Guida al Piano Casa regione per regione 2016 Regione per regione, un aggiornamento sulla situazione normativa del Piano Casa 2016, da chi viaggia in anticipo a chi si muove di proroga in proroga Nato con il D.Lgs. n. 112 del 25 giugno 2008, il Piano Casa nazionale aveva il duplice obiettivo di rilanciare il settore edile e soddisfare le esigenze abitative delle famiglie italiane, concedendo, in deroga agli strumenti vigenti, e a fronte di un pacchetto di migliorie, bonus volumetrici fino al 20% per gli ampliamenti e fino al 35% per la sostituzione edilizia, cioè la demolizione e ricostruzione degli edifici esistenti. In base all’Intesa fra Stato e Regioni del 31 marzo 2009, ciascuna regione ha avviato un proprio Piano Casa, con varianti e requisiti specifici per i bonus volumetrici. In alcuni casi, il periodo originale di un anno e mezzo è stato ripetutamente prorogato, in altri il piano è stato reso strutturale, cioè senza scadenza. In altri casi ancora, il Piano Casa è stato definitivamente concluso. Il panorama, quindi, si presenta variegato e in continua evoluzione. Abruzzo La Legge di Stabilità regionale n. 5 del 19 gennaio 2016 ha prorogato la scadenza del Piano Casa al 31 dicembre 2016. Per gli edifici realizzati anteriormente al 31 marzo 2009, in cui almeno il 50% della superficie sia destinato ad uso residenziale, la normativa regionale consente l’ampliamento fino al 20% con un tetto di 200 mc. Nelle zone classificate a rischio sismico 1 e 2, gli interventi sono consentiti soltanto per gli edifici dotati della certificazione antisismica. Demolizioni e ricostruzioni: incremento volumetrico del 35% della superficie utile esistente, utilizzando tecniche costruttive della bioedilizia e fonti di energia rinnovabili, in modo da realizzare un incremento di classi energetiche dell’edificio comunque non inferiore alla classe B. Incremento fino al 65% in caso di cessione gratuita dell’area dell’edificio demolito e realizzazione su altra area da utilizzarsi a verde pubblico attrezzato, parcheggi o altra opera di urbanizzazione primaria o secondaria. I reati urbanistico-edilizi Il volume è dedicato ai reati urbanistico-edilizi ed offre un’accurata ricostruzione delle elaborazioni dottrinali, degli orientamenti giurisprudenziali più recenti (soprattutto della Suprema Corte di Cassazione e della Corte europea dei diritti dell’uomo) e degli interventi ‘’correttivi’’ della Corte Costituzionale. L'opera si sofferma sul sistema sanzionatorio predisposto dal Testo Unico in materia di edilizia, analizzando i molteplici illeciti. Paolo Tanda Cedam Vai su shop.wki.it ACQUISTA Basilicata La Legge regionale n. 25 del 3 dicembre 2012 ha modificato la L.R. n. 25 del 7 agosto 2009 prorogando il Piano Casa fino al 31 dicembre 2016. Gli edifici residenziali esistenti autorizzati o autorizzati anche in forza di titolo abilitativo in corso di validità o condonati ovvero oggetto di procedimento amministrativo, a tipologia monofamiliare isolata di superficie complessiva (Sc) fino a mq 300, a tipologia B familiare isolata ed a tipologia plurifamiliare di superficie complessiva di mq 400, possono essere ampliati entro il limite massimo del 20% ed entro il limite massimo di mq 40 di superficie per unità abitativa. Gli interventi di ampliamento su edifici sono subordinati al rispetto delle norme vigenti per le costruzioni in zone sismiche e al miglioramento della prestazione energetica attuale dell’edificio, con una riduzione non inferiore al 20% del fabbisogno di energia dell’intero edificio o dell’intera unità immobiliare oggetto di ampliamento. Sono consentiti interventi straordinari di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, autorizzati o condonati, con aumento della superficie complessiva esistente entro il limite massimo del 30%, a condizione di rispettare le vigenti norme per le costruzioni in zone sismiche e di migliorare la prestazione energetica dell’edificio di almeno il 30%. Il limite del 30% è incrementato fino al 35% se si