti connotazioni pubblicistiche), dal quale si fa discendere in particolare: 1) sul piano interno, che <<l’obbligo del pagamento del compenso per l’opera del coadiutore incombe sul notaio coadiuvato in forza del rapporto diretto tra essi>>; 2) sul piano esterno, e più precisamente su quello della responsabilità, che: i) delle infrazioni penali e disciplinari eventualmente commesse debba personalmente rispondere il solo coadiutore (e non anche il coadiuvato); ii) degli illeciti civili eventualmente commessi debba, invece, rispondere in solido con il coadiutore anche il notaio coadiuvato (responsabilità contrattuale nei confronti delle parti ed extracontrattuale nei confronti dei terzi); d) presuppone che il notaio coadiuvato si trovi nell’impossibilità fisica, ma non nell’impossibilità giuridica di esercitare le proprie funzioni, perciò non è applicabile nelle ipotesi di notaio inabilitato all’esercizio delle funzioni o sospeso dall’esercizio professionale; e) non trova, sul piano soggettivo, il proprio referente, tanto dal lato attivo che passivo, in unico soggetto, infatti: - dal lato attivo, conferendo l’art. 45 L. not. il potere di nomina del coadiutore temporaneo all’autorità competente a concedere il permesso d’assenza, si ritiene che <<la competenza per la nomina del coadiutore spetta al Presidente del Consiglio Notarile, al Consiglio Notarile, al Ministro Guardasigilli, a seconda che, rispettivamente, tale nomina debba avvenire per un periodo di tempo fino a un mese, da uno a tre mesi, superiore a tre mesi, con la precisazione ad opera di taluni 417, con riferimento alla competenza del Presidente del Consiglio Notarile, che questa <<è 416 Citate ampiamente da E. FABIANI, Espropriazione forzata delegata a notaio e coadiutore, in AA.VV., Espropriazione forzata e divisione giudiziale. L’esperienza del Notariato nel periodo antecedente alla disciplina del decreto competitività (D.L. 14 marzo 2005, n. 35), in Studi e materiali in Suppl. fasc. n. 2/2005, a cura del Consiglio Nazionale del Notariato, cit., 136. 417 G. CASU, voce Coadiutorato, op. ult. cit., 131; e P. BOERO, op. ult. cit., 262. 236 limitata all’ipotesi di nomina per (non più non meno di) un mese>>, potendosi altrimenti pensare che <<la nomina possa anche avvenire per periodi inferiori al mese, ciò che è escluso dall’ultimo comma dell’art. 45 L. not.>>, dal lato passivo, possono essere nominati: notai in esercizio (cd. <<notai coadiutori>>), persone che abbiano tutti i requisiti per la nomina a notaio; notai cessati dall’esercizio; e, infine, in forza dell’art. 7, legge n. 588 del 1957, anche gli impiegati della carriera direttiva degli archivi notarili collocati a riposo che abbiano ottenuto l’idoneità per la promozione a conservatore superiore; f) salvaguarda, comunque, il legame esistente fra attività notarile e territorio, richiedendo la lettera della legge, a rigore, che la nomina sia effettuata in favore di un notaio appartenente alla stessa sede di quello coadiuvato, pur essendosi fatta strada in dottrina un’interpretazione estensiva tendente ad ammettere la possibilità di nomina con riferimento a tutti i notai appartenenti al medesimo distretto (e non sede) del notaio coadiuvato418; g) infine, sotto il profilo prettamente procedimentale, non può mai realizzarsi a mezzo di una nomina d’ufficio richiedendosi sempre la proposta del notaio coadiuvato ed è più in generale, disciplinato: secondo alcuni, in via analogica, dalle norme sulla concessione dei permessi di assenza, non essendo estensibile alle ipotesi di nomina <<non ministeriale>> il procedimento espressamente dettato dall’art. 66 del reg. not.419per l’ipotesi di <<nomina ministeriale>>; secondo altri, invece, sempre in via 418 P. BOERO, op. ult. cit., 264. 419 Il quale prevede testualmente che: <<1. Il Notaio, che voglia ottenere la nomina di un coadiutore deve farne domanda al Ministro di grazia e Giustizia, fornire la prova di trovarsi in uno dei casi tassativamente indicati nell’art. 45, prima parte della legge, e designare al persona da cui intende farsi coadiuvare. 2. Ove il Ministro non creda di nominare la persona proposta, invita il notaio a designarne un’altra. 237 analogica, ma dal medesimo procedimento dettato dall’art. 66 cit. per l’ipotesi di nomina ministeriale, dovendosi leggere tale norma <<come se facesse riferimento, anziché al Ministro, all’autorità competente per la concessione del permesso di assenza>>. Sulla base di quanto esposto il coadiutore può sostituire il notaio <<assente>> o <<temporaneamente impedito>> anche nel compimento delle attività delegate a quest’ultimo dal giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 591 bis. c.p.c.420 . Ciò, fondamentalmente, in considerazione del fatto che tali attività, da quanto abbiamo appreso, rientrano a pieno titolo nell’attività notarile, in cui è insita una funzione latatamente processuale che trova la sua massima espressione proprio nella funzione svolta, in sede di esecuzione forzata immobiliare, dal notaio delegato ai sensi dell’art. 591 bis. c.p.c. al compimento delle operazioni di vendita con incanto (e anche di quella senza incanto alla luce dell’estensione apportata sul piano oggettivo alla delega dalle riforme del 2005). 3. La domanda deve essere firmata anche dalla persona designata e corredata, se l’aspirante candidato è notaro dai documenti richiesti alla lett. a) dell’art. 22 del presente regolamento; e se è notaro in esercizio, dalla relativa attestazione del Presidente del consiglio notarile. 4. Il coadiutore, prima di assumere l’esercizio delle funzioni, deve adempiere le formalità prescritte dall’art. 18 della legge, meno quelle che si riferiscono alla cauzione ed alla provvista dei nuovi repertori; e deve ottenere la iscrizione nel ruolo, ai sensi dell’art. 24 della legge medesima. 5. Deve altresì fornirsi dal Consiglio notarile, di uno speciale sigillo, in cui, in aggiunta, alle indicazioni prescritte dall’art. 23 della legge per il notaio coadiuvato, si contenga la seguente legenda: “N.N. Coadiutore”. 6. Le disposizioni degli artt. 2, 28 e 29 della legge sono applicabili anche ai coadiutori, e tutte le altre disposizioni riguardanti i notari sono comuni ai coadiutori, in quanto siano applicabili>>. 420 In proposito, si ricorda che il coadiutore svolge la funzione notarile – anche con riferimento a tali attività – non in proprio ma in nome e per conto del notaio coadiuvato, redigendo il verbale d’asta e sottoscrivendo qualsiasi atto della procedura con la qualifica di <<notaio coadiutore di (…)>>. 238 Quanto appena affermato in merito alla natura dell’attività svolta dal professionista delegato ex art. 591 bis. c.p.c. è stato già ampiamente trattato nelle sede opportuna rappresentata dal Cap. I a cui vi rinviamo. Pertanto, per quel che qui interessa, sulla figura del coadiutore del notaio delegato ex art. 591 bis. c.p.c. possiamo rassegnare le seguenti conclusioni: 1) la ratio del coadiutorato coincide con quella sottostante l’intervento legislativo della L. n. 302 del 1998 (consistente nel rendere effettiva la tutela giurisdizionale in sede esecutiva, riducendone in particolare i tempi) e, più in generale, soddisfa le esigenze della procedura esecutiva in quanto evita che quest’ultima rimanga in uno stato di quiescenza per tutta la durata dell’assenza o dell’impedimento temporaneo che ha colpito il notaio delegato dal giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 591 bis. c.p.c., al compimento delle operazioni di vendita senza incanto e con incanto; 2) l’insussistenza di <<controindicazioni>> sul piano: - della responsabilità del notaio: essendo comunque responsabile degli illeciti civili eventualmente commessi anche il notaio (coadiuvato) delegato dal giudice dell’esecuzione in solido con il coadiutore (e delle eventuali infrazioni penali e disciplinari commesse il solo coadiutore); - del compenso da liquidarsi da parte del giudice dell’esecuzione: che non subirà alcun incremento a causa del coadiutorato e sarà comunque dovuto al notaio delegato (coadiuvato), attenendo il compenso del coadiutore ai rapporti interni fra quest’ultimo ed il notaio delegato. Infine, non può, in via generale, sostenersi che il coadiutorato produca l’inammissibilità della delega conferita al notaio ex art. 591 bis. c.p.c., per tre semplici ragioni: - la prima, la sostituzione del notaio delegato avviene solo nei casi di <<assenza>> o <<impedimento temporaneo>> di quest’ultimo; 239 - la seconda, il coadiutore svolge la sua funzione non in proprio ma <<in nome e per conto>> del notaio coadiuvato; - la terza, la nomina del coadiutore è rimessa ad un terzo ed è disciplinata da un apposito procedimento. §. 6. La custodia dell’immobile pignorato e la delega ex art. 591 bis. c.p.c. . Ora esaminiamo un profilo che non è stato affrontato dalla L. n. 302/1998 e che ha una rilevante importanza, qual è quellodei rapporti tra la delega delle operazioni di vendita ex art. 591 bis. c.p.c. con l’attività di custodia dell’immobile pignorato disciplinata dall’art. 559 c.p.c.421. L’istituto della custodia dei beni immobili pignorati così come la delega delle operazioni di espropriazione forzata immobiliare è stato profondamente innovato dalle leggi di riforma del 2005 nn. 80 e 263. Difatti, il legislatore, nel voler prendere spunto - anche in questo caso - dalle cd. prassi virtuose di alcuni tribunali422, ha inteso valorizzare la custodia attribuendole anche una finalità ulteriore rispetto a quella ordinaria e tradizionale di “mera conservazione” del 421 In generale sulla figura del custode quale “ausiliario del giudice” v. per tutti R. FRANCHI, Del consulente tecnico, del custode e degli altri ausiliari del giudice, in procedura civile diretto da E. AA.VV., Commentario al codice di ALLORIO, Torino, 1973, 682 ss.; e M. VELLANI, voce Custode, in Nss. Dig. it., V, Torino, 1960, 85 ss.; ID., voce Custode, in Dig. it. (Sez. civ.), V, Torino, 1989, 47 ss. . 422 In particolar modo Bologna e Monza. In dottrina sull’argomento v. senza alcuna pretesa di esaustività, nel periodo ante riforma del 2005, tribunale di Bologna, cit., 59 ss.; G. BERTI ARNOALDI VELI, Prassi e giurisprudenza del P. LICCARDO, La ragionevole durata del processo esecutivo: l’esperienza del tribunale di Bologna negli anni 1996 – 2001 ed ipotesi di intervento, cit., 560 ss.; C. MIELE – A. RODA – R. FONTANA, La prassi delle vendite immobiliari nel Tribunale di Monza, cit., 501 ss.; A. SALETTI, La prassi di fronte alle norme e al sistema, in Riv. es. forz., 2001, 487 ss.; nonché, a seguito della L. n. 80/2005 v. per tutti C. MIELE, La prassi del Tribunale di Monza in tema di espropriazione forzata e la l. n. 302/1998, in Foro it., 2005, V, 145 ss. . 240 bene423, qual é in particolar modo, quella di favorire la collocazione del bene oggetto di custodia sul mercato424. In questo contesto, non esamineremo né la rinnovata funzione della custodia né le numerose novità introdotte in materia, ma come detto all’inizio del presente paragrafo, esamineremo esclusivamente il suo rapporto con la delega ex art. 591 bis. c.p.c., soprattutto verificheremo se vi è la possibilità di poter nominare quale custode dell’immobile pignorato lo stesso professionista delegato alle operazioni di vendita forzata immobiliare ex art. 591 bis. c.p.c. . Nel procedere all’esame dell’istituto de quo prima prenderemo in considerazione quello che dovrebbe essere oramai un dato pacificamente acquisito, per poi passare ad approfondire i nodi problematici. A fronte del sostanziale distinguo presupposto dall’art. 559 c.p.c. fra attività di custodia di cui alla fase antecedente alla vendita del bene (fase liquidativa) ed attività di custodia di cui alla fase della vendita del bene, la nomina del professionista delegato quale custode si colloca indubbiamente in quest’ultima fase425. 423 Cfr. per tutti sul punto specifico A. SALETTI, La custodia dei beni pignorati nell’espropriazione immobiliare, in Riv. es. forz., 2006, n. 1, 66 ss. . 424 Nel dar conto delle funzioni svolte dall’istituto della custodia dei beni immobili pignorati nell’ambito delle cd. best pratices proprie di taluni tribunali cui si è ispirato il legislatore della riforma del 2005, v. P. D’ADAMO, La custodia tra l’esperienza delle best practices e l’impianto delle leggi 80/2005 e 263/2005, in Studi e Materiali, n. 2/2006, a cura del Consiglio Nazionale del Notariato, cit., 154; nonché anche A. GHEDINI – C. MIELE, Le nuove esecuzioni immobiliari, cit., 154; nonché in via più generale sulle funzioni del custode nell’espropriazione forzata immobiliare v. R. FONTANA, La gestione attiva del compendio immobiliare pignorato, in Riv. es. forz., 2005, 571 ss. . 425 Così in maniera condivisibile E. FABIANI, La delega delle operazioni di vendita in sede di espropriazione forzata immobiliare. Novità introdotte dalla riforma del 2005 e ricostruzione sistematica del nuovo istituto, cit., 116. 241 Ciò posto, la possibilità di nominare il professionista/custode nella fase della vendita è subordinata alla circostanza che, a tale momento, il custode dei beni pignorati sia il debitore, non essendosi dunque proceduto alla sua sostituzione con un terzo nella fase antecedente a quella della vendita del bene426, che è, a sua volta, possibile, solo quando: a) il creditore procedente o altro creditore intervenuto abbia proposto un’istanza in tal senso; b) l’immobile non sia occupato dal debitore; c) il debitore – custode si sia reso inadempiente rispetto agli obblighi su di lui incombenti427. Nell’ipotesi in cui per <<uno dei motivi appena indicati>> il debitore non sia più custode al momento in cui il giudice <<pronuncia l’ordinanza con cui è autorizzata la vendita e disposta la delega>>, allora, quest’ultimo ben può nominare custode un soggetto diverso dal professionista delegato al compimento delle operazioni di vendita. Per quanto concerne, invece, i nodi problematici. 426 Ma sulla possibilità che <<il giudice usi il potere di sostituzione del custode giudiziario ex art. 66 se ritiene imprescindibile ai fini dell’efficienza della vendita l’affidamento dell’incarico all’istituto vendite giudiziarie o al professionista>> onde poter nominare custodi questi ultimi anche nel caso in cui <<stando al tenore della norma non sarebbe possibile>>, e cioè <<nel caso in cui il giudice, prima di autorizzare al vendita, abbia sostituito il debitore con un terzo, a cui dovrebbero quindi far carico le incombenze previste dall’art. 560, ultimo comma, c.p.c., senza che egli peraltro garantisca i vantaggi in termini di professionalità e/o concentrazione di ruoli propri dell’istituto e del professionista>> cfr. E. ASTUNI, La delega al professionista delle operazioni di vendita, in AA.VV., Il nuovo rito civile, a cura di P. G. DEMARCHI, III, cit., 318. 427 Più approfonditamente su queste ipotesi v. nell’espropriazione immobiliare, cit., 67 ss.; e A. SALETTI, La custodia dei beni pignorati R. FONTANA, Custodia e vendita nell’espropriazione immobiliare, in AA.VV., Le modifiche al codice di procedura civile previste dalla l. n. 80 del 2005, cit., 125. 