Guida al Piano Casa 2016 regione per regione

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Guida al Piano Casa
regione per regione
2016
Regione per regione, un aggiornamento sulla situazione
normativa del Piano Casa 2016, da chi viaggia in anticipo a
chi si muove di proroga in proroga
Nato con il D.Lgs. n. 112 del 25 giugno 2008, il Piano Casa
nazionale aveva il duplice obiettivo di rilanciare il settore
edile e soddisfare le esigenze abitative delle famiglie
italiane, concedendo, in deroga agli strumenti vigenti, e a
fronte di un pacchetto di migliorie, bonus volumetrici fino al
20% per gli ampliamenti e fino al 35% per la sostituzione
edilizia, cioè la demolizione e ricostruzione degli edifici
esistenti.
In base all’Intesa fra Stato e Regioni del 31 marzo 2009,
ciascuna regione ha avviato un proprio Piano Casa, con
varianti e requisiti specifici per i bonus volumetrici. In
alcuni casi, il periodo originale di un anno e mezzo è stato
ripetutamente prorogato, in altri il piano è stato reso
strutturale, cioè senza scadenza. In altri casi ancora, il
Piano Casa è stato definitivamente concluso. Il panorama,
quindi, si presenta variegato e in continua evoluzione.
Abruzzo
La Legge di Stabilità regionale n. 5 del 19 gennaio 2016 ha
prorogato la scadenza del Piano Casa al 31 dicembre 2016. Per
gli edifici realizzati anteriormente al 31 marzo 2009, in cui
almeno il 50% della superficie sia destinato ad uso
residenziale, la normativa regionale consente l’ampliamento
fino al 20% con un tetto di 200 mc. Nelle zone classificate a
rischio sismico 1 e 2, gli interventi sono consentiti soltanto
per gli edifici dotati della certificazione antisismica.
Demolizioni e ricostruzioni: incremento volumetrico del 35%
della superficie utile esistente, utilizzando tecniche
costruttive della bioedilizia e fonti di energia rinnovabili,
in modo da realizzare un incremento di classi energetiche
dell’edificio comunque non inferiore alla classe B.
Incremento fino al 65% in caso di cessione gratuita dell’area
dell’edificio demolito e realizzazione su altra area da
utilizzarsi a verde pubblico attrezzato, parcheggi o altra
opera di urbanizzazione primaria o secondaria.
I reati urbanistico-edilizi
Il volume è dedicato ai reati urbanistico-edilizi ed offre
un’accurata ricostruzione delle elaborazioni dottrinali, degli
orientamenti giurisprudenziali più recenti (soprattutto della
Suprema Corte di Cassazione e della Corte europea dei diritti
dell’uomo) e degli interventi ‘’correttivi’’ della Corte
Costituzionale. L'opera si sofferma sul sistema sanzionatorio
predisposto dal Testo Unico in materia di edilizia,
analizzando i molteplici illeciti.
Paolo Tanda
Cedam
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Basilicata
La Legge regionale n. 25 del 3 dicembre 2012 ha modificato la
L.R. n. 25 del 7 agosto 2009 prorogando il Piano Casa fino al
31 dicembre 2016. Gli edifici residenziali esistenti
autorizzati o autorizzati anche in forza di titolo abilitativo
in corso di validità o condonati ovvero oggetto di
procedimento amministrativo, a tipologia monofamiliare isolata
di superficie complessiva (Sc) fino a mq 300, a tipologia B
familiare isolata ed a tipologia plurifamiliare di superficie
complessiva di mq 400, possono essere ampliati entro il limite
massimo del 20% ed entro il limite massimo di mq 40 di
superficie per unità abitativa.
Gli interventi di ampliamento su edifici sono subordinati al
rispetto delle norme vigenti per le costruzioni in zone
sismiche e al miglioramento della prestazione energetica
attuale dell’edificio, con una riduzione non inferiore al 20%
del fabbisogno di energia dell’intero edificio o dell’intera
unità immobiliare oggetto di ampliamento.
Sono consentiti interventi straordinari di demolizione e
ricostruzione di edifici esistenti, autorizzati o condonati,
con aumento della superficie complessiva esistente entro il
limite massimo del 30%, a condizione di rispettare le vigenti
norme per le costruzioni in zone sismiche e di migliorare la
prestazione energetica dell’edificio di almeno il 30%.
