FUNZIONI CTSS_Ambiti Riordino Istituzionale_Sinossi Normativa

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LEGGE REGIONALE 12 maggio 1994, n. 19
NORME PER IL RIORDINO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE AI
SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1992, N. 502
,
MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 7 DICEMBRE 1993, N. 517
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 12 aprile 1995 n.33
L.R. 21 aprile 1999 n. 3
L.R. 25 febbraio 2000 n. 11
L.R. 26 aprile 2001 n. 11
L.R. 12 marzo 2003 n. 2
L.R. 20 ottobre 2003 n. 21
L.R. 23 dicembre 2004 n. 29
L.R. 21 dicembre 2007 n. 28
L.R. 19 febbraio 2008 n. 4
Art. 11
(già sostituito da art. 181 L.R. 21 aprile 1999 n. 3, poi modificato comma 4 daart. 22 L.R. 26 aprile 2001 n. 11 ;
poi sostituiti rubrica, alinea commi 1 e 2, lett. e) comma 2 e modificato comma 3 da art. 57 L.R. 12 marzo 2003
n. 2; poi modificati commi 3, 4 e 5 da art 7 L.R. 20 ottobre 2003 n. 21)
Conferenza territoriale sociale e sanitaria(2)
1. È istituita la Conferenza territoriale sociale e sanitaria composta:
a) dai Sindaci dei Comuni ricompresi nell'ambito territoriale di ciascuna Azienda Unità
sanitaria locale, o loro delegati, individuati nell'ambito dell'esecutivo;
b) dal Presidente della Provincia, o suo delegato, individuato nell'ambito dell'esecutivo che
fa parte di diritto dell'esecutivo di cui al comma 4. Nelle province in cui sia presente la
sede universitaria, opportune intese con l'Università disciplinano la partecipazione del
Rettore, o suo delegato, alla Conferenza ed all'esecutivo, limitatamente alle materie di
reciproco interesse.
30 2. La Conferenza territoriale sociale e sanitaria assolve ai compiti ed alle funzioni di cui al
comma 14 dell'articolo 3 del decreto legislativo di riordino ed alla normativa regionale in
materia di servizi sociali:
a) partecipa alle funzioni di programmazione locale e regionale e, secondo modalità
disciplinate dal Piano sanitario regionale, al processo di elaborazione e di approvazione
dei piani attuativi locali ed esprime parere sui piani annuali di attività;
b) esercita le funzioni di indirizzo e verifica periodica dell'attività delle Aziende sanitarie
presenti nell'ambito territoriale di riferimento, anche formulando proprie valutazioni e
proposte e trasmettendole al Direttore generale ed alla Regione. A tal fine viene dotata
di strumenti informativi ed operativi idonei ad espletare i compiti e le funzioni di propria
competenza;
c) esprime parere obbligatorio sul Piano programmatico delle Aziende sanitarie, di cui
all'art. 5 della L.R. 20 dicembre 1994, n. 50 e sui relativi aggiornamenti annuali;
d) esprime parere obbligatorio sul bilancio pluriennale di previsione, sul bilancio
economico preventivo e sul bilancio d'esercizio, trasmettendo alla Regione eventuali
osservazioni ai fini del controllo esercitato dalla Giunta regionale a norma del comma 8
dell'art. 4 della L. 30 dicembre 1991, n. 412
;
e) promuove e coordina la stipula degli accordi in materia di integrazione socio-sanitaria
previsti dai Piani di zona, tenuto conto delle indicazioni del Piano regionale degli
interventi e dei servizi sociali, assicurando l'integrazione e la coerenza con i Piani per la
salute previsti dal Piano sanitario regionale;
f) formula parere obbligatorio sugli accordi tra Aziende sanitarie e Università, attuativi dei
protocolli di intesa tra Regione e Università;
g) partecipa alla valutazione della funzionalità dei servizi e della loro razionale
distribuzione territoriale, utilizzando indicatori omogenei di attività e di risultato definiti
dalla Regione ed eventualmente integrati dalle Aziende.
3. La Giunta regionale, sentita la Conferenza Regione- Autonomie locali, disciplina le
modalità di funzionamento delle Conferenze territoriali sociali e sanitarie e della
rappresentanza di cui al comma 14 dell'art. 3 del decreto legislativo di riordino. Tale
rappresentanza assume la denominazione ed il ruolo di Ufficio di presidenza della
Conferenza.
4. L'Ufficio di presidenza, oltre che dal Presidente della Provincia, o suo delegato, è
composto da non più di cinque membri individuati dalla Conferenza al proprio interno,
tenuto conto dell'articolazione distrettuale della Azienda Unità sanitaria locale, ed
espleta, in nome e per conto della Conferenza, le funzioni stabilite nella deliberazione di
cui al comma 3. Il numero massimo dei membri può essere elevato nei casi in cui
l'Azienda Unità sanitaria locale ricomprenda più di cinque distretti, sino ad includere un
rappresentante per ogni distretto.
5. I Direttori generali delle Aziende sanitarie partecipano alle sedute dell'Ufficio di
presidenza e della Conferenza su invito del Presidente.
(2) Ai sensi del comma 2 dell'art. 88 L.R. 30 luglio 2015, n. 13, le disposizioni di cui al
presente articolo continuano ad applicarsi fino alla data di adozione dei provvedimenti
della Giunta regionale di cui all'art. 60 comma 3 della L.R. 30 luglio 2015, n. 13
LEGGE REGIONALE 12 marzo 2003, n. 2
30
NORME PER LA PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA SOCIALE E PER LA
REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 24 marzo 2004, n. 5
L.R. 22 dicembre 2005 n. 20
L.R. 22 dicembre 2009 n. 24
L.R. 23 dicembre 2010 n. 14
L.R. 22 dicembre 2011 n. 21
L.R. 21 dicembre 2012 n. 19
L.R. 20 dicembre 2013 n. 28
L.R. 15 luglio 2016 n. 11
Art. 11
Conferenza territoriale sociale e sanitaria (2)
1. La Conferenza sanitaria territoriale, istituita dalla L.R. 12 maggio 1994, n. 19 (Norme
per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.