utilizzano le tecniche costruttive della bioedilizia, se si ricorre all’utilizzo di impianti fotovoltaici totalmente integrati che assicurino una produzione di energia non inferiore al 40% del fabbisogno di energia dell’intero edificio, se la dotazione di verde privato esistente sul lotto di pertinenza viene incrementata almeno del 60% e comunque in misura non inferiore ad un valore incrementale di 50 mq. Calabria Il Consiglio regionale sta discutendo la proroga fino al 31 dicembre 2018, con l’inclusione di tutti gli edifici realizzati entro il 2015. Consentiti ampliamenti fino al 20% superficie lorda fino e di 70 mq per unità abitativa, con miglioramento delle prestazioni di almeno il 15% (esonero in caso di classe energetica B o superiore). Per le demolizioni e ricostruzioni, consentiti aumenti fino al 35% del volume, nel rispetto delle prestazioni energetiche per gli edifici nuovi certificati dal direttore dei lavori. Bonus anche per interventi di ampliamento e sostituzione edilizia su edifici in condizioni di obsolescenza e degrado, con l’applicazione di nuove tecnologie per la sicurezza antisismica, l’efficienza energetica e la sostenibilità ambientale degli edifici. Campania Il Piano Casa è scaduto il 10 gennaio 2016. Un disegno di legge della Giunta dovrebbe prorogare di un anno la scadenza. eBook - Sostenibilità in edilizia Questa guida offre un panorama del “sistema di regole per l’edilizia sostenibile” risultante dall’intreccio tra norme istituzionali obbligatorie e non obbligatorie, su scala europea, nazionale, regionale e locale. Giorgio Tacconi Wolters Kluwer Vai su shop.wki.it ACQUISTA Emilia Romagna Il Piano Casa è scaduto il 31 dicembre 2010 e non è mai stato prorogato. Friuli Venezia Giulia Il Piano Casa è attivo fino al 19 novembre 2017. Le norme si applicano a edifici o unità immobiliari o di parte di essi esistenti al 19 novembre 2009, a destinazione in tutto o in parte residenziale, alberghiera o ricettivo-complementare e direzionale. Tra gli interventi di ampliamento, demolizione e ricostruzione sono incluse le sopraelevazioni e il recupero dei sottotetti a fini abitativi. Consentiti incrementi volumetrici fino al 35% del volume, con ampliamento massimo di 200 mc utili, con miglioramento della qualità energetica o igienico-funzionale degli edifici o delle unità immobiliari oggetto di intervento. Demolizioni e ricostruzioni in genere non ammesse. Lazio Il Piano Casa scade il 31 gennaio 2017. La normativa si applica a tutti gli edifici realizzati legittimamente ma anche a quelli che hanno acquisito il titolo abilitativo, e consente interventi di ampliamento degli immobili esistenti, di demolizione e ricostruzione e di cambio di destinazione d’uso, come ad esempio il recupero a fini abitativi dei sottotetti per limitare il consumo di suolo. Possibilità di ampliamento anche alle abitazioni esistenti in zone agricole e, con alcune prescrizioni, a quelle ricadenti nelle aree naturali protette; non pone il limite dei 1.000 mc del fabbricato esistente su cui applicare l’ampliamento del 20%, che comunque rimane fissato ad un massimo di 70 mq. Previsti anche una serie di possibili interventi di iniziativa pubblica e/o privata, volti al cambio di destinazione d’uso degli edifici non residenziali dismessi o non completati, con la finalità di recuperare tali volumetrie ai fini residenziali, riservando un quota compresa fra il 30 ed il 35% da destinare a locazione a canone concordato (housing sociale). Liguria Il Piano Casa è stato reso strutturale, con misure a tempo indeterminato con la Legge regionale n. 22/2015. Gli interventi di ampliamento e sostituzione edilizia beneficiano di bonus volumetrici maggiori nell’entroterra rispetto alla costa. I lavori sono consentiti anche nei parchi, a condizione che la loro normativa interna lo ammetta. La normativa consente di ampliare e modificare in parte la destinazione d’uso delle pertinenze di edifici principali esistenti non eccedenti la dimensione di 200 metri cubi e