Il limite del 30% è incrementato fino al 35% se si utilizzano
le tecniche costruttive della bioedilizia, se si ricorre
all’utilizzo di impianti fotovoltaici totalmente integrati che
assicurino una produzione di energia non inferiore al 40% del
fabbisogno di energia dell’intero edificio, se la dotazione di
verde privato esistente sul lotto di pertinenza viene
incrementata almeno del 60% e comunque in misura non inferiore
ad un valore incrementale di 50 mq.
Calabria
Il Consiglio regionale sta discutendo la proroga fino al 31
dicembre 2018, con l’inclusione di tutti gli edifici
realizzati entro il 2015. Consentiti ampliamenti fino al 20%
superficie lorda fino e di 70 mq per unità abitativa, con
miglioramento delle prestazioni di almeno il 15% (esonero in
caso di classe energetica B o superiore).
Per le demolizioni e ricostruzioni, consentiti aumenti fino al
35% del volume, nel rispetto delle prestazioni energetiche per
gli edifici nuovi certificati dal direttore dei lavori.
Bonus anche per interventi di ampliamento e sostituzione
edilizia su edifici in condizioni di obsolescenza e degrado,
con l’applicazione di nuove tecnologie per la sicurezza
antisismica, l’efficienza energetica e la sostenibilità
ambientale degli edifici.
Campania
Il Piano Casa è scaduto il 10 gennaio 2016. Un disegno di
legge della Giunta dovrebbe prorogare di un anno la scadenza.
eBook - Sostenibilità in edilizia
Questa guida offre un panorama del “sistema di regole per
l’edilizia sostenibile” risultante dall’intreccio tra norme
istituzionali obbligatorie e non obbligatorie, su scala
europea, nazionale, regionale e locale.
Giorgio Tacconi
Wolters Kluwer
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Emilia Romagna
Il Piano Casa è scaduto il 31 dicembre 2010 e non è mai stato
prorogato.
Friuli Venezia Giulia
Il Piano Casa è attivo fino al 19 novembre 2017. Le norme si
applicano a edifici o unità immobiliari o di parte di essi
esistenti al 19 novembre 2009, a destinazione in tutto o in
parte residenziale, alberghiera o ricettivo-complementare e
direzionale. Tra gli interventi di ampliamento, demolizione e
ricostruzione sono incluse le sopraelevazioni e il recupero
dei sottotetti a fini abitativi.
Consentiti incrementi volumetrici fino al 35% del volume, con
ampliamento massimo di 200 mc utili, con miglioramento della
qualità energetica o igienico-funzionale degli edifici o delle
unità immobiliari oggetto di intervento. Demolizioni e
ricostruzioni in genere non ammesse.
Lazio
Il Piano Casa scade il 31 gennaio 2017. La normativa si
applica a tutti gli edifici realizzati legittimamente ma anche
a quelli che hanno acquisito il titolo abilitativo, e consente
interventi di ampliamento degli immobili esistenti, di
demolizione e ricostruzione e di cambio di destinazione d’uso,
come ad esempio il recupero a fini abitativi dei sottotetti
per limitare il consumo di suolo.
Possibilità di ampliamento anche alle abitazioni esistenti in
zone agricole e, con alcune prescrizioni, a quelle ricadenti
nelle aree naturali protette; non pone il limite dei 1.000 mc
del fabbricato esistente su cui applicare l’ampliamento del
20%, che comunque rimane fissato ad un massimo di 70 mq.
Previsti anche una serie di possibili interventi di iniziativa
pubblica e/o privata, volti al cambio di destinazione d’uso
degli edifici non residenziali dismessi o non completati, con
la finalità di recuperare tali volumetrie ai fini
residenziali, riservando un quota compresa fra il 30 ed il 35%
da destinare a locazione a canone concordato (housing
sociale).
Liguria
Il Piano Casa è stato reso strutturale, con misure a tempo
indeterminato con la Legge regionale n. 22/2015. Gli
interventi di ampliamento e sostituzione edilizia beneficiano
di bonus volumetrici maggiori nell’entroterra rispetto alla
costa. I lavori sono consentiti anche nei parchi, a condizione
che la loro normativa interna lo ammetta.