502
, modificato dal D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517
), assume la denominazione di
Conferenza territoriale sociale e sanitaria.
2. La Conferenza territoriale sociale e sanitaria, oltre alle funzioni già esercitate ai sensi
dell'articolo 11 della L.R. n. 19 del 1994, promuove e coordina la stipula degli accordi in
materia di integrazione socio- sanitaria previsti dai Piani di zona, tenuto conto delle
indicazioni del Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali ed assicurando
l'integrazione e la coerenza con i Piani per la salute previsti dal Piano sanitario
regionale. I Programmi per le attività territoriali, previsti all'articolo 3-quater, comma 2
del D.Lgs. n. 502 del 1992
assumono, per gli interventi socio-sanitari, le indicazioni
dei Piani di zona.
(2) Ai sensi del comma 2 dell'art. 88 L.R. 30 luglio 2015, n. 13, le disposizioni di cui al
presente articolo continuano ad applicarsi fino alla data di adozione dei provvedimenti
della Giunta regionale di cui all'art. 60 comma 3 della L.R. 30 luglio 2015, n. 13
LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 29
NORME GENERALI SULL'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 3 marzo 2006 n. 2
L.R. 26 luglio 2007 n. 13
L.R. 19 febbraio 2008 n. 4
L.R. 23 luglio 2010 n. 7
L.R. 20 dicembre 2013 n. 28
L.R. 16 luglio 2015 n. 10
Art. 5
Relazioni fra Servizio sanitario regionale ed Enti locali(3)
1. L'Ufficio di presidenza della Conferenza territoriale sociale e sanitaria, di cui all'articolo
11 della legge regionale n. 19 del 1994, come modificato dall'articolo 7 della legge
regionale 20 ottobre 2003, n. 21 (Istituzione dell'Azienda unità sanitaria locale di
Bologna - Modifiche alla legge regionale 12 maggio 1994, n. 19), esprime parere sulla
nomina del direttore generale da parte della Regione. La Conferenza esprime altresì
parere ai fini della verifica di cui all'articolo 3-bis, comma 6 del decreto legislativo n.
502 del 1992
e successive modifiche. La Conferenza può chiedere alla Regione di
procedere alla verifica del direttore generale, anche al fine della revoca dell'incarico,
qualora la gestione presenti una situazione di grave e persistente disavanzo, in caso di
violazione di legge o del principio di buon andamento e di imparzialità della
amministrazione, ovvero nel caso di manifesta inattuazione nella realizzazione del piano
attuativo locale, di cui all'articolo 17, comma 1, lettera f) della legge regionale n. 19 del
1994 e successive modifiche.
2. La Conferenza promuove, nel rispetto dell'autonomia statutaria degli enti territoriali, la
partecipazione dei Consigli comunali e dei Consigli provinciali alla definizione dei piani
attuativi locali, nonché la partecipazione dei cittadini e degli utenti alla valutazione dei
30
servizi sanitari.
3. La Conferenza promuove, con il supporto delle Aziende sanitarie, strategie ed interventi
volti alla promozione della salute ed alla prevenzione, anche attraverso i Piani per la
salute previsti dal Piano sanitario regionale.
4. Fermi restando i compiti e le funzioni di cui all'articolo 11 della legge regionale n. 19
del 1994 e successive modifiche, la Conferenza territoriale sociale e sanitaria, d'intesa
con i direttori generali, individua i distretti e modifica i loro ambiti territoriali. Il direttore
generale adotta i provvedimenti conseguenti, trasmettendoli alla Giunta regionale per la
verifica di conformità alla programmazione regionale. La Conferenza assicura altresì
l'equa distribuzione delle risorse fra i diversi ambiti distrettuali, in rapporto agli obiettivi
di programmazione, alla distribuzione ed alla accessibilità dei servizi ed ai risultati di
salute.
5. Per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni proprie, la Conferenza può istituire un
apposito ufficio, avvalendosi anche delle risorse delle Aziende sanitarie interessate.
L'organizzazione ed il funzionamento di tale ufficio è disciplinato dalla Conferenza, di
concerto con le Aziende sanitarie interessate per le risorse di loro competenza.
6. In ogni ambito distrettuale comprendente più Comuni o più circoscrizioni comunali è
istituito il Comitato di distretto, composto dai sindaci dei Comuni, o loro delegati, e, ove
previsto dalla legge e nel rispetto degli statuti comunali, dai presidenti delle
circoscrizioni facenti parte del distretto. Tale Comitato opera in stretto raccordo con la
Conferenza territoriale sociale e sanitaria e disciplina le forme di partecipazione e di
consultazione alla definizione del Programma delle attività territoriali.
7. Fermi restando i poteri di proposta e di verifica delle attività territoriali di cui all'articolo
9, comma 5 della legge regionale n. 19 del 1994 e successive modifiche, il Comitato di
distretto esprime parere obbligatorio sul Programma delle attività territoriali,
sull'assetto organizzativo e sulla localizzazione dei servizi del distretto e verifica il
raggiungimento dei risultati di salute del Programma delle attività territoriali. Qualora
tale parere risulti negativo, il direttore generale procede solo previo parere dell'Ufficio di
presidenza della Conferenza. Il direttore generale adotta altresì, d'intesa con il Comitato
di distretto, il Programma delle attività territoriali, limitatamente alle attività
sociosanitarie.