di effettuare il cambio di destinazione d’uso di fabbricati a destinazione non residenziale di volumetria non superiore a 200 mc e non qualificabili pertinenze, se gli stessi sono ubicati in aree dotate di viabilità carrabile, anche di tipo interpoderale. Premialità dal 35% al 50% per gli interventi di demolizione e ricostruzione che abbiano ad oggetto edifici collocati in aree esondabili e di frana e siano ricostruzione in aree sicure. preordinati alla loro Premialità dal 35% al 45% per gli interventi che, in aggiunta alla demolizione e ricostruzione di edifici a destinazione residenziale, comprendono la contestuale demolizione di serre abbandonate presenti nel territorio comunale in misura non inferiore a trenta volte la superficie coperta delle nuove costruzioni da realizzare oppure che prevedano il recupero di muri a secco e dell’assetto idrogeologico e vegetazionale dei terreni in misura non inferiore a venti volte la superficie coperta delle nuove costruzioni da realizzare. Ulteriori forme di premialità sono previste per gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti mirate ad incentivare l’adeguamento alla normativa antisismica dell’intero edificio e il rispetto dei requisiti di efficienza energetica prescritti per le nuove costruzioni e la dotazione di serbatoi per la ritenzione delle acque pluviali nonché la realizzazione di servizi igienici attrezzati per soggetti con disabilità. Abusi edilizi Obiettivo dell'eBook è quello di chiarire e illustrare le tematiche dell’illecito edilizio, e il complesso comparto sanzionatorio penale e amministrativo previsto dall’ordinamento alla luce di quanto espresso dal Testo Unico dell’edilizia. Roberta Distinto Wolters Kluwer Italia Vai su shop.wki.it ACQUISTA Lombardia Il Piano Casa è scaduto a fine 2013. Marche Il Piano Casa è attivo fino al 31 dicembre 2018 e si articola in cinque livelli: • ampliamento degli edifici residenziali, attuabile con un premio volumetrico fino al 20%, più un ulteriore 15%, nel caso in cui l’intervento da realizzare preveda anche un adeguamento sismico della struttura portante dell’intero edificio esistente; • ampliamento degli edifici non residenziali, con bonus fino al 20%; • demolizione e ricostruzione degli edifici residenziali, attuabile con un incremento fino al 35%; • demolizione e ricostruzione degli edifici non residenziali, per i quali valgono le stesse percentuali di ampliamento ammesse sul residenziale; • interventi sulle opere pubbliche e sul patrimonio immobiliare della Regione, degli enti locali e degli Erap, in cui sono possibili ampliamenti del 20%, demolizioni e ricostruzioni del 35% o del 50% a fronte di accordi tra gli enti locali. Gli ampliamenti volumetrici devono assicurare il miglioramento della prestazione energetica degli edifici. Gli immobili ampliati devono rispettare la destinazione d’uso. Molise Il Piano Casa è attivo fino al 31 dicembre 2017 e riguarda tutti gli edifici esistenti o in costruzione che abbiano completato le strutture portanti al 31 luglio 2011. Incrementi volumetrici: in tutti i casi nei limiti di 300 mc lordi. Normalmente, fino al 20% del volume per ciascun livello di costruzione. Fino al 30% se è certificata una riduzione superiore al 20% del fabbisogno annuo di energia primaria per il riscaldamento invernale per la porzione di edificio esistente. Premi del 10% in più se il proprietario si impegna a realizzare i relativi interventi nel rispetto della tipologia, dei materiali locali tradizionali o delle tecniche costruttive dell’edificio esistente oppure se le parti aggiunte sono integrate nel modo migliore possibile nell’edificio. Premio di cubatura pari al 10% della superficie di eventuali tetti con amianto rimossi, moltiplicata per 3. Nelle zone rurali facilitato il cambio d’uso a piccole attività artigianali con incrementi volumetrici fino al 30%. Demolizioni e ricostruzioni: incremento fino al 35 per cento del volume esistente, anche con spostamento dell’area di sedime. Fino al 40% se