La normativa consente di ampliare e modificare in parte la
destinazione d’uso delle pertinenze di edifici principali
esistenti non eccedenti la dimensione di 200 metri cubi e di
effettuare il cambio di destinazione d’uso di fabbricati a
destinazione non residenziale di volumetria non superiore a
200 mc e non qualificabili pertinenze, se gli stessi sono
ubicati in aree dotate di viabilità carrabile, anche di tipo
interpoderale.
Premialità dal 35% al 50% per gli interventi di demolizione e
ricostruzione che abbiano ad oggetto edifici collocati in aree
esondabili e di frana e siano
ricostruzione in aree sicure.
preordinati
alla
loro
Premialità dal 35% al 45% per gli interventi che, in aggiunta
alla demolizione e ricostruzione di edifici a destinazione
residenziale, comprendono la contestuale demolizione di serre
abbandonate presenti nel territorio comunale in misura non
inferiore a trenta volte la superficie coperta delle nuove
costruzioni da realizzare oppure che prevedano il recupero di
muri a secco e dell’assetto idrogeologico e vegetazionale dei
terreni in misura non inferiore a venti volte la superficie
coperta delle nuove costruzioni da realizzare.
Ulteriori forme di premialità sono previste per gli interventi
di ampliamento degli edifici esistenti mirate ad incentivare
l’adeguamento alla normativa antisismica dell’intero edificio
e il rispetto dei requisiti di efficienza energetica
prescritti per le nuove costruzioni e la dotazione di serbatoi
per la ritenzione delle acque pluviali nonché la realizzazione
di servizi igienici attrezzati per soggetti con disabilità.
Abusi edilizi
Obiettivo dell'eBook è quello di chiarire e illustrare le
tematiche dell’illecito edilizio, e il complesso comparto
sanzionatorio
penale
e
amministrativo
previsto
dall’ordinamento alla luce di quanto espresso dal Testo Unico
dell’edilizia.
Roberta Distinto
Wolters Kluwer Italia
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Lombardia
Il Piano Casa è scaduto a fine 2013.
Marche
Il Piano Casa è attivo fino al 31 dicembre 2018 e si articola
in cinque livelli:
• ampliamento degli edifici residenziali, attuabile con un
premio volumetrico fino al 20%, più un ulteriore 15%, nel caso
in cui l’intervento da realizzare preveda anche un adeguamento
sismico della struttura portante dell’intero edificio
esistente;
• ampliamento degli edifici non residenziali, con bonus fino
al 20%;
• demolizione e ricostruzione degli edifici residenziali,
attuabile con un incremento fino al 35%;
• demolizione e ricostruzione degli edifici non residenziali,
per i quali valgono le stesse percentuali di ampliamento
ammesse sul residenziale;
• interventi sulle opere pubbliche e sul patrimonio
immobiliare della Regione, degli enti locali e degli Erap, in
cui sono possibili ampliamenti del 20%, demolizioni e
ricostruzioni del 35% o del 50% a fronte di accordi tra gli
enti locali.
Gli ampliamenti volumetrici devono assicurare il miglioramento
della prestazione energetica degli edifici. Gli immobili
ampliati devono rispettare la destinazione d’uso.
Molise
Il Piano Casa è attivo fino al 31 dicembre 2017 e riguarda
tutti gli edifici esistenti o in costruzione che abbiano
completato le strutture portanti al 31 luglio 2011.
Incrementi volumetrici: in tutti i casi nei limiti di 300 mc
lordi. Normalmente, fino al 20% del volume per ciascun livello
di costruzione. Fino al 30% se è certificata una riduzione
superiore al 20% del fabbisogno annuo di energia primaria per
il riscaldamento invernale per la porzione di edificio
esistente.
Premi del 10% in più se il proprietario si impegna a
realizzare i relativi interventi nel rispetto della tipologia,
dei materiali locali tradizionali o delle tecniche costruttive
dell’edificio esistente oppure se le parti aggiunte sono
integrate nel modo migliore possibile nell’edificio.
Premio di cubatura pari al 10% della superficie di eventuali
tetti con amianto rimossi, moltiplicata per 3. Nelle zone
rurali facilitato il cambio d’uso a piccole attività
artigianali con incrementi volumetrici fino al 30%.