8. La Conferenza territoriale sociale e sanitaria, attraverso il proprio regolamento, e
l'Azienda Usl, attraverso l'atto aziendale, disciplinano rispettivamente le relazioni con il
Comitato di distretto e con i distretti.
9. Il direttore generale nomina i direttori di distretto, d'intesa con il Comitato di distretto.
Quando ricorrano gravi motivi, il Comitato può avanzare motivata richiesta al direttore
generale di revoca della nomina
Art. 18
(abrogato articolo da art. 64 L.R. 15 luglio 2016 n. 11)
Province abrogato.
REGIONE
h) realizza il sistema informativo integrato di interventi e servizi sociali regionale in
raccordo con il sistema informativo di interventi e servizi sociali nazionale, come
previsto dall'articolo 21 della legge n. 328 del 2000;
30
La Legge 56/2014, cosiddetta “Legge Delrio” ha rivisto profondamente ruolo ed
organizzazione delle Province, trasformate in enti territoriali di area vasta. In attesa della
riforma costituzionale, e delle relative norme di attuazione, il provvedimento ha istituito le
città metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e
Reggio Calabria, rivedendo l’organizzazione interna e le funzioni amministrative provinciali
e introducendo una nuova disciplina in materia di unioni e fusioni di comuni
Disegno di legge Atto Camera n. 1542 “Disposizioni sulle Città metropolitane,
sull Province, sulle unioni e fusioni di Comuni” approvato con Legge 7 aprile
2014, n. 56. LEGGE 7 aprile 2014, n. 56
Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.
(14G00069) (GU n.81 del 7-4-2014 ) note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/04/2014
ART 1.
85. Le province di cui ai commi da 51 a 53, quali enti con funzioni di area vasta, esercitano
le seguenti funzioni fondamentali:
a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonche' tutela e valorizzazione
dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;
b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in
materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché
costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad
esse inerente;
c) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione
regionale;
d) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;
e) gestione dell'edilizia scolastica;
f) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari
opportunità sul territorio provinciale.
86. Le province di cui al comma 3, secondo periodo, esercitano altresi' le seguenti ulteriori
funzioni fondamentali:
a) cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione di servizi in forma associata in base
alle specificita' del territorio medesimo; b) cura delle relazioni istituzionali con province,
province autonome, regioni, regioni a statuto speciale ed enti territoriali di altri Stati, con
esse confinanti e il cui territorio abbia caratteristiche montane, anche stipulando accordi e
convenzioni con gli enti predetti.
87. Le funzioni fondamentali di cui al comma 85 sono esercitate nei limiti e secondo le
modalita' stabilite dalla legislazione statale e regionale di settore, secondo la rispettiva
competenza per materia ai sensi dell'articolo 117, commi secondo, terzo e quarto, della
Costituzione.
L'Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna, nella seduta del 28 luglio 2015, ha
approvato definitivamente il Progetto di Legge di iniziativa della Giunta regionale, Oggetto
751, di riforma del sistema di governo regionale e locale (Delibera di Giunta n. 687 del
8 giugno 2015). La nuova LEGGE REGIONALE 30 LUGLIO 2015 N. 13
"RIFORMA DEL SISTEMA DI GOVERNO REGIONALE E LOCALE E
DISPOSIZIONI SU CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA, PROVINCE,
COMUNI E LORO UNIONI" prevede il riordino istituzionale dei soggetti del governo
territoriale e disciplina il riparto delle funzioni amministrative tra Regione, Città
metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni. Il 13 gennaio 2016 è stata
firmata l’intesa generale quadro tra Regione Emilia Romagna e Città metropolitana di
Bologna, previsto dalla L.R. 13/2015.
30
ISTRUZIONE FORMAZIONE LAVORO
Art. 50
Funzioni della Regione
1. La Regione esercita le funzioni in materia di:
a) programmazione e attuazione amministrativa dell’offerta formativa inerente all’istruzione e
formazione professionale;
b) programmazione e attuazione amministrativa della formazione professionale;
c) programmazione e gestione delle politiche comunitarie negli ambiti di cui alla presente sezione;
d) indirizzi per la programmazione territoriale in materia di offerta di istruzione e di rete
scolastica;
e) indirizzi per la programmazione territoriale in materia di diritto allo studio scolastico;
f) indirizzi per la programmazione territoriale in materia di edilizia scolastica;
g) programmazione e attuazione amministrativa delle politiche attive e dei servizi per il lavoro.
Art. 51
Funzioni della Città metropolitana di Bologna e delle Province
1. La Città metropolitana di Bologna e le Province esercitano le funzioni in materia di:
a) programmazione della rete scolastica, nel rispetto degli indirizzi della Regione, fatte salve le
competenze dei Comuni;
b) programmazione dell’offerta formativa inerente all’istruzione, sulla base degli indirizzi della Regione,
fatte salve le competenze dei Comuni;
c) programmazione dell’edilizia scolastica, sulla base degli indirizzi della Regione;
d) gestione dell’edilizia scolastica, ivi compresi gli interventi di costruzione, fatte salve le competenze dei
Comuni;
e) programmazione e gestione degli interventi per il diritto allo studio scolastico sulla base degli indirizzi
della Regione, fatte salve le competenze dei Comuni.
2. La Città metropolitana di Bologna e le Province possono esercitare le funzioni loro riservate attraverso
forme di gestione associata secondo criteri dettati dalla Giunta regionale nel rispetto dei principi di
razionalizzazione della spesa.