242 A) In primo luogo, bisogna domandarsi, se sussista o meno una discrezionalità del giudice in ordine alla nomina del custode nel caso di specie, cioè di possibilità da parte del giudice, al momento in cui <<pronuncia l’ordinanza con cui è autorizzata la vendita o disposta la delega>>, di nominare custode, ove a quel momento sia tale ancora il debitore: i) un soggetto diverso dal professionista delegato o dall’istituto vendite giudiziarie; ii) l’istituto vendite giudiziarie (anche) nel caso di delega delle operazioni di vendita ad un professionista esterno. La possibilità di cui alla lettera a) è indubbiamente da escludersi alla luce del tenore letterale dell’art. 559 c.p.c., sia nella parte in cui prevede che <<il giudice (…) che custode dei beni (…) sia la persona incaricata delle dette operazioni o l’istituto di cui al primo comma dell’art. 534>>, sia nella parte, dell’ultimo comma, della stessa norma, in cui subordina la possibilità di nominare custode <<altro soggetto>> all’ipotesi in cui l’istituto vendite giudiziarie <<non sia disponibile o debba essere sostituito>>. Mentre sulla possibilità di nomina a custode prevista alla lettera b), si assiste, in realtà, non ad un obbligo di nominare custode il medesimo professionista delegato ex art. 591 bis. c.p.c., ma bensì si assiste ad una mera preferenza in favore di quest’ultimo, che va ad esclusivo vantaggio della funzionalità della procedura, non escludendo, dunque, la sussistenza di un potere discrezionale in capo al giudice, il quale, una volta che abbia valutato tutte le peculiari situazioni del caso, ben potrebbe ritenere opportuno nominare custode l’istituto vendite giudiziarie anche nell’ipotesi di delega delle operazioni di vendita (non allo stesso istituto ma) ad un professionista esterno. In assenza, di un’espressa disposizione normativa in senso contrario, militano decisamente in favore di questa soluzione: 1) la natura “discrezionale” della scelta del giudice dei suoi ausiliari, qual è come noto il custode; 2) la considerazione che l’attività di custodia – anche nell’ipotesi di delega delle operazioni di vendita ex art. 591 bis. c.p.c. -, è un’attività da tenersi “distinta e separata” da quest’ultima, nel senso che il professionista delegato alle operazioni di vendita può 243 essere (eventualmente) nominato custode e non delegato (anche) al compimento delle attività di custode. Quest’ultima conclusione, trova la sua conferma: a) dalla qualifica “autonoma” in termini di “ausiliario del giudice” del custode, che differisce da quella del professionista delegato alle operazioni di vendita (che come abbiamo già detto in precedenza, non è qualificabile alla stregua di“ausiliario del giudice” ma bensì come “vero e proprio sostituto dello stesso”); b) dalla previsione di una disciplina autonoma della figura del custode (quanto a nomina, compenso, revoca etc.) che rimane comunque ferma nell’ipotesi in cui tale qualifica sia rivestita dal professionista delegato ex art. 591 bis. c.p.c. . B) Rimanendo all’individuazione del soggetto che il giudice può nominare custode nel caso di delega delle operazioni di vendita, vi è l’ulteriore problematica legata alla figura della cd. delega frazionata delle operazioni di vendita428. Infatti, la domanda che in proposito dobbiamo porci è la seguente: <<il giudice dell’esecuzione può nominare custode un soggetto diverso da quello a cui ha delegato il compimento delle operazioni di vendita (o, se del caso, diversi da quelli cui ha delegato il compimento delle operazioni di vendita ove abbia fatto ricorso alla cd. delega frazionata). In realtà quello prospettato dal quesito è un falso problema, perché nell’ipotesi in cui venga nominato custode il professionista a cui siano state delegate – anche se in modo frazionato – alcune delle operazioni previste dal capoverso dell’art. 591 bis. c.p.c., l’unico enigma che si pone, è quello della possibilità di ricorrere alla delega frazionata delle operazioni di vendita complessivamente indicate dall’art. 591 bis. c.p.c. – già affrontato e risolto positivamente a suo tempo (v. supra §. 3) -, visto che l’art. 559 c.p.c. 428 Ricordiamo che l’espressione “delega frazionata” fa riferimento a quella particolare tipologia di delega nella quale il giudice dell’esecuzione affida alcune delle attività elencate nel capoverso dell’art. 591 bis. c.p.c. ad un professionista (es. notaio) e altre ad un professionista diverso (es. avvocato o commercialista). 244 nel far riferimento alla persona incaricata delle operazioni di vendita, ben legittima che sia nominato custode uno qualsiasi dei professionisti delegati al compimento di talune delle dette operazioni complessivamente indicate dall’art. 591 bis. c.p.c. quali che siano tali attività (e non solo quello delegato al compimento delle operazioni di vendita in senso stretto). Mentre, il problema sorge quando, venga nominato custode un soggetto diverso dal professionista delegato (o dai professionisti delegati, in ipotesi di delega frazionata) al compimento delle operazioni di vendita? A tal proposito vi sono due diverse ricostruzioni che portano a due conclusioni diverse, ma entrambe condivisibili, ed il cui presupposto di partenza è costituito dal modo in cui si ricostruiscono i rapporti fra delega delle operazioni di vendita ex art. 591 bis. c.p.c. e custodia ex art. 559 c.p.c. . Difatti se si ritiene che, in caso di delega delle operazioni di vendita, la custodia costituisca in forza di quanto disposto dall’art. 559 c.p.c., una sorta di attività “accessoria” rispetto alla delega, si perviene agevolmente ad una conclusione positiva, nel senso che quest’ultima può farsi discendere (quanto meno anche) dell’ammissibilità stessa della cd. delega parziale429, la quale potrebbe dunque avere ad oggetto (non solo le operazioni di vendita) ma anche l’attività “accessoria” della custodia. Mentre ed in maniera più convincente per tutti i motivi enunciati in precedenza, se si considera la delega delle operazioni di vendita ex art. 591 bis. c.p.c. da un lato, e la custodia ex art. 559 c.p.c. dall’altro lato, come due attività distinte e separate tra loro (nel senso che il professionista delegato alle operazioni di vendita può eventualmente essere nominato custode e non delegato (anche) alle attività di custodia), in tanto potrà giungersi ad una conclusione positiva, in quanto si consideri (non l’ammissibilità della cd. delega parziale) ma quanto più sopra evidenziato in ordine alla natura (discrezionale) 429 Ricordiamo altresì che invece con delega parziale intendiamo riferirci a quella tipologia di delega in cui vengano affidate ad un solo professionista soltanto alcune delle attività previste dal capoverso dell’art. 591 bis. c.p.c. . 245 della scelta rimessa dal legislatore al giudice, che ben potrebbe ritenere, avuto riguardo alla peculiare fattispecie, maggiormente funzionale alla procedura la nomina a custode di un soggetto diverso da quello (o da quelli) cui ha delegato il compimento (in modo frazionato o meno) delle operazioni di vendita ai sensi dell’art. 591 bis. c.p.c. . C) Infine, l’ultimo nodo problematico da trattare, è quello legato alla possibilità da parte del professionista delegato eventualmente nominato custode dal giudice dell’esecuzione di rifiutare (rectius: di non accettare) tale incarico, e all’ipotesi opponga il suo rifiuto, se quest’ultimo è idoneo a far venir meno, in via automatica, anche la delega delle operazioni di vendita ricevuta. Nel silenzio della legge, possiamo ritenere che: - il professionista delegato alle operazioni di vendita può rifiutare, o meglio, non è tenuto ad accettare la nomina di custode dell’immobile pignorato430; - la mancata accettazione di tale nomina non comporta automaticamente il venir meno della delega delle operazioni di vendita ricevuta431. 430 Così E. FABIANI, La delega delle operazioni di vendita in sede di espropriazione forzata immobiliare. Novità introdotte dalla riforma del 2005 e ricostruzione sistematica del nuovo istituto, cit., 120. Diversamente F. DE STEFANO, Il nuovo processo di esecuzione, cit., 230, secondo il quale <<la lettera della norma non sembra consentire la nomina di un soggetto diverso solo in caso di indisponibilità o di necessità di sostituzione dell’Istituto Vendite Giudiziarie, ma non anche del professionista. Quest’ultimo non potrà chiedere, allora, di essere esonerato dalle sole attività di custode, salvo situazioni obiettivamente eccezionali, da addurre documentare al giudice; e quest’ultimo, nonostante al carenza di una espressa previsione normativa potrà, in estensione del principio generale fissato per uno dei soggetti delegati alle operazioni di vendita, comunque nominare altro soggetto>>. 431 Così sempre E. FABIANI, op. ult cit., 121. Diversamente A. SALETTI, La custodia dei beni pignorati nell’espropriazione immobiliare, cit., 71 nt. 14, secondo il quale <<il professionista delegato, nel silenzio della legge, non sembra poter rifiutare l’incarico di custode (…) sicché un suo eventuale diniego allo svolgimento di tale attività appare destinato a riflettersi sulla delega nel suo complesso>>. 246 La bontà della soluzione appena adottata discende fondamentalmente da due ragioni: a) la prima, è quella della ritenuta autonomia fra l’attività di custodia ex art. 559 c.p.c. rispetto a quella dell’espletamento della delega delle operazioni di vendita ex art. 591 bis. c.p.c. anche nell’ipotesi in cui ad esser nominato custode sia il medesimo professionista delegato al compimento delle suddette operazioni432; b) la seconda, è quella attinente alla mancata previsione di un espresso obbligo di accettazione della qualifica di custode, che il legislatore ha invece esplicitato – ove ha inteso sancirlo – con riferimento ad altre figure di ausiliario del giudice (quale ad esempio: il caso del consulente tecnico)433. §. 7. Le spese della vendita forzata immobiliare delegata ed il compenso del professionista delegato. Secondo l’art. 179 bis., 1 ° co., disp. att. c.p.c., la determinazione del compenso spettante al professionista delegato per le operazioni di vendita immobiliare434 è effettuata ogni triennio <<con decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentiti il Consiglio nazionale del 432 Chiaramente a diversa conclusione dovrebbe giungersi nell’ipotesi in cui si accolga l’altra ed opposta tesi che considera l’attività di custodia quale attività “accessoria” a quella dell’espletamento della delega delle operazioni di vendita, che impone un onere di accettazione della nomina di custode da parte del professionista delegato quale condizione per lo svolgimento delle attività delegate. 433 Difatti l’art. 63 c.p.c. rubricato <<Obbligo di assumere l’incarico e ricusazione del consulente>> prevede che: <<1. Il consulente scelto tra gli iscritti in un albo ha l’obbligo di prestare il suo ufficio, tranne che il giudice riconosca che ricorre un giusto motivo di astensione>>. 434 In generale sulla liquidazione dei compensi spettanti agli ausiliari del giudice v. per tutti la I. PAGNI, La liquidazione dei compensi spettanti agli ausiliari del giudice, in Foro it., 1990, I, 2754 ss., spec. 2759. 247 Notariato, il Consiglio nazionale dell’ordine degli Avvocati e il Consiglio nazionale dell’ordine dei Commercialisti>>435. In attuazione di tale disposto normativo si segnala che allo stato è vigente ilD.M. 25 maggio 1999, n. 313 (Regolamento recante norme per la determinazione dei compensi spettanti ai notai per le operazioni di vendita con incanto, in attuazione della L. 3 agosto 1998, n. 302)436. Pertantofino all’emissione di un nuovo decreto ministeriale si deve 435 Si rileva sin da subito che l’art. 7 della L. n. 302/1998 introduttivo dell’ art. 179 bis. disp. att. c.p.c. prevedeva nella sua fase embrionale – cioè quando ancora era il d.d.l. n. 1800/S (d.d.l. Flick) poi divenuto L. n. 302 cit. – che i compensi per l’attività delegata svolta dall’allora solo notaio dovessero essere determinati e aggiornati ogni triennio dal Ministro di Grazia e Giustizia (ora denominato Ministro della Giustizia a seguito del d.gls. n. 303/1998) di concerto con il Ministro del Tesoro (denominato poi a seguito dell’avvenuto accorpamento tra il Ministero del Tesoro del bilancio e della programmazione economica e quello delle Finanze ad opera sempre del dlgs. n. 303/1998 il Ministro dell’Economia e delle Finanze) analogamente a quanto previsto dall’art. 159 disp. att. c.p.c. per i compensi spettanti agli Istituti di vendite giudiziarie autorizzati all’incanto di beni mobili registrati. Tale previsione fu fortemente criticata dal Consiglio nazionale del Notariato nella persona del suo Presidente Giancarlo Laurini in ID., Il progetto di riforma del processo esecutivo attraverso la delega di funzioni al notaio, in AA.VV., Le procedure esecutive immobiliari. Profili giuridici ed operativi in Italia e in Europa, riflessi sulle banche e prospettive di riforma, Roma, 1997, 71 ss., spec. 76, già in Riv. not., 1997, I, 47 ss., il quale riteneva opportuno che vi fosse stato il rilascio del previo parere da parte del Consiglio Nazionale del Notariato, <<a cui spetta, pur sempre sotto il controllo del Ministro Guardasigilli, il potere tariffario per ogni attività del notaio. Se infatti – prosegue G. Laurini – è giustificato attribuire, in un’attività particolarmente pubblicistica come quella svolta per delega dal giudice, il potere tariffario ad un’autorità esterna al Notariato, è certamente indispensabile acquisire in fase di determinazione del compenso, il parere del massimo organo rappresentativo della categoria, che può dare un utile contributo alla loro equa formazione>> . Sulla scorta di tale segnalazione venne introdotto in fase di approvazione dell’art. 7 della L. n. 302/1998 tale parere del Consiglio nazionale del Notariato. Successivamente con l’estensione della delega anche ad avvocati e commercialisti da parte della L. n. 80/2005 si è coerentemente modificato l’art. 179 bis. cit. con il parere rilasciato dai due rispettivi Consigli degli ordini nazionali, e cioè Consiglio nazionale forense e Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. 436 D.M. n. 313/1999 pubblicato in G.U. 10 settembre 1999, n. 213 S.O. e leggibile per intero in Appendice a F. P. LUISO – M. MICCOLI, Espropriazione forzata immobiliare e delega al notaio, cit., 191 ss.. 248 ritenere che i compensi spettanti al professionista delegato si possano liquidare in base a tale decreto del 1999437. Il compenso dovuto al professionista delegato è liquidato dal giudice dell’esecuzione “con specifica determinazione della parte riguardante le operazioni di vendita e le successive sono poste a carico dell’aggiudicatario” (art. 179 bis., 2 ° co. prima parte, disp. att. c.p.c.). La richiesta di liquidazione del compenso dovuto deve essere presentata (ed il decreto di liquidazione deve essere emesso) prima della predisposizione e del deposito del progetto di distribuzione. Il decreto di liquidazione del compenso costituisce a sua volta titolo esecutivo (art. 179 bis., 2 ° co., seconda parte, disp. att. c.p.c.)438. 437 Sull’argomento, è opportuno ricordare, come l’art. 179 bis. disp. att. c.p.c. sia rimasto inapplicato, in quanto il Ministero non ha provveduto né alla fine del primo, né alla fine del secondo triennio dall’entrata in vigore della riforma del 1998 ad emanare un nuovo decreto, consentendo così l’applicazione del D.M. n. 313/1999. Per di più, un’ulteriore conferma della pacificità di questa tesi, la si ritrova sul piano della prassi amministrativa nella Circolare del Ministero della Giustizia del 5 dicembre 2006 n. 44/2006 (citata supra §. 