Demolizioni e ricostruzioni: incremento fino al 35 per cento
del volume esistente, anche con spostamento dell’area di
sedime. Fino al 40% se l’intervento assicura un
equipaggiamento arboreo per una porzione non inferiore al 25%
del lotto interessato ovvero la costituzione di quinte arboree
perimetrali. Fino al 50% se vi è miglioramento delle
prestazioni energetiche globali passando almeno alla classe di
efficienza energetica C e se, contemporaneamente, il 60%
dell’acqua calda sanitaria sia prodotta da fonti rinnovabili.
Piemonte
Al vaglio del Consiglio regionale l’ipotesi di proroga al 30
giugno 2017, per gli interventi edilizi cosiddetti in deroga,
finalizzati all’ampliamento o alla demolizione e successiva
ricostruzione degli edifici a destinazione residenziale,
artigianale, produttiva, direzionale e turistico-ricettiva,
secondo quanto previsto dal Piano Casa regionale:
negli edifici residenziali esistenti, legittimamente
realizzati o che hanno ottenuto il titolo abilitativo, è
consentito realizzare interventi di ampliamento delle unità
edilizie in edifici uni e bi-familiari, nonché di chiusura di
loggiati e porticati in fabbricati con tipologia costruttiva a
schiera previa presentazione del progetto unitario, anche in
deroga alle previsioni quantitative degli strumenti
urbanistici e ai regolamenti edilizi, a condizione che per la
realizzazione si utilizzino tecnologie volte al risparmio
energetico e al miglioramento della qualità architettonica,
della sicurezza delle strutture e dell’accessibilità degli
edifici. In ogni caso, ad intervento compiuto, la volumetria
complessiva data da quella esistente sommata all’ampliamento
realizzato, non deve superare i 1.200 metri cubi.
Gli ampliamenti sono consentiti solo se l’intervento consente
il miglioramento sismico dell’intero edificio o il
miglioramento energetico dell’intero edificio.
Per gli interventi di demolizione, totale o parziale, e di
ricostruzione, è ammesso un ampliamento del 25% della
volumetria esistente a condizione che si utilizzino tecnologie
per il raggiungimento di una qualità ambientale ed energetica
degli edifici tali da raggiungere il valore 1,5 del sistema di
valutazione ‘Protocollo Itaca Sintetico 2009 Regione
Piemonte’; in alternativa è ammesso un ampliamento fino al 35%
della volumetria esistente a condizione che si utilizzino
tecnologie per il raggiungimento di una qualità ambientale ed
energetica degli edifici tali da raggiungere il valore 2,5 del
‘Protocollo Itaca Sintetico 2009 Regione Piemonte’.
Puglia
Probabile proroga del Piano Casa al 31 dicembre 2017 per tutti
gli immobili esistenti al 1° agosto 2015, con le seguenti
novità:
• ampliamenti agli edifici non residenziali con volumetria
massima pari a 1000 metri cubi;
• interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici in
zona D) e con aumento volumetrico del 35%;
• gli edifici non residenziali non potranno essere destinati
ad uso residenziale qualora ricadano all’interno delle zone
territoriali omogenee;
• gli interventi relativi ad edifici condominiali potranno
essere realizzati dai proprietari delle singole unità
immobiliari previo deposito di perizia da redigersi a cura di
tecnico abilitato, attestante che l’ampliamento rientra nel
limite della volumetria spettante al singolo proprietario;
• bonus nel caso in cui gli interventi di ristrutturazione
edilizia e di demolizione e ricostruzione siano subordinati
all’approvazione di uno strumento urbanistico esecutivo;
• il recupero abitativo dei sottotetti negli edifici
condominiali è ammesso nel rispetto delle norme che
disciplinano il condominio negli edifici.
Sardegna
Il Piano Casa (Legge regionale n. 8 del 23 aprile 2015), è
stato prorogato fino al 31 dicembre 2017.
È consentito l’incremento volumetrico degli edifici esistenti
nelle zone urbanistiche omogenee A, B, C, D, E, F e G.
Zona A: l’incremento volumetrico può essere realizzato
unicamente negli edifici che non conservano rilevanti tracce
dell’assetto storico e che siano in contrasto con i caratteri
architettonici e tipologici del contesto. Gli interventi sono
ispirati al principio dell’armonizzazione delle architetture e
delle facciate con il contesto e possono determinare, per
ciascuna unità immobiliare, un incremento volumetrico massimo
del 20% del volume urbanistico esistente, fino a un massimo di
70 metri cubi.