CAPO VI
Sanità e politiche sociali
Sezione I
Oggetto e disposizioni generali
Art. 58
Oggetto
1. Il presente capo detta disposizioni generali concernenti il modello di governance sociale e sanitaria,
individuando, in coerenza con l'assetto istituzionale disciplinato al capo I ed in considerazione della
peculiarità del settore, la disciplina delle relazioni istituzionali tra la Regione e gli enti locali, delle
conferenze territoriali sociali e sanitarie, e dei comitati di distretto.
2. Il presente capo disciplina, altresì, il riordino delle funzioni amministrative in materia sanitaria e
sociale spettanti alla Regione, alla Città metropolitana di Bologna, alle Province, ai Comuni ed alle loro
Unioni.
30
Art. 59
Relazioni istituzionali tra la Regione e gli enti locali
1. Per lo svolgimento delle funzioni di concertazione istituzionale in materia sanitaria e sociale, è istituita
la Cabina di regia regionale per le politiche sanitarie e sociali.
2. La Cabina di regia opera quale sede di confronto, coordinamento ed integrazione tra la Regione e il
sistema delle autonomie locali ed esercita attività di impulso, di valutazione e di supporto all’attività
istruttoria preliminare e propedeutica alla formazione delle decisioni della Giunta regionale.
3. Con apposito atto della Giunta regionale, sentito il Consiglio delle Autonomie Locali, sono definiti la
composizione, le modalità di funzionamento e gli strumenti di supporto tecnico della Cabina di regia. La
partecipazione alla Cabina di regia non comporta la corresponsione di rimborsi spese o compensi a
carico della Regione.
Art. 60
Conferenze territoriali sociali e sanitarie
1. Le Conferenze territoriali sociali e sanitarie possono assumere valenza territoriale relativa ad ambiti di
area vasta per le Province, definiti con provvedimenti della Giunta regionale adottati ai sensi
dell’articolo 7.
3. Ai fini dell’attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2, la Giunta regionale, sentito il Consiglio delle
autonomie locali, individua, con uno o più provvedimenti specifici, la composizione, le modalità di
funzionamento, le funzioni e gli strumenti di supporto tecnico delle Conferenze territoriali sociali e
sanitarie operanti in ambito di area vasta e della Conferenza territoriale sociale e sanitaria
metropolitana di Bologna.
Art. 61
Comitati di distretto
1. La Regione individua, in coerenza con le politiche territoriali di carattere istituzionale, gli ambiti
distrettuali quali articolazioni fondamentali delle Aziende sanitarie e circoscrizioni territoriali nelle quali
gli enti locali e gli altri soggetti istituzionali esercitano, nelle forme e con gli strumenti previsti dalla
normativa vigente e dagli atti di programmazione regionale, le funzioni di regolazione, programmazione,
governo, verifica e realizzazione dei servizi sociali e socio-sanitari.
2. Le funzioni del Comitato di distretto, per la parte degli enti locali, sono svolte, qualora l’ambito
distrettuale coincida con quello di una o più Unioni, dalla Giunta dell’Unione o dalle Giunte delle Unioni.
Nel caso in cui l’ambito distrettuale comprenda oltre all’Unione o a più Unioni anche altri Comuni, le
funzioni del Comitato di distretto sono svolte anche attraverso la partecipazione dei sindaci dei Comuni
non ricompresi nell’Unione o nelle Unioni.
Art. 62
Esercizio associato delle funzioni
1. La Regione, d'intesa con la Cabina di regia regionale di cui all'articolo 59, individua, a completamento
e sviluppo della normativa vigente, le funzioni e i compiti che, in materia sociale, socio-sanitaria,
sanitaria e socio-educativa, gli enti locali esercitano in forma associata in ambito distrettuale e disciplina
le forme e i soggetti che svolgono per conto dell'ambito distrettuale i compiti e le funzioni medesimi.
2. Nel caso in cui il Comune o l’Unione siano socio unico di una Azienda pubblica di servizi alla persona
(ASP) di cui all’articolo 25 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della
cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) le funzioni
dell’assemblea dei soci dell’ASP sono svolte rispettivamente dalla Giunta del Comune o dell’Unione.
Sezione II
Disposizioni in materia di sanità e di servizi sociali ed educativi
Art. 63
Sanità pubblica
1. Le Province e la Città metropolitana di Bologna esercitano le seguenti funzioni:
a) programmazione dei fabbisogni e definizione della localizzazione degli impianti di cremazione;
b) tutela e controllo della popolazione canina e felina;
c) finanziamenti ai Comuni per ristrutturazioni canili;
d) organizzazione e gestione di corsi per il benessere animale.
30
Art. 64
Organizzazione del servizio farmaceutico
1. La Regione assicura la migliore assistenza farmaceutica territoriale, curando la distribuzione degli
esercizi farmaceutici sul territorio. In particolare la Regione:
a) nell’ambito della procedura di formazione delle piante organiche comunali esercita le funzioni di
impulso, controllo e potere sostitutivo, avvalendosi del supporto tecnico delle Aziende USL;
b) indice e svolge il concorso per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e vacanti;
c) istituisce le farmacie di cui all’articolo 1 bis della legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il
servizio farmaceutico) nei luoghi ad alto transito e le assegna ai Comuni.
2. I Comuni esercitano le funzioni amministrative concernenti:
a) la formazione e la revisione della pianta organica per il proprio territorio, assicurando l’equa
distribuzione delle sedi farmaceutiche sul territorio e l’accessibilità del servizio farmaceutico ai cittadini
residenti in aree scarsamente abitate;
b) l'istituzione e l'assegnazione dei dispensari farmaceutici, compresi quelli stagionali e delle farmacie
succursali secondo quanto previsto dalla normativa statale vigente.