4.3. nt. 396) il cui art. 7 stabilisce che in attesa dell’emanazione di un nuovo D.M. continua a trovare applicazione per le tariffe dei compensi spettanti ai professionisti delegati ex art. 179 bis. disp. att. c.p.c. il D.M. n. 313/1999. L’art. 5 di quest’ultimo decreto prevede che: <<1. Con l’ordinanza con cui delega il professionista, il giudice dell’esecuzione determina l’ammontare che il creditore deve anticipargli, fissando il termine per il relativo versamento. 2. In mancanza di tempestivo versamento, il professionista informa il giudice nei successivi trenta giorni, dichiarando se intende o meno rinunciare all’incarico: la rinuncia in ogni caso è efficace dal momento in cui il giudice la accoglie>>. Infine per l’art. 16 della tariffa professionale dei dottori commercialisti “quando gli onorari non possono essere determinati secondo una specifica disposizione della presente tariffa, si ha riguardo alle disposizioni (…) di altre tariffe professionali che regolano casi simili o materie analoghe”, e pertanto si fa riferimento al D.M. n. 313 cit. 438 Per F. MANNA, La delega ai notai delle operazioni di incanto immobiliare, cit., 172 ss., spec. 173, tale ultima parte del secondo comma dell’art. 179 ter. disp. att. c.p.c. è in linea con il disposto dell’art. 53 disp. att. c.p.c., per cui oltre a distinguere le spese a carico dell’aggiudicatario da quelle che gravano sulla massa, il decreto di liquidazione deve altresì contenere l’indicazione del creditore (il procedente o 249 Nella prassi dei tribunali si è soliti provvede alla liquidazione di un acconto a favore del professionista delegato e prima del deposito del progetto di distribuzione alla determinazione del compenso finale439. Il creditore procedente o comunque quello che ha dato impulso alla procedura dovrà anticipare le spese dell’attività delegata. Sul punto la giurisprudenza di merito ha opportunamente chiarito che <<qualora nel corso di svolgimento dell’espropriazione forzata immobiliare delegata al notaio ai sensi dell’art. 591 bis. c.p.c., il creditore non provveda al versamento del fondo spese a favore del notaio nel termine all’uopo fissato dal combinato disposto dell’art. 5, 2 ° co., D.M. n. 313/1999 e dell’art. 179 bis. disp. att. c.p.c., si evince che il notaio delegato può soltanto rinunciare all’incarico ma, ove non si avvalga di tale facoltà, non può subordinare l’assolvimento del proprio incarico all’effettivo pagamento del fondo spese, così come non può ritardare le attività delegate per tale ragione. Nel caso di mancato pagamento dei compensi dovuti al notaio delegato liquidati dal giudice dell’esecuzione a seguito delle operazioni di incanto poste a carico del creditore procedente, poi il notaio non ha neppure la facoltà di rinunciare alla prosecuzione delle attività delegate (e precisamente, alla formazione del progetto di distribuzione)>>440. altro munito di titolo esecutivo che abbia chiesto la vendita) il quale deve anticipare la parte del compenso posta a carico della massa. 439 Così testimonia la A. M. SOLDI, Manuale dell’esecuzione forzata, cit., 805. Nello stesso senso, ed in ordine temporale già prima di quest’ultima v. G. MICCOLIS, La delega ai notai nelle espropriazioni immobiliari, cit., 371; e G. ARIETA – F. DE SANTIS., in L’esecuzione forzata, in Trattato di diritto processuale civile diretto da L. MONTESANO – G. ARIETA, Vol. III – Tomo II, cit., 1258 ss., spec. 1259. 440 Così Trib. Torino, 9 giugno 2003 (ord.), Est. Di Capua, in Giur. mer., 2003, I, 2174; e in Foro it., 2004, I, 1293 ss. . 250 Mentre il compenso relativo all’attività necessaria per la cancellazione di iscrizioni e trascrizioni è posto espressamente a carico dell’aggiudicatario dall’art. 7, 1 ° co., del D.M. n. 313 cit.441. In conclusione dall’esame appena compiuto della disciplina riguardante il compenso dell’allora notaio oggi professionista delegato ex art. 591 bis. c.p.c., il legislatore del 1998, e poi anche quello successivo visto che ha confermato tale normativa con gli adattamenti ai nuovi professionisti delegabili nonché alle operazioni di vendita senza incanto, non hanno accolto il suggerimento proveniente da quella dottrina che nel corso del celebre convegno romano del 1993 suggerì di addossare allo Stato il costo delle attività delegate442. Inoltre si evidenzia, come debbano considerarsi del tutto “distinti” dai compensi da corrispondersi al professionista delegato per le operazioni di vendita, quelli corrisposti per il compimento dell’attività di custode da parte del professionista delegato ove 441 In dottrina vi è stato chi come M. MONTANARO, Sub. art. 591 bis., in AA.VV., Commentario alle riforme del processo civile a cura di A. BRIGUGLIO – B. CAPPONI, Vol. II, cit., 417 ss., ha sostenuto che anche le spese di cancellazione siano a carico dell’aggiudicatario. In precedenza sull’argomento specifico v. R. BARONE, La delega notarile nelle esecuzioni immobiliari, in AA.VV., L’efficienza dei processi esecutivi immobiliari. Atti del convegno di Torino del 10 maggio 2003, cit., 111 ss., nonché successivamente negli stessi termini ID., in AA.VV., La riforma del processo esecutivo. Prime riflessioni, cit., spec. 161 – 165. Invece un diverso orientamento è stato adottato dalla giurisprudenza di legittimità v. in particolare Cass., Sez. I, 25 luglio 2002 n. 10909, Pres. Olla – Rel. Cultrera – P.M. (concl. conf.) Sepe, in Mass. Giust. Civ., 2002, 1341, per la quale <<tali spese devono essere poste a carico dell’aggiudicatario, ma solo se ciò è espressamente previsto dall’ordinanza di vendita>>; in senso conforme a quest’ultima decisione v. già Cass., 11 febbraio 1980, n. 929, in Giust. civ., 1980, I, 1336, secondo la quale <<tali spese dovevano considerarsi a carico della massa e non dell’aggiudicatario, come dimostra il fatto che questi, ove le abbia anticipate, avrà titolo per intervenire nel processo in fase di distribuzione, col privilegio di cui all’art. 2770 c.c. >>. 442 Così G. VERDE, La delega: un’ipotesi suggestiva bisognosa di qualche approfondimento e di molta prudenza, in AA.VV., Delegabilità ai notai delle operazioni di incanto nelle espropriazioni immobiliari. Normativa vigente e prospettive di riforma. Atti del convegno di Roma del 22 – 23 maggio 1993, cit., spec. 279 – 280. 251 nominato tale ai sensi di quanto ora previsto dall’art. 559 c.p.c.; in quantosaranno liquidati sulla base dei criteri previsti dal D.M. 15 maggio 2009, n. 80, recante il nuovo “Regolamento in materia di determinazione dei compensi spettanti ai custodi dei beni pignorati”443 emanato in attuazione di quanto previsto dall’art. 26 della L. n. 52/2006444. §. 7.1. (Segue): onere delle spese e liquidazione del compenso nell’ipotesi di estinzione del processo esecutivo. L’art. 632, 1 ° co., c.p.c. nella sua ultima parte, prevede che <<in caso di estinzione della procedura esecutiva, il giudice dell’esecuzione, con l’ordinanza che la dichiara, oltre a disporre la cancellazione del pignoramento, provvede se richiesto, alla liquidazione delle spese sostenute dalle parti e anche alla liquidazione del compenso spettante al professionista delegato>>. A questo riguardo, taluna dottrina445 ha ragionevolmente ritenuto che l’ordinanza in questione debba porre l’onere del pagamento delle spese e del compenso spettante al delegato a carico non solo del creditore procedente, ma anche dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo, ai quali non può non essere ascritta la responsabilità dell’estinzione del processo esecutivo, sia che essa si verifichi per inattività delle parti, sia che essa si verifichi per rinunzia agli atti esecutivi da parte del creditore procedente. 443 Pubblicato in G.U. n. 150 del 1 luglio 2009 e leggibile per intero in www.rivistadellecancellerie.it. 444 Per cui tale D.M. è stato emanato ben oltre il termine di sessanta giorni che l’art. 26 della L. n. 52/2006 (Legge Kessler) di riforma delle esecuzioni mobiliari - già citata supra al §. 1 nt. 89 del presente capitolo - aveva previsto a partire dall’entrata in vigore della legge medesima avvenuta il 1 ° marzo 2006. 445 G. MICCOLIS., La delega ai notai nelle espropriazioni immobiliari, cit., 371 ss. . 252 §. 7.2. (Segue): i rimedi esperibili avverso il provvedimento di liquidazione del compenso.In merito all’individuazione del rimedio esperibile avverso il decreto di liquidazione del compenso, in dottrina si è registrato un triplice orientamento, che ha come presupposto di base quello dell’individuazione della natura giuridica da attribuire al suddetto decreto. Per coloro che assimilano quest’ultimo al provvedimento avente natura monitoria (cioè che lo assimilano, in sostanza, al decreto ingiuntivo), il rimedio proponibile è quello dell’opposizione ex artt. 645 c.p.c. ss.446 . Mentre per coloro che lo assimilano al decreto di liquidazione del compenso spettante agli ausiliari del giudice, il rimedio sarà rinvenibile nell’opposizione al decreto di pagamento di spese di giustizia rivolto al presidente dell’ufficio giudiziarioex art. 170 D.P.R. n. 115/2002 (T.U Spese di giustizia)447. In merito si nota, ma senza approfondire perché questa non è la sede opportuna, che tale opposizione a partire dal 6 ottobre 2011 (quale data di entrata in vigore del d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150 riguardante la 446 R. ORIANI, Delegabilità ai notai delle operazioni di incanto nelle operazioni immobiliari e opposizione agli atti esecutivi, in AA.VV., Delegabilità ai notai delle operazioni di incanto nelle espropriazioni immobiliari. Normativa vigente e prospettive di riforma. Atti del Convegno di Roma del 22 – 23 maggio 1993, cit., spec. 292 ss.; C. BESSO, Espropriazione forzata e notai, cit., spec. 2454. 447 Tale rimedio che a decorrere dal 1 luglio 2002 data di entrata in vigore del T.U. sulle Spese di giustizia, ha sostituito quello previsto dall’art. 11, L. 8 luglio 1980, n. 319, abrogato dall’art. 299, del medesimo d.p.r. n. 115 cit.; tuttavia la giurisprudenza di legittimità prima del nuovo T.U. del 2002, escludeva che tale disciplina potesse essere applicata a soggetti diversi dai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori: Cass., Sez. III, 10 marzo 1997, n. 2141. Ma di recente, la questione è stata nuovamente sottoposta all’esame della Suprema Corte, la quale aderendo a quest’ultimo orientamento del 1997, ha statuito che contro il provvedimento di liquidazione del compenso in favore del professionista delegato è esperibile soltanto il rimedio dell’opposizione ex art. 170 D.P.R. cit., sulla quale si pronuncerà il tribunale monocratico con ordinanza soggetta a ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, penultimo comma, Cost. it. (Cass., sez. III, 29 gennaio 2007, n. 1887, Pres. – Est. Vittoria, in Giust. civ., 2008, I, 211 ss., conf. da Cass., Sez. III, 19 gennaio 2010, n. 711, Pres. Varrone – Est. Vivaldi, in Vita not., 2010, 2, I, 355) . 253 riduzione e semplificazione dei riti civili) sarà soggetto al rito sommario di cognizione previsto negli artt. 702 bis. ss. c.p.c. (art. 15 dlgs. n. 150 cit.) . Infine per alcuni studiosi 448 è proponibile il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, penultimo comma, Cost. it. . In realtà il rimedio adottabile prescinde totalmente dalla natura giuridica da attribuirsi a tale decreto, ed è rinvenibile all’interno del penultimo comma dell’art. 5 del D.M. n. 313/1999, e cioè il reclamo ex art. 591 ter c.p.c., a cui il disposto normativo appena citato espressamente vi rinvia449. 448 G. MONTELEONE, Manuale di diritto processuale civile, Vol. II: Il processo di esecuzione.I procedimenti speciali e l’arbitrato, Padova, 2009, V ed., 229 nt. 34. 449 Nello stesso senso A. M. SOLDI, Manuale dell’esecuzione forzata, cit., 805; G. ARIETA – F. DE SANTIS., op. ult. cit., 1262; e infine A. MIOZZO, Sub. art. 591 bis., in AA.VV., Codice dell’esecuzione forzata. Commentato con dottrina e giurisprudenza a cura di E. VULLO, cit., 565. 254 CAPITOLO III IL RICORSO AL GIUDICE DELL’ESECUZIONE EX ART. 591 TER. C.P.C. QUALE STRUMENTO DI CONTROLLO SULL’OPERATO DEL PROFESSIONISTA DELEGATO §. 1. Il ricorso al giudice dell’esecuzione nel processo esecutivo delegato: l’oggetto della disciplina contenuta nell’art. 591 ter. c.p.c. . §. 2. Il ricorso al giudice dell’esecuzione ad opera del professionista delegato: analisi del primo periodo dell’art. 591 ter. c.p.c. . §. 2.1. Le ragioni ispiratrici del nuovo modello di raccordo tra il giudice dell’esecuzione e il professionista delegato. §. 2.1.1. Le tre possibili declinazioni del nuovo modello di interazione. §. 2.1.1.1. (Segue): Il superamento delle difficoltà da parte del professionista delegato “in via autonoma”. §. 2.1.1.2. (Segue): Il ricorso “informale”del professionista delegato al giudice dell’esecuzione. §. 2.1.1.3. (Segue): Il ricorso “formale”del professionista delegato al giudice dell’esecuzione. §. 3. Il reclamo al giudice dell’esecuzione ad opera <<delle parti>> e degli <<altri interessati>>: analisi del secondo periodo dell’art. 591 ter. c.p.c.. §. 4. L’opposizione agli atti esecutivi in rapporto con il reclamo: analisi del terzo periodo dell’art. 591 ter. c.p.c. . 255 §. 1. Il ricorso al giudice dell’esecuzione nel processo esecutivo delegato: l’oggetto della disciplina contenuta nell’art. 591 ter. c.p.c. . La L. n. 80 del 2005 nel modificare profondamente l’art. 591 bis. c.p.c., ha al contempo apportato alcune modifiche marginali anche al testo dell’art. 591 ter. c.p.c. introdotto anch’esso a suo tempo dalla L. n. 302 del 1998 (art. 5). Nel voler confrontare il testo vigente dell’art. 591 ter. c.p.c. con l’originaria versione risalente al 1998,appare di chiara evidenza, come il legislatore del 2005 abbia diretto la sua opera riformatrice in tre direzioni: 1) la prima ha riguardato per ragioni di coerenza l’eliminazione del riferimento all’incanto; 2) la seconda anch’essa dovuta per ragioni di coerenza con l’ampliamento della platea dei professionisti delegabili ex art. 591 bis. c.p.c., ha invece sostituito alla dizione<<notaio delegato>> quella più aggiornata di <<professionista delegato>>450; 3) la terza ha consistito nell’incorporare all’interno dell’unico comma di cui si compone oggi l’art. 591 ter. c.p.c., la previsione finale <<restano salve le disposizioni di cui all’art. 617 c.p.c.>>, che nella versione introdotta nel 1998 costituiva il secondo comma dell’art. 591 ter. c.p.c., ma che per l’impostazione metodologica che adotteremo nel presente capitolo corrisponderà al nostro terzo ed ultimo periodo. Dunque l’attuale versione dell’art. 591 ter. c.p.c., nel suo unico comma,risulta strutturato nella seguente maniera: <<Primo periodo: Quando nel corso delle operazioni di vendita, insorgono difficoltà, il professionista delegato può rivolgersi al giudice dell’esecuzione, il quale provvede con decreto. Secondo periodo: Le parti e gli altri interessati possono proporre reclamo avverso il predetto decreto nonché avverso gli atti del professionista delegato con ricorso allo stesso giudice, il quale provvede con ordinanza; il ricorso, non sospende le 450 Nella quale ricordiamo ora sono compresi anche gli avvocati ed i commercialisti. 256 operazioni di vendita salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione. Terzo periodo: Restano ferme le disposizioni di cui all’art. 617 c.p.c.>>451. 