Zone B e C: l’incremento volumetrico può essere realizzato,
per ciascuna unità immobiliare, nella misura massima:
a) del 20% del volume urbanistico esistente, fino a un massimo
di 90 metri cubi, nei comuni inclusi negli ambiti di paesaggio
costieri che non hanno adeguato il piano urbanistico comunale
al Piano paesaggistico regionale;
b) del 30% del volume urbanistico esistente, fino a un massimo
di 120 metri cubi, nei comuni che hanno adeguato il piano
urbanistico comunale al Piano paesaggistico regionale e nei
comuni non inclusi negli ambiti di paesaggio costieri.
E’ concesso un ulteriore incremento volumetrico del 5% del
volume urbanistico esistente, con conseguente proporzionale
aumento della soglia volumetrica massima, nelle seguenti
ipotesi alternative:
a) l’intervento determini l’efficientamento
dell’intera unità immobiliare;
energetico
b) l’intervento includa soluzioni finalizzate alla riduzione
degli effetti delle “isole di calore”, inclusa la
realizzazione di tetti verdi e di giardini verticali;
c) l’intervento includa soluzioni per il riutilizzo delle
acque meteoriche e delle acque reflue.
Zona D industriale o artigianale: l’incremento volumetrico può
essere realizzato esclusivamente se strettamente connesso alle
predette destinazioni, con esclusione di qualunque
destinazione abitativa, residenziale o commerciale, nella
misura massima, per ciascuna unità immobiliare, del 25% del
volume urbanistico esistente.
Zona D commerciale e Zona G: l’incremento volumetrico può
essere realizzato, con esclusione di qualunque destinazione
abitativa e residenziale, nella misura massima, per ciascuna
unità immobiliare, del 20% del volume urbanistico esistente,
fino a un massimo di 400 metri cubi.
Zona E: oltre la fascia di 1.000 metri dalla linea di battigia
marina, ridotti a 300 metri nelle isole minori, è consentito
l’incremento volumetrico ammesso per le zone B e C, dei
fabbricati con destinazione abitativa o produttiva.
Nelle zone urbanistiche A, B e C sono consentiti gli
interventi di riuso dei sottotetti esistenti per il solo scopo
abitativo, purché siano rispettate tutte le prescrizioni
igienico-sanitarie riguardanti le condizioni di agibilità
previste dai regolamenti vigenti, e, relativamente alle
altezze, sia assicurata per ogni singolo vano di ogni unità
immobiliare un’altezza media ponderale uguale o maggiore a
2,40 metri per gli spazi ad uso abitativo, ridotta a 2,20
metri per spazi accessori e servizi; per i comuni posti a
quote superiori a 600 metri di altitudine sul livello del mare
è consentita rispettivamente la riduzione a 2,20 metri per
spazi ad uso abitazione e a 2,00 metri per accessori e
servizi.
Costruzioni storiche in muratura
Il volume offre dati e indicazioni utili per analizzare i
meccanismi di danno, valutare la sicurezza degli edifici,
progettare interventi di miglioramento sismico su edifici
esistenti, intervenire su tutti gli elementi della struttura.
È corredato da casi ed esempi applicativi di interventi
realizzati che lo rendono un riferimento per ingegneri e per
tutti i tecnici che devono progettare interventi secondo la
normativa antisismica.
Sara Vallucci, Enrico Quagliarini, Stefano Lenci
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Sicilia
Il Piano Casa istituto con la Legge Regionale n. 6 del 23
marzo 2010 è stato prorogato fino al 31 dicembre 2016. La
norma consente l’ampliamento o la demolizione e ricostruzione
di edifici in deroga alle norme urbanistiche e ai regolamenti
edilizi vigenti, a eccezione delle distanze minime tra
fabbricati e delle altezze massime, che invece devono essere
sempre rispettate.
Il Piano Casa Sicilia prevede:
1) Ampliamento di edifici residenziali, con bonus volumetrico
fino al 20%.
2) Demolizione e ricostruzione di edifici residenziali, con
ampliamento fino al 25% o al 35% utilizzando fonti di energia
rinnovabile.
3) Ampliamento di edifici
volumetrico fino al 15%.
non
residenziali,
con
bonus
4) Demolizione e ricostruzione di edifici non residenziali,
con ampliamento fino al 25% o al 35% utilizzando fonti di
energia rinnovabile.