l’intervento assicura un equipaggiamento arboreo per una porzione non inferiore al 25% del lotto interessato ovvero la costituzione di quinte arboree perimetrali. Fino al 50% se vi è miglioramento delle prestazioni energetiche globali passando almeno alla classe di efficienza energetica C e se, contemporaneamente, il 60% dell’acqua calda sanitaria sia prodotta da fonti rinnovabili. Piemonte Al vaglio del Consiglio regionale l’ipotesi di proroga al 30 giugno 2017, per gli interventi edilizi cosiddetti in deroga, finalizzati all’ampliamento o alla demolizione e successiva ricostruzione degli edifici a destinazione residenziale, artigianale, produttiva, direzionale e turistico-ricettiva, secondo quanto previsto dal Piano Casa regionale: negli edifici residenziali esistenti, legittimamente realizzati o che hanno ottenuto il titolo abilitativo, è consentito realizzare interventi di ampliamento delle unità edilizie in edifici uni e bi-familiari, nonché di chiusura di loggiati e porticati in fabbricati con tipologia costruttiva a schiera previa presentazione del progetto unitario, anche in deroga alle previsioni quantitative degli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi, a condizione che per la realizzazione si utilizzino tecnologie volte al risparmio energetico e al miglioramento della qualità architettonica, della sicurezza delle strutture e dell’accessibilità degli edifici. In ogni caso, ad intervento compiuto, la volumetria complessiva data da quella esistente sommata all’ampliamento realizzato, non deve superare i 1.200 metri cubi. Gli ampliamenti sono consentiti solo se l’intervento consente il miglioramento sismico dell’intero edificio o il miglioramento energetico dell’intero edificio. Per gli interventi di demolizione, totale o parziale, e di ricostruzione, è ammesso un ampliamento del 25% della volumetria esistente a condizione che si utilizzino tecnologie per il raggiungimento di una qualità ambientale ed energetica degli edifici tali da raggiungere il valore 1,5 del sistema di valutazione ‘Protocollo Itaca Sintetico 2009 Regione Piemonte’; in alternativa è ammesso un ampliamento fino al 35% della volumetria esistente a condizione che si utilizzino tecnologie per il raggiungimento di una qualità ambientale ed energetica degli edifici tali da raggiungere il valore 2,5 del ‘Protocollo Itaca Sintetico 2009 Regione Piemonte’. Puglia Probabile proroga del Piano Casa al 31 dicembre 2017 per tutti gli immobili esistenti al 1° agosto 2015, con le seguenti novità: • ampliamenti agli edifici non residenziali con volumetria massima pari a 1000 metri cubi; • interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici in zona D) e con aumento volumetrico del 35%; • gli edifici non residenziali non potranno essere destinati ad uso residenziale qualora ricadano all’interno delle zone territoriali omogenee; • gli interventi relativi ad edifici condominiali potranno essere realizzati dai proprietari delle singole unità immobiliari previo deposito di perizia da redigersi a cura di tecnico abilitato, attestante che l’ampliamento rientra nel limite della volumetria spettante al singolo proprietario; • bonus nel caso in cui gli interventi di ristrutturazione edilizia e di demolizione e ricostruzione siano subordinati all’approvazione di uno strumento urbanistico esecutivo; • il recupero abitativo dei sottotetti negli edifici condominiali è ammesso nel rispetto delle norme che disciplinano il condominio negli edifici. Sardegna Il Piano Casa (Legge regionale n. 8 del 23 aprile 2015), è stato prorogato fino al 31 dicembre 2017. È consentito l’incremento volumetrico degli edifici esistenti nelle zone urbanistiche omogenee A, B, C, D, E, F e G. Zona A: l’incremento volumetrico può essere realizzato unicamente negli edifici che non conservano rilevanti tracce dell’assetto storico e che siano in contrasto con i caratteri architettonici e tipologici del contesto. Gli interventi sono ispirati al principio dell’armonizzazione delle