451 Durante il convegno romano del 22 – 23 maggio 1993 in cui si discusse approfonditamente la possibilità da parte del giudice dell’esecuzione di delegare ad un notaio le operazioni di espropriazione forzata immobiliare vi fu chi come R. ORIANI, Delegabilità ai notai delle operazioni di incanto nelle operazioni immobiliari e opposizione agli atti esecutivi, in AA.VV., Delegabilità ai notai delle operazioni di incanto nelle espropriazioni immobiliari. Normativa vigente e prospettive di riforma. Atti del convegno di Roma del 22 – 23 maggio 1993, cit., 289 ss., leggibile anche in AA.VV., Studi in onore di Mario Vellani, cit., 691 ss., avvertì la necessità che vi fosse un sistema di controllo sull’operato del notaio delegato; sistema che poi è stato introdotto dalla L. n. 302/1998 con l’art. 591 ter. c.p.c. . In dottrina sull’art. 591 ter. c.p.c. nella sua versione originaria, v. senza alcuna pretesa di completezza, in primis., R. ORIANI, Il regime degli atti del notaio delegato alle operazioni di vendita nell’espropriazione immobiliare (art. 591 ter. c.p.c.), in Foro it., 1998, V, 397 ss.; ID., Ancora sul regime degli atti del notaio delegato nell’espropriazione immobiliare (art. 591 ter. c.p.c.), in ivi, 1999, V, 97 ss.; www.ordineavvocatitorreannunziata.it; ID., Delega al notaio - Profili processuali, in S. BRESCIA, Norme in materia di espropriazione forzata e di atti affidabili ai notai, cit., spec. 755 ss.; A. SALETTI, La miniriforma dell’espropriazione forzata. La L. n. 302 del 1998, cit., spec. 374 ss.; A. DONVITO, Il reclamo contro gli atti del notaio delegato all’incanto, in Vita not., 2000, n. 4, 1196 ss.; E. D’ALESSANDRO, Corretto ricorso al giudice dell’esecuzione, cit., 341 ss.; F. CORDOPATRI, sub. art. 591 ter. c.p.c., in AA.VV., Codice di procedura civile commentato. Aggiornamento a cura di R. VACCARELLA – G. VERDE, cit., 989 ss.; F. P. LUISO, I rapporti tra notaio delegato e giudice, cit., 5 ss.; R. VACCARELLA, La vendita forzata immobiliare tra delega al notaio e prassi giudiziarie <<virtuose>>, cit., 289 ss.; P. VITTORIA, Il controllo sugli atti del processo di esecuzione forzata, cit., 357 ss. . Mentre sull’art. 591 ter. c.p.c. a seguito della modifica marginale avvenuta con la novella del 2005, v. funditus, A. MENGALI, in ID. – F. VALERINI, I rapporti tra giudice dell’esecuzione e professionista delegato, in La nuova delega nella vendita forzata, cit., 97 ss.; E. MERLIN, La delega ai professionisti delle operazioni di vendita e di distribuzione del ricavato, in AA.VV., Il processo civile di riforma in riforma, Tomo II, Milano, 2006, spec. 111 ss.; F. CORDOPATRI, La tutela del debitore nei processi esecutivi, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2008, 1239 ss., spec. 1255 – 1256, nonché in AA.VV., Studi in onore di Vittorio Colesanti, Tomo II, Napoli, 2009, 429 ss.; G. GRECO, Sub. art. 591 ter., in AA.VV., Codice della nuova esecuzione civile, a cura di C. TRAPUZZANO, diretta da P. DE LISE – R. GAROFOLI, Tomo I, Roma, 2009, 898 ss.; R. FRIZZIERO, I 257 Dal canto suo l’art. 591 ter. c.p.c. nel completare ed esaurire la disciplina della delega delle operazioni di vendita forzata immobiliare – inserita nel §. 3 bis. della sezione III del capo IV del libro III del c.p.c. - si occupa nei suoi tre periodi appena scanditi dei seguenti profili: a) quello dei rapporti intercorrenti tra il giudice dell’esecuzione ed il professionista delegato alle operazioni di vendita (primo periodo); b) quello delle modalità di controllo degli atti del professionista delegato e del provvedimento ordinatorio del giudice dell’esecuzione (secondo periodo); c) e infine quello dei rapporti tra i cd. <<rimedi esecutivi>> (rectius: del procedimento di reclamo) e l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. (terzo periodo)452. §. 2. Il ricorso al giudice dell’esecuzione ad opera del professionista delegato: analisi del primo periodo dell’art. 591 ter. c.p.c. . Il primo periodo dell’art. 591 ter. c.p.c. prevede che <<quando, nel corso delle operazioni di vendita, insorgono difficoltà,il ricorsi al giudice nel corso della vendita delegata in www.ordineavvocatidivenezia.it; art. 591 ter., in R. METAFORA, Sub. AA.VV., Codice di procedura civile commentato, a cura di L. P. COMOGLIO – R. VACCARELLA, Torino, 2010, II ed., 2446 ss.; A. MIOZZO, Sub. art. 591 ter., in AA.VV., Codice dell’esecuzione forzata. Commentato con dottrina e giurisprudenza a cura di E.VULLO, cit., 565 ss.; M. ANGELONE, Il sistema dei controlli sugli atti del professionista delegato alla vendita immobiliare dopo le riforme, in AA.VV., Studi in onore di modestino Acone, Vol. II, cit., 1269 ss. . 452 Tale approccio metodologico prefigurato dall’art. 591 ter. c.p.c. è in linea con la concezione “dell’unitarietà” del processo esecutivo di cui alla sentenza Cass. SS.UU. n. 11178/1995 cit. precedentemente, e che come ricordiamo anche in questa sede, ha delineato il processo esecutivo per espropriazione non come una sequenza ordinata di atti ad un unico provvedimento (cioè la sentenza), ma bensì come una successione di subprocedimenti, tra i quali, vi rientrano nell’ambito della fase di vendita, sia la risoluzione delle difficoltà ex art. 591 ter. c.p.c., sia il controllo sull’attività del notaio (rectius: professionista) delegato alle operazioni di vendita forzata immobiliare. 258 professionista delegato può rivolgersi al giudice dell’esecuzione, il quale provvede con decreto>>. Dalla lettura del disposto normativo si evince, sin da subito che, il modello di raccordo tra giudice dell’esecuzione e professionista delegato adottato nel 1998 e confermato dalla riforma del 2005, si fonda essenzialmente: a) sul potere del delegato di affrontare e risolvere da sé (rectius: autonomamente) le difficoltà incontrate nello svolgimento delle operazioni di vendita; b) nella facoltà del delegato, ove ritenga opportuno che dalla questione da cui è derivata la difficoltà sia direttamente investito il giudice dell’esecuzione, di rivolgersi a quest’ultimo per ricevere le istruzioni da seguire al fine di risolvere la difficoltà evidenziata. Conseguentemente, sulla base di quanto appena esposto, si evince che il primo periodo dell’art. 591 ter. c.p.c. configura un modello che rappresenta “una sorta di punto di mediazione” tra esigenze diverse e, più precisamente, tale modello persegue le seguenti finalità: 1) preservare l’autonomia del delegato e la funzionalità stessa della delega, le quali sarebbero indubbiamente “pregiudicate” ove si facesse obbligo al professionista,all’insorgere di una qualsiasi difficoltà, di arrestare il corso della procedura e di attendere l’intervento risolutore del giudice dell’esecuzione; 2) lasciare comunque uno spiraglio di apertura circa la possibilità per il delegato, qualora risulti essere in presenza di questioni particolarmente complesse o comunque di dubbia soluzione ed in grado di esporre a rischio di invalidazione i successivi atti della procedura, di consultare il giudice dell’esecuzione prima di procedere oltre nel compimento delle attività delegate; 3) di riconoscere alle parti ed agli interessati un mezzo per sollecitare il giudice dell’esecuzione all’esercizio dei suoi poteri direttivi e di controllo dell’operato del 259 professionista delegato, senza peraltro consegnare nelle loro mani uno strumento utilizzabile ai fini puramente dilatori; 4) di conservare in capo al giudice dell’esecuzione uno strumento di controllo sull’operato del professionista delegato, esercitabile <<in diretta>>, durante lo svolgimento stesso delle operazioni di vendita e non solo al momento della verifica finale in sede di emissione del decreto di trasferimento. Pertanto, la soluzione ideata dal legislatore del 1998 e confermata da quello del 2005, intende valorizzare - mediante una combinazione che sia tale da creare un meccanismo agile nelle forme ed equilibrato nelle garanzie - alcune caratteristiche tipiche della delega con altri profili di disciplina comuni alle esecuzioni forzate immobiliari. §. 2.1. Le ragioni ispiratrici del nuovo modello di raccordo tra il giudice dell’esecuzione e il professionista delegato. L’art. 591 ter. c.p.c. nel delineare i rapporti intercorrenti tra il giudice dell’esecuzione ed il professionista delegato tiene conto dei seguenti fattori: 1) che il professionista delegato, nell’esercizio delle attribuzioni indicate nell’ordinanza di delega, agisce in modo autonomo, dovendosi sì attenere alle direttive in essa fissate dal giudice dell’esecuzione, ma senza essere a questi legato da un rapporto di subordinazione in senso gerarchico. Difatti sul piano strutturale, la delega conferita dal giudice dell’esecuzione al notaio (ora con la novella del 2005 anche agli avvocati e commercialisti) è stata qualificata – mutuando dal diritto amministrativo453 – come “delegazione 453 intersoggettiva ad efficacia esterna nel diritto Ed in particolar modo dalla cd. delega o delegazione amministrativa, sulla quale v. per tutti in dottrina A. QUARANTA, Lineamenti di diritto amministrativo, Novara, 1978, 90 ss. . Per tale Autore si tratta, di un istituto peculiare del diritto pubblico generale, che non può essere assimilato senz’altro all’istituto privatistico del mandato, né assoggettato alla relativa disciplina. 260 pubblico”454.L’intersoggettività di tale delegazione deriva per l’appunto dalla circostanza che il notaio (rectius: professionista) delegato non è legato al giudice dell’esecuzione delegante da alcun rapporto gerarchico455;mentre sarebbe ad efficacia esterna perché gli atti compiuti dal notaio (rectius: professionista) delegato sono idonei ad esplicare gli effetti di cui sono capaci direttamente nei confronti delle parti e degli interessati alla procedura esecutiva, senza necessità di essere recepiti in un provvedimento del giudice delegante, tant’è vero che le parti e gli altri interessati alla procedura esecutiva se vogliono possono proporre avverso gli atti del delegato ex art. 591 ter. c.p.c. ricorso al giudice dell’esecuzione456; 454 Così per primo, ed in riferimento in tal periodo antecedente alla riforma del 2005 al solo notaio quale unico professionista delegabile ex art. 591 bis. c.p.c. operazioni di incanto immobiliare, cit., spec. 48 – 49; F. F. MANNA, La delega ai notai delle P. LUISO – M. MICCOLI, Espropriazione forzata e delega al notaio, cit., 49 ss. Contra la concezione della delega quale delegazione intersoggettiva ad efficacia esterna nel diritto pubblico è A. MENGALI, in ID. – F. VALERINI, op. cit., spec. 13, il quale nel condividere la figura del notaio (rectius: professionista) delegato quale <<vero e proprio sostituto del giudice dell’esecuzione definisce contraddittoria tale qualificazione, in quanto se la delega è un provvedimento inserito all’interno di un processo, e per cui essendo la stessa un atto processuale non si può ricondurre tale modello a quello della delega tra soggetti pubblici diversi . 455 In argomento v. amplius F.P. LUISO, I rapporti tra notaio delegato e giudice, cit., 8, secondo il quale <<la dimostrazione che tra il giudice dell’esecuzione e il professionista delegato difetti un rapporto gerarchico di diritto amministrativo, è rappresentata dalla circostanza che il giudice non ha il potere di prescrivere alcunché oltre a quanto indicato nell’ordinanza, né di avocare a sé il compimento di atti; il giudice – prosegue F. P. Luiso - potrà tuttavia revocare o modificare l’ordinanza di delega, unico strumento a lui riservato>>. 456 Così la E. D’ALESSANDRO, Corretto uso del ricorso al giudice dell’esecuzione ex artt. 534 – ter. e 591 ter. c.p.c., cit., spec. 338 – 339, con riferimento all’epoca al (solo) notaio, quale professionista delegabile ex art. 591 bis. c.p.c.; nel periodo post – riforme 2005 in senso conforme anche se con riferimento al professionista delegabile ex art. 591 bis. c.p.c. E ASTUNI, La delega al professionista delle operazioni di vendita, in AA.VV., Il nuovo rito civile, a cura di P. G. DEMARCHI, III, cit., 499. . 261 2) che il giudice dell’esecuzione conserva comunque la titolarità del potere di direzione del processo esecutivo a norma dell’art. 484, 1 ° co., c.p.c., delegando al professionista,in veste di suo <<sostituto>>, solo l’esercizio dei poteri processuali inerenti alle operazioni di vendita457; 3) che, a parte l’ordinanza di delega con la quale il giudice dell’esecuzione impartisce al delegato le linee – guida fondamentali per il compimento delle operazioni di vendita, il rapporto tra giudice dell’esecuzione e professionista delegato è “deformalizzato”458, o comunque, assoggettato a vincoli formali molto più ridotti, in piena armonia con la funzione di semplificazione della delega; 4) che il diritto della parte di sollecitare un controllo del giudice dell’esecuzione nei confronti degli atti compiuti dal delegato non si concreta nella necessità di un’immediata instaurazione di un autonomo giudizio di cognizione, ben potendo l’atto del delegato oggetto di contestazione, essere sindacato all’interno dello stesso processo esecutivo, ad opera del medesimo soggetto dal quale il delegato deriva la propria legittimazione a compiere l’atto, mediante una procedura di controllo più diretta e meno articolata di quella propria di un’ordinaria causa di merito; 5) che la contestazione dell’atto del delegato non rappresenta sempre, di per sé, un valido motivo di sospensione delle operazioni di vendita essendo il giudice 457 Difatti la riserva di titolarità del potere in capo al giudice dell’esecuzione consente a quest’ultimo di dirigere ed indirizzare al contempo l’operato del delegato e di intervenire nel caso di un adempimento non corretto della funzione della delega mediante lo strumento della “revoca” della delega, e non anche con l’avocazione a sé dell’incanto, agendo il delegato <<al fianco>> e non <<al di sotto>> del giudice dell’esecuzione. Pertanto ciò è in piena armonia con il pensiero di A. SCHERMI, Poteri del giudice dell’esecuzione ed operazioni delegabili al notaio, in AA.VV., Delegabilità ai notai delle operazioni di incanto nelle espropriazioni immobiliari. Normativa vigente e prospettive di riforma. Atti del convegno di Roma del 22 – 23 maggio 1993, cit., 191 ss. . 458 Così F. P. LUISO, I rapporti fra notaio delegato e giudice dell’esecuzione, cit., 10; contra D. TURRONI, Sub. art. 591 ter., in AA.VV., Le recenti riforme del processo civile. Commentario diretto da S. CHIARLONI, Tomo I, cit., 1031. 262 dell’esecuzione, caso per caso,deputato a valutare comparativamente tra loro lo svantaggio che un rallentamento della procedura è in grado di procurare al ceto creditorio da un lato, ed il pregiudizio arrecabile alla parte reclamante da un mancato arresto della stessa dall’altro lato. §. 2.1.1. Le tre possibili declinazioni del nuovo modello di interazione. Dalle ragioni ispiratrici del modello delineato dall’art. 591 ter. c.p.c. appena esposte, consegue un modello dei rapporti tra il giudice dell’esecuzione ed il professionista delegato “variabile” a seconda del tipo di difficoltà che è stata riscontrata da quest’ultimo, e che è suscettibile di evolvere secondo tre possibili schemi procedimentali che ora esamineremo. §. 