5) Misure a favore del verde pubblico e parcheggi, per la
realizzazione di posti auto interrati in cambio di aree
attrezzate a verde pubblico da cedere al Comune.
Leggi anche: Il Regolamento edilizio tipo è stato pubblicato
in Gazzetta Ufficiale
Toscana
Il Piano Casa è stato prorogato fino al 31 dicembre 2016 con
alcune modifiche alla L.R. n. 24/2009:
• è consentito l’ampliamento del 20% per gli interventi
straordinari su edifici abitativi ed edifici a destinazione
d’uso abitativa, compresi gli edifici bifamiliari senza il
limite della superficie lorda dei 350 mq e gli edifici non
rientranti tra quelli unifamiliari né bifamiliari, con
superficie utile lorda non superiore ai 350 mq;
• detti interventi di ampliamento, consentiti solo quando sono
ammissibili quelli di ristrutturazione urbanistica, le
addizioni volumetriche e quelli di ristrutturazione edilizia
ricostruttiva, sono possibili anche in deroga ai parametri
urbanistici ed edilizi, nel rispetto delle distanze minime e
delle altezze massime dei fabbricati;
• condizioni già previste:
a) gli edifici siano situati all’interno di centri abitati
oppure, ove collocati fuori dai centri abitati, siano comunque
dotati di approvvigionamento idropotabile e siano dotati di
idonei sistemi di smaltimento delle acque reflue;
b) gli edifici siano collocati in aree esterne agli ambiti
dichiarati a pericolosità idraulica molto elevata e a
pericolosità geomorfologica elevata o molto elevata dai piani
di bacino o dalle indagini geologiche allegate agli strumenti
urbanistici comunali;
• interventi di demolizione e ricostruzione: tetto del 35%
solo per edifici abitativi; per gli altri interventi, viene
ammessa la deroga ai parametri urbanistici ed edilizi, nel
rispetto delle distanze minime e delle altezze massime dei
fabbricati consentite dai regolamenti urbanistici, dai piani
operativi o dai regolamenti edilizi comunali, a condizione
che:
a) gli edifici abitativi siano situati all’interno dei centri
abitati;
b) gli edifici siano collocati in aree esterne agli ambiti
dichiarati a pericolosità idraulica molto elevata e a
pericolosità geomorfologica elevata o molto elevata.
Trentino Alto Adige
Provincia Autonoma di Bolzano: il Piano Casa è a tempo
indeterminato e consente l’ampliamento e la sostituzione
edilizia degli edifici residenziali esistenti al 12 gennaio
2005, con cubatura di almeno 300 mc, destinati almeno per la
metà a residenza (Legge Provinciale n. 11 del 13 giugno 2012,
che modifica la legge provinciale n. 13 del 17 dicembre 1998
“Ordinamento dell’edilizia abitativa agevolata”).
Incrementi volumetrici: fino a 200 m 3 fuori terra, su una
superficie massima di 160 mq ad abitazione, con standard
energetico Casa Clima C. L’altezza ammissibile dell’edificio
esistente può essere superata fino ad 1 m.
Demolizioni e ricostruzioni: escluse, con l’eccezione degli
ampliamenti che prevedano demolizioni e ricostruzioni
parziali, purché coinvolgano al massimo la metà della
cubatura. Gli edifici nuovi o demoliti e ricostruiti che
raggiungono lo standard CasaClima A (fabbisogno inferiore a 30
kWh annui) hanno il beneficio di un aumento volumetrico del
10% e la possibilità di calcolare come cubatura solo uno
spessore di 30 cm dell’involucro esterno. Per quelli che
raggiungono lo standard CasaClima B (fabbisogno da 30 kWh a 50
kWh annui), invece, l’incremento dei volumi è del 5% e lo
spessore delle mura eterne di cui tener conto è 40 cm.
Provincia Autonoma di Trento: il Piano Casa non è stato
recepito ma la Legge Provinciale n. 1/2008 prevede bonus del
15% per l’adozione di tecniche di edilizia sostenibile e
l’art. 54 della Legge Provinciale n. 1 del 22 aprile 2014
dispone la concessione di contributi a giovani coppie e
nubendi per acquisto, acquisto-risanamento e risanamento per
la prima casa di abitazione e contributi per cooperative
edilizie.