architetture e delle facciate con il contesto e possono determinare, per ciascuna unità immobiliare, un incremento volumetrico massimo del 20% del volume urbanistico esistente, fino a un massimo di 70 metri cubi. Zone B e C: l’incremento volumetrico può essere realizzato, per ciascuna unità immobiliare, nella misura massima: a) del 20% del volume urbanistico esistente, fino a un massimo di 90 metri cubi, nei comuni inclusi negli ambiti di paesaggio costieri che non hanno adeguato il piano urbanistico comunale al Piano paesaggistico regionale; b) del 30% del volume urbanistico esistente, fino a un massimo di 120 metri cubi, nei comuni che hanno adeguato il piano urbanistico comunale al Piano paesaggistico regionale e nei comuni non inclusi negli ambiti di paesaggio costieri. E’ concesso un ulteriore incremento volumetrico del 5% del volume urbanistico esistente, con conseguente proporzionale aumento della soglia volumetrica massima, nelle seguenti ipotesi alternative: a) l’intervento determini l’efficientamento dell’intera unità immobiliare; energetico b) l’intervento includa soluzioni finalizzate alla riduzione degli effetti delle “isole di calore”, inclusa la realizzazione di tetti verdi e di giardini verticali; c) l’intervento includa soluzioni per il riutilizzo delle acque meteoriche e delle acque reflue. Zona D industriale o artigianale: l’incremento volumetrico può essere realizzato esclusivamente se strettamente connesso alle predette destinazioni, con esclusione di qualunque destinazione abitativa, residenziale o commerciale, nella misura massima, per ciascuna unità immobiliare, del 25% del volume urbanistico esistente. Zona D commerciale e Zona G: l’incremento volumetrico può essere realizzato, con esclusione di qualunque destinazione abitativa e residenziale, nella misura massima, per ciascuna unità immobiliare, del 20% del volume urbanistico esistente, fino a un massimo di 400 metri cubi. Zona E: oltre la fascia di 1.000 metri dalla linea di battigia marina, ridotti a 300 metri nelle isole minori, è consentito l’incremento volumetrico ammesso per le zone B e C, dei fabbricati con destinazione abitativa o produttiva. Nelle zone urbanistiche A, B e C sono consentiti gli interventi di riuso dei sottotetti esistenti per il solo scopo abitativo, purché siano rispettate tutte le prescrizioni igienico-sanitarie riguardanti le condizioni di agibilità previste dai regolamenti vigenti, e, relativamente alle altezze, sia assicurata per ogni singolo vano di ogni unità immobiliare un’altezza media ponderale uguale o maggiore a 2,40 metri per gli spazi ad uso abitativo, ridotta a 2,20 metri per spazi accessori e servizi; per i comuni posti a quote superiori a 600 metri di altitudine sul livello del mare è consentita rispettivamente la riduzione a 2,20 metri per spazi ad uso abitazione e a 2,00 metri per accessori e servizi. Costruzioni storiche in muratura Il volume offre dati e indicazioni utili per analizzare i meccanismi di danno, valutare la sicurezza degli edifici, progettare interventi di miglioramento sismico su edifici esistenti, intervenire su tutti gli elementi della struttura. È corredato da casi ed esempi applicativi di interventi realizzati che lo rendono un riferimento per ingegneri e per tutti i tecnici che devono progettare interventi secondo la normativa antisismica. Sara Vallucci, Enrico Quagliarini, Stefano Lenci Wolters Kluwer Vai su shop.wki.it ACQUISTA Sicilia Il Piano Casa istituto con la Legge Regionale n. 6 del 23 marzo 2010 è stato prorogato fino al 31 dicembre 2016. La norma consente l’ampliamento o la demolizione e ricostruzione di edifici in deroga alle norme urbanistiche e ai regolamenti edilizi vigenti, a eccezione delle distanze minime tra fabbricati e delle altezze massime, che invece devono essere sempre rispettate. Il Piano Casa Sicilia prevede: 1) Ampliamento di edifici residenziali, con bonus volumetrico fino al 20%. 2) Demolizione e ricostruzione di edifici residenziali, con ampliamento fino al 25% o al 35% utilizzando fonti di energia rinnovabile. 