2.1.1.1. (Segue): Il superamento delle difficoltà da parte del professionista delegato “in via autonoma”. Il primo e più frequente caso che può verificarsi459 è quello in cui il delegato trovatosi in difficoltà nello svolgimento delle operazioni di vendita, decida valendosi del potere che la legge (implicitamente) gli attribuisce (nel momento in cui lo facultizza a rivolgersi al giudice dell’esecuzione) e dei propri ed autonomi saperi, di affrontarla e superarla senza previamente sottoporla al vaglio del giudice dell’esecuzione. E’ facile pensare, che così agendo il delegato si espone al reclamo della parte, e al contempo, espone la procedura espropriativa immobiliare al rischio di un’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. avverso il decreto di trasferimento, ma tale soluzione s’impone necessariamente tutte le volte in cui la difficoltà incontrata dal delegato abbia una natura tale da far apparire ictu oculi improbabile l’eventualità di una fondata contestazione della soluzione adottata dal delegato, a fronte, viceversa, del sicuro 459 O almeno così dovrebbe essere nell’ottica di un’auspicabile collaborazione <<attiva e deflattiva>> del delegato, secondo G. L. INNOCENTI, La delega delle operazioni di vendita, in AA.VV., La nuova esecuzione forzata diretta da P.G. DEMARCHI, cit., 1039. 263 rallentamento delle operazioni di vendita che ne deriverebbe in attesa della pronuncia del giudice e della rimessione al delegato degli atti di causa. Sul piano pratico, una casistica dei tipi diversi di difficoltà che il notaio (rectius: professionista) delegabile ex art. 591 ter. c.p.c. potrebbe incontrare durante il suo percorso è stata fornita dal Tribunale di Firenze con tre decreti del 16 marzo 2000 Est. Riviello460. La prima eventualità che potrebbe verificarsi, è quella in cui il professionista delegato segnala al giudice dell’esecuzione che ad un creditore iscritto non è stato notificato l’avviso dell’avvenuta espropriazione ex art. 498 c.p.c., e pertanto chiede a quest’ultimo istruzioni su come si debba procedere. Nel caso di specie, il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Firenze con il suo primo decreto ha ritenuto che, non potendosi procedere alla vendita dei beni pignorati in assenza di comunicazione dell’avviso ex art. 498 c.p.c. ai creditori iscritti, debbano essere sospese le operazioni delegate, ordinando al creditore procedente di notificare l’avviso ai creditori iscritti entro un termine perentorio, e fissando l’udienza di comparizione dinanzi a sé per la verifica del compimento delle suddette finalità. La seconda eventualità che potrebbe verificarsi, è quella in cui il professionista delegato segnala al giudice dell’esecuzione che la pratica è totalmente carente della documentazione ipotecaria e catastale, e pertanto chiede a quest’ultimo istruzioni su come si debba procedere. Nel caso di specie, sempre il giudice dell’esecuzione del tribunale di Firenze con un secondo decreto ha ritenuto che la soluzione fosse rinvenibile direttamente all’interno dell’art. 567 c.p.c. il quale espressamente afferma che la documentazione ipotecaria e catastale, ovvero il certificato notarile sostitutivo della medesima devono essere allegati entro il termine fissato dal legislatore461,a cura del 460 Leggibili in Riv. es. forz., 2000, 337 ss. con nota della E. D’ALESSANDRO, Corretto uso del ricorso al giudice dell’esecuzione ex artt. 534 - ter. e 591- ter. c.p.c., già più volte citata in precedenza sia nel Cap. I che all’inizio del presente capitolo. 461 Termine che a seguito delle modifiche all’art. 567 c.p.c. prima ad opera della L. n. 302/1998 (art. 13) e poi dalla L. 25 gennaio 2000 n. 25 – quale legge di conversione con modificazioni del D.L. 17 264 creditore procedente o dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo. Di conseguenza, il giudice dell’esecuzione ha ordinato al creditore procedente o a quello intervenuto munito di titolo esecutivo di provvedere ad integrare nel termine di legge la documentazione ex art. 567 c.p.c., pena la dichiarazione, anche d’ufficio, dell’estinzione della procedura esecutiva immobiliare ai sensi art. 567, ultimo comma, c.p.c. La terza ed ultima eventualità è quella in cui il notaio delegato alle operazioni di vendita con incanto si accorge che nell’atto di pignoramento immobiliare ex art. 555 c.p.c. il bene da espropriare è fisicamente descritto in maniera corretta, ma non è stata citata una particella catastale (sulla quale non è stato trascritto il pignoramento), che fa comunque parte del lotto da vendere, e pertanto chiede istruzioni al giudice dell’esecuzione in ordine al modo di provvedere. Il medesimo giudice dell’esecuzione del Tribunale di Firenze – sul presupposto che in caso di incompletezza dell’atto di pignoramento immobiliare ex art. 555 c.p.c., si versa in un’ipotesi di <<nullità sanabile>> e che il pignoramento si estende a tutte quelle cose che sebbene non espressamente menzionate nel relativo atto, siano fisicamente unite alla cosa principale – con altro decreto sempre del 16 marzo 2000 - ha ordinato al creditore procedente di presentare al conservatore dei registri immobiliari una nota di trascrizione a rettifica relativa alla particella omessa, invitando allo stesso tempo il notaio delegato a non dar corso alle operazioni fino a quando il creditore procedente non avesse adempiuto al predetto onere, ed a riferirgli in caso di mancato adempimento entro un determinato termine. Del resto la più volte citata <<funzione sostitutiva>> del professionista delegato comporta che costui debba farsi carico in prima persona di tutte le questioni, siano esse pratico – operative o giuridiche, che possono presentarsi durante lo svolgimento delle operazioni di vendita, non essendo possibile immaginare il delegato alla stregua di un “mero esecutore di ordini altrui”, in quanto è da concepirsi come un professionista che è stato selezionato sulla base delle sue competenze e della sua comune esperienza, che dicembre 1999, n. 480 – era pari a sessanta giorni dal deposito del ricorso contenente l’istanza di vendita, e che a seguito delle modifiche compiute nei suoi riguardi dalle L. nn. 80 e 263 del 2005 è stato raddoppiato a centoventi giorni. 265 supplisce il ruolo del giudice dell’esecuzione non solo nel compimento sul piano materiale degli adempimenti di vendita, ma anche e soprattutto nell’attività di interpretazione delle norme e di risoluzione delle problematiche connesse alla vendita. Difatti sarebbe incongruo ed in palese contrasto con l’intento della riforma del 2005,462 accollare almagistrato – come regola generale – anche la risoluzione delle difficoltà che ordinariamente s’incontrano nello svolgimento delle operazioni di vendita, le quali, invece, nella stragrande maggioranza dei casi, possono agevolmente superarsi ricorrendo alla <<scienza privata>> del professionista delegato, senza alcuna necessità di chiamare in causa l’organo pubblico. §. 2.1.1.2. (Segue): Il ricorso “informale” del professionista delegato al giudice dell’esecuzione. Il secondo caso che potrebbe verificarsi è quello relativo al cd. ricorso “informale” del professionista delegato al giudice dell’esecuzione. Tale modalità di raccordo, è la conseguenza diretta e immediata della natura “deformalizzata” del rapporto che lega il giudice dell’esecuzione delegante al professionista delegato, pur non essendo espressamente prevista dal codice di procedura civile che regola esclusivamente il solo caso del cd. ricorso “formale”ex art. 591 ter. c.p.c. (e che sarà oggetto di approfondita analisi nel successivo paragrafo). Non sottostando a particolari vincoli di forma, la presa di contatto tra il giudice dell’esecuzione delegante ed il professionista delegato prescinde dalla necessità che si depositi in cancelleria un apposito ricorso accompagnato dalla pronuncia di un decreto da comunicarsi al delegato, potendo quest’ultimo rivolgersi al giudice dell’esecuzione recandosi direttamente presso il suo ufficio. 462 La quale tende (almeno in quelle che teoricamente sono le sue intenzioni) a migliorare le condizioni, e con esse le qualità del lavoro del giudice dell’esecuzione, attraverso la riserva a questi della gestione dei soli momenti topici dell’espropriazione forzata immobiliare e di quelle sole questioni la cui soluzione non possa prescindere dall’intervento autoritativo del magistrato, così G. L. INNOCENTI, op. ult. cit., 1040. 266 Tale modalità di raccordo, a cui il delegato ricorre assai frequentemente, soprattutto in due casi: a) quando si imbatte in difficoltà per le quali, pur ritenendo di poterle risolvere autonomamente senza il bisogno di un’investitura formale del giudice dell’esecuzione, reputi opportuno avere il conforto di quest’ultimo in ordine alla soluzione prescelta; e b) quando il delegato si trovi a dover risolvere una difficoltà emersa all’ultimo momento e manchi il tempo per presentare un ricorso formale al giudice dell’esecuzione ed attendere la decisione di quest’ultimo463; garantisce al professionista la facoltà di interagire <<costantemente>> e <<senza filtri>> con il giudice dell’esecuzione, il quale, dal canto suo, dispone di un canale di comunicazione personale e diretto con qualsiasi delegato, che facilita lo scambio di informazioni ed agevola indirettamente l’esercizio del potere direttivo e di controllo dalla legge riservato al giudice dell’esecuzione. A ciò deve aggiungersi, che non venendo quest’ultimo formalmente investito della risoluzione delle difficoltà, in sostanza gli viene semplicemente richiesto il rilascio di un parere, suggerimento, o comunque una conferma ad una soluzione già individuata dal delegato, difatti “il consiglio” fornito dal giudice dell’esecuzione come non vincola il delegato alla sua osservanza (come capita al contrario, con il decreto pronunciato sul ricorso formale ex art. 591 ter. c.p.c.)così non lo solleva da responsabilità, rimanendo quest’ultimo libero di disattendere le indicazioni del giudice dell’esecuzione assumendosene però anche le relative responsabilità464. 463 Nel fare un esempio, basti pensare all’ipotesi del delegato che, in sede di <<udienza>> di vendita senza incanto, scopra che la pubblicità prescritta dall’art. 490, 3 ° co., c.p.c., è stata effettuata il quarantaquattresimo giorno prima del termine per la presentazione delle offerte. 464 Nello stessa direzione di cui nel testo G. L. INNOCENTI, La delega delle operazioni di vendita, in AA.VV., La nuova esecuzione forzata diretta da P. G. DEMARCHI, cit., 1041; F. P. LUISO, I rapporti tra notaio delegato e giudice, cit., 7; A. MIOZZO, Sub. art. 591 ter. c.p.c., in AA.VV., Codice dell’esecuzione forzata. Commentato con dottrina e giurisprudenza a cura di E. VULLO, cit., 568. Mentre molto più drastico è F. CORDOPATRI, Sub. art. 591 ter. c.p.c., in AA.VV., Codice di procedura civile commentato. Aggiornamento a cura di R. VACCARELLA – G. VERDE, cit., 1047, per il quale <<poiché alle indicazioni ed ai suggerimenti resi dal giudice non si ricollega l’efficacia propria del decreto emesso a seguito della richiesta formale d’intervento, tale forma di collaborazione sarebbe priva di utilità>>. 267 §. 2.1.1.3. (Segue): Il ricorso “formale” del professionista delegato al giudice dell’esecuzione. Infine, il terzo ed ultimo caso è quello espressamente disciplinato dall’art. 591 ter. c.p.c. e che si traduce concretamente nella richiesta di intervento del giudice dell’esecuzione tramite il deposito presso la cancelleria di quest’ultimo di un ricorso “formale” scritto e sottoscritto dal delegato465; il giudice dell’esecuzione dal canto suo, si pronuncerà su tale ricorso con decreto, avverso il quale le parti e gli altri interessati (fra cui, vi rientra anche il professionista) possono proporre reclamo (v. nel dettaglio infra §. 3). Nel concentrarci su tale ultima modalità di raccordo emerge dal tenore letterale della norma, come: 1) compete esclusivamente al professionista delegato stabilire se presentare o meno il ricorso ex art. 591 ter. c.p.c.; mentre, non è nel potere delle parti di <<costringere>> il professionista delegato a fare ricorso, né di presentare, al posto suo ricorso al giudice dell’esecuzione a norma dell’art. 591 ter. c.p.c., né tanto meno 465 Contrario a tale forma di ricorso da parte del notaio delegato al giudice dell’esecuzione è S. BRESCIA, Norme in tema di espropriazione forzata e di atti delegabili ai notai, cit., 756, per il quale <<sulla necessità del passaggio decreto – reclamo – ordinanza quando è il notaio a richiedere l’intervento del giudice costituisce, una inutile burocratizzazione, in quanto avverso tale decreto poteva prevedersi l’opposizione agli atti esecutivi>>. Nello stesso senso critico di S. Brescia, e propensi per la medesima soluzione dell’opposizione agli atti esecutivi sono stati anche A. SALETTI, La miniriforma dell’espropriazione forzata. La L. n. 302 del 1998, cit., 375, per il quale <<il sistema delineato dall’art. 591 ter. c.p.c. sembra eccessivamente macchinoso, senza che allo stesso consegue un’effettiva maggiore garanzia per il soggetto eventualmente reclamante. (…) Più lineare sarebbe stato – per tale Autore – prevedere uno solo di questi rimedi (cioè reclamo o opposizione agli atti esecutivi), per non finire con l’appesantire eccessivamente i controlli possibili in occasione della vendita con incanto delegata al notaio>>. Secondo altri, si tratterebbe invece, di un’espressione del principio di economia processuale, che impone di ricercare rimedi all’interno del processo esecutivo e che, nella specie consente al giudice dell’esecuzione di rispondere alla richiesta del notaio senza convocare le parti, essendo la fase del contraddittorio rinviata alla eventuale fase del reclamo, v. per tutti F. P. LUISO, I rapporti fra notaio delegato e giudice dell’esecuzione, cit., 13. 268 <<sollecitare il giudice perché pronunci provvedimenti vincolanti nei confronti del notaio (oggi professionista) delegato, in grado di condizionare lo svolgimento ed il contenuto della sua attività>>466. Sebbene le parti abbiano il potere di sollecitare l’intervento del giudice dell’esecuzione solo ex post, dopo il compimento dell’atto, si verifica non di rado che esse presentino istanze al giudice dell’esecuzione affinché questi intervenga nei confronti del delegato prima che quest’ultimo compia l’atto. In tali casi, fermo restando che il sistema non contempla la possibilità del giudice dell’esecuzione di impartire formalmente al delegato istruzioni preventive e vincolanti su come debba compiere un determinato atto delle operazioni di vendita, il giudice dell’esecuzione potrà limitarsi dopo aver presentato al delegato il problema sollevato dalle parti, a fornire un suggerimento o ad avallare la soluzione prospettata dal delegato, lasciando in ogni caso a quest’ultimo la facoltà di valutare l’opportunità di investire formalmente della questione il giudice dell’esecuzione tramite ricorso ex art. 591 ter. c.p.c.; 2) la fase primaria del procedimento incardinato con il deposito presso la cancelleria del giudice dell’esecuzione del ricorso “formale”ex art. 591 ter. c.p.c. si svolge, in omaggio ai canoni della celerità e concentrazione a cui s’ispira la riforma dell’esecuzione forzata, senza la necessità di una previa instaurazione del contraddittorio. 