3. L’Azienda USL supporta la Regione e i Comuni del proprio ambito territoriale per assicurare la migliore
distribuzione degli esercizi farmaceutici sul territorio. In particolare:
a) svolge l'attività di supporto e consulenza tecnica ai Comuni, anche per quanto concerne la sussistenza
o meno del diritto di prelazione del Comune sulle farmacie vacanti o di nuova istituzione, in base al
criterio dell’alternanza di cui all’articolo 9 della legge n. 475 del 1968;
b) svolge la funzione di controllo preventivo sui progetti di conferma o di revisione delle piante
organiche dei Comuni;
c) svolge l'attività di supporto tecnico alla Regione per l'esercizio delle funzioni regionali.
30
4. In attuazione del principio generale di collaborazione istituzionale, la Regione, le Aziende USL
competenti per territorio e i Comuni garantiscono l'esercizio coordinato delle rispettive attribuzioni, per
la migliore dislocazione delle sedi farmaceutiche.
5. Con successiva legge regionale in materia di organizzazione del servizio farmaceutico sono disciplinati,
in particolare, il procedimento di formazione e revisione della pianta organica di cui al comma 2, nonché
i casi in cui le funzioni comunali sono esercitate dalle Unioni costituite ai sensi della legge regionale n. 21
del 2012. A seguito dell’approvazione della legge il personale provinciale impiegato sulle funzioni viene
trasferito con le modalità previste dalle norme contenute nel titolo III della presente legge.
6. In attuazione dell’articolo 112 quater, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219
(Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice
comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE), i Comuni sono
individuati quali autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni a fornire medicinali a distanza al
pubblico, alle farmacie e agli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legge 4 luglio
2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la
razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione
fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Al fine di rendere omogeneo sul
territorio regionale l'esercizio della funzione di cui al presente comma, e in armonia con le disposizioni
del Ministero della salute, la Regione può dettare specifiche linee guida in materia.
Art. 65
Funzioni della Regione in materia sociale ed educativa
1. La Regione esercita le funzioni in materia sociale ed educativa già spettanti alle Province e non
ricomprese nell’articolo 1, comma 85, della legge n. 56 del 2014.
2. Con successive leggi regionali finalizzate a completare il processo di riordino normativo, in conformità
con il comma 1, si provvede alla riforma delle leggi nei settori sociale ed educativo, con particolare
riferimento alle seguenti:
a) legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia)
b) legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali);
c) legge regionale 24 marzo 2004, n. 5 (Norme per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati.
Modifiche alle leggi regionali 21 febbraio 1990, n. 14 e 12 marzo 2003, n. 2);
d) legge regionale n. 14 del 2008 (Norme in materia di politiche per le giovani generazioni).
3. Sono confermate in capo ai Comuni le funzioni di promozione degli interventi per le politiche abitative
ed i compiti attinenti all'attuazione e gestione degli stessi, nonché le funzioni amministrative in materia
di gestione degli alloggi ERP, secondo quanto previsto dall'articolo 6 della legge regionale 8 agosto 2001,
n. 24 (Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo). Per l'alienazione degli
alloggi ERP si applicano le disposizioni previste all'articolo 37 della stessa legge.
LEGGE REGIONALE 15 LUGLIO 2016, N. 11
MODIFICHE LEGISLATIVE IN MATERIA DI POLITICHE
SOCIALI, ABITATIVE, PER LE GIOVANI
GENERAZIONI E SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA
INFANZIA, CONSEGUENTI ALLA RIFORMA DEL
SISTEMA DI GOVERNO REGIONALE E LOCALE
BOLLETTINO UFFICIALE N. 216 DEL 15 LUGLIO 2016
LEGGE REGIONALE 12 marzo 2003, n. 2
NORME PER LA PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA SOCIALE E PER LA
REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI
Art. 18
(abrogato articolo da art. 64 L.R. 15 luglio 2016 n. 11)
Province abrogato.
COMUNI
Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 2 del 2003
1. La lettera j) del comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale n. 2 del 2003 è
sostituita dalla seguente:
"J) interventi di sostegno all'inserimento e reinserimento lavorativo delle persone
disabili e in condizione di fragilità e vulnerabilità, anche in attuazione della legge
regionale 30 luglio 2015, n. 14 (Disciplina a sostegno dell'inserimento lavorativo e
dell'inclusione sociale delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità, attraverso
l'integrazione tra i servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari);".
Modifiche all'articolo 16 della legge regionale n. 2 del 2003
1. Il comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale n. 2 del 2003 è sostituito dal
seguente: "1. I Comuni esercitano le funzioni amministrative ed i compiti di
programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a
rete, in forma singola o associata, di norma in ambito distrettuale, secondo le forme
previste dal Capo V del Titolo II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).".
30
Modifiche all'articolo 22 della legge regionale n. 2 del 2003
1. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale n. 2 del 2003 è
sostituita dalla seguente: "f) prevede che i Comuni, singoli o associati, negli ambiti
territoriali di attività, svolgano funzioni di indirizzo, controllo e vigilanza sull'attività
delle Aziende".
Modifiche all'articolo 25 della legge regionale n. 2 del 2003
1. Il comma 13 dell'articolo 25 della legge regionale n. 2 del 2003 è sostituito dal
seguente: "13. I Comuni, singoli o associati, svolgono funzioni di monitoraggio e
vigilanza dell'attività delle Aziende. La direttiva regionale che stabilisce i parametri per
la trasformazione delle Istituzioni in Aziende determina per quali inadempienze gli enti
preposti al controllo possono prevedere il commissariamento dell'Azienda.".