3) Ampliamento di edifici volumetrico fino al 15%. non residenziali, con bonus 4) Demolizione e ricostruzione di edifici non residenziali, con ampliamento fino al 25% o al 35% utilizzando fonti di energia rinnovabile. 5) Misure a favore del verde pubblico e parcheggi, per la realizzazione di posti auto interrati in cambio di aree attrezzate a verde pubblico da cedere al Comune. Leggi anche: Il Regolamento edilizio tipo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale Toscana Il Piano Casa è stato prorogato fino al 31 dicembre 2016 con alcune modifiche alla L.R. n. 24/2009: • è consentito l’ampliamento del 20% per gli interventi straordinari su edifici abitativi ed edifici a destinazione d’uso abitativa, compresi gli edifici bifamiliari senza il limite della superficie lorda dei 350 mq e gli edifici non rientranti tra quelli unifamiliari né bifamiliari, con superficie utile lorda non superiore ai 350 mq; • detti interventi di ampliamento, consentiti solo quando sono ammissibili quelli di ristrutturazione urbanistica, le addizioni volumetriche e quelli di ristrutturazione edilizia ricostruttiva, sono possibili anche in deroga ai parametri urbanistici ed edilizi, nel rispetto delle distanze minime e delle altezze massime dei fabbricati; • condizioni già previste: a) gli edifici siano situati all’interno di centri abitati oppure, ove collocati fuori dai centri abitati, siano comunque dotati di approvvigionamento idropotabile e siano dotati di idonei sistemi di smaltimento delle acque reflue; b) gli edifici siano collocati in aree esterne agli ambiti dichiarati a pericolosità idraulica molto elevata e a pericolosità geomorfologica elevata o molto elevata dai piani di bacino o dalle indagini geologiche allegate agli strumenti urbanistici comunali; • interventi di demolizione e ricostruzione: tetto del 35% solo per edifici abitativi; per gli altri interventi, viene ammessa la deroga ai parametri urbanistici ed edilizi, nel rispetto delle distanze minime e delle altezze massime dei fabbricati consentite dai regolamenti urbanistici, dai piani operativi o dai regolamenti edilizi comunali, a condizione che: a) gli edifici abitativi siano situati all’interno dei centri abitati; b) gli edifici siano collocati in aree esterne agli ambiti dichiarati a pericolosità idraulica molto elevata e a pericolosità geomorfologica elevata o molto elevata. Trentino Alto Adige Provincia Autonoma di Bolzano: il Piano Casa è a tempo indeterminato e consente l’ampliamento e la sostituzione edilizia degli edifici residenziali esistenti al 12 gennaio 2005, con cubatura di almeno 300 mc, destinati almeno per la metà a residenza (Legge Provinciale n. 11 del 13 giugno 2012, che modifica la legge provinciale n. 13 del 17 dicembre 1998 “Ordinamento dell’edilizia abitativa agevolata”). Incrementi volumetrici: fino a 200 m 3 fuori terra, su una superficie massima di 160 mq ad abitazione, con standard energetico Casa Clima C. L’altezza ammissibile dell’edificio esistente può essere superata fino ad 1 m. Demolizioni e ricostruzioni: escluse, con l’eccezione degli ampliamenti che prevedano demolizioni e ricostruzioni parziali, purché coinvolgano al massimo la metà della cubatura. Gli edifici nuovi o demoliti e ricostruiti che raggiungono lo standard CasaClima A (fabbisogno inferiore a 30 kWh annui) hanno il beneficio di un aumento volumetrico del 10% e la possibilità di calcolare come cubatura solo uno spessore di 30 cm dell’involucro esterno. Per quelli che raggiungono lo standard CasaClima B (fabbisogno da 30 kWh a 50 kWh annui), invece, l’incremento dei volumi è del 5% e lo spessore delle mura eterne di cui tener conto è 40 cm. Provincia Autonoma di Trento: il Piano Casa non è stato recepito ma la Legge Provinciale n. 1/2008 prevede bonus del 15% per l’adozione di tecniche di edilizia sostenibile e l’art. 54 della Legge Provinciale n. 1 del 22 aprile 2014 dispone la concessione di contributi a giovani