466 Così espressamente R. ORIANI, Ancora sul regime degli atti del notaio delegato alle operazioni di vendita nell’espropriazione immobiliare (art. 591 ter. c.p.c.), cit., 108 nt. 21; in senso conforme a R. Oriani, G. SENSALE, L’espropriazione forzata immobiliare e la delega ai notai degli incanti, cit., 373; F. P. LUISO – M. MICCOLI, op. cit.; A. MIOZZO, Sub. art. 591 ter., in AA.VV., Codice dell’esecuzione forzata. Commentato con dottrina e giurisprudenza a cura di E. VULLO, cit., 567, il quale dopo aver correttamente evidenziato che <<le parti non possono obbligare il professionista che ritenga di risolvere da solo la difficoltà insorta a rivolgersi al giudice, e così come esse non dispongono di alcuno strumento per rivolgersi direttamente al giudice scavalcando l’organo delegato>>, denuncia lo stato di perplessità che lascia una decisione di merito, precisamente Trib. Torino, Sez. Esecuzioni Immobiliari, 5 dicembre 2002, con nota di M. C. LUPETTI, Se sia necessario il consenso di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo per riunire la vendita a seguito di piano di rateazione del debito, in Riv. not., 2003, n. 3, II, 730 ss., che ammette la facoltà di proporre, direttamente al giudice dell’esecuzione, un’istanza di ulteriore differimento della vendita formulata dal debitore e dal creditore procedente, quando vi era l’approssimarsi della scadenza del rinvio già concesso dal notaio delegato, a seguito di una prima richiesta, a lui correttamente rivolta. 269 Ciò è desumibile dalla circostanza che il giudice dell’esecuzione nel risolvere le difficoltà (o ancor meglio nell’impartire le opportune istruzioni al fine della loro risoluzione) adotta un provvedimento avente la forma di decreto, che come noto, rappresenta la tipica forma dei provvedimenti giurisdizionali non in contraddittorio, siano essi contenziosi (procedimenti monitori e cautelari) sia non contenziosi (procedimenti in camera di consiglio), ovvero dei provvedimenti non aventi carattere giurisdizionale, in quanto meramente ordinatori. Pertanto ne consegue, che non vi è alcuna necessità di una previa fissazione di un’udienza di comparizione delle parti e dell’audizione delle medesime467; 3) il delegato si limita a depositare il ricorso, senza però depositare anche il fascicolo d’ufficio468; 4) l’esercizio, non coercibile ad externo, del potere del delegato di autodeterminarsi nella presentazione del ricorso è subordinato alla sussistenza di un’unica condizione, qual è quella “dell’insorgere di una difficoltà”. La formula dell’art. 591 ter. c.p.c. non è del tutto sconosciuta all’interprete, infatti basti pensare che nel codice di rito civile è già utilizzata sia nell’art. 610 che nell’art. 613 c.p.c.469. Ma in realtà 467 La circostanza che l’art. 591 ter. c.p.c. non imponga la necessità della preventiva audizione delle parti, non esclude che essa possa apparire nel caso di specie, opportuna (del resto, da come testimonia G. L. INNOCENTI, La delega delle operazioni di vendita, in AA.VV., La nuova esecuzione forzata diretta da P. G. DEMARCHI, cit., 1042 nt. 237, non pochi giudice dell’esecuzione sono soliti fissare udienza avanti a sé prima di provvedere sul ricorso del delegato); in tali ipotesi, il giudice dell’esecuzione potrà valersi del potere di convocazione ed audizione delle parti previsto in via generale dell’art. 485 c.p.c. . 468 Nel silenzio della legge, si è ritenuto da una parte della dottrina D. TURRONI, sub. art. 591 ter. c.p.c., in AA.VV., Le recenti riforme del processo civile. Commentario diretto da S. CHIARLONI, Tomo I, cit., 1032, che il delegato al fine di assicurare al giudice dell’esecuzione la piena conoscenza della questione sottoposta al suo esame, <<possa limitarsi a trasmettergli solo specifici documenti, sì da garantire un’adeguata conoscenza del problema ed evitare al tempo stesso una perniciosa interruzione delle operazioni di vendita>>. 469 I quali prevedono, rispettivamente in tema di esecuzione per consegna di bene mobile o rilascio di bene immobile (610), e, in tema di esecuzione forzata per obblighi di fare e di non fare (613), l’intervento del giudice per eliminare le difficoltà che sorgono nel corso dell’esecuzione. Più precisamente 270 l’analogia tra l’art. 591 ter. c.p.c. e i citati artt. 610 e 613 c.p.c. è soltanto apparente470. Perché da un lato, l’art. 610 c.p.c. attribuisce direttamente alle parti il potere di sollecitare l’intervento del giudice dell’esecuzione, mentre l’art. 591 ter. c.p.c. riserva l’iniziativa al professionista delegato; e dall’altro lato l’art. 613 c.p.c. impone all’ufficiale giudiziario di ricorrere al giudice dell’esecuzione nel caso in cui incontri delle difficoltà, mentre l’art. 591 ter. c.p.c. rimette la suddetta decisione alla discrezionalità del professionista delegato471. Per di più, non è possibile scorgere alcuna analogia dell’art. 591 ter. c.p.c. con la portata dell’art. 790, 3 ° co., c.p.c., in tema di delega al notaio delle operazioni di divisione immobiliare, in quanto in quest’ultimo settore, se dovessero sorgere delle “contestazioni” (cosa ben diversa dalle “difficoltà”di cui parlano gli artt. 591 ter. – 610 e 613 c.p.c.) notaio delegato provvederà alla redazione di un apposito processo verbale da trasmettere al giudice istruttore. Pertanto, da ciò, si desume che in tale ipotesi, il notaio è privo del potere di affrontare e risolvere autonomamente le questioni, che invece può riscontrare nell’esecuzione delle operazioni di vendita immobiliare delegategli ex art. 591 bis. c.p.c.472 . per l’art. 610 c.p.c. <<se nel corso dell’esecuzione sorgono difficoltà che non ammettono dilazione, ciascuna parte può chiedere al giudice dell’esecuzione, anche verbalmente, i provvedimenti temporanei occorrenti>>. Mentre, l’art. 613 c.p.c. nel regolamentare i rapporti tra ufficiale giudiziario e giudice nell’ambito dell’esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare, sancisce che il primo possa <<farsi assistere dalla forza pubblica>> e debba <<chiedere al giudice dell’esecuzione le opportune disposizioni per eliminare le difficoltà che sorgono nel corso dell’esecuzione>>. 470 Così A. MIOZZO, Sub. art. 591 ter., in AA.VV., Codice dell’esecuzione forzata. Commentato con dottrina e giurisprudenza a cura di E. VULLO, cit., 567. 471 F. P. LUISO, I rapporti tra notaio delegato e giudice, cit., 6. 472 Non essendo questa la sede più opportuna per approfondire il tema della delega al notaio delle operazioni di divisione immobiliare si rinvia per tutti allo studio della E. GASBARRINI, La delega al notaio della vendita di immobili nel giudizio di scioglimento della comunione ex art. 788 c.p.c., in Studi e Materiali a cura del Consiglio Nazionale del Notariato, Milano, 2010, n. 4, 963 ss.; 271 A conclusione di tale disquisizione tra le difficoltà degli artt. 610 e 613 c.p.c. e quelle dell’art. 591 ter. c.p.c., vi è soprattutto una disomogeneità sul piano del significato che tale locuzione vuole assumere. Difatti, il concetto di difficoltà impiegato nei due articoli 610 e 613 dedicati all’esecuzione in forma specifica evoca l’idea di impedimenti di natura tecnica, cioè di difficoltà di ordine pratico – operativo che non si traducono in vere e proprie questioni di interpretazione giuridica, le quali debbono essere riservate alle opposizioni esecutive473; mentre al contrario le difficoltà di cui si riferisce l’art. 591 ter. c.p.c. hanno un duplice significato, nel senso che possono consistere sia in ostacoli materiali alla prosecuzione delle operazioni di vendita ma anche in dubbi e perplessità sull’interpretazione e l’applicazione delle norme di legge – cioè di questioni di puro diritto che sollecitano il giudice dell’esecuzione ad una pronuncia che anticipa, l’oggetto di un’eventuale e successiva opposizione agli atti esecutivi474. 473 Per maggiori approfondimenti sull’esecuzione in forma specifica nelle due forme dell’esecuzione per consegna o rilascio (610) e dell’esecuzione degli obblighi di fare e di non fare (613) v. C. MANDRIOLI, voce Esecuzione forzata per consegna o rilascio, in Nss. Dig. it., VI, Torino, 1960, 701 ss.; ID., voce Esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare, in ivi, 764 ss.; per un quadro riassunto da ultimo v. B. CAPPONI, Manuale di diritto dell’esecuzione civile, Torino, 2010, spec. 301 ss. . 474 Nel senso di considerare che all’interno della locuzione di difficoltà ex art. 591 ter. c.p.c. siano ricomprese sia quelle di fatto che di diritto v. in dottrina F.P. LUISO – M. immobiliare e delega al notaio, cit., 160; dell’esecuzione, cit., 7; (L. MICCOLI, Espropriazione forzata F. P. LUISO, I rapporti tra notaio delegato e giudice A. SALETTI, La miniriforma dell’espropriazione forzata, cit., 374. Mentre per altri F. DI NANNI, Espropriazione immobiliare: delega ai notai delle operazioni di vendita con incanto, cit., 1390) le difficoltà cui alludono gli artt. 534 ter. e 591 ter. c.p.c. non sono quelle materiali, che potrebbero essere risolte dal notaio tout court, ma sono, invece quelle che comportano la necessità di una modifica delle modalità dell’esecuzione precedentemente stabilite. Per altri ancora (R. ORIANI, Il regime degli atti del notaio delegato alle operazioni di vendita nell’espropriazione immobiliare (art. 591 ter. c.p.c.), cit., 402; a cui segue in senso conforme la E. D’ALESSANDRO, Corretto uso del ricorso al giudice dell’esecuzione ex artt. 534 – ter. e 591 ter. - c.p.c., cit., 339 - 340) nell’art. 591 ter. c.p.c. si tratterebbe di difficoltà sorte nel verificare la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per il compimento delle attività di liquidazione, ergo sarebbero, per lo più, intoppi sorti nello svolgimento dell’attività di interpretazione della normativa processuale e sostanziale. 272 §. 3. Il reclamo al giudice dell’esecuzione ad opera <<delle parti>> e degli <<altri interessati>>: analisi del secondo periodo dell’art. 591 ter. c.p.c. . Il secondo periodo dell’art. 591 ter. c.p.c. prevede che <<le parti e gli altri interessati possono proporre reclamo avverso il predetto decreto nonché avverso gli atti del professionista delegato con ricorso allo stesso giudice, il quale provvede con ordinanza; il ricorso non sospende le operazioni di vendita, salvo che il giudice concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione>>. Pertanto in tale secondo periodo,si registra un accorpamento in un’unica proposizione – tramite una formula che certamente non splende per chiarezza -, la disciplina di due distinti profili,infatti: a) da una parte, completando il senso della previsione contenuta nel primo periodo precedentemente esaminata, introduce il rimedio particolare della reclamabilità del decreto, per mezzo del quale il giudice dell’esecuzione risolve le difficoltà prospettategli dal delegato; b) dall’altra parte, fissa il principio generale del controllo endo – esecutivo degli atti del professionista delegato, nel senso di riconoscere alle parti ed agli interessati il potere di sollecitare il controllo del primo su qualsiasi atto compiuto dal secondo nell’espletamento della delega. Quest’ultima affermazione segna il perimetro dell’ambito di operatività del delegato. Per un verso, infatti, il reclamo può essere proposto solo contro gli atti del professionista delegato, dovendosi intendere per tali solo gli atti in sé perfetti, in quanto Infine sul punto V. altresì F. MANNA, La delega ai notai delle operazioni di incanto immobiliare, cit., 166, il quale rileva come <<ampliando il novero delle questioni sottoponibili, più che rimuovere degli ostacoli si finisce per dare ingresso alla soluzione anticipata di interrogativi giuridici che potrebbero dar vita d altrettanti momenti di contrasto non più fra le parti, bensì tra queste ed il giudice, ma ciò dipende dal patrimonio genetico dello strumento processuale in parola, che recando un proprio regime di impugnazione implica ineludibilmente l’autonoma rilevanza di fattori di giuridicità suscettibili di qualificare l’interesse delle parti e di ogni altro soggetto coinvolto nel processo>>. 273 completi di tutti gli elementi necessari per il loro perfezionamento475 e dunque, dotati, di efficacia propria. Da ciò consegue che non si possono reclamare né la bozza del decreto di trasferimento né il progetto di riparto predisposti dal delegato, poiché essi, in quanto destinati ad essere superati ed assorbiti dal decreto di trasferimento e dal progetto di distribuzione pronunciati dal giudice dell’esecuzione, non rappresentano <<atti in senso stretto>>, ma semplici bozze di atti (o se si vuole di atti preparatori), come tali privi di efficacia propria476. 475 Si veda D. TURRONI, sub. art. 591 bis. c.p.c., in AA.VV., Le recenti riforme del processo civile. Commentario diretto da S. CHIARLONI, Tomo I, cit., 1026. 476 Pertanto, sull’argomento, non è condivisibile quel filone dottrinale che partendo dal presupposto “dell’erroneità” della formula contenuta nel nuovo settimo comma dell’art. 591 bis. c.p.c. ha sostenuto la facoltà delle parti di impugnare con l’opposizione agli atti esecutivi non il decreto di trasferimento ma bensì <<il progetto o bozza del decreto di trasferimento predisposto dal delegato>>, e che sempre con l’opposizione ex art. 617 c.p.c. le parti devono denunziare non solo i vizi del decreto ma anche i vizi della procedura delegata che sono oggetto di reclamo. Tale orientamento è riconducibile a F. CORDOPATRI, Le nuove norme sull’esecuzione forzata, cit., 775; nonché in via successiva G. ARIETA – F. DE SANTIS, L’esecuzione forzata, in Trattato di diritto processuale civile diretto da L. MONTESANO – G. ARIETA, Vol. III – Tomo II, cit., 1257 - 1258; E. MERLIN, La delega ai professionisti delle operazioni di vendita e di distribuzione del ricavato, in AA.VV., Il processo civile di riforma in riforma, Tomo II, cit., 112 ss.; F. DE SANTIS, La riforma del processo esecutivo – I professionisti dell’esecuzione forzata, in AA.VV., Il nuovo processo civile competitivo, a cura di A. DIDONE, cit., 911; G. CAMPESE, L’espropriazione forzata immobiliare, cit., 548; . La ragione che porta a ritenere non condivisibile tale orientamento è rinvenibile semplicemente nella circostanza che esso nel consentire l’impugnazione non di un atto della procedura esecutiva ma bensì di una semplice bozza di atto comporterebbe una rilevantissima deviazione dei principi generali in materia di impugnazione degli atti esecutivi: così A.M. SOLDI, Manuale dell’esecuzione forzata, cit., 807. Oltre alla Soldi, dissentono altresì da tale orientamento dottrinale anche tutta una serie di autori fra cui M. MONTANARO, Sub. art 591 bis. – ter. c.p.c., in AA.VV., Commentario alle riforme del processo civile, a cura di A. BRIGUGLIO – B. CAPPONI, Vol. II, cit., 483, ad avviso del quale, (…) per l’insuperabile considerazione secondo cui l’opposizione agli atti esecutivi deve avere ad oggetto necessariamente un atto (…) anche a 274 Per altro verso, il reclamo, essendo un rimedio endo – esecutivo rivolto contro atti compiuti dal professionista delegato <<nel compimento delle operazioni di vendita>>, conserva la sua utilità nei limiti in cui tale fase della procedura esecutiva non sia ancora giunta al suo esito naturale, consistente nell’emissione del decreto di trasferimento, la cui pronuncia consuma definitivamente il potere di proporre reclamo avverso gli atti del delegato attraendo gli eventuali vizi di essi nell’ambito dell’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.477 . seguito della riforma, atto del processo esecutivo opponibile ai sensi dell’art. 617 è il decreto di trasferimento sottoscritto dal giudice e non la bozza predisposta e trasmessa dal professionista; D. TURRONI, Sub. art. 591 ter. c.p.c., in AA.VV., Le recenti riforme del processo civile. Commentario diretto da S. CHIARLONI, Tomo I, cit., 1038, secondo il quale, <<il richiamo alla opposizione di cui all’art. 617 c.p.c. persegue l’intento di escludere il reclamo avverso la bozza predisposta dal professionista (…) che nemmeno può considerarsi un atto in senso proprio>>; immobiliare, in M. L. SPADA, La delega delle operazioni di vendita AA.VV., L’esecuzione forzata riformata, a cura di C. PERAGO – G. MICCOLIS., cit., 353; F. TOMMASEO, Le vendite immobiliari delegate, in L’esecuzione forzata, cit., 209 nt. 173; E. FABIANI, voce Delega delle operazioni di vendita in sede di espropriazione forzata immobiliare. Aggiornamento, cit., 489; nonché più di recente P. FARINA, Gli esiti della vendita forzata immobiliare, in L’aggiudicazione nel sistema delle vendite forzate, Napoli, 2012, spec. 255, la quale pone alla base della sua contrarietà al pensiero di tale filone dottrinale due condivisibili ragioni: <<1) Innanzitutto perché l’opposizione ex art. 617 c.p.c. presuppone che il provvedimento impugnato sia già formalmente perfetto e, di sicuro, non è tale la bozza del decreto di trasferimento predisposta dal professionista; 2) in secondo luogo, riconoscendo che la bozza del decreto di trasferimento, non ancora recepita dal giudice, possa essere opposta si impedirebbe allo stesso giudice di effettuare un successivo controllo sulla regolarità formale del medesimo decreto. Con l’ulteriore conseguenza che la mancata (o tardiva) proposizione dell’opposizione avverso la bozza finirebbe per rendere incontestabile ed immodificabile l’atto del professionista. Di qui – conclude l’Autrice in questione – la conclusione che nelle espropriazioni forzate delegate non possa configurarsi un meccanismo di consolidazione anticipata degli atti esecutivi, posti in essere dal professionista, per effetto dell’inutile decorso del termine di opposizione ex art. 617 c.p.c. >>. 