1. Al comma 1 dell'articolo 29 della legge regionale n. 2 del 2003 sono apportate le
seguenti modifiche: a) il primo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: "Il Piano
di zona, di ambito distrettuale, ai sensi dell'articolo 9 della L.R. n. 19 del 1994,
predisposto sulla base delle indicazioni del Piano regionale, ha durata
triennale e conserva efficacia fino all'entrata in vigore di quello successivo.";
b) alla lettera a), le parole: "tenuto conto dell'intesa triennale da sancirsi in sede di
Conferenza Regione- Autonomie locali," sono soppresse;
c) la lettera g) del comma 1 è sostituita dalla seguente: "g) individua i fabbisogni di
formazione degli operatori ai fini della programmazione della relativa offerta
formativa;".
2. Il comma 3 dell'articolo 29 della legge regionale n. 2 del 2003 è sostituito dal
seguente: "3. Il Piano di zona, promosso su iniziativa del rappresentante legale
dell'ente locale capofila distrettuale, è approvato con accordo di programma, secondo
quanto previsto dall'articolo 19, comma 3, della legge n. 328 del 2000, dai competenti
organi dei Comuni e, ove ad esse siano conferite le funzioni, delle Unioni di Comuni ai
sensi dell'articolo 19 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per
assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di
sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza), compresi nel territorio del distretto.
Per gli interventi socio-sanitari, ivi compresi quelli connotati da elevata integrazione
sanitaria, previsti anche dal programma delle attività territoriali di cui all'articolo 3
quater, comma 2, del D.lgs. n. 502 del 1992, l'accordo è sottoscritto d'intesa con il
direttore generale dell'Azienda unità sanitaria locale, nel rispetto di quanto stabilito
all'articolo 11, comma 2.".
REGIONE
h) realizza il sistema informativo integrato di interventi e servizi sociali regionale in
raccordo con il sistema informativo di interventi e servizi sociali nazionale, come
previsto dall'articolo 21 della legge n. 328 del 2000;
LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004, n. 5
NORME
PER
L'INTEGRAZIONE
SOCIALE
DEI
CITTADINI
STRANIERI
IMMIGRATI. MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 21 FEBBRAIO 1990, N. 14 E
12 MARZO 2003, N. 2
Spostato da Provincia a Regione
30
su proposta della Giunta, il programma triennale per l'integrazione sociale dei cittadini
stranieri immigrati, comprensivo delle iniziative di attuazione della presente legge. Tale
programma, formulato sentito il Consiglio delle Autonomie locali e tenendo conto
dell'attività di osservazione del fenomeno migratorio di cui al comma 4, nonché delle
indicazioni contenute nel Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali previsto
all'articolo 27 della legge regionale n. 2 del 2003, definisce le linee di indirizzo per la
realizzazione degli interventi per l'immigrazione di cui ai Capi III e IV della presente
legge; per la formulazione del Programma la Regione svolge formali occasioni di
confronto e consultazione con le consulte di cui
c) definizione degli indirizzi e finanziamento degli interventi per l'inserimento sociale dei
cittadini stranieri immigrati di cui all'articolo 5;
Art. 4
(abrogato articolo da art. 64 L.R. 15 luglio 2016, n. 11)
Funzioni delle Province abrogato.
Art. 8
(sostituito comma 2 e aggiunto comma 2 bis da art. 25 L.R. 15 luglio 2016, n. 11)
Partecipazione e rappresentanza a livello locale
2. La Regione promuove altresì l'istituzione di Consulte di ambito distrettuale, comunale,
o di Unione di Comuni, per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati,
promosse dai Comuni, o dalle loro Unioni, anche con la presenza delle parti sociali, dei
soggetti del terzo settore, degli organismi periferici dello Stato, delle Aziende unità
sanitarie locali, ed una rappresentanza a carattere elettivo per quanto attiene la
componente dei cittadini stranieri immigrati.
2 bis. La Regione esercita una funzione di monitoraggio rispetto alle esperienze realizzate
in ambito locale, e promuove, di concerto con i Comuni, o le loro Unioni, occasioni di
confronto e riflessione in materia di integrazione a livello regionale anche al fine della
formulazione e dell'aggiornamento del Programma triennale per l'integrazione dei
cittadini stranieri immigrati di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a).
Art. 11
(abrogato articolo da art. 64 L.R. 15 luglio 2016, n. 11)
Programmi provinciali per l'integrazione sociale
abrogato.
Art. 18
(sostituito comma 1 da art. 30 L.R. 15 luglio 2016, n. 11)
Contributi ad associazioni per attività dedicate ai cittadini stranieri immigrati
1. La Regione, i Comuni, o le Unioni di Comuni, per l'integrazione culturale e sociale dei
cittadini stranieri immigrati, esercitano le funzioni connesse alla concessione di
contributi per attività di carattere sociale, culturale ed assistenziale svolte da
associazioni iscritte ai registri di cui alla legge regionale n. 34 del 2002 e da
organizzazioni associazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge regionale
21 febbraio 2005, n. 12 (Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di
volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di
attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 - Legge quadro sul volontariato.
Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26)).
30
CAPO III
Ulteriori modifiche legislative in ambito sociale
Art. 31
Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 29 del 1997
1. Il comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 21 agosto 1997, n. 29 (Norme e
provvedimenti per favorire le opportunità di vita autonoma e l'integrazione sociale
delle persone disabili) è sostituito dal seguente:
"2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione redige l'elenco degli interpreti della lingua dei
segni italiana. Tale elenco deve essere comunicato ai Comuni.".
Art. 32
Modifiche all'articolo 9 della legge regionale n. 3 del 2008
1. Al comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 19 febbraio 2008, n. 3 (Disposizioni
per la tutela delle persone ristrette negli istituti penitenziari della regione EmiliaRomagna), la parola "Annualmente" è sostituita dalle parole:"A cadenza triennale".