Umbria
Il Piano Casa è stato reso permanente. Le misure puntano alla
riqualificazione del patrimonio esistente, con incentivi
maggiorati per la rimozione dell’amianto dai capannoni e gli
edifici residenziali che, dopo gli interventi, si collocano in
classe energetica A (Legge regionale n. 1 del 21 gennaio
2015).
E’ consentito, senza limiti temporali di applicazione:
• riqualificare e ampliare gli edifici esistenti alla data del
22 settembre 2011;
• cumulare gli ampliamenti con la Suc residua prevista dagli
strumenti urbanistici sul lotto interessato dall’edificio;
• incrementare l’altezza massima di edificazione fino ad un
max di ml. 3,50 al di fuori degli ambiti tutelati come beni
culturali e paesaggistici;
• ampliare edifici a destinazione produttiva e per servizi
ricadenti in tutti gli insediamenti del Prg, con esclusione
dei centri storici e delle zone agricole.
Condizioni:
• rispetto della disciplina delle zone a rischio di frana e
idraulico o comunque riferibili a normative di inedificabilità
per analoghe situazioni di rischio;
• rispetto delle normative dei parchi e delle aree naturali
protette;
• esclusione degli edifici ricadenti nei centri storici e
negli insediamenti di valore storico-culturale o classificati
come beni culturali;
• esclusione degli edifici ricadenti nelle zone agricole
realizzati prima del 13 novembre 1997, nonché nelle aree
oggetto di inedificabilità assoluta.
Valle d’Aosta
Il Piano Casa non ha scadenza. Sono ammessi interventi di
ampliamento e sostituzione edilizia sia sugli immobili
residenziali che su quelli a destinazione diversa. Gli
interventi devono essere realizzati con criteri e tecniche di
edilizia sostenibile, utilizzando fonti di energia alternative
e rinnovabili o misure di risparmio delle risorse energetiche
o idriche (Deliberazione di Giunta regionale n. 514 del 9
marzo 2012, come modificata dalla Deliberazione di Giunta
regionale n. 1847 del 19 dicembre 2014).
Incrementi volumetrici: massimo il 20% del volumi per ogni
unità immobiliare con tetto minore a 2.000 m 3 , con le
prestazioni energetiche e igienico sanitarie preesistenti, se
non si creano nuove unità immobiliari. Se si creano occorre in
più raggiungere almeno la classe B s a di sostenibilità
ambientale.
Demolizioni e ricostruzioni: aumento fino al 35% del volume
esistente per gli edifici realizzati anteriormente al 31
dicembre 1989. Si raggiunge il 45% in caso di programmi
integrati, delle intese e delle concertazioni promossi dalla
Regione o dai Comuni.
Veneto
Il Piano Casa scade il 17 maggio 2017 e prevede misure per
l’ampliamento e la sostituzione edilizia, con bonus sino a 150
metri cubi per le prime case singole e premi volumetrici che
possono arrivare all’80% se si utilizzano le tecniche della
bioedilizia. Un ulteriore aumento del 10% della volumetria per
interventi sugli edifici esistenti è previsto nei casi di
rimozione dei tetti in amianto.
Agli edifici residenziali situati
in
zone
a
rischio
idrogeologico demoliti e ricostruiti in zona sicura è
assegnato un premio del 50% del volume o della superficie,
anche in zona agricola, purché l’area non sia sottoposta a
specifici vincoli di tutela (Legge regionale n. 32 del 29
novembre 2013, che modifica la Legge regionale n. 14 del 8
luglio 2009).
Tavola riassuntiva delle scadenze dei Piani Casa regionali
Scaduti
31-12-2016
2017
2018
Senza
scadenza
Friuli-Venezia
Giulia (31/11)
Campania
Lazio (31/1)
Liguria
(10/1/2016)
Abruzzo
Molise (31/12) Calabria Trentino-Alto
Emilia
Basilicata
(Piemonte
(31/12)
Adige
Romagna
Sicilia
(30/6)
Marche
(Bolzano)
(31/12/2010)
Toscana
Puglia (31/12) (31/12)
Umbria
Lombardia
Sardegna
Valle d’Aosta
(31/12/2013)
(31/12)
Veneto (17/5)
* La Provincia Autonoma di Trento non ha recepito la
legislazione sul Piano Casa
Leggi anche: Come funziona il Protocollo Itaca a Scala Urbana
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