477 Questa che è stata appena enunciata è la tesi dominante, che ritiene non esservi un termine per la proposizione del reclamo di cui all’art. 591 ter. c.p.c. avverso gli atti del professionista delegato (rectius: di un termine perentorio la cui decorrenza sia in qualche modo ancorata all’atto del delegato suscettibile di essere reclamato ai sensi dell’art. 591 ter. cit.), se non appunto quello costituito 275 dall’esaurimento della delega. V. F. MANNA, La delega ai notai delle operazioni di incanto immobiliare, cit., 167, il quale esclude poi che <<il reclamo sia esperibile contro gli atti del sub-procedimento delegato di distribuzione, trovando le contestazioni avverso gli atti di questa fase, il loro naturale sbocco nell’udienza di discussione del progetto di riparto ex art 596 c.p.c.>> . Nella medesima direzione R. ORIANI, Il regime degli atti del notaio delegato alle operazioni di vendita nell’espropriazione immobiliare (art. 591 ter. c.p.c.), cit., 406 ss.; ID., Ancora sul regime degli atti del notaio delegato nell’espropriazione immobiliare (art. 591 ter. c.p.c.), cit., 102 ss., il quale precisa che l’esaurimento della delega si verifica con la chiusura del processo esecutivo; 168; F. P. LUISO – M. MICCOLI, Espropriazione forzata immobiliare e delega al notaio, cit., 167 – F. P. LUISO, I rapporti tra notaio delegato e giudice dell’esecuzione, cit., 10 – 11, che individua correttamente l’esaurimento della delega nell’emissione del decreto di trasferimento; aderisce espressamente alla posizione di F. P. Luiso sul punto anche R. VACCARELLA, La vendita forzata immobiliare tra delega al notaio e prassi giudiziarie <<virtuose>>, cit., 292. Diversamente (nel senso di ritenere che esista invece, un termine perentorio, entro il quale debba essere proposto il reclamo ex art. 591 ter. cp.c.) nel periodo ante riforma 2005: C. BESSO, Espropriazione forzata e notai, cit., 2453, secondo la quale il termine sarebbe quello di dieci giorni di cui all’art. 739 c.p.c., argomentando <<dalla natura di reclamo del rimedio e quindi considerandolo species di un più ampio genus che trova la sua disciplina fondamentale nel modello delineato all’art. 739 c.p.c.>> (ma nello stesso senso v. già S. BRESCIA, Norme in materia di espropriazione forzata e di atti affidabili ai notai, cit., 755). Mentre nel periodo post riforma 2005: in senso favorevole alla C. Besso vi è D. TURRONI, Sub art. 591 ter. c.p.c., in AA.VV., Le recenti riforme del processo civile. Commentario diretto da S. CHIARLONI, Tomo I, cit., spec. 1035; mentre in senso contrario v. M. BOVE, Delega delle operazioni di vendita, in G. BALENA – M. BOVE, Le riforme più recenti del processo civile, cit., 240 – 241, secondo il quale il termine sarebbe quello previsto per l’opposizione agli atti esecutivi pari a venti giorni e la soluzione proposta dalla C. Besso – in precedenza richiamata - <<non è, comunque, più sostenibile, perché non si può più dire che la disciplina fondamentale del reclamo in genere sia rintracciabile nell’art. 739 c.p.c.>>. Infatti da come acutamente è stato sottolineato da altri, in particolare E. FABIANI, La delega delle operazioni di vendita in sede di espropriazione forzata immobiliare. Novità introdotte dalla riforma del 2005 e ricostruzione sistematica del nuovo istituto, cit., 78 nt. 151 in fine – non è più spendibile la tesi della natura del reclamo cautelare, per la semplice ragione che <<il legislatore con la riforma del 2005 eliminando il richiamo che l’art. 669 – terdecis. c.p.c. faceva all’art. 739 c.p.c., ha previsto un termine autonomo di quindici giorni per proporlo>>. 276 Legittimati attivi a proporre il reclamo de quo sono <<le parti>> e <<gli interessati>>. Tra i primi rientrano: il debitore, il creditore procedente, i creditori compignoranti e quelli intervenuti ed infine il terzo proprietario assoggettato all’espropriazione forzata; mentre tra i secondi per il cui inquadramento si può ricorrere alla casistica prevista dall’art. 485 c.p.c., vanno annoverati:gli offerenti, l’aggiudicatario provvisorio, gli offerenti in aumento di quinto478, nonché lo stesso professionista479. Dal canto suo la legge non predetermina il contenuto del reclamo. Si ritiene che possa dedursi sia l’illegittimità dell’atto, ma anche la sua inopportunità480; in ogni caso, tenuto conto, che lo scopo ultimo del reclamo è quello di contestare la soluzione fornita dal delegato o dallo stesso giudice dell’esecuzione ad una specifica difficoltà ovvero il compimento di un atto posto in essere dal delegato, deve escludersi <<l’ingresso a Infine nel progetto di riforma del codice di procedura civile di A. Proto Pisani il reclamo avverso il decreto del GE con cui risolve le difficoltà prospettategli nonché quello proposto avverso gli atti del (notaio) delegato è soggetto ad un termine perentorio di dieci giorni decorrenti dalla comunicazione o notificazione se anteriore (art. 4.148, 1 ° co., corrispondente alle primi due periodi dell’art. 591 ter. c.p.c.) in A. PROTO PISANI, Per un nuovo codice di procedura civile, cit., spec. 96. 478 Cass., 11 giugno 1983, n. 4030; conf. da Cass., SS.UU., 18 gennaio 1983, n. 413). V. R. ORIANI, Il regime degli atti del notaio delegato alle operazioni di vendita nell’espropriazione immobiliare (art. 591 ter. c.p.c.), cit., 402. E’ invece oggetto di accesa discussione la circostanza se la legittimazione spetti anche al professionista delegato. Sul punto si rinvia alla C. BESSO, op. cit., 2452. 479 Favorevoli ad includere anche il professionista delegato nei legittimati attivi a proporre il reclamo de quo:R. ORIANI, Il regime degli atti del notaio delegato alle operazioni di vendita nell’espropriazione immobiliare (art. 591 ter. c.p.c.), cit., 402; spec. 383; G. CAMPESE, Problemi e prospettive, cit., A. MIOZZO, Sub. art. 591 ter., in AA.VV., Codice dell’esecuzione forzata. Commentato con dottrina e giurisprudenza a cura di E. VULLO, cit., 568. Mentre fermamente contraria è la C. BESSO, Espropriazione forzata e notai, cit., 2453 nt. 92. 480 D. TURRONI, sub. art. 591 ter. c.p.c., in AA.VV., Le recenti riforme del processo civile. Commentario diretto da S. CHIARLONI, Tomo I, cit., 1032, il quale adduce ragioni di simmetria con l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.. 277 nozioni di puro diritto oggettivo, volte ad ottenere un’astratta adeguatezza dell’atto a norme di rito>>481. Sotto il profilo prettamente procedurale, il reclamo si deve proporre tramite “ricorso” depositato presso la cancelleria del giudice dell’esecuzione, il quale fissa con pedissequo decreto l’udienza di comparizione delle parti davanti a sé ordinando al ricorrente di eseguire le notifiche alle parti ed alla cancelleria di acquisire il fascicolo d’ufficio presso il professionista delegato. La necessità della previa instaurazione del contraddittorio tra le parti è ricavabile: a) sia dalla natura giuridica del reclamo, che costituisce un incidente decisorio del processo esecutivo; b) sia dalla tipologia del provvedimento (ordinanza) che conclude tale parentesi di cognizione, il quale presuppone l’audizione delle parti; e c) dal raffronto con quanto previsto dall’art. 168 disp. att. c.p.c. il quale, nel disciplinare il reclamo contro l’operato dell’ufficiale incaricato alla vendita, prevede espressamente che <<sul ricorso del giudice dell’esecuzione pronuncia senza indugio con ordinanza non impugnabile, sentiti il ricorrente e le parti>>. Similmente a quanto accade nell’ipotesi di un’opposizione esecutiva (del quale presenta il carattere incidentale ed endoprocedimentale, visto che è esperibile solo in pendenza di procedimento)482, la legge non ricollega alla proposizione del reclamo un effetto sospensivo automatico, ma rimette al prudente apprezzamento del giudice dell’esecuzione la scelta se adottare o meno un provvedimento sospensivo, ancorandola al parametro dei cd. “gravi motivi”; ma, a differenza, di quanto avviene in presenza di un’opposizione esecutiva di merito ai sensi degli artt. 615 e 619 c.p.c., il provvedimento pronunciato ai sensi dell’art. 591 ter. c.p.c. può avere ad oggetto le sole operazioni di vendita e non anche l’intero processo esecutivo e contro di esso non è ammesso il reclamo al collegio previsto dal capoverso dell’art. 624 c.p.c. . 481 F. MANNA, La delega ai notai delle operazioni di incanto immobiliare, cit., 168. 482 Così acutamente rileva la struttura del procedimento di reclamo in esame R. ORIANI, Ancora sul regime degli atti del notaio delegato nell’espropriazione immobiliare (art. 591 ter. c.p.c.), cit., 101. 278 Sebbene sul punto la legge tace, per una certa e condivisibile dottrina483deve ritenersi, sulla base delle regole generali, che il provvedimento di sospensione, in casi di particolare urgenza, possa essere adottato anche inaudita altera parte con decreto confermabile o revocabile con l’ordinanza che decide il reclamo. §. 4. L’opposizione agli atti esecutivi in rapporto con il reclamo: analisi del terzo periodo dell’art. 591 ter. c.p.c. . Il terzo ed ultimo periodo dell’art. 591 ter. c.p.c. dispone laconicamente che:<<Restano ferme le disposizioni di cui all’art. 617 c.p.c.>>484. Dal punto di vista storico tale previsione trova la sua giustificazione nella scelta compiuta dal legislatore del 1998 di voler rinunciare al cd. modello del “doppio binario” previsto nel progetto originario485, consistente nella facoltà di scelta alternativa relativamente ai rimedi esperibili avverso gli atti del professionista delegato, tra reclamo ed opposizione agli atti esecutivi486. 483 G. L. INNOCENTI, La delega delle operazioni di vendita, in AA.VV., La nuova esecuzione forzata diretta da P. G. DEMARCHI, cit., 1046. 484 In generale sull’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. v. in dottrina C. MANDRIOLI, voce Opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi, in Enc. dir., XXXI, Milano, 1980, spec. 431 ss.; R. ORIANI, L’opposizione agli atti esecutivi, Napoli, 1987; R. VACCARELLA, voce Opposizioni all’esecuzioni, in Enc. giur., XXI, Roma, 1990, 1 ss.; G. TOMEI, Il problema delle opposizioni nel processo esecutivo, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1995, 901 ss.; più di recente F. TOMMASEO, L’esecuzione forzata, cit., spec. 255 ss., B. CAPPONI, Manuale di diritto dell’esecuzione civile, cit., spec. 319 ss. . 485 Per quanto riguarda l’evoluzione delle vicende parlamentari che hanno condotto al superamento del <<modello del sistema a doppio binario>> rinviamo per tutti alla lucida e chiara descrizione fatta da R. ORIANI, Il regime degli atti del notaio delegato alle operazioni di vendita nell’espropriazione immobiliare (art. 591 ter. c.p.c.), cit., 405 nt. 34. 486 Difatti ricordiamo che il d.d.l. Flick n. 1800/S prevedeva nell’ultimo comma di quello che sarebbe dovuto essere l’art. 591 ter. c.p.c. come <<Avverso gli atti del notaio delegato è sempre proponibile l’opposizione agli atti esecutivi a norma dell’art. 617>>. Ma quella che poi è l’attuale formulazione del terzo 279 L’art. 591 ter. c.p.c. declina il rapporto tra i due rimedi in termini di reciproca esclusione, nel senso che avverso l’atto del delegato è possibile proporre reclamo e non l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.,la quale ultima è, invece, esperibile sia contro l’ordinanza pronunciata dal giudice dell’esecuzione a seguito di reclamo avverso l’atto del professionista delegato o avverso il decreto con cui il giudice stesso ha risolto la difficoltà sollevata dal delegato con ricorso, sia, nel caso in cui il vizio dell’atto del delegato non sia stato dedotto con il rimedio endo – esecutivo del reclamo, contro il decreto di trasferimento pronunciato dal giudice dell’esecuzione, che chiude la fase delle operazioni di vendita delegate al professionista487. periodo dell’art. 591 ter. c.p.c. è dovuta ad una modifica avvenuta in Commissione Giustizia. Sulla scelta operata nel d.d.l. Flick manifestò, a suo tempo, pieno consenso la Commissione Tarzia, incaricata come abbiamo già detto a tempo debito di elaborare il testo di d.d.l. delega per la riforma organica del processo civile. Commentando quelle che erano le linee essenziali per la riforma del processo esecutivo contenuta nel progetto Tarzia, Vaccarella in ID., Le linee essenziali del processo esecutivo secondo il progetto della Commissione Tarzia, cit., 373, osservò che <<il giudice dell’esecuzione non deve essere il factotum dell’esecuzione con la sua onnipresenza in ogni momento della procedura, ma deve essere il perno quanto alla garanzia di legittimità e correttezza dell’attività esecutiva. Di qui l’opportunità di spogliarlo di tutta una serie di compiti che nulla hanno di intrinseca natura giurisdizionale, ma di potenziarne il ruolo di controllore in ogni momento della procedura snellendo gli strumenti che consentono di adirlo e di investirlo di ogni questione giuridica. (…) In breve, il giudice dell’esecuzione diventa, oltre il gestore delle opposizioni agli atti e all’esecuzione, anche la guida dell’esecuzione nei momenti più delicati del suo svolgimento attraverso direttive, agilmente sollecitate e agilmente date agli organi esecutivi ovvero ai suoi ausiliari>>. 