Art. 33
Modifiche alla legge regionale n. 34 del 2002 ASSOCIAZIONISMO
Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 34 del 2002
1. Dopo il comma 6 dell'articolo 4 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme
per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge
regionale 7 marzo 1995, n. 10 (Norme per la promozione e la valorizzazione
30
dell'associazionismo)), è aggiunto il seguente comma: "6 bis. L'iscrizione nel registro
regionale delle associazioni comporta il diritto all'iscrizione, su semplice istanza
dell'associazione interessata, nei registri locali dei Comuni, o delle loro Unioni, ove
istituiti, secondo quanto disposto dall'articolo 2 della legge regionale 30 giugno 2014,
n. 8 (Legge di semplificazione della disciplina regionale in materia di volontariato,
associazionismo di promozione sociale, servizio civile. Istituzione della Giornata della
cittadinanza solidale).".
Art. 34
Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 34 del 2002
1. All'articolo 6 della legge regionale n. 34 del 2002 dopo il comma 4 bis è aggiunto il
seguente comma: "4 ter. Le articolazioni territoriali e i circoli affiliati, aventi sede in
Emilia Romagna, delle associazioni già iscritte nel registro nazionale delle associazioni
di promozione sociale sono iscritti di diritto nel registro regionale. Ai fini
dell'iscrizione, tali articolazioni territoriali producono gli atti che hanno consentito
l'iscrizione al registro nazionale e idonea documentazione, così come stabilito dalla
Giunta regionale con proprio atto.".
Art. 35
Sostituzione dell'articolo 9 della legge regionale n. 34 del 2002
1. L'articolo 9 della legge regionale n. 34 del 2002 è sostituito dal seguente:
"Art. 9 Contributi finanziari per il sostegno dell'associazionismo 1. La Regione assegna
contributi finanziari alle associazioni aventi rilevanza regionale iscritte al registro di
cui all'articolo 4 per la realizzazione di progetti di interesse e diffusione regionale,
nonché di sostegno e valorizzazione delle attività delle associazioni a rilevanza locale.
2. La Regione assegna altresì contributi a soggetti gestori di centri di servizio per la
realizzazione di attività di sostegno e qualificazione delle associazioni di promozione
sociale iscritte. A tal fine, i medesimi soggetti erogano le proprie prestazioni sotto
forma di servizi offrendo consulenza e assistenza qualificata, strumenti per
la progettazione, l'avvio e la realizzazione di specifiche attività, nonché assumendo
iniziative di formazione e qualificazione nei confronti degli aderenti ad associazioni di
promozione sociale.
3. La Giunta regionale, sentita la Conferenza regionale del Terzo settore, con proprio
atto:
a) stabilisce annualmente le priorità di assegnazione nonché le modalità ed i criteri per
l'accesso e per l'erogazione delle sovvenzioni di cui al comma 1;
b) definisce le modalità i criteri per l'individuazione dei soggetti gestori di cui al
comma 2, nonché le modalità e le procedure per l'assegnazione a questi dei contributi
di cui al medesimo comma.".
Art. 36
Modifiche all'articolo 16 della legge regionale n. 34 del 2002
1. All'inizio del comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale n. 34 del 2002 è inserito
il seguente periodo: "Le associazioni di promozione sociale iscritte devono dare
comunicazione ai Comuni in merito alla loro sede ed ai locali in cui intendono svolgere
le proprie attività.".
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale n. 34 del 2002 è aggiunto il
seguente comma: "2 bis. Le associazioni possono accedere ai benefici di cui al presente
articolo a condizione che le attività svolte nelle sedi interessate siano di promozione
sociale. Altre attività sono ammesse solo se strumentali e accessorie a quelle di
promozione sociale.".
legge regionale n. 12 del 2005 VOLONTARIATO
Art. 37
Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 12 del 2005
1. Dopo il comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12 (Norme
per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2
settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto
1991, n. 266 - Legge quadro sul volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n.
26)), è aggiunto il seguente comma:
"4 bis. L'iscrizione nel registro regionale delle organizzazioni comporta il diritto
all'iscrizione, su semplice istanza dell'organizzazione interessata, nei registri locali dei
Comuni, o delle loro Unioni, ove istituiti, secondo quanto disposto dall'articolo 2 della
legge regionale 30 giugno 2014, n. 8 (Legge di semplificazione della disciplina
regionale in materia di volontariato, associazionismo di promozione sociale, servizio
civile. Istituzione della Giornata della cittadinanza solidale).".
CAPO III
Modifiche alla legge regionale n. 8 del 2014
Art. 38
Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 8 del 2014
1. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 30 giugno 2014, n. 8 (Legge di
semplificazione della disciplina regionale in materia di volontariato, associazionismo di
promozione sociale, servizio civile. Istituzione della giornata
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TITOLO IV
Modifiche legislative in materia di politiche per le giovani generazioni
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale
Art. 39 Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 14 del 2008
1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 14 (Norme in
materia di politiche per le giovani generazioni), dopo la lettera i), è aggiunta la
seguente lettera: "i bis) favorisce il coinvolgimento delle famiglie, anche in associazione
tra loro, nelle politiche educative rivolte ai minorenni.".
Art. 5
(abrogata lett. g) comma 1 da art. 35 L.R. 18 luglio 2014, n. 17, poi abrogato articolo da art. 64 L.R. 15 luglio
2016, n. 11)
Funzioni della Provincia
abrogato.