coppie e nubendi per acquisto, acquisto-risanamento e risanamento per la prima casa di abitazione e contributi per cooperative edilizie. Umbria Il Piano Casa è stato reso permanente. Le misure puntano alla riqualificazione del patrimonio esistente, con incentivi maggiorati per la rimozione dell’amianto dai capannoni e gli edifici residenziali che, dopo gli interventi, si collocano in classe energetica A (Legge regionale n. 1 del 21 gennaio 2015). E’ consentito, senza limiti temporali di applicazione: • riqualificare e ampliare gli edifici esistenti alla data del 22 settembre 2011; • cumulare gli ampliamenti con la Suc residua prevista dagli strumenti urbanistici sul lotto interessato dall’edificio; • incrementare l’altezza massima di edificazione fino ad un max di ml. 3,50 al di fuori degli ambiti tutelati come beni culturali e paesaggistici; • ampliare edifici a destinazione produttiva e per servizi ricadenti in tutti gli insediamenti del Prg, con esclusione dei centri storici e delle zone agricole. Condizioni: • rispetto della disciplina delle zone a rischio di frana e idraulico o comunque riferibili a normative di inedificabilità per analoghe situazioni di rischio; • rispetto delle normative dei parchi e delle aree naturali protette; • esclusione degli edifici ricadenti nei centri storici e negli insediamenti di valore storico-culturale o classificati come beni culturali; • esclusione degli edifici ricadenti nelle zone agricole realizzati prima del 13 novembre 1997, nonché nelle aree oggetto di inedificabilità assoluta. Valle d’Aosta Il Piano Casa non ha scadenza. Sono ammessi interventi di ampliamento e sostituzione edilizia sia sugli immobili residenziali che su quelli a destinazione diversa. Gli interventi devono essere realizzati con criteri e tecniche di edilizia sostenibile, utilizzando fonti di energia alternative e rinnovabili o misure di risparmio delle risorse energetiche o idriche (Deliberazione di Giunta regionale n. 514 del 9 marzo 2012, come modificata dalla Deliberazione di Giunta regionale n. 1847 del 19 dicembre 2014). Incrementi volumetrici: massimo il 20% del volumi per ogni unità immobiliare con tetto minore a 2.000 m 3 , con le prestazioni energetiche e igienico sanitarie preesistenti, se non si creano nuove unità immobiliari. Se si creano occorre in più raggiungere almeno la classe B s a di sostenibilità ambientale. Demolizioni e ricostruzioni: aumento fino al 35% del volume esistente per gli edifici realizzati anteriormente al 31 dicembre 1989. Si raggiunge il 45% in caso di programmi integrati, delle intese e delle concertazioni promossi dalla Regione o dai Comuni. Veneto Il Piano Casa scade il 17 maggio 2017 e prevede misure per l’ampliamento e la sostituzione edilizia, con bonus sino a 150 metri cubi per le prime case singole e premi volumetrici che possono arrivare all’80% se si utilizzano le tecniche della bioedilizia. Un ulteriore aumento del 10% della volumetria per interventi sugli edifici esistenti è previsto nei casi di rimozione dei tetti in amianto. Agli edifici residenziali situati in zone a rischio idrogeologico demoliti e ricostruiti in zona sicura è assegnato un premio del 50% del volume o della superficie, anche in zona agricola, purché l’area non sia sottoposta a specifici vincoli di tutela (Legge regionale n. 32 del 29 novembre 2013, che modifica la Legge regionale n. 14 del 8 luglio 2009). Tavola riassuntiva delle scadenze dei Piani Casa regionali Scaduti 31-12-2016 2017 2018 Senza scadenza Friuli-Venezia Giulia (31/11) Campania Lazio (31/1) Liguria (10/1/2016) Abruzzo Molise (31/12) Calabria Trentino-Alto Emilia Basilicata (Piemonte (31/12) Adige Romagna Sicilia (30/6) Marche (Bolzano) (31/12/2010) Toscana Puglia (31/12) (31/12) Umbria Lombardia Sardegna Valle d’Aosta (31/12/2013) (31/12) Veneto (17/5) * La Provincia Autonoma di Trento non ha recepito la legislazione sul Piano Casa Leggi anche: Come funziona il Protocollo Itaca a Scala Urbana Copyright © - Riproduzione riservata