487 Discende direttamente dai principi generali l’effetto di consolidamento dell’ordinanza sul reclamo, cui non segua, nel termine perentorio previsto nell’art. 617 c.p.c., l’opposizione agli atti esecutivi. Mentre per una lettura alternativa dell’art. 591 ter. c.p.c. nel tratto finale in cui fa riferimento all’art. 617 c.p.c. e che è volta ad escludere l’opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso l’ordinanza che decide sul reclamo ex art. 591 ter. c.p.c. v. ante riforme 2005: R. VACCARELLA, La vendita forzata immobiliare tra delega al notaio e prassi giudiziarie <<virtuose>>, cit., 293, il quale, suggerisce l’opportunità di una lettura sistematica dell’art. 591 ter. c.p.c., dalla quale dovrebbe inferirsi che <<anche l’ordinanza decisoria del reclamo non è soggetta all’immediata opponibilità ex art. 617 c.p.c.; e ciò in quanto l’intero primo comma della norma è volto a disciplinare strumenti endoprocedimentali di superamento delle “difficoltà” ovvero di composizione dei contrasti, tutti volti – con la salvezza della garanzia della cognizione piena alla chiusura del sub procedimento – a consentire (…) al sub - procedimento di svolgersi fino all’atto finale. In breve, la logica del 280 Il catalogo degli strumenti di tutela che sono messi a disposizione delle parti è condensato nella recente sentenza della Cass., Sez. III , 26 giugno 2006, n. 14707, Pres. Duva – Rel. Frasca – P.M. (concl. conf.) Iannelli488, la quale ha il merito di precisare anche il criterio ordinante di essi. La Cassazione afferma che la norma dell’art. 591 ter. cp.c., in tema di operazioni di esecuzione per espropriazione di immobili delegate al notaio, quando, nel secondo comma dispone che “restano ferme le disposizioni di cui all’art. 617 c.p.c. ”, deve essere interpretata nel senso che <<l’opposizione agli atti esecutivi è il mezzo esperibile contro le ordinanze del giudice dell’esecuzione pronunciate sia in seguito del reclamo delle parti nel processo esecutivo contro i decreti pronunciati dal giudice dell’esecuzione su sollecitazione del notaio delegato, in relazione a difficoltà insorte nelle operazioni di esecuzione, sia a seguito del reclamo delle parti avverso gli atti del notaio delegato, restando,pertanto, esclusa ogni possibilità di diretta impugnativa in sede giurisdizionale diversa dal reclamo tanto dei suddetti decreti quanto degli atti del notaio delegato, e quindi, la proposizione diretta dell’opposizione agli atti esecutivi contro di essi ed a maggior ragione, data l’esistenza nel sistema dell’esecuzione forzata di un rimedio generalizzato contro le invalidità nel processo esecutivo, rappresentato proprio dal rimedio previsto dall’art. 617 c.p.c, del ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, penultimo comma, Cost., rimedio che, peraltro, è inesperibile anche contro le procedimento il cui svolgimento non è impedito dall’esigenza del controllo giudiziale riceverebbe un grave vulnus qualora fosse consentito – nell’<<isola>> costituita dal sub procedimento coram notaro – l’inserimento di una fase a cognizione piena che lo spirito della formula (…) sembra riservare al momento finale, in cui la procedura torna definitivamente davanti al giudice dell’esecuzione>>. Nello stesso senso di Vaccarella nel periodo post – riforme 2005: M. BOVE, Delega delle operazioni di vendita, in G. BALENA – M. BOVE, Le riforme più recenti del processo civile, cit., 240 e D. TURRONI, Sub. art. 591 ter. c.p.c., in AA.VV., Le recenti riforme del processo civile. Commentario diretto da S. CHIARLONI, Tomo I, cit., 1037. 488 In Riv. es. forz., 2006, 647; conf. sia da Cass., Sez. III, 28 ottobre 2009, n. 22794, Pres. Di Nanni – Est. Spirito – P.M. (concl. conf.) Scardaccione, in Vita not., 2010, n. 1, 353 ss.; e sia da Cass., Sez. VI, 20 gennaio 2011, n. 1335 (ord.), Pres. Finocchiaro – Rel. Vivaldi – P.M. (concl. conf.) Ciccolo, in Giur. it., 2011, n. 10, 2111 ss., con nota della L. BIFFI, Sui rimedi contro gli atti degli ausiliari del giudice. 281 decisioni emesse in sede di reclamo, atteso che possono essere impugnate con l’opposizione di cui all’art. 617 c.p.c.>>. Da questa sentenza è ricavabile il seguente prospetto riepilogativo: 1) è concesso reclamo contro i provvedimenti pronunciati dal giudice dell’esecuzione a seguito del ricorso del professionista delegato in relazione a difficoltà insorte nelle operazioni di vendita, la cui risoluzione il ricorrente abbia ritenuto opportuno demandare al giudice dell’esecuzione; 2) è concesso reclamo contro gli atti del professionista delegato; 3) avverso l’ordinanza, con cui il giudice dell’esecuzione decide sul ricorso presentato dal professionista delegato in relazione ai due casi supra indicati è proponibile l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.; 4) non è possibile opporsi direttamente ex art. 617 c.p.c. contro il decreto con cui il giudice dell’esecuzione si pronuncia sul ricorso del professionista delegato in relazione ad una difficoltà emersa nelle operazioni di vendita, né contro gli atti del professionista delegato; 5) avverso il suddetto decreto nonché contro gli atti del professionista delegato non è nemmeno possibile proporre ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, penultimo comma, Cost.; 6) tale ultimo rimedio non è parimenti proponibile avverso l’ordinanza con cui il giudice dell’esecuzione decide il reclamo presentato nei casi indicati nei punti nn. 1) e 2) . Da ultimo una certa (e a quanto pare isolata) dottrina489 ha sostenuto l’applicabilità dell’istituto del ricorso ex art. 591 ter. c.p.c. anche nell’ipotesi in cui insorgano difficoltà durante il corso delle operazioni di “assegnazione”. A giustificazione 489 D. TURRONI, sub. artt. 591 ter. c.p.c., in AA.VV., Le recenti riforme del processo civile. Commentario diretto da S. CHIARLONI, Tomo I, cit., 1039. 282 di tale interpretazione si è ritenuto da altra dottrina490 che rappresentando l’assegnazione uno dei possibili esiti della vendita forzata, deve, di conseguenza, considerarsi rientrante nell’espressione <<operazioni di vendita>>, a cui fa espresso riferimento l’art. 591 ter. c.p.c. . Infine, anche nella vendita immobiliare in sede fallimentare, ogni presunta irregolarità ravvisabile nella conduzione della liquidazione delegata al professionista deve essere sottoposta all’esame del giudice delegato che governa nell’esecuzione concorsuale la fase esecutiva, al pari del giudice dell’esecuzione nell’esecuzione individuale, nella forma del reclamo ex art. 591 ter. c.p.c., il quale verrà deciso con provvedimento reclamabile ai sensi dell’art. 26 Legge fall., rimedio tipico del sistema concorsuale adottabile in luogo della specifica impugnazione di cui all’art. 617 c.p.c.: è pertanto inammissibile il reclamo ex art. 26 cit. proposto al tribunale fallimentare con cui si contestano presunte irregolarità commesse dal professionista delegato491. 490 G. L. INNOCENTI, La delega delle operazioni di vendita, in AA.VV., La nuova esecuzione forzata diretta da P. G. DEMARCHI, cit., 1048. 491 Cass., Sez. II, 10 maggio 2007, n. 10925, Pres. Adamo – Rel. Macioce – P.M. (conl. conf.) Schiavon, (in Fall., 2007, n. 10, 1163 ss., con nota di C. TRENTINI, Controllo sugli atti del professionista delegato alla vendita nel fallimento) a conferma della decisione assunta da Trib. Ascoli Piceno, 29 giugno 2004, (ord.), a quanto pare inedita. 283 INDICE BIBLIOGRAFICO AA.VV., Delegabilità ai notai delle operazioni di incanto nelle espropriazioni immobiliari. Normativa vigente e prospettive di riforma. Atti del convegno di Roma del 22 – 23 maggio 1993, a cura del Consiglio Nazionale del Notariato, Milano, 1994; AA.VV., Le procedure esecutive immobiliari. Profili giuridici e operativi in Italia e in Europa, riflessi sulle banche e prospettive di riforme. Atti del convegno di Roma del 29 gennaio 1997 intitolato “Le procedure esecutive immobiliari: anomalie del sistema italiano e prospettive di riforma”, a cura di L. CAPALDO – G. STAIANO, Roma, 1997; AA.VV., Riforma del processo esecutivo sui beni immobili e mobili registrati. Atti del convegno ITA di Milano del 5 novembre 1998, Milano, 1999; AA.VV., La riforma del processo di esecuzione, in Atti del convegno di Portonovo del 19 dicembre 1998, Ancona, 1999; AA.VV., Banche e immobili: la nuova disciplina delle procedure esecutive. Nuovo ruolo dei notai, esecuzioni immobiliari e impatto della legge n. 302/1998. Atti del convegno di Roma del 24 febbraio 1999, a cura di L. CAPALDO – G. STAIANO, Roma, 2000; AA.VV., Nomina di giudice onorario aggregato e istituzioni di sezioni stralcio nei tribunali ordinari.Commento alla L. 22 luglio 1997, n. 276, come modificata dal d.l. 21 settembre 1998 n. 328 convertito, con modificazioni, nella L. 19 novembre 1998 n. 399, in Le nuove leggi civ. comm., a cura di M. ACONE, 2000, 250 ss.; AA.VV., La riduzione dei tempi nelle esecuzioni immobiliari. La prassi dei tribunali delle banche dei notai e degli avvocati. Atti dei convegni di Palermo del 5 giugno 2002, di Roma del 14 giugno 2002 e di Bari del 21 giugno 2002, a cura di L. CAPALDO – G. STAIANO, Roma, 2003; AA.VV., L’efficienza dei processi esecutivi immobiliari. Prassi e innovazioni di tribunali, banche, avvocati e notai. Atti del convegno di Torino del 10 maggio 2003, a cura di L. CAPALDO – G. STAIANO, Roma, 2004; 284 AA.VV., Espropriazione forzata e divisione giudiziale. L’esperienza del notariato nella disciplina previgente al decreto competitività (D.L. 14 marzo 2005, n. 35), in Studi e Materiali, Suppl. al fasc. n. 2/2005, a cura del Consiglio Nazionale del Notariato, Milano, 2005; AA.VV., Le modifiche al codice di procedura civile previste dalla l. n. 80/2005, in Foro it., V, 2005, 89 ss.; AA.VV., Le modifiche al processo esecutivo di cui alla l. n. 80/2005: note a prima lettura. La riforma del processo esecutivo: prime riflessioni, in Studi e materiali, Suppl. al fasc. n. 1/2006, a cura del Consiglio Nazionale del Notariato, Milano, 2006; AA.VV.,L’esecuzione processuale indiretta, a cura di B. CAPPONI, Assago, 2011; E. ALLORIO, Questioni in tema di decreto di trasferimento nell’esecuzione forzata immobiliare, in Riv. dir. proc., 1980, 1982 ss.; I. AMBROSI – F. BASILE, Il nuovo processo esecutivo: il procedimento di vendita, la distribuzione del ricavato e le opposizioni in sede di riparto, in Famiglia, persone e successioni, 2006, 661 ss.; V. AMENDOLAGINE, Considerazioni a margine delle principali modifiche introdotte in materia di esecuzione forzata, in www.judicium.it2006; I. ANDOLINA, Contributo alla dottrina del titolo esecutivo, Milano, 1965, 33 ss.; M. C. ANDRINI, Ancora troppi vincoli per l’accesso ai documenti, in Guida normativa – Il Sole 24 ore del 12 dicembre 1998, 222 ss.; V. ANDRIOLI, Diritto processuale civile, Napoli, 1979, I, 37 ss.; M. 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L’esperienza del notariato nella disciplina previgente al decreto competitività (D.L. 14 marzo 2005, n. 35), in Studi e Materiali, Suppl. al fasc. n. 2/2005 a cura del Consiglio Nazionale del Notariato, cit.,214 ss.; ID., Notai delegabili alle operazioni di vendita all’incanto di cui all’art. 591 bis. c.p.c. : circondario del tribunale e distretti notarili riuniti, in AA.VV., Espropriazione forzata e divisione giudiziale.L’esperienza del notariato nella disciplina previgente al decreto competitività (D.L. 14 marzo 2005, n. 35), in Studi e Materiali, Suppl. al fasc. n. 2/2005 a cura del Consiglio Nazionale del Notariato, cit., 129 ss.; ID., Espropriazione forzata delegata a notaio e coadiutore, in AA.VV., Espropriazione forzata e divisione giudiziale.L’esperienza del notariato nella disciplina previgente al decreto competitività (D.L. 14 marzo 2005, n. 35), in Studi e Materiali, Suppl. al fasc. n. 2/2005 a cura del Consiglio Nazionale del Notariato, cit., 134 ss.; ID., Espropriazione forzata immobiliare delegata a notaio e mancata comparizione delle parti alla cd. <<udienza di vendita all’incanto>>, in AA.VV., Espropriazione forzata e divisione giudiziale.L’esperienza del notariato nella disciplina previgente al decreto competitività (D.L. 14 marzo 2005, n. 35), in Studi e Materiali, Suppl. al fasc. n. 2/2005 a cura del Consiglio Nazionale del Notariato, cit., 139 ss.; ID., In tema di aggiudicazione per persona da nominare ai sensi dell’art. 583 c.p.c., in AA.VV., Espropriazione forzata e divisione giudiziale.L’esperienza del notariato nella disciplina previgente al decreto competitività (D.L. 14 marzo 2005, n. 35), in Studi e Materiali, Suppl. al fasc. n. 2/2005 a cura del Consiglio Nazionale del Notariato, cit., 148 ss., nonché già in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2003, 1429 ss.; 298 ID., Delegabilità ai notai delle operazioni di vendita forzata immobiliare con incanto in sede fallimentare, in AA.VV., Espropriazione forzata e divisione giudiziale.L’esperienza del notariato nella disciplina previgente al decreto competitività (D.L. 14 marzo 2005, n. 35), in Studi e Materiali, Suppl. al fasc. n. 2/2005 a cura del Consiglio Nazionale del Notariato, cit., 184 ss.; ID., Brevi note sul comportamento da tenersi da parte del notaio delegato ove il giorno fissato per la vendita all’incanto dell’immobile espropriato non compaiano il creditore procedente e/o altro creditore munito di titolo esecutivo, in AA.VV.,Espropriazione forzata e divisione giudiziale.L’esperienza del notariato nella disciplina previgente al decreto competitività (D.L. 14 marzo 2005, n. 35), in Studi e Materiali, Suppl. al fasc. n. 2/2005 a cura del Consiglio Nazionale del Notariato, cit., 245 ss.; ID., Espropriazione forzata, pubblicità e privacy del debitore, in Riv. es. forz., 2005, n. 2, 233 ss., nonché anche in in AA.VV., Espropriazione forzata e divisione giudiziale.L’esperienza del notariato nella disciplina previgente al decreto competitività (D.L. 14 marzo 2005, n. 35), in Studi e Materiali, Suppl. al fasc. n. 2/2005 a cura del Consiglio Nazionale del Notariato, cit., 229 ss.; ID., La vendita forzata alla luce della riforma di cui alle leggi 80 e 263 del 2005: quesiti soluzioni interpretative di cui alla tavola rotonda tenutasi a Roma il 13 marzo 2006, in Consiglio Nazionale del Notariato, Notizie 29 maggio 2006, Quesito n. 11; ID., Le nuove modifiche al processo esecutivo, in AA.VV., Le modifiche al processo esecutivo di cui alla L. n. 80/2005: note a prima lettura. 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(appunti sulla tutela giurisdizionale dei diritti e sulla gestione degli interessi devoluta al giudice), in Riv. dir. civ., 1990, I, 393 ss., ora quale saggio introduttivo in M. G. CIVININI, I procedimenti in camera di consiglio, in Giur. sist. dir. proc. civ., diretta da A. PROTO PISANI, Tomo I, Torino, 1994, 3 ss., spec. 55. ID., Delegabilità ai notai delle operazioni di incanto nella espropriazione immobiliare, in Foro it., 1992, V, 444 ss.; 312 ID., Delegabilità ai notai delle operazioni di incanto nella espropriazione immobiliare, in AA.VV., Delegabilità ai notai delle operazioni di incanto nelle espropriazioni immobiliari. Normativa vigente e prospettive di riforma. Atti del convegno di Roma del 22 – 23 maggio 1993, a cura del Consiglio Nazionale del Notariato, Milano, 1994, 13 ss., nonché la relazione conclusiva, in ibidem, 349 ss., entrambi già in Riv. not., 1993, 523 ss.; ID., Il nuovo art. 111 Cost. e il giusto processo civile, in Foro it., 2000, V, spec. 246 – 247; ID., Premessa alle modifiche del codice di procedura civile previste dalla l. n. 80/2005, in AA.VV., Le modifiche al codice di procedura civile previste dalla L. n. 80 del 2005, inForo it., 2005, V, cit., 93 ss.; ID., Per un nuovo codice di procedura civile, in Foro it., 2009, V, 50 ss., spec. 95 – 96; C. PUNZI, Il processo civile. Sistema e problematiche. IV: Il processo di esecuzione, Torino, 2010, II ed., 271 ss.; ID., La vendita dell’immobile nell’espropriazione forzata, in Riv. dir. proc., 1989, 360 ss.; A. QUARANTA, Lineamenti di diritto amministrativo, Novara, 1978, spec. 90 ss.; N. 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