Art. 6
(sostituite lett. c) e lett. g) comma 1 da art. 40 L.R. 15 luglio 2016, n. 11)
Funzioni della Regione
1. La Regione:
a) approva lo specifico programma di cui all'articolo 9, comma 4, che contiene le linee
strategiche delle politiche regionali per l'infanzia e l'adolescenza, con particolare
riguardo agli interventi di sostegno alla genitorialità;
b) approva le linee prioritarie di azione della programmazione regionale a favore dei
giovani quale strumento di coordinamento ed integrazione delle azioni regionali di cui
all'articolo 33;
c) promuove un'azione di raccordo tra le diverse realtà distrettuali, in modo da perseguire
omogeneità di opportunità e di qualità nel sistema dei servizi e degli interventi in tutto il
territorio regionale, di monitorarne la qualità e di valorizzare le buone prassi esistenti;
d) istituisce gli organismi di coordinamento necessari all'integrazione delle politiche e ne
definisce i compiti e le modalità di funzionamento;
e) può disporre controlli e verifiche sulle comunità autorizzate che accolgono minori,
dandone comunicazione al Comune competente alla vigilanza;
f) raccoglie, elabora e diffonde, tramite l'osservatorio regionale per l'infanzia,
l'adolescenza e i giovani, i dati sulla condizione delle nuove generazioni al fine di
un'efficace programmazione regionale e locale;
g) prepara, in accordo con il Garante per l'infanzia e l'adolescenza, le persone individuate
dai servizi del territorio disponibili a svolgere attività di tutela e curatela e garantisce la
consulenza ai tutori e ai curatori nominati;
h) sostiene gli enti locali e il terzo settore nella realizzazione di azioni specifiche di
volontariato adolescenziale e giovanile a favore di bambini o coetanei e di progetti di
servizio civile, ai sensi della legge regionale 20 ottobre 2003, n. 20 (Nuove norme per la
valorizzazione del servizio civile. Istituzione del Servizio civile regionale. Abrogazione
della L. R. 28 dicembre 1999, n. 38);
i) favorisce la connessione e la contaminazione tra l'offerta di opportunità e i luoghi di vita
delle giovani generazioni;
j) incentiva accordi con gli istituti bancari per favorire l'accesso alla casa e promuove la
concessione da parte dei comuni e di altre istituzioni pubbliche di prestiti sull'onore a
tasso zero, secondo piani di restituzione concordati tramite apposite convenzioni con
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istituti di credito o attraverso strumenti di finanza etica, con particolare riguardo alle
esigenze delle giovani generazioni in materia di studio, lavoro e abitazione;
k) sostiene progetti e azioni innovative, anche in via sperimentale, volti ad affrontare
nuovi ed emergenti bisogni, a migliorare le condizioni di vita delle giovani generazioni e
a qualificare la capacità di risposta del sistema dei servizi e degli interventi pubblici e
privati.
Art. 7
(già modificato comma 5 da art. 35 L.R. 18 luglio 2014, n. 17, poi sostituito comma 5 da art. 41 L.R. 15 luglio
2016, n. 11)
Osservatorio regionale per l'infanzia, l'adolescenza e i giovani
5. La Regione:
a) individua forme di coordinamento e d'integrazione dell'osservatorio con gli altri
osservatori e organismi di monitoraggio previsti dalla legislazione vigente;
b) promuove, per le finalità indicate al comma 1, la collaborazione e lo scambio di
informazioni con soggetti privati;
c) specifica ed articola i compiti e gli obiettivi della sezione giovani.
Art. 19
(sostituito comma 1 da art. 47 L.R. 15 luglio 2016, n. 11)
Coordinamento tecnico a livello distrettuale
1. Nell'ambito della pianificazione territoriale, al fine di garantire una maggiore efficacia
agli interventi rivolti all'infanzia e all'adolescenza di carattere sociale, sanitario,
scolastico, educativo, del tempo libero, in ogni distretto vengono realizzate azioni di
coordinamento tra enti locali, AUSL, soggetti gestori di servizi socio-educativi, scuole,
soggetti del terzo settore competenti in materia e le diverse agenzie educative.
2. La funzione di coordinamento viene garantita dall'ufficio di piano, che si avvale di figure
di sistema dedicate. Il coordinamento assicura:
a) una rete di relazioni e collaborazioni tra i protagonisti delle politiche per l'infanzia e
l'adolescenza per superare i rischi di settorializzazione nelle progettazioni che
interessano i bambini e gli adolescenti;
b) il monitoraggio e la valutazione del programma territoriale d'intervento per l'infanzia,
l'adolescenza e il sostegno alla genitorialità, la promozione delle buone prassi e la cura
della documentazione.
Art. 20
(abrogato articolo da art. 64 L.R. 15 luglio 2016, n. 11)
Programmazione provinciale e integrazione delle politiche territoriali
abrogato.
Art. 21
30
(sostituito articolo da art. 48 L.R. 15 luglio 2016, n. 11)
Coordinamento tecnico territoriale per l'infanzia e l'adolescenza
1. Ogni conferenza territoriale sociale e sanitaria attiva, quale proprio organo consultivo,
un coordinamento tecnico per l'infanzia e l'adolescenza, che svolge un ruolo di raccordo
e confronto tra i diversi distretti, in merito alle politiche per l'infanzia e l'adolescenza, in
coerenza con il piano sociale e sanitario regionale.
2. Nella composizione del coordinamento è garantita la rappresentanza dei diversi territori
distrettuali, con la presenza di esperti in ambito sociale, sanitario, educativo, scolastico
e del privato sociale. È, inoltre, promosso l'apporto delle amministrazioni dello Stato
competenti in materia di sicurezza e giustizia. Il coordinamento si avvale dell'ufficio di
supporto delle conferenze territoriali sociali e sanitarie.
Art. 36
(abrogato da art. 35 L.R. 18 luglio 2014, n. 17)
Integrazione e coordinamento provinciale delle politiche giovanili
abrogato.
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